ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 441

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
28 novembre 2016


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 441/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 441/02

Causa C-218/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Campobasso — Italia) — Procedimento penale a carico di Gianpaolo Paoletti e altri (Rinvio pregiudiziale — Articolo 6 TUE — Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Principio di retroattività della legge penale più favorevole — Cittadini italiani che hanno organizzato l’ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini rumeni — Fatti commessi prima dell’adesione della Romania all’Unione — Effetto dell’adesione della Romania sul reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina — Attuazione del diritto dell’Unione — Competenza della Corte)

2

2016/C 441/03

Causa C-318/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano [Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di lavori — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 7, lettera c) — Importi delle soglie degli appalti pubblici — Soglia non raggiunta — Offerte anormalmente basse — Esclusione automatica — Facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice — Obblighi dell’amministrazione aggiudicatrice derivanti dalla libertà di stabilimento, dalla libera prestazione dei servizi e dal principio generale di non discriminazione — Appalti tali da presentare un interesse transfrontaliero certo]

3

2016/C 441/04

Causa C-412/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht — Germania) — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II — Hofgeismar (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico — Articolo 132, paragrafo 1, lettera d) — Cessioni di organi, di sangue e di latte umani — Portata — Plasma di sangue umano trasformato e utilizzato a fini industriali)

3

2016/C 441/05

Causa C-466/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat — Francia) — Jean-Michel Adrian e a./Primo Ministro, Ministro delle Finanze e del Bilancio, Ministro per il Decentramento e la Funzione pubblica (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Funzionari nazionali distaccati in seno a un’istituzione o a un organo dell’Unione — Pensione di anzianità — Diritto di opzione — Sospensione o mantenimento dell’iscrizione al regime pensionistico nazionale — Limitazione del cumulo della pensione maturata a titolo del regime pensionistico nazionale con quella maturata a titolo del regime pensionistico dell’Unione)

4

2016/C 441/06

Causa C-572/15: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — F. Hoffmann-La Roche AG/Accord Healthcare OÜ (Rinvio pregiudiziale — Proprietà industriale e commerciale — Brevetto — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 21, paragrafo 2 — Disposizioni transitorie — Certificato rilasciato conformemente alla normativa nazionale di uno Stato membro prima della sua adesione all’Unione europea — Interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 2 — Periodo di validità del certificato — Validità dell’articolo 21, paragrafo 2 — Adattamento del diritto derivato risultante direttamente dall’atto di adesione — Incompetenza della Corte)

5

2016/C 441/07

Causa C-576/15: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — Maya Marinova ET/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) — Articolo 9, paragrafo 1 — Articolo 14, paragrafo 1 — Articoli 73, 80 e 273 — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità — Evasione fiscale — Irregolarità nella contabilità — Dissimulazione di cessioni e di entrate — Determinazione della base imponibile)

5

2016/C 441/08

Causa C-583/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 5 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica portoghese [Inadempimento di uno Stato — Politica dei trasporti — Regolamento (CE) n. 1071/2009 — Trasportatore su strada — Semplificazione e cooperazione amministrativa — Articolo 16, paragrafi 1 e 5 — Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada — Interconnessione dei registri elettronici nazionali]

6

2016/C 441/09

Causa C-23/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 5 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia [Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 1071/2009 — Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasporto su strada — Articolo 16, paragrafi 1 e 5 — Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada — Omessa connessione con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri]

7

2016/C 441/10

Causa C-472/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 24 agosto 2016 — Jorge Luís Colino Sigüenza/Ayuntamiento de Valladolid e IN-PULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa

7

2016/C 441/11

Causa C-474/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Colmar (Francia) il 29 agosto 2016 — Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless

8

2016/C 441/12

Causa C-486/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Alicante (Spagna) il 12 settembre 2016 — Bankia S.A./Alfredo Sánchez Martínez e Sandra Sánchez Triviño

9

2016/C 441/13

Causa C-491/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 14 settembre 2016 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor — Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

10

2016/C 441/14

Causa C-498/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 19 settembre 2016 — Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited

10

2016/C 441/15

Causa C-505/16 P: Impugnazione proposta il 23 settembre 2016 da Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede di Viktor Viktorovych Yanukovych avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 luglio 2016, causa T-347/14, Olga Stanislavivna Yanukovych/Consiglio dell’Unione europea

11

2016/C 441/16

Causa C-507/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia grad (Bulgaria) il 26 settembre 2016 — Entertainment Balgaria System EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Sofia

13

2016/C 441/17

Causa C-511/16: Ricorso proposto il 29 settembre 2016 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

13

 

Tribunale

2016/C 441/18

Causa T-351/13: Sentenza del Tribunale 18 ottobre 2016 — Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio [Dumping — Importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Cina — Dazio antidumping definitivo — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Incidenza individuale — Ricevibilità — Determinazione del valore normale — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Regola del dazio inferiore — Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009 — Obbligo di motivazione]

15

2016/C 441/19

Causa T-367/14: Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2016 — August Storck/EUIPO — Chiquita Brands (Fruitfuls) [Marchio dell’Unione europea — Procedura di decadenza — Marchio dell’Unione europea denominativo Fruitfuls — Uso effettivo — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]

15

2016/C 441/20

Causa T-418/14: Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2016 — Sina Bank/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Adeguamento delle conclusioni — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione — Modulazione nel tempo degli effetti dell’annullamento)

16

2016/C 441/21

Causa T-824/14: Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2016 — Eveready Battery Company/EUIPO — Hussain e a. (POWER EDGE) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo POWER EDGE — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore EDGE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009]

17

2016/C 441/22

Causa T-56/15: Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2016 — Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (BRAUWELT) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BRAUWELT — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 — Diritto di essere ascoltato — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009]

18

2016/C 441/23

Causa T-776/15: Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2016 — Meissen Keramik/EUIPO (MEISSEN KERAMIK) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea MEISSEN KERAMIK — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

19

2016/C 441/24

Causa T-662/16: Ricorso proposto il 12 settembre 2016 — Gall Pharma/EUIPO — Pfizer (Styriagra)

19

2016/C 441/25

Causa T-667/16 P: Impugnazione proposta il 19 settembre 2016 da Pieter De Meyer e altri avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 20 luglio 2016, causa F-113/15, Adriaen e a./Commissione

20

2016/C 441/26

Causa T-668/16 P: Impugnazione proposta il 19 settembre 2016 da HL avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 20 luglio 2016, causa F-112/15, HL/Commissione

22

2016/C 441/27

Causa T-681/16: Ricorso proposto il 23 settembre 2016 — Henkel Electronic Materials (Belgio)/Commissione

23

2016/C 441/28

Causa T-682/16: Ricorso proposto il 23 settembre 2016 — Francia/Commissione

24

2016/C 441/29

Causa T-689/16: Ricorso proposto il 24 settembre 2016 — PL/Commissione

25

2016/C 441/30

Causa T-691/16: Ricorso proposto il 26 settembre 2016 — Elevolution Engenharia/Commissione

26

2016/C 441/31

Causa T-692/16: Ricorso proposto il 27 settembre 2016 — CJ/ECDC

26

2016/C 441/32

Causa T-693/16 P: Impugnazione proposta il 28 settembre 2016 da HG avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 19 luglio 2016 nella causa F-149/15, HG/Commissione

27

2016/C 441/33

Causa T-695/16 P: Impugnazione proposta il 29 settembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 20 luglio 2016, causa F-104/15, U (*1) /Commissione

28

2016/C 441/34

Causa T-698/16: Ricorso proposto il 23 settembre 2016 — Trasta Komercbanka e a./BCE

29

2016/C 441/35

Causa T-702/16 P: Impugnazione proposta il 30 settembre 2016 da José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante, Bernard Gradel avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 20 luglio 2016, causa F-126/15, Barroso Truta e a./Corte

30

2016/C 441/36

Causa T-715/16: Ricorso proposto il 7 ottobre 2016 — Pebagua/Commissione

31

2016/C 441/37

Causa T-717/16: Ricorso proposto il 4 ottobre 2016 — Waldhausen/EUIPO (Rappresentazione della sagoma della testa di un cavallo)

