ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 26

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
26 gennaio 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 26/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2017/C 26/02

Comunicazione della Commissione pubblicata conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio in relazione al caso AT.40153 — Clausole MFN per gli e-book e questioni correlate

2

2017/C 26/03

Comunicazione della Commissione relativa all’attuazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (Pubblicazione di titoli e riferimenti di specifiche comunitarie a norma del regolamento) ( 1 )

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 26/04

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea di trasporto merci e posta in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

6

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2017/C 26/05

Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

7


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2017/C 26/06

Invito a presentare proposte — EACEA/04/2017 nell’ambito del programma Erasmus+ — KA 2 — Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi — Alleanze delle abilità settoriali

8

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2017/C 26/07

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dalla Norges Høyesterett in data 19 febbraio 2016 in relazione alla causa Ski Taxi SA, Follo Taxi SA og Ski Follo Taxidrift AS contro staten v/Konkurransetilsynet (Causa E-3/16)

16

2017/C 26/08

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Klagenemnda for industrielle rettigheter (Commissione di ricorso della Norvegia per i diritti di proprietà industriale) in data 22 marzo 2016 in relazione ad un ricorso del comune di Oslo (Causa E-5/16)

17

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 26/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8347 — EQT Fund Management/Getec Energie Holding/Getec Target Companies) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

26.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 gennaio 2017

(2017/C 26/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0743

JPY

yen giapponesi

121,79

DKK

corone danesi

7,4366

GBP

sterline inglesi

0,85323

SEK

corone svedesi

9,4833

CHF

franchi svizzeri

1,0732

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,9453

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,022

HUF

fiorini ungheresi

309,72

PLN

zloty polacchi

4,3641

RON

leu rumeni

4,4986

TRY

lire turche

4,1082

AUD

dollari australiani

1,4213

CAD

dollari canadesi

1,4070

HKD

dollari di Hong Kong

8,3343

NZD

dollari neozelandesi

1,4789

SGD

dollari di Singapore

1,5238

KRW

won sudcoreani

1 251,45

ZAR

rand sudafricani

14,2587

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3935

HRK

kuna croata

7,4978

IDR

rupia indonesiana

14 319,89

MYR

ringgit malese

4,7608

PHP

peso filippino

53,326

RUB

rublo russo

63,6282

THB

baht thailandese

37,848

BRL

real brasiliano

3,4057

MXN

peso messicano

23,0674

INR

rupia indiana

73,1385


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


26.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/2


Comunicazione della Commissione pubblicata conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio in relazione al caso AT.40153 — Clausole MFN per gli e-book e questioni correlate

(2017/C 26/02)

1.   INTRODUZIONE

(1)

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della Commissione non è più giustificato.

(2)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

2.   SINTESI DEL CASO

(3)

Il 9 dicembre 2016 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, relativa a presunte infrazioni compiute da Amazon.com, Inc. e dalle imprese ad essa collegate, tra cui Amazon EU S.à.r.l., Amazon Media EU S.à.r.l. e Amazon Digital Services Inc. (in prosieguo, collettivamente, «Amazon»), in relazione alla distribuzione al dettaglio di e-book ai consumatori nel SEE.

(4)

Secondo la valutazione preliminare, Amazon potrebbe esercitare una posizione dominante sui mercati rilevanti della distribuzione al dettaglio di e-book in inglese e in tedesco ai consumatori nel SEE. La valutazione preliminare esprimeva la preoccupazione della Commissione in merito al fatto che Amazon potesse aver abusato della sua eventuale posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del trattato e dell’articolo 54 dell’accordo SEE, imponendo ai fornitori di e-book (2) i) di informare Amazon su termini e condizioni più favorevoli o alternativi offerti a concorrenti e/o ii) di concedere ad Amazon termini e condizioni dipendenti, direttamente o indirettamente, dalle condizioni offerte a un altro rivenditore al dettaglio di e-book (3) (in prosieguo, indicati collettivamente come «clausole di parità»). Le riserve preliminari della Commissione sulle clausole di parità riguardano principalmente i seguenti punti:

(5)

clausole che impongono a un fornitore di e-book di informare Amazon sulle condizioni per la distribuzione di e-book basate su un determinato modello commerciale, quando tale fornitore distribuisce e-book sulla base di tale modello commerciale tramite un rivenditore di e-book diverso da Amazon («parità di modello commerciale»), e di accordare ad Amazon condizioni analoghe;

(6)

clausole che impongono al fornitore di e-book di mettere a disposizione di Amazon i) un determinato e-book in un particolare territorio e/o in una data e ora determinata, quando tale fornitore distribuisce tale e-book a qualsiasi altro rivenditore di e-book diverso da Amazon («parità di selezione») e/o ii) qualsiasi caratteristica, funzionalità, norma di utilizzo, elemento o contenuto di uno o più e-book, quando tale fornitore ha messo a disposizione tali caratteristiche, funzionalità, norme di utilizzo, elementi o contenuti disponibili per tale e-book tramite un rivenditore di e-book diverso da Amazon («parità di caratteristiche»);

(7)

clausole i) che impongono al fornitore di e-book di accordare ad Amazon un prezzo di agenzia che dipenda in qualche modo dal prezzo di agenzia accordato da tale fornitore (oppure applicato da un rivenditore di e-book) a qualsiasi altro rivenditore di e-book diverso da Amazon oppure dai prezzi di rivendita applicati ai consumatori da rivenditori di e-book diversi da Amazon («parità di prezzi di agenzia») e/o ii) che impongono al fornitore di e-book di proporre ad Amazon qualsiasi prezzo promozionale di agenzia, prezzo promozionale all’ingrosso o contenuto promozionale quando tale fornitore propone tali prezzi promozionali di agenzia, prezzi promozionali all’ingrosso o contenuti promozionali mediante rivenditori al dettaglio di e-book diversi da Amazon («parità di promozione») e/o iii) che prevedano una «riserva» di crediti che Amazon può utilizzare a propria discrezione per abbassare i prezzi di agenzia applicati a qualsiasi e-book fornito da tale fornitore a Amazon. Tale riserva di crediti è calcolata in base alle differenze tra i prezzi di agenzia accordati dal fornitore ad Amazon per i suoi e-book e i prezzi di agenzia o di rivendita di tali libri applicati da altri rivenditori al dettaglio. Le entrate del fornitore di e-book e le commissioni di Amazon sono calcolate sulla base del prezzo di agenzia ridotto («disposizioni relative alle riserve di credito»);

