ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 202

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
26 giugno 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 202/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 202/02

Causa C-469/15 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2017 — FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo delle banane in Grecia, in Italia e in Portogallo — Coordinamento nella fissazione dei prezzi — Ammissibilità delle prove trasmesse da autorità tributarie nazionali — Diritti della difesa — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Portata del sindacato giurisdizionale — Qualificazione come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza)

2

2017/C 202/03

Causa C-516/15 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 aprile 2017 — Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV/Akcros Chemicals Ltd, Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercati europei degli stabilizzatori a base di stagno e degli stabilizzatori termici ESBO/esteri — Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili — Imputabilità alla società controllante del comportamento illecito delle controllate — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 25, paragrafo 1 — Prescrizione in materia di imposizione di sanzioni nei confronti delle controllate — Effetti sulla situazione giuridica della controllante)

2

2017/C 202/04

Causa C-535/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Freie und Hansestadt Hamburg/Jost Pinckernelle (Rinvio pregiudiziale — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d’informazione — Sostanze chimiche non registrate — Esportazioni al di fuori del territorio dell’Unione europea delle sostanze chimiche non registrate)

3

2017/C 202/05

Causa C-559/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Onix Asigurări SA/Istituto per la Viglianza Sulle Assicurazioni (IVASS) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 73/239/CEE — Direttiva 92/49/CEE — Principio dell’autorizzazione unica — Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine — Articolo 40, paragrafo 6 — Nozione di infrazioni — Reputazione degli azionisti — Divieto a una società di assicurazione stabilita in uno Stato membro di stipulare nuovi contratti sul territorio di un altro Stato membro)

4

2017/C 202/06

Causa C-620/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — A-Rosa Flussschiff GmbH/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), subentrata nei diritti dell’Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden [Rinvio pregiudiziale — Lavoratori migranti — Sicurezza sociale — Normativa da applicare — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) — Regolamento (CEE) n. 574/72 — Articolo 12 bis, punto 1 bis — Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera — Personale navigante — Lavoratori distaccati in un altro Stato membro — Succursale svizzera — Certificato E 101 — Forza probatoria]

4

2017/C 202/07

Causa C-672/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Perpignan — Francia) — Procedimento penale a carico di Noria Distribution SARL (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2002/46/CE — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari — Vitamine e minerali che possono essere utilizzati per la fabbricazione di integratori alimentari — Quantità massime — Competenza degli Stati membri — Normativa nazionale che fissa tali quantità — Riconoscimento reciproco — Insussistenza — Modalità da rispettare ed elementi da prendere in considerazione per la fissazione di dette quantità)

5

2017/C 202/08

Cause riunite C-680/15 e C-681/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 aprile 2017 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH/Ivan Felja (C-680/15), Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH/Vittoria Graf (C-681/15) (Rinvio pregiudiziale — Trasferimento d’impresa — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 2001/23/CE — Articolo 3 — Contratto di lavoro — Normativa di uno Stato membro che autorizza la stipulazione di clausole che rinviano a contratti collettivi di lavoro successivi alla data del trasferimento — Opponibilità al cessionario)

6

2017/C 202/09

Causa C-202/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 27 aprile 2017 — Commissione europea/Repubblica ellenica [Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Gestione dei rifiuti — Direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE — Sito di discarica dei rifiuti di Temploni (Grecia)]

7

2017/C 202/10

Causa C-176/16 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 aprile 2017 — Proforec Srl/Commissione europea [Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette — Regolamento (UE) n. 1151/2012 — Registrazione della denominazione Focaccia di Recco col formaggio (IGP) — Carenza di interesse ad agire]

7

2017/C 202/11

Causa C-385/16 PP: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 aprile 2017 — Sharif University of Technology/Consiglio dell’Unione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche — Criterio vertente sul sostegno materiale, logistico o finanziario al governo iraniano — Cooperazione in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore militare o in settori collegati)

8

2017/C 202/12

Causa C-639/16 P: Impugnazione proposta il 9 dicembre 2016 dalla Foodcare sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 5 ottobre 2016, causa T-456/15, Foodcare sp. z o.o./Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

8

2017/C 202/13

Causa C-106/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Szczecinie (Polonia) il 28 febbraio 2017 — Paweł Hofsoe/LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.

8

2017/C 202/14

Causa C-133/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 14 marzo 2017 — Dănuț Podilă e altri/Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA București

9

2017/C 202/15

Causa C-134/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 14 marzo 2017 — Costel Nicușor Mucea/SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii, attraverso l’amministratore giudiziario SMDA Mureș Insolvency SRL

9

2017/C 202/16

Causa C-140/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 17 marzo 2017 — Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Gmina Ryjewo

10

2017/C 202/17

Causa C-166/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 3 aprile 2017 — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD

11

2017/C 202/18

Causa C-180/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 7 aprile 2017 — X, Y/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

12

2017/C 202/19

Causa C-212/16: Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte del 16 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vergabekammer Südbayern — Germania) — DUK Versorgungswerk eV, Gothaer Pensionskasse AG/BG Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall gGmbH, con l’intervento di: Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, VBG Verwaltungs-Berufsgenossenschaft

12

2017/C 202/20

Causa C-269/16: Ordinanza del presidente della Corte del 24 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social no2 de Terrassa — Spagna) — Elena Barba Giménez/Francisca Carrión Lozano

13

2017/C 202/21

Causa C-489/16: Ordinanza del presidente della Corte del 30 marzo 2017 — Commissione europea/Grandducato del Lussemburgo, con l’intervento di: Repubblica francese

13

2017/C 202/22

Causa C-493/16: Ordinanza del presidente della Corte dell'11 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italia) — Sicurbau Srl, Imprese Generali Riunite Srl (I.G.R.), Iterga Costruzioni Generali SpA, Pacifico Costruzioni SpA (Pa.Co.)/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità Portuale di Napoli, SOA Rina SpA: con l’intervento di: Pamoter Genova Srl. e a.

