ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 94/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8383 — AMC/Nordic Cinema Group) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 94/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2017/C 94/03 |
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Rettifiche |
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2017/C 94/11 |
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2017/C 94/12 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
25.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8383 — AMC/Nordic Cinema Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 94/01)
Il 21 marzo 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8383. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
25.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
24 marzo 2017
(2017/C 94/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0805 |
JPY |
yen giapponesi |
120,09 |
DKK |
corone danesi |
7,4378 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86600 |
SEK |
corone svedesi |
9,5373 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0718 |
ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,1793 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,021 |
HUF |
fiorini ungheresi |
309,81 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2695 |
RON |
leu rumeni |
4,5527 |
TRY |
lire turche |
3,9176 |
AUD |
dollari australiani |
1,4182 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4448 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3933 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5401 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5126 |
KRW |
won sudcoreani |
1 210,37 |
ZAR |
rand sudafricani |
13,4816 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,4406 |
HRK |
kuna croata |
7,4198 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 399,28 |
MYR |
ringgit malese |
4,7800 |
PHP |
peso filippino |
54,254 |
RUB |
rublo russo |
61,6859 |
THB |
baht thailandese |
37,353 |
BRL |
real brasiliano |
3,3845 |
MXN |
peso messicano |
20,4282 |
INR |
rupia indiana |
70,6520 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
25.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/3 |
Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)
(2017/C 94/03)
La pubblicazione dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).
Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare l’aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale Affari interni.
FRANCIA
Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 75 del 14.3.2013.
1. |
Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme Permessi di soggiorno francesi
NB: Dal 13 maggio 2002, i permessi di soggiorno e le carte di soggiorno o i certificati di residenza sono rilasciati sotto forma di carta plastificata secondo il modello uniforme europeo. Sono tuttora in circolazione formati precedenti, validi fino al 12 maggio 2012. Titoli di soggiorno monegaschi (compresi conformemente alla decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante i titoli di soggiorno monegaschi [SCH/Com-ex (98) 19]):
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2. |
Tutti gli altri documenti rilasciati a cittadini di paesi terzi che autorizzano il soggiorno o il reingresso nel territorio
Ogni permesso di soggiorno speciale reca una menzione in funzione della qualifica del titolare:
NB: 1: Agli aventi diritto (coniuge, figli di meno di 21 anni e ascendenti a carico) vengono rilasciati permessi di soggiorno speciali della stessa categoria dei titolari cui sono collegati. NB: 2: Non sono considerate permessi di soggiorno speciali le attestations de fonctions («attestati di funzione»: «CMR», «CR», «AR», «SR» e «FR») rilasciate dai ministeri degli Affari esteri stranieri ed europei al personale delle missioni e degli organismi sopracitati avente la cittadinanza francese o la residenza permanente in Francia, così come ai funzionari internazionali domiciliati all’estero («EF/M»).». |
REPUBBLICA D’AUSTRIA
Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 69 del 4.3.2017
Permessi di soggiorno ai sensi dell’articolo 2, punto 16, lettera a), del codice frontiere Schengen:
I. |
Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio
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II. |
Permessi di soggiorno rilasciati conformemente alla direttiva 2004/38/CE (in formato non uniforme)
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Altri documenti che autorizzano il soggiorno o il reingresso in Austria (a norma dell’articolo 2, punto 16, lettera b), del codice frontiere Schengen):
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Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in Hellgrau mit einer Kennzeichnung in den Kategorien ROT, ORANGE, GELB, GRÜN, BLAU, BRAUN und GRAU, ausgestellt vom Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (Documento di identità munito di fotografia in formato tessera per titolari di privilegi e immunità, di colore grigio chiaro, con una marcatura per le categorie ROT (rosso), ORANGE (arancione), GELB (giallo), GRÜN (verde), BLAU (blu), BRAUN (marrone) e GRAU (grigio), rilasciato dal ministero federale per l’Europa, l’Integrazione e gli Affari esteri) |
— |
