ISSN 1977-0944 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
IV Informazioni |
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Corte di giustizia delľUnione europea |
|
2017/C 121/01 |
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2017/C 121/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/2 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Balş — Judeţul Olt — Romania) — SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)
(Causa C-245/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Trasporti su strada - Disposizioni sociali - Deroghe - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Articolo 3, lettera a) - Regolamento (CE) n. 1073/2009 - Articolo 2, punto 3 - Servizi regolari che assicurano il trasporto di passeggeri - Nozione - Trasporti gratuiti organizzati da un operatore economico per i propri dipendenti, verso e dal luogo di lavoro, con veicoli di sua proprietà e guidati da un suo dipendente])
(2017/C 121/02)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Balş — Judeţul Olt
Parti
Ricorrente: SC Casa Noastră SA
Convenuto: Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR
Dispositivo
L’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, nonché l’articolo 2, punto 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006, devono essere interpretati nel senso che il servizio di trasporto domicilio-lavoro di lavoratori, organizzato dal datore di lavoro di questi ultimi e il cui percorso non supera i 50 chilometri, rientra nell’ambito di applicazione della deroga prevista all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006, secondo la quale tale regolamento non si applica a siffatto servizio di trasporto.
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1o marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited/TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited
(Causa C-275/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/29/CE - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione - Articolo 9 - Accesso ai servizi di diffusione via cavo - Nozione di «cavo» - Ritrasmissione da parte di terzi mediante Internet di programmi di emittenti televisive commerciali - «Live streaming»))
(2017/C 121/03)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrenti: ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited
Convenute: TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited
Con l’intervento di: The Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Virgin Media Limited
Dispositivo
L’articolo 9 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, con particolare riferimento alla nozione di «accesso ai servizi di diffusione via cavo», deve essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione e non è autorizzata da questa una normativa nazionale che esclude una violazione del diritto d’autore in caso di ritrasmissione immediata via cavo, eventualmente anche mediante Internet, nella zona di trasmissione iniziale, di opere diffuse su canali televisivi soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico.
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/3 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA
(Causa C-354/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziali - Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Articoli 8, 14 e 19 - Notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta - Assenza di traduzione dell’atto - Allegato II - Modulo standard - Assenza - Conseguenze - Notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Mancata restituzione dell’avviso di ricevimento - Ricezione dell’atto da parte di un terzo - Presupposti di validità della procedura])
(2017/C 121/04)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Évora
Parti
Ricorrente: Andrew Marcus Henderson
Convenuta: Novo Banco SA
Dispositivo
1) |
Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, secondo la quale, qualora un atto giudiziario, notificato a un convenuto che risiede nel territorio di un altro Stato membro, non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione o in una lingua che il convenuto comprende oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se sussistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, l’omissione del modulo standard contenuto nell’allegato II di tale regolamento comporta la nullità di detta notificazione o comunicazione, anche se tale nullità deve essere eccepita dallo stesso convenuto entro un dato termine o dall’inizio del giudizio e prima di qualsiasi difesa nel merito. Lo stesso regolamento impone, invece, che una simile omissione sia regolarizzata conformemente a quanto da esso disposto, tramite la consegna all’interessato del modulo standard contenuto nell’allegato II di detto regolamento. |
2) |
Il regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta è valida, anche se:
|
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz — Germania) — Alphonse Eschenbrenner/Bundesagentur für Arbeit
(Causa C-496/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45 TFUE - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Articolo 7 - Parità di trattamento - Lavoratore frontaliero soggetto all’imposta sul reddito nello Stato membro di residenza - Indennità versata dallo Stato membro di impiego in caso di insolvenza del datore di lavoro - Modalità di calcolo dell’indennità di insolvenza - Considerazione fittizia dell’imposta sul reddito dello Stato membro d’impiego - Indennità di insolvenza inferiore alla retribuzione netta anteriore - Convenzione bilaterale preventiva della doppia imposizione))
(2017/C 121/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz
Parti
Ricorrente: Alphonse Eschenbrenner
Resistente: Bundesagentur für Arbeit
Dispositivo
L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, in circostanze come quelle in discussione nel procedimento principale, l’importo dell’indennità di insolvenza, accordata da uno Stato membro a un lavoratore frontaliero che non è soggetto all’imposta sul reddito in tale Stato né è tenuto a versare l’imposta a titolo della suddetta indennità, sia determinato detraendo dalla retribuzione posta a base del calcolo della menzionata indennità l’imposta sul reddito, quale applicabile nello Stato in parola, con la conseguenza che siffatto lavoratore frontaliero non riceva, diversamente dalle persone che risiedono e lavorano in tale medesimo Stato, un’indennità corrispondente alla sua retribuzione netta anteriore. La circostanza che detto lavoratore non disponga, nei confronti del suo datore di lavoro, di un credito corrispondente alla parte della sua retribuzione lorda anteriore che non ha percepito a causa della detrazione di cui trattasi, è priva di rilievo a tale riguardo
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/5 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart — Germania) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV/comtech GmbH
(Causa C-568/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2011/83/UE - Articolo 21 - Comunicazione telefonica - Predisposizione da parte del professionista di una linea telefonica affinché il consumatore possa contattarlo in merito a un contratto concluso - Divieto di applicare una tariffa superiore alla tariffa di base - Nozione di «tariffa di base»))
(2017/C 121/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Stuttgart
Parti
Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV
Resistente: comtech GmbH
Dispositivo
La nozione di «tariffa di base», di cui all’articolo 21 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev’essere interpretata nel senso che il costo di una chiamata relativa a un contratto concluso, effettuata su una linea di assistenza telefonica gestita da un professionista, non può eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di cellulare standard. Purché tale limite sia rispettato, la circostanza che il professionista interessato realizzi o meno profitti mediante tale linea di assistenza telefonica è priva di pertinenza.
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/6 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Melun — Francia) — Glencore Céréales France/Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
(Causa C-584/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Articolo 3 - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Articolo 11 - Recupero di una restituzione all’esportazione indebitamente versata - Regolamento (CEE) n. 3002/92 - Articolo 5 bis - Cauzione indebitamente svincolata - Interessi dovuti - Termine di prescrizione - Dies a quo del termine - Interruzione del termine - Termine massimo - Termine più ampio - Applicazione])
(2017/C 121/07)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif de Melun
Parti
Ricorrente: Glencore Céréales France
Convenuto: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Dispositivo
1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [europee], dev’essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione previsto da tale disposizione è applicabile al recupero di crediti da interessi, come quelli oggetto del procedimento principale, dovuti in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 495/97 della Commissione, del 18 marzo 1997, e dell’articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento, come modificato dal regolamento (CE) n. 770/96 della Commissione, del 26 aprile 1996. |
2) |
L’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un operatore sia debitore di crediti da interessi, come quelli oggetto del procedimento principale, non costituisce un’«irregolarità permanente o ripetuta», ai sensi di tale disposizione. Si deve considerare che siffatti crediti derivino dalla stessa irregolarità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, che ha dato origine al recupero degli aiuti e degli importi indebitamente percepiti che costituiscono i crediti principali. |
3) |
L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, relativamente ad azioni giudiziarie sfocianti nell’adozione di misure amministrative volte al recupero di crediti da interessi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il termine di prescrizione previsto da tale articolo 3, paragrafo 1, primo comma, decorre dalla data in cui è stata commessa l’irregolarità che ha dato origine al recupero degli aiuti e degli importi indebiti sulla base dei quali sono calcolati tali interessi, vale a dire dalla data dell’elemento costitutivo di tale irregolarità, a seconda dei casi, l’atto o l’omissione, oppure il pregiudizio, sopraggiunto per ultimo. |
4) |
L’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che, relativamente ad azioni giudiziarie sfocianti nell’adozione di misure amministrative volte al recupero di interessi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la prescrizione è acquisita alla scadenza del termine di cui a tale articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, qualora, entro tale termine, l’autorità competente, pur avendo chiesto il rimborso degli aiuti o degli importi indebitamente percepiti dall’operatore interessato, non ha adottato alcuna decisione in merito a tali interessi. |
5) |
L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che un termine di prescrizione, previsto dal diritto nazionale, più ampio di quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, può essere applicato, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, per quanto riguarda il recupero di crediti sorti prima della data di entrata in vigore di tale termine e non ancora prescritti in applicazione di quest’ultima disposizione. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 marzo 2017 — Panrico, SA/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), HDN Development Corp.
(Causa C-655/15 P) (1)
((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 52 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5 - Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «krispy kreme doughnuts» - Marchi denominativi e figurativi, nazionali e internazionali, contenenti gli elementi «donut», «donuts» e «doghnuts» - Domanda di dichiarazione di nullità - Rigetto))
(2017/C 121/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente Panrico, SA (rappresentante: D. Pellisé Urquiza, abogado)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas, agente), HDN Development Corp. (rappresentanti: M. H. Granado Carpenter e L. Polo Carreño, abogadas)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Panrico, SA è condannata alle spese. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — J.D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
(Causa C-4/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2009/28/CE - Articolo 2, secondo comma, lettera a) - Energia da fonti rinnovabili - Energia idraulica - Nozione - Energia prodotta in una piccola centrale idroelettrica situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto])
(2017/C 121/09)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Parti
Ricorrente: J.D.
Convenuto: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Dispositivo
La nozione di «energia da fonti rinnovabili», di cui all’articolo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, deve essere interpretata nel senso che essa include l’energia prodotta da una piccola centrale idroelettrica, diversa da una centrale di pompaggio ad accumulazione o da una centrale di pompaggio-turbinaggio, situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto, il quale ha prelevato precedentemente l’acqua per sue proprie finalità.
