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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 457 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 457/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8083 — Merck/Sanofi Pasteur MSD) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 457/02 |
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2016/C 457/03 |
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2016/C 457/04 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea |
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Corte dei conti |
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2016/C 457/05 |
Relazione speciale n. 32/2016 — L’assistenza dell’UE all’Ucraina |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2016/C 457/06 |
Giorni festivi del 2017: Stati EFTA del SEE e istituzioni SEE |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) |
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2016/C 457/07 |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte EFTA |
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2016/C 457/08 |
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2016/C 457/09 |
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2016/C 457/10 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2016/C 457/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8267 — Everis Initiatives/Bankia/Nettit Collaborative Payment) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2016/C 457/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8302 — Koch Industries/Guardian Industries) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2016/C 457/13 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8319 — CEFCI/JSC KazMunaiGaz/Rompetrol France) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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8.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 457/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8083 — Merck/Sanofi Pasteur MSD)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 457/01)
Il 15 novembre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8083. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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8.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 457/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
7 dicembre 2016
(2016/C 457/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0730 |
|
JPY |
yen giapponesi |
122,42 |
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DKK |
corone danesi |
7,4378 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,85095 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,7735 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0834 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
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NOK |
corone norvegesi |
8,9908 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,036 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
312,98 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,4280 |
|
RON |
leu rumeni |
4,4980 |
|
TRY |
lire turche |
3,6683 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4408 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4242 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3229 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5022 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5218 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 247,57 |
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ZAR |
rand sudafricani |
14,5531 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3836 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5378 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
14 297,73 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,7555 |
|
PHP |
peso filippino |
53,259 |
|
RUB |
rublo russo |
68,3924 |
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THB |
baht thailandese |
38,231 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,6457 |
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MXN |
peso messicano |
21,8094 |
|
INR |
rupia indiana |
72,5830 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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8.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 457/3 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2016
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare per una denominazione nel settore vitivinicolo
[Darnibole (DOP)]
(2016/C 457/03)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Regno Unito ha presentato domanda di protezione della denominazione «Darnibole» conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 circa la protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo. Conformemente all’articolo 97, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda del Regno Unito è stata esaminata dalla Commissione. |
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(2) |
Le condizioni fissate agli articoli da 93 a 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013, all’articolo 97, paragrafo 1, nonché agli articoli da 100 a 102 del suddetto regolamento, sono soddisfatte. |
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(3) |
Allo scopo di consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, occorre quindi pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento ed il riferimento della pubblicazione del disciplinare fatto nel corso della procedura nazionale preliminare di esame della domanda di protezione della denominazione «Darnibole», |
DECIDE:
Articolo unico
Il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento della pubblicazione del disciplinare relativo alla denominazione «Darnibole» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, un diritto di opposizione alla protezione della denominazione, di cui al primo comma del presente articolo, è conferito per due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
ALLEGATO
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione(i) da registrare
Darnibole
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione d’origine protetta
3. Categorie dei prodotti della vigna
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1. |
Vino |
4. Descrizione del(i) vino(i)
Liquido limpido, brillante, di colore chiaro, molto pallido, dai riflessi verdi/giallo limone quando si agita il vino nel bicchiere. Puro e fresco, mediamente aromatico con un’espressione della varietà di uva Bacchus, minerale, di qualità quasi affumicata. Bacchus di grande purezza, molto secco, con una nota di pepe bianco. Inoltre, si trovano alcune delle/tutte le caratteristiche seguenti:
fresco con un’espressione di mineralità che fornisce note di mela o di uvaspina dal momento in cui lo si assaggia e che persistono fino alla fine. Occasionalmente note di kumquat e di pesca bianca nonché note erbacee alla fine. Meno manifestamente fruttato e più minerale rispetto ad altri Bacchus.
