ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 38

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
6 febbraio 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 38/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 38/02

Causa C-127/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2008/48/CE — Tutela dei consumatori — Credito ai consumatori — Articolo 2, paragrafo 2, lettera j) — Accordi di rateizzazione — Dilazione di pagamento senza spese — Articolo 3, lettera f) — Intermediari del credito — Società di recupero che agiscono in nome dei creditori)

2

2017/C 38/03

Causa C-208/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Cooperazione integrata — Concessione di un finanziamento e cessione di attivi circolanti necessari alla produzione agricola — Prestazione unica e complessa — Prestazioni distinte e indipendenti — Prestazione accessoria e prestazione principale)

3

2017/C 38/04

Causa C-453/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — procedimento penale contro A, B (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 56 — Luogo della prestazione di servizi — Nozione di altri diritti analoghi — Trasferimento di quote di emissioni di gas a effetto serra)

3

2017/C 38/05

Cause riunite C-532/15 e C-538/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Zaragoza, Juzgado de Primera Instancia de Olot — Spagna) — Eurosaneamientos SL, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano, UTE PTR Acciona Infraestructuras SA/ArcelorMittal Zaragoza, SA (C-532/15), Francesc de Bolós Pi/Urbaser SA (C-538/15) (Rinvio pregiudiziale — Servizi prestati dai procuratori legali — Tariffa — Organi giurisdizionali — Impossibilità di deroga)

4

2017/C 38/06

Causa C-553/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Undis Servizi Srl/Comune di Sulmona (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di servizi — Aggiudicazione dell’appalto senza indizione di una procedura di gara — Affidamento detto in house — Presupposti — Controllo analogo — Svolgimento dell’attività prevalente — Società affidataria a capitale pubblico partecipata da vari enti territoriali — Attività svolta altresì a favore di enti territoriali non soci — Attività imposta da un’autorità pubblica non socia)

5

2017/C 38/07

Causa C-600/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Lemnis Lighting BV [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 8539, 8541, 8543, 8548 e 9405 — Lampade a diodi emettitori di luce (LED)]

5

2017/C 38/08

Causa C-686/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Velikoj Gorici — Croazia) — Vodoopskrba i odvodnja d.o.o./Željka Klafurić (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2000/60/CE — Quadro per l’azione dell’Unione europea in materia di acque — Recupero dei costi relativi ai servizi idrici — Calcolo dell’importo dovuto dal consumatore — Parte variabile connessa al consumo effettivo e parte fissa indipendente da tale consumo)

6

2017/C 38/09

Causa C-535/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureș (Romania) il 21 ottobre 2016 — Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA

7

2017/C 38/10

Causa C-550/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, sede di Amsterdam (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2016 — A, S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

7

2017/C 38/11

Causa C-556/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 3 novembre 2016 — Lutz GmbH/Hauptzollamt Hannover

8

2017/C 38/12

Causa C-571/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 14 novembre 2016 — Nikolay Kantarev/Balgarska narodna banka

9

2017/C 38/13

Causa C-583/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Versailles (Francia) il 17 novembre 2016 — Green Yellow Canet en Roussillon SNC/Enedis, SA

10

2017/C 38/14

Causa C-584/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Versailles (Francia) il 17 novembre 2016 — Green Yellow Hyères Sup SNC/Enedis, SA

11

2017/C 38/15

Causa C-589/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 21 novembre 2016 — Mario Alexander Filippi e a.

11

2017/C 38/16

Causa C-592/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons (Belgio) il 23 novembre 2016 — Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL/Stato belga

12

2017/C 38/17

Causa C-612/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 28 novembre 2016 — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

13

2017/C 38/18

Causa C-618/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Regno Unito) il 29 novembre 2016 — Rafal Prefeta/Secretary of State for Work and Pensions

14

2017/C 38/19

Causa C-619/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 29 novembre 2016 — Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin

15

2017/C 38/20

Causa C-620/16: Ricorso proposto il 29 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

15

2017/C 38/21

Causa C-622/16 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 da Scuola Elementare Maria Montessori Srl avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

16

2017/C 38/22

Causa C-623/16 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

17

2017/C 38/23

Causa C-624/16 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-219/13, Ferracci/Commissione

17

2017/C 38/24

Causa C-638/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 12 dicembre 2016 — X, X/État belge

18

2017/C 38/25

Causa C-640/16 P: Impugnazione proposta il 9 dicembre 2016 dalla Greenpeace Energy eG avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2016, causa T-382/15, Greenpeace Energy eG/Commissione europea

19

2017/C 38/26

Causa C-659/16: Ricorso proposto il 20 dicembre 2016 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

20

 

Tribunale

2017/C 38/27

Causa T-199/04 RENV: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio (Dumping — Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan — Interesse ad agire — Apertura dell’inchiesta — Valore normale costruito — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Diritto di essere ascoltato in un’audizione — Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione — Ristorno dei diritti all’importazione — Adeguamento — Pregiudizio — Nesso di causalità — Diritto dell’OMC)

21

2017/C 38/28

Causa T-169/08 RENV: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — DEI/Commissione (Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercati greci della fornitura di lignite e dell’elettricità all’ingrosso — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 86, paragrafo 1, CE, letto in combinato con l’articolo 82 CE — Concessione o mantenimento dei diritti di sfruttamento dei giacimenti pubblici di lignite a favore di un’impresa pubblica — Delimitazione dei mercati di cui trattasi — Esistenza di una disparità di opportunità — Obbligo di motivazione — Legittimo affidamento — Sviamento di potere — Proporzionalità)

21

2017/C 38/29

Causa T-421/09 RENV: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — DEI/Commissione (Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercati greci della fornitura di lignite e di elettricità all’ingrosso — Decisione che istituisce misure specifiche per porre rimedio agli effetti anticoncorrenziali di una violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE — Articolo 86, paragrafo 3, CE — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Libertà contrattuale)

22

2017/C 38/30

Causa T-112/13: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forma di una tavoletta di cioccolato) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio tridimensionale — Forma di una tavoletta di cioccolato — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009]

23

2017/C 38/31

Causa T-177/13: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — TestBioTech e a./Commissione (Ambiente — Prodotti geneticamente modificati — Soia geneticamente modificata MON 87701 x MON 89788 — Rigetto, in quanto infondata, di una domanda di riesame interno della decisione di autorizzazione all'immissione in commercio — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione)

24

2017/C 38/32

Causa T-466/14: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Spagna/Commissione [Unione doganale — Importazione di prodotti derivati dal tonno provenienti da El Salvador — Recupero di dazi all’importazione — Domanda di non recupero di dazi all’importazione — Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Diritto a una buona amministrazione nell’ambito dell’articolo 872 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 — Errore non ragionevolmente riconoscibile delle autorità competenti]

24

2017/C 38/33

Causa T-548/14: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Spagna/Commissione (Unione doganale — Importazione di prodotti derivati dal tonno provenienti dall’Ecuador — Recupero di dazi all’importazione — Domanda di non recupero di dazi all’importazione — Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale — Buona fede — Domanda di sgravio dei dazi all’importazione — Articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92)

25

2017/C 38/34

Causa T-758/14: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Infineon Technologies/Commissione (Concorrenza — Intese — Chip per carte — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE — Scambi di informazioni commerciali sensibili — Diritti della difesa — Infrazione per oggetto — Prova — Prescrizione — Infrazione unica e continuata — Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende — Valore delle vendite)

26

2017/C 38/35

Causa T-762/14: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Philips e Philips France/Commissione (Concorrenza — Intese — Chip per carte — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE — Scambi di informazioni commerciali sensibili — Infrazione per oggetto — Infrazione unica e continuata — Principio di buona amministrazione — Dovere di diligenza — Prova — Comunicazione sulla cooperazione del 2006 — Comunicazione sulla transazione — Prescrizione — Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende — Valore delle vendite)

26

2017/C 38/36

Causa T-808/14: Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2016 — Spagna/Commissione (Aiuti di Stato — Televisione digitale — Aiuto allo svolgimento del digitale terrestre nelle zone più remote e meno urbanizzate di Castiglia-La Mancia — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Nozione d’impresa — Attività economica — Vantaggio — Servizio d’interesse economico generale — Distorsione della concorrenza — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Obbligo di diligenza — Termine ragionevole — Certezza del diritto — Parità di trattamento — Proporzionalità — Sussidiarietà — Diritto all’informazione)

27

2017/C 38/37

Cause riunite T-37/15 e T-38/15: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Abertis Telecom Terrestre e Telecom Castilla-La Mancha/Commissione (Aiuti di Stato — Televisione digitale — Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate di Castiglia-La Mancha — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Nozione di impresa — Attività economica — Vantaggio — Servizio di interesse economico generale — Distorsione della concorrenza — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Aiuti nuovi)

28

2017/C 38/38

Causa T-212/15: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Aldi/EUIPO — Miquel Alimentació Grup (Gourmet) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Gourmet — Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori GOURMET e Gourmet — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

28

2017/C 38/39

Causa T-227/15: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Redpur/EUIPO — Redwell Manufaktur (Redpur) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Redpur — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore redwell INFRAROT HEIZUNGEN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

29

2017/C 38/40

Causa T-330/15: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Keil/EUIPO — NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktion (BasenCitrate) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo BasenCitrate — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

30

2017/C 38/41

Causa T-366/15 P: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2016 — Todorova Androva/Consiglio e a. (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2011 — Non iscrizione nell’elenco dei funzionari promuovibili — Rigetto del ricorso in primo grado — Articolo 45 dello Statuto — Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Onere della prova — Obbligo d’istruttoria da parte del giudice del merito — Eccezione di illegittimità — Regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione)

30

2017/C 38/42

Causa T-391/15: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Aldi/EUIPO — Cantina Tollo (ALDIANO) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ALDIANO — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ALDI — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95]

31

2017/C 38/43

Causa T-529/15: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo START UP INITIATIVE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009]

32

2017/C 38/44

Cause riunite T-678/15 e T-679/15: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Novartis/EUIPO (Raffigurazione di una curva grigia e raffigurazione di una curva verde) [Marchio dell’Unione europea — Domande di marchi dell’Unione europea figurativi che rappresentano una curva grigia e che rappresentano una curva verde — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Semplicità del segno — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

32

2017/C 38/45

Causa T-716/15: Sentenza del Tribunale del 9 novembre 2016 — Gallardo Blanco/EUIPO — Expasa Agricultura y Ganadería (Raffigurazione di un morso per cavalli a forma di h) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo costituito dalla raffigurazione di un morso per cavalli a forma di h — Marchi dell’Unione europea e spagnolo figurativi anteriori — Impedimento relativo alla registrazione — Uso effettivo dei marchi anteriori — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009]

33

2017/C 38/46

Causa T-826/16 R: Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 16 dicembre 2016 — Casasnovas Bernad/Commissione (Procedimento sommario — Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

33

2017/C 38/47

Causa T-746/16: Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Andreassons Åkeri e a./Commissione

34

2017/C 38/48

Causa T-778/16: Ricorso proposto il 9 novembre 2016 — Irlanda/Commissione

35

2017/C 38/49

Causa T-834/16: Ricorso proposto il 29 novembre 2016 — QC/Consiglio europeo

36

2017/C 38/50

Causa T-837/16: Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Svezia/Commissione

37

2017/C 38/51

Causa T-838/16: Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — BP/FRA

38

2017/C 38/52

Causa T-842/16: Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Repower/EUIPO — repowermap (REPOWER)

39

2017/C 38/53

Causa T-843/16: Ricorso proposto il 29 novembre 2016 — dm drogerie markt/EUIPO — Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)

40

2017/C 38/54

Causa T-844/16: Ricorso proposto il 29 novembre 2016 — Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff)

41

2017/C 38/55

Causa T-848/16: Ricorso proposto il 1o dicembre 2016 — Deichmann/EUIPO — Vans (V)

41

2017/C 38/56

Causa T-849/16: Ricorso proposto il 4 dicembre 2016 — PGNiG Supply & Trading/Commissione

42

2017/C 38/57

Causa T-850/16: Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — QE/Eurojust

43

2017/C 38/58

Causa T-854/16: Ricorso proposto il 5 dicembre 2016 — Barata/Parlamento

44

2017/C 38/59

Causa T-857/16: Ricorso proposto il 5 dicembre 2016 — Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Forma di un grosso bicchiere)

45

2017/C 38/60

Causa T-859/16: Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — Damm/EUIPO — Schlossbrauerei Au-Hallertau Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER)

46

2017/C 38/61

Causa T-860/16: Ricorso proposto il 6 dicembre 2016 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

46

2017/C 38/62

Causa T-861/16: Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — C & J Clark International/Commissione

47

2017/C 38/63

Causa T-862/16: Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — fritz-kulturgüter/EUIPO — Sumol + Compal Marcas (fritz-wasser)

48

2017/C 38/64

Causa T-863/16: Ricorso proposto il 5 dicembre 2016 — Le Pen/Parlamento

48

2017/C 38/65

Causa T-869/16: Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — Wenger/EUIPO — Swissgear (SWISSGEAR)

50

2017/C 38/66

Causa T-873/16: Ricorso proposto l’8 dicembre 2016 — Groupe Canal+/Commissione

50

2017/C 38/67

Causa T-878/16: Ricorso proposto il 9 dicembre 2016 — Karelia/EUIPO (KARELIA)

52

2017/C 38/68

Causa T-883/16: Ricorso proposto il 16 dicembre 2016 — Polonia/Commissione

52

2017/C 38/69

Causa T-884/16: Ricorso proposto il 15 dicembre 2016 — Multiconnect/Commissione

53

2017/C 38/70

Causa T-885/16: Ricorso proposto il 15 dicembre 2016 — Mass Response Service/Commissione

54

2017/C 38/71

Causa T-167/16: Ordinanza del Tribunale del 26 ottobre 2016 — Polonia/Commissione

54

2017/C 38/72

Causa T-535/16: Ordinanza del Tribunale del 5 dicembre 2016 — McGillivray/Commissione

55


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 038/01)

Ultima pubblicazione

GU C 30 del 30.1.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 22 del 23.1.2017

GU C 14 del 16.1.2017

GU C 6 del 9.1.2017

GU C 475 del 19.12.2016

GU C 462 del 12.12.2016

GU C 454 del 5.12.2016

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH

(Causa C-127/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/48/CE - Tutela dei consumatori - Credito ai consumatori - Articolo 2, paragrafo 2, lettera j) - Accordi di rateizzazione - Dilazione di pagamento senza spese - Articolo 3, lettera f) - Intermediari del credito - Società di recupero che agiscono in nome dei creditori))

(2017/C 038/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Convenuta: INKO, Inkasso GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio deve essere interpretato nel senso che un accordo di rateizzazione di un credito, stipulato, in seguito all’insolvenza del consumatore, tra quest’ultimo e il creditore con l’intermediazione di un’agenzia di recupero crediti, non è «senza spese», ai sensi di tale disposizione, qualora, con tale accordo, il consumatore s’impegni a rimborsare l’importo totale di tale credito e a pagare interessi o spese che non sono stati previsti dal contratto iniziale ai termini del quale è stato concesso detto credito.

