ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 195

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
19 giugno 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 195/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 195/02

Causa C-527/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland — Paesi Bassi) — Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, operante con la denominazione commerciale Filmspeler (Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi — Articolo 3, paragrafo 1 — Comunicazione al pubblico — Nozione — Vendita di un lettore multimediale — Estensioni (add-ons) — Pubblicazione di opere senza l’autorizzazione del titolare — Accesso a siti web di streaming — Articolo 5, paragrafi 1 e 5 — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Utilizzo legittimo)

2

2017/C 195/03

Causa C-564/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Rinvio pregiudiziale — Rilievo d’ufficio di un motivo vertente sulla violazione del diritto dell’Unione — Principi di equivalenza e di effettività — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte — Sistema dell’inversione contabile — Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) — Applicazione soltanto in caso di beni immobili — Versamento indebito dell’imposta, da parte dell’acquirente di beni al venditore, sulla base di una fattura redatta in modo errato — Decisione dell’autorità tributaria che accerta l’esistenza di un debito d’imposta a carico dell’acquirente di beni, nega il versamento dell’importo detratto da questi richiesto e gli irroga una sanzione tributaria)

3

2017/C 195/04

Causa C-632/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casație şi Justiție — Romania) — Costin Popescu/Guvernul României e a. (Rinvio pregiudiziale — Trasporti — Trasporti su strada — Patente di guida — Direttiva 2006/126/CE — Articolo 13, paragrafo 2 — Nozione di abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 — Normativa nazionale che traspone tale direttiva — Obbligo di ottenere una patente di guida imposto alle persone che erano state autorizzate a guidare ciclomotori senza patente prima dell’entrata in vigore di tale normativa)

4

2017/C 195/05

Causa C-51/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland — Paesi Bassi) — Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione delle merci — Viti da impianto destinate ad essere inserite nel corpo umano per il trattamento di fratture o il fissaggio di protesi — Nomenclatura combinata — Voce 9021 — Regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 — Validità)

4

2017/C 195/06

Causa C-142/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 92/43/CEE — Articolo 6, paragrafo 3 — Conservazione degli habitat naturali — Costruzione della centrale a carbone di Moorburg (Germania) — Zone Natura 2000 sul corridoio del fiume Elba a monte della centrale a carbone — Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto)

5

2017/C 195/07

Causa C-464/16 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 aprile 2017 — Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Commissione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Domanda di accesso a documenti della Commissione — Rifiuto — Ricorso di annullamento — Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea — Rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione — Avvocato che non possiede la qualità di terzo rispetto alla ricorrente — Manifesta irricevibilità del ricorso — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

6

2017/C 195/08

Causa C-625/16 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 2 marzo 2017 — Anikó Pint/Commissione europea (Impugnazione — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti del governo ungherese relativi alla procedura EU Pilot n. 8572/15 [CHAP(2015)00353 e 6874/14/JUST] su una presunta violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea da parte dell’Ungheria — Richiesta di comunicazione di documenti — Mancata risposta della Commissione europea)

6

2017/C 195/09

Causa C-555/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Salerno (Italia) il 31 ottobre 2016 — procedimento penale a carico di Vincenzo D’Andria e Giuseppina D’Andria

7

2017/C 195/10

Causa C-581/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Salerno (Italia) il 16 novembre 2016 — procedimento penale a carico di Nicola Turco

7

2017/C 195/11

Causa C-582/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Salerno (Italia) il 16 novembre 2016 — procedimento penale a carico di Alfonso Consalvo

8

2017/C 195/12

Causa C-610/16 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2016 da Anastasia-Soultana Gaki avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 settembre 2016, causa T-112/16, Gaki/Parlamento

8

2017/C 195/13

Causa C-29/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 gennaio 2017 — Novartis Farma SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Causa C-42/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) il 26 gennaio 2017 — M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Causa C-101/17 P: Impugnazione proposta il 23 febbraio 2017 dalla Verus Eood avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 luglio 2016, causa T-82/14, Copernicus-Trademarks/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

10

2017/C 195/16

Causa C-141/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spagna) il 21 marzo 2017 — José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Causa C-145/17 P: Impugnazione presentata il 21 marzo 2017 dalla Internacional de Productos Metálicos, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) pronunciata il 25 gennaio 2017 nella causa T-217/16, Internacional de productos metálicos/Commissione

12

2017/C 195/18

Causa C-154/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 27 marzo 2017 — SIA E LATS

14

2017/C 195/19

Causa C-169/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 3 aprile 2017 — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Amministrazione dello Stato

14

2017/C 195/20

Causa C-181/17: Ricorso proposto il 7 aprile 2017 — Commissione europea/Regno di Spagna

15

2017/C 195/21

Causa C-205/17: Ricorso proposto il 20 aprile 2017 — Commissione europea/Regno di Spagna

16

 

Tribunale

2017/C 195/22

Causa T-512/14: Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Green Source Poland sp. z o.o./Commissione [Ricorso di annullamento — FESR — Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 — Rifiuto di concedere un contributo finanziario per un grande progetto — Impresa responsabile della realizzazione del progetto — Insussistenza di un’incidenza diretta — Irricevibilità]

17

2017/C 195/23

Causa T-744/14: Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Meta Group/Commissione [Clausola compromissoria — Contratti di sovvenzione stipulati nell’ambito del sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) — Contratti di sovvenzione stipulati nell’ambito del programma quadro per l’innovazione e la competitività (2007-2013) — Rimborso delle somme versate — Saldo da pagare dell’importo complessivo del contributo finanziario riconosciuto alla ricorrente — Costi ammissibili — Responsabilità contrattuale]

17

2017/C 195/24

Causa T-264/15: Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2017 — Gameart/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a un procedimento per inadempimento — Documenti elaborati da uno Stato membro — Domanda di accesso ai documenti rivolta allo Stato membro — Domanda di accesso deferita alla Commissione — Diniego di accesso — Competenza della Commissione — Documento che proviene da un’istituzione — Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001]

18

2017/C 195/25

Causa T-375/15: Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2017 — Germanwings/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuto in favore di una compagnia aerea che utilizza l’aeroporto di Zweibrücken — Vantaggio — Imputabilità allo Stato — Obbligo di motivazione — Legittimo affidamento — Accesso ai documenti — Documenti inerenti a una procedura di controllo degli aiuti di Stato — Rifiuto di accordare l’accesso ai documenti richiesti — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile)

19

2017/C 195/26

Causa T-403/15: Sentenza del Tribunale 4 maggio 2017 — JYSK/Commissione [Ricorso di annullamento — FESR — Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 — Rifiuto di concedere un contributo finanziario a un grande progetto — Impresa responsabile della realizzazione del progetto — Insussistenza di un’incidenza diretta — Irricevibilità]

20

2017/C 195/27

Causa T-622/15: Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2017 — Deere/EUIPO (EXHAUST-GARD) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo EXHAUST-GARD — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritti della difesa — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009]

20

2017/C 195/28

Causa T-681/15: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2017 — Environmental Manufacturing/EUIPO — Société Elmar Wolf (Raffigurazione di una testa di lupo) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante una testa di lupo — Marchio internazionale figurativo anteriore Outils WOLF — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

21

2017/C 195/29

Causa T-721/15: Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2017 — BASF/EUIPO — Evonik Industries (DINCH) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo DINCH — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009]

21

2017/C 195/30

Causa T-25/16: Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Haw Par/EUIPO — Cosmowell (GELENKGOLD) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GELENKGOLD — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta una tigre — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Autorità di cosa giudicata — Carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore acquisito attraverso l’uso — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto di essere ascoltato — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 — Serie di marchi]

22

2017/C 195/31

Causa T-36/16: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2017 — Enercon/EUIPO — Gamesa Eólica (Tonalità di verde) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea consistente in tonalità di verde — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009]

23

2017/C 195/32

Causa T-97/16: Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Kasztantowicz/EUIPO — Gbb Group (GEOTEK) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell’Unione europea denominativo GEOTEK — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Prova dell’uso effettivo del marchio — Tardività — Regola 61, paragrafi 2 e 3, e regola 65, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 — Notifica del termine effettuata al titolare tramite fax — Assenza di circostanze tali da rimettere in questione il rapporto di trasmissione fornito dall’EUIPO — Articolo 78 del regolamento n. 207/2009 — Regola 57 del regolamento n. 2868/95 — Domanda di assunzione di testimoni — Margine di discrezionalità dell’EUIPO]

23

2017/C 195/33

Causa T-132/16: Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2017 — PayPal/EUIPO — Hub Culture (VENMO) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo VENMO — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

24

2017/C 195/34

Causa T-200/16: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2017 — Gfi PSF/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Sviluppo, manutenzione, evoluzione e servizi di assistenza per siti web — Rigetto dell’offerta di un offerente — Offerta ricevuta già aperta — Articolo 111, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario)

24

2017/C 195/35

Causa T-224/16: Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2017 — Messe Friedrichshafen/EUIPO — El Corte Inglés (Out Door) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Marchio dell’Unione europea figurativo Out Door — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore OUTDOOR PRO — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 76 del regolamento n. 207/2009]

25

2017/C 195/36

Causa T-446/16 P: Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2017 — CC/Parlamento (Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Bando di concorso — Concorso generale — Errori commessi nella gestione dell’elenco degli idonei — Responsabilità extracontrattuale — Nuove offerte di prova — Danno materiale — Parità di trattamento — Snaturamento dei fatti — Perdita di un’opportunità)

26

2017/C 195/37

Causa T-569/16: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2017 — OU/Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Procedimento disciplinare — Sospensione — Trattenuta sulla retribuzione — Nota di biasimo — Rimborso — Articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto)

26

2017/C 195/38

Causa T-580/16: Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2017 — Azoulay e a./Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Agenti temporanei — Retribuzione — Assegni familiari — Indennità scolastica — Mancato rimborso delle spese scolastiche — Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto — Legittimo affidamento — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione)

27

2017/C 195/39

Causa T-588/16: Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2017 — HN/Commissione [Funzione pubblica — Funzionari — Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 — Riforma dello Statuto — Nuove norme sulla carriera e sulle promozioni nei gradi AD 13 e AD 14 — Funzionari di grado AD 12 — Esercizio di responsabilità particolari — Articolo 30, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto — Esercizio di promozione 2014 — Domanda di inquadramento nell’impiego tipo di consigliere o equivalente — Mancata risposta dell’APN — Esercizio di promozione 2015 — Nuova domanda di inquadramento nell’impiego tipo di consigliere o equivalente o di capo unità o equivalente — Rigetto da parte dell’APN — Carattere confermativo del diniego di inquadramento nell’impiego tipo di consigliere o equivalente — Requisiti relativi al procedimento precontenzioso — Irricevibilità)

