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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2016/C 462/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2016/C 462/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-601/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/80/CE - Articolo 12, paragrafo 2 - Sistemi di indennizzo nazionali delle vittime di reati intenzionali violenti che garantiscono un indennizzo equo ed adeguato - Sistema nazionale che non copre tutti i reati intenzionali violenti commessi sul territorio nazionale))
(2016/C 462/02)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Traversa e F. Moro, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Palatiello e E. De Bonis, avvocati dello Stato)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Moro, M. Chavrier e K. Pleśniak, agenti)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, è venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato. |
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2) |
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/3 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Sven Mathys/De Grave Antverpia NV
(Causa C-92/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 96/75/CE - Modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti di merci per via navigabile - Portata - Articolo 1, lettera b) - Nozione di «trasportatore» - Articolo 2 - Libertà di conclusione dei contratti e di negoziazione dei prezzi))
(2016/C 462/03)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Antwerpen
Parti
Ricorrente: Sven Mathys
Convenuta: De Grave Antverpia NV
Dispositivo
Nell’ambito delle attività di trasporto di merci per via navigabile, l’articolo 1, lettera b), della direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità, nella parte in cui definisce un «trasportatore» come il proprietario o il gestore di uno o più battelli utilizzati per la navigazione interna, e l’articolo 2 della medesima direttiva, nella parte in cui afferma che, in tale settore, i contratti sono liberamente stipulati tra le parti interessate, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella applicabile alla controversia principale, che consente a una persona che non corrisponda a detta definizione di concludere un contratto di trasporto in qualità di trasportatore.
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija — Lettonia) — Procedimento penale a carico di Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs
(Causa C-166/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 91/250/CEE - Articolo 4, lettere a) e c) - Articolo 5, paragrafi 1 e 2 - Direttiva 2009/24/CE - Articolo 4, paragrafi 1 e 2 - Articolo 5, paragrafi 1 e 2 - Tutela giuridica dei programmi per elaboratore - Vendita «d’occasione» di copie di programmi per elaboratore munite di licenza su supporti fisici non originali - Esaurimento del diritto di distribuzione - Diritto esclusivo di riproduzione))
(2016/C 462/04)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija
Imputati nella causa principale
Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs
in presenza di: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, Microsoft Corp.
Dispositivo
Gli articoli 4, lettere a) e c), e 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, devono essere interpretati nel senso che, sebbene l’acquirente iniziale della copia di un programma per elaboratore accompagnata da una licenza d’uso illimitata abbia il diritto di vendere d’occasione tale copia e la sua licenza a un subacquirente, egli non può, per contro, allorché il supporto fisico originale della copia che gli è stata inizialmente consegnata è deteriorato, distrutto o smarrito, fornire a tale subacquirente la sua copia di riserva senza l’autorizzazione del titolare del diritto.
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Marjan Kostanjevec/F & S Leasing GmbH
(Causa C-185/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 6, punto 3 - Nozione di «domanda riconvenzionale» - Domanda fondata su un arricchimento indebito - Pagamento di un importo dovuto in forza di una decisione annullata - Applicazione nel tempo])
(2016/C 462/05)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti
Ricorrente: Marjan Kostanjevec
Convenuta: F & S Leasing GmbH
Dispositivo
L’articolo 6, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che il foro designato da tale disposizione in materia di domanda riconvenzionale è competente a pronunciarsi su una domanda siffatta, volta ad ottenere la restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, di un importo corrispondente a quello convenuto nell’ambito di un accordo stragiudiziale, qualora tale domanda sia presentata nell’ambito di una nuova azione giudiziaria tra le stesse parti, a seguito dell’annullamento della decisione alla quale aveva condotto l’azione iniziale tra le medesime e la cui esecuzione aveva dato luogo a tale accordo stragiudiziale.
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o. w Płocku/Polkomtel sp. z o.o.
(Causa C-231/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 4, paragrafo 1 - Diritto di ricorso avverso una decisione adottata da un’autorità di regolamentazione nazionale - Meccanismo di ricorso efficace - Mantenimento in vigore della decisione di un’autorità di regolamentazione nazionale in attesa dell’esito del ricorso - Effetti nel tempo della decisione del giudice nazionale che pronuncia l’annullamento della decisione di un’autorità di regolamentazione nazionale - Possibilità di annullare retroattivamente la decisione di un’autorità di regolamentazione nazionale - Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento))
(2016/C 462/06)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrenti: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o. w Płocku
Convenuta: Polkomtel sp. z o.o.
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, prima e terza frase, e secondo comma, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale chiamato a decidere su un ricorso presentato contro una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione deve poterla annullare con effetto retroattivo, se considera che ciò è necessario per garantire un’effettiva tutela dei diritti dell’impresa che ha proposto il ricorso.
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/5 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2016 — Land Hessen/Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Commissione europea
(Causa C-242/15 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Misure statali concernenti la creazione di una segheria nel Land Hessen - Decisione che accerta l’assenza di aiuti di Stato - Mancato avvio del procedimento formale di esame - Serie difficoltà - Calcolo dell’elemento di aiuto delle garanzie statali - Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie))
(2016/C 462/07)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Land Hessen (rappresentanti: U. Soltész e A. Richter, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG (rappresentanti: J. Heithecker e J. Ylinen, avvocati), Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e C. Urraca Caviedes, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il Land Hessen è condannato alle spese. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Servoprax GmbH/Roche Diagnostics Deutschland GmbH
(Causa C-277/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Dispositivi medico-diagnostici in vitro - Direttiva 98/79/CE - Importazione parallela - Traduzione, da parte dell’importatore, delle indicazioni e delle istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante - Procedura di valutazione integrativa della conformità))
(2016/C 462/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Servoprax GmbH
Convenuta: Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Dispositivo
L’articolo 9 della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a un importatore parallelo di un dispositivo di autodiagnosi per la misurazione del glucosio nel sangue, provvisto di una marcatura CE e già sottoposto ad una valutazione di conformità ad opera di un organismo notificato, di procedere ad una nuova valutazione destinata ad attestare la conformità dell’etichettatura e delle istruzioni per l’uso del dispositivo stesso a motivo della loro traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro di importazione.
