ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 191

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
16 giugno 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 191/01

Comunicazione della Commissione — Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio — Regole in materia di proprietà e controllo dei vettori aerei dell’UE

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2017/C 191/02

Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2017, relativa alla nomina del vicepresidente dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

12

 

Commissione europea

2017/C 191/03

Tassi di cambio dell'euro

13

 

Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

2017/C 191/04

Decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, del 4 maggio 2017, di registrare l’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa in quanto partito politico europeo

14

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 191/05

Avvio della procedura di liquidazione — Decisione di revoca dell’autorizzazione e di avvio della procedura di liquidazione di INTERNATIONAL LIFE Società di assicurazioni spa — comparto vita[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

32

2017/C 191/06

Avvio della procedura di liquidazione — Decisione di revoca dell’autorizzazione e di avvio della procedura di liquidazione di INTERNATIONAL LIFE Società di assicurazioni spa[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

33


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 191/07

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

34


IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 191/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio — Regole in materia di proprietà e controllo dei vettori aerei dell’UE

(2017/C 191/01)

Indice

1.

Introduzione 1

2.

Gli aspetti procedurali 3

3.

Onere della prova 4

4.

Nazionalità 4

5.

Proprietà 4

5.1.

Approccio generale 4

5.2.

Problemi relativi alla proprietà nel caso di imprese quotate in borsa e di investimenti istituzionali 6

6.

Controllo effettivo 6

6.1.

Approccio generale 6

6.2.

Criteri di valutazione 7

6.2.1.

Governo societario 7

6.2.2.

Diritti degli azionisti 8

6.2.3.

Legami finanziari tra l’impresa e l’azionista del paese terzo 10

6.2.4.

Cooperazione commerciale 10

7.

Controllo e possibili misure 11

1.   INTRODUZIONE

1.

Il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (1) (in prosieguo il «regolamento») è l’atto giuridico di base che disciplina il mercato interno dell’aviazione (2). Il regolamento disciplina il rilascio delle licenze ai vettori aerei comunitari, il diritto dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei intracomunitari e la determinazione del prezzo dei servizi aerei intracomunitari.

2.

Il regolamento stabilisce il concetto di «vettore aereo comunitario» (in prosieguo il «vettore dell’UE»), che è definito come «vettore aereo in possesso di una licenza d’esercizio valida rilasciata da un’autorità competente per il rilascio delle licenze a norma del capo II» (articolo 2, paragrafo 11, del regolamento). I vettori dell’UE hanno la facoltà di prestare servizi aerei intra-UE (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento), in particolare servizi di trasporto di passeggeri, di merci e di posta senza ulteriori autorizzazioni.

3.

Il regolamento fissa le condizioni alle quali i vettori dell’UE possono ottenere una licenza di esercizio, tra cui un requisito in materia di nazionalità. L’articolo 4 del regolamento stabilisce che «[l’]autorità competente per il rilascio delle licenze di uno Stato membro rilascia una licenza di esercizio a un’impresa a condizione che […] f) gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell’impresa e la controllino di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie, salvo quanto previsto in un accordo con un paese terzo di cui la Comunità è parte contraente».

4.

I due criteri, ovvero il possesso di una quota superiore al 50 % e il controllo di fatto da parte degli Stati membri o dei loro cittadini sono distinti e cumulativi, ovvero devono sempre essere entrambi soddisfatti.

5.

I paesi terzi e i loro cittadini non possono detenere una partecipazione di maggioranza nei vettori dell’UE né esercitare il controllo di fatto su di essi, salvo quanto diversamente concordato tra l’Unione e il paese terzo interessato, ovvero mediante un corrispondente allentamento (generalmente reciproco) dei requisiti in materia di proprietà e controllo. Nel caso in cui gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri non detengano più oltre il 50 % del vettore aereo o non lo controllino più di fatto, il vettore in questione non potrà più detenere una licenza e dunque non potrà più trarre vantaggio dalla liberalizzazione del mercato dell’aviazione dell’UE.

6.

Il compito di valutare il rispetto delle disposizioni in materia di proprietà e di controllo spetta in primo luogo all’autorità competente per il rilascio delle licenze, ovvero l’autorità che ha la facoltà di rilasciare, rifiutare, revocare o sospendere le licenze d’esercizio conformemente alle disposizioni del capo II del regolamento (articolo 2, paragrafo 2). Tuttavia anche la Commissione ha la possibilità di effettuare una propria valutazione sulla base delle informazioni ottenute e potrà decidere di chiedere all’autorità competente per il rilascio delle licenze di adottare le misure correttive appropriate o di sospendere o revocare la licenza d’esercizio (articolo 15, paragrafo 3, del regolamento).

7.

Le prescrizioni in materia di proprietà e controllo ai fini dell’ottenimento di una licenza d’esercizio, basate su criteri di nazionalità, costituiscono una caratteristica comune nel settore dell’aviazione internazionale e si riscontrano in altre normative al di fuori dell’Unione. Inoltre requisiti di questo tipo sono generalmente inclusi anche negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei quale condizione per la concessione di diritti di traffico. Attualmente tali prescrizioni sono principalmente finalizzate a garantire che i diritti di traffico scambiati nel quadro di tali accordi siano efficacemente esercitati a beneficio delle parti partecipanti e non siano esercitati, direttamente o tramite controllate, da imprese (3) di paesi che non hanno stipulato gli accordi in questione. Esse inoltre impediscono a tali imprese di prestare servizi interamente nel territorio di uno Stato o gruppo di Stati tramite società controllate aventi sede in tale Stato o gruppo di Stati.

8.

Il 7 dicembre 2015 la Commissione ha adottato una strategia per l’aviazione in Europa, intesa a garantire che il settore dell’aviazione dell’UE resti competitivo e possa godere dei benefici derivanti da un mercato dell’aviazione e da un’economia globali in via di sviluppo e in rapido mutamento (4).

9.

La strategia per l’aviazione ha individuato la necessità di fare maggiore chiarezza, a vantaggio di investitori e compagnie aeree, in merito all’applicazione del regolamento per quanto riguarda le disposizioni in materia di proprietà e di controllo. La Commissione, assecondando la volontà espressa in più occasioni dagli Stati membri e da altre parti interessate, ha deciso di adottare orientamenti interpretativi relativi all’applicazione di tali disposizioni.

10.

Negli ultimi anni la Commissione ha condotto varie indagini in relazione a casi nei quali un investitore di un paese terzo (ovvero esterno all’Unione) acquisisce una partecipazione non trascurabile in un vettore dell’UE, al fine di stabilire la conformità alle prescrizioni dell’articolo 4, lettera f), del regolamento.

11.

La Commissione ha adottato una sola decisione formale sull’ottemperanza alle disposizioni in materia di proprietà e controllo a seguito dell’investimento effettuato da Swiss Air nella Sabena (in prosieguo «decisione Swissair/Sabena» (5)). Tale decisione è stata adottata sulla base del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (in prosieguo il «regolamento n. 2407/92» (6)), che ha preceduto il regolamento (CE) n. 1008/2008. La Commissione ha concluso che, nell’ambito dell’accordo tra lo Stato belga e la Swissair, la Sabena ha ottemperato alle disposizioni in materia di proprietà e controllo di cui al regolamento n. 2407/92. La Commissione ha ritenuto che i criteri in materia di proprietà e di controllo effettivo debbano essere interpretati ed applicati nel contesto globale del regolamento n. 2407/92. In particolare, ogni singolo caso va valutato in funzione dell’obiettivo di salvaguardare gli interessi del settore del trasporto aereo dell’Unione, il che segnatamente fa sì che non si debba consentire alle società di paesi terzi di trarre pieno vantaggio, su base unilaterale, dalla liberalizzazione del mercato interno del trasporto aereo dell’Unione. In altre parole, la possibilità per dette imprese di approfittare dei vantaggi derivanti dal mercato interno acquisendo una partecipazione in un vettore dell’UE resta soggetta ai limiti di proprietà e controllo stabiliti nel regolamento.

12.

La Commissione ha inoltre dichiarato «che qualsiasi valutazione di un cospicuo investimento di un vettore aereo di un paese terzo in un vettore comunitario debba tener conto anche del più ampio contesto in cui l’investimento suddetto ha luogo e, in particolare, delle relazioni esistenti nel campo dell’aviazione civile tra la Comunità ed il paese terzo in questione» (7). Nel caso specifico il più ampio contesto era contrassegnato dai negoziati in corso tra la Comunità e la Svizzera finalizzati all’abrogazione su base reciproca delle restrizioni esistenti in fatto di titolarità economica e giuridica. Considerato questo contesto più ampio, la Commissione ha osservato che gli accordi tra lo Stato belga e la Swissair «appaiono di natura sostanzialmente transitoria» (8).

13.

I presenti orientamenti sono intesi a fornire indicazioni per la valutazione dell’ottemperanza alle disposizioni in materia di proprietà e controllo di cui al regolamento da parte di un’impresa che richiede o detiene una licenza di esercizio; tali orientamenti sono basati sull’esperienza acquisita dalla Commissione nella valutazione di singoli casi. Essi tengono conto altresì dell’analisi svolta nella decisione Swissair/Sabena, nonché delle migliori prassi elaborate a livello nazionale dalle autorità competenti per il rilascio delle licenze. I presenti orientamenti illustrano il modo in cui la Commissione interpreta il regolamento a tale riguardo e il modo in cui esso dovrebbe essere applicato. Non introducono nuovi obblighi giuridici e lasciano impregiudicata la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea quanto all’interpretazione vincolante del regolamento.

2.   GLI ASPETTI PROCEDURALI

14.

Il capo II del regolamento contiene disposizioni sulla licenza di esercizio. L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che «[l’]autorità competente per il rilascio delle licenze non rilascia né mantiene in vigore le licenze d’esercizio nei casi in cui non siano osservate le prescrizioni del presente capo». La proprietà e il controllo effettivo da parte degli Stati membri o dei loro cittadini sono due dei requisiti che devono essere soddisfatti perché la licenza possa essere rilasciata e mantenuta in vigore. La responsabilità primaria di valutare se tale requisito (nelle sue due componenti) sia soddisfatto ricade sull’autorità competente per il rilascio delle licenze che rilascia la licenza d’esercizio al vettore aereo.

15.

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento «[l’]autorità competente per il rilascio delle licenze vigila attentamente sull’osservanza delle prescrizioni di cui al presente capo». A norma dell’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento «[l’]autorità competente per il rilascio delle licenze decide se le licenze d’esercizio che ha rilasciato a vettori aerei comunitari debbano formare oggetto di una richiesta di conferma nel caso di cambiamenti di uno o più elementi che influiscono sulla situazione giuridica di un vettore comunitario e, in particolare, in caso di fusione o acquisizione». Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, i vettori aerei dell’UE devono notificare in anticipo tali cambiamenti all’autorità competente per il rilascio delle licenze.

16.

Potrebbe accadere che un’autorità competente per il rilascio delle licenze riceva una domanda di licenza (o debba esaminare una licenza esistente) in circostanze nelle quali un’altra impresa, appartenente al medesimo gruppo di cui fa parte l’impresa interessata, detenga già una licenza di esercizio rilasciata da un’altra autorità competente per il rilascio delle licenze. L’autorità investita del caso dovrà tenere conto della valutazione effettuata dall’altra autorità, in particolare quando l’assetto proprietario pertinente è lo stesso, ma è comunque tenuta ad effettuare una valutazione di merito, conformemente alle disposizioni del capo II del regolamento. Come norma di buona pratica, un’autorità che nutra dubbi o perplessità in relazione alla valutazione precedente deve contattare l’altra autorità intervenuta al fine di acquisire maggiori informazioni o di esaminare la questione.

17.

L’eventuale esame da parte della Commissione è previsto dall’articolo 15, paragrafo 3, e dall’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento.

18.

In base all’articolo 15, paragrafo 3, «[q]ualora la Commissione riscontri […] che la licenza d’esercizio rilasciata a un vettore aereo comunitario non sia conforme ai requisiti del presente regolamento, essa trasmette i suoi rilievi all’autorità competente che ha rilasciato la licenza, la quale trasmette le sue osservazioni alla Commissione entro quindici giorni lavorativi.

Qualora la Commissione, dopo aver esaminato le osservazioni dell’autorità competente per il rilascio delle licenze, confermi la non conformità della licenza d’esercizio oppure non abbia ricevuto osservazioni da tale autorità, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, essa adotta la decisione di chiedere all’autorità competente per il rilascio delle licenze di adottare le misure correttive appropriate o di sospendere o revocare la licenza d’esercizio. La decisione fissa la data entro cui le misure o azioni correttive dell’autorità competente per il rilascio delle licenze devono essere attuate. Se le misure o azioni correttive non sono state attuate entro tale data, il vettore aereo comunitario non ha la facoltà di […] [prestare servizi aerei intra-UE]».

19.

L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento dispone che «la Commissione può acquisire tutte le informazioni necessarie dagli Stati membri, i quali rendono anche più agevole la fornitura di informazioni da parte di vettori aerei attraverso le autorità competenti che hanno rilasciato la licenza».

3.   ONERE DELLA PROVA

20.

Come precisato all’articolo 8, paragrafo 1, secondo capoverso, incombe alle imprese che richiedono il rilascio di una licenza l’onere di provare la conformità al disposto dell’articolo 4, lettera f), e alle altre prescrizioni del regolamento. Lo stesso vale nei casi in cui, dopo il rilascio della licenza, l’autorità competente per il rilascio delle licenze abbia motivo di accertare se tali prescrizioni continuano ad essere osservate.

21.

Spetta all’impresa interessata far sì che siano messe a disposizione dell’autorità competente per il rilascio delle licenze prove sufficienti. In tale contesto, occorre tenere presente che a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, tale autorità è tenuta a decidere «sulla richiesta quanto prima e comunque entro tre mesi dalla data in cui sono state fornite tutte le informazioni necessarie, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio disponibili». Ciò significa che, fermo restando l’obbligo per l’autorità di espletare la procedura in buona fede, un’impresa ha tutto l’interesse a fornire al più presto gli elementi di prova di cui è in possesso, giacché in caso contrario la sua domanda di licenza potrebbe essere respinta.

4.   NAZIONALITÀ

22.

Soltanto le persone fisiche possono avere la nazionalità di uno Stato membro. Nel caso di un’impresa detenuta e/o controllata di fatto, interamente o in parte, da uno o più soggetti intermedi che non siano persone fisiche, la Commissione ritiene che il requisito relativo alla nazionalità di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento debba essere inteso come riferito alle persone fisiche che detengono e/o controllano di fatto tali soggetti al livello ultimo della linea di proprietà e di controllo.

23.

Il regolamento dispone, all’articolo 4, lettera f), che «[…] i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell’impresa e la controllino di fatto […]».

24.

Potrebbero sorgere difficoltà quando le persone in questione hanno più di una nazionalità e la nazionalità di uno Stato membro non è legata all’origine. In linea di massima spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per l’acquisizione e la perdita della nazionalità. Tuttavia, come confermato nella giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea (9), nell’esercizio della loro competenza in materia di cittadinanza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione. In altri termini, i requisiti e le procedure per l’acquisto e la perdita della cittadinanza degli Stati membri sono disciplinati dal diritto nazionale dei singoli Stati membri, fatto salvo il rispetto del diritto unionale.

