ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 179/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8450 — Shanghai Shenda/IAC ST&A Business) ( 1 ) |
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2017/C 179/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8471 — BC Partners/PSC/Shawbrook) ( 1 ) |
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2017/C 179/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8477 — LGP/OMERS/OPE Caliber Holdings) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 179/04 |
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2017/C 179/05 |
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2017/C 179/06 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 179/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8429 — BNP Paribas/Caisse des Depots et Consignations/Société Générale/Euronext/Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 179/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8449 — Peugeot/Opel) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
7.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8450 — Shanghai Shenda/IAC ST&A Business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 179/01)
Il 24 maggio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8450. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
7.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8471 — BC Partners/PSC/Shawbrook)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 179/02)
Il 1o giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8471. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
7.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8477 — LGP/OMERS/OPE Caliber Holdings)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 179/03)
Il 1o giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8477. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
7.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
5 giugno 2017
(2017/C 179/04)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1249 |
JPY |
yen giapponesi |
124,30 |
DKK |
corone danesi |
7,4398 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87130 |
SEK |
corone svedesi |
9,7448 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0856 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,4890 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,327 |
HUF |
fiorini ungheresi |
307,22 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1838 |
RON |
leu rumeni |
4,5698 |
TRY |
lire turche |
3,9562 |
AUD |
dollari australiani |
1,5040 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5174 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7651 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5769 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5541 |
KRW |
won sudcoreani |
1 258,29 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,3317 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6553 |
HRK |
kuna croata |
7,4008 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 945,42 |
MYR |
ringgit malese |
4,7960 |
PHP |
peso filippino |
55,585 |
RUB |
rublo russo |
63,7150 |
THB |
baht thailandese |
38,280 |
BRL |
real brasiliano |
3,6660 |
MXN |
peso messicano |
20,6918 |
INR |
rupia indiana |
72,4020 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
7.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
6 giugno 2017
(2017/C 179/05)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1258 |
JPY |
yen giapponesi |
123,12 |
DKK |
corone danesi |
7,4384 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87230 |
SEK |
corone svedesi |
9,7503 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0851 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,5158 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,336 |
HUF |
fiorini ungheresi |
307,66 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1992 |
RON |
leu rumeni |
4,5660 |
TRY |
lire turche |
3,9736 |
AUD |
dollari australiani |
1,5040 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5170 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7751 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5694 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5553 |
KRW |
won sudcoreani |
1 261,08 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,4651 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6491 |
HRK |
kuna croata |
7,4065 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 967,28 |
MYR |
ringgit malese |
4,8032 |
PHP |
peso filippino |
55,745 |
RUB |
rublo russo |
63,8407 |
THB |
baht thailandese |
38,221 |
BRL |
real brasiliano |
3,7117 |
MXN |
peso messicano |
20,6935 |
INR |
rupia indiana |
72,5835 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
7.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/5 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[pubblicato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) ]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 179/06)
Decisioni di rilascio di un'autorizzazione
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolare dell'autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
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C(2017) 3453 |
29 maggio 2017 |
Dicromato di sodio N. CE: 234-190-3, n. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9 |
|
REACH/17/11/0 |
Uso come inibitore di corrosione in sistemi di raffreddamento ad assorbimento di ammoniaca |
21 settembre 2029 |
Conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità economica. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
7.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8429 — BNP Paribas/Caisse des Depots et Consignations/Société Générale/Euronext/Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 179/07)
1. |
In data 30 maggio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione BNP Paribas Securities Services («BP2S», Francia), CACEIS Investor Services («CACEIS», Francia), Caisse des Dépôts et Consignations («CDC», Francia), Euroclear SA/NV («ESA», Regno Unito), Euronext NV («Euronext», Paesi Bassi), S2IEM - Société d'Investissements en Infrastructures Européennes de Marchés («S2IEM», Francia) e Société Générale SA («Société Générale», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società francese di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»). |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — BP2S: controllata di BNP Paribas SA (società madre del gruppo BNP Paribas), con sede in Francia, che fornisce servizi di custodia e amministrazione degli attivi dei clienti del gruppo BNP Paribas, — CACEIS Investor Services: controllata del gruppo Crédit Agricole, con sede in Francia, che fornisce soluzioni in materia di esecuzione, clearing, custodia e amministrazione di fondi per investitori istituzionali, banche, broker e imprese, — Caisse des Dépôts et Consignations: investitore istituzionale regolamentato francese, che opera nel servizio pubblico, nelle attività di interesse generale e nelle attività imprenditoriali sul mercato aperto in concorrenza con altri operatori, ad esempio in settori quali le attività immobiliari e l'ambiente, — Euroclear SA/NV («ESA»): controllata di Euroclear plc, che controlla entità operative di Euroclear, compresi depositari centrali di titoli (CSD) e Euroclear Bank, central security provider internazionale («ICSD») che fornisce servizi di custodia, settlement e servizi collegati per titoli nazionali e internazionali, compresi obbligazioni, equity e fondi di investimento, — Euronext N.V.: impresa madre del gruppo Euronext, impresa pubblica olandese con controllate in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, che opera nei servizi di listing, cash trading, negoziazione di derivati, dati e indici di mercato, post-trading e soluzioni di mercato sui mercati nazionali, — S2IEM: fondo d'investimento alternativo di diritto francese e veicolo Sicav gestito da OFI Asset Management, — Société Générale: impresa madre del gruppo Société Générale, istituto finanziario che opera nei servizi bancari al dettaglio francesi e internazionali, nei servizi finanziari e assicurativi internazionali e nei servizi bancari per le imprese e di investimento. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento «M.8429 — BNP Paribas/Caisse des Depots et Consignations/Société Générale/Euronext/Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV», al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (“il regolamento sulle concentrazioni”).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
7.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8449 — Peugeot/Opel)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 179/08)
1. |
In data 30 maggio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Peugeot S.A. («PSA», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo del comparto automobilistico europeo di General Motors con i marchi Opel/Vauxhall («Opel») mediante acquisto di quote e di elementi dell’attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8449 — Peugeot/Opel, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).