2)

L’articolo 3, lettera f), e l’articolo 7 della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che un’agenzia di recupero che stipula, in nome del creditore, un accordo di rateizzazione di un credito insoluto ma che agisce come intermediario del credito solo in via accessoria, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio, va considerata un «intermediario del credito», ai sensi di tale articolo 3, lettera f), e non è soggetta all’obbligo d’informazione precontrattuale del consumatore, a norma degli articoli 5 e 6 di tale direttiva.


(1)  GU C 205 del 22.6.2015.


6.2.2017   

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C 38/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-208/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Cooperazione integrata - Concessione di un finanziamento e cessione di attivi circolanti necessari alla produzione agricola - Prestazione unica e complessa - Prestazioni distinte e indipendenti - Prestazione accessoria e prestazione principale))

(2017/C 038/03)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Stock ’94 Szolgáltató Zrt.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretata nel senso che:

un’operazione di cooperazione agricola integrata che prevede che un operatore economico ceda dei beni a un agricoltore e gli conceda un prestito destinato all’acquisto di tali beni, costituisce un’unica operazione ai fini della menzionata direttiva, nella quale la cessione di beni costituisce la prestazione principale. La base imponibile di siffatta unica operazione è costituita tanto dal prezzo dei beni in parola quanto dagli interessi pagati sui prestiti concessi agli agricoltori;

la circostanza che un integratore possa fornire agli agricoltori servizi supplementari o possa acquistare la loro produzione agricola non incide sulla qualificazione dell’operazione in discussione come unica operazione ai fini della direttiva 2006/112.


(1)  GU C 236 del 20.7.2015.


6.2.2017   

IT

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C 38/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — procedimento penale contro A, B

(Causa C-453/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 56 - Luogo della prestazione di servizi - Nozione di «altri diritti analoghi» - Trasferimento di quote di emissioni di gas a effetto serra))

(2017/C 038/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parte nel procedimento penale principale

A, B

con l’intervento di: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Dispositivo

L’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che gli «altri diritti analoghi» di cui a tale disposizione includono le quote di emissione di gas a effetto serra definite all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.


(1)  GU C 363 del 3.11.2015.


6.2.2017   

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C 38/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Zaragoza, Juzgado de Primera Instancia de Olot — Spagna) — Eurosaneamientos SL, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano, UTE PTR Acciona Infraestructuras SA/ArcelorMittal Zaragoza, SA (C-532/15), Francesc de Bolós Pi/Urbaser SA (C-538/15)

(Cause riunite C-532/15 e C-538/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Servizi prestati dai procuratori legali - Tariffa - Organi giurisdizionali - Impossibilità di deroga))

(2017/C 038/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Zaragoza, Juzgado de Primera Instancia de Olot

Parti

Ricorrenti: Eurosaneamientos SL, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano, UTE PTR Acciona Infraestructuras SA C-532/15), Francesc de Bolós Pi (C-538/15)

Convenuti: ArcelorMittal Zaragoza, SA (C-532/15), Urbaser SA (C-538/15)

Con l’intervento di: Consejo General de Procuradores de España (C-532/15)

Dispositivo

1)

L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12 %, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa.

2)

La Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a rispondere alle questioni seconda e terza nella causa C-532/15 nonché alle questioni dalla terza alla quinta nella causa C-538/15, poste rispettivamente dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza, Spagna) e dallo Juzgado de Primera Instancia de Olot (tribunale di primo grado di Olot, Spagna).


(1)  GU C 429 del 21.12.2015.


6.2.2017   

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C 38/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Undis Servizi Srl/Comune di Sulmona

(Causa C-553/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di servizi - Aggiudicazione dell’appalto senza indizione di una procedura di gara - Affidamento detto «in house» - Presupposti - Controllo analogo - Svolgimento dell’attività prevalente - Società affidataria a capitale pubblico partecipata da vari enti territoriali - Attività svolta altresì a favore di enti territoriali non soci - Attività imposta da un’autorità pubblica non socia))

(2017/C 038/06)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Undis Servizi Srl

Convenuto: Comune di Sulmona

Nei confronti di: Cogesa SpA

Dispositivo

1)

Nell’ambito dell’applicazione della giurisprudenza della Corte in materia di affidamenti diretti degli appalti pubblici detti «in house», al fine di stabilire se l’ente affidatario svolga l’attività prevalente per l’amministrazione aggiudicatrice, segnatamente per gli enti territoriali che siano suoi soci e che lo controllino, non si deve ricomprendere in tale attività quella imposta a detto ente da un’amministrazione pubblica, non sua socia, a favore di enti territoriali a loro volta non soci di detto ente e che non esercitino su di esso alcun controllo. Tale ultima attività deve essere considerata come un’attività svolta a favore di terzi.

2)

Al fine di stabilire se l’ente affidatario svolga l’attività prevalente per gli enti territoriali che siano suoi soci e che esercitino su di esso, congiuntamente, un controllo analogo a quello esercitato sui loro stessi servizi, occorre tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, tra le quali, all’occorrenza, l’attività che il medesimo ente affidatario abbia svolto per detti enti territoriali prima che divenisse effettivo tale controllo congiunto.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


6.2.2017   

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C 38/5


Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Lemnis Lighting BV

(Causa C-600/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Unione doganale e tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voci 8539, 8541, 8543, 8548 e 9405 - Lampade a diodi emettitori di luce (LED)])

(2017/C 038/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Lemnis Lighting BV

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che merci quali le lampade a diodi emettitori di luce, di cui trattasi nel procedimento principale, rientrano, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, nella voce 8543 di tale nomenclatura.


(1)  GU C 48 dell’8.2.2016.


6.2.2017   

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C 38/6


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Velikoj Gorici — Croazia) — Vodoopskrba i odvodnja d.o.o./Željka Klafurić

(Causa C-686/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2000/60/CE - Quadro per l’azione dell’Unione europea in materia di acque - Recupero dei costi relativi ai servizi idrici - Calcolo dell’importo dovuto dal consumatore - Parte variabile connessa al consumo effettivo e parte fissa indipendente da tale consumo))

(2017/C 038/08)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Općinski sud u Velikoj Gorici

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Convenuta: Željka Klafurić

Dispositivo

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall’interessato, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume.


(1)  GU C 111 del 29.03.2016.


6.2.2017   

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C 38/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureș (Romania) il 21 ottobre 2016 — Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA

(Causa C-535/16)

(2017/C 038/09)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Mureș

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Michael Tibor Bachman

Convenuta: FAER IFN SA

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva n. 93/13/CEE (1), che definisce la nozione di «consumatore», debba essere interpretato nel senso che comprende anche quella persona fisica che, mediante un contratto di novazione, si sia impegnato nei confronti di un operatore commerciale, istituto di credito professionale, ad adempiere un obbligo di rimborso di crediti inizialmente concessi a una società per scopi inerenti all’attività di quest’ultima, ossia per investimenti in attività di autotrasporto di merci, senza tuttavia che [tale] persona fisica abbia un legame evidente con detta società, ma abbia invece agito in tal modo sulla base di legami, che esulano dalle attività professionali, esistenti con la persona che controllava la società beneficiaria dei crediti originari, nonché con le persone che hanno sottoscritto contratti accessori ai contratti di credito originari (contratti di fideiussione, di garanzia immobiliare/di ipoteca).


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


6.2.2017   

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C 38/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, sede di Amsterdam (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2016 — A, S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-550/16)

(2017/C 038/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, sede di Amsterdam

Parti

Ricorrenti: A, S

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questione pregiudiziale

Se in caso di ricongiungimento familiare dei rifugiati per «minore non accompagnato», ai sensi dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86/CE (1), si debba intendere anche un cittadino di un paese terzo o un apolide, d’età inferiore ai 18 anni, che arrivi nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi e che:

faccia domanda di asilo,

in pendenza della procedura d’asilo nel territorio dello Stato membro raggiunga l’età di 18 anni,

riceva asilo con efficacia retroattiva dalla data della domanda e

chieda successivamente il ricongiungimento familiare.


(1)  Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).


6.2.2017   

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C 38/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 3 novembre 2016 — Lutz GmbH/Hauptzollamt Hannover

(Causa C-556/16)

(2017/C 038/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Lutz GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hannover

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se le note esplicative della Commissione europea della nomenclatura combinata dell’Unione europea (1) relative alla sottovoce 6212 2000 (GU 2015, C 76, pag. 1, 255) debbano essere interpretate nel senso che, nel caso di una guaina mutandina, l’elasticità «in senso orizzontale [è limitata]» già se l’elasticità orizzontale è inferiore a quella verticale.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione 1. a):

In base a quali criteri oggettivi debba essere compiuto il suddetto confronto tra elasticità verticale ed elasticità orizzontale.

2)

In caso di risposta negativa alla questione 1. a):

a)

Se le note esplicative della Commissione europea della nomenclatura combinata dell’Unione europea relative alla sottovoce 6212 2000 (GU 2015, C 76, pag. 1, 255) debbano essere interpretate nel senso che, nel caso di una guaina mutandina, l’elasticità «in senso orizzontale [è limitata]» solo quando l’elasticità orizzontale è notevolmente inferiore a quella verticale.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione 2. a):

In base a quali criteri oggettivi debba essere compiuto il suddetto confronto tra elasticità verticale ed elasticità orizzontale e quale criterio di valutazione debba essere applicato.

3)

In caso di risposta negativa alla questione 2. a):

a)

Se le note esplicative della Commissione europea della nomenclatura combinata dell’Unione europea relative alla sottovoce 6212 2000 (GU 2015, C 76, pag. 1, 255) debbano essere interpretate nel senso che, nel caso delle guaine mutandine, la natura limitata dell’elasticità orizzontale non è definita in base a un confronto tra elasticità verticale e orizzontale ma significa una limitazione in termini assoluti dell’elasticità orizzontale.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione 3. a):

Sulla base di quali criteri oggettivi debba essere esaminato se l’elasticità orizzontale di una guaina mutandina sia limitata ai sensi di quanto indicato nella questione 3. a)?


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).


6.2.2017   

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C 38/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 14 novembre 2016 — Nikolay Kantarev/Balgarska narodna banka

(Causa C-571/16)

(2017/C 038/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: Nikolay Kantarev

Convenuta: Balgarska narodna banka

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nonché i principi di equivalenza ed effettività debbano essere interpretati nel senso che, in mancanza di una normativa nazionale, consentono che la giurisdizione competente e la procedura relativa alle azioni per il risarcimento del danno per violazione del diritto dell’Unione siano determinate in funzione dell’autorità responsabile della violazione e del tipo di azione/omissione che ha generato la violazione, qualora l’applicazione di detti criteri implichi che i ricorsi siano trattati dinanzi a giurisdizioni differenti — giurisdizione generale e giurisdizione amministrativa, e secondo discipline processuali distinte — il Codice di procedura civile [Grazhdansko-protsesualen kodeks, GPK] e il Codice di procedura amministrativa [Administrativnoprotsesualen kodeks, APK], che comportano il pagamento di diverse tasse, proporzionali e semplici, e la dimostrazione di requisiti diversi, compresa la colpa.

2)

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e i requisiti stabiliti dalla Corte nella sentenza Frankovich debbano essere interpretati nel senso che ostano a che azioni di risarcimento danni per violazione del diritto dell’Unione [possano] essere trattate secondo una procedura come quella di cui agli articoli 45 e 49 della legge sulle obbligazioni e i contratti [Zakon za zadalzheniata i dogovorite; in prosieguo: lo «ZZD»], che richiede il pagamento di una tassa proporzionale e la dimostrazione di una colpa, nonché anche secondo una procedura come quella prevista ai sensi dell’articolo 1 della legge sulla responsabilità dello Stato e delle amministrazioni comunali in caso di danni [Zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi; in prosieguo: lo «ZODOV»] che, pur prevedendo una responsabilità oggettiva e contenendo norme specifiche atte a favorire l’accesso alla giustizia, è applicabile solo a quei danni derivanti da atti giuridici illegittimi annullati e da azioni/omissioni illecite dell’amministrazione e non contempli violazioni del diritto dell’Unione commesse da altre autorità statali tramite atti giuridici/omissioni non annullati ai sensi della rispettiva procedura.

3)

Se gli articoli 1, punto 3, sub i), e 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19 (1) debbano essere interpretati nel senso che permettono un approccio legislativo come quello di cui all’articolo 36, paragrafo 3, della legge sugli enti creditizi [Zakon za kreditnite institutsii; in prosieguo: lo «ZKI»] e all’articolo 23, paragrafo 5, della legge sulla garanzia dei depositi bancari [Zakon za garantirane na vlogovete v bankite; in prosieguo: lo «ZGVB»] secondo cui «il requisito secondo cui l’ente creditizio interessato, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e non ha, a breve, la prospettiva di poterlo fare,» equivale alla conclusione di insolvenza dell’ente e alla revoca della sua autorizzazione e il sistema di garanzia dei depositi interviene a decorrere dal momento della revoca della licenza bancaria.

