ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 16

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
18 gennaio 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 16/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8275 — Sompo/Endurance) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 16/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2017/C 16/03

Decisione della Commissione, del 13 gennaio 2017, che sostituisce un membro del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 16/04

Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 16/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8344 — Sumitomo Corporation/Fyffes plc) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2017/C 16/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8332 — Koch Industries/Golden Gate/Infor) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2017/C 16/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8292 — Sumitomo Rubber Industries/Micheldever Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 16/08

Comunicazione alle imprese che intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi nel 2018

10


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8275 — Sompo/Endurance)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 16/01)

Il 12 gennaio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8275. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 gennaio 2017

(2017/C 16/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0684

JPY

yen giapponesi

121,10

DKK

corone danesi

7,4364

GBP

sterline inglesi

0,86790

SEK

corone svedesi

9,5033

CHF

franchi svizzeri

1,0712

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,0360

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,021

HUF

fiorini ungheresi

307,79

PLN

zloty polacchi

4,3693

RON

leu rumeni

4,5010

TRY

lire turche

4,0560

AUD

dollari australiani

1,4162

CAD

dollari canadesi

1,3953

HKD

dollari di Hong Kong

8,2860

NZD

dollari neozelandesi

1,4877

SGD

dollari di Singapore

1,5168

KRW

won sudcoreani

1 248,81

ZAR

rand sudafricani

14,3969

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3235

HRK

kuna croata

7,5325

IDR

rupia indonesiana

14 240,74

MYR

ringgit malese

4,7677

PHP

peso filippino

53,234

RUB

rublo russo

63,2426

THB

baht thailandese

37,731

BRL

real brasiliano

3,4305

MXN

peso messicano

23,0550

INR

rupia indiana

72,6335


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


18.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2017

che sostituisce un membro del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT

(2017/C 16/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione C(2015) 3261 final della Commissione, del 19 maggio 2015, che istituisce la piattaforma REFIT, in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

l’articolo 4 della decisione C(2015)3261 final della Commissione che istituisce la piattaforma REFIT (di seguito «la piattaforma») prevede che la piattaforma sia composta da un «gruppo dei governi» («government group») e da un «gruppo delle parti interessate» («stakeholder group»). Il gruppo delle parti interessate è costituito da un massimo 20 esperti, di cui due in rappresentanza del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, mentre gli altri rappresentano il mondo delle imprese, comprese le PMI, e delle organizzazioni delle parti sociali e della società civile che abbiano esperienza diretta in materia di applicazione della normativa dell’Unione. Gli esperti del gruppo delle parti interessate sono nominati a titolo personale o in rappresentanza di un interesse comune condiviso da più parti interessate.

(2)

La decisione prevede, all’articolo 4, paragrafo 4, che la Commissione nomini, su proposta del primo vicepresidente, i membri del gruppo delle parti interessate scegliendoli tra coloro che hanno risposto all’invito a candidarsi e che possiedono un’esperienza diretta in materia di applicazione della normativa dell’Unione. Le nomine devono garantire nella misura del possibile una rappresentanza equilibrata dei vari settori, interessi e regioni dell’Unione e di genere. L’articolo 4, paragrafo 5, della decisione dispone che i membri siano nominati fino al 31 ottobre 2019. A norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della decisione, i membri che si dimettono possono essere sostituiti per il resto del loro mandato.

(3)

La decisione C(2015) 9063 final della Commissione, del 16 dicembre 2015, che nomina i membri del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT (1), dispone che, qualora un membro del gruppo delle parti interessate cessi di esserne parte durante il mandato della piattaforma, il primo vicepresidente nomini un sostituto sulla base dell’elenco iniziale dei candidati che hanno risposto all’invito a manifestare interesse per diventare membri del gruppo delle parti interessate.

(4)

In seguito alle dimissioni da membro del gruppo delle parti interessate, rassegnate da Juraj Krivošik il 26 settembre 2016, il primo vicepresidente della Commissione ha nominato Sara Pereira per sostituire Krivošik per il resto del suo mandato,

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sara Pereira è nominata membro del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT fino al 31 ottobre 2019 (cfr. l’allegato della presente decisione).

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2017

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Primo vicepresidente


(1)  GU C 425 del 18.12.2015, pag. 8.


ALLEGATO

Nome

Cittadinanza

In rappresentanza di un interesse comune condiviso da parti interessate in un determinato settore strategico

Attuale datore di lavoro

Sara Pereira

PT

Centro per la competitività e la tecnologia del settore forestale (Associação para a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal — AIFF)


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

18.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/5


Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2017/C 16/04)

La pubblicazione dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).

Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l’aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale Affari interni.

SVEZIA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 77 del 15.3.2014.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme

Permanent uppehållstillstånd

(Permesso di soggiorno permanente sotto forma di carta in formato ID1 dal 20 maggio 2011, senza indicazione del periodo di validità).

Uppehållstillstånd

(Permesso di soggiorno temporaneo sotto forma di carta in formato ID1 dal 20 maggio 2011, con indicazione del periodo di validità).

L’indicazione del tipo di permesso appare nello spazio per le annotazioni della carta (PUT per permesso di soggiorno permanente e di lavoro, soggiorno temporaneo; AT per permesso di soggiorno, Carta blu UE ecc.). La Carta blu UE è un permesso combinato di soggiorno e di lavoro per cittadini di paesi terzi cui viene o è stato offerto un impiego qualificato in un paese dell’UE. Viene quindi rilasciato loro un permesso sia di soggiorno che di lavoro nella forma della Carta blu UE.

Uppehållskort

(Carta di soggiorno permanente per familiari di un cittadino dell’Unione).

Uppehållskort

(Carta di soggiorno per familiari di un cittadino dell’Unione).

Regeringskansliet/Utrikesdepartementet

(Permesso di soggiorno sotto forma di carta in formato ID1 rilasciato dagli uffici governativi/Ministero degli Affari Esteri ai diplomatici, ai membri del personale tecnico/amministrativo, al personale di servizio e ai loro familiari e ai domestici privati che sono alle dipendenze delle ambasciate e delle rappresentanze consolari in Svezia, e ai membri del personale delle organizzazioni internazionali in Svezia).

Elenco delle precedenti pubblicazioni

 

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.

 

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5.

 

GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.

 

GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.

 

GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 31.

 

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.

 

GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.

 

GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13.

 

GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 5.

 

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.

 

GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.

 

GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.

 

GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 15.

 

GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.

 

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.

 

GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.

 

GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.

 

GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6.

 

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.

 

GU C 201 dell’8.7.2011, pag. 1.

 

GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.

 

GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.

 

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.

 

GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.

 

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.

 

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.

 

GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.

 

GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.

 

GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.

 

GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.

 

GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.

 

GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.

 

GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.

 

GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.

 

GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.


(1)  Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

(2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

18.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8344 — Sumitomo Corporation/Fyffes plc)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 16/05)

1.

In data 10 gennaio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Sumitomo Corporation («Sumitomo», Giappone) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Fyffes plc («Fyffes», Irlanda) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Sumitomo: commercio di prodotti in metallo, sistemi per i trasporti e le costruzioni, ambiente e infrastrutture, prodotti chimici e elettronici, media, soluzioni di rete, beni lifestyle, risorse minerarie e energia. Sumitomo opera anche nella distribuzione di frutta fresca, attraverso la controllata Sumifru,

—   Fyffes: acquisto, importazione e vendita all’ingrosso di frutta e funghi freschi. Fyffes svolge anche operazioni di maturazione per conto terzi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8344 — Sumitomo Corporation/Fyffes plc, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


18.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8332 — Koch Industries/Golden Gate/Infor)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 16/06)

1.

In data 11 gennaio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Koch Industries, Inc («Koch Industries», Stati Uniti) e Golden Gate Private Equity, Inc («Golden Gate», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Infor, Inc («Infor», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Koch Industries è un’impresa privata statunitense che possiede vari gruppi di imprese operanti nei seguenti settori: raffinazione, prodotti chimici e biocarburanti, prodotti forestali e beni di consumo, fertilizzanti, polimeri e fibre, componenti elettronici, processi e attrezzature/tecnologie di riduzione dell’inquinamento, commercio di prodotti di base, minerali, energia, allevamento e investimenti,

Golden Gate è un’impresa di investimento in private equity con sede a San Francisco che gestisce circa 15 miliardi di USD di capitale. Fondata nel 2000, Golden Gate è specializzata nei partenariati con gruppi dirigenti per investimenti in imprese innovative in espansione. I dirigenti di Golden Gate vantano una lunga tradizione di investimenti di successo, insieme a gruppi dirigenti, in un’ampia gamma di settori e tipi di operazioni, tra cui leveraged buyout, ricapitalizzazioni, dismissioni, scorpori e build-up,

Infor è un’impresa internazionale che opera su scala mondiale nella fornitura di software per la pianificazione delle risorse aziendali e nei relativi servizi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8332 — Koch Industries/Golden Gate/Infor, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


18.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8292 — Sumitomo Rubber Industries/Micheldever Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 16/07)

1.

