ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 196

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
20 giugno 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2017/C 196/01

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/285/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

1

 

Commissione europea

2017/C 196/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2017/C 196/03

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]  ( 1 )

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2017/C 196/04

Programma Hercule III — Invito a presentare proposte — 2017 — Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea

4

2017/C 196/05

Programma Hercule III — Invito a presentare proposte — 2017 — Formazione e studi in campo giuridico

6

2017/C 196/06

Programma Hercule III — Invito a presentare proposte — 2017 — Formazione e conferenze per la lotta contro le frodi nell’Unione europea

8

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2017/C 196/07

Avviso concernente il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa: modifica del nome di una società soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping

10


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

20.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/1


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/285/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

(2017/C 196/01)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2012/285/PESC e al regolamento (UE) n. 377/2012 dovrebbero continuare ad applicarsi a tali persone.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 377/2012, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Entro il 28 aprile 2018 le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2012/285/PESC e dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 377/2012.


(1)  GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36.

(2)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.


Commissione europea

20.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 giugno 2017

(2017/C 196/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1199

JPY

yen giapponesi

124,26

DKK

corone danesi

7,4371

GBP

sterline inglesi

0,87518

SEK

corone svedesi

9,7443

CHF

franchi svizzeri

1,0870

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,4518

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,172

HUF

fiorini ungheresi

307,09

PLN

zloty polacchi

4,2125

RON

leu rumeni

4,5901

TRY

lire turche

3,9297

AUD

dollari australiani

1,4705

CAD

dollari canadesi

1,4827

HKD

dollari di Hong Kong

8,7350

NZD

dollari neozelandesi

1,5411

SGD

dollari di Singapore

1,5483

KRW

won sudcoreani

1 269,76

ZAR

rand sudafricani

14,5349

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6342

HRK

kuna croata

7,4148

IDR

rupia indonesiana

14 872,95

MYR

ringgit malese

4,7904

PHP

peso filippino

56,012

RUB

rublo russo

65,1757

THB

baht thailandese

38,009

BRL

real brasiliano

3,6957

MXN

peso messicano

20,1198

INR

rupia indiana

72,1465


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


20.6.2017   

IT

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C 196/3


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006  (1) ]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 196/03)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero di autorizzazione

Usi autorizzati

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2017) 3910

13 giugno 2017

Dicromato di potassio

N. CE: 231-906-6,

n. CAS: 7775-11-3

Sofradir

Avenue de la Vauve,

91120 Palaiseau, Francia

REACH/17/14/0

Uso industriale di miscele a base di dicromato di potassio durante le fasi di incisione iniziale e finale di strati di CZT nella produzione di componenti optoelettronici dotati di un circuito di lettura e di un circuito di rilevamento a infrarossi mediante la tecnologia MCT.

21 settembre 2024

Conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

REACH/17/14/1

Uso industriale di miscele a base di dicromato di potassio durante l’incisione di entrambi i lati del substrato di InSb nella produzione di componenti optoelettronici dotati di un circuito di lettura e di un circuito di rilevamento a infrarossi mediante la tecnologia InSb.

21 settembre 2021


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

20.6.2017   

IT

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C 196/4


Programma HERCULE III

Invito a presentare proposte — 2017

Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea

(2017/C 196/04)

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Hercule III (1), in particolare l’articolo 8, lettera a) («Azioni ammissibili»), nonché sulla decisione di finanziamento 2017 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2017 (2), in particolare la sezione 6.1.1, azioni: 1-4 («Assistenza tecnica: azioni»). La decisione di finanziamento 2017 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Assistenza tecnica».

2.   Richiedenti ammissibili

Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono le amministrazioni nazionali o regionali («i richiedenti») di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell’UE.

