ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 482

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
23 dicembre 2016


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Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2013-2014
Sedute dal 13 al 16 gennaio 2014
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 464 del 23.12.2014 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 14 gennaio 2014

2016/C 482/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sul tema Specializzazione intelligente: collegamento in rete di centri di eccellenza per un'efficace politica di coesione (2013/2094(INI))

2

2016/C 482/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla relazione di attuazione 2013: sviluppo e applicazione della tecnologia per la cattura e lo stoccaggio del carbonio in Europa (2013/2079(INI))

9

2016/C 482/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sul piano d'azione Sanità elettronica 2012-2020 — Una sanità innovativa per il 21esimo secolo (2013/2061(INI))

14

2016/C 482/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo (2013/2091(INI))

22

2016/C 482/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI))

31

2016/C 482/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa (2013/2127(INI))

41

2016/C 482/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi (2013/2111(INI))

48

2016/C 482/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla preparazione degli Stati membri dell'Unione europea a un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione (2013/2095(INI))

56

2016/C 482/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 su una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente (2013/2113(INI))

64

2016/C 482/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sul marchio regionale: verso migliori prassi nelle economie rurali (2013/2098(INI))

70

 

Mercoledì 15 gennaio 2014

2016/C 482/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sul futuro delle relazioni UE-ASEAN (2013/2148(INI))

75

2016/C 482/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sui reati contro le specie selvatiche (2013/2747(RSP))

83

2016/C 482/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità (2013/2006(INI))

89

 

Giovedì 16 gennaio 2014

2016/C 482/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (2013/2974(RSP))

110

2016/C 482/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'UE (2013/2960(RSP))

114

2016/C 482/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla cittadinanza dell'UE in vendita (2013/2995(RSP))

117

2016/C 482/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Serbia (2013/2880(RSP))

119

2016/C 482/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sul processo di integrazione europea del Kosovo (2013/2881(RSP))

127

2016/C 482/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 2012 e sulle prospettive post-elettorali (2013/2932(RSP))

135

2016/C 482/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla situazione nel Sud Sudan (2014/2512(RSP))

137

2016/C 482/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 su una strategia dell'UE per i senzatetto (2013/2994(RSP))

141

2016/C 482/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla situazione dei difensori dei diritti umani e degli attivisti dell'opposizione in Cambogia e Laos (2014/2515(RSP))

145

2016/C 482/23

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulle recenti elezioni in Bangladesh (2014/2516(RSP))

149

2016/C 482/24

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sui recenti tentativi di configurare come reato l'appartenenza alla categoria lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) (2014/2517(RSP))

152


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 14 gennaio 2014

2016/C 482/25

Decisione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Lara Comi (2013/2190(IMM))

155

2016/C 482/26

Decisione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo concernente la procedura di approvazione (2012/2124(REG))

157

 

Mercoledì 15 gennaio 2014

2016/C 482/27

Decisione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulle attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti (2013/2996(RSO))

160

 

Giovedì 16 gennaio 2014

2016/C 482/28

Decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo concernente la revoca e la difesa dell'immunità parlamentare (2013/2031(REG))

169


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 14 gennaio 2014

2016/C 482/29

P7_TA(2014)0004
Emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri (COM(2012)0394 — C7-0185/2012 — 2012/0191(COD))
P7_TC1-COD(2012)0191
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi

176

2016/C 482/30

P7_TA(2014)0005
Programma consumatori 2014-2020 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014 — 2020) (COM(2011)0707 — C7-0397/2011 — 2011/0340(COD))
P7_TC1-COD(2011)0340
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE

178

2016/C 482/31

P7_TA(2014)0006
Contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (COM(2011)0906 — C7-0524/2011 — 2011/0445(COD))
P7_TC1-COD(2011)0445
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione e i poteri delegati da conferire alla Commissione

179

2016/C 482/32

P7_TA(2014)0007
Importazioni di olio d’oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione (COM(2011)0918 — C7-0005/2012 — 2011/0453(COD))
P7_TC1-COD(2011)0453
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

181

2016/C 482/33

P7_TA(2014)0008
Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2011)0530 — C7-0234/2011 — 2011/0231(COD))
P7_TC1-COD(2011)0231
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio

183

 

Mercoledì 15 gennaio 2014

2016/C 482/34

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza, quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (15187/2013 — C7-0418/2013 — 2013/0281(APP))

184

2016/C 482/35

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (13152/2013 — C7-0370/2013 — 2013/0282(NLE))

185

2016/C 482/36

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (COM(2013)0184 — C7-0132/2013 — 2013/0096(NLE))

186

2016/C 482/37

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (11532/4/2013 — C7-0410/2013 — 2011/0196(COD))

188

2016/C 482/38

P7_TA(2014)0024
Aggiudicazione dei contratti di concessione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)0897 — C7-0004/2012 — 2011/0437(COD))
P7_TC1-COD(2011)0437
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

189

2016/C 482/39

P7_TA(2014)0025
Appalti pubblici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)0896 — C7-0006/2012 — 2011/0438(COD))
P7_TC1-COD(2011)0438
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

190

2016/C 482/40

P7_TA(2014)0026
Procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)0895 — C7-0007/2012 — 2011/0439(COD))
P7_TC1-COD(2011)0439
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

191

2016/C 482/41

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM(2012)0124 — C7-0084/2012 — 2012/0060(COD))

192

2016/C 482/42

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (COM(2012)0530 — C7-0304/2012 — 2012/0260(COD))

227

2016/C 482/43

P7_TA(2014)0029
Programma Hercule III e tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (COM(2011)0914 — C7-0513/2011 — 2011/0454(COD))
P7_TC1-COD(2011)0454
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE

234

2016/C 482/44

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD))

235

 

Giovedì 16 gennaio 2014

2016/C 482/45

Decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (N7-0002/2014 — C7-0010/2014 — 2014/0801(NLE))

244

2016/C 482/46

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum tradizionale prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione, e modifica la decisione 2007/659/CE (COM(2013)0839 — C7-0488/2013 — 2013/0413(CNS))

245


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2013-2014

Sedute dal 13 al 16 gennaio 2014

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 464 del 23.12.2014 .

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 14 gennaio 2014

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/2


P7_TA(2014)0002

Specializzazione intelligente: eccellenza in rete per un'efficace politica di coesione

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sul tema «Specializzazione intelligente: collegamento in rete di centri di eccellenza per un'efficace politica di coesione» (2013/2094(INI))

(2016/C 482/01)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare i titoli XVII, XVIII e XIX,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1),

vista la decisione del Consiglio 2006/702/CE, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione (2),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013 (3),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sulla situazione attuale e le sinergie future per una maggiore efficacia del FESR e degli altri Fondi strutturali (4),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale dell'UE dopo il 2013 (5),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di Europa 2020 (6),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sull'attuazione delle sinergie dei fondi destinati alla ricerca e all'innovazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo nelle città, nelle regioni, negli Stati membri e nell'Unione (7),

vista la proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, del 6 ottobre 2011, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM(2011)0615),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2011, recante disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (COM(2011)0614),

vista la comunicazione della Commissione, del 6 ottobre 2010, dal titolo «Iniziativa faro Europa 2020 — L'Unione dell'innovazione» (COM(2010)0546),

vista la comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2010, dal titolo «Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione» (COM(2010)0642),

vista la comunicazione della Commissione, del 6 ottobre 2010, dal titolo «Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020» (COM(2010)0553),

vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020 — una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

visti gli orientamenti della Commissione del marzo 2012 «Orientamenti per le strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS 3)»,

vista la relazione dell'OCSE, del dicembre 2012, intitolata «Report on innovation driven-growth in regions: the role of smart specialisation»,

visto il suo studio del dicembre 2012 intitolato «Le condizionalità ex ante nella politica di coesione», commissionato dalla Direzione generale delle Politiche interne,

vista la comunicazione della Commissione, del 21 marzo 2013, dal titolo «Stato dell'Unione dell'innovazione 2012 — Accelerare il cambiamento» (COM(2013)0149),

vista la comunicazione della Commissione, del 13 settembre 2013, dal titolo «Misurare i risultati dell'innovazione in Europa: verso un nuovo indicatore» (COM(2013)0624),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0462/2013),

A.

considerando che, soprattutto in questi tempi di crisi economica, finanziaria e sociale, l'UE deve intensificare i propri sforzi al fine di completare l'Unione dell'innovazione e generare una crescita economica sostenibile e che, a causa delle difficoltà di bilancio, le risorse disponibili in molti Stati membri e regioni nonché a livello dell'UE sono limitate e pertanto devono essere utilizzate con particolare efficacia;

B.

considerando che per «strategia di specializzazione intelligente» si intendono le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di sfruttare le opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi, e che possono assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi incluse (8);

C.

considerando che il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione (R&S&I) è uno degli obiettivi della politica di coesione che è soggetto all'obbligo della concentrazione tematica nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014-2020;

D.

considerando che per il periodo di programmazione 2014-2020 gli Stati membri sono tenuti per la prima volta a elaborare una strategia di ricerca e innovazione che consentirà di potenziare la capacità innovativa regionale nonché di coordinare con maggiore efficacia le spese nel campo della R&S&I (9);

E.

considerando che le regioni si devono concentrare su un numero ristretto di priorità, che devono tener conto dei punti di forza e delle debolezze individuali nonché promuovere o rinnovare in modo sostenibile l'economia regionale quale motore dell'innovazione;

F.

considerando che le regioni devono elaborare una strategia della specializzazione intelligente attraverso un'autoanalisi critica, in stretta collaborazione con la società civile e con le parti interessate tra cui i centri di ricerca, le università e altri gli istituti di istruzione superiore, nonché le imprese (10);

G.

considerando che lo scopo della strategia è di ottimizzare le sinergie di tutti gli strumenti e gli investimenti nel settore della R&S&I — e di rafforzare soprattutto le sinergie tra il programma Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali — nell'ottica di colmare le lacune tra le regioni nel campo dell'innovazione;

H.

considerando che le regioni dovrebbero anche formulare piani di investimento per tutte le risorse finanziarie a disposizione a livello regionale, nazionale e dell'UE a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, illustrando inoltre in qual modo gli investimenti privati vadano stimolati e utilizzati per attuare le priorità dell'Unione in materia di R&S&I per i prossimi anni;

I.

considerando che le sintesi di tali strategie, o almeno i relativi piani di attuazione, devono figurare negli accordi di partenariato e nei programmi operativi;

J.

considerando che in caso di mancato rispetto di tali condizionalità ex-ante, la Commissione può sospendere i pagamenti intermedi a titolo del FESR per l'obiettivo tematico relativo al rafforzamento di R&S&I;

K.

considerando che, dato che la politica regionale è caratterizzata dalla governance multilivello, occorre concedere alle regioni la flessibilità necessaria per individuare le modalità che consentano il rispetto delle condizionalità ex-ante;

L.

considerando che le regioni non dovrebbero soltanto mirare a un'integrazione interna più forte, ma devono anche intensificare la cooperazione tra loro, al fine di acquisire una dimensione competitiva a livello mondiale;

Osservazioni generali

1.

prende atto del fatto che la strategia della specializzazione intelligente comporta un processo dinamico e a lungo termine, in cui gli attori sono sottoposti a un apprendimento continuo, e che tale processo dovrebbe essere portato avanti anche nel corso del prossimo periodo di programmazione e oltre;

2.

è del parere che, a prescindere dalla necessità di soddisfare le condizionalità ex-ante, l'elaborazione di questa strategia, grazie all'azione coordinata e alla particolare attenzione rivolta al potenziale di innovazione delle regioni, offra a medio e a lungo termine enormi vantaggi in termini di efficacia delle attività regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;

3.

esorta ciascuna regione a vedere tale strategia non soltanto come un obbligo giuridico, bensì anche come una fonte di opportunità; esorta pertanto tutte le regioni e gli Stati membri, ove non sia già avvenuto, a promuovere intensivamente l'elaborazione delle loro strategie in materia di specializzazione intelligente, così da non rischiare ritardi nell'acquisizione dei finanziamenti dell'UE per i pertinenti programmi operativi a causa dell'assenza di una tale strategia;

4.

riconosce l'esigenza di informazione nelle regioni, e sottolinea pertanto l'importanza della consulenza e dell'assistenza fornite dalla DG REGIO, dalla DG RTD e da altre direzioni generali competenti Commissione nonché dalla Piattaforma di Siviglia (11), e le invita a potenziare ulteriormente le loro attività; invita tutte le regioni a ricorrere maggiormente alla piattaforma; caldeggia l'organizzazione di campagne locali ad ampio raggio volte a diffondere l'informazione sulle strategie di specializzazione intelligente al fine di consentire la partecipazione delle parti interessate e della società civile;

5.

invita la Commissione a sostenere le regioni ai fini di una creazione efficace del previsto sistema di monitoraggio, dotato di indicatori significativi, e in tale ambito a fornire in particolare dati da comparare a livello dell'UE e internazionale;

Priorità «giuste»

6.

rileva che le regioni differiscono sensibilmente in termini di livelli di sviluppo e presentano punti di forza e di debolezza molto eterogenei; esorta pertanto le regioni a compiere le proprie scelte appropriate in termini di interventi concentrandosi sul rafforzamento delle rispettive caratteristiche, potenzialità e vantaggi competitivi su base regionale, invece di limitarsi a copiare le strategie di successo di altre regioni;

7.

sottolinea che, se è vero che le regioni possono aspirare a fare da precursori in relazione a nuove tecnologie per lo sviluppo di nuovi mercati, in alternativa possono anche potenziare — e quindi diversificare — conoscenze, competenze e capacità già acquisite nell'ambito di attività collegate, qualora ciò avvenga dove il trasferimento del sapere è al massimo livello («related diversity»);

8.

rileva quanto sia importante, per rafforzare la capacità economica delle regioni, non concentrarsi esclusivamente sui loro vantaggi competitivi individuali, ma creare anche una catena del valore che colleghi tutte le fasi dello sviluppo e della produzione, a partire dalla ricerca di base e passando attraverso la ricerca applicata e il trasferimento di tecnologia fino ad arrivare a prodotti industriali concretamente utilizzabili e alla creazione di imprese;

9.

incoraggia le regioni a investire in attività multisettoriali e intertecnologiche, in grado di generare effetti trasversali («cross-cutting links») in tutta l'economia regionale, affinché un ventaglio di imprese quanto più ampio possibile possa contribuire alla creazione di una maggiore crescita e occupazione e ne possa trarre vantaggio; incoraggia, al riguardo, le regioni in particolare a utilizzare e promuovere il potenziale di tutti i tipi di PMI — che per definizione sono microimprese e piccole e medie imprese (12) — dal momento che esse agiscono come motori regionali di innovazione e pertanto rivestono un'importanza fondamentale per l'economia di ciascuna regione;

10.

è dell'avviso che le regioni, nell'individuare le loro priorità, debbano — oltre a procedere al potenziamento dei loro sistemi d'innovazione nell'ottica di aumentare la competitività e il valore aggiunto — intraprendere azioni intese a far fronte alle sfide strutturali e sociali che si pongono all'interno della società, quali la disoccupazione, la povertà, la sicurezza energetica e il cambiamento demografico;

11.

esorta le regioni a non concentrare l'attenzione soltanto sull'innovazione orientata alla tecnologia, ma a basare piuttosto le loro strategie su un concetto di innovazione quanto più ampio possibile; auspica che si tenga conto non soltanto dell'innovazione ad alta tecnologia, ma anche di quella a bassa tecnologia — e persino dell'innovazione non tecnologica — quali l'ottimizzazione dei processi e la trasformazione organizzativa; evidenzia espressamente a tale proposito l'innovazione sociale e ambientale sottolinea che l'obiettivo delle strategie di innovazione dovrebbe consistere proprio nello stimolare pratiche innovative;

12.

è consapevole che la definizione delle priorità è un processo delicato che le regioni intraprendono; è pertanto convinto che l'introduzione di un sistema di revisione offrirebbe alle regioni l'opportunità di riconsiderare le loro strategie; è dell'avviso che la scelta di indicatori significativi e orientati ai risultati e la qualità della collaborazione fra gli attori interessati incida in misura determinante sulla riuscita della strategia di specializzazione intelligente e riduca il rischio di disfunzioni nella definizione delle priorità;

Maggiore coinvolgimento degli attori all'interno delle regioni

13.

è dell'avviso che la qualità della collaborazione tra l'amministrazione e gli attori pertinenti nelle regioni incida in misura determinante sulla riuscita della strategia RIS 3 e riduca nettamente il rischio di disfunzioni nella definizione delle priorità;

14.

evidenzia quindi, a tale proposito, l'importanza della consultazione delle imprese e in particolare delle PMI, in quanto la «visione dell'innovazione» avrà successo soltanto se le imprese realizzeranno anche il corrispondente potenziale;

15.

sottolinea la necessità di riconsiderare i vecchi processi di consultazione e i gruppi di destinatari, se del caso ampliandoli, in modo da non ignorare i futuri motori di innovazione; sollecita a tale proposito anche la partecipazione dei futuri imprenditori;

16.

precisa che, al fine di sviluppare una visione comune, è fondamentale — per motivi di titolarità e sensibilizzazione — un coinvolgimento quanto più stretto possibile dei responsabili politici a livello locale e regionale, delle università, dei centri di ricerca e innovazione e delle imprese nonché della società civile e delle parti sociali;

17.

evidenzia pertanto l'importanza che una stretta collaborazione all'interno del triangolo della conoscenza riveste per il trasferimento delle conoscenze, come avviene ad esempio nell'ambito dell'Istituto europeo di ricerca e innovazione oppure all'interno dei cluster e dei centri regionali di innovazione; rileva, al riguardo, l'importanza degli «investimenti sulle persone»;

18.

invita gli attori pubblici e privati a sfruttare le numerose opportunità di finanziamento per tali azioni offerte dal FESR 2014-2020, anche mediante il sostegno alla creazione di incubatori regionali di innovazione e lo sviluppo di collegamenti e sinergie tra università, altri istituti di ricerca e di istruzione superiore, imprese e imprenditori innovativi e creativi, nonché fornitori di sostegno alle imprese e investitori, come ad esempio nel caso delle industrie creative e culturali;

19.

ritiene che, nell'ottica del processo in questione, occorra disporre di strutture adeguate e di un'amministrazione efficiente e che le autorità amministrative e i ministeri debbano stabilire una cultura della collaborazione fra loro e nei rapporti con le imprese e gli altri attori; invita gli organi decisionali e le autorità regionali e nazionali a modernizzare le loro procedure interne in linea con i requisiti del nuovo «processo di scoperta imprenditoriale» e in particolare ad avviare un dialogo più approfondito e duraturo con gli attori pertinenti; incoraggia le PMI, soprattutto nelle regioni con una forte presenza di tali imprese, a collaborare attraverso piattaforme adeguate al fine di rafforzare il proprio ruolo all'interno del processo di specializzazione intelligente; raccomanda che, se necessario, le risorse disponibili per la creazione di capacità vengano utilizzate al fine di conferire maggiori responsabilità alle amministrazioni e alle parti interessate;

20.

è del parere che a tutte le autorità e agli attori interessati a livello regionale si debba offrire, se necessario, una formazione di qualità e seminari incentrati sulle questioni riguardanti la preparazione e l'attuazione delle strategie di specializzazione intelligente;

Realizzazione di sinergie tra programmi di sostegno

21.

accoglie con favore i risultati positivi conseguiti dalla Commissione e dal legislatore dell'UE nello sforzo di migliorare le condizioni quadro per le sinergie tra i Fondi strutturali e d'investimento europei (ESIF) e altri programmi dell'UE, quali COSME e, in particolare, Orizzonte 2020, per esempio attraverso l'armonizzazione dei costi unitari o una promozione combinata (13);

22.

esorta le regioni a utilizzare appieno tutte le opportunità di finanziamento, cooperazione e investimento, comprese le «azioni a monte» e le «azioni a valle» (14), al fine di promuovere sinergie tra i Fondi strutturali e d'investimento europei e Orizzonte 2020 e colmare in tal modo le lacune sul piano dell'innovazione esistenti tra le varie regioni;

23.

esorta a tale proposito le regioni che sono in ritardo nello sviluppo di infrastrutture e capacità nel settore della ricerca, a promuovere la cooperazione con gli istituti di ricerca di eccellenza, nello spirito del «teaming/twinning for excellence», onde creare autonomamente centri di eccellenza di cui in futuro beneficerà l'intera economia regionale;

24.

invita le regioni, nel quadro della strategia, a considerare con la dovuta attenzione la questione riguardante i modi per stimolare gli investimenti nel settore privato, dal momento che in tale ambito esiste ancora un evidente margine per aumentare la capacità di investimento in materia di R&S&I;

25.

invita tutti gli attori regionali e nazionali responsabili della concezione e dell'attuazione della strategia RIS 3, della tabella di marcia per le infrastrutture di ricerca del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI), dei Fondi strutturali e d'investimento europei e di Orizzonte 2020 a realizzare una più stretta collaborazione in fase di programmazione e coordinamento e, ove necessario, a sviluppare adeguate strutture (15) che consentano di collegare in rete i vari livelli della gestione statale; invita gli Stati membri a scambiare le migliori pratiche relative a tali strutture;

26.

invita la DG REGIO e la DG RTD della Commissione a proseguire i loro sforzi intesi ad assicurare la compatibilità dei programmi, al fine di consentire la creazione di sinergie; rileva che occorre fornire un supporto congiunto alle autorità nazionali e regionali per assisterle nella progettazione e nell'attuazione delle rispettive strategie; auspica che la DG REGIO e la DG RTD intensifichino la loro cooperazione al riguardo, in particolare pubblicando documenti orientativi rivolti agli attori interessati;

27.

si compiace di tutti gli sforzi intesi ad ampliare i servizi di consulenza; è dell'avviso che sarebbe vantaggioso se anche i potenziali destinatari dei finanziamenti del programma Orizzonte 2020 nonché i relativi organismi di consulenza fossero opportunamente associati a tale scambio;

Stretta cooperazione tra regioni: dimensione esterna

28.

invita le regioni non solo a migliorare le loro relazioni interne fra gli istituti di istruzione e di ricerca, le imprese e l'amministrazione, ma anche a stringere alleanze con altre regioni onde integrare la propria catena del valore;

29.

rileva che si creeranno nuove opportunità se si stabilisce una stretta cooperazione tra i partner delle comunità della conoscenza e dell'innovazione («CCI») nelle regioni e le autorità e le organizzazioni coinvolte nella progettazione e nella realizzazione delle strategie di specializzazione intelligenti (RIS 3) come illustrato nell'allegato IV del COM(2011)0615, 2011/0276(COD), C7-0335/2011, ivi compreso il partenariato con le regioni che ospitano i centri di co-locazione esistenti e potenziali, quali le comunità regionali per l'innovazione e l'attuazione (RIC);

30.

ritiene indispensabile che le strategie di specializzazione a livello regionale contribuiscano a creare nuove reti europee di centri di eccellenza in una serie di settori, concorrendo in tal modo a rafforzare la competitività e il profilo internazionale dell'Unione europea;

31.

è dell'avviso che della cooperazione di diverse regioni possano beneficiare enormemente sia le regioni, sotto il profilo della loro forza economica in termini locali, sia l'UE, grazie al trasferimento di conoscenze e tecnologie; menziona al riguardo meccanismi di cooperazione di grande successo come, per esempio, l'iniziativa «Regioni della conoscenza»;

32.

fa presente che molte regioni continuano a evitare le complesse attività di analisi e di coordinamento necessarie; esorta pertanto le regioni ad avvalersi della facoltà prevista dal legislatore in base alla quale è possibile investire fino al 15 % degli stanziamenti del programma al di fuori dell'area del programma (16);

33.

sottolinea che le zone frontaliere fanno spesso fronte a sfide della stessa natura da un lato e dall'altro della frontiera, in ragione delle loro caratteristiche territoriali comuni; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali e regionali a elaborare strategie di specializzazione intelligente transfrontaliere e a istituire cluster transfrontalieri utilizzando gli stanziamenti della cooperazione interregionale UE;

34.

accoglie con favore le opzioni previste dal quadro strategico comune nel settore della cooperazione territoriale (17); si compiace inoltre di tutti gli altri interventi di internazionalizzazione su scala ridotta da parte delle regioni e degli attori che operano per loro conto;

o

o o

35.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.

(3)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 21.

(4)  GU C 390 E del 18.12.2012, pag. 27.

(5)  GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 39.

(6)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 120.

(7)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 104.

(8)  Articolo 2, procedura legislativa 2011/0276(COD), sulla base della proposta di regolamento COM(2011)0615; testi approvati, P7_TA(2013)0482.

(9)  Allegato V, tabella 1, Condizionalità ex ante, procedura legislativa 2011/0276(COD), sulla base della proposta di regolamento COM(2011)0615; testi approvati, P7_TA(2013)0482.

(10)  Cfr. la definizione di «strategia di specializzazione intelligente», articolo 2, punto 2 ter (nuovo), procedura legislativa 2011/0276(COD), sulla base della proposta di regolamento COM(2011)0615; testi approvati, P7_TA(2013)0482.

(11)  http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

(12)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

(13)  

Articolo 55, paragrafo 8, e articolo 57, procedura legislativa 2011/0276(COD), sulla base della proposta di regolamento COM(2011)0615, testi approvati, P7_TA(2013)0482, articolo 17 bis, procedura legislativa 2011/0401(COD), sulla base della proposta di regolamento COM(2011)0809, testi approvati, P7_TA(2013)0499, e articolo 31, procedura legislativa 2011/0399(COD), sulla base della proposta di regolamento COM(2011)0810, testi approvati, P7_TA(2013)0500.

(14)  Allegato I, punto 4.3.2, procedura legislativa 2011/0276(COD), sulla base della proposta di regolamento COM(2011)0615, testi approvati, P7_TA(2013)0482.

(15)  Allegato I, punto 4.1.2, lettera b), procedura legislativa 2011/0276(COD), sulla base della proposta di regolamento COM(2011)0615, testi approvati, P7_TA(2013)0482.

(16)  

Articolo 60, paragrafo 2, procedura legislativa 2011/0276(COD), sulla base della proposta di regolamento COM(2011)0615, testi approvati, P7_TA(2013)0482.

(17)  Allegato I, punto 7.2, procedura legislativa 2011/0276(COD), sulla base della proposta di regolamento COM(2011)0615, testi approvati, P7_TA(2013)0482.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/9


P7_TA(2014)0009

Tecnologia per la cattura e lo stoccaggio del carbonio

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla relazione di attuazione 2013: sviluppo e applicazione della tecnologia per la cattura e lo stoccaggio del carbonio in Europa (2013/2079(INI))

(2016/C 482/02)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (direttiva CCS),

vista la comunicazione della Commissione del 27 marzo 2013 sul futuro della cattura e dello stoccaggio del carbonio in Europa (COM(2013)0180),

visto il Libro verde della Commissione del 27 marzo 2013 dal titolo «Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030» (COM(2013)0169),

visto il pacchetto dell'UE sul clima e l'energia del dicembre 2008,

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 (2),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0430/2013),

A.

considerando che la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) rappresentano una tecnologia promettente che può costituire l'unico strumento per ottenere riduzioni considerevoli delle emissioni di CO2 da fonti industriali e ha le potenzialità di ridurre in misura significativa le emissioni prodotte dalle centrali elettriche a combustibili fossili; che tuttavia sono necessari investimenti e la dimostrazione su scala industriale per promuovere l'innovazione, garantire una riduzione dei costi e confermare la sicurezza ambientale di tale tecnologia;

B.

considerando che l'Agenzia internazionale dell'energia prevede che i combustibili fossili continueranno a fornire il 75 % del mix energetico globale fino al 2030, suggerisce che la tecnologia CCS sia uno strumento necessario a realizzare quasi il 20 % delle riduzioni di CO2 auspicate entro il 2050 e afferma che, se tale tecnologia non sarà attivata, sarà necessario un investimento aggiuntivo del 40 % nell'elettricità per evitare un aumento della temperatura superiore a 2 oC;

C.

considerando che la tecnologia CCS è l'unica in grado di produrre riduzioni considerevoli delle emissioni di CO2 dei principali settori industriali, tra cui l'industria siderurgica, del cemento, chimica e della raffinazione, e che, congiuntamente all'uso di biomassa per la produzione di energia elettrica, possiede il potenziale per promuovere una riduzione netta delle emissioni di CO2;

D.

considerando che, sulla base degli attuali livelli di uso dei combustili fossili e delle proiezioni future in merito, il ricorso alla tecnologia CCS sembra essere fondamentale per raggiungere l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2 oC;

E.

considerando che lo sviluppo della tecnologia CCS dovrebbe essere considerato come una strategia complementare allo sviluppo delle energie rinnovabili nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

F.

considerando che nel 2007 i capi di governo dell'UE miravano a dotarsi entro il 2015 di un massimo di 12 impianti dimostrativi funzionanti per la CCS ma che, essendo la sostenibilità finanziaria di tali impianti subordinata a un prezzo elevato del carbonio, queste ambizioni sono oggi irrealizzabili;

G.

considerando che lo sviluppo di tale tecnologia non dovrebbe costituire un incentivo all'aumento della percentuale di centrali elettriche a combustibili fossili;

H.

considerando che l'UE sta perdendo il primato tecnologico in ambito di CCS e che ora, con un solo progetto ancora in fase di valutazione per i finanziamenti NER300 e la fine o la sospensione dei progetti del programma energetico europeo per la ripresa, non dispone di alcuno strumento efficace di promozione dello sviluppo di progetti faro per la CCS;

I.

considerando che, nella fase antecedente allo sviluppo di ogni progetto su scala commerciale, è necessario che il pubblico riceva sempre un quadro completo e chiaro dei vantaggi e dei potenziali rischi della tecnologia CCS;

Rafforzare le ambizioni

1.

riconosce che la diffusione della tecnologia CCS può potenzialmente consentire all'UE di soddisfare al minor costo le proprie aspirazioni di basse emissioni di CO2 ed è necessaria ai fini della decarbonizzazione delle industrie ad alte emissioni di CO2; ritiene che possa anche contribuire alla diversità e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, mantenendo al contempo i posti di lavoro e creando nuove opportunità occupazionali; afferma la necessità urgente di sviluppare una serie di progetti faro che coprono l'intera catena della CCS in modo da individuare le soluzioni migliori ed economicamente più vantaggiose e invita la Commissione a fissare obiettivi per la realizzazione di tale scopo; ritiene che, dati gli ingenti investimenti necessari, occorrano altri strumenti oltre al sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS) per promuovere la ricerca e l'applicazione tecnica e sicura della tecnologia CCS;

2.

è del parere che, sebbene la tecnologia CCS possa contribuire parzialmente al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, una soluzione ancora migliore consisterebbe nel raggiungimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri senza l'uso della suddetta tecnologia;

3.

invita la Commissione a promuovere la diffusione della tecnologia CCS non soltanto nell'ambito della generazione di energia dal carbone e dal gas ma anche in vari settori industriali, quali l'industria chimica, metallurgica, siderurgica, del cemento e della raffinazione; insiste affinché la Commissione tratti il tema della diffusione della tecnologia CCS nell'ambito del quadro sul clima e l'energia per il 2030 e presenti proposte per promuovere la precoce realizzazione dei progetti faro per la CCS;

4.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare azioni di ampia portata volte a promuovere la cooperazione internazionale e l'utilizzo delle tecnologie per la mitigazione dell'impatto dei cambiamenti climatici, al fine di riorientare le economie in espansione verso un'alternativa di sviluppo a basse emissioni di CO2, quale ad esempio la tecnologia CCS;

5.

è del parere che il piano d'azione per l'acciaio debba fare specifico riferimento alla necessità di sviluppare progetti faro per la CCS in tale settore;

Ruolo di guida degli Stati membri

6.

riconosce che la diffusione della tecnologia CCS non può avvenire senza il sostegno degli Stati membri e di investitori privati e che i primi hanno un diritto sovrano e assoluto di promuoverne o respingerne l'applicazione; osserva che, sebbene alcuni Stati membri abbiano espresso il proprio scettiscismo riguardo al ruolo che la tecnologia CCS può ricoprire nelle loro strategie di riduzione delle emissioni, tale fatto non dovrebbe scoraggiare le iniziative di quanti ritengono invece che possa contribuire efficacemente alla transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2;

7.

ricorda alla Commissione che il Parlamento ha sollecitato una normativa che imponga a ogni Stato membro di elaborare una strategia per la riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2050; suggerisce di aggiornare tali tabelle di marcia nazionali a intervalli quinquennali; auspica che vi sia indicato se e in quale modo la tecnologia CCS sarà diffusa dallo Stato membro interessato;

8.

invita la Commissione a proporre che gli Stati membri siano tenuti a elaborare e pubblicare tabelle di marcia nazionali verso un'economia a basse emissioni di CO2 prima della conferenza prevista dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2015;

9.

sottolinea che, non avendo il carbonio un prezzo elevato, gli Stati membri che auspicano promuovere la diffusione della tecnologia CCS devono svolgere un ruolo chiave nel fornire un flusso trasparente delle entrate e altri tipi analoghi di sostegno finanziario che possano essere necessari per garantire la realizzazione e il funzionamento dei progetti faro, consentendo al contempo agli operatori che sostengono ingenti costi di avvio di garantirsi un rendimento sull'investimento; osserva che possono essere previste anche adeguate disposizioni regolamentari se la tecnologia CCS viene diffusa su base commerciale; riconosce la necessità di rispettare le norme in materia di sicurezza ambientale;

Regolamentazione e finanziamenti dell'UE

10.

invita la Commissione a valutare la possibilità di creare un fondo europeo di investimento per l'innovazione industriale preposto a sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative rispettose del clima, inclusi progetti faro per la CCS, altre tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio nonché misure per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dalle industrie ad alta intensità energetica e dai relativi processi; suggerisce di finanziare tale fondo dalla vendita delle quote del sistema ETS dell'UE; sottolinea che non ne dovrebbe derivare una nuova incidenza sul bilancio dell'UE; riconosce che nella definizione dei parametri per l'utilizzo di tale fondo è opportuno tenere conto delle esperienze acquisite a seguito dei limiti e della rigidità del meccanismo di finanziamento NER300;

11.

ritiene che le politiche e le strategie in materia di CCS debbano fondarsi esclusivamente su prove attendibili dell'impatto positivo che tale tecnologia avrebbe sull'ambiente, sulla stabilità dell'industria e sull'occupazione nell'Unione europea, nonché sull'accessibilità dei prezzi dell'energia sia per la popolazione che per l'industria;

12.

ritiene che un sostegno di più lungo termine alla tecnologia CCS dovrebbe provenire principalmente da un adeguato segnale in termini di prezzo del CO2; suggerisce alla Commissione di promuovere una discussione sulle opzioni a disposizione effettuando un'analisi dei sistemi che prevedono l'acquisto di certificati CCS attestanti le emissioni di CO2 evitate, mediante cattura o trattamento, rispetto al CO2 dovuto ai combustibili fossili immessi sul mercato;

13.

chiede alla Commissione di formulare orientamenti indirizzati agli Stati membri sui diversi meccanismi finanziari e di altra natura cui possono ricorrere per sostenere e favorire la diffusione della tecnologia CCS e accedere ai fondi di sostegno del bilancio dell'UE;

14.

prende atto della decisione della Banca europea per gli investimenti di vietare i prestiti per la costruzione di centrali a carbone con emissioni superiori a 550 g CO2/kWh; evidenzia che, in mancanza di un sostegno finanziario alla diffusione della tecnologia CCS, l'introduzione di norme rigorose sulle prestazioni in termini di emissioni sarà fondamentale;

15.

suggerisce alla Commissione di valutare le modalità di utilizzo di un fondo di ricerca per il carbone e l'acciaio dell'UE per sostenere la dimostrazione pre-commerciale della tecnologia CCS in tali settori industriali;

16.

plaude all'incoraggiamento espresso dal governo norvegese ai progetti CCS all'interno dell'UE e auspica che, nell'ambito dei negoziati per il prossimo periodo di programmazione, sia avanzata una richiesta di finanziamento dei progetti faro per la CCS;

17.

chiede alla Commissione di valutare i vantaggi derivanti dall'adozione e dallo sviluppo del progetto pilota CCS della Ciuden in Spagna, che ha ricevuto un finanziamento di circa 100 milioni di EUR da fonti dell'UE, in quanto impianto europeo di prova per le tecnologie di cattura e di stoccaggio sotterraneo di CO2;

Trasporto e siti di stoccaggio

18.

riconosce la possibilità di realizzare risparmi finanziari considerevoli creando cluster per la CCS tra impianti industriali serviti da condotte condivise o altri sistemi di trasporto di CO2; osserva che non è generalmente plausibile attendersi dai gestori degli impianti che tengano conto dei requisiti futuri di altri impianti e che gli investimenti più ingenti, come per le condotte principali preposte a un futuro trasporto del CO2 da fonti multiple, potrebbero essere ottenuti attraverso partenariati pubblico-privati; sottolinea che gli Stati membri favorevoli alla diffusione della tecnologia CCS possono svolgere un ruolo diretto nel garantire il trasporto della tecnologia CCS e nello stabilire la disponibilità dell'infrastruttura di stoccaggio;

19.

invita a una maggiore cooperazione con gli Stati Uniti e il Canada, sotto forma di uno scambio di esperienze e di buone pratiche, alla luce delle attività nel settore della CCS intraprese nel quadro del dialogo bilaterale sull'energia pulita USA-Canada;

20.

ribadisce che le nuove tecnologie a basse emissioni di CO2 dovrebbero essere considerate complementari tra di loro e non in concorrenza; sottolinea infatti che sia le energie rinnovabili che la CCS faranno parte del futuro mix energetico dell'UE e che tale tecnologia non dovrebbe pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo obbligatorio dell'UE sullo sviluppo delle rinnovabili; chiede che siano previste misure per promuovere l'uso di entrambe le tecnologie nell'ambito del quadro sul clima e l'energia per il 2030;

21.

osserva che la geologia dell'Europa può offrire numerosi siti potenzialmente idonei per il sequestro permanente di grandi volumi di CO2, non da ultimo sotto il mare del Nord lontano dagli insediamenti dell'uomo; sostiene le misure e i finanziamenti dell'UE per stabilire una definizione comune delle caratteristiche di un sito di stoccaggio, individuare i luoghi di stoccaggio adeguati in Europa, sviluppare progetti pilota e adibire i siti allo stoccaggio su scala commerciale nel territorio degli Stati membri favorevoli;

22.

invita la Commissione a promuovere la produzione di un atlante europeo dei potenziali siti di stoccaggio di CO2;

23.

riconosce che l'articolo 6 del protocollo di Londra è stato modificato affinché cessi di costituire un ostacolo al trasporto transfrontaliero di CO2 ai fini del suo sequestro; osserva tuttavia che la ratifica della modifica potrebbe richiedere molti anni; esorta la Commissione a indicare chiaramente se esistono condizioni alle quali il trasporto transfrontaliero di CO2 sarà permesso prima della ratifica del protocollo;

Responsabilità dello stoccaggio

24.

prende atto delle preoccupazioni di alcuni potenziali sviluppatori della tecnologia CCS riguardo ai requisiti e alle responsabilità non quantificabili ed eccessivi che sono loro imposti per lo stoccaggio geologico di CO2 nei siti approvati dagli Stati membri; ricorda tuttavia il regime di responsabilità per lo stoccaggio di CO2 definito nella direttiva CCS e gli obblighi che incombono ai titolari di un'autorizzazione allo stoccaggio;

25.

accetta pienamente che debba essere evitata qualsiasi fuoriuscita accidentale di CO2 da un sito di stoccaggio e che debba essere tutelata l'integrità ambientale del progetto in conformità dell'articolo 1 della direttiva CCS; invita la Commissione a fornire orientamenti indicando in quale misura i dettagli delle disposizioni di conformità debbano essere fissati in anticipo mediante negoziati tra i potenziali gestori e le autorità competenti degli Stati membri interessati;

26.

rileva che la direttiva CCS riconosce ampia flessibilità agli Stati membri nel determinare la sicurezza finanziaria che deve essere garantita dai gestori CCS e il periodo antecedente al passaggio della responsabilità per un sito di stoccaggio chiuso all'autorità competente; suggerisce agli Stati membri che cercano di promuovere lo sviluppo della tecnologia CCS di svolgere un ruolo più imprenditoriale e accettare maggiori responsabilità rispetto alla situazione attuale;

27.

invita la Commissione a rivedere i documenti di orientamento sulla direttiva CCS per chiarire tali punti;

28.

è del parere che la condizione prevista dalla direttiva CCS, secondo la quale gli operatori devono restituire delle quote in caso di fuoriuscita di CO2, non tenga conto dei costosi sforzi correttivi necessari; teme che tale obbligo costituisca un ulteriore ostacolo allo sviluppo della tecnologia CCS; invita la Commissione a proporre una revisione nella sua valutazione della direttiva CCS;

Stato di predisposizione alla cattura e allo stoccaggio

29.

insiste sul fatto che non è più accettabile investire in centrali elettriche o impianti industriali suscettibili di emettere grandi volumi di CO2 senza preoccuparsi di come tali emissioni saranno ridotte in futuro;

30.

sottolinea che, secondo un sondaggio di Eurobarometro, la maggior parte della popolazione europea non conosce la tecnologia CCS ma, tra coloro che ne sono informati, si registra una certa propensione a sostenerle; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la comunicazione per sensibilizzare i cittadini in merito alla CCS; ritiene, inoltre, che una più ampia comprensione della CCS sia cruciale affinché tale tecnologia sia accettata dal pubblico e, quindi, possa essere diffusa;

31.

nota che gli Stati membri sono autorizzati a valutare in modi diversi le disposizioni della direttiva CCS che richiedono di procedere a una valutazione della capacità di cattura, trasporto e stoccaggio del carbonio prima di concedere alle centrali delle licenze di esercizio;

32.

invita la Commissione a suggerire che negli Stati membri che hanno deciso di avvalersi della tecnologia CCS, un'adeguata preparazione all'attuazione della tecnologia CCS o delle altre misure volte a ridurre considerevolmente le emissioni di CO2 possa figurare tra le condizioni di costruzione per tutti i nuovi impianti di generazione a combustibili fossili e gli impianti industriali ad alte emissioni superiori a una dimensione concordata, tranne nel caso dei riduttori del picco della domanda di elettricità o quando uno Stato membro abbia rispettato l'obbligo normativo che gli impone di pubblicare una tabella di marcia indicante le modalità in cui soddisferà i propri obiettivi di riduzione di CO2 entro il 2050 senza l'uso della tecnologia CCS;

33.

chiede alla Commissione di analizzare il livello al quale la CCS dovrebbe essere diffusa entro determinate date chiave, ad esempio il 2030, affinché che possa contribuire significativamente agli obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2050 e a presentare una relazione in materia;

Cattura e utilizzo del carbonio

34.

plaude alle diverse iniziative volte a utilizzare il CO2 in modi che riducono le emissioni globali nell'atmosfera e a creare prodotti alternativi quali carburanti sostenibili per i trasporti; invita in particolare la Commissione a valutare quanto prima il potenziale di utilizzo di CO2 in sicurezza per migliorare il recupero del petrolio e del gas nell'UE;

o

o o

35.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

(2)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 75.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/14


P7_TA(2014)0010

Piano d'azione «Sanità elettronica» 2012-2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sul piano d'azione «Sanità elettronica» 2012-2020 — Una sanità innovativa per il 21esimo secolo (2013/2061(INI))

(2016/C 482/03)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 6 dicembre 2012, intitolata «Piano d'azione “Sanità elettronica” 2012-2020 — Una sanità innovativa per il 21esimo secolo» (COM(2012)0736),

vista la comunicazione della Commissione, del 30 aprile 2004, intitolata «Sanità elettronica — migliorare l'assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d'azione per uno spazio europeo della sanità elettronica» (COM(2004)0356),

vista la raccomandazione della Commissione, del 2 luglio 2008, sull'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche (2008/594/CE),

vista la comunicazione della Commissione, del 4 novembre 2008, intitolata «Telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società» (COM(2008)0689),

vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera,

vista la relazione della Commissione sulle strategie in materia di sanità elettronica, del gennaio 2011, intitolata «European countries on their journey towards national eHealth infrastructures» (il percorso dei paesi europei verso la creazione di infrastrutture nazionali di sanità elettronica) (1),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0443/2013),

A.

considerando che la parità di accesso a un'assistenza sanitaria universale di qualità è un diritto fondamentale riconosciuto a livello internazionale e in particolare nell'Unione europea;

B.

considerando che l'accesso ai sistemi sanitari è spesso limitato a causa di vincoli finanziari o regionali (ad esempio nelle aree scarsamente popolate), e che i sistemi di sanità elettronica possono svolgere un ruolo importante in termini di livellamento delle disparità in ambito sanitario;

C.

considerando che la fiducia dei pazienti nei servizi sanitari loro forniti è fondamentale per garantire un'assistenza sanitaria di qualità;

D.

considerando che l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'azione dell'Unione deve completare le politiche nazionali ed essere indirizzata al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;

E.

considerando, di conseguenza, che l'azione dell'Unione nell'ambito della sanità elettronica consiste non solo nell'aiutare tutte le autorità competenti a livello locale, regionale, nazionale o statale a coordinare i loro sforzi sul piano nazionale e transfrontaliero, ma anche nel sostenere le loro azioni nei campi in cui un intervento dell'UE può offrire un valore aggiunto in un'ottica di miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

F.

considerando che la recessione economica comporta tagli ai bilanci sanitari nazionali, con conseguente necessità di trovare soluzioni atte ad aumentare l'efficienza dei sistemi sanitari e quindi a garantirne la sostenibilità;

G.

considerando che la sanità elettronica dovrebbe rappresentare una soluzione efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi per fornire assistenza sanitaria ai pazienti riducendo nel contempo le loro spese mediche, senza imporre oneri eccessivi agli attuali sistemi sanitari nazionali;

H.

considerando che le disparità derivanti dal divario digitale si estenderanno all'assistenza sanitaria se all'espansione dei servizi di sanità elettronica non corrisponderà un miglioramento dell'accesso alle connessioni Internet ad alta velocità;

I.

considerando che gli approcci organizzativi e culturali a livello di erogazione dell'assistenza sanitaria variano da uno Stato membro all'altro e che si tratta di un aspetto estremamente importante, in particolare in termini di incentivi all'innovazione;

J.

considerando che l'Europa si trova ad affrontare molteplici problemi a livello di sanità su scala transfrontaliera;

K.

considerando l'incremento della mobilità dei cittadini all'interno dei sistemi sanitari dei rispettivi paesi nonché la maggiore frequenza con cui alcuni pazienti si sottopongono a terapie al di fuori del proprio paese di residenza;

L.

considerando che l'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera stabilisce che l'azione dell'Unione non pregiudica le leggi e i regolamenti degli Stati membri sull'uso delle lingue;

M.

considerando gli scarsi benefici per i pazienti implicati dalla ripetizione non necessaria di prove cliniche i cui risultati sono già raccolti nella rispettiva documentazione medica e che sono quindi accessibili ai professionisti a fini di trattamento in luoghi diversi;

N.

considerando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) hanno raggiunto uno sviluppo sufficiente per poter essere applicate ai sistemi di sanità elettronica, come dimostrato dai successi ottenuti in vari Stati membri e paesi del mondo, con numerosi benefici a livello nazionale, in particolare in quanto soluzioni per migliorare la sicurezza dei pazienti, agevolare un approccio olistico all'assistenza a questi ultimi, incentivare lo sviluppo di una medicina personalizzata e incrementare l'efficienza — e quindi la sostenibilità — dei sistemi sanitari;

O.

considerando che, tuttavia, sono necessari ulteriori investimenti nell'ambito della ricerca, dello sviluppo, della valutazione e del monitoraggio per garantire che i sistemi di sanità elettronica, ivi incluse le applicazioni mobili, generino risultati positivi;

P.

considerando che è necessaria una collaborazione tra specialisti di TIC, consumatori, pazienti, persone che prestano assistenza a titolo informale, professionisti del settore sanitario in generale e medici in particolare nonché pubblica amministrazione sanitaria;

Q.

considerando che iniziative e progetti di successo nel settore della sanità elettronica come epSOS o Virtual Physiological Human hanno dimostrato il grande valore delle soluzioni di sanità elettronica;

R.

considerando che occorre dare importanza alle banche dati (come nel caso del cloud computing) e alla questione del luogo e delle modalità della relativa conservazione; che, inoltre, la sicurezza di tali banche dati deve costituire una priorità;

S.

considerando che occorre attribuire priorità alle considerazioni giuridiche e a quelle di protezione dei dati in materia di sanità elettronica e che, alla luce della natura estremamente sensibile dei dati sanitari dei pazienti, è necessario trovare un equilibrio tra protezione dei dati e accesso agli stessi stabilendo altresì chiare responsabilità;

T.

considerando che è necessario introdurre quadri normativi in materia di sanità elettronica in tutti gli Stati membri;

U.

considerando che sono necessari orientamenti dell'UE per i professionisti del settore sanitario circa le modalità di corretto utilizzo dei dati dei pazienti;

V.

considerando che è necessario incentivare l'utilizzo in tutta l'UE di apposite norme per la concezione dei sistemi di sanità elettronica, i quali dovrebbero essere resi interoperabili nei vari Stati membri al fine di garantirne l'efficacia su scala europea e transfrontaliera assicurando altresì che le iniziative di normalizzazione siano volte unicamente a garantire l'interoperabilità e non diano adito a situazioni di monopolio appannaggio di un unico soggetto;

W.

considerando che non tutti i cittadini e i professionisti del settore sanitario hanno l'opportunità di utilizzare gli strumenti informatici o le competenze necessarie per sfruttare i vantaggi dei servizi di sanità elettronica;

X.

considerando quindi che, anche per mettere a disposizione dei vari soggetti tutte le conoscenze e le competenze necessarie per impegnarsi nella sanità elettronica,

i professionisti coinvolti nell'assistenza sanitaria dovrebbero ricevere un'apposita formazione (magari nell'ambito del loro perfezionamento professionale continuo) sull'uso delle TIC applicato ai sistemi sanitari e

i pazienti, così come le persone che prestano assistenza a titolo informale, dovrebbero disporre di un servizio di supporto per l'uso delle TIC applicate ai sistemi sanitari;

Y.

considerando che le donne, in conseguenza della maggiore aspettativa di vita e della vulnerabilità di genere a talune malattie, sono colpite in misura maggiore, rispetto agli uomini, da malattie croniche e invalidanti;

Z.

considerando che i pazienti con malattie croniche necessitano di un approccio multidisciplinare;

AA.

considerando che le soluzioni di sanità elettronica sono in grado di aumentare il benessere dei pazienti, soprattutto di quelli cronici, in quanto è più semplice offrire loro cure domiciliari;

1.

accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione 'Sanità elettronica' 2012-2020 — una sanità innovativa per il 21esimo secolo» che aggiorna il piano d'azione in materia adottato nel 2004 attuando ulteriori interventi specialmente per quanto riguarda il miglioramento dell'accesso ai servizi sanitari, la riduzione delle spese sanitarie e la garanzia di una maggiore parità tra i cittadini europei; esorta la Commissione a continuare ad adoperarsi in vista di un'adozione generalizzata della sanità elettronica in tutta l'UE;

2.

ritiene che, a dispetto di tutte le sue carenze, la sanità elettronica abbia un grande potenziale e possa offrire vantaggi ai professionisti coinvolti nell'assistenza sanitaria, ai pazienti, alle persone che prestano assistenza a titolo informale e alle stesse autorità;

3.

fa notare che le applicazioni di sanità elettronica possono consentire politiche sanitarie decentrate a livello regionale o locale nonché l'adattamento di tali politiche alle esigenze e differenze locali;

4.

è del parere che la messa a disposizione degli strumenti necessari per sfruttare i dati pubblici in tempo reale agevolerà una migliore comprensione del rapporto rischi-benefici, la previsione degli eventi sfavorevoli e i progressi in termini di efficienza delle valutazioni delle tecnologie sanitarie;

5.

sottolinea che le applicazioni di sanità elettronica devono essere accessibili a tutti e che, nello sviluppo di qualsiasi prodotto o applicazione software, l'accessibilità dovrebbe essere una condizione imperativa al fine di prevenire qualunque disparità in tal senso;

6.

raccomanda di adottare i provvedimenti necessari per colmare il divario digitale tra le diverse regioni degli Stati membri e di assicurare che la possibilità di accedere ai servizi di sanità elettronica e di utilizzarli non dia origine a disparità sul piano sociale o territoriale ma comporti piuttosto un beneficio per tutti i cittadini dell'UE senza distinzioni, raggiungendo i pazienti che non hanno familiarità con le TIC e quelli che altrimenti rimarrebbero esclusi dai sistemi sanitari nazionali o comunque non riceverebbero un servizio adeguato;

7.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire alle donne la parità di accesso al settore della sanità elettronica, non soltanto in qualità di pazienti ma anche di fornitrici di assistenza (a livello professionale o meno), specialiste di TIC e responsabili politiche; sottolinea che le donne, nell'arco della loro vita, partecipano a tutti i livelli del settore sanitario;

8.

invita la Commissione a incoraggiare e promuovere servizi di sanità elettronica concepiti per le persone che prestano assistenza (a titolo informale) in ambito familiare in modo da sostenerle nei compiti assistenziali spesso pesanti e consentire loro di assolverli nel miglior modo possibile;

9.

rileva la fondamentale importanza di un'adesione alla «cultura della sanità elettronica» da parte dei professionisti del settore sanitario nonché della creazione di condizioni che portino i pazienti ad avere fiducia nella sanità elettronica e ad acquisire un ruolo più attivo in virtù della stessa;

10.

sottolinea, a tale proposito, l'importanza di rafforzare il ruolo svolto dai professionisti del settore sanitario nonché dai pazienti e dalle organizzazioni che li rappresentano nello sviluppo e nell'attuazione del piano d'azione «Sanità elettronica»;

11.

sottolinea, in particolare, la necessità di garantire che i pazienti abbiano la possibilità di consultare e utilizzare le informazioni riguardanti la loro salute e chiede quindi alla Commissione e agli Stati membri di garantire un'alfabetizzazione sanitaria dei pazienti che consenta di applicare efficacemente gli strumenti di sanità elettronica;

12.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di prestare particolare attenzione all'alfabetizzazione digitale e alla formazione tecnica per assicurare che gli strumenti di sanità elettronica, in particolare la telemedicina, abbiano una reale efficacia e siano accessibili a tutta la popolazione;

13.

deplora profondamente i tagli proposti al meccanismo per collegare l'Europa con riferimento alla banda larga e ai servizi digitali, soprattutto alla luce dell'attuale crisi di competitività nell'Unione; auspica che siano mantenuti i finanziamenti per il settore nell'ambito di Orizzonte 2020; incoraggia le autorità locali e regionali a utilizzare efficacemente i fondi dell'UE per il finanziamento della sanità elettronica, senza per questo ridurre i finanziamenti per i servizi sanitari tradizionali (ad esempio chiudendo le strutture ospedaliere di competenza degli enti locali), nonché a condividere le conoscenze in materia di alfabetizzazione sanitaria;

14.

esorta la Commissione e gli Stati membri a fornire le risorse economiche, materiali e umane necessarie per garantire che l'accesso ai servizi di sanità elettronica e il relativo utilizzo non determinino un aumento delle disparità territoriali già esistenti in relazione all'accesso agli attuali servizi TIC;

15.

esorta in particolare le autorità competenti all'interno degli Stati membri ad avvalersi appieno dei fondi strutturali dell'UE per migliorare la connettività Internet e ridurre il divario digitale;

16.

invita la Commissione a sostenere i citati sforzi tramite l'Agenda digitale europea, ad agevolare l'utilizzo dei corrispondenti fondi a tale scopo, fornendo nel contempo chiari orientamenti sul finanziamento ai fini di un sostegno diretto ai settori delle TIC e della sanità, nonché ad approfondire l'impegno con gli operatori delle telecomunicazioni per incentivare la mappatura della banda larga;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare nuovi strumenti di sanità elettronica che siano accessibili e di facile impiego per gli anziani e le persone con disabilità;

18.

invita la Commissione a incoraggiare soluzioni di sanità elettronica per le donne in situazione di isolamento, non solo quelle residenti in aree remote ma anche quelle costrette a casa e prive di mobilità e/o della rete (sociale) di sostegno necessaria per mantenere la salute e il benessere;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo di primo piano nella creazione di punti di incontro tra i vari soggetti interessati a fini di condivisione delle esperienze e delle migliori prassi;

20.

chiede, alla luce delle considerazioni sopraesposte, di istituire una piattaforma di collaborazione nel campo della ricerca tra pazienti, università, imprese e professionisti al fine di garantire la conduzione di una politica in materia di sanità elettronica efficace e onnicomprensiva;

21.

fa notare che lo sviluppo di applicazioni di sanità elettronica, anche in relazione all'utilizzo e riutilizzo di dati sanitari, richiede necessariamente misure a livello di riservatezza, protezione dei dati, responsabilità e rimborso, al fine di garantire che i dati sensibili siano protetti da atti di pirateria, divulgazioni illecite a scopo di lucro o altre forme di abuso; plaude, a tale proposito, all'intenzione della Commissione di avviare uno studio sugli aspetti giuridici dei servizi di sanità elettronica;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri a presentare orientamenti e proposte legislative che colmino le lacune giuridiche attualmente esistenti, in particolare a livello di responsabilità, al fine di garantire una reale attuazione del sistema di sanità elettronica in tutta l'UE;

23.

esorta in particolare la Commissione e gli Stati membri a portare avanti i lavori riguardanti gli orientamenti e la legislazione attinenti agli aspetti giuridici e di protezione dei dati legati alla sanità elettronica, con particolare riferimento alla legislazione atta a consentire una condivisione, un trattamento e un'analisi dei dati all'insegna della sicurezza, al fine di creare un equilibrio tra protezione dei dati e accesso agli stessi;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la buona governance delle attività legate alle informazioni sanitarie su Internet;

25.

sottolinea la necessità di fornire a medici e altri professionisti coinvolti nell'assistenza sanitaria nonché a pazienti e persone che prestano assistenza a titolo informale un servizio di supporto e una formazione specializzati e continui in materia di sanità elettronica, in modo da aiutarli a sviluppare le loro abilità digitali e quindi a trarre i maggiori benefici possibili dai servizi di sanità elettronica senza esacerbare le disparità sociali o territoriali;

26.

è del parere che l'assistenza e la formazione debbano dare priorità:

1)

alla formazione riguardante l'utilizzo degli strumenti informatici e la sanità digitale in un'ottica di miglioramento delle abilità in tal senso dei professionisti del settore sanitario; a tale scopo studenti e giovani professionisti dovrebbero disporre di curricula aggiornati in materia di sanità elettronica;

2)

sui piani nazionale e transfrontaliero, all'alfabetizzazione informatica e alla consapevolezza in materia di servizi di sanità elettronica per i pazienti;

27.

raccomanda di tenere conto, non solo nello sviluppo delle applicazioni di sanità elettronica ma anche nella valutazione e nel monitoraggio delle stesse, del parere di medici e altri professionisti coinvolti nell'assistenza sanitaria nonché di quello delle associazioni dei pazienti;

28.

rileva l'importanza di mantenere una dimensione umana nell'assistenza sanitaria, specialmente nel contesto dell'invecchiamento della popolazione e quindi della crescente difficoltà di distinguere gli aspetti medici da quelli sociali; invita pertanto la Commissione ad accertarsi che le tecnologie di sanità elettronica non sostituiscano il rapporto di fiducia tra i pazienti e i professionisti che prestano loro assistenza (sanitaria);

29.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di condurre campagne di sensibilizzazione e alfabetizzazione informatica in materia di sanità elettronica (tenendo conto delle disparità sociali e territoriali) per superare la mancanza di conoscenza e fiducia tra pazienti, cittadini e professionisti del settore sanitario; è del parere che le suddette campagne debbano essere adeguate al gruppo sociale di destinazione, dal momento che l'informazione e la partecipazione attiva del cittadino sono fondamentali per il positivo sviluppo di nuovi modelli di prestazione dell'assistenza sanitaria;

30.

incoraggia gli Stati membri a intensificare la cooperazione in materia di sanità elettronica, su scala tanto nazionale e regionale quanto transfrontaliera, in modo tale che i paesi più avanzati nel campo in questione possano trasmettere le conoscenze acquisite a quelli con minore esperienza;

31.

chiede agli Stati membri di condividere le loro esperienze, conoscenze e buone prassi nonché di collaborare fra loro, con la Commissione e con i soggetti interessati in un'ottica di maggiore efficacia di sistemi di sanità elettronica incentrati sui pazienti;

32.

sottolinea che, a tale scopo, gli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare mediante piattaforme elettroniche che consentano loro di condividere le buone prassi riguardanti sistemi e soluzioni di sanità elettronica, e che tanto la Commissione quanto gli Stati membri dovrebbero sostenere la connessione tra i diversi progetti in materia all'interno dell'UE;

33.

sottolinea il potenziale delle applicazioni per dispositivi mobili per i pazienti, in particolare quelli con malattie croniche, e incoraggia lo sviluppo di applicazioni utili e specificatamente orientate alla salute con contenuti verificati dal punto di vista medico;

34.

esorta la Commissione a presentare un «piano d'azione in materia di sanità mobile» per gli appositi dispositivi che, idealmente, includa orientamenti in materia di vigilanza del mercato delle applicazioni di sanità mobile al fine di assicurare la protezione dei dati e l'affidabilità delle informazioni sanitarie fornite nonché di garantire che tali applicazioni siano sviluppate sotto adeguato controllo medico;

35.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare norme sulle applicazioni per dispositivi mobili riguardanti la salute al fine di garantire l'accuratezza delle informazioni trasmesse e porre rimedio alla mancanza di chiarezza giuridica e di trasparenza in relazione all'utilizzo dei dati raccolti da tali applicazioni;

36.

esorta la Commissione e gli Stati membri a portare avanti i lavori attraverso progetti pilota come «epSOS», «Renewing health» e/o l'iniziativa Virtual Physiological Human, al fine di sviluppare un'interoperabilità a livello paneuropeo, nonché a continuare a sostenere le soluzioni innovative per l'assistenza incentrata sulle persone, ad esempio la modellizzazione avanzata e le simulazioni, necessarie per raggiungere gli obiettivi della medicina predittiva e personalizzata;

37.

sottolinea che l'organizzazione dei sistemi sanitari è di competenza delle autorità degli Stati membri; esorta tuttavia la Commissione a continuare a collaborare con i professionisti del settore sanitario, le associazioni dei pazienti, altri soggetti interessati chiave e le autorità competenti in sede di definizione dei quadri strategici e di conciliazione delle priorità, tra loro in conflitto, nell'ambito della sanità elettronica, senza dimenticare che la principale priorità è l'accesso dei pazienti a un sistema sanitario efficiente e dai prezzi abbordabili;

38.

sottolinea che la sanità elettronica crea nuovi posti di lavoro in ambito medico nonché a livello di ricerca e di servizi sanitari, e, a tale riguardo, invita la Commissione a incoraggiare le autorità nazionali ad avvalersi dei fondi dell'UE per il finanziamento di programmi dedicati alla sanità elettronica e alle minacce per la salute a livello transfrontaliero;

39.

invita gli Stati membri, alla luce del fatto che il piano d'azione sulla sanità elettronica è volto a creare nuove opportunità occupazionali nei settori della ricerca, della sanità, della medicina e delle TIC, a prestare particolare attenzione all'equilibrio di genere nell'istruzione, nella formazione e nell'assunzione in tutti i suddetti settori;

40.

esorta la Commissione e gli Stati membri a collaborare per sviluppare modelli di finanziamento sostenibile per i servizi di sanità elettronica nell'ambito dei bilanci sanitari nazionali nonché a consultare, in tale contesto, altri soggetti interessati quali casse mutue, enti sanitari nazionali, professionisti del settore sanitario e organizzazioni dei pazienti;

41.

sottolinea il fatto che le innovazioni nel settore della sanità elettronica creano opportunità commerciali e contribuiscono alla crescita futura;

42.

sottolinea la necessità di intensificare la ricerca sui sistemi di sanità elettronica scegliendo tuttavia modalità che consentano di evitare un impatto diretto della spesa per la ricerca sul costo del servizio offerto;

43.

esorta la Commissione a destinare alla sanità elettronica parte delle risorse di futuri programmi quadro di ricerca e sviluppo;

44.

pone l'accento sulla necessità di assicurare alle PMI un adeguato sostegno volto a garantire condizioni paritarie nel settore della sanità elettronica e a dare impulso all'accesso di tali imprese al mercato nell'ambito in esame, accertandosi altresì che le stesse contribuiscano alla coesione sociale e territoriale;

45.

invita quindi la Commissione a sostenere e agevolare i progetti delle PMI in materia di sanità elettronica stabilendo orientamenti relativi al mercato di tale settore e migliorando la cooperazione tra dette imprese, da un lato, e i soggetti interessati, gli istituti di ricerca e i regimi di assicurazione malattia, dall'altro, al fine di creare innovazione per chi presta assistenza sanitaria;

46.

sottolinea la necessità di trasparenza e concorrenza in relazione allo sviluppo di strumenti TIC da parte delle PMI ai fini dell'accessibilità economica degli strumenti di sanità elettronica;

47.

invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare norme in materia di dati per la raccolta, la condivisione e la segnalazione di questioni correlate alla sanità di carattere transfrontaliero;

48.

esorta la Commissione e gli Stati membri a collaborare con pazienti e altri soggetti interessati pertinenti per individuare strumenti e modelli di sanità elettronica atti a sostenere l'attuazione e l'evoluzione dell'articolo 12 della direttiva 2011/24/UE relativo allo sviluppo delle reti europee di riferimento europee tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza;

49.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a portare avanti i loro sforzi finalizzati all'attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera in quanto disposizione che istituisce la rete di assistenza sanitaria online;

50.

invita la Commissione a consentire l'adesione alla rete di assistenza sanitaria online istituita in virtù della direttiva 2011/24/UE da parte di tutte le autorità regionali competenti per le applicazioni di sanità elettronica;

51.

sottolinea la necessità di un codice di etico per l'esercizio di attività a livello transfrontaliero che lasci impregiudicato il principio di sussidiarietà;

52.

sottolinea che per i pazienti è essenziale poter accedere ai rispettivi dati sanitari personali; evidenzia che i pazienti, previa autorizzazione all'utilizzo di tali dati, dovrebbero sempre essere informati in modo chiaro e trasparente in merito alle modalità di trattamento degli stessi;

53.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad applicare, una volta che il corrispondente atto legislativo sarà entrato in vigore, le norme in materia di trattamento dei dati personali relativi alla salute di cui alla proposta di regolamento concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati;

54.

rileva la necessità di utilizzare norme internazionali per la modellizzazione delle informazioni e lo scambio delle stesse in tutti gli Stati membri, nonché di elaborare codici internazionali per le professioni nell'ambito della sanità elettronica armonizzando altresì le pertinenti definizioni;

55.

accoglie con favore, a tale proposito, la collaborazione internazionale avviata con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE);

56.

accoglie favorevolmente la cooperazione UE-USA in materia di sanità elettronica in quanto processo caratterizzato da collaborazioni in corso come quella sviluppata nell'ambito del protocollo d'intesa sulla cooperazione riguardante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sanitarie, la quale include, in particolare, la tabella di marcia elaborata congiuntamente dalla Commissione e dal ministero della salute statunitense (HHS) per l'elaborazione di norme in materia di interoperabilità riconosciute a livello internazionale e di specifiche di attuazione dell'interoperabilità per i sistemi di informazione sanitaria elettronica;

57.

pone l'accento sulla necessità di garantire la normalizzazione tecnica e l'interoperabilità delle soluzioni basate sulle TIC nonché degli scambi di dati a tutti i livelli dei sistemi sanitari europei, elaborando nel contempo orientamenti per l'interoperabilità dei sistemi in questione su scala UE;

58.

sottolinea l'importanza di garantire un'interoperabilità tra le applicazioni software utilizzate rispettivamente da pazienti e medici al fine di migliorare i risultati e la comunicazione;

59.

plaude all'intenzione della Commissione di proporre un quadro per l'interoperabilità in materia di sanità elettronica entro il 2015, e ritiene che si tratti di un passo molto importante verso il rafforzamento del ruolo attivo dei pazienti nella sanità elettronica; ritiene importante che tale quadro comprenda la standardizzazione della documentazione medica nonché il sostegno allo sviluppo di dispositivi medici con anche una funzione di archiviazione elettronica automatica della documentazione stessa;

60.

sottolinea la necessità di garantire che la diversità culturale e linguistica dell'Unione europea sia pienamente rispettata con riguardo alla normalizzazione tecnica e all'interoperabilità dei sistemi sanitari europei;

61.

chiede che lo sviluppo degli strumenti di sanità elettronica non sia fondato unicamente su considerazioni di carattere tecnologico e finanziario ma anche sull'efficacia e l'utilità degli strumenti stessi in termini di miglioramento dei risultati a livello sanitario e della qualità della vita; sottolinea inoltre che l'obiettivo primario dello sviluppo di tali strumenti dovrebbe essere l'interesse dei pazienti, ivi inclusi quelli anziani e con disabilità;

62.

invita gli Stati membri a insistere, in fase di promozione del piano, sull'importanza dell'equilibrio di genere;

63.

esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere un approccio all'assistenza sanitaria e alla medicina equilibrato sotto il profilo di genere nonché a tenere conto, in sede di attuazione del piano d'azione «Sanità elettronica», delle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze in quanto beneficiarie di assistenza sanitaria;

64.

sottolinea l'importanza di sondaggi globali nell'ambito della costituzione di una base empirica in materia di sanità elettronica;

65.

raccomanda agli Stati membri e alla Commissione di raccogliere, con l'aiuto dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), dati disaggregati per genere sui risultati iniziali relativi all'accessibilità e all'impatto dei sistemi nonché degli strumenti della sanità elettronica; chiede inoltre l'adozione di misure per la condivisione delle migliori prassi nell'attuazione della sanità elettronica;

66.

ribadisce la necessità che il futuro piano d'azione «Sanità elettronica» garantisca i seguenti principi fondamentali:

ottimizzazione della spesa sanitaria in tempi di crisi economica;

potenziamento e promozione di applicazioni e soluzioni per lo sviluppo del mercato;

garanzia di interoperabilità dei sistemi informatici utilizzati nell'ambito dell'assistenza sanitaria e degli ospedali;

67.

chiede alla Commissione di pubblicare ogni due anni una panoramica dei progressi realizzati per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione «Sanità elettronica» nei singoli Stati membri illustrando gli sviluppi dello strumento in senso innovativo per fornire ai cittadini sistemi sanitari di qualità ed efficienti, nonché di stabilire, di conseguenza, indicatori validi a livello nazionale e di Unione per misurare i progressi e l'impatto delle azioni programmate, con particolare attenzione per le possibili discriminazioni o disparità di accesso che potrebbero ripercuotersi su consumatori e pazienti.

68.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato delle regione e agli Stati membri.


(1)  http://www.ehealth-strategies.eu/report/eHealth_Strategies_Final_Report_Web.pdf


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/22


P7_TA(2014)0011

Crisi alimentare, frode nella catena alimentare e relativi controlli

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo (2013/2091(INI))

(2016/C 482/04)

Il Parlamento europeo,

visto il piano d'azione in cinque punti (1) presentato dalla Commissione nel marzo 2013 a seguito della scoperta di una vasta rete di frodi che faceva passare la carne di cavallo per carne bovina,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare,

visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione,

vista la proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale [e] sui prodotti fitosanitari (COM(2013)0265),

vista la relazione della Corte dei conti europea sulla gestione dei conflitti di interessi in quattro agenzie dell'Unione europea, dell'11 ottobre 2012,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0434/2013),

A.

considerando che i principi generali della legislazione dell'UE in campo alimentare vietano, a norma del regolamento (CE) n. 178/2002, l'immissione sul mercato di alimenti non sicuri nonché le pratiche fraudolente, l'adulterazione degli alimenti e ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in inganno il consumatore;

B.

considerando che il regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute, e il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, fissano disposizioni dettagliate che vietano la pubblicità e le pratiche di etichettatura ingannevoli;

C.

considerando che il quadro regolamentare dell'UE in vigore per la sicurezza alimentare e la catena alimentare ha sinora offerto un elevato livello di sicurezza ai consumatori dell'UE; che l'attuale legislazione è tuttavia ancora fragile e non sempre affidabile e che occorrono, pertanto, miglioramenti sul campo;

D.

considerando che, parallelamente, i recenti casi di frode alimentare hanno scosso la fiducia dei consumatori nella catena alimentare, e che ciò si è ripercosso negativamente sul settore agro-alimentare, dal momento che tali scandali ledono l'immagine globale di questo settore chiave dell'economia dell'UE; che è di fondamentale importanza ristabilire la fiducia dei consumatori di prodotti agroalimentari europei sia all'interno dell'Unione che oltre i suoi confini; che va tuttavia sottolineato che la stragrande maggioranza dei prodotti agroalimentari europei è di qualità eccellente e merita, pertanto, un riconoscimento internazionale;

E.

considerando che la trasparenza è un elemento essenziale dell'approccio adottato dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di controlli relativi alla sicurezza alimentare;

F.

considerando che l'agroalimentare è uno dei principali settori economici dell'UE, con 48 milioni di posti di lavoro e un valore di 715 miliardi di EUR all'anno;

G.

considerando che i singoli casi di frode alimentare hanno un impatto negativo sull'immagine dell'intero settore agroalimentare;

H.

considerando che la legislazione dell'UE in campo alimentare è molto dettagliata in materia di sicurezza alimentare e prevede controlli e test volti a individuare la presenza di residui e di altre forme di contaminazione degli alimenti e dei mangimi, ma che non esiste un quadro normativo destinato nello specifico alla frode alimentare, a parte la disposizione generale in base a cui i consumatori non devono essere indotti in inganno;

I.

considerando che sussistono problemi anche nell'applicazione dell'attuale normativa e che occorre prevedere controlli ufficiali più efficaci sugli alimenti di origine animale in ogni fase della catena alimentare;

J.

considerando che non esistono statistiche sull'incidenza della frode alimentare nell'Unione europea e che soltanto di recente la Commissione ha individuato nella frode alimentare un nuovo ambito d'intervento;

K.

considerando che tra i recenti casi di frode figurano, ad esempio, la commercializzazione della carne equina come carne bovina, della carne di cavalli trattati con fenilbutazone come carne equina commestibile, della farina ordinaria come farina biologica, delle uova di batteria come uova biologiche, del sale per disgelo stradale come sale alimentare, così come l'utilizzo di alcol al metanolo nei superalcolici e del grasso contaminato da diossina nella produzione di alimenti per animali, oltre alla scorretta etichettatura delle specie ittiche e dei prodotti del mare;

L.

considerando che, in genere, le frodi alimentari si verificano dove le possibilità e la tentazione di commetterle sono alte e il rischio di essere scoperti e di subire sanzioni è basso;

M.

considerando che la catena di approvvigionamento alimentare è spesso lunga e complessa e coinvolge numerosi operatori del settore alimentare e altre parti interessate; che i consumatori sono sempre meno consapevoli delle modalità di produzione degli alimenti e che i singoli operatori delle imprese alimentari non sempre dispongono di una visione d'insieme dell'intera catena di produzione, né sono tenuti a farlo;

N.

considerando che la frode su vasta scala relativa ai piatti pronti contenenti carne di cavallo in tutta Europa è sintomatica di un sistema di approvvigionamento globalizzato incontrollabile, di un produttivismo agroalimentare improntato alla riduzione dei prezzi e di un sistema di etichettatura incompleto;

O.

considerando che i commercianti e gli intermediari della catena alimentare non sempre sono registrati e certificati come operatori del settore alimentare; che la Commissione e gli Stati membri spesso non sanno con precisione quanti commercianti non registrati siano attivi;

P.

considerando che, a seguito di gravi casi di frode alimentare, le autorità nazionali competenti costringono talvolta gli operatori del settore alimentare condannati per frode a chiudere l'attività; che spesso, dopo poco tempo, queste imprese si registrano altrove e continuano a operare come prima; che lo scambio di informazioni tra Stati membri sulle imprese condannate per frode consentirebbe di migliorare il controllo di tali imprese, al fine di impedire loro di svolgere nuove attività fraudolente;

Q.

considerando che la responsabilità per l'attuazione e l'applicazione della normativa dell'UE in campo alimentare incombe a gli Stati membri; che l'applicazione e il controllo si limitano pertanto principalmente al livello nazionale e che, di conseguenza, la panoramica transfrontaliera paneuropea che ne risulta è ridotta o inesistente;

R.

considerando che le autorità nazionali tendono a concentrare i loro controlli sulla sicurezza alimentare e non conferiscono la priorità alle frodi alimentari, spesso per mancanza di capacità e risorse;

S.

considerando che le autorità competenti di alcuni Stati membri dispongono di unità di polizia specializzate per la lotta alla frode alimentare; che in alcuni Stati membri i controlli sono in parte delegati a organismi di controllo privati; che in altri Stati membri essi sono effettuati interamente dalle autorità competenti;

T.

considerando che il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) è uno strumento utile per consentire uno scambio celere d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, come per esempio nel recente caso di frode relativo alla carne di cavallo;

U.

considerando che l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione è incaricato di verificare la conformità ai requisiti dell'UE in materia di sicurezza e qualità alimentare e che i suoi audit sono generalmente preannunciati e preparati congiuntamente con le autorità competenti; che il numero di audit effettuato annualmente è ridotto a causa della capacità limitata dell'Ufficio; che l'UAV ha dichiarato di non disporre attualmente degli strumenti e della formazione adeguati per potersi concentrare sulla frode alimentare;

V.

considerando che gli allarmi relativi all'aumento del numero di cavalli abbattuti in alcuni Stati membri sono stati completamente ignorati dalle autorità competenti, in particolare dall'UAV;

W.

considerando che Europol ha rilevato un aumento del numero dei casi di frode alimentare e prevede che questa tendenza continuerà, unitamente a un coinvolgimento sempre maggiore delle organizzazioni criminali nelle frodi alimentari;

X.

considerando che il sistema informativo di Europol può essere utilizzato dagli Stati membri per condividere informazioni su indagini transfrontaliere; che Europol può assistere gli Stati membri con le sue competenze, i suoi strumenti analitici e le sue banche dati soltanto su richiesta degli stessi Stati membri; che, nel caso della frode della carne equina, gli Stati membri si sono mostrati inizialmente restii a collaborare con Europol;

Y.

considerando che dal 2011 Europol ha condotto con successo varie operazioni OPSON su prodotti alimentari contraffatti e non conformi; che, nel quadro di tali operazioni, Europol collabora con Interpol, le autorità degli Stati membri, i paesi terzi e partner privati;

Z.

considerando che il fatto di indicare sull'etichetta il paese di origine o il luogo di provenienza della carne e dei prodotti a base di carne non impedisce, di per sé, il verificarsi di frodi; che, in alcuni casi, l'origine di un prodotto alimentare determina in parte il prezzo del prodotto stesso;

AA.

considerando che la conclusione degli accordi di libero scambio previsti attualmente dall'UE potrebbe indebolire la regolamentazione europea in materia di sicurezza alimentare;

AB.

considerando che la frode deve essere ricollocata in un contesto economico caratterizzato dalla crisi economica e dal dumping sociale sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea;

AC.

considerando che pratiche di trading promuovono una corsa al ribasso in termini di qualità, sicurezza e trasparenza e incidono sui margini di profitto dell'intera filiera;

AD.

considerando che le pratiche di distribuzione e intermediazione nella distribuzione sono fonte di destabilizzazione dei mercati di produzione riducendo i margini dei produttori;

Frode alimentare: ambito e definizione

1.

si rammarica del fatto che la lotta alla frode alimentare sia un punto relativamente nuovo nell'agenda europea e che, in passato, essa non sia mai stata considerata una priorità sul piano dell'elaborazione e dell'applicazione delle leggi a livello dell'UE e nazionale;

2.

esprime preoccupazione per i potenziali effetti della frode alimentare sulla fiducia dei consumatori, sulla sicurezza alimentare, sul funzionamento della catena alimentare e sulla stabilità dei prezzi agricoli, e pone in evidenza l'importanza di ristabilire rapidamente la fiducia dei consumatori europei;

3.

invita pertanto la Commissione ad accordare alla frode alimentare tutta l'attenzione che essa richiede e ad adottare tutte le misure necessarie affinché la prevenzione e la lotta alla frode alimentare siano parte integrante della politica dell'Unione europea;

4.

sottolinea la necessità di acquisire maggiori dettagli sulla portata, l'incidenza e i dati relativi ai casi di frode alimentare nell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a procedere a una raccolta sistematica dei dati sui casi di frode e a uno scambio delle migliori pratiche nell'ottica di individuare e contrastare le frodi alimentari;

5.

constata che il diritto dell'UE non fornisce attualmente una definizione di frode alimentare e che gli Stati membri seguono metodologie diverse quando occorre darne una; ritiene che una definizione uniforme sia essenziale per sviluppare un approccio europeo nella lotta alla frode alimentare; sottolinea la necessità di adottare rapidamente una definizione armonizzata a livello dell'UE sulla base delle discussioni condotte con gli Stati membri, le parti interessate e gli esperti, che includa anche aspetti come l'inosservanza della legislazione in materia alimentare e/o l'induzione in errore dei consumatori (compresa l'omissione delle informazioni sul prodotto), l'intenzionalità, l'eventuale profitto economico e/o il vantaggio competitivo;

6.

sottolinea che, date le caratteristiche del mercato unico dell'UE, la frode alimentare si estende in molti casi oltre i confini degli Stati membri e costituisce una minaccia per la salute di tutti i cittadini europei;

7.

constata che i recenti casi di frode alimentare hanno messo in luce diversi tipi di frode, come la sostituzione di ingredienti di base con delle alternative più economiche o di qualità inferiore, l'indicazione scorretta delle specie animali utilizzate in un prodotto a base di carne o frutti di mare, l'indicazione scorretta del peso, la vendita di alimenti comuni come prodotti biologici, l'uso ingiustificato di loghi di qualità riguardanti l'origine o il benessere degli animali, l'etichettatura di pesci da acquacoltura come pesci selvaggi, la commercializzazione di una varietà di pesce inferiore sotto il nome di una categoria superiore o di una specie più costosa, la contraffazione e la commercializzazione di prodotti alimentari oltre la loro data di scadenza;

8.

sottolinea che, tra gli alimenti più frequentemente oggetto di attività fraudolente, figurano l'olio d'oliva, il pesce, i prodotti biologici, i cereali, il miele, il caffè, il tè, le spezie, il vino, alcuni succhi di frutta, il latte e la carne;

9.

esprime preoccupazione per i segnali da cui emerge che i casi sono in aumento e che la frode alimentare è una tendenza in crescita che riflette una debolezza strutturale all'interno della catena alimentare;

Fattori concorrenti

10.

osserva che la frode alimentare si verifica generalmente laddove il potenziale profitto economico è rilevante e il rischio di essere scoperti è scarso; ritiene ingiustificabile che la pratica delle frodi alimentari nell'UE sia lucrativa e che le probabilità di essere scoperti siano relativamente ridotte;

11.

sottolinea la complessità e il carattere transfrontaliero della catena alimentare, unitamente al carattere prevalentemente nazionale dei controlli, delle sanzioni e delle misure di applicazione, una situazione che potrebbe aumentare il rischio di frode alimentare; ritiene che una migliore tracciabilità degli ingredienti e dei prodotti lungo l'intera catena alimentare contribuirebbe alla lotta alle frodi;

12.

sottolinea la necessità di prestare grande attenzione ai controlli sui prodotti importati da paesi terzi e alla loro conformità alle norme dell'UE in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

13.

attira inoltre l'attenzione su altri fattori che, spesso, contribuiscono al verificarsi di frodi alimentari, come ad esempio l'attuale crisi economica, le misure di austerità che interessano le agenzie di controllo e la pressione esercitata dal settore al dettaglio e da altri settori per una produzione degli alimenti a prezzi sempre più bassi;

Insegnamenti tratti e raccomandazioni

Quadro istituzionale

14.

accoglie con favore la decisione della Commissione di istituire un'équipe di contrasto alla frode alimentare e riconosce gli sforzi profusi da Europol nella lotta a questo fenomeno; incoraggia la Commissione a considerare la possibilità di creare un laboratorio di riferimento dell'Unione per l'autenticità dei prodotti alimentari;

15.

plaude all'intenzione della Commissione di organizzare una conferenza sulle frodi alimentari nel 2014 al fine di sensibilizzare i soggetti interessati;

16.