31

2016/C 441/38

Causa T-719/16: Ricorso proposto il 7 ottobre 2016 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinWärme)

32

2016/C 441/39

Causa T-720/16: Ricorso proposto il 10 ottobre 2016 — ARFEA/Commissione

32

2016/C 441/40

Causa T-724/16 P: Impugnazione proposta il 12 ottobre 2016 da Giorgio Cocchi e Nicola Falcione avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 2 agosto 2016, causa F-134/11, Cocchi e Falcione/Commissione

34


 


IT

 

Per motivi di protezione dei dati personali e/o di riservatezza, alcune informazioni contenute in questo numero non possono essere comunicate e quindi è stata pubblicata una nuova versione che fa fede.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

28.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 441/01)

Ultima pubblicazione

GU C 428 del 21.11.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 419 del 14.11.2016

GU C 410 del 7.11.2016

GU C 402 del 31.10.2016

GU C 392 del 24.10.2016

GU C 383 del 17.10.2016

GU C 371 del 10.10.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

28.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Campobasso — Italia) — Procedimento penale a carico di Gianpaolo Paoletti e altri

(Causa C-218/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 6 TUE - Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principio di retroattività della legge penale più favorevole - Cittadini italiani che hanno organizzato l’ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini rumeni - Fatti commessi prima dell’adesione della Romania all’Unione - Effetto dell’adesione della Romania sul reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - Attuazione del diritto dell’Unione - Competenza della Corte))

(2016/C 441/02)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Campobasso

Imputati nella causa principale

Gianpaolo Paoletti, Umberto Castaldi, Domenico Faricelli, Antonio Angelucci, Mauro Angelucci, Antonio D’Ovidio, Camillo Volpe, Giampaolo Canzano, Raffaele Di Giovanni, Antonio Della Valle

Dispositivo

L’articolo 6 TUE e l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che l’adesione di uno Stato all’Unione non osta a che un altro Stato membro possa infliggere una sanzione penale a coloro che, prima di tale adesione, abbiano commesso il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cittadini del primo Stato.


(1)  GU C 262 del 10.8.2015.


28.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano

(Causa C-318/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di lavori - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 7, lettera c) - Importi delle soglie degli appalti pubblici - Soglia non raggiunta - Offerte anormalmente basse - Esclusione automatica - Facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice - Obblighi dell’amministrazione aggiudicatrice derivanti dalla libertà di stabilimento, dalla libera prestazione dei servizi e dal principio generale di non discriminazione - Appalti tali da presentare un interesse transfrontaliero certo])

(2016/C 441/03)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parti

Ricorrente: Tecnoedi Costruzioni Srl

Convenuto: Comune di Fossano

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Italia) con ordinanza del 29 aprile 2015 è irricevibile.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


28.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht — Germania) — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

(Causa C-412/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico - Articolo 132, paragrafo 1, lettera d) - Cessioni di organi, di sangue e di latte umani - Portata - Plasma di sangue umano trasformato e utilizzato a fini industriali))

(2016/C 441/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH

Convenuto: Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

Dispositivo

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le cessioni di sangue umano che gli Stati membri sono tenuti ad esentare in forza di tale disposizione non comprendono le cessioni di plasma ottenuto a partire dal sangue umano, quando tale plasma non è destinato direttamente a scopi terapeutici, ma esclusivamente alla produzione di medicinali.


(1)  GU C 398 del 30.11.2015.


28.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat — Francia) — Jean-Michel Adrian e a./Primo Ministro, Ministro delle Finanze e del Bilancio, Ministro per il Decentramento e la Funzione pubblica

(Causa C-466/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Funzionari nazionali distaccati in seno a un’istituzione o a un organo dell’Unione - Pensione di anzianità - Diritto di opzione - Sospensione o mantenimento dell’iscrizione al regime pensionistico nazionale - Limitazione del cumulo della pensione maturata a titolo del regime pensionistico nazionale con quella maturata a titolo del regime pensionistico dell’Unione))

(2016/C 441/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'Etat

Parti

Ricorrenti: Jean-Michel Adrian, Frédéric Baron, Catherine Blanchin, Marc Bouillaguet, Anne-Sophie Chalhoub, Denis d'Ersu, Laurent Gravière, Vincent Cador, Roland Moustache, Jean-Richard de la Tour, Anne Schneider, Bernard Stamm, Éléonore von Bardeleben

Convenuti: Primo Ministro, Ministro delle Finanze e del Bilancio, Ministro per il Decentramento e la Funzione pubblica

Dispositivo

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, in forza della quale un funzionario nazionale distaccato in seno a un’istituzione o a un organo dell’Unione europea, il quale scelga di rimanere iscritto al regime pensionistico nazionale per la durata del suo distacco, perde in tutto o in parte i benefici corrispondenti alla sua iscrizione a quest’ultimo regime qualora compia il periodo di dieci anni al servizio dell’Unione, che gli dà diritto a una pensione a titolo del regime pensionistico dell’Unione.


(1)  GU C 381 del 16.11.2015.


28.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/5


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — F. Hoffmann-La Roche AG/Accord Healthcare OÜ

(Causa C-572/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Proprietà industriale e commerciale - Brevetto - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articolo 21, paragrafo 2 - Disposizioni transitorie - Certificato rilasciato conformemente alla normativa nazionale di uno Stato membro prima della sua adesione all’Unione europea - Interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 2 - Periodo di validità del certificato - Validità dell’articolo 21, paragrafo 2 - Adattamento del diritto derivato risultante direttamente dall’atto di adesione - Incompetenza della Corte))

(2016/C 441/06)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrente: F. Hoffmann-La Roche AG

Convenuta: Accord Healthcare OÜ

Dispositivo

1)

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a conoscere della validità dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, come modificato dall’atto relativo alle condizioni di adesione [all’Unione europea] della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

2)

L’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 469/2009, come modificato, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica ad un certificato protettivo complementare, relativo ad un determinato medicinale, rilasciato da uno Stato membro prima della sua adesione all’Unione europea. Nei limiti in cui il medicinale è oggetto, nell’ambito dello Spazio economico europeo, di un’autorizzazione di immissione in commercio precedente rispetto a quella rilasciata nel citato Stato membro e, se del caso, all’adesione di quest’ultimo all’Unione, solamente tale prima autorizzazione di immissione in commercio dev’essere considerata per la determinazione del periodo di validità di detto certificato protettivo complementare.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


28.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/5


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — Maya Marinova ET/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-576/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) - Articolo 9, paragrafo 1 - Articolo 14, paragrafo 1 - Articoli 73, 80 e 273 - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità - Evasione fiscale - Irregolarità nella contabilità - Dissimulazione di cessioni e di entrate - Determinazione della base imponibile))

(2016/C 441/07)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parti

Ricorrente: Maya Marinova ET

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika»Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 14, paragrafo 1, e gli articoli 73 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, in assenza, nel magazzino di un soggetto passivo, delle merci ad esso fornite ed in assenza di registrazione, nella contabilità di tale soggetto passivo, dei documenti fiscali ad esse relativi, l’amministrazione fiscale può presumere che tale soggetto passivo abbia successivamente venduto dette merci a terzi e determinare la base imponibile delle vendite di tali merci in funzione degli elementi di fatto di cui essa dispone, in applicazione di norme non previste dalla menzionata direttiva. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che le disposizioni di tale normativa nazionale non vadano al di là di quanto è necessario al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di evitare l’evasione.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


28.11.2016   

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C 441/6


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 5 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-583/15) (1)

([Inadempimento di uno Stato - Politica dei trasporti - Regolamento (CE) n. 1071/2009 - Trasportatore su strada - Semplificazione e cooperazione amministrativa - Articolo 16, paragrafi 1 e 5 - Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada - Interconnessione dei registri elettronici nazionali])

(2016/C 441/08)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, M. M. Farrajota e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e C. Guerra Santos, agenti)

Dispositivo

1)

non avendo creato un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e non avendo quindi stabilito l’interconnessione con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 16, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 38 del 1o.2.2016, pag. 29.


