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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2016/C 475/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2016/C 475/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/2 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — EL-EM-2001 Ltd/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(Causa C-501/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Trasporti su strada - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Articolo 10, paragrafo 3 - Articoli 18 e 19 - Ammenda inflitta al conducente - Misure necessarie per applicare la sanzione, adottate nei confronti dell’impresa di trasporto - Fermo del veicolo))
(2016/C 475/02)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: EL-EM-2001 Ltd
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 561/20016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale autorizzi, a titolo di provvedimento cautelare, il fermo di un veicolo appartenente a un’impresa di trasporto, nel caso in cui, da un lato, il conducente di tale veicolo, dipendente di tale impresa, ne fosse alla guida infrangendo le norme del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e, dall’altro, l’autorità nazionale competente non abbia fatto valere la responsabilità di tale impresa, giacché tale provvedimento cautelare non risponde ai requisiti del principio di proporzionalità.
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Patrick Breyer/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-582/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Articolo 2, lettera a) - Articolo 7, lettera f) - Nozione di «dati personali» - Indirizzi di protocollo Internet - Conservazione da parte di un fornitore di servizi di media online - Normativa nazionale che non consente di prendere in considerazione l’interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento))
(2016/C 475/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Patrick Breyer
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
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1) |
L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato nel senso che un indirizzo di protocollo Internet dinamico registrato da un fornitore di servizi di media online in occasione della consultazione, da parte di una persona, di un sito Internet che tale fornitore rende accessibile al pubblico costituisce, nei confronti di tale fornitore, un dato personale ai sensi di detta disposizione, qualora detto fornitore disponga di mezzi giuridici che gli consentano di far identificare la persona interessata grazie alle informazioni aggiuntive di cui il fornitore di accesso a Internet di detta persona dispone. |
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2) |
L’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un fornitore di servizi di media online può raccogliere e impiegare dati personali di un utente di tali servizi, in mancanza del suo consenso, solo nella misura in cui detta raccolta e detto impiego siano necessari per consentire e fatturare l’effettiva fruizione dei suddetti servizi da parte dell’utente in questione, senza che l’obiettivo di assicurare il funzionamento generale dei medesimi servizi possa giustificare l’impiego di tali dati dopo una sessione di consultazione degli stessi. |
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Josef Plöckl/Finanzamt Schrobenhausen
(Causa C-24/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva - Articolo 28 quater, parte A, lettere a) e d) - Trasferimento di beni all’interno dell’Unione europea - Diritto all’esenzione - Mancato rispetto dell’obbligo di comunicare un numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di destinazione - Mancanza di indizi seri dell’esistenza di una frode fiscale - Diniego del beneficio dell’esenzione - Ammissibilità))
(2016/C 475/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrente: Josef Plöckl
Convenuto: Finanzamt Schrobenhausen
Dispositivo
L’articolo 22, paragrafo 8, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, nella versione risultante dall’articolo 28 nonies di tale sesta direttiva, nonché l’articolo 28 quater, parte A, lettera a), primo comma, e lettera d), di detta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione fiscale dello Stato membro di origine neghi l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di un trasferimento intracomunitario per il motivo che il soggetto passivo non ha comunicato un numero di identificazione attribuito ai fini di tale imposta dallo Stato membro di destinazione, laddove non sussista alcun indizio serio che deponga a favore della sussistenza di una frode, il bene sia stato trasferito a destinazione di un altro Stato membro e risultino soddisfatti anche gli altri requisiti per l’esenzione.
