ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 87 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2017/C 87/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 87/02 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8259 — Groupe HIG/Guillaume Dauphin/Ecore) ( 1 ) |
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2017/C 87/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8317 — KKR/Calsonic Kansei) ( 1 ) |
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2017/C 87/04 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8227 — Rheinmetall/Zhejan Yinlun Machinery/JV) ( 1 ) |
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2017/C 87/05 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8343 — Dong Energy/Macquarie/Swancor/Formosa 1 Wind Power) ( 1 ) |
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2017/C 87/06 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8237 — Johnson & Johnson/Abbott Medical Optics) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2017/C 87/07 |
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2017/C 87/08 |
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Commissione europea |
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2017/C 87/09 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2017/C 87/10 |
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2017/C 87/11 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 87/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8412 — ENGIE Services Holding UK/Keepmoat Regeneration Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Garante europeo della protezione dei dati
21.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 87/1 |
Parere del GEPD relativo alla proposta di quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie
(2017/C 87/01)
La proposta mira a istituire un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati principalmente da campioni.
La proposta contiene, in parte rilevante, riferimenti all’uso di dati amministrativi nonché ad altre fonti o approcci innovativi per fornire dati statistici nel contesto dei megadati. I nuovi approcci innovativi possono essere promettenti per quanto riguarda statistiche e ricerche, ma comporteranno anche rischi e sfide, e i legislatori devono assicurare che eventuali benefici potenziali non vadano mai a scapito dei diritti delle persone. Per ottenere una protezione efficace del diritto alla privacy e del diritto alla protezione dei dati personali, i legislatori dovrebbero prevedere i rischi e le sfide potenziali che queste tecniche promettenti possono comportare e predisporre garanzie appropriate.
A tale scopo, si raccomanda una revisione dell’articolo 8, al fine di assicurare che ogni attività di trattamento di dati amministrativi e altre fonti di dati sia effettuata in conformità della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati e che la trasmissione diretta di dati da parte di individui (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge e subordinatamente all’esistenza di garanzie adeguate) avvenga su base volontaria.
Per quanto concerne il collegamento dei dati amministrativi, di cui all’articolo 11, si evidenzia altresì l’esigenza di assicurare che tale collegamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati, fermi restando la necessità e la proporzionalità nonché il rispetto di garanzie specifiche ai sensi del diritto degli Stati membri o dell’Unione.
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,
HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:
1. Contesto e oggetto della proposta
1. |
L’8 agosto 2016 la Commissione europea («Commissione») ha pubblicato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni (in appresso: «la proposta») (1). Lo stesso giorno la Commissione ha chiesto il parere del garante europeo della protezione dei dati («GEPD») in qualità di organo consultivo indipendente. Il Consiglio dell’Unione europea («Consiglio») ha a sua volta presentato una richiesta il 25 novembre 2016. |
2. |
Come stabilito dall’articolo 1 della proposta («Oggetto»), il suo scopo è istituire un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni. |
3. |
Il GEPD prende atto degli obiettivi politici della proposta. Il GEPD accoglie con favore:
|
2. Panoramica e problematiche fondamentali
4. |
La nostra principale preoccupazione è l’ambiguità del progetto attuale circa la possibilità di utilizzare dati «amministrativi» e fonti di «megadati», quali dati relativi alla localizzazione di telefoni, informazioni societarie e di natura fiscale, registri della sicurezza sociale e cartelle cliniche, registri degli uffici del lavoro e delle organizzazioni di gestione della sicurezza sociale. Pur promettendo nuove opportunità e maggiore efficienza per la produzione di statistiche ufficiali, i megadati pongono anche rischi specifici; si raccomanda pertanto un esame attento di ogni disposizione pertinente (2). |
5. |
Auspicheremmo inoltre maggiore chiarezza sul fatto che, quando le informazioni vengono fornite direttamente dalle persone fisiche, ciò dovrebbe avvenire su base volontaria, utilizzando il consenso ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento generale sulla protezione dei dati («RGPD») (3) come base giuridica per il trattamento dei dati personali, a meno che la trasmissione delle informazioni sia richiesta specificamente a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. |
6. |
Alla luce di queste preoccupazioni, incoraggiamo in modo particolare i legislatori a rendere più chiara la formulazione dell’articolo 8 (relativo a fonti dei dati e metodi). |
7. |
Tra le ulteriori disposizioni pertinenti che il GEPD ritiene possano essere migliorate possono figurare le seguenti:
|
