ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2017/C 22/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2017/C 022/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 16 settembre 2016 — Procedimento penale a carico di Juraj Sokáč
(Causa C-497/16)
(2017/C 022/02)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší soud České republiky
Imputato nel procedimento principale
Juraj Sokáč
Questione pregiudiziale
1) |
Se i medicinali, come definiti dalla direttiva 2001/83/CE (1) del Parlemento europeo e del Consiglio, che contengono «sostanze classificate» ai sensi del regolamento (UE) n. 273/2004 (2) del Parlemento europeo e del Consiglio possano essere considerati esclusi, sulla base dell’articolo 2, lettera a), del predetto regolamento, dal suo ambito di applicazione, come dichiarato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite C-627/13 e C-2/14, anche dopo che tale disposizione è stata modificata dal regolamento n. 1258/2013 (3) e in considerazione del fatto che l’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 111/2005 (4), come modificato dal regolamento n. 1259/2013 (5), assoggetta i medicinali contenenti efedrina e pseudoefedrina al regime del regolamento n. 111/2005 |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 16 settembre 2016 — AZ/Minister Finansów
(Causa C-499/16)
(2017/C 022/03)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: AZ
Convenuto: Minister Finansów
Questione pregiudiziale
Se la subordinazione dell’aliquota d’imposta, adottata nel caso di prodotti di pasticceria, al solo criterio del «termine minimo di conservazione» o «data di scadenza», come all’articolo 41, paragrafo 2, in combinato disposto con la voce 32 dell’allegato n. 3 alla legge dell’11 marzo 2004, relativa all’imposta sui beni e sui servizi (Dz.U. del 2011, n. 177, posizione 1054 e successive modifiche), violi il principio di neutralità dell’IVA e il divieto di trattamento differenziato dei beni ai sensi dell’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1).
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 16 settembre 2016 — Caterpillar Financial Services sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
(Causa C-500/16)
(2017/C 022/04)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Caterpillar Financial Services sp. z o.o.
Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Questione pregiudiziale
Se i principi di effettività, di leale cooperazione e di equivalenza, espressi all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (omissis) o qualsiasi altro principio inerente, previsto nel diritto dell’Unione, ostino, in materia di imposta sul valore aggiunto, alla [Or. 2] luce dell’interpretazione operata dalla Corte nella sentenza del 17 gennaio 2013, BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, C-224/11, a disposizioni nazionali o a una prassi nazionale, che impediscono il rimborso di un’eccedenza emersa a seguito della riscossione dell’IVA a valle in violazione del diritto dell’Unione, nella situazione in cui, a causa del comportamento delle autorità nazionali, il soggetto interessato abbia avuto la possibilità di esercitare i propri diritti soltanto dopo la scadenza del termine di prescrizione del debito d’imposta.
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/3 |
Impugnazione proposta il 26 settembre 2016 da Francisco Javier Rosa Rodríguez avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 luglio 2016, causa T-358/16, Rosa Rodríguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
(Causa C-509/16 P)
(2017/C 022/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Francisco Javier Rosa Rodríguez (rappresentante: J. Velasco Velasco, abogado)
Altra parte nel procedimento: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
Con ordinanza dell’8 dicembre 2016 la Corte (Nona Sezione) ha respinto l’impugnazione e statuito che il sig. Rosa Rodríguez si farà carico delle proprie spese.
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polonia) il 4 ottobre 2016 — Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
(Causa C-517/16)
(2017/C 022/06)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Parti
Ricorrente: Stefan Czerwiński
Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la qualificazione di una determinata prestazione come riferibile ad un settore specifico della previdenza sociale menzionato all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, effettuata da uno Stato membro nella dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 9 del medesimo regolamento, possa costituire oggetto di valutazione da parte di un’autorità o di un giudice nazionale. |
2) |
Se la pensione di transizione risultante dalla legge del 19 dicembre 2008, sulle pensioni di transizione (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, posizione 965, e successive modifiche) costituisca una prestazione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004. |
3) |
Se la deroga, in relazione alle prestazioni di prepensionamento, al principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione (articolo 66 e considerando 33 del regolamento n. 883/2004) svolga una funzione di protezione nel settore della previdenza sociale risultante dall’articolo 48, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
23.1.2017 |
IT |
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C 22/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 12 ottobre 2016 — MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA
(Causa C-523/16)
(2017/C 022/07)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: MA.T.I. SUD SpA
Resistente: Società Centostazioni SpA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, pur essendo facoltà degli Stati membri imporre il carattere oneroso del soccorso istruttorio con efficacia sanante, sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo vigente alla data del bando di cui trattasi (…) laddove è previsto il pagamento di una «sanzione pecuniaria», nella misura che deve essere fissata dalla stazione appaltante («non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50 000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria»), sotto il profilo dell’importo eccessivamente elevato e del carattere predeterminato della sanzione stessa, non graduabile in rapporto alla situazione concreta da disciplinare, ovvero alla gravità dell’irregolarità sanabile; |
2) |
se, al contrario, il medesimo art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 (sempre nel testo vigente alla data sopra indicata) sia contrastante con il diritto comunitario, in quanto la stessa onerosità del soccorso istruttorio può ritenersi in contrasto con i principi di massima apertura del mercato alla concorrenza, cui corrisponde il predetto istituto, con conseguente riconducibilità dell’attività, al riguardo imposta alla Commissione aggiudicatrice, ai doveri imposti alla medesima dalla legge, nell’interesse pubblico al perseguimento della finalità sopra indicata. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 20 ottobre 2016 — Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR
(Causa C-533/16)
(2017/C 022/08)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrente: Volkswagen AG
Resistente: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2008/9 (1) e il diritto al rimborso dell’imposta debbano essere interpretati nel senso che per l’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA sia necessario soddisfare, cumulativamente, due condizioni:
In altri termini, se sia possibile che chieda il rimborso dell’imposta un soggetto passivo a cui non è stata addebitata l’IVA con una fattura. |
2) |
Se sia conforme al principio di proporzionalità o di neutralità fiscale dell’IVA che il termine per il rimborso dell’imposta venga calcolato a partire da un momento in cui non sono soddisfatte tutte le condizioni sostanziali per l’esercizio del diritto al rimborso d’imposta. |
3) |
Se, alla luce del principio di neutralità fiscale, le disposizioni di cui agli articoli 167 e 178 ([lettera] a) della direttiva IVA debbano essere interpretare nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale e a condizione di aver soddisfatto le altre condizioni sostanziali e procedurali necessarie per l’esercizio del diritto a detrazione d’imposta, esse ostano ad un modo di procedere delle autorità tributarie con il quale venga negato, ad un soggetto passivo, il diritto esercitato entro il termine previsto, ai sensi della direttiva 2008/9, per il rimborso dell’imposta, nel caso in cui un’imposta sia applicata nei suoi confronti da un fornitore in una fattura e sia versata da quest’ultimo prima dello scadere del termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale. |
4) |
Se, alla luce del principio di neutralità e del principio di proporzionalità che rappresentano i principi fondamentali del sistema comune dell’IVA, le autorità tributarie slovacche abbiano superato i limiti di quanto necessario per conseguire l'obiettivo fissato dalla direttiva IVA, nel caso in cui hanno negato ad un soggetto passivo il diritto al rimborso dell’imposta versata, a causa dell’avvenuto decorso del termine di decadenza per il rimborso previsto dalla normativa nazionale, anche se in quel lasso di tempo il soggetto passivo non avrebbe potuto esercitare il diritto al rimborso, e pur se l’imposta sia stata debitamente riscossa ed il rischio di evasione fiscale o mancato pagamento sia stato completamente escluso. |
5) |
Se sia possibile interpretare il principio di certezza del diritto, di legittimo affidamento e il diritto ad una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel senso che ostano ad un’interpretazione delle disposizioni della normativa nazionale in base alla quale, per il rispetto del termine per il rimborso dell’imposta, sia determinante il momento della decisione della pubblica amministrazione sul rimborso d’imposta e non il momento dell’esercizio del diritto al rimborso d’imposta da parte da un soggetto passivo. |
(1) Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU 2008 L 44, pag. 23).
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 20 ottobre 2016 — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/BB construct s.r.o.
(Causa C-534/16)
(2017/C 022/09)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrente in appello: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Resistente in appello: BB construct s.r.o.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se possa ritenersi conforme all’obiettivo dell’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ossia alla lotta contro le frodi nell'ambito dell’imposta sul valore aggiunto, una procedura amministrativa nazionale nella quale il fatto che l’attuale amministratore di una persona giuridica sia stato amministratore di un’altra persona giuridica debitrice di un debito fiscale non saldato è considerato, ai sensi della normativa nazionale, motivo per imporre una cauzione fiscale di importo fino a EUR 500 000. |
2) |
Se possa ritenersi che detta cauzione fiscale, di importo fino a EUR 500 000, come quella che è stata imposta nel procedimento principale, non osti alla libertà d’impresa di cui all’articolo 16 né provochi indirettamente la dichiarazione di fallimento per il soggetto fiscale, non sia discriminatoria ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e, nell’ambito della riscossione dell’IVA, non infranga i principi del ne bis in idem e dell’irretroattività di cui all’articolo 49, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
23.1.2017 |
IT |
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C 22/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 ottobre 2016 — DUEMMESGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)
(Causa C-536/16)
(2017/C 022/10)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: DUEMMESGR SpA
Resistente: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, pur essendo facoltà degli Stati membri imporre il carattere oneroso del soccorso istruttorio con efficacia sanante, sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo vigente alla data del bando di cui trattasi (…) laddove è previsto il pagamento di una «sanzione pecuniaria», nella misura che deve essere fissata dalla stazione appaltante («non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50 000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria»), sotto il profilo dell’importo eccessivamente elevato e del carattere predeterminato della sanzione stessa, non graduabile in rapporto alla situazione concreta da disciplinare, ovvero alla gravità dell’irregolarità sanabile; |
2) |
se, al contrario, il medesimo art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 (sempre nel testo vigente alla data sopra indicata) sia contrastante con il diritto comunitario, in quanto la stessa onerosità del soccorso istruttorio può ritenersi in contrasto con i principi di massima apertura del mercato alla concorrenza, cui corrisponde il predetto istituto, con conseguente riconducibilità dell’attività, al riguardo imposta alla Commissione aggiudicatrice, ai doveri imposti alla medesima dalla legge, nell’interesse pubblico al perseguimento della finalità sopra indicata. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 24 ottobre 2016 — Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, e a./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Causa C-537/16)
(2017/C 022/11)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, Stefano Ricucci, Magiste International SA
Controricorrente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la previsione dell’art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell’art. 4 prot. n. 7 CEDU, della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della normativa nazionale, osti alla possibilità di celebrare un procedimento amministrativo avente ad oggetto un fatto (condotta illecita di manipolazione del mercato) per cui il medesimo soggetto abbia riportato condanna penale irrevocabile; |
2) |
se il giudice nazionale possa applicare direttamente i principi unionali in relazione al principio del «ne bis in idem», in base all’art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell’art. 4 prot. n. 7 CEDU, della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della normativa nazionale. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spagna) il 28 ottobre 2016 — Montte S.L./Musikene
(Causa C-546/16)
(2017/C 022/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Parti
Ricorrente: Montte S.L.
