ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 205

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
29 giugno 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 205/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8357 — Asahi/AB Inbev CEE Divestment business) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2017/C 205/02

Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 12 giugno 2017, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

2

 

Consiglio

2017/C 205/03

Conclusioni del Consiglio per contribuire a fermare l’aumento del sovrappeso e dell’obesità infantili

46

 

Commissione europea

2017/C 205/04

Tassi di cambio dell'euro

53

2017/C 205/05

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

54

2017/C 205/06

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

55

2017/C 205/07

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

56

 

Autorità europea per la sicurezza alimentare

2017/C 205/08

Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

57


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 205/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8491 — PGA Group/Groupe Bernard/CDPR) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

58

2017/C 205/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8500 — Central/SIGNA Prime/JVCo) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

59

2017/C 205/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8550 — USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

60

2017/C 205/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8456 — INEOS/Forties Pipeline System) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

61

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 205/13

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

62

2017/C 205/14

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

70


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8357 — Asahi/AB Inbev CEE Divestment business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 205/01)

Il 1o marzo 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8357. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

29.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/2


DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 12 giugno 2017

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

(2017/C 205/02)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 224,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (il «regolamento finanziario») (2),

visto il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (le «modalità di applicazione del regolamento finanziario») (3),

visto il regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (4),

visto il regolamento del Parlamento europeo (il «regolamento»), in particolare l’articolo 25, paragrafo 11, e l’articolo 223 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre stabilire le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(2)

Ai fini della sana gestione finanziaria e della trasparenza, ogni domanda di finanziamento è oggetto di una decisione dell’Ufficio di presidenza, che è notificata al destinatario e contiene una motivazione, qualora la misura arrechi pregiudizio al suddetto destinatario.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Salvo altrimenti specificato, la presente decisione si applica sia ai partiti politici europei che alle fondazioni politiche europee.

Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«richiedente»: il partito o la fondazione che presenta una domanda di finanziamento a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, a seguito di un invito a presentare domande di contributi o di un invito a presentare proposte;

2)

«ordinatore delegato»: il membro del personale cui sono stati delegati i poteri di ordinatore in conformità della decisione dell’Ufficio di presidenza del 16 giugno 2014 (5) e della decisione del Segretario generale sulla delega delle funzioni di ordinatore;

3)

«autorità»: l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

4)

«beneficiario»: il partito cui è stato concesso un contributo o la fondazione cui è stata concessa una sovvenzione a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

5)

«importo finale del finanziamento»: l’importo finale del contributo (nel caso dei partiti) o l’importo finale della sovvenzione (nel caso delle fondazioni) stabilito dall’Ufficio di presidenza sulla base della sua decisione sulla relazione annuale;

6)

«fondazione»: una fondazione politica europea ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

7)

«finanziamento»: un contributo ai sensi del titolo VIII della parte seconda del regolamento finanziario (per i partiti) o una sovvenzione di funzionamento ai sensi del titolo VI della parte prima del regolamento finanziario (per le fondazioni);

8)

«decisione di finanziamento»: la decisione relativa alla concessione di un contributo (per i partiti) o di una sovvenzione (per le fondazioni), conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nell’invito;

9)

«procedura di finanziamento»: la procedura che va dalla presentazione delle domande fino all’approvazione della relazione annuale e all’adozione della decisione sull’importo finale del finanziamento;

10)

«partito»: un partito politico europeo ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Articolo 3

Inviti

1.   Previa approvazione da parte dell’Ufficio di presidenza, l’ordinatore delegato provvede, rispettivamente, alla pubblicazione di un invito a presentare domande di contributi, nel caso dei partiti, e di un invito a presentare proposte, nel caso delle fondazioni («inviti»).

2.   Gli inviti specificano il termine entro il quale partiti e fondazioni devono presentare per iscritto le proprie domande di finanziamento al Parlamento europeo.

3.   Gli inviti includono gli elementi seguenti:

a)

gli obiettivi perseguiti,

b)

il quadro giuridico,

c)

il calendario della procedura di finanziamento,

d)

le modalità del finanziamento dell’Unione,

e)

i criteri di ammissibilità e di esclusione,

f)

(unicamente nel caso delle fondazioni) i criteri di selezione,

g)

i criteri di concessione, quali precisati all’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014,

h)

un modulo di domanda e la struttura del bilancio di previsione che il richiedente deve presentare con la sua domanda,

i)

se del caso, un elenco degli eventuali documenti giustificativi richiesti,

j)

i termini e le condizioni generali e particolari per la concessione di contributi e sovvenzioni, approvati dall’Ufficio di presidenza.

4.   L’invito a presentare domande di contributi o l’invito a presentare proposte specificano che ciascun richiedente si impegna espressamente per iscritto a rispettare i termini e le condizioni applicabili affinché la sua domanda sia ammissibile.

Articolo 4

Domanda di finanziamento

1.   In conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente che desidera beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione presenta per iscritto una domanda di finanziamento al Presidente del Parlamento europeo.

2.   Il richiedente può essere invitato dall’ordinatore delegato a presentare, entro un termine ragionevole, ulteriori documenti giustificativi o a fornire chiarimenti in relazione alla domanda.

Articolo 5

Decisione sulla domanda di finanziamento

1.   Sulla base di una proposta del Segretario generale, entro tre mesi dalla chiusura dell’invito in questione l’Ufficio di presidenza decide in merito alle domande di finanziamento, dopo aver verificato il rispetto dei criteri definiti agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione. L’Ufficio di presidenza tiene conto degli eventuali cambiamenti intervenuti nella situazione di un richiedente successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento.

2.   Se la domanda è approvata, l’Ufficio di presidenza adotta una decisione di finanziamento conformemente al modello di cui all’allegato 1a (per i partiti) o all’allegato 1b (per le fondazioni), stabilendo l’importo concesso al richiedente.

3.   Qualora una domanda sia respinta, la decisione esplicita i motivi della reiezione.

4.   L’importo del finanziamento è determinato in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e in questa fase è solo provvisorio. L’importo finale del finanziamento è determinato in conformità della procedura stabilita all’articolo 8 della presente decisione.

5.   Qualora gli importi per richiedente siano sensibilmente diversi da quelli che ci si aspettava al momento della pubblicazione degli inviti di cui all’articolo 3 della presente decisione, l’Ufficio di presidenza può invitare il Presidente del Parlamento europeo a presentare una proposta alla commissione competente affinché questa adegui gli stanziamenti disponibili.

Articolo 6

Pagamenti

1.   Il finanziamento è versato ai beneficiari a titolo di prefinanziamento, come ulteriormente precisato nei termini e nelle condizioni particolari di cui all’allegato 1a (per i partiti) e all’allegato 1b (per le fondazioni). A meno che l’Ufficio di presidenza non decida altrimenti in casi debitamente giustificati, il prefinanziamento è versato in un’unica rata, pari al 100 % del massimale del finanziamento.

2.   Su una base caso per caso e previa analisi del rischio, l’Ufficio di presidenza può esigere dal beneficiario una garanzia di prefinanziamento in conformità del regolamento finanziario.

3.   Le disposizioni riguardanti i pagamenti e i relativi termini figurano nella decisione di finanziamento.

Articolo 7

Revisione contabile esterna

1.   Il Parlamento europeo riceve direttamente dagli organismi o esperti indipendenti esterni cui è stato conferito un mandato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 la relazione di revisione contabile esterna di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

2.   L’ambito della revisione contabile esterna è precisato all’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. La finalità della revisione contabile esterna è ulteriormente precisata nelle disposizioni applicabili della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni).

Articolo 8

Decisione sulla relazione annuale e l’importo finale del finanziamento

1.   Sulla base di una proposta del Segretario generale, l’Ufficio di presidenza approva o respinge la relazione annuale entro il 30 settembre dell’esercizio successivo a quello cui è fatto riferimento nella relazione annuale.

2.   L’Ufficio di presidenza o l’ordinatore delegato possono chiedere al beneficiario di presentare informazioni supplementari che consentano di verificare il rispetto delle norme pertinenti.

3.   Qualora l’Ufficio di presidenza o l’ordinatore delegato richiedano dette informazioni supplementari, il termine per la decisione sulla relazione annuale è prorogato fino a che le informazioni supplementari non saranno state ricevute e valutate.

4.   Per quanto riguarda i partiti, l’Ufficio di presidenza determina annualmente, sulla base della relazione annuale, l’importo delle spese rimborsabili. In caso di trasferimento di fondi non spesi all’esercizio finanziario successivo, l’importo finale del finanziamento è stabilito conformemente alla parte B dei termini e condizioni generali di cui all’allegato 1a.

5.   Per quanto riguarda le fondazioni, l’importo finale della sovvenzione è determinato sulla base della relazione annuale.

6.   L’importo finale del finanziamento non supera:

a)

l’importo massimo del finanziamento stabilito nella decisione di finanziamento;

b)

l’85 % delle spese rimborsabili o ammissibili realmente sostenute.

7.   Sulla base dell’importo finale del finanziamento determinato in conformità dei paragrafi da 4 a 6 e dei prefinanziamenti precedentemente effettuati nel quadro della decisione di finanziamento, l’ordinatore delegato stabilisce gli importi dovuti al beneficiario o al Parlamento europeo.

8.   L’importo finale del finanziamento è determinato lasciando impregiudicati il diritto del Parlamento europeo di effettuare controlli ex post, in conformità della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni), e la possibilità di adeguare con effetto retroattivo l’importo finale del finanziamento.

9.   Le decisioni adottate a norma del presente articolo sono notificate al beneficiario come decisione uniforme, in conformità dell’articolo 223 bis, paragrafo 1, del regolamento.

10.   La procedura applicabile per l’approvazione della relazione annuale e per l’adozione della decisione sull’importo finale del finanziamento è ulteriormente precisata nella parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e nella parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni).

11.   L’Ufficio di presidenza o l’ordinatore delegato possono consultare l’Autorità, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, al fine di richiedere le informazioni supplementari da essi ritenute rilevanti per l’approvazione della relazione annuale o per l’adozione della decisione sull’importo finale del finanziamento.

Articolo 9

Procedura di sospensione

1.   In conformità delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario e delle disposizioni applicabili della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni), l’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, può decidere di sospendere il pagamento del finanziamento a un partito politico o a una fondazione e decidere di riprendere il pagamento, qualora i motivi della sospensione non sussistano più. Prima di tale decisione dell’Ufficio di presidenza, spetta all’ordinatore delegato avviare la procedura e prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (fondazioni).

2.   Alle decisioni adottate dall’Ufficio di presidenza ai sensi del presente articolo si applica l’articolo 223 bis, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento.

Articolo 10

Revoca della decisione di finanziamento

1.   In conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare dell’articolo 30, delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni), l’Ufficio di presidenza può decidere, su proposta del Segretario generale, di revocare la decisione di finanziamento. Prima di tale decisione dell’Ufficio di presidenza, spetta all’ordinatore delegato avviare la procedura e prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (fondazioni).

2.   Alle decisioni adottate dall’Ufficio di presidenza ai sensi del presente articolo si applica l’articolo 223 bis, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento.

3.   L’ordinatore delegato ha il potere di emettere gli ordini di riscossione necessari.

Articolo 11

Risoluzione della decisione di finanziamento

1.   In conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare degli articoli 27 e 30, delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni), l’Ufficio di presidenza può decidere, su proposta del Segretario generale, di risolvere la decisione di finanziamento. Prima di tale decisione dell’Ufficio di presidenza, spetta all’ordinatore delegato avviare la procedura e prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (fondazioni).

2.   Alle decisioni adottate dall’Ufficio di presidenza ai sensi del presente articolo si applica l’articolo 223 bis, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento.

3.   L’ordinatore delegato ha il potere di emettere gli ordini di riscossione necessari.

Articolo 12

Controllo

La decisione di finanziamento prevede espressamente il diritto del Parlamento europeo e delle altre autorità competenti di esercitare i loro poteri di controllo nei confronti del beneficiario, conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Articolo 13

Assistenza tecnica

In conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i beneficiari possono chiedere un’assistenza tecnica, in conformità della decisione dell’Ufficio di presidenza del 14 marzo 2000, che disciplina l’utilizzazione dei locali del Parlamento europeo da parte di organismi esterni, quale modificata, e qualsiasi altra forma di assistenza tecnica prevista da regolamentazioni adottate successivamente dall’Ufficio di presidenza. L’Ufficio di presidenza può delegare al Segretario generale il potere di prendere decisioni in materia di assistenza tecnica.

Articolo 14

Diritto ad essere sentiti

Nei casi in cui, a norma della pertinente decisione di finanziamento, compresi i suoi termini e le sue condizioni particolari e generali, il beneficiario ha diritto a presentare le sue osservazioni prima che il Parlamento adotti qualsiasi decisione, il beneficiario dispone di un termine di 10 giorni lavorativi, se non altrimenti disposto dalle norme applicabili, per presentare le proprie osservazioni scritte. Su richiesta motivata del beneficiario, tale periodo può essere prorogato una volta di altri 10 giorni lavorativi.

Articolo 15

Abrogazione, entrata in vigore e applicazione effettiva

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a partire dalla procedura di concessione del finanziamento dell’esercizio 2018.

2.   La decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 (6) è abrogata a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente decisione. Essa continua tuttavia ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti alle procedure ancora in corso in materia di finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo disciplinate dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Articolo 16

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito Internet del Parlamento europeo.

Allegati – modelli di decisioni di finanziamento

 

Allegato 1a — modello di decisione di concessione di contributi – partiti

 

Allegato 1b — modello di decisione di concessione di sovvenzioni – fondazioni


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(4)  GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.

(5)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del 16 giugno 2014 sulle norme interne relative all’esecuzione del bilancio del Parlamento.

(6)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU C 63 del 4.3.2014, pag. 1), quale modificata dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del 7 ottobre 2015 (GU C 428 del 19.12.2015, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).


ALLEGATO 1a

[MODELLO DI] DECISIONE DI CONTRIBUTI – PARTITI

NUMERO: …[INSERIRE]…


visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 224,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (il «regolamento finanziario») (2),

visto il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (le «modalità di applicazione del regolamento finanziario») (3),

visto il regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (4),

visto il regolamento del Parlamento europeo, in particolare l’articolo 25, paragrafo 11,

vista la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 12 giugno 2017 (5), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014,

visti i termini e le condizioni stabiliti dal Parlamento europeo nell’invito a presentare domande di contributi al fine di concedere finanziamenti ai partiti politici a livello europeo,

considerando quanto segue:

(1)

l’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea stabilisce che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione;

(2)

la presente decisione è il risultato di un invito a presentare domande di contributi attraverso il quale i richiedenti sono stati informati del modello di decisione di finanziamento, compresi i termini e le condizioni;

(3)

[Il beneficiario] ha presentato una domanda di finanziamento il [data di ricezione da parte del Parlamento europeo], e ha esplicitamente accettato i termini e le condizioni della decisione di finanziamento;

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO HA ESAMINATO la domanda nella sua riunione del [data] e HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Contributi finanziari diretti ai sensi dell’articolo 204 bis del regolamento finanziario (il «finanziamento») sono concessi a:

[denominazione ufficiale completa del beneficiario]

[forma giuridica ufficiale]

[numero di registrazione]

[indirizzo ufficiale completo]

[partita IVA],

il beneficiario»),

rappresentato, ai fini della presente decisione di finanziamento, da:

…[rappresentante autorizzato ad assumere impegni giuridici]…,

al fine di sostenere le attività e gli obiettivi statutari del beneficiario,

sulla base dei termini e delle condizioni fissati nell’invito a presentare domande di contributi e nella presente decisione di contributi (la «decisione di finanziamento»), compresi i termini e le condizioni particolari, i termini e le condizioni generali e il bilancio di previsione di cui all’allegato che costituiscono parte integrante della decisione di finanziamento.

Le disposizioni di cui ai termini e alle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti della presente decisione. Le disposizioni di cui ai termini e alle condizioni generali prevalgono su quelle degli altri allegati.

Indice

I.

TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI 9

articolo I.1 -

Oggetto della decisione 9

Articolo I.2 -

Periodo di ammissibilità 10

Articolo I.3 -

Forma di finanziamento 10

Articolo I.4 -

Importo del finanziamento (massimo) provvisorio 10

Articolo I.5 -

Pagamenti e modalità di pagamento 10

I.5.1

Prefinanziamento 10

I.5.2

Pagamento del saldo o recupero del prefinanziamento indebitamente erogato 10

I.5.3

Valuta 10

Articolo I.6 -

Conto bancario 10

Articolo I.7 -

Disposizioni amministrative generali 11

Articolo I.8 -

Entrata in vigore della decisione 11

II.

CONDIZIONI GENERALI 11

PARTE A:

DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE 11

Articolo II.1 -

Definizioni 11

Articolo II.2 -

Obblighi generali del beneficiario 12

Articolo II.3 -

Obblighi collegati al conto bancario 12

Articolo II.4 -

Responsabilità per danni 12

Articolo II.5 -

Riservatezza 13

Articolo II.6 -

Trattamento dei dati personali 13

Articolo II.7 -

Tenuta dei registri 13

Articolo II.8 -

Visibilità del finanziamento dell’Unione 13

II.8.1

Informazioni sul finanziamento dell’Unione 13

II.8.2

Clausola di esclusione di responsabilità del Parlamento europeo 13

II.8.3

Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo 13

Articolo II.9 -

Aggiudicazione di appalti da parte del beneficiario 13

II.9.1

Principi 13

II.9.2

Conservazione dei dati 14

II.9.3

Controllo 14

II.9.4

Responsabilità 14

Articolo II.10 -

Forza maggiore 14

Articolo II.11 -

Sospensione del pagamento del finanziamento 14

II.11.1

Motivi di sospensione 14

II.11.2

Procedura di sospensione 14

II.11.3

Effetti della sospensione 14

II.11.4

Ripristino del pagamento 15

Articolo II.12 -

Revoca della decisione di finanziamento da parte del Parlamento europeo 15

II.12.1

Motivi di revoca 15

II.12.2

Procedura di revoca 15

II.12.3

Effetti della revoca 15

Articolo II.13 -

Risoluzione della decisione di finanziamento 15

II.13.1

Risoluzione su richiesta del beneficiario 15

II.13.2

Risoluzione da parte del Parlamento europeo 15

II.13.3

Effetti della risoluzione 16

Articolo II.14 -

Cessione 16

Articolo II.15 -

Interessi di mora 16

Articolo II.16 -

Legge applicabile 16

Articolo II.17 -

Diritto a essere sentiti 16

PARTE B:

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 16

Articolo II.18 -

Spese rimborsabili 16

II.18.1

Condizioni 16

II.18.2

Esempi di spese rimborsabili 17

Articolo II.19 -

Spese non rimborsabili 17

Articolo II.20 -

Conferimenti in natura 18

Articolo II.21 -

Storni di bilancio 18

Articolo II.22 -

Obblighi di rendicontazione 18

II.22.1

Relazione annuale 18

II.22.2

Relazione di revisione contabile esterna 19

Articolo II.23 -

Decisione sulla relazione annuale 19

Articolo II.24 -

Decisione sull’importo finale di finanziamento 20

II.24.1

Conseguenze della relazione annuale 20

II.24.2

Soglia 20

II.24.3

Riporto di fondi non spesi 20

II.24.4

Decisione sull’importo finale di finanziamento 20

II.24.5

Recupero di fondi non spesi 20

II.24.6

Saldo del finanziamento 20

II.24.7

Eccedenza di risorse proprie 20

Articolo II.25 -

Interesse relativo ai prefinanziamenti 21

Articolo II.26 -

Recupero 21

II.26.1

Interessi di mora 21

II.26.2

Compensazione 21

II.26.3

Spese bancarie 21

Articolo II.27 -

Garanzia finanziaria 22

Articolo II.28 -

Controllo 22

II.28.1

Disposizioni generali 22

II.28.2

Obbligo di conservare i documenti 22

II.28.3

Obbligo di fornire documenti e/o informazioni 22

II.28.4

Verifiche sul posto 22

II.28.5

Procedura di revisione contabile in contraddittorio 22

II.28.6

Conseguenze delle risultanze della revisione contabile 23

II.28.7

Diritto di controllo dell’OLAF 23

II.28.8

Diritto di controllo della Corte dei conti europea 23

II.28.9

Inosservanza degli obblighi ai sensi dell’articolo II.28, punti da 1 a 4 23

Allegato -

Bilancio di previsione 24

I.   TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI

Articolo I.1

Oggetto della decisione

Il Parlamento europeo assegna finanziamenti per l’attuazione delle attività e degli obiettivi statutari del beneficiario nell’esercizio [inserire], conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nei termini e nelle condizioni particolari e nei termini e nelle condizioni generali (i «termini e le condizioni»), nonché conformemente all’allegato alla decisione di finanziamento. Ciò costituisce l’attuazione della decisione di finanziamento da parte del Parlamento europeo.

Il beneficiario impiega il finanziamento ai fini dell’attuazione delle sue attività e dei suoi obiettivi statutari, sotto la propria responsabilità e in conformità con i termini e le condizioni e con l’allegato della decisione di finanziamento. Ciò costituisce l’attuazione della decisione di finanziamento da parte del beneficiario.

Articolo I.2

Periodo di ammissibilità

Il periodo di ammissibilità per il finanziamento dell’Unione copre il periodo intercorrente dal [inserire GG/MM/AA] al [inserire GG/MM/AA].

Articolo I.3

Forma di finanziamento

I contributi di cui alla parte seconda, titolo VIII, del regolamento finanziario sono concessi al beneficiario sotto forma di rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.

Articolo I.4

Importo del finanziamento (massimo) provvisorio

Il Parlamento europeo prende a suo carico l’importo massimo di [inserire l’importo] EUR, che non può superare l’85 % del totale delle spese rimborsabili stimate.

Le spese rimborsabili stimate del beneficiario sono indicate nell’allegato (il «bilancio di previsione»). Il bilancio di previsione deve essere in pareggio e fornire il dettaglio dei costi e delle entrate del beneficiario per il periodo di ammissibilità. Le spese rimborsabili sono separate dalle spese non rimborsabili, a norma dell’articolo II.18.

Articolo I.5

Pagamenti e modalità di pagamento

Il finanziamento è versato secondo il calendario e le modalità seguenti.

I.5.1   Prefinanziamento

Un prefinanziamento dell’importo di [inserire importo] EUR, che rappresenta [il 100 % per impostazione predefinita, oppure inserire la percentuale stabilita dal Parlamento europeo] dell’importo massimo di cui all’articolo I.4 della presente decisione di finanziamento, è versato al beneficiario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della decisione di finanziamento oppure, ove opportuno, dalla data in cui il Parlamento europeo riceve la garanzia finanziaria pari a [inserire importo] EUR, se successiva.

I.5.2   Pagamento del saldo o recupero del prefinanziamento indebitamente erogato

Il saldo del finanziamento è versato al beneficiario, oppure qualsiasi eventuale prefinanziamento indebitamente erogato è recuperato, entro trenta giorni dalla decisione del Parlamento europeo sulla relazione annuale e dalla determinazione dell’importo finale del finanziamento quale specificato all’articolo II.24.

I.5.3   Valuta

I pagamenti sono effettuati dal Parlamento europeo in euro. L’eventuale conversione dei costi reali in euro avviene sulla base del tasso giornaliero pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, o, in mancanza, sulla base del tasso mensile contabile stabilito dal Parlamento europeo e pubblicato nel suo sito Internet, valido per il giorno della redazione dell’ordine di pagamento da parte del Parlamento europeo, salvo ove i termini e le condizioni particolari dispongano espressamente altrimenti.

