ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Commissione europea |
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2017/C 81/01 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 81/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2017/C 81/03 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2017/C 81/04 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2017/C 81/05 |
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2017/C 81/06 |
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2017/C 81/07 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2017/C 81/08 |
Invito a presentare candidature 2017 — Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) ( 1 ) |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 81/09 |
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2017/C 81/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8405 — Lear/Grupo Antolín Assets) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 81/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8420 — Megatrends European Holdings/Allianz/Kamppi Shopping Centre) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Commissione europea
16.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2017
relativo al progetto di modifica dello smaltimento dei residui radioattivi provenienti dal sito di Springfields Fuels Ltd, nel Regno Unito, in conformità dell’articolo 37 del trattato Euratom
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2017/C 81/01)
La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che scaturiscono da detto trattato e dal diritto derivato (1).
Il 6 settembre 2016 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al progetto di modifica dello smaltimento dei residui radioattivi (2) provenienti dal sito di Springfields Fuels Ltd.
Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
1. |
la distanza tra il sito di Springfields Fuels Ltd e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie l’Irlanda, è di 210 km; |
2. |
la modifica prevista comporta l’introduzione di un limite di legge per lo scarico del cripton-85 aerotrasportato, mentre i limiti di legge per lo scarico di tutti gli altri elementi restano invariati; |
3. |
durante le normali condizioni d’esercizio, la modifica prevista non è suscettibile di causare un’esposizione significativa sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (3) e dalla direttiva sulle nuove norme fondamentali di sicurezza (4); |
4. |
in caso di rilascio non programmato di effluenti radioattivi a seguito di incidenti del tipo e dell’entità considerati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero significative sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nella direttiva sulle nuove norme fondamentali di sicurezza. |
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del progetto di modifica dello smaltimento dei residui radioattivi provenienti dal sito di Springfields Fuels Ltd, situato nel Regno Unito, non sia suscettibile di comportare, né in condizioni normali d’esercizio né in caso di incidente del tipo e dell’entità considerati nei dati generali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza e dalla direttiva sulle nuove norme fondamentali di sicurezza.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2017
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. La Commissione desidera richiamare l’attenzione, a titolo indicativo, sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
(2) Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).
(3) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).
(4) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
16.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
15 marzo 2017
(2017/C 81/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0622 |
JPY |
yen giapponesi |
121,77 |
DKK |
corone danesi |
7,4339 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87073 |
SEK |
corone svedesi |
9,5603 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0715 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,1353 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,021 |
HUF |
fiorini ungheresi |
310,83 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3206 |
RON |
leu rumeni |
4,5423 |
TRY |
lire turche |
3,9497 |
AUD |
dollari australiani |
1,3992 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4291 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,2527 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5277 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5001 |
KRW |
won sudcoreani |
1 217,28 |
ZAR |
rand sudafricani |
13,8649 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3438 |
HRK |
kuna croata |
7,4298 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 191,33 |
MYR |
ringgit malese |
4,7258 |
PHP |
peso filippino |
53,390 |
RUB |
rublo russo |
62,7435 |
THB |
baht thailandese |
37,453 |
BRL |
real brasiliano |
3,3553 |
MXN |
peso messicano |
20,8010 |
INR |
rupia indiana |
69,7475 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
16.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/4 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2017/C 81/03)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
16.2.2017 |
Durata |
16.2.2017-31.12.2017 |
Stato membro |
Francia |
Stock o gruppo di stock |
ANF.8C3411 |
Specie |
Rana pescatrice (Lophiidae) |
Zona |
VIIIc, IX e X; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
03.TQ127 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
16.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/4 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2017/C 81/04)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
27.1.2017 |
Durata |
27.1.2017-31.12.2017 |
Stato membro |
Belgio |
Stock o gruppo di stock |
RJU/07-D |
Specie |
Razza ondulata (Raja undulata) |
Zona |
Acque dell’Unione della zona VIId |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
02/TQ127 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
16.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/5 |
Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni
(2017/C 81/05)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
Data di adozione della decisione |
: |
28 novembre 2016 |
||||
Numero dell’aiuto |
: |
79791 |
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Numero della decisione |
: |
210/16/COL |
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Stato EFTA |
: |
Norvegia |
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Regione |
: |
Comune di Ringerike |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Arba Follum AS |
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Base giuridica |
: |
Il fondo per l’energia, approvato dall’Autorità di vigilanza EFTA con decisione n. 248/11/COL |
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Tipo di misura |
: |