Convenuta: Musikene
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2014/24/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, osti a una normativa nazionale, come l’articolo 150, paragrafo 4, del TRLCSP (2), o a una prassi interpretativa e applicativa di tale normativa, che autorizzano le amministrazioni aggiudicatrici a stabilire nei documenti di gara di una gara d’appalto con procedura aperta criteri di aggiudicazione operanti in fasi eliminatorie successive per le offerte che non superano una soglia di punteggio minima prestabilita. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se la suddetta direttiva 2014/24 osti a una normativa nazionale o a una prassi interpretativa e applicativa di tale normativa che, nell’ambito della procedura aperta, utilizzano il citato sistema di criteri di aggiudicazione operanti in fasi eliminatorie successive cosicché, nella fase finale, non restano offerte sufficienti tali da garantire una concorrenza effettiva. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se la suddetta direttiva 2014/24, giacché non risulta garantita una concorrenza effettiva o non debitamente considerato il mandato di aggiudicare l’appalto all’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, osti a una clausola come quella controversa, in cui il fattore prezzo viene valutato solamente per le offerte che hanno raggiunto 35 punti su 50 nei criteri tecnici. |
(2) Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Testo rifuso della legge relativa agli appalti pubblici).
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 28 ottobre 2016 — Gasorba S.L., Josefa Rico Gil e Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.
(Causa C-547/16)
(2017/C 022/13)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrenti: Gasorba S.L., Josefa Rico Gil e Antonio Ferrándiz González
Resistente: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, conformemente all’articolo 16 («Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza») del regolamento (CE) n. 1/2003, del Consiglio (1), del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, la decisione (2) della Commissione del 12 aprile 2006, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE, (Caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP), osti a che gli accordi ivi contemplati possano essere dichiarati nulli da una giurisdizione nazionale, in considerazione della durata dell’esclusiva di rifornimento, sebbene possano essere annullati per altre cause, come, per esempio, a seguito dell’imposizione da parte del fornitore all’acquirente (o al rivenditore) di un prezzo minimo di vendita al pubblico. |
2) |
In caso affermativo, se si possa ritenere che i contratti di lunga durata contemplati dalla decisione relativa agli impegni godano di un’esenzione individuale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, in considerazione della decisione stessa. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Аdministrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 2 novembre 2016 — «WIND INNOVATION 1» EOOD, in liquidazione/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
(Causa C-552/16)
(2017/C 022/14)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Аdministrativen sad Sofia-grad (Bulgaria)
Parti
Ricorrente:«WIND INNOVATION 1» EOOD, in liquidazione
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 176, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE (1) debba essere interpretato nel senso che esso osta alla cancellazione obbligatoria dal registro IVA, basata su una modifica dello ZDDS (legge sull’IVA) al 1ogennaio 2007, in base alla quale viene meno la possibilità, per il liquidatore nominato dal giudice, di decidere in merito alla permanenza nel registro delle imprese della persona giuridica di cui è stato disposto lo scioglimento mediante decisione giudiziaria fino alla data della sua cancellazione da detto registro ai sensi dello ZDDS e che prevede invece lo scioglimento di una persona giuridica che svolge attività commerciale in presenza o meno di liquidazione quale motivo di cancellazione obbligatoria dal registro IVA. |
2) |
Se l’articolo 176, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla cancellazione obbligatoria dal registro IVA, basata su una modifica dello ZDDS al 1o gennaio 2007, nell’ipotesi in cui il soggetto passivo soddisfi, alla data della cancellazione obbligatoria dal registro IVA, i requisiti per una nuova registrazione obbligatoria ai fini dell’IVA, sia parte di contratti validi e dichiari di non aver cessato di esercitare un’attività economica e di continuare a esercitarla, e nella misura in cui il soggetto passivo sia tenuto a corrispondere effettivamente l’IVA liquidata e dovuta in occasione dell’esecuzione della cancellazione obbligatoria per potete far valere il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte in relazione agli attivi esistenti, che sono stati assoggettati ad imposta al momento della cancellazione dal registro e che sussistono all’atto della nuova registrazione. Nel caso in cui, nelle circostanze indicate, la cancellazione obbligatoria dal registro sia autorizzata, se il diritto a detrazione dell’imposta versata a monte in relazione agli attivi imponibili al momento della cancellazione dal registro ed esistenti all’atto della nuova registrazione ai fini dell’IVA e con cui il soggetto realizza o realizzerà operazioni imponibili possa essere collegato al pagamento effettivo dell’imposta a favore del bilancio dello Stato o se sia consentita una compensazione dell’imposta liquidata all’atto della cancellazione dal registro con l’importo del credito d’imposta accertato in occasione della nuova registrazione ai fini dell’IVA, tanto più che l’imposta dev’essere corrisposta da un soggetto in capo al quale sorge il diritto di detrarre l’imposta assolta a monte. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1)
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 2 novembre 2016 — «TTL» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
(Causa C-553/16)
(2017/C 022/15)
Lingua processuale il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti nel procedimento principale
Ricorrente:«TTL» EOOD
Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una disposizione di legge nazionale come l’articolo 175, paragrafo 2, punto 3, DOPK, la quale imponga a una società residente che paga compensi soggetti a ritenuta alla fonte, il pagamento di interessi per il periodo intercorrente tra il momento della scadenza del termine per il versamento dell’imposta sui redditi e il giorno in cui il soggetto non residente stabilito in un altro Stato membro dimostri la sussistenza dei requisiti per l’applicazione di una convenzione sulla doppia imposizione stipulata con la Repubblica dei Bulgaria, anche in fattispecie in cui, secondo la convenzione, l’imposta non dovrebbe essere versata o dovrebbe esserlo soltanto per un importo di modesta entità, sia compatibile con l’articolo 5, paragrafo 4 e con l’articolo 12, lettera b del TFUE. |
2) |
Se una disposizione di legge come l’articolo 175, paragrafo 2, punto 3, DOPK e una prassi tributaria secondo la quale, nel caso di una società che paga compensi soggetti a ritenuta alla fonte, vengano addebitati gli interessi per il periodo intercorrente tra il momento della scadenza del termine per il versamento dell’imposta sui redditi e il giorno in cui il soggetto non residente stabilito in un altro Stato membro dimostra la sussistenza dei requisiti per l’applicazione di una convenzione sulla doppia imposizione stipulata con la Repubblica dei Bulgaria, anche in fattispecie in cui, secondo la convenzione, l’imposta non dovrebbe essere versata o dovrebbe esserlo soltanto per un importo di modesta entità, siano compatibili con gli articoli 49, 54, 63 e 65, paragrafi 1 e 3, TFUE. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 4 novembre 2016 — Astellas Pharma GmbH
(Causa C-557/16)
(2017/C 022/16)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Astellas Pharma GmbH
Altre parti nel procedimento: Helm AG, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämisvirasto (Fimea)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 28, paragrafo 5 e 29, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, debbano essere interpretati nel senso che l’autorità competente dello Stato membro interessato non disponga, all’atto del rilascio dell’autorizzazione nazionale all’immissione in commercio di un medicinale generico nel contesto di una procedura decentrata ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva, di alcun potere autonomo di verificare la data di decorrenza del periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento. |
2) |
Qualora alla prima questione si debba rispondere nel senso che l’autorità competente dello Stato membro non disponga, all’atto del rilascio dell’autorizzazione nazionale all’immissione in commercio, di alcun potere autonomo di verificare la data di decorrenza del periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento:
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23.1.2017 |
IT |
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C 22/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšším soudem České republiky (Repubblica ceca) il 4 novembre 2016 — Michael Dědouch e a./Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG
(Causa C-560/16)
(2017/C 022/17)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší soud České republiky
Parti
Ricorrenti: Michael Dědouch, MUDr. Petr Streitberg, Pavel Suda
Resistenti: Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») debba essere interpretato nel senso che si applica anche al procedimento di esame della congruità del corrispettivo che un azionista di maggioranza deve versare, a titolo di valore equivalente dei titoli di partecipazione, ai precedenti proprietari di titoli di partecipazione cedutigli a seguito di una delibera dell’assemblea dei soci di una società per azioni sul trasferimento obbligatorio degli altri titoli di partecipazione all’azionista di maggioranza (cosiddetto «squeeze out»), nel caso in cui la delibera adottata dall’assemblea dei soci della società per azioni determini l’importo del corrispettivo congruo e un provvedimento giudiziario riconosca successivamente il diritto a un diverso importo del corrispettivo, vincolante per l’azionista di maggioranza e per la società quanto al fondamento del diritto riconosciuto, nonché per gli altri proprietari di titoli di partecipazione. |
2) |
In caso di risposta negativa alla precedente questione, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che si applica anche al procedimento di esame della congruità del corrispettivo descritto nella precedente questione. |
3) |
In caso di risposta negativa a entrambe le precedenti questioni, se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che si applica anche al procedimento di esame della congruità del corrispettivo descritto nella prima questione. |
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
23.1.2017 |
IT |
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C 22/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 novembre 2016 — Saras Energía S.A./Administración del Estado
(Causa C-561/16)
(2017/C 022/18)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Saras Energía S.A.
Convenuta: Administración del Estado
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con l’articolo 7, paragrafi 1 e 9, della direttiva 2012/27/UE (1) una normativa di uno Stato membro che stabilisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica [la cui forma di] adempimento principale consiste in un contributo finanziario annuale a un fondo nazionale per l’efficienza energetica (Fondo Nacional de Eficiencia Energética), costituito a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva stessa. |
2) |
Se sia compatibile con gli articoli 7, paragrafo 1, e 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE una normativa nazionale che contempla la possibilità di adempiere gli obblighi di risparmio energetico mediante l’accreditamento del risparmio ottenuto come un’alternativa al versamento di un contributo finanziario a favore di un fondo nazionale per l’efficienza energetica. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), se risulti compatibile con i citati articoli 7, paragrafo 1, e 20, paragrafo 6, della direttiva la previsione di tale possibilità alternativa di adempimento degli obblighi di risparmio energetico, allorché l’esistenza effettiva di quest’ultima dipende dalla circostanza che il governo la attui in via discrezionale mediante regolamento. E, sempre su questo punto, se la suddetta normativa risulti compatibile nel caso in cui il governo non proceda all’attuazione della citata possibilità alternativa. |
4) |
Se risulti compatibile con l’articolo 7, paragrafi 1 e 4, della direttiva un regime nazionale che considera come parti soggette agli obblighi di risparmio energetico soltanto le società di vendita di energia al dettaglio e non anche i distributori. |
5) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 4), se risulti compatibile con i citati paragrafi dell’articolo 7 la designazione delle società di vendita al dettaglio come soggetti obbligati, senza individuare i motivi che hanno portato a non includere tra tali soggetti i distributori di energia. |
(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU 2012, L 315, pag. 1).