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Republik Griechenland/Grigorios Nikiforidis
(Causa C-135/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Legge applicabile al contratto di lavoro - Regolamento (CE) n. 593/2008 - Articolo 28 - Ambito di applicazione ratione temporis - Articolo 9 - Nozione di «norme di applicazione necessaria» - Applicazione di norme di applicazione necessaria di Stati membri diversi dallo Stato del foro - Normativa di uno Stato membro che prevede una riduzione degli stipendi dei lavoratori del settore pubblico a motivo di una crisi di bilancio - Dovere di leale cooperazione))
(2016/C 475/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: Republik Griechenland
Convenuto: Grigorios Nikiforidis
Dispositivo
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1) |
L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) deve essere interpretato nel senso che un rapporto contrattuale di lavoro sorto prima del 17 dicembre 2009 rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento solo nei limiti in cui detto rapporto ha subito, per effetto di un consenso reciproco delle parti contraenti che si sia manifestato a decorrere da tale data, una modifica di ampiezza tale da dover ritenere che sia stato concluso un nuovo contratto di lavoro a decorrere dalla medesima data, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare. |
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2) |
L’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 593/2008 deve essere interpretato nel senso che esso esclude che norme di applicazione necessaria diverse da quelle dello Stato del foro, o dello Stato nel quale gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, possano essere applicate, in quanto norme giuridiche, dal giudice del foro, ma non osta a che quest’ultimo prenda in considerazione siffatte altre norme di applicazione necessaria in quanto elementi di fatto nei limiti in cui ciò è previsto dal diritto nazionale applicabile al contratto in forza delle disposizioni di tale regolamento. Detta interpretazione non è rimessa in discussione dal principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. |
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Deutsche Parkinson Vereinigung eV/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
(Causa C-148/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articoli 34 TFUE e 36 TFUE - Libera circolazione delle merci - Normativa nazionale - Medicinali per uso umano soggetti a prescrizione - Vendita da parte delle farmacie - Fissazione di prezzi uniformi - Restrizione quantitativa all’importazione - Misura di effetto equivalente - Giustificazione - Tutela della salute e della vita delle persone))
(2016/C 475/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Deutsche Parkinson Vereinigung eV
Convenuta: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
Dispositivo
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1) |
L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi di detto articolo, dal momento che tale normativa incide maggiormente sulla vendita di medicinali soggetti a prescrizione da parte di farmacie stabilite in altri Stati membri rispetto alla vendita di tali medicinali da parte di farmacie stabilite nel territorio nazionale. |
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2) |
L’articolo 36 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la fissazione di prezzi uniformi per la vendita da parte delle farmacie di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione, non può essere giustificata alla luce dell’obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone, ai sensi di detto articolo, dal momento che tale normativa non è idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti. |
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Benelux Gerechtshof — BENELUX) — Montis Design BV/Goossens Meubelen BV
(Causa C-169/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Proprietà industriale e commerciale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 93/98/CEE - Articolo 10, paragrafo 2 - Durata di protezione - Assenza di ripristino della protezione per effetto della convenzione di Berna))
(2016/C 475/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Benelux Gerechtshof
Parti
Ricorrente: Montis Design BV
Convenuto: Goossens Meubelen BV
Dispositivo
L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva non si applicano a diritti d’autore che erano inizialmente tutelati dalla normativa nazionale, ma che si sono estinti anteriormente al 1o luglio 1995.
La direttiva 93/98 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, come nel caso oggetto del procedimento principale, inizialmente abbia accordato una protezione a titolo dei diritti d’autore a un’opera, ma che, in seguito, abbia definitivamente estinto tali diritti, anteriormente al 1o luglio 1995, a motivo del mancato soddisfacimento di un requisito formale.
