ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 93

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
24 marzo 2017


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PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2013-2014
Sedute dal 3 al 6 febbraio 2014
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 30 del 29.1.2015 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 4 febbraio 2014

2017/C 93/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011) (2013/2119(INI))

2

2017/C 93/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul futuro ruolo della Corte dei conti europea. Procedura di nomina dei membri della Corte dei conti europea: consultazione del Parlamento europeo (2012/2064(INI))

6

2017/C 93/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità (Legiferare meglio — 19a relazione riguardante l'anno 2011) (2013/2077(INI))

14

2017/C 93/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (2013/2183(INI))

21

2017/C 93/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (2013/2116(INI))

27

2017/C 93/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul quadro di valutazione UE della giustizia — giustizia civile e amministrativa negli Stati membri (2013/2117(INI))

32

2017/C 93/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulle conseguenze locali e regionali dell'istituzione di reti intelligenti (2013/2128(INI))

34

2017/C 93/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul futuro delle piccole aziende agricole (2013/2096(INI))

42

2017/C 93/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 su un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'UE (2013/2043(INI))

47

2017/C 93/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulle donne migranti prive di documenti nell'Unione europea (2013/2115(INI))

53

2017/C 93/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (2013/2177(INI))

59

 

Mercoledì 5 febbraio 2014

2017/C 93/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche (2013/2174(INI))

68

2017/C 93/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sugli accordi di cooperazione dell'UE sull'applicazione della politica di concorrenza: prospettive future (2013/2921(RSP))

71

2017/C 93/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla ratifica del Trattato sul commercio delle armi (TCA) (2014/2534(RSP))

74

2017/C 93/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 (2013/2135(INI))

79

 

Giovedì 6 febbraio 2014

2017/C 93/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (2014/2530(RSP))

103

2017/C 93/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla situazione in Ucraina (2014/2547(RSP))

105

2017/C 93/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla situazione in Siria (2014/2531(RSP))

108

2017/C 93/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla situazione in Egitto (2014/2532(RSP))

113

2017/C 93/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sul vertice UE-Russia (2014/2533(RSP))

118

2017/C 93/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina (2013/2884(RSP))

122

2017/C 93/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2013/2883(RSP))

128

2017/C 93/23

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dal Montenegro (2013/2882(RSP))

136

2017/C 93/24

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della Commissione dal titolo: Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili (2014/2511(RSP))

142

2017/C 93/25

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 su NAIADES II — un programma di azione a sostegno del trasporto sulle vie navigabili interne (2013/3002(RSP))

145

2017/C 93/26

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla situazione in Thailandia (2014/2551(RSP))

147

2017/C 93/27

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla Transnistria (2014/2552(RSP))

150

2017/C 93/28

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sul Bahrein e in particolare sui casi di Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja e Ibrahim Sharif (2014/2553(RSP))

154


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 4 febbraio 2014

2017/C 93/29

Decisione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Lara Comi (2014/2014(IMM))

157

2017/C 93/30

Decisione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM))

159


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 4 febbraio 2014

2017/C 93/31

P7_TA(2014)0047
Partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (COM(2013)0427 — C7-0179/2013 — 2013/0198(COD))
P7_TC1-COD(2013)0198
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley

161

2017/C 93/32

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme e procedure che consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley (COM(2013)0429 — C7-0232/2013 — 2013/0201(CNS))

162

2017/C 93/33

P7_TA(2014)0049
Migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (COM(2013)0937 — C7-0008/2014 — 2013/0449(COD))
P7_TC1-COD(2013)0449
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione

163

2017/C 93/34

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca (13408/2013 — C7-0389/2013 — 2013/0020(NLE))

164

2017/C 93/35

P7_TA(2014)0054
Promuovere la libera circolazione semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2013)0228 — C7-0111/2013 — 2013/0119(COD))
P7_TC1-COD(2013)0119
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio he promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

165

2017/C 93/36

P7_TA(2014)0055
Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (COM(2013)0102 — C7-0047/2013 — 2013/0062(COD))
P7_TC1-COD(2013)0062
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

239

2017/C 93/37

P7_TA(2014)0056
Diritti d'autore e diritti connessi e concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (COM(2012)0372 — C7-0183/2012 — 2012/0180(COD))
P7_TC1-COD(2012)0180
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno

240

2017/C 93/38

P7_TA(2014)0057
Sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (COM(2011)0654 — C7-0358/2011 — 2011/0297(COD))
P7_TC1-COD(2011)0297
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato

241

2017/C 93/39

P7_TA(2014)0058
Progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio (COM(2013)0153 — C7-0075/2013 — 2013/0082(COD))
P7_TC1-COD(2013)0082
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio

242

2017/C 93/40

Decisione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta nomina di Klaus Heiner Lehne a membro della Corte dei conti (C7-0423/2013 — 2013/0813(NLE))

243

 

Mercoledì 5 febbraio 2014

2017/C 93/41

Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile (D029683/02 — 2014/2500(RPS))

244

2017/C 93/42

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (C(2013)9651 — 2014/2508(DEA))

245

2017/C 93/43

P7_TA(2014)0072
Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini di un impiego stagionale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)0379 — C7-0180/2010 — 2010/0210(COD))
P7_TC1-COD(2010)0210
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

246

2017/C 93/44

P7_TA(2014)0073
Importazione di tonno obeso dell'Atlantico ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001 (COM(2013)0185 — C7-0091/2013 — 2013/0097(COD))
P7_TC1-COD(2013)0097
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001

247

2017/C 93/45

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese (11871/2013 — C7-0484/2013 — 2013/0216(NLE))

248

2017/C 93/46

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (12274/2013 — C7-0237/2013 — 2011/0410(CNS))

249

2017/C 93/47

Decisione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta della Banca centrale europea relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (N7-0003/2014 — C7-0017/2014 — 2014/0900(NLE))

258

2017/C 93/48

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (12418/2012 — C7-0146/2013 — 2012/0127(NLE))

259

2017/C 93/49

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea (12178/2013 — C7-0233/2013 — 2013/0225(NLE))

260

2017/C 93/50

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 febbraio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (COM(2013)0192 — C7-0097/2013 — 2013/0103(COD))

261

2017/C 93/51

P7_TA(2014)0083
Rispetto delle norme della politica comune della pesca ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (COM(2013)0009 — C7-0019/2013 — 2013/0007(COD))
P7_TC1-COD(2013)0007
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

297

2017/C 93/52

P7_TA(2014)0084
Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (COM(2011)0772 — C7-0426/2011 — 2011/0356(COD))
P7_TC1-COD(2011)0356
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)

320

2017/C 93/53

P7_TA(2014)0085
Esplosivi per uso civile ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e alla supervisione di esplosivi per uso civile (rifusione) (COM(2011)0771 — C7-0423/2011 — 2011/0349(COD))
P7_TC1-COD(2011)0349
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)

322

2017/C 93/54

P7_TA(2014)0086
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (COM(2011)0766 — C7-0430/2011 — 2011/0352(COD))
P7_TC1-COD(2011)0352
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione)

324

2017/C 93/55

P7_TA(2014)0087
Compatibilità elettromagnetica ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (COM(2011)0765 — C7-0429/2011 — 2011/0351(COD))
P7_TC1-COD(2011)0351
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)

326

2017/C 93/56

P7_TA(2014)0088
Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (COM(2011)0773 — C7-0427/2011 — 2011/0357(COD))
P7_TC1-COD(2011)0357
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione)

328

2017/C 93/57

P7_TA(2014)0089
Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) (COM(2011)0770 — C7-0421/2011 — 2011/0354(COD))
P7_TC1-COD(2011)0354
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)

330

2017/C 93/58

P7_TA(2014)0090
Recipienti semplici a pressione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione (rifusione) (COM(2011)0768 — C7-0428/2011 — 2011/0350(COD))
P7_TC1-COD(2011)0350
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione)

332

2017/C 93/59

P7_TA(2014)0091
Strumenti di misura ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (COM(2011)0769 — C7-0422/2011 — 2011/0353(COD))
P7_TC1-COD(2011)0353
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)

334

2017/C 93/60

P7_TA(2014)0092
Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (COM(2013)0130 — C7-0066/2013 — 2013/0072(COD))
P7_TC1-COD(2013)0072
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli
 ( 1 )

336

2017/C 93/61

P7_TA(2014)0093
Procedure d'insolvenza ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza (COM(2012)0744 — C7-0413/2012 — 2012/0360(COD))
P7_TC1-COD(2012)0360
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza

366

 

Giovedì 6 febbraio 2014

2017/C 93/62

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 6 febbraio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2013)0520 — C7-0223/2013 — 2013/0253(COD))

389

2017/C 93/63

Decisione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 di non opposizione al progetto di regolamento (UE) n. …/.. della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta nel periodo 2013-2020 (D031326/02 — 2014/2523(RPS))

441


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2013-2014

Sedute dal 3 al 6 febbraio 2014

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 30 del 29.1.2015 .

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 4 febbraio 2014

24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/2


P7_TA(2014)0051

29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011)

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011) (2013/2119(INI))

(2017/C 093/01)

Il Parlamento europeo,

vista la 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011) (COM(2012)0714),

vista la relazione di valutazione del progetto «EU Pilot» della Commissione (COM(2010)0070),

vista la seconda relazione di valutazione del progetto «EU Pilot» della Commissione (COM(2011)0930),

vista la comunicazione della Commissione, del 5 settembre 2007, intitolata «Un'Europa dei risultati — applicazione del diritto comunitario» (COM(2007)0502),

vista la comunicazione della Commissione, del 20 marzo 2002, relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),

vista la comunicazione della Commissione, del 2 aprile 2012, intitolata «Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione» (COM(2012)0154),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 sulla 27a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2009) (1),

visto il parere giuridico del Servizio giuridico del Parlamento europeo, del 26 novembre 2013, sull'accesso alle informazioni relative a casi pre-infrazione nel contesto di EU Pilot e della relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea,

visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (SWD(2012)0399 e SWD(2012)0400),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A7-0055/2014),

A.

considerando che il trattato di Lisbona ha introdotto una serie di nuove basi giuridiche volte a semplificare l'attuazione, l'applicazione e la garanzia del rispetto del diritto dell'Unione europea;

B.

considerando che l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea definisce il diritto ad una buona amministrazione come il diritto di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni;

C.

considerando che, conformemente all'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente;

D.

considerando che, secondo il Servizio giuridico del Parlamento europeo, il progetto EU Pilot, una piattaforma online utilizzata dagli Stati membri e dalla Commissione per chiarire il contesto fattuale e giuridico dei problemi derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione, non ha alcuno status giuridico e che, conformemente all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, quest'ultima deve mettere a disposizione del Parlamento informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione sin dalla lettera di messa in mora, anche caso per caso, e può rifiutare l'accesso ai dati personali solo nel contesto di EU Pilot;

1.

ribadisce che l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) definisce il ruolo fondamentale della Commissione quale «custode dei trattati»; rileva, in tale contesto, che il potere e il dovere della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'UE e, tra le altre cose, di avviare una procedura d'infrazione quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati (2) rappresentano una pietra miliare del sistema giuridico dell'Unione e, in quanto tali, sono coerenti con il concetto di un'Unione fondata sullo Stato di diritto;

2.

rileva che, secondo la sua relazione annuale (3), la Commissione ha ridotto il numero di nuove procedure d'infrazione negli ultimi anni, avendo avviato 2 900 procedure di questo tipo nel 2009, 2 100 nel 2010 e 1 775 nel 2011; osserva inoltre che la relazione annuale indica altresì un aumento dei casi di ritardo di recepimento negli ultimi anni (1 185 nel 2011, 855 nel 2010, 531 nel 2009) e che i quattro settori maggiormente interessati da casi di infrazione sono l'ambiente (17 %), il mercato interno (15 %), i trasporti (15 %) e la fiscalità (12 %);

3.

constata che la proporzione di casi di infrazione (60,4 %) chiusi nel 2011 prima di giungere dinanzi alla Corte di giustizia è in diminuzione rispetto all'88 % dei casi chiusi nel 2010; ritiene essenziale proseguire nell'accurato controllo delle azioni degli Stati membri, in quanto alcune petizioni presentate al Parlamento e talune denunce sottoposte alla Commissione fanno riferimento a problemi che persistono anche successivamente all'archiviazione del caso;

4.

prende atto che, in totale, 399 casi di infrazione sono stati chiusi perché lo Stato membro ha dimostrato la propria conformità con il diritto dell'Unione, impegnandosi a fondo per risolvere i casi di infrazione senza procedimenti giudiziari; osserva inoltre che nel 2011 la Corte ha emesso 62 sentenze a norma dell'articolo 258 del TFUE, delle quali 53 (l'85 %) sono state a favore della Commissione;

5.

manifesta preoccupazione per il costante aumento di procedure di infrazione per ritardo di recepimento da parte degli Stati membri, dal momento che alla fine del 2011 erano aperti ancora 763 procedimenti per ritardo di recepimento, pari a un aumento del 60 % rispetto alla cifra equivalente dell'anno precedente;

6.

rileva che, alla fine del 2011, la Commissione ha rinviato alla Corte di giustizia la prima procedura d'infrazione per ritardo di recepimento con una richiesta di sanzioni pecuniarie a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE;

7.

ritiene tuttavia che tali statistiche non riflettano accuratamente il reale deficit di conformità al diritto dell'Unione, ma che rispecchino soltanto le violazioni più gravi o le denunce presentate dagli individui o dalle entità più inclini a far sentire la propria voce; rileva che, attualmente, la Commissione non dispone né della politica né delle risorse per identificare e perseguire sistematicamente tutti i casi di mancata attuazione (4);

8.

richiama l'attenzione sul fatto che l'accordo tra le istituzioni dell'UE sulle dichiarazioni illustranti la relazione tra gli elementi della direttiva e le parti corrispondenti delle misure di recepimento nazionali («tabelle di concordanza») è entrato in vigore il 1o novembre 2011 e che pertanto non è stato possibile valutarne l'applicazione nella presente relazione annuale;

9.

attende dalla Commissione una rassegna iniziale di tali dichiarazioni entro il 1o novembre 2014, come indicato nella relazione annuale;

10.

è del parere che, per quanto riguarda il funzionamento delle procedure d'infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE, la Commissione dovrebbe assicurare che le petizioni al Parlamento e le denunce alla Commissione ricevano la stessa considerazione;

11.

segnala che le petizioni presentate da cittadini dell'Unione europea mettono in evidenza violazioni del diritto dell'Unione, in particolare nei settori dei diritti fondamentali, dell'ambiente, del mercato interno e dei diritti di proprietà; ritiene che le petizioni dimostrino che vi sono ancora casi frequenti e diffusi di recepimento incompleto o di applicazione errata del diritto dell'Unione europea;

12.

invita la Commissione a fare della conformità al diritto dell'Unione una vera priorità politica, da perseguire in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, che ha il dovere a) di chiamare la Commissione a rendere conto del suo operato politico e b), in quanto colegislatore, di assicurarsi di essere pienamente informato per migliorare costantemente la propria attività legislativa;

13.

constata che, nelle procedure di trattamento delle denunce, è necessario utilizzare sistematicamente strumenti che favoriscano la conformità ed esercitare il diritto di controllo del Parlamento europeo;

14.

rileva che la procedura di infrazione consiste di due fasi: la fase amministrativa (indagine) e la fase contenziosa dinanzi alla Corte di giustizia; constata che la Commissione riconosce che «i cittadini, le imprese e le organizzazioni di soggetti interessati apportano un importante contributo […] riferendo carenze riscontrate nel recepimento e/o nell'applicazione del diritto dell'UE da parte delle autorità degli Stati membri»; osserva altresì che, una volta rilevati, i problemi vengono esaminati attraverso discussioni bilaterali tra la Commissione e lo Stato membro interessato al fine di correggerli, per quanto possibile, utilizzando la piattaforma EU Pilot (5);

15.

rileva, in tale contesto, che EU Pilot è definito come una piattaforma per le «discussioni bilaterali tra la Commissione e gli Stati membri (6)» che non ha alcuno status giuridico e che costituisce piuttosto un semplice strumento di lavoro nel quadro dell'autonomia amministrativa della Commissione (7) nella procedura di pre-infrazione;

16.

deplora l'assenza di status giuridico della piattaforma EU Pilot, e ritiene che la legittimità possa essere assicurata solo attraverso la trasparenza e la partecipazione dei denuncianti e del Parlamento europeo alla piattaforma EU Pilot e che la legalità possa essere garantita mediante l'adozione, il prima possibile, di un atto giuridicamente vincolante che sancisca le norme che disciplinano l'intera procedura di pre-infrazione e infrazione, come indicato in un recente studio del Parlamento (8); ritiene che un siffatto atto giuridicamente vincolante debba chiarire i diritti e gli obblighi giuridici rispettivamente dei singoli denuncianti e della Commissione, e che debba mirare a consentire la partecipazione dei denuncianti alla piattaforma EU Pilot, per quanto possibile, assicurando almeno che siano informati in merito alle diverse fasi della procedura;

17.

si rammarica, in tal senso, del fatto che non sia stato dato seguito alle sue precedenti risoluzioni, e in particolare alla sua richiesta di norme vincolanti sotto forma di un regolamento, in conformità dell'articolo 298 del TFUE, che definisca i vari aspetti della procedura d'infrazione e di pre-infrazione, comprese le notifiche, le scadenze vincolanti, il diritto di essere sentiti, l'obbligo di motivazione e il diritto dei singoli di avere accesso al proprio fascicolo, al fine di rafforzare i diritti dei cittadini e garantire la trasparenza;

18.

è dell'avviso che la realizzazione della piattaforma EU Pilot debba essere più trasparente nei confronti dei denuncianti; chiede di beneficiare dell'accesso alla banca dati in cui sono raccolte tutte le denunce per poter svolgere il proprio compito di controllo sul ruolo di custode dei trattati della Commissione;

19.

sottolinea l'importanza di buone pratiche amministrative e chiede che sia messo a punto un «codice procedurale» sotto forma di un regolamento avente l'articolo 298 del TFUE quale base giuridica e indicante i vari aspetti della procedura d'infrazione;

20.

chiede nuovamente alla Commissione di proporre, pertanto, norme vincolanti sotto forma di un regolamento, in virtù della nuova base giuridica offerta dall'articolo 298 del TFUE, così da garantire il pieno rispetto del diritto dei cittadini a una buona amministrazione, come sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali;

21.

rammenta che nell'accordo quadro rivisto sulle sue relazioni con il Parlamento europeo, la Commissione si impegna a mettere a disposizione del Parlamento «informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione sin dalla lettera di messa in mora, incluse, se richieste dal Parlamento, le questioni cui la procedura d'infrazione si riferisce», e auspica che nella pratica questa clausola sia applicata in buona fede;

22.

ribadisce, pertanto, che il Parlamento ha il diritto di ricevere informazioni dettagliate su specifici atti o disposizioni che creano problemi di recepimento, nonché sul numero di denunce per specifici atti e disposizioni (9), e che, mentre la Commissione ha il diritto di negare al Parlamento europeo l'accesso ai dati personali della banca dati EU Pilot, il Parlamento europeo è autorizzato a richiedere informazioni in forma anonima per essere pienamente informato in merito a tutti gli aspetti pertinenti relativi all'attuazione e applicazione del diritto dell'Unione (10);

23.

si compiace della partecipazione di tutti gli Stati membri al progetto EU Pilot; auspica che ciò si traduca in un'ulteriore riduzione del numero delle procedure di infrazione; chiede che i cittadini siano meglio informati sul progetto EU Pilot;

24.

ritiene che la questione della piattaforma EU Pilot e, più in generale, delle infrazioni del diritto dell'UE e dell'accesso del Parlamento alle informazioni pertinenti che riguardano la procedura di pre-infrazione e di infrazione costituisca un punto essenziale da porre all'ordine del giorno in relazione a un futuro accordo interistituzionale;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia, al Mediatore europeo e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 66.

(2)  Gli articoli 258 e 260 del TFUE definiscono i poteri della Commissione di avviare una procedura di infrazione contro uno Stato membro. Più in particolare, l'articolo 258 afferma che la Commissione «emette un parere motivato» quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.

(3)  29a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell’Unione europea (2011) (COM(2012)0714), pagg. 2-3.

(4)  Studio commissionato dal Parlamento europeo, unità tematica C, dal titolo «Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness» (Strumenti per garantire l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione europea e valutazione della loro efficacia), Bruxelles 2013, pag 11.

(5)  Relazione della Commissione (COM(2012)0714), pag. 7.

(6)  Cfr. passaggio citato nel precedente paragrafo.

(7)  «Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law» (Accesso alle informazioni relative a casi pre-infrazione nel contesto di EU Pilot e della relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea), parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo del 26 novembre 2013.

(8)  «Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness» (Strumenti per garantire l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'UE e la valutazione della loro efficacia), pag. 13.

(9)  «Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law» (Accesso alle informazioni relative a casi pre-infrazione nel contesto di EU Pilot e della relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea), pag. 4.

(10)  Ibid. La Commissione pubblica già molte informazioni nella sua relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/6


P7_TA(2014)0060

Corte dei conti

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul futuro ruolo della Corte dei conti europea. Procedura di nomina dei membri della Corte dei conti europea: consultazione del Parlamento europeo (2012/2064(INI))

(2017/C 093/02)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286,

visto l'articolo 108 del suo regolamento,

visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti europea sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario) (1),

vista la sua risoluzione del 17 novembre 1992 sulla procedura di consultazione del Parlamento europeo per la nomina dei membri della Corte dei conti (2),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 1995 sulle procedure da seguire in ordine alla consultazione del Parlamento per la nomina dei membri della Corte dei conti (3),

vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sul quadro di controllo interno integrato (4),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0014/2014),

I.    Il futuro ruolo della Corte dei conti

A.

considerando che le dichiarazioni di Lima e del Messico dell'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo definiscono gli elementi fondamentali di un'istituzione indipendente di controllo e affermano che le istituzioni superiori di controllo (ISC) nazionali possono interpretare i principi delle dichiarazioni con notevole libertà;

B.

considerando che la Corte dei conti europea, in quanto istituzione di controllo professionale, deve, tra l’altro, applicare le norme di revisione internazionali previste per il settore pubblico;

C.

considerando che la Corte dei conti europea è stata istituita dal trattato di bilancio del 1975 allo scopo di controllare le finanze dell'Unione e che, in quanto revisore esterno dell'UE, essa contribuisce al miglioramento della gestione finanziaria dell’Unione, agendo al contempo da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell'UE;

D.

considerando che l'attuale situazione economica e finanziaria in rapida evoluzione richiede una vigilanza microprudenziale e macroprudenziale efficace, conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia, in un'Unione europea moderna e caratterizzata da numerose sfide;

E.

considerando che i revisori pubblici, come la Corte dei conti e le istituzioni superiori di controllo degli Stati membri, ricoprono un ruolo essenziale nel ripristino della fiducia nella responsabilità pubblica dell'Unione e nel suo miglioramento; che è pertanto importante collocare qualsiasi discussione sulle possibili riforme della Corte dei conti nel più ampio contesto della sfida di miglioramento della responsabilità pubblica dell'Unione;

F.

considerando che il trattato di Lisbona ha ribadito il quadro giuridico per la Corte dei conti nella promozione della responsabilità pubblica e nella fornitura di assistenza al Parlamento e al Consiglio in sede di supervisione dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, contribuendo in tal modo al miglioramento della gestione finanziaria dell'UE e alla protezione degli interessi finanziari dei cittadini;

II.    Procedura di nomina dei membri della Corte dei conti: consultazione del Parlamento europeo

G.

considerando che, a norma dell'articolo 286 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Corte dei conti devono essere scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati membri, delle istituzioni di controllo esterno o che possiedono una qualifica specifica per lo svolgimento della funzione in questione e offrono ogni garanzia di indipendenza;

H.

considerando che è essenziale che la Corte dei conti sia composta da membri che forniscono, nella maggior misura possibile, garanzie professionali e di indipendenza come previsto dal trattato, evitando rischi per la reputazione della Corte dei conti;

I.

considerando che alcune nomine hanno sollevato pareri divergenti in seno al Parlamento e al Consiglio, e che la loro persistenza rischia di danneggiare i buoni rapporti di lavoro della Corte dei conti con le suddette istituzioni ed eventualmente di avere gravi conseguenze negative per la credibilità e, di conseguenza, l'efficacia della Corte stessa;

J.

considerando che la decisione del Consiglio di nominare membri della Corte dei conti in casi in cui il Parlamento ha tenuto audizioni ed espresso pareri negativi è incomprensibile e dimostra una mancanza di rispetto per il Parlamento;

K.

considerando che il parere del Parlamento suscita un vivo interesse da parte dei mezzi di comunicazione; e che, se dovessero ottenere l’incarico di membri della Corte dei conti personalità le cui candidature siano state in precedenza pubblicamente e ufficialmente respinte dal Parlamento, la fiducia nelle istituzioni interessate risulterebbe indebolita;

L.

considerando che la nomina di membri dotati di competenze professionali in materia di revisione contabile, associate a un contesto funzionale più ampio e vario che garantisca prospettive e competenze diversificate, potrà contribuire ad accrescere l'efficienza della Corte dei conti in termini di decisioni e funzionamento; e che l'incapacità di trovare un adeguato equilibrio di genere è, oggigiorno, inaccettabile;

M.

considerando che la cooperazione tra la Corte dei conti e il Parlamento, che è al centro del sistema di controllo di bilancio dell'Unione europea, risulta turbata dal parere negativo espresso dal Parlamento su taluni membri della Corte;

N.

considerando che il processo di valutazione inter pares 2013 chiede procedure interne più brevi alla Corte e un chiarimento del suo ruolo e del suo mandato nei confronti dei soggetti interessati esterni, e sottolinea che le entità controllate esercitano un’influenza eccessiva sulle conclusioni della Corte e sui pareri di revisione contabile;

O.

considerando che il Parlamento si concentra principalmente sulle proposte che non comportano la necessità di modificare il trattato;

P.

considerando che il Consiglio ha sempre rispettato le raccomandazioni avanzate dal comitato di esperti istituito ai sensi dell’articolo 255 del TFUE allo scopo di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati al posto di avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea e del Tribunale, nonostante il trattato non preveda alcun obbligo chiaro in tal senso;

I.    Visione del Parlamento per la CCE: il futuro ruolo della Corte dei conti

1.

ritiene non solo che la Corte dei conti europea, in quanto controllore esterno delle istituzioni dell'Unione, possa fornire ai legislatori una dichiarazione relativa all'affidabilità dei conti e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti di un determinato esercizio finanziario, ma anche che si trovi nella posizione ideale per offrire al legislatore e all'autorità di bilancio, in particolare alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, pareri preziosi sui risultati ottenuti dalle politiche dell'Unione, per migliorare i risultati e l'efficacia delle attività finanziate dall'Unione, individuare le economie di scala e di diversificazione e le ricadute tra politiche nazionali degli Stati membri nonché offrire al Parlamento valutazioni esterne riguardo alle valutazioni della Commissione sulle finanze pubbliche negli Stati membri;

2.

è del parere che la Corte dei conti debba rimanere fedele ai principi di indipendenza, integrità, imparzialità e professionalità, sviluppando al contempo rapporti di stretta cooperazione con i suoi partner, in particolare il Parlamento europeo, e più specificamente la sua commissione per il controllo dei bilanci, come pure le commissioni specializzate, nel processo di assunzione di responsabilità delle istituzioni dell'Unione;

Il modello tradizionale di dichiarazione di affidabilità

3.

osserva che la Corte dei conti è vincolata dal trattato (articolo 287 I, paragrafo 2, (TFUE)) a fornire al Parlamento e al Consiglio una dichiarazione di affidabilità (DAS (5)) in merito alla legittimità e alla regolarità dei pagamenti, dopo avere esaminato la regolarità, la legittimità e i risultati del bilancio dell'Unione; e che a norma del medesimo trattato, la CCE è tenuta ad elaborare relazioni speciali e pareri; osserva che una larga parte delle risorse umane della Corte viene utilizzata per la DAS annuale;

4.

è del parere che l'indipendenza, l'integrità, l'imparzialità e la professionalità della Corte dei conti rappresentino la chiave della credibilità di quest’ultima nella sua funzione di assistenza al Parlamento e il Consiglio al fine di controllare e migliorare la gestione finanziaria dell'Unione, nonché tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, dalla fase di programmazione fino alla chiusura dei conti;

5.

si rammarica che, per il diciottesimo anno consecutivo, le risultanze della revisione della Corte dei conti non le abbiano consentito di formulare una dichiarazione di affidabilità (DAS) positiva in merito alla legittimità e alla regolarità dei pagamenti; evidenzia altresì il fatto che un tasso di errore, di per sé, contribuisce solo in parte a fornire una panoramica globale dell'efficacia delle politiche dell'Unione;

6.

ricorda che l'articolo 287 TFUE prevede che la Corte presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni; fa notare che, invece di formulare una dichiarazione in merito all'affidabilità dei conti e alla legittimità e regolarità delle relative operazioni, nel 2012 la Corte dei conti ha espresso quattro pareri: uno sull'affidabilità dei conti e tre sulla legittimità e la regolarità delle relative operazioni (uno sulle entrate, uno sugli impegni e uno sui pagamenti); ritiene che la scelta di tale modalità renda più complesso il compito di valutare l'esecuzione del bilancio da parte della Commissione;

7.

rileva che la DAS è un indicatore annuale relativo a un programma di spesa pluriennale, e questo rende difficile comprendere la natura ciclica e gli effetti degli accordi pluriennali, e che, di conseguenza l'impatto e l'efficacia complessivi dei sistemi di gestione e controllo possono essere misurati solamente parzialmente alla fine del periodo di spesa; ritiene pertanto che la Corte dei conti dovrebbe essere in grado di presentare all'autorità di discarico una valutazione intermedia e una relazione di sintesi, oltre alla DAS annuale, sui risultati finali di un periodo di programmazione;

8.

accoglie favorevolmente il fatto che, sin dal 2009, la Corte dei conti si sia considerevolmente impegnata per lo sviluppo dei suoi prodotti e servizi nonché della sua relazione annuale; ritiene tuttavia che occorra adoperarsi maggiormente e impiegare più risorse per accrescere ulteriormente la qualità, soprattutto in relazione ai controlli di gestione espletati dalla Corte, che forniscono informazioni sull'esecuzione del bilancio dell'Unione; reputa opportuno che la Corte dei conti si basi sul modello di DAS per determinare se siano stati conseguiti dei risultati e per spiegare in che modo siano stati conseguiti, affinché sia possibile trarre insegnamenti e applicarli in altri ambiti;

Le nuove dimensioni e sfide della Corte dei conti

9.

riconosce il ruolo storico e costruttivo svolto dall'esercizio di elaborazione della DAS, incentrato sui concetti di legittimità e regolarità in quanto utili indicatori di buone pratiche finanziarie e di una sana gestione a tutti i livelli di spesa dell’Unione e nel mostrare le modalità di utilizzo dei fondi dell'UE conformemente alle decisioni del Parlamento, nella sua veste di legislatore e autorità di bilancio; sottolinea tuttavia che in questo momento, come pure in futuro, è necessario che la Corte dei conti impieghi una maggiore quantità di risorse per valutare se siano state conseguite l'economia, l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici affidati alla Commissione, e che il seguito dato alle conclusioni contenute nelle relazioni speciali comporti corrispondenti adeguamenti dei programmi dell’UE;

10.

sottolinea che il mandato della Corte dei conti, stabilito dal trattato, fornisce il quadro di riferimento all'interno del quale la Corte adempie la sua funzione di organismo di controllo esterno indipendente dell'Unione; osserva che il mandato prevede notevole flessibilità, consentendo alla Corte dei conti di portare a termine la propria missione al di là dell'ambito della DAS; rammenta che il mandato consente alla Corte di presentare i risultati dei suoi controlli di gestione all'interno di relazioni speciali, e ciò rappresenta un'importante opportunità di apportare valore aggiunto concentrando l'attenzione e le indagini su settori ad alto rischio; rileva inoltre che tali relazioni forniscono informazioni ai cittadini europei sul funzionamento dell'Unione e sull'utilizzo dei fondi europei in molteplici settori, favorendo così l'avvicinamento dell'Europa ai suoi cittadini e rendendola più trasparente e comprensibile;

11.

ricorda che uno dei modi più efficaci per migliorare la revisione dei conti dell'Unione europea e rafforzare sia le prestazioni che l'efficacia della spesa consiste nel far votare il discarico prima del 31 dicembre dell'anno successivo all'esercizio oggetto di controllo; sottolinea che, in questo modo, si costringerebbe la Corte dei conti a presentare la sua relazione annuale entro il 30 giugno;

12.

propone che la Corte dei conti, ferma restando la sua indipendenza, formuli il proprio parere sulla base della soglia di rilevanza e non semplicemente sul tasso di errore tollerabile, il che sembra conformarsi maggiormente ai principi internazionali di audit;

13.

propone che il Parlamento europeo dedichi una sezione speciale della sua relazione annuale sul discarico al seguito dato alle raccomandazioni presentate dalla Corte dei conti nei suoi vari controlli di gestione, per motivare la Commissione e gli Stati membri ad attuare tali raccomandazioni; e anche che il Parlamento indichi a quali principali azioni di seguito la Corte dei conti può dedicare particolare attenzione nella sua relazione annuale, fatta salva la sua indipendenza;

14.

osserva che la Corte dei conti elabora il proprio programma di lavoro su base pluriennale e annuale; rileva che il programma pluriennale consente la definizione e l'aggiornamento della strategia della Corte dei conti mentre il programma annuale fissa i compiti specifici da svolgere durante l'esercizio in questione; accoglie favorevolmente il fatto che ogni anno la Corte dei conti presenta il programma di lavoro annuale alla commissione per il controllo dei bilanci, elencando i compiti di audit prioritari e le risorse destinate alla loro esecuzione;

15.

ritiene che, nella loro forma attuale, le riunioni della Corte dei conti con il Parlamento e il Consiglio offrano utili consulenze per l'elaborazione del programma di lavoro annuale della Corte; sottolinea che un dialogo preparatorio strutturato di questo tipo contribuisce notevolmente a garantire l'effettiva responsabilità democratica nei confronti dei cittadini per quanto concerne l’utilizzo dei fondi pubblici forniti al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione; sottolinea che, nonostante una maggiore collaborazione consultiva con il Parlamento e il Consiglio, la Corte dei conti dovrebbe decidere essa stessa, in maniera indipendente dall'influenza politica o nazionale, in merito al proprio programma di lavoro annuale;

16.

osserva che questioni di grande interesse per i soggetti esterni interessati, come il Parlamento europeo, e le conseguenti richieste di controlli, non vengono raccolte in modo strutturato, né trattate a pieno titolo come preferenziali; ritiene che ciò vada a scapito della pertinenza e dell'incidenza dei risultati dei controlli della Corte dei conti; osserva inoltre che il valore aggiunto della Corte dei conti è direttamente connesso all'uso che il Parlamento e gli altri soggetti interessati nell'ambito del processo di responsabilità fanno del suo lavoro; invita pertanto la Corte a tenere in considerazione, nel suo programma di lavoro annuale, le priorità politiche dei legislatori e le questioni di grande interesse per i cittadini dell'UE comunicatele dalla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento quale vettore delle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione;

Cooperazione con le istituzioni superiori di controllo (ISC)

17.

si aspetta una più stretta cooperazione tra la Corte dei conti e le istituzioni superiori di controllo degli Stati membri, con risultati concreti in merito alla condivisione dell'attività annuale della Corte; si aspetta, inoltre, passi metodologici concreti e intese sui calendari di audit; si attende che la Commissione, sulla base di uno studio di carattere giuridico, presenti proposte per integrare l'attività di audit delle istituzioni superiori di controllo degli Stati membri nei controlli della Corte dei conti in tema di gestione condivisa nel loro rispettivo Stato membro;

18.

sottolinea che la Corte dei conti dovrebbe essere in prima linea nella definizione di un metodo di lavoro, nell’ambito del quale le istituzioni superiori di controllo nazionali e la Corte dei conti rafforzino il coordinamento delle loro risorse per valutare la spesa e l'esecuzione del bilancio dell'Unione, evitando la duplicazione del lavoro di controllo e condividendo le pertinenti informazioni, identificando i settori di rischio, effettuando revisioni contabili congiunte o associando più strettamente le istituzioni superiori di controllo con le missioni di revisione della Corte dei conti, consentendo in tal modo lo sviluppo di metodi di lavoro comuni e di una maggiore efficacia a tutti i livelli di controllo; osserva che la condivisione dei dati di audit e di controllo e di buone pratiche tra la Corte dei conti e le istituzioni superiori di controllo nazionali è essenziale per una migliore concentrazione degli sforzi di audit e di controllo; osserva che esistono troppi livelli di controllo e che tali duplicazioni andrebbero evitate, per ridurre gli oneri per le autorità di gestione e i beneficiari;

19.

chiede pertanto di intensificare la cooperazione tra le istituzioni di controllo nazionali e la Corte dei conti europea ai fini di un controllo della gestione condivisa, in applicazione dell'articolo 287, paragrafo 3, del TFUE;

20.

propone di esaminare la possibilità che le istituzioni di controllo nazionali, in qualità di revisori esterni indipendenti, e nel rispetto delle norme internazionali in materia di revisione contabile, rilascino degli attestati nazionali di audit sulla gestione dei fondi dell'Unione, da consegnare ai governi degli Stati membri affinché vengano presentati durante la procedura di discarico, secondo una procedura interistituzionale ad hoc da introdurre;

21.

sottolinea l'importanza di includere i programmi europei nella programmazione dei controlli effettuati dalle istituzioni superiori di controllo, prestando particolare attenzione alla gestione condivisa; in tal senso, i parlamenti nazionali devono svolgere un ruolo fondamentale potendo invitare le rispettive istituzioni superiori di controllo a condurre revisioni contabili sui fondi e programmi europei; osserva che un'istituzionalizzazione e una regolarizzazione di tale controllo consentirebbero di presentarne i risultati una volta all'anno dinnanzi al parlamento nazionale;

Il nuovo contesto operativo della Corte dei conti

22.

osserva che i regolamenti riguardanti i principali settori di spesa per il periodo 2014-2020 hanno modificato notevolmente i quadri finanziario e giuridico che disciplinano l'esecuzione del bilancio dell'Unione; segnala che tali riforme comportano cambiamenti significativi destinati ad alterare il contesto del rischio di gestione finanziaria attraverso la semplificazione delle norme di finanziamento, l'aumento della condizionalità e lo sfruttamento del bilancio dell'Unione; insiste pertanto affinché la Corte dei conti si concentri maggiormente sui risultati, fornendo informazioni adeguate sui rischi e sulle prestazioni di nuovi strumenti di questo tipo;

23.

suggerisce alla Corte dei conti di sincronizzare il suo programma di lavoro pluriennale con il QFP e di includere una revisione intermedia nonché una revisione completa della chiusura dei conti della Commissione, riguardo al rispettivo QFP;

24.

osserva che spesso nei controlli di gestione manca un'analisi chiara delle risultanze dei controlli stessi; osserva altresì che non esiste un sistema per garantire che i revisori assegnati all'esecuzione di uno specifico controllo possiedano le conoscenze tecniche e le competenze metodologiche necessarie allo svolgimento dei controlli senza dover partire da zero sulle questioni oggetto del controllo; ritiene che tali circostanze aggravino l'inefficienza e l'inefficacia delle constatazioni della Corte dei conti nei controlli di gestione;

25.

si attende dalla Corte dei conti assoluta trasparenza circa le esigenze in termini di tempo riguardo ai suoi prodotti e invita la Corte a pubblicare, nell'ambito di ogni controllo di gestione, uno scadenzario e le diverse fasi che hanno riguardato il rispettivo prodotto nel corso del suo sviluppo, ovvero il tempo necessario a completare ciascuna delle diverse fasi previste, che attualmente sono:

studio preliminare

analisi delle questioni

memorandum di pianificazione dei controlli

sintesi delle constatazioni preliminari

conclusioni

progetto di relazione

procedura in contraddittorio;

26.

osserva che i controlli di gestione che includono uno studio preliminare della Corte dei conti richiedono due anni, cosicché, in vari casi, le risultanze dei controlli si sono rivelate obsolete e hanno impedito l'attuazione di misure adeguate; si aspetta che la Corte dei conti razionalizzi l'effettuazione dei suoi controlli di gestione ed elimini i passaggi procedurali superflui;

27.

esprime l'auspicio che, in futuro, la Corte dei conti non solo pubblichi le osservazioni della Commissione sulle sue constatazioni, conclusioni e raccomandazioni, ma elabori anche con chiarezza una replica finale, ove opportuno;

28.

è del parere che la Corte dei conti debba comunicare regolarmente le statistiche relative alla presenza dei membri nella sua sede a Lussemburgo alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento; si aspetta dalla Corte una totale trasparenza nei confronti del Parlamento a tale proposito; auspica ricevere dalla Commissione un'analisi sulla fattibilità della sostituzione di parte della remunerazione dei membri della Corte dei conti con un'indennità giornaliera;

29.

sottolinea che, nonostante l'esigenza di essere equi e di fare riferimento alle argomentazioni dell'entità controllata nella rispettiva relazione, non occorre raggiungere un consenso con tale entità;

30.

osserva che, in alcuni casi, le deliberazioni parlamentari riguardo a questioni affrontate nelle relazioni speciali si erano già concluse e che pertanto non è stato possibile utilizzare efficacemente le risultanze dei controlli della Corte dei conti; osserva altresì che in alcuni casi raccomandazioni essenziali della Corte dei conti erano già state attuate dalla Commissione al momento della presentazione della relazione; si aspetta che la Corte tenga conto di tutti i vincoli di tempo e degli sviluppi esterni quando effettua i suoi controlli;

31.

si aspetta che la Corte comunichi chiaramente nelle sue relazioni i punti deboli e le buone prassi delle autorità degli Stati membri attraverso una loro coerente esposizione;

32.

è convinto che sia possibile realizzare economie di scala e di diversificazione attraverso un'analisi accurata delle esigenze in termini di risorse dei membri della Corte dei conti; si aspetta che la Corte valuti tali economie relative, tra l'altro, a un servizio di autisti comune per i membri nonché alla condivisione degli spazi e del personale;

33.

deplora che l'azione intergovernativa al di fuori del quadro del trattato UE, come quella adottata per l'istituzione del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e del meccanismo europeo di stabilità (MES), comporti grandi sfide anche in termini di responsabilità pubblica e controllo, oltre a indebolire il ruolo essenziale della Corte dei conti;

34.

deplora il fatto che, nel caso del FESF, non siano ancora state adottate disposizioni di alcun genere riguardo all'esecuzione di un controllo pubblico esterno indipendente e si rammarica che, anche se la Corte dei conti ha nominato un membro della commissione di controllo del MES, la relazione di controllo annuale di detta commissione non sarà messa a disposizione né del Parlamento né del pubblico; invita la Corte dei conti a presentare regolarmente al Parlamento una relazione di controllo annuale della commissione di controllo e tutte le altre informazioni necessarie riguardo alle attività della Corte in tale ambito, affinché il Parlamento possa verificare l'attività della Corte dei conti durante la procedura di discarico;

Riforma della struttura della Corte dei conti

35.

osserva che le procedure di composizione e di nomina della Corte dei conti sono stabilite dagli articoli 285 e 286 TFUE; sottolinea, tuttavia, l'esigenza di una modifica del trattato che ponga il Parlamento e il Consiglio su un livello di parità ai fini della nomina dei membri della Corte dei conti, onde garantire la legittimità democratica, la trasparenza e la completa indipendenza dei membri della Corte dei conti;

36.

deplora che alcune procedure di nomina abbiano provocato un conflitto tra il Parlamento e il Consiglio in merito ai candidati, nonostante il fatto che il trattato non preveda una simile eventualità; sottolinea che il Parlamento ha il dovere, come sancito dal trattato, di verificare le candidature; è del parere che sia opportuno che il Consiglio, nello spirito di una leale cooperazione tra le istituzioni europee, rispetti le decisioni adottate dal Parlamento dopo la sua audizione;

37.

chiede che, nella prossima revisione del trattato UE, sia stabilito che il Parlamento europeo sceglie i membri della Corte dei conti, su proposta del Consiglio; sottolinea che tale procedura rafforza l'indipendenza dei membri della Corte dei conti nei confronti degli Stati membri;

38.

accoglie favorevolmente il fatto che la Corte, nel 2010, abbia adottato un nuovo regolamento che le ha permesso, nel quadro giuridico attuale, di razionalizzare il proprio processo decisionale, in modo che le relazioni di controllo e i pareri sono ora adottati da sezioni composte da 5- 6 membri e non dall'intero collegio di 28 membri;

39.

è del parere che l'attuale regola di rappresentanza geografica in relazione ai dirigenti di alto livello, secondo la quale può esserci un membro per ogni Stato membro, abbia da tempo perso la propria iniziale utilità e credibilità e che possa essere sostituita da una struttura di gestione leggera, adattata a un più ampio mandato in materia di responsabilità, dotata di disposizioni adeguate per garantire l'indipendenza in tutte le attività della Corte;

40.

propone, pertanto, che la Corte dei conti abbia lo stesso numero di membri della Commissione; e che detti membri vantino almeno un’esperienza professionale nel settore del controllo e della gestione, siano in possesso delle qualifiche specifiche per la loro funzione e offrano ogni garanzia di indipendenza;

41.

propone di rivedere il meccanismo di remunerazione dei membri della Corte dei conti e le risorse destinate direttamente e personalmente a ciascuno di essi, sia per conformarsi alle prassi nazionali e internazionali relative a funzioni simili, sia per consentire ai membri della Corte dei conti di adempiere le loro funzioni in modo indipendente;

II.    Procedura di nomina dei membri della Corte dei conti: consultazione del Parlamento europeo

42.

adotta i seguenti principi, criteri di selezione e procedure per formulare il proprio parere sui candidati a membro della Corte dei conti:

a)

è necessario concedere al Parlamento un periodo di esame ragionevole, affinché i candidati possano essere ascoltati dalla commissione per il controllo dei bilanci e la commissione possa procedere alla votazione dopo l'audizione;

b)

all'atto di adottare una decisione, a prescindere dai i criteri politici, la commissione per il controllo dei bilanci e l'assemblea plenaria procedono alla votazione a scrutinio segreto;

c)

in seno alla commissione per il controllo dei bilanci le audizioni sono pubbliche e i dibattiti sono trasmessi su video;

d)

il Parlamento adotta le proprie decisioni in base alla maggioranza dei voti espressi in seduta plenaria e il Consiglio è tenuto a rispettare la sua decisione; i candidati sono presenti durante la votazione e, in caso di esito negativo, il Presidente del PE chiede loro se intendano ritirare la propria candidatura;

43.

ritiene che i criteri di nomina dei membri della Corte dei conti debbano essere specificati ulteriormente sulla base dell'articolo 286 del TFUE e sottolinea che la valutazione del Parlamento sarà principalmente improntata ai seguenti criteri:

a)

esperienza professionale di alto livello conseguita nei settori delle finanze pubbliche, del controllo e della gestione, nonché conoscenza approfondita della governance delle istituzioni europee;

b)

un buon percorso professionale nell'ambito dell'audit e un'ottima conoscenza comprovata di almeno una delle lingue di lavoro dell'Unione europea;

c)

se necessario, prova delle previe dimissioni dei candidati dalle funzioni di gestione precedentemente ricoperte;

d)

alla data della nomina i candidati non possono esercitare alcun mandato elettivo né avere responsabilità nei confronti di alcun partito politico;

e)

prova di un elevato livello di integrità e moralità del candidato;

f)

data la natura del lavoro da svolgere, sarà presa in considerazione anche l'età dei candidati, ritenendo ragionevole stabilire, ad esempio, che i membri non abbiano un'età superiore ai 67 anni all'epoca della loro nomina;

g)

i membri non restano in carica per più di due mandati;

h)

infine, il Parlamento considererà molto seriamente la questione dell'equilibrio tra i membri della Corte dei conti in termini di rappresentanza di genere;

44.

invita il Consiglio a impegnarsi nelle seguenti azioni:

a)

presentare al Parlamento almeno due candidati provenienti da ciascuno Stato membro, una donna e un uomo;

b)

elaborare le proprie proposte in modo tale da rispettare appieno i criteri stabiliti nelle risoluzioni del Parlamento, fermo restando che quest’ultimo, da parte sua, assicurerà lo scrupoloso rispetto di tali criteri;

c)

fornire, unitamente ai nominativi dei candidati, le informazioni dettagliate relative al loro percorso professionale nonché tutte le informazioni e i pareri che gli sono stati forniti durante lo svolgimento delle procedure decisionali interne degli Stati membri;

d)

trasmettere tutte le informazioni relative alle proposte di nomina ricevute dagli Stati membri, fermo restando che, in caso di mancata trasmissione delle informazioni, il Parlamento sarebbe costretto a condurre indagini proprie, con il conseguente, inevitabile ritardo nella procedura di nomina;

e)

prendere contatto con le pertinenti autorità degli Stati membri che saranno invitate a designare i candidati a membro della Corte dei conti e richiamare l'attenzione di tali autorità sui criteri e le procedure stabiliti dal Parlamento;

f)

evitare la revoca di candidature e la presentazione di nuove candidature che tengano conto di nuove proposte avanzate dagli Stati membri sulla base esclusivamente di criteri politici;

g)

rispettare, qualora si verifichi una tale situazione, il parere negativo del Parlamento e proporre uno o più nuovi candidati;

45.

stabilisce quanto segue in relazione alle procedure dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci e in occasione della seduta plenaria:

a)

ogni raccomandazione relativa a ciascuna proposta di nomina è presentata in forma di relazione, da adottare sulla base della maggioranza dei voti espressi; la relazione fa riferimento unicamente alla proposta di nomina;

b)

la relazione contiene:

i)

visti che riassumono le circostanze della consultazione del Parlamento;

ii)

considerando che descrivono la procedura alla commissione competente;

iii)

il dispositivo, che può contenere esclusivamente:

un parere favorevole, oppure

un parere contrario;

c)

i visti e i considerando non sono posti in votazione;

d)

il curriculum vitæ e le risposte al questionario sono allegate alla relazione;

e)

la commissione per il controllo dei bilanci e l'assemblea plenaria votano sulla nomina del candidato in questione;

o

o o

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Corte dei conti nonché, per conoscenza, alle altre istituzioni dell'Unione europea, ai parlamenti e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.


(1)  GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU C 337 del 21.12.1992, pag. 51.

(3)  GU C 43 del 20.2.1995, pag. 75.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2013)0319.

(5)  Abbreviazione del termine francese «Déclaration d'assurance».


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/14


P7_TA(2014)0061

Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sussidiarietà e proporzionalità («Legiferare meglio»)

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità («Legiferare meglio» — 19a relazione riguardante l'anno 2011) (2013/2077(INI))

(2017/C 093/03)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (1),

visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in particolare gli articoli 4, 6 e 7,

viste le modalità pratiche, convenute il 22 luglio 2011 fra i servizi competenti del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'applicazione dell'articolo 294, paragrafo 4, del TFUE in caso di accordi alla prima lettura,

vista la propria risoluzione del 13 settembre 2012 sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 — «Legiferare meglio» — applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (2),

vista la propria risoluzione del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente (3),

vista la propria risoluzione dell'8 giugno 2011 su come garantire valutazioni d'impatto indipendenti (4),

vista la relazione della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità («Legiferare meglio» — 19a relazione riguardante l'anno 2011) (COM(2012)0373),

viste le comunicazioni della Commissione concernenti l'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea (COM(2012)0746) e (COM(2013)0685),

vista la comunicazione della Commissione «Legiferare con intelligenza — Rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese» (COM(2013)0122),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Monitoring and consultation on smart regulation for SMEs» (Monitoraggio e consultazione per una regolamentazione intelligente per le PMI) (SWD(2013)0060),

vista la comunicazione della Commissione «Legiferare con intelligenza nell'Unione europea» (COM(2010)0543),

viste le conclusioni del Consiglio sulla regolamentazione intelligente del 30 maggio 2013,

vista la relazione del 15 novembre 2011 del gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi dal titolo «L'Europa può fare meglio: Relazione sulle buone pratiche degli Stati membri per l'attuazione della normativa UE con il minor onere amministrativo»,

visto il parere del Comitato delle regioni del 30 maggio 2013 (5),

visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A7-0056/2014),

A.

considerando che il programma per una normativa intelligente costituisce un tentativo di consolidare gli sforzi tesi a legiferare meglio, a semplificare il diritto dell'UE e a ridurre gli oneri amministrativi, nonché di intraprendere un percorso verso una buona governance basata sull'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti, nella quale assumono un ruolo cruciale le valutazioni d'impatto e i controlli ex-post;

B.

considerando che i parlamenti nazionali dovrebbero essere coinvolti nelle valutazioni ex post delle nuove normative, il che rappresenterebbe un aiuto per la Commissione nella stesura delle sue relazioni e migliorerebbe in generale la valutazione delle questioni europee da parte dai parlamenti nazionali;

C.

considerando che l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 2003 è divenuto inadeguato rispetto al contesto legislativo attuale creato dal trattato di Lisbona, anche alla luce dell'approccio frammentario seguito dalle istituzioni dell'UE con l'adozione di dichiarazioni politiche comuni sui documenti esplicativi e di modalità pratiche concordate a livello di segretariati per l'applicazione dell'articolo 294 del TFUE;

Osservazioni generali

1.

sottolinea che la legislazione proposta e adottata a livello europeo dovrebbe essere semplice, efficace ed efficiente, generare un chiaro valore aggiunto ed essere di facile comprensione e accessibile in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri, nonché produrre pieni benefici al minimo costo; riconosce che la crisi economica ha accentuato le pressioni a carico delle risorse delle amministrazioni nazionali e ritiene che lo sforzo di produrre normative chiare e facilmente recepibili contribuirebbe ad alleviare in parte l'onere per le amministrazioni nazionali e per i privati che sono tenuti ad osservare le norme legislative; pone l'accento sulla responsabilità delle istituzioni europee di assicurare che la legislazione sia chiara e facilmente comprensibile e non imponga ai cittadini o alle imprese oneri amministrativi superflui;

2.

sottolinea che la valutazione riguardante l'impatto delle nuove normative sulle PMI o sulle grandi imprese non può tuttavia comportare la discriminazione dei lavoratori in funzione delle dimensioni della loro impresa e non può indebolire i loro diritti fondamentali, fra cui i diritti all'informazione e alla consultazione, le condizioni di lavoro, il benessere sul luogo di lavoro e i diritti in materia di sicurezza sociale, e non può rappresentare un ostacolo al miglioramento di tali diritti o al rafforzamento della loro protezione sul luogo di lavoro, di fronte a rischi professionali vecchi e nuovi;

3.

sottolinea l'obbligo delle istituzioni europee di rispettare, allorché legiferano, i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

4.

ribadisce le proprie osservazioni precedenti riguardo al fatto che in molte occasioni il comitato per la valutazione d'impatto e i parlamenti nazionali hanno ritenuto che tali principi non siano stati tenuti adeguatamente in considerazione nelle valutazioni d'impatto della Commissione; esprime ancora una volta il proprio disappunto per il fatto che tali critiche sono state rinnovate per un altro anno;

5.

ritiene che l'obiettivo di legiferare meglio vada perseguito in uno spirito di governance multilivello, cioè attraverso l'azione coordinata dell'UE, delle istituzioni nazionali e degli enti locali e regionali;

6.

chiede ancora una volta che l'accordo interistituzionale del 2003 «Legiferare meglio» venga rinegoziato allo scopo di tener conto del nuovo contesto legislativo creato dal trattato di Lisbona, consolidare le migliori prassi attuali e aggiornare l'accordo stesso in modo che sia in linea con l'agenda «legiferare meglio»; raccomanda che l'eventuale nuovo accordo sia adottato sulla base dell'articolo 295 del TFUE e assuma carattere vincolante;

7.

sollecita la Commissione e il Consiglio ad avviare negoziati con il Parlamento sui criteri per l'appropriata applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE; ritiene che ciò possa avvenire nel quadro della revisione dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», il quale pertanto, fra le altre cose, includerebbe tali criteri;

8.

ritiene che la varietà di titoli applicati ai sistemi utilizzati dalla Commissione per valutare gli atti normativi adottati e ridurre gli oneri sia fonte di confusione e di inutili complicazioni; raccomanda l'adozione di un unico titolo sotto l'intestazione «Legiferare meglio» e ribadisce la richiesta che ad occuparsi della materia sia un unico Commissario;

9.

invita la Commissione a intensificare il suo lavoro di verifica dell'applicazione del principio di proporzionalità, specialmente per quanto riguarda il ricorso agli articoli 290 e 291 del TFUE sugli atti delegati e di esecuzione;

10.

ritiene che, nel contesto di una maggiore legittimità democratica, occorra dedicare particolare attenzione al meccanismo di allerta precoce;

Il meccanismo di sussidiarietà per i parlamenti nazionali

11.

sottolinea che, sebbene la crisi economica e finanziaria richieda un migliore coordinamento delle politiche e un rafforzamento dei poteri dell'Unione in diversi ambiti, è altresì essenziale mantenere chiara e comprensibile la ripartizione delle competenze nel sistema unionale di governance multilivello nonché, a seguito di un dibattito trasparente, prendere le decisioni in modo trasparente e al livello più appropriato, riducendo l'eccesso di burocrazia;

12.

sottolinea che le istituzioni europee devono rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e nel protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, principi che hanno carattere generale e vincolano le istituzioni nell'esercizio delle competenze dell'Unione, fatta eccezione per i settori di competenza esclusiva dell'Unione stessa, nei quali il principio di sussidiarietà non è applicabile;

13.

propone di esaminare l'opportunità di stabilire a livello di Unione criteri appropriati per valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

14.

osserva che il protocollo n. 2 dà ai parlamenti nazionali la possibilità di comunicare ufficialmente al legislatore dell'Unione il loro parere in merito al non soddisfacimento, da parte di un atto legislativo proposto, del criterio della sussidiarietà per il fatto che gli obiettivi dell'atto, a motivo della loro portata o dei loro effetti, non possono essere conseguiti meglio a livello di Unione anziché a livello di Stati membri;

15.

mette in rilievo l'importanza fondamentale delle valutazioni d'impatto quale ausilio all'adozione delle decisioni nell'ambito del processo legislativo e sottolinea la necessità, in tale contesto, di dedicare la dovuta attenzione agli aspetti relativi alla sussidiarietà e alla proporzionalità;

16.

valuta positivamente la più stretta partecipazione dei parlamenti nazionali nel quadro del processo legislativo europeo e osserva che essi mostrano un crescente interesse per la corretta applicazione di questi principi da parte delle istituzioni dell'Unione, come si evince dal fatto che nel 2011 il Parlamento europeo ha ricevuto 77 pareri motivati che sostenevano la mancata conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà e 523 altri contributi sul merito di progetti di atti legislativi, mentre nel 2010 tali pareri e contributi erano stati rispettivamente 41 e 299; esprime la volontà di continuare e rafforzare la cooperazione e il dialogo interparlamentare con i parlamenti nazionali;

17.

sottolinea con forza l'importanza del controllo parlamentare, da parte sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali; raccomanda che sia fornita una valida assistenza ai parlamenti nazionali per consentire lo svolgimento dei loro compiti di controllo; propone di mettere a disposizione dei parlamenti nazionali orientamenti che li aiutino nella valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà;

18.

sottolinea che, a norma dell'articolo 263 del TFUE, la Corte di giustizia è competente a esercitare un controllo di legittimità sugli atti legislativi per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, e che tale principio costituisce un orientamento politico per l'esercizio delle competenze a livello di Unione;

19.

rileva, d'altra parte, che in virtù dei trattati la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti per «violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione», e che in base al trattato sull'Unione europea i principi di sussidiarietà e proporzionalità rientrano tra tali regole; osserva che, pertanto, il controllo giurisdizionale della validità degli atti dell'Unione si estende al rispetto di detti principi;

20.

sottolinea che la Corte di giustizia, nella sua sentenza del 12 maggio 2011 nella causa C-176/09, Lussemburgo/Parlamento europeo e Consiglio, afferma che il principio di proporzionalità «esige che gli strumenti istituiti da una disposizione del diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli», e che «nei settori in cui il legislatore dell'Unione dispone di un ampio potere normativo» solo il carattere manifestamente inidoneo, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, di un provvedimento adottato in tale contesto può inficiare la legittimità del provvedimento stesso, e ciò sebbene il legislatore dell'Unione sia tenuto a «basare le proprie scelte su criteri oggettivi» e, nel valutare i vincoli connessi alle varie misure possibili, debba «verificare se gli obiettivi perseguiti dalla misura prescelta siano idonei a giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori»;

21.

osserva che il principio di sussidiarietà quale formulato nei trattati consente all'Unione di intervenire nei settori che non sono di sua competenza esclusiva solo «se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione», mentre in virtù del principio di proporzionalità la sostanza e la forma dell'azione dell'Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati; rammenta che sussidiarietà e proporzionalità sono principi strettamente connessi ma distinti: mentre il primo riguarda l'opportunità dell'azione dell'Unione in settori che non sono di sua competenza esclusiva, il secondo riguarda la congruità tra i mezzi predisposti dal legislatore e i fini che esso persegue ed è una regola generale su cui si fonda l'esercizio delle competenze dell'Unione; osserva che l'esame della proporzionalità di un progetto di atto legislativo deve essere logicamente successivo a quello della sussidiarietà, ma che il controllo della sussidiarietà non sarebbe abbastanza efficace senza la verifica della proporzionalità;

22.

rileva l'esiguo numero di interrogazioni parlamentari concernenti il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ricevute dalla Commissione nel 2011 (32 su oltre 12 000);

23.

mette in risalto che nel 2011 la Commissione ha ricevuto 64 pareri motivati ai sensi del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, con un aumento significativo rispetto al 2010; osserva tuttavia che questi 64 pareri motivati costituivano appena il 10 % dei 622 pareri trasmessi in totale alla Commissione dai parlamenti nazionali nel 2011 nel contesto del dialogo politico in questione; richiama inoltre l'attenzione sul fatto che in nessun caso il numero di pareri motivati inviati in relazione a una proposta della Commissione era stato sufficiente per avviare le procedure del «cartellino giallo» o del «cartellino arancione» previste dal protocollo; constata però che il 22 maggio 2012 è scattata per la prima volta la procedura del «cartellino giallo» per una proposta della Commissione (proposta di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, cioè la cosiddetta proposta di regolamento «Monti II»); sottolinea che la Commissione ha ritirato la proposta non perché ritenesse violato il principio di sussidiarietà, ma perché si è resa conto che essa avrebbe difficilmente potuto raccogliere, in seno al Parlamento europeo e al Consiglio, il sostegno politico necessario alla sua adozione;

24.

ritiene che il meccanismo di controllo del principio di sussidiarietà debba essere concepito e utilizzato come un importante strumento di collaborazione tra istituzioni europee e nazionali; si compiace del fatto che tale strumento sia usato nella pratica quale mezzo di comunicazione e dialogo cooperativo tra i diversi livelli istituzionali del sistema europeo multilivello;

25.

osserva con preoccupazione che alcuni pareri motivati dei parlamenti nazionali rilevano che, in diverse proposte legislative della Commissione, la giustificazione relativa alla sussidiarietà è insufficiente o inesistente;

26.

raccomanda di indagare sulle ragioni per cui i parlamenti nazionali trasmettono così pochi pareri motivati formali e di chiarire se ciò sia dovuto al fatto che il principio di sussidiarietà è rispettato da tutte le parti o al fatto che i parlamenti nazionali non sono in grado di assicurarne il rispetto per insufficienza di risorse o per l'eccessiva brevità dei termini; ritiene auspicabile un'analisi da parte della Commissione;

27.

sottolinea la necessità che le istituzioni europee diano ai parlamenti nazionali la possibilità di esercitare il controllo delle proposte legislative, assicurando che la Commissione fornisca motivazioni circostanziate ed esaustive delle proprie decisioni legislative in ordine ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

28.

osserva inoltre a tale proposito che il tempo attualmente a disposizione dei parlamenti nazionali per effettuare i controlli di sussidiarietà e di proporzionalità è spesso giudicato insufficiente;

29.

ritiene che le pressioni, in termini di tempo e di risorse, cui sono sottoposti i parlamenti nazionali nel reagire ai progetti legislativi contribuiscono alla percezione di un «deficit democratico» nell'UE;

30.

ricorda le sue precedenti richieste di un esame più approfondito dei problemi che i parlamenti nazionali incontrano per migliorare il funzionamento del meccanismo esistente; ritiene che sarebbe inoltre auspicabile studiare iniziative per rafforzare questo meccanismo che, forse nel contesto di una futura revisione del trattato, potrebbe dare maggiori poteri ai parlamenti nazionali; suggerisce che nell'ambito di tale esame si potrebbe valutare quale sia il numero appropriato di risposte dei parlamenti nazionali necessario per far scattare la procedura, se questa debba essere limitata soltanto alle questioni di sussidiarietà e quali debbano esserne gli effetti, con particolare riferimento alle recenti esperienze con la procedura del «cartellino giallo»; è del parere che tale dibattito sia una fase utile dell'evoluzione dei poteri accordati ai parlamenti nazionali, adeguando gli incentivi a esercitare il controllo agli effetti a livello europeo;

31.

ritiene che nel frattempo si potrebbero avviare varie iniziative per migliorare la valutazione delle problematiche europee da parte dei parlamenti nazionali; in particolare:

suggerisce che ciascun atto legislativo pubblicato nella Gazzetta ufficiale contenga una nota in cui siano indicati i parlamenti nazionali che hanno risposto e quelli che hanno sollevato dubbi in merito alla sussidiarietà;

propone che i pareri motivati dei parlamenti nazionali inviati a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al TUE e al TFUE siano trasmessi senza indugio ai colegislatori;

suggerisce la possibilità di elaborare orientamenti che delineino i criteri per i pareri motivati sulle questioni di sussidiarietà;

propone di indurre i parlamenti nazionali a intraprendere analisi comparative delle valutazioni ex ante da essi effettuate confrontandole con le valutazioni ex post elaborate dalla Commissione;

Legiferare meglio

32.

ritiene che un approccio efficace alla sfida di legiferare meglio, per quanto concerne sia la legislazione vigente che quella futura, aiuterà le istituzioni europee a rispondere alla crisi; è del parere che la riforma della legislazione e delle prassi legislative europee sia uno strumento fondamentale per generare crescita, competitività e lavoro dignitoso in Europa;

33.

valuta positivamente il crescente accento posto dalla Commissione sul «ciclo» di elaborazione delle politiche, con le fasi di avvio, valutazione d'impatto, consultazione, adozione, attuazione e valutazione della legislazione dell'UE viste come parti di un processo coerente; ritiene in tale contesto che il principio «pensare anzitutto in piccolo» debba essere un elemento chiave dell'intero processo e che occorra migliorare la valutazione ex-ante della nuova legislazione, formando così un processo comprensibile e trasparente volto a stimolare la crescita e la competitività in Europa;

34.

plaude, a questo riguardo, alle comunicazioni della Commissione sulla legiferazione intelligente e sull'adeguatezza della regolamentazione dell'UE, nonché al documento di lavoro dei servizi sui «Top 10 most burdensome legislative acts for SMEs» («I dieci atti legislativi più gravosi per le PMI»); ritiene che questi documenti rappresentino passi avanti credibili dell'agenda «legiferare meglio» e rispondano a molte delle richieste formulate in precedenza dal Parlamento;

35.

ritiene che questi progressi compiuti sulla carta vadano ora consolidati con azioni concrete; sollecita perciò la Commissione a presentare nuove proposte specifiche per ridurre l'onere complessivo della regolamentazione nell'UE senza compromettere la salute e la sicurezza sul lavoro, e in particolare a:

agire quanto prima possibile per ridurre gli oneri indicati dalle PMI di tutta Europa nel quadro della consultazione sui «Top 10» (i dieci atti legislativi più gravosi);

aumentare, ove appropriato, l'introduzione di esenzioni o regimi più leggeri per le microimprese e le PMI in sede di proposta di nuove normative, e rendere più favorevoli alle PMI le norme UE sugli appalti pubblici;

attuare rapidamente gli impegni enunciati nella sua comunicazione del 2 ottobre 2013 su adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT: Regulatory Fitness) (COM(2013)0685) e completare le valutazioni nelle aree chiave d'intervento entro la fine di questa legislatura, includendovi i contributi provenienti da tutti i livelli di governo nei principali settori che interessano le autorità locali e regionali;

avviare un'iniziativa più ambiziosa per creare lavoro e crescita nell'UE, riducendo i costi della regolamentazione per le imprese;

preparare una relazione annuale incentrata sulla più generale agenda «legiferare meglio», contenente un resoconto dell'andamento delle iniziative avviate dalla Commissione, inclusa la specificazione dei costi netti per le imprese, nonché dei costi sociali, delle nuove proposte adottate dalla Commissione nei 12 mesi precedenti;

36.

sottolinea che il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro e l'informazione e consultazione dei lavoratori sono due elementi fondamentali per rafforzare la produttività e la competitività dell'economia europea; evidenzia che una regolamentazione rigorosa e stabile in questi settori non ostacola, ma anzi favorisce la crescita;

37.

è del parere che la Commissione debba esplorare ulteriormente l'opzione di introdurre nel processo legislativo una fase di «libro bianco»; ritiene che offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni sui progetti di proposte e sulle valutazioni d'impatto preliminari che li accompagnano farebbe migliorare la qualità dei progetti legislativi presentati dalla Commissione, senza prolungare indebitamente i tempi di gestazione delle future normative;

38.

ricorda altresì l'invito rivolto dal Parlamento alla Commissione a presentare proposte per attuare la compensazione normativa, la quale richiederebbe di identificare compensazioni dei costi di entità equivalente prima di adottare nuove normative che comportino l'imposizione di costi; osserva che legiferare a livello di UE non significa automaticamente smantellare 28 normative nazionali a favore di un unico diritto europeo, né implica automaticamente che una nuova normativa europea imponga minori oneri rispetto alle singole normative nazionali; esorta pertanto la Commissione a esaminare con attenzione questa proposta e a presentare una valutazione del suo impatto entro la fine dell'attuale legislatura nel 2014;

39.

si rammarica dell'intenzione della Commissione di ritirare la sua proposta sullo statuto della società privata europea, che il Parlamento aveva chiesto in una relazione d'iniziativa legislativa; chiede alla Commissione di consultare il Parlamento prima di ritirare una qualsiasi proposta basata su una relazione di tale natura di quest'ultimo;

40.

sottolinea l'importanza della semplificazione per razionalizzare il contesto normativo, in particolare a beneficio degli enti locali e regionali, le cui risorse per l'attuazione della legislazione sono spesso limitate e stanno diminuendo;

41.

intende per «gold-plating» (letteralmente «placcatura in oro, doratura») la pratica con cui gli Stati membri, nel recepire le direttive UE nell'ordinamento nazionale, vanno oltre i requisiti minimi; ribadisce il suo sostegno a misure volte a contrastare il ricorso non necessario a tale pratica, e invita pertanto gli Stati membri, nei casi in cui attuano tale pratica, a spiegare le ragioni per cui lo fanno;

Valutazioni d'impatto e valore aggiunto europeo

42.

apprezza il fatto che le valutazioni d'impatto della Commissione cerchino di coprire una gamma ampia ed esauriente di possibili impatti, ma ritiene che il sistema possa essere ulteriormente rafforzato in vari modi, ad esempio includendo la dimensione territoriale (conseguenze finanziarie e amministrative per le autorità nazionali, regionali e locali); trova incoraggiante in tal senso la decisione della Commissione di aggiornare, consolidare e rivedere entro giugno 2014 i propri orientamenti per la valutazione d'impatto, e si riserva il diritto di contribuire presentando nei prossimi mesi proposte dettagliate di possibili miglioramenti a detti orientamenti; chiede fermamente che tali valutazioni d'impatto, che sono essenziali per la formazione dell'opinione pubblica e politica, rispettino il principio del multilinguismo;

43.

chiede alla Commissione di analizzare la metodologia utilizzata nella redazione delle valutazioni d'impatto, allo scopo di valutare modi per migliorare sia gli indicatori qualitativi sia lo svolgimento generale del processo di consultazione, in particolare per quanto attiene al coinvolgimento delle parti interessate;

44.

ritiene che occorra assoluta coerenza tra la valutazione d'impatto pubblicata dalla Commissione e i contenuti della proposta legislativa quale adottata dal collegio dei Commissari; chiede che la valutazione d'impatto riguardante una proposta che è poi modificata dal collegio sia automaticamente aggiornata in modo da rispecchiare le modifiche apportate dai Commissari;

45.

invita la Commissione a rafforzare il ruolo e l'indipendenza del comitato per la valutazione d'impatto (IAB), e in particolare la invita a rendere definitive le proposte legislative e a presentarle solo se sono state approvate col parere favorevole di tale comitato; esorta l'IAB ad avvalersi delle competenze delle parti sociali;

46.

ritiene che l'attuale clausola di esclusione della responsabilità, con cui si dichiara che la valutazione d'impatto della Commissione «impegna unicamente i servizi della Commissione che hanno partecipato alla sua elaborazione e non pregiudica la forma definitiva che assumeranno eventuali decisioni adottate dalla Commissione», metta in luce un'importante debolezza del sistema attuale;

47.

plaude allo sviluppo positivo rappresentato dalla Direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo creata in seno al Parlamento; ritiene che il Parlamento debba adottare sempre un approccio sistematico nell'esame delle valutazioni d'impatto; accoglie con favore l'elaborazione da parte della Direzione della Valutazione d'impatto di brevi sintesi delle valutazioni d'impatto che accompagnano le proposte della Commissione e ritiene che esse debbano costituire un elemento essenziale dell'analisi, da parte delle commissioni parlamentari, delle proposte legislative in discussione; propone che le valutazioni d'impatto del Parlamento includano, ove opportuno, una dimensione territoriale; chiede alla Conferenza dei presidenti di commissione di valutare come meglio dar seguito a questa raccomandazione;

48.

rammenta l'impegno assunto dal Parlamento e dal Consiglio, nell'approccio interistituzionale comune sulle valutazioni d'impatto del 2005, di condurre tali valutazioni, quando lo ritengono appropriato e necessario per il processo legislativo, prima dell'adozione di ogni modifica sostanziale; invita le commissioni ad avvalersi dell'Unità Valutazione d'impatto nell'attuazione del predetto impegno;

49.

rammenta ancora l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 2003, e incoraggia il Consiglio a completare senza indebito ritardo i lavori per l'istituzione di un suo meccanismo per lo svolgimento delle valutazioni d'impatto («analisi degli effetti») relative alle modifiche sostanziali («emendamenti di merito») da esso proposte, adempiendo così i suoi obblighi ai sensi dell'accordo del 2003;

50.

chiede fermamente che la Commissione prenda in seria considerazione le valutazioni del valore aggiunto europeo che accompagnano le relazioni d'iniziativa legislativa del Parlamento europeo, illustrando in dettaglio le ragioni per cui non accetta o non considera pertinenti una o più delle argomentazioni presentate dal Parlamento;

o

o o

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(2)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 117.

(3)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 87.

(4)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 31.

(5)  GU C 218 del 30.7.2013, pag. 22.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/21


P7_TA(2014)0062

Tabella di marcia contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (2013/2183(INI))

(2017/C 093/04)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

vista la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 31 marzo 2010, sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (COM(2010)0573),

visti la relazione 2012 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2013)0271) e i relativi documenti di lavoro,

viste la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la sua posizione del 2 aprile 2009 in merito a tale proposta (1),

visti gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio dell'Unione europea nella sua riunione del 24 giugno 2013,

vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del novembre 2010 in materia di omofobia, transfobia e discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere,

visti i risultati del sondaggio relativo a lesbiche, gay, bisessuali e transgender nell'Unione europea, condotto dall'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e pubblicato il 17 maggio 2013,

visto il parere della FRA del 1o ottobre 2013 sulla situazione dell'uguaglianza nell'Unione europea a 10 anni dall'attuazione iniziale delle direttive in materia di uguaglianza,

vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 sulla lotta all'omofobia in Europa (2),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011) (3),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sul rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio (4),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0009/2014),

A.

considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

B.

considerando che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione europea mira a combattere la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

C.

considerando che a giugno 2013 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato fermi orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) al di fuori dell'Unione europea, e che dovrebbe garantire una tutela efficace di tali diritti all'interno dell'UE;

D.

considerando che l'Unione europea già coordina la sua azione attraverso politiche globali in materia di uguaglianza e non discriminazione tramite la «Strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti», in materia di uguaglianza di genere tramite la «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015», in materia di disabilità tramite la «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020» e in materia di uguaglianza per i rom tramite il «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020»;

E.

considerando che, nella sua «Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», la Commissione ha riconosciuto la necessità di sviluppare politiche specifiche fondate sui trattati, riguardanti diritti fondamentali particolari;

F.

considerando che, nel sondaggio condotto nel 2013 sulle persone LGBT nell'UE, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha rilevato che, in tutta l'UE nell'anno precedente al sondaggio, un intervistato LGBT su due si sentiva discriminato o molestato a causa dell'orientamento sessuale, uno su tre ha subito discriminazioni nell'accesso a beni o servizi, uno su quattro è stato aggredito fisicamente e uno su cinque è stato discriminato in materia di occupazione o impiego;

G.

considerando che la FRA ha raccomandato all'UE e agli Stati membri di elaborare piani di azione che promuovano il rispetto delle persone LGBT e la tutela dei loro diritti fondamentali;

H.

considerando che a maggio 2013 undici ministri per le Pari opportunità (5) hanno invitato la Commissione a definire una politica globale dell'UE per l'uguaglianza delle persone LGBT e dieci Stati membri (6) hanno già adottato o stanno esaminando politiche analoghe a livello nazionale e regionale;

I.

considerando che il Parlamento europeo ha chiesto in dieci occasioni l'istituzione di uno strumento programmatico globale dell'Unione europea che assicuri l'uguaglianza sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;

Considerazioni generali

1.

condanna con forza qualsiasi forma di discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere e deplora vivamente che i diritti fondamentali di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) non siano ancora sempre rispettati appieno nell'Unione europea;

2.

ritiene che nell'Unione europea manchi attualmente una politica globale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI;

3.

riconosce che la responsabilità di tutelare i diritti fondamentali spetta congiuntamente alla Commissione europea e agli Stati membri; invita la Commissione ad avvalersi delle proprie competenze nella massima misura possibile, anche agevolando lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri; invita gli Stati membri a rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione europea e dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;

Contenuto della tabella di marcia

4.

invita la Commissione europea, gli Stati membri e le agenzie competenti a collaborare alla definizione di una politica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI, vale a dire una tabella di marcia, una strategia o un piano di azione che includano i temi e gli obiettivi indicati di seguito;

A.

Azioni orizzontali per l'attuazione della tabella di marcia

i)

la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire il rispetto dei diritti esistenti in tutte le sue attività e in tutti i settori in cui è competente integrando le questioni collegate ai diritti fondamentali delle persone LGBTI in tutte le attività pertinenti, ad esempio in sede di elaborazione delle politiche e proposte future o di monitoraggio dell'attuazione del diritto dell'Unione europea;

ii)

la Commissione dovrebbe agevolare, coordinare e monitorare lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri attraverso il metodo di coordinamento aperto;

iii)

le agenzie competenti dell'Unione europea, tra cui l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), l'Accademia europea di polizia (CEPOL), l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), la Rete giudiziaria europea (RGE) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), dovrebbero integrare le questioni correlate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nelle proprie attività e continuare a fornire alla Commissione e agli Stati membri una consulenza basata su elementi concreti in materia di diritti fondamentali delle persone LGBTI;

iv)

la Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere periodicamente dati pertinenti e comparabili sulla situazione delle persone LGBTI nell'UE, di concerto con le agenzie competenti e con Eurostat, agendo nel pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati;

v)

la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, di concerto con le agenzie competenti, la formazione e il potenziamento delle capacità degli organismi nazionali competenti in materia di uguaglianza, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre organizzazioni incaricate della promozione e della tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI;

vi)

la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, di concerto con le agenzie competenti, per sensibilizzare i cittadini in merito ai diritti delle persone LGBTI;

B.

Disposizioni generali in materia di non discriminazione

i)

gli Stati membri dovrebbero consolidare l'attuale quadro giuridico dell'UE lavorando all'adozione della proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, provvedendo tra l'altro a chiarire il campo di applicazione delle relative disposizioni e le spese connesse;

ii)

la Commissione, gli Stati membri e le agenzie competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla situazione delle lesbiche, che sono vittime di discriminazioni e violenze multiple (fondate sia sul sesso sia sull'orientamento sessuale), e provvedere di conseguenza all'elaborazione e all'attuazione di opportune politiche antidiscriminazione;

C.

Non discriminazione nel settore dell'occupazione

i)

nel monitorare l'attuazione della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (7), la Commissione dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alla tematica dell'orientamento sessuale; nel monitorare l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, la Commissione dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alla tematica dell'identità di genere (8);

ii)

la Commissione dovrebbe definire, di concerto con le agenzie competenti, orientamenti atti a specificare che, nella direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, il termine «sesso» contempla anche i transgender e gli intersessuali;

iii)

gli organismi competenti in materia di uguaglianza dovrebbero essere incoraggiati a informare le persone LGBTI, nonché i sindacati e le organizzazioni di datori di lavoro, in merito ai diritti di tali persone;

D.

Non discriminazione nel settore dell'istruzione

i)

la Commissione dovrebbe promuovere l'uguaglianza e la lotta alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere in tutti i suoi programmi dedicati all'istruzione e ai giovani;

ii)

la Commissione dovrebbe agevolare, attraverso il metodo non vincolante del coordinamento aperto, la condivisione di buone prassi fra gli Stati membri nell'ambito dell'istruzione formale, anche a livello di materiali didattici e di politiche di lotta al bullismo e alla discriminazione;

iii)

la Commissione dovrebbe agevolare, attraverso il metodo non vincolante del coordinamento aperto, la condivisione di buone prassi fra gli Stati membri in tutti i rispettivi settori dedicati all'istruzione e alla gioventù, compresi i servizi di assistenza ai giovani e i servizi sociali;

E.

Non discriminazione nel settore della sanità

i)

la Commissione dovrebbe inserire le problematiche sanitarie delle persone LGBTI nell'ambito delle pertinenti politiche sanitarie strategiche di più ampio respiro, comprese quelle concernenti l'accesso all'assistenza sanitaria, l'uguaglianza sotto il profilo sanitario e la voce globale dell'UE nelle questioni correlate alla salute;

ii)

la Commissione dovrebbe continuare a collaborare con l'Organizzazione mondiale della sanità per depennare i disturbi dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali e per garantire una riclassificazione non patologizzante in sede di negoziati relativi all'undicesima versione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11);

iii)

la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nella formazione dei professionisti del settore sanitario;

iv)

la Commissione e gli Stati membri dovrebbero condurre ricerche sulle questioni sanitarie specifiche alle persone LGBTI;

v)

gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle persone LGBTI nei programmi e nelle politiche nazionali in materia di sanità, garantendo che i programmi di formazione, le politiche sanitarie e le indagini sulla salute prendano in considerazione le questioni sanitarie specifiche di tali soggetti;

vi)

gli Stati membri dovrebbero introdurre procedure di riconoscimento giuridico del genere, oppure rivedere quelle esistenti, onde garantire il pieno rispetto del diritto dei transgender alla dignità e all'integrità fisica;

F.

Non discriminazione in relazione a beni e servizi

i)

nel monitorare l'attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, la Commissione dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare all'accesso a beni e servizi da parte dei transgender (9);

G.

Azioni specifiche a favore di transgender e intersessuali

i)

la Commissione dovrebbe fare in modo che l'identità di genere sia inclusa tra i motivi di discriminazione vietati da ogni futura legislazione sull'uguaglianza, rifusioni comprese;

ii)

la Commissione dovrebbe integrare le questioni specifiche legate a transgender e intersessuali in tutte le pertinenti politiche dell'UE, replicando l'approccio adottato nella Strategia per la parità tra donne e uomini;

iii)

gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi competenti in materia di uguaglianza siano informati in merito ai diritti dei transgender e degli intersessuali e alle questioni specifiche che li riguardano, assicurando altresì che ricevano una formazione al riguardo;

iv)

la Commissione, gli Stati membri e le agenzie competenti dovrebbero ovviare all'attuale carenza di informazioni, ricerche e normative pertinenti in relazione ai diritti umani degli intersessuali;

H.

Cittadinanza, famiglie e libera circolazione

i)

la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti per garantire l'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (10) e della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare (11), nell'ottica di assicurare il rispetto di tutte le forme di famiglia riconosciute a livello giuridico dalle leggi nazionali degli Stati membri;

ii)

la Commissione dovrebbe presentare proposte finalizzate al riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell'Unione europea al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini e le relative famiglie che esercitano il proprio diritto di libera circolazione;

iii)

la Commissione e gli Stati membri dovrebbero valutare se le attuali restrizioni in materia di cambiamento dello stato civile e modifica dei documenti d'identità applicabili ai transgender pregiudichino la capacità di queste persone di godere del proprio diritto di libera circolazione;

iv)

gli Stati membri che hanno adottato normative in materia di convivenza, unioni registrate o matrimoni di coppie dello stesso sesso dovrebbero riconoscere le disposizioni affini adottate da altri Stati membri;

I.

Libertà di riunione e di espressione

i)

gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché siano garantiti il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla libertà di riunione, in particolare per quanto riguarda le marce dell'orgoglio e le manifestazioni analoghe, assicurando che tali eventi si svolgano in maniera legale e che i partecipanti beneficino di una protezione efficace;

ii)

gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare leggi che limitino la libertà di espressione in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere e riesaminare quelle già in vigore;

iii)

la Commissione e il Consiglio dell'Unione europea dovrebbero considerare gli Stati membri che adottano leggi per limitare la libertà di espressione in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere responsabili di una violazione dei valori su cui si fonda l'Unione europea, e reagire di conseguenza;

J.

Discorsi di incitamento all'odio e reati generati dall'odio

i)

nell'attuare la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (12), la Commissione dovrebbe monitorare e fornire assistenza agli Stati membri relativamente ai problemi specifici legati all'orientamento sessuale, all'identità di genere e all'espressione di genere, in particolare qualora i reati siano motivati da pregiudizi o discriminazioni che potrebbero essere correlati alle caratteristiche personali delle vittime;

ii)

la Commissione dovrebbe proporre una rifusione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale includendo altre forme di reati generati dall'odio e di incitamento all'odio, ivi comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;

iii)

la Commissione dovrebbe agevolare, di concerto con le agenzie competenti, lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri per quanto riguarda la formazione e l'istruzione delle forze di polizia, della magistratura inquirente, dei giudici e degli operatori dei servizi di assistenza alle vittime;

iv)

l'Agenzia per i diritti fondamentali dovrebbe assistere gli Stati membri nel migliorare la raccolta di dati comparabili riguardo ai reati d'odio di matrice omofobica e transfobica;

v)

gli Stati membri dovrebbero registrare i reati generati dall'odio commessi contro persone LGBT e indagare al riguardo, nonché adottare legislazioni penali che vietino l'istigazione all'odio sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;

K.

Asilo

i)

di concerto con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e le agenzie competenti e nel quadro dell'attuale legislazione e giurisprudenza dell'UE, la Commissione dovrebbe includere le questioni specifiche legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nell'attuazione e nel monitoraggio della legislazione in materia di asilo, comprese la direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (13) e la direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (14);

ii)

la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, di concerto con le agenzie competenti, che i professionisti che operano nel settore dell'asilo, compresi intervistatori e interpreti, ricevano una formazione adeguata — inclusa quella esistente — per trattare le questioni specificatamente correlate alle persone LGBTI;

iii)

la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, di concerto con l'EASO e in cooperazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), che la situazione giuridica e sociale delle persone LGBTI nei paesi di origine sia documentata sistematicamente e che tali informazioni siano messe a disposizione dei responsabili delle decisioni in materia d'asilo nel quadro delle informazioni sui paesi d'origine;

L.

Allargamento e azione esterna

i)

la Commissione dovrebbe proseguire l'attuale monitoraggio delle questioni collegate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nei paesi in via di adesione;

ii)

la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna, il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e gli Stati membri dovrebbero applicare sistematicamente gli orientamenti del Consiglio per promuovere e tutelare l'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI e mantenere una posizione unitaria nella risposta alle violazioni di tali diritti;

iii)

la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero mettere a disposizione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e degli Stati membri le informazioni ottenute dalle delegazioni dell'UE in merito alla situazione delle persone LGBTI nei paesi terzi;

5.

sottolinea che una siffatta politica globale deve rispettare le competenze dell'Unione europea, delle sue agenzie e degli Stati membri;

6.

rammenta la necessità di rispettare la libertà di espressione e manifestazione di convinzioni od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio, alla violenza o alla discriminazione;

o

o o

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, a tutte le agenzie citate e al Consiglio d'Europa.


(1)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.

(2)  GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 54.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0500.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2013)0090.

(5)  Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Svezia.

(6)  Belgio, Croazia, Francia, Germania, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito.

(7)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(8)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(9)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(10)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(11)  GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

(12)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(13)  GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60.

(14)  GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/27


P7_TA(2014)0063

Applicazione della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (2013/2116(INI))

(2017/C 093/05)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (1);

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo intitolata «Prima relazione sull'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali» (COM(2013)0139),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa all'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (COM(2013)0138),

visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (2),

vista la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (3),

vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (4),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sull'impatto della pubblicità sul comportamento del consumatore (5) e la risposta di follow-up della Commissione adottata il 30 marzo 2011,

visto lo studio intitolato «Trasposizione e applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e della direttiva in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa (2006/114/CE)» realizzato su richiesta della sua commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (6),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A7-0474/2013),

A.

considerando che il consumo è uno dei motori fondamentali della crescita nell'Unione e che pertanto i consumatori svolgono un ruolo essenziale nell'economia europea;

B.

considerando che la protezione dei consumatori e dei loro diritti costituisce uno dei valori fondamentali dell'Unione;

C.

considerando che la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali è il principale strumento legislativo dell'Unione che disciplina la pubblicità ingannevole e le altre pratiche sleali nelle transazioni tra imprese e consumatori;

D.

considerando che attraverso la clausola cosiddetta del «mercato interno» la direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori in tutta l'Unione e ad aumentare la loro fiducia nel mercato unico, garantendo alle imprese una importante certezza del diritto nonché la riduzione degli ostacoli al commercio transfrontaliero;

E.

considerando le rilevanti differenze che hanno caratterizzato l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, a seconda degli Stati membri;

F.

considerando che le deroghe temporanee che consentivano agli Stati membri di continuare ad applicare le disposizioni nazionali più restrittive o rigorose rispetto alla direttiva stessa e che ponevano in essere le clausole di armonizzazione minime figuranti in altri strumenti legislativi dell'Unione sono arrivate a scadenza il 12 giugno 2013;

G.

considerando che gli Stati membri che lo desiderano sono liberi di estendere l'applicazione della direttiva alle relazioni tra imprese e che a tutt'oggi solo quattro di essi hanno fatto questa scelta;

H.

considerando che la Commissione europea ha annunciato che proporrà tra breve una revisione della direttiva 2006/114/CE in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa finalizzata alle relazioni tra imprese;

I.

considerando che lo sviluppo dell'economia digitale e tutte le sue applicazioni tecnologiche hanno rivoluzionato le modalità di acquisto e il modo in cui le imprese fanno pubblicità e vendono beni e servizi;

J.

considerando che i diritti di cui godono i consumatori in Europa sono ancora ignorati da alcune aziende, soprattutto quelle più piccole, e da molti consumatori;

K.

considerando che è necessario rafforzare il ruolo delle associazioni dei consumatori e offrire loro la possibilità di potenziare le proprie capacità;

1.

sottolinea l'efficacia del dispositivo legislativo posto in essere attraverso la direttiva nonché la sua importanza nel rendere i consumatori e i commercianti più fiduciosi nelle transazioni del mercato interno (in particolare per quanto concerne le transazioni transfrontaliere), garantire una maggiore certezza del diritto alle imprese e contribuire a rafforzare la tutela dei consumatori nell'Unione; ricorda che l'eterogeneità nell'applicazione della direttiva comporta il rischio di indebolirne la portata;

2.

deplora che nonostante le disposizioni di cui alla direttiva 2006/114/CE, volte a lottare contro le pratiche ingannevoli in materia di pubblicità nel settore delle relazioni tra imprese, persistono talune di tali pratiche, come in particolare quella della «truffa degli elenchi»; prende nota dell'intenzione della Commissione di proporre tra breve una modifica della direttiva 2006/114/CE finalizzata alle relazioni fra imprese onde lottare più efficacemente contro tali pratiche; suggerisce alla Commissione, in tale contesto, di considerare i vantaggi di introdurre nella direttiva 2006/114/CE una «lista nera» specifica nell'ambito delle relazioni fra imprese riguardante le pratiche commerciali considerate sleali in ogni caso, in modo analogo a quanto già previsto nella direttiva 2005/29/CE; non ritiene tuttavia opportuno che il campo d'applicazione della direttiva 2005/29/CE, relativa ai rapporti tra imprese e consumatori, sia esteso nell'immediato alle pratiche commerciali sleali tra imprese;

3.

chiede alla Commissione di chiarire l'interazione fra le direttive 2005/29/CE e 2006/114/CE al fine di garantire un elevato livello di protezione contro le pratiche fraudolente o sleali per tutti gli attori economici dell'Unione, con particolare riferimento ai consumatori e alle PMI, e quindi rafforzare la fiducia nel mercato interno;

4.

ritiene che le deroghe previste per i settori dei beni immobili e dei servizi finanziari siano giustificate ed è opportuno che siano mantenute;

5.

ritiene che un'estensione della «lista nera» di cui all'allegato I non sia opportuna in questa fase; invita tuttavia la Commissione a redigere un elenco delle pratiche individuate come sleali dalle autorità nazionali ai sensi dei principi generali della direttiva onde valutare l'eventuale opportunità di una siffatta estensione in futuro;

6.

prende atto che nell'ambito di talune forme di impegno fra consumatore e impresa, i consumatori possono essere vittime di pratiche commerciali sleali, ad esempio in caso di rivendita di un prodotto a un commerciante; invita la Commissione a interessarsi dei problemi di tale natura e, se del caso, a valutare soluzioni mirate e pratiche, che possono anche includere un'interpretazione più flessibile delle disposizioni della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, e che potrebbero essere illustrate negli orientamenti della Commissione sull'applicazione della presente direttiva;

7.

ricorda che a decorrere dal 12 giugno 2013 gli Stati membri non possono più mantenere le disposizioni conservate fino ad allora a titolo di deroghe temporanee; invita pertanto gli Stati membri ad adeguarsi al testo della direttiva il più rapidamente possibile; chiede al contempo alla Commissione di svolgere una ricerca sulle modalità di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri, in particolare sui divieti nazionali non compresi nell'allegato I, e di presentare entro due anni al Parlamento e al Consiglio una nuova e ampia relazione sulla sua applicazione contenente, in particolare, un'analisi sulla possibilità di un'ulteriore armonizzazione e semplificazione del diritto comunitario in materia di protezione dei consumatori, nonché suggerimenti concernenti tutte le misure necessarie da adottare a livello dell'Unione per garantire il mantenimento di un livello elevato di protezione dei consumatori;

8.

ribadisce l'importanza e l'indispensabilità di un'applicazione completa e uniforme, nonché di un'attuazione adeguata della direttiva da parte degli Stati membri al fine di eliminare le incertezze giuridiche ed operative per le imprese che operano a livello transfrontaliero; nota con preoccupazione come la Commissione abbia dovuto ricorrere, tra il 2011 e il 2012, al sistema di consultazione «EU Pilot» nei confronti di diversi Stati membri, a seguito dell'incorretta trasposizione della direttiva; invita gli Stati membri a sostenere l'applicazione a livello nazionale con tutti i mezzi disponibili, in particolare attraverso adeguate risorse; sottolinea il ruolo fondamentale di un rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della direttiva, nonché l'importanza di avviare un dialogo strutturato e coordinato tra le autorità pubbliche di esecuzione e altri soggetti interessati, in particolare le associazioni dei consumatori;

9.

prende atto che dal 2007, ossia dalla scadenza del termine previsto per l'attuazione della direttiva, si sono verificati numerosi casi di scorretta attuazione o applicazione di disposizioni fondamentali da parte degli Stati membri, con particolare riferimento alla lista nera delle pratiche commerciali vietate, ingannevoli e aggressive; invita pertanto la Commissione a continuare a seguire attentamente l'applicazione della direttiva e, se del caso, a perseguire per via giudiziaria gli Stati membri che la infrangessero, non la ponessero in essere o non la facessero applicare correttamente ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; invita in particolare la Commissione a chiarire senza indugio le questioni ancora sospese nell'ambito delle consultazioni avviate nel 2011, concludendo le procedure di infrazione o deferendole alla Corte di giustizia;

10.

sostiene l'intenzione della Commissione di creare un elenco di indicatori intesi a valutare l'efficacia del dispositivo di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri;

11.

si compiace del fatto che dalla trasposizione della direttiva negli Stati membri, gli acquisti transfrontalieri siano aumentati; ricorda tuttavia che il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali è indispensabile per promuovere la convergenza delle pratiche in sede di attuazione e fornire una risposta rapida ed efficace; rileva la necessità di rivolgere una particolare attenzione alla gestione degli acquisti online transfrontalieri, in particolare nei casi in cui i siti di confronto dei prezzi non rivelano chiaramente l'identità dell'operatore che gestisce il sito;

12.

ribadisce l'importanza del rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della direttiva per realizzarne la piena applicazione e la corretta attuazione da parte degli Stati membri; incoraggia a tal fine la Commissione a procedere a un esame approfondito del campo d'applicazione, dell'efficacia e dei meccanismi di funzionamento del regolamento relativo alla cooperazione in materia di tutela dei consumatori («regolamento CTC»), come si è impegnata a fare entro la fine del 2014; si compiace a tale proposito del recente avvio da parte della Commissione di una consultazione pubblica sulla revisione di tale regolamento e della disponibilità della consultazione in tutte le lingue dell'Unione europea; invita le parti interessate a partecipare alla consultazione;

13.

insiste sull'utilità delle operazioni «colpo di spugna» condotte nell'ambito del regolamento CTC e invita la Commissione a sviluppare e rafforzare tali operazioni, nonché ad ampliare il loro ambito di applicazione; la esorta a sintetizzare i dati raccolti nonché l'elenco delle azioni intraprese dalla Commissione stessa e dagli Stati membri a seguito di tali operazioni, e a rendere pubblica la propria analisi, tenendo conto della necessità di garantire la riservatezza di talune informazioni sensibili che vengono utilizzate nel quadro di una procedura giudiziaria a livello nazionale; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento europeo le sue conclusioni e di proporre ulteriori misure aggiuntive, se necessario, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno;

14.

concorda sul fatto che occorre un maggiore impegno per potenziare l'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali rispetto ai consumatori vulnerabili;

15.

esprime preoccupazione riguardo ai conflitti d'interesse e all'uso ingannevole che taluni operatori economici fanno degli strumenti di controllo per i clienti e dei siti web di comparazione dei prezzi; valuta positivamente la decisione della Commissione di studiare soluzioni che possano rendere le informazioni presenti su tali piattaforme più chiare per i consumatori;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la corretta applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali per quanto riguarda, in special modo, la pubblicità ingannevole e «occulta» su Internet, che avviene attraverso la diffusione di commenti su reti sociali, forum o blog che sembrano provenire dai consumatori stessi, laddove si tratta in realtà di messaggi di natura pubblicitaria o commerciale direttamente o indirettamente generati o finanziati da operatori economici; insiste sugli effetti deleteri di tali pratiche sulla fiducia dei consumatori e sulle norme in materia di concorrenza; invita gli Stati membri ad adottare adeguate misure intese a prevenire l'ulteriore sviluppo di tali pratiche, ad esempio, lanciando campagne di informazione per mettere in guardia i consumatori da siffatte forme «occulte» di pubblicità o incoraggiando l'emergere nei forum di osservatori/moderatori con una formazione specifica e consapevoli dei rischi rappresentati dalla pubblicità «occulta»;

17.

sottolinea che, alla luce della rapida diffusione della pubblicità online, occorre mettere a punto un opportuno meccanismo di controllo per monitorare la protezione delle categorie vulnerabili, in particolare i minori, nonché la loro permeabilità da parte degli inserzionisti;

18.

deplora il fatto che, nonostante l'attuale dispositivo legislativo europeo in materia di prezzi nel trasporto aereo e l'operazione «colpo di spugna» condotta nel 2007 nell'ambito del regolamento CTC nei riguardi dei siti web che vendevano biglietti d'aereo, i consumatori continuano ad essere vittime di numerose pratiche ingannevoli in tale settore, quali, ad esempio, la mancata indicazione dei costi non evitabili, come i supplementi per l'uso di carte di credito e di debito, all'atto della prenotazione online; è preoccupato per il crescente numero di lamentele di chi acquista biglietti online vittima del cosiddetto «tracciamento IP», una pratica che mira a registrare il numero di connessioni effettuate dai singoli utenti a partire dallo stesso indirizzo IP, al fine di gonfiare artificialmente i prezzi in funzione dell'interesse dimostrato effettuando altre ricerche similari; chiede alla Commissione di esaminare la frequenza di questa pratica che comporta una concorrenza sleale e costituisce un abuso dei dati personali degli utenti e, se necessario, di presentare opportune proposte legislative a tutela dei consumatori;

19.

ritiene che le sanzioni imposte a seguito di un mancato rispetto della direttiva non dovrebbero essere mai inferiori al beneficio realizzato grazie a una pratica giudicata sleale o ingannevole; ricorda agli Stati membri che la direttiva dispone che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; chiede alla Commissione di compilare e analizzare i dati sulle sanzioni comminate dagli Stati membri e sull'efficacia dei regimi di applicazione, con particolare riferimento alla complessità e alla durata delle procedure di applicazione; invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo i risultati di tali analisi;

20.

si compiace degli sforzi compiuti dalla Commissione per assistere gli Stati membri nella trasposizione e applicazione della direttiva;

21.

accoglie positivamente la base di dati sulla legislazione nazionale e sulla giurisprudenza inerente alle pratiche commerciali sleali messa a punto dalla Commissione e ne riconosce l'utilità nell'incrementare le informazioni a disposizione dei consumatori; deplora che essa sia disponibile solo in lingua inglese; chiede alla Commissione di aumentare progressivamente il numero di lingue in cui è disponibile la base di dati e di svilupparne la visibilità in particolare presso gli operatori economici; invita la Commissione a prendere in considerazione anche altri strumenti per sensibilizzare le PMI sulle pratiche commerciali sleali;

22.

sottolinea l'importanza del documento di indirizzo redatto dalla Commissione per accompagnare l'applicazione della direttiva; plaude all'intenzione della Commissione di procedere alla revisione di tale documento entro il 2014; esorta la Commissione a lavorare in modo trasparente, prevedendo un'ampia consultazione delle parti interessate durante l'intero processo; invita la Commissione a continuare in futuro ad aggiornare e chiarire tale documento con la massima regolarità; invita gli Stati membri a tenere conto per quanto possibile di tale documento di indirizzo e a scambiarsi le migliori pratiche in merito alla sua attuazione; invita la Commissione a presentare una valutazione dei problemi di interpretazione e di applicazione abitualmente incontrati da parte delle autorità nazionali e delle parti interessate nell'applicazione della direttiva, al fine di stabilire quali aspetti del documento di indirizzo occorra migliorare;

23.

sottolinea che il principio della massima armonizzazione stabilito dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali implica che il diritto nazionale non possa contemplare disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva; evidenzia che la Corte di giustizia ha interpretato tale principio stabilendo che le vendite abbinate e altre promozioni commerciali, che sono considerate dalla Corte pratiche commerciali sleali e che non figurano nella «lista nera» di cui all'allegato I, possono essere vietate soltanto caso per caso; sottolinea che, per ragioni di certezza del diritto e al fine di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, la Commissione deve precisare, nel quadro della revisione del documento di indirizzo, quali siano i casi precisi in cui le vendite abbinate e altre promozioni commerciali devono essere considerate illegali; invita la Commissione a riflettere su una proposta legislativa dedicata alle promozioni commerciali;

24.

sottolinea che l'utilizzo di false dichiarazioni ambientali è una pratica sleale che va moltiplicandosi; esorta la Commissione ad approfondire la parte del documento di indirizzo che se ne occupa per fornire agli operatori economici delle precisazioni sull'applicazione della direttiva; invita al contempo la Commissione a studiare a fondo le iniziative che potrebbe adottare per proteggere al meglio i consumatori da tali pratiche;

25.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di sensibilizzare maggiormente le imprese sui diritti dei consumatori, onde favorire un maggiore rispetto dei consumatori da parte degli operatori economici;

26.

ricorda che numerosi consumatori esitano a chiedere rimborsi quando l'importo in gioco è poco elevato; sottolinea la necessità di sensibilizzare maggiormente i consumatori quanto all'aiuto che può essere loro dato dalle associazioni di consumatori e dalla rete dei centri europei dei consumatori; sottolinea l'importanza delle associazioni dei consumatori che, quale azione preventiva, sensibilizzano sulle attuali pratiche commerciali sleali ed evidenzia il loro ruolo di sostegno alle vittime di tali pratiche, consentendo in tal modo ai consumatori di esercitare appieno i propri diritti; chiede azioni coordinate tra le associazioni dei consumatori a livello nazionale ed europeo, nonché con le autorità nazionali e la Commissione;

27.

insiste sull'importanza per i consumatori di esperire azioni legali efficaci, rapide e poco onerose; chiede a tal fine agli Stati membri di porre pienamente in essere la direttiva sulle modalità alternative di risoluzione delle controversie e sul regolamento extragiudiziario dei conflitti online;

28.

sottolinea l'importanza dei meccanismi di ricorso collettivi per i consumatori e plaude alla raccomandazione della Commissione C(2013)3539, di recente pubblicazione, e alla comunicazione della Commissione COM(2013)0401; concorda sul fatto che un quadro orizzontale per i ricorsi collettivi può servire a evitare il rischio di iniziative settoriali non coordinate a livello dell'UE; invita gli Stati membri a seguire le raccomandazioni della Commissione per la definizione di principi comuni orizzontali, la cui attuazione negli Stati membri può servire a valutare se occorrano ulteriori misure, compresa un'iniziativa legislativa, soprattutto per transazioni transfrontaliere; ricorda che nessuna fra le varie impostazioni in materia di ricorsi collettivi deve fornire alcun incentivo economico a esperire azioni collettive illegittime e che tutte devono includere garanzie adeguate onde evitare richieste infondate;

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

(2)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(3)  GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.

(4)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 26.

(5)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 58.

(6)  IP/A/IMCO/NT/2008-16.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/32


P7_TA(2014)0064

Quadro di valutazione UE della giustizia

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul quadro di valutazione UE della giustizia — giustizia civile e amministrativa negli Stati membri (2013/2117(INI))

(2017/C 093/06)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 27 marzo 2013 dal titolo «Quadro di valutazione UE della giustizia — Uno strumento per promuovere una giustizia effettiva e la crescita» (COM(2013)0160),

viste le relazioni di valutazione semestrali sui sistemi giudiziari europei elaborate dalla Commissione per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ),

visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0442/2013),

A.

considerando che la Commissione ha pubblicato il quadro di valutazione UE della giustizia, uno strumento comparativo e non vincolante per la valutazione dell'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali, al fine di migliorare la definizione delle politiche nel settore della giustizia; che il suo ambito è incentrato sui parametri di un sistema giudiziario che contribuisca al miglioramento delle condizioni in cui operano le imprese e gli investitori nell'Unione;

B.

considerando che il quadro di valutazione UE della giustizia confronta i sistemi giudiziari nazionali utilizzando particolari indicatori, ma non presenta una graduatoria generale di detti sistemi;

C.

considerando che il quadro di valutazione 2013 è incentrato esclusivamente sulla giustizia civile, commerciale e amministrativa;

D.

considerando che un esercizio comparativo non vincolante offre il vantaggio di individuare i progressi e i passi indietro e di promuovere lo scambio di migliori pratiche all'interno dell'Unione senza compromettere l'autonomia degli ordinamenti giuridici e dei sistemi giudiziari nazionali;

1.

prende atto con grande interesse del quadro di valutazione UE della giustizia; invita la Commissione a portarlo avanti in linea con i trattati e in consultazione con gli Stati membri, tenendo conto, nel contempo, della necessità di evitare un'inutile duplicazione delle attività di altri organismi;

2.

appoggia l'obiettivo dello scambio di migliori pratiche nella prospettiva di garantire un sistema giudiziario efficace e indipendente che possa contribuire alla crescita economica in Europa e accrescere la competitività; sottolinea che un sistema giudiziario efficace e affidabile incentiva le imprese a svilupparsi e a investire a livello nazionale e transfrontaliero;

3.

rileva l'importanza dei parametri giudiziari di riferimento al fine di garantire la fiducia reciproca su scala transfrontaliera, instaurare un'efficace cooperazione tra le istituzioni giudiziarie e creare uno spazio giudiziario comune e una cultura giudiziaria europea;

4.

ritiene che il confronto tra i sistemi giudiziari nazionali, in particolare in relazione alla loro situazione precedente, debba essere basato su criteri oggettivi e su dati concreti raccolti, confrontati e analizzati in modo oggettivo; pone l'accento sull'importanza di valutare il funzionamento dei sistemi giudiziari nel loro complesso, senza isolarli dalla situazione sociale, storica ed economica degli Stati membri o dalla tradizione costituzionale da cui derivano; sottolinea l'importanza dell'imparzialità nei confronti degli Stati membri, così da garantire la parità di trattamento di tutti gli Stati membri ai fini della valutazione dei rispettivi sistemi giudiziari;

5.

invita la Commissione a discutere quanto prima delle metodologie proposte, ricorrendo a una procedura trasparente che preveda la partecipazione degli Stati membri;

6.

sottolinea che i parametri di riferimento devono essere definiti prima della raccolta di informazioni sui sistemi giudiziari nazionali, al fine di sviluppare una comprensione comune della metodologia e degli indicatori;

7.

plaude agli sforzi profusi dalla Commissione per fornire dati misurabili; sottolinea tuttavia che è molto difficile effettuare misurazioni oggettive in relazione ad alcuni obiettivi, come la qualità e l'imparzialità della giustizia;

8.

rileva che, per misurare l'efficacia di un sistema giudiziario, non è possibile utilizzare esclusivamente parametri quantificabili sul piano statistico, ma si dovrebbe altresì tenere conto delle specificità strutturali e delle diverse tradizioni sociali degli Stati membri; chiede, a tale proposito, che in futuro la Commissione tenga maggiormente in considerazione le differenze tra i sistemi giudiziari nazionali ai fini della raccolta dei dati e della definizione dei parametri di riferimento;

9.

invita la Commissione a tenere conto in egual modo del sistema monistico e dualistico nell'ambito del diritto societario;

10.

invita gli Stati membri a esaminare attentamente i risultati del quadro di valutazione della giustizia 2013 e a stabilire se, alla luce di tali dati, sia opportuno intervenire sull'organizzazione e sull'evoluzione dei rispettivi sistemi della giustizia civile, commerciale e amministrativa;

11.

incoraggia gli Stati membri a raccogliere dati pertinenti su temi quali il costo dei procedimenti, i casi di mediazione e le procedure di esecuzione; si rammarica che alcuni Stati membri non abbiano fornito alcun dato in relazione a determinate categorie indicate nel quadro di valutazione; ritiene, tuttavia, che la Commissione avrebbe dovuto operare una distinzione tra i casi in cui i dati non erano disponibili e quelli in cui gli indicatori non erano pertinenti o applicabili a singoli Stati membri;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare la comprensione reciproca e la cooperazione tra i sistemi giudiziari nazionali, anche mediante reti di giudici di contatto;

13.

invita a conferire maggiore importanza ai programmi di formazione per giudici, personale giudiziario e altri professionisti del diritto, soprattutto nell'ambito del diritto europeo e del diritto comparato; sottolinea che la formazione linguistica dovrebbe costituire una componente fondamentale degli studi di giurisprudenza;

14.

si dichiara interessato a ricevere dati sulle cause transfrontaliere, che spesso risultano più complesse di quelle circoscritte alla sfera nazionale e mostrano gli ostacoli che si presentano ai cittadini dell'Unione nell'esercizio dei propri diritti derivanti dal mercato unico dell'UE, in particolare nell'applicazione del diritto dell'Unione;

15.

pone l'accento sull'importanza della risoluzione alternativa delle controversie ai fini della riduzione degli oneri per i sistemi giudiziari e del risparmio economico per tutte le parti interessate;

16.

chiede alla Commissione di considerare le procedure di mediazione transfrontaliere nell'ambito del prossimo quadro di valutazione; incoraggia gli Stati membri a promuovere attivamente le procedure di mediazione, in particolare per le questioni commerciali o familiari disciplinate a livello di Unione, per esempio dai regolamenti Roma III e Bruxelles II;

17.

sottolinea che si registrano notevoli disparità tra gli Stati membri quanto allo sviluppo dei sistemi TIC; evidenzia che il ricorso alle nuove tecnologie può contribuire efficacemente alla riduzione dei costi e dei tempi dei procedimenti giudiziari, in particolare grazie all'impiego di applicazioni informatiche e di strumenti di gestione delle cause e di comunicazione;

18.

sottolinea che i procedimenti relativi a controversie di modesta entità e i casi riguardanti crediti non contestati possono essere risolti più rapidamente con il ricorso a strumenti TIC;

19.

mette in luce il ruolo svolto dalla CEPEJ nella raccolta e nella presentazione dei dati pertinenti a livello nazionale e regionale; ritiene che le istituzioni dell'UE debbano adoperarsi per cooperare con la CEPEJ, in quanto essa rappresenta una base eccellente per lo scambio delle migliori pratiche, e reputa che sia necessario evitare le duplicazioni;

20.

ricorda il ruolo determinante svolto dalla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e dal portale europeo della giustizia elettronica nel facilitare l'accesso dei cittadini dell'UE alle conoscenze sul diritto nazionale ed europeo in ambito civile e commerciale;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/34


P7_TA(2014)0065

Conseguenze locali e regionali dell'istituzione di reti intelligenti

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulle conseguenze locali e regionali dell'istituzione di reti intelligenti (2013/2128(INI))

(2017/C 093/07)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 174, 175, 176, 177, 178 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 26 del TFUE,

vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1),

visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (3),

visto il regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri (4),

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (5),

visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (6),

vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (7),

vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (8),

visto il regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (9),

vista la comunicazione della Commissione «Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» (10),

vista la comunicazione della Commissione, del 12 aprile 2011, dal titolo "Reti intelligenti: dall’innovazione all’introduzione (COM(2011)0202),

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (11),

vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (12),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (COM(2011)0112),

vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2012, dal titolo «Rendere efficace il mercato interno dell'energia» (COM(2012)0663),

vista la comunicazione della Commissione, del 6 giugno 2012, dal titolo «Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo» (COM(2012)0271),

visto il Libro verde del 27 marzo 2013 della Commissione dal titolo «Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030» (COM(2013)0169),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla microgenerazione — generazione su piccola scala di energia elettrica e termica (13),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2013 sul ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia (14),

vista la sua risoluzione del 10 settembre 2013 sull'attuazione e l'impatto delle misure per l'efficienza energetica nel quadro della politica di coesione (15),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2012, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 novembre 2008, dal titolo «Regioni 2020: una valutazione delle sfide future per le regioni dell'Unione europea» (SEC(2008)2868),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 sul contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020 (COM(2010)0553),

visto il documento di consultazione contenente il progetto di regolamento (UE) n. …/… della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0019/2014),

A.

considerando che una serie di esempi di buone pratiche — come la regione del Burgenland, il progetto «MaRes» (strategia di ricerca per la Macaronesia), il progetto «Isole Verdi», la valle dell'energia nei Paesi Bassi, la regione a modello rigenerativo dello Harz in Germania, Hostětín nella Repubblica ceca, il progetto Micro-rinnovabili nelle isole Orcadi in Scozia, nonché le città e le comunità che partecipano a progetti pilota nel quadro dell'iniziativa CONCERTO della Commissione o dell'iniziativa CO-POWER per l'uso efficiente dell'energia e la produzione energetica decentrata — evidenziano che le comunità locali e i cittadini possono diventare «produttori-consumatori», producendo energia a copertura del proprio fabbisogno energetico e vendendo nel contempo energia alla rete o ricevendo credito per l'eccedenza di elettricità e ricorrendo alla misurazione del consumo netto, operando in centrali elettriche virtuali insieme ad altri attori, ottenendo i massimi benefici associando tutti gli attori nella pianificazione e nell'attuazione di azioni regionali, favorendo la partecipazione attiva e lo scambio di informazioni e sviluppando un approccio olistico mediante l'inclusione di altri settori connessi all'energia, come i trasporti e l'edilizia abitativa, utilizzando meccanismi di sostegno finanziario intelligenti e creando nuovi posti di lavoro;

B.

considerando che il Parlamento ha approvato relazioni sul ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia e sulla messa in atto e sull'impatto delle misure di efficienza energetica nel quadro della politica di coesione;

C.

considerando che i dati personali raccolti per l'utilizzo di sistemi energetici intelligenti sono particolarmente sensibili, poiché consentono di comprendere i comportamenti dei consumatori, ed è quindi necessario garantire una protezione particolare di tali dati;

Nuove opportunità per l'economia regionale

1.

accoglie favorevolmente il cambiamento di modello adottato dalle regioni sulla modalità di produzione e consumo dell'energia, passando da un modello tradizionale rigido, che funziona secondo una «logica di carico di base», alla produzione variabile, decentrata e locale, che integra una quota elevata di energia rinnovabile su piccola scala con una domanda flessibile e reattiva, insieme a uno stoccaggio distribuito; riconosce che per preservare uno sviluppo sostenibile e far fronte alla domanda futura occorre promuovere nuovi modelli di produzione e consumo energetico basati sulla produzione decentrata e locale; sottolinea che una rete intelligente è essenziale per questo cambiamento di modello e che l'attuazione di reti intelligenti dovrebbe iscriversi in un approccio intersettoriale e globale allo sviluppo regionale, al fine di ottenere i massimi benefici e opportunità di mercato per le regioni e promuovere la sostenibilità, la crescita e l'innovazione;

2.

sottolinea che molte regioni europee hanno portato avanti progetti nell'attuale quadro dell'UE volti a favorire sinergie in settori specifici e promuovere la sostenibilità energetica e le energie rinnovabili, che vedono lo sforzo congiunto di partner pubblici e privati per esplorare le opportunità di crescita regionale nel settore energetico, mediante il tempestivo utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF), partenariati mirati a livello locale, regionale, nazionale ed europeo e strategie di attuazione decentrate efficaci per lo sfruttamento delle risorse energetiche locali;

3.

sottolinea i numerosi vantaggi delle reti intelligenti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, aumentare la quota di energie rinnovabili e di generazione distribuita, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento delle utenze domestiche, creare le condizioni necessarie per l'uso efficiente dell'elettricità nei trasporti, permettere ai consumatori di adeguare i loro consumi per beneficiare dei prezzi più bassi e, nel contempo, risparmiare energia, migliorare l'efficienza energetica, risparmiare elettricità, ridurre il costo degli investimenti nelle reti elettriche utilizzando l'energia al di fuori degli orari di punta e dare impulso all'innovazione e allo sviluppo tecnologico nell'UE; sottolinea la necessità della partecipazione dei cittadini in ogni fase, anche nella diffusione di infrastrutture di misurazione avanzate che consentano lo scambio di informazioni bidirezionale, nonché nelle attività previste dagli operatori dei sistemi di distribuzione (OSD) e dai fornitori di tecnologie delle reti intelligenti; sottolinea che lo sviluppo e l'utilizzo di reti intelligenti riduce sensibilmente la perdita di energia durante il trasporto e la distribuzione; sottolinea che è possibile utilizzare la riconfigurazione automatica della rete per prevenire o ripristinare le interruzioni grazie alla sua capacità di autoriparazione; rileva, tuttavia, che i sistemi nazionali di sostegno in varie regioni spesso non danno priorità ai mezzi più efficaci per l'applicazione di tecnologie rinnovabili per le utenze domestiche;

4.

sottolinea, in tale contesto, le opportunità di cambiamenti geografici (o territoriali) della rete energetica e la promozione di reti intelligenti per le regioni svantaggiate, comprese quelle ultraperiferiche, periferiche e insulari, che da consumatori di energia possono trasformarsi in produttori di energia, ottenendo elevati benefici economici e garantendo al tempo stesso un approvvigionamento energetico sicuro nonché la diffusione e il funzionamento di reti intelligenti; rileva che la distribuzione e il funzionamento delle reti intelligenti, in particolare, offrono opportunità a queste regioni, le quali possono ridurre i costi energetici;

5.

sottolinea che attualmente l'infrastruttura di rete, la gestione della rete e la regolamentazione del mercato sono adattate alle esigenze e alle possibilità delle centrali nucleari e a combustibili fossili e rappresentano quindi uno svantaggio competitivo per le nuove tecnologie, quali le energie rinnovabili;

6.

invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a investire quanto prima possibile in reti intelligenti locali prendendo accuratamente in considerazione la possibilità di stimolare gli investimenti utilizzando i Fondi strutturali e d'investimento europei, compresi gli strumenti finanziari per incentivare gli investimenti privati, tenendo conto delle esigenze ambientali, economiche, sociali e territoriali delle specifiche regioni e delle loro particolarità, giacché non esiste un'unica soluzione per tutte le regioni; chiede un approccio flessibile a livello locale e regionale per ridurre gli ostacoli che impediscono di combinare le misure per la produzione, lo stoccaggio, anche transfrontaliero, e l'efficienza energetici e di cooperare con altri settori, quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e i trasporti; sottolinea al riguardo l'importanza dello stoccaggio per mezzo di pompe connesso allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili;

7.

sottolinea che l'introduzione di reti intelligenti richiede un quadro politico stabile e di lunga durata; invita la Commissione a proporre strategie, politiche e obiettivi ambiziosi per il 2030 per quanto riguarda l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché le emissioni di gas a effetto serra, onde conferire certezza futura agli investitori e alle industrie collegate e favorire un sistema energetico intelligente;

8.

rammenta che, nella maggior parte degli scenari previsti dalla tabella di marcia per l'energia 2050, la corretta integrazione della generazione distribuita di energia rinnovabile risulterà impraticabile senza lo sviluppo di reti intelligenti locali e regionali di distribuzione dell'elettricità, tanto più che tali reti creano dei legami a livello di informazioni e di approvvigionamento di energia elettrica fra le zone locali di sviluppo socioeconomico, consentendo una gestione flessibile e il necessario sostegno a tali fonti energetiche variabili; chiede quindi che venga attribuita maggiore importanza alle reti di distribuzione; sottolinea tuttavia che lo sviluppo di reti intelligenti riguarda il trasporto efficiente dell'energia dal luogo di produzione al luogo di utilizzo finale; segnala inoltre che le reti intelligenti acquisiscono ancor più valore aggiunto se queste comunicano su scala più ampia (ad esempio nazionale, se non addirittura europea) e il controllo della domanda di energia elettrica su tale scala offre, con l'estendersi della domanda, ulteriori opportunità di riduzione del consumo (fonti di consumo) quando la produzione locale è troppo bassa (o troppo elevata);

9.

chiede che i regolamenti e le direttive UE sul mercato interno adottino un approccio più flessibile onde ridurre gli ostacoli a soluzioni specifiche per ogni regione in termini di misure di produzione, approvvigionamento, stoccaggio, efficienza dell'energia e combinazione delle stesse, inclusi i partenariati pubblico-privato e i progetti transfrontalieri;

Sistemi energetici intelligenti

10.

sottolinea che, affinché le reti intelligenti siano poste in essere con successo, occorre sviluppare una strategia volta a promuovere un «sistema energetico intelligente» per le regioni e le comunità locali, in cui le reti intelligenti entrino a far parte del sistema energetico regionale e integrino una quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, prevedendo capacità di generazione decentrata, in combinazione con la gestione della domanda, misure di efficienza energetica, un aumento del risparmio energetico, nonché soluzioni di stoccaggio intelligente, il settore dei trasporti (trasporto elettronico) e uno scambio più intenso con le reti vicine;

11.

sottolinea il ruolo dei contatori intelligenti nel consentire la comunicazione bidirezionale, garantendo una fatturazione accurata ai consumatori e una maggiore partecipazione degli attori della domande, dove i consumatori adeguano le proprie abitudini alle fluttuazioni della produzione energetica; sottolinea che i cittadini dovrebbero trarre il massimo beneficio da un sistema energetico intelligente e che la titolarità dei cittadini contribuisce a migliorare l'efficienza comportamentale e quindi il risparmio energetico complessivo mediante protocolli aperti; sottolinea la responsabilità degli operatori dei sistemi di distribuzione in quanto fornitori di servizi agli enti locali, regionali o nazionali per garantire l'accesso a questo servizio di interesse generale per tutti, garantendo la sicurezza e la stabilità della rete; sottolinea che ogni cittadino dovrebbe avere accesso diretto ai dati riguardanti consumo e produzione per assicurare che il funzionamento efficace, sicuro e protetto delle reti intelligenti; esorta la Commissione a intraprendere azioni atte ad assicurare che le apparecchiature elettriche (in particolare lavatrici, lavastoviglie, pompe di calore, accumulatori di calore, ecc.) possano funzionare automaticamente in combinazione con i contatori intelligenti, offrendo ai consumatori le tariffe più convenienti;

12.

invita la Commissione, e la sua task force per le reti intelligenti, ad aggiornare ed espandere la sua attuale definizione di reti intelligenti per includere il sistema energetico intelligente; invita le autorità locali e regionali a gestire il consumo energetico e la turnazione dell'erogazione nonché a elaborare e adottare strategie regionali basate su un sistema energetico intelligente;

13.

evidenzia che, al fine di garantire l'efficienza economica delle reti intelligenti per le regioni, è necessario combinare vantaggi diretti e indiretti, collegando il settore dell'energia a diversi altri settori, in particolare l'edilizia abitativa e i trasporti, ma anche l'ambiente, la pianificazione urbana, l'inclusione sociale, la gestione dei rifiuti e il settore delle costruzioni, per raggiungere obiettivi di risparmio energetico traendo al tempo stesso tutti i benefici economici possibili e trovando un equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia di una regione;

14.

invita all'innovazione e a maggiori investimenti nel settore delle TIC onde superare le principali sfide che fronteggiano le tecnologie intelligenti, le quali comprendono l'interoperabilità delle tecnologie con la rete esistente, nonché le sfide di carattere normativo; chiede alla Commissione e agli operatori nazionali e regionali di creare quadri normativi e di investimento positivi per consentire lo sviluppo di soluzioni TIC interoperabili;

Impatti positivi sull'occupazione locale

15.

incoraggia tutte le regioni e le autorità locali a esaminare i vantaggi dei sistemi energetici intelligenti e a investire in essi quale potenziale fonte di posti di lavoro locali ecologici e sostenibili; sottolinea che il settore delle costruzioni è una degli ambiti principali in cui saranno creati posti di lavoro, non solo attraverso investimenti diretti nelle reti energetiche intelligenti, ma anche promuovendo lo sviluppo tecnologico nell'UE, l'innovazione e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) e investimenti in misure e ristrutturazioni improntate all'efficienza energetica, ad esempio nel settore dell'edilizia abitativa attraverso l'applicazione di nuove soluzioni tecnologiche per un'edilizia caratterizzata da efficienza energetica;

16.

sottolinea che l'introduzione di reti intelligenti offre inoltre l'opportunità di aumentare la competitività e di rafforzare la leadership tecnologica mondiale dei fornitori di tecnologie dell'Unione, come quelli operanti nei settori elettrico ed elettronico, rappresentati principalmente da PMI;

17.

invita tutte le regioni a prendere in considerazione investimenti nella specializzazione e formazione per questi nuovi posti di lavoro, considerando che un numero significativo di nuovi posti di lavoro locali potrà anche essere creato nei servizi TIC, nel settore dei trasporti e nei settori che forniscono attrezzature, infrastrutture e servizi intelligenti, ad esempio per nuovi impianti, ma anche al fine di evitare eventuali carenze di manodopera specializzata e di favorire l'adattamento alle esigenze legate all'emergere di nuove professioni nei rispettivi campi; invita gli Stati membri e le regioni a sostenere le iniziative di formazione a livello sia accademico che artigianale nel settore delle energie rinnovabili, come ad esempio studi tecnico-ambientali e la messa a punto di nuovi tirocini, ad esempio per installatori di pannelli fotovoltaici; sottolinea che le regioni che riescono a porre in essere un sistema energetico intelligente possono attrarre a sé ulteriori posti di lavoro sotto forma di formazione specializzata, istituendo università tecniche e istituti superiori specializzati nel settore; invita le regioni a collaborare per la specializzazione intelligente e accoglie con favore i sistemi in cui le conoscenze sono condivise tra le regioni e a livello transfrontaliero; evidenzia le iniziative attualmente perseguite dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) nella comunità della conoscenza e dell’innovazione sull'energia sostenibile (KIC InnoEnergy) per la ricerca e lo sviluppo di reti intelligenti e la formazione di professionisti in questo settore; ricorda inoltre le nuove possibilità per la creazione di sistemi regionali di innovazione;

18.

sottolinea che gli investimenti pubblici nei sistemi energetici intelligenti, anche attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei, possono promuovere opportunità di lavoro locali sostenibili, creare effetti sinergici e ricadute sull'occupazione e vantaggi locali a lungo termine per le regioni dal punto di vista economico, sociale e ambientale e possono ugualmente essere utilizzati come strumento per superare le sfide economiche, soprattutto nelle regioni dei paesi colpiti dalla crisi;

Il ruolo dei cittadini

19.

evidenzia che il successo di un sistema energetico intelligente, come dimostrato dagli studi sulle migliori pratiche e dagli esempi principali, è spesso dovuto alla titolarità locale da parte di singoli cittadini, di una cooperativa, di una comunità locale o di una combinazione di tali attori; riconosce che tali titolarità contribuiscono a una maggiore accettazione degli investimenti in tutti gli elementi dei sistemi energetici intelligenti; pone l'accento sulla necessità che i cittadini ricevano maggiori informazioni, nonché incentivi quali meccanismi dinamici di tariffazione e strumenti TIC appropriati affinché possano partecipare a tutte le fasi riguardanti le infrastrutture energetiche intelligenti, la produzione, la pianificazione e la distribuzione dell'energia e delle reti;

20.

sottolinea l'importanza, data la natura tecnica delle reti intelligenti, di informare e sensibilizzare gli utenti affinché diventino produttori-consumatori informati e consapevoli delle opportunità offerte da tali reti, in particolare per quanto concerne il loro collegamento con i contatori intelligenti; evidenzia l'importanza che tale opera di sensibilizzazione sia rivolta ai giovani, attraverso programmi educativi per gli studenti delle scuole secondarie e professionali;

21.

invita la Commissione a rimuovere dalla vigente normativa dell'UE, in particolare in materia di aiuti di Stato, gli ostacoli di tipo normativo e giuridico alla titolarità locale; invita gli Stati membri a sostenere le possibilità di vendere e condividere energia a livello locale, non solo in modo bidirezionale tra la rete e l'utente finale, ma anche in modo transfrontaliero e tra unità di utenti finali, favorendo la titolarità della produzione locale di energia e la condivisione di energia prodotta localmente;

22.

sottolinea che l'attuazione di sistemi energetici intelligenti cambierà considerevolmente i settori privati e pubblici, dal momento che la fornitura di elettricità sarà correlata alla raccolta dei dati e comunicata in tempo reale; chiede pertanto procedure trasparenti a tutti i livelli, che coinvolgano tutti gli attori, compresi i cittadini, le imprese, le industrie, le autorità locali, gli operatori dei sistemi di distribuzione, gli operatori dei sistemi di trasmissione, i responsabili o i difensori civici locali e regionali della protezione dei dati e i fornitori di tecnologie delle reti intelligenti;

Protezione dei dati e riservatezza

23.

sottolinea che i sistemi energetici intelligenti saranno gestiti con grandi quantità di dati personali e numerosi profili e comporteranno un elevato rischio di violazioni della sicurezza dei dati; ribadisce la necessità di stabilire norme rigorose per i contatori intelligenti ai fini della protezione e riservatezza dei dati e di consentire ai cittadini di decidere e controllare quali dati sono trasmessi agli operatori delle reti oltre ai dati minimi strettamente necessari per la fornitura di energia; rileva preoccupazioni specificamente correlate alla sicurezza dei sistemi di reti intelligenti e ai vantaggi dei contatori intelligenti per i consumatori e chiede una maggiore valutazione in tale ambito e un'ulteriore ricerca sulla protezione dei dati e sulla riservatezza dei dati dei contatori intelligenti; sottolinea, pertanto, che i dati personali devono rimanere protetti e sicuri, senza eccezioni; sottolinea inoltre che la sicurezza dei dati deve essere integrata nelle strategie di distribuzione delle reti intelligenti;

24.

sottolinea la necessità di rafforzare la protezione dei dati nonché la regolamentazione e la prassi in materia di vita privata in sede di istallazione di sistemi di misurazione intelligenti; sottolinea che la garanzia della protezione e della riservatezza dei dati per tutti gli individui e le utenze domestiche collegati alla rete è imprescindibile per il funzionamento e l'introduzione delle reti intelligenti; sottolinea che i dati raccolti dovrebbero essere utilizzati soltanto per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico; invita gli Stati membri a mettere in atto norme in materia di protezione dei dati, mantenendo e sviluppando sinergie in tutte le reti di telecomunicazione ed energetiche e a tutelare i diritti degli individui in tale ambito; sottolinea che in termini di raccolta di dati per i sistemi energetici intelligenti, dovrebbero essere elaborate norme che prevedano la trasmissione dei soli dati pertinenti, in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, nonché assicurare che i dati non vengano trasmessi a terzi, che i clienti abbiano il diritto di esaminare e cancellare i dati raccolti se non sono più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti o altrimenti trattati e che i cittadini mantengano la titolarità dei loro dati e detengano il controllo nei confronti dei soggetti a cui concedono l'accesso a tali dati;

25.

chiede alla Commissione di fornire ulteriori orientamenti riguardo all'uso dei dati personali e non personali delle reti intelligenti, alla luce della normativa europea riveduta sulla protezione dei dati e delle norme concordate sulla proprietà e la gestione di tali dati da parte di operatori dei sistemi di distribuzione, fornitori o altri organismi commerciali;

Un quadro per il buon esito dei sistemi energetici intelligenti

26.

invita la Commissione ad adottare misure al fine di accelerare il processo di attuazione delle reti intelligenti e a concentrarsi sui seguenti aspetti: stimolare gli investimenti e gli incentivi finanziari in questo settore, elaborare norme tecniche, garantire la protezione dei dati dei consumatori, istituire un quadro normativo per fornire incentivi per la distribuzione di reti intelligenti, garantire un mercato al dettaglio aperto e competitivo nell'interesse dei consumatori e fornire un sostegno costante per l'innovazione in tecnologie e sistemi;

27.

sottolinea che, ai sensi dei nuovi regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, gli Stati membri sono tenuti a concentrare le risorse di tali Fondi su investimenti per un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva; rileva che sarà introdotta una quota minima per le regioni per concentrare, a seconda del loro livello di sviluppo economico, almeno il 20 % delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale sugli investimenti nella transizione energetica, privilegiando le reti intelligenti, la produzione e la distribuzione di energia derivata da fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, il risparmio energetico, la cogenerazione di calore ed energia e le strategie a basse emissioni di carbonio, con particolare riferimento alle zone urbane, nonché l'energia derivata da reti intelligenti a livello di distribuzione; sottolinea che i finanziamenti pubblici svolgono ancora un ruolo fondamentale nello stimolare gli investimenti privati nella ricerca e nei progetti di sviluppo e dimostrazione in materia di reti intelligenti; precisa che anche il Fondo di coesione consente investimenti in questo campo; invita gli Stati membri a sfruttare al meglio questa nuova opportunità; rileva, in riferimento agli investimenti non coperti dalla concentrazione tematica obbligatoria, che il Fondo europeo di sviluppo regionale può essere utilizzato anche a sostegno dello sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e per integrare la generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili;

28.

mette in evidenza che i Fondi strutturali e di investimento europei fungono da catalizzatori per gli investimenti e che, dati i diversi livelli territoriali coinvolti nel finanziamento e nel processo decisionale, la governance a più livelli svolge un ruolo importante per il buon esito dell'attuazione; plaude alle opportunità di finanziamento aggiuntive nell'ambito del programma «Energia intelligente per l'Europa»;

29.

si compiace del grande risalto dato a progetti di interesse comune in materia di energia intelligente nel meccanismo per collegare l'Europa, ma si rammarica del fatto che solo due progetti di reti intelligenti sono stati inclusi nell'attuale elenco biennale; evidenzia la necessità di tenere conto dei progetti di reti intelligenti a livello della rete di distribuzione; sottolinea che i progetti infrastrutturali devono soddisfare criteri di sostenibilità e competitività e basarsi su un approccio integrato che garantisca la partecipazione degli operatori dei sistemi di distribuzione; sottolinea inoltre l'importanza di sviluppare le interconnessioni energetiche nord-sud nel Mediterraneo;

30.

invita la Commissione a ridurre gli ostacoli agli investimenti nei sistemi energetici intelligenti, in particolare ampliando l'esenzione nel quadro delle modernizzazioni degli aiuti di Stato per prevedere aiuti pubblici a tutti gli elementi dei sistemi energetici intelligenti regionali e locali, compresi gli investimenti e le operazioni intersettoriali; sollecita l'inclusione come categoria dei sistemi energetici intelligenti nel futuro regolamento della Commissione, in cui alcune categorie di aiuti sono dichiarate compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), e che adatta i regolamenti di esenzione per altre categorie che interagiscono con l'istituzione di sistemi energetici intelligenti;

31.

evidenzia che l'interoperabilità per le infrastrutture intelligenti è fondamentale, poiché l'incertezza normativa e le diverse norme rallentano la diffusione delle infrastrutture intelligenti; chiede pertanto una maggiore cooperazione tra le diverse organizzazioni europee di normazione tecnica; evidenzia che sono necessarie norme aperte per favorire l'interoperabilità e accelerare lo sviluppo tecnologico e la diffusione;

32.

invita la Commissione a prendere misure per eliminare gli ostacoli principali, quali la mancanza di interoperabilità e di norme unificate (la presenza di soluzioni ''plug and play'' unificate ridurrebbe i costi e favorirebbe la connettività anche nel caso delle piccole risorse energetiche distribuite (DER) o di piccole applicazioni DR), l'incertezza sui ruoli e le responsabilità nell'ambito delle nuove applicazioni relative alle reti intelligenti, l'incertezza sulla ripartizione dei costi e dei benefici e di conseguenza sui nuovi modelli di impresa, la riluttanza dei consumatori a prendere parte a prove sperimentali e le differenze nei sistemi di regolamentazione in Europa in quanto ostacolo significativo alla replicabilità dei risultati dei progetti nei diversi paesi;

33.

ricorda il mandato di normalizzazione del 2011 volto a sostenere la diffusione di reti intelligenti in Europa, la cui conclusione era prevista per il 2012; si compiace dei progressi compiuti nell'ambito di tale mandato, ma sottolinea la necessità di ulteriori sforzi; chiede alla Commissione di impegnarsi con gli organismi di normalizzazione per accelerare il completamento del loro lavoro, conferendo, se necessario, un nuovo mandato;

34.

chiede agli Stati membri di rafforzare la cooperazione e di condividere le migliori pratiche nell'ambito del forum del Consiglio europeo dei regolatori dell’energia (CEER) sulla regolamentazione degli operatori dei sistemi di distribuzione nazionali; rileva nel contempo la diversità nell'organizzazione degli operatori dei sistemi di distribuzione, per cui alcuni Stati membri dispongono di un unico operatore, mentre altri ne hanno più di 800; incoraggia gli Stati membri a collaborare più strettamente; invita gli Stati membri e la Commissione a concordare una classificazione unica per definire se un organismo sia un operatore di trasmissione, un operatore di distribuzione o un operatore di un sistema combinato;

35.

invita la Commissione a valutare la necessità di presentare proposte, in linea con il terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia, finalizzate allo sviluppo e alla promozione di reti intelligenti, in quanto la loro attuazione, che deve continuare a essere garantita attraverso un'azione coerente della Commissione, permetterebbe la partecipazione di un maggior numero di operatori sul mercato, stimolando potenziali sinergie per quanto riguarda la diffusione, lo sviluppo e la manutenzione delle reti di telecomunicazioni e di energia; sottolinea tuttavia che tali proposte devono integrarsi in un quadro normativo razionalizzato nel rispetto dei principi stabiliti dalla Commissione;

36.

chiede la cooperazione nello sviluppo di reti intelligenti a livello europeo, nazionale e regionale; è del parere che le reti intelligenti rappresentino un'opportunità importante per promuovere l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, la creazione di posti di lavoro e la competitività dell'industria europea a livello locale e regionale, con particolare riferimento alle PMI;

37.

invita le regioni a creare reti e a condividere i vantaggi, le conoscenze e le migliori pratiche, e a cooperare in termini di analisi costi-benefici sui sistemi energetici intelligenti nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale dei Fondi di sviluppo e di investimento europei; invita la Commissione a creare una rete transnazionale per le regioni con sistemi energetici intelligenti; invita le regioni transfrontaliere a utilizzare lo strumento giuridico del gruppo europeo di cooperazione territoriale per istituire e gestire congiuntamente servizi d'interesse economico generale nel campo delle energie rinnovabili, nonché del risparmio energetico e delle infrastrutture di reti intelligenti;

38.

sottolinea l'importanza di iniziative che sostengano e promuovano gli sforzi delle autorità locali nell'attuazione di politiche sostenibili in materia di energia, come il Patto dei sindaci, che rappresenta il principale movimento europeo cui partecipino le autorità locali e regionali nella lotta contro il cambiamento climatico e si fonda sull'impegno volontario dei firmatari di conseguire e superare l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di CO2 del 20 % attraverso una maggiore efficienza energetica e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili; sottolinea che i governi locali svolgono un ruolo fondamentale nel mitigare gli effetti del cambiamento climatico, in particolare se si considera che l'80 % del consumo energetico e delle emissioni di CO2 è associato alle attività urbane;

o

o o

39.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 256.

