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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Comitato europeo per il rischio sistemico |
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2017/C 31/01 CERS/2016/14 |
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2017/C 31/02 CERS/2016/05 |
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2017/C 31/03 CERS/2016/06 |
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2017/C 31/04 CERS/2016/07 |
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2017/C 31/05 CERS/2016/08 |
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2017/C 31/06 CERS/2016/09 |
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2017/C 31/07 CERS/2016/10 |
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2017/C 31/08 CERS/2016/11 |
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2017/C 31/09 CERS/2016/12 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 31/10 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8327 — Fairfax/Sagard Holdings/PSG) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 31/11 |
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2017/C 31/12 |
Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2017, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione Piattaforma sul benessere degli animali ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Comitato europeo per il rischio sistemico
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 31 ottobre 2016
relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili
(CERS/2016/14)
(2017/C 31/01)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
Visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1) e in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d) e f) e gli articoli 16 e 18,
vista la Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (2), e in particolare gli articoli 18 e 20,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il settore immobiliare gioca un ruolo importante nell'economia e la sua evoluzione può avere un influenza significativa sul sistema finanziario. Le crisi finanziarie avvenute in passato hanno dimostrato che dinamiche insostenibili nei mercati immobiliari possono aver gravi ripercussioni sulla stabilità del sistema finanziario e sull'economia nel suo insieme. Andamenti avversi del mercato immobiliare in alcuni Stati membri, sia in riferimento a immobili residenziali (residential real estate, RRE) che in riferimento a immobili non residenziali (commercial real estate, CRE), hanno provocato gravi perdite in passato e hanno avuto un impatto negativo sull'economia reale. Ciò riflette la stretta interazione tra il settore immobiliare, i finanziatori e gli altri settori economici, e i forti flussi di ritorno che collegano il sistema finanziario e l'economia reale, che amplificano gli andamenti negativi. |
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(2) |
Tali collegamenti sono importanti perché indicano che i rischi che scaturiscono dal settore immobiliare possono avere un impatto sistemico che, per sua natura, è prociclico. Le vulnerabilità del sistema finanziario tendono ad accumularsi durante la fase ascendente del ciclo immobiliare. I minori rischi percepiti e un più facile accesso ai finanziamenti può contribuire a una rapida espansione del credito e degli investimenti, nonché a un'accresciuta domanda immobiliare, esercitando una pressione al rialzo sui prezzi degli immobili. Poiché il conseguente aumento di valore delle garanzie favorisce ulteriormente la domanda e la concessione del credito, tali dinamiche, autorafforzandosi, possono trasformarsi in bolle speculative. Per contro, nella fase discendente del ciclo immobiliare, condizioni di concessione del credito più restrittive, maggiore avversione al rischio e pressione al ribasso sui prezzi degli immobili possono influenzare negativamente la resilienza di mutuatari e soggetti eroganti, determinando un indebolimento delle condizioni economiche. |
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(3) |
Pertanto, l'istituzione di un quadro maggiormente armonizzato per il monitoraggio degli andamenti dei mercati RRE e CRE, i segmenti del settore immobiliare più rilevanti ai fini della stabilità finanziaria, è cruciale per assicurare un'individuazione precoce delle vulnerabilità suscettibili di determinare future crisi finanziarie. I soggetti che definiscono le politiche hanno bisogno di una determinata serie di informazioni pertinenti, ivi inclusa una serie di indicatori principali affidabili, che siano d'ausilio all'individuazione dell'accumulo di rischi sistemici e alla verifica della potenziale necessità di interventi macroprudenziali. Inoltre, tali indicatori possono giocare un ruolo importante per stabilire se rafforzare o allentare gli strumenti macroprudenziali armonizzati indirizzati ai soggetti eroganti, disponibili nel diritto dell'Unione. Inoltre, gli indicatori possono essere anche utilizzati per guidare le autorità nazionali nell'utilizzo di strumenti macroprudenziali nazionali mirati ai mutuatari. |
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(4) |
La mancanza di definizioni operative condivise tra gli Stati membri relative ai settori RRE e CRE, nonché i limiti operativi sulla disponibilità di dati per una serie di indicatori rilevanti, pregiudica l'affidabilità delle analisi della stabilità finanziaria, rendendo difficoltosa la verifica e la comparazione accurate dei rischi sui mercati nazionali. Sul versante degli RRE, l'attività pregressa del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) (3) ha evidenziato che non sono ancora disponibili dati comparabili di elevata qualità relativi ad alcuni parametri principali necessari alla sorveglianza in materia di stabilità finanziaria e alla definizione delle politiche. Inoltre, la verifica della capacità di tali indicatori di dare il preallarme rispetto all'accumulazione di rischi sistemici è stata ostacolata dall'assenza di serie temporali affidabili e armonizzate. Sul versante della CRE, un analogo studio del CERS (4) ha concluso che l'assenza di definizioni operative armonizzate di immobile non residenziale e la mancanza di un quadro di rilevazione dei dati granulare e coerente per cogliere più ampi andamenti di mercato ha reso problematica l'analisi dei rischi sistemici. |
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(5) |
Negli Stati membri sono state concepite e attuate misure volte ad attenuare gli effetti prociclici dei mercati immobiliari e rafforzare la resilienza degli enti creditizi nei confronti di ripercussioni negative derivanti dalle dinamiche dei mercati immobiliari. Inoltre, le norme prudenziali per il settore bancario dell'Unione, come previste nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e nella Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), hanno introdotto una serie di strumenti, come requisiti patrimoniali settoriali, mirati a ridurre i rischi emergenti in specifici settori, incluso quello immobiliare. Il quadro prudenziale dell'Unione si concentra principalmente su misure basate sul patrimonio mirate alla struttura patrimoniale degli enti creditizi. Gli strumenti mirati ai mutuatari, come i limiti imposti al rapporto prestito/valore, al rapporto prestito/reddito, al rapporto debito/reddito, al rapporto di copertura degli interessi e al rapporto servizio del debito/reddito o al rapporto di copertura del servizio del debito, non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE e la loro applicazione è regolata dal diritto nazionale. Alcuni di questi strumenti sono già stati attivati da diversi Stati membri, sebbene possano variare le definizioni degli strumenti e degli indicatori. |
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(6) |
Nell'assolvere il proprio compito, il CERS dovrebbe contribuire a garantire la stabilità finanziaria e attenuare ripercussioni negative sul mercato interno e sull'economia reale. A tali fini, sono di cruciale importanza la disponibilità di definizioni operative armonizzate e una serie di base di indicatori immobiliari comparabili e prontamente disponibili. Una migliore comprensione delle caratteristiche cicliche e strutturali dei mercati RRE e CRE nell'Unione risulterà utile per consentire alle autorità macroprudenziali nazionali di seguire meglio le dinamiche del settore immobiliare, di individuare le minacce che esso pone alla stabilità finanziaria e di fornire linee guida per l’adozione di misure appropriate. |
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(7) |
Sarebbe pertanto necessario colmare le attuali lacune nella disponibilità e nella comparabilità dei dati relativi ai mercati RRE e CRE nell'Unione rilevanti a fini macroprudenziali. Di conseguenza, a tal fine, sarebbe necessario fornire definizioni operative obiettivo. Inoltre, dovrebbe essere individuata una serie comune di indicatori di cui è raccomandato il monitoraggio alle autorità nazionali macroprudenziali al fine di valutare i rischi derivanti dai settori RRE e CRE, nonché definizioni obiettivo di tali indicatori. Le linee guida dovrebbero precisare ulteriormente le dimensioni e il livello di granularità di ciascun indicatore, l'ambito delle informazioni previste e la misura degli indicatori. |
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(8) |
L'adozione di definizioni e metodi armonizzati per misurare gli indicatori utilizzati per il monitoraggio dei mercati RRE e CRE non impedisce alle autorità macroprudenziali nazionali di fare affidamento, per le proprie valutazioni interne sul rischio e sulle politiche, su indicatori immobiliari basati su definizioni e parametri propri, che possono essere maggiormente adeguati per soddisfare i requisiti nazionali. |
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(9) |
Tenuto conto del carattere fortemente prociclico dell'andamento dei mercati CRE, il monitoraggio del rischio in tali mercati dovrebbe essere effettuato più frequentemente del monitoraggio dei mercati RRE. Di conseguenza, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato almeno su base trimestrale sia per il mercato fisico che per gli investimenti, i flussi creditizi e i relativi criteri di concessione del credito. Il monitoraggio delle consistenze degli investimenti e dei prestiti e dei relativi criteri di concessione del credito nel settore CRE, nonché dell'evoluzione dei criteri di concessione del credito nel settore RRE dovrebbe essere effettuato almeno su base annua. |
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(10) |
Considerata l’eterogenità dei mercati CRE, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero essere incoraggiate a scomporre la serie comune di indicatori in base alle dimensioni rilevanti, quali la tipologia degli immobili, la loro localizzazione e la tipologia e la nazionalità dei partecipanti al mercato. Inoltre, il CERS incoraggia le autorità macroprudenziali nazionali a prendere in considerazione le informazioni sulla distribuzione degli indicatori chiave quali il rapporto prestito/valore al momento della concessione, il rapporto prestito/valore attuale, il rapporto di copertura degli interessi e il rapporto di copertura del servizio del debito secondo le classi di rischio rilevanti. Poiché attualmente non sono disponibili informazioni su tali distribuzioni a livello dell’Unione, non è possibile fornire alcuna indicazione specifica per quanto concerne le classi di rischio rilevanti per tali indicatori CRE. In assenza di informazioni più specifiche, un monitoraggio sulla base delle caratteristiche di distribuzione degli indicatori (ad es. quantili) può costituire una valida alternativa, concentrando l'attenzione sui rischi di coda (vale a dire sui quantili superiori o inferiori all'indicatore considerato). |
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(11) |
I mercati CRE sono tipicamente caratterizzati da un ampio spettro di partecipanti al mercato, spesso con sede all'estero e a volte non soggetti ad alcuna vigilanza microprudenziale o macroprudenziale. Le autorità europee di vigilanza (AEV) dovrebbero pertanto essere incoraggiate a pubblicare su base annuale i dati rilevanti aggregati a livello di paese sull'attività nei mercati CRE di soggetti che ricadono sotto la loro vigilanza, attingendo ai dati raccolti attraverso i modelli regolamentari di segnalazione preesistenti. La pubblicazione approfondirà la conoscenza da parte delle autorità macroprudenziali nazionali dell'attività dei soggetti di altri Stati membri nel loro mercato nazionale CRE. |
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(12) |
Oltre all'utilizzo di indicatori quantitativi, il CERS incoraggia le autorità macroprudenziali nazionali a monitorare l'evoluzione dei mercati immobiliari tenendo contatti regolari con i partecipanti al mercato rilevanti, in particolare per il settore CRE. |
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(13) |
La presente raccomandazione è stata preparata tenendo conto di altre iniziative internazionali ed europee in corso nel campo dell'armonizzazione e della raccolta dei dati: tra queste, quella maggiormente significativa per colmare le lacune nei dati sugli immobili è il Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (7) che ha introdotto il progetto AnaCredit. Tuttavia, a causa di alcune caratteristiche di AnaCredit non è possibile fare esclusivo affidamento su di esso per soddisfare le esigenze informative individuate nella presente raccomandazione. In primo luogo, le definizioni di RRE e CRE fornite nella raccomandazione sono più dettagliate e adeguate ai fini della stabilità finanziaria di quelle previste dal Regolamento (UE) 2016/867, che fa esclusivo riferimento alle definizioni del Regolamento (UE) n. 575/2013. In secondo luogo, nel Regolamento (UE) n. 2016/867 non sono previste informazioni su alcuni indicatori chiave e segmenti di mercato identificati come importanti per la stabilità finanziaria nella presente raccomandazione (come il segmento degli acquisti a fini locativi). In terzo luogo, solo gli Stati membri dell'area dell'euro rientrano nell'ambito di applicazione di AnaCredit. Gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro possono partecipare su base volontaria, ma non è ancora chiaro in questa fase quali Stati membri lo faranno. In quarto luogo, AnaCredit si limita attualmente alle persone giuridiche e altre unità istituzionali, incluse le società non finanziarie. Le informazioni sul credito concesso alle persone fisiche non rientrano ancora nel suo ambito di applicazione e la tempistica per una tale estensione non è ancora definita. In quinto luogo, AnaCredit raccoglie i crediti detenuti o gestiti da enti creditizi. Questo approccio comporta che i crediti detenuti da altri partecipanti al mercato sono registrati in AnaCredit esclusivamente quando il credito è gestito da un ente creditizio. L'importanza degli altri partecipanti al mercato nel finanziamento immobiliare, in particolare in relazione agli immobili CRE, richiede un’estesa raccolta dei crediti erogati da tali enti. Come indicato ai considerando 10 e 12 del Regolamento BCE/2016/13, nel preparare le successive fasi di AnaCredit, l’ambito dei crediti in questo segmento di mercato sarà esaminato quale parte della procedura di valutazione dei costi e dei benefici, prima di eventuali ampliamenti degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e degli obblighi di segnalazione per coprire meglio i prestiti garantiti da RRE e CRE. In sesto luogo, in applicazione del principio di proporzionalità le banche di piccole dimensioni possono essere escluse dall’ambito di AnaCredit (8), sebbene un'autorità macroprudenziale possa ritenere necessario, per motivi di stabilità finanziaria, monitorare anche la loro attività nel settore immobiliare. |