I pagamenti erogati dal Parlamento europeo sono considerati effettuati alla data di addebito del conto del Parlamento europeo.

Articolo I.6

Conto bancario

I pagamenti sono effettuati su un conto bancario o su un sottoconto bancario del beneficiario presso una banca con sede in uno Stato membro dell’Unione europea, espresso in euro, i cui estremi figurano di seguito:

Nome della banca: […]

Indirizzo dell’agenzia bancaria: […]

Denominazione esatta del titolare del conto: […]

Numero di conto completo (compresi i codici bancari): […]

IBAN: […]

BIC / SWIFT: […]

Articolo I.7

Disposizioni amministrative generali

Tutte le comunicazioni al Parlamento europeo relative alla presente decisione di finanziamento sono trasmesse per iscritto, indicando il numero della decisione di finanziamento, all’indirizzo seguente:

Parlamento europeo

Il Presidente

c/o Direttore generale delle Finanze

Ufficio SCH 05B031

L-2929 Lussemburgo

La corrispondenza ordinaria si considera ricevuta dal Parlamento europeo alla data in cui viene formalmente registrata dal Servizio del corriere del Parlamento europeo.

La decisione di finanziamento è destinata al beneficiario all’indirizzo seguente:

Sig./Sig.ra […]

[Qualifica]

[Denominazione ufficiale dell’organismo beneficiario]

[Indirizzo ufficiale completo]

Ogni cambiamento di indirizzo del beneficiario è comunicato senza indugio al Parlamento europeo per iscritto.

Articolo I.8

Entrata in vigore della decisione

La decisione di finanziamento entra in vigore alla data in cui è firmata a nome del Parlamento europeo.

II.   CONDIZIONI GENERALI

PARTE A: DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

Articolo II.1

Definizioni

Ai fini della presente decisione di finanziamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«relazione di attività»: motivazione scritta dei costi sostenuti durante il periodo di ammissibilità, ad esempio una giustificazione delle attività, dei costi amministrativi, ecc. La relazione di attività è parte della relazione annuale;

2)

«relazione annuale»: una relazione da presentare entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e all’articolo 204 terdecies del regolamento finanziario;

3)

«saldo del finanziamento»: la differenza tra l’importo del prefinanziamento ai sensi dell’articolo I.5.1 e l’importo del finanziamento finale stabilito ai sensi dell’articolo II.24.4;

4)

«liquidazione del prefinanziamento»: una situazione in cui l’importo finale del finanziamento è stabilito dall’ordinatore e l’importo versato al beneficiario non è più di proprietà dell’Unione;

5)

«conflitto di interessi»: una situazione in cui l’attuazione imparziale e obiettiva della decisione di finanziamento da parte del beneficiario è compromessa per motivi familiari, affettivi, di affinità nazionale, di interesse economico o riguardanti qualsiasi altra comunanza d’interessi con terzi in relazione all’oggetto della decisione di finanziamento. L’affinità politica non costituisce, in linea di principio, motivo di conflitto di interessi in caso di accordi stipulati tra i partiti politici e le organizzazioni che condividono gli stessi valori politici. Ciononostante, nel caso di tali accordi, è necessaria la conformità all’articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

6)

«contributi in natura» o «offerte in natura»: risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione del beneficiario da terzi, a norma dell’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

7)

«esercizio N» o «periodo di ammissibilità»: il periodo di attuazione delle attività per le quali è stato concesso un finanziamento nell’ambito della decisione di finanziamento, secondo le modalità definite all’articolo I.2;

8)

«forza maggiore»: qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà del beneficiario o del Parlamento europeo, che impedisca a una delle parti di eseguire uno degli obblighi previsti dalla decisione di finanziamento, non imputabile a colpa o negligenza da parte loro oppure da parte dei subappaltatori, delle entità affiliate o di terzi riceventi sostegno finanziario e che si è dimostrato inevitabile nonostante tutta la diligenza posta. Non possono essere invocati come casi di forza maggiore: vertenze di lavoro, scioperi, difficoltà finanziarie, difetti nei servizi, nelle apparecchiature o nei materiali, oppure ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano la conseguenza diretta di un caso pertinente di forza maggiore;

9)

«notifica formale»: comunicazione fra le parti effettuata per iscritto a mezzo posta o posta elettronica, che fornisce la prova che il messaggio è stato consegnato;

10)

«frode»: ogni atto od omissione intenzionale che lede gli interessi finanziari dell’Unione, relativamente all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti o alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico;

11)

«finanziamento»: contributi finanziari diretti ai sensi della parte seconda, titolo VIII, del regolamento finanziario e del capo IV del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

12)

«irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un atto o da un’omissione del beneficiario che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell’Unione;

13)

«risorse proprie»: le fonti esterne di finanziamento diverse da finanziamenti dell’Unione, ad esempio: donazioni, contributi dei membri [quali definiti all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014)] ecc.;

14)

«persona collegata»: ogni persona avente la facoltà di rappresentare il beneficiario o di prendere decisioni per suo conto;

15)

«errore sostanziale»: qualsiasi violazione di una disposizione contenuta nella decisione di finanziamento, derivante da un atto od omissione, che determina o potrebbe determinare una perdita per il bilancio dell’Unione.

Articolo II.2

Obblighi generali del beneficiario

Il beneficiario:

a)

è l’unico responsabile del rispetto di tutti gli obblighi legali che gli incombono e spetta a lui l’onere della prova;

b)

è tenuto a risarcire qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell’attuazione, anche incorretta, della decisione di finanziamento, salvo in casi di forza maggiore;

c)

è l’unico responsabile nei confronti di terzi, anche per quanto riguarda i danni di qualsiasi natura loro causati durante l’attuazione della decisione di finanziamento;

d)

informa immediatamente il Parlamento europeo di eventuali modifiche di carattere giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o di proprietà e di qualsiasi modifica del suo nome, indirizzo o legale rappresentante;

e)

si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto d’interessi.

Articolo II.3

Obblighi collegati al conto bancario

Il conto o sottoconto di cui all’articolo I.6 deve consentire l’identificazione degli importi versati dal Parlamento europeo ed essere riservato esclusivamente al ricevimento degli importi di cui all’articolo I.5 pagati dal Parlamento europeo.

Allorché gli importi versati su tale conto a titolo di prefinanziamento facciano maturare interessi o fruiscano di vantaggi equivalenti in base alla legge dello Stato membro sul cui territorio detto conto è aperto, tali interessi o altri vantaggi sono recuperati dal Parlamento europeo alle condizioni di cui all’articolo II.25, in conformità dell’articolo 240 duodecies, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

In nessun caso gli importi versati dal Parlamento europeo possono essere utilizzati per fini speculativi.

Il prefinanziamento resta di proprietà dell’Unione fino al momento in cui viene liquidato mediante deduzione dell’importo finale del finanziamento.

Articolo II.4

Responsabilità per danni

Il Parlamento europeo non può essere considerato responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal beneficiario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso o in conseguenza dell’attuazione della decisione di finanziamento.

Salvo casi di forza maggiore, il beneficiario o la persona collegata risarciscono qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell’attuazione della decisione di finanziamento o perché tale decisione non è stata attuata in piena conformità delle sue disposizioni.

Articolo II.5

Riservatezza

Se non diversamente stabilito nella presente decisione di finanziamento, all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e in altri atti giuridici applicabili dell’Unione, il Parlamento europeo e il beneficiario si impegnano a mantenere riservato qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente collegato all’oggetto della decisione di finanziamento.

Articolo II.6

Trattamento dei dati personali

Qualsiasi dato di carattere personale raccolto nell’ambito della decisione di finanziamento è trattato conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

I dati sono trattati unicamente ai fini dell’esecuzione e del controllo della decisione di finanziamento, fatta salva la loro eventuale comunicazione agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione.

Articolo II.7

Tenuta dei registri

Conformemente all’articolo 204 sexdecies del regolamento finanziario, i beneficiari tengono tutti i registri e i documenti giustificativi relativi all’attuazione della decisione di finanziamento per cinque anni dopo la presentazione della relazione annuale finale, compresi i rendiconti finanziari annuali di cui all’articolo 204 terdecies, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi o alla regolarizzazione delle richieste derivanti dall’utilizzo dei finanziamenti è conservata fintanto che gli audit, i ricorsi, i contenzioni o le operazioni di regolarizzazione siano stati conclusi.

Articolo II.8

Visibilità del finanziamento dell’Unione

II.8.1   Informazioni sul finanziamento dell’Unione

Salvo domanda contraria o diverso accordo del Parlamento europeo, qualsiasi comunicazione o pubblicazione del beneficiario riguardante la decisione di finanziamento, comprese quelle diffuse al momento di una conferenza o seminario o in qualsiasi materiale informativo o promozionale (ad esempio opuscoli, volantini, poster, presentazioni, in formato elettronico ecc.) deve indicare che il programma ha ricevuto il sostegno finanziario del Parlamento europeo.

II.8.2   Clausola di esclusione di responsabilità del Parlamento europeo

Qualsivoglia comunicazione o pubblicazione del beneficiario, sotto qualsiasi forma o mediante qualunque supporto, deve menzionare che essa impegna solo il suo autore e che il Parlamento europeo non è responsabile dell’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in detta comunicazione o pubblicazione.

II.8.3   Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo pubblica su un sito web le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Articolo II.9

Aggiudicazione di appalti da parte del beneficiario

II.9.1   Principi

In conformità dell’articolo 204 ter, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il finanziamento può essere utilizzato per rimborsare le spese connesse ai contratti conclusi dal beneficiario, a condizione che all’atto dell’aggiudicazione di tali contratti non vi fossero conflitti di interesse.

In caso di contratti aventi un valore superiore a 60 000 EUR per fornitore e per bene o servizio, il beneficiario raccoglie almeno tre offerte in risposta a un invito scritto a presentare offerte in cui sono specificati i requisiti dell’appalto. La durata dei contratti interessati non è superiore a cinque anni.

Qualora vi siano meno di tre offerte in risposta all’invito scritto a presentare offerte, il beneficiario è tenuto a dimostrare l’impossibilità di ottenere un numero maggiore di offerte per l’appalto in questione.

II.9.2   Conservazione dei dati

Il beneficiario mantiene un registro della valutazione delle offerte e giustifica per iscritto la scelta del fornitore finale.

II.9.3   Controllo

Il beneficiario garantisce che il Parlamento europeo, l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, la Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro poteri di controllo conformemente al Capo V del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e all’articolo 204 quindecies del regolamento finanziario. Il beneficiario garantisce che gli appalti conclusi con terzi prevedano la possibilità di esercitare detti poteri di controllo anche nei confronti di questi terzi.

II.9.4   Responsabilità

Il beneficiario resta l’unico responsabile dell’attuazione della decisione di finanziamento e del rispetto delle disposizioni della decisione di finanziamento. Egli si impegna ad adottare le disposizioni necessarie affinché l’aggiudicatario dell’appalto rinunci a far valere qualsiasi diritto nei confronti del Parlamento europeo a titolo della decisione di finanziamento.

Articolo II.10

Forza maggiore

Se il Parlamento europeo o il beneficiario deve far fronte a un evento di forza maggiore, ne avverte senza indugio l’altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale evento.

Il Parlamento europeo e il beneficiario prendono qualsiasi provvedimento atto a minimizzare gli eventuali danni derivanti da un evento di forza maggiore.

Né il Parlamento europeo né il beneficiario saranno considerati inadempienti rispetto a uno degli obblighi convenzionali imposti dalla decisione di finanziamento se ne sono impediti da un caso di forza maggiore.

Articolo II.11

Sospensione del pagamento del finanziamento

II.11.1   Motivi di sospensione

Il Parlamento europeo ha il potere di sospendere il pagamento del finanziamento, conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento finanziario, nelle circostanze seguenti:

(i)

se sospetta che il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi relativi all’uso dei contributi di cui all’articolo 240 duodecies del regolamento finanziario, fino alla verifica di tali sospetti; o

(ii)

se il beneficiario è soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, fino a quando non è versato l’importo della sanzione.

II.11.2   Procedura di sospensione

Fase 1 — Prima di sospendere il pagamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere in tal senso, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.

Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non proseguire la procedura di sospensione, comunica al beneficiario tale decisione.

Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di proseguire la procedura di sospensione, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla sospensione, informandolo:

i)

della data indicativa di completamento della verifica necessaria nel caso di cui all’articolo II.11.1, punto i); e

ii)

degli eventuali mezzi di ricorso.

II.11.3   Effetti della sospensione

Per effetto della sospensione del pagamento, il beneficiario non ha il diritto di ricevere pagamenti dal Parlamento europeo fino al completamento della verifica di cui all’articolo II.11.2, punto (i), della fase 2 o quando decadono i motivi di sospensione. Ciò non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di procedere alla risoluzione del finanziamento o di revocare la decisione di finanziamento.

II.11.4   Ripristino del pagamento

Dal momento in cui decade il motivo di sospensione, tutti i pagamenti interessati sono ripristinati e il Parlamento europeo ne informa il beneficiario.

Articolo II.12

Revoca della decisione di finanziamento da parte del Parlamento europeo

II.12.1   Motivi di revoca

Il Parlamento europeo ha il potere di revocare la decisione di finanziamento sulla base di una decisione dell’Autorità di cancellare il beneficiario dal registro, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

II.12.2   Procedura di revoca

Fase 1 — Prima di revocare la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere in tal senso, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.

Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non revocare la decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.

Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di revocare la decisione di finanziamento, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla revoca.

Eventuali importi indebitamente versati al beneficiario sono recuperati in conformità delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario.

II.12.3   Effetti della revoca

La decisione relativa alla revoca della decisione di finanziamento ha effetto retroattivo dalla data di adozione della decisione di finanziamento.

Articolo II.13

Risoluzione della decisione di finanziamento

II.13.1   Risoluzione su richiesta del beneficiario

Il beneficiario può chiedere la risoluzione della decisione di finanziamento.

Il beneficiario comunica formalmente al Parlamento europeo la sua decisione di procedere alla risoluzione, indicando:

a)

i motivi della risoluzione; e

b)

la data alla quale la risoluzione diventa effettiva, che non deve essere anteriore alla data di trasmissione della notifica formale.

La risoluzione diventa effettiva alla data indicata nella decisione di risoluzione.

II.13.2   Risoluzione da parte del Parlamento europeo

a)   Motivi di risoluzione

Il Parlamento europeo ha il potere di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento in una delle circostanze seguenti:

a)

sulla base di una decisione dell’Autorità di cancellare il beneficiario dal registro nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b)

se il beneficiario non ottempera più all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

c)

se il Parlamento europeo stabilisce che il beneficiario non ha rispettato gli obblighi relativi all’uso dei contributi di cui all’articolo 240 duodecies del regolamento finanziario;

d)

se il beneficiario è dichiarato in stato di fallimento o forma oggetto di una procedura di messa in liquidazione o qualsiasi altra procedura analoga.

b)   Procedura di risoluzione

Fase 1 — Prima di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere alla risoluzione, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.

Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.

Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla risoluzione.

La risoluzione della decisione di finanziamento diventa effettiva il giorno specificato nella decisione relativa alla risoluzione.

II.13.3   Effetti della risoluzione

La decisione relativa alla risoluzione della decisione di finanziamento diventa effettiva ex nunc. I costi effettivamente sostenuti dal beneficiario dal giorno in cui la decisione di risoluzione diventa effettiva sono da considerare spese non rimborsabili.

Articolo II.14

Cessione

Il beneficiario non può cedere a terzi alcuna pretesa pecuniaria nei confronti del Parlamento europeo, tranne nei casi previamente approvati dal Parlamento europeo a seguito di una richiesta scritta motivata presentata dal beneficiario.

Se il Parlamento europeo non accetta la cessione per iscritto o se le relative condizioni non vengono rispettate, la cessione è priva di effetti giuridici.

In nessun caso una cessione può liberare il beneficiario dei suoi obblighi nei confronti del Parlamento europeo.

Articolo II.15

Interessi di mora

Allo spirare dei termini di pagamento, il beneficiario ha diritto agli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni principali di rifinanziamento in euro (il «tasso di riferimento»), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui scade il termine ultimo di pagamento pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La sospensione dei pagamenti da parte del Parlamento europeo, conformemente all’articolo II.11, non è considerata un ritardo di pagamento.

Gli interessi di mora riguardano il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per il pagamento fino alla data del pagamento effettivo inclusa.

In deroga al primo comma, quando l’interesse calcolato è inferiore o uguale a 200 EUR, il Parlamento europeo è tenuto a versarlo al beneficiario esclusivamente su richiesta di quest’ultimo entro due mesi dal ricevimento del pagamento in ritardo.

Articolo II.16

Legge applicabile

La presente decisione di finanziamento è disciplinata dal diritto dell’Unione applicabile e in particolare dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e dalle disposizioni applicabili del regolamento finanziario, che si applicano integralmente. Questi sono integrati, ove necessario, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede il beneficiario

Articolo II.17

Diritto a essere sentiti

Nei casi in cui, a norma della presente decisione di finanziamento, il beneficiario ha diritto a presentare le sue osservazioni, egli dispone di un termine di 10 giorni lavorativi, salvo espresse disposizioni contrarie, per presentare le proprie osservazioni scritte. Su richiesta motivata del beneficiario, tale periodo può essere prorogato una volta di altri 10 giorni lavorativi.

PARTE B: DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo II.18

Spese rimborsabili

II.18.1   Condizioni

Per poter essere considerati costi ammissibili al rimborso a titolo del finanziamento dell’Unione, in conformità dell’articolo 204 duodecies del regolamento finanziario, i costi devono rispondere ai seguenti criteri:

a)

avere un nesso diretto con l’oggetto della decisione di finanziamento ed essere previsti nel bilancio di previsione allegato alla decisione di finanziamento;

b)

essere necessari per l’attuazione della decisione di finanziamento;

c)

essere ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell’economia e dell’efficienza;

d)

essere generati durante il periodo di ammissibilità quale definito all’articolo I.2, ad eccezione dei costi connessi con le relazioni annuali e i certificati relativi ai rendiconti finanziari e ai conti che ne sono alla base;

e)

essere effettivamente sostenuti dal beneficiario;

f)

essere identificabili, controllabili e registrati nella contabilità del beneficiario conformemente ai principi contabili che gli sono applicabili;

g)

soddisfare le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;

h)

essere conformi all’articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all’articolo II.9.1, secondo comma.

Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere una riconciliazione diretta dei costi e delle entrate dichiarate a titolo della relazione annuale con i bilanci e i documenti giustificativi corrispondenti.

II.18.2   Esempi di spese rimborsabili

Sono in particolare rimborsabili i costi di funzionamento seguenti, sempreché rispondano ai criteri definiti all’articolo II.18.1, fatto salvo l’articolo 204 duodecies del regolamento finanziario:

a)

i costi amministrativi, i costi connessi all’assistenza tecnica, alle riunioni, alla ricerca, alle manifestazioni transfrontaliere, agli studi, all’informazione e alle pubblicazioni;

b)

i costi del personale, corrispondenti alle retribuzioni reali, agli oneri sociali e agli altri costi legali che rientrano nella retribuzione, sempreché non eccedano i tassi medi corrispondenti alla politica abitualmente seguita dal beneficiario in materia retributiva;

c)

le spese di viaggio e di soggiorno del personale, sempreché siano corrispondenti alle prassi abitualmente seguite dal beneficiario in materia di costi di trasferta;

d)

i costi di ammortamento delle attrezzature o di altri beni (nuovi o di seconda mano) come riportati nel rendiconto contabile del beneficiario, purché il bene:

i)

sia ammortizzato in conformità dei principi contabili internazionali e delle consuete prassi contabili del beneficiario; e

ii)

sia stato acquistato conformemente all’articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all’articolo II.9.1, secondo comma, se l’acquisto è avvenuto entro la fine del periodo di ammissibilità;

e)

i costi dei materiali di consumo e delle forniture nonché i costi derivanti da altri contratti, purché:

i)

siano acquistati conformemente all’articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all’articolo II.9.1, secondo comma; e

ii)

siano destinati direttamente all’oggetto della decisione di finanziamento;

f)

i costi derivanti direttamente da requisiti posti dalla decisione di finanziamento, ivi compresi, eventualmente, i costi dei servizi finanziari, in particolare il costo delle garanzie finanziarie, sempreché i servizi corrispondenti siano acquistati conformemente all’articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all’articolo II.9.1, secondo comma;

g)

sostegno finanziario alle seguenti entità associate al beneficiario: [inserire i nomi delle entità associate, quali organizzazioni giovanili e delle donne, come comunicato con la domanda di finanziamento] a condizione che il sostegno finanziario per ciascuna entità non superi 100 000 EUR, che venga utilizzato dall’entità associata per spese rimborsabili, che un importo forfettario versato all’entità associata non superi un quarto del totale del sostegno finanziario a tale entità e che il beneficiario garantisca una possibile recupero di tale sostegno finanziario.

Articolo II.19

Spese non rimborsabili

Fatti salvi l’articolo II.18.1 della presente decisione e l’articolo 204 duodecies del regolamento finanziario, sono considerati non ammissibili i seguenti costi:

a)

la remunerazione del capitale e i dividendi versati dal beneficiario;

b)

i debiti e gli oneri derivanti dal debito;

c)

gli accantonamenti per perdite e debiti;

d)

gli interessi debitori;

e)

i crediti dubbi;

f)

le perdite di cambio;

g)

i costi dei bonifici effettuati dal Parlamento europeo addebitati dalla banca del beneficiario;

h)

i costi dichiarati del beneficiario nel quadro di un’altra azione destinataria di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell’Unione;

i)

i conferimenti in natura;

j)

le spese smisurate o sconsiderate;

k)

l’IVA detraibile;

l)

i finanziamenti vietati di alcuni terzi a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o dell’articolo 204 ter, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Articolo II.20

Conferimenti in natura

Il Parlamento europeo consente al beneficiario di ricevere conferimenti in natura durante l’attuazione della decisione di finanziamento, sempreché la valorizzazione di tali conferimenti non ecceda:

a)

i costi realmente sostenuti e debitamente giustificati da documenti contabili dei terzi che hanno effettuato detti conferimenti al beneficiario a titolo gratuito, ma se ne assumono i costi corrispondenti;

b)

in mancanza di tali documenti, i costi che corrispondono a quelli generalmente ammessi sul mercato in questione;

c)

il loro valore accettato nel bilancio di previsione;

d)

il 50 % delle risorse proprie accettate nel bilancio di previsione;

I conferimenti in natura:

a)

sono presentati separatamente nel bilancio di previsione in modo da evidenziare il totale delle risorse;

b)

sono conformi all’articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 nonché alla normativa nazionale in materia tributaria e di previdenza sociale;

c)

sono ammessi esclusivamente su base provvisoria e sono subordinati a una certificazione da parte del revisore contabile esterno e all’accettazione nella decisione concernente l’importo finale del finanziamento;

d)

non possono essere di tipo immobiliare.

Articolo II.21

Storni di bilancio

Il beneficiario può adeguare il bilancio di previsione di cui all’allegato mediante storni tra le diverse categorie di bilancio. Tale adeguamento non richiede una modifica della decisione di finanziamento. Tali storni sono giustificati nella relazione annuale.

