ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 117

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
12 aprile 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 117/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8438 — Bollore Energy/TOTAL Marketing France/DRPC) ( 1 )

1

2017/C 117/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8420 — Megatrends European Holdings/Allianz/Kamppi Shopping Centre) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2017/C 117/03

Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2017/689 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/685 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

2

2017/C 117/04

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

3

2017/C 117/05

Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

4

 

Commissione europea

2017/C 117/06

Tassi di cambio dell'euro

5

2017/C 117/07

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 5 ottobre 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39639 — Unità a disco ottico — Relatore: Austria

6

2017/C 117/08

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 5 dicembre 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39904 — Batterie ricaricabili — Relatore: Austria

7

2017/C 117/09

Relazione finale del consigliere-auditore — Batterie ricaricabili (AT.39904)

8

2017/C 117/10

Sintesi della decisione della Commissione, del 12 dicembre 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39904 — Batterie ricaricabili) [notificata con il numero C(2016) 8456]

9


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2017/C 117/11

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

12

2017/C 117/12

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese

15

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 117/13

Notifica preventiva di concentrazione [Caso M.8387 — AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible (II)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.4.2017   

IT

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C 117/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8438 — Bollore Energy/TOTAL Marketing France/DRPC)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 117/01)

Il 6 aprile 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8438. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


12.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8420 — Megatrends European Holdings/Allianz/Kamppi Shopping Centre)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 117/02)

Il 3 aprile 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8420. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

12.4.2017   

IT

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C 117/2


Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2017/689 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/685 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

(2017/C 117/03)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2017/689 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/685 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati debbano continuare ad essere incluse nell’elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/235/PESC e dal regolamento (UE) n. 359/2011.

Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Prima del 15 febbraio 2018, le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

DG C 1C — Unità questioni orizzontali

Segretariato generale

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

(2)  GU L 99 del 12.4.2017, pag. 21.

(3)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

(4)  GU L 99 del 12.4.2017, pag. 10.


12.4.2017   

IT

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C 117/3


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

(2017/C 117/04)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento eruopeo e del Consiglio (1):

la base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio (2);

il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C — Unità questioni orizzontali

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 359/2011.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


12.4.2017   

IT

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C 117/4


Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2017/C 117/05)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione del sig. Hassan Nouri (n. 5), del sig. Adib Mayaleh (n. 53) e del sig. Najm Hamad Al Ahmad (n. 170), persone che figurano nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (2), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone summenzionate presentando motivazioni modificate. Si informano le persone in questione che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione, prima del 17 aprile 2017, al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

(2)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


Commissione europea

12.4.2017   

IT

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C 117/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 aprile 2017

(2017/C 117/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0616

JPY

yen giapponesi

117,36

DKK

corone danesi

7,4372

GBP

sterline inglesi

0,85330

SEK

corone svedesi

9,5915

CHF

franchi svizzeri

1,0696

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,1245

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,658

HUF

fiorini ungheresi

311,40

PLN

zloty polacchi

4,2414

RON

leu rumeni

4,5104

TRY

lire turche

3,9392

AUD

dollari australiani

1,4137

CAD

dollari canadesi

1,4139

HKD

dollari di Hong Kong

8,2499

NZD

dollari neozelandesi

1,5285

SGD

dollari di Singapore

1,4904

KRW

won sudcoreani

1 214,50

ZAR

rand sudafricani

14,6891

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3256

HRK

kuna croata

7,4240

IDR

rupia indonesiana

14 099,64

MYR

ringgit malese

4,7066

PHP

peso filippino

52,631

RUB

rublo russo

60,4528

THB

baht thailandese

36,726

BRL

real brasiliano

3,3241

MXN

peso messicano

19,8434

INR

rupia indiana

68,4550


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


12.4.2017   

IT

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C 117/6


Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 5 ottobre 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39639 — Unità a disco ottico

Relatore: Austria

(2017/C 117/07)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell’accordo e/o della pratica concordata.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell’accordo e/o della pratica concordata era restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’accordo e/o la pratica concordata sono stati tali da incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e le parti contraenti dell’accordo SEE.