23.1.2017 |
IT |
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C 22/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eirinodikeio Lerou (Grecia) il 9 novembre 2016 — Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina
(Causa C-565/16)
(2017/C 022/19)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Eirinodikeio Lerou (Grecia)
Parti nel procedimento principale
Attori: Alessandro Saponaro Kalliopi-Chloi Xylina
Questione pregiudiziale
In un caso in cui è chiesta l’autorizzazione a rinunciare a un’eredità, con domanda di autorizzazione depositata dinanzi a un’autorità giurisdizionale greca dai genitori di un minore con residenza abituale in Italia, se, ai fini della validità di una proroga di competenza ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 (1): a) vi sia accettazione univoca della proroga di competenza da parte dei genitori con il semplice deposito della domanda di autorizzazione dinanzi all’autorità giurisdizionale greca, b) il Pubblico ministero sia una delle parti al procedimento che devono accettare la proroga di competenza al momento del deposito della domanda, considerato che, conformemente alle disposizioni di diritto greco, egli è per legge parte in tale procedimento; c) la proroga di competenza sia nell'interesse del minore, dato che quest’ultimo e i genitori parti attrici hanno residenza abituale in Italia, mentre l’ultimo domicilio del de cuius era, e l’eredità si trova, in Grecia.
(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GU 2003, L 338, pag. 1).
23.1.2017 |
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C 22/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 10 novembre 2016 — Merck Sharp/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
(Causa C-567/16)
(2017/C 022/20)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrente: Merck Sharp
Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
Questioni pregiudiziali
1) |
La High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court of England and Wales chiede, a norma dell’articolo 267 del Trattato del funzionamento dell’Unione europea, una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 469/2009 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (versione codificata) e dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (in prosieguo: la «direttiva sui medicinali»). |
2) |
Il presente rinvio pregiudiziale è finalizzato all’adozione di una decisione sull’impugnazione proposta (in punto di diritto) contro una decisione del dr. Cullen, un hearing officer (consigliere-auditore) dell’United Kingdom Intellectual Property Office (Ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito, in prosieguo: l’«UKIPO») che agisce per conto del Comptroller-General of Patents, Trade Marks and Designs (Ufficio brevetti del Regno Unito). |
23.1.2017 |
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C 22/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Nürtingen (Germania) il 10 settembre 2016 — Procedimento penale a carico di Faiz Rasool
(Causa C-568/16)
(2017/C 022/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgerichts Nürtingen
Imputato nella causa principale
Faiz Rasool, Rasool Entertainment GmbH, Staatsanwaltschaft Stuttgart
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3, lettera o), della direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (direttiva 2007/64/CE) (1) debba essere interpretato nel senso che la possibilità di prelevare, all’interno di una sala da gioco beneficiaria di una concessione statale, denaro contante presso un apposito terminale che, nel contempo, funga da distributore automatico per il cambio di monete, con bancomat e PIN, laddove lo svolgimento delle operazioni bancarie e relative al conto venga effettuato da un prestatore di servizi esterno («gestore di rete») e il pagamento ai clienti avvenga solamente quando il gestore di rete, a seguito della verifica della copertura del conto, inoltri al terminale un codice di autorizzazione, limitandosi, per contro, il gestore della sala da gioco ad inserire denaro contante nello stesso distributore automatico multifunzionale ricevendo, dalla banca depositaria del conto del cliente che effettua il prelievo, un accredito pari all’importo prelevato, integri un’attività ai sensi dell’articolo 3, lettera o), della direttiva in questione e non sia, dunque, soggetta ad autorizzazione. |
2) |
Qualora l’attività descritta nella prima questione non integri un’attività ai sensi dell’articolo 3, lettera o): Se l’articolo 3, lettera e), della direttiva 2007/64/CE debba essere interpretato nel senso che la possibilità di prelevare denaro contante mediante PIN, illustrata nella questione sub 1), costituisca un’attività ai sensi di detta disposizione qualora, unitamente al prelievo, venga contemporaneamente emesso un voucher di EUR 20 da riscuotere presso il servizio di vigilanza della sala da gioco, allo scopo di poter far inserire, dal servizio di vigilanza medesima, monete all’interno di una slot machine. |
Qualora l’attività descritta nelle questioni sub 1) e 2) non integri un’attività esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva per effetto dell’articolo 3, lettere o) e/o e):
3) a) |
Se il punto 2 dell’allegato alla direttiva 2007/64/CE debba essere interpretato nel senso che l’attività del gestore della sala da gioco, descritta nelle questioni sub 1) e 2), integri un servizio di pagamento soggetto ad autorizzazione, benché tale gestore non amministri alcun conto del cliente che prelevi denaro. |
3b) |
Se l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64 debba essere interpretato nel senso che l’attività del gestore della sala da gioco, descritta nelle questioni sub 1) e 2), integri un servizio di pagamento ai sensi di tale disposizione, qualora detto gestore metta a disposizione il servizio a titolo gratuito. |
Nell’ipotesi in cui la Corte interpreti l’attività illustrata come un servizio di pagamento soggetto ad autorizzazione:
4) |
Se il diritto dell’Unione e la direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno debbano essere interpretati nel senso che ostino alla sanzione penale connessa alla gestione di un terminale POS in una fattispecie come quella qui in esame, nell’ipotesi in cui terminali bancomat simili siano stati o siano gestiti senza autorizzazione in diverse sale da gioco che godano di concessione statale, nonché in case da gioco con concessione e, in parte, anche gestione statale e l’autorità competente responsabile dell’autorizzazione e della vigilanza prudenziale non sollevi eccezioni. |
In caso di risposta negativa anche alla quarta questione:
5) |
Se la direttiva relativa ai servizi di pagamento e i principi di certezza del diritto e chiarezza giuridica previsti dal diritto dell’Unione, nonché l’articolo 17 della Carta debbano essere interpretati nel senso che, in una fattispecie come quella qui in esame, ostino ad una prassi amministrativa o giudiziaria che preveda l’attribuzione al Tesoro pubblico («versamento») di quei fondi che il gestore della sala da gioco abbia ottenuto attraverso un servizio del gestore di rete dai clienti della banca i quali abbiano prelevato, con bancomat e PIN, il denaro contante e/o i voucher da esso inseriti per giocare alle slot machine, sebbene tutti gli accrediti corrispondano unicamente agli importi ottenuti dai clienti sotto forma di denaro contante o voucher per giocare alle slot machine. |
(1) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1).
23.1.2017 |
IT |
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C 22/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 14 novembre 2016 — Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-573/16)
(2017/C 022/22)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Air Berlin plc
Resistente: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’imposizione da parte di uno Stato membro dell’imposta di registro pari all’1,5 % sul trasferimento, come sopra descritto, nelle circostanze sopra descritte, sia contraria ad una o più delle seguenti disposizioni:
|
2) |
Se la risposta alla prima questione sia diversa nel caso in cui il trasferimento delle azioni ad un servizio di compensazione fosse necessario per facilitare la quotazione della società in questione in una borsa valori in quello Stato membro o in un altro |
3) |
Se la risposta alla prima o alla seconda questione sia diversa nel caso in cui la legge nazionale dello Stato membro conceda a un operatore di un servizio di compensazione, il quale riceva l’approvazione dall’autorità fiscale, di optare per l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro sul trasferimento di azioni verso il servizio di compensazione, ma di applicare invece [l’imposta di registro complementare] su ogni successiva vendita di azioni nell’ambito del servizio di compensazione (all’aliquota dello 0,5 % del corrispettivo della vendita). |
4) |
Se la risposta alla terza questione sia diversa nel caso in cui la struttura delle transazioni scelta dalla società in questione comporti che non ci si possa avvalere del beneficio dell’opzione. |
(1) Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25).
(2) Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46, pag. 11).
23.1.2017 |
IT |
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C 22/17 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ceca
(Causa C-575/16)
(2017/C 022/23)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk, K. Walkerová, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che, ponendo il requisito della cittadinanza per l’esercizio della professione di notaio, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e |
— |
condannare Repubblica ceca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che il requisito della cittadinanza previsto nell’ordinamento giuridico ceco per l’esercizio della professione di notaio sia discriminatorio e rappresenti una limitazione sproporzionata della libertà di stabilimento. La Repubblica ceca è quindi venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La Commissione ritiene che le funzioni affidate ai notai dalla normativa della Repubblica ceca non sono, per loro natura, connesse all'esercizio di un pubblico potere, perciò il requisito della cittadinanza, previsto nell’ordinamento giuridico ceco per l’accesso alla professione di notaio non può essere giustificato dall’eccezione stabilita all’articolo 51 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
23.1.2017 |
IT |
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C 22/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 17 novembre 2016 — C. K., H. F. e (minorenne) A. S./Repubblica di Slovenia
(Causa C-578/16)
(2017/C 022/24)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti
Ricorrenti: C. K., H. F. e (minorenne) A. S.
