ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 167

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
25 maggio 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2017/C 167/01

Avviso all’attenzione della persona cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/798/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2017/901 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

1

2017/C 167/02

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

3

 

Commissione europea

2017/C 167/03

Tassi di cambio dell'euro

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 167/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8479 — Advent International/Bain Capital Investors/RatePAY) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2017/C 167/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8490 — Blackstone/CPPIB/Ascend Learning) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2017/C 167/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8476 — Oaktree/Vitanas) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2017/C 167/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8497 — Sibur/TechnipFMC/Linde) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2017/C 167/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8489 — Cinven/Eurovita) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 167/09

Avviso concernente una domanda a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Domanda presentata da un ente aggiudicatore — Proroga del termine

10


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/1


Avviso all’attenzione della persona cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/798/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2017/901 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

(2017/C 167/01)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione della persona che figura nell’allegato della decisione 2013/798/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2017/901 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana.

Il 17 maggio 2017 il Comitato delle sanzioni istituito in virtù della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha inserito una persona nell’elenco delle persone e delle entità soggette alle misure stabilite dai punti 30 e 32 della risoluzione 2134 (2014).

La persona interessata può presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito in virtù della risoluzione 2127 (2013), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la sua inclusione nell’elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 0853B

United Nations

New York, N.Y. 10017

STATI UNITI D’AMERICA

Tel. +1 9173679448

Fax +1 2129631300

Email: delisting@un.org

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/2127/

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che la persona designata dalle Nazioni Unite deve essere inclusa negli elenchi delle persone e delle entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2013/798/PESC e dal regolamento (UE) n. 224/2014. I motivi che hanno determinato l’inclusione negli elenchi della persona in questione sono specificati alla voce corrispondente dell’allegato della decisione del Consiglio e dell’allegato I del regolamento del Consiglio.

Si richiama l’attenzione della persona interessata sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 224/2014, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).

La persona interessata può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che la include negli elenchi summenzionati. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione della persona interessata sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

(2)  GU L 138 del 25.5.2017, pag. 140.

(3)  GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 1.

(4)  GU L 138 del 25.5.2017, pag. 1.


25.5.2017   

IT

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C 167/3


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

(2017/C 167/02)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 del Consiglio (3).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

email: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 224/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 del Consiglio.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell’elenco fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 1.

(3)  GU L 138 del 25.5.2017, pag. 1.

(4)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


Commissione europea

25.5.2017   

IT

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C 167/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 maggio 2017

(2017/C 167/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1193

JPY

yen giapponesi

125,15

DKK

corone danesi

7,4415

GBP

sterline inglesi

0,86340

SEK

corone svedesi

9,7418

CHF

franchi svizzeri

1,0929

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3843

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,463

HUF

fiorini ungheresi

308,11

PLN

zloty polacchi

4,1867

RON

leu rumeni

4,5511

TRY

lire turche

3,9924

AUD

dollari australiani

1,4970

CAD

dollari canadesi

1,5109

HKD

dollari di Hong Kong

8,7182

NZD

dollari neozelandesi

1,5908

SGD

dollari di Singapore

1,5539

KRW

won sudcoreani

1 256,70

ZAR

rand sudafricani

14,4977

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7119

HRK

kuna croata

7,4280

IDR

rupia indonesiana

14 896,20

MYR

ringgit malese

4,8052

PHP

peso filippino

55,944

RUB

rublo russo

63,1545

THB

baht thailandese

38,454

BRL

real brasiliano

3,6442

MXN

peso messicano

20,7940

INR

rupia indiana

72,4575


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

25.5.2017   

IT

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C 167/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8479 — Advent International/Bain Capital Investors/RatePAY)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 167/04)

1.

In data 17 maggio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione fondi gestiti da Advent International Corporation («Advent», Stati Uniti) e fondi gestiti da Bain Capital Investors, L.L.C. («Bain Capital», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di RatePAY GmbH («RatePAY», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Advent: investimenti in private equity in diversi settori tra cui i prodotti industriali, il commercio al dettaglio, i media, le comunicazioni, le tecnologie dell’informazione, internet, l’assistenza sanitaria e i prodotti farmaceutici,

—   Bain Capital: investimenti in private equity in imprese della maggior parte dei settori, tra cui le tecnologie dell’informazione, l’assistenza sanitaria, i prodotti al dettaglio e i beni di consumo, le comunicazioni, la finanza e il settore industriale/manifatturiero,

—   RatePAY: la fornitura di servizi di pagamento online ai commercianti, soprattutto in Germania.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8479 — Advent International/Bain Capital Investors/RatePAY, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


25.5.2017   

IT

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C 167/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8490 — Blackstone/CPPIB/Ascend Learning)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 167/05)

1.

