ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 109

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
7 aprile 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 109/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8397 — Partners Group/Cerba Healthcare) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2017/C 109/02

Decisione del Consiglio, del 3 aprile 2017, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell’Unione europea per l’esercizio 2017

2

2017/C 109/03

Avviso all’attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

3

 

Commissione europea

2017/C 109/04

Tassi di cambio dell'euro

4

 

Corte dei conti

2017/C 109/05

Relazione speciale n. 2/2017 — La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa più concentrata sulle priorità di Europa 2020, ma disposizioni per la misurazione della performance sempre più complesse

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 109/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8465 — Vivendi/Telecom Italia) ( 1 )

6

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 109/07

Avviso destinato a RI Myong Su, SO Hong Chan, WANG Chang Uk e JANG Chol, i cui nomi sono stati aggiunti all’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, che impone misure restrittive specifiche nei confronti di persone o entità responsabili dei programmi della RDPC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e di entità da esse possedute o controllate, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/661 della Commissione

7


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8397 — Partners Group/Cerba Healthcare)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 109/01)

Il 30 marzo 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8397. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2017

che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell’Unione europea per l’esercizio 2017

(2017/C 109/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), in particolare l’articolo 41,

considerando quanto segue:

il bilancio dell’Unione per l’esercizio 2017 è stato adottato definitivamente il 1o dicembre 2016 (2),

il 26 gennaio 2017 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale per l’esercizio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell’Unione europea per l’esercizio 2017 è stata adottata il 3 aprile 2017.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1.


7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/3


Avviso all’attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2017/C 109/03)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione del sig. CHON Chi Bu (n. 1), sig. CHU Kyu-Chang (n. 2), sig. HYON Chol-hae (n. 3), sig. KIM Yong-chun (n. 4), sig. O Kuk-Ryol (n. 5), sig. PAEK Se-bong (n. 6), sig. PAK Jae-gyong (n. 7), Tenente Generale KIM Yong Chol (n. 11), sig. PAK To-Chun (n. 12), sig. CHOE Yong-ho (n. 14), sig. JO Kyongchol (n. 17), sig. KIM Chun-sop (n. 19), sig. KIM Jong-bak (n. 20), sig. KIM Rak Kyom (n. 21), sig. KIM Won-hong (n. 22), sig. YUN Jong-rin (n. 26), sig. PAK Yong-sik (n. 27), sig. HONG Yong Chil (n. 28), persone che figurano nella sezione I dell’allegato II della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1) e nell’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 (2) relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, nonché all’attenzione del sig. JON Il-chun (n. 1), sig. KIM Tong-un (n. 2), persone che figurano nell’allegato II della decisione (PESC) 2016/849 e nell’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea.

Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone summenzionate presentando motivazioni modificate. Si informano le persone in questione che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione, prima del 17 aprile 2017, al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.


Commissione europea

7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

6 aprile 2017

(2017/C 109/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0666

JPY

yen giapponesi

118,23

DKK

corone danesi

7,4350

GBP

sterline inglesi

0,85590

SEK

corone svedesi

9,5895

CHF

franchi svizzeri

1,0702

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,1688

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,736

HUF

fiorini ungheresi

309,76

PLN

zloty polacchi

4,2271

RON

leu rumeni

4,5236

TRY

lire turche

3,9550

AUD

dollari australiani

1,4103

CAD

dollari canadesi

1,4322

HKD

dollari di Hong Kong

8,2869

NZD

dollari neozelandesi

1,5271

SGD

dollari di Singapore

1,4940

KRW

won sudcoreani

1 206,44

ZAR

rand sudafricani

14,7229

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3577

HRK

kuna croata

7,4600

IDR

rupia indonesiana

14 207,11

MYR

ringgit malese

4,7320

PHP

peso filippino

53,489

RUB

rublo russo

60,0558

THB

baht thailandese

36,904

BRL

real brasiliano

3,3232

MXN

peso messicano

20,0393

INR

rupia indiana

68,8150


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/5


Relazione speciale n. 2/2017

«La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa più concentrata sulle priorità di Europa 2020, ma disposizioni per la misurazione della performance sempre più complesse»

(2017/C 109/05)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 2/2017 «La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa più concentrata sulle priorità di Europa 2020, ma disposizioni per la misurazione della performance sempre più complesse».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu oppure su EU-Bookshop https://bookshop.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8465 — Vivendi/Telecom Italia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 109/06)

1.

In data 31 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Vivendi SA («Vivendi», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Telecom Italia SpA («Telecom Italia», Italia).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Vivendi: opera nei settori della musica, della televisione, dei film, dei videogiochi e della condivisione di video;

—   Telecom Italia: opera nella fornitura di i) servizi voce e dati attraverso tecnologie mobili e fisse; ii) servizi e contenuti digitali; iii) servizi informatici alle imprese in Italia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8465 — Vivendi/Telecom Italia, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/7


Avviso destinato a RI Myong Su, SO Hong Chan, WANG Chang Uk e JANG Chol, i cui nomi sono stati aggiunti all’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, che impone misure restrittive specifiche nei confronti di persone o entità responsabili dei programmi della RDPC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e di entità da esse possedute o controllate, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/661 della Commissione

(2017/C 109/07)

1.

La decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1) chiede all’Unione di congelare i fondi e le risorse economiche delle persone e entità che figurano nell’elenco riportato nel suo allegato II. La decisione chiede inoltre agli Stati membri di adottare le misure necessarie per impedire alle medesime persone l’ingresso o il transito nel rispettivo territorio.

L’elenco stilato dal Consiglio dell’UE comprende persone o entità responsabili dei programmi della RDPC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione ed entità da esse possedute o controllate.

2.

Il 6 aprile 2017 il Consiglio ha deciso di aggiungere all’elenco delle persone RI Myong Su, SO Hong Chan, WANG Chang Uk e JANG Chol.

3.

Per dare esecuzione ai nuovi elenchi, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/661 (2) della Commissione, del 6 aprile 2017, che modifica di conseguenza l’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (3).

Le persone e le entità interessate possono presentare alla Commissione europea osservazioni in merito alla decisione di inserirle nell’elenco, unitamente ai documenti giustificativi, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

4.

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/661 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5.

Si richiama infine l’attenzione delle persone e delle entità inserite nell’elenco sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 7 del medesimo regolamento.


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  GU L 94 del 7.4.2017, pag. 25.

(3)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.