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(14) |
Al fine di conseguire un'applicazione coerente degli indicatori immobiliari e di utilizzare come base le decisioni, le strutture, i progetti e il lavoro metodologico esistenti, è consigliato collegarsi con il progetto AnaCredit per l’attuazione della presente raccomandazione. |
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(15) |
Lo scopo della presente raccomandazione è far sì che le autorità macroprudenziali nazionali attuino un quadro di riferimento per il monitoraggio degli andamenti del settore immobiliare rilevanti per la stabilità finanziaria basato sulle definizioni e gli indicatori obiettivo condivisi e raccomandati. Il CERS ritiene altresì che sarebbe vantaggioso, per la determinazione delle politiche di stabilità finanziaria e macroprudenziale, raccogliere e diffondere regolarmente, a livello dell’Unione, dati nazionali comparabili relativi a tali indicatori. Ciò consentirebbe non solo una valutazione più accurata dei rischi legati al settore immobiliare negli Stati membri, ma anche un raffronto dell’utilizzo degli strumenti di politica macroprudenziali attivati dagli Stati membri per far fronte alle vulnerabilità relative al settore immobiliare. Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del CERS, la BCE è tenuta a fornire assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. La BCE si trova quindi in una buona posizione per coordinare tale raccolta e diffusione di dati a livello dell’Unione. Il lavoro in proposito dovrebbe essere avviato immediatamente dopo l’adozione della raccomandazione, in consultazione con Eurostat e le agenzie nazionali di statistica a seconda dei casi. Quando le autorità macroprudenziali inizieranno ad attuare la raccomandazione e prenderà avvio l’effettiva raccolta di dati a livello dell’Unione, ulteriori direttive tecniche e lavoro sulle definizioni e sugli indicatori obiettivi si renderanno necessari per tenere conto delle specificità dei mercati o dei segmenti di mercato e per assicurare la qualità statistica dei dati; tuttavia, qualsiasi direttiva più dettagliata per l’attuazione della raccomandazione non dovrebbe modificare le caratteristiche e gli scopi fondamentali delle definizioni e degli indicatori obiettivo stabiliti dalla presente raccomandazione. |
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(16) |
Nell'attuazione della presente raccomandazione e nell’ulteriore attività tecnica indicata al considerando 15 si dovrebbe tenere debitamente conto del principio di proporzionalità. Nell'applicazione degli indicatori rilevanti e dei relativi metodi di calcolo si dovrebbe tenere conto dell'ampiezza e dell'evoluzione dei mercati RRE e CRE nazionali. Qualsiasi valutazione riguardante l’attuazione della raccomandazione dovrebbe tener conto dei progressi e dei vincoli riscontrati nella raccolta dei dati a livello dell’Unione menzionati al considerando 15. In particolare, le relazioni finali previste per la fine del 2020 per le raccomandazioni da A a D possono non comprendere tutti gli indicatori chiave se ciò è giustificato da detti vincoli. |
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(17) |
La presente raccomandazione fa salvi i mandati in materia di politica monetaria delle banche centrali dell’Unione. |
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(18) |
Nel predisporre la presente raccomandazione si è tenuto conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati del settore privato. |
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(19) |
Le raccomandazioni del CERS sono pubblicate dopo che il Consiglio generale ha informato il Consiglio della propria intenzione in tal senso, dando al Consiglio la possibilità replicare, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
SEZIONE 1
RACCOMANDAZIONI
Raccomandazione A — Monitoraggio dei rischi derivanti dal settore immobiliare residenziale
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1. |
Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di attuare un quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi per il loro settore RRE nazionale, comprendente informazioni sugli attuali criteri di concessione del credito in relazione ai prestiti garantiti da RRE nazionali. A tal fine, la seguente serie di indicatori per i criteri di concessione del credito è raccomandata per il monitoraggio effettivo dei rischi derivanti dal mercato RRE:
Le informazioni su tali indicatori dovrebbero riguardare i finanziatori nazionali su base individuale e dovrebbero essere sufficientemente rappresentative del mercato nazionale dei prestiti garantiti da RRE. |
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2. |
Ove gli alloggi acquistati a fini locativi rappresentino una significativa fonte di rischi derivanti dal settore immobiliare nazionale, probabilmente in quanto costituiscono una quota significativa delle consistenze o dei flussi del totale dei prestiti garantiti da RRE, ma non solo, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di attuare un quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi basato su una serie di indicatori supplementari per questo segmento di mercato. Ove per valutare la significatività degli alloggi acquistati a fini locativi non siano disponibili informazioni quantitative ovvero queste lo siano solo in misura limitata, può rendersi necessario effettuare una valutazione iniziale sulla base di informazioni di natura più qualitativa. Gli indicatori supplementari per questo segmento di mercato dovrebbero comprendere:
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3. |
Per il calcolo degli indicatori di cui ai paragrafi 1 e 2, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di attenersi alle linee guida specificate nell'allegato IV alla presente raccomandazione. |
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4. |
Sulla base degli indicatori specificati nei paragrafi 1 e 2 si raccomanda alle autorità nazionali macroprudenziali di monitorare l'evoluzione del settore RRE nazionale almeno su base annua. |
Raccomandazione B - Informazioni rilevanti in relazione al settore immobiliare residenziale
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1. |
Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare la distribuzione univariata e le distribuzioni congiunte selezionate degli indicatori rilevanti come specificato nel modello A dell'allegato II alla presente raccomandazione. Tale modello contiene linee guida sulla granularità delle informazioni rilevanti per il monitoraggio dei rischi derivanti dal settore RRE nazionale. |
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2. |
Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare i rischi in relazione ai differenti indicatori sulla base delle seguenti informazioni come specificato nel modello A dell'allegato II della presente raccomandazione.
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3. |
Ove gli alloggi acquistati a fini locativi rappresentino una significativa fonte di rischi derivanti dal settore RRE nazionale, probabilmente in quanto costituiscono una quota significativa della consistenza o dei flussi del totale dei prestiti garantiti da RRE, ma non solo, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare i rischi in relazione agli indicatori rilevanti separatamente per gli alloggi acquistati a fini locativi e per gli immobili ad uso del proprietario. In tal caso le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero prendere in esame le disaggregazioni specificate nel modello B dell'allegato II alla presente raccomandazione. |
Raccomandazione C — Monitoraggio dei rischi derivanti dal settore immobiliare non residenziale
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1. |
Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di attuare un quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi per il proprio settore CRE nazionale. A tal fine, la seguente serie di indicatori è raccomandata per l’efficace monitoraggio dei rischi derivanti dal mercato CRE: Indicatori relativi al mercato CRE fisico:
Indicatori relativi alle esposizioni creditizie CRE del sistema finanziario:
Indicatori sui criteri di concessione del credito CRE;
Le informazioni su tali indicatori dovrebbero riguardare i finanziatori su base individuale e dovrebbero essere sufficientemente rappresentative del mercato CRE nazionale. |
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2. |
Laddove si ritenga che gli investimenti rappresentino una quota significativa dei finanziamenti per CRE, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di includere nel quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi per il proprio settore CRE nazionale anche la seguente serie di indicatori aggiuntivi sulle esposizioni per investimenti in CRE:
Le informazioni su tali indicatori dovrebbero riguardare gli investitori su base individuale e dovrebbero essere sufficientemente rappresentative del mercato CRE nazionale. |
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3. |
Per il calcolo degli indicatori elencati ai paragrafi 1 e 2, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di seguire le linee guida specificate nell'allegato V e, ove opportuno per i CRE, nell'allegato IV alla presente raccomandazione. |
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4. |
Sulla base degli indicatori specificati ai paragrafi 1 e 2, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare gli sviluppi nel settore CRE nazionale almeno su base trimestrale per il mercato fisico, i flussi di finanziamenti e investimenti (compresi i flussi di prestiti deteriorati, gli accantonamenti per perdite su crediti e gli aggiustamenti di valutazione sugli investimenti) e i corrispondenti criteri di concessione del credito. Tale monitoraggio dovrebbe essere effettuato almeno su base annua per le consistenze di prestiti e investimenti (comprese le consistenze di prestiti deteriorati, gli accantonamenti per perdite su crediti e gli aggiustamenti di valutazione sugli investimenti) e i relativi criteri di concessione del credito. |
Raccomandazione D — Informazioni rilevanti in relazione al settore immobiliare non residenziale
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1. |
Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare gli indicatori rilevanti come specificati nei modelli A, B e C dell'allegato III alla presente raccomandazione. Tali modelli forniscono linee guida sulla granularità delle informazioni necessarie per monitorare i rischi derivanti dal settore CRE nazionale. |
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2. |
Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare i rischi in relazione ai differenti indicatori sulla base delle seguenti informazioni, come specificato nei modelli A, B e C dell'allegato III alla presente raccomandazione:
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3. |
Laddove si ritenga che gli investimenti rappresentino una quota significativa dei finanziamenti per CRE, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di includere nel quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi per il proprio settore CRE nazionale anche la seguente serie di indicatori aggiuntivi sulle esposizioni per investimenti in CRE come specificato nel modello B dell’allegato III alla presente raccomandazione:
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Raccomandazione E — Pubblicazione dei dati sull'esposizione verso i mercati immobiliari non residenziali nazionali da parte delle autorità europee di vigilanza
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1. |
Si raccomanda all'Autorità bancaria europea (ABE), all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di pubblicare, almeno su base annua, i dati aggregati sulle esposizioni dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza verso ciascun mercato CRE nazionale nell'Unione in conformità alle linee guida di cui all'allegato V.9 alla presente raccomandazione. I dati aggregati dovrebbero basarsi sulle informazioni a disposizione delle AEV mediante gli obblighi di segnalazione in vigore. |
SEZIONE 2
ATTUAZIONE
1. Definizioni
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1. |
Ai fini della presente raccomandazione, e tenendo in considerazione le ulteriori specifiche tecniche di cui agli allegati IV e V della presente raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni:
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2. Criteri di attuazione
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1. |
Ai fini dell’attuazione della presente raccomandazione si applicano i seguenti criteri:
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2. |
Si richiede ai destinatari di riferire al CERS e al Consiglio in merito alle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o di motivare adeguatamente l’inerzia. Le relazioni dovrebbero quanto meno contenere:
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3. Tempistica per il seguito da dare alla raccomandazione
Si richiede ai destinatari di riferire al CERS e al Consiglio in merito alle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o di motivare adeguatamente l’inerzia secondo la seguente tempistica:
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1. |
Raccomandazione A
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2. |
Raccomandazione B
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3. |
Raccomandazione C
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4. |
Raccomandazione D
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5. |
Raccomandazione E
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4. Controllo e valutazione
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1. |
Il segretariato del CERS:
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2. |
Il Consiglio generale valuta le azioni intraprese e le motivazioni comunicate dai destinatari e, se del caso, decide se la presente raccomandazione non sia stata rispettata e se i destinatari abbiano omesso di fornire adeguate motivazioni della propria inerzia. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 ottobre 2016.
Francesco MAZZAFERRO
Capo del Segretariato del CERS,
per conto del Consiglio generale del CERS
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(2) GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.
(3) CERS, Report on residential real estate and financial stability in the EU, dicembre 2015.
(4) CERS, Report on commercial real estate and financial stability in the EU, dicembre 2015.
(5) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).
(6) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(7) Regolamento (UE) 2016/867 della BCE, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).
(8) Le Banche centrali nazionali possono concedere delle deroghe agli enti creditizi di piccole dimensioni purché il contributo complessivo di tutti gli enti creditizi a cui è concessa una deroga all'intero importo in essere di prestiti nello Stato membro segnalante non superi il 2 %.
(9) Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (GU C 41 del 14.2.2012, pag. 1).