4)

Se l’articolo 1, punto 3, della direttiva 94/19 debba essere interpretato nel senso che, affinché un deposito sia qualificato come «indisponibile», occorre che le «autorità competenti» abbiano espressamente concluso per l’indisponibilità secondo una valutazione a norma dell’inciso sub i) della disposizione in parola, o se esso permetta che, in caso di una lacuna nel diritto nazionale, la valutazione e la volontà dell’«autorità competente» siano dedotte attraverso l’interpretazione di altri atti di detta autorità — nella fattispecie ad esempio dalla decisione n. 73 del 20 giugno 2014 del Consiglio di amministrazione (upravitelen savet; in prosieguo: l’«US») della BNB, con cui la «KTB» AD è stata sottoposta a vigilanza speciale — o si presumano in base a circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

5)

Se in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, dove la decisione n. 73 del Consiglio di amministrazione della BNB, del 20 giugno 2014, ha sospeso tutti i pagamenti e le attività e, nel periodo compreso tra il 20 giugno 2014 e il 6 novembre 2014, i depositanti non hanno potuto presentare domande di rimborso, né accedere ai loro depositi, occorra ritenere che tutti i depositi garantiti non vincolati (disponibili senza preavviso e da rimborsare immediatamente su richiesta) sono divenuti indisponibili ai sensi dell’articolo 1, punto 3, sub i), della direttiva 94/19 o se il requisito che un deposito sia «dovuto e pagabile e che non è stato pagato da un ente creditizio» esiga che i depositanti abbiano richiesto il pagamento da parte dell’ente creditizio (tramite richiesta, ingiunzione), senza che sia stato dato seguito alla loro richiesta.

6)

Se gli articoli 1, punto 3, sub i), e 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19 e l’ottavo considerando della direttiva 2009/14 (2) debbano essere interpretati nel senso che il potere discrezionale delle «autorità competenti», nell’ambito della valutazione ai sensi dell’articolo 1, punto 3, sub i), è in ogni caso limitato dal termine di cui all’inciso sub i), secondo periodo o, ai fini della vigilanza speciale come quella di cui all’articolo 115 dello ZKI, ammettano l’indisponibilità dei depositi per un periodo più lungo di quello previsto dalla direttiva.

7)

Se gli articoli 1, punto 3, sub i), e 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19 abbiano effetto diretto e, riconoscano ai titolari di depositi presso una banca, la quale abbia aderito a un sistema di garanzia di questi ultimi, oltre al diritto al risarcimento attraverso questo sistema fino all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 94/19, anche il diritto di far rispondere lo Stato di una violazione del diritto dell’Unione, citando l’autorità tenuta all’accertamento dell’indisponibilità dei depositi per il risarcimento del danno insorto con il pagamento tardivo dell’importo del deposito garantito, qualora la decisione di cui all’articolo 1, punto 3, sub i), sia stata adottata dopo la scadenza del termine di cinque giorni stabilito nella direttiva e questo ritardo sia dovuto all’effetto di un provvedimento di risanamento volto a tutelare la banca dall’insolvenza e disposto da detta autorità, o se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, essi ammettano una norma nazionale come quella di cui all’articolo 79, paragrafo 8, dello ZKI secondo cui la BNB, i suoi organi e le persone da essi autorizzate sarebbero responsabili dei danni insorti nell’esercizio della loro attività di vigilanza solo nel caso in cui detti danni siano stati cagionati intenzionalmente.

8)

Se una violazione del diritto dell’Unione, consistente nella mancata adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 1, punto 3, sub i), della direttiva 94/19 da parte dell’«autorità competente», integri una «violazione sufficientemente qualificata» che può comportare la responsabilità di uno Stato membro per danni mediante un ricorso contro l’autorità di vigilanza; quali siano le condizioni necessarie affinché ciò accada e se in tale contesto rilevino le seguenti circostanze: a) che il fondo di garanzia per i depositi bancari [Fond za garantirane na vlogovete v bankite; in prosieguo: il «FGVB»] non disponeva di mezzi sufficienti per coprire tutti i depositi garantiti; b) che nel periodo in cui i pagamenti sono rimasti sospesi, l’ente creditizio è stato sottoposto a vigilanza speciale per tutelarlo dall’insolvenza; c) che il deposito del ricorrente è stato rimborsato dopo che la BNB aveva accertato il fallimento dei provvedimenti di risanamento; [d)] che ha avuto luogo il rimborso del deposito del ricorrente oltre all’utile derivante dagli interessi calcolato per il periodo compreso tra il 20 giugno 2014 e il 6 novembre 2014 incluso.


(1)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135, pag. 5).

(2)  Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (GU L 68, pag. 3).


6.2.2017   

IT

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C 38/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Versailles (Francia) il 17 novembre 2016 — Green Yellow Canet en Roussillon SNC/Enedis, SA

(Causa C-583/16)

(2017/C 038/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Versailles

Parti

Ricorrente: Green Yellow Canet en Roussillon SNC

Convenuta: Enedis, SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che costituisce un aiuto di Stato un meccanismo basato sull’obbligo di acquistare l’elettricità prodotta da impianti che utilizzano l’energia radiante del sole ad un prezzo superiore a quello di mercato e il cui finanziamento grava sui consumatori finali di elettricità, come il meccanismo risultante dai decreti ministeriali del 10 luglio 2006 (JORF n. 171 del 26 luglio 2006, pag. 11133) e del 12 gennaio 2010 (JORF n. 011 del 14 gennaio 2010, pag. 727), che fissano le condizioni di acquisto di tale elettricità, letti in combinato disposto con la legge n. 2000-108 del 10 febbraio 2000, relativa alla modernizzazione e allo sviluppo del servizio pubblico di elettricità, nonché con il decreto n. 2000-1196 del 6 dicembre 2000 e il decreto n.o2001-410, del 10 maggio 2001.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che la mancanza di una notifica preliminare di tale meccanismo alla Commissione europea infici la validità dei summenzionati decreti che comportano l’attuazione della misura di aiuto controversa.


6.2.2017   

IT

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C 38/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Versailles (Francia) il 17 novembre 2016 — Green Yellow Hyères Sup SNC/Enedis, SA

(Causa C-584/16)

(2017/C 038/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Versailles

Parti

Ricorrente: Green Yellow Hyères Sup SNC

Convenuta: Enedis, SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che costituisce un aiuto di Stato un meccanismo basato sull’obbligo di acquistare l’elettricità prodotta da impianti che utilizzano l’energia radiante del sole ad un prezzo superiore a quello di mercato e il cui finanziamento grava sui consumatori finali di elettricità, come il meccanismo risultante dai decreti ministeriali del 10 luglio 2006 (JORF n. 171 del 26 luglio 2006, pag. 11133) e del 12 gennaio 2010 (JORF n. 011 del 14 gennaio 2010, pag. 727), che fissano le condizioni di acquisto di tale elettricità, letti in combinato disposto con la legge n. 2000-108 del 10 febbraio 2000, relativa alla modernizzazione e allo sviluppo del servizio pubblico di elettricità, nonché con il decreto n. 2000-1196 del 6 dicembre 2000 e il decreto n.o2001-410, del 10 maggio 2001.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che la mancanza di una notifica preliminare di tale meccanismo alla Commissione europea infici la validità dei summenzionati decreti che comportano l’attuazione della misura di aiuto controversa.


6.2.2017   

IT

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C 38/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 21 novembre 2016 — Mario Alexander Filippi e a.

(Causa C-589/16)

(2017/C 038/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Mario Alexander Filippi, Martin Manigatterer, Play For Me GmbH, ATG GmbH, Christian Vöcklinger, Gmalieva s.r.o., PBW GmbH, Felicitas GmbH, Celik KG, Christian Guzy, Martin Klein, Shopping Center Wels Einkaufszentrum GmbH, Game Zone Entertainment AG, Fortuna Advisory Kft., Finanzamt Linz, Klara Matyiko

Resistenti: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Eferding, Bezirkshauptmann von Ried im Innkreis, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 47 della CDFUE (1), in combinato disposto con gli articoli 56 e segg. del TFUE, debba essere interpretato nel senso che, nelle fattispecie che esigano il compimento di un c.d. esame di coerenza dette disposizioni di diritto dell’Unione ostino a disposizioni nazionali (quali l’articolo 86a, paragrafo 4, del «VfGG», l’articolo 38a, paragrafo 4, del VwGG, l’articolo 87, paragrafo 2, del VfGG o l’articolo 63, paragrafo 1, del VwGG) le quali — per effetto della loro collocazione in un sistema complessivo da cui derivi, nella prassi, che i giudici di grado supremo non procedano ad un esame del fatto e ad una valutazione delle prove autonomi e che, a fronte di fattispecie concrete vertenti sulla stessa questione di diritto, si limitino a pronunciarsi specificamente soltanto su una di esse per poi respingere a limine, richiamandosi a tale pronuncia di massima, tutti gli altri ricorsi — consentano, ovvero non garantiscano l’esclusione, che decisioni giurisdizionali (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e dell’articolo 47 della Carta) — segnatamente in materie di particolare interesse per il diritto dell’Unione, quali ad esempio l’accesso al mercato o l’apertura dei mercati — possano essere riformate da successive decisioni di grado superiore (a loro volta, non rispondenti ai requisiti dettati dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU o all’articolo 47 della Carta) in assenza di preventiva domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.


(1)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


6.2.2017   

IT

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C 38/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons (Belgio) il 23 novembre 2016 — Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL/Stato belga

(Causa C-592/16)

(2017/C 038/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Mons

Parti

Ricorrente: Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL

Resistente: Stato belga

Questioni pregiudiziali

«Se sia compatibile con le norme in materia di bilancio contenute nella quarta direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (direttiva 78/660/CEE, GU L 222 del 14 agosto 1978, pag. 11), secondo cui:

i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società (articolo 2, paragrafo 3, della direttiva);

gli accantonamenti per rischi ed oneri hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza (articolo 20, paragrafo 1, della direttiva);

occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare:

possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio;

occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell’esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione [articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punti aa) e bb), della direttiva];

si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all’esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell’incasso delle suddette spese o dei suddetti proventi [articolo 31, paragrafo 1, lettera d), della direttiva];

gli elementi delle voci dell’attivo e del passivo devono essere valutati separatamente [articolo 31, paragrafo 1, lettera e), della direttiva];

il fatto che una società emittente di un’opzione su azioni possa contabilizzare come ricavo il prezzo della cessione di detta opzione nel corso dell’esercizio contabile nel quale l’opzione in questione è esercitata o alla scadenza della sua validità al fine di tener conto del rischio accollatosi dall’emittente dell’opzione con l’impegno da esso assunto [e non] nel corso dell’esercizio in cui l’opzione è concessa e il relativo prezzo è definitivamente acquisito, fermo restando che il rischio assunto dall’emittente dell’opzione è valutato separatamente mettendo a bilancio un accantonamento».


6.2.2017   

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C 38/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 28 novembre 2016 — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-612/16)

(2017/C 038/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: C & J Clark International Ltd

Convenuti: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se la riscossione del dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 (1) della Commissione, del 18 agosto 2016, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 (2) della Commissione, del 13 settembre 2016, (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti contestati») sia soggetta a termine di prescrizione e, in caso di risposta affermativa, sulla base di quale disposizione.

2)

Se i regolamenti contestati siano invalidi in quanto privi di una valida base giuridica e quindi contrari all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del TUE.

3)

Se i regolamenti contestati siano invalidi in quanto violano l’articolo 266 TFUE omettendo di adottare le misure necessarie per adeguarsi alla sentenza della Corte C&J Clark International nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14.

4)

Se i regolamenti contestati siano invalidi in quanto violano l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (3) o il principio della certezza del diritto (irretroattività) imponendo un dazio antidumping sulle importazioni di determinate calzature in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam che hanno avuto luogo nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 (4) del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1294/2009 (5) del Consiglio.

5)

Se i regolamenti contestati siano invalidi in quanto violano l’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036 reistituendo un dazio antidumping senza compiere una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C 659/13 e C 34/14 (GU L 225, pag. 52).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C 659/13 e C 34/14 (GU L 245, pag. 16).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176, pag. 21).

(4)  Regolamento del Consiglio (CE) n. 1472/2006, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352, pag. 1).


6.2.2017   

IT

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C 38/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Regno Unito) il 29 novembre 2016 — Rafal Prefeta/Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-618/16)

(2017/C 038/18)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal

Parti

Ricorrente: Rafal Prefeta

Resistente: Secretary of State for Work and Pensions

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’allegato XII del Trattato di adesione consentisse agli Stati membri di escludere i cittadini polacchi dai benefici dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulla libera circolazione dei lavoratori (1) e dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza (2) quando il lavoratore, sebbene, con ritardo, abbia soddisfatto il requisito nazionale di registrazione della sua attività, non aveva ancora lavorato per un periodo ininterrotto registrato di dodici mesi.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se un lavoratore polacco nelle circostanze di cui alla prima questione possa invocare l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza che riguarda la conservazione della qualità di lavoratore.


(1)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione. Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2011, L 141, pag. 1).

(2)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).


6.2.2017   

IT

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C 38/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 29 novembre 2016 — Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin

(Causa C-619/16)

(2017/C 038/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente in appello: Sebastian W. Kreuziger

Resistente in appello: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osti a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali il diritto al riconoscimento di un’indennità pecuniaria all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro è escluso qualora il lavoratore, pur potendo, non abbia presentato alcuna domanda di concessione di ferie annuali retribuite.

2)

Se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che osti a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali il diritto al riconoscimento di un’indennità pecuniaria all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro presuppone che il lavoratore non abbia potuto far valere, prima dell’interruzione, il proprio diritto alle ferie annuali retribuite per ragioni indipendenti dalla propria volontà.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).


6.2.2017   

IT

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C 38/15


Ricorso proposto il 29 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-620/16)

(2017/C 038/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accertare che la Repubblica federale di Germania ha violato la decisione 2014/699/UE del Consiglio (1) e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, avendo votato, nella 25a riunione del comitato di revisione dell’OTIF, contro la posizione stabilita in tale decisione e avendo sollevato un’obiezione pubblica sia contro tale posizione sia contro l’esercizio dei diritti di voto dell’Unione ivi stabilito.