(8)

clausole che impongono al fornitore di e-book di offrire ad Amazon un prezzo all’ingrosso che dipenda in qualche modo dal prezzo all’ingrosso/di agenzia che tale fornitore accorda a qualsiasi altro rivenditore diverso da Amazon o dal prezzo di rivendita applicato ai consumatori da qualsiasi altro rivenditore diverso da Amazon («parità di prezzo all’ingrosso»);

(9)

clausole che impongono al fornitore di e-book di informare Amazon qualora proponga modelli commerciali, e-book, date sulla disponibilità, caratteristiche e promozioni alternativi o prezzi all’ingrosso e di agenzia ridotti a rivenditori di e-book diversi da Amazon («disposizioni in materia di informazione»).

(10)

Nella valutazione preliminare la Commissione ha espresso un parere preliminare secondo cui la parità dei modelli commerciali e le relative disposizioni in materia di informazione possono i) ridurre l’incentivazione dei fornitori di e-book a finanziare e investire in modelli commerciali alternativi, nuovi e innovativi, ii) ridurre la capacità e gli incentivi dei concorrenti di Amazon a elaborare e differenziare le loro offerte sulla base di tali modelli, iii) dissuadere dall’accesso e/o espansione i rivenditori di e-book, rischiando in tal modo di indebolire la concorrenza a livello della distribuzione di e-book e rafforzando l’eventuale posizione già dominante di Amazon.

(11)

In secondo luogo, la parità di selezione e la parità di caratteristiche possono i) ridurre l’incentivazione dei fornitori e rivenditori di e-book a sviluppare e-book che non siano costituiti principalmente da testi e impedire ai rivenditori al dettaglio di differenziarsi, indebolendo in tal modo la concorrenza a livello della distribuzione di e-book, ii) eventualmente indebolire la concorrenza tra i rivenditori di e-book e dissuaderli dall’accesso e/o espansione mediante la limitazione della portata delle offerte differenziate di e-book da parte dei rivenditori di e-book che può determinare prezzi più elevati e una minore scelta per i consumatori.

(12)

Inoltre, la parità di prezzi di agenzia, la parità di prezzi promozionali, le disposizioni relative alle riserve di crediti e le relative disposizioni in materia di informazione (combinate alle pratiche di Amazon finalizzate a ottenere la parità di prezzi al dettaglio) possono i) dissuadere dall’espansione e dall’ingresso nel mercato rivenditori al dettaglio di e-book rafforzando così l’eventuale posizione dominante di Amazon, ii) permettere ad Amazon di ridurre la concorrenza tra rivenditori al dettaglio di e-book e di ottenere così commissioni più elevate dai fornitori di e-book, che, in ultima analisi, comportano prezzi più elevati per i clienti.

(13)

Infine, la parità di prezzi all’ingrosso può i) ostacolare i rivenditori al dettaglio di e-book per quanto riguarda l’accesso e l’espansione nei mercati rilevanti mediante l’offerta ai consumatori di prezzi al dettaglio per gli e-book più bassi di quelli di Amazon, ii) rafforzare gli eventuali effetti della parità di selezione garantendo ad Amazon l’accesso a e-book alle migliori condizioni all’ingrosso qualora i fornitori preferiscano non proporre un determinato e-book a Amazon.

(14)

La valutazione preliminare esprimeva la preoccupazione della Commissione in merito al fatto che tutte le clausole di parità di cui sopra costituiscano, di per sé, un eventuale abuso di posizione dominante di Amazon nei mercati rilevanti del SEE. Inoltre, la Commissione ritiene in via preliminare che la combinazione delle diverse clausole di parità relative al prezzo (cioè, la parità di prezzi di agenzia, le disposizioni relative alle riserve di crediti, la parità di promozione, la parità di prezzi all’ingrosso e la parità di commissioni di agenzia (4)), delle clausole di parità non relative al prezzo (come la parità di modelli commerciali e la parità di selezione e di caratteristiche) e delle disposizioni in materia di informazione potrebbe rafforzare gli eventuali effetti anticoncorrenziali delle clausole di parità.

3.   CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

(15)

Amazon, pur non concordando con la valutazione preliminare della Commissione, ha proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza espresse dalla Commissione. Gli elementi fondamentali degli impegni sono illustrati di seguito.

(a)

Amazon non darà esecuzione né si baserà in alcun modo su alcuna parità di modelli commerciali, parità di commissioni di agenzia, parità di prezzi di agenzia, parità di caratteristiche, parità di promozione, parità di selezione, parità di prezzi all’ingrosso né su disposizioni in materia di informazione contenute negli accordi stipulati tra Amazon e fornitori di e-book per la vendita di e-book ai consumatori del SEE. Amazon notificherà a ciascuno di tali fornitori di e-book che non darà più esecuzione a tali disposizioni.

(b)

Amazon offrirà a ogni fornitore di e-book, il cui accordo per la vendita al pubblico di e-book nel SEE contenga una disposizione relativa alle riserve di crediti attualmente in vigore, la possibilità di porre fine all’accordo per qualsiasi motivo con un preavviso scritto di 120 giorni.

(c)

Amazon non inserirà in alcun nuovo accordo relativo a e-book stipulato con fornitori di e-book alcuna clausola di parità relativa al prezzo, clausola di parità non relativa al prezzo o disposizione in materia di informazione.

(d)

La durata degli impegni sarà di cinque anni a decorrere dalla data in cui Amazon riceve notifica formale della decisione della Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. Amazon nominerà un fiduciario incaricato di controllare il rispetto dei suoi impegni.