28.11.2016   

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C 441/7


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 5 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-23/16) (1)

([Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 1071/2009 - Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasporto su strada - Articolo 16, paragrafi 1 e 5 - Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada - Omessa connessione con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri])

(2016/C 441/09)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: J. Hottiaux, agente)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica di Polonia, avendo omesso di istituire un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e non avendolo connesso con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 16, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasporto su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 98 del 14.3.2016.


28.11.2016   

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C 441/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 24 agosto 2016 — Jorge Luís Colino Sigüenza/Ayuntamiento de Valladolid e IN-PULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa

(Causa C-472/16)

(2016/C 441/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Jorge Luís Colino Sigüenza

Convenuti: Ayuntamiento de Valladolid e IN-PULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa

Questioni pregiudiziali

1)

Se debba ritenersi che configuri un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE (1) una fattispecie nella quale il titolare di una concessione di una Scuola di musica di un Comune, che riceve da questo tutti i mezzi materiali (locali, strumenti, aule, mobilio), che dispone di personale proprio e che presta i propri servizi per anni scolastici, cessi l’attività il 1o aprile 2013, due mesi prima della conclusione dell’anno scolastico, restituendo tutti i mezzi materiali al Comune, e quest’ultimo non riprenda l’attività per portare a termine il corso 2012-13, bensì proceda a una nuova aggiudicazione ad un nuovo appaltatore, il quale riprenda l’attività nel settembre 2013, all’inizio del nuovo anno scolastico 2013-14, e gli trasferisca a tal fine i mezzi materiali necessari di cui disponeva il precedente appaltatore (locali, strumenti, aule, mobilio).

2)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se, in una situazione quale quella sopra descritta — in cui l’inadempimento dei propri obblighi da parte dell’impresa principale (il Comune) costringe il primo appaltatore a cessare l’attività e a licenziare tutti i propri dipendenti, e in cui subito dopo detta impresa principale trasferisce i mezzi materiali a un altro appaltatore, che prosegue la medesima attività — debba ritenersi, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE, che il licenziamento dei dipendenti del primo appaltatore abbia avuto luogo per «motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione», oppure che la causa di detto licenziamento sia stata il «trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento», vietata dalla succitata disposizione.

3)

Qualora la precedente questione venisse risolta nel senso che la causa del licenziamento è stata il trasferimento e che dunque tale causa era in contrasto con la direttiva 2001/23/CE, se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la normativa nazionale vieti a un giudice di pronunciarsi sul merito degli argomenti addotti da un lavoratore, il quale abbia impugnato in un procedimento individuale il proprio licenziamento, intervenuto nell’ambito di un licenziamento collettivo, per far valere i diritti risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e della direttiva 98/59/CE (2) del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in quanto detto divieto derivi dal fatto che sia intervenuta una precedente sentenza passata in giudicato in ordine al licenziamento collettivo, emessa nell’ambito di un procedimento cui il lavoratore non ha potuto partecipare, sebbene vi abbiano partecipato o abbiano potuto parteciparvi i sindacati presenti nell’impresa e/o i rappresentanti legali collettivi dei lavoratori.


(1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).

(2)  GU 1998, L 225, pag. 16.


28.11.2016   

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C 441/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Colmar (Francia) il 29 agosto 2016 — Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless

(Causa C-474/16)

(2016/C 441/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Colmar

Parti

Ricorrenti: Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless

Questioni pregiudiziali

Se gli effetti derivanti dal modello A1, rilasciato ad un’impresa di lavoro temporaneo, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), da parte dell’ente designato dall’autorità dello Stato membro alla cui legislazione in materia di previdenza sociale resti soggetto il lavoratore dipendente, vincoli, da un lato, le istituzioni e le autorità dello Stato ospitante e, dall’altra, i giudici dello stesso Stato membro, nel caso in cui sia accertato che le condizioni dell’attività del lavoratore dipendente non ricadano manifestamente nella sfera d’applicazione ratione materiae delle norme speciali di cui all’articolo 12, paragrafi l e 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.


(1)  GU L 284, pag. 1.


28.11.2016   

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C 441/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Alicante (Spagna) il 12 settembre 2016 — Bankia S.A./Alfredo Sánchez Martínez e Sandra Sánchez Triviño

(Causa C-486/16)

(2016/C 441/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Alicante

Parti

Ricorrente: Bankia S.A.

Convenuti: Alfredo Sánchez Martínez e Sandra Sánchez Triviño

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia contrario agli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (1), del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il fatto che, al momento di decidere sul carattere abusivo di una clausola di esigibilità anticipata come quella contenuta nel contratto controverso, stipulato tra un imprenditore e un consumatore, si tenga conto non solo delle circostanze presenti alla data della conclusione del contratto, ma anche della gravità dell’inadempimento da parte del consumatore nel periodo successivo al perfezionamento dello stesso.

2)

Se sia contrario al principio di effettività previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il fatto di disporre l’avvio dell’esecuzione sulla base di una clausola di esigibilità anticipata, che è stata dichiarata abusiva con sentenza definitiva nell’ambito di un precedente procedimento di esecuzione ipotecaria, avente le stesse parti e basato sullo stesso contratto di mutuo ipotecario, anche qualora l’ordinamento interno non riconosca alla decisione giudiziaria anteriore autorità di cosa giudicata sostanziale ma, nondimeno, preveda il divieto di avviare un nuovo procedimento di esecuzione sulla base dello stesso titolo esecutivo.

3)

Se, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria in cui il giudice di primo grado abbia disposto l’improcedibilità dell’esecuzione ipotecaria — in quanto fondata su una clausola di esigibilità anticipata già dichiarata abusiva in un precedente procedimento di esecuzione ipotecaria basato sullo stesso titolo esecutivo e avente le stesse parti -, e in cui la decisione di improcedibilità dell’esecuzione sia stata revocata dal giudice di appello, che ha rimesso la causa al giudice di primo grado perché disponga l’avvio dell’esecuzione, risulti contrario al principio di effettività di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, vincolare il giudice di primo grado alla decisione presa in appello o, invece, se debba interpretarsi il diritto interno nel senso che il giudice di primo grado non è vincolato dalla decisione di secondo grado qualora esista già una decisione giurisdizionale anteriore a carattere definitivo, in cui viene dichiarata nulla la clausola di esigibilità anticipata sulla quale si fonda l’autorizzazione all’esecuzione, con la conseguenza che, in tale caso, si debba nuovamente dichiarare l’irricevibilità della domanda di esecuzione ipotecaria.


(1)  GU 1993 L 95 pag. 29.


28.11.2016   

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C 441/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 14 settembre 2016 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor — Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

(Causa C-491/16)

(2016/C 441/13)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

Resistente: Maxiflor — Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

Questioni pregiudiziali

1)

Se il Programma Operativo di Sviluppo Rurale (in prosieguo: il «Programma AGRO») debba essere considerato un «programma pluriennale» a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 (1) del Consiglio, del 21 giugno 1999 [abrogato, nel frattempo, dall’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (2) del Consiglio, dell’11 luglio 2006, fatto salvo il disposto del suo articolo 105, paragrafo 1.

2)

Se il Programma AGRO debba essere considerato un «programma pluriennale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (3), del 18 dicembre 1995, in base al quale «[p]er i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma».

3)

Qualora il Programma AGRO sia considerato un «programma pluriennale» a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE EURATOM) n. 2988/95,

se la prescrizione dei procedimenti amministrativi avviati nel suo ambito sia soggetta al termine di 4 anni previsto all’articolo 3, paragrafo 1;

nell’ipotesi in cui il termine di 4 anni scada prima della chiusura del programma, se decorra la prescrizione o,

se, tenuto conto del disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (…) n. 2988/95, si posponga il dies ad quem del termine di prescrizione, in modo che esso coincida con il giorno della «chiusura definitiva del programma [pluriennale]».