13

2017/C 202/23

Causa C-562/16: Ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover — Germania) — Peter Roßnagel, Alexandre Schröter/TUIfly GmbH

13

2017/C 202/24

Causa C-627/16: Ordinanza del presidente della Corte del 23 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu — Portogallo) — João Ventura Ramos/Fundo de Garantia Salarial

14

2017/C 202/25

Causa C-11/17: Ordinanza del presidente della Corte del 30 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg — Germania) — Thomas Hübner/LVM Lebensversicherungs AG

14

 

Tribunale

2017/C 202/26

Causa T-754/14: Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2017 — Efler e a./Commissione [Diritto delle istituzioni — Iniziativa dei cittadini europei — Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti — Accordo economico e commerciale globale — Assenza manifesta di competenza della Commissione — Proposta di atto giuridico ai fini dell’attuazione dei trattati — Articolo 11, paragrafo 4, TUE — Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 — Parità di trattamento]

15

2017/C 202/27

Causa T-115/15: Sentenza del Tribunale dell'11 maggio 2017 — Deza/ECHA [REACH — Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 — Integrazione all’iscrizione della sostanza ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) in detto elenco — Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006]

15

2017/C 202/28

Cause riunite T-425/15, T-426/15 e T-428/15: Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Schräder/UCVV — Hansson (SEIMORA) (Ritrovati vegetali — Domanda di decadenza della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali concessa alla varietà SEIMORA — Domanda di annullamento della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali concessa alla varietà SEIMORA — Domanda di privativa comunitaria dei ritrovati vegetali per la varietà SUMOST 02 — Composizione della commissione di ricorso dell’UCVV — Principio di imparzialità)

16

2017/C 202/29

Causa T-680/15: Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2017 — Les Éclaires/EUIPO — L’éclaireur International (L’ECLAIREUR) (Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell’Unione europea denominativo L’ECLAIREUR — Uso effettivo del marchio — Articolo 15, paragrafo 1, articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 22, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Asserita discrepanza rispetto alla parte C, sezione 6, delle direttive relative all’esame dell’EUIPO)

17

2017/C 202/30

Causa T-262/16: Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2017 — Globo Media/EUIPO — Globo Comunicação e Participações (GLOBO MEDIA) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GLOBO MEDIA — Marchio nazionale figurativo anteriore TV GLOBO PORTUGAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

17

2017/C 202/31

Causa T-75/16: Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — De Nicola/BEI (Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2010 — Errori di diritto — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

18

2017/C 202/32

Causa T-76/16: Ordinanza del Tribunale del 1o marzo 2017 — Ikos/EUIPO (AEGYPTISCHE ERDE) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo AEGYPTISCHE ERDE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Rigetto della domanda — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto]

18

2017/C 202/33

Causa T-618/16: Ordinanza del Tribunale 24 aprile 2017 — Dreimane/Commissione (Ricorso d'annullamento e per risarcimento danni — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali — Calcolo delle annualità di pensione — Articolo 90, paragrafo 2, dello statuto — Termine — Irricevibilità manifesta)

19

2017/C 202/34

Causa T-147/17: Ricorso proposto il 2 marzo 2017 — Anastassopoulos e a./Consiglio e Commissione

20

2017/C 202/35

Causa T-217/17: Ricorso proposto il 3 aprile 2017 — FVE Holýšov I e altri/Commissione

20

2017/C 202/36

Causa T-223/17: Ricorso proposto il 18 aprile 2017 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS)

21

2017/C 202/37

Causa T-224/17: Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)

22

2017/C 202/38

Causa T-225/17: Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)

23

2017/C 202/39

Causa T-226/17: Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)

24

2017/C 202/40

Causa T-237/17: Ricorso proposto il 24 aprile 2017 — Spagna/Commissione

24

2017/C 202/41

Causa T-240/17: Ricorso proposto il 20 aprile 2017 — Campine e Campine Recycling/Commissione

25

2017/C 202/42

Causa T-265/17: Ricorso proposto il 5 maggio 2017 — ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN)

26

2017/C 202/43

Causa T-266/17: Ricorso proposto il 9 maggio 2017 — Kwizda Holding/EUIPO — Dermapharm (UROAKUT)

27

2017/C 202/44

Causa T-376/16: Ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2017 — Oberösterreichische Landesbank/CRU

28

2017/C 202/45

Causa T-511/16: Ordinanza del Tribunale del 2 maggio 2017 — Bermejo Garde/CESE

28

2017/C 202/46

Causa T-744/16: Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — Generis — Farmacêutica/EUIPO — Corpak MedSystems (CORGRIP)

28

2017/C 202/47

Causa T-47/17: Ordinanza del Tribunale dell'8 marzo 2017 — Yotrio Group/EUIPO (Applicazione di un anello verde ad un punto di appoggio)

28


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 202/01)

Ultima pubblicazione

GU C 195 del 19.6.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 178 del 6.6.2017

GU C 168 del 29.5.2017

GU C 161 del 22.5.2017

GU C 151 del 15.5.2017

GU C 144 dell’8.5.2017

GU C 129 del 24.4.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2017 — FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA/Commissione europea

(Causa C-469/15 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato europeo delle banane in Grecia, in Italia e in Portogallo - Coordinamento nella fissazione dei prezzi - Ammissibilità delle prove trasmesse da autorità tributarie nazionali - Diritti della difesa - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Portata del sindacato giurisdizionale - Qualificazione come «accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza»))

(2017/C 202/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA (rappresentanti: P. Vlaemminck e B. Van Vooren, advocaaten, C. Verdonck, avocate, J. Auwerx, advocaat, e B. Gielen, avocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, M. Kellerbauer e P. Rossi, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La FSL Holdings NV, la Firma Léon Van Parys NV e la Pacific Fruit Company Italy SpA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 389 del 23.11.2015.


26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 aprile 2017 — Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV/Akcros Chemicals Ltd, Commissione europea

(Causa C-516/15 P) (1)

((Impugnazione - Intese - Mercati europei degli stabilizzatori a base di stagno e degli stabilizzatori termici ESBO/esteri - Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili - Imputabilità alla società controllante del comportamento illecito delle controllate - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 25, paragrafo 1 - Prescrizione in materia di imposizione di sanzioni nei confronti delle controllate - Effetti sulla situazione giuridica della controllante))

(2017/C 202/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV (rappresentanti: C. Swaak e R. Wesseling, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Akcros Chemicals Ltd, Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e P. Rossi, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Akzo Nobel NV, la Akzo Nobel Chemicals GmbH e la Akzo Nobel Chemicals BV sono condannate alle spese.


(1)  GU C 406 del 7.12.2015.


26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Freie und Hansestadt Hamburg/Jost Pinckernelle

(Causa C-535/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d’informazione - Sostanze chimiche non registrate - Esportazioni al di fuori del territorio dell’Unione europea delle sostanze chimiche non registrate))

(2017/C 202/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Freie und Hansestadt Hamburg

Convenuto: Jost Pinckernelle

Con l’intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositivo

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 12, del suddetto regolamento, deve essere interpretato nel senso che sostanze che al momento della loro importazione nel territorio dell’Unione europea non sono state registrate conformemente al suddetto regolamento, possono essere esportate fuori da tale territorio.


(1)  GU C 7 dell’11.1.2016.