«Status des Asylberechtigten» gemäß § 7 AsylG 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 105/2003 (zuerkannt bis 31. Dezember 2005) - in der Regel dokumentiert durch Konventionsreisepass in Buchform im Format ID 3 (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.1996bis27.8.2006) («Status di avente diritto all’asilo» a norma dell’articolo 7 della Legge sull’asilo del 1997 nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 105/2003 (accordato fino al 31 dicembre 2005) — comprovato di norma da un passaporto convenzionale sotto forma di libretto in formato ID 3 (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 1996 al 27 agosto 2006)] |
— |
«Status des Asylberechtigten» gemäß § 3 AsylG 2005 (zuerkannt seit 1. Jänner 2006) - in der Regel dokumentiert durch Konventionsreisepass in Buchform im Format ID 3 (in Österreich ausgegeben seit 28.8.2006) oder Karte für Asylberechtigte gemäß § 51a Asyl 2005 («Status di avente diritto all’asilo» a norma dell’articolo 3 della Legge sull’asilo del 2005 (accordato dal 1o gennaio 2006) — comprovato di norma da un passaporto convenzionale sotto forma di libretto in formato ID 3 (rilasciato in Austria dal 28 agosto 2006) oppure carta per persona avente diritto all’asilo a norma dell’articolo 51 bis della Legge sull’asilo del 2005)] |
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«Status des subsidiär Schutzberechtigten» gemäß § 8 AsylG 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 105/2003 (zuerkannt bis 31. Dezember 2005) - in der Regel dokumentiert durch Fremdenpass in Buchform im Format ID 3 mit integriertem elektronischen Mikrochip (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.1996bis27.8.2006) («Status di avente diritto alla protezione sussidiaria» a norma dell’articolo 8 della Legge sull’asilo del 1997 nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 105/2003 (accordato fino al 31 dicembre 2005) — comprovato di norma da un passaporto per stranieri sotto forma di libretto in formato ID 3 munito di microchip elettronico (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 1996 al 27 agosto 2006)] |
— |
«Status des subsidiär Schutzberechtigten» gemäß § 8 AsylG 2005 (zuerkannt seit 1. Jänner 2006) - in der Regel dokumentiert durch Fremdenpass in Buchform im Format ID 3 mit integriertem elektronischen Mikrochip (in Österreich ausgegeben seit 28.8.2006) oder durch eine Karte für subsidiär Schutzberechtigte gemäß § 52 AsylG 2005 («Status di avente diritto alla protezione sussidiaria» a norma dell’articolo 8 della legge sull’asilo del 2005 (accordato dal 1o gennaio 2006) — comprovato di norma da un passaporto per stranieri sotto forma di libretto in formato ID 3 munito di microchip elettronico (rilasciato in Austria dal 28 agosto 2006) o da una tessera per gli aventi diritto allo «Status di protezione sussidiaria» a norma dell’articolo 52 della legge sull’asilo del 2005) |
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Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union im Sinne des Beschlusses des Rates vom 30. November 1994 über die gemeinsame Maßnahme über Reiseerleichterungen für Schüler von Drittstaaten mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat (Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno dell’Unione europea ai sensi della decisione del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un’azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da studenti di paesi terzi residenti in uno Stato membro) |
— |
«Beschäftigungsbewilligung» nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz mit einer Gültigkeitsdauer bis zu sechs Monaten in Verbindung mit einem gültigen Reisedokument. («Permesso di lavoro» a norma della legge sui lavoratori stranieri, con validità fino a sei mesi, corredato di un documento di viaggio in corso di validità) |
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Unbefristeter Aufenthaltstitel - erteilt in Form eines gewöhnlichen Sichtvermerks gemäß § 6 Abs. 1 Z. 1 FrG 1992 (von Inlandsbehörden sowie Vertretungsbehörden bis 31.12.1992 in Form eines Stempels ausgestellt) (Titolo di soggiorno di durata illimitata — Rilasciato sotto forma di visto ordinario ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, punto 1, della Legge sugli stranieri del 1992 [FrG] (rilasciato dalle autorità nazionali austriache e dagli uffici di rappresentanza all’estero sotto forma di timbro fino al 31 dicembre 1992)] |
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Aufenthaltstitel in Form einer grünen Vignette bis Nr. 790.000 (Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde fino al numero 790 000) |
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Aufenthaltstitel in Form einer grün-weißen Vignette ab Nr. 790.001 (Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde e bianco dal numero 790 001) |
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Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme 97/11/JI des Rates vom 16. Dezember 1996, Amtsblatt L 7 vom 10.1.1997 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.1998bis31.12.2004) [Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo conforme all’azione comune 97/11/GAI del Consiglio del 16 dicembre 1996 (GU L 7 del 10.1.1997) relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2004)] |
Elenco delle precedenti pubblicazioni
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(1) Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.