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Xabier Ormaetxea Garai, Bernardo Lorenzo Almendros/Administración del Estado
(Causa C-424/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 3 - Imparzialità e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione - Riforma istituzionale - Fusione dell’autorità nazionale di regolamentazione con altre autorità di regolamentazione - Destituzione del presidente e di un consigliere dell’autorità nazionale di regolamentazione oggetto di fusione prima della scadenza dei loro mandati - Motivo della destituzione non previsto dal diritto nazionale))
(2016/C 475/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrenti: Xabier Ormaetxea Garai, Bernardo Lorenzo Almendros
Convenuto: Administración del Estado
Dispositivo
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1) |
La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che prevede la fusione di un’ autorità nazionale di regolamentazione ai sensi della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, con altre autorità di regolamentazione nazionali, come quelle della concorrenza, del settore postale e del settore dell’energia, al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi di detta direttiva, come modificata, purché, nell’esercizio di tali funzioni, detto organismo soddisfi i requisiti di competenza, d’indipendenza, d’imparzialità e di trasparenza previste da quest’ultima e le decisioni da esso adottate possano essere oggetto di ricorsi effettivi presso un organo indipendente dalle parti coinvolte, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. |
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2) |
L’articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, per il solo fatto di una riforma istituzionale volta alla fusione di un’autorità nazionale di regolamentazione, responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese, con altre autorità di regolamentazione nazionali al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi di tale direttiva come modificata, il presidente e un consigliere, membri dell’organo collegiale direttivo dell’autorità nazionale di regolamentazione oggetto di fusione, siano destituiti dall’incarico prima della scadenza del rispettivo mandato, qualora non siano previste norme atte a garantire che una destituzione siffatta non arrechi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità. |
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/7 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — Evelyn Danqua/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General
(Causa C-429/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Norma procedurale nazionale che prevede, per proporre una domanda di protezione sussidiaria, un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica del rigetto della domanda di asilo - Autonomia procedurale degli Stati membri - Principio di equivalenza - Principio di effettività - Regolare svolgimento del procedimento di esame della domanda di protezione sussidiaria - Regolare svolgimento della procedura di rimpatrio - Incompatibilità))
(2016/C 475/09)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal
Parti
Ricorrente: Evelyn Danqua
Convenuti: Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General
Dispositivo
Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma procedurale nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta una domanda volta ad ottenere lo status di protezione sussidiaria ad un termine di decadenza di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica, da parte dell’autorità competente, della possibilità, per un richiedente asilo la cui domanda sia stata respinta, di presentare una siffatta domanda.
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/8 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2016 — Diputación Foral de Bizkaia/Commissione europea
(Causa C-426/15 P) (1)
((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Aiuti di Stato - Articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Decisione della Commissione che dichiara illegittimi gli aiuti - Difetto di previa notifica - Determinazione della data di concessione degli aiuti - Convenzioni che istituiscono gli aiuti - Impegno incondizionato a concedere gli aiuti - Considerazione della normativa nazionale - Procedimento di indagine formale - Principio della buona amministrazione - Diritti della difesa))
(2016/C 475/10)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Diputación Foral de Bizkaia (rappresentante: I. Sáenz-Cortabarría Fernández, abogado)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Němečková e É. Gippini Fournier, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Diputación Foral de Bizkaia è condannata alle spese. |
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/8 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Prekršajni Sud u Bjelovaru — Croazia) — Renata Horžić (C-511/15), Siniša Pušić (C-512/15)/Privredna banka Zagreb d.d., Božo Prka
(Cause riunite C-511/15 e C-512/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Contratti di credito ai consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Contratto di credito immobiliare - Tasso d’interesse variabile - Obblighi incombenti al finanziatore - Normativa nazionale applicabile ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore - Inapplicabilità della direttiva 2008/48))
(2016/C 475/11)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Prekršajni Sud u Bjelovaru
Parti
Parti civili: Renata Horžić (C-511/15), Siniša Pušić (C-512/15)
Imputati: Privredna banka Zagreb d.d., Božo Prka
Dispositivo
Gli articoli 23 e 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, le quali impongono al finanziatore, corredandola di sanzioni penali, l’osservanza di obblighi in materia di tasso d’interesse variabile per quanto riguarda contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, atteso che tali contratti di credito non rientrano nell’ambito di applicazione materiale di detta direttiva e che, peraltro, tali obblighi non costituiscono un’attuazione della stessa.
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/9 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Dresden — Germania) — Ute Wunderlich/Bulgarian Air Charter Limited
(Causa C-32/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Assenza di ragionevole dubbio - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 2, lettera l) - Nozione di «cancellazione del volo» - Volo che ha effettuato uno scalo non programmato))
(2016/C 475/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Dresden
Parti
Ricorrente: Ute Wunderlich
Convenuta: Bulgarian Air Charter Limited
Dispositivo
L’articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un volo i cui luoghi di partenza e di arrivo sono stati conformi alla programmazione prevista, ma che ha effettuato uno scalo non programmato, non può essere considerato cancellato.