25.

Gli Stati membri devono ricorrere alle proprie prerogative per concedere la cittadinanza in uno spirito di leale cooperazione con gli altri Stati membri e con l’UE (articolo 4, paragrafo 3, del TUE). Occorre tener conto delle norme e degli obblighi cui gli Stati membri sono soggetti ai sensi del diritto internazionale e dei criteri sui quali essi tradizionalmente basano le loro leggi in materia di cittadinanza. Tali criteri prevedono in particolare l’esistenza di un collegamento reale tra il richiedente e il paese o i suoi cittadini.

5.   PROPRIETÀ

5.1.   Approccio generale

26.

Per quanto riguarda la proprietà, l’articolo 4, lettera f), del regolamento dispone che l’autorità competente per il rilascio delle licenze rilascia una licenza di esercizio a un’impresa a condizione che «gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell’impresa».

27.

La Commissione ritiene che tale requisito inerente alla titolarità giuridica di un’impresa sia soddisfatto se gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono una quota del capitale dell’impresa in questione pari almeno al 50 % delle azioni più una.

28.

In tale contesto la Commissione intende il capitale come capitale proprio dell’impresa. Pertanto, ai fini della valutazione della conformità al requisito della titolarità giuridica è essenziale stabilire quale capitale dell’impresa possa qualificarsi come capitale proprio.

29.

Nella decisione Swissair/Sabena la Commissione ha ritenuto che al quesito se un particolare tipo di capitale possa qualificarsi come capitale proprio possa venir data risposta soltanto in base ad un’analisi caso per caso e alla luce di tutte le circostanze pertinenti. Se tuttavia il capitale non conferisce in misura apprezzabile ai suoi detentori nessuno dei due diritti menzionati di seguito, non deve in linea di massima essere preso in considerazione ai fini della determinazione della proprietà di un’impresa ai sensi dell’articolo 4, lettera f):

a.

il diritto di partecipare alle decisioni che influiscono sulle operazioni dell’impresa; e

b.

il diritto di partecipare alla suddivisione dei profitti residui ovvero, in caso di liquidazione, delle attività residue dell’impresa una volta soddisfatti tutti gli altri obblighi (in altri termini le quote azionarie riflettono i rischi e i vantaggi della normale attività operativa).

30.

Se da un lato l’autorità competente per il rilascio delle licenze dovrà sempre analizzare in dettaglio gli assetti complessi, dall’altro lato la Commissione ritiene che un’analisi particolareggiata sia necessaria soprattutto qualora emergano i seguenti problemi:

a.

esistenza di varie categorie di azioni con valori e caratteristiche diversi;

b.

esistenza di warrant o opzioni che rischiano di inficiare la qualificazione di una categoria di azioni come «capitale proprio» (10);

c.

esistenza di investitori istituzionali il cui beneficiario finale effettivo, in linea con il punto 44, non è immediatamente individuabile.

31.

Come emerge dal suddetto punto 22, la Commissione ritiene che la proprietà di un’impresa le cui azioni siano detenute da un altro soggetto (diverso da una persona fisica, in prosieguo il «soggetto intermedio») debba essere valutata alla luce della nazionalità dei soggetti (o dell’identità degli Stati) che detengono partecipazioni azionarie in tale altro soggetto.

32.

In tale contesto, le considerazioni di cui ai suddetti punti da 22 a 24 si applicano, in maniera analoga, per quanto riguarda le azioni detenute nel soggetto intermedio.

33.

Potrebbero sorgere particolari problemi laddove sia la partecipazione degli azionisti UE nel soggetto intermedio sia la quota detenuta da quest’ultimo nel vettore aereo rappresentino meno del 100 % del capitale azionario rispettivo.

34.

Si consideri, a titolo di esempio, il seguente caso: azionisti UE detengono il 55 % della società A (la rimanente quota è detenuta da paesi terzi o cittadini di paesi terzi, in prosieguo «azionisti di paesi terzi») e la società A a sua volta detiene il 60 % del vettore B, mentre il rimanente 40 % è di proprietà di azionisti di paesi terzi.

35.

Si pone dunque la questione di stabilire se gli azionisti UE «detengano oltre il 50 % dell’impresa».

36.

Come illustrato al suddetto punto 28, la «proprietà» si traduce nel diritto di partecipare alle decisioni che influiscono sull’attività dell’impresa e in diritti pecuniari, ovvero il diritto di partecipare alla suddivisione dei profitti residui o, in caso di liquidazione, delle attività residue dell’impresa una volta soddisfatti tutti gli altri obblighi.

37.

Per quanto riguarda il diritto di partecipare alle decisioni che influiscono sull’attività dell’impresa, una situazione quale quella descritta sopra dovrebbe essere considerata, di norma, conforme all’articolo 4, lettera f), del regolamento, supponendo che tutte le azioni in questione comportino gli stessi diritti di voto e che non esistano accordi specifici che impediscano agli azionisti UE di controllare i diritti di voto che la società A esercita in relazione al vettore B grazie alla sua partecipazione di maggioranza.

38.

Per quanto riguarda i diritti pecuniari, occorre tenere presente che, anche laddove la partecipazione pertinente nel vettore sia detenuta dagli azionisti UE direttamente e non attraverso un soggetto intermedio, tali diritti possono essere oggetto di specifici accordi interni, ad esempio riguardanti il conferimento di privilegi agli azionisti di paesi terzi rispetto agli azionisti UE. Come spiegato nella decisione Swissair/Sabena, non necessariamente tali situazioni risultano non rispondenti al requisito di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento, a condizione che i diritti (pecuniari) in questione siano conferiti «in misura apprezzabile» all’azionista UE.

39.

Dovrebbero applicarsi gli stessi principi quando sui diritti pecuniari incide il fatto che la partecipazione degli azionisti UE nel vettore si realizza attraverso un soggetto intermedio e che tale partecipazione rappresenta ad ogni stadio meno del 100 % del capitale azionario.

40.

Nell’esempio di cui sopra, qualora gli utili distribuiti dal vettore B e i proventi derivanti dalle attività residue in caso di liquidazione del vettore B andassero a vantaggio degli azionisti UE in proporzione alle «azioni diluite» (quando tutte le azioni detenute nella società A e nel vettore B appartengono alla medesima categoria), i diritti pecuniari potrebbero comunque essere considerati sufficienti ai fini dell’articolo 4, lettera f), del regolamento.

41.

Casi di questo tipo dovranno tuttavia essere esaminati singolarmente, tenendo conto di tutte le circostanze e, in particolare, di tutti gli accordi che incidono sui diritti e sulle obbligazioni pertinenti.

42.

Ai fini della suddetta valutazione, i titolari di una licenza o coloro che ne fanno richiesta dovranno fornire all’autorità competente per il rilascio delle licenze elementi che comprovino i diritti associati alle diverse categorie di azioni e il titolare effettivo finale delle azioni stesse.

5.2.   Problemi relativi alla proprietà nel caso di imprese quotate in borsa e di investimenti istituzionali

43.

La valutazione del requisito della titolarità giuridica potrebbe porre particolari difficoltà nel caso di imprese quotate in borsa o di proprietà di organismi di investimento, in quanto la composizione delle partecipazioni potrebbe variare da un giorno all’altro e potrebbero configurarsi vari stadi dell’assetto proprietario. L’impresa dovrebbe, ad ogni stadio, essere in grado di dimostrare che la maggioranza del capitale azionario è detenuta da azionisti UE.

44.

Quando le azioni sono detenute da un azionista fiduciario, un trust, un fondo o altri investitori istituzionali, il requisito della titolarità giuridica potrebbe essere soddisfatto laddove l’azionista fiduciario o il trustee o altro proprietario registrato sia uno Stato membro o un cittadino di uno Stato membro. Si dovrà dunque tenere conto di tutti gli elementi da cui si possa desumere che il proprietario sotto il profilo economico sia un soggetto diverso, ovvero il beneficiario finale dei diritti summenzionati. Ciò dipenderà in particolare dagli accordi o dalle altre pattuizioni che coinvolgono gli investitori istituzionali in questione.

6.   CONTROLLO EFFETTIVO

6.1.   Approccio generale

45.

L’articolo 4, lettera f), del regolamento stabilisce che l’autorità competente per il rilascio delle licenze rilascia una licenza di esercizio a un’impresa a condizione che «gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell’impresa».

46.

All’articolo 2, punto 9, del regolamento il concetto di controllo effettivo è definito come segue:

«un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un’influenza determinante su un’impresa, per mezzo, in particolare:

a)

del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un’impresa;

b)

dei diritti o dei contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un’impresa oppure conferiscono un’influenza determinante sulla gestione delle attività dell’impresa».

47.

Come spiegato nella decisione Swissair/Sabena, alla luce di tale disposizione occorre valutare la posizione degli Stati membri e/o dei loro cittadini per stabilire se, nel complesso, essi abbiano un’influenza determinante sulla gestione dell’impresa in questione che va oltre l’influenza esercitata dagli azionisti di paesi terzi. Ai fini di tale analisi si terrà conto delle possibilità di cui gli azionisti UE dispongono per influenzare concretamente le decisioni commerciali strategiche dell’impresa.

48.

Le decisioni commerciali strategiche riguardano in particolare la nomina dei dirigenti di alto livello, l’adozione del bilancio e/o del piano economico nonché gli investimenti di grande entità o diritti specificamente attinenti al mercato.

49.

In tale contesto si dovrebbe in primo luogo stabilire a che livello e a quali condizioni tali decisioni sono adottate. Ciò presuppone un’analisi del governo societario dell’impresa, che dovrà essere svolta nel contesto globale del funzionamento dell’impresa stessa.

50.

In una seconda fase dovranno essere considerati altri aspetti in grado di influire sul processo decisionale riguardante importanti questioni commerciali strategiche. Tali aspetti sono i diritti degli azionisti, i legami finanziari e la cooperazione commerciale tra l’impresa ed eventuali azionisti di paesi terzi. Di seguito sono fornite indicazioni più dettagliate riguardo a questi criteri di valutazione. Tuttavia è impossibile stilare un elenco esaustivo degli elementi potenzialmente pertinenti a tale analisi nei singoli casi. Pertanto in base alle circostanze del caso esaminato potranno essere pertinenti anche altri elementi oltre a quelli menzionati in questa sede.

51.

Come illustrato nella decisione Swissair/Sabena, il controllo effettivo deve essere esercitato esclusivamente da Stati membri o da loro cittadini. È evidente che tale condizione non sarebbe soddisfatta nel caso in cui gli Stati membri o i loro cittadini avessero semplicemente diritti di veto e non disponessero di diritti attraverso i quali potere influenzare concretamente la gestione dell’impresa in questione.

52.

Vari fattori possono contribuire a conferire agli azionisti UE un’influenza concreta, ad esempio poteri di iniziativa oppure meccanismi di accesso rapido o privilegiato alle informazioni in seno all’impresa.

53.

I principi generali di cui sopra devono essere applicati tenendo presenti tutte le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso. È necessaria una valutazione specifica caso per caso.

54.

Spesso l’analisi volta ad accertare il soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento comporta anche l’applicazione del disposto del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (11) (il «regolamento sulle concentrazioni»). Poiché le definizioni di controllo nei rispettivi regolamenti presentano alcune analogie, è utile fornire i chiarimenti di cui in appresso.

55.

In primo luogo è importante rilevare che, per quanto riguarda gli azionisti UE, il «controllo comune» ai fini del regolamento sulle concentrazioni e il «controllo effettivo» ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 non si escludono a vicenda, come emerge dalla decisione Swissair/Sabena.

56.

In secondo luogo il requisito del controllo di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento non è soddisfatto quando l’azionista del paese terzo detiene il controllo esclusivo dell’impresa (12). In tale caso l’impresa non può, per definizione, essere controllata di fatto dagli azionisti UE ai sensi del regolamento.

57.

Poiché le questioni poste dal regolamento sulle concentrazioni, da un lato, e dall’altro lato i requisiti in tema di proprietà e controllo previsti dal regolamento (CE) n. 1008/2008 presentano una serie di analogie, indipendentemente dalle differenze esistenti tra le due discipline, ove pertinente la Commissione valuta i casi parallelamente nel quadro di entrambi i regolamenti, assicurando ovviamente una stretta collaborazione tra i suoi servizi.

6.2.   Criteri di valutazione

58.

Nessun documento orientativo è in grado di prevedere tutte le possibile varianti dell’assetto di controllo di un’impresa, tenuto conto anche delle differenze esistenti tra le normative nazionali in materia di governo societario. Qualunque valutazione deve pertanto essere svolta caso per caso, tenendo conto delle singole circostanze di fatto e di diritto pertinenti.

59.

In tale contesto i presenti orientamenti forniscono alcuni principi generali per la valutazione e evidenziano alcuni aspetti potenzialmente problematici che esigono un’analisi più approfondita sulla base del criterio del controllo effettivo (13).

6.2.1.   Governo societario

60.

La prima fase della valutazione del controllo effettivo consiste nell’analisi del governo societario dell’impresa. In questo contesto per governo societario si intende l’insieme dei processi e delle procedure attraverso le quali l’impresa adotta decisioni pertinenti per lo svolgimento delle proprie attività.

61.

L’analisi del governo societario dovrà tenere conto degli elementi di fatto e di diritto del singolo caso.

62.

Essa dovrà individuare gli organi decisionali dell’impresa, le relative competenze e composizione, le norme pertinenti in materia di nomina, elezione, remunerazione e destituzione, la natura delle decisioni che essi adottano, le procedure decisionali, compresi i requisiti in materia di quorum e le regole di voto (maggioranza, unanimità), eventuali prerogative concesse ad altri organi (per quanto riguarda, ad esempio, proposte, designazioni, consultazione, pareri vincolanti e non vincolanti, raccomandazioni, consenso).

63.

Tale analisi dovrà riguardare tutti gli organi decisionali, in particolare l’assemblea degli azionisti, l’organo esecutivo (ad esempio il consiglio di amministrazione, il consiglio di gestione), gli organi di controllo (ad esempio il consiglio di vigilanza), il personale chiave (personale direttivo autorizzato ad adottare decisioni pertinenti per lo svolgimento delle attività) e i comitati interni (consultivi o non consultivi).

64.

L’analisi dovrà valutare in che modo gli Stati membri e/o i loro cittadini sono rappresentati in seno agli organi decisionali e in che modo essi possono determinare le decisioni strategiche esercitando i diritti loro conferiti in tale contesto; a tale riguardo si dovrà tenere conto della procedura con la quale tali decisioni devono essere adottate. In tale contesto si dovrà anche prendere in esame il quorum necessario per l’adozione delle decisioni.

65.