(2) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
25.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8314 — Broadcom/Brocade)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 94/04)
1. |
In data 17 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Broadcom Limited («Broadcom», Singapore) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Brocade Communications Systems, Inc. («Brocade», Stati Uniti) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Broadcom: progettazione, sviluppo e fornitura di una gamma di dispositivi a semiconduttore per comunicazioni wireline e wireless, applicazioni di archiviazione e applicazioni industriali; — Brocade: fornitura di hardware, software e servizi di networking per infrastrutture e applicazioni di comunicazione e data center, tra cui prodotti Switch SAN Fibre Channel e IP Networking. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8314 — Broadcom/Brocade, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
25.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/11 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8438 — Bolloré Energy/Total Marketing France/DRPC)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 94/05)
1. |
In data 15 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Bolloré Energy («BE», Francia), controllata da Total SA («Total», Francia), acquisirà, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Dépôt Rouen Petit-Couronne («DRPC», Francia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8438 — Bolloré Energy/Total Marketing France/DRPC, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
25.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/12 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8442 — Ardian/Groupe Prosol)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 94/06)
1. |
In data 17 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Ardian France («Ardian», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Groupe Prosol («Groupe Prosol», Francia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Ardian: fondi di investimento; — Groupe Prosol: approvvigionamento e distribuzione al dettaglio di ortofrutticoli, pesce e prodotti lattiero-caseari. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8442 — Ardian/Groupe Prosol, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
25.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8428 — CVC/Żabka Polska)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 94/07)
1. |
In data 16 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa CVC Capital Partners SICAV-FIS SA («CVC», Lussemburgo) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme dell’impresa Żabka Polska SA («Żabka», Polonia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — CVC: consulenza in relazione a fondi e piattaforme di investimento e gestione di tali fondi; — Żabka: vendita al dettaglio di prodotti alimentari attraverso una rete di convenience store in franchising in Polonia. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8428 — CVC/Żabka Polska, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
25.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8413 — Engie/Omnes Capital/Prédica/Engie PV Besse/ENGIE PV Sanguinet)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 94/08)
1. |
In data 17 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Futures Energies Investissements Holdings («FEIH», Francia), controllata congiuntamente da Engie S.A. («Engie», Francia), Omnes Capital (Francia) e Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole («Prédica», Francia), appartenente al Groupe Crédit Agricole («GCA», Francia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Engie PV Besse («Besse», Francia) e Engie PV Sanguinet («Sanguinet», Francia) mediante acquisto di quote |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Engie: opera lungo l’intera catena del valore nei settori del gas, dell’elettricità e dell’energia; — Omnes Capital: società indipendente di gestione patrimoniale che opera in diversi rami del private equity, in particolare nel settore dell’energia rinnovabile; — Prédica: opera nel settore delle assicurazioni. Prédica appartiene al GCA, che offre un’ampia gamma di servizi bancari e assicurativi; — Besse: centrale fotovoltaica che opera nella generazione di elettricità in Francia; — Sanguinet: centrali fotovoltaiche che operano nella generazione di elettricità in Francia. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8413 — Engie/Omnes Capital/Prédica/Engie PV Besse/ENGIE PV Sanguinet, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
25.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8389 — Groupe Crédit Mutuel/BNP Paribas/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 94/09)
1. |