3. Raccomandazioni
3.1. Riferimenti alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati (considerando 20)
8. |
A seconda della data di entrata in vigore del regolamento proposto, potrebbe essere necessario aggiornare i riferimenti alla legislazione applicabile di cui al considerando 20. In particolare, potrebbe essere necessario sostituirli con riferimenti al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), che diventerà applicabile il 25 maggio 2018, e riferimenti al nuovo strumento legale che sostituisce il regolamento 45/2001. |
9. |
Accoglieremmo inoltre con favore un riferimento, all’interno di un considerando, alle garanzie relative al trattamento per finalità statistiche ai sensi dell’articolo 89, RGPD. |
10. |
Considerato che la proposta prevede l’utilizzo di dati provenienti da nuove fonti di dati, che potrebbero includere, ad esempio, dati di localizzazione ottenuti da tabulati cellulari (si veda la sezione 3.4 che tratta dell’articolo 8), si raccomanda inoltre un riferimento specifico alla direttiva e-privacy (4) attualmente in fase di revisione (o al nuovo regolamento e-privacy se opportuno tenuto conto della tempistica). |
3.2. Riferimenti all’«interesse pubblico rilevante» (considerando 20)
11. |
Per offrire un riferimento più agevole a chi non sia esperto, si raccomanda di aggiungere le parole «a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE» dopo la frase «interesse pubblico rilevante». Ove il testo faccia riferimento al RGPD, il riferimento appropriato sarebbe l’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), RGPD. |
3.3. Definizione di dati amministrativi [articolo 2, lettera e), e considerando 4]
12. |
L’articolo 2, lettera e), della proposta definisce «dati amministrativi» i «dati prodotti per finalità proprie da una fonte non statistica, di solito un organismo pubblico, che non persegue l’obiettivo di fornire statistiche». Il termine «dati amministrativi» viene poi utilizzato nell’articolo 8 e nel considerando 4. |
13. |
Questa definizione di dati amministrativi appare molto ampia e sembra includere, in pratica, «altre fonti [di dati]», un altro termine anch’esso utilizzato nell’articolo 8. Il termine «dati amministrativi», come definito, può pertanto comprendere, ad esempio, non solo i dati amministrativi di organismi pubblici, ma anche fonti quali i dati relativi alla localizzazione di telefoni cellulari che, nel significato abituale nel linguaggio corrente, non sempre sono considerati «dati amministrativi». |
14. |
Di per sé, ciò non sembra avere un impatto diretto sul livello di protezione dei dati personali, tenuto conto che l’articolo 8 include comunque «altre fonti [di dati]». Tuttavia, per motivi di chiarezza, i legislatori potrebbero considerare una revisione dell’articolo 2, lettera e), e fornire una definizione più restrittiva di «dati amministrativi». In alternativa, i legislatori potrebbero eliminare del tutto l’articolo 2, lettera e), e fare invece riferimento, nell’articolo 8, a «dati amministrativi prodotti da un’organizzazione, di solito un organismo pubblico, per finalità non statistiche, e altre fonti, metodi o approcci innovativi…». |
15. |
Inoltre, come rilevato in precedenza, il considerando 4 incoraggia specificamente l’utilizzo di fonti amministrative a fini statistici. Accogliamo con favore il fatto che il considerando sottolinei la necessità di garantire «la qualità, l’accuratezza, la tempestività e la comparabilità di tali statistiche». Per migliorare ulteriormente questa disposizione, si raccomanda l’aggiunta di un riferimento alla protezione dei dati personali. Ad esempio, alla fine del paragrafo può essere aggiunto il seguente testo: «nonché la salvaguardia del diritto alla protezione dei dati personali». |
3.4. Fonti dei dati e metodi (articolo 8)
16. |
Oltre ai dati forniti direttamente dai rispondenti, l’articolo 8 fa altresì riferimento a «dati amministrativi e altre fonti, metodi o approcci innovativi nella misura in cui essi consentono la produzione di dati comparabili e compatibili con le prescrizioni specifiche applicabili, stabilite dal presente regolamento». |
17. |
L’articolo 8 riflette l’intenzione, enunciata a pagina 13 della relazione, di permettere e promuovere «l’uso di nuove forme di rilevazione dei dati e di fonti di dati alternative, compresi i dati amministrativi e le stime ottenute con la modellizzazione e i megadati». Si vedano anche il considerando 4 della proposta, già menzionato in precedenza, che promuove «[il ricorso a fonti amministrative grazie ai progressi tecnologici]», e l’articolo 13 sugli studi pilota e di fattibilità, che tratta anch’esso l’utilizzo di altre fonti di dati. |
18. |
Nel settore statistico, come in altri settori, i megadati possono apportare benefici, ad esempio una maggiore efficienza. Tuttavia, possono anche creare ulteriori rischi. Il nuovo quadro giuridico in materia di protezione dei dati, e in particolare l’adozione del RGPD, mira a far fronte a tali rischi fornendo protezione ma consentendo al contempo la flessibilità necessaria per un utilizzo ulteriore dei dati, anche per fini statistici. |
19. |
È tuttavia probabile che si rendano necessarie ulteriori misure legislative nel settore del diritto nazionale o dell’Unione che disciplina le statistiche, allo scopo di consentire un uso più ampio dei megadati nelle statistiche, con modalità compatibili con la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. |
20. |
L’attuale proposta non dovrebbe dare l’illusione che l’articolo 8 fornisca di per sé una base giuridica sufficiente per utilizzare i megadati per le finalità della proposta. È fondamentale che i considerando e l’articolo 8, in combinato disposto, chiariscano che un tale uso delle fonti di megadati è soggetto alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, compresa la necessità di una base giuridica appropriata ai sensi dell’articolo 6, RGPD. |
21. |
A tale riguardo, si raccomanda di rivedere l’articolo 8 come segue: Articolo 8 Fonti dei dati e metodi 1. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all’articolo 1 utilizzando una delle seguenti fonti o una loro combinazione, a condizione che rispettino le prescrizioni in merito alla qualità di cui all’articolo 12, e siano raccolti e successivamente trattati in conformità e nell’osservanza delle garanzie previste dalla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati:
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni dettagliate circa le fonti e i metodi utilizzati. |
3.5. Basi di campionamento (articolo 11)
22. |
L’articolo 11, paragrafo 1, stabilisce che le basi di campionamento contengono anche «le informazioni necessarie per collegare le persone ad altri dati amministrativi, nella misura in cui ciò sia consentito dalle norme sulla protezione dei dati». |
23. |
Si raccomanda di riformulare la seconda parte della frase nel modo seguente: «nella misura in cui il collegamento a tali altri dati sia necessario e proporzionato, nonché specificamente consentito a norma del diritto applicabile dell’Unione o dello Stato membro cui il responsabile del trattamento è soggetto e che prevede altresì misure appropriate a protezione dei diritti e delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati». |
4. Conclusioni
24. |
Il GEPD raccomanda:
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Bruxelles, 1o marzo 2017
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2016) 551 final.
(2) Con riferimento alle opportunità, ai rischi e alle sfide poste dai megadati, cfr. il parere del GEPD 7/2015 «Meeting the challenges of big data» [La risposta alle sfide dei megadati]:
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-11-19_Big_Data_EN.pdf. Cfr. più specificamente la sezione 1.
(3) Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(4) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
21.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 87/5 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8259 — Groupe HIG/Guillaume Dauphin/Ecore)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 87/02)
Il 3 gennaio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore; |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8259. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
21.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 87/5 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8317 — KKR/Calsonic Kansei)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 87/03)
Il 4 gennaio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8317. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
21.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 87/6 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8227 — Rheinmetall/Zhejan Yinlun Machinery/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 87/04)
Il 4 gennaio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8227. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
21.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 87/6 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8343 — Dong Energy/Macquarie/Swancor/Formosa 1 Wind Power)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 87/05)
Il 28 febbraio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8343. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
21.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 87/7 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8237 — Johnson & Johnson/Abbott Medical Optics)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 87/06)
Il 21 febbraio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8237. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
21.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 87/8 |
Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
(2017/C 87/07)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone designate nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2017/485 del Consiglio (2), e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/480 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell’elenco delle persone ed entità nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC e nell’allegato II del regolamento (CE) n. 36/2012. I motivi che hanno determinato la designazione di tali persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II bis del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).
Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità all’articolo 34 della decisione 2013/255/PESC e all’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 36/2012, dell’elenco delle persone ed entità designate.
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.
(2) GU L 75 del 21.3.2017, pag. 24.
(3) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(4) GU L 75 del 21.3.2017, pag. 12.
21.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 87/9 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/480 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
(2017/C 87/08)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):
La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (2) attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/480 del Consiglio (3).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 36/2012, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/480.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).
I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(3) GU L 75 del 21.3.2017, pag. 12.
(4) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.
