ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 94

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
25 marzo 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 94/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8383 — AMC/Nordic Cinema Group) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 94/02

Tassi di cambio dell'euro

2

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 94/03

Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 94/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8314 — Broadcom/Brocade) ( 1 )

10

2017/C 94/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8438 — Bolloré Energy/Total Marketing France/DRPC) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2017/C 94/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8442 — Ardian/Groupe Prosol) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2017/C 94/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8428 — CVC/Żabka Polska) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

2017/C 94/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8413 — Engie/Omnes Capital/Prédica/Engie PV Besse/ENGIE PV Sanguinet) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

2017/C 94/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8389 — Groupe Crédit Mutuel/BNP Paribas/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 94/10

Comunicazione di archiviazione della denuncia multipla CHAP(2014) 1984

16


 

Rettifiche

2017/C 94/11

Rettifica dello Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2017 ( GU C 84 del 17.3.2017 )

17

2017/C 94/12

Rettifica dello Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2017 ( GU C 84 del 17.3.2017 )

17


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

25.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8383 — AMC/Nordic Cinema Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 94/01)

Il 21 marzo 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8383. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

25.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 marzo 2017

(2017/C 94/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0805

JPY

yen giapponesi

120,09

DKK

corone danesi

7,4378

GBP

sterline inglesi

0,86600

SEK

corone svedesi

9,5373

CHF

franchi svizzeri

1,0718

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,1793

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,021

HUF

fiorini ungheresi

309,81

PLN

zloty polacchi

4,2695

RON

leu rumeni

4,5527

TRY

lire turche

3,9176

AUD

dollari australiani

1,4182

CAD

dollari canadesi

1,4448

HKD

dollari di Hong Kong

8,3933

NZD

dollari neozelandesi

1,5401

SGD

dollari di Singapore

1,5126

KRW

won sudcoreani

1 210,37

ZAR

rand sudafricani

13,4816

CNY

renminbi Yuan cinese

7,4406

HRK

kuna croata

7,4198

IDR

rupia indonesiana

14 399,28

MYR

ringgit malese

4,7800

PHP

peso filippino

54,254

RUB

rublo russo

61,6859

THB

baht thailandese

37,353

BRL

real brasiliano

3,3845

MXN

peso messicano

20,4282

INR

rupia indiana

70,6520


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

25.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/3


Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2017/C 94/03)

La pubblicazione dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).

Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare l’aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale Affari interni.

FRANCIA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 75 del 14.3.2013.

1.

Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme

Permessi di soggiorno francesi

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Permesso di soggiorno temporaneo recante una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato)

Carte de séjour portant la mention «compétences et talents»

(Permesso di soggiorno recante la menzione «competenze e talenti»)

Carte de séjour portant la mention «retraité»

(Permesso di soggiorno recante la menzione «pensionato»)

Carte de résident

(Carta di soggiorno)

Carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE»

(Carta di soggiorno recante la menzione «soggiornante di lungo periodo CE»)

Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans

(Carta di soggiorno rilasciata ai cittadini di Andorra)

Certificat de résidence d’Algérien

(Certificato di residenza per cittadini algerini)

Carte de séjour délivrée aux membres de famille (les membres de famille peuvent être des ressortissants de pays tiers) des citoyens de l’Union européenne, des ressortissants des États parties à l’Espace économique européen et des ressortissants suisses

(Permesso di soggiorno rilasciato a familiari (che possono essere anche cittadini di paesi terzi) di cittadini dell’UE e di cittadini SEE/svizzeri)

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l’intérieur de l’Union européenne

(Elenco dei partecipanti ad un viaggio scolastico all’interno dell’Unione europea)

NB: Dal 13 maggio 2002, i permessi di soggiorno e le carte di soggiorno o i certificati di residenza sono rilasciati sotto forma di carta plastificata secondo il modello uniforme europeo. Sono tuttora in circolazione formati precedenti, validi fino al 12 maggio 2012.