(1)  Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999 L 161, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006 , recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006 L 210, pag. 25).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995 L 312, pag. 1).


28.11.2016   

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C 441/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 19 settembre 2016 — Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited

(Causa C-498/16)

(2016/C 441/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Maximilian Schrems

Resistente: Facebook Ireland Limited

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 (1), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, perda tale status nel caso in cui, a seguito di prolungato uso di un account Facebook privato connesso all’esercizio di propri diritti, pubblichi libri, tenga conferenze parzialmente anche a titolo oneroso, gestisca siti web, raccolga fondi per l’esercizio dei diritti medesimi e ottenga la cessione di diritti di numerosi consumatori garantendo loro la partecipazione agli eventuali benefici derivanti dal positivo esito dell’azione giudiziaria, previa deduzione delle relative spese processuali.

2)

Se l’articolo 16 del regolamento (CE) n 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che un consumatore possa far valere all’interno di uno Stato membro, contestualmente ai propri diritti derivanti da un contratto avente natura di contratto concluso da un consumatore dinanzi al forum actoris, anche diritti analoghi di altri consumatori domiciliati

a.

nel medesimo Stato membro,

b.

in un altro Stato membro, oppure

c.

in un paese terzo,

qualora il consumatore medesimo abbia ottenuto la cessione di tali diritti nell’ambito di contratti conclusi da consumatori con la stessa resistente nello stesso contesto giuridico e la cessione non rientri in un’attività commerciale o professionale del ricorrente, ma sia diretta al generale esercizio dei diritti.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; GU 2001, L 12, pag. 1.


28.11.2016   

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C 441/11


Impugnazione proposta il 23 settembre 2016 da Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede di Viktor Viktorovych Yanukovych avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 luglio 2016, causa T-347/14, Olga Stanislavivna Yanukovych/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-505/16 P)

(2016/C 441/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede di Viktor Viktorovych Yanukovych (rappresentante: T. Beazley QC)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 luglio 2016, causa T-347/14, nei limiti specificati ai punti 6 e 7 dell’impugnazione, ossia:

punti 2 e 4 del dispositivo di tale ordinanza;

punto 3 del dispositivo dell’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 luglio 2016, causa T-347/14, nei limiti in cui la Corte dichiari che, in base al medesimo punto 3, il Consiglio dell’Unione europea è tenuto a pagare solo le spese sostenute dalla ricorrente, non già le spese sostenute dal defunto;

rinviare la causa al Tribunale ai fini della trattazione orale e della sentenza o, in subordine:

accogliere le conclusioni della ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale nei limiti specificati ai punti 6 e 7 dell’impugnazione, ossia annullare la decisione (PESC) 2015/143 (1) del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119, il regolamento (UE) 2015/138 (2) del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014, la decisione (PESC) 2015/364 (3) del Consiglio, del 5 marzo 2015, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 (4) del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014, nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Viktor Viktorovych Yanukovych e

nei limiti in cui la Corte dichiari che il Tribunale non ha già provveduto in tal senso, condannare il Consiglio dell’Unione europea sia alle spese della ricorrente sia alle spese sostenute dal defunto relativamente alla domanda di annullamento formulata nel ricorso;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese della ricorrente, includendo quelle sostenute dal defunto, relativamente alla domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento;

in ogni caso, condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere, ai punti 84, 89 e 92 dell’ordinanza impugnata, che la memoria di adattamento era irricevibile in quanto depositata in nome del defunto dopo la sua morte. Il Tribunale ha concluso erroneamente che, nelle circostanze del caso di specie, la ricevibilità della memoria di adattamento doveva essere valutata unicamente con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito di tale memoria. Al contrario, la ricevibilità della memoria di adattamento avrebbe dovuto essere valutata nel complesso, con riferimento a tutte le circostanze del caso.

In secondo luogo, anche qualora il Tribunale abbia correttamente concluso che la ricevibilità della memoria di adattamento doveva essere valutata unicamente con riferimento alla situazione esistente al momento del suo deposito, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la memoria di adattamento non era stata presentata, in sostanza, in nome della ricorrente. La memoria di adattamento, valutata nel contesto degli altri elementi presentati al Tribunale, è risultata chiaramente depositata in nome del defunto dalla (o per conto della) ricorrente nella sua qualità di successore de facto e di erede del defunto. Come tale, detta memoria era ricevibile con riferimento alla situazione di fatto al momento del suo deposito. Nel formulare l’opposta conclusione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto snaturando gli elementi di prova a sua disposizione.

In terzo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha omesso di operare una distinzione tra i) la ricevibilità della memoria di adattamento e ii) la ricevibilità di una seconda domanda di annullamento. Il Tribunale 1) non ha tenuto conto, erroneamente, del fatto di aver concesso una sospensione relativamente alla memoria di adattamento; 2) ha concluso erroneamente che la ricevibilità della memoria di adattamento dovrebbe essere decisa unicamente con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito di tale memoria; 3) ha ignorato erroneamente il fatto che il diritto successorio ucraino determina il successore sei mesi dopo la morte ma con effetto retroattivo, e 4) di conseguenza, ha privato la ricorrente, erroneamente e senza alcuna giustificazione, di un mezzo di ricorso per impugnare gli atti del 2015 in qualità di successore e di erede o ad altro titolo.


(1)  Decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 24, pag. 16).

(2)  Regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 24, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62, pag. 25).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62, pag. 1).


28.11.2016   

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C 441/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia grad (Bulgaria) il 26 settembre 2016 — «Entertainment Balgaria System» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

(Causa C-507/16)

(2016/C 441/16)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia grad

Parti

Ricorrente:«Entertainment Balgaria System» EOOD

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 214 della direttiva 2006/112 (1) debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al diritto a detrazione, debba essere attribuito alle ipotesi di registrazione a fini IVA un significato diverso, oppure se esso osti a che gli Stati membri riconoscano alle ipotesi di registrazione un diverso significato, come nel caso degli articoli 97а e 70, paragrafo 4, dello ZDDS.

2)

Se gli articoli 168, lettera a), e 169, lettera a), della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che un soggetto passivo registrato a norma dell’articolo 214, paragrafo 1, lettera e), della direttiva non ha diritto a detrazione dell’imposta a monte esposta per le prestazioni da questi percepite ed erogate da soggetti passivi di altri Stati membri, laddove il soggetto passivo medesimo le impieghi ai fini dell’erogazione di prestazioni di servizi in altri Stati membri e ricorrano le altre condizioni sostanziali e processuali per l’esercizio del diritto a detrazione.

3)

Se gli articoli 168, lettera a), e 169, lettera a), della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale, come quella di cui all’articolo 70, paragrafo 4, dello ZDDS, che neghi in ogni caso il diritto a detrazione a un soggetto passivo che sia registrato a fini IVA a norma dell’articolo 214, paragrafo 1, lettera d) o lettera e), e non a norma dell’articolo 214, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


28.11.2016   

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C 441/13


Ricorso proposto il 29 settembre 2016 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-511/16)

(2016/C 441/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek, G. von Rintelen, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato, al più tardi entro il 1o giugno 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, o, quanto meno, non avendo informato la Commissione riguardo ad esse, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva;

infliggere al Granducato di Lussemburgo, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità giornaliera di EUR 8 710 a partire dal giorno di pronuncia della sentenza della Corte nella presente causa, per violazione dell’obbligo di comunicare le misure di recepimento della direttiva 2014/27/UE.

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 1o giugno 2015.

Il Granducato di Lussemburgo è venuto meno all’obbligo, ad esso incombente, di comunicare le misure di recepimento entro il termine previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/27/UE.