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki
(Causa C-294/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) - Ambito di applicazione ratione materiae - Azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi - Articolo 3, paragrafo 1 - Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza dell’«attore» - Portata))
(2016/C 462/09)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Parti
Ricorrente: Edyta Mikołajczyk
Convenuti: Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki
Dispositivo
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1) |
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un’azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003. |
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2) |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che una persona diversa da uno dei coniugi che proponga un’azione per l’annullamento del matrimonio non può avvalersi dei criteri di competenza previsti in tali disposizioni. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi — Polonia) — Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł./G.M., M.S.
(Causa C-303/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regole tecniche nel settore dei giochi d’azzardo - Direttiva 98/34/CE - Nozione di «regola tecnica» - Obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica - Inapplicabilità delle regole aventi la qualità di regole tecniche non notificate alla Commissione))
(2016/C 462/10)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Łodzi
Parti
Ricorrente: Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł.
Convenuti: G.M., M.S.
con l’intervento di: Colin Williams sp. z o.o.
Dispositivo
L’articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, non rientra nella nozione di «regola tecnica», ai sensi di tale direttiva, soggetta all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva, il cui inadempimento è sanzionato con l’inapplicabilità di una regola siffatta.
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — Christine Nigl e a./Finanzamt Waldviertel
(Causa C-340/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 4, paragrafi 1 e 4 - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 9 e 11 - Nozione di «soggetto passivo» - Società semplici che commercializzano i loro prodotti con un marchio comune e con l’intermediazione di una società di capitali - Nozione di «imprese indipendenti» - Diniego della qualità di soggetto passivo - Retroattività - Sesta direttiva 77/388 - Articolo 25 - Direttiva 2006/112 - Articoli 272 e 296 - Regime forfettario per i produttori agricoli - Esclusione dal regime forfettario - Retroattività))
(2016/C 462/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzgericht
Parti
Ricorrenti: Christine Nigl, Gisela Nigl sen., Gisela Nigl jun., Josef Nigl, Martin Nigl
Convenuto: Finanzamt Waldviertel
Dispositivo
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1) |
L’articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 4, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, da un lato, nonché l’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 10 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dall’altro lato, devono essere interpretati nel senso che vanno considerate imprese indipendenti assoggettate all’imposta sul valore aggiunto diverse società semplici, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, le quali si presentano in quanto tali autonomamente nei confronti dei loro fornitori, delle autorità pubbliche e, entro certi limiti, dei loro clienti, e ciascuna delle quali conduce la propria produzione utilizzando essenzialmente i propri strumenti di produzione, ma le quali commercializzano gran parte dei loro prodotti utilizzando un marchio comune attraverso l’intermediazione di una società di capitali, le cui quote sono detenute dai membri di tali società semplici nonché da altri membri della famiglia interessata. |
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2) |
L’articolo 25 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/66, e l’articolo 296 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano alla possibilità di negare l’applicazione del regime comune forfettario per i produttori agricoli, previsto in tali articoli, a diverse società semplici, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, considerate come imprese indipendenti soggette all’imposta sul valore aggiunto che cooperano tra loro, per il fatto che una società di capitali, un’associazione di persone costituita dai membri di tali società semplici o un’associazione di persone costituita da tale società di capitali e dai membri delle suddette società semplici non potrebbe essere assoggettata a tale regime, a causa delle dimensioni della sua azienda o della sua forma giuridica, anche qualora tali società semplici non facciano parte di una categoria di produttori esclusi da tale regime forfettario, a condizione che esse, a causa dei loro rapporti con tale società o con una di tali associazioni, siano materialmente in grado di affrontare gli oneri amministrativi che discendono dai compiti derivanti dall’applicazione del regime normale o del regime semplificato dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
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3) |
Nel caso in cui il regime comune forfettario per i produttori agricoli dovesse essere escluso, in linea di principio, per società semplici come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, tale esclusione sarebbe applicabile al periodo precedente la data in cui è stata effettuata la valutazione sulla quale è fondata la suddetta esclusione, a condizione che la suddetta valutazione intervenga entro il termine di prescrizione dell’azione dell’amministrazione fiscale e che i suoi effetti non retroagiscano a una data precedente rispetto a quella in cui si sono verificati gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata la valutazione stessa. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 29 settembre 2016 — Carrefour Hypermarchés SAS, Fnac Paris, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep, Fnac Périphérie/Ministre des finances et des comptes publics
(Causa C-510/16)
(2016/C 462/12)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrenti: Carrefour Hypermarchés SAS, Fnac Paris, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep, Fnac Périphérie
Resistente: Ministre des finances et des comptes publics
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, nel caso di un regime di aiuti finanziato con risorse aventi una destinazione specifica, qualora uno Stato membro abbia regolarmente notificato le modifiche giuridiche aventi un’incidenza sostanziale su tale regime, prima che fosse data loro attuazione, e in particolare quelle concernenti le modalità di finanziamento di quest’ultimo, un aumento significativo del gettito fiscale destinato al regime, rispetto alle previsioni fornite alla Commissione europea, costituisca una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, TCE, divenuto l’articolo 108 TFUE, tale da giustificare una nuova notifica. |
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2) |
In tal caso, in qual modo si applichi [l’]articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (1), ai sensi del quale un aumento superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti esistente costituisce una modifica di tale regime di aiuti, e in particolare:
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(1) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 140, pag. 1).
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 3 ottobre 2016 — Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse e. Gen./Agrarmarkt Austria
(Causa C-516/16)
(2016/C 462/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse e. Gen.