Titoli di soggiorno monegaschi (compresi conformemente alla decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante i titoli di soggiorno monegaschi [SCH/Com-ex (98) 19]):

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Permesso di soggiorno per residente temporaneo di Monaco)

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Permesso di soggiorno per residente ordinario di Monaco)

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Permesso di soggiorno per residente privilegiato di Monaco)

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Permesso di soggiorno per il coniuge di un cittadino monegasco)

2.

Tutti gli altri documenti rilasciati a cittadini di paesi terzi che autorizzano il soggiorno o il reingresso nel territorio

Récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour, accompagnés du titre de séjour périmé

(Ricevute del rinnovo della domanda di titolo di soggiorno, corredate del titolo di soggiorno scaduto)

Documenti rilasciati agli stranieri minorenni:

Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM)

(Documento di circolazione per stranieri minori)

Titre d’identité républicain (TIR)

(Documento d’identità della Repubblica francese)

Titres de séjour spéciaux

(Permessi di soggiorno speciali)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «volontariat associatif»

(Autorizzazione temporanea di soggiorno recante la menzione «volontariato associativo»)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «étudiant en recherche d’emploi»

(Autorizzazione temporanea di soggiorno recante la menzione «studente in cerca di lavoro»)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «parent accompagnant d’un mineur étranger malade»

(Autorizzazione temporanea di soggiorno recante la menzione «genitore che accompagna un minore straniero malato»)

Autorisation provisoire de séjour ne portant pas de mention spécifique

(Autorizzazione temporanea di soggiorno priva di menzione specifica)

Ogni permesso di soggiorno speciale reca una menzione in funzione della qualifica del titolare:

«CMD/A»: délivré au chef d’une mission diplomatique

CMD/A»: rilasciato al responsabile di una rappresentanza diplomatica)

«CMD/M»: délivré au chef de mission d’une organisation internationale

CMD/M»: rilasciato al responsabile della rappresentanza di un’organizzazione internazionale)

«CMD/D»: délivré au chef d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

CMD/D»: rilasciato al responsabile di una delegazione permanente presso un’organizzazione internazionale)

«CD/A»: délivré aux agents du corps diplomatique

CD/A»: rilasciato agli agenti del corpo diplomatico)

«CD/M»: délivré aux hauts fonctionnaires d’une organisation internationale

CD/M»: rilasciato agli alti funzionari delle organizzazioni internazionali)

«CD/D»: délivré aux assimilés membres d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

CD/D»: rilasciato alle persone assimilate ai diplomatici membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

«CC/C»: délivré aux fonctionnaires consulaires

CC/C»: rilasciato ai funzionari consolari)

«AT/A»: délivré au personnel administratif ou technique d’une ambassade

AT/A»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle ambasciate)

«AT/C»: délivré au personnel administratif ou technique d’un consulat

AT/C»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico dei consolati)

«AT/M»: délivré au personnel administratif ou technique d’une organisation internationale

(«AT/M»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle organizzazioni internazionali)

«AT/D»: délivré au personnel administratif ou technique d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

AT/D»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

«SE/A»: délivré au personnel de service d’une ambassade

SE/A»: rilasciato al personale di servizio delle ambasciate)

«SE/C»: délivré au personnel de service d’un consulat

SE/C»: rilasciato al personale di servizio dei consolati)

«SE/M»: délivré au personnel de service d’une organisation internationale

SE/M»: rilasciato al personale di servizio delle organizzazioni internazionali)

«SE/D»: délivré au personnel de service d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

SE/D»: rilasciato al personale di servizio delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

«PP/A»: délivré au personnel privé d’un diplomate

PP/A»: rilasciato al personale privato dei diplomatici)

«PP/C»: délivré au personnel privé d’un fonctionnaire consulaire

PP/C»: rilasciato al personale privato dei funzionari consolari)