Tribunale

28.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/15


Sentenza del Tribunale 18 ottobre 2016 — Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio

(Causa T-351/13) (1)

([«Dumping - Importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Cina - Dazio antidumping definitivo - Ricorso di annullamento - Incidenza diretta - Incidenza individuale - Ricevibilità - Determinazione del valore normale - Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Regola del dazio inferiore - Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009 - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 441/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd (Suzhou, Cina) e Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG (Roding, Germania) (rappresentanti: K. Neuhaus, H.-J. Freund e B. Ecker, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e B. Driessen, agenti, assistiti da B. O’Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013 , recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2013, L 112, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd e la Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 252 del 31.8.2013.


28.11.2016   

IT

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C 441/15


Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2016 — August Storck/EUIPO — Chiquita Brands (Fruitfuls)

(Causa T-367/14) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedura di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo Fruitfuls - Uso effettivo - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 441/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: August Storck KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum, T. Melchert e T. Reher, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente, A. Poch, successivamente, G. Schneider e D. Gája, e, da ultimo, D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Chiquita Brands LLC (Charlotte, Carolina del Nord, Stati Uniti) (rappresentante: L. Bakers, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 marzo 2014 (procedimento R 1580/2013-5), relativa a una procedura di decadenza tra la Chiquita Brands e l’August Storck.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 marzo 2014 (procedimento R 1580/2013-5) è annullata nella parte in cui ha confermato la decisione della divisione di annullamento recante la dichiarazione di decadenza del marchio controverso per quanto riguarda la «confetteria» inclusa nella classe 30 di cui all’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, nella sua versione riveduta e modificata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 261 dell’11.8.2014.


28.11.2016   

IT

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C 441/16


Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2016 — Sina Bank/Consiglio

(Causa T-418/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Adeguamento delle conclusioni - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore manifesto di valutazione - Modulazione nel tempo degli effetti dell’annullamento»))

(2016/C 441/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sina Bank (Teheran, Iran) (rappresentanti: B. Mettetal e C. Wucher-North, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e D. Gicheva, agenti)

Oggetto

Domanda presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da una parte, della decisione del Consiglio, quale risultante dall’avviso del 15 marzo 2014 all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2014, C 77, pag. 1), di mantenere l’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 (GU 2010, L 281, pag. 81), e nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), e, d’altra parte, della decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2014, L 325, pag. 19), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2014, L 325, pag. 3), della decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2015, L 161, pag. 19), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1001 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2015, L 161, pag. 1), nella parte in cui tali atti hanno mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, e nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012.

Dispositivo

1)

La decisione del Consiglio dell’Unione europea, quale risultante dall’avviso del 15 marzo 2014 all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran, di mantenere l’iscrizione del nome della Sina Bank nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, e nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, è annullata.

2)

La decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento n. 267/2012, la decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che modifica la decisione 2010/413, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1001 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che attua il regolamento n. 267/2012, sono annullati, nella parte in cui tali atti hanno mantenuto il nome della Sina Bank nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, o nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012.

3)

Gli effetti della decisione 2015/1008 sono mantenuti per quanto riguarda la Sina Bank, dalla data della sua entrata in vigore fino alla data di scadenza del termine per impugnare la presente sentenza, di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione contro la presente sentenza, fino alla data del rigetto di tale impugnazione.

4)

Il Consiglio è condannato alle spese.


(1)  GU C 282 del 25.8.2014.


28.11.2016   

IT

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C 441/17


Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2016 — Eveready Battery Company/EUIPO — Hussain e a. (POWER EDGE)

(Causa T-824/14) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo POWER EDGE - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore EDGE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»])

(2016/C 441/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Eveready Battery Company, Inc. (Saint-Louis, Missouri, Stati Uniti) (rappresentante: N. Hebeis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Garrido Otaola e M. Fischer, agenti)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, intervenienti dinanzi al Tribunale: Imran Hussain, Rizwana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain e Zahra Hussain (Leeds, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, QC)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 ottobre 2014 (procedimento R 38/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Eveready Battery Company, da un lato, e i sigg. e le sig.re Hussain, dall’altro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Eveready Battery Company, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 65 del 23.2.2015.


28.11.2016   

IT

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C 441/18


Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2016 — Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (BRAUWELT)

(Causa T-56/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BRAUWELT - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 - Diritto di essere ascoltato - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»])

(2016/C 441/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG (Norimberga, Germania) (rappresentante: M. Höfler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2014 (procedimento R 1121/2014-4), relativa alla registrazione del segno denominativo BRAUWELT come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 118 del 13.4.2015.


28.11.2016   

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C 441/19


Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2016 — Meissen Keramik/EUIPO (MEISSEN KERAMIK)

(Causa T-776/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea MEISSEN KERAMIK - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 441/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meissen Keramik GmbH (Meissen, Germania) (rappresentanti: M. Vohwinkel e M. Bagh, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek e A. Schifko, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 ottobre 2015 (procedimento R 531/2015-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo MEISSEN KERAMIK come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Meissen Keramik GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 78 del 29.2.2016.


28.11.2016   

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C 441/19


Ricorso proposto il 12 settembre 2016 — Gall Pharma/EUIPO — Pfizer (Styriagra)

(Causa T-662/16)

(2016/C 441/24)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gall Pharma GmbH (Judenburg, Austria) (rappresentanti: D. Reichelt e L. Figura, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pfizer Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Styriagra» — Marchio dell’Unione europea n. 12 161 469

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2016 nel procedimento R 724/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

previo annullamento della decisione impugnata, respingere l’opposizione proposta con riferimento al marchio dell’Unione europea n. 000233890 nel procedimento di opposizione n. 002286568;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


28.11.2016   

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C 441/20


Impugnazione proposta il 19 settembre 2016 da Pieter De Meyer e altri avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 20 luglio 2016, causa F-113/15, Adriaen e a./Commissione

(Causa T-667/16 P)

(2016/C 441/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Pieter De Meyer (Bruxelles, Belgio) e altri 8 (rappresentante: R. Rata, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del 20 luglio 2016 del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, causa F-113/15;

annullare la decisione del 14 novembre 2014 dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea, adottata per mezzo della comunicazione amministrativa n. 41-2014, che istituisce l’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2014, nei limiti in cui i nomi dei ricorrenti non vi sono stati inseriti;

condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori di diritto nel respingere il primo motivo dei ricorrenti in quanto infondato. I ricorrenti sostengono che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso quattro errori principali per quanto riguarda il loro primo motivo:

in primo luogo, il Tribunale ha stabilito, contrariamente alla giurisprudenza applicabile, di non essere tenuto a esaminare la legittimità delle azioni dell’autorità che ha il potere di nomina qualora detta autorità dichiari di aver adempiuto i doveri e gli obblighi giuridici ad essa incombenti;

in secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore nel respingere la relazione del comitato congiunto di monitoraggio quale elemento di prova e omettendo di considerare in concreto la comprovata assenza di comparabilità riscontrata nelle fonti di informazione utilizzate dall’autorità che ha il potere di nomina;

in terzo luogo, il Tribunale ha erroneamente ignorato — senza giustificazioni — l’esistenza dell’argomento e dell’elemento di prova presentati dai ricorrenti, relativi alla valutazione in termini matematici del metodo di valutazione verbale dell’autorità che ha il potere di nomina nonché l’intera seconda parte del primo motivo dei ricorrenti;

in quarto luogo, il Tribunale è incorso in un errore nel presumere che la mancanza di un effettivo esame comparativo dei meriti non possa dar luogo all’annullamento di una decisione di promozione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, secondo i ricorrenti, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto riguardo al loro secondo motivo:

in primo luogo, limitando arbitrariamente la portata e l’applicabilità dell’articolo 25 dello Statuto dei funzionari nonché i diritti fondamentali dei ricorrenti ai sensi del diritto dell’Unione in modo non conforme all’intento del legislatore dell’Unione; e

in secondo luogo, respingendo il secondo motivo dei ricorrenti in quanto infondato sulla base di motivazioni manifestamente errate.

3.