Convenuta: Repubblica di Slovenia
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l'interpretazione delle norme riguardanti l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, considerata la natura di tale disposizione, sia tale da spettare in ultima istanza al giudice dello Stato membro, ovvero sia tale da esonerare il giudice, contro le cui decisioni non è più esperibile alcun ricorso giurisdizionale, dalla remissione della causa alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; In subordine, in caso di risposta negativa alla questione precedente: |
2. |
Se la valutazione delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III (in una fattispecie quale quella oggetto del rinvio) sia sufficiente a garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e con l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra; In relazione a ciò: |
3. |
Se dall'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III risulti che il ricorso alla clausola discrezionale da parte di uno Stato membro, al fine di garantire un'effettiva tutela a fronte di una violazione del diritto sancito dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in casi quali quello oggetto del presente rinvio, sia obbligatorio e se esso osti al trasferimento del richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente, il quale abbia dichiarato la propria competenza in conformità al detto regolamento; In caso di risposta affermativa alla questione precedente: |
4. |
Se in base alla clausola discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III il richiedente protezione internazionale o un altro soggetto nell'ambito di un procedimento di trasferimento ai sensi del regolamento citato possano invocare l'applicazione della clausola stessa, sulla quale sono tenuti a pronunciarsi gli organismi amministrativi competenti e i giudici dello Stato membro, o se invece i detti organismi e giudici dello Stato membro siano tenuti ad accertare d'ufficio le descritte circostanze. |
Tribunale
23.1.2017 |
IT |
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C 22/19 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2016 — T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione
(Causa T-279/11) (1)
([«Responsabilità extracontrattuale - Agricoltura - Zucchero - Misure eccezionali - Approvvigionamento del mercato dell’Unione - Campagna di commercializzazione 2010/2011 - Norma giuridica volta a conferire diritti ai singoli - Violazione sufficientemente qualificata - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Principio di non discriminazione - Proporzionalità - Legittimo affidamento - Dovere di diligenza e principio di buona amministrazione»])
(2017/C 022/25)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: T & L Sugars Ltd (Londra, Regno Unito), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, solicitor, successivamente D. Waelbroeck)
Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portogallo) (rappresentante: M. Mendes Pereira, avvocato), RAR — Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto, Portogallo) (rappresentante: M. Mendes Pereira), SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Italia) e SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (rappresentanti: P. Buccarelli e M. Todino, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Demeneix, P. Rossi e N. Donnelly, successivamente P. Rossi e P. Ondrůšek, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e C. Candat, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Sitbon e A. Westerhof Löfflerová, agenti) e Comitato europeo dei fabbricanti di zucchero (CEFS) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: C. Pitschas, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE, volta a ottenere la riparazione del pregiudizio che le ricorrenti avrebbero asseritamente subito a causa, da un lato, dell’adozione del regolamento (UE) no 222/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (GU 2011, L 60, pag. 6), del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2011 della Commissione, del 23 marzo 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze (GU 2011, L 79, pag. 8), del regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/11 (GU 2011, L 81, pag. 8), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dal 1o al 7 aprile 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli (GU 2011, L 104, pag. 39), e, dall’altro, del diniego della Commissione di prendere le misure necessarie per ripristinare gli approvvigionamenti di zucchero di canna greggio.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La T & L Sugars Ltd e la Sidul Açúcares, Unipessoal Lda, da un lato, e la Commissione europea, dall’altro, sopporteranno le proprie spese relative all’eccezione di irricevibilità che ha dato origine alla sentenza del 6 giugno 2013, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione (T-279/11, EU:T:2013:299). |
3) |
La T & L Sugars e la Sidul Açúcares sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione inerenti alla fondatezza del ricorso. |
4) |
La Repubblica francese e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese, comprese quelle relative all’eccezione di irricevibilità che ha dato origine alla sentenza del 6 giugno 2013, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commission (T-279/11, EU:T:2013:299). |
5) |
La DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, la RAR — Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, la SFIR — Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA e la SFIR Raffineria di Brindisi SpA nonché il Comitato europeo dei fabbricanti di zucchero (CEFS) sopporteranno le proprie spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/20 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2016 — T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione
(Causa T-103/12) (1)
([«Responsabilità extracontrattuale - Agricoltura - Zucchero - Misure eccezionali - Approvvigionamento del mercato dell’Unione - Campagna di commercializzazione 2011/2012 - Norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli - Violazione sufficientemente qualificata - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Principio di non discriminazione - Proporzionalità - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Dovere di diligenza e principio di buona amministrazione»])
(2017/C 022/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: T&L Sugars Ltd (Londra, Regno Unito) e Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente avv. D. Waelbroeck, e D. Slater, Solicitor, successivamente D. Waelbroeck)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Rossi e N. Donnelly, successivamente P. Rossi e P. Ondrůšek, agenti)
Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro Industrial, SA (Coruche, Portogallo) (rappresentante: avv. M. Mendes Pereira), RAR — Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto) (rappresentante: avv. M. Mendes Pereira), Lemarco SA, (Bucarest, Romania), Lemarco Cristal Srl (Urziceni) e Zaharul Liesti SA (Lieşti) (rappresentanti: avv.ti L. I. Van de Waart e D. Gruia Dufaut), SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Italia) e SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (rappresentanti: avv.ti P. Buccarelli e M. Todino)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Sitbon e A. Westerhof Löfflerová, agenti) e Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Pitschas)
Oggetto
Da una parte, una domanda fondata sull’'articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, recante apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/12 (GU 2011, L 318, pag. 4), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/12 (GU 2011, L 318, pag. 9), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1281/2011 della Commissione, dell’8 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la prima gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU 2011, L 327, pag. 60), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1308/2011 della Commissione, del 14 dicembre 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/12 (GU 2011, L 332, pag. 8), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1316/2011 della Commissione, del 15 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la seconda gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU 2011, L 334, pag. 16), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1384/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la terza gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU 2011, L 343, pag. 33), del regolamento di esecuzione (UE) n. 27/2012 della Commissione, del 12 gennaio 2012, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quarta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU 2012, L 9, pag. 12), del regolamento di esecuzione (UE) n. 57/2012 della Commissione, del 23 gennaio 2012, recante sospensione della procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU 2012, L 19, pag. 12), e, dall’altra, una domanda ai sensi dell’articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a seguito dell’adozione di tali atti e del rifiuto della Commissione di adottare le misure necessarie a ristabilire gli approvvigionamenti di zucchero di canna grezzo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La T & L Sugars Ltd e la Sidul Açúcares, Unipessoal Lda sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, la DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro Industrial, SA, la RAR — Refinarias de Açúcar Reunidas, SA, la Lemarco SA, la Lemarco Cristal Srl, la Zaharul Liesti SA, la SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA e la SFIR Raffineria di Brindisi SpA nonché il Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) sopporteranno le proprie spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/21 |
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Bank Refah Kargaran/Consiglio
(Causa T-65/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Congelamento dei capitali - Nuovo inserimento del nominativo della ricorrente nell’elenco dopo l’annullamento dell’inserimento iniziale da parte del Tribunale - Errore di diritto - Errore di fatto - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Proporzionalità»))
(2017/C 022/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (rappresentante: J. M. Thouvenin avocat)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux, M. Bishop e B. Driessen, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e D. Gauci, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, ad annullare la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 18), e il regolamento d’esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, in subordine, ad annullare la decisione 2013/661 e il regolamento d’esecuzione n. 1154/2013, nella parte in cui tali atti concernono la ricorrente a decorrere dal 20 gennaio 2014.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Bank Refah Kargaran è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/22 |
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Export Development Bank of Iran/Consiglio
(Causa T-89/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Congelamento dei capitali - Nuovo inserimento del nominativo della ricorrente nell’elenco dopo l’annullamento dell’inserimento iniziale da parte del Tribunale - Errore di diritto - Errore di fatto - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Proporzionalità - Parità di trattamento»))
(2017/C 022/28)
Lingua processuale: francese
Parti
Ricorrente: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: J. M. Thouvenin, avocat)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e D. Gauci, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, ad annullare la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 18), e il regolamento d’esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, in subordine, ad annullare la decisione 2013/661 e il regolamento d’esecuzione n. 1154/2013, nella parte in cui tali atti concernono la ricorrente a decorrere dal 20 gennaio 2014.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Export Development Bank of Iran è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/23 |
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Rotenberg/Consiglio
(Causa T-720/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina - Congelamento dei capitali - Restrizioni all’ammissione ai territori degli Stati membri - Persona fisica che appoggia attivamente o che attua azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina - Persona fisica che trae vantaggio dai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errori manifesti di valutazione - Diritto di proprietà - Libertà d’impresa - Diritto al rispetto della vita privata - Proporzionalità»))
(2017/C 022/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Arkady Romanovich Rotenberg (San Pietroburgo, Russia) (rappresentanti: inizialmente D. Pannick, QC, M. Lester, barrister e M. O’Kane, solicitor, in seguito D. Pannick, M. Lester, S. Hey, H. Brunskill, solicitors e Z. Al Rikabi, barrister, infine D. Pannick, M. Lester e Z. Al Rikabi)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix e B. Driessen, agenti)
Oggetto
Domanda presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale, da un lato, della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, p. 16), come modificata, in primo luogo, dalla decisione 2014/508/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2014 (GU 2014, L 226, pag. 23), in secondo luogo, dalla decisione (PESC) 2015/432 del Consiglio, del 13 marzo 2015 (GU 2015, L 70, pag. 47), in terzo luogo, dalla decisione (PESC) 2015/1524 del Consiglio, del 14 settembre 2015 (GU 2015, L 239, pag. 157), e, in quarto luogo, dalla decisione (PESC) 2016/359 del Consiglio, del 10 marzo 2016 (GU 2016, L 67, pag. 37), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), come attuato, in primo luogo, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2014 del Consiglio, del 30 luglio 2014 (GU 2014, L 226, pag. 16), in secondo luogo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/427 del Consiglio, del 13 marzo 2015 (GU 2015, L 70, pag. 1), in terzo luogo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 del Consiglio, del 14 settembre 2015 (GU 2015, L 239, pag. 30), e, in quarto luogo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio, del 10 marzo 2016 (GU 2016, L 67, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente
Dispositivo
1) |
La decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, cosi come modificata dalla decisone 2014/508/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2014, e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2014 del Consiglio, del 30 luglio 2014, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Arkady Romanovich Rotenberg. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/24 |
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)
(Causa T-217/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - Denominazione commerciale nazionale anteriore GRAND HOTEL PALLADIUM - Impedimento relativo alla registrazione - Utilizzo nel traffico commerciale di un segno di portata non puramente locale - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2017/C 022/30)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spagna) (rappresentante: J.-B. Devaureix, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spagna) (rappresentante: D. Solana Giménez, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2015 (procedimento R 2391/2013-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Residencial Palladium e la Fiesta Hotels & Resorts.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Fiesta Hotels & Resorts, SL è condannata alle spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/24 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2016 — ANKO/REA
(Causa T-270/15) (1)
((«Clausola compromissoria - Contratto di sovvenzione concluso nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Progetto ESS - Conformità alle clausole contrattuali della sospensione dei pagamenti nei confronti della ricorrente e delle condizioni per escludere la suddetta sospensione dei pagamenti - Interessi di mora»))
(2017/C 022/31)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)
Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (rappresentanti: S. Payan Lagrou e V. Canetti, agenti, inizialmente assistiti da O. Lytra, successivamente da A. Saratsi, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far constatare che la sospensione di pagamento disposta dalla REA per il saldo del contributo finanziario dovuto alla ricorrente a titolo di esecuzione del contratto di sovvenzione n. 217951, per il finanziamento del progetto intitolato «Emergency support system», concluso nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), costituisce una violazione dei suoi obblighi contrattuali e che il suddetto importo le deve essere versato, insieme agli interessi di mora, a partire dalla notifica del ricorso.
Dispositivo
1) |
L’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) ha sospeso i pagamenti nei confronti della ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias in violazione del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), delle condizioni generali allegate al contratto di sovvenzione n. 217951, per il finanziamento del progetto intitolato «Emergency support System», concluso nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). |
2) |
La REA è condannata a versare alla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias una somma corrispondente ai pagamenti intermedi che non avrebbero dovuto essere sospesi per quanto riguarda la partecipazione di quest’ultima al progetto intitolato «Emergency support System», nei limiti dal saldo del contributo finanziario disponibile al momento della loro sospensione, maggiorata di interessi di mora, che iniziano a decorrere, per ciascun periodo di rapporto, alla scadenza del termine di pagamento di 105 giorni seguenti la ricezione dei rapporti corrispondenti, al tasso vigente il primo giorno del mese del termine di pagamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali. |
3) |
La REA sopporterà le spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/25 |
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Automobile Club di Brescia/EUIPO — Rebel Media (e-miglia)
(Causa T-458/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo e-miglia - Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori MILLE MIGLIA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2017/C 022/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Automobile Club di Brescia (Brescia, Italia) (rappresentanti: F. Celluprica e F. Fischetti, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rebel Media Ltd (Wilmslow, Regno Unito) (rappresentanti: P. Schotthöfer e F. Steiner, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 giugno 2015 (procedimento R 1990/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Automobile Club di Brescia e la Rebel Media.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il ricorso incidentale è respinto. |
3) |
L’Automobile Club di Brescia e la Rebel Media Ltd sopporteranno le proprie spese nonché la metà, ciascuno, delle spese dell’EUIPO. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/26 |
Sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2016 — Z/Corte di giustizia dell'Unione europea
(Causa T-532/15 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto informativo - Imparzialità del Tribunale della funzione pubblica - Domanda di ricusazione dei membri del collegio giudicante - Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»))
(2017/C 022/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Z (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: F. Rollinger, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Placco, successivamente J. Inghelram e Á. Almendros Manzano, agenti)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 30 giugno 2015, Z/Corte di giustizia (F–64/13, EU:F:2015:72).