(5)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(6)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.

(7)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

(8)  GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

(9)  GU L 204 del 31.7.2013, pag. 15.

(10)  GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1.

(11)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(12)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2013)0374.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2013)0017.

(15)  Testi approvati, P7_TA(2013)0345.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/42


P7_TA(2014)0066

Piccole aziende agricole

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul futuro delle piccole aziende agricole (2013/2096(INI))

(2017/C 093/08)

Il Parlamento europeo,

viste le finalità della politica agricola comune sancite dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare quelle di «incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera» e di «assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura»,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 (1), e in particolare gli articoli 32 e 61 relativi rispettivamente ai pagamenti ridistributivi e al regime per i piccoli agricoltori,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 (2) del Consiglio, in particolare gli articoli 7 e 19 relativi rispettivamente ai sottoprogrammi tematici e allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese,

vista la comunicazione della Commissione del 3 maggio 2011 intitolata «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» (COM(2011)0244),

vista la sua relazione del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa" (3),

visto lo studio del 2013 intitolato «Agricoltura di semisussistenza: valore e prospettive di sviluppo» a cura del dipartimento tematico B del Parlamento (Politiche strutturali e di coesione),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0029/2014),

A.

considerando che in Europa le piccole aziende agricole subiscono costantemente pressioni demografiche, commerciali e tecnologiche che determinano una lenta deagricolturizzazione e uno spopolamento dei villaggi in cui la loro presenza è predominante, nonché il massiccio abbandono dei piccoli allevamenti e la rinuncia alla coltivazione di prodotti locali specifici;

B.

considerando che le piccole aziende agricole rappresentano un modello di agricoltura sociale oggi ancora maggioritario nell'UE che può e deve coesistere con altri modelli di agricoltura più orientata ai mercati e di larga scala;

C.

considerando che le piccole aziende agricole non svolgono soltanto un ruolo produttivo, ma anche funzioni fondamentali legate alla fornitura di beni pubblici; che ciò comprende ruoli in ambito ambientale e paesaggistico (poiché contribuiscono alla tutela del paesaggio caratteristico dei villaggi europei e della diversità biologica delle zone rurali), in ambito sociale (poiché garantiscono la sussistenza di milioni di persone in Europa e prevengono la povertà, rappresentando inoltre un bacino di forza lavoro per l'industria e altri comparti dell'economia quali il turismo) e in ambito culturale (poiché coltivano splendide tradizioni, usanze popolari e altri valori storici immateriali nonché produzioni regionali e tradizionali);

D.

considerando che le piccole aziende agricole creano condizioni favorevoli alla conduzione di attività agricole rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali;

E.

considerando che il processo di spopolamento e l'esodo rurale pregiudicano notevolmente le condizioni di vita nelle comunità rurali e quindi la qualità della vita e le condizioni di lavoro degli agricoltori e che spesso sono fattori determinanti per il mantenimento di una piccola azienda o la rinuncia a quest'ultima; che la creazione di prospettive sostenibili, in particolare i giovani, nelle aree rurali incide in misura determinante sul futuro delle aziende agricole di piccole dimensioni;

F.

considerando che, in taluni territori, la presenza e la sopravvivenza di piccole aziende agricole è garanzia di una fonte di reddito e limita lo spopolamento;

G.

considerando la volatilità dei prezzi sul mercato, spesso aggravata dalla presenza di acquirenti intermedi che dettano i prezzi approfittando della vulnerabilità dei produttori;

H.

considerando che le piccole aziende agricole sono di solito più flessibili e si adattano con maggiore facilità a fenomeni di crisi sul mercato;

I.

considerando che molte aziende agricole di piccole dimensioni si specializzano e si riuniscono in associazioni di produttori, consentendo loro di rivendicare a ragione il diritto di produrre per il mercato alimentare in condizioni di parità con le aziende più grandi;

J.

considerando che i problemi delle piccole aziende agricole richiedono un approccio di più ampio respiro; che l'incentivazione di fonti di reddito alternative e le prospettive di diversificazione nonché la creazione di posti di lavoro non agricoli e la fornitura di servizi pubblici nelle zone rurali rivestono un'importanza cruciale per il futuro delle aziende agricole di piccole dimensioni e le comunità rurali;

K.

considerando che le piccole aziende agricole non ricevono un trattamento adeguato nell'ambito della politica agricola comune (PAC), a causa tra l'altro della struttura di sostegno nell'ambito della PAC, basata prevalentemente sulla superficie e sulla produzione storica e pertanto non in grado di far fronte adeguatamente alla situazione e al funzionamento delle piccole aziende agricole, della definizione da parte di taluni Stati membri di soglie minime per l'ammissibilità ai sensi del secondo pilastro, nonché della mancata introduzione da parte degli Stati membri di disposizioni di attuazione che tengano conto delle esigenze di questi tipo di aziende;

L.

considerando le difficoltà che incontrano le aziende di piccole dimensioni a ottenere sostegno finanziario, a causa tra l'altro del fatto che potrebbero avere problemi ad accedere ai finanziamenti a titolo dei programmi dell'Unione in quanto non in grado di soddisfare i requisiti di capitale proprio e/o delle capacità necessarie, o di un merito di credito scarso o addirittura nullo;

M.

considerando che è opportuno prestare particolare attenzione alle piccole aziende agricole delle regioni ultraperiferiche, sottoposte a un doppio vincolo nello svolgimento della propria attività;

N.

considerando che per molte piccole aziende agricole le fonti di guadagno aggiuntive e complementari sono di grande importanza;

O.

considerando che alcune tipologie di piccole aziende agricole, come le aziende agricole di sussistenza, fungono da tampone contro l'indigenza assoluta, garantendo almeno esigui livelli di alimentazione e reddito;

P.

considerando che, in alcuni casi, i piccoli agricoltori non dispongono di un sostegno amministrativo sufficiente o di una consulenza di buona qualità; che gli Stati membri erigono spesso inutili barriere burocratiche e che alcuni piccoli agricoltori non dispongono di risorse ed esperienza necessarie per seguire in modo efficiente le pertinenti pratiche amministrative;

Q.

considerando che a causa della loro dispersione geografica le aziende agricole hanno una posizione negoziale di gran lunga inferiore rispetto ad altri attori del mercato lungo la filiera alimentare, il che è particolarmente vero per le aziende agricole di piccole dimensioni;

R.

considerando il ruolo particolare delle piccole aziende agricole nel mantenere la vitalità di determinate zone, quali le regioni montane, le zone svantaggiate e le regioni periferiche, senza citare quelle in cui, a causa di vincoli geografici e morfologici, l'agricoltura è una delle poche, se non l'unica, attività economicamente sostenibile;

S.

considerando che il livello di reddito e il tenore di vita delle famiglie che si sostentano lavorando in aziende agricole di piccole dimensioni sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli degli agricoltori attivi presso aziende di grandi dimensioni o in altri settori dell'economia;

T.

considerando che numerose piccole aziende agricole non riescono a mantenersi soltanto con l'agricoltura e che sono necessarie fonti di reddito alternative per garantirne la sussistenza; che, nel contempo, le piccole aziende agricole dovrebbero prestare maggiore attenzione alla redditività e produttività delle loro operazioni;

U.

considerando che in molte regioni le piccole aziende agricole provvedono al sostentamento di famiglie che non hanno la possibilità di trovare altre fonti di reddito;

V.

considerando l'insufficienza di informazioni affidabili in merito alla situazione delle piccole aziende agricole nonché all'impatto degli strumenti della PAC su questo settore e che la definizione di piccola azienda varia in modo significativo da uno Stato membro all'altro;

W.

considerando che alcuni produttori agricoli di piccole dimensioni, come ad esempio gli apicoltori, non possiedono terreni o non ne fanno uso, il che li esclude dalla sfera di applicazione del regime per i piccoli agricoltori;

X.

considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2014 «Anno internazionale dell'agricoltura familiare»;

1.

esorta gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito della nuova politica agricola comune e della preparazione degli orientamenti per il periodo post 2020, ad adottare misure adeguate che tengano in maggior considerazione i bisogni specifici delle piccole aziende a conduzione familiare, poiché queste costituiscono un elemento importante del modello agricolo europeo nonché il fulcro dello sviluppo multifunzionale delle zone rurali e dello sviluppo sostenibile delle regioni in generale;

2.

chiede di continuare la politica di sostegno alla ricomposizione fondiaria e di erogazione dei pagamenti a favore degli agricoltori aderenti al regime per i piccoli agricoltori che hanno definitivamente trasferito i propri terreni a un altro agricoltore, in quanto si tratta di strumenti efficaci per migliorare la struttura produttiva dell'agricoltura;

3.

ritiene che l'obiettivo principale delle misure di ristrutturazione non debba essere la semplice diminuzione del numero delle piccole aziende agricole, in quanto ciò non determina una maggiore competitività delle aziende più grandi; invita, a questo proposito, gli Stati membri a presentare soluzioni appropriate e modelli di sviluppo per le piccole aziende agricole, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'agricoltura del paese interessato e delle differenze regionali, a migliorarne la competitività, la sostenibilità e la redditività, a sviluppare l'imprenditorialità, a creare posti di lavoro e ad arginare lo spopolamento delle zone rurali;

4.

ritiene che sia urgente contrastare il processo di esodo e di spopolamento nelle zone rurali al fine di poter offrire alle piccole aziende agricole un contesto adeguato e quindi una prospettiva sostenibile nella rispettiva zona di attività; invita gli Stati membri a impiegare in modo efficiente i fondi UE disponibili onde promuovere le infrastrutture, l'istruzione, l'assistenza medica e le possibilità di cura, i servizi di custodia per bambini, l'accesso a Internet veloce nonché la costituzione e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) nelle zone rurali, al fine di garantire l'uniformità delle condizioni di vita tra aree urbane e rurali; raccomanda di focalizzare gli sforzi sulla creazione di prospettive future sostenibili per giovani, persone con una buona formazione e donne;

5.

invita a incrementare le vendite dirette, come quelle di prodotti tradizionali, sui mercati locali e regionali, e a sviluppare nelle piccole aziende agricole metodi di lavorazione sostenibili e responsabili, nonché un regime di controllo indispensabile e proporzionato; invita la Commissione e gli Stati membri a riesaminare le esistenti norme in materia di sicurezza alimentare nell'ottica di ridurre gli oneri ed eliminare gli ostacoli che si possono frapporre allo sviluppo della lavorazione e della vendita di prodotti alimentari da parte delle aziende agricole di piccole dimensioni; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a istituire una piattaforma per lo scambio di buone prassi su come regolamentare e monitorare i processi di trasformazione applicati dalle piccole aziende agricole; invita inoltre le autorità regionali a mobilitarsi maggiormente per lo sviluppo di infrastrutture per la vendita diretta, inclusi i mercati locali e urbani, agevolando così l'accesso dei consumatori a prodotti agricoli convenienti, freschi e di alta qualità;

6.

ritiene che alla soluzione dei problemi delle piccole aziende agricole debbano concorrere, oltre alla PAC, anche altre politiche dell'Unione, tra cui la politica di coesione, per contribuire al miglioramento dell'infrastruttura tecnica nonché dell'accesso ai servizi pubblici nelle zone rurali, e che mediante le risorse del Fondo sociale europeo occorra finanziare iniziative sociali sul fronte dell'integrazione sociale, dell'istruzione, della formazione e del trasferimento di conoscenze; è inoltre del parere che, poiché tali aziende non hanno un impatto significativo sul mercato, debbano essere concessi ulteriori aiuti provenienti da risorse nazionali, conformemente alle norme concordate con la Commissione e senza ostacolare la concorrenza;

7.

richiama l'attenzione sulle pressioni al rialzo esercitate sui prezzi dei terreni agricoli dall'imminente liberalizzazione del mercato fondiario nei nuovi Stati membri; rileva che i piccoli agricoltori saranno i più colpiti dall'aumento dei prezzi dei terreni;

8.

invita gli Stati membri a garantire tramite i loro sistemi di istruzione un'infrastruttura didattica adeguata per la formazione professionale nell'agricoltura;

9.

richiama l'attenzione sulle pressioni al rialzo esercitate sui prezzi dei terreni agricoli a seguito dell'espansione urbana;

10.

accoglie con estremo favore l'istituzione, nell'ambito del primo pilastro della PAC, di un meccanismo di sostegno per i piccoli agricoltori; ritiene tuttavia che sia stata semplificata solo la modalità di trasferimento, mentre il basso livello dei pagamenti diretti non offre possibilità di sviluppo, e che pertanto tali misure siano ancora insufficienti per migliorare la situazione delle piccole aziende agricole nell'UE; ritiene che occorra istituire un meccanismo che consenta alle piccole aziende agricole di presentare domande di pagamenti diretti a carattere pluriennale, aggiornabili esclusivamente a seguito di cambiamenti incorsi in seno all'azienda in questione;

11.

richiama nuovamente l'attenzione sulle notevoli divergenze tra le sovvenzioni agricole erogate in diversi Stati membri, a scapito dei nuovi Stati membri;

12.

sottolinea che, data la natura volontaria del regime delle piccole aziende agricole nell'ambito del primo pilastro della PAC, è fondamentale riesaminare e utilizzare tutte le opportunità possibili a sostegno dei piccoli produttori nell'ambito del secondo pilastro;

13.

ritiene che sia imprescindibile, oltre a tali misure, individuare modalità di sostegno efficaci per i piccoli produttori agricoli le cui attività e i cui prodotti non siano legati alla proprietà e/o all'utilizzo di superfici agricole;

14.

invita gli Stati membri a stabilire opportuni strumenti di finanziamento, ad esempio sotto forma di microcrediti, prestiti a tassi d'interesse agevolati, leasing finanziario, pagamento rateale delle prime rate o garanzie sui prestiti; ritiene inoltre che nel processo di sostegno occorra coinvolgere le amministrazioni regionali e locali;

15.

sottolinea che anche le piccole aziende agricole sono legate ai requisiti di buona prassi agricola e, in particolare, alle disposizioni europee e nazionali in materia di produzione agricola, rendendo indispensabile per i piccoli agricoltori possedere una qualificazione minima; invita, a tale proposito, la Commissione europea e gli Stati membri a verificare in che modo questa qualificazione minima possa essere acquisita in termini generali e adattata alle esigenze delle piccole aziende agricole;

16.

chiede di adattare meglio la consulenza gratuita alle esigenze delle piccole aziende agricole, di semplificare le procedure connesse all'informazione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria, di lanciare campagne informative, di condividere le migliori prassi nell'ambito della filiera alimentare corta, e di fornire assistenza tecnica per la presentazione delle domande per l'ottenimento di fondi dell'UE, nonché per quanto concerne le consulenze che consentano alle piccole aziende agricole di adeguare il profilo delle loro attività produttive al loro potenziale produttivo e ambientale;

17.

sottolinea che le aziende agricole di piccole dimensioni devono riunirsi in associazioni, gruppi di produttori o cooperative e avviare programmi comuni di commercializzazione; ritiene che tutte le forme associative dei piccoli agricoltori sotto forma di cooperative, organizzazioni di produttori o utilizzo congiunto delle risorse, tra cui i macchinari, debbano ricevere un sostegno speciale nell'ambito di meccanismi europei o nazionali;

18.

ritiene che le aziende agricole di piccole dimensioni ubicate in regioni montane, in zone svantaggiate e in regioni periferiche debbano poter usufruire di un sostegno accoppiato, come ad esempio per l'attività di allevamento, se assolvono nel contempo anche determinate funzioni ambientali;

19.

ritiene che le attività agricole siano più strategiche che mai e debbano pertanto essere prese in considerazione da tutti gli Stati membri al fine di trovare soluzioni che consentano ai piccoli agricoltori di continuare la loro attività, in modo che vi sia un equilibrio tra i prezzi di vendita dei prodotti agricoli e i costi di produzione;

20.

invita gli Stati membri a includere nei propri programmi, afferenti al primo e al secondo pilastro, sottoprogrammi e misure rivolti alle aziende di piccole dimensioni; indica che soprattutto le piccole aziende agricole dovranno impegnarsi in attività aggiuntive e accessorie, come nell'ambito del turismo, per garantirsi un reddito sufficiente; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di garantire che il secondo pilastro della PAC disponga di ampie risorse e che i programmi per lo sviluppo rurale siano adeguatamente orientati verso le esigenze delle piccole aziende agricole;

21.

raccomanda un ampliamento del raggio d'azione delle reti d'informazione contabile agricola (RICA), onde studiare la situazione delle piccole aziende e l'impatto della PAC su di esse, e suggerisce di programmare un loro ulteriore sviluppo;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(3)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 22.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/47


P7_TA(2014)0067

Un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 su un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'UE (2013/2043(INI))

(2017/C 093/09)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), che impegna l'Unione ad adoperarsi per «un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e […] un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente»,

visto l'articolo 9 TFUE, che stabilisce che «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana»,

visto l'articolo 11 TFUE, che stabilisce che «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile»,

visto l'articolo 12 TFUE, che stabilisce che «nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori»,

visto l'articolo 14 TFUE e il relativo protocollo (n. 26) sui servizi di interesse (economico) generale,

visto l'articolo 26 TFUE che recita che «il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati»,

visto l'articolo 49 e l'articolo 56 TFUE sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi in seno all'Unione,

visto l'articolo 101 e l'articolo 102 TFUE sulle regole di concorrenza applicabili alle imprese,

visto l'articolo 169 TFUE sulla promozione degli interessi dei consumatori e la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori,

vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE sui servizi postali,

vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno,

vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE,

visto il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE,

vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

visto il Libro verde della Commissione, del 29 novembre 2012, dal titolo «Un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'UE» (COM(2012)0698),

vista la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2013, intitolata «Una tabella di marcia per il completamento del mercato unico della consegna dei pacchi. Instaurare un clima di fiducia e incoraggiare le vendite online» (COM(2013)0886),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 23 aprile 2013 dal titolo «Piano d'azione sul commercio elettronico 2012-2015 — Stato di avanzamento dei lavori 2013» (SWD(2013)0153),

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 gennaio 2012, dal titolo «Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line» (COM(2011)0942),

vista la comunicazione della Commissione, del 18 dicembre 2012, dal titolo «Agenda digitale per l'Europa — Le tecnologie digitali come motore della crescita europea» (COM(2012)0784),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010, intitolata «Un'agenda digitale europea» (COM(2010)0245),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 7 dicembre 2012, dal titolo «Quadro di valutazione dei mercati dei beni al consumo: far funzionare i mercati per i consumatori — Ottava edizione» (SWD(2012)0432),

vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo «Un'agenda europea dei consumatori — Stimolare la fiducia e la crescita» (COM(2012)0225),

vista la comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2011 dal titolo «Riesame dello 'Small Business Act' per l'Europa» (COM(2011)0078),

vista la comunicazione della Commissione del 9 gennaio 2013 dal titolo «Piano d'azione imprenditorialità 2020 — Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa» (COM(2012)0795),

vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2011 dal titolo «Piccole imprese, grande mondo — un nuovo partenariato per aiutare le PMI a cogliere le opportunità globali» (COM(2011)0702),

vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012, dal titolo «Analisi annuale della crescita 2013» (COM(2012)0750),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso un atto per il mercato unico — Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva — 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato» (COM(2010)0608),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2012, dal titolo «L'Atto per il mercato unico II» (COM(2012)0573),

vista la comunicazione della Commissione, del 13 aprile 2011, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo «L'Atto per il mercato unico — Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia» (COM(2011)0206),

visto il Libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti» (COM(2011)0144),

vista la comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2007 dal titolo «L'Agenda dell'UE per il trasporto merci: rafforzare l'efficienza, l'integrazione e la sostenibilità del trasporto di merci in Europa» (COM(2007)0606),

viste le conclusioni del Consiglio del 31 maggio 2012 su «Mercato unico digitale e governance del mercato unico»,

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul completamento del mercato unico digitale (1),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul completamento del mercato unico digitale (2),

vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico (3),

viste le sue risoluzioni del 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei (4), su un mercato unico per le imprese e la crescita (5) e su governance e partenariato nel mercato unico (6),

vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 su una nuova agenda per la politica europea dei consumatori (7),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0024/2014),

A.

considerando che il commercio elettronico rappresenta un canale che racchiude un potenziale enorme per combattere la crisi economica e finanziaria, rafforzare il mercato unico e generare crescita economica e occupazione nell'Unione europea; che la comunicazione della Commissione sul commercio elettronico e i servizi on-line del gennaio 2012 indica la consegna di acquisti effettuati on-line quale una delle cinque priorità principali per stimolare il commercio elettronico entro il 2015 e che la sua importanza è stata ribadita dal Consiglio e dal Parlamento;

B.

considerando che il mercato del commercio elettronico nell'UE è cresciuto di oltre il 20 % nel 2012; che si prevede, in particolare, che il commercio elettronico transfrontaliero quadruplichi; che il mercato della consegna pacchi attraversa una fase di trasformazioni radicali, con l'ingresso di nuovi soggetti, gli investimenti orientati verso l'innovazione e l'offerta di nuovi servizi;

C.

considerando che servizi di consegna efficienti e affidabili rappresentano un pilastro essenziale di un mercato unico digitale vero e proprio, con un impatto sostanziale in termini di promozione del commercio elettronico e rafforzamento della fiducia tra venditori e acquirenti;

D.

considerando che il 57 % dei rivenditori considera un ostacolo la consegna oltre frontiera, mentre un consumatore su due ravvisa una fonte di preoccupazione nelle consegne nell'ambito delle transazioni transfrontaliere; che le preoccupazioni in merito alla consegna (incluse le restituzioni dei prodotti) e costi di consegna elevati costituiscono le due preoccupazioni principali dei consumatori in relazione agli acquisti on-line, che contribuiscono alla scarsa fiducia dei consumatori nel commercio elettronico transfrontaliero;

E.

considerando che, per superare tale situazione, è essenziale promuovere la fiducia dei consumatori negli operatori e nei servizi di consegna e nel mercato, nonché la conoscenza dei loro diritti e doveri, assicurando maggiore informazione, una più agevole comprensione e una maggiore trasparenza sulle condizioni di consegna;

F.

considerando che le PMI che cercano opportunità commerciali nell'UE sono esposti a costi più elevati, a maggiore complessità e si scontrano con una mancanza di trasparenza per quanto riguarda le consegne oltre frontiera; che i prezzi delle consegne transfrontaliere sono da tre a cinque volte maggiori rispetto ai prezzi nazionali; che sistemi di consegna efficaci, semplici ed economicamente accessibili rappresentano un fattore chiave per la sostenibilità dei modelli aziendali delle PMI e la loro capacità di fornire prodotti ai consumatori;

Servizi di consegna integrati in Europa: un pilastro per il mercato unico digitale

1.

sottolinea che la disponibilità di servizi di consegna accessibili, economicamente abbordabili, efficienti e di elevata qualità è un elemento fondamentale per gli acquisti on-line e che una concorrenza libera ed equa costituisce il miglior modo per promuovere tali servizi; rileva tuttavia che molti consumatori sono riluttanti a effettuare acquisti on-line, soprattutto in ambito transfrontaliero, a causa delle incertezze circa le opportunità di consegna disponibili, la consegna finale, i costi o l'affidabilità della consegna;

2.

accoglie con favore il Libro verde proposto dalla Commissione per individuare possibili lacune del mercato europeo delle consegne; chiede alla Commissione di adottare azioni adeguate per affrontarle in modo da consentire alle imprese e ai consumatori di beneficiare pienamente delle opportunità che offre il mercato unico digitale; sottolinea che qualsiasi azione proposta deve tenere conto della sostenibilità del processo di consegna e cercare di ridurne al minimo l'impatto ambientale;

3.

constata che la concorrenza tra gli operatori in alcuni Stati membri presenta carenze su scala transfrontaliera per quanto riguarda le consegne e deplora la mancanza di trasparenza in merito alle condizioni tariffarie e alle prestazioni fornite dai servizi interessati; ritiene, in particolare, che sia necessario mettere in atto strumenti per fornire informazioni sulle offerte di tutti gli operatori di consegna europei;

Porre gli interessi dei consumatori al centro del processo di consegna

4.

sottolinea quanto sia importante incrementare la fiducia dei consumatori nel processo di consegna; ritiene che per i consumatori sia fondamentale beneficiare di una maggiore trasparenza, di informazioni più comparabili sulle opzioni di consegna disponibili, sui prezzi e le condizioni, in particolare per quanto riguarda le condizioni di spedizione degli acquisti e le procedure da seguire in caso di danneggiamento o smarrimento della merce o ritardi nella sua consegna o restituzione;

5.

sottolinea che è necessario promuovere misure volte a garantire la scelta dei consumatori al momento dell'acquisto; prende atto del divario significativo esistente tra le aspettative dei consumatori e la disponibilità di servizi pratici e innovativi, come i punti di consegna, le paccoteche o i terminali, servizi 24 ore su 24 sempre disponibili, soluzioni di monitoraggio e tracciatura dei pacchi, luoghi e orari facilmente fruibili dal consumatore o procedure semplici per la restituzione degli acquisti;

6.

sottolinea che l'affidabilità dei servizi di consegna è essenziale e che è fondamentale prevedere sistemi efficienti che garantiscano che i pacchi siano effettivamente inviati al giusto indirizzo, in tempi ragionevoli;

7.

sottolinea che il costo elevato delle consegne transfrontaliere o delle consegne nelle regioni remote o ultraperiferiche è una delle ragioni principali dell'insoddisfazione dei consumatori; evidenzia che opzioni di consegna economicamente più accessibili per i consumatori e i rivenditori, in particolare per le PMI, sono essenziali per incrementare le vendite e gli acquisti a lunga distanza e per poter parlare di un vero mercato unico;

8.

sottolinea la necessità di migliorare la copertura geografica e l'accessibilità ai servizi universali per la consegna dei pacchi nelle zone rurali e remote;

9.

ritiene che per realizzare un mercato unico integrato di consegna pacchi, è importante disporre di una dimensione sociale stabile e coerente, in cui i servizi di consegna rispettano i diritti in materia di lavoro, le condizioni di impiego e retributive nonché le norme sociali e ambientali; osserva, a tale proposito, che il lavoro sommerso e gli abusi rappresentano un rischio per il settore e che un'occupazione responsabile e di alta qualità, così come una formazione continua e adeguata del personale sono importanti per realizzare servizi di consegna qualitativamente elevati; sottolinea che il mantenimento della dimensione sociale e di una flessibilità adeguata che permetta al mercato delle consegne di svilupparsi e adattarsi alle innovazioni tecnologiche sono fondamentali per soddisfare integralmente le richieste e le aspettative dei consumatori, consentendo alle imprese di offrire loro i migliori prodotti che rispondano appieno alle loro esigenze e attese;

10.

richiama l'attenzione sull'importanza della certezza del diritto per quanto concerne la fiducia dei consumatori; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di una corretta informazione dei consumatori in merito alla legislazione applicabile;

11.

ritiene che lo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero dipenda anche dalla fiducia dei clienti e che la creazione di una rete europea di centri nazionali di risoluzione dei problemi quale Solvit contribuirebbe a rassicurare i consumatori, al pari di un sistema di allarme quale RAPEX, al fine di allertare i consumatori sui siti che ricorrono a pratiche fraudolente;

12.

prende atto che un crescente numero di consumatori utilizza i siti internet di confronto per raffrontare i prezzi, le caratteristiche o le condizioni di consegna di prodotti e servizi da parte dei corrieri, con particolare riferimento al commercio elettronico; invita la Commissione ad adottare linee guida dell'UE relative alle norme minime applicabili ai siti web di confronto e imperniate sui principi fondamentali della trasparenza, dell'imparzialità, della qualità, dell'esaustività e della facilità di utilizzo;

13.

invita la Commissione, in collaborazione con l'industria e le associazioni dei consumatori, a elaborare indicatori comuni sulla qualità dei servizi di consegna che consentano ai consumatori di confrontare meglio fra loro le diverse offerte;

Creazione di condizioni di parità per le PMI

14.

mette in rilievo il ruolo essenziale delle PMI per creare crescita, innovazione e occupazione, in particolare nella lotta alla disoccupazione giovanile; sottolinea che i servizi di consegna sono estremamente importanti per le PMI europee e che un mercato delle consegne integrato e competitivo, che preveda diverse opzioni di consegna e di supporto logistico a prezzi accessibili, rappresenta una condizione essenziale per accedere a nuovi mercati e raggiungere un maggior numero di consumatori nell'UE; sottolinea l'importanza di migliorare il flusso di informazioni verso le PMI riguardo alle possibilità di consolidamento dei propri volumi dei pacchi e a soluzioni di consegna e di ritiro innovative in grado di ridurre i costi dell'ultima fase dell'iter di consegna;

15.

sottolinea che le imprese e le PMI in particolare devono poter rispondere alle esigenze e alle aspettative dei consumatori con servizi di consegna più semplici, veloci, accessibili economicamente, trasparenti, affidabili ed efficienti, nell'ambito del commercio elettronico transfrontaliero; sottolinea che soluzioni di consegna che non rispondono alle aspettative dei consumatori hanno un impatto diretto sul marchio, sull'immagine e sulla competitività di un'impresa;

16.

rileva che lo sviluppo delle PMI in materia di commercio elettronico è limitato a livello transfrontaliero; incoraggia la collaborazione tra le PMI anche attraverso i loro organismi rappresentativi per negoziare prezzi di consegna più vantaggiosi, in particolare per mezzo dell'introduzione di piattaforme on-line comuni, e migliorare la qualità dei loro servizi;

17.

esprime preoccupazione per gli svantaggi che incontrano le PMI a causa delle loro ridotte dimensioni; sottolinea che le PMI devono attualmente far fronte a costi maggiori, a una maggiore complessità in conseguenza della frammentazione del mercato europeo e alla mancanza di informazioni riguardo alle modalità e ai prezzi di consegna disponibili;

Verso soluzioni innovative e interoperative per un mercato delle consegne veramente europeo

18.

constata la frammentazione del settore postale europeo in reti nazionali scarsamente interoperabili nonché la scarsa integrazione dei trasporti su strada, ferrovia e vie navigabili; accoglie con favore le iniziative già intraprese dagli operatori del mercato delle consegne al fine di introdurre soluzioni più orientate alle necessità di consumatori e commercianti al dettaglio on-line, come ad esempio modalità più flessibili per quanto attiene alle possibilità di consegna e restituzione; chiede alla Commissione di continuare a proporre misure per incoraggiare l'industria a migliorare l'interoperabilità e accelerare l'introduzione di processi semplificati di spedizione e ritiro volti a ridurre i costi, aumentare le economie di scala per i servizi di consegna, promuovere la concentrazione di più spedizioni di piccole dimensioni onde ottenere sconti per quantità a favore dei piccoli esercenti, migliorare la disponibilità e la qualità dei servizi di consegna e offrire tariffe flessibili e accessibili, tanto ai consumatori quanto alle imprese;

19.

è del parere che, a tale riguardo, sia particolarmente importante la collaborazione in seno all'industria su sistemi di monitoraggio e tracciatura transfrontalieri interoperativi; esorta la Commissione a studiare ulteriormente il potenziale insito nello sviluppo di norme europee al fine di migliorare i sistemi di tracciatura integrati e promuovere la qualità, l'affidabilità e la sostenibilità dei servizi di logistica integrata applicati al commercio elettronico;

20.

evidenzia che soluzioni più semplici per il ritiro e la restituzione incidono già significativamente sullo sviluppo del commercio elettronico e possono portare in futuro a un calo dei prezzi e a un aumento della soddisfazione dei consumatori, in particolare nel caso di transazioni transfrontaliere; auspica un'ulteriore collaborazione per migliorare l'interoperabilità dei call centre che si occupano dei reclami dei consumatori;

21.

invita la Commissione a creare piattaforme di cooperazione e scambio di informazioni fra i servizi di consegna, al fine di affrontare tempestivamente le lacune esistenti nei mercati delle consegne nell'UE in termini di innovazione, flessibilità, gestione delle scorte, trasporto, ritiro e restituzione dei pacchi, nel rispetto delle normative europee in materia di concorrenza e a valutare la possibilità di condivisione delle infrastrutture fra corrieri espressi e servizi postali a vantaggio reciproco delle parti;

22.

invita la Commissione ad adoperarsi, di concerto con le imprese, per l'adozione di norme europee relative agli indirizzi e all'etichettatura, nonché a cassette delle lettere adatte al commercio elettronico;

23.

chiede alla Commissione di valutare la possibilità di creare un logo di affidabilità paneuropeo per il commercio elettronico e di esaminare se tale logo possa anche contribuire a garantire la qualità e l'affidabilità per i servizi di consegna integrati, e che possa contribuire a rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico, incoraggiare i rivenditori on-line e le imprese di consegna ad aumentare la trasparenza e la certezza del diritto per i consumatori e le imprese nonché incrementare il vantaggio competitivo delle imprese, in particolare delle PMI, contribuendo in tal modo a una solida crescita economica e alla creazione di posti di lavoro; sottolinea che per essere efficace il logo dovrebbe essere basato su una serie di caratteristiche minime comuni, norme trasparenti per la tutela dei consumatori e in materia di informazioni, e stabilire le condizioni per la gestione dei reclami e le procedure per la risoluzione delle controversie;

24.

sottolinea che la tutela dei dati personali di un individuo, e la tutela dei dati in generale, è di fondamentale importanza e che ogni nuova misura adottata dovrebbe essere soggetta alla normativa dell'UE sulla protezione dei dati e, segnatamente, alla direttiva 95/46/CE;

Monitoraggio degli sviluppi di mercato e miglioramento della vigilanza normativa

25.

riconosce la natura dinamica del mercato della consegna pacchi, con la rapida comparsa di nuovi servizi e operatori; osserva che soluzioni innovative rispondenti alle necessità dei rivenditori e dei clienti on-line potrebbero diventare un fattore chiave di differenziazione dal punto di vista della concorrenza; ritiene che gli eventuali interventi legislativi debbano essere preventivamente valutati con attenzione per non compromettere la natura dinamica del mercato della consegna pacchi, il quale non va ostacolato mediante l'eccessiva regolamentazione; invita la Commissione a monitorare attentamente lo sviluppo del mercato, al fine di individuare ambiti di potenziale disfunzionamento del mercato, nei quali potrebbero rendersi necessarie in futuro ulteriori azioni; sottolinea a tale proposito che la vigilanza del mercato deve tenere conto non soltanto degli operatori postali tradizionali, ma anche dei nuovi fornitori;

26.

rileva che già esiste un quadro normativo appropriato e chiede agli Stati membri e alla Commissione di garantire che il quadro normativo esistente sia recepito e attuato pienamente, prestando particolare attenzione alla direttiva sui servizi postali, alla normativa europea in materia di concorrenza e alla direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie, alla direttiva sui diritti dei consumatori, in particolare per quanto concerne i requisiti formali dei contratti a distanza;

27.

sottolinea che l'effettiva attuazione del quadro giuridico dipende anche dalla vigilanza da parte delle autorità nazionali preposte alla regolamentazione degli obblighi giuridici che incombono agli operatori postali, in particolare per quanto attiene all'obbligo di servizio universale ai sensi della direttiva 97/67/CE;

28.

osserva che la complessità delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto rappresenta un importante ostacolo per le piccole imprese che operano scambi transfrontalieri; invita la Commissione a presentare quanto prima la preannunciata proposta per l'introduzione di una dichiarazione IVA uniforme;

29.

sottolinea che un diritto contrattuale europeo facoltativo per i contratti tra imprese e consumatori può comportare reali semplificazioni e convincere un maggior numero di PMI a spedire pacchi a livello transfrontaliero; invita gli Stati membri a proseguire in modo costruttivo i negoziati in corso per un diritto europeo della vendita;

o

o o

30.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0327.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0468.

(3)  GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 1.

(4)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 59.

(5)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 70.

(6)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 51.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2013)0239.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/53


P7_TA(2014)0068

Donne immigrate nell'Unione europea prive di documenti

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulle donne migranti prive di documenti nell'Unione europea (2013/2115(INI))

(2017/C 093/10)

Il Parlamento europeo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 24 e 28,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1979,

visto il rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 23 luglio 2013 intitolato «Violence against women migrant workers» («La violenza contro le lavoratrici migranti»),

visto l'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite,

vista la Raccomandazione generale n. 26 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne delle Nazioni Unite, del 5 dicembre 2008, sulle lavoratrici migranti,

vista la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

vista l'Osservazione generale n. 2 del Comitato per i lavoratori migranti delle Nazioni Unite sui diritti dei lavoratori migranti in situazione irregolare e dei membri delle loro famiglie,

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,

vista la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici,

vista l'interpretazione degli articoli 13 e 17 della Carta sociale europea da parte del Comitato europeo per i diritti sociali,

visti gli articoli 79, 153 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 14, 31, 35 e 47,

visto il «programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (1),

vista la direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (2),

vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (3),

vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (4),

vista la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (5),

vista la relazione 2011 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali intitolata «Diritti fondamentali dei migranti in situazione irregolare nell'Unione europea»,

visti gli orientamenti del 2012 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali su «L'arresto dei migranti irregolari — considerazioni sui diritti fondamentali»,

visto il progetto di ricerca europeo Clandestino e il progetto UWT (Undocumented Worker Transitions), entrambi finanziati dalla Commissione nell'ambito del Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico,

vista la comunicazione della Commissione del 17 giugno 2013 dal titolo «Quarta relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo (2012)» (COM(2013)0422),

vista la propria risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE (6),

vista la propria risoluzione del 4 luglio 2013 sull'impatto della crisi sull'accesso delle categorie vulnerabili all'assistenza (7),

visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0001/2014),

A.

considerando che il termine «migrante senza documenti» indica il cittadino di un paese terzo la cui presenza nel territorio di uno Stato membro non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro (8) e la cui individuazione da parte delle autorità competenti per l'immigrazione porterebbe a una decisione di rimpatrio o a un'espulsione;

B.

considerando che le complesse circostanze determinate dalle guerre e inasprite dalle crisi umanitarie su scala mondiale stanno contribuendo a far aumentare i flussi di rifugiati, fra cui un gran numero di donne e bambini privi di documenti;

C.

considerando che uno Stato membro ha il diritto di decidere le proprie politiche in materia d'immigrazione; che tuttavia i diritti fondamentali degli immigrati devono essere tutelati e garantiti in conformità del diritto unionale e internazionale, a cui gli Stati membri sono vincolati;

D.

considerando che i migranti privi di documenti spesso non dispongono di mezzi economici, il che li espone al rischio di malnutrizione e di un deterioramento delle condizioni di salute, costringendoli a cercare soluzioni inaccettabili pur di garantirsi i mezzi di sussistenza; che inoltre le donne sono spesso accompagnate da bambini a cui devono provvedere, il che rappresenta un'ulteriore motivazione a cercare in ogni modo mezzi di sussistenza e sopravvivenza;

E.

considerando che, a causa della loro condizione giuridica, ai migranti privi di documenti viene spesso negato l'accesso ad alloggi decorosi, ai servizi sanitari di base e d'urgenza e alla scolarizzazione; che il fatto di essere privi di documenti fa sì che essi non siano tutelati contro lo sfruttamento nel luogo di lavoro o i maltrattamenti fisici e psicologici; che la loro condizione giuridica non consente loro di avere accesso alla giustizia;

F.

considerando che le donne migranti prive di documenti e le persone a loro carico sono particolarmente vulnerabili ai rischi derivanti dalla loro condizione giuridica, essendo esposte più degli uomini alla possibilità di maltrattamenti fisici, sessuali e psicologici, alle cattive condizioni di lavoro, allo sfruttamento lavorativo da parte dei datori di lavoro e a una doppia discriminazione basata sulla razza e sul genere;

G.

considerando che le donne migranti prive di documenti possono essere particolarmente vulnerabili nei confronti dei trafficanti e quindi divenire vittime della tratta di esseri umani;

H.

considerando che i migranti privi di documenti hanno un accesso limitato all'edilizia popolare e restano dipendenti dal mercato degli alloggi privati; che le donne migranti prive di documenti corrono un rischio maggiore di maltrattamenti sotto forma di violenze fisiche o sessuali perpetrate da proprietari di abitazioni private;

I.

considerando che le donne migranti prive di documenti hanno maggiori probabilità di subire violenze e maltrattamenti, compresi abusi sessuali, e sono potenziali vittime dello sfruttamento sessuale e della tratta di esseri umani in generale; che l'accesso ai centri di accoglienza per donne gestiti dallo Stato è subordinato all'obbligo di esibire un valido documento d'identità o un permesso di soggiorno, e che di conseguenza le vittime non hanno altra scelta che restare nella situazione in cui subiscono maltrattamenti o finire in strada, mentre se contattano la polizia rischiano l'espulsione;

J.

considerando che gli stereotipi di genere sono più profondamente radicati nelle comunità di immigrati e che le donne migranti sono più spesso vittime dei vari tipi di violenza nei confronti delle donne, in particolare i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili, i cosiddetti «delitti d'onore», i maltrattamenti nelle relazioni con persone intime, le molestie sessuali sul luogo di lavoro e anche la tratta e lo sfruttamento sessuale;

K.

considerando che vi sono grandi differenze fra gli Stati membri nel livello di accesso ai servizi sanitari accordati ai migranti irregolari e nelle condizioni imposte agli operatori sanitari per quanto riguarda, tra l'altro, la segnalazione dei migranti privi di documenti;

L.

considerando che il bisogno di cure sanitarie urgenti delle donne prive di documenti, in tutto l'arco della loro vita, le espone a un rischio sproporzionato di addebito di somme elevatissime per le cure ospedaliere nei paesi in cui non sono ammesse all'assistenza sovvenzionata; che la paura di vedersi addebitare tali somme spinge molte di loro a partorire in casa senza assistenza medica;

M.

considerando che l'accesso ai servizi sanitari più essenziali, come le cure d'urgenza, è gravemente limitato, se non impossibile, per i migranti privi di documenti, a causa dell'obbligo d'identificazione, del prezzo elevato delle cure e del timore di essere individuati e segnalati alle autorità; che le donne migranti prive di documenti sono particolarmente a rischio, dato che non ricevono le cure specifiche di genere come l'assistenza prenatale, per il parto e postnatale; che alcuni migranti privi di documenti non sono neppure a conoscenza dei loro diritti sanitari nel paese di destinazione;

N.

considerando che il timore di essere individuate e segnalate alle autorità impedisce sostanzialmente alle donne migranti prive di documenti di chiedere aiuto, in situazioni di maltrattamento, persino alle ONG specializzate nella consulenza legale agli immigrati; che, di conseguenza, tali migranti sono di fatto private della conoscenza dei propri diritti e della possibilità di ottenere che essi siano loro garantiti; che per gli stessi motivi è difficile per le organizzazioni della società civile offrire loro aiuto e sostegno;

O.

considerando che i mercati e l'industria della prostituzione in Europa sono alimentati in larga misura dalla vulnerabilità delle donne e delle ragazze migranti e che molte donne che praticano la prostituzione sono prive di documenti, aspetto che va ad aggiungersi agli abusi e alla vulnerabilità già insiti nell'industria della prostituzione;

P.

considerando che ai bambini e alle bambine migranti di famiglie prive di documenti viene impedito di andare a scuola per il timore che siano individuati e per l'impossibilità di fornire documenti ufficiali per l'iscrizione; che le adolescenti prive di documenti incontrano grossi ostacoli per accedere all'istruzione superiore o post-secondaria e alla formazione professionale;

Q.

considerando che l'aumento della domanda di lavoratori nel settore domestico e assistenziale sta attirando un gran numero di donne migranti, molte delle quali prive di documenti; che le donne prive di documenti che lavorano in questo settore sono molto esposte al rischio di essere sottopagate, di subire maltrattamenti psicologici, di vedersi negare la retribuzione e il passaporto e, talvolta, anche di essere vittima di maltrattamenti fisici da parte dei datori di lavoro; che le donne prive di documenti difficilmente cercano di ottenere giustizia in tribunale;

R.

considerando che le donne lavoratrici migranti prive di documenti hanno a disposizione ben pochi rimedi per reclamare condizioni di lavoro e retribuzioni eque, a causa dell'isolamento economico e sociale, della mancata conoscenza dei propri diritti fondamentali e del timore dell'espulsione;

S.

considerando che i migranti privi di documenti si trovano in un limbo giuridico (9);

T.

considerando che le donne migranti prive di documenti sono particolarmente esposte ad abusi fisici, psicologici e sessuali al momento dell'arresto e nei centri di permanenza temporanea;

Raccomandazioni

1.

ricorda che la necessità di tutelare i diritti fondamentali dei migranti privi di documenti è stata ripetutamente sottolineata da organizzazioni internazionali come l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e negli strumenti internazionali per i diritti umani dell'ONU nonché nel diritto dell'UE; si richiama a questo proposito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che vieta le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione;

2.

ricorda che la politica d'immigrazione e la gestione dei flussi migratori sono materie di responsabilità comune e solidale degli Stati membri;

3.

evidenzia che le migranti lesbiche, bisessuali e transessuali senza documenti legali sono vittime di una doppia discriminazione e che la loro fragile condizione di straniere senza documenti aggrava ulteriormente la loro già complicata situazione;

4.

sottolinea che l'immigrazione è un fenomeno estremamente attuale e che è necessario un quadro giuridico comune per le politiche in materia di migrazioni, al fine di proteggere i migranti e le potenziali vittime, specialmente donne e bambini, che sono vulnerabili di fronte alle diverse forme di criminalità organizzata nel contesto delle migrazioni e della tratta di esseri umani;

5.

condanna il fatto che molte donne migranti sono raggirate nei rispettivi paesi d'origine con la promessa di contratti di lavoro nei paesi sviluppati, e alcune sono addirittura rapite a fini di sfruttamento sessuale da parte di organizzazioni criminali e reti della tratta di esseri umani; chiede agli Stati membri di raddoppiare i propri sforzi per combattere queste pratiche turpi e disumane;

6.

esorta gli Stati membri ad applicare la direttiva sul favoreggiamento in modo da non restringere la possibilità per i migranti privi di documenti di affittare abitazioni sul libero mercato, al fine di ridurre il rischio di situazioni di sfruttamento o maltrattamento;

7.

ricorda l'articolo 8 della CEDU in merito al rispetto dell'integrità fisica della persona, ed esorta pertanto gli Stati membri a rinunciare, nel caso dei migranti privi di documenti in situazioni di massima vulnerabilità, ad obbligarli a presentare documenti per poter accedere ai centri di accoglienza gestiti dallo Stato, con particolare attenzione ai bisogni speciali delle donne incinte, delle donne con bambini piccoli e delle donne che assistono altre persone;

8.

ribadisce che si deve tener conto della particolare vulnerabilità delle persone con bisogni specifici, come i bambini e gli adolescenti, gli anziani, i disabili, gli analfabeti, le persone appartenenti a minoranze, gli immigrati perseguitati nei paesi d'origine per le loro convinzioni, il loro orientamento sessuale, le loro caratteristiche fisiche ecc., e le donne vittime di violenza di genere;

9.

ricorda che il diritto alla salute è un diritto umano fondamentale e perciò esorta gli Stati membri a disgiungere le politiche sanitarie dal controllo dell'immigrazione e, di conseguenza, a non imporre agli operatori sanitari l'obbligo di segnalare i migranti privi di documenti; li esorta inoltre a garantire cure e assistenza adeguate per le specifiche esigenze di genere; esorta analogamente gli Stati membri a fornire una formazione specifica sulle questioni di genere ai pubblici ufficiali che sono in contatto con le donne migranti prive di documenti e a non richiedere alle scuole di segnalare gli alunni figli di migranti privi di documenti;

10.

esorta gli Stati Membri a fornire alle donne prive di documenti un adeguato sostegno psicologico, sanitario e legale;

11.

ricorda che i diritti previsti dalla direttiva sulle vittime non sono subordinati allo status delle vittime in materia di soggiorno (10); esorta perciò fortemente gli Stati membri a disgiungere il perseguimento dei reati di violenza contro le donne migranti prive di documenti dal controllo dell'immigrazione, in modo che le vittime possano denunciare i reati senza correre alcun rischio;

12.

condanna tutte le forme di violenza, tratta di esseri umani, maltrattamenti e discriminazione a danno di donne prive di documenti; sottolinea la necessità di dare accesso alle forme di aiuto disponibili in queste situazioni senza che le vittime debbano temere che ciò dia luogo direttamente a misure volte a porre fine al soggiorno;

13.

chiede l'attuazione della convenzione n. 29 dell'ILO sul lavoro forzato; invita a prestare attenzione alla specifica situazione delle donne costrette al lavoro forzato — incluse non soltanto la prostituzione forzata ma ogni forma di lavoro non volontario, anche in ambito domestico — e a fornire protezione alle donne migranti prive di documenti interessate;

14.

invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per evitare l'ulteriore diffusione della prostituzione e del lavoro forzato tra le donne migranti;

15.

invita gli Stati membri a garantire la corretta attuazione della tutela contenuta nell'articolo 6 della direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro, che impone agli Stati membri di rendere disponibili meccanismi che consentano ai lavoratori migranti privi di documenti di presentare domanda giudiziale nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle retribuzioni arretrate; invita gli Stati membri, le ONG e tutte le altre organizzazioni della società civile che si occupano di migranti privi di documenti a lanciare campagne di sensibilizzazione per informare di tale diritto i migranti privi di documenti;

16.

invita gli Stati membri a porre fine alle pratiche discriminatorie, a contrastare il lavoro sommerso e lo sfruttamento del lavoro, anche tramite ispezioni del lavoro, consentendo l'accesso ai servizi sanitari di base;

17.

invita gli Stati membri a istituire idonei corsi di formazione — destinati alle forze di polizia e ad altri servizi statali che possono essere chiamati a occuparsi di donne migranti prive di documenti — sulla violenza di genere e lo sfruttamento sessuale di cui queste donne possono essere vittime;

18.

raccomanda vivamente alla Commissione, nell'ambito di una futura revisione della direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro, di introdurre la possibilità di meccanismi che consentano ai migranti irregolari di presentare denunce formali anonime contro un datore di lavoro autore di abusi;

19.

sollecita tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) e ad applicarne correttamente le disposizioni, in particolare l'articolo 59, il quale stabilisce chiaramente che le Parti devono adottare le misure necessarie per sospendere le procedure di espulsione e/o per rilasciare un titolo autonomo di soggiorno, in caso di scioglimento del matrimonio, a beneficio delle donne migranti il cui status di residente dipende da quello del coniuge;

20.

raccomanda agli Stati membri di cercare soluzioni per riconoscere il valore del lavoro svolto da donne che prestano servizi utili contribuendo al funzionamento della società ospitante;

21.

invita gli Stati membri a garantire che tutte le donne migranti, anche quelle prive di documenti, che sono state vittime di maltrattamenti o violenza di genere — comprese le donne migranti sfruttate nell'industria della prostituzione — ricevano protezione e sostegno e siano considerate come aventi particolari ragioni per ottenere l'asilo o un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

22.

invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva sui rimpatri e a rilasciare la certificazione relativa al rinvio dell'allontanamento, come prescrive la direttiva, per evitare la situazione di limbo giuridico;

23.

sottolinea l'importanza di raccogliere dati sulle esperienze specifiche delle donne prive di documenti e pone un forte accento sulla necessità di dati attendibili, esatti, tempestivi e comparabili sulle vulnerabilità legate al genere delle donne prive di documenti e sulla loro mancanza di accesso alla giustizia e ai servizi nell'Unione europea, dati da utilizzare per l'elaborazione e la gestione di politiche pubbliche coerenti;

24.

invita la Commissione, in sede di valutazione della direttiva sui rimpatri, a rivederla rafforzando la tutela dei diritti fondamentali dei migranti in stato di trattenimento;

25.

sottolinea che gli aspetti delle politiche di esecuzione delle norme sull'immigrazione relativi all'individuazione dei migranti irregolari non devono mai ledere la dignità umana e i diritti fondamentali né esporre le donne a un rischio maggiore di violenza e maltrattamenti; invita pertanto la Commissione europea a modificare la direttiva sui rimpatri in modo da garantire il rispetto dei diritti umani dei migranti irregolari, specialmente delle donne incinte e dei minori;

26.

ricorda che, in base alla direttiva sui rimpatri, gli Stati membri hanno l'obbligo di trattare i cittadini di paesi terzi nei centri di permanenza temporanea «in modo umano e dignitoso», nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone trattenute; deplora le violenze contro le donne che sono state segnalate in tali centri; invita pertanto gli Stati membri a indagare su ogni denuncia di maltrattamenti fisici nei confronti delle persone in stato di trattenimento;

27.

sollecita gli Stati membri a tener conto di ogni indizio di coercizione o trattamento inumano nei confronti di donne migranti senza documenti;

28.

invita gli Stati membri a rafforzare la collaborazione con le ONG e le organizzazioni della società civile che si occupano di questo problema per trovare alternative ai centri di permanenza temporanea, e ad adoperarsi per garantire che le donne migranti senza documenti non debbano aver paura di interagire con le persone che dovrebbero fornire loro assistenza;

29.

invita la Commissione ad assicurare che le norme stabilite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo rimangano al centro di ogni azione relativa ai diritti dei minori, e invita pertanto gli Stati membri a porre fine totalmente e rapidamente al trattenimento dei minori motivato dalla loro condizione di migranti, a proteggere i minori dalle violazioni come elemento delle politiche e procedure in materia di migrazioni e ad adottare misure alternative al trattenimento che consentano ai minori di restare con dei familiari e/o tutori;

30.

invita la Commissione e gli Stati membri a colmare, mediante l'estensione e la maggiore integrazione della ricerca, le lacune esistenti in termini di dati affidabili e conoscenze disponibili riguardo al numero e alla situazione delle persone prive di documenti nell'UE, a richiamare l'attenzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) sulla situazione delle donne prive di documenti, e a tenere maggiormente conto di questa categoria di donne nell'attuazione degli obiettivi di inclusione della strategia Europa 2020;

31.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare campagne di sensibilizzazione su scala unionale per informare dei loro diritti le donne migranti prive di documenti;

32.

invita, nel quadro degli sforzi volti a prevenire le migrazioni fornendo aiuti allo sviluppo ai paesi d'origine dei migranti, a concentrare l'attenzione sull'istruzione e i diritti delle donne;

33.

invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere una quantità sufficiente di personale femminile tra le persone di contatto, gli operatori sanitari, i funzionari, i consulenti e altre categorie di personale; chiede tali misure per rispetto verso altre religioni e culture e per le esigenze di protezione contro le discriminazioni;

o

o o

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(2)  GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.

(3)  GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.

(4)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

(5)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.

(6)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 25.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2013)0328.

(8)  

Articolo 3 della direttiva 2008/115/CE.

(9)  Ciò avviene quando i migranti privi di documenti sono arrestati e identificati dalle autorità competenti per l'immigrazione e viene loro notificata una decisione di allontanamento che è poi rinviata, ma non sono in possesso di alcun documento che attesti il rinvio della decisione di allontanamento.

(10)  Considerando 10 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/59


P7_TA(2014)0069

Siderurgia europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (2013/2177(INI))

(2017/C 093/11)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 173 del titolo XVII del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 157 del trattato che istituisce la Comunità europea) relativo alla politica industriale dell'UE e riguardante, tra l'altro, la competitività dell'industria dell'Unione,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 giugno 2013 sul piano d'azione per l'acciaio dal titolo «Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile» (COM(2013)0407),

vista la relazione del 10 giugno 2013 elaborata su incarico della Commissione dal Centro per gli studi politici europei dal titolo «Assessment of cumulative cost impact for the steel industry» (Valutazione dell'impatto dei costi cumulativi per l'industria siderurgica) (1),

vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulle strategie regionali per aree industriali nell'Unione europea (2),

vista la comunicazione della Commissione del 27 marzo 2013 dal titolo «Libro verde — Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030» (COM(2013)0169),

viste le raccomandazioni della tavola rotonda ad alto livello sul futuro della siderurgia europea del 12 febbraio 2013 (3),

vista la sua discussione del 4 febbraio 2013, facente seguito alla dichiarazione della Commissione, sulla ripresa dell'industria europea nell'attuale difficile congiuntura (2013/2538(RSP)),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sull'industria siderurgica dell'UE (4),

vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica — Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale» (COM(2012)0582),

vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 dal titolo «Atto per il mercato unico: i prossimi passi per la crescita» (5),

vista la comunicazione della Commissione del 30 maggio 2012 dal titolo «Azione per la stabilità, la crescita e l'occupazione» (COM(2012)0299),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2011 dal titolo «Politica industriale: rafforzare la competitività» (COM(2011)0642),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione (6),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2010 sull'opportunità di investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET) (7),

vista la comunicazione della Commissione del 29 febbraio 2012 dal titolo «Garantire l'accesso alle materie prime per il futuro benessere dell'Europa; proposta di partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime» (COM(2012)0082),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 13 dicembre 2011, dal titolo «Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies» (Materiali per tecnologie energetiche a basse emissioni di CO2: una tabella di marcia) (SEC(2011)1609),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (COM(2011)0112),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2013 (8),

visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013 (9),

visto lo studio di Eurofound sulle organizzazioni delle parti sociali: l'industria siderurgica,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0028/2014),

A.

considerando che, a seguito della scadenza del trattato CECA, i settori europei del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del trattato UE;

B.

considerando che il settore europeo del carbone e dell'acciaio riveste una notevole importanza storica per l'integrazione europea e rappresenta la base del valore aggiunto industriale in Europa;

C.

considerando che l'industria siderurgica dell'UE è il secondo maggior produttore di acciaio al mondo e riveste un'importanza strategica per numerose grandi industrie europee, quali i settori del trasporto terrestre e navale, delle costruzioni, dei macchinari, degli elettrodomestici, dell'energia e della difesa;

D.

considerando che la quota dell'UE nella produzione mondiale di acciaio si è dimezzata negli ultimi dieci anni e che la Cina rappresenta oggi circa il 50 % della produzione mondiale;

E.

considerando che la domanda di acciaio a livello mondiale è destinata ad aumentare nel lungo periodo e che l'acciaio continuerà a essere uno dei materiali chiave per le catene del valore industriali dell'Europa; che, pertanto, è nell'interesse dell'Unione europea mantenere la sua produzione interna;

F.

considerando che l'Unione europea dovrebbe promuovere una politica di sviluppo della produzione industriale in tutti gli Stati membri, garantendo così posti di lavoro sul territorio dell'Unione e assicurando una crescita del PIL dal livello attuale del 15,2 % a un livello almeno del 20 % entro il 2020;

G.

considerando che l'industria siderurgica dell'UE è un'importante fonte occupazionale, con 350 000 posti di lavoro diretti e altri diversi milioni nell'indotto, inclusa la filiera del riciclaggio; che qualsiasi ristrutturazione ha importanti conseguenze nelle aree geografiche interessate;

H.

considerando che, rispetto ad altri settori, nell'industria siderurgica le relazioni industriali sono fortemente strutturate; che tale caratteristica è esemplificata dall'elevato livello di sindacalizzazione, dalla forte presenza di associazioni dei datori di lavoro che presentano anch'esse un'elevata densità e dall'elevata copertura della contrattazione collettiva; che ciò si rispecchia a livello europeo, dove l'industria siderurgica è all'avanguardia nello sviluppo delle relazioni di partenariato sociale (10);

I.

considerando che, malgrado i costanti sforzi messi in atto dall'industria siderurgica europea in materia di ricerca e sviluppo e gli investimenti volti a ridurre l'impatto ambientale e a ottimizzare l'efficienza nell'uso delle risorse, la sua competitività internazionale è a rischio a causa di diversi fattori, quali:

il calo sostanziale della domanda di acciaio dovuto alla crisi economica e finanziaria, nonché a cambiamenti strutturali in alcuni settori utilizzatori di acciaio;

i costi operativi notevolmente superiori rispetto a quelli dei concorrenti;

la presenza di una massiccia concorrenza da parte di paesi terzi nei quali l'operato delle imprese non è soggetto a norme regolamentari altrettanto rigorose di quelle vigenti nell'UE;

J.

considerando che dalla valutazione dei costi cumulativi nel settore siderurgico è emerso che la conformità alle normative dell'UE incide su una percentuale significativa dei margini di profitto dei produttori di acciaio dell'Unione;

K.

considerando che si rileva che la politica ambientale ed energetica dell'UE crea un ambiente imprenditoriale difficile per l'industria del ferro e dell'acciaio, in particolare facendo aumentare il prezzo dell'energia e rendendo la produzione dell'UE non competitiva sul mercato globale;

L.

considerando che i costi energetici rappresentano fino al 40 % del totale dei costi operativi e che i prezzi dell'energia elettrica per i consumatori finali industriali dell'UE limitano la competitività delle imprese europee in un mercato globalizzato;

M.

considerando che l'industria siderurgica, in particolare il settore degli acciai speciali, è pienamente globale e che l'Europa subisce una forte concorrenza da parte dei paesi terzi, mentre i costi di produzione nell'UE sono più elevati a causa degli oneri unilaterali dovuti principalmente alle politiche energetiche e climatiche europee che fanno sì che i prezzi del gas nell'UE siano da tre a quattro volte più elevati, e i prezzi dell'elettricità il doppio, di quelli degli Stati Uniti;

N.

considerando che nell'Unione europea le esportazioni di rottami di acciaio superano le importazioni e che pertanto l'UE perde un volume considerevole di preziosa materia prima secondaria, spesso a vantaggio della produzione di acciaio nei paesi in cui la legislazione ambientale è in ritardo rispetto a quella dell'Unione; che l'industria siderurgica dell'UE dipende dalle importazioni di materie prime, ma che il 40 % delle materie prime industriali globali è soggetto a restrizioni all'esportazione; che l'Europa esporta grandi quantitativi di rottami di acciaio, mentre numerosi paesi ne limitano l'esportazione;

O.

considerando che le prospettive per l'occupazione nel settore siderurgico suscitano gravi inquietudini dovute alla perdita di oltre 65 000 posti di lavoro in Europa negli ultimi anni, a sua volta causata dalla riduzione delle capacità produttive o dalla chiusura di stabilimenti;

P.

considerando che l'attuale crisi sta creando un enorme disagio sociale per i lavoratori e le regioni colpiti e che le imprese che attuano ristrutturazioni dovrebbero agire in maniera socialmente responsabile, poiché l'esperienza dimostra che senza un sufficiente dialogo sociale non è possibile realizzare una ristrutturazione efficace;

Q.

considerando che l'attuale crisi ha portato a un eccesso di produzione globale di acciaio; che, tuttavia, nel 2050 l'utilizzo dell'acciaio e di altri metalli di base raddoppierà o triplicherà rispetto a quello attuale e che l'industria siderurgica europea nei prossimi anni deve superare questa «valle della morte», investire e migliorare la propria competitività;

R.

considerando che per produrre risultati economici positivi ed essere socialmente responsabile, una ristrutturazione deve inserirsi in una strategia di lungo termine che miri a garantire e a rafforzare la sostenibilità e la competitività dell'impresa sul lungo periodo;

1.

accoglie con favore il piano d'azione per l'industria siderurgica europea elaborato dalla Commissione quale importante elemento per prevenire un'ulteriore delocalizzazione della produzione di acciaio al di fuori dell'Europa;

2.

plaude alla strategia della Commissione volta a proseguire il dialogo tra le istituzioni dell'UE, i dirigenti delle imprese e i sindacati sotto forma di una tavola rotonda permanente ad alto livello sulla siderurgia e di comitati europei di dialogo sociale settoriale;

3.

accoglie con favore l'istituzione del gruppo ad alto livello sull'acciaio, pur deplorando la scarsa frequenza delle sue riunioni, che hanno luogo solo una volta all'anno; ritiene indispensabile che le autorità regionali e locali siano direttamente coinvolte nel processo, agevolando e promuovendo la partecipazione delle regioni europee in cui sono stabilite le imprese siderurgiche ai lavori del gruppo ad alto livello sull'acciaio, al fine di promuovere la cooperazione e lo scambio d'informazioni e di migliori pratiche tra i principali soggetti interessati degli Stati membri;

4.

sottolinea che le attuali norme dell'Unione in materia di concorrenza e aiuti di Stato garantiscono un contesto stabile per il settore siderurgico; invita la Commissione a continuare in modo risoluto a perseguire e punire le distorsioni della concorrenza;

I.    MIGLIORARE IL CONTESTO GENERALE

I.1.   Incentivare la domanda

5.

sottolinea che la crescita sostenibile dipende da un'industria europea forte ed esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo strategico dei principali settori utilizzatori di acciaio, migliorando le condizioni per gli investimenti, anche nell'ambito della ricerca e innovazione e dello sviluppo delle competenze, creando incentivi per processi di produzione efficienti ed equi (ad esempio, attraverso la normalizzazione e le politiche in materia di appalti pubblici), rafforzando il mercato interno e promuovendo progetti europei di sviluppo delle infrastrutture in cooperazione con tutti gli attori interessati;

6.

ritiene che il settore delle costruzioni sia uno dei principali settori utilizzatori di acciaio e che, pertanto, sia necessario uno studio approfondito a livello di UE sulla sua valorizzazione tramite un aumento dei lavori pubblici, non solo per quanto riguarda l'infrastruttura delle comunicazioni e dei trasporti, ma anche in settori come l'istruzione, la cultura, la pubblica amministrazione, nonché l'edilizia sostenibile e l'efficienza energetica;

7.

sottolinea l'importanza e l'opportunità di un partenariato in materia di scambi e investimenti per rafforzare gli scambi e la domanda nei principali settori utilizzatori di acciaio e ribadisce pertanto la necessità di condurre i negoziati sul partenariato senza compromettere la competitività industriale dell'Unione in nessuno di questi settori;

8.

chiede alla Commissione di istituire uno strumento di analisi approfondita del mercato siderurgico in grado di fornire informazioni precise sull'equilibrio tra domanda e offerta di acciaio e riciclaggio a livello europeo e mondiale, distinguendo tra elementi strutturali e ciclici dello sviluppo del mercato in questione; ritiene che il monitoraggio del mercato siderurgico possa contribuire in modo significativo alla trasparenza dei mercati dell'acciaio e dei rottami e fornire preziosi spunti per la definizione di misure correttive e proattive, rese inevitabili dalla natura ciclica dell'industria siderurgica;

9.

chiede alla Commissione di utilizzare tale strumento di analisi del mercato per anticipare i rischi ed esaminare il modo in cui la chiusura degli impianti incide sulla ripresa del settore;

I.2.   Occupazione

10.

ritiene opportuna un'azione congiunta da parte della Commissione, degli Stati membri, dell'industria e dei sindacati diretta a trattenere e ad attrarre nel settore siderurgico lavoratori qualificati e scienziati e manager di talento altamente specializzati, nonché giovani talenti tramite programmi di apprendistato, garantendo così una forza lavoro dinamica e innovativa; ricorda il ruolo delle università regionali e degli istituti di ricerca industriale, la cui eccellenza contribuisce in ampia misura a creare le condizioni regionali indispensabili per un'industria siderurgica competitiva; esorta la Commissione e gli Stati membri a intraprendere azioni immediate per evitare la perdita di competenze e contenere al massimo la perdita di posti di lavoro; chiede di migliorare la pianificazione e la gestione del cambiamento promuovendo la formazione, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione; nutre preoccupazioni per la mancanza di soluzioni sistematiche ai problemi del cambiamento generazionale e delle future carenze di personale qualificato, nonché per la perdita di know-how e competenze, e sottolinea la necessità di preservare e sviluppare la manodopera e le capacità vitali per la futura competitività del settore; esorta la Commissione a promuovere attraverso i programmi Erasmus per tutti ed Erasmus per imprenditori, le «alleanze delle abilità settoriali» che, sulla base dei dati relativi al fabbisogno di competenze e alla sua evoluzione, si impegneranno nell'elaborazione e nella realizzazione di programmi formativi e metodi comuni, compreso l'apprendimento basato sul lavoro; chiede di adottare misure volte a rafforzare gli strumenti di intervento a favore dei lavoratori e della loro formazione professionale, al fine di favorire e accompagnare la ricollocazione professionale del personale impiegato nel settore a seguito di ristrutturazioni aziendali;

11.

ritiene che l'assenza di un'adeguata politica industriale provocherà una perdita di competitività per l'industria europea nel lungo termine, a causa di costi energetici estremamente elevati; osserva che i costi elevati dell'energia e delle materie prime sono determinati non soltanto dalla necessità di importare tali prodotti da paesi terzi, ma anche da fattori interni; concorda con la Commissione nel rilevare che l'attuale ristrutturazione dell'industria siderurgica ha generato problemi sociali dovuti al calo dei posti di lavoro;

12.

chiede che nella nuova strategia europea per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro nonché nei documenti programmatici sulle pensioni e su altre prestazioni sociali (11) si tenga conto della natura gravosa e dello stress che caratterizzano il lavoro dei dipendenti e dei subappaltatori del settore siderurgico e che dipendono dal processo di produzione; sottolinea che i lavoratori del settore siderurgico, essendo esposti a rischi fisici e problemi di salute a causa della loro attività lavorativa, corrono un rischio maggiore di soffrire di stress lavorativo rispetto a un lavoratore medio nell'UE a 28;

13.

si compiace del dialogo sociale in corso con i rappresentanti dei lavoratori e dell'esistenza di ulteriori strutture (formali e informali) di dialogo sociale, come gruppi di lavoro, comitati di direzione e così via, che offrono una piattaforma per un maggiore scambio tra i lavoratori e il datore di lavoro;

14.

sottolinea che, al fine di promuovere ulteriormente il dialogo sociale nell'industria siderurgica europea, è necessario tenere conto delle specificità del settore, quali ad esempio, il carattere gravoso del lavoro di produzione dell'acciaio, le caratteristiche della forza lavoro, le preoccupazioni ambientali, la proliferazione di innovazioni tecnologiche e la profonda ristrutturazione dell'industria siderurgica europea;

15.

sottolinea l'opportunità di incentrare l'attuazione del piano d'azione anche sull'impatto a breve termine generato dalla crisi economica sulla forza lavoro e la competitività del settore, e invita la Commissione a seguire da vicino la riduzione delle capacità produttive e la chiusura di stabilimenti in Europa; ritiene che i fondi dell'UE non debbano essere usati per mantenere le attività produttive di alcuni impianti, poiché ciò distorcerebbe la concorrenza tra i produttori di acciaio nell'UE, ma solo per alleviare l'impatto delle chiusure o dei ridimensionamenti sui lavoratori interessati e per promuovere l'occupazione giovanile nel settore;

16.

sottolinea che la contrazione della domanda non deve condurre a una situazione di concorrenza sleale a livello occupazionale tra gli Stati membri; chiede a tale proposito una soluzione paneuropea;

17.

invita la Commissione a promuovere iniziative volte a mantenere la produzione di acciaio in Europa garantendo i relativi livelli occupazionali e a prevenire ed evitare la chiusura di impianti in Europa;

18.

chiede alla Commissione di utilizzare in modo completo e immediato i finanziamenti dell'UE per ridurre l'impatto sociale della ristrutturazione industriale; chiede, in particolare, che si sfruttino appieno il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

19.

è del parere che il coinvolgimento dei lavoratori nelle misure di innovazione e ristrutturazione rappresenti la migliore garanzia di successo economico;

20.

sottolinea la necessità di persone qualificate e competenti per affrontare la transizione verso prodotti e processi produttivi più sostenibili, e invita a sviluppare una strategia europea in materia di formazione e istruzione; accoglie con favore il progetto di istruzione e formazione professionale «Greening Technical» per il settore siderurgico (12), nell'ambito del quale le imprese siderurgiche, gli istituti di ricerca e le parti sociali hanno esaminato congiuntamente il fabbisogno di competenze per la sostenibilità ambientale; invita la Commissione a sostenere ulteriormente l'attuazione dei relativi risultati;

21.

invita la Commissione a formulare un piano di ristrutturazione per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro di qualità e di valore industriale nelle regioni europee;

II.    AZIONI PER ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA EUROPEA

II.1.   Approvvigionamenti energetici sicuri a prezzi accessibili

22.

osserva che, a causa della scarsità di risorse che caratterizza il continente europeo, i prezzi energetici nell'UE sono notevolmente aumentati negli ultimi anni, provocando un netto deterioramento della competitività dell'industria dell'UE a livello mondiale; riconosce che i prezzi dell'energia costituiscono i fattori di costo più importanti per l'industria siderurgica e altre industrie ad alta intensità energetica; ritiene che il funzionamento efficace del mercato unico dell'energia, basato in particolare sulla trasparenza dei prezzi, sia un presupposto necessario perché l'industria siderurgica possa approvvigionarsi di energia sicura e sostenibile a prezzi accessibili; sottolinea che, per poter approfittare dei vantaggi di un mercato unico europeo dell'energia, occorre completare i collegamenti transfrontalieri mancanti e applicare pienamente la normativa in vigore; sostiene la promessa della Commissione di intensificare gli sforzi tesi a ridurre il divario dei prezzi e costi energetici tra l'industria dell'UE e i suoi principali concorrenti, tenendo conto delle strategie dei singoli Stati membri e permettendo a questi ultimi di soddisfare il proprio fabbisogno nazionale; ritiene che la Commissione dovrebbe, entro 12 mesi, presentare proposte concrete a tal fine;

23.

sottolinea che la Commissione dovrebbe affrontare in modo più concreto e dettagliato la questione della rilocalizzazione delle emissioni di CO2, che gli obiettivi della politica climatica ed energetica per il 2030 devono essere tecnicamente ed economicamente realizzabili per le industrie dell'UE e che le imprese che ottengono i risultati migliori non dovrebbero sostenere costi ulteriori, diretti o indiretti, derivanti dalle politiche climatiche; sottolinea che le disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di CO2 dovrebbero prevedere l'assegnazione di quote di emissioni totalmente gratuite per i parametri tecnicamente realizzabili, senza applicare un fattore di riduzione ai settori interessati dalla rilocalizzazione delle emissioni di CO2;

24.

incoraggia la Commissione a elaborare strategie per la diffusione di energie a basse emissioni di carbonio in modo da promuoverne la rapida integrazione nel mercato dell'elettricità;

25.

ritiene che occorra sostenere gli investimenti nelle tecnologie che massimizzano l'utilizzo dell'apporto energetico e del recupero di energia, ad esempio ottimizzando l'utilizzo dei gas di processo e del calore di scarto, che potrebbero essere impiegati per la produzione di vapore ed energia elettrica;

26.

ritiene necessario potenziare i contratti a lungo termine tra i fornitori di elettricità e i consumatori industriali, ridurre i costi energetici e valorizzare le reti di approvvigionamento internazionali, fondamentali per le regioni periferiche dell'UE, contribuendo in tal modo a scoraggiare le delocalizzazioni in paesi terzi e tra Stati membri; sottolinea che la stipula di contratti a lungo termine nel settore dell'energia può ridurre il rischio di volatilità dei prezzi energetici e contribuire alla riduzione dei prezzi dell'elettricità per i consumatori industriali; invita la Commissione a fornire orientamenti sugli aspetti legati alla concorrenza dei contratti di approvvigionamento energetico a lungo termine;

27.

incoraggia la Commissione a elaborare strategie per la diffusione di energie a basse emissioni di carbonio in modo efficace sotto il profilo dei costi e a eliminare gradualmente le sovvenzioni, in modo da promuovere la rapida integrazione di tali forme di energia nel mercato dell'elettricità; ritiene che, nel frattempo, dovrebbe essere possibile controbilanciare i costi, per le industrie ad alta intensità energetica, del supplemento complessivo ai prezzi dell'energia elettrica, se si tratta di un costo che i concorrenti al di fuori dell'UE non devono sostenere;

28.

sottolinea che la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è un presupposto importante per l'industria siderurgica; invita gli Stati membri a dare piena attuazione al terzo pacchetto energia; invita gli Stati membri a garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sviluppando i necessari progetti di infrastrutture energetiche, e a fornire incentivi appropriati per gli investitori, al fine di assicurare una minore dipendenza dai combustibili fossili importati; incoraggia la Commissione a promuovere la diversificazione delle fonti e delle rotte del gas naturale e a farsi promotrice del coordinamento e del sostegno della messa in sicurezza delle rotte di approvvigionamento del gas naturale liquefatto; chiede alla Commissione di effettuare una valutazione globale dell'adeguatezza della produzione di energia elettrica e di fornire indicazioni su come mantenere la flessibilità delle reti elettriche;

29.

chiede alla Commissione di elaborare una relazione sul monitoraggio degli sviluppi degli impianti la cui integrità è a rischio, come richiesto nella risoluzione del Parlamento del 13 dicembre 2012 sull'industria siderurgica dell'UE;

II.2.   Protezione del clima, efficienza nell'uso delle risorse e impatto ambientale

30.

ricorda che l'industria siderurgica europea ha ridotto le sue emissioni totali di circa il 25 % dal 1990; osserva che l'acciaio è completamente riciclabile senza perdere qualità; riconosce che i prodotti siderurgici svolgono un ruolo importante ai fini del passaggio a un'economia basata sulla conoscenza, a basse emissioni di carbonio e fondata su un uso efficiente delle risorse; sottolinea l'importanza degli sforzi volti a ridurre ulteriormente le emissioni totali dell'industria siderurgica;

31.

ritiene che la produzione siderurgica europea debba fondarsi su un modello sostenibile di produzione dell'acciaio; esorta la Commissione a elaborare e promuovere standard di sostenibilità europei, quali il marchio dei prodotti siderurgici da costruzione (SustSteel);

32.

sottolinea l'importanza delle spese logistiche, in particolare del trasporto marittimo, dell'approvvigionamento delle materie prime, della sicurezza dell'approvvigionamento e dello sviluppo economico correlato allo sviluppo dei porti;

33.

ritiene che l'Unione europea debba diversificare i punti di accesso e di distribuzione delle materie prime, dal momento che è fondamentale per l'industria siderurgica europea evitare la dipendenza da un unico porto di arrivo delle materie prime; è del parere che, a tale riguardo, occorra creare un hub per la distribuzione dei minerali verso l'Europa meridionale e orientale;

34.

riconosce l'importante ruolo della produzione primaria dell'acciaio nell'UE alla luce dell'aumento dei livelli di produzione mondiale dell'acciaio e per la produzione di livelli di qualità specifici necessari in diverse catene europee del valore; sottolinea che la produzione di acciaio da rottami riduce circa del 75 % il consumo di energia e dell'80 % quello di materie prime; esorta quindi la Commissione a garantire il funzionamento efficiente del mercato europeo dei rottami di acciaio garantendo un migliore funzionamento dei mercati dei metalli secondari, contrastando le esportazioni illegali di rottami che stanno facendo perdere all'economia europea preziose materie prime e rafforzando la capacità degli Stati membri di effettuare ispezioni nel quadro del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti; incoraggia l'ulteriore sviluppo del riciclaggio dei rottami tramite la massima raccolta e il massimo utilizzo dei rottami nonché il miglioramento della loro qualità, al fine di garantire l'accesso alle materie prime, ridurre la dipendenza energetica, diminuire le emissioni e promuovere un'economia circolare; sostiene l'iniziativa della Commissione finalizzata all'ispezione e al controllo delle spedizioni di rifiuti per prevenire le esportazioni illegali di rottami, spesso dirette verso paesi nei quali la legislazione in materia ambientale non è comparabile a quella dell'Unione;

35.

esorta la Commissione ad adottare un approccio globale alle politiche in materia di cambiamento climatico, ambiente, energia e competitività, tenendo conto delle specificità settoriali; ritiene che, in sede di regolamentazione, la Commissione dovrebbe cercare sinergie che permettano di conseguire gli obiettivi climatici ed energetici, sostenendo nel contempo gli obiettivi della competitività e dell'occupazione e riducendo al minimo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

36.

invita la Commissione a effettuare la prossima revisione dell'elenco dei settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 con una metodologia aperta e trasparente, tenendo conto del contributo dell'acciaio prodotto in Europa ai fini della mitigazione del cambiamento climatico e dell'impatto indiretto dei prezzi dell'energia elettrica sulla concorrenza; esorta la Commissione a garantire che le disposizioni in materia di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 rimangano in vigore mantenendo l'industria siderurgica nell'elenco dei settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2;

37.

sottolinea che il quadro 2030 per il clima dovrebbe tenere conto delle differenze settoriali, della fattibilità tecnologica e della sostenibilità economica, e che dovrebbe evitare, come principio di base, di generare costi aggiuntivi per le installazioni industriali più efficienti;

38.

esprime preoccupazione per l'impatto che la recente decisione della Commissione sulle misure nazionali di attuazione degli Stati membri relative al terzo periodo di scambio delle quote di emissioni potrebbe avere sull'industria a causa dell'applicazione del fattore di correzione transettoriale, il che mostra che l'industria, anche con le migliori tecnologie disponibili attualmente applicate in Europa, non è in grado di raggiungere l'obiettivo, con la conseguenza che persino gli impianti più efficienti in Europa potrebbero dover sostenere costi aggiuntivi;

39.

sottolinea l'importanza di infrastrutture efficaci e affidabili per lo sviluppo dell'industria siderurgica e ricorda che il 65 % della produzione mondiale di acciaio si basa ancora su materie prime minerarie e, pertanto, gli investimenti in infrastrutture adeguate che coprono l'intera catena, dalle attività estrattive all'acciaieria e ai mercati dell'esportazione, influiscono significativamente sulla competitività, in particolare per i paesi scarsamente popolati;

II.3.   Condizioni paritarie a livello internazionale

40.

ritiene che i negoziati commerciali debbano promuovere gli interessi economici e strategici dell'Unione e dei suoi Stati membri e seguire un approccio reciproco che tenga conto di fattori quali l'accesso a nuovi mercati, l'accesso alle materie prime, il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 e degli investimenti, la parità di condizioni e le fughe di know-how; ritiene che le strategie debbano rispecchiare le differenze tra le economie dei paesi sviluppati, dei grandi paesi emergenti e dei paesi meno sviluppati; sottolinea che l'accesso a nuovi mercati dell'esportazione nelle economie in crescita dove l'acciaio europeo può essere venduto senza incontrare ostacoli agli scambi sarà essenziale per il potenziale di crescita e di sviluppo dell'industria siderurgica europea; deplora che alcuni dei partner commerciali dell'Unione applichino misure restrittive inique, quali limitazioni agli investimenti e preferenze nelle aggiudicazioni degli appalti pubblici per tutelare l'industria siderurgica nazionale, ostacolando indebitamente le esportazioni siderurgiche dell'UE; deplora inoltre che, dall'inizio della crisi globale nel 2008, si assista a un aumento delle misure protezionistiche applicate da numerosi paesi terzi per sostenere la propria industria siderurgica;

41.

invita la Commissione a garantire che i futuri accordi commerciali prevedano disposizioni che migliorano in maniera significativa le opportunità di esportazione e l'accesso ai mercati per l'acciaio e i prodotti siderurgici europei;

42.

appoggia la proposta della Commissione di effettuare, prima della firma degli accordi di libero scambio, una valutazione d'impatto, anche per l'acciaio, tenendo conto della catena del valore nel settore manifatturiero dell'UE e dell'industria europea nel contesto mondiale; chiede alla Commissione di valutare regolarmente l'impatto cumulativo degli accordi, sia di quelli in vigore che di quelli in corso di negoziazione, sulla base di criteri specifici e definiti, anche concernenti le modalità di partecipazione dei soggetti interessati;

43.

esorta la Commissione a garantire che tutti gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati e degli accordi commerciali in vigore e futuri vengano effettivamente rispettati; invita la Commissione a combattere la concorrenza sleale dei paesi terzi utilizzando le misure appropriate a sua disposizione, quali gli strumenti di difesa commerciale o, se necessario, il meccanismo dell'OMC per la risoluzione delle controversie, in maniera proporzionata, rapida ed efficace; invita la Commissione a combattere il protezionismo sleale dei paesi terzi, garantendo l'accesso ai mercati per le imprese europee nonché l'accesso alle materie prime;

44.

sottolinea che l'industria siderurgica è il settore che fa più frequentemente ricorso agli strumenti di difesa commerciale; esprime preoccupazione in merito ai tempi lunghi — mediamente due anni — necessari alla Commissione per attuare misure antidumping, mentre nel caso degli Stati Uniti tale periodo è di soli sei mesi; invita la Commissione ad adottare provvedimenti per garantire che l'UE disponga di strumenti efficaci di difesa commerciale che possano essere prontamente attuati e che le consentano di operare in maniera più rapida per affrontare i casi di dumping, come è necessario di fronte all'agguerrita concorrenza cui è esposta l'industria europea in un'economia globalizzata;

45.

esorta la Commissione a controllare che il sistema «Sorveglianza 2» assicuri almeno le stesse garanzie di sorveglianza e monitoraggio per quanto riguarda le sovvenzioni inique e il dumping del sistema di vigilanza preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici di cui al regolamento (UE) n. 1241/2009 della Commissione;

46.

sottolinea che vi può essere un commercio equo dei prodotti siderurgici soltanto rispettando i diritti fondamentali dei lavoratori e le norme in materia di tutela dell'ambiente;

47.

ritiene che anche le aziende europee operanti in paesi terzi dovrebbero applicare le norme dell'Unione in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI) e partecipazione dei lavoratori, e che occorra promuovere lo sviluppo regionale;

48.

incoraggia la Commissione ad attuare le misure proposte per garantire l'accesso al carbone da coke;

49.

chiede alla Commissione di portare avanti la riforma del quadro normativo dei mercati finanziari, al fine di evitare la volatilità dei prezzi legata a speculazioni, garantire la trasparenza dei prezzi e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'acciaio e delle materie prime;

50.

esorta la Commissione a tutelare l'acciaio europeo con strumenti legislativi atti a certificare l'utilizzo finale dell'acciaio inox e la sua composizione chimico-fisica, introducendo, tra l'altro, una certificazione di qualità per i prodotti connessi all'acciaio che sia in grado di tutelare la produzione europea da prodotti non certificati;

51.

appoggia la proposta della Commissione di adottare misure volte a combattere i mercati illegali dei prodotti siderurgici; esorta la Commissione e gli Stati membri a esaminare le possibili misure per contrastare l'evasione dell'IVA;

II.4.   Ricerca, sviluppo e innovazione

52.

rileva che la diffusione su vasta scala di tecnologie innovative è essenziale per il rispetto del percorso di riduzione delle emissioni di CO2 fissato nella tabella di marcia 2050; valuta positivamente gli obiettivi del progetto ULCOS, vale a dire l'individuazione e lo sviluppo di tecnologie innovative a bassissime emissioni di carbonio per la produzione dell'acciaio, nonché di SPIRE e di altri programmi che mirano a sviluppare nuovi tipi di acciaio, nuovi processi di produzione e di riciclaggio e nuovi modelli economici che migliorino il valore, l'efficienza e la sostenibilità, promuovendo la competitività dell'industria siderurgica europea;

53.

invita la Commissione ad attuare una politica di innovazione ambiziosa, che consenta di ottenere prodotti innovativi di elevata qualità e ad alta efficienza energetica e permetta all'Unione di affermarsi nell'ambito della crescente concorrenza internazionale;

54.

accoglie con favore i risultati ottenuti dagli strumenti specifici per il carbone e l'acciaio, come il Fondo di ricerca carbone e acciaio, ed esorta la Commissione a proseguire la linea avviata nel 2002;

55.

ritiene necessario estendere gli aiuti all'innovazione a tutte le attività legate all'industria siderurgica e attuare, pertanto, nel quadro di Orizzonte 2020, meccanismi finanziari della BEI per promuovere la cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tra le imprese siderurgiche e le regioni in cui sono stabilite, al fine di promuovere un'attività economica sostenibile;

56.

concorda con la Commissione che, nel quadro di Orizzonte 2020, occorra concentrare l'attenzione sui progetti pilota e dimostrativi relativi a nuove tecnologie e a tecnologie più pulite ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse;

57.

ritiene opportuno istituire meccanismi di incentivazione per indurre i grandi gruppi multinazionali a investire in ricerca e sviluppo nei territori in cui svolgono le loro attività industriali, al fine di sostenere l'occupazione e il dinamismo delle regioni interessate;

58.

riconosce gli elevati rischi finanziari connessi allo sviluppo, all'ampliamento, alla dimostrazione e alla diffusione di tecnologie innovative; sostiene la creazione di cluster, la cooperazione nel campo della ricerca e i partenariati pubblico-privato come SPIRE ed EMIRI; incoraggia il ricorso a strumenti finanziari innovativi, quali i meccanismi di finanziamento con ripartizione dei rischi che permettano un accesso prioritario alle industrie siderurgiche in crisi; invita la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a elaborare un quadro di finanziamento a lungo termine per i progetti siderurgici;

59.

chiede alla Commissione di proseguire l'attuazione del partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime, nell'ambito dell'industria siderurgica e lungo la catena del valore delle materie prime, in particolare per quanto riguarda i metodi di riciclaggio e i nuovi modelli imprenditoriali;

o

o o

60.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0199.

(3)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf

(4)  Testi approvati, P7_TA(2012)0509.

(5)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 72.

(6)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 131.

(7)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 84.

(8)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(9)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(10)  Eurofound (2009).

(11)  Eurofound (di prossima pubblicazione, gennaio 2014).

(12)  http://www.gt-vet.com/?page_id=18.


Mercoledì 5 febbraio 2014

24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/68


P7_TA(2014)0076

Assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche (2013/2174(INI))

(2017/C 093/12)

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde della Commissione, del 16 aprile 2013, sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche (COM(2013)0213),

vista la comunicazione della Commissione, del 16 aprile 2013, intitolata «Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» (COM(2013)0216),

vista la consultazione pubblica organizzata dalla Commissione sul Libro verde dal 16 aprile 2013 al 15 luglio 2013,

vista la relazione dell'agenzia europea per l'Ambiente n. 12/2012, intitolata «Cambiamento climatico, impatti e vulnerabilità in Europa 2012 — Una relazione basata sugli indicatori» (Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, An indicator-based report),

vista la relazione del centro comune di ricerca della Commissione europea intitolata «Catastrofi naturali: rilevanza dei rischi e coperture assicurative nell'UE» (Natural Catastrophes: Risk relevance and insurance coverage in the EU),

visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0005/2014),

A.

considerando che il tasso di penetrazione — che quantifica la percentuale dei premi assicurativi globali rispetto al PIL di un paese — varia tra gli Stati membri, e che l'entità delle perdite economiche correlate ai fenomeni atmosferici non è caratterizzata dai medesimi tassi in tutti gli Stati membri;

B.

considerando che i diversi tassi di penetrazione negli Stati membri, caratterizzati da divergenze di ordine giuridico, geofisico e storico-culturale nonché dalle conseguenti differenze in relazione alla domanda, rendono necessario un eventuale intervento a livello europeo limitatamente alle azioni di informazione e di prevenzione;

C.

considerando che la situazione del mercato assicurativo dell'UE è eterogenea, a causa del fatto che gli Stati membri sono esposti a rischi e catastrofi naturali diversi, e che la prevedibilità di una catastrofe naturale dipende da svariati fattori (meteorologici, idrologici, geofisici, ecc.);

D.

considerando che, fra il 1980 e il 2011, un esiguo numero di eventi di grande portata ha generato all'incirca la metà di tutti i costi correlati ai fenomeni atmosferici; che, ovunque si producano, le calamità naturali e antropogeniche costituiscono un rischio finanziario;

E.

considerando che tra i principali rischi che interessano l'Europa in termini di catastrofi naturali figurano le mareggiate, gli incendi boschivi, le esondazioni dei fiumi e le ondate di piena, e che, se da un lato la loro incidenza aumenta rapidamente, dall'altro risulta tuttora impossibile una stima del loro effetti, sempre più rilevanti in termini di danni e di costi;

F.

considerando che i cittadini sono sovente inconsapevoli dei vari rischi potenzialmente derivanti dai fenomeni atmosferici o, in altri casi, tendono a sottovalutare, a livello sia individuale che di collettività, i rischi delle catastrofi naturali e le conseguenze di una scarsa preparazione;

G.

considerando che, da un lato, le catastrofi naturali dipendono da fattori meteorologici e geografici mentre, dall'altro lato, le calamità antropogeniche sono dovute a comportamenti erronei o a una cattiva gestione del rischio;

H.

considerando che le conseguenze di talune calamità naturali sono in certi casi amplificate dalla mancanza di adeguate misure cautelative da parte di governi, enti locali e cittadini;

I.

considerando che, per quanto attiene alle calamità antropogeniche, il rispetto e l'ottimizzazione delle norme di sicurezza è di estrema importanza ai fini della prevenzione degli incidenti;

J.

considerando che, poiché il mercato delle assicurazioni contro le catastrofi naturali è influenzato dalla portata delle misure di prevenzione in cui si concreta l'adattamento ai cambiamenti climatici (ad esempio la costruzione di opere di difesa dalle piene o la tempestiva individuazione degli incendi boschivi e la capacità di reazione agli stessi) mentre il mercato delle assicurazioni contro le calamità antropogeniche è teso al rispetto degli obblighi di responsabilità imposti dalle norme di sicurezza, è inopportuno prevedere lo stesso trattamento per le assicurazioni contro i danni e per quelle di responsabilità civile;

Prevenzione e informazione

1.

reputa che la prevenzione costituisca il fattore più importante in termini di protezione delle persone, anche dalle perdite derivanti da fenomeni imprevisti; prende atto del ruolo svolto dall'UE nello sviluppo di una società maggiormente responsabile, che dedichi un'attenzione sufficiente alle misure cautelative, e nella creazione di una cultura della prevenzione che migliori la consapevolezza dei cittadini in merito ai rischi, sia naturali che antropogenici;

2.

ritiene che intensificando la ricerca si possa ottenere un quadro particolareggiato delle diverse situazioni per quanto riguarda la comprensione e la prevenzione dei rischi ambientali nonché la diminuzione dell'incertezza in tale ambito; plaude ai partenariati tra le compagnie assicurative e gli istituti di ricerca volti alla messa in comune delle risorse, delle conoscenze e delle competenze in materia di rischi ai fini di una migliore comprensione delle problematiche da affrontare e quindi di una maggiore preparazione dei cittadini e delle loro collettività ai rischi legati alle catastrofi naturali;

3.

è del parere che l'informazione sia fondamentale per la prevenzione e l'attenuazione di tali calamità; chiede pertanto una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e il settore privato volta a fornire ai cittadini le informazioni pertinenti riguardo ai rischi cui sono esposti;

4.

ritiene che l'Unione europea e le autorità nazionali possano apportare un palese valore aggiunto sostenendo comportamenti individuali responsabili e condividendo le migliori prassi in materia di prevenzione e attenuazione dei rischi, sia tra gli Stati membri che a livello regionale; accoglie inoltre favorevolmente il sostegno delle campagne tese al miglioramento della consapevolezza dei cittadini in merito alle catastrofi naturali cui sono esposti nonché della conoscenza della geografia e del clima;

5.

evidenzia che il coinvolgimento delle autorità e delle parti interessate locali nelle decisioni relative alla pianificazione urbanistica e allo sviluppo urbano possa migliorare la gestione delle catastrofi naturali; ritiene che una più stretta cooperazione fra i settori pubblico e privato possa essere d'aiuto agli Stati membri e alle autorità locali nell'individuazione delle zone ad alto rischio, nell'adozione di decisioni concernenti le misure di prevenzione e nella preparazione di azioni coordinate;

6.

chiede agli Stati membri e alle autorità pubbliche di adottare adeguate misure di prevenzione al fine di attenuare le conseguenze delle calamità naturali; invita i governi a creare e mantenere unità di risposta alle crisi allo scopo di mitigare gli effetti delle crisi stesse;

7.

invita gli Stati membri non solo a condividere migliori prassi ed esperienze, al fine di tutelare i cittadini dai fenomeni imprevisti e di elaborare una rete di scambio delle informazioni, ma anche a concordare il coordinamento e la gestione a livello transfrontaliero;

Mercato assicurativo

8.

plaude agli sforzi della Commissione per sensibilizzare in merito alle calamità; sottolinea tuttavia che le calamità naturali e antropogeniche necessitano di tipologie di assicurazioni diverse e rientrano in due distinti mercati assicurativi; ritiene pertanto che esse non possano essere trattate congiuntamente, anche se esistono casi di decisioni umane che possono accrescere l'esposizione al rischio di catastrofe naturale;

9.

sottolinea che l'UE non dovrebbe introdurre norme in materia di responsabilità che si sovrappongano e contraddicano tra loro; rileva che nella maggior parte degli Stati membri esistono, sotto diverse forme, sistemi di tipo assicurativo per le inondazioni e gli altri danni naturali; osserva che tali sistemi possono essere integrati da fondi statali per il risarcimento dei beni non assicurabili privatamente, e che i fondi pubblici possono anche risarcire i sinistri che superano i massimali o comunque i danni di eccezionale gravità; è altresì del parere che gli Stati membri possano partecipare al risarcimento dei danni attraverso attività di riassicurazione; ritiene tuttavia che i sistemi in questione differiscano sotto molteplici profili e che non sia prudente o necessario unificarli;

10.

osserva che il regolamento (CE) n. 2012/2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea costituisce il fondamento dell'azione dell'UE in caso di gravi calamità, e che esso stabilisce chiaramente quanto segue: «L'intervento comunitario non dovrebbe sostituirsi alla responsabilità dei terzi che, in base al principio “chi inquina paga”, sono in primo luogo responsabili dei danni da loro provocati, né scoraggiare le azioni di prevenzione al livello degli Stati membri e della Comunità.»;

11.

incoraggia la Commissione a garantire un agevole accesso alle pertinenti informazioni, anche mediante statistiche comparative, e gli Stati membri a pubblicare dati chiari e precisi in grado di supportare le decisioni di consumatori, collettività e aziende al momento della sottoscrizione di un'assicurazione contro le catastrofi naturali; reputa che potrebbe rivelarsi utile l'introduzione di formati standard basati su distinte classificazioni dei fenomeni;

12.

rammenta che le catastrofi naturali colpiscono tanto i nuclei familiari privati quanto le attività imprenditoriali e incoraggia le compagnie assicurative ad adottare un sistema di differenziazione dei premi in funzione del rischio quale fondamento delle assicurazioni contro le calamità; invita gli Stati membri a proporre incentivi che incoraggino i cittadini a tutelarsi e ad assicurare i loro beni contro i danni, nonché incentivi che rispondano alle esigenze assicurative in termini di responsabilità ambientale, ad esempio per le imprese dei settori estrattivo, chimico, nucleare o del gas;

13.

invita le compagnie assicurative a rendere più chiari i contratti per i consumatori e a fornire informazioni sulle opzioni disponibili nonché sul relativo impatto sul prezzo della copertura, in modo da garantire che i consumatori effettuino scelte adeguate; invita le compagnie assicurative a fornire informazioni chiare e comprensibili ai clienti effettivi e potenziali;

14.

riconosce la necessità che i consumatori comprendano il tipo di copertura di cui dispongono e il modo in cui esso si attiva in caso di materializzazione del rischio; puntualizza la necessità che i consumatori siano pienamente informati della totalità dei termini e delle condizioni, ivi incluse le procedure e le scadenze per il recesso da un contratto o la presentazione di reclami, al momento dell'acquisto di prodotti assicurativi e comunque prima della firma di un contratto; ritiene che la differenziazione dei premi in funzione del rischio debba costituire un aspetto centrale per quanto concerne la disponibilità di coperture assicurative; è del parere che la protezione dei consumatori debba essere una questione da affrontare a livello di UE e di Stati membri;

Assicurazione non obbligatoria

15.

ricorda che, in ultima analisi, sono lo Stato o le autorità regionali a sostenere gran parte degli oneri diretti o indiretti relativi ai costi dei danni, a prescindere dal fatto che le cause siano naturali o antropogeniche, e propone di imporre agli Stati membri e alle autorità regionali il dovere di riconoscere l'importanza della prevenzione dei rischi e di trasformarla in un pilastro della strategia in materia di investimenti, dal momento che, in termini di efficienza, è meglio ridurre al minimo le conseguenze delle calamità piuttosto che limitarsi a fornire una copertura assicurativa e risarcire i danni in seguito;

16.

sottolinea il rischio di azzardo morale nel caso in cui i cittadini partano dal presupposto che le risorse pubbliche utilizzate dai loro governi per la copertura delle perdite subite provengano dal bilancio nazionale; critica pertanto le azioni e le misure potenzialmente in grado di disincentivare l'adozione di iniziative di autotutela da parte dei cittadini; è del parere che i cittadini debbano assumersi la loro parte di responsabilità e che il risarcimento non debba comprendere tutti i danni;

17.

rammenta che occorre conservare la responsabilità individuale nel settore in questione ed è consapevole degli sforzi compiuti dagli Stati membri per abbinare agli interventi statali la promozione della responsabilità individuale;

18.

conclude che, nell'ambito in esame, non esiste alcuna distorsione di mercato che giustifichi un intervento a livello europeo e non reputa realizzabile una soluzione unica per la problematica in oggetto; ricorda che i prodotti assicurativi personalizzati dipendono da numerosi fattori quali la tipologia dei rischi, la probabile quantità e qualità degli stessi, la cultura della prevenzione, il grado di preparazione e le capacità d'azione, nonché l'approccio adottato dagli Stati membri e dalle autorità regionali per quanto attiene al controllo dei rischi e alla preparazione agli stessi;

19.

reputa che un mercato delle assicurazioni contro le catastrofi naturali flessibile consenta alle compagnie assicurative di adattare i prodotti alle diverse condizioni, e ritiene che un quadro non obbligatorio costituisca la migliore soluzione in un'ottica di elaborazione di prodotti adattati ai rischi naturali in una determinata area geografica;

o

o o

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/71


P7_TA(2014)0079

Accordi di cooperazione dell'UE sull'applicazione della politica di concorrenza — prospettive future

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sugli accordi di cooperazione dell'UE sull'applicazione della politica di concorrenza: prospettive future (2013/2921(RSP))

(2017/C 093/13)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera in merito alla cooperazione sull'applicazione del loro diritto della concorrenza (COM(2012)0245),

visto l'accordo del 17 maggio 2013 tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (12418/2012),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 103 e 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0146/2013),

vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione concernente gli accordi di cooperazione dell'Unione sull'applicazione della politica di concorrenza — prospettive future (O-000022/2014 — B7-0105/2014),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

1.

accoglie con favore la proposta di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera in merito alla cooperazione sull'applicazione del loro diritto della concorrenza (in appresso «l'accordo»); esprime un giudizio molto positivo su simili accordi di cooperazione finalizzati all'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in un contesto economico sempre più globalizzato nel quale i cartelli operano a livello transfrontaliero e le fusioni spesso interessano diverse giurisdizioni;

2.

ritiene che tale accordo con la Svizzera sia necessario data la sua posizione geografica strategica per l'UE, la presenza di molte imprese dell'Unione in territorio svizzero e viceversa e in considerazione del numero di indagini parallele condotte recentemente da entrambe le giurisdizioni; ritiene inoltre che l'attuazione dell'accordo sarà agevolata, dato l'elevato grado di compatibilità delle norme sostanziali in materia di concorrenza dell'UE e della Svizzera; auspica che il perseguimento dei cartelli internazionali e la punizione delle infrazioni transfrontaliere gravi divengano più efficaci nell'ambito del presente accordo; auspica inoltre che si riducano le duplicazioni del lavoro delle autorità garanti della concorrenza nell'adottare decisioni su casi simili nonché il rischio di valutazioni divergenti tra le due giurisdizioni; invita la Commissione europea e la Commissione svizzera per la concorrenza a mantenere una ferma determinazione nella lotta contro i cartelli, poiché questi pregiudicano il benessere dei consumatori e l'innovazione ed esercitano un impatto negativo sulla competitività di entrambe le economie;

3.

si rammarica tuttavia che l'accordo non preveda obblighi vincolanti in materia di cooperazione e lasci un ampio margine di discrezione, soprattutto mediante il riferimento a «interessi rilevanti» che possono essere invocati da ogni parte per motivare il mancato soddisfacimento di una richiesta avanzata dall'altra parte; invita la Commissione e le autorità svizzere a cooperare con lealtà; invita le autorità nazionali garanti della concorrenza dell'UE e la Commissione svizzera per la concorrenza a cooperare tra loro;

4.

sottolinea l'importanza di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali riconosciute alle parti nei rispettivi sistemi giuridici; chiede che siano istituti meccanismi di sicurezza per l'utilizzo e la trasmissione delle informazioni riservate; invita la Commissione ad assicurare l'attrattiva dei programmi di trattamento favorevole e delle procedure di risoluzione, tenendo conto del principio generale che disciplina lo scambio di informazioni riservate sancito dall'accordo; sottolinea pertanto l'importanza di proteggere i documenti connessi alle richieste di trattamento favorevole o alle procedure di risoluzione, in particolare dalla possibile divulgazione futura nel quadro di azioni civili o penali, al fine di fornire a quanti richiedano il trattamento favorevole o alle parti coinvolte in una procedura di risoluzione la garanzia che tali documenti non saranno trasmessi o utilizzati senza il loro preventivo consenso; sottolinea la necessità di garantire appieno la protezione dei dati personali e del segreto aziendale;

5.

osserva che sarebbe auspicabile un approccio coerente ai ricorsi contro le decisioni definitive in entrambe le giurisdizioni ed esorta la Commissione europea e la Commissione svizzera per la concorrenza a esaminare questo possibile ulteriore ambito di cooperazione; osserva tuttavia che consentendo alle parti di presentare ricorso contro le sentenze intermedie, come quelle relative allo scambio di informazioni, si rischia di bloccare le indagini e di compromettere l'efficacia dell'accordo;

6.

invita gli Stati membri e le rispettive autorità nazionali garanti della concorrenza a cooperare appieno con la Commissione al fine di garantire un'efficace attuazione dell'accordo; ritiene che sia essenziale procedere a un attento monitoraggio dell'attuazione del presente accordo per trarre insegnamenti dalle esperienze e testare ogni eventuale area problematica; invita la Commissione, al riguardo, a condurre tale monitoraggio;

7.

osserva tuttavia che i progressi realizzati nella cooperazione in materia di applicazione del diritto della concorrenza svizzero e dell'UE non dovrebbero far dimenticare l'urgente necessità di un accordo istituzionale globale tra la Svizzera e l'Unione europea, che assicuri l'interpretazione, il monitoraggio e l'applicazione uniformi dei loro accordi bilaterali; invita la Commissione, a tale proposito, a concludere rapidamente e presentare al Parlamento un accordo istituzionale globale tra la Svizzera e l'UE onde assicurare l'efficacia dell'accordo in esame;

8.

ritiene che la principale nuova disposizione introdotta da questo tipo di «accordo di seconda generazione», vale a dire la possibilità di uno scambio di informazioni riservate tra la Commissione e la Commissione svizzera per la concorrenza, costituisca un positivo passo avanti; reputa che l'accordo possa essere considerato un modello per i futuri accordi di cooperazione bilaterali nel campo dell'applicazione delle norme sulla concorrenza qualora vi sia un'elevata affinità tra le parti dell'accordo per quanto concerne le norme sostanziali in materia di concorrenza, i poteri di indagine e le sanzioni applicabili; è del parere che l'UE dovrebbe adottare un quadro generale che stabilisca una base comune minima e coerente per i negoziati futuri riguardanti la cooperazione in materia di applicazione delle norme sulla concorrenza, lasciando comunque alla Commissione un certo margine di manovra per poter perseguire obiettivi più ambiziosi, caso per caso; osserva che tale quadro dovrebbe includere norme relative a canali sicuri di trasmissione delle informazioni riservate;

9.

invita la Commissione a promuovere attivamente la cooperazione in materia di applicazione delle norme sulla concorrenza a livello internazionale, principalmente nelle sedi multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Rete internazionale della concorrenza (ICN) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE); ritiene che questo costituirebbe lo strumento di cooperazione più efficace, dato che spesso le indagini coinvolgono varie giurisdizioni ma non si hanno accordi bilaterali tra tutte le parti o, se esistono, presentano condizioni divergenti; invita l'OCSE e l'ICN a sviluppare strumenti volti a promuovere la cooperazione multilaterale e a mantenere aggiornati gli orientamenti sulle migliori prassi;

10.

osserva che il Consiglio e la Commissione dovrebbero promuovere gli accordi bilaterali di tale genere, fintanto che la cooperazione multilaterale non sia pienamente operativa; incoraggia la Commissione a valutare la possibilità di avviare negoziati analoghi con i paesi con i quali è già in vigore un accordo di prima generazione così come con altri attori internazionali di rilievo ed economie emergenti, quali la Cina o l'India, nei casi in cui vi sia un sufficiente grado di affinità tra le parti dell'accordo per quanto concerne le norme sostanziali in materia di concorrenza, i poteri di indagine e le sanzioni applicabili; sostiene, con riferimento alla Cina, l'ulteriore potenziamento della cooperazione sulla base del protocollo d'intesa UE-Cina, del 20 settembre 2012, concernente la cooperazione nell'ambito della legge antimonopolio e chiede l'inclusione di tale questione nei negoziati sul trattato bilaterale di investimento, ai fini di una maggiore tutela dei diritti delle imprese dell'UE; sottolinea che una strategia volta a conseguire la convergenza nell'applicazione delle norme antitrust a livello globale dovrebbe prevedere lo sviluppo di mezzi efficaci per garantire che il diritto della concorrenza nei paesi terzi non sia utilizzato per mascherare il perseguimento di obiettivi di politica industriale;

11.

accoglie favorevolmente, in tale contesto, il protocollo d'intesa con l'India sulla cooperazione nelle attività di applicazione delle norme sulla concorrenza del 21 novembre 2013 e i negoziati in corso per un accordo bilaterale di seconda generazione con il Canada, nonché i negoziati su disposizioni relative alla cooperazione in materia di concorrenza nell'ambito dell'accordo di libero scambio con il Giappone; sottolinea che nonostante le disposizioni dei protocolli d'intesa o degli accordi di libero scambio costituiscano un buon punto di partenza per quanto concerne la cooperazione, a lungo termine è essenziale passare a forme di cooperazione più sofisticate e vincolanti, giacché i cartelli internazionali e i casi di violazione delle norme sulla concorrenza si verificano sempre più su scala globale;

12.

invita la Commissione e il Consiglio ad accordare maggiore priorità al rafforzamento della sezione sulla politica di concorrenza nell'ambito degli accordi di libero scambio;

13.

osserva tuttavia che i sistemi di diritto della concorrenza interessati devono necessariamente presentare un sufficiente grado di affinità; osserva altresì che occorre garantire che le informazioni trasmesse dall'UE non possano essere utilizzate per imporre sanzioni detentive alle persone fisiche, se tale è la politica in atto a livello di UE;

14.

invita la Commissione a informare e aggiornare periodicamente il Parlamento in merito a tutti i tipi di attività che conduce nell'ambito della cooperazione internazionale, siano esse iniziative multilaterali o bilaterali di varia natura (accordi formali, protocolli d'intesa, ecc.), con largo anticipo rispetto all'esito finale, in particolare per quanto concerne i negoziati attualmente in corso relativi all'accordo bilaterale con il Canada; chiede che queste attività siano incluse nel programma di lavoro annuale presentato al Parlamento dal commissario per la concorrenza e che quest'ultimo informi regolarmente per lettera la presidenza della commissione parlamentare competente in merito all'andamento della cooperazione internazionale in materia di applicazione delle norme sulla concorrenza;

15.

chiede alla Commissione, in vista dei futuri negoziati relativi agli accordi sulla concorrenza, di fornire al Parlamento informazioni maggiormente esaustive e frequenti;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle autorità nazionali garanti della concorrenza, alla Commissione svizzera per la concorrenza, all'OMC, all'OCSE e alla Rete internazionale della concorrenza.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/74


P7_TA(2014)0081

Trattato sul commercio di armi

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla ratifica del Trattato sul commercio delle armi (TCA) (2014/2534(RSP))

(2017/C 093/14)

Il Parlamento europeo,

visto il Trattato sul commercio delle armi (TCA) adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013,

visti la decisione 2010/336/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010 (1), e le precedenti decisioni del Consiglio sulle attività dell'UE a sostegno del Trattato sul commercio delle armi e il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Trattato sul commercio delle armi (12178/2013),

vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (2),

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (3),

visto il regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (4),

vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (5),

viste le sue risoluzioni del 21 giugno 2007 su un Trattato sul commercio delle armi: fissazione di criteri internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali (6), del 13 giugno 2012 sui negoziati relativi al trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi (7) e del 13 marzo 2008 sul codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi — mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune e quindi mancata trasformazione del Codice in uno strumento giuridicamente vincolante (8),

visti gli articoli 21 e 34 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 3, 4 e 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articolo 207, paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0233/2013),

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il commercio internazionale di armi convenzionali movimenta ogni anno almeno 70 000 milioni di dollari e che, secondo una stima delle Nazioni Unite, quasi un milione degli otto milioni di armi prodotte nel mondo ogni giorno si perdono o sono rubate, finendo generalmente nelle mani sbagliate, e che muore una persona al minuto nel mondo a causa della violenza con le armi;

B.

considerando che secondo l'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma l'UE nel suo insieme rappresenta il 26 % delle esportazioni di armi a livello mondiale e che il 61 % di tali esportazioni è destinato ai mercati extra UE;

C.

considerando che, dall'approvazione della direttiva 2009/43/CE, il commercio di attrezzature militari nell'Unione è disciplinato da un sistema di licenza globale comune e che l'UE è competente a concludere accordi internazionali in ambiti che rientrano nella sua competenza esclusiva;

D.

considerando che la posizione comune del Consiglio del 2008 stabilisce quattro criteri vincolanti che possono condurre al diniego delle licenze di esportazione e altri quattro criteri di cui occorre tenere conto; che tali criteri non pregiudicano la definizione di misure più restrittive sul controllo delle armi da parte degli Stati membri;

E.

considerando che il rispetto dei diritti umani costituisce la pietra miliare dei valori comuni sui quali è costruita l'Unione europea e che, stando ai trattati, la politica commerciale, come parte dell'azione esterna dell'UE, dovrebbe contribuire al rispetto dei diritti umani;

F.

considerando che le esportazioni di armi hanno un impatto non solo sulla sicurezza ma anche sulla ricerca e lo sviluppo, l’innovazione e la capacità industriale, il commercio bilaterale e plurilaterale e lo sviluppo sostenibile; che l'instabilità creata da una maggiore disponibilità di armi determina sovente un rallentamento economico e la povertà; che il commercio di armi, in particolare con i paesi in via di sviluppo, determina spesso corruzione ed eccesso di indebitamento e sottrae importanti risorse per lo sviluppo dalle loro società; che il commercio internazionale può essere all'altezza delle sue potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro sostenibili, crescita e sviluppo solo in un clima di buona governance, se non di pace, sicurezza e stabilità a livello internazionale;

Considerazioni generali

1.

accoglie con favore la conclusione, sotto l'egida delle Nazioni Unite, di un Trattato sul commercio delle armi giuridicamente vincolante per quanto riguarda il commercio internazionale di armi convenzionali dopo sette anni di lunghe trattative; ricorda che il Trattato mira a stabilire i più alti standard internazionali comuni al fine di regolare il commercio internazionale di armi convenzionali e di prevenire e a sradicare il commercio illecito di armi convenzionali al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali e regionali, nonché alla riduzione delle sofferenze umane; ritiene che l'efficace attuazione del Trattato possa contribuire significativamente ad accrescere il rispetto per i diritti umani internazionali e il diritto umanitario in tutto il mondo; accoglie il prezioso contributo delle organizzazioni della società civile, dalla creazione sino all'adozione del Trattato sul commercio delle armi;

2.

sottolinea che il successo a lungo termine del regime TCA dipende dalla partecipazione del maggior numero possibile di paesi compresi, e in particolare, tutti i principali attori del commercio internazionale di armi; accoglie con favore il fatto che la maggior parte degli Stati membri delle Nazioni Unite abbiano già firmato il Trattato ed esorta gli altri a seguirne l'esempio e a ratificarlo il prima possibile; chiede al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) di aggiungere ai suoi obiettivi di politica estera, così come agli argomenti da includere negli accordi bilaterali, un invito per i paesi terzi ad aderire al regime TCA;

3.

constata che alcuni accordi commerciali contengono clausole che promuovono obiettivi e accordi di non proliferazione riguardo alle armi di distruzione di massa e invita pertanto la Commissione a esaminare in che modo poter utilizzare gli attuali e futuri strumenti commerciali per promuovere la ratifica e l'attuazione del Trattato sul commercio delle armi;

4.

sottolinea il fatto che i trasferimenti illeciti o non regolamentati di armi causano sofferenze umane, alimentano conflitti armati, instabilità, attentati terroristici e corruzione, con il loro corollario di degrado dello sviluppo socioeconomico e violazioni della democrazia e dello Stato di diritto, dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale;

Campo d'applicazione

5.

giudica deplorevole che il Trattato non introduca una definizione comune e precisa delle armi convenzionali e si applichi solamente alle otto categorie di armi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e deplora che non comprenda un elenco descrittivo delle specifiche tipologie di armi per ciascuna di queste categorie; accoglie, tuttavia, l'uso di ampie categorie per determinare quali tipi di armi siano interessati; esprime particolare soddisfazione per l'inclusione delle armi di piccolo calibro, delle armi leggere, delle munizioni e delle loro parti e componenti; invita gli Stati Parte a dare di ogni categoria la sua definizione più ampia nell'ambito della propria legislazione nazionale; deplora il fatto che il commercio di sistemi di pilotaggio a distanza militarizzati (droni) non rientri nel campo di applicazione del Trattato;

6.

deplora il fatto che l'assistenza tecnica, compresi le riparazioni, la manutenzione e lo sviluppo, tutte attività contenute nella normativa dell'UE in materia, rimangano al di fuori del campo di applicazione del Trattato;

7.

invita gli Stati membri dell'UE a chiarire che il termine «trasferimento» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Trattato si applica a doni e prestiti, nonché a tutte le altre forme di trasferimento e che pertanto tali attività rientrano nel campo di applicazione del presente Trattato;

8.

invita gli Stati Parte, con riferimento ai controlli sulle esportazioni e all'applicazione dell'articolo 6 (Proibizioni) e dell'articolo 7, paragrafo 1, (Esportazione e valutazione dell'esportazione) del TCA, a prestare la massima attenzione ai prodotti che possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari, quali la tecnologia a fini della sorveglianza, e anche ai pezzi di ricambio e ai prodotti utilizzabili nei conflitti informatici o nelle violazioni non letali dei diritti umani, e suggerisce la possibilità di estendere l'ambito di applicazione del TCA fino ad includere i servizi legati alle esportazioni di armi e i beni e la tecnologia a duplice utilizzo;

9.

accoglie con favore le disposizioni che mirano a prevenire il dirottamento di armi; osserva, tuttavia, che gli Stati Parte dispongono di un ampio margine di manovra nel determinare il livello di rischio di dirottamento delle armi; deplora il fatto che le munizioni e le parti e componenti non rientrino esplicitamente tra le disposizioni in questione, e invita gli Stati Parte ad ovviare a questa situazione nelle loro legislazioni nazionali, in particolare gli Stati che sono membri dell'UE, in conformità della posizione comune del Consiglio del 2008;

10.

riconosce l'importanza dell'industria delle armi per la crescita e l'innovazione, oltre al suo ruolo fondamentale nel fornire capacità d'importanza cruciale; ricorda il legittimo interesse degli Stati ad acquistare armi convenzionali, ad esercitare il loro diritto all'autodifesa e a produrre, esportare, importare e trasferire armi convenzionali; ricorda altresì che è nell'interesse superiore degli Stati Parte garantire che l'industria delle armi rispetti il diritto internazionale e i regimi vincolanti di controllo delle armi, così da preservare e tutelare i principi fondamentali della democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il diritto umanitario, nonché promuovere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti;

11.

invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a contribuire a sviluppare codici di condotta vincolanti per i soggetti privati coinvolti nel commercio di beni militari, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; incoraggia fortemente l'industria europea degli armamenti a contribuire agli impegni di sostegno all'attuazione in modo aperto e trasparente, anche, se del caso, attraverso partenariati pubblico-privati, e a promuovere la conformità, in particolare degli obblighi di rafforzamento dell'assunzione delle responsabilità e dell’obbligo derivante dalla responsabilità di impedire i trasferimenti illegali di armi;

Criteri e norme internazionali

12.

sottolinea l'importanza dell'obbligo, imposto dal Trattato agli Stati Parte, di istituire un sistema nazionale di controllo per i trasferimenti di armi (esportazione, importazione, transito, trasbordo e mediazione);

13.

si compiace, in particolare, del divieto di tutti i trasferimenti qualora lo Stato, al momento dell'autorizzazione, sia a conoscenza del fatto che le armi saranno utilizzate per commettere genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra;

14.

accoglie con favore il fatto che, secondo modalità sostanzialmente conformi con vari accordi e strumenti di controllo dei trasferimenti regionali, compresa la posizione comune del Consiglio del 2008, il trasferimento di armi non possa essere autorizzato qualora gli Stati Parte valutino che esista un rischio preponderante che le armi mettano a repentaglio la pace e la sicurezza o che possano essere utilizzate per: (1) violare il diritto umanitario, (2) violare i diritti umani, (3) commettere atti di criminalità organizzata o (4) atti di terrorismo; sollecita tutti gli Stati Parte a sviluppare orientamenti aggiuntivi affinché tali criteri siano applicati con i debiti rigore e coerenza;

15.

invita la Commissione e il Consiglio a garantire una maggiore coerenza tra i vari strumenti europei che regolamentano la circolazione (esportazione, trasferimento, intermediazione e transito) delle armi e delle attrezzature strategiche, come la posizione comune del Consiglio del 2008, il regolamento (CE) n. 428/2009 sull'uso duale, il regolamento (UE) n. 258/2012 che attua l'articolo 10 del protocollo sulle armi da fuoco e le azioni mirate ai sensi dell'articolo 218 del trattato, in termini di definizione istituzionale a livello unionale e meccanismi di attuazione, per evitare confusione giuridica e costi aggiuntivi eccessivi per i pertinenti operatori economici dell'UE;

16.

accoglie con favore il requisito che gli Stati Parte tengano conto, nel corso del processo decisionale relativo alla licenza, del rischio che le armi da trasferire vengano utilizzate per commettere o agevolare gravi episodi di violenza basata sul genere o gravi episodi di violenza contro donne e bambini;

Attuazione e relazione sui progressi compiuti

17.

sottolinea l'importanza di un'attuazione efficace e credibile del Trattato, con una chiara definizione delle responsabilità degli Stati Parte; osserva, a tale riguardo, che gli Stati Parte dispongono di un ampio margine di interpretazione;

18.

sottolinea che non è necessario dimostrare l'esistenza di tensioni o conflitti armati nel paese di arrivo, né tener conto del loro livello di sviluppo;

19.

sottolinea che agli Stati Parte si chiede di riferire annualmente sulle loro esportazioni e importazioni di armi convenzionali; chiede con forza che le pertinenti relazioni siano sistematicamente rese pubbliche; invita gli Stati membri dell'UE, di conseguenza, a impegnarsi per la trasparenza e a divulgare pubblicamente le loro relazioni annuali sui trasferimenti di armi, senza attendere un'accettazione globale di tale principio;

20.

ritiene che la piena trasparenza dipenda in larga misura dall’assunzione di responsabilità nei confronti dei parlamenti, dei cittadini e delle organizzazioni della società civile, e chiede l'istituzione di meccanismi di trasparenza che consentano a tali cittadini ed organizzazioni di essere coinvolti al fine di chiedere conto alle proprie autorità;

21.

sottolinea il ruolo fondamentale dei parlamenti nazionali, delle ONG e della società civile nell'attuazione e applicazione delle norme del TCA concordate a livello nazionale e internazionale, nonché nella creazione di un sistema di controllo trasparente e affidabile; invita pertanto a sostenere (anche finanziariamente) un meccanismo di controllo internazionale, trasparente e solido che promuova il ruolo dei parlamenti e della società civile;

22.

accoglie con favore le disposizioni per la cooperazione internazionale e l'assistenza, nonché la creazione di un fondo fiduciario volontario per assistere gli Stati Parte che necessitano di sostegno per l'attuazione del Trattato;

23.

si compiace per l'istituzione di una Conferenza degli Stati Parte che sarà regolarmente convocata al fine di riesaminare l'attuazione del Trattato nonché, tra le altre cose, al fine di garantire che il commercio di nuove tecnologie di armi sia contemplato dal Trattato;

L’UE e i suoi Stati membri

24.

riconosce il ruolo coerente svolto dall'UE e dai suoi Stati membri a sostegno del processo internazionale volto alla definizione di norme comuni vincolanti per la regolamentazione del commercio internazionale di armi; accoglie con favore il fatto che tutti gli Stati membri abbiano siglato il Trattato; auspica una veloce ratifica da parte degli Stati membri una volta che il Parlamento europeo abbia dato il suo consenso;

25.

invita pertanto la Presidenza greca del Consiglio a conferire la massima priorità alla ratifica e all'attuazione del TCA e a riferire periodicamente al Parlamento in merito alle rispettive attività; esorta gli Stati membri ad attuare rapidamente ed efficacemente il TCA in modo uniforme all'interno dell'Unione europea continuando, nel contempo, l'attuazione completa della posizione comune del Consiglio del 2008 quale base attuale per norme europee condivise in materia di controlli sulle esportazioni di armi;

26.

ricorda agli Stati membri la loro responsabilità comune nell'applicare e interpretare in modo uniforme e con il medesimo grado di rigore la posizione comune del Consiglio del 2008 sulle esportazioni di armi;

27.

esorta gli Stati membri a soddisfare i propri obblighi di notifica previsti dall'UE e dall'ONU in uno spirito di trasparenza e completezza e a promuovere la trasparenza e lo scambio di informazioni e di migliori prassi in materia di trasferimenti e dirottamento di armi a livello mondiale;

28.

plaude al ruolo attivo svolto dall'UE nei negoziati TCA; ritiene, tuttavia, deplorevole che il TCA non contenga disposizioni atte a consentire all'UE e ad altre organizzazioni regionali di essere parti del Trattato; sottolinea l'esigenza che le organizzazioni regionali svolgano un ruolo attivo nell'attuazione del Trattato e chiede di introdurre quanto prima nel TCA disposizioni che consentiranno all'UE o ad altre organizzazioni regionali di essere parti del Trattato;

29.

si compiace del fatto che il Trattato stabilisca che gli Stati sono obbligati a presentare annualmente una relazione sia sulle loro esportazioni che sulle loro importazioni (articolo 13, paragrafo 3), aspetto molto positivo che aumenta la fiducia tra gli Stati, giacché permette di ottenere informazioni sulle armi in via di acquisizione da parte di altri paesi;

30.

invita la Commissione a presentare una proposta ambiziosa per una decisione del Consiglio concernente un meccanismo di sostegno dell'UE per l'attuazione del TCA;

31.

invita l'UE e i suoi Stati membri a fornire sostegno ai paesi terzi che necessitano di assistenza nell'adempimento degli obblighi del Trattato; accoglie con favore, in tale contesto, le conclusioni del Consiglio per gli affari esteri del 16 dicembre 2013 che assegna 5,2 milioni di euro dal bilancio dell'UE al fondo fiduciario volontario che verrà istituito ai sensi del Trattato;

32.

sottolinea che qualsiasi impegno nei confronti del sostegno all'attuazione dovrebbe essere coordinato strettamente con le attività degli altri donatori e delle altre parti del Trattato sul commercio delle armi, tenendo conto dei punti di vista degli istituti di ricerca e delle organizzazioni della società civile, come quelle finanziate nell'ambito del meccanismo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno della cooperazione in materia di regolamentazione delle armi (UNSCAR), e dovrebbe incoraggiare la partecipazione della società civile locale;

33.

invita la Commissione e il SEAE a concepire e attuare un programma coerente sul raggio d'azione del Trattato sul commercio delle armi, il quale integri e consolidi tutte le attività esistenti delle parti del Trattato sul commercio delle armi e tenga conto delle attività relative alle iniziative di sostegno locali delle organizzazioni della società civile e delle attività sociali degli altri donatori e delle organizzazioni della società civile, tenendo debito conto delle lezioni apprese in questo settore;

34.

richiama l’attenzione sulla disposizione volta a modificare il Trattato in ultima istanza a maggioranza dei tre quarti degli Stati Parte qualora ciò dovesse rivelarsi necessario ed esorta l'UE e i suoi Stati membri ad avvalersi in futuro di questa norma per rafforzare ulteriormente il regime e colmare le lacune; esorta la Commissione ad attuare sino ad allora soluzioni bilaterali nel contesto delle relazioni commerciali previste dal Trattato;

35.

invita il parlamento ellenico, nel quadro della Presidenza greca del Consiglio dell'UE, ad inserire la questione della ratifica del TCA e la posizione comune del Consiglio del 2008 all'ordine del giorno della prossima Conferenza interparlamentare per la PESC-PSDC;

36.

invita il Consiglio a concedere l'autorizzazione agli Stati membri di ratificare il TCA nell’interesse dell'Unione europea, dal momento che il TCA riguarda sia le competenze esclusive dell'UE sia le competenze nazionali;

o

o o

37.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai parlamenti nazionali degli Stati membri, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  GU L 152 del 18.6.2010, pag. 14.