(16)

Gli impegni sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito internet della direzione generale della Concorrenza all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_it.html.

4.   INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

(17)

La Commissione, previo un test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito internet della Direzione generale della Concorrenza.

(18)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

(19)

I terzi interessati sono invitati ad argomentare le risposte e le osservazioni formulate e a esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.

(20)

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento AT.40153 Clausole MFN per gli e-book e questioni correlate, per posta elettronica all’indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax (+322 2950128) o per posta, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.

(2)  I termini «fornitore di e-book» sono utilizzati al fine di comprendere tutte le entità che detengono i diritti necessari per la concessione di licenze per e-book ai venditori di e-book al dettaglio o per la vendita diretta di e-book ai consumatori. Pertanto, i «fornitori di e-book» comprendono sia gli editori di e-book che alcuni intermediari (ad esempio, grossisti o aggregatori).

(3)  Ai fini del presente documento con i termini «rivenditore di e-book» si intende qualsiasi persona o entità che venda in modo lecito (o intenda vendere in modo lecito) e-book a consumatori in uno o più paesi del SEE, oppure che venda tramite un fornitore di e-book, in base a un contratto di agenzia, e-book a consumatori in uno o più paesi del SEE. Un fornitore di e-book si configura come un rivenditore di e-book nella misura in cui tale fornitore venda e-book direttamente ai consumatori oppure li venda tramite un agente sulla base di un contratto di agenzia.

(4)  La parità di commissioni di agenzia è una clausola che impone ai fornitori di e-book di accordare ad Amazon una commissione di agenzia che dipenda in qualche modo da quelle che il fornitore di e-book accorda a qualsiasi rivenditore di libri digitali diverso da Amazon in virtù di un contratto di agenzia.


26.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/5


Comunicazione della Commissione relativa all’attuazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (1)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di specifiche comunitarie a norma del regolamento)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 26/03)

Organizzazione

Riferimento e titolo della specifica comunitaria

Riferimento della specifica comunitaria superata

Data di cessazione della presunzione di conformità della specifica comunitaria superata

ETSI (2)

EN 303 213-1 V1.4.1

Sistema di Guida e di Controllo Avanzato per i Movimenti di Superficie (A-SMGCS); parte 1: Specifiche Comunitarie da applicarsi nell’ambito della Regolamentazione di Interoperabilità, sotto il cielo unico europeo, EC 552/2004 per A-SMGCS Livello 1, comprendenti le interfacce esterne

EN 303 213-1 V1.3.1

1o settembre 2017

ETSI

EN 303 213-2 V1.4.1

Sistema avanzato di guida e controllo per i movimenti di superficie (A-SMGCS); parte 2: Specifiche Comunitarie da applicarsi nell’ambito della Regolamentazione di Interoperabilità, sotto il cielo unico europeo, EC 552/2004 per A-SMGCS Livello 2, comprendenti le interfacce esterne

EN 303 213-2 V1.3.1

1o settembre 2017


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  Istituto europeo per le norme di telecomunicazione: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis Cedex, Francia, tel. +33 492944200, fax +33 493654716, http://www.etsi.org


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

26.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/6


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea di trasporto merci e posta in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 26/04)

Stato membro

Portogallo

Rotta

Lisbona-Terceira-Ponta Delgada-Lisbona

o

Lisbona-Ponta Delgada-Terceira-Lisbona

Periodo di validità del contratto

3 anni dall’inizio delle operazioni

Termine per la presentazione delle offerte

63 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e agli oneri di servizio pubblico

Tutti i documenti sono disponibili all’indirizzo:

http://www.saphety.com

e presso

l’autorità nazionale dell’aviazione civile (Autoridade Nacional da Aviação Civil)

concurso.osp@anac.pt

Per ulteriori informazioni contattare:

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas

Av. Barbosa do Bocage no 5 – 2o andar

1049-039 LISBONA

Email gab.infraestruturas@mpi.gov.pt


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

26.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/7


Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

(2017/C 26/05)

L’Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la misura seguente non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE:

Data di adozione della decisione

:

24 ottobre 2016

N. del caso

:

79525

Numero della decisione

:

193/16/COL

Stato EFTA

:

Islanda

Titolo (e/o nome del beneficiario)

:

Vendita di energia elettrica a Norðurál

Base giuridica

:

Terzo emendamento del contratto di fornitura di energia elettrica concluso nel 1997 tra Landsvirkjun and Norðurál Grundartangi ehf.

Tipo di misura

:

Insussistenza di aiuto di Stato

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

26.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/8


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/04/2017

nell’ambito del programma Erasmus+

KA 2 — Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi

Alleanze delle abilità settoriali

(2017/C 26/06)

1.   Obiettivi e descrizione

Le alleanze delle abilità settoriali si prefiggono lo scopo di ovviare alle carenze di abilità in relazione a uno o più profili professionali in un settore specifico. A tal fine individuano le esigenze esistenti o emergenti del mercato del lavoro specifiche di determinati settori (sul versante della domanda) e migliorano la capacità dei sistemi di istruzione e formazione professionale iniziale e continua, a tutti i livelli, di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro (sul versante dell’offerta). Facendo riferimento ai dati relativi al fabbisogno di competenze, le alleanze delle abilità settoriali sostengono la progettazione e l’erogazione di contenuti di formazione professionale a livello transnazionale, oltre che di metodologie didattiche e formative per profili professionali chiave a livello europeo.

Le alleanze delle abilità settoriali per la cooperazione settoriale strategica sulle competenze individuano ed elaborano azioni concrete intese a favorire l’incontro tra domanda e offerta di competenze a sostegno della strategia generale di crescita specifica di ciascun settore.

I progetti possono raggiungere questi obiettivi presentando proposte per uno dei «lotti» indicati di seguito.