In data 5 gennaio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Sumitomo Rubber Industries Limited («Sumitomo», Giappone) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Micheldever Group Ltd («Micheldever», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Sumitomo: produzione di pneumatici e vendita di pneumatici a produttori OEM e punti vendita all’ingrosso. Sumitomo opera inoltre nella produzione di certi articoli per lo sport e prodotti industriali,

—   Micheldever: vendita all’ingrosso e al dettaglio di pneumatici. Micheldever offre inoltre servizi di riparazione e manutenzione auto al dettaglio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8292 — Sumitomo Rubber Industries/Micheldever Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

18.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/10


Comunicazione alle imprese che intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi nel 2018

(2017/C 16/08)

1.

La presente comunicazione è destinata alle imprese che intendono presentare una dichiarazione di immissione in commercio di idrofluorocarburi sfusi nell’Unione nel 2018, in conformità con l’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (in prosieguo «il regolamento») (1):

a)

i produttori e gli importatori che hanno immesso legalmente sul mercato dell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi a decorrere dal 1o gennaio 2015 e che, ai sensi del regolamento, hanno comunicato di aver immesso in commercio più di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi sfusi nel mercato dell’Unione negli anni 2015 e/o 2016;

b)

tutti gli altri produttori e importatori che intendono immettere almeno 100 onnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi sfusi nel mercato dell’Unione nel 2018.

2.

Con il termine «idrofluorocarburi» si intendono le sostanze elencate nell’allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle seguenti sostanze:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3.

L’immissione in commercio di tali sostanze, eccetto quelle utilizzate ai fini indicati nell’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti dal sistema di quote di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento. La Commissione assegna delle quote alle imprese interessate.

4.

Tutti i dati forniti dalle imprese, le quote e i valori di riferimento sono inseriti nel registro online degli idrofluorocarburi (HFC Registry) istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento, accessibile attraverso il portale sui gas fluorurati (F-Gas Portal) (2). Tutti i dati contenuti nel registro degli idrofluorocarburi, comprensivi delle quote, dei valori di riferimento e dei dati commerciali e personali, saranno trattati come informazioni riservate dalla Commissione europea.

Solo per i produttori e gli importatori che hanno comunicato di aver immesso in commercio idrofluorocarburi sfusi negli anni 2015 e/o 2016, di cui al punto 1, lettera a), della presente comunicazione:

5.

Per queste imprese la Commissione calcolerà un valore di riferimento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3. Questi valori di riferimento saranno determinati mediante atti di esecuzione entro il 31 ottobre 2017.

6.

Queste imprese riceveranno l’89 % del 63 % (vale a dire il 56,07 %) del loro valore di riferimento, determinato ai sensi del punto 5 supra, come contingente per il 2018 a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, nonché degli allegati V e VI del regolamento.

Per tutte le imprese di cui al punto 1, lettere a) e b), della presente comunicazione:

7.

A norma dell’allegato VI del regolamento, la somma delle quote assegnate sulla base dei valori di riferimento di cui al punto 6 è sottratta dalla quantità massima disponibile per il 2018 per stabilire la quantità da assegnare a partire dalla riserva.

8.

Le imprese che intendono ottenere delle quote da questa riserva devono seguire la procedura descritta ai punti da 9 a 11 della presente comunicazione.

9.

L’impresa deve essere registrata come produttore e/o importatore di idrofluorocarburi nel registro online degli idrofluorocarburi, accessibile attraverso il portale sui gas fluorurati (3). Per le imprese non ancora registrate, le relative istruzioni sono disponibili sul sito web della DG CLIMA (4).

10.

L’impresa deve presentare una dichiarazione sulle quantità (aggiuntive) anticipate per il 2018 nel registro elettronico degli idrofluorocarburi accessibile online tramite il portale sui gas fluorurati (5): Tali dichiarazioni saranno ammesse soltanto nel periodo compreso tra il 1o aprile e il 31 maggio 2017, alle ore 13.

11.

La Commissione considererà valide soltanto le dichiarazioni relative alle quantità (aggiuntive) anticipate debitamente compilate e senza errori pervenute anteriormente al 31 maggio 2017 alle ore 13

12.

Sulla base di tali dichiarazioni, la Commissione può assegnare, se disponibili, quote a tali imprese a norma dell’articolo 16, paragrafi 2, 4, e 5, nonché degli allegati V e VI del regolamento.

13.

La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2018 tramite il registro degli idrofluorocarburi.

14.

L’iscrizione nel registro degli idrofluorocarburi e/o una dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2018 di per sé non conferiscono alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2018.


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(2)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(3)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(4)  http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting_en

(5)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain