|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 440 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
|
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
|
II Comunicazioni |
|
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2016/C 440/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8191 — ArcelorMittal/CLN/JV) ( 1 ) |
|
|
2016/C 440/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8055 — Coherent/Rofin-Sinar Technologies) ( 1 ) |
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2016/C 440/03 |
|
|
V Avvisi |
|
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2016/C 440/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8216 — Allianz/Dalmore/BEL) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
|
ALTRI ATTI |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2016/C 440/05 |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
|
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
26.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 440/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8191 — ArcelorMittal/CLN/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 440/01)
Il 22 novembre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8191. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
|
26.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 440/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8055 — Coherent/Rofin-Sinar Technologies)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 440/02)
Il 26 ottobre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8055. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
26.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 440/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
25 novembre 2016
(2016/C 440/03)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,0592 |
|
JPY |
yen giapponesi |
119,73 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4380 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,85182 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,7840 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0736 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
9,0690 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,039 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
309,33 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,4190 |
|
RON |
leu rumeni |
4,5140 |
|
TRY |
lire turche |
3,6523 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4230 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4290 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,2153 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5040 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5132 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 247,03 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
14,9718 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3295 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5318 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
14 317,74 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,7203 |
|
PHP |
peso filippino |
52,801 |
|
RUB |
rublo russo |
68,4111 |
|
THB |
baht thailandese |
37,760 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,6394 |
|
MXN |
peso messicano |
21,8727 |
|
INR |
rupia indiana |
72,5925 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
26.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 440/3 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8216 — Allianz/Dalmore/BEL)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 440/04)
|
1. |
In data 21 novembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Allianz SE («Allianz», Germania) e Dalmore Infrastructure Investments Limited Partnership («Dalmore», Regno Unito) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Bazalgette Equity Limited («BEL», Regno Unito) mediante acquisto di quote. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8216 — Allianz/Dalmore/BEL, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
26.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 440/4 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2016/C 440/05)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
«TERRE TARENTINE»
N. UE: IT-PDO-0105-01356 — 24.7.2015
DOP ( X ) IGP ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
|
O. P. AJPROL Soc. Coop. Agricola dei Produttori olivicoli già Associazione dei Produttori Olivicoli della provincia di Taranto. |
|
Indirizzo: S. S. 7 Appia Km. 640,4 |
|
74010 Statte (TA) |
|
ITALIA |
|
Tel. +39 0994527778 |
|
Fax +39 0994551832 |
|
Posta Elettronica ordinaria: info@ajprol.it - PEC: ajprol@pec.it. |
O. P. AJPROL Soc. Coop. Agricola dei Produttori olivicoli già Associazione dei Produttori Olivicoli della provincia di Taranto è legittimata a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
|
— |
☐ |
Denominazione del prodotto |
|
— |
☒ |
Descrizione del prodotto |
|
— |
☐ |
Zona geografica |
|
— |
☒ |
Prova dell’origine |
|
— |
☐ |
Metodo di produzione |
|
— |
☒ |
Legame |
|
— |
☐ |
Etichettatura |
|
— |
☒ |
Altro [Sono stati inseriti i dati relativi all’organismo di controllo] |
4. Tipo di modifica
|
— |
☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
|
— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione
La modifica riguarda tre parametri chimici riportati nel Disciplinare alla all’articolo 8. Si propone di modificare:
|
|
K232 da ≤ 1,7 a ≤ 2,4 |
|
|
acido linolenico da ≤ 0,6 % a ≤ 0,9 % |
|
|
Campesterolo da ≤3,3 % a ≤ 3,5 % |
Nei primi anni 2000, quando si cominciò a stendere la bozza del Disciplinare, i parametri chimici oggi oggetto della richiesta di modifica, risultavano raggiungibili anche se con una certa difficoltà.
Successivamente all’avvenuto riconoscimento europeo e alla luce dei dati risultanti dalle analisi eseguite sistematicamente sul prodotto per la certificazione, ci si cominciò a rendere conto della difficoltà a rispettare i parametri in argomento.
La problematica fu attribuita ad una momentanea e transitoria congiuntura negativa locale.
Solo successivamente ci si rese conto che non si trattava di congiuntura temporanea locale ma del manifestarsi a livello generale di condizioni derivanti molto probabilmente da modificazioni climatiche e ambientali.
A riprova di ciò, si evidenzia che lo stesso regolamento CEE n. 2568/91 della Commissione (2) è stato modificato elevando, per esempio, il valore dell’acido linoleico da ≤ 0,8 % a ≤ 1 %.
Anni di controlli su tutte le partite di olio prodotto nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare vigente nella zona delimitata, hanno evidenziato l’estrema difficoltà ad ottenere la certificazione DOP per gran parte dell’olio prodotto.
La modifica richiesta, adottando valori effettivamente compatibili con le condizioni pedoclimatiche della zona delimitata, permetterebbe il rilascio delle certificazioni DOP ad oggi fortemente inibite da tali limiti eccessivamente restrittivi.
Le modifiche dei valori limite del K232, della % dell’acido Linolenico e della % del Campesterolo nei termini proposti, non comportano alcuna modificazione significativa rispetto alle caratteristiche di qualità tipiche, né comportano modificazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche e la stabilità nel tempo dell’olio extravergine di oliva DOP «Terre Tarentine».