Lotto 1 — Alleanze delle abilità settoriali per l’individuazione del fabbisogno di competenze

Finalizzato a individuare e fornire informazioni dettagliate sul fabbisogno di competenze e sulle lacune presenti in un determinato settore economico specifico. In tal modo sarebbe possibile colmare queste lacune erogando formazione, di tipo IFP (istruzione e formazione professionale) o tramite qualsiasi altro settore dell’istruzione e della formazione.

L’individuazione e la definizione del futuro fabbisogno di competenze dovrebbero essere sostenute da iniziative di ricerca sulle esigenze del mercato del lavoro nel settore in questione. Il fabbisogno di competenze dovrebbe essere individuato per i profili professionali pertinenti del settore, facendo riferimento, se disponibile, alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO). Se del caso, si dovrebbe fare ricorso alle informazioni sulle competenze raccolte dai «consigli settoriali europei sulle competenze» (European Sector Skills Councils) e agli studi sulle competenze settoriali già esistenti, compresi i risultati delle precedenti alleanze delle abilità settoriali. La panoramica europea delle competenze fornisce abbondanti informazioni su competenze, analisi e studi relativi a professioni (occupazioni) e settori: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en.

Sarebbe opportuno organizzare una collaborazione tra soggetti pubblici e privati sul mercato del lavoro [tra cui ministeri del Lavoro, parti sociali, istituti di istruzione e formazione, servizi di informazione sul mercato del lavoro, imprese (fra cui le PMI), camere di commercio, servizi per l’impiego pubblici e privati e istituti nazionali di statistica] al fine di individuare e prevedere le carenze di competenze e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze persistenti a livello settoriale per un determinato gruppo di profili professionali. È importante ottimizzare le sinergie con altre iniziative settoriali.

Lotto 2 — Alleanze delle abilità settoriali per la pianificazione e l’erogazione di IFP

Finalizzato a rispondere alle carenze e al fabbisogno di competenze registrati in un settore economico specifico, sviluppando programmi di studio e metodologie didattiche e formative. I programmi di studio e le metodologie didattiche dovrebbero prevedere una forte componente di apprendimento sul lavoro e promuovere la mobilità transnazionale dei discenti.

I partner dovranno interpretare i dati delle ricerche esistenti sul fabbisogno di competenze specifico per ciascuna professione al momento di attivare l’istruzione e la formazione professionale o di progettare gli standard di qualificazione in base ai profili occupazionali, attingendo, se disponibile, dalla classificazione ESCO. Se del caso, si dovrebbe fare affidamento sulle informazioni concernenti le competenze raccolte dai «consigli settoriali europei sulle competenze» e agli studi sulle competenze settoriali già esistenti, compresi i risultati delle precedenti alleanze delle abilità settoriali. La panoramica europea delle competenze fornisce abbondanti informazioni sulle competenze, analisi e studi relativi a professioni (occupazioni) e settori http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

La progettazione e l’erogazione di programmi di formazione professionale dovrebbero rispecchiare i seguenti principi fondamentali: i) assicurazione della qualità, compresi sistemi efficaci di monitoraggio dell’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro e cicli di retroazione; ii) programmi di studio e qualifiche orientati ai risultati dell’apprendimento; iii) erogazione di formazione di tipo modulare in tutte le sue fasi; iv) significativi periodi di apprendimento sul lavoro; v) esperienza internazionale (mobilità degli studenti e degli insegnanti e formatori).

I partner dell’alleanza dovrebbero specificare nella proposta quali misure intraprenderanno nei paesi e nel settore interessati per facilitare il riconoscimento formale dei programmi di formazione professionale e delle qualifiche, nuovi o adattati, e in che modo intendono perseguire i risultati del progetto una volta esaurito il finanziamento dell’UE. Le alleanze delle abilità settoriali dovrebbero svolgere le attività proposte in modo da massimizzare l’impatto su una o più occupazioni correlate in un determinato settore.

Lotto 3 — Alleanze delle abilità settoriali per l’attuazione di un nuovo approccio strategico («piano») alla cooperazione settoriale sulle competenze

Il piano per la cooperazione settoriale sulle competenze costituisce una delle dieci azioni previste dalla nuova agenda per le competenze per l’Europa (1). Si prefigge lo scopo di migliorare le informazioni sulle competenze e di fornire una strategia e strumenti chiari per far fronte alle carenze di competenze all’interno di settori economici specifici. Sarà lanciato sotto forma di iniziativa pilota in sei settori: automobilistico, difesa, tecnologia marittima, geoinformazioni spaziali, tessile-abbigliamento-pelle-calzature e turismo.

Le alleanze nell’ambito del lotto 3 ne sosterranno l’attuazione elaborando strategie settoriali per le competenze. Una strategia settoriale deve produrre un impatto sistemico e strutturale sulla riduzione delle carenze di competenze oltre che assicurare una qualità adeguata e livelli di competenze appropriati per sostenere la crescita, l’innovazione e la competitività nel settore. Essa deve comprendere un insieme chiaro di attività, tappe intermedie e risultati ben definiti allo scopo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di competenze a sostegno della strategia generale di crescita specifica di ciascun settore.

La strategia settoriale per le competenze contribuirà a incrementare il potenziale di talenti e a sostenere l’adeguamento della forza lavoro ai requisiti dell’industria e agli sviluppi del mercato nel settore in questione, contribuendo in tal modo alla sua competitività nel lungo termine. Particolare attenzione sarà riservata ai nuovi sviluppi tecnologici (per esempio, le tecnologie digitali e le tecnologie abilitanti fondamentali).

Gli obiettivi del lotto 1 (previsione della domanda di competenze) e del lotto 2 (risposta al fabbisogno di competenze individuato tramite la progettazione e l’erogazione di IFP) devono essere inclusi nella strategia settoriale per le competenze.

I partner sono tenuti a istituire un’alleanza di livello UE per un settore allo scopo di collaborare sul tema delle competenze e attuare azioni concrete determinate dalla domanda. L’alleanza sarà guidata dall’industria e comprenderà altre parti interessate, tra cui istituti di istruzione e formazione, parti sociali, poli e reti, istituti di ricerca, istituti di statistica, servizi per l’impiego e autorità che rilasciano qualifiche (ove possibile).