6.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione.

7.

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione relativamente ai destinatari, anche per quanto concerne l’imputazione della responsabilità alle società madri dei gruppi coinvolti.

8.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


12.4.2017   

IT

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C 117/7


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 5 dicembre 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39904 — Batterie ricaricabili

Relatore: Austria

(2017/C 117/08)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell’accordo e/o pratica concordata.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell’accordo e/o della pratica concordata era di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’accordo e/o la pratica concordata erano tali da incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE.

6.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione.

7.

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

10.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.

11.

Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende.

12.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sugli aumenti specifici degli importi di base delle ammende, volti a garantire un effetto sufficientemente dissuasivo.

13.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’inapplicabilità, nel presente caso, di circostanze attenuanti o aggravanti.

14.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.

15.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione.

16.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.

17.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


12.4.2017   

IT

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C 117/8


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Batterie ricaricabili

(AT.39904)

(2017/C 117/09)

Il 4 marzo 2015, la Commissione europea (la «Commissione») ha avviato un procedimento a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) del Consiglio e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (3), nei confronti di quattro imprese: Samsung SDI, Sony, Panasonic e Sanyo (le «imprese interessate»).

A seguito di discussioni e di proposte in vista di una transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, il 28 settembre 2016 la Commissione ha notificato una comunicazione degli addebiti alle seguenti entità giuridiche («le parti»), raggruppate in base alla rispettiva impresa interessata:

Samsung SDI Co., Ltd;

Sony Corporation, Sony Energy Devices Corporation, Sony Electronics Inc. e Sony Taiwan Limited;

Panasonic Corporation e Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH; e

Sanyo Electric Co., Ltd, Panasonic Industrial Devices Sales Taiwan Co., Ltd e Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH.

Secondo tale comunicazione degli addebiti, le imprese interessate hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE concernente le batterie ricaricabili agli ioni di litio nello Spazio economico europeo (SEE) dal 2004 al 2007.

Nel progetto di decisione, la Commissione ritiene che le imprese interessate abbiano violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, partecipando a un’infrazione unica e continuata in tutto il SEE, consistente nel coordinamento dei prezzi e/o nello scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale sul mercato delle batterie ricaricabili agli ioni di litio.

Le parti hanno confermato, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, che la comunicazione degli addebiti rifletteva il contenuto delle loro proposte di transazione.

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

In considerazione di quanto sopra e del fatto che le parti non hanno presentato al consigliere-auditore alcuna richiesta o denuncia (4), questi ritiene che, nel caso in oggetto, l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento sia stato rispettato.

Bruxelles, 5 dicembre 2016

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 622/2008 della Commissione, del 30 giugno 2008 (GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 3).

(4)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).


12.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/9


Sintesi della decisione della Commissione

del 12 dicembre 2016

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso AT.39904 — Batterie ricaricabili)

[notificata con il numero C(2016) 8456]

(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2017/C 117/10)

Il 12 dicembre 2016 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il 12 dicembre 2016 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un’infrazione all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore delle batterie ricaricabili agli ioni di litio. I destinatari della decisione si sono scambiati informazioni commerciali sensibili e/o hanno coordinato i prezzi delle batterie ricaricabili agli ioni di litio.

(2)

Esistono tre tipi diversi di batterie ricaricabili in funzione dell’utilizzo e della domanda: cilindriche, prismatiche e polimeriche. Ad esempio, i grandi dispositivi, come i computer portatili e le telecamere, spesso utilizzano batterie cilindriche, mentre quelli più piccoli, come gli smartphone o i tablet, utilizzano spesso batterie prismatiche o polimeriche.

(3)

I destinatari della decisione sono Samsung SDI (2), Sony (3), Panasonic (4) e Sanyo (5) (di seguito: «le parti»).