«PP/M»: délivré au personnel privé d’un membre d’une organisation internationale

PP/M»: rilasciato al personale privato dei membri delle organizzazioni internazionali)

«PP/D»: délivré au personnel privé d’un membre d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

PP/D»: rilasciato al personale privato dei membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

«EM/A»: délivré aux envoyés en mission temporaire, enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d’une ambassade

EM/A»: rilasciato agli inviati in missione temporanea, agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale addetti presso le ambasciate)

«EM/C»: délivré aux envoyés en mission temporaire, enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d’un consulat

EM/C»: rilasciato agli inviati in missione temporanea, agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale addetti presso i consolati)

«EM/M»: délivré aux envoyés en mission temporaire auprès d’une organisation internationale

EM/M»: rilasciato agli inviati in missione temporanea presso le organizzazioni internazionali)

«EM/D»: délivré aux envoyés en mission temporaire dans une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

EM/D»: rilasciato agli inviati in missione temporanea in una delegazione permanente presso un’organizzazione internazionale)

«FI/M»: délivré aux fonctionnaires internationaux des organisations internationales

FI/M»: rilasciato ai funzionari internazionali di organizzazioni internazionali)

NB: 1: Agli aventi diritto (coniuge, figli di meno di 21 anni e ascendenti a carico) vengono rilasciati permessi di soggiorno speciali della stessa categoria dei titolari cui sono collegati.

NB: 2: Non sono considerate permessi di soggiorno speciali le attestations de fonctions («attestati di funzione»: «CMR», «CR», «AR», «SR» e «FR») rilasciate dai ministeri degli Affari esteri stranieri ed europei al personale delle missioni e degli organismi sopracitati avente la cittadinanza francese o la residenza permanente in Francia, così come ai funzionari internazionali domiciliati all’estero («EF/M»).».

REPUBBLICA D’AUSTRIA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 69 del 4.3.2017

Permessi di soggiorno ai sensi dell’articolo 2, punto 16, lettera a), del codice frontiere Schengen:

I.

Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio

Aufenthaltstitel «Niederlassungsnachweis» im Kartenformat ID1 entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.2003bis31.12.2005)

(Titolo di soggiorno «Prova di stabilimento» in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciato in Austria dall’1.1.2003 al 31.12.2005)]

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.2005bis31.12.2005)

(Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciato in Austria dall’1.1.2005 al 31.12.2005)]

Aufenthaltstitel «Niederlassungsbewilligung», «Familienangehöriger», «Daueraufenthalt- EG», «Daueraufenthalt-Familienangehöriger» und «Aufenthaltsbewilligung» im Kartenformat ID1 entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben seit 1.1.2006).

(Titoli di soggiorno «Permesso di stabilimento», «Familiare», «Soggiornante di lungo periodo-CE», «Soggiornante di lungo periodo - Familiare» e «Permesso di soggiorno» in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciati in Austria dall’1.1.2006)]

Alla denominazione del titolo di soggiorno «Permesso di soggiorno» (Aufenthaltsbewilligung) occorre aggiungere lo scopo per il quale è rilasciato.

Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria «Permesso di soggiorno» (Aufenthaltsbewilligung) può essere rilasciato per i seguenti scopi: «Avvicendamento professionale», «Distacco aziendale», «Lavoro autonomo», «Artista», «Casi particolari di attività lucrative dipendenti», «Studente», «Studente universitario», «Volontario nel settore sociale», «Ricercatore», «Ricongiungimento familiare».

Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria «Permesso di stabilimento» (Niederlassungsbewilligung) può essere rilasciato senza altre spiegazioni o per i fini seguenti: «Nessuna attività lucrativa» e «Membro della famiglia».

I titoli di soggiorno rientranti nella categoria «Permesso di stabilimento» (Niederlassungsbewilligung) sono stati rilasciati in Austria fino al 30 giugno 2011 per le categorie «Lavoratori-chiave», «Illimitato» e «Limitato».