è convinto che ispezioni indipendenti e non preannunciate siano essenziali per garantire l'effettiva attuazione delle norme in materia di sicurezza alimentare e di etichettatura; ritiene pertanto che le ispezioni non preannunciate debbano costituire la norma;

17.

invita la Commissione a estendere l'ambito degli audit effettuati dall'UAV in modo da includervi anche la frode alimentare; ritiene che l'UAV e gli Stati membri dovrebbero ricorrere a ispezioni non preannunciate periodiche, indipendenti e obbligatorie nell'ottica di individuare le violazioni intenzionali e di garantire il rispetto dei più elevati standard in materia di sicurezza alimentare; ritiene che sia importante adottare un approccio trasparente per quanto concerne le modalità con cui vengono effettuati i controlli e le ispezioni ufficiali e che occorra pubblicare le relazioni e i risultati relativi ai controlli e alle ispezioni svolti presso gli operatori del settore alimentare, al fine di ristabilire e mantenere la fiducia dei consumatori;

18.

si rammarica della limitata visibilità e dello scarso utilizzo delle relazioni e degli audit dell'UAV da parte della Commissione e degli Stati membri; invita la Commissione a dare un seguito più attento alle relazioni e alle raccomandazioni dell'UAV;

19.

invita l'autorità di bilancio ad aumentare la capacità e le risorse dell'UAV e dell'équipe di contrasto alla frode alimentare della Commissione;

20.

esprime preoccupazione per la riduzione, nell'Unione europea, dei finanziamenti destinati agli organismi che effettuano queste missioni di controllo essenziali;

21.

invita gli Stati membri e le regioni europee a dotare le autorità di controllo delle risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate;

22.

sottolinea che, per essere efficaci, i controlli e le ispezioni devono essere realizzati in modo tale da non creare oneri amministrativi superflui per le PMI;

23.

propone di organizzare un'audizione annuale dell'UAV in seno alla commissione ENVI per discutere degli audit passati e futuri prima che l'UAV approvi il proprio programma di lavoro per l'anno successivo;

24.

invita gli Stati membri a garantire che le questioni sollevate dall'UAV siano affrontate in maniera adeguata e che vengano adottate misure appropriate al riguardo;

25.

osserva che eventuali modifiche apportate al processo di revisione e definizione delle priorità del programma di lavoro dell'UAV non dovrebbero influire sul processo giuridico di adozione dei programmi di lavoro di detto ufficio;

26.

esorta nello specifico la Commissione e gli Stati membri a prendere provvedimenti in relazione a quanto emerso dagli audit dell'UAV in merito ai casi di falsificazione dei fascicoli medici degli animali destinati alla macellazione per l'esportazione verso l'UE, nonché a impedire l'immissione sul mercato dell'UE di carni e altri prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi di cui non sia possibile garantire la conformità ai requisiti dell'UE in materia di sicurezza alimentare;

27.

rileva che, per questioni di giurisdizione, gli Stati membri hanno spesso difficoltà a perseguire con successo gli operatori fraudolenti del settore alimentare attivi nell'UE a livello transfrontaliero; si rammarica del fatto che gli Stati membri non collaborino sistematicamente con Europol nei casi transfrontalieri di frode alimentare, ma lavorino piuttosto bilateralmente;

28.

riconosce l'importanza degli informatori per portare alla luce pratiche fraudolente nel settore alimentare; invita gli Stati membri a creare le condizioni favorevoli per consentire agli informatori di denunciare le cattive pratiche in modo sicuro e anonimo;

29.

ritiene che le autorità nazionali competenti debbano informare l'opinione pubblica, per quanto possibile e opportuno, circa i richiami dei prodotti e le altre misure adottate dalle autorità competenti nei casi di frode alimentare;

Quadro giuridico

30.

ritiene che i controlli ufficiali dovrebbero concentrarsi non solo sulle questioni di sicurezza alimentare, ma anche sulla prevenzione delle frodi e del rischio che i consumatori siano indotti in inganno; apprezza che la proposta della Commissione di rivedere i controlli ufficiali preveda controlli aggiuntivi in materia di frode alimentare laddove le autorità competenti abbiano motivo di sospettare un comportamento fraudolento da parte di un operatore;

31.

constata che alcuni Stati membri delegano parzialmente i controlli a organismi di controllo privati; sottolinea che le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero sempre vigilare sui sistemi di controllo e verificare, certificare ed esaminare attentamente tutti i sistemi di controllo privati onde garantire la conformità alle norme nazionali e internazionali, al fine di rendere i loro risultati accessibili agli organismi pubblici;

32.

rifiuta eventuali piani volti a delegare agli operatori economici le attività di ispezione delle autorità pubbliche;

33.

ritiene che occorra chiarire il ruolo dei commercianti e il quadro normativo applicabile alle vendite tra imprese;

34.

è dell'avviso che tutti gli operatori commerciali che trattano, commerciano o immagazzinano materie prime, ingredienti alimentari o generi alimentari che intervengono nella catena alimentare umana, compresi i commercianti e i proprietari di magazzini frigoriferi, debbano essere registrati come operatori del settore alimentare ed essere soggetti a controlli;

35.

ritiene che gli operatori del settore alimentare dovrebbero essere in grado di indicare l'origine degli alimenti o degli ingredienti utilizzati, il che significa che ogni operatore del settore alimentare nella catena di produzione si assume la propria parte di responsabilità per il prodotto finale;

36.

riconosce l'importanza di un'etichettatura chiara e trasparente tra le imprese e tra imprese e consumatori e invita la Commissione a rivedere la legislazione alimentare dell'UE in materia onde ridurre il rischio di frode alimentare;

37.

chiede una maggiore sensibilizzazione e un migliore controllo dell'etichettatura degli alimenti congelati per i prodotti commerciati sia tra le imprese che tra imprese e consumatori; invita la Commissione a presentare una proposta per un'etichettatura obbligatoria di carne e pesce che indichi se i prodotti sono stati congelati, quante volte e per quanto tempo;

38.

ritiene che l'indicazione del paese di origine sull'etichetta, sebbene non costituisca di per sé uno strumento di lotta alla frode alimentare, possa contribuire a garantire una migliore tracciabilità lungo la catena alimentare, così come rapporti più stabili tra i fornitori e le aziende di trasformazione della carne, una maggiore diligenza nella scelta dei fornitori e dei prodotti da parte degli operatori del settore alimentare e una maggiore affidabilità delle informazioni per i consumatori, in modo da ristabilire la fiducia di questi ultimi;

39.

rammenta che il regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede che la Commissione adotti entro dicembre 2013, e a seguito di valutazioni di impatto, atti di esecuzione relativi all'indicazione obbligatoria del paese di origine, all'etichettatura per le carni della specie suina, ovina, caprina e dei volatili e all'indicazione volontaria;

40.

invita la Commissione a presentare in tempi rapidi tali atti di esecuzione relativi all'etichettatura delle carni fresche di animali della specie suina, ovina, caprina e dei volatili, ispirandosi alle norme già applicabili alla carne bovina non trasformata, garantendo che i consumatori siano informati del luogo di nascita, allevamento e macellazione degli animali e tenendo conto al contempo dei sistemi di indicazione dell'origine della carne vigenti a livello nazionale e regionale;

41.

rammenta inoltre che il Parlamento ha sollecitato in passato l'etichettatura di origine per la carne contenuta nei prodotti alimentari trasformati e che la Commissione sta elaborando attualmente una relazione in merito all'etichettatura di origine obbligatoria per la carne impiegata come ingrediente; esorta la Commissione a presentare tale relazione in tempi rapidi e a far seguire proposte legislative che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine della carne presente negli alimenti trasformati, tenendo conto delle sue valutazioni di impatto ed evitando costi e oneri amministrativi eccessivi;

42.

invita a migliorare l'etichettatura dei prodotti trasformati che contengono pesce, in particolare per quanto riguarda l'origine del pesce e le tecniche di pesca utilizzate;

43.

sollecita la Commissione a intensificare gli sforzi, insieme alle parti interessate e agli Stati membri, per esaminare l'ambito e la necessità dell'introduzione di sistemi di certificazione elettronica nella catena alimentare, che potrebbero ridurre la probabilità di frodi basate su certificati cartacei;

44.

chiede alla Commissione di istituire un registro europeo centralizzato dei passaporti dei cavalli, al fine di impedire il rilascio fraudolento di passaporti duplicati;

45.

esprime preoccupazione per l'assenza di un quadro legislativo europeo relativo alle carni ottenute da animali clonati;

46.

invita la Commissione a sviluppare un metodo di tracciabilità e identificazione della carne ottenuta da animali clonati, ad esempio creando una banca dati internazionale che contenga informazioni genetiche sugli animali clonati;

Responsabilità delle imprese

47.

ritiene importante che, a titolo complementare e non in sostituzione del sistema dei controlli ufficiali del settore alimentare, il settore stesso sviluppi e utilizzi in maniera proattiva iniziative antifrode del settore privato, come i controlli d'integrità dei prodotti, l'autocontrollo, le analisi, i piani di tracciabilità dei prodotti, audit e certificazioni; si compiace delle iniziative in corso, come l'Iniziativa per la sicurezza alimentare globale e l'Iniziativa per contrastare le frodi alimentari dell'Università di Stato del Michigan;

48.

invita la Commissione e gli Stati membri a considerare la possibilità di imporre agli operatori del settore alimentare l'obbligo giuridico di segnalare alle autorità competenti l'incidenza dei casi di frode alimentare;

49.

ritiene che sul settore al dettaglio ricada una responsabilità particolare nel garantire l'integrità dei prodotti alimentari e nell'esigere dai propri fornitori una catena di approvvigionamento sicura e affidabile; è del parere che spetti ai dettaglianti verificare almeno la conformità formale delle norme in materia di etichettatura; deplora la pressione esercitata dagli operatori al dettaglio e da operatori di altri settori alimentari sui produttori primari da parte affinché producano prezzi sempre più bassi, spesso a scapito della qualità dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti;

50.

segnala che, attualmente, gli operatori del settore alimentare non sempre conoscono l'origine degli ingredienti che utilizzano; osserva in questo contesto che le filiere corte (locali e regionali) possono garantire una maggiore trasparenza e sostituire le filiere lunghe e complesse che hanno giocato un ruolo importante nella crisi delle frodi alimentari;

51.

invita la Commissione a presentare, conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, proposte legislative per un'etichetta relativa di «commercializzazione locale e vendita diretta,» al fine di promuovere i mercati interessati e aiutare gli agricoltori ad aggiungere valore ai loro prodotti;

Applicazione e controlli

52.

chiede alla Commissione, ai sensi degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di perseguire e impedire la commercializzazione dei prodotti immessi sul mercato con una denominazione deliberatamente errata o ingannevole, giacché anche questa pratica è da considerarsi come una forma di frode alimentare;

53.

è convinto che occorra un cambiamento di atteggiamento da parte delle autorità competenti, che dovrebbero passare da un approccio amministrativo e veterinario a un approccio di polizia, sulla base dell'esperienza della «squadra mobile» dell'amministrazione alimentare danese e dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in Italia; sottolinea che il presupposto necessario per un approccio di questo tipo è che, nei tribunali designati, siano nominati giudici con competenze specifiche nel campo della legislazione alimentare;

54.

sottolinea che l'esecuzione dei controlli deve essere basata sul rischio e prevedere l'elaborazione di profili di rischio e di valutazioni della vulnerabilità per ciascuna catena di approvvigionamento e per ciascun prodotto alimentare, prendendo spunto dalle ricerche accademiche in corso che coniugano le conoscenze nei settori dell'autenticità degli alimenti alla criminologia, come le ricerche condotte attualmente dalla Libera Università di Amsterdam e dall'Università di Wageningen;

55.

invita la Commissione e gli Stati membri a stimolare ulteriormente i programmi di ricerca e di sviluppo nazionali ed europei al fine di mettere a punto e attuare tecnologie e metodi che consentano di individuare le frodi alimentari, come ad esempio la tecnologia dei sensori, l'analisi dei dati e l'identificazione dei prodotti, nonché a fare in modo che i test siano disponibili sul mercato in tempi brevi; prende atto dei progetti europei di ricerca esistenti in materia di integrità e autenticità degli alimenti, tra cui TRACE e AuthenticFood;

56.

raccomanda all'UAV e alle autorità nazionali di includere nei loro audit i cosiddetti controlli del bilanciamento di massa sui flussi in entrata, in uscita e residui;

57.

esorta a migliorare il coordinamento e la comunicazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini sulle frodi alimentari, in modo da aiutare gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a contrastare il problema; invita pertanto la Commissione a istituire con urgenza un sistema elettronico, basato sul sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), come proposto dalla Commissione stessa, che consenta uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione nei casi di frode alimentare; chiede la pubblicazione di relazioni annuali che presentino i casi di frode alimentari scoperti, per analogia con le relazioni del RASFF;

58.

sollecita la creazione di una rete contro la frode alimentare che consenta di migliorare il coordinamento tra i diversi organismi europei competenti (Europol, Eurojust, UAV), in modo da prevenire e individuare più efficacemente le frodi alimentari;

59.

propone l'introduzione di test del DNA come procedura standard nei controlli a campione per determinare le specie, in particolare per quanto concerne i prodotti a base di carne e pesce, nonché la creazione, a tal fine, di una banca dati centralizzata contenente informazioni relative al DNA;

60.

invita la Commissione a eliminare le scappatoie offerte dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità per quanto concerne le importazioni di alimenti da paesi terzi, che comportano un rischio più elevato di frode alimentare;

61.

ribadisce che la negoziazione di accordi di libero scambio da parte dell'Unione europea non deve comportare alcuna modifica della legislazione europea in materia di sicurezza alimentare, né la riduzione degli sforzi tesi a garantirne l'applicazione;

62.

ritiene che gli esiti dei controlli dovrebbero essere resi pubblici con modalità facilmente comprensibili e accessibili ai consumatori, ad esempio sotto forma di un sistema di classificazione; è convinto che tale iniziativa aiuterebbe i consumatori a prendere delle decisioni e incentiverebbe altresì gli operatori del settore alimentare a svolgere correttamente le loro attività;

Sanzioni

63.

accoglie con favore la proposta della Commissione di inasprire le sanzioni almeno per neutralizzare il vantaggio economico stimato perseguito con la violazione, ma è dell'avviso che questa soluzione non sia abbastanza dissuasiva; ritiene che gli Stati membri debbano fissare sanzioni per la frode alimentare che corrispondano almeno a un importo doppio rispetto a quello del vantaggio economico previsto con l'attività fraudolenta; reputa necessario che, come ulteriore deterrente, gli Stati membri fissino sanzioni ancora più elevate, anche penali, per i casi di frode che mettono deliberatamente a repentaglio la salute pubblica o che interessano prodotti destinati a consumatori vulnerabili; propone inoltre che in caso di recidiva, la registrazione dell'operatore del settore alimentare sia ritirata;

64.

si rammarica del fatto che la Commissione non disponga di un quadro generale dei diversi sistemi sanzionatori nazionali applicati ai reati di frode alimentare e del funzionamento di tali regimi sanzionatori basati sulla normativa UE; invita la Commissione a ottenere quanto prima tale quadro generale;

65.

chiede di tenere maggiormente conto del benessere degli animali e di applicare sanzioni più severe in caso di mancato rispetto delle regole;

66.

invita la Commissione a raccogliere i dati degli Stati membri e a riferire sui vari regimi in vigore negli Stati membri stessi per quanto riguarda il tipo e il livello di sanzioni applicabili nei casi di frode alimentare, nonché il funzionamento dei regimi sanzionatori;

67.

invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione altri metodi atti a prevenire e scoraggiare le frodi alimentari, come ad esempio la divulgazione pubblica dei nomi degli autori delle frodi attraverso un registro europeo degli operatori del settore alimentare fraudolenti condannati;

68.

chiede l'ampliamento degli attuali sistemi di tracciabilità e l'applicazione sistematica della tracciabilità in tutte le fasi prevista dal regolamento (CE) n. 178/2002, che concerne gli alimenti e i mangimi, gli animali destinati alla produzione alimentare e tutte le altre sostanze destinate o atte ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime; chiede che l'intera catena alimentare in Europa, comprese tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, sia totalmente trasparente e aperta al controllo degli ispettori, affinché i prodotti alimentari fraudolenti possano essere individuati rapidamente;

69.

raccomanda di istituire l'obbligo, per i laboratori di ricerca e il loro personale, di comunicare alle autorità competenti incaricate del controllo i risultati di tutte le analisi eseguite sugli alimenti e sui mangimi che indichino l'esistenza di un caso di frode o che siano rilevanti per la lotta contro la frode;

o

o o

70.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/31


P7_TA(2014)0012

Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI))

(2016/C 482/05)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il preambolo e gli articoli 3 e 6,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 9, 145, 151, 152, 153, 154, 156, 159 e 168,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 27, 31, 32 e 33,

vista la Carta sociale europea del 3 maggio 1996, in particolare la parte I e l'articolo 3 della parte II,

viste le norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e le sue convenzioni e raccomandazioni sull'amministrazione del lavoro e l'ispezione sul lavoro (convenzioni n. 81 e n. 129), che costituiscono un riferimento internazionale per garantire l'applicazione delle disposizioni legali relative alle condizioni di lavoro e alla tutela dei lavoratori,

vista la convenzione n. 143 dell'OIL sui lavoratori migranti (1975) e le disposizioni complementari dell'OIL sui lavoratori immigrati, che prevedono l'adozione di tutte le misure necessarie e appropriate per eliminare le immigrazioni clandestine aventi l'obiettivo di trovare lavoro e il lavoro illegale degli immigrati, e viste le disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative, civili e penali in materia di lavoro illegale dei lavoratori immigrati,

vista l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso,

viste le convenzioni e raccomandazioni dell'OIL in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1),

viste la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (direttiva quadro) (2) e le relative direttive particolari,

vista la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (3),

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa a un codice di condotta per una più efficace cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri nella lotta contro l'abuso di prestazioni e contributi sociali a livello transnazionale ed il lavoro sommerso, nonché in materia di temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori (4),

vista la direttiva 1999/85/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro (5),

vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (6),

vista la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2007 intitolata «Rafforzare la lotta al lavoro sommerso» (COM(2007)0628),

vista la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2007 sui risultati della consultazione pubblica relativa al Libro verde della Commissione dal titolo «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo» (COM(2007)0627),

visti, la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020) e il suo obiettivo principale, che è quello di aumentare il tasso di occupazione dell'Unione europea al 75 % entro la fine del decennio,

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (7),

vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (8),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (9),

vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 dal titolo «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo» (10),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sull'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori (11),

vista la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sulla responsabilità sociale delle imprese subappaltanti nelle catene di produzione (12),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2013 sulle condizioni di lavoro e le norme sanitarie e di sicurezza in seguito ai recenti incendi di fabbriche e al crollo di un edificio in Bangladesh (13);

visti gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2008-2010) (COM(2007)0803),

vista la raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1995 sull'armonizzazione dei mezzi di lotta contro l'immigrazione clandestina e il lavoro illegale e il miglioramento dei mezzi di controllo previsti a tale scopo (14),

vista la raccomandazione del Consiglio del 27 settembre 1996 sulla lotta contro il lavoro illegale di cittadini di Stati terzi (15),

vista la relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) sulla lotta al lavoro nero nell'Unione europea,

visto lo Speciale Eurobarometro sul lavoro non dichiarato,

visto lo studio «ICENUW — Implementing Cooperation in a European Network against undeclared work» (ICENUW — Attuare una cooperazione per una rete europea contro il lavoro sommerso) (2010),

visto lo studio «CIBELES: Convergence of Inspectorates building a European Level Enforcement System» (CIBELES: Convergenza degli ispettorati per la messa a punto di un sistema di enforcement a livello europeo),

visto lo studio «Indirect measurement methods for undeclared work in the EU» (Metodi di misurazione indiretta del lavoro sommerso nell'Unione europea) (2010),

visto lo studio «Feasibility of establishing a European platform for cooperation between labour inspectorates and other relevant monitoring and enforcement bodies with the aim of preventing and fighting undeclared work» (Fattibilità di una piattaforma europea di cooperazione tra gli ispettorati del lavoro e altri organismi competenti in materia di controllo e applicazione della legge al fine di prevenire e contrastare il lavoro sommerso" (2010, Regioplan),

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 dicembre 2012 nella causa C-577/10, Commissione europea contro Regno del Belgio,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0458/2013),

A.

considerando che le ispezioni sul lavoro svolgono un ruolo essenziale nel tutelare i diritti dei lavoratori, nel garantire salute e sicurezza sul lavoro e negli ambienti di lavoro, nel prevenire le violazioni delle norme sulla protezione del lavoro e nel favorire una crescita economica equa e sociale, contribuendo a far sì che le retribuzioni e i contributi previdenziali siano effettivamente corrisposti e che di conseguenza aumentino il gettito fiscale e le entrate delle casse socio-previdenziali e garantendo nel contempo al lavoratore le opportune coperture previdenziali (assicurazione contro le malattie e gli infortuni e pensioni);

B.

considerando che gli Stati membri utilizzano una serie di modelli per la conduzione delle varie ispezioni specifiche sul luogo lavoro;

C.

considerando la crescente necessità di ispezioni sul lavoro nel contesto del distacco dei lavoratori all'interno dell'Europa;

D.

considerando che le ispezioni sul lavoro sono fondamentali per assicurare che i diritti diventino una realtà mediante la garanzia del rispetto della legge, la conoscenza da parte degli attori dei propri diritti e doveri e la prevenzione di incidenti e abusi;

E.

considerando la necessità di rafforzare le ispezioni sul lavoro nelle PMI e nei piccoli cantieri;

F.

considerando che la responsabilità delle società multinazionali per le condizioni di lavoro, la vita e la salute dei lavoratori che producono beni e prestano servizi, non si ferma alla porta del negozio o ai cancelli della fabbrica e non può essere assicurata unicamente tramite accordi in materia di responsabilità sociale delle imprese (CSR);

G.

considerando che l'esternalizzazione del lavoro attraverso il subappalto e il lavoro temporaneo comportano spesso l'impiego di manodopera meno qualificata e rapporti di lavoro incerti, il che rende più difficile l'identificazione della responsabilità riguardo alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

H.

considerando che il lavoro sommerso ha effetti negativi sulle economie degli Stati membri e sulla sostenibilità finanziaria del modello sociale europeo e mina il finanziamento e la distribuzione delle prestazioni sociali e dei servizi pubblici, condannando gli interessati a una condizione di insicurezza, vulnerabilità e povertà, sia durante l'età lavorativa che in età avanzata;

I.

considerando che gli ispettori del lavoro svolgono una funzione essenziale nella tutela dei diritti dei lavoratori, prevenendo gli abusi e promuovendo lo sviluppo economico e sociale;

J.

considerando che la crisi economica si è tradotta in un aumento del carico di lavoro e in maggiori pressioni sui lavoratori, in particolare per effetto delle modifiche degli orari lavorativi, e che occorre pertanto intensificare gli sforzi di monitoraggio sulle condizioni di lavoro;

K.

considerando che si sviluppano forme sempre nuove di rapporti di lavoro, sempre più difficili da definire con le attuali disposizioni normative;

L.

considerando che i lavoratori irregolarmente assunti risentono di conseguenze negative secondarie — quali la mancanza di accesso alle informazioni, alla medicina del lavoro e alla formazione nonché i condizionamenti psicologici imposti dal timore di essere vittime di incidenti o di essere scoperti, che a loro volta incidono sulla produttività delle aziende e sull'economia nel suo insieme — e di conseguenze a lungo termine, come l'esclusione dal diritto alla pensione di vecchiaia o prestazioni pensionistiche molto basse, che fanno aumentare il rischio di povertà;

M.

considerando che il lavoro sommerso provoca distorsioni di concorrenza nel mercato interno, in quanto crea situazioni di concorrenza sleale nei confronti delle altre imprese;

N.

considerando che il consolidamento di un autentico mercato comune e l'eliminazione di qualsiasi forma di dumping sociale sono strettamente connessi;

O.

considerando che attualmente l'entità del lavoro sommerso nell'UE a 27 è pari al 18,8 % del PIL e in alcuni Stati supera il 30 %;

P.

considerando che il lavoro sommerso è in costante aumento in diversi Stati membri, anche a causa della crisi;

Q.

considerando che le misure in materia di denuncia di irregolarità (whistleblowing) sono necessarie per favorire l'individuazione di abusi e per garantire la protezione degli informatori, e che l'UE e gli Stati membri hanno il dovere di garantire a questi ultimi piena protezione;

R.

considerando che 168 000 cittadini europei muoiono ogni anno in incidenti o per malattie connesse al lavoro e che 7 milioni rimangono feriti a causa di infortuni (16);

S.

considerando che la prevenzione dei rischi è indispensabile per ridurre il tasso di incidenti e malattie professionali e osservando l'impatto positivo di una buona gestione della salute e della sicurezza sul lavoro a livello nazionale ed europeo e per le imprese;

T.

considerando che i sistemi ispettivi denotano in maggiore o minore misura una carenza di risorse finanziarie e umane per l'esecuzione di ispezioni del lavoro efficaci e che si registra di conseguenza una carente pianificazione strategica per quanto riguarda il numero di addetti alle ispezioni nell'UE, con la conseguenza che in molti paesi si osserva una costante diminuzione degli addetti a fronte di una maggiore complessità del lavoro svolto dagli ispettori;

U.

considerando che la frammentazione del mercato del lavoro, associata alla diffusione incontrollata e non regolamentata di determinate forme di lavoro in alcuni Stati membri, sta causando un notevole abbassamento dei livelli salariali, creando quindi una situazione che rischia di aggravare ulteriormente il problema del lavoro sommerso;

V.

considerando che i settori maggiormente interessati dal lavoro sommerso presentano un'elevata intensità di lavoro come l'edilizia, la sicurezza, i servizi domestici e di pulizia, i servizi residenziali di assistenza, e sono caratterizzati da condizioni lavorative e retributive precarie;

W.

considerando che esiste una stretta correlazione tra l'immigrazione irregolare e il lavoro sommerso, poiché le persone che vivono illegalmente in Europa non possono essere regolarmente assunte e non godono pertanto di alcuna tutela;

X.

considerando che i lavoratori che svolgono attività di lavoro sommerso non hanno alcuna assicurazione sociale, sanitaria o contro gli infortuni e sono pertanto maggiormente esposti al rischio di perdite finanziarie personali;

Y.

considerando che per i servizi e i rapporti di lavoro transfrontalieri le ispezioni sul lavoro costituiscono un intervento anch'esso transfrontaliero che rende inadeguato l'accesso ai dati;

Z.

considerando l'attività di lavoro sommerso è sovente non volontaria ma coattiva;

I.     Misure di ispezione a livello nazionale

Principi alla base dell'efficacia delle ispezioni sul lavor o

1.

sottolinea che, anche se le ispezioni sul lavoro rappresentano una funzione di diritto pubblico che deve essere svolta esclusivamente da uffici pubblici e indipendenti, ciò non deve precludere la possibilità che gli ispettori del lavoro siano assistiti da rappresentanti delle parti sociali; ritiene che l'indipendenza dei servizi di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti del datore di lavoro debba essere garantita e che, per quanto riguarda la salute sul lavoro, la sorveglianza, le allerte, la competenza sanitaria e le relative consulenze debbano essere assicurate esclusivamente da professionisti indipendenti del settore sanità e sicurezza; deplora che la gestione dei servizi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro continui a essere affidata, in alcuni Stati membri, alle associazioni dei datori di lavoro; sottolinea che l'ispezione e il monitoraggio della salute occupazionale debbano essere affidati ad addetti indipendenti specializzati in sanità e sicurezza;

2.

sottolinea l'importanza di elaborare piani d'azione nazionali per il rafforzamento dei meccanismi di ispezione del lavoro e per il loro finanziamento a carico dei Fondi strutturali europei al fine di garantire ispezioni efficaci che apportino valore aggiunto a sostegno della coesione sociale e, in generale, del rafforzamento della giustizia sul lavoro;

3.

afferma il ruolo cruciale delle ispezioni sul lavoro nella prevenzione e nel controllo e il loro contributo positivo per il miglioramento delle informazioni e delle competenze all'interno dell'azienda; invita gli Stati membri ad accrescere le risorse umane e finanziarie per le ispezioni sul lavoro e a raggiungere l'obiettivo di un ispettore ogni 10 000 lavoratori, conformemente alle raccomandazioni dell'OIL, nonché a rafforzare le sanzioni nei confronti delle imprese che non rispettano gli obblighi loro incombenti in materia di diritti fondamentali (salari, durata del lavoro e salute e sicurezza sul lavoro); ritiene che tali sanzioni debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive;

4.

sottolinea che tutte le categorie di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi, a prescindere dal loro status, rapporto di lavoro od origine, devono rientrare nella competenza delle autorità di controllo nazionali ed essere assoggettati allo stesso livello di protezione; sottolinea che ogni tentativo di limitare la portata delle ispezioni sul lavoro potrebbe incidere negativamente sulla salute e sicurezza e sui diritti dei dipendenti;

5.

sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo degli ispettorati nazionali del lavoro, di fornire formazione ai loro dirigenti e di coordinarne le competenze al fine di affrontare con successo le nuove sfide in materia di ispezione;

6.

ritiene che le ispezioni sul lavoro possano essere efficacemente attuate solo dotando le autorità di adeguate risorse finanziarie e umane; esprime preoccupazione per la penuria di personale che caratterizza le autorità di controllo degli Stati membri e per la mancanza di formazione permanente soprattutto sulle problematiche europee; invita gli Stati membri a rafforzare i loro sistemi ispettivi, in quanto aspetto essenziale dei piani nazionali volti a far fronte alla crisi economica; osserva che le ispezioni sul lavoro svolgono un ruolo cruciale ai fini della verifica del pieno rispetto della legislazione in vigore nonché per assicurare copertura e protezione soprattutto ai lavoratori vulnerabili;

7.

ricorda la necessità di una formazione comune degli ispettori del lavoro e degli altri soggetti coinvolti onde rafforzare l'efficacia del diritto comunitario in materia di protezione dei lavoratori;

8.

sottolinea che le riforme finanziarie in atto in alcuni Stati membri non devono mai comportare la riduzione delle risorse umane, finanziarie, materiali, tecniche e infrastrutturali degli ispettorati del lavoro;

9.

ricorda che i vincoli giuridici e le rivendicazioni dei lavoratori sembrano essere i due principali fattori che spingono i datori di lavoro ad attuare politiche di prevenzione (17);

10.

è convinto che senza un'adeguata valutazione dei rischi sia impossibile proteggere i lavoratori come i deve; ritiene importante coadiuvare le PMI nel predisporre le rispettive politiche di prevenzione dei rischi; sottolinea il ruolo positivo svolto da semplici iniziative mirate, oltre che gratuite, come l'Online interactive Risk Assessment (OiRA) sviluppato dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA);

11.

ricorda che tutti gli Stati membri hanno firmato e ratificato la convenzione n. 81 dell'OIL sulle ispezioni del lavoro; invita pertanto gli Stati membri ad attuarne i principi;

12.

sottolinea che sono efficaci anche le ispezioni casuali, ripetute e senza preavviso; rileva che le sanzioni per le eventuali infrazioni devono essere talmente dissuasive da non permettere ai datori di lavoro di realizzare utili attraverso l'elusione delle disposizioni fiscali e normative vigenti;

13.

sottolinea che i risultati delle ispezioni devono essere elaborati entro un termine ben definito, onde impedire tempestivamente gli abusi e garantire prontamente la tutela all'interessato;

14.

sottolinea che gli ispettori degli Stati membri devono poter effettuare ispezioni in loco, utilizzare sistemi di controllo intelligenti e collaborare con tutte le autorità interessate; devono inoltre possedere le necessarie competenze ed essere in grado di operare in modo indipendente;

15.

chiede agli Stati membri, in caso di abusi accertati dagli ispettori del lavoro o segnalati a questi ultimi da whistleblowers, di tutelare i lavoratori interessati e gli eventuali informatori coinvolti e di metterli in condizione di far valere i loro diritti senza costi; sottolinea che l'introduzione di misure in tal senso, quali ad esempio il diritto di ricorso diretto o un'azione legale di categoria, rappresentano un'efficace forma di tutela delle persone coinvolte e degli informatori; invita gli Stati membri ad adottare misure per proteggere gli informatori e i loro familiari onde facilitare l'individuazione di abusi; sottolinea l'importanza di tutelare i lavoratori migranti in situazione irregolare e ritiene che ciò debba rappresentare una delle aree problematiche su cui intervenire; rammenta in proposito agli Stati membri la Convenzione OIL sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 1975 (n. 143);

16.

invita gli Stati membri a garantire l'attuazione delle disposizioni di legge con pene commensurate alla gravità del reato e a prevedere sanzioni dissuasive per il mancato rispetto delle condizioni di lavoro; sottolinea che, secondo quanto emerge chiaramente dalle ricerche, il massimo impatto in termini di miglioramento delle condizioni di lavoro si ottiene mediante attività di prevenzione e d'ispezione ben coordinate fin dall'inizio, anche attraverso un'opera di informazione e consulenza al datore di lavoro o la registrazione retroattiva dei lavoratori non dichiarati;

17.

sottolinea che la creazione di una rete fra tutte le amministrazioni previdenziali coinvolte, come fatto dalla belga «Crossroads Bank for Social Security» (18), e la conseguente agevolazione nello scambio di dati tra tutte le autorità interessate rappresentano uno strumento utile per dare rapidamente agli ispettorati nazionali i dati necessari per i controlli;

18.

sottolinea che le ispezioni sul lavoro riguardanti i lavoratori migranti o distaccati provenienti dall'UE e dai paesi terzi presentano particolari problemi; sottolinea che ai fini dell'efficacia delle ispezioni del lavoro è importante che gli ispettori siano sufficientemente a conoscenza delle situazioni ad alto rischio di non conformità; sottolinea che i sistemi elettronici nazionali per la preregistrazione obbligatoria dei lavoratori stranieri da parte dei datori di lavoro potrebbero semplificare notevolmente le ispezioni sul lavoro;

19.

rileva che le parti sociali hanno l'importante funzione di cercare di assicurare, in conformità con le disposizioni e prassi nazionali, l'osservanza delle norme vigenti; invita gli Stati membri ad assicurare il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione e articolazione dei piani ispettivi nazionali e nelle ispezioni stesse;

20.

propugna la creazione di nuovi ispettorati settoriali tripartiti in rappresentanza del governo, dei lavoratori e dei datori di lavoro e chiede che questi siano attivati a titolo di iniziativa pilota negli Stati membri con i livelli più elevati di lavoro sommerso;

21.

osserva che nelle zone rurali viene effettuato un numero più ridotto di ispezioni sul lavoro; invita gli Stati membri a coprire adeguatamente anche le regioni rurali;

22.

rileva che di solito i lavoratori che intrattengono rapporti di lavoro a tempo determinato non beneficiano delle stesse condizioni di lavoro del personale permanente; osserva che per un'efficace controllo dei rapporti di lavoro temporaneo occorre estendere i privilegi degli ispettori al controllo delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo e fare in modo che l'ispezione verta sul rispetto delle tariffe salariali e sull'applicazione del salario minimo, ove imposto dalla legislazione dello Stato membro o dai contratti collettivi nazionali; insiste affinché la prevenzione dei problemi di salute e sicurezza sul lavoro sia oggetto di pari attenzione nel settore privato e in quello pubblico; ricorda il carattere vincolante del principio di non discriminazione; ritiene che i lavoratori temporanei debbano avere la possibilità di conoscere i loro diritti (nel quadro del contratto collettivo di lavoro) mediante uno sportello online o sito Web;

23.

esprime preoccupazione per la situazione dei lavoratori agricoli stagionali, la maggior parte dei quali provengono da paesi terzi; è del parere che le ispezioni sul lavoro in questo settore debbano essere rafforzate; ricorda che l'occupazione del settore è ampiamente caratterizzata da una combinazione di lavoro dichiarato e non dichiarato;

24.

ricorda che se i lavoratori che offrono servizi di assistenza domiciliare spesso lavorano in nero o non beneficiano degli stessi diritti degli altri lavoratori, in molti casi queste situazioni non rientrano fra le competenze degli ispettorati del lavoro nazionali; invita gli Stati membri a ratificare la convenzione n. 189 dell'OIL e, seguendone le disposizioni, a elaborare e attuare misure in materia di ispezioni del lavoro, effettiva applicazione e sanzioni, con particolare attenzione alle speciali caratteristiche del lavoro domestico e conformemente alle leggi e regolamentazioni nazionali; sottolinea la necessità che tali misure, fatto salvo il diritto nazionale, specifichino le condizioni alle quali può essere consentito l'accesso ai locali domestici, nel dovuto rispetto della privacy;

25.

attira l'attenzione sulla situazione particolare dei lavoratori a domicilio e dei telelavoratori che, lavorando a casa o fuori dalla normale sede di attività, possono ugualmente essere vittime di violazioni del diritto del lavoro da parte di imprenditori inadempienti;

26.

sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione al settore dei trasporti che, in ragione del suo carattere «mobile», può creare maggiori difficoltà gli ispettorati; invita questi ultimi a dotarsi di mezzi adeguati per condurre ispezioni efficaci in questo settore;

27.

deplora la situazione problematica causata dall'alto numero di falsi lavoratori autonomi, soprattutto nei settori dell'edilizia e della trasformazione della carne, anche nel quadro del regime applicabile ai lavoratori distaccati; invita gli Stati membri a introdurre misure ispettive adeguate per contrastare il falso lavoro autonomo, ad esempio fissando criteri che consentano di stabilire cosa debba intendersi per «lavoro», in modo che gli ispettori del lavoro possano distinguere i falsi lavoratori autonomi da quelli che operano legittimamente; ritiene che, al fine di evitare tale fenomeno, si debba consentire agli Stati membri di introdurre norme e controlli di più vasta portata;

Lavoro sommerso

28.

invita gli ispettorati del lavoro e le altre competenti amministrazioni nazionali a elaborare un piano di lotta contro il lavoro sommerso che interessi tutte le forme di abuso nel quadro dei rapporti di lavoro subordinati e autonomi; sottolinea che il lavoro sommerso, se non opportunamente affrontato, minaccia di compromettere la capacità dell'UE di raggiungere i suoi obiettivi occupazionali (più posti di lavoro e di migliore qualità) e di rafforzamento della crescita;

29.

esprime grande preoccupazione per l'estrema vulnerabilità dei lavoratori migranti irregolari o non autorizzati, che rischiano di essere sfruttati con lavori non dichiarati di basso livello, bassi salari e orari di lavoro prolungati in ambienti di lavoro non sicuri; sottolinea che la cooperazione tra gli ispettori del lavoro e le autorità preposte all'immigrazione deve limitarsi all'individuazione dei datori di lavoro che compiono abusi e non comportare sanzioni o provvedimenti di espulsione nei confronti dei lavoratori migranti interessati, poiché ciò finirebbe per compromettere gli sforzi volti a contrastare il lavoro sommerso;

30.

è del parere che laddove gli ispettorati nazionali abbiano competenza per i lavoratori immigrati e distaccati, i programmi nazionali di formazione per gli ispettori debbano includere moduli specifici non solo su tali tematiche ma anche sul lavoro sommerso e la tratta di esseri umani, in considerazione della stretta correlazione fra tali problematiche, e prevedere eventualmente moduli linguistici;

31.

ritiene che le sanzioni potranno risultare efficaci solo se ai datori di lavoro verrà preclusa la possibilità di realizzare utili con il lavoro sommerso, in altre parole se le sanzioni faranno rischiar loro di perdere molto di più di quanto costerebbe dichiarare i propri dipendenti;

32.

prende atto che si registra una tendenza all'aumento dei falsi lavoratori autonomi, all'esternalizzazione e al subappalto, e che ciò può dar luogo a un aumento del precariato e a un ulteriore deterioramento dei già bassi livelli di tutela dei lavoratori non dichiarati; è del parere che i sistemi di responsabilità generale dell'appaltatore rappresentino uno strumento efficace per migliorare l'osservanza delle norme del lavoro in tutto il processo produttivo e che sia opportuno considerare l'introduzione di tali sistemi in tutti gli Stati membri, ma riconosce anche l'importanza essenziale dei controlli degli ispettori del lavoro;

Protezione del lavoro — Salute e sicurezza sul lavoro

33.

richiama l'attenzione sul problema dell'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nel caso dei lavoratori impegnati in attività non dichiarate; evidenzia che il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro si applica a qualsiasi lavoratore, subordinato o autonomo, e va reso effettivo grazie a una migliore applicazione della legislazione vigente; suggerisce agli Stati membri di valutare la possibilità di offrire gratuitamente a tutti i lavoratori, una volta l'anno o una volta per contratto, un check-up medico con garanzie di riservatezza per assicurare loro una protezione minima;

34.

sostiene l'inasprimento delle sanzioni a carico delle imprese che non rispettano i loro obblighi riguardo ai diritti fondamentali dei lavoratori e ritiene che il loro effetto deterrente debba essere tale da dissuaderli dal ricercare vantaggi attraverso l'elusione delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro e della salute; invita gli Stati membri a considerare l'opportunità di stabilire sanzioni proporzionate al danno arrecato e di garantire che siano superiori al profitto ottenuto mediante l'elusione;

35.

osserva che la Strategia Europa 2020 richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ritiene che gli ispettori del lavoro debbano essere a conoscenza delle condizioni di lavoro rispettive di donne e uomini;

36.

chiede che le predette sanzioni si applichino anche alle società che iscrivono in una lista nera i lavoratori a causa delle loro attività sindacali o di rappresentanti in materia di salute e sicurezza;

37.

chiede che le competenti amministrazioni nazionali di controllo siano sostenute nell'attuazione di un sistema efficace di tutela del lavoro a livello di azienda, in particolare nelle piccole e medie imprese; sollecita gli Stati membri a provvedere a che le ispezioni siano maggiormente rivolte alla ricerca di soluzioni concrete e attuabili per le carenze individuate nell'ambito della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;

38.

sostiene l'azione positiva svolta dal Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC) nel ravvicinare le culture nazionali e chiede che ne vengano potenziate le risorse e le competenze; auspica il rafforzamento della cooperazione di detto comitato con il comitato consultivo del Lussemburgo; è del parere che il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro della Commissione debba essere regolarmente aggiornato in merito agli sviluppi che si registrano negli Stati membri in materia di ispezioni, salute e sicurezza sul lavoro;

39.

è del parere che gli aspetti relativi a sanità e sicurezza debbano essere considerati anche nella prossima strategia dell'UE sulla sicurezza e salute sul lavoro; chiede che nell'ambito delle ispezioni del lavoro si intensifichino iniziative mirate di prevenzione e di educazione volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini sulle norme e procedure in materia di salute e sicurezza; chiede alla Commissione e agli Stati membri di accelerare l'attuazione del regolamento REACH, in particolare per quanto concerne la sostituzione delle sostanze chimiche che destano maggiori preoccupazioni; ritiene necessario tener conto delle malattie professionali nella definizione dell'ordine di priorità di tali sostanze;

II.     Raccomandazioni programmatiche a livello europeo

Maggiore rapidità ed efficienza nello scambio di informazioni a livello transfrontaliero

40.

ritiene che una buona cooperazione tra le autorità nazionali e le parti sociali sia essenziale per fermare il dumping sociale e garantire una concorrenza leale nel mercato interno; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione intesa a creare una piattaforma europea per gli ispettori del lavoro; invita la Commissione a istituire all'interno di Eurofound (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) una Piattaforma europea per gli ispettori del lavoro sulla questione del lavoro sommerso con il compito — aggiuntivo per l'agenzia — di organizzare il lavoro della Piattaforma e favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche, fornire informazioni aggiornate, obiettive, affidabili e comparate, migliorare la cooperazione transfrontaliera e identificare e monitorare società di comodo e operazioni similari;

41.

invita la Commissione, in cooperazione con le parti sociali e le competenti amministrazioni nazionali e nel rispetto del principio di sussidiarietà, a destinare adeguate risorse umane al monitoraggio dei casi transfrontalieri di abusi in materia di protezione del lavoro e di lavoro sommerso — con compiti comprendenti l'identificazione delle società di comodo e il controllo dei prestatori di servizi transnazionali — e a introdurre a livello UE programmi di specializzazione per gli ispettorati chiamati a rispondere a sfide quali il falso distacco/lavoro autonomo, le nuove forme di elusione normativa e l'organizzazione di controlli transfrontalieri; raccomanda inoltre che gli ispettorati nazionali conducano occasionalmente ispezioni transfrontaliere congiunte, soprattutto nelle zone situate in prossimità dei confini;

42.

invita la Commissione a valutare l'opportunità di introdurre e distribuire una tessera europea di previdenza sociale — o altro analogo documento elettronico europeo — a prova di falsificazione, su cui siano memorizzati tutti i dati necessari per la verifica del rapporto di lavoro del suo titolare, come lo status previdenziale e l'orario di lavoro, e che sia assoggettato a norme rigorose in materia di protezione dei dati, in particolare quando vengono trattati dati personali sensibili ai fini della privacy; sottolinea quindi l'importanza, prima e durante il processo di sviluppo di una tessera di questo tipo, di esaminarne attentamente l'impatto sulla vita privata delle persone;

43.

invita la Commissione a condurre un progetto pilota relativo a un meccanismo europeo di allarme rapido che segnali violazioni del diritto del lavoro e casi di lavoro sommerso ai fini di un rapido scambio di informazioni tra gli Stati membri e che preveda una lista nera, in modo che tali violazioni possano essere represse sul nascere; sottolinea che tale meccanismo potrebbe avere come punto di riferimento il già operante sistema europeo di allarme rapido per la protezione dei consumatori (RAPEX); ribadisce la necessità di una documentazione precisa delle violazioni, attraverso la registrazione sistematica dei risultati delle ispezioni, onde agire in modo mirato contro gli abusi;

44.

è del parere che una maggiore cooperazione e la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri nella lotta contro il lavoro sommerso rappresenti un importante valore aggiunto a livello europeo; sottolinea che in tal modo si sosterrebbero le iniziative legali dell'UE nel campo del lavoro non dichiarato e si migliorerebbe lo scambio delle migliori prassi e il coordinamento tra gli ispettorati del lavoro dei vari paesi;

45.

sottolinea che, in talune situazioni transfrontaliere, i diritti di controllo degli ispettorati del lavoro nazionali presso le società estere sono molto limitati e che ciò mina sia la protezione dei lavoratori sia l'uniformità delle condizioni competitive nel mercato interno; chiede che i documenti informativi relativi al distacco dei dipendenti (come i certificati A1) non siano retroattivi e siano raccolti in un registro elettronico unico europeo complementare agli attuali registri nazionali, da mettere a disposizione delle autorità di tutta l'UE in più lingue onde agevolare il controllo a livello nazionale di tali rapporti di lavoro; considera a tal fine quanto mai importante uno scambio transfrontaliero di informazioni più efficace fra le diverse autorità competenti; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che gli ispettorati del lavoro possano esercitare appieno il diritto di condurre ispezioni non discriminatorie e indipendenti in situazioni transfrontaliere, a prescindere dal luogo in cui è stabilita la società;

46.

rammenta che nel quadro della direttiva di applicazione relativa al distacco dei lavoratori la lunghezza del documento deve essere tale da non ostacolarne la traduzione qualora richiesta nell'ambito di un'ispezione;

Nuove iniziative legislative a livello dell'Unione

47.

sottolinea che le direttive esistenti in ambito socio-previdenziale e occupazionale non pongono adeguatamente l'accento sul ruolo delle ispezioni del lavoro e su una loro migliorata applicazione; ritiene che, laddove necessario, occorra riesaminare e revisionare a fondo le attuali direttive e che l'aspetto dell'enforcement debba essere più validamente accolto nel diritto europeo del lavoro; accoglie con favore, a tal proposito, le norme minime di ispezione proposte dalla Commissione nelle direttive riguardanti determinate categorie di lavoratori; sottolinea la necessità che, in materia di previdenza sociale e di occupazione, il ruolo degli ispettorati del lavoro e delle parti sociali assumano un ruolo tale da garantire una protezione efficace;

48.

invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere l'introduzione volontaria di standard lavorativi più rigorosi da parte delle imprese, con l'adozione di un sistema di «marchi sociali» gratuiti riconosciuti a livello nazionale o europeo;

49.

richiama l'attenzione sul fatto che, in alcuni Stati membri, si lavora prima ancora di compiere i 14 anni; ritiene necessario rafforzare il ruolo degli ispettori del lavoro e le campagne contro il lavoro minorile; esorta la Commissione ad avviare campagne europee di ispezione e controllo specificamente rivolte alle condizioni di lavoro dei giovani, in particolare dei giovani immigrati;

50.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che a tutti i lavoratori siano riconosciuti diritti azionabili ed effettivamente applicabili, come quelli indicati nella proposta di direttiva relativa alle «Misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»;

51.

ritiene importante, in relazione ai lavoratori mobili, che gli ispettorati del lavoro nazionali — ed eventualmente le organizzazioni dei lavoratori — siano in grado di condurre ispezioni in tutti i casi giudicati opportuni; osserva che gli Stati membri devono provvedere ad attivare controlli mirati e meccanismi di monitoraggio sul loro territorio, al fine di controllare e monitorare l'osservanza delle disposizioni e delle norme prescritte dalle direttive in materia;

52.

invita la Commissione a elaborare e fornire agli Stati membri linee guida sulle migliori pratiche e a favorirne la reciproca cooperazione e scambio di informazioni, per consentir loro di esaminare e controllare più efficacemente le attività delle agenzie di lavoro interinale; sottolinea la necessità che gli Stati membri intensifichino la loro azione ispettiva nei confronti di tali agenzie e considerino l'introduzione di misure volte ad assoggettarle ad obblighi di certificazione e di reporting;

53.

chiede alla Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di proporre un libro verde che valorizzi il ruolo degli ispettori del lavoro e definisca norme europee uniformi in materia di ispezioni e di formazione, tenendo conto delle differenze tra i mercati nazionali del lavoro;

54.

invita la Commissione ad esaminare in che modo si possa affrontare meglio i casi di dumping sociale nell'UE e a dotarsi a tal fine di idonei strumenti;

o

o o

55.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

(2)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(3)  GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.

(4)  GU C 125 del 6.5.1999, pag. 1.

(5)  GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34.

(6)  GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.

(7)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 102.

(8)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 1.

(9)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

(10)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 401.

(11)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 452.

(12)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 176.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2013)0230.

(14)  GU C 5 del 10.1.1996, pag. 1.

(15)  GU C 304 del 14.10.1996, pag. 1.

(16)  EU-OSHA.

(17)  EU-OSHA, Esener Survey, 2009.

(18)  http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/41


P7_TA(2014)0013

Partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa (2013/2127(INI))

(2016/C 482/06)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2012 dal titolo «Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario — una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili» (COM(2012)0740),

viste la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2002 dal titolo «Quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti» (COM(2002)0364) e la risoluzione in materia del Parlamento del 5 giugno 2003 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) del 21 ottobre 2010 sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori in Europa (2),

visto lo studio richiesto dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo sulla partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa (3), pubblicato nel settembre 2012,

vista la relazione PEPPER IV sull'analisi comparativa della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili e ai risultati dell'impresa negli Stati membri e nei paesi candidati dell'Unione europea, pubblicata nell'ottobre 2009 dalla Libera Università di Berlino,

vista la relazione PEPPER III sulla promozione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili e ai risultati dell'impresa nei nuovi Stati membri e nei paesi candidati dell'Unione europea, pubblicata nel giugno 2006 dalla Libera Università di Berlino,

vista la relazione PEPPER II della Commissione dell'8 gennaio 1997 dal titolo «Promozione della partecipazione dei dipendenti ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale dell'impresa) negli Stati membri» (COM(1996)0697),

vista la relazione PEPPER I dal titolo «Promozione della partecipazione dei dipendenti agli utili e ai risultati dell'impresa», pubblicata nel marzo 1991 dalla Commissione e dall'Istituto universitario europeo,

visto il progetto pilota della Commissione sulla promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (4),

vista la relazione del 18 dicembre 2003 del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sugli ostacoli transnazionali alla crescita della partecipazione finanziaria dei dipendenti alle imprese transnazionali,

vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012 dal titolo «L'Atto per il mercato unico II — Insieme per una nuova crescita» (COM(2012)0573),

vista la comunicazione della Commissione del 14 marzo 2006 dal titolo «Attuazione del programma comunitario di Lisbona per la crescita e l'occupazione — Il trasferimento di proprietà delle imprese — La continuità grazie a un nuovo avvio» (COM(2006)0117),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 concernente l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni (5),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0465/2013),

A.

considerando che i piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (PFL) possono offrire vantaggi finanziari diretti che vanno oltre i regimi retributivi di base concordati, attraverso:

la condivisione della proprietà, che offre ai lavoratori dipendenti il diritto di godere dei benefici derivanti dal successo dell'impresa, condividendo al contempo le responsabilità e i rischi connessi alle decisioni strategiche;

la condivisione degli utili, sotto forma di denaro, azioni o benefici, che può costituire una ricompensa per il successo o prestazioni eccezionali, integrare i redditi dei lavoratori e accrescere il loro potere di acquisto, con un possibile impatto economico diretto positivo sull'economia locale;

B.

considerando che i dipendenti sono esposti a un duplice rischio quando il datore di lavoro si trova in una situazione di crisi: da un lato, il rischio di perdere il lavoro e il reddito e, dall'altro, il rischio di perdere il capitale investito nell'azienda;

C.

considerando che esistono tre modelli principali di PFL tra cui un'impresa può scegliere: partecipazione agli utili (mediante pagamenti in contante, differita o su base azionaria), partecipazione individuale del dipendente al capitale dell'azienda (azioni dei lavoratori e diritti d'opzione destinati ai dipendenti) e piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti (ESOP); che la PFL può assumere la forma di azioni o di contanti;

D.

considerando che il modello di PFL più adeguato dipende spesso dalle dimensioni e dallo stato dell'azienda, in particolare se è quotata in borsa o meno;

E.

considerando che la PFL, in particolare quando assume la forma di un piano di partecipazione finanziaria dei dipendenti o di partecipazione frazionata, può svolgere la funzione di ammortizzatore, consentendo la gestione fiduciaria da parte di terzi di bonus o altre forme di retribuzione supplementare o premi, ripartendo il rischio di investimento tra i principali azionisti della società e garantendo che i dipendenti dispongano di un portafoglio azionario di risparmi;

F.

considerando che la partecipazione finanziaria dei dipendenti nella loro impresa comprende una serie di potenziali rischi per i lavoratori; che la partecipazione finanziaria non dovrebbe essere utilizzata per evitare il rispetto del diritto del lavoro, né quale strumento per indebolire i diritti sociali e in materia di lavoro acquisiti o per esercitare pressione allo scopo di accrescere la flessibilità del mercato del lavoro;

G.

considerando che se i dipendenti ottengono dai proprietari il diritto di esercitare la priorità nelle operazioni di rilevamento dell'impresa e sono quindi in grado di rilevare le imprese in difficoltà finanziaria, essi possono tentare di salvaguardare i propri posti di lavoro, e ciò potrebbe ridurre l'incertezza in merito alla continuità della loro occupazione in caso di eventuali offerte di acquisizione da parte di altre imprese; che la partecipazione finanziaria dei dipendenti potrebbe affrontare i problemi legati alla successione d'impresa, poiché spesso, quando la successione non è possibile, si procede alla chiusura dell'impresa o alla sua vendita ai fini di un'eventuale ristrutturazione o chiusura; che tale opzione può rivelarsi utile soprattutto per le PMI e le microimprese al fine di garantire il mantenimento di operazioni commerciali sostenibili; che tali vantaggi possono essere assicurati solo congiuntamente alla partecipazione dei lavoratori;

H.

considerando che un piano di partecipazione finanziaria dei dipendenti costituisce un efficace modello di rilevamento dell'impresa da parte dei dipendenti per le aziende non quotate in borsa qualora si ricorra a un soggetto intermedio per acquisire le quote per conto dei dipendenti; che i dipendenti non sono esposti a rischi aggiuntivi dal momento che l'acquisizione è finanziata mediante la partecipazione agli utili, o un prestito ripagato dalla partecipazione agli utili, che si aggiunge agli stipendi dei dipendenti;

I.

considerando che il modello delle sociedades laborales spagnole costituisce un esempio delle migliori prassi relative a un piano di partecipazione finanziaria dei dipendenti per le microimprese; che ciò consente altresì ai disoccupati di scegliere se ricevere l'indennità di disoccupazione come somma forfettaria al fine di avviare una nuova azienda o di ricapitalizzarne una esistente;

J.

considerando che la PFL limita la visione a breve termine, promuove la sostenibilità e i processi decisionali strategici a lungo termine da parte dei dirigenti e può accrescere l'interesse dei dipendenti ad impegnarsi a lungo termine e a ricercare soluzioni innovative nel processo produttivo; che la PFL può in tal modo contribuire alla stabilità, allo sviluppo e alla crescita riducendo al contempo il rischio di un'espansione eccessiva con successiva perdita di posti di lavoro; che tali effetti possono essere accresciuti attraverso istituzioni solide e funzionanti per la partecipazione dei lavoratori;

K.

considerando che i piani di partecipazione finanziaria incentivano a investire nella formazione, poiché aumentano la probabilità che le imprese mantengano i lavoratori qualificati a lungo termine;

L.

considerando che la partecipazione finanziaria dei lavoratori agli utili dell'impresa e, ove opportuno, la partecipazione associata dei lavoratori al processo decisionale, possono contribuire al miglioramento della soddisfazione professionale dei lavoratori nonché del rendimento e della motivazione generali; che essa può altresì incoraggiare i dipendenti a sviluppare un senso di proprietà e a comprendere meglio la loro impresa, nonché aumentare il rispetto reciproco tra i datori di lavoro e i dipendenti;

M.

considerando che incoraggiando i dipendenti a sviluppare un senso di proprietà e di responsabilità si aumentano anche il senso di inclusione e la probabilità che i datori di lavoro si impegnino al loro fianco e comprendano le loro preoccupazioni, i loro punti di vista e le loro idee;

N.

considerando che l'istituzione delle PFL può contribuire ad aumentare la produttività, migliorare l'efficienza, sostenere l'allineamento degli interessi dei dipendenti e degli azionisti nonché ad attrarre e trattenere lavoratori di fondamentale importanza;

O.

considerando che la partecipazione dei dipendenti alla gestione attraverso i diritti di voto, il diritto a presenziare o altre forme di governance può migliorare la gestione e il flusso di informazioni nonché aiutare i dipendenti a comprendere meglio la situazione quando la loro impresa attraversa delle difficoltà e ad ottenere delle ricompense quando l'impresa è in una fase positiva;

P.

considerando che nei modelli di PFL che ricorrono a un soggetto intermedio, tale soggetto può esercitare il diritto di voto o altre forme di governance per conto dei dipendenti garantendo loro la rappresentanza collettiva;

Q.

considerando che i piani di PFL possono svolgere un ruolo significativo nel coinvolgere ulteriormente i lavoratori nei processi di informazione, consultazione e decisionali durante le ristrutturazioni;

R.

considerando che la PFL è condizionata dalle norme fiscali nazionali e che non è opportuno sviluppare a livello di Unione un unico modello globale di PFL valido in tutte le situazioni; che la PFL deve essere frutto di una scelta attenta da parte della singola impresa e dei suoi lavoratori, che tenga in debita considerazione il più ampio contesto nazionale e settoriale; che un insieme di orientamenti di base potrebbe garantire la fiducia del pubblico e fare in modo che la PFL consegua i suoi obiettivi;

S.

considerando che la PFL potrebbe non essere adatta a tutte le aziende o a tutti i dipendenti e che pertanto deve essere prestata particolare attenzione prima di adottare un simile sistema;

Ostacoli alla diffusione della PFL nell'Unione

1.

invita gli Stati membri a considerare gli ostacoli transnazionali cui si trovano di fronte sia le imprese che offrono piani di partecipazione ai dipendenti in vari Stati membri sia i dipendenti, per i quali la doppia imposizione fiscale può rappresentare una violazione del diritto alla libera circolazione;

2.

evidenzia le differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda i contributi previdenziali obbligatori sui redditi derivanti da partecipazione finanziaria;

3.

sottolinea che in alcuni casi potrebbe essere vantaggioso realizzare un graduale ravvicinamento dei piani di partecipazione finanziaria esistenti e delle relative normative nazionali, in modo tale che i datori di lavoro possano in futuro istituire piani identici o simili in tutti gli Stati membri nei quali hanno dipendenti;

4.

insiste sul fatto che la carenza di informazioni relative ai piani di partecipazione finanziaria esistenti potrebbe essere compensata da una maggiore disponibilità di informazioni comparabili a livello internazionale, misura che ridurrebbe i costi sia per le grandi imprese che per le PMI, consentendo loro di offrire piani di partecipazione dei lavoratori dipendenti che ne soddisfino le specifiche esigenze;

5.

sottolinea la carenza di misure legislative nazionali che favoriscano lo sviluppo di piani di PFL; rileva, a tale proposito, le differenze esistenti tra i paesi dell'UE-15 (6) e dell'UE-13 (7) riguardo ai livelli di adesione ai piani di PFL; riconosce il nesso esistente tra l'introduzione di misure legislative a livello nazionale a favore dei piani di PFL e il numero di dipendenti che aderiscono a tali piani (8);

Questioni fiscali

6.

sottolinea che è necessaria maggiore trasparenza nei piani nazionali di partecipazione finanziaria dei dipendenti e in particolare nel calcolo della pressione fiscale effettiva all'interno dell'UE-28, al fine di impedire la doppia imposizione e la discriminazione;

7.

rileva che un quadro per un modello europeo di partecipazione finanziaria dei dipendenti non dovrebbe sovrapporsi alle normative fiscali nazionali;

8.

invita gli Stati membri a fornire incentivi fiscali, conformemente ai principi delle migliori prassi, all'atto di promuovere i piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti;

9.

osserva che degli incentivi fiscali accuratamente mirati potrebbero accrescere la partecipazione finanziaria dei dipendenti in diversi Stati membri e addirittura favorire la crescita economica;

10.

reputa pertanto opportuno che la Commissione presenti degli orientamenti relativi alla tassazione della partecipazione finanziaria dei dipendenti;

Raccomandazioni

11.

invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione misure adeguate per incoraggiare le imprese, su base volontaria, a sviluppare e offrire piani di PFL che siano aperti a tutti i dipendenti senza discriminazioni, tenendo conto della specifica situazione delle PMI e delle microimprese; invita gli Stati membri a intensificare gli scambi di buone prassi in tale ambito;

12.

è dell'avviso che la partecipazione finanziaria dei dipendenti possa anche rappresentare una forma premiale del dipendente, tramite quote di capitale sociale o specifiche obbligazioni, a seconda del prodotto finanziario utilizzato e del tipo di compagnia in questione;

13.

ritiene che qualunque misura riguardante la partecipazione finanziaria dei dipendenti ai redditi d'azienda dovrebbe essere sostenibile nel lungo periodo e basata sui principi di partecipazione volontaria, uguaglianza tra i lavoratori e diligenza dovuta, specialmente per le PMI; sottolinea che, nonostante l'Unione europea abbia riconosciuto l'utilità dei piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti, tale ambito non rientra nelle sue competenze;

14.

invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere maggiormente le parti sociali, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, le organizzazioni per la partecipazione finanziaria dei dipendenti e i soggetti interessati nel dialogo tra i responsabili politici, i datori di lavoro e i rappresentati dei lavoratori, ai rispettivi livelli e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nella negoziazione collettiva, affinché gli esempi di buone prassi esistenti possano essere tenuti in considerazione per elaborare politiche tese ad agevolare la realizzazione della PFL da parte delle imprese;

15.

attende i risultati del progetto pilota, in particolare lo sviluppo di un centro virtuale per le PFL e del calcolatore dell'aliquota d'imposta effettiva CETREPS; chiede alla Commissione di fornire agli Stati membri idee sui meccanismi di partecipazione alla luce di tale progetto pilota;

16.

guarda con interesse a un potenziale 29o piano di partecipazione quale quadro giuridico unico e facoltativo, aperto ai datori di lavoro di tutta l'Unione, che rispetti gli ambiti di competenza degli Stati membri in materia di diritto fiscale e del lavoro e comprenda i seguenti aspetti:

a)

un insieme di modelli di sostegno semplici, elementari e di base elaborati secondo esempi di migliori prassi per aziende di ogni tipo e dimensione;

b)

un approccio basato sul mercato secondo il quale il regime unico è utilizzato soltanto dalle imprese che lo reputano utile;

c)

il riconoscimento delle differenze nella cultura giuridica degli Stati membri ottenuto permettendo che i regimi nazionali continuino a esistere in parallelo;

d)

il miglioramento della trasparenza e dell'accesso alle informazioni per agevolare la stessa attuazione in diversi Stati membri;

e)

l'applicabilità a livello nazionale e/o dell'Unione, a seconda dei casi, senza che vi sia una limitazione alle imprese transfrontaliere, tenendo in considerazione le questioni fiscali e i rischi finanziari per i dipendenti (9);

17.

ritiene che la valutazione d'impatto di un 29o piano contribuirebbe a esaminare i possibili modi per creare condizioni di parità e impedire che l'internazionalizzazione delle imprese sia ostacolata;

18.

osserva che la partecipazione finanziaria dei dipendenti promuove la tanto necessaria coesione sociale e costituisce un'importante integrazione del governo societario sostenibile; sottolinea, tuttavia, che è necessario essere cauti nella promozione dei piani di partecipazione finanziaria al fine di evitare che i salari siano sostituiti da sistemi di partecipazione agli utili;

19.

chiede pertanto alla Commissione e ai pertinenti soggetti interessati di continuare a sostenere l'adesione all'approccio modulare;

20.

esorta la Commissione a presentare una valutazione d'impatto indipendente di tale «29o piano» per la PFL e propone l'inclusione di informazioni in merito nella relazione intermedia della Commissione;

21.

invita la Commissione, in seguito alla pubblicazione della valutazione d'impatto indipendente e in collaborazione con le organizzazioni per la partecipazione finanziaria dei dipendenti, gli Stati membri e, ove opportuno, le parti sociali, a prendere in considerazione lo sviluppo di un insieme di orientamenti di base per la riuscita dei piani di PFL, che includa i seguenti elementi:

a)

orientamento agli obiettivi: le imprese dovrebbero fissare gli obiettivi del piano di PFL al fine di selezionare il modello più adatto a loro e avere maggiori possibilità di conseguire il risultato desiderato; prima dell'introduzione è opportuno che i piani di PFL siano oggetto di consultazione da parte dei lavoratori o dei loro rappresentanti; gli accordi collettivi non devono essere compromessi da accordi sui piani di PFL;

b)

flessibilità nel funzionamento e carattere volontario: la PFL opera diversamente nei vari settori, nelle imprese di diverse dimensioni e tipo nonché nei diversi Stati membri; la decisione di sviluppare e attuare un piano di PFL dovrebbe pertanto essere adottata a livello di impresa, in funzione del diritto e delle prassi nazionali vigenti e tenendo conto della situazione finanziaria dell'impresa;

c)

carattere supplementare/complementare rispetto alla remunerazione contrattuale: qualsiasi modello di PFL dovrebbe aggiungersi alla retribuzione di base e ai diritti contrattuali del lavoratore, non sostituirsi ad essi;

d)

adesione volontaria per i dipendenti: la PFL è uno strumento che offre ai lavoratori una scelta su come trarre beneficio da un rapporto finanziario più stretto con il datore di lavoro; sia l'adesione che la dissociazione dovrebbero essere facoltative per il singolo lavoratore, ma la PFL deve essere comunque a disposizione dell'intera forza lavoro dell'impresa, compresi i lavoratori a tempo parziale, senza discriminazioni, allo scopo di conseguire una reale inclusione;

e)

negoziazione delle parti sociali: laddove le prassi e gli usi nazionali includano le parti sociali a livello aziendale, i piani di PFL dovrebbero essere negoziati dalle parti sociali pertinenti a livello locale, stabilimento per stabilimento, o a livello di azienda per rispondere alle specifiche condizioni e circostanze dell'impresa e della sua forza lavoro; tali piani non dovrebbero discriminare i lavoratori sulla base dell'appartenenza al sindacato o per le ragioni di cui all'articolo 10 TFUE;

f)

informazioni chiare: è necessario che ai dipendenti siano fornite simili informazioni relative ai rischi e ai diritti annessi all'adesione a un piano di PFL, compreso qualsiasi periodo di acquisizione: la decisione di aderire a un piano di PFL dovrebbe basarsi sul consenso informato del dipendente, in piena consapevolezza dei propri diritti, degli obblighi e dei rischi sottostanti nonché degli effetti fiscali all'atto dell'adesione e delle condizioni che si applicheranno quando lascerà l'impresa o il piano, quali che siano le circostanze;

g)

coinvolgimento nella governance: a seconda del piano, un datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore o i lavoratori a partecipare direttamente alla governance dell'impresa; in tale eventualità i diritti e le responsabilità dovrebbero essere definiti con chiarezza e congiuntamente;

h)

se la condivisione della proprietà è il modello concordato, è preferibile la proprietà condivisa delle quote, ad esempio in un fondo; in tale modello, le quote devono essere assegnate in modo tale da non accrescere le differenze di retribuzione esistenti;

i)

l'urgente necessità di proteggere attraverso un'assicurazione la partecipazione finanziaria dei dipendenti in caso di fallimento dell'impresa;

j)

la necessità di tenere sempre in considerazione l'impatto sulla parità di genere all'atto di concordare piani di PFL;

k)

trasparenza: le informazioni sulla situazione economica dell'azienda interessata e le informazioni sui rischi correlati devono essere sempre a disposizione dei lavoratori interessati;

22.

ricorda che, come indicato nel periodo precedente la crisi finanziaria, le politiche retributive che incoraggiano comportamenti eccessivamente rischiosi da parte dei dipendenti possono compromettere la gestione sana ed efficace degli enti creditizi, dei fondi d'investimento e di altre imprese nel settore finanziario;

23.

incoraggia le parti sociali a continuare a collaborare per sviluppare nuove opportunità e innovazioni per le PFL ai livelli pertinenti;

24.

ritiene che, per promuovere la partecipazione finanziaria allo scopo di creare una nuova forma di finanziamento della compagnia e permettere ai dipendenti di legarsi maggiormente all'azienda che li occupa, sia opportuno concedere ai datori di lavoro la possibilità di proporre ai dipendenti forme di sottoscrizione di capitale sociale oppure di titoli di credito specificatamente emessi (bond); reputa che le sottoscrizioni del finanziamento debbano essere volontariamente eseguite dai dipendenti, agendo in forma singola o associata, così come dall'azienda;

25.

riconosce che la successione d'impresa, i finanziamenti supplementari, il mantenimento del personale e altri problemi tipici delle PMI possono essere attenuati grazie ai piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti; è del parere che i piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti nelle piccole imprese e nelle microimprese possano essere combinati con misure concernenti il mercato del lavoro, come i sussidi di disoccupazione, contribuendo in tal modo alla riassunzione dei disoccupati;

26.

rileva che vi è una mancanza di informazioni e di conoscenze in relazione ai possibili piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti, soprattutto tra le PMI; invita, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri a provvedere a una migliore organizzazione delle campagne di informazione e a promuovere la trasferibilità transfrontaliera delle migliori prassi tra gli Stati membri;

27.

incoraggia gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni per la partecipazione finanziaria dei dipendenti e la Commissione, a utilizzare i singoli portali informativi (sportelli unici) esistenti a disposizione dei datori di lavoro e dei dipendenti o a svilupparne di nuovi, al fine di spiegare i vantaggi, i benefici e i rischi della PFL, gli incentivi nazionali disponibili e i diversi modelli esistenti, onde consentire ai lavoratori e ai datori di lavoro di formulare un giudizio informato in merito ai piani di PFL e di individuare la migliore opzione per gli accordi a livello di azienda, nonché valutare meglio le opzioni di cui dispongono e le sfide dell'adesione a tali piani; ritiene opportuno che tali singoli portali informativi siano collegati o inclusi negli organi o autorità competenti esistenti a livello nazionale;

o

o o

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 429.

(2)  GU C 51 del 17.2.2011, pag. 1.

(3)  IP/A/EMPL/ST/2011-02 — PE 475.098.

(4)  MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2013)0005.

(6)  Stati membri che hanno aderito all'Unione prima del 1995.

(7)  Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo del 1995.

(8)  «Partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa» (PE 475.098), pag. 36.