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/8 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona — Spagna) — José María Pérez Retamero/TNT Express Worldwide Spain S.L., Last Mile Courier S.L., già Transportes Sapirod S.L., Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
(Causa C-97/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2002/15/CE - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Trasporto su strada - Lavoratore mobile - Autotrasportatore autonomo - Nozione - Irricevibilità))
(2017/C 121/10)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona
Parti
Ricorrente: José María Pérez Retamero
Convenute: TNT Express Worldwide Spain S.L., Last Mile Courier S.L., già Transportes Sapirod S.L., Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona (Tribunale del lavoro di Barcellona, Spagna) è irricevibile.
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/8 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 marzo 2017 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-160/16) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Politica energetica - Prestazione energetica dell’edilizia - Direttiva 2010/31/UE - Articolo 5, paragrafo 2 - Relazione sui livelli ottimali in funzione dei costi))
(2017/C 121/11)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e K. Talabér-Ritz, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou, agente)
Dispositivo
1) |
La Repubblica ellenica, non avendo sottoposto una relazione sui livelli ottimali in funzione dei costi, quale prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che completa la direttiva 2010/31 istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/9 |
Impugnazione proposta il 18 novembre 2016 dalla Skylotec GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 settembre 2016, causa T-146/15, hyphen GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-587/16 P)
(2017/C 121/12)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Skylotec GmbH (rappresentante: M. De Zorti, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), hyphen GmbH
Con decisione del 28 febbraio 2017, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione), ha respinto l’impugnazione e ha condannato la ricorrente alle spese.
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 19 dicembre 2016 — Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Causa C-654/16)
(2017/C 121/13)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp
Resistente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Questione pregiudiziale
Se osti alla corretta applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, commi l e 2, della Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (1), in relazione ai principi generali stabiliti dall’art. 3, paragrafo l, della stessa Direttiva, nonché alla corretta applicazione dei principi generali di tutela del legittimo affidamento, proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza e non discriminazione, una normativa nazionale, quale quella dell’articolo 106, comma 3, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e successive modificazioni, e dell’art. 47-octies della deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti), e successive modificazioni, nella parte in cui le citate diposizioni, nell’autorizzare la Consob ad aumentare il prezzo dell’offerta pubblica di acquisto di cui al citato articolo 106 a fronte dell’accertamento della collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori, si limitano a far riferimento al criterio del «prezzo accertato» senza specificare i parametri e i criteri di tale accertamento.
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 19 dicembre 2016 — Hitachi Rail Italy Investments Srl/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Causa C-655/16)
(2017/C 121/14)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: Hitachi Rail Italy Investments Srl
Resistente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Questione pregiudiziale
Se osti alla corretta applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, comma 2, della Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (1), in relazione ai principi generali stabiliti dall’art. 3, paragrafo 1, della stessa Direttiva, nonché alla corretta applicazione dei principi generali di diritto europeo della certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di ragionevolezza, di trasparenza e di non discriminazione, una normativa nazionale, quale quella dell’articolo 106, comma 3, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e successive modificazioni, e dell’art. 47-octies della deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti), e successive modificazioni, nella parte in cui le citate disposizioni autorizzano la Consob ad aumentare l’offerta pubblica di acquisto di cui al citato articolo 106, qualora ricorra la circostanza che «vi sia stata collusione tra l’offrente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori», senza individuare le specifiche condotte che integrano tale fattispecie, e dunque senza determinare chiaramente le circostanze e i criteri, in presenza dei quali la Consob è autorizzata a rettificare in aumento il prezzo dell’offerta pubblica di acquisto.
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 19 dicembre 2016 — Finmeccanica SpA/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Causa C-656/16)
(2017/C 121/15)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: Finmeccanica SpA
Resistente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Questione pregiudiziale
Se osti alla corretta applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, comma 2, della Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (1), in relazione ai principi generali stabiliti dall’art. 3, paragrafo 1, della stessa Direttiva, nonché alla corretta applicazione dei principi generali di diritto europeo della certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di ragionevolezza, di trasparenza e di non discriminazione, una normativa nazionale, quale quella dell’articolo 106, comma 3, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e successive modificazioni, e dell’art. 47-octies della deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti), e successive modificazioni, nella parte in cui le citate disposizioni autorizzano la Consob ad aumentare l’offerta pubblica di acquisto di cui al citato articolo 106, qualora ricorra la circostanza che «vi sia stata collusione tra l’offrente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori», senza individuare le specifiche condotte che integrano tale fattispecie, e dunque senza determinare chiaramente le circostanze e i criteri, in presenza dei quali la Consob è autorizzata a rettificare in aumento il prezzo dell’offerta pubblica di acquisto.
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 19 dicembre 2016 — Bluebell Partners Limited/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Causa C-657/16)
(2017/C 121/16)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: Bluebell Partners Limited
Resistente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Questione pregiudiziale
Se osti alla corretta applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, commi 1 e 2, della Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (1), in relazione ai principi generali stabiliti dall’art. 3, paragrafo 1, della stessa Direttiva, nonché alla corretta applicazione dei principi generali di tutela del legittimo affidamento, proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza e non discriminazione, una normativa nazionale, quale quella dell’articolo 106, comma 3, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e successive modificazioni, e dell’art. 47-octies della deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti), e successive modificazioni, nella parte in cui le citate disposizioni, nell’autorizzare la Consob ad aumentare il prezzo dell’offerta pubblica di acquisto di cui al citato articolo 106 a fronte dell’accertamento della collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori, si limitano a far riferimento al criterio del «prezzo accertato» senza specificare i parametri e i criteri di tale accertamento.
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 19 dicembre 2016 — Elliot International Lp e a./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Causa C-658/16)
(2017/C 121/17)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Elliot International Lp, The Liverpool Limited Partnership, Elliot Associates L.P.
Resistente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Questione pregiudiziale
Se osti alla corretta applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, commi 1 e 2, della Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (1), in relazione ai principi generali stabiliti dall’art. 3, paragrafo 1, della stessa Direttiva, nonché alla corretta applicazione dei principi generali di tutela del legittimo affidamento, proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza e non discriminazione, una normativa nazionale, quale quella dell’articolo 106, comma 3, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e successive modificazioni, e dell’art. 47-octies della deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti), e successive modificazioni, nella parte in cui le citate disposizioni, nell’autorizzare la Consob ad aumentare il prezzo dell’offerta pubblica di acquisto di cui al citato articolo 106 a fronte dell’accertamento della collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori, si limitano a far riferimento al criterio del «prezzo accertato» senza specificare i parametri e i criteri di tale accertamento.
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 19 gennaio 2017 — NN A/S/Skatteministeriet
(Causa C-28/17)
(2017/C 121/18)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: NN A/S
Resistente: Skatteministeriet
Questioni pregiudiziali
1) |
Quali fattori devono essere presi in considerazione nel valutare se le società residenti, che si trovano in una situazione simile a quella di cui trattasi, siano soggette ad una «condizione equivalente», ai sensi del punto 20 della sentenza Philips (1), a quella applicabile alle stabili organizzazioni di società non residenti, con riguardo alla compensazione delle perdite. |
2) |
Ove si presuma che le disposizioni tributarie danesi non implichino una disparità di trattamento come quella trattata nella causa Philips, se un divieto di compensazione analogo a quello descritto — in una fattispecie in cui le perdite della stabile organizzazione della società non residente è soggetta anche al potere impositivo dello Stato ospitante — configuri di per sé una restrizione della libertà di stabilimento sancita all’articolo 49 TFUE, che deve essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. |
3) |
In caso di risposta affermativa, se siffatta restrizione possa essere giustificata dall’interesse di impedire una doppia utilizzazione delle perdite, dall’obiettivo di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, o da entrambi. |
4) |
In caso di risposta affermativa, se siffatta restrizione sia proporzionata. |
(1) Sentenza della Corte del 6 settembre 2012, C-18/11 (EU:C:2012:532).
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 25 gennaio 2017 — Isabel González Castro/Mutua Umivale e Prosegur España S.L.
(Causa C-41/17)
(2017/C 121/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti
Ricorrente: Isabel González Castro
Convenute: Mutua Umivale e Prosegur España S.L.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 7 della direttiva 92/85/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che il lavoro notturno, che le lavoratrici di cui all’articolo 2 — comprese quindi le lavoratrici in periodo di allattamento — non devono essere obbligate a svolgere, includa non soltanto il lavoro prestato interamente nelle ore notturne ma anche il lavoro a turni, allorché, come accade nel caso di specie, tali turni sono in parte svolti durante le ore notturne. |
2) |
Se, nell’ambito di una controversia relativa all’esistenza di una situazione di rischio per una lavoratrice in periodo di allattamento, trovino applicazione le norme speciali sull’onere della prova di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE (2) — recepito nell’ordinamento spagnolo, tra l’altro, con l’articolo 96, paragrafo 1, della legge 36/2011 — in relazione ai requisiti previsti dall’articolo 5 della direttiva 92/85/CEE — recepito nell’ordinamento spagnolo con l’articolo 26 della Ley de Prevención de Riesgos Laborales (legge in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro) — ai fini della dispensa dal lavoro della lavoratrice in periodo di allattamento e, eventualmente, del beneficio della prestazione che l’ordinamento interno connette a tale situazione di rischio, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della stessa direttiva 92/85/CEE. |
3) |
Se sia ammissibile un’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, della citata direttiva 2006/54/CE che consideri «elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta» nei confronti di una lavoratrice in periodo di allattamento — nell’ambito di una controversia relativa all’esistenza di un rischio durante il periodo di allattamento naturale con la conseguente dispensa dall’obbligo di lavorare, prevista all’articolo 5 della direttiva 92/85/CE e recepita dall’ordinamento spagnolo con l’articolo 26 della Ley de Prevención de Riesgos Laborales (legge in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro) — i seguenti fatti: 1) che la lavoratrice presti servizio nel contesto di un lavoro a turni come guardia di sicurezza, realizzando alcuni turni durante le ore notturne, per di più da sola, e dovendo inoltre 2) prestare servizio di ronda e rispondere ad eventuali emergenze (reati, incendi o altri accadimenti), e tutto ciò 3) senza disporre di un locale per praticare l’allattamento al seno nel luogo di lavoro o, eventualmente, per effettuare l’estrazione meccanica del latte materno. |
4) |
Una volta accertati gli «elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE, in combinato disposto con l’articolo 5 della direttiva 92/85/CEE — recepito nell’ordinamento spagnolo con l’articolo 26 della Ley de Prevención de Riesgos Laborales (legge in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro) — e nell’ambito di una controversia relativa all’esistenza di un rischio durante il periodo di allattamento naturale con la conseguente dispensa dall’obbligo di lavorare — se si possa richiedere alla lavoratrice in periodo di allattamento di dimostrare, al fine di essere dispensata dal lavoro conformemente alla normativa nazionale — con cui è stato recepito l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/85/CEE –, che la modifica delle condizioni di lavoro e/o dell’orario di lavoro non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente richiesta e che non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente richiesta l’assegnazione dell’interessata ad altre mansioni; o se, al contrario, spetti alle parti convenute (il datore di lavoro e l’ente erogatore della prestazione previdenziale connessa alla sospensione del contratto di lavoro) il compito di fornire tali prove. |
(1) Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU 1992, L 348, pag. 1).