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/10 |
Impugnazione proposta il 23 maggio 2016 dalla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 marzo 2016, causa T-33/15, Grupo Bimbo/EUIPO (Bimbo)
(Causa C-285/16 P)
(2016/C 475/13)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (rappresentante: M. Edenborough QC)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 13 ottobre 2016, il Tribunale dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione e statuito che la Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. si farà carico delle proprie spese.
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/10 |
Impugnazione proposta il 27 maggio 2016 dalla Médis — Companhia portuguesa de seguros de saúde, SA avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 marzo 2016, causa T-774/15, Médis/EUIPO — Médis
(Causa C-313/16 P)
(2016/C 475/14)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Médis — Companhia portuguesa de seguros de saúde, SA (rappresentante: M. Martinho do Rosário, advogada)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Con ordinanza del 19 ottobre 2016 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l’impugnazione inammissibile.
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 settembre 2016 — Julia Markmann e a./TUIfly GmbH
(Causa C-479/16)
(2016/C 475/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof.
Parti
Ricorrenti: Julia Markmann, Rene Markmann, Emilia Markmann, Jana Markmann.
Convenuta: TUIfly GmbH
Con ordinanza dell’11 ottobre 2016, la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatischen Oberlandesgericht in Bremen (Germania) il 16 settembre 2016 — Procedimento penale a carico di Pál Aranyosi
(Causa C-496/16)
(2016/C 475/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hanseatischen Oberlandesgericht in Bremen
Parti
Pál Aranyosi
Altra parte: Generalstaatsanwaltschaft Bremen
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se gli articoli 1, paragrafo 3, 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (1) (2002/584/GAI) debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una decisione in materia di estradizione ai fini dell’esercizio di un’azione penale, lo Stato membro di esecuzione è tenuto a escludere, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il rischio concreto che l’imputato sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti a motivo delle condizioni di detenzione solo per quanto riguarda il primo istituto penitenziario in cui egli sarà incarcerato dopo la consegna allo Stato membro di emissione. |
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2. |
Se lo Stato di esecuzione all’atto della sua decisione debba escludere anche il rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti dell’imputato a motivo delle condizioni di detenzione per quanto riguarda la sua incarcerazione durante la successiva detenzione in caso di condanna. |
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3. |
Se lo Stato di esecuzione debba escludere tale rischio per l’interessato anche in caso di eventuali trasferimenti presso altri istituti penitenziari. |
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 23 settembre 2016 — Deister Holding, quale successore a titolo universale della ditta Traxx Investments N.V./Bundeszentralamt für Steuern
(Causa C-504/16)
(2016/C 475/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti
Ricorrente: Deister Holding AG, quale successore a titolo universale della ditta Traxx Investments N.V.
Resistente: Bundeszentralamt für Steuern
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 48 del Trattato CE (divenuto l’articolo 49 in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE), osti a una disposizione tributaria nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che neghi ad una società madre non residente, il cui unico azionista risieda sul territorio nazionale, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale rispetto alle distribuzioni di utili, qualora sia riconducibile a persone cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbero se avessero maturato i redditi direttamente e
laddove detti presupposti non rilevano ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale alle società madri residenti. |
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2. |
Se l’articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE (1), osti a una disposizione tributaria nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che neghi ad una società madre non residente, il cui unico azionista risieda sul territorio nazionale, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili qualora sia riconducibile a persone cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbero se avessero maturato i redditi direttamente e
laddove detti presupposti non rilevano ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale alle società madri residenti. |
(1) Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães (Portogallo) il 3 ottobre 2016 — Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues/José Manuel Proença Salvador e altri
(Causa C-514/16)
(2016/C 475/18)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Guimarães
Parti
Ricorrente: Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues
Convenuti: José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE (1) del Consiglio, del 24 aprile 1972, risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di ogni Stato membro si applichi all’uso di veicoli in qualsiasi luogo, pubblico o privato, solamente nei casi in cui siano in circolazione o anche qualora siano fermi ma con il motore acceso. |
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2) |
Se la suddetta nozione di circolazione dei veicoli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della menzionata direttiva n. 72/166 ricomprenda un trattore agricolo fermo su una strada sterrata pianeggiante di una tenuta consuetamente impiegato nello svolgimento di attività agricole (applicazione di erbicida all’interno di un vigneto tramite polverizzazione), con il motore in funzione per azionare la pompa del bidone contenente l’erbicida e che, in tali circostanze, in seguito allo smottamento causato dal connubio dei seguenti fattori:
si è rovesciata su quattro operai che stavano effettuando tale operazione nei terrazzamenti inferiori, provocando il decesso di un’operaia che manteneva il tubo con cui veniva effettuata la polverizzazione. |
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3) |
In caso di risposta affermativa alle due questioni pregiudiziali di cui supra, se questa interpretazione della nozione di circolazione dei veicoli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva n. 72/166 osti a una normativa nazionale (articolo 4, paragrafo 4, del decreto legge del 21 agosto 2007, n. 291) che esclude l’obbligo di assicurazione previsto al suddetto articolo 3, paragrafo 1, nei casi in cui i veicoli siano utilizzati per scopi meramente agricoli o industriali. |
(1) Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972 L 103, pag. 1).