28

2017/C 195/40

Causa T-381/16: Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2017 — Düll/EUIPO — Cognitect (DaToMo) (Marchio dell’Unione europea — Procedimento di annullamento — Ritiro della domanda di decadenza — Non luogo a statuire)

28

2017/C 195/41

Causa T-123/17 R: Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 10 aprile 2017 — Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG/ACER [Procedimento sommario — Energia — Decisione dell’ACER che respinge una domanda di intervento nel procedimento A-001-2017 (consolidato) — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Assenza del requisito dell’urgenza]

29

2017/C 195/42

Causa T-158/17 R: Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 21 aprile 2017 — Post Telecom/BEI (Provvedimenti sommari — Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara — Fornitura di servizi di comunicazione via rete metropolitana per gli edifici e gli uffici del Gruppo della BEI a Lussemburgo — Rigetto dell’offerta di un partecipante alla gara e aggiudicazione dell’appalto ad un altro partecipante — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Difetto del requisito dell’urgenza)

30

2017/C 195/43

Causa T-159/17: Ricorso proposto il 10 marzo 2017 — Claro Sol Cleaning/EUIPO — Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Causa T-202/17: Ricorso proposto il 31 marzo 2017 — Calhau Correia de Paiva/Commissione

31

2017/C 195/45

Causa T-203/17: Ricorso proposto il 3 aprile 2017 — GY/Commissione

32

2017/C 195/46

Causa T-206/17: Ricorso proposto il 3 aprile 2017 — Argus Security Projects/Commissione e EUBAM

33

2017/C 195/47

Causa T-216/17: Ricorso proposto il 7 aprile 2017 — Mabrouk/Consiglio

34

2017/C 195/48

Causa T-222/17: Ricorso proposto il 18 aprile 2017 — Recyclex a.o./Commissione

34

2017/C 195/49

Causa T-228/17: Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commissione

35

2017/C 195/50

Causa T-229/17: Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Germania/Commissione

37

2017/C 195/51

Causa T-234/17: Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Siberian Vodka/EUIPO — Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Causa T-235/17: Ricorso proposto il 20 aprile 2017 — Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Causa T-238/17: Ricorso proposto il 25 aprile 2017 — Gugler/EUIPO — Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Causa T-239/17: Ricorso proposto il 25 aprile 2017 — Germania/Commissione

40

2017/C 195/55

Causa T-241/17: Ricorso proposto il 25 aprile 2017 — Repubblica di Polonia/Commissione

41

2017/C 195/56

Causa T-246/17: Ricorso proposto il 24 aprile 2017 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Causa T-247/17: Ricorso proposto il 27 aprile 2017 — Azarov/Consiglio

43

2017/C 195/58

Causa T-250/17: Ricorso proposto il 24 aprile 2017 — avanti/EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Causa T-251/17: Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Causa T-252/17: Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Causa T-253/17: Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Der Grüne Punkt/EUIPO — Halston Properties (raffigurazione di un cerchio con due frecce)

45


 

Rettifiche

2017/C 195/62

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-232/16 P ( GU C 63 del 27.2.2017 )

47


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 195/01)

Ultima pubblicazione

GU C 178 del 6.6.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 168 del 29.5.2017

GU C 161 del 22.5.2017

GU C 151 del 15.5.2017

GU C 144 dell’8.5.2017

GU C 129 del 24.4.2017

GU C 121 del 18.4.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland — Paesi Bassi) — Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, operante con la denominazione commerciale Filmspeler

(Causa C-527/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale e industriale - Direttiva 2001/29/CE - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi - Articolo 3, paragrafo 1 - Comunicazione al pubblico - Nozione - Vendita di un lettore multimediale - Estensioni («add-ons») - Pubblicazione di opere senza l’autorizzazione del titolare - Accesso a siti web di streaming - Articolo 5, paragrafi 1 e 5 - Diritto di riproduzione - Eccezioni e limitazioni - Utilizzo legittimo))

(2017/C 195/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Midden-Nederland

Parti

Ricorrente: Stichting Brein

Convenuto: Jack Frederik Wullems, operante con la denominazione commerciale Filmspeler

Dispositivo

1)

La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende la vendita di un lettore multimediale, come quello di cui al procedimento principale, nel quale sono state preinstallate estensioni, disponibili su Internet, contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico sui quali sono state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto.

2)

Le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2001/29 devono essere interpretate nel senso che atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale, di un’opera tutelata dal diritto d’autore ottenuta via streaming su un sito web appartenente a un terzo che offre tale opera senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore non soddisfano i requisiti indicati nelle menzionate disposizioni.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


19.6.2017   

IT

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C 195/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-564/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Rilievo d’ufficio di un motivo vertente sulla violazione del diritto dell’Unione - Principi di equivalenza e di effettività - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte - Sistema dell’inversione contabile - Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) - Applicazione soltanto in caso di beni immobili - Versamento indebito dell’imposta, da parte dell’acquirente di beni al venditore, sulla base di una fattura redatta in modo errato - Decisione dell’autorità tributaria che accerta l’esistenza di un debito d’imposta a carico dell’acquirente di beni, nega il versamento dell’importo detratto da questi richiesto e gli irroga una sanzione tributaria))

(2017/C 195/03)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Tibor Farkas

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Dispositivo

1)

L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.

2)

Le disposizioni della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l’acquirente di un bene venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente alle norme relative al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto, benché l’operazione rilevante fosse soggetta al meccanismo dell’inversione contabile, nel caso in cui il venditore ha versato detta imposta all’Erario. Tali principi esigono, tuttavia, a condizione che il rimborso, da parte del venditore all’acquirente, dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata diventi impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d’insolvenza del venditore, che l’acquirente sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell’autorità tributaria.

3)

Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, le autorità tributarie nazionali irroghino a un soggetto passivo, che ha acquistato un bene alla cui cessione si applica il regime dell’inversione contabile, una sanzione tributaria pari al 50 % dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto che egli è tenuto a versare all’amministrazione tributaria, qualora quest’ultima non abbia subito alcuna perdita di gettito e non sussistano indizi di frode fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 90 del 7.3.2016.


19.6.2017   

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C 195/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casație şi Justiție — Romania) — Costin Popescu/Guvernul României e a.

(Causa C-632/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Trasporti - Trasporti su strada - Patente di guida - Direttiva 2006/126/CE - Articolo 13, paragrafo 2 - Nozione di «abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013» - Normativa nazionale che traspone tale direttiva - Obbligo di ottenere una patente di guida imposto alle persone che erano state autorizzate a guidare ciclomotori senza patente prima dell’entrata in vigore di tale normativa))

(2017/C 195/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație şi Justiție

Parti

Ricorrente: Costin Popescu

Convenuti: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a vehiculelor

Dispositivo

Le disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, segnatamente l’articolo 13, paragrafo 2, di quest’ultima, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale, adottata per trasporre tale direttiva nel diritto nazionale, che ponga fine all’autorizzazione di guidare ciclomotori senza essere titolare di una patente di guida, il cui rilascio è subordinato al superamento di prove o di esami simili a quelli previsti per la guida di altri veicoli a motore.


(1)  GU C 68 del 22.2.2016.


19.6.2017   

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C 195/4


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland — Paesi Bassi) — Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

(Causa C-51/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione delle merci - Viti da impianto destinate ad essere inserite nel corpo umano per il trattamento di fratture o il fissaggio di protesi - Nomenclatura combinata - Voce 9021 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 - Validità))

(2017/C 195/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Holland

Parti

Ricorrente: Stryker EMEA Supply Chain Services BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

Dispositivo

La voce 9021 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che sono ricomprese sotto tale voce viti da impianto ad uso medicale come quelle in discussione nel procedimento principale, poiché tali prodotti presentano caratteristiche che li distinguono dai prodotti di uso comune per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione, nonché per il loro metodo di fabbricazione e la specificità della loro funzione. In particolare, la circostanza che viti da impianto ad uso medicale come quelle di cui al procedimento principale possano essere inserite nel corpo soltanto utilizzando specifici strumenti medicali e non strumenti di uso comune, costituisce una caratteristica di cui si deve tener conto per distinguere siffatte viti da impianto ad uso medicale da prodotti di uso comune.


(1)  GU C 136 del 18.4.2016.


19.6.2017   

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C 195/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-142/16) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 6, paragrafo 3 - Conservazione degli habitat naturali - Costruzione della centrale a carbone di Moorburg (Germania) - Zone Natura 2000 sul corridoio del fiume Elba a monte della centrale a carbone - Valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto))

(2017/C 195/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti, assistiti da W. Ewer, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

Non avendo eseguito, all’atto dell’autorizzazione alla costruzione della centrale a carbone di Moorburg, vicino ad Amburgo (Germania), una valutazione corretta e completa dell’incidenza, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 165 del 10.5.2016.


19.6.2017   

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C 195/6


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 aprile 2017 — Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Commissione europea

(Causa C-464/16 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Domanda di accesso a documenti della Commissione - Rifiuto - Ricorso di annullamento - Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea - Rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione - Avvocato che non possiede la qualità di terzo rispetto alla ricorrente - Manifesta irricevibilità del ricorso - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata))

(2017/C 195/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (rappresentante: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e F. Erlbacher, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) è condannata alle spese.


(1)  GU C 402 del 31.10.2016.


19.6.2017   

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C 195/6


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 2 marzo 2017 — Anikó Pint/Commissione europea

(Causa C-625/16 P) (1)

((Impugnazione - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti del governo ungherese relativi alla procedura EU Pilot n. 8572/15 [CHAP(2015)00353 e 6874/14/JUST] su una presunta violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea da parte dell’Ungheria - Richiesta di comunicazione di documenti - Mancata risposta della Commissione europea))

(2017/C 195/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anikó Pint (rappresentante: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La signora Anikó Pint si fa carico delle proprie spese.


(1)  GU C 112 del 10.4.2017.


19.6.2017   

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C 195/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Salerno (Italia) il 31 ottobre 2016 — procedimento penale a carico di Vincenzo D’Andria e Giuseppina D’Andria

(Causa C-555/16)

(2017/C 195/09)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Salerno

Parti nella causa principale

Vincenzo D’Andria e Giuseppina D’Andria

Con ordinanza del 4 aprile 2017 la Corte (Settima Sezione) ha dichiarato:

1)

Gli articoli 49 e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

2)

Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nel procedimento principale, la quale imponga al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora tale restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.


19.6.2017   

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C 195/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Salerno (Italia) il 16 novembre 2016 — procedimento penale a carico di Nicola Turco

(Causa C-581/16)

(2017/C 195/10)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Salerno

Parte nella causa principale

Nicola Turco

Con ordinanza del 4 aprile 2017 la Corte (Settima Sezione) ha dichiarato:

1)

Gli articoli 49 e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

2)

Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nel procedimento principale, la quale imponga al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora tale restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.