Caratteristiche analitiche generali
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Tasso alcometrico totale massimo (in % del volume) |
15 |
|
Tasso alcometrico minimo (in % del volume) |
10 |
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Acidità totale minima |
6 grammi al litro, espresso in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti al litro) |
18 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi al litro) |
150 |
5. Pratiche enologiche
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica specifica
|
— |
Nastro trasportatore che permette di selezionare uve di qualità. |
|
— |
Torchiatura per pressione pneumatica massima di 1,5 bar. |
|
— |
Fermentazione a freddo ad una temperatura compresa fra 16 °C e 18 °C. |
|
— |
Il «Darnibole» deve essere elaborato nella vicina azienda vinicola di Camel Valley. |
Nessun prodotto animale (ad esempio la gelatina) può essere adoperato in nessuna parte del processo.
Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini.
Vendemmia manuale; la pigiatura deve avere inizio nelle due ore successive alla fine della raccolta; utilizzo di macinatori a cilindri; pressatura mediante l’utilizzo di presse pneumatiche, sedimentazione a freddo a 4 °C, svinatura delicata, lievito aromatico, fermentazione a freddo a 16 °C, svinatura ad una densità di 1000 su scala SG, fermentazione con lieviti asciutti, affinamento, nessun prodotto animale, stabilità proteica e tartarica, filtrazione sterile, analisi prima dell’imbottigliamento, imbottigliamento con tappi a vite. Registrazione meticolosa dei dati.
Pratica colturale
Metodo di potatura manuale delle vigne con potatura a Guyot semplice o doppio. Sfrondatura manuale, eventuale sfrondatura e defogliazione. Raccolta manuale, selezione di frutti di qualità.
b. Rese massime
Tonnellate ed ettolitri
8 000 kg. di uva per ettaro.
6. Zona delimitata
L’insieme della zona di cinque ettari, denominata «Darnibole», poggia su vecchi suoli di ardesia; essa è delimitata ad ovest da un suolo molto diverso, composto di sabbie alluvionali (quello che era anticamente l’alveo del fiume Camel); ad est, il terreno diventa più pianeggiante e presenta un debole pendio, il cui orientamento inizia anche a tendere verso il sud-est. A sud, la zona «Darnibole» è nuovamente costeggiata dal vecchio alveo sabbioso del fiume Camel mentre a nord il terreno è sito al di sopra della fascia termica che presenta la temperatura ottimale. La ferrovia in disuso (diventata il Camel Trail) segna il confine meridionale. «Darnibole» è la denominazione antica di Delabole, una cava di ardesia sita nelle vicinanze.
7. Vitigni principali
Bacchus
8. Descrizione del(i) legame(i)
«Darnibole» si colloca esattamente al centro della Cornovaglia. La zona gode di una pluviometria ideale ed è situata direttamente nella fascia termica più calda della valle del Camel. L’insieme della zona di 5 ettari denominata «Darnibole» poggia su suoli ex devoniani e sottosuoli di ardesia. I vecchi sottosuoli di ardesia sono famosi nel mondo intero, in particolare in Germania, per i loro effetti benefici sulla produzione di uve e sulla qualità dei vini. L’esperienza ha mostrato che questi suoli permettono di ottenere rese massime. Le caratteristiche qualità di intensità, aroma, sensazione in bocca e retrogusto sono dovute al lungo periodo di vegetazione, con una temperatura massima inferiore alla media durante l’estate, il che conferisce una qualità minerale contenuta, fine, ed un sapore caratteristico di mela o di uvaspina.
9. Altre condizioni essenziali
Quadro giuridico:
legislazione dell’Unione europea.
Tipi di condizioni supplementari:
condizionamento nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione:
non si applica alcuna restrizione all’imbottigliamento.
Link al disciplinare
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/82477/darnibole-specification.pdf
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8.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 457/6 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea
(2016/C 457/04)
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:
Pagina 328
È inserito il testo seguente:
|
«8474 80 90 |
altri Questa sottovoce comprende le stampanti 3D per la fabbricazione di articoli a partire dai materiali di cui alla voce 8474.» |
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.