Autorità convenuta: Agrarmarkt Austria
Questioni pregiudiziali
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I.1. |
Se gli articoli 65, 66 e 69 del regolamento (CE) n. 1580/2007 (1) della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, nonché (dal 23 giugno 2011) gli articoli 64, 65 e 68 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 (2) della Commissione del Consiglio, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati richiedano che la decisione sull’approvazione del programma operativo e degli importi dei fondi, o una sua modifica, e la decisione sull’«importo approvato dell’aiuto» siano emanate non come semplici comunicazioni, bensì in maniera formale come decisioni (almeno provvisoriamente) vincolanti che possono essere impugnate dal richiedente già prima — ossia indipendentemente — da un’impugnazione della decisione definitiva (a norma dell’articolo 70 del regolamento n. 1580/2007 o dell’articolo 69 del regolamento n. 543/2011) sulla domanda di erogazione dell’aiuto (come quantificato in via definitiva). |
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I.2. |
Se le disposizioni di diritto dell’Unione citate nella questione pregiudiziale I.1 debbano essere interpretate nel senso che, in sede di emanazione delle decisioni di cui trattasi (nella parte normativa della decisione), deve essere fissato in modo vincolante anche il valore della produzione commercializzata. |
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I.3. |
Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 69 e 70 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, debba essere interpretato nel senso che la presenza di una preesistente decisione definitiva sull’approvazione del programma operativo e degli importi dei fondi o una decisione sull’«importo approvato dell’aiuto» preclude un esame della legittimità del calcolo del valore della produzione commercializzata, quale base del massimale di aiuto, da parte di un giudice chiamato a pronunciarsi su un’impugnazione proposta avverso una decisione dell’autorità amministrativa con cui è stata adottata in via definitiva, rispetto a un determinato periodo annuale del programma operativo, una decisione sulla domanda di erogazione dell’aiuto finanziario nell’ambito di un programma operativo a norma dell’articolo 103 octies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), quale modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»). |
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I.4. |
In caso di risposta negativa alla questione pregiudiziale I.1., I.2. o I.3.: se il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), segnatamente, il suo allegato I, parte IX [«Ortofrutticoli freschi», di cui, in particolare, al «Codice NC ex 0709 (…) Altri ortaggi, freschi o refrigerati (…)») e X («Ortofrutticoli trasformati», di cui al «Codice NC ex 0710 Ortaggi o legumi (…) congelati»] debba essere interpretato nel senso che i prodotti orticoli che nascono dalla somma dei processi attuati dopo la raccolta, composti da pulitura, taglio, scottatura e congelamento, devono essere classificati, non come prodotti di cui all’allegato I, parte IX, bensì come prodotti di cui all’allegato I, parte X. |
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I.5. |
In caso di risposta affermativa alla questione pregiudiziale I.4.: se la nozione di «valore della produzione commercializzata» di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), quale modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»), debba essere interpretata nel senso che tale valore deve essere definito in modo da fissare solo il valore della produzione decurtato però del valore riferibile al passaggio della trasformazione, deducendo il valore del processo consistente nella trasformazione della verdura raccolta, pulita, tagliata e scottata in verdura surgelata. |
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I.6. |
Se l’articolo 51, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati debba essere interpretato nel senso che un’organizzazione di produttori che ha presentato un programma operativo per gli anni dal 2010 al 2014, approvato prima del 20 gennaio 2010 ma per il quale è intervenuta successivamente (13 dicembre 2013) un’approvazione modificata — nel senso che per il programma è stata introdotta una diversa modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata — può richiamarsi ancora, anche dopo la modifica di cui trattasi del programma operativo (vale a dire per l’aiuto da erogare nel 2014), alle «disposizioni vigenti nel 2008» ai fini delle modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata. |
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I.7. |
In caso di risposta affermativa alle questioni pregiudiziali I.5. e I.6.: se gli articoli 52, paragrafo 6, lettera a), e 21, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli siano invalidi nei limiti in cui includono nel calcolo del valore della produzione commercializzata taluni passaggi della trasformazione della verdura raccolta attraverso i quali tale verdura è trasformata in «uno dei prodotti elencati nell’allegato I del trattato CE». |
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I.8. |
In caso di risposta negativa alla questione pregiudiziale I.6 (e a prescindere dalla risposta che sarà data alle altre questioni): se l’articolo 50, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati sia invalido. |
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II.1. |
Se l’articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) quale modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») debba essere interpretato nel senso che nell’ambito di un «programma operativo per il settore degli ortofrutticoli» è ammessa soltanto la promozione della produzione di prodotti che possono essere classificati come prodotti di cui all’allegato I, parte IX, ma non la promozione di investimenti nella trasformazione dei suddetti prodotti. |
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II.2. |
In caso di risposta negativa alla questione pregiudiziale II.1: a quali condizioni e in che misura l’articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), quale modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»), ammetta una siffatta promozione degli investimenti nella trasformazione. |
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II.3. |
Se l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati sia invalido. |
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III.1. |
Se l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati debba essere interpretato nel senso che l’esclusione dall’incentivo interviene meramente in ragione della collocazione su fondo altrui. |
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III.2. |
In caso di risposta affermativa alla questione III.1.: se l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati sia invalido. |
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III.3. |
In caso di risposta affermativa alla questione III.1. e di risposta negativa alla questione III.2.: se la disciplina di cui all’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione costituisca una disposizione chiara e univoca nei limiti in cui non è tutelato nel suo legittimo affidamento un operatore economico cui sono [negati] gli incentivi per attività realizzate sì su un fondo altrui, ma che rientrano nella sua azienda e ciò nonostante l’avvenuta conferma o approvazione dell’incentivo da parte di autorità nazionali a conoscenza delle circostanze. |
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IV. |
Se il fatto che la Corte non provveda, a favore dell’interessato, ad alcuna limitazione degli effetti (ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE) di una sentenza avente un impatto giuridico negativo sull’interessato a causa di una nuova interpretazione del diritto dell’Unione o di una dichiarazione di invalidità di un atto giuridico dell’Unione considerato — sino a quel momento — valido, precluda al suddetto interessato la possibilità di invocare nel singolo caso, dinanzi al giudice nazionale, il principio della certezza del diritto qualora sia comprovata la sua buona fede. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 4 ottobre 2016 — ZPT/Narodno sabranie na Republika Balgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite
(Causa C-518/16)
(2016/C 462/14)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski gradski sad
Parti
Ricorrente: ZPT AD
Convenuti: Narodno sabranie na Republika Balgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se disposizioni di attuazione del diritto dell’Unione come il regolamento n. 1998/2006 (1) abbiano efficacia diretta e applicazione immediata e, in caso affermativo, se violi i suddetti principi una disposizione del legislatore nazionale che riduce o limita l’ambito di applicazione della disposizione di diritto dell’Unione. |
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2) |
Se un aiuto di Stato sotto forma di agevolazione fiscale sia compatibile con la concorrenza nel mercato interno quando l’aiuto è investito in beni patrimoniali impiegati per la fabbricazione di prodotti che sono esportati in parte in paesi terzi o in Stati membri. |
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3) |
