ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 43 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 43/01 |
Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.8283 — General Electric Company/LM Wind Power Holding) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 43/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2017/C 43/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 43/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7936 — Petrol/Geoplin) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2017/C 43/05 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
10.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 43/1 |
Ritiro di notifica di concentrazione
(Caso M.8283 — General Electric Company/LM Wind Power Holding)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 43/01)
[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]
In data 11 gennaio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione tra General Electric Company e LM Wind Power Holding A/S. In data 2 febbraio 2017 la parte notificante/le parti notificanti ha/hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
10.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 43/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
9 febbraio 2017
(2017/C 43/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0692 |
JPY |
yen giapponesi |
120,04 |
DKK |
corone danesi |
7,4347 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85090 |
SEK |
corone svedesi |
9,4835 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0672 |
ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
8,8860 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,021 |
HUF |
fiorini ungheresi |
308,75 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3096 |
RON |
leu rumeni |
4,4945 |
TRY |
lire turche |
3,9486 |
AUD |
dollari australiani |
1,3965 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4016 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,2952 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,4803 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5125 |
KRW |
won sudcoreani |
1 223,18 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,3380 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3413 |
HRK |
kuna croata |
7,4695 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 172,25 |
MYR |
ringgit malese |
4,7462 |
PHP |
peso filippino |
53,369 |
RUB |
rublo russo |
62,8730 |
THB |
baht thailandese |
37,433 |
BRL |
real brasiliano |
3,3329 |
MXN |
peso messicano |
21,8579 |
INR |
rupia indiana |
71,3600 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
10.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 43/3 |
Procedure di liquidazione
Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Enterprise Insurance Company plc
[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]
(2017/C 43/03)
Impresa di assicurazione |
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Data, entrata in vigore e natura della decisione |
Il 26 ottobre 2016, la Corte suprema (Supreme Court) di Gibilterra ha disposto la nomina del sig. Frederick David John White, della Grant Thornton (Gibraltar) Limited, in qualità di liquidatore della Enterprise Insurance Company plc. Entrata in vigore: 26 ottobre 2016 |
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Autorità competenti |
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Autorità di vigilanza |
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Liquidatore nominato |
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Diritto applicabile |
Gibraltar Law (diritto di Gibilterra) The Insolvency Act del 2011 The Insolvency Rules del 2014 |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
10.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 43/4 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7936 — Petrol/Geoplin)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 43/04)
1. |
In data 3 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Petrol d.d., Ljubljana («Petrol», Slovenia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Geoplin d.o.o. Ljubljana («Geoplin», Slovenia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7936 — Petrol/Geoplin, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
10.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 43/5 |
Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2018 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2018 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi
(2017/C 43/05)
1. |
La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1) (il regolamento) che intendono, nel 2018:
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2. |
Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:
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3. |
L’importazione o l’esportazione di sostanze controllate (2) richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (3), di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un’autorizzazione preventiva. |
4. |
Inoltre, le seguenti attività sono soggette a limiti quantitativi:
La Commissione attribuisce contingenti per ciascuna delle lettere a), b), c), e d). Tali contingenti sono determinati sulla base delle domande di contingente e:
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Attività di cui al paragrafo 4
5. |
Un’impresa che nel 2018 desideri importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9. |
6. |
L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) è tenuta a farlo entro il 10 maggio 2017. |
7. |
L’impresa deve compilare e presentare il modulo di domanda di contingente disponibile online nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS. I moduli di domanda di contingente saranno disponibili online a partire dal 10 maggio 2017 nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS. |
8. |
La Commissione considererà validi soltanto i moduli di domanda di contingente debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il 9 giugno 2017. Le imprese sono invitate a presentare i propri moduli di domanda di contingente quanto prima e con sufficiente anticipo, affinché sia possibile apportare eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista. |
9. |
La presentazione di un modulo di domanda di contingente di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2018, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS. |
Importazioni per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazioni
10. |
Un’impresa che nel 2018 desideri esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12. |
11. |
L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS è tenuta a farlo il più presto possibile. |
12. |
Prima di procedere a un’importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un’esportazione nel 2018, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS. |
(1) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(2) Si rammenta che possono essere autorizzate unicamente le importazioni o le esportazioni esentate dal divieto generale di importazione e di esportazione a norma degli articoli 15 e 17.
(3) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
(4) GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4.