Corte dei conti
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8.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 457/7 |
Relazione speciale n. 32/2016
«L’assistenza dell’UE all’Ucraina»
(2016/C 457/05)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 32/2016 «L’assistenza dell’UE all’Ucraina».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu oppure su EU-Bookshop https://bookshop.europa.eu
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
|
8.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 457/8 |
Giorni festivi del 2017: Stati EFTA del SEE e istituzioni SEE
(2016/C 457/06)
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Islanda |
Liechtenstein |
Norvegia |
Autorità di vigilanza EFTA |
Corte EFTA |
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2 gennaio |
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X |
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X |
X |
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6 gennaio |
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X |
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|
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2 febbraio |
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X |
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27 febbraio |
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X |
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28 febbraio |
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X |
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19 marzo |
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X |
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13 aprile |
X |
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X |
X |
X |
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14 aprile |
X |
X |
X |
X |
X |
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17 aprile |
X |
X |
X |
X |
X |
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20 aprile |
X |
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1 maggio |
X |
X |
X |
X |
X |
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17 maggio |
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X |
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25 maggio |
X |
X |
X |
X |
X |
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26 maggio |
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X |
X |
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5 giugno |
X |
X |
X |
X |
X |
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15 giugno |
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X |
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17 giugno |
X |
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23 giugno |
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X |
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7 agosto |
X |
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|
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14 agosto |
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X |
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15 agosto |
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X |
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X |
X |
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4 settembre |
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X |
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8 settembre |
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X |
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1 novembre |
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X |
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X |
X |
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2 novembre |
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|
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X |
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8 dicembre |
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X |
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25 dicembre |
X |
X |
X |
X |
X |
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26 dicembre |
X |
X |
X |
X |
X |
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27 dicembre |
|
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X |
X |
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28 dicembre |
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|
|
X |
X |
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29 dicembre |
|
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X |
X |
Non sono elencati i giorni festivi che cadono di sabato e di domenica.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
|
8.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 457/10 |
Bando di concorsi generali
(2016/C 457/07)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:
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EPSO/AD/332/16 — GIURISTI LINGUISTI (AD7) di Lingua SPAGNOLA (ES) |
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EPSO/AD/333/16 — GIURISTI LINGUISTI (AD7) di Lingua GRECA (EL) |
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EPSO/AD/334/16 — GIURISTI LINGUISTI (AD7) di Lingua ITALIANA (IT) |
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EPSO/AD/335/16 — GIURISTI LINGUISTI (AD7) di Lingua LITUANA (LT) |
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EPSO/AD/336/16 — GIURISTI LINGUISTI (AD7) di Lingua MALTESE (MT) |
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EPSO/AD/337/16 — GIURISTI LINGUISTI (AD7) di Lingua SVEDESE (SV) |
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 457 A dell’8 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
|
8.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 457/11 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 2 ottobre 2015
nella causa E-3/15
Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz contro Comune di Vaduz
(Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — articolo 11 — Diritto di accesso a una procedura di ricorso giurisdizionale — effetto del diritto SEE negli ordinamenti giuridici nazionali — principi di equivalenza e di efficacia)
(2016/C 457/08)
Nella causa E-3/15, Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz e comune di Vaduz — ISTANZA alla Corte, ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte della Corte di giustizia statale del Principato del Liechtenstein (Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein) riguardante l’interpretazione dell’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati sull’ambiente, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, ha emesso il 2 ottobre 2015 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
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1. |
Il Liechtenstein aveva l’obbligo di attuare la direttiva 2011/92/UE a norma della decisione (UE) n. 230/2012 del Comitato misto SEE, del 7 dicembre 2012 e di applicarla alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui trattasi nella causa principale. |
|
2. |
Non è compatibile con l’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE l’adozione di una decisione di valutazione dell’impatto ambientale generale, che differisce la risoluzione di questioni cruciali relative agli effetti ambientali del progetto, quali quelli stabiliti all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE a successive procedure di autorizzazione, cui non hanno accesso le organizzazioni non governative di tutela ambientale qualora intendessero avviare una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale. Spetta al giudice nazionale accertare se sono in gioco questioni cruciali nel caso di specie. |
|
3. |
Il diritto SEE non richiede che le norme SEE non applicate possano essere invocate direttamente dinanzi ai tribunali nazionali negli Stati EFTA. Tuttavia, come si evince dalla normativa SEE, nell’interpretare le norme nazionali il giudice nazionale è tenuto ad applicare, per quanto possibile, i metodi di interpretazione riconosciuti dal diritto nazionale in modo da conseguire il risultato perseguito dalla direttiva 2011/92/UE. Tale obbligo sorge il giorno in cui il rispettivo atto giuridico è parte dell’accordo SEE. |
|
4. |
Spetta al giudice del rinvio determinare, alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, i mezzi di ricorso disponibili in caso di violazione dell’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE. |
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8.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 457/12 |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE
del 7 ottobre 2015
nelle cause riunite E-8/15 e E-9/15
Financial Services and Compensation Scheme Limited contro The Depositors' and Investors' Guarantee Fund e De Nederlandsche Bank N.V. contro The Depositors' and Investors' Guarantee Fund
(2016/C 457/09)
Istanze del Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunale distrettuale di Reykjavík), ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, di pareri consultivi – il presidente della Corte si è pronunciato il 7 ottobre 2015 con ordinanza, il cui dispositivo è il seguente:
le cause riunite E-8/15 e E-9/15 sono cancellate dal ruolo.