Terzo motivo, vertente sul mancato svolgimento di un controllo giurisdizionale imparziale ed effettivo, che dà luogo alla violazione del diritto dei ricorrenti a un ricorso effettivo; i ricorrenti sostengono che:

in primo luogo, il giudice relatore, nella relazione preparatoria, ha reso dichiarazioni pregiudizievoli che denotano una posizione soggettiva preconcetta, con le quali è stato deciso preventivamente l’esito dei motivi dedotti dai ricorrenti;

in secondo luogo, il presidente del Tribunale ha omesso di ricusare il giudice e di rinviare la causa ad un’altra sezione, pur ammettendo che le dichiarazioni pregiudizievoli contestate costituivano un copia-incolla da un’altra causa in cui erano coinvolti altri ricorrenti;

in terzo luogo, il Tribunale ha ignorato e respinto in modo selettivo argomenti ed elementi di prova fondamentali senza prenderli in considerazione o esaminarli. In conclusione, i ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia violato il loro diritto a un ricorso effettivo a causa del mancato svolgimento, da parte dello stesso, di un controllo giurisdizionale imparziale ed effettivo.


28.11.2016   

IT

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C 441/22


Impugnazione proposta il 19 settembre 2016 da HL avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 20 luglio 2016, causa F-112/15, HL/Commissione

(Causa T-668/16 P)

(2016/C 441/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: HL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: R. Rata, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del 20 luglio 2016 del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, causa F-112/15;

annullare la decisione del 14 novembre 2014 dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea, adottata per mezzo della comunicazione amministrativa n. 41-2014, che istituisce l’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2014, nei limiti in cui il nome del ricorrente non vi è stato inserito;

condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori di diritto nel respingere il primo motivo del ricorrente in quanto infondato. Il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso quattro errori principali per quanto riguarda il suo primo motivo:

in primo luogo, il Tribunale ha stabilito, contrariamente alla giurisprudenza applicabile, di non essere tenuto a esaminare la legittimità delle azioni dell’autorità che ha il potere di nomina qualora detta autorità dichiari di aver adempiuto i doveri e gli obblighi giuridici ad essa incombenti;

in secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore nel respingere la relazione del comitato congiunto di monitoraggio quale elemento di prova e omettendo di considerare in concreto la comprovata assenza di comparabilità riscontrata nelle fonti di informazione utilizzate dall’autorità che ha il potere di nomina;

in terzo luogo, il Tribunale ha erroneamente ignorato — senza giustificazioni — l’esistenza dell’argomento e dell’elemento di prova presentati dal ricorrente, relativi alla valutazione in termini matematici del metodo di valutazione verbale dell’autorità che ha il potere di nomina nonché l’intera seconda parte del primo motivo del ricorrente;

in quarto luogo, il Tribunale è incorso in un errore nel presumere che la mancanza di un effettivo esame comparativo dei meriti non possa dar luogo all’annullamento di una decisione di promozione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, secondo il ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto riguardo al suo secondo motivo:

in primo luogo, limitando arbitrariamente la portata e l’applicabilità dell’articolo 25 dello Statuto dei funzionari nonché i diritti fondamentali del ricorrente ai sensi del diritto dell’Unione in modo non conforme all’intento del legislatore dell’Unione; e

in secondo luogo, respingendo il secondo motivo del ricorrente in quanto infondato sulla base di motivazioni manifestamente errate.

3.

Terzo motivo, vertente sul mancato svolgimento di un controllo giurisdizionale imparziale ed effettivo, che dà luogo alla violazione del diritto del ricorrente a un ricorso effettivo; il ricorrente sostiene che:

in primo luogo, il giudice relatore, nella relazione preparatoria, ha reso dichiarazioni pregiudizievoli che denotano una posizione soggettiva preconcetta, con le quali è stato deciso preventivamente l’esito dei motivi dedotti dal ricorrente;

in secondo luogo, il presidente del Tribunale ha omesso di ricusare il giudice e di rinviare la causa ad un’altra sezione, pur ammettendo che le dichiarazioni pregiudizievoli contestate costituivano un copia-incolla da un’altra causa in cui erano coinvolti altri ricorrenti;

in terzo luogo, il Tribunale ha ignorato e respinto in modo selettivo argomenti ed elementi di prova fondamentali senza prenderli in considerazione o esaminarli. In conclusione, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato il suo diritto a un ricorso effettivo a causa del mancato svolgimento, da parte dello stesso, di un controllo giurisdizionale imparziale ed effettivo.


28.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/23


Ricorso proposto il 23 settembre 2016 — Henkel Electronic Materials (Belgio)/Commissione

(Causa T-681/16)

(2016/C 441/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Henkel Electronic Materials (Belgio) (Westerlo, Belgio) (rappresentanti: N. Reypens, C. Docclo e T. Verstraeten, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riunire la presente causa e la causa T-131/16, tenuto conto della connessione tra le stesse, ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza;

dichiarare ricevibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nel presente ricorso;

annullare gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata (1);

in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata nella parte in cui non stabilisce misure transitorie;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’individuazione degli atti giuridici che prevedono il presunto aiuto di Stato e su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589 (2).

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di fatto nella descrizione del sistema di riferimento, su un errore manifesto di valutazione nell’analisi di tale sistema e su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 1, lettera a), del regolamento n. 2015/1589.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore nella valutazione di un vantaggio economico, su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 1, lettera a), del regolamento n. 2015/1589.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore nella valutazione della selettività necessaria per qualificare il regime controverso come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 1, lettera a), del regolamento n. 2015/1589 e su un errore di valutazione nell’analisi dei meccanismi del regime controverso.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore di valutazione nell’analisi della motivazione delle condizioni di applicazione del regime controverso.

6.

Sesto motivo, vertente su un errore di valutazione nella determinazione del presunto vantaggio derivante dal regime controverso e sulla mancanza di precisione nell’esame del regime controverso.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento dei contribuenti e della certezza del diritto.


(1)  Decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2015) 9837] (GU L 260, pag. 61)

(2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248, pag. 9)


28.11.2016   

IT

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C 441/24


Ricorso proposto il 23 settembre 2016 — Francia/Commissione

(Causa T-682/16)

(2016/C 441/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas e D. Segoin, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 4287 final, che sospende del 12 luglio 2016, notificata il 13 luglio 2016, recante sospensione dei versamenti mensili alla Francia nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013). Tale motivo si divide in due parti.

Prima parte, ai sensi della quale le autorità francesi avrebbero pienamente attuato il piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi, stabilito in consultazione con la Commissione, a cui si riferisce la decisione impugnata.

Seconda parte, ai sensi della quale la decisione impugnata sarebbe fondata su elementi che non erano previsti nel piano d’azione.

2.

Secondo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità.


28.11.2016   

IT

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C 441/25


Ricorso proposto il 24 settembre 2016 — PL/Commissione

(Causa T-689/16)

(2016/C 441/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione confermativa del 22 dicembre 2015 del capo dell’unità DG HR.B4 «Gestione delle carriere e mobilità», di non eseguire la sentenza del TFP del 15 aprile 2015 adottando una decisione, già eseguita da più di tre anni, di riassegnare il ricorrente, nell’interesse del servizio, dalla Delegazione dell’Unione europea in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza (Gerusalemme Est), alla direzione generale della Mobilità e dei Trasporti (MOVE) a Bruxelles con effetto retroattivo al 1 gennaio 2013;

annullare la decisione implicita del 20 agosto 2015 di rigetto della domanda del ricorrente, a mezzo del proprio legale, di essere informato delle misure adottate dalla Commissione in esecuzione della sentenza del TFP del 15 aprile 2015 nella causa F-96/13;

condannare la Commissione a versare al ricorrente l’importo di EUR 250 000 per risarcimento del danno morale e materiale subito;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, poiché le decisioni impugnate non rispettano il dispositivo della sentenza del Tribunale della funzione pubblica («TFP») del 15 aprile 2015 nella causa F-96/13 alla luce della sua motivazione che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che essa è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo.