Per quanto riguarda il processo decisionale, l’analisi dei diritti di veto di eventuali azionisti di paesi terzi riveste particolare importanza. Il conferimento a tali azionisti di ampi poteri di veto su questioni importanti per la gestione delle attività potrebbe incidere sulla capacità degli azionisti UE di esercitare il controllo effettivo sull’impresa. Pertanto sarà necessario eseguire caso per caso una valutazione globale più approfondita dei diritti conferiti agli azionisti UE e agli azionisti di paesi terzi.

66.

La possibilità che un dato azionista opponga il veto a talune decisioni non implica necessariamente che detto azionista eserciti il controllo di fatto. Sarà necessario verificare se tali diritti di veto riguardano soltanto talune decisioni di importanza limitata o se invece possono essere esercitati con riguardo alle principali decisioni strategiche. Si tratta di stabilire se, in una valutazione globale dei diritti dei vari azionisti, gli Stati membri o i loro cittadini abbiano un’influenza determinante sulle decisioni commerciali strategiche, come spiegato al suddetto punto 47. Tale valutazione globale, basata su una molteplicità di fattori, dovrà essere effettuata caso per caso.

67.

L’azionista di un paese terzo può disporre di diritti di veto senza che ciò comporti necessariamente per l’azionista UE la perdita del controllo effettivo.

68.

Uno dei possibili scenari è quello in cui i diritti di veto degli azionisti di paesi terzi sono necessari e proporzionati rispetto all’obiettivo di proteggere il valore dell’investimento di minoranza. In genere tale diritto di veto riguarderà le modifiche dell’atto costitutivo o di un documento costitutivo analogo, l’aumento o la riduzione del capitale, l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, una modifica dei diritti inerenti alle azioni, la quotazione in borsa o l’offerta pubblica, la distribuzione dei dividendi, la cessazione di attività o una modifica sostanziale delle attività dell’impresa nonché le decisioni in materia di fusione, scissione o liquidazione. Di per sé ciò non implica che gli azionisti UE non detengano il controllo di fatto.

69.

Potrebbe essere necessaria una valutazione più approfondita nei casi in cui i diritti di veto degli azionisti di paesi terzi riguardano altri aspetti, in particolare decisioni che potrebbero influenzare in maniera determinante o impedire lo svolgimento delle attività dell’impresa, ad esempio l’acquisizione di attivi, gli investimenti, l’estensione o l’accettazione di strumenti finanziari quali garanzie o prestiti, contratti, transazioni commerciali con soggetti collegati all’impresa o ad uno degli azionisti.

70.

Gli elementi che potrebbero rendere necessaria tale analisi approfondita, a seconda dell’oggetto della decisione da adottare, sono ad esempio l’espressione del voto, le decisioni da adottare all’unanimità, il diritto degli azionisti di paesi terzi di designare alcune persone per taluni incarichi (importanti), l’obbligo di subordinare le decisioni (importanti) alla formulazione di proposte o raccomandazioni da parte di tali azionisti, la possibilità di non procedere alla votazione su richiesta di tali azionisti, la votazione in blocco ecc.

71.

Per quanto riguarda le decisioni adottate in sede di assemblea degli azionisti dell’impresa, occorrerà tenere conto dell’assetto azionario, della partecipazione alle assemblee e dei comportamenti di voto in tali assemblee. Se la proprietà dell’impresa è frammentata tra una molteplicità di soggetti e un azionista di un paese terzo è tra i maggiori azionisti, tale azionista potrebbe essere nella posizione di far votare le sue proposte, anche quando la sua quota sia notevolmente inferiore al 50 %. Potrà dunque essere necessario valutare il tasso di partecipazione degli azionisti degli Stati membri alle assemblee e i loro comportamenti di voto, al fine di stabilire se, di fatto, essi detengano il controllo effettivo dell’impresa.

72.

In particolare, una valutazione approfondita da parte dell’autorità competente per il rilascio delle licenze potrà essere necessaria, in linea generale, nel caso in cui un paese terzo o un cittadino di un paese terzo detenga una partecipazione nell’impresa superiore al 30 %. Se la proprietà dell’impresa è frammentata tra più soggetti e un azionista di un paese terzo è uno dei maggiori azionisti, potrà essere necessaria una valutazione anche ove la partecipazione detenuta sia di minore entità.

73.

In tale contesto potrà inoltre essere opportuno esaminare se soggetti che occupano posizioni chiave in seno all’impresa siano collegati all’azionista del paese terzo. Tuttavia non valgono le stesse considerazioni per quanto riguarda la nazionalità di tali soggetti. La loro nazionalità non ha di per sé alcun valore indicativo al fine di stabilire se l’impresa sia sottoposta al controllo effettivo di Stati membri e/o dei loro cittadini, soprattutto in un settore globale quale quello dell’aviazione. Potrà essere pertinente il solo fatto di stabilire se gli Stati membri e/o i loro cittadini esercitano il controllo sui processi che conducono all’adozione di decisioni importanti, quali la nomina e la destituzione di membri chiave del personale.

6.2.2.   Diritti degli azionisti

74.

Una valutazione dei diritti degli azionisti nel contesto della valutazione del controllo effettivo è necessaria, in quanto il conferimento di ampi diritti agli azionisti di paesi terzi potrebbe condurre, di fatto, a una situazione nella quale sono questi ultimi, e non l’azionista o gli azionisti dell’UE, a detenere il controllo effettivo dell’impresa, eventualmente attraverso l’influenza che essi esercitano sugli azionisti UE. Ad esempio potrebbero essere in grado di ottenere concessioni su questioni che, apparentemente, e tenuto conto del governo societario definito, sono poste sotto il controllo dell’azionista o degli azionisti UE.

75.

Di seguito sono forniti alcuni esempi di diritti detenuti dagli azionisti che, in genere, meritano un esame più approfondito.

6.2.2.1.   Diritto di opporre il veto a un trasferimento di azioni

76.

Il diritto di un azionista di un paese terzo di opporre il veto al trasferimento di azioni dell’impresa detenute dall’azionista di uno Stato membro deve essere oggetto di un esame accurato. Di norma, dopo l’investimento effettuato da un azionista di un paese terzo, vi è un periodo nel quale il trasferimento di pacchetti azionari ad opera di una parte non è consentito o è subordinato all’accordo dell’altra parte. Finché tale periodo è in linea con le pratiche usuali del settore, si può in genere ritenere che costituisca una garanzia per la stabilità dell’investimento e che pertanto non incida sul controllo effettivo. Anche in questi casi, tuttavia, potrebbe essere necessario esaminare in maniera più approfondita le circostanze specifiche. In particolare se la limitazione si applica soltanto a favore dell’azionista del paese terzo, ciò potrebbe essere indice di uno squilibrio, nel senso che gli azionisti UE potrebbero dipendere in misura rilevante dall’azionista del paese terzo, mentre potrebbe non essere vero il contrario.

6.2.2.2.   Diritti di opzione

77.

Il diritto di opzione è il diritto in virtù del quale un azionista esistente acquisisce la prelazione per l’acquisto delle azioni che l’altro azionista intende vendere. I diritti di opzione sono una prassi commerciale diffusa e, se esercitati nei limiti di quanto necessario alla tutela dell’investimento degli azionisti, non pongono particolari problemi in ordine al controllo effettivo. Tuttavia alcune forme di diritti di opzione potrebbero avere un effetto analogo a un diritto di veto per quanto riguarda i trasferimenti di azioni. È quanto potrebbe accadere nel caso in cui l’azionista del paese terzo abbia il diritto di fissare il prezzo di vendita delle azioni in questione.

6.2.2.3.   Diritto dell’azionista del paese terzo di vendere le proprie azioni

78.

Per tutelare il valore del proprio investimento e proteggere la propria influenza in seno all’impresa da una possibile diluizione, spesso gli azionisti di minoranza negoziano una qualche forma di opzione di vendita. Tale opzione di vendita conferisce all’azionista di minoranza in questione il diritto di rivendere le proprie azioni all’impresa (il vettore aereo) o di venderle agli altri azionisti a un determinato prezzo al verificarsi di un determinato evento. In tali casi la valutazione globale del controllo effettivo dovrà tenere conto di questi diritti di opzione.

79.

Laddove l’opzione di vendita sia esercitabile da un azionista di un paese terzo, essa potrebbe incidere sul controllo effettivo da parte dell’azionista o degli azionisti UE, in quanto l’uscita dell’azionista del paese terzo potrebbe destabilizzare l’impresa sul piano finanziario e commerciale. Ne potrebbe derivare una situazione in cui l’azionista del paese terzo avrebbe un’influenza tale sull’azionista o sugli azionisti UE da compromettere il controllo effettivo da parte di questi ultimi.

80.

L’impatto dell’opzione di vendita dipenderà dalle condizioni applicabili, che pertanto dovranno essere esaminate con attenzione. Se l’opzione di vendita è di portata assai ampia e può essere esercitata dall’azionista del paese terzo in numerose circostanze, quest’ultimo potrebbe ottenere concessioni dall’impresa o dagli altri azionisti su questioni in merito alle quali di norma non può decidere o opporre un veto. Non sorgono particolari problemi quando l’opzione di vendita è limitata a quanto strettamente necessario e proporzionato alla tutela dell’azionista del paese terzo contro la diluizione delle proprie azioni; altri casi, invece, richiederanno un esame più approfondito.

6.2.2.4.   Diritto di acquistare ulteriori azioni

81.

Le opzioni di acquisto (opzioni call) e le opzioni di conversione consentono all’azionista del paese terzo di acquistare ulteriori azioni dell’impresa o di convertire in azioni il debito o il quasi-equity. Gli ulteriori diritti di voto o di altro tipo che tale azionista acquisirebbe per effetto dell’esercizio di un’opzione di acquisto o di un’opzione di conversione dovranno essere esaminati affinché si possa valutarne il potenziale impatto sul controllo effettivo dell’impresa.

6.2.2.5.   Condizioni per l’investimento

82.

Qualora un azionista di un paese terzo effettui il suo investimento subordinatamente a determinate condizioni, potrà essere necessario esaminare tali condizioni in maniera approfondita per valutarne l’impatto sul controllo effettivo. Non sorgono particolari problemi se le condizioni sono necessarie e proporzionate alla tutela del valore dell’investimento ma altre condizioni potrebbero richiedere un esame più approfondito.

83.

Per quanto riguarda le condizioni relative all’autorizzazione regolamentare o ad altre questioni che possono essere considerate come rientranti nella competenza dei poteri pubblici, esse di norma non incidono sul controllo effettivo.

84.

Le condizioni imposte dall’azionista del paese terzo in relazione alle questioni finanziarie che riguardano l’impresa, quali la revisione dei conti annuali, la solvibilità, la ristrutturazione del debito o la consultazione su questioni essenziali prima della realizzazione dell’investimento, non dovrebbero, di norma, ripercuotersi sul controllo effettivo, giacché riguardano la situazione finanziaria dell’impresa anteriormente all’investimento e dunque il valore dell’investimento per l’azionista del paese terzo.

85.

Le condizioni per l’investimento relative, in particolare, al piano economico dell’impresa, alla nomina del personale chiave o alla conclusione di un accordo di cooperazione potrebbero limitare, interamente o in parte, di diritto o di fatto, i poteri degli organi decisionali dell’impresa. Nella valutazione complessiva del controllo effettivo sarà necessario tenere conto delle condizioni imposte. Possono esservi casi in cui l’azionista del paese terzo subordina il proprio investimento all’adozione di importanti decisioni strategiche, cosicché l’influenza che gli azionisti UE possono costantemente esercitare in seno agli organi decisionali dell’impresa in virtù degli accordi sottoscritti è privata di ogni effetto utile. Questo aspetto deve essere considerato nel contesto generale, in particolare alla luce dei mezzi e delle procedure attraverso i quali l’azionista UE ha la facoltà di esercitare la propria influenza in seno all’impresa.

6.2.3.   Legami finanziari tra l’impresa e l’azionista del paese terzo

86.

La questione se il contributo finanziario dell’azionista del paese terzo determini l’assenza di un controllo effettivo da parte degli azionisti degli Stati membri deve essere valutata alla luce della dipendenza finanziaria che tale contributo comporta nel caso concreto. A causa di tale dipendenza l’azionista UE potrebbe, ad esempio, ritrovarsi di fatto privato, interamente o in parte, della capacità di influenzare la gestione dell’impresa attraverso i suoi organi decisionali. Tale situazione ricorre, in genere, nei casi in cui, a causa della dipendenza dell’impresa dai finanziamenti erogati o mantenuti dall’azionista del paese terzo, quest’ultimo è nella posizione di ottenere concessioni in ambiti strategici, anche se, sotto il profilo giuridico, l’azionista UE avrebbe gli strumenti per negare tali concessioni.

87.

Per valutare il grado di dipendenza finanziaria, occorrerà innanzitutto stabilire se l’azionista del paese terzo abbia contribuito al finanziamento dell’impresa in proporzione alla sua partecipazione azionaria (14). In questo caso, e salvo circostanze particolari, si potrebbe ritenere che l’azionista del paese terzo abbia acquisito un’influenza sulle attività dell’impresa non superiore a quella associata ai diritti di cui gode in relazione alla gestione dell’impresa per effetto delle azioni acquistate e degli accordi stipulati.

88.

Nell’ambito di tale valutazione il livello del contributo dell’azionista del paese terzo dovrà essere confrontato con il contributo fornito dagli altri azionisti e da fonti esterne all’impresa. Si dovrà tenere conto di tutte le modalità di finanziamento nel senso più ampio possibile, ad esempio aumento di capitale, prestiti, garanzie, obbligazioni, rinunce al credito, cauzioni (15) e sovvenzioni. Occorrerà tenere conto non soltanto dei contributi forniti dall’azionista del paese terzo successivamente all’investimento effettuato ma anche dei contributi che gli azionisti esistenti e le fonti esterne hanno fornito in vista della vendita delle azioni dell’impresa (la vendita che ha determinato l’entrata dell’azionista del paese terzo).

89.

Se l’azionista del paese terzo ha contributo al finanziamento dell’impresa in misura superiore alla propria partecipazione, per la valutazione globale se ne dovrà tenere conto.

6.2.4.   Cooperazione commerciale

90.

La cooperazione commerciale può consistere in una collaborazione operativa tra due imprese (vettori aerei), ad esempio il code sharing, oppure realizzarsi sotto forma di impresa comune o attraverso l’acquisto e la vendita di beni e servizi tra l’azionista del paese terzo e l’impresa.

91.

Nella misura in cui l’impresa dipende da tale cooperazione con l’azionista del paese terzo, quest’ultimo acquisirà un’influenza corrispondente sull’impresa. Pertanto, in presenza di tale cooperazione occorrerà valutare se la dipendenza che ne consegue è tale che l’azionista UE può essere costretto a sostenere le decisioni strategiche assunte dal partner del paese terzo.

92.

Alcuni accordi di cooperazione possono contemplare specifici processi decisionali attraverso i quali le due imprese adottano decisioni riguardo a tale cooperazione, in particolare nel caso di imprese comuni.

93.

Qualora la cooperazione commerciale sia una condizione per l’investimento da parte dell’azionista del paese terzo, tale condizionalità dovrà essere valutata alla luce delle considerazioni di cui sopra.