ALLEGATO I
CRITERI DI CONFORMITA' PER LE RACCOMANDAZIONI
1. Raccomandazione A
Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alle raccomandazioni A(1) e A(2), ove esse:
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a) |
valutino se gli indicatori rilevanti sui criteri di concessione del credito per prestiti garantiti da RRE siano considerati o implementati nel quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi del settore RRE nella loro giurisdizione; |
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b) |
valutino i progressi compiuti nell'uso degli indicatori specificati nella raccomandazione A(1) per tale monitoraggio; |
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c) |
valutino la misura in cui le informazioni sugli indicatori rilevanti, già disponibili o disponibili nel futuro, siano sufficientemente rappresentative degli attuali criteri di concessione del credito nel rispettivo mercato dei prestiti garantiti da RRE; |
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d) |
valutino se l'acquisto di immobili a fini locativi rappresenti una significativa fonte di rischi derivanti dal settore immobiliare nazionale o costituisca una quota significativa delle consistenze del totale dei prestiti garantiti da RRE; |
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e) |
nei casi in cui l'acquisto di immobili a fini locativi sia considerato una significativa fonte di rischi derivanti dal settore immobiliare nazionale o costituisca una quota significativa delle consistenze del totale dei prestiti garantiti da RRE, valutino i progressi compiuti nell'uso degli indicatori per il monitoraggio dei rischi specificati nella raccomandazione A(2). |
Si considera che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alle raccomandazioni A(3) e A(4), ove esse:
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a) |
assicurino l'adozione dei metodi specificati nell'allegato IV per il calcolo degli indicatori elencati nelle raccomandazioni A(1) e A(2); |
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b) |
nei casi in cui sia usato un altro metodo oltre a quello specificato nell’allegato IV per il calcolo degli indicatori rilevanti, segnalino le caratteristiche tecniche del metodo e la sua efficacia nel monitoraggio dei rischi derivanti dal settore RRE; |
|
c) |
assicurino che gli indicatori rilevanti elencati nelle raccomandazioni A(1) e A(2) siano usati per monitorare i rischi nel settore RRE almeno annualmente. |
2. Raccomandazione B
Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alle raccomandazioni B(1) e B(2), ove esse:
|
a) |
valutino i progressi compiuti nel monitoraggio della distribuzione univariata e delle distribuzioni congiunte selezionate degli indicatori rilevanti come specificato nel modello A dell'allegato II; |
|
b) |
valutino i progressi compiuti nell'uso delle informazioni specificate nella raccomandazione B(2) e nel modello A dell'allegato II come una guida nel monitoraggio dei rischi rilevanti. |
Nei casi in cui l'acquisto di immobili a fini locativi sia considerato una significativa fonte di rischi derivanti dal settore immobiliare nazionale o costituisca una quota significativa delle consistenze o dei flussi del totale dei prestiti garantiti da RRE, si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alla raccomandazione B(3), ove esse:
|
a) |
valutino i progressi compiuti nel monitoraggio separato degli indicatori rilevanti per l'acquisto di alloggi a fini locativi e immobili ad uso del proprietario; |
|
b) |
valutino i progressi compiuti nel monitoraggio dei dati pertinenti disaggregati sulla base delle dimensioni specificate nei modelli A e B dell'allegato II. |
3. Raccomandazione C
Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alla raccomandazione C(1), ove esse:
|
a) |
valutino se gli indicatori rilevanti per le esposizioni CRE nazionali siano considerati o implementati nel quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi per il settore CRE della loro giurisdizione; |
|
b) |
assicurino l'inclusione degli indicatori relativi al mercato fisico, degli indicatori relativi alle esposizioni creditizie del sistema finanziario e degli indicatori relativi ai criteri di concessione del credito; quando la raccolta di queste tipologie di indicatori sul mercato fisico non rientra nell’ambito dei poteri di un’autorità macroprudenziale, tale impossibilità sarà considerata sufficiente per spiegare l’inattività dell’autorità interessata nella fase di valutazione; |
|
c) |
valutino se gli investimenti rappresentino una fonte significativa di finanziamento per il settore CRE nazionale; |
|
d) |
nei casi in cui gli investimenti siano considerati una fonte significativa di finanziamento per il settore CRE nazionale, valutino i progressi compiuti nell'uso degli indicatori aggiuntivi per il monitoraggio del rischio specificati nella raccomandazione C(2); |
|
e) |
valutino i progressi nell’utilizzo degli indicatori specificati, almeno, nella raccomandazione C(1) e, se del caso, nella raccomandazione C(2); |
|
f) |
valutino qualora le informazioni relative a questi indicatori (già disponibili o che dovrebbero essere disponibili) siano sufficientemente rappresentative del mercato nazionale CRE. |
Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alle raccomandazioni C(3) e C(4) ove esse:
|
a) |
assicurino l'adozione dei metodi per il calcolo degli indicatori elencati nella raccomandazione C(1) e nella raccomandazione C(2), come specificati nell’allegato V e, ove appropriati per i CRE, nell'allegato IV; |
|
b) |
nei casi in cui sia usato un altro metodo oltre a quello specificato nell’allegato IV e nell'allegato V per il calcolo degli indicatori rilevanti, segnalino le caratteristiche tecniche del metodo e la sua efficacia nel monitoraggio dei rischi derivanti dal settore CRE; |
|
c) |
assicurino che gli indicatori elencati nella raccomandazione C(1) siano usati per monitorare gli sviluppi nel settore CRE almeno su base trimestrale per gli indicatori del mercato fisico, i flussi di finanziamenti e investimenti (compresi i flussi di prestiti deteriorati e gli accantonamenti per perdite su crediti) e i corrispondenti criteri di concessione del credito, e almeno su base annuale per le consistenze di prestiti e investimenti (incluse le consistenze di prestiti deteriorati e gli accantonamenti per perdite su crediti) e i corrispondenti criteri di concessione del credito; |
|
d) |
nei casi in cui gli investimenti siano considerati una fonte significativa di finanziamento per il settore CRE nazionale, assicurino che gli indicatori elencati nella raccomandazione C(2) siano utilizzati per monitorare gli sviluppi nel settore CRE almeno trimestralmente per i flussi di investimenti (compresi gli aggiustamenti di valutazione sugli investimenti) e almeno annualmente per le consistenze degli investimenti (compresi gli aggiustamenti di valutazione sugli investimenti). |
4. Raccomandazione D
Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alla raccomandazione D ove esse:
|
a) |
valutino i progressi compiuti nel monitoraggio degli indicatori rilevanti come specificati nei modelli A, B e C dell'allegato III; |
|
b) |
valutino i progressi compiuti nell'uso delle informazioni rilevanti come specificato nella raccomandazione D(2) e indicato nei modelli A, B e C dell'allegato III come una guida nel monitoraggio dei rischi rilevanti; |
|
c) |
nei casi in cui gli investimenti siano considerati una fonte significativa di finanziamento per il settore CRE nazionale, valutino i progressi nell’utilizzo delle informazioni rilevanti come specificato nella raccomandazione D(3) e indicato nel modello B dell’allegato III come una guida nel monitoraggio dei rischi rilevanti; |
|
d) |
nei casi in cui gli indicatori supplementari siano utilizzati per monitorare gli sviluppi nel settore CRE, segnalino le informazioni supplementari utilizzate per il monitoraggio dei rischi. |
5. Raccomandazione E
Si ritiene che le autorità macroprudenziali nazionali si siano conformate alla raccomandazione E, ove esse:
|
a) |
definiscano un modello per la pubblicazione dei dati sulle esposizioni degli enti inclusi nel rispettivo ambito di supervisione di ciascun mercato CRE nazionale nell'Unione; |
|
b) |
pubblichino, almeno su base annuale, i dati aggregati raccolti in conformità agli attuali obblighi di segnalazione sulle esposizioni degli enti inclusi nel rispettivo ambito di supervisione di ciascun mercato CRE nazionale nell'Unione. |
ALLEGATO II
MODELLI INDICATIVI PER GLI INDICATORI SUL SETTORE IMMOBILIARE RESIDENZIALE
1. Modello A: indicatori e relative disaggregazioni relativi ai prestiti garantiti da RRE
|
FLUSSI= nuova produzione di prestiti garantiti da RRE nel periodo di segnalazione, secondo il soggetto erogante. Alle autorità macroprudenziali nazionali che sono in grado di distinguere tra prestiti garantiti da RRE effettivamente nuovi e prestiti rinegoziati è data l'opzione di identificare i prestiti rinegoziati come disaggregazione separata. CONSISTENZE= Dati per le consistenze di prestiti garantiti da RRE alla data di segnalazione (ad es. fine anno) vn= importo in valuta nazionale #= numero di contratti a= anno/i media= media del rapporto rilevante d/c= di cui |
Distribuzione univariante
|
Descrizione sintetica del portafoglio prestiti garantiti da RRE |
|
FLUSSI |
|
|
Servizio del prestito/reddito all'origine (LTV-O) |
|
FLUSSI |
|
Prestiti erogati |
|
vn, # |
|
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media (in %) |
|
d/c per acquisti a fini locativi |
|
vn, # |
|
|
d/c per acquisti a fini locativi |
|
Media (in %) |
|
d/c per acquisti ad uso del proprietario |
|
vn, # |
|
|
d/c per acquisti ad uso del proprietario |
|
Media (in %) |
|
d/c per acquisti prima casa |
|
vn, # |
|
|
d/c per acquisti prima casa |
|
Media (in %) |
|
d/c di cui prestiti in valuta |
|
vn, # |
|
|
d/c di cui prestiti in valuta |
|
Media (in %) |
|
d/c ad ammortamento completo |
|
vn, # |
|
|
d/c ad ammortamento totale |
|
Media (in %) |
|
d/c ad ammortamento parziale |
|
vn, # |
|
|
d/c ad ammortamento parziale |
|
Media (in %) |
|
d/c non ad ammortamento (*1) |
|
vn, # |
|
|
d/c non ad ammortamento (*1) |
|
Media (in %) |
|
d/c ≤ 1a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
|
d/c ≤ 1 a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
|
d/c ] 1a; 5a] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
|
d/c ] 1a; 5a] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
|
d/c ≤ ] 5a; 10a ] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
|
d/c ≤ ] 5 a; 10 a ] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
|
d/c> 10a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
|
d/c> 10 a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
|
d/c> rinegoziati (opzionale) |
|
vn, # |
|
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
≤10 % |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
|
]10 % ; 20 %] |
|
vn, # |
|
Prestito/valore all'origine (LTV-O) |
|
FLUSSI |
|
|
]20 % ; 30 %] |
|
vn, # |
|
|
|
|
]30 % ; 40 %] |
|
vn, # |
||
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media (in %) |
|
|
]40 % ; 50 %] |
|
vn, # |
|
d/c per acquisti a fini locativi |
|
Media (in %) |
|
|
]50 % ; 60 %] |
|
vn, # |
|
d/c per acquisti ad uso del proprietario |
|
Media (in %) |
|
|
> 60 % |
|
vn, # |
|
d/c per acquisti prima casa |
|
Media (in %) |
|
|
Non disponibile |
|
vn, # |
|
d/c di cui prestiti in valuta |
|
Media (in %) |
|
|
|
|
|
|
d/c ad ammortamento totale |
|
Media (in %) |
|
|
|
|
|
|
d/c ad ammortamento parziale |
|
Media (in %) |
|
|
Servizio del debito/reddito all'origine (DSTI-O) (Opzionale) |
|
FLUSSI |
|
d/c non ad ammortamento (*1) |
|
Media (in %) |
|
|
|
||
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media (in %) |
|
≤ 50 % |
|
vn, # |
|
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
]50 % ; 60 %] |
|
vn, # |
|
|
≤10 % |
|
vn, # |
|
]60 % ; 70 %] |
|
vn, # |
|
|
]10 % ; 20 %] |
|
vn, # |
|
]70 % ; 80 %] |
|
vn, # |
|
|
]20 % ; 30 %] |
|
vn, # |
|
]80 % ; 90 %] |
|
vn, # |
|
|
]30 % ; 40 %] |
|
vn, # |
|
]90 % ; 100 %] |
|
vn, # |
|
|
]40 % ; 50 %] |
|
vn, # |
|
]100 % ; 110 %] |
|
vn, # |
|
|
]50 % ; 60 %] |
|
vn, # |
|
> 110 % |
|
vn, # |
|
|
> 60 % |
|
vn, # |
|
Non disponibile |
|
vn, # |
|
|
Non disponibile |
|
vn, # |
|
Prestito/valore attuale (LTV-C) |
|
|
CONSISTENZE |
|
Prestito/reddito all'origine (LTV-O) |
|
FLUSSI |
|
MEDIA PONDERATA |
|
|
Media (in %) |
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media |
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
≤ 50 % |
|
|
vn, # |
|
≤3 |
|
vn, # |
|
]50 % ; 60 %] |
|
|
vn, # |
|
]3 ; 3,5 ] |
|
vn, # |
|
]60 % ; 70 %] |
|
|
vn, # |
|
]3,5 ; 4] |
|
vn, # |
|
]70 % ; 80 %] |
|
|
vn, # |
|
]4 ; 4,5 ] |
|
vn, # |
|
]80 % ; 90 %] |
|
|
vn, # |
|
]4,5 ; 5] |
|
vn, # |
|
]90 % ; 100 %] |
|
|
vn, # |
|
]5 ; 5,5 ] |
|
vn, # |
|
]100 % ; 110 %] |
|
|
vn, # |
|
]5,5 ; 6] |
|
vn, # |
|
> 110 % |
|
|
vn, # |
|
> 6 |
|
vn, # |
|
Non disponibile |
|
|
vn, # |
|
Non disponibile |
|
vn, # |
|
Scadenze all'origine |
|
FLUSSI |
|
|
Debito/reddito all'origine (DTI-O) |
|
FLUSSI |
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media (anni) |
|
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media |
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
≤ 5a |
|
vn, # |
|
|
≤3 |
|
vn, # |
|
]5a ; 10a] |
|
vn, # |
|
|
]3 ; 3,5 ] |
|
vn, # |
|
]10a ; 15a] |
|
vn, # |
|
|
]3,5 ; 4] |
|
vn, # |
|
]15a ; 20a] |
|
vn, # |
|
|
]4 ; 4,5 ] |
|
vn, # |
|
]20a ; 25a] |
|
vn, # |
|
|
]4,5 ; 5] |
|
vn, # |
|
]25a ; 30a] |
|
vn, # |
|
|
]5 ; 5,5 ] |
|
vn, # |
|
]30a ; 35a] |
|
vn, # |
|
|
]5,5 ; 6] |
|
vn, # |
|
> 35a |
|
vn, # |
|
|
]6,5 ; 7] |
|
vn, # |
|
Non disponibile |
|
vn, # |
|
|
> 7 |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
|
Non disponibile |
|
vn, # |
DISTRIBUZIONE CONGIUNTA
|
FLUSSI |
|
Servizio del prestito/reddito all'origine (LTV-O) |
|
FLUSSI |
|
Servizio del prestito/reddito all'origine (LTV-O) |
||||
|
|
|
≤30 % |
]30 % ; 50 %] |
>50 % |
|
Periodo di fissazione del tasso di interesse iniziale |
|
≤30 % |
]30 % ; 50 %] |
>50 % |
|
LTV-O ≤ 80 % |
|
|
|
|
|
d/c ≤ 1a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
Scadenza all'origine |
|
|
|
|
|
d/c ] 1a; 5a] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
≤ 20a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