(2)  GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

(3)  GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

(4)  GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1.

(5)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

(6)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 342.

(7)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 58.

(8)  GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 48.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/79


P7_TA(2014)0094

Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 (2013/2135(INI))

(2017/C 093/15)

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde della Commissione dal titolo «Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030» (COM(2013)0169),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 191, 192 e 194,

vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sulla strategia Europa 2020 (1),

vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (2),

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (3),

visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (4),

visti il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (5), nonché la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2013 dal titolo «Visione a lungo termine per le infrastrutture in Europa e al di là dei suoi confini» (COM(2013)0711), che istituisce il primo elenco di progetti d'interesse comune (PIC) nell'ambito delle infrastrutture energetiche dell'Unione,

vista la comunicazione Commissione del 13 novembre 2008 dal titolo «Seconda revisione strategica dell'energia: piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico» (COM(2008)0781),

vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (6),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)0665),

visti il Libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144) e la risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 intitolata «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (7),

viste la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (COM(2011)0112) e la risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 (8),

viste la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011)0571) e la risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (9),

viste la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia per l'energia 2050» (COM(2011)0885) e la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia (10),

vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica» (COM(2012)0582),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica (11),

vista la comunicazione della Commissione del 27 marzo 2013 dal titolo «Relazione sui progressi nel campo delle energie rinnovabili» (COM(2013)0175),

vista la sua risoluzione del 21 novembre 2012 sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto (12),

vista la sua risoluzione del 21 novembre 2012 sugli aspetti industriali, energetici e di altro tipo legati a gas e olio di scisto (13),

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla Conferenza sui cambiamenti climatici di Doha (Qatar) (COP 18) (14),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla microgenerazione — generazione su piccola scala di energia elettrica e termica (15),

viste la comunicazione Commissione del 6 giugno 2012 dal titolo «Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo» (COM(2012)0271) e la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulle attuali sfide e opportunità per le energie rinnovabili nel mercato interno dell'energia europeo (16),

viste la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2012 dal titolo «Rendere efficace il mercato interno dell'energia» (COM(2012)0663) e la sua risoluzione del 10 settembre 2013 sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia (17),

vista la relazione della Commissione del 14 novembre 2012 dal titolo «La situazione del mercato europeo del carbonio nel 2012» (COM(2012)0652),

vista la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2013 intitolata «Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» (COM(2013)0216),

viste le conclusioni del Consiglio del 14 marzo 2011, nelle quali è ribadito l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990,

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla Conferenza sui cambiamenti climatici di Varsavia (Polonia) (COP 19) (18),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per agevolare la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio (19),

vista la relazione del 10 giugno 2013 elaborata su incarico della Commissione dal Centro per gli studi politici europei dal titolo «Assessment of cumulative cost impact for the steel industry» (Valutazione dell'impatto dei costi cumulativi per l'industria siderurgica) (20),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dalla crescita verde» (SWD(2012)0092),

vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 sull'impegno nella cooperazione nel settore della politica energetica con i partner al di là delle frontiere: un approccio strategico per un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo" (21),

vista la relazione congiunta della Commissione e dell'Organizzazione internazionale del lavoro dal titolo «Towards a greener economy: the social dimensions» (Verso un'economia più verde: le dimensioni sociali),

vista la sua risoluzione del 2 luglio 2013 sulla crescita blu: miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione (22),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

viste le decisioni congiunte della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 51 del regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i rispettivi pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0047/2014),

A.

considerando che gli obiettivi climatici, la crescita sostenibile, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la competitività economica e tecnologica e il completamento del mercato unico dell'energia rivestono un'importanza cruciale per l'UE, sono inestricabilmente collegati;

B.

considerando che tali aspetti sono riconosciuti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo il quale gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia includono il funzionamento del mercato dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento (energetico), l'efficienza energetica, il risparmio energetico e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili nonché l'interconnessione delle reti energetiche, e la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce alla salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, alla protezione della salute umana, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici;

C.

considerando che solo obiettivi vincolanti offrono agli Stati membri la flessibilità necessaria a decarbonizzare le loro economie nel modo più efficiente ed efficace in termini di costi, tenendo conto delle circostanze e delle specificità nazionali;

D.

considerando che il Consiglio europeo si è impegnato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % entro il 2050, nel quadro nelle necessarie riduzioni da parte del gruppo dei paesi industrializzati;

E.

considerando che il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 deve associare un'attenta considerazione degli impegni climatici (sia a lungo che a breve termine) all'esigenza di far fronte a pressanti questioni economiche e sociali, ad esempio la sicurezza energetica, gli elevati costi dell'energia per l'industria e le famiglie, la necessità di creare posti di lavoro, la ripresa economica e una transizione verso un modello di crescita sostenibile;

F.

considerando che i diversi obiettivi strategici, come ad esempio la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e il sostegno alla crescita economica, alla competitività e all'occupazione devono basarsi su tecnologie all'avanguardia che facciano un uso delle risorse efficace in termini di costi;

G.

considerando che il quadro giuridico dell'attuale pacchetto sul clima e l'energia, che fissa obiettivi vincolanti sulla percentuale di energie rinnovabili e sulle riduzioni dei consumi energetici e delle emissioni di gas a effetto serra, scade nel 2020; che la cessazione degli obblighi nazionali per un uso maggiore delle rinnovabili potrebbe compromettere la necessaria crescita del settore;

H.

considerando che nella summenzionata comunicazione dal titolo «Tabella di marcia per l'energia 2050» la Commissione ha affermato che il benessere delle persone, la competitività industriale e il funzionamento generale della società dipendono da un'energia sicura, priva di rischi, sostenibile ed economicamente accessibile;

I.

considerando che, per modernizzare il sistema energetico con o senza decarbonizzazione, sono necessari investimenti significativi che avranno un impatto sui prezzi dell'energia nel periodo fino al 2030;

J.

considerando che il risparmio e l'efficienza energetici rappresentano le modalità più rapide ed economiche per affrontare questioni quali sicurezza energetica, dipendenza esterna, prezzi elevati e preoccupazioni in materia ambientale;

K.

considerando che, secondo le stime, il potenziale di risparmio energetico efficace in termini di costi del settore edilizio è pari a 65 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) da qui al 2020;

L.

considerando che il clima di incertezza esistente circa l'orientamento futuro della politica climatica ed energetica sta scoraggiando i tanto necessari investimenti nelle tecnologie pulite;

M.

considerando che la tabella di marcia per l'energia 2050 indica che la decarbonizzazione del settore energetico e uno scenario con alti livelli di energie rinnovabili rappresentano soluzioni meno costose rispetto alla continuazione delle politiche attuali e che nel tempo i prezzi dell'energia da fonti nucleari e combustibili fossili continueranno ad aumentare, mentre il costo delle energie rinnovabili diminuirà;

N.

considerando che la tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 della Commissione stima che il miglioramento della qualità dell'aria locale implicherebbe risparmi sanitari pari a 17 miliardi di EUR all'anno entro il 2030 e che l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) stima che politiche coerenti all'obiettivo dei 2 oC potrebbero ridurre entro il 2035 il costo annuale delle importazioni di combustibili fossili dell'UE del 46 % o 275 miliardi di EUR (1 % del PIL dell'UE);

O.

considerando che i prezzi finali dell'energia sono costantemente aumentati nel corso dell'ultimo decennio e rappresentano pertanto una crescente preoccupazione per i cittadini dell'UE e un notevole costo per le aziende e le industrie;

P.

considerando che occorre prestare attenzione all'impatto della politica climatica ed energetica non solo sui gruppi più vulnerabili della società ma anche sulle famiglie a basso e medio reddito, il cui tenore di vita è andato diminuendo negli ultimi anni;

Q.

considerando che il settore dei trasporti è responsabile di una quota significativa delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico nell'UE; che le emissioni di gas a effetto serra del settore dei trasporti sono aumentate del 36 % tra il 1996 e il 2007;

R.

considerando che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia per lo sviluppo umano, la biodiversità e la sicurezza nazionale che ha un carattere urgente e potenzialmente irreversibile e deve essere affrontata dalla comunità internazionale;

S.

considerando che la valutazione per il 2013 del gruppo di lavoro I del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) indica che possiamo scegliere come definire il nostro futuro ma che tale spazio di manovra si sta chiudendo rapidamente poiché abbiamo già esaurito oltre la metà del «bilancio di CO2» che potrebbe consentirci con una certa probabilità di limitare il riscaldamento a 2 oC e che gli attuali cicli di pianificazione dei principali investimenti commerciali e infrastrutturali devono tener conto di tali aspetti nel processo decisionale;

T.

considerando che al vertice di Copenaghen del 2009 la comunità internazionale si è impegnata a limitare il riscaldamento globale durante il 21o secolo a 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e che attualmente non è sulla buona strada per tenere fede a tale impegno;

U.

considerando che la quinta relazione di valutazione dell'IPCC ha confermato i ritardi esistenti nel tenere fede al summenzionato impegno climatico poiché, se le emissioni cumulative di CO2 saranno superiori a 1 000 miliardi di tonnellate, l'aumento della temperatura che ne deriverà sarà superiore a 2 oC e le emissioni ad oggi accumulate sono già pari a circa la metà di tale quantitativo; che le pratiche attuali porteranno pertanto a un aumento superiore a 2 oC in meno di 30 anni; che occorre fissare obiettivi ambiziosi e iniziare immediatamente ad agire per il loro conseguimento;

V.

considerando che le attuali traiettorie delle emissioni condurranno a un riscaldamento di 2 oC entro 20-30 anni e di 4 oC entro il 2100 secondo la relazione della Banca mondiale dal titolo «Turn Down the Heat»;

W.

considerando che, al fine di mantenere l'innalzamento della temperatura al di sotto dei 2 oC, nel 2011 il Consiglio ha ribadito l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050;

X.

considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha invitato i capi di Stato a un vertice sul clima che si terrà a settembre 2014 e si prefigge di fissare impegni chiari per le prossime azioni in materia di cambiamenti climatici;

Y.

considerando che, secondo il rapporto «Colmare il divario delle emissioni» per il 2013 del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, gli attuali impegni sul clima per il 2020 non sono sufficienti a prevenire i cambiamenti climatici pericolosi e che dopo il 2020 saranno pertanto necessarie riduzioni più ambiziose delle emissioni di gas a effetto serra;

Z.

considerando che, secondo i dati forniti da Eurostat, l'UE ha ridotto le sue emissioni di CO2 del 16,97 % tra il 1990 e il 2011 ed è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo per il 2020; che sono necessarie riduzioni delle emissioni di CO2 più ambiziose affinché l'UE non registri ritardi nel raggiungimento dei suoi obiettivi climatici per il 2050;

AA.

considerando che, secondo i dati forniti dalla Divisione statistica delle Nazioni Unite, le emissioni globali di CO2 sono aumentate di oltre il 50 % tra il 1990 e il 2010;

AB.

considerando che le emissioni dell'UE verificate sono diminuite del 16 % dal 2005 al 2012 nei settori rientranti nel sistema di scambio delle quote (ETS) e del 10 % nei settori non rientranti in tale sistema, il che indica che probabilmente gli obiettivi di riduzione per il 2020, rispettivamente del 21 % e del 10 %, posso essere raggiunti con vari anni di anticipo;

AC.

considerando che la tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio nel 2050 mostra che riduzioni delle emissioni nazionali del 40-44 % seguono una traiettoria di efficienza in termini di costi che tende all'estremo inferiore dell'obiettivo dell'UE dell'80-95 % per il 2050 e che per riportarle su una traiettoria di efficienza dei costi verso il centro o l'estremo superiore di tale intervallo sarà necessario un obiettivo per il 2030 di oltre il 44 %;

AD.

considerando che, secondo le stime dell'Agenzia europea dell'ambiente, il costo minimo annuo del mancato adattamento ai cambiamenti climatici passerà da 100 miliardi di EUR nel 2020 a 250 miliardi di EUR nel 2050 per l'UE nel suo complesso;

AE.

considerando che, secondo le stime dell'AIE, sebbene l'UE sia responsabile dell'11 % delle emissioni globali di gas a effetto serra e le sue emissioni di CO2 misurate in tonnellate per capita continuino ad essere superiori alla media mondiale e alle medie per le economie emergenti e i paesi in via di sviluppo, il mercato unico europeo è al primo posto nel mondo per PIL rispetto a qualsiasi altra economia, oltre a una significativa capacità diplomatica; che l'UE, sebbene abbia una capacità limitata di ridurre le emissioni globali mediante un'azione unilaterale, ha un ruolo guida importante da svolgere nel promuovere l'adozione di azioni per il clima da parte di altre economie, in particolare nel contesto del raggiungimento di un accordo internazionale vincolante a Parigi nel 2015 e che, quindi, l'UE deve definire una posizione chiara e ambiziosa e garantire che il futuro accordo possa essere ratificato in tutti gli Stati membri;

AF.

considerando che la sfida dei cambiamenti climatici globali può essere affrontata solo se alle politiche ambiziose dell'UE si associano gli impegni dei paesi terzi;

AG.

considerando che, affinché l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE e le altre azioni per il clima dell'UE abbiano un esito positivo, devono far parte di uno sforzo globale; che il quadro all'orizzonte 2030 dovrebbe fissare la posizione negoziale dell'UE riguardo a un accordo globale sui cambiamenti climatici per il 2015; che, fino alla conclusione di un accordo globale equo, occorre affrontare adeguatamente la questione della competitività dell'economia dell'UE;

AH.

considerando che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra avrà anche effetti positivi sulla salute pubblica riducendo l'inquinamento atmosferico, in particolare nei centri abitati e nelle aree circostanti;

AI.

considerando che il 16 giugno 2013 in Germania la produzione di energia eolica e solare ha raggiunto un picco del 61 % della produzione totale di elettricità, dato che dimostra che le politiche climatiche ed energetiche danno buoni risultati e devono essere considerate come un modello di comportamento per quanto concerne la promozione del coordinamento e della cooperazione regionali;

AJ.

considerando che, secondo Eurostat, nel 2011 la quota di energie rinnovabili dell'UE era pari al 13 % e che l'Unione è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo per il 2020 in tale ambito;

AK.

considerando che l'UE è pertanto sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi vincolanti per il 2020 (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e miglioramento della quota di energie rinnovabili), mentre lo stesso non si può dire per l'obiettivo indicativo del 20 % per l'efficienza energetica;

AL.

considerando che, secondo l'International Energy Outlook 2013, il consumo globale di energia aumenterà del 56 % tra il 2010 e il 2040 (di cui il 60 % sarà dovuto agli Stati asiatici non membri dell'OCSE) e i combustibili fossili (con una considerevole quota di carbone) continueranno a garantire circa l'80 % dell'uso energetico mondiale fino al 2040;

AM.

considerando che gli investimenti nell'efficienza energetica, nelle energie rinnovabili e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra influiscono uno sull'altro in svariati modi e che è fondamentale che i compromessi tra questi obiettivi siano affrontati apertamente e resi noti al pubblico;

AN.

considerando che gli investitori e le industrie hanno urgentemente bisogno di un quadro chiaro a lungo termine per la politica climatica ed energetica dell'UE, con maggiori livelli di certezza e, quindi, chiari segnali di prezzo, per incoraggiare investimenti sostenibili a medio e lungo termine, ridurre il rischio a essi associato e sfruttare al meglio le opportunità sul mercato globale per le tecnologie sostenibili; che una strategia climatica ed energetica chiara è fondamentale per la competitività dell'industria dell'UE, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro;

AO.

considerando che il quadro delle politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 deve associare un'attenta considerazione degli impegni climatici (sia gli obiettivi dell'UE nel lungo termine che i negoziati internazionali nel breve termine) all'esigenza di far fronte a urgenti questioni economiche e sociali quali la sicurezza energetica, gli elevati costi dell'energia per l'industria e le famiglie, la necessità di creare posti di lavoro e la ripresa economica;

AP.

considerando che, per via della disponibilità limitata di risorse nazionali, una transizione ambiziosa dell'UE verso le energie rinnovabili rappresenta l'unica soluzione per garantire un approvvigionamento energetico sicuro a prezzi accessibili in futuro;

AQ.

considerando che, secondo la comunicazione della Commissione sulla tabella di marcia per l'energia 2050, approvata dal Parlamento europeo, l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e le infrastrutture energetiche sono opzioni «senza rimpianti» per decarbonizzare l'economia, e che occorre adottare politiche e strumenti adeguati;

AR.

considerando che l'AIE, nella sua relazione sul mercato dell'efficienza energetica del 2013, ha fatto riferimento all'efficienza energetica come primo combustibile a livello mondiale e che l'efficienza energetica rappresenta la soluzione più economica e rapida per ridurre la dipendenza energetica dell'UE, rafforzare la sicurezza energetica, ridurre le bollette energetiche e lottare contro i cambiamenti climatici;

AS.

considerando che il potenziale delle energie rinnovabili non è stato ancora pienamente sfruttato; che la tabella di marcia per l'energia 2050 della Commissione indica che tali energie dovranno fornire la quota maggioritaria dell'approvvigionamento di energia entro il 2050 e che sarà necessario fissare obiettivi specifici intermedi fino a tale data onde assicurare la credibilità e la stabilità delle prospettive per le energie rinnovabili nell'UE e per la diversificazione dell'approvvigionamento energetico nel mercato interno europeo dell'energia, favorendo la competitività e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici in Europa e contribuendo alla nascita di nuovi settori e all'aumento delle opportunità di esportazione;

AT.

considerando che lo sviluppo delle energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica avranno un impatto positivo sul conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici, rafforzeranno la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE, daranno impulso al primato tecnologico e alla competitività industriale e promuoveranno la crescita e l'occupazione, generando anche un elevato valore aggiunto per l'UE in futuro;

AU.

considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica rappresenta la soluzione più rapida ed efficace in termini di costi per ridurre la dipendenza energetica dell'UE, riducendo al contempo le bollette energetiche elevate per gli utenti finali e creando posti di lavoro e crescita per le economie locali;

AV.

considerando che i costi delle importazioni di combustibili fossili dell'UE sono stati pari a 406 miliardi di EUR nel 2011 (il che equivale a più di 1 000 EUR per abitante) e che la sua dipendenza dalle importazioni energetiche è destinata ad aumentare; che tale dipendenza espone l'Europa ai prezzi dell'energia a livello mondiale e agli shock politici e compromette l'autonomia della politica estera dell'Unione e degli Stati membri; che risulta dunque tanto più cruciale garantire la massima trasparenza possibile dei prezzi dell'energia per gli utenti finali; che l'UE deve concentrarsi maggiormente sulle opzioni «senza rimpianti» costituite dall'efficienza energetica, le energie rinnovabili e le infrastrutture energetiche;

AW.

considerando che il denaro erogato per l'importazione di combustibili fossili contribuisce in misura esigua a investimenti, occupazione o crescita nell'Unione e che pertanto la riassegnazione di tali somme verso investimenti nazionali a favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle infrastrutture intelligenti stimolerebbe l'industria edilizia, automobilistica e ad alta tecnologia e i loro fornitori a valle, creando posti di lavoro di qualità e altamente qualificati che non possono essere esportati/delocalizzati;

AX.

considerando che, secondo l'AIE, due terzi del potenziale mondiale di efficienza energetica resterà inutilizzato nel 2035 perché si tratta di un ambito che non è considerato una reale priorità politica;

AY.

considerando che una serie di studi dell'Istituto Fraunhofer ha indicato che l'UE può ottenere risparmi energetici del 40 % entro il 2030 in modo efficace in termini di costi;

AZ.

considerando che una serie di studi ha indicato che l'UE ha le potenzialità per ottenere risparmi energetici di oltre il 40 % in modo efficace in termini di costi e di usi finali in tutti i settori dell'economia (residenziale: 61 %, trasporti: 41 %, terziario: 38 % e industria: 21 %); che la realizzazione di tale potenziale determinerebbe un risparmio netto di 239 miliardi di EUR all'anno nelle bollette energetiche;

BA.

considerando che oltre il 40 % dell'energia finale nell'UE è utilizzato per il riscaldamento e il raffreddamento, di cui il 43 % è usato dalle famiglie, il 44 % dall'industria e il restante 13 % dai servizi (secondo la piattaforma tecnologica europea sul riscaldamento e il raffreddamento rinnovabili);

BB.

considerando che è stato dimostrato che il maggiore potenziale di risparmio energetico efficace in termini di costi è offerto dal settore edilizio, che attualmente è responsabile del 40 % dell'utilizzo finale di energia nell'UE e del 36 % delle emissioni di CO2;

BC.

considerando che vari studi indicano che il miglioramento dell'efficienza energetica riduce i costi, a beneficio sia dell'industria che dei singoli;

BD.

considerando che, sulla base delle attuali tendenze, la popolazione globale è destinata a superare i 9 miliardi entro il 2050 e la domanda globale di energia ad aumentare di oltre il 40 % entro il 2030;

BE.

considerando che il costante aumento dei prezzi dell'energia ha determinato tassi più elevati di penuria di combustibili nell'UE;

BF.

considerando che il Consiglio europeo del maggio 2012 ha riconosciuto che l'efficienza energetica può apportare un contributo significativo per invertire gli attuali aumenti dei prezzi e dei costi dell'energia che gravano principalmente sui membri più vulnerabili della società;

BG.

considerando che un obiettivo ambizioso per i risparmi energetici comporterà un aumento dell'occupazione netta di 400 000 posti di lavoro entro il 2020, in particolare creando la tanto necessaria occupazione nel settore edilizio, e migliorerà i bilanci pubblici grazie alla riduzione dei costi della disoccupazione;

BH.

considerando che il completamento del mercato interno dell'energia costituisce un presupposto per la sicurezza energetica generale dell'UE, per prezzi dell'energia competitivi e per un conseguimento efficace in termini di costi degli obiettivi della politica climatica;

BI.

considerando che le varie sovvenzioni alle diverse fonti e tecnologie energetiche, senza un coordinamento e un'attuazione efficace in termini di costi, alterano la concorrenza e ostacolano il completamento del mercato interno dell'energia senza aumentare la certezza degli investimenti;

BJ.

considerando che nel 2011 le sovvenzioni ai combustibili fossili per la sola elettricità sono ammontate a 26 miliardi di EUR nell'UE, cifra che non tiene conto delle sovvenzioni per il gas e il petrolio;

BK.

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 chiedono di dare priorità all'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente e l'economia, comprese le sovvenzioni ai combustibili fossili;

BL.

considerando che vari studi indicano che il potenziamento e lo sviluppo delle reti nonché la creazione di più interconnessioni costituiscono uno strumento importante per migliorare il mercato interno, ridurre i costi dell'energia e stimolare la competitività dell'industria, purché la destinazione dei relativi investimenti sia subordinata a un'analisi costi-benefici;

BM.

considerando che vari studi indicano che i costi e gli effetti generali del sistema variano considerevolmente a seconda delle diverse fonti di generazione; che tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione anche nel processo di definizione delle politiche in materia di clima ed energia dell'UE;

BN.

considerando che, secondo l'AIE, la crescente decentralizzazione dell'approvvigionamento energetico comporterà uno spostamento del fabbisogno di investimenti nelle infrastrutture energetiche dal livello di trasmissione a quello di distribuzione e le reti di distribuzione assorbiranno tre quarti di tali investimenti nel 2030;

BO.

considerando che, secondo i dati forniti da Eurostat, circa il 40 % dei residenti nell'UE vive attualmente nelle zone urbane, l'urbanizzazione è in aumento e le fonti rinnovabili di energia riducono l'inquinamento da particolato presente nell'atmosfera; che i trasporti producono una percentuale notevole delle emissioni e gli sforzi di efficienza influiranno quindi positivamente su tale settore;

BP.

considerando che nella tabella di marcia per l'energia 2050 la Commissione ha affermato che il potenziamento della rete è inevitabile e ha sottolineato l'importanza del fatto che i costi resteranno comunque invariati indipendentemente dallo scenario energetico futuro scelto, anche se si optasse per il mantenimento della situazione attuale; che di conseguenza è fondamentale sviluppare una rete intelligente e interconnessa e scegliere uno scenario fondato sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica, dato che si tratta dell'unica soluzione possibile per conseguire gli obiettivi di sostenibilità, competitività, indipendenza energetica, sicurezza energetica e prezzi dell'energia accessibili;

BQ.

considerando che, secondo la relazione 2012 sulla competitività europea, il settore dell'energia sostenibile e delle tecnologie ambientali offre notevoli opportunità commerciali e di creazione di posti di lavoro;

BR.

considerando che la relazione 2012 sulla competitività europea raccomanda alle imprese dell'UE, per restare competitive, di concentrarsi sullo sfruttamento delle opportunità commerciali offerte dagli obiettivi e dalle sfide ambientali e sociali globali;

BS.

considerando che, secondo le stime riportate nella tabella di marcia per l'energia 2050 della Commissione, tutti gli scenari di decarbonizzazione valutati richiedono una quota di energie rinnovabili compresa tra il 55 e il 75 % del consumo finale di energia nel 2050; che, secondo le stesse stime, la quota delle energie rinnovabili dopo il 2020 diminuirà drasticamente se non si adottano misure supplementari;

BT.

considerando che l'UE è attualmente un leader mondiale nel settore delle tecnologie per le energie rinnovabili nel quale è già stato creato circa mezzo milione di posti di lavoro; che una quota maggiore di energie rinnovabili comporterà una crescita sostenibile a più lungo termine e un aumento della sicurezza energetica;

BU.

considerando che il settore delle energie rinnovabili rappresenta l'1 % del PIL dell'UE e occupa direttamente e indirettamente circa 1,2 milioni di persone, con un aumento del 30 % rispetto al 2009; che nel 2020 2,7 milioni di persone nell'UE lavoreranno nel settore delle energie rinnovabili;

BV.

considerando che i settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica hanno registrato una crescita nonostante la crisi e, secondo le previsioni, dovrebbe garantire un ulteriore aumento del PIL dell'UE in futuro;

BW.

considerando che vari studi indicano che la Cina è il paese più attrattivo per gli investimenti nelle energie rinnovabili, seguita da Stati Uniti, India, Giappone, Canada e Australia che figurano anch'essi tra i paesi ad alta attrattiva;

BX.

considerando che è necessario garantire la competitività dell'UE nel mercato globale;

BY.

considerando che una maggiore ricerca sui vari tipi di energia nuovi e sostenibili e lo scambio di migliori prassi offrono le maggiori probabilità di trovare una soluzione a lungo termine al problema;

BZ.

considerando che lo sviluppo sostenibile si basa su un equilibrio tra i tre pilastri dello sviluppo ambientale, economico e sociale;

CA.

considerando che gli attori locali e regionali svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nell'attuazione delle misure necessarie a passare a un'economia a bassa intensità di carbonio;

Obiettivi

1.

plaude al Libro verde della Commissione su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e auspica che il Consiglio europeo affronti tali questioni con risposte ambiziose, realistiche, efficaci in termini di costi e flessibili che mantengano un vantaggio competitivo sostenibile per l'UE, grazie alle sue conoscenze e competenze energetiche, e producano risultati positivi nel breve e nel lungo termine;

2.

esprime profonda preoccupazione per le proposte relative a una nuova struttura della governance per il quadro 2030, e ricorda che il quadro 2020 è fondato sulla piena codecisione tra Parlamento e Consiglio; insiste affinché la Commissione basi qualsiasi proposta giuridica sulla piena codecisione tra Parlamento e Consiglio;

3.

deplora che la comunicazione della Commissione «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» (COM(2014)0015), adottata il 22 gennaio 2014, sia miope e poco ambiziosa su una serie di livelli, in particolare per quanto riguarda la mancanza di obiettivi nazionali per le energie rinnovabili e di qualsiasi nuova azione significativa per incentivare l'efficienza energetica; prende atto della recente comunicazione della Commissione sui costi e prezzi dell'energia in Europa (COM(2014)0021);

4.

prende atto della recente pubblicazione della prima parte della quinta relazione di valutazione dell'IPCC, adottata il 27 settembre 2013, che conferma che il 95 % del riscaldamento globale è causato dalle attività umane (rispetto al 90 % indicato nella quarta relazione di valutazione del 2007) e mette in guardia contro le possibili conseguenze che la mancanza di azioni potrebbe avere sulla stabilità del nostro ecosistema;

5.

invita il Consiglio e la Commissione ad adottare e attuare un approccio articolato che rientri nel quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e si fondi sul rafforzamento reciproco, su politiche coordinate e coerenti e su obiettivi vincolanti ambiziosi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, le fonti rinnovabili di energia e l'efficienza energetica; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sfruttare maggiormente le interazioni tra i tre obiettivi summenzionati poiché rappresentano gli strumenti più adatti per conseguire gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE in modo efficace in termini di costi all'orizzonte 2030, garantire la certezza degli investimenti nonché promuovere e rafforzare la competitività e la sicurezza energetica nell'UE;

6.

invita la Commissione e gli Stati membri a fissare un obiettivo vincolante dell'UE per il 2030 che preveda una riduzione di almeno il 40 % delle emissioni interne di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990; ritiene che il livello di ambizione debba seguire coerentemente una traiettoria efficiente in termini di costi per il conseguimento dell'obiettivo dei 2 oC; sottolinea che tale obiettivo dovrebbe essere attuato mediante la fissazione di obiettivi nazionali individuali che tengano conto della situazione e delle potenzialità di ciascuno Stato membro;

7 .

concorda sul fatto che l'UE dovrebbe impegnarsi a raggiungere questo obiettivo in materia di gas a effetto serra nell'ambito dei negoziati internazionali sul clima, in tempo utile prima del vertice che il Segretario generale delle Nazioni Unite organizzerà nel settembre 2014 e invita il Consiglio europeo a fare lo stesso quanto prima possibile;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a fissare un obiettivo vincolante dell'UE per il 2030 che preveda un'efficienza energetica del 40 %, in linea con le ricerche sul potenziale di risparmio energetico efficace in termini di costi; sottolinea che tale obiettivo dovrebbe essere attuato mediante la fissazione di obiettivi nazionali individuali che tengano conto della situazione e delle potenzialità di ciascuno Stato membro;

9.

invita la Commissione e gli Stati membri a fissare un obiettivo vincolante dell'UE per il 2030 che preveda la produzione di almeno il 30 % del consumo finale complessivo di energia da fonti rinnovabili; sottolinea che tale obiettivo dovrebbe essere attuato mediante la fissazione di obiettivi nazionali individuali che tengano conto della situazione e delle potenzialità di ciascuno Stato membro;

10.

sottolinea che tutti i settori dell'economia dovranno concorrere alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra affinché l'UE dia il giusto contributo a livello internazionale; ritiene che un accordo tempestivo sul quadro per le politiche del clima e dell'energia all'orizzonte 2030 sia necessario affinché l'UE si prepari ai negoziati internazionali su un nuovo accordo internazionale giuridicamente vincolante e offra agli Stati membri, all'industria e agli altri settori un contesto e obiettivi chiari e giuridicamente vincolanti per effettuare i necessari investimenti a medio e a lungo termine nella riduzione delle emissioni, nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili;

11.

osserva che i percorsi di decarbonizzazione si baseranno su quote diverse di tecnologie sostenibili negli Stati membri: energie rinnovabili, nucleare, cattura e stoccaggio del carbonio, se disponibile in futuro; osserva che l'integrazione di una quota più elevata di energie rinnovabili richiederà estensioni significative delle reti di trasmissione e di distribuzione, capacità aggiuntive di riserva programmabili e/o capacità di stoccaggio;

12.

ricorda che qualsiasi costo supplementare sarà trasferito, direttamente o indirettamente, sui consumatori finali e ritiene che la riduzione dei costi supplementari della decarbonizzazione del sistema energetico dell'UE sia pertanto una condizione essenziale per il mantenimento della competitività europea;

13.

ricorda che gli Stati membri restano competenti in materia di mix energetico e devono pertanto adottare una decisione sul mix ottimale da scegliere per conseguire gli obiettivi della politica energetica, in particolare quello della decarbonizzazione;

14.

ritiene che un obiettivo vincolante incisivo di efficienza energetica sia di fondamentale importanza per utilizzare nel modo più efficiente possibile l'energia all'interno dell'Unione e che tale obiettivo produrrà un effetto domino in virtù del quale sarà necessario uno sforzo minore anche per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di energie rinnovabili;

15.

ritiene che obiettivi vincolanti generali che uniscano gli sforzi nazionali condivisi costituiscano lo strumento più flessibile ed efficace in termini di costi per fornire agli Stati membri la necessaria flessibilità e rispettare la sussidiarietà;

16.

invita il Consiglio europeo, al fine di mantenere la continuità dei progressi compiuti a livello di UE e garantire la certezza a lungo termine, a fissare obiettivi ambiziosi e realistici per il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, prendendo in considerazione il percorso a maggiore efficienza in termini di costi che consenta all'UE di tener fede all'impegno a lungo termine assunto dal Parlamento e dal Consiglio di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990;

17.

invita la Commissione a semplificare le sue politiche climatiche ed energetiche ai fini di una maggiore coerenza, flessibilità ed efficacia in termini di costi delle politiche europee;

18.

sottolinea che l'obiettivo di decarbonizzazione dell'UE per il 2050 sarà rispettato solo attraverso la transizione dai combustibili fossili e che devono pertanto essere evitate le politiche che potrebbero essere vincolate a tali combustibili; ricorda che politiche ambiziose e a lungo termine in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili contribuiranno a evitare tale vincolo; sottolinea a tale proposito le recenti conclusioni dell'AIE, secondo le quali le politiche energetiche fondate sulle rinnovabili hanno costi inferiori nel lungo termine rispetto a una dipendenza esclusiva sui prezzi del carbonio, dato che incentivano un aumento tempestivo dell'ampio portafoglio di tecnologie rinnovabili necessario per decarbonizzare interamente il settore energetico nel lungo termine;

19.

sostiene che il modo migliore per garantire il fabbisogno energetico attuale e futuro dell'UE è rappresentato da un mix energetico equilibrato e differenziato, che riduca la dipendenza da singole fonti di energia senza creare nuove forme di dipendenza, tenendo conto del fatto che la Commissione consiglia di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; esorta gli Stati membri a tenere conto di detti fattori;

20.

invita la Commissione, congiuntamente ai settori industriali interessati e quale elemento del quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, a sviluppare tabelle di marcia specifiche per settore che prevedano una sufficiente flessibilità per gli attori industriali;

21.

ritiene che, benché molti degli obiettivi della politica energetica possano essere conseguiti aumentando i prezzi dell'energia, la sfida consista nel raggiungere tali obiettivi e al contempo espandere l'attività economica;

22.

chiede che siano stanziate le risorse necessarie alle attività di R&S relative alle fonti rinnovabili di energia e alle tecnologie a basso consumo energetico;

23.

osserva un ampio consenso riguardo all'istituzione di un nuovo obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di CO2, sulla base della revisione e del buon funzionamento dell'ETS;

24.

è del parere che sia gli obiettivi strategici dell'UE a lungo termine che gli strumenti politici specifici per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra debbano adottare il 1990 come anno di riferimento;

25.

ritiene che l'UE possa prefissarsi obiettivi più ambiziosi di riduzione delle emissioni di CO2 se gli altri principali paesi sviluppati e in via di sviluppo responsabili delle emissioni si impegnano a dare il giusto contributo a una riduzione globale delle emissioni;

26.

sottolinea che l'obiettivo vincolante per il 2020 sulle fonti rinnovabili di energia ha messo l'UE in una posizione di avanguardia nel campo dell'innovazione tecnologica in tale ambito; evidenzia che il proseguimento di tale politica, con obiettivi vincolanti sulle energie rinnovabili, rafforzerà ulteriormente la posizione dell'UE in questo settore; è del parere che lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, alla riduzione del fabbisogno di importazioni di combustibili fossili e all'aumento della diversificazione delle fonti di energia; ritiene pertanto che l'UE debba fissare un obiettivo vincolante per le fonti energetiche rinnovabili nel quadro all'orizzonte 2030; ritiene che occorra attuare una politica energetica e climatica lungimirante che sia coerente all'agenda politica industriale dell'UE per la competitività;

27.

ritiene che al fine di consentire la piena utilizzazione della capacità delle fonti rinnovabili di energia, il quadro e gli obiettivi all'orizzonte 2030 dovrebbero incentrarsi sullo sviluppo e sull'ottimizzazione del sistema energetico generale;

28.

è del parere che l'UE sia sulla buona strada per conseguire l'obiettivo di incremento delle rinnovabili del 20 % entro il 2020; sottolinea che l'incremento a livello nazionale, che è alquanto non coordinato ed estremamente rapido, ha gravi ripercussioni sul mercato interno dell'energia dell'UE (come ad esempio i flussi di ricircolo); ritiene che, in futuro, i sistemi di approvvigionamento energetico debbano basarsi maggiormente sulle energie rinnovabili; insiste sulla necessità di tenere conto di tutti i pertinenti aspetti dei sistemi di approvvigionamento energetico nelle decisioni su un ulteriore incremento delle energie rinnovabili;

29.

è del parere che i regimi di sostegno, se ben progettati, flessibili e prevedibili, costituiscano uno strumento adeguato per promuovere lo sviluppo e l'applicazione efficienti in termini di costi delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica; sottolinea che tutti i regimi nazionali di sostegno alle fonti rinnovabili dovrebbero gradualmente passare a un sistema più integrato di sostegno a livello di UE o sotto-UE, prendendo in considerazione sia i livelli di maturità tecnologica che le differenze regionali e geografiche, che potrebbe fornire un quadro più vicino al mercato, alla certezza degli investimenti e a condizioni di parità; ritiene che la Commissione possa svolgere un ruolo importante nel fornire un indirizzo in tale ambito, anche per quanto riguarda la conformità dei regimi di sostegno al mercato interno e alle norme sugli aiuti di Stato, tenendo presente l'importanza del programma Orizzonte 2020 per la ricerca e l'innovazione;

30.

ritiene che il quadro all'orizzonte 2030 per le politiche debba essere integrato in una visione a più lungo termine, in particolare fino al 2050, in conformità delle varie tabelle di marcia adottate dalla Commissione; ritiene, in tale contesto, che le politiche dell'UE per il 2030 in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, energie rinnovabili ed efficienza energetica debbano essere considerate come tappe fondamentali verso il conseguimento degli obiettivi a più lungo termine, quale elemento di un approccio complessivo che ne garantisca l'efficacia in termini di costi, la prevedibilità e la sostenibilità;

31.

reputa che la politica regionale dell'UE abbia un ruolo fondamentale da svolgere nella promozione della produzione di energia rinnovabile e dell'efficienza energetica su scala europea; osserva che le diverse condizioni geografiche rendono impossibile applicare a tutte le regioni una politica energetica «valida per tutti»;

32.

riconosce che le sovvenzioni a tutte le fonti di energia, compresi i combustibili fossili e l'energia nucleare, possono avere importanti ripercussioni sui prezzi dell'energia; osserva che alcune fonti rinnovabili di energia, quali l'energia eolica terrestre e l'energia fotovoltaica, possono quasi competere in termini di costi con le fonti convenzionali di energia e ritiene che i regimi di sostegno associati dovrebbero pertanto essere adattati e le sovvenzioni gradualmente eliminate, in modo tale che i finanziamenti possano essere stanziati a favore di programmi di ricerca e sviluppo sulle tecnologie energetiche, come ad esempio le fonti energetiche di prossima generazione e le tecnologie di stoccaggio; sottolinea tuttavia che tali cambiamenti dovrebbero essere annunciati in debito anticipo onde evitare ogni effetto nocivo sul settore e presuppongono una riforma dell'assetto del mercato dell'energia, lo snellimento delle procedure amministrative e di connessione alla rete e una maggiore trasparenza nei mercati energetici; deplora le modifiche retroattive introdotte da alcuni Stati membri nei regimi di sostegno che hanno pregiudicato la fiducia degli investitori e i livelli di investimento nelle fonti rinnovabili di energia; chiede alla Commissione di effettuare studi sulle modalità per modificare l'assetto dei mercati esclusivamente energetici, in modo da garantire gli utili sul capitale investito nelle fonti rinnovabili variabili, che hanno l'effetto di ridurre i prezzi all'ingrosso ma incidono contemporaneamente sugli utili degli investimenti; sottolinea che una politica chiara in materia di fonti rinnovabili di energia, affiancata da programmi di R&S, è necessaria per innescare una riduzione dei costi di tutte le tecnologie rinnovabili e promuovere l'innovazione nonché lo sviluppo e l'applicazione delle tecnologie nuove e meno mature; chiede alla Commissione di analizzare l'impatto complessivo del dispacciamento prioritario, anche sui costi generali dell'energia;

33.

sottolinea contemporaneamente la necessità che l'UE riduca la dipendenza dai combustibili fossili importati; osserva che le sovvenzioni concesse ai combustibili fossili, all'energia nucleare e ad alcune tecnologie mature per le fonti rinnovabili di energia stanno creando distorsioni strutturali di mercato in vari Stati membri; invita gli Stati membri a eliminare gradualmente tali sovvenzioni, in particolare le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili nocive per l'ambiente, quanto prima possibile;

34.

invita la Commissione a preparare, congiuntamente agli Stati membri, tabelle di marcia per ciascun paese, con impegni chiari per l'eliminazione graduale delle sovvenzioni;

35.

chiede alla Commissione di redigere un inventario di tutte le sovvenzioni nazionali ed europee e i regimi di sostegno per le fonti rinnovabili di energia e invita gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, a introdurre coerenza e trasparenza a livello dell'UE;

36.

riconosce che gli investimenti nelle energie rinnovabili sono diventati notevolmente più difficili, in particolare a causa delle modifiche retroattive adottate da alcuni Stati membri; chiede un quadro stabile e prevedibile per le politiche e le misure giuridiche all'orizzonte 2030 basato su un obiettivo vincolante ambizioso in materia di energie rinnovabili, che apporterà un contributo considerevole alla creazione di posti di lavoro e alla minimizzazione dell'incertezza, diminuirà il rischio degli investimenti e ridurrà i costi di capitale e pertanto il livello di sostegno necessario;

37.

osserva che gli obiettivi a lungo termine offrono stabilità politica e rafforzano la fiducia degli investitori riducendo pertanto al minimo i premi di rischio per gli investitori, un fattore fondamentale per lo sviluppo delle energie rinnovabili, che costituiscono tecnologie ad alta intensità di capitale; osserva che la mancanza di obiettivi produrrebbe un notevole aumento del costo delle rinnovabili mentre gli investimenti possibili grazie a un obiettivo a lungo termine ridurrebbero i costi delle tecnologie e la necessità di un sostegno specifico;

38.

sottolinea che la tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 della Commissione indica che le energie rinnovabili e una maggiore efficienza energetica potrebbero generare risparmi annuali compresi tra 175 e 320 miliardi di EUR per l'Unione;

39.

sottolinea il notevole potenziale di creazione di posti di lavoro delle energie rinnovabili (3 milioni di posti di lavoro entro il 2020) e dell'efficienza energetica (2 milioni entro il 2020) (23);

40.

ritiene che, ai fini di una produzione efficiente delle fonti rinnovabili di energia, sia necessario migliorare la flessibilità della rete, le infrastrutture e la capacità di trasporto dell'energia;

41.

esorta inoltre la Commissione, in vista di una rapida integrazione delle energie rinnovabili, a presentare proposte su mercato centrale che includa gli Stati membri favorevoli a tale integrazione che auspicano cooperare rapidamente nella produzione, distribuzione e utilizzo comuni dell'elettricità;

42.

ritiene necessario effettuare un monitoraggio completo dell'impatto delle varie fonti di energia sull'ambiente e sul clima;

43.

ricorda che l'energia più economica è quella che non è mai utilizzata; sottolinea a tale proposito che una maggiore efficienza energetica dovrebbe essere considerata una delle pietre miliari della politica climatica ed energetica dell'UE; è convinto che l'efficienza energetica contribuisca alla conservazione delle risorse, alla riduzione delle bollette energetiche, della dipendenza dai combustibili importati, dei disavanzi commerciali e degli impatti sanitari, al miglioramento della competitività a lungo termine dell'economia dell'UE a livello internazionale e all'agevolazione della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; sottolinea che la ricerca suggerisce che il potenziale del 40 % di risparmio energetico efficace in termine di costi dell'UE, se realizzato, determinerebbe una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 50 % entro il 2030 e porterebbe la quota di energie rinnovabili nel mix energetico al 35 %; invita gli Stati membri ad attuare integralmente la direttiva sull'efficienza energetica e la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia in tempi brevi; sottolinea che occorre prendere in considerazione il potenziale di ciascun settore economico e di ciascuna situazione economica nell'elaborazione delle nuove politiche in materia di efficienza energetica e che il passaggio verso una maggiore efficienza energetica dovrebbe concentrarsi sull'approvvigionamento energetico e sulla catena di domanda nel loro complesso, comprese la trasformazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura, congiuntamente ai consumi industriali, edili e delle famiglie e ai trasporti; riconosce i benefici delle campagne di sensibilizzazione sull'efficienza energetica;

44.

riconosce che le attuali politiche non permetteranno all'UE di rispettare il suo obiettivo di efficienza energetica per il 2020; ricorda l'impegno della Commissione a fissare obiettivi vincolanti di efficienza energetica per il 2020 e trovare un accordo su misure aggiuntive per gli Stati membri qualora la somma dei loro obiettivi individuali non corrispondesse all'obiettivo dell'UE del 20 %; ricorda che gli obiettivi del 2030 devono essere considerati le fondamenta di una visione più lungimirante verso il 2050, per tenere conto dei lunghi cicli di investimento; chiede al Consiglio europeo di stabilire obiettivi vincolanti di efficienza energetica per il 2020 e il 2030 come elementi imprescindibili di una politica climatica ed energetica sostenibile;

45.

sottolinea che un singolo obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra conseguito principalmente attraverso il meccanismo ETS non consentirà di sfruttare il grande potenziale di efficienza energetica dei settori non rientranti nell'ETS e implicherà nel contempo che buona parte degli sforzi di decarbonizzazione per il 2030 sia realizzata attraverso i settori ETS a un costo superiore al necessario; rileva che molti degli ostacoli che impediscono di ottenere miglioramenti nel settore dell'efficienza energetica non sono di natura finanziaria e non possono essere affrontati dal sistema ETS quale elemento di un unico approccio agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

46.

sottolinea che la riduzione del consumo energetico degli edifici dovrebbe costituire un elemento centrale della politica a lungo termine dell'UE in materia di efficienza energetica, dal momento che la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente presenta un enorme potenziale di risparmio energetico efficace in termini di costi; sottolinea che il tasso e la qualità attuali di ristrutturazione degli edifici devono essere sostanzialmente incrementati al fine di consentire all'UE di ridurre il consumo di energia del parco immobiliare esistente dell'80 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 2010;

47.

rileva che un obiettivo settoriale di efficienza energetica per l'edilizia aprirebbe la strada alla necessaria trasformazione del patrimonio edilizio, garantendo in ultima istanza lo sfruttamento dell'enorme fonte di energia che rappresenta; riconosce che la maggior parte degli ostacoli in questo ambito non sono tecnologici, bensì legali, amministrativi e finanziari, e che la trasformazione del mercato richiede tempo e dipenderà in larga misura dagli obiettivi a lungo termine accompagnati da obiettivi intermedi per il 2020, il 2030 e il 2040, per portare l'intero patrimonio edilizio a un livello di consumo energetico prossimo allo zero entro il 2050;

48.

chiede alla Commissione di adoperarsi per sviluppare metodi e strumenti migliori di calcolo e di monitoraggio dei progressi che potrebbero contribuire a concepire un approccio più coerente e trasparente all'efficienza energetica, e di collaborare con gli Stati membri per superare gli ostacoli politici; constata che l'intensità energetica della produzione economica è in costante miglioramento da decenni, in primo luogo per motivi economici; ritiene che l'efficienza energetica possa anche fungere da importante motore per le scienze materiali e che occorra adoperarsi maggiormente per aiutare le industrie dell'UE a migliorare ancora di più la loro intensità energetica e la loro competitività (in particolare mediante l'auto-generazione di calore ed elettricità), il che contribuirà a ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni; chiede alla Commissione di valutare i progressi e l'evoluzione dell'efficienza energetica nell'UE rispetto ai suoi principali competitori mondiali, migliorare le proiezioni di energia alla luce di fattori specifici non economici dei miglioramenti dell'efficienza energetica e i benefici dei risparmi energetici nonché analizzare le condizioni favorevoli agli investimenti nell'efficienza energetica nel contesto della revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato; chiede alla Commissione di continuare a valutare con puntualità l'evoluzione dei risparmi energetici nell'UE in relazione all'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica e alla sua prossima revisione;

49.

osserva che l'ETS è attualmente il principale strumento di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra prodotti dall'industria e dal settore energetico e, al contempo, promuove gli investimenti nelle tecnologie sostenibili in modo efficace in termini di costi ed economicamente efficiente; osserva pertanto che un miglioramento strutturale dell'ETS è necessario per aumentarne la capacità di rispondere in modo efficace e automatico alle fluttuazioni economiche, eliminando in tal modo la necessità di interventi di mercato ad hoc e ripristinando la fiducia degli investitori grazie a un sistema prevedibile e affidabile nel lungo termine; sollecita una riforma strutturale urgente dell'ETS, da proporre nel 2014, per risolvere i problemi dell'attuale disponibilità eccessiva di quote di emissioni e della mancanza di flessibilità del meccanismo; sottolinea che la riforma dell'ETS dovrebbe garantire che tale strumento continui a basarsi pienamente sul mercato;

50.

ricorda alla Commissione che il Parlamento ha già sollecitato la presentazione, alla prima data utile, di provvedimenti legislativi diretti ad adeguare il requisito lineare di diminuzione annuale dell'1,74 % onde soddisfare le condizioni dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2050;

51.

ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe proporre l'obbligo di destinare i proventi delle aste alle tecnologie innovative e rispettose dell'ambiente; ritiene che le disposizioni relative ai settori e ai sotto-settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni debbano essere mantenute e potrebbero essere riviste alla luce di un accordo internazionale vincolante in materia di lotta ai cambiamenti climatici, in modo da garantire all'industria la maggior certezza possibile;

52.

constata che l'UE necessita di un quadro politico globale per il 2030 che incoraggi gli investimenti nei settori non rientranti nel sistema ETS e la loro decarbonizzazione nel lungo termine, poiché sono responsabili del 60 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE; sottolinea che un considerevole potenziale di efficienza energetica rimane inutilizzato in settori specifici quali l'edilizia e i trasporti (il cui potenziale di efficienza energetica secondo le stime ammonta rispettivamente a 61 % e a 41 %); sottolinea che i settori non rientranti nell'ETS possono alleviare considerevolmente gli sforzi di riduzione delle emissioni dell'UE; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a procedere con un quadro ambizioso per i settori non rientranti nell'ETS all'orizzonte 2030, preservando al contempo la flessibilità di cui godono gli Stati membri nella definizione delle modalità per conseguire gli obiettivi di condivisione degli sforzi; riconosce che gli obiettivi per i settori non rientranti nell'ETS dovrebbero basarsi su una valutazione dal basso verso l'alto del potenziale di ciascun settore;

53.

sottolinea che gli obiettivi per i settori non rientranti nell'ETS (condivisione degli sforzi) si pongono ambizioni piuttosto modeste rispetto ai settori ETS e che crediti molto contesi, per esempio per i gas industriali, sono ancora ammessi nel contesto della condivisione degli sforzi ma non nell'ETS;

54.

chiede alla Commissione di presentare quanto prima una proposta per far sì che i crediti che non possono più essere utilizzati nell'ETS siano esclusi anche dalla condivisione degli sforzi e chiede agli Stati membri di impegnarsi immediatamente a seguire la stessa linea imposta all'industria;

55.

chiede alla Commissione di proporre un quadro più ambizioso per i settori che non rientrano nel sistema ETS (condivisione degli sforzi);

56.

sottolinea che l'impatto del metano (CH4) sul riscaldamento globale non è stato considerato in misura sufficiente visto che il suo potenziale di riscaldamento globale (GWP) è 80 volte superiore a quello del CO2 su un periodo di 15 anni e 49 volte superiore su un periodo di 40 anni; invita la Commissione a esaminare l'impatto del metano con maggiore attenzione in relazione alle politiche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, a valutare le possibilità e a proporre un piano di riduzione delle emissioni di CH4 adatto alle situazioni particolari di alcuni settori e Stati membri;

57.

invita la Commissione a presentare un programma specifico per i trasporti, dal momento che il settore in questione è responsabile di circa un quarto delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico dell'UE, il che lo rende il secondo settore per emissioni di gas serra dopo il settore della produzione energetica;

58.

ritiene che i biocarburanti avanzati abbiano un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti, aumentando al contempo la sicurezza energetica e contribuendo alla crescita e all'occupazione;

59.

rileva l'importanza della contabilità totale del carbonio a norma della direttiva relativa alla qualità dei carburanti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili per il trasporto; sottolinea che la direttiva sulla qualità dei carburanti può svolgere un ruolo importante nella promozione di biocarburanti sostenibili nel quadro per le politiche del clima e dell'energia all'orizzonte 2030; esprime, quindi, rammarico per la mancanza di volontà da parte della Commissione di garantire la prosecuzione della direttiva sulla qualità dei carburanti dopo il 2020;

60.

invita la Commissione a definire una serie di indicatori per valutare i progressi compiuti da specifici settori non rientranti nell'ETS, specialmente riguardo alle prestazioni di sostenibilità degli edifici;

61.

ritiene che la cogenerazione nonché il teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficienti abbiano un ruolo importante ai fini dell'aumento dell'efficienza energetica, dell'ottimizzazione dell'uso delle fonti rinnovabili di energia per la produzione di calore o elettricità e del miglioramento della qualità dell'aria a livello locale, sia adesso che in futuro; invita l'UE a considerare la piena integrazione del settore del riscaldamento e del raffreddamento nel percorso verso un sistema energetico sostenibile; osserva che tale settore è attualmente responsabile del 45 % del consumo finale di energia nell'UE; invita pertanto la Commissione a raccogliere i dati necessari sulle fonti e sugli usi del riscaldamento e del raffreddamento e sulla distribuzione di calore ai diversi gruppi di consumatori finali (per esempio, residenziali, industriali, del terziario); invita la Commissione e gli Stati membri, inoltre, a sostenere le soluzioni prontamente disponibili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento efficienti;

62.

sottolinea le significative potenzialità dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento per migliorare l'efficienza energetica, riciclando il calore ottenuto dalla produzione di energia elettrica negli impianti di cogenerazione, negli impianti di incenerimento dei rifiuti e nei processi energetici industriali, che diversamente andrebbe perduto; osserva inoltre che ciò rappresenta una soluzione integrata per le aree urbane che consentirà all'UE di ridurre la sua dipendenza dalle importazioni energetiche e di mantenere il costo del riscaldamento e del raffreddamento a un livello accessibile per i cittadini;

63.

invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare il rimanente potenziale delle fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento e a verificare la possibilità di sinergie tra un maggiore consumo di rinnovabili e l'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica e di quella sull'edilizia;

64.

constata che, essendo i centri dati nell'UE responsabili dell'1,5 % dei consumi totali di elettricità e i consumatori sempre più consapevoli dell'impronta ecologica delle tecnologie informatiche e dei servizi cloud che utilizzano, il settore delle TIC, importante consumatore di elettricità, ha un enorme potenziale di risparmio energetico e può diventare un modello di comportamento per l'efficienza energetica e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili;

Coerenza degli strumenti politici

65.

ribadisce che un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 deve realizzare i propri obiettivi nel modo più efficace possibile in termini di costi; ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito inviando chiari segnali di investimento ed evitando la sovracompensazione, l'eccessiva complessità e gli oneri regolamentari per l'industria; ritiene che il quadro dovrebbe quindi concedere agli Stati membri flessibilità e libertà entro i limiti da esso stabiliti e garantire la stabilità e la chiarezza per le decisioni sugli investimenti; sollecita gli Stati membri a rispettare integralmente il quadro dell'UE;

66.

sottolinea l'importanza di un coordinamento rafforzato nell'affrontare le numerose sfide in ambito climatico ed energetico, nel creare un mercato trasparente dell'energia nell'UE e nel procedere a scambi di migliori prassi sulle questioni energetiche a livello di UE, onde migliorare l'efficienza e la coerenza delle misure nazionali; ritiene che il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 debba includere disposizioni che impongano agli Stati membri l'obbligo di discutere con i paesi vicini qualsiasi piano preposto ad apportare modifiche significative al proprio approvvigionamento di energia;

67.

ricorda che un quadro politico e normativo chiaro, congruo e coerente, basato su un approccio olistico, è fondamentale per potenziare l'economia, creare crescita, garantire prezzi dell'energia stabili e accessibili e concorrere a stimolare i necessari investimenti nelle opzioni «senza rimpianti» (efficienza energetica, energie rinnovabili e infrastrutture intelligenti), come indicato nella tabella di marcia per l'energia 2050 della Commissione, in maniera sostenibile ed efficace in termini di costi; osserva che la mancata coerenza tra gli obiettivi per il 2020 ha contribuito all'attuale calo del prezzo del carbonio;

68.

sottolinea che, in un'ottica di investimenti ecologici a lungo termine, è fondamentale che l'industria possa contare sulla certezza normativa nel medio e lungo termine e sollecita obiettivi ambiziosi e vincolanti riguardanti le emissioni di gas a effetto serra, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica;

69.

sottolinea che l'approccio post-2020 più coerente consiste nel fissare un obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra nell'UE all'orizzonte 2030 tenendo conto delle riduzioni delle emissioni derivanti dagli obiettivi UE 2030 per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile; rileva che un cosiddetto «approccio a pacchetto» che includa gli obiettivi di efficienza energetica, energie rinnovabili e riduzione dei gas a effetto serra, definito in conformità dell'attuale potenziale di risparmio energetico efficace in termini di costi, permetterebbe all'UE di realizzare i suoi obiettivi di competitività, sicurezza energetica e decarbonizzazione a un prezzo inferiore del CO2 e con oneri meno gravosi per l'industria rispetto a quanto avverrebbe se fissasse solo un obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra;

70.

constata che l'Unione ha proposto un processo di revisione internazionale per valutare gli impegni preliminari prima della conclusione dell'accordo 2015 sul clima; invita pertanto il Consiglio a concordare un processo di revisione accompagnato da un calendario chiaro per garantire che l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione e altri obiettivi collegati siano rivisti e, all'occorrenza, corretti;

71.

sottolinea la necessità di un'analisi globale degli strumenti e degli obiettivi e della loro coerenza per garantire il corretto funzionamento del mercato interno; sottolinea che l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra deve essere sufficientemente ambizioso da fornire ulteriori incentivi, oltre a quelli che si ottengono attraverso gli obiettivi di efficienza energetica e di energie rinnovabili e deve essere in linea con i livelli di riduzione ritenuti scientificamente necessari per evitare cambiamenti climatici pericolosi;

72.

chiede alla Commissione di esaminare le interazioni tra gli obiettivi climatici e quelli energetici al fine di elaborare le politiche più efficaci a livello di UE, evitando in tal modo i problemi che sorgono quando obiettivi e misure non sono fissati in modo coerente, prendendo in considerazione non soltanto il PIL nazionale ma anche la capacità e il potenziale di ciascuno Stato membro di ottenere riduzioni delle emissioni in modo efficace in termini di costi; ribadisce che il miglioramento dell'efficienza energetica in settori non rientranti nell'ETS, quali l'edilizia e i trasporti, apporterebbe un contributo significativo alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e renderebbe possibile ridurre gli sforzi di decarbonizzazione assunti da altri settori;

73.

chiede alla Commissione di potenziare l'efficienza e l'efficacia in termini di costi dell'approccio con tre obiettivi attraverso politiche coordinate e coerenti che trarrebbero un vantaggio reale dalle interazioni esistenti tra tali obiettivi;

74.

constata che la discussione degli obiettivi 2030 dovrebbe basarsi su una rigorosa analisi economica del loro impatto potenziale, ripartito per paese e per settore; chiede alla Commissione di pubblicare tutti i dati e le analisi disponibili in materia per determinare se l'onere a carico degli Stati membri non sia stato equamente ripartito;

75.

ritiene che gli Stati membri e le regioni debbano essere incoraggiati a rafforzare la loro cooperazione, così da ottimizzare la ricerca, lo sviluppo, gli sforzi di innovazione e l'efficienza dell'incremento delle energie rinnovabili, specialmente l'energia eolica offshore; si rammarica che ad oggi i meccanismi di cooperazione introdotti dalla direttiva sulle fonti rinnovabili di energia del 2009 siano stati a malapena utilizzati e chiede un loro maggiore utilizzo; prende atto delle conclusioni della Commissione secondo cui un uso migliore del margine effettivo di cooperazione potrebbe apportare notevoli benefici, ad esempio promuovere il commercio; sottolinea che l'integrazione regionale svolge un ruolo di primissimo piano nella diffusione delle fonti rinnovabili di energia efficace in termini di costi; ritiene in tale contesto che la Commissione abbia un importante ruolo da svolgere nel coordinamento, nel sostegno finanziario e nella preparazione di appropriate analisi sulle risorse energetiche rinnovabili e sul potenziale di ciascuno Stato membro, quale forza motrice per una graduale convergenza delle politiche in materia di fonti rinnovabili;

76.

evidenzia che l'UE deve tenere fede all'impegno assunto di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso politiche che impediscano lo sviluppo dei combustibili fossili non convenzionali ad alta intensità di gas a effetto serra, come le sabbie bituminose;

77.

invita la Commissione a presentare un'analisi sulle modalità per sviluppare le varie fonti energetiche, comprese quelle rinnovabili, in modo più sostenibile ed efficace in termini di costi, tenendo conto dell'impatto ambientale, dei costi totali del sistema, degli aspetti connessi alla dipendenza dalle materie prime (in particolare le terre rare, di cui in Europa c'è penuria), dell'efficienza e del ciclo di vita delle risorse;

78.

invita la Commissione a presentare un'analisi delle modalità per integrare le fonti rinnovabili flessibili con le fonti rinnovabili stabili di energia, come l'energia idroelettrica (in particolare gli impianti di accumulo mediante pompaggio), le biomasse sostenibili e l'energia geotermica, oltre ai combustibili fossili; chiede alla Commissione di proporre criteri di sostenibilità per le biomasse solide e gassose, prendendo in considerazione le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, per limitare le inefficienze nell'uso delle fonti di biomassa;

79.

evidenzia il ruolo importante dell'efficienza energetica nel conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'UE; esorta la Commissione e gli Stati membri a integrare efficacemente gli obiettivi di efficienza delle risorse in tutti gli altri ambiti politici principali, procedere a uno scambio delle migliori prassi e ridurre gradualmente le sovvenzioni che determinano un impiego inefficiente delle risorse;

80.

esorta la Commissione a creare una banca dati on line facilmente accessibile in cui siano raccolte le migliori prassi per l'efficienza delle risorse;

81.

ricorda che la trasposizione e l'attuazione puntuali degli atti legislativi dell'UE, specialmente nei settori dell'ambiente e dell'energia, costituiscono sia un obbligo che una necessità onde evitare frammentazioni del mercato;

82.

chiede alla Commissione di valutare l'evoluzione dei risparmi energetici nell'UE;

83.

rileva che gli obiettivi nazionali indicativi di efficienza pubblicati nel 2013 a norma della direttiva sull'efficienza energetica del 2012 non ammontano evidentemente al livello concordato del 20 % cui ambisce l'UE; insiste affinché la Commissione non indugi ulteriormente nel proporre nuove politiche e misure, tra cui un obiettivo vincolante di efficienza energetica per il 2020, e integri un tale obiettivo nella sua imminente comunicazione sul quadro all'orizzonte 2030, per garantire coerenza tra gli obiettivi;

84.

sottolinea l'importanza delle iniziative locali e regionali sul clima e l'energia, poiché possono contribuire in misura rilevante agli sforzi nazionali di mitigazione e all'ulteriore sviluppo della generazione decentrata di energia; raccomanda alla Commissione di sostenere tali iniziative, in particolare mediante lo sviluppo mirato dei programmi di finanziamento esistenti nel settore del clima e dell'energia; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli che impediscono alle autorità locali e regionali di ottenere risultati nel conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'UE;

85.

constata che l'attuale quadro dell'UE per l'energia e il clima non rispecchia le differenze relative al consumo di energia tra le città e le aree rurali esterne alla rete; fa notare che alcune sfide energetiche sono più pronunciate nelle aree rurali (efficienza energetica e accessibilità economica dell'energia scarse, alta impronta del carbonio dei combustibili solidi e liquidi per il riscaldamento);

86.

invita la Commissione a presentare una strategia energetica rurale nell'ambito del quadro delle politiche per l'energia e il clima all'orizzonte 2030, onde esaminare alcune delle sfide specifiche che i consumatori di energia esterni alla rete devono affrontare, e a elaborare una serie di raccomandazioni politiche per gli Stati membri;

87.

ritiene che il quadro per le politiche del clima e dell'energia all'orizzonte 2030 dovrebbe comprendere gli strumenti disponibili nell'ambito della politica regionale dell'UE per conseguire gli obiettivi 2030, compreso un uso migliore dei Fondi strutturali e di investimento europei per lo sviluppo di progetti di produzione decentrata di energia rinnovabile, progetti per combustibili puliti nella aree rurali e urbane e progetti di efficienza energetica;

Sicurezza energetica

88.

sottolinea che la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è fondamentale per i cittadini e le imprese dell'UE; sottolinea l'importanza del quadro per le politiche del clima e dell'energia all'orizzonte 2030 che affronta la necessità di una maggiore sicurezza energetica, di sostenibilità ambientale, di competitività economica e industriale nell'UE, di prezzi dell'energia accessibili a tutti gli europei, di una maggiore resilienza alle crisi energetiche globali nonché di creazione di posti di lavoro, parallelamente agli aspetti sociali, mediante misure quali la diversificazione delle rotte di approvvigionamento energetico, dei fornitori e delle fonti;

89.

sottolinea la necessità di garantire la sicurezza e l'eventuale autosufficienza energetica dell'UE, primariamente attraverso la promozione dell'efficienza e del risparmio energetici e delle energie rinnovabili che, insieme ad altre fonti alternative di energia, riducono la dipendenza dalle importazioni; rileva il crescente interesse per lo sfruttamento di giacimenti di petrolio e di gas nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero; ritiene che, nel contesto della politica dell'UE in materia di perforazioni di petrolio e gas in mare, occorra porre l'accento sulla prevenzione dei potenziali fattori di rischio e sulla delimitazione delle zone economiche esclusive degli Stati membri interessati e dei pertinenti paesi terzi in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata da tutti gli Stati membri e dall'UE in quanto tale;

90.

sottolinea che, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri possono scegliere il loro mix energetico e sfruttare le fonti energetiche proprie, a condizione che rispettino gli obiettivi climatici ed energetici a lungo termine dell'UE e garantiscano pratiche sicure, sostenibili a livello ambientale e accettabili socialmente, anche nel contesto delle attività di esplorazione ed estrazione, tenendo nel contempo in considerazione i possibili effetti nocivi transfrontalieri;

91.

sottolinea che, mentre l'UE persegue il suo obiettivo di sicurezza energetica, una delle priorità è sviluppare un modello di cooperazione tra gli Stati membri, garantendo il rapido completamento del mercato interno dell'energia dell'UE, incluse in particolare la costruzione di interconnettori e l'eliminazione delle barriere transfrontaliere; ritiene altresì che il completamento e la modernizzazione dell'infrastruttura dell'UE collegando i quattro punti cardinali consentirà all'UE di sfruttare al meglio i vantaggi comparativi di ogni Stato membro e chiede un ulteriore sostegno efficiente e sostenibile alla produzione di energia decentrata, su microscala e della comunità e alle infrastrutture energetiche intelligenti a livello di distribuzione, come pure programmi di stoccaggio e di gestione della domanda per raggiungere un equilibrio locale tra offerta e domanda in tutti gli Stati membri; sottolinea la necessità di un ulteriore sviluppo dei mercati macroregionali dell'elettricità nell'UE, come i mercati Nord Pool e quello centro-occidentale; sottolinea, pertanto, la necessità di un forte coordinamento tra le politiche degli Stati membri e di un'azione congiunta, di solidarietà e di trasparenza, dal momento che le decisioni di politica energetica nazionale possono incidere sugli altri Stati membri; suggerisce che sarebbe opportuno determinare se e in quale modo potrebbero essere messe a frutto le competenze e le infrastrutture dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia onde espletare i suddetti compiti, e in quale modo possa essere garantita una migliore cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione;

92.

invita la Commissione a includere una valutazione d'impatto ambientale obbligatoria, sia per l'esplorazione che per l'estrazione di gas di scisto, nella sua proposta legislativa concernente la fratturazione idraulica; sottolinea inoltre l'insufficienza di dati sulle sostanze chimiche utilizzate nel processo di fratturazione idraulica; chiede pertanto alla Commissione, in sede di presentazione di tale proposta, di garantire la trasparenza di tutti i dati su tali sostanze chimiche così da garantire il più elevato livello possibile di salute pubblica e protezione dell'ambiente;

93.

è del parere che la tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) possa svolgere un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (come riconosciuto nella tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio e nella tabella di marcia per l'energia nel 2050 della Commissione), almeno per un periodo transitorio, in particolare per le industrie ad alta intensità energetica; osserva tuttavia la mancanza di investimenti pubblici e privati in questo settore; invita la Commissione ad analizzare la strada migliore da seguire nello sviluppo delle tecnologie CCS nell'UE e a proporre le misure adeguate nell'ambito del quadro all'orizzonte 2030 al fine di mobilitare le parti interessate e i necessari finanziamenti; sottolinea che sia le fonti rinnovabili che le tecnologie CCS possono contribuire al futuro mix energetico dell'UE e che non si dovrebbe ritenere che le une escludano le altre; chiede inoltre alla Commissione di intensificare gli scambi di migliori pratiche e informazioni con gli Stati Uniti e il Canada sulla tecnologia CCS;

94.

sottolinea che il gas svolgerà un ruolo importante nella trasformazione del sistema energetico dell'UE e riconosce il potenziale del gas naturale per garantire la flessibilità del sistema di approvvigionamento energetico nel breve e medio termine; ritiene che un quadro politico e normativo coerente non debba disincentivare il passaggio dalla generazione di elettricità ad alta intensità di carbonio al gas naturale; invita la Commissione e gli Stati membri, per quanto riguarda il mercato interno del gas, a rivedere tutti i contratti sul gas basati su meccanismi di fissazione del prezzo obsoleti, compreso l'indice del petrolio greggio, ed esorta la Commissione a partecipare alla valutazione della possibilità di rinegoziare tali contratti e di rafforzare la capacità di scambio del gas a breve termine; sottolinea i recenti sviluppi nel mercato mondiale dell'energia e ricorda l'importante contributo che il gas naturale liquefatto può apportare all'approvvigionamento energetico dell'UE grazie al suo impatto sul mercato interno dell'energia, agli aspetti geopolitici dell'energia nei paesi vicini dell'UE e alle relazioni con i tradizionali paesi fornitori;

95.

sottolinea le grandi potenzialità dell'energia eolica offshore nel Mare del Nord; sottolinea altresì l'importanza della rete offshore del Mare del Nord per consentirvi una diffusione delle rinnovabili efficace in termini di costi; riconosce, in tal senso, l'importanza dell'iniziativa della rete offshore dei paesi del Mare del Nord e chiede agli Stati membri interessati e alla Commissione di conferire a tale iniziativa maggiore rilevanza e sostegno;

96.

sottolinea che la silvicoltura attiva, favorendo la crescita boschiva e di conseguenza l'assorbimento di anidride carbonica, è uno strumento importante ed efficace in termini di costi per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici; osserva che ogni metro cubico aggiuntivo di foresta prodotto mediante la coltivazione attiva assorbe all'incirca 1,3 tonnellate di anidride carbonica; invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere incentivi per i proprietari di foreste onde contribuire attivamente all'aumento dei vantaggi climatici, ad esempio prestando particolare attenzione alle misure regionali che aumentano la produzione forestale duratura e l'assorbimento di anidride carbonica;

97.

concorda con la Commissione sul fatto che un intervento a livello europeo possa contribuire a ridurre gli interventi statali a tutti i livelli, riducendo in tal modo il rischio di frammentazione del mercato; invita pertanto la Commissione a continuare il processo di disaggregazione e la creazione di un sistema ottimale per l'elettricità; invita gli Stati membri ad attuare tempestivamente e integralmente il terzo pacchetto legislativo sul mercato interno dell'energia per eliminare tutti gli ostacoli che ancora si frappongono al completamento del mercato unico; sottolinea l'importanza di eliminare le restanti strozzature infrastrutturali, i casi di fallimento del mercato e la distorsione o l'abuso di posizione dominante, di far fronte alla mancanza di trasparenza e di garantire che non siano creati nuovi ostacoli all'integrazione del mercato dell'elettricità e del gas, come mercati di capacità con un assetto non soddisfacente che sono discriminatori per alcuni tipi di risorse di bilanciamento; chiede alla Commissione di tener conto dell'assetto del mercato nelle sue proposte all'orizzonte 2030 onde migliorare il commercio di energia elettrica e sviluppare mercati trasparenti di bilanciamento e di servizi di sostegno alla rete; sottolinea che la graduale eliminazione nell'UE dei prezzi regolamentati per il consumatore finale, che sono inferiori ai costi sostenuti, dovrebbe tenere conto degli interessi legittimi dei consumatori vulnerabili, che non sono sempre in condizione di trarre beneficio dalla reale concorrenza sui mercati dell'energia;

98.

sottolinea che i consumatori finali di energia — siano essi singoli, PMI o industria — sono al centro del mercato interno dell'energia, dovrebbero beneficiare di costi e prezzi energetici il più bassi possibile e trasparenti e dovrebbero essere accuratamente informati e consigliati mediante informazioni facilmente accessibili, per promuovere consumi energetici responsabili, e che il problema della loro esposizione a prezzi energetici in aumento e sempre più volatili dovrebbe essere affrontato; osserva l'importanza di facilitare la creazione e la gestione di iniziative dei cittadini, anche attraverso le cooperative;

99.

sottolinea la necessità di affrontare nel nuovo quadro le conseguenze dell'aumento dei prezzi energetici e della crisi economica per quanto concerne un prezzo accessibile dell'energia e un'equa condivisione degli oneri finanziari per i consumatori finali (nuclei familiari e imprese); chiede, in particolare, misure per prevenire la perdita di posti di lavoro nei settori industriali europei colpiti negativamente e con elevati livelli di consumo energetico, che figurano tra i più ecologici al mondo nei loro settori; riconosce che i risparmi energetici efficienti in termini di costi possono comportare una riduzione delle bollette energetiche tanto per i nuclei familiari quanto per le imprese; sottolinea che l'attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia può generare nuovi posti di lavoro nelle attività di adeguamento retroattivo degli edifici esistenti, onde garantire benefici continui; esorta gli Stati membri ad avvalersi dei fondi dell'UE disponibili a tal fine;

100.

invita la Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione all'accessibilità economica dell'energia e alla penuria di combustibili/energia; ritiene che un quadro politico coerente, comprensivo di adeguate misure di politica sociale, sia necessario per affrontare tali questioni e invita la Commissione a promuovere lo scambio di migliori prassi in tale ambito e a lavorare con gli Stati membri per sviluppare indicatori e parametri di riferimento per individuare e confrontare la penuria energetica attuale e potenziale; riconosce che la penuria energetica è ostacolata a livello strutturale dalle misure di efficienza energetica; constata che l'energia è un servizio essenziale disciplinato dal protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al trattato di Lisbona; sottolinea che i costi della politica energetica dovrebbero essere recuperati con la massima equità possibile, tenendo conto in particolare delle famiglie a basso reddito e vulnerabili, che sono quelle che maggiormente risentono di prezzi elevati dell'energia; è del parere che occorra promuovere il coinvolgimento dei consumatori; sottolinea che il potenziamento dei mercati e delle infrastrutture debba rispondere alle esigenze dei cittadini e che debbano essere garantite la trasparenza e la responsabilità degli investimenti effettuati;

101.

osserva che, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, sono necessarie risorse flessibili e affidabili, sufficienti a garantire la capacità necessaria nei periodi di picco della domanda e nei periodi caratterizzati da difficoltà politiche, economiche o tecnologiche, e ritiene che tale capacità possa essere garantita mediante riserve flessibili, gestione della domanda, scambi transfrontalieri e interconnessioni nonché un uso più efficiente delle capacità eccedentarie esistenti; sottolinea la necessità di stoccaggio dell'energia e di reti più dinamiche e flessibili, in considerazione dell'offerta crescente di fonti rinnovabili variabili; invita pertanto la Commissione a elaborare orientamenti relativi all'uso e alla diffusione di tutte le fonti flessibili;

102.

osserva che alcuni Stati membri (congiuntamente a certe regioni insulari e ultraperiferiche), essendo isole energetiche o aree relativamente poco integrate nel mercato interno dell'energia, sono ancora ampiamente isolati dalle reti europee del gas e dell'elettricità, spesso continuano a dipendere da un unico fornitore esterno all'UE (situazione ancor più precaria nel caso di regimi politicamente instabili o non democratici) e pagano prezzi più elevati per l'energia, il che pregiudica la loro competitività e il loro sviluppo economico e sociale e li rende vulnerabili alle pressioni politiche ed economiche esterne; sottolinea che, in assenza di consistenti investimenti infrastrutturali, l'impegno del Consiglio europeo mirante a garantire che nessuno Stato membro rimanga isolato dalle reti dell'UE dopo il 2015 difficilmente potrà essere mantenuto per detti Stati membri; è favorevole, in tale contesto, alla rapida attuazione dell'elenco di progetti di interesse comune pubblicato nell'ottobre 2013;

103.

constata che l'integrazione fisica dell'infrastruttura energetica tra gli Stati membri dell'UE è una condizione indispensabile per il corretto funzionamento dei mercati dell'energia e per la condivisione transfrontaliera dell'elettricità; ricorda a tale proposito le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002 che hanno fissato un obiettivo non vincolante di interconnessione elettrica del 10 % della capacità di produzione nazionale installata, da conseguire entro il 2005; sottolinea che la maggior parte degli Stati membri non ha ancora raggiunto tale obiettivo; invita quindi la Commissione a stabilire obiettivi vincolanti per la capacità minima di trasmissione transfrontaliera e a proporre un possibile nuovo modello e nuovi impegni di integrazione fisica dell'infrastruttura elettrica tra gli Stati membri, con un chiaro calendario di attuazione; ritiene che gli scambi transfrontalieri ne risulterebbero avvantaggiati;

104.

riconosce che l'estensione delle regole del mercato interno dell'energia all'Europa sudorientale e orientale è indispensabile per la sicurezza energetica dell'UE, e chiede pertanto agli Stati membri e alla Commissione di mantenere il sostegno politico e finanziario alla Comunità dell'energia;

105.

chiede alla Commissione di esaminare il potenziale dello stoccaggio di energia nell'UE e le diverse tecnologie possibili in questo settore, specialmente per quanto riguarda il calore e l'elettricità, al fine di sostenere un approccio più integrato all'offerta e alla domanda di energia; osserva che le attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore delle tecnologie e delle applicazioni di stoccaggio, come i veicoli elettrici, possono svolgere un ruolo importante nello stoccaggio dell'energia elettrica eccedentaria prodotta da fonti rinnovabili e nel bilanciamento delle reti energetiche; chiede alla Commissione pertanto di sfruttare pienamente le possibilità di finanziamento esistenti per la ricerca in tale ambito;

106.

sottolinea l'importanza di allineare il ritmo degli investimenti nelle infrastrutture energetiche con quello degli investimenti nelle fonti di energia; sottolinea che la modernizzazione dell'infrastruttura energetica esistente e la costruzione di nuove infrastrutture intelligenti e flessibili a tutti i livelli della rete per la generazione, la trasmissione (specialmente mediante gli interconnettori transfrontalieri di gas ed elettricità), la distribuzione e lo stoccaggio dell'energia, sia per il calore che per l'elettricità, sono essenziali per un mercato energetico stabile, ben integrato e adeguatamente connesso che conti su fonti di approvvigionamento diversificate e nel quale siano evitati eventuali effetti negativi come i flussi di energia non programmati; sottolinea la necessità di investimenti su larga scala parallelamente agli investimenti nelle reti regionali o finanche locali; sottolinea che gli investimenti nelle infrastrutture miranti a conseguire tali obiettivi dovrebbero ricevere il sostegno dell'UE in ogni fase di attuazione, conformemente ai nuovi orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, e dovrebbero essere sostenuti dal meccanismo per collegare l'Europa, che si prefigge di accelerare gli investimenti nel settore delle reti transeuropee di importanza transeuropea e di mobilitare i finanziamenti pubblici e privati; sottolinea la necessità di sostenere regimi coerenti, efficienti e meglio coordinati per la concessione delle autorizzazioni relative agli investimenti infrastrutturali nell'UE; osserva che nell'ambito dell'uso delle tecnologie intelligenti è necessario prendere in considerazione anche le questioni relative alla protezione dei dati;

107.

sottolinea che la promozione della microgenerazione sarà un elemento fondamentale nell'aumento della quota delle fonti rinnovabili di energia; sottolinea il ruolo delle iniziative a partecipazione locale, comprese le cooperative, in tutte le fasi della catena dell'energia (produzione, consumo e vendita al dettaglio); osserva a tale proposito che un approvvigionamento decentralizzato di energie rinnovabili può contribuire ad alleviare i problemi delle reti di elettricità e a ridurre la necessità di costruire nuove linee di trasmissione e quindi anche i costi associati, dato che le tecnologie decentralizzate sono molto più vicine ai consumatori finali; prende quindi atto della crescente necessità di investire nel livello della distribuzione;

Rafforzare la competitività dell'economia dell'UE

108.

ritiene che un mercato interno completo, aperto e trasparente, in cui tutte le imprese dell'UE e dei paesi terzi rispettino l'acquis dell'UE, in particolare in materia di energia e ambiente, possa garantire condizioni di parità tra i fornitori di energia dell'UE e i produttori di energia dei paesi terzi e rafforzare la loro posizione negoziale; sottolinea la necessità di un migliore coordinamento della politica energetica esterna;

109.

sottolinea che il modo migliore per assicurare prezzi competitivi è formare i prezzi nel settore dell'energia in base al mercato, inclusa l'internalizzazione dei costi esterni (ma esclusa la formazione dei prezzi sui mercati terzi);

110.

sottolinea la necessità di un dialogo con i paesi terzi circa l'applicazione dei principi sanciti dall'UE relativi alla protezione dell'ambiente, all'uso di tecnologie verdi e al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente;

111.

ritiene che un quadro chiaro all'orizzonte 2030 che fissi obiettivi vincolanti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica stimolerà gli investimenti nelle tecnologie innovative, incentiverà le attività di R&S e mobiliterà gli investimenti privati, aspetti che, congiuntamente al sostegno pubblico, imprimeranno il tanto necessario impulso economico per promuovere l'economia in senso ampio, portando a un aumento della competitività, della crescita e dei lavori di alta qualità, che non possono essere rilocalizzati al di fuori dell'Unione; ritiene che l'aumento di tali investimenti comporterà una riduzione dei costi di produzione per l'industria europea, grazie a una maggiore efficienza in termini di energia e risorse, e della vulnerabilità alle fluttuazioni dei prezzi energetici a livello mondiale, così come la creazione di condizioni più stabili per gli investimenti; invita la Commissione, nel quadro del Semestre europeo, a sottolineare maggiormente il potenziale occupazionale dei settori dell'energia sostenibile in ciascuno Stato membro e nell'Unione nel suo complesso;

112.

sottolinea che l'introduzione di obiettivi vincolanti per le emissioni di gas a effetto serra, per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica stimolerà investimenti tempestivi nelle tecnologie sostenibili, creando così occupazione e crescita e fornendo al contempo un vantaggio concorrenziale internazionale all'industria europea;

113.

chiede alla Commissione di attuare gli interventi chiave previsti in materia di occupazione per un'economia a basso tenore di carbonio e di promuovere un uso maggiore degli strumenti finanziari dell'UE a disposizione di Stati membri, regioni ed enti locali nonché settore privato per investimenti intelligenti nelle tecnologie sostenibili, per esempio collaborando con la Banca europea degli investimenti (BEI) affinché aumenti ulteriormente la sua capacità di prestito nell'ambito dell'efficienza nell'impiego delle risorse e delle energie rinnovabili;

114.

sottolinea che, nel prossimo decennio, il fabbisogno di investimenti nel settore dell'energia elettrica assumerà dimensioni significative in ragione della prossima sostituzione delle centrali elettriche esistenti e della modernizzazione delle reti; insiste sul fatto che le misure di risparmio ed efficienza energetici svolgeranno un ruolo fondamentale nella riduzione dei costi e nel garantire prezzi dell'elettricità il più bassi possibile per i consumatori; sottolinea che il settore dell'edilizia è responsabile del 40 % del consumo lordo di energia dell'UE e che, secondo l'AIE, l'80 % del potenziale di efficienza energetica di tale settore resta inutilizzato, così come più del 50 % del potenziale del settore industriale; ritiene che in tale ambito esista un grande potenziale di riduzione delle bollette energetiche;

115.

esorta la Commissione, e in particolare la DG Concorrenza, nella sua revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale, a introdurre condizioni favorevoli agli investimenti nell'efficienza energetica, incluso il settore dell'industria;

116.

invita la Commissione a lanciare uno studio che esamini nuovi assetti del mercato dell'energia che siano efficienti in termini di costi al fine di garantire prezzi dell'energia il più bassi possibile per industria e consumatori e i migliori utili degli investimenti, grazie all'integrazione di una quota maggiore di fonti rinnovabili variabili e alla prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; chiede pertanto alla Commissione di presentare quanto prima una valutazione supplementare e raccomandazioni sulle azioni aggiuntive da intraprendere per coordinare meglio le politiche climatiche, ambientali e industriali e prevenire il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, specialmente nei settori ad alta intensità energetica, dovuto al trasferimento degli impianti produttivi al di fuori dell'UE, tenendo conto nel contempo del contesto internazionale;

117.

sottolinea che i prezzi dell'energia per i consumatori e l'industria rappresentano un elemento importante, rispettivamente, del bilancio delle famiglie e dei costi di produzione; è del parere che gli obiettivi climatici dell'UE dovrebbero aumentare la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; chiede pertanto che qualsiasi nuovo strumento politico relativo a tali obiettivi climatici sia sottoposto a una valutazione d'impatto obbligatoria ed esaustiva che ne esamini gli effetti sulla competitività dell'UE e degli Stati membri; esorta la Commissione e gli Stati membri a integrare per quanto possibile la competitività industriale dell'UE nelle altre aree politiche e sostiene la proposta della Commissione di aumentare la quota del PIL dell'UE prodotta dall'industria al 20 %;

118.

riconosce che il settore europeo delle energie rinnovabili è importante ai fini della crescita economica e del mantenimento di posti di lavoro di alta qualità e ad alta tecnologia e funge anche da sostegno ad altri settori, come ad esempio quello dei metalli, le attrezzature elettriche ed elettroniche, le tecnologie dell'informazione, l'edilizia, i trasporti e i servizi finanziari; esorta la Commissione a elaborare una strategia di politica industriale per le tecnologie delle energie rinnovabili che copra l'intero processo dalla ricerca e dallo sviluppo fino alla fase di finanziamento;

119.

sottolinea il rischio di una fuga dall'Europa degli investimenti nelle tecnologie sostenibili a causa, tra le altre cose, delle ambizioni incerte dell'UE sulla decarbonizzazione; ricorda che recenti prove dimostrano che, sebbene l'UE continui a mantenere un primato marginale nella corsa mondiale alle tecnologie pulite, gli Stati Uniti e la Cina stanno rapidamente colmando il divario; constata, in tal senso, che il numero di brevetti per le tecnologie sostenibili depositati nell'UE è diminuito rispetto al 1999, passando da quasi la metà dei brevetti registrati nel mondo all'attuale un terzo; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di incrementare il loro sostegno alle tecnologie e ai servizi sostenibili; è del parere che i proventi delle vendite dei certificati ETS dovrebbero essere riservati agli investimenti nell'innovazione nel settore delle tecnologie sostenibili;

120.

rileva che i principali concorrenti dell'UE sul mercato globale conferiscono grande importanza agli sviluppi tecnologici, all'innovazione e al miglioramento dei processi industriali; constata altresì che le economie di alcuni di loro crescono più velocemente rispetto all'UE; conclude che l'UE debba assegnare priorità alle attività di R&S (compreso lo sviluppo di partenariati scientifici e tecnologici con i partner internazionali), all'innovazione (in particolare nella creazione di un valore aggiunto europeo nello sviluppo e nella produzione interni di tecnologie sostenibili) e al miglioramento della produttività dei processi industriali;

121.

evidenzia che l'assegnazione di quote a titolo gratuito non risponde alla logica economica di fissare il prezzo del carbonio nei prodotti; constata che uno studio recente incaricato dalla Commissione non ha riscontrato prove della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio negli ultimi due periodi di scambio dell'ETS; sottolinea che, per mitigare il potenziale rischio futuro di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, parte dei proventi delle aste dell'ETS deve essere destinata a investimenti ad alta intensità di capitale nelle tecnologie d'avanguardia in settori ad alta intensità energetica o alla promozione di altri strumenti di creazione di posti di lavoro, come ad esempio la riduzione delle imposte sul lavoro;

122.

chiede che vengano adottate misure per anticipare, soddisfare e coniugare il ventaglio di competenze necessarie per i posti lavoro recentemente creati, per adeguare i sistemi di istruzione e formazione e rispondere alle nuove sfide insite nei posti di lavoro esistenti i cui profili stanno mutando verso tipologie più verdi; sottolinea che le politiche attive del mercato del lavoro devono essere mirate e concepite per soddisfare le richieste dei lavoratori e la domanda di lavoro, onde evitare la mancanza di manodopera qualificata nel settore delle tecnologie sostenibili emergenti e offrire a giovani, donne e gruppi svantaggiati, l'accesso a posti di lavoro sostenibili e di qualità nell'economia verde;

123.

esorta gli Stati membri e la comunità internazionale a promuovere l'istruzione nelle scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica per il settore energetico e a mantenere istituti d'istruzione capaci di produrre una forza lavoro qualificata nonché la prossima generazione di scienziati e innovatori, che contribuiranno a raggiungere l'obiettivo di un'Europa sostenibile e autonoma sotto il profilo energetico; ricorda a tale proposito il ruolo importante del programma Orizzonte 2020 e dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia nel colmare il divario tra ricerca, istruzione e innovazione applicata nel settore energetico;

124.

richiama l'attenzione sul ruolo chiave delle PMI quali motori della crescita economica nell'UE e invita la Commissione e gli Stati membri a creare condizioni favorevoli agli investimenti delle PMI nelle tecnologie a risparmio energetico e a incoraggiare attivamente tali investimenti;

125.

esorta la Commissione a sostenere lo sviluppo di biocombustibili avanzati per il settore dei trasporti che migliorano la qualità dei carburanti, potenziando così la generale competitività dell'economia dell'UE senza necessità di investimenti aggiuntivi in nuove infrastrutture;

126.

invita la Commissione a elaborare un sistema di misurazione della competitività dell'UE e dei suoi principali concorrenti basato, per esempio, sulle politiche fiscali, sulle attività di R&S, sulle esportazioni di tecnologia, sul numero di ricercatori e di lavoratori altamente qualificati, sull'innovazione, sui prezzi dell'energia industriale, sulle politiche ambientali ed energetiche, sui livelli salariali e di produttività, sulle infrastrutture, sugli oneri normativi superflui e su altri fattori pertinenti; sottolinea la necessità di tenere conto nella nuova metodologia dei costi esterni dei cambiamenti climatici, compresi il possibile aumento delle spese di assicurazione contro i rischi derivanti dai cambiamenti climatici;

127.

sottolinea con forza che qualsiasi futura politica dell'UE deve affrontare i punti di forza e di debolezza comparativi della sua economia, in particolare per quanto riguarda gli accordi di libero scambio eventualmente sottoscritti dall'UE, tenendo altresì conto delle misure intraprese per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e i relativi vantaggi economici;

128.

sottolinea che i prezzi dell'energia variano da regione a regione in funzione delle differenze geologiche, politiche e fiscali e che il modo migliore per garantire prezzi dell'energia contenuti è quello di sfruttare pienamente le risorse energetiche interne e sostenibili dell'UE; chiede alla Commissione di elaborare un'analisi esaustiva dei costi e degli effetti totali del sistema per le diverse fonti energetiche e del loro impatto sull'adeguatezza della capacità di produzione nel lungo termine;

129.

rileva che l'UE è una zona con risorse limitate, che importa circa il 60 % del consumo di gas, oltre l'80 % del consumo di petrolio e quasi il 50 % del carbone utilizzato per la produzione di energia; ribadisce in tal contesto la necessità di un quadro 2030 con una forte enfasi sulle fonti rinnovabili e sostenibili nell'UE;

130.

sottolinea che il dialogo sociale e la partecipazione dei lavoratori sono valori e strumenti fondamentali che sostengono e riconciliano la promozione della coesione sociale, l'occupazione di qualità e la creazione di posti di lavoro, da un lato, e una maggiore innovazione e competitività nelle economie europee, dall'altro;

131.

chiede l'introduzione di misure per impedire la perdita di posti di lavoro nei settori a elevate emissioni di carbonio maggiormente colpiti, quali la produzione di energia elettrica, i trasporti, le costruzioni e le industrie a elevata intensità energetica, che a livello mondiale sono generalmente i settori più verdi e più efficienti sotto il profilo energetico; chiede di agevolare il trasferimento di lavoratori dai settori a elevate emissioni di carbonio maggiormente colpiti ad altri settori, in caso di perdita del posto di lavoro;

132.

sottolinea la necessità di misure a sostegno del reddito, accompagnate da altre misure ad esempio in ambito formativo, per migliorare e preservare l'occupabilità, mantenere i lavoratori nel mercato del lavoro e prevenire l'erosione delle competenze in tempi di crisi e ristrutturazione;

Riconoscere le diverse capacità degli Stati membri

133.

accoglie con favore le dichiarazioni della Commissione sull'impatto diverso che gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE possono avere su ciascuno Stato membro e i relativi cittadini, aspetto che quindi legittima la continuazione degli interventi su una base di equa condivisione degli sforzi che tenga conto delle circostanze individuali di ciascun paese (come il PIL), riservando un'attenzione particolare a quelli che si trovano in gravi difficoltà finanziarie, dei risultati nella riduzione delle emissioni dal 1990, delle emissioni per capita, del potenziale economico e di riduzione delle emissioni, delle fonti rinnovabili di energia, dell'accesso alle tecnologie e della capacità di risparmio energetico;

134.

fa notare che l'adozione di una strategia di decarbonizzazione che non tenga conto della situazione di alcuni Stati membri può tradursi in un forte aumento della povertà energetica in tali paesi;

135.

sottolinea che a norma dell'articolo 194 del TFUE, l'UE è responsabile del completamento del mercato interno dell'energia e della promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica mentre gli Stati membri sono competenti a decidere in materia di mix energetico e dovrebbero avere la facoltà di seguire e sviluppare approcci diversi in base a tecnologie e fonti energetiche compatibili con l'ambiente, accettabili a livello sociale ed economico e, conformemente agli obiettivi della politica climatica ed energetica dell'UE, mirate a conservare e migliorare l'ambiente; ritiene che qualsiasi quadro futuro debba rispettare l'indipendenza degli Stati membri;

136.

riconosce che le tecnologie per le energie rinnovabili includono un'ampia gamma di opzioni tecniche diverse che possono essere utilizzate nei settori dell'elettricità, dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti; sottolinea che un generale obiettivo vincolante sulle energie rinnovabili per il 2030 lascia ampia scelta e flessibilità agli Stati membri, che possono decidere quando e in quali settori energetici investire e quali tecnologie utilizzare in ogni settore;

137.

ricorda alla Commissione che il Parlamento ha chiesto che la legislazione preveda l'obbligo per ciascuno Stato membro di produrre una strategia a basso tenore di carbonio per il 2050; ritiene che tali tabelle di marcia stabilite a livello nazionale non dovrebbero essere giuridicamente vincolanti, pur essendo comunque essenziali per fornire agli investitori e ai funzionari chiarezza in merito alla direzione politica di lungo termine e alle misure che sarà necessario porre in essere per raggiungere gli obiettivi; si attende che la Commissione elabori proposte sulla condivisione degli oneri tra Stati membri e fissi una data per la presentazione di tali tabelle di marcia ai fini della loro revisione; chiede alla Commissione, qualora le tabelle di marcia non siano ritenute realistiche e lo Stato membro interessato non sia disposto a fornire gli appropriati chiarimenti, di proporre le misure aggiuntive eventualmente necessarie per assicurare la credibilità degli obiettivi di riduzione di CO2 dell'Unione;

138.

constata che l'azione prevista dovrebbe incentrarsi principalmente sull'attuazione di scenari che tengano conto del potenziale esistente negli Stati membri, delle prospettive di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili ed efficaci in termini di costi e dell'impatto globale dell'attuazione della politica proposta, così da poter proporre obiettivi di riduzione per gli anni successivi;

139.

chiede alla Commissione di migliorare la promozione e l'efficienza degli strumenti finanziari esistenti per gli investimenti nelle tecnologie sostenibili (p. es. il programma NER 300), raccogliendo in un'unica banca dati, chiara e facilmente accessibile, tutte le informazioni necessarie riguardo alle possibilità finanziarie a livello nazionale, regionale e locale;

140.

osserva che l'accesso al capitale e il costo dello stesso, in particolare per le PMI e i settori dell'industria pesante, costituiscono spesso un ostacolo agli investimenti nelle tecnologie pulite ad alta intensità di capitale e nell'efficienza energetica; chiede pertanto alla Commissione di valutare la possibilità di istituire un fondo per promuovere lo sviluppo delle tecnologie sostenibili innovative e sostenere le iniziative volte a migliorare l'efficienza delle industrie ad alta intensità di energia che potrebbe riunire i flussi di finanziamento esistenti e nuovi, contribuire a mobilitare gli investimenti ed essere finanziato, tra l'altro, da una parte dei proventi dell'ETS o dai Fondi strutturali o dal Fondo di coesione; invita la Commissione a sviluppare strumenti finanziari innovativi, a riconoscere un ruolo maggiore alla BEI e agli istituti finanziari pubblici nazionali e ad attirare i finanziamenti dei fondi pensionistici e delle compagnie assicurative;

141.

chiede al Consiglio di inserire nelle misure politiche chiari obiettivi di finanziamento per la ricerca, lo sviluppo, gli impianti pilota e la diffusione delle nuove tecnologie in linea con il livello di sforzo richiesto dagli obiettivi all'orizzonte 2030, considerando che alcuni settori industriali necessitano di tecnologie all'avanguardia per ridurre ulteriormente le loro emissioni e migliorare l'efficienza energetica rispetto alla situazione attuale;

142.

invita l'UE ad adottare un approccio pragmatico ai nuovi modelli di mercato, alla regolamentazione e ai modelli di finanziamento per soluzioni energetiche sostenibili;

L'UE a livello internazionale

143.

constata che numerosi paesi emergenti e sviluppati stanno elaborando una serie di politiche e investimenti climatici, inclusa l'attuazione di sistemi propri di scambio di quote di emissione inspirati al modello dell'ETS dell'UE; plaude alla prospettiva futura di collegare l'ETS dell'UE ad altri meccanismi di scambio delle quote di carbonio a livello mondiale allo scopo di creare un mercato globale del carbonio; sottolinea che un siffatto approccio globale potrebbe tradursi in condizioni di parità per l'industria europea fornendo un'impostazione completa ed efficace in termini di costi per far fronte alle emissioni industriali di gas a effetto serra a livello mondiale; ritiene a tal proposito che un sistema internazionale di limitazione e di scambio potrebbe contribuire considerevolmente all'attuazione di un nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici giuridicamente vincolante;

144.

sottolinea che il perseguimento di una più stretta collaborazione nell'ambito della politica energetica deve riflettersi anche nella politica energetica estera e chiede pertanto che gli accordi in materia di energia con i paesi terzi siano conclusi a livello di UE e che gli obiettivi della politica energetica dell'UE siano ribaditi con fermezza;

145.

constata che il ruolo guida dell'UE nelle tecnologie rinnovabili deriva dall'innovazione nel settore manifatturiero e in settori come l'integrazione dei sistemi; riconosce che, con l'adozione di obiettivi vincolanti per il 2030, l'UE assumerà il ruolo di polo di competenze, consentendo lo sviluppo di prodotti di alta qualità e competitivi in termini di costi; ritiene che ciò andrà a vantaggio del mercato interno, ma che consentirà anche alle imprese europee di accedere ai mercati in crescita dei paesi terzi grazie al vantaggio competitivo dell'UE; osserva che, in assenza di un pacchetto ambizioso all'orizzonte 2030, l'UE rischia di perdere il suo primato sul mercato e in ambito tecnologico;

146.

riconosce l'importanza degli obiettivi vincolanti all'orizzonte 2020 e delle politiche in materia di energie rinnovabili nel contribuire alla creazione del primato tecnologico dell'UE sui mercati globali e nel renderla un attore all'avanguardia nell'innovazione tecnologica nell'ambito delle tecnologie rinnovabili; sottolinea che il proseguimento di tale politica mediante l'adozione di obiettivi vincolanti sulle energie rinnovabili all'orizzonte 2030 consentirebbe all'UE di competere con la Cina, gli Stati Uniti, la Corea del Sud, il Giappone e l'India per il primato tecnologico sui mercati del futuro, anche in tempi di restrizioni economiche;

147.

sottolinea che 138 paesi nel mondo si sono dotati di obiettivi e politiche mirati nel settore delle fonti rinnovabili di energia; riconosce che gli investimenti nelle tecnologie verdi in India, Cina e negli Stati Uniti crescono a un ritmo molto più rapido rispetto all'Unione; sottolinea, a tale proposito, che l'UE è ben lungi dal poter agire da sola ma che, al contrario, rischia di perdere le opportunità economiche offerte dalla transizione energetica attualmente in corso;

148.

sottolinea la necessità di garantire, in via prioritaria, che innanzitutto i paesi sviluppati riducano rapidamente le proprie emissioni e forniscano ai paesi in via di sviluppo i flussi finanziari necessari alle attività di mitigazione e adattamento; mette, tuttavia, in guardia dall'utilizzare meccanismi di compensazione quali il meccanismo di sviluppo pulito (CDM), poiché questi non si sono dimostrati strumenti efficaci per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ritardano l'indispensabile cambiamento strutturale nelle economie dei paesi sviluppati;

149.

sottolinea la necessità di conciliare gli obiettivi di sviluppo con quelli in materia di cambiamenti climatici; sottolinea che i cambiamenti climatici minacciano la capacità di autosostentamento alimentare di intere regioni, dimostrando in tal modo il nesso esistente con l'obiettivo di eliminazione della povertà a livello mondiale, alla base sia del processo degli obiettivi di sviluppo del Millennio che di quello degli obiettivi di sviluppo sostenibile avviato dalla conferenza di Rio+20; chiede che questi due processi siano integrati in un unico quadro omnicomprensivo post-2015;

150.

constata l'importanza che l'UE mantenga il suo ruolo di guida e pioniere e che gli Stati membri parlino con un'unica voce per difendere una posizione comune forte nei negoziati sul clima e garantire il conseguimento di un nuovo accordo vincolante globale in materia di clima a Parigi nel 2015; sottolinea che l'UE deve fungere da esempio e adottare un quadro politico vincolante ambizioso prima del vertice dei capi di Stato convocato da Ban Ki-moon poiché tali provvedimenti eserciteranno un'influenza positiva sui negoziati; chiede alla Commissione di valutare le possibilità di utilizzare una parte delle vendite all'asta delle quote di emissione per onorare gli impegni finanziari internazionali assunti dall'UE in materia di clima nei confronti dei paesi in via di sviluppo, tenendo conto delle loro necessità di adattamento e mitigazione;

151.

sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalla finanza nel consentire ai paesi in via di sviluppo di intraprendere azioni ambiziose per il clima; insiste, pertanto, sulla necessità di costruire un'architettura finanziaria coerente per i cambiamenti climatici; chiede agli Stati membri di compiere maggiori sforzi per contribuire al rispetto dell'impegno che i paesi sviluppati si sono assunti di stanziare almeno 100 miliardi di USD all'anno ai finanziamenti per il clima, in aggiunta all'impegno di destinare lo 0,7 % del PNL agli aiuti pubblici allo sviluppo, entro il 2020;

152.

plaude all'iniziativa di Ban Ki-moon sull'energia sostenibile per tutti, che promuove l'efficienza energetica e le energie rinnovabili quali soluzioni più importanti ai fini della mitigazione; chiede all'UE di sostenere tale programma;

153.

chiede agli Stati membri e alle altre parti ai prossimi negoziati internazionali, in vista di un potenziale accordo vincolante, di affrontare il tema della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a livello globale;

154.

chiede pertanto un migliore coordinamento tra il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna affinché l'UE possa parlare con una sola voce nelle organizzazioni internazionali nonché svolgere un ruolo più attivo ed esercitare una maggiore influenza ai fini della promozione delle politiche sostenibili;

o

o o

155.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 42.

(2)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(4)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.

(5)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

(6)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(7)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 72.

(8)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 75.

(9)  GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 59.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2013)0088.

(11)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 66.

(12)  Testi approvati, P7_TA(2012)0443.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2012)0444.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2012)0452.

(15)  Testi approvati, P7_TA(2013)0374.

(16)  Testi approvati, P7_TA(2013)0201.

(17)  Testi approvati, P7_TA(2013)0344.

(18)  Testi approvati, P7_TA(2013)0443.

(19)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 107.

(20)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf

(21)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 28.

(22)  Testi approvati, P7_TA(2013)0300.

(23)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 aprile 2012 intitolato «Exploiting the employment potential of green growth» (SWD(2012)0092).


Giovedì 6 febbraio 2014

24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/103


P7_TA(2014)0096

Paese di origine o luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (2014/2530(RSP))

(2017/C 093/16)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (1),

visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (2) (il «regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafi 2, 8 e 9,

visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3), in particolare l'articolo 11,

visto l'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede l'obbligo di indicare il paese di origine sull'etichetta delle carni di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell'allegato XI di detto regolamento, ossia delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina o caprina e di volatili;

B.

considerando che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, è subordinata all'adozione di atti di esecuzione a norma dello stesso articolo 26, paragrafo 8, il che spiega l'adozione del regolamento di esecuzione della Commissione in questione; considerando che, conformemente al considerando 59 del regolamento (UE) n. 1169/2011, tali atti di esecuzione devono stabilire il modo di indicare il paese d'origine o il luogo di provenienza delle carni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b);

C.

considerando che l'articolo 26, paragrafo 9, prevede che la Commissione prenda in considerazione, nelle sue valutazioni d'impatto e relazioni sull'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), tra l'altro, le opzioni sulle modalità di espressione del paese d'origine o del luogo di provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale: luogo di nascita, luogo di allevamento, luogo di macellazione;

D.

considerando che, nella sua votazione del 16 giugno 2010 sul regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, il Parlamento europeo ha approvato l'indicazione obbligatoria del paese di origine sull'etichetta per le carni fresche, refrigerate e congelate per quanto riguarda il luogo di nascita, il luogo di allevamento e il luogo di macellazione dell'animale (4);

E.

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore circa le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, il suo paese d'origine o il luogo di provenienza;

F.

considerando che l'indicazione dell'origine sull'etichetta è attualmente obbligatoria per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine all'interno dell'Unione come conseguenza della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) (5), e che le norme dell'Unione in materia di etichettatura delle carni bovine sono in vigore dal 1o gennaio 2002; considerando che tali requisiti in materia di etichettatura includono già i luoghi di nascita, di allevamento e di macellazione;

G.

considerando che i suddetti requisiti applicabili alle carni bovine e ai prodotti a base di carni bovine hanno aumentato le aspettative dei consumatori per quanto riguarda le informazioni sull'origine di altri tipi di carni largamente consumate nell'Unione;

H.

considerando che il considerando 31 del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori sottolinea che l'origine delle carni è di primaria importanza per i consumatori e questi di conseguenza si aspettano di essere adeguatamente informati in merito al paese di origine delle carni; considerando che ciò è ulteriormente confermato da recenti studi e dalle conclusioni di ricerche condotte sui consumatori (6);

I.

considerando che, al fine di fornire ai consumatori informazioni esatte sull'origine delle carni, l'indicazione dei luoghi di nascita, di allevamento e di macellazione dovrebbe figurare sull'etichetta degli alimenti; considerando che ciò consentirebbe inoltre ai consumatori di ottenere un quadro più completo delle norme in materia di benessere degli animali e dell'impatto ambientale di un prodotto a base di carne;

J.

considerando che i recenti scandali alimentari, tra cui la sostituzione fraudolenta di carni bovine con carne di cavallo, hanno dimostrato che regole più severe in materia di tracciabilità e di informazione dei consumatori sono tanto necessarie quanto volute dai consumatori medesimi;

K.

considerando che l'etichettatura «UE» o «non-UE» per le carni macinate e le rifilature è pressoché priva di significato e potrebbe creare un precedente indesiderato, soprattutto in relazione all'eventuale futura indicazione del paese di origine sull'etichetta per le carni utilizzate come ingrediente; considerando che i requisiti relativi all'etichettatura di origine per le carni bovine dimostrano che un'indicazione più precisa dell'origine per le carni macinate e le rifilature è non solo realizzabile ma anche opportuna al fine di garantire l'informazione dei consumatori e la tracciabilità;

1.

ritiene che il regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione conferite alla medesima a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011;

2.

invita la Commissione a ritirare il regolamento di esecuzione;

3.

chiede alla Commissione di redigere una versione riveduta del regolamento di esecuzione, che preveda l'indicazione obbligatoria sull'etichetta del luogo di nascita nonché dei luoghi di allevamento e di macellazione dell'animale per le carni non trasformate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, in conformità della legislazione vigente in materia di etichettatura di origine delle carni bovine;

4.

invita la Commissione a sopprimere le deroghe al regolamento di esecuzione previste per le carni macinate e le rifilature;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 335 del 14.12.2013, pag. 19.

(2)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 187.

(5)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

(6)  Ad esempio: la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente (COM(2013)0755), accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 17 dicembre 2013, sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dell'etichettatura di origine delle carni utilizzate come ingrediente, sulla fattibilità di possibili scenari relativi a tale etichettatura e sui relativi impatti (SWD(2013)0437); e il rapporto dell'Ufficio europeo delle Unioni dei consumatori (BEUC), del 24 gennaio 2013, sull'etichettatura di origine (cfr. http://www.beuc.org/Content/Default.asp?PageID=2139).


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/105


P7_TA(2014)0098

Situazione in Ucraina

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla situazione in Ucraina (2014/2547(RSP))

(2017/C 093/17)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sull'esito del vertice di Vilnius e il futuro del partenariato orientale, in particolare per quanto riguarda l'Ucraina (1),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla politica europea di vicinato: verso un rafforzamento del partenariato — posizione del Parlamento europeo sulle relazioni del 2012 (2),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulle pressioni esercitate dalla Russia sui paesi del partenariato orientale (nel contesto del prossimo vertice del partenariato orientale a Vilnius) (3),

vista la dichiarazione congiunta del 29 novembre 2013 del vertice del partenariato orientale tenutosi a Vilnius,

viste le conclusioni sull'Ucraina del Consiglio del 20 gennaio 2014,

viste le dimissioni rassegnate dal primo ministro Azarov e dal suo governo il 28 gennaio 2014,

vista la dichiarazione congiunta sull'Ucraina rilasciata il 29 gennaio 2014 dai primi ministri dei paesi del Gruppo di Visegrád,

visti l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) concluso tra l'Unione europea e l'Ucraina, in vigore dal 1o marzo 1998, e il nuovo accordo di associazione siglato il 30 marzo 2012,

visto il vertice UE-Russia del 28 gennaio 2014,

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le dimostrazioni iniziate più di due mesi fa in seguito alla decisione del presidente Janukovyč di non firmare l'accordo di associazione con l'UE proseguono tuttora nella capitale, e che il malcontento si sta diffondendo in altre città, anche nelle regioni orientali dell'Ucraina; che la rivolta popolare in Ucraina si è estesa alla maggioranza delle regioni, le cui amministrazioni sono ora sotto il controllo del popolo;

B.

considerando che nelle ultime settimane la situazione si è ulteriormente deteriorata a un ritmo crescente e che i cittadini sono scesi in piazza per difendere la democrazia e le libertà civili in seguito alle brutali repressioni da parte delle forze di polizia antisommossa «Berkut» nei confronti di manifestanti, difensori dei diritti umani e giornalisti;

C.

considerando che, nonostante le pressioni internazionali, le autorità ucraine continuano a perseguire una politica di intimidazione, repressione, tortura e violenza contro i manifestanti, che ha portato al ferimento di oltre 2 000 persone, a numerosi rapimenti e all'uccisione di almeno sei persone;

D.

considerando che l'adozione, avvenuta il 16 gennaio 2014 da parte della maggioranza di governo, di una serie di leggi anti-proteste che limitano pesantemente le libertà di espressione e di riunione ha provocato sdegno a livello internazionale nonché violenti scontri a Kiev, con conseguenti perdite di vite umane;

E.

considerando che qualsiasi repressione violenta o dichiarazione di stato di emergenza sarà considerata un atto criminale e una violazione dei diritti fondamentali con profonde conseguenze internazionali;

F.

considerando che nella sua visita a Kiev dal 28 al 30 gennaio 2014 la delegazione ad hoc del Parlamento europeo ha incontrato le autorità e i dimostranti EuroMaidan, l'opposizione politica ed esponenti della chiesa e ha ottenuto un'analisi accurata e approfondita della situazione in Ucraina,

1.

si compiace dello spirito democratico e della resilienza del popolo ucraino dopo due mesi di coraggiose proteste scontratesi con la brutale risposta delle autorità ed esprime piena solidarietà e sostegno agli sforzi del popolo per un'Ucraina libera, democratica e indipendente e per una prospettiva europea;

2.

esprime profonda preoccupazione per la grave crisi politica in Ucraina e per i violenti scontri verificatisi a Kiev e in altre città ucraine; chiede con forza una soluzione politica alla crisi e insiste su un dibattito realmente democratico sulle modalità e gli strumenti necessari per superare gli scontri e le divisioni nel paese;

3.

condanna fermamente l'intensificazione delle violenze contro cittadini pacifici, giornalisti, studenti, attivisti della società civile, politici dell'opposizione e membri del clero, ed esprime sincero cordoglio alle famiglie delle vittime della violenza in Ucraina; invita le autorità ucraine a rispettare pienamente i diritti civili e le libertà fondamentali della popolazione e ad adottare provvedimenti immediati per porre fine alla situazione di impunità, indagando e punendo i responsabili delle violenze nei confronti dei manifestanti pacifici;

4.

invita altresì i manifestanti del Maidan a evitare l'uso della forza e a salvaguardare in modo pacifico la legittimità della loro causa e chiede a tutti i leader dell'opposizione di continuare ad astenersi dalla violenza non provocata e di far sì che le proteste siano pacifiche;

5.

è preoccupato per l'eccessivo ricorso alla violenza da parte delle forze di sicurezza e dei «tituschki» oltre che per gli atti violenti perpetrati da ultranazionalisti;

6.

chiede in particolare che il presidente Janukovyč ponga fine non solo al vergognoso spiegamento della polizia antisommossa Berkut e di altre forze di sicurezza, che provocano, sequestrano, molestano, torturano, picchiano e umiliano i sostenitori del movimento EuroMaidan, ma anche agli arresti arbitrari e ai periodi di detenzione preventiva eccessivamente lunghi; esprime particolare preoccupazione per le torture denunciate e sottolinea gli impegni internazionali dell'Ucraina in proposito; segnala il caso più recente, ovvero quello di Dmytro Bulatov (leader di «AutoMaidan»), che è stato sequestrato e torturato;

7.

invita il presidente Janukovyč a dare ordine di cessare siffatte pratiche e chiede il rilascio immediato e incondizionato nonché la riabilitazione politica di tutti i manifestanti e prigionieri politici detenuti illegalmente, tra i quali Julija Tymošenko; chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente sotto l'egida di un organismo riconosciuto a livello internazionale, quale ad esempio il Consiglio d'Europa, al fine di indagare su tutte le violazioni dei diritti umani che hanno avuto luogo dall'inizio delle manifestazioni;

8.

ricorda la disponibilità dell'UE a firmare un accordo di associazione/accordo di libero scambio globale e approfondito con l'Ucraina non appena superata la crisi politica e una volta soddisfatte le condizioni applicabili, quali definite dal Consiglio «Affari esteri» del 10 dicembre 2012 e sostenute dalla risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012;

9.

accoglie favorevolmente la decisione della Verchovna Rada di abrogare le leggi anti-protesta, e la relativa firma da parte del presidente Janukovič, come passo positivo verso una risoluzione politica della crisi; si rammarica tuttavia per il fatto che la legge sull'amnistia, che rende le vittime ostaggi, sia stata approvata il 29 gennaio 2014 senza il consenso dell'opposizione; ritiene che la liberazione incondizionata dei manifestanti non solo agevolerebbe sensibilmente il dialogo, ma contribuirebbe altresì alla pace sociale;

10.

esorta il presidente e il governo a impegnarsi seriamente in un dialogo inclusivo con l'opposizione, la società civile e i dimostranti del Maidan al fine di allentare la tensione e la polarizzazione che caratterizzano la situazione e di trovare soluzioni per superare l'attuale crisi politica e sociale in Ucraina con mezzi pacifici;

11.

ricorda al presidente Janukovyč la responsabilità che gli incombe, di fronte al popolo ucraino e alla comunità internazionale, di astenersi dal ricorrere a metodi repressivi, di superare l'attuale crisi politica e di rispettare il diritto di protesta pacifica;

12.

chiede che l'UE continui ad adoperarsi per fare opera di mediazione e favorire un processo che porti ad allentare la tensione, ad avviare un dialogo politico più costruttivo nel paese e a trovare una soluzione alla crisi e consenta di ovviare al problema della totale mancanza di fiducia; sottolinea che tale dialogo dovrebbe essere trasparente e coinvolgere pienamente EuroMaidan e la società civile;

13.

ritiene, a seguito delle numerose richieste avanzate da comuni cittadini, attivisti e politici ucraini, che la presenza attiva di membri del Parlamento europeo a Kiev possa evitare un ulteriore inasprimento della crisi e invita, a tale riguardo, a istituire una missione permanente del Parlamento europeo in Ucraina al fine di allentare le tensioni e facilitare il dialogo tra le parti; incarica la Conferenza dei presidenti di istituire tale missione il più presto possibile;

14.

chiede alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE di adottare misure immediate, tra cui una maggiore pressione diplomatica e la preparazione di provvedimenti mirati ad personam (restrizioni di viaggio e congelamento di beni e proprietà), nei confronti di tutti i funzionari e legislatori ucraini e dei loro sponsor commerciali (oligarchi) responsabili della repressione e della morte di manifestanti, e di intensificare gli sforzi volti a far cessare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale da parte delle società e degli uomini d'affari ucraini nelle banche europee;

15.

invita l'UE, gli USA, il FMI, la Banca Mondiale, la BERS e la BEI a proseguire l'elaborazione di un pacchetto di sostegno finanziario concreto a lungo termine che aiuti l'Ucraina a far fronte al peggioramento della situazione finanziaria e sociale e fornisca assistenza economica affinché il governo avvii le tanto necessarie riforme profonde e globali dell'economia ucraina;

16.

accoglie favorevolmente e appoggia il lavoro svolto attualmente dall'Unione europea e dagli Stati Uniti per la creazione di un sostanzioso pacchetto di aiuti a favore dell'Ucraina, da offrire a un governo di transizione credibile al fine di alleviare l'attuale difficile situazione in materia di pagamenti;

17.