94.

Se la risoluzione o la violazione dell’accordo di cooperazione commerciale può determinare l’uscita dell’azionista del paese terzo, tale diritto dell’azionista dovrà parimenti essere valutato con le modalità descritte sopra.

7.   CONTROLLO E POSSIBILI MISURE

95.

Per quanto riguarda il controllo dell’osservanza delle prescrizioni da parte delle imprese, gli obblighi giuridici minimi a carico delle autorità competenti per il rilascio delle licenze sono precisati all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento. Oltre a tali obblighi, le autorità potranno ritenere opportuno verificare l’assetto azionario con maggiore frequenza, ad esempio con cadenza mensile o trimestrale o persino ad intervalli più brevi, a seconda dell’entità della partecipazione degli azionisti di paesi terzi.

96.

In tale contesto le imprese che sono quotate in borsa o che sono di proprietà di organismi d’investimento, in particolare, devono assicurare che l’autorità competente per il rilascio delle licenze disponga di informazioni sufficienti per appurare se tali imprese soddisfino il requisito di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento. A tale scopo le imprese potranno mantenere traccia, nella misura del possibile, delle vendite e degli acquisti di azioni. Nell’atto costitutivo o nello statuto delle imprese potrebbero essere inserite disposizioni che consentano agli amministratori di controllare la nazionalità degli azionisti e di esigere che gli azionisti di rilievo forniscano dichiarazioni attestanti la nazionalità.

97.

Spetta all’azionista del paese terzo mettere a disposizione dell’autorità competente per il rilascio delle licenze tutte le informazioni richieste durante la valutazione della licenza al fine di dimostrare il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento (cfr. la sezione 3).

98.

L’autorità competente per il rilascio delle licenze deve garantire la riservatezza di tutti i segreti commerciali di cui venga a conoscenza durante la valutazione.

99.

Per quanto riguarda, più in particolare, il «controllo effettivo», valgono le seguenti considerazioni aggiuntive.

100.

Nel corso delle sue attività, l’autorità competente per il rilascio delle licenze potrebbe giungere alla conclusione che taluni elementi rilevati non comportano la perdita del controllo effettivo da parte degli Stati membri o dei loro cittadini ma che eventuali sviluppi futuri correlati a tali elementi potrebbero produrre tale effetto. In tali casi l’autorità competente per il rilascio delle licenze potrebbe avere la necessità di controllare l’evoluzione di tali elementi, nell’ambito della sua normale attività volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni del regolamento da parte dell’impresa. Ciò le consentirà di venire a conoscenza al più presto di qualsiasi situazione nella quale l’azionista o gli azionisti UE non detengano più il controllo effettivo e i requisiti del regolamento non siano pertanto più soddisfatti.

101.

Qualora nutra dubbi di questo tipo, l’autorità per il rilascio delle licenze dovrà adoperarsi per fare chiarezza ed eventualmente, qualora non possa dissipare in altro modo le sue perplessità, potrà sottoporle all’attenzione dell’impresa interessata.

102.

Qualora l’impresa decida di attuare determinati cambiamenti a livello di governo societario o di altri aspetti pertinenti, potrà essere necessaria una notifica o una nuova notifica secondo le disposizioni del regolamento sulle concentrazioni.


(1)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(2)  Il regolamento è applicabile ai paesi terzi ove integrato in accordi conclusi con l’Unione. Gli accordi di tale tipo finora stipulati sono l’accordo SEE (che riguarda l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) e l’accordo UE-Svizzera sul trasporto aereo (GU L 114 del 30.4.2002). In futuro potranno essere negoziati/essere applicabili altri accordi analoghi. Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 4, lettera f), fornita nei presenti orientamenti, la Svizzera, la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein sono equiparati agli Stati membri dell’Unione e i rispettivi cittadini sono equiparati ai cittadini degli Stati membri dell’Unione.

(3)  Nei presenti orientamenti la Commissione utilizza il termine “imprese” nell’accezione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento.

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni [COM(2015) 598 final del 7.12.2015].

(5)  Decisione della Commissione 95/404/CE, del 19 luglio 1995, relativa ad un procedimento pertinente all’applicazione del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio (Swissair/Sabena) (GU L 239 del 7.10.1995, pag. 19).

(6)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(7)  Cfr. il punto XI, pag. 27, della decisione Swissair/Sabena.

(8)  Decisione Swissair/Sabena, punto XI.

(9)  Sentenza del 2.3.2010 nella causa C-135/08, Rottmann, punti 39, 45, 48.

(10)  L’esistenza di opzioni o warrant che, in un dato momento futuro, potrebbero alterare l’equilibrio dell’assetto azionario non sarà pertinente ai fini della valutazione della titolarità giuridica attuale. Tuttavia potrebbero esistere strutture complesse nelle quali l’esistenza di opzioni rischia di inficiare la qualificazione di una categoria di azioni come “capitale proprio”. Situazioni di questo tipo meritano un esame approfondito. In ogni caso le opzioni potrebbero costituire un aspetto problematico nell’immediato per quanto riguarda il controllo dell’impresa se la loro esistenza conferisce a un azionista di minoranza la capacità di imporre le proprie richieste all’impresa.

(11)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(12)  Tale situazione si configura quando, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, soltanto “una” persona acquisisce il controllo dell’impresa.

(13)  Per la valutazione del controllo comune ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, sono pertinenti le disposizioni della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).

(14)  Si consideri il seguente esempio: un’impresa ha un capitale azionario complessivo di 100 milioni di EUR, di cui gli azionisti UE detengono una quota pari a 60 milioni di EUR e gli azionisti di paesi terzi la rimanente quota pari a 40 milioni di EUR. Gli azionisti UE hanno concesso all’impresa un prestito a lungo termine a condizioni di mercato del valore di 6 milioni di EUR, pari al 10 % della propria quota di partecipazione azionaria. Al fine di mantenere equilibrati i legami finanziari, gli azionisti dei paesi terzi potranno dunque contribuire soltanto con un finanziamento supplementare (in aggiunta alla loro quota di partecipazione al capitale azionario) pari al 10 % della loro partecipazione (ovvero 4 milioni di EUR).

(15)  Ad esempio quando una banca è disposta a concedere un prestito dietro rilascio di una garanzia da parte dell’investitore.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 191/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2017

relativa alla nomina del vicepresidente dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

(2017/C 191/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 19 marzo 2012 (2), il Consiglio ha rinnovato il mandato del sig. Carlos PEREIRA GODINHO quale vicepresidente dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali («Ufficio»).

(2)

Il mandato del sig. Carlos PEREIRA GODINHO è cessato il 31 marzo 2017.

(3)

Il 12 aprile 2017, previo parere del consiglio di amministrazione dell’Ufficio, la Commissione ha proposto il sig. Francesco MATTINA quale candidato unico per il posto di vicepresidente dell’Ufficio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il sig. Francesco MATTINA è nominato vicepresidente dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali («Ufficio») per un periodo di cinque anni.

2.   Il mandato del sig. Francesco MATTINA decorre dalla data in cui egli assume le proprie funzioni. Tale data è convenuta tra il presidente e il consiglio di amministrazione dell’Ufficio.

Articolo 2

Il presidente del consiglio di amministrazione dell’Ufficio è competente per la firma del contratto d’impiego con il sig. Francesco MATTINA.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2017

Per il Consiglio

Il president

C. CAMILLERI


(1)  GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.

(2)  Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2012, che rinnova il mandato del vicepresidente dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU C 82 del 21.3.2012, pag. 6).


Commissione europea

16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 191/13


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 giugno 2017

(2017/C 191/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1166

JPY

yen giapponesi

122,95

DKK

corone danesi

7,4360

GBP

sterline inglesi

0,87640

SEK

corone svedesi

9,7278

CHF

franchi svizzeri

1,0874

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,4718

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,213

HUF

fiorini ungheresi

307,79

PLN

zloty polacchi

4,2122

RON

leu rumeni

4,5893

TRY

lire turche

3,9266

AUD

dollari australiani

1,4722

CAD

dollari canadesi

1,4826

HKD

dollari di Hong Kong

8,7118

NZD

dollari neozelandesi

1,5505

SGD

dollari di Singapore

1,5444

KRW

won sudcoreani

1 263,07

ZAR

rand sudafricani

14,3723

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5985

HRK

kuna croata

7,4050

IDR

rupia indonesiana

14 871,15

MYR

ringgit malese

4,7651

PHP

peso filippino

55,657

RUB

rublo russo

64,3175

THB

baht thailandese

37,953

BRL

real brasiliano

3,6559

MXN

peso messicano

20,1825

INR

rupia indiana

72,1420


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 191/14


Decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

del 4 maggio 2017

di registrare l’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa in quanto partito politico europeo

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2017/C 191/04)

L'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 9,

vista la domanda presentata dall'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa,

considerando quanto segue:

(1)

L’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («l’Autorità») ha ricevuto una domanda di registrazione in quanto partito politico europeo a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 da parte dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa («il richiedente») il 20 marzo 2017 e un documento a complemento della domanda il 25 aprile 2017.

(2)

Il richiedente ha presentato i documenti attestanti che egli soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la dichiarazione in base al formulario figurante nell’allegato a detto regolamento e il proprio statuto, contenente le disposizioni previste all’articolo 4 dello stesso.

(3)

La domanda è altresì corredata di una dichiarazione rilasciata dal notaio Gérard Indekeu a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e attestante che il richiedente ha la propria sede in Belgio e che il suo statuto è conforme alle applicabili disposizioni di diritto nazionale.

(4)

Il richiedente ha presentato documenti addizionali conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione (2).

(5)

L’autorità ha esaminato la domanda e la documentazione presentata a corredo di quest’ultima, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e ritiene che il richiedente soddisfi le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 di detto regolamento e che lo statuto contenga le disposizioni previste all’articolo 4 dello stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa è registrata in qualità di partito politico europeo.

Essa acquisisce la personalità giuridica europea il giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.

Articolo 3

È destinataria della presente decisione:

L’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa

Rue d’Idalie 11 (box 2)

1050 Bruxelles

BELGIO

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017

Per l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

Il Direttore

M. ADAM


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50).


ALLEGATO

Image

Statuts de l'Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, parti politique européen (en abrégé « PPEU »)

Adoptés par le Congrès de l'ALDE Party le 3 décembre 2016

CHAPITRE I – NOM, SIEGE, OBJET ET DUREE DE L'ASSOCIATION

Article 1 – Nom et logo

Un parti politique européen est constitué en vertu du droit européen. Son nom est «Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party», en abrégé «ALDE Party», ci-après dénommé l' « Association ». Tant la forme complète qu'abrégée du nom peuvent être utilisées de manière indifférente.

Tous les actes, factures, annonces, publications, courriers, bons de commande et autres documents émanant de l'Association doivent mentionner sa dénomination complète ou abrégée, précédée ou suivie immédiatement des mots « parti européen », ainsi que l'adresse du siège de l'Association.

L'Association est régie par le Règlement no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (le «Règlement»), ainsi que par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (la «Loi») pour les aspects légaux qui ne sont pas couverts par le Règlement, tel que le prévoit l'article 14 du Règlement.

Le logo de l'Association est repris à l'Annexe I aux présents statuts.

Article 2 – Siège

Le siège de l'Association est situé à B-1050 Bruxelles, rue d'Idalie, 11. Le siège de l'Association peut être transféré en tout autre lieu dans l'Union européenne par décision prise par le Bureau.

Article 3 – Objet et objectifs

L'Association observe les valeurs sur lesquelles l'Union européenne est fondée, telles que reprises à l'article 2 du Traité sur l'Union européenne, à savoir les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.

L'Association a pour objet non-lucratif d'apporter son soutien au rassemblement des partis politiques et citoyens d'Europe qui, se réclamant des valeurs libérales, démocratiques et réformatrices, veulent contribuer à l'Union européenne.

L'Association réalisera son objet par :

le renforcement du mouvement libéral, démocrate et réformateur dans l'Union européenne et dans toute l'Europe ;

la recherche d'une position commune sur toutes les questions importantes concernant l'Union européenne ;

l'information du public et sa participation à la construction d'une démocratie européenne unie ;

l'appui et la coordination de ses membres dans le contexte des élections du Parlement européen ;

le soutien à la constitution d'un groupe parlementaire libéral, démocratique et réformateur dans toutes les assemblées parlementaires internationales ;

le développement de relations de travail étroites entre et avec ses membres, leurs groupes parlementaires nationaux, le Groupe parlementaire de l'ALDE Party au Parlement européen, dans d'autres enceintes internationales et l'Internationale Libérale.

L'Association peut, également, valablement constituer une filiale dédiée aux activités de collecte de fonds, de sponsoring ainsi que toute autre activité qui contribue au financement privé ou public de l'Association, pour autant que les bénéfices réalisés par la filiale et attribués à l'Association soient affectés à la réalisation des objectifs non-lucratifs.

L'Association peut accomplir tous les actes et mener toutes les activités, en Europe, visant directement ou indirectement à améliorer ou promouvoir son objet et ses objectifs.

Article 4 – Durée

L'Association est constituée pour une durée illimitée.

Article 5 – Fondation

La fondation politique européenne affiliée à l'Association est le Forum Libéral Européen. Cette entité est formellement affiliée à l'ALDE Party et, par ses activités, qui s'inscrivent dans le respect des objectifs et valeurs fondamentales poursuivis par l'Union européenne, appuie et complète les objectifs du parti politique au niveau européen.

CHAPITRE II – MEMBRES

Article 6 – Critères d'admission des membres, catégories de membres et droits et obligations des membres

La qualité de membre de l'Association est ouverte à tous les partis politiques en Europe et aux citoyens qui acceptent les statuts, le règlement d'ordre intérieur de l'Association, les programmes politiques de l'Association et la Déclaration de Stuttgart.

L'Association doit être composée d'au moins deux membres effectifs. L'Association est composée de membres effectifs, associés et individuels, personnes physiques ou morales légalement constituées selon les lois et usages de leur pays d'origine.

La qualité de membre effectif est attribuée de plein droit à l'a.s.b.l. de droit belge European Liberal Youth, en abrégé LYMEC.

Si un candidat membre ne dispose pas de la personnalité juridique selon les lois et usages de son pays d'origine, il doit désigner, dans sa demande écrite d'admission, une personne physique qui agira au nom et pour compte de tous les membres dudit candidat membre, en qualité de mandataire commun.

Les membres effectifs doivent payer une cotisation, à l'exception de l'a.s.b.l. LYMEC. Ils ont le droit de prendre part aux réunions du Conseil et du Congrès, de faire valoir leur opinion et de voter.

Les membres associés doivent payer une cotisation. Ils ont le droit de prendre part aux réunions du Conseil et du Congrès, de faire valoir leur opinion mais ils n'ont pas le droit de vote. Tout membre associé peut à tout moment demander à devenir membre effectif.

Les membres individuels doivent payer une cotisation. Ils ont le droit de prendre part aux réunions du Conseil et du Congrès, selon les modalités prévues dans le règlement d'ordre intérieur. Ils peuvent faire valoir leur opinion et voter.