d/c ] 5a; 10a] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
]20a ; 25a] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
d/c > 10a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
> 25a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
|
|
|
|
|
|
LTV-O ]80 %-90 %] |
|
|
|
|
|
FLUSSI |
|
Debito/reddito all'origine (DTI-O) |
||
|
Scadenza all'origine |
|
|
|
|
|
|
||||
|
≤ 20a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
Prestito/valore all'origine (LTV-O) |
|
≤ 4 |
]4 ; 6] |
> 6 |
|
]20a ; 25a] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
LTV-O ≤ 80 % |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
> 25a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
LTV-O ]80 %90 %] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
LTV-O ]90 %-110 %] |
|
|
|
|
|
LTV-O ]90 %110 %] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
Scadenza all'origine |
|
|
|
|
|
LTV-O ≤ 110 % |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
≤ 20a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
|
|
|
|
|
|
]20a ; 25a] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
|
|
|
|
|
|
> 25a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
|
|
|
|
|
|
LTV-O ≤ 110 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scadenza all'origine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
≤ 20a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
|
|
|
|
|
|
]20a ; 25a] |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
|
|
|
|
|
|
> 25a |
|
vn, # |
vn, # |
vn, # |
|
|
|
|
|
|
2. Modello B: indicatori e relative disaggregazioni relativi ai prestiti garantiti da RRE per l’acquisto di immobili a fini locativi e a uso del proprietario
|
FLUSSI= nuova produzione di prestiti garantiti RRE nel periodo di segnalazione, secondo il soggetto erogante. Alle autorità macroprudenziali nazionali che sono in grado di distinguere tra prestiti garantiti da RRE effettivamente nuovi e prestiti rinegoziati è data l'opzione di identificare i prestiti rinegoziati come disaggregazione separata. CONSISTENZE= Dati per le consistenze di prestiti grantiti da RRE alla data di segnalazione (ad es. fine anno) vn= importo in valuta nazionale #= numero di contratti a= anno/i media= media del rapporto rilevante d/c= di cui |
PRESTITI PER ACQUISTI A FINI LOCATIVI
|
Descrizione sintetica dei prestiti per acquisti a fini locativi |
|
FLUSSI |
|
Rapporto di copertura degli interessi all'origine (ICR-O) |
|
FLUSSI |
|
Prestiti erogati |
|
vn, # |
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media |
|
d/c per acquisti prima casa |
|
vn, # |
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
d/c di cui prestiti in valuta |
|
vn, # |
|
≤ 100 % |
|
vn, # |
|
d/c ad ammortamento totale |
|
vn, # |
|
]100 % ; 125 %] |
|
vn, # |
|
d/c ad ammortamento parziale |
|
vn, # |
|
]125 % ; 150 %] |
|
vn, # |
|
d/c non ad ammortamento (*2) |
|
vn, # |
|
]150 % ; 175 %] |
|
vn, # |
|
d/c ≤ 1 a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
]175 % ; 125 %] |
|
vn, # |
|
d/c ] 1a; 5a] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
> 200 % |
|
vn, # |
|
d/c ≤ ] 5 a; 10 a ] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
d/c> 10 a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
Rapporto di prestito/canone all'origine (LTR-O) |
|
FLUSSI |
|
|
|
|
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media |
|
Prestito/valore all'origine (LTV-O) |
|
FLUSSI |
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
|
|
≤ 5 |
|
vn, # |
||
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media (in %) |
|
]5; 10] |
|
vn, # |
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
]10 ; 15] |
|
vn, # |
|
≤ 50 % |
|
vn, # |
|
]15 ; 20] |
|
vn, # |
|
]50 % ; 60 %] |
|
vn, # |
|
> 20 |
|
vn, # |
|
]60 % ; 70 %] |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
]70 % ; 80 %] |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
]80 % ; 90 %] |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
]90 % ; 100 %] |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
]100 % ; 110 %] |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
> 110 % |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
Non disponibile |
|
vn, # |
|
|
|
|
PRESTITI PER IMMOBILI AD USO DEL PROPRIETARIO
|
Descrizione sintetica dei prestiti per immobili ad uso del proprietario |
|
FLUSSI |
|
Servizio del prestito/reddito all'origine (LSTI-O) |
|
FLUSSI |
|
Prestiti erogati |
|
vn, # |
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media (in %) |
|
d/c per acquisti prima casa |
|
vn, # |
|
d/c per acquisti prima casa |
|
Media (in %) |
|
d/c di cui prestiti in valuta |
|
vn, # |
|
d/c di cui prestiti in valuta |
|
Media (in %) |
|
d/c ad ammortamento totale |
|
vn, # |
|
d/c ad ammortamento totale |
|
Media (in %) |
|
d/c ad ammortamento parziale |
|
vn, # |
|
d/c ad ammortamento parziale |
|
Media (in %) |
|
d/c non ad ammortamento (*2) |
|
vn, # |
|
d/c non ad ammortamento (*2) |
|
Media (in %) |
|
d/c ≤ 1 a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
d/c ≤ 1 a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
|
d/c ] 1a; 5a] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
d/c ] 1a; 5a] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
|
d/c ≤ ] 5 a; 10 a ] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
d/c ≤ ] 5 a; 10 a ] periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
|
d/c> 10 a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
vn, # |
|
d/c> 10a periodo di determinazione iniziale del tasso di interesse |
|
Media (in %) |
|
|
|
|
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
Prestito/valore attuale (LTV-C) |
|
FLUSSI |
|
≤10 % |
|
vn, # |
|
|
|
]10 % ; 20 %] |
|
vn, # |
||
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media (in %) |
|
]20 % ; 30 %] |
|
vn, # |
|
d/c per acquisti prima casa |
|
Media (in %) |
|
]30 % ; 40 %] |
|
vn, # |
|
d/c di cui prestiti in valuta |
|
Media (in %) |
|
]40 % ; 50 %] |
|
vn, # |
|
d/c ad ammortamento totale |
|
Media (in %) |
|
]50 % ; 60 %] |
|
vn, # |
|
d/c ad ammortamento parziale |
|
Media (in %) |
|
> 60 % |
|
vn, # |
|
d/c non ad ammortamento (*2) |
|
Media (in %) |
|
Non disponibile |
|
vn, # |
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
≤ 50 % |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
]50 % ; 60 %] |
|
vn, # |
|
Prestito/reddito all'origine (LTV-O) |
|
FLUSSI |
|
]60 % ; 70 %] |
|
vn, # |
|
|
||
|
]70 % ; 80 %] |
|
vn, # |
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media |
|
]80 % ; 90 %] |
|
vn, # |
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
]90 % ; 100 %] |
|
vn, # |
|
≤3 |
|
vn, # |
|
]100 % ; 110 %] |
|
vn, # |
|
]3 ; 3,5 ] |
|
vn, # |
|
> 110 % |
|
vn, # |
|
]3,5 ; 4] |
|
vn, # |
|
Non disponibile |
|
vn, # |
|
]4 ; 4,5 ] |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
]4,5 ; 5] |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
]5 ; 5,5 ] |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
]5,5 ; 6] |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
> 6 |
|
vn, # |
|
|
|
|
|
Non disponibile |
|
vn, # |
|
Prestito/valore attuale (LTV-C) |
|
|
CONSISTENZE |
|
MEDIA PONDERATA |
|
|
Media (in %) |
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
|
≤ 50 % |
|
|
vn, # |
|
]50 % ; 60 %] |
|
|
vn, # |
|
]60 % ; 70 %] |
|
|
vn, # |
|
]70 % ; 80 %] |
|
|
vn, # |
|
]80 % ; 90 %] |
|
|
vn, # |
|
]90 % ; 100 %] |
|
|
vn, # |
|
]100 % ; 110 %] |
|
|
vn, # |
|
> 110 % |
|
|
vn, # |
|
Non disponibile |
|
|
vn, # |
|
|
|
|
|
|
Scadenze all'origine in anni |
|
FLUSSI |
|
|
MEDIA PONDERATA |
|
Media (anni) |
|
|
DISTRIBUZIONE |
|
|
|
|
≤ 5a |
|
vn, # |
|
|
]5a ; 10a] |
|
vn, # |
|
|
]10a ; 15a] |
|
vn, # |
|
|
]15a ; 20a] |
|
vn, # |
|
|
]20a ; 25a] |
|
vn, # |
|
|
]25a ; 30a] |
|
vn, # |
|
|
]30a ; 35a] |
|
vn, # |
|
|
> 35a |
|
vn, # |
|
|
Non disponibile |
|
vn, # |
|
(*1) Dove rilevante, i prestiti non ad ammortamento per cui esistono dei veicoli di rimborso dovrebbero essere identificati separatamente
(*2) Dove rilevante, i prestiti non ad ammortamento per cui esistono dei veicoli di rimborso dovrebbero essere identificati separatamente
ALLEGATO III
MODELLI INDICATIVI PER GLI INDICATORI SUL SETTORE IMMOBILIARE NON RESIDENZIALE
1. Modello A: indicatori relativi al mercato fisico
|
|
Indicatore |
|
Disaggregazione |
|
|
Frequenza |
Tipologia degli immobili (1) |
Localizzazione degli immobili (2) |
||
|
Mercato fisico |
Indice dei prezzi CRE |
Trimestrale |
I |
I |
|
Indice delle locazioni |
Trimestrale |
I |
I |
|
|
Tasso di rendimento delle locazioni |
Trimestrale |
I |
I |
|
|
Tasso di sfitto |
Trimestrale |
R |
R |
|
|
Avvio lavori di costruzione |
Trimestrale |
# |
# |
|
2. Modello B: indicatori relativi alle esposizioni del sistema finanziario
|
|
Indicatore |
|
Disaggregazione |
|
|||||
|
Frequenza |
Tipologia degli immobili (3) |
Localizzazione degli immobili (4) |
Tipologia dei soggetto eroganti (6) |
Totale |
|||||
|
Flussi (8) |
Investimenti in CRE (10) |
Trimestrale |
vn |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
|
|
Trimestrale |
vn |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
||
|
Trimestrale |
|
|
vn |
|
vn |
vn |
||
|
Aggiustamenti di valutazione su investimenti CRE |
Trimestrale |
vn |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
||
|
Finanziamenti destinati a CRE (incl. immobili in fase di sviluppo) |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
||
|
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
||
|
Prestiti CRE deteriorati (incl. immobili in fase di sviluppo) |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
||
|
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
||
|
Accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti CRE (incl. immobili in fase di sviluppo) |
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
||
|
Trimestrale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
||
|
|
Indicatore |
|
Disaggregazione |
|
|||||
|
Frequenza |
Tipologia degli immobili (3) |
Localizzazione degli immobili (4) |
Tipologia dei soggetti eroganti (6) |
Totale |
|||||
|
Consistenze (9) |
Investimenti in CRE (10) |
Annuale |
vn |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
|
|
Annuale |
vn |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
||
|
Annuale |
|
|
vn |
|
vn |
vn |
||
|
aggiustamenti di valutazione su investimenti in CRE |
Annuale |
vn |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
||
|
Finanziamenti destinati a CRE (incl. immobili in sviluppo) |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
||
|
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
||
|
Accantonamenti per perdite su crediti relativi a finanziamenti per CRE |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
||
|
Prestiti per immobili in fase di sviluppo (come parte di prestiti per CRE) |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
||
|
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
||
|
Accantonamenti per perdite su crediti da prestiti per immobili in fase di sviluppo |
Annuale |
vn |
vn |
|
vn |
vn |
vn |
||
3. Modello C: indicatori relativi ai criteri di concessione del credito (11)
|
|
Indicatore |
Frequenza |
Media ponderata dei rapporti |
|
Flussi (12) |
Prestito/valore all'origine (LTV-O) |
Trimestrale |
R |
|
Rapporto di copertura degli interessi all'origine (ICR-O) |
Trimestrale |
R |
|
|
Rapporto di copertura del servizio del debito all'origine (DSCR-O) |
Trimestrale |
R |
|
|
Indicatore |
Frequenza |
Media ponderata dei rapporti |
|
Consistenze (13) |
Prestito/valore all'origine (LTV-O) |
Annuale |
R |
|
Prestito/valore attuale (LTV-C) |
Annuale |
R |
|
|
Rapporto di copertura degli interessi attuale (ICR-C) |
Annuale |
R |
|
|
Rapporto di copertura del servizio del debito attuale (ICR-C) |
Annuale |
R |
(1) Tipologia degli immobili disaggregata in uffici, esercizi al dettaglio, industriali, residenziali e altro (tutto il mercato nazionale).
(2) Localizzazione degli immobili disaggregata in primaria nazionale e non-primaria nazionale
I= Indice
R= Rapporto
#= Metri quadri
(3) Tipologia degli immobili disaggregata in uffici, esercizi al dettaglio, industriali, residenziali e altro (tutto il mercato nazionale).
(4) Localizzazione degli immobili disaggregata in primari nazionali e non-primari nazionali.
(5) Tipologia degli investitori disaggregata in banche, imprese di assicurazioni, fondi pensione, fondi di investimento, società immobiliari e altro.
(6) Tipologia dei mutuatari disaggregata in banche, imprese di assicurazioni, fondi pensione, fondi di investimento, società immobiliari e altro.
(7) Nazionalità disaggregata in nazionale, Spazio economico europeo e resto del mondo.
(8) Flussi indicati su base lorda per investimenti, finanziamenti e prestiti deteriorati (solo nuovi prestiti/investimenti coperti senza tener conto dei rimborsi o delle riduzioni di importo preesistenti).
Flussi su base netta per aggiustamenti di valutazione su investimenti e accantonamento per perdite su crediti.
(9) Dati sulle consistenze per le consistenze degli investimenti in CRE, per gli aggiustamenti di valutazione su investimenti in CRE, per i prestiti (deteriorati) per CRE e per gli accantonamenti per perdite su crediti da prestiti per CRE alla data di segnalazione.
(10) Solo nel caso in cui gli investimenti rappresentino una quota significativa di finanziamenti CRE.
vn= Importo in valuta nazionale
(11) Non comprende gli immobili in fase di sviluppo, che possono essere monitorati tramite il rapporto prestito/costo (LTC)
(12) Flussi di dati per nuove erogazioni di prestiti per CRE nel periodo di segnalazione.
(13) Dati sulle consistente per le consistenze di prestiti per CRE alla data di segnalazione.
R= Rapporto
ALLEGATO IV
LINEE GUIDA SUI METODI PER LA MISURAZIONE IL CALCOLO DEGLI INDICATORI
Il presente allegato fornisce linee guida generali sui metodi di calcolo degli indicatori utilizzati nei modelli di cui all'allegato II e, ove applicabili, anche all'allegato III. Il suo scopo non è quello di fornire istruzioni tecniche dettagliate per compilare i modelli coprendo ogni possibile ipotesi. Inoltre le linee guida dovrebbero essere interpretate come intese a coprire definizioni obiettivo e metodi obiettivo, e in alcuni casi potrebbero risultare giustificate divergenze dirette a tener conto delle specificità dei mercati o di segmenti di essi.