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(4)

A seguito della richiesta di immunità di Samsung SDI ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, il 1o giugno 2012 la Commissione ha inviato richieste di informazioni alle imprese attive nel settore. Il 17 agosto 2012 Sony ha chiesto una riduzione dell’importo dell’ammenda. Il 25 marzo 2015 Panasonic (con Sanyo) hanno chiesto una riduzione dell’importo dell’ammenda.

(5)

Il 4 marzo 2015 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle parti al fine di avviare con esse discussioni di transazione. Tali riunioni hanno avuto luogo tra luglio 2015 e luglio 2016. Successivamente le parti hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (6).

(6)

La Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti il 28 settembre 2016; tutte le parti hanno confermato in modo inequivocabile che la comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione e hanno ribadito il loro impegno a seguire la procedura di transazione.

(7)

Il 5 dicembre 2016 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole. La Commissione ha adottato la decisione il 12 dicembre 2016.

2.2.   Durata

(8)

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE prendendo parte, nei periodi di seguito indicati, a pratiche anticoncorrenziali nel settore delle batterie ricaricabili agli ioni di litio.

Impresa

Periodo di partecipazione

Samsung SDI

1o aprile 2004 - 1o ottobre 2007

Sony

24 febbraio 2004 - 1o ottobre 2007

Panasonic

24 febbraio 2004 - 10 novembre 2007

Sanyo

24 febbraio 2004 - 10 novembre 2007

2.3.   Sintesi dell’infrazione

(9)

Il cartello consisteva in una serie di contatti di natura anticoncorrenziale tra le parti in merito alle batterie ricaricabili agli ioni di litio, comprendenti contatti saltuari relativi ai prezzi e/o scambi regolari di informazioni commerciali sensibili. Inoltre, le parti hanno discusso in particolare della loro intenzione di partecipare a gare d’appalto organizzate da clienti specifici. Nel contesto di tali discussioni, le parti si comunicavano i prezzi che avevano presentato o intendevano presentare e coordinavano la tempistica adeguata per lanciare gli aumenti di prezzi concordati.

(10)

Anche se il cartello ha operato principalmente sulla base di contatti bilaterali, sono stati organizzati occasionalmente incontri multilaterali. Dal punto di vista geografico, le discussioni di cartello hanno avuto luogo principalmente in Asia, ma occasionalmente si sono tenuti contatti in Europa.

(11)

I contatti di cartello, che hanno avuto luogo con diversi gradi di intensità e di frequenza, hanno raggiunto il culmine in occasione degli aumenti dei prezzi del cobalto nel 2004 e nel 2007, che hanno portato le parti a concludere un accordo su un incremento temporaneo dei prezzi delle batterie ricaricabili per tale periodo.

2.4.   Misure correttive

(12)

La decisione relativa al presente caso si basa sugli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (7).

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(13)

Il valore delle vendite è calcolato sulla base delle vendite di batterie ricaricabili realizzate nel SEE nel corso dell’ultimo anno intero dell’infrazione (2006).

(14)

Tenuto conto della natura e della portata geografica dell’infrazione, la percentuale relativa all’importo variabile dell’ammenda e all’importo supplementare («diritto di ingresso») è stata fissata al 16 % del valore delle vendite nel caso dell’infrazione.

(15)

L’importo variabile è moltiplicato per il numero di anni o per le frazioni di anno rispettive della partecipazione individuale all’infrazione di ogni parte. L’aumento per la durata è calcolato sulla base degli anni, dei mesi e dei giorni completi.

2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

(16)

Nel presente caso la Commissione non ha tenuto conto di circostanze aggravanti o attenuanti.

La Commissione ha applicato un coefficiente moltiplicatore di dissuasione di 1,2 a Sony e Panasonic per tener conto del fatturato particolarmente elevato, al di là del valore delle vendite di tali imprese.

2.4.3.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(17)

Gli importi finali delle singole ammende inflitte sono inferiori al 10 % del fatturato mondiale di tutte le imprese.