I titoli di soggiorno rientranti nella categoria «Soggiornante di lungo periodo — UE» (Daueraufenthalt-EG) e «Soggiornante di lungo periodo — Familiare» (Daueraufenthalt-Familienangehöriger) sono stati rilasciati in Austria fino al 31 dicembre 2013.

Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria «Permesso di soggiorno» (Aufenthaltsbewilligung) ai fini dell’articolo 69a della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) è stato rilasciato in Austria fino al 31 dicembre 2013.

Aufenthaltstitel «Rot-Weiß-Rot - Karte», «Rot-Weiß-Rot - Karte plus» und «Blaue Karte EU» im Kartenformat ID1 entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben seit 1.7.2011)

(Titoli di soggiorno «Carta rossa-bianca-rossa», «Carta rossa-bianca-rossa Plus» e «Carta blu UE», in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (emessi in Austria dal 1o luglio 2011)]

Aufenthaltstitel «Daueraufenthalt-EU» entsprechend den Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (in Österreich ausgegeben seit 1.1.2014)

(Titolo di soggiorno «Soggiornante di lungo periodo — UE» conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (emesso in Austria dal 1o gennaio 2014).)

Der Aufenthaltstitel «Aufenthaltsberechtigung plus» gemäß §§ 55 Abs. 1 oder 56 Abs. 1 AsylG in der Fassung, BGBl. I Nr. 100/2005 entspricht den bisherigen Bestimmungen der §§ 41a Abs. 9 und 43 Abs. 3 NAG in der Fassung, BGBl. I Nr. 38/2011. Wird ab 1. Jänner 2014 in Österreich ausgegeben.

(Titolo di soggiorno «Carta di autorizzazione di soggiorno Plus» ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1 o dell’articolo 56, paragrafo 1, della Legge sull’asilo nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, corrispondente alle precedenti disposizioni dell’articolo 41a, paragrafo 9, e dell’articolo 43, paragrafo 3 della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011 (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2014).)

Der Aufenthaltstitel «Aufenthaltsberechtigung» gemäß §§ 55 Abs. 2 oder 56 Abs. 2 AsylG in der Fassung, BGBl. I Nr. 100/2005 entspricht der bisherigen «Niederlassungsbewilligung» gemäß § 43 Abs. 3 und 4 NAG in der Fassung, BGBl. I Nr. 38/2011. Wird ab 1. Jänner 2014 in Österreich ausgegeben.

(Titolo di soggiorno «Carta di autorizzazione di soggiorno» ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2 o dell’articolo 56, paragrafo 2, della Legge sull’asilo nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, corrispondente al precedente titolo di soggiorno rientrante nella categoria «Permesso di stabilimento» (Niederlassungsbewilligung) ai sensi dell’articolo 43, paragrafi 3 e 4, della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011 (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2014).)

Der Aufenthaltstitel «Aufenthaltsberechtigung aus besonderem Schutz» gemäß § 57 AsylG in der Fassung, BGBl. I Nr. 100/2005 setzt weiterhin die Bestimmungen der Richtlinie 2004/81/EG über die Erteilung von Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren, entsprechend innerstaatlich um. Vorgängerbestimmung war § 69 a Abs. 1 NAG in der Fassung, BGBl. I Nr. 38/2011. Wird ab 1. Jänner 2014 in Österreich ausgegeben.

(Titolo di soggiorno «Carta di autorizzazione di soggiorno per protezione speciale») ai sensi dell’articolo 57 della Legge sull’asilo nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, che continua a dare attuazione, conformemente alla legislazione nazionale, alle disposizioni della direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. L’antecedente normativo era l’articolo 69a della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011 (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2014).)

II.