Commissione europea
21.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 87/10 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
20 marzo 2017
(2017/C 87/09)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0752 |
JPY |
yen giapponesi |
121,19 |
DKK |
corone danesi |
7,4346 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86793 |
SEK |
corone svedesi |
9,5078 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0720 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,1278 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,021 |
HUF |
fiorini ungheresi |
308,64 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2820 |
RON |
leu rumeni |
4,5605 |
TRY |
lire turche |
3,9067 |
AUD |
dollari australiani |
1,3922 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4359 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3497 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5271 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5030 |
KRW |
won sudcoreani |
1 199,56 |
ZAR |
rand sudafricani |
13,6292 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,4268 |
HRK |
kuna croata |
7,4055 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 314,68 |
MYR |
ringgit malese |
4,7594 |
PHP |
peso filippino |
53,826 |
RUB |
rublo russo |
61,8563 |
THB |
baht thailandese |
37,336 |
BRL |
real brasiliano |
3,3416 |
MXN |
peso messicano |
20,5514 |
INR |
rupia indiana |
70,2805 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
21.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 87/11 |
Informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 5, paragrafo 2
Istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
[Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19)]
(2017/C 87/10)
I.1. Denominazione, sede e punto di contatto
Denominazione ufficiale: Ipoly-völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Sede ufficiale:
Persone da contattare:
Imre Kovács |
Tel. +36 32556021 |
e-mail: egtcipolyv@gmail.com |
Andrea Papp |
tel. +421 903503844 |
e-mail: papp.andi31@gmail.com |
Indirizzo Internet del gruppo:
I.2. Durata del gruppo:
Durata del gruppo: indeterminata
Data di registrazione:
Data di pubblicazione:
II. OBIETTIVI
a) |
Il gruppo europeo di cooperazione territoriale a responsabilità limitata della valle dell’Ipoly (nel seguito il GECT) è stato costituito allo scopo di rafforzare la coesione economica e sociale, per promuovere la cooperazione transfrontaliera tra i suoi membri elencati agli allegati 1 e 2, avviando e mantenendo una cooperazione comprendente tutte le attività transfrontaliere di sviluppo territoriale. |
L’obiettivo specifico è rendere possibile e favorire il rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso programmi di cooperazione territoriale cofinanziati dall’Unione europea e avvalendosi dei vantaggi derivanti dalla personalità giuridica del GECT.
III. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA DENOMINAZIONE DEL GRUPPO
Denominazione in slovacco: Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Údolie Ipľa
Denominazione in inglese: Ipoly-Valley European Grouping of Territorial Cooperation with Limited Liability
IV. MEMBRI
IV.1) Numero totale dei membri del gruppo: 25
IV.2) Nazionalità dei membri del gruppo: ungherese e slovacca
IV.3) Informazioni sui membri
Denominazione ufficiale: comune di Bušince
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Čeláre
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Endrefalva
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Glabušovce
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Hollókő
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Kalonda
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Kiarov
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Kováčovce
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Ludányhalászi
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Magyargéc
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Mikušovce
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Nagylóc
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Nógrádsipek
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Nógrádszakál
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Olováry
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Panické Dravce
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Piliny
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Rapovce
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Rimóc
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Szalmatercs
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Szécsényfelfalu
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Varsány
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Vel’ká nad Ipl’om
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
Denominazione ufficiale: comune di Vrbovka
Indirizzo:
Indirizzo Internet:
Tipo di membro: ente locale
21.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 87/15 |
Informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 5, paragrafo 2
Istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
[Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19)]
(2017/C 87/11)
I.1) Denominazione, sede e punto di contatto
Denominazione ufficiale: GECT Eurodistretto PAMINA
Sede sociale:
Punto di contatto:
Patrice Harster |
Tel. +33 368338820 |
E-mail: patrice.harster@bas-rhin.fr |
Indirizzo Internet del gruppo: www.eurodistrict–pamina.eu
I.2) Durata del gruppo
Durata del gruppo: a tempo indeterminato
Data di registrazione:
Data di pubblicazione:
II. OBIETTIVI
L’Eurodistretto PAMINA ha lo scopo principale di agevolare e incrementare la cooperazione transfrontaliera per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio di riferimento al fine di facilitare la vita quotidiana degli abitanti in tutti gli aspetti interessati dalla cooperazione.
L’Eurodistretto intende con ciò fungere da piattaforma di condivisione delle competenze, ossia da facilitatore dello sviluppo di una coesione territoriale, senza perciò volersi sostituire alle autorità competenti esistenti.
L’Eurodistretto PAMINA può sviluppare attività, elaborare e attuare programmi e progetti, sollecitare mezzi finanziari.
