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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Consiglio |
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2016/C 467/01 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2016/C 467/02 |
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2016/C 467/03 |
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2016/C 467/04 |
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Commissione europea |
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2016/C 467/05 |
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2016/C 467/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2016/C 467/07 |
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) |
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2016/C 467/08 |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte EFTA |
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2016/C 467/09 |
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2016/C 467/10 |
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2016/C 467/11 |
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2016/C 467/12 |
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2016/C 467/13 |
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2016/C 467/14 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2016/C 467/15 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8204 — Barloworld South Africa/BayWa/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2016/C 467/16 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8325 — KKR/Hilding Anders) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Consiglio
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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/1 |
Risoluzione del Consiglio su una nuova agenda per le competenze per un’Europa inclusiva e competitiva
(2016/C 467/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
RICONOSCENDO IL NUOVO CONTESTO POLITICO in cui:
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i nuovi metodi di lavoro, l’automazione e la robotizzazione incidono sui tipi di conoscenze, abilità e competenze necessari in un mondo sempre più competitivo, complesso e multiculturale, molti settori economici stanno subendo una rapida evoluzione tecnologica e strutturale, e le competenze digitali e trasversali sono divenute necessarie per superare la carenza di competenze e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e per permettere alle persone di svolgere le professioni del futuro e adattarsi ad esse nonché ai cambiamenti della società; |
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scarsi livelli di competenze di base, trasversali e digitali possono mettere a rischio l’occupabilità e la partecipazione attiva alla società; |
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nel contempo, e in diversa misura, parti d’Europa sono soggette a diversi fenomeni, quali periodi prolungati di bassa crescita economica ed occupazionale che incidono in particolare sui giovani, invecchiamento della popolazione, nonché aumento dei flussi migratori, bassi livelli di innovazione e nuovi rischi per la sicurezza; |
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1. |
PRENDE ATTO della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una nuova agenda per le competenze per l’Europa: lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l’occupabilità e la competitività (1); ACCOGLIE CON FAVORE il suo contributo agli sforzi congiunti per lo sviluppo delle competenze all’interno dell’UE e per il ravvicinamento dei mondi del lavoro e dell’istruzione; e RAMMENTA che le singole proposte contenute nella nuova agenda per le competenze per l’Europa saranno esaminate nei rispettivi organi del Consiglio; |
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2. |
CONCORDA che le questioni seguenti dovrebbero essere evidenziate a causa della loro estrema importanza:
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3. |
INVITA la Commissione a tenere conto della presente risoluzione al momento di presentare ulteriori obiettivi nel quadro della nuova agenda per le competenze per l’Europa. |
(1) Doc. 10038/16.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/3 |
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla prevenzione della radicalizzazione che porta all’estremismo violento
(2016/C 467/02)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
RICORDANDO il contesto politico nel quale s’iscrive la materia, riepilogato nell’allegato, e in particolare la dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione (1) e
RICONOSCENDO che:
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l’Unione europea è uno spazio comune per costruire un’area prospera e pacifica di convivenza e di rispetto per la diversità sulla base dei valori e principi comuni riconosciuti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, |
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le sfide per l’Europa derivanti dai recenti atti di terrorismo evidenziano l’urgenza di prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all’estremismo violento (2). Numerosi sospettati di terrorismo sono cittadini dell’Unione europea radicalizzati, spesso traviati da influenze ideologiche pilotate dall’esterno con impiego, oltre che di metodi di contatto diretto, anche di potenti e insidiosi mezzi tecnologici di reclutamento e istigazione, |
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le circostanze umane e sociali che creano un terreno fertile per la radicalizzazione, in particolare fra i giovani, sono complesse e molteplici e possono includere: un senso profondo di alienazione personale e/o culturale, motivi di risentimento reali e/o percepiti, xenofobia e discriminazione, possibilità limitate di istruzione, formazione o impiego, emarginazione sociale, degrado urbano e rurale, interessi geopolitici, distorte convinzioni ideologiche e religiose, legami familiari non strutturati, traumi personali o problemi di salute mentale, |
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attenuare le vulnerabilità di fondo che espongono la società alla radicalizzazione e identificare e disinnescare i fattori ideologici scatenanti dell’estremismo violento rappresentano sfide che richiedono un’alleanza interistituzionale di soggetti trasversale a diversi settori d’intervento, |
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è essenziale affrontare tutti i tipi di radicalizzazione che portano all’estremismo violento, indipendentemente dall’ideologia religiosa e/o politica che ne è alla base; |
RICONOSCONO la necessità imperativa di una cooperazione intersettoriale, come pure del sostegno dell’UE alle azioni degli Stati membri per la prevenzione della radicalizzazione, al fine di preservare il nostro modo di vivere e di offrire migliori opportunità ai giovani (3);
SOTTOLINEANO l’importanza di rafforzare la cooperazione con le organizzazioni internazionali attivamente coinvolte nella prevenzione della radicalizzazione e nella promozione dei diritti umani, quali le Nazioni Unite (in particolare l’Unesco), il Consiglio d’Europa, l’OCSE e altri consessi multilaterali;
ACCOLGONO CON FAVORE la comunicazione della Commissione intitolata «Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all’estremismo violento» (4);
Ruolo preventivo dell’istruzione e dell’animazione socioeducativa
CONVENGONO che l’istruzione e la formazione, compreso l’apprendimento non formale e informale, rappresentano potenti mezzi per promuovere i valori comuni (5), ad esempio attraverso l’educazione civica e ai diritti umani, i programmi educativi con un’enfasi sulle lezioni del passato e un contesto di apprendimento inclusivo, favorire la partecipazione, l’inclusione e la mobilità sociale, e porre in tal modo basi più solide per la società e la vita democratica;
CONVENGONO che anche l’animazione socioeducativa e le attività sportive e culturali a livello di comunità possono essere efficaci per rivolgersi ai giovani a rischio di radicalizzazione. Alla luce della varietà dei contesti in cui essi vivono, è essenziale un approccio individuale;
SOTTOLINEANO l’importanza fondamentale di individuare comportamenti allarmanti e di agire ai primi segni di radicalizzazione, instaurando una stretta comunicazione e collaborazione tra tutti i soggetti interessati (6) e i genitori, i pari e la famiglia in senso più ampio;
SOTTOLINEANO che, sebbene le competenze cognitive rimangano essenziali, nel processo di apprendimento è necessario sviluppare parimenti le competenze sociali, civiche e interculturali, le capacità comunicative e di risoluzione dei conflitti, l’empatia, la responsabilità, il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica (7);
CONVENGONO che gli insegnanti, gli educatori (8) e il resto del corpo docente devono essere meglio formati e attrezzati per affrontare la diversità e le necessità di tutti i discenti e per trasmettere i valori comuni attraverso argomentazioni positive, esperienze di vita e una visione del mondo pacifica;
RITENGONO che la prevenzione della radicalizzazione debba essere sostenuta con azioni finanziate, in particolare, mediante Erasmus+, i fondi strutturali e d’investimento europei, Orizzonte 2020, Europa creativa, il programma «Europa per i cittadini», il programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» e il Fondo sicurezza interna;
La dimensione securitaria della lotta alla radicalizzazione
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RILEVANO che la radicalizzazione che porta al terrorismo e all’estremismo violento pone sfide significative e in evoluzione alla sicurezza dei nostri cittadini che devono essere affrontate in maniera globale, primariamente dagli Stati membri, in particolare a livello locale, ma anche con un sostegno coordinato a livello dell’UE in conformità dei trattati; |