1. Il rapporto prestito/valore all'origine (LTV-O)
|
1. |
L'LTV-O è definito come:
|
|
2. |
Ai fini del calcolo «L»:
|
|
3. |
Ai fini del calcolo «V»:
|
|
4. |
Ove i mercati dei prestiti per l'acquisto di immobili a fini locativi e quelli per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario siano monitorati separatamente, si applica la definizione di LTV-O, con le seguenti eccezioni:
|
|
5. |
Le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbe prestare attenzione al fatto che i rapporti LTV sono per loro natura prociclici e dovrebbero pertanto valutarli con cautela nell'ambito di qualsiasi attività di monitoraggio dei rischi. Esse dovrebbero altresì indagare sull'utilizzo di parametri supplementari come il prestito/valore a lungo termine in cui il valore è rettificato in ragione dell'evoluzione a lungo termine di un indice di prezzo di mercato. |
2. Il rapporto prestito/valore corrente (LTV-C)
|
1. |
L'LTV-C è definito come:
|
|
2. |
Ai fini del calcolo «LC»:
|
|
3. |
Ai fini del calcolo «VC»:
|
|
4. |
Ove i mercati dei prestiti garantiti da RRE per l'acquisto di immobili a fini locativi e quelli per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario siano monitorati separatamente, si applica la definizione di LTV-C, con le seguenti eccezioni:
|
3. Il rapporto prestito/reddito all'origine (LTI-O)
|
1. |
L'LTI-O è definito come:
|
|
2. |
Ai fini del calcolo, «L» ha il medesimo significato di cui all'articolo 1, paragrafo 2. |
|
3. |
Ai fini del calcolo, «I» è il reddito totale annuale disponibile del mututario come rilevato dal finanziatore al momento della concessione del prestito garantito da RRE. |
|
4. |
Nel determinare il «reddito disponibile» del mutuatario, si incoraggiano i destinatari a attenersi per quanto possibile alla definizione (1) e come minimo alla definizione (2): Definizione (1): «reddito disponibile» = reddito da lavoro dipendente + reddito da lavoro autonomo (ad es. utili) + reddito da trattamenti pensionistici pubblici + reddito da pensioni private e professionali + reddito da sussidi di disoccupazione + reddito da trasferimenti sociali diversi dai sussidi di disoccupazione + trasferimenti privati regolari (ad es. alimenti) + reddito lordo da locazione di immobili + reddito da investimenti finanziari + reddito da imprese private o società di persone + reddito regolare da altre fonti + agevolazioni per prestiti - imposte - assistenza sanitaria/sicurezza sociale/premi per assicurazioni mediche + sgravi fiscali. Ai fini della presente definizione:
Definizione (2): «reddito disponibile» = reddito da lavoro dipendente + reddito da lavoro autonomo (ad es. utili) – imposte |
|
5. |
Ove i mercati dei prestiti garantiti da RRE per l'acquisto di immobili a fini locativi e quelli per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario siano monitorati separatamente, si applica la definizione di LTI-O, con le seguenti eccezioni:
|
4. Il rapporto debito/reddito all'origine (DTI-O)
|
1. |
Il DTI-O è definito come:
|
|
2. |
Ai fini del calcolo, «D» comprende il debito totale del mutuatario, garantito o no da immobili, compresi tutti i prestiti finanziari in essere, ossia i prestiti concessi dal soggetto erogante del prestito garantito da RRE o da altri mutuanti al momento della concessione del prestito garantito da RRE. |
|
3. |
Ai fini del calcolo, «I» ha lo stesso significato di cui alla sezione 3, paragrafo 4. |
5. Il rapporto servizio del prestito/reddito all'origine (LSTI-O)
|
1. |
LSTI-O è definito come:
|
|
2. |
Ai fini del calcolo, «LS» rappresenta gli oneri annuali per il servizio del debito relativo al prestito garantito da RRE definito come «L» nella sezione 1, paragrafo 2, al momento della concessione del prestito. |
|
3. |
Ai fini del calcolo, «I» ha lo stesso significato di cui alla sezione 3, paragrafo 4. |
|
4. |
Ove i mercati dei prestiti garantiti da RRE per l'acquisto di alloggi a fini locativi e quelli per l’acquisto di immobili ad uso del proprietario siano monitorati separatamente, si applica la definizione di LSTI-O, con le seguenti eccezioni:
|
6. Il rapporto servizio del debito/reddito all'origine (DSTI-O)
|
1. |
DSTI-O è definito come:
|
|
2. |
Ai fini del calcolo, «DS» rappresenta gli oneri annuali per il servizio del debito relativo al debito totale del mutuatario definito come «D» nella sezione 4, paragrafo 2, al momento della concessione del prestito. |
|
3. |
Ai fini del calcolo, «I» ha lo stesso significato di cui alla sezione 3, paragrafo 4. |
|
4. |
Il DSTI-O dovrebbe essere considerato come un indicatore opzionale poiché non in tutte le giurisdizioni i soggetti eroganti possono avere accesso alle informazioni necessarie a calcolare il suo numeratore. Tuttavia, nelle giurisdizioni in cui i soggetti eroganti hanno accesso a tali informazioni (ad es. tramite centrali rischi o registri fiscali) le autorità macroprudenziali sono fortemente incoraggiate a includere questo indicatore nel proprio quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi. |
7. Il rapporto di copertura degli interessi (ICR)
|
1. |
ICR è definito come:
|
|
2. |
Ai fini del calcolo:
|
|
3. |
Il rapporto può far riferimento al suo valore al momento della concessione del prestito (ICR-O) o al suo valore attuale (ICR-C). |
8. Il rapporto prestito/canone all'origine (LTR-O)
|
1. |
LTR-O è definito come:
|
|
2. |
Ai fini del calcolo:
Per il calcolo del LTR-O dovrebbe essere utilizzato il reddito annuale netto. Ove tali informazioni non siano disponibili, dovrebbe essere utilizzato, in alternativa, il reddito annuale lordo. |
(1) In caso di immobile ancora in costruzione l'LTV-O a un momento dato n può essere calcolato come segue:
In cui
si riferisce alle tranche erogate fino al momento n,
è il valore iniziale della garanzia immobiliare (ad es. il terreno) e
rappresenta la variazione di valore dell’immobile verificatasi nel lasso di tempo intercorso fino all'erogazione dell'ultima tranche fino al momento n.
ALLEGATO V
LINEE GUIDA SULLE DEFINIZIONI E GLI INDICATORI RELATIVI AGLI IMMOBILI NON RESIDENZIALI
Il presente allegato fornisce linee guida su specifiche questioni relative alla definizione di CRE, su indicatori CRE e in particolare sull'allegato III. Il suo scopo non è quello di fornire istruzioni tecniche dettagliate per compilare i modelli di cui all'allegato III coprendo ogni possibile ipotesi. Inoltre, le linee guida dovrebbero essere interpretate come intese a coprire definizioni obiettivo e metodi obiettivo, e in alcuni casi potrebbero risultare giustificate divergenze destinate a tener conto delle specificità dei mercati o di segmenti di essi.
1. Definizioni di beni immobili non residenziali
Attualmente non esiste una definizione di CRE valida per l'Unione che risulti sufficientemente precisa a fini macroprudenziali.
|
a) |
Il Regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli RRE all’articolo 4, paragrafo 1, numero 75, ma non fornisce una definizione precisa di CRE, facendo esclusivamente riferimento, nell'articolo 126, a «uffici o locali per il commercio». Detto regolamento, per quanto riguarda i CRE, richiede anche che il valore dell'immobile non dipenda dal merito di credito del debitore o dalla performance del progetto immobiliare sottostante. |
|
b) |
L'EBA ha indicato un utile criterio supplementare: lo scopo prevalente dell'immobile «dovrebbe essere collegato a un'attività economica» (1). Ancorché utile, tale criterio non è sufficientemente preciso a fini macroprudenziali. |
|
c) |
Un'altra possibile fonte per la definizione di CRE è il Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (2). Tuttavia, in questa fase, il regolamento definisce i CRE come gli immobili diversi dagli RRE (come definiti nel regolamento menzionato alla lettera a). Tale definizione è troppo ampia a fini di stabilità finanziaria, concentrandosi sulla misura in cui i flussi di cassa attesi dai CRE, come i canoni di locazione, risulteranno sufficienti a rimborsare i prestiti che hanno finanziato l'acquisto dell'immobile. |
|
d) |
L'iniziativa del G20 in tema di dati incompleti (G20 Data Gaps Initiative) (3) consiste in una serie di 20 raccomandazioni in materia di rafforzamento di statistiche economiche e finanziarie avviata a seguito dello scoppio della crisi finanziaria del 2007 e 2008, al fine di migliorare disponibilità e comparabilità dei dati economici e finanziari. La raccomandazione 19 evidenzia l'esigenza di migliorare la disponibilità sia delle statistiche relative a immobili residenziali che quelle relative a immobili non residenziali. Attività volte a dar seguito a tale iniziativa, inclusa l'adozione di una definizione condivisa di CRE, sono attualmente in corso e possono fornire un utile contributo in relazione ai dati richiesti ai fini del CERS. |
|
e) |
Anche il documento di consultazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sulle revisioni del metodo standardizzato per il rischio di credito e la revisione della misurazione del rischio operativo (4) definisce i CRE come l'opposto degli RRE. Un'esposizione relativa a RRE è definita come un esposizione garantita da immobili che hanno natura di luoghi di abitazione e rispettano le leggi e i regolamenti applicabili che consentono il loro uso a fini abitativi, ossia gli immobili residenziali. Un'esposizione relativa a CRE è quindi definita come un'esposizione garantita da beni immobili diversi da immobili residenziali. |
Alla luce dei limiti delle definizioni sopra indicate, la presente raccomandazione fornisce una definizione operativa di CRE specificamente a fini macroprudenziali. I CRE sono definiti come qualsiasi immobile produttivo di reddito, esclusa l'edilizia sovvenzionata, gli immobili detenuti dagli utilizzatori finali e gli alloggi acquistati a fini locativi.
È discusso se gli immobili in fase di sviluppo debbano essere considerati CRE. Al riguardo le prassi nazionali variano. Tuttavia, l'esperienza in diversi Stati membri durante la recente crisi finanziaria ha dimostrato l'importanza, ai fini della stabilità finanziaria, del monitoraggio degli investimenti in tale attività economica e del suo finanziamento. Inoltre, può presumersi che i nuovi immobili in fase di sviluppo aumentino, una volta completati la futura disponibilità di CRE. Pertanto, ai fini della presente raccomandazione, gli immobili in fase di sviluppo sono considerati come una sottocategoria di CRE.
L'edilizia sovvenzionata è un segmento complesso del mercato immobiliare, poiché può assumere forme diverse nei vari paesi e al loro interno. Essa dovrebbe essere esclusa dalla definizione di CRE quando il valore negoziale degli immobili o il canone applicato ai locatari di tali immobili è influenzato direttamente da un ente pubblico, ciò da cui derivano canoni di locazione inferiori a quelli rilevati sul mercato. Le autorità nazionali dovrebbero tracciare il confine tra l'edilizia sovvenzionata e il comparto della locazione privata nei rispettivi paesi secondo questo criterio.
La nozione di alloggi acquistati a fini locativi fa riferimento a immobili direttamente di proprietà di famiglie (5), principalmente allo scopo di essere concessi in locazione. Al momento, quest'attività è significativa solo in alcuni Stati membri. Anche gli alloggi acquistati a fini locativi sono un settore al confine tra RRE e CRE. Tuttavia, poiché quest'attività è tipicamente esercitata da locatori non professionali, part-time, con un piccolo portafoglio immobiliare, essa può essere interpretata, a fini di stabilità finanziaria, come appartenente più al settore RRE che a quello CRE. Ciò nonostante, in ragione delle sue caratteristiche peculiari, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare gli sviluppi di questo sottomercato, mediante l'utilizzo di specifici indicatori supplementari, ove quest'attività costituisca una fonte di rischi significativi o rappresenti una quota significativa delle consistenze o dei flussi dei prestiti garantiti da RRE totali.
2. Fonti di dati sugli immobili non residenziali
2.1. Indicatori relativi al mercato CRE fisico
Gli indicatori CRE sul mercato fisico possono essere ottenuti mediante:
|
a) |
fonti pubbliche, ad es. istituti nazionali di statistica o registri immobiliari; o |
|
b) |
fornitori di dati dal settore privato che coprano una parte sostanziale del mercato dei CRE. |
Il rapporto del CERS sugli immobili non residenziali e la stabilità finanziaria nell'UE fornisce una sintesi degli indici dei prezzi disponibili e delle possibili fonti di dati (6).
2.2. Indicatori sull'esposizione CRE del sistema finanziario
Le esposizioni degli operatori di mercato, almeno di quelli del settore finanziario, possono essere ricavate dalle segnalazioni di vigilanza. Alcuni dati sono già raccolti dalla BCE e dall'EIOPA a livello nazionale. Tuttavia, essi non sono molto dettagliati. I nuovi modelli segnaletici a fini di vigilanza per le banche, ossia la rendicontazione finanziaria (Financial Reporting, FINREP) e l'informativa comune (Common Reporting, COREP), quelli per gli assicuratori ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e quelli per i fondi di investimento ai sensi della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) possono fornire una rappresentazione più granulare delle esposizioni delle istituzioni finanziarie ai CRE.
Le classificazioni fornite nella classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2) possono risultare utili per ricavare le esposizioni delle istituzioni finanziarie ai CRE, essendo ampiamente condivise dalle istituzioni dell'Unione e utilizzate nei modelli segnaletici regolamentari per banche e imprese assicurative. Due sezioni appaiono rilevanti al riguardo:
a) Sezione F: costruzioni, esclusa ingegneria civile
b) Sezione L: attività immobiliari escluse agenzie di mediazione immobiliare.
Il maggior inconveniente legato all'utilizzo delle classificazioni NACE è che esso ha riguardo ai settori economici obiettivo e non ai prestiti. Per esempio un prestito concesso a una società immobiliare per l'acquisto di un parco auto sarà segnalata sotto la sezione L, anche se non si tratta di un prestito CRE.
2.3. Utilizzo di dati del settore privato
Ove le autorità macroprudenziali nazionali utilizzino dati di fornitori di dati dal settore privato per compilare gli indicatori CRE, ci si attende che individuino le differenze inerenti all'ambito e alle definizioni in rapporto a quelle richieste nella presente raccomandazione. Esse dovrebbero essere in grado di fornire informazioni dettagliate relative alla metodologia sottostante utilizzata dal fornitore e alla copertura del campione. I dati di fornitori del settore privato dovrebbero essere rappresentativi del mercato nel suo insieme e delle pertinenti disaggregazioni di cui alla Raccomandazione D:
|
a) |
tipologia degli immobili; |
|
b) |
localizzazione degli immobili; |
|
c) |
tipologia e nazionalità degli investitori; |
|
d) |
tipologia e nazionalità dei soggetti eroganti. |
3. Disaggregazioni degli indicatori
In relazione alle disaggregazioni di cui alla Raccomandazione D, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero essere in grado di fornire una valutazione della loro rilevanza per i rispettivi mercati CRE quando ne fanno uso a fini di monitoraggio, anche tenendo conto del principio di proporzionalità.
«Tipologia di immobili» si riferisce all'uso principale di immobili non residenziali. Per gli indicatori CRE, tale disaggregazione dovrebbe comprendere le seguenti categorie:
|
a) |
residenziale, ad es. condomini plurifamiliari; |
|
b) |
esercizio al dettaglio, ad es. hotel, ristoranti, centri commerciali; |
|
c) |
ufficio, ad es. immobili usati principalmente per attività professionali o imprenditoriali; |
|
d) |
industriale, ad es. immobili utilizzati a fini di produzione, distribuzione e logistica; |
|
e) |
altre tipologie di immobili non residenziali. |
Ove un immobile abbia un uso promiscuo, dovrebbe essere trattato come una pluralità di immobili distinti (sulla base ad es. della superficie delle aree dedicate a ciascun uso), quando sia possibile effettuare tale distinzione; altrimenti l'immobile può essere classificato in base all'uso prevalente.