Se la fabbricazione di prodotti destinati all’esportazione mediante l’impiego di beni patrimoniali acquistati con aiuti di Stato costituisca un’attività, a norma dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 1998/2006, direttamente collegata ai quantitativi esportati. In caso di risposta negativa alla questione in parola, se gli Stati membri possano prevedere nel diritto nazionale restrizioni aggiuntive per l’esportatore di prodotti fabbricati utilizzando beni derivanti dall’investimento di un’agevolazione fiscale. In caso di risposta affermativa alla questione, quale sia il rapporto tra la suddetta disposizione e l’articolo 35 TFUE in materia di divieto di restrizioni quantitative all’esportazione e di qualsiasi misura di effetto equivalente fra gli Stati membri e se sussistano una discriminazione e una violazione della libera circolazione delle merci. |
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4) |
Se in base all’articolo 1 del regolamento n. 1998/2006 sia possibile negare a una persona giuridica il riconoscimento di un diritto a un aiuto finanziario «de minimis» derivante dal diritto dell’Unione prima che sia decorso il termine di quattro anni fissato nella [normativa] nazionale ed entro il quale deve essere compiuto l’investimento, per il solo fatto che la persona interessata nel corso del suddetto periodo ha investito risorse anche in altre strutture autonome e separate della sua impresa che effettuano esportazioni. |
(1) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU 2006, L 379, pag. 5)
Tribunale
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12.12.2016 |
IT |
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C 462/14 |
Sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2016 — El Corte Inglés/EUIPO — English Cut (The English Cut)
(Causa T-515/12 RENV) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo The English Cut - Marchi dell’Unione europea figurativo e nazionale denominativo anteriori El Corte Inglés - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n 207/2009 - Notorietà»])
(2016/C 462/15)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: The English Cut, SL (Malaga, Spagna)
Oggetto
Ricorso presentato avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 settembre 2012 (procedimento R 1673/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la El Corte Inglés e la The English Cut
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La El Corte Inglés sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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12.12.2016 |
IT |
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C 462/14 |
Sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2016 — BCE/Cerafogli
(Causa T-787/14 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BCE - Accesso ai documenti - Documenti relativi alla controversia tra le parti nel procedimento - Diniego parziale di accesso - Regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo - Eccezione di illegittimità»))
(2016/C 462/16)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Banca centrale europea (Rappresentanti: inizialmente E. Carlini, M. López Torres e F. Malfrère, successivamente E. Carlini e F. Malfrère, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avocat)
Altra parte nel procedimento: Maria Concetta Cerafogli (Roma, Italia) (Rappresentante: S. Pappas, avocat)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 18 settembre 2014, Cerafogli/BCE (F-26/12, EU:F:2014:218)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Banca centrale europea (BCE) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla sig.ra Maria Concetta Cerafogli. |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
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12.12.2016 |
IT |
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C 462/15 |
Sentenza del Tribunale 28 ottobre 2016 — Unicorn/EUIPO — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN-čerpací stanice)
(Causa T-123/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo UNICORN-čerpací stanice - Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori UNICORN - Impedimento relativo alla registrazione - Notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 462/17)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Unicorn a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limisso, Cipro)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 gennaio 2015 (procedimento R 153/2014-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Unicorn e la Mercilink Equipment Leasing.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Unicorn a.s. è condannata alle spese. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/16 |
Sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2016 — Unicorn/EUIPO — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)
(Causa T-124/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo UNICORN - Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori UNICORN e marchio nazionale figurativo anteriore che rappresenta una testa di unicorno - Impedimento relativo alla registrazione - Notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 462/18)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Unicorn a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limisso, Cipro)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 gennaio 2015 (procedimento R 149/2014-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Unicorn e la Mercilink Equipment Leasing.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Unicorn a.s. è condannata alle spese. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/16 |
Sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2016 — Unicorn/EUIPO — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)
(Causa T-125/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo UNICORN - Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori UNICORN e marchio nazionale figurativo anteriore che rappresenta una testa di unicorno - Impedimento relativo alla registrazione - Notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 462/19)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Unicorn a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limisso, Cipro)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 gennaio 2015 (procedimento R 150/2014-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Unicorn e la Mercilink Equipment Leasing.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Unicorn a.s. è condannata alle spese. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/17 |
Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2016 — Hamcho e Hamcho International/Consiglio
(Causa T-153/15) (1)
([«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Annullamento degli atti anteriori con sentenza del Tribunale - Nuovi atti che includono i nomi dei ricorrenti negli elenchi - Ricorso di annullamento - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura - Contenuto del ricorso - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Onere della prova - Diritto di proprietà - Libertà d’impresa»])
(2016/C 462/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Mohamad Hamcho (Damasco, Siria) e Hamcho International (Damasco) (rappresentanti: A. Boesch, D. Amaudruz e M. Ponsard, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e S. Kyriakopoulou. agenti)
Oggetto
Ricorso basato sull’articolo 263 TFUE e volto all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/117 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 20, pag. 85), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 20, pag. 2), nella parte in cui i nomi dei ricorrenti sono stati inseriti nell’elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Mohamad Hamcho e la Hamcho International sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del presente giudizio e nel procedimento sommario. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/18 |
Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2016 — Jaber/Consiglio
(Causa T-154/15) (1)
([«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Annullamento degli atti anteriori con sentenza del Tribunale - Nuovi atti che includono il nome del ricorrente negli elenchi - Ricorso di annullamento - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura - Contenuto del ricorso - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Onere della prova - Diritto di proprietà - Libertà d’impresa»])
(2016/C 462/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Aiman Jaber (Laodicea, Siria) (rappresentanti: A. Boesch, D. Amaudruz e M. Ponsard, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Kyriakopoulou. agenti)
Oggetto
Ricorso basato sull’articolo 263 TFUE e volto all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/117 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 20, pag. 85), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 20, pag. 2), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Aiman Jaber è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del presente giudizio e nel procedimento sommario. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/18 |
Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2016 — Kaddour/Consiglio
(Causa T-155/15) (1)
([«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Annullamento degli atti anteriori con sentenza del Tribunale - Nuovi atti che includono il nome del ricorrente negli elenchi - Ricorso di annullamento - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura - Contenuto del ricorso - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Onere della prova - Diritto di proprietà - Libertà d’impresa»])