è del parere che una delle misure importanti per risolvere la crisi in Ucraina consista nel ritorno alla Costituzione del 2004, illegalmente abrogata nel 2010 dalla Corte costituzionale aggirando il Parlamento ucraino, unitamente all'istituzione di un governo provvisorio e all'indizione di elezioni anticipate;

18.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a impegnarsi per un'ampia apertura verso la società ucraina, in particolare mediante un rapido accordo per l'istituzione di un regime di rilascio gratuito dei visti e, successivamente, di un regime di esenzione dall'obbligo del visto; è del parere che la tassa applicata ai visti vada ridotta drasticamente e senza indugio per i giovani ucraini, e che occorra potenziare la cooperazione nel campo della ricerca, intensificare gli scambi giovanili e aumentare il numero delle borse di studio disponibili;

19.

ritiene che si debbano esplicare ulteriori sforzi per includere l'Ucraina nel mercato energetico dell'UE mediante la Comunità dell'energia; sottolinea che spetta ai cittadini ucraini, e solo a loro, decidere, senza interferenze estere, circa l'orientamento geopolitico del paese e a quali accordi e comunità internazionali debba aderire l'Ucraina;

20.

invita la Russia ad adottare un atteggiamento costruttivo nonché a porre fine alle misure di ritorsione e alle pressioni indebite volte a minare il diritto sovrano dei suoi vicini di determinare liberamente il proprio futuro; esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a rivolgersi alla Russia in modo univoco per sostenere le aspirazioni europee dei paesi del partenariato orientale che scelgono liberamente di intensificare le loro relazioni con l'UE; sottolinea che il ricorso alla coercizione politica, economica e di altro tipo viola l'atto finale di Helsinki e il Memorandum di Budapest del 1994 concernente la sicurezza dell'Ucraina; fa notare che tanto l'UE quanto la Russia hanno la responsabilità di apportare un contributo attivo alla pace e alla prosperità nei paesi del vicinato comune che vada a vantaggio sia dell'UE sia della Russia; ribadisce la propria convinzione che l'unica via da percorrere in vista del conseguimento del citato obiettivo sia la cooperazione;

21.

appoggia l'ulteriore coinvolgimento della società civile nei processi nazionali di riforma; incoraggia una maggiore cooperazione interparlamentare con l'Assemblea parlamentare Euronest; si compiace della partecipazione della Conferenza degli enti locali e regionali del partenariato orientale;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, agli Stati membri, al Presidente dell'Ucraina, al governo ucraino, alla Verchovna Rada, all'Assemblea parlamentare Euronest e alle assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0595.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0446.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0383.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/108


P7_TA(2014)0099

Situazione in Siria

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla situazione in Siria (2014/2531(RSP))

(2017/C 093/18)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria,

viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri sulla Siria, in particolare quelle del 20 gennaio 2014, e le conclusioni del Consiglio europeo sulla Siria,

viste le dichiarazioni sulla Siria del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Catherine Ashton, e in particolare le sue osservazioni in occasione della conferenza di Ginevra II sulla Siria del 22 gennaio 2014, nonché la sua dichiarazione in merito alla decisione presa dall'assemblea generale della coalizione siriana delle forze dell'opposizione di partecipare alla conferenza di Ginevra II il 18 gennaio 2014,

viste la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013 sulla distruzione delle armi chimiche della Siria e la relazione finale della missione delle Nazioni Unite incaricata di indagare sul presunto uso di armi chimiche nella Repubblica araba siriana, pubblicata il 12 dicembre 2013,

viste le dichiarazioni sulla Siria del commissario europeo per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, Kristalina Georgieva,

vista la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite del 24 settembre 2013 sul continuo grave deterioramento della situazione umanitaria e dei diritti umani nella Repubblica araba siriana,

vista la sesta relazione della commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sulla Repubblica araba siriana, dell'11 settembre 2013,

visti il comunicato finale del gruppo d'azione per la Siria (il «comunicato di Ginevra») del 30 giugno 2012, la conferenza di Ginevra II avviata il 22 gennaio 2014 e le osservazioni di apertura e chiusura del Segretario generale delle Nazioni Unite,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti gli obblighi internazionali della Siria, tra cui il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e il relativo protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, nonché la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio,

visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le violenze in Siria si stanno intensificando e che il bilancio delle vittime è in costante crescita; che, secondo le Nazioni Unite, dall'inizio della violenta repressione delle proteste pacifiche in Siria sono state uccise più di 130 000 persone, per la maggior parte civili; che secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento dell'assistenza umanitaria (OCHA), si stima che 9 milioni di persone necessitino di aiuti umanitari all'interno della Siria, tra cui 6,5 milioni di sfollati interni, e che i profughi siriani siano più di 2,3 milioni, e siano presenti soprattutto in Turchia, Giordania, Libano, Egitto e Iraq;

B.

considerando che la drammatica situazione umanitaria, dei diritti umani e di sicurezza continua a peggiorare; che il regime di Assad e i gruppi più intransigenti che appoggiano il regime violano su vasta scala i diritti umani, con massacri e altre uccisioni illegali, arresti arbitrari e detenzioni illegali, presa di ostaggi, sparizioni forzate, esecuzioni di prigionieri, torture e maltrattamenti sistematici, violenze sessuali e violazioni dei diritti dei minori; che il regime siriano ha demolito interi quartieri in una politica di punizione collettiva nei confronti dei civili; che la distruzione su larga scala di aree urbane ha causato la disperazione dei civili e l'espulsione di numerosi di loro;

C.

considerando che esistono prove di esecuzioni sommarie extragiudiziali e di altre forme di violazioni dei diritti umani commesse da forze che si oppongono al regime di Assad; che fino a 2 000 fazioni diverse lottano contro il regime di Assad, tra cui molti gruppi di criminalità organizzata; che la presenza e l'infiltrazione di gruppi di militanti legati ad Al Qaeda quali ISIS e Jabhat al-Nusra, che comprendono altresì molti combattenti stranieri od originari dell'UE con un programma di matrice islamica radicale, è in continua crescita; che la radicalizzazione della regione costituisce un grande pericolo;

D.

considerando che la crescente interferenza di attori stranieri, il loro sostegno militare e politico, nonché il persistere di divisioni all'interno della comunità internazionale, anche in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, stanno trasformando il conflitto in una guerra «per procura»;

E.

considerando che un fotografo disertore della polizia militare siriana ha fornito al movimento nazionale siriano 55 000 immagini digitali di circa 11 000 vittime, che testimoniano violazioni diffuse e sistematiche del diritto umanitario internazionale da parte del regime; che tali immagini sono state esaminate da un gruppo internazionale di esperti legali ad alto livello, il quale ha concluso che, sulla base del materiale valutato, sussistono chiare prove, che possono essere accettate come autentiche da un tribunale, delle sistematiche torture e uccisioni di detenuti da parte di agenti del governo siriano, e che tali prove potrebbero sostenere un'accusa per crimini contro l'umanità e per crimini di guerra;

F.

considerando che la violenta crisi in Siria ha causato una catastrofe umanitaria senza precedenti nella storia recente, di cui non si vede la fine; che oltre la metà delle persone colpite sono bambini che soffrono di fame, malnutrizione e malattie; che la mancanza di accesso a cibo, acqua, assistenza sanitaria di base, condizioni igieniche, alloggi e istruzione costituisce un aspetto critico della catastrofe umanitaria; che la fornitura di aiuti umanitari è ostacolata dalla mancanza di sicurezza, dal rifiuto di accesso da parte delle autorità siriane e da ostacoli alle infrastrutture;

G.

considerando che i 560 000 rifugiati palestinesi in Siria rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile colpito dal conflitto; che 250 000 siriani sono bloccati in aree assediate o di difficile accesso, tra cui 18 000 rifugiati palestinesi nel campo profughi di Yarmouk fuori Damasco che versano in condizioni di grande sofferenza, 57 dei quali sarebbero morti di fame, secondo quanto riportato; che, in seguito ai risultati dei negoziati sul campo profughi di Yarmouk a Damasco, una parte degli aiuti è stata consegnata ai suoi residenti, ma non è sufficiente a far fronte alle necessità;

H.

considerando che l'incessante violenza ha avuto un drammatico effetto destabilizzante sui paesi vicini, in particolare a causa degli ingenti flussi di profughi; che tali paesi devono far fronte anche a enormi problematiche nazionali e che il Libano e la Giordania sono particolarmente vulnerabili; che un'eventuale degenerazione violenta nel Libano comporterà non solo una crisi umanitaria ma anche il rischio di un collasso della regione;

I.

considerando che la conferenza di Ginevra II sulla Siria, aperta dal Segretario generale delle Nazioni Unite il 22 gennaio 2014, si prefigge l'obiettivo di raggiungere una soluzione politica al conflitto mediante un accordo globale tra il governo siriano e l'opposizione per la piena attuazione del comunicato di Ginevra, che chiede la creazione di un governo di transizione che conduca il paese alle elezioni; che la partecipazione costruttiva al processo di pace di tutti i soggetti interessati è fondamentale per il raggiungimento di una soluzione politica duratura; che il 18 gennaio 2014 l'assemblea generale della coalizione siriana delle forze rivoluzionarie e dell'opposizione ha deciso di accettare l'invito a partecipare a tale processo, ma diversi gruppi di ribelli non erano rappresentati; che l'invito all'Iran alla conferenza tenutasi in Svizzera è stato presentato e poi ritirato; che i negoziati sono stati sospesi il 31 gennaio 2014 e il prossimo ciclo è previsto per il 10 febbraio 2014; che il conflitto continua durante i negoziati di Ginevra II;

J.

considerando che la seconda conferenza internazionale dei donatori per la Siria, tenutasi il 15 gennaio 2014 in Kuwait, ha raccolto promesse di aiuto per 2,4 miliardi di dollari, ma che questo importo è insufficiente rispetto alla grande necessità di aiuti umanitari, che vari organi delle Nazioni Unite hanno stimato a 6,5 miliardi di dollari; che gli aiuti dell'UE per l'assistenza umanitaria destinati alla Siria e ai paesi limitrofi hanno raggiunto la somma di 1,1 miliardi di euro;

K.

considerando che un numero consistente di attivisti pacifici della società civile, difensori dei diritti umani, intellettuali, personalità religiose, tra cui i due vescovi rapiti Yohanna Ibrahim e Boulos Yazigi, giornalisti e personale sanitario subisce molestie, pene detentive, torture o scompare per mano del regime siriano, e in misura crescente anche di diversi gruppi ribelli; che nel dicembre 2013 a Damasco la vincitrice del premio Sacharov 2011 Razan Zaitouneh è stata rapita insieme a suo marito e ad altri difensori dei diritti umani e che il loro destino rimane ignoto;

L.

considerando che il 12 dicembre 2013 la missione incaricata di indagare sul presunto uso di armi chimiche nella Repubblica araba siriana ha concluso che nel 2013 sono state impiegate armi chimiche contro militari e/o civili, tra cui bambini; che il 27 settembre 2013 è stata adottata all'unanimità la risoluzione n. 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nella quale si approvava, tra l'altro, lo smantellamento immediato del programma di armi chimiche della Siria, da completarsi entro il 30 giugno 2014; che solo il 5 % delle riserve totali è stato trasferito fuori dal paese per essere distrutto; che, tuttavia, la stragrande maggioranza dei morti e dei feriti è causata dalle armi convenzionali; che negli ultimi mesi il regime di Assad ha utilizzato su vasta scala barili-bomba che hanno provocato un numero considerevole di vittime;

M.

considerando che nell'ultimo anno il numero delle domande di asilo nell'UE presentate da cittadini siriani è continuato ad aumentare e che la crisi dei rifugiati siriani costituisce una prima prova per il sistema europeo comune di asilo, recentemente sottoposto a revisione;

N.

considerando che nella sua risoluzione del 9 ottobre 2013 il Parlamento ha incoraggiato gli Stati membri a sopperire alle necessità impellenti assicurando un ingresso sicuro nell'Unione al fine di ammettere temporaneamente i siriani, anche mediante il reinsediamento associato alle quote nazionali esistenti e l'ammissione per motivi umanitari;

1.

condanna fermamente le diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale perpetrate dal regime di Assad, inclusi tutti gli atti di violenza, tortura sistematica ed esecuzione dei prigionieri; condanna qualsiasi abuso dei diritti umani e violazione del diritto umanitario internazionale commessi dai gruppi armati che si oppongono al regime; condanna energicamente ogni violazione e abuso contro donne e bambini, in particolare quelli di natura sessuale, anche nel nome della jihad («jihad al-nikah» o guerra santa del sesso); deplora con fermezza l'aumento del numero di attacchi terroristici ad opera di organizzazioni e individui estremisti legati ad al-Qaida, che hanno provocato numerose vittime e distruzioni; lancia un appello per la cessazione di tutte le ostilità in Siria; evidenzia che i responsabili delle diffuse, sistematiche e pesanti violazioni dei diritti umani perpetrate in Siria devono rispondere delle proprie azioni ed essere assicurati alla giustizia e sostiene la richiesta rivolta dall'UE a tutti i combattenti stranieri in Siria, compresi gli Hezbollah, di ritirarsi immediatamente e di porre fine a qualsiasi finanziamento o sostegno esterno;

2.

esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime; plaude al coraggio del popolo siriano e ribadisce la propria solidarietà con la sua lotta per la libertà, la dignità e la democrazia;

3.

esprime preoccupazione per il crescente coinvolgimento di gruppi estremisti islamici e di combattenti stranieri nel conflitto siriano, per l'intensificarsi delle violenze a sfondo religioso ed etnico nel paese nonché per la continua frammentazione e le divisioni all'interno dell'opposizione; continua a incoraggiare la coalizione nazionale siriana delle forze rivoluzionarie e dell'opposizione affinché crei un fronte di opposizione più compatto, inclusivo e organizzato, sia internamente che esternamente;

4.

ribadisce la propria posizione secondo la quale la soluzione politica dovrebbe salvaguardare l'unità, l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza della Siria;

5.

sostiene pienamente la conferenza di Ginevra II sulla Siria quale primo passo del processo che porterà a una soluzione politica e democratica del conflitto e sottolinea la fondamentale importanza di mantenere attivo il processo Ginevra II; plaude agli sforzi dell'inviato speciale dell'ONU Lakhdar Brahimi per consentire questa prima e diretta interazione tra le parti belligeranti; è convinto che una soluzione durevole all'attuale crisi in Siria si possa ottenere soltanto attraverso un processo politico inclusivo guidato dalla Siria con il sostegno della comunità internazionale; sottolinea la necessità di un'autentica transizione politica nel paese che risponda alle aspirazioni del popolo alla libertà e alla democrazia; rinnova il suo invito al presidente Assad a farsi da parte;

6.

rileva l'importanza cruciale delle misure di rafforzamento della fiducia in tale contesto; esorta pertanto le delegazioni negoziali a concordare e attuare cessate il fuoco a livello locale, la fine degli assedi in talune aree urbane, tra cui Homs, il rilascio o lo scambio di prigionieri e l'agevolazione dell'accesso degli aiuti umanitari ai civili bisognosi, quali elementi costitutivi di negoziati concreti sulla base del comunicato di Ginevra; osserva che nei primi colloqui non si sono registrati autentici progressi né un reale cambiamento nella posizione delle due parti; rileva altresì l'importanza di coinvolgere nel processo Ginevra II tutti i principali attori internazionali interessati; è del parere che un riavvicinamento a lungo termine tra l'Occidente e l'Iran possa contribuire a dar vita a un contesto regionale in grado di contribuire al processo di riconciliazione in Siria;

7.

accoglie favorevolmente i progressi conseguiti e la cooperazione internazionale per quanto riguarda la distruzione delle armi chimiche della Siria e chiede la piena attuazione della decisione del consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche del 27 settembre 2013; esprime preoccupazione per le segnalazioni secondo cui, alla fine di gennaio 2014, solo il 5 % dell'arsenale chimico siriano era stato trasferito fuori dal paese per essere distrutto ed esorta le autorità siriane a rispettare il calendario stabilito nella risoluzione n. 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; chiede di prestare particolare attenzione alla sicurezza ambientale nell'ambito del processo di distruzione e della gestione delle scorie rimanenti; evidenzia, tuttavia, che la stragrande maggioranza dei morti e dei feriti nella violenta crisi in Siria è stata causata dalle armi convenzionali;

8.

sottolinea che, alla luce della portata senza precedenti della crisi, è necessario che l'Unione europea e la comunità internazionale nel suo insieme provvedano in via prioritaria ad alleviare le sofferenze di milioni di siriani che necessitano di beni e servizi di base; chiede una risoluzione umanitaria urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su tale tema; invita soprattutto la Russia e la Cina, in qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza, ad assumersi le proprie responsabilità e ad agevolare l'adozione di una risoluzione umanitaria; esorta nuovamente l'UE e gli Stati membri ad adempiere alle loro responsabilità in ambito umanitario e aumentare l'assistenza ai profughi siriani, nonché a coordinare in modo più efficace i loro sforzi in questo settore; condanna il fatto che i tentativi di fornire aiuti umanitari siano stati regolarmente vanificati e chiede a tutte le parti in causa del conflitto, in particolare al regime di Assad, di agevolare la fornitura di assistenza e gli aiuti umanitari attraverso tutti i canali possibili, anche attraverso i confini e le linee di conflitto, e di garantire la sicurezza di tutto il personale medico e di tutti gli operatori umanitari;

9.

rammenta che, a norma del diritto umanitario internazionale, i feriti e i malati devono ricevere, nella massima misura possibile e con la massima tempestività, l'assistenza e le cure mediche richieste dalla loro condizione; sottolinea che lasciar morire deliberatamente di fame i civili e attaccare le strutture sanitarie sono proibiti dal diritto umanitario internazionale e saranno considerati crimini di guerra;

10.

ribadisce il suo appello per l'istituzione di rifugi sicuri lungo il confine turco-siriano, ed eventualmente all'interno della Siria, e per la creazione di corridoi umanitari da parte della comunità internazionale;

11.

chiede il rilascio immediato, incondizionato e sicuro di tutti i prigionieri politici, del personale medico, degli operatori umanitari, dei giornalisti, dei religiosi e degli attivisti per i diritti umani, tra cui la vincitrice del premio Sacharov 2011 Razan Zeitouneh, nonché un'azione coordinata dell'UE che ne garantisca la liberazione; invita tutte le parti a garantire l'incolumità di queste persone; esorta il governo siriano a garantire agli organi internazionali di documentazione, anche alla commissione d'inchiesta sulla Siria delle Nazioni Unite, l'accesso libero e immediato a tutte le strutture di detenzione;

12.

condanna le intimidazioni e gli attacchi contro gli attivisti e i giornalisti pacifici; deplora la censura su Internet e l'accesso limitato ai blog e ai social network; rammenta che la salvaguardia della libertà di espressione, la tutela dei giornalisti e un settore dei media libero e indipendente sono elementi fondamentali del processo politico democratico; sottolinea altresì l'importanza di rafforzare gli attori della società civile in Siria e di assicurare la partecipazione attiva e significativa delle donne, dei giovani e dei rappresentanti della società civile al processo di Ginevra II e alla ricostruzione del paese;

13.

sottolinea l'importanza di tutti gli attori che forniscono protezione ai gruppi particolarmente vulnerabili della società siriana, come le minoranze etniche e religiose, tra cui i cristiani, nell'ambito della crisi attuale, nonché della loro partecipazione al processo di Ginevra II, allo scopo di mantenere viva la tradizione di una coesistenza interculturale, interetnica e interreligiosa nel paese per una nuova Siria futura;

14.

chiede che sia adottata una politica di tolleranza zero in relazione all'uccisione, al sequestro e al reclutamento, soprattutto dei minori, e invita tutte le parti coinvolte nel conflitto a rispettare appieno la risoluzione n. 1612 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 26 luglio 2005, sui bambini e i conflitti armati; sottolinea inoltre che è importante prevenire gli atti di violenza sessuale e di genere, nonché fornire un sostegno adeguato alle vittime; pone l'accento, a tale proposito, sull'importanza dei programmi di risposta rapida in relazione ai casi di violenza fondata sul genere; accoglie inoltre favorevolmente l'iniziativa delle Nazioni Unite e dei suoi partner umanitari «No Lost Generation», finalizzata a prendersi cura dei bambini siriani e a preservare il loro futuro, ed esorta l'UE a sostenere attivamente tale iniziativa;

15.

chiede che sia rivolta un'attenzione particolare alla situazione dei rifugiati palestinesi in Siria e, soprattutto, all'allarmante situazione umanitaria nel campo profughi di Yarmouk; invita tutte le parti coinvolte nel conflitto a garantire all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) e alle altre organizzazioni umanitarie internazionali l'accesso immediato e incondizionato a detto campo profughi, allo scopo di alleviare le sofferenze estreme della popolazione;

16.

ribadisce il proprio sostegno all'attività della commissione d'inchiesta internazionale indipendente sulla Repubblica araba siriana, istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, e rinnova l'appello al Consiglio di sicurezza dell'ONU affinché deferisca la situazione in Siria alla Corte penale internazionale per un'indagine formale; chiede al vicepresidente/alto rappresentante di adottare misure a tal fine;

17.

plaude all'intraprendenza delle comunità ospitanti e dei paesi vicini della Siria, in particolare la Giordania, il Libano, la Turchia e l'Iraq, nel fornire rifugio e aiuti umanitari alle famiglie in fuga dal conflitto armato in Siria; esprime nuovamente profonda preoccupazione per l'impatto della crisi siriana sull'intera regione, in particolare in Libano e in Giordania, in termini umanitari, sociali, economici, politici e di sicurezza; ribadisce che è necessario fornire una risposta coesa per sostenere i paesi ospitanti, compresa l'assistenza a livello umanitario, di sviluppo e macroeconomica, e ricorda le richieste rivolte all'UE di convocare una conferenza umanitaria sulla crisi dei rifugiati siriani, che si concentri in via prioritaria sulle azioni a favore dei paesi ospitanti della regione in modo da sostenerli negli sforzi profusi per accogliere la sempre più consistente popolazione di rifugiati e mantenere aperte le frontiere;

18.

sottolinea che la crisi siriana richiede un approccio comune coerente da parte dell'UE e degli Stati membri nel settore della fornitura di aiuti umanitari e non solo, e conferma il proprio sostegno agli sforzi profusi dal VP/AR Catherine Ashton e dal commissario Kristalina Georgieva al fine di garantire un migliore coordinamento in questo ambito;

19.

plaude agli impegni per 2,4 miliardi di dollari assunti in Kuwait e invita i donatori a tenere fede alle loro promesse e a erogare tali fondi senza indugio; accoglie con favore gli impegni assunti dall'UE e dai suoi Stati membri, in quanto donatori principali in termini di aiuti finanziari e di impegni futuri; osserva, tuttavia, che sono necessari ulteriori sforzi significativi al fine di soddisfare le esigenze umanitarie in Siria e chiede pertanto contributi finanziari supplementari da parte degli attori internazionali;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'inviato speciale per la Siria delle Nazioni Unite e della Lega araba, al parlamento e al governo dell'Iraq, al parlamento e al governo della Giordania, al parlamento e al governo del Libano, al parlamento e al governo della Turchia, al parlamento e al governo dell'Egitto, al parlamento e al governo della Russia, al parlamento e al governo della Cina nonché a tutte le parti coinvolte nel conflitto siriano.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/113


P7_TA(2014)0100

Situazione in Egitto

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla situazione in Egitto (2014/2532(RSP))

(2017/C 093/19)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Egitto, in particolare quella del 12 settembre 2013 sulla situazione in Egitto (1),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla politica europea di vicinato: verso un rafforzamento del partenariato. Posizione del Parlamento europeo sulle relazioni del 2012 (2),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2013 sul recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba in transizione (3),

viste le dichiarazioni del vicepresidente/alto rappresentante, Catherine Ashton, del 24 gennaio 2014 sui recenti attacchi violenti in Egitto, del 19 gennaio 2014 sul referendum costituzionale in Egitto, dell'11 gennaio 2014 sulla situazione in Egitto in vista del referendum costituzionale, del 24 dicembre 2013 sulle autobombe a Mansoura, Egitto, nonché del 23 dicembre 2013 sulla condanna di attivisti politici in Egitto,

viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 sulla Primavera araba,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sull'Egitto del 22 luglio e 21 agosto 2013,

visti l'accordo di associazione UE-Egitto del 2001, entrato in vigore nel 2004 e rafforzato dal piano di azione del 2007, nonché la relazione della Commissione sullo stato di avanzamento della sua attuazione del 20 marzo 2013,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, di cui l'Egitto è firmatario,

vista la dichiarazione costituzionale pubblicata in Egitto l'8 luglio 2013 in cui si propone una tabella di marcia per le modifiche della Costituzione e per nuove elezioni,

vista la nuova Costituzione egiziana, redatta dalla commissione costituzionale e adottata a seguito del referendum del 14 e 15 gennaio 2014,

visto il programma di sostegno alla transizione verso la democrazia del governo ad interim egiziano,

vista la legge egiziana n. 107, del 24 novembre 2013, concernente il diritto di svolgere raduni pubblici, cortei e manifestazioni pacifiche,

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 1o dicembre 2013 il presidente ad interim Adly Mansour ha approvato la nuova Costituzione egiziana concordata dalla commissione costituzionale, composta da 50 esperti, tra cui un'ampia serie di esponenti politici e religiosi, ma nessun rappresentante dei Fratelli musulmani;

B.

considerando che il referendum sulla Costituzione, tenutosi il 14 e 15 gennaio 2014, ha registrato un'affluenza del 38,6 % e un sostegno pari al 98,1 %; che la fase precedente al referendum è stata caratterizzata da atti di violenza e da vessazioni e arresti nei confronti degli attivisti impegnati nella campagna a favore del «no», il che ha comportato un dibattito pubblico unilaterale in vista del referendum; che, secondo una dichiarazione del vicepresidente/alto rappresentante, Catherine Asthon, sebbene l'UE non sia in grado di effettuare una valutazione approfondita sullo svolgimento del referendum o di verificarne le presunte irregolarità, queste ultime non sembrano avere inciso in maniera determinante sull'esito;

C.

considerando che la nuova Costituzione egiziana presenta molti elementi positivi, in particolare in materia di libertà fondamentali e di diritti umani, di tutela delle minoranze e di diritti delle donne, ma contiene anche articoli che esentano le forze armate dal controllo civile e il relativo bilancio dal controllo parlamentare e permettono ai giudici militari di processare i civili, così come un articolo che limita la libertà dei seguaci delle religioni abramitiche di praticare riti religiosi e di costruire luoghi di culto;

D.

considerando che le tensioni politiche e la profonda polarizzazione della società continuano a provocare attacchi terroristici e scontri violenti nel paese; che dal luglio 2013 a questa parte oltre un migliaio di persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste ferite in scontri tra manifestanti e forze di sicurezza così come tra oppositori e sostenitori dell'ex presidente Morsi; che, stando a quanto riportato, le forze di sicurezza hanno fatto un uso eccessivo della forza a danno dei manifestanti e che migliaia di questi ultimi sono stati arrestati e tenuti in stato di fermo, mentre la pratica dell'impunità continua a prevalere; che il 12 novembre 2013 è stato revocato lo stato di emergenza nel paese;

E.

considerando che la dichiarazione costituzionale dell'8 luglio 2013 ha definito una tabella di marcia politica per l'Egitto; che, contrariamente alla tabella di marcia, il presidente egiziano ad interim, Adly Mansour, ha poi chiesto l'organizzazione in primo luogo delle elezioni presidenziali; che il programma del governo ad interim ha ribadito il proprio impegno ad adoperarsi per la realizzazione di un sistema democratico, che garantisca i diritti e le libertà di tutti gli egiziani, nonché per il completamento di tale tabella di marcia con la piena partecipazione di tutti gli attori politici e con un referendum sulla nuova Costituzione, al quale seguiranno elezioni parlamentari e presidenziali libere ed eque che si dovranno svolgere a tempo debito, conformemente a tutte le disposizioni legislative;

F.

considerando che le violazioni delle libertà fondamentali e dei diritti umani restano diffuse nel paese; che episodi di violenza, istigazione e vessazione a danno di oppositori politici, giornalisti e attivisti della società civile sono aumentati ulteriormente nel periodo di preparazione del referendum; che, nelle ultime settimane, molti attivisti politici e della società civile, tra cui Alaa Abdel Fattah, Mohamed Abdel del Centro egiziano per i diritti economici e sociali, nonché Ahmed Maher e Ahmed Douma, leader del movimento 6 aprile, così come i membri di vari partiti politici sono stati arrestati e condannati; che il 12 gennaio 2014 il Consiglio nazionale egiziano per i diritti umani ha pubblicato una relazione dopo aver reso visita agli attivisti di primo piano summenzionati presso il carcere di Tora, nella quale si criticano le loro condizioni di detenzione e si chiede di porre fine al loro maltrattamento; che, secondo quanto riportato dal Comitato per la protezione dei giornalisti, dal luglio 2013 almeno cinque giornalisti sono stati uccisi e 45 aggrediti, 11 emittenti giornalistiche sono state prese d'assalto e almeno 44 giornalisti sono stati tenuti in stato di fermo senza accusa nell'ambito di indagini preliminari troppo lunghe; che, il 29 gennaio 2014, 20 giornalisti dell'emittente Al-Jazeera, di cui otto si trovano ora in stato di detenzione e tre sono europei, sono stati accusati di appartenere a un'«organizzazione terroristica» o di «diffondere false notizie»;

G.

considerando che i Fratelli musulmani hanno ripetutamente rifiutato di partecipare al processo politico annunciato dal governo ad interim e hanno chiesto di boicottare il referendum, mentre molti dei loro leader continuano a incitare alla violenza contro le autorità statali e le forze di sicurezza; che le autorità egiziane ad interim hanno interdetto i Fratelli musulmani, imprigionato i loro leader, confiscato i loro beni, fatto tacere i loro media e criminalizzato l'adesione al movimento, mentre il Partito Libertà e Giustizia esiste ancora; che l'ex presidente Morsi è detenuto dal 3 luglio 2013 e che nei suoi confronti sono state mosse molteplici accuse penali;

H.

considerando che le libertà fondamentali e i diritti umani, così come la giustizia sociale e un più elevato tenore di vita per i cittadini, rappresentano elementi cruciali della transizione verso una società egiziana aperta, libera, democratica e prospera; che sindacati e organizzazioni della società civile indipendenti sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale in questo processo e che la libertà dei mezzi d'informazione rappresenta un pilastro della società in qualsiasi democrazia; che, nell'attuale periodo di transizione politica e sociale attraversato dal paese, le donne egiziane continuano a trovarsi in una situazione particolarmente vulnerabile;

I.

considerando che in Egitto le tensioni tra jihadisti e cristiani copti sono aumentate dopo la destituzione del presidente Morsi l'estate scorsa e hanno portato alla distruzione di molte chiese cristiane copte; che nel 2013 in Egitto è stato registrato il numero più alto al mondo di incidenti con il coinvolgimento di cristiani, con almeno 167 episodi riferiti dai mezzi d'informazione; che nel paese si sono verificati quasi 500 tentativi di chiudere o distruggere chiese e almeno 83 casi di uccisioni di cristiani per motivi religiosi;

J.

considerando che la situazione relativa alla sicurezza si è ulteriormente deteriorata e che gli atti di terrorismo e gli attacchi violenti contro le forze di sicurezza nel Sinai si sono intensificati; che, secondo dati ufficiali, dal 30 giugno 2013 almeno 95 agenti di sicurezza sono morti nel corso di attacchi violenti;

K.

considerando che attualmente, in questa regione, migliaia di persone, in gran parte profughi provenienti dall'Eritrea e dalla Somalia, tra cui molte donne e bambini, perdono la vita, scompaiono o vengono sequestrate e tenute in ostaggio a scopo di estorsione, vengono torturate, sfruttate a scopo sessuale o uccise ai fini del traffico di organi da parte di trafficanti di esseri umani;

L.

considerando che la legge n. 107 del 24 novembre 2013 concernente il diritto di svolgere raduni pubblici, cortei e manifestazioni pacifiche ha scatenato ampie e forti critiche in Egitto e al di fuori del paese; che, secondo la dichiarazione rilasciata il 23 dicembre 2013 dal vicepresidente/alto rappresentante Catherine Ashton, tale legge è considerata da molti un atto normativo che limita in modo eccessivo la libertà di espressione e di riunione; che, nelle ultime settimane, le proteste pacifiche sono state disperse e molti manifestanti sono stati arrestati e detenuti ai sensi della legge in parola;

M.

considerando che l'economia dell'Egitto deve far fronte a gravi difficoltà; che dal 2011 il tasso di disoccupazione è aumentato e i tassi di povertà si sono aggravati; che la prosperità economica del paese richiede stabilità politica, politiche economiche solide, interventi di lotta alla corruzione e sostegno internazionale; che gli sviluppi politici, economici e sociali in Egitto hanno implicazioni significative per l'intera regione e oltre;

N.

considerando che, in linea con la sua politica europea di vicinato riveduta, e in particolare con l'approccio «più progressi, più aiuti» («more for more»), il livello e la portata dell'impegno dell'Unione nei confronti dell'Egitto sono basati sull'incentivazione e dipendono pertanto dai progressi che il paese compie nell'adempiere ai suoi impegni, ad esempio in materia di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e uguaglianza di genere;

1.

esprime nuovamente la sua profonda solidarietà con il popolo egiziano e continua a sostenerne le legittime aspirazioni democratiche e gli sforzi volti a conseguire una transizione democratica pacifica verso riforme politiche, economiche e sociali;

2.

condanna duramente tutti gli atti di violenza, terrorismo, istigazione, vessazione, incitamento all'odio e censura; esorta tutti i soggetti politici e le forze di sicurezza a dar prova della massima moderazione e ad astenersi da qualsiasi provocazione onde evitare ulteriori violenze, nel migliore interesse del paese; esprime il proprio sincero cordoglio alle famiglie delle vittime;

3.

esorta le autorità egiziane ad interim e le forze di sicurezza a garantire la sicurezza di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro opinioni politiche, dalla loro appartenenza politica o dalla loro confessione, a rispettare lo Stato di diritto nonché i diritti umani e le libertà fondamentali, a tutelare le libertà di associazione, di riunione pacifica, di espressione e di stampa, a impegnarsi a favore del dialogo e della non violenza e a rispettare e soddisfare gli obblighi internazionali loro incombenti;

4.

prende atto della nuova Costituzione dell'Egitto, approvata nell'ambito del referendum svoltosi il 14 e 15 gennaio 2014, la quale dovrebbe costituire un importante passo avanti nella difficile transizione del paese verso la democrazia; valuta positivamente il fatto che la nuova Costituzione egiziana menzioni un governo civile, la libertà di credo e l'uguaglianza di tutti i cittadini, tra l'altro per quanto concerne il miglioramento dei diritti delle donne, la garanzia dei diritti dei bambini, il divieto di tortura in qualsiasi forma o manifestazione, il divieto di qualunque forma di schiavitù e l'applicazione di sanzioni penali al riguardo, nonché l'impegno a rispettare i trattati internazionali in materia di diritti umani sottoscritti dall'Egitto; chiede che sia data piena ed efficace attuazione alle disposizioni in materia di libertà fondamentali (comprese le libertà di riunione, di associazione e di espressione) e diritti umani contenute nella nuova Costituzione, e che tutte le leggi in vigore e future relative a questi ambiti siano conformi ad essa;

5.

esprime tuttavia preoccupazione in merito ad alcuni articoli della nuova Costituzione, in particolare quelli relativi allo status delle forze armate e segnatamente l'articolo 202, che stabilisce che il ministro della Difesa, che ricopre altresì la carica di comandante in capo, sia nominato tra gli ufficiali dell'esercito, l'articolo 203 sul bilancio delle forze armate, l'articolo 204, che consente di sottoporre i civili al giudizio di tribunali militari nel caso di reati riguardanti attacchi diretti condotti contro installazioni militari, zone militari, apparecchiature militari, documenti e segreti militari, fondi pubblici delle forze armate, stabilimenti militari e personale militare, nonché nel caso di reati relativi al servizio militare, e l'articolo 234, che sancisce che la nomina del ministro della Difesa sia subordinata all'approvazione del Consiglio supremo delle forze armate e rimanga valida per due interi mandati presidenziali, senza che sia fornita alcuna indicazione circa le modalità con cui il ministro può essere destituito e le persone che hanno il potere di farlo;

6.

sottolinea che il referendum costituzionale ha rappresentato un'opportunità per gettare le basi del consenso nazionale, della riconciliazione e della stabilità istituzionale e politica del paese; rileva che la schiacciante maggioranza dei voti sono stati espressi a favore della nuova Costituzione, che l'affluenza alle urne è stata relativamente bassa e che sono state segnalate presunte irregolarità durante lo scrutinio; si rammarica profondamente per i violenti scontri scoppiati prima, durante e dopo il referendum, nei quali si sono registrati morti e feriti;

7.

condanna ogni atto di violenza e intimidazione e invita tutti gli attori e le forze di sicurezza a dare prova di moderazione, onde evitare ulteriori perdite di vite umane o ferimenti e nel miglior interesse del paese; esorta il governo egiziano ad interim a garantire che siano svolte indagini tempestive, indipendenti, serie e imparziali riguardo a tutti i casi di questo tipo e che i responsabili siano assicurati alla giustizia; ricorda al governo ad interim la sua responsabilità di garantire la sicurezza di tutti i cittadini egiziani, indipendentemente dalle loro posizioni politiche o dalla loro confessione religiosa, nonché di assicurare che tutti i responsabili di violenze, istigazioni alla violenza o violazioni dei diritti umani siano chiamati a rispondere delle loro azioni in modo imparziale;

8.

pone nuovamente l'accento sull'importanza cruciale della riconciliazione e di un processo politico inclusivo guidato dal settore civile, cui prendano parte tutti gli attori politici democratici, ai fini della transizione democratica in Egitto, e sottolinea che l'organizzazione di elezioni parlamentari e presidenziali libere ed eque secondo il calendario previsto dalla nuova costituzione — che consentiranno un'adeguata rappresentanza delle diverse fazioni politiche come pure delle donne e delle comunità minoritarie — costituisce un altro passo fondamentale di questo processo; incoraggia tutti gli attori politici e sociali, inclusi i sostenitori dell'ex presidente Morsi, a evitare qualsiasi atto di violenza, istigazione alla violenza o provocazione, e a contribuire agli sforzi di riconciliazione; chiede il rilascio di tutti i prigionieri politici arrestati per aver esercitato in modo pacifico il loro diritto alla libertà di riunione, associazione ed espressione; sottolinea l'importanza di garantire a tutti coloro che si trovano in stato di detenzione un processo libero ed equo; propone di riformare la legge relativa all'autorità giudiziaria per garantire un'effettiva separazione dei poteri;

9.

invita a porre immediatamente fine a tutti gli atti di violenza, vessazione o intimidazione perpetrati dalle autorità pubbliche, dalle forze di sicurezza o da altri gruppi ai danni di oppositori politici, manifestanti pacifici, rappresentanti sindacali, giornalisti, attivisti per i diritti delle donne e altri attori della società civile in Egitto; chiede che siano svolte indagini serie e imparziali riguardo a tali casi e che i responsabili siano assicurati alla giustizia; invita nuovamente il governo ad interim a garantire che le organizzazioni della società civile a livello nazionale e internazionale, i sindacati indipendenti e i giornalisti possano agire liberamente nel paese, senza alcuna ingerenza governativa;

10.

esprime preoccupazione in merito alla legge n. 107 del 2013 contenente norme sul diritto di svolgere raduni pubblici, cortei e manifestazioni pacifiche ed esorta le autorità egiziane ad interim a riformare o abrogare detta legge onde garantire il diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica, conformemente al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché il rispetto delle norme e degli obblighi internazionali;

11.

condanna i recenti attacchi terroristici contro le forze di sicurezza in Egitto; esprime profonda preoccupazione in merito all'ulteriore deterioramento della situazione della sicurezza nella regione del Sinai e chiede che il governo egiziano ad interim e le forze di sicurezza si adoperino maggiormente al fine di ripristinare la sicurezza in tale regione, in particolare contrastando la tratta di esseri umani; ricorda al riguardo che l'articolo 89 della nuova Costituzione sancisce che tutte le forme di schiavitù, oppressione, sfruttamento forzato di esseri umani, commercio sessuale e altri tipi di tratta di esseri umani sono vietate dalla legge e sanzionate penalmente in Egitto;

12.

condanna fermamente gli atti di violenza nei confronti della comunità copta e la distruzione di un gran numero di chiese, centri di aggregazione sociale e imprese in tutto il paese; esprime preoccupazione per l'incapacità delle autorità di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere la comunità copta, nonostante numerosi avvertimenti;

13.

chiede al Consiglio e inserire nel suo elenco di organizzazioni terroristiche il gruppo Ansar Bayt al-Maqdis che ha rivendicato la responsabilità di parecchi recenti attacchi e attentati nel Sinai come al Cairo e in altre località;

14.

invita le autorità egiziane ad interim a elaborare, adottare e attuare una normativa volta a combattere ogni forma di violenza di genere, incluso lo stupro coniugale e la violenza sessuale commessa sulle donne che partecipano a proteste e manifestazioni; invita inoltre le autorità egiziane ad interim a garantire canali di comunicazione efficaci e accessibili e misure di protezione che tengano conto delle esigenze delle vittime e della riservatezza; esorta a porre fine all'impunità e ad assicurare sanzioni penali adeguate nei confronti dei responsabili;

15.

si compiace della volontà espressa dal governo egiziano ad interim, a seguito della raccomandazione formulata dal Consiglio nazionale egiziano per i diritti umani, di aprire un ufficio regionale dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani al Cairo, ed esorta il governo egiziano ad interim ad adottare le misure necessarie per accelerare l'apertura di un siffatto ufficio;

16.

accoglie con soddisfazione e sostiene gli sforzi di mediazione tra le parti compiuti dal vicepresidente/alto rappresentante Catherine Ashton e dal rappresentante speciale Bernardino León, al fine di individuare una soluzione negoziata all'attuale crisi politica; esorta nuovamente il Consiglio, il VP/AR e la Commissione, nell'ambito delle loro relazioni bilaterali con l'Egitto e dell'assistenza finanziaria a suo favore, a tenere conto sia del principio di condizionalità («più progressi, più aiuti»), sia delle grandi sfide economiche cui si trova confrontato il paese; chiede nuovamente, a tale riguardo, la definizione di parametri di riferimento chiari e condivisi; ribadisce il suo impegno ad assistere il popolo egiziano nel suo cammino verso le riforme democratiche ed economiche;

17.

invita il vicepresidente/alto rappresentante Catherine Ashton a rendere pubblica la relazione della missione elettorale di esperti dell'UE che ha monitorato il referendum costituzionale svoltosi in Egitto il 14 e 15 gennaio 2014;

18.

invita il governo egiziano a chiedere l'invio di una missione dell'UE di osservazione elettorale con il compito di monitorare le prossime elezioni presidenziali;

19.

sottolinea nuovamente che agevolare la restituzione dei beni sottratti da ex dittatori e dai loro regimi rappresenta un imperativo morale per l'Unione europea nonché una questione spiccatamente politica, in virtù del suo valore simbolico, nelle relazioni dell'Unione con i paesi del vicinato meridionale;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché al governo ad interim della Repubblica araba d'Egitto.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0379.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0446.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0224.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/118


P7_TA(2014)0101

Vertice UE-Russia

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sul vertice UE-Russia (2014/2533(RSP))

(2017/C 093/20)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia,

visti il vigente accordo di partenariato e di cooperazione (APC) che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, e i negoziati in corso per un nuovo accordo UE-Russia,

visti il «partenariato per la modernizzazione» avviato nel 2010 a Rostov sul Don e l'impegno assunto dai leader della Russia in relazione allo Stato di diritto quale base fondamentale per la modernizzazione del paese,

visto l'obiettivo condiviso dall'UE e dalla Russia, stabilito nella dichiarazione comune rilasciata il 31 maggio 2003 a seguito dell'11o vertice UE-Russia svoltosi a San Pietroburgo, di creare uno spazio economico comune, uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio comune di cooperazione nel settore della sicurezza esterna e uno spazio comune di ricerca e di istruzione, che comprenda aspetti culturali (i «quattro spazi comuni»),

viste le consultazioni UE-Russia sui diritti dell'uomo del 28 novembre 2013,

visto il vertice del partenariato orientale del 28 e 29 novembre 2013,

visto il vertice UE-Russia del 28 gennaio 2014,

viste la dichiarazione comune rilasciata dal Presidente della Commissione José Manuel Barroso e le osservazioni formulate dal Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy a seguito del vertice UE-Russia del 28 gennaio 2014,

vista la dichiarazione congiunta UE-Russia del 28 gennaio 2014 sulla lotta al terrorismo,

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE continua a impegnarsi per l'ulteriore approfondimento e sviluppo delle relazioni UE-Russia, come è dimostrato dal suo impegno ad avviare negoziati in vista di un nuovo accordo quadro per il loro ulteriore potenziamento, e che l'UE e la Russia hanno instaurato relazioni profonde ed estese, in particolare nei settori dell'energia, dell'economia e del commercio;

B.

considerando che il vertice UE-Russia del 28 gennaio 2014 è stato ridotto a una riunione ristretta di tre ore e incentrata su un numero limitato di questioni, rispecchiando in tal modo le sfide nell'ambito delle relazioni tra l'Unione europea e la Russia, soprattutto a seguito delle pressioni esercitate da quest'ultima sui partner orientali;

C.

considerando che la cooperazione rafforzata e le relazioni di buon vicinato tra l'UE e la Russia rivestono un'importanza cruciale ai fini della stabilità, della sicurezza e della prosperità di tutta l'Europa e, in particolare, del vicinato comune; che lo sviluppo di un partenariato strategico tra l'UE e la Federazione russa può essere fondato unicamente su valori comuni condivisi; che è della massima importanza intensificare la cooperazione a livello internazionale tra i due partner in tutte le istituzioni, organizzazioni e sedi al fine di migliorare la governance globale e affrontare le sfide comuni;

D.

considerando che permangono preoccupazioni in merito agli sviluppi nella Federazione russa per quanto riguarda il rispetto e la protezione dei diritti umani e l'osservanza dei principi democratici universalmente riconosciuti e dello Stato di diritto; che la Federazione russa è membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e si è pertanto impegnata ai principi della democrazia e del rispetto dei diritti umani;

E.

considerando che, durante il vertice del partenariato orientale tenutosi a Vilnius, tutti i partecipanti hanno ribadito il loro impegno a rispettare i principi del diritto internazionale e i valori fondamentali, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;

F.

considerando che le relazioni di buon vicinato, la pace e la stabilità nei loro comuni paesi confinanti vanno nell'interesse sia della Russia che dell'UE; che dovrebbe svilupparsi un dialogo aperto, franco e orientato ai risultati sulla crisi in questi paesi, in particolare per quanto riguarda i conflitti congelati, al fine di rafforzare la sicurezza e la stabilità, sostenere l'integrità territoriale dei paesi interessati e sviluppare meccanismi congiunti di gestione delle crisi;

G.

considerando che i paesi del partenariato orientale godono del pieno diritto sovrano e della libertà di costruire relazioni come partner alla pari con paesi di loro scelta, in linea con gli accordi di Helsinki;

H.

considerando che il processo di fronterizzazione dell'Abkhazia e nella regione di Tskhinvali/Ossezia meridionale ha subito un rapido incremento ed è diventato ostile con l'appoggio delle forze russe e a scapito dei territori georgiani;

I.

considerando che a partire dal 1o dicembre 2013 le compagnie aeree trasmettono i dati API (informazioni anticipate sui passeggeri) alle autorità russe, e che dal 1o luglio 2014 le autorità russe richiederanno i dati completi di passeggeri ed equipaggio per i sorvoli; che le autorità russe intendono istituire un nuovo sistema di raccolta dei dati dei codici di prenotazione (PNR);

1.

prende atto del vertice UE-Russia del 28 gennaio 2014 che ha dato la possibilità di riflettere sulla natura e la direzione del partenariato strategico UE-Russia e chiarire i punti di disaccordo; osserva che il formato ridotto del vertice UE-Russia riflette l'attuale situazione delle relazioni tra l'Unione e la Russia, che permette di avere uno scambio pragmatico su questioni importanti, ma simboleggia al contempo le sfide a cui è sottoposta attualmente la cooperazione UE-Russia; auspica che le discussioni porteranno a una migliore fiducia reciproca e creerà le condizioni per un nuovo slancio politico per far avanzare il partenariato;

2.

riafferma la propria convinzione che Russia resta uno dei più importanti partner dell'UE nel consolidare la cooperazione strategica, in quanto non solo condivide interessi economici e commerciali ma aspira anche alla realizzazione di valori democratici universalmente condivisi; sottolinea che i progressi nelle relazioni bilaterali impongono una discussione aperta per chiarire le questioni di disaccordo reciproco;

3.

sottolinea l'esigenza di un dialogo prolungato e costruttivo per discutere degli sviluppi nel nostro vicinato comune, come pure delle varie iniziative di integrazione economica regionale e in particolare le loro ripercussioni sugli scambi, sulla base degli attuali impegni nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); incoraggia l'UE e la Russia a trovare il modo di rendere più compatibili i rispettivi processi di integrazione regionale, pur continuando a puntare a un'idea di zona economica e commerciale comune in futuro;

4.

ribadisce che il dialogo UE-Russia sulle questioni relative a un vicinato comune devono basarsi sul principio fondamentale della sovranità e dell'indipendenza dei paesi confinanti per quanto riguarda la scelta delle alleanze politiche e commerciali; è convinto che la realizzazione di ulteriori riforme politiche ed economiche nei paesi del partenariato orientale, compresa l'Ucraina, sulla base dei valori e delle norme dell'UE sia, in definitiva, nell'interesse della Russia stessa poiché amplierebbe la zona di stabilità, prosperità e cooperazione lungo i suoi confini; ricorda l'invito permanente rivolto dall'UE alla Russia a contribuire a tale processo attraverso un impegno costruttivo con i paesi del partenariato orientale; si oppone all'intenzione della Russia di continuare a considerare la regione del partenariato orientale come propria sfera di influenza; ritiene che solo i cittadini dell'Ucraina debbano avere il diritto di decidere il futuro del proprio paese;

5.

deplora il fatto che i leader russi considerino il partenariato orientale dell'UE una minaccia per i loro interessi politici ed economici; sottolinea che, al contrario, la Russia trarrà beneficio dall'aumento delle attività commerciali ed economiche e che la sua sicurezza sarà consolidata da un vicinato stabile e prevedibile; sottolinea l'importanza di sviluppare sinergie in modo che i paesi del vicinato comune possano trarre il massimo profitto dalle relazioni bilaterali sia con l'UE che con la Federazione russa;

6.

ribadisce tuttavia che, a differenza dell'Unione doganale sostenuta dalla Russia, gli accordi dell'UE con i paesi del partenariato orientale per una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) non impediscono il libero scambio tra tali paesi e i paesi terzi; rileva che, pertanto, anche dopo la firma di un accordo di associazione comprendente una DCFTA, i partner orientali potranno ancora mantenere liberi scambi con la Russia in virtù degli accordi di libero scambio attualmente firmati nell'ambito della Comunità degli Stati indipendenti (CSI);

7.

si aspetta di lanciare, se ne saranno adeguatamente preparate le condizioni, i negoziati sul nuovo accordo al prossimo vertice che si terrà nel giugno 2014 a Soči; deplora la mancanza di progressi nei negoziati sul nuovo accordo di partenariato e di cooperazione destinato a sostituire quello attuale, il che è principalmente dovuto alla mancanza d'impegno da parte russa ad avviare negoziati sostanziali sul capitolo relativo agli scambi; sottolinea l'esigenza di continuare a impegnarsi nell'ambito del partenariato per la modernizzazione;

8.

chiede un effettivo coordinamento della responsabilità strategica dell'UE nei confronti della Russia durante il prossimo mandato della Commissione europea, con un ruolo chiaro e centrale per l'alto rappresentante/vicepresidente e con l'impegno da parte degli Stati membri di dialogare con la Russia con una sola voce;

9.

invita la Russia a soddisfare i suoi obblighi multilaterali derivanti dall'adesione all'OMC e ad attuare pienamente i suoi impegni OMC; invita la Russia ad astenersi dall'imporre divieti arbitrari sui prodotti provenienti dagli Stati membri, in quanto tali misure sono nocive per le relazioni bilaterali tra i singoli Stati membri e la Russia e per le relazioni UE-Russia;

10.

condanna risolutamente i recenti attacchi terroristici commessi a Volgograd; si compiace dell'adozione della dichiarazione congiunta UE-Russia del 28 gennaio 2014 sulla lotta al terrorismo in cui l'UE e la Russia hanno convenuto di esaminare le possibilità di rafforzare ulteriormente la cooperazione in risposta ai reati commessi dai terroristi e dal crimine organizzato, di ampliare la cooperazione nello scambio delle migliori pratiche in materia antiterroristica e della formazione di esperti di antiterrorismo e di intensificare la propria cooperazione all'interno del quadro dell'ONU nonché di altre sedi multilaterali;

11.

osserva le relazioni sullo stato di avanzamento degli spazi comuni UE-Russia che delineano i progressi o i regressi nell'attuazione degli spazi comuni UE-Russia nonché delle tabelle di marcia adottate nel 2005; sostiene in particolare la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e sottolinea che i quattro spazi comuni si basano sul principio di reciprocità;

12.

sottolinea l'importanza della sicurezza energetica e il fatto che l'approvvigionamento di risorse naturali non dovrebbe essere utilizzato come strumento politico; sottolinea l'importanza reciproca della collaborazione nel settore dell'energia che rappresenta un'occasione per un'ulteriore collaborazione commerciale ed economica in un mercato aperto e trasparente, con la piena comprensione dell'esigenza dell'UE di diversificare i canali di trasporto e i fornitori energetici; sottolinea che i principi di interdipendenza e trasparenza dovrebbero essere la base di tale cooperazione unitamente all'equo accesso ai mercati, alle infrastrutture e gli investimenti; chiede che la cooperazione UE-Russia in materia energetica si basi solidamente sui principi del mercato interno, compreso il terzo pacchetto energetico, in particolare per quanto riguarda l'accesso di terzi nonché il trattato sulla carta energetica; è convinto che la piena accettazione dei principi del trattato sulla carta energetica da parte della Russia avrebbe conseguenze reciprocamente benefiche sulle relazioni bilaterali in materia energetica; sollecita una stretta cooperazione tra l'UE e la Russia per quanto riguarda la fornitura di materie prime e metalli rari, soprattutto quelli che sono considerati critici, e chiede il rispetto delle norme internazionali, soprattutto quelle dell'OMC;

13.

esorta la Federazione russa a rafforzare il suo contributo per affrontare il cambiamento climatico; chiede, in particolare, alla Russia di assumersi un secondo periodo di impegno ratificando l'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

14.

ribadisce il suo impegno all'obiettivo di lungo periodo dell'esenzione del visto tra l'UE e la Russia sulla base di un approccio graduale che si basi sulla sostanza e sui progressi concreti; ricorda che sono in corso negoziati su un accordo rafforzato di facilitazione del rilascio dei visti, mentre l'attuazione dei «passi comuni verso viaggi brevi in esenzione del visto» è in via di realizzazione; esprime preoccupazione per i programmi relativi all'inclusione di un grande numero di funzionari russi, tramite i cosiddetti «passaporti di servizio» di convenienza, nell'accordo di facilitazione dei visti attualmente in discussione;

15.

esprime la propria preoccupazione per gli sviluppi nella Federazione russa relativi al rispetto e alla tutela dei diritti umani e al rispetto dei principi, delle norme e delle procedure democratici universalmente riconosciuti, in particolare la legge sugli «agenti stranieri», la normativa anti LGBTI, il ripristino della perseguibilità della diffamazione, la legge sul tradimento e la normativa che disciplina le pubbliche proteste; esorta la Russia a rispettare i suoi impegni internazionali in qualità di membro del Consiglio d'Europa;

16.

plaude ai casi recenti di concessione di amnistia e sottolinea che una comprensione chiara e affidabile delle libertà fondamentali, dei diritti umani e dello Stato di diritto contribuirà a far progredire il nostro partenariato strategico; sottolinea che un sistema giudiziario indipendente, imparziale ed efficiente costituisce un elemento cardine dello Stato di diritto e offre un grande contributo allo sviluppo di un clima affidabile e stabile per le attività imprenditoriali e gli investimenti;

17.

ribadisce la sua preoccupazione per la situazione generale dei diritti umani in Russia e per l'assenza di qualsiasi evoluzione riguardo alle modalità delle consultazioni UE-Russia in materia di diritti umani; deplora, in particolare, il fatto che il dialogo in questione sia divenuto un processo anziché uno strumento per ottenere risultati misurabili e tangibili; insiste ancora una volta sulla necessità di includere nelle consultazioni in materia di diritti umani di cui sopra parametri pubblici dei progressi compiuti, di migliorare le modalità del dialogo — ad esempio alternando le sedi delle consultazioni, grazie all'interazione fra le ONG russe e le autorità russe come parte del processo, e alla composizione della delegazione russa — e di pubblicare le valutazioni dei progressi compiuti in occasione dei vertici UE-Russia e successivamente alle riunioni del Consiglio di partenariato;

18.

invita la Russia ad abrogare definitivamente la legge federale sulla «propaganda di relazioni sessuali non tradizionali» e leggi analoghe contro la propaganda che limitano i diritti umani, segnatamente la libertà di espressione e di riunione in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere; esprime franca preoccupazione per le conseguenze negative di detta legislazione sulla società e per la crescente discriminazione e violenza contro i singoli LGBTI; invita la delegazione dell'UE a intensificare il proprio sostegno ai difensori dei diritti umani della comunità LGBTI, in conformità degli orientamenti pertinenti;

19.

ribadisce il proprio appello alla Commissione, ai fini della programmazione in corso dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e degli strumenti finanziari destinati alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali (CSO/LA), a intensificare notevolmente gli sforzi per fornire assistenza alla società civile oppressa raddoppiando gli stanziamenti destinati al paese;

20.

sottolinea che periodiche riunioni di dialogo politico su un'ampia gamma di questioni di politica estera costituiscono l'elemento essenziale nelle relazioni UE-Russia; precisa che la Russia, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, deve assumersi le sue responsabilità nelle crisi internazionali; sollecita la Russia ad adottare un approccio molto costruttivo in occasione della conferenza di Ginevra II sulla Siria, il cui obiettivo è conseguire una soluzione politica al conflitto; plaude agli sforzi della Russia, unitamente agli Stati Uniti e alla comunità internazionale, per approvare una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardante la distruzione delle armi chimiche della Siria e l'avvio dei negoziati di Ginevra II;

21.

sottolinea l'importanza del dialogo e della cooperazione con la Russia su problemi globali onde affrontare in modo efficace questioni quali l'Afghanistan, il processo di pace in Medio Oriente e la pirateria al largo del Corno d'Africa; incoraggia l'approfondimento e il rafforzamento di tale cooperazione finalizzata a un'azione comune in merito al programma nucleare dell'Iran;

22.

chiede alla Russia di revocare il suo riconoscimento della separazione delle regioni georgiane dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia meridionale; condanna vivamente il processo di fronterizzazione attorno all'Abkhazia e alla regione di Tskhinvali/Ossezia meridionale che ha comportato l'espansione della zona di territori occupati a scapito della Georgia; invita la Georgia a Russia a d avviare colloqui diretti senza precondizioni su una serie di argomenti con la mediazione, se necessario, di un terzo reciprocamente accettabile che dovrebbe integrare e non sostituire l'attuale processo di Ginevra;

23.

invita la Federazione russa a onorare gli impegni assunti nel 1996 in sede di Consiglio d'Europa e ripresi nelle decisioni di vertici OSCE (Istanbul, 1999 e Oporto, 2002) per quanto riguarda il ritiro delle truppe e degli armamenti russi dal territorio della Moldova; esprime preoccupazione per la mancanza di progressi al riguardo; sottolinea che tutte le parti dei colloqui 5+2 si sono impegnate a risolvere il conflitto sulla base dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova; invita la Russia ad assumere un ruolo costruttivo negli sforzi per risolvere l'annoso conflitto nel Nagorno-Karabach nel quadro del gruppo di Minsk;

24.

ritiene che occorrano nuovi sforzi per far progredire la cooperazione e il dialogo tra l'UE e la Russia su questioni relative alla sicurezza regionale, compresa la risoluzione degli annosi conflitti nell'area di vicinato;

25.

sottolinea l'importanza di promuovere il dialogo interculturale UE-Russia e la conoscenza della storia e del patrimonio culturale rispettivi nonché di incoraggiare la mobilità e lo scambio di studenti, insegnanti, professori e ricercatori per facilitare i contatti interpersonali che offriranno una testimonianza visibile e tangibile di un partenariato sostenibile che porti nel lungo termine a una comunità di valori;

26.

rivolge alle autorità russe l'appello a cooperare con l'apertura degli archivi russi, consentendo l'accesso ai ricercatori e declassificando i documenti pertinenti, tra cui quelli riguardanti la sorte di Raoul Wallenberg, che 70 anni fa salvò migliaia di ebrei ungheresi dal genocidio;

27.

si compiace del lavoro della commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia quale piattaforma per lo sviluppo della cooperazione e la prosecuzione del dialogo tra le due istituzioni parlamentari;

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti dei paesi del partenariato orientale, al presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa, al Consiglio d'Europa nonché all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/122


P7_TA(2014)0102

Relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina (2013/2884(RSP))

(2017/C 093/21)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato il 16 giugno 2008 e ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE e dalla Bosnia-Erzegovina,

visti le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 sui Balcani occidentali e l'allegato dal titolo «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea»,

viste le conclusioni del Consiglio dell’11 dicembre 2012 e del 21 ottobre 2013 sulla Bosnia-Erzegovina,

vista la comunicazione della Commissione del 16 ottobre 2013 dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014» (COM(2013)0700) accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 ottobre 2013 dal titolo «Relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina» (SWD(2013)0415),

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 23 maggio 2013 sulla relazione 2011 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina (1) e quella del 22 novembre 2012 sull'allargamento: politiche, criteri e interessi strategici dell'UE (2),

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE continua ad essere fortemente impegnata a favore di una Bosnia-Erzegovina sovrana e unita e delle prospettive di adesione del paese;

B.

considerando che la complessa e inefficiente architettura istituzionale che deriva dall'allegato 4 dell'accordo di Dayton, unitamente all’inerzia dei leader politici della Bosnia-Erzegovina e alla loro incapacità di raggiungere un compromesso, hanno continuato ad avere un impatto negativo sulla capacità del paese di progredire verso l'UE e di migliorare la vita dei cittadini; considerando che vi è urgente necessità di una riforma costituzionale verso uno stato democratico funzionante ed inclusivo;

C.

considerando che la prospettiva di adesione all'UE è stata offerta alla Bosnia-Erzegovina come un unico paese;

D.

considerando che una nuova dinamica e rispetto verso i cittadini e gli obblighi internazionali sono necessari al fine di impedire una rinnovata situazione di stallo nel periodo precedente le elezioni politiche dell’ottobre 2014;

E.

considerando che la corruzione diffusa, l'assai elevato tasso di disoccupazione e la mancanza di prospettive future per i cittadini della Bosnia-Erzegovina continuano ad ostacolare seriamente gli sviluppi socio-economici e politici del paese;

F.

considerando che la cooperazione con altri paesi della regione in uno spirito di buon vicinato costituisce una premessa essenziale per una coesistenza pacifica e la riconciliazione in Bosnia-Erzegovina e nella regione dell’Europa sud-orientale;

Considerazioni di carattere generale

1.

è profondamente preoccupato per la persistente mancanza di visione comune evidenziata dai leader politici delle tre comunità etniche del paese; esorta i gruppi politici a tutti i livelli di potere nel paese ad intensificare la cooperazione e il dialogo per superare le controversie esistenti con l'obiettivo di raggiungere progressi sulla via delle riforme e migliorare la vita dei cittadini della Bosnia-Erzegovina; chiede alla società civile di partecipare maggiormente agli sforzi per riformare il paese;

2.

plaude all'accordo in sei punti raggiunto a Bruxelles il 1 ottobre 2013, ma deplora gli impedimenti alla sua attuazione da parte delle forze centraliste; sottolinea l'importanza di seguire i principi del federalismo e della rappresentanza legittima al fine di assicurare la prospettiva della Bosnia-Erzegovina;

3.

chiede che si abbandoni la retorica nazionalista ed etnocentrica che deriva dalla leadership dei tre popoli costitutivi della Bosnia-Erzegovina; condanna ogni tipo di segregazione e discriminazione religiosa o etnica nel paese;

4.

esorta i leader politici a concentrarsi sull'attuazione della tabella di marcia del dialogo ad alto livello, rendendo possibile soddisfare i requisiti che consentirebbero l’entrata in vigore dell'ASA;

5.

esorta i governi e le autorità competenti a rafforzare l'efficienza e la funzionalità delle loro istituzioni e ad istituire un efficace meccanismo di coordinamento dell'UE per garantire il recepimento e l'applicazione armonizzati dell'acquis unionale in tutto il paese nell’interesse della prosperità generale dei suoi cittadini; in questo contesto, li invita a garantire di poter parlare con una sola voce a livello statale; sottolinea il fatto che, senza tale meccanismo, il processo di adesione all'UE rimarrà in una fase di stallo; invita tutti i partiti politici ad adoperarsi per migliorare il dialogo politico e rafforzare la cultura politica;

6.

ricorda alla Commissione che l'allargamento dell'UE va oltre il mero trasferimento dell'acquis dell'Unione e deve fondarsi su un impegno vero e globale nei confronti dei valori europei; chiede un impegno costante dell'UE con i leader della Bosnia-Erzegovina e un ripensamento della strategia dell'UE nei confronti del paese, dato lo stallo dei progressi verso lo status di candidato all'UE rispetto ai progressi compiuti da altri paesi della regione; sollecita la comunità internazionale, il Consiglio europeo, e gli Stati membri in particolare, ad intensificare gli sforzi per promuovere il consenso tra i leader politici della Bosnia-Erzegovina a procedere con la riforma costituzionale e le riforme connesse all'UE; invita i prossimi vicepresidente/alto rappresentante e commissario per l'allargamento a conferire alla Bosnia-Erzegovina priorità centrale successivamente alla nomina della prossima Commissione nel 2014; sottolinea, a questo proposito, l'importante ruolo e l'impegno della delegazione dell'UE e del rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina;

7.

invita la Commissione a potenziare ulteriormente gli sforzi per facilitare un accordo sull'applicazione della sentenza Sejdić-Fincie, garantendo pari diritti a tutti i popoli costitutivi e cittadini, e a permettere la realizzazione degli obiettivi dell'agenda dell'UE, compreso un sistema funzionale di buona governance, sviluppo democratico e prosperità economica e rispetto per i diritti umani;

8.

chiede ai capi di Stato e di governo, nonché ai ministri degli esteri dell'Unione europea, di rafforzare il loro impegno personale nei confronti del paese;

9.

invita le autorità a realizzare gli obiettivi e le condizioni ancora in sospeso per la chiusura dell'ufficio dell'alto rappresentante, in modo tale da consentire maggiori titolarità e responsabilità a livello locale; sottolinea che lo scioglimento dell'ufficio dell'alto rappresentante può essere preso in considerazione soltanto previo pieno soddisfacimento di tutte le condizioni;

10.

si dice profondamente preoccupato per il fatto che un disaccordo tra i leader politici, durato quattro anni, abbia portato il Consiglio d'Europa a considerare inizialmente la sospensione del diritto di rappresentanza del paese in questa organizzazione qualora non fosse stato effettuato alcun progresso sostanziale in merito all'applicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) prima delle elezioni; sottolinea che, se la sentenza CEDU non verrà applicata, si metterà in discussione la legittimità delle elezioni del 2014 per la Presidenza e la Camera dei Popoli della Bosnia-Erzegovina;

11.

ribadisce che la riforma costituzionale rimane essenziale per trasformare la Bosnia-Erzegovina in uno Stato efficiente e pienamente funzionante; esorta la Federazione a prendere in considerazione proposte concrete al riguardo, compresa la fusione di alcuni cantoni e la redistribuzione delle competenze, al fine di semplificare la propria complessa struttura istituzionale, garantire una rappresentanza più equilibrata di tutti i popoli costitutivi e cittadini, eliminare la discriminazione etnica e rendere lo Stato più funzionale, meno costoso e più responsabile nei confronti dei suoi cittadini; invita tutti i partiti politici a prendere parte a questo processo in modo costruttivo e aperto e ad avvalersi della consulenza e della guida che la Commissione di Venezia può fornire nel corso di questo processo; plaude e sostiene gli sforzi delle organizzazioni della società civile per influenzare il processo di riforma costituzionale;

12.

accoglie con favore il buon funzionamento e il completamento della fase di conteggio del primo censimento della popolazione e delle abitazioni dal 1991; invita le autorità competenti a garantire che il censimento resti un esercizio statistico e ottemperi alle norme internazionali; invita tutte le autorità competenti a non politicizzare un censimento la cui finalità è quella di fornire dati socioeconomici obiettivi;

13.

esprime grave preoccupazione per l'eventualità che le controversie sulla distribuzione delle competenze stiano ostacolando l'assistenza finanziaria dell'UE; esprime rammarico, pur appoggiandola, per la decisione della Commissione di annullare i progetti nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA I); esprime preoccupazione per il fatto che l'inerzia possa avere implicazioni sulla ripartizione di milioni di euro di fondi UE per la politica e lo sviluppo socioeconomico nel quadro dell'IPA-II;

Criteri politici

14.

esprime preoccupazione per il fatto che le attività legislative abbiano continuato ad essere ostacolate da posizioni politiche; chiede che i leader politici siano chiamati a rispondere maggiormente del loro operato politico dinanzi al popolo della Bosnia-Erzegovina;

15.

invita tutti i partiti politici rappresentati nell'assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina ad adottare urgentemente le modifiche alla legge elettorale necessarie a consentire lo svolgimento delle elezioni generali nel mese di ottobre 2014; ribadisce che le decisioni della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina sono definitive e vincolanti e devono pertanto essere applicate;

16.

è seriamente preoccupato per l'inefficienza del sistema giudiziario e per la crescente incapacità di applicare le sentenze dei tribunali; chiede un freno agli attacchi politici al sistema giudiziario e che si affronti la questione della frammentazione delle responsabilità di bilancio in tale sistema;

17.

elogia il Dialogo strutturato sulla giustizia, che ha fornito risultati concreti con l’attuazione di una serie di raccomandazioni; si compiace dei progressi realizzati nella riduzione dell'arretrato in materia giudiziaria; ribadisce, in linea con le raccomandazioni del Dialogo strutturato, l’invito a intraprendere riforme strutturali e istituzionali del sistema giudiziario, affrontando, tra l'altro, le questioni relative all'armonizzazione dei quattro diversi sistemi giuridici in Bosnia-Erzegovina, compresa l'istituzione di una Corte suprema a livello statale in conformità delle raccomandazioni inserite nel pertinente parere della commissione di Venezia;

18.

esprime soddisfazione per la riduzione dell'arretrato anche in materia di crimini di guerra e per il potenziamento del perseguimento dei casi di crimini di guerra che hanno comportato violenza sessuale; plaude alla nomina di 13 nuovi procuratori della procura generale dello Stato che si occuperanno principalmente del perseguimento dei crimini di guerra; chiede di intensificare gli sforzi per quanto riguarda le indagini e il perseguimento di questi crimini, compreso un adeguato livello di protezione dei testimoni, l'adozione di un programma a livello statale per migliorare lo status delle vittime, tra cui i sopravvissuti ai crimini di guerra di violenza sessuale e tortura, e misure per rafforzare le pertinenti risorse a tutti i livelli;

19.

prende atto della sentenza CEDU nella causa «Maktouf e Damjanović c. Bosnia-Erzegovina» e delle sue implicazioni, che hanno determinato un cambiamento della giurisprudenza per altri ricorsi in sospeso dinanzi alla Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina, anche per quanto riguarda le accuse di genocidio, con la conseguenza che dieci imputati condannati a lunghe pene detentive sono stati rilasciati; ribadisce che la giustizia per i crimini di guerra è un impegno fondamentale per le vittime e le loro famiglie e che sarebbe opportuna un’adeguata riflessione prima di effettuare tali rilasci; sottolinea quanto sia importante che le autorità nazionali adottino tutte le misure necessarie per garantire, ove richiesto, il protrarsi della detenzione di coloro che, già condannati, sono in attesa di un nuovo esame del loro caso, a condizione che la loro detenzione sia compatibile con le sentenze CEDU, o con altre misure di sicurezza;

20.

esprime preoccupazione per la sostenibilità finanziaria della pubblica amministrazione, la sua frammentazione e politicizzazione e la mancanza di volontà politica per la sua riforma; si compiace del fatto che siano stati apportati taluni miglioramenti al coordinamento intragovernativo per quanto riguarda l'armonizzazione della legislazione con gli standard dell'UE, ma rimane preoccupato per il possibile impatto della complessità della distribuzione e della ripartizione delle competenze sulla fornitura di servizi pubblici; teme che le strutture per le prove fitosanitarie necessarie per l'esportazione di prodotti agricoli nell'UE non siano state sufficientemente sviluppate; esorta il governo a sostenere la creazione di un ministero dell'agricoltura a livello statale;

21.

si compiace del fatto che la cooperazione con la società civile stia migliorando, ma chiede che meccanismi istituzionali per la cooperazione tra le istituzioni statali e le organizzazioni della società civile siano istituiti a livello statale e diventino operativi a livello di entità e cantone quanto prima possibile; chiede inoltre il potenziamento, in modo regolare e strutturato, della partecipazione della società civile al processo di adesione all'UE; incoraggia maggiori cooperazione e sinergia tra le ONG;

22.

sottolinea il fatto che la Bosnia-Erzegovina ha ratificato le principali convenzioni dell'OIL in materia di diritti del lavoro; lamenta che i diritti sindacali e del lavoro siano limitati, e chiede al governo di garantire tali diritti;

23.

esprime la propria preoccupazione per gli elevati tassi di corruzione a tutti i livelli della vita pubblica e per le complesse connessioni tra attori politici, imprese e media; chiede un’accelerazione nell'attuazione della strategia anti-corruzione e l’adozione di misure volte a migliorare l’efficacia delle indagini, dell’azione penale e della condanna nei casi di corruzione;

24.

accoglie con favore l’intento del governo della Federazione di presentare alla procedura parlamentare un insieme di leggi intese a contrastare la corruzione e la criminalità organizzata, sottolinea l'importanza di fare della lotta alla corruzione una priorità assoluta e chiede un processo di consultazione inclusivo con tutte i soggetti e le istituzioni interessati al fine di aggiornare la proposta legislativa in piena conformità dell'acquis unionale e delle raccomandazioni scaturite dal Dialogo strutturato sulla giustizia; si compiace, a tale riguardo, del supporto tecnico fornito dalla delegazione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina;

25.

esprime preoccupazione per il fatto che la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di esseri umani, stupefacenti e merci continuino a persistere in assenza di istituzioni efficaci; elogia la cooperazione con i paesi vicini e si compiace, a tale proposito, dell'accordo tra Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia, relativo all'istituzione di un centro comune di coordinamento per rafforzare la lotta contro la criminalità transfrontaliera; sollecita miglioramenti strutturali della cooperazione tra controlli alle frontiere, polizia e procura e chiede di garantire un più efficace follow-up giudiziario; chiede il rafforzamento della raccolta, dell'analisi e dell'utilizzo sistematico di intelligence da parte delle forze dell'ordine; si attende sviluppi positivi come risultato dell'entrata in vigore della legge sul programma di protezione dei testimoni, recentemente adottata e la cui armonizzazione tecnica è ancora in sospeso;

26.

esprime preoccupazione per il fatto che la Bosnia-Erzegovina continui ad essere un paese di origine, transito e destinazione della tratta di donne; accoglie con favore l'adozione di una nuova strategia e di un nuovo piano d'azione sulla tratta di esseri umani per il 2013-2015; sottolinea la necessità di elaborare un approccio multidisciplinare e incentrato sulle vittime alla tratta globale e di migliorare l'identificazione delle vittime;

27.

esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante l'esistenza di disposizioni giuridiche in materia, i progressi compiuti sul fronte dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere siano stati limitati; chiede la piena applicazione delle pertinenti leggi e politiche, anche nel contesto della legge elettorale prima delle prossime elezioni generali del 2014 e l’adozione di misure concrete per aumentare la partecipazione delle donne alla forza lavoro e in campo politico;

28.

invita le autorità competenti a proteggere e a promuovere attivamente i diritti delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, ad attuare le leggi e le politiche antidiscriminatorie e a sviluppare una strategia anti-discriminazione a livello statale; insiste affinché i partiti politici e la società civile prendano le distanze dalla discriminazione e promuovano una società inclusiva e tollerante; esprime preoccupazione per incitamento all'odio, le minacce, le molestie e le discriminazioni, in particolare verso la comunità lesbica, gay, bisessuale, transgender/transessuale e intersessuale (LGBTI); è profondamente scioccato dalla brutale aggressione nei confronti dei partecipanti al Merlinka Film Festival di Sarajevo il 1o febbraio 2014; invita le autorità, a questo proposito, ad indagare esaustivamente sull’aggressione e a garantire che, in futuro, ad eventi simili verrà concessa un’adeguata protezione da parte della polizia; invita la delegazione dell'UE, le autorità e i partiti politici della Bosnia-Erzegovina a sostenere apertamente le vittime di questo attacco e a condannare tali azioni;

29.

chiede che vengano compiuti sforzi per garantire e promuovere il pluralismo dei media; esprime preoccupazione per la crescente pressione politica e finanziaria sui media e per le minacce contro i giornalisti; sottolinea che un contesto trasparente e libero per i media è essenziale per l'esercizio della libertà di espressione; chiede che si intraprendano azioni tese a garantire un ambiente di lavoro sicuro per i giornalisti; esorta le autorità a garantire l'indipendenza politica, istituzionale e finanziaria delle emittenti del servizio pubblico conformemente alla legislazione pertinente, e a completare il passaggio al digitale; chiede ulteriori sforzi per garantire parità di esposizione all’informazione in tutte le lingue ufficiali e assicurare pari diritti per tutti i popoli costitutivi nelle trasmissioni del servizio pubblico;

30.

invita le autorità a stanziare risorse sufficienti per l'istruzione della prima infanzia, a fornire servizi alle famiglie dei bambini con disabilità e ad affrontare la violenza contro i minori;

31.

esorta le autorità di tutta la Bosnia-Erzegovina a tutti i livelli a far avanzare con determinazione la riforma dell'istruzione al fine di migliorare gli standard educativi, promuovere un sistema educativo inclusivo e non discriminatorio e porre fine alla segregazione etnica nel settore dell'istruzione (due scuole sotto lo stesso tetto); le invita a sostenere la formazione degli insegnanti al fine di dotarli di competenze aggiuntive su come incoraggiare la commistione interetnica degli studenti e a fornire assistenza in materia di programmi di rafforzamento delle capacità a lungo termine; esorta i media della Bosnia-Erzegovina a promuovere l'educazione integrata; sollecita la Conferenza dei ministri dell’istruzione a creare un quadro legislativo più coerente in materia di istruzione in tutta la Bosnia-Erzegovina, compresa una maggiore convergenza dei curricula e degli standard come passo necessario per avvicinare le comunità etniche; deplora il fatto che nessuna agenzia nazionale in Bosnia-Erzegovina abbia partecipato a qualsiasi parte del programma di apprendimento lungo tutto l'arco della vita dell'UE; esorta le autorità competenti a creare tale agenzia, permettendo così al paese di partecipare al follow up del programma Erasmus +;

32.

chiede alle autorità di assicurare la parità di accesso dei bambini rom ai servizi educativi, di collaborare con le ONG pertinenti per incoraggiare le famiglie rom a sostenere l'accesso dei loro figli all'istruzione e di promuovere l'efficace inclusione dei bambini rom nel sistema educativo, anche attraverso programmi di preparazione allo scuola;

33.

accoglie con favore la decisione del competente ministro della Federazione di assumere temporaneamente la responsabilità del finanziamento di istituzioni culturali come la Biblioteca nazionale e il Museo di storia; chiede alle autorità della Bosnia-Erzegovina di garantire che vengano effettuati sforzi per risolvere con urgenza la questione dello status delle sette istituzioni culturali nazionali, ossia il Museo nazionale, la Galleria delle arti, il Museo di storia, il Museo della letteratura e del teatro, l'Archivio cinematografico, la Biblioteca nazionale e la Biblioteca per non vedenti, così da garantire loro un adeguato status giuridico e finanziario; chiede una soluzione di lungo termine al finanziamento di tali istituzioni;

34.

chiede un rafforzamento del coordinamento a livello locale, un maggior dialogo tra i donatori, le parti interessate e le autorità locali e un’attenzione particolare alle misure sostenibili per i rimpatriati; chiede che vengano effettuati sforzi per garantire il ritorno dei profughi e degli sfollati interni in tutte le zone colpite; invita il paese ad affrontare la questione umanitaria, tuttora irrisolta, relativa ai 7 886 casi di persone ancora scomparse in seguito alla guerra e a migliorare le condizioni di lavoro dell'Istituto persone scomparse;

35.

rende omaggio agli oltre 430 uomini, donne e bambini uccisi durante la guerra e i cui resti sono stati ritrovati a settembre 2013 nella fossa comune di Tomasica, nei pressi di Prijedor nella Republika Srpska, e porge le sue condoglianze alle loro famiglie; chiede un'indagine completa e approfondita sulle atrocità; fa appello a tutti coloro che sono in possesso di informazioni su siti di fosse comuni non ancora scoperti affinché informino le autorità come è stato fatto nel caso della fossa di Tomasica;

Questioni socioeconomiche

36.

sollecita le autorità competenti a rafforzare il coordinamento della politica economica nazionale al fine di consentire la crescita economica, ad avviare ulteriori riforme strutturali, a sostenere la disciplina fiscale e a migliorare i risultati a livello di entrate; le invita, inoltre, a migliorare la composizione e l'efficienza della spesa pubblica e del grande inefficace settore pubblico, con le sue molteplici competenze sovrapposte, e a salvaguardare la stabilità del settore finanziario, rafforzando il quadro legislativo e normativo; esprime preoccupazione per la scarsa applicazione della legge e delle misure di contrasto alla corruzione, che ostacola l'ambiente imprenditoriale, scoraggia l’investimento estero e contribuisce alla formazione di un ampio settore informale; ribadisce la necessità di istituire uno spazio economico unico e di riavviare e accelerare il processo di privatizzazione in fase di stallo, così da migliorare la situazione fiscale e rafforzare la concorrenza; invita le autorità a migliorare la tutela ambientale in linea con le norme dell'UE;

37.

è preoccupato per l'inefficienza delle disposizioni del paese in materia di protezione sociale a fronte di un elevato livello di spesa pubblica; sottolinea la necessità di armonizzare e riformare i frammentati sistemi di protezione sociale, così da garantire parità di trattamento a tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità; sollecita i governi a migliorare il contesto imprenditoriale e ad attuare le riforme del mercato del lavoro al fine di contrastare l'elevato tasso di disoccupazione che mina la stabilità macroeconomica mediante misure economiche concrete; chiede ulteriori misure per facilitare la partecipazione dei tanti giovani disoccupati del paese al mercato del lavoro;

Cooperazione regionale

38.

plaude al ruolo costruttivo assunto dalla Bosnia-Erzegovina nella cooperazione regionale e invita il paese a proseguire i suoi sforzi per risolvere con i suoi vicini le questioni ancora aperte riguardanti le frontiere e la proprietà; incoraggia a sviluppare ulteriormente le relazioni con gli altri paesi coinvolti nel processo di integrazione europea;

39.

esprime vivo compiacimento per l'impegno assunto dalla Bosnia-Erzegovina e dalla Serbia ai fini del miglioramento delle relazioni bilaterali, compresa la firma degli accordi di estradizione e di riammissione, nonché di un protocollo di cooperazione nel perseguimento dei colpevoli di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità e di genocidio; accoglie con favore gli accordi bilaterali di confine con la Croazia; chiede alla Bosnia-Erzegovina di continuare a collaborare con la Commissione sull'adattamento dell'accordo interinale/accordo di stabilizzazione e di associazione, specialmente per quanto riguarda il commercio transfrontaliero, così da garantire il mantenimento dei tradizionali flussi commerciali tra gli Stati membri dell'UE e i partner dell'accordo di libero scambio dell'Europa centrale; chiede alla Bosnia-Erzegovina di accettare i documenti di viaggio dei cittadini del Kosovo per permettere loro di accedere al paese;

40.

ribadisce il suo sostegno al regime di liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali quale pilastro importante del loro processo di integrazione europea; invita gli Stati membri dell'UE ad abbreviare le procedure di asilo per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali che beneficiano dell'esenzione dal visto nell'area Schengen quale strumento efficace per ridurre il numero di richieste di asilo infondate, assicurando comunque ai richiedenti il diritto di presentare il loro caso in un colloquio completo; plaude, inoltre, all'intenzione del nuovo governo di coalizione tedesco, manifestata nell'accordo di coalizione con riferimento alla sua legislazione nazionale in materia di asilo, di dichiarare la Bosnia-Erzegovina un «paese di origine sicuro» così da accelerare le procedure di trattamento di tali richieste;

o

o o

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, alla presidenza della Bosnia-Erzegovina, al Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, all'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina e ai governi e ai parlamenti della Federazione della Bosnia-Erzegovina e della Republika Srpska.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0225.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0453.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/128


P7_TA(2014)0103

Relazione 2013 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2013/2883(RSP))

(2017/C 093/22)

Il Parlamento europeo,

viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea e le sue conclusioni del 13 dicembre 2012, del 27/28 giugno 2013 e del 17 dicembre 2013,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco, del 19-20 giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea,

visti le risoluzioni 845 (1993) e 817 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché la risoluzione 47/225 (1993) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'accordo interinale del 13 settembre 1995,

vista la sentenza della Corte internazionale di giustizia sull'applicazione dell'accordo interinale,

viste la relazione della Commissione del 16 aprile 2013 dal titolo «Attuazione delle riforme nell'ambito del dialogo ad alto livello sull'adesione e promozione delle relazioni di buon vicinato» (COM(2013)0205), la sua relazione sullo stato di avanzamento (SWD(2013)0413) e la sua comunicazione del 16 ottobre 2013 dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014» (COM(2013)0700),

visti l'accordo tra i partiti politici del 1o marzo 2013, la relazione finale della commissione d'inchiesta del 26 agosto 2013 e il memorandum d'intesa del 16 settembre 2013,

viste le sue precedenti risoluzioni sul paese, in particolare quella del 22 novembre 2012 dal titolo "Allargamento: politiche, criteri e interessi strategici dell'UE (1),

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il Consiglio europeo ha deciso, per il quinto anno consecutivo, di non avviare negoziati di adesione con il paese, nonostante la raccomandazione favorevole della Commissione al riguardo; che quest'ulteriore rinvio sta acuendo la crescente frustrazione dell'opinione pubblica del paese in merito allo stallo raggiunto dal processo di integrazione nell'UE e rischia di esacerbare i problemi nazionali e le tensioni interne; che le questioni bilaterali non dovrebbero rappresentare un ostacolo all'apertura ufficiale dei negoziati di adesione, anche se esse dovrebbero essere risolte prima della fine del processo di adesione;

B.

considerando che lo Stato di diritto, la libertà dei mezzi di informazione e le relazioni di buon vicinato sono criteri essenziali per il processo di allargamento dell'UE;

C.

considerando che le questioni bilaterali dovrebbero essere affrontate al più presto possibile in uno spirito costruttivo, tenendo conto dei principi e dei valori dell'ONU e dell'UE;

1.

ribadisce il proprio invito al Consiglio a fissare, senza ulteriore indugio, una data d'inizio per i negoziati di adesione;

2.

invita la Grecia a utilizzare la sua Presidenza per imprimere slancio al processo di integrazione europea del paese, ribadendo quindi il suo impegno sancito nell'agenda di Salonicco del 2003 e creando un contesto positivo per appianare le differenze bilaterali nello spirito dei valori e principi europei; invita la Presidenza greca a utilizzare la positiva dinamica derivante dalla propria leadership per mettere a punto nuove iniziative finalizzate a superare l'attuale stallo dei negoziati e a lavorare verso una soluzione;

3.

incoraggia il paese a consolidare le riforme e a invertire le politiche e prassi che potrebbero rappresentare ancora un ostacolo per il suo futuro europeo nonché a garantire effettivi progressi nei settori chiave stabiliti nelle conclusioni del Consiglio europeo, in particolare nelle dichiarazioni sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e di associazione; ritiene che l'avvio di negoziati con l'UE possa costituire un passo positivo verso una risoluzione delle attuali controversie con i paesi confinanti, generando altresì ulteriori riforme per migliorare la situazione del paese;

4.

deplora, alla luce della positiva raccomandazione della Commissione e della sua positiva valutazione dei risultati del dialogo ad alto livello sull'adesione, pur mettendo in guardia dal rischio di regressi, che il Consiglio europeo abbia deciso di non ribadire la sua decisione del dicembre 2012 nella quale concludeva di condividere ampiamente il parere della Commissione, preconizzava una possibile decisione di apertura dei negoziati di adesione durante la successiva Presidenza e rilevava che la Commissione avrebbe effettuato tutto il lavoro preparatorio necessario a tal fine;

5.

sottolinea che continuare a ritardare l'inizio dei negoziati di adesione comporta un crescente e imprevedibile costo per il paese e per la stabilità regionale; invita sia il governo che la Commissione a presentare un'analisi quantitativa dei potenziali costi sociali ed economici nonché dell'impatto sulla politica interna e regionale e dei rischi derivanti dall'incapacità del Consiglio di fissare una data d'inizio per i negoziati di adesione;

6.

insiste sulla necessità che tutti i paesi candidati e potenziali candidati siano trattati secondo i loro meriti;

7.

condivide, a dispetto delle sfide molto impegnative poste al paese, la conclusione della Commissione secondo la quale esso presenta un elevato grado di allineamento con l'acquis europeo rispetto alla fase del processo di adesione e che i criteri di Copenaghen sono sufficientemente soddisfatti per avviare i colloqui di adesione; rileva che, in conformità delle procedure dell'UE, l'adesione di nuovi membri avviene soltanto dopo che essi hanno soddisfatto tutti i requisiti; condivide l'opinione della Commissione secondo la quale l'apertura dei capitoli 23 e 24 su giustizia, democrazia e diritti umani migliorerà i progressi relativi proprio alle questioni che rivestono particolare interesse per alcuni Stati membri;

8.

invita il Consiglio europeo ad appoggiare l'apertura del processo di screening, segnatamente dei capitoli 23 e 24; è dell'avviso che lo screening contribuirà a incrementare la realizzazione di riforme e aiuterà il paese ad affrontare meglio le sfide incombenti a ciascun paese candidato, quali l'ulteriore miglioramento dell'efficacia dello Stato di diritto, la riforme della magistratura e dell'amministrazione pubblica, nonché il rafforzamento della coesione interetnica;

9.

accoglie con favore il soddisfacimento degli impegni del paese nel quadro dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e il suo livello avanzato di allineamento legislativo con l'acquis; invita il Consiglio ad adottare le raccomandazioni della Commissione sul passaggio alla seconda fase di attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, in linea con le pertinenti disposizioni di tale accordo;

10.

sottolinea che le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale sono un pilastro fondamentale del processo di adesione del paese all'UE, compresa una soluzione negoziata e reciprocamente accettabile alla questione del nome sotto l'egida delle Nazioni Unite; tenuto conto della minoranza albanese all'interno del paese nonché delle delicate questioni bilaterali con altri paesi confinanti, in particolare la Grecia e la Bulgaria, ribadisce il suo parere, condividendo la posizione della Commissione al riguardo, secondo il quale le questioni bilaterali andrebbero affrontate quanto prima nel processo di adesione, in uno spirito costruttivo e di buon vicinato e attraverso un dialogo intenso e aperto, preferibilmente prima dell'apertura dei negoziati di adesione; ricorda che sarebbe opportuno evitare gesti, azioni e dichiarazioni controverse che potrebbero incidere negativamente sulle relazioni di buon vicinato; chiede risultati più concreti in materia di cooperazione, al fine di istituire relazioni di buon vicinato fra le tre parti (Atene, Sofia e Skopje);

11.

condivide il parere della Commissione secondo la quale il fatto che il Consiglio europeo continui a non effettuare progressi in relazione all'adesione del paese all'UE metterà a rischio la credibilità del processo di allargamento dell'UE; aggiunge che ciò pregiudicherà altresì il clima necessario ad incoraggiare misure di riforma connesse all'UE; rileva che il processo di adesione genera autonomamente lo stimolo a completare le riforme;

12.

rileva che la mancata individuazione di una soluzione reciprocamente accettabile, equa e giusta per la soluzione della controversia sul nome nell'arco di 20 anni mette inoltre in discussione la credibilità del quadro volto a realizzare questo obiettivo per il quale è essenziale sforzarsi; rileva che ciò lascia impregiudicati i migliori sforzi del mediatore delle Nazioni Unite e la reale volontà politica di entrambe le parti a trovare una soluzione; ribadisce tuttavia la sua opinione, secondo cui non si deve ricorrere alle questioni bilaterali per ostacolare il processo di adesione all'Europa;

13.

accoglie favorevolmente, in tal senso, la proposta di un nome composito con un qualificatore geografico avanzata dall'inviato delle Nazioni Unite, Matthew Nimetz, e ritiene che tale proposta costituisca una buona base per un compromesso, a condizione che la nazionalità, l'identità, la cultura e la lingua macedoni non siano messe in discussione;

14.

invita la Grecia ad utilizzare le sua Presidenza dell'Unione europea, insieme a tutti gli interessi in seno alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento, e nel paese stesso, per imprimere nuovo impulso politico agli sforzi autentici e sinceri per trovare una soluzione reciprocamente accettabile alla questione del nome senza ulteriore indugio; prende atto della decisione della Corte internazionale di giustizia del 5 dicembre 2011 sull'applicazione dell'accordo interinale del 13 settembre 1995; è del parere che la leadership del paese e l'UE debbano spiegare sistematicamente all'opinione pubblica i vantaggi della soluzione che sarà adottata prima del referendum sulla questione; si compiace dell'incontro e dei colloqui sul paese tra il ministro degli Esteri greco Evangelos Venizelos e il ministro degli esteri francese Laurent Fabius, nella speranza che ciò rappresenti il segno di futuri maggiori sviluppi positivi per quanto riguarda l'eventuale soluzione della questione del nome;

15.

si compiace del fatto che si siano tenute, in nove mesi, cinque riunioni in una buona atmosfera tra gruppi di lavoro del paese e della Bulgaria; ritiene che questioni profondamente sentite, come quella storica, comunitaria e linguistica, nonché altre questioni comuni tra i due paesi, siano affrontate al meglio attraverso un dialogo improntato a questo spirito, compresa la collaborazione con i mezzi di comunicazione e con il sistema giuridico e altre autorità; chiede che si facciano passi significativi verso il conseguimento di un accordo bilaterale a tempo debito come quadro idoneo a tal riguardo;

16.

ribadisce la propria preoccupazione in merito all'utilizzo di argomenti storici nell'attuale dibattito con i vicini e ribadisce il suo invito a compiere progressi nelle celebrazioni congiunte di eventi e figure storiche comuni con gli Stati membri UE confinanti, poiché ciò contribuirebbe a una migliore comprensione della storia e a relazioni di buon vicinato; incoraggia i tentativi di istituire commissioni miste di esperti in materia di storia e istruzione, al fine di contribuire a un'interpretazione della storia obiettiva, rafforzare la cooperazione accademica e promuovere atteggiamenti positivi dei giovani nei confronti dei loro vicini; esorta le autorità ad introdurre materiale educativo libero da interpretazioni ideologiche della storia e volto a migliorare la comprensione reciproca;

17.

plaude al paese per aver mantenuto il suo ruolo costruttivo e per il positivo contributo alla cooperazione regionale e accoglie con favore la sua partecipazione attiva a iniziative regionali quali l'Iniziativa centroeuropea (INCE) e l'Iniziativa regionale per l'emigrazione, l'asilo e i profughi (MARRI); si congratula con il paese per aver portato proficuamente a termine il suo turno di presidenza del Processo di cooperazione dell'Europa sudorientale (SEECP) dal giugno 2012 al giugno 2013 e accoglie con favore, a tal riguardo, la promozione dell'inclusione di tutti quale contributo prezioso per l'ulteriore rafforzamento della cooperazione regionale;

18.

invita la Commissione e il Consiglio a includere il paese nel nuovo approccio di cooperazione macroregionale nell'Europa sudorientale, segnatamente nella strategia macroregionale adriatico-ionica e nel relativo programma transazionale;

19.

insiste sul fatto che la piena attuazione delle raccomandazioni della commissione parlamentare d'inchiesta a seguito degli eventi del 24 dicembre 2012, unitamente al rispetto del memorandum d'intesa ad opera di ogni parte, sono entrambi indispensabili per ricondurre il paese a una prospettiva euro-atlantica; è orgoglioso del ruolo assunto dal Commissario per l'allargamento e dallo stesso Parlamento europeo nel contribuire a mediare l'accordo del 1o marzo 2013, ma riconosce che spetta ai partiti politici stessi la responsabilità di istituire un dialogo costruttivo e una cooperazione reciproci e di rifiutare l'uso di boicottaggi, al fine di consentire un pieno e indipendente controllo legislativo del governo e di accogliere le norme democratiche europee; evidenzia l'importanza dell'impegno sia del governo che dei partiti politici per il miglioramento delle relazioni al fine di mantenere la stabilità politica;

20.

si compiace delle conclusioni della missione di monitoraggio elettorale dell'OSCE/ODIHR, secondo le quali le elezioni comunali di primavera sono state gestite in modo efficace; condivide le preoccupazioni espresse in materia di equilibrio della copertura mediatica, la confusione tra le attività statali e di partito in relazione all'uso delle risorse amministrative e le irregolarità segnalate concernenti la registrazione degli elettori di Pustec in Albania; accoglie l'impegno assunto dal governo di attenersi appieno alle raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR in materia di riforma elettorale; sottolinea l'esigenza di ulteriori sforzi per rafforzare la trasparenza dei finanziamenti e la responsabilità dei partiti politici; sollecita un'iniziativa per evitare confusione tra le attività statali e di partito durante le campagne elettorali e per garantire un accordo traversale tra partiti per una verifica del registro elettorale;

21.

sottolinea la necessità di garantire la professionalità e l'indipendenza dell'amministrazione pubblica tramite miglioramenti delle politiche a tutti i livelli; osserva che la legge sui dipendenti pubblici e la legge sui funzionari amministrativi sono state approvate dal parlamento in prima lettura l’8 gennaio 2014; ritiene importante che un nuovo quadro giuridico sancisca i principi fondamentali della trasparenza, del merito e della rappresentanza equa; invita il governo a proseguire le riforme necessarie in materia, come pure nei settori della spesa pubblica e degli appalti pubblici, in quanto ciò inciderà positivamente sulla qualità della governance;

22.

sollecita un approfondimento della democrazia attraverso ulteriori passi decisivi verso la decentralizzazione di bilancio, deplorando la riduzione del bilancio dello scorso anno, ma attendendo con vivo interesse la relazione di verifica sullo stato di avanzamento della decentralizzazione e accogliendo con favore l'incremento della quota di introiti nel bilancio principale dei comuni, attraverso ulteriori azioni per rafforzare il rispetto dell'autonomia locale, in particolare nei casi in cui le parti che controllano il livello locale non siano al potere a livello nazionale;

23.

si compiace dei progressi compiuti nel processo di integrazione nell'UE dagli altri paesi della regione, ma teme che ulteriori ritardi nella apertura dei negoziati di adesione possano creare una irragionevole disparità nella regione, il che potrebbe comportare ulteriori rischi per le buone relazioni interetniche e creare tra tutti i cittadini macedoni la sensazione di essere trascurati; condanna ogni forma di ultranazionalismo, in qualsiasi paese; chiede politiche antidiscriminatorie e la tolleranza nella società, a prescindere da religione, etnia o lingua;

24.

aderisce all'invito della Commissione a completare la revisione dell'accordo quadro di Ohrid e dare inizio all'attuazione delle relative raccomandazioni;

25.

osserva che un ulteriore rafforzamento del dialogo politico con la popolazione albanese all'interno del paese rappresenta un importante contributo alla stabilità e alla cooperazione regionale;

26.

esorta il governo, i media, la comunità accademica, la società civile e tutti i soggetti interessati a lanciare chiari segnali al pubblico dai quali si evinca che la discriminazione sulla base dell'identità nazionale non è tollerata nel paese, anche in relazione al sistema di giustizia, ai media, alle opportunità occupazionali e sociali; sottolinea che è importante farlo per l'integrazione delle varie comunità etniche, la stabilità e l'integrazione europea del paese;

27.

deplora la mancanza di progressi in materia di istruzione integrata e l'assenza di stanziamenti a favore dell'attuazione della strategia per l'istruzione integrata; esprime la propria preoccupazione rispetto al fatto che sempre meno giovani sembra padroneggiare la lingua dell'altro gruppo etnico; sollecita un'iniziativa in proposito al fine di evitare una separazione e un potenziale conflitto su base etnica tra bambini in età scolare; sottolinea, allo stesso tempo, l'importanza di promuovere l'istruzione bilingue inclusiva, su base facoltativa; continua a esprimere preoccupazione sulla separazione degli alunni rom nelle scuole;

28.

ritiene che gli ostacoli per procedere ad un censimento in ossequio alle migliori norme democratiche potrebbero essere in parte superati attraverso l'istituzione di un registro civile, quale soluzione temporanea;

29.

deplora il deterioramento della reputazione del paese in relazione alla libertà dei mezzi di informazione; condivide la preoccupazione della Commissione secondo la quale la salvaguardia della libertà di espressione con media diversi e pluralistici, liberi da interferenze politiche, rimane una sfida essenziale per il paese; rileva, a tal riguardo, che la mancanza di pluralismo dei mezzi di informazione è in parte riconducibile alla pubblicità di Stato; pone l'accento sulla necessità di assicurare l'indipendenza e la sostenibilità dell'emittente di servizio pubblico, incoraggiando le autorità ad adottare garanzie a tal riguardo nella legge sui mezzi di informazione; ritiene che l'attuale legge sui mezzi di informazione dovrebbe formare oggetto di ulteriori consultazioni e dialogo, affinché riforme così importanti siano approvate solo con un ampio sostegno della comunità giornalistica del paese; osserva che sono necessari maggiori sforzi per ripristinare e ricostruire la fiducia tra il governo e la comunità dei mezzi di informazione; sostiene l'iniziativa dell'Istituto dei mezzi di informazione del paese, con il sostegno dell'UE, di pubblicare un «Libro bianco» sul miglioramento delle relazioni tra società civile e mezzi di informazione; sottolinea la necessità di maggiori sforzi per tutelare i diritti e l'indipendenza di coloro che lavorano nell'ambito dei mezzi di informazione; evidenzia la necessità di trasparenza riguardo alla proprietà dei mezzi di informazione;

30.

sottolinea i progressi precedentemente compiuti dalla tavola rotonda tra il governo e l'associazione dei giornalisti, attingendo alle competenze del rappresentante speciale dell'OSCE per la libertà dei mezzi di informazione, e ritiene che una riconvocazione della tavola rotonda e la realizzazione della sua tabella di marcia verso la libertà di espressione e la garanzia di un idoneo ambiente di lavoro per i giornalisti restino il meccanismo fondamentale per effettuare i necessari progressi; riconosce che la piena libertà di espressione può essere raggiunta soltanto in una società in cui siano statuiti un diritto di pubblico accesso alle informazioni e uno spazio pubblico tale da consentire un dibattito pubblico significativo;

31.

ritiene tuttavia che il recente caso di incarcerazione del giornalista Tomislav Kezarovski e altri casi — il cui esito dovrebbe essere determinato unicamente da una magistratura indipendente che operi nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — destino preoccupazione in merito al possibile esercizio di una giustizia selettiva nel paese, cosa che tutte le autorità competenti dovrebbero evitare per mezzo di misure efficaci;

32.

prende atto della nuova legge sulla lustrazione, ma anche delle preoccupazioni espresse dalla commissione di Venezia e dalla commissione di Helsinki riguardo alla costituzionalità e al potenziale abuso della legge;

33.

chiede un rafforzamento del mandato della commissione per la verifica delle informazioni, trasferendo permanentemente tutti i necessari documenti dai servizi di intelligence e controspionaggio ai locali della commissione;

34.

ribadisce le raccomandazioni avanzate nella sua precedente risoluzione per una responsabilizzazione della società civile; esorta il governo a riconoscere l'importante ruolo della società civile e il suo valore aggiunto nel dibattito politico, e lo invita ad impegnare attivamente le organizzazioni della società civile al dialogo sulle politiche; sottolinea il ruolo fondamentale che le organizzazioni della società civile possono svolgere per rendere il processo di adesione all'UE più trasparente, responsabile e inclusivo; fa presente che occorre offrire sostegno al settore della società civile a sostegno delle sue iniziative; si compiace del coinvolgimento della società civile nel gruppo di lavoro sul capitolo 23, istituito dal ministero della giustizia, e incoraggia tutti i ministeri a seguire tale esempio; incoraggia la considerazione positiva della proposta per la selezione di organizzazioni della società civile destinate a partecipare a tutti i gruppi di lavoro nel quadro del programma nazionale per l'adozione dell'acquis;

35.

deplora i modesti progressi conseguiti nell'attuazione della seconda strategia del governo per la cooperazione con la società civile e del suo piano d'azione ed esprime preoccupazione per i forti ritardi al riguardo; è preoccupato per la mancanza di impegno in materia e la mancanza di trasparenza nel sostegno di bilancio alla società civile; ritiene che l'Open Government Partnership, alla quale il paese ha aderito, possa offrire un quadro adeguato per migliorare la situazione; accoglie con favore e incoraggia l'utilizzo di indicatori per valutare la partecipazione della società civile come definito nella comunicazione della Commissione del 12 settembre 2012 dal titolo «Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile» (COM(2012)0492);

36.

ribadisce la sua richiesta alla Commissione e al governo di accettare di destinare una quota minima dei fondi previsti nel quadro del prossimo periodo di programmazione dello strumento di assistenza di preadesione per garantire che il 15 % dei pagamenti sia destinato agli attori non statali e di accertarsi che l'assistenza tecnica alle organizzazioni della società civile sia gestita dalla stessa società civile; chiede, inoltre, che l'IPA II continui ad essere impiegato per sostenere gli sforzi volti a mobilitare, secondo gli obiettivi, il 9 % del bilancio proprio del paese e di distribuirlo attraverso il governo regionale e locale decentrato;

37.

plaude al paese per le riforme precedentemente adottate, che hanno reso il quadro giuridico nazionale conforme alle norme internazionali; esorta il paese ad accrescere la trasparenza del consiglio della magistratura al fine di attenuare la percezione che la sua attività sia esposta a influenze e pressioni; invita la Commissione a esaminare e ad analizzare, nelle sue future relazioni sui progressi compiuti, il rispetto delle sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo in relazione al paese;

38.

accoglie favorevolmente le attività intese a migliorare la professionalità, l'indipendenza e l'efficienza della magistratura, segnatamente il reclutamento dei candidati laureati presso l'Accademia per giudici e pubblici ministeri, il mantenimento del positivo indice di esecuzione dei tribunali nel secondo semestre del 2013, nonché l'ulteriore riduzione dell'arretrato giudiziario; chiede l'armonizzazione della giurisprudenza al fine di assicurare la prevedibilità del sistema giudiziario e la fiducia dei cittadini;

39.

esorta in particolare a rafforzare la commissione statale per la prevenzione della corruzione, l'unità anticorruzione del ministero dell'interno, l'ufficio del pubblico ministero di primo grado per la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione e l'ufficio statale per la revisione contabile in termini di risorse di bilancio, materiali e umane; sottolinea ulteriormente la necessità di concentrarsi sui casi di corruzione ad alto livello nonché di utilizzare maggiormente gli ordini di sequestro e confisca di beni e sollecita sforzi costanti volti a ottenere un bilancio positivo per le condanne in casi ad alto livello; invita le organizzazioni indipendenti della società civile e i mezzi di informazione a denunciare la corruzione e a promuovere indagini e processi indipendenti e imparziali; accoglie favorevolmente i costanti sforzi della commissione statale per la prevenzione della corruzione, sostenuti dall'UNDP, intesi a rafforzare l'aspetto preventivo della lotta contro la corruzione introducendo sistemi di integrità ad ampio spettro in nove comuni pilota; appoggia l'intenzione delle autorità nazionali di concludere la modifica della legge sulla prevenzione della corruzione, di estendere la formula del sistema di integrità a livello nazionale e di offrire una protezione sistematica e istituzionale a chi denuncia illeciti;

40.

osserva che sono tuttora in corso le attività per creare la banca dati dei servizi segreti nazionali e incoraggia le autorità del paese a intensificare i loro sforzi al riguardo e a istituire al più presto il centro di coordinamento nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata, al fine di sostenere appieno la lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione, la frode, il riciclaggio di denaro e altri reati gravi, compresi quelli a carattere transfrontaliero;

41.

esprime la propria preoccupazione per l'uso diffuso e prolungato della custodia cautelare e le condizioni in cui sono custoditi i detenuti; prende atto dei casi di uso sproporzionato della forza da parte della polizia in occasione di manifestazioni; chiede che gli sforzi per mantenere l'ordine pubblico siano proporzionati e che il diritto di riunione sia rispettato;

42.

accoglie con favore la nuova legge sulla giustizia minorile e chiede risorse sufficienti per attuarla; continua a esprimere il proprio rammarico per la mancanza di servizi sanitari e formativi nei centri di detenzione minorile;

43.

si compiace del calo del numero di minori affidati a istituti, ma esprime tuttora preoccupazione riguardo all'elevato numero di minori con disabilità che ancora vi permangono; sollecita l'adozione di ulteriori riforme del sistema di protezione dei minori e il rafforzamento delle capacità dei centri di servizio sociale onde sostenere le famiglie svantaggiate;

44.

accoglie con favore la formazione del consiglio nazionale della gioventù e gli sforzi intesi ad assicurare che esso poggi su ampie basi, sia politicamente imparziale e partecipi pienamente in qualità di membro al Forum europeo della gioventù; invita l'Agenzia per la gioventù e lo sport del paese a sostenerlo pienamente e a partecipare alle sue attività;

45.

incoraggia il governo a destinare risorse umane e finanziarie sufficienti alla commissione per la protezione contro la discriminazione e all'unità antidiscriminazione del dipartimento per le pari opportunità; sollecita misure volte ad accrescere la consapevolezza sulla parità e la non discriminazione;

46.

accoglie con favore la riapertura del Centro LGBTI a Skopje dopo i cinque attacchi subiti negli ultimi dodici mesi; esprime compiacimento per i risultati della commissione antidiscriminazione del paese che ha condannato l'omofobia e ne chiede una più ampia applicazione nei libri scolastici; invita in particolare a proibire la discriminazione per motivi di orientamento sessuale per quanto riguarda l'occupazione e le condizioni di lavoro; deplora che la legge anti-discriminazione non sia ancora in linea con l'acquis comunitario; ribadisce la sua richiesta che questa legge sia modificata al fine di rispettare pienamente l'acquis; condanna ogni violenza nei confronti della comunità LGBTI e invita tutti i leader politici e gli esponenti della società civile del paese a fare lo stesso; chiede che i responsabili di tali violenze siano assicurati alla giustizia; ricorda al governo e ai partiti politici la loro responsabilità nel creare una cultura dell'inclusione e della tolleranza;

47.

sollecita le autorità a raccogliere sistematicamente dati sulle categorie escluse ed emarginate, inclusi i bambini di strada, i bambini rom e le persone con disabilità; deplora la mancata raccolta di dati sui reati di odio; ribadisce la propria preoccupazione per il numero di bambini rom in istituti per bambini con bisogni specifici, ma accoglie con favore il sistema delle borse di studio del governo volto a consentire ai bambini rom di completare l'istruzione secondaria;

48.

esprime tuttora preoccupazione in merito alla persistente discriminazione dei rom; segnala, a tal proposito, che le donne rom sono doppiamente discriminate per ragioni di genere ed etnia, il che va generalmente di pari passo con la povertà; esprime preoccupazione per il fatto che questa doppia discriminazione, da tempo riconosciuta, è diffusa, abituale e dilagante; invita le autorità a spezzare tale meccanismo e sollecita con forza un'attuazione proattiva della strategia per i rom e la garanzia di accesso a salute, istruzione, occupazione, alloggi e previdenza sociale per i rom;

49.

esorta vivamente il governo a risolvere il problema dei rom sprovvisti di documenti personali;

50.

invita il governo a intensificare i suoi sforzi per migliorare lo status dei rifugiati rom e ashkali provenienti dal Kosovo;

51.

accoglie con favore l'aumento del numero di sindaci donna che è passato da zero a quattro sugli 81 che conta il paese e del numero delle donne in parlamento che risponde alle quote rosa; è preoccupato però per le persistenti pratiche di ritiro volontario delle donne dal processo decisionale politico; accoglie favorevolmente le modifiche al diritto del lavoro intese a consentire una migliore protezione giuridica delle gestanti e delle puerpere, ma esprime preoccupazione riguardo all'elevato tasso di disoccupazione tra le donne; accoglie con favore l'adozione della strategia per la parità di genere, ma rileva che i meccanismi pubblici per la parità di genere non stanno ancora funzionando correttamente, e invita il governo a migliorarne il funzionamento e ad aumentarne le risorse umane e finanziarie; invita le autorità ad assicurare una prospettiva di genere in tutti i settori strategici e ad aumentare il sostegno e le iniziative con l'obiettivo di accrescere la conoscenza in materia di parità di genere; deplora il fatto che talune importanti modifiche alla legge sull'interruzione di gravidanza siano state adottate dal parlamento mediante procedura abbreviata, senza un dibattito pubblico più ampio;

52.

plaude al governo per aver preservato la stabilità macroeconomica e si compiace per il ritorno alla crescita; rileva tuttavia che la convergenza dei redditi è finora stata lenta e condivide la preoccupazione in relazione al fatto che l'obiettivo di un disavanzo pubblico dell'ordine del 2,6 % entro il 2016 possa essere centrato e al modo in cui verranno consolidate le finanze pubbliche; raccomanda alla Commissione di concedere al paese lo status di «economia di mercato funzionante»;

53.

accoglie con favore l'aumento del PIL del 2,9 % in termini reali nel primo trimestre del 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012; rileva la tendenza dei cambiamenti positivi nel mercato del lavoro, con il numero di occupati nel primo trimestre del 2013 superiore del 3,9 % a quello dello stesso trimestre del 2012, mentre il tasso di disoccupazione annuale è sceso del 4,2 %; si compiace del fatto che il rapporto «Doing Business» della Banca mondiale abbia classificato il paese tra i primi dieci paesi al mondo che registrano i maggiori progressi nel contesto economico e regolamentare;

54.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di avviare un dialogo speciale in materia di politica occupazionale e sociale con questo e altri paesi della regione; incoraggia misure volte a garantire un diritto del lavoro modernizzato nel pieno rispetto delle convenzioni dell'OIL; sottolinea che il paese ha ratificato le otto convenzioni fondamentali dell'OIL in materia di diritti del lavoro; invita a rafforzare la capacità delle parti sociali e a garantire i diritti del lavoro e sindacali; condivide la preoccupazione che l'elevata disoccupazione, in particolare tra i gruppi vulnerabili come i giovani e le donne, rimane una delle sfide più pressanti per il governo, e chiede un'azione rafforzata per combattere la povertà, la disoccupazione giovanile e la discriminazione;

55.

prende atto delle misure adottate dalle autorità del paese per quanto riguarda i recenti casi di prodotti agricoli con elevati livelli di pesticidi, esportati verso i paesi dell'Unione europea; invita in particolare le autorità competenti a intensificare i controlli e a verificare in maniera più efficace l'applicazione, nel paese, delle norme fitosanitarie dell'UE;

56.

deplora che il paese non disponga ancora di una politica climatica di ampio respiro, pur associandosi alle posizioni dell'UE nel contesto internazionale; auspica che il governo adotti le misure necessarie a rafforzare la capacità amministrativa per attuare la legislazione in materia di cambiamento climatico;

57.

evidenzia che sono necessari notevoli sforzi in campo ambientale, in particolare nei settori della qualità dell'acqua, della protezione della natura, del controllo dell'inquinamento industriale e della gestione dei rischi; incoraggia gli sforzi per attuare la normativa in tali settori; sottolinea che nessun progresso sostanziale può essere realizzato senza un adeguato rafforzamento della capacità amministrativa; invita il governo ad adottare i provvedimenti necessari al riguardo;

58.

incoraggia il governo a proseguire la cooperazione con l'Unione europea nel settore energetico all'interno del quadro della Comunità dell'energia;

59.

osserva che, per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili, il potenziale del paese è scarsamente sfruttato anche a causa delle procedure amministrative farraginose e dei prezzi dell'elettricità; invita a tal proposito le autorità del paese a incrementare gli sforzi in questo ambito al fine di ottemperare all'obbligo della Comunità dell'energia che prevede la piena attuazione della direttiva sulle energie rinnovabili entro l'inizio del 2014;

60.

ribadisce il suo sostegno al regime di liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali quale pilastro importante del loro processo di integrazione europea; invita gli Stati membri ad abbreviare le procedure di asilo per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali che beneficiano dell'esenzione dal visto nell'area Schengen, quale strumento efficace per ridurre il numero di richieste di asilo infondate, assicurando comunque ai richiedenti la prerogativa di far valere i loro diritti in un colloquio completo;

61.

ribadisce che occorre mantenere un giusto equilibrio tra misure legittime volte a combattere l'immigrazione clandestina e lo sforzo di evitare la profilatura etnica o altri provvedimenti potenzialmente discriminatori in relazione ai legittimi diritti di libertà di movimento; plaude alla cooperazione regionale in materia di migrazione e rifugiati; chiede vivamente che il regime UE di liberalizzazione dei visti attualmente in vigore per il paese sia mantenuto; ritiene che il paese dovrebbe essere dichiarato «paese d'origine sicuro» al fine di consentire procedure più rapide per trattare le domande; chiede al governo di mantenere l'attuale regime liberale dei visti con i paesi vicini, e di intensificare gli sforzi per migliorare le condizioni sociali ed economiche delle minoranze e di evitare qualsiasi discriminazione o misura negativa, come le restrizioni di viaggio nei confronti di persone che si sono viste rifiutare la richiesta di asilo nell'UE;

62.

prende atto degli sforzi compiuti dal governo per ricostruire le infrastrutture stradali a livello locale nel paese, al fine di potenziare il turismo alternativo e migliorare la vita dei cittadini; incoraggia il paese, a tal proposito, ad adottare un approccio più dinamico ai progetti di sviluppo regionale nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA) che intensificherà la cooperazione transfrontaliera e i legami tra i paesi nella regione, nonché a partecipare allo sviluppo di un sistema ferroviario moderno ed efficiente sotto il profilo ecologico che colleghi l'Europa sudorientale con il resto del continente; chiede ulteriori progressi in materia di allineamento della politica in materia di trasporti e il suo allineamento con l'acquis;

63.

prende atto dell'incontro tra i ministri dei trasporti del paese e della Bulgaria, svoltosi il 28 novembre 2013 a Sofia, ed esprime l'auspicio che gli impegni assunti per ultimare il collegamento ferroviario tra i due paesi, confermati in occasione della riunione, siano portati a termine in tempi brevi, il che schiuderà nuove prospettive economiche per la regione;

64.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del paese.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0453.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/136


P7_TA(2014)0104

Relazione 2013 sui progressi compiuti dal Montenegro

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dal Montenegro (2013/2882(RSP))

(2017/C 093/23)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, del 29 marzo 2010 (1),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19-20 giugno 2003 e il relativo allegato denominato «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: verso l'integrazione europea»,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 9 novembre 2010, dal titolo "Parere della Commissione sulla domanda di adesione del Montenegro all'Unione europea (COM(2010)0670),

viste la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 maggio 2012, sui progressi compiuti dal Montenegro nell’attuazione delle riforme (COM(2012)0222) e le conclusioni del Consiglio, del 26 giugno 2012, in cui è riportata la decisione di avviare i negoziati di adesione con il Montenegro il 29 giugno 2012,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» dell'11 dicembre 2012 sull'ampliamento e sul processo di stabilizzazione e associazione,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014» del 16 ottobre 2013 (COM(2013)0700), corredata del documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Progressi compiuti dal Montenegro nel 2013» (SWD(2013)0411),

viste la dichiarazione e le raccomandazioni della sesta riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Montenegro del 29-30 aprile 2013,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Montenegro e la sua risoluzione del 22 novembre 2012 intitolata: “L'allargamento: politiche, criteri e interessi strategici dell'UE (2),

vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 sulla gestione di bilancio dei fondi preadesione dell'UE nei settori dei sistemi giudiziari e della lotta alla corruzione nei paesi candidati e potenzialmente candidati (3) e le sue osservazioni sul Montenegro,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'adesione all'UE dovrebbe rimanere una delle principali forze trainanti per la continuazione delle riforme politiche, sociali ed economiche;

B.

considerando che l'Unione europea ha posto lo Stato di diritto al centro del suo processo di allargamento;

C.

considerando che il Montenegro ha compiuto progressi sulla via dell'integrazione con l'UE, che l'entusiasmo nei confronti del progetto europeo è ampiamente condiviso dall’intero spettro politico e dalla società in generale, e che il paese è riuscito a chiudere in via provvisoria i capitoli 25 e 26;

D.

considerando che l'attuazione dello Stato di diritto, in particolare mediante la riforma della sistema giudiziario, e la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata sono altamente prioritarie; che è stato concluso il processo di controllo su tutti i capitoli; e che i negoziati sui capitoli 23 e 24 sono stati avviati nel dicembre 2013, in linea con il nuovo approccio della Commissione di affrontare le riforme della giustizia e degli affari interni nelle prime fasi del processo di adesione;

E.

considerando che le recenti riforme costituzionali, una volta che saranno pienamente attuate, rafforzeranno l'indipendenza e l'efficienza del sistema giudiziario;

F.

considerando che restano fonte di profonde preoccupazioni la corruzione finanziaria e la criminalità organizzata, anche nelle istituzioni, nonché i brogli elettorali; e che il Montenegro deve affrontare tali questioni e conseguire risultati concreti nel settore dello Stato di diritto;

G.

considerando che la società civile riveste un ruolo importante nel processo di riforma e nell'adesione all'UE;

H.

considerando che la cooperazione regionale è estremamente importante ai fini della stabilità politica e della sicurezza, nonché dello sviluppo economico nel Montenegro e nell'intera regione;

Negoziati di adesione

1.

accoglie con favore l'apertura di cinque nuovi capitoli negoziali a dicembre 2013; incoraggia una rapida prosecuzione dei negoziati di adesione, a condizione che le riforme siano portate avanti e attuate con risultati concreti;

2.

si compiace dei piani d'azione del governo sui capitoli 23 e 24, che stabiliscono un programma di riforme globale e costituiscono il punto di riferimento per l'apertura di questi capitoli;

3.

plaude all'inclusione di rappresentanti della società civile nelle strutture negoziali; prende tuttavia atto dell'appello delle organizzazioni della società civile affinché il governo dimostri la massima trasparenza possibile in tutto il processo di negoziazione e di adesione, anche interpellando una più vasta gamma di organizzazioni nei gruppi di lavoro e conducendo ampie consultazioni a livello nazionale;

4.

sottolinea la responsabilità sia del governo che del parlamento di migliorare la comunicazione con il pubblico e di informare tutte le parti interessate, le organizzazioni della società civile e l'opinione pubblica in modo tempestivo e trasparente circa gli sviluppi dei negoziati di adesione nonché di facilitare la loro ampia partecipazione a questo processo;

Criteri politici

5.

esorta tutte le forze politiche, siano esse di governo o d’opposizione, come anche i principali attori sociali ed economici, a rimanere concentrati, attraverso un dialogo sostenibile e una cooperazione costruttiva, sul programma d’integrazione europea del paese;

6.

accoglie con favore il potenziamento del ruolo di supervisione del Parlamento montenegrino, anche attraverso il controllo e le audizioni consultive; chiede, tuttavia, il potenziamento del seguito dato alle conclusioni delle audizioni, una maggiore supervisione dell'attuazione della legislazione adottata e una partecipazione parlamentare più attiva nei negoziati; plaude alla risoluzione sul metodo, la qualità e la dinamica del processo di integrazione del Montenegro nell'UE, adottata dal Parlamento del Montenegro il 27 dicembre 2013; ritiene che il processo d’integrazione debba coinvolgere pienamente il Parlamento e le organizzazioni della società civile e godere di un ampio sostegno democratico;

7.

deplora il fatto che, a seguito del noto «caso delle registrazioni audio» di quest'anno, la commissione d'inchiesta sul presunto abuso di fondi pubblici per i fini politici dei partiti non sia stata in grado di trarre conclusioni politiche nella sua relazione finale e che il seguito giudiziario dato rimanga lacunoso; sottolinea l'importanza di assicurare indagini accurate e, se necessario, un'azione appropriata; incoraggia pertanto le competenti autorità montenegrine a giungere ad una conclusione rapida, libera ed equa del procedimento giudiziario, con la cooperazione di tutte le parti in causa, ponendo rimedio a eventuali illeciti in modo attento e obiettivo e in piena conformità alla legge; plaude altresì all'inchiesta, annunciata di recente, sul caso delle registrazioni video a Cettigne, grazie alla quale chiunque abbia effettivamente violato la legge elettorale sarà sottoposto a sanzioni appropriate nell'ambito di un giusto processo;

8.

sottolinea la necessità di aumentare la fiducia del pubblico nel sistema elettorale e nelle strutture democratiche e chiede al Parlamento di accelerare la riforma elettorale modificando l'insieme delle leggi che regolano le elezioni e il finanziamento dei partiti politici, tra cui il progetto di legge su una lista elettorale unica e il progetto di modifica della legge sulle carte d'identità personali; sottolinea la necessità che il registro elettorale unico sia del tutto trasparente e attendibile; insiste sul fatto che tali riforme devono essere intraprese in linea con le raccomandazioni OSCE/ODIHR da tempo esistenti, e in piena trasparenza, coinvolgendo la società civile; sostiene la richiesta della Commissione che sia stabilita una demarcazione chiara e ampiamente accettata tra interessi pubblici e di partito; invita il governo a pubblicare informazioni in modo proattivo sugli aiuti di Stato ai singoli e alle imprese, l'occupazione nel settore dei servizi pubblici e altre spese che potrebbero influenzare le tendenze di voto; constata che la percezione della corruzione può essere tanto dannosa quanto la corruzione stessa;

9.

sottolinea l'importanza della riforma dell'amministrazione pubblica ai fini dell'applicazione dell'acquis; ritiene essenziale rafforzare il meccanismo di coordinamento e monitoraggio per l'attuazione della strategia della pubblica amministrazione e adottare ulteriori misure per creare una pubblica amministrazione professionale, efficace e meritocratica; chiede alle autorità di vigilare affinché, nel reclutamento e licenziamento dei funzionari pubblici, non diano l'impressione di politicizzare ulteriormente la pubblica amministrazione; chiede altresì il rafforzamento dell'indipendenza e delle capacità dell'ufficio del difensore civico;

10.

accoglie con favore gli emendamenti costituzionali volti a rafforzare l'indipendenza del potere giudiziario, riducendo l'influenza politica sulla nomina di procuratori e funzionari giudiziari a tutti i livelli mediante procedure più trasparenti e basate sul merito, e, segnatamente, eleggendo il procuratore supremo di Stato; prende atto, tuttavia, dell’iniziativa del Mediatore di valutare la costituzionalità di questi emendamenti e delle disposizioni di legge sulla Corte costituzionale per quanto riguarda l'elezione dei giudici della Corte costituzionale; invita le autorità competenti a ottenere risultati solidi nei procedimenti disciplinari e a garantire una giustizia puntuale, e l'unificazione della giurisprudenza; chiede l’adozione e l’applicazione di ulteriori misure legislative e di altra natura finalizzate a ridurre la politicizzazione del potere giudiziario nella pratica, anche attraverso una valutazione obiettiva dei risultati ottenuti dal sistema giudiziario, una chiara dimostrazione della trasparenza della magistratura, in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia, e garantendo promozioni meritocratiche; sottolinea altresì la necessità di garantire l'indipendenza dei tribunali per reati minori dal ramo esecutivo;

11.

accoglie con favore le misure intraprese per semplificare il sistema dei tribunali, promuovere l’efficienza del sistema giudiziario e ridurre ulteriormente i procedimenti pendenti; esprime tuttavia preoccupazione per le lungaggini nelle procedure giudiziarie, le infrastrutture carenti di numerosi tribunali, il debole tasso di applicazione delle decisioni civili e amministrative e l'assenza di risorse di bilancio per la magistratura e la procura; chiede un potenziamento delle capacità del Consiglio giudiziario e del Consiglio delle procure e il rafforzamento delle garanzie di responsabilità e integrità nel sistema giudiziario; chiede l'adozione di misure volte a garantire l'accesso dei cittadini alla giustizia civile e al risarcimento, in linea con gli standard europei; esorta inoltre i tribunali a essere più trasparenti e responsabili nel contrasto della corruzione e della criminalità organizzata;

12.

chiede che sia dato un seguito ai rapporti sui crimini di guerra in sospeso al fine di combattere l'impunità, con un'azione investigativa e penale più rigorosa, efficace e trasparente; sottolinea la necessità di intraprendere ulteriori azioni nel contrastare non semplicemente l'impunità ma anche la sua percezione; a tal fine, incoraggia le autorità a rivedere gli orientamenti sulle condanne, e a esaminare il numero apparentemente sproporzionato di assoluzioni per i reati più gravi;

13.

elogia il governo per la sua strategia di riforma giudiziaria 2007-2012, ma esprime preoccupazione per la sua lenta attuazione; osserva che la strategia 2013-2018 ha raggiunto una fase di preparazione avanzata; chiede pertanto che il governo montenegrino si concentri in generale sull'attuazione delle strategie esistenti, con valutazioni globali che siano anche oggetto di discussione pubblica, piuttosto che sulla mera sostituzione delle strategie senza la necessaria valutazione; chiede che gli organismi di monitoraggio per le strategie e i piani d'azione divengano la norma;

14.

sottolinea la necessità di compiere ulteriori sforzi nella lotta contro la corruzione, e invita a rispettare le raccomandazioni del gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO);

15.

esprime preoccupazione per il fatto che l'istruzione, la sanità, il processo elettorale, l'amministrazione del territorio, la pianificazione territoriale e l'edilizia, la privatizzazione e gli appalti pubblici continuino ad essere vulnerabili alla corruzione; si attende che l'apertura dei negoziati sul capitolo 5 (Appalti pubblici) acceleri le riforme necessarie in questo settore; accoglie con favore l'istituzione della nuova commissione parlamentare anti-corruzione; esorta le autorità a potenziare le capacità delle autorità di vigilanza, a migliorare i controlli, ad aumentare la trasparenza del finanziamento dei partiti e a rafforzare le capacità a tutti i livelli, al fine di ridurre le irregolarità nell’applicazione della legislazione sugli appalti pubblici;

16.

esprime preoccupazione per le crescenti restrizioni dell'accesso pubblico alle informazioni relative alle imprese e ai registri catastali; osserva che l'accesso pubblico a questo tipo di informazioni è di grande importanza per i giornalisti e gli attori della società civile, al fine di divulgare i casi di corruzione e portare alla luce i legami tra la criminalità organizzata e le istituzioni statali; esorta le autorità a ripristinare un elevato grado di trasparenza per quanto concerne i registri in questione;

17.

sottolinea la necessità di dare attuazione alle riforme nel settore della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e di conseguire risultati concreti in materia di indagini, azioni penali e condanne a tutti i livelli; chiede il potenziamento della cooperazione e del coordinamento tra forze dell'ordine e magistratura nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione a tutti i livelli e il miglioramento dei risultati ottenuti dal sistema giudiziario nei casi di alto livello; è seriamente preoccupato per l'annullamento delle sentenze di primo grado nei casi di criminalità organizzata; insiste sul fatto che l'impunità per i criminali condannati per corruzione o per reati di criminalità organizzata non è accettabile; invita le autorità a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni attuino tutte le misure pertinenti e che siano ritenute responsabili qualora manchino di farlo;

18.

invita il Montenegro a continuare a impegnarsi nella cooperazione internazionale e regionale per la lotta alla criminalità organizzata; chiede maggiori sforzi ai fini di un’efficiente sorveglianza delle frontiere volta a contrastare la criminalità organizzata e le operazioni di contrabbando sulla cosiddetta «rotta dei Balcani»; sottolinea la necessità di aumentare la vigilanza e ricorrere a misure di lotta contro il riciclaggio di denaro da parte di gruppi criminali locali e internazionali;

19.

sottolinea la necessità, per il governo montenegrino, di portare avanti e rafforzare le consultazioni e migliorare l'interazione e il dialogo con la società civile e con l’opposizione, ai fini di una maggiore trasparenza del processo decisionale e legislativo, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione delle leggi e la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata; in tal senso, plaude agli sforzi intrapresi dal governo per migliorare la trasparenza pubblica delle sue attività, riconoscendo però che vi è ancora molto da fare in questo settore; accoglie con favore l'ampia partecipazione della società civile ai gruppi di lavoro per i capitoli negoziali dell'UE, ma prende atto delle preoccupazioni di alcuni rappresentanti della società civile riguardo alla natura e alla qualità di tale partecipazione; lamenta il recente deterioramento dei rapporti tra alcuni settori del governo e la società civile, e le preoccupazioni, espresse da entrambi i lati, che tale ostilità reciproca rischia di prevalere sul desiderio condiviso di procedere sul cammino dell'integrazione europea; incoraggia pertanto un dialogo produttivo ed equilibrato tra tutte le parti, in cui il governo assista e faciliti in maniera obiettiva la società civile nelle sue attività e includa pienamente i suoi rappresentanti nel processo politico, e in cui le organizzazioni della società civile possano criticare la politica e chiamare il governo a rendere conto del suo operato in modo equo e costruttivo;

20.

prende atto con soddisfazione del buon funzionamento dello strumento di assistenza preadesione (IPA) in Montenegro; incoraggia sia il governo sia la Commissione a semplificare le procedure amministrative per i finanziamenti IPA, con l'obiettivo di renderli più accessibili alle organizzazioni civili più piccole e non centralizzate, ai sindacati e ad altri beneficiari;

21.

sottolinea che il Montenegro ha ratificato le otto principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui diritti dei lavoratori nonché la Carta sociale europea riveduta; evidenzia che, benché i principali diritti dei lavoratori e sindacali siano in generale rispettati, questi devono essere ulteriormente rafforzati; sottolinea il ruolo importante del dialogo sociale, e chiede al governo di rafforzare il Consiglio sociale;

22.

sottolinea l'importanza di mezzi di comunicazione liberi, indipendenti e imparziali in una democrazia funzionante; esprime grave preoccupazione per l'aumento delle intimidazioni verbali e fisiche nei confronti dei giornalisti, come pure per l'aumento delle pressioni dovute alla mancanza di finanziamenti e ai procedimenti giudiziari; esprime profonda costernazione per il fatto che sin dall'agosto 2013 sono stati eseguiti almeno due attacchi dinamitardi e circa sei aggressioni fisiche nei confronti di giornalisti; deplora profondamente il fatto che il Montenegro occupi ora il 113o posto nella classifica della libertà di stampa redatta da Reporter senza frontiere; ricorda l'importanza di promuovere mezzi di comunicazione responsabili, l'indipendenza editoriale e la diversificazione nella proprietà dei media, in linea con le norme europee; sottolinea la responsabilità di tutti coloro che lavorano nella politica e nei mezzi di comunicazione di favorire un clima di tolleranza dei diversi punti di vista; ritiene essenziale aiutare a proteggere i giornalisti e la libertà di stampa e chiede che tutte le minacce e gli attacchi contro i giornalisti siano oggetto di indagini e vengano perseguiti, compresi i precedenti reati irrisolti; si compiace della decisione di istituire un organismo speciale per monitorare gli sforzi ufficiali volti a risolvere i casi di omicidio e aggressione contro i giornalisti, che possono contribuire a rafforzare la fiducia tra lo Stato e i media;

23.

sottolinea il ruolo speciale svolto da un servizio pubblico indipendente e sostenibile nel rafforzare la libertà dei mezzi di comunicazione e la democrazia e, in tal senso, invita le autorità a modificare la legge sull'emittente pubblica montenegrina (RTCG) e ad attuare garanzie giuridiche che assicurino la sostenibilità finanziaria del servizio pubblico, così da consentire ai media pubblici di svolgere il loro ruolo sociale;

24.

chiede miglioramenti nel settore della protezione dei testimoni e l'adozione di una legge sulla tutela degli informatori (whistleblowers);

25.

sottolinea la responsabilità di tutte le forze politiche nella creazione di un clima di tolleranza e di inclusione di tutte le minoranze; accoglie con favore la politica del governo sulle minoranze, che ha in particolare contribuito alla promozione di una più profonda integrazione della comunità albanese del paese; chiede il miglioramento della situazione dei gruppi socialmente vulnerabili, compreso l'accesso per le persone con disabilità all'istruzione e alle strutture mediche, nonché l'accesso fisico agli edifici pubblici; plaude al recente piano d'azione del governo sui rom, ma sollecita ulteriori agevolazioni nel campo dell'istruzione e dell'occupazione per i rom e le altre minoranze che continuano ad essere vittime di discriminazione, soprattutto per quanto riguarda il limitato accesso all'istruzione dei bambini rom, ashkali ed egiziani;

26.

sottolinea che le donne sono ancora sottorappresentate in molti settori della società montenegrina, compreso il parlamento, nelle posizioni decisionali e sul mercato del lavoro; invita il governo ad intensificare gli sforzi volti a migliorare la parità di genere, a incrementare le pertinenti risorse finanziarie e umane, a garantire l’attuazione del piano d'azione per l'uguaglianza di genere, a introdurre il principio della parità di retribuzione nonché a incoraggiare una più ampia partecipazione delle donne, segnatamente sulla scena politica;

27.

manifesta preoccupazione per l'elevato livello di omofobia in Montenegro e per le frequenti violenze, minacce di violenze e incitazioni alla violenza nei confronti degli attivisti che lottano per i diritti degli omosessuali; deplora il fatto che il più noto attivista LGBTI, in seguito a problemi di sicurezza, abbia chiesto asilo all'estero; si compiace, tuttavia, della nuova strategia del governo tesa a migliorare la qualità di vita delle persone LGBT, ma sottolinea che è necessario concentrarsi sulla sua attuazione; sottolinea, in particolare, la necessità di formare e informare il pubblico per contribuire a modificare i comportamenti; plaude in particolare al governo e alla polizia per aver sostenuto e facilitato le prime «Pride Parade» di quest'anno a Budva e Podgorica; sottolinea che la violenza contro gli omosessuali durante queste marce deve essere oggetto di indagini esaustive, e che i responsabili devono essere assicurati alla giustizia; incoraggia le autorità a promuovere ulteriormente la tolleranza nei confronti delle persone LGBTI e a perseguire i reati nei loro confronti in maniera tempestiva; sottolinea la necessità di aumentare l'accettazione sociale e porre fine alla discriminazione nei confronti degli omosessuali;

28.

esprime preoccupazione per i continui problemi di violenza contro donne e bambini, e il timore che in molti la considerino socialmente accettabile; deplora la lentezza dei progressi nello sviluppo di servizi a livello di famiglia e comunità; invita il governo a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza familiare e la violenza contro le donne, e sul diritto del bambino di essere protetto da ogni forma di abuso, abbandono o sfruttamento; accoglie con favore le nuove misure del governo per affrontare la violenza domestica, migliorare i diritti dei bambini e sviluppare la formazione professionale, ma incoraggia ulteriori misure ai fini di un’applicazione efficace della legge sulla protezione dalla violenza familiare, soprattutto per quanto riguarda la protezione, il sostegno e l'accesso alla giustizia per le vittime, lo sviluppo e il coordinamento di programmi di prevenzione e la garanzia che i colpevoli siano chiamati a rispondere maggiormente delle loro azioni;

Questioni socioeconomiche

29.

invita il governo a concentrarsi sul rafforzamento della crescita economica per combattere la povertà e migliorare il livello di vita di tutti i cittadini anche valutando, ove possibile, l'eventualità di riforme della previdenza sociale, nonché a ridurre le disparità regionali; chiede che vengano compiuti maggiori sforzi per affrontare l'ampio settore informale, accrescere la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e migliorare il sistema giuridico nel suo insieme, al fine di combattere sistematicamente la corruzione e migliorare il contesto imprenditoriale, e che siano attuate riforme strutturali per attirare e sostenere gli investimenti esteri diretti, cruciali per la diversificazione dell'economia;

30.

sottolinea la necessità che le procedure di risoluzione delle controversie commerciali siano trasparenti, libere da interferenze politiche e basate sullo Stato di diritto, al fine di migliorare ulteriormente il clima imprenditoriale; incoraggia la rapida risoluzione della controversia sullo stabilimento di alluminio KAP; sottolinea che qualunque futura privatizzazione deve essere realizzata in modo equo, attento e ordinato; evidenzia le preoccupazioni circa gli aiuti di Stato, e chiede trasparenza e sostenibilità nella loro attuazione, in conformità con l'acquis e l'accordo di stabilizzazione e di associazione; plaude agli sforzi intrapresi dal governo per risolvere la questione del crescente debito pubblico e degli ampi disavanzi strutturali di bilancio; chiede ulteriori attività per assicurare la futura attuazione del programma di sviluppo rurale IPA e sviluppare una legislazione sulla qualità delle acque conforme all'acquis;

31.

rileva che la nuova legge sugli appalti pubblici, entrata in vigore nel gennaio 2012, è marcata da scarsa efficacia nell’attuazione pratica, specialmente nel settore sanitario; invita la autorità del Montenegro a introdurre maggiore trasparenza in tutte le procedure di appalto e a istituire un piano d'azione con obiettivi, procedure e scadenze chiare al fine di applicare in modo effettivo la nuova legge sugli appalti pubblici, nonché a conformare all'acquis unionale la propria legislazione in materia di appalti per concessioni, servizi e difesa;

32.

si compiace dell'attuazione dello Small Business Act; chiede un maggior sostegno del settore pubblico alle PMI in quanto dinamo della crescita economica; chiede l'unificazione delle strategie frammentate che ostacolano l'efficacia degli strumenti nei settori imprenditoriali e industriali;

33.

esprime preoccupazione per la situazione immutata nel mercato del lavoro e pertanto sollecita interventi risoluti per far fronte all'elevata disoccupazione, in particolare per quanto riguarda la ricerca del primo posto di lavoro, nonché il miglioramento dell'efficienza di un mercato del lavoro inerte; chiede al governo di provvedere a che l'attuazione della legislazione in materia di lavoro sia conforme alle normative dell'OIL, anche perfezionando le ispezioni; sottolinea la necessità di contrastare l'economia sommersa; sollecita un potenziamento del dialogo sociale tripartito;

34.

sollecita il Montenegro a compiere ulteriori sforzi nel settore dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, rafforzando la capacità amministrativa di attuare le pertinenti politiche e normative legislative dell'UE, al fine di conseguire l'allineamento all'acquis in materia di ambiente e cambiamenti climatici;

35.

rileva che le costruzioni illegali, specialmente nelle zone turistiche, costituiscono un problema notevole nel Montenegro; invita le autorità montenegrine a promuovere con determinazione lo sviluppo sostenibile nel paese; sottolinea l’importanza che lo sviluppo turistico sia orientato alla tutela dell'ambiente;

Cooperazione regionale

36.

plaude alla dinamica partecipazione del Montenegro a iniziative in atto, tra cui quelle intese alla riconciliazione regionale e il progetto «sestetto dei Balcani occidentali», e all'ambizione del suo governo di assumere un ruolo preminente nelle iniziative di cooperazione regionale; invita il Montenegro a intensificare la sua cooperazione culturale ed economica con Stati membri dell'UE limitrofi; si compiace con il governo per il mantenimento di buone relazioni bilaterali con tutti i paesi limitrofi, tra cui il Kosovo; segnala tuttavia l'esigenza di risolvere rapidamente il suo contenzioso con la Croazia sulle frontiere terrestri e marittime, segnatamente alla luce delle prospezioni preliminari di petrolio al largo delle coste; sollecita la delimitazione definitiva delle frontiere con la Serbia, la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo al fine di eliminare fonti potenziali di tensione; accoglie con favore i progressi in relazione al processo avviato dalla Dichiarazione di Sarajevo, compresa l'attuazione del programma regionale per gli alloggi; sollecita un’ulteriore cooperazione con i paesi limitrofi nella condivisione di esperienze sui negoziati di adesione;

37.

accoglie con favore le recenti visite del primo ministro Dačić a Podgorica e del primo ministro Đukanović a Belgrado, le prime visite dopo l'indipendenza del Montenegro; plaude a tali eventi, che rappresentano un forte segnale di riconciliazione e di maggiore impegno e apertura da entrambi i lati, e che possono solo far ben sperare in un'ulteriore integrazione regionale ed europea;

38.

sottolinea che le relazioni di buon vicinato che il Montenegro intrattiene con i paesi della regione prefigurano una base per proficui negoziati con l'UE e che il paese in sé rappresenta un esempio di cooperazione e impegno per la pace e la stabilità nella regione dei Balcani occidentali;

39.

accoglie con favore i recenti sforzi del governo intesi a censire gli sfollati interni e a chiarirne lo statuto, esprimendo altresì apprezzamento per la complessità di tale azione, compresa la soppressione degli ostacoli amministrativi; chiede all'UE e agli altri interlocutori nei Balcani di fornire assistenza al governo del Montenegro nella soluzione quanto più rapida possibile di tale questione e nella chiusura di un capitolo doloroso nella storia della regione;

40.

accoglie con favore l'impegno del governo del Montenegro di aderire alla NATO; osserva tuttavia le profonde divergenze di opinione tra i parlamentari e la società in generale; è fiducioso che gli sforzi del Montenegro per diventare membro della NATO comporteranno ricadute positive sulle sue aspirazioni ad aderire all'UE, nonché sul miglioramento della cooperazione e della sicurezza regionale; plaude in particolare al contributo che il Montenegro, nonostante le sue risorse limitate nel settore della difesa, apporta alle missioni dell'ONU e PSDC, tra cui in Afghanistan, Liberia e Mali; accoglie con favore questo chiaro segnale dell'impegno del Montenegro a operare con interlocutori internazionali nella promozione della pace e delle stabilità nel mondo;

o

o o

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento del Montenegro.