(9)  «Partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa» (PE 475.098), pag. 16.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/48


P7_TA(2014)0014

Protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi (2013/2111(INI))

(2016/C 482/07)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 9, 53 e 151-157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 5, 15, 16, 27, 31, 34 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 e 23 della Carta sociale europea (riveduta),

vista la convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 102/1952 sulle norme minime di sicurezza sociale,

vista la convenzione dell'OIL n. 117/1962 concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale,

viste le convenzioni dell'OIL n. 121/1964 sulle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali, n. 128/1967 sulle prestazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, n. 130/1969 sull'assistenza medica e le prestazioni pecuniarie in caso di malattia, n. 168/1988 sulla promozione dell'occupazione e la protezione contro la disoccupazione, e n. 183/2000 sulla protezione della maternità (riveduta),

vista la raccomandazione dell'OIL del 2012 sui sistemi nazionali di protezione sociale di base,

visto il rapporto dell'OIL sulla sicurezza sociale nel mondo (2010/11) dal titolo «Garantire una copertura sociale in tempo di crisi e oltre» (1),

visto il rapporto dell'OIL del novembre 2003 dal titolo «Social protection: A life cycle continuum investment for social justice, poverty reduction and development» (2),

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3),

vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE (4),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (5),

vista la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (6),

vista la raccomandazione 92/442/CEE del Consiglio del 27 luglio 1992 relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale (7),

viste le conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 1999 sul rafforzamento della cooperazione per modernizzare e migliorare la protezione sociale (8),

vista la relazione, del 10 febbraio 2011, del Comitato per la protezione sociale intitolata «Valutazione del CPS sulla dimensione sociale della strategia Europa 2020» (9),

vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2012 dal titolo «Libro bianco — Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili» (COM(2012)0055),

vista la relazione della Commissione dell'8 gennaio 2013 su «Employment and Social Developments in Europe 2012» (10),

vista la comunicazione della Commissione del 20 agosto 2012 dal titolo «La protezione sociale nella cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea» (COM(2012)0446),

visto il Libro verde della Commissione, del 22 novembre 2006, dal titolo «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo» (COM(2006)0708),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 aprile 2010 sul tema «Nuove tendenze del lavoro autonomo: il caso specifico del lavoro autonomo economicamente dipendente» (11),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 marzo 2013 sul tema «Abuso della qualifica di lavoratore autonomo» (12),

viste la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2008, relativa alla raccomandazione della Commissione sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (COM(2008)0639), e la sua risoluzione del 6 maggio 2009, sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (13),

viste la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2009 (COM(2009)0545) e la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche per un'economia in ripresa (14),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sui contratti atipici, i percorsi professionali garantiti, la flessicurezza e le nuove forme di dialogo sociale (15),

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sulla protezione sociale e l'inclusione sociale (16),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa (17),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulla lotta alla disoccupazione giovanile: possibili vie d'uscita (18),

vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (19),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (20),

vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 dal titolo «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo» (21),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul futuro dei servizi sociali di interesse generale (22),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale (23),

vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 su un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sostenibili e sicure (24),

vista la sua risoluzione, del 12 giugno 2013, sulla comunicazione della Commissione «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» (25),

visto lo studio intitolato «Social protection rights of economically dependent self-employed workers», della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, del maggio 2013 (26),

vista la relazione specifica 2013 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) dal titolo «Self-employed or not self-employed? Working conditions of 'economically dependent workers» (27),

vista la relazione di Eurofound del 2 marzo 2009 dal titolo «Self-employed workers: industrial relations and working conditions» (28),

vista la relazione comparativa di Eurofound di aprile 2013 dal titolo «Social partners' involvement in unemployment benefit regimes in Europe» (29),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0459/2013),

A.

considerando che l'accesso alla sicurezza sociale è un diritto fondamentale che, conformemente al diritto dell'UE, alle leggi e prassi nazionali, è parte integrante del modello sociale europeo; che l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato raccomandazioni sui sistemi nazionali di sicurezza sociale di base, allo scopo di garantire il diritto fondamentale di ognuno alla sicurezza sociale e a un decoroso livello di vita;

B.

considerando che la sicurezza sociale è una competenza nazionale, coordinata a livello UE;

C.

considerando che la protezione sociale agevola l'adeguamento all'evoluzione del mercato del lavoro, lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, garantisce l'integrazione nel mercato del lavoro e investe nelle risorse umane; che la sicurezza sociale funge da fattore di stabilizzazione dell'economia ed è un fattore anticiclico grazie al quale la domanda e i consumi interni aumentano;

D.

considerando che, per affrontare la crisi, alcuni Stati membri hanno ridotto fortemente le proprie finanze pubbliche nel momento esatto in cui, a causa dell'aumento del numero di disoccupati, è cresciuta la domanda di protezione sociale; che i bilanci nazionali assegnati alla sicurezza sociale hanno dovuto subire ulteriori difficoltà a causa della diminuzione dei contributi dovuti alla perdita in massa di posti di lavoro o alla riduzione dei salari, mettendo così realmente a repentaglio il modello sociale europeo;

E.

considerando che la copertura della protezione sociale in alcuni Stati membri è inadeguata e potrebbe essere migliorata; che esistono ancora casi di abuso a danno dei lavoratori vulnerabili nell'UE;

F.

considerando che la maggior parte dei modelli tradizionali di protezione sociale, in particolare i sistemi di sicurezza sociale e del diritto del lavoro, sono concepiti per garantire i diritti sociali e del lavoro dei lavoratori dipendenti, per cui vi è il rischio che con il cambiamento della natura dell'impiego e con l'aumento del numero dei lavoratori autonomi, le nuove categorie di lavoratori possano beneficiare di una minore protezione sociale;

G.

considerando che le donne che scelgono di diventare imprenditrici adducono, in misura maggiore rispetto agli uomini, come motivazione principale alla base della loro decisione un migliore equilibrio tra vita professionale e privata e/o la necessità economica;

H.

considerando che le lavoratrici autonome sono una minoranza tra i lavoratori autonomi, ma hanno maggiore probabilità di piombare nella povertà;

I.

considerando che la mancanza di accesso dei lavoratori autonomi a diritti pensionistici, congedi di malattia, ferie retribuite e altre forme di sicurezza sociale adeguati acuisce il divario retributivo di genere delle lavoratrici autonome, in particolare dopo il pensionamento;

J.

considerando che un numero crescente di lavoratori autonomi o di lavoratori con scarso lavoro o lavoro remunerato a livelli molto bassi, in particolare le donne, si trovano al di sotto della soglia della povertà, ma non figurano ufficialmente come disoccupati;

K.

considerando che potrebbe utile stabilire una chiara definizione del lavoro autonomo fittizio e prevenire eventuali abusi in modo da evitare violazioni dei diritti sociali dei lavoratori, distorsioni della concorrenza e il rischio di dumping sociale;

L.

considerando che il lavoro autonomo fittizio costituisce sostanzialmente una forma di parziale evasione contributiva di difficile individuazione che mina la sostenibilità e l'adeguatezza dei regimi pensionistici, sottraendo loro risorse fondamentali;

M.

considerando che il livello particolarmente alto di disoccupazione in molti Stati membri, accompagnato dalla pressione costante a ridurre i costi (unitari) del lavoro sta portando a tendenze e pratiche nel mercato del lavoro nazionale che incoraggiano l'ulteriore sviluppo e crescita del lavoro autonomo fittizio;

N.

considerando che le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi che non sono economicamente indipendenti non sono radicalmente diverse da quella dei lavoratori dipendenti, per cui i loro diritti alla sicurezza sociale e al lavoro dovrebbero essere più simili, ove opportuno, a quelli di questi ultimi;

O.

considerando che mancano informazioni e dati affidabili, accurati e raffrontabili sulla situazione, sulle condizioni lavorative e sui regimi di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi che intendono conciliare lavoro e attività di assistenza;

P.

considerando che nel 2012 il lavoro autonomo rappresentava oltre il 15 % dell'occupazione totale dell'UE che però non è, in molti casi, l'opzione preferita dagli interessati, ma piuttosto una necessità dovuta alla mancanza di altre opportunità lavorative o di regimi lavorativi sufficientemente flessibili che permettano di conciliare lavoro e attività di assistenza; che, in molti Stati membri, per i lavoratori autonomi è difficile maturare diritti pensionistici sufficienti, il che incrementa il rischio futuro di povertà degli interessati; che i lavoratori autonomi economicamente dipendenti raramente sono organizzati in sindacati o da essi rappresentati, nonostante la maggiore probabilità di essere oggetto di abusi in relazione all'orario di lavoro o di altro tipo;

Sicurezza sociale per tutti

1.

sottolinea la necessità di sviluppare e ammodernare costantemente i sistemi di protezione sociale a livello di Stati membri per garantire una protezione sociale solida, sostenibile e adeguata per tutti, fondata sui principi dell'accesso universale e della non discriminazione nonché sulla capacità di reagire in modo flessibile all'evoluzione demografica e agli sviluppi del mercato del lavoro;

2.

invita gli Stati membri a garantire un finanziamento responsabile e sostenibile dei sistemi di sicurezza sociale, soprattutto in periodi di crisi economica, a sviluppare il braccio preventivo dei sistemi di sicurezza sociale e a porre un maggiore accento sull'attivazione di misure, senza dimenticare che uno degli aspetti più importanti degli investimenti sociali consiste nel fatto che essi permettono di conciliare gli obiettivi sociali ed economici e, a lungo termine, possono contribuire al mantenimento e allo sviluppo dell'economia; ritiene a tal proposito che gli investimenti sociali debbano essere considerati come tali, cioè investimenti e non spese;

3.

richiama l'attenzione sul fatto che in alcuni Stati membri l'invecchiamento della popolazione, la bassa natalità e i mutamenti dei mercati del lavoro potrebbero rafforzare l'esigenza di riformare i regimi di sicurezza sociale, comprese le pensioni, al fine di garantirne la sostenibilità; sottolinea che le donne interrompono la carriera e occupano posti di lavoro a tempo parziale con maggior frequenza rispetto agli uomini, per prendersi cura dei figli e di altri familiari a carico, il che può avere un impatto negativo sulle loro pensioni, esponendole a un maggior rischio di povertà; invita a tal proposito gli Stati membri a considerare questi periodi di interruzione della carriera come periodi assicurati ai fini della definizione e del calcolo dei diritti pensionistici; sottolinea che le riforme dovrebbero coinvolgere le parti sociali, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, nonché le parti interessate ed essere adeguatamente diffuse presso i cittadini;

4.

invita gli Stati membri ad assicurare una protezione sociale di base che garantisca un reddito decoroso stabilito da ciascun paese e l'accesso a benefici sociali di base, soprattutto in caso di malattia, disoccupazione, maternità, disabilità, pensionamento, ecc., al fine di combattere contro la povertà e l'esclusione sociale negli Stati membri; incoraggia inoltre gli Stati membri a elaborare strategie di sviluppo della sicurezza sociale in linea con le proposte dell'OIL;

5.

evidenzia che un'effettiva protezione sociale di qualità sufficientemente elevata dovrebbe basarsi su misure che favoriscano la partecipazione al lavoro, contribuiscano al miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro e incrementino la produttività, che costituisce un considerevole vantaggio concorrenziale; sottolinea che la riduzione del livello di protezione sociale non dovrebbe essere considerata una soluzione che spiana la strada all'incremento dei livelli occupazionali;

6.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti i lavoratori e i lavoratori autonomi abbiano accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, ridistribuendo gli attuali finanziamenti nazionali e UE riservati esclusivamente ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, a prescindere dal tipo di contratto;

7.

invita gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per attuare riforme e misure strutturali al fine di creare posti di lavoro per i giovani e provvedere affinché i giovani lavoratori non siano discriminati limitandone i diritti alla sicurezza sociale; invita inoltre gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, ad assicurare una protezione sociale adeguata ai giovani che partecipano a programmi di tirocinio o apprendistato, volti a fornire loro esperienza professionale;

8.

sottolinea che gli anziani non rappresentano un onere bensì, grazie alla loro esperienza e al loro sapere, una risorsa per l'economia e la società; suggerisce che, nel quadro della solidarietà tra le generazioni, i lavoratori ultrasessantenni siano incentivati a continuare a rendersi disponibili sul mercato del lavoro, al fine di trasmettere le loro conoscenze ed esperienze alle generazioni successive;

9.

invita gli Stati membri ad assicurare la disponibilità di strutture di assistenza all'infanzia ed educative a prezzi accessibili e a garantire l'accesso dei lavoratori autonomi ai servizi pubblici e agli opportuni benefici sociali o fiscali nel settore all'assistenza all'infanzia;

10.

invita gli Stati membri ad agevolare la possibilità che tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi nonché i coniugi o i membri di un'unione di fatto che partecipano alle loro attività, coniughino responsabilità di lavoro e assistenza, anche accelerando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, e assicurando flessibilità ai lavoratori, su loro richiesta, in materia di orari di lavoro, telelavoro e lavoro a tempo parziale, al fine di assistere i minori e le persone a carico;

11.

evidenzia la necessità di fornire opportunità di aggiornamento e riqualificazione ai dipendenti, ai lavoratori autonomi e a chi passa dal lavoro dipendente a quello autonomo; invita a tal proposito gli Stati membri a eliminare gli ostacoli all'aggiornamento e alla riqualificazione e a promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutti;

12.

invita gli Stati membri a promuovere e agevolare l'auto-organizzazione dei lavoratori autonomi, in particolare le donne, al fine di aumentare la capacità di difendere i propri interessi collettivi;

13.

invita gli Stati membri a garantire un'adeguata sicurezza sociale alle categorie più vulnerabili: i disoccupati, i disabili, le famiglie monoparentali, le famiglie giovani, i giovani, gli anziani e i pensionati; invita inoltre gli Stati membri a promuovere una maggiore accessibilità dei servizi sociali per tutti membri delle categorie più vulnerabili e per le persone che necessitano di cure a lungo termine, in particolare nelle zone rurali e nelle regioni svantaggiate;

14.

invita gli Stati membri e la Commissione, a seconda delle loro competenze, ad adottare provvedimenti per contrastare tutte le forme di discriminazione nel mercato del lavoro, comprese quelle contro le donne, e ad adottare misure di protezione sociale affinché, a parità di impiego, le retribuzioni delle donne e le prestazioni sociali loro garantite non siano inferiori a quelle degli uomini, e garantire la protezione della maternità, ad adottare misure per impedire il licenziamento ingiusto delle lavoratrici durante la gravidanza e proteggere donne e uomini che prestano assistenza da ingiusto licenziamento; chiede inoltre al Consiglio di accelerare l'adozione della direttiva concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;

15.

sottolinea che la direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma impone agli Stati membri di affrontare ogni ostacolo che impedisce alle donne e ai coniugi o membri di un'unione di fatto riconosciuti dal diritto nazionale di beneficiare della protezione sociale alla quale hanno diritto a questo titolo;

16.

invita gli Stati membri a intraprendere misure efficaci per affrontare i casi in cui manchi la protezione sociale nelle imprese a gestione familiare piccole e molto piccole, a favore dei familiari che vi sono impiegati, inclusi i coniugi (o i partner), a causa delle loro condizioni di lavoro informali e poco chiare o del loro status di lavoratori autonomi;

17.

incoraggia gli Stati membri ad adottare misure concrete per lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, garantendo un reddito minimo adeguato e un sistema di sicurezza sociale, tenendo conto delle comunità emarginate e delle persone a rischio di povertà, sulla base delle loro pratiche nazionali, comprese le disposizioni stabilite nei contratti collettivi o nella legislazione nazionale;

18.

invita gli Stati membri a intensificare la lotta contro il lavoro sommerso e precario, inclusi i falsi part-time, e a garantire una protezione sociale adeguata a tutti i lavoratori; deplora inoltre l'abuso dei contratti di lavoro atipici utilizzati per eludere gli obblighi in materia di lavoro e protezione sociale;

19.

invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione amministrativa tra le diverse istituzioni (ispettorati del lavoro, uffici delle imposte, amministrazioni comunali e servizi di sicurezza sociale) a livello nazionale e UE, quale mezzo per facilitare l'attuazione delle disposizioni dell'Unione in materia di diritto del lavoro, ridurre il lavoro sommerso e risolvere in modo più efficace i problemi causati dagli squilibri tra le disposizioni normative concernenti il mercato del lavoro nei diversi Stati membri;

20.

invita la Commissione a riesaminare la regolamentazione e a monitorare l'attuazione e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, se necessario nel rispetto del principio di sussidiarietà, e richiama l'attenzione degli Stati membri sul fatto che i lavoratori migranti dell'UE che lavorano in un altro Stato membro non devono essere soggetti a norme discriminatorie di protezione sociale; ritiene che tutti i lavoratori migranti UE debbano beneficiare degli stessi diritti di sicurezza sociale e della stessa copertura quando lavorano in un altro Stato membro; ricorda che, nel quadro della libera circolazione di servizi, i lavoratori distaccati devono essere informati dal datore di lavoro sull'adeguamento del salario e sulle altre condizioni di impiego prima del distacco, in conformità delle disposizioni della direttiva 96/71/CE;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a trovare un giusto equilibrio tra la sicurezza e la flessibilità del mercato del lavoro, ad esempio attraverso l'attuazione dei principi di flessicurezza su scala globale, e ad affrontare la segmentazione del mercato del lavoro, fornendo un'adeguata copertura sociale per coloro che si trovano in fase di transizione o che hanno un contratto a tempo parziale o a tempo determinato, assicurando al contempo l'accesso alle opportunità di formazione; rileva che il mancato raggiungimento della flessibilità sminuirebbe la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale, la qualità delle prestazioni, il reddito e la produttività della forza lavoro, l'economia reale e la coesione sociale compromettendo, di conseguenza, la strategia Europa 2020 per il mantenimento e l'incremento dei livelli di occupazione;

22.

invita la Commissione a realizzare uno studio a livello UE per esaminare se, in seguito ai recenti cambiamenti nella legislazione del lavoro degli Stati membri volti a incrementare la flessibilità del mercato del lavoro, non sia stata ridotta la sicurezza sociale dei lavoratori e se non siano stati violati i principi di flessibilità e di sicurezza;

23.

sostiene fermamente la proposta creazione di un quadro di valutazione dei principali indicatori sociali e occupazionali, che potrebbe rappresentare un primo passo verso l'individuazione di parametri di riferimento concreti;

24.

esorta la Commissione a includere eventualmente in tutte le sue proposte i quattro obiettivi stabiliti nell'agenda dell'OIL riguardanti un lavoro decoroso e di includere nell'esame annuale della crescita gli obiettivi fissati nella raccomandazione dell'OIL sui sistemi nazionali di sicurezza sociale di base, affinché tutti i lavoratori in Europa possano beneficiare della protezione sociale;

La sicurezza sociale dei lavoratori autonomi

25.

sottolinea che il lavoro autonomo deve assolutamente essere riconosciuto come forma di lavoro in grado di favorire la creazione di posti di lavoro e la riduzione della disoccupazione, e che la sua espansione dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di protezione sociale dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri;

26.

invita gli Stati membri ad agevolare la conciliazione del lavoro e delle responsabilità familiari, offrendo ai lavoratori flessibilità per quanto concerne gli orari e il posto di lavoro, onde evitare che essi non abbiano altra possibilità di flessibilità se non il ricorso al lavoro autonomo parasubordinato;

27.

sottolinea la necessità di disporre di informazioni statistiche aggiornate e più particolareggiate, che si potrebbero utilizzare per analizzare l'importanza economica dei lavoratori autonomi e le varie categorie di lavoro autonomo; chiede che il sondaggio sulle forze di lavoro dell'Unione europea preveda domande sul lavoro autonomo;

28.

richiama l'attenzione sul fatto che la mancanza di una chiara definizione nazionale di lavoro autonomo aumenta il rischio di lavoro autonomo fittizio tra i lavoratori dell'UE e può ostacolarne l'accesso a una sicurezza sociale adeguata; rileva che l'esistenza di diversi status di lavoratore autonomo negli Stati membri richiede soluzioni volte a migliorare il coordinamento della sicurezza sociale dei lavoratori autonomi onde evitare di limitare la libera circolazione dei lavoratori;

29.

invita la Commissione a promuovere gli scambi tra gli Stati membri al fine di fornire un orientamento sulle diverse forme di lavoro atipico e di lavoro autonomo, onde aiutare gli Stati membri ad applicare correttamente le norme del diritto del lavoro e le misure di protezione sociale ai lavoratori che rientrano in queste categorie; ritiene necessario inoltre che gli Stati membri identifichino con chiarezza il lavoro autonomo fittizio e sanzionino i datori di lavoro laddove siano comprovati tali casi; sottolinea tuttavia che lo Stato membro ospite in cui viene svolto il lavoro deve mantenere la responsabilità giuridica di determinare lo status del lavoratore;

30.

invita le parti sociali europee, la Commissione e gli Stati membri a studiare la questione del lavoro autonomo parasubordinato e a trovare soluzioni pratiche, in particolare nei settori in cui le attività transfrontaliere svolgono un ruolo importante e tra i gruppi vulnerabili come i lavoratori domestici e i lavoratori inadeguatamente remunerati;

31.

esorta gli Stati membri a garantire che il lavoro autonomo non diventi un mezzo per impedire ai lavoratori di beneficiare della sicurezza sociale e del lavoro o uno strumento che consenta ai datori di lavoro di eludere le norme del diritto del lavoro e di protezione sociale; chiede inoltre di impedire l'accorpamento dei lavoratori autonomi ai lavoratori dipendenti onde preservare i vantaggi del lavoro autonomo e dell'attività economica di questa natura e contribuire allo sviluppo dello spirito d'impresa e della qualità dei servizi;

32.

invita gli Stati membri a sviluppare se necessario la protezione sociale in materia di pensionamento, disabilità, congedo di maternità/paternità e disoccupazione affinché le disposizioni in materia di protezione sociale dei lavoratori dipendenti siano meglio adattate alle loro esigenze;

33.

invita gli Stati membri a promuovere e a sostenere le assicurazioni di categoria per gli infortuni e le malattie professionali; invita inoltre gli Stati membri a garantire ai lavoratori autonomi l'accesso alle assicurazioni e ai regimi pensionistici collettivi e fondati sulla solidarietà;

34.

invita gli Stati membri a mettere a disposizione di tutti i cittadini informazioni relative ai loro diritti alla protezione sociale e a fornire inoltre a chi desidera acquisire lo status di lavoratore autonomo opportune informazioni in merito ai cambiamenti della protezione sociale e del diritto del lavoro loro applicabile derivanti dalla modifica della loro posizione, nonché ai cambiamenti riguardo ad altri diritti e obblighi connessi alla loro attività economica; chiede inoltre che i lavoratori autonomi e mobili siano informati dei loro diritti e doveri in caso di emigrazione, immigrazione e attività transfrontaliera;

35.

invita gli Stati membri e la Commissione a coinvolgere le parti sociali, in conformità con le pratiche nazionali, in un processo di sviluppo e ammodernamento della protezione sociale e a sviluppare il dialogo sociale a livello UE e nazionale; invita inoltre le parti sociali ad aggiungere all'ordine del giorno le questioni legate ai diritti del lavoro e alla protezione sociale dei lavoratori autonomi, al fine di introdurre adeguate disposizioni quadro in materia di protezione sociale dei lavoratori autonomi, basate sulla reciprocità e sul principio di non discriminazione, e a valutare se e in che modo i lavoratori autonomi debbano essere inclusi nella contrattazione collettiva, prevedendo strategie specifiche su come includere le istanze dei lavoratori autonomi, qualora la legge nazionale non ne preveda la rappresentanza sindacale; incoraggia le parti sociali, i sindacati e le associazioni professionali, a scambiarsi buone pratiche sui servizi forniti ai lavoratori autonomi, sulla lotta contro il lavoro autonomo fittizio e sull'organizzazione dei lavoratori autonomi che lavorano in proprio;

o

o o

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_142209/lang--en/index.htm

(2)  http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf

(3)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.

(5)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(6)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46.

(7)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 49.

(8)  GU C 8 del 12.1.2000, pag. 7.

(9)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/11/st06/st06655-re07.it08.pdf.

(10)  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=7315

(11)  GU C 18 del 19.1.2011, pag. 44.

(12)  GU C 161 del 6.6.2013, pag. 14.

(13)  GU C 212 E del 5.08.2010, pag. 23.

(14)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 112.

(15)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 39.

(16)  GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 304.

(17)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 8.

(18)  Testi approvati, P7_TA(2013)0365.

(19)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 1.

(20)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

(21)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 401.

(22)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 65.

(23)  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 57.

(24)  Testi approvati, P7_TA(2013)0204.

(25)  Testi approvati, P7_TA(2013)0266.

(26)  http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351.

(27)  http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm

(28)  http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s.htm

(29)  http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/56


P7_TA(2014)0015

Nuovo periodo di programmazione della politica di coesione

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla preparazione degli Stati membri dell'Unione europea a un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione (2013/2095(INI))

(2016/C 482/08)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 174 e seguenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (1),

vista la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (COM(2013)0246),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013 (2),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale dell'UE dopo il 2013 (3),

vista la risoluzione del 23 giugno 2011 sulla situazione attuale e le sinergie future per una maggiore efficacia del FESR e degli altri Fondi strutturali (4),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sul futuro del Fondo sociale europeo (5),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2010 sulla sana gestione in materia di politica regionale dell'Unione europea: procedure di assistenza e controllo della Commissione (6),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sull'assorbimento dei fondi strutturali e di coesione: esperienza acquisita in vista della futura politica di coesione dell'UE (7),

visti la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo «Il contributo della politica regionale alla crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020» (COM (2011)0017) e il documento di lavoro che l'accompagna (SEC(2011)0092),

vista l'ottava relazione intermedia della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale del 26 giugno 2013 (COM(2013)0463),

visti la relazione della Commissione del 18 aprile 2013 dal titolo «Politica di coesione: rapporto strategico 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013» (COM(2013)0210) e il documento di lavoro che l'accompagna (SWD(2013)0129),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 aprile 2012 dal titolo «Il principio del partenariato nell'utilizzo del fondi del quadro strategico comune — Elementi per un Codice europeo di condotta per il partenariato» (SWD(2012)0106),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 marzo 2012 dal titolo «Elementi per un quadro strategico comune dal 2014 al 2020: Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca» (SWD(2012)0061, parti I e II),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 giugno 2011 sul tema «Il ruolo e le priorità della politica di coesione nel quadro della strategia Europa 2020» (CESE 994/2011 — ECO/291),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2012 sul tema «Il principio di partenariato nell'attuazione dei fondi del quadro strategico comune — elementi per un codice di condotta europeo sul partenariato» (CESE 1396/2012 — ECO/330),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013 in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» (CESE 1557/2013 — SOC/481),

vista la risoluzione del Comitato delle regioni del 31 gennaio — 1 febbraio 2013«Pacchetto legislativo sulla politica di coesione post 2013» (2013/C 62/01),

visto il progetto di parere del Comitato delle regioni del 7-9 ottobre 2013 sulle raccomandazioni per una spesa più efficace (COTER-V-040),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci (A7-0007/2014),

A.

considerando che gli Stati membri stanno preparando i loro accordi di partenariato e programmi operativi per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020;

B.

considerando che l'accordo definitivo sul quadro giuridico per i Fondi strutturali e d'investimento europei dovrebbe essere raggiunto prima della fine del 2013;

C.

considerando che il regolamento recante disposizioni comuni stabilisce norme comuni per cinque fondi dell'Unione europea: il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

D.

considerando che la politica di coesione mira a ridurre le disparità esistenti tra le regioni dell'UE focalizzando i finanziamenti sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale;

E.

considerando che la politica di coesione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

F.

considerando che la politica di coesione, che rappresenta la principale politica per lo sviluppo dell'UE, contribuisce a superare la crisi economica per la maggior parte degli Stati membri;

G.

considerando che occorre profondere ogni sforzo possibile per garantire che la messa a punto e l'attuazione dei programmi che rientrano nella politica di coesione per il periodo 2014-2020 siano semplificati il più possibile per tutte le autorità e i beneficiari;

Garantire un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione

1.

riconosce che negli ultimi anni, grazie ai finanziamenti a titolo della politica di coesione, sono stati investiti con successo miliardi di euro nella creazione di nuovi posti di lavoro, nel sostegno alle aziende innovative e nello sviluppo delle reti di trasporto in tutta l'UE;

2.

sottolinea tuttavia che esistono ancora disparità, in taluni casi in aumento, tra le regioni dell'UE e che la continuità degli investimenti dei fondi dell'UE a livello locale e regionale è di vitale importanza per garantire che l'assistenza continui a raggiungere zone che necessitano di una rigenerazione economica, sociale e ambientale;

3.

sottolinea il fatto che la politica di coesione deve, tra l'altro, affrontare la crescente disoccupazione giovanile nell'Unione europea;

4.

evidenzia che, nell'attuale crisi economica, finanziaria e sociale, il finanziamento della politica di coesione in svariati Stati membri rappresenta una determinante fonte di investimenti pubblici, e che tale situazione potrebbe richiedere flessibilità da parte dello Stato membro interessato, al fine di rilanciare la sua economia; sottolinea in quest'ambito l'importanza di garantire che gli Stati membri e le regioni siano in una posizione che consenta loro di iniziare l'attuazione della nuova fase di finanziamenti a titolo della politica di coesione quanto prima all'inizio del 2014;

5.

accoglie con favore sia l'adozione del QFP 2014-2020 che il quadro giuridico per la politica di coesione; sottolinea che si è conseguito un esisto soddisfacente al fine di garantire l'avvio rapido ed efficace della nuova politica di coesione;

6.

ricorda che il livello dei «residui da liquidare» (o RAL, dal francese «reste à liquider») accumulato alla fine del QFP 2007-2013 ammonta a due terzi dei finanziamenti della politica di coesione; insiste sulla necessità di trovare una soluzione stabile che consenta di attenuare il rischio di blocco dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea a causa della mancanza di pagamenti; richiama l'attenzione sul fatto che la norma N+3, benché fondamentale ai fini dell'esecuzione dei progetti sostenuti dalla politica di coesione, avrà un impatto in termini di accumulazione di RAL per gli anni futuri, in particolare in caso di ritardi nel varo dei nuovi programmi;

7.

rileva altresì che oltre a un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione, la garanzia della qualità degli accordi di partenariato e dei programmi operativi deve essere di importanza primaria per assicurare che i fondi siano utilizzati al pieno del loro potenziale a lungo termine;

8.

sottolinea l'importanza di un riesame obbligatorio e di una successiva revisione del prossimo QFP entro la fine del 2016, onde consentire alla prossima Commissione e al prossimo Parlamento di rivalutare le priorità politiche dell'UE, adattare, se del caso, il QFP alle nuove sfide ed esigenze e tenere pienamente conto delle più recenti proiezioni macroeconomiche;

Regolamento recante disposizioni comuni

9.

accoglie con favore i miglioramenti apportati al regolamento che introdurrà un approccio più solido e integrato ai finanziamenti della politica di coesione attraverso il quadro strategico comune; riconosce che questo è fondamentale per garantire che i progetti abbiano un maggiore impatto e producano risultati tangibili; invita gli Stati membri a introdurre ulteriori misure che semplifichino la burocrazia e l'amministrazione dei programmi; ritiene che ciò porterebbe a un'attuazione agevole di tali programmi e a un'erogazione efficiente dei fondi;

10.

plaude alle proposte di introdurre misure di semplificazione attraverso il regolamento recante disposizioni comuni al fine di ridurre gli oneri amministrativi; ritiene che la semplificazione del processo per i richiedenti, i beneficiari e le autorità di gestione darà un valore aggiunto ai fondi dell'UE;

11.

riconosce che la politica di coesione può dare un contributo vitale alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 e, pertanto, sottolinea l'importanza di allineare la politica di coesione con gli obiettivi di tale strategia mediante la concentrazione tematica su un numero limitato di obiettivi; sottolinea che, per rispondere alle necessità locali e regionali, tale approccio consente una flessibilità sufficiente;

12.

sottolinea l'importanza della strategia di specializzazione intelligente per integrare gli obiettivi della strategia per la crescita Europa 2020 puntando all'identificazione e all'ottimizzazione dei settori con un vantaggio concorrenziale, condividendo le migliori pratiche e integrando la ricerca, l'innovazione e l'istruzione mediante partenariati europei;

13.

sottolinea che, sebbene nella politica di coesione esistano già misure di condizionalità, il prossimo periodo di programmazione mirerà a potenziare l'efficacia dei finanziamenti, rendendoli condizionali all'ottemperanza di alcuni criteri; ritiene che la politica di coesione sia una politica a sostegno della coesione tra le regioni e che non debba costituire una garanzia per altre politiche dell'UE tese a introdurre riforme macroeconomiche negli Stati membri;

14.

sottolinea inoltre che l'adattamento ai cambiamenti introdotti dal regolamento recante disposizioni comuni potrebbe causare qualche ritardo nella preparazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi;

Progressi negli Stati membri

15.

sottolinea che è chiaro che gli Stati membri sono in fasi di preparazione molto diverse; riconosce che, mentre alcuni Stati membri stanno compiendo buoni progressi e hanno presentato alla Commissione i loro progetti per accordi di partenariato ai fini dell'approvazione, altri sono ben più in ritardo in tale processo;

16.

sottolinea che, complessivamente, gli Stati membri di ultima adesione (UE a 12) che hanno beneficiato di una parte dei programmi 2000-2006 e di tutti i programmi 2007-2013 sono in una fase decisamente avanzata nei preparativi rispetto ad alcuni Stati membri dell'UE a 15;

17.

sottolinea che alcuni Stati membri stanno affrontando una significativa riduzione dei loro bilanci per il prossimo periodo di programmazione, mentre in altri è in corso un dibattito sulla distribuzione dei bilanci negli Stati membri; riconosce che entrambe le questioni potrebbero causare ritardi nei preparativi;

18.

sottolinea che gli Stati membri che stanno compiendo progressi positivi nei preparativi per la prossima fase dei finanziamenti della politica di coesione hanno presentato alla Commissione i loro progetti di accordi di partenariato e programmi operativi per osservazioni informali a giungo o luglio 2013;

19.

riconosce che molti Stati membri che stanno ottenendo buoni risultati hanno avviato il processo preparatorio già nel 2010, invitando le pertinenti parti interessate a contribuire alle discussioni sulla formulazione di necessità e priorità; plaude pertanto agli sforzi profusi per avviare il prima possibile il processo preparatorio e ritiene che ciò incoraggi chiaramente una maggiore preparazione;

20.

sottolinea che il raggiungimento di una fase avanzata dei preparativi dipende da una sufficiente capacità delle autorità e organizzazioni pertinenti di investire tempo e denaro nei preparativi e di rendere disponibile un numero sufficiente di membri del personale nella fase iniziale;

21.

riconosce che tali preparativi avanzati hanno comportato, in alcuni casi, una tempestiva realizzazione della valutazione ex ante e delle valutazioni strategiche d'impatto ambientale, consentendo la modifica dei progetti a settembre e ottobre 2013 sulla base degli esiti di tali valutazioni;

22.

riconosce che alcuni Stati membri hanno subito cambi di governo che potrebbero interferire con i preparativi per il prossimo periodo di programmazione; sottolinea che, in casi come questi, i vantaggi connessi all'esistenza di sistemi che garantiscono la continuità di tutte le attività amministrative indipendentemente dai cambi di governo sono vitali per la continuità dei preparativi stessi;

23.

sottolinea altresì la necessità che i preparativi per i finanziamenti della politica di coesione siano attuati a livello politico, così da assicurare che il completamento dell'accordo di partenariato sia una priorità per i governi;

Progressi con gli accordi di partenariato e i programmi operativi

24.

rileva che alcuni Stati membri stanno programmando di modificare il contenuto dei loro programmi operativi; accoglie con favore il fatto che alcuni Stati membri hanno deciso di passare a programmi a finanziamenti multipli o di ridurre il numero di programmi operativi a livello regionale;

25.

osserva che la portata del controllo e del coordinamento concessi alle amministrazioni regionali da parte del governo centrale varia notevolmente a seconda della struttura organizzativa nei diversi Stati membri e che alcune regioni sono estremamente attive e hanno quasi completato il controllo della maggior parte degli aspetti legati ai finanziamenti della politica di coesione e della rappresentazione negli accordi di partenariato; mette in evidenza, a tale riguardo, il codice di condotta, che riconosce il ruolo cruciale degli attori locali e regionali, nonché delle organizzazioni della società civile, e in cui il principio del partenariato è salvaguardato per la politica di coesione 2014-2020;

26.

sottolinea che è necessario tenere pienamente conto della dimensione locale e regionale; sottolinea il ruolo importante che le regioni svolgono nella selezione di settori con un vantaggio concorrenziale;

27.

sottolinea che una soluzione per garantire che l'approccio agli accordi di partenariato funzioni negli Stati membri con amministrazioni decentrate consiste nell'inclusione di capitoli separati in tali accordi elaborati dalle amministrazioni regionali; sottolinea che tale approccio garantisce che le amministrazioni con competenze autonome per i programmi di finanziamento dell'UE siano maggiormente coinvolte nella stesura degli accordi di partenariato e che possano scegliere di sviluppare le proprie idee di programmazione e i propri meccanismi di attuazione;

28.

riconosce tuttavia che ciò potrebbe ripercuotersi sulla preparazione degli Stati membri nel loro insieme;

29.

osserva che a livello di Stati membri è necessario un coordinamento efficace finalizzato rispettare le scadenze per l'elaborazione di programmi operativi che riflettano le esigenze di sviluppo locale e regionale, poiché la responsabilità per il contenuto e l'amministrazione dei programmi operativi dovrebbe essere, ove possibile, delle amministrazioni locali e regionali, in linea con l'organizzazione interna di ciascuno Stato membro, se si vuole che gli accordi di partenariato siano conclusi tempestivamente;

30.

riconosce, ciononostante, che una riduzione dei programmi operativi a livello regionale comporterebbe un sostanziale cambiamento gestionale e organizzativo e potrebbe portare a un maggior rischio di ritardi nella fase iniziale per le modifiche dovute alla complessità dell'attuazione dei programmi operativi e della programmazione ai diversi livelli nazionali e regionali;

31.

rileva che la Commissione ha riscontrato un considerevole interesse verso programmi a finanziamenti multipli, come indicato nel regolamento recante disposizioni comuni, e molti Stati membri intendono avere almeno uno o più programmi a finanziamenti multipli nel periodo di programmazione 2014-2020; sottolinea al riguardo che tale approccio deve essere quanto più efficiente possibile e non deve portare a strozzature o ritardi; riconosce che le diverse strutture istituzionali negli Stati membri sono riconosciute nel regolamento recante disposizioni comuni e sono previste misure per accogliere casi specifici; sottolinea che il livello regionale e il livello locale sono nella posizione migliore per identificare le esigenze di sviluppo e per attuare programmi vicini ai cittadini, alle organizzazioni, alle imprese e alle autorità interessate;

32.

riconosce che la capacità di preparare gli accordi di partenariato e i programmi operativi in fase avanzata dipende dalla realizzazione o meno, da parte degli Stati membri, di sufficienti analisi preliminari della situazione del paese e dei suoi futuri sviluppi; sottolinea che ciò garantirà che i fondi dell'UE contribuiscano più efficacemente al raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il paese;

33.

invita la Commissione a rendere pubblica la preparazione degli accordi di partenariato degli Stati membri, tramite ad esempio una sintesi per Stato membro contenente informazioni sullo stato della preparazione, sul contenuto proposto e sulle consultazioni con le pertinenti parti interessate, affinché gli altri Stati membri e le altre autorità possano trarre insegnamenti dalle buone prassi e dagli approcci validi;

Insegnamenti tratti dal periodo 2007-2013

34.

sottolinea che, per molti Stati membri, il trasferimento dei metodi e dei meccanismi dal periodo di programmazione 2007-2013 al periodo post 2013 sarà una grande sfida, come lo sarà garantire che i progetti in corso mantengano la loro efficacia nonostante lo sviluppo di nuovi progetti;

35.

riconosce che, per molti Stati membri, i preparativi sono stati più lunghi del previsto all'inizio del periodo di programmazione 2007-2013; sottolinea che molte amministrazioni hanno posto rimedio a tale criticità garantendo che i nuovi accordi di partenariato e programmi operativi siano completati in maniera più tempestiva;

36.

ritiene che gli esempi forniti dagli Stati membri dimostrino chiaramente la necessità di migliorare il coordinamento tra misure, programmi operativi e fondi diversi e di rafforzare il coinvolgimento delle autorità locali, delle organizzazioni regionali e dei partner sociali ed economici;

37.

riconosce che i problemi comuni identificati nel precedente periodo di programmazione includono priorità definite in modo eccessivamente ampio; chiede pertanto un approccio più strategico e semplificato alle priorità future, identificando un numero minore di priorità mirate a obiettivi specifici;

38.

si compiace del fatto che, alla luce delle esperienze positive della precedente fase di finanziamenti, gli Stati membri stanno tentando di migliorare il ricorso ai finanziamenti del settore privato per aprire fonti alternative di finanziamento a integrazione dei metodi tradizionali; sottolinea che, in un momento di forte pressione fiscale e di ridotte capacità di prestito da parte del settore privato, un maggiore uso degli strumenti finanziari può promuovere i partenariati pubblico-privato, avere un effetto moltiplicatore sul bilancio dell'UE, aprire fonti alternative di finanziamento e garantire un importante flusso di finanziamenti per investimenti regionali strategici; sottolinea pertanto l'importanza di definire norme chiare per l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi come prestiti, garanzie e investimenti in azioni a completamento delle sovvenzioni onde incoraggiare la cooperazione tra imprese, organizzazioni del settore pubblico e istituti d'istruzione;

Efficacia dei fondi

39.

sottolinea che le esperienze acquisite con i precedenti programmi di finanziamento hanno chiaramente dimostrato l'importanza vitale di un impatto positivo e di lungo termine per i fondi; insiste, inoltre, sull'importanza della qualità dei programmi e dell'obiettività della spesa;

40.

pone l'accento sul fatto che la centralità di un approccio improntato ai risultati è stata menzionata da molti Stati membri quale obiettivo per la preparazione della prossima fase di finanziamenti; plaude agli esempi forniti da alcuni Stati membri su come adottare un approccio più efficiente alla definizione dei risultati attesi, permettendo così che i fondi siano destinati a proposte che mirano a raggiungere tali obiettivi;

41.

sottolinea che il coordinamento tra i vari settori politici e il riconoscimento delle priorità socioeconomiche e ambientali nazionali e regionali sono stati citati da molti Stati membri quali strumenti di vitale importanza; ritiene che, ove possibile, i programmi operativi nazionali debbano tenere conto degli obiettivi di sviluppo a livello locale e regionale; osserva che la creazione di sinergie tra le varie fonti dei finanziamenti UE disponibili e i bilanci degli Stati membri e delle autorità regionali e locali va incoraggiata per far sì che aumenti l'efficacia dell'investimento pubblico dell'Unione;

Sinergie con altre politiche e altri strumenti

42.

ritiene essenziale che gli Stati membri riconoscano il potenziale insito nell'allineamento tra tutti i fondi inclusi nel regolamento recante disposizioni comuni;

43.

è incoraggiato dal fatto che alcuni Stati membri stanno cercando di sviluppare l'utilizzo di nuovi strumenti come lo sviluppo locale di tipo partecipativo, gli investimenti territoriali integrati e i piani d'azione congiunti; è tuttavia consapevole che vi è una risposta mista ai nuovi strumenti e che un'analisi dei piani attuali degli Stati membri mostra che lo sviluppo locale di tipo partecipativo sarà attuato in maniera più ampia rispetto agli investimenti territoriali integrati, specialmente nell'ambito del FEASR rispetto al FESR, grazie alla sua esistenza di più lunga data nell'ambito del FEASR e a causa del fatto che gli investimenti territoriali integrati sono un nuovo strumento che necessiterà di qualche tempo per essere attuato in modo adeguato; riconosce che occorrerà capire in che modo i preparativi iniziali si tradurranno in una piena attuazione di tali strumenti;

44.

ritiene che lo sviluppo locale di tipo partecipativo sia uno strumento eccellente per incoraggiare la partecipazione dal basso verso l'alto, a partire da una sezione trasversale di attori della comunità, dati i successi passati del programma LEADER nello sviluppo rurale; invita gli Stati membri e le regioni a utilizzare le opportunità offerte dallo sviluppo locale di tipo partecipativo;

45.

riconosce che i piani d'azione congiunti rappresentano un passo avanti positivo verso una gestione basata sui risultati, in linea con uno degli obiettivi generali della politica di coesione post 2013;

Semplificazione

46.

sottolinea l'importanza di mettere in pratica metodi di preparazione e attuazione dei progetti più semplici e si dice incoraggiato dalle indicazioni secondo cui gli Stati membri sono riusciti in tale impresa;

47.

plaude all'enfasi posta sulla semplificazione nel regolamento recante disposizioni comuni; rileva, ciononostante, che in realtà potrebbe essere complicato conseguire la semplificazione a causa delle differenze che permangono tra i fondi introdotti dai regolamenti specifici sui fondi,

48.

plaude ai passi positivi che vanno nel senso di una semplificazione e una maggiore trasparenza nella gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (ESI); rileva che una procedura semplificata di presentazione delle domande per i beneficiari, con informazioni chiare e accessibili quanto alla procedura e alle possibilità di finanziamento, è stata identificata da molti Stati membri quale aspetto importante dei preparativi per il periodo di programmazione 2014-2020; plaude a tale sviluppo quale garanzia di un'agevole preparazione e attuazione dei progetti, con una minore burocrazia per i richiedenti; invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a scambiare le migliori prassi tese a semplificare le procedure e, pur riconoscendo la necessità di norme rigorose in materia di controlli e audit, a garantire che tali norme siano proporzionate così da non costituire un onere inutile;

49.

riconosce che la coesione elettronica può rivelarsi vitale per ridurre le strozzature e garantire la semplificazione e accoglie favorevolmente il riferimento all'utilizzo di tale strumento da parte di alcuni Stati membri; ritiene che ciò potrebbe contribuire significativamente anche alla preparazione dei futuri programmi di finanziamento;

Partenariato

50.

sottolinea che il processo decisionale e la stesura degli accordi di partenariato devono prevedere la collaborazione a livello nazionale, regionale e locale nella pianificazione, nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi di finanziamento della politica di coesione dell'UE; ritiene che il principio di governance multilivello sia indispensabile per un'efficace gestione della politica di coesione; sottolinea a tale riguardo la necessità di coinvolgere pienamente le autorità regionali e locali e le parti interessate nella fase di preparazione, attuazione e valutazione dei programmi; evidenzia che è importante che queste autorità ricevano un flusso di informazioni, misure per lo sviluppo delle capacità e un'assistenza tecnica adeguati, al fine di facilitare e ottimizzare il loro contributo in tutte le fasi del processo;

51.

si compiace del maggiore coinvolgimento di tutte le pertinenti parti interessate, dei rappresentanti locali e regionali, delle ONG, delle parti economiche e sociali, delle aziende private e delle università, come illustrato negli esempi forniti dagli Stati membri; ritiene importante lo sviluppo in collaborazione con altre organizzazioni e altre parti interessate che rappresentano diversi punti di vista economici, sociali e ambientali;

52.

sottolinea che la garanzia di un partenariato efficace può basarsi sia su un approccio dal basso verso l'alto che su un approccio dall'alto verso il basso; rileva che l'approccio dal basso verso l'alto, che comporta ampie discussioni con i rappresentanti dei settori pubblico, privato e terziario, è stato fornito come esempio da uno Stato membro che sta sperimentando buoni progressi nei suoi preparativi;

53.

sottolinea che l'approccio dal basso verso l'alto e l'approccio dall'alto verso il basso in questione assicurano l'inclusione delle strategie nazionali mirate alla situazione socioeconomica e ambientale parallelamente a un ampio coinvolgimento a livello regionale e locale; accoglie con favore quest'efficace soluzione per garantire il rispetto di requisiti strategici e, al contempo, coinvolgere il più possibile nei preparativi le pertinenti parti interessate;

Conclusioni

54.

accoglie con favore la conclusione di un accordo sul quadro giuridico per la politica di coesione, unitamente al completamento dei negoziati relativi al regolamento recante disposizioni comuni e del quadro finanziario pluriennale;

55.

riconosce l'importanza della governance multilivello nelle fasi di preparazione e sottolinea che alcuni dei preparativi più avanzati si sono basati su un dialogo vitale con le parti interessate a livello regionale e locale;

56.

sottolinea l'invito della Commissione agli Stati membri e alle regioni di cercare di garantire che gli accordi di partenariato e i programmi operativi preparati siano della maggiore qualità possibile; osserva che questo contribuirà a creare proposte di progetti di buona qualità mirate verso obiettivi specifici per garantire che il finanziamento dell'UE abbia il maggiore impatto possibile;

57.

osserva che amministrazioni nazionali e regionali attive e ben informate che collaborino con la Commissione possono avere un impatto positivo sull'avanzamento dei preparativi; raccomanda quindi vivamente che la Commissione e le autorità nazionali e regionali mantengano un costante flusso di informazioni, ad esempio sui dettagli degli atti di esecuzione imminenti;

58.

raccomanda che gli Stati membri che soffrono gravi ritardi seguano rigorosamente le raccomandazioni pubblicate dalla Commissione e sottolinea la necessità che la Commissione intensifichi il suo sostegno così da assicurare che tali Stati membri raggiungano quanto prima un accordo sui rispettivi accordi di partenariato e programmi operativi; rileva pertanto che esaminare il progresso degli Stati membri nelle fasi di preparazione contribuirebbe a ridurre i ritardi; nota altresì che durante la fase di attuazione la Commissione potrebbe assistere gli Stati membri in difficoltà;

o

o o

59.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 21.

(3)  GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 39.

(4)  GU C 390 E del 18.12.2012, pag. 27.

(5)  GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 41.

(6)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 23.

(7)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 22.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/64


P7_TA(2014)0016

Rifiuti di plastica nell'ambiente

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 su una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente (2013/2113(INI))

(2016/C 482/09)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti),

vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE,

vista la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT),

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso,

vista la direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (direttiva sugli imballaggi),

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS),

vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti,

vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti,

vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 su una strategia efficace per le materie prime in Europa (1),

vista la comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2012, dal titolo «L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa» (COM(2012)0060),

viste la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2011, dal titolo «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse — Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020» (COM(2011)0021) e la risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (2),

viste la comunicazione della Commissione dal titolo «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» (COM(2011)0244) e la risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (3),

visto il Libro verde della Commissione su una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente (COM(2013)0123),

vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali(A7-0453/2013),

A.

considerando che i rifiuti di plastica non sono affrontati in modo specifico dalla normativa dell'UE e che, a dispetto delle loro peculiarità, sono ritenuti parte integrante del generale flusso di rifiuti; che questo tipo di rifiuti non dovrebbe più essere considerato come semplice spazzatura ma dovrebbe piuttosto essere visto come una risorsa;

B.

considerando che esistono sempre più varietà di materiali plastici e che il loro utilizzo è in aumento, con un conseguente incremento dei volumi di rifiuti e delle loro combinazioni con altri materiali e composti; che la plastica si accumula in grandi quantità (secondo le stime, un totale di 80 milioni di tonnellate starebbe galleggiando nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Pacifico) e permane nell'ambiente per centinaia di anni distruggendo la vita marina, causando reazioni tossiche e rilasciando negli ecosistemi, e quindi nella catena alimentare, interferenti endocrini, sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, nanoparticelle e inquinanti organici persistenti; che, solo nel 2010, sul mercato dell'UE sono stati commercializzati 95,5 miliardi di sacchetti di plastica, la maggior parte dei quali era monouso, benché questi siano limitati o vietati in molti paesi;

C.

considerando che le carenze a livello di attuazione e applicazione della normativa UE sui rifiuti da parte degli Stati membri, la mancanza di obiettivi e meccanismi di prezzo pertinenti, l'insufficiente domanda interna di materiali riciclati, lo scarico abusivo, le esportazioni illegali e lo stoccaggio, il trattamento e il trasporto inadeguati dei rifiuti di plastica hanno causato danni globali significativi alla salute umana e all'ambiente, inclusa la vita marina, nonché l'aumento delle esportazioni di rifiuti, con una conseguente perdita di materiali e di occupazione nell'UE;

D.

considerando che, se l'alternativa è dirottare tali rifiuti verso gli inceneritori, un divieto di smaltimento in discarica non consente, di per sé, il recupero di materie prime auspicato;

E.

considerando che, nel caso dei rifiuti di plastica, bisognerebbe insistere sulla prevenzione e la riduzione al minimo, incentivando i produttori a optare per materiali alternativi e più sostenibili fin dalla progettazione dei prodotti;

F.

considerando che l'ecoinnovazione e la progettazione dei prodotti di plastica sono essenziali per la competitività europea, per aiutare l'industria ad adattarsi alle pressioni legate agli elevati prezzi delle risorse e alla scarsità dei materiali, nonché per sviluppare tecnologie abilitanti fondamentali (KET, Key Enabling Technologies) per una società sostenibile;

G.

considerando che l'UE potrebbe trarre vantaggio in termini di creazione di occupazione e crescita da un massiccio sforzo, mediante un aumento del riciclaggio, per il passaggio a un'economia circolare («cradle-to-cradle», dalla culla alla culla) equilibrata, efficiente sotto il profilo delle risorse e non tossica, basata sul concetto dei rifiuti non pericolosi come fonte di materie prime; che il potenziale economico del riciclaggio dei rifiuti di plastica è attualmente di molto superiore alle percentuali del 33 % e del 25 %, rispettivamente raggiunte in relazione ai rifiuti degli imballaggi di plastica e alla totalità dei rifiuti di plastica, e che percentuali di riciclaggio elevate possono rappresentare una risposta alla scarsità di materia prime;

H.

considerando che l'industria della plastica nell'UE dà lavoro a circa 1,6 milioni di persone;

I.

considerando che la strategia Europa 2020 punta a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

1.

accoglie con favore il Libro verde della Commissione e riconosce l'esigenza di includere misure specifiche sui rifiuti di plastica nella normativa dell'UE, nonché di un'attuazione e di un'applicazione più uniformi, coerenti e rigorose della normativa esistente in materia di rifiuti, con particolare riferimento alla gerarchia dei rifiuti: prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero, in particolare negli Stati membri che non hanno ancora raggiunto gli attuali obiettivi in materia di riciclaggio;

2.

ritiene che la pianificazione strategica possa costituire un punto di partenza per una buona gestione dei rifiuti;

3.

sottolinea che, al fine di rendere più coerente l'approccio dell'UE in materia di flussi di rifiuti ed economia circolare nel quadro del controllo di idoneità delle norme attualmente in corso, anche considerato che nonostante circa il 40 % dei rifiuti di plastica provenga da imballaggi e, per la maggior parte, da prodotti monouso, la direttiva sugli imballaggi è l'unica specificamente mirata alla raccolta dei rifiuti di plastica, è necessario rivedere urgentemente tale direttiva e proporre norme sui rifiuti di plastica che vadano oltre le disposizioni e gli standard riguardanti i prodotti; è del parere che, a tale scopo e nell'elaborazione delle sue future proposte, la Commissione debba tenere conto del fatto che i rifiuti di plastica non sono omogenei dal punto di vista del materiale, con flussi che in realtà comprendono diversi materiali, additivi e composti di materie plastiche di vario tipo, che necessitano di trattamenti differenziati; osserva che, benché gli imballaggi di plastica contribuiscano a preservare la qualità e ad allungare il periodo di conservabilità dei prodotti, non sempre sono necessari per la conservazione dei prodotti;

4.

sotttolinea che la normativa dell'UE sui rifiuti di plastica dovrebbe innanzitutto mirare alla riduzione di tali rifiuti e dovrebbe pertanto essere rivista al fine di includere:

obiettivi specifici per la raccolta, la separazione (che potrebbe raggiungere il livello ambizioso dell'80 %) e il riciclaggio dei diversi flussi di rifiuti di plastica (ad esempio, RAEE, veicoli fuori uso, imballaggi, rifiuti agricoli, rifiuti edilizi, ecc.), nonché criteri obbligatori per la riciclabilità (chiarendo le distinzioni tra riciclaggio meccanico/organico e recupero/incenerimento), allo scopo di raggiungere, entro il 2020, l'obiettivo progressivo e ambizioso di una plastica riciclata priva di additivi pericolosi, l'uso dei quali sarà proibito nei prodotti nuovi; alcuni Stati membri necessiteranno di un periodo di transizione in vista del conseguimento degli obiettivi stabiliti a livello europeo;

un'armonizzazione dei criteri di raccolta, separazione e gestione generale dei rifiuti in tutta l'Unione al fine di instaurare condizioni di concorrenza eque nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, anche eliminando gli ostacoli di natura tecnica, normativa, amministrativa e finanziaria al riciclaggio;

un'etichettatura specifica dei materiali che informi i consumatori in merito alla riciclabilità meccanica od organica dei prodotti, insieme a indicazioni su come aumentare la separazione e il riciclaggio; nonché

criteri per la sostituzione dei prodotti di plastica monouso o caratterizzati da un ciclo di vita breve con materiali riutilizzabili e più duraturi;

5.

concorda sul fatto che i rifiuti di plastica devono essere trattati come una risorsa preziosa, promuovendone il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero e permettendo la creazione di un ambiente di mercato adeguato; invita la Commissione a elaborare proposte entro il 2014 per eliminare progressivamente, entro il 2020, lo smaltimento in discarica dei rifiuti riciclabili e recuperabili, senza tuttavia incentivare l'opzione del recupero energetico rispetto al riciclaggio, e assicurando che per tutte le soluzioni siano applicati criteri di efficacia ambientale; ritiene che, oltre a perseguire gli obiettivi in materia di riciclaggio citati in precedenza, sia pertanto fondamentale introdurre misure adeguate per scoraggiare l'incenerimento della plastica riciclabile, compostabile e biodegradabile in un'ottica di ottimizzazione del ciclo di vita di tutti i tipi di plastica, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti; precisa che così facendo si invertirebbe inoltre la tendenza insostenibile secondo cui si è finora preferito l'utilizzo di prodotti vergini rispetto a quelli riciclati, più costosi; sottolinea che la riciclabilità e la riparabilità dei prodotti dovrebbero essere prese in considerazione già nella fase di progettazione; invita pertanto la Commissione a proporre misure in materia di progettazione che migliorino l'impatto ambientale generale dei prodotti, evitando l'eccesso di rifiuti e promuovendo i mercati del riciclaggio; ritiene che, in ogni caso, i prodotti di plastica dovrebbero essere progettati per ottimizzarne la durata, tenendo conto dell'intero ciclo di vita del prodotto; osserva che la Commissione dovrebbe prevedere, nel quadro di una nuova normativa sui rifiuti di plastica, l'organizzazione di un maggior numero di ispezioni per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche da qui al 2020 e un aumento dei controlli ai punti di incenerimento;

6.

chiede che si ricorra alla valorizzazione energetica dei rifiuti di plastica solo quando tutte le altre alternative siano state esaurite e a condizione che siano utilizzate tecnologie dotate di opportuni sistemi di depurazione, per evitare danni all'ambiente e alla salute umana;

7.

ritiene che le plastiche più pericolose, quelle che secondo prove scientifiche si sono rivelate le più dannose per la salute umana e l'ambiente (come le microplastiche e le plastiche oxo-biodegradabili) e quelle che contengono metalli pesanti e altre sostanze che possono rendere più difficoltosi i processi di riciclaggio, debbano essere gradualmente eliminate dal mercato o proibite quanto prima entro il 2020, al fine di sviluppare un mercato dei materiali riutilizzati e riciclati; ritiene inoltre che una raccolta separata di tali rifiuti debba essere attuata immediatamente; è del parere, a tale riguardo, che occorra sostenere la sostituzione dei materiali di plastica e degli additivi pericolosi, anche ampliando l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso della direttiva RoHS; ritiene inoltre che, come richiesto dalla maggior parte dei cittadini e dei consumatori europei (4), i sacchetti di plastica monouso dovrebbero essere drasticamente ridotti e, ove possibile, progressivamente eliminati, e che è importante affrontare la questione della prevenzione dei rifiuti mediante un'azione più efficiente volta a far fronte al consumo eccessivo e allo smaltimento irresponsabile dei prodotti monouso;

8.

osserva che, in un mondo in cui le risorse naturali, compresi i terreni agricoli, sono sempre più scarse, la sostenibilità presuppone una riduzione in termini assoluti dell'utilizzo delle risorse e non semplicemente la sostituzione di una risorsa con un'altra; sottolinea la necessità di adottare misure adeguate per promuovere le plastiche biodegradabili e compostabili nonché le bioplastiche, purché la loro fabbricazione non incida negativamente sulla produzione agricola per il consumo umano o animale o sull'ambiente; sottolinea altresì la necessità di basarsi su norme europee già riconosciute (ad esempio, CEN 13432) che permettano di differenziare chiaramente le plastiche degradabili, biodegradabili e compostabili, nonché di fornire informazioni più chiare sulle loro caratteristiche, la riciclabilità e le possibilità di riutilizzo, ai consumatori, ai riciclatori e ai gestori dei rifiuti;

9.

chiede maggiori investimenti pubblici e privati nella ricerca e nelle tecnologie volte a ottenere plastiche più sostenibili (ossia con un consumo minore di materie prime a pari livello di qualità, riutilizzabilità e riciclabilità) nonché una migliore integrazione dei vari tipi nei processi di produzione e nelle attività di ritrattamento, senza incidere sulla qualità dei materiali; ritiene che siano necessarie nuove tecnologie anche per migliorare i processi di biodegradazione della plastica, i metodi di separazione dei rifiuti, il trattamento e il riciclaggio meccanico, il recupero della plastica negli oceani, la progettazione ecologica e gli imballaggi intelligenti; è del parere che, a tal fine, Orizzonte 2020 possa offrire opportunità per rispondere a tale importante esigenza sociale nonché considerevoli vantaggi tanto per l'ambiente quanto per i cittadini, dalla creazione di nuove attività economiche (ad esempio, una separazione rigorosa svolta manualmente) alla riduzione dei rifiuti marini e dei rischi per la salute; sottolinea che in tal modo si offre in particolare ai giovani l'opportunità di impegnarsi in nuovi ambiti di attività e di integrarsi così nel mercato del lavoro; sottolinea che la piena attuazione della normativa dell'Unione sui rifiuti consentirebbe di risparmiare 72 miliardi di EUR all'anno, aumentare il fatturato annuo dell'UE di 42 miliardi di EUR nel settore della gestione e del riciclaggio dei rifiuti e creare oltre 400 000 posti di lavoro entro il 2020; sottolinea che altri fondi dell'Unione potrebbero contribuire in modo significativo allo sviluppo di un'infrastruttura di raccolta e riciclaggio, purché sia rispettata la gerarchia dei rifiuti prevista dalla direttiva quadro sui rifiuti;

10.

sostiene l'introduzione di misure per promuovere il riciclaggio della plastica quale migliore opzione per conseguire gli obiettivi ambientali; chiede che un maggior numero di appalti pubblici, compresi quelli delle istituzioni europee, prevedano requisiti chiari sul riciclaggio dei rifiuti di plastica e sulla promozione dell'utilizzo delle plastiche riciclate, ove possibile;

11.

ritiene che gli Stati membri e la Commissione debbano adottare misure più ambiziose per far fronte alle esportazioni illegali e allo scarico abusivo di rifiuti di plastica, anche attraverso una più rigida applicazione dei regolamenti dell'Unione sulle spedizioni di rifiuti, nonché sistemi di monitoraggio e ispezione più rigorosi nei porti e in tutte le strutture per il trattamento dei rifiuti, incentrandosi sulle presunte spedizioni illegali e sulla lotta contro le esportazioni di rifiuti a scopo di riutilizzo (in particolare per quanto riguarda i veicoli fuori uso e i RAEE), e per garantire che le esportazioni giungano soltanto nelle strutture che rispettano i requisiti di una gestione ecologicamente corretta di cui all'articolo 49 del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti; constata che l'applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore e la sensibilizzazione dei consumatori influiscono sulla prevenzione delle esportazioni illegali e sul conseguimento di una considerevole riduzione dei rifiuti di plastica nell'ambiente; ritiene inoltre che l'UE debba promuovere un approccio coerente alla gestione dei rifiuti in ogni possibile sede, accordo e istituzione internazionale; sottolinea che l'UE dovrebbe guidare un'iniziativa globale per il monitoraggio e la significativa riduzione dei rifiuti marini negli oceani; considera altresì essenziale avere accesso a dati affidabili e comparabili sui flussi di rifiuti in entrata e in uscita dall'Europa, sui volumi e sui sistemi di gestione;

12.

ritiene che occorra finanziare in via prioritaria le infrastrutture di riciclaggio rispetto allo smaltimento in discarica e all'incenerimento dei rifiuti, pur tenendo ovviamente conto delle esigenze di ciascuna comunità; incoraggia i comuni e le amministrazioni locali d'Europa, l'industria della plastica e il settore del riciclaggio e della gestione dei rifiuti a compiere ogni sforzo possibile per motivare e incentivare i cittadini e le imprese ad adottare il concetto di economia circolare per quanto riguarda i rifiuti di plastica, avviando un ampio dibattito sull'obsolescenza pianificata, incoraggiando sistemi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio semplici ed efficaci nonché istituendo punti di raccolta adeguati per i rifiuti di plastica, in particolare nelle zone costiere e in quelle vulnerabili dal punto di vista ambientale, accordando la priorità ai territori che gli Stati membri hanno dichiarato aree protette e/o parchi nazionali; ritiene inoltre che essi possano apportare un contributo decisivo in vista dell'armonizzazione delle attività di gestione dei rifiuti di plastica in tutta Europa concordando norme e pratiche comuni; invita le autorità regionali a collaborare nella pianificazione della gestione integrata dei rifiuti, laddove sia vantaggiosa da un punto di vista economico e ambientale, e a promuovere, in particolare, la creazione di «punti ecologici agricoli» per i flussi di rifiuti di plastica generati dall'agricoltura (ad esempio, le plastiche per serre);

13.

sostiene, ai fini di una maggiore sensibilizzazione, azioni concrete e campagne come l'istituzione di una Giornata europea per i rifiuti di plastica nella quale i cittadini possano consegnare qualsiasi volume di rifiuti di plastica presso punti predefiniti in cambio, ad esempio, di un'adeguata contropartita monetaria, come strumento per assicurare l'approvvigionamento di plastica riciclabile e per sensibilizzare il pubblico in merito al riciclaggio e all'efficienza nell'uso delle risorse; ritiene che un simile evento possa comprendere anche attività di pulizia (ad esempio, delle spiagge) da parte della comunità quale contributo simbolico alla limitazione dell'inquinamento causato dai rifiuti di plastica; invita a creare sinergie tra eventi di questo tipo e le campagne «Let's do it», la settimana europea per la riduzione dei rifiuti e la futura «giornata di pulizia»; plaude al progetto pilota MARELITT della Commissione volto a rimuovere i rifiuti marini dai quattro mari regionali europei e a ridurre l'impatto dei rifiuti di plastica sull'ambiente, sulla salute, sull'economia e sulla società; invita la Commissione a intensificare il dialogo con i paesi terzi, ad esempio i paesi con acque territoriali nel Mar Nero, per far fronte in maniera più efficace al problema dei rifiuti marini di plastica;

14.

segnala che le nuove iniziative a livello di UE in materia di politica ambientale, ecoinnovazione, gestione dei rifiuti e bioeconomia dovrebbero essere precedute da solide valutazioni d'impatto che includano le conseguenze sociali e le opportunità generate sul mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda il potenziale di creazione di posti di lavoro e le misure nel campo della formazione iniziale e professionale al fine di creare posti di lavoro verdi;

15.

rammenta che gli Stati membri, nell'ottica di conciliare la dimensione economica e ambientale, dovrebbero sostenere iniziative tese a promuovere lo sviluppo di settori aventi un elevato potenziale di occupazione dignitosa e, in particolare, che contribuiscano alla transizione verso un'economia sostenibile e alla creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità in un comparto economico a bassa intensità di risorse, in linea con la strategia Europa 2020; invita le autorità locali e regionali a coordinare le disposizioni concernenti il servizio pubblico con le finalità e gli obiettivi ambientali allo scopo di conseguire molteplici obiettivi e promuovere posti di lavoro verdi nell'ambito di tale processo;

16.

ritiene prioritaria l'individuazione delle future esigenze del mercato del lavoro e del fabbisogno di competenze; evidenzia la necessità di attuare strategie che permettano di adeguare le competenze dei lavoratori alle future esigenze del mercato del lavoro; sottolinea al riguardo che, per far fronte alle sfide poste dalla transizione verso un'economia a minore intensità di risorse, occorrono livelli adeguati di formazione e di competenze affinché le ecoinnovazioni possano affermarsi e la legislazione dell'UE in materia di rifiuti sia attuata correttamente; raccomanda agli Stati membri di integrare il modello dell'economia circolare nei loro sistemi di formazione professionale; rileva che la formazione può migliorare la percezione dello status delle attività lavorative nel settore del riciclaggio e contribuire a migliorare la fidelizzazione del personale e le prassi di salute e sicurezza; ricorda, a tale riguardo, che promuovendo la formazione professionale e l'apprendimento legato all'esercizio di una professione, il Fondo sociale europeo può contribuire a soddisfare la richiesta di posti di lavoro sostenibili e di qualità in settori a bassa intensità di risorse, in linea con il pacchetto sugli investimenti sociali presentato dalla Commissione nel febbraio 2013;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 21.

(2)  GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 59.

(3)  GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 99.

(4)  Consultazione sulle soluzioni per ridurre l'uso dei sacchetti di plastica e per migliorare i requisiti di biodegradabilità della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e la visibilità dei prodotti con imballaggi biodegradabili per i consumatori — statistiche: http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/statistics_consultation.xls


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/70


P7_TA(2014)0017

Marchio di qualità regionale

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sul marchio regionale: verso migliori prassi nelle economie rurali (2013/2098(INI))

(2016/C 482/10)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 174 e seguenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabiliscono l'obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale e definiscono gli strumenti finanziari strutturali necessari per il suo conseguimento,

visto l'articolo 39 del TFUE, che stabilisce gli obiettivi della politica agricola comune,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1),

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (2),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0456/2013),

A.

considerando che il concetto di sviluppo territoriale ha acquisito un'importanza crescente negli ultimi anni, in particolare a seguito dell'inserimento di un riferimento più esplicito nel trattato di Lisbona;

B.

considerando che la politica europea per lo sviluppo rurale, che costituisce il secondo pilastro della PAC, è stata sancita ufficialmente dalla riforma dell'Agenda 2000; che essa ha così potuto superare l'idea di una politica socio-strutturale attuata solo come complemento della politica dei mercati agricoli;

C.

considerando che il futuro regolamento quadro sulla politica regionale invita gli Stati membri ad adottare una concezione e una programmazione integrate che consentano una maggiore coerenza tra i programmi pluriennali del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione nonché del FEASR (e del Fondo europeo per la pesca), per mezzo di un quadro strategico comune che evita la duplicazione dei finanziamenti e le doppie iniziative, che è teso a perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 e che è istituito nell'ambito di un contratto di partenariato stilato dagli Stati membri in collaborazione con le parti economiche e sociali e i rappresentanti della società civile; che, di conseguenza, le misure e le iniziative a favore dello sviluppo territoriale, segnatamente rurale, devono iscriversi in un approccio globale e transettoriale;

D.

considerando che la delimitazione tra l'urbano e il rurale è sempre più vaga e che l'agricoltura periurbana è in via di sviluppo; che è importante che la politica regionale, a complemento della politica di sviluppo rurale, sia anche orientata ai territori rurali, al fine di sostenere progetti innovativi e strutturanti;

E.

considerando che gli strumenti per lo sviluppo rurale messi a disposizione degli Stati membri dal regolamento per lo sviluppo rurale in vigore offrono agli stessi Stati membri e alle loro regioni molteplici possibilità di sviluppo, e che tali possibilità non sono sfruttate a sufficienza dagli attuali programmi di sviluppo rurale a causa della scarsità di risorse di bilancio;

F.

considerando che il regolamento, per il periodo di programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale, amplierà le misure messe a disposizione degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla produzione di alimenti di qualità, i provvedimenti per la cooperazione tra gli attori territoriali volti a valorizzare l'insieme delle risorse sotto forma di beni e servizi di qualità, il consolidamento delle organizzazioni di produttori nonché le misure per l'innovazione e la diversificazione economica nelle aree rurali;

G.

considerando che il migliore coinvolgimento dei produttori primari nella filiera alimentare tramite sistemi di controllo della qualità, la promozione della vendita sui mercati locali e mediante le filiere corte è considerato una priorità dello sviluppo rurale per il 2014-2020;

H.

considerando che, nel contesto dello sviluppo rurale, l'approccio «Leader» riassume al meglio il concetto della cooperazione tra soggetti di natura diversa mantenendo, comunque, centrale l'attività agricola e che i soggetti coinvolti possono condividere un progetto di filiera territoriale al fine di sottolineare le peculiarità e le buone pratiche di una determinata area omogenea;

I.

considerando che la scelta delle modalità e del tipo di sostegno da attuare nei programmi di sviluppo rurale dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri o delle loro regioni, qualora essi optino per una programmazione regionale; che gli Stati membri sono nella posizione migliore per determinare l'enfasi opportuna di tali programmi a livello nazionale o regionale;

J.

considerando che è possibile adottare metodi di governance territoriale che permettano di mobilitare e di coinvolgere attraverso approcci comuni tutti gli attori pubblici e privati, a prescindere dai loro livelli d'intervento, nell'ottica di più modalità di cooperazione e valorizzazione di tutto il potenziale specifico di ogni territorio in base a un progetto condiviso, e che l'attenzione dovrebbe essere posta, in questo caso particolare, sull'importanza delle associazioni locali per lo sviluppo, delle associazioni di produttori e delle cooperative, che possono agire come partner privilegiati in vista dell'accesso ai mercati locali, regionali, nazionali e internazionali;

K.

considerando che programmi di sviluppo rurale di ampia portata e di successo possono avere un impatto positivo concreto sui tassi di occupazione e sulla competitività delle aziende nelle zone rurali, riducendo così il rischio di disoccupazione o di povertà estrema nelle campagne causata da redditi rurali modesti;

L.

considerando che i marchi d'eccellenza territoriale possono contribuire alla resilienza e allo sviluppo delle economie territoriali, in particolare nelle regioni più vulnerabili, nelle regioni di montagna e nelle regioni ultraperiferiche, coordinando insiemi di beni (alimentari e non alimentari) e di servizi di qualità indissolubilmente legati tra loro, fondamentalmente ancorati nelle specificità di ogni territorio e in particolare del relativo patrimonio (storico, culturale, geografico ecc.); che, riuniti in panieri, tali beni e servizi sono insostituibili, creano rendite territoriali offrendo nuove opportunità economiche sui mercati locali e internazionali e possono agire come un «ombrello» per la promozione delle regioni come destinazioni turistiche; che questi marchi territoriali sono tesi a identificare i territori che hanno collaborato per creare partenariati e sinergie comuni tra i loro attori al fine di valorizzare le proprie risorse nel lungo termine, incoraggiare i produttori locali/regionali e stimolare la loro economia, indispensabile per la vitalità delle campagne e per uno sviluppo equilibrato delle zone rurali e urbane; che essi non dovrebbero essere confusi con i marchi di qualità attribuiti ai prodotti alimentari (denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e specialità tradizionale garantita (STG)), con i quali non vi è incompatibilità, ma al contrario una piena complementarietà; che dovrebbero contribuire alla promozione di tali sistemi sia all'interno che all'esterno dell'UE e al miglioramento della competitività delle economie rurali offrendo nel contempo opportunità occupazionali;

M.

considerando che le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) costituiscono un sistema efficace che contribuisce in larga misura allo sviluppo rurale e territoriale tramite la creazione e la distribuzione di valore aggiunto, mediante l'azione collettiva dei produttori e di tutti gli attori interessati e tramite la promozione del territorio in questione sui mercati locali, regionali e internazionali; che, di conseguenza, i marchi regionali non devono in nessun caso sostituire né pregiudicare in nessun modo il sistema delle DOP-IGP;

N.

considerando che la promozione e il sostegno alle sinergie tra i settori primario e terziario a livello locale e regionale possono garantire lo sviluppo sostenibile dei settori agricolo e turistico nell'Unione;

O.

considerando che è necessario creare e utilizzare uno strumento efficace di commercializzazione per contribuire a incrementare la competitività dei prodotti regionali, incoraggiare i produttori locali e contribuire allo sviluppo di un'identità regionale non solo per quanto concerne l'agricoltura ma anche in altri settori;

1.

accoglie con favore l'approccio integrato allo sviluppo territoriale previsto dal regolamento sul quadro strategico comune dei fondi europei; rileva la necessità di coordinamento e coerenza tra i vari fondi europei ai fini di uno sviluppo territoriale armonioso, sostenibile ed equilibrato;

2.

osserva che lo sviluppo territoriale è esplicitamente menzionato fra gli obiettivi della PAC a complemento degli altri due obiettivi, ossia la sicurezza alimentare e la gestione sostenibile delle risorse naturali e la lotta al riscaldamento climatico;

3.

sottolinea che le regioni agricole svolgono un ruolo multifunzionale che concerne non solo lo sviluppo agricolo ma anche altre attività economiche e sociali relative al rafforzamento delle capacità locali in termini di competenze, know-how e investimenti nell'identificazione e nella valorizzazione di tutto il patrimonio locale e delle risorse e dei potenziali preziosi e latenti;

4.

valuta positivamente il concetto di «sviluppo locale di tipo partecipativo» e chiede agli Stati membri di dare attuazione a tale concetto e di eliminare gli eventuali blocchi tra i ministeri e le altre unità amministrative chiamate a gestire tale approccio innovativo; sottolinea che le procedure amministrative non devono essere onerose, né creare costi ulteriori per le autorità competenti degli Stati membri;

5.

invita gli Stati membri e le loro amministrazioni regionali a promuovere una governance partecipativa e più dinamica che permetta di realizzare progetti territoriali comuni di sviluppo che riguardino tutti i settori economici, compreso il turismo e, all'interno del settore dell'agricoltura, le filiere alimentari o non alimentari, come i progetti di filiere regionali (riguardanti le filiere corte, le filiere alimentari, i macelli di prossimità, i progetti di estrazione di metano dalla biomassa agricola, la chimica verde, gli agromateriali ecc.), con un'attenzione particolare per le microimprese e le start-up, sulla base di un processo graduale di riconoscimento dell'identità di ogni territorio, ancorata e legata al suo patrimonio; prende atto del fatto che questa governance si basa su partenariati complessi tra attori e strutture, la cui attività può essere coordinata intorno al concetto di marchio d'eccellenza territoriale; invita pertanto gli Stati membri a creare una piattaforma per la condivisione delle migliori prassi, facendo uso in particolare degli strumenti forniti dall'approccio LEADER ai programmi di sviluppo rurale;

6.

ritiene che un maggiore coordinamento degli attori locali possa contribuire a migliorare le economie rurali, in particolare nelle regioni più fragili, comprese le regioni di montagna, e in quelle più distanti, come le regioni ultraperiferiche; sottolinea che è necessario garantirne meglio l'organizzazione al fine di rivelarne tutto il potenziale di risorse esistente (comprese le risorse latenti), nell'interesse di tutti gli attori legati da rapporti di interdipendenza e solidarietà (soggetti coinvolti nel settore agricolo, in quello dei manufatti e delle abilità artigianali, nel turismo, nel patrimonio culturale, comprese le organizzazioni e le associazioni dei produttori e le camere di commercio ecc.); nota che dette convergenze strategiche fra attori sono destinate a captare risorse riprendendo e superando le semplici logiche settoriali o di filiera per collocarsi nel perimetro di logiche territoriali che autorizzano nuove rendite di qualità territoriale a partire da insiemi di beni e servizi complementari e corrispondenti alle specificità di ogni territorio; precisa a tal riguardo che tale governance territoriale sostiene fermamente la creazione, lo sviluppo e il consolidamento della promozione dei prodotti agricoli e alimentari cui si applicano i sistemi di qualità esistenti, basati sulla difesa della proprietà intellettuale, e che nel contempo la promozione di servizi di qualità (che non gode di un riconoscimento europeo ufficiale) e la promozione dei prodotti agricoli e dei servizi si rafforzano reciprocamente, dal momento che tutti gli attori garantiscono con comportamenti solidali la promozione di tutti i beni e i servizi del territorio in cui vivono;

7.

nota che, sebbene il marchio di qualità territoriale miri a promuovere un processo di valorizzazione del territorio che includa i prodotti e i servizi all'interno di una prospettiva di identità e responsabilità sociale e che integri, mediante la formazione di un insieme unificato e la creazione di sinergie, i marchi di qualità esistenti legati all'origine dei prodotti agroalimentari, il marchio in questione si spinge oltre dal momento che si applica trasversalmente a tutti i prodotti, i beni e i servizi del territorio, nonché al modello di gestione delle sue imprese, entità e attori locali;

8.

sottolinea la necessità di promuovere forme di associazione tra le diverse regioni e un partenariato transettoriale, in modo da accrescerne la competitività; riconosce il ruolo degli organismi di rappresentanza, come le associazioni, su scala regionale, nazionale ed europea, che si occupano della promozione dei marchi regionali ed esaltano e rafforzano la crescente visibilità della regione; invita a prestare maggiore attenzione alle iniziative per i marchi regionali quali eventuale tema comune della cooperazione territoriale europea e delle iniziative di finanziamento europee nonché quali strumenti che rappresentano un investimento nella vitalità a lungo termine della competitività della regione;

9.

ritiene che il marchio regionale di qualità debba contribuire a mantenere l'immagine dell'Europa quale destinazione turistica di alta qualità, sulla base di vari settori di turismo regionale, come ad esempio l'agriturismo, il turismo rurale, l'ecoturismo e il turismo gastronomico, nonché il patrimonio industriale, storico, naturale e culturale, comprese anche le piste ciclabili da mettere in corrispondenza con i trasporti pubblici; sottolinea che non esiste un marchio europeo per il settore dei servizi legato al territorio che consenta al consumatore di identificare un prodotto turistico di qualità; raccomanda a tal proposito di coadiuvare l'introduzione di dinamiche di qualità nel settore turistico, specialmente per quanto riguarda il turismo rurale e le piccole imprese; ritiene altresì che tale marchio possa contribuire a creare un'alternativa ai settori tradizionali come l'agricoltura e l'allevamento; ritiene che un marchio di qualità legato ad un particolare territorio debba corrispondere ad una serie di specifiche a garanzia della qualità e debba rispettare e sviluppare i marchi esistenti, per esempio le denominazioni dei prodotti agroalimentari, evitando qualsiasi confusione con i prodotti agricoli già riconosciuti come prodotti di qualità dall'Unione europea;

10.

ritiene che iniziative quali la rete delle destinazioni europee d'eccellenza (EDEN) stimolino la competitività, promuovano un turismo sostenibile e di qualità nella regione grazie alle potenzialità delle microimprese e delle piccole imprese e contribuiscano a coinvolgere le istituzioni locali, promuovere i partenariati e diversificare i partecipanti nella creazione del marchio regionale di qualità; invita la Commissione a includere le diverse forme di turismo legate alle attività rurali nelle azioni e nei programmi connessi, tra cui EDEN, Calypso ecc.; sottolinea che è necessario sostenere le attività turistiche rurali mediante azioni e programmi mirati;

11.

raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di far sì che i prossimi programmi di sviluppo rurale prevedano misure adeguate e mezzi sufficienti per agevolare la buona governance e forme sostenibili di governance territoriale impiegando e rafforzando le misure basate su strutture collettive: misure di cooperazione (anche relative a sistemi di produzione sostenibile), di coordinamento, di scambio, di messa in rete, d'innovazione e formazione, di associazione di produttori, di promozione, d'informazione e d'investimento, previste nei nuovi regolamenti sullo sviluppo rurale; invita i gruppi di azione locale (GAL), nel quadro del programma Leader +, a favorire la creazione di una rete di cooperazione fra produttori locali e regionali, fornitori di servizi e istituzioni culturali, quali università, musei e centri di ricerca, per permettere agli aspetti culturali e storici del territorio di essere sintetizzati in un marchio regionale capace di creare un legame duraturo fra la formazione, la ricerca e la produzione creando così anche posti di lavoro sostenibili;

12.

specifica che tali progetti devono essere multisettoriali, mantenendo, tuttavia, la centralità dell'attività agricola, e che gli stessi sono valutati dalla competente autorità di gestione dei piani di sviluppo;

13.

invita la Commissione a sostenere gli sforzi degli Stati membri nel riconoscere e promuovere nuove forme di cooperazione per le zone rurali, intorno al marchio d'eccellenza territoriale, ricorrendo agli strumenti contenuti nella riforma della PAC come l'iniziativa LEADER dell'Unione, gli strumenti di assistenza tecnica e di collegamento in rete, il partenariato europeo per l'innovazione (PEI) e la rete europea per lo sviluppo rurale nonché a tutti gli altri strumenti e mezzi che risulteranno necessari; queste nuove forme di cooperazione territoriale europea saranno fondate su una valutazione obiettiva delle sinergie regionali, tenendo conto della dimensione sociale, economica e ambientale, della sostenibilità, della diversità degli attori economici e sociali (compresi quelli del settore turistico) coinvolti nella promozione dell'identità territoriale, e del complesso di beni e servizi specifici che possono essere prodotti in ogni territorio al fine di creare e mantenere un valore aggiunto;

14.

ritiene che, nel contesto di queste nuove forme di cooperazione territoriale, gli Stati membri debbano essere in grado di utilizzare tutte le misure di sviluppo rurale connesse alle politiche in materia di qualità per i prodotti alimentari, al fine di sviluppare in particolare le vendite nei mercati locali e nelle filiere corte nonché di migliorare la sostenibilità e la conoscenza dei metodi di produzione, rispettando pienamente la legislazione dell'UE e senza influenzare, pregiudicare o indebolire gli attuali sistemi di qualità dell'Unione, quali le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG); ritiene che, nel settore agroalimentare, i marchi d'eccellenza territoriale debbano limitarsi a promuovere i sistemi di qualità DOP-IGP-STG laddove esistono o a sostenerne la creazione laddove non esistono; chiede alla Commissione, alla luce della moltiplicazione in Europa delle etichette e dei marchi regionali per i prodotti alimentari, di elaborare un inventario dei marchi con specifiche caratteristiche regionali al fine di evitare eventuali ripercussioni negative sui sistemi di qualità; rileva che è necessario definire in modo chiaro il concetto di marchio regionale, considerando l'esperienza positiva dei marchi di qualità già esistenti (DOP, DOC, IGP), e che occorre definire strategie coordinate per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, partendo da un approccio comune condiviso, basato su un quadro da definire a livello UE;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.