Articolo II.22

Obblighi di rendicontazione

II.22.1   Relazione annuale

Di preferenza entro il 15 maggio e non oltre il 30 giugno successivi alla fine dell’esercizio finanziario N, il beneficiario presenta una relazione annuale composta dagli elementi seguenti:

a)

i bilanci annuali e le note d’accompagnamento, che coprono le entrate e le spese del beneficiario, le attività e passività all’inizio e alla fine dell’esercizio, conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui si trova la sede del beneficiario;

b)

i bilanci annuali, redatti in conformità dei principi contabili internazionali definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

c)

l’elenco dei donatori e dei contribuenti e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi comunicati a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

d)

la relazione di attività;

e)

uno stato finanziario basato sulla struttura del bilancio di previsione;

f)

il dettaglio dei conti per quanto riguarda entrate, spese, attività e passività;

g)

la riconciliazione dello stato finanziario di cui alla lettera (e) con il dettaglio dei conti di cui alla lettera (f);

h)

l’elenco dei fornitori che, nell’esercizio in questione, hanno fatturato al beneficiario più di 10 000 EUR, specificando nome e indirizzo del fornitore nonché l’ambito di applicazione dei beni o dei servizi forniti.

Le informazioni incluse nella relazione annuale devono essere tali da consentire di stabilire l’importo del finanziamento finale.

II.22.2   Relazione di revisione contabile esterna

Il Parlamento europeo riceve direttamente dagli organismi o esperti indipendenti esterni cui è stato conferito un mandato ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 la relazione di revisione contabile esterna di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

La revisione contabile esterna è finalizzata a certificare l’affidabilità dei bilanci di esercizio nonché la legittimità e la regolarità delle relative spese, e in particolare che:

a)

i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità del diritto nazionale applicabile al beneficiario, non contengono errori sostanziali e presentano un quadro fedele della situazione finanziaria e dei risultati operativi;

b)

i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità dei principi contabili internazionali definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

c)

le spese dichiarate sono reali;

d)

le entrate dichiarate sono esaustive;

e)

i documenti finanziari presentati dal beneficiario al Parlamento sono conformi alle disposizioni finanziarie della decisione di sovvenzione;

f)

gli obblighi derivanti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e segnatamente dal suo articolo 20, sono stati rispettati;

g)

gli obblighi derivanti dalla decisione di finanziamento, in particolare dal suo articolo II.9 e dal suo articolo II.18, sono stati rispettati;

h)

i conferimenti in natura sono stati effettivamente forniti al beneficiario e sono stati valorizzati in conformità delle norme applicabili;

i)

la parte inutilizzata del finanziamento dell’Unione è stata riportata l’esercizio successivo;

j)

la parte inutilizzata del finanziamento dell’Unione è stata utilizzata in conformità dell’articolo 204 duodecies, paragrafo 2, del regolamento finanziario;

k)

l’eventuale eccedenza di risorse proprie è stata trasferita alla riserva;

Articolo iI.23

Decisione sulla relazione annuale

Entro il 30 settembre dell’esercizio successivo all’esercizio N, il Parlamento europeo approva o respinge la relazione annuale, come specificato all’articolo II.22.1.

In mancanza di reazione scritta da parte del Parlamento europeo nel termine di sei mesi dalla ricezione della relazione annuale, la relazione annuale è considerata accettata.

L’approvazione della relazione annuale è fatta senza pregiudizio della determinazione dell’importo finale del finanziamento ai sensi dell’articolo II.24, in base al quale il Parlamento europeo prende una decisione finale sull’ammissibilità delle spese.

Il Parlamento europeo può chiedere informazioni supplementari al beneficiario al fine di essere in grado di prendere una decisione sulla relazione annuale. Qualora si richiedano dette informazioni supplementari, il termine per la decisione sulla relazione annuale è prorogato fino a che le informazioni richieste non saranno state ricevute e valutate dal Parlamento europeo.

Qualora la relazione annuale sia viziata da carenze sostanziali, il Parlamento europeo può respingerla senza richiedere informazioni supplementari al beneficiario e può invitare quest’ultimo a presentare una nuova relazione entro un termine di 15 giorni lavorativi.

Le richieste di informazioni complementari o di una nuova relazione sono notificate al beneficiario per iscritto.

In caso di reiezione della relazione annuale inizialmente presentata e di richiesta di una nuova relazione, quest’ultima è soggetta alla procedura di approvazione descritta al presente articolo.

Articolo II.24

Decisione sull’importo finale di finanziamento

II.24.1   Conseguenze della relazione annuale

La decisione del Parlamento europeo che stabilisce l’importo finale del finanziamento è basata sulla relazione annuale approvata in conformità dell’articolo II.23. In caso di reiezione definitiva della relazione annuale da parte del Parlamento europeo o qualora il beneficiario non presenti una relazione annuale entro le scadenze previste, la decisione sull’importo finale del finanziamento non può determinare alcuna spesa rimborsabile.

II.24.2   Soglia

L’importo finale del finanziamento è limitato all’importo stabilità all’articolo I.4. Esso non supera né l’85 % delle spese rimborsabili indicate nel bilancio di previsione né l’85 % delle spese rimborsabili che sono state effettivamente sostenute.

II.24.3   Riporto di fondi non spesi

Qualsiasi parte del contributo non spesa entro l’esercizio finanziario cui si riferisce tale contributo (anno N) è utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell’anno N+1. Gli importi che rimangono dai contributi del precedente esercizio non possono essere utilizzati per finanziare la parte di spesa che i partiti politici europei sono tenuti a coprire mediante le loro risorse proprie.

Il beneficiario utilizza in primo luogo la parte di contributo che non è stata utilizzata entro l’esercizio per il quale era stato concesso il contributo e solo successivamente i contributi concessi dopo tale esercizio.

II.24.4   Decisione sull’importo finale di finanziamento

Il Parlamento europeo controlla su base annua se le spese sono conformi con le disposizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, al regolamento finanziario e alla decisione di finanziamento. Ogni anno, esso prende una decisione sull’importo finale del finanziamento, che è debitamente notificata al beneficiario.

Se l’importo del finanziamento di cui all’articolo I.4 è stato integralmente speso nel corso dell’esercizio finanziario N, l’importo finale di finanziamento è stabilito dopo la chiusura di tale esercizio, nell’esercizio N+1.

In caso di riporto di fondi non spesi all’esercizio finanziario successivo N+1 a norma dell’articolo II.24.3, l’importo finale del finanziamento dell’esercizio N è stabilito come segue:

Fase 1 : Nell’esercizio N+1, il Parlamento europeo decide sulle spese rimborsabili dell’esercizio finanziario N e sulla prima parte dell’importo finale di finanziamento dell’esercizio N corrispondente a tali spese. Inoltre, il Parlamento europeo determina l’importo di finanziamento concesso a titolo dell’esercizio finanziario N e non speso che può essere riportato all’esercizio finanziario N+1;

Fase 2 : Nell’esercizio N+2, il Parlamento europeo decide sulle spese rimborsabili dell’esercizio finanziario N+1 e determina quali di esse saranno coperte dall’importo di finanziamento non speso riportato all’esercizio finanziario N+1 (seconda parte dell’importo finale di finanziamento).

L’importo finale di finanziamento dell’esercizio N corrisponde alla somma degli importi di cui alla fase 1 e alla fase 2.

La liquidazione dei prefinanziamenti avviene nel momento in cui è stabilito l’importo del finanziamento finale. In caso di riporto, in ciascuna delle fasi sopra illustrate si effettua una liquidazione parziale dei prefinanziamenti.

II.24.5   Recupero di fondi non spesi

Qualsiasi parte rimanente del contributo concesso per l’esercizio N non spesa entro la fine dell’esercizio N+1 è recuperata conformemente al titolo IV, capo 5, parte prima, del regolamento finanziario.

II.24.6   Saldo del finanziamento

Qualora il prefinanziamento erogato superi l’importo del finanziamento finale, il Parlamento europeo recupera il prefinanziamento indebitamente versato.

Qualora l’importo del finanziamento finale superi il prefinanziamento erogato, il Parlamento europeo versa il saldo.

II.24.7   Eccedenza di risorse proprie

a)   Costituzione di una riserva speciale

Il beneficiario può costituire una riserva speciale a partire dall’eccedenza di risorse proprie.

L’eccedenza di risorse proprie da trasferire al conto della riserva speciale corrisponde all’importo delle risorse proprie che superano la somma delle risorse proprie necessarie per coprire il 15 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute nel corso dell’esercizio finanziario N. Il beneficiario deve avere in precedenza coperto le spese non rimborsabili dell’esercizio finanziario N utilizzando esclusivamente risorse proprie.

La riserva è utilizzata solo ai fini del cofinanziamento delle spese rimborsabili e delle spese non rimborsabili che devono essere coperte dalle risorse proprie nel corso dell’esecuzione di eventuali future decisioni di finanziamento.

b)   Profitto

Per profitto si intende un’eccedenza di entrate rispetto alle spese.

Le entrate comprendono i finanziamenti a titolo del bilancio dell’Unione e le risorse proprie del beneficiario.

I contributi di terzi a eventi congiunti non sono considerati parte delle risorse proprie del beneficiario. Inoltre, il beneficiario non riceve, direttamente o indirettamente, altri fondi provenienti dal bilancio dell’Unione. In particolare, sono vietate le donazioni a titolo dei bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo.

L’eccedenza assegnata alla riserva speciale non è presa in considerazione per il calcolo del profitto.

c)   Recupero

Il finanziamento non può dar luogo a un profitto per il beneficiario. Il Parlamento europeo ha il diritto di recuperare la percentuale del profitto corrispondente al contributo dell’Unione alle spese rimborsabili.

Articolo II.25

Interesse relativo ai prefinanziamenti

Il beneficiario notifica al Parlamento europeo l’importo degli interessi o vantaggi equivalenti eventualmente generati dai prefinanziamenti ricevuti dal Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo deduce gli interessi generati dai prefinanziamenti al momento del calcolo dell’importo del finanziamento finale. L’interesse non è incluso nelle risorse proprie.

Articolo II.26

Recupero

Allorché taluni importi siano stati indebitamenti versati al beneficiario o allorché una procedura di recupero sia giustificata in virtù dei termini e delle condizioni della decisione di finanziamento, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o del regolamento finanziario, il beneficiario versa al Parlamento europeo, alle condizioni e alla data di scadenza fissate da quest’ultimo, gli importi in questione.

II.26.1   Interessi di mora

In caso di mancato pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza fissata dal Parlamento europeo, il Parlamento europeo maggiora le somme dovute con interessi di mora al tasso definito all’articolo II.15. Gli interessi di mora riguardano il periodo intercorrente tra la data di scadenza fissata per il pagamento e la data di ricevimento da parte del Parlamento del pagamento integrale delle somme dovute, quest’ultima inclusa.

Qualsiasi pagamento parziale è imputato dapprima sulle spese e interessi di mora e solo successivamente sul capitale.

II.26.2   Compensazione

In mancanza di pagamento alla data di scadenza, il recupero delle somme dovute al Parlamento europeo può essere effettuato per compensazione con somme dovute al beneficiario a qualsiasi titolo, ai sensi dell’articolo 80 del regolamento finanziario e delle relative modalità di applicazione. In circostanze eccezionali, giustificate dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione, il Parlamento europeo può procedere al recupero per compensazione prima della data prevista del pagamento. L’accordo preventivo del beneficiario non è richiesto.

II.26.3   Spese bancarie

Le spese bancarie causate dal recupero delle somme dovute al Parlamento europeo sono a carico esclusivo del beneficiario.

Articolo II.27

Garanzia finanziaria

Qualora il Parlamento europeo chieda una garanzia finanziaria a norma dell’articolo 204 undecies del regolamento finanziario, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la garanzia finanziaria deve essere fornita da una banca o un istituto finanziario riconosciuto o, se richiesta dal beneficiario e accettata dal Parlamento europeo, da un terzo;

b)

il garante deve essere garante a prima richiesta e non può esigere che il Parlamento europeo agisca contro il debitore principale (il beneficiario interessato); e

c)

la garanzia finanziaria deve rimanere esplicitamente in vigore fino alla liquidazione del prefinanziamento, mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo da parte del Parlamento europeo; ove il pagamento del saldo assuma la forma di un recupero, la garanzia finanziaria deve rimanere in vigore sino a quando il debito sia considerato pienamente saldato e il Parlamento europeo deve svincolare la garanzia entro il mese successivo.

Articolo II.28

Controllo

II.28.1   Disposizioni generali

Nell’ambito delle loro rispettive competenze e in conformità al capo V del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e all’articolo 240 quindecies, paragrafo 1, il Parlamento europeo e l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono, in qualsiasi momento, esercitare i propri poteri di controllo al fine di verificare se il beneficiario rispetta pienamente gli obblighi stabiliti nella decisione di finanziamento, nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e nel regolamento finanziario.

Il beneficiario coopera debitamente con le autorità competenti e fornisce loro tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.

Il Parlamento europeo e l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono delegare i compiti di controllo a organismi esterni debitamente autorizzati ad agire per loro conto (gli «organismi autorizzati»).

II.28.2   Obbligo di conservare i documenti

Il beneficiario è tenuto a conservare tutti i documenti originali, specie i registri contabili e fiscali, su idonei supporti, inclusi gli originali digitali se autorizzati dalla rispettiva legislazione nazionale e alle condizioni da essa stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della relazione annuale.

Il periodo di cinque anni di cui al primo comma non si applica se sono in corso revisioni contabili, contenziosi o azioni legali concernenti il finanziamento. In tali casi, il beneficiario deve conservare i documenti finché tali revisioni contabili, ricorsi, contenziosi o azioni legali siano stati conclusi.

II.28.3   Obbligo di fornire documenti e/o informazioni

Il beneficiario è tenuto a fornire qualsiasi documento e/o informazione, incluse le informazioni in formato elettronico, richiesti dal Parlamento europeo, dall’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee o dall’organismo autorizzato («l’autorità competente»).

Tutti i documenti o le informazioni forniti dal beneficiario sono trattati a norma dell’articolo II.6.

II.28.4   Verifiche sul posto

L’autorità competente può effettuare verifiche sul posto nei locali del beneficiario. A tal fine, essa può chiedere per iscritto al beneficiario di prendere le misure necessarie per una tale verifica, entro una scadenza adeguata fissata dall’autorità competente.

Durante una verifica sul posto, il beneficiario consente all’autorità competente di accedere alla sede e ai locali in cui si sta effettuando o è stata effettuata l’operazione, nonché a tutte le necessarie informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico.

Il beneficiario garantisce che le informazioni siano messe rapidamente a disposizione al momento della verifica sul posto e che le informazioni richieste siano fornite in una forma appropriata.

II.28.5   Procedura di revisione contabile in contraddittorio

Sulla base delle risultanze del controllo, il Parlamento europeo elabora una relazione di revisione contabile provvisoria che è trasmessa al beneficiario. Il beneficiario può presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della relazione di revisione contabile provvisoria.

Sulla base delle risultanze della relazione di revisione contabile provvisoria e delle eventuali osservazioni del beneficiario, il Parlamento europeo stabilisce le sue risultanze finali nella relazione di revisione contabile finale. La relazione di revisione contabile finale è inviata al beneficiario entro i 60 giorni di calendario successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle osservazioni della relazione di revisione contabile provvisoria.

II.28.6   Conseguenze delle risultanze della revisione contabile

Fatto salvo il diritto del Parlamento europeo di adottare le misure di cui dall’articolo II.11 all’articolo II.13, le risultanze finali della revisione contabile devono essere debitamente prese in considerazione dal Parlamento europeo all’atto della determinazione dell’importo finale del finanziamento.

Gli eventuali casi di frode o di grave violazione delle norme applicabili emersi dalle risultanze finali della revisione contabile sono notificati alla competente autorità nazionale o dell’Unione affinché vi diano seguito.

Il Parlamento europeo ha facoltà di adeguare retroattivamente la decisione sull’importo finale del finanziamento sulla base delle risultanze finali della revisione contabile.

II.28.7   Diritto di controllo dell’OLAF

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) esercita i propri diritti di controllo nei confronti del beneficiario a norma delle disposizioni applicabili, segnatamente del regolamento del Consiglio (Euratom, CE) n. 2185/96 (8), del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), dell’articolo 204 quindecies, paragrafo 1, del regolamento finanziario e degli articoli 24, paragrafo 4, e 25, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Il beneficiario coopera debitamente con l’OLAF e fornisce all’OLAF tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.

Il Parlamento europeo può, in qualsiasi momento, modificare con effetto retroattivo la decisione sull’importo finale del finanziamento sulla base dei risultati ricevuti dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in conformità dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Prima che il Parlamento europeo decida di modificare con effetto retroattivo la decisione sull’importo finale del finanziamento, il beneficiario è debitamente informato in merito alle risultanze pertinenti e all’intenzione del Parlamento di modificare la decisione sull’importo finale del finanziamento e ha l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.

II.28.8   Diritto di controllo della Corte dei conti europea

La Corte dei conti europea esercita il proprio diritto di controllo in conformità delle norme vigenti, segnatamente dell’articolo 204 quindecies, paragrafo 1, del regolamento finanziario e dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Si applicano l’articolo II.28.3 e l’articolo II.28.4.

Il beneficiario coopera debitamente con la Corte dei conti e fornisce alla Corte tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.

II.28.9   Inosservanza degli obblighi ai sensi dell’articolo II.28, punti da 1 a 4

Qualora il beneficiario venga meno agli obblighi di cui all’articolo II.28, punti da 1 a 4, il Parlamento europeo può considerare come non rimborsabili le spese che non sono state sufficientemente giustificate dal beneficiario.

Per il Parlamento europeo

[cognome/nome]

[firma]

Fatto a [città: Strasburgo, Lussemburgo, Bruxelles]

Allegato

Bilancio di previsione

Spese

Spese rimborsabili

Bilancio

Effettive

A.1: Spese di personale

1.

Indennità

2.

Oneri

3.

Formazione professionale

4.

Spese di missione del personale

5.

Altre spese di personale

 

 

A.2: Spese d’infrastruttura e di gestione

1.

Affitti, oneri e spese di manutenzione

2.

Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature

3.

Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili

4.

Cancelleria e forniture per ufficio

5.

Affrancatura e telecomunicazioni

6.

Spese di stampa, traduzione e riproduzione

7.

Altre spese d’infrastruttura

 

 

A.3: Spese di funzionamento

1.

Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)

2.

Spese per studi e ricerche

3.

Spese giuridiche

4.

Spese di contabilità e di revisione contabile

5.

Spese varie di funzionamento

6.

Sostegno ad entità associate

 

 

A.4: Riunioni e spese di rappresentanza

1.

Spese per riunioni

2.

Partecipazione a seminari e conferenze

3.

Spese di rappresentanza

4.

Spese per inviti

5.

Altre spese per riunioni

 

 

A.5: Spese d’informazione e pubblicazione

1.

Spese per pubblicazioni

2.

Creazione e gestione di siti Internet

3.

Spese di pubblicità

4.

Materiale di comunicazione (gadget)

5.

Seminari e mostre

6.

Campagne elettorali

7.

Altre spese d’informazione

 

 

A. TOTALE DELLE SPESE RIMBORSABILI

 

 

Spese non rimborsabili

1.

Dotazioni ad altri accantonamenti

2.

Oneri finanziari

3.

Perdite di cambio

4.

Crediti dubbi

5.

Altre spese (da precisare)

6.

Conferimenti in natura

 

 

B. TOTALE DELLE SPESE NON RIMBORSABILI

 

 

C. TOTALE DELLE SPESE

 

 


Entrate

 

Bilancio

Effettive

D.1-1. Finanziamento del Parlamento europeo riportato dall’esercizio N-1

 

 

D.1-2. Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l’esercizio N

 

 

D.1-3. Finanziamento del Parlamento europeo riportato all’esercizio N+1

n.p.

 

D.1 Finanziamento del Parlamento europeo utilizzato per coprire l’85 % delle spese rimborsabili nell’esercizio N

 

 

D.2 Tasse di iscrizione

 

 

2.1

dei partiti membri

2.2

dei singoli membri

 

 

D.3 Donazioni

 

 

 

 

 

D.4 Altre risorse proprie

 

 

(precisare)

 

 

D.5 Conferimenti in natura

 

 

D: TOTALE DELLE ENTRATE

 

 

E. Conto profitti e perdite (D-C)

 

 


F. Dotazione di risorse proprie al conto di riserva

 

 

G. Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell’assenza di profitto (F-G)

 

 

 

 

 

H. Interessi generati da prefinanziamenti

 

 

Nota: si tratta di una struttura indicativa. La struttura vincolante del bilancio di previsione è pubblicata su base annua con l’invito a presentare domande di contributi.


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(4)  GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.

(5)  GU C 205 del 29.6.2017, pag. 2.

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 del 11.9.2002, pag. 1).

(8)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


ALLEGATO 1b

[MODELLO DI] DECISIONE DI SOVVENZIONE - FONDAZIONI

NUMERO: …[INSERIRE]…


visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 224,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (il «regolamento finanziario») (2),

visto il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (le «modalità di applicazione del regolamento finanziario») (3),

visto il regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (4),

visto il regolamento del Parlamento europeo, in particolare l’articolo 25, paragrafo 11,

vista la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 12 giugno 2017 (5), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014,

visti i termini e le condizioni stabiliti dal Parlamento europeo nell’invito a presentare proposte al fine di concedere finanziamenti alle fondazioni politiche a livello europeo,

considerando quanto segue:

(1)

l’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea stabilisce che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione;

(2)

la presente decisione è il risultato di un invito a presentare proposte attraverso il quale i richiedenti sono stati informati del modello di decisione di finanziamento, compresi i termini e le condizioni;

(3)

[Il beneficiario] ha presentato una domanda di finanziamento il [data di ricezione da parte del Parlamento europeo], e ha esplicitamente accettato i termini e le condizioni della decisione di finanziamento;

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO HA ESAMINATO la domanda nella sua riunione del [data] e HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Una sovvenzione di funzionamento ai sensi dell’articolo 121 del regolamento finanziario (il «finanziamento») è concessa a:

[denominazione ufficiale completa del beneficiario]

[forma giuridica ufficiale]

[numero di registrazione]

[indirizzo ufficiale completo]

[partita IVA],

il beneficiario»),

rappresentato, ai fini della presente decisione di finanziamento, da:

…[rappresentante autorizzato ad assumere impegni giuridici]…,

al fine di sostenere le attività e gli obiettivi statutari del beneficiario,

sulla base dei termini e delle condizioni fissati nell’invito a presentare proposte e nella presente decisione (la «decisione di finanziamento»), compresi i termini e le condizioni particolari, i termini e le condizioni generali e gli allegati:

 

Allegato 1 Bilancio di previsione

 

Allegato 2 Programma di lavoro

i quali costituiscono parte integrante della decisione di finanziamento.

Le disposizioni di cui ai termini e alle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti della presente decisione. Le disposizioni di cui ai termini e alle condizioni generali prevalgono su quelle degli altri allegati.

Indice

I.

TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI 28

Articolo I.1 -

Oggetto della decisione 28

Articolo I.2 -

Periodo di ammissibilità 29

Articolo I.3 -

Forma di finanziamento 29

Articolo I.4 -

Importo del finanziamento (massimo) provvisorio 29

Articolo I.5 -

Pagamenti e modalità di pagamento 29

I.5.1

Prefinanziamento 29

I.5.2

Pagamento del saldo o recupero del prefinanziamento indebitamente erogato 29

I.5.3

Valuta 29

Articolo I.6 -

Conto bancario 29

Articolo I.7 -

Disposizioni amministrative generali 30

Articolo I.8 -

Entrata in vigore della decisione 30

II.