Il ricorrente sostiene che l’articolo 266 TFUE impone alla Commissione di evitare che qualsiasi atto destinato a sostituire l’atto annullato sia viziato dalle medesime irregolarità individuate nella sentenza di annullamento, il che avviene nel caso di specie.

2.

Secondo motivo, vertente su uno sviamento della procedura, nel senso che le decisioni impugnate non costituiscono un’attuazione corretta, in buona fede e leale della sentenza di annullamento del TFP e sono state adottate solo per dare una parvenza di legittimità a una decisione che, sebbene annullata, è già eseguita da più di tre anni.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 22 bis dello Statuto dei funzionari.


28.11.2016   

IT

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C 441/26


Ricorso proposto il 26 settembre 2016 — Elevolution Engenharia/Commissione

(Causa T-691/16)

(2016/C 441/30)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Elevolution-Engenharia SA (Amadora, Portogallo) (rappresentanti: A. Pinto Cardoso e L. Fuzeta da Ponte, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere integralmente il ricorso e annullare, di conseguenza, le decisioni adottate dalla convenuta contenenti le note di addebito ricevute dalla ricorrente mediante comunicazione effettuata il 3 agosto 2016;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente, che devono essere quantificate.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, relativo al difetto di competenza. La convenuta non ha la competenza e le attribuzioni richieste per l’adozione degli atti di cui si chiede l’annullamento.

2.

Secondo motivo, relativo alla violazione di formalità sostanziali. Le note impugnate sono motivate in modo implicito o tacito, sono presentate in forma poco chiara e non sono coerenti con il diritto dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, relativo alle violazioni del Trattato e alle norme riguardanti la sua applicazione.


28.11.2016   

IT

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C 441/26


Ricorso proposto il 27 settembre 2016 — CJ/ECDC

(Causa T-692/16)

(2016/C 441/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CJ (Agios Stefanos, Grecia) (rappresentante: V. Kolias, avvocato)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e, di conseguenza, condannare l’ECDC a versare al ricorrente tutti gli emolumenti che lo stesso avrebbe ricevuto dal 1omaggio 2012 fino al 31 dicembre 2014 qualora fosse rimasto al servizio dell’ECDC, i quali, in attesa di precisazioni da parte dell’ECDC, sono calcolati provvisoriamente dal ricorrente in una somma pari a EUR 140 000, più interessi di mora al tasso legale;

condannare l’ECDC a versare al ricorrente la somma di EUR 13 000 quale risarcimento per danni morali;

condannare l’ECDC a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’ECDC ha violato l’articolo 266 TFUE nel dare esecuzione in modo errato alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, cause riunite F-159/12 e F-161/12, CJ/ECDC, e, in particolare sul fatto

che, a causa dell’irrevocabile mutamento di circostanze fondamentali, l’ECDC ha erroneamente attribuito effetto retroattivo alla decisione impugnata;

che l’ECDC ha violato il principio di proporzionalità, in quanto la decisione impugnata non era né adeguata né necessaria per il conseguimento dell’obiettivo perseguito con il licenziamento, annullato, del 2012;

che l’ECDC è incorso in un errore manifesto di valutazione omettendo di considerare la frode nelle assunzioni commessa dal capo del servizio giuridico dell’ECDC;

che l’ECDC ha violato l’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari nel licenziare il ricorrente in risposta al fatto che lo stesso aveva riferito, in tempore non suspecto, poco prima del suo licenziamento, circostanze che facevano sorgere il sospetto di una cattiva gestione finanziaria presso l’ECDC.

2.

Secondo motivo, vertente sulla richiesta di un risarcimento pecuniario per il danno morale causato dalla violazione, da parte dell’ECDC, dell’articolo 266 TFUE e dalla sua dichiarazione secondo la quale il ricorrente ha cercato di favorire il nepotismo.


28.11.2016   

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C 441/27


Impugnazione proposta il 28 settembre 2016 da HG avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 19 luglio 2016 nella causa F-149/15, HG/Commissione

(Causa T-693/16 P)

(2016/C 441/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HG (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 19 luglio 2016 nella causa F-149/15;

di conseguenza, accogliere le conclusioni formulate in primo grado dal ricorrente e, pertanto,

annullare la decisione CMS 13-005 dell’APN tripartito in quanto prevede la sospensione dall'avanzamento di scatto per un periodo di 18 mesi e il risarcimento di un danno fissato dalla decisione a EUR 108 596,35;

per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente;

in subordine, ridurre la sanzione pecuniaria contenuta nella decisione CMS 13-005;

condannare la convenuta al risarcimento del danno morale e di quello alla reputazione subito dal ricorrente e stimato a EUR 20 000;

condannare la convenuta alla totalità delle spese;

condannare la convenuta alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla responsabilità finanziaria del ricorrente, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) non avrebbe statuito su una delle censure del ricorrente, relativa alla violazione del principio di proporzionalità. Esso sarebbe incorso, del resto, in diversi errori di diritto e avrebbe snaturato gli elementi contenuti nel fascicolo di causa.

2.

Secondo motivo, relativo a vizi di procedura degli atti preparatori all’adozione della decisione controversa e alla violazione dei diritti della difesa del ricorrente, nonché alla violazione dell’obbligo di motivazione e a errori di diritto in cui sarebbe incorso il TFP.

3.

Terzo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione da parte della Commissione e del TFP.

4.

Quarto motivo, relativo agli errori in diritto e in fatto in cui sarebbe incorso il TFP riguardo alla prima censura addebitata al ricorrente. Il TFP avrebbe, peraltro, disatteso il suo obbligo di motivazione.


28.11.2016   

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C 441/28


Impugnazione proposta il 29 settembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 20 luglio 2016, causa F-104/15,  U (*1)/Commissione

(Causa T-695/16 P)

(2016/C 441/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A.-C. Simon, F. Simonetti e G. Gattinara, agenti)

Controinteressati nel procedimento:  U (*1) e Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 20 luglio 2016, causa F-104/15,  U (*1)/Commissione;

Per quanto riguarda il procedimento in primo grado, in quanto il Tribunale ritenga la causa matura per la decisione, respingere il ricorso in quanto infondato e condannare la ricorrente in primo grado alle spese;

per quanto riguarda il procedimento d’impugnazione, disporre che le parti sopportino ciascuna le proprie spese relative a tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su di un errore di diritto, su di una violazione dell’obbligo di motivazione e su di una violazione del divieto di statuire ultra petita, per quanto riguarda i punti da 53 a 56, 60, da 75 a 78 della sentenza impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente su vari errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello statuto dei funzionari, per quanto riguarda i punti 31, da 57 a 60, da 61 a 65, prima frase, della sentenza impugnata

3.

Terzo motivo, vertente su vari errori di diritto e su di una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda i punti 65, da 67o a 79, della sentenza impugnata


(*1)  Dati cancellati nell'ambito della tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.


28.11.2016   

IT

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C 441/29


Ricorso proposto il 23 settembre 2016 — Trasta Komercbanka e a./BCE

(Causa T-698/16)

(2016/C 441/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Trasta Komercbanka AS (Riga, Lettonia) e altri 6 (rappresentanti: O. Behrends, L. Feddern e M. Kirchner, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della BCE, del 3 marzo 2016, che revoca l’autorizzazione bancaria della Trasta Komercbanka AS; e

condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato l’articolo 24 del regolamento sull’MVU (1), e disposizioni ad esso correlate, connesse al riesame della precedente decisione della BCE da parte della commissione amministrativa del riesame.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha esaminato e valutato con attenzione e imparzialità tutti gli aspetti di fatto tra i quali, ma non solo, la circostanza che la BCE non ha reagito in modo appropriato al fatto che le informazioni e i documenti presentati dalla locale autorità di regolamentazione lettone erano imprecisi.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio di proporzionalità non riconoscendo la disponibilità di misure alternative.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio della parità di trattamento.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato l’articolo 19 e il considerando 75 del regolamento sull’MVU ed è incorsa in uno sviamento di potere.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato norme procedurali, tra cui il diritto al contraddittorio, il diritto di accesso al fascicolo, il diritto a una decisione adeguatamente motivata, nonché sulla violazione dell’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU.