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Z è condannato alle spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/26 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2016 — Pi-Design/EUIPO — Société des produits Nestlé (PRESSO)
(Causa T-545/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale - Domanda di estensione territoriale della protezione - Marchio denominativo PRESSO - Marchio nazionale denominativo anteriore PRESSO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 022/34)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Pi-Design AG (Triengen, Svizzera) (rappresentante: M. Apelt, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 2 luglio 2015 (procedimento R 428/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Société des produits Nestlé e la Pi-Design.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Pi-Design AG è condannata alle spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/27 |
Sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2016 — Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR)
(Causa T-561/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Procedura di opposizione - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR - Marchio dell’Unione europea verbale anteriore UNIRIOJA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2017/C 022/35)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Spagna) (rappresentanti: C. Lema Devesa e A. Porras Fernandez Toledano, avvocati)
Convenuto: EUIPO (rappresentante: A. Schifko, agente)
Altra parte nel procedimento dinanzi alla commisisone di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Universidad de la Rioja (Logroño, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Diez Hochleitner Rodríguez, D. Garayalde Niño e A. I. Alpera Plazas, avvocati, poi J Diez Hochleitner Rodríguez e D Garayalde Niño)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 giugno 2015 (procedimento R 1914/2014-5), relativa a una procedura di opposizione tra Universidad de la Rioja e Universidad Internacional de la Rioja.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Universidad Internacional de la Rioja, SA è condannata alle spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/28 |
Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2016 — Azur Space Solar Power/EUIPO (Raffigurazione di linee e mattoni bianchi su fondo nero)
(Causa T-578/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo che raffigura linee e mattoni bianchi su fondo nero - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2017/C 022/36)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Germania) (rappresentanti: J. Nicodemus e S. Stöcker, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente E. Zaera Cuadrado, poi A. Folliard Monguiral, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 luglio 2015 (procedimento R 2780/2014-4), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea di un marchio figurativo che raffigura linee e mattoni banchi su fondo nero.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Azur Space Solar Power GmbH è condannata alle spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/28 |
Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2016 — Azur Space Solar Power/EUIPO (Raffigurazione di linee e di mattoni neri)
(Causa T-614/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo raffigurante linee e mattoni neri - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2017/C 022/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Germania) (rappresentanti: J. Nicodemus e S. Stöcker, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 settembre 2015 (procedimento R 3233/2014-4), riguardante la registrazione internazionale che designa l’Unione europea di un marchio figurativo raffigurante linee e mattoni neri
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Azur Space Solar Power GmbH è condannata alle spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/29 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2016 — Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD)
(Causa T-617/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo eSMOKING WORLD - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione»])
(2017/C 022/38)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Polonia) (rappresentante: K. Jarosiński, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 giugno 2015 (procedimento R 3227/2014-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo eSMOKING WORLD come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Chic Investments sp. z o.o. è condannata alle spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/29 |
Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2016 — Tuum/EUIPO — Thun (TUUM)
(Causa T-635/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TUUM - Marchio nazionale figurativo anteriore THUN - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 022/39)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Tuum Srl (San Giustino, Italia) (rappresentante: B. Saguatti, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Thun SpA (Bolzano, Italia) (rappresentanti: L. Sergi e G. Muscas, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 settembre 2015 (procedimento R 2624/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Thun e la Tuum.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 settembre 2015 (procedimento R 2624/2014-1) è annullata. |
2) |
L’opposizione è respinta. |
3) |
L’EUIPO sopporta le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Tuum Srl, sia dinanzi al Tribunale, sia dinanzi alla commissione di ricorso. |
4) |
La Thun SpA sopporta le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Tuum, sia dinanzi al Tribunale, sia dinanzi alla commissione di ricorso. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/30 |
Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2016 — Groupe Go Sport/EUIPO — Design Go (GO SPORT)
(Causa T-703/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GO SPORT - Marchi nazionali denominativi anteriori GO - Parziale diniego di registrazione da parte della divisione d’opposizione - Tardivo deposito della memoria con i motivi del ricorso - Irricevibilità del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regola 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»])
(2017/C 022/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Groupe Go Sport (Sassenage, Francia) (rappresentanti: G. Arbant e E. Henry-Mayer, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Design Go Ltd (Londra, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 22 settembre 2015 (procedimento R 569/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Design Go e la Groupe Go Sport.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Groupe Go Sport è condannata alle spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/31 |
Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2016 — The Art Company B & S/EUIPO — Manifatture Daddato e Laurora (SHOP ART)
(Causa T-735/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SHOP ART - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore art - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2017/C 022/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Art Company B & S, SA (Quel, Spagna) (rappresentanti: L. Sánchez Calderón e J. Villamor Muguerza, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Italia) (rappresentante: D. Russo, avvocato)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Sabina Laurora (Trani, Italia)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 ottobre 2015 (procedimento R 3050/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la The Art Company B & S, da un lato, e la Manifatture Daddato e la sig.ra Laurora, dall’altro.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 ottobre 2015 (procedimento R 3050/2014-1) è annullata. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/31 |
Sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2016 — EK/servicegroup/EUIPO (FERLI)
(Causa T-775/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo FERLI - Requisito di chiarezza - Articolo 28 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diritti della difesa - Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009»])
(2017/C 022/42)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: EK/servicegroup eG (Bielefeld, Germania) (rappresentanti: T. Müller e T. A. Müller, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 ottobre 2015 (procedimento R 1233/2015-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo FERLI come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La EK/servicegroup eG è condannata alle spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/32 |
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — K&K Group/EUIPO — Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner)
(Causa T-2/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo Pret A Diner - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore PRET A MANGER - Marchio nazionale denominativo anteriore PRET - Impedimento relativo alla registrazione - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»])
(2017/C 022/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: K&K Group AG (Cham, Svizzera) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N. Bertram, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pret A Manger (Europe) Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, QC)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 29 ottobre 2015 (procedimento R 2825/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pret A Manger (Europe) e la K&K Group.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La K&K Group AG è condannata alle spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/33 |
Ordinanza del Tribunale del 1o dicembre 2016 — STC/Commissione
(Causa T-355/14) (1)
((«Appalti pubblici di lavori - Gara d’appalto - Costruzione di un impianto di tri-generazione a turbogas e relativa manutenzione - Esclusione dell’offerta di un partecipante alla gara - Ritiro dell’atto impugnato - Non luogo a statuire»))
(2017/C 022/44)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: STC SpA (Forlì, Italia) (rappresentanti: A. Marelli e G. Delucca, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Di Paolo, F. Moro e L. Cappelletti, successivamente L. Di Paolo e F. Moro, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italia) (rappresentante: A. Penta, avvocato)
Oggetto
Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione del 3 aprile 2014, che ha respinto l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto JRC IPR 2013 C04 0031 OC, relativa alla costruzione di un impianto di tri-generazione a turbogas ed alla sua manutenzione (GU 2013/S 137-237146) sul sito del Centro comune di ricerca (JRC) a Ispra (Italia), in secondo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione che ha aggiudicato l’appalto alla CPL Concordia, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale dei precedenti, inclusi l’eventuale provvedimento di approvazione del contratto e, se del caso, il contratto stesso, e, in terzo luogo, l’annullamento della lettera della Commissione del 15 aprile 2014, che ha respinto la domanda della ricorrente di accesso ai documenti di gara, e, dall’altro lato, una domanda intesa ad ottenere, in via principale, la condanna della Commissione a revocare l’aggiudicazione dell’appalto e ad aggiudicare l’appalto alla ricorrente e, in subordine, qualora non si potesse dare luogo al risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica, la condanna della Commissione a risarcire alla ricorrente il danno subìto.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
2) |
Le conclusioni della CPL Concordia Soc. coop. sono rigettate in quanto manifestamente irricevibili. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al presente procedimento nonché al procedimento cautelare. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/33 |
Ordinanza del Tribunale del 1o dicembre 2016 — Europower/Commissione
(Causa T-383/14) (1)
((«Appalti pubblici di lavori - Gara d’appalto - Costruzione di un impianto di tri-generazione a turbogas e relativa manutenzione - Esclusione dell’offerta di un partecipante alla gara - Ritiro dell’atto impugnato - Non luogo a statuire»))
(2017/C 022/45)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Europower SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: G. Cocco e L. Salomoni, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Cappelletti, F. Moro e L. Di Paolo, successivamente L. Di Paolo e F. Moro, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italia) (rappresentante: A. Penta, avvocato)
Oggetto
Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione del 3 aprile 2014, che ha respinto l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto JRC IPR 2013 C04 0031 OC, relativa alla costruzione di un impianto di tri-generazione a turbogas ed alla sua manutenzione (GU 2013/S 137-237146) sul sito del Centro comune di ricerca (JRC) a Ispra (Italia), l’annullamento della decisione della Commissione che ha aggiudicato l’appalto alla CPL Concordia, l’annullamento di ogni altro atto conseguente, preordinato o connesso, inclusi l’eventuale provvedimento di approvazione del contratto e il contratto stesso, nonché l’annullamento della decisione della Commissione che ha respinto la domanda della ricorrente di accesso ai documenti di gara, e, dall’altro lato, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subìto.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
2) |
Le conclusioni della CPL Concordia Soc. coop. intese al rigetto della domanda di non luogo a statuire sono respinte in quanto manifestamente irricevibili. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Europower SpA, ivi comprese quelle relative al procedimento cautelare. |
4) |
La CPL Concordia sopporterà le proprie spese, relative al presente procedimento nonché al procedimento cautelare. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/34 |
Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2016 — Stichting Accolade/Commissione
(Causa T-598/15) (1)
((«Aiuti di Stato - Vendita di taluni terreni a prezzi che si asseriscono inferiori al prezzo di mercato - Denuncia di un terzo dinanzi alla Commissione - Decisione con cui si dichiara che la misura controversa non costituisce aiuto - Procedimento della fase preliminare d’esame in forza dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, concernente un aiuto individuale, che si asserisce illegittimo - Ricorso di annullamento di un terzo - Ricevibilità - Legittimazione ad agire - Ricorso diretto alla salvaguardia dei diritti processuali - Ricorso con cui viene contestata la fondatezza del provvedimento controverso - Assenza di un sostanziale pregiudizio alla posizione concorrenziale - Irricevibilità»))