(2) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 27 gennaio 2017 — The Scotch Whisky Association, The Registered Office/Michael Klotz
(Causa C-44/17)
(2017/C 121/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: The Scotch Whisky Association, The Registered Office
Resistente: Michael Klotz
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un «impiego commerciale (…) indiretto [di un’indicazione geografica registrata per bevande spiritose]» ai sensi dell’articolo 16, lettera a), del regolamento (CE) n. 110/2008 (1) postuli che l’indicazione geografica registrata sia usata in forma identica o simile sul piano fonetico e/o visivo ovvero se sia sufficiente che l’elemento controverso del segno susciti nel pubblico di riferimento un’associazione di idee di qualsiasi tipo con l’indicazione geografica registrata ovvero con la zona geografica. In tale ultimo caso: se ai fini dell’accertamento dell’eventuale esistenza di un «impiego commerciale indiretto» rilevi altresì il contesto in cui sia inserito l’elemento controverso del segno, oppure se detto contesto non possa escludere un impiego commerciale indiretto dell’indicazione geografica registrata neanche qualora all’elemento controverso del segno si aggiunga un’indicazione della provenienza reale del prodotto stesso. |
2) |
Se un’«evocazione» dell’indicazione geografica registrata di cui all’articolo 16, lettera b) del regolamento (CE) n. 110/2008 postuli la sussistenza di una somiglianza fonetica e/o visiva tra l’indicazione geografica registrata e l’elemento controverso del segno ovvero se sia sufficiente che tale elemento susciti nel pubblico di riferimento un’associazione di idee di qualsiasi tipo con l’indicazione geografica registrata oppure con la zona geografica. In tale ultimo caso: se ai fini dell’accertamento dell’eventuale esistenza di un’«evocazione» rilevi altresì il contesto in cui sia inserito l’elemento controverso del segno oppure se detto contesto non possa escludere un’evocazione illegittima dell’indicazione geografica registrata neanche qualora all’elemento controverso del segno si aggiunga un’indicazione della provenienza reale del prodotto stesso. |
3) |
Se, ai fini dell’accertamento dell’eventuale esistenza di un’«altra indicazione falsa o ingannevole» di cui all’articolo 16, lettera c), del regolamento (CE) n. 110/2008, rilevi altresì il contesto in cui sia inserito l’elemento controverso del segno oppure se detto contesto non possa escludere un’indicazione ingannevole neanche qualora all’elemento controverso del segno si aggiunga un’indicazione della provenienza reale del prodotto stesso. |
(1) Regolamento (CE) n. 110/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; GU L 39, pag. 16.
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 30 gennaio 2017 — Frédéric Jahin/Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé
(Causa C-45/17)
(2017/C 121/21)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Frédéric Jahin
Resistenti: Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé
Questioni pregiudiziali
Se gli articoli 63, 64 e 65 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che:
1) |
il fatto che una persona iscritta a un regime previdenziale di uno Stato terzo rispetto all’Unione europea, diverso dagli Stati membri dello Spazio economico europeo o dalla Svizzera, sia assoggettata, come le persone iscritte alla previdenza sociale in Francia, ai prelievi sui redditi da capitale previsti dalla legislazione francese rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento [(CE) n. 883/2004] (1) del 29 aprile 2004, mentre una persona iscritta a un regime previdenziale di uno Stato membro diverso dalla Francia non può, tenuto conto delle disposizioni di detto regolamento, esservi assoggettata, costituisce una restrizione ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in linea di principio vietata dall’articolo 63 [TFUE]; |
2) |
in caso di risposta affermativa alla prima questione, una siffatta restrizione ai movimenti di capitali, derivante dal combinato disposto di una normativa francese, che assoggetta ai prelievi controversi tutti i titolari di determinati redditi da capitale senza di per sé operare alcuna distinzione a seconda del luogo della loro iscrizione a un regime previdenziale, e di un atto di diritto derivato dell’Unione europea, può essere considerata compatibile con le disposizioni di detto articolo del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, segnatamente:
|
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna) il 3 febbraio 2017 — Eva Soraya Checa Honrado/Fondo de Garantía Salarial
(Causa C-57/17)
(2017/C 121/22)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Parti
Appellante: Eva Soraya Checa Honrado
Appellato: Fondo de Garantía Salarial
Questione pregiudiziale
Se un’indennità dovuta ex lege da un’impresa a un lavoratore a causa della cessazione del rapporto di lavoro in seguito alla modifica di un elemento essenziale del contratto di lavoro, quale ad esempio un trasferimento geografico che obblighi il lavoratore a cambiare residenza, rientri fra le «indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro» di cui all’articolo 3, primo comma, della [direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro] (1).
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 6 febbraio 2017 — Ángel Somoza Hermo e Ilunión Seguridad S.A./Esabe Vigilancia S.A. e Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
(Causa C-60/17)
(2017/C 121/23)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti
Ricorrenti: Ángel Somoza Hermo e Ilunión Seguridad S.A.
Resistenti: Esabe Vigilancia S.A. e Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (1), sia applicabile nell’ipotesi in cui un’impresa cessi la prestazione dei servizi appaltati da un committente a seguito della risoluzione del contratto di prestazione d’opera la cui esecuzione è fondata prevalentemente sulla manodopera (vigilanza delle installazioni), e la nuova aggiudicataria dell’appalto riassuma una parte essenziale dei lavoratori destinati alla sua esecuzione, qualora tale subentro nei contratti di lavoro sia imposto dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il settore della vigilanza privata. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, atteso che la legislazione dello Stato membro adottata al fine di trasporre la direttiva 2001/23/CE prevede, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, che, in seguito al trasferimento, il cedente e il cessionario rispondono in solido degli obblighi, compresi quelli retributivi, sorti prima della data di tale trasferimento dai contratti di lavoro esistenti alla medesima data, se sia conforme al citato articolo 3, paragrafo 1, della menzionata direttiva un’interpretazione secondo cui la regola della responsabilità in solido per gli obblighi pregressi non si applica quando l’assunzione della parte essenziale della manodopera sia stata imposta al nuovo appaltatore dalle disposizioni del contratto collettivo di settore e tale contratto escluda siffatta responsabilità in solido per gli obblighi sorti prima del trasferimento. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 9 febbraio 2017 — NCG Banco, S.A. (attualmente Abanca Corporación Bancaria, S.A.)/Alberto García Salamanca Santos
(Causa C-70/17)
(2017/C 121/24)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: NCG Banco, S.A. (attualmente Abanca Corporación Bancaria, S.A.)
Resistente: Alberto García Salamanca Santos
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE (1), debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, nell’ambito di un’azione diretta all’accertamento dell’abusività di una clausola di scadenza anticipata inserita in un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore, che prevede l’esigibilità dell’intero credito per mancato pagamento di una rata, oltre ad altri casi relativi al mancato pagamento di più rate, può rilevare unicamente l’abusività del punto o del caso riferito al mancato pagamento di una rata, e mantenere valida la pattuizione della scadenza anticipata per mancato pagamento delle altre rate prevista in via generale dalla stessa clausola, a prescindere dal fatto che il giudizio concreto di validità o di abusività debba essere differito al momento dell’esercizio di tale facoltà. |
2) |
Se un giudice nazionale — dopo aver dichiarato abusiva una clausola di scadenza anticipata inserita in un contratto di mutuo o credito con garanzia ipotecaria — abbia la facoltà di valutare, ai sensi della direttiva 93/13, che l’applicazione in via suppletiva di una norma di diritto nazionale, benché determini l’inizio o la prosecuzione del procedimento di esecuzione nei confronti del consumatore, risulta più vantaggiosa per quest’ultimo rispetto all’archiviazione del procedimento speciale di esecuzione ipotecaria di cui trattasi, e quindi se possa permettere al creditore di chiedere la risoluzione del contratto di mutuo o credito, o di reclamare il pagamento degli importi dovuti, e la conseguente esecuzione della sentenza di condanna, senza i vantaggi che il procedimento speciale di esecuzione ipotecaria conferisce al consumatore. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/17 |
Ricorso proposto il 24 febbraio 2017 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria
(Causa C-97/17)
(2017/C 121/25)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Mihaylova, C. Hermes)
Convenuta: Repubblica di Bulgaria
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo qualificato, nella sua interezza, come zona di protezione speciale il territorio di «Rila», che è rilevante per la protezione degli uccelli, non ha classificato come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di uccelli indicate nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE (1), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva. |
— |
condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La causa concerne la conservazione di svariate specie di uccelli in pericolo, di cui all’allegato 1 della direttiva sulla protezione degli uccelli, e la conservazione dei loro habitat, nel territorio delle montagne di Rila, nel sud-ovest della Bulgaria. Il territorio di «Rila», rilevante per la protezione degli uccelli, sarebbe uno dei territori più importanti tanto in Bulgaria quanto nell’Unione europea per la conservazione di più di 130 specie di uccelli nidificanti. A livello europeo, 41 specie sarebbero significative sotto il profilo della protezione della natura, di cui una sarebbe in pericolo su scala planetaria.
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sulla protezione degli uccelli, per le specie elencate nell’allegato 1 sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sugli uccelli stabilisce inoltre che gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie.
Secondo la Commissione, la Repubblica di Bulgaria avrebbe dovuto identificare nella sua interezza il territorio di «Rila», importante per la protezione degli uccelli, come zona di protezione speciale, ma, per il momento, non lo ha fatto. La Commissione avrebbe prodotto prove dell’importanza, ai fini della protezione degli uccelli, dei territori non individuati della zona di «Rila».
(1) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7).
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/18 |
Impugnazione proposta il 24 febbraio 2017 dalla Koninklijke Philips NVe dalla Philips France avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 15 dicembre 2016, causa T-762/14, Koninklijke Philips NV e Philips France/Commissione europea
(Causa C-98/17 P)
(2017/C 121/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Koninklijke Philips NV e Philips France (rappresentanti: J.K de Pree, advocaat, T.M. Snoep, advocaat, A.M. ter Haar, advocaat)
Altra parte nel procedimento: Commissione Europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
annullare la decisione nella parte in cui riguarda la Koninklijke Philips NV e la Philips France; e/o |
— |
annullare o ridurre le ammende inflitte alla Koninklijke Philips NV e alla Philips France; e |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute nel giudizio di primo grado e d’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono i seguenti motivi e principali argomenti:
— |
Il Tribunale dell’Unione europea ha commesso un errore di diritto in quanto ha applicato un criterio giuridico errato allorché ha ritenuto sussistere una restrizione della concorrenza per oggetto. |
— |
Allorché ha ritenuto sussistere una restrizione della concorrenza per oggetto, il Tribunale dell’Unione europea ha commesso un errore di diritto in quanto ha ecceduto la sua competenza giurisdizionale estesa al merito. |
— |
Allorché ha ritenuto sussistere una restrizione della concorrenza per oggetto, il Tribunale dell’Unione europea ha commesso un errore di diritto in quanto ha violato l’obbligo di motivazione. |
— |
Il Tribunale dell’Unione europea ha applicato una valutazione chiaramente e manifestamente erronea delle prove disponibili nel fascicolo, determinando uno snaturamento del chiaro significato degli elementi di prova laddove ha ritenuto che il presunto oggetto comune trovasse conferma in altri elementi di prova. |
— |
Il Tribunale dell’Unione europea ha commesso un errore di diritto in quanto ha applicato un criterio giuridico errato ed ha snaturato il chiaro significato degli elementi di prova laddove ha considerato che la Philips avesse partecipato ad una violazione unica e continuata nel suo complesso, e che potesse, come tale, essere ritenuta responsabile per tale violazione. |
— |
Il Tribunale dell’Unione europea ha commesso un errore di diritto in quanto ha errato nell’applicare il principio di proporzionalità ed ha omesso di esercitare la sua competenza giurisdizionale estesa al merito laddove ha respinto il motivo addotto dalla Philips secondo il quale il fattore di gravità applicato era sproporzionato rispetto alla violazione e al ruolo svolto dalla Philips nella sua commissione. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/19 |
Ricorso proposto il 3 marzo 2017 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-110/17)
(2017/C 121/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e N. Gossement, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
La Commissione europea chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che, mantenendo in vigore le disposizioni secondo le quali, in materia di stima dei redditi inerenti agli immobili non locati o locati, vuoi a persone fisiche che non ne facciano un uso professionale, vuoi a persone giuridiche che li mettano a disposizione a persone fisiche per fini privati, la base imponibile è calcolata a partire dal valore catastale per quanto concerne i beni situati sul territorio nazionale, e sul valore locativo effettivo per quanto concerne gli immobili situati all’estero, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, e |
— |
condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che il Belgio sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 63 TFUE e 40 dell’Accordo SEE.
Pur prendendo atto dei tentativi del Belgio di porre fine all’inadempimento, la Commissione ritiene che la sussistenza dell’inadempimento sia dimostrata alla scadenza del termine di due mesi stabilito nel parere motivato, ossia il 26 marzo 2016.
Tribunale
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/20 |
Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2017 — United Parcel Service/Commissione
(Causa T-194/13) (1)
([«Concorrenza - Concentrazioni - Regolamento (CE) n. 139/2004 - Servizi internazionali di consegna rapida di piccoli pacchi nel SEE - Acquisizione della TNT Express da parte della UPS - Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno - Probabili effetti sui prezzi - Analisi econometrica - Diritti della difesa»])
(2017/C 121/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Georgia, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente A. Ryan, B. Graham, solicitors, W. Knibbeler e P. Stamou, avvocati, successivamente A. Ryan, W. Knibbeler, P. Stamou, A. Pliego Selie, F. Hoseinian e P. van den Berg, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, N. von Lingen e H. Leupold, successivamente T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan e H. Leupold, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: FedEx Corp. (Memphis, Tennessee, Stati Uniti d’America) (rappresentanti: inizialmente F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, e Q. Azau, avvocato, successivamente F. Carlin, G. Bushell e N. Niejahr, avvocato)
Oggetto
Decisione fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2013) 431 della Commissione, del 30 gennaio 2013, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e l’accordo SEE (caso COMP/M. 6570 — UPS/TNT Express).
Dispositivo
1) |
La decisione C(2013) 431 della Commissione, del 30 gennaio 2013, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e l’accordo SEE (caso COMP/M. 6570 — UPS/TNT Express), è annullata. |
2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della United Parcel Service, Inc. |
3) |
La FedEx Corp. sopporterà le proprie spese. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/20 |
Sentenza del Tribunale del 1o marzo 2017 — Francia/Commissione
(Causa T-366/13) (1)
([«Aiuti di Stato - Cabotaggio marittimo - Aiuti cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) e della Compagnie méridionale de navigation - Servizio di interesse economico generale - Compensazioni per un servizio complementare al servizio di base destinato a coprire i periodi di punta durante la stagione turistica - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Nozione di aiuto di Stato - Vantaggio - Sentenza Altmark»])
(2017/C 121/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, in seguito G. de Bergues, D. Colas, F. Alabrune e J. Bousin, e infine D. Colas, F. Alabrune e J. Bousin, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso e B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione 2013/435/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, relativa all’aiuto di stato SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation (GU 2013, L 220, pag. 20).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica francese sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/21 |
Sentenza del Tribunale del 1o marzo 2017 — SNCM/Commissione
(Causa T-454/13) (1)
([«Aiuti di Stato - Cabotaggio marittimo - Aiuti cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) e della Compagnie méridionale de navigation - Servizio di interesse economico generale - Compensazioni per un servizio complementare al servizio di base destinato a coprire i periodi di punta durante la stagione turistica - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Nozione di aiuto di Stato - Vantaggio - Sentenza Altmark - Determinazione dell’importo dell’aiuto»])
(2017/C 121/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: inizialmente A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard e S. Mabile, in seguito A. Winckler e F.-C. Laprévote, e infine F.-C. Laprévote e C. Froitzheim, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso e B. Stromsky, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Corsica Ferries France SAS (Bastia, Francia) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione 2013/435/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, relativa all’aiuto di stato SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation (GU 2013, L 220, pag. 20).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto |
2) |
La Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Corsica Ferries France SAS. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/22 |
Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — JingAo Solar e a./Consiglio
(Causa T-157/14) (1)
([«Dumping - Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina - Dazio antidumping definitivo - Impegni - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Paese esportatore - Campo di applicazione dell’inchiesta - Campionamento - Valore normale - Definizione del prodotto di cui trattasi - Termine per l’adozione di una decisione su una domanda di concessione dello status di impresa operante in economia di mercato - Applicazione ratione temporis di nuove disposizioni - Pregiudizio - Nesso di causalità»])
(2017/C 121/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Cina) e le altre 5 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente A. Willems, S. De Knop e J. Charles, successivamente A. Willems et S. De Knop, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, agente, assistito da B. O’Connor, solicitor e S. Gubel, avvocato)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, successivamente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Demeneix, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1), nella parte in cui si applica alle ricorrenti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La JingAo Solar Co. Ltd e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/22 |
Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — JingAo Solar e a./Consiglio
(Causa T-158/14, T-161/14 e T-163/14) (1)
([«Sovvenzioni - Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina - Dazio compensativo definitivo - Impegni - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Campo di applicazione dell’inchiesta - Campionamento - Definizione del prodotto di cui trattasi»])
(2017/C 121/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Cina) e le altre 5 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente A. Willems, S. De Knop e J. Charles, successivamente A. Willems et S. De Knop, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, agente, assistito da B. O’Connor, solicitor e S. Gubel, avvocato)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, successivamente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Demeneix, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 66), nella parte in cui si applica alle ricorrenti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La JingAo Solar Co. Ltd e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/23 |
Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — Yingli Energy (China)/Consiglio
(Causa T-160/14) (1)
([«Dumping - Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina - Dazio antidumping definitivo - Impegni - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Paese esportatore - Campo di applicazione dell’inchiesta - Campionamento - Valore normale - Definizione del prodotto di cui trattasi - Termine per l’adozione di una decisione su una domanda di concessione dello status di impresa operante in economia di mercato - Applicazione ratione temporis di nuove disposizioni - Pregiudizio - Nesso di causalità - Diritti della difesa - Calcolo del margine di pregiudizio»])
(2017/C 121/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Yingli Energy (China) Co. Ltd (Baoding, Cina) e le altre 14 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente A. Willems, S. De Knop e J. Charles, successivamente A. Willems e S. De Knop, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, agente, assistito da B. O’Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, successivamente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Demeneix, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1), nella parte in cui si applica alle ricorrenti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Yingli Energy (China) Co. Ltd e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate a sopportare, oltre alle loro spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/24 |
Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — Canadian Solar Emea e a./Consiglio
(Causa T-162/14) (1)
([«Dumping - Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina - Dazio antidumping definitivo - Impegni - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Paese esportatore - Campo di applicazione dell’inchiesta - Campionamento - Valore normale - Definizione del prodotto di cui trattasi - Termine per l’adozione di una decisione su una domanda di concessione dello status di impresa operante in economia di mercato - Applicazione ratione temporis di nuove disposizioni - Pregiudizio - Nesso di causalità»])
(2017/C 121/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Canadian Solar Emea GmbH (Monaco, Germania), Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Cina), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Cina), Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Cina), Csi Solar Power (China), Inc. (Suzhou) (rappresentanti: inizialmente A. Willems, S. De Knop e J. Charles, successivamente A. Willems e S. De Knop, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, agente, assistito da B. O’Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, successivamente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Demeneix, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1), nella parte in cui si applica alle ricorrenti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Canadian Solar Emea GmbH, la Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., la Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., la Csi Cells Co. Ltd e la Csi Solar Power (China), Inc. sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/25 |
Sentenza del Tribunale 7 marzo 2017 — Neka Novin/Consiglio
(Causa T-436/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle persone interessate - Errore di diritto - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità»))
(2017/C 121/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Neka Novin Co., Private Joint Stock (Teheran, Iran) (rappresentante: L. Vidal, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e tendente all’annullamento della decisone del Consiglio di mantenere il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), modificata dalla decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011 (GU 2011, L 136, pag. 65), e nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), come comunicata con avviso del 15 marzo 2014.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Neka Novin Co., Private Joint Stock sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
Il Consiglio sopporterà la metà delle proprie spese. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/25 |
Sentenza del Tribunale del 1o marzo 2017 — Universiteit Antwerpen/REA
(Causa T-208/15) (1)
([«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Azioni Marie Curie - Ricercatori all'inizio della carriera - Invito a presentare proposte FP7-People-ITN-2008 - Convenzioni di sovvenzione - Costi ammissibili - Rimborso delle somme versate - Nozione di accoglienza dei ricercatori - Proporzionalità»])
(2017/C 121/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Universiteit Antwerpen (Anversa, Belgio) (rappresentanti: P. Teerlinck e P. de Bandt, avvocati)
Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta, da un lato, a far dichiarare che le convenzioni di sovvenzione n. 238214 «C7» (Controllo cerebello-corticale: cellule, circuiti, calcolo e clinica) e n. 238686 «Cerebnet» (Tempi e plasticità nel sistema olivo-cerebellare), concluse nell’ambito dell’invito a presentare proposte FP7-People-ITN-2008, non possono essere interpretate nel senso che obbligano i beneficiari ad impartire esclusivamente nei propri locali la formazione ai ricercatori all’inizio della carriera e diretta, di conseguenza, a confermare che la REA non può respingere in quanto inammissibile la parte dei costi relativa alla formazione, impartita al di fuori dei locali della ricorrente, di tre ricercatori all’inizio della carriera e, dall’altro, diretta a far condannare la REA a pagare tutte le spese relative alla formazione di tali ricercatori all’inizio della carriera, come comunicate dalla ricorrente, maggiorate degli interessi a decorrere dalla data in cui i pagamenti erano esigibili ai sensi delle convenzioni.
Dispositivo
1) |
L’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) è condannata a versare all’Universiteit Antwerpen l’importo di EUR 45 526,73, corrispondente al pagamento di determinati costi ammissibili ai sensi della convenzione «Cerebnet» n. 238686 conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), maggiorato degli interessi convenzionali a decorrere dalla data in cui tale importo era esigibile ai sensi di detta convenzione. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La REA e l’Universiteit Antwerpen sopporteranno le proprie spese. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/26 |
Sentenza del Tribunale del 1o marzo 2017 — (SEAE)/Gross
(Causa T-472/15 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2013 - Mancata iscrizione nell’elenco dei funzionari promossi - Assenza di errori di diritto»))
(2017/C 121/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (rappresentanti: inizialmente S. Marquardt e M. Silva, successivamente S. Marquardt, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, S. Moya Izquierdo e F.-M. Hislaire, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Philipp Oliver Gross (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 3 giugno 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52) e diretta all’annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Philipp Oliver Gross nell’ambito del presente procedimento. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/27 |
Sentenza del Tribunale del 1o marzo 2017 — Silvan/Commissione
(Causa T-698/15) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Esercizio di promozione 2013 - Decisione di non promuovere il ricorrente - Comparazione tra i meriti - Considerazione dei rapporti informativi - Assenza di errori di diritto»))
(2017/C 121/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Juha Tapio Silvan (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 22 settembre 2015, Silvan/Commissione (F-83/14, EU:F:2015:106), e diretta all’annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Juha Tapio Silvan sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente istanza. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/27 |
Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2017 — DI/EASO
(Causa T-730/15 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Personale dell’EASO - Agente contrattuale - Contratto a tempo determinato - Periodo di prova - Decisione di licenziamento - Ricorso di annullamento e per risarcimento - Rigetto del ricorso per manifesta irricevibilità in primo grado - Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo - Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto»))
(2017/C 121/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: DI (rappresentanti: I. Vlaic e G. Iliescu, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) (rappresentanti: W. Stevens, agente, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2015, DI/EASO (F-113/13, EU:F:2015:120).
Dispositivo
1) |
L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2015, DI/EASO (F-113/13), è annullata. |
2) |
La causa è rinviata a una sezione del Tribunale diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione. |
3) |
Le spese sono riservate. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/28 |
Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — Labeyrie/EUIPO — Delpeyrat (Rappresentazione di un seminato di pesci dorati su sfondo blu)
(Causa T-766/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un seminato di pesci dorati su sfondo blu - Dichiarazione di decadenza - Uso effettivo del marchio - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»])
(2017/C 121/40)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Labeyrie (Saint-Geours-de-Maremne, Francia) (rappresentante: A. Lecomte, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Delpeyrat (Saint-Pierre-du-Mont, Francia) (rappresentante: J. Ennochi, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 ottobre 2015 (procedimento R 2693/2014-1), relativa a un procedimento di decadenza tra la Delpeyrat e la Labeyrie.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Labeyrie è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’EUIPO. |
3) |
La Delpeyrat sopporterà le proprie spese. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/28 |
Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — Labeyrie/EUIPO — Delpeyrat (Rappresentazione di un seminato di pesci chiari su sfondo scuro)
(Causa T-767/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un seminato di pesci chiari su sfondo scuro - Dichiarazione di decadenza - Uso effettivo del marchio - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»])
(2017/C 121/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrentte: Labeyrie (Saint-Geours-de-Maremne, Francia) (rappresentante: A. Lecomte, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Delpeyrat (Saint-Pierre-du-Mont, Francia) (rappresentante: J. Ennochi, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 ottobre 2015 (procedimento R 2694/2014-1), relativa a un procedimento di decadenza tra la Delpeyrat e la Labeyrie.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Labeyrie è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’EUIPO. |
3) |
La Delpeyrat sopporterà le proprie spese. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/29 |
Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2017 — Helbrecht/EUIPO — Lenci Calzature (SportEyes)
(Causa T-333/14) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Annullamento del marchio figurativo anteriore su cui si basa la decisione impugnata - Non luogo a statuire»))
(2017/C 121/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Andreas Helbrecht (Hilden, Germania) (rappresentante: avv. C. König, avocat)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Lenci (Lenci Calzature SpA (Turchetto-Montecarlo, Italia) (rappresentanti: avv.ti F. Celluprica e F. Fischetti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 febbraio 2014 (procedimento R 830/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Lenci Calzature e il sig. Helbrecht
Dispositivo
1) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La Lenci Calzature SpA sosterrà le proprie spese e quelle sostenute dal sig. Andreas Helbrecht. L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sosterrà le proprie spese. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/30 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Le Pen/Parlamento
(Causa T-140/16 R II)
((«Procedimento sommario - Membro del Parlamento europeo - Recupero mediante compensazione di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Nuova domanda - Fatti nuovi - Insussistenza dell’urgenza»))
(2017/C 121/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedente: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, avvocati)
Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Alonso de León, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE con cui si chiede che venga sospesa l’esecuzione della decisione del segretario generale del Parlamento europeo datata 29 gennaio 2016, che ordina il recupero presso la richiedente di un importo di 320 026,23 euro e della nota di addebito 2016-195, del 4 febbraio 2016, successiva a tale decisione.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/30 |
Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — NF/Consiglio europeo
(Causa T-192/16) (1)
((«Ricorso di annullamento - Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 - Comunicato stampa - Nozione di “accordo internazionale” - Individuazione dell’autore dell’atto - Portata dell’atto - Sessione del Consiglio europeo - Riunione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione europea tenutasi nei locali del Consiglio dell’Unione europea - Qualità dei rappresentanti degli Stati membri dell’Unione durante un incontro con il rappresentante di un paese terzo - Articolo 263, primo comma, TFUE - Incompetenza»))
(2017/C 121/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: NF (rappresentanti: B. Burns, solicitor, P. O’Shea e I. Whelan, barristers)
Convenuto: Consiglio europeo (rappresentanti: K. Pleśniak, Á. de Elera- San Miguel Hurtado e S. Boelaert, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento di un accordo asseritamente concluso dal Consiglio europeo e dalla Repubblica di Turchia il 18 marzo 2016 e intitolato «Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016».