Article 7 – Registre des membres et liste des membres

Un registre contenant une liste à jour de tous les membres effectifs et associés de l'Association et une liste des membres individuels sont conservés au siège de l'Association.

Les membres effectifs, associés et individuels ont le droit d'avoir accès au registre et à la liste des membres individuels au siège de l'Association.

La liste des partis membres effectifs et associés de l'Association est reprise à l'Annexe II aux présents statuts.

Article 8 – Admission des membres

Toute candidature comme membre effectif ou associé est adressée au Bureau, accompagnée de tous les documents nécessaires démontrant que le candidat remplit les conditions d'éligibilité. Le Bureau soumet la candidature et son rapport préliminaire et avis au Conseil, qui vérifie si la candidature remplit ou non les conditions d'éligibilité. Le Conseil se prononce à la majorité de deux-tiers des voix émises. La décision du Conseil d'admettre un candidat ou non est définitive et le Conseil n'est pas tenu de motiver sa décision.

Toute candidature comme membre individuel est adressée au secrétaire-général. La candidature est soumise au Bureau. Le Bureau se prononce à la majorité simple des voix émises. La décision du Bureau d'admettre ou non un candidat est définitive et le Bureau n'est pas obligé de motiver sa décision.

Article 9 – Démission et exclusion de membres

Tout membre effectif ou associé peut démissionner de l'Association à tout moment en donnant un préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au secrétaire-général. La démission entre en vigueur à la fin de l'exercice social.

Un membre individuel peut démissionner à tout moment par notification écrite adressée au secrétaire-général. La démission prend effet immédiatement.

Un membre démissionnaire reste tenu de ses obligations financières vis-à-vis de l'Association jusqu'à la fin de l'exercice social au cours duquel sa démission a pris effet.

Si un membre effectif manque à ses obligations financières après un avertissement adressé par le secrétaire-général de payer ses dettes dans un délai de trois mois, le droit de vote du membre effectif est suspendu à compter de l'expiration de ce délai de trois mois.

Si un membre individuel manque à ses obligations financières, son droit de vote sera suspendu.

Si un membre effectif associé ou individuel manque à ses obligations financières pendant deux exercices sociaux consécutifs, il est réputé démissionnaire à compter du premier jour de l'exercice social suivant.

Tout membre peut être exclu pour chacune des raisons suivantes :

(i)

ne pas respecter les statuts ou le règlement d'ordre intérieur ;

(ii)

ne pas respecter les décisions de tout organe de l'Association ;

(iii)

ne plus satisfaire aux conditions d'éligibilité comme membre ;

(iv)

si un de ses actes est contraire aux intérêts et aux valeurs de l'Association en général.

L'exclusion de membres effectifs ou associés est décidée par le Conseil avec une majorité de deux-tiers des voix émises. Le membre effectif ou associé est informé par lettre recommandée, télécopie, courrier électronique ou tout autre écrit de la proposition d'exclusion. La lettre décrit les motifs sur lesquels l'exclusion proposée est basée. Le membre effectif ou associé a le droit d'adresser ses remarques par écrit au secrétaire-général, dans un délai des 15 jours calendrier à compter de la réception de la lettre. A sa demande préalable exprimée par écrit, le membre effectif ou associé peut être entendu.

La décision d'exclusion décrit les motifs sur lesquels l'exclusion est basée, mais pour le surplus, la décision ne doit pas être motivée. Le secrétaire-général adresse une copie de la décision au membre exclu par lettre recommandée, télécopie, courrier électronique ou tout autre écrit dans un délai de 15 jours calendrier. L'exclusion prend effet immédiatement mais le membre exclu reste tenu de ses obligations financières vis-à-vis de l'Association jusqu'à la fin de l'exercice social.

L'expulsion d'un membre individuel est décidée par le Bureau en conformité avec le règlement d'ordre intérieur. La décision ne doit pas être motivée. Le secrétaire-général adresse une copie de la décision au membre individuel exclu par écrit dans un délai de 15 jours calendrier. L'exclusion entre en vigueur immédiatement mais le membre exclu reste tenu à ses obligations financières vis-à-vis de l'Association jusqu'à la fin de l'exercice social.

Un membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit à faire valoir sur l'avoir social de l'Association.

CHAPITRE III – ORGANES DE L'ASSOCIATION

Article 10 – Les organes de l'Association

(i)

Le Congrès ;

(ii)

Le Conseil ;

(iii)

Le Bureau.

CHAPITRE IV – CONGRES

Article 11 – Composition et pouvoirs

Le Congrès est composé de tous les membres effectifs, associés et individuels et des membres du Bureau.

En conformité avec le règlement d'ordre intérieur, des tiers peuvent se voir accorder le droit de prendre part aux réunions du Congrès. Ils ont le droit de faire valoir leur opinion mais n'ont pas le droit de vote.

Les décisions prises par le Congrès sont contraignantes pour tous les membres, en ce compris les membres absents, dissidents ou ceux qui s'abstiennent de voter.

Les pouvoirs suivants sont réservés au Congrès :

a)

L'élection, la révocation et la décharge des membres du Bureau ;

b)

Les modifications aux statuts ;

c)

La dissolution et la liquidation de l'Association ;

d)

L'approbation d'un programme politique commun pour les élections européennes ;

e)

L'élection du ou des candidat(s) de tête commun(s) aux élections européennes.

Article 12 – Convocations et réunions

Le Congrès est convoqué par le Conseil. Le Congrès se réunit au moins une fois par an dans chaque année calendrier et pas plus de dix-huit mois ne peuvent s'écouler entre deux réunions du Congrès.

Des réunions extraordinaires du Congrès peuvent être convoquées par le Bureau ou le Conseil ou au moins un tiers des membres effectifs.

La convocation est adressée par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen écrit. Pour le surplus, les règles relatives à l'ordre du jour, à l'horaire et la manière dont les réunions du Congrès sont tenues sont décrites dans le règlement d'ordre intérieur.

Article 13 – Représentation

Les membres effectifs, associés et individuels sont représentés au Congrès par des délégués, nommés en conformité avec les règles décrites dans le règlement d'ordre intérieur.

Chaque membre effectif a autant de voix que de délégués. Les membres individuels auront autant de voix que de délégués, tel que stipulé dans le règlement d'ordre intérieur. Un délégué peut émettre deux voix au plus.

Article 14 – Délibérations, quorums et votes

Une liste des présences des membres effectifs, associés et individuels est signée avant la réunion par les délégués, en dessous du nom du membre qu'ils représentent.

Le Congrès peut valablement délibérer si au moins un tiers des membres effectifs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du Congrès est convoquée au plus tôt 15 jours calendrier après la première réunion. La seconde réunion du Congrès peut valablement prendre des décisions, quel que soit le nombre de membres effectifs présents.

Les décisions du Congrès, en ce compris les élections et les révocations des membres du Bureau sont prises à la majorité simple des voix émises. Les abstentions ne sont pas prises en compte et en cas de vote écrit, les votes blancs ou irréguliers ne sont pas pris en compte dans le décompte des voix. En cas d'égalité des voix, la décision est rejetée.

Article 15 – Procès-verbaux

Les décisions du Congrès sont consignées dans des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont approuvés à l'occasion de la réunion suivante du Congrès et sont signés par la personne qui préside cette réunion.

Les procès-verbaux sont conservés dans un registre à la disposition des membres au siège de l'Association. Une copie du procès-verbal est également adressée à tous les membres effectifs et associés.

Les procès-verbaux du Congrès peuvent également être publiés en tout ou en partie.

CHAPITRE V – CONSEIL

Article 16 – Composition et pouvoirs

Le Conseil est composé de tous les membres effectifs, associés et individuels et des membres du Bureau.

En conformité avec le règlement d'ordre intérieur, des tiers peuvent se voir accorder le droit de prendre part aux réunions du Conseil. Ils ont le droit de faire valoir leur opinion mais n'ont pas le droit de vote.

Les décisions prises par le Conseil sont contraignantes pour tous les membres, en ce compris les membres absents, dissidents ou ceux qui s'abstiennent de voter.

Les pouvoirs suivants sont réservés au Conseil :

a)

L'approbation des comptes annuels, du rapport annuel, du budget, des cotisations et de tout autre forme de financement proposés par le Bureau ;

b)

L'admission, la suspension et l'exclusion des membres effectifs ou associés ;

c)

L'approbation et les modifications au règlement d'ordre intérieur ;

d)

La préparation du programme politique commun pour les élections européennes à approuver par le Congrès ;

e)

L'interprétation des statuts et du règlement d'ordre intérieur ;

f)

Sur proposition du Bureau, la nomination et la révocation du secrétaire-général ;

g)

La nomination, la révocation et la détermination des émoluments du ou des commissaire(s)-réviseur(s) ;

h)

La modification de l'Annexe I aux présents statuts relative au logo de l'Association ainsi que la modification de l'Annexe II aux présents statuts relative à la liste des membres effectifs (les partis membres) de l'Association.

Article 17 - Convocation et réunions

Le Conseil est convoqué par le Bureau chaque fois que nécessaire pour l'intérêt de l'Association ou sur requête écrite d'un quart des membres effectifs.

Au moins deux réunions du Conseil doivent être tenues chaque année.

La convocation est adressée par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen écrit. Pour le surplus, les règles relatives à l'ordre du jour, à l'horaire et à la manière dont les réunions du Conseil sont tenues sont décrites dans le règlement d'ordre intérieur.

Article 18 - Représentation

Les membres effectifs, associés et individuels sont représentés au Conseil par des délégués, nommés en conformité avec les règles décrites dans le règlement d'ordre intérieur.

Chaque membre effectif a autant de voix que de délégués. Les membres individuels auront autant de voix que de délégués, tel que stipulé dans le règlement d'ordre intérieur.

Article 19 - Délibérations, quorums et votes

Une liste des présences des membres effectifs, associés et individuels est signée avant la réunion par les délégués, en dessous du nom du membre qu'ils représentent.

Sauf disposition contraire des statuts, le Conseil peut valablement délibérer si au moins un tiers des membres effectifs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du Conseil est convoquée au plus tôt 15 jours calendrier après la première réunion. La seconde réunion du Conseil peut valablement prendre des décisions, quel que soit le nombre de membres effectifs présents.

Sauf disposition contraire des statuts, les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix émises. Les abstentions ne sont pas prises en compte et en cas de vote écrit, les votes blancs ou irréguliers ne sont pas pris en compte dans le décompte des voix. En cas d'égalité des voix, la décision est rejetée.

Les décisions du Conseil peuvent être également prises par lettre circulaire, en conformité avec les règles décrites dans le règlement d'ordre intérieur. Les décisions prises par lettre circulaire sont considérées comme ayant été prises au siège de l'Association et sont réputées entrer en vigueur à la date mentionnée sur la lettre circulaire.

Article 20 – Procès-verbaux

Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont approuvés à l'occasion de la réunion suivante du Conseil et sont signés par la personne qui préside cette réunion.

Les procès-verbaux sont conservés dans un registre à la disposition des membres au siège de l'Association. Une copie du procès-verbal est également adressée à tous les membres effectifs et associés.

CHAPITRE VI – BUREAU

Article 21 – Composition, pouvoirs et élections

Le Bureau est composé de onze membres, élus par le Congrès, parmi lesquels un Président, neuf Vice-Présidents et un Trésorier. Les membres du Bureau ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs de chacun deux années à une même fonction et pas plus de huit années au total.

Les membres du Bureau sont au service de l'ALDE Party dans son ensemble et ne sont pas des représentants de leurs partis membres nationaux. En cela, ils se voient confier des droits de vote, tel que spécifié plus en détails dans le règlement d'ordre intérieur.

En conformité avec les règles décrites dans le règlement d'ordre intérieur, des tiers peuvent être invités à prendre part à une réunion du Bureau, comme observateurs. Les observateurs peuvent faire valoir leur opinion mais n'ont pas le droit de vote.

Sauf si décidé autrement par le Congrès, le mandat prend effet immédiatement et prend fin à l'issue de la deuxième réunion du Congrès qui se tient après celle qui a procédé à l'élection.

La fonction de membre du Bureau n'est pas rémunérée. Les dépenses raisonnables appuyées par des pièces justificatives appropriées sont remboursées.

Le Bureau est investi du pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour réaliser l'objet et les objectifs de l'Association, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les statuts réservent au Conseil ou au Congrès.

Le Bureau peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés à un mandataire.

Le Bureau peut créer des groupes consultatifs et de travail, pour tout objet qu'il considère approprié. La composition, les termes de leur objet et les règles de procédure de ces groupes consultatifs et de travail sont décrites dans le règlement d'ordre intérieur.

Le Congrès peut attribuer le titre de Président Honoraire de l'Association.

Le scrutin est secret. En plus de leur propre vote, les délégués votants peuvent se voir attribuer un maximum d'une procuration par élection, ce qui signifie que deux voix au maximum par délégué peuvent être émises. Les abstentions, les votes blancs et irréguliers ne sont pas pris en compte dans le décompte des voix.

a)

Election du Président et du Trésorier

Le Président et le Trésorier sont élus séparément, par une majorité de plus de 50 % des voix émises. S'il y a plus de deux candidats, et que personne n'atteint plus de 50 % des voix émises, un second tour a lieu entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

b)

Election des Vice-Présidents

Les Vice-Présidents sont élus au moyen d'un scrutin à bulletin unique. Les délégués peuvent choisir autant de candidats qu'ils le veulent, jusqu'au nombre maximal de postes à pourvoir.

Les candidats avec le plus de voix sont élus dans l'ordre du nombre de voix. Seuls les candidats atteignant le quorum défini ci-après sont élus : 1 divisé par le nombre de postes à pourvoir, c'est-à-dire que pour deux postes le quorum est de 1/2 = 50 % des bulletins émis (et non du total de voix), pour 3 postes à pourvoir 1/3 = 33,33 % des bulletins émis, pour 4 postes à pourvoir 1/4 = 25 % des bulletins émis, etc.

Lorsqu'il n'y a qu'un poste vacant à un tour d'une élection, le principe de la majorité simple est appliqué, comme c'est le cas pour les postes de Président et Trésorier.

Les candidats n'arrivant pas à obtenir le quorum au premier tour peuvent être candidats au second tour pour lequel il n'y a pas de quorum. Ceux obtenant le plus grand nombre de voix sont élus jusqu'à ce que tous les mandats vacants aient été attribués.

Si deux candidats ou plus obtiennent le même nombre de voix pour le dernier mandat vacant, un ultime tour est organisé entre ces candidats en vue de déterminer à qui le mandat sera attribué.

Dans l'hypothèse où un Vice-Président en exercice ou un Trésorier en exercice est candidat au poste de Président, un mandat supplémentaire deviendrait vacant si cette personne est élue Président.

Les candidats à l'élection du Bureau doivent être désignés par un parti membre effectif de l'Association en ordre de paiement de sa cotisation annuelle. Le dirigeant du parti du candidat doit envoyer une lettre de désignation signée adressée au Président de l'ALDE Party.