In data 15 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Banque Fédérative du Crédit Mutuel («Crédit Mutuel», Francia) e BNP Paribas S.A. («BNP Paribas», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune delle imprese Fivory SA («Fivory SA»), Fivory SAS («Fivory SAS», Francia) e Retail Mobile Wallet («RMW», Francia). Fivory SA, Fivory SAS e RMW sono denominate collettivamente «JV». |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Crédit Mutuel: fornitura di servizi bancari e finanziari, principalmente in Francia; — BNP Paribas: fornitura di servizi bancari e finanziari in tutto il mondo; — JV: fornitura al dettaglio di servizi di portafoglio mobile per effettuare pagamenti e gestire programmi di fedeltà e buoni, di servizi di intermediazione per messaggi pubblicitari e animazioni commerciali e di servizi di fornitura di dati sull'uso del portafoglio mobile, in Francia. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8389 — Groupe Crédit Mutuel — BNP Paribas, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004 pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
25.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/16 |
Comunicazione di archiviazione della denuncia multipla CHAP(2014) 1984
(2017/C 94/10)
Nel 2014 alla Commissione è pervenuta una denuncia multipla, protocollata con il numero di riferimento CHAP(2014) 1984, concernente un’eventuale applicazione scorretta dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), relativo all’adozione di misure di urgenza in caso di minaccia grave alle risorse biologiche marine. La denuncia afferiva al progetto di ottenimento di dati sismici in 3D nelle acque del Golfo di Valencia con l’obiettivo di esplorare eventuali riserve di idrocarburi. Previa disamina della corrispondente denuncia e dei fatti alla medesima allegati, la Commissione non è stata in grado di identificare alcun elemento indicativo di infrazione alla legislazione dell’Unione.
Sulla scorta delle informazioni disponibili, il processo di valutazione dell’impatto ambientale relativo al progetto in questione non era ancora concluso al momento della formulazione della denuncia, per cui non è stato possibile ravvisare una minaccia imminente che esigeva il ricorso alle misure di urgenza di cui all’articolo 12 del detto regolamento, poiché si sarebbero così anticipate le conclusioni di detta valutazione. D’altra parte la Commissione non ha ricevuto alcuna prova scientifica che dimostri che l’applicazione della tecnica di esplorazione specifica possa causare danni gravi o irreparabili alle risorse marine del Golfo di Valencia. Per questi motivi i servizi della Commissione non hanno ritenuto giustificata l’adozione delle misure di urgenza a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Peraltro, l’ordinanza IET/2204/2015 del ministero dell’industria, energia e turismo, del 13 ottobre, dichiara l’estinzione dei permessi di esplorazione di idrocarburi denominati «Benifayó», «Gandía», «Alta Mar 1» e «Alta Mar 2», con effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel corrispondente «Boletín Oficial del Estado» (2). Tale ordinanza è stata emessa in conseguenza della rinuncia ai permessi di esplorazione di idrocarburi da parte della società titolare e operatrice degli stessi, rinuncia che risponde inoltre alla pendenza della gestione ambientale del progetto che ha presunto l’impossibilità per il promotore di effettuare il progetto di rilevazione sismica nel periodo di validità per il quale era programmato. Si è pertanto proceduto a dichiarare la sospensione dei suddetti permessi per cause non imputabili al titolare.
Tenuto conto di tali circostanze i servizi della Commissione hanno concluso circa l’opportunità di procedere all’archiviazione dell’indagine in oggetto.
Tuttavia, qualora uno dei denuncianti interessati disponesse di nuovi elementi informativi in grado di dimostrare l’esistenza o la persistenza di un’infrazione alla legislazione dell’Unione europea, egli è invitato a comunicarli alla Commissione entro quattro settimane dalla data della presente. Alla scadenza di detto termine la Commissione potrà procedere ad archiviare il caso in questione.
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Boletín Oficial del Estado n. 253 del giovedì 22 ottobre 2015
Rettifiche
25.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/17 |
Rettifica dello Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2017
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 84 del 17 marzo 2017 )
(2017/C 94/11)
Pagina 37, capitolo 1 2 «Spese relative all’assunzione di personale», colonna «Stanziamenti 2017»:
anziché:
«23 000»
leggi:
«230 000».
25.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/17 |
Rettifica dello Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2017
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 84 del 17 marzo 2017 )
(2017/C 94/12)
Pagine 247 e 248, nelle intestazioni delle tabelle:
anziché:
«2020», «2019» e «2018»,
leggi:
«2017», «2016» e «2015».