(2017/C 022/46)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Stichting Accolade (Drachten, Paesi Bassi) (rappresentanti: H. de Boer e J. Abma, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e S. Noë, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2015) 4411 final della Commissione, del 30 giugno 2015, riguardante l’aiuto di Stato SA. 34676 (2015/NN) — Paesi Bassi (vendita di terreni a prezzi dichiarati inferiori al prezzo di mercato da parte del Comune di Harlingen), con cui la Commissione ha deciso che la vendita di tali terreni alla Ludinga Vastgoed BV non costituiva aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Stichting Accolade è condannata alle spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/35 |
Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2016 — SureID/EUIPO (SUREID)
(Causa T-128/16) (1)
([«Marchio dell’Unione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SUREID - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])
(2017/C 022/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: SureID, Inc. (Hillsboro, Oregon, Stati Uniti d'America) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e S. Crabbe, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2016 (procedimento R 1478/2015 4), concernente la registrazione del segno denominativo SUREID come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La SureID, Inc. è condannata alle spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/35 |
Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2016 — Italia/Commissione
(Causa T-147/16) (1)
((«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che constata l’inadempimento di uno Stato - Penalità - Decisione di liquidazione della penalità - Non luogo a statuire»))
(2017/C 022/48)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Recchia, agenti)
Oggetto
Domanda, presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, di annullamento della decisione C(2016) 366 final della Commissione, del 28 gennaio 2016, con la quale, in esecuzione della sentenza del 17 novembre 2011, Commissione/Italia (C-496/09, EU:C:2011:740), la Commissione ha fissato l’importo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il semestre dal 18 novembre 2012 al 17 maggio 2013 e per il semestre dal 18 maggio 2013 al 17 novembre 2013
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/36 |
Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2016 — Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen)
(Causa T-225/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Ganz schön ausgeschlafen - Marchio costituito da un slogan pubblicitario - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo l, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])
(2017/C 022/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Matratzen Concord GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: I. Selting, avvocato)
Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e A. Graul, agenti)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 febbraio 2016 (procedimento R 1234/2015-1), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo Ganz schön ausgeschlafen come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Matratzen Concord GmbH è condannata alle spese. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/36 |
Ordinanza del Tribunale del 24 novembre 2016 — ED/EUIPO
(Causa T-512/16) (1)
((«Funzione pubblica - Agente temporaneo - Telelavoro - Domanda di proroga - Diniego - Ricorso - Susseguente concessione di invalidità - Non luogo a statuire»))
(2017/C 022/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ED (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė, P. Saba e D. Botis, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, presentata ai sensi dell’articolo 270 TFUE, della decisione dell’EUIPO del 15 gennaio 2014 recante rigetto della domanda della ricorrente del 26 settembre 2013 di essere autorizzata, in sostanza, a continuare il telelavoro da Barcellona (Spagna) fino ad avvenuta guarigione.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
2) |
ED sopporterà un terzo delle proprie spese. |
3) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute da ED. |
(1) GU C 184 del 16.6.2014 (causa inizialmente iscritta al ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-35/14 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/37 |
Ordinanza del Tribunale del 24 novembre 2016 — ED/EUIPO
(Causa T-520/16) (1)
((«Funzione pubblica - Agente temporaneo - Telelavoro - Domanda di proroga - Diniego - Ricorso - Susseguente concessione di invalidità - Non luogo a statuire»))
(2017/C 022/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ED (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento, presentata ai sensi dell’articolo 270 TFUE, della decisione dell’EUIPO del 15 gennaio 2014 recante rigetto della domanda della ricorrente del 26 settembre 2013 di essere autorizzata, in sostanza, a continuare il telelavoro da Barcellona (Spagna) fino ad avvenuta guarigione, e della decisione del presidente dell’EUIPO del 3 giugno 2014 recante rigetto del suo reclamo del 7 febbraio 2014.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
2) |
ED sopporterà un terzo delle proprie spese. |
3) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute da ED. |
(1) GU C 7 del 12.1.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-93/14 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/37 |
Ricorso proposto il 28 settembre 2016 — Enrico Colombo e Giacomo Corinti/Commissione
(Causa T-690/16)
(2017/C 022/52)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Italia), Giacomo Corinti (Ispra, Italia) (rappresentanti: R. Colombo e G. Turri, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare il provvedimento di aggiudicazione, di estremi e contenuti non noti e comunicato con nota in data 20 luglio 2016 Ref. Ares (2016) 371182, con il quale la Commissione europea, JRC — Gestione del sito di Ispra ha aggiudicato la procedura di appalto JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC relativa ad un accordo quadro per lavori di costruzione e manutenzione di condotte idriche e sottocentrali di riscaldamento/raffrescamento presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra, all’offerta presentata dalla concessionaria; |
— |
Annullare la nota in data 20 luglio 2016 Ref. Ares (2016) 371182 con la quale la Commissione europea, JRC — Gestione del sito di Ispra ha comunicato l’esito del procedimento di gara; |
— |
Annullare i verbali di gara in data 13 maggio 2016 e in data 28 giugno 2016; |
— |
Provvedere, in via principale, al risarcimento del danno subito, in forma specifica, anche attraverso la dichiarazione di nullità, di annullamento o d’inefficacia del contratto, di contenuto ed estremi non noto, sottoscritto in data 19 agosto 2016 tra la Commissione e la concessionaria, con successivo subentro; |
— |
Provvedere, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente in misura pari a euro 500 000,00 o in quella diversa misura, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, come motivi d’impugnazione, la violazione degli articoli 105 e 107 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012 L 298, pag. 1), la violazione della Lex specialis riguardante la gara in questione, la violazione del principio di par conditio e del giusto procedimento, nonché la commissione nella fattispecie di uno sviamento di potere.
Si fa valere a questo riguardo che l’offerta presentata dalla concessionaria avrebbe dovuto essere esclusa stante il mancato possesso di requisiti di capacità giuridica e tecnica richiesti dalla Lex specialis.
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/38 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2016 — QH/Parlamento
(Causa T-748/16)
(2017/C 022/53)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Belgio) (rappresentanti: N. Lhoëst e S. Michiels, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 26 gennaio 2016, recante rigetto della domanda di assistenza del ricorrente e, di conseguenza, annullare la decisione del 12 luglio 2016 con cui è stato respinto il suo reclamo, nonché riconoscere al ricorrente il diritto al risarcimento del danno che asserisce di aver subito. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Il primo motivo si basa su un asserito conflitto di interessi, sulla violazione dei diritti della difesa, sulla violazione del principio del contraddittorio, sulla violazione del principio di parità delle armi e sulla violazione degli articoli 41, paragrafo 2 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
2. |
Il secondo motivo verte su un manifesto errore di valutazione nella nomina dell’investigatore, nel difetto di indipendenza e imparzialità dell’investigatore e nella violazione del mandato da parte dell’investigatore. |
3. |
Il terzo motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione per una decisione di chiusura di un’indagine amministrativa. |
4. |
Il quarto motivo verte sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e del dovere di diligenza. |
5. |
Il quindi motivo si basa su un errore manifesto nella valutazione dei motivi per le molestie psicologiche. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/39 |
Ricorso proposto il 9 novembre 2016 — Governo di Gibilterra/Commissione
(Causa T-783/16)
(2017/C 022/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Governo di Gibilterra (Gibilterra) (rappresentanti: M. Llamas, QC, J. Temple Lang, solicitor, F.-C Laprévote e C. Froitzheim, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 1o ottobre 2014 nel caso concernente l’aiuto di Stato SA.34914(C/2013) (ex 2013/NN) — regime di tassazione delle imprese a Gibilterra; |
— |
condannare la convenuta a sopportare le spese legali e le altre spese del ricorrente nella presente causa. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che, nel constatare che le decisioni anticipate in materia fiscale («tax ruling») potrebbero costituire un nuovo aiuto, la decisione controversa è errata in fatto e in diritto ed è viziata da difetto di motivazione. A sostegno di tale motivo, il ricorrente afferma quanto segue: in primo luogo, che la Commissione è incorsa in un errore di diritto per non aver concluso sin dall’inizio che, qualora la prassi delle decisioni anticipate in materia fiscale o le singole decisioni anticipate in materia fiscale dovessero costituire un aiuto di Stato, sarebbero un aiuto esistente; in secondo luogo, che la Commissione è incorsa in un errore di fatto nel dichiarare che l’articolo 42 dell’Income Tax Act (legge sull’imposta sul reddito) del 2010 costituisce la base giuridica delle decisioni anticipate in materia fiscale; e in terzo luogo, che la decisione è carente di motivazione quando sostiene che la prassi delle decisioni anticipate in materia fiscale costituisce un nuovo aiuto, affermazione contraddetta dalla dichiarazione che la suddetta prassi equivale a un regime «de facto» |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa è errata in fatto e in diritto ed è viziata da difetto di motivazione. A sostegno di tale motivo, il ricorrente afferma quanto segue: in primo luogo, che manifestamente la causa non presenta gli elementi necessari per giustificare l’avvio di un’indagine in materia di aiuti di Stato sono manifestamente assenti; in secondo luogo, che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e un errore di fatto nel concludere che le decisioni anticipate in materia fiscale conferiscano un vantaggio; in terzo luogo, che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e un errore di fatto nel concludere che le decisioni anticipate in materia fiscale siano selettive; in quarto luogo, che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e un errore di fatto nel ritenere che le decisioni anticipate in materia fiscale siano idonee a falsare la concorrenza e/o a produrre effetto sugli scambi intracomunitari; e in quinto luogo, che la decisione controversa è viziata da difetto di motivazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa è errata in diritto in quanto si discosta dall’indagine iniziale della Commissione ed «estende» artificialmente il procedimento relativo all’Income Tax Act (legge sull’imposta sul reddito) alle decisioni anticipate in materia fiscale. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/40 |
Ricorso proposto l’11 novembre 2016 — QD/EUIPO
(Causa T-787/16)
(2017/C 022/55)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: QD (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dell’EUIPO, del 4 marzo 2016, di non adottare una decisione definitiva sulla richiesta della ricorrente, del 19 gennaio 2016, di rinnovare per la seconda volta il suo contratto concluso ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del Regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA») e di rinviare ad un futuro «specifico procedimento» la decisione definitiva sulla richiesta della ricorrente, del 19 gennaio 2016, di rinnovare per la seconda volta il suo contratto concluso ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del RAA, e |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’EUIPO, delle rilevanti disposizioni dello Statuto dei funzionari e del RAA, segnatamente l’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari (in combinato disposto con l’articolo 46 del RAA), l’allegato III allo Statuto, gli articoli 2, 8 e 53 del RAA e l’articolo 110 dello Statuto. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’EUIPO, del proprio obbligo fiduciario. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’EUIPO, del principio di buona amministrazione (articolo 41, paragrafo 1, articolo 41, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). |
4. |
Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere commesso dall’EUIPO. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/41 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2016 — N & C Franchise/EUIPO — Eschenbach Optik (ojo sunglasses)
(Causa T-792/16)
(2017/C 022/56)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: N & C Franchise Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia e A. Vasilogamvrou, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eschenbach Optik GmbH (Norimberga, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «ojo sunglasses» — Marchio dell’Unione europea n. 13 224 761
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 settembre 2016 nel procedimento R 32/2016-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO a sopportare le spese e gli onorari sostenuti dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/41 |
Ricorso proposto l’11 novembre 2016 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Zaharieva (Boxes)
(Causa T-793/16)
(2017/C 022/57)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turchia) (rappresentante: T. Tsenova, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgaria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea «Boxes» – Disegno o modello dell’Unione europea n. 002 343 244-0002