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8.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 457/12 |
Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA da Fürstliches Obergericht, Liechtenstein, il 25 settembre 2015 in relazione alla causa Walter Waller contro Liechtensteinische Invalidenversicherung
(Causa E-24/15)
(2016/C 457/10)
Con lettera del 25 settembre 2015, il Fürstliches Obergericht, Liechtenstein (Corte d’appello del Principato del Liechtenstein) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte il 1o ottobre 2015, in relazione alla causa Walter Waller contro Liechtensteinische Invalidenversicherung, in merito ai seguenti quesiti:
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1. |
Il fatto che, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 987/2009, l’istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza impedisce all’istituzione debitrice di contestare tali constatazioni – e quindi le informazioni fornite nella perizia medica particolareggiata (modulo E 213) – nel suo procedimento? |
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2. |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: tale effetto vincolante si applica anche nell’ambito di procedimenti giurisdizionali che, ai sensi delle norme processuali nazionali, seguono il procedimento dinanzi ad un’istituzione debitrice? |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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8.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 457/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8267 — Everis Initiatives/Bankia/Nettit Collaborative Payment)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 457/11)
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1. |
In data 28 novembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Everis Initiatives, S.L. («Everis», Spagna), appartenente al gruppo giapponese «NTT» Data (NTT, Giappone), e Bankia, S.A. («Bankia», Spagna), controllata da Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria («FROB», Spagna), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Nettit Collaborative Payment, S.L. («Nettit», Spagna), finora controllata esclusivamente da EVERIS. Con l'operazione proposta Bankia procederà a un aumento del capitale sociale di NETTIT mediante l'acquisizione di partecipazioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8267 — Everis Initiatives/Bankia/Nettit Collaborative Payment, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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8.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 457/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8302 — Koch Industries/Guardian Industries)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 457/12)
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1. |
In data 1o dicembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Koch Industries, Inc. (Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Guardian Industries Corp. (Stati Uniti) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Koch Industries, Inc.: raffinazione, prodotti chimici e biocarburanti, prodotti forestali e beni di consumo, fertilizzanti, polimeri e fibre, componenti elettronici, processi e attrezzature/tecnologie di riduzione dell’inquinamento, commercio di prodotti di base, minerali, energia, allevamento e investimenti, — Guardian Industries Corp.: produzione su scala mondiale di vetro float, prodotti di vetro lavorato e parti rivestite in plastica stampata a iniezione per l’industria automobilistica e altre applicazioni; negli Stati Uniti, distribuzione di materiali da costruzione per uso commerciale e residenziale. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8302 — Koch Industries/Guardian Industries, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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8.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 457/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8319 — CEFCI/JSC KazMunaiGaz/Rompetrol France)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 457/13)
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1. |
In data 1o dicembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese CEFC International Limited («CEFCI», Singapore) e JSC National Company KazMunaiGaz («NC KMG», Kazakistan) acquisiranno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Rompetrol France SAS («Rompetrol France», Francia) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8319 — CEFCI/JSC KazMunaiGaz/Rompetrol France, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.