26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Onix Asigurări SA/Istituto per la Viglianza Sulle Assicurazioni (IVASS)

(Causa C-559/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 73/239/CEE - Direttiva 92/49/CEE - Principio dell’autorizzazione unica - Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine - Articolo 40, paragrafo 6 - Nozione di «infrazioni» - Reputazione degli azionisti - Divieto a una società di assicurazione stabilita in uno Stato membro di stipulare nuovi contratti sul territorio di un altro Stato membro))

(2017/C 202/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Onix Asigurări SA

Convenuto: Istituto per la Viglianza Sulle Assicurazioni (IVASS)

Dispositivo

La direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita), e in particolare il suo articolo 40, paragrafo 6, devono essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità di vigilanza di uno Stato membro assumano in via d’urgenza, nei confronti di un’impresa di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita che opera sul territorio di tale Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, a tutela degli interessi degli assicurati e degli altri possibili beneficiari delle polizze assicurative sottoscritte, provvedimenti, come il divieto di stipulare nuovi contratti su tale territorio, fondati sulla carenza, originaria o meno, discrezionalmente valutata, di un requisito soggettivo previsto per il rilascio dell’autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività assicurativa, quale il requisito relativo alla reputazione. Per contro, tale direttiva non osta a che tale Stato membro, nell’esercizio delle prerogative che in caso di urgenza gli sono riconosciute, stabilisca se talune insufficienze o dubbi relativi all’onorabilità dei dirigenti dell’impresa assicurativa interessata indichino un pericolo reale e imminente che si verifichino irregolarità a danno degli interessi degli assicurati o degli altri possibili beneficiari delle polizze assicurative sottoscritte e, in tal caso, adotti immediatamente misure appropriate, come, eventualmente, il divieto di stipulare nuovi contratti sul suo territorio.


(1)  GU C 38 dell’1.2.2016.


26.6.2017   

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C 202/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — A-Rosa Flussschiff GmbH/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), subentrata nei diritti dell’Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

(Causa C-620/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Lavoratori migranti - Sicurezza sociale - Normativa da applicare - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) - Regolamento (CEE) n. 574/72 - Articolo 12 bis, punto 1 bis - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera - Personale navigante - Lavoratori distaccati in un altro Stato membro - Succursale svizzera - Certificato E 101 - Forza probatoria])

(2017/C 202/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: A-Rosa Flussschiff GmbH

Convenuti: Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), subentrata nei diritti dell’Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

Dispositivo

L’articolo 12 bis, punto 1 bis, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, dev’essere interpretato nel senso che un certificato E 101, rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, vincola tanto le istituzioni di sicurezza sociale dello Stato membro in cui l’attività lavorativa viene svolta quanto i giudici del medesimo Stato membro, anche qualora questi ultimi rilevino che le condizioni di svolgimento dell’attività del lavoratore interessato esulino palesemente dalla sfera di applicazione ratione materiae di tale disposizione del regolamento n. 1408/71.


(1)  GU C 48 dell’8.2.2016.


26.6.2017   

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C 202/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Perpignan — Francia) — Procedimento penale a carico di Noria Distribution SARL

(Causa C-672/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2002/46/CE - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari - Vitamine e minerali che possono essere utilizzati per la fabbricazione di integratori alimentari - Quantità massime - Competenza degli Stati membri - Normativa nazionale che fissa tali quantità - Riconoscimento reciproco - Insussistenza - Modalità da rispettare ed elementi da prendere in considerazione per la fissazione di dette quantità))

(2017/C 202/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Perpignan

Imputato nella causa principale

Noria Distribution SARL

Con l’intervento di: Procureur de la République, Union fédérale des consommateurs des P.O (Que choisir)

Dispositivo

1)

Le disposizioni della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, e quelle del Trattato FUE in materia di libera circolazione delle merci devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non preveda alcuna procedura relativa all’immissione sul mercato di tale Stato membro di integratori alimentari il cui contenuto nutrizionale ecceda le dosi giornaliere massime fissate da detta normativa e che sono legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro.

2)

Le disposizioni della direttiva 2002/46 e quelle del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle merci devono essere interpretate nel senso che i livelli quantitativi massimi previsti all’articolo 5 di tale direttiva devono essere fissati caso per caso e sul fondamento dell’insieme degli elementi che figurano nello stesso articolo 5, paragrafi 1 e 2, in particolare dei livelli tollerabili stabiliti, per i nutrienti in questione, dopo una valutazione scientifica approfondita dei rischi per la salute, fondata su studi scientifici pertinenti e non già su considerazioni generali o ipotetiche. Spetta al giudice del rinvio valutare se il metodo di fissazione dei suddetti livelli quantitativi in esame nel procedimento principale soddisfi tali requisiti.

3)

Le disposizioni della direttiva 2002/46 e quelle del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle merci devono essere interpretate nel senso che esse ostano a che la valutazione scientifica dei rischi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva — che deve precedere la fissazione dei livelli tollerabili di cui si deve tener conto, in particolare, per stabilire i livelli quantitativi massimi previsti al medesimo articolo 5 — sia effettuata unicamente sul fondamento di pareri scientifici nazionali, qualora, alla data di adozione della misura in questione, siano altresì disponibili pareri scientifici internazionali affidabili e recenti secondo cui è possibile fissare limiti più elevati.


(1)  GU C 90 del 7.3.2016.


26.6.2017   

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C 202/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 aprile 2017 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH/Ivan Felja (C-680/15), Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH/Vittoria Graf (C-681/15)

(Cause riunite C-680/15 e C-681/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Trasferimento d’impresa - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Direttiva 2001/23/CE - Articolo 3 - Contratto di lavoro - Normativa di uno Stato membro che autorizza la stipulazione di clausole che rinviano a contratti collettivi di lavoro successivi alla data del trasferimento - Opponibilità al cessionario))

(2017/C 202/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrenti: Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH (C-680/15), Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH (C-681/15)

Convenuti: Ivan Felja (C-680/15), Vittoria Graf (C-681/15)

Dispositivo

L’articolo 3 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, letto in combinato disposto con l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in caso di trasferimento di stabilimento, il mantenimento dei diritti e degli obblighi derivanti in capo al cedente da un contratto di lavoro si estende alla clausola, negoziata tra il cedente e il lavoratore nell’ambito dell’autonomia privata, in virtù della quale il loro rapporto di lavoro è disciplinato non solo dal contratto collettivo vigente alla data del trasferimento, ma anche dai contratti collettivi successivi a detto trasferimento e che completano, modificano o sostituiscono il primo, qualora il diritto nazionale preveda, a favore del cessionario, la possibilità di apportare adattamenti sia consensuali che unilaterali.