19.6.2017   

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C 195/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Salerno (Italia) il 16 novembre 2016 — procedimento penale a carico di Alfonso Consalvo

(Causa C-582/16)

(2017/C 195/11)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Salerno

Parte nella causa principale

Alfonso Consalvo

Con ordinanza del 4 aprile 2017 la Corte (Settima Sezione) ha dichiarato:

1)

Gli articoli 49 e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

2)

Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nel procedimento principale, la quale imponga al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora tale restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.


19.6.2017   

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C 195/8


Impugnazione proposta il 28 novembre 2016 da Anastasia-Soultana Gaki avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 settembre 2016, causa T-112/16, Gaki/Parlamento

(Causa C-610/16 P)

(2017/C 195/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anastasia-Soultana Gaki (rappresentante: G. Keisers, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Con ordinanza del 6 aprile 2017, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha deciso che la ricorrente deve sopportare le proprie spese.


19.6.2017   

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C 195/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 gennaio 2017 — Novartis Farma SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

(Causa C-29/17)

(2017/C 195/13)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Novartis Farma SpA

Appellata: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui alla Direttiva 2001/83/CE (1), come successivamente modificata, e segnatamente gli articoli 5 e 6, in relazione anche al secondo considerando della direttiva stessa, ostino all’applicazione di una legge nazionale (il più volte citato art. 1, comma 4-bis del decreto legge) che, al fine di perseguire finalità di contenimento di spesa, incentivi, attraverso l’inclusione nella lista dei medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, l’utilizzazione di un farmaco al di fuori della indicazione terapeutica autorizzata nei confronti della generalità dei pazienti, indipendentemente da qualsiasi considerazione delle esigenze terapeutiche del singolo paziente e nonostante l’esistenza e la disponibilità sul mercato di farmaci autorizzati per la specifica indicazione terapeutica;

2)

Se l’art. 3 n. 1 della Direttiva 2001/83/CE (formula magistrale), possa applicarsi nel caso in cui la preparazione del prodotto farmaceutico, benché eseguita in farmacia sulla base di una prescrizione medica destinata ad un singolo paziente, sia comunque effettuata serialmente, in modo eguale e ripetuto, senza tener conto delle specifiche esigenze del singolo paziente, con dispensazione del prodotto alla struttura ospedaliera e non al paziente (tenuto conto che il farmaco è classificato in classe H-OSP) e con utilizzazione in una struttura anche diversa da quella in cui è stato operato il confezionamento;

3)

Se le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 726/2004 (2), come successivamente modificato, e segnatamente gli articoli 3, 25 e 26, nonché l’allegato, che assegnano all’Agenzia europea per i medicinali (EMA) la competenza esclusiva a valutare i profili di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali aventi come indicazione terapeutica il trattamento di patologie oncologiche, sia nell’ambito della procedura di rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Procedura centralizzata obbligatoria), sia al fine del monitoraggio e del coordinamento delle azioni di farmacovigilanza successive all’immissione del farmaco sul mercato, ostino all’applicazione di una legge nazionale che riservi all’autorità regolatoria nazionale (AIFA) la competenza ad assumere determinazioni in merito ai profili di sicurezza dei medicinali, connessi al loro uso off-label, la cui autorizzazione rientra nella competenza esclusiva della Commissione Europea, in considerazione delle valutazioni tecnico scientifiche effettuate dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA);

4)

Se le disposizioni di cui alla Direttiva 89/105/CEE (3), come successivamente modificata, e segnatamente l’art. 1 par. 3), ostino all’applicazione di una legge nazionale che consenta allo Stato membro, nell’ambito delle proprie decisioni in materia di rimborsabilità delle spese sanitarie sostenute dall’assistito, di prevedere la rimborsabilità di un farmaco utilizzato al di fuori delle indicazioni terapeutiche precisate nell’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dalla Commissione Europea, o da un’Agenzia specializzata europea, all’esito di una procedura di valutazione centralizzata, senza che ricorrano i requisiti previsti dagli art. 3 e 5 della direttiva 2001/83/CE.


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1)

(3)  Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, pag. 8).


19.6.2017   

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C 195/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) il 26 gennaio 2017 — M.A.S., M.B.

(Causa C-42/17)

(2017/C 195/14)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte costituzionale

Parti nelle cause principali

M.A.S., M.B.

Questioni pregiudiziali

1)

[S]e l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;

2)

se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;

3)

se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.


19.6.2017   

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C 195/10


Impugnazione proposta il 23 febbraio 2017 dalla Verus Eood avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 luglio 2016, causa T-82/14, Copernicus-Trademarks/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-101/17 P)

(2017/C 195/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verus Eood (rappresentante: C. Pfitzer, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Maquet

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare interamente la decisione T-82/14.

in subordine: annullare la decisione T-82/14 e, a causa di uno snaturamento dei fatti nella decisione, rinviare la causa al Tribunale.

condannare il convenuto alle spese di tutti i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

1)

Violazione del regolamento n. 207/2009, del 26 febbraio 2009 (1), in particolare dell’articolo 52 del regolamento sul marchio dell’Unione europea (regolamento sul marchio comunitario).

2)

Violazione del regolamento n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, in particolare dell’articolo 75 del regolamento sul marchio dell’Unione europea (regolamento sul marchio comunitario).

3)

Violazione del regolamento n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, in particolare dell’articolo 76 del regolamento sul marchio dell’Unione europea (regolamento sul marchio comunitario).

4)

Violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alla «domanda di marchio presentata in mala fede».

5)

Violazione del «catalogo dei diritti fondamentali» della Corte di giustizia dell’Unione europea.

6)

Violazione del diritto internazionale, vale a dire della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale.

7)

Violazione del diritto internazionale, vale a dire dell’accordo TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio).

8)

Violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).

9)

Violazione dell’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

10)

Violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

11)

Violazione dell’articolo 17 della «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948».

12)

Violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dei relativi protocolli aggiuntivi, in particolare l’articolo 1 del Protocollo n. 1.

13)

Violazione dell’articolo 6 CEDU — Diritto ad un processo equo, in particolare in relazione a fatti (dichiarazioni) inesatti o falsati, insinuazioni, false accuse, denigrazioni, ingiurie, diffamazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


19.6.2017   

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C 195/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spagna) il 21 marzo 2017 — José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Causa C-141/17)

(2017/C 195/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parti

Ricorrente: José Luis Cabana Carballo

Resistenti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 53, paragrafo 3, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) debba essere considerato come una delle disposizioni contrarie alle quali fa riferimento il suo articolo 5, e debba pertanto essere applicato in luogo del disposto dell’articolo 5, lettera b);

2)

se, ai fini dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del predetto regolamento, la normativa spagnola concernente l’indennità integrativa del 20 % sulla pensione di invalidità permanente totale allo svolgimento della professione abituale debba essere considerata una normativa che impone di tenere conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti all’estero;

3)

in caso di risposta negativa alla questione precedente, se debba considerarsi contraria alla predetta norma comunitaria la prassi amministrativa e giudiziaria spagnola che sospende l’erogazione dell’indennità integrativa del 20 % sulla pensione di invalidità permanente totale allo svolgimento della professione abituale qualora il beneficiario percepisca una pensione di vecchiaia di un altro Stato membro;

4)

in caso di risposta affermativa alla questione sub 2), se debba considerarsi incompatibile con l’articolo 53, paragrafo 3, lettera d), del predetto regolamento, il fatto che venga sospesa anche la parte dell’indennità integrativa del 20 % sulla pensione di invalidità permanente totale allo svolgimento della professione abituale che supera l’importo della pensione acquisita nell’altro Stato membro.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).


19.6.2017   

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C 195/12


Impugnazione presentata il 21 marzo 2017 dalla Internacional de Productos Metálicos, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) pronunciata il 25 gennaio 2017 nella causa T-217/16, Internacional de productos metálicos/Commissione

(Causa C-145/17 P)

(2017/C 195/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Internacional de Productos Metálicos, S.A. (rappresentanti: C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente e A. Monreal Lasheras, abogados)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, del 25 gennaio 2017, nella causa T-217/16.

Rinviare la causa T-217/16 al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci sul limite temporale di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016.

Condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Il primo motivo di impugnazione si fonda sulla sussistenza di legittimazione attiva a presentare ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea (in prosieguo: il «Tribunale dell’UE») avverso il regolamento n. 2016/278 (1), dal momento che ritiene che le condizioni di cui all’articolo 263, comma 4, TFUE siano soddisfatte. Com’è noto a questo Tribunale, dette condizioni sono: i) l’incidenza diretta e individuale dell’atto impugnato o ii) l’incidenza diretta di atti regolamentari che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

Con riguardo all’incidenza diretta e individuale dell’atto impugnato, la ricorrente ritiene che il Tribunale dell’UE non contesti in alcun modo la sussistenza di incidenza diretta nei propri confronti. Per quanto riguarda invece l’incidenza individuale, essa sussiste nei confronti della Internacional de Productos Metálicos (in prosieguo: la «IPM»), dal momento che il regolamento in questione riguarda tutti gli importatori che, nei propri Documenti Amministrativi Unici (DAU), hanno inserito nomenclature o codici TARIC relativi ai prodotti gravati da dazi antidumping negli anni tra il 2009 (entrata in vigore del regolamento n. 91/2009) e il 2016 (entrata in vigore del regolamento n. 2016/278) compresi. In tal modo detti importatori costituiscono un «gruppo ristretto di operatori economici» giacché il limite agli effetti dell’abrogazione dei dazi antidumping li riguarda in maniera concreta e specifica.

Per quanto riguarda invece l’incidenza diretta di atti regolamentari che non comportano alcuna misura d’esecuzione, l’esame verte sulla dimostrazione dell’inesistenza di atti di esecuzione nel regolamento n. 2016/278. In tale contesto, le liquidazioni cui fa riferimento il Tribunale dell’UE come atti di esecuzione del regolamento non possono essere considerate tali, giacché le uniche liquidazioni ricevute dalla ricorrente sono quelle derivanti dal regolamento n. 91/2009 (2), non essendo mai state ricevute quelle derivanti dal regolamento impugnato (regolamento n. 2016/278). Ciò è dimostrato dal fatto che le stesse liquidazioni, all’epoca effettuate a favore della IPM dall’amministrazione fiscale spagnola, sono state disposte prima dell’entrata in vigore del regolamento impugnato.

Ciò detto, l’articolo 2, oggetto di impugnazione, è una norma autonoma che non necessita di alcun atto successivo per produrre effetti giuridici dalla sua entrata in vigore, limitandosi ad abrogare alcuni dazi antidumping in ragione dell’incompatibilità degli stessi con l’accordo antidumping e il trattato GATT.