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OSSERVANO che i recenti attacchi e tentati attacchi terroristici in Europa sono il riflesso di una minaccia terroristica mondiale divenuta più decentralizzata, più complessa e per molti aspetti più difficile da individuare, in parte a causa di un processo di radicalizzazione ancora più rapido; |
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TENGONO CONTO del fatto che il numero di combattenti di ritorno nel paese d’origine, compresi, in particolare, i combattenti terroristi stranieri di ritorno, le loro famiglie e i minori, potrebbe aumentare; |
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RICONOSCONO che una risposta vigorosa alla minaccia transnazionale della radicalizzazione richiede, oltre a misure preventive interne all’UE, una rapida attuazione di sforzi esterni dell’UE per affrontarne le cause profonde, prestando particolare attenzione alla cooperazione con la regione dei Balcani occidentali, la Turchia e l’Africa settentrionale e al sostegno alle stesse; |
Contrastare la propaganda terroristica e gli incitamenti all’odio online
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RILEVANO la necessità di coinvolgere e cooperare con i fornitori di servizi nella lotta all’illecito incitamento all’odio online (9), nel pieno rispetto della libertà di espressione, tenuto conto del ruolo dei social media in qualità di primo veicolo utilizzato per individuare e adescare potenziali individui radicali e spingerli a commettere atti violenti, e SOTTOLINEANO l’importanza di un approccio multipartecipativo (10); |
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SOTTOLINEANO il ruolo del Forum dell’UE su Internet nell’elaborazione di mezzi volti a ridurre l’accessibilità dei contenuti terroristici online e per conferire ai partner della società civile strumenti per diffondere online argomentazioni alternative; |
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RICONOSCONO il prezioso lavoro svolto dall’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), dalla rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN) e dal suo Centro di eccellenza, nonché dal gruppo di consulenza per le comunicazioni strategiche per la Siria (SCATT) e SOTTOLINEANO l’importanza di un collegamento adeguato tra attori nazionali e locali; |
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RITENGONO che le iniziative online e offline che presentano argomentazioni alternative, positive e moderate possano rivelarsi fondamentali nel promuovere il rispetto reciproco e nel prevenire la radicalizzazione; RILEVANO la necessità di una valutazione e un’analisi ulteriori in merito all’impatto delle controargomentazioni; |
INVITANO GLI STATI MEMBRI A
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incoraggiare la cooperazione tra istituti di istruzione e formazione, comunità locali, amministrazioni locali e regionali, genitori, famiglia in senso più ampio, attori del settore della gioventù, volontari e società civile al fine di favorire l’inclusione e rafforzare il senso di appartenenza e di identità positiva, |
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ampliare le competenze degli insegnanti, degli educatori e del resto del corpo docente affinché siano in grado di riconoscere i primi segni di comportamento radicalizzato e di tenere «conversazioni difficili» (11) che aprano un dialogo con gli studenti e altri giovani in relazione a temi sensibili connessi alle sensazioni, ai principi e alle convinzioni personali, |
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se del caso, utilizzare gli esistenti strumenti e materiali per gli insegnanti, gli educatori e il resto del corpo docente, comprese reti in cui essi possano condividere consigli e orientamenti sul modo di gestire casi impegnativi, e le linee telefoniche di aiuto per i giovani, o crearne di nuovi, |
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promuovere l’educazione civica e globale, come pure il volontariato, per potenziare le competenze sociali, civiche e interculturali, |
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incoraggiare un’istruzione inclusiva (12) per tutti i bambini e i giovani, combattendo nel contempo il razzismo, la xenofobia, il bullismo e la discriminazione di qualsiasi forma, |
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contrastare, con il sostegno della Commissione e delle agenzie dell’UE interessate, l’uso di Internet a fini di radicalizzazione che porta al terrorismo e di reclutamento, segnatamente sviluppando la cooperazione con i fornitori di servizi e quella sulla comunicazione strategica e, ove opportuno, creando unità addette alla segnalazione su Internet, rispettando nel contempo i diritti fondamentali e conformemente agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, |
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sostenere le attività del Forum dell’UE su Internet e del centro europeo antiterrorismo (ECTC) di Europol, in particolare i lavori svolti dall’EU IRU, |
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sostenere le organizzazioni della società civile per promuovere il rispetto reciproco e contrastare i reati generati dall’odio, l’incitamento all’odio e la propaganda terroristica mediante alternative positive alle argomentazioni e alle ideologie estremiste violente, nonché sviluppando controargomentazioni a tali ideologie, |
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fare ricorso alle reti a livello di UE, ad esempio il Centro di eccellenza della RAN, per proseguire lo scambio di «migliori prassi» in relazione alla lotta contro la radicalizzazione, |
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con il passaggio da SCATT (Gruppo di consulenza per le comunicazioni strategiche per la Siria) a ESCN (Rete europea per la comunicazione strategica), continuare a usufruire dei servizi di consulenza e di condivisione delle informazioni dell’ESCN per comprendere la radicalizzazione e la polarizzazione nelle comunità dell’Europa e rispondervi meglio, ad esempio integrando personale nell’ESCN a Bruxelles, |
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continuare a sviluppare programmi di deradicalizzazione, disimpegno e riabilitazione dei combattenti di ritorno nel paese d’origine, compresi in particolare i combattenti terroristi stranieri di ritorno, le loro famiglie e i minori; |
INVITANO la Commissione a
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portare avanti, in stretta cooperazione con gli Stati membri, i lavori su uno strumentario specifico (13) basato sulle migliori prassi destinato agli animatori socioeducativi, allo scopo di aiutare i giovani a sviluppare resilienza democratica, alfabetizzazione mediatica, tolleranza, pensiero critico e capacità di risoluzione dei conflitti, |
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promuovere e sostenere l’apprendimento e la ricerca tra pari per insegnanti, educatori e il resto del corpo docente, esperti, responsabili delle politiche e ricercatori, al fine di consentire la condivisione delle migliori prassi e acquisire una migliore comprensione della questione della radicalizzazione, anche elaborando un quadro strategico e un compendio online di buone prassi (14), |
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organizzare, vista la sfida pressante e dalle enormi sfaccettature di prevenire e contrastare la radicalizzazione, una conferenza multipartecipativa (15) che riunisca diversi settori e i pertinenti soggetti interessati (ad esempio nei settori della giustizia, degli affari interni, dell’istruzione, della gioventù, dello sport, della cultura e degli affari sociali) e i giovani, |
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promuovere la comprensione e il rispetto reciproci tra gli studenti e gli altri giovani dell’UE e dei paesi terzi attraverso scambi diretti e virtuali, quali l’estensione della rete eTwinning Plus a paesi selezionati del vicinato dell’UE e gli scambi giovanili virtuali Erasmus+, |
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incoraggiare i contatti diretti tra giovani provenienti da contesti svantaggiati e figure di riferimento positive, come artisti, sportivi o imprenditori, e far conoscere ai giovani storie di successo di loro interesse affinché si possano ispirare a esperienze di vita reale (16). Inoltre, per contribuire a creare alternative positive credibili alle argomentazioni estremiste violente, le persone uscite dalla radicalizzazione potrebbero parlare delle loro proprie esperienze, |
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rafforzare la cooperazione con i fornitori di servizi, accogliendo con favore il forte coinvolgimento dell’industria digitale e della società civile e lo sviluppo di iniziative tese a potenziare ulteriormente la rimozione effettiva di contenuti terroristici (in particolare mediante la predisposizione di una piattaforma comune di segnalazione) e la diffusione di argomentazioni alternative, segnatamente attraverso l’annunciato programma di responsabilizzazione della società civile, |
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fare tesoro del lavoro svolto dall’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali nella promozione del rispetto reciproco, della non discriminazione, delle libertà fondamentali e della solidarietà in tutta l’UE, |
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tenere conto delle presenti conclusioni al momento di predisporre e attuare le azioni proposte. |
(1) Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione, Parigi, 17 marzo 2015.