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

L’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), di cui, oltre a 26 Stati membri, fa parte anche l’Unione europea, amministra la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF).

Durante la 25a riunione del comitato di revisione dell’OTIF sono state votate determinate modifiche della convenzione e delle sue appendici. Per alcuni di tali punti il Consiglio aveva stabilito la posizione dell’Unione europea nella decisione 2014/699/UE.

Durante la riunione la Germania ha votato in due punti contro la posizione stabilita in tale decisione, ha espresso un’obiezione pubblica contro tale posizione e in un caso anche contro l’esercizio dei diritti di voto dell’Unione stabilito nella decisione.

Tale comportamento sarebbe incompatibile con detta decisione 2014/699/UE come anche con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.


(1)  Decisione 2014/699/EU del Consiglio del 24 giugno 2014 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici (GU L 293, pag. 26).


6.2.2017   

IT

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C 38/16


Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 da Scuola Elementare Maria Montessori Srl avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

(Causa C-622/16 P)

(2017/C 038/21)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (rappresentanti: E. Gambaro, F. Mazzocchi, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica italiana

Conclusioni

Annullare la Sentenza che ha rigettato il ricorso presentato da Scuola Elementare Maria Montessori e, per l’effetto, annullare la decisione 2013/284/UE della Commissione (1) nella parte in cui ha ritenuto che non doveva essere disposto il recupero dell’aiuto accordato sotto forma di esenzione ICI nonché nella parte in cui ha reputato che le misure relative all’esenzione IMU non rientrassero nell’ambito di applicazione dell’ art. l07, paragrafo l, TFUE;

in ogni caso, annullare la Sentenza nelle parti relative a quei motivi dell’atto di impugnazione che la Corte riterrà fondati e meritevoli di accoglimento;

condannare la Commissione al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1)

Con il primo motivo, articolato in quattro parti, Scuola Elementare Maria Montessori denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 108 TFUE, dell’art. 14, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 659/1999 (2) e dell’obbligo di leale cooperazione di cui all’art. 4, paragrafo 3, TUE, nonché l’errata interpretazione della nozione di impossibilità assoluta, l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, lo snaturamento di alcune prove e la contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che la Commissione non sia incorsa in errore nel non avere ordinato alla Repubblica italiana di recuperare gli importi relativi alle esenzioni fiscali di cui gli enti non commerciali per fini specifici hanno beneficiato ai sensi della normativa ICI, che la Commissione ha considerato illegittime e incompatibili con il mercato interno.

2)

Con il secondo motivo, Scuola Elementare Maria Montessori denuncia la violazione e errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per avere il Tribunale giudicato che l’esenzione dall’IMU, che è succeduta alla normativa ICI a partire dal 2012, non integri la fattispecie di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE.


(1)  Decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)], Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione (GU 2013, L 166, pag. 24).

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


6.2.2017   

IT

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C 38/17


Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

(Causa C-623/16 P)

(2017/C 038/22)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Stancanelli, D. Grespan, F. Tomat, agenti)

Altre parti nel procedimento: Scuola Elementare Maria Montessori Srl, Repubblica italiana

Conclusioni

Annullare la sentenza impugnata nella misura in cui dichiara il ricorso di primo grado ricevibile ai sensi dell’art. 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE;

Dichiarare il ricorso di primo grado irricevibile ai sensi dell’art. 263, quarto comma, seconda e ultima parte di frase, TFUE e di conseguenza respingerlo integralmente;

Ordinare che la Scuola Elementare Montessori si faccia carico delle spese sostenute dalla Commissione tanto nel procedimento dinanzi al Tribunale che nel corso della presente causa.

Motivi e principali argomenti

Con un unico motivo di ricorso, articolato in tre parti, la Commissione denuncia l’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, per avere il Tribunale giudicato ricevibile il ricorso della ricorrente in primo grado sulla base di tale disposizione. In particolare, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per avere ritenuto che l’atto impugnato si configurasse come atto regolamentare, che riguardasse direttamente la ricorrente in primo grado e che non comportasse misure di esecuzione nei confronti della ricorrente stessa.


6.2.2017   

IT

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C 38/17


Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-219/13, Ferracci/Commissione

(Causa C-624/16 P)

(2017/C 038/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Stancanelli, D. Grespan, F. Tomat, agenti)

Altre parti nel procedimento: Pietro Ferracci, Repubblica italiana

Conclusioni

Annullare la sentenza impugnata nella misura in cui dichiara il ricorso di primo grado ricevibile ai sensi dell’art. 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE;

Dichiarare il ricorso di primo grado irricevibile ai sensi dell’art. 263, quarto comma, seconda e ultima parte di frase, TFUE e di conseguenza respingerlo integralmente;

Ordinare che il sig. Ferracci si faccia carico delle spese sostenute dalla Commissione tanto nel procedimento dinanzi al Tribunale che nel corso della presente causa.

Motivi e principali argomenti

Con un unico motivo di ricorso, articolato in tre parti, la Commissione denuncia l’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, per avere il Tribunale giudicato ricevibile il ricorso del ricorrente in primo grado sulla base di tale disposizione. In particolare, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per avere ritenuto che l’atto impugnato si configurasse come atto regolamentare, che riguardasse direttamente il ricorrente in primo grado e che non comportasse misure di esecuzione nei confronti del ricorrente stesso.


6.2.2017   

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C 38/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 12 dicembre 2016 — X, X/État belge

(Causa C-638/16)

(2017/C 038/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parti

Ricorrenti: X, X

Convenuto: État belge

Questioni pregiudiziali

1)

«Se gli “obblighi internazionali” di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (1), si riferiscano all’insieme dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, fra i quali, segnatamente, quelli garantiti dagli articoli 4 e 18, e se essi comprendano anche gli obblighi imposti agli Stati membri in considerazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati.

2)

A.

Tenuto conto della risposta data alla prima questione, se l’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 810/2009 del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, debba essere interpretato nel senso che, fatto salvo il margine di discrezionalità di cui dispone riguardo alla circostanze della causa, lo Stato membro investito di una domanda di visto con validità territoriale limitata è tenuto a rilasciare il visto richiesto, quando sia dimostrato un rischio di violazione dell’articolo 4 e/o dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione o di un altro obbligo internazionale dal quale esso è vincolato.

B.

Se incida sulla risposta a questa questione l’esistenza di collegamenti tra il richiedente e lo Stato membro investito della domanda di visto (ad esempio legami familiari, famiglie d’accoglienza, garanti e sponsor, ecc.)».


(1)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243, pag. 1).


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/19


Impugnazione proposta il 9 dicembre 2016 dalla Greenpeace Energy eG avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2016, causa T-382/15, Greenpeace Energy eG/Commissione europea

(Causa C-640/16 P)

(2017/C 038/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Greenpeace Energy eG (rappresentanti: D. Fouquet, S. Michaels, J. Nysten, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale del 26 settembre 2016 nella causa T-382/15, Greenpeace Energy eG, con effetto per la ricorrente;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale per la decisione;

condannare la convenuta a sostenere in toto le spese processuali, comprese quelle legali e di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce i cinque motivi che seguono.

1.

Il Tribunale ritiene evidentemente che l’articolo 263, quarto comma, terza variante, TFUE presupponga una necessaria portata generale degli atti regolamentari impugnabili ai sensi della disposizione in parola. Tuttavia, un’interpretazione siffatta deve essere considerata viziata sotto il profilo giuridico proprio in considerazione del tenore letterale e della genesi della disposizione, segnatamente delle intenzioni del legislatore dell’Unione.

2.

Il Tribunale sembra considerare che il requisito dell’incidenza diretta, nel caso di atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione, consti di due criteri distinti, soggetti a un esame separato. Nella fattispecie, però, ciò deve essere negato giacché, da un lato, non risultano necessarie ulteriori misure di esecuzione ai sensi della disposizione in questione, né da parte del Regno Unito, né da parte della Commissione europea e, dall’altro, la concessione dell’aiuto determina un impatto immediato sul mercato, nel senso di effetti concorrenziali immediati per la ricorrente.

3.

Il Tribunale contesta l’argomento insufficiente della ricorrente per quanto riguarda la sua incidenza diretta e individuale. In tal modo, tuttavia, esso misconosce l’informazione fornita o, quantomeno, la reputa insufficiente.

4.

Il Tribunale sembra ritenere che la possibile individualizzazione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, seconda variante, TFUE, debba essere respinta, conformemente alla giurisprudenza Plaumann, già per il solo fatto che possono esservi altre imprese interessate, alla stregua della ricorrente, dagli effetti concorrenziali scaturenti dalla concessione dell’aiuto. Alla luce della giurisprudenza, segnatamente nella causa C-309/89 Codorniu, ciò appare tuttavia come un’interpretazione giuridicamente errata e per di più restrittiva. La ricorrente rimanda altresì alle sue osservazioni di natura fattuale contenute nell’atto di ricorso, che evidenziano una sufficiente possibile individualizzazione; sarebbe tuttavia evidente che il Tribunale non le ha considerate o le ha valutate in modo insufficiente.

5.

Il Tribunale sembra partire dal presupposto che i giudici nazionali possano accordare una tutela giurisdizionale effettiva contro una decisione della Commissione concernente la concessione di un aiuto. Ciò significherebbe che, obbligando gli Stati membri a stabilire rimedi giurisdizionali adeguati (articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE), il legislatore dell’Unione ha inteso affidare ai giudici nazionali la verifica di singoli atti delle istituzioni dell’Unione, quali ad esempio la Commissione europea. Questa tesi però non può essere sostenuta e deve essere pertanto considerata giuridicamente errata, alla luce tanto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sugli atti dell’Unione e sui rimedi giurisdizionali esistenti quanto, segnatamente, della ripartizione di competenze tra i giudici nazionali e la Commissione europea nel diritto in materia di aiuti di Stato.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/20


Ricorso proposto il 20 dicembre 2016 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-659/16)

(2017/C 038/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, E. Paasivirta e Ch. Hermes, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare parzialmente la decisione del Consiglio del 10 ottobre 2016, adottata mediante nota punto «I A», relativa alla definizione della posizione dell’Unione per la 35a riunione annuale della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartico (CCAMLR) (Hobart, Australia, dal 17 al 28 ottobre 2016), per quanto riguarda la creazione di tre aree marine protette e la creazione di aree speciali limitate nel tempo per studi scientifici (Documenti n. 12523/16 e n. 12445/16);

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione chiede che la Corte voglia annullare la decisione del Consiglio del 10ottobre 2016 in quanto il Consiglio ha stabilito che le proposte concernenti le misure di conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartico relative alla creazione di tre aree marine protette nel mare di Weddell, nel mare di Ross e nell’Antartide orientale e il sistema di aree speciali per studi scientifici siano presentate o sostenute dall’Unione europea e dai suoi Stati membri, invece di essere presentate e sostenute a nome della sola Unione.

La Commissione sostiene che, considerando che la competenza in materia sarebbe condivisa e ritenendo che, di conseguenza, il documento di riflessione dovrebbe essere deciso all’unanimità ed essere presentato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto osta a che la Commissione presenti tale documento a nome della sola Unione in violazione della competenza esclusiva dell'Unione in materia (e delle prerogative della Commissione di rappresentare l’Unione).

La Commissione deduce due motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento della decisione impugnata.

In primo luogo, la Commissione sostiene che, adottando l’atto impugnato, il Consiglio abbia violato la competenza esclusiva dell’Unione in materia di conservazione delle risorse biologiche del mare, come contemplata nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE (primo motivo). Da un lato, la Commissione ritiene che il Consiglio abbia ignorato il contesto giuridico della misura interessata dall’atto impugnato, sia nell’ambito della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, sia nell’ambito dell’Unione. Dall’altro, la Commissione considera che il Consiglio abbia violato la finalità e il contenuto di tale misura.

In secondo luogo (in subordine), la Commissione sostiene che anche se la misura non dovesse essere considerata una misura di conservazione delle risorse biologiche del mare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE, nell’adottare l’atto impugnato il Consiglio ha comunque violato la competenza esclusiva dell'Unione in quanto quest’ultima dispone della competenza esterna esclusiva in materia atteso che la misura di cui trattasi può incidere su norme dell’Unione o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE (secondo motivo). Da un lato, la Commissione ritiene che il Consiglio abbia ignorato che la misura di cui trattasi può incidere su due regolamenti di diritto derivato [regolamenti (CE) nn. 600/2004 e 601/2004] o modificarli. Dall’altro, la Commissione ritiene che il Consiglio non abbia tenuto conto che possa essere influenzata o modificata la posizione dell’Unione di cui alla decisione quadro del giugno 2014.


Tribunale

6.2.2017   

IT

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C 38/21


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio

(Causa T-199/04 RENV) (1)

((«Dumping - Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan - Interesse ad agire - Apertura dell’inchiesta - Valore normale costruito - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato in un’audizione - Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione - Ristorno dei diritti all’importazione - Adeguamento - Pregiudizio - Nesso di causalità - Diritto dell’OMC»))

(2017/C 038/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (Karachi, Pakistan) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan (GU 2004, L 66, pag. 1), nella parte in cui concerne la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Gul Ahmed Textile Mills Ltd è condannata alle spese del Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 217 del 28.8.2004.


