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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2017/C 48/11 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 48/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8375 — H.I.G. Capital/Infinigate) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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15.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
14 febbraio 2017
(2017/C 48/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0623 |
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JPY |
yen giapponesi |
120,43 |
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DKK |
corone danesi |
7,4359 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,85098 |
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SEK |
corone svedesi |
9,4653 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0659 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
8,8790 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,021 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
308,13 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,3012 |
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RON |
leu rumeni |
4,5051 |
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TRY |
lire turche |
3,8780 |
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AUD |
dollari australiani |
1,3813 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3842 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,2422 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,4780 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5044 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 207,63 |
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ZAR |
rand sudafricani |
13,9140 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,2902 |
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HRK |
kuna croata |
7,4537 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 138,08 |
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MYR |
ringgit malese |
4,7263 |
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PHP |
peso filippino |
52,952 |
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RUB |
rublo russo |
60,9409 |
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THB |
baht thailandese |
37,154 |
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BRL |
real brasiliano |
3,2881 |
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MXN |
peso messicano |
21,4981 |
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INR |
rupia indiana |
70,9755 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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15.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/2 |
Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica, da parte della Repubblica di Finlandia, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
(2017/C 48/02)
Il 30 giugno 2016 la Commissione ha adottato la decisione C(2016) 3942 della Commissione relativa alla notifica, da parte della Repubblica di Finlandia, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (1).
Il documento, in inglese, è disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee
(1) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
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15.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/2 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea
(2017/C 48/03)
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea sono così modificate (2):
a pagina 106, la nota esplicativa per le sottovoci della NC «da 2309 10 11 a 2309 10 90 Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto» è sostituita da quanto segue:
«Queste sottovoci comprendono articoli da rosicchiare per cani, presentati in varie forme (nodi, bastoncini ecc.) e fatti di pelle con l’aggiunta di altre sostanze (come amido, zucchero o carne secca). Sono tuttavia esclusi i prodotti fatti al 100 % di pelle che non hanno subito altre preparazioni per l’alimentazione degli animali (voce 4205).»
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.
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15.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/3 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 48/04)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
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Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Denominazione della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
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C(2017) 649 |
8 febbraio 2017 |
Tricloroetilene N. CE 201-167-4 N. CAS 79-01-6 |
Grupa Azoty SA, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Polonia. |
REACH/17/2/0 |
Uso del tricloroetilene a fini industriali come coadiuvante chimico nella purificazione del caprolattame |
21 aprile 2028 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
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15.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/4 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 48/05)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
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Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Denominazione della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero dell’autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
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C(2017) 651 |
8 febbraio 2017 |
Tricloroetilene N. CE 201-167-4 N. CAS 79-01-6 |
Chimcomplex SA Borzesti, 3 Industriilor Street, 601124, Onesti, Bacau, Romania |
REACH/16/9/0 |
Uso industriale del tricloroetilene come solvente con funzione di agente sgrassante nei sistemi chiusi |
21 febbraio 2019 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e per l’ambiente, e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
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15.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/5 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 48/06)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
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Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Denominazione della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero dell’autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
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C(2017) 658 |
8 febbraio 2017 |
Tricloroetilene N. CE 201-167-4 N. CAS 79-01-6 |
Richard Geiss GmbH, Lueßhof 100, 89362 Offingen, Bayern, Germania |
REACH/2017/1/0 |
Uso del tricloroetilene nella formulazione |
21 aprile 2028 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica. |
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REACH/2017/1/1 |
Uso del tricloroetilene nell’imballaggio |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
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15.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/6 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 48/07)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
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Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Denominazione della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero dell’autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
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C(2017) 660 |
8 febbraio 2017 |
Tricloroetilene N. CE 201-167-4 N. CAS 79-01-6 |
Spolana a.s., Ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, Repubblica ceca |
REACH/17/3/0 |
Uso come solvente di estrazione nella produzione del caprolattame |
21 aprile 2020 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e per l’ambiente, e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
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15.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/7 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 48/08)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
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Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Denominazione della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
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C(2017) 661 |
8 febbraio 2017 |
Dicromato di sodio N. CE: 234-190-3, n. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9 |
Boliden Mineral AB, Rönnskärsverken, 932 81, Skelleftehamn, Svezia |
REACH/17/4/0 |
Uso del dicromato di sodio nella separazione di piombo e rame nei concentratori per il trattamento di minerali solforati complessi |
21 settembre 2024 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità economica. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
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15.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/8 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 48/09)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
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Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Denominazione della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
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C(2017) 663 |
8 febbraio 2017 |
Triossido di cromo N. CE: 215-607-8, n. CAS: 1333-82-0 |
Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Germania |
REACH/17/5/0 |
Uso nella galvanoplastica di diversi tipi di sostrati al fine di ottenere una superficie di elevata durabilità e resistenza, lucida (brillante) o opaca (galvanoplastica funzionale a carattere decorativo) |
21 settembre 2029 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e per l’ambiente, e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica. |
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REACH/17/5/1 |
Uso nella fase di pretrattamento (incisione) nel processo di galvanoplastica |
21 settembre 2027 |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
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15.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/9 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 48/10)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
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Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Denominazione della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
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C(2017) 665 |
8 febbraio 2017 |
Cromato di sodio N. CE: 231-889-5, n. CAS: 7775-11-3 |
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REACH/17/7/0 |
Uso del cromato di sodio come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio in frigoriferi ad assorbimento fino allo 0,75 % in peso (Cr(VI)+) nella soluzione di raffreddamento. Si intende compreso l’uso nei «prodotti con generatore a bassa temperatura» (minibar). |
31 dicembre 2019 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e per l’ambiente, e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica. |
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Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt., Necső telep 1, 5100 Jászberény, Ungheria |
REACH/17/7/1 |
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REACH/17/7/2 |
Uso del cromato di sodio come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio in frigoriferi ad assorbimento fino allo 0,75 % in peso (Cr(VI)+) nella soluzione di raffreddamento. Si intende compreso l’uso nei «prodotti con generatore ad alta temperatura» (refrigeratori per veicoli da diporto e attrezzature mediche della catena del freddo). |
21 settembre 2029 |
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Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt., Necső telep 1, 5100 Jászberény, Ungheria |
REACH/17/7/3 |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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15.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/10 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2017/C 48/11)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea.
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Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
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Radiatori in alluminio |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2012 del Consiglio, del 29 ottobre 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 1). |
10.11.2017 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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15.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/11 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8375 — H.I.G. Capital/Infinigate)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 48/12)
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1. |
In data 7 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione H.I.G. Capital L.L.C. («H.I.G. Capital», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa Infinigate Holding AG («Infinigate», Svizzera) mediante acquisto di quote. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — HIG Capital: investimenti in private equity e in attivi, — Infinigate: holding del gruppo Infinigate, che opera nella distribuzione all'ingrosso di prodotti informatici di sicurezza quali firewall, gateway VPN, sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni e soluzioni di crittografia, protezione dai virus e sicurezza delle e-mail e dei contenuti. |
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8375 — H.I.G. Capital/Infinigate, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.