(2) Nel seguito del testo indicata come «radicalizzazione» per ragioni di brevità, riconoscendo che non tutte le forme di radicalizzazione portano necessariamente all’estremismo violento.
(3) Dichiarazione di Bratislava del 16 settembre 2016.
(4) Doc. 10466/16.
(5) Trattato sull’Unione europea, articolo 2.
(6) Quali insegnanti, personale docente delle università, operatori sociali, animatori socioeducativi, operatori sanitari, volontari, vicini di casa, allenatori sportivi, leader religiosi e informali, agenti della polizia locale (doc. 9640/16).
(7) Doc. 9641/16.
(8) Ai fini del presente testo, il termine «educatore» fa riferimento a chi fornisce apprendimento formale, non formale e informale.
(9) Codice di condotta per contrastare l’illecito incitamento all’odio online del 31 maggio 2016 (Commissione con Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft).
(10) Si rileva in questo contesto la proposta della Commissione (documento 9479/16) di estendere alle piattaforme per la condivisione di video determinate disposizioni della direttiva sui servizi di media audiovisivi, in particolare il divieto di istigazione alla violenza e all’odio.
(11) RAN Manifesto for Education - Empowering Educators and Schools (Manifesto sull’istruzione della RAN - Responsabilizzare gli educatori e le scuole).
(12) Come indicato nella relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) (2015/C-417/04).
(13) Lavori in corso in seno al gruppo di esperti sull’animazione socioeducativa per la cittadinanza attiva e la prevenzione della marginalizzazione e della radicalizzazione violenta, come indicato nel piano di lavoro dell’UE per la gioventù per il 2016-2018 (GU C 417 del 15.12.2015, pag. 1).
(14) Nell’ambito del mandato del gruppo di lavoro ET2020 sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione.
(15) Come la conferenza periodica ad alto livello della RAN sulla radicalizzazione.
(16) La rete sarà gestita a livello locale dalle agenzie nazionali Erasmus+, il che consentirà anche un adeguamento alle circostanze locali.
ALLEGATO
Nell’adottare le presenti conclusioni il Consiglio RAMMENTA in particolare:
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la strategia antiterrorismo dell’UE (doc. 14469/4/05), |
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la strategia riveduta dell’UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento (doc. 9956/14), |
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le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sulla lotta al terrorismo del 9 febbraio 2015 (doc. 6026/15), |
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il Consiglio europeo del 12 febbraio 2015, in cui i capi di Stato e di governo hanno invitato ad adottare un approccio globale, comprendente iniziative in materia, tra l’altro, di integrazione sociale, molto importanti per prevenire la radicalizzazione violenta, |
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la dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione, adottata a Parigi il 17 marzo 2015 in occasione della riunione informale dei ministri dell’istruzione dell’Unione europea, |
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l’Agenda europea sulla sicurezza (doc. 8293/15), |
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il progetto di conclusioni del Consiglio sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell’Unione europea 2015-2020 (doc. 9798/15), |
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le conclusioni del Consiglio dell’Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul rafforzamento della risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all’estremismo violento (doc. 14419/15), |
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la relazione congiunta ET 2020 sull’istruzione e la formazione, del novembre 2015 (doc. 14440/1/15 REV 1), |
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la nota del coordinatore antiterrorismo dell’UE al Consiglio sullo stato di attuazione della dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 12 febbraio 2015, delle conclusioni del Consiglio GAI del 20 novembre 2015 e delle conclusioni del Consiglio europeo del 18 dicembre 2015 (doc. 6785/16), |
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la dichiarazione comune dei ministri della giustizia e degli interni dell’UE e dei rappresentanti delle istituzioni dell’UE sugli attentati terroristici di Bruxelles del 22 marzo 2016, in cui si chiedono 10 misure nel settore della lotta al terrorismo, tra cui la continuazione dello sviluppo di misure preventive (doc. 7371/16), |
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la comunicazione dal titolo «Attuare l’Agenda europea» sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l’Unione della sicurezza (doc. 8128/16), |
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le conclusioni del Consiglio, del 30 maggio 2016, sul ruolo del settore della gioventù in un approccio integrato e intersettoriale per prevenire e combattere la radicalizzazione violenta dei giovani (doc. 9640/16), |
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le conclusioni del Consiglio, del 30 maggio 2016, sullo sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico per mezzo dell’istruzione e della formazione (doc. 9641/16), |
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le conclusioni del Consiglio sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali nel 2015 (in particolare la sezione concernente non discriminazione, incitamento all’odio, razzismo e xenofobia) (doc. 10005/16), |
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la dichiarazione di Bratislava del 16 settembre 2016, |
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il documento di attuazione relativo alla rinnovata strategia di sicurezza interna dell’Unione europea e alla lotta al terrorismo per la seconda metà del 2016 (doc. 11001/1/16 REV 1), |
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la prima relazione sui progressi compiuti verso un’autentica ed efficace Unione della sicurezza del 12 ottobre 2016 [COM(2016) 670 final]. |
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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/8 |
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione di nuovi approcci nell’animazione socioeducativa per scoprire e sviluppare le potenzialità dei giovani
(2016/C 467/03)
IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RICORDANDO
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1. |
Il contesto politico nel quale s’iscrive la materia, riepilogato nell’allegato delle presenti conclusioni. |
RICONOSCONO CHE
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2. |
I giovani, donne e uomini, hanno talenti e potenzialità nascosti da cui possono trarre beneficio loro stessi e l’intera società. Le potenzialità dei giovani, donne e uomini, possono essere viste come competenze (conoscenze, abilità, attitudini) che si basano sulla loro creatività e diversità. |
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3. |
I giovani si sforzano di sviluppare le loro potenzialità, i loro talenti e la loro creatività in connessione con la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e l’occupabilità. Mentre sviluppare talenti significa trasformare abilità straordinarie in eccellenza, per sviluppo delle potenzialità si intende lo sviluppo di qualità o abilità latenti che in futuro possono risultare vincenti o vantaggiose, tenendo in considerazione la situazione individuale del o della giovane. |
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4. |
Per scoprire e sviluppare le potenzialità e i talenti di tutti i giovani, l’UE e gli Stati membri devono sostenere e promuovere l’attuazione di politiche intersettoriali efficaci, che possano incoraggiare e sostenere i giovani e aiutarli a realizzare appieno le proprie potenzialità. Occorre prestare particolare attenzione ai giovani che si trovano in situazioni di vita difficili. |
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5. |
L’animazione socioeducativa è stata utilizzata per arrivare ai giovani, anche a quelli che sono – o rischiano di essere – marginalizzati. Tuttavia, con l’evolvere degli stili di vita e dei comportamenti dei giovani nel contesto dei nuovi sviluppi sociali e tecnologici, è essenziale che nell’animazione socioeducativa si continuino a elaborare nuovi metodi e approcci. Per conoscere e entrare in contatto con i giovani, l’animazione socioeducativa dovrebbe altresì migliorare il suo coinvolgimento con il mondo digitale. |
SOTTOLINEANO CHE
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6. |
L’animazione socioeducativa avviene in molte forme e ambiti differenti e risponde ai diversi bisogni, sogni e aspirazioni, nonché alle diverse condizioni di vita dei giovani. La sua capacità di arrivare ai giovani e di rispondere ai cambiamenti modifica in termini qualitativi la vita dei giovani e la società. |
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7. |
I processi di apprendimento nell’animazione socioeducativa aiutano i giovani a sviluppare in modo olistico le loro competenze, comprese le conoscenze, le abilità e le attitudini. L’animazione socioeducativa è spesso utilizzata per assistere i giovani nell’affrontare le varie sfide della vita, che si tratti del passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro, di periodi di disoccupazione, dell’insorgere di varie minacce tra cui la radicalizzazione che porta all’estremismo violento, oppure della ricerca di un’identità positiva e di un senso di appartenenza. |