(1)  GU C 118 del 4.4.2016.


26.6.2017   

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C 202/7


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 27 aprile 2017 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-202/16) (1)

([Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Gestione dei rifiuti - Direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE - Sito di discarica dei rifiuti di Temploni (Grecia)])

(2017/C 202/09)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia ed E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Dispositivo

1)

Tollerando un funzionamento del sito di discarica di rifiuti di Temploni (Grecia) non rispondente alle condizioni e ai requisiti stabiliti dalla normativa ambientale dell’Unione europea, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2008/98/CΕ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, nonché dell’articolo 8, lettera a), dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’allegato Ι della direttiva 1999/31/CΕ del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 200 del 6.6.2016.


26.6.2017   

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C 202/7


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 aprile 2017 — Proforec Srl/Commissione europea

(Causa C-176/16 P) (1)

([Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette - Regolamento (UE) n. 1151/2012 - Registrazione della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio (IGP)» - Carenza di interesse ad agire])

(2017/C 202/10)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Proforec Srl (rappresentanti: G. Durazzo, M. Mencoboni e G. Pescatore, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Moro e J. Guillem Carrau, agenti, successivamente F. Moro, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Proforec Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 191 del 30.5.2016.


26.6.2017   

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C 202/8


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 aprile 2017 — Sharif University of Technology/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-385/16 PP) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche - Criterio vertente sul sostegno materiale, logistico o finanziario al governo iraniano - Cooperazione in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore militare o in settori collegati))

(2017/C 202/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sharif University of Technology (rappresentante: M. Happold, barrister)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Sharif University of Technology sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 335 del 12.9.2016.


26.6.2017   

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C 202/8


Impugnazione proposta il 9 dicembre 2016 dalla Foodcare sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 5 ottobre 2016, causa T-456/15, Foodcare sp. z o.o./Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-639/16 P)

(2017/C 202/12)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Foodcare sp. z o.o. (rappresentante: M. Żabińska, radca prawny)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Dariusz Michalczewski

Con ordinanza dell’11 maggio 2017, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.


26.6.2017   

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C 202/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Szczecinie (Polonia) il 28 febbraio 2017 — Paweł Hofsoe/LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.

(Causa C-106/17)

(2017/C 202/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Parti

Ricorrente: Paweł Hofsoe

Convenuta: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., con sede a Münster

Questione pregiudiziale

Se il rinvio operato dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che sia un imprenditore la cui attività consiste, tra l’altro, nell’agire per risarcimento danni nei confronti degli assicuratori, e che faccia valere l’acquisto contrattuale del credito dalla persona direttamente lesa, può azionare detto credito contro l’assicuratore della responsabilità civile dell’autore del sinistro stradale, avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è domiciliata la persona lesa, davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro del domicilio della persona lesa.


(1)  GU L 351, pag. 1.


26.6.2017   

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C 202/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 14 marzo 2017 — Dănuț Podilă e altri/Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» SA București

(Causa C-133/17)

(2017/C 202/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Appellanti: Dănuț Podilă e altri

Appellata: Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» SA București

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 114, paragrafo 3, TFUE, 151 TFUE e 153 TFUE, nonché le disposizioni della direttiva quadro 89/391/CEE (1) e delle successive direttive specifiche debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro dell’Unione europea istituisca termini e procedure che limitano l’accesso alla giustizia ai fini di far classificare i luoghi di lavoro come caratterizzati da condizioni particolari o speciali, con la conseguenza che ai lavoratori non vengono riconosciuti i diritti alla sicurezza e alla salute sul lavoro discendenti dall’accertamento delle suddette condizioni, in conformità alle disposizioni nazionali elencate nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

2)

Se l’articolo 9, lettera a), della direttiva 89/391/CEE osti ad una normativa nazionale che non punisce l’inerzia di un datore di lavoro nell’ottenere una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.


(1)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989 L 183, pag. 1).


26.6.2017   

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C 202/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 14 marzo 2017 — Costel Nicușor Mucea/SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii, attraverso l’amministratore giudiziario SMDA Mureș Insolvency SRL

(Causa C-134/17)

(2017/C 202/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Appellante: Costel Nicușor Mucea

Appellata: SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii, attraverso l’amministratore giudiziario SMDA Mureș Insolvency SRL

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 114, paragrafo 3, TFUE, 151 TFUE e 153 TFUE, nonché le disposizioni della direttiva quadro 89/391/CEE (1) e delle successive direttive specifiche debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro dell’Unione europea istituisca termini e procedure che limitano l’accesso alla giustizia ai fini di far classificare i luoghi di lavoro come caratterizzati da condizioni particolari o speciali, con la conseguenza che ai lavoratori non vengono riconosciuti i diritti alla sicurezza e alla salute sul lavoro discendenti dall’accertamento delle suddette condizioni, in conformità alle disposizioni nazionali elencate nella domanda di pronuncia pregiudiziale.


(1)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989 L 183, pag. 1).


26.6.2017   

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C 202/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 17 marzo 2017 — Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Gmina Ryjewo

(Causa C-140/17)

(2017/C 202/16)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Resistente: Gmina Ryjewo

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce degli articoli 167, 168, 184 e segg. della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e del principio di neutralità, un comune abbia il diritto a detrarre (mediante una rettifica) l’imposta pagata a monte, relativa alle sue spese d’investimento, qualora:

nel periodo iniziale dopo la costruzione (l’acquisto), il bene d’investimento sia stato destinato ad un settore di attività non assoggettato ad imposta (nell’ambito dello svolgimento, da parte del comune, di compiti di pubblica autorità nell’esercizio del potere di imperio che gli compete);

la destinazione d’uso del bene d’investimento sia stata modificata ed il bene venga impiegato dal comune anche per operazioni imponibili;

2)

Se ai fini della risposta alla questione di cui al punto 1 rilevi il fatto che, al momento della costruzione o dell’acquisto del bene d’investimento, non era stata espressamente manifestata, da parte del comune, l’intenzione di destinare in futuro tale bene ad operazioni imponibili.

3)

Se ai fini della risposta alla questione di cui al punto 1 rilevi il fatto che il bene d’investimento venga utilizzato tanto per operazioni imponibili, quanto per quelle non soggette ad imposta (nello svolgimento, da parte del comune, di compiti di pubblica autorità) e che non vi è possibilità di imputare oggettivamente le spese d’investimento concrete ad uno dei summenzionati gruppi di operazioni.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


26.6.2017   

IT

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C 202/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 3 aprile 2017 — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD

(Causa C-166/17)

(2017/C 202/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Convenuti: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD

Questioni pregiudiziali

1)

Se la concessione attribuita ai casinò dalla legge sul gioco costituisca una violazione dei principi e delle libertà economiche consacrati nel Trattato.

