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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2017/C 182/01 |
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Commissione europea |
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2017/C 182/02 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 182/03 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8499 — Goldman Sachs/Caldic) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 182/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8525 — Apax Partners/Safety-Kleen) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2017/C 182/05 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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9.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/1 |
Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2017/975 del Consiglio, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
(2017/C 182/01)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2017/975 del Consiglio (2), relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso con risoluzione 2356 (2017) di includerLa/includere la Sua società nell’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure previste dalla risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Gli interessati possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti il loro inserimento nell’elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
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United Nations – Focal point for delisting |
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Security Council Subsidiary Organs Branch |
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Room S-3055 E |
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New York, NY 10017 |
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STATI UNITI D’AMERICA |
Per maggiori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di inserire le persone e le entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. I motivi che hanno determinato la designazione di tali persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di detto allegato.
Si richiama l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (3), al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).
Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C - Questioni orizzontali |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) GU L 146 del 9.6.2017, pag. 145.
(3) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
Commissione europea
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9.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
8 giugno 2017
(2017/C 182/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1229 |
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JPY |
yen giapponesi |
123,77 |
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DKK |
corone danesi |
7,4383 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,86755 |
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SEK |
corone svedesi |
9,7885 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0856 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,5233 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
26,268 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
308,01 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2065 |
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RON |
leu rumeni |
4,5665 |
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TRY |
lire turche |
3,9865 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4894 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5175 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7551 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,5575 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5525 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 261,42 |
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ZAR |
rand sudafricani |
14,4476 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6332 |
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HRK |
kuna croata |
7,4228 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 932,32 |
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MYR |
ringgit malese |
4,7931 |
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PHP |
peso filippino |
55,624 |
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RUB |
rublo russo |
64,0135 |
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THB |
baht thailandese |
38,220 |
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BRL |
real brasiliano |
3,6852 |
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MXN |
peso messicano |
20,4700 |
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INR |
rupia indiana |
72,1365 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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9.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/4 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8499 — Goldman Sachs/Caldic)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 182/03)
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1. |
In data 31 maggio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Caldic B.V. («Caldic», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Goldman Sachs: attività di investment banking e di gestione titoli e investimenti a livello mondiale; — Caldic: distribuzione internazionale full-line di prodotti di base e specialità chimiche a clienti dei settori industriale, sanitario e alimentare. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8499 — Goldman Sachs/Caldic, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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9.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/5 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8525 — Apax Partners/Safety-Kleen)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 182/04)
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1. |
In data 1o giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Apax Partners LLP (Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa WP Safety-Kleen (Cayman) Limited («Safety-Kleen», Isole Cayman) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Apax Partners LLP: fornitura di servizi di consulenza per investimenti a fondi di private equity che investono principalmente in Europa in una serie di settori industriali; — Safety-Kleen: fornitura di macchine per la pulizia industriale, prodotti/soluzioni per la pulizia e servizi di raccolta di detergenti e solventi esausti. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8525 — Apax Partners / Safety-Kleen, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
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9.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/6 |
Avviso destinato alle persone fisiche CHO IL U (alias Cho Il Woo), CHO YON CHUN (alias Jo Yon Jun), CHOE HWI, JO YONG-WON (alias Cho Yongwon), KIM CHOL NAM, KIM KYONG OK, KIM TONG-HO, MIN BYONG CHOL (Min Pyo’ng-ch’o’l; Min Byong-chol; Min Byong Chun), PAEK SE BONG, PAK HAN SE (alias Kang Myong Chol), PAK TO CHUN (alias Pak Do Chun), RI JAE IL (alias Ri Chae-Il), RI SU YONG, RI YONG MU, CHOE SONG IL, JANG YONG SON, KIM JUNG JONG (alias Kim Chung Chong) e KIM YONG CHOL e alle entità Kangbong Trading Corporation, Korea Kumsan Trading Corporation, Koryo Bank e Strategic Rocket Force of the Korean People’s Army (alias Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA), che sono state aggiunte all’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità del paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del paragrafo 8 della risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o le cui voci sono state modificate, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/970 della Commissione
(2017/C 182/05)
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1. |
La decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1), esorta l’Unione a congelare i fondi e le risorse economiche delle persone ed entità designate dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o delle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti. |
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2. |
Nella risoluzione 2356 del 2 giugno 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere le persone fisiche CHO IL U (alias Cho Il Woo), CHO YON CHUN (alias Jo Yon Jun), CHOE HWI, JO YONG-WON (alias Cho Yongwon), KIM CHOL NAM, KIM KYONG OK, KIM TONG-HO, MIN BYONG CHOL (Min Pyo’ng-ch’o’l; Min Byong-chol; Min Byong Chun), PAEK SE BONG, PAK HAN SE (alias Kang Myong Chol), PAK TO CHUN (alias Pak Do Chun), RI JAE IL (alias Ri Chae-Il), RI SU YONG e RI YONG MU e le entità Kangbong Trading Corporation, Korea Kumsan Trading Corporation, Koryo Bank e Strategic Rocket Force of the Korean People’s Army (alias Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA) all’elenco del comitato per le sanzioni. Il 1o giugno 2017 il comitato per le sanzioni ha inoltre modificato le voci relative a CHOE SONG IL, JANG YONG SON, KIM JUNG JONG (alias Kim Chung Chong) e KIM YONG CHOL nell’elenco delle persone fisiche. Gli interessati possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell’elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting |
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3. |
Per dare esecuzione ai nuovi elenchi, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/970 (2) della Commissione che modifica opportunamente l’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (3). Le persone e le entità interessate possono presentare alla Commissione europea osservazioni in merito alla decisione di inserirle o mantenerle nell’elenco, unitamente ai documenti giustificativi, inviandole al seguente indirizzo:
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4. |
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/970 della Commissione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
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5. |
Si richiama infine l’attenzione delle persone e delle entità inserite nell’elenco sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un bisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 7 del medesimo regolamento. |
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) GU L 146 dell’8.6.2017, pag. 129.
(3) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.