Inoltre, il regolamento prevede un obbligo di non fare — vieta allo Stato spagnolo di emanare nuovamente decisioni dirette a liquidare dazi antidumping -, sicché impedisce l’adozione di qualsiasi atto in materia fiscale che possa essere impugnato a livello nazionale, dal momento che la presentazione del ricorso di annullamento era l’unico mezzo di cui disponeva la IPM per impugnare l’articolo 2 del regolamento n. 2016/278.

Alla luce di quanto precede, la ricorrente sostiene che non vi sono dubbi che la IPM sia legittimata, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, a presentare un ricorso di annullamento avverso l’articolo 2 del regolamento n. 2016/278, poiché il suddetto regolamento, per sua stessa natura e contenuto, non comporta alcuna misura d’esecuzione.

2.

Come secondo motivo di impugnazione, la ricorrente analizza la domanda presentata dinanzi al Tribunale dell’UE in ordine al riconoscimento dell’applicazione retroattiva degli effetti dell’articolo 1 del regolamento impugnato. A tale riguardo la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale dell’UE nella sua ordinanza oggetto della presente impugnazione, nella quale afferma di non essere competente a dichiarare la retroattività dell’articolo 1 del regolamento, ritiene che detta competenza sia conseguenza necessaria dell’annullamento dell’articolo 2 del regolamento, in quanto detto articolo prevede il limite temporale sulla cui applicabilità verteva il ricorso di annullamento respinto. Pertanto, la domanda di dichiarazione di retroattività dell’articolo 1 del regolamento formulata dalla ricorrente è integralmente ammissibile, giacché la stessa, una volta dichiarata la nullità dell’articolo 2 del regolamento, verrebbe implicitamente accolta.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU 2016, L 52, pag. 24).

(2)  Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 29, pag. 1).


19.6.2017   

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C 195/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 27 marzo 2017 — SIA «E LATS»

(Causa C-154/17)

(2017/C 195/18)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: SIA «E LATS»

Resistente: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che possono essere considerati beni d’occasione taluni articoli usati acquisiti dal commerciante contenenti metalli preziosi o pietre preziose (come nel caso di specie) e che si rivendano principalmente per estrarre i metalli preziosi o le pietre preziose in essi presenti.

2.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, al fine di limitare l’applicazione del regime speciale, se sia rilevante la circostanza che il commerciante sia a conoscenza dell’intenzione del successivo acquirente di estrarre i metalli preziosi o le pietre preziose contenuti negli articoli usati, oppure siano rilevanti le caratteristiche oggettive dell’operazione (la quantità di prodotti, lo status giuridico della controparte della operazione, ecc.)


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


19.6.2017   

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C 195/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 3 aprile 2017 — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Amministrazione dello Stato

(Causa C-169/17)

(2017/C 195/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino

Resistente: Amministrazione dello Stato

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 34 e 35 TFUE debbano interpretarsi nel senso che ostano a una disposizione nazionale come l’articolo 8, paragrafo 1, del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico (Regio decreto n. 4 del 10 gennaio 2014, recante approvazione della normativa di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e l’insaccato di lombo iberico), che condiziona l’utilizzo del termine «iberico (ibérico)» per i prodotti trasformati o commercializzati in Spagna alla circostanza che gli allevatori di suini di razza iberica in sistemi di sfruttamento intensivo (de cebo) (con alimentazione con mangimi) aumentino la superficie minima di suolo libero totale per animale di oltre 110 chili di peso vivo a 2 m2, benché risulti — eventualmente — che lo scopo di detta misura consiste nel migliorare la qualità dei prodotti cui fa riferimento la norma.

2)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (1), in relazione all’articolo 12 della medesima, debba interpretarsi nel senso che entrambi gli articoli ostano a una disposizione nazionale quale l’articolo 8, paragrafo 1, del Real Decreto [4/2014], che condiziona l’utilizzo del termine «iberico» per i prodotti trasformati o commercializzati in Spagna alla circostanza che gli allevatori di suini di razza iberica in sistemi di sfruttamento intensivo (de cebo) (con alimentazione con mangimi) aumentino la superficie minima di suolo libero totale per animale di oltre 110 chili di peso vivo a 2 m2, sebbene la finalità della norma nazionale sia migliorare la qualità dei prodotti, e non specificamente migliorare la tutela dei suini.

In caso di risposta negativa alla precedente questione, se l’articolo 12 della direttiva [2008/120/CE], in relazione agli articoli 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debba interpretarsi nel senso che osta a che una disposizione come l’articolo 8, paragrafo 1, del Real Decreto 4/201[4] imponga ai produttori di altri Stati membri, perseguendo la finalità di migliorare la qualità dei prodotti trasformati o commercializzati in Spagna — e non quella di tutelare i suini — di soddisfare le medesime condizioni di allevamento degli animali richieste ai produttori spagnoli affinché i prodotti ottenuti dai loro suini possano fregiarsi delle denominazioni di vendita disciplinate da detto Real Decreto.

3)

Se gli articoli 34 e 35 TFUE debbano interpretarsi nel senso che ostano a una disposizione nazionale, quale l’articolo 8, paragrafo 2, del Real Decreto [4/2014], che impone un’età minima di macellazione di 10 mesi per i suini da cui derivano i prodotti trasformati della categoria «de cebo» (alimentazione con mangimi), allo scopo di migliorare la categoria di tali prodotti.


(1)  GU 2009, L 47, pag. 5.


19.6.2017   

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C 195/15


Ricorso proposto il 7 aprile 2017 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-181/17)

(2017/C 195/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e J. Rius, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che il Regno di Spagna, avendo stabilito un numero minimo di veicoli al fine di ottenere un’autorizzazione di traporto pubblico, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 3 e 5, lettera b), del regolamento n. 1071/2009 relativo all’accesso alla professione di trasportatore;

condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La domanda presentata dalla Commissione europea contro il Regno di Spagna verte sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51) (1).

La Commissione sostiene che il Regno di Spagna, avendo imposto come requisito al fine di ottenere l’autorizzazione di trasporto pubblico il fatto che le imprese dispongano di almeno tre veicoli, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 5, lettera b), del summenzionato regolamento.


(1)   GU 2009, L 300, pag. 51.


19.6.2017   

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C 195/16


Ricorso proposto il 20 aprile 2017 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-205/17)

(2017/C 195/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260 TFUE, comma 1, non avendo adottato tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza del 14 aprile 2011, Commissione/Spagna (C-343/10, ECLI:EU:C:2011:260);

condannare il Regno di Spagna a versare alla Commissione una penalità pari a EUR 171 217,2 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza del 14 aprile 2011, Commissione/Spagna (C-343/10, ECLI:EU:C:2011:260), a partire dal giorno di pronuncia della sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà eseguita la sentenza nella causa C-343/10;

condannare il Regno di Spagna a versare alla Commissione la somma forfettaria di EUR 19 303,9 al giorno, a partire dalla data di pronuncia della sentenza del 14 aprile 2011, Commissione/Spagna (C-343/10, ECLI:EU:C:2011:260), fino alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa oppure fino alla data di completa esecuzione della sentenza nella causa C-343/10, se essa avviene anteriormente;

condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che il Regno di Spagna non ha adottato tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia relativa alla mancanza di reti fognarie per le acque reflue urbane nell’agglomerato di Valle de Güimar, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 91/271 (1), nonché alla mancanza di trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di Alhurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Matalascañas, Tarifa, Valle de Güimar, Peníscola, Aguiño-Carreira-Ribeira, Estepona (San Pedro de Alcántara), Coín, Nerja, Gijón-Este, Noreste (Valle Guerra), Benicarló, Teulada-Moraira, Vigo e Santiago, ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e, nel suo caso, 4, della direttiva 91/271.


(1)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

GU 1991, L 135, pag. 40


Tribunale

19.6.2017   

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C 195/17


Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Green Source Poland sp. z o.o./Commissione

(Causa T-512/14) (1)

([«Ricorso di annullamento - FESR - Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Rifiuto di concedere un contributo finanziario per un grande progetto - Impresa responsabile della realizzazione del progetto - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità»])

(2017/C 195/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Green Source Poland sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: M. Merola e L. Armati, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Clausen e B.-R. Killmann, successivamente B.-R. Killmann e R. Lyal, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 2289 final della Commissione, del 7 aprile 2014, che rifiuta di concedere un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore del grande progetto «Acquisto e implementazione di tecnologie innovative di creazione di biocomponenti per produrre biocarburanti», che fa parte del programma operativo «Economia innovativa» per gli interventi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» in Polonia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Green Source Poland sp. z o.o. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 395 del 10.11.2014.


19.6.2017   

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C 195/17


Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Meta Group/Commissione

(Causa T-744/14) (1)

([«Clausola compromissoria - Contratti di sovvenzione stipulati nell’ambito del sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) - Contratti di sovvenzione stipulati nell’ambito del programma quadro per l’innovazione e la competitività (2007-2013) - Rimborso delle somme versate - Saldo da pagare dell’importo complessivo del contributo finanziario riconosciuto alla ricorrente - Costi ammissibili - Responsabilità contrattuale»])

(2017/C 195/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Meta Group (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Bartolini e A. Formica, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e R. Lyal, agenti)

Oggetto

Ricorso, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, diretto a far accertare l’inadempimento da parte della Commissione delle obbligazioni pecuniarie derivanti da diversi contratti di sovvenzione stipulati con la ricorrente a titolo del sesto programma quadro della Comunità europea di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) e del programma quadro per l’innovazione e la competitività (2007-2013); a far dichiarare il carattere illecito delle compensazioni effettuate dalla Commissione in relazione ai crediti vantati dalla ricorrente; a far condannare la Commissione al pagamento in favore della ricorrente degli importi dovuti in ottemperanza dei citati contratti di sovvenzione, oltre agli interessi di mora e alla rivalutazione monetaria, nonché ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Meta Group Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 462 del 22.12.2014.


19.6.2017   

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C 195/18


Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2017 — Gameart/Commissione

(Causa T-264/15) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a un procedimento per inadempimento - Documenti elaborati da uno Stato membro - Domanda di accesso ai documenti rivolta allo Stato membro - Domanda di accesso deferita alla Commissione - Diniego di accesso - Competenza della Commissione - Documento che proviene da un’istituzione - Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001»])

(2017/C 195/24)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Gameart sp. z o.o. (Bielsko-Biała, Polonia) (rappresentante: P. Hoffman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, A. Buchet e M. Konstantinidis, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Kamejsza e M. Pawlicka, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: D. Warin e A. Pospíšilová Padowska, agenti) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inzialmente J.-B. Laignelot, K. Pleśniak e E. Rebasti, successivamente J.-B. Laignelot e E. Rebasti, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della Commissione del 18 febbraio 2015 nella parte in cui essa ha respinto la domanda di accesso ai documenti elaborati dalla Repubblica di Polonia, domanda che quest’ultima ha deferito alla Commissione sulla base dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 18 febbraio 2015 è annullata, nella parte in cui ha respinto la domanda di accesso ai documenti elaborati dalla Repubblica di Polonia, che le era stata deferita da quest’ultima ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

2)

La Commissione è condannata alle spese.