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 settembre 2016, nel procedimento R 1143/2015-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la registrazione del disegno o modello n. 002343244-0002 «Bobo Cornet»; e |
— |
condannare l’EUIPO e Elka Zaharieva alle spese sostenute dalla Solen nel procedimento dinanzi al Tribunale e durante la fase amministrativa del procedimento; in particolare nel procedimento per la dichiarazione di invalidità e di impugnazione dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002; |
— |
Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002; |
— |
Violazione degli articoli 62 e 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. |
23.1.2017 |
IT |
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C 22/42 |
Ricorso proposto l’11 novembre 2016 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Zaharieva (Imballaggi per coni gelato)
(Causa T-794/16)
(2017/C 022/58)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turchia) (rappresentante: T. Tsenova, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgaria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea «Imballaggi per coni gelato» — Disegno o modello dell’Unione europea n. 002 343 244-0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 settembre 2016, nel procedimento R 1144/2015-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la registrazione del disegno dell’Unione europea n. 002343244-0001 «Bobo Cornet»; e |
— |
condannare l’EUIPO e Elka Zaharieva alle spese sostenute dalla Solen nel procedimento dinanzi al Tribunale e durante la fase amministrativa del procedimento; in particolare nel procedimento per la dichiarazione di nullità e di impugnazione dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002; |
— |
Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002; |
— |
Violazione dell’articolo 62 del regolamento n. 6/2002. |
— |
Violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. |
23.1.2017 |
IT |
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C 22/43 |
Ricorso proposto il 16 novembre 2016 — Xiaomi/EUIPO — Dudingen Develops (MI)
(Causa T-799/16)
(2017/C 022/59)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Xiaomi, Inc. (Beijing, Cina) (rappresentanti: T. Raab e C. Tenkhoff, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dudingen Develops, SL (Numancia de la Sagra, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio figurativo «MI» — Domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 498 423
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2016 nel procedimento R 337/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata, in particolare, nella parte in cui ha constatato che non vi era rischio di confusione in relazione a:
|
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
23.1.2017 |
IT |
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C 22/44 |
Ricorso proposto il 16 novembre 2016 — Mayekawa Europe/Commissione
(Causa T-800/16)
(2017/C 022/60)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mayekawa Europe NV/SA (Zaventem, Belgio) (rappresentanti: H. Gilliams e J. Bocken, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione dell'11 gennaio 2016 sul regime di aiuti di Stato in forma di esenzione degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio (1); |
— |
in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione; |
— |
in ogni caso, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione nei limiti in cui tali articoli (a) impongono il recupero presso enti diversi da quelli nei cui confronti è stato rilasciato un «ruling sugli utili in eccesso», come definito nella decisione, e (b) impongono il recupero di un importo pari ai risparmi fiscali del beneficiario, senza consentire al Belgio di prendere in considerazione un effettivo adeguamento al rialzo da parte di un’altra amministrazione tributaria; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, su un eccesso di potere e su un difetto di motivazione, nella misura in cui la decisione impugnata constata l’esistenza di un regime di aiuti. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE e dell’obbligo di motivazione nonché su un errore manifesto di valutazione, nei limiti in cui la decisione impugnata afferma che l’asserito regime assicura un vantaggio selettivo. |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE e su un errore manifesto di valutazione, nei limiti in cui la decisione impugnata afferma che l’asserito regime comporta un vantaggio. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE, su una violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità, su un errore manifesto di valutazione, su un eccesso di potere e su un difetto di motivazione, nei limiti in cui la decisione impugnata condanna il Belgio al recupero dell’aiuto. |
(1) Decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2015) 9837] (GU 2016, L 260, pag. 61).
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/45 |
Ricorso proposto l’8 novembre 2016 — Endoceutics/EUIPO — Merck (FEMIBION)
(Causa T-802/16)
(2017/C 022/61)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Endoceutics, Inc. (Quebec, Canada) (rappresentante: M. Wahlin, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «FEMIBION» — Marchio dell’Unione europea n. 898 924;
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2016, nel procedimento R 1608/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata e dichiarare la nullità del marchio dell’Unione europea per «preparati farmaceutici a supporto del sistema immunitario, per la menopausa, per le mestruazioni, per il trattamento e la gestione della gravidanza, per la prevenzione, il trattamento e la gestione dello stress, per la prevenzione, il trattamento e la gestione di un’alimentazione mal bilanciata o carente dovuta a stress»; |
— |
condannare la titolare del marchio dell’Unione europea alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento di ricorso e nel procedimento dinanzi all’EUIPO. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/46 |
Ricorso proposto il 15 novembre 2016 — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma (SALMEX)
(Causa T-803/16)
(2017/C 022/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Glaxo Group Ltd (Brentford, Regno Unito) (rappresentanti: S. Baran e S. Wickenden, barristers, R. Jacob ed E. Morris, solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Celon Pharma S.A. (Łomianki, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo di colore marrone chiaro/caffè e bianco contenente l’elemento denominativo «SALMEX» — Marchio dell’Unione europea n. 9 849 191
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 agosto 2016 nel procedimento R 2108/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute della ricorrente in ogni fase del procedimento di opposizione e di ricorso, incluse le spese del presente procedimento. |
Motivo invocato
La commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto, avendo adottato una decisione contraria all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto essa, in primo luogo, ha erroneamente ritenuto che l’uso effettivo del marchio francese da parte del richiedente la nullità non costituisse una forma accettabile di uso ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e, in secondo luogo, ha erroneamente ritenuto che l’uso effettivo del marchio francese da parte del richiedente la nullità non costituisse un uso del marchio francese relativamente ai prodotti «inalatori».
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/46 |
Ricorso proposto il 16 settembre 2016 — LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)
(Causa T-804/16)
(2017/C 022/63)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seoul, Repubblica di Corea) (rappresentante: M. Graf, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Dual Edge» — Domanda di registrazione n. 14 463 178
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 settembre 2016 nel procedimento R 832/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/47 |
Ricorso proposto il 16 novembre 2016 — IPPT PAN/Commissione e REA
(Causa T-805/16)
(2017/C 022/64)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Le Berre, avvocato)
Convenute: Commissione europea, Agenzia Esecutiva per la Ricerca (REA)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione controversa della Commissione; |
— |
dichiarare che la Commissione è incorsa in errore nell’emettere la nota di addebito n. 3241514040 (come ridotta dalla nota di credito n. 3233160082) e che il corrispondente importo di EUR 67 984,13 non è dovuto dal ricorrente; |
— |
dichiarare che la Commissione e la REA devono pagare al ricorrente l’importo di EUR 69 623,94 per il progetto SMART-NEST, oltre agli interessi a decorrere dalla data della decisione; |
— |
dichiarare che il ricorrente non è tenuto a pagare un risarcimento forfettario alla Commissione per i progetti KMM-NOE e BOOSTING BALTIC; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 47 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riguardanti il diritto di accedere alla giustizia e di rivolgersi al mediatore. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei contratti per i progetti KMM-NOE, BOOSTING BALTIC e SMART-NEST e del diritto belga applicabile. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del regolamento finanziario e del regolamento finanziario delegato della Commissione. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione di requisiti procedurali fondamentali. |
7. |
Settimo motivo, vertente sull’abuso di potere da parte della Commissione. |
A sostegno del ricorso contrattuale basato sull’articolo 272 TFUE, il ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ha adempiuto il proprio obbligo ai sensi dell’articolo II.19.1 dei contratti per i progetti KMM NOE e BOOSTING BALTIC. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito alcuna prova a sostegno della propria pretesa. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha validamente dimostrato la propria pretesa. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha esercitato i propri diritti contrattuali in buona fede. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il risarcimento forfettario rivendicato ai sensi dell’articolo II.30 è eccessivo e dovrebbe essere ridotto ai sensi dell’articolo 1231 del codice civile belga. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che il pagamento è dovuto al ricorrente per il progetto SMART-NEST a titolo di parte residua del rimborso del contributo del ricorrente al fondo di garanzia. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/48 |
Ricorso proposto il 17 novembre 2016 — MIP Metro/EUIPO — Afnor (N & NF TRADING)
(Causa T-807/16)
(2017/C 022/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J. C. Plate e R. Kaase, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Association française de normalisation (Afnor) (La Plaine Sant Denis, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio «N & NF TRADING» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 086 884
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2016, nel procedimento R 1109/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/49 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2016 — Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline)
(Causa T-810/16)
(2017/C 022/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Barmenia Krankenversicherung a.G. (Wuppertal, Germania) (rappresentanti: M. Graf, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Mediline» — Domanda di registrazione n. 14 655 385
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 settembre 2016 nel procedimento R 2437/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/49 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2016 — Vans/EUIPO — Deichmann (V)
(Causa T-817/16)
(2017/C 022/67)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vans, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: M. Hirsch, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Deichmann SE (Essen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di «V») — Registrazione n. 10 263 978
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 settembre 2016, nel procedimento R 2030/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
modificare la decisione impugnata in modo da respingere integralmente l’opposizione; |
— |
in subordine, modificare la decisione impugnata in modo da respingere l’opposizione anche per i prodotti «Cuoio e sue imitazioni, bauli e valigie; ombrelli; ombrelloni e bastoni da passeggio; portafogli; borse e borsette; zaini; marsupi; borse portadocumenti; cartelle; borse per lo sport (per la scuola); borse da spiaggia; portachiavi; portacarte» della classe 18 e per «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; cinture, guanti» della classe 25; |
— |
in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione della regola 19, paragrafi 2 e 3 nonché della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, prima frase, dell’articolo 63, paragrafo 2, dell’articolo 75, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009 e del principio della reformatio in pejus nonché del diritto di essere sentiti. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/50 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2016 — Kik Textilien und Non- Food/EUIPO — FF Group Romania (_kix)
(Causa T-822/16)
(2017/C 022/68)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: KiK Textilien und Non- Food GmbH (Bönen, Germania) (rappresentanti: S. Körber e L. Pechan, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: FF Group Romania SRL (Bucarest, Romania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «_kix» – Marchio dell’Unione europea n. 12 517 901
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 settembre 2016 nel procedimento R 2323/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO ed eventualmente la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento n. 207/2009. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/51 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2016 — Kiosked Oy/EUIPO — VRT, NV van Publiek Recht (k)
(Causa T-824/16)
(2017/C 022/69)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kiosked Oy Ab (Espoo, Finlandia) (rappresentante: L. Laaksonen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: VRT, NV van Publiek Recht (Bruxelles, Belgio)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo in bianco e nero contenente l’elemento denominativo «K» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 112 969