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto per incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da NQ, NR, NS, NT, NU e NV nonché dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ellenica e dalla Commissione europea. |
3) |
NF e il Consiglio europeo sopportano le proprie spese. |
4) |
NQ, NR, NS, NT, NU e NV nonché il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica e la Commissione sopportano le proprie spese |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/31 |
Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — NG/Consiglio europeo
(Causa T-193/16) (1)
((«Ricorso di annullamento - Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 - Comunicato stampa - Nozione di “accordo internazionale” - Individuazione dell’autore dell’atto - Portata dell’atto - Sessione del Consiglio europeo - Riunione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione europea tenutasi nei locali del Consiglio dell’Unione europea - Qualità dei rappresentanti degli Stati membri dell’Unione durante un incontro con il rappresentante di un paese terzo - Articolo 263, primo comma, TFUE - Incompetenza»))
(2017/C 121/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: NG (rappresentanti: B. Burns, solicitor, P. O’Shea e I. Whelan, barristers)
Convenuto: Consiglio europeo (rappresentanti: K. Pleśniak, Á. de Elera- San Miguel Hurtado e S. Boelaert, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento di un accordo asseritamente concluso dal Consiglio europeo e dalla Repubblica di Turchia il 18 marzo 2016 e intitolato «Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016».
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto per l’incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da NQ, NR, NS, NT, NU e NV nonché da Amnesty International, dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ellenica e dalla Commissione europea. |
3) |
NG e il Consiglio europeo sopportano le proprie spese. |
4) |
NQ, NR, NS, NT, NU e NV nonché Amnesty International, il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica e la Commissione sopportano le proprie spese. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/32 |
Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — NM/Consiglio europeo
(Causa T-257/16) (1)
((«Ricorso di annullamento - Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 - Comunicato stampa - Nozione di “accordo internazionale” - Individuazione dell’autore dell’atto - Portata dell’atto - Sessione del Consiglio europeo - Riunione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione europea tenutasi nei locali del Consiglio dell’Unione europea - Qualità dei rappresentanti degli Stati membri dell’Unione durante un incontro con il rappresentante di un paese terzo - Articolo 263, primo comma, TFUE - Incompetenza»))
(2017/C 121/46)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: NM (rappresentanti: B. Burns, solicitor, P. O’Shea e I. Whelan, barristers)
Convenuto: Consiglio europeo (rappresentanti: K. Pleśniak, Á. de Elera San Miguel Hurtado e S. Boelaert, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento di un accordo asseritamente concluso dal Consiglio europeo e dalla Repubblica di Turchia il 18 marzo 2016 e intitolato «Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016».
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto per l’incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ellenica e dalla Commissione europea. |
3) |
NM e il Consiglio europeo sopportano le proprie spese. |
4) |
Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica e la Commissione sopportano le proprie spese. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/32 |
Ordinanza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Walton/Commissione
(Causa T-594/16) (1)
((«Ricorso di annullamento - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Indennità una tantum - Revisione del calcolo - Autorità di cosa giudicata - Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))
(2017/C 121/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Robert Walton (Oxford, Regno Unito) (rappresentante: F. Moyse, avocat)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. C. Simon e F. Simonetti, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE volta all’annullamento della decisione dell’Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, comunicata con lettera della Commissione del 15 marzo 2016, recante rigetto, in quanto irricevibile, della domanda del ricorrente volta ad ottenere la revisione del calcolo dell’indennità una tantum a seguito delle sue dimissioni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Robert Walton è condannato alle spese. |
(1) GU C 251 dell’11.7.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-24/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/33 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Gollnisch/Parlamento
(Causa T-624/16 R)
((«Procedimento sommario - Membro del Parlamento europeo - Recupero mediante compensazione di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))
(2017/C 121/48)
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedente: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francia) (rappresentante: N. Fakiroff, avvocato)
Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Alonso de León, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE con cui si chiede che venga sospesa l’esecuzione della decisione del segretario generale del Parlamento europeo datata 1o luglio 2016, relativa al recupero presso il richiedente di un importo di 275 984,23 euro e della nota di addebito 2016-916, del 5 luglio 2016, successiva a tale decisione, e alla notifica di detti atti da parte del direttore generale delle finanze del 6 luglio 2016.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/33 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Troszczynski/Parlamento
(Causa T-626/16 R)
((«Procedimento sommario - Membro del Parlamento europeo - Recupero mediante compensazione di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))
(2017/C 121/49)
Lingua processuale il francese
Parti
Richiedente: Mylène Troszczynski (Noyon, Francia) (rappresentante: M. Ceccaldi, avvocato)
Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Alonso de León, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE con cui si chiede che venga sospesa l’esecuzione della decisione del segretario generale del Parlamento europeo datata 23 giugno 2016, relativa al recupero presso la richiedente di un importo di 56 554 euro e della nota di addebito 2016-888 successiva a tale decisione.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/34 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Janssen-Cases/Commissione
(Causa T-688/16 R)
((«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Avviso di posto vacante - Mediatore della Commissione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))
(2017/C 121/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedente: Mercedes Janssen-Cases (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE con cui si chiede che venga sospesa l’esecuzione della decisione della Commissione, del 15 giugno 2016, recante nomina del sig. X sul posto di mediatore della Commissione, con effetti a decorrere dal 1o ottobre 2016.
Dispositivo
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
Le spese sono riservate.
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/34 |
Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2017 — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)
(Causa T-714/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di annullamento - Revoca della decisione impugnata - Non luogo a statuire»))
(2017/C 121/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Asolo LTD (Limassol, Cipro) (rappresentante: W. Pors, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e M. Capostagno, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentante: A. Renck, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 luglio 2016 (procedimento R 282/2015-5), relativa a un procedimento di annullamento tra la Red Bull e la Asolo.
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
2) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Asolo LTD e dalla Red Bull GmbH. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/35 |
Ricorso proposto il 22 gennaio 2017 — Selimovic/Parlamento
(Causa T-61/17)
(2017/C 121/52)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Jasenko Selimovic (Hägersten, Svezia) (rappresentante: B. Leidhammar, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Presidente del 22 novembre 2016, D 203109 e D 203110 (la «decisione del Presidente»); |
— |
annullare la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 22 dicembre 2016, PE.595.204/BUR/DEC (la «decisione dell’Ufficio di presidenza»); |
— |
decidere urgentemente nel merito; |
— |
disporre che il Parlamento europeo paghi al ricorrente il risarcimento dei danni per un importo da precisarsi. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Con il primo motivo, il ricorrente afferma di non aver commesso le violazioni che gli vengono addebitate, quali le molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12, lettera a, dello Statuto del personale. |
2. |
Con il secondo motivo, il ricorrente asserisce che le decisioni sono state adottate in un procedimento contrastante con i principi generali di certezza del diritto e con il diritto all’equo processo, come espresso all’articolo 6 della CEDU, per i seguenti motivi, tra cui: l’assunzione e la valutazione delle prove, nonché la decisione sono state effettuate dalla stessa parte (cioè nel contesto del sistema inquisitorio). Le decisioni sono state effettuate senza essere basate su una specifica descrizione delle lesioni. Il ricorrente sostiene di essere stato privato della possibilità di conoscere con precisione le accuse nei suoi confronti e di non aver potuto fruire dell’opportunità di opporsi ad accuse sostanziali. Il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità, né in prima persona né attraverso un suo rappresentante, di porre quesiti a coloro che lo hanno accusato o ai testimoni segreti che sono stati prodotti. Egli non ha avuto tempo sufficiente per prepararsi. Il Parlamento europeo non ha preso posizione sugli argomenti e sulle prove presentate dal ricorrente e non è riuscito a dimostrare una qualsivoglia violazione dello Statuto del personale. |
3. |
Con il terzo motivo, il ricorrente asserisce che la decisione dell’Ufficio di respingere la richiesta del ricorrente di esaminare nella sostanza le decisioni del Presidente è stata effettuata senza alcun fondamento in diritto. |
4. |
Con il quarto motivo, il ricorrente sostiene che il procedimento segreto in base alla procedura inquisitoria secondo il quale non è possibile che un parlamentare apprenda o almeno possa opporsi ad allegazioni di molestie a tutto campo costituisce una minaccia per la democrazia. Ciò accade in particolare alla luce del danno che una decisione avversa provoca per la capacità di recare l’influenza politico-rappresentativa di cui si è investiti. |
5. |
Con il quinto motivo, il ricorrente contesta che la questione dovrebbe essere decisa come questione d’urgenza, in quanto il ricorrente incontra difficoltà specifiche e pratiche nello svolgimento del suo lavoro politico e nel costituirsi una base di consenso in Svezia nei settori nei quali è chiamato a svolgere la sua attività parlamentare. Un rimedio tempestivo cambierebbe radicalmente la situazione e conferirebbe al ricorrente il tempo e l’opportunità di svolgere il suo lavoro politico e di dedicarsi al proprio collegio elettorale prima del prossimo mandato. |
6. |
Con il terzo motivo, il ricorrente afferma che il Parlamento europeo ha agito intenzionalmente o, in ogni caso, con negligenza venendo meno all’obbligo di interrompere il procedimento, dato che il comitato consultivo non è stato in grado di individuare un singolo addebito che fosse sufficientemente specifico (dove, quando, in che modo) per servire da base all’accoglimento/al rigetto o che rendesse possibile evidenziare una prova o un motivo di respingimento e ha, per di più, adottato una decisione avversa nella piena consapevolezza della chiara incertezza giuridica che ne infirmava le basi. Ciò ha costituito un danno per il ricorrente. Il danno consiste in costi, travaglio morale e difficoltà in cui egli è dovuto incorrere per il suo futuro lavoro politico, quale risultato della decisione. Il ricorrente specificherà un importo ragionevole ad una data da stabilirsi. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/36 |
