ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 43

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
10 febbraio 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 43/01

Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.8283 — General Electric Company/LM Wind Power Holding) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 43/02

Tassi di cambio dell'euro

2

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 43/03

Procedure di liquidazione — Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Enterprise Insurance Company plc [Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 43/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7936 — Petrol/Geoplin) ( 1 )

4

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 43/05

Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2018 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2018 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

5


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/1


Ritiro di notifica di concentrazione

(Caso M.8283 — General Electric Company/LM Wind Power Holding)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 43/01)

[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]

In data 11 gennaio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione tra General Electric Company e LM Wind Power Holding A/S. In data 2 febbraio 2017 la parte notificante/le parti notificanti ha/hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

9 febbraio 2017

(2017/C 43/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0692

JPY

yen giapponesi

120,04

DKK

corone danesi

7,4347

GBP

sterline inglesi

0,85090

SEK

corone svedesi

9,4835

CHF

franchi svizzeri

1,0672

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,8860

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,021

HUF

fiorini ungheresi

308,75

PLN

zloty polacchi

4,3096

RON

leu rumeni

4,4945

TRY

lire turche

3,9486

AUD

dollari australiani

1,3965

CAD

dollari canadesi

1,4016

HKD

dollari di Hong Kong

8,2952

NZD

dollari neozelandesi

1,4803

SGD

dollari di Singapore

1,5125

KRW

won sudcoreani

1 223,18

ZAR

rand sudafricani

14,3380

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3413

HRK

kuna croata

7,4695

IDR

rupia indonesiana

14 172,25

MYR

ringgit malese

4,7462

PHP

peso filippino

53,369

RUB

rublo russo

62,8730

THB

baht thailandese

37,433

BRL

real brasiliano

3,3329

MXN

peso messicano

21,8579

INR

rupia indiana

71,3600


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

10.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/3


Procedure di liquidazione

Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Enterprise Insurance Company plc

[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

(2017/C 43/03)

Impresa di assicurazione

Enterprise Insurance Company plc

Indirizzo della sede sociale:

6 A Queensway

GIBILTERRA

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Il 26 ottobre 2016, la Corte suprema (Supreme Court) di Gibilterra ha disposto la nomina del sig. Frederick David John White, della Grant Thornton (Gibraltar) Limited, in qualità di liquidatore della Enterprise Insurance Company plc.

Entrata in vigore: 26 ottobre 2016

Autorità competenti

Supreme Court di Gibilterra

Chancery Jurisdiction

277 Main Street

GIBILTERRA

Autorità di vigilanza

Financial Services Commission

Suite 3, Ground Floor

Atlantic Suites

Europort Avenue

PO Box 940

GIBILTERRA

Liquidatore nominato

Frederick David John White

Grant Thornton (Gibraltar) Limited

6 A Queensway

GIBILTERRA

Tel. +350 200 50150

Diritto applicabile

Gibraltar Law (diritto di Gibilterra)

The Insolvency Act del 2011

The Insolvency Rules del 2014


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

10.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/4


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7936 — Petrol/Geoplin)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 43/04)

1.

In data 3 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Petrol d.d., Ljubljana («Petrol», Slovenia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Geoplin d.o.o. Ljubljana («Geoplin», Slovenia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Petrol è un’impresa del settore dell’energia che opera nella vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti petroliferi e nella vendita di beni commerciali e gas naturale. L’impresa fornisce energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali,

Geoplin è un’impresa del settore dell’energia specializzata nel gas naturale, che svolge attività connesse alla fornitura, al commercio e ai relativi servizi sul mercato del gas naturale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7936 — Petrol/Geoplin, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

10.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/5


Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2018 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2018 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

(2017/C 43/05)

1.

La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1) (il regolamento) che intendono, nel 2018:

a)

importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea le sostanze elencate nell’allegato I del regolamento, oppure

b)

produrre o importare tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

2.

Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:

Gruppo I

:

CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II

:

altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III

:

halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV

:

tetracloruro di carbonio

Gruppo V

:

1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI

:

bromuro di metile

Gruppo VII

:

idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII

:

idroclorofluorocarburi

Gruppo IX

:

bromoclorometano

3.

L’importazione o l’esportazione di sostanze controllate (2) richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (3), di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un’autorizzazione preventiva.

4.

Inoltre, le seguenti attività sono soggette a limiti quantitativi:

a)

produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi,

b)

importazione in libera pratica nell’Unione europea per usi critici (halon),

c)

importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come materia prima,

d)

importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come agente di fabbricazione.

La Commissione attribuisce contingenti per ciascuna delle lettere a), b), c), e d). Tali contingenti sono determinati sulla base delle domande di contingente e:

conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e al regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (4) nel caso a),

conformemente all’articolo 16 del regolamento nei casi b), c) e d).

Attività di cui al paragrafo 4

5.

Un’impresa che nel 2018 desideri importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9.

6.

L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) è tenuta a farlo entro il 10 maggio 2017.

7.

L’impresa deve compilare e presentare il modulo di domanda di contingente disponibile online nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS.

I moduli di domanda di contingente saranno disponibili online a partire dal 10 maggio 2017 nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS.

8.

La Commissione considererà validi soltanto i moduli di domanda di contingente debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il 9 giugno 2017.

Le imprese sono invitate a presentare i propri moduli di domanda di contingente quanto prima e con sufficiente anticipo, affinché sia possibile apportare eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista.

9.

La presentazione di un modulo di domanda di contingente di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2018, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

Importazioni per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazioni

10.

Un’impresa che nel 2018 desideri esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12.

11.

L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS è tenuta a farlo il più presto possibile.

12.

Prima di procedere a un’importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un’esportazione nel 2018, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.


(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

(2)  Si rammenta che possono essere autorizzate unicamente le importazioni o le esportazioni esentate dal divieto generale di importazione e di esportazione a norma degli articoli 15 e 17.

(3)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(4)  GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4.