Mercoledì 15 gennaio 2014

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/75


P7_TA(2014)0022

Futuro delle relazioni UE-ASEAN

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sul futuro delle relazioni UE-ASEAN (2013/2148(INI))

(2016/C 482/11)

Il Parlamento europeo,

visto il quadro giuridico principale per le relazioni con l'ASEAN, segnatamente l'accordo di cooperazione CEE-ASEAN firmato nel marzo 1980 (1),

visti i negoziati in corso e/o la conclusione di sette accordi di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e gli stati membri dell'ASEAN, ovvero Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam,

visti i negoziati sugli accordi di libero scambio (ALS) con Malaysia, Thailandia e Vietnam e la conclusione dell'ALS UE-Singapore,

vista la strategia dell'UE «Un nuovo partenariato con l'Asia sudorientale» del luglio 2003, (COM(2003)0399), che identifica tra le principali priorità il rafforzamento delle relazioni regionali nell'ambito del commercio e degli investimenti con l'ASEAN nonché il dialogo in settori politici specifici,

visto il 7o Partenariato parlamentare Asia-Europa (ASEP) e il 22o vertice dell'ASEAN,

vista la dichiarazione di Norimberga sul partenariato rafforzato UE-ASEAN del marzo 2007 e il suo piano d'azione del novembre 2007,

visto il piano d'azione di Bandar Seri Begawan per dare ulteriore solidità al partenariato rafforzato ASEAN-UE (2013-2017) adottato in Brunei Darussalam il 27 aprile 2012,

vista l'adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico (TAC) a Phnom Penh il 12 luglio 2012 (2),

visto il 9o vertice dell'incontro Asia-Europa (ASEM) tenutosi a Vientiane, Laos, nel novembre 2012,

vista la Fondazione Asia-Europa (ASEF), istituita nel febbraio 1997 per offrire una sede di dialogo non governativa,

visto il programma per il supporto all'integrazione regionale ASEAN-UE (APRIS), il programma per il supporto all'integrazione regionale ASEAN (ARISE) e lo strumento di dialogo regionale UE-ASEAN (READI) a sostegno dell'armonizzazione delle politiche e delle normative riguardo ai settori non di natura commerciale,

vista la dichiarazione congiunta UE-USA sulla regione Asia-Pacifico del 12 luglio 2012,

vista l'istituzione dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) l'8 agosto 1967,

visto il progetto della comunità economica ASEAN concordato nel 2007 e la Carta dell'ASEAN adottata nel 2008,

vista la prima dichiarazione dell'ASEAN sui diritti umani del 18 novembre 2012, l'istituzione della commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani (AICHR) e il primo dialogo tra AICHR e il nuovo rappresentante speciale dell'Unione europea (UE) per i diritti umani Stavros Lambrinidis, l'8 maggio 2013,

visto il 14o vertice dell'ASEAN tenutosi nel 2009 e la definizione di una tabella di marcia per una comunità (economica) ASEAN con un mercato unico, la comunità politica e di sicurezza ASEAN e la comunità socioculturale ASEAN,

visto il 22o vertice dell'ASEAN tenutosi nel Brunei il 24-25 aprile 2013,

visto il 7o vertice dell'Asia orientale (EAS) tenutosi a Phnom Penh il 20 novembre 2012 tra i leader di 17 paesi ASEAN, Cina, Giappone e Corea del Sud (ASEAN+3), India, Australia e Nuova Zelanda (ASEAN+6) e Stati Uniti,

visto l'accordo nell'ambito dell'ASEAN per la gestione delle catastrofi e la risposta emergenziale (AADMER),

visti la dichiarazione congiunta dell'8a incontro dei ministri degli Affari sociali e dello sviluppo dei paesi dell'ASEAN, adottata il 6 settembre 2013 a Phnom Pen in preparazione del vertice dell'ASEAN previsto per ottobre 2013, e il riferimento in essa contenuto al fatto che l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale è un diritto umano fondamentale,

viste le sue recenti risoluzioni sui paesi membri dell'ASEAN, in particolare quelle dell'11 settembre 2013 sui negoziati per un accordo di partenariato e di cooperazione UE-Malaysia (3), del 13 giugno 2013 sulla situazione dei Rohingya musulmani (4), dell'11 giugno 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (5), del 18 aprile 2013 sul Vietnam, in particolare la libertà di espressione (6) e del 7 febbraio 2013 sul Laos: il caso di Sombath Somphone (7),

viste le sue recenti risoluzioni sugli stati membri dell'ASEAN, in particolare quelle del 17 febbraio 2011 sugli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia (8), del 7 luglio 2011 sull'Indonesia, compresi gli attacchi alle minoranze (9), del 25 novembre 2010 sulla Birmania: svolgimento delle elezioni e liberazione della leader dell'opposizione Aung San Suu Kyi (10), del 20 maggio 2010 sulla situazione a Myanmar (11), del 20 maggio 2010 sulla situazione in Thailandia (12), del 26 novembre 2009 sulla situazione in Laos e Vietnam (13) e del 5 febbraio 2009 sulla situazione dei rifugiati birmani in Thailandia (14),

visti i principi delle 'Linee guida su imprese e diritti umani: attuazione del quadro delle Nazioni Unite «proteggere, rispettare e sanare», adottate dal Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU il 16 giugno 2011,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0441/2013),

A.

considerando che attualmente l'ASEAN è una delle più importanti organizzazioni regionali emergenti del mondo, sia in termini di sviluppo economico che di dinamiche geopolitiche;

B.

considerando che la Carta dell'ASEAN, firmata nel novembre 2007, attribuisce personalità giuridica e definisce un quadro giuridico e istituzionale per l'ASEAN, compresa la creazione del comitato dei rappresentanti permanenti (CPR), per sostenerne e coordinarne l'attività;

C.

considerando che la comunità economica dell'ASEAN intende creare un mercato interno per 600 milioni di persone entro il 2015, rendendo in tal modo l'ASEAN, con i suoi competitivi operatori economici e una domanda interna in rapida crescita, simile ad altri grandi mercati mondiali come l'UE, gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone e l'India e conseguentemente, un forte partner economico sul mercato regionale e internazionale; considerando che in questo iter alcuni stati membri dell'ASEAN si troveranno ad affrontare sfide in termini di competitività, stabilità sociale e rafforzamento e sviluppo delle componenti sociali del processo di integrazione;

D.

considerando che gli sforzi di ristrutturazione economica intrapresi dai paesi ASEAN dopo la crisi finanziaria asiatica del 1997 li hanno aiutati a dimostrare, in genere, una buona resistenza all'attuale crisi economica mondiale;

E.

considerando che nel 1993 il forum regionale dell'ASEAN (ARF) è stato istituito per promuovere il dialogo e la consultazione su questioni politiche e di sicurezza e contribuire al rafforzamento della fiducia e alla diplomazia preventiva nella regione Asia-Pacifico;

F.

considerando che l'ultimo vertice ASEAN ha chiesto la denuclearizzazione della penisola coreana e ha incoraggiato gli Stati con armi nucleari ad aderire al protocollo del trattato per una zona libera da armi nucleari nel sud-est asiatico; che il vertice ha inoltre discusso in merito alla possibilità di una futura adesione di Timor Orientale all'ASEAN;

G.

considerando che la Cina ha rafforzato i propri legami economici con i paesi del sud-est asiatico; che alcuni stati membri dell'ASEAN hanno rafforzato la cooperazione con gli Stati Uniti sulla sicurezza marittima; che la Russia considera l'Asia un elemento importante della sua strategia internazionale; che i paesi ASEAN continuano a svolgere un ruolo importante nel preservare la pace e la stabilità nella regione; considerando che l'UE e l'ASEAN condividono una comune preoccupazione per le dispute territoriali irrisolte nel mar cinese meridionale e hanno un notevole interesse a mantenere la pace, la stabilità, il rispetto del diritto internazionale e, in particolare, la Carta delle Nazioni Unite e il diritto del mare delle Nazioni Unite del 1982; che sostiene i principi di sei punti sul mar cinese meridionale di luglio 2012 e le linee guida per l'attuazione della Dichiarazione sulla condotta delle parti nel mar cinese meridionale del 2011, favorevole ad una soluzione con mezzi pacifici;

H.

considerando che la dichiarazione dei diritti umani dell'ASEAN sostiene l'autonomia dei vari stati nella creazione di propri strumenti giuridici per la tutela dei diritti umani, pur fornendo alla regione un quadro di riferimento generale comune per la difesa degli stessi;

I.

considerando che l'8 novembre 2013 il tifone Haiyan ha devastato le Filippine, distruggendo intere città, lasciando un numero ancora imprecisato di persone — forse migliaia — morte e milioni di senza tetto; che questa tempesta, la più forte tempesta mai registrata, ha potuto dimostrare il grave pericolo di condizioni atmosferiche estreme sempre più frequenti;

J.

considerando che gli elevati livelli di inquinamento da fumo dovuto ai grandi incendi di foreste nella regione hanno gravi conseguenze ambientali e potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza non tradizionale;

K.

considerando che l'UE e l'ASEAN condividono l'obiettivo politico di promuovere il benessere, la cooperazione e la pace nelle loro rispettive regioni e in tutto il mondo;

L.

considerando che il piano d'azione di Bandar Seri Begawan del 2012 tra l'UE e l'ASEAN intende rivolgere maggiore attenzione strategica alla cooperazione sui tre pilastri dell'ASEAN, nonché alla cooperazione culturale e per lo sviluppo, e che si tengono periodiche riunioni a livello ministeriale e di alti funzionari;

M.

considerando che, alla luce dei negoziati in corso sugli accordi di libero scambio (ALS) fra l'UE e la Malaysia, la Thailandia e il Vietnam, nonché della conclusione dell'ALS UE-Singapore e dell'obiettivo a lungo termine di un accordo di libero scambio interregionale, è ancora più urgente mettere a punto un quadro politico più ampio con i partner ASEAN;

1.

è del parere che l'ASEAN, in quanto soggetto economico globale e regionale di primo piano, possa svolgere un ruolo importante nel promuovere un ordine mondiale pacifico e multilaterale; auspica di assistere a un ulteriore sviluppo delle capacità istituzionali, economiche e politiche dell'ASEAN;

2.

esorta vivamente l'ASEAN a proseguire lungo il suo cammino di integrazione politica ed economica, in particolare con l'ambizioso piano ASEAN per una comunità economica entro il 2015, compresa la liberalizzazione del suo mercato interno del lavoro che sarebbe di grande beneficio per tutti i paesi partecipanti;

3.

si congratula con i leader dell'ASEAN per i significativi progressi in atto nel processo di integrazione regionale, soprattutto grazie all'imminente istituzione della comunità economica dell'ASEAN; è del parere che tali positivi sviluppi debbano essere accompagnati da un rafforzamento della sua dimensione parlamentare e invita i leader dell'ASEAN a considerare un riconoscimento statutario formale del ruolo dell'Assemblea interparlamentare dell'ASEAN (AIPA), quale parte integrante della stessa ASEAN;

4.

sottolinea il grande potenziale economico della regione ASEAN e incoraggia gli stati dell'ASEAN e le imprese nazionali ed estere che operano in paesi ASEAN ad agire in conformità con i principi della responsabilità sociale delle imprese, a rispettare attivamente le norme fondamentali del lavoro dell'OIL e i principi guida delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani, a promuovere l'adeguata tutela del lavoro e l'accesso a condizioni di lavoro dignitose, e a creare un ambiente più favorevole allo sviluppo dei sindacati e delle loro attività; esorta a tale proposito la Commissione a contribuire all'elaborazione di misure per potenziare le capacità di contrasto a livello internazionale e locale;

5.

ritiene che gli stati dell'ASEAN debbano muoversi verso una nuova fase di sviluppo economico e sociale inclusivo, dedicando particolare attenzione alla promozione dei diritti umani, sociali, del lavoro ed economici della loro popolazione, al fine di garantire società più egualitarie e giuste; ritiene necessario a tale scopo che l'aumento della loro ricchezza economica sia messo al servizio del rafforzamento delle reti di protezione e sicurezza sociale; esorta parimenti l'UE a rafforzare la propria cooperazione sui diritti umani al fine di contribuire a migliorare l'efficacia della commissione intergovernativa ASEAN sui diritti umani (AICHR) nel promuovere e tutelare i diritti dell'uomo;

6.

sottolinea che l'UE e l'ASEAN condividono sia interessi politici che economici, che devono continuare a essere sviluppati in via prioritaria ed essere elevati al rango di partenariato strategico; accoglie con favore il fatto che, quale riconoscimento dell'importanza di tale relazione, il SEAE stia attivamente considerando la nomina di un capodelegazione dell'UE presso l'ASEAN; si aspetta che ciò comporti un maggiore coordinamento tra i capidelegazione dell'UE negli stati membri dell'ASEAN e le ambasciate degli Stati membri dell'Unione europea e ampli la credibilità politica e la visibilità dell'Unione europea; invita il VP/AR e la Commissione a presentare una rinnovata e più globale strategia per il Sud Est asiatico;

7.

ritiene che l'UE e i suoi Stati membri debbano collaborare a un approccio comune e coerente per la regione dell'ASEAN, sostenendosi e integrandosi a vicenda e, in tal modo, consentendo all'Unione di sviluppare una presenza economica e politica più forte nella regione; ritiene che sia importante rafforzare la presenza a tutti i livelli dei rappresentanti dell'Unione europea e degli Stati membri nell'ambito dei forum regionali e nazionali dell'ASEAN;

8.

propone che l'Unione si impegni a comunicare all'opinione pubblica di tali paesi che in materia di politica estera si comporta come un potere normativo che cerca di promuovere l'integrazione regionale, mediante il dialogo politico, gli accordi commerciali preferenziali e gli accordi di partenariato;

9.

accoglie con particolare favore il negoziato relativo a sette accordi di cooperazione e di partenariato tra l'UE e sette stati membri dell'ASEAN, che costituiranno i pilastri per l'approfondimento delle relazioni reciproche e sottolinea la necessità di accelerare i negoziati con i restanti membri dell'ASEAN; chiede la rapida ratifica degli accordi di cooperazione e di partenariato esistenti; ritiene, tuttavia, che gli accordi di partenariato e di cooperazione (APC) con singoli stati non debbano diventare un ostacolo per le relazioni generali tra l'UE e l'ASEAN;

10.

è favorevole al rafforzamento della dimensione parlamentare della relazione; ritiene che l'istituzione di un'assemblea interparlamentare formale tra Europa e ASEAN possa migliorare ulteriormente le nostre relazioni con gli stati membri dell'ASEAN allorché le circostanze lo permetteranno e creare inoltre un forum interparlamentare di scambi multilaterali per affrontare in modo più ampio le questioni mondiali; suggerisce altresì la creazione di collegamenti tra la sottocommissione parlamentare sui diritti umani e la commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani (AICHR); ritiene che l'Ufficio per la promozione della democrazia parlamentare possa offrire assistenza per lo sviluppo delle capacità all'Assemblea interparlamentare dell'ASEAN (AIPA), rafforzando il ruolo dei parlamenti nazionali, come pure quello dell'AIPA all'interno dell'ASEAN;

11.

sottolinea i vantaggi dell'aumento delle riunioni congiunte ad alto livello e della reciproca collaborazione e intesa in forum multilaterali come le Nazioni Unite e le sue agenzie, il FMI e l'OMC;

12.

sottolinea la necessità di rafforzare e ampliare ulteriormente l'incontro Asia-Europa (ASEM) e il partenariato parlamentare Asia-Europa (ASEP) in qualità di attuali forum di dialogo tra l'UE e l'ASEAN a livello statale e parlamentare;

13.

sostiene l'ASEAN nello sviluppo di un proprio spazio all'interno degli interessi economici e di sicurezza conflittuali con Cina, Giappone e Stati Uniti; desidererebbe che l'UE fosse un partner politico attivo per l'ASEAN nella sua ricerca di soluzioni non militari a importanti sfide di sicurezza e geostrategiche, attraverso la condivisione dell'esperienza europea in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di risoluzione delle controversie nella gestione delle frontiere e nelle dispute territoriali, al fine di rafforzare la pace e la stabilità regionale;

14.

esprime preoccupazione per i recenti sviluppi nel mar cinese meridionale e accoglie con favore l'attività del gruppo di lavoro sull'attuazione della Dichiarazione sulla condotta delle parti nel mar cinese meridionale, finalizzata a trovare una soluzione pacifica e reciprocamente vantaggiosa alla disputa sul confine marittimo nella regione;

15.

esorta l'Unione a contribuire ad attenuare le tensioni geopolitiche regionali mediante una stretta relazione con l'ASEAN che preveda il rafforzamento dei meccanismi di risoluzione dei conflitti;

16.

prende atto degli sforzi compiuti dagli stati dell'ASEAN in merito alle misure di contrasto alla pirateria e si compiace dei riscontri positivi finora ricevuti; sottolinea la natura critica e complessa delle vie navigabili marittime della zona per l'economia mondiale e la loro vulnerabilità e ritiene che questa debba essere una preoccupazione permanente nell'ambito degli sforzi dell'Unione europea nella regione;

17.

invita la Commissione e il SEAE a continuare a offrire assistenza per lo sviluppo delle capacità del segretariato dell'ASEAN e delle istituzioni dell'ASEAN, attingendo alle esperienze dell'UE; suggerisce che il «supporto all'integrazione regionale dell'ASEAN da parte del programma dell'UE (ARISE)» debba continuare;

18.

incoraggia a sostenere le visite transregionali dei soggetti culturali ed esorta gli Stati membri a promuovere una più ampia copertura della regione ASEAN da parte dei mezzi di comunicazione e di istruzione pubblici e a rafforzare la loro presenza nella regione attraverso gli istituti di cultura o altre modalità, il che amplierebbe e promuoverebbe la conoscenza reciproca e il dialogo a livello culturale;

19.

ritiene che sia opportuno valutare la possibilità di organizzare un anno «culturale» il cui tema principale cambi ogni anno, con il quale l'ASEAN dia risalto a un paese dell'UE e, analogamente, l'Europa dia risalto a un paese dell'ASEAN;

20.

accoglie con favore il fatto che l'UE è ora il principale partner per la cooperazione scientifica della maggior parte degli stati membri dell'ASEAN e suggerisce di promuovere più attivamente il programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 della Commissione presso gli istituti scientifici della regione;

21.

sottolinea l'importante ruolo dei programmi di scambio per facilitare la mobilità dei giovani, quali l'Erasmus, per la cooperazione interculturale a livello studentesco e nel settore della ricerca fra gli istituti di istruzione superiore dell'UE e dell'ASEAN; suggerisce l'istituzione di centri di studio dell'ASEAN nei centri di studio europei e dell'UE nelle università dell'ASEAN e maggiori possibilità di diplomi congiunti; ritiene che l'UE debba ampliare i programmi universitari in lingua inglese per agevolare l'accesso degli studenti asiatici alle università europee, mentre è necessario che i ricercatori dell'UE siano aiutati ad aderire a programmi di ricerca in Asia in collaborazione con la rete universitaria dell'ASEAN (AUN);

22.

suggerisce, in particolare attraverso l'utilizzo del nuovo strumento di partenariato, di adottare misure per intensificare scambi regolari e processi di apprendimento reciproco, ad esempio in merito alle società multiculturali e alle strutture statali democratiche per il 21o secolo; sottolinea la necessità di includere i diritti delle minoranze, promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile, migliorare la vita delle ragazze e delle donne, le norme sociali e del lavoro, anche attraverso l'abolizione del lavoro forzato e minorile, promuovendo l'adeguata tutela dell'occupazione e l'accesso a condizioni di lavoro dignitose, e lo sviluppo di sistemi sostenibili e completi di welfare statale, sistemi giuridici e di sicurezza, la cooperazione economica e altre misure appropriate;

23.

ribadisce l'importanza di sviluppare contatti interpersonali ed elogia il lavoro della Fondazione Asia-Europa (ASEF), la cui funzione principale è sviluppare legami tra le società civili di entrambe le regioni; invita l'UE ad assumere un ruolo attivo e istituzionale di maggior rilievo rispetto a quello di semplice membro;

24.

chiede di lanciare un'iniziativa di gemellaggio tra città, per collegare le regioni dell'Europa e dell'Asia che fino a questo momento hanno avuto pochi scambi;

25.

suggerisce che l'UE rafforzi la propria cooperazione interregionale con l'ASEAN in materia di prevenzione e gestione di calamità e crisi, grandi sfide come lo sviluppo sostenibile nell'ambito della sicurezza alimentare, gestione delle risorse (compreso l'uso delle risorse idriche e marine fra cui l'area del Mekong) e investimenti nell'agricoltura, sostegno agli agricoltori più piccoli, urbanizzazione, connettività e trasporti, come pure in relazione al cambiamento climatico, energie rinnovabili, efficienza energetica e transizione energetica, turismo, ricerca e innovazione;

26.

osserva che la povertà continua a essere un problema nei paesi ASEAN e che colpisce soprattutto le donne, le persone poco qualificate, le zone rurali e i gruppi etnici o religiosi minoritari; vede la necessità, quindi, di migliorare la distribuzione della ricchezza e di promuovere la giustizia sociale a tutti i livelli, e ritiene che ci sia ancora bisogno di una nuova strategia dell'UE per promuovere lo sviluppo e combattere la disuguaglianza in questi paesi, anche fornendo l'accesso ai finanziamenti tramite microcredito; ritiene che detta strategia debba basarsi in particolare sui seguenti principi: coerenza delle politiche per lo sviluppo, efficacia a lungo termine degli aiuti, priorità per i bisogni sociali di base e partecipazione degli attori nazionali, inclusi i parlamenti nazionali, le autorità locali, le ONG per lo sviluppo e la società civile;

27.

sottolinea il fatto che l'UE deve fornire assistenza per lo sviluppo delle capacità della commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani, oltre ad assistenza tecnica alla commissione ASEAN sulle donne e i bambini;

28.

auspica una maggiore cooperazione e reciproco avvicinamento sulle preoccupazioni in tema di diritti umani, come la libertà di espressione e dei media, la libertà di riunione e di associazione, ivi comprese le organizzazioni sindacali, e ritiene che l'UE e ASEAN abbiano alcuni settori in cui vi sono margini di miglioramento, ad esempio in relazione al trattamento dei migranti e delle minoranze;

29.

si attende che la revisione del mandato della commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani offra l'opportunità di rafforzare il ruolo della suddetta commissione; invita l'ASEAN a sviluppare standard e regole che facilitano l'attuazione della sua Dichiarazione dei diritti umani; sottolinea che gli obblighi che incombono agli stati membri dell'ASEAN a norma del diritto internazionale prevalgono sulle disposizioni della suddetta dichiarazione eventualmente in conflitto; suggerisce altresì che, in caso di violazione dei diritti umani, si introducano in futuro meccanismi regionali di risoluzione delle controversie e sanzionatori analoghi a quelli già esistenti in altre regioni, quali, ad esempio, la Corte europea dei diritti dell'uomo; è favorevole a un rafforzamento della cooperazione sui temi comuni in materia di diritti umani;

30.

esorta l'UE a rafforzare la propria assistenza e cooperazione per contrastare la corruzione tra l'altro incoraggiando la ratifica e l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;

31.

esorta la Commissione a continuare ad aiutare i paesi ASEAN nel proseguimento della riduzione delle disparità tra essi e ad assisterli nel percorso di integrazione politica, economica e istituzionale a livello regionale, dedicando particolare attenzione ai PMS (Cambogia, Laos e Myanmar);

32.

chiede l'attivazione degli orientamenti dell'UE in materia di politica fondiaria del 2004 per contrastare l'accaparramento delle terre; in particolare, sottolinea che i donatori si devono impegnare in politiche fondiarie mirate alla difesa e al rafforzamento dell'agricoltura familiare su piccola scala;

33.

esprime il proprio apprezzamento per la decisione dei paesi membri dell'ASEAN di dichiarare l'ASEAN una zona libera da armi nucleari e ritiene che altri paesi dovrebbero seguire il loro esempio;

34.

esprime preoccupazione per la politica ambientale perseguita e in particolare per l'illegale tasso di disboscamento, combustione e conseguente inquinamento, con un impatto negativo significativo anche nei diversi paesi dell'ASEAN; deplora il fatto che la politica dell'UE per i biocarburanti contribuisce alla rapida espansione della produzione di olio di palma, il che porta all'espropriazione e/o all'inserimento forzato delle popolazioni povere rurali nelle piantagioni di palma da olio; ritiene quindi essenziale sostenere, nel contesto degli aiuti allo sviluppo, il diritto alle risorse della terra dei meno abbienti nei paesi in via di sviluppo; incoraggia maggiori sforzi per la tutela dell'ambiente e della biodiversità e plaude al lavoro del Centro ASEAN per la biodiversità; auspica inoltre una più stretta cooperazione tra l'UE e l'ASEAN in tema di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico;

35.

esorta gli stati membri dell'ASEAN a concludere un accordo che agevoli la prevenzione, il contrasto e il coordinamento dei grandi incendi catastrofici per l'ambiente; invita l'Indonesia a ratificare l'accordo del 2002 sugli incendi e l'inquinamento nella regione;

36.

sottolinea che l'UE deve anche intensificare il dialogo politico e la cooperazione su questioni come i diritti fondamentali, inclusi quelli delle minoranze etniche e religiose, e proteggere nel contempo la libertà di espressione e il libero flusso di informazioni su questioni di interesse comune relative a stato di diritto e sicurezza, questioni come la lotta contro la criminalità transnazionale, la corruzione, l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e il traffico di esseri umani e di droga, la lotta al terrorismo, la non proliferazione, il disarmo, la sicurezza marittima e la sicurezza informatica;

37.

esprime preoccupazione per le sfide urbanistiche, frutto dello sviluppo economico cui devono far fronte i paesi dell'ASEAN, e che influenzano aspetti come la gestione dei flussi migratori dalla campagna alla città, la pianificazione urbana e la dotazione di infrastrutture e servizi di base, la lotta contro l’espandersi delle baraccopoli e l'opportunità di utilizzare energie pulite e rinnovabili per far fronte all'inquinamento; esorta la Commissione a collaborare con i paesi dell'ASEAN nelle strategie dedicate a questi problemi;

38.

propone di sostenere l'integrazione economica regionale, in particolare la libera circolazione delle merci, dei servizi e degli investimenti e la mobilità dei lavoratori qualificati, e intensificare ulteriormente la cooperazione in materia di gestione delle calamità e delle crisi, di sicurezza e lotta contro la povertà e dei fenomeni migratori;

39.

ricorda che è anche importante sostenere il settore privato in piena espansione rafforzando il dialogo fra le imprese europee e asiatiche e la cooperazione tra pubblico e privato sulle problematiche finanziarie, degli investimenti, economiche e commerciali, compresa l'internazionalizzazione delle PMI europee e il loro accesso al mercato, nel quadro dell'attuale crisi finanziaria globale; incoraggia a tale riguardo lo scambio di migliori prassi tra l'UE e l'ASEAN;

40.

rileva che per vari membri dell'ASEAN le esportazioni tessili verso l'UE rappresentano un settore importante e ricorda che la concessione di SPG e SPG+ è legata all'applicazione delle norme di base dell'OIL e delle principali convenzioni internazionali, che sono essenziali nel contesto dello sviluppo sostenibile;

41.

invita i leader degli stati membri dell'ASEAN a sostenere l'obiettivo dell'Unione europea di partecipare ai futuri vertici dell'Asia orientale a seguito dell'adesione dell'UE al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico;

42.

accoglie con favore il processo di pace e le riforme democratiche in Myanmar/Birmania, che offrono un'opportunità storica per migliorare considerevolmente le relazioni UE-ASEAN; continua a esprimere particolare preoccupazione, tuttavia, per la situazione delle minoranze etniche; esorta il governo birmano e i paesi limitrofi appartenenti all'ASEAN, soprattutto per quanto riguarda i Rohingya, a compiere ogni sforzo possibile per migliorare le loro condizioni di vita e diritti di cittadini;

43.

si compiace della ratifica da parte della Cambogia e delle Filippine dello statuto della Corte penale internazionale (CPI) e fa appello a tutti gli stati membri dell'ASEAN perché facciano lo stesso; lancia inoltre un appello a tutti gli stati membri dell'ASEAN affinché seguano la tendenza internazionale verso l'abolizione della pena di morte; esorta altresì gli stati membri dell'ASEAN a ratificare e attuare la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;

44.

elogia l'Indonesia e le Filippine per la loro attiva partecipazione nell'ambito del partenariato «Open Government» (OGP) e per l'impegno dimostrato nell'intento di promuovere una maggiore apertura delle amministrazioni e una migliore integrità pubblica; suggerisce che gli altri paesi dell'ASEAN presentino domanda di adesione all'OGP ed elaborino i propri piani d'azione in stretta e fattiva collaborazione con la società civile e le organizzazioni di base;

45.

esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che in molti paesi dell'ASEAN i casi di accaparramento dei terreni, impunità per chi ha contatti privilegiati con l'elite al potere e corruzione stanno compromettendo gli enormi progressi in campo economico e sociale fatti nella regione;

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al SEAE, al Consiglio e alla Commissione, all'Assemblea interparlamentare dell'ASEAN (AIPA), al segretariato dell'ASEAN, nonché ai governi e ai parlamenti degli stati membri dell'ASEAN.


(1)  GU C 85 dell'8.4.1980, pag. 83.

(2)  GU L 154 del 15.6.2012, pag. 1-10.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0367.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2013)0286.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2013)0245.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2013)0189.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2013)0058.

(8)  GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 57.

(9)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 201.

(10)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 120.

(11)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 154.

(12)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 152.

(13)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 76.

(14)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 144.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/83


P7_TA(2014)0031

Lotta ai reati contro le specie selvatiche

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sui reati contro le specie selvatiche (2013/2747(RSP))

(2016/C 482/12)

Il Parlamento europeo,

vista la risoluzione dell'aprile 2013 della commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale, sostenuta dal consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite nel luglio 2013, che incoraggia gli Stati membri delle Nazioni Unite a considerare il traffico illecito di fauna e flora selvatiche un reato grave quando sono coinvolti i gruppi della criminalità organizzata, ponendolo allo stesso livello della tratta di esseri umani e del traffico di droga,

vista l'indagine svolta da Interpol e IFAW (fondo internazionale per il benessere degli animali) riguardante il commercio di avorio online all'interno dell'UE, nella quale si sottolinea che l'applicazione della normativa in materia di reati contro le specie selvatiche online è allo stadio iniziale e invita a introdurre una legislazione specifica sul commercio elettronico che disciplini il commercio di specie selvatiche nell'UE,

vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sugli obiettivi strategici dell'UE per la sedicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), tenutasi dal 3 al 14 marzo 2013 a Bangkok, Thailandia (1),

visti i risultati di tale sedicesima riunione della Conferenza delle parti (Cop 16), in cui le parti hanno concordato una serie di azioni concrete contro la caccia di frodo e il traffico di specie selvatiche, incluse le decisioni 16.39-16.40 e le decisioni 16.78-16.83,

visti la convenzione CITES, attuata nell'UE con il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (2) e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (3),

viste la raccomandazione n. 155 (2011) del Comitato permanente della Convenzione di Berna sull'uccisione, l'intrappolamento e il commercio illeciti di uccelli selvatici, adottata il 2 dicembre 2011, e la successiva tabella di marcia della Commissione verso l'eliminazione dell'uccisione, dell'intrappolamento e del commercio di uccelli (12/2012),

viste le recenti iniziative degli Stati Uniti, delle Filippine e del Gabon di distruggere le loro scorte di avorio illegale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica circa l'aumento della domanda di avorio e l'aumento dei livelli di commercio illecito e caccia di frodo, allo scopo di reprimere il traffico di specie selvatiche,

vista la dichiarazione congiunta del 26 settembre 2013 di 11 leader di Stati dell'area di distribuzione dell'elefante africano, nell'ambito dell'impegno dell'iniziativa globale «Clinton Global Initiative» di agire a favore del partenariato per la salvezza degli elefanti africani, che esorta gli altri paesi a dichiarare o ripristinare moratorie nazionali su tutte le importazioni e le esportazioni commerciali nonché le vendite e gli acquisti nazionali di zanne e prodotti dell'avorio fino a quando le popolazioni di elefanti selvatici non saranno più minacciate dalla caccia di frodo,

viste la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale) (4), in particolare il paragrafo 127, e la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione intermedia) (5),

visti i risultati del workshop sui reati internazionali contro le specie selvatiche, tenuto dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare il 27 febbraio 2013 a Bruxelles,

vista l'interrogazione alla Commissione del 29 ottobre 2013 sui reati contro le specie selvatiche (O-000123/2013 — B7-0529/2013),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che i reati contro le specie selvatiche, tra cui la caccia di frodo e la raccolta illegale, il transito di prodotti illegali delle specie selvatiche e i loro derivati nonché la vendita e l'utilizzo illeciti di tali prodotti nei paesi consumatori, rappresentano ormai una grave attività criminale transfrontaliera dal fatturato annuo pari ad almeno 19 miliardi di dollari statunitensi e costituiscono attualmente la quarta attività illecita principale al mondo, dopo il traffico di droga, la contraffazione e la tratta di esseri umani;

B.

considerando che il traffico illecito di specie selvatiche spesso coinvolge le reti della criminalità organizzata transfrontaliera ed è usato come fonte di introiti per tali reti e per gruppi di ribelli militanti;

C.

considerando che i reati contro le specie selvatiche costituiscono una minaccia per il benessere dei singoli esemplari e per la conservazione delle specie animali e vegetali interessate, e compromettono gli ecosistemi locali nel loro insieme;

D.

considerando che i reati contro le specie selvatiche sono divenuti una grave minaccia per la sicurezza, la stabilità politica, l'economia, il sostentamento locale, le risorse naturali e il patrimonio culturale di molti paesi; che l'entità della risposta necessaria per far fronte in modo efficace a tali minacce va spesso al di là dell'ambito di competenza delle singole agenzie ambientali o incaricate dell'applicazione della legge in materia di specie selvatiche, dei singoli paesi o delle singole regioni;

E.

considerando che il traffico illecito di specie selvatiche non solo costituisce una grave minaccia alla sicurezza, allo Stato di diritto e allo sviluppo delle comunità locali in cui le risorse naturali sono esaurite, ma compromette anche la pace e la sicurezza delle nazioni e delle regioni in cui si trovano tali comunità nonché lo sviluppo globale sostenibile;

F.

considerando che per far fronte ai reati contro le specie selvatiche occorre una risposta globale coordinata al livello politico più elevato e tra le autorità di contrasto a livello nazionale e internazionale, nonché un utilizzo efficace degli strumenti tesi a rafforzare l'applicazione della legge e i sistemi giudiziari penali;

G.

considerando che fino a quando la domanda di prodotti delle specie selvatiche rimarrà elevata e lo sforzo di applicazione della legge limitato, il commercio legale continuerà a fungere da copertura per il commercio illecito e a incentivare la caccia di frodo;

1.

sottolinea che l'UE costituisce tanto un mercato significativo quanto una rotta di transito per il commercio illegale di specie selvatiche; richiama l'attenzione sul fatto che, secondo le stime di Europol, i ricavi generati dal traffico di specie minacciate di estinzione sono compresi tra i 18 e i 26 miliardi di euro l'anno e l'Unione costituisce il principale mercato di destinazione al mondo;

2.

sottolinea che l'obiettivo della CITES consiste nell'assicurare che il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche non costituisca una minaccia per la sopravvivenza delle specie nell'ambiente naturale;

3.

è allarmato per il fatto che soltanto il commercio illegale online di prodotti delle specie selvatiche ha un valore di 10 miliardi l'anno, secondo le stime di cui alla relazione di Global Financial Integrity dal titolo «Transnational Crime in the Developing World» (reati transnazionali nel mondo in via di sviluppo), del febbraio 2011;

4.

esprime preoccupazione circa l'aumento dei legami tra le persone e il denaro implicati nel commercio di specie selvatiche e altre forme di attività criminale organizzata, inclusi il traffico di droga e di armi, la corruzione e la frode nonché la militanza e il terrorismo;

5.

è preoccupato del fatto che i gruppi di criminalità organizzata, in particolare quelli con capacità di contrabbando, considerino il traffico di specie selvatiche allettante a causa della mancanza di capacità di applicazione e attuazione della legge e a causa degli elevati profitti e delle sanzioni limitate;

6.

sottolinea che se l'UE e gli Stati membri intendono svolgere un vero ruolo di leadership nella tutela delle specie minacciate, è opportuno che si occupino non solo del sostegno attivo e ambizioso ai negoziati internazionali in via urgente, ma anche della creazione del quadro giuridico più adeguato e delle condizioni di applicazione che garantiscano l'eliminazione, all'interno dei propri confini, di tutte le scappatoie che contribuiscono a questo commercio illecito;

7.

richiama l'attenzione sul fatto che i reati contro le specie selvatiche possono costituire una grave minaccia per lo Stato di diritto e lo sviluppo sostenibile;

8.

è consapevole che il fenomeno del bracconaggio a diverse specie di fauna selvatica risulta presente anche all'interno del territorio dell'UE e che attualmente si assiste ancora a uccisione, prelievo, cattura e commercio di specie rare, particolarmente protette e addirittura in via di estinzione elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat) e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (direttiva uccelli);

Azione all'interno dell'Unione

9.

esorta la Commissione a creare senza indugio un piano d'azione dell'UE contro i reati ai danni delle specie selvatiche e il relativo traffico, che includa tempistiche e obiettivi chiari;

10.

sottolinea che l'UE costituisce un'importante destinazione di transito per i prodotti illegali delle specie selvatiche, quali l'avorio e gli animali vivi, come evidenziato in una recente relazione elaborata da Traffic (6), ed è pertanto in una posizione privilegiata per controllare tale commercio;

11.

invita gli Stati membri a introdurre moratorie su tutte le importazioni e le esportazioni commerciali nonché le vendite e gli acquisti nazionali di zanne e prodotti di avorio grezzo e lavorato fino a quando le popolazioni di elefanti selvatici non saranno più minacciate dalla caccia di frodo;

12.

invita gli Stati membri a unirsi ad altre parti della CITES e inviare un segnale chiaro contro il traffico di specie selvatiche e la domanda di prodotti illegali delle specie selvatiche distruggendo le loro scorte di avorio illegale;

13.

invita gli Stati membri a garantire la piena attuazione della raccomandazione della Commissione 2007/425/CE che individua una serie di azioni per l'esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; raccomanda agli Stati membri di procedere all'immediata confisca di eventuali esemplari sequestrati al fine di migliorare l'attuazione della CITES e proteggere il benessere degli animali vivi;

14.

invita la Commissione a impegnare il comitato permanente CITES per quanto concerne la decisione 16.47 della Cop 16 sulle disposizioni tese a ottimizzare lo smaltimento di esemplari commerciati illecitamente e confiscati al fine di garantire approcci coordinati allo scambio di informazioni e un rapido rimpatrio degli animali vivi confiscati;

15.

incoraggia gli Stati membri a rafforzare il settore giudiziario nell'UE migliorando la sensibilizzazione, la capacità e le risorse per garantire che il traffico illecito di specie selvatiche sia perseguito con efficacia, nella piena misura consentita dalla legge, e che i criminali contro le specie selvatiche siano sanzionati in modo proporzionato alla gravità del reato; esorta pertanto la Commissione a ottimizzare l'armonizzazione tra gli Stati membri conformemente alla raccomandazione della Commissione 2007/425/CE al fine di evitare che gli Stati membri con le sanzioni meno severe siano sfruttati come punto d'ingresso preferito;

16.

invita la Commissione a monitorare e vigilare a fondo sull'applicazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, perché ancora oggi in alcuni Stati membri non sono state previste sanzioni penali efficaci che la direttiva imponeva di prevedere anche per chi uccide, distrugge, possiede o preleva esemplari di fauna e flora protetti;

17.

chiede che, sulla base di preoccupazioni simili a quelle espresse nella risoluzione dell'ONU del maggio 2013, che include i reati nel settore forestale, siano riesaminati gli strumenti attuali dell'UE relativi al commercio illecito di legname e ad altri atti legati al settore forestale, al fine di determinare se sono adeguati e sufficientemente efficaci per far fronte agli importanti flussi di commercio illecito che si registrano al momento nel territorio dell'Unione;

18.

richiama l'attenzione sul fatto che attualmente all'interno dell'UE esistono ancora enormi differenze tra i diversi Stati membri per quanto riguarda il regime sanzionatorio a carico di chi commercia, preleva, cattura o detiene esemplari di fauna selvatica protetta; indica che questa diversità di trattamento da Stato membro a Stato membro in materia di sanzioni si ripercuote spesso negativamente sull'efficacia dei sistemi di controllo e sull'efficienza degli addetti ai controlli all'interno dei singoli Stati membri;

19.

invita a definire sanzioni adeguate per le violazioni del regolamento (CE) n. 338/97, quale deterrente contro i reati riguardanti le specie selvatiche, e a tenere altresì conto del valore di mercato e del valore di conservazione delle specie oggetto di reato nonché dei costi sostenuti; invita a definire un sistema che preveda l'aggiornamento e l'adeguamento nel tempo degli importi delle sanzioni;

20.

sottolinea che la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente armonizza le definizioni di reati legati alle specie selvatiche in tutta l'Unione; rileva, inoltre, che la direttiva impone agli Stati membri di istituire sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive ed esorta pertanto gli Stati membri a fissare senza indugio livelli opportuni di sanzioni per i reati contro le specie selvatiche;

21.

invita la Commissione e il Consiglio a sostenere una formazione dedicata all'intera catena dell'applicazione della legge, nell'ambito dei pertinenti strumenti finanziari esistenti;

22.

invita gli Stati membri a ricorrere a tutti gli strumenti europei e nazionali pertinenti contro la criminalità organizzata, la corruzione, il riciclaggio di denaro e il sequestro di beni nella lotta contro i reati ai danni delle specie selvatiche;

23.

invita gli Stati membri a rispettare la risoluzione dell'aprile 2013 della commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale aggiornando la legislazione per garantire che il traffico illecito di specie della fauna e della flora selvatiche con il coinvolgimento di gruppi della criminalità organizzata costituisca un illecito penale punibile con una pena pari a quattro anni di reclusione o più, affinché la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale possa essere utilizzata come base per la cooperazione internazionale e l'assistenza giuridica reciproca;

24.

invita l'UE e gli Stati membri ad attuare pienamente le raccomandazioni definite nell'ambito di «Project WEB», un'indagine Interpol/IFAW riguardante il commercio di avorio online all'interno dell'Unione;

25.

è consapevole del fatto che la caccia da trofeo praticata in modo non sostenibile e non etico è all'origine di una riduzione su larga scala delle specie minacciate elencate nelle appendici I e II della CITES ed esorta gli Stati membri a sostenere un'eventuale revisione delle disposizioni giuridiche dell'Unione che disciplinano l'importazione di trofei di caccia negli Stati membri e a prevedere permessi per l'importazione di trofei di tutte le specie elencate nell'allegato B di tali disposizioni;

26.

rileva i problemi documentati di animali catturati in libertà che vengono riciclati ricorrendo a disposizioni meno rigorose sull'allevamento in cattività; invita la Commissione a sostenere le decisioni 16.63-16.66 della Cop 16 sugli esemplari allevati in cattività e di allevamento e a fornire un sostegno finanziario a uno studio che valuti le preoccupazioni su specie dichiarate allevate in cattività e allo sviluppo di orientamenti per strutture di ispezione;

27.

invita a istituire un'unità specifica per i reati contro le specie selvatiche in seno a Europol, dotata di pieni poteri e competenze transnazionali, con risorse umane sufficienti e competenti nonché finanziamenti adeguati, al fine di centralizzare le informazioni e le analisi nonché coordinare le indagini, portando a più indagini congiunte e a un approccio strategico più coordinato; invita a ottimizzare e stimolare il collegamento tra gli organi addetti ai controlli locali degli Stati membri con quelli internazionali al fine di migliorare lo scambio di informazioni e aumentare così l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte dai controllori locali;

28.

invita gli Stati membri, a tal fine, a istituire una task force per la sicurezza ambientale nazionale (NEST), conformemente a quanto raccomandato da Interpol, e a partecipare a operazioni coordinate tramite l'unità specifica proposta per i reati contro le specie selvatiche in seno a Europol;

29.

invita la Commissione a garantire che le risorse dedicate alla CITES in seno ai servizi della Commissione siano sufficienti a consentire che l'UE svolga un ruolo di leadership, alla luce dell'entrata in vigore dell'emendamento di Gaborone alla CITES;

30.

invita la Commissione e il Consiglio a sfruttare i loro strumenti commerciali e per lo sviluppo per creare programmi specifici, al fine di rafforzare l'attuazione della convenzione CITES e di fornire risorse per rafforzare le capacità di lotta contro il bracconaggio e il traffico illecito, in particolare sostenendo, consolidando e ampliando iniziative di repressione criminale quali ASEAN-WEN (ASEAN Wildlife Enforcement Network), HA-WEN (Horn of Africa Wildlife Enforcement Network), LATF (Lusaka Agreement Task Force) e Papecalf (Plan d'Action sous-régional des pays de l'espace COMIFAC pour le renforcement de l'application des législations nationales sur la faune sauvage 2012 — 2017), volte a creare centri regionali di esperienza e a fornire modelli di cooperazione contro la criminalità nel campo delle specie selvatiche;

31.

incoraggia l'UE e gli Stati membri a lavorare in modo proattivo al fine di sensibilizzare i cittadini europei sul fatto che i reati contro le specie selvatiche non sono una questione che riguarda soltanto altri continenti, ma sono invece una questione urgente che interessa il nostro pianeta e il nostro ecosistema con un impatto politico, economico e sociale sulle comunità in tutto il mondo;

Azione internazionale

32.

esorta la Commissione e il Consiglio a includere la lotta ai reati contro le specie selvatiche quale priorità nella programmazione degli strumenti finanziari per gli aiuti allo sviluppo, sia nella programmazione tematica che in quella regionale;

33.

accoglie con favore il fatto che i reati contro le specie selvatiche siano stati posti allo stesso livello dei reati gravi della criminalità organizzata internazionale, quali la tratta di esseri umani e il traffico di droga, a seguito della risoluzione della commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale del 26 aprile 2013, e invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare la propria politica commerciale e per lo sviluppo al fine di garantire la piena attuazione dell'accordo internazionale; rileva che tra le priorità dell'UE per la 68a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottate dal Consiglio nel giugno 2013 figura l'idea di incrementare l'impegno contro i reati ai danni delle specie selvatiche e il disboscamento illegale, e di promuovere una migliore governance;

34.

invita la Commissione e gli Stati membri a fare il possibile nell'ambito della CITES e nel dialogo bilaterale con i paesi consumatori per garantire la chiusura dei mercati legali paralleli, internazionali e interni, che stimolano la domanda di specie esposte a un rischio rilevante, come gli elefanti, i rinoceronti e le tigri;

35.

rileva che nell'ambito della CITES vi sono meccanismi a disposizione per le parti non conformi; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a farvi pienamente ricorso, qualora giustificato;

36.

invita la Commissione e gli Stati membri a creare un fondo fiduciario, o un meccanismo simile, ai sensi dell'articolo 187 del regolamento rivisto che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, con l'obiettivo di salvaguardare le aree protette e contrastare il traffico di specie selvatiche e la caccia di frodo, nell'ambito di un piano d'azione contro il traffico di specie selvatiche;

37.

invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere fermamente il Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche (ICCWC), che comprende CITES, Interpol, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), la Banca mondiale e l'Organizzazione mondiale delle dogane, anche fornendo risorse finanziarie e competenze specializzate, al fine di facilitare l'ampliamento delle capacità dei governi, lo scambio di informazioni e intelligence e sostenere l'attuazione e la conformità dei membri dell'ICCWC;

38.

accoglie con favore il fatto che nell'ultimo vertice del G8 (tenutosi a Lough Erne, Irlanda del Nord, nel giugno 2013) si sia deciso di adottare misure per contrastare il traffico illegale di specie selvatiche protette o minacciate e di offrire sostegno politico e pratico alle organizzazioni regionali e internazionali che guidano l'impegno teso ad aumentare la capacità dei paesi di monitorare e controllare i propri confini e di far fronte a fattori agevolanti quali la corruzione, la criminalità organizzata transfrontaliera e il traffico illegale, che minano la governance e lo Stato di diritto e in alcuni casi forniscono un'importante fonte di introiti per i terroristi;

39.

invita la Commissione, tramite le sue attività con gli Stati dell'area di distribuzione in Africa e in Asia, ad assistere tali paesi a rafforzare le politiche e i quadri giuridici, ad aumentare la capacità di applicazione della legge, a sviluppare sistemi giudiziari efficaci e a rafforzare i meccanismi per far fronte alla corruzione, al fine di migliorare la lotta ai reati contro le specie selvatiche a livello locale, nazionale e regionale, anche sostenendo e finanziando l'attuazione di iniziative quali il pacchetto di strumenti dell'ICCWC;

40.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le politiche e i quadri giuridici, aumentare la capacità di applicazione della legge, far fronte alle esigenze riguardanti le tecnologie di intelligence e sviluppare sistemi giudiziari efficaci al fine di migliorare la lotta ai reati contro le specie selvatiche a livello locale, nazionale e regionale, tra l'altro sostenendo l'attuazione di iniziative quali il pacchetto di strumenti dell'ICCWC e la formazione dei procuratori specializzati nella lotta ai contro le specie selvatiche;

41.

invita la Commissione a elaborare e attuare reti e strategie di attuazione in materia di specie selvatiche a livello regionale, che siano interconnesse mediante un meccanismo di coordinamento globale, anche sostenendo il programma sui reati ambientali di Interpol, la creazione di NEST e la loro integrazione con gli organismi di attuazione regionale quali la task force dell'accordo di Lusaka, HA-WEN, SAWEN (South Africa Wildlife Enforcement Network) e ASEAN-WEN;

42.

osserva la domanda, elevata e in aumento, di prodotti illegali delle specie selvatiche, provenienti dalla Cina e dal Sudest asiatico, e sottolinea la necessità di inserire tale questione all'ordine del giorno nell'ambito del dialogo UE-Asia, al massimo livello politico; sostiene, in tale contesto, l'accordo firmato nel luglio 2013 dal commissario Potočnik e dal viceministro di Stato cinese responsabile dell'Amministrazione delle foreste, Zhang Jianlong, quale passo fondamentale nel contesto degli sforzi comuni per combattere il traffico di specie selvatiche, e ne sostiene la piena attuazione;

43.

esorta la Commissione e gli Stati membri a esaminare le questioni con l'Unione africana, NEPAD (New Partnership for Africa's Development), AMCEN (African Ministerial Conference on the Environment), e la commissione dell'Unione africana nel quadro dell'imminente vertice 2014 tra Africa e UE, al fine di identificare aree di azione cooperativa su questa sfida globale per la futura strategia congiunta Africa-UE 2014-2020;

44.

incoraggia la Commissione a includere il traffico di specie selvatiche nell'ambito della cooperazione transatlantica nell'ottica di sviluppare un approccio comune, che garantisca regimi giuridici efficaci in grado di evitare l'ingresso di prodotti commercializzati illegalmente nei mercati europei e americani, nonché di migliorare i canali di comunicazione per condividere le informazioni sulla gestione delle specie selvatiche e sulle norme commerciali;

45.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'impegno nei paesi principali al fine di operare a livello di ministeri per progettare e attuare campagne di riduzione della domanda basate su ricerche e garantire investimenti di lungo termine adeguati per l'attuazione di tali strategie;

46.

invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di mezzi di sostentamento alternativi per le comunità locali più vicine alle specie selvatiche interessate che contribuiscano in modo dimostrabile al recupero e alla conservazione delle popolazioni di specie selvatiche e coinvolgano le comunità in operazioni contro la caccia di frodo;

47.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare e attuare leggi e politiche chiare ed efficaci volte a dissuadere dal consumo di prodotti derivati da specie selvatiche vulnerabili, ad educare i consumatori circa l'impatto del consumo di prodotti derivanti da specie selvatiche e a offrire le informazioni opportune sulle conseguenze e i pericoli che può implicare la diffusione incontrollata di determinate specie esotiche negli ecosistemi autoctoni;

o

o o

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché al segretariato di CITES, a Interpol, Europol, UNODC, alla Banca mondiale e all'Organizzazione mondiale delle dogane.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0047.

(2)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(3)  GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2013)0444.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2013)0245.

(6)  http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/89


P7_TA(2014)0032

Reindustrializzare l'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità (2013/2006(INI))

(2016/C 482/13)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 173 del titolo XVII del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 157 del trattato che istituisce la Comunità europea) relativo alla politica industriale dell'UE e riguardante, tra l'altro, la competitività dell'industria dell'Unione,

vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica. Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale» (COM(2012)0582),

vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica (1),

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2012, presentata dalla Commissione, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (COM(2012)0710),

vista la proposta di regolamento presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011 che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014-2020) (COM(2011)0834),

vista la comunicazione della Commissione del 31 luglio 2012 dal titolo «Strategia per la competitività sostenibile del settore delle costruzioni e delle sue imprese» (COM(2012)0433),

vista la comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa — Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa» (COM(2008)0394),

vista la comunicazione della Commissione del 4 novembre 2008 dal titolo «L'iniziativa 'materie prime' — rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa» (COM(2008)0699),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo «Iniziativa faro Europa 2020 — L'Unione dell'innovazione» (COM(2010)0546),

vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011)0571),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2011 dal titolo «Politica industriale: rafforzare la competitività» (COM(2011)0642),

vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia per l'energia 2050» (COM(2011)0885),

vista la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2012 dal titolo «L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa», (COM(2012)0060),

vista la comunicazione della Commissione del 30 maggio 2012 dal titolo «Azione per la stabilità, la crescita e l'occupazione» (COM(2012)0299),

vista la comunicazione della Commissione del 26 giugno 2012 dal titolo «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti — Un ponte verso la crescita e l'occupazione» (COM(2012)0341),

vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2013 dal titolo «Libro verde — Il finanziamento a lungo termine dell'economia europea» (COM(2013)0150),

vista la comunicazione della Commissione del 27 marzo 2013 dal titolo «Libro verde — Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030» (COM(2013)0169),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla comunicazione del 4 novembre 2008 dal titolo «L'iniziativa “materie prime”: rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa» (COM(2008)0699) (SEC(2008)2741),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 settembre 2012 dal titolo «La competitività delle industrie europee di punta» (SWD(2012)0286),

visto il documento di lavoro della Commissione del 10 ottobre 2012 allegato alla comunicazione su «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica. Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale» (SWD(2012)0297),

visto il documento di lavoro della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo «European Competitiveness report 2012. Reaping the benefits of Globalisation» (SWD(2012)0299),

visto il documento di lavoro della Commissione dell'11 aprile 2013 dal titolo «Industrial relations in Europe 2012» (SWD(2013)0126),

vista la comunicazione della Commissione del 18 giugno 2013 dal titolo "Seguito dato dalla Commissione alla consultazione delle PMI («TOP 10») sugli atti legislativi dell'UE (COM(2013)0446),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013 dal titolo «Strategia per la competitività sostenibile del settore delle costruzioni e delle sue imprese» (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 marzo 2013 dal titolo «Coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori in quanto elementi fondamentali di un buon governo societario e di soluzioni equilibrate per superare la crisi» (3),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2010 sull'opportunità di investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET) (4),

vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sullo sviluppo del potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile (5),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (6),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione (7),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 su una strategia efficace per le materie prime in Europa (8),

vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (9),

vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 intitolata «Atto per il mercato unico: i prossimi passi per la crescita» (10),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 sulle piccole e medie imprese (PMI): competitività e opportunità commerciali (11),

vista la sua risoluzione del 21 novembre 2012 sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto (12),

vista la sua risoluzione del 21 novembre 2012 sugli aspetti industriali, energetici e di altro tipo legati a gas e olio di scisto (13),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia (14),

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 (15),

vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulle attuali sfide e opportunità per le energie rinnovabili nel mercato interno dell'energia europeo (16),

vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulle strategie regionali per aree industriali nell'Unione europea (17),

vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea (18),

vista la sua risoluzione del 2 luglio 2013 sul contributo delle cooperative al superamento della crisi (19),

vista la sua discussione del 4 febbraio 2013, facente seguito alla dichiarazione della Commissione, sulla ripresa dell'industria europea nell'attuale difficile congiuntura (2013/2538(RSP)),

viste le conclusioni della 3208a riunione del Consiglio Competitività del 10 e 11 dicembre 2012 dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica»,

vista la relazione dal titolo «EU industrial structure 2011 — Trends and Performance» del 2011, elaborata per conto della Commissione,

vista la relazione scaturita da un'indagine sulle iniziative di UE 2020 dal titolo «Una politica industriale per l'era della globalizzazione», condotta nell'aprile 2013 per conto del Comitato delle regioni,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 giugno 2013 dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica — Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale» (20),

visto il parere del Comitato delle regioni dell'11 aprile 2013 dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica» (21),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0464/2013),

A.

considerando che l'industria europea sta attraversando una crisi senza precedenti, che concentra numerosi handicap che nuocciono alla sua competitività;

B.

considerando che gli importi annunciati dalla Commissione europea sono ambiziosi ma condizionali, poiché legati a numerosi fattori non ancora ben identificati;

C.

considerando che l'industria europea svolge un ruolo chiave oltre a essere un elemento importante per la soluzione della crisi;

D.

considerando che per anni i concorrenti industriali europei hanno sviluppato forti strategie industriali;

E.

considerando che all'UE occorre una strategia per affrontare la crisi economica e finanziaria e dare nuovo impulso all'economia;

F.

considerando che è lodevole che la Commissione abbia affrontato la questione della politica industriale con la sua comunicazione relativa all'organizzazione di una ristrutturazione industriale;

G.

considerando che il futuro comune dell'Europa quale regione industriale risiede in un'offensiva di modernizzazione che rafforzi i centri di innovazione ed elimini i ritardi di sviluppo delle regioni deboli dal punto di vista industriale e strutturale;

H.

considerando che la ridotta disponibilità di crediti limita gli investimenti, ostacolando l'innovazione e l'adozione di nuove tecnologie efficienti; che una politica industriale in Europa richiede pertanto un'architettura finanziaria solida che promuova gli investimenti;

I.

considerando che le condizioni finanziarie nell'Europa meridionale sono più difficili e richiedono soluzioni di finanziamento su misura;

J.

considerando che gli Stati membri dovrebbero ispirarsi ai metodi di ristrutturazione industriale rivelatisi efficaci in Europa e in altri paesi del mondo;

K.

considerando che la Commissione ha messo in luce che le industrie dell'UE potrebbero riacquistare la loro attrattiva grazie a un previsto calo dei differenziali salariali globali;

L.

considerando che creare migliori condizioni generali per una politica industriale europea significa la realizzazione e il funzionamento effettivo del mercato interno dell'UE nell'ambito di un'economia sociale di mercato;

M.

considerando che la priorità principale dell'Europa deve essere la salvaguardia dei settori produttivi e del know-how, consentendo nel contempo un rapido recupero della propria competitività a livello mondiale;

N.

considerando che i costi energetici per l'industria e le crescenti differenze a livello di prezzi dell'energia tra l'Europa e gli altri paesi industrializzati (in particolare gli Stati Uniti) giocheranno un ruolo sempre più importante se le tendenze attuali non sono affrontate in modo adeguato;

O.

considerando che di fronte alle sfide globali è essenziale porre l'energia e l'impiego efficiente delle risorse alla base del rinnovamento industriale in Europa, affinché l'industria europea punti a conservare anche in futuro la sua competitività;

P.

considerando che all'UE occorre un approccio di politica industriale che unisca competitività, sostenibilità e occupazione dignitosa per raccogliere le principali sfide sociali;

Q.

considerando che è necessario garantire la coerenza della politica energetica, climatica, ambientale, industriale e commerciale dell'UE al fine di generare un equilibrio tra gli obiettivi della politica climatica e di protezione ambientale e gli obiettivi della strategia RISE;

R.

considerando che, negli ultimi decenni, la produttività della manodopera si è sviluppata molto più velocemente rispetto alla produttività delle risorse, e che secondo le stime la manodopera rappresenta meno del 20 % dei costi di produzione, mentre le risorse rappresentano il 40 % di tali costi;

S.

considerando che l'Unione europea dispone inoltre di un'immensa capacità di innovazione, con 6 Stati membri tra i primi 10 della classifica dei 50 paesi più innovativi al mondo;

T.

considerando che la politica industriale ha una forte dimensione sociale che interessa tutti gli strati della società;

U.

considerando che alla politica industriale europea occorre una forza lavoro solida, mentre in media solo il 7 % della manodopera scarsamente qualificata ha ricevuto una formazione;

Strategia RISE (Renaissance of Industry for a Sustainable Europe): principi, obiettivi e governance

1.

plaude all'attenzione rivolta dalla Commissione alla politica industriale poiché una tale attenzione è essenziale per lo sviluppo economico e la competitività, per garantire una prosperità a lungo termine e risolvere il problema della disoccupazione, dato che le imprese creano un posto di lavoro su quattro, fornendo occupazione a circa 34 milioni di persone; sottolinea che la politica industriale deve affrontare le debolezze comparative dell'economia dell'UE, sia che si tratti della mancanza di investimenti in R&S, dell'evoluzione dei prezzi energetici, degli oneri burocratici o della difficoltà di accesso ai finanziamenti; osserva che l'80 % delle spese in materia di R&S è sostenuto dalle imprese e che quasi il 75 % delle esportazioni europee sono prodotti industriali; sottolinea che l'industria è responsabile in larga misura della creazione di valore nell'economia e che ogni posto di lavoro nell'industria crea circa due nuovi posti di lavoro nel settore dell'approvvigionamento e in quello dei servizi;

2.

sottolinea che il futuro industriale dell'Unione europea è legato alla strategia RISE (Renaissance of Industry for a Sustainable Europe — rinascita dell'industria per un'Europa sostenibile), che punta all'innovazione tecnologica, imprenditoriale, finanziaria e sociale nell'ottica di una terza rivoluzione industriale che includa una strategia efficace volta a reindustrializzare l'Europa, a rafforzare l'industria europea nel suo complesso e a rispondere alle crescenti sfide sociali; sostiene che la strategia RISE potrà far nascere nuovi mercati, anche per prodotti e servizi nuovi e innovativi, modelli aziendali e imprese e imprenditori creativi, nuova occupazione e posti di lavoro dignitosi, che favoriranno il rinnovamento industriale attraverso il dinamismo economico, la fiducia e la competitività; ritiene che una delle principali priorità sia quella di conservare un forte settore manifatturiero e il know-how e reputa che mercati aperti, la disponibilità energetica e di materie prime, così come l'innovazione, l'efficienza energetica e delle risorse costituiscano il pilastro fondamentale di tale strategia per la competitività; osserva che un'infrastruttura affidabile orientata al futuro per i trasporti, la produzione e la distribuzione di energia nonché le telecomunicazioni è altresì di grande importanza;

3.

ritiene che la strategia RISE debba essere integrata in un'economia di mercato ecologica e sociale, nel rispetto dei principi dell'imprenditorialità, della concorrenza leale, dell'obiettivo a lungo termine dell'internalizzazione delle esternalità, delle sane politiche finanziarie e dei quadri normativi consapevoli in ambito economico; sostiene che la politica industriale dell'Unione europea deve essere coerente con una visione ispirata all'innovazione, alla sostenibilità e alla competitività intese a rafforzare i settori manifatturieri, il know-how e l'economia circolare; prende atto del ruolo fondamentale svolto dall'industria e dalle imprese quali promotrici della sostenibilità e dell'importanza della trasparenza nelle filiere di approvvigionamento;

4.

sottolinea che alla strategia RISE occorre un'agenda a breve termine per salvaguardare l'apparato produttivo e il know-how, al fine di rispondere alle sfide urgenti (eccesso di capacità produttiva, ristrutturazioni, concorrenza sleale) di alcuni settori, un percorso e un calendario all'interno di un quadro di riferimento a lungo termine basato su un approccio con obiettivi e indicatori chiari e stabili, indicatori scientifici nonché un approccio basato sull'economia circolare e sul ciclo di vita il quale preveda incentivi per orientare gli investimenti verso la creatività, le competenze, l'innovazione e le nuove tecnologie, e che promuova la modernizzazione, la sostenibilità e la competitività della base industriale europea attraverso una politica consapevole dell'importanza della catena del valore che contempli le imprese di qualsiasi dimensione, presti la dovuta attenzione alle industrie di base e favorisca il mantenimento della catena produttiva in Europa; ritiene che tale modernizzazione debba essere realizzata tanto nell'ambito delle imprese chiave quanto nei nuovi settori industriali e che debba essere orientata alla crescita nel rispetto dei principi riguardanti lo sviluppo sostenibile;

5.

sottolinea che la politica industriale contempla tutti gli ambiti strategici che incidono sulle imprese; riconosce che la politica industriale deve affrontare le grandi sfide sociali e ambientali indicate nella strategia e negli obiettivi Europa 2020, tra cui i futuri obiettivi in materia di energia, risorse, occupazione, imprese e clima, ed essere integrata effettivamente nel quadro del semestre europeo e dei programmi nazionali di riforma, onde promuovere i necessari presupposti per gli investimenti e creare buoni posti di lavoro, in particolare per i giovani; invita la Commissione a perfezionare la sua comunicazione concernente i suoi impegni volti a sostenere la politica industriale, al fine di ripristinare la fiducia degli investitori, dei lavoratori e dei cittadini nell'azione dell'UE;

6.

constata che la quota dell'industria europea nel prodotto interno lordo (PIL) europeo aggregato ha subito in 15 anni un crollo dal 20 al 15 %;

7.

ritiene che la strategia RISE debba perseguire obiettivi industriali ambiziosi e realistici; osserva che l'obiettivo primario del 20 % richiederebbe la creazione di 400 000 nuovi posti di lavoro industriali all'anno; sostiene con forza l'obiettivo del 20 % e propone di considerarlo come un obiettivo di indirizzo allineato agli obiettivi 20/20/20 dell'UE;

8.

ritiene che tali obiettivi debbano riflettere le nuove realtà industriali quali l'integrazione del settore manifatturiero e di quello dei servizi nonché la transizione a un'economia basata sui dati e una produzione a valore aggiunto; invita la Commissione, a tale proposito, a valutare e convalidare le sue attività inerenti agli obiettivi e a ripensare la classificazione dei settori industriali;

9.

sottolinea che le attività dei settori industriali permettono di resistere alle crisi, anche mediante la creazione di un'economia dei servizi circostante;

10.

chiede alla Commissione di tener fede al suo impegno di elaborare degli indicatori che consentano di monitorare e valutare il processo di reindustrializzazione; sottolinea che tali indicatori devono essere non solo quantitativi ma anche qualitativi, onde assicurare che tale processo sia sostenibile e compatibile con la protezione dell'ambiente;

11.

prevede che mediante un'adeguata attuazione la strategia RISE possa rivitalizzare le imprese e far tornare la produzione nell'UE, prestando attenzione alla gestione della catena di approvvigionamento, tenendo conto delle culture e dei bisogni regionali e locali in tema di produzione e promuovendo nel contempo importanti settori emergenti necessari per un'economia e una società sostenibili;

12.

sottolinea che la strategia RISE avrà successo solo se viene sostenuta da un quadro macroeconomico adeguato, chiaro e prevedibile, senza conflitti tra politiche, e mediante le necessarie risorse di bilancio, al fine di sfruttare gli investimenti pubblici e privati e promuovere la competitività globale dell'UE; si rammarica che l'attuale politica macroeconomica predominante nell'UE non consenta un adeguato accesso ai capitali per gli investimenti e l'innovazione, in particolare per le PMI, contrastando in questo modo la politica industriale; chiede, in questo contesto, una strategia di crescita europea intelligente, sostenibile e inclusiva e deplora i tagli del Consiglio nei confronti della rubrica 1A del quadro finanziario pluriennale (QFP), in particolare nei confronti di Orizzonte 2020, COSME e del meccanismo per collegare l'Europa; invita gli Stati membri a rafforzare notevolmente la dotazione finanziaria di tali programmi;

13.

sottolinea che la creazione di risorse proprie nel bilancio europeo potrebbe essere utilizzata favorevolmente ai fini della reindustrializzazione dell'Europa;

14.

ribadisce che la politica industriale dell'UE deve essere definita in modo univoco, poiché attualmente nell'UE e negli Stati membri vigono molte pratiche e tendenze diverse nell'ambito della politica industriale;

15.

plaude all'approccio trasversale della Commissione nei confronti della politica industriale e sottolinea l'importanza di un approccio olistico il quale sia coerente e coordinato negli ambiti in cui tutti gli altri settori strategici (quali la concorrenza, il commercio, l'ambiente, l'innovazione, i Fondi strutturali, il mercato unico, ecc.) tengono conto degli obiettivi della strategia RISE; ricorda, in tale contesto, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), che dimostra che nel settore della politica industriale sono possibili azioni efficaci, integrate e innovative, le quali generano crescita e occupazione, promuovono l'integrazione e coinvolgono le parti sociali; ritiene che la strategia RISE debba basarsi su un concetto di politica industriale orizzontale, e non verticale; ritiene che, pur prestando la dovuta attenzione ai settori industriali di base, le misure settoriali specifiche debbano sostenere la catena del valore e i comparti con un elevato potenziale di crescita ed essere collegate alla specializzazione settoriale, promuovendo la realizzazione di strategie high-tech e a elevato valore aggiunto, così come l'innovazione, le competenze, l'imprenditorialità, l'occupazione e la creatività; prende atto, a questo proposito, delle strategie settoriali nel comparto automobilistico (Cars 2020) e dell'acciaio (piano d'azione per l'acciaio) e invita la Commissione ad adottare misure adeguate volte ad attuare tali strategie; chiede agli Stati membri e alla Commissione di prestare inoltre sufficiente attenzione ai settori con un solido know-how, un elevato livello di investimenti in R&S, che creano valore aggiunto e contemplano l'innovazione dei processi;

16.

suggerisce alla Commissione di studiare in modo approfondito, per settori, il valore aggiunto della produzione industriale europea nelle catene di produzione mondiale, onde determinare l'ancoraggio di vari settori industriali negli Stati membri e costituire in modo più efficace una strategia comune di difesa degli interessi industriali europei;

17.

ritiene che l'Unione europea necessiti di un mix intelligente tra industria privata e istituzioni pubbliche, al fine di consolidare la creazione di catene di valore nell'UE;

18.

pone l'accento sul fatto che la futura politica di coesione sarà una delle principali politiche unionali che promuoveranno l'innovazione industriale attraverso la specializzazione intelligente, al fine di rispondere alle sfide legate all'energia sostenibile, al cambiamento climatico e all'uso efficiente delle risorse, sia materiali sia umane; ritiene pertanto che il sostegno da parte della futura politica di coesione e dei Fondi strutturali e d'investimento europei sia fondamentale per la reindustrializzazione dell'UE e delle sue regioni attraverso una politica industriale realmente moderna, che dovrà essere inclusiva, sostenibile, efficiente sotto il profilo energetico e altamente competitiva; chiede un migliore coordinamento e migliori sinergie tra la politica di coesione e i programmi di Orizzonte 2020, al fine di creare incubatori regionali di innovazione e di massimizzare l'innovazione a livello regionale;

19.

concorda con la Commissione sul fatto che la politica industriale deve possedere una struttura di governance efficace e integrata, che includa il monitoraggio delle attività; ricorda la raccomandazione del Parlamento europeo nella relazione Lange sull'industria, di istituire una task force permanente della Commissione sulla politica industriale composta dalle pertinenti Direzioni generali, che tenga conto dell'apporto delle parti interessate e coordini e monitori l'implementazione; sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere regolarmente informato sugli sviluppi della politica industriale e chiede alla Commissione di riferire su base annua al Parlamento in merito ai progressi della strategia RISE e di indicare in che misura i relativi obiettivi sono conseguiti con gli strumenti disponibili; propone che anche le task force per le linee d'azione prioritarie pubblichino una relazione annuale; chiede altresì alla Commissione di studiare e identificare le sfide legate alla sovraccapacità e alle ristrutturazioni cui è confrontata l'industria europea e particolari settori, al fine di presentare soluzioni a breve termine ed invita la Commissione a monitorare qualsiasi delocalizzazione della produzione manifatturiera europea; sottolinea che alla strategia RISE occorrono un'alleanza tra e un partenariato con le parti interessate di diversi settori dell'industria (incluse le PMI), i sindacati, il mondo accademico e la società civile, quali gli organismi per la tutela dei consumatori e le organizzazioni non governative; invita la Commissione a sfruttare pienamente l'articolo 173, paragrafo 2, del trattato per fare avanzare la strategia RISE e mobilitare meglio le sue risorse; sottolinea l'importanza di migliorare la strategia di comunicazione dell'Unione della sua politica industriale ai cittadini, in particolare ai giovani, al fine di rafforzare il valore dell'industria europea, dei suoi mestieri e del suo know-how;

20.

ritiene che la strategia RISE debba fungere da stimolo per la creazione di un ambiente attraente e competitivo in Europa, che promuova flussi di investimenti in tutta l'UE e nelle sue regioni, specie nel sud dell'Europa, per rilanciare la crescita, in particolare attraverso la specializzazione intelligente e la formazione di cluster, anche transnazionali e regionali nonché reti commerciali;

21.

plaude al lavoro del Vicepresidente Tajani per un più stretto coordinamento della politica industriale con il Consiglio Competitività; riconosce che una politica industriale per la strategia RISE dovrebbe formare una base comune per l'UE, ma sottolinea che essa deve tenere conto delle diverse circostanze nazionali e regionali ed essere coordinata con la politica industriale degli Stati membri; sostiene l'idea di un Consiglio Competitività più forte che, in coordinamento con la Commissione, contribuisca al coordinamento verticale delle politiche a livello europeo, regionale e di Stati membri; nota tra l'altro che normative intelligenti e una riduzione della burocrazia sono requisiti essenziali per la crescita industriale;

22.

ritiene che i diversi livelli territoriali debbano essere pienamente coinvolti ed agire in maniera coordinata nel processo di reindustrializzazione, nell'identificazione delle priorità, delle potenzialità e degli sforzi dell'industria nei loro territori nonché nel sostegno allo sviluppo delle PMI; rammenta che le PMI sono state le prime vittime della crisi, pur rappresentando una carta vincente, dal momento che hanno le giuste dimensioni e la sufficiente capacità di reazione per rispondere ai mutamenti; chiede alla Commissione e agli Stati membri di attuare programmi specifici di sostegno e accompagnamento per le PMI e di aiutare queste ultime a diventare «campioni» industriali nel loro settore; plaude al lavoro intrapreso dal Comitato delle regioni e dalla Commissione riguardo alle strategie di specializzazione intelligente per la razionalizzazione dei finanziamenti dell'UE a favore degli obiettivi di Europa 2020;

23.

invita gli Stati membri, nel caso di eventuali modifiche dei trattati, ad istituire una politica industriale comune con un'ambizione e mezzi comparabili alla politica agricola comune, vale a dire un'autentica concertazione transnazionale per una strategia comune, importanti mezzi finanziari e strumenti di regolamentazione dei mercati analoghi a quelli di cui dispongono le altre grandi aree commerciali mondiali, come ad esempio lo strumento monetario o regole sugli aiuti di Stato adeguate alle esigenze della nostra industria, pur restando nella legalità internazionale;

24.

si compiace per l'interesse della Commissione nei confronti dei produttori, in particolare gli industriali, e non solo dei consumatori;

25.

lamenta, nella proposta della Commissione, la mancanza di misure contro il dumping salariale e sociale, e di misure volte alla partecipazione dei lavoratori e alla ristrutturazione;

Un'offensiva per l'innovazione, l'efficienza e le tecnologie sostenibili

26.