CONDIZIONI GENERALI 30

PARTE A:

DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE 30

Articolo II.1 -

Definizioni 30

Articolo II.2 -

Obblighi generali del beneficiario 31

Articolo II.3 -

Obblighi collegati al conto bancario 31

Articolo II.4 -

Responsabilità per danni 31

Articolo II.5 -

Riservatezza 31

Articolo II.6 -

Trattamento dei dati personali 32

Articolo II.7 -

Conservazione dei dati 32

Articolo II.8 -

Visibilità del finanziamento dell’unione 32

II.8.1

Informazioni sul finanziamento dell’Unione 32

II.8.2

Clausola di esclusione di responsabilità del Parlamento europeo 32

II.8.3

Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo 32

Articolo II.9 -

Aggiudicazione di appalti da parte del beneficiario 32

II.9.1

Principi 32

II.9.2

Conservazione dei dati 32

II.9.3

Controllo 33

II.9.4

Responsabilità 33

Articolo II.10 -

Sostegno finanziario a favore di terzi 33

Articolo II.11 -

Forza maggiore 33

Articolo II.12 -

Sospensione del pagamento del finanziamento 33

II.12.1

Motivi di sospensione 33

II.12.2

Procedura di sospensione 33

II.12.3

Effetti della sospensione 34

II.12.4

Ripristino del pagamento 34

Articolo II.13 -

Revoca della decisione di finanziamento da parte del parlamento europeo 34

II.13.1

Motivi di revoca 34

II.13.2

Procedura di revoca 34

II.13.3

Effetti della revoca 34

Articolo II.14 -

Risoluzione della decisione di finanziamento 34

II.14.1

Risoluzione su richiesta del beneficiario 34

II.14.2

Risoluzione da parte del Parlamento europeo 34

Articolo II.15 -

Cessione 35

Articolo II.16 -

Interessi di mora 35

Articolo II.17 -

Legge applicabile 35

Articolo II.18 -

Diritto a essere sentiti 36

PARTE B:

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 36

Articolo II.19 -

Costi ammissibili 36

II.19.1

Condizioni 36

II.19.2

Esempi di costi ammissibili 36

Articolo II.20

Costi non ammissibili 36

Articolo II.21

Conferimenti in natura 37

Articolo II.22 -

Storni di bilancio 37

Articolo II.23 -

Obblighi di rendicontazione 37

II.23.1

Relazione annuale 38

II.23.2

Relazione di revisione contabile esterna 38

Articolo II.24 -

Decisione sulla relazione annuale 38

Articolo II.25 -

Decisione sull’importo finale di finanziamento 39

II.25.1

Conseguenze della relazione annuale 39

II.25.2

Soglia 39

II.25.3

Riporto delle eccedenze 39

II.25.4

Decisione sull’importo finale di finanziamento 39

II.25.5

Saldo del finanziamento 40

II.25.6

Profitto 40

Articolo II.26 -

Recupero 40

II.26.1

Interessi di mora 40

II.26.2

Compensazione 40

II.26.3

Spese bancarie 40

Articolo II.27 -

Garanzia finanziaria 41

Articolo II.28 -

Controllo 41

II.28.1

Disposizioni generali 41

II.28.2

Obbligo di conservare i documenti 41

II.28.3

Obbligo di fornire documenti e/o informazioni 41

II.28.4

Visite in loco 41

II.28.5

Procedura di revisione contabile in contraddittorio 41

II.28.6

Conseguenze delle risultanze della revisione contabile 42

II.28.7

Diritto di controllo dell’OLAF 42

II.28.8

Diritto di controllo della Corte dei conti europea 42

II.28.9

Inosservanza degli obblighi ai sensi dell’articolo II.28, punti da 1 a 4 42

Allegato 1 -

Bilancio di previsione 43

Allegato 2 -

Programma di lavoro 45

I.   TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI

Articolo I.1

Oggetto della decisione

Il Parlamento europeo assegna finanziamenti per l’attuazione delle attività e degli obiettivi statutari del beneficiario nell’esercizio [inserire], conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nei termini e nelle condizioni particolari e nei termini e nelle condizioni generali (i «termini e le condizioni»), nonché conformemente agli allegati alla decisione di finanziamento. Ciò costituisce l’attuazione della decisione di finanziamento da parte del Parlamento europeo.

Il beneficiario impiega il finanziamento ai fini dell’attuazione delle sue attività e dei suoi obiettivi statutari, sotto la propria responsabilità e in conformità con i termini e le condizioni e con gli allegati della decisione di finanziamento. Ciò costituisce l’attuazione della decisione di finanziamento da parte del beneficiario.

Articolo I.2

Periodo di ammissibilità

Il periodo di ammissibilità per il finanziamento dell’Unione copre il periodo intercorrente dal [inserire GG/MM/AA] al [inserire GG/MM/AA].

Articolo I.3

Forma di finanziamento

La sovvenzione di cui alla parte prima, titolo VI, del regolamento finanziario è concessa al beneficiario sotto forma di rimborso di una percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

Articolo I.4

Importo del finanziamento (massimo) provvisorio

Il Parlamento europeo prende a suo carico l’importo massimo di [inserire l’importo] EUR, che non può superare l’85 % del totale dei costi ammissibili stimati.

I costi ammissibili stimati del beneficiario sono indicati nell’allegato 1 («bilancio di previsione»). Il bilancio di previsione deve essere in pareggio e fornire il dettaglio dei costi e delle entrate del beneficiario per il periodo di ammissibilità. I costi ammissibili devono essere separati dai costi non ammissibili, conformemente all’articolo II.19.

Articolo I.5

Pagamenti e modalità di pagamento

Il finanziamento è versato secondo il calendario e le modalità seguenti.

I.5.1   Prefinanziamento

Un prefinanziamento dell’importo di [inserire importo] EUR, che rappresenta [il 100 % per impostazione predefinita, oppure inserire la percentuale stabilita dal Parlamento europeo] dell’importo massimo di cui all’articolo I.4 della presente decisione di finanziamento, è versato al beneficiario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della decisione di finanziamento oppure, ove opportuno, dalla data in cui il Parlamento europeo riceve la garanzia finanziaria pari a [inserire importo] EUR, se successiva.

I.5.2   Pagamento del saldo o recupero del prefinanziamento indebitamente erogato

Il saldo del finanziamento è versato al beneficiario, oppure qualsiasi eventuale prefinanziamento indebitamente erogato è recuperato, entro trenta giorni dalla decisione del Parlamento europeo sulla relazione annuale e dalla determinazione dell’importo finale del finanziamento quale specificato all’articolo II.23 e all’articolo II.25.

I.5.3   Valuta

I pagamenti sono effettuati dal Parlamento europeo in euro. L’eventuale conversione dei costi reali in euro avviene sulla base del tasso giornaliero pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, o, in mancanza, sulla base del tasso mensile contabile stabilito dal Parlamento europeo e pubblicato nel suo sito Internet, valido per il giorno della redazione dell’ordine di pagamento da parte del Parlamento europeo, salvo ove i termini e le condizioni particolari dispongano espressamente altrimenti.

I pagamenti erogati dal Parlamento europeo sono considerati effettuati alla data di addebito del conto del Parlamento europeo.

Articolo I.6

Conto bancario

I pagamenti sono effettuati su un conto bancario o su un sottoconto bancario del beneficiario presso una banca con sede in uno Stato membro dell’Unione europea, espresso in euro, i cui estremi figurano di seguito:

Nome della banca: […]

Indirizzo dell’agenzia bancaria: […]

Denominazione esatta del titolare del conto: […]

Numero di conto completo (compresi i codici bancari): […]

IBAN: […]

BIC / SWIFT: […]

Articolo I.7

Disposizioni amministrative generali

Tutte le comunicazioni al Parlamento europeo relative alla presente decisione di finanziamento devono essere trasmesse per iscritto, indicando il numero della decisione di finanziamento, all’indirizzo seguente:

Parlamento europeo

Il Presidente

c/o Direttore generale delle Finanze

Ufficio SCH 05B031

L-2929 Lussemburgo

La corrispondenza ordinaria si considera ricevuta dal Parlamento europeo alla data in cui viene formalmente registrata dal Servizio del corriere del Parlamento europeo.

La decisione di finanziamento è destinata al beneficiario all’indirizzo seguente:

Sig./Sig.ra […]

[Qualifica]

[Denominazione ufficiale dell’organismo beneficiario]

[Indirizzo ufficiale completo]

Ogni cambiamento di indirizzo del beneficiario è comunicato senza indugio al Parlamento europeo per iscritto.

Articolo I.8

Entrata in vigore della decisione

La decisione di finanziamento entra in vigore alla data in cui è firmata a nome del Parlamento europeo.

II.   CONDIZIONI GENERALI

PARTE A: DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

Articolo II.1

Definizioni

Ai fini della presente decisione di finanziamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«relazione di attività»: motivazione scritta dei costi sostenuti durante il periodo di ammissibilità, ad esempio una giustificazione delle attività, dei costi amministrativi, ecc. La relazione di attività è parte della relazione annuale;

2)

«relazione annuale»: una relazione da presentare entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

3)

«saldo del finanziamento»: la differenza tra l’importo del prefinanziamento ai sensi dell’articolo I.5.1 e l’importo del finanziamento finale stabilito ai sensi dell’articolo II.25.4;

4)

«liquidazione del prefinanziamento»: una situazione in cui l’importo finale del finanziamento è stabilito dall’ordinatore e l’importo versato al beneficiario non è più di proprietà dell’Unione;

5)

«conflitto di interessi»: una situazione in cui l’attuazione imparziale e obiettiva della decisione di finanziamento da parte del beneficiario è compromessa per motivi familiari, affettivi, di affinità nazionale, di interesse economico o riguardanti qualsiasi altra comunanza d’interessi con terzi in relazione all’oggetto della decisione di finanziamento. L’affinità politica non costituisce, in linea di principio, motivo di conflitto di interessi in caso di accordi stipulati tra i partiti politici e le organizzazioni che condividono gli stessi valori politici. Ciononostante, nel caso di tali accordi, è necessaria la conformità all’articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

6)

«contributi in natura» o «offerte in natura»: risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione del beneficiario da terzi, a norma dell’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

7)

«esercizio N» o «periodo di ammissibilità»: il periodo di attuazione delle attività per le quali è stato concesso un finanziamento nell’ambito della decisione di finanziamento, secondo le modalità definite all’articolo I.2;

8)

«forza maggiore»: qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà del beneficiario o del Parlamento europeo, che impedisca a una delle parti di eseguire uno degli obblighi previsti dalla decisione di finanziamento, non imputabile a colpa o negligenza da parte loro oppure da parte dei subappaltatori, delle entità affiliate o di terzi riceventi sostegno finanziario e che si è dimostrato inevitabile nonostante tutta la diligenza posta. Non possono essere invocati come casi di forza maggiore: vertenze di lavoro, scioperi, difficoltà finanziarie, difetti nei servizi, nelle apparecchiature o nei materiali, oppure ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano la conseguenza diretta di un caso pertinente di forza maggiore;

9)

«notifica formale»: comunicazione fra le parti effettuata per iscritto a mezzo posta o posta elettronica, che fornisce la prova che il messaggio è stato consegnato;

10)

«frode»: ogni atto od omissione intenzionale che lede gli interessi finanziari dell’Unione, relativamente all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti o alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico;

11)

«finanziamento»: sovvenzione ai sensi della parte prima, titolo VI, del regolamento finanziario e del capo IV del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

12)

«irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un atto o da un’omissione del beneficiario che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell’Unione;

13)

«risorse proprie»: le fonti esterne di finanziamento diverse da finanziamenti dell’Unione, ad esempio: donazioni, contributi dei membri (quali definiti all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014), ecc.;

14)

«persona collegata»: ogni persona avente la facoltà di rappresentare il beneficiario o di prendere decisioni per suo conto;

15)

«errore sostanziale»: qualsiasi violazione di una disposizione contenuta nella decisione di finanziamento, derivante da un atto od omissione, che determina o potrebbe determinare una perdita per il bilancio dell’Unione.

Articolo II.2

Obblighi generali del beneficiario

Il beneficiario:

a)

è l’unico responsabile del rispetto di tutti gli obblighi legali che gli incombono e spetta a lui l’onere della prova;

b)

è tenuto a risarcire qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell’attuazione, anche incorretta, della decisione di finanziamento, salvo in casi di forza maggiore;

c)

è l’unico responsabile nei confronti di terzi, anche per quanto riguarda i danni di qualsiasi natura loro causati durante l’attuazione della decisione di finanziamento;

d)

informa immediatamente il Parlamento europeo di eventuali modifiche di carattere giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o di proprietà e di qualsiasi modifica del suo nome, indirizzo o legale rappresentante;

e)

si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto d’interessi.

Articolo II.3

Obblighi collegati al conto bancario

Il conto o sottoconto di cui all’articolo I.6 deve consentire l’identificazione degli importi versati dal Parlamento europeo e degli interessi maturati o vantaggi equivalenti.

Allorché gli importi versati su tale conto facciano maturare interessi o fruiscano di vantaggi equivalenti in base alla legge dello Stato membro sul cui territorio detto conto è aperto, tali interessi o altri vantaggi possono essere mantenuti dal beneficiario in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

In nessun caso gli importi versati dal Parlamento europeo possono essere utilizzati per fini speculativi.

Il prefinanziamento resta di proprietà dell’Unione fino al momento in cui viene liquidato mediante deduzione dell’importo finale del finanziamento.

Articolo II.4

Responsabilità per danni

Il Parlamento europeo non può essere considerato responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal beneficiario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso o in conseguenza dell’attuazione della decisione di finanziamento.

Salvo casi di forza maggiore, il beneficiario o la persona collegata risarciscono qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell’attuazione della decisione di finanziamento o perché tale decisione non è stata attuata in piena conformità delle sue disposizioni.

Articolo II.5

Riservatezza

Se non diversamente stabilito nella presente decisione di finanziamento, all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e in altri atti giuridici applicabili dell’Unione, il Parlamento europeo e il beneficiario si impegnano a mantenere riservato qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente collegato all’oggetto della decisione di finanziamento.

Articolo II.6

Trattamento dei dati personali

Qualsiasi dato di carattere personale raccolto nell’ambito della decisione di finanziamento è trattato conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e al regolamento (CE) n. 45/2001 (6).

I dati sono trattati unicamente ai fini dell’esecuzione e del controllo della decisione di finanziamento, fatta salva la loro eventuale comunicazione agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione.

Articolo II.7

Conservazione dei dati

Conformemente all’articolo 136 del regolamento finanziario, i beneficiari conservano la documentazione, i documenti giustificativi, la documentazione statistica e gli altri dati relativi all’attuazione della decisione di finanziamento per i cinque anni successivi al pagamento del saldo o del recupero dei prefinanziamenti indebitamente erogati.

La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi o alla regolarizzazione delle richieste derivanti dall’utilizzo dei finanziamenti è conservata fintanto che gli audit, i ricorsi, i contenzioni o le operazioni di regolarizzazione siano stati conclusi.

Articolo II.8

Visibilità del finanziamento dell’Unione

II.8.1   Informazioni sul finanziamento dell’Unione

Salvo domanda contraria o diverso accordo del Parlamento europeo, qualsiasi comunicazione o pubblicazione del beneficiario riguardante la decisione di finanziamento, comprese quelle diffuse al momento di una conferenza o seminario o in qualsiasi materiale informativo o promozionale (ad esempio opuscoli, volantini, poster, presentazioni, in formato elettronico ecc.) deve indicare che il programma ha ricevuto il sostegno finanziario del Parlamento europeo.

II.8.2   Clausola di esclusione di responsabilità del Parlamento europeo

Qualsivoglia comunicazione o pubblicazione del beneficiario, sotto qualsiasi forma o mediante qualunque supporto, deve menzionare che essa impegna solo il suo autore e che il Parlamento europeo non è responsabile dell’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in detta comunicazione o pubblicazione.

II.8.3   Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo pubblica su un sito web le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Articolo II.9

Aggiudicazione di appalti da parte del beneficiario

II.9.1   Principi

Allorché il beneficiario conclude contratti di appalto allo scopo di attuare la decisione di finanziamento, egli è tenuto ad aprire una gara e ad aggiudicare l’appalto all’offerente che presenta l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo o, se del caso, all’offerente che presenta l’offerta con il prezzo più basso. Il beneficiario evita qualsiasi conflitto di interessi.

In caso di appalti aventi un valore superiore a 60 000 EUR per fornitore e per bene o servizio, il beneficiario raccoglie almeno tre offerte in risposta a un invito scritto a presentare offerte in cui sono specificati i requisiti dell’appalto. La durata dei contratti interessati non è superiore a cinque anni.

Qualora vi siano meno di tre offerte in risposta all’invito scritto a presentare offerte, il beneficiario è tenuto a dimostrare l’impossibilità di ottenere un numero maggiore di offerte per l’appalto in questione.

II.9.2   Conservazione dei dati

Il beneficiario mantiene un registro della valutazione delle offerte e giustifica per iscritto la scelta del fornitore finale.

II.9.3   Controllo

Il beneficiario garantisce che il Parlamento europeo, l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, la Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro poteri di controllo conformemente al Capo V del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Il beneficiario garantisce che gli appalti conclusi con terzi prevedano la possibilità di esercitare detti poteri di controllo anche nei confronti di questi terzi.

II.9.4   Responsabilità

Il beneficiario resta l’unico responsabile dell’attuazione della decisione di finanziamento e del rispetto delle disposizioni della decisione di finanziamento. Egli si impegna ad adottare le disposizioni necessarie affinché l’aggiudicatario dell’appalto rinunci a far valere qualsiasi diritto nei confronti del Parlamento europeo a titolo della decisione di finanziamento.

Articolo II.10

Sostegno finanziario a favore di terzi

Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento finanziario, il sostegno finanziario fornito dal beneficiario a terzi può configurarsi quale costo ammissibile alle seguenti condizioni:

a)

il sostegno finanziario è concesso dal beneficiario ai seguenti terzi: … [indicare il nome dei potenziali beneficiari come indicato nel modulo di domanda];

b)

il sostegno finanziario per terzo non è superiore a 60 000 EUR;

c)

è utilizzato da terzi per costi ammissibili;

d)

il beneficiario garantisce un potenziale recupero del sostegno finanziario in questione.

Un partito politico europeo o nazionale e una fondazione politica europea o nazionale non sono considerati terzi ai fini del presente articolo.

In conformità dell’articolo 137, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il beneficiario provvede a che il Parlamento europeo e la Corte dei conti possano esercitare i loro poteri di controllo per quanto concerne i documenti, i locali e le informazioni, anche memorizzate su dispositivi elettronici, su tutti i terzi che hanno beneficiato di fondi dell’Unione.

Articolo II.11

Forza maggiore

Se il Parlamento europeo o il beneficiario deve far fronte a un evento di forza maggiore, ne avverte senza indugio l’altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale evento.

Il Parlamento europeo e il beneficiario prendono qualsiasi provvedimento atto a minimizzare gli eventuali danni derivanti da un evento di forza maggiore.

Né il Parlamento europeo né il beneficiario saranno considerati inadempienti rispetto a uno degli obblighi convenzionali imposti dalla decisione di finanziamento se ne sono impediti da un caso di forza maggiore.

Articolo II.12

Sospensione del pagamento del finanziamento

II.12.1   Motivi di sospensione

Fatti salvi l’articolo 135 del regolamento finanziario e l’articolo 208 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario, il Parlamento europeo ha il diritto di sospendere il pagamento del finanziamento:

(i)

se il Parlamento europeo sospetta che il beneficiario abbia commesso errori sostanziali, irregolarità, frodi o non abbia rispettato i propri obblighi nel corso della procedura di concessione del finanziamento o nell’attuazione della decisione di finanziamento e deve verificare la fondatezza di tali sospetti;

(ii)

se il beneficiario è soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, fino a quando non è versato l’importo della sanzione.

II.12.2   Procedura di sospensione

Fase 1 — Prima di sospendere il pagamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere in tal senso, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.

Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non proseguire la procedura di sospensione, comunica al beneficiario tale decisione.

Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di proseguire la procedura di sospensione, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla sospensione, informandolo:

(i)

della data indicativa di completamento della verifica necessaria nel caso di cui all’articolo II.12.1, punto (i); e

(ii)

degli eventuali mezzi di ricorso.

II.12.3   Effetti della sospensione

Per effetto della sospensione del pagamento, il beneficiario non ha il diritto di ricevere pagamenti dal Parlamento europeo fino al completamento della verifica di cui all’articolo II.12.2, punto (i), della fase 2 o quando decadono i motivi di sospensione. Ciò non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di procedere alla risoluzione del finanziamento o di revocare la decisione di finanziamento.

II.12.4   Ripristino del pagamento

Dal momento in cui decade il motivo di sospensione, tutti i pagamenti interessati sono ripristinati e il Parlamento europeo ne informa il beneficiario.

Articolo II.13

Revoca della decisione di finanziamento da parte del Parlamento europeo

II.13.1   Motivi di revoca

Il Parlamento europeo ha il potere di revocare la decisione di finanziamento sulla base di una decisione dell’Autorità di cancellare il beneficiario dal registro, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

II.13.2   Procedura di revoca

Fase 1 — Prima di revocare la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di revocare la decisione, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.

Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non revocare la decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.

Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di revocare la decisione di finanziamento, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla revoca.

Eventuali importi indebitamente versati al beneficiario sono recuperati in conformità delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario.

II.13.3   Effetti della revoca

La decisione relativa alla revoca della decisione di finanziamento ha effetto retroattivo dalla data di adozione della decisione di finanziamento.

Articolo II.14

Risoluzione della decisione di finanziamento

II.14.1   Risoluzione su richiesta del beneficiario

Il beneficiario può chiedere la risoluzione della decisione di finanziamento.

Il beneficiario comunica formalmente al Parlamento europeo la sua decisione di procedere alla risoluzione, indicando:

(a)

i motivi della risoluzione; e

(b)

la data alla quale la risoluzione diventa effettiva, che non deve essere anteriore alla data di trasmissione della notifica formale.

La risoluzione diventa effettiva alla data indicata nella decisione di risoluzione.

II.14.2   Risoluzione da parte del Parlamento europeo

a)   Motivi di risoluzione

Il Parlamento europeo ha il potere di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento in una delle circostanze seguenti:

a)

sulla base di una decisione dell’Autorità di cancellare il beneficiario dal registro nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b)

se il beneficiario non ottempera più all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

c)

nei casi di cui all’articolo 135, paragrafi 3 e 5, del regolamento finanziario;

d)

se il beneficiario o qualsivoglia persona collegata o che assume la responsabilità illimitata per i debiti del beneficiario si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento finanziario;

e)

se il beneficiario o qualsivoglia persona collegata si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettere c), d), e) o f), o rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento finanziario; o

f)

se il beneficiario perde il proprio status in quanto tale a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

b)   Procedura di risoluzione

Fase 1 — Prima di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere alla risoluzione, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.

Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.

Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla risoluzione.

La risoluzione della decisione di finanziamento diventa effettiva il giorno della notifica al beneficiario della decisione.

II.14.3   Effetti della risoluzione

La decisione relativa alla risoluzione della decisione di finanziamento diventa effettiva ex nunc. I costi effettivamente sostenuti dal beneficiario dal giorno in cui la decisione di risoluzione diventa effettiva sono da considerare costi non ammissibili.

Articolo II.15

Cessione

Il beneficiario non può cedere a terzi alcuna pretesa pecuniaria nei confronti del Parlamento europeo, tranne nei casi previamente approvati dal Parlamento europeo a seguito di una richiesta scritta motivata presentata dal beneficiario.

Se il Parlamento europeo non accetta la cessione per iscritto o se le relative condizioni non vengono rispettate, la cessione è priva di effetti giuridici.

In nessun caso una cessione può liberare il beneficiario dei suoi obblighi nei confronti del Parlamento europeo.