2.   Criteri di ammissibilità

Lotto 1

L’alleanza delle abilità settoriali deve interessare almeno 12 paesi del programma e comprendere almeno 2 organizzazioni, di cui almeno una che rappresenti l’industria e almeno una che rappresenti gli istituti di istruzione e formazione.

Possono essere ammessi tra le organizzazioni partecipanti:

le parti sociali europee e/o nazionali,

i ministeri del Lavoro o gli organismi ad essi associati (agenzie o consigli),

i servizi per l’impiego pubblici o privati,

gli istituti di ricerca che studiano il mercato del lavoro, gli istituti nazionali di statistica,

le piccole, medie o grandi imprese, pubbliche o private (fra cui le imprese sociali),

le agenzie per lo sviluppo economico,

le camere di commercio, dell’industria o del lavoro,

le associazioni settoriali o professionali dei datori di lavoro o dei lavoratori; le camere dell’artigianato,

le organizzazioni ombrello settoriali su scala europea o nazionale,

gli istituti di istruzione o formazione a livello locale, regionale o nazionale,

gli istituti di ricerca per settori distinti,

gli organismi che forniscono orientamento professionale, servizi di informazione e consulenza professionale,

le autorità pubbliche responsabili dell’istruzione e formazione a livello regionale o nazionale.

Lotto 2

L’alleanza delle abilità settoriali deve interessare almeno 4 paesi del programma e comprendere almeno 8 organizzazioni, di cui almeno 3 devono essere imprese, rappresentanti dell’industria o del settore (per esempio, camere di commercio o associazioni di categoria) e almeno 3 devono essere istituti di istruzione e formazione.

Possono essere ammessi tra le organizzazioni partecipanti:

le imprese pubbliche o private (fra cui le imprese sociali), in particolare se dotate di un dipartimento di formazione proprio, se offrono tirocini professionali e se propongono una formazione condivisa (programmi di formazione collaborativi),

le organizzazioni dell’UE o nazionali che rappresentano l’industria, le piccole e medie imprese, le organizzazioni settoriali pertinenti,

gli istituti d’istruzione e formazione professionale pubblici o privati, compresi i centri di formazione interaziendali e gli istituti d’istruzione superiore che offrono IFP,

le reti di istituti d’istruzione e formazione professionale e le organizzazioni europee o nazionali che li rappresentano,

le autorità responsabili dell’istruzione e formazione a livello regionale o nazionale e i ministeri,

le organizzazioni o le reti, a livello UE o nazionale, che rappresentano le parti sociali, l’industria, le organizzazioni settoriali, le professioni e le parti interessate nel settore dell’istruzione e della formazione, comprese le organizzazioni giovanili,

le camere di commercio, dell’industria, dell’artigianato o del lavoro, e altri organismi intermediari,

i consigli settoriali sulle competenze,

le agenzie per lo sviluppo economico, gli istituti di statistica e gli istituti di ricerca,

gli organismi culturali e/o creativi,

gli organismi che forniscono orientamento professionale, consulenza professionale, servizi di informazione e servizi per l’impiego,

gli organismi di accreditamento, certificazione, riconoscimento dei titoli di studio o responsabili del rilascio di qualifiche (organismi con una «funzione di regolamentazione»).

Lotto 3

L’alleanza delle abilità settoriali deve interessare almeno 6 paesi del programma e comprendere almeno 12 organizzazioni, di cui almeno 5 devono essere imprese, rappresentanti dell’industria o del settore (per esempio, camere di commercio o associazioni di categoria) e almeno 5 devono essere istituti di istruzione e formazione.

Possono essere ammessi tra le organizzazioni partecipanti:

le imprese pubbliche o private attive nei settori selezionati per l’iniziativa pilota, soprattutto se dotate di un dipartimento di formazione proprio, se offrono tirocini professionali e se propongono una formazione condivisa (programmi di formazione collaborativi),

le organizzazioni dell’UE o nazionali che rappresentano l’industria, le piccole e medie imprese, le organizzazioni settoriali pertinenti,

gli istituti di istruzione o formazione pubblici o privati, compresi i centri di formazione e gli istituti di istruzione superiore (e le accademie militari del settore della difesa),

le reti di istituti di istruzione e formazione professionale e le organizzazioni europee o nazionali che li rappresentano,

le autorità responsabili dell’istruzione e formazione o dell’occupazione, a livello regionale o nazionale, e i relativi ministeri,

le organizzazioni o le reti, a livello UE o nazionale, che rappresentano le parti sociali, l’industria, le organizzazioni settoriali, le professioni e le parti interessate nel settore dell’istruzione e della formazione, comprese le organizzazioni giovanili,

le camere di commercio, dell’industria, del lavoro e altri organismi intermediari del settore pertinenti,

i consigli settoriali sulle competenze,

le agenzie per lo sviluppo economico, gli istituti di statistica e gli istituti di ricerca,

gli organismi che forniscono orientamento professionale, consulenza professionale, servizi di informazione e servizi per l’impiego,

gli organismi di accreditamento, certificazione, riconoscimento dei titoli di studio o responsabili del rilascio di qualifiche (organismi con una «funzione di regolamentazione»),

gli organismi che rappresentano le autorità pertinenti a livello regionale e nazionale.

I paesi ammissibili sono:

i paesi del programma Erasmus+:

i 28 Stati membri dell’Unione europea,

i paesi del programma non appartenenti all’UE: ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Turchia.

3.   Attività ammissibili

La proposta riguarda un insieme coerente ed esaustivo di attività e risultati, come specificato di seguito per ciascun lotto, e mostra rilevanza per il settore interessato.