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Versailles (Francia) il 3 ottobre 2016 — Enedis, SA, già Électricité Réseau Distribution France SA (ERDF)/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS
(Causa C-515/16)
(2016/C 475/19)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Versailles
Parti
Ricorrente: Enedis, SA, già Électricité Réseau Distribution France SA (ERDF)
Convenute: Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che costituisce un aiuto di Stato un meccanismo basato sull’obbligo di acquistare l’elettricità prodotta da impianti che utilizzano l’energia radiante del sole ad un prezzo superiore a quello di mercato e il cui finanziamento grava sui consumatori finali di elettricità, come il meccanismo risultante dai decreti ministeriali del 10 luglio 2006 (JORF n. 171 del 26 luglio 2006, pag. 11133) e del 12 gennaio 2010 (JORF n. 0011 del 14 gennaio 2010, pag. 727), che fissano le condizioni di acquisto di tale elettricità, letti in combinato disposto con la legge n. 2000-108 del 10 febbraio 2000, relativa alla modernizzazione e allo sviluppo del servizio pubblico di elettricità, nonché con il decreto n. 2000-1196 del 6 dicembre 2000 e il decreto n.o2001-410, del 10 maggio 2001. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, debba essere interpretato nel senso che la mancanza di una notifica preliminare di tale meccanismo alla Commissione europea infici la validità dei summenzionati decreti che comportano l’attuazione della misura di aiuto controversa. |
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19.12.2016 |
IT |
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C 475/14 |
Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 22 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Nicolae Ilie Nicula/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, già Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu, con l’intervento di: Cristina Lenuța Stoica
(Causa C-609/14) (1)
(2016/C 475/20)
Lingua processuale: il rumeno
Il presidente della Nona Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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19.12.2016 |
IT |
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C 475/14 |
Ordinanza del presidente della Corte del 23 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea — Romania) — SC Vicdantrans SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, Administrația Fondului pentru Mediu
(Causa C-73/15) (1)
(2016/C 475/21)
Lingua processuale: il rumeno
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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19.12.2016 |
IT |
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C 475/14 |
Ordinanza del presidente della Corte del 23 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa — Romania) — Maria Bosneaga/Instituția Prefectului — județul Constanța — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
(Causa C-235/15) (1)
(2016/C 475/22)
Lingua processuale: il rumeno
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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19.12.2016 |
IT |
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C 475/15 |
Ordinanza del presidente della Corte del 23 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa — Romania) — Dinu Antoci/Instituția Prefectului — județul Constanța — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
(Causa C-236/15) (1)
(2016/C 475/23)
Lingua processuale: il rumeno
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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19.12.2016 |
IT |
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C 475/15 |
Ordinanza del presidente della Corte del 13 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Regione autonoma della Sardegna/Comune di Portoscuso, con l’intervento di: Saromar Gestioni Srl, Giulio Pistis
(Causa C-449/15) (1)
(2016/C 475/24)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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19.12.2016 |
IT |
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C 475/16 |
Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2016 — Vanbreda Risk & Benefits/Commissione
(Causa T-199/14) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Appalti pubblici di servizi - Accordo sugli importi numerici del risarcimento del danno - Non luogo a statuire - Spese»))
(2016/C 475/25)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vanbreda Risk & Benefits (Anversa, Belgio) (rappresentanti: inizialmente P. Teerlinck e P. de Bandt, successivamente P. Teerlinck, P. de Bandt e R. Gherghinaru, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude e L. Cappelletti, successivamente S. Delaude, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda di annullamento della decisione del 30 gennaio 2014 con la quale la Commissione ha respinto l’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto n. 1 nell’ambito della gara d’appalto OIB.DR.2/PO/2013/062/591, relativo all’assicurazione di beni e di persone (GU 2013/S 155-269617), e ha attribuito tale lotto a un’altra società e, dall’altro, una domanda di risarcimento dei danni.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Vanbreda Risk & Benefits, sostenute nel procedimento principale e nel procedimento sommario dinanzi al Tribunale. |
