ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 179

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
7 giugno 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 179/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8450 — Shanghai Shenda/IAC ST&A Business) ( 1 )

1

2017/C 179/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8471 — BC Partners/PSC/Shawbrook) ( 1 )

1

2017/C 179/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8477 — LGP/OMERS/OPE Caliber Holdings) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 179/04

Tassi di cambio dell'euro

3

2017/C 179/05

Tassi di cambio dell'euro

4

2017/C 179/06

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]  ( 1 )

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 179/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8429 — BNP Paribas/Caisse des Depots et Consignations/Société Générale/Euronext/Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2017/C 179/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8449 — Peugeot/Opel) ( 1 )

8


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8450 — Shanghai Shenda/IAC ST&A Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 179/01)

Il 24 maggio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8450. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8471 — BC Partners/PSC/Shawbrook)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 179/02)

Il 1o giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8471. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8477 — LGP/OMERS/OPE Caliber Holdings)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 179/03)

Il 1o giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8477. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 giugno 2017

(2017/C 179/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1249

JPY

yen giapponesi

124,30

DKK

corone danesi

7,4398

GBP

sterline inglesi

0,87130

SEK

corone svedesi

9,7448

CHF

franchi svizzeri

1,0856

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,4890

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,327

HUF

fiorini ungheresi

307,22

PLN

zloty polacchi

4,1838

RON

leu rumeni

4,5698

TRY

lire turche

3,9562

AUD

dollari australiani

1,5040

CAD

dollari canadesi

1,5174

HKD

dollari di Hong Kong

8,7651

NZD

dollari neozelandesi

1,5769

SGD

dollari di Singapore

1,5541

KRW

won sudcoreani

1 258,29

ZAR

rand sudafricani

14,3317

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6553

HRK

kuna croata

7,4008

IDR

rupia indonesiana

14 945,42

MYR

ringgit malese

4,7960

PHP

peso filippino

55,585

RUB

rublo russo

63,7150

THB

baht thailandese

38,280

BRL

real brasiliano

3,6660

MXN

peso messicano

20,6918

INR

rupia indiana

72,4020


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

6 giugno 2017

(2017/C 179/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1258

JPY

yen giapponesi

123,12

DKK

corone danesi

7,4384

GBP

sterline inglesi

0,87230

SEK

corone svedesi

9,7503

CHF

franchi svizzeri

1,0851

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,5158

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,336

HUF

fiorini ungheresi

307,66

PLN

zloty polacchi

4,1992

RON

leu rumeni

4,5660

TRY

lire turche

3,9736

AUD

dollari australiani

1,5040

CAD

dollari canadesi

1,5170

HKD

dollari di Hong Kong

8,7751

NZD

dollari neozelandesi

1,5694

SGD

dollari di Singapore

1,5553

KRW

won sudcoreani

1 261,08

ZAR

rand sudafricani

14,4651

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6491

HRK

kuna croata

7,4065

IDR

rupia indonesiana

14 967,28

MYR

ringgit malese

4,8032

PHP

peso filippino

55,745

RUB

rublo russo

63,8407

THB

baht thailandese

38,221

BRL

real brasiliano

3,7117

MXN

peso messicano

20,6935

INR

rupia indiana

72,5835


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/5


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006  (1) ]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 179/06)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell'autorizzazione

Numero di autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2017) 3453

29 maggio 2017

Dicromato di sodio

N. CE: 234-190-3, n. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9

Arlanxeo Netherlands B.V.

Urmonderbaan 24,

6167 RD Geleen, Paesi Bassi

REACH/17/11/0

Uso come inibitore di corrosione in sistemi di raffreddamento ad assorbimento di ammoniaca

21 settembre 2029

Conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità economica.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8429 — BNP Paribas/Caisse des Depots et Consignations/Société Générale/Euronext/Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 179/07)

1.

In data 30 maggio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione BNP Paribas Securities Services («BP2S», Francia), CACEIS Investor Services («CACEIS», Francia), Caisse des Dépôts et Consignations («CDC», Francia), Euroclear SA/NV («ESA», Regno Unito), Euronext NV («Euronext», Paesi Bassi), S2IEM - Société d'Investissements en Infrastructures Européennes de Marchés («S2IEM», Francia) e Société Générale SA («Société Générale», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società francese di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   BP2S: controllata di BNP Paribas SA (società madre del gruppo BNP Paribas), con sede in Francia, che fornisce servizi di custodia e amministrazione degli attivi dei clienti del gruppo BNP Paribas,

—   CACEIS Investor Services: controllata del gruppo Crédit Agricole, con sede in Francia, che fornisce soluzioni in materia di esecuzione, clearing, custodia e amministrazione di fondi per investitori istituzionali, banche, broker e imprese,

—   Caisse des Dépôts et Consignations: investitore istituzionale regolamentato francese, che opera nel servizio pubblico, nelle attività di interesse generale e nelle attività imprenditoriali sul mercato aperto in concorrenza con altri operatori, ad esempio in settori quali le attività immobiliari e l'ambiente,

—   Euroclear SA/NV («ESA»): controllata di Euroclear plc, che controlla entità operative di Euroclear, compresi depositari centrali di titoli (CSD) e Euroclear Bank, central security provider internazionale («ICSD») che fornisce servizi di custodia, settlement e servizi collegati per titoli nazionali e internazionali, compresi obbligazioni, equity e fondi di investimento,

—   Euronext N.V.: impresa madre del gruppo Euronext, impresa pubblica olandese con controllate in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, che opera nei servizi di listing, cash trading, negoziazione di derivati, dati e indici di mercato, post-trading e soluzioni di mercato sui mercati nazionali,

—   S2IEM: fondo d'investimento alternativo di diritto francese e veicolo Sicav gestito da OFI Asset Management,

—   Société Générale: impresa madre del gruppo Société Générale, istituto finanziario che opera nei servizi bancari al dettaglio francesi e internazionali, nei servizi finanziari e assicurativi internazionali e nei servizi bancari per le imprese e di investimento.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento «M.8429 — BNP Paribas/Caisse des Depots et Consignations/Société Générale/Euronext/Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV», al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (“il regolamento sulle concentrazioni”).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8449 — Peugeot/Opel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 179/08)

1.

In data 30 maggio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Peugeot S.A. («PSA», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo del comparto automobilistico europeo di General Motors con i marchi Opel/Vauxhall («Opel») mediante acquisto di quote e di elementi dell’attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PSA opera su scala mondiale nella produzione e nella fornitura di automobili, veicoli commerciali leggeri e componenti auto per i veicoli a motore,

Opel produce e fornisce automobili, camion, crossovers e pezzi di ricambio per automobili.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8449 — Peugeot/Opel, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).