6.2.2017   

IT

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C 38/21


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — DEI/Commissione

(Causa T-169/08 RENV) (1)

((«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercati greci della fornitura di lignite e dell’elettricità all’ingrosso - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 86, paragrafo 1, CE, letto in combinato con l’articolo 82 CE - Concessione o mantenimento dei diritti di sfruttamento dei giacimenti pubblici di lignite a favore di un’impresa pubblica - Delimitazione dei mercati di cui trattasi - Esistenza di una disparità di opportunità - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento - Sviamento di potere - Proporzionalità»))

(2017/C 038/28)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atene, Grecia) (rappresentante: P. Anestis, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, agente, assistito da A. Oikonomou, avvocato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Elpedison Paragogi Ilektrikis Energeias AE (Elpedison Energeiaki), già Energeiaki Thessalonikis AE (Marousi, Grecia) e Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & D SA) (Kifisia, Grecia) (rappresentanti: P. Skouris e E. Trova, avvocati) e Mytilinaios AE (Atene), Protergia AE (Atene) e Alouminion tis Ellados VEAE, già Alouminion AE (Atene) (rappresentanti: N. Korogiannakis, I. Zarzoura, D. Diakopoulos e E. Chrisafis, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2008) 824 definitivo della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa alla concessione o al mantenimento da parte della Repubblica ellenica di diritti a favore della DEI per l’estrazione di lignite.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla Elpedison Paragogi Ilektrikis Energeias AE (Elpedison Energeiaki), dalla Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & D SA), dalla Mytilinaios AE, dalla Protergia AE e dalla Alouminion tis Ellados VEAE.

3)

La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


6.2.2017   

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C 38/22


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — DEI/Commissione

(Causa T-421/09 RENV) (1)

((«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercati greci della fornitura di lignite e di elettricità all’ingrosso - Decisione che istituisce misure specifiche per porre rimedio agli effetti anticoncorrenziali di una violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l’articolo 82 CE - Articolo 86, paragrafo 3, CE - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Libertà contrattuale»))

(2017/C 038/29)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atene, Grecia) (rappresentante: P. Anestis, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, agente, assistito da A. Oikonomou, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2009) 6244 definito della Commissione, del 4 agosto 2009, che istituisce provvedimenti specifici per correggere gli effetti anticoncorrenziali dell’infrazione accertata nella decisione della Commissione del 5 marzo 2008 sulla concessione o il mantenimento in vigore, da parte della Repubblica ellenica, di diritti per l’estrazione della lignite a favore della DEI.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.


6.2.2017   

IT

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C 38/23


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forma di una tavoletta di cioccolato)

(Causa T-112/13) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio tridimensionale - Forma di una tavoletta di cioccolato - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 038/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Regno Unito) (rappresentanti: T. Mitcheson, QC, P. Walsh, J. Blum, S. Dunstan, solicitors e D. Byrne, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente G. Vos, M. Bakker e J. van den Berg, avvocati, successivamente G. Vos, S. Malynicz, QC, T. Scourfield e T. Reid, solicitors)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 dicembre 2012 (procedimento R 513/2011-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Cadbury Holdings e la Société des produits Nestlé.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 dicembre 2012 (procedimento R 513/2011-2) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Mondelez UK Holdings & Services Ltd.

3)

La Société des produits Nestlé SA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 123 del 27.4.2013.


6.2.2017   

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C 38/24


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — TestBioTech e a./Commissione

(Causa T-177/13) (1)

((«Ambiente - Prodotti geneticamente modificati - Soia geneticamente modificata MON 87701 x MON 89788 - Rigetto, in quanto infondata, di una domanda di riesame interno della decisione di autorizzazione all'immissione in commercio - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione»))

(2017/C 038/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: TestBioTech e V (Monaco, Germania), European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV (Braunschweig, Germania), e Sambucus eV (Vahlde, Germania) (rappresentanti: K. Smith, QC, e J. Stevenson, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Cattabriga e P. Oliver, successivamente C. Cattabriga e L. Flynn, e infine C. Cattabriga, L. Flynn e C. Valero, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente E. Jenkinson e L. Christie, successivamente L. Christie, infine S. Brandon, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister), Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: D. Detken e S. Gabbi, agenti), Monsanto Europe (Anversa, Belgio) e Monsanto Company (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. M. Pittie)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della Commissione dell’8 gennaio 2013, relativa al riesame interno della decisione di esecuzione 2012/347/EU della Commissione, del 28 giugno 2012, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2012, L 171, pag. 13)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La TestBioTech e V, la European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV e la Sambucus eV sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’ Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonché la Monsanto Europe e la Monsanto Company sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 178 del 22.6.2013


6.2.2017   

IT

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C 38/24


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Spagna/Commissione

(Causa T-466/14) (1)

([«Unione doganale - Importazione di prodotti derivati dal tonno provenienti da El Salvador - Recupero di dazi all’importazione - Domanda di non recupero di dazi all’importazione - Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Diritto a una buona amministrazione nell’ambito dell’articolo 872 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 - Errore non ragionevolmente riconoscibile delle autorità competenti»])

(2017/C 038/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente A. Rubio González, successivamente V. Ester Casas, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Arenas, A. Caeiros e B.-R. Killmann, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 2363 final della Commissione, del 14 aprile 2014, che constata che, in un caso specifico, lo sgravio dei dazi all’importazione è giustificato per un determinato importo, ma che non lo è per un altro importo (REM 02/2013), nei limiti in cui essa conclude che lo sgravio dei dazi all’importazione pari a EUR 14 417 193,41 non è giustificato.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 261 dell’11.8.2014.


6.2.2017   

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C 38/25


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Spagna/Commissione

(Causa T-548/14) (1)

((«Unione doganale - Importazione di prodotti derivati dal tonno provenienti dall’Ecuador - Recupero di dazi all’importazione - Domanda di non recupero di dazi all’importazione - Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Buona fede - Domanda di sgravio dei dazi all’importazione - Articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92»))

(2017/C 038/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Arenas, A. Caeiros, B.-R. Killmann, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 2 della decisione C(2014) 3007 final della Commissione, del 15 maggio 2014, che constata che, in un caso specifico, lo sgravio dei dazi all’importazione è giustificato per un determinato importo, ma che non lo è per un altro importo (REM 03/2013).

Dispositivo

1)

L’articolo 2 della decisione C(2014) 3007 final della Commissione, del 15 maggio 2014, che constata che, in un caso specifico, lo sgravio dei dazi all’importazione è giustificato per un determinato importo, ma che non lo è per un altro importo (REM 03/2013), è annullato.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 315 del 15.9.2014.


6.2.2017   

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C 38/26


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Infineon Technologies/Commissione

(Causa T-758/14) (1)

((«Concorrenza - Intese - Chip per carte - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Scambi di informazioni commerciali sensibili - Diritti della difesa - Infrazione per oggetto - Prova - Prescrizione - Infrazione unica e continuata - Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende - Valore delle vendite»))

(2017/C 038/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Germania) (rappresentanti: I. Brinker, U. Soltész e P. Linsmeier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, A. Dawes, J. Norris-Usher e P. Van Nuffel, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39574 — Chip per carte), e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Infineon Technologies AG sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione europea.


(1)  GU C 107 del 30.3.2015.


6.2.2017   

IT

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C 38/26


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Philips e Philips France/Commissione

(Causa T-762/14) (1)

((«Concorrenza - Intese - Chip per carte - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Scambi di informazioni commerciali sensibili - Infrazione per oggetto - Infrazione unica e continuata - Principio di buona amministrazione - Dovere di diligenza - Prova - Comunicazione sulla cooperazione del 2006 - Comunicazione sulla transazione - Prescrizione - Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende - Valore delle vendite»))

(2017/C 038/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Koninklijke Philips NV (Eindhoven, Paesi Bassi), Philips France (Suresnes, Francia) (rappresentanti: J. de Pree, S. Molin, A. ter Haar e T.M. Snoep, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, A. Dawes, J. Norris-Usher e P. Van Nuffel, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39574 — Chip per carte), e, in subordine, alla soppressione o alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Koninklijke Philips NV e la Philips France sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.


(1)  GU C 73 del 2.3.2015.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/27


Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2016 — Spagna/Commissione

(Causa T-808/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Televisione digitale - Aiuto allo svolgimento del digitale terrestre nelle zone più remote e meno urbanizzate di Castiglia-La Mancia - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Nozione d’impresa - Attività economica - Vantaggio - Servizio d’interesse economico generale - Distorsione della concorrenza - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Obbligo di diligenza - Termine ragionevole - Certezza del diritto - Parità di trattamento - Proporzionalità - Sussidiarietà - Diritto all’informazione»))

(2017/C 038/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente A. Rubio González, successivamente A. Gavela Llopis, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, P. Němečková e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 6846 final della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27408 [(C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009)] concesso dalle autorità di Castiglia-La Mancia a favore dello svolgimento del digitale terrestre nelle zone più remote e meno urbanizzate di Castiglia-La Mancia, come modificata dalla decisione C(2015) 7193 final, del 20 ottobre 2015, che rettifica taluni errori contenuti nella decisione C(2014) 6846 final.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 34 del 2.2.2015.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/28


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Abertis Telecom Terrestre e Telecom Castilla-La Mancha/Commissione

(Cause riunite T-37/15 e T-38/15) (1)

((«Aiuti di Stato - Televisione digitale - Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate di Castiglia-La Mancha - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Nozione di impresa - Attività economica - Vantaggio - Servizio di interesse economico generale - Distorsione della concorrenza - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Aiuti nuovi»))

(2017/C 038/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Abertis Telecom Terrestre, SA (Barcellona, Spagna), Telecom Castilla-La Mancha, SA (Toledo, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo, A. Balcells Cartagena e M. Bolsa Ferruz, in seguito J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo e M. Bolsa Ferruz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, P. Němečková e B. Stromsky, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: SES Astra (Betzdorf, Lussemburgo) (rappresentanti: F. González Díaz, F. Salerno e V. Romero Algarra, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 6846 final della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27408 [(C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009)] concesso dalle autorità di Castilla-La Mancha a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della regione Castiglia-La Mancha, come modificata dalla decisione C(2015) 7193 final, del 20 ottobre 2015, che ha corretto alcuni errori contenuti nella decisione C(2014) 6846 final.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Abertis Telecom Terrestre, SA e la Telecom Castilla-La Mancha, SA sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla SES Astra.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015.


6.2.2017   

IT

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C 38/28


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Aldi/EUIPO — Miquel Alimentació Grup (Gourmet)

(Causa T-212/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Gourmet - Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori GOURMET e Gourmet - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 038/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: C. Fürsen, N. Lützenrath, U. Rademacher e N. Bertram, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e M. Fischer, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Miquel Alimentació Grup, SA (Vilamalla, Spagna) (rappresentanti: C. Duch Fonoll e R. Niebel, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 24 febbraio 2015 (procedimento R 0314/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Miquel Alimentació Grup e la Aldi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Aldi GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 198 del 15.6.2015.


6.2.2017   

IT

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C 38/29


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Redpur/EUIPO — Redwell Manufaktur (Redpur)

(Causa T-227/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Redpur - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore redwell INFRAROT HEIZUNGEN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 038/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Redpur GmbH (Hayingen, Germania) (rappresentante: S. Schiller, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Redwell Manufaktur GmbH (Rotenturm an der Pinka, Austria) (rappresentante: C. Gassauer-Fleissner, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 febbraio 2015 (procedimento R 678/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Redpur e la Redwell Manufaktur.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Redpur GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 236 del 20.7.2015.


6.2.2017   

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C 38/30


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Keil/EUIPO — NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktion (BasenCitrate)

(Causa T-330/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo BasenCitrate - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 038/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rudolf Keil (Grevenbroich, Germania) (rappresentante: J. Sachs, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Hanne, D. Walicka e A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktions GmbH (Röttenbach, Germania) (rappresentante: N. Reber, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 15 aprile 2015 (procedimento R 1541/2014-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktions GmbH e il sig. Keil.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Rudolf Keil è condannato alle spese.


(1)  GU C 279 del 24.8.2015.


6.2.2017   

IT

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C 38/30


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2016 — Todorova Androva/Consiglio e a.

(Causa T-366/15 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2011 - Non iscrizione nell’elenco dei funzionari promuovibili - Rigetto del ricorso in primo grado - Articolo 45 dello Statuto - Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Onere della prova - Obbligo d’istruttoria da parte del giudice del merito - Eccezione di illegittimità - Regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione»))

(2017/C 038/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti); Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall, G. Gattinara e A.-C. Simon, successivamente G. Gattinara e A.-C. Simon, agenti); e Corte dei conti (rappresentante: N. Scafarto, agente)

Interveniente a sostegno del Consiglio dell’Unione europea: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Nessaf e M. Dean, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015, Todorova Androva/Consiglio (F-78/12, EU:F:2015:37).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Viara Todorova Androva è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea.

3)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


6.2.2017   

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C 38/31


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Aldi/EUIPO — Cantina Tollo (ALDIANO)

(Causa T-391/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ALDIANO - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ALDI - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regola 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95»])

(2017/C 038/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N. Bertram, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cantina Tollo SCA (Tollo, Italia) (rappresentanti: F. Celluprica e F. Fischetti, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 maggio 2015 (procedimento R 1612/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Aldi e la Cantina Tollo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Aldi GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 302 del 14.9.2015.


6.2.2017   

IT

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C 38/32


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE)

(Causa T-529/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo START UP INITIATIVE - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 038/43)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: P. Pozzi e F. Braga, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente P. Bullock, successivamente L. Rampini, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 giugno 2015 (procedimento R 2777/2014-1), relativa alla domanda di registrazione del marchio figurativo START UP INITIATIVE come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Intesa Sanpaolo SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 371 del 9.11.2015.


6.2.2017   

IT

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C 38/32


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — Novartis/EUIPO (Raffigurazione di una curva grigia e raffigurazione di una curva verde)

(Cause riunite T-678/15 e T-679/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domande di marchi dell’Unione europea figurativi che rappresentano una curva grigia e che rappresentano una curva verde - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Semplicità del segno - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 038/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: M. Zintler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. Kunz e S. Hanne, agenti)

Oggetto

Due ricorsi proposti avverso le decisioni della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 23 settembre 2015 (procedimenti R 78/2015-5 e R 89/2015-5), relative alle domande di registrazione di due segni figurativi che rappresentano una curva grigia e che rappresentano una curva verde come marchi dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Le decisioni della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 settembre 2015 (procedimenti R 78/2015-5 e R 89/2015-5) sono annullate.

2)

I ricorsi presentati dalla Novartis AG dinanzi a detta commissione di ricorso sono accolti.

3)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 90 del 7.3.2016.