(1)  GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0453.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0434


24.3.2017   

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C 93/142


P7_TA(2014)0105

Eliminazione delle mutilazioni genitali femminili

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della Commissione dal titolo: «Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili» (2014/2511(RSP))

(2017/C 093/24)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo: «Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili» (COM(2013)0833),

vista la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere dal titolo «Female genital mutilation in the European Union and Croatia»,

vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 67/146 dal titolo «Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili»,

vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili (1),

vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (2),

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE (3),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 dal titolo: «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» (4),

vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (5),

vista la strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, presentata dalla Commissione il 21 settembre 2010,

visto il «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (6),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa, del 12 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,

visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE per quanto concerne il rispetto dei diritti umani (principi generali) e gli articoli 12 e 13 del trattato CE (non discriminazione),

vista la raccomandazione generale n. 14 del 1990 formulata dal comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne in materia di circoncisione femminile,

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la violenza contro le donne è definita dal Parlamento nella sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne come un qualsiasi atto di violenza di genere che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verifichino in pubblico o in privato (7);

B.

considerando che la mutilazione genitale femminile è una forma di violenza contro donne e bambine, che costituisce una violazione dei loro diritti fondamentali ed è contraria ai principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e che è assolutamente necessario includere la lotta contro la mutilazione genitale femminile nell'ambito di un approccio generale e coerente volto a combattere la violenza contro le donne;

C.

considerando che nel 2008 la mutilazione genitale femminile è stata definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come qualsiasi procedura che preveda l'ablazione parziale o totale degli organi sessuali femminili esterni per ragioni non mediche, che comprende la circoncisione sunna o la clitoridectomia (ablazione parziale o totale del clitoride oltre che del prepuzio), l'escissione (ablazione parziale o totale del clitoride e delle grandi labbra), nonché la pratica più estrema di mutilazione genitale femminile ovvero l'infibulazione (cucitura della vulva per restringere l'apertura vaginale);

D.

considerando che, secondo l'OMS, circa 140 milioni di bambine, ragazze e donne in tutto il mondo hanno subito tale crudele forma di violenza basata sul genere; che, sempre secondo l'OMS, la maggioranza dei casi di mutilazione genitale femminile è praticata durante l'infanzia a bambine e ragazze di età compresa tra la nascita e i 15 anni; che sono stati segnalati casi di tale pratica crudele in 28 paesi dell'Africa, Yemen, Iraq settentrionale e Indonesia;

E.

considerando che la mutilazione genitale femminile è una pratica brutale che avviene non soltanto nei paesi terzi, ma che riguarda anche donne e bambine che vivono nell'Unione, le quali subiscono le mutilazioni sul territorio dell'Unione oppure nel paese d'origine prima di trasferirsi nell'Unione o mentre si trovano temporaneamente al di fuori dell'Unione (8); che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), ogni anno circa 20 000 donne e bambine provenienti da paesi in cui si praticano mutilazioni genitali femminili chiedono asilo nell'Unione, delle quali 9 000 possono avere già subito mutilazioni (9), e il numero delle donne che hanno subito mutilazioni genitali o ne sono a rischio in Europa è stimato a 500 000 (10), mentre le azioni penali contro tali reati sono ancora rare;

F.

considerando che le mutilazioni genitali femminili sono frequentemente effettuate in casa, in condizioni inadeguate anche dal punto di vista igienico, spesso senza anestesia né conoscenze mediche, e che hanno molteplici conseguenze gravissime e spesso irreparabili, o persino mortali, sulla salute sia fisica che psicologica delle donne e delle bambine che le subiscono, e sono dannose per la loro salute sessuale e riproduttiva;

G.

considerando che la mutilazione genitale femminile è chiaramente contraria al valore europeo fondamentale della parità tra donne e uomini, e sostiene valori tradizionali secondo cui le donne sono considerate oggetti e proprietà degli uomini; che in nessun caso i valori culturali e tradizionali vanno usati come scusa per praticare mutilazioni genitali a bambine, ragazze o donne;

H.

considerando che la protezione dei diritti dei minori è sancita in diversi Stati membri nonché in accordi e atti legislativi internazionali ed europei, e che nessuna forma di violenza contro le donne in generale, comprese le bambine, può essere giustificata dal rispetto di tradizioni culturali o di cerimonie di iniziazione di varia natura;

I.

considerando che la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili è un obbligo internazionale in materia di diritti umani per ogni Stato membro, conformemente alla raccomandazione generale n. 14 del comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne in materia di circoncisione femminile e alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la quale riconosce la mutilazione genitale femminile come forma di violenza basata sul genere che richiede, tra l'altro, che siano previste norme di protezione minime a riguardo;

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione «Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili» nella quale si impegna a ricorrere ai fondi dell'UE per prevenire tali pratiche e migliorare il sostegno fornito alle vittime, compresa la protezione delle donne a rischio a norma delle disposizioni dell'Unione in materia di asilo, e si impegna altresì, insieme al Servizio europeo di azione esterna, a rafforzare il dialogo internazionale e a promuovere la ricerca al fine di identificare chiaramente le donne e le bambine a rischio;

2.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a facilitare lo scambio di esperienze e buone prassi, sulle questioni riguardanti le mutilazioni genitali femminili, tra Stati membri, ONG ed esperti, e sottolinea la necessità di continuare a coinvolgere da vicino la società civile, compresa quella dei paesi terzi, non solo nell'ambito di campagne di sensibilizzazione, ma anche nello sviluppo di materiale didattico e formazioni;

3.

fa notare che le istituzioni internazionali, europee e degli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire la mutilazione genitale femminile, nel proteggere le donne e le bambine, nell'identificare le vittime e nell'adottare misure volte a vietare la violenza di genere, comprese le mutilazioni genitali femminili; accoglie favorevolmente l'impegno dell'UE di continuare a prendere provvedimenti volti a promuovere l'eliminazione di tale pratica nei paesi terzi;

4.

ribadisce il suo invito alla Commissione di presentare quanto prima una proposta di atto legislativo dell'UE che istituisca misure di prevenzione contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne (comprese le mutilazioni genitali femminili) e, come indicato nel programma di Stoccolma, una strategia esauriente dell'UE in materia, che includa ulteriori piani d'azione comuni e strutturati per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nell'Unione;

5.

sottolinea la necessità che la Commissione e il Servizio europeo di azione esterna assumano una posizione rigida nei confronti dei paesi terzi che non condannano la mutilazione genitale femminile;

6.

invita la Commissione ad adottare un approccio armonizzato per la raccolta di dati sulle mutilazioni genitali femminili e chiede che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere coinvolga demografi e statisti nello sviluppo di una metodologia comune e che siano elaborate indicazioni conformemente alla comunicazione, al fine di garantire la comparabilità tra singoli Stati membri;

7.

invita nuovamente gli Stati membri a fare ricorso ai meccanismi esistenti, in particolare la direttiva 2012/29/UE, tra cui la formazione di professionisti al fine di proteggere donne e bambine e perseguire, condannare e punire i residenti responsabili di reati di mutilazioni genitali femminili, anche se commessi al di là dei confini dello Stato membro interessato; invita pertanto a far sì che il principio di extraterritorialità sia incluso nelle disposizioni di tutti gli Stati membri in materia di diritto penale, affinché il reato sia perseguibile nei 28 Stati membri allo stesso modo;

8.

invita l'UE e gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne a provvedere in tal senso senza indugio affinché l'impegno dell'UE sia conforme alle norme internazionali e promuova un approccio olistico e integrato alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili;

9.

invita la Commissione a proclamare il 2016 Anno europeo per porre fine alla violenza contro donne e ragazze;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa, al Segretario generale delle Nazioni Unite nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 87.

(2)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.

(3)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 52.

(4)  GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 24.

(5)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(6)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(7)  

Articolo 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104); punto 113 della Piattaforma di azione di Pechino delle Nazioni Unite del 1995.

(8)  EIGE, Female genital mutilation in the European Union and Croatia, 2013.

(9)  Contributo dell'UNHCR alla consultazione della Commissione europea in materia di mutilazione genitale femminile nell'UE, 2013.

(10)  Waris, D. e Milborn, C., Desert Children, Virago, Regno Unito, 2005.


24.3.2017   

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C 93/145


P7_TA(2014)0106

NAIADES II — un programma di azione a sostegno del trasporto sulle vie navigabili interne

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 su NAIADES II — un programma di azione a sostegno del trasporto sulle vie navigabili interne (2013/3002(RSP))

(2017/C 093/25)

Il Parlamento europeo,

vista l'interrogazione alla Commissione con richiesta di risposta orale su NAIADES II — un programma di azione a sostegno del trasporto sulle vie navigabili interne (O-000016/2014 — B7-0104/2014),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sulla promozione del trasporto sulle vie navigabili interne: NAIADES, programma di azione europeo integrato per il trasporto sulle vie navigabili interne (1),

vista la comunicazione della Commissione del 10 settembre 2013 intitolata «Verso la qualità del trasporto per vie navigabili — NAIADES II» (COM(2013)0623),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul tema «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (2),

vista la comunicazione della Commissione del 17 gennaio 2006 sulla promozione del trasporto sulle vie navigabili interne «NAIADES» — Programma di azione europeo integrato per il trasporto sulle vie navigabili interne (COM(2006)0006),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 10 settembre 2013 intolato «Greening the fleet: reducing pollutant emissions in inland waterway transport» (SWD(2013)0324),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il settore del trasporto sulle vie navigabili interne apporta un notevole contributo al sistema dei trasporti dell'UE in quanto provvede al trasporto merci tra i porti e l'entroterra dell'UE;

B.

considerando che il trasporto per vie navigabili è efficiente dal punto di vista energetico e contribuisce al conseguimento degli obiettivi di un'economia a basse emissioni di carbonio, indicati nel Libro bianco sulla politica dei trasporti dell'UE;

C.

considerando che attraverso lo sfruttamento di tutte le potenzialità del trasporto per vie navigabili tale settore potrebbe costituire un elemento chiave in Europa per risolvere le problematiche di congestione e ambientali generate dalle merci importate attraverso porti marittimi;

D.

considerando che sarebbe necessario modernizzare la flotta di navigazione interna adattandola ai progressi tecnici per migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali delle imbarcazioni, sviluppando tra l'altro il sistema RASSIN (River Adapted Ships for Sustainable Inland Navigation) e assicurando in questo modo il vantaggio competitivo del trasporto per vie navigabili;

E.

considerando che la debole situazione economica in Europa ha anche avuto conseguenze sul settore delle vie navigabili interne e che le imprese del trasporto interno versano in una difficile situazione economica;

F.

considerando che l'attuale eccesso di capacità ha un impatto devastante sulle imprese attive nel settore dei trasporti interni;

G.

considerando che la struttura del settore dei trasporti per vie navigabili interne è in gran parte basata sulle PMI, ovvero su operatori titolari che lavorano e vivono con le loro famiglie sulle imbarcazioni e che tali PMI sono particolarmente vulnerabili alle crisi;

H.

considerando che gli standard sociali quali l'orario di lavoro e l'istruzione rivestono un'importanza fondamentale per questo settore;

I.

considerando che al settore del trasporto sulle vie navigabili interne sono dedicate misure finanziarie limitate e che l'accesso ai finanziamenti è sempre più difficile;

1.

accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione intesa ad aggiornare e rinnovare il programma NAIADES entro il 2020;

2.

appoggia le azioni specifiche definite nel programma d'azione NAIADES II 2014-2020;

3.

deplora il fatto che la Commissione non abbia accompagnato la proposta NAIADES II con fondi adeguati e specifici per raggiungere gli obiettivi del programma d'azione e chiede pertanto di adottare una strategia ben strutturata con obiettivi raggiungibili a breve e medio termine nonché una tabella di marcia concreta che descriva tra l'altro le risorse necessarie per l'attuazione;

4.

chiede alla Commissione di fornire quanto prima eventuali azioni concrete che tengano conto delle specificità di un settore basato in gran parte su PMI;

5.

sottolinea l'importanza di un'infrastruttura di alta qualità quale condizione per sviluppare e integrare il trasporto per vie navigabili interne e i porti interni nella rete dei trasporti transeuropea, chiede alla Commissione e agli Stati membri di integrare tutte le strozzature importanti nei piani di attuazione del corridoio che dovranno essere adottati e sottolinea che il meccanismo per collegare l'Europa finanzia prioritariamente lo sviluppo dell'infrastruttura relativa a modalità di trasporto più ecologiche quali le vie navigabili interne;

6.

plaude al fatto che le vie navigabili interne siano state integrate in sei su nove importanti corridoi di rete della TEN-T e auspica che le strozzature e i collegamenti mancanti vengano affrontati in modo idoneo, dato che il meccanismo per collegare l'Europa incentrerà la spesa sulla rimozione delle strozzature, sulla realizzazione dei collegamenti mancanti e, in particolare, sulle sezioni transfrontaliere della rete principale; ricorda che tra le priorità future del meccanismo per collegare l'Europa vi sarà anche il finanziamento di sistemi applicativi telematici che fungeranno da servizi di informazione fluviale (SIF);

7.

esorta la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai fiumi a corrente libera prossimi allo stato naturale e che per tale motivo possono essere soggetti a misure specifiche; sottolinea la necessità di rispettare la normativa ambientale dell'UE, come indicato agli articoli 16 e 36 del regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

8.

sottolinea, oltre all'obbligo degli Stati membri di completare la rete principale, la responsabilità di fornire un'infrastruttura adeguata e affidabile attraverso una manutenzione periodica onde mantenere buone condizioni di navigazione, nell'ottica di garantire che il trasporto per vie navigabili interne sia un modo di trasporto affidabile ed efficiente sotto il profilo dei costi;

9.

chiede alla Commissione di velocizzare l'integrazione del SIF, dei dati di osservazione del mercato in materia di trasporto per vie navigabili interne e gli strumenti del corridoio TEN-T, onde sostenere una governance del trasporto multimodale integrato; è favorevole all'espansione e all'integrazione dello scambio di dati SIF all'interno dei flussi informativi di altri modi di trasporto, al fine di agevolare l'integrazione del trasporto per vie navigabili interne con altri modi di trasporto e invita la Commissione a elaborare in tempi brevi orientamenti per far sì che tale integrazione si realizzi;

10.

chiede alla Commissione di sostenere l'adozione di migliori pratiche per quanto concerne l'integrazione del trasporto per vie navigabili interne con le catene logistiche multimodali;

11.

sottolinea l'importanza di fornire finanziamenti appropriati per le nuove tecnologie, l'innovazione e i servizi di trasporto merci sostenibili nel quadro dei programmi UE esistenti come il meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte 2020 e Fondo di coesione, onde stimolare l'innovazione e aumentare la prestazione ambientale del trasporto per vie navigabili interne, e chiede alla Commissione di elaborare programmi di finanziamento concreti per realizzare tale obiettivo;

12.

esorta la Commissione a presentare opzioni su come attivare i fondi di riserva e utilizzarli in abbinamento agli strumenti finanziari disponibili nel quadro dei fondi unionali esistenti come il meccanismo per collegare l'Europa e di quelli della Banca europea per gli investimenti;

13.

invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente le politiche nazionali al fine di promuovere il trasporto per vie navigabili interne, tenendo conto del programma d'azione europeo, incoraggiando le autorità regionali, locali e portuali a fare altrettanto;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 443.

(2)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 72.


24.3.2017   

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C 93/147


P7_TA(2014)0107

Situazione in Thailandia

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla situazione in Thailandia (2014/2551(RSP))

(2017/C 093/26)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Thailandia, del 5 febbraio 2009 (1), del 20 maggio 2010 (2) e del 17 febbraio 2011 (3),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti l'Esame periodico universale della Thailandia dinanzi al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e le relative raccomandazioni, del 5 ottobre 2011,

viste le dichiarazioni rilasciate dal portavoce dell'alto rappresentante dell'UE Catherine Ashton il 26 novembre 2013 sulla situazione politica in Thailandia, il 13 dicembre 2013 e il 23 gennaio 2014 sui recenti avvenimenti in Thailandia, e il 30 gennaio 2014 sulle prossime elezioni,

vista la dichiarazione resa nota dalla delegazione dell'Unione europea di concerto con i capi missione dell'UE in Thailandia il 2 dicembre 2013,

viste le conferenze stampa del portavoce dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, del 26 dicembre 2013 e del 14 gennaio 2014,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) del 1966,

visti i principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati di applicare la legge, del 1990,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le manifestazioni hanno avuto inizio nel novembre 2013, dopo che la Camera bassa del parlamento thailandese aveva adottato una legge di amnistia proposta dal Partito Pheu Thai (PTP) al potere per vari reati commessi dopo il 2004 da leader politici e funzionari governativi, tra cui il fratello del Primo ministro Yingluck Shinawatra, l'ex Primo ministro Thaksin Shinawatra; che l'ex Primo ministro vive dal 2008 in esilio volontario per evitare una pena detentiva di due anni a seguito di una sentenza di condanna per corruzione;

B.

considerando che l'11 novembre 2013 hanno avuto inizio a Bangkok, in segno di protesta contro la legge di amnistia, dimostrazioni pacifiche guidate dall'ex vice Primo ministro Suthep Thaugsuban, leader del Comitato popolare per la riforma democratica (PDRC), un gruppo antigovernativo; che le proteste di piazza sono proseguite nonostante la reiezione della legge di amnistia da parte del senato thailandese;

C.

considerando che il 20 novembre 2013 la Corte costituzionale ha respinto una proposta di modifica della Costituzione, che farebbe del senato un organo pienamente eletto, e ha altresì respinto una richiesta di scioglimento del Partito Pheu Thai proveniente dall'opposizione, cosa che ha inasprito le proteste antigovernative;

D.

considerando che il vice Primo ministro Suthep Thaugsuban ha accusato il governo di essere illegittimo e ha proposto che il parlamento fosse sostituito da un «Consiglio del popolo» non eletto, incaricato di intraprendere riforme politiche e istituzionali;

E.

considerando che, durante i disordini protrattisi per mesi, numerose persone sono state uccise e centinaia ferite, e fra loro Kwanchai Praipana, un leader di una fazione filogovernativa, che è stato ferito da un colpo di arma da fuoco il 22 gennaio 2014, e Suthin Tharathin, un leader del movimento antigovernativo, ucciso da un proiettile il 26 gennaio 2014;

F.

considerando che il 21 gennaio 2014 il Primo ministro Yingluck Shinawatra ha proclamato uno stato di emergenza di 60 giorni nella capitale Bangkok e nelle province circostanti, vietando le riunioni pubbliche di più di cinque persone, consentendo il fermo fino a trenta giorni delle persone sospettate di violenza, autorizzando la censura delle notizie che incitano alla violenza e concedendo l'immunità da procedimenti penali alle agenzie e ai funzionari governativi coinvolti nell'applicazione del decreto;

G.

considerando che la Corte costituzionale ha stabilito il 24 gennaio 2014 che le elezioni potevano essere rinviate a causa dell'instabilità presente nel Paese, ma che il governo ha deciso di procedere con votazioni anticipate il 26 gennaio 2014;

H.

considerando che il 2 febbraio 2014 si sono svolte in Thailandia le elezioni politiche e che la votazione ha avuto inizio il 26 gennaio 2014 nonostante l'invito della Commissione elettorale a rinviarla a causa dei disordini in atto;

I.

considerando che il principale partito di opposizione, il Partito democratico, aveva annunciato il proprio ritiro dalle elezioni in programma per il 2 febbraio 2014;

J.

considerando che il 26 gennaio 2014 la votazione è stata cancellata in 83 delle 375 circoscrizioni in tutto il Paese, dal momento che i manifestanti antigovernativi hanno impedito l'accesso ai seggi elettorali, bloccato gli agenti elettorali e impedito ai votanti di esercitare il loro diritto di voto;

K.

considerando che, nonostante la scarsa affluenza alle urne, il Primo ministro ha confermato, dopo un incontro con la Commissione elettorale il 28 gennaio 2014, che la data 2 febbraio 2014 sarebbe stata mantenuta;

L.

considerando che in nove province non si sono tenute votazioni e che, stando alle notizie a disposizione, i manifestanti avrebbero perturbato le operazioni di registrazione degli elettori bloccando altresì il voto a Bangkok e nel sud del paese, con un totale stimato di 69 distretti, sui 375 del paese, e 8,75 milioni di votanti interessati dagli episodi descritti;

M.

considerando che, in base al diritto tailandese, non può essere formata la nuova legislatura se non sono distribuiti almeno 475 seggi su 500 (ovvero il 95 %); che, quindi, nelle aree interessate si dovranno tenere elezioni suppletive;

N.

considerando che il parlamento non potrà nominare un nuovo governo e che, nell'impossibilità di procedere alla formazione di quest'ultimo, si rischia di creare un vuoto politico che potrebbe prolungare la crisi;

1.

è profondamente preoccupato per la degenerazione delle divergenze di ordine politico e socio-economico in violenti scontri tra governo e opposizione nonché tra dimostranti e forze dell'ordine della Thailandia; esprime inoltre la sua solidarietà ai cittadini thailandesi che hanno sofferto a causa dei disordini e a tutte le famiglie che hanno visto i propri cari uccisi o feriti nei mesi scorsi;

2.

invita le autorità thailandesi non solo a indagare a fondo sui recenti casi di violenza che hanno portato a un gran numero di uccisioni e ferimenti, ma anche a perseguire penalmente i responsabili;

3.

chiede a tutte le parti di rispettare lo Stato di diritto e di attenersi ai principi democratici; sottolinea che le elezioni devono essere libere ed eque; condanna inoltre le azioni distruttive perpetrate dai manifestanti contrari al governo che hanno impedito agli elettori di votare il 26 gennaio e il 2 febbraio 2014;

4.

esorta le autorità thailandesi a tutelare la libertà di espressione, nonché di riunione e di associazione pacifiche, e si rivolge alle autorità affinché revochino immediatamente lo stato di emergenza, dal momento che le leggi in vigore permettono di far fronte a situazioni come quella attuale;

5.

chiede sia ai sostenitori che ai manifestanti contrari al governo di astenersi da qualunque atto di violenza politica e di andare avanti rispettando il quadro democratico e costituzionale della Thailandia;

6.

invita i leader del Partito democratico a consentire al parlamento, eletto dal popolo thailandese, di assolvere il suo mandato;

7.

sottolinea il carattere antidemocratico della proposta, avanzata dal Comitato popolare per la riforma democratica, riguardante l'istituzione di un «Consiglio del popolo», non eletto, che sostituisca il governo e diriga il paese per un periodo che può arrivare a due anni;

8.

esorta il governo, la commissione elettorale e l'opposizione ad avviare immediatamente un dialogo costruttivo nonché un processo di riforme istituzionali e politiche che sia inclusivo e limitato nel tempo, magari approvato mediante referendum nazionale e seguito da elezioni inclusive, sicure, libere ed eque;

9.

accoglie positivamente il fatto che la Commissione nazionale per i diritti umani abbia convocato una riunione di consultazione tra intellettuali, rappresentanti dei movimenti sociali, leader religiosi e i quattro ex primi ministri Anand Panyarachun, Banharn Silapa-acha, Chavalit Yongchaiyudh e Chuan Leekpai, affinché esaminino e propongano possibili soluzioni per la crisi;

10.

esorta le forze militari a mantenersi neutrali e a svolgere un ruolo positivo in un'ottica di risoluzione pacifica della crisi in corso;

11.

è preoccupato per l'occupazione di edifici ospitanti uffici pubblici ed emittenti televisive, per le intimidazioni di cui sono oggetto i media e per le accuse di diffamazione formulate nei confronti di due giornalisti di Phuket;

12.

ricorda che, secondo i principi di base sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati di applicare la legge, le autorità devono, per quanto possibile, impiegare strumenti non violenti prima di ricorrere alla forza e alle armi da fuoco e, anche laddove il legittimo ricorso alla forza e alle armi da fuoco sia inevitabile, devono dare prova di moderazione e porre in essere atti commisurati alla gravità del reato;

13.

esprime il proprio sostegno per la democrazia in Thailandia; prede atto, nel contempo, delle ottime relazioni UE-Thailandia e del ruolo del paese asiatico in quanto fonte di prosperità e stabilità nella regione; sottolinea il fatto che i negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e la Thailandia si sono conclusi e impegnano le due parti a riaffermare il proprio deciso attaccamento ai principi democratici e ai diritti umani;

14.

esorta la comunità internazionale a impegnarsi al massimo per porre fine alle violenze; esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza a seguire la situazione politica da vicino nonché a coordinare le azioni con l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e le Nazioni Unite, al fine di promuovere il dialogo e rafforzare la democrazia nel paese;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e al parlamento della Thailandia, nonché al Segretario generale dell'ASEAN e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 144.

(2)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 152.

(3)  GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 57.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/150


P7_TA(2014)0108

Diritto all'istruzione nella regione della Transnistria

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla Transnistria (2014/2552(RSP))

(2017/C 093/27)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione tra la Repubblica di Moldova e l'Unione europea, entrato in vigore il 1o luglio 1998,

visto il piano d'azione per la Repubblica di Moldova adottato alla riunione del 22 febbraio 2005 dalla settima sessione del Consiglio di cooperazione UE-Moldova,

visto l'accordo di associazione siglato dall'Unione europea e dalla Repubblica di Moldova il 29 novembre 2013 in occasione del vertice del Partenariato orientale di Vilnius,

vista la sentenza della Grande Sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 ottobre 2012 nella causa Catan e altri c. Repubblica di Moldova e Russia (n. 43370/04),

viste le dichiarazioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in occasione del vertice di Istanbul del 1999 e della riunione del suo Consiglio ministeriale del 2002 a Oporto,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nella Repubblica di Moldova, in particolare quella del 15 settembre 2011 sull'accordo di associazione (1), e le sue risoluzioni sulla situazione nella regione transdnestriana,

viste la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulle pressioni esercitate dalla Russia sui paesi del Partenariato orientale (nel contesto del prossimo vertice del Partenariato orientale a Vilnius) (2) e la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sull'esito del vertice di Vilnius e il futuro del Partenariato orientale, in particolare per quanto riguarda l'Ucraina (3),

vista la sentenza della Corte costituzionale della Repubblica di Moldova del 5 dicembre 2013, secondo cui la lingua ufficiale del paese è il rumeno e visto che l'istruzione in lingua rumena continua a essere limitata dalle autorità autoproclamate della Transnistria,

viste le raccomandazioni formulate in occasione delle riunioni della commissione di cooperazione parlamentare UE-Moldova, in particolare quelle inerenti al diritto all'istruzione nella regione transdnestriana,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la guerra del 1992 nella regione transdnestriana della Repubblica di Moldova ha portato alla creazione di un regime separatista, illegittimo e autoritario in tale regione; considerando il perdurare della situazione del «conflitto congelato» e delle flagranti e diffuse violazioni dei diritti umani, anche nei settori dell'istruzione e del funzionamento delle scuole;

B.

considerando l'inaccettabilità di qualsiasi interferenza politica nel processo di istruzione; che le parti coinvolte negli sforzi per trovare una soluzione alla questione transdnestriana dovrebbero garantire un accesso libero e non discriminatorio all'istruzione nella regione in oggetto e il corretto funzionamento degli istituti di istruzione, dando priorità assoluta alla sicurezza dei minori e del personale;

C.

considerando che le autorità locali della Gagauzia hanno indetto per il 2 febbraio 2014 un referendum regionale sulla direzione della politica estera del paese; che tale referendum è stato dichiarato illegittimo dal governo centrale e dalle autorità giudiziarie competenti;

D.

considerando che, sebbene i negoziati sulla Transnistria proseguano dal 1992 nell'ambito della cosiddetta formula «5 + 2», non è stata individuata a tutt'oggi una soluzione sostenibile fondata sul pieno rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità della Repubblica di Moldova nonostante le ripetute decisioni internazionali summenzionate; considerando la continua presenza di truppe russe;

E.

considerando che i negoziati «5 + 2» sono ripresi nel 2011 e che il gruppo di lavoro sull'istruzione si riunisce da allora;

F.

considerando le crescenti tensioni dovute al perturbamento costante dei negoziati da parte delle autorità autoproclamate della Transnistria; che la nuova tornata negoziale «5 + 2» dovrebbe svolgersi il 27 e 28 febbraio 2014, in base all'accordo interinale raggiunto, e rappresenta una nuova occasione per sbloccare la situazione e conseguire progressi sostanziali;

G.

considerando che, secondo un rapporto OSCE del novembre 2012, sarebbero otto le scuole che insegnano in caratteri latini in grado di proseguire l'attività didattica grazie al sostegno del ministero dell'Istruzione, sei delle quali si trovano nel territorio controllato dalla Transnistria e due trasferite nel vicino territorio controllato dalla Moldova, sulla riva sinistra del fiume, il che comporta gravi problemi quotidiani di trasporto per gli alunni; considerando che il rapporto in questione sottolinea che tali scuole versano a tutt'oggi in una situazione urgente e che tra gli aspetti preoccupanti rientrano i contratti di locazione, le condizioni dei locali, la libertà di movimento, il trasporto di merci, la salute, la sicurezza e le ispezioni sanitarie, il calo del numero di alunni, le pressioni o intimidazioni su genitori e docenti, lo status giuridico e la situazione specifica della proprietà della scuola a Rîbnița e delle scuole precedentemente situate a Grigoriopol e Dubăsari;

H.

considerando che, nel dicembre 2013, le autorità autoproclamate della Transnistria hanno riavviato una campagna aggressiva contro gli otto istituti di lingua rumena, intraprendendo azioni tra cui pressioni amministrative e dichiarazioni secondo cui sarebbero state chiuse le scuole che rifiutassero di riconoscere l'autorità del regime separatista;

I.

considerando che numerosi docenti della scuola superiore «Lucian Blaga» di Tiraspol sono stati sottoposti a interrogatori illegali da parte delle milizie separatiste e messi sotto pressione affinché versino le loro imposte alle autorità autoproclamate della Transnistria e non alla Repubblica di Moldova; che nel gennaio 2014 le autorità autoproclamate transdnestriane hanno bloccato illegalmente i conti bancari della scuola per diverse settimane; che il 5 febbraio 2014 il preside, il contabile e l'autista della scuola superiore «Lucian Blaga» sono stati posti in stato di custodia cautelare mentre trasportavano gli stipendi del personale della scuola;

J.

considerando che la riunione del gruppo di lavoro sull'istruzione tenutasi a Chișinău il 27 gennaio 2014 non è riuscita a risolvere le questioni in sospeso riguardo alle scuole di lingua rumena; che è stato raggiunto un accordo interinale sulla conduzione di ispezioni comuni nelle scuole interessate;

K.

considerando che la missione dell'OSCE nella Repubblica di Moldova assicura il monitoraggio del funzionamento delle scuole di lingua rumena sin dalla crisi del 2004, allorché le autorità autoproclamate della Transnistria sono intervenute contro otto scuole della regione gestite dalle autorità centrali della Moldova e che seguono un programma di studi moldovo; che l'OSCE svolge un'opera di mediazione tra le autorità centrali moldove e transdnestriane competenti per l'istruzione al fine di risolvere le questioni in sospeso ed evitare l'insorgere di nuove crisi; che, dal 1o febbraio 2014, le autorità autoproclamate della Transnistria limitano l'accesso della missione dell'OSCE alla regione e vietano del tutto l'accesso al capo della missione;

L.

considerando che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 ottobre 2012 nella causa Catan e altri c. Repubblica di Moldova e Russia richiama l'attenzione sulla violazione da parte della Federazione russa dell'articolo 2 del protocollo n. 1 alla Convenzione sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

M.

considerando che la Repubblica di Moldova ha compiuto passi da gigante nell'intensificare le sue relazioni con l'Unione europea e che l'accordo di associazione è un'occasione per l'intero paese, comprese regioni quali la Transnistria e la Gagauzia, di intensificare ulteriormente tali relazioni e di adottare i valori e le norme europee, migliorando nel contempo le sue prospettive economiche;

N.

considerando che quello dell'istruzione è un settore con un grande potenziale di cooperazione futura nonostante le sensibilità che comporta;

1.

deplora fermamente la mancanza di rispetto dei diritti umani nella regione transdnestriana, segnatamente nel settore dell'istruzione;

2.

condanna la politicizzazione della politica dell'istruzione, considerando la libertà di istruzione un diritto fondamentale, e chiede il pieno rispetto di tale diritto nonché la cessazione di qualsiasi forma di pressione esercitata sugli istituti di insegnamento di lingua rumena nella regione transdnestriana;

3.

deplora che il persistere dei suddetti problemi abbia contribuito notevolmente al calo delle iscrizioni di alunni nelle scuole di lingua rumena; critica aspramente il fatto che a tali scuole siano applicate tariffe superiori per i servizi pubblici in Transnistria rispetto ad altri istituti di istruzione e che la situazione di ambiguità riguardo alla proprietà dei locali e ai contratti di locazione lasci nell'incertezza sia le scuole che i loro alunni;

4.

condanna le crescenti pressioni amministrative esercitate dalle autorità autoproclamate della Transnistria, in particolare gli affitti maggiorati, l'abolizione dei contratti di locazione gratuita (che interessa i licei di Corjova e Roghi), le restrizioni sui conti bancari e le vessazioni nei confronti dei docenti (scuola superiore «Lucian Blaga», gennaio 2014), culminati con la custodia cautelare del preside, del contabile e dell'autista della scuola superiore il 5 febbraio 2014;

5.

esorta le autorità autoproclamate della Transnistria a rispettare pienamente il diritto fondamentale all'istruzione nella lingua materna e a dare la massima priorità alla sicurezza dei minori e del personale;

6.

invita le autorità a garantire che i minori e i genitori siano tutelati dalle conseguenze negative dell'attuale situazione politica e a individuare soluzioni che siano nel migliore interesse dei minori e dei genitori direttamente interessati;

7.

prende atto dell'accordo sulla conduzione di ispezioni comuni nelle scuole di lingua rumena nel periodo 10-20 marzo 2013;

8.

condanna la mancata partecipazione costruttiva delle autorità autoproclamate della Transnistria ai negoziati nell'ambito della formula «5 + 2», che spiega gli scarsi progressi conseguiti dalla ripresa dei colloqui;

9.

sottolinea il deciso impegno dell'Unione europea a favore dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova e chiede una maggiore partecipazione dell'Unione agli sforzi per trovare una soluzione a questo conflitto che interessa una regione nelle sue immediate vicinanze, tra cui il rafforzamento dello status dell'Unione in qualità di parte negoziale; esprime il proprio sostegno a favore del dialogo, che è il solo strumento per risolvere questioni così delicate e importanti e garantire soluzioni a lungo termine;

10.

esprime la convinzione che la prosperità e la stabilità della Repubblica di Moldova, all'interno di frontiere internazionalmente riconosciute, e dell'intera regione possa essere conseguita soltanto attraverso una soluzione pacifica del conflitto transdnestriano;

11.

invita l'OSCE a proseguire l'opera di monitoraggio e di agevolazione dei negoziati, nonché a difendere il diritto all'istruzione degli studenti delle scuole di lingua rumena nella Transnistria; invita inoltre le autorità autoproclamate della Transnistria a collaborare con la missione dell'OSCE nella Repubblica di Moldova e a garantirle l'accesso al suo territorio;

12.

chiede all'alto rappresentante di sollevare la questione del diritto all'istruzione nell'ambito della prossima tornata negoziale «5 + 2» prevista per il febbraio 2014 e di prestare maggiore attenzione a tali negoziati, nonché a interagire a tutti i livelli, anche durante i suoi vertici bilaterali, con tutte le parti in causa, al fine di conseguire più celermente una soluzione pacifica globale al conflitto transdnestriano;

13.

invita la Federazione russa a dare piena attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la Russia ha violato il diritto all'istruzione per quanto riguarda le scuole moldove di lingua rumena nella regione della Transnistria;

14.

. rileva che la presenza di truppe russe tende a creare un clima che pregiudica il rispetto e la promozione dei diritti umani nella regione; invita la Federazione russa a cessare senza indugio il proprio sostegno alle autorità autoproclamate della Transnistria e a onorare gli impegni assunti nel 1996 in sede di Consiglio d'Europa e di cui tengono conto le decisioni dell'OSCE (Istanbul 1999 e Oporto 2002) per quanto riguarda il ritiro delle truppe e degli armamenti russi dal territorio della Moldova; chiede inoltre la sostituzione delle truppe in questione con una missione civile di mantenimento della pace;

15.

invita le autorità locali, tra cui quelle della Gagauzia, alla moderazione e al pieno rispetto della costituzione della Repubblica di Moldova, inclusa la tutela delle minoranze; incoraggia il dialogo con le autorità centrali moldove onde evitare decisioni unilaterali;

16.

chiede al Consiglio e agli Stati membri di adottare una procedura celere in vista dell'adozione, nel corso della prossima estate, della liberalizzazione dei visti con la Repubblica di Moldova, dal momento che ciò avrà ricadute positive su tutti i cittadini, anche nell'ambito dell'istruzione;

17.

invita la Commissione ad accelerare le procedure tecniche in vista della firma e dell'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione, tra cui l'accordo di libero scambio approfondito e globale (DCFTA);

18.

è convinto che il progresso sociale, il miglioramento dei diritti umani e l'ammodernamento dell'economia della Transnistria possano essere promossi anche dall'attuazione delle disposizioni degli accordi di associazione, tra cui il DCFTA, da parte delle autorità autoproclamate della Transnistria;

19.

invita la Commissione ad avvalersi di strumenti, quali lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, per sostenere direttamente la popolazione transdnestriana, elaborando programmi di supporto alla società civile, all'accesso all'informazione, all'istruzione e ai media liberi, tutti diritti che sono negati dalle autorità autoproclamate della Transnistria;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e al parlamento della Repubblica di Moldova, al governo della Romania, al governo dell'Ucraina, al governo della Federazione russa, al governo degli Stati Uniti, al Segretario generale dell'OSCE e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.


(1)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 108.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0383.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0595.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/154


P7_TA(2014)0109

Bahrein, in particolare il caso di Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja e Ibrahim Sharif

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sul Bahrein e in particolare sui casi di Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja e Ibrahim Sharif (2014/2553(RSP))

(2017/C 093/28)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Bahrein, in particolare quelle del 17 gennaio 2013 (1) e del 12 settembre 2013 (2),

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2011 sulle relazioni dell'Unione europea con il Consiglio di cooperazione del Golfo (3),

viste le dichiarazioni sul Bahrein rilasciate dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), in particolare quelle del 7 gennaio, 11 febbraio, 1o luglio e 25 novembre 2013 e del 16 gennaio 2014,

vista la dichiarazione locale dell'UE del 19 settembre 2013 sugli ultimi sviluppi in Bahrein,

visti la visita in Bahrein di una delegazione della sottocommissione per i diritti dell'uomo, svoltasi dal 19 al 20 dicembre 2012, e il comunicato stampa diffuso da detta delegazione, nonché la visita della delegazione per le relazioni con la penisola araba, svoltasi dal 27 al 30 aprile 2013, e il relativo comunicato stampa,

viste le dichiarazioni rilasciate dal Segretario generale delle Nazioni Unite, in particolare quella dell'8 gennaio 2013, e la dichiarazione del portavoce dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani del 6 agosto 2013,

vista la dichiarazione dell'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani e la dichiarazione congiunta sull'Alto Commissariato e la situazione dei diritti umani in Bahrein del 9 settembre 2013,

visti il Consiglio congiunto e la riunione ministeriale CCG-UE svoltisi a Manama, Bahrein, il 30 giugno 2013,

vista la decisione del Consiglio ministeriale della Lega araba, riunitosi il 1o settembre 2013 al Cairo, di istituire una Corte dei diritti dell'uomo panaraba con sede a Manama,

vista la relazione della commissione indipendente d'inchiesta del Bahrein (BICI) pubblicata nel novembre 2011 e la sua relazione di aggiornamento del 21 novembre 2012,

visto il Parere A/HRC/WGAD/2013/12 del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite, del 25 luglio 2013, sulla detenzione arbitraria,

visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia del 25 giugno 2012,

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 su una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE (4),

vista la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sulla libertà della stampa e dei media nel mondo (5),

visti gli orientamenti dell’Unione europea sui difensori dei diritti umani pubblicati nel 2004 e aggiornati nel 2008,

visti il Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Carta araba dei diritti umani di cui il Bahrein è parte,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

vista la Convenzione di Ginevra del 1949,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le violazioni dei diritti umani nel Bahrein restano motivo di grande preoccupazione; che diverse recenti azioni delle autorità bahreinite continuano a violare e limitare i diritti e le libertà di una parte della popolazione, in particolare il diritto dei singoli a manifestare pacificamente, ad esprimersi liberamente e a beneficiare della libertà digitale; considerando che questi attivisti per i diritti umani sono presi di mira in modo continuo e sistematico subendo vessazioni e provvedimenti di detenzione;

B.

considerando che Nabeel Rajab, presidente del Centro bahreinita per i diritti umani (BCHR) e Vice-segretario generali della Federazione internazionale dei diritti umani (FIDH), è stato condannato nell'agosto 2012 a tre anni di reclusione con l'accusa di aver organizzato e partecipato a «raduni illegali» e di aver «turbato l'ordine pubblico» fra il febbraio e il marzo 2011; considerando che in appello la sua pena è stata ridotta a due anni; considerando che prima di questo provvedimento detentivo Rajab era stato ripetutamente arrestato per aver espresso in modo pacifico critiche contro il governo durante le manifestazioni pro-democrazia esplose nel Bahrein nel 2011;

C.

considerando che venerdì 29 novembre 2013 Nabeel Rajab aveva già scontato tre quarti dei suoi due anni di pena ed era legalmente divenuto «scarcerabile»; che il 21 gennaio 2014 gli avvocati di Nabeel Rajab hanno presentato al tribunale una terza istanza di scarcerazione anticipata, ma che la stessa è stata respinta;

D.

considerando che il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha qualificato arbitrario il provvedimento di carcerazione a carico di Nabeel Rajab;

E.

considerando che il 22 giugno 2011, Abdulhadi-al-Khawaja, fondatore del BCHR e coordinatore regionale di Front Line Defenders, di nazionalità danese, e Ibrahim Sharif, Segretario generale della National Democratic Action Society, sono stati condannati all'ergastolo da un tribunale militare speciale; considerando che il procedimento giudiziario si è concluso dopo tre anni di appelli ma che le sentenze sono state confermate;

F.

considerando che il 27 gennaio 2014, Zainab al-Khawaja, figlia di Abdulhadi-al-Khawaja, è stata condannata dalla pretura di Manama a una ulteriore pena di quattro mesi di reclusione con l'accusa di «distruzione di beni di proprietà dello Stato»;

G.

considerando che, stando alla relazione della commissione BICI, le autorità bahreinite si sono impegnate a intraprendere riforme; che il governo non ha pienamente applicato le principali raccomandazioni della Commissione, segnatamente il rilascio dei leader della protesta condannati per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica;

H.

considerando che il 2 settembre 2013 il Bahrein ha annunciato che ospiterà la sede permanente della Corte araba dei diritti dell'uomo, dopo che un vertice della Lega araba svoltosi al Cairo ne ha approvato l'istituzione;

I.

considerando che il 15 gennaio 2014 — e per la prima volta dai fatti del febbraio 2011 — SA il Principe ereditario Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, su richiesta di SAR Hamad Bin Isa Al Khalifa, ha tenuto colloqui approfonditi con i partecipanti al Dialogo di consenso nazionale, fra cui in particolare Sheikh Ali Salman, Segretario generale di Alwefaq;

1.

condanna tutte le violazioni dei diritti umani nel Bahrein e sollecita il governo di questo paese a tradurre in atto tutte le raccomandazioni della relazione BICI e della Universal Periodic Review, onde porre fine a tutti gli abusi e rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, fra cui la libertà di espressione, anche online, e la libertà di riunione, in linea con gli obblighi del Bahrein in materia di diritti dell'uomo;

2.

chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri di coscienza, gli attivisti politici, i giornalisti, i difensori dei diritti umani e i pacifici manifestanti, fra cui Nabeel Rajab, Abdulhadi Al-Khawaja, Ibrahim Sharif, Naji Fateel, e Zainab Al-Khawaja;

3.

esprime grave preoccupazione per il modo in cui le autorità bahreinite hanno trattato Nabeel Rajab e gli altri attivisti nonché per il loro rifiuto di accordargli la scarcerazione anticipata cui potrebbe aver diritto a norma di legge;

4.

chiede la ratifica della Convenzione internazionale sulla protezione di tutte le persone contro le «scomparse forzate»;

5.

sottolinea l'obbligo di garantire che i difensori dei diritti umani siano tutelati e possano svolgere il proprio lavoro senza intralci, intimidazioni o vessazioni;

6.

si oppone alla creazione e al ricorso a tribunali speciali come pure al ricorso alla giustizia militare per giudicare reati relativi alla sicurezza nazionale;

7.

sollecita le autorità bahreinite a rispettare i diritti dei minori, in conformità delle disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, di cui il Bahrein è parte;

8.

saluta la decisione del principe Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa’s di tenere colloqui il 15 gennaio 2014 con i leader dei cinque principali gruppi di opposizione per esplorare vie che possano far superare le difficoltà incontrate dal dialogo nazionale, sospeso alcuni giorni prima dal governo; saluta la reazione positiva dell'opposizione e guarda con fiducia alla ripresa del Dialogo di consenso nazionale; nota che non vi sono altre soluzioni se non una via bahreinita fondata sul compromesso e la reciproca fiducia; auspica che tale iniziativa possa stimolare un dialogo nazionale serio e inclusivo, che spiani la strada a riforme profonde e sostenibili verso la riconciliazione della società bahreinita;

9.

vede segnali di speranza nell'avvio operativo dell'Ufficio dell'Ombudsman presso il Ministero dell'interno e di una speciale unità investigativa presso la Procura e invita queste istituzioni ad agire in modo indipendente e con efficacia; saluta con favore il ruolo sempre più attivo assunto dall'Istituto nazionale per i diritti dell'uomo dopo la sua riforma e la creazione della commissione «prigionieri e detenuti», che eserciterà un'azione di monitoraggio sui luoghi di detenzione per prevenire maltrattamenti e torture; invita le autorità del Bahrein a migliorare le condizioni e il trattamento dei prigionieri e ad autorizzare le organizzazioni locali e internazionali specializzate ad accedere ai centri di detenzione;

10.

nota i costanti sforzi del governo del Bahrein verso la riforma del codice penale e dei codici di procedura e lo esorta a portare avanti tale processo; invita il governo bahreinita a fare tutti i passi necessari per garantire il «giusto processo» e l'indipendenza e imparzialità della magistratura nel Bahrein nonché per assicurare che essa operi in piena conformità con le norme internazionali in materia di diritti umani;

11.

esorta l'ONU a organizzare in tempi rapidi una visita dei tre Relatori speciali sui diritti di riunione e di associazione pacifica, sulla tortura e sull'indipendenza della magistratura e dell'avvocatura;

12.

invita il VP/AR e gli Stati membri a collaborare allo sviluppo di una chiara strategia che precisi in che modo l'UE debba esercitare pressioni, sia pubblicamente che privatamente, per il rilascio degli attivisti e dei prigionieri di coscienza; invita il VP/AR a collaborare con gli Stati membri per garantire l'adozione delle conclusioni del Consiglio Affari esteri sulla situazione dei diritti umani in Bahrain, che dovrebbero comprendere un chiaro appello a rilasciare immediatamente e senza condizioni gli attivisti detenuti;

13.

plaude alla decisione della Lega araba di istituire una Corte dei diritti dell'uomo araba con sede a Manama ed esprime l'auspicio che possa fungere da catalizzatore per i diritti umani in tutta la regione; sollecita il governo del Bahrein, come pure i suoi partner in seno alla Lega araba, a garantire l'integrità, l'imparzialità, l'efficienza e la credibilità di tale Corte;

14.

chiede che il Consiglio adotti misure appropriate nel caso in cui il processo di riforma venga interrotto e si registri un deterioramento della situazione in materia di diritti umani;

15.

fa appello per l'istituzione di una moratoria ufficiale sulle esecuzioni nella prospettiva dell'abolizione della pena di morte;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Regno del Bahrein.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0032.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0390.

(3)  GU C 247 E del 17.8.2012, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2012)0470.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2013)0274.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 4 febbraio 2014

24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/157


P7_TA(2014)0052

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Lara Comi

Decisione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Lara Comi (2014/2014(IMM))

(2017/C 093/29)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata il 16 ottobre 2013 da Lara Comi in difesa della sua immunità nel quadro del procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale di Ferrara,

avendo ascoltato Lara Comi il 5 novembre 2013, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011 (1),

vista la sua decisione del 14 gennaio 2014 sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Lara Comi,

visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0067/2014),

A.

considerando che Lara Comi, membro del Parlamento europeo, ha richiesto la difesa della propria immunità parlamentare in relazione ad un atto di citazione a comparire davanti al Tribunale di Ferrara, notificatole il 1o ottobre 2013 ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno che sarebbe stato cagionato dalle parole da lei proferite durante un dibattito politico nel corso di una trasmissione televisiva;

B.

considerando che il 30 luglio 2013 Lara Comi aveva già richiesto la difesa della propria immunità parlamentare in relazione ad un procedimento giudiziario avviato dalla Procura della Repubblica di Ferrara in seguito ad una querela per il reato di diffamazione aggravata per le medesime dichiarazioni che formano oggetto della presente decisione;

C.

considerando che l'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, espressamente richiamato da Lara Comi nella sua richiesta di difesa, dispone che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

D.

considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi ed immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni;

E.

considerando che il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la direzione che intende dare a una decisione a seguito di una richiesta di difesa di immunità parlamentare da parte di uno dei suoi membri;

F.

considerando che la Corte di giustizia ha riconosciuto che una dichiarazione espressa da un deputato fuori dal Parlamento europeo può costituire un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo, dando rilevanza non al luogo in cui la dichiarazione è stata effettuata, ma alla natura e al contenuto della stessa;

G.

considerando che l'immunità dai procedimenti giudiziari di cui godono i deputati al Parlamento europeo si estende altresì ai procedimenti civili;

H.

considerando che Lara Comi è stata invitata alla trasmissione televisiva in questione in veste di membro del Parlamento europeo e non come esponente nazionale di un partito, peraltro già rappresentato da un'altra ospite, in ossequio alle disposizioni nazionali che mirano ad assicurare un'equilibrata presenza di esponenti politici nei dibattiti televisivi che si tengono in periodi di campagna elettorale, come appunto nel caso di specie;

I.

riconoscendo che nelle democrazie moderne il dibattito politico non si svolge solo nel Parlamento, bensì anche attraverso mezzi di comunicazione che variano dalle dichiarazioni alla stampa ad Internet;

J.

considerando che nella trasmissione televisiva in questione Lara Comi è intervenuta come membro del Parlamento europeo per discutere delle problematiche politiche, anche relative al tema degli appalti pubblici e della criminalità organizzata, di cui la stessa si è sempre occupata in ambito europeo;

K.

considerando che, il giorno successivo, l'onorevole Comi ha inviato le proprie scuse alla parte offesa, successivamente ribadite in un'altra trasmissione televisiva nazionale;

L.

considerando che nel caso in esame si è in presenza delle medesime dichiarazioni per le quali il Parlamento europeo, con decisione del 14 gennaio 2014, ha già ritenuto di difendere l'immunità dell'onorevole Comi nel quadro di un procedimento penale pendente dinanzi allo stesso Tribunale di Ferrara;

1.

decide di difendere i privilegi e le immunità di Lara Comi;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana e a Lara Comi.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 195; Causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391; Causa T-345/05, Mote/Parlamento, Raccolta 2008, pag. II-2849; Cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente, Raccolta 2008, pag. I-7929; causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento, Raccolta 2010, pag. II-1135; Causa C-163/10, Patriciello (non ancora pubblicata nella Raccolta).


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/159


P7_TA(2014)0053

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Zbigniew Ziobro

Decisione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM))

(2017/C 093/30)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Zbigniew Ziobro, trasmessa il 24 giugno 2013, dalla Procura della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento penale pendente presso il tribunale distrettuale di Varsavia centro, sezione V (penale) [prot. n. V K199/12] e comunicata in Aula il 9 settembre 2013,

avendo ascoltato Zbigniew Ziobro, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011 (1),

visto l'articolo 105 della Costituzione della Repubblica di Polonia,

visti l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0045/2014),

A.

considerando che il Procuratore della Repubblica di Polonia ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Zbigniew Ziobro, deputato al Parlamento europeo, nel quadro di un'azione giudiziaria attinente a un presunto reato penale;

B.

considerando che la richiesta del Procuratore della Repubblica si riferisce ad un reato soggetto ad azione in giudizio privata ai sensi dell'articolo 212, paragrafi 1 e 2, del Codice penale polacco;

C.

considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

D.

considerando che, a norma dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

E.

considerando che, ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione della Repubblica di Polonia, «il deputato non è chiamato a rispondere dell'attività esercitata nell'ambito del suo mandato parlamentare né durante il suo corso né dopo il suo completamento. Per quanto riguarda tali attività, il deputato può essere chiamato a rispondere solo dinanzi al Sejm e, qualora abbia violato i diritti di terzi, può essere oggetto di azione giudiziaria dinanzi a un tribunale solo con il consenso del Sejm»;

F.

considerando che spetta esclusivamente al Parlamento decidere se in un determinato caso l'immunità debba o non debba essere revocata; che il Parlamento può ragionevolmente tenere conto della posizione del deputato nel raggiungere la sua decisione sulla revoca o meno della sua immunità (2);

G.

considerando che il presunto reato non ha un nesso diretto ed evidente con l'esercizio dei suoi doveri di deputato al Parlamento europeo né costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle proprie funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

H.

considerando che il procedimento penale avviato contro Zbigniew Ziobro non ha alcun rapporto con la sua posizione di deputato al Parlamento europeo;

I.

considerando che in questo caso il Parlamento non ha trovato prove di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente serio e preciso che l'azione sia stata avviata con l'intento di provocare danno politico al deputato interessato;

J.

considerando che la richiesta origina da una domanda riconvenzionale e che, in tale contesto, la decisione di non revocare l'immunità di un deputato impedirebbe all'altra parte privata di far valere i propri diritti dinanzi al tribunale nel quadro della propria difesa;

1.

decide di revocare l'immunità di Zbigniew Ziobro;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia nonché a Zbigniew Ziobro.


(1)  Causa 101/63 del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 195; Causa 149/85 del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391; Causa T-345/05 del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, Raccolta 2008, pag. II-2849; Cause riunite C-200/07 e C-201/07 del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, Raccolta 2008, pag. I-7929; causa T-42/06 del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, Raccolta 2010, pag. II-1135; Causa C-163/10 del 6 settembre 2011, Patriciello (non ancora pubblicata nella Raccolta).

(2)  Causa T-345/05 Mote/Parlamento [2008] Racc. II-2849, par. 28.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 4 febbraio 2014

24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/161


P7_TA(2014)0047

Partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (COM(2013)0427 — C7-0179/2013 — 2013/0198(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 093/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0427),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0179/2013),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 gennaio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0467/2013),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


P7_TC1-COD(2013)0198

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 257/2014)


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/162


P7_TA(2014)0048

Partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme e procedure che consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley (COM(2013)0429 — C7-0232/2013 — 2013/0201(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2017/C 093/32)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0429),

visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0232/2013),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0466/2013),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/163


P7_TA(2014)0049

Migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (COM(2013)0937 — C7-0008/2014 — 2013/0449(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 093/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0937),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0008/2014),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 22 gennaio 2014 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 gennaio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0036/2014),

A.

considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

1.

adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P7_TC1-COD(2013)0449

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 248/2014)


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/164


P7_TA(2014)0050

Accordo di Città del Capo del 2012 sull’attuazione delle disposizioni del protocollo del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca (13408/2013 — C7-0389/2013 — 2013/0020(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 093/34)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13408/2013),

visto l'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca,

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 5, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0389/2013),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0040/2014),

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/165


P7_TA(2014)0054

Promuovere la libera circolazione semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2013)0228 — C7-0111/2013 — 2013/0119(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 093/35)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0228),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 21, paragrafo 2, e 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0111/2013),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Senato romeno, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0017/2014),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 52.


P7_TC1-COD(2013)0119

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio he promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, nonché quello di instaurare il mercato unico e garantirne il funzionamento. Affinché i cittadini e le società o altre imprese dell'Unione esercitino il loro diritto alla libera circolazione nel mercato interno, l'Unione dovrebbe adottare misure concrete di semplificazione delle attuali formalità amministrative connesse all'accettazione transfrontaliera di alcuni documenti pubblici.

(2)

La legalizzazione e la postilla sono formalità amministrative che attualmente devono essere espletate affinché un documento pubblico rilasciato in uno Stato membro sia utilizzato a fini ufficiali in un altro Stato membro.

(3)

Si tratta di meccanismi antiquati e sproporzionati per accertare l'autenticità dei documenti pubblici. È quindi opportuno istituire un quadro più semplice. Parallelamente, in casi di dubbio fondato sull'autenticità di un documento dovrebbe essere disponibile un meccanismo più efficace di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, che rafforzi la fiducia reciproca tra loro nel mercato interno.

(4)

L'autenticazione La verifica della veridicità dei documenti pubblici tra gli Stati membri è disciplinata da vari accordi e convenzioni internazionali, conclusi prima che fosse istituita la cooperazione amministrativa e giudiziaria a livello di Unione, in particolare prima che fossero adottati strumenti legislativi settoriali dell'Unione che disciplinano l'accettazione transfrontaliera di determinati documenti pubblici. In ogni caso, gli obblighi imposti da tali strumenti possono essere gravosi per i cittadini e le società o altre imprese e non offrono soluzioni soddisfacenti per semplificare l'accettazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri. [Em. 1]

(5)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai ad alcuni documenti pubblici redatti dalle autorità degli Stati membri e dotati di valore probatorio ufficiale per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio o unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza, nazionalità, patrimonio immobiliare, status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali. La semplificazione dell'accettazione di queste categorie di documenti pubblici tra gli Stati membri dovrebbe apportare vantaggi tangibili ai cittadini e alle società o altre imprese dell'Unione. Per la loro diversa natura giuridica, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i documenti redatti da privati, nonché i documenti redatti da autorità di paesi terzi. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai documenti che contengono un accordo tra due o più parti. [Em. 2]

(6)

Lo scopo del Il presente regolamento non è di modificare modifica il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio, unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza o nazionalità, patrimonio immobiliare, relativo ai vari fatti giuridici e allo status giuridico di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali di persone fisiche o giuridiche . I documenti che contengono un accordo tra due o più parti dovrebbero essere esclusi . [Em. 3]

(7)

Al fine di promuovere la libera circolazione dei cittadini e delle società o altre imprese nell'Unione, dette categorie di documenti pubblici dovrebbero essere esentate da ogni forma di legalizzazione o postilla.

(8)

È inoltre opportuno semplificare altre formalità relative alla circolazione transfrontaliera dei documenti pubblici, in particolare l'obbligo di presentare copie autenticate o traduzioni certificate, allo scopo di agevolare l'accettazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri.

(9)

Occorre stabilire garanzie adeguate per prevenire la frode e la falsificazione dei documenti pubblici che circolano tra gli Stati membri al fine di assicurare la certezza del diritto nell'Unione . [Em. 4]

(10)

Per consentire scambi rapidi e sicuri di informazioni e per facilitare l'assistenza reciproca, il presente regolamento dovrebbe istituire una cooperazione amministrativa tra le autorità designate dagli Stati membri. Tale cooperazione amministrativa dovrebbe basarsi sul sistema di informazione del mercato interno (IMI) stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(11)

È quindi opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1024/2012 per aggiungere il presente regolamento all'elenco delle disposizioni che sono attuate mediante il sistema di informazione del mercato interno.

(12)

In caso di dubbio fondato sull'autenticità di un documento pubblico o della sua copia autenticata, le autorità dello Stato membro in cui tali documenti sono presentati dovrebbero avere la possibilità di presentare richieste di informazioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati rilasciati, utilizzando direttamente il sistema di informazione del mercato interno oppure rivolgendosi all'autorità centrale del proprio Stato membro. La stessa possibilità dovrebbe essere offerta a entità autorizzate, in virtù di una decisione o un atto amministrativo, a esercitare funzioni pubbliche. Le autorità che ricevono la richiesta dovrebbero rispondere quanto prima possibile e in ogni caso entro un mese. Se la loro risposta non conferma l'autenticità del documento pubblico o della copia autenticata, l'autorità richiedente non dovrebbe essere obbligata ad accettarli.

(13)

Le autorità dovrebbero beneficiare delle funzionalità dell'IMI disponibili, compreso il sistema multilingue per le comunicazioni e l'uso di domande e risposte pre-tradotte e predefinite, nonché di un repertorio di modelli di documenti pubblici utilizzati nel mercato interno.

(14)

Le autorità centrali degli Stati membri dovrebbero fornire assistenza per le richieste di informazioni, in particolare per la loro trasmissione e il loro ricevimento e per la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per rispondere.

(15)

Le autorità centrali dovrebbero adottare qualsiasi altra misura necessaria per agevolare l'applicazione del presente regolamento, in particolare per lo scambio di buone prassi relative all'accettazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri, per la comunicazione e l'aggiornamento regolare delle buone prassi in materia di prevenzione della frode nei documenti pubblici e in materia di promozione dell'uso delle versioni elettroniche degli stessi. Dovrebbero altresì elaborare modelli di documenti pubblici nazionali mediante il repertorio disponibile nel sistema di informazione del mercato interno. A tal fine è opportuno ricorrere alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio (4).

(15 bis)

La Commissione dovrebbe procedere quanto prima alla traduzione della formulazione standard dei documenti pubblici comunemente utilizzati negli Stati membri al fine di agevolare la loro circolazione transfrontaliera. Tali traduzioni potrebbero quindi essere rese disponibili al pubblico e alle autorità onde evitare incomprensioni e facilitare la comunicazione, come avviene per la banca dati PRADO già utilizzata per i documenti di identità. In molti casi esse accelereranno l'uso del sistema IMI per la comunicazione tra le autorità centrali in caso di dubbio. [Em. 5]

(16)

È opportuno redigere moduli standard multilingue dell'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per i documenti pubblici relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio, all'unione registrata, ai vari fatti giuridici e allo status giuridico e alla rappresentanza di una società o altra impresa di persone fisiche o giuridiche , allo scopo di evitare che i cittadini e le società o altre imprese dell'Unione debbano fornire traduzioni nei casi in cui altrimenti sarebbero obbligati a farlo. [Em. 6]

(17)

I moduli standard multilingue dovrebbero essere rilasciati su richiesta ai cittadini e alle società o altre imprese autorizzati a ricevere i documenti pubblici equivalenti esistenti nello un documento pubblico rilasciato dallo Stato membro di rilascio , comprovante il fatto o l'atto giuridico in questione, e alle stesse condizioni. I moduli standard dovrebbero avere lo stesso valore probatorio ufficiale dei documenti pubblici equivalenti redatti dalle autorità dello Stato membro che li rilascia, il che lascerebbe ai cittadini e alle società o altre imprese dell'Unione la scelta di utilizzare gli uni o gli altri in ogni singolo caso. I moduli standard multilingue dell'Unione non dovrebbero produrre effetti giuridici per quanto riguarda il riconoscimento del loro contenuto negli Stati membri in cui sono presentati. È opportuno che la Commissione, con la collaborazione delle autorità centrali, elabori orientamenti dettagliati sull'uso di tali moduli. [Em. 7]

(18)

Per consentire il ricorso alle moderne tecnologie di comunicazione, la Commissione dovrebbe elaborare versioni elettroniche dei moduli standard multilingue dell'Unione o altri formati idonei agli scambi elettronici.

(19)

Occorre chiarire la relazione tra il presente regolamento e il vigente diritto dell'Unione. A tale proposito, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione del diritto dell'Unione che contiene disposizioni sulla legalizzazione, su formalità analoghe postille o altre formalità, bensì dovrebbe completare tale diritto. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare neanche l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di firme elettroniche e identificazione elettronica. Infine, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il ricorso ad altri sistemi di cooperazione amministrativa istituiti dal diritto dell'Unione che prevedano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in determinati settori. Esso può essere applicato in sinergia con tali sistemi specifici.

(20)

Per coerenza con gli obiettivi generali del presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe prevalere, nei rapporti tra gli Stati membri, sulle convenzioni bilaterali o multilaterali a cui gli Stati membri aderiscono e che riguardano le materie oggetto del presente regolamento.

(21)

Per agevolare l'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli estremi delle loro autorità centrali. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico, specialmente tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

(21 bis)

Poiché anche le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le scuole europee hanno sempre più spesso un ruolo amministrativo diretto da svolgere, dovrebbero essere equiparati alle autorità degli Stati membri ai fini della redazione e dell'accettazione di documenti pubblici. [Em. 8]

(22)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia (articolo 9), la libertà professionale e il diritto di lavorare (articolo 15), la libertà d'impresa (articolo 16) e la libertà di circolazione e di soggiorno (articolo 45). Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(23)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti designate dagli Stati membri. Le autorità degli Stati membri dovrebbero effettuare gli scambi o le trasmissioni di informazioni e documenti in conformità con la direttiva 95/46/CE, con il fine specifico di verificare l'autenticità dei documenti pubblici tramite il sistema di informazione del mercato interno ed esclusivamente nell'ambito delle loro competenze in ogni singolo caso.

(24)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento prevede l’esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghe postille e una semplificazione di altre formalità connesse all'accettazione di taluni documenti pubblici rilasciati da autorità degli Stati membri.

Esso istituisce altresì moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio, all'unione registrata, ai fatti giuridici e allo status giuridico e alla rappresentanza di una società o altra impresa di persone fisiche o giuridiche . [Em. 9]

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica all'accettazione di documenti pubblici che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro.

2.   Il presente regolamento non si applica al riconoscimento del contenuto dei documenti pubblici rilasciati dalle autorità di altri Stati membri.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

(1)

«documento pubblico», un documento rilasciato da autorità di uno Stato membro o dell'Unione, compresi i moduli standard multilingue dell'Unione di cui all'articolo 11, e dotato di valore probatorio ufficiale per quanto concerne:

a)

nascita; identità di una persona fisica;

b)

decesso; firma di una persona fisica;

c)

nome; stato civile e rapporti di parentela di una persona fisica;

d)

matrimonio e unione registrata;

e)

filiazione;

f)

adozione;

g)

residenza;

g bis)

diritti civili e diritto di voto;

g ter)

status di migrante;

g quater)

qualifiche e attestati di istruzione e formazione continua;

g quinquies)

salute, comprese disabilità ufficialmente riconosciute;

g sexies)

autorizzazione a condurre o manovrare veicoli terrestri, aerei e marittimi;

h)

cittadinanza e nazionalità;

i)

patrimonio immobiliare;

j)

status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa;

j bis)

status giuridico e rappresentanza di altre persone giuridiche;

j ter)

obblighi e posizione fiscali di una persona fisica o giuridica;

j quater)

posizione fiscale e doganale di un patrimonio;

j quinquies)

tutti i tipi di diritti in materia di previdenza sociale;

k)

diritti di proprietà intellettuale;

l)

assenza di precedenti penali o iscrizioni nel casellario giudiziale ; [Em. 11]

(2)

«autorità», un'autorità pubblica di uno Stato membro o un'entità autorizzata in virtù di un atto o una decisione amministrativa a esercitare funzioni pubbliche , compresi tribunali o notai che rilasciano documenti pubblici di cui al punto 1, o un'autorità dell'Unione ; [Em. 12]

(2 bis)

«autorità dell'Unione», le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le scuole europee; [Em. 13]

(3)

«legalizzazione», la procedura formale per certificare l'autenticità della firma di un pubblico ufficiale, la qualifica nella quale ha agito il firmatario del documento e, ove opportuno, l'identità del bollo o del timbro che reca;

(4)

«formalità analoga postilla », l'aggiunta del certificato previsto dalla convenzione dell'Aia del 1961 che abolisce l’obbligo della legalizzazione degli atti pubblici stranieri; [Em. 14. Tale modifica si applicato all'intero testo]

(5)

«altra formalità», il rilascio di copie autenticate e traduzioni certificate di documenti pubblici;

(6)

«autorità centrale», l'autorità che è stata designata, in conformità dell'articolo 9, dagli Stati membri a esercitare funzioni relative all'applicazione del presente regolamento.

Capo II

Esenzione dalla legalizzazione, semplificazione di altre formalità e richieste di informazioni

Articolo 4

Esenzione dalla legalizzazione e postille

Le autorità accettano i documenti pubblici sono esenti da ogni forma di rilasciati dalle autorità di un altro Stato membro o dalle autorità dell'Unione che sono loro presentati, senza legalizzazione e formalità analoghe o postilla . [Em. 15]

Articolo 5

Copie autenticate e originali di documenti pubblici

1.   Le autorità non richiedono la presentazione contestuale accettano, in luogo dell'originale di un documento pubblico e di una sua copia autenticata rilasciata rilasciato dalle autorità di altri Stati membri o dalle autorità dell'Unione, una sua copia autenticata o non autenticata . [Em. 16]

2.   Laddove l'originale Se in un caso specifico un'autorità ha un dubbio fondato sull'autenticità della copia non autenticata di un documento pubblico rilasciato dalle autorità di uno un altro Stato membro sia presentato insieme alla sua copia, le autorità dell'altro Stato membro accettano tale copia senza autenticazione o dalle autorità dell'Unione, può chiedere a chi l'ha presentata di fornire, a scelta, l'originale del documento o una sua copia autenticata .

Se la copia non autenticata di tale documento pubblico è presentata ai fini dell'iscrizione in un pubblico registro di un fatto o di un atto giuridico della cui esattezza esiste una garanzia finanziaria, l'autorità interessata può, anche in assenza di dubbi fondati sull'autenticità della copia, chiedere a chi l'ha presentata di fornire, a scelta, l'originale del documento o una sua copia autenticata. [Em. 17]

3.   Le autorità accettano copie autenticate che siano state rilasciate in altri Stati membri.

Articolo 6

Traduzioni non certificate

1.   Le autorità accettano traduzioni non certificate di documenti pubblici rilasciati dalle autorità di altri Stati membri o dalle autorità dell'Unione .

1 bis.     In deroga al paragrafo 1, le autorità possono chiedere che determinati documenti pubblici di cui all'articolo 3, punto 1, lettere i), j) e j bis), diversi dai moduli standard multilingue dell'Unione, siano trasmessi assieme a una traduzione certificata di tali documenti.

2.   Se un'autorità ha un dubbio fondato sulla correttezza o sulla qualità della traduzione di un documento pubblico presentatole in un caso specifico, può chiedere far eseguire una traduzione certificata o ufficiale di tale documento pubblico. In tal caso, l'autorità accetta traduzioni certificate redatte in altri Stati membri. Se vi sono differenze sostanziali tra la traduzione e la traduzione certificata o ufficiale fatta eseguire dall'autorità, vale a dire se la traduzione è incompleta, incomprensibile o fuorviante, l'autorità può chiedere a chi ha presentato il documento il rimborso dei costi della traduzione.

2 bis.     Le autorità accettano traduzioni certificate redatte in altri Stati membri. [Em. 18]

Articolo 7

Richiesta di informazioni in caso di dubbio fondato

1.   Se le autorità di uno Stato membro in cui è presentato un documento pubblico o la sua copia autenticata o non autenticata hanno un dubbio fondato, che non può essere chiarito altrimenti basato su un esame approfondito e obiettivo , circa la loro l' autenticità del documento pubblico , esse possono presentare una richiesta di informazioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui tali documenti sono stati rilasciati il documento è stato rilasciato , utilizzando direttamente il sistema di informazione del mercato interno di cui all'articolo 8 oppure rivolgendosi all'autorità centrale del proprio Stato membro. [Em. 19]

2.   Il dubbio fondato basato su un esame approfondito e obiettivo di cui al paragrafo 1 può riguardare, in particolare: [Em. 20]

a)

l'autenticità della firma,

b)

la qualità nella quale ha agito il firmatario del documento,

c)

l'identità del bollo o del timbro.

3.   Le richieste di informazioni specificano le motivazioni su cui si fondano. Tali motivazioni sono direttamente connesse alle circostanze del caso e non si basano su considerazioni di ordine generale.

4.   Le richieste di informazioni sono corredate di una copia scannerizzata del documento pubblico o della sua copia autenticata cui si riferiscono. Le richieste e le eventuali risposte non sono soggette a imposte, diritti o tasse. [Em. 21]

5.   Le autorità rispondono a tali richieste quanto prima possibile e in ogni caso entro e non oltre un mese. L'assenza di risposta è considerata come una conferma di autenticità del documento pubblico o della relativa copia autenticata. [Em. 22]

6.   Se la risposta delle autorità alle richieste di informazioni non conferma l'autenticità del documento pubblico o della sua copia autenticata, l'autorità richiedente non è obbligata ad accettarli accettare il documento o la sua copia . [Em. 23]

Capo III

Cooperazione amministrativa

Articolo 8

Sistema di informazione del mercato interno

Ai fini dell'articolo 7 è utilizzato il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

La Commissione garantisce che il Sistema di informazione del mercato interno soddisfi i requisiti tecnici e personali per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 7. [Em. 24]

Articolo 9

Designazione delle autorità centrali

1.   Ciascuno Stato membro designa almeno un'autorità centrale.

2.   Lo Stato membro che abbia nominato più di un'autorità centrale indica quella a cui può essere trasmessa ogni comunicazione ai fini dell’inoltro all’autorità centrale competente di detto Stato.

3.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, in conformità dell'articolo 20, il nome e gli estremi dell'autorità centrale o delle autorità centrali designate. [Em. 25]

Articolo 10

Funzioni delle autorità centrali

1.   Le autorità centrali forniscono assistenza per le richieste di informazioni di cui all'articolo 7, in particolare:

a)

trasmettono e ricevono tali richieste;

b)

comunicano tutte le informazioni necessarie per rispondere a tali richieste.

2.   Le autorità centrali adottano ogni misura necessaria per agevolare l'applicazione del presente regolamento, in particolare:

a)

si scambiano le buone prassi in materia di accettazione di documenti pubblici tra gli Stati membri;

b)

comunicano e aggiornano regolarmente le buone prassi sulla prevenzione della frode in documenti pubblici, copie autenticate e traduzioni certificate;

c)

comunicano e aggiornano regolarmente buone prassi in materia di promozione dell'uso di versioni elettroniche di documenti pubblici;

d)

elaborano modelli di documenti pubblici nazionali mediante il repertorio disponibile nel sistema di informazione del mercato interno.

3.   Ai fini del paragrafo 2 è utilizzata la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.

Capo IV

Moduli standard multilingue dell'Unione

Articolo 11

Moduli standard multilingue dell'Unione relativi a nascita, decesso, matrimonio, unione registrata, ai fatti giuridici e allo status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa di persone fisiche o giuridiche

Sono istituiti moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio, all'unione registrata ai fatti giuridici e allo status giuridico e alla rappresentanza di una società o altra impresa di persone fisiche o giuridiche .[Em. 26]

Tali moduli standard multilingue dell'Unione figurano negli allegati.

Articolo 12

Rilascio di moduli standard multilingue dell'Unione

1.   I moduli standard multilingue dell'Unione sono messi a disposizione dalle autorità di uno Stato membro ai cittadini e alle società o altre imprese come alternativa ai documenti pubblici equivalenti esistenti in detto Stato membro.

2.   I moduli standard multilingue dell'Unione sono rilasciati su richiesta ai cittadini e alle società o altre imprese autorizzati a ricevere i documenti pubblici equivalenti esistenti nello Stato membro di rilascio e alle stesse condizioni. I diritti da pagare per il rilascio di un modulo standard dell'Unione non devono essere superiori ai diritti per il rilascio del documento pubblico equivalente esistente nello Stato membro interessato. [Em. 27]

3.   Le autorità di uno Stato membro rilasciano un modulo standard multilingue dell'Unione se in detto Stato membro esiste un documento pubblico equivalente un'autorità in grado di confermare l'esattezza delle pertinenti informazioni . I moduli standard multilingue dell'Unione sono rilasciati a prescindere dalla denominazione dei documenti pubblici equivalenti in detto Stato membro. [Em. 28]

3 bis.     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, con riferimento a ciascun modulo standard multilingue dell'Unione, qual è l'autorità competente per il loro rilascio. Se del caso, comunicano alla Commissione quali moduli non possono essere rilasciati in conformità del paragrafo 3. Essi comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

La Commissione mette a disposizione del pubblico in maniera appropriata le informazioni trasmesse. [Em. 29]

4.   I moduli standard multilingue dell'Unione recano la data del rilascio e la firma e il timbro dell'autorità che li rilascia.

Articolo 13

Guida all'uso dei moduli standard multilingue dell'Unione

La Commissione elabora orientamenti dettagliati sull'uso dei moduli standard multilingue dell'Unione e associa a tal fine le autorità centrali attraverso lo strumento di cui all'articolo 10.

Articolo 14

Versioni elettroniche dei moduli standard multilingue dell'Unione

La Commissione elabora versioni elettroniche dei moduli standard multilingue dell'Unione o altri formati idonei agli scambi elettronici.

Articolo 15

Uso e accettazione dei moduli standard multilingue dell'Unione

1.   I moduli standard multilingue dell'Unione hanno lo stesso valore probatorio ufficiale dei documenti pubblici equivalenti emessi dalle autorità dello Stato membro che li rilascia.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, i moduli standard multilingue dell'Unione non producono effetti giuridici per quanto riguarda il riconoscimento del loro contenuto quando sono presentati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati rilasciati. [Em. 30]

3.   Le autorità degli Stati membri accettano i moduli standard multilingue dell'Unione presentati senza legalizzazione o formalità analoghe una traduzione del loro contenuto . [Em. 31]

4.   L'uso di moduli standard multilingue dell'Unione non è obbligatorio e non pregiudica l'uso di documenti pubblici equivalenti emessi dalle autorità dello Stato membro che li rilascia, né di altri documenti pubblici o mezzi di prova.

Capo V

Rapporti con altri strumenti

Articolo 16

Rapporti con altre disposizioni del diritto dell'Unione

1.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione che contiene disposizioni specifiche sulla legalizzazione, su formalità analoghe sulla postilla o altre formalità, bensì completa tale diritto in relazione ai singoli ambiti . [Em. 32]

2.   Il presente regolamento non pregiudica inoltre l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di firme elettroniche e identificazione elettronica.

3.   Il presente regolamento non pregiudica il ricorso ad altri sistemi di cooperazione amministrativa istituiti dal diritto dell'Unione che prevedano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in determinati settori.

Articolo 17

Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il seguente punto 6:

«6.

Regolamento (UE) n. …/2014 (*1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del … (+), che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012: articolo 7.»

Articolo 18

Rapporti con le convenzioni internazionali in vigore

1.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse tra loro nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 19

Protezione dei dati

Lo scambio e la trasmissione di informazioni e documenti effettuato dagli Stati membri in virtù del presente regolamento ha lo scopo specifico di permettere alle autorità di verificare l'autenticità dei documenti pubblici tramite il sistema di informazione del mercato interno ed esclusivamente nell'ambito delle loro competenze in ogni singolo caso.

Articolo 20

Informazioni sulle autorità centrali ed estremi per contattarle

1.   Entro… (*2), gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli estremi di una o più autorità centrali designate, di cui all'articolo 9, paragrafo 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali dati. [Em. 33]

2.   La Commissione rende pubbliche tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite ogni mezzo appropriato, in particolare la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 21

Riesame

1.   Entro … (*3), e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione delle esperienze pratiche di cooperazione tra autorità centrali. Tale relazione contiene inoltre una valutazione dell'eventuale necessità di

a)

estendere il campo di applicazione del presente regolamento ai ad altri documenti pubblici relativi a categorie diverse da quelle definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a l); [Em. 34]

b)

istituire altri moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla filiazione, all'adozione, alla residenza, alla cittadinanza e alla nazionalità, al patrimonio immobiliare, ai diritti di proprietà intellettuale e all'assenza di precedenti penali; [Em. 35]

c)

in caso di estensione del campo di applicazione di cui alla lettera a), istituire moduli standard multilingue dell'Unione relativi ad altre categorie di documenti pubblici. abolire la deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 1 bis. [Em. 36]

2.   La relazione è corredata, se opportuno, da proposte di adattamento, in particolare per quanto riguarda l'estensione del campo di applicazione del presente regolamento ai documenti pubblici relativi a nuove categorie di cui al paragrafo 1, lettera a), o l'istituzione di nuovi moduli standard multilingue dell'Unione, o la modifica di quelli esistenti, di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da… (*4), ad eccezione dell’articolo 20, che si applica a decorrere da … (*5).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 52.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014.

(3)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(4)  Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

(5)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 319).

(++)  Estremi di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del regolamento di cui alla procedura 2013/0119(COD).

(+)  Numero e data di adozione del regolamento di cui alla procedura 2013/0119(COD).

(*2)  Sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento.

(*3)  Tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.

(*4)  Dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(*5)  Sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento.

Allegato I

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA

4

DATA E LUOGO DI NASCITA

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

COGNOME

6

NOME/I

7

SESSO

 

8

PADRE

9

MADRE

5

COGNOME

 

 

6

NOME/I

 

 

10

ALTRE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'ATTO

11

DATA DI RILASCIO

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di nascita.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da: Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo: Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye: Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

M: Masculine/Masculin/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt

F: Feminine/Féminin/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt

Mar: Marriage/Mariage/Eheschlieβung/брак/Matrimonio/Manželství/Gift/Abielu/Γάμος/Pósadh/Brak/Matrimonio/Laulība/Santuoka/Házasság/Żwieġ/huwelijk/związek małżeński/Casamento/Căsătorie/Manželstvo/Zakonska zveza/Avioliitto/Giftermål

Reg: Registered Partnership/Partenariat enregistré/Eingetragene Partnerschaft/регистрирано партньорство/Unión registrada/Registrované partnerství/Registreret partnerskab/Registreeritud partnerlus/Καταχωρισμένη συμβίωση/Páirtnéireacht Chláraithe/Registrirano partnerstvo/Unione registrata/Reģistrētas partnerattiecības/Registruota partnerystė/Bejegyzett élettársi kapcsolat/Unjoni Rreġistrata/geregistreerd partnerschap/zarejestrowany związek partnerski/Parceria registada/Parteneriat înregistrat/Registrované partnerstvo/Registrirana partnerska skupnost/Rekisteröity parisuhde/Registrerat partnerskap

Ls: Legal separation/Séparation de corps/Trennung ohne Auflösung des Ehebandes/законна раздяла/Separación judicial/Rozluka/Separeret/Lahuselu/Δικαστικός χωρισμός/Scaradh Dlíthiúil/Zakonska rastava/Separazione personale/Laulāto atšķiršana/Gyvenimas skyrium (separacija)/Különválás/Separazzjoni legali/scheiding van tafel en bed/separacja prawna/Separação legal/Separare de drept/Súdna rozluka/Prenehanje življenjske skupnosti/Asumusero/Hemskillnad

Div: Divorce/Divorce/Scheidung/развод/Divorcio/Rozvod/Skilt/Lahutus/Διαζύγιο/Colscaradh/Razvod/Divorzio/Laulības šķiršana/Santuokos nutraukimas/Házasság felbontása/Divorzju/echtscheiding/rozwód/Divórcio/Divorț/Rozvod/Razveza zakonske zveze/Avioero/Skilsmässa

A: Annulment/Annulation/Nichtigerklärung/унищожаване/Anulación/Zrušení/Ophævelse af ægteskab/Tühistamine/Ακύρωση/Neamhniú pósta/Poništenje/Annullamento/Laulības atzīšana par neesošu/Pripažinimas negaliojančia/Érvénytelenítés/Annullament/nietigverklaring/anulowanie/Anulação/Anulare/Anulovanie/Razveljavitev zakonske zveze/Mitätöinti/Annullering

D: Death/Décès/Tod/смърт/Defunción/Úmrtí/Død/Surm/Θάνατος/Bás/Smrt/Decesso/Nāve/Mirtis/Halál/Mewt/overlijden/zgon/Óbito/Deces/Úmrtie/Smrt/Kuolema/Dödsfall

Dh: Death of the husband/Décès du mari/Tod des Ehemanns/смърт на съпруга/Defunción del esposo/Úmrtí manžela/Ægtefælles (mand) død/Abikaasa surm (M)/Θάνατος του συζύγου/Bás an fhir chéile/Smrt supruga/Decesso del marito/Vīra nāve/Vyro mirtis/Férj halála/: Mewt tar-raġel/overlijden van echtgenoot/zgon współmałżonka/Óbito do cônjuge masculino/Decesul soțului/Úmrtie manžela/Smrt moža/Aviomiehen kuolema/Makes dödsfall

Dw: Death of the Wife/Décès de la femme/Tod der Ehefrau/смърт на съпругата/Defunción de la esposa/Úmrtí manželky/Ægtefælles (kone) død/Abikaasa surm (F)/Θάνατος της συζύγου/Bás na mná céile/Smrt supruge/Decesso della moglie/Sievas nāve/Žmonos mirtis/Feleség halála/Mewt tal-mara/overlijden van echtgenote/zgon współmałżonki/Óbito do cônjuge feminino/Decesul soției/Úmrtie manželky/Smrt žene/Vaimon kuolema/Makas dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁ/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONCERNANT LA NAISSANCE/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — GEBURT/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РАЖДАНЕ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH/IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO NAROZENÍ/FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST/ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a — RODNI LIST/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA/ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO/TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN/FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID/MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN/FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NAŞTEREA/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA/STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — SYNTYMÄ/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE

4

DATE ET LIEU DE NAISSANCE/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

5

NOM/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN

6

PRÉNOM(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN

7

SEXE/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN

8

PÈRE/VATER/БАЩА/PADRE/OTEC/FAR/ISA/ΠΑΤΕΡΑΣ/ATHAIR/OTAC/PADRE/TĒVS/TĖVAS/APA/MISSIER/VADER/OJCIEC/PAI/TATĂL/OTEC/OČE/ISÄ/FADER

9

MÈRE/MUTTER/МАЙКА/MADRE/MATKA/MOR/EMA/ΜΗΤΕΡΑ/MÁTHAIR/MAJKA/MADRE/MĀTE/MOTINA/ANYA/OMM/MOEDER/MATKA/MÃE/MAMA/MATKA/MATI/ÄITI/MODER

10

AUTRES INFORMATIONS FIGURANT DANS L'ACTE/ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG/ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА/OTROS DATOS DEL REGISTRO/DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU/ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN/MUU TEAVE/ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN/OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE/CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS/EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK/PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI/ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE/INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ/OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO/ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA/INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU/DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE/MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA/ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

11

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Allegato I bis

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO:

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL NOME

4

COGNOME

5

NOME/I

6

DATA E LUOGO DI NASCITA

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

SESSO

8

DATA DI RILASCIO,

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da:

Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo:

Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye:

Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

M:

Masculine/Masculin/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt

F:

Feminine/Féminin/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE RELATIF AU NOM/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — NAME/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN/NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — IME/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — NIMI/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NOM/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 37]

Allegato I ter

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO:

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA FILIAZIONE

4

COGNOME

5

NOME/I

6

DATA E LUOGO DI NASCITA

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

SESSO

 

8

GENITORE 1

9

GENITORE 2

4

COGNOME

 

 

5

NOME/I

 

 

10

DATA DI RILASCIO,

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da:

Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo:

Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye:

Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

M:

Masculine/Masculin/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt

F:

Feminine/Féminin/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE RELATIF À LA FILIATION/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — ABSTAMMUNG/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING/PÕLVNEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — PODRIJETLO/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVELDĖJIMO/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZCELSMI/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND FILIAŢIA/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA RODOVÉHO PÔVODU/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — SYNTYPERÄ/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP

4

NOM/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN

8

PARENT 1/ELTERNTEIL 1/РОДИТЕЛ 1/PADRE 1/RODIČ 1/FORÆLDER 1/1. VANEM/ΓΟΝΕΑΣ 1/TUISMITHEOIR 1/RODITELJ 1/GENITORE 1/TĖVAS/MOTINA 1/1. VECĀKS/1. SZÜLŐ/ĠENITUR 1/OUDER 1/PRZYSPOSABIAJĄCY 1/PROGENITOR 1/PĂRINTE 1/RODIČ 1/STARŠ 1/VANHEMPI 1/FÖRÄLDER 1

9

PARENT 2/ELTERNTEIL 2/РОДИТЕЛ 2/PADRE 2/RODIČ 2/FORÆLDER 2/2. VANEM/ΓΟΝΕΑΣ 2/TUISMITHEOIR 2/RODITELJ 2/GENITORE 2/TĖVAS/MOTINA 2/2. VECĀKS/2. SZÜLŐ/ĠENITUR 2/OUDER 2/PRZYSPOSABIAJĄCY 2/PROGENITOR 2/PĂRINTE 2/RODIČ 2/STARŠ 2/VANHEMPI 2/FÖRÄLDER 2

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 38]

Allegato I quater

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO:

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'ADOZIONE

4

DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

COGNOME

6

NOME/I

7

DATA E LUOGO DI NASCITA

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

SESSO

 

9

GENITORE 1

10

GENITORE 2

5

COGNOME

 

 

6

NOME/I

 

 

11

DATA DI RILASCIO,

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da:

Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo:

Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye:

Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

M:

Masculine/Masculin/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt

F:

Feminine/Féminin/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE RELATIF À L'ADOPTION/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — ADOPTION/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION/LAPSENDAMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE EL STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — POSVOJENJE/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ ADOPCIJU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ADOPŢIA/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ADOPCIE/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — LAPSEKSI OTTAMINEN/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION

4

DATE ET LIEU DE L'ADOPTION/TAG UND ORT DER ADOPTION/ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ/FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN/DATUM A MÍSTO ADOPCE/DATO OG STED FOR ADOPTIONEN/LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT/HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ/DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE/DATUM I MIESTO POSVOJENJA/DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE/ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA/ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA/ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE/DATA U POST TAL-ADOZZJONI/DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE/DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA/DATA E LOCAL DA ADOÇÃO/DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI/DÁTUM A MIESTO ADOPCIE/DATUM IN KRAJ POSVOJITVE/LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA/DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION

5

NOM/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN

6

PRÉNOM(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN

7

DATE ET LIEU DE NAISSANCE/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

SEXE/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN

9

PARENT 1/ELTERNTEIL 1/РОДИТЕЛ 1/PADRE 1/RODIČ 1/FORÆLDER 1/1. VANEM/ΓΟΝΕΑΣ 1/TUISMITHEOIR 1/ RODITELJ 1 /GENITORE 1/TĖVAS/MOTINA 1/1. VECĀKS/1. SZÜLŐ/ĠENITUR 1/OUDER 1/PRZYSPOSABIAJĄCY 1/PROGENITOR 1/PĂRINTE 1/RODIČ 1/STARŠ 1/VANHEMPI 1/FÖRÄLDER 1

10

PARENT 2/ELTERNTEIL 2/РОДИТЕЛ 2/PADRE 2/RODIČ 2/FORÆLDER 2/2. VANEM/ΓΟΝΕΑΣ 2/TUISMITHEOIR 2/RODITELJ 2/GENITORE 2/TĖVAS/MOTINA 2/2. VECĀKS/2. SZÜLŐ/ĠENITUR 2/OUDER 2/PRZYSPOSABIAJĄCY 2/PROGENITOR 2/PĂRINTE 2/RODIČ 2/STARŠ 2/VANHEMPI 2/FÖRÄLDER 2

11

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 39]

Allegato II

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO

4

DATA E LUOGO DEL DECESSO

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

COGNOME

6

NOME/I

7

SESSO

8

DATA E LUOGO DI NASCITA

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE

10

NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE

 

12

PADRE

13

MADRE

5

COGNOME

 

 

6

NOME/I

 

 

11

DATA DI RILASCIO

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di decesso.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da: Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo: Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye: Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

M: Masculine/Masculin/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt

F: Feminine/Féminin/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁ/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONCERNANT LE DÉCÈS/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — TOD/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА СМЪРТ/IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO ÚMRTÍ/FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST/ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO/ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES/TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN/FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT/MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU/FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DECESUL/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA/STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — KUOLEMA/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL

4

DATE ET LIEU DU DÉCÈS/TAG UND ORT DES TODES/ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА/FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN/DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ/DØDSDATO OG DØDSSTED/SURMAAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ/DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS/DATUM I MJESTO SMRTI/DATA E LUOGO DEL DECESSO/MIRŠANAS DATUMS UN VIETA/MIRTIES DATA IR VIETA/HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAL-MEWT/DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN/DATA I MIEJSCE ZGONU/DATA E LOCAL DO ÓBITO/DATA ŞI LOCUL DECESULUI/DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA/DATUM IN KRAJ SMRTI/KUOLINAIKA JA –PAIKKA/DÖDSDATUM OCH DÖDSORT

5

NOM/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN

6

PRÉNOM(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN

7

SEXE/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN

8

DATE ET LIEU DE NAISSANCE/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

9

NOM DU DERNIER CONJOINT/NAME DES LETZTEN EHEPARTNERS/ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ/APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE/PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY/SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN/VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ/SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH/PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA/COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE/PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS/PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ/UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE/KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI/NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE/NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA/APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE/NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII/PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY/PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA/VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI/SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN

10

PRÉNOM(S) DU DERNIER CONJOINT/VORNAME(N) DES LETZTEN EHEPARTNERS/СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ/NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE/JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY/SIDSTE ÆGTEFÆLLES FORNAVN/-E/VIIMASE ABIKAASA EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ/CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH/IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA/NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE/PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I)/PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI)/UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I)/ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI/VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE/IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA/NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE/PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII/MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY/(IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA/VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET/SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN

11

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

12

PÈRE/VATER/БАЩА/PADRE/OTEC/FAR/ISA/ΠΑΤΕΡΑΣ/ATHAIR/OTAC/PADRE/TĒVS/TĖVAS/APA/MISSIER/VADER/OJCIEC/PAI/TATĂL/OTEC/OČE/ISÄ/FADER

13

MÈRE/MUTTER/МАЙКА/MADRE/MATKA/MOR/EMA/ΜΗΤΕΡΑ/MÁTHAIR/MAJKA/MADRE/MĀTE/MOTINA/ANYA/OMM/MOEDER/MATKA/MÃE/MAMA/MATKA/MATI/ÄITI/MODER

Allegato II bis

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO:

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A

4

COGNOME

5

NOME/I

6

SESSO

7

DATA E LUOGO DI NASCITA

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

DATA DI RILASCIO,

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da:

Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo:

Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye:

Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

M: Masculine/Masculin/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann / Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt

F:

Feminine/Féminin/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONFIRMANT LE STATUT NON MARIÉ/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEITSBESCHEINIGUNG/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК/IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV «SVOBODNÝ/Á»/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT//ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH DE CHUID AN AONTAIS EORPAIGH LENA NDAINGNÍTEAR STÁDAS NEAMHPHÓSTA/ VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE /MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI)/EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ/MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY/FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STAREA CIVILĂ A UNEI PERSOANE NECĂSĂTORITE/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NEUZAVRETIA MANŽELSTVA/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON/FLERSPRÅKIGT EU STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT

4

NOM/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN

6

SEXE/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN

7

DATE ET LIEU DE NAISSANCE/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 40]

Allegato III

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO:

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO

4

DATA E LUOGO DEL MATRIMONIO

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

CONIUGE A/MARITO [Em. 41]

6

CONIUGE B/MOGLIE [Em. 42]

7

COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO

 

 

8

NOME/I

 

 

9

SESSO

 

 

10

DATA E LUOGO DI NASCITA

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

COGNOME DOPO IL MATRIMONIO

 

 

12

RESIDENZA ABITUALE

 

 

13

ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE

14

DATA DI RILASCIO,

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di matrimonio.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da: Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo: Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye: Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

Mar: Marriage/Mariage/Eheschlieβung/брак/Matrimonio/Manželství/Gift/Abielu/Γάμος/Pósadh/Brak/Matrimonio/Laulība/Santuoka/Házasság/Żwieġ/huwelijk/związek małżeński/Casamento/Căsătorie/Manželstvo/Zakonska zveza/Avioliitto/Giftermål

Reg: Registered Partnership/Partenariat enregistré/Eingetragene Partnerschaft/регистрирано партньорство/Unión registrada/Registrované partnerství/Registreret partnerskab/Registreeritud partnerlus/Καταχωρισμένη συμβίωση/Páirtnéireacht Chláraithe/Registrirano partnerstvo/Unione registrata/Reģistrētas partnerattiecības/Registruota partnerystė/Bejegyzett élettársi kapcsolat/Unjoni Rreġistrata/geregistreerd partnerschap/zarejestrowany związek partnerski/Parceria registada/Parteneriat înregistrat/Registrované partnerstvo/Registrirana partnerska skupnost/Rekisteröity parisuhde/Registrerat partnerskap

Ls: Legal separation/Séparation de corps/Trennung ohne Auflösung des Ehebandes/законна раздяла/Separación judicial/Rozluka/Separeret/Lahuselu/Δικαστικός χωρισμός/Scaradh Dlíthiúil/Zakonska rastava/Separazione personale/Laulāto atšķiršana/Gyvenimas skyrium (separacija)/Különválás/Separazzjoni legali/scheiding van tafel en bed/separacja prawna/Separação legal/Separare de drept/Súdna rozluka/Prenehanje življenjske skupnosti/Asumusero/Hemskillnad

Div: Divorce/Divorce/Scheidung/развод/Divorcio/Rozvod/Skilt/Lahutus/Διαζύγιο/Colscaradh/Razvod/Divorzio/Laulības šķiršana/Santuokos nutraukimas/Házasság felbontása/Divorzju/echtscheiding/rozwód/Divórcio/Divorț/Rozvod/Razveza zakonske zveze/Avioero/Skilsmässa

A: Annulment/Annulation/Nichtigerklärung/унищожаване/Anulación/Zrušení/Ophævelse af ægteskab/Tühistamine/Ακύρωση/Neamhniú pósta/Poništenje/Annullamento/Laulības atzīšana par neesošu/Pripažinimas negaliojančia/Érvénytelenítés/Annullament/nietigverklaring/anulowanie/Anulação/Anulare/Anulovanie/Razveljavitev zakonske zveze/Mitätöinti/Annullering

D: Death/Décès/Tod/смърт/Defunción/Úmrtí/Død/Surm/Θάνατος/Bás/Smrt/Decesso/Nāve/Mirtis/Halál/Mewt/overlijden/zgon/Óbito/Deces/Úmrtie/Smrt/Kuolema/Dödsfall

Dh: Death of the husband/Décès du mari/Tod des Ehemanns/смърт на съпруга/Defunción del esposo/Úmrtí manžela/Ægtefælles (mand) død/Abikaasa surm (M)/Θάνατος του συζύγου/Bás an fhir chéile/Smrt supruga/Decesso del marito/Vīra nāve/Vyro mirtis/Férj halála/: Mewt tar-raġel/overlijden van echtgenoot/zgon współmałżonka/Óbito do cônjuge masculino/Decesul soțului/Úmrtie manžela/Smrt moža/Aviomiehen kuolema/Makes dödsfall

Dw: Death of the Wife/Décès de la femme/Tod der Ehefrau/смърт на съпругата/Defunción de la esposa/Úmrtí manželky/Ægtefælles (kone) død/Abikaasa surm (F)/Θάνατος της συζύγου/Bás na mná céile/Smrt supruge/Decesso della moglie/Sievas nāve/Žmonos mirtis/Feleség halála/Mewt tal-mara/overlijden van echtgenote/zgon współmałżonki/Óbito do cônjuge feminino/Decesul soției/Úmrtie manželky/Smrt žene/Vaimon kuolema/Makas dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONCERNANT LE MARIAGE/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — EHESCHLIEßUNG/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА БРАК/IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO MANŽELSTVÍ/FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST/ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO/ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS/TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN/FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ/MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK/FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CĂSĂTORIA/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA/STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — AVIOLIITTO/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL

4

DATE ET LIEU DU MARIAGE/TAG UND ORT DES EINTRAGS/ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА/FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO/DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ/VIELSESDATO- OG STED/ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ/DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA/DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA/DATA E LUOGO DI MATRIMONIO/LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA/SANTUOKOS DATA IR VIETA/HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE/DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ/DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK/DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO/DATA E LOCAL DO CASAMENTO/DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI/DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA/DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE/AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA/GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT

5

ÉPOUX A/EHEPARTNER A/СЪПРУГ A/CÓNYUGE A/MANŽEL/KA A/ÆGTEFÆLLE A/ABIKAASA A/ΣΥΖΥΓΟΣ Α/CÉILE A/BRAČNI DRUG A/CONIUGE A/LAULĀTAIS A/SUTUOKTINIS A/«A» HÁZASTÁRS/KONJUĠI A/ECHTGENOOT/-GENOTE A/MAŁŻONEK A/COÕNJUGE A/SOŢUL/SOŢIA A/MANŽEL A/ZAKONEC A/PUOLISO A/MAKE A

6

ÉPOUX B/EHEPARTNER B//СЪПРУГ В/CÓNYUGE B/MANŽEL/KA B/ÆGTEFÆLLE B/ABIKAASA B/ΣΥΖΥΓΟΣ Β/CÉILE B/BRAČNI DRUG B/CONIUGE B/LAULĀTAIS B/SUTUOKTINIS B/«B» HÁZASTÁRS/KONJUĠI B/ECHTGENOOT/-GENOTE B/MAŁŻONEK B/CÕNJUGE B/SOŢUL/SOŢIA B/MANŽEL B/ZAKONEC B/PUOLISO B/MAKE B

7

NOM ANTÉRIEUR AU MARIAGE/NAME VOR DER EHESCHLIEßUNG/ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА/APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO/PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ/EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB/PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST/ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ/SLOINNE ROIMH PHÓSADH/DJEVOJAČKO PREZIME/COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO/UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS/PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO/HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV/KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ/NAAM VÓÓR HET HUWELIJK/NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO/APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO/NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI/PRIEZVISKO ZA SLOBODNA/PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE/SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA/EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET

8

PRÉNOM(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOMÉPRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN

9

SEXE/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG –STED/KUUPÄEV JA KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ/DATA U POST TAT-TWELID/GEBOORTEDATUM EN –PLAATS/DATA I MIEJSCE URODZIN/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NOM POSTÉRIEUR AU MARIAGE/NAME NACH DER EHESCHLIEßUNG/ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА/APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO/PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ/EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB/PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST/ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ/SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA/PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA/COGNOME DOPO IL MATRIMONIO/UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS/PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO/HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV/KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ/NAAM NA HET HUWELIJK/NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO/APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO/NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE/PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA/PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE/SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN/EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET

12

RÉSIDENCE HABITUELLE/ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS/ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ/DOMICILIO HABITUAL/OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ/SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE/ALALINE ELUKOHT/ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ/GNÁTHÁIT CHÓNAITHE/MJESTO PREBIVALIŠTA/RESIDENZA ABITUALE/PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA/NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA/SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY/RESIDENZA NORMALI/WOONPLAATS/MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU/RESIDÊNCIA HABITUAL/REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ/MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU/OBIČAJNO PREBIVALIŠČE/ASUINPAIKKA/HEMVIST

13

AUTRES INFORMATIONS FIGURANT DANS L'ACTE/ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG/ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА/OTROS DATOS DEL REGISTRO/DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU/ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN/MUU TEAVE/ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN/OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE/CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS/EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK/PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI/ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE/INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ/OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO/ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA/INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU/DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE/MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA/ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Allegato III bis

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO:

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DIVORZIO

4

DATA E LUOGO DEL DIVORZIO

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

CONIUGE A

6

CONIUGE B

7

COGNOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO

 

 

8

NOME/I

 

 

9

SESSO

 

 

10

DATA E LUOGO DI NASCITA

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

COGNOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO

 

 

12

RESIDENZA ABITUALE

 

 

13

ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE

14

DATA DI RILASCIO,

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da:

Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo:

Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye:

Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

M:

Masculine/Masculin/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt

F:

Feminine/Féminin/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt

Mar:

Marriage/Mariage/Eheschlieβung/брак/Matrimonio/Manželství/Gift/Abielu/Γάμος/Pósadh/Brak/Matrimonio/Laulība/Santuoka/Házasság/Żwieġ/huwelijk/związek małżeński/Casamento/Căsătorie/Manželstvo/Zakonska zveza/Avioliitto/Giftermål

Reg:

Registered Partnership/Partenariat enregistré/Eingetragene Partnerschaft/регистрирано партньорство/Unión registrada/Registrované partnerství/Registreret partnerskab/Registreeritud partnerlus/Καταχωρισμένη συμβίωση/Páirtnéireacht Chláraithe/Registrirano partnerstvo/Unione registrata/Reģistrētas partnerattiecības/Registruota partnerystė/Bejegyzett élettársi kapcsolat/Unjoni Rreġistrata/geregistreerd partnerschap/zarejestrowany związek partnerski/Parceria registada/Parteneriat înregistrat/Registrované partnerstvo/Registrirana partnerska skupnost/Rekisteröity parisuhde/Registrerat partnerskap

Ls:

Legal separation/Séparation de corps/Trennung ohne Auflösung des Ehebandes/законна раздяла/Separación judicial/Rozluka/Separeret/Lahuselu/Δικαστικός χωρισμός/Scaradh Dlíthiúil/Zakonska rastava/Separazione personale/Laulāto atšķiršana/Gyvenimas skyrium (separacija)/Különválás/Separazzjoni legali/scheiding van tafel en bed/separacja prawna/Separação legal/Separare de drept/Súdna rozluka/Prenehanje življenjske skupnosti/Asumusero/Hemskillnad

Div:

Divorce/Divorce/Scheidung/развод/Divorcio/Rozvod/Skilt/Lahutus/Διαζύγιο/Colscaradh/Razvod/Divorzio/Laulības šķiršana/Santuokos nutraukimas/Házasság felbontása/Divorzju/echtscheiding/rozwód/Divórcio/Divorț/Rozvod/Razveza zakonske zveze/Avioero/Skilsmässa

A:

Annulment/Annulation/Nichtigerklärung/унищожаване/Anulación/Zrušení/Ophævelse af ægteskab/Tühistamine/Ακύρωση/Neamhniú pósta/Poništenje/Annullamento/Laulības atzīšana par neesošu/Pripažinimas negaliojančia/Érvénytelenítés/Annullament/nietigverklaring/anulowanie/Anulação/Anulare/Anulovanie/Razveljavitev zakonske zveze/Mitätöinti/Annullering

D:

Death/Décès/Tod/смърт/Defunción/Úmrtí/Død/Surm/Θάνατος/Bás/Smrt/Decesso/Nāve/Mirtis/Halál/Mewt/overlijden/zgon/Óbito/Deces/Úmrtie/Smrt/Kuolema/Dödsfall

Dh:

Death of the husband/Décès du mari/Tod des Ehemanns/смърт на съпруга/Defunción del esposo/Úmrtí manžela/Ægtefælles (mand) død/Abikaasa surm (M)/Θάνατος του συζύγου/Bás an fhir chéile/Smrt supruga/Decesso del marito/Vīra nāve/Vyro mirtis/Férj halála/: Mewt tar-raġel/overlijden van echtgenoot/zgon współmałżonka/Óbito do cônjuge masculino/Decesul soțului/Úmrtie manžela/Smrt moža/Aviomiehen kuolema/Makes dödsfall

Dw:

Death of the Wife/Décès de la femme/Tod der Ehefrau/смърт на съпругата/Defunción de la esposa/Úmrtí manželky/Ægtefælles (kone) død/Abikaasa surm (F)/Θάνατος της συζύγου/Bás na mná céile/Smrt supruge/Decesso della moglie/Sievas nāve/Žmonos mirtis/Feleség halála/Mewt tal-mara/overlijden van echtgenote/zgon współmałżonki/Óbito do cônjuge feminino/Decesul soției/Úmrtie manželky/Smrt žene/Vaimon kuolema/Makas dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE RELATIF AU DIVORCE/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — SCHEIDUNG/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE/LAHUTUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — RAZVOD/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIVORŢUL/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ROZVODU/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — AVIOERO/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA

4

DATE ET LIEU DU DIVORCE/TAG UND ORT DER SCHEIDUNG/ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА/FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO/DATUM A MÍSTO ROZVODU/DATO OG STED FOR SKILSMISSEN/LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT/HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ/DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA/DATUM I MJESTO RAZVODA/DATA E LUOGO DEL DIVORZIO/SKYRYBŲ DATA IR VIETA/LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA/VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE/DATA U POST TAD-DIVORZJU/DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING/DATA I MIEJSCE ROZWODU/DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO/DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI/DÁTUM A MIESTO ROZVODU/DATUM IN KRAJ RAZVEZE/AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA/DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA

5

CONJOINT A/EHEPARTNER A/СЪПРУГ A/CÓNYUGE A/MANŽEL/ÆGTEFÆLLE A/ABIKAASA A/ΣΥΖΥΓΟΣ Α/CÉILE A/ BRAČNI PARTNER A /CONIUGE A/LAULĀTAIS A/SUTUOKTINIS A/«A» HÁZASTÁRS/KONJUĠI A/ECHTGENOOT/-GENOTE A/MAŁŻONEK A/COÕNJUGE A/SOŢUL/SOŢIA A/MANŽEL A/ZAKONEC A/PUOLISO A/MAKE A

6

CONJOINT B/EHEPARTNER B/СЪПРУГ В/CÓNYUGE B/MANŽELKA/ÆGTEFÆLLE B/ABIKAASA B/ΣΥΖΥΓΟΣ Β/CÉILE B/BRAČNI PARTNER B/CONIUGE B/LAULĀTAIS B/SUTUOKTINIS B/«B» HÁZASTÁRS/KONJUĠI B/ECHTGENOOT/-GENOTE B/MAŁŻONEK B/CÕNJUGE B/SOŢUL/SOŢIA B/MANŽEL B/ZAKONEC B/PUOLISO B/MAKE B

7

NOM ANTÉRIEUR AU DIVORCE/NAME VOR DER SCHEIDUNG/ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА/NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO/JMÉNO PŘED ROZVODEM/NAVN FØR SKILSMISSEN/LAHUTUSE-EELNE NIMI/ΌΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ/SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH/ PREZIME PRIJE RAZVODA /NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO/PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS/VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS/VÁLÁS ELŐTTI NÉV/ISEM QABEL ID-DIVORZJU/NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING/NAZWISKO PRZED ROZWODEM/APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO/NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ/MENO PRED ROZVODOM/IME PRED RAZVEZO/SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA/EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA

8

PRÉNOM(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN

9

SEXE/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SPOL/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NOM POSTÉRIEUR AU DIVORCE/NAME NACH DER SCHEIDUNG/ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА/NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO/JMÉNO PO ROZVODU/NAVN EFTER SKILSMISSEN/LAHUTUSEJÄRGNE NIMI/ΌΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ/SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA/PREZIME NAKON RAZVODA/NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO/PAVARDĖ PO SKYRYBŲ/VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS/VÁLÁS UTÁNI NÉV/ISEM WARA D-DIVORZJU/NAAM NA DE ECHTSCHEIDING/NAZWISKO PO ROZWODZIE/APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO/NUMELE DUPĂ DIVORŢ/MENO PO ROZVODE/IME PO RAZVEZI/SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN/EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA

12

RÉSIDENCE HABITUELLE/ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS/ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ/DOMICILIO HABITUAL/OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ/SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE/ALALINE ELUKOHT/ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ/GNÁTHÁIT CHÓNAITHE/MJESTO PREBIVALIŠTA/RESIDENZA ABITUALE/PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA/NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA/SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY/RESIDENZA NORMALI/WOONPLAATS/MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU/RESIDÊNCIA HABITUAL/REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ/MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU/OBIČAJNO PREBIVALIŠČE/ASUINPAIKKA/HEMVIST

13

AUTRES INFORMATIONS FIGURANT DANS L'ACTE/ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG/ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА/OTROS DATOS DEL REGISTRO/DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU/ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN/MUU TEAVE/ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN/OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE/CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS/EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK/PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI/ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE/INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ/OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO/ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA/INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU/DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE/MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA/ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 43]

Allegato IV

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO:

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA

4

DATA E LUOGO DELL'ATTO

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

PARTNER A

6

PARTNER B

7

COGNOME PRIMA DELL'ATTO

 

 

8

NOME/I

 

 

9

SESSO

 

 

10

DATA E LUOGO DI NASCITA

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

COGNOME DOPO L'ATTO

 

 

12

RESIDENZA ABITUALE

 

 

13

ALTRE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'ATTO

14

DATA DI RILASCIO

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di unione registrata.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da: Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo: Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye: Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

Mar: Marriage/Mariage/Eheschlieβung/брак/Matrimonio/Manželství/Gift/Abielu/Γάμος/Pósadh/Brak/Matrimonio/Laulība/Santuoka/Házasság/Żwieġ/huwelijk/związek małżeński/Casamento/Căsătorie/Manželstvo/Zakonska zveza/Avioliitto/Giftermål

Reg: Registered Partnership/Partenariat enregistré/Eingetragene Partnerschaft/регистрирано партньорство/Unión registrada/Registrované partnerství/Registreret partnerskab/Registreeritud partnerlus/Καταχωρισμένη συμβίωση/Páirtnéireacht Chláraithe/Registrirano partnerstvo/Unione registrata/Reģistrētas partnerattiecības/Registruota partnerystė/Bejegyzett élettársi kapcsolat/Unjoni Rreġistrata/geregistreerd partnerschap/zarejestrowany związek partnerski/Parceria registada/Parteneriat înregistrat/Registrované partnerstvo/Registrirana partnerska skupnost/Rekisteröity parisuhde/Registrerat partnerskap

Ls: Legal separation/Séparation de corps/Trennung ohne Auflösung des Ehebandes/законна раздяла/Separación judicial/Rozluka/Separeret/Lahuselu/Δικαστικός χωρισμός/Scaradh Dlíthiúil/Zakonska rastava/Separazione personale/Laulāto atšķiršana/Gyvenimas skyrium (separacija)/Különválás/Separazzjoni legali/scheiding van tafel en bed/separacja prawna/Separação legal/Separare de drept/Súdna rozluka/Prenehanje življenjske skupnosti/Asumusero/Hemskillnad

Div: Divorce/Divorce/Scheidung/развод/Divorcio/Rozvod/Skilt/Lahutus/Διαζύγιο/Colscaradh/Razvod/Divorzio/Laulības šķiršana/Santuokos nutraukimas/Házasság felbontása/Divorzju/echtscheiding/rozwód/Divórcio/Divorț/Rozvod/Razveza zakonske zveze/Avioero/Skilsmässa

A: Annulment/Annulation/Nichtigerklärung/унищожаване/Anulación/Zrušení/Ophævelse af ægteskab/Tühistamine/Ακύρωση/Neamhniú pósta/Poništenje/Annullamento/Laulības atzīšana par neesošu/Pripažinimas negaliojančia/Érvénytelenítés/Annullament/nietigverklaring/anulowanie/Anulação/Anulare/Anulovanie/Razveljavitev zakonske zveze/Mitätöinti/Annullering

D: Death/Décès/Tod/смърт/Defunción/Úmrtí/Død/Surm/Θάνατος/Bás/Smrt/Decesso/Nāve/Mirtis/Halál/Mewt/overlijden/zgon/Óbito/Deces/Úmrtie/Smrt/Kuolema/Dödsfall

Dh: Death of the husband/Décès du mari/Tod des Ehemanns/смърт на съпруга/Defunción del esposo/Úmrtí manžela/Ægtefælles (mand) død/Abikaasa surm (M)/Θάνατος του συζύγου/Bás an fhir chéile/Smrt supruga/Decesso del marito/Vīra nāve/Vyro mirtis/Férj halála/: Mewt tar-raġel/overlijden van echtgenoot/zgon współmałżonka/Óbito do cônjuge masculino/Decesul soțului/Úmrtie manžela/Smrt moža/Aviomiehen kuolema/Makes dödsfall

Dw: Death of the Wife/Décès de la femme/Tod der Ehefrau/смърт на съпругата/Defunción de la esposa/Úmrtí manželky/Ægtefælles (kone) død/Abikaasa surm (F)/Θάνατος της συζύγου/Bás na mná céile/Smrt supruge/Decesso della moglie/Sievas nāve/Žmonos mirtis/Feleség halála/Mewt tal-mara/overlijden van echtgenote/zgon współmałżonki/Óbito do cônjuge feminino/Decesul soției/Úmrtie manželky/Smrt žene/Vaimon kuolema/Makas dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONCERNANT LE PARTENARIAT ENREGISTRÉ/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО/IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ/FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB/ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE/. VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA/ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS/TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN/FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA/MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — REKISTERÖITY PARISUHDE/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

DATE ET LIEU DE L'ÉTABLISSEMENT DE L'ACTE/TAG UND ORT DES EINTRAGS/ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО/FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO/DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ/DATO OG STED FOR REGISTRERINGEN/PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA/DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA/DATA E LUOGO DELL'ATTO/AKTA DATUMS UN VIETA/SUDARYMO DATA IR VIETA/CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE/DATA U POST TAL-ATT/DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE/DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU/DATA E LOCAL DO ATO/DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI/DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA/DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE/REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA/DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN

5

PARTENAIRE A/PARTNER A/ПАРТНЬОР A/PAREJA A/PARTNER A/PARTNER A/PARTNER A/ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A/PÁIRTÍ A/PARTNER A/PARTNER A/PARTNERIS A/«A» ÉLETTÁRS/SIEĦEB A/PARTNER A/PARTNER A/PARCEIRO A/PARTENERUL A/PARTNER A/PARTNER A/PUOLISO A/PARTNER A

6

PARTENAIRE B/PARTNER B/ПАРТНЬОР В/PAREJA B/PARTNER B/PARTNER B/PARTNER B/ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B/PÁIRTÍ B/PARTNER B/PARTNER B/PARTNERIS B/«B» ÉLETTÁRS/SIEĦEB B/PARTNER B/PARTNER B/PARCEIRO B/PARTENERUL B/PARTNER B/PARTNER B/PUOLISO B/PARTNER B

7

NOM ANTÉRIEUR À L'ÉTABLISSSEMENT DE L'ACTE/NAME VOR DEM EINTRAG/ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО/APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN/PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ/EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET/PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST/ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ/SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ/PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA/COGNOME PRIMA DELL'ATTO/UZVĀRDS PIRMS AKTA/PAVARDĖ IKI SUDARYMO/BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV/KUNJOM QABEL L-ATT/NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP/NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU/APELIDO ANTERIOR AO ATO/NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI/PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA/PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI/SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ/EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN

8

PRÉNOM(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOMÉPRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN

9

SEXE/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG –STED/KUUPÄEV JA KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ/DATA U POST TAT-TWELID/GEBOORTEDATUM EN –PLAATS/DATA I MIEJSCE URODZIN/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NOM POSTÉRIEUR À L'ÉTABLISSEMNT DE L'ACTE/NAME NACH DEM EINTRAG/ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО/APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN/PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ/NAVN EFTER ACT/PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST/ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ/SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE/PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA/COGNOME DOPO L'ATTO/UZVĀRDS PĒC AKTA/PAVARDĖ PO SUDARYMO/BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV/KUNJOM WARA L-ATT/NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP/NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU/APELIDO POSTERIOR AO ATO/NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE/PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA/PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI/NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN/EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN

12

RÉSIDENCE HABITUELLE/ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS/ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ/DOMICILIO HABITUAL/OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ/SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE/ALALINE ELUKOHT/ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ/GNÁTHÁIT CHÓNAITHE/MJESTO PREBIVALIŠTA/RESIDENZA ABITUALE/PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA/NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA/SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY/RESIDENZA NORMALI/WOONPLAATS/MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU/RESIDÊNCIA HABITUAL/REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ/MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU/OBIČAJNO PREBIVALIŠČE/ASUINPAIKKA/HEMVIST

13

AUTRES INFORMATIONS FIGURANT DANS L'ACTE/ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG/ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА/OTROS DATOS DEL REGISTRO/DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU/ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN/MUU TEAVE/ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN/OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE/CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS/EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK/PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI/ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE/INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ/OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO/ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA/INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU/DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE/MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA/ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Allegato IV bis

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO:

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA

4

DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

PARTNER A

6

PARTNER B

7

COGNOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO

 

 

8

NOME/I

 

 

9

SESSO

 

 

10

DATA E LUOGO DI NASCITA

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

COGNOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO

 

 

12

RESIDENZA ABITUALE

 

 

13

ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE

14

DATA DI RILASCIO,

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da:

Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo:

Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye:

Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

M:

Masculine/Masculin/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt

F:

Feminine/Féminin/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt

Mar:

Marriage/Mariage/Eheschlieβung/брак/Matrimonio/Manželství/Gift/Abielu/Γάμος/Pósadh/Brak/Matrimonio/Laulība/Santuoka/Házasság/Żwieġ/huwelijk/związek małżeński/Casamento/Căsătorie/Manželstvo/Zakonska zveza/Avioliitto/Giftermål

Reg:

Registered Partnership/Partenariat enregistré/Eingetragene Partnerschaft/регистрирано партньорство/Unión registrada/Registrované partnerství/Registreret partnerskab/Registreeritud partnerlus/Καταχωρισμένη συμβίωση/Páirtnéireacht Chláraithe/Registrirano partnerstvo/Unione registrata/Reģistrētas partnerattiecības/Registruota partnerystė/Bejegyzett élettársi kapcsolat/Unjoni Rreġistrata/geregistreerd partnerschap/zarejestrowany związek partnerski/Parceria registada/Parteneriat înregistrat/Registrované partnerstvo/Registrirana partnerska skupnost/Rekisteröity parisuhde/Registrerat partnerskap

Ls:

Legal separation/Séparation de corps/Trennung ohne Auflösung des Ehebandes/законна раздяла/Separación judicial/Rozluka/Separeret/Lahuselu/Δικαστικός χωρισμός/Scaradh Dlíthiúil/Separazione personale/Laulāto atšķiršana/Gyvenimas skyrium (separacija)/Különválás/Zakonska rastava/Separazzjoni legali/scheiding van tafel en bed/separacja prawna/Separação legal/Separare de drept/Súdna rozluka/Prenehanje življenjske skupnosti/Asumusero/Hemskillnad

Div:

Divorce/Divorce/Scheidung/развод/Divorcio/Rozvod/Skilt/Lahutus/Διαζύγιο/Colscaradh/Razvod/Divorzio/Laulības šķiršana/Santuokos nutraukimas/Házasság felbontása/Divorzju/echtscheiding/rozwód/Divórcio/Divorț/Rozvod/Razveza zakonske zveze/Avioero/Skilsmässa

A:

Annulment/Annulation/Nichtigerklärung/унищожаване/Anulación/Zrušení/Ophævelse af ægteskab/Tühistamine/Ακύρωση/Neamhniú pósta/Poništenje/Annullamento/Laulības atzīšana par neesošu/Pripažinimas negaliojančia/Érvénytelenítés/Annullament/nietigverklaring/anulowanie/Anulação/Anulare/Anulovanie/Razveljavitev zakonske zveze/Mitätöinti/Annullering

D:

Death/Décès/Tod/смърт/Defunción/Úmrtí/Død/Surm/Θάνατος/Bás/Smrt/Decesso/Nāve/Mirtis/Halál/Mewt/overlijden/zgon/Óbito/Deces/Úmrtie/Smrt/Kuolema/Dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE RELATIF À LA DISSOLUTION D'UN PARTENARIAT ENREGISTRÉ/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB/REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE/VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

DATE ET LIEU DE LA DISSOLUTION/TAG UND ORT DER AUFHEBUNG/ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ/FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN/DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN/LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT/HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ/DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE/DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA/DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO/NUTRAUKIMO DATA IR VIETA/IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA/FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE/DATA U POST TAX-XOLJIMENT/DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING/DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO/DATA ŞI LOCUL DESFACERII/DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/DATUM IN KRAJ PRENEHANJA/PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA/DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING

5

PARTENAIRE A/PARTNER A/ПАРТНЬОР A/PAREJA A/PARTNER A/PARTNER A/PARTNER A/ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A/PÁIRTÍ A/PARTNER A/PARTNER A/PARTNERIS A/«A» ÉLETTÁRS/SIEĦEB A/PARTNER A/PARTNER A/PARCEIRO A/PARTENERUL A/PARTNER A/PARTNER A/PUOLISO A/PARTNER A

6

PARTENAIRE B/PARTNER B/ПАРТНЬОР В/PAREJA B/PARTNER B/PARTNER B/PARTNER B/ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B/PÁIRTÍ B/PARTNER B/PARTNER B/PARTNERIS B/«B» ÉLETTÁRS/SIEĦEB B/PARTNER B/PARTNER B/PARCEIRO B/PARTENERUL B/PARTNER B/PARTNER B/PUOLISO B/PARTNER B

7

NOM ANTÉRIEUR À LA DISSOLUTION/NAME VOR DER AUFHEBUNG/ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG/NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN/JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/NAVN FØR OPLØSNINGEN/PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI/ΌΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ/SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH/PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA/NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO/PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ/VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS/FELBONTÁS ELŐTTI NÉV/ISEM QABEL IX-XOLJIMENT/NAAM VOOR DE ONTBINDING/NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO/NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE/MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/IME PRED PRENEHANJEM/SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA/EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING

8

PRÉNOM(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN

9

SEXE/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

NOM POSTÉRIEUR À LA DISSOLUTION/NAME NACH DER AUFHEBUNG/ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО/NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN/JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/NAVN EFTER OPLØSNINGEN/PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI/ΌΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ/SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE/PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA/NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO/PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO/VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS/FELBONTÁS UTÁNI NÉV/ISEM WARA IX-XOLJIMENT/NAAM NA DE ONTBINDING/NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO/NUMELE DUPĂ DESFACERE/MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/IME PO PRENEHANJU/SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN/EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING

12

RÉSIDENCE HABITUELLE/ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS/ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ/DOMICILIO HABITUAL/OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ/SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE/ALALINE ELUKOHT/ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ/GNÁTHÁIT CHÓNAITHE/MJESTO PREBIVALIŠTA/RESIDENZA ABITUALE/PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA/NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA/SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY/RESIDENZA NORMALI/WOONPLAATS/MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU/RESIDÊNCIA HABITUAL/REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ/MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU/OBIČAJNO PREBIVALIŠČE/ASUINPAIKKA/HEMVIST

13

AUTRES INFORMATIONS FIGURANT DANS L'ACTE/ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG/ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА/OTROS DATOS DEL REGISTRO/DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU/ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN/MUU TEAVE/ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN/OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE/CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS/EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK/PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI/ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE/INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ/OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO/ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA/INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU/DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE/MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA/ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 44]

Allegato IV ter

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO:

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ

4

COGNOME

5

NOME/I

6

DATA E LUOGO DI NASCITA

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

SESSO

8

CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ:

(ISO 3166-1 alpha-3)

9

DATA DI RILASCIO,

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da:

Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo:

Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye:

Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

M:

Masculine/Masculin/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt

F:

Feminine/Féminin/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE RELATIF À LA CITOYENNETÉ DE L'UNION ET À LA NATIONALITÉ/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB/LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

4

NOM/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN

8

CITOYEN DE L'UNION; NATIONALITÉ (ISO 3166-1 ALPHA-3)/UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: (ISO 3166-1 ALPHA-3)/ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3)/CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3)/OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3)/UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3)/LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3)/ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3)/SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3)/GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3)/CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3)/SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3)/SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3)/UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3)/ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3)/BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3)/OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3)/CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA - 3)/CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3)/OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3)/DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3)/UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3)/UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3)

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 45]

Allegato IV quater

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO:

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI

4

COGNOME

5

NOME/I

6

DATA E LUOGO DI NASCITA

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

SESSO

8

DATA DI RILASCIO,

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da:

Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo:

Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye:

Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

M:

Masculine/Masculin/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt

F:

Feminine/Féminin/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE RELATIF À L'ABSENCE D'UN CASIER JUDICIAIRE/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — VORSTRAFENFREIHEIT/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST/KRIMINAALKARISTUSE PUUDUMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ABSENŢA CAZIERULUI JUDICIAR/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV BEZ ZÁZNAMU/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER

4

NOM/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 46]

Allegato IV quinquies

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO:

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA RESIDENZA

4

COGNOME

5

NOME/I

6

DATA E LUOGO DI NASCITA

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

SESSO

8

RESIDENZA

9

DATA DI RILASCIO,

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da:

Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo:

Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye:

Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

M:

Masculine/Masculin/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt

F:

Feminine/Féminin/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE RELATIF AU DOMICILE/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — WOHNSITZ/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL/ELUKOHTA PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — BORAVIŠTE/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND REŞEDINŢA/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POBYTU/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — ASUINPAIKKA/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST

4

NOM/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN

8

DOMICILE/WOHNSITZ/МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ/RESIDENCIA/BYDLIŠTĚ/BOPÆL/ELUKOHT/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/CÓNAÍ/INDIRIZZO DI RESIDENZA/GYVENAMOJI VIETA/DZĪVES VIETA/LAKCÍM/ BORAVIŠTE /RESIDENZA/WOONPLAATS/MIEJSCE ZAMIESZKANIA/RESIDÊNCIA/REŞEDINŢA/POBYT/STALNO PREBIVALIŠČE/ASUINPAIKKA/HEMVIST

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 47]

Allegato IV sexies

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO:

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI

4

COGNOME

5

NOME/I

6

DATA E LUOGO DI NASCITA

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

SESSO

8

LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI

(UNESCO ISCED 2011 Allegato II)

9

SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI

(UNESCO ISCED-F 2013 Allegato I)

10

DATA DI RILASCIO,

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da:

Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo:

Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye:

Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

M:

Masculine/Masculin/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt

F:

Feminine/Féminin/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE RELATIF AU DIPLÔME/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — BILDUNGSABSCHLUSS/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS/HARIDUST TÕENDAVAT DOKUMENTI PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — POTVRDA O OBRAZOVANJU/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIPLOMELE DE STUDII/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POTVRDENIA O ŠTÚDIU/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — KOULUTUSTODISTUS/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT

4

NOM/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN

8

NIVEAU DU DIPLÔME (UNESCO CITE 2011, ANNEXE II)/NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II)/СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II)/NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II)/ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II)/EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II)/HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II)/ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)/LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II)/RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.)/LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II)/IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS)/IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS)/KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II)/LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II)/NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II)/POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II)/NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II)/NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II)/ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II)/POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II)/KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II)/NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)

9

DOMAINE DU DIPLÔME (UNESCO CITE-F 2013, ANNEXE I)/GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I)/ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I)/RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I)/OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I)/EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I)/HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I)/TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I)/RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I)/ PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) /SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I)/IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS)/IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS)/KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I)/QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I)/STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I)/DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I)/ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I)/DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I)/OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I)/POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I)/KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I)/OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 48]

Allegato IV septies

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO:

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA DISABILITÀ

4

COGNOME

5

NOME/I

6

DATA E LUOGO DI NASCITA

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

SESSO

8

LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE

9

DATA DI RILASCIO,

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da:

Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo:

Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye:

Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

M:

Masculine/Masculin/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt

F:

Feminine/Féminin/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE RELATIF AU HANDICAP/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — BEHINDERUNG/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP/PUUET PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — INVALIDNOST/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEGALIOS/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND HANDICAPUL/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — VAMMAISUUS/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSHINDER

4

NOM/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/ POHLAVÍ /KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN

8

DEGRÉ OU TYPE DU HANDICAP SELON LA CLASSIFICATION NATIONALE/GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM/СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ/GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL/STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE/HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING/PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE/BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ/GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA/STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI/LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE/NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ/INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI/FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT/GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI/MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE/STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ/GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO/GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO/STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE/STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO/KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE/GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 49]

Allegato V

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

Image


1

STATO MEMBRO

2

AUTORITÀ DI RILASCIO

3

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA

4

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA

5

FORMA GIURIDICA

 

6

NAZIONALE

7

EUROPEA

8

SEDE LEGALE

 

 

9

DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

NUMERO DI REGISTRAZIONE

 

 

11

COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I

 

12

NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I

 

13

FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I

 

14

È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE

 

15

INDIVIDUALMENTE

16

CONGIUNTAMENTE

17

DATA DI RILASCIO,

 

GG

 

MM

 

AAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA, TIMBRO

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa.