(2016/C 462/22)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Khaled Kaddour (Damasco, Siria) (rappresentanti: inizialmente A. Boesch, D. Amaudruz, M. Ponsard, avvocati, V. Davies, solicitor, e T. Eicke, QC, successivamente V. Davies, T. Eicke e V. Wilkinson, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e S. Kyriakopoulou. agenti)
Oggetto
Ricorso basato sull’articolo 263 TFUE e volto all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/117 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 20, pag. 85), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 20, pag. 2), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Khaled Kaddour è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del presente giudizio e nel procedimento sommario. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/19 |
Sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2016 — Unicorn/EUIPO — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)
(Causa T-201/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio denominativo dell’Unione europea UNICORN - Marchi nazionali denominativi e figurativo anteriori UNICORN - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Notorietà»))
(2016/C 462/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Unicorn a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limassol, Cipro)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 febbraio 2015 (procedimento R 1699/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Unicorn e la Mercilink Equipment Leasing.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Unicorn a.s. è condannata alle spese. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/20 |
Sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2016 — CW/Parlamento
(Causa T-309/15 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Molestie psicologiche - Dovere di assistenza dell’amministrazione - Articolo 24 dello statuto - Domanda di assistenza - Misure provvisorie di allontanamento - Dovere di sollecitudine - Responsabilità - Domanda di risarcimento danni - Decisione di rigetto del reclamo amministrativo - Snaturamento degli elementi di prova - Errore di diritto»))
(2016/C 462/24)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: CW (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean e E. Taneva, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 26 marzo 2015, CW/Parlamento (F-124/13, EU:F:2015:23), diretta all’annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 26 marzo 2015, CW/Parlamento (F-124/13), è annullata. |
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2) |
La causa è rinviata dinanzi ad una sezione del Tribunale diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/20 |
Sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2016 — Commissione/CX
(Causa T-493/15 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Destituzione - Diritto di essere ascoltato - Articolo 22 dell’allegato IX allo Statuto - Errori di diritto - Snaturamento degli elementi di prova - Esame incompleto dei fatti e degli elementi di prova»))
(2016/C 462/25)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: C. Ehrbar e F. Simonetti, agenti)
Altra parte nel procedimento: CX (Enghien, Belgio) (Rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 18 giugno 2015, CX/Commissione (F-5/14, EU:F:2015:61), diretta all’annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 18 giugno 2015, CX/Commissione (F-5/14, EU:F:2015:61), è annullata. |
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2) |
La causa è rinviata ad una Sezione del Tribunale dell’Unione europea diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/21 |
Sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2016 — Spa Monopole/EUIPO — YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE)
(Causa T-625/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SPA VILLAGE - Marchio Benelux denominativo anteriore SPA - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 462/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: E. Cornu e É. De Gryse, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: YTL Hotels & Properties Sdn Bhd (Kuala Lumpur, Malaysia) (rappresentante: M. Edenborough, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 settembre 2015 (procedimento R 1954/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Spa Monopole, compagnie fermière de Spa, e la YTL Hotels & Properties.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 settembre 2015 (procedimento R 1954/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Spa Monopole, compagnie fermière de Spa, e la YTL Hotels & Properties è annullata nella parte in cui respinge l’opposizione alla registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo SPA VILLAGE per i «servizi per fornire alimenti e bevande; bar-ristoranti; caffetterie; snack-bar; ristoranti self-service; servizi alberghieri e di ristorazione; servizi di ristorante; servizi di catering e banchetti; servizi di bar; bar; servizi alberghieri», di cui alla classe 43 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato. |
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2) |
L’EUIPO e la YTL Hotels & Properties sono condannati alle spese. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/22 |
Sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2016 — LA TARTE TROPÉZIENNE/EUIPO (LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ)
(Causa T-7/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ - Impedimento assoluto alla registrazione - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 462/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: LA TARTE TROPÉZIENNE (Cogolin, Francia) (rappresentante: T. Cuche, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 ottobre 2015 (procedimento R 720/2015-4), riguardante la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
LA TARTE TROPÉZIENNE è condannata alle spese. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/22 |
Sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2016 — Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO)
(Causa T-29/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CAFFÈ NERO - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Marchio che può indurre in errore il pubblico - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2016/C 462/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Caffè Nero Group Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: L. Cassidy, solicitor)
Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 novembre 2015 (procedimento R 410/2015-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo CAFFÈ NERO come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Caffè Nero Group Ltd è condannata alle spese. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/23 |
Sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2016 — Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO)
(Causa T-37/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CAFFÈ NERO - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Marchio che può indurre in errore il pubblico - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 462/29)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Caffè Nero Group Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: L. Cassidy, solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 novembre 2015 (procedimento R 954/2015-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo CAFFÈ NERO come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Caffè Nero Group Ltd è condannata alle spese. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/23 |
Ordinanza del Tribunale del 19 ottobre 2016 — E-Control/ACER
(Causa T-671/15) (1)
([«Ricorso di annullamento - Energia - Regolamento (CE) n. 713/2009 - Regolamento (CE) n. 714/2009 - Parere dell’ACER - Decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero di energia elettrica - Regione Europa centrale e orientale - Compatibilità - Atto non impugnabile - Irricevibilità»])
(2016/C 462/30)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Austria) (rappresentante: F. Schuhmacher, avvocato)
Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rappresentante: E. Tremmel, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e mirante all’annullamento del parere n. 09/2015 dell’ACER, del 23 settembre 2015, sulla conformità delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero nella regione dell’Europa centrale ed orientale al regolamento (CE) n. 714/2009 e agli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali, di cui all’Allegato I dello stesso regolamento.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Wirtschaftskammer Österreich, della Verbund AG e della Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. |
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3) |
La Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), ivi comprese quelle afferenti al procedimento sommario. |
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4) |
La Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Wirtschaftskammer Österreich, la Verbund AG e la Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. sopporteranno ciascuna le proprie spese afferenti alle domande di intervento. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/24 |