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8. |
L’ambiente in cui si svolge l’animazione socioeducativa dovrebbe essere stimolante, flessibile, interessante e capace di rispondere alle nuove tendenze nella vita dei giovani, sostenendoli così nella scoperta e nello sviluppo delle loro potenzialità, le quali possono essere spesso nascoste e non evidenti nell’ambito dell’istruzione formale o in altri settori. Questo ambiente dovrebbe essere un luogo per sperimentare e provare cose nuove, un luogo dove l’insuccesso è possibile ed è considerato parte dei processi di apprendimento e di integrazione sociale. |
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9. |
Le attività elaborate nell’ambito dell’animazione socioeducativa si sono dimostrate efficaci nello sviluppo positivo della personalità dei giovani e devono essere ulteriormente sostenute e rafforzate. L’incoraggiamento all’innovazione nell’animazione socioeducativa dovrebbe essere considerato parte della risposta ai costanti cambiamenti, con l’obiettivo di attirare l’interesse di tutti i giovani, compresi quelli che ancora non partecipano attivamente alle attività dell’animazione socioeducativa. Le innovazioni dovrebbero essere parte dello sviluppo qualitativo continuo dell’animazione socioeducativa, rispondendo ai bisogni, agli interessi e alle esperienze dei giovani così come loro stessi li percepiscono (1). |
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10. |
Per attirare i giovani e garantire maggiore impatto sulle loro vite, occorre riflettere sui nuovi contesti in cui i giovani trascorrono il loro tempo, ad esempio le moderne infrastrutture urbane e gli spazi virtuali, come pure su nuovi approcci che utilizzino strumenti online e offline innovativi (quali la ludicizzazione (2), le attività basate sul GPS (3), i distintivi di apprendimento (4) o il pensiero progettuale (5)), e se ne dovrebbe tener conto nell’ulteriore sviluppo dell’istruzione e della formazione degli animatori socioeducativi. |
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11. |
Gli stessi giovani dovrebbero svolgere un ruolo cruciale nella progettazione, nello sviluppo e nell’attuazione del processo di innovazione dell’animazione socioeducativa, affinché questa innovazione abbia successo. |
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12. |
Le capacità degli animatori socioeducativi (volontari o remunerati) possono essere potenziate grazie a opportunità di istruzione, formazione, collegamento in rete, di orientamento e di sostegno finanziario, al fine di ricercare e attuare approcci nuovi e innovativi nell’animazione socioeducativa con l’obiettivo di arrivare a più giovani, specialmente a quelli più difficili da raggiungere, e di esercitare maggiore impatto sulle loro vite. |
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13. |
La creazione di politiche per la gioventù fondate su dati esperienziali richiede aggiornamenti periodici con dati attualizzati e pertinenti raccolti a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, che dovrebbero includere anche informazioni sugli stili e le tendenze di vita attuali (6) dei giovani. |
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14. |
La cooperazione intersettoriale è fondamentale per l’elaborazione di nuovi approcci nell’animazione socioeducativa, al di là dello sviluppo del settore in quanto tale. Nel contesto dell’attuazione di nuovi approcci nell’animazione socioeducativa e nella pratica delle politiche per la gioventù, occorre agevolare e promuovere la cooperazione delle parti interessate a rappresentanza di vari settori, così da garantire l’effettiva individuazione di opportunità di cooperazione (7) e migliorare la qualità della pratica dell’animazione socioeducativa nonché il soddisfacimento dei bisogni dei giovani. |
TENENDO CONTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, INVITANO GLI STATI MEMBRI A
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15. |
Promuovere, sostenere e valutare l’utilizzo, la progettazione, l’elaborazione, la sperimentazione e la diffusione di nuovi strumenti e approcci da utilizzare nell’animazione socioeducativa attraverso la cooperazione intersettoriale, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni attuali e alle sfide, agli interessi e alle aspettative futuri dei giovani e della società. I giovani, i ricercatori nel settore della gioventù, gli animatori socioeducativi e le organizzazioni giovanili dovrebbero essere invitati a partecipare attivamente a tutte le fasi del processo, al fine di garantire la qualità. |
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16. |
Potenziare le capacità degli animatori socioeducativi (volontari o remunerati) in relazione all’innovazione e allo sviluppo delle potenzialità e dei talenti dei giovani, fornendo opportunità di istruzione e formazione incentrate specialmente sugli aspetti seguenti:
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17. |
Incoraggiare, ove pertinente, un sostegno sostenibile, anche finanziario, alle organizzazioni che lavorano per e con i giovani, in particolare su progetti collettivi, e seguono i principi (8) dell’animazione socioeducativa, in modo tale da potenziarne le capacità di innovazione. |
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18. |
Collaborare strettamente con i rappresentanti delle autorità regionali e locali, dei forum della gioventù e delle organizzazioni di animazione socioeducativa, dei giovani e degli altri soggetti del settore giovanile, di modo che i messaggi contenuti nelle presenti conclusioni siano ampiamente integrati nella pratica a livello regionale e locale. |
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19. |
Promuovere e sostenere spazi e opportunità in partenariato con le autorità locali, ove opportuno, allo scopo di consentire ai giovani di incontrarsi personalmente e sviluppare iniziative comuni. |
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20. |
Prendere in considerazione la creazione di spazi flessibili e opportunità per sperimentare, procedere per tentativi ed errori, dando agli animatori socioeducativi e ai giovani la possibilità di imparare a reagire alle condizioni e agli stili di vita in rapida evoluzione nonché a gestire la complessità. |
INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL’AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A
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21. |
Prendere in considerazione la raccolta e l’analisi periodica di informazioni sulle tendenze di vita dei giovani e sostenere la diffusione dei risultati presso le pertinenti parti interessate, tra cui decisori politici a livello nazionale, regionale e locale, volontari impegnati nell’animazione socioeducativa, operatori e animatori socioeducativi. |
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22. |
Ricercare approcci innovativi attuati nella pratica dell’animazione socioeducativa, anche in altri settori pertinenti, quali istruzione e formazione, sport e cultura, servizi sociali, tecnologie dell’informazione e della comunicazione ecc. e creare possibilità di adattare gli approcci innovativi usati in altri ambiti strategici al settore dell’animazione socioeducativa nonché di condividere esempi di buone pratiche. |
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23. |
Se del caso, individuare le nuove competenze necessarie agli animatori socioeducativi ed elaborare moduli di istruzione e formazione che agevolino la loro acquisizione di nuove competenze, comprese le competenze digitali. |
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24. |
Attraverso la creazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche, delle strategie e delle iniziative per la gioventù a livello nazionale, regionale e locale, individuare nuovi approcci nell’animazione socioeducativa che aiutino a scoprire e sviluppare le potenzialità e i talenti di tutti i giovani. |
INVITANO LA COMMISSIONE EUROPEA A
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25. |
Effettuare analisi periodiche e inserire una sezione nella relazione sulla gioventù per fornire informazioni accurate e aggiornate sugli ultimi stili e tendenze di vita dei giovani. |
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26. |
Sostenere, sia a livello di Stati membri che all’esterno dell’UE, lo scambio di informazioni su stili e tendenze di vita dei giovani come pure di buone pratiche e di approcci innovativi attuati nell’animazione socioeducativa. Organizzare riunioni di esperti, conferenze e altre attività per l’apprendimento reciproco e prendere in considerazione il ricorso a piattaforme come la convenzione europea sull’animazione socioeducativa per promuovere approcci innovativi nel settore. |
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27. |
Fare il miglior uso possibile dei programmi dell’UE esistenti, come Erasmus+, al fine di sostenere l’attuazione di approcci innovativi nella pratica dell’animazione socioeducativa. |
(1) «Quality Youth Work – A common framework for the further development of youth work» (Un’animazione socioeducativa di qualità - quadro comune per l’ulteriore sviluppo dell’animazione socioeducativa), relazione del gruppo di esperti sui sistemi di qualità per l’animazione socioeducativa destinata ai giovani negli Stati membri dell’UE, Commissione europea, 2015.