SYMBOLS/SYMBOLES/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR

Da: Day/Jour/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag

Mo: Month/Mois/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad

Ye: Year/Année/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År

1

ÉTAT MEMBRE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONCERNANT LE STATUT ET LA REPRÉSENTATION JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ OU AUTRE FORME D'ENTREPRISE/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR RECHTSFORM EINER GESELLSCHAFT/EINES UNTERNEHMENS UND ZUR VERTRETUNGSBEFUGNIS/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ/IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION/ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA/ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO/TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA/MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW/FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU/STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION

4

NOM DE LA SOCIÉTÉ OU AUTRE FORME D'ENTREPRISE/ FIRMA DER GESELLSCHAFT/DES UNTERNEHMENS/НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ/NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA/NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU/SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN/ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE/TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA/DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA/UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS/BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS/A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE/ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA/NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING/NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA/NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE/NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII/MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU/IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA/YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI/FÖRETAGETS NAMN

5

FORME JURIDIQUE/RECHTSFORM/ПРАВНА ФОРМА/FORMA JURÍDICA/PRÁVNÍ FORMA/RETLIG STATUS/ÕIGUSLIK VORM/ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ/FOIRM DHLÍTHIÚIL/PRAVNI OBLIK/FORMA GIURIDICA/JURIDISKĀ FORMA/TEISINĖ FORMA/JOGI FORMA/FORMA ĠURIDIKA/RECHTSVORM/FORMA PRAWNA/FORMA JURÍDICA/FORMA JURIDICĂ/PRÁVNA FORMA/PRAVNA OBLIKA/OIKEUDELLINEN MUOTO/RÄTTSLIG FORM

6

NATIONAL/NATIONAL/НАЦИОНАЛНА/NACIONAL/VNITROSTÁTNÍ/NATIONALT/RIIKLIK/ΕΘΝΙΚΗ/NÁISIÚNTA/DRŽAVNA/NAZIONALE/VALSTS/NACIONALINĖ/BELFÖLDI/NAZZJONALI/NATIONAAL/KRAJOWA/NACIONAL/NAŢIONAL/VNÚTROŠTÁTNA/V DRŽAVI/KANSALLINEN/NATIONELL

7

EUROPÉEN/EUROPÄISCH/ЕВРОПЕЙСКА/EUROPEA/EVROPSKÁ/EUROPÆISK/EUROOPA/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ/EORPACH/EUROPSKA/EUROPEA/EIROPAS/EUROPOS/EURÓPAI/EWROPEA/EUROPEES/EUROPEJSKA/EUROPEIA/EUROPEAN/EURÓPSKA/V EU/EUROOPPALAINEN/EUROPEISK

8

SIÈGE SOCIAL/SITZ DER GESELLSCHAFT/DES UNTERNEHMENS/СЕДАЛИЩЕ/SEDE SOCIAL/SÍDLO/HJEMSTED/REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT/ΕΔΡΑ/OIFIG CHLÁRAITHE/SJEDIŠTE DRUŠTVA/SEDE LEGALE/JURIDISKĀ ADRESE/BUVEINĖ/SZÉKHELY/UFFIĊĊJU REĠISTRAT/STATUTAIRE ZETEL/ZAREJESTROWANA SIEDZIBA/SEDE SOCIAL/SEDIUL SOCIAL/OFICIÁLNE SÍDLO/STATUTARNI SEDEŽ/TOIMIPAIKKA/SÄTE

9

DATE ET LIEU DE L'IMMATRICULATION/TAG UND ORT DER EINTRAGUNG/ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ/FECHA Y LUGAR DE REGISTRO/DATUM A MÍSTO ZÁPISU/DATO OG STED/REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE/DATUM I MJESTO UPISA/DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE/REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA/REGISTRACIJOS DATA IR VIETA/BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE/DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI/DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE/DATA I MIEJSCE REJESTRACJI/DATA E LOCAL DE REGISTO/DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII/DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE/DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE/REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA/REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT

10

NUMÉRO D'IMMATRICULATION/EINTRAGUNGSNUMMER/НОМЕР В РЕГИСТЪРА/NÚMERO DE REGISTRO/IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO/REGISTRERINGSNUMMER/REGISTRINUMBER/ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/UIMHIR CHLÁRAITHE/BROJ UPISA/NUMERO DI REGISTRAZIONE/REĢISTRĀCIJAS NUMURS/REGISTRACIJOS NUMERIS/CÉGJEGYZÉKSZÁM/NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI/REGISTRATIENUMMER/NUMER REJESTRACYJNY/NÚMERO DE REGISTO/NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE/REGISTRAČNÉ ČÍSLO/REGISTRSKA ŠTEVILKA/REKISTERÖINTINUMERO/REGISTRERINGSNUMMER

11

NOM DU/DES REPRÉSENTANT(S) HABILITÉ(S)/NAME DES (DER) VERTRETUNGSBEFUGTEN/ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И)/APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS/PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ)/EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER/VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED/ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ/SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE/NA nIONADAITHE ÚDARAITHE/PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA/COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I/PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I)/ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS)/KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I)/KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I)/NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S)/NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI)/APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS/NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI/PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV)/PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA/PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV/VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET/BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN

12

PRÉNOM(S) DU/DES REPRÉSENTANT(S) HABILITÉ(S)/VORNAME(N) DES (DER) VERTRETUNGSBEFUGTEN/СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И)/NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS/JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ)/FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER/VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ/CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE/NA nIONADAITHE ÚDARAITHE/IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA/NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I/PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I)/ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI)/KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I)/ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I)/VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S)/IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI)/NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS/PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI/MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV)/IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA/IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV/VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET/BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN

13

FONCTION DU/DES RÉPRESENTANT(S) HABILITÉ(S)/FUNKTION DES (DER) VERTRETUNGSBEFUGTEN/ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И)/CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS/FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ)/DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING/VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED/ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ/FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE/NA nIONADAITHE ÚDARAITHE/FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA/FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I/PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS/ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS/KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I)/IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I)/FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S)/FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI)/CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS/FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI/FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV)/FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA/FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV/VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ/BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION

14

EST (SONT) HABLITÉ(S) À REPRÉSENTER/IST (SIND) VERTRETUNGSBEFUGT/УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т)/ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN/JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT/ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE/ON VOLITATUD ESINDAMA/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ/ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH/OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE/È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE/PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS/YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI/KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA/HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W)/IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL/JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA/HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO/ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE/JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ/POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE/ON VALTUUTETTU/OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN/ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET

15

SEUL/ALLEIN/САМОСТОЯТЕЛНО/SOLO(S)/SAMOSTATNĚ/ALENE/ERALDI/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ/INA AONAR/SAMOSTALNO/DA SOLO/ATSEVIŠĶI/ATSKIRAI/ÖNÁLLÓ/WAĦDU/ZELFSTANDIG/SAMODZIELNIE/SÓZINHO(S)/INDIVIDUAL/JEDNOTLIVO/SAMOSTOJNO/YKSIN/ENSAM(MA)

16

CONJOINTEMENT/GEMEINSCHAFTLICH/СЪВМЕСТНО/CONJUNTAMENTE/SPOLEČNĚ/SAMMEN/KOOS/ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ/LE CHÉILE/ZAJEDNIČKI/CONGIUNTAMENTE/KOPĪGI/KARTU/EGYÜTTES/IN SOLIDUM/GEZAMENLIJK/ŁĄCZNIE/CONJUNTAMENTE/SOLIDAR/SPOLOČNE/SKUPAJ/YHDESSÄ/TILLSAMMANS

17

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/239


P7_TA(2014)0055

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (COM(2013)0102 — C7-0047/2013 — 2013/0062(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 093/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0102),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0047/2013),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 marzo 2008 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0319/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 204 del 9.8.2008, pag. 47.


P7_TC1-COD(2013)0062

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/27/UE)


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/240


P7_TA(2014)0056

Diritti d'autore e diritti connessi e concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (COM(2012)0372 — C7-0183/2012 — 2012/0180(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 093/37)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0372),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, lettera g), l'articolo 50, paragrafo 2, nonché gli articoli 53 e 62, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0183/2012),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 50, paragrafo 1, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, dalla Camera dei deputati lussemburghese, dalla Dieta polacca e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2012 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0281/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 44 del 15.2.2013, pag. 104.


P7_TC1-COD(2012)0180

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/26/UE)


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/241


P7_TA(2014)0057

Sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (COM(2011)0654 — C7-0358/2011 — 2011/0297(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 093/38)

Il Parlamento europeo,

viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2011)0654) e la proposta modificata (COM(2012)0420),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0358/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Bundesrat tedesco, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere della Banca centrale europea del 22 marzo 2012 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari esteri (A7-0344/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3.

(2)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 64.


P7_TC1-COD(2011)0297

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/57/UE)


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/242


P7_TA(2014)0058

Progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio (COM(2013)0153 — C7-0075/2013 — 2013/0082(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 093/39)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0153),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0075/2013),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013 (1),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0323/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 153.


P7_TC1-COD(2013)0082

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 256/2014)


24.3.2017   

IT

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C 93/243


P7_TA(2014)0059

Nomina di un membro della Corte dei conti (Klaus-Heiner LEHNE — DE)

Decisione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta nomina di Klaus Heiner Lehne a membro della Corte dei conti (C7-0423/2013 — 2013/0813(NLE))

(Consultazione)

(2017/C 093/40)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7–0423/2013),

visto l'articolo 108 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0050/2014),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che, nella riunione del 23 gennaio 2014, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato proposto dal Consiglio per la funzione di membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Klaus Heiner Lehne membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.


Mercoledì 5 febbraio 2014

24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/244


P7_TA(2014)0070

Decisione di non opposizione a una misura di esecuzione: requisiti tecnici e procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile

Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile (D029683/02 — 2014/2500(RPS))

(2017/C 093/41)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento della Commissione (D029683/02,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 5 e 6,

visto il parere reso il 18 ottobre 2013 dal comitato di cui all'articolo 65 del regolamento citato,

vista la lettera in data 16 gennaio 2014 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,

vista la lettera in data 21 gennaio 2014 della commissione per i trasporti e il turismo al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

visti l'articolo 88, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 4 febbraio 2014,

1.

dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/245


P7_TA(2014)0071

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (C(2013)9651 — 2014/2508(DEA))

(2017/C 093/42)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2013)9651),

vista la lettera in data 21 gennaio 2014 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 4 febbraio 2014,

A.

considerando che è importante garantire che il regolamento delegato recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei entri in vigore il prima possibile, data l'urgente necessità che tale codice di condotta si applichi alla preparazione in corso degli accordi di partenariato e dei programmi per il periodo 2014-2020;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.


24.3.2017   

IT

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C 93/246


P7_TA(2014)0072

Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini di un impiego stagionale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)0379 — C7-0180/2010 — 2010/0210(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 093/43)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0379),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0180/2010),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei deputati ceca, dal Senato ceco, dal Senato e dalla Camera dei Paesi Bassi, dal Consiglio nazionale austriaco e dal Consiglio federale austriaco, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 31 marzo 2011 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0428/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 97.

(2)  GU C 166 del 7.6.2011, pag. 59.


P7_TC1-COD(2010)0210

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/36/UE.)


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/247


P7_TA(2014)0073

Importazione di tonno obeso dell'Atlantico ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001 (COM(2013)0185 — C7-0091/2013 — 2013/0097(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 093/44)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0185),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0091/2013),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 gennaio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0475/2013),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


P7_TC1-COD(2013)0097

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 249/2014.)


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/248


P7_TA(2014)0074

Protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese (11871/2013 — C7-0484/2013 — 2013/0216(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 093/45)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11871/2013),

visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica gabonese (11875/2013),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0484/2013),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del proprio regolamento,

vista la propria risoluzione del 25 ottobre 2012 sulla relazione 2011 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (1),

visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0049/2014),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, nonché il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 3 del protocollo e le relative valutazioni annuali, e i processi verbali e le conclusioni delle riunioni previste all'articolo 4 del protocollo; invita la Commissione a facilitare la partecipazione di rappresentanti del Parlamento, in qualità di osservatori, alle riunioni della commissione mista; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, nell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione completa sulla sua attuazione che stimi l'utilizzazione delle possibilità di pesca e valuti l'efficacia del protocollo in termini di costi; afferma che l'accesso a tale relazione non dovrebbero essere soggetto a restrizioni non necessarie;

3.

invita il Consiglio e la Commissione a provvedere, agendo nei limiti delle rispettive attribuzioni, a tener il Parlamento immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi delle procedure relative al nuovo protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica gabonese.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0399.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/249


P7_TA(2014)0075

Relazioni fra l'UE, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (12274/2013 — C7-0237/2013 — 2011/0410(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2017/C 093/46)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12274/2013),

visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0237/2013),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0054/2014),

1.

approva il progetto di decisione del Consiglio quale emendato;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo del Consiglio

Emendamento

(10)

È opportuno che l'assistenza dell'Unione si concentri nei settori in cui ha maggiore incidenza, date le sue capacità di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo o la promozione della democrazia a livello mondiale, il buon governo, i diritti umani e lo stato di diritto, il suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.

(10)

È opportuno che l'assistenza dell'Unione si concentri nei settori in cui ha maggiore incidenza, date le sue capacità di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo e la crescita sostenibili e inclusivi o la promozione della democrazia a livello mondiale, il buon governo, i diritti umani e lo stato di diritto, il suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo del Consiglio

Emendamento

(11)

Occorre che il partenariato UE-Groenlandia costituisca un quadro per lo svolgimento di discussioni regolari su argomenti di interesse per l'Unione o la Groenlandia, come le questioni globali, rispetto alle quali lo scambio di punti di vista, e un'eventuale convergenza di idee e opinioni, potrebbe andare a vantaggio di entrambe le parti. Il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e l'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali, incluse le materie prime e la ricerca e l'innovazione, sono questioni che richiedono dialogo e una cooperazione rafforzata.

(11)

Occorre che il partenariato UE-Groenlandia costituisca un quadro per lo svolgimento di discussioni regolari su argomenti di interesse per l'Unione o la Groenlandia, come le questioni globali, rispetto alle quali lo scambio di punti di vista, e un'eventuale convergenza di idee e opinioni, potrebbe andare a vantaggio di entrambe le parti. Il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e l'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali, incluse le materie prime e l’istruzione, la ricerca e l'innovazione, sono questioni che richiedono dialogo e una cooperazione rafforzata.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

(11 bis)

Il governo della Groenlandia dovrebbe elaborare e presentare un documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia. Tale documento dovrebbe essere elaborato, attuato e valutato sulla base di un approccio trasparente e partecipativo.

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo del Consiglio

Emendamento

(13)

È opportuno che il sostegno finanziario dell'Unione per il periodo 2014-2020 si concentri su uno o al massimo due ambiti di cooperazione, per sfruttare quanto più possibile l'impatto del partenariato e permettere economie di scala, effetti di sinergia, maggiore efficacia e visibilità dell'azione dell'Unione.

(13)

È opportuno che il sostegno finanziario dell'Unione per il periodo 2014-2020 si concentri su un numero ridotto di ambiti di cooperazione, per sfruttare quanto più possibile l'impatto del partenariato e permettere economie di scala, effetti di sinergia, maggiore efficacia e visibilità dell'azione dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di decisione

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

(13 bis)

Qualsiasi cooperazione nel settore dell'esplorazione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali della Groenlandia, in particolare minerali, petrolio e gas, dovrebbe rispettare le massime norme di sicurezza, sociali e ambientali, nonché rigorosi criteri in materia di gestione ambientale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse e conservare il prezioso quanto fragile ecosistema dell'Artico.

Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 17

Testo del Consiglio

Emendamento

(17)

I documenti di programmazione e le misure finanziarie necessarie all'attuazione della presente decisione, devono essere adottati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione  (5) . Tenuto conto della loro natura, soprattutto del loro carattere di orientamento politico o della loro incidenza sul bilancio, questi atti di esecuzione devono, in linea generale, essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne per le misure tecniche di esecuzione aventi una portata finanziaria limitata.

soppresso

Emendamento 7

Proposta di decisione

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

(17 bis)

Il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per l'adozione di documenti di programmazione e misure finanziarie necessari per l'attuazione della presente decisione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire una trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 8

Proposta di decisione

Articolo 1 — paragrafo 2

Testo del Consiglio

Emendamento

2.   Il partenariato riconosce la posizione geostrategica della Groenlandia nella regione artica , le questioni legate alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse naturali, incluse le materie prime, e garantisce una cooperazione rafforzata e il dialogo politico in questi ambiti.

2.   Il partenariato riconosce la posizione geostrategica della Groenlandia nella regione artica e garantisce una cooperazione rafforzata e il dialogo politico in ambiti di comune interesse per le due parti .

Emendamento 9

Proposta di decisione

Articolo 2 — paragrafo 2 — trattino 1

Testo del Consiglio

Emendamento

questioni di portata globale come l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente, le risorse naturali, comprese le materie prime, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione;

questioni di portata globale come l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente, la biodiversità, le risorse naturali, comprese le materie prime, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione;

Emendamento 10

Proposta di decisione

Articolo 2 — paragrafo 2 — trattino 2

Testo del Consiglio

Emendamento

questioni relative all'Artico.

questioni relative all'Artico , compresa la partecipazione dell'Unione europea come osservatore permanente al Consiglio artico. .

Emendamento 11

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a

Testo del Consiglio

Emendamento

(a)

assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l' economia in modo sostenibile , nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;

(a)

assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nello sviluppo e nella diversificazione sostenibili dell' economia, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;

Emendamento 12

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a

Testo del Consiglio

Emendamento

(a)

assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori , e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;

(a)

assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche nel settore minerario e scientifico , e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;

Emendamento 13

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c

Testo del Consiglio

Emendamento

(c)

l'energia, il clima , l'ambiente e la biodiversità;

(c)

l'energia, il cambiamento climatico , l'ambiente e la biodiversità;

Emendamento 14

Proposta di decisione

Articolo 4 — paragrafo 4 — comma 1

Testo del Consiglio

Emendamento

Il DPSS si basa su consultazioni e un dialogo con la società civile, le autorità locali e altri soggetti interessati e tiene conto dell'esperienza maturata e delle migliori prassi, al fine di garantire una sufficiente titolarità del DPSS.

Il DPSS si basa su consultazioni e un dialogo con la società civile, le parti sociali, il parlamento le autorità locali e altri soggetti interessati della Groenlandia e tiene conto dell'esperienza maturata e delle migliori prassi, al fine di garantire una sufficiente titolarità del DPSS.

Emendamento 15

Proposta di decisione

Articolo 4 — paragrafo 6

Testo del Consiglio

Emendamento

6.   Il DPSS è approvato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2 . Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione; non si applica alle modifiche non sostanziali del DPSS che riguardano correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20 % dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel DPSS. In tali casi le correzioni devono essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

6.   Il DPSS è approvato secondo mediante atti delegati in conformità della procedura di cui , rispettivamente, agli articoli 9 bis e 9 ter . Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione; non si applica alle modifiche non sostanziali del DPSS che riguardano correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20 % dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel DPSS. In tali casi le correzioni devono essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

Emendamento 16

Proposta di decisione

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo del Consiglio

Emendamento

1.   Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione europea, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca intraprendono un riesame intermedio del DPSS e del suo impatto generale sulla Groenlandia. La Commissione riunisce tutte le parti interessate , inclusi i soggetti non statali e le autorità locali .

1.   Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione europea, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca intraprendono un riesame intermedio del DPSS e del suo impatto generale sulla Groenlandia. La Commissione riunisce tutte le parti interessate di cui all’articolo 4, paragrafo 4 .

Emendamento 17

Proposta di decisione

Articolo 8 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

1bis.     Qualora il governo della Groenlandia decida di inserire nel DPSS una richiesta di assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito dell'istruzione e della formazione, tale assistenza deve tenere debitamente conto della necessità di contribuire agli sforzi della Groenlandia per potenziare lo sviluppo di capacità in tale ambito e di fornire supporto tecnico.

Emendamento 18

Proposta di decisione

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Delega dei poteri alla Commissione

 

La Commissione europea ha il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 9 ter per l’approvazione del DPSS.

Emendamento 19

Proposta di decisione

Articolo 9 ter (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 9 ter

 

Esercizio della delega

 

1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2.     La delega di potere di cui all'articolo 9 bis è conferita alla Commissione per il periodo di validità della presente decisione.

 

3.     La delega di potere di cui all’articolo 9 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere, informa il Parlamento europeo e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5.     Un atto delegato adottato a norma dell’articolo 9 ter entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

 

Qualora intenda muovere obiezioni, il Consiglio informa il Parlamento europeo entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando l'atto delegato oggetto di obiezione e le eventuali motivazioni.

Emendamento 20

Proposta di decisione

Articolo 10

Testo del Consiglio

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Procedura di comitato

 

1.     La Commissione deve essere assistita dal comitato Groenlandia (di seguito «il comitato»). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3.     Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice di membri del comitato lo richieda.

 

Emendamento 21

Proposta di decisione

Articolo 11

Testo del Consiglio

Emendamento

L'importo indicativo per l'attuazione delle presente decisione per il periodo 2014 — 2020 è di [217,8  milioni di] EUR (6).

La prosecuzione dell'impegno finanziario dell'Unione nei confronti della Groenlandia viene confermata alla luce del rapporto prolungato e speciale tra l'Unione e la Groenlandia e dell'aumento dell’importanza globale della regione artica. L'importo indicativo per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2014 — 2020 è quindi di 217,8  milioni di EUR.


(5)   GU L 55, del 28.02.2011, pagg. 13 — 18.

(6)   Tutti gli importi di riferimento saranno inseriti dopo la conclusione dei negoziati relativi al quadro pluriennale (2014-2020).


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/258


P7_TA(2014)0077

Nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea

Decisione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta della Banca centrale europea relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (N7-0003/2014 — C7-0017/2014 — 2014/0900(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 093/47)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Banca centrale europea del 22 gennaio 2014 relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (N7-0003/2014),

visto l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1),

visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (2),

visto il suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0086/2014),

A.

considerando che l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che la Banca centrale europea (BCE) presenti al Parlamento una proposta di nomina del vicepresidente del suo consiglio di vigilanza e che il vicepresidente è scelto tra i membri del comitato esecutivo della BCE;

B.

considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che le nomine del consiglio di vigilanza a norma di detto regolamento rispettino i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica;

C.

considerando che il 21 gennaio 2014 il Consiglio europeo ha nominato Sabine Lautenschläger membro del comitato esecutivo della BCE conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

D.

considerando che, con lettera del 22 gennaio 2014, la Banca centrale europea ha presentato al Parlamento una proposta per la nomina di Sabine Lautenschläger alla funzione di vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea con un mandato di cinque anni;

E.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha valutato le qualifiche della candidata proposta, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013; che, nell'ambito di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dalla candidata un curriculum vitae nonché le sue risposte a un questionario scritto;

F.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto, il 3 febbraio 2014, a un'audizione della candidata, nel corso della quale quest'ultima ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione;

1.

approva la proposta della Banca centrale europea di nominare Sabine Lautenschläger vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Banca centrale europea, al Consiglio nonché ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/259


P7_TA(2014)0078

Accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera in merito alla cooperazione sull'applicazione del rispettivo diritto in materia di concorrenza ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (12418/2012 — C7-0146/2013 — 2012/0127(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 093/48)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12418/2012),

visto il progetto di accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (12513/2012),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 103 e 352 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0146/2013),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0060/2014),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

ricorda al Consiglio che sarà necessario chiedere nuovamente l'approvazione del Parlamento qualora dovesse modificare il suo progetto di decisione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/260


P7_TA(2014)0080

Autorizzazione agli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea (12178/2013 — C7-0233/2013 — 2013/0225(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 093/49)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12178/2013),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 114, dell'articolo 207, paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0233/2013),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0041/2014),

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/261


P7_TA(2014)0082

Difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'UE ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 febbraio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (COM(2013)0192 — C7-0097/2013 — 2013/0103(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 093/50)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Alla luce di tale revisione, talune disposizioni dei regolamenti vanno modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame. Inoltre occorre inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.

(3)

Alla luce di tale revisione, talune disposizioni dei regolamenti vanno modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni da parte dei paesi terzi , di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, le parti interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, devono essere a conoscenza dell'istituzione imminente delle misure. Il termine concesso deve corrispondere al periodo intercorrente tra la presentazione del progetto di atto di esecuzione al comitato antidumping, istituito in forza dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1225/2009, e al comitato antisovvenzioni, istituito in forza dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 597/2009, e l'adozione di tale atto da parte della Commissione. Tale termine è fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011. Inoltre, nel quadro di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo del fatto che tali misure non saranno loro inflitte.

soppresso

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Poco tempo prima dell'imposizione delle misure provvisorie gli esportatori o i produttori devono poter verificare il calcolo del proprio margine di dumping o di sovvenzione. Si potrebbero così rettificare eventuali errori di calcolo prima dell'istituzione delle misure.

soppresso

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione devono poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di terzi. Le disposizioni esistenti prevedono in circostanze particolari l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping, di sovvenzioni compensabili, di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari deve figurare la minaccia di ritorsioni.

(6)

Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione devono poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di terzi. In circostanze particolari , come nel caso di settori industriali differenziati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), le disposizioni esistenti prevedono l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping, di sovvenzioni compensabili, di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari deve figurare la minaccia di ritorsioni da parte di paesi terzi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Allorché un'indagine non è avviata a seguito di una denuncia, i produttori dell'Unione devono essere tenuti a fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione.

(7)

Allorché un'indagine non è avviata a seguito di una denuncia, è necessario inviare una richiesta di cooperazione ai produttori dell'Unione affinché forniscano le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione. Le piccole e microimprese dovrebbero essere esenti da questo obbligo al fine di risparmiare loro oneri e costi amministrativi irragionevoli.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Al fine di ottimizzare la procedura di riesame, i dazi riscossi nel corso dell'inchiesta sono rimborsati agli importatori, qualora le misure non siano prorogate dopo la conclusione di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Ciò è opportuno in quanto non sono state riscontrate, durante lo svolgimento dell'inchiesta, le condizioni necessarie per la proroga delle misure.

soppresso

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

Qualsiasi documento inteso a chiarire le prassi consolidate della Commissione relativamente all’applicazione del presente regolamento (compresi i quattro progetti di orientamenti sulla selezione del paese analogo, sul riesame in previsione della scadenza, sulla durata delle misure, sul margine di pregiudizio e sull’interesse dell'Unione) dovrebbe essere adottato dalla Commissione soltanto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e previa debita consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio, ed essere pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)

L'Unione, a differenza dei suoi Stati membri, non è parte delle convenzioni dell'OIL. Per il momento, soltanto le convenzioni «chiave» dell'OIL sono state ratificate dalla totalità degli Stati membri dell’Unione. Al fine di mantenere aggiornata la definizione di livello sufficiente di norme sociali sulla base delle convenzioni dell'OIL di cui all'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione aggiornerà, mediante atti delegati, tale allegato non appena gli Stati membri dell'Unione avranno ratificato altre convenzioni «prioritarie» dell'OIL.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

I settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI hanno difficoltà ad accedere ai procedimenti di difesa commerciale a causa della complessità delle procedure e dei costi elevati delle stesse. È opportuno migliorare l’accesso delle PMI allo strumento rafforzando il ruolo dell'helpdesk per le PMI, che dovrebbe aiutare le PMI a presentare le denunce e a raggiungere le soglie necessarie per l'avvio delle inchieste. Anche le procedure amministrative inerenti ai procedimenti di difesa commerciale dovrebbero essere più rispondenti alle limitazioni delle PMI.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)

Nelle cause di antidumping la durata dell’inchiesta dovrebbe essere limitata a nove mesi e le inchieste si dovrebbero concludere entro 12 mesi dall’avvio del procedimento. Nelle cause antisovvenzioni la durata dell’inchiesta dovrebbe essere limitata a nove mesi e le inchieste si dovrebbero concludere entro 10 mesi dall’avvio del procedimento. In ogni caso, i dazi provvisori andrebbero imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater)

Le informazioni non riservate riguardanti gli impegni presentate alla Commissione dovrebbero essere comunicate con maggiore chiarezza alle parti interessate, al Parlamento europeo e al Consiglio. La consultazione dell’industria dell'Unione da parte della Commissione dovrebbe divenire obbligatoria prima dell’accettazione di qualsiasi offerta d’impegno.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Nel procedere alla valutazione dell'interesse dell'Unione, la possibilità di formulare osservazioni deve essere data a tutti i produttori dell'Unione e non solo a quelli che hanno sporto denuncia.

soppresso

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)

La relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 e del regolamento (CE) n. 597/2009 consente un monitoraggio tempestivo e regolare degli strumenti di difesa commerciale nell’ambito di un dialogo interistituzionale strutturato in materia. La pubblicazione di detta relazione, entro sei mesi dalla sua presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio, garantisce la trasparenza degli strumenti di difesa commerciale nei confronti delle parti interessate e dei cittadini.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter)

La Commissione dovrebbe garantire una maggiore trasparenza dei procedimenti, delle procedure interne e dei risultati delle inchieste e tutti i fascicoli non riservati dovrebbero essere resi accessibili alle parti interessate mediante una piattaforma online.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 quater)

È opportuno che la Commissione informi regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'avvio di qualsiasi inchiesta e dei relativi sviluppi.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 18 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 quinquies)

Se il numero di produttori nell'Unione è così elevato da rendere necessario il ricorso al campionamento, la Commissione, nel selezionare il campione di produttori, dovrebbe tenere pienamente conto della quota di PMI presente nel campione, in particolare nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Considerando 18 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 sexies)

Al fine di migliorare l'efficacia degli strumenti di difesa commerciale, è opportuno consentire ai sindacati di presentare denunce scritte congiuntamente con l'industria dell'Unione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Titolo

Testo in vigore

Emendamento

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea.

 

(La presente modifica si applica all’intero regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009)

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto - 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

I paesi terzi interferiscono in misura crescente negli scambi con l'obiettivo di giovare ai produttori nazionali, ad esempio imponendo tasse all'esportazione o istituendo regimi di doppia tariffazione. Tali interferenze creano ulteriori distorsioni commerciali. Pertanto, i produttori dell'Unione non soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori dei paesi terzi coinvolti in tali pratiche, subiscono ulteriori distorsioni degli scambi. Le differenze in termini di livello delle norme in materia di lavoro e ambiente possono anche comportare ulteriori distorsioni degli scambi. La regola del dazio inferiore non si dovrebbe pertanto applicare nei casi in cui il paese esportatore disponga di un livello insufficiente di norme sociali e ambientali. Il livello sufficiente è definito dalla ratifica delle convenzioni chiave dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e degli accordi ambientali multilaterali (AAM) di cui l'Unione è parte. Le PMI sono particolarmente soggette alla concorrenza sleale in quanto la loro dimensione ridotta non consente loro di adattarvisi. La regola del dazio inferiore non si dovrebbe pertanto applicare nei casi in cui la denuncia sia stata presentata per conto di un settore composto prevalentemente da PMI. La regola del dazio inferiore si dovrebbe però sempre applicare quando le distorsioni strutturali a livello di materie prime sono il frutto di una scelta deliberata effettuata da un paese meno avanzato per salvaguardare l’interesse pubblico.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto - 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 1 — paragrafo 1 — comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter.     All'articolo 1, paragrafo 1, è inserito il comma seguente:

 

«L'utilizzo di qualsiasi prodotto oggetto di dumping in relazione all'esplorazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro, o allo sfruttamento delle sue risorse, è assimilato a un'importazione nel quadro del presente regolamento e sarà tassato di conseguenza qualora sia causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione.»

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto - 1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 1 — paragrafo 4 bis

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater.     All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

«4 bis.     Ai fini del presente regolamento, per materia prima si intende il fattore produttivo di un dato prodotto avente un impatto determinante sul suo costo di produzione.»

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto - 1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 1 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies.     All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

«4 ter.     Si ritiene che una materia prima sia oggetto di una distorsione strutturale quando il suo prezzo non è solamente il risultato della normale operazione delle forze di mercato che riflettono la domanda e l'offerta. Tali distorsioni sono il risultato di interferenze da parte di paesi terzi che comprendono tra l'altro tasse all'esportazione, restrizioni all'esportazione nonché sistemi di doppio prezzo.»

Emendamenti 70 e 86

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto - 1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 2 — paragrafo 7 — lettera a — comma 2

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 sexies.     All'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente:

Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

«Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Il paese selezionato presenta altresì un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, intendendo per “livello sufficiente” quello stabilito sulla base della ratifica e dell'effettiva applicazione, da parte del paese terzo, degli accordi ambientali multilaterali e dei relativi protocolli di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento, nonché delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.»

Emendamenti 87 e 90

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis.     All'articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

1.   Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria comunitaria .

«1.   Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione . Le denunce possono essere altresì presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati. »

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 5 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     All'articolo 5, è inserito il paragrafo seguente:

 

«1 bis.     La Commissione agevola l'accesso allo strumento da parte di settori dell'industria differenziati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), nel contesto delle cause antidumping, attraverso un helpdesk PMI.

 

L'helpdesk per le PMI favorisce la conoscenza dello strumento, fornisce informazioni e spiegazioni sulle cause, sulle modalità di presentazione di una denuncia e di una migliore presentazione degli elementi di prova del dumping, delle sovvenzioni compensabili e del pregiudizio.

 

L’helpdesk PMI mette a disposizione formulari standard per i dati statistici da presentare ai fini dell'esame della rappresentatività e questionari.

 

Dopo l'avvio di un'inchiesta, esso informa le PMI e le loro pertinenti associazioni che potrebbero essere interessate dall'avvio del procedimento e comunica loro le relative scadenze per la registrazione in qualità di parti interessate.

 

Fornisce assistenza nelle questioni relative al completamento dei questionari, dove viene prestata particolare attenzione ai quesiti delle PMI circa le inchieste avviate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6. Nella misura del possibile, contribuisce alla diminuzione dell'onere generato dalle barriere linguistiche.

 

Qualora le PMI forniscano elementi di prova prima facie dell'esistenza del dumping o di sovvenzioni passibili di misure compensative, l’helpdesk PMI fornisce alle PMI informazioni sull'evoluzione del volume e del valore delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

 

Fornisce altresì orientamenti circa le ulteriori possibilità di mettersi in contatto con il consigliere-auditore e con le autorità doganali nazionali. L'helpdesk PMI informa inoltre le PMI delle possibilità e condizioni in virtù delle quali chiedere un riesame delle misure e la restituzione dei dazi antidumping pagati.»

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 5 — paragrafo 4 — comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     All'articolo 5, paragrafo 4, è inserito il comma seguente:

 

«Nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese, la Commissione agevola il raggiungimento di queste soglie attraverso il sostegno dell'helpdesk per le PMI.»

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 5 — paragrafo 6

Testo in vigore

Emendamento

 

1 quinquies.     All'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6.   Qualora, in circostanze particolari, si decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria comunitaria , o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.

«6.   Qualora, in circostanze particolari, segnatamente nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da piccole e medie imprese, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione , o per suo conto, l’inchiesta per poter essere aperta , deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping , di sovvenzioni passibili di misure compensative , del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.»

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 sexies.     All'articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

9.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa , ove possibile, entro un anno . In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9 .

«9.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa entro nove mesi . In ogni caso, tale inchiesta si conclude entro un anno dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per i provvedimenti . Ogni qualvolta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con il periodo contabile.»

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 — paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

I produttori UE del prodotto simile sono tenuti a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6.

I produttori dell'Unione del prodotto simile , eccettuati i piccoli e micro produttori dell'Unione, sono invitati a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 — paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis.     La Commissione garantisce a tutte le parti interessate il possibile accesso alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale alle parti interessate viene notificata l'aggiunta, ai fascicoli dell'inchiesta, di nuove informazioni non riservate. Le informazioni non riservate sono inoltre rese accessibili mediante una piattaforma web.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 — paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 ter.     La Commissione tutela l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e garantisce che i procedimenti siano gestiti in modo imparziale, obiettivo ed entro un termine ragionevole, tramite, se del caso, un consigliere-auditore.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 — punto 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 quater.     La Commissione mette a disposizione i questionari utilizzati nelle inchieste in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, su richiesta delle parti interessate.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 7 — paragrafo 1 — prima e seconda frase

Testo in vigore

Emendamento

1.   Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria e qualora l'interesse della Comunità richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

1.   Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

soppresso

 

«I dazi provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 19 bis. La comunicazione di tali informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione.»

 

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 — lettera b

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato. Salvo il caso in cui siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore , il suddetto importo deve essere inferiore al margine di dumping qualora tale dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione .

L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell’Unione .

 

Tale regola del dazio inferiore non si applica nei seguenti casi:

 

a)

sono state rilevate distorsioni strutturali o un’interferenza statale significativa che riguardano, fra l'altro, i prezzi, i costi e i fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime e l'energia, la ricerca e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, i tassi di cambio e le condizioni di finanziamento del commercio equo, per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore;

 

b)

il paese esportatore non presenta un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, stabilito sulla base della ratifica e dell'attuazione effettiva, da parte del paese terzo, degli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento e delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis;

 

c)

il denunciante rappresenta un settore industriale differenziato e frammentato, composto prevalentemente da PMI;

 

d)

l'inchiesta o un'inchiesta antisovvenzioni distinta hanno stabilito, almeno per il momento, che il paese esportatore fornisce una o più sovvenzioni ai produttori esportatori del prodotto in esame.

 

Tuttavia, la regola del dazio inferiore deve essere sempre applicata qualora siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore e tale paese sia un paese meno avanzato elencato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*1) .

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis.     All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato . In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria .

«1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, previa specifica consultazione del comitato consultivo, a condizione che tali offerte eliminino di fatto il pregiudizio causato dal dumping. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, sempreché la Commissione, nell’imporre i dazi provvisori o definitivi, non abbia deciso che tale dazio inferiore non si applica.» ;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 8 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

 

3 ter.     All'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.   Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta.

«4.   Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire un’eloquente versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta , al Parlamento europeo e al Consiglio . Le parti sono invitate a divulgare quante più informazioni possibili per quanto riguarda il contenuto e la natura dell'impegno, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19. Inoltre, prima di accettare una simile offerta, la Commissione consulta l'industria dell'Unione in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.»

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 4 — lettera b

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 9 — paragrafo 4 — ultima frase

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo del dazio antidumping non supera il margine di dumping accertato. Salvo il caso in cui siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore , il suddetto importo è inferiore al margine di dumping qualora tale dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione .

L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione .

 

Tale regola del dazio inferiore non si applica nei seguenti casi:

 

a)

sono state rilevate distorsioni strutturali o interferenze statali significative che riguardano, fra l'altro, i prezzi, i costi e i fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime e l'energia, la ricerca e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, i tassi di cambio e le condizioni di finanziamento del commercio equo per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore;

 

b)

il paese esportatore non presenta un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, stabilito sulla base della ratifica e dell'attuazione effettiva, da parte del paese terzo, degli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento e delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis;

 

c)

il denunciante rappresenta un settore industriale differenziato e frammentato, composto prevalentemente da PMI;

 

d)

l'inchiesta o un'inchiesta antisovvenzioni distinta hanno stabilito, almeno per il momento, che il paese esportatore fornisce una o più sovvenzioni ai produttori esportatori del prodotto in esame.

 

Tuttavia, la regola del dazio inferiore deve essere sempre applicata qualora siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore e tale paese sia un paese meno avanzato elencato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012.

Emendamento 77/rev

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5 — lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 11 — paragrafo 2 — comma 2

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

 

Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. Tale probabilità può anche essere indicata dal persistere di interferenze da parte del paese esportatore.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 11 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

a)

al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

soppresso

 

«Se, a seguito di un'inchiesta a norma del paragrafo 2, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta vengono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.»

 

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 14 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

6 bis.     All'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, possono essere adottate a norma del presente regolamento.

«3.   Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario o in conformità del rispettivo articolo 2, possono essere adottate a norma del presente regolamento.»

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 14 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

 

6 ter.     All'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5.   La Commissione, sentito il comitato consultivo , può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi .

5.   «La Commissione, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri , può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere soggette a registrazione su iniziativa della Commissione .

 

Le importazioni sono sottoposte a registrazione a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta se la denuncia presentata dall'industria dell'Unione contiene una richiesta di registrazione ed elementi di prova sufficienti a tal fine.

 

La registrazione è disposta con un regolamento che definisce gli scopi dell'intervento e, se del caso, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi. »

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 14 — paragrafo 6

Testo in vigore

Emendamento

 

6 quater.     All'articolo 14, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

«6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata e una volta ricevuto il parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, decidere di comunicare loro le informazioni riguardanti il volume e i valori di importazione di tali prodotti. »

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 14 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 quinquies.     All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

«7 bis.     Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare o pubblicare documenti intesi a chiarire la prassi consolidata della Commissione relativamente all'applicazione del presente regolamento in ciascuno dei suoi elementi, la Commissione, prima dell'adozione o della pubblicazione, consulta il Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di ottenere un consenso in vista dell’approvazione del documento in questione. Ogni successiva modifica di tali documenti è soggetta a simili requisiti procedurali. In ogni caso, ciascuno di questi documenti è pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nessuno dei detti documenti può ampliare il margine di manovra della Commissione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per quanto concerne l'adozione delle misure.»

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

«1.   Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori, tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni con l'utilizzo di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.»

«1.   Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori che cooperano all'inchiesta con il loro consenso, o tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni con l'utilizzo di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la selezione finale delle parti deve, ove possibile, tenere conto della loro quota nel settore interessato. »

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 8

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 19 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.     I produttori dell'Unione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori. Le informazioni devono comprendere:

soppresso

a)

una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo, e

 

b)

il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

 

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

9.     All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

soppresso

«2.     Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.»

 

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 22 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.     All'articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

«1 bis.     Non appena tutti gli Stati membri hanno ratificato nuove convenzioni OIL, la Commissione aggiorna di conseguenza l'allegato I bis, in conformità della procedura di cui all'articolo 290 del TFUE.»

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter.     È inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 22 bis

 

Relazione

 

1.     Al fine di agevolare la vigilanza sull'applicazione del regolamento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta una relazione annuale sull'applicazione e attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nell’ambito di un dialogo tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio sugli strumenti di difesa commerciale . La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura d'inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione, delle informazioni sulla ripresa dell'industria dell'Unione interessata dalle misure imposte e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.

 

2.     Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento. La relazione può altresì essere oggetto di una risoluzione.

 

3.     La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.»

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 quater.     È aggiunto l'allegato seguente:

 

 

Convenzioni OIL di cui agli articoli 7, 8 e 9

 

1.

Convenzione concernente il lavoro forzato, n. 29 (1930)

 

2.

Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)

 

3.

Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)

 

4.

Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)

 

5.

Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)

 

6.

Convenzione concernente la discriminazione in materia d'impiego e professioni, n. 111 (1958)

 

7.

Convenzione concernente l'età minima per l'ammissione al lavoro, n. 138 (1973)

 

8.

Convenzione concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione, n. 182 (1999)»

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto - 1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Titolo

Testo in vigore

Emendamento

Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell’ 11 giugno 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea

 

(La presente modifica si applica all’intero regolamento del Consiglio (CE) n. 597/2009.)

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto - 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE vieta in linea di massima le sovvenzioni compensabili all'interno dell'Unione. Le sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno dunque un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi. L'importo degli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione è stato progressivamente ridotto nel tempo. Relativamente allo strumento antisovvenzioni, la regola del dazio inferiore non deve quindi più essere applicata alle importazioni provenienti da uno o più paesi che concedono sovvenzioni.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto - 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 1 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter.     All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

 

«L'utilizzo di qualsiasi prodotto sovvenzionato in relazione all'esplorazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro, o allo sfruttamento delle sue risorse, è assimilato a un'importazione nel quadro del presente regolamento e sarà tassato di conseguenza qualora sia causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione.»

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis.     All'articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

1.   Salvo il disposto del paragrafo 8, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria comunitaria .

«1.   Salvo il disposto del paragrafo 8, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione . Le denunce possono essere altresì presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati. »

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 10 — paragrafo 6 — comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     All'articolo 10, paragrafo 6, è inserito il comma seguente:

 

«Nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese, la Commissione agevola il raggiungimento delle soglie di cui sopra mediante il sostegno dell'helpdesk per le PMI.»

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 10 — paragrafo 8

Testo in vigore

Emendamento

 

1 quater.     All'articolo 10, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

8.   Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall’industria comunitaria , o per suo conto, l’inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.

«8.   Qualora, in circostanze particolari, segnatamente nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione , o per suo conto, l’inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.»

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 — paragrafo 9

Testo in vigore

Emendamento

9.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno . In ogni caso, tali inchieste si concludono entro tredici mesi dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell’articolo 13 per gli impegni e dell’articolo 15 per i provvedimenti.

9.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro nove mesi . In ogni caso, tali inchieste si concludono entro dieci mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 10 per gli impegni e dell'articolo 15 per i provvedimenti. Ogni qualvolta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con il periodo contabile.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 — paragrafo 11 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11.   I produttori UE del prodotto simile sono tenuti a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8.

11.   I produttori dell'Unione del prodotto simile , eccettuati i piccoli e micro produttori dell'Unione, sono invitati a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 — paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis.     La Commissione agevola l'accesso allo strumento da parte di settori differenziati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, nel contesto delle cause antidumping, attraverso un helpdesk PMI.

 

L'helpdesk per le PMI favorisce la conoscenza dello strumento, fornisce informazioni e spiegazioni sulle cause, sulle modalità di presentazione di una denuncia e di una migliore presentazione degli elementi di prova del dumping/delle sovvenzioni compensabili e del pregiudizio. L’helpdesk PMI mette a disposizione formulari standard per i dati statistici da presentare ai fini dell'esame della rappresentatività e questionari.

 

Dopo l'avvio di un'inchiesta, esso informa le PMI e le loro pertinenti associazioni che potrebbero essere interessate dall'avvio del procedimento e comunica loro le relative scadenze per la registrazione in qualità di parti interessate.

 

Fornisce assistenza nelle questioni relative al completamento dei questionari, dove viene prestata particolare attenzione ai quesiti delle PMI circa le inchieste avviate a norma dell'articolo 10, paragrafo 8. Nella misura del possibile, contribuisce alla diminuzione dell'onere generato dalle barriere linguistiche.

 

Qualora le PMI forniscano elementi di prova prima facie dell'esistenza del dumping o di sovvenzioni passibili di misure compensative, l’helpdesk PMI fornisce alle PMI informazioni sull'evoluzione del volume e del valore delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.

 

Fornisce altresì orientamenti circa le ulteriori possibilità di mettersi in contatto con il consigliere-auditore e con le autorità doganali nazionali. L'helpdesk PMI informa inoltre le PMI delle possibilità e condizioni in virtù delle quali chiedere un riesame delle misure e la restituzione dei dazi antidumping pagati."

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 — paragrafo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 ter.     La Commissione garantisce a tutte le parti interessate il miglior accesso possibile alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale alle parti interessate viene notificata l'aggiunta ai fascicoli dell'inchiesta di nuove informazioni non riservate. Le informazioni non riservate sono inoltre rese accessibili mediante una piattaforma web.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 — paragrafo 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 quater.     La Commissione tutela l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e garantisce che i procedimenti siano gestiti in modo imparziale, obiettivo ed entro un termine ragionevole, tramite se del caso un consigliere-auditore.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 — paragrafo 11 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 quinquies.     La Commissione mette a disposizione i questionari utilizzati nelle inchieste in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, su richiesta delle parti interessate.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 3 — lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 2

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.»

 

«I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.»

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 3 — lettera b

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

b)

alla fine della frase precedente è aggiunto il seguente comma:

soppresso

 

«I dazi provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 29 ter. La comunicazione di tali informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione.»

 

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis.     All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie e soddisfacenti in base alle quali:

«1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie in base alle quali:

a)

il paese d’origine e/o d’esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o

a)

il paese d’origine e/o d’esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o

b)

l’esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, concluda che l’effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

b)

l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, a condizione che la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, abbia stabilito che l’effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.

Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l’importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria.

La regola del dazio inferiore non si applica ai prezzi concordati in conformità di tali impegni nel quadro dei procedimenti antisovvenzioni. »

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 13 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

 

3 ter.     All'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.   Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta.

«4.   Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire un’eloquente versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta , al Parlamento europeo e al Consiglio . Le parti sono invitate a divulgare quante più informazioni possibili per quanto riguarda il contenuto e la natura dell'impegno, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 29. Inoltre, prima di accettare una simile offerta, la Commissione consulta l'industria dell'Unione in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.»

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 6 — lettera a

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 7 bis

Testo della Commissione

Emendamento

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

soppresso

 

«Se, a seguito di un'inchiesta a norma dell'articolo 18, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dopo la data dell'apertura di tale inchiesta sono rimborsati. Il rimborso va richiesto alle autorità doganali nazionali conformemente alla vigente legislazione doganale dell'Unione.»

 

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 24 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

7 bis.     All'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, possono essere adottate a norma del presente regolamento.

«3.   Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario o in conformità del rispettivo articolo 2, possono essere adottate a norma del presente regolamento.»

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 24 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

 

7 ter.     All'articolo 24, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5.   La Commissione, sentito il comitato consultivo , può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

«5.   La Commissione, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri , può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere sottoposte a registrazione su iniziativa della Commissione.

La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.»

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 7 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 24 — paragrafo 6

Testo in vigore

Emendamento

 

7 quater.     All'articolo 24, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

«6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata e una volta ricevuto il parere del comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 2, decidere di comunicare loro le informazioni riguardanti il volume e i valori di importazione di tali prodotti. »

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 7 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 24 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quinquies.     All'articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

«7 bis.     Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare o pubblicare documenti intesi a chiarire la prassi consolidata della Commissione relativamente all'applicazione del presente regolamento in ciascuno dei suoi elementi, la Commissione, prima dell'adozione o della pubblicazione, consulta il Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di ottenere un consenso in vista dell’approvazione del documento in questione. Ogni successiva modifica di tali documenti è soggetta a simili requisiti procedurali. In ogni caso, ciascuno di questi documenti è pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nessuno dei detti documenti può ampliare il margine di manovra della Commissione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per quanto concerne l'adozione delle misure.»

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 8

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 27 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

8.     All'articolo 27, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

8.     All'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori, tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata:

«1.   "Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori che cooperano all'inchiesta, o tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata:

 

a)

a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione; o

 

b)

al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

 

Nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la selezione finale delle parti deve, ove possibile, tenere conto della loro quota nel settore interessato.»

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 9

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 29 ter

Testo della Commissione

Emendamento

9.     Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo:

soppresso

«Articolo 29 ter

 

Informazioni sulle misure provvisorie

 

1.     I produttori, gli importatori, gli esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese di origine e/o di esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori.

 

Le informazioni devono comprendere:

 

a)

una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo, e

 

b)

il calcolo dettagliato del margine di sovvenzione e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

 

2.     Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate vengono informate della mancata imposizione di dazi due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori.»

 

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 10

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 31 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

10.     All'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

soppresso

«2.     Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito.»

 

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis.     È inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 33 bis

 

Relazione

 

1.     Al fine di agevolare la vigilanza sull'applicazione del regolamento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta una relazione annuale sull'applicazione e attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nell’ambito di un dialogo tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio sugli strumenti di difesa commerciale. La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura d'inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione, delle informazioni sulla ripresa dell'industria dell'Unione interessata dalle misure imposte e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.

 

2.     Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento. La relazione può altresì essere oggetto di a una risoluzione.

 

3.     La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.»

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

(È consolidato con il regolamento (CE) n. 1225/2009 e con il regolamento (CE) n. 597/2009.)  (*2)


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0053/2014).

(*1)   Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio

(*2)   Tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/297


P7_TA(2014)0083

Rispetto delle norme della politica comune della pesca ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (COM(2013)0009 — C7-0019/2013 — 2013/0007(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 093/51)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0009),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0019/2013),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0468/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 71.


P7_TC1-COD(2013)0007

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle disposizioni di detto regolamento.

(2)

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) i poteri conferiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(3)

Al fine di sviluppare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 TFUE in relazione agli aspetti seguenti:

l'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva per determinate categorie di pescherecci; [Em. 1]

l'esenzione dall'obbligo di compilare e trasmettere dichiarazioni di trasbordo per determinate categorie di pescherecci;

l'adozione di modalità e frequenze diverse per la trasmissione dei dati dagli Stati membri alla Commissione ai fini della registrazione delle catture e dello sforzo di pesca;

l'adozione di norme per la conservazione a bordo di piani di stivaggio per determinati prodotti della pesca trasformati;

la definizione di livelli limite di catture per i fermi in tempo reale;

la modifica delle distanze alle quali le navi, superato un determinato livello limite di catture, sono tenute a cambiare la loro posizione;

la modifica della soglia al di sotto della quale i prodotti della pesca non sono soggetti alle disposizioni in materia di tracciabilità;

la modifica della soglia al di sotto della quale i prodotti della pesca non sono soggetti alle disposizioni in materia di prima vendita;

l'esenzione dall'obbligo di presentare note di vendita per i prodotti della pesca sbarcati da determinate categorie di pescherecci;

la modifica della soglia al di sotto della quale i prodotti della pesca non sono soggetti all'obbligo di compilare note di vendita;

la definizione delle attività di pesca soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione;

l'adozione di modalità e frequenze diverse per la trasmissione dei dati dagli Stati membri alla Commissione nell'ambito di progetti pilota.

(4)

È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni , anche a livello di esperti. Quando elabora e redige , ad esempio con i consigli consultivi regionali . Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione è tenuta a procedere dovrebbe provvedere alla trasmissione simultanea contestuale , tempestiva ed e appropriata trasmissione dei relativi documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 2]

(5)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE in relazione agli aspetti seguenti:

licenze di pesca;

autorizzazioni di pesca;

marcatura degli attrezzi da pesca; [Em. 3]

sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

coefficienti di conversione per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo;

compilazione e trasmissione del giornale di bordo, sempreché non formino oggetto di atti delegati;

metodologia applicabile ai piani di campionamento per i pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di bordo;

notifica preventiva; [Em. 4]

compilazione e trasmissione della dichiarazione di trasbordo, sempreché non formino oggetto di atti delegati;

compilazione e presentazione della dichiarazione di sbarco;

metodologia applicabile ai piani di campionamento per i pescherecci non soggetti agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco;

formati per la trasmissione dei dati relativi alle catture e allo sforzo alla Commissione;

chiusura di un'attività di pesca da parte della Commissione;

misure correttive in caso di chiusura di un'attività di pesca da parte della Commissione;

controlli della capacità di pesca degli Stati membri;

certificazione e controllo fisico della potenza del motore di propulsione;

metodologia applicabile ai piani di campionamento per il controllo della potenza motrice;

approvazione, da parte della Commissione, dei piani di controllo nei porti designati;

calcolo di livelli limite di catture per i fermi in tempo reale;

fermi in tempo reale;

definizione, notifica e valutazione di piani di campionamento per la pesca ricreativa;

informazioni sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinate ai consumatori;

approvazione, da parte della Commissione, di piani di campionamento, piani di controllo e programmi comuni di controllo in materia di pesatura;

metodologia applicabile ai piani di campionamento, ai piani di controllo e ai programmi comuni di controllo in materia di pesatura;

contenuto e formato delle note di vendita;

formato dei rapporti di sorveglianza;

rapporti di ispezione;

banca dati elettronica per il caricamento dei rapporti di ispezione e sorveglianza;

definizione di un elenco di ispettori dell'Unione;

fissazione di quantitativi come misura correttiva in caso di mancato procedimento da parte dello Stato membro di sbarco o di trasbordo;

sistema di punti per infrazioni gravi, sempreché non formi oggetto di atti delegati;

attività di pesca soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione;

proroga del termine per la trasmissione dei risultati di indagini amministrative alla Commissione;

definizione di un piano d'azione in caso di irregolarità o carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro;

sospensione e soppressione dell'assistenza finanziaria dell'Unione;

chiusura di attività di pesca per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca;

detrazione di contingenti;

detrazione dello sforzo di pesca;

detrazione di contingenti per inadempimento delle norme della politica comune della pesca;

misure transitorie;

approvazione, da parte della Commissione, di piani nazionali per l'attuazione del sistema di convalida dei dati;

analisi e verifica dei dati;

elaborazione di norme e procedure comuni volte a garantire la trasparenza della comunicazione;

gestione di siti e servizi web;

contenuto e formato delle relazioni degli Stati membri sull'applicazione del presente regolamento.

Se è richiesto il controllo degli Stati membri, tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario adeguare la disposizione concernente le misure d'emergenza, che prevede, in determinate condizioni, il rinvio al Consiglio di determinate misure della Commissione.

(7)

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario modificare alcune disposizioni che conferiscono poteri decisionali unicamente al Consiglio per adeguarle alle nuove procedure applicabili alla politica comune della pesca. Occorre pertanto riformulare le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009:

definizione di zone di restrizione della pesca;

introduzione di nuove tecnologie;

obbligo per determinati pescherecci di trasmettere relazioni sullo sforzo di pesca;

adozione, nell'ambito di ciascun piano pluriennale, di una soglia di catture oltre la quale occorre utilizzare per lo sbarco un porto designato o un luogo in prossimità della costa e periodicità della comunicazione dei dati;

creazione di zone di restrizione della pesca e fissazione della data a partire dalla quale si applicano determinati obblighi di controllo in relazione a tali zone;

applicazione di misure di gestione specifiche alla pesca ricreativa;

stituzione di un programma di osservazione di controllo.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1224/2009,

(8 bis)

Poiché il presente regolamento mira ad allineare il regolamento (CE) n. 1224/2009 al trattato di Lisbona, è importante che la Commissione esamini, nel contesto della futura revisione di detto regolamento:

le richieste del Parlamento europeo per quanto concerne la distinzione tra attrezzi passivi e attrezzi fissi;

la pertinenza dei livelli di tolleranza per i giornali di bordo, fissati al 10 %;

le condizioni di notifica dell'ingresso nei porti;

le possibili deroghe alle condizioni di stivaggio;

l'onere amministrativo imposto dai vincoli in materia di pesatura;

le condizioni di attribuzione e trasferimento dei punti di infrazione; e

la pubblicazione dei dati relativi alle infrazioni, [Em. 5]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato:

1)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

“ispettori dell'Unione”: funzionari di uno Stato membro, della Commissione o dell'organismo da questa designato, i cui nomi sono contenuti nell'elenco redatto ai sensi dell'articolo 79;»;

b)

il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14.

“zona di restrizione della pesca”: zona marina soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, che è stata definita da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione e in cui le attività di pesca sono limitate o vietate;»;

2)

all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Lo Stato membro di bandiera rilascia, gestisce e ritira la licenza di pesca in conformità delle modalità di applicazione, stabilite mediante atti di esecuzione, riguardanti la validità della licenza e le informazioni minime ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

3)

all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le modalità di applicazione riguardanti la validità della licenza e le informazioni minime ivi contenute sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell' conformemente all' articolo 119 bis per quanto riguarda le disposizioni sull'applicabilità dell'autorizzazione di pesca ai riguardo alle condizioni di esenzione dall'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca per i piccoli pescherecci.»; [Em. 6]

4)

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla La Commissione è conferito il potere di può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis di esecuzione con riguardo alla marcatura e all'identificazione di pescherecci, imbarcazioni ed attrezzi per quanto concerne:

a)

i documenti da conservare a bordo;

b)

le norme applicabili alla marcatura delle imbarcazioni;

c)

le norme applicabili ad gli attrezzi fissi e le sfogliare;

d)

le etichette;

e)

le boe;

f)

i cavi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. »; [Em. 7]

5)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Alla La Commissione è conferito il potere di può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis di esecuzione per quanto riguarda:

a)

i requisiti dei dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci;

b)

le caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite;

c)

le responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite;

d)

le misure di controllo che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;

e)

la frequenza di trasmissione;

f)

il controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa uscita;

g)

la trasmissione di dati allo Stato membro costiero;

h)

le misure da adottare in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite;

i)

la mancata ricezione dei dati;

j)

il controllo e la registrazione delle attività di pesca;

k)

l'accesso ai dati da parte della Commissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. »; [Em. 8]

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«11.   Le disposizioni concernenti il formato per la trasmissione elettronica dei dati del sistema di controllo dei pescherecci dallo Stato membro di bandiera allo Stato membro costiero sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

6)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Nuove tecnologie

1.   Misure che impongano l'obbligo di utilizzare dispositivi di controllo elettronici e strumenti di tracciabilità quali le analisi genetiche possono essere adottate in conformità del trattato. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, di propria iniziativa o in collaborazione con la Commissione o con l'organismo da essa designato, realizzano progetti pilota relativi a strumenti di tracciabilità, quali le analisi genetiche, anteriormente al 1o giugno 2013.

2.   L'introduzione di altre nuove tecnologie di controllo della pesca può essere decisa in conformità del trattato e in consultazione con le parti interessate, quando tali tecnologie consentono di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo economicamente efficace.»; [Em. 9]

7)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, i comandanti dei pescherecci dell'Unione applicano un fattore di conversione. Detto fattore di conversione è stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

b)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione con riguardo ai seguenti aspetti:

a)

compilazione e trasmissione di giornali di pesca in formato cartaceo,

b)

modelli da utilizzare per i giornali di pesca in formato cartaceo,

c)

istruzioni per la compilazione e la trasmissione di giornali di pesca in formato cartaceo,

d)

termini per la trasmissione dei giornali di pesca,

e)

calcolo della tolleranza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis per quanto riguarda i requisiti per la compilazione e la trasmissione dei dati del giornale di pesca in formato cartaceo da parte dei pescherecci ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, e dell'articolo 25, paragrafo 3.»;

8)

l'articolo 15 è così modificato:

a)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura sono esentati dal disposto di cui al paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

a)

le disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione;

b)

le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati;

c)

l'accesso ai dati e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere ai dati stessi.

10.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

a)

l'obbligo di disporre di un sistema elettronico di registrazione e trasmissione a bordo dei pescherecci dell'Unione;

b)

il formato per la trasmissione dei dati da un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti del suo Stato di bandiera;

c)

i messaggi di ricezione delle autorità:

d)

i dati concernenti il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione;

e)

il formato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;

f)

lo scambio di dati tra gli Stati membri;

g)

i compiti dell'autorità unica;

h)

la frequenza di trasmissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

9)

all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per la definizione dei gruppi di navi e dei livelli di rischio e per la stima delle catture, e lo trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione. Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell'ambito delle pertinenti zone geografiche.»;

10)

all'articolo 17, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Alla La Commissione è conferito il potere di può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis di esecuzione per esonerare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. »;[Em. 10]

11)

l'articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per esonerare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7   Sono adottate, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

a)

la compilazione e la trasmissione di dichiarazioni di trasbordo in formato cartaceo;

b)

i modelli da utilizzare per le dichiarazioni di trasbordo in formato cartaceo;

c)

le istruzioni per la compilazione e la trasmissione di dichiarazioni di trasbordo in formato cartaceo;

d)

i termini per la trasmissione delle dichiarazioni di trasbordo in formato cartaceo;

e)

la consegna di una dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo;

f)

il calcolo della tolleranza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

12)

l'articolo 22 è così modificato:

a)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura sono esentati dal disposto di cui al paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

a)

le disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione;

b)

le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati;

c)

l'accesso ai dati e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere ai dati stessi.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

a)

l'obbligo di disporre di un sistema elettronico di registrazione e trasmissione a bordo dei pescherecci dell'Unione;

b)

il formato per la trasmissione dei dati da un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti del suo Stato di bandiera;

c)

i messaggi di ricezione;

d)

i dati concernenti il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione;

e)

il formato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;

f)

lo scambio di dati tra gli Stati membri;

g)

i compiti dell'autorità unica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.».

13)

all'articolo 23, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

a)

la compilazione di dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo;

b)

i modelli da utilizzare per le dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo;

c)

le istruzioni per la compilazione e la trasmissione di dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo;

d)

i termini per la trasmissione delle dichiarazioni di sbarco;

e)

le operazioni di pesca effettuate con la partecipazione di due o più pescherecci dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

14)

l'articolo 24 è così modificato:

a)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura sono esentati dal disposto di cui al paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Alla La Commissione è conferito il potere di può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis di esecuzione per quanto riguarda:

a)

le disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione;

b)

le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati;

c)

l'accesso ai dati e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere ai dati stessi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. »; [Em. 11]

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

a)

l'obbligo di disporre di un sistema elettronico di registrazione e trasmissione a bordo dei pescherecci dell'Unione;

b)

il formato per la trasmissione dei dati da un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti del suo Stato di bandiera;

c)

i messaggi di ricezione;

d)

i dati concernenti il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione;

e)

il formato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;

f)

lo scambio di dati tra gli Stati membri;

g)

i compiti dell'autorità unica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

15)

all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per la definizione dei gruppi di navi e dei livelli di rischio e per la stima delle catture, e lo trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione. Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell'ambito delle pertinenti zone geografiche.»;

16)

l'articolo 28 è così modificato:

a)

la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1.   A seguito di una decisione in tal senso in conformità del trattato, i comandanti dei pescherecci dell'Unione che non sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci funzionante ai sensi dell'articolo 9 o che non trasmettono elettronicamente i dati del giornale di pesca ai sensi dell'articolo 15 e che sono soggetti ad un regime di sforzo di pesca, comunicano alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera e, se del caso, allo Stato membro costiero, immediatamente prima di ogni entrata e di ogni uscita dalla zona geografica soggetta a detto regime di sforzo di pesca, via telex, fax, comunicazione telefonica o posta elettronica debitamente registrata dal destinatario oppure via radio, tramite di una stazione radio autorizzata a norma della legislazione unionale, una relazione sullo sforzo di pesca contenente le seguenti informazioni:»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda la trasmissione delle relazioni sullo sforzo di pesca. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

17)

l'articolo 32 è soppresso.

18)

l'articolo 33 è così modificato:

a)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Fatto salvo il titolo XII, fino al 30 giugno 2011 gli Stati membri possono realizzare progetti pilota con la Commissione e l'organismo da questa designato sull'accesso remoto in tempo reale ai dati degli Stati membri registrati e convalidati a norma del presente regolamento. Il formato e le procedure di accesso ai dati sono esaminati e testati. Gli Stati membri che intendano realizzare progetti pilota ne informano la Commissione anteriormente al 1o gennaio 2011. Dal 1o gennaio 2012 possono essere stabilite, in conformità del trattato, una frequenza e modalità diverse di trasmissione dei dati alla Commissione.»;

b)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   La Commissione può stabilire i formati per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

19)

all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 35 o di sua propria iniziativa, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l'Unione, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e vieta, mediante atti di esecuzione, le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.»;

20)

l'articolo 37 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se il pregiudizio subito dallo Stato membro cui è stata vietata la pesca prima dell'esaurimento delle sue possibilità non è stato eliminato, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese a porre adeguatamente rimedio al pregiudizio causato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. Le suddette misure possono condurre ad operare detrazioni nei confronti degli Stati membri che abbiano superato le proprie possibilità di pesca e ad attribuire in modo appropriato i quantitativi detratti agli Stati membri le cui attività di pesca siano state vietate prima dell'esaurimento delle loro possibilità.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda la notifica del pregiudizio subito, l'individuazione degli Stati membri che hanno subito tale pregiudizio e la quantificazione del medesimo, l'individuazione degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca e i quantitativi pescati in eccesso, le detrazioni da effettuare sulle possibilità di pesca degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità, in misura proporzionale al superamento effettuato, le attribuzioni di possibilità di pesca a favore degli Stati membri danneggiati, in misura proporzionale al pregiudizio subito, le date in cui entrano in vigore tali detrazioni e attribuzioni e qualsiasi altra misura necessaria per porre rimedio al pregiudizio subito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

21)

all'articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione del presente articolo per quanto riguarda:

a)

la registrazione dei pescherecci;

b)

il controllo della potenza motrice dei pescherecci;

c)

il controllo della stazza dei pescherecci;

d)

il controllo del tipo, del numero e delle caratteristiche degli attrezzi da pesca.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

22)

all'articolo 40, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda la certificazione e il controllo fisico della potenza del motore di propulsione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

23)

all'articolo 41, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1.   Gli Stati membri effettuano, in seguito ad un'analisi del rischio, verifiche della coerenza dei dati relativi alla potenza motrice avvalendosi di tutte le informazioni di cui dispone l'amministrazione con riguardo alle caratteristiche tecniche della nave interessata. Tale verifica dei dati è effettuata secondo un piano di campionamento basato sulla metodologia adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2, con riguardo ai criteri di rischio elevato, alle dimensioni dei campioni casuali e ai documenti tecnici da sottoporre a verifica. Gli Stati membri verificano in particolare le informazioni contenute:»;

24)

l'articolo 43 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In caso di adozione di un piano pluriennale in conformità del trattato, si può decidere di includere una soglia, applicabile al peso vivo delle specie oggetto del piano, al di sopra della quale un peschereccio è tenuto a sbarcare le proprie catture in un porto o in un luogo designato in prossimità della costa.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli Stati membri sono esentati dal paragrafo 5, lettera c), se il programma nazionale di controllo adottato in conformità dell'articolo 46 contiene un piano sulle modalità di esecuzione dei controlli nei porti designati che assicuri lo stesso livello di controllo da parte delle autorità competenti. Il piano è considerato soddisfacente se approvato dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

25)

all'articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La soglia da applicare e la frequenza della comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1 sono stabilite in ciascun piano pluriennale in conformità del trattato.»;

26)

all'articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatto salvo l'articolo 44, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis al fine di stabilire norme per la conservazione a bordo di un piano di stivaggio dei prodotti della pesca trasformati che indichi l'ubicazione di ciascuna specie nella stiva.»;

27)

all'articolo 50, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione e dai pescherecci di paesi terzi in zone di pesca in cui è stata stabilita una zona di restrizione della pesca in conformità del trattato sono controllate dal centro di controllo della pesca dello Stato membro costiero, che dispone di un sistema che gli consente di individuare e registrare l'entrata e il passaggio dei pescherecci nella zona di restrizione della pesca, nonché la loro uscita dalla medesima.

2.   Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, è stabilita in conformità del trattato una data a decorrere dalla quale i pescherecci devono avere a bordo un sistema operativo che avverta il comandante dell'entrata e dell'uscita da una zona di restrizione della pesca.»;

28)

l'articolo 51 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al raggiungimento di un livello limite di catture di una particolare specie o di un gruppo di specie, la zona interessata è temporaneamente chiusa al pertinente tipo di pesca conformemente alla presente sezione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis al fine di stabilire la particolare specie o il gruppo di specie cui si applica il livello limite di catture, tenendo conto della composizione delle catture per specie e/o per taglia in particolari zone e/o tipi di pesca.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il livello limite delle catture è calcolato sulla base di una metodologia di campionamento stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per la definizione delle zone in cui il livello limite rischia di essere raggiunto e la verifica del raggiungimento di tale livello, in percentuale o peso di una particolare specie o gruppo di specie rispetto alle catture totali in una retata del pesce in questione.»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso.

29)

dopo l'articolo 51 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 51 bis

Modalità di applicazione

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda le zone in cui sono imposti fermi in tempo reale, la chiusura di attività di pesca e le informazioni concernenti i fermi in tempo reale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

30)

l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«1.   Quando il quantitativo di catture supera un livello limite in due retate consecutive, prima di continuare a pescare il peschereccio cambia zona di pesca, spostandosi di una certa distanza dalla posizione della retata precedente, e ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro costiero.

2.   La distanza di cui al paragrafo 1 è inizialmente di almeno cinque miglia nautiche, o due miglia nautiche per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare , di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato, atti delegati in conformità dell' conformemente all' articolo 119 bis per quanto riguarda la riguardo alla modifica delle distanze di cui ai paragrafi 1 e 2, tenuto conto: [Em. 12]

dei pareri scientifici disponibili

e delle conclusioni dei rapporti di ispezione nella zona per i quali sono stati definiti livelli limite di catture.»;

31)

all'articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sulla base delle informazioni che dimostrano il raggiungimento di un livello limite di catture, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può decidere la chiusura temporanea di una zona se lo Stato membro costiero interessato non ha provveduto a farlo.»;

32)

all'articolo 55, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Sulla base della valutazione scientifica dell Il comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca (CSTEP) valuta l' impatto biologico della pesca ricreativa ai sensi del paragrafo 3, misure di gestione specifiche quali autorizzazioni di pesca e dichiarazioni di cattura possono essere adottate in conformità del trattato quando un'attività di pesca ricreativa risulta esercitare un impatto significativo. [Em. 13]

5.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda la definizione dei piani di campionamento di cui al paragrafo 3 nonché la notifica e la valutazione dei medesimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

33)

l'articolo 58 è così modificato:

a)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7 bis.   Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) a f), non si applicano:

a)

ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati che non rientrano nel campo di applicazione del certificato di cattura in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

b)

ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o allevati in acqua dolce;

c)

ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali.

7 ter.   Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) ad h), non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata.»;

b)

i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8.   Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino un valore di modesta entità.

9.   Il valore di cui al paragrafo 8 non supera inizialmente i 50 EUR al giorno.

10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

a)

la definizione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura cui si applica il presente articolo;

b)

l'apposizione fisica di informazioni sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

c)

la cooperazione tra Stati membri per l'accesso alle informazioni apposte su una partita o che accompagnano fisicamente una partita;

d)

la definizione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura cui non si applicano determinate disposizioni del presente articolo;

e)

le informazioni sulla pertinente zona geografica;

f)

la modifica del valore di cui al paragrafo 9.";

g)

le informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinate ai consumatori.». [Em. 14]

34)

all'articolo 59, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'acquirente di prodotti della pesca di peso non superiore a una determinata soglia che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dagli obblighi previsti dal presente articolo.

4.   La soglia di cui al paragrafo 3 non supera inizialmente i 30 kg al giorno.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda la modifica della soglia di peso di cui al paragrafo 4, tenuto conto dello stato dello stock interessato.»;

35)

l'articolo 60 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca siano pesati con sistemi approvati dalle autorità competenti, a meno che non abbiano adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per la determinazione delle dimensioni dei campioni, dei livelli di rischio, dei criteri di rischio e delle informazioni di cui tenere conto.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

a)

la definizione delle procedure per la pesatura degli sbarchi effettuati da pescherecci dell'Unione e dei trasbordi effettuati con la partecipazione di pescherecci dell'Unione, nonché per la pesatura dei prodotti della pesca conservati a bordo di pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione;

b)

i registri di pesatura;

c)

l'orario di pesatura;

d)

i sistemi di pesatura;

e)

la pesatura di prodotti della pesca congelati;

f)

la detrazione di ghiaccio ed acqua;

g)

l'accesso delle autorità competenti ai sistemi di pesatura, ai registri di pesatura, alle dichiarazioni scritte e ai locali in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati o trasformati;

h)

le disposizioni specifiche applicabili alla pesatura di determinate specie pelagiche per quanto riguarda:

i)

la definizione della procedura per la pesatura delle catture di aringhe, sgombri e sugarelli;

ii)

i porti in cui è effettuata la pesatura;

iii)

la notifica alle autorità competenti prima dell'entrata in porto;

iv)

lo scarico;

v)

il giornale di pesca;

vi)

i sistemi pubblici di pesatura;

vii)

i sistemi privati di pesatura;

viii)

la pesatura del pesce congelato;

ix)

la tenuta dei registri di pesatura;

x)

la nota di vendita e la dichiarazione di assunzione in carico;

xi)

i controlli incrociati;

xii)

il monitoraggio della pesatura.»;

36)

l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Articolo 61

Pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco

1.   In deroga all'articolo 60, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che siano destinati a una località situata sul territorio dello Stato membro interessato e che tale Stato membro abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detto piano di controllo è basato su una metodologia fondata sul rischio per la determinazione delle dimensioni dei campioni, dei livelli di rischio, dei criteri di rischio e del contenuto dei piani di controllo. Tale metodologia di campionamento è adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono autorizzare che tali prodotti siano trasportati, prima della pesatura, presso acquirenti registrati, centri d'asta registrati o altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in un altro Stato membro. Tale autorizzazione è soggetta a un programma di controllo comune tra gli Stati membri interessati in conformità dell'articolo 94, approvato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detto programma di controllo comune è basato su una metodologia fondata sul rischio per la determinazione delle dimensioni dei campioni, dei livelli di rischio, dei criteri di rischio e del contenuto dei piani di controllo. Tale metodologia di campionamento è adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

37)

all'articolo 64, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda l'indicazione degli esemplari, il tipo di presentazione e l'indicazione del prezzo nelle note di vendita e il formato delle note di vendita. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

38)

l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Articolo 65

Esenzioni dagli obblighi in materia di note di vendita

1.   Può essere concessa un'esenzione dall'obbligo di presentare una nota di vendita alle autorità competenti o ad altri organismi autorizzati dello Stato membro per i prodotti della pesca sbarcati da talune categorie di pescherecci dell'Unione ai sensi degli articoli 16 e 25 o per i prodotti della pesca sbarcati in quantitativi di modesta entità. Tali quantitativi non superano inizialmente i 50 kg di peso vivo equivalente per specie. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda la concessione di tali esenzioni e l'adeguamento dei suddetti quantitativi di modesta entità, tenuto conto dello stato dello stock interessato.

2.   L'acquirente di prodotti di peso non superiore a una determinata soglia che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dalle disposizioni di cui agli articoli 62, 63 e 64. Tale soglia non supera inizialmente i 30 kg. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda la modifica della suddetta soglia di peso, tenuto conto dello stato dello stock interessato.»;

39)

all'articolo 71, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione stabilisce il formato dei rapporti di sorveglianza mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

40)

l'articolo 73 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ove sia stato stabilito un programma unionale di osservazione di controllo in conformità del trattato, gli osservatori incaricati del controllo a bordo designati dagli Stati membri verificano il rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte dei pescherecci. Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e in particolare verificano e registrano le attività di pesca della nave e i pertinenti documenti.»;

b)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda i seguenti aspetti inerenti agli osservatori di controllo:

a)

l'identificazione delle navi da sottoporre a un programma di osservazione di controllo;

b)

il sistema di comunicazione;

c)

le norme di sicurezza della nave;

d)

le misure volte a garantire l'indipendenza degli osservatori di controllo;

e)

le mansioni degli osservatori di controllo;

f)

il finanziamento di progetti pilota.»;

41)

all'articolo 74, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda i metodi e le procedure di ispezione, e segnatamente:

a)

le norme concernenti l'autorizzazione dei funzionari preposti alle ispezioni a terra o in mare;

b)

l'adozione, da parte degli Stati membri, di un approccio fondato sul rischio per la selezione delle navi da sottoporre ad ispezione;

c)

il coordinamento delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione tra gli Stati membri;

d)

le mansioni dei funzionari nella fase di pre-ispezione;

e)

le mansioni dei funzionari autorizzati a compiere le ispezioni;

f)

gli obblighi degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia europea di controllo della pesca;

g)

le disposizioni specifiche applicabili alle ispezioni in mare e in porto, alle ispezioni durante il trasporto e nella fase di commercializzazione.»;

42)

all'articolo 75, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda gli obblighi dell'operatore e del comandante nel corso delle ispezioni.»;

43)

all'articolo 76, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda le regole comuni che disciplinano il contenuto, la compilazione dei rapporti di ispezione e la trasmissione di una copia del rapporto all'operatore. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

44)

all'articolo 78, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda il funzionamento della banca dati elettronica e l'accesso alla medesima da parte della Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

45)

l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

Ispettori dell'Unione

1.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, elabora un elenco degli ispettori dell'Unione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

2.   Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell'Unione possono effettuare ispezioni in conformità del presente regolamento nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione.

3.   Gli ispettori dell'Unione possono essere incaricati:

a)

dell'attuazione dei programmi specifici di controllo ed ispezione adottati conformemente all'articolo 95;

b)

dei programmi internazionali di controllo della pesca per i quali l'Unione è tenuta ad effettuare controlli.

4.   Per lo svolgimento delle loro mansioni e fatto salvo il paragrafo 5, gli ispettori dell'Unione hanno accesso immediato a:

a)

tutte le zone a bordo dei pescherecci dell'Unione e delle altre navi che esercitano attività di pesca, ai locali o ai luoghi pubblici e ai mezzi di trasporto; e

b)

tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per lo svolgimento delle loro mansioni, in particolare il giornale di pesca, le dichiarazioni di sbarco, i certificati di cattura, le dichiarazioni di trasbordo, le note di vendita e altri documenti pertinenti,

nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione.

5.   Gli ispettori dell'Unione non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia oltre il territorio dello Stato membro d'origine o al di fuori delle acque dell'Unione soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro d'origine.

6.   Quando sono assegnati al ruolo di ispettori dell'Unione, i funzionari della Commissione o dell'organismo da questa designato non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia.

7.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

a)

la notifica degli ispettori dell'Unione alla Commissione;

b)

l'adozione e l'aggiornamento dell'elenco degli ispettori dell'Unione;

c)

la notifica degli ispettori dell'Unione alle organizzazioni regionali per la gestione della pesca;

d)

i poteri e gli obblighi degli ispettori dell'Unione;

e)

i rapporti degli ispettori dell'Unione;

f)

le misure adottate a seguito dei rapporti degli ispettori dell'Unione.Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

46)

all'articolo 88, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione, previa consultazione dei due Stati membri interessati, fissa mediante atti di esecuzione i quantitativi di pesce da imputare al contingente dello Stato membro di sbarco o di trasbordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

47)

all'articolo 92, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

a)

i punti assegnati in caso di infrazioni gravi;

b)

la soglia di punti che dà luogo alla sospensione e al ritiro definitivo della licenza di pesca;

c)

le misure adottate a seguito della sospensione e del ritiro definitivo della licenza di pesca;

d)

la pesca illegale durante il periodo di sospensione o successivamente al ritiro definitivo definitiva della licenza di pesca;

e)

le condizioni che giustificano la soppressione di punti.

5 bis.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

a)

la creazione e il funzionamento di un sistema di punti per le infrazioni gravi;

b)

la notifica delle decisioni;

c)

il trasferimento di proprietà delle navi cui sono stati attribuiti punti;

d)

la radiazione dai pertinenti elenchi delle licenze di pesca i cui titolari si siano resi responsabili di infrazioni gravi;

e)

gli obblighi di informazione sul sistema di punti istituito dagli Stati membri per i comandanti di pescherecci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

48)

all'articolo 95, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alcune attività di pesca possono essere soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione. La Commissione, mediante atti di esecuzione e di concerto con gli Stati membri interessati, può determinare le attività di pesca che saranno soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione sulla base della necessità di un controllo specifico e coordinato delle varie attività di pesca in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

49)

all'articolo 102, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.   Entro tre mesi dalla richiesta della Commissione gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell'indagine e le trasmettono un rapporto. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.

4.   Se l'indagine amministrativa di cui al paragrafo 2 non permette di eliminare le irregolarità o se la Commissione identifica carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro nel corso delle verifiche o ispezioni autonome di cui agli articoli 98 e 99 o dell'audit di cui all'articolo 100, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce un piano d'azione con lo Stato membro considerato. Lo Stato membro prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d'azione.»;

50)

l'articolo 103 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può decidere di sospendere, per un periodo massimo di diciotto mesi, la totalità o parte dei pagamenti dell'aiuto finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 se risulta che:»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se durante il periodo di sospensione lo Stato membro interessato non dimostra di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili o se esso non dimostra che non sussistono rischi significativi di compromissione del corretto funzionamento del sistema unionale di controllo ed esecuzione, la Commissione può sopprimere la totalità o parte dell'aiuto finanziario dell'Unione il cui pagamento è stato sospeso conformemente al paragrafo 1. La soppressione può essere applicata unicamente dopo una sospensione di dodici mesi del pagamento corrispondente.»;

c)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

a)

l'interruzione dei termini di pagamento;

b)

la sospensione dei pagamenti;

c)

la soppressione dell'assistenza finanziaria. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

51)

l'articolo 104 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all'attuazione di un piano pluriennale e la Commissione ha la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, revoca la chiusura dopo che lo Stato membro abbia dimostrato con prove scritte, ritenute soddisfacenti dalla Commissione, che l'attività considerata può essere esercitata in modo sostenibile.»;

52)

l'articolo 105 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«2.   In caso di superamento di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione, a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:»;

b)

i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   In caso di superamento di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock a disposizione di uno Stato membro negli anni precedenti, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può, mediante atti di esecuzione, operare detrazioni dai futuri contingenti di tale Stato membro al fine di tener conto del livello di superamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

5.   Se non è possibile procedere a una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può, mediante atti di esecuzione, operare detrazioni nell'anno o negli anni successivi dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.

6.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

a)

la valutazione del contingente modificato rispetto al quale è calcolato il superamento;

b)

la procedura per la consultazione dello Stato membro interessato riguardo alla detrazione dai contingenti di cui ai paragrafi 4 e 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

53)

l'articolo 106 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, procede a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro.»;

b)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   In caso di superamento dello sforzo di pesca in una zona geografica o per un tipo di pesca di cui dispone uno Stato membro, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione, a detrazioni dallo sforzo di pesca di cui dispone tale Stato membro nella zona geografica o per il tipo di pesca in questione applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:»;

c)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Se non è possibile procedere a una detrazione a norma del paragrafo 2 dallo sforzo di pesca massimo consentito per uno stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di uno sforzo di pesca massimo consentito, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può operare detrazioni nell'anno o negli anni successivi dallo sforzo di pesca di cui tale Stato membro dispone nella stessa zona geografica, conformemente al paragrafo 2.

4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

a)

la valutazione dello sforzo di pesca massimo consentito rispetto al quale è calcolato il superamento;

b)

la procedura per la consultazione dello Stato membro interessato riguardo alla detrazione dallo sforzo di pesca di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

54)

l'articolo 107 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se esistono prove dell'inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme in materia di stock soggetti a piani pluriennali e del fatto che questo può costituire una grave minaccia per la conservazione di tali stock, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può procedere a detrazioni nell'anno o negli anni successivi dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o di un gruppo di stock assegnati a tale Stato membro, applicando il principio di proporzionalità tenuto conto del danno causato agli stock.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda il termine entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l'attività di pesca considerata può essere esercitata in modo sostenibile, la documentazione che lo Stato membro deve accludere alla propria risposta e la determinazione dei quantitativi da detrarre tenuto conto:

a)

dell'entità e della natura dell'inosservanza,

b)

della gravità della minaccia per la conservazione,

c)

del danno causato allo stock dall'inosservanza.»;

55)

nel titolo XI, il capo IV è sostituito dal seguente:

«CAPO IV

Misure transitorie

Articolo 108

Misure transitorie

1.   Se, anche alla luce dei risultati di un campionamento effettuato dalla Commissione, vi sono prove del fatto che le attività di pesca praticate e/o le misure adottate da uno o da alcuni Stati membri rischiano di compromettere le misure di conservazione e di gestione adottate nel quadro di piani pluriennali o costituiscono una minaccia per l'ecosistema marino e che la situazione esige un intervento immediato, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere, mediante atti di esecuzione, misure transitorie di durata non superiore a sei mesi.

2.   Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 sono commisurate alla minaccia e possono comprendere, in particolare:

a)

la sospensione delle attività di pesca delle navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

b)

la chiusura delle attività di pesca;

c)

il divieto per gli operatori dell'Unione di accettare sbarchi, trasferimenti in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento o trasbordi di pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

d)

il divieto di immettere sul mercato o di utilizzare per altri scopi commerciali pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

e)

il divieto di fornire pesci vivi destinati alla piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri interessati;

f)

il divieto di accettare pesci vivi catturati da navi battenti bandiera dello Stato membro interessato ai fini della piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;

g)

il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;

h)

l'adeguata modifica dei dati di pesca trasmessi dagli Stati membri.

3.   Lo Stato membro comunica la richiesta motivata di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati.»;

56)

all'articolo 109, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l'attuazione del sistema di convalida concernente i dati elencati al paragrafo 2, lettere a) e b), e il trattamento delle incongruenze. Il piano consente agli Stati membri di fissare le priorità per la convalida e i controlli incrociati e il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio. Il piano è sottoposto alla Commissione per approvazione entro il 31 dicembre 2011. La Commissione, mediante atti di esecuzione, approva i piani anteriormente al 1o luglio 2012 dopo aver consentito agli Stati membri di apportare correzioni. Le modifiche del piano sono sottoposte annualmente alla Commissione per approvazione. La Commissione approva le modifiche del piano mediante atti di esecuzione.»;

57)

all'articolo 110, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, fino al 30 giugno 2012 gli Stati membri possono realizzare progetti pilota con la Commissione o l'organismo da questa designato per fornire l'accesso remoto in tempo reale ai dati degli Stati membri sulle possibilità di pesca registrati e convalidati a norma del presente regolamento. Se sia la Commissione che lo Stato membro interessato ritengono soddisfacenti i risultati del progetto pilota e fintanto che l'accesso remoto funziona nel modo concordato, lo Stato membro interessato non è più tenuto a riferire sulle possibilità di pesca come previsto dall'articolo 33, paragrafi 2 e 8. Il formato e le procedure di accesso ai dati sono esaminati e testati. Gli Stati membri che intendano realizzare progetti pilota ne informano la Commissione anteriormente al 1o gennaio 2012. A decorrere dal 1o gennaio 2013 possono essere stabilite in conformità del trattato disposizioni che prevedano una frequenza e modalità diverse di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri al fine di garantire l'accesso in tempo reale.»;

58)

all'articolo 111 è soppresso il paragrafo 3;

59)

prima del titolo del capo II è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 111 bis

Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di dati

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda il controllo della qualità, il rispetto dei termini per la presentazione dei dati, i controlli incrociati, l'analisi e la verifica dei dati nonché per la definizione di un formato standard per lo scaricamento e lo scambio dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

60)

all'articolo 114, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini del presente regolamento ogni Stato membro istituisce, anteriormente al 1o gennaio 2012, un sito web ufficiale accessibile via Internet e contenente le informazioni elencate agli articoli 115 e 116. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet del loro sito web ufficiale. La Commissione può decidere di elaborare, mediante atti di esecuzione, norme e procedure comuni volte a garantire la trasparenza della comunicazione tra gli Stati membri e tra questi, la Commissione e l'organismo da essa designato, anche per quanto riguarda la trasmissione di resoconti regolari delle attività di pesca rispetto alle possibilità di pesca.»;

61)

all'articolo 116 è soppresso il paragrafo 6;

62)

prima del titolo XIII è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 116 bis

Modalità di applicazione delle disposizioni concernenti i siti e i servizi web

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda la gestione di siti web e servizi web. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

63)

all'articolo 117, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le regole applicabili all'assistenza reciproca per quanto concerne:

a)

la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, i paesi terzi, la Commissione e l'organismo da essa designato, compresi la protezione dei dati personali, l'utilizzo delle informazioni e la protezione del segreto professionale e commerciale;

b)

i costi connessi all'esecuzione delle richieste di assistenza;

c)

la designazione dell'autorità unica degli Stati membri;

d)

la comunicazione delle misure di follow-up adottate dalle autorità nazionali a seguito dello scambio di informazioni;

e)

la richiesta di assistenza, comprese le richieste di informazioni, di misure e di notifiche amministrative, e la fissazione dei termini di risposta;

f)

la comunicazione di informazioni senza preventiva richiesta;

g)

le relazioni degli Stati membri con la Commissione e con i paesi terzi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

64)

all'articolo 118, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda il contenuto e il formato delle relazioni presentate dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»;

65)

l'articolo 119 è sostituito dal seguente:

«Articolo 119

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

66)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 119 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 10, all'articolo 14, paragrafo 11, all'articolo 15, paragrafo 9, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafi 10 e 11, all'articolo 59, paragrafo 5, all'articolo 60, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafi 1 e 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74, paragrafo 6, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafo 5 bis, e all'articolo 107, paragrafo 4, è conferita conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di tre anni a decorrere da …  (*1).

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. In tale relazione, la Commissione valuta l'efficacia degli atti adottati alla luce degli obiettivi del presente regolamento e della politica comune della pesca, al fine di garantire, in particolare, che il controllo sia effettuato in modo equo, ad esempio mediante l'utilizzo di indicatori comparativi.

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 15]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 14, paragrafo 11, all'articolo 15, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafi 10 e 11, all'articolo 59, paragrafo 5, all'articolo 60, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafi 1 e 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74, paragrafo 6, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafo 5 bis, e all'articolo 107, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, dell'articolo 14, paragrafo 11, dell'articolo 15, paragrafo 9, dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'articolo 22, paragrafo 7, dell'articolo 49, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafo 3, dell'articolo 58, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 59, paragrafo 5, dell'articolo 60, paragrafo 7, dell'articolo 65, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 73, paragrafo 9, dell'articolo 74, paragrafo 6, dell'articolo 75, paragrafo 2, dell'articolo 92, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 107, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 71.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014.

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(*1)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.


24.3.2017   

IT

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C 93/320


P7_TA(2014)0084

Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (COM(2011)0772 — C7-0426/2011 — 2011/0356(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2017/C 093/52)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0772),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0426/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0255/2012),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P7_TC1-COD(2011)0356

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/34/UE.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.


24.3.2017   

IT

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C 93/322


P7_TA(2014)0085

Esplosivi per uso civile ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e alla supervisione di esplosivi per uso civile (rifusione) (COM(2011)0771 — C7-0423/2011 — 2011/0349(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2017/C 093/53)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0771),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0423/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0256/2012),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P7_TC1-COD(2011)0349

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/28/UE.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.


24.3.2017   

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C 93/324


P7_TA(2014)0086

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (COM(2011)0766 — C7-0430/2011 — 2011/0352(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2017/C 093/54)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0766,

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0430/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0257/2012),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P7_TC1-COD(2011)0352

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/31/UE.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/326


P7_TA(2014)0087

Compatibilità elettromagnetica ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (COM(2011)0765 — C7-0429/2011 — 2011/0351(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2017/C 093/55)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0765),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0429/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera dell'11 ottobre 2013 di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0258/2012),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P7_TC1-COD(2011)0351

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/30/UE.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/328


P7_TA(2014)0088

Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (COM(2011)0773 — C7-0427/2011 — 2011/0357(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2017/C 093/56)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0773),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0427/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0259/2012),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P7_TC1-COD(2011)0357

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/35/UE.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/330


P7_TA(2014)0089

Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) (COM(2011)0770 — C7-0421/2011 — 2011/0354(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2017/C 093/57)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0770),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0421/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0260/2012),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P7_TC1-COD(2011)0354

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/33/UE.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/332


P7_TA(2014)0090

Recipienti semplici a pressione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione (rifusione) (COM(2011)0768 — C7-0428/2011 — 2011/0350(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2017/C 093/58)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0768),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0428/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0261/2012),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P7_TC1-COD(2011)0350

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/29/UE.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/334


P7_TA(2014)0091

Strumenti di misura ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (COM(2011)0769 — C7-0422/2011 — 2011/0353(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2017/C 093/59)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0769),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0422/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera dell'8 ottobre 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0376/2012),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P7_TC1-COD(2011)0353

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/32/UE.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/336


P7_TA(2014)0092

Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (COM(2013)0130 — C7-0066/2013 — 2013/0072(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 093/60)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0130),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0066/2013),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 55 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0020/2014),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 115.


P7_TC1-COD(2013)0072

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio (5) hanno contribuito significativamente a tutelare i diritti dei passeggeri del trasporto aereo quando i loro programmi di viaggio sono modificati dal negato imbarco, dai ritardi prolungati, dalle cancellazioni o dagli errori nella gestione del bagaglio.

(2)

Tuttavia, alcune lacune emerse nell'applicazione dei diritti stabiliti dai regolamenti hanno ostacolato la realizzazione del loro pieno potenziale in termini di protezione dei passeggeri. Per garantire un'applicazione più efficace, efficiente e coerente dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo nell'Unione è necessario apportare una serie di modifiche all'attuale quadro giuridico. Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione intitolata «Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione», la Commissione ha sottolineato questa esigenza, annunciando misure volte a garantire un complesso di diritti comuni anche a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo e ad assicurarne l'adeguata applicazione.

(2 bis)

I servizi di trasporto aereo sono prepagati dai passeggeri e direttamente o indirettamente sovvenzionati dai contribuenti. I biglietti aerei dovrebbero perciò essere considerati «contratti con obbligazioni di risultato», in cui le compagnie aeree garantiscono di adempiere gli obblighi del contratto con la massima diligenza. [Em. 1]

(3)

Al fine di migliorare la certezza giuridica per i vettori aerei e per i passeggeri, è necessaria una definizione più precisa del concetto di «circostanze eccezionali», che tenga conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-549/07 (Wallentin-Hermann). Occorre È opportuno chiarire ulteriormente tale definizione con un elenco non tassativo di circostanze chiaramente definite identificate come eccezionali o meno. Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per apportare aggiunte a tale elenco ove ciò si renda necessario. [Em. 2]

(4)

Nella causa C-173/07 (Emirates) la Corte di giustizia ha sostenuto che la nozione di «volo» di cui al regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere interpretata essenzialmente come un'operazione di trasporto aereo, e che costituisce quindi «un'unità» di tale trasporto, effettuata da un vettore aereo che ne stabilisce l'itinerario. Per evitare incertezze, occorre una chiara definizione di «volo», nonché delle nozioni connesse di «coincidenza» e «tratta».

(5)

Nella causa C-22/11 (Finnair), la Corte di giustizia ha stabilito che la nozione di «negato imbarco» deve essere interpretata non solo in relazione ai casi in cui l'imbarco è negato in seguito a sovraprenotazione (overbooking), ma anche a quelli in cui l'imbarco è negato per altri motivi, ad esempio per ragioni operative. Data questa conferma, non ci sono motivi validi per modificare l'attuale È opportuno che la definizione di «negato imbarco» comprenda i casi in cui l'orario di partenza previsto è stato anticipato, con la conseguenza che il passeggero perde il volo . [Em. 3]

(6)

Il regolamento (CE) n. 261/2004 si applica anche ai passeggeri cha hanno prenotato il volo aereo nell'ambito di un viaggio «tutto compreso». Tuttavia, occorre chiarire dovrebbe essere chiarito che i passeggeri non possono cumulare i diritti connessi, in particolare a norma di tale regolamento e della direttiva 90/314/CEE del Consiglio (6). I passeggeri possono dovrebbero poter scegliere dove presentare i propri reclami, ma non possono dovrebbero avere il diritto di cumulare risarcimenti per il medesimo problema in base a entrambi gli atti giuridici. I passeggeri non devono preoccuparsi di come I vettori aerei e gli operatori turistici si ripartiscono tali dovrebbero fornire ai passeggeri gli elementi di prova necessari per completare senza ritardi i reclami. [Em. 4]

(7)

Per migliorare i livelli di protezione, non dovrebbe essere possibile negare ai passeggeri non deve essere negato l'imbarco su un volo di ritorno compreso in una tratta di un viaggio coperto da un biglietto di andata e ritorno per la ragione che non aver hanno utilizzato il volo di andata tutte le tratte comprese nel biglietto . [Em. 5]

(8)

Attualmente in alcuni casi ai passeggeri sono comminate sanzioni amministrative punitive per aver commesso errori ortografici nel proprio nome. Occorre È opportuno consentire gratuitamente una ragionevole la correzione degli errori di prenotazione, purché essi non implichino la modifica degli orari, della data, dell'itinerario o del passeggero. [Em. 6]

(9)

È necessario opportuno chiarire che in caso di cancellazione, la scelta tra il rimborso, il proseguimento del viaggio mediante riprogrammazione riprotezione o il viaggio a un'ora successiva dello stesso giorno o in una data successiva spetta al passeggero e non al vettore aereo. [Em. 7]

(9 bis)

In caso di cancellazione del volo da parte del passeggero, i vettori aerei dovrebbero essere tenuti a rimborsare le tasse già pagate, senza alcun addebito. [Em. 8]

(9 ter)

Se il passeggero sceglie, in base a un accordo, di viaggiare in un momento successivo, le spese sostenute per andare all'aeroporto o tornare da quest'ultimo per il volo non utilizzato dovrebbero essere sempre rimborsate integralmente. Dovrebbero sempre esservi incluse le tariffe del trasporto pubblico, le spese di taxi e il costo del parcheggio all'aeroporto. [Em. 9]

(9 quater)

La tutela finanziaria dei passeggeri in caso di fallimento della compagnia aerea è una componente chiave di un regime dei diritti dei passeggeri efficace. Per rafforzare la tutela dei passeggeri del trasporto aereo in caso di cancellazione di voli dovuta al fallimento di un vettore aereo o all'interruzione delle sue operazioni a causa della revoca della licenza di esercizio, è opportuno obbligare i vettori aerei a fornire prove sufficienti di disporre di garanzie per il rimborso dei passeggeri o per il loro rimpatrio. [Em. 10]

(9 quinquies)

Ad esempio, la creazione di un fondo di garanzia o di un sistema di assicurazione obbligatoria consentirà ai vettori aerei di garantire il rimborso dei passeggeri o il loro rimpatrio qualora i loro voli siano cancellati per il fallimento del vettore aereo o per l'interruzione delle sue operazioni in conseguenza della revoca della licenza di esercizio. [Em. 11]

(10)

Il gestore aeroportuale e gli aeroporti e i loro utenti dell'aeroporto , quali i vettori aerei e le società che prestano servizi a terra, devono collaborare per i fornitori di servizi di navigazione aerea e coloro che forniscono assistenza ai passeggeri con disabilità e ai passeggeri a mobilità ridotta, dovrebbero adottare misure adeguate per ottenere il coordinamento e la collaborazione fra gli utenti dell'aeroporto al fine di ridurre al minimo l'impatto di molteplici interruzioni del disguidi riguardanti il volo sui passeggeri, garantendo loro l'assistenza e la riprotezione. A tal fine, sono tenuti a elaborare piani i gestori aeroportuali dovrebbero assicurare un adeguato coordinamento mediante un appropriato piano di emergenza per tali situazioni e a dovrebbero collaborare con le autorità nazionali, regionali o locali allo sviluppo di detti piani. Tali piani dovrebbero essere valutati dagli organismi nazionali di applicazione, che potranno, se del caso, richiedere adeguamenti. [Em. 12]

(10 bis)

È opportuno che i vettori aerei stabiliscano procedure e azioni coordinate per fornire informazioni adeguate ai passeggeri rimasti a terra. Tali procedure dovrebbero indicare chiaramente a chi spetta, in ciascun aeroporto, la responsabilità di organizzare l'assistenza, la riprotezione o il rimborso, e dovrebbero definire le modalità e le condizioni per la fornitura di tali servizi. [Em. 13]

(10 ter)

Al fine di assistere i passeggeri in caso di disguidi relativi ai voli o di ritardo, danneggiamento o smarrimento dei bagagli, è opportuno che i vettori aerei istituiscano negli aeroporti degli sportelli presso i quali il loro personale o terzi da loro incaricati forniscano ai passeggeri le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, comprese le procedure di reclamo, e li aiutino ad agire immediatamente. [Em. 14]

(11)

Il regolamento (CE) n. 261/2004 deve dovrebbe prevedere esplicitamente il diritto al risarcimento alla compensazione per i passeggeri che subiscono gravi ritardi, in linea con le sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon) e con il principio della parità di trattamento, che impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso . Al contempo, Le soglie che danno diritto al risarcimento devono alla compensazione dovrebbero essere aumentate , anche per tenere conto dell'impatto finanziario sul settore e per evitare il conseguente aumento della frequenza delle cancellazioni. Per . Esse dovrebbero avere l'effetto di garantire condizioni di risarcimento compensazione omogenee per i cittadini che viaggiano nell'UE, la soglia deve essere uguale per tutti i viaggi all'interno dell'Unione, ma deve dipendere dalla Unione. Al contempo, determinate soglie dovrebbero essere fissate a un livello più alto in funzione della distanza della tratta per i viaggi da e verso paesi terzi, al fine di tenere conto delle difficoltà operative riscontrate dai vettori aerei nel gestire i ritardi in aeroporti lontani. Per quanto riguarda l'importo della compensazione, è opportuno che esso sia sempre uguale a parità di distanza del volo. [Em. 15]

(12)

Per assicurare la certezza giuridica, il regolamento (CE) n. 261/2004 deve dovrebbe confermare esplicitamente che la modifica dei programmi di volo ha lo stesso impatto sui passeggeri rispetto un impatto simile ai ritardi prolungati o al negato imbarco e che pertanto dovrebbe dare origine a diritti analoghi. [Em. 16]

(13)

I passeggeri che perdono una coincidenza devono a causa di una modifica dell'orario o di un ritardo dovrebbero ricevere un'assistenza adeguata in attesa della riprotezione. Nel rispetto del principio di parità di trattamento e in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-11/11 (Air France/Folkerts) , tali passeggeri devono dovrebbero poter chiedere un risarcimento una compensazione su una base analoga ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una cancellazione, in funzione del ritardo accumulato quando raggiungono la destinazione finale del viaggio. [Em. 17]

(13 bis)

In linea di principio, il soggetto tenuto a offrire l'assistenza e la riprotezione dovrebbe essere il vettore aereo che causa la modifica di orario o il ritardo. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere economico per il vettore aereo interessato, è opportuno che la compensazione da versare al passeggero sia connesso al ritardo della coincidenza precedente al punto di trasferimento. [Em. 18]

(13 ter)

I passeggeri con disabilità o i passeggeri a mobilità ridotta che perdono una coincidenza per un ritardo causato dai servizi di assistenza dell'aeroporto dovrebbero ricevere un'assistenza adeguata mentre sono in attesa della riprotezione. Essi dovrebbero poter chiedere una compensazione al gestore aeroportuale su una base analoga ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una cancellazione imputabile al vettore aereo. [Em. 19]

(14)

Al fine di migliorare la protezione dei passeggeri, occorre chiarire che i passeggeri che subiscono un ritardo hanno diritto all'assistenza e al risarcimento, indipendentemente dal fatto che siano in attesa nel terminal dell'aeroporto o già a bordo dell'aeromobile. Tuttavia, dato che questi ultimi non hanno accesso ai servizi disponibili nel terminal, i loro diritti devono essere rafforzati per quanto riguarda le esigenze di base e il diritto a essere sbarcati.

(15)

Spesso, nel caso in cui un passeggero abbia scelto di essere riprotetto non appena possibile, il vettore aereo subordina la riprotezione alla disponibilità di posti nell'ambito dei propri servizi, negando così al passeggero la possibilità di essere riprotetto più rapidamente tramite servizi alternativi. Occorre stabilire che, decorso un determinato periodo di tempo, il vettore deve offrire la riprotezione con i servizi di un altro vettore o con mezzi di trasporto alternativo, qualora tale situazione possa accelerare la riprotezione. L'alternativa di viaggio deve dipendere dalla disponibilità di posti.

(16)

Attualmente i vettori aerei hanno una responsabilità illimitata per la sistemazione in albergo dei passeggeri in caso di circostanze eccezionali di lunga durata. Questa incertezza e l'assenza di un limite di tempo ragionevole rischiano di compromettere la stabilità finanziaria del vettore. Un vettore aereo deve pertanto dovrebbe tuttavia essere in grado di limitare l'offerta di assistenza per quanto riguarda la durata della sistemazione in albergo e, nei casi in cui i passeggeri provvedono in proprio alla sistemazione, per quanto riguarda i costi e l'assistenza dopo un determinato periodo di tempo. Inoltre, i piani di emergenza e la riprotezione rapida devono dovrebbero limitare il rischio per i passeggeri di rimanere a terra per lunghi periodi. [Em. 20]

(17)

È stato dimostrato che l'applicazione di alcuni diritti dei passeggeri, in particolare il diritto alla sistemazione in albergo, risulta sproporzionata rispetto alle entrate dei vettori aerei per alcune operazioni di portata ridotta. I vettori che operano voli con aeromobili di piccole dimensioni su brevi distanze devono pertanto essere esentati dall'obbligo di pagare le spese della sistemazione in albergo, sebbene il vettore debba comunque aiutare il passeggero a trovare una sistemazione. [Em. 21]

(18)

Per le persone disabili, le persone a mobilità ridotta o altre persone con esigenze particolari, quali i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza e le persone che necessitano di specifica assistenza medica, può essere più difficile trovare una sistemazione in caso di interruzione del disguidi relativi al volo. Pertanto, le limitazioni al diritto alla sistemazione in albergo in caso di circostanze eccezionali o per le operazioni regionali non si applicano dovrebbero applicarsi in nessun caso a queste categorie di passeggeri. [Em. 22]

(18 bis)

Qualora il vettore aereo unionale richieda che le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta siano accompagnate da un assistente, quest'ultimo non dovrebbe essere soggetto al pagamento della relativa tassa aeroportuale di partenza. [Em. 23]

(18 ter)

I fornitori di servizi dovrebbero garantire che le persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità abbiano in qualsiasi momento il diritto di utilizzare gratuitamente, a bordo dell'aeromobile, apparecchi respiratori omologati. È opportuno che la Commissione rediga un elenco di dispositivi medici omologati per la somministrazione di ossigeno in collaborazione con l'industria e con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, tenendo debitamente conto dei requisiti di sicurezza. [Em. 24]

(19)

I vettori aerei non sono gli unici responsabili dell'attuale livello di ritardi prolungati e di cancellazioni dei voli nell'UE. Per incoraggiare tutti gli attori della catena del trasporto aereo a cercare soluzioni in tempi utili per ridurre al minimo i disagi causati ai passeggeri dai ritardi prolungati e dalle cancellazioni, i vettori aerei dovrebbero avere il diritto di chiedere un risarcimento ai terzi in parte responsabili dell'evento che ha fatto sorgere il diritto al risarcimento o ad altri obblighi.

(20)

I passeggeri devono dovrebbero essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di interruzioni del disguidi relativi al volo, modifica dell'orario e negato imbarco, ma anche riguardo alle cause dell'interruzione stessa, non appena tali informazioni siano disponibili. È necessario fornire opportuno che tali informazioni siano fornite dal vettore aereo anche nel caso in cui il passeggero abbia acquistato il biglietto tramite un intermediario stabilito nell'Unione. I passeggeri dovrebbero inoltre essere informati in merito alle procedure più semplici e rapide per presentare reclamo, così da essere messi in condizione di esercitare i propri diritti. [Em. 25]

(21)

Al fine di garantire una migliore applicazione dei diritti dei passeggeri, il ruolo degli organismi nazionali di applicazione deve essere definito con maggiore precisione e chiaramente distinto dalla gestione dei singoli reclami dei passeggeri.

(21 bis)

Per coadiuvare gli organismi nazionali di applicazione nello svolgimento del loro ruolo concernente l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che i vettori aerei forniscano a detti organismi la pertinente documentazione di conformità che dimostri la loro ottemperanza a tutti i pertinenti articoli del presente regolamento. [Em. 26]

(21 ter)

Essendo l'aviazione commerciale un mercato integrato dell'Unione, le misure volte a garantire l'applicazione del presente regolamento saranno più efficaci a livello dell'Unione se vi sarà un maggiore coinvolgimento della Commissione europea. Specificamente, la Commissione dovrebbe sensibilizzare il pubblico interessato circa il rispetto da parte dei vettori aerei degli obblighi relativi ai diritti dei passeggeri, pubblicando un elenco di vettori che violano sistematicamente il presente regolamento. [Em. 27]

(22)

È opportuno che i passeggeri devono ricevere ricevano informazioni adeguate in merito alle procedure per presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei, dai quali devono ottenere , siano avvertiti dei termini stabiliti al riguardo, in particolare quelli di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2, e ottengano risposta entro un periodo di il più breve tempo ragionevole possibile . Inoltre, i passeggeri devono dovrebbero avere la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei attraverso sistemi extragiudiziali. Gli Stati membri dovrebbero prevedere adeguati servizi di mediazione per i casi in cui non sia stato possibile comporre una controversia tra il passeggero e la compagnia aerea. Tuttavia, dato che il ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tali strumenti non devono dovrebbero impedire o limitare l'accesso dei passeggeri alla giustizia. A tal fine è opportuno che siano sempre loro comunicati gli indirizzi e le altre informazioni di contatto di tutti gli organismi preposti allo svolgimento delle pertinenti formalità in ciascun paese. Per consentire un trattamento agevole, rapido ed economico delle controversie nei procedimenti sia giudiziali che extragiudiziali, è opportuno fare riferimento in particolare alle procedure alternative e online di risoluzione delle controversie e al procedimento europeo per le controversie di modesta entità. [Em. 28]

(22 bis)

La richiesta di compensazione per vie legali dovrebbe sempre essere preceduta da un reclamo. [Em. 29]

(23)

Nella causa C-139/11 (Moré/KLM) la Corte di giustizia ha chiarito che il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette a ottenere il risarcimento è stabilito nel rispetto delle norme nazionali di ciascuno Stato membro. Per quanto riguarda le composizioni extragiudiziali, i termini sono determinati in conformità della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (7). [Em. 30]

(24)

Un flusso di informazioni costante tra gli organismi di applicazione e la Commissione consentirebbe a quest'ultima di svolgere meglio il proprio ruolo di monitoraggio e di controllo degli organismi nazionali e di sostenerli.

(25)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 261/2004, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(26)

Per l'adozione di decisioni esecutive sul contenuto delle relazioni di attività fornite dagli Stati membri alla Commissione è opportuno ricorrere alla procedura di consultazione.

(26 bis)

Al fine di migliorare la certezza giuridica per i passeggeri e per i vettori aerei, dovrebbe essere possibile chiarire il concetto di «circostanze eccezionali» sulla base del lavoro degli organismi nazionali di applicazione e delle sentenze della Corte. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni durante i lavori preparatori con gli organismi nazionali di applicazione. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 31]

(27)

Al fine di garantire il risarcimento dell'intero valore delle attrezzature per la mobilità smarrite o danneggiate, i vettori aerei devono offrire gratuitamente alle persone e i servizi di assistenza aeroportuale informano i passeggeri con disabilità o i passeggeri a mobilità ridotta la , al momento della prenotazione e nuovamente al momento dell'accettazione (check-in), della possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse che, nel rispetto della convenzione di Montreal, consenta loro di chiedere il pieno risarcimento per lo smarrimento o il danneggiamento di tali attrezzature. I vettori aerei dovrebbero informare i passeggeri in merito a tale dichiarazione e ai diritti che ne derivano ogni volta che i passeggeri prenotano un biglietto. [Em. 32]

(28)

A volte i passeggeri non hanno le idee chiare in merito alle dimensioni, al peso o al numero di bagagli che possono essere imbarcati. Per garantire che essi siano pienamente consapevoli dei bagagli autorizzati, sia a mano che stivati, compresi nel proprio biglietto, al momento della prenotazione e all'aeroporto i vettori aerei devono indicare chiaramente quali sono i bagagli autorizzati.

(29)

Per quanto possibile È opportuno che gli strumenti musicali devono essere siano accettati come bagaglio in cabina passeggeri e, ove ciò non sia possibile, devono essere siano trasportati se possibile in condizioni adeguate nella stiva dell'aeromobile. Per consentire ai passeggeri interessati di accertare se il loro strumento possa essere alloggiato in cabina, i vettori aerei dovrebbero informarli in merito alle dimensioni degli alloggiamenti. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2027/97. [Em. 33]

(30)

Per garantire l'applicazione corretta e coerente dei diritti dei passeggeri stabiliti dal regolamento (CE) n. 2027/97, gli organismi nazionali di applicazione istituiti a norma del regolamento (CE) n. 261/2004 devono inoltre monitorare e applicare i diritti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2027/97.

(31)

Dati i termini limitati per la presentazione dei reclami per lo smarrimento, il ritardo o il danneggiamento del bagaglio, i vettori aerei devono dare ai è opportuno che in tutti gli aeroporti sia istituito un apposito servizio reclami per i bagagli, al quale i passeggeri abbiano la possibilità di presentare un reclamo, fornendo al momento dell'arrivo. A questo scopo , i vettori aerei dovrebbero fornire ai passeggeri un modulo di reclamo all'aeroporto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione . Il modulo potrebbe anche essere un normale modulo PIR (Property Irregularity Report). La Commissione dovrebbe stabilire il formato del modulo di reclamo standardizzato mediante atti di esecuzione. [Em. 34]

(32)

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2027/97 è diventato obsoleto, poiché ora le questioni assicurative sono regolamentate dal regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). L'articolo deve dunque essere soppresso.

(33)

Occorre modificare i limiti monetari stabiliti nel regolamento (CE) n. 2027/97 per tenere conto dell'evoluzione della situazione economica, in base alla revisione effettuata dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) nel 2009 a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal.

(34)

Al fine di assicurare la corrispondenza continua tra il regolamento (CE) n. 2027/97 e la convenzione di Montreal, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questo potere consentirà alla Commissione di modificare i limiti monetari stabiliti nel regolamento (CE) n. 2027/97, qualora essi siano modificati dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal.

(35)

Il presente regolamento deve rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nello specifico la protezione dei consumatori, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il divieto di qualunque forma di discriminazione e l'inserimento dei disabili, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un tribunale e a un giudice imparziale.