Ordinanza del Tribunale del 18 ottobre 2016 — Laboratoire de la mer/EUIPO — Boehringer Ingelheim Pharma (RESPIMER)
(Causa T-109/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo RESPIMER - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore RESPIMAT - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) no 207/2009 - Ricorso manifestamente privo di qualunque fondamento di diritto»))
(2016/C 462/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratoire de la mer (Saint-Malo, Francia) (rappresentante: S. Szilvasi, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Ingelheim, Germania)
Oggetto
Ricorso presentato avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 gennaio 2016 (procedimento R 3109/2014-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Boehringer Ingelheim Pharma e la Laboratoire de la mer.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Laboratoire de la mer è condannata alle spese. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/25 |
Ricorso proposto il 5 settembre 2016 — Starbucks e Starbucks Manufacturing Emea/Commissione
(Causa T-636/16)
(2016/C 462/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Starbucks Corp. (Seattle, Washington, Stati Uniti) e Starbucks Manufacturing Emea BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. Verschuur, M. Petite e M-A. Stroungi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare gli articoli da 1 a 4 della decisione della Commissione del 21 ottobre 2015 relativa all’aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) a cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di Starbucks (in prosieguo: la «decisione impugnata»); |
|
— |
in subordine, annullare l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata; e |
|
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE da parte della Commissione, per essere incorsa in un errore materiale di diritto e in un manifesto errore di valutazione nell’interpretare e applicare il quadro di riferimento al fine di valutare se l’Advance Pricing Agreement (APA) conferisca un vantaggio selettivo. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE da parte della Commissione per aver erroneamente accertato che l’APA conferiva un vantaggio, incorrendo in tal modo in vari errori manifesti di fatto e di valutazione, senza procedere a un esame diligente e imparziale e fornendo una motivazione insufficiente. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 (1) del Consiglio, per aver erroneamente quantificato il presunto aiuto, commettendo così un errore materiale di diritto e un errore manifesto di valutazione. |
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/26 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2016 — Laboratorios Ern/EUIPO — Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS)
(Causa T-700/16)
(2016/C 462/33)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ascendo Medienagentur AG (Gamprin-Bendern, Liechtenstein)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «SLIMDYNAMICS» — Domanda di registrazione n. 12 882 304
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22/07/2016 nei procedimenti riuniti R 1814/2015-4 e R 1780/2015-4
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata che accoglie l’inserimento di prodotti nella classe 5 e negare la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 012882304 SLIM DYNAMICS & design nella classe 5; e |
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— |
condannare l’EUIPO e, nel caso in cui decida di intervenire nel presente procedimento, Ascendo Medienagentur AG, alle spese. Contested decision |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/26 |
Ricorso proposto il 6 ottobre 2016 — La Patrouille/EUIPO — Alpha Industries (Rappresentazione di una figura con angoli)
(Causa T-709/16)
(2016/C 462/34)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: La Patrouille (Pantin, Francia) (rappresentante: A. Lakits-Josse, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alpha Industries, Inc. (Chantilly, Virginia, Stati Uniti d’America)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo — Domanda di registrazione n. 11 778 727
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25/07/2016 nel procedimento R 2332/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa ha «annullato la decisione impugnata e ha respinto l’opposizione in quanto essa riguarda l’iscrizione del marchio contestato per i seguenti prodotti: “borse per scolari; borse portacarte; cartelle per scolari” nella classe 18» e ha «respinto il ricorso per la parte restante», e autorizzare la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
|
— |
Assenza del rischio di confusione tra i marchi in oggetto; |
|
— |
Per concludere nel senso della sussistenza di un rischio di confusione, la commissione di ricorso si è basata essenzialmente su presunte somiglianze intellettuali mentre queste ultime non sono evidenti per il consumatore. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/27 |
Ricorso proposto il 6 ottobre 2016 — La Patrouille/EUIPO — Alpha Industries (AEROBATIX)
(Causa T-710/16)
(2016/C 462/35)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: La Patrouille (Pantin, Francia) (rappresentante: A. Lakits-Josse, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alpha Industries, Inc. (Chantilly, Virginia, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «AEROBATIX» — Domanda di registrazione n. 13 285 952
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 luglio 2016 nel procedimento R 2344/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il marchio richiesto per i prodotti «articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria» e autorizzare la registrazione del marchio richiesto per tali prodotti; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Insussistenza di un rischio di confusione; |
|
— |
Per ravvisare la sussistenza del rischio di confusione, la commissione di ricorso si è essenzialmente fondata su asserite somiglianze dal punto di vista intellettuale sebbene queste ultime non si impongano immediatamente come tali al consumatore. |
|
— |
La commissione di ricorso ha sottovalutato l’importanza dell’elemento denominativo AEROBATIX, il quale, considerato unitamente all’elemento figurativo, è sufficiente a escludere ogni rischio di confusione. |
|
12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/28 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2016 — Deutsche Luftansa/Commissione
(Causa T-712/16)
(2016/C 462/36)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Deutsche Luftansa AG (Colonia, Germania) (rappresentante: S. Völcker, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione C(2016) 4964 final del 25 luglio 2016 nel caso M.3770 — Lufthansa/Swiss — Decisione della Commissione relativa alla richiesta della Luftansa di una deroga parziale dai suoi impegni per le tratte Zurigo-Stoccolma e Zurigo-Varsavia; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione deve essere annullata poiché è viziata da errore manifesto di valutazione e, di conseguenza, viola i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, avendo rifiutato di riesaminare e/o derogare a taluni impegni derivanti dalla decisione della Commissione del 4 luglio 2005 nel caso COMP/M.3770 — Lufthansa/Swiss. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’annullamento della decisione per violazione del principio della buona amministrazione da parte della Commissione che non ha valutato in modo attento ed imparziale gli elementi del caso. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’annullamento della decisione per sviamento di potere ad opera della Commissione che ha aggirato la procedura amministrativa prevista dal regolamento 1/2003. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/29 |
Ricorso proposto il 7 ottobre 2016 — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)
(Causa T-714/16)
(2016/C 462/37)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Asolo LTD (Limassol, Cipro) (rappresentante: W. Pors, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «FLÜGEL» — Marchio dell’Unione europea n. 637 686
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29/07/2016 nel procedimento R 282/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
respingere la domanda di dichiarazione di nullità; |
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— |
condannare l’EUIPO e la Red Bull alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
Violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/29 |
Ricorso proposto il 10 ottobre 2016 — Pfizer e Pfizer Santé Familiale/Commissione
(Causa T-716/16)
(2016/C 462/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Pfizer Ltd (Sandwich, Regno Unito), Pfizer Santé Familiale (Parigi, Francia) (rappresentanti: L. Catrain González, avvocato, e E. Wright, barrister-at-law)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 della Commissione, dell’8 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2016 L 189, pag. 1); |
|
— |
condannare la Commissione europea alla spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato la nomenclatura combinata allorché non ha rispettato l’ordine preciso prescritto dalle regole generali per l’interpretazione di cui al capitolo A del titolo I della nomenclatura combinata per la classificazione delle merci.