Per tutti e tre i lotti particolare attenzione deve essere prestata alle competenze digitali, che stanno diventando sempre più importanti in tutti gli ambiti professionali dell’intero spettro del mercato del lavoro. Ciò deve avvenire in sinergia con la nuova coalizione per le competenze e le occupazioni digitali e con gli interventi di promozione delle competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali. Inoltre, la transizione a un’economia circolare deve essere sostenuta tramite modifiche alle qualifiche e ai programmi di studio nazionali, allo scopo di rispondere al fabbisogno professionale emergente di “competenze verdi”.

Lotto 1 — Alleanze delle abilità settoriali per l’individuazione del fabbisogno di competenze

Definizione del fabbisogno di competenze e di formazione in un determinato settore economico specifico:

raccogliere e interpretare dati relativi al fabbisogno di competenze sul mercato del lavoro in un determinato settore economico, anche attingendo dalla panoramica europea delle competenze (per esempio, le previsioni relative alle competenze del Cedefop, dati di varie indagini, analisi) e, se del caso, al lavoro dei consigli settoriali europei sulle competenze o di precedenti alleanze delle abilità settoriali,

analizzare l’andamento e le sfide che contraddistinguono il settore e il suo mercato del lavoro, con particolare riguardo per i fattori di cambiamento che possono influenzare la domanda e l’offerta di competenze nel settore (per esempio, automazione, andamento demografico),

in base alle attività descritte sopra, fornire una valutazione dettagliata delle carenze, delle lacune e degli squilibri di competenze, attuali e futuri, nel settore (in termini di competenze sia specialistiche sia trasversali), oltre che della necessità di rivedere i profili occupazionali, indicando le priorità di intervento, sulla base tra l’altro del loro impatto sul potenziale di crescita e competitività nel settore e sull’occupazione (per esempio, probabile perdita di posti di lavoro, posti vacanti di difficile copertura),

analizzare il potenziale impatto di questo fabbisogno di competenze sulla crescita e sull’occupazione nel settore,

analizzare le principali tendenze che interessano settori tra loro strettamente correlati, in modo da prevedere le potenziali ricadute,

individuare bisogni in termini di erogazione di formazione, attingendo dai profili occupazionali della classificazione ESCO, se disponibili,

mettere a disposizione in formato elettronico come dati aperti collegati (formato LOD, Linked Open Data) tutti i dati qualitativi e quantitativi pertinenti a livello di UE e/o nazionale concernenti le competenze, l’occupazione e la prestazione economica del settore, perché possano essere utilizzati per alimentare la panoramica europea delle competenze (http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en).

Lotto 2 — Alleanze delle abilità settoriali per la pianificazione e l’erogazione di IFP

Definizione di programmi di formazione professionale transnazionali di portata settoriale:

alla luce del fabbisogno di competenze individuato per specifici profili occupazionali in un determinato settore, individuare e redigere programmi di studio o standard di qualificazione per l’IFP [in linea con il quadro europeo delle qualifiche (QEQ) e attingendo dalla classificazione ESCO], allo scopo di soddisfare tale fabbisogno,

tradurre il fabbisogno di competenze in programmi di IFP innovativi di tipo modulare, orientati ai risultati dell’apprendimento e/o in qualifiche aventi le medesime caratteristiche [applicando il sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) per la definizione di qualifiche articolate in unità di risultati dell’apprendimento], al fine di consentire la trasparenza e la comparabilità, e tenendo conto altresì della necessità di convalidare gli apprendimenti pregressi (per esempio, non formali o informali),

applicare un sistema di gestione della qualità ai nuovi contenuti formativi, per esempio adottando i principi di assicurazione di qualità del quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) o avvalendosi dei sistemi di assicurazione della qualità esistenti, che tuttavia dovrebbero essere in linea con l’EQAVET,

prevedere nei nuovi contenuti formativi periodi di apprendimento sul lavoro, tra cui opportunità per tradurre in pratica le conoscenze acquisite in situazioni pratiche e in contesti di lavoro «reali», e inserire, ove possibile, un’esperienza di apprendimento a livello transnazionale,

redigere un percorso di IFP incentrato sia su competenze specialistiche specifiche di ogni professione sia su competenze chiave, trasversali e sulle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), offrendo al tempo stesso effettive opportunità di acquisire o sviluppare tali competenze, segnatamente in contesti di formazione in alternanza,

promuovere qualifiche settoriali per l’IFP pertinenti (compresi programmi comuni transnazionali erogati da uno o più istituti di istruzione e formazione professionale) e agevolarne il riconoscimento mettendo in atto principi ECVET e uniformando le qualifiche ai quadri nazionali delle qualifiche (NQF) e al quadro europeo delle qualifiche (QEQ), oltre che ad altri strumenti europei pertinenti nel settore interessato,

migliorare il riconoscimento delle qualifiche a livello europeo e nazionale all’interno di un settore, promuovendo e concordando qualifiche settoriali, favorendo la certificazione transfrontaliera e costruendo un clima di fiducia reciproca, in modo da contribuire a una maggiore mobilità dei discenti e dei professionisti nel settore,

individuare, documentare e promuovere progetti e buone prassi efficaci in materia di competenze o qualifiche, oltre che iniziative che incentivano la creazione di partenariati multilaterali, anche con la partecipazione di soggetti di altri settori o di paesi terzi, e formulare proposte dettagliate per replicare o diffondere tali progetti e buone prassi, se opportuno,

se del caso, garantire che i risultati dei progetti siano resi disponibili in formato aperto, perché possano essere integrati nella panoramica europea delle competenze e nell’ESCO.