«Localizzazione degli immobili» fa riferimento alla disaggregazione geografica (ad esempio per regioni) o ai sottomercati immobiliari, che dovrebbe comprendere anche localizzazioni primarie e non-primarie. Una localizzazione primaria è generalmente considerata la migliore in uno specifico mercato, ciò che si rispecchia anche nel rendimento da locazione (tipicamente il più basso del mercato). Per edifici adibiti a uffici potrebbe essere una posizione centrale in una città importante. Per edifici destinati ad ospitare esercizi al dettaglio può far riferimento al centro cittadino con molti pedoni o a un centro commerciale in posizione centrale. Per edifici adibiti ad attività logistiche può riferirsi a una localizzazione in cui sono presenti le infrastrutture e i servizi necessari, con accesso ottimale alla rete dei trasporti.
«Tipologia degli investitori» si riferisce ad ampie categorie di investitori come:
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a) |
banche; |
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b) |
imprese di assicurazione; |
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c) |
fondi pensione; |
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d) |
fondi di investimento; |
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e) |
società immobiliari; |
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f) |
altro. |
È probabile che siano disponibili solo i dati relativi al mutuatario registrato o all'investitore. Tuttavia le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero essere consapevoli del fatto che il mutuatario o l'investitore registrato possono differire dal mutuatario o dall'investitore finale, da cui dipende il rischio finale. Pertanto, si incoraggiano le autorità a monitorare anche le informazioni sul mutuatario o l'investitore finale quando possibile, ad es. mediante informazioni raccolte dagli operatori del mercato, al fine di avere una migliore comprensione del comportamento dei rischi e degli operatori del mercato.
«Tipologia dei soggetti eroganti» si riferisce ad ampie categorie di soggetti eroganti come:
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a) |
banche comprese «bad bank»; |
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b) |
imprese di assicurazione; |
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c) |
fondi pensione. |
Le autorità macroprudenziali nazionali possono avere la necessità di adattare l'elenco delle tipologie di investitori e soggetti eroganti per rispecchiare le caratteristiche del settore CRE locale.
«Nazionalità» si riferisce al paese in cui ha sede il partecipante al mercato. La nazionalità degli investitori e dei soggetti eroganti dovrebbe essere disaggregata almeno nelle tre seguenti categorie geografiche:
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a) |
nazionali; |
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b) |
resto dello Spazio economico europeo; |
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c) |
resto del mondo. |
Le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero essere consapevoli del fatto che la nazionalità dell'investitore o del soggetto erogante registrato può differire da quella dell'investitore o del soggetto erogante finale da cui dipende il rischio finale. Pertanto, si incoraggiano le autorità a monitorare anche le informazioni sulla nazionalità del soggetto erogante o dell'investitore finale, ad es. mediante informazioni raccolte dai partecipanti al mercato.
4. Metodi per il calcolo degli indicatori del mercato fisico
Il prezzo del CRE si riferisce a un numerario di qualità costante ossia al valore di mercato dell’immobile depurato dalle variazioni qualitative come il deprezzamento (e obsolescenza) o l'apprezzamento (ad es. restauri) mediante un adeguamento di tipo qualitativo.
Le linee guida del lavoro iniziato da Eurostat consigliano di raccogliere i dati relativi ai prezzi da operazioni effettive. Ove tali dati non siano disponibili e/o non siano pienamente rappresentativi, essi possono essere approssimati con dati di stima o di valutazione purché questi rispecchino il prezzo di mercato attuale e non approcci valutativi fondati sul prezzo sostenibile.
5. Valutazione dell'esposizione del sistema finanziario verso gli immobili non residenziali
L'esposizione del sistema finanziario ai CRE consiste tanto nei finanziamenti, spesso erogati da parte di banche e talvolta da imprese di assicurazione, che negli investimenti, spesso effettuati da imprese assicurative, fondi pensione e fondi di investimento. Gli investimenti possono consistere sia nella detenzione diretta di CRE, ad esempio nella titolarità di immobili CRE, che in quella indiretta, ad esempio mediante titoli e fondi di investimento. Nel caso in cui un soggetto erogante o un investitore utilizzi una società veicolo (SV) quale tecnica di finanziamento CRE dedicata, tali prestiti o investimenti dovrebbero essere considerati quali detenzioni o prestiti CRE diretti (approccio «look-through»).
Nel valutare le esposizioni del sistema nel suo insieme, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero essere consapevoli dei rischi di duplicazioni nel computo. Gli investitori possono investire sia direttamente che indirettamente in CRE. Ad esempio i fondi pensioni e le imprese di assicurazione compiono spesso investimenti indiretti in CRE.
Può risultare ancora più difficile rappresentare le esposizioni dei partecipanti esteri al mercato che possono costituire una parte significativa di esso (9). Poiché tali partecipanti al mercato sono importanti per il funzionamento del mercato CRE, è consigliabile monitorarne l'attività.
Poiché le perdite da attività CRE sono spesso concentrate nei finanziamenti per CRE erogati da banche, si incoraggiano le autorità macroprudenziali nazionali a prestare particolare attenzione, nella loro attività di monitoraggio, a tale attività.
6. Metodi per il calcolo dell'LTV
L'allegato IV stabilisce i metodi di calcolo dell'LTV-O e dell'LTV-C. Tuttavia, quando tali rapporti sono calcolati per i CRE, è necessario tenere conto di alcune specificità.
Nel caso di un prestito sindacato, l'LTV-O dovrebbe essere calcolato il rapporto tra l'importo iniziale di tutti i prestiti concessi al mutuatario e il valore dell’immobile al momento della concessione. Ove il prestito riguardi diversi immobili, l'LTV-O dovrebbe essere calcolato come il rapporto tra l'importo iniziale del/i prestito/i e il valore complessivo degli immobili in questione.
Poiché il numero degli immobili è di gran lunga inferiore e gli immobili sono maggiormente eterogenei nel settore CRE che nel settore RRE, è più appropriato calcolare l'LTV-C effettuando una valutazione dei singoli immobili che utilizzando un indice dei prezzi o di valore.
Infine, è necessario che le autorità macroprudenziali nazionali effettuino il monitoraggio della distribuzione dell'LTV concentrandosi sui prestiti più rischiosi, ossia quelli con LTV più elevato, poiché frequentemente le perdite derivano da tali rischi di coda.
7. Metodi per il calcolo del rapporto di copertura degli interessi (ICR) del rapporto di copertura del servizio del debito (DSCR)
Il rapporto di copertura dell'interesse (ICR) e il rapporto di copertura del servizio del debito (debt service coverage ratio, DSCR) si riferiscono al reddito da locazione generato da un immobile o da una serie di immobili CRE, al netto delle imposte e delle spese di gestione in cui il mutuatario incorre al fine di mantenere il valore dell'immobile.
ICR è definito come:
Ai fini del calcolo dell'ICR:
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a) |
«net annual rental income» (reddito annuale netto da locazione) è il reddito annuale da locazione derivante dalla concessione in locazione del CRE al netto delle imposte e delle spese di gestione dirette a preservarne il valore. |
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b) |
«annual interest cost» (costi per interessi annuali) sono i costi per interessi annuali associati al prestito garantito dall'immobile o da una serie di immobili CRE. |
Lo scopo dell'ICR è di rilevare la misura un cui il reddito generato da un immobile è sufficiente al rimborso degli interessi posti a carico di un mutuatario per l'acquisto dell'immobile. L'ICR, pertanto, dovrebbe essere analizzato a livello di immobile.
Il DSCR è definito come:
Ai fini del calcolo del DSCR:
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a) |
«net annual rental income» (reddito annuale netto da locazione) è il reddito annuale derivante dalla locazione del CRE al netto delle imposte e delle spese di gestione dirette a preservarne il valore. |
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b) |
«annual debt service» (servizio annuale del debito) è il servizio annuale del debito associato al prestito garantito dall'immobile o da una serie di immobili CRE. |
Lo scopo del DSCR è di verificare l'entità dell'onere debitorio complessivo inerente all'immobile posto a carico del mutuatario. Pertanto, il denominatore non comprende solo le spese per interessi, ma anche l'ammortamento del prestito, ossia i rimborsi in conto capitale. Il problema principale relativo a tale indicatore è quello di stabilire se esso debba essere calcolato a livello di immobile o a livello di mutuatario. Il finanziamento per CRE è tipicamente fornito su base «non-recourse» ossia il soggetto erogante ha diritto ad essere rimborsato con i proventi dell'immobile e non con altri redditi o attività del mutuatario. Pertanto è più realistico e adeguato calcolare il DSCR a livello di immobile. Inoltre, concentrare l'attenzione sul reddito complessivo del mutuatario creerebbe seri problemi di consolidamento che renderebbero più ardua la definizione di un parametro che risulti comparabile nei diversi Stati membri.
8. Indicatori rilevanti supplementari per gli immobili in fase di sviluppo
Per gli immobili CRE in fase di sviluppo, in luogo dell’LTV all’origine, le autorità macroprudenziali nazionali possono monitorare invece il rapporto prestito/costo (loan-to-cost ration, LTC). L'LTC rappresenta il rapporto tra l'importo iniziale di tutti i prestiti concessi e i costi associati alla costruzione dell'immobile CRE fino al completamento.
Inoltre, le autorità macroprudenziali nazionali dovrebbero concentrare il proprio monitoraggio sui progetti di sviluppo più rischiosi, ad esempio quelli con coefficienti pre-locazione e pre-vendita assai bassi. Per ciascun edificio ancora in costruzione, il rapporto pre-locazione è il rapporto tra la superficie già locata dal promotore immobiliare al momento della concessione del prestito e la superficie totale disponibile una volta che l'immobile sia stato completato; analogamente, il coefficiente pre-vendita è il rapporto tra la superficie già venduta dal promotore immobiliare al tempo della concessione del prestito e la superficie disponibile una volta che l'immobile sia stato completato.
9. Pubblicazione annua delle esposizioni degli immobili non residenziali da parte delle AEV
Attingendo alle informazioni rese disponibili dai modelli segnaletici regolamentari, si raccomanda alle AEV di divulgare almeno annualmente le informazioni aggregate sulle esposizioni verso i diversi mercati CRE nazionali nell'UE per soggetti che rientrano nel loro ambito di vigilanza e su base individuale. Ci si aspetta che tale divulgazione rafforzi la conoscenza da parte delle autorità macroprudenziali nazionali dell'attività dei soggetti di altri Stati membri nel loro mercato nazionale CRE. Nel caso in cui vi siano preoccupazioni in merito all’ambito o alla qualità dei dati pubblicati, tale pubblicazione dovrebbe essere accompagnata da adeguati commenti.
Di norma, le AEV dovrebbero consentire a tutte le autorità macroprudenziali dell'Unione di verificare le esposizioni di tutte le istituzioni finanziarie dell'Unione verso i rispettivi mercati nazionali. Ciò implica che i dati raccolti per tutte le istituzioni finanziarie dell'Unione dovrebbero essere aggregati a livello nazionale.
Nella divulgazione di tali informazioni aggregate, le AEV dovrebbero utilizzare informazioni contenute in schemi segnaletici regolamentari che forniscano una disaggregazione geografica delle esposizioni creditizie e/o degli investimenti (diretti o indiretti). Ove gli schemi segnaletici forniscono una disaggregazione per codici NACE (10), i CRE potrebbero essere indicati sia nella sezione «F» che in quella «L», sebbene, a rigore, alcune sottocategorie dovrebbero essere escluse in conseguenza della definizione di CRE adottata nella presente raccomandazione.
(1) Cfr: EBA domanda ID 2014_1214 del 21 novembre 2014.
(2) Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).
(3) Consiglio per la stabilità finanziaria e Fondo monetario internazionale, The financial crisis and information gaps – report to the G-20 finance ministers and central bank governors, 29 ottobre 2009.
(4) Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria Revisions to the Standardised Approach to credit risk – second consultative document, dicembre 2015.
(5) Secondo il punto 2.118 del capitolo 2 dell’allegato A al Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1) 2010 «il settore delle famiglie […] è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale».
(6) CERS, «Report on Commercial Real Estate and Financial Stability in the EU», dicembre 2015, in particolare allegato II, sezione 2.2.
(7) Direttiva 2009/138/CE de Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(8) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag.1).
(9) CERS, Report on Commercial Real Estate and Financial Stability in the EU, dicembre 2015, in particolare sezione 2.3 e riquadro 1.
(10) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
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31.1.2017 |
IT |
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C 31/43 |
SEGNALAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 22 settembre 2016
sulle vulnerabilità a medio termine nel settore immobiliare residenziale dell’Austria
(CERS/2016/05)
(2017/C 31/02)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare gli articoli 3 e 16,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La passata esperienza in molti paesi evidenzia che il manifestarsi di vulnerabilità del settore immobiliare residenziale può determinare rischi significativi per la stabilità finanziaria nazionale e conseguenze gravi per l’economia reale, nonché, potenzialmente, propagarsi e ripercuotersi negativamente in altri paesi. |
|
(2) |
Recentemente il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha condotto una valutazione sistematica e prospettica a livello di Unione delle vulnerabilità relative agli immobili residenziali. In questo contesto, il CERS ha individuato in otto paesi talune vulnerabilità a medio termine, fonte di rischio sistemico per la stabilità finanziaria e potenziale causa di gravi conseguenze negative per l’economia reale. |
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(3) |
La valutazione di vulnerabilità del CERS, in relazione all’Austria, evidenzia quanto segue:
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HA ADOTTATO LA PRESENTE SEGNALAZIONE:
Il CERS ha individuato vulnerabilità a medio termine nel settore degli immobili residenziali dell’Austria, fonte di rischio sistemico per la stabilità finanziaria e potenziale causa di gravi ripercussioni negative per l’economia reale. Da un punto di vista macroprudenziale, il CERS ritiene che le principali vulnerabilità consistano nella robusta crescita, in particolare in epoca recente, dei prezzi degli immobili residenziali e del credito ipotecario e nell’ulteriore allentamento dei criteri per la concessione del credito.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 settembre 2016.
Francesco MAZZAFERRO
Capo del segretariato del CERS
Per conto del Consiglio generale del CERS
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(2) Sulla base delle stime della OeNB e della Banca centrale europea (BCE).
(3) Specialmente a Vienna il tasso di proprietà delle abitazioni è basso; l’82 % delle famiglie è in affitto.
(4) A seguito della decisione del CERS di emanare questa segnalazione alla riunione del 23 settembre 2016 l’FMSB austriaco ha discusso i criteri sostenibili di concessione del credito.