3)

La Repubblica di Polonia, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 254 del 3.8.2015.


19.6.2017   

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C 195/19


Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2017 — Germanwings/Commissione

(Causa T-375/15) (1)

((«Aiuti di Stato - Aiuto in favore di una compagnia aerea che utilizza l’aeroporto di Zweibrücken - Vantaggio - Imputabilità allo Stato - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento - Accesso ai documenti - Documenti inerenti a una procedura di controllo degli aiuti di Stato - Rifiuto di accordare l’accesso ai documenti richiesti - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile»))

(2017/C 195/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Germanwings GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, A. Buchet, T. Maxian Rusche, R. Sauer e K. Herrman, successivamente, A. Buchet, T. Rusche, K. Herrman e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/152 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27339 (12/C) (ex 2011/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Zweibrücken e delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto (GU 2016, L 34, pag. 68), e, dall’altro, all’annullamento della decisione GESTDEM 2015/1288 della Commissione, dell’11 maggio 2015, che rifiuta l’accesso parziale al fascicolo amministrativo riguardante il procedimento per l’aiuto di Stato SA.27339.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, nella parte in cui riguarda il primo accordo stipulato tra il Flughafen Zweibrücken GmbH e la Germanwings GmbH, nonché l’articolo 3, paragrafo 4, lettera e), della decisione (UE) 2016/152 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Zweibrücken e delle compagnie che utilizzano l’aeroporto (GU 2016, L 34, p. 68), sono annullati.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese sostenute dalla Germanwings.

4)

La Germanwings sopporterà un quarto delle sue spese.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/20


Sentenza del Tribunale 4 maggio 2017 — JYSK/Commissione

(Causa T-403/15) (1)

([«Ricorso di annullamento - FESR - Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Rifiuto di concedere un contributo finanziario a un grande progetto - Impresa responsabile della realizzazione del progetto - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità»])

(2017/C 195/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JYSK sp. z o.o. (Radomsko, Polonia) (rappresentante: H. Sønderby Christensen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, R. Lyal, B.-R. Killmann e M. Clausen, successivamente, R. Lyal e B.-R. Killmann, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2015) 3228 della Commissione, dell’11 maggio 2015, che nega la concessione di un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al grande progetto «Centro servizi europeo condiviso — Sistemi di logistica intelligente», facente parte del programma operativo «Economia innovatrice» presentato dalla Repubblica di Polonia per il periodo di programmazione 2007-2013.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La JYSK sp. z o.o. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/20


Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2017 — Deere/EUIPO (EXHAUST-GARD)

(Causa T-622/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo EXHAUST-GARD - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diritti della difesa - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 195/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deere & Company (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente N. Weber e T. Heitmann, successivamente N. Weber, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. Kunz, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 settembre 2015 (procedimento R 196/2014-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo EXHAUST-GARD come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deere & Company è condannata alle spese.


(1)  GU C 7 dell’11.1.2016.


19.6.2017   

IT

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C 195/21


Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2017 — Environmental Manufacturing/EUIPO — Société Elmar Wolf (Raffigurazione di una testa di lupo)

(Causa T-681/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante una testa di lupo - Marchio internazionale figurativo anteriore Outils WOLF - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2017/C 195/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, QC)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Société Elmar Wolf (Wissembourg, Francia) (rappresentante: N. Boespflug, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 settembre 2015 (procedimento R 1252/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Société Elmar Wolf e la Environmental Manufacturing.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Environmental Manufacturing LLP è condannata alle spese.


(1)  GU C 38 dell’1.2.2016.


19.6.2017   

IT

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C 195/21


Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2017 — BASF/EUIPO — Evonik Industries (DINCH)

(Causa T-721/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo DINCH - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 195/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BASF SE (Ludwigshafen, Germania) (rappresentanti: A. Schulz e C. Onken, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Pethke e M. Fischer, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Evonik Industries AG (Essen, Germania) (rappresentante: A. Schabenberger, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 settembre 2015 (procedimento R 2080/2014-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Evonik Industries e la BASF.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La BASF SE è condannata alle spese.


(1)  GU C 68 del 22.2.2016.


19.6.2017   

IT

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C 195/22


Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Haw Par/EUIPO — Cosmowell (GELENKGOLD)

(Causa T-25/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GELENKGOLD - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta una tigre - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Autorità di cosa giudicata - Carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore acquisito attraverso l’uso - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diritto di essere ascoltato - Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 - Serie di marchi»])

(2017/C 195/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Haw Par Corp. Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentanti: R.-D. Härer, C. Schultze, J. Ossing, C. Weber, H. Ranzinger, C. Gehweiler e C. Brockmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol, Austria) (rappresentanti: J. Sachs e C. Sachs, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 novembre 2015 (procedimento R 1907/2015-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Haw Par e la Cosmowell.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Haw Par Corp. Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 106 del 21.3.2016.


19.6.2017   

IT

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C 195/23


Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2017 — Enercon/EUIPO — Gamesa Eólica (Tonalità di verde)

(Causa T-36/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea consistente in tonalità di verde - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 195/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentanti: S. Overhage, R. Böhm e A. Silverleaf, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Spagna) (rappresentante: A. Sanz Cerralbo, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 28 ottobre 2015 (procedimento R 597/2015-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Gamesa Eólica e la Enercon.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Enercon GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 111 del 29.3.2016.


19.6.2017   

IT

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C 195/23


Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Kasztantowicz/EUIPO — Gbb Group (GEOTEK)

(Causa T-97/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo GEOTEK - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regola 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Prova dell’uso effettivo del marchio - Tardività - Regola 61, paragrafi 2 e 3, e regola 65, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 - Notifica del termine effettuata al titolare tramite fax - Assenza di circostanze tali da rimettere in questione il rapporto di trasmissione fornito dall’EUIPO - Articolo 78 del regolamento n. 207/2009 - Regola 57 del regolamento n. 2868/95 - Domanda di assunzione di testimoni - Margine di discrezionalità dell’EUIPO»])

(2017/C 195/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Martin Kasztantowicz (Berlino, Germania) (rappresentante: R. Ronneburger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf et A. Söder, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Gbb Group Ltd (Letchworth, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 dicembre 2015 (procedimento R 3025/2014-5), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Gbb Group e il sig. Kasztantowicz.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Martin Kasztantowicz è condannato alle spese.


(1)  GU C 145 del 25.4.2016.


19.6.2017   

IT

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C 195/24


Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2017 — PayPal/EUIPO — Hub Culture (VENMO)

(Causa T-132/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo VENMO - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 195/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PayPal, Inc. (San José, California, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Renck, avvocato, e I. Junkar, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hub Culture Ltd (Hamilton, Bermuda, Regno Unito) (rappresentante: J. Hill, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 gennaio 2016 (procedimento R 2974/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la PayPal e la Hub Culture.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 gennaio 2016 (procedimento R 2974/2014-5) è annullata.

2)

L’EUIPO si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla PayPal, Inc.

3)

La Hub Culture Ltd si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 191 del 30.5.2016.


19.6.2017   

IT

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C 195/24


Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2017 — Gfi PSF/Commissione

(Causa T-200/16) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Gara d'appalto - Sviluppo, manutenzione, evoluzione e servizi di assistenza per siti web - Rigetto dell’offerta di un offerente - Offerta ricevuta già aperta - Articolo 111, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario»))

(2017/C 195/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gfi PSF Sàrl (Leudelange, Lussemburgo) (rappresentante: F. Moyse, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e S. Lejeune, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento delle decisioni del 2 e del 16 marzo 2016 dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (UP) che respingono l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto riguardante, in particolare, lo sviluppo, la manutenzione, l’evoluzione e i servizi di assistenza per i siti web di detto ufficio (GU 2015/S 251-459901) nonché, ove necessario, della decisione confermativa dell’UP del 22 aprile 2016 e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito a causa di tali decisioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Gfi PSF Sàrl è condannata alle spese.


(1)  GU C 222 del 20.6.2016.


19.6.2017   

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C 195/25


Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2017 — Messe Friedrichshafen/EUIPO — El Corte Inglés (Out Door)

(Causa T-224/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Marchio dell’Unione europea figurativo Out Door - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore OUTDOOR PRO - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 76 del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 195/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Messe Friedrichshafen GmbH (Friedrichshafen, Germania) (rappresentante: W. Schulte Hemming, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 febbraio 2016 (procedimento R 2302/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la El Corte Inglés e la Messe Friedrichshafen.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Messe Friedrichshafen GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 232 del 27.6.2016.


19.6.2017   

IT

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C 195/26


Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2017 — CC/Parlamento

(Causa T-446/16 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale - Errori commessi nella gestione dell’elenco degli idonei - Responsabilità extracontrattuale - Nuove offerte di prova - Danno materiale - Parità di trattamento - Snaturamento dei fatti - Perdita di un’opportunità»))

(2017/C 195/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CC (rappresentanti: G. Maximini e C. Hölzer, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e E. Despotopoulou, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 21 luglio 2016, CC/Parlamento (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 21 luglio 2016, CC/Parlamento (F-9/12 RENV), è annullata, nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica, in primo luogo, ha calcolato la perdita dell’opportunità per la sig.ra CC di essere assunta come funzionaria in prova dal Consiglio dell’Unione europea escludendo il periodo compreso tra il 16 febbraio 2006 e il 31 agosto 2007 e, in secondo luogo, ha calcolato la perdita dell’opportunità per la sig.ra CC di essere assunta come funzionario in prova dalle altre istituzioni e dagli organi dell’Unione europea sulla base di un metodo diverso da quello utilizzato per il Consiglio.

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)

La causa è rinviata ad una sezione del Tribunale diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 371 del 10.10.2016.


19.6.2017   

IT

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C 195/26


Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2017 — OU/Commissione

(Causa T-569/16) (1)

((«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Procedimento disciplinare - Sospensione - Trattenuta sulla retribuzione - Nota di biasimo - Rimborso - Articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto»))

(2017/C 195/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OU (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e volta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 13 marzo 2015 recante rigetto della domanda del ricorrente volta al rimborso degli importi trattenuti sulla sua retribuzione per un periodo di sei mesi a decorrere dal 15 gennaio 2007 e, dall’altro, al rimborso dei citati importi, unitamente agli interessi.

Dispositivo

1)

La decisione del 13 marzo 2015 con la quale la Commissione europea ha respinto la domanda del sig. OU volta al rimborso degli importi trattenuti sulla sua retribuzione a seguito della decisione della Commissione del 14 dicembre 2006 è annullata.

2)

La Commissione è condannata a rimborsare al sig. OU gli importi trattenuti sulla sua retribuzione a seguito della decisione del 14 dicembre 2006.

