ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 47

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
14 febbraio 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 47/01

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8336 — Mitsubishi Chemical Holdings/Marubeni/Metro Pacific Investments/JV) ( 1 )

1

2017/C 47/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8345 — HPS/MDP/NFP) ( 1 )

1

2017/C 47/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8060 — Abbott Laboratories/St Jude Medical) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 47/04

Tassi di cambio dell'euro

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 47/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8333 — Mitsui Group/NS Group/Anglia Rail Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

4

2017/C 47/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8331 — Crédit Mutuel Arkéa/Bridgepoint/Primonial Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2017/C 47/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8284 — Deutsche Telekom/Orange/BuyIn) ( 1 )

7

2017/C 47/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8308 — Munksjö/Ahlstrom II) ( 1 )

8

2017/C 47/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8352 — KKR/KSL/Apple Leisure Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2017/C 47/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8221 — Blackstone/OfficeFirst) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/1


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8336 — Mitsubishi Chemical Holdings/Marubeni/Metro Pacific Investments/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 47/01)

Il 7 febbraio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8336. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8345 — HPS/MDP/NFP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 47/02)

Il 7 febbraio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8345. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8060 — Abbott Laboratories/St Jude Medical)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 47/03)

Il 23 novembre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8060. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 febbraio 2017

(2017/C 47/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0629

JPY

yen giapponesi

120,90

DKK

corone danesi

7,4359

GBP

sterline inglesi

0,84890

SEK

corone svedesi

9,4780

CHF

franchi svizzeri

1,0673

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,9018

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,021

HUF

fiorini ungheresi

308,02

PLN

zloty polacchi

4,3137

RON

leu rumeni

4,5022

TRY

lire turche

3,9177

AUD

dollari australiani

1,3867

CAD

dollari canadesi

1,3917

HKD

dollari di Hong Kong

8,2471

NZD

dollari neozelandesi

1,4808

SGD

dollari di Singapore

1,5113

KRW

won sudcoreani

1 223,31

ZAR

rand sudafricani

14,1809

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3062

HRK

kuna croata

7,4485

IDR

rupia indonesiana

14 158,89

MYR

ringgit malese

4,7283

PHP

peso filippino

53,059

RUB

rublo russo

61,6700

THB

baht thailandese

37,276

BRL

real brasiliano

3,3159

MXN

peso messicano

21,6261

INR

rupia indiana

71,1880


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

14.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/4


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8333 — Mitsui Group/NS Group/Anglia Rail Holdings)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 47/05)

1.

In data 6 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Mitsui & Co., Ltd. («Mitsui Tokyo», Giappone) e Abellio Transport Group Limited («Abellio», Regno Unito) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Anglia Rail Holdings Limited («Anglia», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Mitsui Tokyo è un’importante impresa commerciale giapponese che opera su scala mondiale in diversi prodotti di base e in altri settori, tra cui la vendita, la distribuzione, l’acquisto, la commercializzazione e la fornitura di prodotti nei seguenti settori commerciali: ferro e acciaio, carbone e metalli non ferrosi, macchinari, elettronica, prodotti chimici, beni connessi all’energia, logistica e investimenti in progetti infrastrutturali. Mitsui Tokyo ha operazioni di portata mondiale in 66 paesi e in vari mercati. Mitsui Tokyo acquisirà il controllo di Anglia sia direttamente che indirettamente, attraverso la controllata al 100 % Mitsui & Co. Europe Plc. Mitsui Europe gestisce le attività commerciali globali di Mitsui Tokyo in Europa, in Medio Oriente e in Africa. Opera principalmente nella vendita di prodotti, nella logistica e nei finanziamenti a livello mondiale, nello sviluppo delle grandi infrastrutture internazionali e in altri progetti nei seguenti settori: metalli, macchinari e infrastrutture, prodotti chimici, energia, lifestyle, innovazione e sviluppo aziendale;

Abellio è interamente di proprietà di Abellio Transport Holding B.V., la cui società madre è il gruppo NS, un importante operatore ferroviario dei Paesi Bassi. Abellio è responsabile degli appalti e della gestione commerciale di una serie di concessioni o contratti di franchising per il trasporto ferroviario di passeggeri al di fuori dei Paesi Bassi, tra l’altro nel Regno Unito e in Germania;

la controllata al 100 % di Anglia, Abellio East Anglia Limited, è la società operativa ferroviaria costituita per gestire la concessione East Anglia nel Regno Unito per conto del gruppo Abellio/NS.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8333 — Mitsui Group/NS Group/Anglia Rail Holdings, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


14.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8331 — Crédit Mutuel Arkéa/Bridgepoint/Primonial Holding)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 47/06)

1.