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, del 29.10.2013, pag. 63)


28.11.2016   

IT

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C 441/30


Impugnazione proposta il 30 settembre 2016 da José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante, Bernard Gradel avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 20 luglio 2016, causa F-126/15, Barroso Truta e a./Corte

(Causa T-702/16 P)

(2016/C 441/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: José Barroso Truta (Bofferdange, Lussemburgo), Marc Forli (Lexy, Francia), Calogero Galante (Aix-Sur-Cloie, Belgio), Bernard Gradel (Konacker, Francia) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia

dichiarare e statuire:

che la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-126/15, Barroso Truta e a./CGUE, è annullata;

statuire mediante nuove disposizioni:

che la Corte di giustizia è condannata a versare EUR 61 121,08 a nome del sig. Barroso Truta, EUR 129 440,98 a nome del sig. Forli, EUR 76 324,29 a nome del sig. Galante ed EUR 99 565,13 a nome del sig. Gradel a ciascun fondo o assicurazione intestata ai ricorrenti;

in via subordinata, la Corte di giustizia è condannata a versare le somme sopra indicate ai ricorrenti, con maggiorazione di interessi composti al tasso del 3,1 % annuo a partire dalla data del trasferimento dei diritti a pensione verso il Regime di pensioni delle Istituzioni dell’Unione europea;

la Corte di giustizia è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica (TFP) quando ha considerato il ricorso per risarcimento danni irricevibile affermando che le parti ricorrenti non avevano rispettato il procedimento precontenzioso, che avrebbe asseritamente dovuto essere avviato mediante l’introduzione di un reclamo, e successivamente di un eventuale ricorso di annullamento avverso le decisioni recanti il riconoscimento dell’abbuono di annualità nel Regime di pensioni delle Istituzioni dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dal TFP là dove non ha ravvisato alcun profilo di illegittimità dal punto di vista amministrativo nella comunicazione, da parte dell’AACC, delle proposte di abbuono di annualità, le quali sono invece risultate incomplete o addirittura erronee quando sono state indirizzate a taluni agenti contrattuali del gruppo di funzioni I.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dal TFP là dove ha ritenuto che il danno dedotto dai ricorrenti fosse ipotetico.


28.11.2016   

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C 441/31


Ricorso proposto il 7 ottobre 2016 — Pebagua/Commissione

(Causa T-715/16)

(2016/C 441/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Spagna) (rappresentante: A.J. Uceda Sosa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione impugnato;

in subordine, annullare l’inclusione della specie Procambarus clarkii nell’elenco approvato da detto regolamento;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2016, L 189, pag. 4).

A sostegno del ricorso, la ricorrente allega che, per la specie Procambarus clarkii, né sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1143/2014 né è stata effettuata una valutazione dei rischi a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento.


28.11.2016   

IT

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C 441/31


Ricorso proposto il 4 ottobre 2016 — Waldhausen/EUIPO (Rappresentazione della sagoma della testa di un cavallo)

(Causa T-717/16)

(2016/C 441/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Waldhausen GmbH & Co. KG (Colonia, Germania) (rappresentante: V. Ekey, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione della sagoma della testa di un cavallo) — Domanda di registrazione n. 14 588 933

Decisione impugnata: Decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 agosto 2016 nel procedimento R 1195/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


28.11.2016   

IT

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C 441/32


Ricorso proposto il 7 ottobre 2016 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinWärme)

(Causa T-719/16)

(2016/C 441/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berliner Stadtwerke GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: O. Spieker e A. Schönfleisch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «berlinWärme» — Domanda di registrazione n. 14 062 558

Decisione impugnata: Decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 luglio 2016 nel procedimento R 618/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


28.11.2016   

IT

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C 441/32


Ricorso proposto il 10 ottobre 2016 — ARFEA/Commissione

(Causa T-720/16)

(2016/C 441/39)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Aziende riunite filovie ed autolinee Srl (ARFEA) (Alessandria, Italia) (rappresentanti: M. Chiti, V. Angiolini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione europea del 10 giugno 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.38132 (2015/c) (ex 2014/NN) — compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di ARFEA, e, per quanto possa occorrere, degli altri atti connessi e/o presupposti qua impugnati.

Con vittoria delle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata dichiara incompatibile col mercato interno, ordinando il suo ricupero, l’aiuto pretesamene concesso dalle autorità italiane alla ricorrente, una società privata che fornisce servizi di trasporto pubblico locale sulla base di concessioni nonché servizi di trasporto privato in regime d’impresa, come compensazione per l’adempimento di un obbligo di servizio pubblico.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Si fa valere a questo riguardo che la misura contestata dalla Commissione non rappresenta un aiuto di Stato. In ogni caso, non si tratta di un aiuto «nuovo», cui si riferisce la norma citata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 107 TFUE.

Si fa valere a questo riguardo che la misura contestata costituisce una compensazione per obblighi di servizio pubblico imposto ad ARFEA in esecuzione di sentenze definitive di tribunali italiani, e non un «aiuto di Stato» ai sensi della norma TFUE ora citata.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi sull’applicazione del diritto dell’Unione europea, dei principi generali di non retroattività delle norme e di certezza del diritto, e dei principi stabiliti nella materia dalla Corte di giustizia.

A questo riguardo, la società ricorrente contesta l’applicazione alla fattispecie del regolamento n. 1370/2007, come invece previsto nella decisione impugnata. Infatti, la fattispecie, che si riferisce a fatti del 1997-98, ricade sotto la disciplina di un altro regolamento comunitario (il n. 1191/1969).

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi sulla prescrizione dei diritti.

Si afferma a questo riguardo che la società ricorrente contesta la decisione di ricupero della misura in questione a distanza di diciotto anni dai fatti che hanno originato il caso.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi generali stabiliti dalla giurisprudenza della Corte per definire gli aiuti di Stato, e dei principi di autonomia processuale degli Stati membri.

Si fa valere a questo riguardo che la società ricorrente ha inteso dimostrare il rispetto, nella fattispecie che la concerne, dei principi posti dalla Corte di giustizia nella causa C-280/00, Altmark Trans e Regierumspräsidium Magdeburg. Inoltre, la società contesta che la decisione impugnata abbia invaso un campo di valutazione riservato ai giudici nazionali.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in presenza di obblighi di servizio pubblico imposti unilateralmente.

La società ricorrente contesta che la Commissione non abbia considerato che, nella fattispecie, la Regione Piemonte le ha imposto un obbligo di servizio pubblico, da compensare con misure estranee alla nozione di aiuto di Stato.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi sulla successione delle norme nel tempo.

La società ricorrente contesta, da altro punto di vista rispetto a quanto già dedotto al punto 3, l’applicabilità alla fattispecie del regolamento n. 1370/2007. La società ricorrente contesta che la Commissione non abbia considerato che, nella fattispecie, la Regione Piemonte le ha imposto un obbligo di servizio pubblico, da compensare con misure estranee alla nozione di aiuto di Stato.


28.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/34


Impugnazione proposta il 12 ottobre 2016 da Giorgio Cocchi e Nicola Falcione avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 2 agosto 2016, causa F-134/11, Cocchi e Falcione/Commissione

(Causa T-724/16 P)

(2016/C 441/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgio) e Nicola Falcione (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia dichiarare che:

l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-134/11, Cocchi e Falcione/Commissione, è annullata;

statuendo ex novo, dichiarare che:

la decisione del 9 marzo 2011 recante rigetto delle domande di assistenza è annullata;

la Commissione è condannata a versare gli importi di EUR 22 000 al sig. Falcione e di EUR 35 000 al sig. Cocchi, per il danno da questi subito;

la Commissione è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sull’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica nella valutazione dell’interesse dei ricorrenti a portare avanti il procedimento. I ricorrenti avrebbero infatti un interesse diverso da quello meramente amministrativo a che i loro ricorsi siano accolti.