Aiuto individuale nel quadro del fondo per l’energia, soggetto a una valutazione dettagliata |
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Obiettivo |
: |
Ambiente e innovazione |
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Forma dell’aiuto |
: |
Sovvenzione |
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Dotazione di bilancio |
: |
138 000 000 NOK |
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Intensità |
: |
47 % |
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Durata |
: |
L’aiuto sarà erogato nel periodo 2016-2017 |
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Settore economico |
: |
Produzione di pellet nero |
||||
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
: |
|
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
16.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/6 |
Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni
(2017/C 81/06)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
Data di adozione della decisione |
: |
1o dicembre 2016 |
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Numero dell’aiuto |
: |
79773 |
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Numero della decisione |
: |
216/16/COL |
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Stato EFTA |
: |
Norvegia |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Riduzione dell’aliquota d’imposta sull’elettricità direttamente fornita alle navi |
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Base giuridica |
: |
Decisione annuale del Parlamento sull’imposta dell’elettricità, legge sulle accise del 19 maggio 1933 n. 11, regolamento sulle accise e legge sulle imposte del 17 giugno 2005 n. 67. |
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Tipo di misura |
: |
Regime |
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Obiettivo |
: |
Tutela dell’ambiente |
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Forma dell’aiuto |
: |
Agevolazione fiscale |
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Dotazione di bilancio |
: |
Circa 2 milioni di NOK l’anno (in crescita progressiva) |
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Durata |
: |
10 anni a decorrere dal 1o gennaio 2017 |
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Settore economico |
: |
Trasporti |
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Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
: |
|
||||
Altre informazioni |
: |
|
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
16.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/7 |
Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni
(2017/C 81/07)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
Data di adozione della decisione |
: |
24 giugno 2015 |
||||
Numero dell’aiuto |
: |
77262 |
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Numero della decisione |
: |
249/15/COL |
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Stato EFTA |
: |
Norvegia |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Piano di valutazione del regime di aiuto oggetto di un’esenzione per categoria Skattefunn |
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Base giuridica |
: |
Legge norvegese sulle imposte del 26 marzo 1999 n. 14, sezione 16-40 |
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Tipo di misura |
: |
Regime |
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Obiettivo |
: |
RSI |
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Forma dell’aiuto |
: |
Agevolazione fiscale |
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Dotazione di bilancio |
: |
Stimata a 2 350 milioni di NOK per il 2015 |
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Intensità |
: |
Diversa |
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Durata |
: |
Fino al 31 dicembre 2020 |
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Settore economico |
: |
Tutti |
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Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
: |
|
||||
Altre informazioni |
: |
Cfr. anche la scheda di informazioni sintetiche del GBER 44/2014/RSI |
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
16.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/8 |
Invito a presentare candidature 2017
Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 81/08)
Oggi è stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 2017» nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) (1).
Quest’invito consta delle seguenti parti:
— |
un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di progetti; |
— |
un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario al funzionamento di organismi non governativi (sovvenzioni di funzionamento). |
I termini per la presentazione online delle proposte sono i seguenti: 15 giugno 2017.
Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della Commissione, del 26 gennaio 2017, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2017 per l’attuazione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/chafea/
(1) Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
16.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/9 |
Comunicazione della Commissione pubblicata conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio in relazione al caso AT.39816 — Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale
(2017/C 81/09)
1. Introduzione
1) |
Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione. |
2. Sintesi del caso
2) |
Il 22 aprile 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti riguardante una presunta violazione dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») da parte di OAO Gazprom e OOO Gazprom Export (di seguito «Gazprom») sui mercati per la fornitura all’ingrosso a monte di gas naturale in Bulgaria, Estonia, Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia (di seguito l’«Europa centrale e orientale»). Questo documento è una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. |
3) |
Stando alla valutazione preliminare della Commissione, Gazprom detiene una posizione dominante su ciascuno degli otto mercati dell’Europa centrale e orientale per la fornitura all’ingrosso a monte di gas. La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che Gazprom potrebbe aver abusato di tale posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del TFUE. |
4) |
In particolare, è probabile che Gazprom abbia messo in atto una strategia globale abusiva, imponendo restrizioni territoriali nei suoi accordi di fornitura nei paesi dell’Europa centrale e orientale. Tali restrizioni includono divieti di esportazione, clausole di destinazione e misure equivalenti che possano aver impedito il flusso transfrontaliero di gas. |
5) |
È probabile che, a seguito di tali restrizioni territoriali, Gazprom abbia potuto attuare una politica dei prezzi sleale in cinque Stati membri (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia), imponendo ai grossisti prezzi significativamente più elevati di quelli, più competitivi, dell’Europa occidentale. |