Articolo II.16

Interessi di mora

Allo spirare dei termini di pagamento, il beneficiario ha diritto agli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni principali di rifinanziamento in euro (il «tasso di riferimento»), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui scade il termine ultimo di pagamento pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La sospensione dei pagamenti da parte del Parlamento europeo, conformemente all’articolo II.12, non è considerata un ritardo di pagamento.

Gli interessi di mora riguardano il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per il pagamento fino alla data del pagamento effettivo inclusa.

In deroga al primo comma, quando l’interesse calcolato è inferiore o uguale a 200 EUR, il Parlamento europeo è tenuto a versarlo al beneficiario esclusivamente su richiesta di quest’ultimo entro due mesi dal ricevimento del pagamento in ritardo.

Articolo II.17

Legge applicabile

La presente decisione di finanziamento è disciplinata dal diritto dell’Unione applicabile e in particolare dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e dalle disposizioni applicabili del regolamento finanziario, che si applicano integralmente. Questi sono integrati, ove necessario, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede il beneficiario

Articolo II.18

Diritto a essere sentiti

Nei casi in cui, a norma della presente decisione di finanziamento, il beneficiario ha diritto a presentare le sue osservazioni, egli dispone di un termine di 10 giorni lavorativi, salvo ove espressamente disposto, per presentare le proprie osservazioni scritte. Su richiesta motivata del beneficiario, tale periodo può essere prorogato una volta di altri 10 giorni lavorativi.

PARTE B: DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo II.19

Costi ammissibili

II.19.1   Condizioni

Per poter essere considerati costi ammissibili al finanziamento dell’Unione, in conformità dell’articolo 126 del regolamento finanziario, i costi devono rispondere ai seguenti criteri:

a)

avere un nesso diretto con l’oggetto della decisione di finanziamento ed essere previsti nel bilancio di previsione allegato alla decisione di finanziamento;

b)

essere necessari per l’attuazione della decisione di finanziamento;

c)

essere ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell’economia e dell’efficienza;

d)

essere generati durante il periodo di ammissibilità quale definito all’articolo I.2, ad eccezione dei costi connessi con le relazioni annuali e i certificati relativi ai rendiconti finanziari e ai conti che ne sono alla base;

e)

essere effettivamente sostenuti dal beneficiario;

f)

essere identificabili, controllabili e registrati nella contabilità del beneficiario conformemente ai principi contabili che gli sono applicabili;

g)

soddisfare le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;

h)

essere conformi all’articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all’articolo II.9.1, secondo comma.

Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere una riconciliazione diretta dei costi e delle entrate dichiarate a titolo della relazione annuale con i bilanci e i documenti giustificativi corrispondenti.

II.19.2   Esempi di costi ammissibili

Sono in particolare ammissibili i costi di funzionamento seguenti, sempreché rispondano ai criteri definiti al paragrafo 1, fatto salvo l’articolo 126 del regolamento finanziario:

a)

i costi amministrativi, i costi connessi all’assistenza tecnica, alle riunioni, alla ricerca, alle manifestazioni transfrontaliere, agli studi, all’informazione e alle pubblicazioni;

b)

i costi del personale, corrispondenti alle retribuzioni reali, agli oneri sociali e agli altri costi legali che rientrano nella retribuzione, sempreché non eccedano i tassi medi corrispondenti alla politica abitualmente seguita dal beneficiario in materia retributiva;

c)

le spese di viaggio e di soggiorno del personale, sempreché siano corrispondenti alle prassi abitualmente seguite dal beneficiario in materia di costi di trasferta;

d)

i costi di ammortamento delle attrezzature o di altri beni (nuovi o di seconda mano) come riportati nel rendiconto contabile del beneficiario, purché il bene:

i)

sia ammortizzato in conformità dei principi contabili internazionali e delle consuete prassi contabili del beneficiario; e

ii)

sia stato acquistato conformemente all’articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all’articolo II.9.1, secondo comma, se l’acquisto è avvenuto entro la fine del periodo di ammissibilità;

e)

i costi dei materiali di consumo e delle forniture nonché i costi derivanti da altri contratti, purché:

i)

siano acquistati conformemente all’articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all’articolo II.9.1, secondo comma; e

ii)

siano destinati direttamente all’oggetto della decisione di finanziamento;

f)

i costi derivanti direttamente da requisiti posti dalla decisione di finanziamento, ivi compresi, eventualmente, i costi dei servizi finanziari, in particolare il costo delle garanzie finanziarie, sempreché i servizi corrispondenti siano acquistati conformemente all’articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all’articolo II.9.1, secondo comma.

Articolo II.20

Costi non ammissibili

Fatto salvo l’articolo II.19.1 della presente decisione e l’articolo 126 del regolamento finanziario, sono considerati non ammissibili i seguenti costi:

a)

la remunerazione del capitale e i dividendi versati dal beneficiario;

b)

i debiti e gli oneri derivanti dal debito;

c)

gli accantonamenti per perdite e debiti;

d)

gli interessi debitori;

e)

i crediti dubbi;

f)

le perdite di cambio;

g)

i costi dei bonifici effettuati dal Parlamento europeo addebitati dalla banca del beneficiario;

h)

i costi dichiarati del beneficiario nel quadro di un’altra azione destinataria di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell’Unione;

i)

i conferimenti in natura;

j)

le spese smisurate o sconsiderate;

k)

l’IVA detraibile;

l)

i finanziamenti vietati di alcuni terzi a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Articolo II.21

Conferimenti in natura

Il Parlamento europeo consente al beneficiario di ricevere conferimenti in natura durante l’attuazione della decisione di finanziamento, sempreché la valorizzazione di tali conferimenti non ecceda:

a)

i costi realmente sostenuti e debitamente giustificati da documenti contabili dei terzi che hanno effettuato detti conferimenti al beneficiario a titolo gratuito, ma se ne assumono i costi corrispondenti;

b)

in mancanza di tali documenti, i costi che corrispondono a quelli generalmente ammessi sul mercato in questione;

c)

il loro valore accettato nel bilancio di previsione;

d)

il 50 % delle risorse proprie accettate nel bilancio di previsione;

I conferimenti in natura:

a)

sono presentati separatamente nel bilancio di previsione in modo da evidenziare il totale delle risorse;

b)

sono conformi all’articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 nonché alla normativa nazionale in materia tributaria e di previdenza sociale;

c)

sono ammessi esclusivamente su base provvisoria e sono subordinati a una certificazione da parte del revisore contabile esterno e all’accettazione nella decisione concernente l’importo finale del finanziamento;

d)

non possono essere di tipo immobiliare.

Articolo II.22

Storni di bilancio

Il beneficiario può adeguare il bilancio di previsione di cui all’Allegato 1 mediante storni tra le diverse categorie di bilancio. Tale adeguamento non richiede una modifica della decisione di finanziamento. Tali storni sono giustificati nella relazione annuale.

Articolo II.23

Obblighi di rendicontazione

II.23.1   Relazione annuale

Di preferenza entro il 15 maggio e non oltre il 30 giugno successivi alla fine dell’esercizio finanziario N, il beneficiario presenta una relazione annuale comprendente gli elementi seguenti:

a)

i bilanci annuali e le note d’accompagnamento, che coprono le entrate e le spese del beneficiario, le attività e passività all’inizio e alla fine dell’esercizio, conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui si trova la sede del beneficiario;

b)

i bilanci annuali, redatti in conformità dei principi contabili internazionali definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

c)

l’elenco dei donatori e dei contribuenti e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi comunicati a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

d)

la relazione di attività;

e)

uno stato finanziario basato sulla struttura del bilancio di previsione;

f)

il dettaglio dei conti per quanto riguarda entrate, spese, attività e passività;

g)

la riconciliazione dello stato finanziario di cui alla lettera e) con il dettaglio dei conti di cui alla lettera f);

h)

l’elenco dei fornitori che, nell’esercizio in questione, hanno fatturato al beneficiario più di 10 000 EUR, specificando nome e indirizzo del fornitore nonché l’ambito di applicazione dei beni o dei servizi forniti.

In caso di riporto ai sensi dell’articolo II.25.3, la relazione annuale deve includere i documenti di cui alle lettere da d) a g), concernenti il primo trimestre dell’esercizio successivo all’esercizio in questione.

Le informazioni incluse nella relazione annuale devono essere tali da consentire di stabilire l’importo del finanziamento finale.

II.23.2   Relazione di revisione contabile esterna

Il Parlamento europeo riceve direttamente dagli organismi o esperti indipendenti esterni cui è stato conferito un mandato ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 la relazione di revisione contabile esterna di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

La revisione contabile esterna è finalizzata a certificare l’affidabilità dei bilanci di esercizio nonché la legittimità e la regolarità delle relative spese, e in particolare che:

a)

i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità del diritto nazionale applicabile al beneficiario, non contengono errori sostanziali e presentano un quadro fedele della situazione finanziaria e dei risultati operativi;

b)

i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità dei principi contabili internazionali definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

c)

le spese dichiarate sono reali;

d)

le entrate dichiarate sono esaustive;

e)

i documenti finanziari presentati dal beneficiario al Parlamento sono conformi alle disposizioni finanziarie della decisione di sovvenzione;

f)

gli obblighi derivanti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e segnatamente dal suo articolo 20, sono stati rispettati;

g)

gli obblighi derivanti dalla decisione di finanziamento, in particolare dal suo articolo II.9 e dal suo articolo II.19, sono stati rispettati;

h)

i conferimenti in natura sono stati effettivamente forniti al beneficiario e sono stati valorizzati in conformità delle norme applicabili;

i)

l’eventuale eccedenza di finanziamenti dell’Unione è stata riportata all’esercizio successivo ed è stata usata nel primo trimestre di detto esercizio, in conformità dell’articolo 125, paragrafo 6, del regolamento finanziario;

j)

l’eventuale eccedenza di risorse proprie è stata trasferita alla riserva.

Articolo II.24

Decisione sulla relazione annuale

Entro il 30 settembre dell’esercizio successivo all’esercizio N, il Parlamento europeo approva o respinge la relazione annuale, come specificato all’articolo II.23.1.

In mancanza di reazione scritta da parte del Parlamento europeo nel termine di sei mesi dalla ricezione della relazione annuale, la relazione annuale è considerata accettata.

L’approvazione della relazione annuale è fatta senza pregiudizio della determinazione dell’importo finale del finanziamento ai sensi dell’articolo II.25, in base al quale il Parlamento europeo prende una decisione finale sull’ammissibilità delle spese.

Il Parlamento europeo può chiedere informazioni supplementari al beneficiario al fine di essere in grado di prendere una decisione sulla relazione annuale. Qualora si richiedano dette informazioni supplementari, il termine per la decisione sulla relazione annuale è prorogato fino a che le informazioni richieste non saranno state ricevute e valutate dal Parlamento europeo.

Qualora la relazione annuale sia viziata da carenze sostanziali, il Parlamento europeo può respingerla senza richiedere informazioni supplementari al beneficiario e può invitare quest’ultimo a presentare una nuova relazione entro un termine di 15 giorni lavorativi.

Le richieste di informazioni complementari o di una nuova relazione sono notificate al beneficiario per iscritto.

In caso di reiezione della relazione annuale inizialmente presentata e di richiesta di una nuova relazione, quest’ultima è soggetta alla procedura di approvazione descritta al presente articolo.

Articolo II.25

Decisione sull’importo finale di finanziamento

II.25.1   Conseguenze della relazione annuale

La decisione del Parlamento europeo che stabilisce l’importo finale del finanziamento è basata sulla relazione annuale approvata in conformità dell’articolo II.24. In caso di reiezione definitiva della relazione annuale da parte del Parlamento europeo o qualora il beneficiario non presenti una relazione annuale entro le scadenze previste, la decisione sull’importo finale del finanziamento non può determinare alcuna spesa rimborsabile.

II.25.2   Soglia

L’importo del finanziamento finale è limitato all’importo stabilito all’articolo I.4 e non supera l’85 % dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

II.25.3   Riporto delle eccedenze

Se, alla fine dell’esercizio finanziario N, il beneficiario realizza un’eccedenza di entrate rispetto alle spese, parte di tale eccedenza può essere riportata all’esercizio N+1, a norma dell’articolo 125, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

a)   Definizione di eccedenza

L’eccedenza dell’esercizio N corrisponde alla differenza tra le spese ammissibili totali e la somma:

i)

dell’importo del finanziamento (massimo) provvisorio, a norma dell’articolo I.4,

ii)

delle risorse proprie del beneficiario destinate a coprire le spese ammissibili, previa copertura delle spese non ammissibili da parte del beneficiario esclusivamente tramite risorse proprie, e

iii)

l’eventuale eccedenza riportata dall’esercizio N-1.

L’eccedenza che può essere riportata all’esercizio N+1 non può superare il 25 % delle entrate totali di cui ai punti i) e ii) di cui sopra.

b)   Accantonamenti per coprire le spese ammissibili

L’importo effettivamente riportato è iscritto in bilancio per l’esercizio N come «accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N+1». Tale accantonamento costituisce una spesa ammissibile a titolo dell’esercizio N.

Inoltre, mediante una liquidazione dei conti provvisoria da effettuare al più tardi il 31 marzo dell’esercizio N+1 si determinano le spese ammissibili realmente sostenute a tale data. L’accantonamento non supera tali spese.

Nel corso dell’esercizio N+1 l’accantonamento giunge a termine e produce entrate che sono utilizzate per coprire le spese ammissibili nel primo trimestre dell’esercizio N+1.

II.25.4   Decisione sull’importo finale di finanziamento

Il Parlamento europeo controlla su base annua se le spese sono conformi con le disposizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, al regolamento finanziario e alla decisione di finanziamento. Ogni anno, esso prende una decisione sull’importo finale del finanziamento, che è debitamente notificata al beneficiario.

L’importo finale di finanziamento dell’esercizio N è stabilito nell’esercizio N+1.

La liquidazione dei prefinanziamenti avviene nel momento in cui è stabilito l’importo del finanziamento finale.

II.25.5   Saldo del finanziamento

Qualora il prefinanziamento erogato superi l’importo del finanziamento finale, il Parlamento europeo recupera il prefinanziamento indebitamente versato.

Qualora l’importo del finanziamento finale superi il prefinanziamento erogato, il Parlamento europeo versa il saldo.

II.25.6   Profitto

a)   Definizione

Per profitto si intende quanto indicato all’articolo 125, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

b)   Costituzione di riserve

A norma dell’articolo 125, paragrafo 5, del regolamento finanziario, il beneficiario può costituire riserve a partire dall’eccedenza di risorse proprie, definite all’articolo II.1.

L’eccedenza da trasferire al conto della riserva corrisponde, se applicabile, all’importo delle risorse proprie che superano la somma delle risorse proprie necessarie per coprire il 15 % delle spese ammissibili effettivamente sostenute nel corso dell’esercizio finanziario N e il 15 % delle spese incluse nell’accantonamento da riportare all’esercizio N+1. Il beneficiario deve avere in precedenza coperto le spese non ammissibili utilizzando esclusivamente le sue risorse proprie.

L’eccedenza assegnata alla riserva non è presa in considerazione per il calcolo del profitto.

La riserva è utilizzata esclusivamente per coprire le spese operative del beneficiario.

c)   Recupero

Il finanziamento non può dar luogo a un profitto per il beneficiario. Il Parlamento europeo ha il diritto di recuperare la percentuale del profitto corrispondente al contributo dell’Unione alle spese ammissibili, a norma dell’articolo 125, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

Articolo II.26

Recupero

Allorché taluni importi siano stati indebitamenti versati al beneficiario o allorché una procedura di recupero sia giustificata in virtù dei termini e delle condizioni della decisione di finanziamento, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o del regolamento finanziario, il beneficiario versa al Parlamento europeo, alle condizioni e alla data di scadenza fissate da quest’ultimo, gli importi in questione.

II.26.1   Interessi di mora

In caso di mancato pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza fissata dal Parlamento europeo, il Parlamento europeo maggiora le somme dovute con interessi di mora al tasso definito all’articolo II.16. Gli interessi di mora riguardano il periodo intercorrente tra la data di scadenza fissata per il pagamento e la data di ricevimento da parte del Parlamento del pagamento integrale delle somme dovute, quest’ultima inclusa.

Qualsiasi pagamento parziale è imputato dapprima sulle spese e interessi di mora e solo successivamente sul capitale.

II.26.2   Compensazione

In mancanza di pagamento alla data di scadenza, il recupero delle somme dovute al Parlamento europeo può essere effettuato per compensazione con somme dovute al beneficiario a qualsiasi titolo, ai sensi dell’articolo 80 del regolamento finanziario e delle relative modalità di applicazione. In circostanze eccezionali, giustificate dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione, il Parlamento europeo può procedere al recupero per compensazione prima della data prevista del pagamento. L’accordo preventivo del beneficiario non è richiesto.

II.26.3   Spese bancarie

Le spese bancarie causate dal recupero delle somme dovute al Parlamento europeo sono a carico esclusivo del beneficiario.

Articolo II.27

Garanzia finanziaria

Qualora il Parlamento europeo chieda una garanzia finanziaria a norma dell’articolo 134 del regolamento finanziario, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

(a)

la garanzia finanziaria deve essere fornita da una banca o un istituto finanziario riconosciuto o, se richiesta dal beneficiario e accettata dal Parlamento europeo, da un terzo;

(b)

il garante deve essere garante a prima richiesta e non può esigere che il Parlamento europeo agisca contro il debitore principale (il beneficiario interessato); e

(c)

la garanzia finanziaria deve rimanere esplicitamente in vigore fino alla liquidazione del prefinanziamento, mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo da parte del Parlamento europeo; ove il pagamento del saldo assume la forma di un recupero, la garanzia finanziaria deve rimanere in vigore sino a quando il debito sia considerato pienamente saldato e il Parlamento europeo deve svincolare la garanzia entro il mese successivo.

Articolo II.28

Controllo

II.28.1   Disposizioni generali

Nell’ambito delle loro rispettive competenze e in conformità al capo V del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il Parlamento europeo e l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono, in qualsiasi momento, esercitare i propri poteri di controllo al fine di verificare se il beneficiario rispetta pienamente gli obblighi stabiliti nella decisione di finanziamento, nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e nel regolamento finanziario.

Il beneficiario coopera debitamente con le autorità competenti e fornisce loro tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.

Il Parlamento europeo e l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono delegare i compiti di controllo a organismi esterni debitamente autorizzati ad agire per loro conto (gli «organismi autorizzati»).

II.28.2   Obbligo di conservare i documenti

Il beneficiario è tenuto a conservare tutti i documenti originali, specie i registri contabili e fiscali, su idonei supporti, inclusi gli originali digitali se autorizzati dalla rispettiva legislazione nazionale e alle condizioni da essa stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della relazione annuale.

Il periodo di cinque anni di cui al primo comma non si applica se sono in corso revisioni contabili, contenziosi o azioni legali concernenti il finanziamento. In tali casi, il beneficiario deve conservare i documenti finché tali revisioni contabili, ricorsi, contenziosi o azioni legali siano stati conclusi.

II.28.3   Obbligo di fornire documenti e/o informazioni

Il beneficiario è tenuto a fornire qualsiasi documento e/o informazione, incluse le informazioni in formato elettronico, richiesti dal Parlamento europeo, dall’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee o dall’organismo autorizzato («l’autorità competente»).

Tutti i documenti o le informazioni forniti dal beneficiario sono trattati a norma dell’articolo II.6.

II.28.4   Visite in loco

L’autorità competente può effettuare visite ai locali del beneficiario. A tal fine, essa può chiedere per iscritto al beneficiario di prendere le misure necessarie per una tale visita entro una scadenza adeguata fissata dall’autorità competente.

Durante una visita in loco, il beneficiario consente all’autorità competente di accedere alla sede e ai locali in cui si sta effettuando o è stata effettuata l’operazione, nonché a tutte le necessarie informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico.

Il beneficiario garantisce che le informazioni siano messe rapidamente a disposizione al momento della visita in loco e che le informazioni richieste siano fornite in una forma appropriata.

II.28.5   Procedura di revisione contabile in contraddittorio

Sulla base delle risultanze del controllo, il Parlamento europeo elabora una relazione di revisione contabile provvisoria che è trasmessa al beneficiario. Il beneficiario può presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della relazione di revisione contabile provvisoria.

Sulla base delle risultanze della relazione di revisione contabile provvisoria e delle eventuali osservazioni del beneficiario, il Parlamento europeo stabilisce le sue risultanze finali nella relazione di revisione contabile finale. La relazione di revisione contabile finale è inviata al beneficiario entro i 60 giorni di calendario successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle osservazioni della relazione di revisione contabile provvisoria.

II.28.6   Conseguenze delle risultanze della revisione contabile

Fatto salvo il diritto del Parlamento europeo di adottare le misure di cui dall’articolo II.12 all’articolo II.14, le risultanze finali della revisione contabile devono essere debitamente prese in considerazione dal Parlamento europeo all’atto della determinazione dell’importo finale del finanziamento.

Gli eventuali casi di frode o di grave violazione delle norme applicabili emersi dalle risultanze finali della revisione contabile sono notificati alla competente autorità nazionale o dell’Unione affinché vi diano seguito.

Il Parlamento europeo ha facoltà di adeguare retroattivamente la decisione sull’importo finale del finanziamento sulla base delle risultanze finali della revisione contabile.

II.28.7   Diritto di controllo dell’OLAF

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) esercita i propri diritti di controllo nei confronti del beneficiario a norma delle disposizioni applicabili, segnatamente del regolamento del Consiglio (Euratom, CE) n. 2185/96 (8), del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e degli articoli 24, paragrafo 4 e 25, paragrafo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Il beneficiario coopera debitamente con l’OLAF e fornisce all’OLAF tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.

Il Parlamento europeo può, in qualsiasi momento, modificare con effetto retroattivo la decisione sull’importo finale del finanziamento sulla base dei risultati ricevuti dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in conformità dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Prima che il Parlamento europeo decida di modificare con effetto retroattivo la decisione sull’importo finale del finanziamento, il beneficiario è debitamente informato in merito alle risultanze pertinenti e all’intenzione del Parlamento di modificare la decisione sull’importo finale del finanziamento e ha l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.

II.28.8   Diritto di controllo della Corte dei conti europea

La Corte dei conti europea esercita il proprio diritto di controllo in conformità delle norme vigenti, segnatamente dell’articolo 137, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell’articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Si applicano l’articolo II. 28.3 e l’articolo II. 28.4.

Il beneficiario coopera debitamente con la Corte dei conti e fornisce alla Corte tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.

II.28.9   Inosservanza degli obblighi ai sensi dell’articolo II.28, punti da 1 a 4

Qualora il beneficiario venga meno agli obblighi di cui all’articolo II.28, punti da 1 a 4, il Parlamento europeo può considerare come non rimborsabili le spese che non sono state sufficientemente giustificate dal beneficiario.

Per il Parlamento europeo

[cognome/nome]

[firma]

Fatto a [città: Strasburgo, Lussemburgo, Bruxelles]

Allegato 1

Bilancio di previsione

Spese

Spese ammissibili

Bilancio

Effettive

A.1: Spese di personale

1.

Indennità

2.

Oneri

3.

Formazione professionale

4.

Spese di missione del personale

5.

Altre spese di personale

 

 

A.2: Spese d’infrastruttura e di gestione

1.

Affitti, oneri e spese di manutenzione

2.

Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature

3.

Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili

4.

Cancelleria e forniture per ufficio

5.

Affrancatura e telecomunicazioni

6.

Spese di stampa, traduzione e riproduzione

7.

Altre spese d’infrastruttura

 

 

A.3: Spese amministrative

1.

Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)

2.

Spese per studi e ricerche

3.

Spese giuridiche

4.

Spese di contabilità e di revisione contabile

5.