Ricorso proposto il 6 febbraio 2017 — Danjaq/EUIPO — Formosan (Shaken, not stirred)
(Causa T-74/17)
(2017/C 121/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Danjaq, LLC (Los Angeles, California, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Baran e G. Messenger, barristers, D. Stone e A. Dykes, solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Formosan IP (Oxford, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Shaken, not stirred» — Domanda di registrazione n. 13 406 343
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO nel procedimento R 255/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/37 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2017 — PepsiCo/EUIPO — Intersnack Group (Exxtra Deep)
(Causa T-82/17)
(2017/C 121/54)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: PepsiCo, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Exxtra Deep» — Marchio dell’Unione europea n. 12 161 981
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24/11/2016 nel procedimento R 482/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/37 |
Ricorso proposto l’8 febbraio 2017 — Heineken Romania/EUIPO — Lénárd (Csíki Sör)
(Causa T-83/17)
(2017/C 121/55)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Heineken Romania SA (Bucarest, Romania) (rappresentante: A.-M. Baciu, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: András Lénárd (Sincraieni, Romania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Csíki Sör» — Domanda di registrazione n. 12 105 839
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14/11/2016 nel procedimento R 1310/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione della divisione di opposizione del 1o luglio 2015 sull’opposizione B 002 279 514; |
— |
accogliere l’opposizione B 002 279 514; |
— |
respingere integralmente la domanda di marchio dell’Unione europea n. 012 105 839 «Csíki Sör». |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/38 |
Ricorso proposto il 13 febbraio 2017 — Gelinova Group/EUIPO — Cloetta Italia (galatea…è naturale)
(Causa T-90/17)
(2017/C 121/56)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Gelinova Group Srl (Tezze di Vazzola, Italia) (rappresentanti: A. Tornato i D. Hazan, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cloetta Italia Srl (Cremona, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «galatea…è naturale» — Domanda di registrazione n. 13 187 695
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 dicembre 2016 nel procedimento R 207/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO al pagamento delle spese. |
Motivo invocato
— |
Errata applicazione dell’articolo 8(1)(b) RMUE. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/38 |
Ricorso proposto il 14 febbraio 2017 — Duferco Long Products/Commissione
(Causa T-93/17)
(2017/C 121/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Duferco Long Products (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff e M. Favart, avvocati)
Convenuta: Commissione
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare l’articolo 1, punto f), e l’articolo 2 della decisione della Commissione del 20 gennaio 2016, riguardante gli aiuti di Stato SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) eseguiti dal Belgio a favore della Duferco; |
— |
condannare la convenuta al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su manifesti errori di diritto e di valutazione compiuti dalla Commissione nell’esame del carattere pari passu della sesta misura dichiarata incompatibile con il mercato comune. Questo motivo si divide in due parti:
|
2. |
Secondo motivo, vertente su manifesti errori di diritto e di valutazione compiuti dalla Commissione nell’esame del criterio dell’investitore privato in economia di mercato. Questo motivo si divide in quattro parti:
|
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/39 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2017 — Apple Distribution International/Commissione
(Causa T-101/17)
(2017/C 121/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Apple Distribution International (Cork, Irlanda) (rappresentanti: S. Schwiddessen, H. Lutz, N. Niejahr, e A. Patsa, lawyers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione (EU) 2016/2042, del 1o settembre 2016; |
— |
condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nel contesto di questo procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:
1. |
Primo motivo, vertente su una presunta violazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi.
|
2. |
Secondo motivo, vertente su una presunta violazione dell’articolo 110 TFUE.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla presunta violazione dell’articolo 56 TFUE.
|
4. |
Quarto motivo, vertente su una presunta violazione della direttiva 98/34/CE.
|
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/40 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2017 — Cantina e oleificio sociale di San Marzano/EUIPO — Miguel Torres (SANTORO)
(Causa T-102/17)
(2017/C 121/59)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Cantina e oleificio sociale di San Marzano (San Marzano di San Giuseppe, Italia) (rappresentanti: F. Jacobacci e E. Truffo, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «SANTORO» — Domanda di registrazione n. 12 282 141
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o dicembre 2016, nel procedimento R 2018/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, erronea interpretazione della giurisprudenza relativa alle questioni di cui trattasi; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e snaturamento di elementi probatori. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/41 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2017 — Recordati Orphan Drugs/EUIPO — Laboratorios Normon (NORMOSANG)
(Causa T-103/17)
(2017/C 121/60)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Recordati Orphan Drugs (Puteaux, Francia) (rappresentante: J. Quirin, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Normon SA (Tres Cantos, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «NORMOSANG» — Domanda di registrazione n. 12 174 926
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 novembre 2016, nel procedimento R 831/2016-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
— |
Violazione delle regole 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii) e 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/41 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2017 — ClientEarth/Commissione
(Causa T-108/17)
(2017/C 121/61)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: A. Jones, barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ammissibile e fondato; |
— |
annullare la decisione della Commissione europea, del 7 dicembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata») recante rigetto della domanda di riesame della sua decisione C(2016) 3549 (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione»), con la quale è stata concessa alle imprese VinyLoop Ferrara SpA, Stena Recycling AB e Plastic Planet srl, un’autorizzazione all’uso della sostanza chimica ftalato di bis(2-etilesile) ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1); |
— |
annullare la decisione di autorizzazione; |
— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente, e |
— |
adottare qualunque altra misura ritenuta adeguata. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione impugnata in merito alla conformità della domanda di autorizzazione della VinyLoop, della Stena, e della Plastic Planet ai sensi degli articoli 62 e 60, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
2. |
Secondo motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione impugnata in merito all’analisi socio-economica ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
3. |
Terzo motivo, vertente sui manifesti errori valutazione che viziano la decisione impugnata in merito all’esame delle alternative ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
4. |
Quarto motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione impugnata in merito all’applicazione del principio di precauzione nell’ambito della procedura di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/42 |
Ricorso proposto il 21 febbraio 2017 — FCA US/EUIPO — Busbridge (VIPER)
(Causa T-109/17)
(2017/C 121/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: FCA US LLC (City of Auburn Hills, Michigan, Stati Uniti) (rappresentante: C. Morcom, QC)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Robert Dennis Busbridge (Hookwood, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «VIPER» — Marchio dell’Unione europea n. 3 871 101
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 01/12/2016 nel procedimento R 554/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare le decisioni della divisione di annullamento e della prima commissione di ricorso e rinviare la domanda del sig. Busbridge alla divisione di annullamento affinché quest’ultima adotti le misure opportune; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
La commissione di ricorso ha commesso un errore nell’affermare che il sig. Busbridge aveva fornito prova dell’utilizzo relativa al bene coperto da registrazione nel Regno Unito (ossia le «automobili sportive»). |
— |
La prova fornita dal sig. Busbridge era totalmente inadeguata a provare che l’utilizzo fosse «serio», come richiesto dall’articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/43 |
Ricorso proposto il 18 febbraio 2017 — Jiangsu Seraphim Solar System/Commissione
(Causa T-110/17)
(2017/C 121/63)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentante: Y. Melin, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che revoca l’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU 2016, L 333, pag. 4), nei limiti in cui riguarda la ricorrente; |
— |
condannare la Commissione, e ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno della Commissione, a sopportare le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.
La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 (1), e l’articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 (2), allorché ha dichiarato nulle le fatture relative all’impegno e ha poi imposto alle dogane di riscuotere tutti i dazi, come se nessuna valida fattura relativa all’impegno fosse stata emessa e trasmessa alle dogane all’atto della dichiarazione di immissione delle merci in libera pratica.
La ricorrente fonda tale motivo su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (3) del Consiglio e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (4) del Consiglio, che attribuiscono alla Commissione il potere di dichiarare nulle le fatture relative all’impegno.
(1) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).
(2) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 66).
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/44 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2017 — Spiegel-Verlag Rudolf Augstein e Sauga/BCE
(Causa T-116/17)
(2017/C 121/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) e Michael Sauga (Berlino, Germania) (rappresentanti: A. Koreng e T. Feldmann, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del comitato esecutivo della Banca centrale europea, notificata con lettera del 15 dicembre 2016 , recante rigetto della richiesta dei ricorrenti di accesso ai due documenti della Banca centrale europea «The impact on government deficit and debt from off-market swaps. The Greek case» (SEC/GovC/X/10/88a) e «The Titlos transaction and possible existence of similar transactions impacting on the euro area government debt or deficit levels» (SEC/GovC/X/10/88b); |
— |
condannare la Banca centrale europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla falsa applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1. lettera a), secondo trattino della decisione BCE/2004/3 (1) I ricorrenti sostengono che la BCE non ha dimostrato in termini sufficientemente concreti che la divulgazione dei documenti di cui trattasi arrecherebbe pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alla politica finanziaria, monetaria ed economica dell’Unione o di uno Stato membro. Il rischio di un pregiudizio all’interesse pubblico asserito dalla BCE, più di sei anni dopo la redazione di documenti e in seguito a una modifica sostanziale delle condizioni di riferimento, non costituirebbe più motivo di preoccupazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla falsa applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione BCE/2004/3
|
(1) 2004/258/EG: Decisione della Banca centrale europea de 4 marzo 2004 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU 2004, L 80, pag. 42).