(35 bis)

Al fine di migliorare la protezione dei passeggeri oltre i confini dell'Unione, è opportuno che il tema dei diritti dei passeggeri sia trattato in sede di accordi bilaterali e internazionali. [Em. 35]

(35 ter)

È opportuno fornire gratuitamente strutture specifiche per i passeggeri con disabilità gravi che hanno bisogno di disporre di spogliatoi e servizi igienici (i cosiddetti «changing place») in tutti gli aeroporti dell'Unione con un traffico annuale superiore a 1 milione di passeggeri. [Em. 36]

(35 quater)

Gli organismi nazionali di applicazione istituiti dagli Stati membri («ONA») non sempre dispongono del potere sufficiente a garantire l'efficace protezione dei diritti dei passeggeri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto dotare gli ONA del potere sufficiente a sanzionare le violazioni e a risolvere le controversie tra i passeggeri e le compagnie aeree; inoltre, tutti gli ONA dovrebbero compiere indagini esaustive su tutti i reclami ricevuti, [Em. 37]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 261/2004 è modificato come segue:

-1)

all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

sistemazione in classe inferiore (downgrading);» [Em. 38]

-1 bis).

all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

perdita di una coincidenza.» [Em. 39]

-1 ter)

all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso. [Em. 174/rev]

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

la definizione alla lettera c) è sostituita dalla seguente:

«“vettore aereo comunitario”: un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

b)

La definizione alla lettera d) è sostituita dalla seguente:

«organizzatore»: un soggetto ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti«  (10) la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso» e li vende o li offre in vendita, direttamente o tramite un venditore; . [Em. 40]

(10)   GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59."

b bis)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

“prenotazione”: il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'organizzatore;»; [Em. 41]

c)

La definizione alla lettera i) è sostituita dalla seguente:

« “persona con disabilità” o “persona a mobilità ridotta”: un soggetto ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona .»; [Em. 42]

c bis)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«“negato imbarco”: il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati; un volo il cui orario di partenza previsto è stato anticipato con la conseguenza che il passeggero perde il volo è considerato un volo per il quale al passeggero è stato negato l'imbarco;» [Em. 43]

d)

Alla definizione di «cancellazione del volo» alla lettera l) è aggiunta la frase seguente:

«Si considera cancellato un volo in cui l'aeromobile è decollato ma, per qualsiasi ragione, in seguito è stato costretto ad atterrare in un aeroporto diverso da quello di destinazione o a tornare all'aeroporto di partenza e in cui i passeggeri dell'aeromobile stesso sono stati trasferiti alla partenza su altri voli .»; [Em. 44]

e)

Sono aggiunte le seguenti definizioni:

«m)

“circostanze eccezionali”: circostanze che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al sfuggono al controllo del vettore aereo interessato nel normale esercizio dell' della sua attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo ed esulano dagli obblighi imposti dalle pertinenti norme di sicurezza da osservare . Ai fini del presente regolamento, le sono circostanze eccezionali includono le circostanze esclusivamente quelle di cui in all' allegato 1 ; [Em. 45]

n)

“volo”: un'operazione di trasporto aereo tra due aeroporti; le soste intermedie per motivi esclusivamente tecnici od operativi non sono tenute in considerazione;

o)

“coincidenza”: un volo che, nell'ambito di un unico contratto di trasporto o di un unico riferimento di prenotazione , intende o di entrambi, è inteso a consentire al passeggero di giungere a un punto di trasferimento per ripartire con un altro volo o, ove opportuno in base al se del caso nel contesto dell'articolo 6 bis , tale volo in partenza dal punto di trasferimento; [Em. 46]

p)

“tratta”: un volo o una serie continua di coincidenze che trasportano il passeggero dall'aeroporto di partenza alla sua destinazione finale conformemente a un contratto di trasporto;

q)

“aeroporto”, qualsiasi area appositamente predisposta per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che essa può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

r)

“gestore aeroportuale”: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale nonché di coordinare e di controllare le attività dei i vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete aeroportuale in questione secondo le sue competenze ; [Em. 47]

s)

“prezzo del biglietto”: il prezzo totale pagato per un biglietto che comprende la tariffa aerea nonché tutte le tasse, i diritti, le imposte e i supplementi versati per tutti i servizi obbligatori e facoltativi inclusi nel biglietto , quali tutti i costi di check-in, fornitura dei biglietti ed emissione delle carte d'imbarco e trasporto di una quantità minima di bagaglio, comprendente un collo di bagaglio a mano, uno di bagaglio da stiva e beni di prima necessità, nonché tutti i costi connessi al pagamento, ad esempio le commissioni per il pagamento mediante carta di credito; il prezzo del biglietto pubblicato anticipatamente rispecchia sempre il prezzo finale da pagare per il biglietto. [Em. 48]

t)

“prezzo del volo”: il valore ottenuto moltiplicando il prezzo del biglietto per il rapporto tra la distanza del volo e la distanza totale della tratta o delle tratte comprese nel biglietto; nel caso in cui il prezzo del biglietto non sia noto, il valore dell'eventuale rimborso è pari al supplemento pagato per un posto di classe premium sul volo; [Em. 49]

u)

“orario di partenza”: l'orario in cui l'aeromobile lascia la porta di imbarco, trainato o con i propri motori (orario di distacco dalla rampa);

v)

“orario di arrivo”: l'orario in cui l'aeromobile giunge alla porta di sbarco e sono azionati i freni di stazionamento (orario di arrivo alla rampa);

w)

“ritardi in pista”: alla partenza, il tempo di permanenza a terra dell'aeromobile tra l'inizio la fine dell'imbarco dei passeggeri e l'orario di decollo dell'aeromobile oppure, all'arrivo, il tempo trascorso tra il contatto dell'aeromobile con il suolo e l'inizio delle operazioni di sbarco dei passeggeri; [Em. 50]

x)

“notte”: il periodo tra mezzanotte e le 6.00;

y)

“minore non accompagnato”: il minore che viaggia senza essere accompagnato da un genitore o da un accompagnatore e che il vettore aereo ha accettato di assistere conformemente alle proprie norme pubblicate.;

y bis)

“ritardo all'arrivo”: la differenza tra l'orario d'arrivo del volo indicato sul biglietto del passeggero e l'orario dell'arrivo effettivo del volo. Un volo in cui l'aeromobile è decollato ma in seguito è stato costretto a tornare all'aeroporto di partenza ed è nuovamente decollato in un momento successivo è considerato soggetto a un ritardo all'arrivo. Allo stesso modo, un volo che è deviato ma alla fine raggiunge la sua destinazione finale o un aeroporto nelle vicinanze della destinazione finale è considerato soggetto a un ritardo all'arrivo.; [Em. 51]

y ter)

“riprotezione”: l'offerta di un trasporto alternativo, senza supplemento di prezzo, che consente al passeggero di raggiungere la sua destinazione finale.»; [Em. 52]

2)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:

a)

dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5 e in caso di modifica dell'orario di partenza previsto di cui all'articolo 6 o nel caso di una coincidenza di cui all'articolo 6 bis, si presentino all'accettazione: [Em. 53]

secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, organizzatore o agente di viaggio autorizzato,

oppure, qualora non sia indicata l'ora,

al più tardi quarantacinque minuti prima dell'orario di partenza previsto; o

b)

siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un organizzatore dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.»;

a bis)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta che non è accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico al pubblico, compresi i bambini di età inferiore ai due anni per i quali non è stato prenotato un posto separato. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.»; [Em. 54]

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 6, il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata. Tuttavia, qualora una parte del viaggio sia effettuata, conformemente al a un unico contratto di trasporto e sulla base di un'unica prenotazione , con altri mezzi di trasporto o in elicottero, il presente regolamento l'articolo 6 bis si applica all'intera tratta e la parte del viaggio effettuata con un mezzo alternativo è considerata come una coincidenza ai fini a condizione che tale altro mezzo di trasporto sia stato indicato nel contratto di trasporto. Il vettore aereo è responsabile dell'applicazione del presente regolamenton all'intera tratta .»; [Em. 55]

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il presente regolamento si applica anche ai passeggeri del trasporto aereo trasportati nell'ambito di contratti “tutto compreso” ma lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri a norma della direttiva 90/314/CEE. Il passeggero ha diritto a presentare reclamo al vettore aereo a norma del presente regolamento e all'organizzatore a norma della direttiva 90/314/CEE, ma in relazione agli stessi fatti non potrà cumulare i diritti sanciti da entrambi gli atti giuridici se tali diritti tutelano il medesimo interesse o hanno lo stesso obiettivo. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito “tutto compreso” è cancellato o ritardato per motivi diversi dalla cancellazione o dal ritardo del volo.»; [Em. 56]

3)

l'articolo 4 è così modificato:

-a)

Il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.     Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari sono informati dei loro diritti in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, e beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8 e, qualora l'orario di partenza concordato sia almeno due ore dopo l'orario di partenza originario, il vettore aereo operativo offre al passeggero l'assistenza di cui all'articolo 9. Tale assistenza di cui agli articoli 8 e 9 si aggiunge ai benefici di cui al presente paragrafo.»; [Em. 57]

a)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare un risarcimento ai passeggeri in questione a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma dell'articolo 8. Se il passeggero sceglie di essere riprotetto non appena possibile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e se l'orario di partenza è almeno due ore dopo l'orario di partenza iniziale, il vettore operativo assiste i passeggeri a norma dell'articolo 9». [Em. 58]

a bis)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.     Le compagnie aeree o i loro agenti non possono negare l'imbarco su voli nazionali per documentazione non valida se il passeggero dimostra la sua identità secondo i documenti richiesti dalla legislazione nazionale dello Stato in cui si effettua l'imbarco.» [Em. 169]

b)

sono aggiunti i due paragrafi seguenti:

«4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai biglietti di ritorno quando al passeggero Ai passeggeri non è negato l'imbarco su un volo viaggio di ritorno , anche se composto di più voli, per non aver utilizzato il viaggio di andata di un biglietto di andata e ritorno o per non aver pagato diritti aggiuntivi a tale scopo. In caso di negato imbarco per i suddetti motivi a passeggeri non consenzienti, si applicano i paragrafi 1 e 2. Inoltre il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione ai passeggeri in questione a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica qualora il biglietto includa voli a tagliandi multipli e ai passeggeri sia negato l'imbarco perché il trasporto per il viaggio non è utilizzato su tutti i singoli voli o non è utilizzato nella sequenza concordata indicata sul biglietto. [Em. 59]

5.   Se un passeggero o un intermediario che agisce per suo conto segnalano errori ortografici nel nome di uno o più passeggeri inclusi nello stesso contratto di trasporto che potrebbero giustificare il negato imbarco, il vettore aereo li corregge almeno una volta fino a 48 ore prima della partenza senza oneri aggiuntivi per il passeggero o l'intermediario, fatte salve le eventuali norme nazionali o internazionali che lo vietano.»; [Em. 60]

b bis)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis.     I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano anche se il passeggero perde il volo perché:

a)

il volo è decollato prima dell'orario di partenza previsto, mentre il passeggero è arrivato in aeroporto puntualmente, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2; o

b)

l'orario di partenza previsto del volo è stato anticipato e il passeggero non ne è stato informato almeno 24 ore prima; l'onere di provare che il passeggero è stato informato a tempo debito del cambiamento dell'orario di partenza previsto incombe al vettore aereo operativo.

Inoltre il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione al passeggero in questione a norma dell'articolo 7 e gli presta assistenza a norma degli articoli 8 e 9.»; [Em. 61]

4)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

è offerta dal vettore operativo la scelta tra il rimborso, il proseguimento del viaggio mediante riprotezione o il viaggio a un'ora successiva dello stesso giorno o in una data successiva, a norma dell'articolo 8; [Em. 63]

b)

è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9 in caso di riprotezione quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno due ore rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato; e»;

a bis)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono pienamente informati dal vettore operativo o dall'organizzatore dei loro diritti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e delle eventuali modalità alternative di trasporto possibili.»; [Em. 64]

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare un risarcimento una compensazione a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali e che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Tali circostanze eccezionali possono essere invocate solo se si ripercuotono sul volo in questione o sul volo precedente operato dallo stesso aeromobile. In mancanza di prove, fornite dal vettore aereo in forma scritta, attestanti l'esistenza di circostanze eccezionali, il vettore aereo paga la compensazione di cui all'articolo 7.

Le disposizioni del primo comma non esonerano i vettori aerei dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. »; [Em. 65]

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Negli aeroporti con un transito annuo di passeggeri di almeno tre milioni di unità per almeno tre anni consecutivi, il gestore assicura che le operazioni dell'aeroporto e degli utenti aeroportuali, in particolare dei vettori aerei e dei prestatori di servizi a terra, siano coordinate attraverso un adeguato piano di emergenza In caso di eventuali situazioni di cancellazioni e/o ritardi molteplici dei voli che bloccano un numero significativo di passeggeri nell'aeroporto, compresi i casi di fallimento della compagnia aerea o di revoca della licenza di licenze di esercizio , negli aeroporti dell'Unione con un transito annuo di passeggeri di almeno un milione e mezzo di unità per almeno tre anni consecutivi i gestori aeroportuali dovrebbero garantire l'opportuno coordinamento degli utenti aeroportuali mediante un adeguato piano di emergenza .

Il piano di emergenza viene è elaborato per assicurare informazioni e assistenza adeguate ai passeggeri rimasti a terra dal gestore aeroportuale in cooperazione con gli utenti aeroportuali, in particolare i vettori aerei, i prestatori di servizi a terra, i fornitori di servizi di navigazione aerea, i punti di vendita al dettaglio dell'aeroporto e coloro che forniscono assistenza speciale ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, e con la partecipazione, ove opportuno, delle pertinenti autorità e organizzazioni nazionali, regionali o locali .

Il gestore aeroportuale comunica il piano di emergenza e le modifiche allo stesso agli organismi nazionali di applicazione istituiti a norma dell'articolo 16. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di applicazione abbiano sia le capacità che le risorse per agire efficacemente in relazione ai piani d'emergenza e per modificarli se necessario.

Negli aeroporti che non raggiungono il numero di passeggeri indicato, il gestore aeroportuale adotta ogni misura ragionevole per coordinare gli utenti dell'aeroporto nonché per assistere e informare i passeggeri rimasti a terra in tali situazioni.»; [Em. 66]

c bis)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis.     Mentre i vettori aerei non possono ridurre i loro obblighi definiti a norma del presente regolamento, il piano di emergenza di cui al paragrafo 5 è istituito per definire un'azione coordinata nei casi in cui essa sia necessaria per garantire la fornitura di informazioni e assistenza adeguate ai passeggeri bloccati a terra, e in particolare alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, segnatamente per quanto riguarda:

la fornitura di informazioni ai passeggeri bloccati nell'aeroporto o che si stanno dirigendo verso l'aeroporto per iniziare il viaggio aereo;

la fornitura di una sistemazione in loco nel caso in cui il gran numero di passeggeri bloccati superi la disponibilità di sistemazioni alberghiere;

la fornitura di informazioni e assistenza ai passeggeri interessati dalle limitazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5;

la riprotezione dei passeggeri rimasti a terra da parte di vettori alternativi e con mezzi di trasporto alternativi, senza costi o con costi limitati per i passeggeri, nel caso in cui il vettore operativo abbia cessato le operazioni»; [Em. 67]

c ter)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 ter.     I vettori aerei sviluppano e mettono in atto procedure dettagliate che consentano loro di rispettare in modo efficace e coerente il presente regolamento, in particolare in caso di ritardi, cancellazioni, negato imbarco, disguidi su vasta scala e fallimento. Tali procedure indicano chiaramente il referente della compagnia aerea, in ogni aeroporto, che ha la responsabilità di fornire informazioni affidabili riguardo all'assistenza, alla riprotezione o al rimborso e di adottare le misure immediate che si rendano necessarie. Il vettore aereo definisce le procedure e le condizioni per la fornitura di tali servizi in modo tale che detto rappresentante possa adempiere tempestivamente tale obbligo. Il vettore aereo comunica tali procedure e le loro eventuali modifiche all'organismo nazionale di applicazione designato a norma dell'articolo 16.»; [Em. 68]

c quater)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 quater.     In caso di cancellazione del volo a causa d'insolvenza, fallimento, oppure sospensione o cessazione delle attività di un vettore aereo, i passeggeri rimasti a terra hanno diritto al rimborso, a un volo di ritorno fino al punto di partenza o alla riprotezione, nonché all'assistenza, a norma degli articoli 8 e 9 del presente regolamento. Allo stesso modo, hanno diritto al rimborso i passeggeri che non hanno ancora iniziato il loro viaggio. I vettori aerei forniscono la prova di aver adottato tutte le misure necessarie, quali la sottoscrizione di un'assicurazione o l'istituzione di fondi di garanzia, affinché, all'occorrenza, ai passeggeri rimasti a terra siano assicurati l'assistenza, il rimborso o la riprotezione. Tali diritti spettano a tutti i passeggeri indipendentemente dal luogo di residenza, dal punto di partenza o dal luogo in cui hanno acquistato il biglietto.»; [Em. 69]

5)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Ritardi prolungati

1.   Se un vettore aereo operativo può ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato rispetto all'orario di partenza previsto o qualora posticipi l'orario di partenza previsto, offre ai passeggeri:

i)

l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo 9, paragrafo 2, quando il ritardo è di almeno due ore;

ii)

l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) quando il ritardo è di almeno cinque tre ore e include una o più notti ore notturne ; [Em. 71]

iii)

l'assistenza prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) quando il ritardo è di almeno cinque tre ore. [Em. 72]

1 bis.     Se un vettore aereo operativo anticipa di più di tre ore l'orario di partenza previsto, offre ai passeggeri il rimborso di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o la riprotezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Il passeggero può organizzare la propria riprotezione e può chiedere il rimborso delle spese corrispondenti se il vettore aereo operativo non offre la scelta della riprotezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).": [Em. 73]

2.   I passeggeri hanno diritto al risarcimento da parte del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7 quando arrivano alla destinazione finale:

a)

cinque tre o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per tutte le tratte interne all'UE e per le tratte da/verso i paesi terzi fino a 3 500 km;

b)

nove cinque o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per le tratte interne all'Unione superiori a 3 500 km o per le tratte da/verso paesi terzi comprese tra 3 500 e 6 000 km;

c)

dodici sette o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per le tratte da/verso paesi terzi uguali o superiori a 6 000 km. [Em. 74]

3.   Il paragrafo 2 si applica anche nel caso in cui il vettore aereo abbia modificato gli orari di partenza e di arrivo previsti, causando un ritardo rispetto all'orario di arrivo previsto in origine, a meno che avesse comunicato al passeggero la modifica dell'orario almeno 15 giorni prima dell'orario di partenza originariamente previsto.

4.   Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare un risarcimento una compensazione a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che il ritardo o la modifica dell'orario sono dovuti è dovuto a circostanze eccezionaliche non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Tali circostanze eccezionali possono essere invocate solo se si ripercuotono sul volo in questione o sul volo precedente operato dallo stesso aeromobile. In mancanza di prove, fornite dal vettore aereo in forma scritta, attestanti l'esistenza di circostanze eccezionali, il vettore aereo paga la compensazione di cui all'articolo 7. Quanto precede non esonera i vettori aerei dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b). [Em. 75]

5.   Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, qualora un ritardo in pista sia superiore a un'ora, il vettore aereo operativo offre gratuitamente l'accesso ai servizi igienici e all'acqua potabile, assicura l'adeguato riscaldamento o raffreddamento della cabina passeggeri e garantisce che sia messa a disposizione l'assistenza medica ove necessario. Quando un ritardo in pista si protrae per cinque due ore al massimo, l'aeromobile torna alla porta d'imbarco o si posiziona in un'altra zona consona allo sbarco dove i passeggeri possono sbarcare e beneficiare della stessa assistenza specificata al paragrafo 1, a meno che non esistano motivi di sicurezza che impediscono all'aeromobile di abbandonare la propria posizione sulla pista. Dopo un ritardo complessivo di più di tre ore rispetto all'orario di partenza iniziale, i passeggeri beneficiano della stessa assistenza di cui al paragrafo 1, incluse le opzioni di rimborso, volo di ritorno e riprotezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e ricevono le informazioni del caso .»; [Em. 76]

6)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Perdita delle coincidenze

1.   Qualora un passeggero perda una coincidenza in seguito al ritardo o alla modifica dell'orario di un volo precedente, perda una coincidenza per la quale ha una prenotazione, ivi compresa l'eventuale prenotazione su un volo alternativo in caso di riprotezione, il vettore aereo comunitario unionale che opera la coincidenza tale volo precedente e che è responsabile del suddetto ritardo o della suddetta modifica dell'orario gli offre: [Em. 77]

i)

l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 9, paragrafo 2, se i tempi di attesa del passeggero si protraggono per almeno due ore;

ii)

la riprotezione, come specificato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b);

iii)

l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), se l'orario di partenza del volo o del mezzo di trasporto alternativi messi a disposizione a norma dell'articolo 8 è previsto almeno cinque tre ore dopo l'orario di partenza previsto del volo perso e il ritardo include una o più notti ore notturne . [Em. 78]

2.   Il passeggero che perde una coincidenza in seguito al cambiamento d'orario o al ritardo di una delle coincidenze precedenti di almeno 90 minuti, calcolato facendo riferimento all'ora di arrivo al punto di trasferimento, ha diritto al risarcimento alla compensazione da parte del vettore aereo comunitario unionale che ha operato la coincidenza precedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. A tal fine, il ritardo complessivo è calcolato facendo riferimento all'orario di arrivo previsto alla destinazione finale. [Em. 79]

3.   Il paragrafo 2 lascia impregiudicate le modalità di indennizzo stabilite tra i vettori aerei coinvolti.

4.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai vettori aerei dei paesi terzi che operano una coincidenza da o verso un aeroporto dell'UE situato nell'Unione verso un altro aeroporto situato nell'Unione, o da un aeroporto situato nell'Unione verso un aeroporto situato fuori dall'Unione .»; [Em. 80]

7)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pari a:

a)

300 EUR per tutte le tratte inferiori o pari a 2 500 chilometri;

b)

400 EUR per tutte le tratte comprese tra 2 500 e 6 000 chilometri;

c)

600 EUR per tutte le tratte pari o superiori a 6 000 chilometri.

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.»; [Em. 81]

b)

i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

«2.   Se il passeggero ha scelto di proseguire il viaggio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il diritto al risarcimento può essere esercitato solo una volta durante il viaggio verso la destinazione finale, anche se dovessero verificarsi nuove cancellazioni o la perdita di una coincidenza durante la riprotezione.

3.   Il risarcimento Con l'accordo del passeggero, la compensazione di cui al paragrafo 1 è pagato in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari rimborso sulla carta di credito o versamento sul conto indicato dal passeggero avente diritto . La Commissione aumenta gli importi della compensazione previa consultazione del comitato istituito ai sensi dell'articolo 16 quater . [Em. 82]

4.   Le distanze di cui al paragrafo 1 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica.

5.   Il vettore aereo può raggiungere un accordo volontario con il passeggero che sostituisca le disposizioni in materia di risarcimento la compensazione di cui al paragrafo 1 con altri benefici, non monetari, di valore almeno equivalente (per esempio buoni di volo senza scadenza d'importo pari al 100 % del diritto alla compensazione) , a condizione che tale accordo sia confermato da un documento sottoscritto dal passeggero e che ricordi a informi quest'ultimo il in modo inequivocabile del diritto al risarcimento alla compensazione previsto dal presente regolamento. Un accordo di questo tipo può essere stipulato esclusivamente dopo che si siano verificati gli eventi che fanno sorgere il diritto. »; [Em. 83]

c)

all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis.     L'onere di provare quando e in che modo il passeggero ha accettato la forma di pagamento della compensazione o del rimborso del costo del biglietto di cui all'articolo 7, paragrafo 3, nonché se e quando il passeggero ha accettato l'accordo di cui al paragrafo 5, incombe al vettore aereo operativo.»; [Em. 84]

8)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Diritto al rimborso o alla riprotezione

1.   Quando è fatto riferimento al presente articolo, ai passeggeri è offerta la scelta, senza oneri aggiuntivi, fra le tre opzioni seguenti:

a)

il rimborso entro sette giorni lavorativi dalla richiesta del passeggero, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo del volo biglietto per la o le parti di tratta non effettuate e per la o le parti di tratta già effettuate se il volo in questione risulta inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso: [Em. 85]

un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;

b)

il proseguimento del viaggio del passeggero mediante la riprotezione, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale non appena possibile; o

c)

la riprotezione, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale in una data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità di posti.

2.   Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio “tutto compreso”, ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.

2 bis.     Il paragrafo 1, lettera b), si applica anche ai casi in cui l'aeromobile è decollato ma in seguito è stato costretto ad atterrare in un aeroporto diverso da quello di destinazione. A norma del paragrafo 3, il vettore aereo si fa carico delle spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione. [Em. 86]

3.   Il vettore aereo operativo che offre a un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, si fa carico delle spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazioneo ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero. [Em. 87]

4.   Se concordato con il passeggero, il volo o i voli di ritorno di cui al paragrafo 1, lettera a), o la riprotezione di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), possono essere effettuati anche con i servizi di un altro vettore, possono prevedere una rotta diversa o utilizzare altri mezzi di trasporto.

5.   Se il passeggero sceglie l'opzione di cui al paragrafo 1, lettera b), a seconda della disponibilità e a condizione che esistano alternative ragionevoli e comparabili , ha diritto alla riprotezione , non appena possibile, con un altro vettore o a utilizzare altri mezzi di trasporto, qualora il vettore aereo operativo non possa trasportare il passeggero con i propri servizi e in tempo per giungere alla destinazione finale entro 12 otto ore rispetto all'orario di arrivo previsto. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008  (11) , l'altro vettore od operatore del trasporto non può addebitare al vettore contraente un prezzo superiore al prezzo medio pagato dai propri passeggeri per servizi equivalenti negli ultimi tre mesi. Entro i 30 minuti successivi all'orario di partenza previsto, il vettore aereo comunica al passeggero se provvederà al trasporto entro i tempi previsti con i propri servizi. Il passeggero ha il diritto di rifiutare di viaggiare con altri mezzi di trasporto e, in tal caso, conserva i suoi diritti all'assistenza di cui all'articolo 9, in attesa della riprotezione. [Em. 88]

6.   Se ai passeggeri viene è offerta, a norma del paragrafo 1, una riprotezione totale o parziale con un altro mezzo di trasporto, il presente regolamento l'articolo 6 bis si applica al trasporto effettuato con tali mezzi alternativi come se esso fosse effettuato da un aeromobile a velatura fissa in conformità degli accordi di riprotezione in atto tra la compagnia aerea operativa e l'altro mezzo di trasporto . Il vettore aereo rimane responsabile dell'applicazione del presente regolamento per l'intero viaggio .»; [Em. 89]

(11)   GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3."

8 bis)

All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6 bis.     Il passeggero può organizzare egli stesso la propria riprotezione e chiedere il rimborso delle spese corrispondenti se il vettore aereo operativo non offre la scelta della riprotezione di cui al paragrafo 1, lettera b).» [Em. 90]

9)

l'articolo 9 è così modificato:

-a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

a pasti e bevande; il vettore aereo offre acqua potabile per accompagnare i pasti, automaticamente e ogniqualvolta i passeggeri ne facciano richiesta.»; [Em. 91]

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

al trasporto tra l' dall' aeroporto e il al luogo di sistemazione (albergo, luogo di residenza del passeggero o altro) e ritorno »; [Em. 92]

a bis)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche e messaggi via fax o posta elettronica.» [Em. 93]

a ter)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con disabilità o a mobilità ridotta e di tutti i loro accompagnatori, ai bisogni delle madri o dei padri che viaggiano con bambini piccoli nonché ai bisogni dei bambini che viaggiano senza l'accompagnamento di adulti.»; [Em. 94]

a quater)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.     Il gestore aeroportuale fornisce gratuitamente strutture specifiche per i passeggeri con disabilità gravi che necessitano di spogliatoi e servizi igienici in tutti gli aeroporti dell'Unione aventi un traffico annuale superiore a un milione di passeggeri.»; [Em. 95]

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4.   Se il vettore aereo può dimostrare che la cancellazione, il ritardo o la modifica del volo sono dovuti a circostanze eccezionali che e non si sarebbero comunque potute potuti evitare anche se fossero state correttamente adottate tutte le misure del caso, esso può limitare i costi totali la durata totale della sistemazione in albergo a 100 EUR a notte e per passeggero e a norma del paragrafo 1, lettera b), a un massimo di tre cinque pernottamenti, a norma del paragrafo 1, lettera b). Se il passeggero provvede in proprio alla sistemazione, il vettore aereo può limitare i costi della sistemazione a 125 EUR a notte per passeggero. Il vettore aereo operativo che decide di applicare la limitazione fornisce comunque ai passeggeri le informazioni in merito agli alloggi disponibili dopo i tre cinque pernottamenti, oltre a mantenere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 14.

Tale limitazione non pregiudica, in ogni caso, l'obbligo del vettore aereo operativo di offrire una sistemazione, che è prioritario. La limitazione non si applica se il vettore aereo non è stato in grado di offrire la sistemazione. [Em. 96]

5.   L'obbligo di offrire una sistemazione in albergo a norma del paragrafo 1, lettera b), non si applica se il volo in questione copre una distanza uguale o inferiore a 250 km e se sarà operato da un aeromobile con una capacità massima uguale o inferiore a 80 posti, salvo se il volo è una coincidenza Il vettore aereo operativo che sceglie di applicare tale esenzione fornisce comunque ai passeggeri le informazioni in merito agli alloggi disponibili. [Em. 97]

6.   Il passeggero che opta per il rimborso a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), mentre si trova all'aeroporto di partenza della sua tratta, o che sceglie la riprotezione in una data successiva a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), non beneficia di maggiori diritti all'assistenza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, in relazione al volo in questione. Se il passeggero, a seguito di tale decisione, sostiene spese dimostrabili per spostamenti da e verso l'aeroporto, ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per tali spostamenti in relazione alla tratta non utilizzata. »; [Em. 98]

-10)

all'articolo 10, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.     Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, rimborsa entro sette giorni lavorativi, secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 3:»; [Em. 99]

10)

all'articolo 10, paragrafo 2, nelle lettere a), b) e c) il termine «prezzo del biglietto» è sostituito da «prezzo del volo».

11)

all'articolo 11, si aggiunge il seguente paragrafo sono aggiunti i paragrafi seguenti :

«3.   Il vettore aereo operativo non applica le limitazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, se il passeggero è una persona con disabilità o a mobilità ridotta o un suo accompagnatore, un minore non accompagnato, una donna in stato di gravidanza o una persona che necessità di specifica assistenza medica, a condizione che le loro particolari esigenze di assistenza siano notificate al vettore operativo , al suo agente o all'organizzatore almeno 48 ore prima dell'orario di partenza previsto. Si ritiene che tali notifiche coprano l'intera tratta e la tratta di ritorno se entrambe le tratte sono state acquistate con lo stesso vettore aereo figurano nello stesso biglietto .

I vettori aerei si adoperano, inoltre, affinché sia riservato un buon trattamento ai cani guida e da assistenza. Le informazioni relative all'assistenza e alle disposizioni previste sono fornite mediante vari mezzi di comunicazione accessibili. ". [Em. 100]

3 bis.     Il personale navigante è formato per assistere i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta onde agevolarne l'imbarco e lo sbarco dall'aeromobile." [Em. 101]

3 ter.     Una compagnia aerea non può negare l'imbarco a un passeggero con disabilità o a mobilità ridotta adducendo quale motivazione l'assenza di un accompagnatore, né può insistere sulla presenza sistematica di un accompagnatore.»; [Em. 102]

11 bis)

all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero a un risarcimento supplementare. La compensazione concessa ai sensi del presente regolamento non può essere detratta da detto risarcimento.»; [Em. 103]

12)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Diritto ad azioni di regresso

Qualora il vettore aereo operativo versi un risarcimento una compensazione o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, fatti salvi i contratti di esclusione della responsabilità conclusi con soggetti terzi vigenti al momento del contenzioso in questione, nessuna disposizione del presente regolamento o della legislazione nazionale può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento o un rimborso integrale per i costi sostenuti a titolo del presente regolamento ai soggetti, compresi soggetti terzi, che hanno contribuito a far sorgere il diritto al risarcimento o ad altri obblighi a norma del diritto applicabile . In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere un risarcimento o un rimborso dei costi a un aeroporto o a qualunque altro soggetto terzo con cui abbia stipulato un contratto .»; [Em. 104]

13)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Obbligo di informare i passeggeri

1.   Il gestore aeroportuale e il vettore aereo operativo provvedono affinché nella zona di registrazione (compresi i terminali automatici per la registrazione) e alla porta di imbarco sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per tutti un avviso contenente il testo seguente: “In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore o anticipato di almeno due ore rispetto all'orario di partenza previsto del volo rispetto all'orario previsto iniziale indicato sul biglietto, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che elenca i diritti del passeggero, in particolare in materia di assistenza e di risarcimento compensazione ”; [Em. 105]

1 bis.     I vettori aerei istituiscono, in ogni aeroporto in cui operano, punti di contatto presso i quali assicurano la presenza di personale di contatto o di soggetti terzi incaricati dal vettore aereo interessato di fornire ai passeggeri le necessarie informazioni sui loro diritti, ivi comprese le procedure di reclamo, di prestare loro assistenza e di intervenire immediatamente in caso di cancellazione o ritardo di voli, imbarco negato e perdita o ritardo di bagagli. Tali punti di contatto sono disponibili durante gli orari operativi dei vettori aerei e fino al completamento dello sbarco dei passeggeri dall'ultimo aereo, al fine di assistere i passeggeri, fra l'altro, in relazione a rimborsi, riprotezioni e riprenotazioni nonché per accogliere i loro reclami. [Em. 106]

1 ter.     Il vettore aereo operativo fornisce ai passeggeri informazioni trasparenti e chiaramente leggibili in merito ai diritti dei passeggeri e ai contatti per ricevere aiuto e assistenza sui biglietti elettronici e sulle versioni elettroniche e stampate di una carta d'imbarco. [Em. 107]

2.    In caso di imbarco negato, cancellazione del volo, ritardo o modifica dell'orario di almeno due ore, il vettore aereo operativo che nega l'imbarco o cancella un volo presenta a ogni ne informa pienamente quanto prima il passeggero in questione tramite un avviso scritto o in formato elettronico contenente le regole in materia di risarcimento compensazione e assistenza stabilite dal presente regolamento, comprese le informazioni sulle eventuali limitazioni a norma dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5 , e le informazioni circa i possibili mezzi di trasporto alternativi . Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una modifica dell'orario di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti relative all'indirizzo del vettore cui inviare il reclamo e le modalità per prendere contatto con l'organismo nazionale di gestione dei reclami di cui all'articolo 16 bis [Em. 108].

3.   Per quanto concerne le persone con disabilità o a mobilità ridotta, in particolare i non vedenti o gli ipovedenti, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati e utilizzando formati adeguati . [Em. 109]

4.   Il gestore aeroportuale assicura che le informazioni generali sui diritti dei passeggeri siano esposte in modo chiaro e visibile nella zona passeggeri dell'aeroporto. Sulla base delle informazioni ricevute, assicura inoltre che tutti i passeggeri presenti all'aeroporto siano informati in merito alla ai motivi e ai propri diritti in caso di ritardi e disguidi relativi al volo, come la cancellazione del volo, e in merito ai propri diritti nel caso in cui la compagnia aerea interrompa inaspettatamente le operazioni, come in caso di fallimento o di revoca della licenza di esercizio. [Em. 110]

5.   In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, il vettore aereo operativo informa i passeggeri della situazione , compresa la causa del disguido, non appena possibile l'informazione sia disponibile , e in ogni caso non oltre 30 minuti dopo l'orario di partenza previsto, e li informa altresì dell'orario di partenza previsto non appena tale informazione è disponibile, a condizione che il vettore abbia ricevuto le informazioni di contatto del passeggero a norma dei paragrafi 6 e 7, qualora il biglietto fosse acquistato da un intermediario. [Em. 111]

5 bis.     Il vettore aereo dispone, al banco di accettazione e di imbarco, di documenti contenenti la Carta europea dei diritti dei passeggeri aerei, che il personale mette a disposizione su richiesta dei passeggeri. La Commissione europea aggiorna tali documenti contenenti la Carta ogniqualvolta i diritti dei passeggeri aerei siano modificati in modo sostanziale. [Em. 112]

5 ter.     Le compagnie aeree forniscono un'assistenza telefonica accessibile ed efficace a tutti i passeggeri che hanno prenotato un viaggio. In caso di disguido, il servizio di assistenza fornisce informazioni e propone soluzioni alternative. Il costo della chiamata non supera in nessun caso il costo di una chiamata locale. [Em. 113]

6.   Se il passeggero non acquista un biglietto direttamente dal vettore aereo operativo ma da un suo intermediario stabilito nell'Unione, quest'ultimo fornisce al vettore le informazioni per contattare il passeggero, a condizione che il passeggero abbia dato un'autorizzazione esplicita e in forma scritta il suo consenso . L'autorizzazione Tale consenso può essere fornito solo sulla base dell'esplicito consenso del passeggero mediante una scelta esplicita (“opt-in”). Il vettore può utilizzare queste informazioni esclusivamente per soddisfare gli obblighi di informazione a norma del presente articolo, e non a scopo di marketing, ed è tenuto a cancellarli entro 72 ore dal completamento del contratto di trasporto. L Il consenso del passeggero relativamente al trasferimento delle proprie informazioni di contatto al vettore aereo e all 'elaborazione, l'archiviazione e l'accesso alle informazioni sono effettuati è acquisito ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). [Em. 114]

7.   Il Gli obblighi di cui al paragrafo 6 non si applica applicano a un intermediario che può dimostrare l'esistenza di un sistema alternativo che garantisce l'informazione del passeggero senza che vengano trasmesse le pertinenti informazioni di contatto o qualora il passeggero abbia deciso di non fornire le proprie informazioni di contatto .". [Em. 115]

7 bis.     Il fornitore di servizi offre l'accesso diretto a informazioni accurate e obiettive sull'impatto ambientale (tra cui quello climatico) e sull'efficienza energetica del viaggio. Tali informazioni sono pubblicate e chiaramente visibili sia sui siti web dei vettori aerei e degli operatori turistici, sia sui biglietti stessi; la Commissione sostiene il lavoro in atto in tal senso. [Em. 116]

7 ter.     Fatti salvi gli obblighi di cui al paragrafo 2, le comunicazioni elettroniche inviate al passeggero per informarlo della cancellazione, del ritardo prolungato o della modifica dell'orario indicano in modo esplicito che il passeggero può avere diritto alla compensazione e/o all'assistenza ai sensi del presente regolamento

(*2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).»; [Em. 117]"

14)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Applicazione

1.   Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le violazioni del presente regolamento avvenute negli aeroporti situati nel suo territorio, i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato a norma del presente paragrafo. [Em. 118]

2.   L'organismo nazionale di applicazione vigila attentamente sul rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. A tal fine, i vettori aerei e i gestori aeroportuali forniscono i pertinenti documenti richiesti dall'organismo nazionale di applicazione entro un mese dalla sua richiesta, fatti salvi gli obblighi dei vettori aerei di cui all'articolo 14 bis . Per svolgere le proprie funzioni, quest'ultimo tiene conto altresì delle informazioni fornite dall'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis. L'ONA può inoltre decidere di intraprendere intraprende azioni applicative in base ai singoli reclami trasmessi dall'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis. Gli Stati membri garantiscono che il rispettivo organismo nazionale di applicazione disponga di poteri sufficienti per sanzionare efficacemente le violazioni. [Em. 119]

2 bis.     I vettori aerei forniscono attivamente all'organismo nazionale di applicazione informazioni esaustive in merito al verificarsi di problemi tecnici, in particolare sui relativi motivi. L'organismo nazionale di applicazione condivide tali informazioni con gli organismi responsabili della composizione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 16 bis. [Em. 120]

3.   Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per le violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate, dissuasive e sufficienti a fornire ai vettori un incentivo finanziario a rispettare in modo coerente il presente regolamento . [Em. 121]

4.   Qualora gli organismi istituiti a norma degli articoli 16 e 16 bis siano diversi, occorre istituire Conformemente alla direttiva 2013/11/UE, sono istituiti meccanismi di comunicazione che garantiscano lo scambio cooperazione fra l'organismo nazionale di applicazione e l'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis. Tali meccanismi di cooperazione comprendono scambi reciproci di informazioni tra i vari organismi e consentano per consentire all'organismo nazionale di applicazione di svolgere il proprio compito di vigilanza e di applicazione e all'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis di raccogliere le informazioni necessarie a esaminare e acquisire la competenza tecnica necessaria per gestire i singoli reclami. [Em. 122]

5.   Per ogni anno, al massimo entro la fine di aprile dell'anno successivo, gli organismi nazionali di applicazione pubblicano le statistiche relative alla propria attività, comprese le sanzioni comminate. Gli organismi nazionali di applicazione pubblicano altresì, sulla base delle informazioni che i vettori aerei e i gestori aeroportuali sono tenuti a conservare e trasmettere, statistiche relative al numero e alla natura dei reclami, al numero delle cancellazioni, degli imbarchi negati e dei ritardi (con relativa durata) nonché al numero dei bagagli smarriti, consegnati in ritardo o danneggiati. [Em. 123]

6.   Ai fini del presente regolamento, i vettori aerei comunicano le proprie informazioni di contatto agli organismi nazionali di applicazione degli Stati membri in cui operano In attesa del recepimento da parte degli Stati membri delle disposizioni della direttiva 2013/11/UE, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo nazionale di applicazione in merito a una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o da un paese terzo e diretto a tali aeroporti .».; [Em. 124]

14 bis)

èÈ aggiunto l' articolo seguente:

«Articolo 16 -bis

Documenti di conformità

1.     I vettori aerei unionali elaborano e presentano all'organismo nazionale di applicazione dello Stato membro che ha rilasciato la relativa licenza di esercizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 e alla Commissione, entro il 1o gennaio 2016, un documento che dimostra in modo ragionevolmente dettagliato che le loro procedure operative sono sufficienti per garantire il rispetto sistematico di tutti i pertinenti articoli del presente regolamento.

1 bis.     La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il contenuto minimo di siffatti documenti di conformità. Il contenuto minimo prevede almeno i piani di emergenza in caso di disguidi gravi e identifica i soggetti responsabili della prestazione di assistenza e di altri diritti, le modalità pratiche e le procedure per la gestione dei reclami, la prestazione di assistenza e la concessione di compensazionii nonché le procedure e le modalità di comunicazione con i passeggeri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 16 ter, paragrafo 2.

2.     Qualsiasi altro vettore che presta servizi da un aeroporto dell'Unione presenta un documento di conformità agli ONA di tutti gli Stati membri in cui opera e alla Commissione.

3.     I vettori aerei rivedono ogni tre anni, a partire dal 1o gennaio 2019, i loro documenti di conformità e presentano versioni aggiornate agli ONA competenti e alla Commissione.

4.     L'organismo nazionale di applicazione tiene conto dei documenti di conformità presentati dai vettori aerei, verificando ove possibile la validità di tali documenti a fronte delle informazioni relative ai reclami.»; [Em. 125]

15)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 16 bis

Reclami dei passeggeri

1.   Al momento della prenotazione, I vettori , gli organizzatori o i venditori di biglietti di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2111/2005 forniscono ai passeggeri le informazioni sulle procedure di dei vettori per la gestione dei reclami relativi e sui termini pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativamente ai loro diritti stabiliti nel presente regolamento nonché i dati per contattarli, che il passeggero può utilizzare per presentare un reclamo, anche per via elettronica. Il vettore indica e, se del caso, l'organizzatore, indicano inoltre ai passeggeri l'organismo o gli organismi responsabili della gestione dei reclami dei passeggeri istituiti dagli Stati membri a norma del presente articolo e dell'articolo 16 . Le informazioni pertinenti sono comunicate al momento della prenotazione, sono accessibili a chiunque, sono indicate chiaramente sul biglietto del passeggero e sul sito web del vettore, sono fornite presso gli sportelli dei vettori situati negli aeroporti e sono comunicate nel messaggio di posta elettronica che informa il passeggero della cancellazione o del ritardo del volo. Al passeggero è fornito, su richiesta, un modulo per la presentazione del reclamo . [Em. 126]

1 bis.     L'onere della prova riguardante la comunicazione delle informazioni necessarie ai passeggeri è a carico del vettore. [Em. 127]

2.   Il passeggero che desidera presentare un reclamo al vettore aereo in merito ai propri diritti stabiliti dal presente regolamento deve presentarlo entro tre mesi dalla data in cui è stato effettuato il volo o in cui esso era previsto. Il diritto del passeggero di far valere i diritti riconosciutigli dal presente regolamento dinanzi a un tribunale e mediante una procedura di conciliazione rimane impregiudicato dalla presentazione di un reclamo entro tre mesi e dopo tale scadenza. Il vettore aereo accusa ricevimento del reclamo entro sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Entro due mesi dal ricevimento del reclamo, il vettore fornisce una risposta completa al passeggero. Qualora il vettore aereo non dovesse comunicare una risposta completa entro il termine dei due mesi, si presume che abbia accolto le istanze del passeggero.

Se, nella risposta, invoca il verificarsi di circostanze eccezionali, il vettore aereo illustra al passeggero le circostanze specifiche che hanno determinato la cancellazione o il ritardo. Il vettore aereo indica, inoltre, di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare la cancellazione o il ritardo.

Nella risposta completa, il vettore aereo comunica inoltre al passeggero interessato le informazioni di contatto relative all'organismo istituito ai sensi del paragrafo 3, tra cui l'indirizzo postale, il numero di telefono, l'indirizzo email e l'indirizzo del sito web. [Em. 128]

3.   In conformità alla pertinente legislazione nazionale e dell'UE Gli Stati membri provvedono affinché i passeggeri del trasporto aereo abbiano la possibilità di deferire le controversie sorte con i vettori aerei in merito ai diritti e ai doveri stabiliti nel presente regolamento a meccanismi di risoluzione extragiudiziale indipendenti, efficaci ed efficienti. A tal fine , ciascuno Stato membro istituisce uno o più organismi nazionali responsabili della composizione extragiudiziale delle controversie tra i vettori aerei e i passeggeri sorte in merito ai diritti di cui al presente regolamento. Tali organismi sono distinti dagli organismi responsabili dell'applicazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi abbiano il potere di comporre le controversie sorte tra i passeggeri aerei e i vettori aerei mediante decisioni giuridicamente vincolanti ed eseguibili per entrambe le parti. Per quanto concerne le controversie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/11/UE, si applica soltanto la citata direttiva. I vettori aerei che operano voli in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o da un paese terzo diretto a tali aeroporti seguono il sistema di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla direttiva 2013/11/UE, che consente una composizione extragiudiziale semplice, rapida ed economica delle controversie tra passeggeri e vettori aerei. [Em. 129]

4.   Ciascun Dopo aver ricevuto una risposta completa dal vettore aereo, il passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo nazionale designato a norma del paragrafo 3 per la composizione extragiudiziale delle controversie in merito a una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio. I reclami possono essere presentati non meno di due mesi dopo la presentazione del reclamo al vettore in questione, salvo se il vettore ha già fornito una risposta definitiva a tale reclamo entro un termine prestabilito non inferiore a un anno dalla data in cui il passeggero ha presentato il reclamo al vettore interessato . [Em. 130]

4 bis.     Se la compagnia aerea si dimostra inadempiente, l'organismo di gestione dei reclami informa l'organismo nazionale di applicazione, il quale, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2, adotta misure per garantire l'applicazione. [Em. 131]

5.   Entro sette giorni dal ricevimento del reclamo, Quando l'organismo competente ne conferma la ricezione e ne istituito riceve un reclamo ne dà notifica alle parti della controversia non appena riceve tutti i documenti contenenti le informazioni relative al reclamo. Esso trasmette una copia dei documenti relativi al reclamo al pertinente organismo nazionale di applicazione. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento 90 giorni di calendario dalla data in cui l'organismo designato ha ricevuto il fascicolo completo del reclamo. Una copia della risposta definitiva deve essere trasmessa anche all'organismo nazionale di applicazione. [Em. 132]

5 bis.     Al fine di essere contattati riguardo alle questioni trattate dal presente regolamento, i vettori aerei comunicano le proprie informazioni di contatto agli organismi, istituiti ai sensi del presente articolo, degli Stati membri in cui operano. [Em. 133]

5 ter.     Se sono invocati motivi di sicurezza a norma del presente regolamento, l'onere della prova incombe alla compagnia aerea interessata. [Em. 134]

Articolo 16 bis bis

Gli Stati membri prevedono organismi di mediazione ben attrezzati e indipendenti che contribuiscano, a titolo gratuito, alla ricerca di soluzioni in caso di conflitti tra i passeggeri e le compagnie aeree e i fornitori di servizi di altri modi di trasporto. [Em. 135]

Articolo 16 ter

Cooperazione tra Stati membri e Commissione

1.   La Commissione facilita sostiene il dialogo e promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di interpretazione e applicazione a livello nazionale del presente regolamento per il tramite del comitato di cui all'articolo 16 quater. [Em. 136]

2.   Gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione una relazione in merito alle proprie attività , ivi comprese le statistiche di cui all'articolo 16, paragrafo 5, entro la fine di aprile di ogni anno successivo. La Commissione può decidere le questioni da affrontare in tali relazioni mediante atti delegati di esecuzione . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 16 quater. [Em. 137]

3.   Gli Stati membri inviano periodicamente alla Commissione informazioni pertinenti sull'interpretazione e l'applicazione a livello nazionale delle disposizioni del regolamento. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli altri Stati membri in forma elettronica.

4.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina i casi in cui emergono divergenze nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare in merito all'interpretazione della nozione di circostanze eccezionali, e chiarisce le disposizioni del presente regolamento al fine di favorire un approccio comune. A tal fine, la Commissione può adottare una raccomandazione dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 16 quater.

5.   Su richiesta della Commissione, gli organismi nazionali di applicazione esaminano alcune pratiche sospette di uno o più vettori aerei e comunicano le proprie constatazione alla Commissione entro quattro mesi dalla richiesta.

5 bis.     La Commissione e gli Stati membri istituiscono un meccanismo a livello dell'Unione composto da tutti gli organismi istituiti a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 16 bis per garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto concerne le violazioni, le sanzioni e le migliori prassi riguardanti l'applicazione. La Commissione mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri in formato elettronico. [Em. 138]

5 ter.     Gli organismi nazionali di applicazione forniscono alla Commissione, su richiesta, informazioni e documenti pertinenti relativi ai singoli casi di violazione. [Em. 139]

5 quater.     La Commissione pubblica sul proprio sito web e aggiorna regolarmente, a decorrere al più tardi dal 1o maggio 2015, un elenco di tutti i vettori aerei operanti nell'Unione che violano sistematicamente le disposizioni del presente regolamento. A prescindere dalla dimensione o dalla nazionalità, si ritiene che qualsiasi vettore per il quale la Commissione ha ricevuto le prove delle violazioni ai sensi dell'articolo 16 ter, paragrafo 5 ter, avvenute nei confronti dei passeggeri di oltre 10 voli diversi in un anno di calendario e relative a più di un articolo del presente regolamento, violi sistematicamente il regolamento. [Em. 140]

Articolo 16 quater

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per i diritti dei passeggeri, composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro, di cui almeno uno rappresenta un organismo nazionale di applicazione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

15 bis)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 quater bis

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 quater ter riguardo all'aggiunta di elementi all'elenco esaustivo di circostanze considerate straordinarie, derivante dal lavoro degli organismi nazionali di applicazione e dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.»; [Em. 141]

15 ter)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 quater ter

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.     La potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 quater bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da …  (*3) . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.     La delega di potere di cui all'articolo 16 quater bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 quater bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; [Em. 142]

(*3)   Data di entrata in vigore del presente regolamento. "

16)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Relazione

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2017 in merito al funzionamento e ai risultati del presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'impatto del risarcimento della compensazione per ritardi prolungati e la limitazione della sistemazione in albergo in circostanze eccezionali di lunga durata , le questioni concernenti l'interpretazione delle circostanze eccezionali, le statistiche pubblicate dagli organismi nazionali di applicazione sulle proprie attività e sulle sanzioni e le conclusioni riguardanti le pratiche di presunta violazione dei vettori aerei, i progressi compiuti nell'ambito dell'istituzione di organismi nazionali incaricati della composizione extragiudiziale delle controversie e le attività di questi ultimi . La Commissione trasmette inoltre una relazione in merito al potenziamento della protezione dei passeggeri del trasporto aereo sui voli provenienti da paesi terzi operati da vettori non comunitari unionali , nell'ambito degli accordi relativi al trasporto aereo internazionale. La Commissione presenta inoltre una relazione sull'efficacia delle misure e delle sanzioni adottate dagli organismi di cui all'articolo 16 e sull'eventuale opportunità di un approccio armonizzato; se necessario, tale relazione è accompagnata da proposte legislative.»; [Em. 143]

17)

l'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato I del regolamento (CE) n. 261/2004.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2027/97 è così modificato:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   All'aeroporto In tutti gli aeroporti dell'Unione il vettore comunitario unionale e il prestatore di servizi di assistenza a terra che opera per suo conto istituiscono un servizio il quale fornisce ai passeggeri un modulo di reclamo che consenta al passeggero loro di presentare immediatamente , all'arrivo, il reclamo per il ritardo o il danneggiamento del bagaglio. Tale Analogamente, il vettore unionale distribuisce, su richiesta dei passeggeri, il suddetto modulo per il reclamo nella zona di registrazione o al proprio sportello di servizio in aeroporto, o presso entrambi, e mette a disposizione il modulo sul proprio sito web. Il modulo, che può assumere la forma di un documento PIR (Property Irregularity Report), deve essere accettato dal vettore aereo presso l'aeroporto come un reclamo vero e proprio a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, della convenzione di Montreal. Questa possibilità lascia impregiudicato il diritto del passeggero di presentare un reclamo con altri mezzi entro i termini stabiliti prescritti dalla convenzione di Montreal.

2 bis.     La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato del modulo di reclamo standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva/d'esame di cui all'articolo 6 septies, paragrafo 2.» [Em. 144]

2)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di morte gli importi anticipati non sono inferiori all'equivalente in euro di 18 096 DSP per passeggero. "Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti delegati a norma dell'articolo 6 quater, di adeguare tale importo alla luce di una decisione dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal. Gli adeguamenti degli importi citati modificano anche gli importi corrispondenti nell'allegato.».

2 bis)

all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis.     In caso di smarrimento, ritardato arrivo o danneggiamento del bagaglio, le compagnie aeree risarciscono per primi i passeggeri con i quali è stato sottoscritto un contratto prima di poter chiedere agli aeroporti o ai fornitori di servizi un risarcimento per i danni subiti, dei quali le compagnie aeree non sono necessariamente responsabili.»; [Em. 145]

3)

all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

«Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti delegati a norma dell'articolo 6 quater, di adeguare gli importi indicati nell'allegato, eccetto l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, alla luce di una decisione dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal.».

4)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 6 bis

1.   Durante il trasporto di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza registrati, il vettore aereo e i suoi agenti informano i passeggeri circa i propri diritti e offrono a ciascuna persona con disabilità o a mobilità ridotta ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1107/2006 (*4) la possibilità di effettuare, senza oneri aggiuntivi, una dichiarazione speciale di interesse a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, al momento della prenotazione e al più tardi quando l'attrezzatura è consegnata al vettore. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato del modulo da utilizzare per tale dichiarazione di interesse. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6 septies, paragrafo 2. [Em. 146]

2.   In caso di distruzione, smarrimento o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, la responsabilità del vettore aereo è limitata all'importo dichiarato al momento della consegna di tale attrezzatura al vettore aereo comunitario.

3.   In caso di distruzione, smarrimento, danneggiamento o ritardo nel trasporto di sedie a rotelle o altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, il vettore comunitario è tenuto a versare un importo non superiore all'importo indicato dal passeggero, salvo se dimostra che l'importo richiesto è superiore all'interesse reale della persona alla consegna a destinazione.

3 bis.     Le compagnie aeree garantiscono ai passeggeri, senza addebitare costi aggiuntivi, la possibilità di utilizzare fino alla porta d'imbarco le proprie sedie a rotelle, compresi i passeggini per bambini, che sono loro restituiti al portellone dell'aeromobile. Se per motivi di sicurezza ciò non è possibile, le compagnie aeree forniscono agli utilizzatori di sedie a rotelle un mezzo alternativo per spostarsi all'interno del terminal dell'aeroporto fintanto che questi non possano recuperare la propria sedia a rotelle. Se tali motivi di sicurezza sono direttamente correlati al terminal, il gestore aeroportuale ha la responsabilità di fornire il mezzo alternativo di spostamento di cui al presente paragrafo. [Em. 147]

Articolo 6 ter

1.   L'organismo nazionale di applicazione istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento 261/2004 garantisce il rispetto del presente regolamento. A tale scopo, verifica:

le condizioni dei contratti di trasporto aereo:

l'offerta sistematica di una dichiarazione speciale di interesse per le attrezzature per la mobilità registrate e di un risarcimento adeguato in caso di danneggiamento di tali attrezzature;

il pagamento di un anticipo a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, ove applicabile;

l'applicazione dell'articolo 6.

2.   Ai fini del controllo della protezione dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta in caso di danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità o dei loro dispositivi di assistenza , l'organismo nazionale di applicazione esamina e prende in considerazione anche le informazioni relative ai reclami in merito alle attrezzature per la mobilità presentate agli organismi di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 261/2004. [Em. 148]

3.   Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per le violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive.

4.   Nelle loro relazioni annuali di cui all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 261/2004, gli organismi nazionali di applicazione pubblicano inoltre le statistiche sulla propria attività e sulle sanzioni comminate relativamente all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6 quater

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è conferita conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamentodal … (*5) . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo . [Em. 149]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 6 quinquies

1.   Pur avendo una totale libertà commerciale per stabilire le condizioni con cui consentono il trasporto dei bagagli, I vettori aerei indicano chiaramente, al momento della nella fase iniziale della procedura di prenotazione , in tutti i canali di distribuzione utilizzati, tra cui i sistemi di prenotazione informatici, e nella zona di registrazione (compresi i terminali automatici per la registrazione), il bagaglio massimo autorizzato che i passeggeri possono imbarcare in cabina o nella stiva dell'aeromobile su ciascun volo incluso nella loro prenotazione, precisando se il numero dei bagagli è sarà limitato e se saranno applicate limitazioni agli acquisti effettuati in aeroporto . Se sono previsti I dettagli degli oneri aggiuntivi per il applicabili al trasporto dei bagagli, i vettori aerei indicano chiaramente i dettagli di tali oneri al momento sono comunicati nella fase iniziale della prenotazione e, su richiesta, all'aeroporto in modo chiaro, trasparente e inequivocabile . I principali servizi di viaggio e gli oneri aggiuntivi devono essere chiaramente identificabili e acquistabili separatamente gli uni dagli altri . [Em. 150]

1 bis.     Ai passeggeri è consentito portare a bordo in cabina, a titolo gratuito, oggetti o effetti personali essenziali, ad esempio soprabiti e borse, compresa almeno una borsa di dimensioni standard di acquisti effettuati in aeroporto, in aggiunta al bagaglio massimo autorizzato in cabina. [Em. 151]

1 ter.     Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1107/2006, il bagaglio a mano autorizzato può essere espresso nelle dimensioni massime e/o nel peso massimo del bagaglio a mano totale consentito per ciascun passeggero, ma senza alcuna limitazione riguardo al numero specifico di oggetti trasportati. [Em. 152]

2.   Qualora circostanze eccezionali, quali motivi di sicurezza o la modifica del tipo di aeromobile successiva alla prenotazione, impediscano il trasporto in cabina di una parte del bagaglio considerata bagaglio a mano autorizzato, il vettore può trasportare tali bagagli nella stiva dell'aeromobile senza oneri aggiuntivi per il passeggero. Il vettore aereo può disporre che gli oggetti di cui sopra siano trasportati nella stiva dell'aeromobile qualora circostanze eccezionali, connesse a motivi di sicurezza e alle caratteristiche specifiche dell'aeromobile ne impediscano la sistemazione in cabina. In tali casi non sono applicati addebiti supplementari. [Em. 153]

2 bis.     Se, prima dell'imbarco o del decollo, il bagaglio a mano è spostato dalla cabina dell'aeromobile alla stiva, deve essere consegnato al passeggero come bagaglio a mano al momento dello sbarco dall'aeromobile. [Em. 154]

3.   Questi diritti non pregiudicano le limitazioni al bagaglio a mano stabilite da norme internazionali e dell'UE in materia di sicurezza, quali il regolamento (CE) n. 300/2008 e il regolamento (CE) n. 820/2008.

Articolo 6 sexies

1.   Un vettore aereo comunitario unionale consente ai passeggeri di trasportare uno strumento musicale nella cabina passeggeri di un aeromobile nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore nonché delle specifiche tecniche e dei limiti dell'aeromobile in questione. Il trasporto di strumenti musicali nella cabina dell'aeromobile è consentito a condizione che tali strumenti possano essere sistemati in modo sicuro in un vano bagagli adeguato all'interno della cabina o sotto al sedile del passeggero. Un vettore aereo può stabilire che Quando ne è stato autorizzato il trasporto nella cabina di un aeromobile, uno strumento musicale fa parte del bagaglio a mano cui ha diritto un passeggero e che non può essere . Il vettore aereo può stabilire l'applicazione di oneri aggiuntivi per il bagaglio a mano trasportato in aggiunta a tale bagaglio. [Em. 155]

2.   Se uno strumento musicale è troppo voluminoso per essere sistemato in modo sicuro in un vano bagagli adeguato all'interno della cabina o sotto al sedile del passeggero, il vettore può chiedere il pagamento di un secondo biglietto se lo strumento musicale è trasportato come bagaglio a mano su un altro posto. Tale biglietto aggiuntivo non è soggetto al pagamento della relativa tassa aeroportuale. Se è stato acquistato un secondo posto, il vettore aereo deve effettuare effettua ogni sforzo ragionevole per sistemare il passeggero e lo strumento musicale in questione in posti vicini. Su richiesta e in base alla disponibilità, gli strumenti musicali sono trasportati in una zona riscaldata della stiva dell'aeromobile, in base alle norme di sicurezza in vigore, ai limiti di spazio e alle specifiche tecniche dell'aeromobile in questione. Il vettore aereo indica chiaramente nelle sue condizioni contrattuali le modalità di trasporto degli strumenti musicali e le tariffe applicabili.". [Em. 156]

2 bis.     Su richiesta e in base alla disponibilità, gli strumenti musicali sono trasportati in una zona riscaldata della stiva dell'aeromobile, in base alle norme di sicurezza in vigore, ai limiti di spazio e alle specifiche tecniche dell'aeromobile in questione. I vettori aerei forniscono speciali targhette da applicare in modo chiaro sugli strumenti musicali affinché siano movimentati con la dovuta attenzione. Sono ammessi al trasporto nella stiva di un aeromobile soltanto gli strumenti che sono imballati in modo idoneo in una custodia rigida e/o resistente concepita appositamente per tali oggetti. [Em. 157]

2 ter.     Un vettore aereo indica chiaramente al momento della prenotazione e nei suoi termini e condizioni i presupposti per il trasporto degli strumenti musicali, nonché gli oneri applicabili, i sistemi di cui è dotato l'aeromobile interessato per il trasporto di strumenti musicali e le dimensioni di tali sistemi. Se è necessario prenotare un secondo posto, ai passeggeri è offerta la possibilità di prenotare un secondo posto online. [Em. 158]

Articolo 6 septies

1.     La Commissione è assistita dal Comitato per i diritti dei passeggeri. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Entro il 1o gennaio 2017 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento e i risultati del presente regolamento. Se necessario, tale relazione è accompagnata da proposte legislative.».

6)

L'allegato del regolamento (CE) n. 2027/97 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 115.

(2)  GU C [….] del [….], pag. [….].

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014.

(4)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1).

(6)  Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).

(7)   Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)(GU L 165 del 18.6.2013, pag. 65).

(8)  Regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1).

(*1)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).».

(*4)  Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).»; [Em. 159]

(*5)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Allegato I

«Allegato: elenco non tassativo esaustivo di circostanze considerate eccezionali ai fini del presente regolamento [Em. 160]

1.

Le seguenti circostanze sono considerate eccezionali:

i.

calamità naturali che rendono impossibile effettuare il volo in condizioni di sicurezza;

ii.

problemi tecnici non inerenti al normale funzionamento dell'aeromobile, quali l'identificazione di un difetto durante le operazioni di volo in questione, e che impediscono il normale proseguimento del volo, o direttamente causati da un difetto di fabbricazione nascosto comunicato , riconosciuto ufficialmente come tale dal produttore o da un'autorità competente , emerso durante i controlli di manutenzione precedenti al volo o dopo la messa in servizio dell'aeromobile, e che pregiudica la sicurezza del volo; [Em. 161]

ii bis.

danni causati dall'impatto con volatili; [Em. 162]

iii.

i rischi legati alla sicurezza, le guerre, i disordini politici, gli atti di sabotaggio o di terrorismo che rendono impossibile effettuare il volo in condizioni di sicurezza; [Em. 163]

iv.

i rischi sanitari potenzialmente mortali o le emergenze sanitarie che richiedono l'interruzione o la deviazione del volo in questione; [Em. 164]

v.

limitazioni impreviste alla gestione del traffico aereo o la chiusura imprevista dello spazio aereo o di un aeroporto , ivi comprese le chiusure della pista da parte delle autorità ; [Em. 165]

vi.

condizioni meteorologiche che sono incompatibili con la sicurezza del volo o che hanno danneggiato l'aeromobile in volo o sulla pista dopo la messa in servizio dell'aeromobile, rendendo così impossibile effettuare il volo in condizioni di sicurezza ; [Em. 166]

vii.

vertenze di lavoro impreviste presso il vettore aereo operativo o presso i fornitori di servizi fondamentali, quali gli aeroporti o i fornitori di servizi di navigazione aerea. [Em. 167]

2.

Le seguenti circostanze non sono considerate eccezionali:

i.

problemi tecnici relativi al normale funzionamento dell'aeromobile, quali i problemi rilevati durante la manutenzione ordinaria o durante i controlli dell'aeromobile che precedono il volo o che derivano dal fatto che tale manutenzione e tali controlli non sono stati effettuati correttamente;

ii.

indisponibilità dell'equipaggio di volo o di cabina (salvo se tale indisponibilità è dovuta a vertenze di lavoro).» [Em. 168]

Allegato II

«ALLEGATO

RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO PER I PASSEGGERI E IL LORO BAGAGLIO

La presente avvertenza riassume le norme applicate ai vettori aerei della Comunità in conformità del diritto dell'UE e della Convenzione di Montreal.

RISARCIMENTO IN CASO DI MORTE O LESIONI

Non esistono limiti finanziari alla responsabilità per le lesioni o la morte del passeggero causate da un incidente a bordo dell'aeromobile o durante le operazioni di imbarco e di sbarco. Per danni fino a 113 100 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale) il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità. Al di sopra di questo importo, il vettore aereo non è responsabile se dimostra che il danno non è dovuto a negligenza o a colpa, o che il danno è dovuto esclusivamente a negligenza o a colpa di un terzo.

ANTICIPI

In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 18 096 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

RITARDI NEL TRASPORTO DEI PASSEGGERI

In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4 694 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

SMARRIMENTO, RITARDO O DANNEGGIAMENTO DEL BAGAGLIO

In caso di smarrimento, ritardo o danneggiamento del bagaglio, il vettore aereo è responsabile fino a 1 113 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale). Questo limite di risarcimento si applica per passeggero e non per bagaglio registrato, salvo se è stato concordato un limite superiore tra il vettore e il passeggero mediante una dichiarazione speciale di interesse. Per i bagagli danneggiati o smarriti, il vettore aereo non è responsabile se il danno o lo smarrimento sono imputabili a una qualità o a un difetto del bagaglio. Per i bagagli in ritardo, il vettore non è responsabile se ha adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno derivante dal ritardo del bagaglio o se è stato impossibile adottare tali misure. In caso di bagaglio a mano, compresi gli effetti personali, la compagnia aerea è responsabile solo se il danno è imputabile a colpa.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ PIÙ ELEVATI PER IL BAGAGLIO

I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento. Tali supplementi si basano su una tariffa correlata ai costi supplementari connessi al trasporto e all'assicurazione del bagaglio in questione, in aggiunta al limite di responsabilità di 1 131 DSP. La tariffa è messa a disposizione dei passeggeri che ne fanno domanda. Ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta viene offerta sistematicamente, senza oneri aggiuntivi, la possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse per il trasporto delle proprie attrezzature per la mobilità.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI RECLAMI CONCERNENTI I BAGAGLI

In caso di danneggiamento, ritardo, smarrimento o distruzione del bagaglio, il passeggero deve presentare quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Per la presentazione di un reclamo in caso di danneggiamento del bagaglio si applica un termine di sette giorni, mentre in caso di ritardo si applica un termine di 21 giorni, in entrambi i casi a partire dalla data in cui il bagaglio viene messo a disposizione del passeggero. Per consentire il rispetto di tali termini, il vettore aereo deve dare ai passeggeri la possibilità di compilare un modulo per la presentazione del reclamo all'aeroporto. Tale modulo, che può anche assumere la forma di un documento PIR (Property Irregularity Report), deve essere accettato dal vettore aereo presso l'aeroporto come un reclamo vero e proprio.

RESPONSABILITÀ DEL VETTORE CONTRAENTE E DEL VETTORE EFFETTIVO

Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi. Ciò comprende il caso in cui è stata concordata una dichiarazione speciale di interesse con il vettore effettivo.

TERMINI PER L'AZIONE DI RISARCIMENTO

Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.

BASE DELLE INFORMAZIONI

Le norme di cui sopra si basano sulla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, attuata nella Comunità con il regolamento (CE) n. 2027/97 (come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 e dal regolamento (UE) n. xxx) e dalle legislazioni nazionali degli Stati membri.»


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/366


P7_TA(2014)0093

Procedure d'insolvenza ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza (COM(2012)0744 — C7-0413/2012 — 2012/0360(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 093/61)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0744),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0413/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0481/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 55.


P7_TC1-COD(2012)0360

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

sentito il garante europeo della protezione dei dati (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (4) ha istituito un quadro europeo per le procedure d'insolvenza transfrontaliere. Esso determina lo Stato membro competente per l'apertura di una procedura d'insolvenza, stabilisce norme uniformi sulla legge applicabile e prevede il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni legate all'insolvenza e il coordinamento tra la procedura d'insolvenza principale e quella secondaria.

(2)

La relazione della Commissione del 12 dicembre 2012 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 (5) conclude affermando che, in termini generali, il regolamento funziona correttamente ma che, al fine di rafforzare l'efficace gestione delle procedure d'insolvenza transfrontaliere, è auspicabile migliorare l'applicazione di alcune sue disposizioni.

(3)

È opportuno estendere il campo l'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 alle procedure che promuovono il salvataggio del debitore economicamente valido in gravi difficoltà finanziarie , per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza o a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente. È opportuno altresì che il regolamento disciplini le procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi, che non soddisfano i criteri dell'attuale strumento. [Em. 1]

(4)

Occorre chiarire le norme in materia di competenza giurisdizionale ad aprire la procedura d'insolvenza e il quadro procedurale per determinare tale competenza. È altresì necessaria una norma esplicita sulla competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente.

(5)

Al fine di migliorare l'efficacia delle procedure d'insolvenza nei casi in cui il debitore possiede una dipendenza in un altro Stato membro, è opportuno abolire il requisito secondo cui la procedura secondaria è obbligatoriamente una procedura di liquidazione. Inoltre, il giudice deve avere la possibilità di rifiutare l'apertura di una procedura secondaria qualora non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. È poi necessario migliorare il coordinamento tra la procedura principale e quella secondaria, in particolare obbligando i giudici coinvolti a cooperare.

(6)

È opportuno che gli Stati membri provvedano a pubblicare le decisioni relative ai casi d'insolvenza transfrontalieri in un registro elettronico accessibile al pubblico, al fine di migliorare le informazioni a disposizione dei creditori e dei giudici coinvolti e di evitare procedure parallele. Occorre prevedere l'interconnessione dei registri fallimentari e introdurre moduli standard per l'insinuazione dei crediti che facilitino l'intervento dei creditori stranieri e riducano i costi di traduzione.

(7)

Sono necessarie norme specifiche che disciplinino il coordinamento delle procedure relative a società diverse facenti parte dello stesso gruppo societario. Deve essere obbligo dei curatori dell'insolvenza e dei giudici coinvolti nelle varie procedure d'insolvenza cooperare e comunicare tra loro. Inoltre, ciascuno dei curatori dell'insolvenza coinvolti deve disporre degli strumenti procedurali per proporre un piano di salvataggio per le società del gruppo sottoposte a procedura d'insolvenza e per chiedere, se necessario, la sospensione della procedura relativa ad una società diversa da quella per la quale è stato nominato. La nozione di «gruppo di società» deve essere interpretata entro i limiti del contesto dell'insolvenza e non deve avere alcuna incidenza sugli aspetti di diritto societario riguardanti i gruppi. [Em. 17. Il presente emendamento si applica in tutto il testo]

(8)

Al fine di consentire il rapido adattamento del regolamento ai pertinenti emendamenti del diritto fallimentare nazionale notificati dagli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(9)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1346/2000, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(10)

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(11)

La modifica del richiamato regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di recupero degli aiuti di Stato presso le società in stato d'insolvenza, secondo l'interpretazione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-454/09, Commissione/Italia –«New Interline»). Ove il recupero integrale degli aiuti di Stato sia impossibile perché l'ingiunzione di recupero riguarda una società sottoposta a procedura d'insolvenza, è opportuno che tale procedura sia sempre obbligatoriamente una procedura di liquidazione che porti alla cessazione definitiva delle attività del beneficiario e alla liquidazione dell'attivo.

(12)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].

(13)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è così modificato:

1)

al considerando 2 il riferimento all'articolo 65 è sostituito da un riferimento all'articolo 81;

2)

ai considerando 3, 5, 8, 11, 12, 14 e 21, i termini «Comunità» o «comunitario» sono sostituiti rispettivamente dai termini «Unione» o «dell'Unione»;

3)

il considerando 4 è sostituito dal seguente:

«(4)

È necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all'altro nell'intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori (“forum shopping”).»

4)

il considerando 6 è sostituito dal seguente:

«(6)

È necessario che il presente regolamento contenga disposizioni in materia di competenza ad aprire procedure d'insolvenza e procedure che derivano direttamente da procedure di insolvenza e che vi si inseriscono strettamente; che contenga disposizioni relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nell'ambito di tali procedure, nonché disposizioni relative alla legge applicabile alle procedure d'insolvenza; che contenga norme sul coordinamento delle procedure d'insolvenza relative allo stesso debitore o a più membri dello stesso gruppo societario.»

5)

il considerando 7 è sostituito dal seguente:

«(7)

I fallimenti, i concordati, le procedure affini e le azioni ad essi relative sono esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (*1)'. È opportuno che tali procedure siano ricomprese nel presente regolamento e che l'interpretazione di quest'ultimo colmi, per quanto possibile, le lacune normative tra i due strumenti"."

(*1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).»"

6)

il considerando 9 è sostituito dal seguente:

«"(9)

È necessario che il presente regolamento si applichi alle procedure d'insolvenza che soddisfano le condizioni ivi fissate, che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato. L'allegato A contiene l'elenco tassativo di queste procedure. Nella misura in cui una procedura nazionale figura nell'elenco, si applicherà il presente regolamento senza che i giudici di un altro Stato membro debbano procedere all'ulteriore esame del rispetto delle condizioni ivi stabilite. È opportuno che siano escluse dal campo d'applicazione del presente regolamento le procedure d'insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici, gli enti creditizi e le imprese d'investimento, cui si applica la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Tali imprese non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento poiché sono soggette a un regime particolare e le autorità di vigilanza nazionali sono investite di ampi poteri d'intervento.»

(*2)  Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15)."

7)

è inserito il considerando seguente:

«(9 bis)

È opportuno estendere il campo l'ambito d'applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio del debitore economicamente valido in gravi difficoltà finanziarie , per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza, a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente e alle procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi. Non comportando necessariamente la nomina di un curatore dell'insolvenza , è opportuno che queste tali procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice. Con “controllo” si intendono, in questo contesto, anche le situazioni in cui il giudice interviene esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o una parte interessata.»[Em. 3]

(8)

il considerando 10 è sostituito dal seguente:

«(10)

Le procedure d'insolvenza non richiedono necessariamente il coinvolgimento di un'autorità giudiziaria; il termine “giudice”, nel presente regolamento, dovrebbe essere inteso in senso ampio, in modo da ricomprendere persone o organi legittimati dal diritto nazionale ad aprire procedure d'insolvenza. Perché si applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni ivi contenute, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui è aperta la procedura d'insolvenza.» [Em. 4]

8 bis)

il considerando 11 è sostituito dal seguente:

«(11)

Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta la Comunità l'Unione . Pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale in particolare per le garanzie esistenti nella Comunità nell'Unione , che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differenze. Ulteriori misure di armonizzazione dovrebbero anche introdurre diritti di prelazione per i lavoratori. Il presente regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello stato di apertura.»; [Em. 5]

9)

è inserito il considerando seguente:

«(12 bis)

Prima di aprire la procedura d'insolvenza, il giudice competente deve verificare d'ufficio se il centro degli interessi principali o la dipendenza del debitore sono effettivamente situati entro la sua giurisdizione. Qualora le circostanze del caso diano adito a dubbi quanto alla competenza del giudice, questi deve richiedere al debitore ulteriori prove a sostegno delle sue asserzioni e se del caso dare ai creditori l'opportunità di esprimersi sulla questione della competenza. Inoltre, i creditori devono avere accesso a mezzi di ricorso effettivi contro la decisione di apertura della procedura d'insolvenza.»

10)

il considerando 13 è soppresso;

11)

sono inseriti i considerando seguenti:

«(13 bis)

Si presume che il “centro degli interessi principali” di una società o altra persona giuridica si trovi nel luogo della sua sede statutaria. Tale presunzione deve dovrebbe poter essere superata , in particolare se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro. Per converso, non deve essere possibile superare tale presunzione laddove gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in detto luogo,. [Em. 6]

(13 ter)

I giudici dello Stato membro in cui è aperta la procedura d'insolvenza devono essere competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie. Nel caso in cui un'azione sia connessa ad un'altra di diritto civile generale o diritto commerciale, il curatore dell'insolvenza deve poter ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice del luogo del domicilio del convenuto, qualora ritenga più efficiente adire tale giudice. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se il curatore dell'insolvenza intende cumulare un'azione di diritto fallimentare per responsabilità degli amministratori della società, e un'azione di diritto societario o per responsabilità extracontrattuale generale.»

12)

sono inseriti i considerando seguenti:

«(19 bis)

Le procedure secondarie d'insolvenza possono tuttavia intralciare l'efficiente gestione dell'attivo. Pertanto, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria deve dovrebbe , su istanza del curatore dell'insolvenza , poter rinviare o rifiutare l'apertura qualora detta procedura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. Ciò si verifica, in particolare, se il curatore dell'insolvenza acconsente, mediante impegno avente effetti giuridici vincolanti sul patrimonio, a trattare i creditori locali come se fosse stata aperta la procedura secondaria e ad applicare le regole sul grado dei crediti vigenti nello Stato membro in cui è stata chiesta l'apertura della procedura secondaria nel ripartire i beni che si trovano in quello Stato membro. È necessario che il presente regolamento dia facoltà al curatore dell'insolvenza di assumere tale impegno e di stabilire i criteri obiettivi che tale impegno deve soddisfare . [Em. 7]

(19 ter)

Per un'effettiva tutela degli interessi locali, è opportuno che il curatore dell'insolvenza della procedura principale non abbia facoltà di liquidare o spostare i beni che si trovano nello Stato membro in cui è fittiziamente costituita una dipendenza, con l'intento particolare di impedire di soddisfare effettivamente quegli interessi nell'ipotesi che sia successivamente aperta una procedura secondaria. È altresì opportuno che i creditori locali abbiano facoltà di rivolgersi a un giudice per ottenere provvedimenti cautelari qualora il curatore dell'insolvenza appaia incapace di onorare l'impegno assunto. »[Em. 8]

13)

il considerando 20 è sostituito dal seguente:

«(20)

Le procedure principali e secondarie di insolvenza possono contribuire a un efficace realizzo dell'attivo soltanto se vi è coordinamento tra tutte le procedure pendenti. Il presupposto essenziale a tal fine è una stretta collaborazione tra i diversi curatori dell'insolvenza e giudici coinvolti, in particolare attraverso un sufficiente scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d'insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità d'intervento nelle procedure secondarie d'insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo in particolare la facoltà di proporre un piano di ristrutturazione o un concordato oppure di chiedere la sospensione del realizzo dell'attivo nelle procedure secondarie. Nel cooperare, i curatori dell'insolvenza e i giudici dovrebbero tener conto delle buone prassi in materia di cooperazione nei casi di insolvenza transfrontalieri, contenute nei principi e orientamenti in materia di comunicazione e cooperazione delle associazioni europee e internazionali operanti nel settore del diritto fallimentare.»

14)

sono inseriti i considerando seguenti:

«(20 bis)

È necessario opportuno che il presente regolamento garantisca la gestione efficiente delle procedure d'insolvenza relative a società diverse che fanno parte di un gruppo di società. Nel caso in cui siano state aperte procedure d'insolvenza per varie società dello stesso gruppo, tali procedure devono dovrebbero essere opportunamente coordinate , soprattutto al fine di evitare che l'insolvenza di una società del gruppo metta a repentaglio il proseguimento dell'attività delle altre . Ai vari curatori dell'insolvenza e giudici coinvolti dovrebbe pertanto incombere lo stesso obbligo di cooperare e comunicare tra loro che vige per curatori e giudici coinvolti nella procedura principale e nelle secondarie relative allo stesso debitore. Inoltre, e nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto fallimentare nazionale, è opportuno che il curatore nominato nella procedura relativa a una società facente parte di un gruppo societario sia autorizzato a proporre un piano di salvataggio nell'ambito della procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo. [Em. 10]

(20 bis bis)

L'introduzione di una procedura di coordinamento di gruppo dovrebbe in particolare rafforzare la ristrutturazione di un gruppo e/o delle sue società grazie a una gestione coordinata flessibile delle procedure di insolvenza. La procedura di coordinamento di un gruppo non dovrebbe essere vincolante per le singole procedure quanto piuttosto fungere da riferimento per le misure da adottare nell'ambito di tali procedure. [Emm. 9 e 11]

(20 ter)

L'introduzione di norme sull'insolvenza di gruppi societari non deve dovrebbe limitare la possibilità del giudice di avviare, in un'unica giurisdizione, la procedura d'insolvenza per varie società appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi principali di queste società si trovi in un solo e medesimo Stato membro nella sua giurisdizione nazionale o locale . In simili situazioni, il giudice deve dovrebbe avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso curatore dell'insolvenza per tutte le procedure in questione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter introdurre disposizioni sull'insolvenza di gruppi societari di loro competenza giurisdizionale che vadano oltre quanto le disposizioni del presente regolamento, senza tuttavia pregiudicare l'applicazione efficiente ed efficace dello stesso. »[Em. 12]

15)

è inserito il considerando seguente:

«(21 bis)

È essenziale che i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede nell'Unione siano informati dell'apertura della procedura d'insolvenza relativa all'attivo del loro debitore. Al fine di garantire una rapida trasmissione delle informazioni ai creditori, è opportuno che nei casi in cui il presente regolamento disponga l'obbligo di informare i creditori non si applichi il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). I moduli standard disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione dovrebbero agevolare i creditori che intendono insinuare i loro crediti nelle procedure aperte in un altro Stato membro.

16)

il considerando 29 è sostituito dal seguente:

«(29)

Per tutelare l'attività commerciale, su istanza del curatore dell'insolvenza deve essere pubblicato in un altro Stato membro il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura. Se in questo Stato membro si trova una dipendenza, la pubblicazione dovrà essere obbligatoria sino all'avvenuta istituzione del sistema di interconnessione dei registri fallimentari. In nessuno caso comunque, la pubblicazione può essere un presupposto per il riconoscimento della procedura straniera.»

17)

è inserito il considerando seguente:

«(29 bis)

Per migliorare l'informazione dei creditori e dei giudici coinvolti ed evitare l'apertura di procedure parallele gli Stati membri devono pubblicare in un registro elettronico accessibile al pubblico le informazioni pertinenti relative a casi d'insolvenza transfrontalieri. Per facilitare l'accesso di creditori e giudici domiciliati o situati in altri Stati membri a tali informazioni, è necessario che il presente regolamento disponga l'interconnessione dei registri fallimentari.»

18)

il considerando 31 è sostituito dal seguente:

«(31)

Il presente regolamento dovrebbe comprendere allegati che specifichino in particolare le procedure concorsuali nazionali rientranti nel suo campo d'applicazione. Al fine di consentire il rapido adattamento del regolamento alle modifiche pertinenti del diritto fallimentare nazionale degli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche degli allegati. Prima di adottare un atto delegato che modifica l'elenco delle procedure nazionali negli allegati, la Commissione deve verificare se la procedura notificata soddisfa i criteri definiti nel presente regolamento. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.»

19)

sono inseriti i considerando seguenti:

«(31 bis)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

(31 ter)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“Carta”). In particolare, intende promuovere l'applicazione degli articoli 8, 17 e 47 della Cartariguardanti rispettivamente la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

(31 quater)

Nell'ambito del presente regolamento, al trattamento dei dati personali si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6)

(*4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."

(*5)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)."

(*6)  Regolamento (CE) n. 45/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»"

(20)

ai considerando 32 e 33 i termini «trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti dai termini «trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

(21)

gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Campo d'applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali giudiziarie o amministrative, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza o ristrutturazione del debito e in cui, a fini di salvataggio prevenzione della liquidazione , ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,

a)

il debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un curatore dell'insolvenza , oppure

b)

i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice.

Se tali procedure possono essere avviate prima dell'insolvenza, esse devono mirare a evitare la liquidazione.

Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A. [Em. 13]

1 bis.     Quando le procedure di cui al paragrafo 1 sono confidenziali a norma del diritto dello Stato membro in cui è avviata la procedura d'insolvenza, il presente regolamento si applica a tali procedure unicamente a decorrere dal momento in cui esse sono rese pubbliche in conformità del diritto dello Stato membro interessato e a condizione che non incidano sui crediti dei creditori non coinvolti. [Em. 14]

2.   Il presente regolamento non si applica alle procedure d'insolvenza riguardanti

a)

le imprese assicuratrici,

b)

qualsiasi ente creditizio, compresi gli enti definiti all'articolo 2 della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio  (*7) , [Em. 15]

c)

le imprese d'investimento che sono disciplinate dalla direttiva 2001/24/CE, come modificata, e gli enti oggetto della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (*8) , [Em. 16]

d)

gli organismi d'investimento collettivo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

“procedura d'insolvenza”, le procedure elencate nell'allegato A;

b)

“curatore dell'insolvenza ”, i) qualsiasi persona o organo la cui funzione , anche in via provvisoria, è amministrare , parzialmente o totalmente o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o sorvegliare la gestione dei suoi affari. Tali persone e organi sono elencati nell'allegato C;

ii)

nel caso in cui non sia prevista la nomina di un curatore o il trasferimento in capo a questi dei poteri del debitore, il debitore non spossessato; [Em. 17]

b bis)

“debitore non spossessato”, un debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura di insolvenza che non implica il trasferimento dei pieni diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un curatore dell'insolvenza e in virtù della quale, quindi, il debitore mantiene un controllo, almeno parziale, sui suoi beni e affari; [Em. 18]

c)

“giudice”, l'organo giudiziario o altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;

d)

“decisione di apertura della procedura d'insolvenza”,

i)

la decisione del giudice di aprire una procedura d'insolvenza o di confermarne l'apertura, e

ii)

la decisione del giudice di nominare un curatore dell'insolvenza provvisorio;

e)

“momento in cui è aperta la procedura d'insolvenza”, il momento in cui comincia a produrre effetti la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno;

f)

“Stato membro in cui si trovano i beni il bene”,

i)

per i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene,

ii)

per i beni e i diritti che il proprietario o titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, lo Stato membro sotto la cui autorità è tenuto il registro,

iii)

per le azioni nominative di società, lo Stato membro nel cui territorio si trova la sede statutaria della società emittente,

iv)

per gli strumenti finanziari la cui proprietà risulta da un'iscrizione in un registro o in un conto tenuto da un intermediario o a suo nome (“strumenti finanziari in forma scritturale”), lo Stato membro in cui è tenuto il registro o il conto nel quale risulta l'iscrizione,

v)

per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio, lo Stato membro indicato nell'IBAN del conto,

vi)

per i crediti verso terzi diversi dai crediti relativi ai beni di cui al punto v), lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1;

g)

“dipendenza”, qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita , o ha esercitato nei tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale di insolvenza, in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni o servizi ; [Em. 21]

g bis)

“azione che deriva direttamente dalla procedura di insolvenza e che vi è strettamente collegata”, un'azione volta a ottenere una decisione che, in virtù della sua sostanza, non può o non poteva essere ottenuta al di fuori di una procedura di insolvenza o indipendentemente da essa e che è ammissibile unicamente in caso di una procedura di insolvenza pendente; [Em. 22]

g ter)

“clausola di compensazione per close-out”, clausola contrattuale sulla base della quale, in caso di un evento predefinito nella clausola in merito a una delle parti del contratto, le obbligazioni reciproche delle parti che sono coperte dalla clausola, siano esse dovute ed esigibili o meno in quel momento, sono automaticamente o per scelta di una delle parti ridotte a un'unica obbligazione netta o sostituite da essa, mediante novazione, estinzione o altrimenti, pari al valore complessivo delle obbligazioni combinate che diviene dovuta ed esigibile da una parte nei confronti dell'altra; [Em. 23]

h)

“creditori locali”, i creditori i cui crediti nei confronti del debitore sono sorti dall'attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore;

i)

“gruppo societario”, più società comprendenti una società madre e tutte le sue società controllate; [Em. 24]

j)

“società madre”, la società che

i)

ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci in un'altra società (“società controllata”), oppure

ii)

è azionista o socia della società controllata e ha il diritto di

aa)

nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza della società controllata, oppure

bb)

esercitare un'influenza dominante sulla società controllata in virtù di un contratto stipulato con tale società o di una clausola dello statuto di quest'ultima." controlla una o più società controllate . Una società che redige un bilancio consolidato per il gruppo conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (*9) è considerata una società madre; [Em. 25]

j bis)

«funzioni essenziali all'interno del gruppo»,

i)

prima dell'apertura di una procedura di insolvenza relativa a una società facente parte del gruppo, la capacità di adottare e fare applicare decisioni di importanza strategica per il gruppo o per le sue parti; oppure

ii)

l'importanza economica all'interno del gruppo, presumibile quando una o più società del gruppo apportano un contributo al bilancio consolidato totale e al fatturato consolidato pari almeno al 10 %; [Em. 26]

(*7)   Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). "

(*8)   Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010). (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). "

(*9)   Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»"; "

22)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura principale”). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale almeno tre mesi prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura provvisoria e riconoscibile dai terzi. [Em. 27]

Per le società e le persone giuridiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede statutaria.

Per le persone fisiche che esercitano un'attività commerciale o professionale indipendente il centro degli interessi principali è il luogo in cui si trova la sede principale di attività; per le altre persone fisiche il centro degli interessi principali è il luogo in cui la persona ha la residenza abituale.»

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se è aperta emessa una decisione di apertura di una procedura d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. In tal caso, il momento rilevante per stabilire se il debitore possiede una dipendenza nel territorio di un altro Stato membro è la data di apertura della procedura principale.»[Em. 28]

23)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 bis

Competenza per azioni connesse

1.   I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3 sono competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente.

2.   Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, il curatore dell'insolvenza può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tale giudice sia competente ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*10). [Em. 29]

3.   Ai fini del presente articolo paragrafo 2 , sono connesse le azioni il cui legame è tale che è più conveniente trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedure separate. [Em. 30]

Articolo 3 ter

Verifica della competenza; diritto di impugnazione dinanzi al giudice

1.   Il giudice adito per l'apertura di una procedura d'insolvenza verifica d'ufficio la propria competenza ai sensi dell'articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d'insolvenza il giudice espone i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2.

2.   Se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, il curatore nominato nella procedura esamina se lo Stato membro in cui la procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, il curatore specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2. [Em. 31]

3.   Il creditore o terzo interessato che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la procedura, ha il diritto di impugnare la decisione di apertura della procedura principale. Il giudice che ha aperto la procedura principale o il curatore ne informano i creditori in questione, se conosciuti, in tempo utile affinché possano impugnare la decisione. per motivi di competenza giurisdizionale internazionale entro tre settimane dal momento in cui l'informazione relativa alla data di apertura della procedura di insolvenza è stata resa accessibile conformemente all'articolo 20 bis, lettera a) . [Em. 32]

(*10)   Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012).» "

24)

all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera m) la modifica del testo in inglese non incide sulla versione italiana.

25)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Accordi di Clausole di compensazione per close-out

Gli accordi Se una delle parti di un contratto contenente una clausola di compensazione sono regolati per close-out è un ente rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE, tale clausola di compensazione per close-out è regolata unicamente dalla legge del contratto che li la disciplina.»[Em. 33]

26)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Requisiti di approvazione ai sensi del diritto nazionale

Se la legge dello Stato membro che disciplina gli effetti della procedura d'insolvenza sui contratti di cui agli articoli 8 e 10 stabilisce che un contratto possa essere risolto o modificato solo previa approvazione del giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza, ma nessuna siffatta procedura è stata avviata in quello Stato membro, il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza è competente ad approvare la risoluzione o la modifica di tali contratti.»

26 bis)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Brevetti europei con effetto unitario e marchi comunitari

Ai fini del presente regolamento un brevetto europeo con effetto unitario o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.»[Em. 34]

27)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti

Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è stato spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede l'arbitrato.»

28)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il curatore dell'insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, oppure il curatore dell'insolvenza o il debitore, in caso di una procedura connessa a un debitore non spossessato nella medesima competenza giurisdizionale, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura finché non vi è aperta un'altra procedura d'insolvenza o non vi è adottato alcun provvedimento conservativo contrario, in seguito a una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, il curatore dell'insolvenza può in particolare trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano. Egli può altresì impegnarsi a assumersi l'impegno che ha forza esecutiva ed è vincolante che siano rispettati, nella procedura principale, i diritti nella ripartizione e i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori locali se fosse stata aperta una procedura secondaria. Tale impegno è soggetto ai specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo alla ripartizione dei crediti locali nel sistema di priorità e di grado dei crediti a norma della legislazione che disciplina le procedure secondarie, il valore dell'attivo distribuibile nell'ambito delle summenzionate procedure, le opzioni disponibili per realizzare tale valore, la percentuale di creditori nella procedura principale partecipanti alla procedura secondaria e i costi da sostenere in caso di apertura della procedura secondaria. Gli eventuali requisiti di relativi alla forma, se del caso, per tale impegno sono stabiliti dalle leggi dello Stato di apertura della procedura principale e ha forza esecutiva ed effetti vincolanti sul patrimonio[Em. 35]

b)

al paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Tali poteri non possono includere misure di coercizione, salvo se disposte dal giudice, o il diritto di decidere di una controversia o una lite.»

29)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 20 bis

Registri fallimentari

Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri (“registri fallimentari”) al fine di rendere accessibili a tutti via internet e a titolo gratuito le seguenti informazioni:

a)

data di apertura della procedura d'insolvenza;

b)

giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza e numero di causa, se del caso;

c)

tipo di procedura d'insolvenza aperta;

d)

nome e indirizzo del debitore;

d bis)

se il debitore è una società, il numero del registro delle società e l'indirizzo della sede statutaria; [Em. 36]

e)

nome e indirizzo del curatore dell'insolvenza nominato nella procedura, se del caso;

f)

termine per l'insinuazione al passivo dei crediti;

g)

decisione di apertura della procedura d'insolvenza;

h)

decisione di nomina del curatore dell'insolvenza , se diversa da quella di cui alla lettera g);

i)

data di chiusura della procedura principale.

Articolo 20 ter

Interconnessione dei registri fallimentari

1.   La Commissione crea, mediante atti di esecuzione, un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari. Il sistema si compone dei registri fallimentari e del portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico del pubblico alle informazioni nel sistema. Al fine di rendere accessibili le informazioni di cui all'articolo 20 bis, il sistema fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

2.   Entro …. (*11), la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 3:

le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio d'informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari;

le misure tecniche che garantiscono gli standard minimi di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per la comunicazione e la distribuzione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri fallimentari;

i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito dal portale europeo della giustizia elettronica sulla base delle informazioni di cui all'articolo 20 bis;

i criteri minimi per la presentazione dei risultati della ricerca sulla base delle informazioni di cui all'articolo 20bis;

le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione, e

un glossario contenente una spiegazione semplificata delle procedure d'insolvenza nazionali elencate nell'allegato A.

Articolo 20 quater

Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari

1.   I costi di creazione e futuro sviluppo del sistema di interconnessione dei registri fallimentari sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

2.   Ciascuno Stato membro provvede ai costi di adattamento per l'interoperabilità dei registri fallimentari nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai costi di gestione, operatività e tenuta del registro.

Articolo 20quinquies

Registrazione delle procedure d'insolvenza

Se è aperta una procedura principale o una procedura secondaria nei riguardi di una società o persona giuridica o di una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, il giudice che apre la procedura assicura che siano immediatamente trascritte nel registro fallimentare dello Stato di apertura le informazioni di cui all'articolo 20bis. Gli Stati membri predispongono procedure per cancellare dati inseriti nel registro fallimentare [Em. 37]

30)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Pubblicazione in un altro Stato membro

1.   Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20ter, il curatore dell'insolvenza chiede che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che lo nomina. Tali misure di pubblicità indicano l'identità del curatore nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata sia quella dell'articolo 3, paragrafo 1, o dell'articolo 3, paragrafo 2 tutte le altre informazioni previste all'articolo 20 bis . [Em. 38]

2.   Il curatore dell'insolvenza può chiedere che siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui si trovano beni, o creditori o debitori del debitore, secondo le modalità previste in detto Stato, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»[Em. 39]

31)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro

Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20 ter, il curatore dell'insolvenza chiede che le decisioni di cui all'articolo 21 siano annotate nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro registro pubblico di qualunque altro Stato membro in cui si trovi una dipendenza del debitore che sia stata annotata in un pubblico registro di tale Stato. Il curatore dell'insolvenza può chiedere tale annotazione in qualunque altro Stato membro.»

31 bis)

all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2   Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo agli articoli 20 bis o 21 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.»[Em. 40]

32)

l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni

1.   Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d'insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono ugualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 32 39 a 56, ad eccezione dell'articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 46 del regolamento (UE) n. 1215/2012 . [Em. 41]

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente, anche se prese da un altro giudice.

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla domanda d'apertura di una procedura d'insolvenza o a questa collegati.

2.   Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1215/2012 in quanto applicabile.»

33)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Apertura

Se la procedura principale è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di un altro Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura d'insolvenza secondaria a norma delle disposizioni di cui al presente capitolo. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta.»

34)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Decisione di aprire una procedura secondaria

1.   Il giudice adito per l'apertura di una procedura secondaria ne informa immediatamente il curatore dell'insolvenza della procedura principale e dà a questi l'opportunità di essere sentito sulla domanda. [Em. 42]

2.   Su istanza del curatore dell'insolvenza della procedura principale, il giudice di cui al paragrafo 1 rinvia la decisione di aprire la procedura secondaria o rifiuta di aprirla qualora il curatore dell'insolvenza della procedura principale presenti prove sufficienti a dimostrare che tale apertura non sia è necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali, in particolare quando il curatore dell'insolvenza della procedura principale ha assunto l'impegno di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e vi si attiene. [Em. 43]

2 bis.     I creditori locali hanno il diritto di impugnare la decisione di rinviare o rifiutare l'apertura di una procedura secondaria entro tre settimane dalla data in cui la decisione è resa pubblicamente nota a norma dell'articolo 20 bis, lettera a). [Em. 44]

2 ter.     I creditori locali hanno il diritto di presentare un'istanza al giudice competente per la procedura principale affinché imponga al curatore dell'insolvenza della medesima procedura l'adozione delle opportune misure che si rendono necessarie ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. L'istanza può riguardare anche il divieto di prelevare attività dallo Stato membro in cui l'apertura della procedura secondaria è stata rinviata o rifiutata, il rinvio della distribuzione del ricavato nell'ambito della procedura principale ovvero un obbligo, per il curatore dell'insolvenza della procedura principale, di offrire garanzie circa il mantenimento degli impegni. [Em. 45]

2 quater.     Il tribunale di cui al paragrafo 1 può designare un amministratore fiduciario con competenze ristrette. L'amministratore fiduciario assicura che l'impegno sia debitamente eseguito e partecipa alla sua attuazione qualora necessario per la tutela degli interessi dei creditori locali. L'amministratore fiduciario ha diritto a formulare petizioni conformemente al paragrafo 2 ter. [Em. 46]

3.   Nel decidere di aprire una procedura secondaria, il giudice di cui al paragrafo 1 opta per il tipo di procedura più appropriato previsto dal diritto nazionale, tenuto conto degli interessi dei creditori locali e che siano o meno soddisfatte le condizioni riguardanti la solvibilità del debitore.

4.   Il curatore dell'insolvenza della procedura principale riceve notificazione immediatamente notifica della decisione di apertura della procedura secondaria e ha il diritto di opporvisi impugnarla entro tre settimane dalla ricezione della notifica stessa . Ove le circostanze lo giustifichino, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria può ridurre tale termine a un minimo di una settimana dalla ricezione della notifica [Em. 47]

35)

l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Cooperazione e comunicazione tra curatori dell'insolvenza

1.   Il curatore della procedura principale e i I curatori dell'insolvenza delle procedure secondarie di insolvenza riguardanti lo stesso debitore cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione è funzionale ai fini di una gestione efficace delle procedure stesse, non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comporta alcun conflitto di interessi . La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli. [Em. 48]

2.   In particolare, i curatori dell'insolvenza :

a)

si comunicano immediatamente ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a salvare o ristrutturare il debitore o a chiudere la procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;

b)

sondano la possibilità di una ristrutturazione del debitore e, ove la riscontrino, coordinano l'elaborazione e l'attuazione del relativo piano;

c)

coordinano la gestione del realizzo o dell'utilizzo di beni e affari del debitore; il curatore della procedura secondaria dà in tempo utile al curatore della procedura principale la possibilità di presentare proposte riguardanti il realizzo o l'utilizzo dell'attivo nella procedura secondaria.»

36)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 31 bis

Cooperazione e comunicazione tra giudici

1.   Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure principali e secondarie riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza o che l'ha aperta coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione è funzionale ai fini di una gestione efficace delle procedure stesse e non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione , purché un simile provvedimento non sia incompatibile con le norme applicabili alle procedure . [Em. 49]

2.   I giudici di cui al paragrafo 1 possono comunicare o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché tale comunicazione sia a titolo gratuito e rispetti i diritti procedurali delle parti e la confidenzialità delle informazioni.

3.   La cooperazione può svolgersi con ogni mezzo opportuno, in particolare

a)

la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;

b)

il coordinamento della gestione e del controllo dei beni e degli affari del debitore;

c)

il coordinamento della tenuta delle audizioni;

d)

il coordinamento nell'approvare i protocolli.

Articolo 31 ter

Cooperazione e comunicazione tra curatori dell'insolvenza e giudici

1.   Al fine di facilitare il coordinamento tra la procedura principale e le secondarie le procedure d'insolvenza aperte nei confronti dello stesso debitore, [Em. 50]

a)

il curatore dell'insolvenza della procedura principale coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura secondaria o che l'ha aperta;

b)

il curatore dell'insolvenza della procedura secondaria o territoriale coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente una domanda di aprire la procedura principale o che l'ha aperta.

In ogni caso, nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione in oggetto sono funzionali ai fini del coordinamento delle procedure, non sono incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comportano alcun conflitto di interessi. [Em. 51]

2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge con ogni mezzo opportuno, compresi quelli descritti all'articolo 31 bis, paragrafo 3, nella misura in cui non sono incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura.»

37)

l'articolo 33 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Sospensione della procedura»

b)

ai paragrafi 1 e 2, i termini «le operazioni di liquidazione», «della liquidazione» e «delle operazioni di liquidazione» sono sostituiti rispettivamente dai termini «la procedura», «della procedura» e «della procedura».

38)

l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Chiusura delle procedure principali o secondarie

1.   La chiusura della procedura principale non osta alla continuazione delle procedure secondarie ancora pendenti al momento della chiusura.

2.   Se è aperta una procedura secondaria nei riguardi di una persona giuridica nello Stato membro in cui questa ha la sede statutaria, e la chiusura della procedura comporta lo scioglimento della persona giuridica, tale scioglimento non osta alla continuazione della procedura principale aperta in un altro Stato membro la persona giuridica interessata non è cancellata dal registro delle imprese fino alla chiusura della procedura principale [Em. 52]

39)

all'articolo 35, il termine «liquidazione» è sostituito dal termine «realizzo»;

40)

l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Conversione della procedura precedente

Il curatore dell'insolvenza della procedura principale può chiedere al giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di ordinarne la conversione in un altro tipo di procedura d'insolvenza applicabile a norma della legge di quello Stato membro.»

41)

l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Diritto di insinuazione dei crediti

Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri (“creditore straniero”), ha il diritto di insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini dell'insinuazione dei crediti non è obbligatoria la rappresentanza di un avvocato o di altro professionista legale.»

42)

l'articolo 40 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

«La nota include inoltre copia del modulo standard per i crediti di cui all'articolo 41 o il link al sito internet in cui è pubblicato.»

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3.   Gli elementi di informazione di cui al presente articolo sono comunicati mediante il modulo standard di nota definito conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 4, e pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica entro .... (*12). Il modulo porta la denominazione «Avviso di procedura d'insolvenza» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione ed è trasmesso nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura o in un'altra lingua che questo Stato ha indicato di accettare ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, qualora possa presumersi che tale lingua è più facilmente comprensibile per i creditori stranieri.

(*12)  24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.»"

43)

l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Procedura di insinuazione dei crediti

1.   Il creditore straniero conosciuto insinua il proprio credito usando il modulo standard per i crediti definito conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 4, e pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica entro … (*13). Il modulo porta la denominazione “Insinuazione dei crediti” in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

2.   Nel modulo standard per i crediti il creditore di cui al paragrafo 1 indica:

a)

nome e indirizzo,

b)

natura del credito,

c)

importo del credito e data alla quale è sorto,

d)

l'eventuale diritto di prelazione,

e)

l'eventuale garanzia reale o riserva di proprietà e i beni che costituiscono la garanzia invocata,

f)

l'eventuale compensazione e se l'importo preteso è al netto della compensazione.

Il modulo standard per i crediti è corredato, se del caso, da copia dei documenti giustificativi.

3.   I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale dell'Unione. Al creditore può essere richiesta la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura o in un'altra lingua accettata da questo Stato. Ogni Stato membro indica almeno una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla sua o dalle sue, che accetta ai fini dell'insinuazione dei crediti.

4.   I crediti sono insinuati entro il termine sancito dalla legge dello Stato di apertura. Per i creditori stranieri, tale termine non è inferiore a 45 giorni a partire dalla pubblicazione dell'apertura della procedura nel registro fallimentare dello Stato di apertura.

5.   Qualora contesti un credito insinuato ai sensi del presente articolo, il curatore dell'insolvenza consente al creditore di produrre prove aggiuntive dell'esistenza e dell'importo del credito.»

44)

l'articolo 42 è soppresso;

45)

è inserito il capitolo seguente:

«CAPITOLO IV BIS

INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ FACENTI PARTE DI UN GRUPPO SOCIETARIO

Articolo 42 bis

Dovere di cooperare e comunicare informazioni tra curatori dell'insolvenza

1.   Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura relativa a una controllata coopera con il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura relativa ad un'altra controllata dello stesso gruppo, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare la gestione efficace della procedura, non è incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporta conflitto d'interessi. La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli.

2.   Nel porre in essere la cooperazione di cui al paragrafo 1, i curatori dell'insolvenza

a)

si comunicano immediatamente ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;

b)

sondano le possibilità di una ristrutturazione delle società del gruppo sottoposte a procedure di insolvenza e, ove le riscontrino, si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione globale; [Em. 53]

c)

coordinano la gestione e il controllo degli affari delle controllate sottoposte a procedure d'insolvenza.

I curatori dell'insolvenza possono convenire di conferire ulteriori poteri al curatore dell'insolvenza nominato in una delle procedure laddove un tale accordo sia consentito dalle norme applicabili a ciascuna procedura.

Articolo 42 ter

Comunicazione e cooperazione tra giudici

1.   Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per una controllata o che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per un'altra controllata o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare la gestione efficace della procedura e non è incompatibile con le norme ad essa applicabili. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione, purché un simile provvedimento non sia incompatibile con le norme applicabili alle procedure . [Em. 54]

2.   I giudici di cui al paragrafo 1 possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza.

3.   La cooperazione si svolge con ogni mezzo opportuno, in particolare

a)

la comunicazione di informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice, purché a titolo gratuito e nel rispetto dei diritti procedurali delle parti e della confidenzialità delle informazioni;

b)

il coordinamento della gestione e del controllo dei beni e degli affari delle controllate;

c)

il coordinamento della tenuta delle audizioni;

d)

il coordinamento nell'approvare i protocolli.

Articolo 42 quater

Cooperazione e comunicazione tra curatori dell'insolvenza e giudici

Il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra controllata dello stesso gruppo o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare il coordinamento delle procedure e non è incompatibile con le norme ad esse applicabili e non comporta alcun conflitto di interesse . In particolare, il curatore dell'insolvenza può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra controllata o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato.

Articolo 42 quinquies

Poteri del curatore dell'insolvenza e sospensione della procedura

1.   Il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura d'insolvenza relativa ad una società facente parte di un gruppo societario ha il diritto di

a)

essere sentito e partecipare alle procedure aperte nei confronti di altre controllate, in particolare partecipando alle assemblee dei creditori; e

b)

chiedere la sospensione della procedura aperta nei confronti di un'altra controllata per un periodo non superiore a due mesi - [Em. 56]

c)

proporre un piano di salvataggio, un concordato o una misura analoga per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza, e introdurli nelle procedure aperte nei riguardi di un'altra controllata nel rispetto della legge applicabile a tali procedure, e [Em. 57]

d)

chiedere qualunque ulteriore misura procedurale ai sensi della legge di cui alla lettera c), necessaria a promuovere il salvataggio, compresa la conversione della procedura. [Em. 58]

2.   Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), la sospende in tutto o in parte se è provato il curatore dell'insolvenza presenta prove sufficienti a dimostrare che detta sospensione è nell'interesse dei creditori della procedura in questione. La sospensione può essere ordinata per un periodo massimo di tre due mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata. Il giudice che ordina la sospensione può chiedere al curatore dell'insolvenza di prendere tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi dei creditori della procedura." [Em. 59]

Articolo 42 quinquies bis

Apertura di procedure di coordinamento di gruppo

1.     I curatori dell'insolvenza possono promuovere procedure di coordinamento di gruppo dinanzi a qualunque giudice competente per una procedura di insolvenza riguardante una società del gruppo, a condizione che:

a)

la procedura riguardante la società in questione sia ancora in corso, e

b)

le società del gruppo aventi il centro degli interessi principali nello Stato membro del giudice adito per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo svolgano funzioni essenziali all'interno del gruppo stesso.

2.     Qualora per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo siano aditi più giudici, tale procedura è aperta nello Stato membro in cui sono svolte le funzioni di maggiore rilevanza all'interno del gruppo stesso. In tale misura i giudici aditi comunicano e cooperano tra di loro conformemente all'articolo 42 ter. Qualora non sia possibile individuare le funzioni di maggiore rilevanza, può procedere all'apertura della procedura di coordinamento di gruppo il primo giudice adito, purché siano soddisfatte le condizioni per l'apertura stessa.

3.     In caso di apertura di una procedura di coordinamento di gruppo, il diritto dei curatori dell'insolvenza di chiedere la sospensione della procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 1, lettera b), è soggetto all'approvazione del coordinatore. Le sospensioni in corso rimangono valide a tutti gli effetti, fatto salvo il potere del coordinatore di richiedere la cessazione di una qualunque delle stesse. [Em. 60]

Articolo 42 quinquies ter

Funzioni e diritti del coordinatore

1.     Il giudice che dispone l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo nomina un coordinatore. Quest'ultimo è indipendente dalle società del gruppo e dai relativi creditori ed è a lui assegnato il compito di:

a)

individuare e formulare raccomandazioni procedurali e di merito per la conduzione coordinata delle procedure di insolvenza;

b)

svolgere la funzione di mediatore nelle controversie tra due o più curatori dell'insolvenza di società del gruppo; e

c)

presentare un piano di coordinamento di gruppo che individui, illustri e raccomandi una serie completa di misure rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo. In particolare, il piano può comprendere raccomandazioni:

i)

sulle misure da adottare per ripristinare la redditività o la solidità finanziaria del gruppo o di una qualunque delle sue parti;

ii)

sulla composizione delle controversie infragruppo, con particolare riferimento alle operazioni infragruppo e alle azioni revocatorie;

iii)

sugli accordi tra i curatori dell'insolvenza delle società del gruppo insolventi.

2.     Il coordinatore ha il diritto di:

a)

essere ascoltato e coinvolto, soprattutto attraverso la partecipazione alle riunioni dei creditori, nell'ambito di qualunque procedura aperta nei confronti di società del gruppo;

b)

presentare e illustrare un piano di coordinamento di gruppo approvato conformemente all'articolo 42 quinquies quater, paragrafo 3;

c)

chiedere a qualunque curatore dell'insolvenza informazioni anche solo potenzialmente utili per l'individuazione e formulazione di strategie e misure per il coordinamento delle procedure; e

d)

richiedere una sospensione delle procedure aperte nei confronti di qualunque altra società del gruppo per un periodo non superiore a tre mesi, nonché la cessazione di qualsiasi delle sospensioni in questione. [Em. 61]

Articolo 42 quinquies quater

Approvazione dei piani di coordinamento di gruppo da parte del giudice

1.     I curatori dell'insolvenza nominati per procedure di insolvenza potenzialmente interessate dall'attuazione di un piano di coordinamento di gruppo possono formulare osservazioni sul progetto del piano stesso entro un periodo non superiore ad un mese stabilito dal coordinatore al momento della presentazione del progetto.

2.     Il progetto di piano trasmesso al giudice per approvazione è corredato da:

a)

un documento, predisposto dal coordinatore, che illustri le modalità del rispetto del paragrafo 1;

b)

le osservazioni ricevute dai curatori dell'insolvenza al momento della presentazione del progetto di piano; e

c)

una dichiarazione motivata del coordinatore circa le modalità dell'eventuale integrazione delle osservazioni nel progetto di piano.

3.     Il giudice approva il piano se accerta che il coordinatore ha rispettato i requisiti formali di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 42 quinquies ter, paragrafo 1, lettera c). [Em. 62]

Articolo 42 quinquies quinquies

Relazione tra procedure di coordinamento di gruppo e procedure di insolvenza

1.     Nella conduzione delle rispettive procedure di insolvenza, i curatori dell'insolvenza hanno il dovere di tenere conto delle raccomandazioni del coordinatore e del piano di coordinamento di gruppo. I curatori dell'insolvenza che intendono discostarsi dalle misure o azioni proposte dal piano di coordinamento di gruppo spiegano i motivi di tale decisione in occasione della riunione dei creditori o a qualunque altro organo nei confronti del quale siano responsabili secondo la legge dello Stato membro interessato.

2.     Il mancato rispetto del paragrafo 1 è considerato una violazione dei doveri del curatore dell'insolvenza ai sensi della legge dello Stato membro interessato. [Em. 63]

Articolo 42 quinquies sexies

Responsabilità del coordinatore

Il coordinatore adempie ai propri doveri con la diligenza del buon padre di famiglia. È responsabile dell'attivo fallimentare interessato dalla procedura di coordinamento di gruppo per i danni ragionevolmente attribuibili a violazioni di tali doveri. La responsabilità del coordinatore è accertata conformemente alla legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento. [Em. 64]

Articolo 42 quinquies septies

Spese

1.     Gli Stati membri disciplinano per legge le spese di giudizio e la remunerazione del coordinatore.

2.     I costi generati nell'ambito della procedura di coordinamento di gruppo sono proporzionalmente distribuiti tra le società del gruppo nei confronti delle quali erano aperte procedure di insolvenza al momento dell'apertura della procedura di coordinamento. La quota a carico delle singole società del gruppo è calcolata in riferimento alla percentuale del valore dell'attivo appartenente a ognuna di esse nell'ambito dell'attivo consolidato di tutte le società del gruppo nei confronti delle quali erano state aperte procedure di insolvenza.» [Em. 65]

46)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 44bis

Informazioni sul diritto fallimentare nazionale

1.   Affinché le informazioni siano accessibili a tutti, gli Stati membri forniscono, nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio (*14), una descrizione del loro diritto fallimentare nazionale e delle relative procedure concorsuali, in particolare riguardo agli elementi elencati all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri aggiornano periodicamente dette informazioni.

(*14)  Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).»"

47)

l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Modifica degli allegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura descritta nel presente articolo e all'articolo 45bis al fine di modificare gli allegati A e C.

2.   Per modificare l'allegato A Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme nazionali in materia di procedure concorsuali che vogliono inserire in detto allegato soddisfano i criteri di cui all'articolo 1 , accompagnate da una breve descrizione. La Commissione verifica se le norme notificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, se del caso, modifica l'allegato A mediante atto delegato. [Em. 66]

2 bis.     Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche sostanziali riguardanti le norme nazionali in materia di procedure di insolvenza. La Commissione valuta se le norme modificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, in caso affermativo, modifica l'allegato A mediante atto delegato.» [Em. 67]

48)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 45 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 45 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 45 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 45 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 45 ter

Potere di adottare atti di esecuzione

1.   Il potere di adottare atti di esecuzione è conferito alla Commissione ai seguenti fini:

a)

provvedere all'interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20 ter e

b)

definire e successivamente modificare i moduli di cui agli articoli 40 e 41.

2.   Nell'adottare o modificare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.»

49)

all'articolo 46, la data «1o giugno 2012» è sostituita da «…[dieci anni dopo l'inizio della sua applicazione]»;

50)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 46 bis

Protezione dei dati

1.   Gli Stati membri applicano la Le norme nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE si applicano al trattamento dei dati personali eseguito nel loro territorio degli Stati membri ai sensi del presente regolamento , a condizione che non incidano sulle operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE . [Em. 68]

2.   Al trattamento dei dati personali eseguito dalla Commissione ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.»

51)

l'allegato B è soppresso.

51 bis)

nell'allegato C, il paragrafo intitolato «DEUTSCHLAND» è sostituito dal seguente:

«DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

Vorläufiger Sachwalter». [Em. 69]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire da… (*15), eccezion fatta per l'articolo 44 bis che si applica a partire da … (*16).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 55.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014.

(3)  GU C 358 del 7.12.2013, pag. 15.

(4)  Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).

(5)  GU C […] del […], pag. […].

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(*3)  Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).»

(*11)  36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(*13)  24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento

(*15)  24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(*16)  12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.


Giovedì 6 febbraio 2014

24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/389


P7_TA(2014)0095

Risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese d'investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 6 febbraio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2013)0520 — C7-0223/2013 — 2013/0253(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 093/62)

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)

alla proposta della Commissione


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0478/2013).

(*1)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Per rilanciare la ripresa economica nell'Unione è essenziale una migliore integrazione del mercato interno dei servizi bancari; l'attuale crisi finanziaria ed economica ha tuttavia palesato che il funzionamento del mercato interno in questo settore è minacciato e che si sta acuendo il rischio di frammentazione finanziaria. I mercati interbancari hanno perso liquidità e le attività bancarie transfrontaliere diminuiscono a causa dei timori di contagio e della scarsa fiducia nei sistemi bancari nazionali degli altri paesi e nella capacità degli Stati membri di sostenere le banche. Si tratta di una reale fonte di preoccupazione in un mercato interno nel quale gli istituti di credito beneficiano di un passaporto europeo e operano, per la maggior parte, in diversi Stati membri.

(2)

La sfiducia e l'instabilità dei mercati sono alimentate anche dal fatto che divergenze separino le norme nazionali in materia di risoluzione dei vari Stati membri, e le collegate pratiche amministrative, e che a livello unionale manchi un processo decisionale unificato sulla risoluzione delle banche transfrontaliere, perché si tratta di elementi che minano la certezza e la prevedibilità riguardo al possibile esito di un dissesto bancario. L'adozione sul mero piano nazionale e in contesti giuridici non armonizzati delle decisioni di risoluzione può falsare la concorrenza e sfociare, in ultima analisi, in un pregiudizio per il mercato interno.

(3)

In particolare, le pratiche diverse seguite dagli Stati membri per il trattamento dei creditori delle banche soggette a risoluzione e per il salvataggio delle banche in dissesto influiscono sulla percezione del rischio di credito, della solidità finanziaria e della solvibilità delle banche di ciascuno di essi. Ne risulta, da un lato, minata la fiducia dei cittadini nel settore bancario e, dall'altro, ostacolato l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel mercato interno perché, se le pratiche degli Stati membri non divergessero, i costi di finanziamento sarebbero inferiori.

(4)

Le divergenze che separano le norme nazionali in materia di risoluzione dei vari Stati membri, e le collegate pratiche amministrative, possono determinare per le banche e la clientela un costo del denaro superiore esclusivamente a causa del luogo di stabilimento, a prescindere dall'effettivo merito di credito. In alcuni Stati membri, inoltre, la clientela delle banche deve pagare tassi di interesse passivo superiori a quelli applicati in altri, a prescindere dal merito di credito del singolo cliente.

(4 bis)

Negli ultimi anni l'incapacità di alcuni Stati membri di disporre di enti funzionanti nel campo della risoluzione nel settore bancario ha incrementato i danni della crisi bancaria.

(4 ter)

Le autorità nazionali possono disporre di incentivi per salvare le banche con fondi pubblici prima di avviare una procedura di risoluzione; di conseguenza, la creazione di un meccanismo europeo unico di risoluzione (SRM) è fondamentale per creare condizioni paritarie e un approccio più neutrale alla decisione di procedere o meno alla risoluzione di una banca.

(5)

La frammentazione del mercato interno è destinata a perdurare fintantoché le norme in materia di risoluzione, le pratiche e la linea seguita per la ripartizione degli oneri manterranno dimensione nazionale e fintantoché i fondi necessari per finanziare la risoluzione saranno reperiti e spesi a livello nazionale. Inoltre, le autorità nazionali di vigilanza sono fortemente incentivate a minimizzare l'impatto potenziale delle crisi bancarie sull'economia del rispettivo paese adottando unilateralmente interventi per circoscrivere le operazioni bancarie, tramite ad esempio la limitazione delle cessioni e della concessione di prestiti all'interno del gruppo oppure l'imposizione di requisiti patrimoniali e di liquidità più severi alle filiazioni operative nella loro giurisdizione di imprese madri potenzialmente in dissesto. I problemi nazionali e le questioni controverse tra paesi d'origine e ospitanti riducono l'efficienza dei processi di risoluzione su scala transfrontaliera. Vengono così limitate le attività transfrontaliere delle banche e, quindi, eretti ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali e falsata la concorrenza nel mercato interno.

(6)

La direttiva [] del Parlamento europeo e del Consiglio (4) rappresenta un passo decisivo verso l' armonizzazione delle norme nazionali in materia di risoluzione bancaria e ha disposto la cooperazione tra le autorità di risoluzione in caso di dissesto di banche transfrontaliere. Tale armonizzazione non è però assoluta né è centralizzato il processo decisionale: essenzialmente, infatti, la direttiva [] prevede strumenti e poteri comuni di risoluzione che sono messi a disposizione delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro, alle quali lascia tuttavia un certo livello di discrezionalità nell'applicazione degli strumenti e nel ricorso ai meccanismi di finanziamento nazionali a sostegno delle procedure di risoluzione. A dispetto delle funzioni di regolamentazione e mediazione attribuite all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio  (5), la direttiva [] non esclude completamente l'eventualità che gli Stati membri adottino, riguardo alla risoluzione dei gruppi transfrontalieri, decisioni distinte e potenzialmente incongruenti che possono incidere sui costi complessivi della procedura. Inoltre, prevedendo meccanismi di finanziamento nazionali, non affranca sufficientemente le banche dal sostegno dei bilanci nazionali né esclude la possibilità che i vari Stati membri seguano una linea diversa riguardo all'impiego di tali meccanismi.

(7)

Il completamento del mercato interno dei servizi finanziari presuppone necessariamente l'uniformità effettiva nell'Unione delle decisioni di risoluzione adottate per le banche in dissesto, anche relativamente all'impiego dei finanziamenti reperiti a livello di Unione. Nel mercato interno il dissesto di banche in uno Stato membro può compromettere la stabilità dei mercati finanziari in tutta l'Unione: l'efficacia e l'uniformità delle norme in materia di risoluzione e la parità di condizioni nel finanziamento della risoluzione nei diversi Stati membri sono nell'interesse superiore non soltanto dello Stato membro in cui le banche operano, ma anche, in generale, in quello di tutti gli altri, perché costituiscono un mezzo per salvaguardare la concorrenza e migliorare il funzionamento del mercato interno. I sistemi bancari sono estremamente interconnessi nel mercato interno, i gruppi bancari hanno dimensione internazionale e le banche detengono attività estere in percentuali elevate: senza un meccanismo unico di risoluzione (SRM), le crisi bancarie che si verificassero negli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico (SSM) avrebbero un più forte impatto sistemico negativo anche negli Stati membri che non vi partecipano. Con l'istituzione del meccanismo unico di risoluzione si aumenterà la stabilità delle banche degli Stati membri partecipanti e si impedirà alle crisi di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti, agevolando così il funzionamento del mercato interno nel suo complesso. I meccanismi di cooperazione tra gli enti stabiliti negli Stati membri partecipanti e non partecipanti dovrebbero essere chiari ed è importante garantire la non discriminazione degli Stati membri non partecipanti.

(7 bis)

Al fine di ristabilire la fiducia e la credibilità nel settore bancario, la Banca centrale europea (BCE) effettuerà una valutazione globale del bilancio di tutte le banche poste sotto la sua vigilanza diretta. Per quanto concerne le banche degli Stati membri partecipanti non soggette alla vigilanza diretta della BCE, le autorità competenti dovrebbero effettuare, in cooperazione con la BCE, una valutazione equivalente del bilancio che sia proporzionale alle dimensioni e al modello commerciale della banca. Ciò contribuirebbe altresì a ridare credibilità e a garantire che tutte le banche siano soggette a un esame.

(7 ter)

Per garantire condizioni paritarie nel mercato interno nel suo complesso, qualunque quadro di risanamento e risoluzione nel settore bancario all'interno dell'Unione dovrebbe essere disciplinato dall'omonima direttiva e dagli atti delegati eventualmente adottati conformemente alla stessa. Nello svolgimento dei compiti a essi attribuiti dal presente regolamento, la Commissione e il Comitato si conformano alle prescrizioni della direttiva e dei citati atti delegati. La direttiva dovrebbe disciplinare la pianificazione in materia di risanamento e risoluzione, l'intervento precoce, le condizioni e i principi di risoluzione nonché l'utilizzo degli strumenti di risoluzione da parte dell'SRM. Il principale obiettivo del presente regolamento è disciplinare gli aspetti necessari per garantire che detto meccanismo applichi la citata direttiva e che disponga di adeguati finanziamenti. Anche la Commissione e il Comitato dovrebbero essere assoggettati a tutta la legislazione dell'UE applicabile, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Il Comitato dovrebbe essere vincolato agli orientamenti e alle raccomandazioni adottati dall'ABE in relazione alla direttiva [BRRD] conformemente all'articolo 16 del precitato regolamento e, se del caso, a tutte le decisioni adottate dall'ABE nel corso di una mediazione vincolante ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(8)

Dopo che il regolamento (UE) n. 1024/2013 (6) del Consiglio ha istituito l'SSM, che centralizza nella BCE la vigilanza sulle banche degli Stati membri partecipanti, si è venuta a creare un'incongruenza tra la vigilanza unionale su tali banche e il trattamento nazionale cui le disposizioni della direttiva [] le assoggettano nelle procedure di risoluzione.

(8 bis)

Il regolamento (UE) n. 1024/2013 consente a uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro aderente di porre fine alla sua cooperazione stretta con l'SSM. Può pertanto verificarsi una situazione in cui uno Stato membro decide di abbandonare l'SSM ma ha sul proprio territorio un ente che beneficia dei meccanismi di finanziamento della risoluzione del fondo SRM. Il presente regolamento può, in sede di revisione, stabilire le disposizioni necessarie per far fronte a simili situazioni.

(9)

Laddove negli Stati membri che non partecipano all'SSM le banche beneficiano di vigilanza, risoluzione e sostegno finanziario allineati a livello nazionale, negli Stati membri partecipanti all'SSM le banche sono soggette a un regime unionale per la vigilanza e a un regime nazionale per la risoluzione e il sostegno finanziario. Quest'incongruenza crea uno svantaggio competitivo che penalizza le banche degli Stati membri partecipanti all'SSM rispetto a quelle degli altri Stati membri. Dato che negli Stati membri partecipanti all'SSM la vigilanza e la risoluzione si situano a due livelli diversi, l'intervento sulle banche e la risoluzione delle loro crisi vi possono risultare meno rapidi, coerenti ed efficaci degli interventi analoghi effettuati negli Stati membri che non vi partecipano. Tale situazione influisce sfavorevolmente sui costi di finanziamento di dette banche e dà origine a uno svantaggio competitivo, con effetti negativi sia per gli Stati membri in cui esse operano sia per il funzionamento complessivo del mercato interno. Ne consegue che un meccanismo centralizzato di risoluzione valido per tutte le banche che operano negli Stati membri partecipanti all'SSM è essenziale perché si possano garantire pari condizioni di concorrenza.

(10)

È opportuno ricalcare per la risoluzione la ripartizione delle competenze fra livello nazionale e livello unionale che vige in materia di vigilanza: finché in un dato Stato membro la vigilanza resta di competenza nazionale, tale Stato membro dovrebbe mantenere anche la responsabilità delle conseguenze finanziarie dei dissesti bancari. Occorre pertanto che il meccanismo unico di risoluzione si applichi soltanto alle banche e agli enti finanziari stabiliti negli Stati membri partecipanti all'SSM e sottoposti in tale quadro alla vigilanza della BCE. È opportuno escludere dal meccanismo unico di risoluzione le banche stabilite negli Stati membri che non partecipano all'SSM. Inserendo tali Stati membri nel meccanismo unico di risoluzione si darebbero loro incentivi inopportuni: in particolare, le autorità di vigilanza potrebbero aumentare la tolleranza nei confronti delle banche presenti nella loro giurisdizione, perché non dovrebbero farsi carico dell'integralità del rischio finanziario legato ad un loro dissesto. Per assicurare il parallelismo con l'SSM, il meccanismo unico di risoluzione dovrebbe quindi applicarsi agli Stati membri partecipanti all'SSM. Via via che aderiscono all'SSM gli Stati membri dovrebbero essere automaticamente inseriti anche nel meccanismo unico di risoluzione. In teoria esso dovrebbe arrivare a coprire l'intero mercato interno.

(11)

Il Fondo unico di risoluzione bancaria (di seguito «Fondo») è un elemento essenziale senza il quale il meccanismo unico di risoluzione non potrebbe funzionare adeguatamente. La covigenza di sistemi differenti di finanziamento nazionale creerebbe distorsioni nell'applicazione delle norme comuni di risoluzione bancaria nel mercato interno. Se il finanziamento della risoluzione rimanesse sul piano nazionale, il legame tra emittenti sovrani e settore bancario non si spezzerebbe, e gli investitori continuerebbero a fissare le condizioni di prestito basandosi sul luogo di stabilimento delle banche piuttosto che sul loro merito di credito. Persisterebbe anche la situazione di grave frammentazione che attualmente caratterizza i mercati finanziari. Il Fondo dovrebbe concorrere ad assicurare una prassi amministrativa uniforme riguardo al finanziamento della risoluzione e a evitare che pratiche nazionali divergenti ostacolino l'esercizio delle libertà fondamentali o falsino la concorrenza nel mercato interno. È opportuno che il Fondo sia alimentato direttamente dalle banche e che le sue risorse siano messe in comune a livello europeo in modo da poter essere ripartite secondo criteri obiettivi tra gli Stati Membri, aumentando così la stabilità finanziaria e attenuando il legame tra la posizione di bilancio percepita di un dato Stato membro e i costi di finanziamento delle banche e delle imprese che vi operano. Per spezzare ulteriormente tale legame è opportuno imporre un divieto sulle decisioni dell'SRM che interferiscono direttamente con le competenze in materia di bilancio degli Stati membri.

(12)

È pertanto necessario adottare misure relative all'istituzione di un meccanismo unico di risoluzione valido per tutti gli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico, al fine di agevolare un funzionamento adeguato e stabile del mercato interno.

(13)

Affinché un'autorità unionale unica di risoluzione bancaria possa assicurare l'applicazione centralizzata delle norme sulla risoluzione bancaria previste dall'omonima direttiva negli Stati membri partecipanti, occorre che le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del meccanismo unico di risoluzione siano direttamente applicabili negli Stati membri in modo da scongiurare divergenze interpretative. Al fine di garantire l'applicazione armonizzata degli strumenti di risoluzione, il Comitato, insieme alla Commissione, dovrebbe adottare una guida alla risoluzione contenente indirizzi chiari e particolareggiati in relazione all'utilizzo degli strumenti di risoluzione di cui alla direttiva [BRRD]. Il mercato interno nel suo complesso trarrebbe beneficio da tale situazione, che contribuirà ad assicurare la libera concorrenza e a impedire che si erigano ostacoli al libero esercizio delle libertà fondamentali non soltanto negli Stati membri partecipanti, ma anche nel mercato interno nel suo complesso.

(14)

Rispecchiando l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, il meccanismo unico di risoluzione dovrebbe interessare tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti. Per non inserire nel mercato interno asimmetrie di trattamento tra enti in dissesto e creditori nel corso della procedura di risoluzione, dovrebbe tuttavia essere possibile, nell'ambito del meccanismo unico di risoluzione, risolvere direttamente la crisi di qualsiasi ente creditizio degli Stati membri partecipanti. È opportuno includere nell'ambito d'applicazione del meccanismo unico di risoluzione le imprese madri, le imprese di investimento e gli enti finanziari su cui la BCE esercita la vigilanza su base consolidata. Sebbene non eserciti la vigilanza individuale su tali enti, la BCE sarà comunque l'unica autorità ad avere una percezione globale del rischio cui è esposto il gruppo e quindi, indirettamente, i suoi singoli membri. Escludendo dall'ambito d'applicazione del meccanismo unico di risoluzione entità che rientrano nella vigilanza su base consolidata della BCE s'impedirebbe di pianificare la risoluzione a livello di gruppo bancario e di adottare una strategia di risoluzione a livello di gruppo, e si sminuirebbe l'efficacia di qualsiasi decisione assunta in materia di risoluzione.

(15)

Nel quadro del meccanismo unico di risoluzione le decisioni dovrebbero essere assunte al livello più appropriato. Dovrebbe essere conferito al Comitato, e in particolare alla sua sessione esecutiva, il potere di preparare e adottare, per quanto possibile, tutte le decisioni concernenti la procedura di risoluzione, nel rispetto del ruolo della Commissione quale stabilito dal TFUE, in particolare dagli articoli 114 e 107.

(15 bis)

La Commissione dovrebbe separare l'esecuzione dei compiti a essa attribuiti dal presente regolamento da quella di altri, rispettando rigorosamente gli obiettivi e i principi stabiliti dal presente regolamento e dalla direttiva [BRRD]. La separazione dei compiti dovrebbe essere garantita da una separazione a livello organizzativo.

(16)

In quanto autorità di vigilanza nel quadro dell'SSM, la BCE è nella posizione ottimale per valutare se un dato ente creditizio sia in dissesto o a rischio di dissesto e se non si possa ragionevolmente prospettare che un'alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli. Dietro notifica della BCE e valutazione delle condizioni di risoluzione , il Comitato in sessione esecutiva dovrebbe formulare un progetto di decisione destinato alla Commissione che assoggetti l'ente a risoluzione . Tale progetto di decisione dovrebbe includere una raccomandazione relativa a un quadro chiaro e particolareggiato per gli strumenti di risoluzione e, se del caso, per il ricorso al Fondo. Nel rispetto di tale quadro il Comitato , in sessione esecutiva, dovrebbe stabilire un programma di risoluzione e impartire alle autorità nazionali di risoluzione istruzioni circa gli strumenti e poteri di risoluzione cui dare esecuzione a livello nazionale. Fatta salva l'efficacia delle procedure decisionali del Comitato, i membri di quest'ultimo si adoperano per raggiungere un consenso unanime.