sottolinea che una strategia per l'innovazione, l'efficienza e le nuove tecnologie, incluse le tecnologie per la sostenibilità, unita a nuovi modelli commerciali, creatività e produzione avanzata potrebbe rigenerare e modernizzare la base industriale dell'UE, rafforzando il fulcro della sua competitività a livello regionale e globale; ritiene che l'innovazione debba essere promossa in vari settori, tenendo conto di tutte le parti interessate, dall'innovazione sul campo e non tecnica alle attività di ricerca e sviluppo high-tech nei laboratori di ricerca; nota in tale contesto l'importanza di coinvolgere proattivamente i dipendenti nel processo di innovazione, stimolando le società innovative che svolgono un ruolo di leader in termini economici, sociali e ambientali; sottolinea la necessità di creare un ambiente favorevole e ritiene fondamentale garantire condizioni in cui le imprese possano cooperare ed essere competitive; ritiene che sia necessario rafforzare la base delle conoscenze dell'Europa, ridurre la frammentazione attraverso la promozione dell'eccellenza nella scienza e nell'istruzione, creare condizioni volte a tramutare le buone idee in prodotti commerciabili, incrementare l'accesso delle imprese innovatrici ai finanziamenti, creando un ambiente favorevole all'innovazione ed eliminando le diseguaglianze sociali e geografiche, mediante la diffusione dei vantaggi dell'innovazione in tutta Europa; sottolinea, in tale contesto, che occorre considerare in particolare il quadro di valutazione annuale della Commissione per la ricerca e l'innovazione («Innovation Union Scoreboard 2013») che mostra in che modo le innovazioni si ripercuotono sul rafforzamento della competitività sostenibile, fornisce una valutazione comparativa delle prestazioni erogate nell'ambito della ricerca e dell'innovazione dagli Stati membri dell'UE e presenta i relativi punti forti e deboli dei rispettivi sistemi di ricerca e innovazione;

27.

ritiene che i fondi dell'UE per la ricerca e l'innovazione debbano fungere da catalizzatori ed essere impiegati in modo sinergico con vari strumenti e fondi europei, nazionali e regionali; ricorda l'obiettivo del 3 % per la ricerca e lo sviluppo, con due terzi provenienti dal settore privato; sostiene l'istituzione di partenariati pubblico-privato (PPP) nel quadro di Orizzonte 2020 e invita la Commissione ad assicurare uno sfruttamento sufficiente degli investimenti del settore privato;

28.

accoglie favorevolmente il fatto che una quota pari al 4 % dei fondi sarà realizzata attraverso uno strumento dedicato per le PMI nel quadro del programma Orizzonte 2020;

29.

accoglie con favore l'attenzione della Commissione sulla progettazione ecocompatibile, la riciclabilità con specifiche cradle-to-cradle, i nuovi criteri di sostenibilità per i prodotti e i processi di costruzione e l'impiego efficiente delle risorse nell'ambito del concetto di economia circolare; chiede che i progetti legislativi e di studio sull'impiego efficace delle risorse tengano conto della sostenibilità di queste ultime secondo i criteri di efficacia, redditività ed effetti sul lungo periodo; chiede alla Commissione di promuovere ulteriormente il concetto di «ciclo di vita» attraverso una politica integrata sui prodotti (PIP) che tenga conto dell'intero ciclo di vita del prodotto (approccio cradle-to-cradle);

30.

accoglie con favore le linee d'azione della Commissione nonché i possibili PPP; è preoccupato, tuttavia, del fatto che non si tenga adeguatamente conto degli sviluppi relativi ai «big data» e alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC); invita pertanto la Commissione a integrare tali sviluppi in modo adeguato; ritiene che i servizi a banda larga siano fondamentali per lo sviluppo dell'industria dell'UE e potrebbero contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'UE, e che pertanto gli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga al fine di realizzare reti a banda larga di capacità elevata e fibra nelle reti di accesso debbano continuare ad essere una delle priorità dell'UE; chiede alla Commissione di sostenere la formazione di cluster lungo le varie linee d'azione, per promuovere sinergie e ricadute reciproche;

31.

sottolinea il ruolo chiave delle TIC nella transizione verso un'economia sostenibile, che coinvolga settori quali dematerializzazione, monitoraggio ecologico, efficienza nei trasporti e nella logistica, servizi elettronici e sanità; accoglie con favore la nuova strategia industriale europea per l'elettronica che mira a raddoppiare la produzione di chip dell'UE portandola al 20 % della produzione mondiale; insiste sulla necessità di promuovere ulteriormente l'adozione delle TIC in settori industriali tradizionali nonché sullo sviluppo di nuovi prodotti e servizi digitali che contribuiscano agli obiettivi di sviluppo sostenibile;

32.

accoglie con favore la linea d'azione sulla fabbricazione avanzata; ritiene che essa trarrebbe beneficio da PPP come SPIRE; è del parere che il lancio della comunità della conoscenza e dell'innovazione entro il 2016 nell'ambito della fabbricazione a valore aggiunto sia una priorità; chiede alla Commissione di integrare le esperienze dell'EPEC (Centro europeo di consulenza per i partenariati pubblico-privati della BEI) nei futuri partenariati pubblico-privato; incoraggia la Commissione a creare sinergie nella produzione avanzata anche tra Stati membri, industria e istituti di ricerca; chiede alla Commissione di valutare fino a che punto lo statunitense National Network for Manufacturing Innovation possa fungere da modello;

33.

accoglie con favore la linea d'azione sulle reti intelligenti e ritiene che sarebbe opportuno ampliarne l'ambito di azione ed aggiungere ulteriori proposte; raccomanda che tale azione comprenda altresì aspetti che assicurino un'infrastruttura energetica, uno stoccaggio di energia e una capacità di riserva adeguati, come indicato dalla Commissione, tra cui la rete elettrica ad efficienza elevata con gli interconnettori per contribuire al completamento del mercato interno dell'energia e con la capacità di gestire le fonti di energia rinnovabile, come l'energia eolica off-shore e l'infrastruttura digitale di alta tecnologia;

34.

invita la Commissione a presentare una politica dei cluster e delle reti di cluster, sotto forma di cooperazione, in particolare nelle catene di valore, tra imprese collegate, fornitori, prestatori di servizi, università e centri di ricerca, che stimoli altresì lo sviluppo organico di cluster secondo una modalità «bottom-up» in risposta alle esigenze aziendali e/o di ricerca; sottolinea l'importanza di istituire cluster transnazionali, in particolare al fine di integrare le regioni deboli sul piano strutturale nella catena di valore industriale europea, sulla base della concorrenza a livello di Unione, incoraggiando la partecipazione dei paesi/regioni sottorappresentati e garantendo il trasferimento di know-how tra le comunità di ricerca di tutti gli Stati membri; ritiene che si tratti di un aspetto fondamentale da integrare nelle politiche industriali regionali; nota altresì che la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al fatto di sostenere i cluster esistenti; incoraggia la Commissione ad istituire cluster incentrati sull'efficacia delle risorse, attraverso il futuro piano d'azione verde per le PMI;

35.

accoglie con favore la strategia nel campo delle tecnologie chiave, dove l'UE dispone di un forte vantaggio competitivo e del potenziale di incrementarlo, vista la sua solida base nell'ambito della ricerca, ma ritiene che siano necessari maggiori sforzi per sfruttare i risultati onde conseguire tale vantaggio; sostiene le azioni proposte per migliorare il coordinamento e le sinergie tra politiche e strumenti, compresi Orizzonte 2020, la BEI, i Fondi strutturali dell'UE e altri fondi pubblici e privati; accoglie con favore le iniziative che promuovono azioni specifiche dei cluster nell'ambito della promozione delle tecnologie chiave e della cooperazione transregionale rafforzata; chiede alla Commissione di evitare di istituire circoli chiusi per singoli consorzi o singole aziende; rileva che il finanziamento dell'infrastruttura di ricerca deve recare vantaggio e deve essere utilizzato da attori multipli;

36.

invita la Commissione a potenziare le reti di comunicazione sull'esempio dei progetti Smart Cities grazie alla collaborazione tra regioni, città e territori per gestire servizi condivisi, produrre e consumare energia in modo efficiente, incentivando interventi di riqualificazione energetica che favoriscano, ad esempio, la costruzione di edifici ad alto contenuto tecnologico e basso consumo energetico;

37.

rileva l'orientamento predominante a favore della tecnologia nei programmi della Commissione su ricerca e innovazione; intravede, in generale, la necessità di rafforzare le misure e le attività «stimolate dal mercato», che possono effettivamente apportare soluzioni nei mercati;

38.

chiede alla Commissione di collegare gli strumenti della politica sul versante dell'offerta con gli strumenti sul versante della domanda, mediante la creazione di partenariati per l'innovazione (come i programmi sulle città intelligenti, l'invecchiamento attivo o le materie prime) e lo sviluppo di «mercati di riferimento» al fine di promuovere l'assorbimento nel mercato di nuovi prodotti/servizi in grado di soddisfare le esigenze della società;

39.

chiede alla Commissione di elaborare una strategia atta a garantire che l'Europa attragga talenti stranieri, mantenendo al contempo le relazioni con i maggiori talenti europei all'estero; sottolinea l'importanza di collaborare con le comunità espatriate dall'UE, incoraggiandole a sfruttare le loro conoscenze e relazioni per realizzare opportunità commerciali nell'UE;

40.

ritiene che l'incentivo di forme di turismo sostenibile legate al consumo di produzioni locali sia in grado di stimolare la ripresa delle attività agricole e artigianali nonché la diffusione di microimprese nei territori e possa rappresentare un volano economico significativo tale da favorire la ripresa economica, garantendo nel contempo una corretta gestione dell'ambiente, la difesa delle culture e dei presidi umani e la prevenzione dei dissesti idrogeologici;

41.

ritiene che il settore delle scienze biologiche sia un settore strategico dell'Unione europea, per il suo potenziale di innovazione, per il posto che occupa nella produzione industriale europea, la sua importanza in termini di posti di lavoro diretti e indiretti nonché la sua capacità di esportare prodotti al di fuori dell'Unione;

42.

ritiene che, per sviluppare la propria politica industriale, l'Unione europea debba compiere delle scelte politiche e concentrare i propri sforzi su settori strategici che rispondano alle sfide sociali, basandosi nel contempo sul know-how europeo; esorta pertanto la Commissione a sviluppare un'agenda strategica per l'industria europea per le scienze della vita, come indicato nella comunicazione dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica — Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale»;

Completamento del mercato interno e apertura dei mercati esterni per la strategia RISE

43.

sottolinea che il mercato unico europeo svolge un ruolo centrale come mercato interno per l'industria europea e che occorre sviluppare una strategia per il mercato interno che favorisca l'innovazione stimolata dalla domanda per promuovere l'impiego di nuove tecnologie, contribuendo quindi a creare nuovi mercati, modelli commerciali e settori industriali; ne enfatizza la particolare pertinenza ai fini della diffusione dei risultati della ricerca e dello sviluppo nel mercato; sottolinea che norme e standard prevedibili nel mercato interno — e la loro effettiva applicazione negli Stati membri — aiutano ad offrire alle imprese prospettive stabili; invita la Commissione e gli Stati membri a completare con urgenza il mercato unico dei beni, dell'energia, delle telecomunicazioni, dei trasporti, dei prodotti verdi (come indicato dalla Commissione nella sua iniziativa) e del capitale di rischio e a garantire la libera circolazione dei ricercatori, della conoscenza scientifica e della tecnologia; sottolinea che il mancato completamento del mercato interno rappresenta un ostacolo alla crescita ed invita la Commissione ad eseguire uno studio per valutare l'impatto della crisi sul mercato interno e far fronte alle disparità di costi nell'Unione europea, che possono determinare degli svantaggi per le imprese dell'UE rispetto alle loro concorrenti dei paesi terzi; avverte che la frammentazione del mercato interno potrebbe portare ad una distorsione della concorrenza tra gli Stati membri all'interno dell'Unione europea; chiede all'Unione europea di perseguire una più stretta cooperazione nei settori del diritto del lavoro e delle agevolazioni fiscali; sollecita la Commissione a promuovere l'uso del marchio «Made in Europe» per rafforzare il mercato unico e i prodotti di origine europea;

44.

plaude all'intenzione della Commissione di sviluppare un piano d'azione orizzontale per stimolare la domanda di beni e servizi innovativi; invita la Commissione a proseguire lo studio sul ciclo di vita dei prodotti, dalle materie prime al riciclo, per definire parametri di riferimento in materia di efficienza dei prodotti che tengano conto del rapporto costi-benefici e del potenziale di innovazione;

45.

sottolinea che gli appalti pubblici dovrebbero essere un fattore di stimolo per l'innovazione; ricorda che gli appalti pubblici sono parte integrante della politica industriale dei nostri partner commerciali; ritiene che gli orientamenti sugli aiuti di Stato dovrebbero promuovere la competitività dell'industria dell'UE anche tenendo conto delle migliori prassi e degli esempi positivi dei partner commerciali dell'UE, promuovere la cooperazione europea ed essere aperti a misure politiche di rafforzamento dell'innovazione; ritiene che la standardizzazione e il marchio di qualità ecologica, nonché la responsabilità sociale delle imprese, applicabili anche ai prodotti di importazione, possano svolgere un ruolo importante nel promuovere l'adozione di nuove tecnologie; chiede alla Commissione di assegnare priorità alle attività a sostegno della standardizzazione e dell'interoperabilità per prodotti, servizi e tecnologie nuovi ed emergenti, che rappresentano le colonne portanti della concorrenza interna europea e delle opportunità di scambi internazionali;

46.

riconosce che la vigilanza del mercato è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti all'interno del mercato interno; accoglie con favore il pacchetto proposto dalla Commissione sulla sicurezza dei prodotti e sorveglianza dei mercati, sottolineando l'importanza che l'indicazione di origine può svolgere, non solo per i consumatori, ma anche nell'ottica di una politica commerciale, interna ed estera, più trasparente; invita la Commissione a sfruttare il potere e l'efficacia di Internet per il proprio lavoro sulla vigilanza del mercato, consentendo alle persone di partecipare con proprie osservazioni riguardo ai prodotti; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di una tutela del consumatore adeguatamente funzionante nell'Unione europea;

47.

enfatizza che il completamento del mercato unico digitale è un elemento importante della strategia industriale dell'UE; reitera l'importanza del mercato interno della digitalizzazione e lo sviluppo del commercio elettronico nel mercato interno per le PMI; reputa che il mercato del digitale e delle nuove tecnologie dell'informazione costituisca un'opportunità di sviluppo industriale che non è stata ancora pienamente sfruttata e per la quale l'Europa possiede un solido know-how; sottolinea l'esigenza imperativa di adeguare la politica UE di standardizzazione delle TIC agli sviluppi di mercato e politici che porteranno al conseguimento degli obiettivi della politica europea basati sull'interoperabilità, quali l'e-business, il commercio elettronico, il trasporto merci informatizzato e i sistemi di trasporto intelligente (STI) ecc.;

48.

enfatizza che il completamento del mercato unico digitale deve essere un elemento importante della strategia industriale dell'UE; sottolinea che deve essere applicato un quadro normativo equivalente ai mercati on line e off line per garantire una concorrenza leale e proteggere i consumatori;

49.

approva il riconoscimento, da parte della Commissione, di una definizione economica settoriale per le industrie culturali e creative di alta gamma, applicabile in maniera orizzontale ai segmenti superiori di vari mercati di prodotti e di servizi e fondata su caratteristiche specifiche, quali l'apporto culturale e creativo, il carattere del prodotto, la proprietà intellettuale, la qualità di fabbricazione, il design e l'innovazione, il marketing e la comunicazione nei confronti dei consumatori; invita la Commissione a riconoscere la natura specifica dei mestieri d'eccellenza appartenenti alle industrie europee, che creano occupazione in Europa e obbediscono a quattro criteri: creatività, eccellenza, know-how e apprendimento permanente;

50.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di sostenere la competitività del settore dei prodotti e servizi di alta gamma, che rappresenta il 3 % del PIL europeo e più di 1,5 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti, e chiede alla stessa Commissione di porre in atto misure per far fronte al rischio della carenza di competenze in questo settore al fine di preservare la produzione e il know-how specifici europei;

51.

constata che la siderurgia europea lavora al 50 % delle proprie capacità e che la produzione europea di acciaio è crollata del 25 % dal 2008;

52.

constata che il settore automobilistico europeo, che nel 2007 produceva 16 milioni di autovetture, nel 2013 non sarà arrivato a produrne 12 milioni;

53.

ritiene che, data l'attuale crisi finanziaria, economica e sociale, gli investimenti pubblici e privati rappresentino un elemento essenziale di una strategia complessiva per la crescita sostenibile; sostiene a tale proposito la riforma generale del regime degli aiuti di Stato, attraverso l'applicazione di un approccio maggiormente basato sugli aspetti sociali ed economici e attraverso una maggiore flessibilità delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE; ribadisce l'importanza di tenere maggiormente conto della qualità e dell'efficacia della spesa pubblica;

54.

sottolinea che la politica industriale deve usare pienamente gli strumenti della politica sulla concorrenza per creare un quadro di norme uniformi e favorire la competitività dei mercati;

55.

suggerisce alla Commissione di valutare in che misura il rifiuto di un gruppo di dimensioni mondiali di cedere un sito che ha deciso di chiudere a un altro gruppo potenzialmente in grado di subentrarvi o a un'entità pubblica per un sostegno pubblico temporaneo è conforme con il diritto europeo della concorrenza;

56.

prende atto dell'indagine della Commissione riguardo alla riforma del mercato interno dei prodotti industriali; invita la Commissione a garantire che tali norme siano compatibili con il mercato;

57.

riconosce l'impulso dato dalla Commissione alla strategia «legiferare con intelligenza» per ridurre gli oneri a carico dell'industria senza mettere a repentaglio l'efficacia della legislazione, inclusi valutazioni di impatto, esami della competitività, controlli di idoneità e controllo delle PMI, in particolare per quanto riguarda le microimprese e le PMI, nonché la necessità di una stabilità normativa per promuovere gli investimenti; ritiene che oneri burocratici e politiche in conflitto tra loro siano spesso un ostacolo al miglioramento della competitività delle imprese industriali e che le iniziative volte a ridurre tali oneri debbano essere una delle massime priorità dell'agenda politica ed attende con vivo interesse le proposte della Commissione al riguardo, comprensive di obiettivi concreti; sostiene la coerenza regolamentare, un approccio normativo trasversale nonché un migliore esame della competitività che dovrebbe essere parte integrante e obbligatoria ai sensi degli orientamenti di valutazione dell'impatto; chiede agli Stati membri di utilizzare il test delle PMI e un migliore esame della competitività anche a livello nazionale; accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Commissione per valutare gli effetti cumulativi della legislazione nel settore dell'acciaio e chiede alla Commissione di approfondire la metodologia e di identificare gli altri settori che potrebbero trarre beneficio da tale approccio;

58.

incoraggia a sfruttare meglio le potenzialità della procedura di notifica 98/34/CE e suggerisce che gli Stati membri introducano l'esame sulla competitività nelle valutazioni di impatto effettuate in sede di elaborazione delle procedure legislative nazionali, nel contesto più ampio del ''test del mercato unico'' chiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la governance del mercato unico;

59.

chiede la rapida attuazione dello «Small Business Act» a sostegno delle PMI europee; rileva l'importanza della rete Enterprise Europe a sostegno delle piccole e medie imprese negli scambi commerciali transfrontalieri nell'UE; sottolinea l'importanza di sostenere le piccole imprese per aiutarle a diventare medie imprese e far sì che le PMI diventino attori più importanti del settore, al fine di favorirne la competitività a livello globale; richiama l'attenzione sull'importanza economica di tessere dei legami tra imprese in alcuni settori, quali il settore della difesa, al fine di conseguire economie di scala e condividere progetti industriali comuni;

60.

ritiene che un accesso migliore, più rapido e meno costoso da parte delle PMI alle procedure antidumping sia fondamentale ai fini di una loro più efficace tutela dalle pratiche sleali dei partner commerciali; invita l'Unione europea a tenere conto di tale aspetto nella riforma degli strumenti di difesa commerciale;

61.

invita l'Unione europea a valorizzare la sua produzione industriale fornendo informazioni più precise ai consumatori, rendendo obbligatoria l'indicazione della provenienza dei prodotti dell'Unione e dei prodotti importati dai paesi terzi e facendo rispettare le indicazioni geografiche dei prodotti alimentari europei nei paesi terzi;

62.

ricorda che lo sviluppo tecnologico è un settore sensibile e fragile; ritiene che i diritti di proprietà intellettuale (DPI) siano una componente essenziale dell'economia della conoscenza e di una sana politica industriale capace di stimolare l'innovazione e la ricerca e di rafforzare l'industria europea; saluta al riguardo la creazione di un brevetto unitario UE e invita gli Stati membri a realizzarlo senza indugio; reputa che il processo che ha portato alla sua creazione debba essere integrato nelle buone pratiche in materia di rafforzamento dell'integrazione dell'industria e del mercato interno; è preoccupato del fatto che l'attuale regime dei DPI spesso non consegua lo scopo di generare innovazione; ritiene che la maggiore trasparenza, la gestione innovativa e le pratiche di concessione delle licenze possano portare più rapidamente soluzioni per il mercato; accoglie con favore in tale ambito il lavoro avviato dalla Commissione; chiede alla Commissione e agli Stati membri di potenziare anche la tutela dei DPI, segnatamente per combattere la contraffazione e lo spionaggio industriale; sottolinea la necessità di nuove strutture e forum di governance per la protezione dei DPI a livello internazionale; invita la Commissione a definire una strategia di protezione del segreto d'impresa a livello europeo;

63.

sottolinea l'importanza di attuare i DPI negli ambienti fisici e digitali per favorire la crescita e la creazione di posti di lavoro nelle industrie europee; in questo contesto accoglie con favore la riforma in atto sul sistema europeo dei marchi, che ha il potenziale di rafforzare la protezione dei marchi registrati online, offline e nell'intero mercato interno;

64.

appoggia la riforma in corso del sistema del diritto dei marchi, che rafforzerà la protezione dei marchi online, offline e in tutto il mercato interno nonché nel quadro degli scambi internazionali;

65.

accoglie con favore il riconoscimento del problema delle «selve di brevetti» e delle «imboscate brevettuali»; sostiene la modifica del sistema di regolamentazione per favorire le licenze incrociate proconcorrenziali o i pool di brevetti;

66.

chiede alla Commissione di proporre una normativa che consenta alle società europee di produrre nell'UE medicinali generici e biosimilari nel periodo del Certificato protettivo complementare (SPC) a seguito della scadenza del brevetto, per preparare il lancio immediato dopo la scadenza del Certificato o per esportare in paesi dove non sono previsti né il brevetto né il Certificato; ritiene che tali disposizioni possano contribuire a evitare l'esternalizzazione della produzione e favorire la creazione di posti di lavoro nell'UE oltre a creare un quadro normativo uniforme tra le società europee e i loro concorrenti nei paesi terzi;

67.

sottolinea che le relazioni esterne si spingono oltre gli accordi siglati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e che nel momento in cui si svilupperà la dimensione esterna della politica industriale, l'UE e gli Stati membri dovranno definire punti di vista comuni per garantire la parità di condizioni a livello globale;

68.

ricorda che nella sua Comunicazione congiunta del 7 febbraio 2013 dal titolo «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro» (22), il Vicepresidente/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si è impegnato a promuovere risorse industriali e tecnologiche in materia di cibersicurezza;

69.

insiste sulla necessità di migliorare la competitività delle imprese europee sul mercato mondiale; rileva l'importanza di una strategia commerciale dell'UE; chiede alla Commissione di riorganizzare la sua politica commerciale di fronte all'acuirsi della concorrenza dei partner commerciali dell'UE e di garantire che la politica dell'Unione in materia di commercio e concorrenza sia in linea con gli obiettivi della politica industriale europea senza compromettere il potenziale di innovazione e competitività delle imprese europee; chiede alla Commissione di sviluppare, insieme al Vicepresidente/Alto rappresentante, una strategia che preveda la presenza di sportelli per le PMI (PMI desk) presso le missioni dell'UE; rileva che questi desk devono tenere in considerazione l'operato delle camere di commercio e integrare l'esperienza maturata dai Centri europei d'impresa; chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare la cooperazione finalizzata all'accompagnamento delle imprese europee sui mercati esterni; li invita, in particolare, a dare particolare priorità agli strumenti di assistenza alle PMI e a centralizzare l'informazione destinata alle PMI attraverso la creazione di sportelli unici in tutta l'Unione; chiede alla Commissione di includere il test di migliorata competitività nelle valutazioni di impatto degli accordi commerciali e nelle valutazioni dei loro effetti cumulativi;

70.

constata che gli oneri ambientali che gravano sull'industria europea spingono sempre più spesso gli industriali europei a investire al di fuori dell'Unione;

71.

sottolinea l'importanza di inserire norme ambientali e sociali negli accordi commerciali bilaterali e nelle relazioni commerciali multilaterali, ai fini di un commercio giusto ed equo e di un quadro normativo uniforme; chiede alla Commissione, quando stipula nuovi accordi commerciali o riesamina quelli in vigore, di garantire parità di condizioni tra gli operatori rispettivamente con sede nell'UE e al di fuori dell'UE; sottolinea che l'UE dovrebbe sollevare seriamente la questione delle distorsioni che arrecano danno agli interessi industriali europei, imporre progressivamente il principio della reciprocità commerciale, specie in tema di accesso agli appalti pubblici, e migliorare la propria reattività, ciò al fine di contribuire all'apertura dei mercati;

72.

ricorda alla Commissione che i bassi salari e i bassi livelli di protezione dell'ambiente continuano a rappresentare un importante aspetto della concorrenza internazionale e che per una vera reindustrializzazione dell'Europa è urgente puntare a un allineamento di tali standard verso l'alto; invita al riguardo la Commissione a negoziare impegni vincolanti in fatto di diritti dei lavoratori e di protezione dell'ambiente negli ALS conclusi con i paesi terzi;

73.

prende atto dell'ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale UE proposto dalla Commissione europea; auspica che tale modernizzazione possa migliorare l’efficacia di tali strumenti; chiede pertanto alla Commissione di non indebolirli, de iure o de facto, ma anzi di rafforzarli per proteggere più efficacemente, e il più rapidamente possibile, le imprese europee di ogni dimensione contro le pratiche commerciali illegali o sleali;

74.

rammenta la necessità di far ricorso, ogniqualvolta le circostanze lo giustifichino, agli strumenti di difesa commerciale nei confronti dei paesi che non rispettano le regole del commercio internazionale o gli accordi di libero scambio conclusi con l'UE; chiede inoltre un accesso agevolato, più rapido e meno oneroso da parte delle PMI alle procedure antidumping per consentir loro di meglio proteggersi dalle pratiche sleali;

75.

sottolinea l'importanza chiave della ricerca e dell'innovazione per la competitività delle imprese europee sui mercati mondiali e ribadisce la necessità che le imprese europee sappiano prevedere meglio i bisogni dei mercati terzi onde soddisfare la domanda internazionale;

76.

reputa indispensabile, nel quadro del rilancio della politica industriale, che l'Unione si doti di strumenti che permettano di:

condurre una politica antidumping più attiva e reagire tra l'altro al finanziamento abusivo delle esportazioni praticato da taluni paesi terzi;

attuare un'autentica politica dei cambi che difenda gli interessi commerciali europei;

far prevalere il principio dello «commercio equo», fondato sulla reciproca osservanza delle norme sociali, ambientali e culturali o sul rispetto dei diritti umani negli scambi commerciali internazionali;

77.

invita la Commissione a migliorare notevolmente la sua attività valutativa in fatto di accordi commerciali, in particolare con riferimento alle valutazioni d'impatto, includendo il concetto di competitività del settore industriale, realizzando uno studio ex-post e procedendo a un'analisi cumulativa degli effetti sulla competitività dell'industria di tutti gli accordi passati e in corso di negoziazione; sottolinea l'importanza del Partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti (TTIP) per il raggiungimento degli obiettivi europei di reindustrializzazione, crescita e occupazione, Partenariato che ha la potenzialità di semplificare e incrementare le esportazioni di prodotti industriali europei, di migliorare la competitività dell'industria europea aumentando gli standard di produzione internazionali e di ridurre i costi delle importazioni di materie prime e lavorate per le imprese manifatturiere; raccomanda che il TTIP, come pure altri accordi commerciali, incorporino un capitolo sulle questioni energetiche che potrebbero avere conseguenze per il mercato interno; esorta la Commissione ad attuare lo smantellamento dei dazi doganali per migliorare le opportunità di accesso in relazione ai servizi e agli investimenti, per rafforzare la cooperazione regolamentare e per migliorare le norme concernenti gli appalti pubblici e la protezione della proprietà intellettuale, e a perseguire attivamente tali obiettivi nella politica di concorrenza e nel settore dell'energia e delle materie prime; sottolinea la necessità di implementare lo snellimento delle normative e la riduzione degli oneri regolamentari e amministrativi come previsto dal TTIP, tenendo rigorosamente in considerazione standard sociali e ambientali elevati e tutelando i diritti dei lavoratori; sottolinea che, quando sarà concluso, il TTIP schiuderà la prospettiva di un ampio spazio economico che a sua volta rafforzerà le relazioni dell'UE e fungerà da moltiplicatore per gli investimenti esteri diretti (IED) nell'Unione;

78.

invita la Commissione a studiare il modello Usa consistente nel permettere alle organizzazioni sindacali di sottoporre ricorsi commerciali, visto che le distorsioni del commercio possono incidere negativamente sull'industria e conseguentemente sui lavoratori, e le chiede di proporre analoghe misure per l'UE;

79.

sottolinea che la catena del valore industriale deve essere rafforzata in futuro attraverso contratti commerciali, accordi sugli investimenti e accordi sulla proprietà intellettuale e che l'idonea strategia deve essere prevista già in sede di definizione del mandato;

80.

invita la Commissione a sviluppare una strategia europea per l'esportazione di tecnologie per l'impiego efficiente delle risorse e dell'energia e dei relativi servizi; ciò deve comprendere la diplomazia della standardizzazione, onde garantire che le norme europee siano promosse in tutto il mondo;

81.

sottolinea che gli standard e i regolamenti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per garantire che l'UE sia all'avanguardia nei settori innovativi, comprese le tecnologie verdi; invita, pertanto, la Commissione a migliorare la capacità dell'UE di elaborare norme e regolamentazioni tecniche internazionali nei settori innovativi; esorta inoltre la Commissione a migliorare la cooperazione con paesi terzi importanti — compresi quelli emergenti — al fine di istituire standard e norme tecniche comuni;

Finanziare il Rinascimento Industriale

82.

prende atto della presenza di vincoli relativi ai prestiti bancari e del loro impatto negativo, in particolare sulle PMI; deplora che tali ostacoli riguardino anche gli strumenti messi a disposizione dall'Unione europea e ritiene che la Commissione debba esigere delle relazioni annuali dagli intermediari finanziari responsabili; plaude al Libro verde della Commissione sul finanziamento a lungo termine; sottolinea la necessità di rafforzare la solidità e la credibilità del settore bancario dell'UE attraverso Basilea III, l''Unione bancaria e il MES; sottolinea l'importanza che anche i nostri partner internazionali attuino le norme di Basilea III; ricorda che gli investimenti industriali sono investimenti a lungo termine; chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare il quadro legislativo e finanziario al fine di renderlo più chiaro e prevedibile, in modo da incoraggiare gli investimenti industriali;

83.

ritiene che debbano essere esplorate vie di finanziamento nuove e creative, con particolare riguardo al finanziamento privato e al finanziamento attraversi emissioni azionarie (equity financing); rileva che anche la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria svolge un ruolo importante in questo ambito, donde l'opportunità di integrarla nei programmi scolastici;

84.

sottolinea l'importanza dei mezzi di finanziamento per le start-up e le PMI affinché gli imprenditori dispongano delle risorse necessarie a portare sul mercato idee innovative;

85.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di creare strumenti finanziari insieme alla BEI e prende atto dell'avallo dato dal Consiglio europeo nel giugno 2013 a tale iniziativa; si compiace del fatto che la Commissione e la BEI abbiano previsto di presentare al Consiglio europeo, prima del vertice dell'ottobre 2013, una relazione completa indicante obiettivi quantitativi e strumenti e corredata di un calendario;

86.

chiede al Consiglio, in consultazione con la Commissione e la BEI, di specificare senza indugio i parametri relativi a tali strumenti al fine di produrre un importante effetto leva; sottolinea la necessità che questi strumenti possano iniziare a funzionare prima della fine del 2013;

87.

saluta con favore l'aumento di capitale della BEI e le sue linee guida di recente pubblicazione, che legano la concessione di crediti a nuovi standard di performance in fatto di emissioni (EPS) pari a 550 gr. di CO2 per kilowatt/ora (g/kWh); considera che la BEI può contribuire ad alleviare i problemi della frammentazione dei mercati finanziari dell'UE; invita la BEI a continuare a studiare nuovi modelli di credito adeguati alle necessità dell'industria; invita infine la BEI a realizzare il suo piano di aumento dell'attività creditizia nell'UE di oltre il 50 % tra il 2013 e il 2015;

88.

segnala che la sussidiarietà comporta una grande diversità di politiche fiscali, sistemi creditizi e sovvenzioni da uno Stato europeo all'altro;

89.

invita la Commissione a valutare come sfruttare il mercato dei titoli garantiti da attivi e le formule alternative di finanziamento (con adeguata vigilanza prudenziale) per facilitare il finanziamento delle PMI; rileva il ruolo che il business development e le banche «infrastrutturali» possono svolgere negli investimenti in obbligazioni garantite strutturate emesse dalle banche, combinati con un incremento degli obiettivi di concessione di credito alle PMI; accoglie con favore la proposta sui partenariati di prestito tra privati in cui una compagnia di assicurazione e una banca si associano per erogare prestiti a breve e a lungo termine;

90.

ritiene importante favorire nuovi modelli di finanziamento innovativo per le PMI, specie quelle con elevato potenziale di crescita; nota il fiorire di iniziative di microfinanziamento diffuso (crowd funding) e di piattaforme elettroniche per i prestiti in Europa e i vantaggi finanziari e non finanziari queste forme di finanziamento apportano alle PMI e agli imprenditori: erogazione di crediti di avviamento, convalida di prodotti, feedback della clientela e struttura azionaria stabile e impegnata; invita la Commissione a pubblicare una Comunicazione sul crowd funding; chiede alla Commissione di sviluppare per il crowd funding un quadro regolamentare efficace, con fino a 1 milione di euro per progetto, che affronti anche i problemi relativi alla protezione degli investitori; chiede alla Commissione di considerare la messa a disposizione di un quantitativo limitato di fondi per i servizi di crowd funding, come già fatto da alcuni Stati membri;

91.

invita la Commissione a sostenere la creazione di mercati obbligazionari locali per le PMI per assicurare un finanziamento adeguato a lungo termine, in particolare nelle regioni in operano vincoli al credito; ritiene che i mercati azionari locali, come la borsa di Stoccarda, possano fungere da possibile modello;

92.

invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di banche di investimento nazionali per le PMI e a consentire a quelle esistenti di estendere le loro attività in altri Stati membri e di partecipare al finanziamento di progetti fuori dei confini nazionali, elaborando delle linee guida che permettano di superare l'imperante stretta creditizia;

93.

ritiene che i ritardi di pagamento siano fonte d'instabilità e di perdita di competitività per le imprese, segnatamente per le PMI; plaude agli Stati membri che hanno dato piena attuazione alla direttiva sui ritardi di pagamento e ne chiede la piena attuazione in tutta l'UE; ritiene che gli aiuti e gli strumenti finanziari europei non siano sufficientemente conosciuti dagli attori economici, in particolare le PMI; chiede che in tutta l'Unione siano istituiti sportelli unici al fine di centralizzare l'informazione destinata alle PMI circa le opportunità relative ai finanziamenti europei; sottolinea l'importanza di sviluppare reti di associazioni imprenditoriali intermediarie senza scopi di lucro per la creazione, il supporto, la consulenza e il credito alle PMI, al fine di stimolare lo spirito imprenditoriale;

94.

ritiene che una concorrenza fiscale sleale tra Stati membri non giovi allo sviluppo di una politica industriale solida;

95.

è favorevole a un maggiore coordinamento dei sistemi di tassazione delle imprese nell'UE mediante l'introduzione di una base imponibile armonizzata;

96.

chiede alla Commissione di realizzare un'analisi comparata (senza indicazione dei costi) fra i fattori di competitività delle varie attività industriali condotte rispettivamente nell'UE (tempi di consegna, brevetti, qualità dei prodotti, servizio post-vendita, qualità dei trasporti, reti energetiche e informatiche) e nelle altre regioni del mondo; chiede alla Commissione di svolgere un'analisi costante della competitività macroeconomica dell'UE, segnatamente per quanto concerne le reti dei trasporti, dell'energia e le reti digitali, e di realizzare studi sul finanziamento a lungo termine delle infrastrutture — nuove o esistenti — necessarie affinché il territorio dell'Unione europea rimanga sempre competitivo;

97.

sottolinea l'importanza del capitale di rischio e delle reti di business angel, soprattutto per le donne; richiede la rapida realizzazione dei «portali online per imprenditrici»; accoglie con favore il sostegno dell'UE all'istituzione di business angel e incubatori; apprezza, in particolare, l'istituzione di uno strumento di equity nell'ambito di Orizzonte 20202 e COSME per supportare l'aumento quantitativo e qualitativo della disponibilità di capitale di rischio; ritiene che il Fondo europeo per gli investimenti possa svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo dei mercati del capitale di rischio, in particolare per lo sviluppo delle nuove tecnologie; è del parere che la distinzione a fini fiscali tra equity e debito andrebbe eliminata;

98.

esorta la Commissione a effettuare uno studio sugli effetti moltiplicatori che le aziende guida (Leading Competence Units — LCU) producono sull'intera economia in termini di produzione, creazione di valore e reti occupazionali; è del parere che tali imprese non possano essere definite solo in base alle loro dimensioni, ma in base a una serie di criteri, quali ad esempio la vocazione internazionale, una data quota minima del mercato interno e globale, un'intensa attività di ricerca e sviluppo nonché una collaborazione/cooperazione con un'ampia rete di imprese; è dell'avviso che un tale studio potrebbe mettere in risalto innanzitutto l'interdipendenza tra le imprese industriali e le PMI e sfatare quindi alcuni stereotipi tipici riguardanti i settori industriali di base;

Acquisizione delle competenze e della forza lavoro per un Rinascimento Industriale

99.

constata che, dall'inizio della crisi, sono state ristrutturate circa 5 500 imprese industriali europee, con la soppressione di circa 2,7 milioni di posti di lavoro;

100.

sottolinea che la strategia RISE offre l'opportunità di creare posti di lavoro stabili, di buona qualità e con retribuzioni dignitose; rileva che è indispensabile collaborare con le parti interessate, in particolare le parti sociali, le camere di commercio e le organizzazioni giovanili, nel contesto dell'integrazione dei giovani nella forza lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare il dialogo sociale anche a livello di categoria e di impresa; ritiene che il coinvolgimento delle parti sociali in una fase quanto più possibile precoce delle procedure legislative sia estremamente positivo; invita inoltre la Commissione a promuovere il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali; invita le parti sociali ad impegnarsi in un dialogo a livello dell'Unione ogni volta che ciò divenga possibile;

101.

rileva che la strategia RISE richiede un maggiore e migliore accesso alla formazione, all'apprendimento permanente, a un'istruzione e formazione professionali in grado di soddisfare le esigenze future e all'istruzione universitaria, con un'enfasi particolare sugli ambiti STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) in particolare per le donne, nonché supporto all'imprenditoria; raccomanda l'inclusione di tali tematiche nei programmi scolastici; è favorevole allo sviluppo di sistemi di formazione-lavoro e di apprendistato e di un'idonea rete di sicurezza sociale, insieme a una politica della «seconda possibilità»; ritiene al riguardo che i programmi e gli strumenti dell'UE come Orizzonte 2020 e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) debbano svolgere un ruolo importante;

102.

considera che il sostegno a una manodopera qualificata rappresenta un grande vantaggio per l'Europa e un motore importante per lo sviluppo degli investimenti in ricerca e sviluppo; richiede attenzione speciale per il sostegno dell'istruzione al fine di istituire centri di ricerca al vertice internazionale dell'eccellenza accademica;

103.

ritiene che l'innovazione sul luogo di lavoro, lo sviluppo delle competenze, la creatività e l'autonomia dei lavoratori e il lavoro di squadra siano importanti punto di forza nelle prestazioni sia sociali che economiche delle imprese; rileva l'opportunità di rafforzare la democratizzazione del posto di lavoro, che comprende la partecipazione attiva dei rappresentanti del personale e dei sindacati; invita gli Stati membri o gli organismi regionali interessati a creare il quadro necessario per la formazione continua — diritto individuale alla formazione o altri sistemi — affinché il patrimonio di competenze anticipi costantemente la domanda settoriale e sia capace di adattarsi a un nuovo mercato o, in caso di esuberi, di essere trasferito a un altro settore industriale; constata che i datori di lavoro e i lavoratori hanno una responsabilità comune riguardo all'apprendimento permanente; sottolinea inoltre che l'informazione e la consultazione sul luogo di lavoro è un diritto fondamentale sancito dal trattato;

104.

invita la Commissione a collaborare più strettamente con gli Stati membri e le parti sociali settoriali interessate per elaborare previsioni a medio e lungo termine riguardo alle competenze richieste dal mercato del lavoro, in particolare attraverso l'istituzione di consigli europei per le competenze industriali;

105.

invita gli Stati membri ad affrontare la carenza di competenze informatiche a tutti i livelli di istruzione e attraverso l'apprendimento permanente dal momento che gli sviluppi delle TIC possono avere nel lungo periodo un grande impatto sulle industrie emergenti in settori quali l'efficienza energetica, la pianificazione ambientale, gli obiettivi di sicurezza e altre risorse di comunicazione (p. es. sistemi di trasporto efficienti e intelligenti, sistemi di comunicazione da persona a persona, da persona a macchina e da macchina a macchina);

106.

sottolinea che la forza nelle tecnologie ingegneristiche e informative migliora la resilienza occupazionale; invita gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, a valutare la possibilità di fissare obiettivi nazionali per incrementare il numero di studenti degli ambiti STEM; ritiene che la creazione di piattaforme STEM nazionali, regionali e europee per lo scambio delle buone prassi tra regioni, università e industria potrebbe andare a vantaggio della definizione degli obiettivi della strategia STEM; ritiene inoltre che le piattaforme europee, se istituite, possano rivelarsi importanti nel fornire coordinamento e cooperazione per le piattaforme nazionali a livello europeo; sottolinea in tale contesto che le competenze TIC di base devono essere stimolate anche nelle scuole e nei programmi di formazione professionale;

107.

invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in esame il modello statunitense di finanziamenti C2C (College-to-Career) per la creazione di partnership tra il settore industriale e le università, al fine di formare i giovani al lavoro presso le industrie emergenti; prende nota dei piani per la creazione di istituti universitari tecnici (University Technical Colleges) insieme ai partner industriali, attualmente in discussione nel Regno Unito;

108.

sottolinea l'importanza di rafforzare la mobilità volontaria tra i giovani, attraverso la promozione del programma «Erasmus per tutti» e l'eliminazione delle barriere che si frappongono agli apprendistati, tirocini e stage transfrontalieri, oltre che con il rafforzamento della portabilità dei diritti relativi alla pensione, al lavoro e alla previdenza sociale in tutta l'UE; sottolinea in particolare la necessità di ampliare in modo significativo il programma «Erasmus per giovani imprenditori»;

109.

suggerisce di mobilitare l'insieme degli strumenti finanziari e normativi disponibili per favorire la rilocalizzazione dell'economia e invita alla creazione di centri d'informazione per sensibilizzare gli imprenditori ai vantaggi insiti nel mantenere o rilocalizzare la propria attività in Europa, grazie all'accorciamento delle catene di approvvigionamento, alla valorizzazione delle tradizioni manifatturiere locali, a una maggiore efficacia del settore e alla contestuale creazione di posti di lavoro a livello locale; sollecita uno sfruttamento quanto più possibile efficiente di EURES per utilizzare le competenze dei giovani europei in cerca di impiego; invita gli Stati membri a rendere più efficace l'attuazione della direttiva servizi e a eliminare i casi di dumping sociale;

110.

sottolinea che l'istruzione è un requisito di base e deve essere alla portata di tutti, dai gradi di istruzione più bassi fino all'istruzione superiore;

111.

sottolinea la necessità di ridurre il tasso di abbandono prematuro degli studi e osserva che chi abbandona prematuramente gli studi necessita di opportunità di formazione, come quelle offerte dalla «garanzia di formazione» in Austria;

112.

plaude alla decisione di implementare la Garanzia per i giovani e alle ambizioni ad essa sottese nonché alla volontà degli Stati membri dia destinare risorse finanziarie per combattere la disoccupazione giovanile; plaude alla promozione dell'Alleanza per gli apprendistati; sottolinea che l'apprendistato soffre, in alcuni Stati, di un deficit di integrazione nelle politiche per l'occupazione; invita la Commissione a elaborare indicatori comuni in materia di investimenti sociali, specialmente per quanto concerne la disoccupazione giovanile; invita l'industria a svolgere un ruolo attivo nell'attuazione della Garanzia per i giovani ai rispettivi livelli nazionali e a offrire laddove possibile posti di lavoro o tirocini di qualità ai giovani e a creare internati di qualità con una retribuzione dignitosa; invita gli Stati membri a rendere i progetti di apprendistato più interessanti per le imprese attraverso un ventaglio di misure;

113.

sottolinea che i mercati del lavoro degli Stati membri caratterizzati da solidi sistemi di formazione professionale si sono dimostrati relativamente resistenti durante la crisi; invita tutti gli Stati membri a prendere in esame e a introdurre tali sistemi d'intesa con le parti sociali e gli altri attori pertinenti, ad esempio le camere di commercio; prende atto della sfida riguardante l'incremento della compatibilità tra il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali (ECVET) e il sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS); sottolinea altresì l'importanza della comparabilità e di una maggiore compatibilità tra i diversi sistemi di formazione professionale nazionali, ai fini di una più agevole mobilità sul mercato del lavoro all'interno delle varie categorie professionali;

114.

segnala che gli istituti tecnici secondari e i sistemi di formazione professionale svolgono un ruolo fondamentale; appoggia inoltre le iniziative della Commissione volte a favorire gli scambi transfrontalieri tra Stati membri;

115.

ritiene che il rafforzamento dell'immagine dell'istruzione e della formazione professionali debba essere ottenuto non solo insistendo sul loro valore intrinseco, ma anche instaurando un collegamento con un possibile passaggio all'università o ad altre forme di istruzione superiore; constata che, a tal fine, è altresì necessario che alle qualifiche acquisite mediante istruzione e formazione professionali sia attribuita una classificazione superiore nei quadri di qualità nazionali degli Stati membri; rileva l'importanza di migliorare le competenze acquisite nel corso degli studi per innalzare la qualità dello sviluppo di nuove abilità manifatturiere, anche attraverso misure dell'UE finalizzate all'omogeneità delle politiche in materia di risorse umane, a partire dalla formazione di base;

116.

invita gli Stati membri a elaborare e attuare, in collaborazione con le parti sociali, programmi di orientamento professionale destinati ai giovani nelle discipline scientifiche e tecnologiche, al fine di promuovere lo sviluppo di un'economia redditizia e sostenibile, nonché a porre in essere misure di informazione e sensibilizzazione riguardo alle questioni ecologiche e ambientali, sia mediante il sistema scolastico formale sia nel quadro dei provvedimenti adottati dalle autorità locali e regionali;

117.

ritiene che l'ulteriore sviluppo della libera circolazione dei lavoratori grazie a strumenti quali il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e la formazione lungo tutto l'arco della vita, in particolare per i lavoratori vulnerabili, abbia elevate potenzialità in termini di attenuazione della carenza di personale qualificato e promozione di una crescita inclusiva;

118.

invita gli Stati membri a introdurre strumenti di microcredito per i giovani al fine di promuovere l'imprenditorialità;

119.

si aspetta che le misure e le azioni adottate per promuovere l'imprenditorialità a livello europeo o nazionale si applichino a tutte le tipologie di imprese, cooperative, attività artigianali, libere professioni e imprese dell'economia sociale;

120.

sottolinea che la strategia RISE dovrebbe essere guidata dal principio della «parità di retribuzione per un lavoro di pari valore», onde garantire sia il rispetto della parità di genere nei luoghi di lavoro sia condizioni paritarie per i lavoratori con diversi tipi di contratto;

121.

rammenta che, ogni anno, le donne rappresentano oltre la metà dei laureati in Europa; pone l'accento sull'impatto positivo che le competenze delle donne qualificate potrebbero avere sulle imprese, in particolare per la crescita, la produttività e la competitività dell'industria europea; invita, a tale proposito, gli attori economici, sociali e dell'istruzione, nonché la Commissione, a promuovere e rafforzare il ruolo delle donne nei settori legati all'industria in Europa;

122.

sottolinea l'importanza di evitare il tradizionale squilibrio di genere nell'industria; ritiene importante porre fine a tale squilibrio, così che tanto le donne quanto gli uomini abbiano la possibilità di partecipare pienamente al mercato del lavoro, soprattutto alla luce delle sfide demografiche che l'UE si trova ad affrontare;

123.

rileva l'importanza del ruolo delle lavoratrici nell'ambito della strategia RISE; pone l'accento sul fatto che l'assenza di prospettive di genere nell'ambito delle politiche industriali acuisce le disparità tra uomo e donna; ritiene importante porre fine all'attuale squilibrio di genere in modo che tanto le donne quanto gli uomini abbiano la possibilità di partecipare pienamente al mercato del lavoro sulla base del principio della parità di retribuzione per un lavoro di pari valore; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurarsi che le lavoratrici non siano sottorappresentate nell'ambito della formazione, dei progetti e dei programmi in materia di trasformazione ecologica o addirittura escluse dagli stessi; evidenzia altresì la necessità di integrare la prospettiva di genere; chiede agli Stati membri di attuare misure finalizzate alla conciliazione di vita professionale e familiare, in modo da ampliare al massimo le opportunità delle donne in termini di perseguimento di una carriera continua e regolare;

124.

constata che il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio non porterà solo alla creazione di nuovi posti di lavoro in nuovi settori economici, ma potrebbe anche comportare una perdita di occupazione nelle attività meno sostenibili; raccomanda, a tale proposito, di mettere a punto e rafforzare appositi strumenti per la tempestiva anticipazione dei cambiamenti, così da garantire un'agevole transizione da un lavoro a un altro;

125.

chiede alla Commissione di sviluppare e promuovere i vari strumenti di politica aziendale sostenibile (responsabilità sociale delle imprese, relazioni sulla sostenibilità, azioni volte a promuovere modelli di produzione a basse emissioni di carbonio o a bassa produzione di rifiuti);

126.

sottolinea la rilevanza della responsabilità sociale delle imprese in quanto strumento essenziale per una politica aziendale attenta a un uso efficiente delle risorse naturali, agli aspetti sociali relativi al rapporto con la comunità, con i lavoratori e i loro rappresentanti nonché agli aspetti economici afferenti alla corretta gestione d'impresa;

127.

invita gli Stati membri, d'intesa con le parti sociali e gli attori interessati, a valutare politiche volte a rendere l'orario lavorativo più flessibile durante le fasi di recessione economica;

128.

propone di inserire nell'ordine del giorno di uno dei vertici sociali trilaterali per la crescita e l'occupazione di cui all'articolo 152 del TFUE la questione dell'inclusione, nella catena dei costi di produzione dell'industria europea, della convergenza di norme sociali minime;

Politica in materia di risorse ed energia per una ripresa dell'industria

129.

pone l'accento sul fatto che le risorse e l'energia sono al centro della strategia RISE in quanto fattori determinanti per la competitività internazionale; sottolinea che la disponibilità di materie prime è di importanza fondamentale per le possibilità di sviluppo dell'industria europea e avverte che, senza determinate materie prime di base, in futuro non sarà possibile alcuno sviluppo nella maggior parte dei settori strategici in Europa; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure attive contro i costi eccessivi sia nel settore delle risorse che in quello dell'energia; auspica in entrambi i casi un approccio integrato basato sul triangolo «prezzi abbordabili — sostenibilità — accessibilità» che insista su tutte e tre le dimensioni puntando nel contempo a spezzare il legame tra crescita e maggiore utilizzo di risorse; sottolinea l'importanza di garantire un mercato dell'energia competitivo e trasparente che eviti sperequazioni tra gli Stati membri e che offra un agevole accesso a energia sicura, sostenibile, affidabile e a prezzi abbordabili; rileva la necessità di una strategia che agevoli l'integrazione del mercato europeo dell'energia e lo sviluppo di infrastrutture energetiche;

130.

accoglie con favore l'iniziativa europea «materie prime» (RMI), il partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime nonché il relativo piano di attuazione e la tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse; evidenzia l'esigenza di affrontare il problema della scarsità di risorse fondamentali come quelle idriche, e invita la Commissione a portare avanti i lavori sui tre pilastri della sua strategia per le materia prime in relazione a partenariati e commercio sul piano internazionale, approvvigionamento nell'UE, efficienza sotto il profilo delle risorse, riciclaggio e riutilizzo; esorta la Commissione a includere gli obiettivi della politica in materia di rifiuti nel quadro del semestre europeo e delle raccomandazioni per paese, oltre che nei programmi di riforma nazionali; chiede alla Commissione di portare avanti lo sviluppo di parametri settoriali per l'efficienza sotto il profilo delle risorse, in particolare ai fini degli appalti pubblici; invita la Commissione a integrare una strategia delle 3R (ridurre, riutilizzare, riciclare) e a esaminare con attenzione le proposte che prevedono restrizioni per materie prime importanti; sottolinea l'importanza di un sistema globale di certificazione per il riciclaggio di prima trasformazione dei materiali provenienti da rifiuti pericolosi e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); rileva che in alcuni Stati membri esistono appositi sistemi per la raccolta presso gli immobili e il riciclaggio; osserva che le industrie estrattive europee vantano il rispetto di standard tra i più elevati al mondo e invita la Commissione a valutare entro due anni la proposta di istituire un Istituto geologico europeo; chiede alla Commissione di presentare misure volte ad armonizzare le disposizioni e le procedure di concessione delle licenze per l'estrazione di materie prime nell'UE; esorta gli Stati membri, gli operatori del settore, gli istituti geologici e la Commissione a collaborare in vista della mappatura dei giacimenti di materie prime;

131.

sottolinea il potenziale del passaggio a un'economia maggiormente basata sulle risorse biologiche, dal momento che le materie prime, ad esempio quelle provenienti dalle foreste, possono svolgere un ruolo centrale nella produzione di energie rinnovabili e nella produzione industriale sostenibile;

132.

chiede la rapida attuazione della direttiva sull'efficienza energetica e dei piani d'azione nazionali, con il sostegno di adeguati incentivi finanziari; invita a introdurre un'esenzione per categoria per tutti i sistemi di efficienza energetica notificati alla Commissione nell'ambito dei piani d'azione per l'efficienza energetica degli Stati membri; ritiene opportuno che gli Stati membri mettano a punto ambiziose strategie, in particolare ai fini dell'ammodernamento del patrimonio edilizio esistente nel rispetto di standard stabiliti di comune accordo; sottolinea il potenziale degli strumenti finanziari in termini di ulteriore promozione di un programma di efficienza; invita la Commissione ad adoperarsi per elaborare criteri di sostegno legati all'efficienza sotto il profilo dei costi in materia di energie rinnovabili; evidenzia che un approvvigionamento energetico affidabile, sicuro ed economicamente accessibile è essenziale per la competitività dell'industria europea; pone l'accento sull'importanza di fissare obiettivi chiari e a lungo termine in relazione al clima in modo da consentire alle imprese di effettuare investimenti, in particolare nei settori «verdi», ed esorta la Commissione a proporre un quadro giuridico stabile per un'azione a medio e lungo termine nell'ambito della politica europea per l'energia e il clima fino al 2030, al fine di incentivare gli investimenti nella riduzione del carbonio, nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili;

133.

constata che l'Unione europea è l'unica ad avere un sistema di quote di emissione e che, oltre agli Stati membri, i paesi che continuano a rispettare il protocollo di Kyoto sono ormai meno di sei, peraltro responsabili di una percentuale delle emissioni mondiali di CO2 (Unione europea inclusa) inferiore al 15 %;

134.

invita la Commissione a presentare una strategia di politica industriale per le energie rinnovabili che spazi dalla ricerca al finanziamento al fine di garantire la leadership dell'UE nel settore delle energie rinnovabili;

135.

ritiene che l'industria europea, così come i singoli consumatori, possa trarre beneficio da un'eventuale modernizzazione dell'infrastruttura energetica e che, ad esempio, le reti intelligenti siano potenzialmente in grado di contribuire a ottimizzare il potenziale energetico autoctono nonché di integrare pienamente le fonti rinnovabili nell'approvvigionamento energetico;

136.

invita la Commissione ad assicurare l'esistenza di un quadro stabile per l'approvvigionamento energetico nei prossimi decenni, in modo da garantire la sicurezza degli investimenti e di conseguenza l'adozione di misure tese a incrementare la competitività sostenibile;

137.

pone l'accento sulle attuali tendenze a livello di prezzi globali dell'energia, che dipendono da risorse di petrolio e di gas non convenzionali negli Stati Uniti nonché dagli sviluppi in Medio Oriente; osserva inoltre che gli elevati prezzi dell'energia rappresentano un fattore importante che incide sulla competitività delle industrie europee; sottolinea la necessità di mettere a disposizione analisi dei fattori che influenzano il prezzo dell'energia; invita la Commissione a tenere conto di tale aspetto, come avvenuto per le sue valutazioni d'impatto, in sede di elaborazione di future proposte; sottolinea che la strategia RISE presuppone necessariamente una coerenza tra le politiche in campo industriale, climatico ed energetico; rileva che i minori prezzi dell'energia negli Stati Uniti hanno permesso investimenti aggiuntivi nell'industria; rimanda alle risoluzioni del Parlamento in materia; evidenzia il ruolo estremamente importante svolto dalle industrie ad alta intensità energetica in quanto produttrici di materiali di base fondamentali; attira l'attenzione sul fatto che le citate industrie sono soggette al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e che sono pertanto necessarie speciali precauzioni per mantenerne la competitività; chiede alla Commissione di presentare raccomandazioni volte a scongiurare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

138.

si rammarica per il fatto che la Commissione non ha affermato la propria adesione al principio di precauzione per i settori che utilizzano tecnologie per le quali non è dimostrata l'assenza di rischi;

139.

sottolinea che i prezzi del gas dei paesi dell'Europa meridionale sono i più alti del continente e che quindi le industrie, in particolare quelle ad alta intensità energetica, si trovano in una situazione di svantaggio competitivo in cui è altresì più alto il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

140.

invita la Commissione e gli Stati membri a valutare nuovamente le condizioni relative ai contratti a lungo termine in ambito energetico e a rivedere i contratti per la fornitura di gas basati su meccanismi di tariffazione indicizzati al prezzo del petrolio, in vista del passaggio a un sistema di fissazione dei prezzi maggiormente basato sui punti di interconnessione (hub) e quindi a un mercato interno caratterizzato da una maggiore concorrenza; chiede alla Commissione di offrire la propria assistenza nell'ambito dell'esame delle possibilità di rinegoziazione dei contratti in questione e dell'agevolazione del passaggio ad alternative più flessibili, in vista del conseguimento degli obiettivi riguardanti un miglior accesso al gas per tutti gli Stati membri;

Una strategia RISE regionale che riservi particolare attenzione all'Europa meridionale

141.

auspica un approccio multiregionale alla politica industriale che rilanci la crescita sostenibile nelle economie in fase di contrazione o in quelle caratterizzate da basi industriali esposte a rischi significativi; prende atto della necessità di attuare con urgenza misure a sostegno dei settori industriali maggiormente interessati dalla crisi e dalla concorrenza internazionale; è favorevole a una strategia a elevato valore aggiunto per quanto riguarda l'integrazione delle economie regionali, con particolare riferimento a quelle meridionali, nelle catene di valore globali; ritiene che le strategie di specializzazione intelligente siano particolarmente pertinenti nel contesto in esame e che gli attuali punti di forza a livello industriale debbano essere promossi attraverso un incremento dell'innovazione e della specializzazione; è del parere che, parallelamente alle strategie di specializzazione intelligente, sia necessaria, per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, una strategia di investimento per il Sud;

142.

sottolinea la necessità di migliorare la concessione di prestiti negli Stati membri colpiti dalla crisi; ritiene inoltre ipotizzabile l'introduzione di un programma di microcredito, finanziato dalla BEI o dalle banche di sviluppo nazionali, che consenta alle PMI di evadere gli ordini;

143.

rileva che diverse regioni sono condizionate dalla loro posizione periferica e che l'assenza di infrastrutture adeguate e ben collegate inficia la loro capacità di essere competitive nel mercato interno e al di fuori dall'Unione; constata che si tratta di un aspetto particolarmente importante per alcune aree del Sud dell'Europa ma che anche altre regioni, come quelle orientali e settentrionali del continente in cui si trova un'ampia quota delle risorse naturali dell'UE, necessitano di una migliore connessione con il resto dell'Unione; invita la Commissione a promuovere la piena integrazione delle infrastrutture europee soprattutto per quanto riguarda le economie del Sud, con particolare riferimento alle ferrovie, all'energia e alle TIC; sottolinea inoltre l'esigenza di utilizzare il meccanismo per collegare l'Europa in tal senso; chiede alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri di garantire adeguati livelli di finanziamento e procedure burocratiche semplificate al fine di potenziare il partenariato pubblico-privato (PPP), il finanziamento dei progetti e le obbligazioni di progetto (project bond); deplora il fatto che la penisola iberica non sia pienamente integrata nel mercato ferroviario europeo e che, al pari di alcune aree dell'Europa meridionale e orientale, non sia integrata nel mercato europeo dell'energia;

144.

fa notare che le regioni meridionali dispongono di un grande potenziale per lo sviluppo del settore strategico delle fonti di energia rinnovabile; chiede l'introduzione di misure che diano impulso ai mercati delle citate regioni e includano azioni tese a incoraggiare la microgenerazione da parte delle imprese che intendono produrre autonomamente l'elettricità e vendere l'energia residua sulla rete;

145.

sottolinea che la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e l'utilizzo di risorse autoctone, incluse le energie rinnovabili, possono svolgere un ruolo significativo nel rinnovamento delle economie del Sud; rileva che i paesi meridionali sono fortemente dipendenti dalle importazioni di energia, in alcuni casi da un unico fornitore;

146.

pone l'accento sull'importanza delle infrastrutture TIC, con particolare riferimento alle soluzioni flessibili e mobili, per quanto riguarda le possibilità dell'industria di svilupparsi anche nelle regioni periferiche e scarsamente popolate;

147.

rimarca l'importanza della condivisione delle buone prassi e dei meccanismi di prima applicazione commerciale; plaude alle proposte riguardanti il rafforzamento della cooperazione e della simbiosi industriale nonché lo sviluppo di reti di servizi di consulenza in materia di impiego efficiente delle risorse; ritiene che gli sforzi nell'ambito della simbiosi industriale possano contribuire a creare maggior valore e a far aumentare gli esempi di efficienza; constata che il modello di simbiosi industriale del Regno Unito può costituire un esempio da seguire per altri Stati membri;

148.

evidenzia che la trasformazione delle imprese di capitali in cooperative ha avuto successo in alcune regioni dove ha effettivamente assicurato un approccio a più lungo termine grazie al collegamento instaurato con l'economia locale e alla possibilità per le imprese in questione di partecipare allo sviluppo locale sostenibile; constata che le cooperative rappresentano un'importante realtà economica nell'UE, dove sono oltre 160 000 le imprese cooperative di proprietà di 123 milioni di membri (più di 50 000 delle quali appartengono al settore dell'industria e dei servizi) che danno a lavoro a 1,4 milioni di persone e contribuiscono mediamente al 5 % circa del PIL dei singoli Stati membri; ritiene, a tale proposito, che sia necessario tenere altresì conto dei modelli aziendali adottati dalle cooperative e che le loro specificità debbano essere prese in considerazione nelle pertinenti politiche dell'UE;

149.

ritiene che le economie dei paesi dell'Europa del sud possano beneficiare di nuovi mercati di esportazione e che si trovino in una posizione particolarmente strategica per i mercati del Mediterraneo meridionale, mentre i paesi dell'Europa dell'est possono analogamente trarre vantaggio dai nuovi mercati di esportazione nei paesi appartenenti alla Comunità di Stati indipendenti (CSI); invita ad abbracciare lo spirito imprenditoriale ed esorta gli emigrati dai paesi dell'Europa meridionale e orientale a creare imprese che possano accedere ai corrispondenti mercati di esportazione; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere relazioni imprenditoriali tra il Nord e il Sud del Mediterraneo; plaude inoltre alle missioni per la crescita del vicepresidente Tajani; ritiene che una maggiore concentrazione sui punti di forza industriali e sui cluster a livello regionale possa portare a un aumento della competitività per lo sviluppo strutturale dell'Europa; chiede di tenere debitamente conto dei citati aspetti per i futuri sviluppi europei in ambito istituzionale e strutturale;

150.

ritiene che una maggiore concentrazione sui punti di forza industriali e sui cluster a livello regionale possa portare a un aumento della competitività per lo sviluppo strutturale dell'Europa; chiede di tenere debitamente conto dei citati aspetti per i futuri sviluppi europei in ambito istituzionale e strutturale;

o

o o

151.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

(2)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 45.

(3)  GU C 161 del 6.6.2013, pag. 35.

(4)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 84.

(5)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 6.

(6)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

(7)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 131.

(8)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 21.

(9)  GU C 264 E del 13.9.2012, pag. 59.

(10)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 72.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2012)0387.

(12)  Testi approvati, P7_TA(2012)0443.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2012)0444.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2013)0088.

(15)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 75.

(16)  Testi approvati, P7_TA(2013)0201.

(17)  Testi approvati, P7_TA(2013)0199.

(18)  Testi approvati, P7_TA(2013)0246.

(19)  Testi approvati, P7_TA(2013)0301.

(20)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 82.

(21)  GU C 139 del 17.5.2013, pag. 11.

(22)  JOIN(2013)0001 — 7.2.2013.


Giovedì 16 gennaio 2014

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/110


P7_TA(2014)0036

Immissione in commercio per la coltivazione di un granturco geneticamente modificato

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (2013/2974(RSP))

(2016/C 482/14)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (COM(2013)0758,

visto il progetto di decisione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (D003697/01), sottoposto alla votazione del comitato di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE il 25 febbraio 2009,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1) e in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, comma 1,

vista la votazione, il 25 febbraio 2009, in seno al comitato di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE sul granturco 1507 la quale non ha espresso alcun parere,

visti i sei pareri scientifici concernenti il granturco 1507 espressi dal 2005 al novembre 2012 dal gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glufosinato (2),

viste le conclusioni del Consiglio Ambiente sugli organismi geneticamente modificati (OMG) adottate il 4 dicembre 2008,

vista la sua posizione definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio (3),

vista la relazione Eurobarometro speciale 354 sui rischi legati all'alimentazione (4),

vista la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (settima camera) del 26 settembre 2013 riguardante la domanda di emissione deliberata nell'ambiente di granturco 1507 (Causa T-164/10) (5),

visto l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6),

visti l'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE stabilisce che una decisione concernente l’emissione deliberata di organismi geneticamente modificati contiene le stesse informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3;

B.

considerando che l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE stabilisce che l'autorizzazione scritta di cui all'articolo 18 indica specificamente, in tutti i casi, le condizioni per l'immissione in commercio del prodotto, incluse le condizioni per la protezione di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche;

C.

considerando che tale indicazione non figura nella proposta della Commissione;

D.

considerando che la votazione del 25 febbraio 2009 in seno al comitato permanente sulla proposta di autorizzazione della Commissione non ha espresso alcun parere; considerando che solo 6 stati membri hanno votato a favore della proposta, mentre 12 hanno espresso voto contrario e 7 si sono astenuti;

E.

considerando che, sulla base delle raccomandazioni dell'EFSA e al fine di soddisfare le condizioni per l'autorizzazione, la Commissione ha modificato la proposta in modo sostanziale, ad esempio per quanto riguarda le norme in materia di etichettatura, il controllo e le pratiche previste dal piano di gestione della resistenza negli insetti;

F.

considerando che le modifiche rispetto alla versione votata dal comitato permanente il 25 febbraio 2009 includono la soppressione dei riferimenti alla tolleranza al glufosinato, caratteristica del granturco 1507, nonché l'obbligo di raccomandare agli operatori di non utilizzare il prodotto «con l'erbicida glufosinato in maniera diversa dalla prassi convenzionale seguita con il granturco non tollerante al glufosinato»;

G.

considerando che la proposta modificata non è stata discussa con gli esperti degli Stati membri, né votata dal comitato permanente, ma è stata trasmessa direttamente al Consiglio dei ministri;

H.

considerando che la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 26 settembre 2013 riguardante la domanda di emissione deliberata nell'ambiente di granturco 1507 presentata dalla Pioneer Hi-bred International non impedisce alla Commissione di rivedere la sua posizione e presentare, facendo seguito alla risoluzione del Parlamento, una nuova proposta al comitato permanente conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione del Consiglio 1999/468/CE, raccomandando di non concedere l'autorizzazione al granturco 1507;

Valutazione dei rischi da parte dell'EFSA

I.

considerando che, a seguito della votazione in seno al comitato permanente, l'EFSA ha elaborato, su richiesta della Commissione, tre pareri scientifici che aggiornano le sue precedenti valutazioni dei rischi e le raccomandazioni per la gestione dei rischi;

J.

considerando che, nel suo parere del febbraio 2012, l'EFSA si è discostata in modo esplicito dalla conclusione del richiedente secondo cui lo studio da quest'ultimo menzionato forniva elementi di prova sufficienti del fatto che il granturco 1507 rappresenterebbe un rischio trascurabile per i lepidotteri non bersaglio nell'UE, sottolineando invece che farfalle e falene non bersaglio altamente suscettibili possono essere a rischio se esposte al polline del granturco 1507 (7);

K.

considerando che la tossina Bt che è prodotta dal granturco 1507, Cry1F, è diversa dai tipi abituali di tossine Bt, e che è risultata avere effetti diversi sui lepidotteri non bersaglio; che esistono solo pochi studi riguardanti la proteina Cry1F e che nessuno studio è stato mai condotto sugli effetti che essa può avere sulle specie acquatiche o sugli organismi presenti nel suolo; che l'EFSA afferma che la quantità di proteina Cry1F contenuta nel polline del granturco 1507 è circa 350 volte superiore al contenuto di proteina Cry1Ab espressa nel polline del mais MON 810 (8);

L.

considerando che la Pioneer ha rifiutato, dopo una richiesta della Commissione, di rivedere la propria domanda di autorizzazione e di presentare documenti addizionali riguardanti il monitoraggio e misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio;

M.

considerando che l'EFSA riconosce di non aver preso in considerazione, nella sua valutazione del rischio, i potenziali rischi connessi all'altra caratteristica del granturco 1507, vale a dire la sua tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio (9), sebbene questa peculiarità possa portare a un impiego maggiore di glufosinato;

Glufosinato

N.

considerando che l'EFSA è tenuta a valutare gli «effetti indiretti come un uso dei pesticidi […] quale parte della valutazione del rischio ambientale» e ad analizzare «i possibili effetti sulla biodiversità e gli organismi non bersaglio che le singole colture geneticamente modificate tolleranti agli erbicidi possono causare a seguito di un cambiamento delle pratiche agricole (compresi quelli dovuti a usi diversi dei pesticidi)» (10);

O.

considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009; che, nel caso delle sostanze che sono già state approvate, i criteri di esclusione si applicano al momento del rinnovo dell'approvazione; che l'approvazione del glufosinato scade nel 2017 (11); che l'uso del glufosinato dovrebbe, in linea di principio, avere termine nel 2017;

P.

considerando che nei paesi terzi, ad esempio negli Stati Uniti e in Canada, il granturco 1507 è commercializzato dal suo produttore come coltura resistente al glufosinato, mentre nella domanda presentata nell'UE il richiedente sostiene che il gene responsabile della tolleranza al glufosinato è stato utilizzato solo come gene marcatore;

Q.

considerando che non è ben chiaro in che modo la Commissione intenda attuare il divieto imminente riguardante il glufosinato, finché quest'ultimo rimarrà disponibile sul mercato;

Situazione generale degli OGM nell'UE

R.

considerando che nell'UE nessuna autorizzazione è stata più concessa per la coltivazione di OGM dal 2010, quando è stata autorizzata la patata Amflora; che tale autorizzazione è stata annullata il 13 dicembre 2013 dal Tribunale dell'Unione europea e che l'unica altra coltura che ha ottenuto un'autorizzazione per la coltivazione è il granturco Monsanto MON 810, autorizzazione il cui rinnovo è in sospeso da anni;

S.

considerando che è ampiamente accettato, nonché confermato dalle conclusioni del Consiglio «Ambiente» del 4 dicembre 2008, che gli effetti a lungo termine delle colture OGM come anche gli effetti sugli organismi non bersaglio non sono stati sinora presi adeguatamente in considerazione nel quadro della valutazione del rischio;

T.

considerando che sia il Consiglio (12) che il Parlamento europeo (13) riconoscono la necessità di una valutazione più rigorosa degli effetti a lungo termine degli OGM, come anche di un'attività di ricerca indipendente sui potenziali rischi inerenti all'emissione deliberata o all'immissione in commercio di OGM, nonché la necessità di consentire a tutti i ricercatori indipendenti l'accesso a tutto il materiale pertinente;

U.

considerando che la grande maggioranza dei consumatori nutre timori in merito agli alimenti geneticamente modificati, come indicato, tra l'altro, nella relazione Eurobarometro speciale 354 del 2010; che il granturco geneticamente modificato 1507 non offre alcun vantaggio ai consumatori;

1.

si oppone all'adozione della proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri;

2.

ritiene che la proposta di decisione del Consiglio ecceda le competenze di esecuzione previste dalla direttiva 2001/18/CE;

3.

invita il Consiglio a respingere la proposta della Commissione;

4.

invita la Commissione a non proporre di autorizzare nuove varietà di OGM e a non rinnovare autorizzazioni precedenti fintantoché i metodi di valutazione del rischio non saranno stati sensibilmente migliorati;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(2)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 27.

(3)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 350.

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf

(5)  http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=142241&occ=first&dir=&cid=127901

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm

(8)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm

(9)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2429.htm

(10)  Lettera della Commissione all'EFSA dell'8 settembre 2008, riguardante la valutazione del rischio ambientale delle piante tolleranti agli erbicidi.

(11)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0027:0029:EN:PDF

(12)  Conclusioni del Consiglio Ambiente del 4 dicembre 2008.

(13)  Si veda la posizione summenzionata del 5 luglio 2011.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/114


P7_TA(2014)0037

Rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'UE (2013/2960(RSP))

(2016/C 482/15)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 21, 45, 47 e 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 15, 21, 29, 34 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (2),

visti il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (4),

vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2010 dal titolo «Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi» (COM(2010)0373),

visto lo studio, pubblicato il 14 ottobre 2013, riguardante l'impatto sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri esercitato dal diritto dei migranti intra-UE non attivi alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo e all'assistenza sanitaria sulla base della residenza,

vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2013 dal titolo «Libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza» (COM(2013)0837),

vista la dichiarazione rilasciata da Viviane Reding, vicepresidente della Commissione, al Consiglio «Giustizia e affari interni» del 5 dicembre 2013 sulla libera circolazione,

vista la dichiarazione rilasciata dal commissario László Andor in data 1o gennaio 2014 sulla fine delle restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori provenienti da Bulgaria e Romania,

vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (5),

vista la sua risoluzione del 29 marzo 2012 sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione (6),

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il diritto alla libera circolazione costituisce una delle quattro libertà fondamentali dell'Unione, sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea quale elemento essenziale dell'integrazione europea e direttamente connesso alla cittadinanza dell'Unione;

B.

considerando che la libera circolazione è al centro dei valori dell'Unione, in quanto concede ai suoi cittadini la possibilità di scegliere dove risiedere e lavorare e crea mobilità e sviluppo nel mercato del lavoro, nel sistema di istruzione e oltre;

C.

considerando che la libertà di circolazione è un diritto garantito a tutti i cittadini europei, indipendentemente dall'esistenza di potenziali controlli alle frontiere previsti da alcuni Stati membri per l'ingresso di cittadini dell'Unione nel loro territorio; che la non appartenenza all'area Schengen di alcuni Stati membri non ha ripercussioni sul diritto di tutti i cittadini dell'UE di circolare liberamente sul territorio dell'Unione;

D.

considerando che i cittadini dell'UE ritengono la libera circolazione il diritto più strettamente associato alla cittadinanza europea, il risultato più positivo conseguito dall'UE nonché un fattore che apporta benefici economici al proprio paese;

E.

considerando che il contributo dei lavoratori dell'UE al sistema di protezione sociale del paese ospitante è equivalente a quello dei lavoratori nazionali;

F.

considerando che i vantaggi apportati dalla libera circolazione dei lavoratori mobili dell'UE allo sviluppo del paese ospitante sono visibili in tutta Europa, in particolare nei settori della sanità, dell'agricoltura e delle costruzioni;

G.

considerando che il diritto dei cittadini dell'UE di risiedere ovunque nell'Unione si applica a tutti i cittadini dell'UE senza restrizioni, ma è subordinato all'obbligo, stabilito nella direttiva 2004/38/CE, secondo cui dopo tre mesi il cittadino in questione è tenuto a soddisfare le condizioni giuridiche affinché non divenga un onere a carico dello Stato membro ospitante; che la libera circolazione dei lavoratori svolge un ruolo fondamentale ai fini del successo del mercato unico dell'Unione; che, sebbene i cittadini dell'Unione che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine siano solo il 2,8 % di tutti i cittadini dell'UE, essi rappresentano comunque un elemento essenziale per la buona riuscita del mercato interno e il rilancio dell'economia europea;

H.

considerando che il principio della parità di trattamento o della non discriminazione implica che tutti i cittadini dell'UE abbiano gli stessi diritti e obblighi dei cittadini del paese ospitante (i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sono fondati su tale principio); che tutti gli Stati membri sono liberi di decidere, con riferimento a tali principi, quali prestazioni di sicurezza sociale concedere e a quali condizioni; che la normativa dell'UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non ammette discriminazioni in relazione alle prestazioni di sicurezza sociale nel caso di cittadini dell'UE che siano lavoratori, familiari diretti di lavoratori o residenti abituali nello Stato membro in questione;

I.

considerando che la società europea moderna richiede una maggiore mobilità dei lavoratori, in particolare a causa dei mutamenti industriali, della globalizzazione, delle nuove modalità di lavoro, del cambiamento demografico e dello sviluppo dei mezzi di trasporto;

J.

considerando che la libera circolazione dei lavoratori rappresenta un esempio socioeconomico positivo tanto per l'UE quanto per gli Stati membri, essendo una pietra miliare per l'integrazione europea, lo sviluppo economico, la coesione sociale e il miglioramento individuale a livello professionale nell'Unione, che contrasta gli effetti negativi della crisi economica e consolida il ruolo dell'Unione quale potenza economica rafforzata, in grado di far fronte alle sfide del cambiamento globale;

K.

considerando che dal 1o gennaio 2014 sono state abolite le disposizioni transitorie per la libera circolazione dei lavoratori bulgari e rumeni;

L.

considerando che il Consiglio ha ribadito il proprio sostegno alla libera circolazione e ha riconosciuto i vantaggi reciproci che ne derivano, ad esempio in occasione di un recente dibattito del Consiglio «Giustizia e affari interni» (8 ottobre 2013, 5-6 dicembre 2013);

M.

considerando che, in vista delle imminenti elezioni europee, la libera circolazione dei cittadini dell'UE è uno dei punti della campagna elettorale di alcuni partiti politici; che vi è il rischio che tale dibattito, se non affrontato razionalmente, possa portare a cercare un capro espiatorio nei cittadini di alcuni Stati membri o nei cittadini mobili dell'UE e possa causare un aumento del razzismo e della xenofobia; che recentemente politici europei ad alto livello hanno rilasciato diverse dichiarazioni che rischiano di compromettere il diritto alla libera circolazione;

N.

considerando che, secondo recenti studi della Commissione, i lavoratori mobili sono contribuenti netti alle economie e ai bilanci dei paesi ospitanti; che i lavoratori mobili collettivamente versano nei bilanci dei paesi ospitanti, sotto forma di tasse e di contributi previdenziali, più di quanto non ricevano in prestazioni, mentre la spesa sanitaria per i cittadini mobili dell'UE non attivi è minima rispetto alla spesa sanitaria totale (0,2 %) o alle economie dei paesi ospitanti (0,01 % del PIL) e i cittadini dell'UE rappresentano una piccolissima percentuale dei destinatari di indennità speciali non contributive;

1.

invita gli Stati membri a rispettare le disposizioni del trattato per quanto concerne le norme dell'UE che disciplinano la libera circolazione e a garantire il rispetto del principio di uguaglianza e del diritto fondamentale alla libera circolazione in tutti gli Stati membri;

2.

contesta fermamente la posizione assunta da alcuni leader europei, i quali chiedono modifiche e restrizioni alla libera circolazione dei cittadini; invita gli Stati membri ad astenersi da azioni che potrebbero ledere il diritto alla libera circolazione, che è basato sulla legislazione fondamentale dell'UE;

3.

respinge del tutto ogni proposta di fissare un limite massimo per il numero di migranti dell'UE poiché sarebbe in contraddizione con il principio di libera circolazione delle persone sancito dal trattato; fa notare che la mobilità dei lavoratori contribuisce alla competitività dell'economia europea;

4.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la rigorosa applicazione del diritto dell'Unione così da garantire che tutti i lavoratori dell'UE godano dello stesso trattamento e non subiscano discriminazioni per quanto riguarda l'accesso al lavoro, le condizioni di occupazione e di lavoro, la retribuzione, il licenziamento nonché le prestazioni sociali e le agevolazioni fiscali, garantendo in tal modo la leale concorrenza tra le imprese; esorta inoltre le autorità nazionali a contrastare qualunque limitazione ingiustificata o ostacolo al diritto alla libera circolazione dei lavoratori come pure il loro sfruttamento;

5.

rammenta che la libera circolazione dei lavoratori conferisce a ogni cittadino dell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di residenza, il diritto di recarsi liberamente in un altro Stato membro per lavorare e/o risiedervi a fini lavorativi;

6.

accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione (COM(2013)0837) che definisce cinque azioni volte ad aiutare gli Stati membri e le autorità locali ad applicare la normativa e gli strumenti dell'UE sfruttandone tutte le potenzialità; sostiene appieno, in questo contesto, le seguenti azioni, da attuare congiuntamente con gli Stati membri: aiuto agli Stati membri per combattere i matrimoni simulati (manuale); aiuto alle autorità per l'applicazione della normativa dell'UE di coordinamento in materia di sicurezza sociale (guida pratica); aiuto alle autorità per il superamento dei problemi legati all'inclusione sociale (finanziamento); scambio delle migliori pratiche tra le autorità locali; formazione e sostegno alle autorità locali ai fini dell'applicazione della normativa UE in materia di libera circolazione;

7.

invita gli Stati membri a non discriminare i lavoratori mobili dell'UE, associando ingiustamente il diritto alla libera circolazione a fini lavorativi con presunti abusi ai danni dei sistemi di sicurezza sociale; sottolinea che nessuno degli Stati membri che denuncia tale onere ne ha presentato le prove alla Commissione come richiesto;

8.

invita la Commissione a procedere a un controllo sistematico ed accurato del rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione dei lavoratori dell'UE; incoraggia la Commissione a proseguire i suoi sforzi attuali per garantire che gli Stati membri recepiscano e attuino integralmente e correttamente la direttiva 2004/38/CE, facendo pieno uso del suo potere di avviare procedure d'infrazione;

9.

invita gli Stati membri a utilizzare pienamente e in modo trasparente le risorse disponibili a titolo dei fondi europei (quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale) al fine di promuovere l'integrazione, l'inclusione sociale e la lotta alla povertà, nonché sostenere gli sforzi profusi dalle comunità locali per far fronte all'aumento del numero di cittadini emarginati;

10.

ricorda agli Stati membri la loro responsabilità sociale di correggere gli abusi dei rispettivi sistemi di protezione sociale, indipendentemente dal fatto che siano commessi dai loro stessi cittadini o da cittadini di altri Stati membri; invita gli Stati membri a ottemperare alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE e a porre fine alle eventuali violazioni;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

(3)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(5)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 6.