Erogare programmi di formazione professionale:

individuare le metodologie di erogazione più appropriate dei programmi di studio, utilizzando approcci didattici e di apprendimento innovativi, oltre che facendo un uso strategico e integrato delle TIC (per esempio, apprendimento misto, simulatori, ecc.) e delle risorse educative aperte (per esempio, MOOC e VOOC),

individuare modalità per integrare nell’IFP metodi didattici e di apprendimento innovativi che rispondano alle esigenze di specifici gruppi di discenti destinatari, anche attraverso la previsione di periodi di apprendimento sul lavoro,

sviluppare azioni per facilitare il trasferimento di conoscenze tra generazioni in seno all’IFP,

descrivere in che modo è possibile integrare metodologie e procedure di valutazione in tutte le forme di apprendimento, compreso l’apprendimento sul lavoro, e agevolare la convalida delle abilità e competenze precedentemente acquisite,

individuare misure adeguate per seguire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro al termine del loro percorso formativo, in modo da offrire «cicli di retroazione». Questi sistemi di monitoraggio e di retroazione possono avvalersi di informazioni provenienti da aziende, studenti/lavoratori, oltre che di risorse informative pubbliche e di dati forniti dalle parti interessate attive sul mercato del lavoro,

proporre adeguate misure di riconoscimento formale dei programmi di formazione professionale e delle qualifiche, nuovi o adattati che siano, nei paesi partecipanti e nei settori interessati,

pianificare il progressivo trasferimento dei risultati del progetto, affinché producano effetti a livello sistemico.

Lotto 3 — Alleanze delle abilità settoriali per l’attuazione di un nuovo approccio strategico («piano») alla cooperazione settoriale sulle competenze

Le alleanze delle abilità settoriali di cui al presente lotto impostano una cooperazione sostenibile per lo sviluppo di competenze tra rappresentanti chiave dell’industria in un determinato settore, gli istituti di istruzione e formazione e le autorità pubbliche.

Le alleanze elaborano una strategia settoriale per le competenze a sostegno degli obiettivi della strategia di crescita concordata per il settore. Questa strategia dovrebbe essere il primo risultato fondamentale del progetto, che individui azioni concrete e indichi un insieme chiaro di attività, tappe intermedie e risultati ben definiti, allo scopo di chiarire le modalità di incontro tra domanda e offerta di competenze.

La strategia dovrebbe specificare in che modo le principali tendenze (tra cui gli sviluppi a livello globale, di società e tecnologico nel settore) possono incidere sul fabbisogno di occupazioni e competenze. Dovrebbe indicare le tempistiche attese e prestare particolare attenzione all’impatto delle tecnologie digitali e delle tecnologie abilitanti fondamentali.

Le alleanze in questo lotto coprono le attività del lotto 1 (se appropriato per il settore) e del lotto 2. In particolare, devono prevedere le seguenti attività:

fornire una valutazione dettagliata delle carenze, delle lacune e degli squilibri di competenze, attuali e futuri, nel settore, oltre che della necessità di rivedere i profili occupazionali, indicando le priorità di intervento, sulla base tra l’altro del loro impatto sul potenziale di crescita e competitività nel settore e sull’occupazione (per esempio, probabile perdita di posti di lavoro, posti vacanti di difficile copertura),

elaborare una metodologia comune per la valutazione della situazione attuale e per prevedere le esigenze future oltre che per monitorare (annualmente) i progressi compiuti e l’evoluzione della domanda e dell’offerta di competenze sulla base di scenari di previsione credibili,

individuare i profili occupazionali che devono essere rivisti o creati e il corrispondente fabbisogno di competenze oltre che il livello di specializzazione richiesto, attingendo, se disponibili, dai profili occupazionali ESCO e dai quadri delle competenze esistenti; se del caso, valutare l’opportunità di elaborare quadri delle competenze settoriali,

individuare, descrivere e indicare le priorità di revisione o di creazione di nuove qualifiche sulla base dei profili occupazionali pertinenti,

promuovere lo sviluppo di soluzioni concrete nell’erogazione dell’IFP (anche a livello superiore) oltre che di partenariati tra imprese-istituti d’istruzione-istituti di ricerca,

elaborare soluzioni concrete per promuovere la mobilità degli studenti dell’istruzione professionale, delle persone in cerca di lavoro e dei formatori in Europa all’interno del settore in questione, sfruttando gli strumenti dell’UE esistenti (per esempio, Erasmus+, EURES, Drop’Pin, Alleanza europea per l’apprendistato),

sviluppare azioni per promuovere l’attrattività del settore come scelta professionale, in particolare tra i giovani, puntando anche a raggiungere un equilibrio di genere nel settore,

definire un piano d’azione di lungo termine guidato dall’industria per il progressivo trasferimento dei risultati del progetto alla sua conclusione. Questo piano fa affidamento su partenariati continui tra istituti d’istruzione e formazione e parti interessate chiave dell’industria al livello appropriato. Dovrebbe prevedere l’individuazione di strutture di governance appropriate oltre che piani per la scalabilità e la sostenibilità finanziaria. Dovrebbe altresì garantire un’adeguata visibilità e un’ampia divulgazione delle attività dell’alleanza, anche a livello politico UE e nazionale, e spiegare in maniera dettagliata in che modo il progetto sarà realizzato a livello nazionale e/o regionale in collaborazione con le autorità governative e settoriali pertinenti.

Il piano d’azione deve inoltre indicare in che modo le opportunità di finanziamento dell’UE (per esempio, Fondi strutturali europei, Fondo europeo per gli investimenti strategici, Erasmus+, COSME, programmi settoriali), oltre che i finanziamenti nazionali e regionali, potranno sostenere le strategie per le competenze. A tal fine si dovrà tener conto delle strategie di specializzazione intelligente su scala nazionale e regionale. Si potrebbero sviluppare modelli basati su buoni esempi per promuovere un uso mirato di tali finanziamenti, anche per il miglioramento del livello di competenze dei dipendenti,

mettere a disposizione, in formato LOD, tutti i dati qualitativi e quantitativi pertinenti di livello UE e/o nazionale.

4.   Criteri di aggiudicazione

Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai criteri riportati in appresso:

1.

Pertinenza del progetto (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti)

2.

Qualità della definizione e dell’attuazione del progetto (massimo 30 punti – soglia minima 16 punti)

3.

Qualità della squadra responsabile del progetto e degli accordi di cooperazione (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti)

4.

Effetti e divulgazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti)

Soltanto le proposte che avranno raggiunto la soglia minima di 70 punti (su 100 punti in totale) saranno sottoposte al comitato di valutazione.