3.   Azioni ammissibili

Lo scopo del presente invito è quello di invitare le amministrazioni nazionali e regionali a presentare domande per azioni in uno dei seguenti quattro ambiti:

1.

l’acquisto e la manutenzione di strumenti e metodi d’indagine, compresa la formazione specializzata per l’utilizzo di tali strumenti («Strumenti e metodi d’indagine»);

2.

l’acquisto e la manutenzione di dispositivi e di animali necessari per le ispezioni di container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli alle frontiere esterne dell’Unione per l’individuazione di merci contrabbandate e contraffatte («Strumenti di rilevamento»);

3.

l’acquisto, la manutenzione e l’interconnessione di sistemi per il riconoscimento dei numeri di targa dei veicoli (sistemi automatizzati di riconoscimento delle targhe — ANPRS) o dei codici dei container. Deve essere compresa la formazione specializzata necessaria per l’utilizzo di tali sistemi;

4.

l’acquisito di servizi a sostegno della capacità degli Stati membri di analizzare, immagazzinare e distruggere le sigarette confiscate («Analisi e distruzione dei beni sequestrati»).

Ogni richiedente può presentare una sola domanda nell’ambito del presente invito. La domanda deve prevedere un’azione per uno solo dei quattro ambiti succitati: non saranno accettate domande per azioni riguardanti più di un ambito.

4.   Dotazione

La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 9 150 000 EUR. Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili. La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e debitamente giustificati. Un’azione presentata nel quadro del presente invito deve avere una dotazione finanziaria di almeno 100 000 EUR.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5.   Termine ultimo per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro e non oltre mercoledì 9 agosto 2017 e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Ulteriori informazioni

Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere presentate mediante il portale dei partecipanti.

Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei partecipanti e sul sito Internet della Commissione.


(1)  Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III), (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).

(2)  Decisione della Commissione relativa all’adozione del programma di lavoro annuale e al finanziamento del programma Hercule III nel 2017, C(2017)1120 final del 22 febbraio 2017.


20.6.2017   

IT

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C 196/6


Programma HERCULE III

Invito a presentare proposte — 2017

Formazione e studi in campo giuridico

(2017/C 196/05)

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che istituisce il programma Hercule III, in particolare l’articolo 8, lettera a) («Azioni ammissibili»), nonché sulla decisione di finanziamento 2017 recante adozione del programma di lavoro annuale (2) per l’attuazione del programma Hercule III nel 2017, in particolare la sezione 6.2.1 («Azioni di formazione»). La decisione di finanziamento 2017 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Formazione e studi in campo giuridico».

2.   Richiedenti ammissibili

Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono:

le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione

oppure

gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro, e promuovano il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

3.   Azioni ammissibili

Lo scopo del presente invito è quello di invitare i richiedenti ammissibili a presentare domande per azioni in uno dei seguenti ambiti:

1)

sviluppare attività di ricerca emblematiche, tra cui studi di diritto comparato (comprese la divulgazione dei risultati e una conferenza conclusiva, se del caso);

2)

rafforzare la cooperazione e le attività di sensibilizzazione tra professionisti e accademici (mediante conferenze, compresa l’organizzazione della riunione annuale dei presidenti delle associazioni per il diritto penale europeo e per la tutela degli interessi finanziari dell’UE);

3)

sviluppare pubblicazioni scientifiche periodiche e altri strumenti per la diffusione delle conoscenze scientifiche.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda nell’ambito del presente invito. La domanda deve prevedere un’azione per uno solo dei tre ambiti succitati: non saranno accettate domande per azioni riguardanti più di un ambito.

4.   Dotazione

La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 500 000 EUR. Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili. La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e debitamente giustificati. Un’azione presentata nel quadro del presente invito deve avere una dotazione finanziaria di almeno 40 000 EUR.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5.   Termine ultimo per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro e non oltre mercoledì 9 agosto 2017 e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Ulteriori informazioni

Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere presentate mediante il portale dei partecipanti.

Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sulla Guida per i richiedenti, disponibile sul portale dei partecipanti e sul sito Internet della Commissione.