Article 22 - Vacance

En cas de vacance, un nouveau membre du Bureau peut être nommé par le Bureau, en conformité avec les règles décrites à l'article 21.

Le mandat du membre du Bureau remplaçant prend fin en même temps que le terme du mandat de membre du Bureau qu'il remplace. La nomination est ratifiée à la prochaine réunion du Congrès.

Article 23 – Convocation et réunions

Le Bureau se réunit au moins trois fois par an.

Les réunions du Bureau sont convoquées par le Président ou par trois membres du Bureau.

Les réunions du Bureau sont présidées par le Président ou en son absence, par un autre membre du Bureau désigné à cet effet par ses collègues.

La convocation doit contenir le lieu, la date, l'heure, l'ordre du jour et le cas échéant, les documents de travail. Elle doit être adressée à tous les membres du Bureau par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen écrit, au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.

Article 24 – Délibérations, quorums et votes

Le Bureau peut valablement délibérer si au moins la moitié des membres du Bureau sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du Bureau est convoquée au plus tôt huit jours calendrier après la première réunion. La seconde réunion du Bureau peut valablement prendre des décisions, quel que soit le nombre des membres du Bureau présents.

Le Bureau peut seulement délibérer sur les points repris dans l'ordre du jour, à moins que tous les membres du Bureau soient présents et décident de manière unanime de discuter d'autres points.

Chaque membre du Bureau dispose d'une voix. Un membre du Bureau ne peut pas accorder de procuration à un autre membre du Bureau.

Les décisions du Bureau sont prises à la majorité simple des voix émises. Les abstentions ne sont pas prises en compte et en cas de vote écrit, les votes blancs ou irréguliers ne sont pas pris en compte dans le décompte des voix. En cas d'égalité des voix, le président de la réunion dispose d'une voix prépondérante.

Les décisions peuvent également être prises par lettre circulaire, conférence téléphonique ou vidéoconférence. Les décisions prises par conférence téléphonique ou par vidéoconférence sont considérées comme ayant été prises au siège de l'Association et sont réputées entrer en vigueur à la date de la réunion.

Article 25 – Procès-verbaux

Les décisions du Bureau sont consignées dans des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont approuvés à l'occasion de la réunion suivante du Bureau et sont signés par la personne qui préside cette réunion.

Les procès-verbaux sont conservés dans un registre à la disposition des membres du Bureau au siège de l'Association. Une copie du procès-verbal est également adressée à tous les membres du Bureau.

CHAPITRE VII – GESTION DE L'ASSOCIATION

Article 26 – Secrétaire-général

Le Conseil délègue la gestion journalière de l'Association au secrétaire-général, sur proposition du Bureau. Le Bureau définit l'étendue et les limitations financières des pouvoirs de gestion journalière du secrétaire-général.

Le terme du mandat du secrétaire-général est de deux ans au plus, renouvelable.

Le secrétaire-général est rémunéré, en conformité avec la décision du Bureau. Les dépenses raisonnables appuyées par des pièces justificatives appropriées sont également remboursées.

Le secrétaire-général peut déléguer une partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés à un tiers, sous sa responsabilité.

CHAPITRE VIII – REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION

Article 27

L'Association est valablement représentée dans tous ses actes, en ce compris en justice, soit par le Président, soit par deux membres du Bureau agissant conjointement, qui n'ont pas à justifier d'une décision préalable du Bureau vis-à-vis des tiers.

Le secrétaire-général peut valablement représenter l'Association individuellement dans tous les actes de gestion journalière en ce compris en justice, et n'a pas à justifier d'une décision préalable du Bureau vis-à-vis des tiers.

L'Association est également valablement représentée par un mandataire, dans les limites de son mandat.

CHAPITRE IX – AUDIT

Article 28

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et la vérification que les opérations décrites dans les comptes annuels sont conformes au Règlement, aux statuts et au règlement financier du Parlement européen, est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par le Conseil parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

CHAPITRE X – REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Article 29

Le Conseil adopte et modifie le règlement d'ordre intérieur de l'Association. Le règlement d'ordre intérieur règle le fonctionnement de l'Association et de ses organes en général, sans être contraire aux statuts.

CHAPITRE XI – EXERCICE SOCIAL, BUDGET ET COMPTES ANNUELS

Article 30

L'exercice social coïncide avec l'année calendrier.

Article 31

Le Bureau prépare les comptes annuels à la fin de chaque exercice social. Le Trésorier, au nom du Bureau, émet le rapport annuel justifiant de la gestion de l'Association. Ce rapport annuel contient des commentaires sur les comptes annuels afin de présenter l'évolution de l'Association et des activités de l'Association.

L'Association, en ce qui concerne la comptabilité, les comptes, les donations, la vie privée et la protection des données à caractère personnel, respecte le règlement (CE) no 45/2001 ainsi que la directive 95/46/CE concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Le rapport annuel et le rapport du commissaire sont présentés au Conseil pour approbation, en même temps que le projet de comptes annuels.

CHAPITRE XII – FINANCEMENT

Article 32

L'Association assure son financement par :

(i)

le paiement des cotisations, comme décrit à l'article 5 ;

(ii)

les ressources accordées par toute autorité, en particulier les autorités européennes ;

(iii)

la rémunération de tout service rendu par l'Association à ses membres ou à des tiers ;

(iv)

le paiement de royalties pour l'usage des droits de propriété intellectuelle détenus par l'Association ;

(v)

les donations ;

(vi)

toute autre forme de ressource financière autorisée.

En tout état de cause, le financement de l'Association doit respecter strictement les conditions et obligations relatives au financement des partis politiques édictées par le Règlement.

La cotisation doit être payée avant le 1er avril de chaque année.

CHAPITRE XIII – RESPONSABILITE LIMITEE

Article 33

Les membres de l'Association, les membres du Bureau et les personnes chargées de la gestion journalière de l'Association ne sont pas personnellement tenus des obligations de l'Association.

La responsabilité des membres du Bureau ou des personnes chargées de la gestion journalière de l'Association est limitée à l'exécution conforme de leur mandat.

CHAPITRE XIV – MODIFICATIONS AUX STATUTS, DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE L'ASSOCIATION

Article 34 – Modifications aux statuts

Toute proposition de modifier les statuts n'est valable que si elle est proposée par le Bureau ou un tiers des membres effectifs.

Les modifications proposées aux statuts doivent être jointes à la convocation de la réunion du Congrès.

Un quorum de présence d'au moins deux-tiers des membres effectifs est requis pour les décisions relatives aux modifications des statuts.

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du Congrès est convoquée au plus tôt 15 jours calendrier après la première réunion. La seconde réunion du Congrès peut valablement prendre des décisions quel que soit le nombre de membres effectifs présents.

Les décisions relatives aux modifications des statuts sont prises à la majorité de deux-tiers des voix émises.

Toute décision de modification des statuts devra être soumise à l'Autorité et publiée au Journal officiel.

Article 35 – Dissolution et liquidation de l'Association

L'Association peut être dissoute de manière volontaire par une décision du Congrès à la majorité des quatre cinquièmes des voix émises.

Si l'Association est dissoute, le Congrès décide à la majorité simple des voix émises de (i) la nomination, des pouvoirs et de la rémunération des liquidateurs, (ii) des méthodes et procédures de liquidation de l'Association et (iii) de l'affectation à donner à l'actif net de l'Association.

L'actif net de l'Association devra être affecté à une fin désintéressée.

CHAPITRE XV – DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Les statuts sont rédigés en français et en anglais. La version française est la version officielle des statuts et prévaut.

Article 37

Tout ce qui n'est pas réglé par les statuts et le Règlement est soumis aux lois de l'Etat membre dans lequel l'Association est établie.

Annexe I : logo.

Annexe II : liste des partis membres.

Annexe I

Logo

Image

Annexe II

Liste des partis membres

ALLIANCE OF LIBERALS AND DEMOCRATS FOR EUROPE PARTY (ALDE) membership overview as of May 2017:

EU

FULL MEMBERS

Nr

Name

English translation

Abbreviation

Country

Accession date

Website

Government participation

Parliamentary presence

1

NEOS

New Austria

NEOS

Austria

May 2014 (in succession to LIF member since 1993)

www.neos.eu

 

Yes

2

Mouvement Réformateur

Reform Movement

MR

Belgium

March 1976 (founding member as Parti des Réformes et de la Liberté)

www.mr.be

Yes

Yes

3

Vlaamse Liberalen en Democraten

Flemish Liberal Democrats

Open VLD

Belgium

March 1976 (founding member as Partij voor Vrijheid en Vooruitgang)

www.openvld.be

Yes

Yes

4

Dvizhenie za prava i svobodi

Movement for Rights and Freedoms

MRF

Bulgaria

December 2001

www.dps.bg

 

Yes

5

Enomeni Dimokrates

United Democrats

EDI

Cyprus

December 1996

www.edi.org.cy

 

 

6

Akce nespokojených občanů

Action of Dissatisfied Citizens

ANO

Czech Republic

November 2014

www.anobudelip.cz

Yes

Yes

7

Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati

Croatian People's Party - Liberal Democrats

HNS

Croatia

December 2001

www.hns.hr

 

Yes

8

Istarski demokratski sabor

Istrian Democratic Assembly

IDS

Croatia, Istria

May 2006

www.ids-ddi.hr

 

Yes

9

Venstre Danmarks Liberale Parti

Left, Liberal Party of Denmark

Venstre

Denmark

March 1976 (founding member)

www.venstre.dk

Yes

Yes

10

Det Radikale Venstre

Danish Social Liberal Party

Radikale Venstre

Denmark

February 1992

www.radikale.dk

 

Yes

11

Eesti Keskerakond

Estonian Centre Party

CPE

Estonia

July 2003

www.keskerakond.ee

Yes

Yes

12

Eesti Reformierakond

Estonian Reform Party

ERP

Estonia

December 1995

www.reform.ee

 

Yes

13

Suomen Keskusta

Center Party

Keskusta

Finland

March 1992

www.keskusta.fi

Yes

Yes

14

Svenska Folkpartiet

Swedish People's Party

SFP

Finland

July 1992

www.sfp.fi

 

Yes

15

Union des Démocrates et Indépendants

Union of Democrats and Independants

UDI

France

December 2016

www.parti-udi.fr

 

Yes

16

Freie Demokratische Partei

Free Democratic Party

FDP

Germany

March 1976 (founding member)

www.fdp.de

 

 

17

Liberálisok

Liberal Party

Liberálisok

Hungary

April 2013

www.liberalisok.hu

 

Yes

18

Fianna Fail

Soldiers of Destiny

Fianna Fail

Ireland

April 2009

www.fiannafail.ie

 

Yes

19

Latvijas Attīstībai

Latvia's Development Party

LA

Latvia

September 2000

www.attistibai.lv

 

 

20

Liberalų Sąjūdis

Liberal Movement

Liberal Movement

Lithuania

October 2006

www.liberalusajudis.lt

 

Yes

21

Lietuvos Laisvės Sajunga

Lithuanian Liberty Union

LiCS

Lithuania

December 1997

www.lics.lt

 

 

22

Darbo Partija

Labor Party

DP

Lithuania

May 2012

www.darbopartija.lt

 

Yes

23

Parti Démocratique

Democratic Party

PD

Luxembourg

March 1976 (founding member)

www.dp.lu

Yes

Yes

24

Democraten 66

Democrats 66

D66

Netherlands

December 1994

www.d66.nl

 

Yes

25

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

People's Party for Freedom and Democracy

VVD

Netherlands

March 1976 (founding member)

www.vvd.nl

Yes

Yes

26

Nowoczesna

Modern

NC

Poland

June 2016

www.nowoczesna.org

 

Yes

27

Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor

Alliance of Liberals and Democrats

ALDE

Romania

June 2015

www.alde.ro

Yes

Yes

28

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía

Citizens

C's

Spain

June 2016

www.ciudadanos-cs.org

 

Yes

29

Partit Demòcrata Europeu Català

Catalan European Democratic Party (as legal successor to CDC since Dec 2016)

PDeCAT

Spain, Catalonia

May 2005

www.partitdemocrata.cat

Yes, Catalonia

Yes

30

Stranka modernega centra

Modern Centre Party

SMC

Slovenia

November 2014

www.mirocerar.si

Yes

Yes

31

Centerpartiet

Centre Party

CP

Sweden

April 2000

www.centerpartiet.se

 

Yes

32

Liberalerna

Liberals

L

Sweden

July 1991

www.folkpartiet.se

 

Yes

33

Liberal Democrats

Liberal Democrats

LibDems

UK

November 1988 (founding member as ‘Liberal Party Organisation’)

www.libdems.org.uk

 

Yes

TOTAL FULL MEMBERS:

33

 

 

 

 

 

 


AFFILIATE MEMBERS

Nr

Name

English translation

Abbreviation

Country

Accession date

Website

Government participation

Parliamentary presence

1

Liberal Party of Gibraltar

Liberal Party of Gibraltar

LPG

Gibraltar

May 2015

www.liberal.gi

Yes, Gibraltar

Yes

2

Hrvatska socijalno liberalna stranka

Croatian Social Liberal Party

HSLS

Croatia

March 1994

www.hsls.hr

 

Yes

3

Åländsk Center

Centre Party Åland Islands

CPA

Finland, Aland Islands

May 2013

www.centern.ax

Yes, Aland Islands

Yes

4

Δράση

Drassi (Action)

Drassi

Greece

November 2013

www.drassi.gr

 

 

5

Radicali Italiani

Italian Radicals

I Radicali

Italy

October 2004

www.radicali.it

 

 

6

Zavezništvo Socialno-Liberalnih Demokratov

Alliance of Social-Liberal Democrats

ZSD

Slovenia

November 2014

www.alenkabratusek.si

 

Yes

TOTAL AFFILIATE MEMBERS:

6

 

 

 

 

 

 

NON EU

FULL MEMBERS

Nr

Name

English translation

Abbreviation

Country

Accession date

Website

Government participation

Parliamentary presence

1

Partit Liberal Andorra

Liberal Party of Andorra

PLA

Andorra

March 1996

www.partitliberal.ad

 

Yes

2

Hay Azgayin Congress

Armenian National Congress Party

ANC

Armenia

March 2010

www.anc.am

 

 

3

sak’art’velos respublikuri partia

Republican Party of Georgia

RP

Georgia

October 2007

www.republicans.ge

 

 

4

t’avisup’ali demokratebi

Free Democrats

FD

Georgia

November 2012

www.fd.ge

 

 

5

Partidul Liberal

Liberal Party

PL

Moldova

October 2010

www.pl.md

 

Yes

6

Venstre

Left

Venstre

Norway

October 2000

www.venstre.no

 

Yes

7

Yabloko

Yabloko

Yabloko

Russian Federation

October 2008

www.eng.yabloko.ru

 

 

8

Partiya narodnoy svobody

People's Freedom Party

PARNAS

Russian Federation

October 2008

www.parnasparty.ru

 

 

9

Aleanca Kosova e Re

New Kosovo Alliance

AKR

Kosovo

November 2009

www.akr-ks.com

 

 