(2) Per ludicizzazione (gamification) si intende l’applicazione dei meccanismi del gioco ad attività non ludiche per modificare il comportamento delle persone; si vedano, ad esempio, le applicazioni che contano i passi compiuti ogni giorno, attribuiscono premi e consentono il confronto con gli altri. Anche nell’animazione socioeducativa si possono attuare e applicare vari elementi dei meccanismi e delle dinamiche del gioco (cfr. Gamification 101: An Introduction to the Use of Game Dynamics to Influence Behaviour, Bunchball, 2010).
(3) Le attività basate sul GPS utilizzano dispositivi elettronici con posizionamento GPS (soprattutto smartphone) in diverse attività per supportare il movimento fisico, l’orientamento in un nuovo ambiente, lo svolgimento di diversi compiti o l’acquisizione di nuove informazioni su luoghi interessanti.
(4) I distintivi di apprendimento sono distintivi virtuali nello spazio online che certificano i risultati conseguiti dai discenti. Quest’idea, appoggiata da alcune società tra cui Mozilla (che ha creato una piattaforma online chiamata Open badges), ben si combina con le iniziative che ruotano intorno al riconoscimento dell’apprendimento non formale nell’animazione socioeducativa.
(5) Il pensiero progettuale (design thinking) è un approccio collaborativo, incentrato sul fattore umano, ottimistico e sperimentale, che funziona bene con i giovani perché questi ultimi diventano parte integrante del cambiamento, concependo al tempo stesso una nuova soluzione. Può essere utilizzato per (ri)concepire diversi programmi, strumenti o spazi per i giovani. (cfr. Design Thinking for Educators Toolkit, 2012).
(6) Le informazioni sugli stili e le tendenze di vita dei giovani comprendono dettagli sui giovani da un punto di vista sociologico, psicologico e pedagogico, e dovrebbero rispondere a domande quali: quali sono gli interessi dei giovani? Di cosa hanno paura? Come apprendono? Come trascorrono il loro tempo libero? Come interagiscono sulle reti sociali? Come gestiscono le loro finanze?
(7) A titolo di esempio si può citare un laboratorio creativo volto a creare una nuova applicazione per dispositivi mobili cui partecipino animatori socioeducativi, giovani e specialisti delle TIC.
(8) Cfr. nota 1.
ALLEGATO
Nell’adottare le presenti conclusioni il Consiglio rammenta in particolare i documenti seguenti:
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— |
la comunicazione della Commissione «Europa 2020» (1), approvata dal Consiglio europeo, e le relative iniziative faro «Nuove competenze e occupazione» (2), «Unione dell’innovazione» (3) e «Agenda digitale europea» (4); |
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— |
le conclusioni del Consiglio, del 30 maggio 2016, sul ruolo del settore della gioventù in un approccio integrato e intersettoriale per prevenire e combattere la radicalizzazione violenta dei giovani (5); |
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— |
la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 15 dicembre 2015, su un piano di lavoro dell'Unione europea per la gioventù per il 2016-2018 (6); |
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— |
le conclusioni del Consiglio, del 18 maggio 2015, sul rafforzamento della cooperazione politica intersettoriale per affrontare in modo efficace le sfide socioeconomiche cui sono confrontati i giovani (7); |
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— |
le conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, relative alla promozione dell’imprenditorialità giovanile per favorire l’inclusione sociale dei giovani (8); |
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— |
le conclusioni del Consiglio, del 25 novembre 2013, sul miglioramento dell’inclusione sociale dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (9); |
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— |
le conclusioni del Consiglio, del 16 maggio 2013, sul contributo di un’animazione socioeducativa di qualità allo sviluppo, al benessere e all’inclusione sociale dei giovani (10); |
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— |
la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (11); |
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— |
le conclusioni del Consiglio, dell’11 maggio 2012, sulla promozione delle potenzialità di creatività e d’innovazione dei giovani (12); |
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— |
la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 18 novembre 2010, sull’animazione socioeducativa (13); |
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— |
la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio l’11 maggio 2010, sull’inclusione attiva dei giovani: lotta contro la disoccupazione e la povertà (14); |
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— |
studi e dichiarazioni:
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(1) Doc. 7110/10.
(2) Doc.17066/10.
(3) Doc. 14035/10.
(4) Doc. 9981/10 REV 1.
(5) Doc. 9640/16.
(6) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 1.
(7) GU C 172 del 27.5.2015, pag. 3.
(8) GU C 183 del 14.6.2014, pag. 18.
(9) GU C 30 dell’1.2.2014, pag. 5.
(10) GU C 168 del 14.6.2013, pag. 5.
(11) GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.
(12) GU C 169 del 15.6.2012, pag. 1.
(13) GU C 327 del 4.12.2010, pag. 1.
(14) GU C 137 del 27.5.2010, pag. 1.
(15) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 17.