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/45 |
Ricorso proposto il 24 febbraio 2017 — Institute for Direct Democracy in Europe/Parlamento
(Causa T-118/17)
(2017/C 121/65)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Institute for Direct Democracy in Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: E. Plasschaert ed E. Montens, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016, nei limiti in cui essa (i) sospende il pagamento della sovvenzione del 2017, compreso il pagamento del prefinanziamento, (ii) limita l’importo del prefinanziamento per la sovvenzione del 2017 al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione e (iii) subordina il pagamento dell’importo del prefinanziamento alla presentazione di una garanzia a prima richiesta e, di conseguenza, l’articolo I.4.1 della decisione di concessione della sovvenzione FINS-2017-28 allegata a tale decisione; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
a) Per quanto riguarda la decisione di sospendere il pagamento della sovvenzione del 2017, compreso l’importo del prefinanziamento, a favore dell’IDDE
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe il principio di buona amministrazione e i diritti della difesa dell’IDDE. In particolare, la decisione non sarebbe stata adottata da un’autorità equa e imparziale e l’IDDE non sarebbe stato adeguatamente sentito né gli sarebbe stata accordata la possibilità di presentare osservazioni e di contestare gli addebiti avanzati nei suoi confronti. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe l’articolo 208, paragrafo 1, prima frase, delle modalità di applicazione del regolamento finanziario, l’articolo 8, lettera a), della decisione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo e l’articolo II.13.2 della decisione di concessione della sovvenzione. In particolare, il pagamento della sovvenzione del 2017 non potrebbe essere sospeso sulla base di affermazioni non verificate non collegate a detta decisione e che riguarderebbero soltanto la decisione di concessione della sovvenzione del 2015. Inoltre, il pagamento della sovvenzione del 2017 potrebbe essere sospeso solo ai fini di verifiche che nel caso di specie sono già state effettuate e concluse senza che alcun sospetto e alcuna affermazione siano stati definitivamente confermati. Di conseguenza, la sospensione dev’essere revocata. Infine, i presunti sospetti e presunzioni non sarebbero sufficienti a giustificare una qualsiasi sospensione del pagamento. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe il principio di proporzionalità. In particolare, la portata della misura adottata, vale a dire la sospensione del pagamento della sovvenzione del 2017, compreso il suo prefinanziamento, sarebbe del tutto sproporzionata rispetto ai presunti sospetti e irregolarità, anche laddove essi fossero confermati. |
b) per quanto riguarda la decisione di limitare il prefinanziamento al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione e di subordinare il pagamento dell’importo del prefinanziamento alla presentazione di una garanzia a prima richiesta
1 |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe il principio di buona amministrazione e i diritti della difesa dell’IDDE. |
2 |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe l’obbligo di motivazione, i diritti della difesa e l’articolo 6 della decisione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo, nonché l’articolo 134 del regolamento finanziario e l’articolo 206 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario. |
3 |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe i principi di parità di trattamento e di proporzionalità. L’IDDE sarebbe stata discriminata rispetto ad altre fondazioni e partiti che si trovano in situazioni oggettivamente simili. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/46 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2017 — M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon/EUIPO (fluo.)
(Causa T-120/17)
(2017/C 121/66)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon AE (Salonicco, Grecia) (rappresentante: A. Spyridonos, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «fluo» — Domanda di registrazione n. 14 664 486
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2016 nel procedimento R 863/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha respinto il marchio di cui trattasi e autorizzare la registrazione del marchio per tutti i prodotti della classe 9 della classificazione di Nizza per cui era stata richiesta la registrazione; |
— |
condannare l’EUIPO all’integralità delle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/47 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2017 — Devin/EUIPO — Haskovo (DEVIN)
(Causa T-122/17)
(2017/C 121/67)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Devin AD (Devin, Bulgaria) (rappresentante: B. Van Asbroeck, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camera di commercio e dell’industria di Haskovo (Haskovo, Bulgaria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «DEVIN» — Marchio dell’Unione europea n. 9 408 865
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2016 nel procedimento R 579/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione del 29 gennaio 2016 adottata dalla divisione di annullamento nel procedimento 9 559; |
— |
respingere in tutto o almeno in parte la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente contro il marchio dell’Unione europea denominativo «DEVIN» n. 9 408 865 per tutti i prodotti designati nella classe 32; |
— |
condannare l’EUIPO alle proprie spese e a quelle della ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione del combinato disposto dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; |
— |
laddove la commissione di ricorso non abbia violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. |
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/47 |
Ricorso proposto il 27 febbraio 2017 — Consorzio IB Innovation/Commissione
(Causa T-126/17)
(2017/C 121/68)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Consorzio IB Innovation (Bentivoglio, Italia) (rappresentanti: A. Masutti e P. Manzini, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Accertare l’erroneità dell’interpretazione e applicazione del GA CONTAIN e del GA ICARGO effettuata dalla Commissione mediante l’accoglimento del rapporto del revisore contabile, in relazione a tutti gli aspetti evidenziati nel ricorso; |
— |
Accertare conseguentemente la correttezza dell’interpretazione e applicazione del GA CONTAIN e del GA ICARGO effettuata dalla ricorrente; |
— |
Condannare la Commissione a tutte le spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si inquadra nella problematica legata alla causa T-84/17, Consorzio IBI Innovation/Commissione. In questo ricorso veniva impugnata la decisione del 30 novembre 2016 della Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione della Commissione europea (ref. Ares 2016 — 6711369), mediante la quale quest’ultima ha ritenuto che IBI sia obbligato alla restituzione di Euro 294 925,43 in relazione al contratto n. 261679-CONTAIN e Euro 155 482,91 in relazione al contratto n. 288383-ICARGO, nonché a verificare l’esistenza di errori sistematici in relazione a una serie di ulteriori contratti.
Il ricorrente mette in questione l’interpretazione fatta dalla Convenuta dei contratti in questione.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’errata e contraddittoria interpretazione delle nozioni di «beneficiario» e «parti terze» in violazione dei Grant Agreement (GA) e delle General Conditions (GC) contenute agli allegati II dei General Agreement.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 9 dei GA CONTAIN e dell’art. 9 del GA ICARGO effettuata dal revisore e dalla Commissione relativamente al diritto applicabile a tali contratti, e applicazione di regole extracontrattuali e giuridicamente non vincolanti.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errata interpretazione e applicazione dell’art. II.15.2.c degli Allegati II dei GA CONTAIN e ICARGO.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla richiesta di revisione di contratti non soggetti ad Audit non fondata su alcuna disposizione contrattuale.
|
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/48 |
Ricorso proposto il 1o marzo 2017 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione
(Causa T-130/17)
(2017/C 121/69)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C(2016)6950 della Commissione europea, del 28 ottobre 2016, relativa alla modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione di taluni requisiti del diritto dell’Unione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce 16 motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione di diritti fondamentali e sull’erronea valutazione dell’atto iniziale del procedimento relativo alla modifica dell’esenzione esistente a favore del gasdotto OPAL dall’obbligo di applicare taluni requisiti del diritto dell’Unione, concessa nel 2009 con una decisione dell’Agenzia federale tedesca per le reti. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’incompetenza ad adottare una decisione che modifica l’esenzione a favore del gasdotto OPAL dall’obbligo di applicare taluni requisiti del diritto dell’Unione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas all’esenzione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 17, della direttiva 2009/73/CE. |
4. |
Quarto motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas all’esenzione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 2, punto 33, della direttiva 2009/73/CE.
|
5. |
Quinto motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas all’esenzione di cui dall’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e e), della direttiva 2009/73/CE, con conseguente supposizione che la modifica dell’esenzione concessa dall’autorità di regolamentazione al gasdotto OPAL non avrebbe ripercussioni negative sulla concorrenza nel mercato del gas. |
6. |
Sesto motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas all’esenzione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, con conseguente supposizione che la modifica dell’esenzione concessa dall’autorità di regolamentazione al gasdotto OPAL aumenterebbe la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nel mercato interno. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla mancata considerazione del fatto che l’Agenzia federale tedesca per le reti è tenuta a rispettare il contenuto dell’articolo 102 TFUE nell’adottare la decisione di esenzione ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. |
9. |
Nono motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. |
10. |
Decimo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di una debita motivazione dell’atto ai sensi dell’articolo 296 TFUE nonché ai sensi dell’articolo 263 TFUE. |
11. |
Undicesimo motivo, vertente sull’esposizione dei consumatori di gas nella Repubblica di Polonia al rischio di interruzione dell’approvvigionamento di gas, il che costituisce una violazione dell’obiettivo del Trattato di un’azione volta a garantire la sicurezza energetica e del principio di solidarietà nel settore dell’energia, in connessione con una violazione dell’articolo 7 del Trattato, laddove viene adottata una decisione che si pone in contrasto con altre politiche dell’Unione europea. |
12. |
Dodicesimo motivo, vertente sul trattamento preferenziale dell’infrastruttura costituente oggetto dell’esenzione, il cui status è incompatibile con il diritto dell’Unione. |
13. |
Tredicesimo e quattordicesimo motivo, vertenti sulla violazione, rispettivamente, degli articoli 274 e 254 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra. |
14. |
Quindicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 TFUE, laddove viene adottata una decisione che si pone in contrasto con altre politiche dell’Unione europea. |
15. |
Sedicesimo motivo, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, vertente sull’invalidità dell’articolo 2, punto 33, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, laddove viene introdotta, in modo arbitrario, una distinzione discriminatoria tra le infrastrutture che possono costituire oggetto dell’esenzione da parte dell’autorità di regolamentazione e le altre infrastrutture non ammissibili a tale esenzione. |