Permessi di soggiorno rilasciati conformemente alla direttiva 2004/38/CE (in formato non uniforme)

«Aufenthaltskarte für Angehörige eines EWR-Bürgers» gemäß der Richtlinie 2004/38/EG für Drittstaatsangehörige, die Angehörige von unionsrechtlich aufenthaltsberechtigten EWR-Bürgern sind, zur Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts für mehr als drei Monate - entspricht nicht dem einheitlichen Format der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige

(Titolo che accorda un diritto di soggiorno nell’Unione per un periodo superiore a tre mesi ai familiari di un cittadino del SEE in virtù della direttiva 2004/38/CE - non corrispondente al modello standard del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

«Daueraufenthaltskarte» gemäß der Richtlinie 2004/38/EG für Drittstaatsangehörige, die Angehörige eines EWR-Bürgers sind und das Recht auf Daueraufenthalt erworben haben, zur Dokumentation des unionsrechtlichen Rechts auf Daueraufenthalt - entspricht nicht dem einheitlichen Format der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige

(Carta di soggiorno permanente per documentare il diritto comunitario di soggiorno permanente per un periodo superiore a tre mesi per un familiare di un cittadino del SEE ai sensi della direttiva 2004/38/CE - non corrispondente al modello standard del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

Altri documenti che autorizzano il soggiorno o il reingresso in Austria (a norma dell’articolo 2, punto 16, lettera b), del codice frontiere Schengen):

Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in Hellgrau mit einer Kennzeichnung in den Kategorien ROT, ORANGE, GELB, GRÜN, BLAU, BRAUN und GRAU, ausgestellt vom Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

(Documento di identità munito di fotografia in formato tessera per titolari di privilegi e immunità, di colore grigio chiaro, con una marcatura per le categorie ROT (rosso), ORANGE (arancione), GELB (giallo), GRÜN (verde), BLAU (blu), BRAUN (marrone) e GRAU (grigio), rilasciato dal ministero federale per l’Europa, l’Integrazione e gli Affari esteri)

«Status des Asylberechtigten» gemäß § 7 AsylG 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 105/2003 (zuerkannt bis 31. Dezember 2005) - in der Regel dokumentiert durch Konventionsreisepass in Buchform im Format ID 3 (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.1996bis27.8.2006)

(«Status di avente diritto all’asilo» a norma dell’articolo 7 della Legge sull’asilo del 1997 nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 105/2003 (accordato fino al 31 dicembre 2005) — comprovato di norma da un passaporto convenzionale sotto forma di libretto in formato ID 3 (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 1996 al 27 agosto 2006)]

«Status des Asylberechtigten» gemäß § 3 AsylG 2005 (zuerkannt seit 1. Jänner 2006) - in der Regel dokumentiert durch Konventionsreisepass in Buchform im Format ID 3 (in Österreich ausgegeben seit 28.8.2006) oder Karte für Asylberechtigte gemäß § 51a Asyl 2005

(«Status di avente diritto all’asilo» a norma dell’articolo 3 della Legge sull’asilo del 2005 (accordato dal 1o gennaio 2006) — comprovato di norma da un passaporto convenzionale sotto forma di libretto in formato ID 3 (rilasciato in Austria dal 28 agosto 2006) oppure carta per persona avente diritto all’asilo a norma dell’articolo 51 bis della Legge sull’asilo del 2005)]

«Status des subsidiär Schutzberechtigten» gemäß § 8 AsylG 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 105/2003 (zuerkannt bis 31. Dezember 2005) - in der Regel dokumentiert durch Fremdenpass in Buchform im Format ID 3 mit integriertem elektronischen Mikrochip (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.1996bis27.8.2006)

(«Status di avente diritto alla protezione sussidiaria» a norma dell’articolo 8 della Legge sull’asilo del 1997 nella versione riportata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 105/2003 (accordato fino al 31 dicembre 2005) — comprovato di norma da un passaporto per stranieri sotto forma di libretto in formato ID 3 munito di microchip elettronico (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 1996 al 27 agosto 2006)]