3)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 211 del 13.6.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-141/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).


19.6.2017   

IT

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C 195/27


Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2017 — Azoulay e a./Parlamento

(Causa T-580/16) (1)

((«Funzione pubblica - Funzionari - Agenti temporanei - Retribuzione - Assegni familiari - Indennità scolastica - Mancato rimborso delle spese scolastiche - Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione»))

(2017/C 195/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Irit Azoulay (Bruxelles, Belgio), Andrew Boreham (Wansin Hannut, Belgio), Mirja Bouchard (Villers-la-Ville, Belgio) e Darren Neville (Ohain, Belgio) (rappesentante: M. Casado García Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlemento europeo (rappresentanti: E. Taneva e L. Deneys, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e volta all’annullamento delle decisioni individuali del Parlamento, del 24 aprile 2015, che negano la concessione delle indennità scolastiche per l’anno 2014 2015 e, se del caso, all’annullamento delle decisioni individuali del Parlamento, del 17 e 19 novembre 2015, recanti parziale rigetto dei reclami dei ricorrenti del 20 luglio 2015.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Irit Azoulay, il sig. Andrew Boreham, la sig.ra Mirja Bouchard e il sig. Darren Neville sono condannati alle spese.


(1)  GU C 145 del 25.4.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo con il numero F-9/16 dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).


19.6.2017   

IT

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C 195/28


Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2017 — HN/Commissione

(Causa T-588/16) (1)

([«Funzione pubblica - Funzionari - Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 - Riforma dello Statuto - Nuove norme sulla carriera e sulle promozioni nei gradi AD 13 e AD 14 - Funzionari di grado AD 12 - Esercizio di responsabilità particolari - Articolo 30, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto - Esercizio di promozione 2014 - Domanda di inquadramento nell’impiego tipo di “consigliere o equivalente” - Mancata risposta dell’APN - Esercizio di promozione 2015 - Nuova domanda di inquadramento nell’impiego tipo di “consigliere o equivalente” o di “capo unità o equivalente” - Rigetto da parte dell’APN - Carattere confermativo del diniego di inquadramento nell’impiego tipo di “consigliere o equivalente” - Requisiti relativi al procedimento precontenzioso - Irricevibilità»))

(2017/C 195/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HN (rappresentanti: avv.ti F. Sciaudone e R. Sciaudone)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e A C. Simon, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e volta all’annullamento «[della] decisione di rigetto della domanda [del ricorrente] di considerare che egli esercita responsabilità particolari tali da consentirne l’inquadramento nell’impiego tipo [di] “consigliere o equivalente”, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’allegato XIII [del nuovo] Statuto», nonché della decisione SEC (2013) 691, del 18 dicembre 2013, recante il titolo: «Comunicazione della Commissione che modifica le norme relative alla composizione dei gabinetti dei membri della Commissione e ai portavoce».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. HN è condannato alle spese.


(1)  GU C 251 dell’11.7.2016 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-18/16 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l’1.9.2016).


19.6.2017   

IT

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C 195/28


Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2017 — Düll/EUIPO — Cognitect (DaToMo)

(Causa T-381/16) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di annullamento - Ritiro della domanda di decadenza - Non luogo a statuire»))

(2017/C 195/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Klaus Düll (Südergellersen, Germania) (rappresentante: S. Wolff-Marting, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cognitec, Inc. (Durham, Carolina del Nord, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 aprile 2016 (procedimenti riuniti R 1383/2015-2 e R 1481/2015-2), riguardante un procedimento di annullamento tra Cognitect, Inc. e Klaus Düll.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Klaus Düll e Cognitect, Inc. sono condannati a sopportare le proprie spese nonché, ciascuno, la metà di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 364 del 31.10.2016.


19.6.2017   

IT

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C 195/29


Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 10 aprile 2017 — Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG/ACER

(Causa T-123/17 R)

([«Procedimento sommario - Energia - Decisione dell’ACER che respinge una domanda di intervento nel procedimento A-001-2017 (consolidato) - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Assenza del requisito dell’urgenza»])

(2017/C 195/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG (Vienna, Austria) (rappresentante: B. Rajal, avvocato)

Resistente: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rappresentanti: P. Martinet e E. Tremmel, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione dell’ACER del 17 febbraio 2017, recante rigetto della domanda di intervento della ricorrente nel procedimento A-001-2017 (consolidato).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


19.6.2017   

IT

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C 195/30


Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 21 aprile 2017 — Post Telecom/BEI

(Causa T-158/17 R)

((«Provvedimenti sommari - Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Fornitura di servizi di comunicazione via rete metropolitana per gli edifici e gli uffici del Gruppo della BEI a Lussemburgo - Rigetto dell’offerta di un partecipante alla gara e aggiudicazione dell’appalto ad un altro partecipante - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Difetto del requisito dell’urgenza»))

(2017/C 195/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Post Telecom SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: M. Thewes, C. Saettel e T. Chevrier, avvocati)

Resistente: Banca europea degli investimenti (BEI) (rappresentanti: T. Gilliams, P. Kiiver e C. Solazzo, agenti, assistiti da M. Belmessieri e B. Schutyser, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione della BEI del 6 gennaio 2017, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto n. 1 della gara d’appalto OP-1305, intitolato «Servizi di comunicazione via rete metropolitana e rete allargata a favore del Gruppo della Banca europea degli investimenti», nonché della decisione di aggiudicare tale lotto a un altro partecipante alla gara.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti sommari è respinta.

2)

L’ordinanza del 15 marzo 2017, emessa nella causa T-158/17 R, è revocata.

3)

Le spese sono riservate.


19.6.2017   

IT

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C 195/30


Ricorso proposto il 10 marzo 2017 — Claro Sol Cleaning/EUIPO — Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

(Causa T-159/17)

(2017/C 195/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Claro Sol Cleaning, SLU (Madrid, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Solemo Oy (Helsinki, Finlandia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «Claro Sol Facility Services desde 1972» — Domanda di registrazione n. 13 318 993

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 gennaio 2017 nel procedimento R 478/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale del 9 gennaio 2017 nel procedimento R 478/2016-1, che ha accolto parzialmente il ricorso della Solemo Oy e ha annullato parzialmente la decisione che statuisce sull’opposizione n. B 2472267, contro la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 13 318 993«Claro Sol Facility Services desde 1972» proprietà della ricorrente, in forza della quale detto marchio è stato integralmente rigettato per le classi 37 e 39 e parzialmente rigettato per la classe 35;

dare seguito alla domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 13 318 993«Claro Sol Facility Services desde 1972» per tutti i servizi inclusi nelle classi 35, 37 e 39, in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico nel territorio in cui è protetto il marchio nazionale precedente, registrato in Finlandia sotto il marchio n. 250.356 «SOL», proprietà dell’interveniente;

condannare l’interveniente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


19.6.2017   

IT

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C 195/31


Ricorso proposto il 31 marzo 2017 — Calhau Correia de Paiva/Commissione

(Causa T-202/17)

(2017/C 195/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ana Calhau Correia de Paiva (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: V. Villante e G. Pandey, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni e i provvedimenti seguenti, dichiarando previamente, se del caso, illegittimi e non applicabili nei confronti della ricorrente il bando di concorso EPSO/AD/293/14 e il regime linguistico in questione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE:

la decisione dell’'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e della commissione giudicatrice del 9 novembre 2015 di non includere il nome della candidata nell’elenco di riserva stabilito in esito al concorso EPSO/AD/293/14;

la decisione dell’EPSO e della commissione giudicatrice del 23 giugno 2016 di non riconsiderare la decisione del 9 novembre 2015 e di non reinserire il nome della candidata nell’elenco di riserva;

la decisione dell’EPSO del 22 dicembre 2016 di rispondere sfavorevolmente al reclamo amministrativo della ricorrente, proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, avverso la decisione della commissione giudicatrice di non inserire il suo nome nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/293/14 e contro la decisione negativa di riesame.

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1 dello Statuto dei funzionari, del principio di non discriminazione, del principio di proporzionalità e del principio della parità di opportunità riguardo all’imposizione, da parte dell’EPSO, di una tastiera QWERTY EN, AZERTY FR/BE o QWERTZ DE per l’esecuzione della prova dello studio di un caso, nonché vertente su un manifesto errore di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 1/1958 riguardo al regime linguistico promosso e ribadito nel bando di concorso EPSO/AD/293/14 e sull’eccezione di illegittimità ed inapplicabilità del bando di concorso EPSO/AD/293/14.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1 dello Statuto dei funzionari, del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità riguardo alla limitazione della scelta della seconda lingua tra il tedesco, l’inglese e il francese imposta ai candidati dall’EPSO e/o dalla commissione giudicatrice.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di opportunità con riferimento alla procedura di esame del concorso EPSO.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 25 dello Statuto dei funzionari relativamente alla carenza di motivazione delle decisioni dell’EPSO di promuovere e sostenere un determinato regime linguistico, e altresì vertente sulla violazione del bando di concorso e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto l’EPSO ha assunto funzioni attribuite alla commissione giudicatrice.


19.6.2017   

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C 195/32


Ricorso proposto il 3 aprile 2017 — GY/Commissione

(Causa T-203/17)

(2017/C 195/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: GY (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare e statuire quanto segue:

la decisione del 23 dicembre 2016 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/293/14 di non ammetterlo al centro di valutazione è annullata;

la Commissione europea è condannata a versare un importo stimato ex aequo et bono à EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

la Commissione europea è, comunque, condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della commissione giudicatrice dell’obbligo di motivazione in quanto non avrebbe rivelato al ricorrente i criteri di valutazione che ha adottato in esecuzione della sentenza del 20 luglio 2016, GY/Commissione, F-123/15, EU:F:2016:160.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della commissione giudicatrice del bando di concorso in quanto essa avrebbe arbitrariamente limitato la sua valutazione dell’esperienza professionale del ricorrente basandosi, in tre casi, unicamente sulla durata di tale esperienza.

3.