2.4.4.   Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole

(18)

Samsung SDI è stata la prima impresa a fornire informazioni ed elementi di prova che soddisfano le condizioni di cui al punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. L’ammenda da infliggere è quindi diminuita del 100 %.

(19)

Inoltre, a Sony è concessa una riduzione del 50 % dell’ammenda e a Panasonic/Sanyo una riduzione del 20 %.

2.4.5.   Applicazione della comunicazione concernente la transazione

(20)

In applicazione della comunicazione concernente la transazione, l’importo delle ammende per Sony, Panasonic e Sanyo è stato ridotto del 10 %. La riduzione è stata aggiunta a quanto concesso a titolo di trattamento favorevole.

3.   AMMENDE IMPOSTE IN FORZA DELLA DECISIONE

(21)

Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

a)

Samsung SDI Co., Ltd: 0 EUR;

b)

Sony Corporation, Sony Energy Devices Corporation, Sony Electronics Inc. e Sony Taiwan Limited responsabili in solido: 29 802 000 EUR;

c)

Panasonic Corporation e Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH responsabili in solido: 38 890 000 EUR;

d)

Sanyo Electric Co., Ltd, Panasonic Industrial Devices Sales Taiwan Co., Ltd e Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH responsabili in solido: 97 149 000 EUR.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  L’entità giuridica pertinente è Samsung SDI Co., Ltd.

(3)  Le entità giuridiche pertinenti sono Sony Corporation, Sony Energy Devices Corporation, Sony Electronics Inc. e Sony Taiwan Limited.

(4)  Le entità giuridiche pertinenti sono Panasonic Corporation e Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH (ex Panasonic Industrial Device Sales Europe GmbH).

(5)  Le entità giuridiche pertinenti sono Sanyo Electric Co., Ltd, Panasonic Industrial Devices Sales Taiwan Co., Ltd (ex Sanyo Energy Taiwan Co., Ltd) e Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH (ex Sanyo Component Europe GmbH). A partire dal secondo semestre 2009, Sanyo fa parte del gruppo Panasonic.

(6)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(7)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

12.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/12


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

(2017/C 117/11)

La Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata da Kyocera («il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»).

Il riesame si limita alla verifica della definizione del prodotto, al fine di chiarire se determinati tipi di prodotto, quali specificati nella sezione 4, rientrino nel campo di applicazione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari del paese interessato.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i coltelli di ceramica, i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, gli sbucciatori in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificabili ai codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (2).

4.   Motivazione del riesame

Il richiedente chiede l’esclusione degli utensili per affettare in ceramica, delle grattugie in ceramica, delle forbici in ceramica, delle affilatrici in ceramica e dei macinini per caffè in ceramica dal campo di applicazione delle attuali misure antidumping.

La domanda, presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si fonda su elementi di prova prima facie addotti dal richiedente da cui risulta che le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, i processi di produzione e gli usi finali dei prodotti da escludere sono molto diversi da quelli del prodotto oggetto del riesame.

5.   Procedura

Avendo stabilito, una volta informati gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato a chiarire se determinati tipi di prodotto, quali specificati nella sezione 4, rientrino nel campo di applicazione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari del paese interessato.

Qualsiasi regolamento derivante dal presente riesame potrebbe eventualmente avere un effetto retroattivo a decorrere dalla data di istituzione delle misure vigenti o, in alternativa, da una data posteriore, ad esempio dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tutte le parti interessate e in particolare gli importatori sono invitati a comunicare le loro osservazioni in proposito e a fornire i relativi elementi di prova.

5.1.   Comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente in quanto produttore esportatore. La Commissione può inoltre inviare questionari alle parti interessate che si sono manifestate. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.2.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.3.   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale dovrebbero essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) inviate dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (3). Le eventuali richieste di trattamento riservato devono essere debitamente motivate.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: trade-tableware-review@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, la possibilità che determinati tipi di prodotto, quali specificati nella sezione 4, rientrino nel campo di applicazione delle misure vigenti.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1).