6) |
È inoltre probabile che l’azienda abbia abusato della sua posizione dominante sul mercato per la fornitura all’ingrosso a monte di gas naturale in Bulgaria, subordinando l’approvvigionamento di gas agli investimenti nel progetto del gasdotto South Stream. |
7) |
Nella valutazione preliminare la Commissione è giunta alla conclusione che le pratiche attuate da Gazprom rischiano di creare ostacoli al libero flusso del gas all’interno del mercato interno, di ridurre la liquidità e l’efficienza dei mercati del gas e di provocare un aumento dei prezzi del gas naturale. |
3. Contenuto essenziale degli impegni proposti
8) |
Pur in disaccordo con la valutazione preliminare della Commissione, Gazprom ha comunque proposto una serie di impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione relativamente alla concorrenza. Gli elementi fondamentali degli impegni sono illustrati di seguito. |
9) |
Gazprom si impegna ad apportare una serie di modifiche ai relativi contratti, al fine di eliminare gli ostacoli al libero flusso del gas a prezzi competitivi in Europa centrale e orientale:
|
10) |
Tali impegni dovrebbero rispondere alle preoccupazioni della Commissione garantendo la libera circolazione di gas a prezzi competitivi nell’Europa centrale e orientale. A Gazprom sarà impedito di ripartirsi e di isolare i mercati del gas dell’Europa centrale e orientale facendo ricorso a esplicite restrizioni territoriali o altre misure contrattuali aventi effetto equivalente. La Commissione fa presente che la situazione in Europa centrale e orientale è migliorata dal punto di vista del collegamento delle infrastrutture del gas nonché della capacità dei clienti dell’Europa centrale e orientale di commerciare gas attraverso le frontiere, sia tramite l’inversione dei flussi o scambi di gas. Tuttavia, queste possibilità non sono ancora adeguatamente garantite negli Stati baltici e in Bulgaria. |
11) |
Gli impegni compenseranno la mancata disponibilità di flussi di gas tra il resto dell’Europa centrale e orientale, da una parte, e la Bulgaria o gli Stati baltici, dall’altra. Gazprom darà ai clienti dell’Europa centrale e orientale la possibilità di effettuare operazioni di tipo swap per consentire loro di trasportare una maggiore liquidità di gas negli Stati baltici e in Bulgaria. Gazprom potrà applicare una commissione per questo diritto, come potrebbe fare nel caso di un tipico swap nei mercati in cui il trasporto di gas è disponibile. La possibilità di effettuare tali operazioni di tipo swap sarà particolarmente rilevante nel caso in cui i prezzi del gas negli Stati baltici o in Bulgaria dovessero divergere in modo significativo da quelli del resto dell’Europa centrale e orientale. |
12) |
Questi impegni dovrebbero rispondere alle preoccupazioni della Commissione sui prezzi relativamente ai cinque Stati membri, consentendo ai clienti di avviare una revisione dei prezzi nell’ambito del loro contratto qualora il prezzo contrattuale si discosti, in particolare, dai prezzi generalmente accettati dagli hub liquidi di gas nell’Europa continentale. Gli impegni forniranno inoltre un orientamento di fondo esplicito sui parametri di riferimento della concorrenza in Europa occidentale da utilizzare per una revisione dei prezzi. In questo modo, al momento della revisione dei loro prezzi contrattuali, i clienti nei cinque Stati membri dell’Europa centrale e orientale otterranno un esplicito diritto contrattuale a fare riferimento ai prezzi competitivi e degli hub liquidi di gas. Il collegamento esplicito con i parametri di riferimento in Europa occidentale permetterà inoltre di evidenziare la loro importanza nei confronti degli arbitri, nel caso in cui i negoziati sulla revisione dei prezzi negoziati portino a un arbitrato. Tutto ciò garantirà che in futuro i prezzi del gas dell’Europa centrale e orientale non si discostino sensibilmente dai parametri di riferimento competitivi. |
13) |
Per quanto riguarda la Bulgaria, gli impegni contribuiranno anche a eliminare la minaccia di azioni di risarcimento, indipendentemente dalla validità o meno di tali reclami, nei confronti di controparti bulgare a seguito della cessazione del progetto South Stream. In tal modo si garantisce che il presunto abuso secondo cui Gazprom ha subordinato la fornitura di gas agli investimenti nell’infrastruttura del gas in Bulgaria sia privo di effetto. |
14) |
Gli impegni sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito internet della direzione generale della Concorrenza all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html |
4. Invito a presentare osservazioni
15) |
Previo un relativo test di mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito internet della Direzione generale della Concorrenza. |
16) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro sette settimane dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato». |
17) |
I terzi interessati sono invitati ad argomentare le risposte e le osservazioni formulate e a esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione. |
18) |
Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento AT.39816 — Upstream Gas Supplies in Central and Eastern Europe, per posta elettronica all’indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax (+32 22950128) o per posta, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.
16.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/12 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8405 — Lear/Grupo Antolín Assets)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 81/10)
1. |
In data 8 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Lear Corporation («Lear», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme del ramo «Sedili e metallo» di Grupo Antolín-Irausa, SA («Grupo Antolín Assets», Spagna) mediante acquisto di quote e di elementi dell’attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8405 — Lear/Grupo Antolín Assets, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
16.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 81/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8420 — Megatrends European Holdings/Allianz/Kamppi Shopping Centre)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 81/11)
1. |
In data 9 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Megatrends European Holdings S.à.r.l. («Megatrends», Lussemburgo) e Allianz SE («Allianz», Germania) acquisiscono indirettamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme dell’impresa NRF (Finland) AB, che a sua volta controlla in ultima istanza il Kamppi Shopping Centre, mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8420 — Megatrends European Holdings/Allianz/Kamppi Shopping Centre, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.