(16) http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8529155/The+2nd+European+Youth+Work+Declaration_FINAL.pdf/cc602b1d-6efc-46d9-80ec-5ca57c35eb85
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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/12 |
Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia sportiva
(2016/C 467/04)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
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1. |
RICORDANDO il quadro politico nel quale si iscrive la materia, riepilogato nell’allegato dell’allegato. |
|
2. |
RICONOSCENDO che lo sport è un possibile strumento atto a sostenere la comprensione e la cooperazione interculturale, economica e politica tra popoli e culture e che il suo potenziale può contribuire all’ampliamento e al rafforzamento dei contatti tra l’UE e i paesi terzi. |
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3. |
RICONOSCENDO CHE
|
|
4. |
RICONOSCENDO che la diplomazia sportiva può essere attuata in stretta cooperazione con il movimento sportivo, pur nel rispetto della sua autonomia. Essa include settori quali la promozione dei valori positivi dello sport e contribuisce allo sviluppo delle relazioni e della cooperazione in campo politico, sociale ed economico. |
|
5. |
RICONOSCENDO i valori che lo sport può promuovere e che possono ravvicinare persone e paesi diversi, come la correttezza, l’uguaglianza, il rispetto della diversità, l’integrità, la disciplina, l’eccellenza, l’amicizia, la tolleranza e la comprensione reciproca. La diplomazia sportiva si avvale dell’universalità dello sport per superare le differenze linguistiche, socioculturali e religiose e acquisisce così un grande potenziale per promuovere il dialogo multiculturale e contribuire allo sviluppo e alla pace. |
|
6. |
PONENDO IN EVIDENZA che gli sportivi e le manifestazioni sportive possono contribuire in maniera significativa allo sviluppo della diplomazia sportiva, diffondere un’immagine positiva tra l’opinione pubblica e le organizzazioni straniere nonché forgiare la percezione in modo da favorire il conseguimento di più ampi obiettivi di politica estera. In questo contesto lo sport può contribuire a rafforzare e integrare la diplomazia a livello nazionale e dell’UE. |
|
7. |
CONSIDERANDO che lo sport può essere una piattaforma utile per creare relazioni interpersonali, ad esempio sostenendo programmi di scambio per atleti, giovani, allenatori ed esperti oppure attraverso l’organizzazione di gare sportive internazionali a livello sia di base che professionistico. |
NEL DEBITO RISPETTO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE E TENENDO CONTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:
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8. |
Intraprendere attività di sensibilizzazione negli Stati membri e in seno alla Commissione europea e al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), comprese le delegazioni dell’UE, circa il contributo che lo sport potrebbe apportare alla diplomazia pubblica; |
|
9. |
Incoraggiare la cooperazione tra le autorità pubbliche e il movimento sportivo onde sfruttare il potenziale dello sport nell’ambito della politica estera; |
|
10. |
Rafforzare le relazioni con le pertinenti organizzazioni sportive e organizzazioni governative internazionali nonché con altri soggetti interessati attraverso il dialogo strutturato dell’UE in materia di sport nel quadro delle riunioni del Consiglio, del Forum europeo dello sport e di altre strutture; |
|
11. |
Sfruttare meglio il potenziale dello sport, anche tramite l’istruzione e il coinvolgimento di atleti celebri come messaggeri che promuovano i valori positivi dello sport ed europei; |
|
12. |
Promuovere le principali manifestazioni sportive come un importante aspetto della diplomazia interculturale, sociale ed economica dell’UE laddove queste possano contribuire al conseguimento degli obiettivi economici dell’UE in materia di crescita, occupazione e competitività; |
|
13. |
Garantire che la diplomazia sportiva continui a figurare nell’agenda politica dell’UE; |
|
14. |
Valutare la possibilità di avvalersi della rete di ambasciatori della settimana europea dello sport per promuovere i valori positivi dello sport e i valori europei con l’obiettivo di accrescere l’attrattiva, il riconoscimento e la visibilità dell’UE nei paesi terzi; |
|
15. |
Sostenere e partecipare ad attività, come conferenze, seminari, attività di apprendimento tra pari o gruppi ad hoc informali, suscettibili di contribuire all’elaborazione di un approccio strategico alla diplomazia sportiva nel quadro dell’UE. |
INVITA LA COMMISSIONE A:
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16. |
Garantire che lo sport, e il contributo che esso può fornire per realizzare le ambizioni dell’UE in materia di relazioni esterne, sia preso in considerazione negli accordi con i paesi terzi, ivi compreso nel quadro degli accordi di adesione, di associazione e di cooperazione nonché degli accordi europei di vicinato; |
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17. |
Raccogliere e divulgare prove empiriche dell’efficacia dello sport come strumento di promozione dei valori, del dialogo interculturale, dello sviluppo e della pace; |
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18. |
Organizzare una conferenza ad alto livello per discutere le possibilità di cooperazione nel settore della diplomazia sportiva, anche relativamente a un’eventuale piattaforma o rete intesa a rafforzare le conoscenze nel settore della diplomazia sportiva, in particolare tramite la raccolta e lo scambio di migliori pratiche sul ruolo della diplomazia sportiva nella società, nonché valutare la possibilità di preparare orientamenti o moduli educativi destinati alle autorità pubbliche e ai pertinenti soggetti interessati coinvolti nelle questioni connesse alla diplomazia sportiva; |
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19. |
Esaminare la possibilità di finanziare attività connesse allo sport a titolo dei programmi di finanziamento delle relazioni esterne dell’UE e valutare l’opportunità di sostenere i progetti relativi alla diplomazia sportiva con la partecipazione di paesi terzi mediante i programmi di finanziamento dell’UE nel settore delle relazioni esterne dell’UE, nonché tramite il programma Erasmus+; |
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20. |
Valutare la possibilità di coinvolgere i paesi terzi nella settimana europea dello sport. |
ALLEGATO
Nell’adottare le presenti conclusioni il Consiglio rammenta, in particolare, i documenti seguenti:
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— |
l’articolo 165, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in base al quale l’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d’Europa; |
|
— |
il Libro bianco della Commissione sullo sport (2007), che sottolinea che il ruolo sociale dello sport può anche rafforzare le relazioni esterne dell’Unione (1); |
|
— |
la comunicazione della Commissione «Sviluppare la dimensione europea dello sport», in cui si evidenzia che la cooperazione con i paesi terzi europei, in particolare con i paesi candidati e i candidati potenziali, e con il Consiglio d’Europa dovrebbe essere una priorità (2); |
|
— |
la relazione del gruppo ad alto livello sulla diplomazia sportiva istituito dalla Commissione europea (2016). |
(1) Doc. 11811/07 + ADD da 1 a 4.
(2) Doc. 5597/11 + ADD da 1 a 3.
Commissione europea
|
15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/15 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
14 dicembre 2016
(2016/C 467/05)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,0644 |
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JPY |
yen giapponesi |
122,39 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4359 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,83963 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,7553 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0747 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
9,0223 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,023 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
314,89 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,4402 |
|
RON |
leu rumeni |
4,5153 |
|
TRY |
lire turche |
3,7125 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4177 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3961 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,2561 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,4741 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5157 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 241,10 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
14,5508 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3499 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5405 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
14 143,75 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,7303 |
|
PHP |
peso filippino |
52,918 |
|
RUB |
rublo russo |
65,1386 |
|
THB |
baht thailandese |
37,882 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,5242 |
|
MXN |
peso messicano |
21,5666 |
|
INR |
rupia indiana |
71,8245 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2016
relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
(2016/C 467/06)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, paragrafo 2,
vista la decisione del Consiglio che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra («l’ASA»), è stato firmato il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2015 (1). |
|
(2) |
La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell’Unione il 1o luglio 2013. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell’atto del 2012 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, l’adesione della Croazia all’ASA dovrebbe essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell’ASA da parte del Consiglio, che delibera all’unanimità a nome degli Stati membri, e del paese terzo interessato. |
|
(4) |
Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Bosnia-Erzegovina al fine di concludere un protocollo dell’ASA. |
|
(5) |
I negoziati si sono conclusi positivamente e il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea («il protocollo») è stato siglato il 18 luglio 2016. |
|
(6) |
Il protocollo riguarda questioni di competenza della Comunità europea dell’energia atomica. |
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(7) |
Il protocollo dovrebbe essere concluso dalla Commissione a nome della Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell’energia atomica. |
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(8) |
Il 21 novembre 2016 il Consiglio ha adottato una decisione che approva la conclusione del protocollo da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell’energia atomica (2). |
|
(9) |
Per le materie che rientrano nel campo di applicazione del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la firma e la conclusione del protocollo sono soggette a una procedura distinta. |
|
(10) |
Il protocollo dovrebbe essere approvato, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvata la conclusione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.