10

Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz

Free Democratic Party

FDP Die Liberalen

Switzerland

October 1993

www.fdp.ch

Yes

Yes

11

Gromadianska pozitsiya

Civic Position

CP

Ukraine

June 2016

www.grytsenko.com.ua

 

 

12

Yevropeyska partiya Ukrainy

European Party Ukraine

EPU

Ukraine

May 2013

www.epu.in.ua

 

 

TOTAL FULL MEMBERS:

12

 

 

 

 

 

 


AFFILIATE MEMBERS

Nr

Name

English translation

Abbreviation

Country

Accession date

Website

Government participation

Parliamentary presence

1

Müsavat Partiyası

Equality Party

MP

Azerbaijan

October 2007

www.musavat.com

 

 

2

Партыя свабоды і прагрэсу

Party of Freedom and Progress

PFP

Belarus

November 2013

http://liberaly.org/

 

 

3

Naša Stranka

Our Party

NS

Bosnia and Herzegovina

June 2016

www.nasastranka.ba

 

Yes

4

Björt framtíð

Bright Future

BF

Iceland

November 2013

www.bjortframtid.is

Yes

Yes

5

Partia Liberale e Kosoves

Liberal Party of Kosovo

PLK

Kosovo

July 1996

 

 

 

6

Liberalno-demokratska Partija

Liberal Democratic Party

LDP

Macedonia

December 2016

www.ldp.mk

 

Yes

7

Liberalna Partija Crne Gore

Liberal Party of Montenegro

LPCG

Montenegro

November 2014

www.lpcg.me

 

Yes

8

Liberalno Demokratska Partija

Liberal Democratic Party

LDP

Serbia

October 2008

www.ldp.rs

 

yes

TOTAL AFFILIATE MEMBERS:

8

 

 

 

 

 

 

EU members

39

 

 

 

 

 

 

Non EU members

20

 

 

 

 

 

 

TOTAL ALDE MEMBERS:

59

59 parties from 42 countries (25 EU countries)

12 member parties (10 EU parties) in government in 11 countries (9 EU countries) as of May 2017


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 191/32


Avvio della procedura di liquidazione

Decisione di revoca dell’autorizzazione e di avvio della procedura di liquidazione di «INTERNATIONAL LIFE Società di assicurazioni spa — comparto vita»

[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

(2017/C 191/05)

Impresa di assicurazione

«INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» (INTERNATIONAL LIFE Società di assicurazioni spa – comparto vita) con sede in Kifiasias 7 e Neapoleos 2, 15123 Marousi, Iscrizione alla Camera di commercio (GEMI) 000954901000, Partita IVA (AFM) 094327788, Identificativo della persona giuridica (LEI) 213800HFA633NACOEZ72

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Decisione n. 230/1/15.5.2017 della commissione crediti e assicurazioni della Banca di Grecia (EPATH), relativa agli aspetti elencati di seguito:

a)

la revoca permanente dell’autorizzazione dell’impresa di assicurazione e la messa in liquidazione della stessa;

b)

il divieto di disporre liberamente dell’insieme delle attività dell’impresa;

c)

la cessazione dell’incarico dell’amministratore designato.

Entrata in vigore: il giorno della pubblicazione (15 maggio 2017)

Cessazione della validità: n.a.

Autorità competenti

Banca di Grecia

Indirizzo

:

E. Venizelou 21

10250 Atene

GRECIA

Autorità di vigilanza

Banca di Grecia

Indirizzo

:

E. Venizelou 21

10250 Atene

GRECIA

Liquidatore dell’impresa di assicurazioni

Sotirios Vasilopoulos (di Ilias) designato con decisione EPATH 231/1/15.5.2017

Diritto applicabile

Diritto greco, disposizioni degli articoli 109, 110, 114, 226 e 235 della legge n. 4364/2016.


16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 191/33


Avvio della procedura di liquidazione

Decisione di revoca dell’autorizzazione e di avvio della procedura di liquidazione di «INTERNATIONAL LIFE Società di assicurazioni spa»

[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

(2017/C 191/06)

Impresa di assicurazione

«INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» (INTERNATIONAL LIFE Società di assicurazioni spa) con sede in Kifiasias 7 e Neapoleos 2, 15123 Marousi, Iscrizione alla Camera di commercio (GEMI) 000314501000, Partita IVA (AFM) 094130304, Identificativo della persona giuridica (LEI) 213800NED3OUL1K2V349

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Decisione n. 230/2/15.5.2017 della commissione crediti e assicurazioni della Banca di Grecia (EPATH), relativa agli aspetti elencati di seguito:

a)

la revoca permanente dell’autorizzazione dell’impresa di assicurazione e la messa in liquidazione della stessa;

b)

il divieto di disporre liberamente dell’insieme delle attività dell’impresa;

c)

la cessazione dell’incarico dell’amministratore designato.

Entrata in vigore: il giorno della pubblicazione (15 maggio 2017)

Cessazione della validità: n.a.

Autorità competenti

Banca di Grecia

Indirizzo

:

E. Venizelou 21

10250 Atene

GRECIA

Autorità di vigilanza

Banca di Grecia

Indirizzo

:

E. Venizelou 21

10250 Atene

GRECIA

Liquidatore dell’impresa di assicurazioni

Sotirios Vasilopoulos (di Ilias) designato con decisione EPATH 231/2/15.5.2017

Diritto applicabile

Diritto greco, disposizioni degli articoli 109, 110, 114, 226 e 235 della legge n. 4364/2016.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 191/34


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 191/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«PERA DELL’EMILIA ROMAGNA»

n. UE: PGI-IT-02192 — 28/9/2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Centro Servizi Ortofrutticoli

Indirizzo:

Via Bologna 534

44040 Ferrara

ITALIA

Tel.

+39 0532904511

Fax

+39 0532904520

E-mail:

info@csoservizi.com

Il Centro Servizi Ortofrutticoli è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [Confezionamento; Riferimenti organismo di controllo]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Articolo 2 del disciplinare di produzione vigente.

Il paragrafo:

«L’indicazione «Pera dell’Emilia Romagna» designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, Passa Crassana, William»

è così modificato:

«L’indicazione “Pera dell’Emilia Romagna” designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, Passa Crassana, William, Santa Maria e Carmen».

Al fine di completare ed aggiornare la gamma varietale ed anticipare l’epoca di disponibilità delle Pere dell’Emilia Romagna IGP, si aggiungono le seguenti due varietà precoci:

Cultivar Santa Maria: la varietà Santa Maria è presente in Emilia Romagna fin dal 1948 e gli ettari adibiti alla sua coltivazione sono andati aumentando negli anni. Inoltre, con l’inserimento della varietà Santa Maria, si va a garantire la presenza delle Pere dell’Emilia Romagna IGP per un arco temporale più lungo, considerato che è una varietà estiva e precoce.

Cultivar Carmen: è una varietà precoce che sta assumendo sempre più importanza a livello produttivo nella regione Emilia Romagna. È una varietà relativamente nuova, ma ottenuta dall’incrocio inter varietale tra Dr. Guyot x Bella di Giugno, due varietà di pere storiche. L’inserimento di tale varietà nel disciplinare permetterebbe di offrire una disponibilità di prodotto per un arco temporale più esteso e andrebbe ad anticipare e completare l’offerta di prodotto estivo, oltre che sostituire varietà ormai non più coltivate.

Sulla base di questa modifica la seguente frase del punto 4.2 della scheda riepilogativa (GU C 284 dell’8.11.2008, pag. 7):

«La “Pera dell’Emilia Romagna” IGP è un prodotto ottenuto dalle varietà Abate Fetel, Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Barlett, Passa Crassana, Williams»

è così modificata

«La “Pera dell’Emilia Romagna” IGP è un prodotto ottenuto dalle varietà Abate Fetel, Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Barlett, Passa Crassana, Williams, Santa Maria e Carmen».

Articolo 6 del disciplinare di produzione vigente - punto 4.2 della scheda riepilogativa.

Il seguente testo:

«Abate Fetel

epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosità attorno alla cavità calicina e al peduncolo; forma: calebassiforme, piuttosto allungata; calibro: diametro minimo 55 mm; tenore zuccherino: (°Brix) 13; durezza: limita massimo 5; sapore: dolce.

Conference

epicarpo: verde giallastro con rugginosità diffusa intorno alla cavità calicina che spesso interessa il terzo basale del frutto; forma: piriforme spesso simmetrica; calibro: diametro minimo: 55 mm; tenore zuccherino: (°Brix) superiore a 13; durezza: limite massimo 5,5; sapore: dolce.

Decana del Comizio

epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa dalla parte del sole, rugginosità sparsa; forma: turbinata; calibro: diametro minimo 55 mm; tenore zuccherino: (°Brix) superiore a 13; durezza: limite massimo 4,5; sapore: dolce aromatico.

Kaiser

epicarpo: ruvido, completamente rugginoso; forma: calebassiforme-piriforme; calibro: diametro minimo 55 mm; tenore zuccherino: (°Brix) superiore a 13; durezza: 5,7; sapore: polpa fine e succosa, fondente di buon sapore.

William e Max Red Bartlett

epicarpo: liscio, colore di fondo giallo più o meno ricoperto da sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato; forma: cidoniforme-breve o piriforme; calibro: diametro minimo 60 mm; tenore zuccherino: (°Brix) superiore a 12; durezza: limite massimo 6,5; sapore: dolce aromatico.

Cascade

epicarpo, forma, calibro, peso medio minimo, tenore zuccherino superiore a 13° Brix, durezza, sapore come da relative caratteristiche.

Passa Crassana

epicarpo, forma, calibro, tenore zuccherino superiore a 13° Brix, durezza limite massimo, sapore come da relative caratteristiche.»

è così modificato:

«Abate Fetel

epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosità attorno alla cavità calicina e al peduncolo;

forma: calebassiforme, piuttosto allungata;

calibro: diametro minimo 60 mm;

tenore zuccherino minimo: (°Brix) 13;

durezza massima: 5 kg/0,5 cm2;

Conference

epicarpo: verde giallastro con rugginosità diffusa intorno alla cavità calicina che spesso interessa il terzo basale del frutto;

forma: piriforme spesso simmetrica;

calibro: diametro minimo: 60 mm;

tenore zuccherino minimo: (°Brix) 13;

durezza massima: 5,5 kg/0,5 cm2;

Decana del Comizio

epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa dalla parte del sole, rugginosità sparsa;

forma: turbinata;

calibro: diametro minimo 70 mm;

tenore zuccherino minimo: (°Brix) 13;

durezza massima: 4,5 kg/0,5 cm2;

Kaiser

epicarpo: ruvido, completamente rugginoso;

forma: calebassiforme-piriforme;

calibro: diametro minimo 60 mm;

tenore zuccherino minimo: (°Brix) a 13;

durezza massima: 5,5 kg/0,5 cm2;

William e Max Red Bartlett

epicarpo: liscio, colore di fondo verde-giallo più o meno ricoperto da sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato;

forma: cidoniforme-breve o piriforme;

calibro: diametro minimo 60 mm;

tenore zuccherino minimo: (°Brix) 12;

durezza massima: 6,5 kg/0,5 cm2;

Cascade

epicarpo: verde chiaro di sfondo con sovracolore rosso vivo e con rugginosità sul 10-25 % della superficie;

forma: doliforme eterogenea con asimmetria verticale e trasversale;

calibro: diametro minimo 60 mm;

tenore zuccherino minimo: (°Brix) 13;

durezza massima: 5,5 kg/0,5 cm2

Passa Crassana

epicarpo: consistente, verde e con rugginosità lenticellare;

forma: maliforme, spesso doliforme;

calibro: diametro minimo 60 mm;

tenore zuccherino minimo: (°Brix) 13;

durezza massima: 6,5 kg/0,5 cm2;

Santa Maria

epicarpo: liscio colore di fondo verde - giallo;

forma: piriforme o piriforme troncata;

calibro: diametro minimo 60 mm.;

tenore zuccherino minimo: (°Brix) 12°;

durezza massima: 6 kg/0,5 cm2;

Carmen

epicarpo: verde con sfaccettature rosate;

forma: calebassiforme, leggermente allungata;

calibro: diametro minimo 60 mm.;

tenore zuccherino minimo: (°Brix) 12°;

durezza massima: 6 kg/0,5 cm2

Al fine di garantire un più elevato livello qualitativo, si richiede di innalzare il calibro minimo richiesto. Per le varietà Abate Fetel, Conference e Kaiser, si è passati da 55 a 60 mm di diametro minimo. Per la varietà Decana del Comizio si è passati da 55 a 70 mm.

È stata uniformata l’indicazione del tenore zuccherino. Inoltre, si è ritenuto opportuno eliminare la descrizione del sapore, in quanto trattasi di indicazione superflua essendo meramente soggettiva, non verificabile e pertanto non rilevante ai fini del disciplinare. Per uniformare la descrizione di tutte le varietà che si vogliono inserire nel disciplinare, ove mancanti sono stati aggiunti e/o specificati i parametri descrittivi. Mentre per le varietà Santa Maria e Carmen, sono stati inseriti ex novo.

Per una maggiore chiarezza, viene specificata l’unità di misura della durezza del frutto, indicando il rapporto tra la forza (Kg) e la pressione esercitata dal puntello sulla superficie del frutto (cm2).

Zona geografica

Il punto a) dell’articolo 3 del disciplinare di produzione vigente

«a)

Provincia di Reggio Emilia: Casalgrande, Correggio, Rubiera»

è così modificato:

«a)

Provincia di Reggio Emilia: Casalgrande, Reggio Emilia, Correggio, Rubiera, San Martino in Rio e Scandiano.»

Provincia di Reggio Emilia: si richiede l’inserimento dei comuni di Reggio Emilia, San Martino in Rio e di Scandiano. In questi comuni, la coltivazione delle pere è abbastanza consistente, soprattutto nel comune di Reggio Emilia. Inoltre, questi comuni sono limitrofi e confinanti con i comuni già presenti nel disciplinare, anche nella Provincia di Modena, e come tali hanno caratteristiche climatiche e storicità del tutto simili a quelle dei comuni già inseriti.

Il punto c) dell’articolo 3 del disciplinare di produzione vigente

«c)

Provincia di Ferrara: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Fiscaglia, Migliarino e Migliaro, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro Ferrarese, S. Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera.»

è così modificato:

«c)

Provincia di Ferrara: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Fiscaglia, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro Ferrarese, S. Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera.»

Provincia di Ferrara: per il comune di Ro si precisa la denominazione corretta del comune è Ro Ferrarese e non Ro. Inoltre, dal 1o gennaio 2014 è stato istituito il Comune di Fiscaglia, mediante la fusione dei comuni contigui di Massa Fiscaglia, Migliarino e Migliaro. Si fa presente inoltre che i 3 comuni precedentemente presenti vengono sostituiti integralmente dal comune di Fiscaglia, senza modificazioni della zona ricompresa nel disciplinare.

Il punto d) dell’articolo 3 del disciplinare di produzione vigente:

«d)

Provincia di Bologna: Anzona dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d’Argile, Castelguelfo, Castelmaggiore, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Pieve di Cento, S. Agata Bolognese, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni in Persiceto, S. Pietro in Casale e Sala Bolognese.»