Sostegno a favore di terzi

6.

Spese varie di funzionamento

 

 

A.4: Riunioni e spese di rappresentanza

1.

Spese per riunioni

2.

Partecipazione a seminari e conferenze

3.

Spese di rappresentanza

4.

Spese per inviti

5.

Altre spese per riunioni

 

 

A.5: Spese d’informazione e pubblicazione

1.

Spese per pubblicazioni

2.

Creazione e gestione di siti Internet

3.

Spese di pubblicità

4.

Materiale di comunicazione (gadget)

5.

Seminari e mostre

6.

Altre spese d’informazione

 

 

A.6: Assegnazione all’«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N+1»

 

 

A. TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI

 

 

Spese non ammissibili

1.

Stanziamenti accantonati

2.

Perdite di cambio

3.

Crediti dubbi

4.

Conferimenti in natura

5.

Altre spese (da precisare)

 

 

B. TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI

 

 

C. TOTALE DELLE SPESE

 

 


Entrate

 

Bilancio

Effettive

D.1 Dissoluzione dell’«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N»

n.p.

 

D.2 Finanziamento del Parlamento europeo

 

 

D.3 Tasse di iscrizione

 

 

3.1

delle fondazioni membri

3.2

dei singoli membri

 

 

D.4 Donazioni

 

 

 

 

 

D.5 Altre risorse proprie

 

 

(da elencare)

 

 

D.6 Interessi generati da prefinanziamenti

 

 

D.7. Conferimenti in natura

 

 

D. TOTALE DELLE ENTRATE

 

 

E. Conto profitti e perdite (F-C)

 

 


F. Dotazione di risorse proprie al conto di riserva

 

 

G. Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell’assenza di profitto (E-F)

 

 

Nota: si tratta di una struttura indicativa. La struttura vincolante del bilancio di previsione è pubblicata su base annua con l’invito a presentare domande di contributi.

Allegato 2

Programma di lavoro

[da inserire per domanda di finanziamento]

 


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(4)  GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.

(5)  GU C 205 del 29.6.2017, pag. 2.

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 del 11.9.2002, pag. 1).

(8)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


Consiglio

29.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/46


Conclusioni del Consiglio per contribuire a fermare l’aumento del sovrappeso e dell’obesità infantili (1)

(2017/C 205/03)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

RAMMENTA

1.

l’articolo 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (2), che sancisce che «[n]ella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana» e che «[l]’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri [nel settore della sanità pubblica] e, ove necessario, appoggia la loro azione»;

2.

che sin dal 2000 il Consiglio dell’Unione europea sottolinea l’importanza di promuovere uno stile di vita sano, segnatamente attraverso l’alimentazione e l’attività fisica, in particolare nei seguenti documenti (3):

la risoluzione del Consiglio del 14 dicembre 2000 sulla salute e la nutrizione (4);

le conclusioni del Consiglio del 3 giugno 2005 su obesità, alimentazione e attività fisica (5);

le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2006 sugli aspetti inerenti alla salute in tutte le politiche (6);

le conclusioni del Consiglio del 6 dicembre 2007 concernenti l’avvio di una strategia dell’UE sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità (7);

le conclusioni del Consiglio dell’8 giugno 2010 su equità e salute in tutte le politiche: Solidarietà in materia di salute (8);

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 novembre 2012, sulla promozione dell’attività fisica a vantaggio della salute (9);

le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2014 sull’alimentazione e l’attività fisica (10); e

le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2016 sul miglioramento dei prodotti alimentari (11);

3.

il piano d’azione dell’UE contro l’obesità infantile per il periodo 2014-2020 (12), che riconosce l’impatto positivo della promozione della salute e della prevenzione delle malattie per i cittadini e i sistemi sanitari, come pure l’importanza della promozione di un’alimentazione sana (13) e dell’attività fisica per ridurre il rischio di malattie croniche e non trasmissibili, e invita gli Stati membri a continuare a mettere la promozione dell’alimentazione sana e dell’attività fisica fra le massime priorità, contribuendo in tal modo a una salute e una qualità di vita migliori dei cittadini UE e alla sostenibilità dei sistemi sanitari, nonché il piano d’azione in materia di alimentazione e nutrizione della regione europea 2015-2020 (14);

4.

il piano d’azione globale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), del 27 maggio 2013, per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili per il periodo 2013-2020 (15) e i suoi nove obiettivi volontari globali, la Strategia sull’attività fisica per la Regione Europa 2016-2025 dell’OMS (16) e la relazione 2016 della commissione sui mezzi per porre fine all’obesità infantile dell’OMS (17), che ha elaborato un pacchetto globale e integrato di raccomandazioni tese ad affrontare l’obesità infantile;

5.

la risoluzione delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile», che riconosce che per lottare contro le disuguaglianze occorre adottare un approccio multipartecipativo e multisettoriale, garantendo nel contempo che nessuno venga lasciato indietro (18);

6.

la dichiarazione di Vienna del 5 luglio 2013 sull’alimentazione e le malattie non trasmissibili nel contesto di «Salute 2020» (19), in cui si è convenuto di intervenire contro l’obesità e di accordare priorità alle attività a favore di regimi alimentari sani per i bambini, in particolare attraverso la creazione di ambienti alimentari più sani;

7.

la relazione tecnica 2017 sull’ambiente scolastico dal titolo «Appalti pubblici degli alimenti per la salute», elaborata dalla presidenza maltese insieme alla Commissione europea, all’OMS, al CCR e ai membri del gruppo ad alto livello sull’alimentazione e l’attività fisica (20);

8.

il progetto di relazione intermedia di valutazione sul piano d’azione dell’UE contro l’obesità infantile, presentata dalla Commissione europea il 22 febbraio 2017 (21);

RICONOSCE CHE

1.

la salute è un valore, un’opportunità e un investimento per lo sviluppo economico e sociale di ogni paese;

2.

l’alta prevalenza di sovrappeso e obesità infantili in molti Stati membri rappresenta una delle principali problematiche in materia di salute, che contribuisce all’aumento delle disuguaglianze a livello sanitario e, tra i gruppi più vulnerabili, colpisce più gravemente i bambini, come pure che l’obesità infantile è un forte campanello d’allarme per l’obesità in età adulta e per le note conseguenze sanitarie ed economiche a essa relative, in quanto vi è una probabilità che oltre il 60 % dei bambini in sovrappeso diventino adulti in sovrappeso (22);

3.

il sovrappeso e l’obesità in età infantile sono associati a gravi conseguenze per la salute sia nel breve che nel lungo termine, compreso un rischio maggiore di soffrire, tra l’altro, di diabete di tipo 2, asma, ipertensione e malattie cardiovascolari, e che, una volta contratte tali malattie, l’obesità riduce in modo significativo l’efficacia del trattamento;

4.

l’obesità incide negativamente sulla qualità della vita ed è associata, tra l’altro, a una scarsa autostima;

5.

le cause del sovrappeso e dell’obesità infantili sono complesse e influenzate da molti fattori, derivanti principalmente dall’esposizione a un ambiente obesogeno (23);

6.

un’attività fisica inadeguata e un’alimentazione non equilibrata conducono a sovrappeso, obesità e varie patologie croniche. Pertanto, entrambi i settori dovrebbero essere affrontati in modo adeguato;

7.

nuove prove sperimentali suggeriscono l’esistenza di alterazioni epigenetiche che, in alcuni casi, possono contribuire al sovrappeso o all’obesità; alcuni studi indicano che fattori di rischio quali un più elevato indice di massa corporea pre-gravidanza della madre, l’esposizione prenatale al tabacco, un eccessivo aumento di peso gestazionale della madre e un aumento di peso infantile accelerato durante i primi mille giorni sono associati alla successiva obesità infantile (24);

8.

l’obesità nei bambini europei è fortemente connessa allo status socioeconomico dei genitori: la probabilità di essere in sovrappeso è infatti maggiore nei genitori appartenenti a ceti di basso livello socioeconomico. È più probabile che i figli di genitori obesi o con uno status socioeconomico inferiore abbiano cattive abitudini alimentari e diventino sovrappeso. Inoltre, in alcuni Stati membri è meno probabile che i bambini appartenenti a ceti di basso livello socioeconomico vengano allattati al seno, soprattutto in caso di parto prematuro (25);

9.

le politiche esistenti di promozione della salute e di prevenzione del sovrappeso e dell’obesità volte a fermare l’aumento dell’obesità infantile non sono state abbastanza efficaci. Gli interventi singoli non sono sufficienti per affrontare l’obesità infantile. Inoltre, le politiche settoriali possono anche avere notevoli effetti indesiderati sui regimi alimentari sani e sull’attività fisica. Pertanto, l’obesità infantile dovrebbe occupare una posizione di primo piano nell’agenda dei singoli Stati membri e dell’Unione europea e deve essere affrontata in via prioritaria attraverso vari interventi coordinati da settori diversi;

10.

per capire meglio i fattori determinanti del sovrappeso e dell’obesità infantili, come pure per esplorare gli approcci basati su dati concreti a un’alimentazione sana e a una maggiore attività fisica lungo tutto il corso della vita, sono necessarie ulteriori ricerche, anche nel campo dell’epigenetica. Oltre a ciò, occorrono ricerche ulteriori in materia di sanità pubblica al fine di evidenziare le conseguenze e i fattori determinanti sul piano economico fra tutti i gruppi socioeconomici e di garantire che le politiche, gli interventi e i programmi di prevenzione nell’ambito della sanità pubblica siano efficaci;

11.

poiché è stato confermato che un bambino nutrito correttamente è un bambino più sano, l’accesso a un’alimentazione sana e la pratica dell’attività fisica sin dall’infanzia consente ai bambini di crescere e di diventare degli adulti sani. I bambini sani sono maggiormente in grado di apprendere e svilupparsi a scuola, con conseguenti maggiori capacità di sviluppo personale e una maggiore produttività negli anni successivi;

12.

secondo l’OMS, i bambini e i giovani di età compresa tra i 5 e i 17 anni dovrebbero praticare ogni giorno un’attività fisica da moderata a intensa per almeno 60 minuti. Un’attività fisica intensa e attività in grado di rafforzare l’apparato muscolo-scheletrico dovrebbero essere praticate almeno tre volte alla settimana (26). Si dovrebbe tener conto delle raccomandazioni nazionali disponibili;

13.

è opportuno che i governi e la società nel suo complesso adottino un approccio cooperativo intersettoriale per garantire ambienti sani, fra l’altro in settori quali la sanità, l’istruzione, la produzione alimentare, l’agricoltura e la pesca, il commercio e l’industria, la finanza, lo sport, la cultura, le comunicazioni, la pianificazione urbana e ambientale, i trasporti, gli affari sociali e la ricerca;

14.

poiché nella maggior parte dei paesi europei i bambini trascorrono quasi un terzo della loro giornata in ambito scolastico, è importante promuovere regimi alimentari sani e attività fisica nei contesti educativi nonché nei centri per l’infanzia, in collaborazione con i genitori. Occorre che i contesti scolastici offrano un ambiente favorevole alla promozione di stili di vita sani;

15.

i pasti scolastici offrono una buona opportunità per promuovere sane abitudini alimentari e la salute; a tal fine, occorre promuovere il concetto di «alimenti per la salute» nei contesti educativi;

16.

i governi e le istituzioni pubbliche hanno la possibilità di incrementare la domanda di pasti sani e di conseguenza di regimi alimentari migliori attraverso gli appalti pubblici e sono potenzialmente in grado di influenzare il mercato e promuovere l’innovazione a favore della fornitura di alimenti più equilibrati dal punto di vista nutrizionale in modo equo e trasparente;

17.

Numerose prove giustificano interventi più efficaci contro la commercializzazione di alimenti ad alto valore energetico, ricchi di grassi saturi, di acidi grassi trans, di zucchero o di sale. L’esperienza e prove mettono in luce che iniziative volontarie possono essere più efficaci se accompagnate da misure di regolamentazione;

18.

L’allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi di vita presenta vantaggi per una crescita, uno sviluppo e una salute ottimali dei neonati. Successivamente, per soddisfarne i bisogni alimentari in evoluzione, si dovrebbero fornire ai neonati alimenti complementari adeguati e sicuri, proseguendo l’allattamento fino all’età di due anni o oltre. L’allattamento e l’uso di alimenti complementari sicuri dovrebbe avere luogo conformemente alle raccomandazioni dell’OMS (27) o alle raccomandazioni nazionali, se disponibili;

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

1.

integrare nei rispettivi piani d’azione, strategie o attività sulla nutrizione e l’attività fisica a livello nazionale, misure intersettoriali intese a contrastare l’obesità infantile, concentrandosi non solo sulla promozione della salute e la prevenzione delle malattie, ma anche sui bambini e gli adolescenti che sono già in sovrappeso o obesi; in particolare, si dovrebbero prevedere:

politiche e azioni intersettoriali lungo tutto l’arco della vita per ridurre le disuguaglianze socioeconomiche, destinate in particolare a bambini e adolescenti vulnerabili nelle comunità socialmente svantaggiate, ad esempio offrendo un migliore accesso a regimi alimentari sani e all’attività fisica;

una governance trasparente e efficace per contrastare i fattori trainanti del sovrappeso e dell’obesità;

politiche volte a massimizzare i fattori di protezione di regimi alimentari sani e di un’attività fisica salutare, nonché a ridurre al minimo i vari fattori di rischio che contribuiscono al sovrappeso e all’obesità;

misure che creino ambienti favorevoli nei contesti educativi per i bambini e nei centri per l’infanzia per promuovere regimi alimentari sani e un’attività fisica salutare, sulla base delle raccomandazioni nazionali o internazionali;

misure per favorire l’apprendimento di competenze da parte dei bambini, dei genitori e degli educatori in materia di nutrizione, attività fisica e sedentarietà attraverso l’approccio su base familiare;

misure intese a promuovere l’attività fisica nelle strutture ricreative per incoraggiare una riduzione dei comportamenti sedentari e lo sviluppo e la messa a disposizione di servizi accessibili per l’attività fisica durante il tempo libero, nonché un ambiente che favorisca l’attività fisica quotidiana e il trasporto attivo (28);

misure volte a garantire che le strutture scolastiche per i bambini siano ambienti protetti, privi di ogni forma di commercializzazione contraria alla promozione di uno stile di vita più sano;

misure che promuovano regimi alimentari sani e pratiche di consumo sostenibili e che contribuiscano alla riduzione delle disuguaglianze sanitarie e sociali;

misure per promuovere e monitorare il miglioramento dei prodotti alimentari prevalentemente consumati dai bambini in quanto strumento importante per rendere la scelta di un’alimentazione sana facile per tutti i contesti e tutti i gruppi di popolazione, in linea con le conclusioni del Consiglio sul miglioramento dei prodotti alimentari;

misure volte a responsabilizzare le famiglie e consentire loro di adottare stili di vita più sani, comprese sane abitudini alimentari, e incoraggiarle a praticare attività fisica, tenendo debito conto dei vincoli di tempo e dei fattori socioeconomici;

misure volte a incoraggiare interventi precoci in vari contesti attraverso l’allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi e l’introduzione di alimenti complementari adeguati sotto il profilo nutrizionale all’età di sei mesi, continuando l’allattamento fino all’età di due anni, o oltre tale età, o tenendo conto delle raccomandazioni nazionali disponibili;

misure volte a incoraggiare la ricerca sui fattori determinanti dell’obesità infantile e sulle migliori soluzioni per contrastare il problema;

misure volte a migliorare l’accesso a servizi professionali adeguati di consulenza, orientamento e monitoraggio in materia di regimi alimentari sani e attività fisica salutare durante tutto l’arco della vita, anche nel periodo precedente al concepimento e durante la gravidanza;

misure volte ad assicurare la formazione continua degli operatori sanitari in contatto con donne in gravidanza, neonati, bambini, adolescenti, genitori e famiglie, basandosi sui più recenti pareri scientifici disponibili in materia di alimentazione, attività fisica salutare e prevenzione e gestione del sovrappeso e dell’obesità;

realizzazione di esami per individuare i bambini a rischio di sovrappeso o obesità e messa a disposizione di cure e assistenza per i bambini in sovrappeso e obesi, in particolare per i bambini in condizione di grave obesità;

misure volte a massimizzare il ruolo chiave dell’assistenza sanitaria di base nella prevenzione, nell’individuazione precoce e nella gestione del sovrappeso e dell’obesità;

misure volte a ridurre l’esposizione dei bambini e degli adolescenti alla commercializzazione, alla pubblicità su qualsiasi mezzo di comunicazione (comprese le piattaforme online e i media sociali) e alla sponsorizzazione di alimenti ad alto valore energetico, ricchi di grassi saturi, di acidi grassi trans, di zucchero o di sale, nonché a monitorare e comunicare l’impatto di tali misure;

2.

elaborare linee guida specifiche in materia di regimi alimentari per bambini e adolescenti, destinate sia a coloro che rientrano nel peso forma sia a coloro che sono in condizione di sovrappeso od obesità. Tali linee guida dovrebbero fornire ai genitori, ai prestatori di assistenza e ai responsabili dei servizi alimentari nelle strutture scolastiche orientamenti relativi, tra l’altro, alle corrette dimensioni delle porzioni come pure informazioni che consentano di individuare opzioni alimentari nutrienti, pratiche e a prezzi accessibili;

3.

elaborare linee guida specifiche a livello nazionale per incoraggiare la pratica quotidiana di attività fisica;

4.

assicurare che le attività di comunicazione e consulenza promosse dalle autorità pubbliche nazionali nel settore dell’alimentazione, dell’attività fisica e della salute siano preparate e realizzate in condizioni prive di indebita influenza commerciale;

5.

aumentare gli sforzi concertati volti a ridurre la quantità complessiva e il potere persuasivo delle comunicazioni commerciali relative ai prodotti alimentari, destinate a bambini e adolescenti, che vanno contro la promozione di stili di vita sani;

6.

avviare un dialogo con i produttori alimentari, i dettaglianti e il settore della ristorazione per favorire un miglioramento degli alimenti, in linea con gli orientamenti del settore sanitario, e promuovere opzioni sane facendo in modo che queste siano anche le più agevoli;

7.

in cooperazione se del caso con le parti interessate, comprese le organizzazioni non governative dedicate ai minori e quelle dei consumatori, introdurre misure o favorire l’elaborazione di codici di condotta per assicurare che le comunicazioni commerciali destinate a bambini e adolescenti non promuovano alimenti ad alto valore energetico, ricchi di sale, zuccheri, grassi saturi o acidi grassi trans, o altrimenti contrari agli orientamenti nazionali o internazionali in materia di alimentazione; ciò dovrebbe inoltre garantire una crescente coerenza degli sforzi di miglioramento, commercializzazione e pubblicità dei prodotti alimentari profusi dall’industria;

8.

esaminare l’opportunità, se del caso, di misure legislative volte a promuovere l’attività fisica e regimi alimentari sani nonché a creare un contesto favorevole;

9.

applicare un approccio che integri l’aspetto sanitario in tutte le politiche e che favorisca la creazione di condizioni e infrastrutture atte a consentire un aumento dell’attività fisica sistematica e durante il tempo libero e a facilitare la scelta di opzioni alimentari più sane;

10.

mettere in atto programmi permanenti di monitoraggio dello stato di salute lungo l’intero arco della vita, con particolare attenzione all’alimentazione e all’attività fisica delle donne in gravidanza, dei bambini e degli adolescenti, al fine di elaborare e definire azioni mirate. Tali programmi devono poter monitorare vari indicatori, come ad esempio le disuguaglianze sociali;

11.

esaminare l’opportunità di effettuare un’analisi delle conseguenze economiche del sovrappeso e dell’obesità di adulti e bambini, in particolare dei costi sanitari e sociali nonché dell’onere per il bilancio pubblico e i bilanci familiari nell’intero gradiente socioeconomico;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:

1.

rendere la lotta al sovrappeso e all’obesità infantili una priorità dell’Unione europea che trovi riscontro nell’insieme delle politiche settoriali e nel programma di lavoro della Commissione, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri;

2.

se del caso, collaborare con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni non governative dedicate ai minori e quelle dei consumatori, sotto la direzione delle autorità di salute pubblica, per preparare, rafforzare e rivedere le iniziative a livello locale, nazionale ed europeo. L’obiettivo dovrebbe essere ridurre la commercializzazione destinata a bambini e adolescenti di alimenti ad alto valore energetico, ricchi di sale, zuccheri, grassi saturi o acidi grassi trans, o altrimenti contrari agli orientamenti nazionali o internazionali in materia di nutrizione, nonché contrastare gli stili di vita sedentari, avvalendosi di strumenti basati su dati tangibili, date le prove della forte correlazione tra promozione commerciale e tempo passato davanti a uno schermo, da un lato, e adiposità nei bambini e negli adolescenti, dall’altro;

3.

prendere atto in particolare dell’urgente necessità di rispondere alla nuova sfida della commercializzazione e della pubblicità a mezzo di piattaforme online e media sociali, dove i messaggi sono spesso mirati a singoli minori e risultano più difficili da controllare;

4.

incoraggiare l’etichettatura volontaria dei prodotti alimentari conformemente ai principi di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, in particolare l’articolo 35, paragrafo 1, al fine di sostenere tutti i consumatori (in particolare quelli appartenenti a ceti di livello socioeconomico più basso) nella scelta di opzioni sane e promuovere campagne di informazione e di educazione per aiutare i consumatori a comprendere meglio le informazioni alimentari, compresa l’etichettatura nutrizionale;

5.

individuare, nell’ambito del gruppo ad alto livello sulla nutrizione e l’attività fisica, meccanismi adeguati per migliorare l’attuale raccolta di dati sugli indicatori sanitari come pure di dati sugli interventi e le azioni, in particolare quelli relativi al comportamento, ai fattori di protezione e di rischio, al sovrappeso, all’obesità e agli effetti sulla salute, al fine di disporre di dati aggiornati, affidabili e comparabili;

6.

conferire priorità al monitoraggio dell’attività fisica e della qualità nutrizionale degli alimenti nei contesti educativi per i bambini, valutando le disuguaglianze sociali in relazione all’obesità e al sovrappeso nei bambini e negli adolescenti e il relativo impatto;

7.

sostenere l’iniziativa per la sorveglianza dell’obesità infantile dell’OMS (29) con l’obiettivo di misurare sistematicamente le tendenze in ordine al sovrappeso e all’obesità fra i bambini della scuola primaria, come pure lo studio sul comportamento sanitario dei bambini in età scolare (Health Behaviour Study in School Children  (30)) incentrato sugli adolescenti, al fine di comprendere l’evoluzione dell’epidemia in questo gruppo della popolazione e consentire un confronto tra paesi all’interno della regione europea;

8.

continuare a sostenere e ad attuare, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri, il piano d’azione dell’UE contro l’obesità infantile 2014-2020, in particolare per quanto riguarda gli effetti e le attività transfrontaliere quali il miglioramento dei prodotti alimentari e la commercializzazione rivolta ai bambini;

9.

mettere a punto e valutare programmi e orientamenti basati su dati tangibili in materia di interventi di promozione della salute e prevenzione, nonché opzioni di diagnosi e trattamento per bambini e adolescenti a rischio e in condizione di sovrappeso e obesità. Fornire inoltre formazione e orientamento agli operatori sanitari, in linea con le raccomandazioni e le linee guida dell’OMS;

10.

individuare le buone pratiche negli Stati membri che applicano criteri di selezione basati su dati concreti e diffondere tali pratiche tra gli Stati membri, tenendo conto al contempo del contesto istituzionale;

INVITA LA COMMISSIONE A:

1.

continuare a sostenere e a dotare di risorse i progetti di ricerca e le iniziative di sorveglianza intesi a monitorare e contrastare il sovrappeso e l’obesità infantili, anche divulgando esempi di buone pratiche e esperienze positive selezionati sulla base di rigorosi criteri;

2.

assicurare l’adozione di un approccio efficace che integri l’aspetto sanitario in tutte le politiche e promuova riflessioni sulla salute, la prevenzione e l’alimentazione in tutti i settori e le iniziative;

3.

continuare a coinvolgere le parti interessate a livello dell’UE, in particolare nel miglioramento dei prodotti, avvalendosi di opportuni quadri di valutazione e rendicontazione, e riferire periodicamente sugli sviluppi;

4.

sostenere l’elaborazione di codici di condotta dell’UE in materia di commercializzazione e comunicazioni commerciali nel settore degli alimenti, in particolare in relazione a bambini e adolescenti, e con un adeguato coinvolgimento delle parti interessate;

5.

sostenere il lavoro congiunto di Stati membri disposti a continuare a sviluppare e ad attuare il più ampiamente possibile le pertinenti iniziative coordinate, in particolare nei settori del miglioramento dei prodotti alimentari, dell’analisi economica delle conseguenze dell’obesità, della commercializzazione e degli appalti pubblici relativi ai generi alimentari.