|
— |
La Commissione ha commesso un errore di diritto allorché ha applicato la regola generale n. 3 per la classificazione di una merce che non è prima facie classificabile in due o più voci della nomenclatura combinata; e |
|
— |
la Commissione ha commesso un secondo errore di diritto in quanto ha applicato la regola generale n. 3, lettera b), senza applicare la regola generale n. 3, lettera a), che dà priorità alla classificazione sotto voci più specifiche. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/30 |
Ricorso proposto il 4 ottobre 2016 — Mad Dogg Athletics/EUIPO — Aerospinning Master Franchising (SPINNING)
(Causa T-718/16)
(2016/C 462/39)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mad Dogg Athletics, Inc. (Venice, California, Stati Uniti) (rappresentante: J. Steinberg, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aerospinning Master Franchising Ltd. s. r. o. (Praga, Repubblica ceca)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: la ricorrente
Marchio controverso: il marchio dell’Unione europea «SPINNING» — Marchio dell’Unione europea n. 175 117
Procedimento dinanzi all’EUIPO: procedimento di decadenza
Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 luglio 2016 nel procedimento R 2375/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata nella misura in cui ha dichiarato la decadenza del marchio dell’Unione europea n. 000175117 «SPINNING» per i prodotti «attrezzatura per esercizi fisici», di cui alla classe 28, e i servizi «allenamento», di cui alla classe 41; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
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— |
violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; |
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— |
violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/31 |
Ricorso proposto il 12 ottobre 2016 — Mapei/EUIPO — Steenfabrieken Vandersanden (zerø)
(Causa T-722/16)
(2016/C 462/40)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Mapei SpA (Milano, Italia) (rappresentante: F. Caricato, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Steenfabrieken Vandersanden NV (Bilzen, Belgio)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «zerø» — Domanda di registrazione n. 13 031 612
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 luglio 2016 nel procedimento R 2371/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata e conseguentemente registrare il marchio n. 13031612 per tutti i prodotti rivendicati impregiudicati quelli già concessi o, in subordine, rinviare all’EUIPO affinché preceda a riformare la propria decisione concedendo la registrazione del marchio secondo i dettami di questo Tribunale; |
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— |
condannare controparte alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/32 |
Ricorso proposto il 12 ottobre 2016 — Mapei/EUIPO — Steenfabrieken Vandersanden (RE-CONzerø)
(Causa T-723/16)
(2016/C 462/41)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Mapei SpA (Milano, Italia) (rappresentante: F. Caricato, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Steenfabrieken Vandersanden NV (Bilzen, Belgio)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «RE-CONzerø» — Domanda di registrazione n. 13 031 661.
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 luglio 2016 nel procedimento R 2374/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata e conseguentemente registrare il marchio n. 130311661 per tutti i prodotti rivendicati impregiudicati quelli già o, in subordine, rinviare all’EUIPO affinché proceda a riformare la propria decisione concedendo la registrazione del marchio secondo i dettami di questo Tribunale; |
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— |
condannare controparte alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/32 |
Ricorso proposto il 13 ottobre 2016 — Palos Caravina/CdT
(Causa T-725/16)
(2016/C 462/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maria José Palos Caravina (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: A. Salerno e P. Singer, avvocati)
Convenuto: Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione dell’APN del CDT recante rifiuto di accogliere la sua domanda di notificarle la decisione di nomina della sig.ra [X] nel gruppo di traduzione spagnola annunciata nell’ottobre 2015, nonché, nei limiti del necessario, la decisione della stessa APN del 5 luglio 2016 recante rigetto del reclamo presentato avverso tale rifiuto. |
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— |
porre le spese del procedimento integralmente a carico del convenuto. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente sulla violazione dell’articolo 25 dello Statuto dei funzionari.
Essa ritiene, infatti, che l’annuncio dell’«arrivo» di una persona in un servizio non soddisfi affatto l’obbligo di pubblicazione delle decisioni di nomina sancito dallo stesso articolo e, in mancanza di una regolare pubblicazione, ogni membro del personale ha diritto di richiedere la notifica della decisione di nomina di cui trattasi. Tale diritto sarebbe stato dunque violato nel caso di specie dall’Autorità che ha il potere di nomina (APN) del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CDT) adottando la decisione impugnata, ossia la decisione del 23 dicembre 2016 che le nega la notifica della decisione in parola.
La ricorrente ritiene altresì che il fatto di opporre a tale diritto, derivante dall’articolo 25 dello Statuto dei funzionari, il regolamento n. 45/2001, concernente la protezione dei dati personali è inconferente in quanto, anche ammettendo che una decisione di nomina rientri nell’ambito dei dati protetti da tale regolamento, l’articolo 25 dovrebbe essere considerato una lex specialis che conferisce ai terzi un diritto d’accesso.
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/33 |
Ricorso proposto il 13 ottobre 2016 — VFP/Commissione
(Causa T-726/16)
(2016/C 462/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Vlaamse Federatie van Persverkopers VZW (VFP) (Anversa, Belgio) (rappresentanti: P. de Bandt, J. Dewispelaere e J. Probst, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ricevibile; |
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annullare la decisione della Commissione europea del 3 giugno 2016, aiuto di Stato SA.42366 (2016/N) — Belgio — Compensazioni statali alla bpost per la prestazione di servizi pubblici per il periodo 2016-2020 (1); |
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rinviare la causa alla Commissione ai fini di ulteriori indagini e di una nuova decisione; |
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condannare la Commissione alle spese della ricorrente; e |
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adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, con il quale sostiene che la Commissione europea ha violato i suoi diritti procedurali adottando la decisione impugnata e omettendo di avviare il procedimento formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Con quest’unico motivo la ricorrente spiega che, avendo la Commissione incontrato serie difficoltà per quanto riguarda l’eventuale compatibilità con il mercato interno della compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEC) di distribuzione della stampa, essa aveva l’obbligo legale di adottare una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale. Tale unico motive è suddiviso in quattro parti. In particolare, la ricorrente sostiene che l’esistenza di serie difficoltà deriva da un insieme di prove coerenti per quanto concerne: i) la lunghezza dell’esame preliminare e le particolari circostanze alle quali l’aiuto è stato concesso (prima parte), ii) l’insufficienza dell’analisi svolta dalla Commissione relativamente alla qualificazione del servizio di distribuzione di quotidiani e periodici riconosciuti come SIEG (seconda parte), iii) l’incompletezza dell’analisi della Commissione relativamente ai beneficiari del servizio di distribuzione della stampa come SIEG (terza parte) e iv) l’incompletezza e l’insufficienza dell’analisi della Commissione relativamente alla distorsione della concorrenza e allo sviluppo degli scambi commerciali (quarta parte).