2)

Se il diritto esclusivo concesso alla Santa Casa da Misericórdia de Lisboa dal decreto legge n. 322/91 del 26 agosto, come modificato dal decreto legge n. 469/99 del 6 novembre, dal decreto n. 12790 del 30 novembre 1926, dal decreto legge n. 40397 del 24 novembre 1955, dal decreto legge n. 84/85 del 28 marzo modificato e [pubblicato nuovamente] dal decreto legge n. 317/2002 del 17 dicembre e dal decreto legge n. 282/2003 dell’8 novembre, costituisca una violazione dei principi e delle libertà economiche consacrate nel Trattato.

3)

Se l’articolo 21 del Código da Publicidade violi i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, comportando anche una discriminazione tra cittadini dei diversi Stati membri, trattandosi di divieti, restrizioni e privilegi ingiustificati.

4)

Se configurino una discriminazione arbitraria e una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, in mancanza di un interesse generale tutelabile.

5)

Se l’esclusiva (…) concessa alla Santa Casa da Misericórdia de Lisboa configuri un abuso di posizione dominante, in tema di pubblicità, alla luce del diritto comunitario.

6)

Se gli articoli 3 е 9 del decreto legge n. [422]/89 del 2 dicembre (legge sul gioco) siano compatibili con il diritto comunitario.

7)

Se gli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 282/2003 dell’8 novembre siano compatibili con la libertà di stabilimento e con la libera prestazione di servizi nell’ambito comunitario, in quanto sanciscono un regime di esclusiva a favore della Santa Casa da Misericórdia de Lisboa per la gestione del gioco on line.

8)

Lo Stato portoghese non ha informato la Commissione europea circa le norme tecniche previste nel decreto legge n. 422/89 del 2 dicembre. Conseguentemente, se dette norme debbano essere considerate inapplicabili e se i singoli possano far valere questa inapplicabilità.

9)

Lo Stato portoghese non ha informato la Commissione europea circa le norme tecniche previste nel decreto legge n. 282/2003 dell’8 novembre.


26.6.2017   

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C 202/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 7 aprile 2017 — X, Y/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-180/17)

(2017/C 202/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: X, Y

Resistente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98); in prosieguo: la «direttiva sul rimpatrio»), in combinato disposto con gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione europea impone che il mezzo del ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda in procedure avverso una decisione contenente una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, abbia automaticamente effetto sospensivo quando il cittadino di un paese terzo sostiene che l’esecuzione della decisione di rimpatrio determina un grave rischio di violazione del principio di non respingimento. In altri termini, se in una siffatta ipotesi l’allontanamento dell’interessato, cittadino di un paese terzo, debba essere sospeso durante il termine per la presentazione del ricorso in appello, o, ove questo sia stato presentato, sino alla decisione su detto appello, senza che tale cittadino di un paese terzo sia tenuto a presentare una domanda separata.

2)

Se l’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60) in combinato disposto con gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione europea impone che il mezzo del ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda per le procedure vertenti sul rigetto di una domanda di riconoscimento di protezione internazionale, abbia automaticamente effetto sospensivo. In altri termini, se in una siffatta ipotesi l’allontanamento dell’interessato debba essere sospeso durante il termine per la presentazione del ricorso in appello, o, ove questo sia stato presentato, sino alla decisione sull’appello, senza che il cittadino di un paese terzo interessato sia tenuto a presentare una domanda separata.

3)

Se, per l’esistenza dell’effetto sospensivo automatico di cui sopra, sia rilevante se la domanda di protezione internazionale, che ha determinato le procedure di ricorso e successivamente di ricorso in appello, sia stata respinta per uno dei motivi enunciati all’articolo 46, paragrafo 6, della direttiva 2013/32/UE, oppure se detto requisito valga per tutte le categorie di decisioni in materia di asilo, indicate in tale direttiva.


26.6.2017   

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C 202/12


Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte del 16 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vergabekammer Südbayern — Germania) — DUK Versorgungswerk eV, Gothaer Pensionskasse AG/BG Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall gGmbH, con l’intervento di: Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, VBG Verwaltungs-Berufsgenossenschaft

(Causa C-212/16) (1)

(2017/C 202/19)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente dell’Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 251 dell’11.7.2016.


26.6.2017   

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C 202/13


Ordinanza del presidente della Corte del 24 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social no2 de Terrassa — Spagna) — Elena Barba Giménez/Francisca Carrión Lozano

(Causa C-269/16) (1)

(2017/C 202/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 279 dell’1.8.2016.


26.6.2017   

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C 202/13


Ordinanza del presidente della Corte del 30 marzo 2017 — Commissione europea/Grandducato del Lussemburgo, con l’intervento di: Repubblica francese

(Causa C-489/16) (1)

(2017/C 202/21)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 410 del 7.11.2016.


26.6.2017   

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C 202/13


Ordinanza del presidente della Corte dell'11 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italia) — Sicurbau Srl, Imprese Generali Riunite Srl (I.G.R.), Iterga Costruzioni Generali SpA, Pacifico Costruzioni SpA (Pa.Co.)/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità Portuale di Napoli, SOA Rina SpA: con l’intervento di: Pamoter Genova Srl. e a.

(Causa C-493/16) (1)

(2017/C 202/22)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 454 del 5.12.2016.


26.6.2017   

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C 202/13


Ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover — Germania) — Peter Roßnagel, Alexandre Schröter/TUIfly GmbH

(Causa C-562/16) (1)

(2017/C 202/23)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 13.2.2017.


26.6.2017   

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C 202/14


Ordinanza del presidente della Corte del 23 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu — Portogallo) — João Ventura Ramos/Fundo de Garantia Salarial

(Causa C-627/16) (1)

(2017/C 202/24)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 70 del 6.3.2017.


26.6.2017   

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C 202/14


Ordinanza del presidente della Corte del 30 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg — Germania) — Thomas Hübner/LVM Lebensversicherungs AG

(Causa C-11/17) (1)

(2017/C 202/25)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 112 del 10.4.2017.