Il testo del protocollo è allegato alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo (3).
Articolo 2
Il membro della Commissione responsabile della politica europea di vicinato e dei negoziati di allargamento è autorizzato a firmare il protocollo e a depositare la notifica di cui all’articolo 7 del protocollo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016
Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione
(1) GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/18 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/41/2016
nell’ambito del programma Erasmus+
Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche — iniziative per l’innovazione delle politiche
Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione
(2016/C 467/07)
1. Descrizione, obiettivi e priorità
I progetti di cooperazione lungimiranti sono progetti di cooperazione transnazionale volti a identificare, sperimentare, sviluppare o valutare approcci politici innovativi che abbiano il potenziale di essere integrati e fornire input utili a migliorare i sistemi di istruzione e formazione. Dovrebbero fornire una conoscenza approfondita su gruppi target, situazioni di apprendimento, insegnamento o formazione, nonché efficaci metodologie e strumenti che contribuiscano all’elaborazione delle politiche. Inoltre, da tali progetti dovrebbero derivare conclusioni pertinenti per i responsabili politici nel settore dell’istruzione e della formazione a tutti i livelli.
I progetti di cooperazione lungimiranti dovrebbero pertanto essere guidati e attuati da attori chiave di comprovata eccellenza e dotati di conoscenze all’avanguardia, con la capacità di innovare o ottenere un impatto sistemico attraverso le loro attività e con il potenziale per indirizzare l’agenda politica nel settore dell’istruzione e della formazione.
Le proposte nell’ambito del presente invito dovrebbero essere coerenti con le nuove priorità per la cooperazione europea fissate nella relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) (1).
Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti:
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— |
avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide nei campi dell’istruzione e della formazione, che possano essere integrate e avere un impatto sostenibile e sistemico sui sistemi di istruzione e formazione; |
|
— |
sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su tematiche lungimiranti tra attori chiave; |
|
— |
facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche innovative. |
Le proposte trasmesse nell’ambito del presente invito devono riguardare una delle cinque priorità elencate di seguito:
|
— |
acquisizione delle competenze di base da parte di adulti scarsamente qualificati; |
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— |
promozione di approcci basati sulle prestazioni in materia di IFP; |
|
— |
promozione di tecnologie innovative nel campo dell’orientamento professionale; |
|
— |
professionalizzazione del personale (istruzione scolastica, comprese l’istruzione e l’assistenza destinate alla prima infanzia); |
|
— |
raggiungimento degli obiettivi della rinnovata strategia dell’UE per l’istruzione superiore. |
Le proposte che non affrontano alcuna delle cinque priorità dell’invito non saranno prese in considerazione.
2. Proponenti ammissibili
Il termine «proponenti» si riferisce a tutte le organizzazioni e gli istituti che partecipano a una candidatura, indipendentemente dal loro ruolo nel progetto.
I proponenti ammissibili sono organizzazioni pubbliche o private che svolgono attività legate all’istruzione e alla formazione o ad altri settori come l’apprendimento non-formale, ivi compresi, tra gli altri, i giovani, altri settori socio-economici, oppure organizzazioni che svolgono attività inter-settoriali.
I proponenti ritenuti ammissibili a rispondere all’invito sono:
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— |
le autorità pubbliche a livello nazionale/regionale/locale responsabili di istruzione e formazione; |
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— |
organizzazioni senza scopo di lucro (ONG), private o pubbliche; |
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— |
centri di ricerca; |
|
— |
scuole e altri istituti d’istruzione; |
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— |
istituti di istruzione superiore; |
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— |
camere di commercio; |
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— |
reti di soggetti interessati; |
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— |
centri di riconoscimento; |
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— |
organismi di valutazione/garanzia della qualità; |
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— |
organizzazioni di categoria e datori di lavoro; |
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— |
sindacati e associazioni professionali; |
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— |
servizi per l’orientamento professionale; |
|
— |
organizzazioni della società civile e culturali; |
|
— |
imprese; |
|
— |
organizzazioni internazionali. |
Sono ammissibili esclusivamente le domande di persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi del programma:
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— |
i 28 Stati membri dell’Unione europea; |
|
— |
i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; |
|
— |
i paesi candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Turchia. |
Il requisito minimo di composizione di un partenariato per il presente invito è di 3 organizzazioni che rappresentino 3 paesi del programma.
3. Attività ammissibili e durata dei progetti
Le attività devono iniziare il 1o novembre 2017, il 1o dicembre 2017 o il 1o gennaio 2018.
La durata del progetto deve essere compresa tra 24 e 36 mesi. Tuttavia, qualora dopo la firma dell’accordo e l’inizio del progetto i beneficiari dovessero constatare che, per motivi pienamente giustificati e al di là del loro controllo, risulta impossibile completare il progetto entro il periodo previsto, potrà essere concessa una proroga del periodo di ammissibilità. Se richiesta entro i termini indicati nella convenzione di sovvenzione, potrà essere concessa una proroga massima di 6 mesi.
Le attività finanziabili nell’ambito del presente invito possono comprendere (lista non esaustiva):
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analisi, studi, esercizi di mappatura; |
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— |
attività di ricerca; |
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— |
attività di formazione; |
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redazione di relazioni, conclusioni di progetti, raccomandazioni politiche; |
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— |
workshop; |
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— |
conferenze/seminari; |
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verifiche e valutazioni di approcci innovativi a livello di base; |
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azioni di sensibilizzazione e divulgazione; |
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azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di buone pratiche; |
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sviluppo di strumenti TIC (software, piattaforme, applicazioni ecc.) o di risorse per l’apprendimento; |
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sviluppo di altri prodotti intellettuali. |
4. Criteri di aggiudicazione
Le candidature ammissibili saranno valutate sulla base di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione (2).
I criteri di aggiudicazione sono i seguenti:
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1. |
pertinenza del progetto (30 %); |
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2. |
qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (30 %); |
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3. |
qualità degli accordi di partenariato e cooperazione (20 %); |
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4. |
impatto sullo sviluppo e la diffusione delle politiche (20 %). |
Saranno prese in considerazione per il finanziamento dell’UE soltanto le proposte che hanno raggiunto le soglie minime di qualità, ovvero:
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— |
almeno la soglia del 50 % di ciascun criterio (vale a dire minimo 15 punti rispettivamente per «Pertinenza del progetto» e «Qualità della concezione e dell’attuazione del progetto»; 10 punti rispettivamente per «Qualità degli accordi di partenariato e cooperazione» e «Impatto sullo sviluppo e la divulgazione delle politiche»; e |
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— |
almeno la soglia del 70 % sul punteggio totale (ossia il punteggio aggregato dei 4 criteri di aggiudicazione) |
Le candidature il cui punteggio è al di sotto di tali soglie saranno respinte.
5. Bilancio
La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 8 000 000 EUR.
Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili del progetto.
La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR.
L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili per il presente invito.
6. Termine per la presentazione delle domande
Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 14 marzo 2017 - ore 12:00 (mezzogiorno) CET.
I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte e alla procedura di presentazione e a utilizzare i documenti che fanno parte della domanda (fascicolo della domanda) all’indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en
Il fascicolo della domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
Il fascicolo della domanda completo deve essere presentato online inviando il modulo elettronico corretto, debitamente compilato e contenente tutti gli allegati e i documenti accompagnatori pertinenti e applicabili.