(3)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


12.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/15


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese

(2017/C 117/12)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese («i paesi interessati»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 18 gennaio 2017 da Oxaquim SA («il richiedente»), che rappresenta oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione di acido ossalico.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917110091) e originario dell’India e della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 325/2012 del Consiglio (3). In seguito a una sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015 (4) sono state reistituite misure (5) nei confronti delle importazioni di un produttore esportatore cinese.

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

L’asserzione del rischio di persistenza del dumping da parte dell’India si basa su un confronto tra il prezzo praticato sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione.

Dato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il richiedente ha stabilito il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese terzo a economia di mercato, in questo caso l’India. L’asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione. Il richiedente ha inoltre presentato informazioni sui prezzi praticati nella Repubblica popolare cinese che confermano l’asserzione della persistenza del dumping.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per entrambi i paesi interessati.

4.2.    Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati, dati il costante interesse dei produttori esportatori dei paesi interessati per il mercato dell’Unione e l’esistenza di capacità inutilizzate nei paesi interessati.

Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o aprile 2016 e il 31 marzo 2017 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

I produttori esportatori (6) del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta in India e nella Repubblica popolare cinese

Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori dell’India e della Repubblica popolare cinese coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità dell’India e della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità dell’India e della Repubblica popolare cinese.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.2.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato

Selezione di un paese terzo a economia di mercato

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore normale costruito in un paese terzo a economia di mercato.

Nell’inchiesta precedente l’India è stata utilizzata come paese terzo a economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Per la presente inchiesta la Commissione intende utilizzare nuovamente l’India. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, altri produttori che operano in un’economia di mercato possono avere sede, tra l’altro, in Giappone. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto oggetto del riesame venga effettivamente prodotto e venduto nei paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto del riesame. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.2.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (7)  (8)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dall’India e dalla Repubblica popolare cinese nell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell’Unione ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell’Unione o ai produttori rappresentativi dell’Unione e alle associazioni note di produttori dell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, vale a dire a Oxaquim SA e Clariant.

I produttori dell’Unione e le associazioni di produttori dell’Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

I produttori dell’Unione e le associazioni di produttori dell’Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente o entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e chiedere un questionario.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione e le loro associazioni rappresentative, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (9).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail:

a)

TRADE-OXALIC-R672-DUMPING@ec.europa.eu (riservato ai produttori esportatori, agli importatori collegati, alle loro associazioni e ai rappresentanti dei paesi interessati);

b)

TRADE-OXALIC-R672-INJURY@ec.europa.eu (riservato ai produttori dell’Unione, agli importatori indipendenti, ai fornitori, agli utilizzatori, ai consumatori e alle loro associazioni nell’Unione).

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuarsi indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).


(1)  GU C 329 del 7.9.2016, pag. 4.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106 del 18.4.2012, pag. 1).

(4)  Causa T-310/12 Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd contro Consiglio dell’Unione europea.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2081 della Commissione, del 28 novembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 48).

(6)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(7)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(8)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(9)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 117/25


Notifica preventiva di concentrazione

[Caso M.8387 — AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible (II)]

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 117/13)

1.

In data 6 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione AXA SA («AXA», Francia) e Caisse des dépôts et consignations («CDC», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune indiretto di due lotti di comproprietà ubicati in Francia («oggetto dell'operazione (II)») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   AXA: gruppo assicurativo che opera su scala mondiale nei settore dell'assicurazione vita, dell'assicurazione sanitaria e di altre forme di assicurazione e nella gestione degli investimenti,

—   CDC: ente pubblico che svolge attività di interesse generale consistenti, in particolare, nella gestione di fondi privati a cui i pubblici poteri intendono garantire una protezione specifica, e attività aperte alla concorrenza nei settori dell'ambiente, dell'immobiliare, degli investimenti, del private equity e dei servizi,

—   oggetto dell'operazione (II): due lotti di comproprietà a uso commerciale in un centro commerciale ubicato nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8387 — AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible (II), al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004 pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.