Tribunale

26.6.2017   

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C 202/15


Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2017 — Efler e a./Commissione

(Causa T-754/14) (1)

([«Diritto delle istituzioni - Iniziativa dei cittadini europei - Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti - Accordo economico e commerciale globale - Assenza manifesta di competenza della Commissione - Proposta di atto giuridico ai fini dell’attuazione dei trattati - Articolo 11, paragrafo 4, TUE - Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 - Parità di trattamento»])

(2017/C 202/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Michael Efler (Berlino, Germania) e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato alla sentenza (rappresentante: B. Kempen, professore)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Laitenberger e H. Krämer, successivamente H. Krämer e, infine, H. Krämer e F. Erlbacher, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 6501 final della Commissione, del 10 settembre 2014, che respinge la richiesta di registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini europei denominata «Stop TTIP»

Dispositivo

1)

La decisione C(2014) 6501 final della Commissione, del 10 settembre 2014, che respinge la richiesta di registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini europei denominata «Stop TTIP» è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dal sig. Michael Efler e dagli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 34 del 2.2.2015.


26.6.2017   

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C 202/15


Sentenza del Tribunale dell'11 maggio 2017 — Deza/ECHA

(Causa T-115/15) (1)

([«REACH - Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Integrazione all’iscrizione della sostanza ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) in detto elenco - Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006»])

(2017/C 202/27)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Dejl, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, successivamente M. Heikkilä, W. Broere e C. Buchanan, agenti, assistiti da M. Procházka e M. Mašková, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning e N. Lyshøj Malta, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e H. Stergiou, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson e N. Otte Widgren, agenti), Regno di Norvegia (rappresentanti: K. Moen e K. Moe Winther, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento di una decisione del 12 dicembre 2014 del direttore esecutivo dell’ECHA, mediante la quale la voce esistente relativa alla sostanza DEHP nell’elenco delle sostanze candidate ai fini di un’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica GU 2007, L 136, pag. 3), è stata integrata nel senso che detta sostanza è identificata anche come sostanza che perturba il sistema endocrino e che può avere effetti gravi per l’ambiente, il tutto ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deza, a.s. sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)

Il Regno di Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 178 dell’1.6.2015.


26.6.2017   

IT

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C 202/16


Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Schräder/UCVV — Hansson (SEIMORA)

(Cause riunite T-425/15, T-426/15 e T-428/15) (1)

((«Ritrovati vegetali - Domanda di decadenza della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali concessa alla varietà SEIMORA - Domanda di annullamento della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali concessa alla varietà SEIMORA - Domanda di privativa comunitaria dei ritrovati vegetali per la varietà SUMOST 02 - Composizione della commissione di ricorso dell’UCVV - Principio di imparzialità»))

(2017/C 202/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentante: T. Leidereiter, avvocato)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentanti: M. Ekvad e F. Mattina, agenti, assistiti da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, interveniente dinanzi al Tribunale: Jørn Hansson (Søndersø, Danimarca) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze)

Oggetto

Nella causa T-425/15, ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 24 febbraio 2015 (pratica A 003/2010), riguardante una domanda di decadenza della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali concessa alla varietà SEIMORA; nella causa T-426/15, ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 24 febbraio 2015 (pratica A 002/2014), riguardante una domanda di nullità della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali concessa alla varietà SEIMORA; e, nella causa T-428/15, ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 24 febbraio 2015 (pratica A 007/2009), riguardante una domanda di privativa comunitaria dei ritrovati vegetali per la varietà SUMOST 02.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Il sig. Ralf Schräder è condannato alle spese.


(1)  GU C 328 del 5.10.2015.


26.6.2017   

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C 202/17


Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2017 — Les Éclaires/EUIPO — L’éclaireur International (L’ECLAIREUR)

(Causa T-680/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo L’ECLAIREUR - Uso effettivo del marchio - Articolo 15, paragrafo 1, articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regola 22, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Asserita discrepanza rispetto alla parte C, sezione 6, delle direttive relative all’esame dell’EUIPO»))

(2017/C 202/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Les Éclaires GmbH (Norimberga, Germania) (rappresentante: S. Bund, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: L’éclaireur International (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: M. Decker, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 settembre 2015 (procedimento R 2266/2014-1), relativa a un procedimento di decadenza tra la Les Éclaires e la L’éclaireur International

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Les Éclaires GmbH è condannata alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla L’éclaireur International dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 38 del 1.2.2016.


26.6.2017   

IT

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C 202/17


Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2017 — Globo Media/EUIPO — Globo Comunicação e Participações (GLOBO MEDIA)

(Causa T-262/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GLOBO MEDIA - Marchio nazionale figurativo anteriore TV GLOBO PORTUGAL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 202/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Globo Media, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Estropá Navarro e J. Calderón Chavero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e B. Uriarte Valiente, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Globo Comunicação e Participações S/A (Rio de Janeiro, Brasile)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2016 (procedimento R 0561/2014-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Globo Comunicação e Participações e la Globo Media

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Globo Media, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 260 del 18.7.2016.


26.6.2017   

IT

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C 202/18


Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — De Nicola/BEI

(Causa T-75/16) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2010 - Errori di diritto - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»))

(2017/C 202/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente G. Nuvoli e T. Gilliams, successivamente G. Nuvoli e G. Faedo, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-128/11, EU:F:2015:168), e diretta all’annullamento di tale ordinanza

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 118 del 4.4.2016.


26.6.2017   

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C 202/18


Ordinanza del Tribunale del 1o marzo 2017 — Ikos/EUIPO (AEGYPTISCHE ERDE)

(Causa T-76/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo AEGYPTISCHE ERDE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Rigetto della domanda - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»])

(2017/C 202/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ikos GmbH (Lörrach, Germania) (rappresentante: A. Masberg, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2015 (procedimento R 1257/2015-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo AEGYPTISCHE ERDE come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ikos GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 118 del 4.4.2016.


26.6.2017   

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C 202/19


Ordinanza del Tribunale 24 aprile 2017 — Dreimane/Commissione

(Causa T-618/16) (1)

((«Ricorso d'annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Trasferimento dei diritti a pensione nazionali - Calcolo delle annualità di pensione - Articolo 90, paragrafo 2, dello statuto - Termine - Irricevibilità manifesta»))

(2017/C 202/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sandra Dreimane (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: J. Ābiks, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione che fissa il numero di annualità riconosciute nell’ambito del regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea a seguito della richiesta di trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti dalla ricorrente prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, e, dall’altro, al risarcimento del danno cagionato alla parte ricorrente a causa dell’inosservanza, da parte della Commissione, di un termine ragionevole nel trattare tale richiesta.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento del Consiglio dell’Unione europea.

3)

La sig.ra Sandra Dreimane sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 371 del 10.10.2016 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero di ruolo F-48/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea in data 1.9.2016).