Terzo motivo, vertente su diversi errori manifesti di valutazione commessi dalla commissione giudicatrice i quali renderebbero illegittima la decisione di accordargli solo 17 punti su 56 (laddove la soglia era fissata a 22 punti)


19.6.2017   

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C 195/33


Ricorso proposto il 3 aprile 2017 — Argus Security Projects/Commissione e EUBAM

(Causa T-206/17)

(2017/C 195/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Argus Security Projects (Limassol, Cipro) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuti: Commissione europea, Missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere in Libia (EUBAM)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di EUBAM Libia del 24 gennaio 2017 che sostituisce la decisione iniziale del 16 febbraio 2014 con la quale è stata respinta l’offerta presentata dalla società Argus nell’ambito di una gara di appalto riguardante la prestazione di servizi di sicurezza nel quadro della missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (contratto EUBAM-13-020) ed è stato assegnato l’appalto alla Garda;

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 110 del regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, (GU L 298 dell'26.10.2012, pag. 1), delle norme stabilite nei documenti di gara per l’attribuzione del contratto, in particolare i punti 4.1 e 12.1 delle istruzioni per gli offerenti, e dei principi di parità di trattamento degli offerenti e di non discriminazione. Il motivo si articola in tre parti:

prima parte, vertente sulla mancata mobilitazione dei mezzi tecnici e operativi conformi ai termini dell’appalto;

seconda parte, vertente sulla mancata mobilitazione di risorse umane conformi ai termini dell’appalto;

terza parte, vertente sul carattere fittizio del piano di mobilitazione e sul fatto che sia presa in considerazione l’esperienza passata degli offerenti in ambienti ostili.

2.

Secondo motivo, vertente sulla modificazione sostanziale delle condizioni iniziali di appalto e sulla violazione del principio della parità di trattamento. Questo motivo si articola in due parti:

Prima parte, vertente sulla valutazione delle risorse umane;

Seconda parte, vertente sulla valutazione dei mezzi tecnici e del piano di mobilitazione.


19.6.2017   

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C 195/34


Ricorso proposto il 7 aprile 2017 — Mabrouk/Consiglio

(Causa T-216/17)

(2017/C 195/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunisi, Tunisia) (rappresentanti: J-R. Farthouat, N. Boulay, avvocati, e S. Crosby, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2017/153 del Consiglio del 27 gennaio 2017 che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2017 L 23, p. 19), nella misura in cui riguarda il ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il congelamento dei beni del ricorrente viola il principio del termine ragionevole sancito, rispettivamente, dall’articolo 6 CEDU e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che non sussiste un fondamento sufficiente per il congelamento:

contrariamente alle prove presentate dal ricorrente, il Consiglio considera illegittimi i beni del ricorrente, senza tuttavia fornire alcuna motivazione;

nel considerare illegittimi i beni del ricorrente, il Consiglio incorre in un errore di valutazione dei fatti, sempre che una valutazione sia stata effettuata;

il congelamento è privo di oggetto, poiché è inteso ad assistere la Tunisia nel recupero di beni indebitamente acquisiti. Tuttavia, nessuno dei beni del ricorrente è stato acquisito indebitamente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, congelando i suoi beni in seguito alla caduta del presidente Ben Ali, il congelamento viola il diritto al lavoro del ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il congelamento è, in ogni caso, sproporzionato e viola i diritti di proprietà del ricorrente.


19.6.2017   

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C 195/34


Ricorso proposto il 18 aprile 2017 — Recyclex a.o./Commissione

(Causa T-222/17)

(2017/C 195/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Recyclex SA (Parigi, Francia), Fonderie et Manufacture de Métaux (Anderlecht, Belgio), Harz-Metall GmbH (Goslar, Germania) (rappresentanti: M. Wellinger, S. Reinart e K. Bongs, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta con la decisione della Commissione europea dell’8 febbraio 2017 (C(2017) 900 definitivo) relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE;

concedere alle ricorrenti dei termini di pagamento; e

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha errato nel non applicare il punto 26 (paragrafo finale) della comunicazione sulla cooperazione (1) alle ricorrenti per quanto riguarda la durata della violazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha errato nel non applicare il punto 26 (paragrafo finale) della comunicazione sulla cooperazione alle ricorrenti per quanto riguarda la violazione relativa alla Francia.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente applicato un incremento specifico del 10 % nel calcolo dell’ammenda sulla base del punto 37 dei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende (2).

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha errato nel non concedere alle ricorrenti una riduzione del 50 % dell’ammenda a norma del punto 26, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata viola i principi di proporzionalità e non discriminazione così come il principio della individualità della pena.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è tenuto ad usare la sua competenza estesa al merito al fine di concedere termini di pagamento alle ricorrenti riguardo a qualsiasi parte dell’ammenda ancora dovuta.


(1)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17), modificata da ultimo dalla comunicazione della Commissione sulle modifiche alla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2015, C 256, pag. 1).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).


19.6.2017   

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C 195/35


Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commissione

(Causa T-228/17)

(2017/C 195/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd (Wenzhou, Cina) (rappresentante: S. Hirsbrunner, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2017, L 22, pag. 14), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente;

condannare al pagamento delle spese legali della ricorrente la Commissione ed ogni eventuale interveniente ammesso a sostegno della Commissione nel corso del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su vari errori manifesti di valutazione che la Commissione avrebbe commesso ritenendo intercambiabili gli standard tecnici statunitensi ed europei relativi agli accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa (stainless steel tube and pipe butt-welding fittings, SSBWF).

La Commissione non ha ottemperato al proprio obbligo di valutare in modo imparziale gli elementi di prova rilevanti, dato che varie affermazioni fattuali relative all’intercambiabilità riportate nel regolamento controverso sono inaccurate, contraddittorie o fuorvianti. In particolare, è inaccurata l’affermazione secondo cui l’unico importatore che ha collaborato avrebbe omesso di fornire prove rilevanti.

La Commissione ha erroneamente supposto che gli SSBWF godessero di una doppia certificazione per gli standard europei e statunitensi. Tale idea si fonda unicamente su affermazioni dell’ultimo minuto, contenute nelle denunce, comparse per la prima volta solo nel regolamento controverso stesso.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione, avrebbe omesso di fornire una motivazione adeguata circa l’adeguamento del valore normale e avrebbe invocato argomenti contraddittori.

La Commissione si è erroneamente basata sui dati relativi ai costi e al processo produttivo dell’industria UE per quantificare l’adeguamento opportuno. Ha respinto senza giustificati motivi la proposta di quantificare l’adeguamento sulla base di dati provenienti dal mercato cinese.

Per questo motivo il regolamento controverso viola l’articolo 20 del regolamento di base e l’articolo 296 TFUE e risulta insufficientemente motivato.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la determinazione del periodo in esame è viziata da un manifesto errore di valutazione.

La Commissione ha agito in modo arbitrario non prendendo in considerazione un periodo alternativo, benché, grazie ad una precedente indagine, fosse in possesso dei dati necessari.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il procedimento che ha condotto al regolamento controverso non rispetta i principi generali del diritto UE, come i principi di buona amministrazione, trasparenza e il diritto alla difesa della ricorrente.

La Commissione ha omesso di fornire alla ricorrente le «informazioni disponibili» in maniera tempestiva dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie. Quando la Commissione ha infine comunicato dette informazioni, congiuntamente ad altri dati e informazioni, per la prima volta al momento della divulgazione delle conclusioni definitive, non ha lasciato alla ricorrente tempo sufficiente per procedere ad una valutazione approfondita.

Essa ha violato i diritti alla difesa della ricorrente non fornendole la possibilità di formulare osservazioni in merito a conclusioni d’importanza fondamentale basate su affermazioni non verificate del denunciante, che comparivano per la prima volta nel regolamento contestato.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento controverso, del 26 gennaio 2017, erroneamente determina il dazio antidumping della ricorrente sulla base delle disposizioni del regolamento di base, le quali prevedono la metodologia eccezionale del paese analogo per calcolare il valore normale delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, nonostante il diritto dell’UE di applicare detto trattamento eccezionale sia scaduto l’11 dicembre 2016.

L’Unione europea si è impegnata a rispettare i termini specifici del Protocollo di accesso della Cina all’OMC con la decisione del Consiglio che approva tale accesso. In quanto istituzione dell’UE, la Commissione deve rispettare gli impegni internazionali assunti dall’Unione nell’esercizio dei suoi poteri.

Il regolamento controverso è inoltre incompatibile con l’obbligo dell’UE di elaborare una propria normativa antidumping nel rispetto del diritto internazionale, specialmente nel caso in cui le sue disposizioni siano specificamente intese ad attuare un accordo internazionale concluso dall’Unione.


19.6.2017   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/37


Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Germania/Commissione

(Causa T-229/17)

(2017/C 195/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e avv.ti M. Winkelmüller, F. van Schewick e M. Kottmann)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia

annullare la decisione (UE) 2017/133 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 21, pag. 113);

annullare la decisione (UE) 2017/145 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 22, pag. 62);

annullare la comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2017, C 76, pag. 32), nella parte in cui essa fa riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura»;

annullare la comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2017 C 76, pag. 32), nella parte in cui essa fa riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport»; nonché

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo: violazione delle forme sostanziali

La Repubblica federale di Germania fa valere che la Commissione, nell’emanare le decisioni impugnate, avrebbe violato le forme sostanziali enunciate nell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 305/2011 (1). La Commissione, infatti, non avrebbe sottoposto la questione al comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE (2), la prevista consultazione dell’organismo europeo di normalizzazione competente sarebbe viziata e le decisioni controverse non sarebbero state emanate «alla luce del parere» espresso dal comitato istituito dall’articolo 5 della suddetta direttiva.

2.

Secondo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che le decisioni controverse violerebbero l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE, poiché essa non prenderebbe posizione sulla questione centrale di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero se le norme armonizzate interessate siano conformi al relativo mandato e garantiscano il rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione. Ne conseguirebbe che né la Repubblica federale di Germania né il Tribunale potrebbero valutare i principali punti di diritto e di fatto sui quali si è basata la Commissione.

3.

Terzo motivo: violazione del regolamento (UE) n. 305/2011

Inoltre la ricorrente sostiene che le decisioni e la comunicazione controverse violerebbero norme sostanziali del regolamento (UE) n. 305/2011.

In primo luogo le decisioni e la comunicazione controverse sarebbero in contrasto con l’articolo 17, paragrafo 5, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011 poiché, in violazione delle suddette disposizioni, la Commissione non avrebbe verificato in che misura le norme armonizzate interessate siano conformi ai relativi mandati e avrebbe in tal modo ignorato il fatto che tale conformità in realtà non sussiste.

In secondo luogo le decisioni e la comunicazione controverse violerebbero l’articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché con l’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011. La Commissione avrebbe trascurato che le norme processuali oggetto del procedimento non contengono alcun procedimento né criteri per la valutazione della prestazione in relazione al rilascio di cosiddette altre sostanze pericolose e, pertanto, sarebbero incomplete riguardo a una caratteristica essenziale dei prodotti da costruzione e, di conseguenza, metterebbero a rischio l’osservanza dei requisiti di base delle opere di costruzione.

Infine la Commissione, nell’emanare gli atti controversi, sarebbe incorsa in un ulteriore errore di valutazione, avendo ignorato la possibilità concessa dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, di indicare nella Gazzetta ufficiale, insieme alla riserva proposta dalla ricorrente, i riferimenti a una norma armonizzata.


(1)  Regolamento (CE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2011, L 88, pag. 5).