«Status des subsidiär Schutzberechtigten» gemäß § 8 AsylG 2005 (zuerkannt seit 1. Jänner 2006) - in der Regel dokumentiert durch Fremdenpass in Buchform im Format ID 3 mit integriertem elektronischen Mikrochip (in Österreich ausgegeben seit 28.8.2006) oder durch eine Karte für subsidiär Schutzberechtigte gemäß § 52 AsylG 2005

(«Status di avente diritto alla protezione sussidiaria» a norma dell’articolo 8 della legge sull’asilo del 2005 (accordato dal 1o gennaio 2006) — comprovato di norma da un passaporto per stranieri sotto forma di libretto in formato ID 3 munito di microchip elettronico (rilasciato in Austria dal 28 agosto 2006) o da una tessera per gli aventi diritto allo «Status di protezione sussidiaria» a norma dell’articolo 52 della legge sull’asilo del 2005)

Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union im Sinne des Beschlusses des Rates vom 30. November 1994 über die gemeinsame Maßnahme über Reiseerleichterungen für Schüler von Drittstaaten mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat

(Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno dell’Unione europea ai sensi della decisione del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un’azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da studenti di paesi terzi residenti in uno Stato membro)

«Beschäftigungsbewilligung» nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz mit einer Gültigkeitsdauer bis zu sechs Monaten in Verbindung mit einem gültigen Reisedokument.

(«Permesso di lavoro» a norma della legge sui lavoratori stranieri, con validità fino a sei mesi, corredato di un documento di viaggio in corso di validità)

Unbefristeter Aufenthaltstitel - erteilt in Form eines gewöhnlichen Sichtvermerks gemäß § 6 Abs. 1 Z. 1 FrG 1992 (von Inlandsbehörden sowie Vertretungsbehörden bis 31.12.1992 in Form eines Stempels ausgestellt)

(Titolo di soggiorno di durata illimitata — Rilasciato sotto forma di visto ordinario ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, punto 1, della Legge sugli stranieri del 1992 [FrG] (rilasciato dalle autorità nazionali austriache e dagli uffici di rappresentanza all’estero sotto forma di timbro fino al 31 dicembre 1992)]

Aufenthaltstitel in Form einer grünen Vignette bis Nr. 790.000

(Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde fino al numero 790 000)

Aufenthaltstitel in Form einer grün-weißen Vignette ab Nr. 790.001

(Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde e bianco dal numero 790 001)

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme 97/11/JI des Rates vom 16. Dezember 1996, Amtsblatt L 7 vom 10.1.1997 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.1998bis31.12.2004)

[Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo conforme all’azione comune 97/11/GAI del Consiglio del 16 dicembre 1996 (GU L 7 del 10.1.1997) relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2004)]

Elenco delle precedenti pubblicazioni

 

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.

 

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5.

 

GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.

 

GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.

 

GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 31.

 

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.

 

GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.

 

GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13.

 

GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 5.

 

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.

 

GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.

 

GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.

 

GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 15.

 

GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.

 

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.

 

GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.

 

GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.

 

GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6.

 

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.

 

GU C 201 dell’8.7.2011, pag. 1.

 

GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.

 

GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.

 

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.

 

GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.

 

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.

 

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.

 

GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.

 

GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.

 

GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.

 

GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.

 

GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.

 

GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.

 

GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.

 

GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.

 

GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.

 

GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.

 

GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.


(1)  Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

(2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

25.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8314 — Broadcom/Brocade)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 94/04)

1.

In data 17 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Broadcom Limited («Broadcom», Singapore) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Brocade Communications Systems, Inc. («Brocade», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Broadcom: progettazione, sviluppo e fornitura di una gamma di dispositivi a semiconduttore per comunicazioni wireline e wireless, applicazioni di archiviazione e applicazioni industriali;

—   Brocade: fornitura di hardware, software e servizi di networking per infrastrutture e applicazioni di comunicazione e data center, tra cui prodotti Switch SAN Fibre Channel e IP Networking.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8314 — Broadcom/Brocade, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


25.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8438 — Bolloré Energy/Total Marketing France/DRPC)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 94/05)

1.