26.6.2017   

IT

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C 202/20


Ricorso proposto il 2 marzo 2017 — Anastassopoulos e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-147/17)

(2017/C 202/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Nikolaos Anastassopoulos (Nea Erythraia, Grecia), Aristeidis Anastassopoulos (Nea Erythraia), Alexia Anastassopoulos (Nea Erythraia), Maria-Myrto Anastassopoulos (Nea Erythraia), Sophie Velliou (Kifissia, Grecia) (rappresentanti: K. Floros e M. Meng-Papantoni, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

accogliere le loro domande di risarcimento danni, concedendo, al primo ricorrente, l’importo di EUR 123 442, ad ognuno dei tre ricorrenti successivi l’importo di EUR 61 721 e alla quinta ricorrente l’importo di EUR 120 900 o, in subordine, gli importi di EUR 38 227,20, di EUR 19 107,60 e di EUR 37 440, rispettivamente, maggiorati, in ogni caso, degli interessi di mora;

condannare i convenuti alle spese, indipendentemente dall’esito della controversia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti adducono una violazione del principio fondamentale del divieto di discriminazioni, per quanto attiene all’obbligo di trattare in modo differente situazioni differenti, nonché dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che implementa detto principio.

Facendo valere rilevanti perdite economiche in conseguenza dell’assoggettamento alla legge 4050/12, denominata anche «PSI» (Private Sector Investment), dei loro titoli di Stato, esse lamentano di aver ricevuto il medesimo trattamento (incluso lo stesso tasso di haircut) riservato alle persone giuridiche, segnatamente banche e fondi specializzati, malgrado le loro fondamentali differenze.

Essi imputano ciò al Presidente dell’Eurogruppo e/o all’Eurogruppo in quanto tale, che avrebbero vietato non solo l’esenzione delle persone fisiche dall’haircut, ma anche qualsiasi altra misura compensativa, nonché alla Commissione che avrebbe dato il proprio consenso ed accordo ad una siffatta violazione del principio succitato e dell’articolo 21 della carta, nonostante l’obbligo ad essa imposto dall’articolo 17 TUE, nell’interpretazione fornitane nella sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE (da C-8/15 P a C-10/15 P, EU:C:2016:701).


26.6.2017   

IT

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C 202/20


Ricorso proposto il 3 aprile 2017 — FVE Holýšov I e altri/Commissione

(Causa T-217/17)

(2017/C 202/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: FVE Holýšov I s. r. o. (Praga, Repubblica ceca) e altri 27 ricorrenti (rappresentanti: A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes e T. Herbold, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta C(2016) 7827 final, del 28 novembre 2016, aiuto di Stato SA.40171 (2015/NN) (1), relativa alla promozione della produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili in Repubblica ceca; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, nel quale si lamenta che, con la sua lettera del luglio 2004 alle associazioni industriali di settore, la convenuta aveva già deciso che il regime di promozione dell’energia rinnovabile della Repubblica ceca non costituiva aiuto di Stato; la convenuta, dal punto di vista giuridico, è vincolata da questa decisione, che non ha revocato e non può revocare.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione del legittimo affidamento dei ricorrenti e della certezza del diritto.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il regime di promozione ceco in questione non costituisce aiuto di Stato.

4.

Quarto motivo, in cui si deduce che la decisione impugnata obbliga la Repubblica ceca ad adottare un meccanismo di controllo eccessivo, che viola il legittimo affidamento dei ricorrenti nell’affidabilità del suddetto regime.

5.

Quinto motivo, nel quale si afferma che la decisione impugnata si basa su errori di fatto, in quanto ravvisa un obbligo degli operatori di rete di ripercuotere il costo dell’energia elettrica sui clienti. La normativa ceca non prevedeva alcun obbligo del genere.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 5, paragrafo 1, del Trattato UE (delimitazione delle competenze attraverso il principio di attribuzione).

7.

Settimo motivo, in cui si lamenta che la decisione impugnata si basa su un errore manifesto di valutazione.


(1)  GU 2017, C 69, pag. 2


26.6.2017   

IT

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C 202/21


Ricorso proposto il 18 aprile 2017 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS)

(Causa T-223/17)

(2017/C 202/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Adapta Color, SL (Peñiscola, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ed E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo comprendente gli elementi denominativi «ADAPTA POWDER COATINGS» — Marchio dell’Unione europea n. 3 383 015

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 febbraio 2017 nel procedimento R 2522/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile nella sua interezza;

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto e, se del caso, l’interveniente, alle spese del presente procedimento, incluse quelle sostenute nell’ambito delle procedure di nullità e di ricorso svoltesi dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009.

Violazione di principi fondamentali e procedurali di base, quali l’onere della prova, la motivazione delle decisioni, il diritto di difesa o al contraddittorio, i principi della certezza del diritto, di parità di trattamento e di buona amministrazione.


26.6.2017   

IT

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C 202/22


Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)

(Causa T-224/17)

(2017/C 202/37)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Adapta Color, SL (Peñiscola, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ed E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo comprendente gli elementi denominativi «Bio proof ADAPTA» — Marchio dell’Unione europea n. 4 368 239

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 febbraio 2017 nel procedimento R 2521/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile nella sua interezza;

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto e, se del caso, l’interveniente, alle spese del presente procedimento, incluse quelle sostenute nell’ambito delle procedure di nullità e di ricorso svoltesi dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-223/17.


26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/23


Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)

(Causa T-225/17)

(2017/C 202/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Adapta Color, SL (Peñiscola, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ed E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo comprendente gli elementi denominativi «Bio proof ADAPTA» — Marchio dell’Unione europea n. 4 582 599

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 febbraio 2017 nel procedimento R 311/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile nella sua interezza;

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto e, se del caso, l’interveniente, alle spese del presente procedimento, incluse quelle sostenute nell’ambito delle procedure di nullità e di ricorso svoltesi dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-223/17.


26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/24


Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)

(Causa T-226/17)

(2017/C 202/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Adapta Color, SL (Peñiscola, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ed E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «Rustproof System ADAPTA» — Marchio dell’Unione europea n. 9 905 548

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 febbraio 2017 nel procedimento R 2408/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile nella sua interezza;

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto e, se del caso, l’interveniente, alle spese del presente procedimento, incluse quelle sostenute nell’ambito delle procedure di nullità e di ricorso svoltesi dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-223/17.