(2)  Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 217, pag. 18).


19.6.2017   

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C 195/38


Ricorso proposto il 19 aprile 2017 — Siberian Vodka/EUIPO — Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

(Causa T-234/17)

(2017/C 195/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Siberian Vodka AG (Herisau, Svizzera) (rappresentante: O. Bischof, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Friedr. Schwarze GmbH & Co. KG (Oelde, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «DIAMOND ICE» — Registrazione internazionale n. 1 211 695

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 febbraio 2017 nel procedimento R 1171/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 febbraio 2017 nel procedimento R 1171/2016-4;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009;


19.6.2017   

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C 195/39


Ricorso proposto il 20 aprile 2017 — Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

(Causa T-235/17)

(2017/C 195/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dometic Sweden AB (Solna, Svezia) (rappresentanti: R. Furneaux e E. Humphreys, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MOBILE LIVING MADE EASY» — Domanda di registrazione n. 14 952 592

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13/02/2017 nel procedimento R 1832/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata in relazione ai beni e ai servizi oggetto della domanda, per i quali la decisione è stata confermata;

annullare la decisione dell’EUIPO del 10 agosto 2016 relativa alla registrabilità della domanda;

rinviare la causa all’EUIPO affinché modifichi la sua decisione;

pronunciarsi sulle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 75 e 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/39


Ricorso proposto il 25 aprile 2017 — Gugler/EUIPO — Gugler France (GUGLER)

(Causa T-238/17)

(2017/C 195/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alexander Gugler (Maxdorf, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gugler France (Besançon, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «GUGLER» — Marchio dell’Unione europea n. 3 324 902

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31/01/2017 nel procedimento R 1008/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte relativa alla cancellazione della registrazione del marchio dell’Unione europea n. 3 324 902 e all’obbligo di sopportare le spese di cancellazione della ricorrente pari ad EUR 550;

condannare l’EUIPO a sopportare le spese della ricorrente relative al presente procedimento.

Motivi invocati

Violazione del principio di buona amministrazione;

Violazione degli articoli 8, paragrafo 4 e 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/40


Ricorso proposto il 25 aprile 2017 — Germania/Commissione

(Causa T-239/17)

(2017/C 195/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: D. Klebs e T. Henze)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 e l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/264 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui escludono dal finanziamento dell’Unione i pagamenti di importo totale pari a EUR 1 964 861,71 effettuati dall’organismo pagatore Hauptzollamt Hamburg-Jonas della Repubblica federale di Germania a titolo del FEAGA, e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di errori nel calcolo e nella rappresentazione degli interessi

Violazione del combinato disposto degli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 (1), e dell’articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006 (2) [ovvero, del combinato disposto degli articoli 52, paragrafo 1, e 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (3), e dell’articolo 29, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 (4)] derivante dall’esclusione delle spese dal finanziamento, malgrado le autorità tedesche avessero osservato tutte le norme pertinenti all’epoca dei fatti, in particolare calcolando e rappresentando gli interessi secondo le disposizioni vigenti di cui alla tabella 3 del regolamento (CE) n. 885/2006 [come modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007 (5)].

2.

Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione della decisione

Violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE scaturente dal fatto che la Commissione non avrebbe motivato a sufficienza e in modo esente da contraddizioni le ragioni per cui, dal combinato disposto degli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 5 del regolamento (CE) n 1290/2005, e dell’articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007, debba evincersi un obbligo, in capo agli Stati membri, di dichiarare i recuperi e i relativi interessi in un’unica riga e ancor prima della decisione su questi ultimi (fermo restando il diritto agli interessi in quanto tale) già negli anni compresi tra il 2006 e il 2008, nel quadro delle irregolarità connesse alla restituzione all’esportazione di cui alla tabella 3 del regolamento (CE) n. 885/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007. Inoltre, la Commissione non avrebbe motivato in modo sufficiente e scevro di contraddizioni come debba tradursi, in concreto, una violazione degli obblighi di controlli essenziali.

3.

Terzo motivo, vertente sul decorso del termine ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005

Violazione dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005, e dell’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, determinata dal fatto che la Commissione non avrebbe validamente comunicato per iscritto, entro 24 mesi dalla data in cui le spese sono state effettuate, i reclami (calcolo e rappresentazione degli interessi, nonché omissioni di controlli essenziali) su cui si sarebbe fondata l’esclusione delle spese medesime.

4.

Quarto motivo, vertente sull’eccessiva durata del procedimento

Violazione dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006, dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, in combinato disposto con il principio generale di diritto dell’avvio di un procedimento amministrativo entro un termine ragionevole, nonché violazione dei diritti della difesa, perché la durata del procedimento dinanzi alla Commissione sarebbe stata eccessiva.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché del principio di proporzionalità, dal momento che la Commissione, procedendo a una rettifica forfettaria del 5 %, non avrebbe valutato adeguatamente la natura e la portata di un’eventuale infrazione. In particolare, la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che l’Unione non ha subito, in concreto, alcun pregiudizio finanziario, che non è mai esistito il rischio reale dell’insorgere di un siffatto pregiudizio e che alla ricorrente era attribuibile (semmai) soltanto una colpa di lieve entità. La Commissione avrebbe altresì violato il principio di proporzionalità rettificando il saldo annuale 2010 senza un nesso evidente con gli esercizi di bilancio contestati 2006 — 2008.


(1)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90).

(3)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU 2014, L 255, pag. 59).

(5)  Regolamento (CE) n. 1233/2007 della Commissione, del 22 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2007, L 279, pag. 10).


19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/41


Ricorso proposto il 25 aprile 2017 — Repubblica di Polonia/Commissione

(Causa T-241/17)

(2017/C 195/55)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/264 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui ha escluso dal finanziamento dell’Unione la somma di EUR 25 708 035,13, erogata dall’organismo pagatore riconosciuto dalla Repubblica di Polonia;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 (1), in quanto, sulla base di una interpretazione errata del diritto, è stata applicata una rettifica finanziaria a spese sostenute dalle autorità polacche in compensazione di operazioni di mancata raccolta nel 2011 nell’ambito delle misure di sostegno eccezionali per il settore degli ortofrutticoli previste sulla base del regolamento n. 585/2011 (2), mentre tali spese erano state effettuate dalle autorità polacche conformemente alle norme di diritto dell’Unione e, in particolare, non erano contrarie all’articolo 85 del regolamento n. 543/2011 (3).


(1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (GU 2013, L 347, pag. 549).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 della Commissione, del 17 giugno 2011, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore degli ortofrutticoli (GU 2011, L 160, pag. 71).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU 2011, L 157, pag. 1).


19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/42


Ricorso proposto il 24 aprile 2017 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Национальный Продукт)

(Causa T-246/17)

(2017/C 195/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Germania) (rappresentante: A. Lingenfelser, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «Национальный Продукт») — Domanda di registrazione n. 14 747 513

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 febbraio 2017 nel procedimento R 1017/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/43


Ricorso proposto il 27 aprile 2017 — Azarov/Consiglio

(Causa T-247/17)

(2017/C 195/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui riguardano il ricorrente;

adottare, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, determinate misure di organizzazione del procedimento, e in particolare

l’interrogazione del Consiglio;

invitare il Consiglio a pronunciarsi per iscritto o oralmente su taluni aspetti della controversia;

chiedere informazioni o ragguagli al Consiglio o a terzi, tra i quali la Commissione, l’EADS e l’Ucraina;

chiedere la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa;

condannare il Consiglio, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali

Nell’ambito del presente motivo il ricorrente fa valere la violazione del diritto di proprietà e la violazione del diritto alla libertà d’impresa. Egli contesta altresì il carattere sproporzionato delle misure restrittive adottate.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione


19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/43


Ricorso proposto il 24 aprile 2017 — avanti/EUIPO (avanti)

(Causa T-250/17)

(2017/C 195/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: avanti GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: M. Bahmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «avanti» — Domanda di registrazione n. 14 646 038

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2017 nel procedimento R 801/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ammettere la richiesta di registrazione di marchio presentata il 6 ottobre 2015 presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale con il numero 01464038 e pubblicare il marchio ai fini della prosecuzione del procedimento di registrazione.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 207/2009.


19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/44


Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

(Causa T-251/17)

(2017/C 195/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Robert Bosch GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: S. Völker e M. Pemsel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «Simply. Connected.» — Domanda di registrazione n. 14 814 057

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2017 nel procedimento R 948/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, incluse quelle relative al procedimento di ricorso dinanzi ad esso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 64 del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.


19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/45


Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

(Causa T-252/17)

(2017/C 195/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Robert Bosch GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: S. Völker e M. Pemsel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «Simply. Connected.» — Domanda di registrazione n. 14 814 032

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 marzo 2017 nel procedimento R 947/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, incluse quelle relative al procedimento di ricorso dinanzi ad esso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 64 del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.


19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/45


Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Der Grüne Punkt/EUIPO — Halston Properties (raffigurazione di un cerchio con due frecce)

(Causa T-253/17)

(2017/C 195/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: P. Goldenbaum, I. Rohr e N. Ebbecke, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Halston Properties, s. r. o. GmbH (Bratislava, Slovacchia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: ricorrente

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea figurativo (raffigurazione di un cerchio con due frecce) — marchio dell’Unione europea n. 298 273

Procedimento dinanzi all’EUIPO: decadenza

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 febbraio 2017 nel procedimento R 1357/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese;

per l’ipotesi in cui la controinteressata intervenisse nel procedimento, condannarla a sopportare le proprie spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.


Rettifiche

19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/47


Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-232/16 P

( «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» C 63 del 27 febbraio 2017 )

(2017/C 195/62)

Occorre leggere come segue la comunicazione relativa alla causa T-232/16 P, Commissione/Frieberger e Vallin:

Sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2017 — Commissione/Frieberger e Vallin

(Causa T-232/16 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Riforma dello Statuto - Innalzamento dell’età pensionabile - Decisione recante diniego della rivalutazione dell’abbuono dei diritti a pensione - Principio ne ultra petita - Errore di diritto - Obbligo di motivazione»))

(2017/C 063/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e G. Gattinara, agenti)

Altre parti nel procedimento: Jürgen Frieberger (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio), Benjamin Vallin (Saint-Gilles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 2 marzo 2016, Frieberger e Vallin/Commissione (F-3/15, EU:F:2016:26).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 2 marzo 2016, Frieberger e Vallin/Commissione (F-3/15), è annullata.

2)

Il ricorso proposto dal sig. Jürgen Frieberger e dal sig. Benjamin Vallin dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-3/15 è respinto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione.

4)

Il sig. Frieberger e il sig. Vallin sono condannati a sopportare le spese afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ivi incluse le spese della Commissione europea.

5)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese afferenti sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente grado di giudizio.


(1)  GU C 243 del 4.7.2016.