(6)  GU C 257 E del 6.9.2013, pag. 74.


23.12.2016   

IT

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C 482/117


P7_TA(2014)0038

Cittadinanza dell'UE in vendita

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla cittadinanza dell'UE in vendita (2013/2995(RSP))

(2016/C 482/16)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 4, 5, 9 e 10 del trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che ogni Stato membro dovrebbe agire in maniera responsabile per preservare i valori e i risultati comuni dell'Unione, e che tali valori e risultati sono inestimabili e non possono avere un prezzo;

B.

considerando che diversi Stati membri hanno introdotto programmi che comportano direttamente o indirettamente la vendita della cittadinanza dell'UE a cittadini di paesi terzi;

C.

considerando che un crescente numero di Stati membri rilascia permessi di soggiorno temporanei o permanenti a cittadini di paesi terzi che effettuano investimenti nello Stato membro interessato;

D.

considerando che in alcuni Stati membri è possibile ottenere la residenza permanente, che dà accesso a tutto lo spazio Schengen; che determinati Stati membri stanno adottando misure che possono portare a una vera e propria vendita della cittadinanza dello Stato membro in questione;

E.

considerando che in alcuni casi tali programmi d'investimento possono avere effetti secondari negativi, come distorsioni dei mercati immobiliari locali;

F.

considerando che il governo di Malta, in particolare, ha di recente adottato misure volte a introdurre un programma di vera e propria vendita della cittadinanza maltese, che comporta automaticamente la vendita della cittadinanza dell'Unione, senza imporre alcun requisito di residenza;

G.

considerando che la vera e propria vendita della cittadinanza dell'UE compromette la fiducia reciproca su cui si fonda l'Unione;

H.

considerando che i cittadini dell'UE, in particolare, hanno il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio dell'Unione, di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni al Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, nonché di beneficiare, nei paesi terzi, dell'assistenza dall'ambasciata o del consolato di un altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, se il loro paese non è rappresentato;

I.

considerando che l'UE si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, costruita attraverso anni di graduale lavoro e di buona volontà da parte degli Stati membri e dell'Unione nel suo insieme;

J.

considerando che sono state espresse preoccupazioni anche in merito all'uso illecito di tali programmi d'investimento, incluse questioni come il riciclaggio di denaro;

K.

considerando che sussistono preoccupazioni per quanto riguarda possibili discriminazioni, in quanto tali pratiche degli Stati membri permettono di ottenere la cittadinanza dell'UE soltanto ai cittadini più ricchi di paesi terzi, senza che vengano presi in considerazione altri criteri;

L.

considerando che non è chiaro se i cittadini maltesi beneficeranno realmente di questa nuova misura, ad esempio tramite la riscossione delle imposte, dal momento che gli investitori stranieri non saranno tenuti a pagare le tasse; che la cittadinanza non comporta soltanto diritti ma anche responsabilità;

M.

considerando che la cittadinanza dell'UE è una delle principali conquiste dell'Unione e che, in base ai trattati dell'UE, le questioni della residenza e della cittadinanza sono di esclusiva competenza degli Stati membri;

1.

è preoccupato che questa forma di ottenimento della cittadinanza maltese, come pure altri programmi nazionali che possano comportare una vera e propria vendita diretta o indiretta della cittadinanza dell'UE, compromettano il concetto stesso di cittadinanza europea;

2.

invita gli Stati membri a riconoscere e a tenere fede alle proprie responsabilità per quanto concerne la difesa dei valori e degli obiettivi dell'Unione;

3.

invita la Commissione, in qualità di custode dei trattati, a indicare chiaramente se tali programmi rispettino la lettera e lo spirito dei trattati e il codice frontiere Schengen, nonché le norme dell'Unione in materia di non discriminazione;

4.

ribadisce che l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea sancisce il principio della «leale cooperazione» tra l'Unione e gli Stati membri, che si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati;

5.

esprime preoccupazione per le implicazioni di alcuni programmi d'investimento e di cittadinanza recentemente adottati da vari Stati membri dell'Unione;

6.

riconosce che le questioni della residenza e della cittadinanza sono di competenza degli Stati membri; invita tuttavia gli Stati membri a essere prudenti nell'esercitare le loro competenze in questo ambito e a tenere conto delle possibili ripercussioni;

7.

osserva che la cittadinanza dell'UE implica un interesse nell'Unione e dipende dai legami di una persona con l'Europa e i suoi Stati membri o dai legami personali con cittadini dell'Unione; sottolinea che la cittadinanza dell'UE non dovrebbe mai diventare un prodotto commerciabile;

8.

sottolinea che i diritti conferiti dalla cittadinanza dell'UE si fondano sulla dignità umana e non dovrebbero essere acquistati o venduti a nessun prezzo;

9.

evidenzia che l'accesso a finanziamenti non dovrebbe costituire il principale criterio per il conferimento della cittadinanza dell'UE a cittadini di paesi terzi; invita gli Stati membri a tenere conto delle preoccupazioni circa i reati connessi alla frode, come il riciclaggio di denaro;

10.

osserva che la competizione in atto per condizioni d'investimento più allettanti o risorse finanziarie può portare a un abbassamento degli standard e dei requisiti legati all'ottenimento di un permesso di soggiorno nello spazio Schengen e della cittadinanza dell'UE;

11.

invita la Commissione a valutare i diversi programmi di cittadinanza alla luce dei valori europei, nonché dello spirito e della lettera della legislazione e della prassi dell'Unione, e a formulare raccomandazioni allo scopo di evitare che tali programmi pregiudichino i valori su cui si basa l'Unione, nonché orientamenti per l'accesso alla cittadinanza dell'UE attraverso programmi nazionali;

12.

invita Malta ad allineare il suo attuale programma di cittadinanza ai valori dell'UE;

13.

invita gli Stati membri che hanno adottato programmi nazionali che permettono la vendita diretta o indiretta della cittadinanza dell'UE a cittadini di paesi terzi ad allinearli ai valori dell'Unione;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


23.12.2016   

IT

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C 482/119


P7_TA(2014)0039

Relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Serbia

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Serbia (2013/2880(RSP))

(2016/C 482/17)

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea,

vista la decisione 2008/213/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia incluso il Kosovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 e che abroga la decisione 2006/56/CE (1),

visti il parere della Commissione del 12 ottobre 2011 sulla domanda di adesione della Serbia all'Unione europea (SEC(2011)1208) e la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2011 dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012» (COM(2011)0666),

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» dell'11 dicembre 2012 sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e di associazione,

visti l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, entrato in vigore il 1o settembre 2013, e la prima riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione, incaricata di avviare un dialogo permanente tra il Parlamento europeo e l'Assemblea nazionale della Repubblica di Serbia, che si è tenuta nel novembre 2013,

visti la risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia, del 22 luglio 2010, sulla questione della conformità della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo al diritto internazionale, e la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 settembre 2010 che prende atto del contenuto del parere e plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra Belgrado e Pristina (2),

vista la dichiarazione congiunta della 7a riunione interparlamentare UE-Serbia del 18 e 19 marzo 2013,

visti il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, entrato in vigore il 1o luglio 2006, di cui la Serbia è firmataria, e la decisione della Comunità dell'energia D/2012/04/MC/EnC del 18 ottobre 2012 sull'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili e recante modifica dell'articolo 20 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, che stabilisce obiettivi vincolanti,

visti l'accordo di riammissione UE-Serbia dell'8 novembre 2007 (3) e il regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (4),

viste la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 sulla gestione di bilancio dei fondi preadesione dell'UE nei settori dei sistemi giudiziari e della lotta alla corruzione nei paesi candidati e potenzialmente candidati (5) e le osservazioni sulla Serbia in essa contenute,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2013,

vista la composizione della squadra serba incaricata dei negoziati per l'adesione,

vista la relazione 2013 della Commissione sui progressi compiuti dalla Serbia del 16 ottobre 2013 (SWD(2013)0412),

viste le sue precedenti risoluzioni,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il Consiglio europeo del 28 giugno 2013 ha deciso di avviare i negoziati di adesione con la Serbia e di tenere la prima conferenza intergovernativa al più tardi nel gennaio 2014, riconfermando la prospettiva europea della Serbia in linea con gli impegni assunti dall'UE nei confronti dell'intera regione dei Balcani occidentali;

B.

considerando che la Serbia ha adottato importanti misure tese a ristabilire relazioni amichevoli con il Kosovo, che hanno portato al primo accordo sui principi della normalizzazione del 19 aprile 2013, e si è adoperata per soddisfare in maniera sufficientemente adeguata i criteri politici e le condizioni del processo di stabilizzazione e associazione; che i negoziati di adesione costituiscono un solido strumento per monitorare l'attuazione delle riforme;

C.

considerando che il 25 settembre 2013 la Commissione e la Serbia hanno avviato il processo di analisi dell'acquis, iniziando dal capitolo 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali);

D.

considerando che la Serbia, come ogni paese che aspiri a diventare membro dell'UE, deve essere giudicata in base ai suoi meriti nel soddisfare, attuare e rispettare la stessa serie di criteri;

E.

considerando che l'UE ha posto lo Stato di diritto al centro della sua politica di allargamento;

F.

considerando che è necessario garantire appieno l'attuazione del quadro giuridico in materia di protezione delle minoranze, in particolare nei settori dell'istruzione, dell'utilizzo della lingua e dell'accesso ai mezzi di comunicazione e ai servizi religiosi nelle lingue minoritarie;

G.

considerando che la Commissione ha sottolineato la necessità di consolidare la governance economica in tutti i paesi dei Balcani occidentali;

1.

attende con interesse l'avvio formale dei negoziati di adesione con la Serbia che si terranno in occasione della prima conferenza intergovernativa (CIG) UE-Serbia in data 21 gennaio 2014; ritiene che la CIG rappresenti una tappa storica del processo di integrazione europea della Serbia e dimostri l'impegno dell'UE al processo di allargamento; invita le autorità serbe a intensificare le riforme del paese connesse all'UE nelle fasi successive alla conferenza, nell'ottica di soddisfare le aspettative dei cittadini serbi relativamente a un processo di adesione all'UE agevole e di potenziare la ripresa economica rendendo l'adesione all'Unione europea una prospettiva tangibile;

2.

plaude all'impegno dimostrato dal governo serbo verso il processo di integrazione europea e incoraggia la Serbia a proseguire le riforme sistemiche e socioeconomiche che le consentiranno di assumere e onorare efficacemente gli obblighi derivanti dalla futura adesione; sottolinea che l'attuazione delle riforme rimane un indicatore fondamentale di un buon processo di integrazione; esorta pertanto le autorità a intensificare gli sforzi di riforma in ambiti quali il sistema giudiziario, la lotta contro la corruzione, il settore pubblico, il controllo civile dei settori della difesa e della sicurezza, la politica energetica con riferimento, in particolare, al risparmio energetico e alle energie rinnovabili, la libertà dei media, la tutela di tutte le minoranze e dei gruppi vulnerabili, come pure dei loro diritti fondamentali, i mutamenti strutturali che intervengono nell'economia, il dialogo sociale, il miglioramento del contesto imprenditoriale e la gestione sostenibile delle risorse naturali;

3.

valuta positivamente l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione il 1o settembre 2013 nonché la convocazione del primo Consiglio di stabilizzazione e di associazione, tenutosi il 21 ottobre 2013; sottolinea che l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione costituisce un passo importante nel processo di integrazione europea della Serbia e fornisce il quadro generale affinché la Serbia e l'UE intensifichino la loro cooperazione sui criteri politici e il ravvicinamento dell'acquis e si preparino alla futura partecipazione della Serbia al mercato unico; incoraggia tutte le parti coinvolte a cooperare con responsabilità;

4.

saluta con favore il primo accordo sui principi della normalizzazione raggiunto nell'ambito del dialogo ad alto livello tra il primo ministro serbo e quello kosovaro il 19 aprile 2013, che ha aperto la strada a ulteriori fasi del processo di integrazione europea della Serbia e del Kosovo; plaude ai provvedimenti adottati sinora da entrambe le parti nell'attuazione dell'accordo e incoraggia le autorità a continuare ad attuare in buona fede e in tempo utile tutti gli accordi raggiunti fino a questo momento; plaude agli accordi in materia di telecomunicazioni ed energia raggiunti con il dialogo l'8 settembre 2013; invita, in particolare, sia la Serbia che il Kosovo a cooperare in modo attivo e costruttivo con EULEX per quanto concerne l'attuazione dell'accordo sull'assistenza giuridica reciproca, per far fronte al crescente numero di richieste relative alla proprietà in Kosovo; invita entrambe le parti a mantenere questo approccio costruttivo in fase di accordo sui dettagli controversi e sensibili che devono ancora essere discussi e concordati; esorta entrambe le parti a continuare ad affrontare la questione delle persone scomparse e accoglie con favore, a tale proposito, i primi risultati conseguiti nel quadro del gruppo di lavoro sulle persone scomparse presieduto dalla Croce Rossa; riconosce gli sforzi compiuti per ridurre il commercio clandestino tra la Serbia e il Kosovo; rileva che saranno necessari sforzi aggiuntivi e costanti da parte dei leader di Serbia e Kosovo per integrare la minoranza serba nella società kosovara e per avvicinare maggiormente la comunità di etnia albanese a quella di etnia serba;

5.

si compiace delle prime elezioni locali su scala nazionale svoltesi in Kosovo il 3 novembre 2013 e, in particolare, della cospicua affluenza alle urne nei comuni a maggioranza serba a sud del fiume Ibar nonché dello svolgimento, nel complesso ordinato, delle elezioni locali in Kosovo, come indicato nelle dichiarazioni preliminari della missione di osservazione elettorale dell'UE, da considerarsi un passo avanti fondamentale verso la costituzione della comunità dei comuni serbi, che è parte del processo di normalizzazione; accoglie con favore l'impegno profuso da Belgrado e Pristina teso a garantire che le elezioni siano pacifiche e conformi alle regole democratiche; condanna fermamente le violenze e le continue intimidazioni che hanno avuto luogo nella zona settentrionale del comune di Mitrovica e nel comune di Zvečan ed esorta le autorità serbe a fare tutto il possibile per facilitare gli sforzi volti ad assicurare alla giustizia i responsabili delle violenze; rileva, in tale contesto, che i leader serbi si sono impegnati a far sì che i responsabili dell'ondata di violenza rispondano delle loro azioni; osserva che sono necessari ulteriori e attenti sforzi per smantellare la rete di criminalità organizzata e interrompere i suoi legami con le élite politiche locali nonché per ripristinare lo Stato di diritto nel nord del Kosovo; accoglie con favore la posizione assunta dai leader politici serbi che hanno incoraggiato attivamente la comunità di etnia serba in Kosovo a partecipare alle elezioni, ma rileva al contempo che Belgrado non dovrebbe soffocare il pluralismo politico nella comunità serba in Kosovo parteggiando per un determinato partito politico o lista elettorale;

6.

sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza nel comunicare i risultati del dialogo Belgrado-Pristina e nel garantire la partecipazione dei parlamenti e della società civile interessati al processo di attuazione; evidenzia, a tale proposito, la necessità che i negoziatori della Serbia e del Kosovo rafforzino la fiducia dell'opinione pubblica e coinvolgano i cittadini, donne e uomini; invita le autorità serbe a Belgrado, Mitrovica e a sud del fiume Ibar a impegnarsi maggiormente per aumentare l'interazione tra le comunità di serbi e albanesi kosovari, in particolare incentivando le scuole e i centri ricreativi a insegnare l'albanese; sottolinea altresì la necessità di incoraggiare fortemente gli albanesi kosovari a interagire di più con le comunità serbe che li circondano e ad apprendere il serbo, essendo questi elementi vitali per l'integrazione della comunità serba nella società kosovara, per il dialogo futuro e per la governance delle due comunità;

7.

deplora le difficoltà affrontate al momento dai cittadini dell'UE nel tentare di recarsi in Serbia dal Kosovo e nel lasciare la Serbia per recarsi, in seguito, in un paese terzo, a causa del mancato riconoscimento delle frontiere esterne del Kosovo da parte della Serbia e della dichiarazione di quest'ultima secondo cui un primo ingresso in Kosovo costituisce un ingresso illegale in Serbia; si rammarica inoltre per la sovrapposizione dei timbri di annullamento della polizia di frontiera serba ai timbri kosovari sui passaporti stranieri; incoraggia la Serbia a riesaminare le politiche in questione, quale solida misura di instaurazione della fiducia, passo necessario verso la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo e mezzo concreto di promozione dell'ulteriore integrazione nell'UE conformemente al principio della libera circolazione;

8.

invita le autorità serbe e quelle dei paesi vicini a continuare a dar prova di buona volontà, a cooperare pienamente con la task force investigativa speciale istituita a seguito della relazione del dicembre 2010 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nonché a sostenerla, e promuove un'ulteriore velocizzazione delle sue attività;

9.

si compiace dell'approccio costruttivo adottato dal governo serbo nelle relazioni con i paesi vicini, dal momento che ha permesso di ottenere progressi sostanziali sia nella cooperazione regionale che nell'instaurazione di relazioni più strette con l'UE; ribadisce l'estrema importanza della cooperazione regionale in relazione alle questioni energetiche, alla lotta contro la criminalità organizzata e allo sviluppo delle reti di trasporto, nonché della riconciliazione e della soluzione graduale delle questioni bilaterali con i paesi limitrofi, in primo luogo allo scopo di progredire nel superamento del retaggio del recente conflitto e, in secondo luogo, ai fini di un'integrazione di successo della Serbia nell'UE; incoraggia le autorità a collaborare strettamente con i paesi dell'ex Jugoslavia allo scopo di risolvere tutti i problemi ancora in sospeso riguardanti la successione giuridica, nonché a dare piena attuazione, al momento opportuno, a tutti gli accordi bilaterali con i paesi vicini; invita la Serbia a intensificare gli sforzi per risolvere tutte le questioni in sospeso con la Croazia, con particolare riferimento alle questioni delle persone scomparse, della demarcazione dei confini e della persecuzione dei crimini di guerra, consentendo in tal modo di eliminare gli ostacoli al ritiro delle accuse reciproche di genocidio dinanzi alla Corte internazionale di giustizia; invita le autorità di Belgrado a sostenere attivamente e agevolare le modifiche costituzionali in Bosnia-Erzegovina tese ad allineare le leggi elettorali alla sentenza della CEDU nella causa Sejdić-Finci e a rafforzare e rendere più efficienti le istituzioni statali in Bosnia-Erzegovina, affinché il paese possa proseguire nel percorso verso l'adesione all'UE;

10.

prende atto dei recenti progressi nella localizzazione delle fosse comuni e nell'identificazione delle persone scomparse durante le guerre in Croazia e Bosnia-Erzegovina ed esorta le autorità serbe a condurre un'indagine più approfondita in relazione agli archivi e ai funzionari dell'ex esercito popolare jugoslavo;

11.

invita la Serbia a garantire una solida supervisione parlamentare dei negoziati di adesione; ribadisce l'importanza di assicurare sin dalle fasi iniziali la partecipazione del parlamento serbo alla trasposizione nel diritto degli impegni assunti e di coinvolgere la società civile attraverso un meccanismo di consultazione costruttivo durante l'intero processo di adesione, dal momento che deve svolgere l'importante ruolo di osservatore critico dell'attuazione continua delle riforme europee e garantire al contempo il forte radicamento nella società del dialogo e delle buone relazioni di vicinato con i paesi limitrofi; accoglie con favore la cooperazione con la Croazia e il Montenegro attraverso gli impegni assunti nel condividere le buone pratiche apprese dalle esperienze recenti, al fine di aiutare la Serbia a progredire rapidamente e agevolmente nel processo di adesione;

12.

accoglie favorevolmente l'adozione della strategia e del piano d'azione sulla riforma del sistema giudiziario 2013-2018, concepiti sulla base dei principi chiave dell'indipendenza, dell'imparzialità, della competenza, della qualità del sistema giudiziario e della libertà dalle ingerenze politiche; esorta le autorità a intensificare tale riforma in linea con le raccomandazioni della commissione di Venezia, in particolare per quanto concerne il ruolo del parlamento nella nomina dei giudici e l'indipendenza dei pubblici ministeri, e nell'ottica di un processo di analisi del capitolo 23 avviato il 25 settembre 2013; sottolinea l'importanza di consolidare l'indipendenza dell'Alto consiglio giudiziario e del Consiglio dei pubblici ministeri nonché di ridurre il numero di cause in arretrato, quale condizione necessaria per la prosecuzione positiva dell'intero processo di riforma; invita le autorità a fornire tutte le risorse necessarie all'Accademia giudiziaria, che dovrebbe dare un contributo fondamentale nel garantire assunzioni meritocratiche; sottolinea la necessità di una formazione continua dei giudici e dei pubblici ministeri per il trattamento delle cause finanziarie e dei reati economici complessi; esorta le autorità competenti a garantire un processo di nomina dei giudici e dei pubblici ministeri trasparente e meritocratico, nonché un solido registro dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale giudiziario; insiste altresì sulla necessità di garantire una giustizia tempestiva, unitamente all'unificazione della giurisprudenza, alla pubblicazione e alla messa a disposizione agevole di tutte le decisioni giudiziarie subito dopo l'adozione nonché all'assegnazione casuale delle cause a tutti i tribunali; esprime preoccupazione riguardo all'incertezza giuridica derivante dal numero di giudici che svolgono i loro compiti a titolo di supplenti; ribadisce che un sistema giudiziario forte e indipendente è fondamentale affinché la Serbia possa soddisfare i criteri di adesione all'UE;

13.

propone di modificare la legge in materia di restituzione per rimuovere tutti gli ostacoli procedurali e giuridici alla restituzione in natura; invita inoltre il governo serbo ad attuare la legge sulla riabilitazione in modo completo e non discriminatorio; osserva che la sua attuazione deve essere conforme ai principi fondamentali del diritto penale, quali il rispetto della presunzione d'innocenza;

14.

accoglie con favore l'approvazione della strategia nazionale anticorruzione e del piano d'azione per il periodo 2013-2018 e sottolinea la necessità di un lavoro continuo ai fini della loro efficace attuazione, nell'ambito della condizionalità dell'UE, senza la quale l'adesione non avrà successo; sottolinea l'importanza di un finanziamento sufficiente ai fini della corretta attuazione della strategia; evidenzia che la volontà politica è fondamentale per creare un solido registro delle indagini e delle condanne nei procedimenti di corruzione ad alto livello, compresi i 24 casi di privatizzazione individuati dal Consiglio anticorruzione; si compiace, in proposito, dei primi risultati raggiunti e delle condanne definitive nel quadro della lotta alla corruzione; sottolinea, al contempo, la necessità di sviluppare la capacità delle istituzioni, di rafforzare lo Stato di diritto e la cooperazione tra i vari servizi, in particolare per quanto concerne gli organi giudiziari e le procure, affinché affrontino i casi complessi di corruzione sistemica e di indagini finanziarie; ritiene opportuno consolidare le competenze giuridiche e le risorse dell'Agenzia anticorruzione; sottolinea che il finanziamento a tutti i partiti politici deve essere trasparente e conforme alle norme dell'UE; invita le autorità ad adottare la legge sugli informatori e a garantirne la tempestiva e agevole attuazione, in quanto parte essenziale della strategia anticorruzione;

15.

osserva che nella regione dilagano la corruzione e la criminalità organizzata, che rappresentano altresì un ostacolo allo sviluppo democratico, sociale ed economico della Serbia; ritiene che una strategia regionale e una cooperazione rafforzata tra tutti i paesi della regione siano essenziali per affrontare tali questioni con maggiore efficacia;

16.

riconosce le donne quali importanti agenti di cambiamento nella società serba; prende atto del miglioramento registrato nella rappresentanza femminile in parlamento a seguito delle elezioni del 2012; incoraggia le autorità serbe a compiere sforzi aggiuntivi per garantire la parità di rappresentanza; sottolinea che le donne subiscono ancora discriminazioni sul mercato del lavoro e in altri settori della società, oltre a non essere ancora pienamente rappresentate nella vita politica del paese, comprese le cariche di governo; evidenzia che l'attuazione efficace della legislazione esistente in materia di non discriminazione e uguaglianza di genere e l'ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa restano sfide importanti; esorta le autorità serbe a intensificare gli sforzi allo scopo di affrontare tali questioni;

17.

invita le autorità a garantire la credibilità e la professionalità del programma di protezione dei testimoni e a dotare quest'ultimo di risorse adeguate per consentire alla magistratura di portare avanti con efficacia i procedimenti per i crimini di guerra e i reati di criminalità organizzata; richiama l'attenzione sul fatto che un certo numero di ex agenti di polizia abbia volontariamente rinunciato al programma di protezione dei testimoni a causa delle sue notevoli carenze;

18.

ribadisce con forza le proprie preoccupazioni riguardo alla decisione della Corte costituzionale, che ha abrogato le 22 competenze garantite della Provincia autonoma di Voivodina, lasciando irrisolto un numero preoccupante di questioni che è necessario affrontare; chiede, a tale proposito, il rispetto dei principi dello Stato di diritto e di sussidiarietà; ricorda nuovamente alle parti che, secondo la Costituzione, la legge sul finanziamento della Provincia autonoma avrebbe dovuto essere adottata entro la fine del 2008; incoraggia pertanto il governo a presentarla al parlamento senza ulteriori indugi, dal momento che è indispensabile per il funzionamento della democrazia e lo Stato di diritto in Serbia;

19.

sottolinea l'importanza di un dialogo sociale costruttivo per lo sviluppo economico in Serbia; esorta il governo a promuovere lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni veramente indipendenti di sindacati e datori di lavoro, e a creare un quadro e uno spazio politico per il dialogo sociale e i contratti collettivi;

20.

rimarca l'importanza di promuovere e proteggere, a tutti i livelli, i diritti umani, le libertà fondamentali e il principio di non discriminazione in ogni sua forma; valuta positivamente l'adozione della strategia antidiscriminazione e sottolinea che la sua attuazione è fondamentale; apprezza i progressi raggiunti finora, ma esprime ancora preoccupazione per il livello di discriminazione esistente nel paese e chiede il rispetto di tutte le minoranze, per quanto concerne la nazionalità, l'origine etnica, il sesso e l'orientamento sessuale, come pure la difesa dei loro diritti socioeconomici e culturali; rileva che è opportuno porre una particolare enfasi sulle categorie più esposte alla discriminazione e alle pratiche discriminatorie, come i rom, le donne, le persone con disabilità e i bambini; chiede un'attuazione corretta della strategia della Serbia per i rom; chiede una migliore tutela dei diritti delle donne e delle politiche sulla parità di genere e sottolinea che occorre dare piena attuazione alla risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite così come procedere all'inclusione della prospettiva di genere in tutte le politiche di governo pertinenti; condanna con fermezza la decisione delle autorità di vietare la parata del Gay Pride di Belgrado prevista per settembre 2013 come avvenuto nei due anni precedenti, e chiede che sia fornito sostegno politico a favore dei diritti umani delle persone LGBTI al più elevato livello politico; insiste sulla necessità di garantire il diritto di riunione a tutti i cittadini e a tutte le minoranze, compresa quella LGBTI; invita le autorità serbe a sviluppare un approccio proattivo verso una più efficace integrazione della popolazione LGBTI; esorta il governo a intensificare nel corso dell'anno gli sforzi tesi a contrastare in modo completo i gruppi violenti che hanno cercato di disturbare e attaccare le manifestazioni pacifiche della comunità LGBTI, al fine di impedire che tali gruppi pregiudichino lo Stato di diritto e l'esercizio dei diritti umani in Serbia; invita inoltre le autorità serbe ad affrontare il problema delle conseguenze traumatiche delle violenze degli anni '90, nel quadro di una strategia a lungo termine volta a impedire il riproporsi di atti di vandalismo e di illegalità;

21.

sottolinea il ruolo centrale svolto dalle organizzazioni attive e indipendenti della società civile per il rafforzamento e il consolidamento dei processi politici democratici nel paese; riconosce l'importante lavoro svolto dalle organizzazioni della società civile e dalle associazioni femminili nel promuovere i diritti delle persone LGBT, nel porre fine alla violenza contro le donne, nell'accrescere la partecipazione delle donne in politica, gli sforzi tesi a costruire la pace come pure il ruolo della società civile quale garante; sottolinea l'importanza del dialogo con le organizzazioni della società civile e pone l'accento sul ruolo fondamentale degli attori della società civile nel contribuire al rafforzamento della cooperazione regionale sulle questioni sociali e politiche; si rallegra del miglioramento della cooperazione del governo con le ONG, ma sollecita una loro più ampia consultazione nei processi decisionali, compresa la formulazione delle politiche e delle leggi, e nel controllo dell'operato delle autorità;

22.

chiede un maggiore impegno politico nella riforma dell'amministrazione pubblica e sforzi tesi a creare un sistema meritocratico, in particolare nel garantire il completamento e il pieno allineamento del quadro legislativo alle norme internazionali; deplora che la legge sulla funzione pubblica non si applichi alle autorità locali;

23.

sottolinea che la Serbia ha ratificato le principali convenzioni sui diritti dei lavoratori dell'OIL, nonché la Carta sociale europea riveduta; richiama l'attenzione sul fatto che i diritti lavorativi e sindacali permangono limitati, nonostante le garanzie costituzionali, e invita la Serbia a rafforzarli maggiormente; è preoccupato per la persistente debolezza del dialogo sociale e per il carattere irregolare della consultazione delle parti sociali; chiede l'adozione di ulteriori misure volte a rafforzare il Consiglio economico e sociale al fine di garantire a quest'ultimo la possibilità di partecipare attivamente al potenziamento del dialogo sociale e svolgere un ruolo consultivo più attivo nell'ambito del processo di legiferazione;

24.

evidenzia la necessità di assicurare la libertà dei media e accoglie con favore, a questo proposito, la depenalizzazione della diffamazione; sottolinea l'esigenza di mantenere attivo un solido e indipendente servizio pubblico di radiodiffusione e di assicurarne il finanziamento stabile e sostenibile, oltre a garantire la trasparenza completa nella proprietà dei media; incoraggia la rapida attuazione della strategia sui media e della relativa proposta legislativa, compresa l'offerta tempestiva di un accesso diffuso a Internet; è profondamente preoccupato per le continue minacce contro i giornalisti e invita nuovamente le autorità a concludere le indagini pendenti sui giornalisti assassinati; ritiene opportuno compiere ulteriori sforzi per fornire ai giornalisti un ambiente sicuro in cui lavorare efficacemente e senza autocensura; richiama l'attenzione soprattutto sul pericolo di abuso dei fondi pubblici a fini pubblicitari per esercitare influenza politica sui mezzi di comunicazione;

25.

invita il governo serbo a collaborare sempre di più con le istituzioni europee al fine di garantire un migliore accesso ai fondi europei messi a disposizione delle organizzazioni della società civile, nell'ottica di sostenere le loro attività in quanto attori fondamentali nel processo di integrazione europea della Serbia;

26.

sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi nella lotta contro la tratta di esseri umani e incoraggia la formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità dei funzionari e dei prestatori di servizi per quanto concerne l'identificazione delle vittime e il loro indirizzamento ai servizi adeguati;

27.

invita nuovamente le autorità a continuare ad adoperarsi per eliminare il retaggio degli ex servizi segreti comunisti, quale passo verso la democratizzazione della Serbia; invita la Serbia a intensificare il processo di successione e di applicazione degli obblighi relativi alla ripartizione della proprietà, nonché l'attuazione dell'accordo sulla ripartizione dell'archivio comune dell'ex Jugoslavia; ribadisce, a tale proposito, che un accesso completo a tutti i materiali d'archivio, in particolare a quelli dei servizi segreti dell'ex Jugoslavia (UDBA), è di importanza vitale; chiede ancora una volta alle autorità di facilitare l'accesso agli archivi riguardanti le ex repubbliche jugoslave e di restituirli ai rispettivi governi, qualora lo richiedano;

28.

invita il governo serbo a consentire indagini sui vecchi regimi dittatoriali, a riabilitare sia a livello politico che giudiziario nonché a risarcire le vittime e le relative famiglie che un tempo hanno sofferto a causa di detti regimi, nel tentativo di consolidare la coesione sociale e di garantire una pace e una giustizia durature nell'ambito del processo di integrazione europea della Serbia;

29.

chiede che si dia effettiva attuazione alla legislazione così come agli accordi bilaterali e multilaterali relativi alle minoranze nazionali ed etniche (6) in modo equo, non discriminatorio e proporzionale in tutto il paese; invita le autorità a promuovere un clima di tolleranza e trattamento equo, privo di discriminazioni a danno delle minoranze nazionali ed etniche, in particolare l'accesso all'istruzione nella relativa lingua madre e l'utilizzo delle lingue nelle amministrazioni pubbliche locali e regionali; chiede, inoltre, miglioramenti che permettano di eliminare la discriminazione dalle leggi e dalle pratiche esistenti relativamente alla restituzione della proprietà ai membri di minoranze nazionali ed etniche; sottolinea l'importanza dei Consigli nazionali per le minoranze, il loro ruolo nell'integrazione delle suddette minoranze, ad esempio nell'applicazione dei diritti individuali e collettivi delle minoranze nazionali, e invita le autorità a fornire risorse finanziarie continue e adeguate per l'attività di detti consigli; invita le autorità ad assicurare ai Consigli nazionali per le minoranze lo svolgimento agevole del processo elettorale nelle elezioni del 2014, conformemente alle raccomandazioni degli organismi indipendenti; esprime preoccupazione circa la possibile interruzione dei programmi radiotelevisivi nelle lingue minoritarie a causa dell'annunciata privatizzazione dei media;

30.

sottolinea che occorre affrontare con maggiore risolutezza la situazione delle donne e degli uomini rom, che continuano a trovarsi in condizioni di vita difficili, sono vittime di sfratti forzati e di discriminazione nel mercato del lavoro; invita le autorità serbe a fornire l'accesso a un alloggio e ai servizi di assistenza sanitaria; sottolinea la necessità di armonizzare appieno la legislazione antidiscriminazione con le politiche dell'UE e di adottare un approccio olistico all'inclusione dei rom; rileva inoltre la necessità di un controllo efficace delle misure di inclusione al fine di ridurre il divario tra la legislazione e la relativa attuazione;

31.

prende atto del lavoro di modifica del codice penale; osserva tuttavia il persistere dell'incertezza del diritto nel settore privato nonostante l'approvazione delle modifiche; ribadisce le proprie preoccupazioni riguardo alle disposizioni del nuovo articolo 234 sull'abuso di posizioni di responsabilità, che continua a lasciare spazio a un'interpretazione arbitraria, e chiede che i procedimenti giudiziari iniqui avviati nel settore privato a norma dell'articolo 359 siano immediatamente interrotti, al fine di ripristinare lo Stato di diritto nel paese e garantire una certezza del diritto per il mondo imprenditoriale in Serbia;

32.

insiste sul fatto che le istituzioni statali debbano agire in modo trasparente e responsabile; loda il lavoro degli organismi di regolamentazione indipendenti, quali il difensore civico, il commissario per le informazioni di importanza pubblica e altri, e riconosce il loro contributo per il miglioramento del quadro e della responsabilità giuridici delle istituzioni statali; esorta le autorità a dare un seguito sistematico alle loro raccomandazioni e conclusioni;

33.

sottolinea i vantaggi del processo di decentralizzazione e incoraggia il rafforzamento delle competenze delle autorità locali; deplora la persistente inattività del Consiglio nazionale per il decentramento; continua ad essere preoccupato soprattutto per l'incertezza giuridica dello status di Voivodina e per il ritardo nell'adozione della legge sulle risorse proprie di tale provincia;

34.

accoglie con favore i passi compiuti dalle autorità per migliorare la situazione socioeconomica nella valle di Preševo e nel Sangiaccato, ma evidenzia la necessità di compiere sforzi aggiuntivi, dal momento che tali regioni continuano a essere considerevolmente sottosviluppate e ad avere un elevato tasso di disoccupazione; richiama l'attenzione sul fatto che le minoranze etniche albanese e bosniaca continuano a essere sottorappresentate nell'amministrazione locale; chiede al Consiglio e alla Commissione di sostenere fermamente tali strategie di sviluppo;

35.

ribadisce il proprio sostegno nei confronti dell'iniziativa REKOM e incoraggia fortemente i paesi dell'ex Jugoslavia a istituire una commissione intergovernativa con il compito di accertare gli eventi riguardanti le vittime e le persone scomparse delle guerre del 1991-2001;

36.

accoglie con favore la collaborazione tra la Serbia e il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, che ha permesso di assicurare al Tribunale dell'Aia tutti gli indagati per crimini di guerra e di sottoporli a un processo, il che rappresenta un importante passo avanti verso l'integrazione europea; incoraggia il proseguimento della collaborazione con il Tribunale e con le altre repubbliche dell'ex Jugoslavia in modo da rendere giustizia alle vittime e alle loro famiglie;

37.

invita il governo a seguire le raccomandazioni contenute nella relazione finale dell'OSCE/ODIHR sulle elezioni locali, parlamentari e presidenziali anticipate del maggio 2012, in particolare per quanto concerne la risoluzione delle controversie elettorali, la trasparenza nella registrazione degli elettori e il finanziamento della politica, oltre a consolidare e armonizzare il quadro giuridico per le elezioni in Serbia, dal momento che, in base alle norme internazionali, occorre modificare la legge elettorale molto in anticipo rispetto a un eventuale appuntamento elettorale;

38.

ribadisce il forte appoggio alla liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali, quale pilastro importante per il processo di integrazione europea dell'intera regione, ma esprime al contempo forte preoccupazione circa il numero crescente di falsi richiedenti asilo; invita gli Stati membri, a tale proposito, a non abusare del meccanismo di sospensione dei visti adottato nel settembre 2013 ma ad affrontare piuttosto tale problema adattando i relativi quadri normativi, nonché a designare la Serbia quale «paese d'origine sicuro», essendo ciò una misura fondamentale nel quadro degli sforzi volti a contenere il numero di falsi richiedenti asilo; chiede, al contempo, che si adottino misure a livello nazionale, in particolare di carattere socioeconomico per i gruppi più vulnerabili, così come misure attive e severe contro le reti di criminalità organizzata coinvolte nella tratta;

39.

incoraggia le autorità serbe a rafforzare l'esazione delle imposte e ad adottare una politica fiscale responsabile; sottolinea la necessità che riforme economiche strutturali di ampio respiro sostengano il consolidamento fiscale e, pertanto, incoraggia il governo a intraprendere le riforme economiche strutturali attese da tempo, come ad esempio relativamente alla legge sulla pianificazione e l'edilizia, in modo da migliorare le condizioni per gli investimenti e gli affari, sostenere ulteriormente la proliferazione di piccole e medie imprese, combattere l'elevato livello di disoccupazione e di povertà, in particolare nelle regioni la cui popolazione è costituita prevalentemente da minoranze nazionali, e realizzare una riforma previdenziale al fine di introdurre un sistema pensionistico sostenibile; insiste sull'urgente necessità di abolire gli ostacoli amministrativi che si frappongono all'attività imprenditoriale e segnala l'importanza di ristrutturare in tempi rapidi le società pubbliche al fine di ridurre le perdite e la presenza dello Stato nell'economia; invita pertanto le autorità serbe a promuovere un'economia di mercato pienamente funzionante, a creare una solida base imponibile e a elaborare una strategia di lotta alla povertà quali elementi chiave per rendere fattibile l'adesione della Serbia all'UE; esorta le autorità serbe a consultare la società civile e il mondo imprenditoriale e a coinvolgerli in gruppi di lavoro sull'elaborazione di nuove normative; esorta le autorità serbe a ripristinare la fiducia delle imprese attraverso riforme normative e giuridiche; osserva inoltre che l'introduzione e l'attuazione efficaci di riforme economiche strutturali contribuiranno ad attenuare l'elevato livello di migrazione;

40.

si compiace del lavoro svolto sinora dall'agenzia per la restituzione; raccomanda la restituzione in natura ogniqualvolta sia ritenuta possibile; accoglie con favore la decisione del ministero dell'Economia di redigere un elenco completo di proprietà pubbliche e statali e di porre così fine all'acquisizione illecita da parte degli interessi privati; sottolinea che un elenco dettagliato delle proprietà pubbliche e statali continua a essere essenziale per il successo nella lotta alla corruzione sistemica, dal momento che esistono grandi divergenze tra le proprietà pubbliche e statali effettive e quelle ufficialmente registrate;

41.

invita le autorità a fare il possibile per ridurre al minimo gli effetti negativi delle politiche economiche quali la povertà, la disoccupazione, l'esclusione sociale, ma anche ad affrontare e contrastare alla radice le loro cause e a promuovere lo sviluppo;

42.

deplora la mancanza di progressi e i continui ritardi nell'attuazione pratica del quadro per le energie rinnovabili; osserva che, per quanto concerne l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, la Serbia è in posizione più arretrata rispetto ad altri paesi candidati, e teme che gli obiettivi della Serbia sulle energie rinnovabili per il 2020 non saranno raggiunti; sottolinea la necessità di trasparenza nei processi di consultazione governativa e deplora il fatto che le autorità serbe non abbiano preso in considerazione i pareri delle istituzioni finanziarie internazionali nell'adozione dell'accordo per l'acquisto di energia elettrica (AAEE);

43.

deplora il numero estremamente ridotto di progressi raggiunti nei settori dell'ambiente e del cambiamento climatico, e chiede alle autorità serbe di adottare quanto prima una strategia climatica di ampio respiro in linea con gli obiettivi dell'UE;

44.

sottolinea che nei prossimi anni la Serbia così come gli altri paesi della regione dovranno dare attuazione alle norme ambientali dell'UE e adottare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, dal momento che hanno già adottato gli obiettivi sulle energie rinnovabili per il 2020; rileva che nella strategia energetica della Comunità dell'energia, adottata nel 2012, la Serbia menziona piani per l'aumento della produzione di energia elettrica a partire dal carbone all'interno di grandi impianti di combustione, e osserva che ciò è in contraddizione con la riduzione pianificata delle emissioni di gas a effetto serra; invita, a tale proposito, le autorità serbe ad adottare una politica energetica conforme agli obiettivi dell'Unione e, in particolare, a trarre vantaggio dalla recente decisione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) di finanziare un progetto da 75 milioni di EUR con l'obiettivo di fornire linee di credito alle banche locali dei paesi dei Balcani occidentali per prestiti successivi a mutuatari privati e municipali ai fini degli investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili;

45.

esorta le autorità serbe a migliorare le politiche di tutela dei consumatori per quanto concerne, in particolare, i principi di sicurezza generale degli alimenti e l'istituzione di un laboratorio nazionale di riferimento; deplora il fatto che la legge sugli organismi geneticamente modificati non sia ancora stata allineata alla legislazione dell'UE;

46.

sostiene la campagna delle autorità municipali di Belgrado relativa a «Belgrado capitale europea della cultura 2020» e incoraggia progetti affini per avvicinare culturalmente Belgrado e la Serbia all'UE, in particolare per quanto attiene alla coesistenza interetnica, alla comprensione multiculturale e al dialogo interreligioso;

47.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento della Serbia.


(1)  GU L 80 del 19.3.2008, pag. 46.

(2)  A/RES/64/298.

(3)  GU L 334 del 19.12.2007, pag. 46.

(4)  GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2013)0434.

(6)  La Serbia riconosce le seguenti minoranze nazionali ed etniche: albanesi, bosniaci, bulgari, bunjevci, croati, cechi, tedeschi, gorani, ungheresi, macedoni, rom, rumeni, rusini, slovacchi, ucraini, valacchi e altri.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/127


P7_TA(2014)0040

Processo di integrazione europea del Kosovo

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sul processo di integrazione europea del Kosovo (2013/2881(RSP))

(2016/C 482/18)

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco, del 19 e 20 giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea,

visti il primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni, raggiunto il 19 aprile 2013 dai primi ministri Ivica Dacic e Hasim Thaci, e il piano d'azione per la sua attuazione, del 22 maggio 2013, frutto di dieci cicli di dialogo ad alto livello tra Belgrado e Pristina,

vista la relazione congiunta del vicepresidente/alto rappresentante e della Commissione europea, del 22 aprile 2013, al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dal Kosovo nell'affrontare le questioni evidenziate nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2012 in vista di un'eventuale decisione relativa all'avvio di negoziati sull'accordo di stabilizzazione e di associazione,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2013 relative all'adozione della decisione che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e il Kosovo,

vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 su uno studio di fattibilità relativo a un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e il Kosovo (COM(2012)0602),

vista la decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati su un accordo quadro con il Kosovo relativo alla partecipazione ai programmi dell'Unione,

viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle attività condotte attualmente dalla missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione temporanea del Kosovo e sui relativi sviluppi, compresa la relazione resa pubblica il 29 agosto 2013 che riguarda il periodo compreso tra il 23 aprile e il 15 luglio, e l’ultima relazione pubblicata il 28 ottobre 2013,

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX Kosovo), come modificata dall'azione comune 2009/445/PESC del Consiglio, del 9 giugno 2009, dalla decisione 2010/322/PESC del Consiglio, dell'8 giugno 2010, e dalla decisione 2012/291/PESC del Consiglio, del 5 giugno 2012,

viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio Affari generali del 7 dicembre 2009, del 14 dicembre 2010 e del 5 dicembre 2011, nelle quali si sottolinea e ribadisce rispettivamente che anche il Kosovo, fatta salva la posizione degli Stati membri relativa al suo status, dovrebbe beneficiare della prospettiva di una possibile liberalizzazione del regime dei visti quando saranno soddisfatte tutte le condizioni; visti l'avvio di un dialogo sul regime dei visti nel gennaio 2012, la presentazione di una tabella di marcia per la liberalizzazione del regime dei visti nel giugno 2012 e la prima relazione della Commissione, dell'8 febbraio 2013, sui progressi del Kosovo nella realizzazione delle condizioni previste dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti (COM(2013)0066),

visto il dialogo strutturato sullo Stato di diritto avviato il 30 maggio 2012,

visto il Consiglio nazionale kosovaro per l'integrazione europea, inaugurato nel marzo 2012, che è accorpato al gabinetto del Presidente e svolge una funzione di coordinamento ad alto livello per costruire un consenso sull'agenda europea attraverso un approccio inclusivo e multipartitico,

visti la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia, del 22 luglio 2010, sulla questione della conformità della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo al diritto internazionale e la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 settembre 2010 (1) che prende atto del contenuto del parere di detta Corte e plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra Belgrado e Pristina,

viste le dichiarazioni congiunte delle riunioni interparlamentari Parlamento europeo-Kosovo del 28 e 29 maggio 2008, del 6 e 7 aprile 2009, del 22 e 23 giugno 2010, del 20 maggio 2011, del 14 e 15 marzo 2012 e del 30 e 31 ottobre 2013,

vista la comunicazione della Commissione del 16 ottobre 2013 sulla strategia di allargamento e le sfide principali per il periodo 2013-2014 (COM(2013)0700),

viste la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 sulla gestione di bilancio dei fondi preadesione dell'UE nei settori dei sistemi giudiziari e della lotta alla corruzione nei paesi candidati e potenzialmente candidati (2) e le osservazioni sul Kosovo ivi contenute,

viste le sue precedenti risoluzioni,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'accordo raggiunto dai primi ministri Thaci e Dacic nell'aprile 2013 segna una tappa importante e rafforza la responsabilità di entrambe le parti di attuare detto accordo in buona fede, proseguire nella normalizzazione delle relazioni e portare avanti le riforme necessarie sul percorso dell'integrazione europea;

B.

considerando che 104 dei 193 paesi membri delle Nazioni Unite, tra cui 23 dei 28 Stati membri dell'Unione, riconoscono l'indipendenza del Kosovo;

C.

considerando che tutti gli Stati membri dell'UE sostengono la prospettiva europea del Kosovo, conformemente agli impegni assunti dall'Unione nei confronti dei Balcani occidentali e fatta salva la posizione degli Stati membri relativa allo status del Kosovo;

D.

considerando che le autorità e la popolazione della Repubblica del Kosovo hanno realizzato importanti riforme politiche, amministrative ed economiche; che resta ancora molto da fare per rafforzare lo Stato di diritto, pietra angolare dello sviluppo a lungo termine, della democrazia e dell'economia sociale di mercato;

E.

considerando che il Kosovo ha aumentato la sua capacità per rispondere alle priorità del processo di integrazione europea dando seguito alle priorità a breve termine identificate dallo studio di fattibilità e preparandosi per i negoziati sull'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA);

F.

considerando che, nel contesto del dialogo sulla liberalizzazione del regime dei visti, il Kosovo ha modificato e adottato importanti atti legislativi, incluse leggi in materia di asilo, finanziamento ai partiti e tratta di esseri umani;

G.

considerando che occorre profondere ulteriori sforzi per far fronte alle sfide del programma di riforma europeo in vista dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, in particolare in settori prioritari come lo Stato di diritto, la magistratura, la pubblica amministrazione, la riforma elettorale e i diritti umani e fondamentali;

1.

si compiace della conclusione del primo accordo sui principi di normalizzazione tra i due primi ministri in data 19 aprile 2013 nonché dell'accordo sul piano di attuazione dello stesso, e sottolinea l'importanza di una piena attuazione in buona fede e in tempo utile di detto accordo; accoglie inoltre con favore l'assegnazione di fondi supplementari dell'UE nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione a sostegno dell'attuazione dell'accordo;

2.

si congratula con il vicepresidente/alto rappresentante per il lavoro svolto al fine di agevolare il dialogo tra Belgrado e Pristina;

3.

accoglie con favore l'avvio, in data 28 ottobre 2013, dei negoziati tra l'UE e il Kosovo sull'accordo di stabilizzazione e associazione; deplora tuttavia il fatto che, a causa della divisione interna in seno al Consiglio, il mandato negoziale differisca da quelli dei precedenti ASA; sottolinea che l'accordo di stabilizzazione e associazione in questione creerà forti incentivi di riforma e nuove opportunità che rafforzeranno le relazioni di vicinato del Kosovo e garantiranno una più ampia stabilizzazione della regione;

4.

pone in evidenza che le elezioni locali tenutesi il 3 novembre 2013 hanno rappresentato una prova decisiva nel processo di normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina;

5.

plaude alle prime elezioni locali che si sono svolte in Kosovo, su scala nazionale, ai sensi del diritto kosovaro il 3 novembre, il 17 novembre e il 1o dicembre 2013, in quanto esse rappresentano un enorme passo avanti per la democrazia in Kosovo e per la fiducia dei cittadini nei processi democratici alla base del processo di normalizzazione; si rallegra del fatto che le elezioni si siano svolte in maniera complessivamente ordinata, come indicato nelle dichiarazioni preliminari della missione di osservazione elettorale dell'UE; si compiace dell'elezione della prima donna sindaco in Kosovo; ribadisce ancora una volta la necessità di incoraggiare le candidate donne a presentarsi alle elezioni future; accoglie con favore le misure adottate dalle autorità kosovare per rafforzare la fiducia nelle istituzioni del paese, come ad esempio l'introduzione di un solido meccanismo di sostegno che offre ai cittadini la possibilità di denunciare le intimidazioni e le irregolarità riscontrate durante la giornata elettorale; si compiace della cospicua affluenza alle urne nei comuni a maggioranza serba a sud del fiume Ibar quale passo avanti fondamentale verso la formazione dell'associazione dei comuni serbi; sottolinea, a tal proposito, che il fallito insediamento di un nuovo sindaco a Mitrovica Nord e la conseguente indizione di nuove elezioni in tale comune non deve ostacolare la continuazione del processo e la piena attuazione dell'accordo del 19 aprile 2013; condanna con vigore l'omicidio di Dimitrije Janicijevic, consigliere comunale di Mitrovica Nord, e chiede alle autorità competenti di iniziare senza indugio le indagini e assicurare alla giustizia i responsabili.

6.

condanna fermamente la violenza e le persistenti intimidazioni verificatesi nei comuni settentrionali di Mitrovica e Zvečan; sottolinea che tali incidenti compromettono la stabilità e la sicurezza nell'intera regione ed esorta le autorità competenti ad adoperarsi al massimo per agevolare gli sforzi volti ad assicurare gli autori di violenze alla giustizia; osserva che sono necessari ulteriori e attenti sforzi per smantellare la rete di criminalità organizzata, interrompere i suoi legami con le élite politiche locali e ripristinare lo Stato di diritto nel nord del Kosovo; accoglie con favore la posizione dei leader politici serbi che hanno attivamente incoraggiato le persone di etnia serba in Kosovo a partecipare alle elezioni; deplora, tuttavia, il fatto che i leader di Belgrado non abbiano visitato il Kosovo settentrionale prima del 3 novembre 2013;

7.

esorta le autorità del Kosovo ad adottare quanto prima, e in consultazione con la Commissione di Venezia, una nuova legge elettorale al fine di rendere più trasparenti le procedure elettorali, semplificare il voto, ristabilire la fiducia dei cittadini kosovari nel processo democratico e garantire la partecipazione della società civile al processo di riforma elettorale;

8.

osserva altresì che saranno necessari ulteriori e costanti sforzi per avvicinare le comunità di etnia albanese e serba;

9.

accoglie con favore gli accordi in materia di telecomunicazioni ed energia e pone in evidenza l'importanza di attribuire quanto prima al Kosovo un prefisso telefonico internazionale proprio, che contribuirà a forgiare l'identità kosovara e la sua visibilità internazionale;

10.

sottolinea la necessità di comunicare le conclusioni del dialogo tra Belgrado e Pristina con la massima trasparenza e di assicurare la partecipazione dei parlamenti e delle società civili al processo di attuazione; si compiace del fatto che entrambe le parti abbiano nominato funzionari di collegamento e invita a fornire a questi ultimi un sostegno continuo;

11.

sottolinea l'importanza di liberalizzare il regime dei visti per i cittadini del Kosovo e incoraggia le autorità kosovare a intensificare gli sforzi per soddisfare le priorità definite nel piano di azione in materia; esorta la Commissione e gli Stati membri a mostrarsi più recettivi verso gli sforzi profusi dal governo del Kosovo e, in tale contesto, invita la Commissione ad accelerare gli interventi tecnici relativi al processo di liberalizzazione dei visti;

12.

invita il Consiglio ad adottare quanto prima le decisioni necessarie per consentire al Kosovo di partecipare ai programmi dell'Unione europea;

13.

incoraggia i cinque Stati membri che non l'hanno ancora fatto a procedere al riconoscimento del Kosovo; invita tutti gli Stati membri dell'UE ad adoperarsi al massimo per agevolare i contatti economici e interpersonali, nonché le relazioni sociali e politiche tra i loro cittadini e i cittadini del Kosovo; segnala la necessità di adottare misure attive che garantiscano la piena attuazione dello strumento di preadesione (IPA) e di rafforzare la cooperazione tra EULEX, Europol e Interpol, ivi compresi, in attesa di un pieno riconoscimento del Kosovo, provvedimenti concreti per l'inclusione del paese nei lavori delle due agenzie; invita la Commissione ad adoperarsi per la conclusione di accordi che consentano la cooperazione del Kosovo con le agenzie dell'UE;

14.

si compiace dell'istituzione di una squadra di comando regionale della polizia del Kosovo nel nord del paese, nel quadro del processo di creazione di una polizia unificata del Kosovo;

15.

sottolinea l'importanza del lavoro svolto da EULEX a favore del consolidamento dello Stato di diritto nelle istituzioni kosovare, tuttavia osserva la diffusa insoddisfazione, tra i serbi e gli albanesi del Kosovo circa i risultati di EULEX; invita pertanto EULEX ad accrescere l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità delle proprie attività, a informare periodicamente il Parlamento europeo e il parlamento del Kosovo circa le sue attività e decisioni e, in particolare, a presentare risultati più concreti e di qualità alle autorità kosovare e serbe e alla popolazione in generale; richiama l'attenzione sull'esistenza di ambiti in cui occorre prevedere miglioramenti, tra cui una definizione più precisa degli obiettivi di potenziamento delle capacità e del loro collegamento con specifici parametri di riferimento; sottolinea la necessità di un migliore coordinamento degli obiettivi esterni e interni, nonché di un migliore coordinamento tra le istituzioni dell'UE e tra queste ultime e le autorità kosovare e la comunità internazionale; esorta in questo senso EULEX, ove possibile, a dare priorità ai suoi obiettivi, a ottimizzare l'uso delle sue risorse e del personale e ad accelerare l'attuazione del documento operativo del Consiglio sull'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) del novembre 2005;

16.

invita le autorità kosovare a continuare a rispettare il mandato di EULEX e a sostenere l'esercizio dei suoi poteri esecutivi; prende atto dell'interesse del governo del Kosovo ad assumere le funzioni di EULEX; insiste affinché EULEX continui a essere presente per sostenere l'applicazione dell'accordo del 19 aprile 2013 nel settore dello Stato di diritto; sottolinea che la sicurezza pubblica costituisce un elemento essenziale per poter attuare con successo gli accordi; evidenzia l'urgente necessità di adottare provvedimenti per far fronte a tale situazione; sottolinea che EULEX sta attualmente svolgendo indagini su oltre 250 casi, inclusi casi di criminalità organizzata, corruzione, crimini di guerra e altre gravi accuse che coinvolgono, tra gli altri, decine di funzionari di partiti politici; pone in evidenza che eventuali trasferimenti di responsabilità devono essere graduali, basati sugli effettivi progressi compiuti sul territorio e coinvolgere la società civile e le istituzioni democratiche della Repubblica del Kosovo; invita pertanto il governo del Kosovo ad accettare l'estensione del mandato di EULEX Kosovo oltre il giugno 2014;

17.

invita, in particolare, il Kosovo e la Serbia a cooperare in maniera attiva e costruttiva con EULEX relativamente all'attuazione dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria al fine di gestire il crescente numero di richieste concernenti le proprietà in Kosovo;

18.

condanna fermamente l'attacco che ha causato la morte di un funzionario della missione EULEX il 19 settembre 2013 nei pressi dei comuni di Zveçan/Zvečan, e chiede indagini tempestive al riguardo; esorta tutte le parti a evitare qualsiasi intervento che possa innescare tensioni;

19.

sottolinea ancora una volta che occorre conferire la responsabilità e la titolarità del processo di riconciliazione a livello locale e, al contempo, condanna la retorica nazionalistica di entrambe le parti; ritiene che le autorità del Kosovo debbano adottare ulteriori misure decisive per rafforzare la fiducia tra serbi e albanesi del Kosovo, in particolare nel nord del paese, e per avvicinarsi alla minoranza serba e alle altre minoranze, in modo tale da garantire un'ampia integrazione all'interno della società; sollecita inoltre la piena applicazione del principio costituzionale che accorda ai serbi del Kosovo il diritto di accedere a tutti i servizi ufficiali nella loro lingua; sottolinea altresì l'importanza di un'istruzione interamente bilingue; incoraggia tutti i serbi del Kosovo e i loro rappresentanti politici ad avvalersi di tutte le possibilità offerte loro dalla Costituzione kosovara per svolgere un ruolo costruttivo nella politica e nella società e di conseguenza a condividere, tramite la partecipazione attiva nelle istituzioni kosovare insieme agli albanesi del Kosovo, la responsabilità per lo sviluppo sociale e il potenziamento delle istituzioni, nonché a prestare particolare attenzione alla partecipazione delle donne a tale processo; si compiace dei progressi compiuti nell'organizzazione delle amministrazioni comunali;

20.

plaude alle iniziative dell'UE volte a promuovere il dialogo e la riconciliazione tra le comunità; esorta tutti gli attori a continuare a riservare un'attenzione particolare agli aspetti tecnici dell'integrazione dell'UE e ai gesti simbolici di riconciliazione;

21.

sottolinea che l'attuazione della legislazione in materia di protezione delle minoranze e dei diritti culturali rimane una sfida importante in Kosovo; sottolinea la necessità di attuare la legislazione sul patrimonio culturale e la Chiesa ortodossa serba, nonché la strategia e il piano d'azione per le comunità rom, ashkali ed egiziana, la cui situazione sul territorio rimane un importante motivo di preoccupazione; continua a nutrire preoccupazione per la situazione delle comunità rom, ashkali ed egiziana, vista soprattutto la condizione dei bambini che continuano a essere vulnerabili ed emarginati, pur accogliendo con favore alcuni progressi compiuti nel miglioramento del sostentamento di dette comunità; sottolinea la necessità di affrontare la situazione dei rom quale questione fondamentale in materia di diritti umani; invita le autorità e la Commissione a prestare adeguata attenzione al miglioramento delle condizioni di vita di tali comunità, anche al loro accesso all'istruzione; sottolinea la posizione delle minoranze croata, bosniaca, ashkali, turca, gorana e balcano-egiziana per quanto riguarda l'importanza dell'istruzione multilingue, allo scopo di assicurare che tali minoranze etniche non si sentano isolate da punto di vista politico;

22.

accoglie favorevolmente il finanziamento aggiuntivo da parte della Commissione nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione dell'UE per sostenere i comuni a maggioranza serba in tutto il Kosovo;

23.

invita le autorità del Kosovo a migliorare l'efficacia, la trasparenza, la responsabilità e l'imparzialità del sistema giudiziario e a rispettarne l'indipendenza, onde assicurare che le persone e la comunità imprenditoriale si fidino della magistratura, e a contrastare in maniera efficace tutte le forme di violenza contro le donne; esorta le autorità a rafforzare proattivamente lo Stato di diritto, in particolare riducendo l'interferenza politica nella magistratura, garantendo che le sanzioni disciplinari nei confronti di giudici e procuratori sfocino in azioni concrete, adoperandosi per l'indipendenza e l'efficienza del consiglio delle procure e del procuratore dello Stato e procedendo all'attuazione del nuovo codice penale e del nuovo codice di procedura penale;

24.

invita le autorità ad intensificare il loro impegno a favore di un'autentica riforma giudiziaria, a creare capacità prestando attenzione alle assunzioni basate sul merito del personale giudiziario necessario per superare l'arretrato esistente in quest'ambito, nonché a garantire un ambiente sicuro e senza ingerenze politiche per giudici e procuratori;

25.

esprime particolare preoccupazione per la mancanza di progressi tangibili nella lotta alla corruzione in Kosovo; ritiene che la corruzione rimanga una delle sfide principali e un ostacolo serio al funzionamento delle istituzioni pubbliche; deplora, a tale riguardo, il fatto che l'agenzia anticorruzione istituita nel 2006 non abbia poteri investigativi; osserva che l'assemblea del Kosovo ha adottato una nuova strategia e un nuovo piano d'azione per la lotta alla corruzione; invita le autorità a garantirne l'attuazione fissando ruoli e responsabilità chiari per le istituzioni impegnate nella lotta alla corruzione, in modo da consentire loro di raggiungere risultati concreti e sostenibili;

26.

continua a nutrire preoccupazione per la portata limitata del quadro per la protezione dei testimoni in Kosovo, particolarmente significativa nei casi di alto rilievo, e chiede una maggiore collaborazione tra gli Stati membri dell'UE per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei testimoni;

27.

esprime preoccupazione per l'assenza di progressi significativi nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, soprattutto per gli elevati tassi di criminalità organizzata nel Kosovo settentrionale; prende atto del dilagare, nella regione, della corruzione e della criminalità organizzata che rappresentano anche un ostacolo allo sviluppo democratico, sociale ed economico del paese; sottolinea che il Kosovo deve innanzitutto dimostrare di aver conseguito risultati concreti nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione; ritiene che una strategia regionale e una cooperazione più stretta fra tutti i paesi della regione siano essenziali per affrontare con maggiore efficacia queste problematiche, in particolare per quanto concerne il miglioramento della vigilanza alle frontiere e gli sforzi tesi a combattere il traffico e lo sfruttamento di donne e minori, in particolare quelli vittime di sfruttamento sessuale o di accattonaggio forzato; esorta le istituzioni a livello centrale e locale a fornire risultati concreti nella lotta alla criminalità organizzata, alla tratta di esseri umani e al traffico di stupefacenti e di armi; sottolinea l'importanza di un approccio globale, multidisciplinare e incentrato sulle vittime, che ne riconosca un accesso agevole all'assistenza, al sostegno e alla protezione; deplora il fatto che EULEX abbia lasciato pressoché immutate la corruzione e la criminalità organizzata ad alto livello;

28.

sottolinea l'importanza di mettere in atto la necessaria riforma della pubblica amministrazione e di aumentare il numero di donne e di persone appartenenti alle minoranze in tutti i livelli dell'amministrazione; esprime ancora preoccupazione per i molti funzionari pubblici che svolgono lavori aggiuntivi che, in linea di principio, possono generare conflitti di interesse o favorire pratiche corrotte;

29.

sostiene i costanti processi giudiziari per crimini di guerra a livello nazionale, inclusa l'importanza di perseguire gli stupri di guerra; si rammarica del fatto che, a causa della guerra in Kosovo del 1999, 1 869 persone risultino ancora disperse; osserva che la questione richiede una risposta rapida da parte delle autorità in Serbia e in Kosovo quale prerequisito fondamentale per la riconciliazione tra le comunità e per un futuro pacifico nella regione, e sottolinea che, per proseguire il dialogo tra Kosovo e Serbia, occorre rendere prioritari la cooperazione finalizzata alla ricerca delle persone scomparse e altri aspetti della giustizia di transizione;

30.

chiede, a tale proposito, alle autorità serbe di fornire piena assistenza nel rimpatrio dei corpi delle persone scomparse kosovare ritrovate recentemente in Serbia, e di continuare a cercare nella zona identificata in cui si presume siano sepolte persone scomparse;

31.

esorta le autorità di Kosovo e Serbia a cooperare e ad assumersi la piena responsabilità per la ricerca di soluzioni durature per gli sfollati interni dei due paesi; sottolinea che le autorità kosovare devono intensificare i loro sforzi per cercare una soluzione al problema degli sfollati interni nell'ambito del processo di adesione all'UE, in particolare relativamente alla questione dell'efficace risoluzione delle controversie di natura patrimoniale;

32.

invita le autorità del Kosovo e dei paesi vicini a continuare a dimostrare buona volontà, a fornire piena collaborazione e sostegno nei confronti della task force investigativa speciale istituita a seguito della relazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del dicembre 2010, nonché di eventuali procedimenti che possono derivare dal lavoro di detta task force, e incoraggia un'ulteriore accelerazione dei lavori di quest'ultima;

33.

invita le istituzioni a livello centrale e locale ad applicare efficacemente la legislazione in materia di diritti umani e a contribuire all'ulteriore sviluppo di una società multietnica, con particolare attenzione all'istruzione e all'occupazione dei rappresentanti di tutti i gruppi minoritari;

34.

sostiene la professionalizzazione dei funzionari pubblici e chiede che si applichi la necessaria legislazione al riguardo; esprime preoccupazione per i casi di interferenza politica nell'assunzione e nella nomina dei dipendenti pubblici;

35.

esprime preoccupazione per il fatto che la discriminazione continua a rappresentare un grave problema e invita le autorità ad applicare il principio costituzionale di non discriminazione; sottolinea che occorre elaborare una strategia globale di lotta alla discriminazione e dare piena attuazione alla legge antidiscriminazione in modo da garantire, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, l'uguaglianza di tutte le persone indipendentemente dall'origine etnica, dalla religione, dal sesso, dall'orientamento sessuale, dall'età o dalla disabilità;

36.

prende atto dell'incriminazione di tre cittadini kosovari per il coinvolgimento nell'attacco contro Kosovo 2.0 il 14 dicembre 2012 nella sala rossa del centro giovanile e sportivo e auspica che i responsabili siano perseguiti in tempo utile;

37.

sottolinea che, sebbene la libertà di associazione sindacale sia garantita dalla legge, continuano a essere necessari miglioramenti a livello dei diritti lavorativi e sindacali di base; incoraggia il Kosovo a rafforzare il dialogo sociale nell'ambito del processo decisionale, dell'elaborazione programmatica e nello sviluppo delle capacità delle parti sociali;

38.

invita le autorità kosovare a dare piena attuazione alla convenzione sui diritti del fanciullo e raccomanda la revisione delle politiche in materia di povertà infantile, inclusa la modifica del regime di assistenza sociale e l'introduzione di un regime di assegni familiari universale e subordinato al reddito;

39.

esprime preoccupazione per gli elevati tassi di povertà e mortalità infantili, per la copertura limitata del sistema di protezione sociale del Kosovo e per l'importo elevato delle spese vive per l'assistenza sanitaria, che espongono le famiglie vulnerabili al rischio di povertà cronica;

40.

chiede il miglioramento delle relazioni e della rappresentanza del Kosovo in seno alle istituzioni internazionali che si occupano di cultura e di patrimonio culturale, al fine di migliorare la tutela dei siti e dei monumenti religiosi e culturali, nonché di consolidare la rappresentanza del paese presso le organizzazioni sportive e del settore mediatico europee e internazionali, onde consentire agli artisti e agli atleti kosovari di partecipare a tutte le manifestazioni culturali e sportive internazionali, compresi l'Eurovision Song Contest, i campionati europei e mondiali e le Olimpiadi;

41.

mette in risalto l'importanza di mezzi di informazione liberi e indipendenti e invita la Commissione a intensificare i programmi tesi a migliorare la qualità e la professionalità dei giornalisti; sottolinea, al riguardo, il ruolo di mezzi di informazione del servizio pubblico sostenibili; esprime preoccupazione per l'assenza di protezione per i giornalisti indipendenti e per la pressione esercitata nei loro confronti; invita le autorità kosovare a prevedere un meccanismo di finanziamento sostenibile per i mezzi di informazione del servizio pubblico e a portare a compimento la nomina dei membri del suo organo direttivo; mette in rilievo la necessità di garantire la chiara titolarità dei mezzi di informazione nonché un servizio di radiodiffusione libero e di elevata qualità; sostiene gli sforzi compiuti dalle istituzioni allo scopo di assicurare al Kosovo un codice di dominio Internet proprio;

42.

sottolinea il ruolo centrale svolto dalle organizzazioni attive e indipendenti della società civile nel rafforzamento e nel consolidamento dei processi politici democratici e nella realizzazione di una società integrata nel paese; mette in rilievo l'importanza del dialogo con le organizzazioni della società civile e pone l'accento sul ruolo fondamentale degli attori della società civile nel contribuire al consolidamento della cooperazione regionale sulle questioni sociali e politiche; accoglie con favore il miglioramento della cooperazione tra il governo e le ONG e invita le autorità kosovare a istituire un dialogo strutturato e un meccanismo di consultazione con la società civile per quanto concerne l'elaborazione di politiche, comprese le consultazioni in materia programmatica e legislativa, e il monitoraggio del processo di integrazione europea;

43.

prende atto del processo di privatizzazione del patrimonio pubblico in corso, in particolare per quanto riguarda la società di poste e telecomunicazioni del Kosovo (PTK); esorta le autorità del Kosovo ad adottare misure concrete volte a rafforzare la trasparenza, la responsabilità e la legittimità dell'intero processo, ad esempio mettendo tempestivamente le informazioni a disposizione di tutte le parti interessate;

44.

invita il Kosovo a migliorare il contesto economico in cui operano le piccole e medie imprese, riducendo l'onere amministrativo e i relativi costi, migliorando l'accesso ai finanziamenti e fornendo un sostegno specifico alle start-up; accoglie molto favorevolmente la firma di un protocollo d'intesa tra le camere di commercio di Kosovo e Serbia;

45.

plaude al fatto che, il 17 dicembre 2012, il Kosovo è diventato il sessantaseiesimo membro della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS); loda inoltre l'adozione, l'8 maggio 2013, della prima strategia a pieno titolo della BERS per il paese, che contribuirà ad accelerare il processo di riforma e il sostegno all'economia del Kosovo, migliorerà la vita delle persone, agevolerà la transizione e contribuirà alla stabilità regionale;

46.

si compiace dell'impegno provvisorio assunto dall'Unione nel fornire finanziamenti supplementari per far fronte ai costi dello smantellamento totale della vecchia centrale Kosovo A entro il 2017; invita il Kosovo a intensificare i propri sforzi e ad adottare le misure concrete e immediate necessarie allo smantellamento della centrale Kosovo A e chiede che la nuova centrale kosovara sia sottoposta a una valutazione di impatto ambientale, in conformità delle norme dell'UE; invita inoltre il Kosovo ad adoperarsi per lo sviluppo delle energie rinnovabili e la diversificazione delle fonti energetiche, in linea con il suo impegno a garantire che, entro il 2020, il 25 % del fabbisogno energetico totale sia coperto dall'energia proveniente da fonti rinnovabili e sottolinea, a tal proposito, la necessità di destinare una parte più cospicua degli aiuti finanziari forniti dall'UE e dalla BERS al risparmio energetico, all'efficienza energetica, all'integrazione nei mercati regionali dell'energia, nonché ai progetti a favore delle energie rinnovabili;

47.

deplora i ritardi delle autorità kosovare nell'elaborare e adottare una strategia ambientale credibile ed efficace, in particolare per quanto concerne le norme sulla valutazione di impatto ambientale e gli obiettivi climatici dell'UE;

48.

osserva con preoccupazione l'elevato tasso di disoccupazione, soprattutto tra i giovani, ed esorta il governo ad affrontare la questione offrendo loro adeguate opportunità e orientando l'istruzione verso le esigenze del mercato del lavoro;

49.

sottolinea che l'adesione del Kosovo a organizzazioni di cooperazione regionale deve essere promossa e incoraggiata da tutti i paesi della regione; sostiene, a questo proposito, l'impegno del Kosovo nelle organizzazioni regionali e chiede la rimozione di tutti gli ostacoli in modo tale da consentire al Kosovo di partecipare a queste organizzazioni, tra cui il Consiglio d'Europa;

50.

evidenzia l'importanza di sviluppare i trasporti pubblici, soprattutto modernizzando i collegamenti ferroviari esistenti o creandone di nuovi, nel quadro di un sistema di trasporti sostenibile; suggerisce di creare un sistema transfrontaliero di trasporto ferroviario ad alta velocità tra tutti i paesi dei Balcani occidentali collegato alla rete transeuropea dell'Unione;

51.

osserva con preoccupazione l'attuale situazione economica in Kosovo; sottolinea che è necessario migliorare le statistiche economiche al fine di valutare adeguatamente la congiuntura prima di identificare le modalità per affrontarla;

52.

invita le autorità kosovare ad adoperarsi per migliorare l'affidabilità delle informazioni statistiche in linea con le norme europee e le metodologie internazionali;

53.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna nonché al governo e all'assemblea nazionale del Kosovo.