26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/24


Ricorso proposto il 24 aprile 2017 — Spagna/Commissione

(Causa T-237/17)

(2017/C 202/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, Abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione C (2017) 766 final, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito FEAGA e del FEASR per quanto concerne il Regno di Spagna, settore degli ortofrutticoli, relative all’inchiesta (FV 2011/003/ES),

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11 , paragrafo 1, lettere a) e d), numero 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU 1996 L 297, pag. 1) e dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell’11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (GU 2003 L 203, p. 18), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (GU 2007 L 273, p. 1), e con l’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003 L 270, pag. 1).

Il Regno di Spagna ritiene che la Commissione abbia violato l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del Reglamento 2200/96 del Consiglio, in relazione alla OP Tilla Huelva, dato che la stessa era composta senza interruzione da produttori, sicché erano soddisfatte le norme di controllo democratico di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), numero 3, del regolamento 2200/96 e all’articolo 14 del reglamento 1432/2003 della Commissione, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), del regolamento 1782/2003, nell’affermare che i tre membri della OP Tiella Huelva non soddisfacessero il requisito di «produttore» con conseguente violazione di quanto disposto dall’articolo 11 relativamente alla necessità di controllo democratico.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013 L 347, pag. 549).

Ad avviso del ricorrente, il ricorso ad una stima forfettaria per imporre una correzione finanziaria alla Andalusia è contrario all’attuale articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 (che sostituisce l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005) e agli Orientamenti per il calcolo delle conseguenze finanziarie contenuti nel documento VI/5330/97.

La rettifica forfettaria imposta è inadeguata e comunque sproporzionata, sarebbe occorso applicare una rettifica specifica nell’ambito dei fascicoli in cui erano effettivamente rilevabili delle carenze. In subordine, la rettifica forfettaria avrebbe dovuto essere pari al 5 %.


26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/25


Ricorso proposto il 20 aprile 2017 — Campine e Campine Recycling/Commissione

(Causa T-240/17)

(2017/C 202/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Campine NV (Beerse, Belgio) e Campine Recycling NV (Beerse) (rappresentanti: C. Verdonck, S. De Cock e Q. Silvestre, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare gli articoli 1 e 2 della decisione della Commissione europea dell’8 febbraio 2017 (C(2017) 900 final) relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui dichiara che le ricorrenti hanno violato l’articolo 101 TFUE;

in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata nella parte in cui impone alle ricorrenti un’ammenda di EUR 8 158 000,00, e ridurre l’ammenda conformemente agli argomenti esposti nel ricorso;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, con cui si deducono alcune censure di ordine procedurale, compreso l’obbligo di motivazione concernente la determinazione dell’importo dell’ammenda e, in particolare, la necessità dell’adeguamento applicato ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende (1), riguardante la percentuale dell’incremento applicato. Le ricorrenti sostengono altresì che la Commissione ha violato i loro diritti di difesa, il loro diritto di essere ascoltate e il principio di buona amministrazione, in quanto non ha dichiarato, nella comunicazione degli addebiti né in una comunicazione degli addebiti complementare, l’intenzione di applicare un incremento ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Inoltre, le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’obbligo di motivazione, dei principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di proporzionalità, poiché la Commissione ha aumentato del 10 % l’importo dell’ammenda delle ricorrenti sulla base del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende e ha applicato tale incremento uniforme a tutte le imprese che hanno partecipato alla presunta violazione, senza tenere conto del fatto che la partecipazione individuale delle ricorrenti differiva notevolmente rispetto a quella delle altre imprese coinvolte.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è errata, in quanto non ha sufficientemente dimostrato che le ricorrenti avrebbero commesso una violazione dell’articolo 101 TFUE. Le ricorrenti deducono sia l’errata valutazione delle prove nella decisione impugnata, sia l’inidoneità degli elementi di prova a dimostrare le conclusioni di detta decisione riguardo al fatto che le ricorrenti avrebbero preso parte alla violazione di cui all’articolo 1 della decisione impugnata.

3.

Terzo motivo, — in via subordinata, qualora il Tribunale dovesse concludere che le ricorrenti hanno partecipato ad accordi o pratiche in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE — vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 3 del regolamento n. 1/2003 (2) e degli orientamenti per il calcolo delle ammende, a causa di un’errata valutazione della gravità e della durata della violazione, nonché delle circostanze attenuanti e della violazione del principio di non discriminazione nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda.

4.

Quarto motivo, — in via subordinata, qualora il Tribunale non dovesse annullare la decisione impugnata a causa delle censure di ordine procedurale di cui al primo motivo — vertente sul fatto che tali violazioni procedurali dovrebbero per lo meno determinare l’annullamento dell’incremento dell’ammenda applicato ai sensi dell’articolo 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.


(1)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/26


Ricorso proposto il 5 maggio 2017 — ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN)

(Causa T-265/17)

(2017/C 202/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: ExpressVPN Ltd (Glen Vine, Regno Unito) (rappresentante: A. Muir Wood, Barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «EXPRESSVPN» — Domanda di registrazione n. 1 265 562

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 febbraio 2017 nel procedimento R 1352/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione impugnata affinché possa essere registrato in base al fatto che esso non è né descrittivo né privo di carattere distintivo e agli elementi di prova concernenti l’acquisita capacità distintiva forniti all’esaminatore e alla quinta commissione di ricorso:

disporre la condanna alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.


26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/27


Ricorso proposto il 9 maggio 2017 — Kwizda Holding/EUIPO — Dermapharm (UROAKUT)

(Causa T-266/17)

(2017/C 202/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kwizda Holding GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: L. Wiltschek, D. Plasser e K. Majchrzak, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dermapharm GmbH (Vienna, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «UROAKUT» — Domanda di registrazione n. 13 854 146

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2017 nel procedimento R 1221/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso e modificare la decisione impugnata in modo che sia respinta l’opposizione avverso la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 854 146 UROAKUT; in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO);

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso;

condannare l’interveniente alle spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/28


Ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2017 — Oberösterreichische Landesbank/CRU

(Causa T-376/16) (1)

(2017/C 202/44)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 343 del 19.9.2016.


26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/28


Ordinanza del Tribunale del 2 maggio 2017 — Bermejo Garde/CESE

(Causa T-511/16) (1)

(2017/C 202/45)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 184 del 16.6.2014 (causa inizialmente iscritta al ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-23/14 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).


26.6.2017   

IT

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C 202/28


Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — Generis — Farmacêutica/EUIPO — Corpak MedSystems (CORGRIP)

(Causa T-744/16) (1)

(2017/C 202/46)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 475 del 19.12.2016.


26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/28


Ordinanza del Tribunale dell'8 marzo 2017 — Yotrio Group/EUIPO (Applicazione di un anello verde ad un punto di appoggio)

(Causa T-47/17) (1)

(2017/C 202/47)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 95 del 27.3.2017.