L’Eurodistretto PAMINA consiglia i cittadini, le imprese, le associazioni e gli enti locali e regionali in merito a tutte le questioni connesse con la cooperazione transfrontaliera. Tale compito consiste nel raccogliere, sintetizzare e diffondere i dati pertinenti, tali da favorire, da un lato, l’informazione dei cittadini e, dall’altro, la cooperazione transfrontaliera tra organismi pubblici o privati. Segnatamente, si tratta di fornire:
— |
informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nel paese vicino e sulle normative applicabili nella zona frontaliera, |
— |
informazioni sulle procedure amministrative e sulle competenze dei soggetti pubblici o privati, |
— |
una risposta diretta alle domande dei cittadini, dei soggetti pubblici e delle imprese e un’assistenza per indirizzarli verso organismi specializzati. |
III. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA DENOMINAZIONE DEL GRUPPO
Denominazione in inglese: Nessuna
Denominazione in tedesco: Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit Eurodistrikt PAMINA
Denominazione in francese: Groupement Européen de Coopération Territoriale Eurodistrict PAMINA
IV. MEMBRI
IV.1) Numero totale dei membri del gruppo: 15
IV.2) Nazionalità dei membri del gruppo: francese e tedesca
IV.3) Informazioni sui membri
Denominazione ufficiale: Conseil départemental du Bas-Rhin [dipartimento del Basso Reno]
Indirizzo postale:
Indirizzo Internet: www.bas-rhin.fr
Tipo di organizzazione: ente locale
Denominazione ufficiale: Région Grand Est [regione Grande Est]
Indirizzo postale:
Indirizzo Internet: www.grandest.fr
Categoria: ente regionale
Denominazione ufficiale: Ville de Haguenau [comune di Haguenau]
Indirizzo postale:
Indirizzo Internet: www.ville-haguenau.fr
Tipo di organizzazione: ente locale
Denominazione ufficiale: Regionalverband Mittlerer Oberrhein [associazione di enti locali Medio Alto Reno]
Indirizzo postale:
Indirizzo Internet: www.region-karlsruhe.de
Tipo di organizzazione: ente locale
Denominazione ufficiale: Landkreis Karlsruhe [provincia di Karlsruhe]
Indirizzo postale:
Indirizzo Internet: www.landkreis-karlsruhe.de
Tipo di organizzazione: ente locale
Denominazione ufficiale: Stadt Karlsruhe [comune di Karlsruhe]
Indirizzo postale:
Indirizzo Internet: www.karlsruhe.de
Tipo di organizzazione: ente locale
Denominazione ufficiale: Landkreis Rastatt [provincia di Rastatt]
Indirizzo postale:
Indirizzo Internet: www.landkreis-rastatt.de
Tipo di organizzazione: ente locale
Denominazione ufficiale: Stadt Rastatt [comune di Rastatt]
Indirizzo postale:
Indirizzo Internet: www.rastatt.de
Tipo di organizzazione: ente locale
Denominazione ufficiale: Stadt Rastatt [comune di Rastatt]
Indirizzo postale:
Indirizzo Internet: www.baden-baden.de
Tipo di organizzazione: ente locale
Denominazione ufficiale: Verband Region Rhein-Neckar [associazione di enti locali Reno-Neckar]
Indirizzo postale:
Indirizzo Internet: www.m-r-n.com
Tipo di organizzazione: ente locale
Denominazione ufficiale: Landkreis Südliche Weinstraße [provincia della Strada del vino meridionale]
Indirizzo postale:
Indirizzo Internet: www.suedliche-weinstrasse.de
Tipo di organizzazione: ente locale
Denominazione ufficiale: Landkreis Germersheim [provincia di Germersheim]
Indirizzo postale:
Indirizzo Internet: www.kreis-germersheim.de
Tipo di organizzazione: ente locale
Denominazione ufficiale: Stadt Landau [comune di Landau]
Indirizzo postale:
Indirizzo Internet: www.landau.de
Tipo di organizzazione: ente locale
Denominazione ufficiale: Landkreis Südwestpfalz [provincia del Palatinato sudoccidentale]
Indirizzo postale:
Indirizzo Internet: www.lksuedwestpfalz.de
Tipo di organizzazione: ente locale
Denominazione ufficiale: Stadt Germersheim [comune di Germersheim]
Indirizzo postale:
Indirizzo Internet: www.germersheim.eu
Tipo di organizzazione: ente locale
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
21.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 87/18 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8412 — ENGIE Services Holding UK/Keepmoat Regeneration Holdings)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 87/12)
1. |
In data 14 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione ENGIE Services Holding UK Limited («ESHUL», Regno Unito), controllata da ENGIE S.A. (Francia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Keepmoat Regeneration Holdings Limited («KRHL», Regno Unito) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8412 — ENGIE Services Holding UK/Keepmoat Regeneration Holdings, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.