(1)  A/RES/64/298.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0434.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/135


P7_TA(2014)0041

Relazione 2012 sui progressi compiuti dall'Islanda e prospettive post-elettorali

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 2012 e sulle prospettive post-elettorali (2013/2932(RSP))

(2016/C 482/19)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea,

vista la decisione di avviare i negoziati di adesione con l'Islanda, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010,

visti i risultati della Conferenza di adesione con l'Islanda,

viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013» (COM(2012)0600) e la relazione sui progressi compiuti dall'Islanda nel 2012 che la accompagna, approvata il 10 ottobre 2012,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Islanda, in particolare quelle del 7 luglio 2010 sulla domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea (1), del 7 aprile 2011 sulla relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 2010 (2) e del 14 marzo 2012 sulla relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 2011 (3),

visti l'accordo del 14 gennaio 2013 relativo alla gestione dei negoziati di adesione all'Unione europea nella fase che precede le elezioni parlamentari e la piattaforma governativa adottata il 22 maggio 2013 dal partito progressista e dal partito per l'indipendenza,

viste le dichiarazioni rilasciate il 13 giugno 2013 dal ministro islandese per gli Affari esteri, Gunnar Bragi Sveinsson, e dal commissario per l'allargamento e la politica di vicinato, Štefan Füle,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Islanda soddisfa i criteri di Copenaghen e che i negoziati di adesione con l'Islanda sono stati avviati il 27 luglio 2010, previa approvazione del Consiglio,

B.

considerando che 27 capitoli sono stati aperti al negoziato, 11 dei quali sono stati temporaneamente chiusi;

C.

considerando che il neoeletto governo islandese ha sospeso il processo di adesione e che è attualmente in corso una valutazione dei negoziati di adesione e degli sviluppi all'interno dell'Unione europea in vista di un dibattito in seno all'Althingi in merito a tali questioni;

D.

considerando che il governo islandese ha dichiarato che i negoziati di adesione non saranno portati avanti senza che si sia prima tenuto un referendum popolare nazionale;

1.

osserva che, in conformità dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea e facendo seguito alla votazione favorevole in seno all'Althingi, il governo islandese ha presentato la domanda di adesione all'Unione europea il 17 luglio 2009;

2.

accoglie con favore la prospettiva di avere come nuovo Stato membro un paese con una tradizione democratica ben funzionante, nonché istituzioni forti e una solida società civile;

3.

rileva che l'Islanda ha una buona capacità generale di assumere gli obblighi che comporta l'adesione, in particolare in virtù della sua partecipazione allo Spazio economico europeo;

4.

sottolinea lo svolgimento trasparente e inclusivo dei negoziati di adesione e plaude all'apertura dei 27 capitoli negoziali nonché alla chiusura temporanea di 11 di essi, a riprova dei buoni progressi compiuti nell'ambito del processo di adesione;

5.

ribadisce il pieno impegno dell'Unione europea a proseguire e concludere il processo negoziale di adesione;

6.

osserva che secondo i recenti sondaggi d'opinione la maggioranza degli islandesi desidera che i negoziati di adesione siano portati a termine;

7.

rileva che l'Islanda è ancora classificata come paese candidato;

8.

prende atto della decisione del governo islandese di non attendere la conclusione dei negoziati di adesione prima di indire un referendum; attende con interesse il dibattito parlamentare sulla valutazione dei negoziati di adesione e degli sviluppi all'interno dell'Unione europea nonché la relativa revisione dell'Althingi; offre assistenza nell'elaborazione di tale valutazione; auspica che tale valutazione possa essere conclusa in tempo utile e attende ulteriori decisioni sulla via da seguire, compresa una decisione in merito all'eventuale svolgimento di un referendum sul proseguimento dei negoziati di adesione;

9.

si augura che il referendum sia organizzato in un arco di tempo prevedibile;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente dell'Althingi nonché al governo dell'Islanda.


(1)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 73.

(2)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 89.

(3)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 61.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/137


P7_TA(2014)0042

Situazione nel Sudan del Sud

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla situazione nel Sud Sudan (2014/2512(RSP))

(2016/C 482/20)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Sudan e il Sud Sudan, in particolare quella del 10 dicembre 2013 sugli sforzi della comunità internazionale in materia di sviluppo e costruzione dello Stato nel Sudan del Sud (1),

viste le dichiarazioni rilasciate il 2 gennaio 2014 e il 24 dicembre 2013 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, sulla situazione nel Sud Sudan,

viste le dichiarazioni rilasciate il 16 e il 28 dicembre 2013 dal portavoce dell'alto rappresentante sulla situazione nel Sud Sudan,

viste le conclusioni del Consiglio del 22 luglio 2013 sul Sudan e il Sud Sudan,

vista la dichiarazione dell'UE a livello locale rilasciata il 20 dicembre 2013 dalla delegazione dell'Unione europea,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2132 (2013), del 24 dicembre 2013, e n. 2126 (2013), del 25 novembre 2013,

vista la dichiarazione del 24 dicembre 2013 rilasciata dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, in cui si sollecita la leadership del Sud Sudan a porre termine alla violenza allarmante contro i civili,

visto il bollettino d'informazione dell'OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari) del 7 gennaio 2014 — Bollettino n. 8 sulla crisi nel Sud Sudan,

visti i colloqui sulla situazione in Sud Sudan richiesti dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana, in particolare in occasione della sua riunione del 30 dicembre 2013 a Banjul, e dal vertice dell'autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), tenutosi a Nairobi il 27 dicembre 2013,

vista la dichiarazione dell'8 gennaio 2014 rilasciata dagli inviati speciali dell'IGAD a seguito della loro visita a Giuba al fine di sbloccare i colloqui tra il governo e il fronte dei ribelli,

visto l'accordo globale di pace (CPA) in Sudan del 2005,

vista la tabella di marcia per il Sudan e il Sud Sudan, illustrata nel comunicato emesso il 24 aprile 2012 dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana e che gode del pieno sostegno dell'UE,

visto il comunicato stampa diffuso il 4 gennaio 2014 a nome dell'Unione africana da Nkosazana Dlamini-Zuma, presidente della commissione dell'Unione africana,

vista la dichiarazione rilasciata dal Segretariato esecutivo dell'IGAD il 19 dicembre 2013,

visto l'accordo di Cotonou riveduto,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il conflitto politico ha avuto inizio dopo che Salva Kiir, presidente del paese e membro del gruppo etnico dinka, ha accusato l'ex vicepresidente deposto Riek Machar, di etnia nuer, di aver progettato un colpo di Stato contro di lui; che Riek Machar ha negato di aver tentato un colpo di Stato;

B.

considerando che il governo del Sud Sudan ha arrestato undici dirigenti politici, compresi l'ex ministro delle Finanze e l'ex Segretario generale dell'SPLM, accusati di un presunto complotto finalizzato a un colpo di Stato contro il presidente Kiir; che il 23 luglio 2013 il presidente Kiir ha sciolto l'intero gabinetto e ha deposto il vicepresidente Riek Machar;

C.

considerando che il conflitto attuale dovrebbe trovare una soluzione politica e democratica e spianare la strada a istituzioni democraticamente concordate per costruire il nuovo Stato formatosi dopo il referendum per l'indipendenza; che la società civile ha chiesto una soluzione politica pacifica del problema;

D.

considerando che le parti in conflitto nel Sud Sudan hanno avviato i negoziati il 7 gennaio 2014 ad Addis Abeba, sotto l'egida dell'IGAD; che la cessazione delle ostilità, l'apertura di corridoi umanitari, il rilascio dei prigionieri politici e la protezione dei civili costituiranno i punti principali all'ordine del giorno dei colloqui;

E.

considerando che, nonostante i colloqui di pace in corso, sono proseguiti gli scontri, l'instabilità e la mobilitazione delle forze armate; che le forze governative stanno attualmente cercando di riconquistare la città di Bor, l'ultima capitale di Stato ancora nelle mani dei ribelli;

F.

considerando che l'11 gennaio 2014 l'inviato statunitense Donald Booth e gli inviati dei paesi vicini del Sud Sudan hanno incontrato Riek Machar per tentare di includere le proposte di entrambe le parti in un progetto di cessate il fuoco;

G.

considerando che l'8 gennaio 2014 diverse decine di persone hanno partecipato a un corteo per la pace a Giuba, denunciando gli scontri tra il fronte del presidente e quello del vicepresidente deposto;

H.

considerando che il conflitto in corso, che ha assunto anche dimensioni etniche, ha le sue radici nella spaccatura avvenuta nel 1991 all'interno dell'SPLM/A tra la fazione di Garang, il defunto leader dell'SPLM/A con il quale si era schierato Salva Kiir, e quella di Riek Machar, che contestava la leadership di Garang;

I.

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione in virtù della quale saranno inviati rinforzi sotto forma di 5 500 soldati e 440 agenti di polizia per incrementare i livelli complessivi delle forze impegnate nella missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan;

J.

considerando che il 15 dicembre 2013 sono scoppiati scontri militari tra guardie presidenziali nelle caserme militari di Giuba; che gli scontri hanno iniziato a propagarsi nella regione attorno a Jonglei;

K.

considerando che sono state documentate esecuzioni extragiudiziali di massa, violenze nei confronti di persone a causa della loro appartenenza etnica e arresti arbitrari, e che il 6 gennaio 2014 sono state individuate almeno tre fosse comuni;

L.

considerando che, secondo le Nazioni Unite, a causa dell'attuale crisi in Sud Sudan migliaia di persone sono rimaste uccise e oltre centinaia di migliaia di civili sono stati sfollati, mentre decine di migliaia di coloro che hanno trovato rifugio nelle basi ONU presenti nel paese hanno urgente bisogno di servizi sanitari di base, acqua potabile e migliori condizioni igienico-sanitarie; che il numero di sud-sudanesi in cerca di rifugio in Uganda ed Etiopia è aumentato in modo esponenziale; che il 14 gennaio 2014 almeno 200 civili, in fuga dai combattimenti nella città di Malakal, sono annegati dopo che il loro traghetto è affondato nelle acque del Nilo Bianco;

M.

considerando che le ostilità attive rappresentano la sfida principale all'accesso per le operazioni di risposta umanitaria; che l'accesso delle persone alle derrate alimentari rimane limitato nell'intero paese e la distribuzione degli alimenti di base è una necessità soprattutto a Bor e Bentiu; che la violenza e gli sfollamenti si sono tradotti nella perdita di mezzi di sussistenza, incidendo in particolare sulle fonti alimentari, e che questo può alla fine provocare una crisi nutrizionale;

N.

considerando che di recente si sono verificati attacchi contro la popolazione nuba, esecuzioni illegali, stupri di massa e arresti arbitrari di civili che vivono sulle montagne di Nuba; che nelle ultime due settimane di dicembre 2013 le milizie e l'esercito del governo sudanese, sostenuti da elementi di sicurezza, hanno attaccato molte aree nei pressi di Kaduqli e Dillanj, migliaia di civili hanno abbandonato le loro abitazioni e sono stati segnalati esecuzioni illegali e stupri di massa contro le donne; che la crisi attuale rischia di interessare una regione più ampia che è già incline all'instabilità, fattore che deve essere tenuto in considerazione in ogni momento dalla risposta internazionale sul campo;

O.

considerando che i paesi vicini dell'Africa orientale, compresi il Kenya e l'Etiopia, hanno esercitato pressioni su entrambe le parti per cercare di risolvere il conflitto; che l'Uganda, su richiesta del presidente Kiir, ha inviato 1 200 militari e armamenti per difendere impianti quali l'aeroporto e le sedi del governo;

P.

considerando che, a seguito della richiesta di assistenza delle Nazioni Unite, il 4 gennaio 2014 è stato attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea volto a sostenere il Sud Sudan offrendo assistenza in natura sotto forma di ricoveri, materiale medico, farmaci, materiale di conforto e cibo;

Q.

considerando che la Repubblica del Sud Sudan è uno dei paesi più poveri e meno sviluppati al mondo, dove il 50 % della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, il tasso di mortalità materna è il più elevato al mondo, quello di mortalità infantile è tra più alti, il tasso di analfabetismo è parti al 75 % e solo un terzo della popolazione ha accesso all'acqua potabile; che l'insicurezza alimentare è una minaccia per oltre un milione di persone ogni anno; che nel Sud Sudan circa l'80 % della totalità delle cure e dei servizi di base è fornito da organizzazioni non governative e che l'accesso agli aiuti umanitari è limitato dalle ostilità e dagli attacchi contro gli operatori umanitari e i loro mezzi;

R.

considerando che l'UE ha annunciato l'intenzione di fornire 50 milioni di EUR per l'azione umanitaria nel Sud Sudan; che in tal modo l'assistenza umanitaria attuale dell'Unione ammonta a 170 milioni di EUR per gli esercizi 2013 e 2014;

S.

considerando che il 31 dicembre 2013 alcune agenzie umanitarie hanno promosso un piano di risposta alla crisi nel Sud Sudan; che l'OCHA ha lanciato un appello comune affinché si raccolgano 166 milioni di USD per fornire una risposta alla crisi e assistere circa 628 000 persone nel periodo tra gennaio e marzo 2014;

T.

considerando che la costruzione dello Stato e il superamento della fragilità richiedono una prospettiva a lungo termine e un impegno deciso, prevedibile e stabile da parte della comunità internazionale;

1.

condanna fermamente i recenti scontri scoppiati nel Sud Sudan e invita tutte le parti a deporre le armi e a cessare immediatamente le violenze che hanno causato morti, feriti e danni tra la popolazione civile e lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone dall'inizio della crisi nel dicembre 2013;

2.

esprime profonda preoccupazione per la recente recrudescenza della violenza nel Sud Sudan, che sta producendo conseguenze gravi sul piano umanitario, della sicurezza, politico, economico e sociale in un paese che è già fragile e instabile e che potrebbe destabilizzare l'intera regione dell'Africa orientale; è particolarmente preoccupato per la dimensione etnica assunta dal conflitto; sottolinea che ricercare il potere tramite il ricorso alla violenza o alla divisione per motivi etnici va contro lo Stato di diritto democratico e contravviene al diritto internazionale;

3.

condanna le violazioni e gli abusi denunciati relativamente ai diritti umani, invita tutte le parti a porre immediatamente fine a tutte le violazioni dei diritti umani, tra cui quelle a danno dei rifugiati e degli sfollati, delle donne e delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili nonché dei giornalisti, e chiede che i responsabili delle violazioni dei diritti umani rispondano delle loro azioni; ritiene che il presidente Kiir e Riek Machar debbano fare tutto il possibile per impedire ai soldati sotto il loro controllo di commettere tali abusi contro la popolazione;

4.

esorta tutte le parti interessate a rispettare il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, nonché ad accordare l'accesso e la protezione alle agenzie umanitarie che accorrono per fornire assistenza alla popolazione civile in difficoltà e ad aprire corridoi umanitari per la fornitura di derrate e attrezzature; osserva che numerose organizzazioni umanitarie straniere si sono già ritirate dal Sud Sudan e che quelle che rimangono hanno difficoltà a rispondere alle esigenze dei civili sfollati; rileva inoltre che tali organizzazioni si trovano tuttora nell’impossibilità di raggiungere molte zone in cui si ritiene che decine di migliaia di persone possano ancora essere in attesa di aiuto o in movimento, alla ricerca di tale aiuto;

5.

esorta entrambe le parti a raggiungere un accordo e sostiene pienamente il processo di negoziazione in corso ad Addis Abeba per un immediato cessate il fuoco così come gli sforzi per cercare una soluzione che porti alla pace e alla stabilità durature; esorta il governo e il fronte dei ribelli a impegnarsi in colloqui politici incondizionati, inclusivi e olistici in buona fede per la conclusione positiva dei negoziati; accoglie con favore gli sforzi dell'Unione africana e dell'IGAD volti a promuovere il dialogo inclusivo e la mediazione;

6.

chiede la liberazione di tutti i prigionieri politici e degli undici leader politici attualmente detenuti e la cui detenzione è diventata un ostacolo ai negoziati di pace;

7.

invita tutti i paesi vicini del Sud Sudan e i poteri regionali a cooperare strettamente tra di loro al fine di migliorare la situazione della sicurezza nel paese e nella regione e a cercare una soluzione politica pacifica e duratura alla crisi attuale; sottolinea che la collaborazione con il Sudan in particolare rappresenterebbe un miglioramento dei rapporti dopo che, agli inizi del 2012, gli avversari nella guerra civile si sono ritrovati a un passo da un nuovo conflitto a causa di controversie legate alle imposte sui carburanti e ai confini;

8.

accoglie con favore la decisione del Consiglio di pace e sicurezza dell'Unione africana di istituire una commissione per condurre indagini sulle violazioni dei diritti umani e su altri abusi e di raccomandare modi e mezzi per garantire l'assunzione di responsabilità, la riconciliazione e il risanamento tra tutte le comunità; accoglie positivamente il potenziamento delle capacità di indagine in materia di diritti umani della missione dell'ONU nel Sud Sudan (UNMISS), grazie al sostegno dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo;

9.

deplora la decisione dell'alto rappresentante dell'UE di porre fine al mandato del rappresentante speciale dell'UE per il Sudan/Sud Sudan, data la grave instabilità politica nel Sudan e i conflitti armati; ritiene che, in assenza di un rappresentante speciale dell'Unione europea designato per il Sudan/Sud Sudan, l'UE sarà lasciata a margine dei negoziati e degli sforzi internazionali; invita pertanto l'alto rappresentante a rivedere la sua decisione e a prorogare il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan/Sud Sudan;

10.

invita la comunità internazionale a onorare i propri impegni di finanziamento nel Sud Sudan e nella regione e a mettere a disposizione le risorse necessarie per fornire una risposta immediata all'inasprimento della situazione umanitaria nel Sud Sudan;

11.

esprime preoccupazione per la diffusione della corruzione e per il fatto che questa danneggi le prospettive di istituire una democrazia libera e giusta, la stabilità, lo sviluppo sostenibile e la crescita economica;

12.

accoglie con favore la decisione di rafforzare la missione UNMISS mediante personale militare, di polizia, logistico e civile aggiuntivo; sottolinea tuttavia che la protezione dei civili è responsabilità primaria dello Stato; plaude al lavoro del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite nonché capo della missione UNMISS Hilde Johnson;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo del Sud Sudan, al Commissario per i diritti umani del Sud Sudan, all'Assemblea legislativa nazionale del Sud Sudan, alle istituzioni dell'Unione africana, all'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0546.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/141


P7_TA(2014)0043

Strategia dell'UE per i senzatetto

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 su una strategia dell'UE per i senzatetto (2013/2994(RSP))

(2016/C 482/21)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 2 e 3,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 9, 14, 151 e 153,

vista la Carta sociale europea riveduta del Consiglio d'Europa, in particolare l'articolo 31,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 34 e 36,

vista la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2010, intitolata «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758),

vista la direttiva 2000/43/CE, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (1),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la sua dichiarazione del 22 aprile 2008 sulla soluzione del problema dei senzatetto (2),

vista la Conferenza di consenso europea del dicembre 2010,

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 su una strategia dell'UE per i senzatetto (3),

vista la comunicazione della Commissione del 20 febbraio 2013 intitolata «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» (COM(2013)0083),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 20 febbraio 2013 intitolato «Confronting Homelessness in the European Union» (affrontare il problema dei senzatetto nell'Unione europea) (SWD(2013)0042) ,

vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea (4),

visti i sei principi concordati in occasione della tavola rotonda dei ministri competenti per il disagio abitativo, organizzata a Lovanio il 1o marzo 2013 su iniziativa della Presidenza irlandese;

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e che è compito degli Stati membri promuovere e garantire tali diritti;

B.

considerando che la condizione di chi è senza fissa dimora costituisce una violazione della dignità umana e dei diritti umani; che avere un alloggio è un'esigenza umana fondamentale e un presupposto indispensabile per una vita dignitosa e per l'inclusione sociale;

C.

considerando che il problema dei senzatetto è diventato una priorità della politica dell'UE di lotta contro la povertà, nel quadro della strategia Europa 2020 e della sua iniziativa faro Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale, nonché nell'ambito del pacchetto d'investimenti sociali dell'UE; che, tuttavia, gli attuali livelli di povertà ed esclusione sociale minacciano di vanificare l'obiettivo della strategia Europa 2020 di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in uno stato di povertà e di esclusione sociale;

D.

considerando che la condizione dei senzatetto costituisce la forma più estrema di povertà e indigenza e che negli ultimi anni ha registrato un aumento praticamente in tutti gli Stati membri;

E.

considerando che gli Stati membri più gravemente colpiti dalla crisi economica e finanziaria stanno assistendo a un aumento senza precedenti del fenomeno dei senzatetto;

F.

considerando che il profilo socio-familiare delle persone che ricorrono all'edilizia popolare è cambiato e che la domanda di questo tipo di alloggio è in aumento;

G.

considerando che in alcuni Stati membri si registrano una carenza di strutture abitative popolari e una crescente necessità di alloggi a prezzi accessibili;

H.

considerando che diversi organi dell'UE, come il Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» (EPSCO), il Comitato delle Regioni, il Comitato economico e sociale europeo e il Parlamento, hanno invitato la Commissione a elaborare una strategia dell'UE per i senzatetto o qualcosa di analogo;

I.

considerando che il problema dei senzatetto ha una natura pluridimensionale e richiede una risposta politica articolata;

J.

considerando che è sempre più evidente che in relazione al problema dei senzatetto i metodi incentrati sull'alloggio sono i più efficaci;

K.

considerando che nel quadro del semestre europeo si riserva un'attenzione crescente al problema dei senzatetto e che diversi Stati membri lo hanno incluso tra le priorità di lotta contro la povertà nei rispettivi programmi nazionali di riforma del 2012 e 2013;

L.

considerando che l'attuale quadro politico dell'UE e la realtà sociale concreta gettano le basi per un'azione più energica e ambiziosa per quanto concerne il problema dei senzatetto a livello di Unione europea;

M.

considerando che gli Stati membri dell'UE hanno il sistema di protezione sociale più avanzato del mondo, con i contributi più elevati per le prestazioni sociali erogate ai cittadini;

N.

considerando che la responsabilità diretta di far fronte al problema dei senzatetto spetta agli Stati membri e in particolare alle autorità regionali e locali, e che una strategia dell'UE deve svolgere un ruolo complementare;

O.

considerando che un ruolo di maggior rilievo per la Commissione è possibile nell'ambito delle sue attuali competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà;

P.

considerando che sono sempre più numerosi gli Stati membri che hanno adottato una strategia globale per i senzatetto e che potrebbero trarre beneficio da una cooperazione europea per sviluppare ulteriormente le loro politiche;

Q.

considerando che la povertà e la situazione dei senzatetto non costituiscono un reato e che tale fenomeno non è una scelta di vita;

1.

sottolinea che i senzatetto lottano per affrontare la vita e sono costretti a vivere in condizioni disumane;

2.

esorta la Commissione a elaborare senza ulteriori indugi una strategia dell'UE per i senzatetto sulla base degli orientamenti definiti nella risoluzione del Parlamento del 14 settembre 2011 su una strategia dell'UE per i senzatetto e nelle proposte di altre istituzioni e organi dell'Unione;

3.

ritiene che la strategia dell'UE per i senzatetto debba rispettare appieno il trattato, che stabilisce «il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti»; ritiene che la responsabilità della lotta contro il problema dei senzatetto spetti agli Stati membri e che pertanto una strategia dell'UE per i senzatetto dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'assumere tale responsabilità nel modo più efficace possibile, rispettando nel contempo integralmente il principio di sussidiarietà;

4.

invita la Commissione a istituire un gruppo di esperti ad alto livello che la assista nella preparazione e nell'ulteriore sviluppo di una strategia dell'UE per i senzatetto;

5.

invita la Commissione a prendere in debita considerazione il problema dei senzatetto nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte agli Stati membri nei quali è urgente che si compiano progressi su tale questione; invita gli Stati membri a includere maggiormente il problema dei senzatetto nei loro programmi nazionali di riforma;

6.

sottolinea la necessità di raccogliere dati esaustivi e comparabili sul fenomeno dei senzatetto, senza condannare le persone che ne sono colpite; sottolinea che la raccolta di dati è un presupposto necessario per mettere a punto politiche efficaci che conducano infine al superamento del problema;

7.

accoglie positivamente le disposizioni contenute nel nuovo regolamento sul Fondo sociale europeo e concernenti l'istituzione di indicatori finalizzati a monitorare l'efficacia degli investimenti a favore dei senzatetto o delle persone interessate dal problema dell'esclusione abitativa; invita la Commissione a sfruttare tutte le potenzialità di questi nuovi strumenti;

8.

invita la Commissione a ricorrere al programma EaSI (occupazione e innovazione sociale) come principale fonte di finanziamento di una strategia dell'UE per finanziare la ricerca e gli scambi transnazionali e a sviluppare ulteriormente la cooperazione con le principali parti interessate europee;

9.

invita la Commissione a integrare la questione dei senzatetto in tutti i settori politici pertinenti dell'UE;

10.

invita la Commissione a concentrarsi sulle seguenti tematiche prioritarie per una strategia dell'UE per i senzatetto:

l'adozione di metodi incentrati sull'alloggio e che diano priorità all'alloggio in relazione al problema dei senzatetto;

il problema dei senzatetto in un contesto transfrontaliero;

la qualità dei servizi per i senzatetto;

la prevenzione del problema dei senzatetto;

i giovani senzatetto;

11.

rammenta la sua risoluzione del 14 settembre 2011 sul problema dei senzatetto in relazione agli elementi essenziali di una strategia dell'UE per i senzatetto e sottolinea, in particolare, i seguenti elementi:

il monitoraggio periodico a livello europeo del fenomeno dei senzatetto;

la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze sulle politiche e sui servizi per i senzatetto;

l'innovazione sociale nelle politiche e nei servizi per i senzatetto;

12.

esorta gli Stati membri a sviluppare alloggi sociali e a prezzi accessibili adeguati alle persone più vulnerabili, onde prevenire l'esclusione sociale e il problema dei senzatetto;

13.

invita gli Stati membri a non violare i trattati internazionali sui diritti umani e a rispettare integralmente ogni accordo sottoscritto, tra cui la Carta dei diritti fondamentali, il Patto internazionale delle Nazioni Unite per i diritti civili e politici e la riveduta Carta sociale del Consiglio d'Europa;

14.

chiede agli Stati membri di porre immediatamente fine alla criminalizzazione delle persone senza fissa dimora e a cambiare le pratiche discriminatorie utilizzate per impedire ai senzatetto di accedere ai servizi sociali e ai centri di accoglienza;

15.

invita gli Stati membri a utilizzare le risorse del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), nonché altri programmi come il Fondo sociale europeo (FES), per migliorare la situazione delle persone senza fissa dimora e creare un percorso per l'inclusione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro;

16.

invita gli Stati membri e la presidenza dell'UE a organizzare regolarmente una tavola rotonda europea dei ministri UE responsabili in materia di disagio abitativo, seguendo l'esempio della Presidenza irlandese dell'Unione nel marzo 2013; invita la Commissione a fornire un sostegno pratico e finanziario a tale riunione;

17.

invita gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione per rafforzare l'apprendimento reciproco e lo scambio delle migliori pratiche e per sviluppare un'impostazione strategica comune;

18.

invita gli Stati membri ad adottare un approccio olistico nell'elaborazione di strategie globali per i senzatetto incentrate sull'alloggio, che diano priorità all'alloggio e pongano un forte accento sulla prevenzione;

19.

ritiene che gli Stati membri e le rispettive autorità locali debbano, in collaborazione con le associazioni degli inquilini, attuare strategie di prevenzione efficaci per ridurre il numero degli sfratti;

20.

invita il Consiglio a valutare la possibilità di adottare una raccomandazione su una garanzia per assicurare che nell'UE nessuno sia costretto a dormire all'addiaccio a causa della mancanza di servizi (di emergenza);

21.

invita gli Stati membri a collaborare secondo le prassi nazionali con le organizzazioni assistenziali interessate per fornire consulenza e alloggi ai senzatetto;

22.

sottolinea l'urgente necessità di lottare contro ogni forma di discriminazione dei senzatetto e di emarginazione di intere comunità;

23.

sottolinea che l'applicazione del diritto all'alloggio è fondamentale per godere di una serie di altri diritti, compresi diversi diritti politici e sociali;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo, al comitato per la protezione sociale e al Consiglio d'Europa.


(1)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(2)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 19.

(3)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 101.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2013)0246.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/145


P7_TA(2014)0044

Situazione dei difensori dei diritti umani e degli attivisti dell'opposizione in Cambogia e Laos

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla situazione dei difensori dei diritti umani e degli attivisti dell'opposizione in Cambogia e Laos (2014/2515(RSP))

(2016/C 482/22)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cambogia e il Laos,

viste le dichiarazioni a livello locale dell'UE, del 4 gennaio 2014, sulle violenze concernenti le controversie in ambito lavorativo e, del 23 settembre 2013, sulla nuova legislatura in Cambogia,

vista la dichiarazione del portavoce del vicepresidente/alto rappresentante dell'UE Catherine Ashton, resa dopo le elezioni in Cambogia del 29 luglio 2013,

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, presentata il 5 agosto 2013,

vista la relazione del 2013 «Bittersweet harvest — A human rights impact assessment of the European Union’s Everything But Arms initiative in Cambodia» a cura di Equitable Cambodia e Inclusive Development International,

visto l'accordo di cooperazione del 1997 tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia,

vista la dichiarazione resa il 21 dicembre 2012 dal portavoce del vicepresidente/alto rappresentante dell'UE Catherine Ashton, sulla sparizione di Sombath Somphone in Laos,

vista la dichiarazione resa il 19 novembre 2013 dai partner europei per lo sviluppo in occasione della tavola rotonda organizzata dalla Repubblica democratica popolare del Laos,

visto l'accordo di cooperazione tra l'UE e la Repubblica democratica popolare del Laos, del 1o dicembre 1997,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani, del 2008,

viste la convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e la dichiarazione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1992 sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici del 1966,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

Cambogia

A.

considerando che il 3 gennaio 2014 durante le manifestazioni pacifiche dei lavoratori del settore tessile per chiedere un aumento salariale le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco contro i manifestanti con proiettili veri scatenando violenza, uccidendo cinque persone e ferendone più di 30; che il 4 gennaio 2014 le forze di sicurezza hanno sgomberato con la forza Freedom Park, dove erano riuniti gli attivisti di opposizione;

B.

considerando che 23 persone, tra cui anche alcuni difensori dei diritti, sono state arrestate nel corso di recenti eventi riferendo di essere state percosse e torturate;

C.

considerando che le tensioni, acuitesi con la presenza della polizia, hanno avuto come conseguenza il divieto di manifestare;

D.

considerando che il diritto alla libertà di assemblea pacifica è sancito dalla Costituzione cambogiana, dall'articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dall'articolo 21 del Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici;

E.

considerando che i leader del partito di salvataggio nazionale (CNRP), Sam Rainsy e Kem Sokha, sono stati convocati a comparire dinanzi alla Corte municipale di Phnom Penh il 14 gennaio 2014 per essere interrogati; che Sam Rainsy e Kem Sokha potrebbero essere condannati per incitamento al disordine civile;

F.

considerando che le autorità non hanno adottato tutte le misure necessarie per affrontare alcune delle principali carenze del processo elettorale, come il miglioramento dell'affidabilità della lista elettorale, garantire un accesso equo ai media e prevenire l'uso delle risorse statali, compresa l'attività di campagna elettorale dei dipendenti pubblici e dei militari;

G.

considerando che il 14 luglio 2013 il re ha concesso l'amnistia a Sam Rainsy, consentendogli di ritornare in Cambogia; che, tuttavia, il suo diritto di voto e di presentarsi alle elezioni non è stato ripristinato;

H.

considerando che nel settembre 2013, dopo l'annuncio dei risultati elettorali, il CNRP ha dato avvio a tre giorni di manifestazioni di massa non violente contro i risultati ufficiali delle elezioni dell'Assemblea nazionale; che in risposta alle proteste pacifiche il governo ha dispiegato un ingente numero di poliziotti e guardie armate;

I.

considerando che i difensori dei diritti umani hanno subito continue molestie sotto forma di arresti arbitrari o condanne per accuse false o esagerate per l'esercizio pacifico dei diritti umani; che per tali atti prevale un clima di impunità;

J.

considerando che la Cambogia si trova di fronte a sfide serie per quanto concerne la sua situazione in materia di diritti umani, in particolare in conseguenza di sistematici espropri dei terreni e della corruzione del governo, del partito di maggioranza e degli attori privati con il sostegno e la protezione del settore pubblico;

K.

considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia effettuerà una visita ufficiale nel paese dal 12 al 17 gennaio 2014;

L.

considerando che l'UE rappresenta il singolo donatore principale della Cambogia;

M.

considerando che molte società internazionali, incluse società europee, sono presumibilmente state coinvolte in violazioni del diritto fondiario, in particolare nel settore dello zucchero, e che nel novembre 2013 la Coca-Cola ha promesso «tolleranza zero» nei confronti delle espropriazioni di terre senza indennizzo;

Laos

N.

considerando che Sombath Somphone, un attivista in materia di diritti umani e ambiente, leader nell'ambito della società civile, copresidente del 9o Forum dei cittadini Asia-Europa, tenutosi a Vientiane nell'ottobre alla vigilia del 9o vertice ASEM, sarebbe stato vittima di una sparizione forzata a Vientiane il 15 dicembre 2012; considerando che dal giorno della scomparsa la famiglia di Sombath Somphone non sa dove egli si trovi, nonostante i ripetuti appelli alle autorità locali e le ricerche nella zona circostante;

O.

considerando che durante la visita della delegazione per le relazioni con i paesi del Sud-Est asiatico e dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) nel Laos, il 28 ottobre 2013, la questione della sparizione di Sombath Somphone è stata sollevata presso le autorità laotiane;

P.

considerando che più di un anno dopo la sua sparizione restano irrisolte le questioni cruciali connesse al suo caso, compreso il fatto se siano state svolte indagini o meno, e che le autorità laotiane hanno rifiutato l'assistenza dall'estero per quanto concerne le indagini sulla sparizione;

Q.

considerando che i partner europei del Laos considerano la sparizione ingiustificata di Sombath Somphone come un fatto molto grave, e reputano né sufficienti né convincenti le dichiarazioni del governo sul caso;

R.

considerando che il 15 dicembre 2013 62 ONG hanno chiesto l'avvio di nuove indagini sulla sua sparizione; che il 16 dicembre 2013 il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie ha esortato il governo del Laos a fare tutto il possibile per localizzare Sombath Somphone, accertare la sua sorte e individuare le sue tracce, nonché per assicurare i responsabili alla giustizia;

S.

considerando che vi sono vari altri casi di sparizioni forzate; che ad oggi resta ignota la sorte di altre nove persone, tra cui due donne, Kingkeo e Somchit, e sette uomini, Soubinh, Souane, Sinpasong, Khamsone, Nou, Somkhit e Sourigna, le quali sono state trattenute arbitrariamente dalle forze di sicurezza laotiane nel novembre 2009 in varie località del paese;

T.

considerando che negli ultimi anni il Laos è stato protagonista della più rapida crescita economica del Sud-Est asiatico e che l'attività della società civile è cruciale per garantire che i diritti umani non vengano estromessi nel rapido sviluppo del Laos;

Cambogia

1.

esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime; condanna l'uso sproporzionato ed eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza in Cambogia che ha comportato la perdita di vite umane e la presenza di feriti;

2.

invita le autorità cambogiane a dar prova di moderazione nei confronti dei manifestanti e ricorda che un eventuale uso della forza da parte degli agenti deve avvenire nel rispetto dei principi di legalità, necessità e proporzionalità;

3.

invita le autorità cambogiane a rilasciare immediatamente le 23 persone arrestate ingiustamente;

4.

esorta le autorità cambogiane a indagare a fondo e far sì che i responsabili dei morti e feriti tra i manifestanti pacifici rispondano delle loro azioni;

5.

esprime preoccupazione per la situazione in cui versano i difensori dei diritti e gli attivisti dell'opposizione in Cambogia; condanna tutte le accuse, le sentenze e le condanne di matrice politica nei confronti di contestatori politici, politici all'opposizione, difensori dei diritti umani e militanti per il diritto alla terra in Cambogia; sottolinea che le autorità sono tenute a garantire la tutela dei diritti delle persone e delle organizzazioni a difendere e promuovere i diritti umani, ivi compreso il diritto a criticare e a opporsi in modo pacifico alle politiche di governo mediante riunioni pubbliche di protesta e scioperi;

6.

invita il governo cambogiano a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché a revocare immediatamente il divieto di riunioni pubbliche;

7.

sollecita il governo cambogiano a riconoscere il legittimo ruolo svolto dall'opposizione politica nel contribuire al generale sviluppo economico e politico del paese; invita le autorità cambogiane a ritirare immediatamente i mandati di comparizione emessi nei confronti dei leader del partito CNRP, Sam Rainsy e Kem Sokha, e del leader sindacale, Rong Chhun, dell'Associazione indipendente degli insegnanti della Cambogia (CITA) e della Confederazione cambogiana dei sindacati (CCFU);

8.

constata con preoccupazione l'incessante controversia circa le presunte irregolarità nell'ambito del processo elettorale; invita i partiti politici a collaborare per individuare eventuali vizi emersi e a concordare misure volte a migliorare il processo elettorale, in particolare la riforma delle liste elettorali, l'accesso ai media e a un sistema equilibrato di informazione, la commissione elettorale nazionale, nonché riforme strutturali in settori che contribuiranno allo sviluppo a lungo termine della Cambogia, tra cui la riforma giudiziaria, la riforma dell'Assemblea nazionale e altri sforzi tesi a rafforzare la buona governance e la democrazia;

9.

invita il governo della Cambogia ad accettare l'esecuzione di un'indagine indipendente, con l'ausilio degli attori internazionali, sulle accuse di frode nelle votazioni e su altre irregolarità relative alle elezioni del luglio 2013;

10.

invita il governo e il parlamento cambogiani ad approvare e attuare leggi per assicurare che le funzioni del sistema giudiziario siano indipendenti dal controllo politico e dalla corruzione;

11.

invita il governo cambogiano a istituire un Istituto nazionale per i diritti umani, a cooperare pienamente nell'ambito delle procedure speciali delle Nazioni Unite e a consentire, in particolare, una visita da parte del relatore speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati e del relatore speciale per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione;

12.

esorta il governo cambogiano a porre fine a tutti gli sfratti coatti e a introdurre e applicare una moratoria sugli sfratti nel paese fintantoché siano posti in essere un quadro giuridico trasparente e responsabile e le politiche del caso al fine di garantire che gli sfratti avvengano unicamente nel rispetto delle norme internazionali; invita le imprese internazionali a non beneficiare direttamente di questi sfratti coatti senza che sia stato corrisposto un equo risarcimento;

13.

si compiace della visita, dal 12 al 17 gennaio 2014, del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, e chiede al governo cambogiano di conformarsi alle raccomandazioni formulate nelle relazioni del relatore;

14.

accoglie con favore iniziative quali l'iniziativa per la trasparenza delle industrie dell'abbigliamento (GITI), concepita come un approccio comune da parte di governi, settore imprenditoriale e società civile nei paesi produttori e consumatori e intesa a conseguire un accordo su norme del lavoro globali e soggette a un monitoraggio congiunto;

15.

invita le istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri e le società europee e multinazionali a sostenere tale iniziativa e iniziative simili ed a promuovere pratiche aziendali etiche e socialmente responsabili, anche garantendo norme del lavoro eque e salari sufficienti per vivere, riconoscendo il diritto di associazione e contrattazione collettiva ed assicurando condizioni di lavoro sicure e umane per tutti i lavoratori;

16.

invita la Commissione ad agire con urgenza alla luce dei risultati della recente valutazione di impatto in materia di diritti umani sul funzionamento dell'iniziativa «Tutto tranne le armi» (EBA) dell'UE in Cambogia ed a valutare l'inserimento, nei criteri per gli esportatori dei paesi meno sviluppati che desiderano beneficiare dei vantaggi dell'EBA, dell'obbligo di dimostrare di non aver sfrattato le persone dalle loro case e dai loro territori senza un indennizzo adeguato;

17.

invita il vicepresidente/alto rappresentante a monitorare attentamente la situazione in Cambogia;

Laos

18.

invita il governo del Laos a chiarire lo stato delle indagini in corso per rintracciare Sombath Somphone, ad affrontare le innumerevoli questioni in sospeso circa la scomparsa dello stesso, nonché a chiedere e accettare l'assistenza di periti giudiziari e di esperti stranieri in materia di applicazione della legge;

19.

ritiene che l'assenza di reazione da parte del governo del Laos aumenti il sospetto circa un possibile coinvolgimento delle autorità nel rapimento;

20.

ribadisce il suo invito al vicepresidente/alto rappresentante affinché monitori da vicino le indagini del governo laotiano sulla scomparsa di Sombath Somphone;

21.

invita gli Stati membri a sollevare continuamente il caso di Sombath Somphone presso il governo del Laos; sottolinea che le sparizioni forzate restano uno dei principali ostacoli all'adesione del Laos al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani;

22.

invita il governo del Laos a effettuare un'indagine approfondita, imparziale ed efficace per tutte le denunce di sparizioni forzate, e ad affrontare la repressione in corso dei diritti civili e politici, tra cui la libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica nel paese, al fine di garantire il rispetto e la tutela dei diritti di tutti i difensori dei diritti umani, degli attivisti, delle minoranze e dei membri della società civile come pure la tutela del diritto alla libertà di religione o di credo;

23.

invita il governo del Laos a ratificare senza ulteriore indugio la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, firmata nel 2008;

24.

invita le autorità laotiane a garantire la promozione di riforme che assicurino il rispetto dei diritti umani fondamentali e ricorda al paese i suoi obblighi internazionali in virtù dei trattati da esso ratificati in materia di diritti umani;

25.

esprime preoccupazione per gli espropri e gli sfratti coatti avvenuti senza un equo risarcimento e per la corruzione nel paese;

o

o o

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretariato dell'ASEAN, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al governo e all'Assemblea nazionale del Regno di Cambogia nonché al governo e al parlamento del Laos.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/149


P7_TA(2014)0045

Recenti elezioni in Bangladesh

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulle recenti elezioni in Bangladesh (2014/2516(RSP))

(2016/C 482/23)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Bangladesh, segnatamente del 21 novembre 2013 sul Bangladesh: diritti umani e prossime elezioni (1), del 23 maggio 2013 sulle condizioni di lavoro e le norme sanitarie e di sicurezza in seguito ai recenti incendi di fabbriche e al crollo di un edificio in Bangladesh (2), del 14 marzo 2013 sulla situazione in Bangladesh (3) e del 17 gennaio 2013 sulle vittime di recenti incendi in fabbriche tessili, in particolare in Bangladesh (4),

viste la dichiarazione dell'alto rappresentante Catherine Ashton a nome dell'Unione europea sulle elezioni legislative in Bangladesh del 9 gennaio 2014 e dell'alto rappresentante dell'UE Catherine Ashton sulla preparazione delle elezioni generali in Bangladesh del 30 novembre 2013,

vista la dichiarazione del portavoce dell'alto rappresentante dell'UE Catherine Ashton sulla missione di osservazione delle elezioni dell'UE in Bangladesh del 20 dicembre 2013,

vista il comunicato stampa dell'Alto commissario per i diritti dell'uomo Navi Pillay del 1o dicembre 2013«Political brinkmanship driving Bangladesh to the edge» (la politica del rischio calcolato spinge ai limiti il Bangladesh),

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 5 gennaio 2014 il Bangladesh ha realizzato elezioni generali indette da un governo provvisorio diretto dal precedente e attuale primo ministro Sheikh Hasina, che ha soppresso il sistema tradizionale del Bangladesh di governo di transizione neutrale con la 15a modifica della costituzione nel 2011;

B.

considerando che, secondo le informazioni raccolte, l'anno scorso in Bangladesh sono state registrate le maggiori violenze dopo l'indipendenza e in particolare la fase preelettorale e la fase elettorale sono state marcate da violenze generalizzate, con blocchi, scioperi e intimidazioni di elettori ad opera soprattutto dell'opposizione, con oltre 300 persone uccise dall'inizio del 2013, tra cui almeno 18 morti nel giorno delle elezioni e la paralisi della fragile economia del paese;

C.

considerando che le elezioni sono state boicottate dall'alleanza di opposizione diretta dal BNP (Bangladesh Nationalist Party), che ha puntato a un governo di transizione «apartitico» e hanno portato a una vittoria ampiamente incontestata della lega Awami al potere, con più di metà delle circoscrizioni senza competizione politica e una bassa partecipazione al voto; che, come riferisce la commissione elettorale, in oltre 300 seggi le operazioni di voto sono state sospese a causa della violenza;

D.

considerando che i due principali partiti del Bangladesh hanno una lunga tradizione di confronto e diffidenza irriducibili, con conseguente rischio che sia messo a repentaglio il notevole progresso sociale ed economico compiuto dal Bangladesh negli ultimi dieci anni;

E.

considerando che la missione dell'ONU diretta da Óscar Fernández-Taranco per facilitare un compromesso si è conclusa senza esito il 5 ottobre 2013 dopo una visita di cinque giorni;

F.

considerando che il Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon ha dichiarato di aver deplorato il fatto che le parti non abbiano conseguito un accordo prima delle elezioni e ha invitato tutte le parti a operare per un contesto pacifico, in cui «le persone possano godere di loro diritti di riunione e di espressione»;

G.

considerando che l'Unione europea intrattiene da tempo buone relazioni con il Bangladesh, anche attraverso l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo; che tuttavia essa non ha inviato una missione di osservazione delle elezioni per l'assenza di candidati dell'opposizione, per cui mancavano le premesse per elezioni rappresentative;

H.

considerando che la commissione elettorale del Bangladesh ha dichiarato che le elezioni sono state libere, corrette e credibili e che è entrato in carica il nuovo governo guidato dal primo ministro rieletto Sheikh Hasina; che nelle ultime elezioni l'affluenza alle urne è stata molto bassa, 40 % secondo le cifre del governo, 20 % secondo i diplomatici a Dacca e addirittura inferiore secondo gli esponenti dell'opposizione;

I.

considerando che alla dirigente dell'opposizione Khaleda Zia è stata limitata la libertà di movimento, che altri dirigenti di rilievo del BNP sono stati arrestati negli ultimi tempi e che secondo informazioni raccolte numerosi sostenitori del BNP sono entrati in clandestinità per timore di rappresaglie;

J.

considerando che l'opposizione del BNP prosegue la sua cooperazione con Jamaat-e-Islami e con il gruppo scissionista Hafezat-e-Islam, che sono considerati i principali istigatori alla violenza;

K.

considerando che il 12 dicembre 2013 Abdul Quader Molla, un dirigente di punta della Jamaat-e-Islami, è stato il primo a subire l'esecuzione capitale per crimini di guerra commessi durante la guerra d'indipendenza del Bangladesh e che l'operato del Tribunale penale internazionale (TPI) del Bangladesh è stato uno dei temi elettorali più contestati, dato che sono state condannate a morte sei delle sette persone ritenute colpevoli di crimini di guerra;

L.

considerando che prima e dopo le elezioni migliaia di cittadini appartenenti a gruppi minoritari più vulnerabili, specialmente indù, hanno subito violenti attacchi e sono stati espulsi dalle loro case, soprattutto per opera di militanti di Jammat e-Islami per motivi in parte legati ai processi del TPI dato che molti dei testimoni dell'accusa sono di etnia indù;

M.

considerando che almeno uno dei testimoni del TPI, Mustafa Howlader, è stato ucciso nella sua abitazione il 10 dicembre 2013;

1.

condanna energicamente le uccisioni e la violenza generalizzata dilagante nell'intero paese nella fase preparatoria e nel corso delle elezioni di gennaio 2014, specialmente gli attacchi contro le minoranze religiose e culturali e gli altri gruppi vulnerabili; esprime serie apprensioni in relazione alla paralisi della vita quotidiana in Bangladesh a causa degli scioperi e dei blocchi nonché dei contrasti tra i due campi politici;

2.

invita il governo del Bangladesh a porre fine immediata ai metodi repressivi utilizzati dalle forze di sicurezza, tra cui l'uso di armi da fuoco con munizioni da combattimento e le torture in detenzione, e a disporre la liberazione dei responsabili politici dell'opposizione sottoposti ad arresto arbitrario; esige che siano effettuate indagini rapide, indipendenti e trasparenti sui recenti casi di morti violente prima e dopo le elezioni e che siano consegnati alla magistratura i responsabili, anche quelli dei servizi di sicurezza;

3.

sottolinea la reputazione del Bangladesh in quanto società tollerante in uno Stato laico e sollecita le autorità del paese a predisporre maggiore protezione per le minoranze etniche e religiose esposte a rischio e ad assicurare una repressione effettiva di tutti gli istigatori alla violenza intracomunitaria;

4.

deplora vivamente la circostanza che il parlamento e i partiti politici del Bangladesh non siano riusciti a concordare un meccanismo inclusivo per le elezioni e invita il governo e l'opposizione a mettere i genuini interessi del Bangladesh al primo posto tra le priorità e a trovare un compromesso per offrire alla popolazione del paese l'opportunità di esprimere la propria scelta democratica in un modo rappresentativo; ritiene che occorra valutare tutte le opzioni, comprese elezioni anticipate, qualora tutti i partiti politici riconosciuti siano disposti a candidarsi e a offrire la scelta agli elettori;

5.

chiede all'UE di attivare tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere un simile processo e a dare pieno uso delle sue risorse, segnatamente lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e lo strumento di stabilità; invita la sua Direzione per il sostegno alla democrazia a considerare il Bangladesh una priorità per le attività per l'Ufficio per la promozione della democrazia parlamentare;

6.

ritiene che, nell'interesse del futuro del Bangladesh, i partiti appartenenti al campo democratico debbano sviluppare una cultura di rispetto reciproco; invita il BNP a prendere chiaramente le distanze da Jamaat-e-Islami e Hafezat-e-Islam;

7.

sottolinea che vanno messi al bando partiti inclini ad atti terroristici;

8.

prende atto del fatto che il TPI, nonostante le notevoli carenze, ha svolto un ruolo rilevante per quanto riguarda il risarcimento e il riscatto per le vittime e per i soggetti coinvolti nella guerra d'indipendenza del Bangladesh;

9.

esprime tuttavia preoccupazione per il crescente numero di detenuti nel braccio della morte in Bangladesh, oltre ai sei condannati dal TPI, e in particolare per la condanna a morte di 152 soldati per un ammutinamento violento nel 2009 e la recente esecuzione di Abdul Quader Molla; invita il governo e il parlamento ad abolire la pena di morte e a commutare tutte le condanne capitali; invita altresì le autorità a istituire quanto prima un meccanismo efficace per proteggere i testimoni nei processi del TPI;

10.

invita inoltre il governo a rivedere la legge sulla tecnologia dell'informazione e comunicazione e la legge contro il terrorismo, che sono state inasprite dall'ultimo governo e possono portare a incriminazioni arbitrarie dei cittadini;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo nonché al governo e al parlamento del Bangladesh.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0516.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0230.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0100.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2013)0027.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/152


P7_TA(2014)0046

Recenti tentativi di criminalizzare le persone LGBTI

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sui recenti tentativi di configurare come reato l'appartenenza alla categoria lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) (2014/2517(RSP))

(2016/C 482/24)

Il Parlamento europeo,

visti la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e la Costituzione dell'India,

vista la risoluzione A/HRC/17/19 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere,

vista la seconda revisione dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro (l'accordo di Cotonou) e le sue disposizioni in materia di diritti umani, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sanciscono l'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri a favore della difesa e della promozione dei diritti umani universali nonché della tutela dei singoli individui nell'ambito delle loro relazioni con il resto del mondo,

visti gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio il 24 giugno 2013,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 20 dicembre 2013, sull'adozione del disegno di legge contro l'omosessualità in Uganda,

vista la dichiarazione di Catherine Ashton, del 15 gennaio 2014, che esprime inquietudine per la promulgazione della legge riguardante il (divieto di) matrimonio tra persone dello stesso sesso in Nigeria,

viste la sua risoluzione del 5 luglio 2012 sulla violenza contro le lesbiche e sui diritti degli LGBT in Africa (1), la sua posizione del 13 giugno 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2), e la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012 e la politica dell'Unione europea in materia (3),

viste le sue precedenti risoluzioni del 17 dicembre 2009 sulla proposta di legge contro l'omosessualità in Uganda (4), del 16 dicembre 2010 sulla cosiddetta «legge Bahati» e la discriminazione nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) in Uganda (5) e del 17 febbraio 2011 sull'uccisione di David Kato in Uganda (6),

viste le sue precedenti risoluzioni del 15 marzo 2012 (7) e del 4 luglio 2013 (8) sulla situazione in Nigeria,

vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sullo stato di avanzamento dei negoziati dell'Accordo di libero scambio UE-India (9),

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali per dignità e diritti; che tutti gli Stati hanno l'obbligo di prevenire le violenze, l'incitamento all'odio e le stigmatizzazioni basate su caratteristiche individuali, inclusi l'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere;

B.

considerando che ben 78 paesi continuano a considerare gli atti consensuali tra adulti dello stesso sesso come reato e che 7 paesi prevedono la pena capitale per tali «reati» (Iran, Mauritania, alcune regioni della Nigeria, Arabia Saudita, alcune regioni della Somalia, Sudan e Yemen); che tali restrizioni giuridiche sono obsolete alla luce della generalizzazione dei diritti delle persone LGBTI negli ultimi decenni e che le evoluzioni positive registrate in numerosi paesi dovrebbero fungere da esempio per conseguire un miglioramento globale nelle questioni legate alle persone LGBTI;

C.

considerando che gli atti consensuali tra persone dello stesso sesso erano già puniti con 14 anni di reclusione in Uganda e con 7 anni di reclusione in Nigeria (o con la pena capitale nei 12 paesi in cui vige la Sharia) ed erano stati depenalizzati in India con una sentenza del 2009 emessa dall'Alta corte di Delhi;

D.

considerando che il 20 dicembre 2013 il parlamento ugandese ha approvato il disegno di legge contro l'omosessualità che punisce la difesa dei diritti delle persone LGBTI con la reclusione fino a 7 anni, la mancata denuncia delle persone LGBTI con la reclusione fino a 3 anni e i trasgressori «recidivi» o sieropositivi con l'ergastolo; che gli atti consensuali tra persone dello stesso sesso sono considerati reato a norma della sezione 145 del codice penale ugandese;

E.

considerando che il 17 dicembre 2013 il Senato nigeriano ha approvato il disegno di legge riguardante il (divieto di) matrimonio tra persone dello stesso sesso, che punisce le persone che hanno una relazione omosessuale con la reclusione fino a 14 anni e i testimoni di matrimoni tra persone dello stesso sesso o coloro che gestiscono bar, organizzazioni o riunioni per le persone LGBTI con la reclusione fino a 10 anni; che tale legge è stata promulgata dal presidente Goodluck Jonathan nel gennaio 2014;

F.

considerando che l'11 dicembre 2013 la Corte suprema Indiana ha rovesciato una sentenza con cui, nel 2009, l'Alta corte di Delhi aveva dichiarato contraria al principio di uguaglianza sancito dalla costituzione indiana la sezione 377 del codice penale dell'India, una legge di epoca coloniale che metteva al bando l'omosessualità, riconfigurando pertanto l'omosessualità come reato punibile anche con l'ergastolo;

G.

considerando che, nel giugno 2013, la Duma di Stato russa ha approvato una legge che vieta la cosiddetta «propaganda omossessuale», imponendo gravi limitazioni alla libertà di espressione e di riunione delle organizzazioni LGBTI, e che tale legge è stata promulgata dal presidente Vladimir Putin;

H.

considerando che i media e l'opinione pubblica nonché i leader politici e religiosi dei citati paesi sempre più spesso tentano di intimidire le persone LGBTI, limitarne i diritti e legittimare la violenza nei loro confronti;

I.

considerando che numerosi capi di Stato e di governo, leader delle Nazioni Unite nonché rappresentanti di governi e parlamenti, al pari dell'Unione europea (attraverso il Consiglio, il Parlamento, la Commissione e l'alto rappresentante) e di diverse personalità a livello mondiale, hanno condannato duramente le leggi volte a configurare come reato l'appartenenza alla categoria LGBTI;

1.

condanna in maniera decisa le citate gravi minacce ai diritti universali alla vita, alla libertà da torture e trattamenti crudeli, inumani e degradanti, alla privacy, alla libertà di espressione e di riunione, nonché qualunque discriminazione e restrizione giuridica nei confronti delle persone LGBTI e di chiunque difenda i loro diritti umani; sottolinea che l'uguaglianza delle persone LGBTI rientra innegabilmente tra i diritti umani fondamentali;

2.

condanna fermamente l'adozione di leggi sempre più repressive nei confronti delle persone LGBTI; ribadisce che l'orientamento sessuale e l'identità di genere rientrano nella sfera privata dei singoli, come riconosciuto dal diritto internazionale e dalle costituzioni nazionali; invita i 78 paesi di cui sopra a depenalizzare gli atti consensuali tra adulti dello stesso sesso;

3.

invita il presidente ugandese ad astenersi dal promulgare la legge contro l'omosessualità e ad abrogare la sezione 145 del Codice penale dell'Uganda; ricorda al governo ugandese gli obblighi a esso incombenti in virtù del diritto internazionale e dell'accordo di Cotonou, che invita al rispetto dei diritti umani universali;

4.

condanna in maniera decisa l'adozione e la promulgazione della legge sul (divieto di) matrimonio omosessuale in Nigeria; invita il presidente della Nigeria ad abrogare tale legge nonché le sezioni 214 e 217 del Codice penale nigeriano;

5.

sottolinea che gli atti consensuali tra adulti dello stesso sesso sono ammessi in Burkina Faso, Benin, Ciad, Repubblica centrafricana, Congo, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Gabon, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio, Madagascar, Mali, Niger, Ruanda e Sud Africa, e che le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale sono vietate per legge nella costituzione di quest'ultimo paese, a dimostrazione dell'eterogeneità degli approcci alla materia all'interno del continente africano;

6.

chiede alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e agli Stati membri di opporsi in maniera quanto più possibile decisa alle tre leggi in questione e di chiarire che le stesse avranno significative implicazioni per le relazioni bilaterali tra i paesi interessati, l'Unione europea e i suoi Stati membri;

7.

accoglie favorevolmente l'iniziativa del governo indiano di chiedere alla Corte suprema di rivedere la sentenza che ha emesso in quanto violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza; chiede al parlamento indiano di abolire la sezione 377 del Codice penale dell'India in caso di mancata revisione della citata sentenza da parte della Corte suprema;

8.

esprime profonda preoccupazione per le conseguenze negative della legge che vieta la propaganda delle «relazioni sessuali non convenzionali» in Russia e che sta portando a un aumento del livello di discriminazione e violenza nei confronti delle persone LGBTI; invita le autorità russe ad abrogare la legge e chiede alla comunità internazionale di continuare a seguire attentamente la questione;

9.

ricorda che le leggi volte a configurare come reato gli atti consensuali tra adulti dello stesso sesso e la difesa dei diritti umani delle persone LGBTI rappresentano un ostacolo rilevante nella lotta all'HIV/AIDS e, oltre a incrementare sistematicamente il contagio di HIV e malattie sessualmente trasmissibili (dal momento che i gruppi a rischio temono le interazioni con il personale medico), contribuiscono a un clima di omofobia e discriminazione portate all'estremo; osserva che le leggi in questione renderanno tra l'altro ancora più difficile la prevenzione dell'HIV/AIDS in paesi già caratterizzati da elevati tassi di prevalenza;

10.

sottolinea che, in un contesto in cui gli atti consensuali tra adulti dello stesso sesso continuano a essere considerati reato, risulterà ancora più difficile conseguire sia gli Obiettivi di sviluppo del millennio, soprattutto per quanto concerne l'uguaglianza di genere e la lotta alle malattie, sia qualunque tipo di progresso in relazione al quadro per lo sviluppo post-2015;

11.

invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a sfruttare tutti i canali esistenti, ivi inclusi i forum bilaterali e multilaterali nonché i negoziati in corso per un Accordo di libero scambio con l'India, per esprimere in termini quanto più possibile decisi la loro opposizione alla perseguibilità penale dell'appartenenza alla categoria LGBTI;

12.

chiede alla Commissione, al SEAE e agli Stati membri di prestare tutta l'assistenza possibile alle ONG e ai difensori dei diritti umani avvalendosi degli orientamenti del Consiglio per le persone LGBTI, dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani nonché di altri programmi;

13.

invita la Commissione e il Consiglio a inserire un esplicito riferimento alla non discriminazione fondata sull'orientamento sessuale nell'ambito della prossima revisione dell'accordo di Cotonou, così come richiesto in più occasioni dal Parlamento;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, agli Stati membri, ai governi e ai parlamenti nazionali di Uganda, Nigeria, India e Russia, nonché ai presidenti di Uganda, Nigeria e Russia.


(1)  GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 88.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0273.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0575.

(4)  GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 25.

(5)  GU C 169 E del 15.06.2012, pag. 134.

(6)  GU C 188 E del 28.06.2012, pag. 62.

(7)  GU C 251 E del 31.08.2013, pag. 97.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2013)0335.

(9)  GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 13.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 14 gennaio 2014

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/155


P7_TA(2014)0001

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Lara Comi

Decisione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Lara Comi (2013/2190(IMM))

(2016/C 482/25)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata il 30 luglio 2013 da Lara Comi in difesa della sua immunità nel quadro del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Ferrara e comunicata in Aula il 9 settembre 2013,

avendo ascoltato Lara Comi il 5 novembre 2013, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011 (1),

visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0469/2013),

A.

considerando che Lara Comi, membro del Parlamento europeo, ha richiesto la difesa della propria immunità parlamentare in relazione ad un procedimento avviato dalla Procura della Repubblica di Ferrara in seguito ad una querela per il reato di diffamazione aggravata, previsto dall'articolo 595, commi 2 e 3, del codice penale italiano e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le parole che avrebbe proferito durante un dibattito politico nel corso di una trasmissione televisiva;

B.

considerando che l'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, espressamente richiamato da Lara Comi nella sua richiesta di difesa, dispone che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

C.

considerando che l'articolo 6 del suo regolamento dispone che nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni;

D.

considerando che il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la direzione che vuole dare a una decisione a seguito di una richiesta di difesa di immunità parlamentare da parte di uno dei suoi membri (2);

E.

considerando che la Corte di giustizia ha riconosciuto che una dichiarazione espressa da un deputato fuori dal Parlamento europeo può costituire un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo, dando rilevanza non al luogo in cui la dichiarazione è stata effettuata, ma alla natura e al contenuto della stessa (3);

F.

considerando che Lara Comi è stata invitata alla trasmissione televisiva in questione in veste di membro del Parlamento europeo e non come esponente nazionale di un partito, peraltro già rappresentato da un'altra ospite, conformemente alle disposizioni nazionali che mirano ad assicurare un'equilibrata presenza di esponenti politici nei dibattiti televisivi che si tengono in periodi di campagna elettorale, come appunto nel caso di specie;

G.

riconoscendo che nelle democrazie moderne il dibattito politico non si svolge solo nel Parlamento, bensì anche attraverso mezzi di comunicazione che variano dalle dichiarazioni alla stampa a internet,

H.

considerando che nella trasmissione televisiva in questione Lara Comi è intervenuta come membro del Parlamento europeo per discutere delle problematiche politiche, anche relative al tema degli appalti pubblici e della criminalità organizzata, di cui la stessa si è sempre occupata in ambito europeo;

I.

considerando che, il giorno successivo, l'on. Comi ha inviato le proprie scuse al querelante, ribadite in seguito in un'altra trasmissione televisiva nazionale;

1.

decide di difendere i privilegi e le immunità di Lara Comi;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana e a Lara Comi.


(1)  Sentenza del 12 maggio 1964 nella causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 387); sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391); sentenza del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); sentenza del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135); sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-7565).

(2)  Causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento, par. 101.

(3)  Patriciello, sentenza citata, par. 30.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/157


P7_TA(2014)0003

Modalità di votazione e contenuto delle relazioni nel quadro della procedura di approvazione

Decisione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo concernente la procedura di approvazione (2012/2124(REG))

(2016/C 482/26)

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione in data 9 dicembre 2011,

visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0412/2013),

1.

decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2.

decide che tale modifica entri in vigore il primo giorno della prossima tornata e si applichi alle procedure di approvazione per le quali la commissione competente non abbia ancora approvato una raccomandazione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 50 — interpretazione — comma 2

Testo in vigore

Emendamento

Ai fini dell'esame di un accordo internazionale a norma dell'articolo 90, la procedura con le commissioni associate a norma del presente articolo non si applica alla procedura di approvazione di cui all' articolo 81.

La procedura con le commissioni associate di cui al presente articolo non si applica alla raccomandazione che la commissione competente deve approvare a norma dell 'articolo 81.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 81 — paragrafo 1 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

Qualora sia stato invitato a fornire la sua approvazione di un atto proposto, il Parlamento delibera sulla base di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere tale atto.

Qualora sia stato invitato a dare la sua approvazione a un atto proposto, nel deliberare il Parlamento tiene conto di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere tale atto. La raccomandazione contiene visti, ma non considerando. Essa può comprendere una breve motivazione, che è redatta sotto la responsabilità del relatore e che non è posta in votazione. L'articolo 52, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis. Gli emendamenti presentati in commissione sono ricevibili solo se sono intesi a ribaltare la raccomandazione quale proposta dal relatore.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 81 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

La commissione competente può presentare una proposta di risoluzione non legislativa. In conformità dell'articolo 188, paragrafo 3, in combinato disposto con gli articoli 49, 50 o 51, altre commissioni possono essere coinvolte nell'elaborazione della risoluzione.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 81 — paragrafo 1 — comma 2

Testo in vigore

Emendamento

Il Parlamento si pronuncia con una sola votazione sull'atto per il quale il trattato sull'Unione europea o il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiedono la sua approvazione. Non può essere presentato alcun emendamento. La maggioranza richiesta per l'approvazione è quella indicata all'articolo del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che costituisce la base giuridica dell'atto proposto.

Il Parlamento decide sull'atto per il quale il trattato sull'Unione europea o il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiedono la sua approvazione con una sola votazione sull'approvazione, indipendentemente dal fatto che la raccomandazione della commissione competente sia di approvare o di respingere l'atto . Non può essere presentato alcun emendamento. La maggioranza richiesta per l'approvazione è quella indicata all'articolo del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che costituisce la base giuridica dell'atto proposto o, qualora non vi sia indicata alcuna maggioranza, la maggioranza dei voti espressi . Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta, l'atto proposto è da considerarsi respinto.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 81 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.   Per i trattati di adesione e gli accordi internazionali e la constatazione di una violazione grave e persistente dei principi comuni da parte di uno Stato membro si applicano rispettivamente gli articoli 74 quater, 74 sexies e 90 . Per le cooperazioni rafforzate negli ambiti disciplinati dalla procedura legislativa ordinaria si applica l'articolo 74 octies).

2.    Inoltre, per gli accordi internazionali , i trattati di adesione, la constatazione di una violazione grave e persistente dei principi fondamentali da parte di uno Stato membro , la determinazione della composizione del Parlamento, l'instaurazione della cooperazione rafforzata fra Stati membri o l'adozione del quadro finanziario pluriennale si applicano rispettivamente gli articoli 90 , 74 quater, 74 sexies , 74 septies, 74 octies e 75 .

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 81 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3.   Qualora per una proposta di atto legislativo o un progetto di accordo internazionale sia richiesta l'approvazione del Parlamento, la commissione competente può decidere, al fine di favorire il buon esito della procedura, di presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l'attuazione dell'atto proposto.

3.   Qualora per una proposta di atto legislativo o un progetto di accordo internazionale sia richiesta l'approvazione del Parlamento, la commissione competente può presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l'attuazione dell'atto legislativo proposto o del progetto di accordo internazionale .

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 81 — paragrafo 3 bis — comma 1 (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis.     La commissione competente esamina la richiesta di approvazione senza indebiti ritardi. Se la commissione competente decide di non formulare una raccomandazione o se non ha adottato una raccomandazione entro sei mesi dal deferimento della richiesta di approvazione, la Conferenza dei presidenti può iscrivere la questione all'ordine del giorno della tornata successiva affinché sia esaminata, ovvero può decidere, in casi debitamente motivati, di prorogare il termine di sei mesi.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 81 — paragrafo 3 bis — comma 2 (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Qualora l'approvazione del Parlamento sia richiesta in relazione ad un accordo internazionale, il Parlamento può decidere, sulla base di una raccomandazione della commissione competente, di sospendere la procedura di approvazione per non più di un anno.


Mercoledì 15 gennaio 2014

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/160


P7_TA(2014)0018

Attribuzioni e competenze delle commissioni permanenti

Decisione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulle attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti (2013/2996(RSO))

(2016/C 482/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

visto l'articolo 183 del suo regolamento,

1.

decide di sostituire l'allegato VII del suo regolamento con il seguente testo:

«ALLEGATO VII — Attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti

I.   Commissione per gli affari esteri

Commissione competente per la promozione, l'attuazione e il controllo della politica estera dell'Unione per quanto riguarda:

1.

la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); in tale contesto la commissione è assistita da una sottocommissione per la sicurezza e la difesa;

2.

le relazioni con le altre istituzioni e organi dell'Unione, con l'ONU e con le altre organizzazioni internazionali e assemblee interparlamentari per le questioni che rientrano nelle sue competenze;

3.

la supervisione del Servizio europeo per l'azione esterna;

4.

il rafforzamento delle relazioni politiche con i paesi terzi attraverso programmi di cooperazione e di assistenza globali o attraverso accordi internazionali quali gli accordi di associazione e di partenariato;

5.

l'apertura, il monitoraggio e la conclusione dei negoziati relativi all'adesione di Stati europei all'Unione;

6.

l'intera legislazione, programmazione e supervisione delle azioni svolte nel quadro dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo, dello Strumento europeo di vicinato, dello Strumento di assistenza di preadesione, dello Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e dello Strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, nonché le politiche a loro sostegno;

7.

la supervisione e il seguito, tra l'altro, della politica europea di vicinato (PEV), in particolare per quanto riguarda le relazioni annuali sui progressi compiuti nell'ambito della PEV;

8.

le questioni concernenti la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo, compresi i diritti delle minoranze, nei paesi terzi e i principi del diritto internazionale; in questo contesto la commissione è assistita da una sottocommissione per i diritti dell'uomo che dovrebbe garantire la coerenza tra tutte le politiche esterne dell'Unione e la sua politica in materia di diritti umani; fatte salve le disposizioni pertinenti, alle riunioni della sottocommissione sono invitati membri di altre commissioni ed organi dotati di competenze in questo settore.

9.

la partecipazione del Parlamento alle missioni di osservazione elettorale, ove opportuno in cooperazione con altre commissioni e delegazioni interessate.

La commissione assicura il controllo politico e il coordinamento dei lavori delle commissioni parlamentari miste e delle commissioni parlamentari di cooperazione nonché delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni ad hoc che rientrano nelle sue attribuzioni.

II.   Commissione per lo sviluppo

Commissione competente per:

1.

la promozione, l'attuazione e il controllo della politica di sviluppo e cooperazione dell'Unione, in particolare:

a)

il dialogo politico con i paesi in via di sviluppo, a livello bilaterale e nel quadro delle organizzazioni internazionali e sedi interparlamentari interessate,

b)

l'aiuto ai paesi in via di sviluppo e gli accordi di cooperazione con tali paesi, segnatamente il controllo dei finanziamenti per gli aiuti erogati e la valutazione dei risultati, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà,

c)

il monitoraggio delle relazioni tra le politiche degli Stati membri e le politiche attuate a livello di Unione,

d)

la promozione dei valori democratici, del buon governo e dei diritti dell'uomo nei paesi in via di sviluppo,

e)

l'attuazione, il monitoraggio e il miglioramento della coerenza delle politiche con riguardo alla politica di sviluppo;

2.

l'intera legislazione, programmazione e supervisione delle azioni svolte nel quadro dello Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI), del Fondo europeo di sviluppo (FES) — in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali — e dello Strumento per l'aiuto umanitario, nonché tutte le questioni relative agli aiuti umanitari nei paesi in via di sviluppo e alla politica a loro sostegno;

3.

le questioni relative all'accordo di partenariato ACP-UE e le relazioni con gli organi competenti;

4.

le questioni riguardanti i paesi e territori d'oltremare (PTOM);

5.

la partecipazione del Parlamento a missioni di osservazione elettorale, ove opportuno in cooperazione con altre commissioni e delegazioni interessate.

La commissione assicura il coordinamento dei lavori delle delegazioni interparlamentari e delle delegazioni ad hoc che rientrano nelle sue attribuzioni.

III.   Commissione per il commercio internazionale

Commissione competente per le questioni relative alla definizione, all'attuazione e al controllo della politica commerciale comune dell'Unione e alle sue relazioni economiche esterne, in particolare:

1.

le relazioni finanziarie, economiche e commerciali con paesi terzi e organizzazioni regionali;

2.

la tariffa esterna comune e la facilitazione degli scambi commerciali come pure gli aspetti esterni delle disposizioni doganali e della gestione delle dogane;

3.

l'avvio, la supervisione, la conclusione e il seguito degli accordi commerciali bilaterali, multilaterali e plurilaterali che disciplinano le relazioni economiche, commerciali e in materia di investimenti con i paesi terzi e le organizzazioni regionali;

4.

le misure di armonizzazione o normalizzazione tecnica nei settori coperti da strumenti di diritto internazionale;

5.

le relazioni con le organizzazioni internazionali interessate e con le sedi internazionali sulle questioni commerciali nonché con le organizzazioni che promuovono l'integrazione economica e commerciale regionale al di fuori dell'Unione;

6.

le relazioni con l'Organizzazione mondiale per il commercio, compresa la sua dimensione parlamentare.

La commissione assicura il collegamento con le delegazioni interparlamentari e delegazioni ad hoc interessate per gli aspetti economici e commerciali delle relazioni con i paesi terzi.

IV.   Commissione per i bilanci

Commissione competente per:

1.

il quadro finanziario pluriennale delle entrate e delle spese dell'Unione e il sistema delle risorse proprie dell'Unione;

2.

le prerogative di bilancio del Parlamento, vale a dire il bilancio dell'Unione nonché la negoziazione e l'applicazione degli accordi interistituzionali in materia;

3.

lo stato di previsione del Parlamento, in conformità della procedura definita nel regolamento;

4.

il bilancio degli organismi decentrati;

5.

le attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti che non sono parte della governance economica europea;

6.

l'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo, fatte salve le attribuzioni della commissione competente per l'accordo di partenariato ACP-UE;

7.

le incidenze finanziarie e la compatibilità con il quadro finanziario pluriennale di tutti gli atti dell'Unione, fatte salve le attribuzioni delle commissioni interessate;

8.

il monitoraggio e la valutazione dell'esecuzione del bilancio in corso, nonostante l'articolo 78, paragrafo 1 del regolamento, gli storni di stanziamenti, le procedure relative agli organigrammi, gli stanziamenti amministrativi e i pareri su progetti in materia di immobili aventi incidenze finanziarie significative;

9.

il regolamento finanziario, escluse le questioni concernenti l'esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.

V.   Commissione per il controllo dei bilanci

Commissione competente per:

1.

il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'Unione e del Fondo europeo di sviluppo nonché le decisioni di discarico che devono essere adottate dal Parlamento, compresa la procedura interna di discarico e tutte le altre misure di accompagnamento o di applicazione di tali decisioni;

2.

la chiusura, il rendimento e la verifica dei conti e dei bilanci finanziari dell'Unione, delle sue istituzioni e di ogni organismo da essa finanziato, ivi compresa la determinazione degli stanziamenti da riportare e dei saldi;

3.

il controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti;

4.

la valutazione del rapporto costo-efficacia delle varie forme di finanziamento dell'Unione in sede di attuazione delle politiche dell'Unione europea, con la partecipazione, su richiesta della commissione per il controllo dei bilanci, delle commissioni specializzate e agendo, sempre su richiesta della commissione per il controllo dei bilanci, in cooperazione con le commissioni specializzate per l'esame delle relazioni speciali della Corte dei Conti;

5.

le relazioni con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'esame delle frodi e delle irregolarità commesse in sede di esecuzione del bilancio dell'Unione, le misure volte a prevenire e perseguire tali casi, la tutela rigorosa degli interessi finanziari dell'Unione e le pertinenti azioni del Procuratore europeo in tale ambito;

6.

le relazioni con la Corte dei conti, la nomina dei suoi membri e l'esame delle sue relazioni;

7.

il regolamento finanziario per quanto riguarda l'esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.

VI.   Commissione per i problemi economici e monetari

Commissione competente per:

1.

le politiche economiche e monetarie dell'Unione, il funzionamento dell'Unione economica e monetaria e il sistema monetario e finanziario europeo (comprese le relazioni con le istituzioni o organizzazioni interessate);

2.

la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti (pagamenti transfrontalieri, spazio unico dei pagamenti, bilancia dei pagamenti, movimenti di capitali e politica di assunzione e di erogazione di prestiti, controllo dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi, misure volte ad incoraggiare l'esportazione di capitali dell'Unione);

3.

il sistema monetario e finanziario internazionale (comprese le relazioni con le istituzioni e le organizzazioni finanziarie e monetarie);

4.

le norme sulla concorrenza e gli aiuti di Stato o pubblici;

5.

le disposizioni fiscali;

6.

la regolamentazione e la vigilanza in materia di servizi, istituzioni e mercati finanziari, compresi la rendicontazione finanziaria, la revisione dei conti, le norme contabili, il governo societario e le altre questioni di diritto delle società riguardanti specificamente i servizi finanziari;

7.

le attività finanziarie pertinenti della Banca europea per gli investimenti come parte della governance economica europea nell'eurozona.

VII.   Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Commissione competente per:

1.

la politica dell'occupazione e tutti gli aspetti della politica sociale, comprese le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale, l'inclusione sociale e la protezione sociale;

2.

i diritti dei lavoratori;

3.

le misure per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

4.

il Fondo sociale europeo;

5.

la politica di formazione professionale, comprese le qualifiche professionali;

6.

la libera circolazione dei lavoratori e dei pensionati;

7.

il dialogo sociale;

8.

tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro e nel mercato del lavoro, eccetto quelle fondate sul sesso;

9.

le relazioni con:

il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop),

la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,

la Fondazione europea per la formazione,

l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro,

nonché le relazioni con altri organismi dell'Unione ed organizzazioni internazionali interessati.

VIII.   Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Commissione competente per:

1.

la politica dell'ambiente e le misure per la sua tutela concernenti, in particolare:

a)

il cambiamento climatico,

b)

l'inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque, la gestione e il riciclaggio dei rifiuti, le sostanze e i preparati pericolosi, i livelli di rumore e la tutela della biodiversità,

c)

lo sviluppo sostenibile,

d)

le misure e gli accordi internazionali e regionali per la protezione dell'ambiente,

e)

la riparazione del danno ambientale,

f)

la protezione civile,

g)

l'Agenzia europea dell'ambiente,

h)

l'Agenzia europea per le sostanze chimiche;

2.

la sanità pubblica, in particolare:

a)

i programmi e le azioni specifiche nel settore della sanità pubblica,

b)

i prodotti farmaceutici e cosmetici,

c)

gli aspetti sanitari del bioterrorismo,

d)

l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

3.

le questioni riguardanti la sicurezza alimentare, in particolare:

a)

l'etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari,

b)

la legislazione veterinaria concernente la protezione contro i rischi per la salute umana; i controlli sanitari dei prodotti alimentari e dei sistemi di produzione alimentare,

c)

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Ufficio alimentare e veterinario europeo.

IX.   Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Commissione competente per:

1.

la politica industriale dell'Unione e le misure correlate, e l'applicazione delle nuove tecnologie, comprese le misure relative alle piccole e medie imprese;

2.

la politica dell'Unione europea nel campo della ricerca e dell'innovazione, compresi la scienza e la tecnologia come pure la diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;

3.

la politica spaziale europea;

4.

le attività del Centro comune di ricerca, il Consiglio europeo della ricerca, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia e l'Istituto dei materiali e delle misure di riferimento, nonché JET, ITER e gli altri progetti nello stesso settore;

5.

le misure dell'Unione riguardanti la politica energetica in generale e nel quadro della creazione e del funzionamento del mercato interno dell'energia, in particolare le misure concernenti:

a)

la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,

b)

la promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico nonché lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,

c)

la promozione dell'interconnessione delle reti energetiche e dell'efficienza energetica compresi la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dell'energia;

6.

il trattato Euratom e l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom; la sicurezza nucleare, lo smantellamento degli impianti e lo smaltimento dei residui nel settore nucleare;

7.

la società dell'informazione, la tecnologia dell'informazione e le reti e i servizi di comunicazione, compresi le tecnologie e gli aspetti relativi alla sicurezza e la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture delle telecomunicazioni come pure le attività dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

X.   Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Commissione competente per:

1.

il coordinamento a livello dell'Unione delle legislazioni nazionali nel settore del mercato interno e per l'Unione doganale, in particolare:

a)

la libera circolazione delle merci, compresa l'armonizzazione delle norme tecniche,

b)

la libertà di stabilimento,

c)

la libera prestazione dei servizi, salvo che nel settore finanziario e in quello postale;

2.

il funzionamento del mercato unico, incluse le misure volte all'individuazione e all'eliminazione di potenziali ostacoli alla realizzazione del mercato unico, incluso il mercato unico digitale;

3.

la promozione e la tutela degli interessi economici dei consumatori, eccettuate le questioni concernenti la sanità pubblica e la sicurezza alimentare;

4.

la politica e la legislazione concernenti l'applicazione delle regole del mercato unico e i diritti dei consumatori.