6.2.2017   

IT

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C 38/33


Sentenza del Tribunale del 9 novembre 2016 — Gallardo Blanco/EUIPO — Expasa Agricultura y Ganadería (Raffigurazione di un morso per cavalli a forma di «h»)

(Causa T-716/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo costituito dalla raffigurazione di un morso per cavalli a forma di “h” - Marchi dell’Unione europea e spagnolo figurativi anteriori - Impedimento relativo alla registrazione - Uso effettivo dei marchi anteriori - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 038/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Juan Gallardo Blanco (Los Barrios, Spagna) (rappresentante: E. Estella Garbayo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Expasa Agricultura y Ganadería, SA (Jerez de la Frontera, Spagna) (rappresentante: A. Bosch Döffert, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 settembre 2015 (procedimento R 1502/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Expasa Agricultura y Ganadería e il sig. Juan Gallardo Blanco

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Juan Gallardo Blanco è condannato alle spese.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


6.2.2017   

IT

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C 38/33


Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 16 dicembre 2016 — Casasnovas Bernad/Commissione

(Causa T-826/16 R)

((«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 038/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Luis Javier Casasnovas Bernad (Santo Domingo, Repubblica dominicana) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione del 27 settembre 2016 di risolvere il contratto del ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di sospensione dell’esecuzione è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


6.2.2017   

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C 38/34


Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Andreassons Åkeri e a./Commissione

(Causa T-746/16)

(2017/C 038/47)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrenti: Andreassons Åkeri i Veddige AB (Veddige, Svezia), Luke Transport AB (Laholm, Svezia), Zimit Transportförmedling AB i konkurs (Veddige) (rappresentanti: A. Broch e C. M. von Quitzow)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione (Ares(2016) 4309876) del 10 agosto 2016 di abbandonare il procedimento UE (pilota) 7504/15/EMPL

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo: i ricorrenti si sono serviti mediante contratti di diritto civile di lavoratori autonomi polacchi, titolari di attività registrate in Polonia, che hanno poi prestato i loro servizi ai ricorrenti. Tali lavoratori, dopo aver eseguito i servizi pattuiti, hanno fatto ritorno in Polonia, Paese in cui possiedono la residenza assicurativa sociale. Successivamente, l’amministrazione tributaria svedese, in seguito a specifici e approfonditi esami (riesame in materia di imposte), ha ingiunto ai ricorrenti di pagare i contributi svedesi riguardanti il datore di lavoro, in rapporto a tali lavoratori autonomi polacchi ed ha, inoltre, assoggettato i ricorrenti a specifiche sanzioni pecuniarie. Ciò contrasta con il regolamento del Consiglio (CEE) n. 574/72, il quale è stato attualmente sostituito dal regolamento del Consiglio (CE) n. 987/2009.

2.

Secondo motivo: in base all’articolo 4 del regolamento n. 574/72, in vigore all’ingresso della Svezia dell’Unione europea, il governo svedese ha designato la Cassa assicurativa come autorità competente svedese per le questioni relative al diritto del lavoro in materia previdenziale e assistenziale con riferimento all’esecuzione delle normative europee qui rilevanti. Ai sensi del diritto nazionale svedese, è comunque l’amministrazione tributaria svedese ad essere competente alla riscossione dei contributi del datore di lavoro.

3.

Terzo motivo: si è verificato un doppia detrazione dei contributi sociali, che i regolamenti attualmente esistenti hanno esattamente l’obiettivo di evitare.

4.

Quarto motivo: occorre che il soggetto sia iscritto alla Cassa assicurativa affinché i contributi del datore di lavoro svedese possano essere riscossi rispetto ai lavoratori autonomi polacchi, ma l’esame che ciò sia stato effettuato non è stato svolto dall’amministrazione tributaria. Il fatto che siano detratti i contributi sociali, come indicato in precedenza, senza che essi siano stati depositati rispetto ad una determinata persona, come avviene nella maggior parte degli Stati membri, deve essere considerato in contrasto con il diritto UE.


6.2.2017   

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C 38/35


Ricorso proposto il 9 novembre 2016 — Irlanda/Commissione

(Causa T-778/16)

(2017/C 038/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, K. Duggan e A. Joyce, agenti, P. Baker, QC, S. Kingston, C. Donnelly, B. Doherty e A. Goodman, barristers, P. Gallagher, D. McDonald e M. Collins, SC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2016) 5605 final del 30 agosto 2016, destinata all’Irlanda, relativa all’aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) applicato dall’Irlanda alla Apple;

condannare la Commissione a sopportare le spese dell’Irlanda.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso manifesti errori di valutazione fraintendendo il diritto irlandese e i fatti pertinenti.

La Commissione nella decisione di cui trattasi considera erroneamente che i due pareri formulati nel 1991 e nel 2007 dagli Irish Revenue Commissioners (autorità fiscali e doganali irlandesi) equivarrebbero a una «rinuncia» al gettito fiscale che l’Irlanda sarebbe stata altrimenti autorizzata a riscuotere dalle filiali irlandesi della Apple Sales International (ASI) e della Apple Operations Europe (AOE). I pareri non comportavano alcuna deviazione dal diritto irlandese. Il regime fiscale comune applicabile alle filiali in Irlanda delle società non residenti è disciplinato all’articolo 25 del Taxes Consolidation Act 1997. I pareri rappresentano una mera applicazione dell’articolo 25, che, conformemente al principio di territorialità, tassa soltanto i profitti attribuibili a tale filiale ed esenta i profitti non irlandesi della società. Inoltre la decisione caratterizza erroneamente le attività e le responsabilità delle filiali irlandesi della ASI e della AOE. Tali filiali svolgevano funzioni di routine; tuttavia tutte le decisioni importanti all’interno della ASI e della AOE erano assunte negli USA e i profitti provenienti da tali decisioni non erano correttamente attribuibili alle filiali irlandesi della ASI e della AOE. L’attribuzione da parte della Commissione delle licenze di proprietà intellettuale della Apple alle filiali irlandesi della AOE e della ASI non è compatibile con il diritto irlandese e, inoltre, è incompatibile con i principi a cui pretende di dare applicazione, in quanto si rifiuta di tenere in considerazione le attività della Apple Inc.

2.

Secondo motivo, vertente su fatto che la Commissione ha commesso manifesti errori nella valutazione relativa all’aiuto di Stato.

L’affermazione della Commissione secondo cui alla ASI e alla AOE era stato concesso un «vantaggio» è erronea. I pareri non divergevano dalla «normale» tassazione, poiché la ASI e la AOE non pagavano meno tasse di quanto fosse giustamente dovuto ai sensi dell’articolo 25. La Commissione inoltre erroneamente dichiara che tali pareri erano selettivi. Il sistema di riferimento della Commissione erroneamente ignora la distinzione tra società residenti e non residenti. La Commissione tenta di modificare il regime d’imposta irlandese sulle società in modo che, in base ai pareri, i Revenue Commissioners dovrebbero aver applicato la versione della Commissione del principio della libera concorrenza. Tale principio non è previsto dal diritto dell’Unione europea o dal diritto irlandese rilevante in relazione all’attribuzione degli utili della filiale, e la dichiarazione della Commissione è incompatibile con la sovranità degli Stati membri nel settore della imposizione diretta.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’applicazione da parte della Commissione del principio della libera concorrenza non è coerente ed è manifestamente errata.

Anche se il principio della libera concorrenza fosse giuridicamente rilevante (cosa che l’Irlanda non accetta), la Commissione non ha proceduto a un’applicazione coerente e non ha esaminato la situazione complessiva del gruppo Apple.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il ragionamento a titolo sussidiario della Commissione è errato.

La Commissione ha erroneamente respinto gli elementi di prova tramite perizie presentati dall’Irlanda a dimostrazione che, anche se il principio della libera concorrenza trovasse applicazione (cosa che l’Irlanda non accetta), il trattamento fiscale della ASI e della AOE era conforme con tale principio.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il ragionamento presentato in subordine dalla Commissione è errato.

La Commissione sostiene erroneamente che il principio della libera concorrenza è inerente al diritto irlandese, che l’articolo 25 è stato applicato in modo incoerente o che l’articolo 25 conferisce un potere discrezione inammissibile. L’articolo 25 non conferisce una tale discrezionalità ai Revenue Commissioners.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha rispettato le forme sostanziali.

La Commissione non ha mai chiaramente spiegato la sua teoria relativa all’aiuto di Stato nel corso dell’inchiesta, e la decisione contiene elementi di fatto sui quali l’Irlanda non ha mai potuto esprimere commenti. La Commissione ha violato il dovere di buona amministrazione non avendo agito in modo imparziale e conformemente al suo dovere di diligenza.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento.

La Commissione ha violato i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento invocando presunte regole del diritto dell’Unione europea mai identificate in precedenza. Esse sono regole nuove e la loro portata e i loro effetti sono completamente aleatori. La Commissione invoca i documenti dell’OCSE dal 2010, ma (anche se fossero vincolanti) non potevano essere previsti nel 1991 o nel 2007.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione era incompetente ad assumere la decisione e ha violato gli articoli 4 e 5 TUE e il principio di autonomia fiscale degli Stati membri.

La Commissione non è competente unilateralmente, ai sensi delle regole relative all’aiuto di Stato, a sostituire la sua concezione della portata e dell’ambito geografico della giurisdizione fiscale degli Stati membri a quella degli Stati membri stessi. Le regole sull’aiuto di Stato hanno lo scopo di contrastare gli interventi statali che conferiscono un vantaggio selettivo. Le regole sull’aiuto di Stato non possono per loro natura porre rimedio alle incompatibilità tra i sistemi fiscali a livello globale.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha manifestamente violato l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Commissione ha manifestamente violato il suo obbligo di fornire una chiara e inequivocabile motivazione nella sua decisione, facendo affidamento contemporaneamente su scenari fattuali esageratamente contrastanti, contraddicendosi in merito alla fonte della norma che l’Irlanda avrebbe violato e insinuando che l’Irlanda concedeva aiuti in relazione ai profitti tassabili in altri Stati.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/36


Ricorso proposto il 29 novembre 2016 — QC/Consiglio europeo

(Causa T-834/16)

(2017/C 038/49)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: QC (Isola di Lesbo, Grecia) (rappresentante: Ch. Ladis, avvocato)

Convenuto: Consiglio europeo

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la «Dichiarazione UE-Turchia» del 18 marzo 2016, pubblicata in pari data con il comunicato stampa n. 144/16;

dichiarare la nullità di tutti gli effetti da essa prodotti;

statuire con procedimento accelerato;

ordinare la sospensione immediata dell'accordo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull'argomento che l'accordo viola requisiti di forma e di sostanza del diritto ed è al contempo inficiato da eccesso di potere.

2.

Secondo motivo, tratto dalle relazioni pertinenti e fondate di Amnesty International che attestano le succitate violazioni, ma anche la crisi umanitaria scaturita dall'accordo.

L'applicazione dell'accordo, che la ricorrente reputa un vero e proprio trattato internazionale, ha comportato la sistematica negazione del regime di asilo e la diretta violazione della Convenzione di Ginevra.

3.

Terzo motivo, tratto dalla nota informativa dei deputati europei del Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea.

L'accordo ha comportato e comporta una «violazione grave e persistente» dei valori dell'UE.

4.

Quarto motivo, tratto dalla giurisprudenza della Corte europea DU.

Il ricorso esamina peraltro l'asserzione, comprovata a livello internazionale, che la Turchia non è un «paese sicuro», considerate la pratica della tortura e le molteplici condanne subìte per violazione dei diritti umani.

5.

Quinto motivo, tratto dal TFUE.

Nel ricorso si lamenta che la dichiarazione, così impropriamente denominata, contiene un’esplicita violazione della Parte Quinta, Titolo V, del Trattato FUE, relativa agli «accordi internazionali».

6.

Sesto motivo, tratto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

L'accordo viola altresì il diritto internazionale dei diritti umani, comprese le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE: dalla dignità umana al divieto categorico dei «rimpatri collettivi». In particolare, il ricorso sottolinea l’inavvertita violazione, o la deliberata disapplicazione, delle direttive, esplicitamente menzionate, che esigono un'adeguata risposta dell'UE all'«afflusso massiccio» di persone ai suoi confini, specialmente se vulnerabili, nonché delle direttive che regolano le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e del diritto di asilo.

7.

Settimo motivo, tratto dalla documentazione di organizzazioni professionali e di altri autorevoli organismi.

Nel ricorso si osserva, inoltre, che l'UE mediante l’accordo controverso ha causato, sia in Grecia che in Turchia, un enorme afflusso di persone che sopravvivono in condizioni pietose e in totale assenza di diritti, senza considerare il fatto che esse possono essere già state vittime di maltrattamenti da parte delle forze dell’ordine.

Infine, il ricorso si fonda sulla constatazione che l'UE, di fronte a una disastrosa situazione umanitaria e sociale, ha palesemente violato i suoi obblighi giuridici comunitari e internazionali.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/37


Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Svezia/Commissione

(Causa T-837/16)

(2017/C 038/50)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e F. Bergius)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione di attuazione della Commissione C(2016) 5644 del 7 settembre 2016 che concede l’autorizzazione per taluni usi del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (decisione contestata), e

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Con il primo motivo egli asserisce che la Commissione ha ecceduto i propri poteri di attuazione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La Commissione avrebbe ecceduto i propri poteri di attuazione disattendendo gli articoli 55 e 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 e concedendo l’autorizzazione richiesta, senza che ne ricorressero i presupposti previsti dal regolamento e in contrasto con lo scopo del regolamento stesso.

La Commissione avrebbe disatteso l’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, concedendo tale autorizzazione senza svolgere la valutazione dei relativi presupposti in conformità a tale articolo e senza esaminare sufficientemente se ricorressero, ai sensi di detto articolo, i presupposti di un’autorizzazione siffatta.

La Commissione avrebbe del pari violato l’articolo 55 del regolamento n. 1907/2006 concedendo tale autorizzazione in contrasto con lo scopo del sistema di autorizzazione consistente, tra l’altro, nel garantire il buon funzionamento del mercato interno e la graduale sostituzione di sostanze che destano maggiori preoccupazioni quando esistono alternative economicamente o tecnicamente valide.