In data 6 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Crédit Mutuel Arkéa (Francia) et l’impresa Bridgepoint Europe V FIPS (Francia), controllata da Bridgepoint Group Limited (Regno Unito), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Primonial Holding (Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Crédit Mutuel Arkéa è un gruppo bancario mutualistico francese che opera anche in Belgio, Lussemburgo e Svizzera;

Bridgepoint è una società di private equity indipendente che investe principalmente nelle imprese europee;

Primonial Holding opera in Francia nella selezione, concezione, gestione e consulenza relative a soluzioni di risparmio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8331 — Crédit Mutuel Arkéa/Bridgepoint/Primonial Holding, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


14.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8284 — Deutsche Telekom/Orange/BuyIn)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 47/07)

1.

In data 6 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Deutsche Telekom AG («DT», Germania) e Orange SA («Orange», Francia) convertono l’attuale impresa comune non a pieno titolo BuyIn SA/NV («BuyIn», Belgio) in un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

DT fornisce servizi di telecomunicazioni all’ingrosso e al dettaglio (telefonia fissa e mobile, collegamenti Internet fissi a banda larga) in più di 50 paesi;

Orange fornisce servizi di telecomunicazioni all’ingrosso e al dettaglio (telefonia fissa e mobile, collegamenti Internet fissi a banda larga) in più di 30 paesi;

BuyIn fornisce servizi di approvvigionamento per determinati prodotti (tecnologia di rete, piattaforma digitale domestica, apparecchiature cliente, prodotti e servizi informatici) utilizzati da DT e Orange nelle loro attività relative alle telecomunicazioni. A seguito dell’operazione, BuyIn fornirà servizi analoghi anche a terzi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8284 — Deutsche Telekom/Orange/BuyIn, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


14.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8308 — Munksjö/Ahlstrom II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 47/08)

1.

In data 6 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione («Munksjö», Finlandia) procede a una fusione totale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, con Ahlstrom Corporation («Ahlstrom», Finlandia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Munksjö, registrata in Finlandia ma con sede a Stoccolma, è un’impresa internazionale che produce carte speciali ed è articolata in quattro segmenti aziendali: i) decorazioni, ii) release liner, iii) applicazioni industriali, iv) grafica e imballaggi;

Ahlstrom, che ha sede a Helsinki, opera a livello internazionale nella produzione di materiali a base di fibre ad alto rendimento. L’impresa è articolata in due segmenti: i) filtrazione e rendimento, ii) materiali speciali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8308 — Munksjö/Ahlstrom II, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


14.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8352 — KKR/KSL/Apple Leisure Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 47/09)

1.

In data 6 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione KKR & Co. L.P. («KKR», Stati Uniti) e KSL Capital Partners IV GP, LLC, in qualità di socio accomandatario di KSL Capital Partners IV, L.P., e i suoi fondi paralleli (collettivamente «KSL IV», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Apple Leisure Group («ALG», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   KKR: impresa di investimento che opera su scala mondiale offrendo servizi di gestione patrimoniale a investitori pubblici e privati e soluzioni per i mercati dei capitali,

—   KSL IV: quarto fondo di private equity finanziato da KSL Advisors, LLC, un’impresa di private equity statunitense specializzata negli investimenti in imprese operanti nei settori dei viaggi e del tempo libero; i fondi di private equity ad esso affiliati investono principalmente nei settori alberghiero e ricreativo, dei club, immobiliare e dei servizi di viaggio,

—   ALG: gruppo di imprese integrate del settore alberghiero, che opera nel settore dei viaggi in Nordamerica e serve sia viaggiatori che proprietari di hotel; le sue attività riguardano i viaggi dagli Stati Uniti verso destinazioni turistiche in America latina, in Messico e nei Caraibi. Le imprese integrate di ALG sono: AMResorts, che fornisce assistenza per il branding e la gestione attraverso sei marchi di resort di lusso; Apple Vacations, operatore turistico specializzato nei viaggi «tutto compreso» dagli Stati Uniti in Messico, nei Caraibi e in America centrale; Travel Impressions, operatore turistico che possiede un ampio portafoglio globale di servizi di viaggio «tutto compreso» distribuiti attraverso agenti di viaggio; CheapCaribbean.com, agenzia di viaggi online specializzata nei pacchetti vacanze e nei resort di lusso in Messico e nei Caraibi; Amstar DMC, impresa che opera nella gestione delle destinazioni turistiche in Messico, in America centrale e nei Caraibi; Worldstar DMC, impresa che opera nella gestione delle destinazioni turistiche nelle isole Hawaii; Unlimited Vacation Club, programma di fidelizzazione degli ospiti incentrato sulle proprietà del marchio AMResorts.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8352 — KKR/KSL/Apple Leisure Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


14.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8221 — Blackstone/OfficeFirst)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 47/10)

1.

In data 7 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa The Blackstone Group, L.P. («Blackstone», Stati Uniti), indirettamente attraverso fondi affiliati da essa controllati, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa OfficeFirst Immobilien AG («OfficeFirst», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Blackstone: gestore di attivi su scala internazionale con uffici in Europa e in Asia;

—   OfficeFirst: proprietaria di un portafoglio immobiliare commerciale in Germania costituito principalmente da uffici. Alcune proprietà sono destinate ad altri usi come alberghi, parcheggi o magazzini.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8221 — Blackstone/OfficeFirst, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.