In data 18 maggio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Blackstone Group, L.P. («Blackstone», USA) e Canada Pension Plan Investment Board («CPPIB», Canada) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Ascend Learning Holdings, LLC («Ascend Learning», USA).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Blackstone: impresa con sede negli Stati Uniti che opera su scala mondiale nella gestione alternativa degli attivi,

—   CPPIB: investitore istituzionale con sede in Canada che investe in public equity, private equity, beni immobili, infrastrutture e strumenti a reddito fisso,

—   Ascend Learning: fornitore di contenuti didattici e strumenti software per studenti, istituti di istruzione e datori di lavoro; i suoi prodotti comprendono materiale per test di ammissione, materiale didattico, preparazione per le prove, certificazioni professionali e formazione continua e focalizzano l’attenzione in particolare sulle professioni del settore sanitario e su altre professioni per le quali è richiesta un’abilitazione (ad esempio, personal trainer certificati, consulenti finanziari, professionisti specializzati e mediatori assicurativi). Ascend Learning ha sede negli Stati Uniti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8490 — Blackstone/CPPIB/Ascend Learning, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8476 — Oaktree/Vitanas)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 167/06)

1.

In data 17 maggio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Oaktree Capital Group, LLC («Oaktree», USA) acquisisce indirettamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di un gruppo di imprese che insieme costituiscono il gruppo Vitanas P&W («Vitanas», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Oaktree: impresa che opera a livello mondiale nella gestione di investimenti,

—   Vitanas: fornitore privato di servizi di assistenza infermieristica sul mercato tedesco che offre l’intera gamma di servizi di assistenza.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8476 — Oaktree/Vitanas, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


25.5.2017   

IT

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C 167/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8497 — Sibur/TechnipFMC/Linde)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 167/07)

1.

In data 19 maggio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Research and Design Institute on Gas Processing Joint Stock Company («NIPIgaspererabotka», Russia), TechnipFMC plc («TechnipFMC», Regno Unito) e Linde AG, Engineering Division («Linde», Germania) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

NIPIgaspererabotka, controllata dal gruppo SIBUR, è un’impresa privata che fornisce un’ampia gamma di servizi per la filiera del petrolio e del gas, il settore petrolchimico e altre industrie sul mercato russo,

TechnipFMC opera a livello mondiale in progetti, tecnologie, sistemi e servizi relativi a petrolio e gas in tre segmenti distinti: progetti sottomarini, onshore/offshore e di superficie,

Linde è un’impresa industriale operante a livello mondiale nel campo del gas e dell’ingegneristica, presente nei settori dei gas industriali e medici, delle attrezzature, dell’ingegneristica e dei servizi,

La JV opererà nella fornitura di ingegneristica e progettazione front-end, documentazione di progetto e stime CAPEX, nonché ingegneristica e servizi per appalti, costruzione, installazione e messa in funzione di impianti GNL su strutture a gravità in cemento. Le attività saranno limitate alla Russia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8497 — Sibur/TechnipFMC/Linde, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8489 — Cinven/Eurovita)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 167/08)

1.

In data 19 maggio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Ergo Previdenza S.p.A. («Ergo Previdenza»), controllata in ultima istanza da fondi oggetto di gestione o consulenza da parte di Cinven Capital Management (V) General Partner Limited («Cinven»), intende acquisire il controllo di Eurovita Assicurazioni S.p.A («Eurovita») ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Cinven: impresa di private equity che controlla una serie di società in portafoglio operanti in vari settori, tra cui il settore dell’assicurazione vita, in diversi paesi,

—   Eurovita: impresa operante nel settore dell’assicurazione vita, che offre polizze sulla vita e prodotti di investimento esclusivamente in Italia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8489 — Cinven/Eurovita, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

25.5.2017   

IT

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C 167/10


Avviso concernente una domanda a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE

Domanda presentata da un ente aggiudicatore — Proroga del termine

(2017/C 167/09)

Il 2 novembre 2016 è stata presentata alla Commissione una domanda in conformità all’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Tale domanda, proveniente dalla Repubblica ceca, riguarda alcune attività dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas nella Repubblica ceca. Il relativo avviso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 23 del 24 gennaio 2017, alla pagina 10. Il termine iniziale scadeva il 6 aprile 2017.

A norma dell’allegato IV, punto 1, quarto comma, della direttiva 2014/25/UE, il termine può essere prorogato dalla Commissione con l’accordo dei soggetti che hanno presentato la richiesta di esenzione. Data la necessità di ottenere e analizzare informazioni supplementari, e con l’accordo del richiedente, il periodo di cui la Commissione dispone per decidere in merito a tale richiesta è prorogato di 21 settimane.

Il termine finale scade quindi il 6 settembre 2017.


(1)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).