(1)  Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE, (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).

(2)  Decisione della Commissione relativa all’adozione del programma di lavoro annuale e al finanziamento del programma Hercule III nel 2017, C(2017) 1120 final del 22 febbraio 2017.


20.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/8


Programma HERCULE III

Invito a presentare proposte — 2017

Formazione e conferenze per la lotta contro le frodi nell’Unione europea

(2017/C 196/06)

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Hercule III (1), in particolare l’articolo 8, lettera b) («Azioni ammissibili»), nonché sulla decisione di finanziamento 2017 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2017 (2), in particolare la sezione 7.1 (Conferenze, seminari e formazione informatica forense). La decisione di finanziamento 2017 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Formazione e conferenze per la lotta contro le frodi nell’Unione europea».

2.   Richiedenti ammissibili

Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono:

le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione

oppure

gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro, e promuovano il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

3.   Azioni ammissibili

Lo scopo del presente invito è quello di invitare i richiedenti ammissibili a presentare domande per azioni in uno dei seguenti ambiti:

1.

sviluppare formazioni specializzate mirate per creare reti e piattaforme strutturali tra Stati membri, paesi candidati, altri paesi terzi e organizzazioni pubbliche internazionali al fine di facilitare lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche tra il personale assunto dai beneficiari. Le informazioni e le migliori pratiche devono riguardare, tra l’altro, i rischi e le vulnerabilità cui sono esposti gli interessi finanziari dell’Unione e le prassi investigative e/o le attività di prevenzione;

2.

organizzare conferenze per creare reti e piattaforme strutturali tra Stati membri, paesi candidati, altri paesi terzi e organizzazioni pubbliche internazionali al fine di facilitare lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche tra il personale assunto dai beneficiari. Le informazioni e le migliori pratiche devono riguardare, tra l’altro, i rischi e le vulnerabilità cui sono esposti gli interessi finanziari dell’Unione e le prassi investigative e/o le attività di prevenzione;

3.

organizzare scambi di personale tra le amministrazioni nazionali e regionali (in particolare tra Stati membri confinanti) per contribuire all’ulteriore sviluppo, miglioramento e aggiornamento delle capacità e delle competenze del personale per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda nell’ambito del presente invito. La domanda deve prevedere un’azione per uno solo dei tre ambiti succitati: non saranno accettate domande per azioni riguardanti più di un ambito.

4.   Dotazione

La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 1 000 000 EUR. Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili.

La soglia minima per un’azione di «Formazione» è pari a 50 000 EUR. La dotazione finanziaria di un’azione per la quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a tale soglia.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5.   Termine

Le domande devono essere presentate entro e non oltre mercoledì 9 agosto 2017 e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Ulteriori informazioni

Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere presentate mediante il portale dei partecipanti.

Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei partecipanti e sul sito Internet della Commissione.


(1)  Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III), (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).

(2)  Decisione della Commissione relativa all’adozione del programma di lavoro annuale e al finanziamento del programma Hercule III nel 2017, C(2017)1120 final del 22 febbraio 2017.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

20.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/10


Avviso concernente il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa: modifica del nome di una società soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping

(2017/C 196/07)

Hebei Iron and Steel Co., Ltd – Shijiazhuang, codice addizionale TARIC (1)C103, una società soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping del 20,5 %, ha informato la Commissione di aver modificato il proprio nome in Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch – Tangshan.

La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio ad essa applicata sotto il precedente nome.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione (2).

Pertanto, nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328, il riferimento a:

Hebei Iron and Steel Co., Ltd, Shijiazhuang

C103

si intende fatto a:

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan

C103

Il codice addizionale TARIC C103, precedentemente attribuito a Hebei Iron and Steel Co., Ltd, Shijiazhuang, si applica a Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan.


(1)  Tariffa integrata dell’Unione europea.

(2)  GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1.