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/34 |
Ricorso proposto il 10 ottobre 2016 — Repower/EUIPO — repowermap (REPOWER)
(Causa T-727/16)
(2016/C 462/44)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repower AG (Brusio, Svizzera) (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein e H. Kunz-Hallstein, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: repowermap.org (Berna, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: ricorrente
Marchio controverso interessato: registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio «REPOWER» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 020 351
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 agosto 2016 nel procedimento R 2311/2014-5 (REV)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/35 |
Ricorso proposto il 13 ottobre 2016 — Espírito Santo Financial Group/BCE
(Causa T-730/16)
(2016/C 462/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Espírito Santo Financial Group SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. Oliveira e S. Estima Martins, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del 31 agosto 2016 della Banca centrale europea (BCE) adottata ai sensi della decisione BCE/2004/3 di non concedere l’accesso integrale alla decisione della BCE del 1o agosto 2014 che ha sospeso in capo al Banco Espírito Santo S.A. lo status di controparte nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e l’ha obbligato a rimborsare in toto il suo debito all’Eurosistema e che nega l’accesso integrale ai documenti correlati o alle decisioni degli organi della BCE; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata, che nega l’accesso alle informazioni richieste contenute in talune decisioni del consiglio direttivo, dovrebbe essere annullata per violazione dell’obbligo di motivazione. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa, che nega l’accesso alle informazioni richieste contenute in talune decisioni del consiglio direttivo, dovrebbe essere annullata poiché essa ha interpretato erroneamente e dunque ha violato il primo, il secondo e il settimo trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione BCE/2004/3. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa, che nega l’accesso alle informazioni supplementari contenute nelle proposte del Comitato esecutivo, dovrebbe essere annullata per violazione dell’obbligo di motivazione. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa, che nega l’accesso alle informazioni supplementari contenute nelle proposte del Comitato esecutivo, dovrebbe essere annullata poiché essa ha interpretato erroneamente e dunque ha violato il secondo e il settimo trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione BCE/2004/3. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa, che nega l’accesso alle informazioni supplementari contenute nelle proposte del Comitato esecutivo, dovrebbe essere annullata poiché essa ha interpretato erroneamente e dunque ha violato il primo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione BCE/2004/3. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa, che nega l’accesso alle informazioni supplementari contenute nelle proposte del Comitato esecutivo, dovrebbe essere annullata poiché essa ha interpretato erroneamente e dunque ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, della decisione BCE/2004/3. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/36 |
Ricorso proposto il 10 ottobre 2016 — Perifereia Stereas Elladas/Commissione
(Causa T-731/16)
(2016/C 462/46)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Perifereia Stereas Elladas (Lamia, Grecia) (rappresentante: K. Bakas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata del 10 agosto 2016, n. 4310049 [Ref. Ares(2016) 4310049 — 10/08/2016] della Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione europea, firmata dal Direttore degli affari sociali, con cui è stata respinta la proposta di finanziamento del 3 dicembre 2015 presentata dal consorzio con il partner capofila della ricorrente per il programma della Commissione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale EASI (PROGRESS AXIS) 2014- 2020 per le politiche sociali innovative al fine di realizzare riforme nei servizi sociali con invito a presentare proposte n. VP/2 15/011e; |
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condannare la Commissione europeaa pagare le spese della ricorrente e gli onorari del suo avvocato. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’erronea valutazione da parte della Commissione europea del contenuto della proposta della ricorrente. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. La ricorrente sostiene che, se si muove dall’assunto che il rigetto sia avvenuto per motivi formali, l’atto impugnato deve essere annullato in quanto contrario ai principi comunitari della proporzionalità e della buona amministrazione. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza in quanto, mentre a causa di problemi tecnici è stata concessa la proroga ai candidati che non avevano presentato una proposta, un’analoga possibilità non è stata tuttavia data ai candidati che avevano presentato le loro proposte per eseguire una correzione o un’integrazione ovvero per fornire chiarimenti. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/36 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2016 — Argyraki/Commissione
(Causa T-734/16)
(2016/C 462/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vassilia Argyraki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) del 29 gennaio 2016; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, relativo al secondo periodo in cui la ricorrente ha esercitato la funzione di agente ausiliario, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe fondata su una base giuridica inesistente, in quanto né la Conclusione 229/04 del 7 aprile 2004 della Commissione, né l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, né la giurisprudenza contemplano la condizione relativa al cambiamento di istituzione. Di conseguenza, detta parte dell’atto impugnato sarebbe illegittima e dovrebbe essere annullata. |
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2. |
Secondo motivo, relativo al primo periodo in cui la ricorrente ha esercitato la funzione di agente ausiliario, vertente sul fatto che la condizione applicata dalla decisione impugnata, ossia la non interruzione del servizio per più di un anno, e prevista dalla Conclusione 229/04, derogherebbe all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto, come interpretato dalla giurisprudenza. Di conseguenza, detta parte dell’atto impugnato sarebbe illegittima e dovrebbe essere annullata. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/37 |
Ricorso proposto il 25 ottobre 2016 — Akant Monika i Zbigniew Harasym/EUIPO — Hunter Douglas Holding (COSIMO)
(Causa T-739/16)
(2016/C 462/48)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: Akant Monika i Zbigniew Harasym sp. j. (Koszalin, Polonia) (rappresentante: M. Krekora, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hunter Douglas Holding GmbH&Co.KG (Düsseldorf, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «COSIMO» — Domanda di registrazione n. 12 130 324
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22/08/2016 nel procedimento R 2364/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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respingere il ricorso che la controinteressata ha proposto dinanzi all’UIPO; |
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condannare l’EUIPO e la controinteressata alle spese del presente procedimento e la controinteressata alle spese del procedimento dinanzi all’UIPO . |
Motivo invocato
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Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 42, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95. |
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12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/38 |
Ricorso proposto il 21 ottobre 2016 — Changmao Biochemical Engineering/Commissione
(Causa T-741/16)
(2016/C 462/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese; e |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che, rifiutando di concedere alla ricorrente il trattamento di economia di mercato, la Commissione europea ha violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2016/1036 (1) e il principio delle legittime aspettative, e ha imposto un onere probatorio eccessivo in violazione del principio di buona amministrazione. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, basandosi sui prezzi e i costi del produttore dell’Unione per determinare il valore normale, la Commissione europea ha violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) 2016/1036. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e il principio di buona amministrazione, respingendo gli adeguamenti. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che, nel concludere che gli importi oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, la Commissione europea ha violato l’articolo 3, paragrafi 2 e 6, (e, in subordine, l’articolo 6, paragrafo 7) del regolamento (UE) 2016/1036. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che basandosi su dati inattendibili, la Commissione europea ha violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento (UE) 2016/1036. |
(1) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176, pag. 21).