In data 15 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Bolloré Energy («BE», Francia), controllata da Total SA («Total», Francia), acquisirà, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Dépôt Rouen Petit-Couronne («DRPC», Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Total opera a livello internazionale nella prospezione, produzione, trasporto, stoccaggio e vendita di petrolio e gas naturale. Il gruppo opera inoltre nella raffinazione di prodotti petroliferi e nella vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti raffinati;

BE opera nello stoccaggio di idrocarburi e nella distribuzione di prodotti petroliferi;

DRPC svilupperà e gestirà il deposito per lo stoccaggio di prodotti petroliferi ubicato a Petit-Couronne.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8438 — Bolloré Energy/Total Marketing France/DRPC, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


25.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8442 — Ardian/Groupe Prosol)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 94/06)

1.

In data 17 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Ardian France («Ardian», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Groupe Prosol («Groupe Prosol», Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Ardian: fondi di investimento;

—   Groupe Prosol: approvvigionamento e distribuzione al dettaglio di ortofrutticoli, pesce e prodotti lattiero-caseari.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8442 — Ardian/Groupe Prosol, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


25.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8428 — CVC/Żabka Polska)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 94/07)

1.

In data 16 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa CVC Capital Partners SICAV-FIS SA («CVC», Lussemburgo) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme dell’impresa Żabka Polska SA («Żabka», Polonia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   CVC: consulenza in relazione a fondi e piattaforme di investimento e gestione di tali fondi;

—   Żabka: vendita al dettaglio di prodotti alimentari attraverso una rete di convenience store in franchising in Polonia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8428 — CVC/Żabka Polska, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


25.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8413 — Engie/Omnes Capital/Prédica/Engie PV Besse/ENGIE PV Sanguinet)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 94/08)

1.

In data 17 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Futures Energies Investissements Holdings («FEIH», Francia), controllata congiuntamente da Engie S.A. («Engie», Francia), Omnes Capital (Francia) e Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole («Prédica», Francia), appartenente al Groupe Crédit Agricole («GCA», Francia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Engie PV Besse («Besse», Francia) e Engie PV Sanguinet («Sanguinet», Francia) mediante acquisto di quote

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Engie: opera lungo l’intera catena del valore nei settori del gas, dell’elettricità e dell’energia;

—   Omnes Capital: società indipendente di gestione patrimoniale che opera in diversi rami del private equity, in particolare nel settore dell’energia rinnovabile;

—   Prédica: opera nel settore delle assicurazioni. Prédica appartiene al GCA, che offre un’ampia gamma di servizi bancari e assicurativi;

—   Besse: centrale fotovoltaica che opera nella generazione di elettricità in Francia;

—   Sanguinet: centrali fotovoltaiche che operano nella generazione di elettricità in Francia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8413 — Engie/Omnes Capital/Prédica/Engie PV Besse/ENGIE PV Sanguinet, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


25.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8389 — Groupe Crédit Mutuel/BNP Paribas/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 94/09)

1.

In data 15 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Banque Fédérative du Crédit Mutuel («Crédit Mutuel», Francia) e BNP Paribas S.A. («BNP Paribas», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune delle imprese Fivory SA («Fivory SA»), Fivory SAS («Fivory SAS», Francia) e Retail Mobile Wallet («RMW», Francia). Fivory SA, Fivory SAS e RMW sono denominate collettivamente «JV».