5.   Bilancio

La disponibilità di bilancio totale destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata in 28 milioni di EUR (1 milione di EUR per il lotto 1, 3 milioni di EUR per il lotto 2 e 24 milioni di EUR per il lotto 3).

L’importo di ogni sovvenzione per il lotto 1 è compreso tra 330 000 e 500 000 EUR. L’Agenzia prevede di finanziare circa 3 proposte.

L’importo di ogni sovvenzione per il lotto 2 è compreso tra 700 000 EUR e 1 000 000 di EUR. L’Agenzia prevede di finanziare circa 4 proposte.

L’importo massimo di ogni sovvenzione per il lotto 3 è pari a 4 000 000 di EUR. L’Agenzia prevede di finanziare circa 6 proposte. Potrà essere selezionata soltanto 1 proposta per settore pilota.

L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.

6.   Termine per la presentazione delle domande

Le domande devono essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 2 maggio 2017.

7.   Ulteriori informazioni

Le linee guida e il modulo elettronico per la presentazione delle domande sono reperibili al seguente indirizzo Internet:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2017_en

Le domande devono soddisfare tutte le condizioni di cui alle linee guida.


(1)  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8848.


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

26.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/16


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dalla Norges Høyesterett in data 19 febbraio 2016 in relazione alla causa Ski Taxi SA, Follo Taxi SA og Ski Follo Taxidrift AS contro staten v/Konkurransetilsynet

(Causa E-3/16)

(2017/C 26/07)

In data 19 febbraio 2016 la Norges Høyesterett (Corte suprema norvegese) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, pervenuta alla cancelleria della Corte il 24 febbraio 2016, in relazione alla causa Ski Taxi SA, Follo Taxi SA og Ski Follo Taxidrift AS contro staten v/Konkurransetilsynet in merito ai seguenti quesiti:

1.

Qual è il documento giuridico di riferimento per determinare se un accordo fra imprese abbia un oggetto restrittivo della concorrenza ai sensi dell’articolo 53 dell’accordo SEE?

a)

In tale contesto, è sufficiente per poter qualificare un comportamento come un’infrazione per oggetto ai sensi dell’articolo 53 dell’accordo SEE che la cooperazione sia tale da restringere la concorrenza?

2.

Qual è la rilevanza giuridica, al fine di valutare se un comportamento costituisce un’infrazione per oggetto, del fatto che tale cooperazione abbia avuto luogo apertamente nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice?

3.

A quali criteri giuridici deve essere dato particolare rilievo nello stabilire se la cooperazione che assume la forma di due imprese concorrenti che presentano un’offerta congiunta attraverso un’impresa comune e in cui le due imprese sono subappaltatori dell’impresa comune debba essere considerata un’infrazione per oggetto?


26.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/17


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Klagenemnda for industrielle rettigheter (Commissione di ricorso della Norvegia per i diritti di proprietà industriale) in data 22 marzo 2016 in relazione ad un ricorso del comune di Oslo

(Causa E-5/16)

(2017/C 26/08)

Con lettera del 22 marzo 2016 il Klagenemnda for industrielle rettigheter (Commissione di ricorso della Norvegia per i diritti di proprietà industriale) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la cancelleria della Corte EFTA il 31 marzo 2016, in relazione ad un ricorso del comune di Oslo in merito ai seguenti quesiti.

1.

Può la registrazione dei marchi di opere protette dal diritto d’autore per cui il periodo di protezione è scaduto contravvenire in determinate circostanze al divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della direttiva sui marchi d’impresa relativo alla registrazione di marchi «contrari all’ordine pubblico o al buon costume»?

2.

In caso di risposta affermativa alla prima domanda, il fatto che l’opera tutelata dal diritto d’autore sia rinomata e di grande valore culturale influisce sulla valutazione?

3.

In caso di risposta affermativa alla prima domanda, fattori o criteri diversi da quelli menzionati nella seconda domanda possono influire sulla valutazione ed eventualmente in quale modo?

4.

Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della direttiva 2008/95/CE, sono applicabili alle rappresentazioni bidimensionali di sculture?

5.

Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE possono essere utilizzate come base giuridica per rifiutare la registrazione di marchi che consistano in rappresentazioni bidimensionali o tridimensionali della forma o dell’aspetto dei prodotti?

6.

In caso di risposta affermativa alla quinta domanda, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95/CE deve essere inteso nel senso che l’autorità nazionale responsabile per la registrazione dei marchi deve applicare, all’atto della valutazione di marchi consistenti in rappresentazioni bidimensionali o tridimensionali della forma o dell’aspetto dei beni, il criterio di valutazione consistente nel determinare se il disegno in questione si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore o il rifiuto può essere motivato dal fatto che il marchio in questione è una rappresentazione della forma o dell’aspetto dei prodotti?


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

26.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8347 — EQT Fund Management/Getec Energie Holding/Getec Target Companies)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 26/09)

1.

In data 18 gennaio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione EQT Fund Management (“EQT”, Lussemburgo) acquisirà, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune, insieme a Getec Energie Holding GmBH (“GEH GmbH”, Germania), di i) Getec Heat & Power AG, ii) Getec Wärme & Effizienz AG, iii) Getec Media AG, iv) Getec shared services GmbH e v) Getec Contracting GmbH (collettivamente “Getec Targets”, Germania) mediante vendita e acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EQT è un fondo di investimento specializzato negli investimenti in infrastrutture e in attivi e rami d'impresa collegati alle infrastrutture nell'Europa settentrionale e continentale e in Nordamerica;

GEH GmbH opera nei servizi energetici connessi alla produzione e alla distribuzione di energia, ottimizzando la fornitura di energia ai clienti sotto forma di calore, vapore, raffreddamento e energia elettrica;

Getec Targets sono imprese specializzate nei contratti nel settore dell'energia in Germania.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8347 — EQT Fund Management/Getec Energie Holding/Getec Target Companies, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (“il regolamento sulle concentrazioni”).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.