è così modificato:

«d)

Provincia di Bologna: Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Valsamoggia – Loc. Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castel d’Argile, Castelguelfo, Castelmaggiore, Valsamoggia – Loc. Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Pieve di Cento, S. Agata Bolognese, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni in Persiceto, S. Pietro in Casale e Sala Bolognese.»

Provincia di Bologna: si tratta di una correzione di errore materiale che riguarda il Comune di Anzola dell’Emilia, la cui denominazione corretta è Anzola dell’Emilia e non Anzona dell’Emilia. Per il Comune di Valsamoggia, anche in questo caso, dal 1o gennaio 2014 è stato istituito il comune di Valsamoggia, in provincia di Bologna, mediante la fusione dei comuni contigui di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno. Pertanto, al fine di aggiornare le corrette denominazioni delle località, è stato inserito il nome del comune accanto alle località Bazzano e Crespellano. Anche in questo caso le zone di produzione sono rimaste invariate.

Il punto e) dell’articolo 3 del disciplinare di produzione vigente:

«e)

Provincia di Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Castelbolognese, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi, S. Agata sul Santerno e Solarolo.»

è così modificato:

«e)

Provincia di Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Castelbolognese, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi, S. Agata sul Santerno e Solarolo.»

Provincia di Ravenna: si inserisce il comune di Bagnara di Romagna situato in provincia di Ravenna e completamente circondato da comuni già compresi nel disciplinare di produzione (Massalombarda, Lugo, Cotignola, Solarolo e Mordano). Si tratta di un comune vocato alla coltivazione delle pere e che, per la particolare posizione in cui si trova, ha caratteristiche climatiche e storicità del tutto simili a quelle dei comuni già inseriti.

Metodo di produzione

Articolo 4 del disciplinare vigente

La frase:

«L’utilizzo dell’irrigazione, delle pratiche di concimazione e l’effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalità tecniche indicate dai competenti Servizi della Regione Emilia Romagna.»

è stata soppressa

È stata eliminata la parte relativa alle pratiche colturali ed agronomiche, in ragione del fatto che è un pre-requisito che tutte le aziende debbono rispettare. Infatti, l’evoluzione normativa e la cogenza di determinati requisiti porta necessariamente al rispetto di specifici criteri. Pertanto si ritiene superfluo indicarlo nel disciplinare.

La frase:

«I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti di densità per ettaro fino ad un massimo 3 000 piante.»

è così modificata:

«I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti di densità per ettaro fino ad un massimo 6 000 piante.»

L’evoluzione e l’innovazione tecnologica, supportata dalla disponibilità di nuovi portinnesti, consentono la coltivazione del pero con impianti a densità molto più elevate rispetto al passato. Le recenti evoluzioni della tecnica colturale vedono l’intensificarsi del numero di piante per ettaro allo scopo di accorciare i tempi improduttivi dell’impianto e uniformare e migliorare la qualità del prodotto. Sebbene non venga individuato in maniera univoca un numero di piante preciso per ettaro, la soglia delle 6 000 piante, appare un limite ragionevole che permette di mantenere un elevato livello qualitativo del prodotto, rispettando anche i metodi tradizionali di coltivazione.

La frase:

«Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale e due interventi di potatura al verde.»

è stata soppressa.

Si elimina il vincolo del numero delle potature in modo da lasciare all’agricoltore la facoltà di poter effettuare, a seconda delle esigenze e del rispetto delle buone pratiche colturali ed agronomiche, il numero di potature più adeguato.

La frase:

«La produzione unitaria massima è di 450 q ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.»

è così modificata:

«La produzione unitaria massima è di 550 q ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.»

La frase:

«Nell’ambito di questo limite la Regione Emilia Romagna, tenuto conto dell’andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, entro il 15 luglio, in via indicativa, la produzione media unitaria per ciascuna cultivar prevista all’articolo 2.»

è stata soppressa

Trattasi di una disposizione superata dalla normativa vigente.

Le frasi:

«I valori di umidità e di temperatura all’interno delle celle frigorifere debbono essere compresi tra 4 e 6 °C. Le varietà destinate alla commercializzata primaverile debbono essere conservate in atmosfera controllata.»

sono state soppresse.

Non si ritiene opportuno specificare le temperature essendo già indicato che deve essere utilizzata la tecnica della refrigerazione. I valori delle temperature di conservazione indicati nell’attuale disciplinare rendono difficoltosa l’ottimale conservazione del prodotto, in quanto sono temperature idonee alla pre-refrigerazione e come tali non sono idonee ad una corretta conservazione del prodotto in cella e quindi al mantenimento nel tempo delle caratteristiche qualitative ed organolettiche. Inoltre viene soppresso il riferimento alla conservazione in atmosfera controllata delle varietà destinate alla commercializzazione primaverile al fine di lasciare spazio ai produttori di utilizzare anche altre tecniche conservazione.

Prova dell’origine

Articolo 5 del disciplinare vigente

Il seguente testo:

«La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente articolo 4 è accertata dalla Regione Emilia Romagna. I pereti idonei alla produzione della “Pera dell’Emilia Romagna” sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno. Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione. II ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali indica le modalità da adottarsi per 1’iscrizione, per l’effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.»

è soppresso e sostituito dal seguente:

«Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.»

È stato interamente sostituito e adattato l’articolo sulla prova dell’origine, in quanto l’articolo originario faceva riferimento a metodologie e a strumenti non in vigore. Il nuovo articolo rispecchia le procedure previste dagli attuali sistemi di controllo.

Confezionamento ed etichettatura

Articolo 7 del disciplinare vigente

Il paragrafo:

«La commercializzazione della «Pera dell’Emilia Romagna» ai fini dell’immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando tutti i tipi di confezioni accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigente fra cui:

 

bins 60 × 80, 80 × 120, 100 × 120 a più strati con alveolo,

 

plateaux 30 × 40 in cartone, legno e plastica, a uno strato e a più strati,

 

plateaux 40 × 60 in cartone, legno e plastica, a uno strato e a più strati,

 

plateaux 20 × 30 a uno strato e alla rinfusa,

confezioni monofrutto o con più frutti sigillate (vassoi, cestini, cartoni ecc.).»

è così modificato:

«La commercializzazione della “Pera dell’Emilia Romagna” ai fini dell’immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando tutti i tipi di confezioni accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigenti.»

Si sopprimono i riferimenti alle diverse tipologie di confezioni, considerato che nell’articolo sono riportate esclusivamente a titolo esemplificativo e tenuto conto che già nell’articolo è specificato che le confezioni devono essere conformi alle normative vigenti.

La frase:

«Per l’identificazione in plateaux e bins dei prodotti IGP verrà utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con apposito logo con una percentuale di unità bollinate pari ad almeno il 70 % del totale dei frutti presenti nella confezione.»

è così modificata ed integrata:

«Per l’identificazione in plateaux e bins dei prodotti IGP verrà utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con una percentuale di unità bollinate pari ad almeno il 70 % del totale dei frutti presenti nella confezione.

Oppure, nel caso in cui i frutti non siano bollinati, le confezioni, come ad esempio vassoi e cestini, debbono essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

È altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati o con i frutti bollinati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.»

Per quanto attiene la bollinatura, si ritiene sufficiente indicare che i frutti verranno bollinati, si elimina quindi «con apposito logo». Inoltre per garantire la rintracciabilità da parte del consumatore, sono state inserite e meglio dettagliate le ulteriori 2 ipotesi:

1)

ipotesi in cui i frutti non vengano bollinati: per garantirne l’identificazione si ritiene necessario indicare che le confezioni debbano essere sigillate in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo,

2)

ipotesi di vendita frazionata: sono state inserite le indicazioni per poter effettuare la vendita frazionata del prodotto e garantirne l’identificazione.

La frase:

«La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 10 agosto ed il 31 maggio dell’anno successivo.»

è così modificata:

«La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 25 luglio ed il 31 maggio dell’anno successivo.»

La modifica è strettamente correlata all’inserimento nel disciplinare delle 2 varietà più precoci, Santa Maria e Carmen: si ritiene opportuno adeguare il periodo di commercializzazione, anticipandolo al 25 luglio.

Il paragrafo:

«Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture “Pera dell’Emilia Romagna”, seguita dalla indicazione cultivar e dalla dizione immediatamente sottostante “Indicazione geografica protetta”. Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all’origine.»

è così modificato

«Sui contenitori dovranno essere indicate le diciture “Pera dell’Emilia Romagna”, immediatamente seguita dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta” o dall’acronimo “IGP” e dal nome della cultivar. Nel medesimo campo visivo devono comparire nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore.»

Sono state indicate in maniera corretta e più chiara le seguenti ipotesi:

1)

indicazione delle diciture: Non si tratta di una modifica sostanziale, ma è stato inserito l’ordine corretto delle diciture («Pera dell’Emilia-Romagna», immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» o dall’acronimo IGP e dal nome della cultivar),

2)

indicazione del peso: le disposizioni vigenti in materia di etichettatura prescrivono di riportare il peso netto e non il peso lordo. Trattandosi di una prescrizione legislativa e come tale obbligatoria per tutti, si ritiene opportuno eliminare tale indicazione.

Il seguente paragrafo è stato soppresso:

«A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica.»

Si ritiene opportuno eliminare tale passaggio dal testo, considerato che il simbolo grafico non è riportato nel disciplinare.

La frase:

«Deve inoltre figurare la dizione «prodotto in Italia» per le partite destinate alla esportazione.»

è stata eliminata.

Si ritiene opportuno eliminare la frase trattandosi di un’indicazione obbligatoria prevista dalle disposizioni legislative vigenti.

Altro [Riferimenti organismo di controllo]

Il disciplinare è stato completato con l’inserimento dei riferimenti dell’organismo di controllo.

DOCUMENTO UNICO

«PERA DELL’EMILIA ROMAGNA»

n. UE: PGI-IT-02192 — 28/9/2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Pera dell’Emilia Romagna»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La «Pera dell’Emilia Romagna» IGP è un prodotto ottenuto dalle varietà Abate Fetel, Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Barlett, Passa Crassana, Williams, Santa Maria e Carmen».

La «Pera dell’Emilia Romagna» IGP, all’atto dell’immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

Abate Fetel

epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosità attorno alla cavità calicina e al peduncolo; forma: calebassiforme, piuttosto allungata; calibro: diametro minimo 60 mm; tenore zuccherino minimo: (°Brix) 13; durezza massima: 5 kg/0,5 cm2;

Conference

epicarpo: verde giallastro con rugginosità diffusa intorno alla cavità calicina che spesso interessa il terzo basale del frutto; forma: piriforme spesso simmetrica; calibro: diametro minimo: 60 mm; tenore zuccherino minimo: (°Brix) 13; durezza massima: 5,5 kg/0,5 cm2;

Decana del Comizio

epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa dalla parte del sole, rugginosità sparsa; forma: turbinata; calibro: diametro minimo 70 mm; tenore zuccherino minimo: (°Brix) 13; durezza massima: 4,5 kg/0,5 cm2;

Kaiser

epicarpo: ruvido, completamente rugginoso; forma: calebassiforme-piriforme;

calibro: diametro minimo 60 mm; tenore zuccherino minimo: (°Brix) a 13; durezza massima: 5,5 kg/0,5 cm2;

William e Max Red Bartlett

epicarpo: liscio, colore di fondo verde-giallo più o meno ricoperto da sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato; forma: cidoniforme-breve o piriforme; calibro: diametro minimo 60 mm; tenore zuccherino minimo: (°Brix) 12; durezza massima: 6,5 kg/0,5 cm2;

Cascade

epicarpo: verde chiaro di sfondo con sovracolore rosso vivo e con rugginosità sul 10-25 % della superficie; forma: doliforme eterogenea con asimmetria verticale e trasversale; calibro: diametro minimo 60 mm; tenore zuccherino minimo: (°Brix) 13; durezza massima: 5,5 kg/0,5 cm2;

Passa Crassana

epicarpo: consistente, verde e con rugginosità lenticellare; forma: maliforme, spesso doliforme; calibro: diametro minimo 60 mm; tenore zuccherino minimo: (°Brix) 13; durezza massima: 6,5 kg/0,5 cm2;

Santa Maria

epicarpo: liscio colore di fondo verde - giallo; forma: piriforme o piriforme troncata; calibro: diametro minimo 60 mm.; tenore zuccherino minimo: (°Brix) 12°; durezza massima: 6 kg/0,5 cm2;

Carmen

epicarpo: verde con sfaccettature rosate; forma: calebassiforme, leggermente allungata; calibro: diametro minimo 60 mm.; tenore zuccherino minimo: (°Brix) 12°; durezza massima: 6 kg/0,5 cm2;

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi dalla coltivazione alla raccolta devono avvenire nel territorio delimitato al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Per l’identificazione in plateaux e bins dei prodotti IGP verrà utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con una percentuale di unità bollinate pari ad almeno il 70 % del totale dei frutti presenti nella confezione.

Oppure, nel caso in cui i frutti non siano bollinati, le confezioni, come ad esempio vassoi e cestini, debbono essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

È altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati o con i frutti bollinati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Sulle confezioni, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia dovranno figurare le diciture:

«Pera dell’Emilia Romagna» — Indicazione geografica protetta — e gli estremi atti ad individuare il nome, la ragione sociale, l’indirizzo del confezionatore, categoria commerciale e calibro.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

a)

Provincia di Reggio Emilia: Casalgrande, Reggio Emilia, Correggio, Rubiera, San Martino in Rio e Scandiano.

b)

Provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Formigine, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto e Vignola.

c)

Provincia di Ferrara: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Fiscaglia, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro Ferrarese, S. Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera.

d)

Provincia di Bologna: Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Valsamoggia – Loc. Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d’Argile, Castelguelfo, Castelmaggiore, Valsamoggia – Loc. Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Pieve di Cento, Sant’Agata Bolognese, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni in Persiceto, S. Pietro in Casale e Sala Bolognese.

e)

Provincia di Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Castelbolognese, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi, Sant’Agata sul Santerno e Solarolo.

5.   Legame con la zona geografica

La «Pera dell’Emilia Romagna» IGP dipende intimamente dalle caratteristiche pedoclimatiche e dalla professionalità degli operatori della zona di produzione. Questi fattori consentono di ottenere pere con aspetti qualitativi sia chimico-fisici che organolettici distintivi e peculiari, commercializzate in ambito nazionale ed europeo come prodotti tipici dell’Emilia Romagna. Poiché i pereti sono molto sensibili alle gelate la loro coltura si è diffusa nella zona delimitata, in quanto vi si riscontrano temperature medie annuali più elevate che nella regione unitamente a precipitazioni mediamente più scarse. I terreni sono stati oggetto nel tempo di alluvioni del fiume Po e sono quindi ricchi di sostanza organica. La zona delimitata è estremamente vocata alla produzione di pere tant’è che vi si produce circa la metà del prodotto italiano del settore.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Pera dell’Emilia Romagna» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 dell’11 agosto 2016.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP e IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.