I fascicoli di domanda non contenenti tutte le informazioni necessarie e non presentati online entro il termine stabilito non saranno presi in considerazione.
7. Ulteriori informazioni
Per maggiori dettagli si rimanda alla guida per i proponenti.
La guida per i proponenti e il fascicolo della domanda sono disponibili al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en
Recapito di posta elettronica: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
(1) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 25.
(2) Si veda la guida per i proponenti, sezioni 7, 8 e 9.
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/21 |
BANDO DI CONCORSO GENERALE
(2016/C 467/08)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:
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EPSO/AST/139/16 – ASSISTENTI (AST 3)
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Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 467 A del 15 dicembre 2016.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/22 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 2 ottobre 2015
nella causa E-7/15
Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia
(Inadempimento di uno Stato EFTA — Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa — Valori limite per taluni inquinanti nell’aria ambiente — Piano per la qualità dell’aria)
(2016/C 467/09)
Nella causa E-7/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia — ISTANZA di dichiarazione secondo cui il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi previsti all’atto di cui al punto 14c dell’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), avendo superato i valori limite per il biossido di zolfo (SO2), le particelle (PM10) e il biossido di azoto (NO2) nell’aria ambiente in certe zone della Norvegia, a seconda dei casi, per gli anni dal 2008 al 2012, e non avendo adempiuto all’obbligo derivante dal piano per la qualità dell’aria ivi indicato — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente (giudice relatore), Per Christiansen e Páll Hreinsson, giudici, ha pronunciato il 2 ottobre 2015 la propria sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
La Corte
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1. |
Dichiara che:
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|
2. |
Condanna la Norvegia al pagamento delle spese processuali. |
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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/23 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 27 ottobre 2015
nella causa E-10/15
Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d’Islanda
(Inadempimento degli obblighi di un paese SEE/EFTA — Mancata attuazione — Direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio)
(2016/C 467/10)
Nella causa E-10/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d’Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 21au del capo III dell’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 27 ottobre 2015 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
La Corte
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1. |
dichiara che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 21au del capo III dell’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo; |
|
2. |
condanna la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali. |
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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/24 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 27 ottobre 2015
nella causa E-11/15
Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d’Islanda
(Inadempimento degli obblighi di un paese SEE/EFTA — Mancata attuazione — Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori)
(2016/C 467/11)
Nella causa E-11/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d’Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui ai punti 7a, 7e e 7i dell’allegato XIX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 27 ottobre 2015 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
La Corte
|
1. |
dichiara che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui ai punti 7a, 7e e 7i dell’allegato XIX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo; |
|
2. |
condanna la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali. |
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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/25 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2016 da Marine Harvest ASA contro l’Autorità di vigilanza EFTA
(Causa E-12/16)
(2016/C 467/12)
Un ricorso contro l’Autorità di vigilanza EFTA (ESA) dinanzi alla Corte EFTA è stato proposto il 20 settembre 2016 da Marine Harvest ASA, rappresentata da Torben Foss, avvocato, e Kjetil Raknerud, avvocato, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers, Sandviksbodene 2a, PO Box 3984 NO-5835 Sandviken, Bergen, Norvegia.
Il ricorrente chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:
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1. |
La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA nella causa n. 79116 del 27 luglio 2016, si basa su un’erronea interpretazione delle pertinenti fonti del diritto, ed è quindi nulla. |
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2. |
L’Autorità di vigilanza EFTA ha la competenza e l’obbligo di effettuare la sorveglianza degli aiuti di Stato al settore della pesca, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo 9 dell’accordo SEE, ed è pertanto tenuta a valutare le affermazioni formulate dal ricorrente attraverso la denuncia formale presentata il 2 maggio 2016. |
|
3. |
Le spese processuali sono a carico dell’Autorità di vigilanza EFTA. |
Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso
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— |
Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA nella causa n. 79116 del 27 luglio 2016. |
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— |
Marine Harvest sostiene che l’ESA ha le competenze necessarie per esaminare se un aiuto alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura è compatibile con l’accordo SEE, e per svolgere compiti di sorveglianza, a norma dell’articolo 62 dell’accordo SEE, cfr. il protocollo n. 26 dell’accordo SEE, e che l’ESA è tenuta a procedere a tale sorveglianza ai sensi dello stesso articolo. |
|
— |
Un elemento essenziale è l’interpretazione del protocollo 26 dell’accordo, che elenca le competenze dell’Autorità di vigilanza EFTA, ma non fa specificamente riferimento ai settori della pesca e dell’acquacoltura. Secondo la decisione dell’ESA, il suddetto elenco dovrebbe essere considerato esaustivo. |
|
— |
Il ricorrente ritiene che tale interpretazione aggiunga una specifica al protocollo 26 che non è suffragata dagli obiettivi e dalle disposizioni di base dell’accordo, che il protocollo stesso elenca. |
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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/26 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2016 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda
(Causa E-13/16)
(2016/C 467/13)
In data 26 settembre 2016 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Auður Ýr Steinarsdóttir e Øyvind Bø, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, B-1040 Bruxelles.
L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:
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1. |
dichiarare che l’Islanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall’atto di cui al punto 17 h del capitolo II dell’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva n. 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità), in quanto non ha introdotto i controlli tecnici su strada previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto. |
|
2. |
Condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali. |
Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso
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— |
L’istanza riguarda l’inadempimento da parte dell’Islanda dell’obbligo di conformarsi, entro il 16 settembre 2014, al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA il 16 luglio 2014, concernente il mancato rispetto da parte del paese degli obblighi derivanti dall’atto di cui al punto 17 h del capitolo II dell’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva n. 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità), per mancata introduzione dei controlli tecnici su strada previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto. |
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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/27 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2016 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda
(Causa E-14/16)
(2016/C 467/14)
In data 26 settembre 2016 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Auður Ýr Steinarsdóttir e Øyvind Bø, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, B-1040 Bruxelles.
L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:
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1. |
dichiarare che l’Islanda è venuta meno agli obblighi dell’atto di cui al punto 17d del capitolo II dell’allegato XIII dell’accordo SEE (direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose), adattato all’accordo dal relativo protocollo n. 1,
|
|
2. |
di condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali. |
Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso
|
— |
L’istanza riguarda l’inadempimento da parte dell’Islanda, dell’obbligo di conformarsi, entro il 16 novembre 2015 al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 16 settembre 2015 concernente il mancato rispetto da parte del paese degli obblighi previsti dall’atto di cui al punto 17d del capitolo II dell’allegato XIII dell’accordo SEE (direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose), adattato all’accordo dal relativo protocollo n. 1, |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/28 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8204 — Barloworld South Africa/BayWa/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 467/15)
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1. |
In data 8 dicembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Barloworld South Africa Proprietary Limited («Barloworld», Sudafrica) e BayWa Aktiengesellschaft («BayWa», Germania) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’attività di Barloworld relativa alla meccanizzazione agricola e alla movimentazione dei materiali in Sudafrica mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8204 — Barloworld South Africa/BayWa/JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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15.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 467/29 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8325 — KKR/Hilding Anders)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 467/16)
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1. |
In data 8 dicembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa KKR & Co. L.P. («KKR», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Hilding Anders Holdings 3 AB («Hilding Anders», Svezia) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — KKR: gestione patrimoniale su scala mondiale e prestazione di servizi di consulenza finanziaria, — Hilding Anders: sviluppo, produzione e commercializzazione di letti, materassi e prodotti connessi. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8325 — KKR/Hilding Anders, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.