(1)  Ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, per bambino s’intende «ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile».

(2)  GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47 (versione consolidata).

(3)  Altre pertinenti conclusioni o raccomandazioni del Consiglio sono: le conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 2002 sull’obesità, le conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 2003 sugli stili di vita salutari: istruzione, informazione e comunicazione, le conclusioni del Consiglio del 31 maggio 2007 sulla promozione della salute mediante l’alimentazione e l’attività fisica, la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 novembre 2008, sulla salute e sul benessere dei giovani, le conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 2011 sul tema «Colmare i divari esistenti in materia di sanità all’interno dell’UE attraverso un’azione concertata volta a promuovere stili di vita sani» e la raccomandazione del Consiglio del 26 novembre 2013 sulla promozione trasversale ai settori dell’attività fisica salutare.

(4)  GU C 20 del 23.1.2001, pag. 1.

(5)  Doc. 9181/05 SAN 67.

(6)  Doc. 16167/06 SAN 261.

(7)  Doc. 15612/07 SAN 227 DENLEG 118.

(8)  Doc. 9947/10 SAN 120 SOC 355.

(9)  GU C 393 del 19.12.2012, pag. 22.

(10)  GU C 213 dell’8.7.2014, pag. 1.

(11)  GU C 269 del 23.7.2016, pag. 21.

(12)  http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf

(13)  Il concetto di «alimentazione sana» è sinonimo di quello utilizzato nel piano d’azione dell’UE contro l’obesità infantile per il periodo 2014-2020 (http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf)

e nella relazione della commissione sui mezzi per porre fine all’obesità infantile dell’OMS (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf).

(14)  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/253727/64wd14e_FoodNutAP_140426.pdf

(15)  http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/

(16)  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/282961/65wd09e_PhysicalActivityStrategy_150474.pdf?ua=1

(17)  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf

(18)  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

(19)  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/234381/Vienna-Declaration-on-Nutrition-and-Noncommunicable-Diseases-in-the-Context-of-Health-2020-Eng.pdf?ua=1

(20)  https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/public-procurement-food-health-technical-report.pdf

(21)  Studio sull’attuazione del piano d’azione dell’UE contro l’obesità infantile per il periodo 2014-2020 https://www.eu2017.mt/Documents/Reports/mid-term%20evaluation%20APCO%20report%20Draft.pdf.

(22)  Statistiche dell’OMS sull’obesità

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/data-and-statistics

(23)  Il termine «obesogeno» si riferisce alla somma di influenze che l’ambiente, le opportunità o le condizioni di vita hanno nella promozione dell’obesità nelle persone o nelle popolazioni. Secondo la griglia di analisi dei contesti legati all’obesità (Analysis Grid for Environments Linked to Obesity - ANGELO), per quanto riguarda le misure relative all’obesità (ad esempio abitudini alimentari, attività fisica o peso) l’ambiente si divide in due dimensioni: grandezza (micro o macro) e tipo (fisico, economico, politico e socioculturale). Cfr. Swinburn B, Egger G, Raza F. - Dissecting Obesogenic Environments: The Development and Application of a Framework for Identifying and Prioritizing Environmental Interventions for Obesity. Prev Med, 1999 12;29(6):563-570).

(24)  Woo Baidal JA, Locks LM, Cheng ER, Blake-Lamb TL, Perkins ME, Taveras EM. Risk Factors for Childhood Obesity in the First 1,000 Days: a Systematic Review. AJPM. 2016;50(6):761-779.

(25)  Cfr. Flacking, R., Hedberg Nyqvist, K, Ewald, U; Effects of socioeconomic status on breastfeeding duration in mothers of preterm and term infants. Eur J Public Health 2007; 17 (6): 579-584. doi: 10.1093/eurpub/ckm019.

(26)  Raccomandazioni globali per rimanere in buona salute grazie all’attività fisica (Global recommendations on physical activity for health) http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/.

(27)  Questa raccomandazione si fonda sulle conclusioni e le raccomandazioni della consultazione di esperti (Ginevra, 28-30 marzo 2001) che hanno completato la revisione sistematica della durata ottimale dell’allattamento esclusivo al seno (cfr. documento A54/INF.DOC./4)

(28)  Per «trasporto attivo» si intende qualsiasi forma di trasporto a propulsione umana, ossia gli spostamenti a piedi, in bicicletta, in sedia a rotelle o utilizzando i pattini o lo skateboard. Cfr. http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/pa-ap/at-ta-eng.php

(29)  http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/monitoring-and-surveillance/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi

(30)  http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc


Commissione europea

29.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/53


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 giugno 2017

(2017/C 205/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1375

JPY

yen giapponesi

127,53

DKK

corone danesi

7,4366

GBP

sterline inglesi

0,88525

SEK

corone svedesi

9,7780

CHF

franchi svizzeri

1,0913

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,6020

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,326

HUF

fiorini ungheresi

309,54

PLN

zloty polacchi

4,2375

RON

leu rumeni

4,5510

TRY

lire turche

4,0079

AUD

dollari australiani

1,4986

CAD

dollari canadesi

1,4888

HKD

dollari di Hong Kong

8,8759

NZD

dollari neozelandesi

1,5648

SGD

dollari di Singapore

1,5752

KRW

won sudcoreani

1 300,61

ZAR

rand sudafricani

14,8080

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7348

HRK

kuna croata

7,4128

IDR

rupia indonesiana

15 160,03

MYR

ringgit malese

4,8922

PHP

peso filippino

57,518

RUB

rublo russo

67,9014

THB

baht thailandese

38,675

BRL

real brasiliano

3,7632

MXN

peso messicano

20,4344

INR

rupia indiana

73,4345


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


29.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/54


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2017/C 205/05)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

Pagina 379 «9403 — Altri mobili e loro parti» dopo il primo paragrafo è aggiunto il testo seguente:

«Questa voce non comprende i cesti e i sacchi per la biancheria. Ai fini del capitolo 94 il termine «mobili» indica qualsiasi articolo «amovibile» (non compreso in altre voci più specifiche della nomenclatura) costruito per essere posto sul pavimento o sul suolo e utilizzato, principalmente a scopi pratici, per arredare abitazioni private, alberghi, teatri ecc.

I cesti e i sacchi per la biancheria sono classificati in funzione del loro materiale costitutivo. Ad esempio, i cesti per la biancheria in ferro o acciaio sono classificati come oggetti per uso domestico nella voce 7323 (che comprende cesti per la biancheria, vedere la nota esplicativa del SA relativa alla voce 7323, sezione A, punto 3), mentre i cesti per la biancheria di materiali da intreccio sono classificati nella voce 4602 (che comprende tutti i tipi di cesti, vedere la nota esplicativa del SA relativa alla voce 4602, punto 1).

Esempi di cesti e sacchi per la biancheria da classificare in funzione del materiale costitutivo:

Image

Image

Image

di vimini, con un rivestimento interno di cotone, altezza: 66 cm.

di materiale tessile, fissati su una struttura di legno, altezza: 69 cm.

di acciaio inossidabile, senza rivestimento interno, altezza: 60 cm.

Voce 4602 .

Voce 6307 (il carattere essenziale è conferito dal sacco in materiale tessile che contiene la biancheria, in quanto l’articolo non svolgerebbe la propria funzione senza il sacco di tessuto).

Voce 7323 .»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


29.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/55


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2017/C 205/06)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

Pagina 381,«9503 00 10 Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole»dopo il testo esistente è inserito il testo seguente:

«Sono compresi in questa sottovoce anche i monopattini con motore ausiliario, a condizione che non siano superati i seguenti limiti:

una velocità massima di 20 chilometri/ora,

un peso netto non superiore a 12 chilogrammi,

un cambio ad una sola velocità,

solo un freno a mano o un freno a piede sulla ruota posteriore.

Se uno dei criteri di cui sopra non è soddisfatto, i monopattini con motore ausiliario devono essere classificati nella voce 8711.»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


29.6.2017   

IT

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C 205/56


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2017/C 205/07)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

Pagina 208

il testo:

«4418 90 10

di legni lamellari

Cfr. le note esplicative del SA, voce 4418, terzo comma.

4418 90 80

altri

Rientrano altresì nella presente sottovoce i pannelli cellulari in legno, descritti nelle note esplicative del SA, voce 4418, quarto comma.»

è sostituito dal testo seguente:

«4418 99 10

di legni lamellari

Cfr. le note esplicative del SA, voce 4418, quarto comma.

4418 99 90

altri

Rientrano altresì nella presente sottovoce i pannelli cellulari in legno, descritti nelle note esplicative del SA, voce 4418, quinto comma.»

Pagina 215

il seguente testo è soppresso:

«4805 91 00

di peso non superiore a 150 g per m2

Rientrano in questa sottovoce la carta e il cartone fabbricati unicamente con carta da riciclate (avanzi o rifiuti), senza additivi, di cui la resistenza alla scoppio varia da 0,8 kPa incluso a 1,9 kPa inclusi.

4805 92 00

di peso non superiore a 150 g per m2 ma inferiore a 225 g per m2

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 4805 91 00.

4805 93 20

a base di carta riciclata

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 4805 91 00.»

Pagina 342

il seguente testo è soppresso:

«8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

Questa voce non comprende i treppiedi destinati ad essere utilizzati con le telecamere della voce 8525 o del capitolo 90 (classificazione secondo la materia costitutiva).»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


Autorità europea per la sicurezza alimentare

29.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/57


Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

(2017/C 205/08)

Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 (1), «[i]l consiglio di amministrazione [dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare], su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco, che sarà reso pubblico, delle organizzazioni competenti, designate dagli Stati membri, che possono assistere l’Autorità, da sole o in rete, nell’adempimento dei suoi compiti».

L’elenco è stato stilato inizialmente dal consiglio di amministrazione dell’EFSA il 19 dicembre 2006 e da allora è:

i.

aggiornato regolarmente, sulla base delle proposte del direttore esecutivo dell’EFSA, tenendo conto delle revisioni o delle nuove proposte di designazione formulate dagli Stati membri (conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione (2));

ii.

reso pubblico nel sito dell’EFSA, dove è pubblicato l’ultimo elenco aggiornato di organizzazioni competenti; e

iii.

messo a disposizione delle organizzazioni attraverso lo strumento di ricerca delle organizzazioni di cui all’articolo 36, che fornisce le informazioni di contatto e i settori di competenza specifici delle organizzazioni.

Queste informazioni sono disponibili nel sito dell’EFSA ai link seguenti:

i.

ultima modifica dell’elenco di organizzazioni competenti apportata dal consiglio di amministrazione dell’EFSA il [21/06/2017] [http://www.efsa.europa.eu/it/events/event/170621-0];

ii.

elenco aggiornato delle organizzazioni competenti http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf; e

iii.

strumento di ricerca delle organizzazioni di cui all’articolo 36 http://www.efsa.europa.eu/art36/search

L’EFSA terrà aggiornato questo avviso, in particolare per quanto riguarda i link forniti.

Per maggiori informazioni, rivolgersi a Cooperation.Article36@efsa.europa.eu


(1)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell’ambito di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64).


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

29.6.2017   

IT

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C 205/58


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8491 — PGA Group/Groupe Bernard/CDPR)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 205/09)

1.

In data 12 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione PGA Group SAS («PGA Group», Francia) e Bernard Participations («Groupe Bernard», Francia) acquisiranno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di CDPR, precedentemente controllata esclusivamente da Groupe Bernard, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   PGA Group: attivo nella distribuzione al dettaglio di auto e pezzi di ricambio; attività principali in Francia e ulteriori attività in Polonia, Paesi Bassi, Belgio, Spagna e Italia,

—   Groupe Bernard: possiede vari concessionari automobilistici in Francia,

—   CDPR: joint venture che sarà attiva nella distribuzione di pezzi di ricambio automobilistici nella misura in cui il Groupe Bernard trasferirà a CDPR le attività esistenti di una delle sue controllate (SICMA) già attiva in questo settore.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8491 — PGA Group/Groupe Bernard/CDPR, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


29.6.2017   

IT

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C 205/59


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8500 — Central/SIGNA Prime/JVCo)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 205/10)

1.

In data 20 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Harng Central Department Store Ltd. («Central», Thailandia) e Berlin, Tauentzienstraße 21-24 Beteiligung A Sàrl, una controllata di SIGNA Prime Selection AG («SIGNA», Austria) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Berlin, Passauer Straße 1-3 Immobilien GmbH & Co. KG («JVCo», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Central: holding familiare attiva, tramite le sue controllate, nei settori del merchandising, immobiliare, della vendita al dettaglio e dei servizi ricettivi e di ristorazione, principalmente nel Sud-Est asiatico, in particolare in Thailandia, Indonesia e Vietnam,

—   SIGNA: attiva nel settore immobiliare: acquisto, affitto, locazione e gestione di terreni ed immobili e sviluppo di progetti. Il gruppo associato, controllato da SIGNA Retail GmBH, è attivo nel settore del commercio al dettaglio, operando in particolare nella catena di grandi magazzini Karstadt,

—   JVCo: proprietaria di una proprietà immobiliare a Berlino, attualmente occupata da un parcheggio multipiano.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8500 — Central/SIGNA Prime/JVCo, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


29.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/60


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8550 — USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 205/11)

1.

In data 20 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Universities Superannuation Scheme Limited («USSL», Regno Unito) e GS Global Infrastructure Partners II, LP e GS International Infrastructrue Partners II, LP («Goldman Sachs», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Redexis Gas S.A. e Redexis Gas Finance B.V. («Redexis Gas», Spagna) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

USSL è l’ente fiduciario responsabile della gestione di un regime pensionistico privato del Regno Unito per il personale accademico e le categorie analoghe delle università e di altri istituti di istruzione superiore e di ricerca;

Goldman Sachs svolge attività di «investment banking» e di gestione titoli e investimenti, offrendo una gamma di servizi bancari, mobiliari e d’investimento a livello mondiale;

Redexis Gas è un’impresa regolamentata che opera in Spagna nel settore del trasporto e della distribuzione di gas naturale e GPL.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8550 — USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


29.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/61


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8456 — INEOS/Forties Pipeline System)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 205/12)

1.

In data 20 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa INEOS FPS Limited (di proprietà di INEOS Limited («INEOS», Isola di Man) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Forties Pipeline System («FPS», Regno Unito) ed interessi in North and South Graben Area Export Lines, mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   INEOS: produttore a livello mondiale di prodotti petrolchimici, specialità chimiche e prodotti petroliferi; INEOS svolge inoltre, in misura limitata, attività nel settore a monte del petrolio e del gas,

—   FPS: si tratta di un sistema integrato di condotte per il trasporto e il trattamento di petrolio e di liquidi di gas naturale situato nel Regno Unito, nel Mare del Nord settentrionale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8456 — INEOS/Forties Pipeline System, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

29.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/62


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 205/13)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«QUARTIROLO LOMBARDO»

N. UE: PDO-IT-02160 – 27.7.2016

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio di Tutela Quartirolo Lombardo Sede Legale:

Via Rodi 5

25100 Brescia

ITALIA

Uffici Amministrativi:

Viale Francesco Crispi, 24

25034 Orzinuovi (BS)

Tel. +39 030944320

Fax +39 0309946772

Email: info@quartirololombardo.com; Pec: tutelaquartirolo@legalmail.it

Il Consorzio di Tutela del Formaggio Quartirolo Lombardo è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: cambiamento formale del disciplinare; organismo di controllo; adeguamento della zona geografica ai cambiamenti amministrativi intervenuti.

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Alla prima frase del disciplinare vigente (articolo 3 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 maggio 1993) sono state aggiunte le parole «crudo o pastorizzato».

Pertanto dove è scritto:

«Il “Quartirolo Lombardo” è un formaggio molle da tavola prodotto con latte vaccino derivante da almeno due mungiture, …»

È stato scritto:

«Il “Quartirolo Lombardo” è un formaggio molle da tavola prodotto con latte vaccino crudo o pastorizzato, derivante da almeno due mungiture, …»

Si tratta di una modifica formale per rendere omogenee le indicazioni presenti nei vari documenti agli atti della Commissione, in quanto tale specificazione era già presente nella relazione allegata alla domanda di registrazione.

Il «Quartirolo Lombardo» nel disciplinare vigente prevede una maturazione dai 5 ai 30 giorni per il tipo a pasta tenera, dopo trenta giorni il prodotto viene posto in commercio come «Quartirolo Lombardo» maturo. Infatti nell’ultimo capoverso dell’articolo 3 punto A del disciplinare vigente è scritto:

«Il periodo di maturazione si protrae da cinque a trenta giorni per il tipo a pasta tenera, dopo trenta giorni il prodotto viene posto in commercio come “Quartirolo Lombardo” maturo.»

Nel disciplinare proposto si è scritto:

«Il periodo di maturazione si protrae da 2 a 30 giorni dalla data di produzione per il tipo “fresco”, dopo 30 giorni il prodotto viene posto in commercio come Quartirolo Lombardo “maturo” (“stagionato”)».

Sono state sostituite le parole «pasta tenera» con la parola «fresco» per identificare il «Quartirolo Lombardo» di prima stagionatura e si è aggiunta la parola «stagionato» per identificare il «Quartirolo Lombardo» maturo. Non si tratta dunque dell’introduzione di due categorie/tipi distinti, già presenti, bensì soltanto di un’indicazione per l’etichettatura. Tale modifica si è resa necessaria perché tali termini sono ormai di uso comune e comprensibili al consumatore. Il loro inserimento consentirà di evidenziare in etichetta tale informazione.

Inoltre si è diminuito il periodo di maturazione per il «Quartirolo Lombardo» fresco (tipologia pasta tenera) che passa da 5 - 30 giorni a 2-30.

Tale modifica si è resa necessaria per andare incontro alle richieste dei consumatori sempre più interessati ad un prodotto a minore maturazione.

Prova dell’origine

È stato migliorato e aggiornato l’articolo 4 del disciplinare relativo alla prova dell’origine. Inoltre si è inserito il logo della denominazione, attualmente presente come allegato al disciplinare, nel disciplinare stesso.

Pertanto dove è scritto:

«Il formaggio a denominazione di origine “Quartirolo Lombardo” deve recare apposto all’atto della sua immissione al consumo un contrassegno specifico, nel quale risultino individuati la provenienza geografica e gli estremi della decretazione con cui si è riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza delle specifiche prescrizioni normative»

Si è scritto:

«Gli operatori sono iscritti in appositi elenchi gestiti dall’organismo di controllo ed assicurano, mediante registrazioni documentali in autocontrollo, soggette alla verifica dell’organismo di controllo, la prova dell’origine per quanto riguarda i mangimi, le materie prime e il prodotto che provengono dalla zona di origine, documentando per ogni fase le partite in entrata, le partite in uscita e la correlazione tra le stesse. La forma di formaggio DOP “Quartirolo Lombardo” deve recare apposto all’atto della sua immissione sul mercato un marchio all’origine: la marchiatura avviene durante la stufatura nel corso di uno dei rivoltamenti, dopo la messa in forma della cagliata, prima della salatura, affinché la relativa impronta risulti evidente, e si ottiene mediante matrici di materiale plastico ad uso alimentare, impresse solo su una faccia piana e recanti il numero di identificazione del caseificio, distribuite dal Consorzio di tutela incaricato dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a tutti i produttori iscritti nell’elenco dell’organismo di controllo. Il marchio all’origine del formaggio DOP “Quartirolo Lombardo” è costituito dalla figura di seguito riprodotta (Immagine 1), che riporta al suo interno le seguenti lettere:

a.

in alto a sinistra la lettera Q;

b.

in alto a destra la lettera L;

c.

in basso a sinistra la lettera L;

d.

in basso a destra la lettera Q.

Nel centro risulta il numero di identificazione del caseificio produttore.

Immagine 1

Image »

Di fatto si tratta di una modifica formale in quanto in questo articolo sono state inserite tutte le indicazioni relative alla prova dell’origine oggi presenti in allegati al disciplinare e nel piano dei controlli approvato dal ministero.

Metodo di Produzione

Poiché il disciplinare vigente non chiarisce quale quota dell’alimentazione del bestiame da latte provenga dalla zona delimitata è stata introdotta la frase:

«Almeno il 50 % della sostanza secca degli alimenti, su base annuale, proviene dalla zona di origine».

È stato aumentato lievemente il valore superiore relativo alla temperatura di coagulazione.

Nel disciplinare originale è prevista una temperatura di coagulazione fra 35 e 40 °C.

Nel nuovo disciplinare si propone una temperatura di coagulazione fra 35 e 44 °C.

Con l’evolversi delle tecniche casearie si è manifestata la necessità di aumentare lievemente il valore della temperatura a cui avviene la coagulazione (da 35o/40 °C a 35o/44 °C), in quanto i fermenti lattici termofili si sviluppano meglio ad una temperatura leggermente superiore ai 40 °C. Inoltre una temperatura maggiore agevola la disidratazione del coagulo, favorendo in tal modo la coesione dei granuli e la selezione dei microrganismi termofili utili per la maturazione del formaggio, con minori rischi di sviluppo di microrganismi indesiderati.

Al capoverso dove è scritto «è consentita l’aggiunta di latto-innesto derivante da precedenti lavorazioni, effettuate esclusivamente nello stesso caseificio nel quale avviene la lavorazione del latte».

sono state aggiunte le parole «oppure di fermenti selezionati»

Pertanto si è scritto:

«è consentita l’aggiunta di latto-innesto derivante da precedenti lavorazioni, effettuate esclusivamente nello stesso caseificio nel quale avviene la lavorazione del latte, oppure di fermenti selezionati».

Si tratta di una modifica formale per rendere omogenee le indicazioni presenti nei vari documenti agli atti della commissione, in quanto tale specificazione era già presente nella relazione allegata alla domanda di registrazione.

È stata leggermente modificata la temperatura di stufatura che passa da 26-28 °C a 24-30 °C.

La variazione del limite inferiore di temperatura si giustifica con le migliori caratteristiche igienico-sanitarie del latte alla stalla, ottenute grazie all’applicazione costante della normativa vigente in tema di tecniche produttive, con ricadute positive su tutte le fasi della filiera produttiva. Oggi il latte conferito al caseificio e idoneo ad essere trasformato in formaggio è più controllato in ogni sua fase e la carica batterica è sempre monitorata. L’innalzamento del limite superiore di temperatura a cui avviene la stufatura del formaggio garantisce maggiormente la strutturazione della cagliata favorendo una migliore riuscita del «Quartirolo Lombardo», con minori scarti dovuti a forme non idonee.