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Crédit Mutuel: fornitura di servizi bancari e finanziari, principalmente in Francia;

—   BNP Paribas: fornitura di servizi bancari e finanziari in tutto il mondo;

—   JV: fornitura al dettaglio di servizi di portafoglio mobile per effettuare pagamenti e gestire programmi di fedeltà e buoni, di servizi di intermediazione per messaggi pubblicitari e animazioni commerciali e di servizi di fornitura di dati sull'uso del portafoglio mobile, in Francia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8389 — Groupe Crédit Mutuel — BNP Paribas, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004 pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

25.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/16


Comunicazione di archiviazione della denuncia multipla CHAP(2014) 1984

(2017/C 94/10)

Nel 2014 alla Commissione è pervenuta una denuncia multipla, protocollata con il numero di riferimento CHAP(2014) 1984, concernente un’eventuale applicazione scorretta dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), relativo all’adozione di misure di urgenza in caso di minaccia grave alle risorse biologiche marine. La denuncia afferiva al progetto di ottenimento di dati sismici in 3D nelle acque del Golfo di Valencia con l’obiettivo di esplorare eventuali riserve di idrocarburi. Previa disamina della corrispondente denuncia e dei fatti alla medesima allegati, la Commissione non è stata in grado di identificare alcun elemento indicativo di infrazione alla legislazione dell’Unione.

Sulla scorta delle informazioni disponibili, il processo di valutazione dell’impatto ambientale relativo al progetto in questione non era ancora concluso al momento della formulazione della denuncia, per cui non è stato possibile ravvisare una minaccia imminente che esigeva il ricorso alle misure di urgenza di cui all’articolo 12 del detto regolamento, poiché si sarebbero così anticipate le conclusioni di detta valutazione. D’altra parte la Commissione non ha ricevuto alcuna prova scientifica che dimostri che l’applicazione della tecnica di esplorazione specifica possa causare danni gravi o irreparabili alle risorse marine del Golfo di Valencia. Per questi motivi i servizi della Commissione non hanno ritenuto giustificata l’adozione delle misure di urgenza a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Peraltro, l’ordinanza IET/2204/2015 del ministero dell’industria, energia e turismo, del 13 ottobre, dichiara l’estinzione dei permessi di esplorazione di idrocarburi denominati «Benifayó», «Gandía», «Alta Mar 1» e «Alta Mar 2», con effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel corrispondente «Boletín Oficial del Estado» (2). Tale ordinanza è stata emessa in conseguenza della rinuncia ai permessi di esplorazione di idrocarburi da parte della società titolare e operatrice degli stessi, rinuncia che risponde inoltre alla pendenza della gestione ambientale del progetto che ha presunto l’impossibilità per il promotore di effettuare il progetto di rilevazione sismica nel periodo di validità per il quale era programmato. Si è pertanto proceduto a dichiarare la sospensione dei suddetti permessi per cause non imputabili al titolare.

Tenuto conto di tali circostanze i servizi della Commissione hanno concluso circa l’opportunità di procedere all’archiviazione dell’indagine in oggetto.

Tuttavia, qualora uno dei denuncianti interessati disponesse di nuovi elementi informativi in grado di dimostrare l’esistenza o la persistenza di un’infrazione alla legislazione dell’Unione europea, egli è invitato a comunicarli alla Commissione entro quattro settimane dalla data della presente. Alla scadenza di detto termine la Commissione potrà procedere ad archiviare il caso in questione.


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Boletín Oficial del Estado n. 253 del giovedì 22 ottobre 2015


Rettifiche

25.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/17


Rettifica dello Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2017

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 84 del 17 marzo 2017 )

(2017/C 94/11)

Pagina 37, capitolo 1 2 «Spese relative all’assunzione di personale», colonna «Stanziamenti 2017»:

anziché:

«23 000»

leggi:

«230 000».

 


25.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/17


Rettifica dello Stato delle entrate e delle spese dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2017

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 84 del 17 marzo 2017 )

(2017/C 94/12)

Pagine 247 e 248, nelle intestazioni delle tabelle:

anziché:

«2020», «2019» e «2018»,

leggi:

«2017», «2016» e «2015».