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19.12.2016 |
IT |
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C 475/16 |
Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Kurchenko/Consiglio
(Causa T-339/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Difetto di rappresentanza tramite un avvocato - Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale - Non luogo a statuire»))
(2016/C 475/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kurchenko (Chuhuiv, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, M. Drury, A. Swan, e J. Binns, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: Á. de Elera-San Miguel Hurtado e J.-P. Hix, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt e D. Gauci, agenti)
Oggetto
In via principale, una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE volta all’annullamento, da un lato, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/327 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte in cui detti atti riguardano il ricorrente, nonché, in via subordinata, una domanda ai sensi dell’articolo 277 TFUE volta alla dichiarazione d’inapplicabilità al ricorrente dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 208/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
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2) |
Il sig. Serhiy Vitaliyovych Kurchenko è condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/17 |
Ricorso proposto il 26 ottobre 2016 — OP/Commissione
(Causa T-478/16)
(2016/C 475/27)
Lingua processuale: il tedesco.
Parti
Ricorrente: OP (Bonn, Germania) (rappresentante: S. Conrad, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare le decisioni di rigetto della convenuta, implicita ed espressa, del 16 e del 30 settembre 2016 (rif.: Ares (2016) 5716994) sul ricorso amministrativo della ricorrente del 17 aprile 2016 ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 sul controllo della legalità della decisione dell’agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca del 18 marzo 2016 (rif.: Ares (2016) 1371979), notificata alla ricorrente il 28 aprile 2016, nei limiti in cui la richiesta di finanziamento della ricorrente del 17 novembre 2015 (numero della richiesta 716017 — QUASIMODO) nell’ambito del programma quadro «Horizont 2020», programma di lavoro CER 2016 (ERC Starting Grant) è stata ritenuta inadeguata ed è stata respinta; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta del diritto della ricorrente al controllo della legalità dell’attività dell’agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, in quanto la convenuta non ha risposto al ricorso amministrativo della ricorrente entro il termine di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 58/2003 (1). |
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità del rigetto della richiesta di finanziamento della ricorrente. La ricorrente sostiene che il rigetto del ricorso amministrativo è illegittimo anche perché la decisione di rigetto dell’agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca sulla sua richiesta di finanziamento è a sua volta illegittima. |
(1) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/18 |
Ricorso proposto il 14 ottobre 2016 — Tuerck/Commissione
(Causa T-728/16)
(2016/C 475/28)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sabine Tuerck (Woluwe Saint Pierre, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione del 10 dicembre 2015 che conferma il trasferimento dei diritti pensionistici della ricorrente; |
|
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, delle disposizioni generali di esecuzione (DGE) degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto relativi al trasferimento dei diritti pensionistici, del 3 marzo 2011. Tale violazione sarebbe stata commessa dall’Autorità che ha il potere di nomina (APN) nel calcolare la deduzione dell'importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nei limiti in cui l’APN avrebbe tenuto conto della sua promozione con effetto retroattivo per determinare il suo stipendio base alla data della domanda di trasferimento dei suoi diritti pensionistici. |
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/19 |
Ricorso proposto il 17 ottobre 2016 — PO e altri/SEAE
(Causa T-729/16)
(2016/C 475/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: PO (Bruxelles, Belgio), PP (Pechino, Cina), PQ (Pechino), PR (Pechino) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)
Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare e statuire che
|
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità, in quanto le decisioni controverse sono basate su linee guida, adottate dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) il 31 luglio 2014, che violerebbero lo Statuto dei funzionari e il suo allegato X. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità, dato che le decisioni controverse violerebbero le linee guida citate. |
|
3. |
Terzo motivo, articolato in quattro capi, vertente sull’illegittimità delle decisioni individuali.