Si è tolta l’indicazione della temperatura dei locali in cui avviene la salatura che nel disciplinare vigente è posta tra 10o-14 °C.

Tale modifica è giustificata dal fatto che, nella maggior parte dei siti di produzione la salatura avviene in locali tradizionali non condizionati. Anni di controlli hanno dimostrato che tale vincolo non influisce sulle caratteristiche del prodotto, ma rischia di penalizzare i piccoli caseifici artigianali dove è più difficile mantenere temperature differenziate in ambienti dove vengono eseguite più fasi della produzione.

È stata modificata l’umidità relativa dei locali di stagionatura che passa da 85-90 % a 80-95 %.

Tale modifica tiene conto della manifestata esigenza dei produttori soprattutto caseifici artigianali, di stagionare il formaggio anche in locali che non siano celle frigorifere o celle climatizzate. Questa modifica permette una migliore gestione della fase di stagionatura del prodotto e tiene conto delle condizioni presenti anche nei locali che non beneficiano di condizionamento forzato.

Vengono fornite precisazioni sulle modalità di vendita del prodotto inserendo la frase

«Il formaggio DOP “Quartirolo Lombardo” può essere immesso sul mercato in forme intere od in porzioni di forma.»

Legame

È stato inserito uno specifico articolo sul legame non presente nel disciplinare vigente ma presente nella scheda riepilogativa.

Tale articolo, rispetto a quello presente nella scheda riepilogativa, è modificato solo formalmente e mantiene inalterati i rispettivi contenuti i quali vengono meglio esplicitati.

Nella scheda riepilogativa era scritto:

«I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche che influenzano sia le caratteristiche del foraggio destinato all’alimentazione delle lattifere, sia i processi di maturazione del formaggio. Per i fattori umani si segnala che si tratta di un prodotto tradizionalmente consumato nell’area di produzione ed ottenuto con una tecnica costante nel tempo, basata sugli usi locali.»

Si precisa:

«I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona geografica delimitata, situata tra la pianura a sinistra del fiume Po e le vallate prealpine tra Bergamo e Lecco. Nell’alta Pianura Padana irrigua, il clima continentale e quindi la marcata alternanza stagionale, favoriscono l’abbondanza e la qualità dei foraggi destinati all’alimentazione delle lattifere. Dall’alimentazione dipende la produzione di un latte adatto sia alla produzione del formaggio fresco, che all’affinamento delle caratteristiche di quello maturo (stagionato). Proprio le caratteristiche organolettiche del latte utilizzato, in aggiunta al fattore umano depositario di un’antica cultura casearia tramandata di generazione in generazione, che si avvale di strumenti e tecnologie fortemente caratterizzate dai luoghi, fanno sì che il “Quartirolo Lombardo” a fine lavorazione assuma quel gusto caratteristico, lievemente acidulo ed aromatico nel formaggio in prima stagionatura (fresco) e dal sapore più aromatico ed intenso per il “Quartirolo Lombardo” maturo (stagionato). La tipicità e la tradizione del formaggio DOP “Quartirolo Lombardo” si intrecciano con il ciclo stagionale e le usanze agricole nell’allevamento del bestiame e nel processo di trasformazione e stagionatura. È imprescindibile l’importanza delle conoscenze tradizionali del casaro, che si tramandano da secoli: sono fondamentali non soltanto nella fase della trasformazione del latte, ma altresì nelle fasi successive della stufatura, della salatura e della stagionatura, che avviene tuttora in locali tipici tradizionali.»

Etichettatura

Nel disciplinare vigente è scritto:

«Il formaggio a denominazione di origine “Quartirolo Lombardo” deve recare apposto all’atto della sua immissione al consumo un contrassegno specifico, nel quale risultino individuati la provenienza geografica e gli estremi della decretazione con cui si è riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative».

Nel disciplinare proposto si è scritto:

«Il formaggio DOP “Quartirolo Lombardo” può essere immesso sul mercato in forme intere o in porzioni di forma.

Al momento della sua immissione sul mercato, ogni incarto e/o confezione di formaggio “Quartirolo Lombardo” DOP, in forme intere e/o in porzioni, deve recare la denominazione “Quartirolo Lombardo”, eventualmente accompagnata dalla dicitura «fresco» per il prodotto immesso sul mercato con maturazione da 2 a 30 giorni, oppure la denominazione “Quartirolo Lombardo” accompagnata dalla dicitura “maturo” o “stagionato” per il prodotto stagionato oltre i 30 giorni.

Deve inoltre recare il logo di seguito riprodotto (Immagine 2), che riporta al suo interno le seguenti lettere:

in alto a sinistra la lettera Q;

in alto a destra la lettera L;

in basso a sinistra la lettera L;

in basso a destra la lettera Q.

Immagine 2

Image

Il logo è seguito dagli estremi del Regolamento relativo alla registrazione della DOP “Quartirolo Lombardo”, segnatamente “Regolamento (CE) n. 1107/96”».

Al fine di garantire l’autenticità e facilitare la corretta identificazione del formaggio «Quartirolo Lombardo» DOP da parte dei consumatori si introduce, quale regola specifica per l’etichettatura delle forme intere e/o delle porzioni, la presenza dello specifico logo utilizzato attualmente solo per identificate tramite la marchiatura le forme intere.

Inoltre si introduce la possibilità di riportare nell’etichettatura la dicitura «formaggio fresco» per la tipologia corrispondente (maturazione da 2 a 30 giorni). Per la tipologia caratterizzata da un periodo di maturazione che si protrae oltre i 30 giorni si introduce la possibilità di riportare la dicitura «stagionato» in alternativa alla dicitura obbligatoria «maturo», già prevista nel disciplinare vigente, in quanto maggiormente comprensibile per il consumatore.

Altro

È stato riorganizzato formalmente il disciplinare vigente, suddiviso in 4 articoli. Il disciplinare proposto è stato suddiviso in 8 articoli inserendo anche informazioni che al momento della registrazione risultavano inserite nelle relazioni allegate o nella scheda riepilogativa. Inoltre è stato inserito un articolo dedicato ai controlli in cui compare il nome e i recapiti dell’organismo preposto ai controlli.

I confini della zona geografica restano invariati. È stata adeguata la zona di produzione ai cambiamenti amministrativi intervenuti. Sono state inserite pertanto le province amministrative di Lecco, Lodi, Monza e della Brianza istituite nelle more o dopo il riconoscimento della denominazione di origine «Quartirolo Lombardo». La provincia di Lecco comprende comuni precedentemente ricadenti nelle province di Bergamo e Como. La provincia di Lodi comprende comuni precedentemente ricadenti nella provincia di Milano. La provincia di Monza e della Brianza comprende comuni precedentemente ricadenti nella provincia di Milano.

DOCUMENTO UNICO

«QUARTIROLO LOMBARDO»

N. UE: PDO-IT-2160 – 27.7.2016

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Quartirolo Lombardo»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Quartirolo Lombardo» è un formaggio molle da tavola prodotto con latte vaccino, crudo o pastorizzato, derivante da almeno due mungiture. Il latte della prima mungitura deve essere utilizzato intero; il latte della seconda mungitura o delle successive può essere utilizzato intero o parzialmente scremato.

Il formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» presenta le seguenti caratteristiche:

a)   Forma: parallelepipeda quadrangolare a facce piane con scalzo diritto.

b)   Dimensioni: lato delle facce da 18 a 22 centimetri, altezza dello scalzo da 4 a 8 centimetri con leggere variazioni in più o in meno in entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

c)   Peso: variabile da 1,5 kg a 3,5 kg.

d)   Crosta: sottile e morbida, bianco rosata nel formaggio di prima stagionatura (fresco) e grigioverde-rossastra in quello maturo (stagionato).

e)   Pasta – struttura: unita, leggermente grumosa eventualmente con piccoli distacchi, friabile (senza corona giallognola sotto la crosta) che diventa più compatta, morbida e fondente con il progredire della stagionatura. Colore da bianco a bianco paglierino che può divenire più intenso per il formaggio maturo (stagionato).

f)   Sapore: caratteristico, leggermente acidulo-aromatico nel formaggio in prima stagionatura (fresco) e più aromatico in quello maturo (stagionato).

g)   Grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 30 % per il prodotto ottenuto con latte parzialmente scremato.

Il periodo di maturazione si protrae da 2 a 30 giorni dalla data di produzione per il tipo «fresco», dopo 30 giorni il prodotto viene posto in commercio come «Quartirolo Lombardo»«maturo» («stagionato»).

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Almeno il 50 % della sostanza secca degli alimenti, su base annuale, proviene dalla zona di origine.

L’alimentazione delle bovine è costituita da cereali, foraggi secchi e verdi ed insilati. Può essere integrata da mangimi concentrati e/o nuclei proteici.

È consentito l’uso di integratori minerali e vitaminici.

Per la produzione del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» è utilizzato il latte vaccino, crudo o pastorizzato, di vacche allevate nella zona geografica.

Caglio di vitello, sale.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi del processo di produzione: allevamento, mungitura, caseificazione e stagionatura devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La forma di formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» deve recare apposto all’atto della sua immissione sul mercato un marchio all’origine, apposto solo su una faccia piana mediante matrici di materiale plastico ad uso alimentare. Il marchio all’origine del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» è costituito dal logo di seguito riprodotto che riporta al suo interno le seguenti lettere:

a)

in alto a sinistra la lettera Q;

b)

in alto a destra la lettera L;

c)

in basso a sinistra la lettera L;

d)

in basso a destra la lettera Q.

Nel centro risulta il numero di identificazione del caseificio produttore.

Image

Il formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» può essere immesso sul mercato in forme intere o in porzioni di forma.

Al momento della sua immissione sul mercato, ogni incarto e/o confezione di formaggio «Quartirolo Lombardo» DOP, in forme intere e/o in porzioni, deve recare la denominazione «Quartirolo Lombardo», eventualmente accompagnata dalla dicitura «fresco» per il prodotto immesso sul mercato con maturazione da 2 a 30 giorni dalla produzione, oppure la denominazione «Quartirolo Lombardo» accompagnata dalla dicitura «maturo» o «stagionato» per il prodotto stagionato oltre i 30 giorni. Deve inoltre recare il logo della denominazione, di seguito riprodotto, che riporta al suo interno le seguenti lettere:

in alto a sinistra la lettera Q;

in alto a destra la lettera L;

in basso a sinistra la lettera L;

in basso a destra la lettera Q.

Image

Il logo è seguito dagli estremi del Regolamento relativo alla registrazione della DOP «Quartirolo Lombardo», segnatamente «Regolamento (CE) n. 1107/96».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di provenienza del latte e di produzione del formaggio «Quartirolo Lombardo» comprende il territorio amministrativo delle Provincie di Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Cremona, Milano, Lodi, Monza e della Brianza, Pavia e Varese.

5.   Legame con la zona geografica

I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona geografica delimitata, situata tra la pianura a sinistra del fiume Po e le vallate prealpine tra Bergamo e Lecco.

Nell’alta Pianura Padana irrigua, il clima continentale e quindi la marcata alternanza stagionale, favoriscono l’abbondanza e la qualità dei foraggi destinati all’alimentazione delle lattifere. Dall’alimentazione dipende la produzione di un latte adatto sia alla produzione del formaggio fresco che all’affinamento delle caratteristiche di quello maturo (stagionato). Proprio le caratteristiche organolettiche del latte utilizzato, in aggiunta al fattore umano depositario di un’antica cultura casearia tramandata di generazione in generazione, che si avvale di strumenti e tecnologie fortemente caratterizzate dai luoghi, fanno sì che il «Quartirolo Lombardo» a fine lavorazione assuma quel gusto caratteristico, lievemente acidulo ed aromatico nel formaggio in prima stagionatura (fresco) e dal sapore più aromatico ed intenso per il «Quartirolo Lombardo» maturo (stagionato). La tipicità e la tradizione del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» si intrecciano con il ciclo stagionale e le usanze agricole nell’allevamento del bestiame e nel processo di trasformazione e stagionatura.

È imprescindibile l’importanza delle conoscenze tradizionali del casaro, che si tramandano da secoli: sono fondamentali non soltanto nella fase della trasformazione del latte, ma altresì nelle fasi successive della stufatura, della salatura e della stagionatura, che avviene tuttora in locali tipici tradizionali.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP e IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


29.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/70


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 205/14)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«KIEŁBASA PIASZCZAŃSKA»

N. UE IGP-PL-02154 – 15.7.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Kiełbasa piaszczańska»

2.   Stato membro o paese terzo

Polonia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1   Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La «kiełbasa piaszczańska» è una salsiccia di carne suina semiessiccata, spezzettata grossolanamente, a salagione semi-umida in una marinata a base di decotto di spezie ed erbe e salgemma, di consistenza ferma e insaccata in budelli ottenuti dalla sintesi di proteine.

Caratteristiche fisiche e chimiche

Il colore della superficie della «kiełbasa piaszczańska» va dal marrone chiaro al rosso scuro. In sezione trasversale sono visibili grossi pezzi di carne, di circa 2 cm di diametro, di colore rosa chiaro o rosa scuro. Attorno ai pezzi di carne è visibile una farcitura dai toni più chiari.

Le salsicce «kiełbasa piaszczańska» hanno una lunghezza compresa tra i 25 e i 45 cm e misurano 35-50 mm in sezione trasversale, a seconda del budello.

Caratteristiche organolettiche

Il gusto e l’odore caratteristici delle «kiełbasa piaszczańska», con un retrogusto pronunciato di ginepro, sono dati dalle spezie ed erbe contenute nella marinata e dal processo di affumicatura.

3.3   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La «kiełbasa piaszczańska» è preparata con carne suina proveniente da mezzene con un tenore di carne magra del 55-60 % ed è escluso l’uso di carne proveniente da scrofe o verri. Non può inoltre essere prodotta a partire da carne congelata. La carne utilizzata per la produzione di «kiełbasa piaszczańska» è ottenuta da prosciutti e lombate, tagliati a pezzi tra le 24 e le 96 ore dopo l’abbattimento.

Il 90 % della quantità totale prodotta è rappresentato da carne di suino di categoria I, cioè ottenuta da prosciutti e lombate e trasformata per ottenere carni senza tendini, grasso e tessuti connettivi.

Il 10 % del totale della quantità prodotta è composto da carne di suino di categoria II, ossia ritagli di prosciutti e stinchi, con un contenuto di grasso massimo pari al 20 % del peso totale.

Spezie ed erbe per il decotto utilizzato per la marinata:

pepe della Giamaica/pimento;

foglie di alloro;

bacche di ginepro;

chiodi di garofano.

Condimento:

pepe nero macinato;

noce moscata.

3.4   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le seguenti fasi specifiche della produzione devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

preparazione delle materie prime;

preparazione del decotto di spezie ed erbe;

preparazione della carne per la salagione;

preparazione della marinata;

salagione semi umida;

preparazione dell’impasto;

miscelatura;

insaccatura nei budelli;

essicazione;

affumicatura e cottura;

raffreddamento.

3.5   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Le salsicce «kiełbasa piaszczańska» possono essere vendute sfuse in filza o imballate sotto vuoto.

3.6   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Comuni del voivodato della Piccola Polonia: Wieliczka e Świątniki Górne, e la città di Cracovia.

5.   Legame con la zona geografica

La «kiełbasa piaszczańska» deve la sua specificità alle qualità specifiche e alla reputazione del prodotto.

Prende il nome dal luogo di produzione, Piaski Wielkie, anticamente un paese nelle vicinanze di Cracovia che dal 1940 ricade entro i confini amministrativi della città. Questa località e quelle vicine sono diventate famose per la produzione di carne, salumi e, in particolare, eccellenti salsicce, che per secoli sono state vendute a Cracovia e servite anche alla tavola del re nel castello di Wawel. Gli abitanti di queste località, dediti al commercio e alla macellazione di animali, erano chiamati «Kijacy». La loro storia è descritta in dettaglio da Franciszek Rusek, abitante di Piaski Wielkie, nel libro «Dzieje kijaków piaszczańskich» («Storia dei Kijacy di Piaski Wielkie») (Cracovia, 1996).

Esistono diverse etimologie del nome «Kijacy». Secondo una di esse, il termine deriva dal fatto che i Kijacy portavano sempre con sé un bastone (kij), che utilizzavano per difendersi da briganti e ladri sulla strada per Cracovia. Il bastone serviva ai Kijacy anche come segno di riconoscimento o elemento d’identità. Sin da bambini ciascuno di essi portava inciso sul bastone un segno distintivo, noto a tutti i membri della comunità.

La zona geografica descritta al punto 4 è caratterizzata da terreno collinare. Date le condizioni geografiche, che non consentivano le normali attività agricole, l’attività principale della popolazione locale era il commercio di animali. Erano inoltre dediti alla produzione di prodotti trasformati a base di carne, tra cui la «kiełbasa piaszczańska», che è stata prodotta dagli abitanti dei villaggi nei dintorni di Cracovia per secoli, senza interruzioni. Dalle testimonianze locali e dalle informazioni custodite nel Museo etnografico di Cracovia emerge che il gusto della salsiccia deriva proprio dalle conoscenze dell’ambiente naturale in cui vivevano gli abitanti del bosco di Czarny Las. In tempi remoti il bosco si trovava ai margini di un’immensa foresta che si estendeva dalla zona di Krzemionki, a Cracovia, attraverso i Carpazi, fino al confine con l’Ungheria. Ciò che resta oggi della foresta si estende tra Ochojno e Rajsko e conserva ancora l’antico nome di Czarny Las. Da sempre per la salagione della carne si utilizza un decotto a base di diverse spezie ed erbe, tra cui bacche di ginepro. Le spezie e le erbe, naturali e facilmente reperibili, erano utilizzate per sottolineare il gusto, ma anche per compensare gli effetti negativi dei grassi animali sulla salute umana. Fino alla fine dell’Ottocento le miscele di spezie ed erbe erano preparate e vendute dai Kijacy, che conoscevano bene le piante locali. L’uso del decotto di spezie ed erbe nella produzione della «kiełbasa piaszczańska» è tipico e la distingue da altre salsicce. Solitamente in Polonia gli unici condimenti aggiunti nelle salsicce sono sale, pepe e aglio.

Sviluppato da un abitante del luogo, il processo di marinatura della carne, che distingue la «kiełbasa piaszczańska» dalle altre salsicce, aveva luogo in cantine in terra battuta chiamate «ziemianki», che permettevano di mantenere sempre basse la temperatura e l’umidità. Per secoli la carne è stata sminuzzata con pesanti spade su ampi blocchi di legno, successivamente sostituiti da larghe assi, mentre i tritacarne manuali sono stati introdotti solo all’inizio del XX secolo. L’impasto di carne veniva insaccato manualmente nel budello con l’ausilio di un corno di bue, sostituito in epoca moderna da dispositivi meccanici.

L’affumicatura è una tappa importante nella produzione della «kiełbasa piaszczańska». All’inizio i salumi venivano affumicati in cavità di terracotta; in un secondo momento, l’affumicatura venne realizzata nelle stesse abitazioni dei Kijacy, che erano state dotate di ampi camini con porte. Nel XIX secolo molti abitanti del luogo disponevano già di un locale destinato all’affumicatura. Oggi la carne è affumicata in camere apposite, in cui il calore e il fumo sono prodotti dalla combustione di legno di caducifoglie: faggio, ontano e quercia. Il fumo e il calore salgono da fornaci situate nella parte inferiore della camera, consentendo l’affumicatura delle salsicce, che sono appese ad aste. Un altro elemento del processo di affumicatura caratteristico della «kiełbasa piaszczańska» è l’utilizzazione nella fase finale di piccole quantità di rami o di bacche di ginepro. I produttori della «kiełbasa piaszczańska» sono stati i primi a utilizzare questo tipo di affumicatura. Il sapore eccezionale e l’aroma ineguagliabile della «kiełbasa piaszczańska» sono dovuti alla particolare combinazione di tipi di legno utilizzati per l’affumicatura. Una «kiełbasa piaszczańska» ben affumicata può essere conservata sino a un mese.

Per produrre la «kiełbasa piaszczańska», che veniva servita anche alla tavola del re, veniva scelta carne di prima qualità. Il legame tra la «kiełbasa piaszczańska» e la zona geografica di produzione, nonché la reputazione del prodotto sono anche attestati da leggende locali. Una di esse ha ispirato un’opera letteraria dal titolo «Dwanaście legend i podań z pod Krakowa» («Dodici leggende e racconti popolari della regione di Cracovia») (Lwów, 1899), pubblicata nel 1899 dall’etnografo Seweryn Udziela, fondatore del Museo etnografico di Cracovia. Secondo la leggenda, durante il regno del re Casimiro il Grande gli abitanti di Piaski Wielkie fabbricavano salsicce che andavano poi a vendere a Cracovia. I macellai della città, invidiosi, cercarono di convincere l’amministrazione cittadina a vietare agli abitanti del villaggio di recarsi in città per vendervi il loro prodotto. I Kijacy si rivolsero perciò al re, che promise di autorizzali a continuare i loro commerci se fossero riusciti a far entrare in città una salsiccia di due metri, senza che le guardie se ne accorgessero. Gli abitanti di Piaski Wielkie ebbero allora l’idea di rimuovere la parte interna di un lungo bastone per nascondervi la salsiccia destinata al re. Fu così che Casimiro il Grande concesse il permesso di continuare a vendere le salsicce a Cracovia agli abitanti del villaggio, da allora conosciuti con il nome di «Kijacy», in uso ancor oggi.

Dal 1825 i Kijacy hanno venduto la «kiełbasa piaszczańska», rinomata in tutta Cracovia, prima al mercato «jatki dominikańskie» in piazza Szczepanski e successivamente in negozi di proprietà. Durante la Seconda guerra mondiale e, in seguito, nel periodo della Repubblica popolare di Polonia, nella seconda metà del XX secolo, la Polonia ha conosciuto un sistema economico a pianificazione centralizzata. Non è stato quindi possibile conservare le tradizioni salumiere dei Kijacy, perché il mercato non era libero. Negli ultimi anni del XX secolo, la produzione di «kiełbasa piaszczańska» si limitava al consumo domestico privato. Tuttavia, la ricetta immutata e il sapore unico sono sopravvissuti e sono stati riproposti in commercio.

La «kiełbasa piaszczańska», prodotto conosciuto a Cracovia e nelle zone limitrofe da secoli, sta conquistando sempre più il favore dei consumatori. La storia unica della sua fabbricazione, in una regione associata all’«arte dei Kijacy», giunta fino a noi grazie a numerosi documenti e opere e conservata nella memoria degli abitanti di Piaski Wielkie, gli conferiscono il suo carattere unico. È pertanto importante conservare e trasmettere alle generazioni future la storia, le conoscenze e le competenze connesse alla produzione di questa salsiccia quale prodotto regionale. I seguenti riconoscimenti e premi conferiti nell’ambito di concorsi e fiere gastronomiche confermano l’apprezzamento da parte dei consumatori del gusto della leggendaria «kiełbasa piaszczańska»:

premio «Agro Polska», Rzeszów, 4 giugno 2012;

iscrizione della «kiełbasa piaszczańska» nell’elenco di prodotti tradizionali del ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, 3 giugno 2013;

distinzione ottenuta al concorso «Małopolski Smak», 9 giugno 2013;

1o premio al concorso «Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów» a Nawojowa, 8 settembre 2013;

medaglia «Smaki Regionów», Poznań, 22 settembre 2013;

certificato del sistema nazionale di qualità degli alimenti «Jakość Tradycja», 3 luglio 2014.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne/OGLOSZENIE-MINISTRA-ROLNICTWA-I-ROZWOJU-WSI-z-dnia-18-maja-2016-roku


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.