ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 134/01 |
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2017/C 134/02 |
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Corte dei conti |
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2017/C 134/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2017/C 134/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 134/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8447 — EDF/CDC/Mitsubishi Corporation/NGM) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 134/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8424 — SGAB/Acciona/SCCN) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
28.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
27 aprile 2017
(2017/C 134/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0881 |
JPY |
yen giapponesi |
121,27 |
DKK |
corone danesi |
7,4387 |
GBP |
sterline inglesi |
0,84420 |
SEK |
corone svedesi |
9,6244 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0820 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,3367 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,937 |
HUF |
fiorini ungheresi |
312,03 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2216 |
RON |
leu rumeni |
4,5288 |
TRY |
lire turche |
3,8797 |
AUD |
dollari australiani |
1,4576 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4783 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4672 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5832 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5205 |
KRW |
won sudcoreani |
1 234,33 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,5361 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,5024 |
HRK |
kuna croata |
7,4880 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 486,96 |
MYR |
ringgit malese |
4,7311 |
PHP |
peso filippino |
54,564 |
RUB |
rublo russo |
62,0780 |
THB |
baht thailandese |
37,670 |
BRL |
real brasiliano |
3,4387 |
MXN |
peso messicano |
20,6615 |
INR |
rupia indiana |
69,7660 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
28.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/2 |
Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica, da parte del Regno di spagna, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
(2017/C 134/02)
Il 27 aprile 2017 la Commissione ha adottato la decisione C(2017) 2614 della Commissione sulla notifica del Regno di Spagna relativa al piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (1).
Il documento è disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee
(1) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
Corte dei conti
28.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/3 |
Relazione speciale n. 4/2017
«Tutela del bilancio dell’UE dalle spese irregolari: durante il periodo 2007-2013 la Commissione ha fatto ricorso sempre più frequentemente a misure preventive e rettifiche finanziarie nel settore della coesione»
(2017/C 134/03)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 4/2017 «Tutela del bilancio dell’UE dalle spese irregolari: durante il periodo 2007-2013 la Commissione ha fatto ricorso sempre più frequentemente a misure preventive e rettifiche finanziarie nel settore della coesione».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
28.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/4 |
Elenco delle autorità centrali designate dagli Stati membri per occuparsi della restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro in applicazione dell’articolo 4 della direttiva 2014/60/UE (1)
(2017/C 134/04)
Stato membro |
Autorità centrale |
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Belgio |
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Bulgaria |
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Repubblica ceca |
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Danimarca |
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Germania |
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Estonia |
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Irlanda |
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Grecia |
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Spagna |
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Francia |
Per il patrimonio artistico nazionale degli altri Stati membri che potrebbe trovarsi o essere rinvenuto in Francia
Per il patrimonio artistico nazionale francese che potrebbe trovarsi o essere rinvenuto in altri Stati membri
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Croazia |
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Italia |
Ente di contatto
Altri referenti
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Cipro |
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Lettonia |
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Lituania |
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Lussemburgo |
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Ungheria |
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Μalta |
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Paesi Bassi |
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Austria |
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Polonia |
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Portogallo |
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Romania |
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Slovenia |
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Repubblica slovacca |
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Finlandia |
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Svezia |
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Regno Unito |
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(1) GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1 e rettifica in GU L 147 del 12.6.2015, pag. 24.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
28.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8447 — EDF/CDC/Mitsubishi Corporation/NGM)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 134/05)
1. |
In data 21 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese EDF (Francia), CDC (Francia) Mitsubishi Corporation («MHI», Giappone) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di NGM S.A.S («NGM», Francia) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — EDF: impresa del settore energetico che opera principalmente nella produzione, nel commercio, nella trasmissione, nella distribuzione e nella fornitura all’ingrosso e al dettaglio di energia elettrica, in Francia e all’estero. Il gruppo EDF opera anche nei settori del gas e dei servizi energetici, in Francia e all’estero, — CDC: ente pubblico francese che opera nel finanziamento di investimenti di interesse generale e nell’assunzione di partecipazioni in settori aperti alla concorrenza, nonché nella gestione di fondi privati a cui i pubblici poteri intendono garantire una protezione particolare, — MHI: conglomerato giapponese operante in vari settori quali ambiente e infrastrutture, industria manifatturiera, finanza, energia, metalli, macchinari, prodotti chimici e prodotti alimentari, — NGM: sviluppo, finanziamento e gestione di vari progetti nel campo della mobilità elettrica, in particolare leasing operativo e relativi servizi di manutenzione per le batterie elettriche degli autobus urbani in Francia. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8447 — EDF/CDC/Mitsubishi Corporation/NGM, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
28.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8424 — SGAB/Acciona/SCCN)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 134/06)
1. |
In data 21 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Sociedad General de Aguas de Barcelona SA («SGAB», Spagna), appartenente al gruppo Suez, e Acciona, SA («Acciona», Spagna) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Sociedad Concesionaria de la Zona Regable del Canal de Navarra, SA («SCCN», Spagna) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — SGAB: gestione dell’intero ciclo dell’acqua (captazione, potabilizzazione, trasporto e distribuzione) e del servizio di risanamento e depurazione delle acque reflue mediante ritorno all’ambiente o riutilizzazione. SGAB opera anche nella promozione, progettazione, costruzione e gestione di un’ampia gamma di attività connesse all’ambiente; — Acciona: promozione e gestione di infrastrutture (edilizia, industria, acqua e servizi) ed energie rinnovabili. La sua offerta copre l’intera catena del valore (progettazione, costruzione, gestione e manutenzione); — SCCN: società concessionaria della Fase I della Zona Regable del Canal de Navarra, un’infrastruttura di irrigazione di interesse generale il cui obiettivo è trasportare l’acqua dal Canal de Navarra fino al confine di ciascuna delle parcelle irrigabili. SCCN ha progettato, finanziato e costruito l’infrastruttura in questione e attualmente provvede alla sua manutenzione. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8424 — SGAB/Acciona/SCCN, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.