XI.   Commissione per i trasporti e il turismo

Commissione competente per:

1.

lo sviluppo di una politica comune per i trasporti ferroviari, su strada, per vie navigabili, marittimi ed aerei, in particolare:

a)

le norme comuni applicabili ai trasporti all'interno dell'Unione europea,

b)

la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti,

c)

la fornitura di servizi di trasporto e le relazioni con i paesi terzi nel settore dei trasporti,

d)

la sicurezza dei trasporti,

e)

le relazioni con le organizzazioni internazionali dei trasporti,

f)

l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia ferroviaria europea, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e l'impresa comune SESAR;

2.

i servizi postali;

3.

il turismo.

XII.   Commissione per lo sviluppo regionale

Commissione competente per:

1.

il funzionamento e lo sviluppo della politica regionale e di coesione dell'Unione secondo quanto previsto dai trattati;

2.

il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e gli altri strumenti di politica regionale dell'Unione europea;

3.

la valutazione dell'incidenza delle altre politiche dell'Unione sulla coesione economica e sociale;

4.

il coordinamento degli strumenti strutturali dell'Unione europea;

5.

la dimensione urbana della politica di coesione;

6.

le regioni ultraperiferiche e le regioni insulari nonché la cooperazione transfrontaliera e interregionale;

7.

le relazioni con il Comitato delle regioni, con le organizzazioni di cooperazione interregionale e con le autorità locali e regionali.

XIII.   Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Commissione competente per:

1.

il funzionamento e lo sviluppo della politica agricola comune;

2.

lo sviluppo rurale, comprese le attività dei pertinenti strumenti finanziari;

3.

la legislazione in materia di:

a)

questioni veterinarie e fitosanitarie e alimenti per gli animali, purché le misure in questione non siano destinate alla protezione contro i rischi per la salute umana,

b)

allevamento e benessere degli animali;

4.

il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli;

5.

l'approvvigionamento di materie prime agricole;

6.

l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

7.

la silvicoltura e l'agrosilvicoltura.

XIV.   Commissione per la pesca

Commissione competente per:

1.

il funzionamento e lo sviluppo della politica comune della pesca e la sua gestione;

2.

la conservazione delle risorse della pesca, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse nonché la ricerca marina e la ricerca applicata nel settore della pesca;

3.

l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione di tali prodotti;

4.

la politica strutturale nei settori della pesca e dell'acquacoltura, compresi gli strumenti finanziari e i fondi di orientamento della pesca a sostegno di tali settori;

5.

la politica marittima integrata per quanto riguarda le attività di pesca;

6.

gli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile, le organizzazioni regionali per la pesca e il rispetto degli obblighi internazionali nel settore della pesca.

XV.   Commissione per la cultura e l'istruzione

Commissione competente per:

1.

gli aspetti culturali dell'Unione europea ed in particolare:

a)

il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura,

b)

la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica,

c)

la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, gli scambi culturali e la creazione artistica;

2.

la politica dell'Unione europea nel campo dell'istruzione, compresi il settore dell'istruzione superiore europea, la promozione del sistema delle scuole europee e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

3.

la politica dell'audiovisivo e gli aspetti culturali ed educativi della società dell'informazione;

4.

la politica della gioventù;

5.

lo sviluppo di una politica dello sport e delle attività ricreative;

6.

la politica dell'informazione e dei media;

7.

la cooperazione con i paesi terzi nei settori della cultura e dell'istruzione e le relazioni con le organizzazioni e istituzioni internazionali interessate.

XVI.   Commissione giuridica

Commissione competente per:

1.

l'interpretazione, l'applicazione e il controllo del diritto dell'Unione e la conformità degli atti dell'Unione al diritto primario, in particolare la scelta delle basi giuridiche e il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

2.

l'interpretazione e l'applicazione del diritto internazionale, se e nella misura in cui esso interessa l'Unione;

3.

il miglioramento del processo legislativo e la semplificazione del diritto dell'Unione;

4.

la tutela giurisdizionale dei diritti e delle prerogative del Parlamento, compresa la sua partecipazione a ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

5.

gli atti dell'Unione che interessano l'ordinamento giuridico degli Stati membri, in particolare nei seguenti settori:

a)

diritto civile e commerciale,

b)

diritto delle società,

c)

diritto della proprietà intellettuale,

d)

diritto processuale;

6.

le misure relative alla cooperazione giudiziaria e amministrativa in materia civile;

7.

la responsabilità ambientale e le sanzioni applicabili ai reati contro l'ambiente;

8.

le questioni etiche connesse con le nuove tecnologie, applicando la procedura con le commissioni associate;

9.

lo statuto dei deputati e lo statuto del personale dell'Unione europea;

10.

i privilegi e le immunità nonché la verifica dei poteri dei deputati;

11.

l'organizzazione e lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea;

12.

l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

XVII.   Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Commissione competente per:

1.

la protezione, nel territorio dell'Unione, dei diritti dei cittadini, dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali, compresa la protezione delle minoranze, enunciati nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

2.

le misure necessarie per combattere tutte le forme di discriminazione diverse da quelle fondate sul sesso e da quelle che si verificano sul luogo di lavoro e nel mercato del lavoro;

3.

la legislazione relativa alla trasparenza e alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

4.

l'instaurazione e lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in particolare:

a)

le misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, l'asilo e le migrazioni,

b)

le misure riguardanti una gestione integrata delle frontiere esterne,

c)

le misure relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, incluso il terrorismo, e le misure sostanziali e procedurali relative allo sviluppo di un approccio più coerente dell'Unione al diritto penale;

5.

l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Europol, Eurojust, Cepol, la Procura europea e gli altri organismi e agenzie operanti nello stesso campo;

6.

la constatazione di un chiaro rischio di una violazione grave da parte di uno Stato membro dei principi comuni agli Stati membri.

XVIII.   Commissione per gli affari costituzionali

Commissione competente per:

1.

gli aspetti istituzionali del processo d'integrazione europea, in particolare la preparazione, l'avvio e lo svolgimento delle procedure di revisione dei trattati, ordinaria e semplificata;

2.

l'applicazione dei trattati e la valutazione del loro funzionamento;

3.

le conseguenze istituzionali dei negoziati per l'allargamento dell'Unione europea o per il recesso dall'Unione;

4.

le relazioni interistituzionali, compreso l'esame, sulla base dell'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento, degli accordi interistituzionali ai fini della loro approvazione da parte del Parlamento;

5.

la procedura elettorale uniforme;

6.

i partiti politici e le fondazioni politiche a livello europeo, fatte salve le competenze dell'Ufficio di presidenza;

7.

la constatazione dell'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi comuni agli Stati membri;

8.

l'interpretazione e l'applicazione del regolamento e le proposte di modifica del medesimo.

XIX.   Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Commissione competente per:

1.

la definizione, la promozione e la tutela dei diritti della donna nell'Unione europea e le misure adottate dall'Unione al riguardo;

2.

la promozione dei diritti della donna nei paesi terzi;

3.

la politica in materia di pari opportunità, compresa la promozione della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità nel mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;

4.

l'eliminazione di ogni forma di violenza e di discriminazione fondata sul sesso;

5.

la realizzazione e l'ulteriore sviluppo dell'integrazione della dimensione di genere (“gender mainstreaming”) in tutti i settori;

6.

il seguito dato agli accordi e alle convenzioni internazionali aventi attinenza con i diritti della donna;

7.

la promozione della sensibilizzazione sui diritti delle donne.

XX.   Commissione per le petizioni

Commissione competente per:

1.

le petizioni;

2.

l'organizzazione di audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini ai sensi dell'articolo 197 bis;

3.

le relazioni con il Mediatore europeo.»

2.

decide che la presente decisione entrerà in vigore il primo giorno della prima tornata dell'ottava legislatura;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 16 gennaio 2014

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/169


P7_TA(2014)0035

Modifica del regolamento del Parlamento europeo relativamente alla revoca e alla difesa dell'immunità parlamentare

Decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo concernente la revoca e la difesa dell'immunità parlamentare (2013/2031(REG))

(2016/C 482/28)

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del presidente della commissione giuridica in data 9 novembre 2012,

visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione giuridica (A7-0012/2014),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 5 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis.     L'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1.   Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.

1.   Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni. Ogni richiesta di revoca dell'immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nonché dei principi richiamati nel presente articolo.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.     Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità a un deputato è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

soppresso

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3.     Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

soppresso

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 6 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4.     In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o venga portata restrizione alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il Presidente, previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere l'iniziativa di confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il Presidente comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il Parlamento.

soppresso

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 6 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis.     Qualora un deputato sia tenuto a comparire come testimone o esperto, non è necessario chiedere la revoca dell'immunità, a condizione che:

 

il deputato non sia obbligato a comparire in un giorno e in un'ora tali da impedire o rendere difficile la sua attività parlamentare, ovvero possa deporre per iscritto o in un'altra forma che non ostacoli l'assolvimento dei suoi obblighi di deputato, e che

 

il deputato non sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata in virtù del suo mandato e che non ritenga opportuno rivelare.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Difesa dei privilegi e dell'immunità

 

1.     Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo - 1, una richiesta di decisione del Parlamento che stabilisca se sia stata effettivamente commessa una violazione di tali privilegi e immunità.

 

2.     In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituiscano un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se rientrano nell'ambito dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

 

3.     Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato non è ricevibile qualora una richiesta di revoca o di difesa dell'immunità di tale deputato sia già pervenuta in relazione allo stesso procedimento giudiziario, indipendentemente dal fatto che in tale occasione sia stata adottata o meno una decisione.

 

4.     Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato decade se perviene una richiesta di revoca dell'immunità di tale deputato in relazione allo stesso procedimento giudiziario.

 

5.     Nei casi in cui sia stata adottata la decisione di non difendere i privilegi e le immunità di un deputato, questi può presentare richiesta di riesame della decisione presentando nuove prove. La richiesta di riesame non è ricevibile se è stato proposto un ricorso contro la decisione di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o se il Presidente ritiene che i nuovi elementi di prova presentati non siano sufficienti a giustificare un riesame.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 6 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 6 ter

 

Azione d'urgenza del Presidente per confermare l'immunità

 

1.     In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o vengano apportate restrizioni alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il Presidente, previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere un'iniziativa per confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il Presidente comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il Parlamento.

 

2.     Allorché il Presidente si avvale dei poteri conferitigli dal paragrafo 1, la commissione prende atto dell'iniziativa del Presidente nella sua riunione successiva. Ove lo ritenga necessario, la commissione può elaborare una relazione da sottoporre al Parlamento.

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 7 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

-1.     Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1.   La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi .

1.   La commissione esamina senza indugio , ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità.

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 7 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3.   La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.

3.   La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità.

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 7 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis.     Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.

 

Il deputato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato.

 

Il presidente della commissione invita il deputato per l'audizione, indicandone data e ora. Il deputato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato.

 

Se a seguito di tale invito il deputato non compare all'audizione, si considera che abbia rinunciato al diritto di essere ascoltato, a meno che non abbia giustificato la sua mancata presenza alla data e all'ora proposte, precisandone i motivi. Il presidente della commissione decide se tale giustificazione debba essere accettata alla luce dei motivi addotti, e la sua decisione è inappellabile.

 

Se il presidente della commissione accetta la giustificazione, invita il deputato ad essere ascoltato a una nuova data e ora. Se il deputato non si presenta al momento fissato nel secondo invito, la procedura prosegue senza la sua audizione. A questo punto non possono essere accettate nuove giustificazioni o richieste di essere ascoltato.

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 7 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5.     Qualora un deputato sia tenuto a comparire come testimone o esperto, non è necessario richiedere la revoca dell'immunità, a condizione che:

soppresso

il deputato non sia obbligato a comparire in un giorno e in un'ora che impedisca o renda difficile la sua attività parlamentare ovvero che possa deporre per iscritto o in un'altra forma che non ostacoli l'assolvimento dei suoi obblighi di deputato;

 

il deputato non sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata in virtù del suo mandato e che non ritenga opportuno rivelare.

 

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 7 — paragrafo 6

Testo in vigore

Emendamento

6.     Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le debite conclusioni.

soppresso

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 7 — paragrafo 10

Testo in vigore

Emendamento

10.     Allorché il Presidente si avvale dei poteri conferitigli dall'articolo 6, paragrafo 4, la commissione competente prende atto dell'iniziativa del Presidente nella sua successiva riunione. Ove lo ritenga necessario, la commissione può elaborare una relazione da sottoporre al Parlamento.

soppresso

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 7 — paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

12 bis.     La commissione elabora i principi per l'applicazione del presente articolo.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 14 gennaio 2014

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/176


P7_TA(2014)0004

Emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri (COM(2012)0394 — C7-0185/2012 — 2012/0191(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 482/29)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0394),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0185/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2012 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 4 ottobre 2013 di approvare la posizione del Parlamento, in conformità con l'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0168/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 44 del 15.2.2013, pag. 109.


P7_TC1-COD(2012)0191

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 253/2014.)


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/178


P7_TA(2014)0005

Programma consumatori 2014-2020 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014 — 2020) (COM(2011)0707 — C7-0397/2011 — 2011/0340(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 482/30)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0707),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0397/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione giuridica (A7-0214/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 89.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 217.


P7_TC1-COD(2011)0340

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 254/2014.)


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/179


P7_TA(2014)0006

Contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (COM(2011)0906 — C7-0524/2011 — 2011/0445(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 482/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0906),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0524/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0212/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (1);

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione,

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 12 settembre 2012 (Testi approvati, P7_TA(2012)0328).


P7_TC1-COD(2011)0445

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione e i poteri delegati da conferire alla Commissione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 252/2014.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sulla codificazione

L'adozione del presente regolamento comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione del regolamento e al più tardi entro il 30 settembre 2014.

Dichiarazione della Commissione sugli atti delegati

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/181


P7_TA(2014)0007

Importazioni di olio d’oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione (COM(2011)0918 — C7-0005/2012 — 2011/0453(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 482/32)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0918),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0005/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0209/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (1);

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione,

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 12 settembre 2012 (Testi approvati, P7_TA(2012)0329).


P7_TC1-COD(2011)0453

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 255/2014.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sulla codificazione

L'adozione del presente regolamento comporterà un numero sostanziale dise modifiche agli atti in questione. Per Al fine di migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione del regolamento e al più tardi entro il 30 settembre 2014.

Dichiarazione della Commissione relativa agli atti delegati

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l'impegno assunto sulla base deal punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea di fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.


23.12.2016   

IT

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C 482/183


P7_TA(2014)0008

Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2011)0530 — C7-0234/2011 — 2011/0231(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 482/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0530),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, paragrafo 2, e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0234/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati lussemburghese nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0158/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 67.


P7_TC1-COD(2011)0231

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 251/2014.)


Mercoledì 15 gennaio 2014

23.12.2016   

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C 482/184


P7_TA(2014)0019

Abrogazione della decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (15187/2013 — C7-0418/2013 — 2013/0281(APP))

(Procedura legislativa speciale — approvazione)

(2016/C 482/34)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15187/2013),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C7-0418/2013),

visti l'articolo 81, paragrafo 1, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0432/2013),

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


23.12.2016   

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C 482/185


P7_TA(2014)0020

Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Russia ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (13152/2013 — C7-0370/2013 — 2013/0282(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 482/35)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (13152/2013),

vista la decisione del Consiglio 2000/742/CE, del 16 novembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa,

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0370/2013),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, nonché l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A7-0473/2013),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.


23.12.2016   

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C 482/186


P7_TA(2014)0021

Valori unitari e specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (COM(2013)0184 — C7-0132/2013 — 2013/0096(NLE))

(Consultazione — rifusione)

(2016/C 482/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0184),

visto l'articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0132/2013),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 per un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 17 giugno 2013 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 87 e 55, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0479/2013),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera modificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Il sistema unico unionale di conio delle monete metalliche dovrebbe ottenere la fiducia del pubblico e comportare innovazioni tecnologiche tali da renderlo sicuro, affidabile ed efficiente.

(4)

Il sistema unico unionale di conio delle monete metalliche dovrebbe ottenere la fiducia del pubblico e comportare innovazioni tecnologiche tali da renderlo sicuro, affidabile ed efficiente. Il sistema dovrebbe consentire anche di evitare la contraffazione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle monete nazionali destinate alla circolazione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

8.   Tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle monete nazionali destinate alla circolazione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

La Commissione comunica al Parlamento europeo le eventuali obiezioni formulate ai sensi del paragrafo 5.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


23.12.2016   

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C 482/188


P7_TA(2014)0023

Tachigrafi e disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (11532/4/2013 — C7-0410/2013 — 2011/0196(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 482/37)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11532/4/2013 — C7-0410/2013),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0451),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 72 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0471/2013),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 79.

(2)  GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 105.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sul regolamento (EC) n. 561/2006

Al fine di garantire un'attuazione efficace e uniforme della normativa sui tempi di guida e i periodi di riposo, la Commissione continuerà a monitorare da vicino l'attuazione di tale normativa e, ove necessario, adotterà le opportune iniziative.


23.12.2016   

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C 482/189


P7_TA(2014)0024

Aggiudicazione dei contratti di concessione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)0897 — C7-0004/2012 — 2011/0437(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 482/38)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0897),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0004/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Bundestag tedesco, dal Congresso dei deputati spagnolo e del Consiglio nazionale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 19 luglio 2012 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 luglio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione giuridica (A7-0030/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 84.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 74.


P7_TC1-COD(2011)0437

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/23/UE.)


23.12.2016   

IT

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C 482/190


P7_TA(2014)0025

Appalti pubblici ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)0896 — C7-0006/2012 — 2011/0438(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 482/39)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0896),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0006/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Parlamento svedese e dalla Camera dei comuni del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 luglio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione giuridica (A7-0007/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 84.

(2)  GU C 391 del 18.12.2012, pag. 49.


P7_TC1-COD(2011)0438

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/24/UE.)


23.12.2016   

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C 482/191


P7_TA(2014)0026

Procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)0895 — C7-0007/2012 — 2011/0439(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 482/40)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0895),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1 e gli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0007/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese e dalla Camera dei Comuni del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 luglio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione giuridica (A7-0034/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 84.

(2)  GU C 391 del 18.12.2012, pag. 49.


P7_TC1-COD(2011)0439

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/25/UE.)


23.12.2016   

IT

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C 482/192


P7_TA(2014)0027

Accesso di beni e servizi ai mercati degli appalti pubblici ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM(2012)0124 — C7-0084/2012 — 2012/0060(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 482/41)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Title 1

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi

relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Visto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

viste le direttive riviste in materia di appalti pubblici (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) e 2011/0437(COD));

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Visto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

visto l'accordo multilaterale modificato sugli appalti pubblici (AAP),

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

L'articolo 21 del trattato sull'Unione europea sancisce che l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l'altro, di incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali.

(1)

L'articolo 21 del trattato sull'Unione europea sancisce che l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l'altro, di salvaguardare i propri valori e interessi fondamentali nonché la propria sicurezza, indipendenza e integrità e di incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

L'accordo multilaterale rivisto dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli appalti pubblici (AAP) prevede solo un accesso limitato delle imprese dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici di paesi terzi e si applica solo a un ristretto numero di membri dell'OMC che sono parti dell'AAP. L'AAP rivisto è stato ratificato dall'Unione nel dicembre 2013.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

In seno all'Organizzazione mondiale del commercio e nel quadro delle sue relazioni bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa apertura internazionale dei mercati internazionali degli appalti pubblici dell'Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco.

(5)

In seno all'Organizzazione mondiale del commercio e nel quadro delle sue relazioni bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa apertura internazionale dei mercati internazionali degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Gli appalti pubblici rappresentano una componente rilevante del prodotto interno lordo dell'Unione e dovrebbero pertanto servire a rafforzare il potenziale d'innovazione e di produzione industriale della stessa. Nell'ottica di una strategia di politica industriale sostenibile nell'Unione, è quindi opportuno escludere le offerte sleali contenenti beni e/o servizi originari di paesi terzi. Allo stesso tempo, tuttavia, occorre assicurare reciprocità e condizioni eque per l'accesso al mercato delle industrie dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

È opportuno che la politica commerciale dell'Unione contribuisca a ridurre la povertà a livello globale, favorendo il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e i diritti fondamentali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti alla concorrenza internazionale o a prevedere un maggior grado di apertura rispetto a quanto fatto finora. Di conseguenza gli operatori economici dell'Unione devono far fronte a pratiche restrittive nel settore degli appalti in molti dei partner commerciali dell'Unione. Queste pratiche restrittive sono causa di una sostanziale perdita di opportunità commerciali.

(6)

Molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti e delle concessioni alla concorrenza internazionale o a prevedere un maggior grado di apertura rispetto a quanto fatto finora. Di conseguenza gli operatori economici dell'Unione devono far fronte a pratiche restrittive nel settore degli appalti in molti dei partner commerciali dell'Unione. Queste pratiche restrittive sono causa di una sostanziale perdita di opportunità commerciali.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (10) e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (11) contengono soltanto poche disposizioni relative alla dimensione esterna della politica dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, in particolare gli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE. Tuttavia, tali disposizioni hanno un ambito di applicazione limitato e, a causa della mancanza di orientamenti in materia, non sono applicate frequentemente dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori.

(7)

La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (10) e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (11) contengono soltanto poche disposizioni relative alla dimensione esterna della politica dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, in particolare gli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE. Tuttavia, tali disposizioni hanno avuto un ambito di applicazione limitato e, a causa della mancanza di orientamenti in materia, non sono state applicate frequentemente dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori ; è pertanto opportuno che esse siano sostituite da disposizioni più concise e applicabili .

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

L'accesso degli offerenti di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici dell'Unione dovrebbe essere consentito a norma delle direttive 2014/…/UE  (12) , 2014/…/UE  (13) e 2014/…/UE  (14) del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Conformemente all'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica commerciale comune in materia di appalti pubblici deve essere basata su principi uniformi.

(8)

Conformemente all'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica commerciale comune in materia di appalti pubblici e di concessioni deve essere basata su principi uniformi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Nell'interesse della certezza del diritto per gli operatori economici e le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dell'Unione e dei paesi terzi, occorre che gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici siano recepiti nell'ordinamento giuridico dell'UE in modo da garantirne l'effettiva applicazione. È opportuno che la Commissione formuli orientamenti sull'applicazione degli impegni internazionali già assunti dall'Unione europea in materia di accesso al mercato. Occorre che tali orientamenti siano aggiornati regolarmente e forniscano informazioni di facile uso.

(9)

Nell'interesse della certezza del diritto per gli operatori economici e le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dell'Unione e dei paesi terzi, occorre che gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni siano recepiti nell'ordinamento giuridico dell'UE in modo da garantirne l'effettiva applicazione. È opportuno che la Commissione formuli orientamenti sull'applicazione degli impegni internazionali già assunti dall'Unione europea in materia di accesso al mercato. Occorre che tali orientamenti siano aggiornati regolarmente e forniscano informazioni di facile uso.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Occorre che la Commissione si accerti di non finanziare programmi nei quali l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici internazionali potrebbero contravvenire ai principi stabiliti nelle direttive sugli appalti pubblici (2011/0438(COD), 2011/0439(COD) e 2011/0437(COD)).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Gli obiettivi di migliorare l'accesso degli operatori economici dell'UE ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi protetti da misure restrittive e di preservare pari condizioni di concorrenza all'interno del mercato unico europeo richiedono che il trattamento dei beni e servizi originari di paesi terzi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione sia armonizzato in tutta l'Unione europea.

(10)

Gli obiettivi di migliorare l'accesso degli operatori economici dell'UE ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi protetti da misure restrittive e di preservare pari condizioni di concorrenza all'interno del mercato unico europeo richiedono che il trattamento dei beni e servizi originari di paesi terzi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione sia armonizzato in tutta l'Unione europea.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

A tal fine, è opportuno stabilire norme in materia di origine, in modo che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori sappiano se i beni e i servizi sono contemplati da impegni internazionali assunti dall'Unione europea. Occorre che l'origine di un bene sia determinata conformemente agli articoli da 22 a 26 del regolamento ( CEE ) n. 2913/1992 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario  (12). Conformemente al predetto regolamento occorre considerare beni dell'Unione i beni ottenuti o prodotti interamente nell'Unione. Occorre che un bene alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi sia considerato originario del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. È opportuno che l'origine di un servizio sia determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Occorre che gli orientamenti di cui al considerando 9 disciplinino l'applicazione pratica delle norme in materia di origine.

(11)

A tal fine, è opportuno stabilire norme in materia di origine, in modo che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori sappiano se i beni e i servizi sono contemplati da impegni internazionali assunti dall'Unione europea. Occorre che l'origine di un bene sia determinata conformemente agli articoli da 59 a 63 del regolamento ( UE ) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le disposizioni complementari da adottare a norma dell'articolo 65 . Conformemente al predetto regolamento occorre considerare beni dell'Unione i beni ottenuti o prodotti interamente nell'Unione. Occorre che un bene alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi sia considerato originario del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. È opportuno che l'origine di un servizio sia determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. È opportuno che l'origine di un servizio sia determinata secondo i principi dell'accordo generale dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli scambi di servizi (GATS). Le disposizioni che stabiliscono le regole in materia di origine dei servizi dovrebbero impedire che le restrizioni all'accesso al mercato unionale degli appalti pubblici siano eluse costituendo società fittizie. Occorre che gli orientamenti di cui al considerando 9 disciplinino l'applicazione pratica delle norme in materia di origine.

Emendamenti 14 e 89

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

È necessario che la Commissione valuti se autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, ai sensi delle direttive [2004/17/CE, 2004/18/CE e della direttiva […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [….], sull'aggiudicazione di contratti di concessione (13)], a escludere dalla procedura, per gli appalti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR, i beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione europea.

(12)

Se avvia un'indagine sull'appalto esterno per valutare se sussista mancanza di sostanziale reciprocità per quanto concerne l'accesso ai mercati degli appalti pubblici di paesi terzi, è necessario che la Commissione valuti se autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, ai sensi delle direttive [2004/17/CE, 2004/18/CE e della direttiva […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [….], sull'aggiudicazione di contratti di concessione (13)], a escludere dalla procedura, per gli appalti o le concessioni di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR, i beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione europea. Ciò non riguarda le procedure di aggiudicazione di beni e di servizi oggetto del contratto originari dei paesi dello Spazio economico europeo quale definito dalle pertinenti norme in materia di origine, di beni e di servizi originari dei paesi beneficiari del regime «Tutto tranne le armi» di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (13bis) , o di beni e di servizi oggetto del contratto originari di paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamenti 15 e 90

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Per motivi di trasparenza, occorre che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono avvalersi della facoltà loro concessa dal presente regolamento di escludere dalla procedura d'appalto le offerte contenenti beni e/o servizi originari di paesi terzi, nelle quali il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o dei servizi, ne informino gli operatori economici nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ..

(13)

Per motivi di trasparenza, occorre che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono avvalersi della facoltà loro concessa dal presente regolamento di escludere dalla procedura di aggiudicazione degli appalti o delle concessioni le offerte contenenti beni e/o servizi originari di paesi terzi, nelle quali il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o dei servizi, ne informino gli operatori economici nella parte introduttiva delle «specifiche tecniche» o del «documento descrittivo» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva [2014/…/UE] sugli appalti pubblici, dell'articolo 2, punto 15, della direttiva [2014/…/UE] sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali o nella parte introduttiva dei «requisiti tecnici e funzionali» di cui all'articolo 2, paragrafo 13 della direttiva [2014/…/UE] sull'aggiudicazione dei contratti di concessione .

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Per appalti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000  EUR è opportuno che la Commissione approvi la prevista esclusione se l'accordo internazionale in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici tra l'Unione e il paese di origine dei beni e/o dei servizi prevede per i beni e/o i servizi per i quali viene proposta l'esclusione una riserva esplicita dell'Unione in materia di accesso al mercato. In mancanza di tale accordo, è opportuno che la Commissione approvi l'esclusione se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti, con conseguente mancanza di sostanziale reciprocità in termini di apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo in questione. La mancanza di sostanziale reciprocità è presunta laddove le misure restrittive nel settore degli appalti comportino una discriminazione grave e ricorrente degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'UE.

(15)

Per appalti e concessioni di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR è opportuno che la Commissione approvi la prevista esclusione se l'accordo internazionale in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni tra l'Unione e il paese di origine dei beni e/o dei servizi prevede per i beni e/o i servizi per i quali viene proposta l'esclusione una riserva esplicita dell'Unione in materia di accesso al mercato. In mancanza di tale accordo, è opportuno che la Commissione approvi l'esclusione se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti o nell'aggiudicazione di concessioni , con conseguente mancanza di sostanziale reciprocità in termini di apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo in questione. La mancanza di sostanziale reciprocità è presunta laddove le misure restrittive nel settore degli appalti o nell'aggiudicazione di concessioni comportino una discriminazione grave e ricorrente degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'UE , ovvero laddove l'inosservanza, da parte delle pubbliche autorità, delle disposizioni in materia di diritto del lavoro di cui all'allegato XI alla direttiva sugli appalti pubblici […] 2014 e all'allegato XIV alla direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali […] (2014) abbia portato a serie difficoltà per le imprese europee, che ne hanno riferito alla Commissione, quando tali imprese hanno cercato di ottenere l'aggiudicazione di contratti o di concessioni in paesi terzi .

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Per valutare se esiste mancanza di sostanziale reciprocità, è opportuno che la Commissione esamini in che misura la legislazione nazionale in materia di appalti pubblici del paese in questione garantisca trasparenza in linea con le norme internazionali in materia di appalti pubblici ed eviti qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell'Unione. Inoltre, occorre che essa esamini in che misura le autorità pubbliche e/o le singole amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori mantengano o adottino pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori economici dell'Unione.

(16)

Per valutare se esiste mancanza di sostanziale reciprocità, è opportuno che la Commissione esamini in che misura la legislazione nazionale in materia di appalti pubblici e di concessioni del paese in questione garantisca trasparenza in linea con le norme internazionali in materia di appalti pubblici e di concessioni ed eviti qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell'Unione. Inoltre, occorre che essa esamini in che misura le autorità pubbliche e/o le singole amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori mantengano o adottino pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori economici dell'Unione o in che misura l'inosservanza, da parte delle autorità pubbliche, delle disposizioni in materia di diritto del lavoro di cui all'allegato XI alla direttiva sugli appalti pubblici […] 2014 e all'allegato XIV alla direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali […] (2014) abbia portato a serie difficoltà per le imprese europee, che ne hanno riferito alla Commissione, quando tali imprese hanno cercato di ottenere l'aggiudicazione di contratti o di concessioni in paesi terzi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Nel valutare le offerte contenenti beni e/o servizi originari di paesi terzi, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici e la Commissione assicurino la conformità ai criteri del commercio equo, alle disposizioni in materia di diritto del lavoro e alle norme ambientali di cui all'articolo 15, paragrafo 2, dell'allegato 11 alla direttiva sugli appalti pubblici […] (2013) XXX.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Occorre che la Commissione possa impedire un eventuale impatto negativo della prevista esclusione sui negoziati commerciali in corso con il paese in questione. Pertanto, nei casi in cui un paese ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici e la Commissione ritiene che vi siano ragionevoli prospettive di eliminare le pratiche restrittive nell'immediato futuro, occorre che la Commissione possa adottare un atto di esecuzione in base al quale per un periodo di un anno i beni e i servizi originari del paese in questione non siano esclusi dalle procedure d'appalto .

(17)

Occorre che la Commissione possa impedire un eventuale impatto negativo della prevista esclusione sui negoziati commerciali in corso con il paese in questione. Pertanto, nei casi in cui un paese ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici o alle concessioni e la Commissione ritiene che vi siano ragionevoli prospettive di eliminare le pratiche restrittive nell'immediato futuro, occorre che la Commissione possa adottare un atto di esecuzione in base al quale per un periodo di un anno i beni e i servizi originari del paese in questione non siano esclusi dalle procedure di aggiudicazione degli appalti e/o delle concessioni .

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Alla luce del fatto che l'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti pubblici dell'Unione europea rientra nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune, occorre che gli Stati membri o le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possano limitare l'accesso di beni e servizi dei paesi terzi alle loro procedure d'appalto mediante misure diverse da quelle previste dal presente regolamento.

(18)

Alla luce del fatto che l'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione europea rientra nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune, occorre che gli Stati membri o le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possano limitare l'accesso di beni e servizi dei paesi terzi alle loro procedure d'appalto mediante misure diverse da quelle previste dal presente regolamento o dal diritto unionale pertinente .

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Data la maggiore difficoltà che, nel contesto di offerte comprendenti beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o servizi non contemplati supera il 50 % del valore complessivo di tali beni o servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno a valutare le spiegazioni fornite dagli offerenti, è opportuno prevedere una maggiore trasparenza nel trattamento delle offerte anormalmente basse. Occorre che, oltre a rispettare le norme di cui all'articolo 69 della direttiva sugli appalti pubblici e all'articolo 79 della direttiva sugli appalti di enti erogatori di acqua e di energia e di enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali , l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare un'offerta anormalmente bassa informi per iscritto gli altri offerenti, indicando anche le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati. In tal modo gli altri offerenti potranno contribuire a una valutazione più precisa della possibilità che l'aggiudicatario sia in grado di dare piena esecuzione al contratto alle condizioni precisate nel bando di gara. Pertanto, tale informazione aggiuntiva permetterebbe di creare condizioni di maggiore parità sul mercato degli appalti pubblici dell'UE.

(19)

Data la maggiore difficoltà che, nel contesto di offerte comprendenti beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o servizi non contemplati supera il 50 % del valore complessivo di tali beni o servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno a valutare le spiegazioni fornite dagli offerenti, è opportuno prevedere una maggiore trasparenza nel trattamento delle offerte anormalmente basse. Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi potrebbero essere basate su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Occorre che, oltre a rispettare le norme di cui all'articolo 69 della direttiva 2014/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (13bis) e all'articolo 79 della direttiva 2014/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (13ter), l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare un'offerta anormalmente bassa informi per iscritto gli altri offerenti, indicando anche le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati. Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, è opportuno che l'amministrazione aggiudicatrice abbia il diritto di respingere l'offerta. In tal modo gli altri offerenti potranno contribuire a una valutazione più precisa della possibilità che l'aggiudicatario sia in grado di dare piena esecuzione al contratto alle condizioni precisate nel bando di gara. Pertanto, tale informazione aggiuntiva permetterebbe di creare condizioni di maggiore parità sul mercato degli appalti pubblici dell'UE.

Emendamenti 22 e 91

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Occorre che la Commissione possa, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, avviare in qualsiasi momento un'indagine esterna nel settore degli appalti pubblici avente a oggetto presunte pratiche restrittive applicate da un paese terzo. Al riguardo occorrerà in particolare considerare se la Commissione avrà approvato una serie di proposte di esclusione in relazione a un paese terzo conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale procedura di indagine fa salvo il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (14.).

(20)

Occorre che la Commissione possa, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, avviare in qualsiasi momento un'indagine esterna nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni avente a oggetto presunte pratiche restrittive applicate da un paese terzo. Nella decisione di avviare una procedura di indagine esterna, è opportuno che essa tenga conto del numero di richieste presentate dalle autorità aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori o dagli Stati membri. Tale procedura di indagine fa salvo il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (14.).

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Occorre che la Commissione possa avviare un'indagine qualora, sulla base delle informazioni a sua disposizione, abbia motivo di ritenere che un paese terzo abbia adottato o applichi pratiche restrittive nel settore degli appalti pubblici. Se l'esistenza di pratiche restrittive nel settore degli appalti nel paese terzo è confermata, è opportuno che la Commissione inviti il paese interessato ad avviare consultazioni al fine di migliorare in tale paese le opportunità di partecipazione alle gare di appalto pubblico per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE.

(21)

Occorre che la Commissione possa avviare un'indagine qualora, sulla base delle informazioni a sua disposizione, abbia motivo di ritenere che un paese terzo abbia adottato o applichi pratiche restrittive nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni . Se l'esistenza di pratiche restrittive nel settore degli appalti nel paese terzo è confermata, è opportuno che la Commissione inviti il paese interessato ad avviare consultazioni al fine di migliorare in tale paese le opportunità di partecipazione alle gare di appalto pubblico per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Se le consultazioni con il paese in questione non consentono un sufficiente miglioramento delle opportunità di partecipazione alle gare d'appalto per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE, occorre che la Commissione adotti misure restrittive appropriate.

(22)

Se le consultazioni con il paese in questione non consentono un sufficiente miglioramento delle opportunità di partecipazione alle gare d'appalto per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE entro un termine ragionevole , o le misure di riparazione/correttive adottate dal paese terzo in questione non sono considerate soddisfacenti, occorre che la Commissione adotti misure restrittive appropriate.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Le misure in questione possono comportare l'esclusione obbligatoria di taluni beni e servizi del paese terzo dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nell'Unione europea, o l'assoggettamento delle offerte che prevedono beni o servizi originari del paese ad una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo. Per evitare l'elusione di tali misure, può essere inoltre necessario escludere talune persone giuridiche, controllate o possedute da soggetti esteri ma stabilite nell'Unione europea, che non svolgono attività commerciali sostanziali tali da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro interessato. Occorre che le misure appropriate non siano sproporzionate rispetto alle pratiche restrittive nel settore degli appalti a cui si vuole porre rimedio.

(23)

Le misure in questione possono comportare l'esclusione obbligatoria di taluni beni e servizi del paese terzo dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o dalle procedure di aggiudicazione delle concessioni nell'Unione europea, o l'assoggettamento delle offerte che prevedono beni o servizi originari del paese ad una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo. Per evitare l'elusione di tali misure, può essere inoltre necessario escludere talune persone giuridiche, controllate o possedute da soggetti esteri ma stabilite nell'Unione europea, che non svolgono attività commerciali sostanziali tali da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro interessato. Occorre che le misure appropriate non siano sproporzionate rispetto alle pratiche restrittive nel settore degli appalti a cui si vuole porre rimedio e che si applichino per un periodo massimo di cinque anni, prolungabile di altri cinque .

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)

È altresì imperativo che, ai fini di un'adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e di diritto del lavoro, le amministrazioni aggiudicatrici adottino provvedimenti atti a garantire la conformità agli obblighi di legge ambientali, sociali e di diritto del lavoro in vigore nel luogo di esecuzione dell'opera e derivanti da obblighi, leggi, regolamenti, decreti e decisioni internazionali, a livello nazionale e dell'Unione, nonché dai contratti collettivi.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Alla luce della politica generale dell'Unione per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, come prevista, tra l'altro, dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1o gennaio 2009, è opportuno assimilare i beni e servizi provenienti da tali paesi ai beni e servizi dell'Unione.

(26)

Alla luce dell'obiettivo politico generale dell'Unione di sostenere la crescita economica dei paesi in via di sviluppo e la loro integrazione nella catena del valore globale, che costituisce la base per la creazione, da parte dell'Unione, del sistema di preferenze generalizzate di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno assimilare i beni e servizi provenienti dai paesi meno sviluppati che beneficiano del regime «Tutto tranne le armi», nonché i beni e servizi provenienti dai paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, definiti rispettivamente agli allegati IV e VII del regolamento (UE) n. 978/2012 ai beni e servizi dell'Unione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

Al fine di recepire nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea gli impegni internazionali assunti in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici dopo l'adozione del presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di accordi internazionali allegato al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(27)

Al fine di recepire nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea gli impegni internazionali assunti in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni dopo l'adozione del presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di accordi internazionali allegato al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

È opportuno che la Commissione riferisca almeno ogni tre anni in merito all'applicazione del presente regolamento.

(30)

È opportuno che la Commissione riferisca almeno ogni tre anni in merito all'applicazione del presente regolamento. Nella sua relazione, è opportuno che la Commissione valuti il funzionamento del presente regolamento e i progressi compiuti verso la reciprocità nell'apertura dei mercati degli appalti pubblici. Insieme alla seconda relazione sull'applicazione del presente regolamento, da presentare entro i sei anni successivi all'entrata in vigore del medesimo, la Commissione dovrebbe presentare una proposta volta a migliorare il regolamento oppure esporre i motivi per cui, a suo giudizio, non è necessario modificarlo. Qualora la Commissione non presenti una proposta di modifica né esponga i motivi per cui non sono necessarie modifiche, è opportuno che il presente regolamento cessi di essere applicabile.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare una politica esterna comune nel settore degli appalti pubblici, fissare norme sul trattamento dei beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione europea. Il presente regolamento sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dei paesi terzi si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

(31)

Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare una politica esterna comune nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni , fissare norme sul trattamento dei beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione europea. Il presente regolamento sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dei paesi terzi si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento fissa disposizioni per l'accesso di beni e servizi dei paesi terzi all'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori dell'Unione, di appalti per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni e la prestazione di servizi e stabilisce procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi.

1.   Il presente regolamento fissa disposizioni per l'accesso di beni e servizi dei paesi terzi all'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori dell'Unione, di appalti per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni e la prestazione di servizi e stabilisce procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi. Gli Stati membri o le loro amministrazioni aggiudicatrici/i loro enti aggiudicatori possono limitare l'accesso di beni e servizi di paesi terzi alle loro procedure d'appalto soltanto ricorrendo alle misure previste dal presente regolamento o dal diritto unionale pertinente.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica all'aggiudicazione degli appalti di beni o servizi acquistati a scopi pubblici e non a fini di rivendita commerciale né per essere utilizzati nella produzione di beni o nella prestazione di servizi destinati alla vendita commerciale.

Il presente regolamento si applica all'aggiudicazione degli appalti di beni o servizi acquistati a scopi pubblici e all'aggiudicazione di concessioni per lavori e servizi prestati a scopi pubblici, e non a fini di rivendita commerciale né per essere utilizzati nella produzione di beni o nella prestazione di servizi destinati alla vendita commerciale.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

« fornitore »: persona fisica o giuridica che offre beni sul mercato;

a)

« operatore economico »: persona fisica o giuridica , o ente pubblico, o gruppo di tali persone e/o enti, che offre sul mercato l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

« prestatore di servizi »: persona fisica o giuridica che offre sul mercato l'esecuzione di lavori e/o opere o la prestazione di servizi ;

b)

« offerente »: un operatore economico che ha presentato un'offerta ;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

«beni o servizi contemplati»: beni o servizi originari di un paese con cui l'Unione europea ha concluso un accordo internazionale in materia di appalti pubblici, comprensivo di impegni sull'accesso al mercato, che contempla detti beni e servizi. L'allegato I del presente regolamento contiene l'elenco degli accordi pertinenti;

d)

«beni o servizi contemplati»: beni o servizi originari di un paese con cui l'Unione europea ha concluso un accordo internazionale in materia di appalti pubblici e di concessioni , comprensivo di impegni sull'accesso al mercato, che contempla detti beni e servizi. L'allegato I del presente regolamento contiene l'elenco degli accordi pertinenti;

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame (aggiunta del riferimento alle concessioni ogniqualvolta si parla degli appalti pubblici); l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1– lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)

«mancanza di sostanziale reciprocità»: esistenza di qualsiasi misura, procedura o pratica legislativa, regolamentare o amministrativa adottata o posta in essere da autorità pubbliche o singole amministrazioni aggiudicatrici/singoli enti aggiudicatori in un paese terzo, volta a limitare l'accesso al mercato degli appalti pubblici o delle concessioni, in particolare attraverso una mancanza di trasparenza rispetto alle norme internazionali e a disposizioni legislative e prassi amministrative discriminatorie che risultano in un trattamento discriminatorio grave e ricorrente nei confronti di beni, servizi o operatori economici dell'Unione.

 

La mancanza di sostanziale reciprocità è inoltre presunta laddove la mancata osservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XI della direttiva sugli appalti pubblici […] (2014) e nell'allegato XIV alla direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali […] (2014) XXX, abbia comportato difficoltà per le imprese europee, che hanno riferito in proposito alla Commissione, quando tali imprese europee hanno cercato di ottenere l'aggiudicazione di contratti o concessioni in paesi terzi.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il termine «operatore economico» comprende entrambi i concetti di fornitore e di prestatore di servizi;

soppressa

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

l'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di «offerente»;

soppressa

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

per «penalità obbligatoria applicabile sul prezzo» si intende l'obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori di aumentare, fatte salve talune eccezioni, il prezzo di servizi e/o beni originari di taluni paesi terzi offerti nelle procedure di appalto.

e)

per «penalità obbligatoria applicabile sul prezzo» si intende l'obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori di aumentare, fatte salve talune eccezioni, il prezzo di servizi e/o beni originari di taluni paesi terzi offerti nelle procedure di appalto o nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni.

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame (aggiunta del riferimento alle «procedure di aggiudicazione delle concessioni» ogniqualvolta si parla delle procedure di appalto, al singolare come al plurale); l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'origine di un bene è determinata conformemente agli articoli da 22 a 26 del regolamento ( CEE ) n. 2913/1992 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario  (18).

1.   L'origine di un bene è determinata conformemente agli articoli da 59 a 63 del regolamento ( UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le disposizioni complementari da adottare a norma dell'articolo 65 .

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'origine di un servizio è determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Si ritiene che l'origine del prestatore del servizio sia:

L'origine di un servizio è determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Si ritiene che l'origine dell'operatore economico che presta il servizio sia:

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Trattamento dei beni e servizi contemplati

Trattamento dei beni e servizi contemplati

Al momento dell'aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trattano i beni e i servizi contemplati come beni e servizi originari dell'Unione europea .

Al momento dell'aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, o al momento dell'aggiudicazione di concessioni di lavori o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trattano i beni e i servizi contemplati come beni e servizi originari dell'Unione.

I beni o servizi originari dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento ( CE ) n. 732/2008 sono considerati beni e servizi contemplati.

I beni o servizi originari dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato IV del regolamento ( UE ) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, o dei paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa della mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale e nell'economia mondiale, di cui all'allegato VII al regolamento (UE) n. 978/2012, sono considerati beni e servizi contemplati.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per contratti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000  EUR al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la Commissione valuta, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, se approvare l'esclusione delle offerte comprendenti beni o servizi originari di paesi terzi dalle procedure di aggiudicazione dei contratti, se il valore dei beni o servizi non contemplati è superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o servizi che costituiscono l'offerta, alle condizioni indicate di seguito.

1.   Per contratti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la Commissione , qualora abbia avviato un'indagine esterna nel settore degli appalti pubblici ai sensi dell'articolo 8, valuta, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori e previa pubblicazione della notifica dell'avvio dell'indagine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , se approvare l'esclusione delle offerte comprendenti beni o servizi originari di paesi terzi dalle procedure di aggiudicazione dei contratti, se il valore dei beni o servizi non contemplati è superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o servizi che costituiscono l'offerta, alle condizioni indicate di seguito.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono chiedere, sulla base del paragrafo 1, l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione dei contratti indicano tale intenzione nel bando di gara pubblicato a norma dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE o dell'articolo 26 della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono chiedere, sulla base del paragrafo 1, l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione dei contratti indicano chiaramente tale intenzione nella parte introduttiva delle «specifiche tecniche» o del «documento descrittivo» di cui all'articolo 2, paragrafo 15 della direttiva [2014/…/UE] sugli appalti pubblici e della direttiva [2014/…/UE] sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali o nella parte introduttiva dei «requisiti tecnici e funzionali» di cui all'articolo 2, paragrafo 13 della direttiva [2014/…/UE] sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che ricevono offerte rispondenti alle condizioni del paragrafo 1, per le quali intendono chiedere l'esclusione per questo motivo, ne informano la Commissione. Mentre è in corso la procedura di comunicazione l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può proseguire l'analisi delle offerte.

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che ricevono offerte rispondenti alle condizioni del paragrafo 1, per le quali intendono chiedere l'esclusione per questo motivo, ne informano la Commissione entro otto giorni di calendario . Mentre è in corso la procedura di comunicazione l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può proseguire l'analisi delle offerte.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

descrizione dell'oggetto dell'appalto;

b)

descrizione dell'oggetto dell'appalto o della concessione ;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 4 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dalla Commissione.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può chiedere all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore di fornire informazioni aggiuntive.

soppresso

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Tali informazioni sono fornite entro otto giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di informazioni aggiuntive. Se la Commissione non riceve informazioni entro detto termine, il termine di cui al paragrafo 3 è sospeso fino al momento in cui la Commissione riceve le informazioni richieste.

Tali informazioni sono fornite entro otto giorni di calendario a decorrere dal primo giorno di calendario successivo alla data di ricezione della richiesta di informazioni aggiuntive. Se la Commissione non riceve informazioni entro detto termine, il termine di cui al paragrafo 3 è sospeso fino al momento in cui la Commissione riceve le informazioni richieste.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Per i contratti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che autorizza la prevista esclusione entro il termine di due mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Nei casi debitamente giustificati, il termine può essere prorogato una volta per un massimo di due mesi , in particolare se le informazioni a corredo della comunicazione o i documenti ad essa allegati sono incompleti o inesatti o se i fatti riportati hanno subito modifiche sostanziali. Se, scaduto il termine di due mesi o il periodo di proroga, la Commissione non ha adottato una decisione con cui approva o respinge l'esclusione, l'esclusione si considera respinta dalla Commissione.

3.    Se la Commissione rileva, per i beni o i servizi per i quali si propone l'esclusione, una mancanza di reciprocità sostanziale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g bis), essa adotta un atto di esecuzione che approva l'esclusione dei bandi di gara interessati dall'indagine secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è adottato entro il termine di un mese a decorrere dal primo giorno di calendario successivo alla richiesta di cui al paragrafo 1. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato una volta per un massimo di un mese , in particolare se le informazioni riportate nella comunicazione o nei documenti a essa allegati sono incomplete o inesatte ovvero se intervengono modifiche sostanziali delle circostanze ivi descritte . Se, scaduto il termine di un mese o il periodo di proroga, la Commissione non ha adottato una decisione con cui approva o respinge l'esclusione, l'esclusione si considera respinta dalla Commissione.

 

Tale esclusione rimane temporanea in attesa della finalizzazione dell'indagine sull'appalto esterno di cui all'articolo 8, delle conclusioni della procedura di consultazione di cui all'articolo 9 e, se del caso, dell'adozione di eventuali misure per limitare l'accesso agli appalti pubblici dell'Unione dei beni e servizi non contemplati, come previsto all'articolo 10.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

in mancanza di un accordo ai sensi della lettera a) e se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti che determinino la mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo in questione.

b)

in mancanza di un accordo ai sensi della lettera a) e se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti o dell'aggiudicazione di concessioni che determinino la mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo in questione , soprattutto qualora tali misure restrittive pregiudichino la politica industriale dell'Unione .

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della lettera b), la mancanza di sostanziale reciprocità è presunta se le misure restrittive nel settore degli appalti comportano discriminazioni gravi e ricorrenti nei confronti di operatori economici, beni e servizi dell'Unione.

soppresso

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.     Nel valutare se esiste mancanza di sostanziale reciprocità, la Commissione esamina i seguenti aspetti:

soppresso

a)

in che misura la legislazione in materia di appalti pubblici del paese in questione garantisce trasparenza in linea con le norme internazionali nel settore degli appalti pubblici ed evita qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell'Unione;

 

b)

in che misura le autorità pubbliche e/o le singole amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori applicano o adottano pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori economici dell'Unione.

 

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che hanno escluso offerte conformemente al paragrafo 1 ne fanno menzione nell'avviso di aggiudicazione dell'appalto pubblicato a norma dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE, dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE o dell'articolo 27 della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo degli avvisi di aggiudicazione dell'appalto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

7.    Se talune offerte sono state escluse conformemente al paragrafo 3, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori ne fanno menzione , specificando il motivo dell'esclusione, nell'avviso di aggiudicazione dell'appalto pubblicato a norma dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE, dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE o dell'articolo 27 della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo degli avvisi di aggiudicazione dell'appalto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Il paragrafo 1 non si applica se la Commissione ha adottato l'atto di esecuzione in materia di accesso temporaneo dei beni e servizi originari di un paese che ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4.

8.   Il paragrafo 1 può non applicarsi se la Commissione ha adottato l'atto di esecuzione in materia di accesso temporaneo dei beni e servizi originari di un paese che ha avviato negoziati con l'Unione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4. La Commissione motiva debitamente la decisione adottata all'ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare, ai sensi dell'articolo 69 della direttiva sugli appalti pubblici o dell'articolo 79 della direttiva sulle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dopo aver verificato le spiegazioni dell'offerente, un'offerta anormalmente bassa comprendente beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o dei servizi che costituiscono l'offerta, ne informa per iscritto gli altri offerenti indicando le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati.

L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare, ai sensi dell'articolo 69 della direttiva sugli appalti pubblici o dell'articolo 79 della direttiva sulle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dopo aver verificato le spiegazioni dell'offerente, un'offerta anormalmente bassa comprendente beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50 % del valore complessivo dei beni o dei servizi che costituiscono l'offerta, ne informa per iscritto gli altri offerenti indicando le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da accordi collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato XI alla direttiva sugli appalti pubblici […] 2013.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 7 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L 'amministrazione aggiudicatrice /l 'ente aggiudicatore può astenersi dal comunicare le informazioni qualora la comunicazione possa ostacolare il controllo dell'applicazione della normativa, sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, leda i legittimi interessi commerciali degli operatori economici pubblici o privati o possa pregiudicare la parità di concorrenza tra di essi .

Dopo essere stati informati dall 'amministrazione aggiudicatrice /dall 'ente aggiudicatore della loro intenzione di accettare un'offerta anormalmente bassa, gli altri offerenti hanno la possibilità di fornire, entro un termine ragionevole, informazioni pertinenti all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore onde consentire a questi ultimi di prendere una decisione in merito all'accettazione nella piena consapevolezza dei potenziali fattori che potrebbero incidere sulla valutazione del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati .

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se lo giudica nell'interesse dell'Unione, la Commissione può avviare in ogni momento, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, un'indagine esterna su presunte misure restrittive applicate nel settore degli appalti.

La Commissione può avviare in ogni momento, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate , dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore, o di uno Stato membro, un'indagine esterna su presunte misure restrittive applicate nel settore degli appalti Nella decisione di avviare un'indagine esterna nel settore degli appalti pubblici, la Commissione tiene conto del numero di richieste presentate dalle autorità aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori o dagli Stati membri . Qualora rifiuti di avviare un'indagine, la Commissione deve motiva debitamente la propria decisione allo Stato membro, alla parte interessata o all'ente aggiudicatore da cui è pervenuta la richiesta.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare, la Commissione considera se sono state approvate esclusioni conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

soppresso

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'indagine di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 .

2.   L'indagine di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g bis) .

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione valuta se il paese terzo in questione applica misure restrittive nel settore degli appalti sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate e dagli Stati membri e/o dei dati da essa raccolti durante l'indagine, e conclude la valutazione entro nove mesi dall'avvio dell'indagine. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato di tre mesi .

3.   La Commissione valuta se il paese terzo in questione applica misure restrittive nel settore degli appalti sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate e dagli Stati membri e/o dei dati da essa raccolti durante l'indagine o nel quadro delle sue relazioni periodiche sulle barriere commerciali esistenti nei paesi terzi , e conclude la valutazione entro tre mesi dall'avvio dell'indagine. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato di un mese .

 

La valutazione della Commissione tiene conto delle richieste presentate dalle autorità aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori riguardo le indagini di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver avviato la procedura di cui al presente articolo.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se, dopo l'avvio delle consultazioni, il paese terzo in questione adotta misure di riparazione/correttive soddisfacenti senza assumere tuttavia nuovi impegni in materia di accesso al mercato, la Commissione può sospendere le consultazioni o porvi fine.

Se, dopo l'avvio delle consultazioni, il paese terzo in questione adotta misure di riparazione/correttive soddisfacenti senza assumere tuttavia nuovi impegni in materia di accesso al mercato, la Commissione può sospendere le consultazioni, porvi fine o invitare il paese in questione ad avviare negoziati a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 .

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Se le misure di riparazione/correttive adottate dal paese terzo in questione sono revocate, sospese o attuate in modo inadeguato, la Commissione può:

Se le misure di riparazione/correttive adottate dal paese terzo in questione sono revocate, sospese o attuate in modo inadeguato, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10, atti di esecuzione per limitare l'accesso di beni e servizi originari del paese terzo.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 3 — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

riprendere le consultazioni con il paese terzo in questione o avviare nuove consultazioni e/o

soppresso

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 3 — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

adottare, a norma dell'articolo 10, atti di esecuzione per limitare l'accesso dei beni e servizi originari del paese terzo.

soppresso

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Se dopo l'avvio delle consultazioni risulta che il mezzo più idoneo per porre fine a pratiche restrittive nel settore degli appalti è la conclusione di un accordo internazionale, i relativi negoziati sono condotti conformemente agli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il paese ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione europea in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici, la Commissione può adottare un atto di esecuzione in base al quale i beni e i servizi originari del paese in questione non possono essere esclusi dalle procedure di appalto ai sensi dell'articolo 6.

4.   Se dopo l'avvio delle consultazioni risulta che il mezzo più idoneo per porre fine a pratiche restrittive nel settore degli appalti è la conclusione di un accordo internazionale, i relativi negoziati sono condotti conformemente agli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il paese ha avviato negoziati con l'Unione europea in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici, la Commissione può adottare un atto di esecuzione in base al quale i beni e i servizi originari del paese in questione non possono essere esclusi dalle procedure di appalto ai sensi dell'articolo 6. La Commissione motiva debitamente la decisione adottata allo Stato membro, alla parte interessata o all'ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 5 — comma 1– parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può porre fine alle consultazioni se il paese in questione assume impegni internazionali concordati con l'Unione in uno dei seguenti ambiti :

La Commissione può porre fine alle consultazioni se il paese in questione ha assunto o assume con l'Unione o a livello internazionale le seguenti misure :

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a)

impegni internazionali concordati con l'Unione uno dei seguenti ambiti:

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 5 — comma 1 — punto a iii

Testo della Commissione

Emendamento

(iii)

ampliamento degli impegni in materia di accesso al mercato assunti nel quadro dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici o nel quadro di un accordo bilaterale concluso con l'Unione in tale ambito.

(iii)

ampliamento degli impegni in materia di accesso al mercato assunti nel quadro dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici o nel quadro di un accordo bilaterale concluso con l'Unione in tale ambito e

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b)

il paese in questione ha adottato misure correttive;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Se le consultazioni con il paese terzo non consentono di giungere a risultati soddisfacenti entro 15 mesi dalla data di avvio, la Commissione vi pone fine e valuta l'eventualità di adottare, ai sensi dell'articolo 10, atti di esecuzione per limitare l'accesso dei beni e servizi originari del paese terzo.

6.   Se le consultazioni con il paese terzo non consentono di giungere a risultati soddisfacenti entro 12 mesi dalla data di avvio, la Commissione vi pone fine e valuta l'eventualità di adottare, ai sensi dell'articolo 10, atti di esecuzione per limitare l'accesso dei beni e servizi originari del paese terzo.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se, in esito ad un'indagine ai sensi dell'articolo 8 e dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 9, è accertato che le misure restrittive nel settore degli appalti adottate o applicate dal paese terzo determinano la mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo, di cui all'articolo 6 , la Commissione può adottare atti di esecuzione per limitare temporaneamente l'accesso dei beni e servizi non contemplati originari del paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

1.   Se, in esito ad un'indagine ai sensi dell'articolo 8 e dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 9, è accertato che vi è mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo, di cui all'articolo 2 , paragrafo 1, lettera g bis), la Commissione può adottare atti di esecuzione per limitare temporaneamente l'accesso dei beni e servizi non contemplati originari del paese terzo per un periodo massimo di cinque anni, prolungabile di altri cinque . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure adottate conformemente al paragrafo 1 possono in particolare limitarsi a:

La Commissione respinge la prevista esclusione se questa comporta una violazione degli impegni assunti dall'Unione in materia di accesso al mercato negli accordi internazionali da essa conclusi. Le misure adottate conformemente al paragrafo 1 possono in particolare limitarsi a:

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

A meno che non siano state frattanto sospese o abrogate, le misure adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, cessano di produrre effetti dopo cinque anni dalla loro entrata in vigore.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono decidere di non applicare alla procedura di aggiudicazione le misure adottate ai sensi dell'articolo 10 se:

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di non applicare alla procedura di aggiudicazione le misure adottate ai sensi dell'articolo 10 se:

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se, dopo 15 giorni di calendario, la Commissione non ha adottato una decisione nella quale approva o respinge tale richiesta, la richiesta si considera respinta dalla Commissione. In circostanze eccezionali, il termine può essere prorogato al massimo per altri cinque giorni di calendario.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che non intende applicare le misure adottate ai sensi dell'articolo 10 o ripristinate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, menziona tale intenzione nel bando di gara pubblicato ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE. Ne dà comunicazione alla Commissione entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del bando di gara.

L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che non intende applicare le misure adottate ai sensi dell'articolo 10 o ripristinate ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, menziona tale intenzione nel bando di gara pubblicato ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 42 della direttiva 2004/17/CE.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La comunicazione è inviata per via elettronica mediante un formulario tipo. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formulario tipo per il bando di gara e per la comunicazione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formulario tipo per il bando di gara secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

soppresso

a)

denominazione e recapito dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore;

 

b)

descrizione dell'oggetto dell'appalto;

 

c)

informazioni sull'origine degli operatori economici, dei beni e/o dei servizi da ammettere;

 

d)

ragioni alla base della decisione di non applicare le misure restrittive e motivazione dettagliata del ricorso alla deroga;

 

e)

se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore.

 

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno di calendario successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

Condizionalità degli appalti nell'ambito di programmi finanziati dall'Unione nei paesi terzi

 

Nell'ambito degli appalti pubblici finanziati dall'Unione europea e dagli Stati membri, la Commissione europea assicura la realizzazione di un quadro normativo vincolante volto a regolamentare l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici internazionali. In tale contesto, l'Unione adotta norme uniformi tese ad assicurare eque condizioni di concorrenza tra gli operatori economici dell'Unione e quelli dei paesi terzi.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Né la Commissione né il Consiglio né il Parlamento europeo né gli Stati membri né i loro funzionari divulgano le informazioni riservate ricevute a norma del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite.

soppresso

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento e dichiarate riservate dalla parte che le ha fornite non sono divulgate in nessuna circostanza, salvo che tale parte non ne dia espressa autorizzazione.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1o gennaio 2017 e almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie.

Almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie. Nel presentare la sua seconda relazione, la Commissione sottopone inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa di modifica del regolamento, oppure espone i motivi per cui, a suo giudizio, non è necessario modificarlo. Se la Commissione non rispetta tali obblighi, il regolamento cessa di essere applicabile al termine del secondo anno successivo alla presentazione della seconda relazione.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Gli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione valuta se mantenere gli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE . Alla luce della conclusione della sua valutazione, la Commissione presenta una proposta legislativa che abroga i suddetti articoli a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0454/2013).

(10)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(11)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(10)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(11)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(12)   Direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sugli appalti pubblici (GU …).

(13)   Direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU …)..

(14)   Direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sull'aggiudicazione di contratti di concessione (GU …)..

(12)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(13)  GU L […] del […], pag.

(13)  GU L […] del […], pag.

(13bis)   Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(13bis)   Direttiva 2014/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (GU XXX) (2011/0438(COD)).

(13ter)   Direttiva 2014/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU XXX) (2011/0439(COD)).

(14.)  GU L 349 del 31.12.1994.

(14.)  GU L 349 del 31.12.1994.

(18)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 .


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/227


P7_TA(2014)0028

Miele ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (COM(2012)0530 — C7-0304/2012 — 2012/0260(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 482/42)

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, nella causa C-442098, il polline presente nel miele va considerato un ingrediente ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità9. La sentenza della Corte è basata sulla considerazione che secondo i fatti presentati l'esistenza del polline nel miele è dovuta principalmente alla centrifugazione effettuata dagli apicoltori ai fini della raccolta del miele. Tuttavia, il polline entra nell'alveare solo grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele, indipendentemente dal fatto che l' apicoltore estragga o meno il miele mediante la centrifugazione. È quindi opportuno specificare, fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati10 al polline geneticamente modificato presente nel miele, che il polline è una componente del miele, il quale è una sostanza naturale senza ingredienti, e non un ingrediente ai sensi della direttiva 2000/13/CE . Pertanto, occorre modificare di conseguenza la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 concernente il miele  (11) .

(1)

La direttiva 2001/110/CE  (1) definisce il miele come la sostanza dolce naturale prodotta dalle api. Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri , soprattutto da fruttosio e glucosio, nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele . La direttiva 2001/110/CE preserva il carattere naturale del miele limitando l'intervento umano che potrebbe alterarne la composizione. In particolare, la direttiva proibisce l'aggiunta di qualsivoglia ingrediente alimentare al miele, compresi gli additivi alimentari, e qualunque altra aggiunta che non sia di miele. Analogamente, la direttiva proibisce l'eliminazione di qualunque componente specifica del miele, incluso il polline, a meno che non sia inevitabile nel corso dell'estrazione di sostanze estranee . Tali requisiti sono conformi alla norma del Codex Alimentarius per il miele.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Al fine di tener conto della crescente sensibilità dei consumatori in merito alla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti e del loro diritto di esserne informati, e a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011, è opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2001/110/CE del Consiglio  (*1) .

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

Il polline fa parte dei criteri di composizione del miele di cui alla direttiva 2001/110/CE. Le prove disponibili, inclusi i dati empirici e scientifici, confermano che le api da miele sono all'origine della presenza di polline nel miele. I granuli pollinici cadono nel nettare raccolto dalle api da miele. Il nettare raccolto nell'alveare e contenente granuli pollinici è trasformato in miele dalle api. Stando ai dati disponibili, il polline aggiuntivo nel miele può provenire dal polline sui peli delle api, dal polline nell'aria all'interno dell'alveare e dal polline immagazzinato dalle api in celle che possono aprirsi accidentalmente durante l'estrazione del miele da parte degli operatori. Ne consegue che il polline entra nell'alveare grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele, indipendentemente dal fatto che gli operatori estraggano o meno il miele. Inoltre, non vi è alcuna ulteriore aggiunta intenzionale di polline nel miele da parte degli operatori, dal momento che un'aggiunta siffatta è vietata dalla direttiva 2001/110/CE.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) definisce «ingrediente» qualunque sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Questa definizione implica un uso intenzionale di una sostanza nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento. Tenendo conto del carattere naturale del miele e in particolare dell'origine naturale della presenza di componenti specifiche del miele, incluso il polline, è necessario chiarire che il polline e qualsiasi altra componente specifica del miele non vanno considerati «ingredienti» del miele ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quinquies)

Dal momento che il miele è un prodotto naturale, esso dovrebbe essere esentato dall'obbligo di recare un elenco degli ingredienti.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 sexies)

È opportuno che le misure di coesistenza a livello degli Stati membri introdotte ai sensi dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE garantiscano che le analisi standard del miele non siano necessarie, tra l'altro fissando requisiti in materia di distanze minime.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Gli allegati della direttiva 2001/110/CE contengono elementi tecnici che dovranno essere adattati o aggiornati per tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali pertinenti. Detta direttiva non conferisce alla Commissione competenze adeguate che le consentano di adattare o di aggiornare rapidamente tali allegati per tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali. Ai fini dell'applicazione coerente della direttiva 2001/110/CE, occorre quindi conferire alla Commissioni anche il potere di adattare o aggiornare gli allegati di tale direttiva, al fine di tenere conto non solo del progresso tecnico ma anche dell'evoluzione delle norme internazionali.

soppresso

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Al fine di tener conto del progresso tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle norme internazionali, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato, per adattare o aggiornare le caratteristiche tecniche relative alle descrizioni e definizioni dei prodotti negli allegati della direttiva 2001/110/CE.

soppresso

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 2 — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non va considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 6 , paragrafo 4 , della direttiva 2000/13/CE, dei prodotti di cui all'allegato 1 di tale direttiva.

5.   il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non va considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 2 , paragrafo 2 , lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011, dei prodotti di cui all'allegato 1 della presente direttiva.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 6 bis, per modificare le caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni, descrizioni e definizioni dei prodotti dell'allegato I e ai criteri di composizione del miele di cui all'allegato II, al fine di tener conto del progresso tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle norme internazionali pertinenti.

 

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 6 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4 e 6 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a partire dal (…). (Publications Office is to fill in the date of entry into force of this amending Act).

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da …  (*2) . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo .

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 6 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega della competenza di cui agli articoli 4 e 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa si applica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi indicata . Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata . Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 6 bis — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    Un atto delegato adottato a norma degli articoli 4 e 6 entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi dalla data di notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di questo termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.    L' atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se il Parlamento europeo il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 1, entro il [insert date] . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 1, entro  (*3) . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0440/2013).

(11)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

(1)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

(*1)   Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

(1)   Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(*2)   Data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa.

(*3)   12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/234


P7_TA(2014)0029

Programma Hercule III e tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (COM(2011)0914 — C7-0513/2011 — 2011/0454(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 482/43)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0914),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0513/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Corte dei conti del 15 maggio 2012 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 14 novembre 2013 di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i bilanci (A7-0385/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali;


(1)  GU C 201 del 7.7.2012, pag. 1.


P7_TC1-COD(2011)0454

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 250/2014.)


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/235


P7_TA(2014)0030

Statistiche degli scambi di beni tra Stati membri***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 482/44)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

È particolarmente importante che la Commissione proceda alle opportune consultazioni, anche a livello di esperti, durante i lavori preparatori. Nella fase di elaborazione e stesura degli atti delegati la Commissione è tenuta a garantire la contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello più efficiente di esperti, e, dopo aver informato gli Stati membri circa i soggetti da consultare e su quale base occorre garantire il rispetto del principio di imparzialità ed evitare eventuali conflitti di interesse . Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

È opportuno che la Commissione garantisca che tali atti delegati non comportino un rilevante ulteriore onere amministrativo per gli Stati membri e le unità interessate.

(7)

È opportuno che la Commissione garantisca che tali atti delegati non comportino un rilevante ulteriore costo od onere amministrativo per gli Stati membri e le unità interessate e che continuino a essere quanto più convenienti possibile .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l 'attuazione del regolamento (CE) n. 638/2004 vanno conferite alla Commissione le competenze di esecuzione che le consentano di adottare le modalità di raccolta dei dati, in particolare i codici da utilizzare, le disposizioni tecniche per la compilazione delle statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese e gli eventuali provvedimenti necessari a garantire la qualità delle statistiche trasmesse in ottemperanza ai criteri di qualità. Tali competenze vanno esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

(8)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 638/2004 dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare le modalità di raccolta dei dati, in particolare i codici da utilizzare, le disposizioni tecniche per la compilazione delle statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese e gli eventuali provvedimenti necessari a garantire la qualità delle statistiche trasmesse a titolo gratuito in ottemperanza ai criteri di qualità. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo ( nel seguito denominato «SSE»), volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione in una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo ( nel seguito denominato «comitato SSE»), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio , dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee  (9), un ruolo di consulenza e di assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione.

(10)

Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo ( in seguito denominato «SSE»), volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione in una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo ( in seguito denominato «comitato SSE»), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), un ruolo di consulenza e di assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. È fondamentale rafforzare il coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) al fine di produrre statistiche di migliore qualità in seno all'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

A tal fine è necessario modificare il regolamento (CE) n. 638/2004 procedendo a sostituire il riferimento al comitato Intrastat con il riferimento al comitato SSE.

(11)

È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 638/2004 sostituendo il riferimento al comitato Intrastat con il riferimento al comitato SSE. Il comitato SSE dovrebbe avere la stessa composizione del comitato Intrastat, ovvero un membro proveniente da ogni Stato membro.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

La semplificazione delle procedure di sdoganamento ha determinato, a livello doganale, la mancata disponibilità delle informazioni statistiche sulle merci sottoposte a controllo doganale. Per garantire la copertura dei dati i movimenti di dette merci dovrebbero essere inseriti nel sistema Intrastat.

(12)

La semplificazione delle procedure di sdoganamento ha determinato, a livello doganale, la mancata disponibilità delle informazioni statistiche sulle merci sottoposte a controllo doganale. Per garantire la copertura dei dati, i movimenti di tali merci dovrebbero essere inseriti nel sistema Intrastat , limitando nel contempo, nella massima misura possibile, eventuali costi aggiuntivi . Le informazioni dovrebbero seguire il principio di «trasmissione di dati a flusso unico», in virtù del quale i dati dovrebbero essere unicamente raccolti dalle società esportatrici nella misura in cui se ne possa garantire la qualità.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Andrebbe inoltre consentito lo scambio tra Stati membri di dati riservati riguardanti le statistiche commerciali intra-UE al fine di potenziare l'efficacia dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tali statistiche o di migliorarne la qualità.

(13)

Dovrebbe essere inoltre consentito lo scambio tra Stati membri di dati riservati riguardanti le statistiche commerciali intra-UE , il quale dovrebbe essere gratuito qualora risulti necessario per potenziare l'efficacia dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tali statistiche o migliorarne la qualità. Tale scambio dovrebbe essere volontario e possibile per un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Lo scambio di dati riservati dovrebbe tuttavia essere operato con cautela e non dovrebbe comportare di per sé maggiori oneri amministrativi a carico delle imprese.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

La definizione di valore statistico andrebbe chiarita e allineata alla definizione di questo elemento del dato nell'ambito delle statistiche commerciali extra-UE.

(14)

La definizione di valore statistico andrebbe chiarita e allineata alla definizione di questo elemento del dato nell'ambito delle statistiche commerciali extra-UE , al fine di garantire una migliore comparabilità tra le statistiche commerciali intra-UE e quelle extra-UE . Definizioni uniformi sono fondamentali per un corretto e agevole funzionamento del commercio transfrontaliero, oltre ad essere un prerequisito particolarmente importante per le diverse autorità nazionali al fine di poter formulare interpretazioni concordanti delle norme che influenzano le attività transfrontaliere delle imprese.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Conformemente al principio di proporzionalità è necessario e opportuno stabilire norme relative alla comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, allo scambio di dati riservati tra Stati membri e alla definizione di valore statistico nel settore delle statistiche sugli scambi intra-UE. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo in forza dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

(15)

Conformemente al principio di proporzionalità è necessario e opportuno stabilire norme armonizzate relative alla comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, allo scambio di dati riservati tra Stati membri e alla definizione di valore statistico nel settore delle statistiche sugli scambi intra-UE. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo conformemente a ll'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

La trasmissione di dati da parte delle autorità nazionali dovrebbe essere gratuita per gli Stati membri, le istituzioni o le agenzie dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Alla luce della situazione economica in cui versano gli Stati membri e del potenziamento delle misure di coordinamento a livello di Unione, è necessario elaborare un approccio integrato e indicatori statistici sempre più affidabili ai fini di un'attuazione più efficace delle politiche.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter)

A seguito della recente scoperta di episodi di mancato rispetto della protezione dei dati dei cittadini europei e degli Stati membri, è necessario rafforzare la sicurezza delle modalità di trasmissione delle informazioni statistiche sensibili, ivi compresi i dati economici.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — lettera b

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Almeno una volta al mese le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci facenti oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali sono fornite direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.

2.   Le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali sono fornite una volta al mese direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 9 bis — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo scambio di dati riservati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio , dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee  (*1), è consentito, a fini esclusivamente statistici, tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, laddove detto scambio favorisca l'efficace sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee relative agli scambi di beni tra Stati membri o ne migliora la qualità.

Lo scambio a titolo gratuito di dati riservati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), è consentito, a fini esclusivamente statistici, tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, laddove si dimostri che detto scambio favorisce l'efficace sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee relative agli scambi di beni tra Stati membri o ne migliora sensibilmente la qualità. Eventuali oneri e costi amministrativi aggiuntivi a carico degli Stati membri sono ridotti al minimo. Tale scambio di informazioni riservate è facoltativo fino a …  (*3) .

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 5

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 9 bis — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali che ricevono dati riservati sono tenute a trattarli con il dovuto riserbo e ad utilizzarli esclusivamente a fini statistici.

Le autorità nazionali che ricevono dati riservati sono tenute a trattarli con il dovuto riserbo e ad utilizzarli esclusivamente a fini statistici. Le autorità nazionali non trasmettono tali dati ad alcuna organizzazione internazionale diversa da quelle previste dal presente regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6 — lettera c

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 10 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano alle esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, a norma dell'articolo 13 bis , atti delegati per definire dette condizioni."

5.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano alle esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori , a condizione che detta semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche . Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis per definire tali condizioni."

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 11

Testo in vigore

Emendamento

 

6 bis)     L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Articolo 11

«Articolo 11

Riservatezza statistica

Riservatezza statistica

Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.

Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico. Le autorità nazionali garantiscono che i benefici statistici superino nettamente gli eventuali effetti negativi sul soggetto o sui soggetti che hanno fornito le informazioni.»

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 7 — lettera c

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 12 — paragrafo 4 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni tecniche per la compilazione di tali statistiche.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni tecniche per la compilazione di tali statistiche nel modo più conveniente .

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 8

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4)   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità.

4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità , evitando costi eccessivi per le autorità nazionali .

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2   Nell'esercizio del potere delegato sancit o dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportano ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e i soggetti interpellati.

2.   Nell'esercizio della delega di potere sancit a dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori costi od oneri amministrativi significativi per gli Stati membri e i soggetti interpellati. La Commissione persegue, ove possibile, una riduzione dei costi e degli oneri amministrativi. Inoltre, la Commissione giustifica debitamente le azioni in tali atti delegati previsti e, con il contributo degli Stati membri, fornisce informazioni su eventuali oneri e costi di produzione associati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [(Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation)] .

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [GU: inserire la data esatta dell'entrata in vigore del regolamento modificativo] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 bis — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0457/2013).

(9)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(9)   Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(*1)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(*2)   Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee

(GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164)

(*3)   Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.


Giovedì 16 gennaio 2014

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/244


P7_TA(2014)0033

Nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (Sabine Lautenschläger)

Decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (N7-0002/2014 — C7-0010/2014 — 2014/0801(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 482/45)

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione del Consiglio del 7 gennaio 2014 (N7-0002/2014) (1),

visto l'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C7-0010/2014),

visto l'articolo 109 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0023/2014),

A.

considerando che, con lettera dell'8 gennaio 2014, ricevuta il 9 gennaio 2014, il Consiglio europeo ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Sabine Lautenschläger alla funzione di membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) con un mandato di otto anni;

B.

considerando che la commissione per gli affari economici e monetari ha valutato le qualifiche della candidata proposta, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'imperativo di indipendenza totale della BCE quale risultante dall'articolo 130 TFUE; che, nell'ambito di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dalla candidata un curriculum vitae nonché le sue risposte al questionario scritto che le era stato trasmesso;

C.

considerando che la commissione per gli affari economici e monetari ha poi proceduto, il 13 gennaio 2014, a un'audizione della candidata, nel corso della quale quest'ultima ha reso una dichiarazione introduttiva e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione;

1.

esprime parere positivo sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Sabine Lautenschläger membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/245


P7_TA(2014)0034

Autorizzazione per la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione*

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione, e modifica la decisione 2007/659/CE (COM(2013)0839 — C7-0488/2013 — 2013/0413(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2016/C 482/46)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0839),

visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0488/2013),

visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0013/2014),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.