(5) Il parere dell’FMSB è pubblicato: https://www.fmsg.at/en/publications/strategy.html
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31.1.2017 |
IT |
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C 31/45 |
SEGNALAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 22 settembre 2016
sulle vulnerabilità a medio termine nel settore immobiliare residenziale del Belgio
(CERS/2016/06)
(2017/C 31/03)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare gli articoli 3 e 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
La passata esperienza in molti paesi evidenzia che la manifestazione di vulnerabilità del settore immobiliare residenziale può determinare rischi significativi per la stabilità finanziaria nazionale e conseguenze gravi per l’economia reale, nonché, potenzialmente, propagarsi e ripercuotersi negativamente in altri paesi. |
|
(2) |
Recentemente il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha condotto una valutazione sistematica e prospettica a livello di Unione delle vulnerabilità relative agli immobili residenziali. In questo contesto, il CERS ha individuato in otto paesi talune vulnerabilità a medio termine fonte di rischi sistemici per la stabilità finanziaria e potenziale causa di gravi conseguenze negative per l’economia reale. |
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(3) |
La valutazione di vulnerabilità del CERS, in relazione al Belgio, evidenzia quanto segue:
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HA ADOTTATO LA PRESENTE SEGNALAZIONE:
Il CERS ha individuato vulnerabilità a medio termine nel settore degli immobili residenziali del Belgio fonte di rischio sistemico per la stabilità finanziaria e potenziale causa gravi ripercussioni negative per l’economia reale. Da un punto di vista macroprudenziale, il CERS ritiene che le principali vulnerabilità consistano nel rapido aumento dell’indebitamento complessivo delle famiglie combinato con gruppi significativi di famiglie con un livello di indebitamento già elevato, nel contesto di un significativo aumento dei prezzi degli immobili residenziali negli ultimi anni.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 settembre 2016.
Francesco MAZZAFERRO
Capo del segretariato del CERS
Per conto del Consiglio generale del CERS
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(2) Applicazione di una maggiorazione di cinque punti percentuali alla ponderazione del rischio applicata alle esposizioni derivanti da mutui ipotecari garantiti da immobili residenziali situati in Belgio di enti creditizi che utilizzano il metodo basato sui rating interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Tale misura è entrata in vigore con il Regio decreto dell’8 dicembre 2013 - https://www.nbb.be/en/articles/arrete-royal-du-8-decembre-2013-portant-approbation-du-reglement-du-22-octobre-2013-de-la - ed è stata attuata nel 2014 ai sensi dell’articolo 458 del regolamento dell’UE sui requisiti patrimoniali. Questa misura è stata prorogata per un anno nel maggio 2016 (regio decreto del 31 maggio 2016 - https://www.nbb.be/en/financial-oversight/macroprudential-supervision/macroprudential-instruments/real-estate).
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31.1.2017 |
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C 31/47 |
SEGNALAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 22 settembre 2016
sulle vulnerabilità a medio termine nel settore immobiliare residenziale della Danimarca
(CERS/2016/07)
(2017/C 31/04)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare gli articoli 3 e 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
La passata esperienza in molti paesi evidenzia che il manifestarsi di vulnerabilità del settore immobiliare residenziale può determinare rischi significativi per la stabilità finanziaria nazionale e conseguenze gravi per l’economia reale, nonché, potenzialmente, propagarsi e ripercuotersi negativamente in altri paesi. |
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(2) |
Recentemente il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha condotto una valutazione sistematica e prospettica a livello di Unione delle vulnerabilità relative agli immobili residenziali. In questo contesto, il CERS ha individuato in otto paesi talune vulnerabilità a medio termine fonte di rischi sistemici per la stabilità finanziaria e potenziale causa di gravi conseguenze negative per l’economia reale. |
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(3) |
La valutazione di vulnerabilità del CERS, in relazione alla Danimarca, evidenzia quanto segue:
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HA ADOTTATO LA PRESENTE SEGNALAZIONE:
Il CERS ha individuato vulnerabilità a medio termine nel settore degli immobili residenziali della Danimarca fonte di rischio sistemico per la stabilità finanziaria e potenziale causa di gravi ripercussioni negative per l’economia reale. Dal punto di vista macroprudenziale, il CERS ritiene che le principali vulnerabilità siano costituite dalla robusta crescita dei prezzi degli immobili residenziali, in particolare nelle grandi città, in combinazione con l’elevato indebitamento delle famiglie. Inoltre, se i rischi dovessero concretizzarsi, potrebbero esserci potenziali effetti di propagazione ad altri paesi nella regione del Baltico settentrionale.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 settembre 2016.
Francesco MAZZAFERRO
Capo del segretariato del CERS
Per conto del Consiglio generale del CERS
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(2) Nel senso che vi è corrispondenza di finanziamento tra le obbligazioni e i mutui ipotecari emessi da enti creditizi che concedono mutui ipotecari.
(3) Altri tipi di attività, ad esempio le auto, possono essere costituiti in pegno, ma non figurano nei dati cui si fa riferimento.
(4) Il diamante di vigilanza stabilisce una serie di valori di riferimento che l’FSA danese ritiene indicativi di attività nel settore del credito ipotecario con un profilo di rischio più elevato. Esso si compone di cinque indicatori con corrispondenti limiti ai rischi degli enti: grandi esposizioni; crescita dei prestiti; rischio di tasso di interesse del mutuatario; prestiti solo interessi; finanziamento a breve termine.
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31.1.2017 |
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C 31/49 |
SEGNALAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 22 settembre 2016
sulle vulnerabilità a medio termine nel settore immobiliare residenziale della Finlandia
(CERS/2016/08)
(2017/C 31/05)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare gli articoli 3 e 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
La passata esperienza in molti paesi evidenzia che il manifestarsi di vulnerabilità del settore immobiliare residenziale può determinare rischi significativi per la stabilità finanziaria nazionale e conseguenze gravi per l’economia reale, nonché, potenzialmente, propagarsi e ripercuotersi negativamente in altri paesi. |
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(2) |
Recentemente il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha condotto una valutazione sistematica e prospettica a livello di Unione delle vulnerabilità relative agli immobili residenziali. In questo contesto, il CERS ha individuato in otto paesi talune vulnerabilità a medio termine fonte di rischio sistemico per la stabilità finanziaria e potenziale causa di gravi conseguenze negative per l’economia reale. |
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(3) |
La valutazione di vulnerabilità del CERS, in relazione alla Finlandia, evidenzia quanto segue:
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HA ADOTTATO LA PRESENTE SEGNALAZIONE:
Il CERS ha individuato vulnerabilità a medio termine nel settore degli immobili residenziali della Finlandia fonte di rischio sistemico per la stabilità finanziaria e causa potenziale di gravi ripercussioni negative per l’economia reale. Da un punto di vista macroprudenziale, il CERS ritiene che le principali vulnerabilità consistano nei livelli elevati e crescenti di indebitamento delle famiglie, che interessano in particolare alcuni gruppi di esse. Inoltre, se i rischi dovessero concretizzarsi, potrebbero verificarsi effetti di propagazione in altri paesi nella regione del Baltico settentrionale.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 settembre 2016.
Francesco MAZZAFERRO
Capo del segretariato del CERS
Per conto del Consiglio generale del CERS
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
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31.1.2017 |
IT |
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C 31/51 |
SEGNALAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 22 settembre 2016
sulle vulnerabilità a medio termine nel settore immobiliare residenziale del Lussemburgo
(CERS/2016/09)
(2017/C 31/06)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare gli articoli 3 e 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
La passata esperienza in molti paesi evidenzia che il manifestarsi di vulnerabilità del settore immobiliare residenziale può determinare rischi significativi per la stabilità finanziaria nazionale e conseguenze gravi per l’economia reale, nonché, potenzialmente, propagarsi con ripercussioni negative in altri paesi. |
|
(2) |
Recentemente il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha condotto una valutazione sistematica e prospettica a livello di Unione delle vulnerabilità relative agli immobili residenziali. In questo contesto, il CERS ha individuato in otto paesi talune vulnerabilità a medio termine fonte di rischi sistemici per la stabilità finanziaria e potenziale causa di gravi conseguenze negative per l’economia reale. |
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(3) |
La valutazione di vulnerabilità del CERS, in relazione al Lussemburgo, evidenzia quanto segue:
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HA ADOTTATO LA PRESENTE SEGNALAZIONE:
Il CERS ha individuato vulnerabilità a medio termine nel settore degli immobili residenziali del Lussemburgo fonte di rischio sistemico per la stabilità finanziaria e potenziale causa di gravi ripercussioni negative per l’economia reale. Da un punto di vista macroprudenziale, il CERS ritiene che le principali vulnerabilità consistano negli elevati prezzi degli immobili residenziali e nel crescente indebitamento delle famiglie.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 settembre 2016.
Francesco MAZZAFERRO
Capo del segretariato del CERS
Per conto del Consiglio generale del CERS
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
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31.1.2017 |
IT |
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C 31/53 |
SEGNALAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 22 settembre 2016
sulle vulnerabilità a medio termine nel settore immobiliare residenziale dei Paesi bassi
(CERS/2016/10)
(2017/C 31/07)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare gli articoli 3 e 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
La passata esperienza in molti paesi evidenzia che il manifestarsi di vulnerabilità del settore immobiliare residenziale può determinare rischi significativi per la stabilità finanziaria nazionale e gravi conseguenza negative per l’economia reale, nonché, potenzialmente, propagarsi e ripercuotersi negativamente in altri paesi. |
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(2) |
Recentemente il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha condotto una valutazione sistematica e prospettica a livello di Unione delle vulnerabilità relative agli immobili residenziali. In questo contesto, il CERS ha individuato in otto paesi talune vulnerabilità a medio termine fonte di rischi sistemici per la stabilità finanziaria e potenziale causa di gravi conseguenze negative per l’economia reale. |
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(3) |
La valutazione di vulnerabilità del CERS, in relazione ai Paesi bassi, evidenzia quanto segue:
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HA ADOTTATO LA PRESENTE SEGNALAZIONE:
Il CERS ha individuato vulnerabilità a medio termine nel settore degli immobili residenziali dei Paesi bassi fonte di rischio sistemico per la stabilità finanziaria e potenziale causa di gravi ripercussioni negative per l’economia reale. Da un punto di vista macroprudenziale, il CERS ritiene che le principali vulnerabilità consistano nei livelli persistentemente elevati del debito delle famiglie combinati con una bassa collateralizzazione dei mutui ipotecari. In particolare, vi è un ampio gruppo di famiglie, in particolare i debitori ipotecari più giovani, il cui debito supera il valore dell’abitazione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 settembre 2016.
Francesco MAZZAFERRO
Capo del segretariato del CERS
Per conto del Consiglio generale del CERS
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/55 |
SEGNALAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 22 settembre 2016
sulle vulnerabilità a medio termine nel settore immobiliare residenziale della Svezia
(CERS/2016/11)
(2017/C 31/08)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare gli articoli 3 e 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
La passata esperienza in molti paesi evidenzia che il manifestarsi di vulnerabilità del settore immobiliare residenziale può determinare rischi significativi per la stabilità finanziaria nazionale e conseguenze gravi per l’economia reale, nonché, potenzialmente, propagarsi e ripercuotersi negativamente in altri paesi. |
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(2) |
Recentemente il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha condotto una valutazione sistematica e prospettica a livello di Unione delle vulnerabilità relative agli immobili residenziali. In questo contesto, il CERS ha individuato in otto paesi talune vulnerabilità a medio termine fonte di rischi sistemici per la stabilità finanziaria e potenziale causa di gravi conseguenze negative per l’economia reale. |
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(3) |
La valutazione di vulnerabilità del CERS, in relazione alla Svezia, evidenzia quanto segue:
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HA ADOTTATO LA PRESENTE SEGNALAZIONE:
Il CERS ha individuato vulnerabilità a medio termine nel settore degli immobili residenziali della Svezia fonte di rischio sistemico per la stabilità finanziaria e potenziale causa di gravi ripercussioni negative per l’economia reale. Da un punto di vista macroprudenziale, il CERS ritiene che le principali vulnerabilità consistano nel rapido aumento dei prezzi degli immobili residenziali che appaiono sopravvalutati e in un elevato e crescente indebitamento, specialmente tra alcuni gruppi di famiglie. Inoltre, se i rischi dovessero concretizzarsi, potrebbero esserci potenziali effetti di propagazione in altri paesi nella regione del Baltico settentrionale.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 settembre 2016.
Francesco MAZZAFERRO
Capo del segretariato del CERS
Per conto del Consiglio generale del CERS
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/57 |
SEGNALAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 22 settembre 2016
sulle vulnerabilità a medio termine nel settore immobiliare residenziale del Regno Unito
(CERS/2016/12)
(2017/C 31/09)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare gli articoli 3 e 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
La passata esperienza in molti paesi evidenzia che il manifestarsi di vulnerabilità del settore immobiliare residenziale può determinare rischi significativi per la stabilità finanziaria nazionale e conseguenze gravi per l’economia reale, nonché, potenzialmente, propagarsi e ripercuotersi negativamente in altri paesi. |
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(2) |
Recentemente il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha condotto una valutazione sistematica e prospettica a livello di Unione delle vulnerabilità relative agli immobili residenziali. In questo contesto, il CERS ha individuato in otto paesi talune vulnerabilità a medio termine fonte di rischi sistemici per la stabilità finanziaria, suscettibili di avere gravi conseguenze negative per l’economia reale. |
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(3) |
La valutazione di vulnerabilità del CERS, in relazione al Regno Unito, evidenzia quanto segue:
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HA ADOTTATO LA PRESENTE SEGNALAZIONE:
Il CERS ha individuato vulnerabilità a medio termine nel settore degli immobili residenziali del Regno Unito fonte di rischio sistemico per la stabilità finanziaria e potenziale causa di gravi ripercussioni negative per l’economia reale. Attualmente le prospettive a medio termine per il mercato residenziale del Regno Unito rimangono altamente incerte. Tuttavia, da un punto di vista macroprudenziale, il CERS ritiene che sussistano rischi associati a differenti scenari del mercato degli alloggi, o per effetto di una cristallizzazione delle vulnerabilità accumulate, relative, in particolare, all’indebitamento delle famiglie e all’interazione con i prezzi elevati degli immobili residenziali, o per effetto di un ulteriore accumulo delle vulnerabilità. La risposta politica appropriata varia a seconda dello scenario. Di conseguenza, è importante che le autorità britanniche monitorino attentamente gli sviluppi e adattino le politiche macroprudenziali a seconda delle necessità.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 settembre 2016.