|
|
4. |
Quarto motivo, vertente su un errore di valutazione, dedotto da tre dei ricorrenti. Secondo due di loro, un tale errore sarebbe stato commesso nell’analisi delle circostanze eccezionali addotte nella propria domanda di rimborso, mentre l’ultimo ricorrente ritiene che esso risulti dall’omessa considerazione delle spese supplementari per l’insegnamento della lingua madre. |
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/20 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2016 — CX/Commissione
(Causa T-735/16)
(2016/C 475/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CX (Bordeaux, Francia) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato; |
|
— |
di conseguenza,
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Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dello Statuto dei funzionari, segnatamente dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’Allagato IX di detto Statuto, che sarebbe stata commessa dall’autorità investita del potere di nomina (APN) della Commissione omettendo di fissare nella propria decisione l’importo della ritenuta che intendeva applicare sulla retribuzione del ricorrente. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione circa i motivi stessi di tale riduzione della retribuzione, violazione che sarebbe alla base di una disparità di trattamento a danno della parte ricorrente. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente su uno sviamento di procedura e di potere, sull’abuso e sull’eccesso di potere, in quanto la decisione impugnata configurerebbe una sanzione disciplinare dissimulata. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi del termine ragionevole, di buona fede e di buona amministrazione, in quanto i fatti addebitati dalla convenuta al ricorrente risalirebbero agli anni 2001 e 2003, ossia oltre 14 e 12 anni prima della decisione impugnata. |
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/21 |
Ricorso proposto il 20 ottobre 2016 — Amira e altri/Commissione e BCE
(Causa T-736/16)
(2016/C 475/31)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Maria Amira (Atene, Grecia) e 15 altri ricorrenti (rappresentanti: S. Pappas e I. Ioannidis, avvocati)
Convenute: Banca centrale europea, Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
condannare l’Unione europea e/o il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) a risarcire le somme indicate nell’atto introduttivo che corrispondono al danno che i ricorrenti hanno subito in seguito alla loro partecipazione illegittima alla ristrutturazione del debito del governo greco, come risultato dell’attivazione retroattiva delle Clausole di azione collettiva; |
|
— |
in alternativa, condannare l’Unione europea e/o la Banca centrale europea (BCE) a risarcire ai ricorrenti le somme indicate nell’atto introduttivo che corrispondono al danno subito a causa dell’esclusione illegittima dei creditori del settore pubblico greco dalla ristrutturazione del debito del governo greco; |
|
— |
in ogni caso, condannare la BCE a risarcire i ricorrenti per i danni descritti per ciascuno di essi nell’atto introduttivo, risultanti dall’esclusione illegittima del SEBC dalla ristrutturazione del debito del governo greco; |
|
— |
condannare la BCE e/o l’Unione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che le azioni dell’Unione e/o della BCE e del SEBC sono state adottate ultra vires e in contrasto con gli articoli da 120 a 126, 127 e 352, paragrafo 1, TFUE. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che le azioni della BCE e del SEBC relative, in particolare, all’esclusione del SEBC dalla ristrutturazione violano l’articolo 123 TFUE. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che le azioni dell’Unione e/o della BCE e del SEBC violano il diritto di proprietà dei ricorrenti tutelato dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che le azioni dell’Unione e/o della BCE e del SEBC violano la libera circolazione dei capitali tutelata dall’articolo 63 TFUE. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che le azioni dell’Unione e/o della BCE e del SEBC violano il diritto dei ricorrenti alla parità di trattamento tutelato dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali. |
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/21 |
Ricorso proposto il 25 ottobre 2016 — Stips/Commissione
(Causa T-740/16)
(2016/C 475/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Adolf Stips (Besozzo, Italia) (rappresentanti: avv.ti: S. Orlandi e T. Martin)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
condannare la Commissione a risarcire integralmente il danno subito dal ricorrente a seguito del ritardo con il quale è stato organizzato l’esercizio di riclassificazione 2013; |
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— |