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 settembre 2016 nel procedimento R 279/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 21 settembre 2016, nel procedimento R 279/2016-4 di accogliere l’opposizione della VRT, NV van Publiek Recht e di respingere la registrazione della registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. W01112969 K (fig.) (in prosieguo: il «LOGO K») per i seguenti servizi delle classi 35 «Pubblicità, gestione aziendale, amministrazione commerciale, servizi di ufficio» e 42 «Elaborazione e sviluppo di software», e consentire la registrazione del LOGO K per i suddetti servizi; |
— |
condannare l’opponente a tutte le spese sostenute dalla ricorrente per l’opposizione, incluse le spese di rappresentanza legale, conformemente alla specifica delle spese che la ricorrente dovrà presentare entro il termine di cui all’articolo 85 del regolamento sul marchio dell’Unione europea e, ove tale specifica non venga presentata, conformemente alla normativa pertinente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/52 |
Ricorso proposto il 24 novembre 2016 — Repubblica di Cipro/EUIPO — POCF (Pallas Halloumi)
(Causa T-825/16)
(2017/C 022/70)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC e V. Marsland, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Cipro)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Pallas Halloumi» — Domanda di registrazione n. 11 180 536
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2016 nel procedimento R 2065/2014-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/52 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Casasnovas Bernad/Commissione
(Causa T-826/16)
(2017/C 022/71)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Luis Javier Casasnovas Bernad (Santo Domingo, Repubblica dominicana) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che |
— |
la decisione del 27 settembre 2016, con cui è stato risolto il contratto del ricorrente, è annullata; |
— |
la Commissione europea è condannata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’inapplicabilità dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione della Commissione del 2 marzo 2011. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 85 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, nella parte in cui l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione («AHCC») avrebbe rinnovato il contratto del ricorrente per un periodo indeterminato prevedendo al contempo una clausola di risoluzione legata al verificarsi di un evento equiparabile a un termine. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza in quanto, anzitutto, l’AHCC avrebbe risolto il contratto del ricorrente prima di adottare una decisione in merito al rinnovo della sua aspettativa per motivi personali, poi avrebbe agito in tal modo senza nemmeno fargli una prima offerta di reintegrazione né, infine, indicargli se vi fossero disponibilità di bilancio per retribuirlo al termine della sua aspettativa. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’AHCC, degli articoli 12 ter e 40, paragrafo 1 bis, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/53 |
Ricorso proposto il 24 novembre 2016 — QB/BCE
(Causa T-827/16)
(2017/C 022/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: QB (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza,
— |
annullare il rapporto informativo per il 2015 e la decisione del 15 dicembre 2015, notificata il 7 gennaio 2016, che ha negato alla ricorrente il beneficio di una progressione di stipendio; |
— |
se necessario, annullare le decisioni del 2 maggio 2016 e del 15 settembre 2016 che hanno respinto, rispettivamente, il ricorso amministrativo e il reclamo della ricorrente; |
— |
condannare la convenuta al risarcimento del danno morale valutato ex aequo et bono a EUR 15 000; |
— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione della guida sulla valutazione e del procedimento, sulla violazione dei diritti della difesa e sulla violazione del dovere di sollecitudine, in cui sarebbe incorsa la convenuta nell’adozione del rapporto informativo per il 2015 (in prosieguo: «il rapporto informativo controverso»). La ricorrente invoca, in particolare, i seguenti argomenti:
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle regole di obiettività e d’imparzialità e sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («la Carta»), di cui sarebbe inficiato il rapporto informativo controverso.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto. La ricorrente, invero, avrebbe presentato elementi di prova che priverebbero di plausibilità le valutazioni dei fatti considerati nel rapporto controverso. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione del 15 dicembre 2015 che ha negato alla ricorrente il beneficio di una progressione di stipendio riposerebbe su un rapporto informativo illegittimo. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione delle linee guida del 2015 e del procedimento e sulla violazione dell’articolo 41 della Carta in quanto la decisione del 15 dicembre 2015 non sarebbe motivata e la ricorrente non sarebbe stata previamente ascoltata. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/54 |
Ricorso proposto il 25 novembre 2016 — CRDO Torta del Casar/EUIPO — CRDOP «Queso de La Serena» (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)
(Causa T-828/16)
(2017/C 022/73)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Spagna) (rappresentanti: A. Pomares Caballero e M. Pomares Caballero, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Queso de La Serena» (Castuera, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «QUESO Y TORTA DE LA SERENA» — Domanda di registrazione n. 10 486 447
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2016, nel procedimento R 2573/2014-4.
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
modificare la decisione impugnata, dichiarando che nel caso di specie ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’impedimento relativo alla registrazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006; |
— |
o, in subordine, annullare la decisione impugnata e; |
— |
in ogni caso, condannare l’EUIPO alle spese sostenute dal ricorrente (incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso). |
Motivi invocati
— |
Violazione degli articoli 2, paragrafo 2 e 3, paragrafo 1 del regolamento n. 510/2006, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo testo di legge e, per effetto del rinvio, in ultimo luogo, dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 per effetto del rinvio dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dei principi generali della certezza del diritto e della buona amministrazione. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/55 |
Ricorso proposto il 25 novembre 2016 — Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlamento
(Causa T-829/16)
(2017/C 022/74)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Varaut, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione D106185 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 12 settembre 2016, notificata dal sig. [X] il 26 settembre, che dichiara inammissibili le spese sostenute per l’affissione di manifesti della campagna «Schengen» da parte del MENL; |
— |
condannare l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della buona amministrazione che deriverebbe dal fatto che né gli elementi del fascicolo, né le obiezioni del Mouvement pour une Europe des nations et des libertés («MENL») sono stati portati a conoscenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ritiene che la nozione di «finanziamento indiretto» dei partiti nazionali da parte dei partiti europei costituisca una nozione imprecisa che sarebbe contraria al rispetto della certezza del diritto. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il logo presente sui manifesti della campagna «Schengen» del MENL (in prosieguo: «il logo controverso») sarebbe espressione sui territori nazionali di una campagna a carattere esclusivamente europeo, contrariamente a quanto avrebbe sostenuto il convenuto adottando la decisione il cui l’annullamento è oggetto del presente ricorso. A sostegno di tale motivo di ricorso, il ricorrente deduce principalmente tre argomentazioni, vale a dire:
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ritiene che il logo controverso sia di un formato assai più ridotto rispetto al logo del MENL. Orbene, la giurisprudenza e i testi che affrontano la questione prevedono una sanzione solo per i loghi nazionali di formato superiore o equivalente a quello dei loghi europei. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/56 |
Ricorso proposto il 23 novembre 2016 — Monolith Frost/EUIPO — Dovgan (PLOMBIR)
(Causa T-830/16)
(2017/C 022/75)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Germania) (rappresentanti: E. Liebich e S. Labesius, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dovgan GmbH (Amburgo, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «PLOMBIR»
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2016, nel procedimento R 1812/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata a norma dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/57 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO — Leedsworld (ZOOM)
(Causa T-831/16)
(2017/C 022/76)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokyo, Giappone) (rappresentante: M. de Arpe Tejero, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pennsylvania, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «ZOOM» — Domanda di registrazione n. 11 766 111
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 settembre 2016 nel procedimento R 1235/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
respingere integralmente la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 11 766 111 «ZOOM» per la classe 9; |
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/57 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2016 — Cipro/EUIPO — POCF (COWBOYS HALLOUMI) (COWBOYS HALLOUMI)
(Causa T-847/16)
(2017/C 022/77)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Cipro)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «COWBOYS HALLOUMI» — Domanda di registrazione n. 11 281 375
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2016 nel procedimento R 2781/2014-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/58 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2016 — Techniplan/Commissione
(Causa T-853/16)
(2017/C 022/78)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Techniplan Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: R. Giuffrida e A. Bonavita, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare la violazione dell’art. 265 TFUE della Commissione Europea, in quanto non ha preso posizione alla richiesta inviata da Techniplan con formale lettera di messa in mora; |
— |
Imporre l’obbligo di facere previsto dall’art. 266 TFUE e una somma a titolo di risarcimento di danno per ogni giorno di ritardo dall’esecuzione, con vittoria delle spese, diritti e onorari. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente è una società di ingegneria a cui è stata aggiudicata una serie di progetti in paesi africani (Controllo e sorveglianza dei lavori di pianificazione e asfaltatura della strada Banikoara-Kandi in Benin, Controlli sui lavori della strada RN32 Ouallah-Miringoni, in Comore, Supervisione dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade asfaltate a Anjouan e Moheli in Comores, Supervisione e controllo dei lavori di manutenzione ordinaria Grande Comores in Comores, Controllo e sorveglanza dei lavori di costruzione della strada nazionale n. 1 Kinkala-Mindouli, nel Congo, e Controllo e sorveglianza dei lavori di pianificazione e asfaltatura della strada Bouar-Fambélé, in Repubblica Centroaficana e Preparazione e monitoraggio dei lavori nel quadro del PA PNDS, in Repubblica Democratica del Congo).
La ricorrente precisa a questo riguardo che tutti questi progetti venivano completati ed accertati dagli ordinatori nazionali, le corrispondenti fatture venivano pagate e approvate dagli organi della Commissione Europea, finanziatrice dei progetti. Tuttavia, del tutto inaspettatamente le fatture cominciarono ad essere saldate solo in parte. Perfino, la Convenuta applicava, sempre secondo la ricorrente, una non meglio precisata sanzione in favore del Fondo Europeo di Sviluppo, senza che vi fosse una contestazione precisa. Nello specifico è la stessa Commissione Europea che provvede a compensare arbitrariamente i crediti vantati da Techniplan con asseriti debiti non meglio precisati.
Contro tale provvedimento, la ricorrente inviava lettera di formale messa in mora sulla base dell’art. 265 TFUE, invitando la Commissione Europea a emanare un atto o a prendere ufficialmente posizione sulla sua richiesta di pagamento e sulla reale natura delle sanzioni comminate.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che gli organi competenti della Commissione Europea hanno agito in spregio al principio della certezza del diritto e della trasparenza. Questa circostanza avrebbe leso gravemente le situazioni soggettive di Techniplan, che sarebbe invece titolare di un legittimo affidamento di conoscere con certezza, in ogni momento e situazione, quali siano i suoi diritti e obblighi garantiti anche da norme previste dall’ordinamento europeo.
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/59 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2016 — Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)
(Causa T-856/16)
(2017/C 022/79)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Rare Hospitality International, Inc. (Orlando, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: I. Lázaro Betancor, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «LONGHORN STEAKHOUSE» — Domanda di registrazione n. 13 948 682
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 settembre 2016 nel procedimento R 2149/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione del principio di parità di trattamento e di buona amministrazione. |
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/60 |
Ordinanza del Tribunale del 14 novembre 2016 — Trost Auto Service Technik/EUIPO (AUTOSERVICE.COM)
(Causa T-259/16) (1)
(2017/C 022/80)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/60 |
Ordinanza del Tribunale del 29 novembre 2016 — Gulli/EUIPO — Laverana (Lybera)
(Causa T-284/16) (1)
(2017/C 022/81)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
23.1.2017 |
IT |
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C 22/60 |
Ordinanza del Tribunale del 21 novembre 2016 — TBWA\London/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)
(Causa T-361/16) (1)
(2017/C 022/82)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
23.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/60 |
Ordinanza del Tribunale del 14 novembre 2016 — Dulière/Commissione
(Causa T-503/16) (1)
(2017/C 022/83)
Lingua processuale: francese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 129 del 4.5.2013 (causa inizialmente iscritta al ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-15/13 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).