Francesco MAZZAFERRO
Capo del segretariato del CERS
Per conto del Consiglio generale del CERS
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/59 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8327 — Fairfax/Sagard Holdings/PSG)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 31/10)
Il 24 gennaio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8327. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/60 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
30 gennaio 2017
(2017/C 31/11)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0630 |
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JPY |
yen giapponesi |
121,76 |
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DKK |
corone danesi |
7,4375 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,84935 |
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SEK |
corone svedesi |
9,4390 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0669 |
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ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
8,8758 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,022 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
310,80 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,3310 |
|
RON |
leu rumeni |
4,5008 |
|
TRY |
lire turche |
4,0561 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4109 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,3983 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,2476 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,4668 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5177 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 252,27 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
14,4510 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3103 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4773 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
14 173,38 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,7094 |
|
PHP |
peso filippino |
52,899 |
|
RUB |
rublo russo |
63,7792 |
|
THB |
baht thailandese |
37,492 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,3318 |
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MXN |
peso messicano |
22,0850 |
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INR |
rupia indiana |
72,2315 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/61 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2017
che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 31/12)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riconosce gli animali in quanto esseri senzienti e fa obbligo all’Unione e agli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative degli Stati membri relative, in particolare, ai riti religiosi, alle tradizioni culturali e al patrimonio regionale. |
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(2) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. |
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(3) |
L’articolo 26 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che l’Unione deve adottare le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. |
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(4) |
L’articolo 38 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che l’Unione debba definire ed attuare una politica agricola comune. |
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(5) |
L’articolo 179 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea fissa per l’Unione l’obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca. Conformemente all’articolo 180, lettera b), di detto trattato l’Unione deve promuovere la cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. |
|
(6) |
Nel 2011 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti sul benessere degli animali (1) aventi il compito di assistere e consigliare la Commissione sulle questioni relative alla legislazione in materia di benessere degli animali e facilitare lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche in tale ambito legislativo. |
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(7) |
Il Parlamento europeo (2) e il Consiglio dell’Unione europea (3) hanno sollecitato la costituzione di una piattaforma sul benessere degli animali dell’Unione per migliorare il dialogo tra le parti interessate e condividere esperienze, competenze e punti di vista. |
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(8) |
Per dare risposta alle richieste del Parlamento e del Consiglio un nuovo gruppo di esperti denominato «Piattaforma sul benessere degli animali» («la piattaforma») dovrebbe assistere la Commissione e contribuire a intrattenere un dialogo regolare sulle questioni d’interesse per l’Unione attinenti al benessere degli animali come ad esempio l’attuazione della legislazione, gli scambi di conoscenze scientifiche, di innovazioni e di buone pratiche/iniziative sul benessere degli animali o di attività internazionali relative al benessere degli animali. La piattaforma dovrebbe inoltre assistere la Commissione su tematiche di competenza dell’Unione che possano interagire con problematiche legate al benessere degli animali come il commercio, la resistenza antimicrobica, la sicurezza alimentare, la ricerca o l’ambiente. Poiché la piattaforma avrà lo stesso mandato dell’attuale gruppo di esperti sul benessere degli animali non è necessario mantenere attivo quest’ultimo. |
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(9) |
La piattaforma dovrebbe condurre i suoi lavori tenendo in debita considerazione le attività di altri gruppi di dialogo pertinenti o di reti per il benessere degli animali come ad esempio i gruppi di lavoro e le reti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare o della Piattaforma regionale sul benessere degli animali in Europa dell’Organizzazione mondiale per la salute animale. |
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(10) |
La piattaforma dovrebbe essere composta di rappresentanti delle autorità competenti di tutti gli Stati membri, delle organizzazioni di settore a livello di Unione europea coinvolte nella filiera alimentare e nella tenuta di animali per altri fini agricoli, delle organizzazioni della società civile attive a livello dell’Unione europea nel campo del benessere degli animali nonché delle università e degli istituti di ricerca che si occupano di scienza del benessere animale. La partecipazione alla piattaforma dovrebbe essere anche aperta ad esperti delle autorità competenti dei paesi non UE che sono parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo nonché di organizzazioni intergovernative internazionali. |
|
(11) |
È opportuno stabilire disposizioni relative alla diffusione delle informazioni da parte dei membri della piattaforma. |
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(12) |
I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
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(13) |
È opportuno fissare un termine per l’applicazione della presente decisione. La Commissione contemplerà a tempo debito l’opportunità di una proroga della presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
È istituito un gruppo di esperti denominato «Piattaforma sul benessere degli animali» («la piattaforma»).
Articolo 2
Compiti
I compiti della piattaforma sono:
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a) |
assistere la Commissione nello sviluppo e nello scambio di azione coordinate finalizzate a contribuire all’attuazione e all’applicazione della legislazione dell’Unione uropea in materia di benessere degli animali e alla comprensione, all’interno e all’esterno dell’Unione, della legislazione dell’Unione e delle norme internazionali in materia di benessere degli animali; |
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b) |
facilitare lo sviluppo e l’uso di impegni volontari a migliorare il benessere degli animali da parte delle imprese; |
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c) |
contribuire alla promozione delle norme dell’Unione in materia di benessere degli animali al fine promuovere il valore di mercato dei prodotti dell’Unione a livello globale; |
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d) |
incoraggiare il dialogo tra le autorità competenti, le imprese, la società civile, le università, i ricercatori e le organizzazioni intergovernative internazionali sulle questioni in materia di benessere degli animali per le quali l’Unione ha competenza; |
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e) |
promuovere lo scambio di esperienze e di buone pratiche, conoscenze scientifiche e innovazioni nel campo del benessere degli animali per cui l’Unione ha competenza; |
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f) |
condividire informazioni sugli sviluppi strategici negli ambiti e sulle attività menzionati sopra. |
Articolo 3
Consultazione
La Commissione può consultare la piattaforma su qualsiasi questione legata al benessere degli animali per cui l’Unione ha competenza.
Articolo 4
Composizione
1. La piattaforma è composta di un numero massimo di 75 membri.
2. Alla piattaforma partecipano i seguenti membri:
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a. |
autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e dei paesi non UE che sono parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo («i membri del SEE») responsabili per il benessere degli animali; |
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b. |
organizzazioni di settore e professionali che conducono attività a livello dell’Unione nel settore della filiera alimentare in cui sono coinvolti animali o prodotti di origine animale nonché nella tenuta di animali per altri fini agricoli; |
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c. |
organizzazioni della società civile che espletano attività a livello dell’Unione in relazione al benessere degli animali; |
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d. |
esperti indipendenti di università e di istituti di ricerca che conducono attività in tema di scienza del benessere animale aventi un impatto sulle politiche dell’Unione; |
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e. |
organizzazioni intergovernative internazionali che espletano attività attinenti al benessere degli animali (5); |
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f. |
l’Autorità europea per la sicurezza l’alimentare. |
3. I membri elencati al paragrafo 2, lettera d), sono nominati a titolo personale e agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico.
4. I membri elencati al paragrafo 2, lettere b) e c), sono selezionati conformemente alla procedura di cui all’articolo 5. Essi nominano i loro rappresentanti in seno alla piattaforma a livello di alti funzionari e hanno la responsabilità di assicurare che i loro rappresentanti siano permanenti e dispongano di un livello sufficientemente elevato di esperienza. La Commissione ha facoltà di rifiutare un rappresentante nominato da tali membri se ritiene, sulla base dei motivi giustificati specificati nelle disposizioni dell’invito a presentare candidature per la piattaforma, che la nomina non sia appropriata. In tal caso l’organizzazione interessata è invitata a designare un altro rappresentante.
6. I membri elencati al paragrafo 2, lettere a), e) ed f), nominano i loro rappresentanti responsabili per il benessere degli animali e devono assicurare che i loro rappresentanti presentino un livello di esperienza sufficientemente elevato.
7. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle attività del gruppo di esperti e che, secondo il parere della Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare, non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o danno le dimissioni, non sono più invitati a partecipare alle riunioni della piattaforma e possono essere sostituiti per il tempo rimanente del loro mandato.
Articolo 5
Procedura di selezione
1. La selezione dei membri della piattaforma di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a d), avviene tramite un invito pubblico a presentare candidature da pubblicarsi sul registro dei gruppi di esperti della Commissione e altre entità analoghe («il registro dei gruppi di esperti»). L’invito a presentare candidature è inoltre pubblicato tramite altri canali, tra cui specifici siti web.
L’invito a presentare candidature delinea chiaramente i criteri di selezione tra cui anche l’esperienza richiesta e gli interessi da rappresentare in relazione alle mansioni previste. Il termine minimo per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.
2. I membri elencati all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), segnalano tutte le circostanze che possano dare adito ad un conflitto d’interessi. In particolare la Commissione chiede a tali persone di presentare, assieme alla loro candidatura, un modulo di dichiarazione di interessi («DOI») basato sul modulo standard DOI che si applica ai gruppi di esperti, unitamente a un curriculum vitae (CV) aggiornato. La presentazione di un modulo DOI debitamente compilato è necessaria per poter essere ammissibili alla nomina di membro a titolo personale. La valutazione del conflitto di interessi avviene conformemente alle regole orizzontali per i gruppi di esperti della Commissione («le regole orizzontali») (6).
3. L’iscrizione nel registro per la trasparenza è necessaria per la nomina delle organizzazioni elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c).
4. I membri elencati all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a d), sono nominati dal Direttore generale responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare attingendo all’elenco dei candidati con adeguate competenze negli ambiti di cui all’articolo 2 che hanno risposto all’invito a presentare candidature.
5. I membri sono nominati fino al 31 dicembre 2019. Essi restano in carica fino al termine del loro mandato. Il mandato può essere rinnovato.
6. Per quanto concerne i membri elencati all’articolo 4, paragrafo 2), lettera d), il Direttore generale responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare nomina, in base alle stesse condizioni valide per i membri titolari, i membri supplenti che sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento. Il Direttore generale stabilisce inoltre, dopo averne ottenuto il consenso, un elenco di riserva di candidati idonei che può essere utilizzato al fine di nominare i sostituti dei membri.
Articolo 6
Presidente
La piattaforma è presieduta dal Direttore generale responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare o dal suo rappresentante.
Articolo 7
Funzionamento
1. La piattaforma agisce su richiesta del presidente conformemente alle regole orizzontali.
2. La piattaforma si riunisce in linea di principio due volte all’anno nella sede della Commissione e ogni volta che la Commissione lo ritenga necessario.
3. I servizi della Commissione assicurano i compiti di segreteria. Funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori della piattaforma possono presenziare alle riunioni della piattaforma e dei suoi sottogruppi.
4. D’intesa con il presidente, la piattaforma può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.
5. Il verbale delle discussioni su ciascuno dei punti all’ordine del giorno e sulle conclusioni dei dibattiti è informativo e completo. Il verbale è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.
6. La piattaforma adotta relazioni o conclusioni per consenso. In caso di votazione, il risultato del voto è deciso a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno votato contro hanno il diritto di far allegare ai pareri o alle conclusioni corrispondenti un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.
Articolo 8
Sottogruppi
1. Il Direttore generale responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla Commissione. I sottogruppi operano in conformità delle regole orizzontali e riferiscono alla piattaforma. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.
2. I membri dei sottogruppi che non sono membri della piattaforma sono selezionati attraverso un invito pubblico a presentare candidature, in conformità dell’articolo 5 e delle regole orizzontali (7).
Articolo 9
Esperti invitati
In funzione di specifiche esigenze, il presidente può invitare a partecipare al lavoro della piattaforma o dei sottogruppi esperti esterni con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno.
Articolo 10
Osservatori
1. Lo status di osservatore può essere concesso a persone, organizzazioni o organismi pubblici, in conformità delle regole orizzontali, mediante chiamata diretta o in seguito a un invito a presentare candidature.
2. Le organizzazioni o gli organismi pubblici designati come osservatori nominano i propri rappresentanti.
3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni della piattaforma e a fornire consulenza. Tuttavia essi non hanno diritto di voto e non partecipano alla redazione delle relazioni o delle conclusioni della piattaforma.
4. Alla piattaforma non partecipano più di cinque osservatori.
Articolo 11
Regolamento interno
Su proposta del presidente e di concerto con esso la piattaforma adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppo di esperti, in conformità delle regole orizzontali.
Articolo 12
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
I membri della piattaforma e i loro rappresentanti, così come gli osservatori e gli esperti invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale, che in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardante la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (8) e (UE, Euratom) 2015/444 (9) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.
Articolo 13
Rapporti con il Parlamento europeo
Il Parlamento europeo è tenuto informato del lavoro della piattaforma. Su richiesta del Parlamento europeo e secondo le modalità stabilite nell’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (10) la Commissione ha facoltà di invitare il Parlamento ad inviare esperti per partecipare alle riunioni.
Articolo 14
Trasparenza
1. La piattaforma e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti.
2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicati i seguenti dati:
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a) |
i nomi delle persone nominate a titolo personale; |
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b) |
i nomi delle organizzazioni partecipanti; gli interessi rappresentati sono divulgati; |
|
c) |
i nomi degli altri organismi pubblici; |
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d) |
i nomi degli osservatori. |
3. Tutti i documenti pertinenti, quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti, sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o su appositi siti web collegati al registro, dove si possono reperire le informazioni. L’accesso a questi siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri pertinenti documenti di riferimento avviene a tempo debito prima della riunione, ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
Articolo 15
Spese di riunione
1. I partecipanti alle attività della piattaforma e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività della piattaforma e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati in conformità delle disposizioni applicate dalla Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 16
Applicabilità
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) Gruppo di esperti sul benessere degli animali E02668.
(2) Risoluzione del Parlamento europeo su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020, del 24 novembre 2015 (2015/2957(RSP)).
(3) 3464a riunione del Consiglio – Agricoltura e pesca - 17 maggio 2016.
(4) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(5) Ad esempio l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).
(6) Decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
(7) Cfr. gli articoli 10 e 14.2 delle regole orizzontali.
(8) GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41.
(9) GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53.
(10) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(11) Regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).