condannare comunque la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, attinente al danno asseritamente subito e che sarebbe esclusivamente imputabile alla violazione da parte della Commissione del dovere di buona amministrazione ad essa incombente, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che l’elenco degli agenti riclassificati non è stato adottato dalla Commissione entro un termine ragionevole, cioè prima del 31 dicembre 2013. Egli aggiunge, in secondo luogo, che il danno materiale asseritamente subito è reale e quantificabile e, in terzo luogo, che sussiste un nesso di causalità tra l’illecito amministrativo commesso dalla Commissione e il pregiudizio che avrebbe subito il ricorrente.
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/22 |
Ricorso proposto il 24 ottobre 2016 — Generis — Farmacêutica/EUIPO — Corpak MedSystems (CORGRIP)
(Causa T-744/16)
(2016/C 475/33)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Generis — Farmacêutica, SA (Amadora, Portogallo) (rappresentante: J. Paulo Sena Mioludo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Corpak MedSystems, Inc. (Buffalo Grove, Illinois, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «CORGRIP» — Domanda di registrazione n. 12 437 919
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 luglio 2016 nel procedimento R 2443/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
confermare la decisione della divisione di opposizione del 15 ottobre 2015 nell’ambito dell’opposizione B 002334129; |
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— |
accogliere l’opposizione B 002334129; |
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— |
respingere integralmente la domanda di marchio dell’Unione europea n. 012437919 «CORGRIP»; |
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— |
condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/23 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2016 — La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After)
(Causa T-755/16)
(2016/C 475/34)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Alessandro La Rocca (Anzio, Italia) (rappresentante: A. Perani, J. Graffer, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Take your time Pay After» — Domanda di registrazione n. 14 396 031
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 agosto 2016 nel procedimento R 406/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accertare la violazione e non corretta applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, RMUE; |
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accertare la violazione dell’articolo 75 RMUE e, per gli effetti; |
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annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso dell’ EUIPO, nel procedimento R0406/2016-1, resa il 4 agosto 2016 e notificata in data 31 agosto 2016; |
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condannare l’EUIPO al rimborso delle spese e degli onorari del presente procedimento. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009. |
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/24 |
Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Nanogate/EUIPO (metals)
(Causa T-767/16)
(2016/C 475/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nanogate AG (Quierschied, Germania) (rappresentante: A. Theis, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «metals» — Domanda di registrazione n. 14 259 981
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 agosto 2016 nel procedimento R 2361/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/24 |
Ricorso proposto l’8 novembre 2016 — Dochirnie pidpryiemstvo "Kondyterska korporatsiia «Roshen»/EUIPO — «Krasnyj Octyabr» (Raffigurazione di un gambero d’acqua dolce)
(Causa T-775/16)
(2016/C 475/36)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dochirnie pidpryiemstvo "Kondyterska korporatsiia «Roshen» (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: R. Žabolienė e I. Lukauskienė, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Joint-Stock Company «Krasnyj Octyabr» (Mosca, Russia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 191 921
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 agosto 2016 nel procedimento R 2419/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/25 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2016 — Repubblica ceca/Commissione
(Causa T-32/16) (1)
(2016/C 475/37)
Lingua processuale: il ceco
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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19.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 475/25 |
Ordinanza del Tribunale del 21 ottobre 2016 — Ungheria/Commissione
(Causa T-50/16) (1)
(2016/C 475/38)
Lingua processuale: l'ungherese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.