(17)

Occorre abilitare il Comitato ad assumere decisioni relative, in particolare, alla pianificazione della risoluzione, alla valutazione delle possibilità di risoluzione, all'eliminazione degli impedimenti alla possibilità di risoluzione e alla predisposizione delle azioni di risoluzione. È opportuno che le autorità nazionali di risoluzione assistano il Comitato nella pianificazione della risoluzione e nell'elaborazione delle decisioni di risoluzione. Poiché l'esercizio dei poteri di risoluzione implica l'applicazione della normativa nazionale, anche l'esecuzione delle decisioni di risoluzione dovrebbe essere di competenza di dette autorità.

(18)

Ai fini del buon funzionamento del mercato interno è opportuno che le stesse regole si applichino a tutte le misure di risoluzione, siano esse adottate dalle autorità nazionali di risoluzione a norma dell'omonima direttiva o nel quadro del meccanismo unico di risoluzione. Le misure saranno valutate dalla Commissione a norma dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Laddove l'impiego dei meccanismi di finanziamento della risoluzione non implichi aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è opportuno che la Commissione valuti le misure per analogia con detto articolo 107 per garantire pari condizioni di concorrenza nel mercato interno. Nei casi in cui non è necessaria alcuna notifica a norma dell'articolo 108 del TFUE perché l'impiego che il Comitato intende fare del Fondo, quale prospettato nella sua sessione esecutiva, non comporta aiuti di Stato a norma dell'articolo 107 dello stesso, il mantenimento dell'integrità del mercato interno per Stati membri partecipanti e Stati membri non partecipanti comporta che, nel valutare tale impiego prospettato del Fondo, la Commissione applichi per analogia le pertinenti norme sugli aiuti di Stato previste da detto articolo 107. Non è opportuno che il Comitato decida sul programma di risoluzione prima che la Commissione abbia accertato, applicando per analogia i criteri relativi alle norme sugli aiuti di Stato, che il Fondo è impiegato secondo gli stessi principi degli interventi dei meccanismi nazionali di finanziamento.

(19)

Ai fini della rapidità e dell'efficacia del processo decisionale nella risoluzione, è necessario che il Comitato si configuri come agenzia specifica dell'Unione dotata di struttura propria, corrispondente alle specifiche funzioni attribuitele, e atipica rispetto al modello di tutte le altre agenzie dell'Unione. Occorre che la sua composizione tenga adeguatamente conto di tutti i pertinenti interessi che entrano in gioco nelle procedure di risoluzione. Il Comitato dovrebbe lavorare in sessione esecutiva e sessione plenaria. Nella sessione esecutiva dovrebbe essere composto da un direttore esecutivo, un vice direttore esecutivo e membri nominati dalla Commissione e dalla BCE che dovrebbero agire in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse dell'Unione nel suo complesso . In considerazione delle funzioni del Comitato, il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo dovrebbero essere nominati in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in ambito bancario e finanziario nonché all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziarie . Il direttore esecutivo e il vice direttore dovrebbero essere scelti mediante una procedura di selezione aperta in merito alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tenuti opportunamente informati. La procedura di selezione dovrebbe rispettare il principio di equilibrio di genere. La Commissione dovrebbe fornire alla commissione del Parlamento europeo competente un elenco dei candidati selezionati per le posizioni di direttore esecutivo e vice direttore esecutivo. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo per approvazione una proposta relativa alla nomina del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo . A seguito dell'approvazione della proposta da parte del Parlamento europeo, il Consiglio dovrebbe adottare una decisione di esecuzione per la nomina del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo. Quando delibera sulla risoluzione di una banca o di un gruppo stabilito in un unico Stato membro partecipante, il Comitato riunito in sessione esecutiva dovrebbe convocare e coinvolgere nel processo decisionale anche il membro che tale Stato ha nominato in rappresentanza dell'autorità nazionale di risoluzione. Quando il Comitato riunito in sessione esecutiva delibera su un gruppo transfrontaliero, occorre convocare e coinvolgere nel processo decisionale anche i membri nominati, in rappresentanza delle rispettive autorità nazionali di risoluzione, dallo Stato membro d'origine e da tutti gli Stati ospitanti in questione. Tuttavia, poiché è opportuno assicurare equilibrio nell'influenza che le autorità dello Stato d'origine e le autorità degli Stati ospitanti esercitano sulle decisioni, le autorità degli Stati ospitanti dispongono collettivamente di un unico voto. Nell'ambito del processo decisionale è opportuno attribuire la giusta considerazione alle dimensioni e all'importanza relative della filiazione, succursale o entità rientrante nel perimetro della vigilanza consolidata per le economie dei diversi Stati membri e del gruppo nel suo complesso.

(19 bis)

Poiché i partecipanti al processo decisionale del Comitato in sessione esecutiva sono teoricamente diversi a seconda dello o degli Stati membri in cui opera l'ente o il gruppo in questione, i partecipanti permanenti, ovvero il direttore esecutivo, il vice direttore esecutivo e i membri nominati dalla Commissione e dalla BCE, dovrebbero garantire la coerenza, l'adeguatezza e la proporzionalità delle decisioni adottate dalle diverse formazioni delle sessioni esecutive del Comitato.

(19 ter)

L'ABE dovrebbe partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatore. Ogniqualvolta si riveli opportuno possono essere invitati alle riunioni del Comitato anche altri osservatori, ad esempio un rappresentante del Meccanismo europeo di stabilità (MES). Gli osservatori dovrebbero essere vincolati agli stessi obblighi in materia di segreto professionale validi per i membri e il personale del Comitato nonché per il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti con mansioni nell'ambito della risoluzione.

(19 quater)

Il Comitato dovrebbe avere la facoltà di istituire équipe di risoluzione interne composte dal personale delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti e da personale proprio nonché guidate da coordinatori nominati dal personale direttivo del Comitato. I membri di quest'ultimo possono eventualmente essere invitati a partecipare alle sessioni esecutive del Comitato in qualità di osservatori ma senza alcun diritto di voto.

(19 quinquies)

Il principio della leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione è sancito dai trattati, in particolare dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

(20)

In considerazione delle funzioni attribuite al Comitato e alla Commissione dal presente regolamento nonché degli obiettivi della risoluzione, ad esempio la tutela dei fondi pubblici, il ▌ funzionamento dell'SRM dovrebbe essere finanziato con contributi versati dagli enti degli Stati membri partecipanti. In nessun caso tali costi dovrebbero dare luogo a impegni di bilancio per gli Stati membri o l'Unione.

(21)

La Commissione e il Comitato, se del caso, dovrebbero subentrare alle autorità nazionali di risoluzione designate a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione nel settore bancario relativamente a tutti gli aspetti del processo decisionale per la risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione designate a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione nel settore bancario dovrebbero continuare a provvedere all'attuazione dei programmi di risoluzione adottati dal Comitato. Ai fini della trasparenza e del controllo democratico, così come a tutela dei diritti delle istituzioni dell'Unione, è opportuno che il Comitato risponda al Parlamento europeo e al Consiglio di qualsiasi decisione assunta in base al presente regolamento. Ai medesimi fini occorre conferire ai parlamenti nazionali determinati diritti ad essere informati delle attività del Comitato e a dialogare con esso.

(21 bis)

Nell'applicazione del presente regolamento tutte le pertinenti autorità dovrebbero tenere in considerazione il principio di proporzionalità. Il principio di proporzionalità implica, in particolare, la valutazione dell'impatto che il dissesto di un ente potrebbe avere alla luce della natura della sua attività, della sua struttura azionaria, della sua forma giuridica, del suo profilo di rischio, delle sue dimensioni e del suo status giuridico, dell'eventuale applicazione delle deroghe di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, delle interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale, della portata e della complessità delle sue attività e della sua appartenenza a un sistema di tutela istituzionale (IPS) conforme alle prescrizioni dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o ad altri sistemi di solidarietà cooperativa ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 6, dello stesso regolamento, nonché dell'eventuale prestazione di servizi o attività di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE.

(21 ter)

Su richiesta dei parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti le commissioni competenti di tali parlamenti dovrebbero avere la possibilità di tenere audizioni con rappresentanti del Comitato alla presenza dell'autorità nazionale competente.

(22)

Nei casi in cui la direttiva sul risanamento e la risoluzione nel settore bancario offre alle autorità nazionali di risoluzione la possibilità di semplificare gli obblighi o accordare deroghe all'obbligo di elaborare piani di risoluzione, occorre predisporre una procedura con cui il Comitato può autorizzare l'applicazione degli obblighi semplificati.

(23)

Per garantire che sia seguita una linea omogenea nei confronti degli enti e gruppi, occorre abilitare il Comitato a elaborare piani di risoluzione per detti enti e gruppi in collaborazione con le autorità nazionali di risoluzione; il Comitato può esigere che queste ultime svolgano compiti legati alla predisposizione di piani di risoluzione . Il Comitato dovrebbe valutare la possibilità di risoluzione dell'ente o gruppo e adottare misure volte a eliminare gli eventuali impedimenti che la ostacolano. In un'ottica di coerenza e di possibilità di risolvere la crisi dell'ente, il Comitato dovrebbe imporre alle autorità nazionali di risoluzione l'applicazione delle misure atte a eliminare tali impedimenti. Vista la natura specifica e riservata per l'ente delle informazioni contenute nei piani di risoluzione, le decisioni concernenti la predisposizione, la valutazione e l'approvazione dei piani di risoluzione nonché l'applicazione di misure adeguate dovrebbero essere adottate dal Comitato in sessione esecutiva.

(24)

La pianificazione è essenziale ai fini dell'efficacia della risoluzione. Il Comitato dovrebbe pertanto avere il potere di imporre modifiche alla struttura e all'organizzazione dell'ente o gruppo per eliminare gli impedimenti pratici all'applicazione degli strumenti di risoluzione e garantire la possibilità di risoluzione delle entità interessate. Dato che, in potenza, tutti gli enti hanno natura sistemica, per preservare la stabilità finanziaria è essenziale che le autorità siano in grado di procedere alla risoluzione riguardo a qualsiasi ente. Nel rispetto della libertà d'impresa sancita all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, occorre limitare il margine di manovra del Comitato alle misure necessarie per semplificare la struttura e le operazioni dell'ente al solo fine di migliorare la possibilità di risolverne le crisi. Le misure imposte a tale proposito dovrebbero inoltre essere conformi alla legislazione dell'Unione, non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di nazionalità o cittadinanza e dovrebbero essere giustificate dalla ragione superiore dell'interesse pubblico alla stabilità finanziaria. Per stabilire se un'azione è intrapresa nell'interesse pubblico generale, il Comitato dovrebbe, agendo nell'interesse pubblico generale, poter realizzare gli obiettivi di risoluzione senza incontrare ostacoli all'applicazione degli strumenti di risoluzione o alla capacità di esercitare i poteri conferitigli. Inoltre, l'intervento dovrebbe limitarsi al minimo necessario per il conseguimento degli obiettivi.

(24 bis)

I piani di risoluzione dovrebbero tenere conto dell'impatto sui lavoratori e, conformemente alla direttiva [BRRD], dovrebbero includere procedure di informazione e di consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti durante tutto il processo di risoluzione. In tale contesto è opportuno applicare, se del caso, i contratti collettivi o gli altri accordi previsti dalle parti sociali. Dovrebbero essere comunicate ai lavoratori o ai loro rappresentanti le informazioni relative ai piani di risoluzione, nonché gli eventuali aggiornamenti, così come previsto dalla direttiva [BRRD].

(25)

Il meccanismo unico di risoluzione si dovrebbe basare sui quadri giuridici delineati dalla direttiva [BRRD] e dall'SSM. Il Comitato dovrebbe quindi essere abilitato a intervenire in una fase precoce in caso di deterioramento della situazione finanziaria o della solvibilità di un ente. Le informazioni che il Comitato riceve in questa fase ▌dalla BCE gli servono per poter determinare le azioni da avviare per predisporre la risoluzione dell'ente.

(26)

Per assicurare la rapidità dell'azione di risoluzione allorquando ne emerge la necessità, occorre che il Comitato sorvegli attentamente, in cooperazione con l'autorità competente pertinente o la BCE, la situazione dell'ente in questione e che ne controlli la conformità alle misure di intervento precoce adottate nei suoi confronti.

(27)

La procedura di risoluzione dovrebbe concludersi in tempi brevi per perturbare il meno possibile i mercati finanziari e l'economia. È opportuno garantire ai depositanti un accesso quanto più possibile tempestivo almeno ai depositi protetti, in ogni caso prima che gli stessi depositanti possano avere accesso ai depositi protetti nel contesto di procedure ordinarie di insolvenza, così come previsto dalla direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi. Occorre che, in qualsiasi fase della procedura di risoluzione, la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni che reputa necessarie per adottare una decisione con cognizione di causa nel quadro di tale procedura. Laddove la Commissione decida di adottare il progetto di decisione elaborato dal Comitato per assoggettare l'ente a risoluzione, il Comitato dovrebbe adottare immediatamente un programma di risoluzione che stabilisca nei particolari gli strumenti e i poteri di risoluzione da applicare e l'eventuale attivazione dei meccanismi di finanziamento.

(28)

La liquidazione di un ente in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di servizi essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti. In tal caso si configura un interesse pubblico ad applicare strumenti di risoluzione, con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi finanziari essenziali, mantenere la stabilità del sistema finanziario, limitare l'azzardo morale riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico per gli enti in dissesto e tutelare i depositanti.

(29)

Si dovrebbe comunque vagliare sempre l'ipotesi della liquidazione dell'ente insolvente con procedura ordinaria di insolvenza prima di prendere la decisione di mantenerlo in attività. L'ente insolvente dovrebbe essere mantenuto in attività ai fini della stabilità finanziaria, ricorrendo, per quanto possibile, a fondi privati, attraverso la vendita o la fusione con un acquirente del settore privato o previa riduzione delle passività dell'ente ovvero previa conversione del debito in capitale per effettuare una ricapitalizzazione.

(30)

Nell'esercitare i poteri di risoluzione la Commissione e il Comitato dovrebbero assicurarsi che azionisti e creditori sostengano una quota adeguata delle perdite, che la dirigenza sia sostituita o integrata da altri dirigenti , che i costi della risoluzione dell'ente siano ridotti al minimo e che tutti i creditori dell'ente insolvente appartenenti alla stessa categoria siano trattati in modo analogo conformemente al presente regolamento e alla direttiva [BRRD] .

(31)

Occorre che le limitazioni dei diritti di azionisti e creditori siano conformi all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero pertanto essere applicati esclusivamente agli enti in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l'obiettivo della stabilità finanziaria nell'interesse generale. In particolare, dovrebbero essere applicati laddove l'ente non possa essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario e siano necessarie misure intese a garantire il rapido trasferimento e la prosecuzione di funzioni importanti a livello sistemico, e laddove non si possa ragionevolmente prospettare una soluzione alternativa che coinvolga il settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti esistenti o di terzi, sufficiente a ripristinare la sostenibilità economica piena dell'ente.

(32)

L'interferenza nei diritti di proprietà non dovrebbe essere eccessiva. Di conseguenza, gli azionisti e creditori interessati non dovrebbero subire perdite superiori a quelle che avrebbero sostenuto se l'ente fosse stato liquidato nel momento in cui è stata decisa la risoluzione. Qualora le attività dell'ente soggetto a risoluzione siano parzialmente cedute ad un acquirente privato o a un ente-ponte, è opportuno liquidare la parte residua dell'ente soggetto a risoluzione con procedura ordinaria di insolvenza. Per tutelare gli azionisti e creditori dell'ente esistenti nel corso della procedura di liquidazione, occorre sancirne il diritto a ricevere, in pagamento dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che, secondo le stime, avrebbero recuperato se l'ente nella sua integralità fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

(33)

Per tutelare i diritti degli azionisti e assicurare che i creditori ricevano una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato nella procedura ordinaria di insolvenza, occorre stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività dell'ente e concedere tempo sufficiente a una stima adeguata del trattamento che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Dovrebbe essere possibile avviare una valutazione fin dalla fase di intervento precoce. Prima di qualsiasi azione di risoluzione si dovrebbe stimare sia il valore delle attività e passività dell'ente sia il trattamento che sarebbe riservato ad azionisti e creditori in una procedura ordinaria di insolvenza.

(34)

È importante che le perdite siano rilevate al momento in cui si verifica il dissesto dell'ente. I principi guida per la valutazione delle attività e passività degli enti in dissesto sono indicati dalla direttiva [BRRD] . ▌Dovrebbe essere possibile procedere rapidamente, per motivi di urgenza, a una valutazione provvisoria delle attività e passività dell'ente in dissesto da parte del Comitato, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente.

(35)

A tutela dell'obiettività e certezza della procedura di risoluzione occorre stabilire l'ordine di riduzione o conversione dei crediti non garantiti nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione. Per limitare il rischio che i creditori subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, tale ordine dovrebbe valere sia nella procedura ordinaria di insolvenza sia nella procedura di riduzione o conversione nel quadro della risoluzione, anche per agevolare la quantificazione del debito.

(35 bis)

L'armonizzazione del diritto fallimentare in tutta l'Unione, che rappresenterebbe un passo di notevole importanza in vista della costruzione di un autentico mercato interno, non è ancora stata realizzata. Tuttavia, in virtù dell'armonizzazione introdotta dalla direttiva [BRRD], la gerarchia dei creditori in caso di insolvenza, che tiene altresì conto dei privilegi dei depositanti, sarà la stessa per sia per le entità stabilite negli Stati membri che partecipano all'SSM che per quelle stabilite negli altri Stati membri. Detta armonizzazione elimina un'importante fonte di arbitraggio regolamentare. È tuttavia auspicabile un progressivo passaggio a un regime dell'Unione in materia di insolvenza.

(36)

Il Comitato dovrebbe delineare , sulla base del progetto di decisione elaborato dal Comitato, il quadro in cui si inscrive l'azione di risoluzione da adottare nel rispetto dei piani di risoluzione delle entità interessate, anche in funzione delle circostanze del caso, e dovrebbe essere in grado di indicare l'impiego di qualsiasi strumento di risoluzione necessario. Il Comitato dovrebbe stabilire il programma particolareggiato di risoluzione nei limiti di tale quadro chiaro e preciso. I pertinenti strumenti di risoluzione dovrebbero comprendere la vendita dell'attività d'impresa, l'ente-ponte, il bail-in e la separazione delle attività in quanto strumenti previsti anche dalla direttiva [BRRD]. Il quadro dovrebbe permettere altresì di valutare se sono soddisfatte le condizioni di riduzione e di conversione degli strumenti di capitale.

(37)

In conformità alla direttiva [BRRD], lo strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbe consentire la vendita dell'ente o di rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso degli azionisti.

(38)

In conformità alla direttiva [BRRD], lo strumento della separazione delle attività consente alle autorità di cedere attività compromesse o deteriorate a una società veicolo distinta. Questo strumento dovrebbe essere utilizzato solo unitamente ad altri strumenti per impedire un indebito vantaggio competitivo a favore dell'ente in dissesto.

(39)

Un regime di risoluzione efficace dovrebbe ridurre al minimo i costi della risoluzione di un ente in dissesto sostenuti dai contribuenti, così come assicurare che anche la risoluzione di grandi enti di rilevanza sistemica sia possibile senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Con lo strumento del bail-in si consegue tale obiettivo garantendo che gli azionisti e creditori dell'entità sostengano perdite adeguate e si facciano carico di una quota adeguata dei costi. A tal fine è opportuno che, come raccomandato dal Consiglio per la stabilità finanziaria, i poteri di riduzione del debito previsti per legge siano inclusi in un quadro di risoluzione come opzione aggiuntiva, in combinazione con altri strumenti di risoluzione.

(40)

In conformità alla direttiva [BRRD], al fine di garantire la necessaria flessibilità nel ripartire le perdite tra i creditori in una serie di circostanze, è opportuno che lo strumento del bail-in possa applicarsi sia quando l'obiettivo è procedere alla risoluzione dell'ente in dissesto mantenendo l'impresa attiva — purché se ne possa ragionevolmente prospettare il ripristino della sostenibilità economica –, sia quando servizi importanti a livello sistemico sono trasferiti a un ente-ponte e la parte residua dell'ente cessa di operare ed è liquidata.

(41)

In conformità alla direttiva [BRRD], quando lo strumento del bail-in è applicato con l'obiettivo di ripristinare il capitale dell'ente in dissesto per consentirgli di continuare la propria attività, la risoluzione tramite bail-in dovrebbe essere sempre accompagnata dalla sostituzione della direzione e dalla successiva ristrutturazione dell'ente e delle sue attività in modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere realizzata mediante l'attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale.

(42)

In conformità alla direttiva [BRRD], non è opportuno applicare lo strumento del bail-in a crediti garantiti, siano essi assistiti da garanzia reale o da altri tipi di garanzie. Tuttavia, per assicurare che lo strumento sia efficace e raggiunga gli obiettivi, dovrebbe essere possibile applicarlo a una gamma più ampia possibile di passività non garantite di un ente in dissesto. È nondimeno opportuno escludere determinate categorie di passività non garantite dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Per motivi di ordine pubblico e di efficacia della risoluzione, lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi ai depositi protetti ai sensi della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), alle passività nei confronti dei dipendenti dell'ente in dissesto o ai crediti commerciali relativi a beni e servizi necessari per il funzionamento quotidiano dell'ente.

(43)

In conformità alla direttiva [BRRD], lo strumento del bail-in non dovrebbe incidere sui titolari di depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi ▌. L'esercizio dei poteri di bail-in permetterebbe ai depositanti di continuare ad accedere ai depositi ▌.

(44)

Per dare attuazione, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, all'assunzione degli oneri da parte di azionisti e creditori di rango inferiore, il meccanismo unico di risoluzione dovrebbe poter impiegare per analogia, fin dalla data di applicazione del presente regolamento e della direttiva [BRRD] , lo strumento del bail-in.

(45)

Per evitare che gli enti strutturino le passività in modo da minare l'efficacia dello strumento del bail-in, è opportuno che il Comitato possa stabilire che essi debbano disporre in qualsiasi momento di un importo aggregato, stabilito nei piani di risoluzione ed espresso in percentuale delle loro passività totali, di fondi propri, debito subordinato e passività di primo rango cui si applica lo strumento non rientranti nei fondi propri a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) del 26 giugno 2013.

(46)

È opportuno scegliere il metodo di risoluzione che risulta migliore in funzione delle circostanze del caso e dell'obiettivo perseguito: dovrebbero quindi essere disponibili tutti gli strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva [BRRD] , da applicare secondo quanto previsto dalla stessa .

(47)

La direttiva [BRRD] ha attribuito alle autorità nazionali di risoluzione il potere di ridurre e convertire gli strumenti di capitale, perché le condizioni che permettono tali operazioni possono coincidere con le condizioni della risoluzione; in tal caso, occorre valutare se tali operazioni siano sufficienti a ripristinare, da sole, la solidità finanziaria dell'entità oppure se sia necessaria anche un'azione di risoluzione. In linea di principio, detto potere sarà usato nel contesto della risoluzione. È opportuno che il Comitato e la Commissione subentrino alle autorità nazionali di risoluzione anche in questa funzione e siano quindi abilitati a valutare se sussistano le condizioni per la riduzione e la conversione degli strumenti di capitale e a decidere se un'entità debba essere assoggettata a risoluzione qualora siano soddisfatte anche le condizioni in tal senso.

(48)

Occorre assicurare l'efficienza e l'uniformità dell'azione di risoluzione in tutti gli Stati membri partecipanti. A tal fine occorre abilitare il Comitato, ▌laddove l'autorità nazionale di risoluzione non ne abbia applicato una decisione o non l'abbia applicata a sufficienza, a emettere ordini direttamente applicabili agli enti soggetti a risoluzione ▌.

(49)

Per potenziare l'efficacia del meccanismo unico di risoluzione è opportuno che il Comitato cooperi strettamente, e in ogni circostanza, con l'Autorità bancaria europea (ABE). Ove appropriato, il Comitato dovrebbe cooperare anche con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e il Comitato europeo per il rischio sistemico, così come con le altre autorità che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria. Dovrebbe altresì cooperare strettamente con la BCE e con le altre autorità abilitate ad esercitare la vigilanza sugli enti creditizi nell'ambito dell'SSM, in particolare riguardo ai gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata della BCE. Ai fini di una gestione efficace della procedura di risoluzione delle banche in dissesto, il Comitato dovrebbe cooperare con le autorità nazionali di risoluzione in tutte le fasi: questa cooperazione è infatti necessaria non soltanto nella fase di attuazione delle decisioni in materia di risoluzione assunte dal Comitato, ma anche prima che esse siano adottate, nella fase di pianificazione della risoluzione o nella fase di intervento precoce. Nell'assolvimento dei compiti a essa attribuiti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe cooperare strettamente con l'ABE e tenere opportunamente conto degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati da quest'ultima.

(49 bis)

In sede di applicazione di strumenti di risoluzione e di esercizio dei poteri in materia, il Comitato dovrebbe assicurare l'informazione e, se del caso, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori delle entità interessate, così come previsto dalla direttiva [BRRD]. In tale contesto è opportuno applicare, se del caso, i contratti collettivi o gli altri accordi previsti dalle parti sociali.

(50)

Dato che subentra alle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti per le decisioni in materia di risoluzione, il Comitato dovrebbe sostituirsi a esse anche nella cooperazione con gli Stati membri non partecipanti per gli aspetti attinenti alle funzioni di risoluzione. Dovrebbe in particolare rappresentare tutte le autorità degli Stati membri partecipanti nei collegi di risoluzione in cui siedono autorità di Stati membri non partecipanti.

(50 bis)

Il Comitato e le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti dovrebbero concludere un protocollo d'intesa che descriva in termini generali le modalità di cooperazione reciproca nello svolgimento dei rispettivi compiti nel quadro della direttiva [BRRD]. I protocolli d'intesa potrebbero, tra l'altro, chiarire gli aspetti della consultazione in merito alle decisioni della Commissione e del Comitato che incidono su filiazioni o succursali, stabilite nello Stato membro non partecipante, la cui impresa madre ha sede in uno Stato membro partecipante. I protocolli dovrebbero essere riesaminati periodicamente.

(51)

Poiché numerosi enti operano non soltanto all'interno dell'Unione bensì a dimensione internazionale, qualsiasi meccanismo di risoluzione deve, per essere efficace, stabilire principi di cooperazione con le pertinenti autorità dei paesi terzi. Il sostegno offerto alle autorità dei paesi terzi dovrebbe rispettare il quadro giuridico previsto nell'articolo 88 della direttiva [BRRD]. In quanto unica autorità abilitata a procedere alla risoluzione delle banche in dissesto negli Stati membri partecipanti, il Comitato dovrebbe avere, a tal fine, competenza esclusiva a concludere con le autorità dei paesi terzi accordi di cooperazione non vincolanti per conto delle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti.

(52)

Per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni il Comitato dovrebbe disporre di poteri di indagine adeguati: potere di esigere che gli siano comunicate tutte le informazioni necessarie, direttamente o per il tramite delle autorità nazionali di risoluzione, e potere di svolgere indagini e ispezioni in loco, se del caso in cooperazione con le autorità nazionali competenti , avvalendosi di tutte le informazioni a disposizione della BCE e delle autorità nazionali competenti . Le ispezioni in loco nel quadro della risoluzione permetterebbero al Comitato di monitorare concretamente l'attuazione delle misure da parte delle autorità nazionali e alla Commissione e al Comitato di decidere in base a informazioni totalmente attendibili.

(53)

Affinché il Comitato abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti, occorre precludere alle entità interessate e al relativo personale la possibilità di negargli informazioni adducendo il segreto professionale. Al tempo stesso la rivelazione di tali informazioni al Comitato non dovrebbe mai essere considerata una violazione del segreto professionale.

(54)

Per assicurare il rispetto delle decisioni adottate nel quadro del meccanismo unico di risoluzione, occorre infliggere sanzioni proporzionate e dissuasive in caso di violazione. È opportuno abilitare il Comitato a ordinare alle autorità nazionali di risoluzione di infliggere sanzioni amministrative o penalità di mora alle entità che non si conformano agli obblighi imposti dalle sue decisioni. Per assicurare l'uniformità, l'efficienza e l'efficacia delle pratiche di contrasto delle violazioni, occorre abilitare il Comitato a pubblicare orientamenti sull'applicazione di sanzioni amministrative e penalità di mora destinati alle autorità nazionali di risoluzione.

(55)

Qualora un'autorità nazionale di risoluzione violi le regole del meccanismo unico di risoluzione non esercitando i poteri conferitile dalla normativa nazionale per attuare un'istruzione impartita dal Comitato, lo Stato membro in questione può essere tenuto responsabile, conformemente alla giurisprudenza in materia, della riparazione dei danni causati alle persone, compresi, ove applicabile, l'entità o il gruppo soggetti a risoluzione ovvero i creditori di qualsiasi ramo di tale entità o gruppo in qualsiasi Stato membro.

(56)

Occorre stabilire norme adeguate che disciplinino il bilancio del Comitato, la relativa elaborazione, l'adozione della regolamentazione interna che ne fissa la procedura di stabilimento e di esecuzione nonché di verifica e controllo da parte del Comitato in sessione plenaria, e l'audit interno ed esterno.

(56 bis)

Il Comitato in sessione plenaria dovrebbe altresì adottare, verificare e controllare il suo programma di lavoro annuale e formulare pareri e raccomandazioni sul progetto di relazione del direttore esecutivo, che dovrebbe includere una sezione sulle attività di risoluzione, anche per quanto concerne i casi di risoluzione in corso, nonché una sezione sulle questioni finanziarie e amministrative.

(57)

Vi sono casi in cui l'efficacia degli strumenti di risoluzione applicati può dipendere dalla disponibilità di finanziamenti a breve termine per l'ente o per l'ente-ponte, dalla fornitura di garanzie a potenziali acquirenti o dalla reperibilità di capitali per l'ente-ponte. È quindi importante istituire un Fondo che permetta di non usare denaro pubblico a tal fine.

(58)

Poiché è necessario che sia pienamente disponibile per la risoluzione degli enti in dissesto, il Fondo non dovrebbe essere attivato per nessuno scopo che non sia l'attuazione efficiente degli strumenti e dei poteri di risoluzione. Dovrebbe inoltre essere usato solo nel rispetto degli applicabili obiettivi e principi di risoluzione, nel pieno rispetto delle disposizioni della direttiva [BRRD] . Di conseguenza, il Comitato dovrebbe provvedere a che le perdite, i costi o le altre spese sostenuti in relazione all'applicazione degli strumenti di risoluzione siano in primo luogo a carico degli azionisti e creditori dell'ente soggetto a risoluzione. Il Fondo dovrebbe farsi carico delle perdite, costi o altre spese sostenuti in relazione agli strumenti di risoluzione soltanto se le risorse degli azionisti e creditori sono esaurite.

(59)

In linea di massima, i contributi dovrebbero essere raccolti dal settore finanziario prima di qualsiasi operazione di risoluzione e indipendentemente da essa. Quando i finanziamenti preventivi non sono sufficienti a coprire le perdite o i costi sostenuti per l'attivazione del Fondo, occorrono contributi aggiuntivi per sostenere gli ulteriori costi o perdite. Occorre che il Fondo abbia la possibilità di contrarre prestiti o di ottenere altre forme di sostegno dagli enti finanziari o da altri terzi qualora le risorse di cui dispone non siano sufficienti a coprire le perdite, costi o altre spese sostenuti per la sua attivazione e i contributi straordinari ex post non siano accessibili immediatamente.

(59 bis)

Nel caso in cui gli Stati membri partecipanti abbiano imposto alle banche prelievi, tasse o contributi nazionali per la risoluzione in risposta alla crisi, tali pagamenti dovrebbero essere sostituiti dai contributi al Fondo al fine di evitare doppi versamenti.

(60)

Al fine di costituire una massa critica ed evitare gli effetti prociclici che si verificherebbero se, in una crisi sistemica, il Fondo dovesse basarsi solo sui contributi ex post, le risorse finanziarie messe ex ante a disposizione del Fondo devono obbligatoriamente ammontare a un determinato livello-obiettivo.

(60 bis)

Il livello-obiettivo del Fondo dovrebbe essere definito in percentuale dell'importo dei depositi coperti di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti. Tuttavia, poiché l'ammontare delle passività totali degli enti stessi costituisce in teoria un parametro più adeguato in relazione alle funzioni del Fondo, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di introdurre in futuro, mantenendo l'uniformità di condizioni in conformità della direttiva [BRRD], un valore di riferimento riguardante le passività totali da raggiungere in aggiunta al livello-obiettivo di finanziamento.

(61)

È necessario stabilire una tempistica adeguata per il raggiungimento del livello-obiettivo di finanziamento del Fondo. Il Comitato dovrebbe tuttavia poter adeguare i tempi per il pagamento dei contributi in funzione degli esborsi significativi effettuati dal Fondo.

(61 bis)

Al fine di spezzare il legame tra emittenti sovrani e banche garantendo altresì l'efficienza e la credibilità dell'SRM, in particolare finché il Fondo non sarà interamente finanziato, è fondamentale istituire un meccanismo di prestito pubblico europeo entro un termine ragionevole dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tutti i prestiti concessi dall'apposito meccanismo dovrebbero essere rimborsati dal Fondo entro un termine concordato. Lo strumento di prestito garantirà, nelle intenzioni, l'immediata disponibilità di adeguati mezzi finanziari per le finalità stabilite dal presente regolamento.

(62)

Gli Stati membri partecipanti che hanno già istituito meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione dovrebbero poter prevedere che questi usino i mezzi finanziari di cui dispongono, ricevuti in passato dagli enti a titolo di contributi ex ante, per compensare gli enti che li hanno forniti dei contributi ex ante che sono tenuti a versare al Fondo. Occorre che questa restituzione lasci impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(63)

Ai fini di un calcolo equo dei contributi e di un incentivo a operare secondo un modello che presenta meno rischi, è opportuno che i contributi al Fondo , che il Comitato dovrà determinare secondo le modalità previste dalla direttiva [BRRD] e dagli atti delegati adottati conformemente alla stessa nonché previa consultazione dell'autorità competente, tengano conto del grado di rischio cui gli enti creditizi sono esposti.

 

(65)

Le somme detenute dal Fondo dovrebbero essere investite in attività sufficientemente sicure, diversificate e liquide in modo da tutelarne il valore.

(66)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo ai contributi da versare al Fondo, in particolare: determinazione del tipo e della ragione per cui il contributo è dovuto, modo in cui ne è calcolato l'ammontare e modalità con cui dev'essere pagato; previsione delle norme in materia di registrazione, contabilità, informativa e altro che sono necessarie per assicurare il pagamento integrale e tempestivo dei contributi; determinare il sistema dei contributi per gli enti che sono stati autorizzati ad operare dopo che il Fondo ha raggiunto il suo livello-obiettivo; determinazione dei criteri di scaglionamento dei contributi; determinazione delle situazioni in cui il pagamento dei contributi può essere anticipato; determinazione dei criteri per fissare l'importo dei contributi annuali; previsione delle misure che indicano le circostanze e le modalità che possono permettere l'esenzione parziale o totale dell'ente dai contributi ex post e misure che indicano le circostanze e le modalità che possono permettere l'esenzione parziale o totale dell'ente dai contributi ex post.

(67)

A tutela della riservatezza dei lavori del Comitato, occorre vincolare al segreto professionale, anche dopo la cessazione dalle funzioni, i membri del Comitato e il suo personale, comprese le persone che vi svolgono mansioni di risoluzione nel quadro di un regime di scambio o di distacco da uno Stato membro partecipante. Si tratta di obblighi che dovrebbero altresì applicarsi alle altre persone autorizzate dal Comitato e alle persone autorizzate o incaricate dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri di effettuare ispezioni in loco, nonché agli osservatori invitati a partecipare alle riunioni delle sessioni plenarie ed esecutive del Comitato. Per poter svolgere le funzioni attribuitegli, il Comitato dovrebbe essere autorizzato, a determinate condizioni, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi degli Stati membri e dell'Unione.

(68)

Affinché il Comitato sia rappresentato nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria, occorre modificare il regolamento (UE) n. 1093/2010 per includere il Comitato nella nozione di autorità competenti di cui a regolamento (UE) n. 1093/2010. Tale assimilazione fra Comitato e autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 è in linea con le funzioni che l'articolo 25 dello stesso attribuisce all'ABE, vale a dire contribuire e partecipare attivamente all'elaborazione e al coordinamento di piani di risanamento e di risoluzione e tendere a facilitare la risoluzione di enti, e in particolare di gruppi transfrontalieri, in dissesto.

(69)

Fino alla piena operatività del Comitato dovrebbe essere conferita alla Commissione la responsabilità delle operazioni iniziali, tra cui la raccolta dei contributi necessari a coprire le spese amministrative e la designazione di un direttore esecutivo ad interim che autorizzi, per conto del Comitato, tutti i pagamenti necessari.

(70)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto di proprietà, la protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa , il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.

(71)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro europeo unico, efficiente ed efficace, per la risoluzione degli enti creditizi e l'applicazione coerente delle norme in materia di risoluzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce regole e una procedura uniformi per la risoluzione delle entità di cui all'articolo 2 stabilite negli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 4.

Le regole e la procedura uniformi sono applicate dal Comitato istituto a norma dell'articolo 38 insieme alla Commissione e alle autorità di risoluzione degli Stati membri partecipanti nel quadro del meccanismo unico di risoluzione stabilito dal presente regolamento. Il meccanismo unico di risoluzione è sostenuto da un Fondo unico di risoluzione bancarie (di seguito «il Fondo»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle seguenti entità:

a)

gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti;

b)

le imprese madri stabilite negli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, quando soggette a vigilanza su base consolidata svolta dalla BCE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1024/2013;

c)

le imprese d'investimento e gli enti finanziari stabiliti negli Stati membri partecipanti quando sono coperti dalla vigilanza su base consolidata dell'impresa madre svolta dalla BCE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva sul risanamento e la risoluzione nel settore bancario e all'articolo 3 della direttiva 2013/36/UE. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

(1)

«autorità nazionale competente»: autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio;

(1 bis)

«autorità competente»: autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la Banca centrale europea nella sua funzione di vigilanza disciplinata dal regolamento (UE) n. 1024/2013;

(2)

«autorità nazionale di risoluzione»: autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 3 della direttiva [BRRD];

(3)

«azione di risoluzione»: applicazione di uno strumento di risoluzione a un ente o un'entità di cui all'articolo 2 o esercizio di uno o più poteri di risoluzione in relazione a tale ente o entità;

(3 bis)

«Comitato»: il Comitato unico di risoluzione istituito a norma dell'articolo 38 del presente regolamento;

(4)

«depositi coperti»: depositi garantiti da sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla normativa nazionale ai sensi della direttiva 94/19/CE fino al livello di copertura previsto dall'articolo 7 della direttiva 94/19/CE;

(5)

«depositi ammissibili»: depositi ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 94/19/CE non esclusi dalla protezione conformemente all'articolo 2 della stessa direttiva, a prescindere dal loro importo;

 

(11)

«ente soggetto a risoluzione»: entità di cui all'articolo 2 per la quale è stata avviata un'azione di risoluzione;

(12)

«ente»: ente creditizio o impresa di investimento che rientra nella vigilanza su base consolidata di cui all'articolo 2, lettera c);

(13)

«gruppo»: impresa madre e relative filiazioni che sono entità di cui all'articolo 2;

 

(19)

«mezzi finanziari disponibili»: contante, depositi, attività e impegni di pagamento irrevocabili a disposizione del Fondo ai fini di cui all'articolo 74;

(20)

«livello-obiettivo del finanziamento»: importo dei mezzi finanziari disponibili da raggiungere a norma dell'articolo 68.

Articolo 4

Stati membri partecipanti

Sono Stati membri partecipanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro e gli Stati membri la cui moneta non è l'euro che abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 5

Relazione con la direttiva [BRRD] e la normativa nazionale applicabile

-1.     Fatto salvo il presente regolamento, l'esercizio da parte della Commissione e del Comitato dei compiti o poteri loro attribuiti dal presente regolamento è disciplinato dalla direttiva [BRRD] e dagli eventuali atti delegati adottati conformemente alla stessa.

1.   Qualora, in virtù del presente regolamento, la Commissione o il Comitato svolgano compiti o esercitino poteri che la direttiva [BRRD] attribuisce alle autorità nazionali di risoluzione di uno Stato membro partecipante, il Comitato è considerato, ai fini dell'applicazione del presente regolamento e della direttiva [BRRD], l'autorità nazionale di risoluzione pertinente o, in caso di risoluzione di gruppi transfrontalieri, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo pertinente.

1 bis.     In caso di esercizio dei poteri a esso conferiti dal presente regolamento, il Comitato è soggetto alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, agli orientamenti e alle raccomandazioni eventuali adottati dall'ABE conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, e a qualunque decisione adottata dall'ABE in applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 in virtù delle pertinenti disposizioni della direttiva [BRRD].

2.   Quando opera in qualità di autorità nazionale di risoluzione, il Comitato agisce, laddove pertinente, previa autorizzazione della Commissione.

3.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti agiscono sulla base e in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali armonizzate dalla direttiva [BRRD].

Articolo 6

Principi generali

1.   Nessuna azione, proposta o politica del Comitato, della Commissione o dell'autorità nazionale di risoluzione discrimina entità di cui all'articolo 2, depositanti, investitori o altri creditori stabiliti nell'Unione in ragione della cittadinanza o nazionalità, oppure della sede di attività.

1 bis.     Ogni azione, proposta o politica del Comitato, della Commissione o di un'autorità nazionale di risoluzione nel quadro dell'SRM è avviata in un'ottica di promozione della stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione e di ciascuno Stato membro partecipante nel pieno rispetto dell'unità e dell'integrità del mercato interno nonché degli obblighi di diligenza al riguardo.

2.   All'atto di adottare decisioni o prendere misure che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro ▌, in particolare in caso di decisioni riguardanti gruppi stabiliti in due o più Stati membri partecipanti, la Commissione e il Comitato tengono nella debita considerazione tutti i fattori seguenti:

a)

gli interessi degli Stati membri ▌in cui un gruppo opera e soprattutto l'impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, l'economia, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di uno qualsiasi di tali Stati membri;

b)

l'obiettivo di trovare un equilibrio tra gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare di pregiudicare ingiustamente o tutelare in modo scorretto gli interessi di uno Stato membro ▌;

c)

la necessità di evitare un impatto negativo per altre parti del gruppo cui appartiene un'entità di cui all'articolo 2 soggetta a risoluzione;

c bis)

ove possibile, l'interesse del gruppo a portare avanti la sua attività transfrontaliera;

d)

la necessità di evitare un aumento sproporzionato dei costi imputati ai creditori delle ▌ entità di cui all'articolo 2, nella misura in cui tale aumento sarebbe maggiore di quello che detti creditori avrebbero subito qualora le entità fossero state sottoposte ad una procedura ordinaria di insolvenza;

e)

le decisioni da prendere a norma dell'articolo 107 del TFUE di cui all'articolo 16, paragrafo 10.

3.   La Commissione e il Comitato trovano un adeguato equilibrio tra i fattori di cui al paragrafo 2 e gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 12 a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso.

4.    Le decisioni o azioni del Comitato o della Commissione non impongono agli Stati membri di fornire un sostegno finanziario pubblico straordinario né interferiscono direttamente con le competenze in materia di bilancio degli Stati membri .

4 bis.     Al momento di adottare decisioni o intraprendere azioni il Comitato assicura l'informazione nonché, se del caso, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori delle entità interessate.

4 ter.     Le azioni, le proposte e le politiche adottate dalla Commissione, dal Comitato e dalle autorità nazionali di risoluzione in virtù del presente regolamento rispettano il principio di non discriminazione nei confronti di qualunque Stato membro o gruppo di Stati membri.

4 quater.     Nello svolgimento dei compiti a essa attribuiti dal presente regolamento la Commissione agisce in maniera indipendente, separando i compiti in questione dagli altri a essa incombenti e rispettando rigorosamente gli obiettivi e i principi stabiliti dal presente regolamento e dalla direttiva [BRRD]. La separazione dei compiti deve essere garantita mediante gli opportuni adeguamenti a livello organizzativo.

PARTE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

TITOLO I

FUNZIONI NELL'AMBITO DEL MECCANISMO UNICO DI RISOLUZIONE E NORME PROCEDURALI

Capo 1

Pianificazione della risoluzione

Articolo 7

Piani di risoluzione

1.   Il Comitato elabora , insieme alle autorità nazionali di risoluzione, e approva piani di risoluzione per le entità di cui all'articolo 2 e per i gruppi.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità nazionali di risoluzione trasmettono al Comitato tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione da loro ottenute conformemente all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva [BRRD], fatto salvo il capo 5 del presente titolo.

2 bis.     Il piano di risoluzione delle singole entità e i piani di risoluzione dei gruppi sono predisposti conformemente agli articoli da 9 a 12 della direttiva [BRRD].

7.   Il Comitato elabora i piani di risoluzione in cooperazione con l'autorità di vigilanza o l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti in cui le entità sono stabilite. Il Comitato collabora con le autorità nazionali di risoluzione negli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate entità che rientrano nel perimetro della vigilanza consolidata.

8.   Il Comitato può imporre alle autorità nazionali di risoluzione di preparare progetti preliminari di piani di risoluzione e all'autorità di risoluzione a livello di gruppo di preparare un progetto preliminare di piano di risoluzione di gruppo da sottoporre alla revisione e all'approvazione del Comitato . Il Comitato può imporre alle autorità nazionali di risoluzione lo svolgimento di altri compiti legati alla predisposizione di piani di risoluzione.

9.   I piani di risoluzione sono rivisti, e se del caso aggiornati, conformemente agli articoli 9 e 12 della direttiva [BRRD].

9 bis.     Le decisioni concernenti la predisposizione, la valutazione e l'approvazione dei piani di risoluzione nonché l'applicazione di misure adeguate sono adottate dal Comitato in sessione esecutiva.

Articolo 8

Valutazione della possibilità di risoluzione

1.   In sede di elaborazione dei piani di risoluzione in conformità all'articolo 7, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti inclusa la BCE, e delle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate filiazioni o succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione in base agli articoli 13 e 13 bis della direttiva [BRRD] , valuta in che misura è possibile procedere alla risoluzione di enti e gruppi secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 13 bis della direttiva [BRRD] .

2.   ▌La risoluzione di un'entità si ritiene possibile nelle situazioni previste dall'articolo 13 della direttiva [BRRD].

3.   ▌La risoluzione di un gruppo si ritiene possibile nelle situazioni previste dall'articolo 13 bis della direttiva [BRRD].

4.   Ai fini della valutazione, il Comitato esamina, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell'allegato della direttiva [BRRD].

5.   Se, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione di un'entità o di un gruppo effettuata in conformità al paragrafo 1 , il Comitato, previa consultazione con le autorità competenti inclusa la BCE, determina che vi sono in potenza impedimenti sostanziali alla possibilità di risolvere le crisi di tale entità o gruppo, il Comitato prepara una relazione, in consultazione con le autorità competenti, indirizzata all'ente o all'impresa madre che analizza gli impedimenti sostanziali all'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e all'esercizio dei poteri di risoluzione. La relazione raccomanda altresì le misure che, secondo il Comitato, sono necessarie o appropriate per eliminare tali impedimenti conformemente al paragrafo 8.

6.   La relazione è notificata all'entità o all'impresa madre in questione, alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate le succursali o filiazioni significative. Essa specifica le motivazioni della valutazione o della determinazione in questione e indica in che modo tale valutazione o determinazione soddisfa il requisito dell'applicazione proporzionata di cui all'articolo 6.

7.   Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'entità o l'impresa madre può presentare osservazioni e proporre al Comitato misure alternative per porre rimedio agli impedimenti indicati nella relazione. Il Comitato comunica le misure proposte dall'entità o dall'impresa madre alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate le succursali o filiazioni significative.

8.   Se le misure proposte dall'entità o dall'impresa madre in questione non eliminano effettivamente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, il Comitato adotta una decisione, previa consultazione delle autorità competenti e, laddove appropriato, dell'autorità macroprudenziale, nella quale indica che le misure proposte non eliminano efficacemente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di imporre all'ente, all'impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di adottare qualsiasi misura elencata all'articolo 14 della direttiva [BRRD] , tenendo conto dei seguenti criteri:

a)

l'efficacia della misura al fine di eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione;

b)

la necessità di evitare un impatto negativo sulla stabilità finanziaria negli Stati membri in cui opera il gruppo ;

c)

la necessità di evitare un impatto sull'ente o sul gruppo in questione che andrebbe al di là di quanto necessario per eliminare l'impedimento alla possibilità di risoluzione o sarebbe sproporzionato.

9.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 8, il Comitato dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di adottare le misure di cui all'articolo 14 della direttiva [BRRD].

10.   Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 26.

Articolo 8 bis

Possibilità di risoluzione degli enti a rilevanza sistemica

Fatti salvi i poteri e l'indipendenza del Comitato, quest'ultimo dà priorità alla valutazione delle possibilità di risoluzione degli enti che comportano rischi sistemici, ad esempio, tra gli altri, quelli individuati come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o come altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, e, se del caso, elabora un piano per ognuno dei citati enti atto a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla possibilità di procedere alla relativa risoluzione conformemente all'articolo 8 del presente regolamento e all'articolo 14 della direttiva [BRRD].

Articolo 9

Obblighi semplificati e deroghe

1.   Il Comitato, di propria iniziativa o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può applicare obblighi semplificati in relazione all'elaborazione dei piani di risanamento e risoluzione conformemente all'articolo 4 della direttiva [BRRD] .

2.   Le autorità nazionali di risoluzione possono proporre al Comitato di applicare obblighi semplificati in relazione all'elaborazione dei piani di risoluzione relativi a enti o gruppi specifici. La proposta è motivata e accompagnata da tutta la documentazione pertinente.

3.   Quando riceve una proposta ai sensi del paragrafo 1 o quando agisce di propria iniziativa, il Comitato procede a una valutazione degli enti o del gruppo in questione. La valutazione è effettuata tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva [BRRD].

4.   Il Comitato valuta se continuare ad applicare gli obblighi semplificati e porre fine alla loro applicazione nelle situazioni previste dall'articolo 4 della direttiva [BRRD].

Quando l'autorità nazionale di risoluzione che ha proposto l'applicazione di obblighi semplificati ▌conformemente al paragrafo 1 ritiene che la decisione di applicare gli obblighi semplificati ▌debba essere revocata, presenta una proposta in tal senso al Comitato. In tal caso, il Comitato adotta una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della motivazione addotta dall'autorità nazionale di risoluzione alla luce degli elementi di cui al paragrafo 3.

7.   Il Comitato informa l'ABE in merito all'applicazione dei paragrafi 1 e 4 ▌.

Articolo 10

Requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili

1.   Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti inclusa la BCE, determina il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili di cui al paragrafo 2, soggetti a poteri di riduzione e di conversione, che gli enti e le imprese madri di cui all'articolo 2 sono tenuti a rispettare.

2.   Il requisito minimo è calcolato conformemente all'articolo 39 della direttiva [BRRD] .

3.   La determinazione di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 39 della direttiva [BRRD].

La determinazione specifica il requisito minimo che gli enti sono tenuti a rispettare su base individuale e che le imprese madri sono tenute a rispettare su base consolidata. Il Comitato può decidere di concedere , nelle situazioni previste dall'articolo 39 della direttiva BRRD, una deroga all'applicazione del requisito minimo su base consolidata o individuale .

4.   La determinazione di cui al paragrafo 1 può prevedere che il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili sia parzialmente soddisfatto a livello consolidato o individuale attraverso strumenti di bail-in contrattuali , conformemente all'articolo 39 della direttiva [BRRD] .

6.   Il Comitato determina quanto previsto al paragrafo 1 nel corso dell'elaborazione e del mantenimento dei piani di risoluzione a norma dell'articolo 7.

7.   Il Comitato trasmette quanto determinato alle autorità nazionali di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 26. Il Comitato impone alle autorità nazionali di risoluzione di verificare e garantire che gli enti e le imprese madri rispettino il requisito minimo di cui al paragrafo 1.

8.   Il Comitato comunica alla BCE e all'ABE il requisito minimo che ha determinato per ciascun ente e impresa madre a norma del paragrafo 1.

Capo 2

Intervento precoce

Articolo 11

Intervento precoce

1.   La BCE , di sua iniziativa o su segnalazione di un' autorità nazionale competente di uno Stato membro partecipante, informa il Comitato di qualsiasi misura che impongono ad un ente o gruppo di adottare o che adottano esse stesse a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'articolo 23, paragrafo 1 o dell'articolo 24 della direttiva [BRRD] o dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE.

Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma.

2.   A partire dalla data di ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, e fatti salvi i poteri della BCE e delle autorità competenti in conformità ad altri atti normativi dell'Unione, il Comitato può preparare la risoluzione dell'ente o del gruppo in questione.

Ai fini del primo comma, il Comitato sorveglia attentamente, in collaborazione con la BCE e l'autorità competente pertinente, le condizioni dell'ente o dell'impresa madre e la loro conformità a qualsiasi misura di intervento precoce che siano stati tenuti a prendere.

3.   Il Comitato ha il potere di:

a)

richiedere, in conformità al capo 5 del presente titolo, tutte le informazioni necessarie per preparare la risoluzione dell'ente o del gruppo;

b)

effettuare una valutazione delle attività e delle passività dell'ente o del gruppo conformemente all'articolo 17;

c)

contattare potenziali acquirenti per preparare la risoluzione dell'ente o del gruppo, o imporre all'ente, all'impresa madre, o all'autorità nazionale di risoluzione di farlo, a condizione che siano rispettati i requisiti in materia di riservatezza stabiliti dal presente regolamento e dall'articolo 76 della direttiva [BRRD];

d)

imporre alle pertinenti autorità nazionali di risoluzione di elaborare un programma preliminare di risoluzione per l'ente o il gruppo in questione.

4.   Se la BCE o le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti intendono imporre a un ente o gruppo misure aggiuntive a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'articolo 23 o dell'articolo 24 della direttiva [BRRD] o dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, prima che l'ente o il gruppo abbiano pienamente rispettato la prima misura notificata al Comitato, la BCE, di sua iniziativa o su segnalazione dell'autorità nazionale competente, informa il Comitato prima che tali misure aggiuntive siano imposte all'ente o al gruppo in questione.

5.   La BCE o l'autorità competente e il Comitato garantiscono che la misura aggiuntiva di cui al paragrafo 4 e le azioni del Comitato volte a preparare la risoluzione a norma del paragrafo 2 siano coerenti.

Capo 3

Risoluzione

Articolo 12

Obiettivi della risoluzione

1.   Quando agiscono nell'ambito della procedura di risoluzione di cui all'articolo 16, la Commissione e il Comitato, con riferimento alle rispettive responsabilità, tengono conto degli obiettivi della risoluzione previsti dall'articolo 26 della direttiva [BRRD] e scelgono gli strumenti e i poteri che, a loro parere, sono più adatti a conseguire gli obiettivi pertinenti nelle circostanze del caso.

2.   ▌Nel perseguire i suddetti obiettivi la Commissione e il Comitato agiscono conformemente all'articolo 26 della direttiva [BRRD].

Articolo 13

Principi generali che disciplinano la risoluzione

Quando agiscono nell'ambito della procedura di risoluzione di cui all'articolo 16, la Commissione e il Comitato prendono tutte le misure opportune per garantire che l'azione di risoluzione sia avviata in conformità ai principi stabiliti all'articolo 29 della direttiva [BRRD].

Articolo 14

Risoluzione degli enti finanziari e delle imprese madri

Le azioni di risoluzione riguardanti enti finanziari e loro imprese madri sono intraprese dalla Commissione sulla base di un progetto di decisione elaborato dal Comitato conformemente all'articolo 28 della direttiva [BRRD] .

Articolo 15

Ordine di priorità dei crediti

Nell'applicare lo strumento del bail-in a un ente soggetto a risoluzione, e fatte salve le passività escluse dallo strumento del bail-in a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, la Commissione , sulla base di un progetto di decisione elaborato dal Comitato, decide circa, e il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti esercitano, i poteri di riduzione e di conversione dei crediti secondo l' ordine previsto dall'articolo 43 della direttiva [BRRD].

Articolo 16

Procedura di risoluzione

1.   Laddove valuti , di sua iniziativa o su segnalazione di un'autorità nazionale competente di uno Stato membro partecipante, che l'entità di cui all'articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE ▌comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.

La comunicazione di cui al primo comma può avvenire in seguito a una richiesta di valutazione da parte del Comitato o di un'autorità nazionale di risoluzione, se uno di essi ritiene che vi sia motivo di ritenere che un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto.

La comunicazione di cui al primo comma avviene previa consultazione del Comitato e dell'autorità nazionale di risoluzione.

1 bis.     Il Comitato prepara e adotta tutte le sue decisioni riguardanti la procedura di risoluzione in sessione esecutiva a norma dell'articolo 50.

2.   Quando riceve una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 ▌, il Comitato in sessione esecutiva valuta se sono soddisfatte le condizioni seguenti per verificare se :

a)

l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che alcuna misura alternativa per l'entità in questione (anche da parte di IPS) , sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza (tra cui misure di intervento precoce o riduzione o conversione contrattuali degli strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 18 ), permetta di evitare il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli;

c)

l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 4.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), l'entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto se si trova in una delle situazioni previste dall'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva [BRRD].

4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nelle circostanze previste dall'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva [BRRD].

5.   Se , in base alla sua valutazione, tutte le condizioni stabilite al paragrafo 2 sono soddisfatte, il Comitato presenta alla Commissione , tenuto conto della comunicazione di cui al paragrafo 1, un progetto di decisione che prevede che l'entità sia sottoposta a risoluzione. La proposta di decisione contiene almeno quanto segue:

a)

la raccomandazione di sottoporre l'entità a risoluzione;

b)

il quadro di riferimento per gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 32;

c)

il quadro di riferimento per il ricorso al Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione a norma dell'articolo 71.

6.    In seguito alla ricezione del progetto di decisione del Comitato , la Commissione decide se adottare o meno il progetto di decisione e il quadro di riferimento per gli strumenti di risoluzione che si applica all'entità in questione e , ove opportuno, in merito al ricorso al Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione. ▐

Nel caso in cui la Commissione non intenda adottare la raccomandazione presentata dal Comitato o la adotti proponendo modifiche, essa ritrasmette il progetto di decisione al Comitato spiegando i motivi per cui non intende adottarlo o, a seconda dei casi, le ragioni delle modifiche proposte, e ne chiede la revisione. La Commissione può stabilire un termine entro il quale il Comitato può modificare il proprio progetto di decisione iniziale sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo alla Commissione. Salvo in casi di emergenza debitamente giustificati, il Comitato ha almeno cinque giorni lavorativi per rivedere, su richiesta della Commissione, il progetto di decisione.

La Commissione si impegna al massimo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni eventualmente formulati dall'ABE in relazione all'assolvimento dei compiti a essa conferiti dal presente paragrafo e procede alla conferma dell'applicazione di un orientamento o di una raccomandazione specifici, o dell'intenzione di applicarli, secondo le modalità previste dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   La decisione della Commissione è indirizzata al Comitato. Se la Commissione decide di non sottoporre l'entità a risoluzione, poiché la condizione di cui al paragrafo 2, lettera c), non è soddisfatta, l'entità in questione è liquidata in conformità alla legislazione nazionale in materia di insolvenza.

8.   Nel quadro stabilito dalla decisione della Commissione, il Comitato in sessione esecutiva decide in merito al programma di risoluzione di cui all'articolo 20 e garantisce che l'azione di risoluzione necessaria per attuare tale programma sia avviata dalle autorità nazionali di risoluzione pertinenti. La decisione del Comitato è indirizzata alle autorità nazionali di risoluzione pertinenti e dà istruzioni a tali autorità, le quali prendono tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione del Comitato a norma dell'articolo 26, esercitando i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva [BRRD], in particolare quelli di cui agli articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso di aiuto di Stato, il Comitato può decidere solo dopo che la Commissione ha preso una decisione in merito ad esso.

9.   ▌Se il Comitato ritiene che le misure di risoluzione potrebbero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, invita lo Stato membro partecipante o gli Stati membri partecipanti interessati a comunicare immediatamente le misure previste alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

10.   Nella misura in cui l'azione di risoluzione proposta dal Comitato in sessione esecutiva comporta il ricorso al Fondo e non implica la concessione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione applica in parallelo, per analogia, i criteri previsti per l'applicazione dell'articolo 107 del TFUE.

11.   La Commissione ha il potere di ottenere dal Comitato tutte le informazioni che ritiene pertinenti per assolvere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento e, ove applicabile, dall'articolo 107 del TFUE. Il Comitato ha il potere di ottenere da qualsiasi persona, conformemente al capo 5 del presente titolo, tutte le informazioni necessarie per decidere e preparare un'azione di risoluzione, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione.

12.   Il Comitato ha il potere di presentare alla Commissione progetti di decisione per modificare il quadro di riferimento per gli strumenti di risoluzione e per l'uso del Fondo nei confronti di un'entità soggetta a risoluzione.

12 bis.     Al fine di mantenere condizioni paritarie, la Commissione, nell'esercizio delle sue competenze in materia di aiuti di Stato e conformemente alla direttiva [BRRD], considera il ricorso al Fondo alla stessa stregua di un meccanismo nazionale di finanziamento della risoluzione.

Articolo 17

Valutazione

1.   Prima di avviare un'azione di risoluzione o di esercitare il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale, il Comitato provvede a che sia effettuata una valutazione equa e realistica delle attività e passività di un' entità di cui all'articolo 2 conformemente all'articolo 30 della direttiva [BRRD] .

16.   Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l'ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato provvede a che sia effettuata una valutazione ai sensi dell'articolo 66 della direttiva [BRRD], distinta da quella effettuata a norma del paragrafo 1 ▌.

Articolo 18

Riduzione e conversione degli strumenti di capitale

1.   La BCE , di sua iniziativa o su segnalazione di un' autorità nazionale competente di uno Stato membro partecipante, informa il Comitato se valuta che le ▌ condizioni per la riduzione e la conversione degli strumenti di capitale di cui alla direttiva [BRRD] siano rispettate in relazione ad un'entità di cui all'articolo 2 o a un gruppo stabiliti in uno Stato membro partecipante.

1 bis.     La BCE fornisce al Comitato le informazioni di cui al paragrafo 1 a seguito di una richiesta di valutazione da parte del Comitato o di un'autorità nazionale di risoluzione, se uno di essi ritiene che vi sia motivo di ritenere che le condizioni per la riduzione e la conversione degli strumenti di capitale siano soddisfatte in relazione a un'entità di cui all'articolo 2 o a un gruppo stabiliti in uno Stato membro partecipante.

1 ter.     Laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, il Comitato presenta alla Commissione, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 1, un progetto di decisione che preveda l'esercizio dei poteri di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e stabilisca se l'esercizio di tali poteri debba avvenire separatamente oppure, secondo la procedura prevista all'articolo 16, paragrafi da 4 a 7, insieme a un'azione di risoluzione.

5.   La Commissione , una volta ricevuto il progetto di decisione del Comitato ▌, decide se adottarlo o meno e se i poteri di ridurre o convertire gli strumenti di capitale vadano esercitati separatamente o, secondo la procedura prevista all'articolo 16, paragrafi da 4 a 7, insieme a un'azione di risoluzione.

6.   Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, ▌ma le condizioni per la risoluzione a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, non sono riunite, il Comitato, a seguito di una decisione della Commissione, dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di riduzione o di conversione a norma degli articoli 51 e 52 della direttiva [BRRD].

7.   Se le condizioni per la riduzione e la conversione degli strumenti di capitale di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, e le condizioni per la risoluzione a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, sono anch’esse riunite, si applica la procedura di cui all’articolo 16, paragrafi da 4 a 7.

8.   Il Comitato assicura che le autorità nazionali di risoluzione esercitino i poteri di riduzione o di conversione conformemente alla direttiva [BRRD].

9.   Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato e procedono alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale conformemente all'articolo 26.

Articolo 19

Principi generali riguardanti gli strumenti di risoluzione

1.   Se il Comitato decide di applicare uno strumento di risoluzione a un'entità di cui all'articolo 2, e ove tale azione di risoluzione comporti perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, il Comitato esercita il potere di cui all'articolo 18 immediatamente prima o al momento dell'applicazione dello strumento di risoluzione.

2.   Gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), sono i seguenti:

a)

strumento della vendita dell'attività d'impresa;

b)

strumento dell'ente-ponte;

c)

strumento della separazione delle attività;

d)

strumento del bail-in.

3.   In sede di adozione del progetto di decisione di cui all'articolo 16, paragrafo 5, il Comitato prende in considerazione i fattori seguenti:

a)

le attività e le passività dell'ente soggetto a risoluzione sulla base della valutazione di cui all'articolo 17;

b)

la situazione in materia di liquidità dell'ente soggetto a risoluzione;

c)

la commerciabilità del valore di franchise dell'ente soggetto a risoluzione alla luce delle condizioni economiche e concorrenziali del mercato;

d)

il periodo di tempo disponibile.

4.   ▌Gli strumenti di risoluzione possono essere applicati singolarmente o in combinazione, eccetto per lo strumento della separazione delle attività che può essere applicato solo congiuntamente ad un altro strumento di risoluzione.

4 bis.     Ai fini dell'esecuzione dei compiti a esso conferiti dal presente regolamento, con l'obiettivo di garantire altresì condizioni paritarie nell'applicazione degli strumenti di risoluzione, il Comitato adotta, congiuntamente alla Commissione, una guida alla risoluzione contenente orientamenti chiari e dettagliati per l'uso degli strumenti di risoluzione.

La guida alla risoluzione di cui al primo comma è adottata sotto forma di atto delegato della Commissione ai sensi dell'articolo 82.

Articolo 20

Programma di risoluzione

Il programma di risoluzione adottato dal Comitato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, stabilisce, in conformità alle decisioni della Commissione in materia di quadro di risoluzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, e alle decisioni in materia di aiuti di Stato, ove applicabile per analogia, i dettagli relativi agli strumenti di risoluzione da applicare all'ente soggetto a risoluzione, almeno per quanto concerne le misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2 e all'articolo 24, paragrafo 1, e determina gli importi e scopi specifici per i quali è utilizzato il Fondo.

Nel corso del processo di risoluzione, il Comitato può modificare e aggiornare il programma di risoluzione come opportuno alla luce delle circostanze specifiche del caso in esame e nell'ambito del quadro di risoluzione stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 6.

Articolo 21

Strumento della vendita dell'attività d'impresa

1.   Nell'ambito del quadro stabilito dalla Commissione, lo strumento della vendita dell'attività d'impresa consiste nella cessione di quanto segue ad un acquirente diverso da un ente-ponte:

a)

azioni o altri titoli di proprietà dell'ente soggetto a risoluzione; oppure

b)

tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte specifica di essi, dell'ente soggetto a risoluzione;

2.   Relativamente allo strumento della vendita dell'attività d'impresa, il programma di risoluzione di cui all'articolo 16, paragrafo 8, stabilisce in particolare:

a)

gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede a norma dell'articolo 32, paragrafi 1 e da 7 a 11, della direttiva [BRRD];

b)

le condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze e dei costi e delle spese sostenuti nella procedura di risoluzione, alle quali l'autorità nazionale di risoluzione effettua la cessione conformemente all'articolo 32, paragrafi da 2 a 4, della direttiva [BRRD];

c)

se i poteri di cessione possono essere esercitati dall'autorità nazionale di risoluzione più volte, in conformità all'articolo 32, paragrafi 5 e 6, della direttiva [BRRD];

d)

le modalità di commercializzazione da parte dell'autorità nazionale di risoluzione di tale entità o di tali strumenti, attività, diritti e passività conformemente all'articolo 33, paragrafi 1 e 2 della direttiva [BRRD];

e)

se l'osservanza da parte dell'autorità nazionale di risoluzione dei requisiti in materia di commercializzazione rischia di compromettere gli obiettivi della risoluzione a norma del paragrafo 3.

3.   Il Comitato applica lo strumento della vendita dell'attività d'impresa senza conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione di cui al paragrafo 2, lettera e), se accerta che l'ottemperanza ad essi rischierebbe di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il Comitato ritiene che il dissesto o la possibilità di dissesto dell'ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o aggravi tale minaccia;

b)

il Comitato ritiene che l'ottemperanza ai requisiti rischi di compromettere l'efficacia dello strumento della vendita dell'attività d'impresa nell'affrontare tale minaccia o nel raggiungere l'obiettivo della risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 22

Strumento dell'ente-ponte

1.   Nell'ambito del quadro stabilito dalla Commissione, lo strumento dell'ente-ponte consiste nella cessione a un ente-ponte:

a)

di azioni o altri titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione;

b)

di tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di uno o più enti soggetti a risoluzione.

2.   Relativamente allo strumento dell'ente-ponte, il programma di risoluzione di cui all'articolo 20 stabilisce in particolare:

a)

gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede ad un ente-ponte a norma dell'articolo 34, paragrafi da 1 a 9 della direttiva [BRRD];

b)

le modalità per la creazione, il funzionamento e la chiusura dell'ente-ponte da parte dell'autorità nazionale di risoluzione conformemente all'articolo 35, paragrafi da 1 a 3 e da 5 a 8, della direttiva [BRRD];

c)

le modalità di commercializzazione dell'ente-ponte o delle sue attività o passività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva [BRRD].

3.   Il Comitato assicura che il valore complessivo delle passività cedute dall'autorità nazionale di risoluzione all'ente-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall'ente soggetto a risoluzione o provenienti da altre fonti.

3 bis.     Gli eventuali corrispettivi ricevuti per l'ente-ponte oppure alcuni o tutti i diritti di proprietà e le passività dell'ente-ponte sono conformi alle pertinenti disposizioni nell'ambito della direttiva [BRRD].

Articolo 23

Strumento della separazione delle attività

1.   Nell'ambito del quadro stabilito dalla Commissione, lo strumento della separazione delle attività consiste nella cessione di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a una società veicolo per la gestione delle attività conforme ai requisiti fissati dalla direttiva [BRRD] che un'entità giuridica deve soddisfare per poter essere una società veicolo per la gestione delle attività .

2.   Relativamente allo strumento della separazione delle attività, il programma di risoluzione di cui all'articolo 20 stabilisce in particolare:

a)

gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede alla società veicolo per la gestione delle attività a norma dell'articolo 36, paragrafi da 1 a 4 e da 6 a 10, della direttiva [BRRD];

b)

il corrispettivo per la cessione delle attività alla società veicolo per la gestione delle attività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione, in conformità dei principi stabiliti all'articolo 17. Tale disposizione non osta a che il corrispettivo abbia un valore nominale o negativo.

2 bis.     Gli eventuali corrispettivi ricevuti per la società veicolo per la gestione delle attività oppure alcuni o tutti i diritti di proprietà e le passività della società veicolo per la gestione delle attività sono conformi alle pertinenti disposizioni nell'ambito della direttiva [BRRD].

Articolo 24

Strumento del bail-in

1.   Lo strumento del bail-in può essere applicato per i fini di cui all'articolo 37 della direttiva [BRRD].

Nell'ambito del quadro deciso dalla Commissione per quanto riguarda lo strumento del bail-in, il programma di risoluzione stabilisce in particolare:

a)

l'importo aggregato di cui occorre ridurre o convertire le passività ammissibili, conformemente al paragrafo 6;

b)

le passività che possono essere escluse in conformità ai paragrafi da 5 a 13;

c)

gli obiettivi e il contenuto minimo del piano di riorganizzazione aziendale da presentare in conformità al paragrafo 16.

2.   ▐

Se non è soddisfatta la condizione per l'applicazione dello strumento di bail-in ai fini della ricapitalizzazione di un'entità prevista dall'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva [BRRD] , si applicano, a seconda dei casi, qualsiasi strumento di risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e lo strumento del bail-in di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera d).

3.   Le ▌passività stabilite all'articolo 38, paragrafo 2, della direttiva [BRRD] non possono essere soggette a riduzione o conversione . ▌

5.    L'esclusione, in circostanze eccezionali, di talune passività ▌dall'applicazione dei poteri di riduzione e di conversione può avvenire conformemente all'articolo 38, paragrafo 2 bis, della direttiva [BRRD].

Se una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili è esclusa, integralmente o parzialmente, il livello di riduzione o conversione applicato ad altre passività ammissibili può essere aumentato per tenere conto di tale esclusione, purché detto livello rispetti il principio secondo cui nessun creditore può subire perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l'entità di cui all'articolo 2 fosse stata liquidata secondo le procedure ordinarie di insolvenza .

6.   Se una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili è esclusa, integralmente o parzialmente, ai sensi del paragrafo 5, e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il Fondo può fornire un contributo all’ente soggetto a risoluzione per le finalità di cui all'articolo 38 della direttiva [BRRD] e conformemente allo stesso.

8.   Il contributo del Fondo può essere finanziato nei modi seguenti:

a)

con l'importo di cui dispone il Fondo, costituito grazie ai contributi delle entità di cui all'articolo 2 in conformità all'articolo 66;

b)

con l'importo che può essere costituito grazie ai contributi ex post in conformità dell'articolo 67 nell'arco di tre anni; e

c)

qualora gli importi di cui alle lettere a) e b) siano insufficienti, con l'importo costituito grazie a mezzi di finanziamento alternativi in conformità all'articolo 69 , anche nel quadro del meccanismo di prestito citato nel medesimo articolo .

9.    Nelle circostanze straordinarie elencate all'articolo 38 della direttiva [BRRD], ulteriori finanziamenti possono essere reperiti grazie a mezzi di finanziamento alternativi secondo quanto previsto dal medesimo articolo .

10.   In alternativa o in aggiunta, allorché sono soddisfatte le condizioni per un contributo da parte Fondo stabilite dall'articolo 38 della direttiva [BRRD] , il contributo può provenire da risorse costituite grazie a contributi ex ante in conformità all'articolo 66 che non sono ancora state usate.

12.   In sede di adozione della decisione relativa all'esclusione di determinate passività dall'applicazione dei poteri di riduzione e conversione di cui al paragrafo 5, sono presi in debita considerazione i fattori elencati all'articolo 38 della direttiva [BRRD].

13.    In sede di applicazione dello strumento di bail-in, il Comitato valuta conformemente all'articolo 41 della direttiva [BRRD].

14.   Le esclusioni di cui al paragrafo 5 possono aver luogo o per escludere completamente una passività dalla riduzione o per limitare la portata della riduzione applicata a tale passività.

15.   I poteri di riduzione e di conversione rispettano i requisiti sull'ordine di priorità dei crediti di cui all'articolo 15.

16.   L'autorità nazionale di risoluzione inoltra immediatamente al Comitato il piano di riorganizzazione aziendale ricevuto dopo l'applicazione dello strumento del bail-in dall'amministratore nominato conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva [BRRD].

Entro due settimane dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale, l'autorità di risoluzione trasmette al Comitato la propria valutazione del piano. Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale, il Comitato valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristini la sostenibilità economica a lungo termine dell'entità di cui all'articolo 2. La valutazione è completata in accordo con l'autorità competente.

Se il Comitato conclude che il piano può conseguire tale obiettivo, consente all'autorità nazionale di risoluzione di approvarlo conformemente all'articolo 47, paragrafo 5, della direttiva [BRRD]. Se il Comitato non è convinto che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di comunicare le proprie perplessità all'amministratore e di imporgli di modificare il piano in modo da tenerne conto conformemente all'articolo 47, paragrafo 6, della direttiva [BRRD]. Ciò avviene in accordo con l'autorità competente.

L'autorità nazionale di risoluzione inoltra al Comitato il piano modificato. Il Comitato dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di comunicare all'amministratore entro una settimana se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se occorre apportarvi ulteriori modifiche.

Articolo 25

Sorveglianza da parte del Comitato

1.   Il Comitato sorveglia attentamente l'attuazione dei programmi di risoluzione da parte delle autorità nazionali di risoluzione. A tal fine, le autorità nazionali di risoluzione

a)

collaborano con il Comitato e lo assistono nello svolgimento del suo compito di sorveglianza;

b)

forniscono, a intervalli regolari stabiliti dal Comitato, informazioni precise, affidabili e complete sull'esecuzione dei programmi di risoluzione, sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, che potrebbero essere richieste dal Comitato; forniscono in particolare ragguagli:

i)

sul funzionamento e sulla situazione finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione, sull'ente ponte e sulla società veicolo per la gestione delle attività;

ii)

sul trattamento che azionisti e creditori avrebbero ricevuto in caso di liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza;

iii)

su eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi alla liquidazione delle attività dell'ente dissestato, a impugnazioni della decisione di risoluzione e della valutazione o relativi alle domande di indennizzo presentate dagli azionisti o creditori;

iv)

sulla nomina, la rimozione o la sostituzione di valutatori, amministratori, contabili, avvocati e altri professionisti eventualmente necessari per assistere l'autorità nazionale di risoluzione, e sull'esecuzione dei loro compiti;

v)

su ogni altra questione che può essere sottoposta al Comitato;

vi)

sulla misura in cui e le modalità con le quali le autorità nazionali di risoluzione esercitano i poteri loro assegnati al capo V del titolo IV della direttiva [BRRD];

vii)

sulla redditività economica, la fattibilità, e l'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all'articolo 24, paragrafo 16.

Le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato una relazione finale sull'esecuzione dei programmi di risoluzione.

2.   Sulla base delle informazioni fornite, il Comitato può dare istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione su qualsiasi aspetto dell'esecuzione del programma di risoluzione, e, in particolare, sugli elementi di cui all'articolo 20 e sull'esercizio dei poteri di risoluzione.

3.   Qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione, la Commissione, sulla base di una raccomandazione del Comitato ▌, può ritornare sulla sua decisione relativa al quadro di risoluzione e adottare le modifiche appropriate.

Articolo 26

Attuazione delle decisioni in materia di risoluzione

1.   Le autorità nazionali di risoluzione prendono i provvedimenti necessari per attuare le decisioni in materia di risoluzione di cui all'articolo 16, paragrafo 8, in particolare esercitando un controllo sulle entità di cui all'articolo 2, prendendo le misure necessarie a norma dell'articolo 64 della direttiva [BRRD] e garantendo che le garanzie previste dalla predetta direttiva [BRRD] siano rispettate. Le autorità nazionali di risoluzione applicano tutte le decisioni del Comitato loro destinate.

A tal fine , nel rispetto del presente regolamento, esse si avvalgono dei poteri loro conferiti dalla legislazione nazionale di attuazione della direttiva [BRRD] alle condizioni fissate dalla stessa legislazione. Le autorità nazionali di risoluzione informano il Comitato in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri. I provvedimenti adottati sono conformi alla decisione di cui all'articolo 16, paragrafo 8.

2.   Quando un'autorità nazionale di risoluzione non ha applicato una decisione di cui all'articolo 16 oppure l'ha applicata in modo tale che essa non consente di conseguire gli obiettivi della risoluzione ai sensi del presente regolamento, il Comitato ha il potere di ordinare direttamente a un ente soggetto a risoluzione di :

a)

▌ cedere a un'altra persona giuridica determinati suoi diritti, attività o passività;

b)

▌ esigere, nelle circostanze previste all'articolo 18, la conversione degli eventuali strumenti di debito che contengono una clausola contrattuale al riguardo.

Il Comitato ha inoltre la facoltà di esercitare direttamente ogni altro potere previsto dalla direttiva [BRRD].

3.   L'ente soggetto a risoluzione si conforma a qualsiasi decisione adottata di cui al paragrafo 2. Tali decisioni prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità nazionali sulla stessa materia.

4.   Ogni misura adottata dalle autorità nazionali in relazione a questioni che sono oggetto di una decisione a norma del paragrafo 2 è conforme a detta decisione.

Capo 4

Cooperazione

Articolo 27

Obbligo di cooperazione

1.   Il Comitato informa la Commissione di ogni provvedimento adottato al fine di preparare la risoluzione. Per quanto riguarda le informazioni ricevute dal Comitato, i membri della Commissione e i servizi della Commissione sono soggetti all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 79.

2.   Nell'esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, la Commissione, ▌ le autorità ▌ competenti e le autorità ▌ di risoluzione cooperano strettamente , in particolare nella pianificazione della risoluzione, nell'intervento precoce e nelle fasi della risoluzione conformemente agli articoli da 7 a 26 . Essi si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

4.   Ai fini del presente regolamento, se la BCE invita il direttore esecutivo del Comitato a partecipare in qualità di osservatore al consiglio di vigilanza della BCE istituito in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Comitato può nominare un altro rappresentante che vi partecipi .

5.   Ai fini del presente regolamento, il Comitato nomina un rappresentante che partecipa al comitato per la risoluzione dell'Autorità bancaria europea istituito in conformità all'articolo 113 della direttiva [BRRD].

6.   Il Comitato collabora strettamente con la European Financial Stability Facility (EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES) e qualsiasi futuro meccanismo europeo analogo , in particolare quando l'EFSF, il MES o un futuro meccanismo europeo analogo hanno concesso o probabilmente concederanno un'assistenza finanziaria diretta o indiretta ad entità stabilite in uno Stato membro partecipante, in particolare nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 24, paragrafo 9.

7.   Il Comitato e la BCE concludono un protocollo di intesa che descrive le condizioni generali della collaborazione a norma del paragrafo 2. Il protocollo è riesaminato periodicamente e pubblicato, fatto salvo l'adeguato trattamento delle informazioni riservate.

7 bis.     Il Comitato e le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti concludono protocolli d'intesa che descrivono i termini generali della loro cooperazione nello svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva [BRRD].

Fatto salvo il primo comma, il Comitato conclude un protocollo d'intesa con l'autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro non partecipante che sia quello d'origine di almeno un ente a rilevanza sistemica a livello mondiale, quale definito all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.

Ogni protocollo è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto delle corrette modalità di trattamento delle informazioni riservate.

Articolo 28

Scambio di informazioni nell'ambito dell'SRM

1.   Sia il Comitato che le autorità nazionali di risoluzione sono soggetti al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni.

2.   Il Comitato trasmette alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per lo svolgimento dei compiti che le spettano a norma del presente regolamento e, ove applicabile, dell'articolo 107 del TFUE.

Articolo 29

Cooperazione nell'ambito dell'SRM e trattamento dei gruppi

L'articolo 12, paragrafi 4, 5, 6 e 15 e gli articoli da 80 a 83 della direttiva [BRRD] non si applicano alle relazioni tra le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti. Alle predette relazioni si applicano invece le disposizioni pertinenti del presente regolamento.

Articolo 30

Cooperazione con gli Stati membri non partecipanti

Nel caso di un gruppo comprendente entità stabilite sia in Stati membri partecipanti che in Stati membri non partecipanti, fatto salvo il presente regolamento, il Comitato rappresenta le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti ai fini della cooperazione con gli Stati membri non partecipanti a norma degli articoli 7, 8, 11, 12, 15, 50 e da 80 a 83 della direttiva [BRRD].

Articolo 31

Cooperazione con le autorità di paesi terzi

La Commissione e il Comitato, nei rispettivi ambiti di competenza, hanno la responsabilità esclusiva di concludere, per conto delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti, le intese di cooperazione non vincolanti di cui all'articolo 88, paragrafo 4, della direttiva [BRRD] e le notificano a norma del paragrafo 6 del medesimo articolo.

Capo 5

Poteri di indagine

Articolo 32

Richieste di informazioni

1.   Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento , il Comitato può esigere, direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione , avvalendosi di tutte le informazioni a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, dalle persone fisiche o giuridiche seguenti la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per assolvere i compiti attribuitigli dal presente regolamento:

a)

le entità di cui all'articolo 2;

b)

i dipendenti delle entità di cui all'articolo 2;

c)

i terzi cui le entità di cui all'articolo 2 hanno esternalizzato funzioni o attività.

2.   Le entità ▌ e le persone di cui al paragrafo 1 ▌ comunicano le informazioni richieste a norma del paragrafo 1. Le disposizioni relative al segreto professionale non dispensano le predette entità e persone dall'obbligo di comunicare le suddette informazioni. La comunicazione delle informazioni richieste non è considerata violazione del segreto professionale.

3.   Qualora ottenga informazioni direttamente dalle predette entità e persone, il Comitato mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali di risoluzione interessate.

4.   Il Comitato è in grado di ottenere in modo continuativo le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite dal presente regolamento, in particolare sul capitale, sulla liquidità, sulle attività e sulle passività relative a qualunque ente soggetto ai suoi poteri di risoluzione ▌.

5.   Il Comitato, le autorità competenti e le autorità nazionali di risoluzione possono redigere un protocollo d'intesa contenente disposizioni sulla procedura relativa allo scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni tra il Comitato, le autorità competenti e le autorità nazionali di risoluzione non è considerato una violazione del segreto professionale.

6.   Le autorità competenti, inclusa la BCE se del caso, e le autorità nazionali di risoluzione cooperano con il Comitato al fine di verificare se una parte o la totalità delle informazioni richieste siano già disponibili. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità competenti, inclusa la BCE se del caso, o le autorità nazionali di risoluzione comunicano le suddette informazioni al Comitato.

Articolo 33

Indagini generali

1.   Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente regolamento , e fatte salve altre condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione, il Comitato può svolgere tutte le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, stabilite o ubicate in uno Stato membro partecipante.

A tal fine il Comitato ha il diritto di:

a)

esigere la presentazione di documenti:

b)

esaminare i libri e i registri contabili delle persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

c)

ottenere spiegazioni scritte o orali dalle persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, o dai loro rappresentanti o dal loro personale;

d)

organizzare audizioni per ascoltare altre persone che acconsentano ad essere interrogate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.

2.   Le persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione del Comitato.

Quando una persona ostacola lo svolgimento dell'indagine, l'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali pertinenti presta, conformemente al diritto nazionale, l'assistenza necessaria, anche facilitando l'accesso del Comitato ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 32, paragrafo 1, in modo che i predetti diritti possano essere esercitati.

Articolo 34

Ispezioni in loco

1.   Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente regolamento , e fatte salve altre condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione, il Comitato può svolgere, previa notifica alle autorità nazionali di risoluzione e alle autorità nazionali competenti interessate, tutte le ispezioni in loco necessarie presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 32, paragrafo 1. Inoltre, prima di esercitare i poteri di cui all'articolo 11, il Comitato consulta l'autorità competente. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, il Comitato può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso alle suddette persone giuridiche.

2.   I funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dal Comitato conformemente all'articolo 33 , paragrafo 2, e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo  33 , paragrafo 1.

3.   Le persone giuridiche di cui all'articolo 32, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco sulla base di una decisione del Comitato.

4.   I funzionari delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate da tali autorità prestano attivamente assistenza, sotto la vigilanza e il coordinamento del Comitato, ai funzionari del Comitato e alle altre persone autorizzate da quest'ultimo. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche i funzionari delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti interessati hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco.

5.   Qualora i funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate o incaricate che li accompagnano constatino che una persona si oppone a un'ispezione ordinata a norma del paragrafo 1, le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti interessati prestano loro l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili. Qualora non dispongano di tale potere, le autorità nazionali di risoluzione interessate si avvalgono dei poteri di cui dispongono per chiedere l'assistenza necessaria delle altre autorità nazionali ▌.

Articolo 35

Autorizzazione giudiziaria

1.   Se l'ispezione in loco di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, o l'assistenza di cui all'articolo 34, paragrafo 5, richiede, conformemente al diritto nazionale, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, è chiesta tale autorizzazione.

2.   Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale controlla , tempestivamente e senza indugio, l'autenticità della decisione del Comitato e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere al Comitato di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali esso sospetta una violazione degli atti di cui all'articolo 26, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo del Comitato. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione del Comitato.

Capo 6

Sanzioni

Articolo 36

Potere di infliggere sanzioni amministrative

1.   Quando ritenga che un'entità di cui all'articolo 2, per negligenza o intenzionalmente, abbia commesso una delle infrazioni di cui al paragrafo 2, il Comitato dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione interessata di infliggere una sanzione amministrativa alla pertinente entità di cui all'articolo 2 conformemente alla direttiva [BRRD].

Si considera che un'infrazione sia stata commessa intenzionalmente da un'entità se vi sono elementi oggettivi a dimostrazione che l'entità o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale infrazione.

2.   Possono essere inflitte sanzioni amministrative alle entità di cui all'articolo 2 per le infrazioni seguenti:

a)

non aver fornito le informazioni richieste a norma dell'articolo 32;

b)

non essersi sottoposte a un'indagine generale conformemente all'articolo 33 o a ispezioni in loco a norma dell'articolo 34 ;

c)

non aver contribuito al Fondo a norma dell'articolo 66 o 67;

d)

non aver rispettato una decisione rivolta loro dal Comitato a norma dell'articolo 26 .

3.   Le autorità nazionali di risoluzione pubblicano le sanzioni amministrative inflitte a norma del paragrafo 1. Nel caso in cui la pubblicazione arrecherebbe un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità nazionali di risoluzione pubblicano le sanzioni senza rivelare l'identità delle parti.

4.   Al fine di stabilire pratiche uniformi, efficienti ed efficaci per contrastare le infrazioni e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del presente regolamento, il Comitato pubblica orientamenti sull'applicazione di sanzioni amministrative e penalità di mora destinati alle autorità nazionali di risoluzione.

Articolo 37

Penalità di mora

1.   Il Comitato dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione interessata di infliggere una penalità di mora all'entità pertinente di cui all'articolo 2 ▌ per obbligare:

a)

un'entità di cui all'articolo 2 a conformarsi a una decisione adottata ai sensi dell'articolo 32;

b)

una persona di cui all'articolo 32, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma di tale articolo;

c)

una persona di cui all'articolo 33, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza documentazione, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma di tale articolo;

d)

una persona di cui all'articolo 34, paragrafo 1, a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata mediante decisione adottata a norma di tale articolo.

2.   La penalità di mora è efficace e proporzionata. Essa è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che l'entità di cui all'articolo 2 o la persona interessata non si conforma alle decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).

3.   Una penalità di mora può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi.

PARTE III

QUADRO ISTITUZIONALE

TITOLO I

IL COMITATO

Articolo 38

Status giuridico

1.   È istituito il Comitato unico di risoluzione. Il Comitato è un'agenzia dell'Unione europea con una struttura specifica corrispondente ai suoi compiti. Esso ha personalità giuridica.

2.   Il Comitato gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale. Il Comitato può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   Il Comitato è rappresentato dal suo direttore esecutivo.

Articolo 39

Composizione

1.   Il Comitato è composto:

a)

dal direttore esecutivo , con diritti di voto ;

b)

dal vice direttore esecutivo , con diritti di voto ;

c)

da un membro nominato dalla Commissione , con diritti di voto ;

d)

da un membro nominato dalla BCE , con diritti di voto ;

e)

da un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza dell'autorità nazionale di risoluzione , con diritti di voto conformemente agli articoli 48 e 51;

e bis)

da un membro nominato dall'ABE, che partecipa in qualità di osservatore, senza diritti di voto.

2.   La durata del mandato del direttore esecutivo, del vice direttore esecutivo e dei membri del Comitato nominati dalla Commissione e dalla BCE è di cinque anni. Fatto salvo l'articolo 52 , paragrafo 6, tale mandato non è rinnovabile.

3.   La struttura amministrativa e di gestione del Comitato è composta da:

a)

la sessione plenaria del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo 46 ;

b)

la sessione esecutiva del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo 50 ;

c)

il direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 52 .

Articolo 40

Conformità con il diritto dell'Unione

Il Comitato agisce in conformità con il diritto dell'Unione, in particolare con le decisioni adottate dalla Commissione a norma del presente regolamento.

Articolo 41

Responsabilità

1.   Il Comitato è responsabile nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per l'attuazione del presente regolamento, in conformità ai paragrafi da 2 a 8.

2.   Il Comitato trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea una relazione sull'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento. Fatti salvi gli obblighi in materia di segreto professionale, tale relazione è pubblicata sul sito web del Comitato.

3.   Il direttore esecutivo presenta altresì pubblicamente la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Su richiesta del Parlamento europeo, il direttore esecutivo partecipa ad audizioni delle commissioni competenti del Parlamento europeo sull'esecuzione dei suoi compiti di risoluzione. Almeno una volta l'anno viene organizzata un'audizione.

4 bis.     Su richiesta del Parlamento europeo, il vice direttore esecutivo partecipa ad audizioni delle commissioni competenti del Parlamento europeo sull'esecuzione dei suoi compiti di risoluzione.

5.   Il direttore esecutivo può, su richiesta del Consiglio, essere ascoltato dal Consiglio sull'esecuzione dei suoi compiti di risoluzione.

6.   Il Comitato risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad esso rivolti dal Parlamento europeo o dal Consiglio, conformemente alle proprie procedure , nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque settimane dalla loro trasmissione.

7.   Su richiesta, il direttore esecutivo tiene discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vice presidenti della commissione competente del Parlamento europeo quando tali discussioni sono necessarie all'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del trattato. Il Parlamento europeo e il Comitato concludono un accordo sulle modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni al fine di garantire piena riservatezza conformemente agli obblighi in tal senso imposti dal presente regolamento e dall'articolo 76 della direttiva [BRRD] al Comitato in qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

8.   Durante le indagini del Parlamento, il Comitato collabora con il Parlamento europeo, nel rispetto del TFUE. Il Comitato e il Parlamento europeo concludono , entro il 1o marzo 2015, opportuni accordi sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento. Tali accordi riguardano, tra l'altro, l'accesso alle informazioni, la cooperazione alle indagini e le informazioni sulla procedura di selezione del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo . Tali accordi hanno una portata analoga a quella dell'accordo interistituzionale (AII) tra il Parlamento europeo e la BCE concluso conformemente all'articolo 20, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Gli accordi includono un'intesa tra il Comitato e il Parlamento europeo sui principi e le procedure per la classificazione, la trasmissione al Parlamento e la divulgazione pubblica differita di informazioni riservate diverse da quelle contemplate dall'AII concluso conformemente all'articolo 20, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1024/2013 .

Articolo 42

Parlamenti nazionali

-1.     Nel momento stesso in cui presenta la relazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, il Comitato la trasmette direttamente anche ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti.

I parlamenti nazionali possono rivolgere al Comitato le loro osservazioni motivate su tale relazione.

1.   A causa dei compiti specifici del Comitato, i parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, tramite le proprie procedure, possono chiedere al Comitato di rispondere per iscritto a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti al Comitato con riferimento alle funzioni che gli sono attribuite ai sensi del presente regolamento.

2.   Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante può invitare il direttore esecutivo a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla risoluzione delle entità di cui all'articolo 2 in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale di risoluzione.

3.   Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità delle autorità nazionali di risoluzione nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale per l'esecuzione dei compiti non attribuiti al Comitato o alla Commissione dal presente regolamento.

Articolo 43

Indipendenza

1.   Nell'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione agiscono in piena indipendenza e nell'interesse generale.

2.   I membri del Comitato di cui all'articolo 39 , paragrafo 2, agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 43 bis

Principi generali applicabili al Comitato

Il Comitato è soggetto ai seguenti principi:

a)

agisce in modo indipendente, conformemente all'articolo 43;

b)

i suoi membri dispongono delle competenze necessarie in materia di ristrutturazioni e insolvenza in ambito bancario;

c)

è in grado di trattare con grandi gruppi bancari;

d)

è in grado di operare in modo rapido e imparziale;

e)

garantisce che si tenga debitamente conto della stabilità finanziaria nazionale, nonché della stabilità finanziaria dell'Unione e del mercato interno; e

f)

è responsabile dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 41.

Articolo 44

Sede

Il Comitato ha sede a Bruxelles, in Belgio.

TITOLO II

COMITATO IN SESSIONE PLENARIA

Articolo 45

Partecipazione alle sessioni plenarie

Tutti i membri del Comitato partecipano alle sessioni plenarie.

Articolo 46

Compiti

1.   Il Comitato in sessione plenaria:

a)

adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma di lavoro annuale del Comitato per l'anno successivo ▌ sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla BCE; l'attuazione di tale programma dovrà essere verificata e controllata dal Comitato in sessione plenaria;

b)

adotta , monitora e controlla il bilancio annuale del Comitato a norma dell'articolo 58 , paragrafo 2;

b bis)

pubblica pareri e raccomandazioni sul progetto di relazione del direttore esecutivo di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera g);

c)

decide in merito ai prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 68, alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in conformità all'articolo 72 e alla concessione di prestiti al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 73 , paragrafo 4 ;

d)

adotta la relazione annuale sulle attività del Comitato di cui all'articolo 41 , la quale dovrà contenere spiegazioni dettagliate sull'esecuzione del bilancio;

e)

adotta le disposizioni finanziarie applicabili al Comitato ai sensi dell'articolo 61;

f)

adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

g)

adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;

h)

adotta il proprio regolamento interno;

i)

ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale del Comitato, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (di seguito «poteri dell'autorità di nomina»);

j)

adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

k)

nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

l)

assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

m)

prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne del Comitato.

2.   Il Comitato in sessione plenaria adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità di nomina e definisce le condizioni per la sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il Comitato in sessione plenaria può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega al direttore esecutivo e la subdelega da parte di quest'ultimo dei poteri di autorità di nomina, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 47

Riunione del Comitato in sessione plenaria

1.   Il direttore esecutivo convoca le riunioni del Comitato in sessione plenaria.

2.   Il Comitato in sessione plenaria tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del direttore esecutivo, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3.   Il Comitato in sessione plenaria può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni su base ad hoc. In particolare, su richiesta, il Comitato può invitare un rappresentante del MES a partecipare in qualità di osservatore.

4.   Il Comitato fornisce il servizio di segretariato per il Comitato in sessione plenaria.

Articolo 48

Processo decisionale

1.   Il Comitato in sessione plenaria adotta le decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a e) . Tuttavia, le decisioni di cui all'articolo 46 , paragrafo 1, lettera c), sono prese a maggioranza dei due terzi di tali membri.

2.   Il direttore esecutivo partecipa alle votazioni.

3.   Il Comitato adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno stabilisce in modo più dettagliato le disposizioni di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro membro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.

TITOLO III

COMITATO IN SESSIONE ESECUTIVA

Articolo 49

Partecipazione alle sessioni esecutive

1.   ▌I membri del Comitato di cui all'articolo 39 , paragrafo 1, lettere da a) a d), partecipano alle sessioni esecutive del Comitato.

2.   In caso di deliberazioni su un'entità di cui all'articolo 2 o un gruppo di entità stabilite in un solo Stato membro partecipante, anche il membro nominato da tale Stato membro partecipa alle deliberazioni e al processo decisionale ai sensi dell'articolo 51 , paragrafo 1 ▌.

3.   In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, il membro nominato dallo Stato membro in cui è situata l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, nonché i membri nominati dagli Stati membri in cui è stabilita una filiazione o un'entità rientrante nel perimetro della vigilanza consolidata partecipano altresì alle deliberazioni e al processo decisionale ai sensi dell'articolo 51 , paragrafo 2 ▌.

3 bis.     I membri del Comitato di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a d), garantiscono la coerenza, l'adeguatezza e la proporzionalità delle decisioni e delle azioni in materia di risoluzione adottate dalle diverse formazioni del Comitato in sessione esecutiva, in particolare per quanto concerne il ricorso al Fondo.

Articolo 50

Compiti

1.   Il Comitato in sessione plenaria è assistito da una sessione esecutiva del Comitato.

2.   Il Comitato in sessione esecutiva:

a)

prepara tutte le decisioni che saranno adottate dal Comitato in sessione plenaria;

b)

prende tutte le decisioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

2 bis.     I compiti del Comitato, in sessione esecutiva, di cui al paragrafo 2, includono:

-i)

preparare, valutare e approvare i piani di risoluzione conformemente agli articolo da 7 a 9;

-i bis)

determinare il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili che gli enti e le imprese madri sono tenuti a rispettare a norma dell'articolo 10;

i)

fornire alla Commissione, il prima possibile, un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 16, accompagnato da tutte le informazioni pertinenti necessarie alla Commissione per valutare e prendere una decisione motivata a norma dell'articolo 16, paragrafo 6;

ii)

decidere in merito alla parte II del bilancio del Comitato, che riguarda il Fondo.

3.   Se necessario, per motivi di urgenza, il Comitato in sessione esecutiva può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del Comitato in sessione plenaria, in particolare su questioni di gestione amministrativa, comprese le questioni di bilancio.

4.   Il Comitato in sessione esecutiva si riunisce su iniziativa del direttore esecutivo o su richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri.

5.   Il Comitato in sessione plenaria stabilisce il regolamento interno del Comitato in sessione esecutiva.

Articolo 51

Processo decisionale

1.   In caso di deliberazioni su una singola entità o su un gruppo stabilito in un solo Stato membro partecipante, il Comitato ▌ in sessione esecutiva si adopera per raggiungere un consenso unanime. In mancanza di consenso unanime, il Comitato prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri con diritti di voto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a d), e dei membri partecipanti di cui all'articolo 49, paragrafo 2 . In caso di parità di voti, è decisivo il voto del direttore esecutivo.

2.   In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, il Comitato ▌ in sessione esecutiva si adopera per raggiungere un consenso unanime. In mancanza di consenso unanime, il Comitato prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri con diritti di voto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a d), e dei membri partecipanti di cui all'articolo 49, paragrafo 3. I membri del Comitato di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a d), e il membro nominato dallo Stato membro in cui è situata l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dispongono ciascuno di un voto. Le autorità nazionali di risoluzione di ciascuno Stato membro partecipante in cui è stabilita una filiazione o un'entità interessata rientrante nel perimetro della vigilanza consolidata dispongono ciascuna di un diritto di voto pari ad una frazione di un voto ▌. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del direttore esecutivo.

3.   Il Comitato in sessione esecutiva adotta e pubblica il regolamento interno per le sessioni esecutive.

Le riunioni del Comitato in sessione esecutiva sono convocate dal direttore esecutivo su sua iniziativa o su richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri e sono presiedute dal direttore esecutivo. Il Comitato in sessione esecutiva può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni su base ad hoc. In particolare, su richiesta, il Comitato può invitare un rappresentante del MES a partecipare in qualità di osservatore.

TITOLO IV

DIRETTORE ESECUTIVO E VICE DIRETTORE ESECUTIVO

Articolo 52

Nomina e compiti

1.   Il Comitato è presieduto da un direttore esecutivo a tempo pieno che non ricopre alcun incarico a livello nazionale.

2.   Il direttore esecutivo ha la responsabilità:

a)

di preparare i lavori delle sessioni plenarie ed esecutive del Comitato e di convocarne e presiederne le riunioni;

b)

di tutte le questioni riguardanti il personale;

c)

delle questioni riguardanti l'amministrazione corrente;

d)

dell'esecuzione del bilancio del Comitato a norma dell'articolo 58 , paragrafo 3;

e)

della gestione del Comitato;

f)

dell'esecuzione del programma di lavoro annuale del Comitato;

g)

della preparazione, ogni anno , di un progetto di relazione comprendente una parte dedicata alle attività di risoluzione del Comitato e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

3.   Il direttore esecutivo è affiancato da un vice direttore esecutivo.

Il vice direttore esecutivo svolge le funzioni del direttore esecutivo in assenza di quest'ultimo.

4.   Il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo sono designati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria.

Il direttore esecutivo e il vice direttore sono scelti mediante una procedura di selezione aperta, rispettosa del principio dell'equilibrio di genere, in merito alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti opportunamente informati.

5.    La Commissione fornisce alla commissione competente del Parlamento europeo un elenco dei candidati selezionati per le posizioni di direttore esecutivo e vice direttore esecutivo.

La Commissione presenta al Parlamento europeo per approvazione una proposta relativa alla nomina del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo. A seguito dell'approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per la nomina del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo ▌.

6.   In deroga all'articolo 39 , paragrafo 2, il mandato del primo vice direttore esecutivo nominato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento è di tre anni; tale mandato può essere rinnovato una volta per un periodo di cinque anni. Il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori.

7.    Un vice direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

8.   Se il direttore esecutivo o il vicedirettore esecutivo non soddisfano più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni o hanno commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta della Commissione già approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione volta a rimuovere il direttore esecutivo o il vice direttore esecutivo dall'incarico.

A tal fine, il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla Commissione che essi ritengono riunite le condizioni per la rimozione dall'incarico del direttore esecutivo o del vice direttore esecutivo; la Commissione risponde a tale comunicazione.

Articolo 53

Indipendenza

1.   Il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo esercitano le loro mansioni conformemente alle decisioni della Commissione e del Comitato.

Quando partecipano a deliberazioni e processi decisionali all'interno del Comitato, il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, bensì esprimono il proprio parere e votano in modo indipendente. In tali deliberazioni e processi decisionali il vice direttore esecutivo non è soggetto all'autorità del direttore esecutivo.

2.   Né gli Stati membri né altri soggetti pubblici o privati tentano di influenzare il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo nello svolgimento dei loro compiti.

3.   Conformemente allo statuto di cui all'articolo 78, paragrafo 6, il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo, terminato l'incarico, continuano ad essere tenuti ad agire con integrità e discrezione nell'accettare determinati incarichi o benefici.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 54

Risorse

Il Comitato ha la responsabilità di assegnare le risorse finanziarie e umane necessarie all'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 55

Bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese del Comitato sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Comitato.

2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio del Comitato devono essere in pareggio.

3.   Il bilancio comprende due parti: la parte I riguarda l'amministrazione del Comitato e la parte II riguarda il Fondo.

Articolo 56

Parte I del bilancio riguardante l'amministrazione del Comitato

1.   Le entrate della parte I del bilancio sono costituite dai contributi annui necessari per coprire le spese amministrative annuali stimate a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a).

2.   Le spese della parte I del bilancio comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.

Articolo 57

Parte II del bilancio riguardante il Fondo

1.   Le entrate della parte II del bilancio sono costituite in particolare

a)

dai contributi versati dagli enti stabiliti negli Stati membri partecipanti conformemente all'articolo 62, tranne i contributi annuali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a);

b)

dai prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 68, paragrafo 1;

c)

dai prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente all'articolo 69 , anche nel quadro del meccanismo di prestito di cui al medesimo articolo ;

d)

dai rendimenti degli investimenti delle somme detenute nel Fondo conformemente all'articolo 70.

2.   Le spese della parte II del bilancio sono costituite:

a)

dalle spese ai fini indicati all'articolo 71;

b)

dagli investimenti a norma dell'articolo 70;

c)

dagli interessi versati sui prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 68, paragrafo 1;

d)

dagli interessi versati sui prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente all'articolo 69 , anche nel quadro del meccanismo di prestito di cui al medesimo articolo .

Articolo 58

Elaborazione ed esecuzione del bilancio

1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo redige uno stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato per l'esercizio successivo e lo trasmette al Comitato in seduta plenaria per approvazione entro il 31 marzo di ogni anno.

2.   Il bilancio del Comitato è adottato dal Comitato in sessione plenaria sulla base dello stato di previsione. Se del caso, sono apportati gli opportuni adeguamenti , a seguito della verifica e del controllo da parte del Comitato in sessione plenaria .

3.   Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio del Comitato.

Articolo 59

Audit e controlli

1.   All'interno del Comitato è creata una funzione di audit che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal Comitato, risponde a quest'ultimo della verifica che i sistemi e le procedure di esecuzione del bilancio del Comitato funzionino correttamente.

2.   Il revisore interno consiglia il Comitato riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

3.   Il Comitato è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 60

Rendicontazione e discarico

1.   Il direttore esecutivo esercita la funzione di ordinatore.

2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile del Comitato trasmette i conti provvisori al Comitato .

3.   Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato in sessione esecutiva trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti i conti provvisori del Comitato per l'esercizio finanziario precedente.

4.   Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori del Comitato, il direttore esecutivo redige i conti definitivi del Comitato, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per approvazione al Comitato in sessione plenaria.

5.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6.   Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 1o luglio .

7.   I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo.

8.   Il Comitato in sessione plenaria dà discarico al direttore esecutivo sull'esecuzione del bilancio.

9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie in relazione ai conti del Comitato.

9 bis.     Dopo avere esaminato i conti definitivi predisposti dal Comitato a norma del presente articolo, la Corte dei conti elabora una relazione sull'esito dell'esame e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o dicembre successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario.

9 ter.     La Corte dei conti riferisce, in particolare, in merito ai seguenti elementi:

a)

l'economia, efficienza ed efficacia con cui le risorse finanziarie (comprese quelle del Fondo) sono state utilizzate;

b)

eventuali passività potenziali per il Comitato, la Commissione o altro che sorgano per effetto dello svolgimento, da parte della Commissione e del Comitato, dei compiti loro attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 61

Disposizioni finanziarie

Il Comitato, previa consultazione della Corte dei conti europea e della Commissione, adotta le disposizioni finanziarie interne che specificano in particolare la procedura per l'elaborazione e l'esecuzione del suo bilancio.

Nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura particolare del Comitato, le disposizioni finanziarie si basano sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti a norma del TFUE conformemente all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Articolo 62

Contributi

1.   Le entità di cui all'articolo 2 contribuiscono al bilancio del Comitato conformemente al presente regolamento e agli atti delegati sui contributi adottati a norma del paragrafo 5. I contributi comprendono:

a)

i contributi annuali necessari per coprire le spese amministrative;

b)

i contributi ex ante annuali necessari per raggiungere il livello-obiettivo di finanziamento del Fondo di cui all'articolo 65, calcolato a norma dell'articolo 66;

c)

i contributi ex post straordinari, calcolati a norma dell'articolo 67.

2.   Gli importi dei contributi sono fissati a un livello tale da consentire che le entrate che ne derivano siano in linea di massima sufficienti a garantire ogni anno il pareggio del bilancio del Comitato e a svolgere le missioni del Fondo.

3.   Il Comitato stabilisce , previa consultazione dell'autorità competente, a norma degli atti delegati di cui al paragrafo 5, i contributi dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 2 in una decisione destinata all'entità interessata. Il Comitato applica regole procedurali, informative e di altro tipo intese a garantire che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente.

4.   Gli importi raccolti in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3 sono utilizzati unicamente per gli scopi del presente regolamento.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati sui contributi conformemente all'articolo 82 per:

a)

determinare il tipo di contributi e le questioni per le quali sono dovuti, il modo in cui è calcolato il loro importo e il modo in cui devono essere pagati;

b)

specificare le regole di registrazione, contabili, informative e di altro tipo di cui al paragrafo 3 necessarie per assicurare il pagamento pieno e tempestivo dei contributi;

c)

determinare il sistema dei contributi per gli enti che sono stati autorizzati ad operare dopo che il Fondo ha raggiunto il suo livello-obiettivo;

d)

determinare i contributi annuali necessari per coprire le spese amministrative del Comitato prima che diventi pienamente operativo.

Articolo 63

Misure antifrode

1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999, il Comitato, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativo, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale del Comitato utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

2.   La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi ▌ dal Comitato.

3.   L'OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di un contratto finanziato dal Comitato conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

Capo 2

Il Fondo unico di risoluzione bancaria

SEZIONE 1

COSTITUZIONE DEL FONDO

Articolo 64

Disposizioni generali

1.   È istituito il Fondo unico di risoluzione bancaria.

2.   Il Comitato ricorre al Fondo solo al fine di garantire un'applicazione efficiente degli strumenti e poteri di risoluzione ▌, e in conformità agli obiettivi della risoluzione e ai principi che la disciplinano ▌. In nessun caso il bilancio dell'Unione o i bilanci nazionali degli Stati membri rispondono per le spese o le perdite del Fondo o per le passività del Comitato .

3.   Il proprietario del Fondo è il Comitato.

Articolo 65

Livello-obiettivo del finanziamento

1.   Entro 10 anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento il Fondo dispone di mezzi finanziari pari ad almeno la percentuale dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti che sono garantiti a norma della direttiva [sui sistemi di garanzia dei depositi (DGS)] e conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, della direttiva [BRRD] .

2.   Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi al Fondo calcolati conformemente all'articolo 66 e raccolti a norma dell'articolo 62 sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo a meno che, a seconda delle circostanze, possano essere anticipati in considerazione delle condizioni di mercato favorevoli o delle esigenze di finanziamento.

3.   Il Comitato può prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni se il Fondo effettua esborsi cumulati per una percentuale superiore a quella stabilita all'articolo 93, paragrafo 2, della direttiva [BRRD] dell'ammontare totale di cui al paragrafo 1.

4.   Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato nel paragrafo 1, la raccolta dei contributi calcolati a norma dell'articolo 66 riprende fino al ripristino di tale livello. Laddove i mezzi finanziari disponibili ammontino a meno della metà del livello-obiettivo, i contributi annuali sono stabiliti conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, della direttiva [BRRD] .

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per specificare quanto segue:

a)

i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al Fondo calcolati conformemente al paragrafo 2;

b)

le circostanze in cui il pagamento dei contributi può essere anticipato a norma del paragrafo 2;

c)

i criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 può essere prorogato a norma del paragrafo 3;

d)

i criteri per stabilire i contributi annuali previsti al paragrafo 4.

Articolo 66

Contributi ex ante

1.   Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi coperti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi coperti, di tutti gli enti autorizzati nei territori degli Stati membri partecipanti.

Tale contributo è adattato in funzione del profilo di rischio di ogni ente, conformemente ai criteri specificati negli atti delegati di cui all'articolo 94, paragrafo 7, della direttiva [BRRD].

2.   I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 65 possono comprendere liquidità o equivalenti, attività ammissibili in quanto attività liquide di qualità elevata in base al coefficiente di copertura della liquidità o impegni di pagamento integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 71, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera la percentuale stabilita all'articolo 94, paragrafo 3, della direttiva [BRRD] dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità al paragrafo 1.

2 bis.     I singoli contributi di ciascun ente di cui al paragrafo 1 sono definitivi e non sono in nessun caso rimborsati retroattivamente.

2 ter.     Gli Stati membri partecipanti che hanno già istituito meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione possono prevedere che questi utilizzino i mezzi finanziari di cui dispongono, per averli ricevuti in passato dagli enti a titolo di contributi ex ante, per risarcire gli enti dei contributi ex ante che possono essere tenuti a versare al Fondo. Tale restituzione lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.    Fatto salvo il secondo comma del paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per specificare quanto segue:

a)

il metodo di calcolo dei singoli contributi di cui al paragrafo 1;

b)

la qualità delle garanzie reali a sostegno degli impegni di pagamento di cui al paragrafo 2;

c)

i criteri per il calcolo della quota di impegni di pagamento di cui al paragrafo 2.

Articolo 67

Contributi straordinari ex post

1.   Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire le perdite, i costi o altre spese sostenuti mediante il ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie presso gli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi conformemente all'articolo 62. Il pagamento di detti contributi straordinari è ripartito fra gli enti a norma dell'articolo 66 e conformemente all'articolo 95, paragrafo 1, della direttiva [BRRD] .

2.   Il Comitato può esentare un ente, integralmente o parzialmente, in conformità con gli atti delegati di cui al paragrafo 3, dall'obbligo di versare contributi ex post ai sensi del paragrafo 1, se la somma dei pagamenti di cui all'articolo 66 e al paragrafo 1 del presente articolo metterebbe a repentaglio il regolamento dei crediti vantati da altri creditori nei suoi confronti. Tale esenzione non può essere concessa per un periodo superiore a 6 mesi, ma può essere rinnovata su richiesta dell'ente.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per specificare le circostanze e le condizioni alle quali un'entità di cui all'articolo 2 può essere parzialmente o integralmente esentata dal pagamento di contributi ex post ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 68

Prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento

1.   Il Comitato può chiedere prestiti per il Fondo a tutti gli altri meccanismi di finanziamento della risoluzione degli Stati membri non partecipanti nel caso in cui:

a)

gli importi raccolti a norma dell'articolo 66 non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti mediante ricorso al Fondo;

b)

i contributi straordinari ex post previsti all'articolo 67 non sono accessibili immediatamente.

2.   Tali meccanismi di finanziamento della risoluzione decidono in merito a detta richiesta a norma dell'articolo 97 della direttiva [BRRD]. Le condizioni del prestito sono soggette all'articolo 97, paragrafo 3, lettere a), b) e c), di tale direttiva.

Articolo 69

Mezzi di finanziamento alternativi

1.   Il Comitato tenta di contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno presso enti finanziari o altri terzi, quando le somme raccolte a norma degli articoli 66 e 67 non sono immediatamente accessibili o sufficienti a coprire le spese sostenute mediante il ricorso al Fondo.

In particolare, il Comitato tenta di contrarre per il Fondo un meccanismo di prestito, preferibilmente utilizzando uno strumento pubblico europeo, al fine di garantire la disponibilità immediata di mezzi finanziari adeguati da impiegare conformemente all'articolo 71, qualora le somme raccolte o disponibili a norma degli articoli 66 e 67 non siano sufficienti. Tutti i prestiti concessi da tale meccanismo di prestito sono rimborsati dal Fondo entro un termine concordato.

2.   I prestiti o le altre forme di sostegno di cui al paragrafo 1 sono pienamente rimborsati a norma dell'articolo 62 entro il periodo di durata del prestito.

3.   Le spese sostenute mediante il ricorso ai prestiti di cui al paragrafo 1 sono a carico del Comitato e non del bilancio dell'Unione o degli Stati membri partecipanti.

SEZIONE 2

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

Articolo 70

Investimenti

1.   Il Comitato amministra il Fondo e può chiedere alla Commissione di svolgere determinati compiti relativi all'amministrazione del Fondo.

2.   Gli importi ottenuti dall'ente soggetto a risoluzione o dall'ente-ponte, gli interessi ed altri utili degli investimenti e qualsiasi altro provento confluiscono esclusivamente nel Fondo.

3.   Il Comitato adotta una politica di investimento prudente e sicura, in particolare investendo gli importi detenuti nel Fondo in ▌ in attività ▌ di elevata qualità creditizia. Gli investimenti sono sufficientemente diversificati sotto il profilo settoriale e geografico in modo da mitigare i rischi di concentrazione . Il rendimento degli investimenti confluisce nel Fondo. Il Comitato pubblica un quadro degli investimenti, specificando la politica di investimento del Fondo.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 82, atti delegati che specificano nel dettaglio le modalità di amministrazione del Fondo.

SEZIONE 3

RICORSO AL FONDO

Articolo 71

Missione del Fondo

1.   Nell'ambito del quadro stabilito dalla Commissione, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione ad entità di cui all'articolo 2, il Comitato può utilizzare il Fondo per i seguenti scopi:

a)

garantire le attività o passività dell'ente soggetto a risoluzione, delle sue filiazioni, dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione delle attività;

b)

erogare prestiti all'ente soggetto a risoluzione, alle sue filiazioni, all'ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività;

c)

acquistare attività dell'ente soggetto a risoluzione;

d)

fornire un contributo di capitale all'ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività;

e)

pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori se, a seguito di una valutazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, hanno ricevuto meno a pagamento dei loro crediti rispetto a quanto avrebbero ricevuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la valutazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 16;

f)

fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione al posto del contributo che sarebbe derivato dalla riduzione dei crediti di determinati creditori, ove sia applicato lo strumento del bail-in e l'autorità di risoluzione decida di escludere determinati creditori dall'ambito di applicazione del bail-in a norma dell'articolo 24, paragrafo 3;

g)

avviare una qualsiasi combinazione delle azioni di cui alle lettere da a) ad f).

2.   Il Fondo può essere utilizzato per avviare le azioni di cui alle lettere da a) a g) anche nei confronti dell'acquirente nel contesto dello strumento della vendita dell'attività d'impresa.

3.   Il Fondo non è utilizzato direttamente per assorbire le perdite di un ente o di un'entità di cui all'articolo 2 o per ricapitalizzare un ente o un'entità di cui all'articolo 2. Qualora il ricorso al meccanismo di finanziamento della risoluzione ai fini del paragrafo 1 determini indirettamente il trasferimento di parte delle perdite di un ente o di un'entità di cui all'articolo 2 al Fondo, si applicano i principi che disciplinano l'uso di tale meccanismo di cui all'articolo 38 della direttiva [BRRD] e all'articolo 24.

4.   Il Comitato non può detenere i contributi di cui al paragrafo 1, lettera f), per un periodo superiore a cinque anni.

Articolo 72

Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppi concernente enti di Stati membri non partecipanti

In caso di risoluzione di gruppi concernente enti autorizzati in uno o più Stati membri partecipanti, da un lato, ed enti autorizzati in uno o più Stati membri non partecipanti dall'altro, il Fondo contribuisce al finanziamento della risoluzione di gruppo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 98 della direttiva [BRRD].

TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 74

Privilegi e immunità

Al Comitato e al suo personale si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.

Articolo 75

Lingue

1.   Al Comitato si applica il regolamento n. 1 (12) del Consiglio.

2.   Il Comitato decide riguardo al regime linguistico interno del Comitato.

3.   Il Comitato può decidere quali lingue ufficiali utilizzare per l'invio dei documenti alle istituzioni o agli organi dell'Unione.

4.   Il Comitato può concordare con ogni autorità nazionale di risoluzione la lingua o le lingue in cui devono essere redatti i documenti da inviare alle autorità nazionali di risoluzione o che queste ultime devono inviare.

5.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento del Comitato sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 76

Personale del Comitato

1.   Al personale del Comitato, inclusi il direttore esecutivo e il vice direttore esecutivo, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

2.   Il Comitato, in accordo con la Commissione, adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

Articolo 76 bis

Organizzazione del personale del Comitato

1.     Il Comitato può istituire équipe di risoluzione interne composte da personale delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti e da personale proprio.

2.     Qualora il Comitato istituisca équipe di risoluzione interne di cui al paragrafo 1, esso nomina i coordinatori di tali équipe tra il proprio personale. Conformemente all'articolo 47, paragrafo 3, i coordinatori possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni della sessione esecutiva del Comitato alle quali partecipano i membri nominati dai rispettivi Stati membri in conformità dell'articolo 49, paragrafi 2 e 3.

3.     Il Comitato può istituire comitati interni che gli forniscano consulenza e orientamenti per l'assolvimento delle funzioni a esso attribuite dal presente regolamento.

Articolo 77

Scambio di personale

1.   Il Comitato può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non assunto dal Comitato.

2.   Il Comitato in sessione plenaria adotta decisioni appropriate che stabiliscono le regole in materia di scambio e distacco di personale tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti e tra tali autorità.

Articolo 78

Responsabilità del Comitato

1.   La responsabilità contrattuale del Comitato è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.

2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dal Comitato.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale, il Comitato risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi in materia di responsabilità delle autorità pubbliche degli Stati membri, i danni cagionati dal Comitato stesso o dai membri del suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare le loro funzioni di risoluzione, compresi gli atti e le omissioni a sostegno di una procedura di risoluzione estera.

4.   Il Comitato risarcisce un'autorità nazionale di risoluzione di uno Stato membro partecipante per i danni per i quali è stata condannata da un tribunale nazionale o che essa, d'accordo con il Comitato, si è impegnata a risarcire in base a una composizione amichevole, che siano le conseguenze di un atto o di un'omissione commessi da tale autorità nazionale di risoluzione nel corso di una risoluzione ai sensi del presente regolamento, a meno che l'atto o l'omissione abbia costituito una violazione del diritto dell'Unione, del presente regolamento, di una decisione della Commissione o di una decisione del Comitato, commessa intenzionalmente oppure a seguito di un errore di valutazione grave e manifesto.

5.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative ai paragrafi 3 e 4. Le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.

6.   La responsabilità personale dei dipendenti del Comitato verso il Comitato stesso è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 79

Segreto professionale e scambio di informazioni

1.   I membri del Comitato, il suo personale e il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti che svolgono funzioni di risoluzione sono soggetti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, all'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 339 del TFUE e delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione.

2.   Il Comitato garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi all'assolvimento delle sue funzioni , compresi i funzionari del Comitato e altre persone autorizzate dallo stesso o incaricate dalle autorità nazionali di risoluzione di effettuare ispezioni in loco, siano vincolati a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale.

2 bis.     Gli obblighi in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del Comitato su base ad hoc.

2 ter.     Gli obblighi in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano nonostante il regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento, il Comitato è autorizzato, nei limiti e alle condizioni fissati dalla pertinente normativa dell'Unione, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o dell'Unione nei casi in cui la pertinente normativa dell'Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi della pertinente normativa dell'Unione.

Articolo 80

Accesso alle informazioni e trattamento dei dati personali

 

4.   Il trattamento di dati personali da parte del Comitato è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Il trattamento di dati personali da parte delle autorità nazionali di risoluzione è soggetto alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

4 bis.     Le persone soggette alle decisioni del Comitato hanno il diritto di accedere al fascicolo di quest'ultimo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.

Articolo 81

Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Il Comitato applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, enunciate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom. I principi di sicurezza comportano anche l'applicazione di disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione di tali informazioni.

PARTE IV

POTERI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82

Esercizio della delega

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni definite nel presente articolo.

2.   La delega dei poteri è conferita per un periodo di tempo indeterminato a partire dalla data di cui all'articolo 88.

2 bis.     Deve essere garantita la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva [BRRD]. Gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento sono coerenti con la direttiva [BRRD] e con gli atti delegati a norma di tale direttiva.

3.   La delega di poteri di cui all'articolo 19, paragrafo 4 bis, all'articolo 62, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 66, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 4, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella stessa. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 5, dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'articolo 66, paragrafo 3, dell'articolo 67, paragrafo 3, e dell'articolo 70, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro un periodo di tre mesi dal ricevimento della notifica dell'atto, o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non avere obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di tre mesi.

Articolo 83

Clausola di revisione

1.   Entro il 31 dicembre 2016 e, in seguito, ogni cinque anni la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno. La relazione valuta:

a)

il funzionamento dell'SRM e l'impatto della sua attività di risoluzione sugli interessi dell'Unione nel suo insieme e sulla coerenza e l'integrità del mercato interno dei servizi finanziari, compreso il suo impatto potenziale sulle strutture dei sistemi bancari nazionali all'interno dell'Unione e sulla loro competitività rispetto ad altri sistemi bancari all'esterno dell'SRM e all'esterno dell'Unione , e l'efficacia delle disposizioni di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'SRM, tra l'SRM e l'SSM, nonché tra l'SRM e le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti degli Stati membri non partecipanti.

La relazione valuta, in particolare, se:

i)

è necessario che le funzioni attribuite dal presente regolamento al Comitato e alla Commissione siano esercitate esclusivamente da un'istituzione indipendente dell'Unione;

ii)

la cooperazione tra l'SRM, l'SSM, il CERS, l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA, e le altre autorità che fanno parte del sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF) è idonea;

iii)

il portafoglio di investimenti a norma dell'articolo 70 del presente regolamento è costituito da attività solide e diversificate;

iv)

il legame tra debito sovrano e rischio bancario è stato spezzato;

v)

le modalità di votazione sono appropriate;

vi)

è opportuno introdurre un valore di riferimento relativo al totale delle passività di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti, da raggiungere in aggiunta al livello-obiettivo di finanziamento stabilito, come percentuale dei depositi coperti di tali enti;

vii)

il livello-obiettivo di finanziamento stabilito per il Fondo e il livello dei contributi al Fondo sono in linea con i livelli-obiettivo di finanziamento e i livelli di contributi imposti dagli Stati membri non partecipanti.

La relazione identifica inoltre le eventuali modifiche da apportare al trattato al fine di tenere conto dell'SRM, in particolare la possibilità di creare un'istituzione indipendente dell'Unione che eserciti le funzioni attribuite dal presente regolamento al Comitato e alla Commissione;

b)

l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità;

c)

l'interazione tra il Comitato e l'ABE;

d)

l'interazione tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti e gli effetti dell'SRM su tali Stati membri , nonché l'interazione tra il Comitato e le autorità dei paesi terzi quali definite all'articolo 2, punto 80, della direttiva [BRRD] .

2.   La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.

2 bis.     Un'eventuale revisione della direttiva [BRRD] è, se del caso, accompagnata da una corrispondente revisione del presente regolamento.

Articolo 84

Modifiche al regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:

1.

All'articolo 4, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«(2)

“autorità competenti”:

i)

le autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 2007/64/CE e di cui alla direttiva 2009/110/CE;

ii)

in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari;

iii)

in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva [DGS] o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva; e

iv)

in relazione all'articolo 62, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 66, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, e all'articolo 70, paragrafo 4, le autorità di risoluzione quali definite all'articolo 3 della stessa direttiva [BRRD] e il Comitato unico di risoluzione istituito dal regolamento (UE) n…/… del Parlamento europeo e del Consiglio [SRM]».

2.

All'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   L'Autorità può organizzare ed effettuare verifiche inter pares dello scambio di informazioni e delle attività congiunte del Comitato unico di risoluzione e delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti nell'SRM nella risoluzione dei gruppi transfrontalieri, per rafforzare l'efficacia e la coerenza dei risultati. A tale scopo l'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione e un raffronto oggettivi. A tale scopo l'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione e un raffronto oggettivi.»

3.

All'articolo 40, paragrafo 6, è aggiunto il terzo comma seguente:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 5, dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'articolo 66, paragrafo 3, dell'articolo 67, paragrafo 4, e dell'articolo 70, paragrafo 4, il direttore esecutivo del Comitato unico di risoluzione ha lo status di osservatore nel consiglio delle autorità di vigilanza.»

Articolo 85

Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione

A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 88, secondo comma, il Fondo sostituisce lo strumento di finanziamento della risoluzione degli Stati membri partecipanti a norma del titolo VII della direttiva [BRRD].

Articolo 86

Accordo sulla sede e condizioni operative

1.   Le necessarie disposizioni relative all'insediamento del Comitato nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del Comitato in sessione plenaria, al personale del Comitato e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del Comitato in sessione plenaria ed entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tra il Comitato e lo Stato membro ospitante.

2.   Lo Stato membro ospitante del Comitato garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento del Comitato, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 87

Avvio delle attività del Comitato

1.   Il Comitato è pienamente operativo a partire dal 1o gennaio 2015.

2.   La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale del Comitato finché questo non abbia la capacità operativa per provvedere all'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine:

a)

fino a quando il direttore esecutivo non assumerà le proprie funzioni dopo la nomina da parte del Consiglio ai sensi dell'articolo 53, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni assegnate al direttore esecutivo;

b)

in deroga all'articolo 46 , paragrafo 1, lettera i), e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 46 , paragrafo 2, il direttore esecutivo ad interim esercita il potere dell'autorità di nomina;

c)

la Commissione può offrire assistenza al Comitato, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'agenzia sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;

d)

la Commissione raccoglie i contributi annuali di cui all'articolo 62, paragrafo 5, lettera d), per conto del Comitato.

3.   Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio del Comitato e può concludere contratti, anche relativi al personale.

Articolo 88

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 7 a 23 e da 25 a 37 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 6 novembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 17 ottobre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del …

(4)  Direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CEE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L…).

(5)   Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(6)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(7)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

(8)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(9)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(10)  Direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 1.)

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(12)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

(13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(14)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


24.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/441


P7_TA(2014)0097

Decisione di non opposizione a una misura di esecuzione: volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta nel periodo 2013-2020

Decisione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 di non opposizione al progetto di regolamento (UE) n. …/.. della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta nel periodo 2013-2020 (D031326/02 — 2014/2523(RPS))

(2017/C 093/63)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento (UE) n. …/.. della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta nel periodo 2013-2020,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1),

visto il parere reso l'8 gennaio 2014 dal comitato di cui all'articolo 23 della direttiva citata,

vista la lettera in data 7 gennaio 2014 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,

vista la lettera in data 30 gennaio 2014 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

vista la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

visti l'articolo 88, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,

1.

dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.