2.

Con il secondo motivo egli asserisce che la Commissione ha svolto una valutazione manifestamente errata e un’errata applicazione del diritto.

Con riferimento a questo motivo vengono dedotte circostanze in fatto identiche a quelle relative al primo motivo di ricorso. La violazione suesposta degli articoli 55 e 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, da parte della Commissione, significa pertanto anche che, nella decisione contestata, la Commissione avrebbe svolto una valutazione manifestamente errata e un’errata applicazione del diritto.

3.

Con il terzo motivo egli asserisce che la Commissione è venuta meno all’obbligo di tenere conto del principio di precauzione e all’obbligo di fornire una motivazione.

La Commissione non avrebbe tenuto conto del principio di precauzione nel concedere un’autorizzazione senza svolgere la propria valutazione dei presupposti in tal senso alla luce dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 e senza esaminare a sufficienza se ricorressero i presupposti della concessione dell’autorizzazione ai sensi di tale articolo.

Comunque, la Commissione avrebbe violato il proprio obbligo di fornire la motivazione, obbligo derivante dall’articolo 296 TFUE, dall’articolo 130 del regolamento n. 1907/2006 e dal principio di buona amministrazione, in quanto non sarebbe possibile enucleare dalla decisione contestata in che modo essa abbia valutato se ricorressero i presupposti per la concessione dell’autorizzazione, in conformità all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/38


Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — BP/FRA

(Causa T-838/16)

(2017/C 038/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BP (Vienna, Austria) (rappresentante: E. Lazar, lawyer)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta a risarcire i danni materiali e immateriali patiti dalla parte ricorrente in conseguenza dell’illegittimo trattamento e della diffusione dei suoi dati personali e di altre irregolarità avvenute nel corso del procedimento della convenuta avente ad oggetto la sua richiesta di accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e la sua richiesta di accesso ad informazioni ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 45/2001;

condannare la convenuta a risarcire i danni materiali e immateriali patiti dalla parte ricorrente a seguito della violazione di diverse norme volte a conferire diritti agli individui;

condannare la convenuta a risarcire i danni materiali e immateriali patiti dalla parte ricorrente in conseguenza dell’operato illegittimo della convenuta in sede di esecuzione della sentenza nella causa T-658/13 P;

condannare la convenuta a risarcire i danni morali patiti dalla parte convenuta;

condannare la convenuta a risarcire i danni materiali;

condannare la convenuta al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte ricorrente per ottenere consulenza legale nella fase precontenziosa;

condannare la convenuta al pagamento degli interessi legali sull’importo che sarà conclusivamente riconosciuto;

condannare la convenuta alle spese, anche nel caso di rigetto del ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, in cui sono dedotte violazioni di varie disposizioni che conferiscono diritti agli individui, incluse, fra l’altro, la violazione delle norme di protezione dei dati previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento e con le disposizioni attuative di cui al regolamento n. 1049/2001, la violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la violazione delle norme di protezione dei dati previste da vari articoli del regolamento n. 45/2001 e nelle disposizioni attuative del regolamento n. 45/2001, e la violazione del dovere di sollecitudine.

2.

Secondo motivo, in cui è dedotta la violazione dell’obbligo di riservatezza che ha condotto alla diffusione di dati personali della parte ricorrente a terzi soggetti e alla stampa, nonché l’abuso di potere e la manifesta e grave mancanza della diligenza e della sollecitudine dovute in sede di trattamento dei dati personali della parte ricorrente.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/39


Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Repower/EUIPO — repowermap (REPOWER)

(Causa T-842/16)

(2017/C 038/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repower AG (Brusio, Svizzera) (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein e H. Kunz-Hallstein, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: repowermap.org (Berna, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio «REPOWER» — Registrazione che designa l’Unione europea n. 1 020 351

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2016 nel procedimento R 2311/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


6.2.2017   

IT

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C 38/40


Ricorso proposto il 29 novembre 2016 — dm drogerie markt/EUIPO — Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)

(Causa T-843/16)

(2017/C 038/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: T. Strack e O. Bludovsky, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Digital Print Group O. Schimek GmbH (Norimberga, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione denominativo «Foto Paradies» — Marchio dell’Unione n. 10 707 933

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 settembre 2016 nel procedimento R 1194/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n. 207/2009.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/41


Ricorso proposto il 29 novembre 2016 — Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff)

(Causa T-844/16)

(2017/C 038/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG (Alpirsbach, Germania) (rappresentanti: W. Göpfert e S. Hofmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Marchio dell’Unione denominativo «Klosterstoff» — Domanda di registrazione n. 13 945 944

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 ottobre 2016 nel procedimento R 2064/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/41


Ricorso proposto il 1o dicembre 2016 — Deichmann/EUIPO — Vans (V)

(Causa T-848/16)

(2017/C 038/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deichmann SE (Essen, Germania) (rappresentante: C. Onken, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vans, Inc. (Cypress, California, Stati Uniti d’America)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione figurativo (Rappresentazione di una «V») — Domanda di registrazione n. 10 345 403

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 settembre 2016 nel procedimento R 2129/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 151, paragrafo 2, del regolamento sul marchio dell’Unione europea, in combinato disposto con la regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2868/95;

Violazione delle regole 19, paragrafo 2, lettera a), ii), paragrafo 3, e 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95;

Violazione dei principi della certezza del diritto, di buona gestione amministrativa, della parità di trattamento e del divieto d’irretroattività.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/42


Ricorso proposto il 4 dicembre 2016 — PGNiG Supply & Trading/Commissione

(Causa T-849/16)

(2017/C 038/56)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: PGNiG Supply & Trading GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea, del 28 ottobre 2016, relativa alla modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione di taluni requisiti del diritto dell’Unione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce 14 motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione di diritti fondamentali e sull’erronea valutazione dell’atto iniziale del procedimento relativo alla modifica dell’esenzione esistente a favore del gasdotto OPAL dall’obbligo di applicare taluni requisiti del diritto dell’Unione, concessa nel 2009 con una decisione dell’Agenzia federale tedesca per le reti.

2.

Secondo motivo, vertente sull’incompetenza ad adottare una decisione che modifica l’esenzione a favore del gasdotto OPAL dall’obbligo di applicare taluni requisiti del diritto dell’Unione.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas alla deroga di cui all’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 17, della direttiva 2009/73/CE.

Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, la deroga può essere concessa soltanto nei confronti di un interconnettore, di un impianto di GNL e di un impianto di stoccaggio. A sua volta, l’«interconnettore» è una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l’unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri.

Il gasdotto OPAL non costituisce un «interconnettore», dal momento che il gasdotto Gazela, ad esso collegato, che attraversa il territorio della Repubblica Ceca, è un gasdotto di transito, che trasporta il gas prelevato dall’OPAL di nuovo in Germania.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas alla deroga di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 2, punto 33, della direttiva 2009/73/CE.

La condizione per la concessione della deroga regolamentare per una nuova importante infrastruttura del sistema del gas è che il livello del rischio connesso all’investimento in una siffatta infrastruttura sia tale che un determinato investimento non verrebbe effettuato senza la concessione della deroga regolamentare.

L’investimento avente ad oggetto la costruzione del gasdotto OPAL, è stato realizzato e completato, definitivamente, in data 13 luglio 2011, pertanto non si può più parlare dell’esistenza di alcun rischio.

5.

Quinto motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas alla deroga di cui dall’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e e), della direttiva 2009/73/CE, con conseguente supposizione che la modifica della deroga regolamentare concessa al gasdotto OPAL non avrebbe ripercussioni negative sulla concorrenza nel mercato del gas.

6.

Sesto motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas alla deroga di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, con conseguente supposizione che la modifica della deroga regolamentare concessa al gasdotto OPAL aumenterebbe la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nel mercato interno.

7.

Settimo motivo, vertente sulla mancata considerazione della necessità di rispettare il contenuto dell’articolo 102 TFUE, da parte dell’Agenzia federale tedesca per le reti, nell’adottare la decisione di esenzione ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

10.

Decimo motivo, vertente sul trattamento preferenziale dell’infrastruttura costituente oggetto dell’esenzione, il cui status è incompatibile con il diritto dell’Unione.

11.

Undicesimo e dodicesimo motivo, vertenti sulla violazione, rispettivamente, degli articoli 274 e 254 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra.

12.

Tredicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 TFUE, laddove adotta una decisione che si pone in contrasto con altre politiche dell’Unione europea.

13.

Quattordicesimo motivo, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, vertente sull’invalidità dell’articolo 2, punto 33, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, laddove esso introduce, in modo arbitrario, una distinzione discriminatoria tra le infrastrutture che possono costituire oggetto della deroga regolamentare e altre infrastrutture non ammissibili a tale esenzione.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/43


Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — QE/Eurojust

(Causa T-850/16)

(2017/C 038/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QE (Gouvy, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e S. Cherif, avvocati)

Convenuto: Eurojust

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ordinare, quale misura di organizzazione del procedimento, la produzione delle minute della riunione del 17 marzo 2016;

annullare le decisioni contestate del 22 aprile 2016 e del 18 maggio 2016;

condannare Eurojust a risarcire il danno subito da QE quantificato, con riserva di aumento o riduzione in corso di causa, in EUR 20 000 (venti mila euro), maggiorati degli interessi a partire dall’introduzione del reclamo in data 8 luglio 2016, calcolati sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo considerato, maggiorato di due punti;

condannare Eurojust alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di base giuridica, sulla violazione del diritto di essere ascoltato nonché sulla violazione del principio di proporzionalità che inficerebbero la decisione del 22 aprile 2016.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione del principio di proporzionalità e del dovere di sollecitudine che inficerebbero la decisione del 18 maggio 2016.

3.

Secondo motivo, vertente sull’abuso di potere e sul conflitto di interessi che inficerebbero le due decisioni impugnate.


6.2.2017   

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C 38/44


Ricorso proposto il 5 dicembre 2016 — Barata/Parlamento

(Causa T-854/16)

(2017/C 038/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Joao Miguel Barata (Evere, Belgio) (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta, avvocati, e J. Grayston, solicitor)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via preliminare, ove appropriato, dichiarare l’invalidità e l’inapplicabilità dell’articolo 90 dello statuto dei funzionari al presente procedimento ai sensi dell’articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

annullare nel complesso la decisione controversa, segnatamente la decisione della direzione per lo sviluppo delle risorse umane del 29 gennaio 2016, di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco dei candidati selezionati e la decisione del 25 agosto 2016 che respinge il mezzo di ricorso dell’articolo 90 dello statuto dei funzionari;

annullare l’avviso di concorso interno 2015/023 distribuito al personale il 18 settembre 2015;

annullare integralmente l’elenco proposto dei funzionari selezionati per partecipare al suddetto programma di formazione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi concernenti la violazione dello statuto dei funzionari, di forme sostanziali, nonché la violazione dei Trattati dell’Unione europea e dei principi generali del diritto dell'UE:

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del diritto ad un ricorso effettivo, sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritto fondamentali dell’Unione europea e sull’eccezione di illegittimità e inapplicabilità ai sensi dell’articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione all’illegittimità e all’inapplicabilità dell’articolo 90 della statuto dei funzionari.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di buon andamento e di buona amministrazione.

4.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento del ricorrente e del principio di uguaglianza.


6.2.2017   

IT

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C 38/45


Ricorso proposto il 5 dicembre 2016 — Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Forma di un grosso bicchiere)

(Causa T-857/16)

(2017/C 038/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH & Co. KG (Erding, Germania) (rappresentante: A. Hayn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio tridimensionale «Forma di un grosso bicchiere» — Domanda di registrazione n. 1 242 704

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 settembre 2016 nel procedimento R 659/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;

disporre lo svolgimento di una trattazione orale.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/46


Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — Damm/EUIPO — Schlossbrauerei Au-Hallertau Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER)

(Causa T-859/16)

(2017/C 038/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sociedad Anónima Damm (Barcellona, Spagna) (rappresentante: P. González Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Schlossbrauerei Au-Hallertau Willibald Beck Freiherr von Peccoz GmbH & Co. KG (Au-Hallertau, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «EISKELLER» — Marchio dell’Unione europea n. 12 204 426

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2016 nel procedimento R 2428/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la Schlossbrauerei Au-Hallertau Willibald Beck Freiherr von Peccoz GmbH & Co. KG alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n. 207/2009.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/46


Ricorso proposto il 6 dicembre 2016 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Causa T-860/16)

(2017/C 038/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wirecard AG (Aschheim, Germania) (rappresentante: A. Bayer)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «mycard2go» — Domanda di registrazione n. 14 303 465

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 ottobre 2016 nel procedimento R 281/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi all’EUIPO per il proseguimento del procedimento di registrazione del marchio dell’Unione europea 014303465;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi all’EUIPO.

Angeführter Klagegrund

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, dello stesso.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/47


Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — C & J Clark International/Commissione

(Causa T-861/16)

(2017/C 038/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: C & J Clark International Ltd (Somerset, Regno Unito) (rappresentanti: A. Willems e S. De Knop, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 245, pag. 16);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che, procedendo senza una valida base giuridica, la Commissione ha violato il principio di attribuzione di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del TUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, omettendo di prendere i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2016, C & J Clark International, C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74, la Commissione ha violato l’articolo 266 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, istituendo un dazio antidumping sulle importazioni di calzature «effettuate durante il periodo di applicazione dei [regolamenti annullati]», la Commissione ha violato gli articoli 1, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento di base (1) ed il principio della certezza del diritto (irretroattività).

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che, istituendo un dazio anti-dumping senza compiere una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione, la Commissione ha violato l’articolo 21 del regolamento di base e sul fatto che, in ogni evento, sarebbe stato manifestamente errato concludere che l’istituzione di un dazio anti-dumping fosse nell’interesse dell’Unione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che, adottando un atto che va oltre quanto necessario per raggiungere il suo obiettivo, la Commissione ha violato l’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, GU L 176, pag. 21.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/48


Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — fritz-kulturgüter/EUIPO — Sumol + Compal Marcas (fritz-wasser)

(Causa T-862/16)

(2017/C 038/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: fritz-kulturgüter GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: G. Schindler)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sumol + Compal Marcas, SA (Oeiras Carnaxide, Portogallo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «fritz-wasser» — Domanda di registrazione n. 12 314 753

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 ottobre 2016 nel procedimento R 1510/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione impugnata, al fine di respingere in toto il ricorso,

consentire la registrazione del marchio n. 012 314 753

condannare la parte che ha proposto opposizione alle spese del procedimento; condannare l’EUIPO alle altre spese.

Motivo(i) invocato(i)

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/48


Ricorso proposto il 5 dicembre 2016 — Le Pen/Parlamento

(Causa T-863/16)

(2017/C 038/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, avvocati

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dei Questori del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016, in quanto essa conferma la sola decisione di recuperare l’importo di EUR 320 026,23 presso il sig. Jean-Marie Le Pen;

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 29 gennaio 2016;

annullare la nota di addebito n. 2016-195 del 4 febbraio 2016;

condannare il Parlamento europeo a tutte le spese del procedimento;

condannare il Parlamento europeo a versare al sig. Jean-Marie Le Pen, a titolo di rimborso delle spese recuperabili, l’importo di EUR 50 000.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sui vizi di legittimità esterna degli atti impugnati. Tale motivo è suddiviso in tre parti.

Prima parte, secondo cui la competenza in materia di decisioni finanziarie riguardanti i partiti politici e, pertanto, i deputati, apparterrebbe all’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e non al Segretario generale, né ai Questori.

Seconda parte, secondo cui l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo non potrebbe modificare la natura e l’estensione della sua competenza. Orbene, il Segretario generale non fornirebbe prova di alcuna regolare delega del Presidente dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che lo autorizzasse ad adottare e notificare la decisione del 29 gennaio 2016 in merito alla definizione di questioni finanziarie riguardanti un deputato. Né i Questori potevano essere competenti ad adottare la decisione del 4 ottobre 2016, essendo aditi rispetto a una «decisione» adottata da un’autorità amministrativa essa stessa incompetente, quale il Segretario generale del Parlamento europeo.

Terza parte, relativa al difetto di motivazione della decisione dei Questori del Parlamento europeo.

2.

Secondo motivo, vertente sui vizi di legittimità interna degli atti impugnati. Tale motivo è suddiviso in otto parti.

Prima parte, secondo cui la decisione dei Questori non riguarderebbe l’accertamento dell’asserita natura indebita delle somme versate. Tale decisione sarebbe quindi limitata a sancire il recupero. Non sussisterebbe, a questo punto, una decisione di accertamento dell’effettiva natura indebita delle somme versate al ricorrente e l’atto del Segretario generale risulterebbe quindi revocato, così come la decisione che ordina il recupero delle somme controverse.

Seconda parte, secondo cui gli atti impugnati sarebbero viziati da un errore manifesto di valutazione.

Terza parte, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.

Quarta parte, vertente sull’onere della prova, in quanto non spetterebbe al ricorrente dimostrare che l’assistente di cui trattasi lavorava effettivamente per lui e che i compiti da esso svolti erano necessari e direttamente connessi all’esercizio del mandato parlamentare da parte dello stesso.

Quinta parte, secondo cui gli atti impugnati lederebbero i diritti politici degli assistenti locali.

Sesta parte, secondo cui gli atti impugnati sarebbero viziati da sviamento di potere e di procedura.

Settima parte, secondo cui gli atti impugnati sarebbero discriminatori. Le decisioni impugnate avrebbero inoltre il solo scopo di nuocere all’attività politica del ricorrente.

Ottava parte, vertente sulla violazione dell’indipendenza del ricorrente quale deputato europeo.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/50


Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — Wenger/EUIPO — Swissgear (SWISSGEAR)

(Causa T-869/16)

(2017/C 038/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wenger SA (Delémont, Svizzera) (rappresentanti K. Ikas e A. Sulovsky, lawyers)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Swissgear Sàrl (Baar, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «SWISSGEAR» — Marchio dell’Unione europea n. 7 197 783

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 settembre 2016 nel procedimento R 2098/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento sul marchio dell’Unione europea.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/50


Ricorso proposto l’8 dicembre 2016 — Groupe Canal+/Commissione

(Causa T-873/16)

(2017/C 038/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupe Canal+ (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: P. Wilhelm, P. Gassenbach e O. de Juvigny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale,

dichiarare nulla e non avvenuta la decisione n. AT.40023 del 26 luglio 2016 (articolo 264 TFUE);

in via sussidiaria,

annullare la decisione controversa n. AT.40023 del 26 luglio 2016, nella parte che riguarda il mercato francese e i contratti esistenti o futuri della GROUPE CANAL +;

emettere qualsiasi ordinanza che il Tribunale riterrà opportuna;

porre a carico della Commissione l’insieme delle spese esposte dalla società GROUPE CANAL +.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione da parte della Commissione allorché ha considerato il contratto concluso tra la GROUPE CANAL + e la Pictures International Limited (in prosieguo: la «Paramount») come contrario, per finalità, all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e ha ritenuto che gli impegni proposti dalla Paramount non minassero la diversità culturale e più generalmente il finanziamento e l’utilizzazione dei film nel SEE. Tale motivo si articola in due parti.

Prima parte, vertente sulla compatibilità delle clausole vietate con il diritto delle intese. In primo luogo, la decisione impugnata sarebbe stata adottata solo alla luce di una concezione estensiva ed errata in diritto della nozione di oggetto anticoncorrenziale, che ha indotto la Commissione europea ad astenersi dall’analizzare, o quanto meno dal dimostrare, gli effetti delle clausole di territorialità. In secondo luogo, la valutazione del presunto carattere anticoncorrenziale delle clausole di territorialità deriverebbe unicamente da un’errata interpretazione del funzionamento del mercato dei servizi di televisione a pagamento. In terzo luogo, le clausole di esclusività territoriale che la Commissione considera anticoncorrenziali sarebbero per contro necessarie a una concorrenza fondata sul merito efficace nel mercato dei servizi di televisione a pagamento.

Seconda parte, vertente sul pregiudizio della diversità culturale, del finanziamento e dell’utilizzazione di film a seguito della decisione impugnata. In primo luogo, la decisione impugnata avrebbe l’effetto di limitare il finanziamento dell’offerta audiovisiva in lingua originale francese, distorcendo la concorrenza nel mercato dei servizi di televisione a pagamento. In secondo luogo, limitando il finanziamento dell’offerta audiovisiva, la decisione impugnata avrebbe l’effetto di ridurre la qualità e la diversità dell’offerta proposta al consumatore.

2.

Secondo motivo, vertente sul manifesto superamento da parte della Commissione dei limiti del potere discrezionale allorché ha accettato impegni tali da rispondere a preoccupazioni relative alla concorrenza che non aveva espresso nella sua valutazione preliminare. Tale motivo si articola in due parti.

Prima parte, secondo cui la decisione impugnata si applicherebbe agli impegni riguardanti l’insieme dei suoi contratti conclusi con le emittenti televisive ubicate nel SEE mentre la valutazione preliminare riguardava solo i contratti relativi a diritti esclusivi al Regno Unito e all’Irlanda.

Seconda parte, secondo cui la redazione degli impegni porterebbe ad escludere la loro applicazione nel Regno Unito una volta che avrà lasciato l’Unione europea mentre questi continuerebbero ad applicarsi negli altri mercati che non sono interessati dalla comunicazione degli addebiti e non sono stati analizzati dalla Commissione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione da parte della Commissione del principio di proporzionalità. Tale motivo si articola in tre parti.

In primo luogo, gli impegni resi vincolanti dalla decisione impugnata sarebbero inadeguati rispetto alle preoccupazioni relative alla concorrenza sollevate in precedenza dalla Commissione.

In secondo luogo, gli impegni resi obbligatori dalla decisione impugnata lederebbero gli interessi dei terzi, violando la proporzionalità di tali misure e giustificando il loro annullamento.

In terzo luogo, il Tribunale dovrebbe riconoscere la necessità per la Commissione di garantire la proporzionalità degli impegni assunti dai terzi interessati.

4.

Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere commesso dalla Commissione, sugli impegni che essa ha reso obbligatori interferendo nel processo legislativo in corso presso il Parlamento europeo, che ha formulato riserve e preoccupazioni sulla soppressione della territorialità delle licenze nel settore audiovisivo e sul suo impatto sul finanziamento del cinema, sulla concentrazione del settore e sulla diversità culturale. La Commissione non ne avrebbe tenuto alcun conto, anticipando indebitamente l’esito di importanti discussioni legislative giacché ha condotto negoziati con una sola impresa non europea, ossia la Paramount. Tale motivo si articola in due parti.

Prima parte, secondo cui la decisione impugnata raggiunge uno scopo che rientrerebbe nelle competenze e negli obiettivi del legislatore e non della Commissione, che si è così sostituita al legislatore europeo.

Seconda parte, secondo cui l’insieme di indizi rilevato dalla GROUPE CANAL + sarebbe idoneo a costituire un principio di prova sufficiente a far sorgere un serio dubbio sulla responsabilità della Commissione nella decisione impugnata.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/52


Ricorso proposto il 9 dicembre 2016 — Karelia/EUIPO (KARELIA)

(Causa T-878/16)

(2017/C 038/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ino Karelia (Kalamata, Grecia) (rappresentante: M. Karpathakis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «KARELIA» — Domanda di registrazione n. 964 502

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 settembre 2016 nel procedimento R 1562/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e b), del regolamento n. 207/2009.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/52


Ricorso proposto il 16 dicembre 2016 — Polonia/Commissione

(Causa T-883/16)

(2017/C 038/68)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 28 ottobre 2016, relativa alla modifica delle condizioni di deroga del gasdotto Opal all’obbligo di applicazione del principio di accesso dei terzi (TPA) e alla regolamentazione delle tariffe, condizioni consentite in forza della direttiva 2033/55/CE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, in combinato disposto con l’articolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE, nonché del principio di solidarietà, a causa della concessione di una nuova deroga regolamentare a vantaggio del gasdotto Opal, benché detta deroga comprometta la sicurezza nell’approvvigionamento di gas.

2.

Secondo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione e su una violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 17, della direttiva 2009/73/CE, a causa della concessione di una nuova deroga a vantaggio del gasdotto Opal, benché detto gasdotto non costituisca un «interconnettore».

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/73/CE, a causa della concessione di una nuova deroga regolamentare a vantaggio del gasdotto Opal, malgrado l’assenza di un rischio che l’investimento non sia realizzato senza la concessione di detta deroga.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) ed e), della direttiva 2009/73/CE, a causa della concessione di una nuova deroga regolamentare a vantaggio del gasdotto Opal, malgrado l’effetto negativo di una deroga siffatta sulla concorrenza.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione delle convenzioni internazionali che vincolano l’Unione europea, e precisamente il trattato sulla carta dell’energia, il trattato che istituisce la comunità dell’energia nonché l’accordo di associazione con l’Ucraina.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/53


Ricorso proposto il 15 dicembre 2016 — Multiconnect/Commissione

(Causa T-884/16)

(2017/C 038/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Multiconnect GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: J.-M. Schultze, S. Pautke e C. Ehlenz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli atti della Commissione posti in essere dalla sua Direzione generale della Concorrenza — Servizio controllo delle fusioni, nell’ambito dell’implementazione della terza condizione («impegno non-MNO») stabilita dalla decisione M.7018, e in particolare l’affermazione enunciata da detta istituzione nei messaggi di posta elettronica dell’11 ottobre 2016 e del 29 ottobre 2016, la quale limita l’impegno non-MNO ai meri prestatori di servizi, con esclusione dei MVNO (mobile virtual network operators) come la ricorrente;

in via subordinata, annullare la decisione C(2014) 4443 final nel caso M.7018;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: violazione dei Trattati o di una regola di diritto relativa alla loro applicazione

La ricorrente fa valere che la convenuta avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretare e applicare la decisione C(2014) 4443 final nel caso M.7018 unitamente ai relativi impegni assunti, in quanto essa in sostanza limiterebbe il cosiddetto «impegno non-MNO» — con il quale la società Telefónica ha assunto l’obbligo di concedere a terzi l’accesso ai servizi 4G sul mercato all’ingrosso della telefonia mobile — ai terzi che seguono il modello operativo di un fornitore di servizi, e non farebbe in modo che la società Telefónica, conformemente all’«impegno non-MNO», conceda a terzi l’accesso ai servizi 4G nell’ambito di un modello operativo MVNO.

2.

Secondo motivo dedotto in subordine: violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione nonché errore manifesto di valutazione e difetto di motivazione, in quanto nella decisione C(2014) 4443 final si riterrebbe erroneamente che gli impegni assunti dalla Telefónica possano far venir meno qualunque perplessità in materia di concorrenza.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/54


Ricorso proposto il 15 dicembre 2016 — Mass Response Service/Commissione

(Causa T-885/16)

(2017/C 038/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mass Response Service GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: J.-M. Schultze, S. Pautke e C. Ehlenz, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli atti della Commissione, Direzione generale della Concorrenza -Servizio controllo delle fusioni, nell’ambito dell’implementazione della terza condizione («impegno non-MNO») posta dalla decisione M.7018, in particolare quelli presenti nei messaggi di posta elettronica del 24 ottobre 2016 e del 29 ottobre 2016, che contengono l’interpretazione secondo cui l’impegno non-MNO è limitato ai meri prestatori di servizi, con esclusione dei MVNOs (mobile virtual network operators) come la ricorrente;

in via subordinata, annullare la decisione C(2014) 4443 final nel caso M.7018;

condannare la commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, che sostanzialmente sono identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-884/16, Multiconnect/Commissione.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/54


Ordinanza del Tribunale del 26 ottobre 2016 — Polonia/Commissione

(Causa T-167/16) (1)

(2017/C 038/71)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 243 del 4.7.2016.


6.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/55


Ordinanza del Tribunale del 5 dicembre 2016 — McGillivray/Commissione

(Causa T-535/16) (1)

(2017/C 038/72)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-12/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).