Prova dell’origine
Al momento della registrazione le informazioni sulla prova dell’origine erano contenute solo nella scheda riepilogativa e non c’era un articolo specifico nel disciplinare di produzione. Pertanto si è provveduto a inserire uno specifico articolo nel disciplinare utilizzando le informazioni già presenti nella scheda e provvedendo ad integrarle in modo da riformulare le informazioni già contenute nella scheda in maniera più chiara.
Nulla scheda al 4o e 5o capoverso è scritto:
«Le olive provengono da oliveti situati nella zona di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri impianti in un elenco debitamente attivato e aggiornato dall’organismo di controllo.
Le operazioni di produzione, trasformazione, di confezionamento ed imbottigliamento sono effettuate nell’ambito territoriale delimitato e i produttori che intendono porre in commercio l’olio extravergine con tale denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilità del prodotto, devono iscrivere i propri impianti di trasformazione, in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall’organismo di controllo, denunciando annualmente il quantitativo di olive trasformate e l’indicazione del quantitativo di olio prodotto.»
Nell’articolo 11 introdotto nel disciplinare si è scritto:
«Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilità del prodotto è garantita attraverso l’iscrizione delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, e dalla tenuta di registri di produzione e condizionamento. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.»
Inoltre le informazioni relative alle norme specifiche in materia di confezionamento presenti al 5o capoverso della scheda riepilogativa e presenti all’articolo 9 del disciplinare sono state utilizzate al punto 3.5 del documento unico e integrate con le dovute motivazioni. Pertanto al punto 3.5 del documento unico è stato scritto:
«Le operazioni di confezionamento dell’olio extravergine di oliva DOP “Terre Tarentine” devono avvenire nell’ambito della zona geografica delimitata. Questa condizione consente di ridurre quanto più è possibile, gli spostamenti in cisterna dell’olio sfuso che causano spesso, insieme ad alterazioni chimiche di modesta entità, alterazioni organolettiche decisamente più importanti. L’olio d’oliva infatti è un substrato sensibilissimo alle interferenze aromatiche che possono derivare dall’ambiente interno delle cisterne di trasporto. Al fine di mantenere le caratteristiche specifiche del prodotto in tutte le fasi e garantire il rispetto della qualità della filiera, il confezionamento dell’Olio terre Tarentine è quindi da sempre effettuato all’interno della zona prevista all’articolo 4. I produttori della zona infatti conoscendo esattamente le problematiche legate alla gestione dell’olio nella fase di pre-confezionamento e confezionamento, sono ad esempio in grado di definire in modo ottimale, i tempi e le modalità di filtratura e decantazione e la temperatura di condizionamento; il confezionamento nella zona alla fine del processo di produzione, è quindi necessario per garantire il mantenimento delle caratteristiche organolettiche e qualitative dell’olio extravergine di oliva DOP “Terre Tarentine”. Il confezionamento in zona consente inoltre all’Organismo di Controllo di operare con la massima efficacia il controllo totale della produzione e del condizionamento a garanzia del mantenimento delle caratteristiche tipiche della DOP e allo stesso tempo della tracciabilità e della rintracciabilità.»
Legame
Al momento della registrazione le informazioni sul legame erano contenute solo al punto 4.5, primi 3 capoversi, e punto 4.6 della scheda riepilogativa mentre nel disciplinare non esisteva un articolo specifico sul legame.
Pertanto si è provveduto ad inserire, rielaborandole ed integrandole, all’articolo 12 le informazioni contenute nei primi 3 capoversi del punto 4.5 e quanto riportato al punto 4.6 della Scheda riepilogativa. Pertanto l’articolo 12 del disciplinare relativo al legame si è scritto:
«L’olivicultura rappresenta un importante comparto produttivo e riveste un ruolo fondamentale nell’economia della zona.
La zona di produzione dell’olio extravergine di oliva “Terre Tarentine” è situata sul versante occidentale della provincia di Taranto, esposta a mezzogiorno e protetta a nord dalle alture delle Murge, possiede aspetti agronomici altamente specializzati e caratteristiche pedoclimatiche favorevoli proprie dell’Arco Jonico Tarantino, godendo di un clima mite. I terreni sono sabbiosi, profondi, in prevalenza del tipo rosso-bruni con scheletro, da assente ad abbondante, composto da ciottoli silicei e calcareo-marmosi; la permeabilità è variabile da medio-alta a molto alta. Il contenuto in argilla non supera il 20 %, mentre quello in calcare è al massimo pari al 5 %. Il clima è caldo-arido, le precipitazioni medie vanno da un minimo di 10 mm circa nel mese di luglio ad un massimo di 80 mm circa nel mese di novembre; la temperatura media annua si aggira intorno ai 15 °-16 °C, con punte minime di circa 9 °C e massime di 30 °C.
Le eccezionali condizioni pedoclimatiche dell’areale dell’Arco Jonico tarantino unite all’ambiente caratteristico della zona di produzione della DOP “Terre Tarentine” conferiscono attributi inconfondibili; difatti il clima mediterraneo caldo-arido e i terreni sabbiosi e profondi, in prevalenza del tipo rosso-bruni, stimolano la produzione di un’ampia gamma di polifenoli che caratterizzano il gusto amaro ed il piccante.
Inoltre il genoma antichissimo delle varietà autoctone delle piante secolari conferiscono un flavor riconoscibile e inconfondibile.
L’areale dell’Arco Jonico tarantino è unico nel suo genere e nella sua specificità l’olivo si è acclimatato in maniera così radicata che ancora oggi è possibile ammirare piante pluricentenarie; Un vero e proprio patrimonio ambientale e storico. L’unicità del clima e delle caratteristiche pedologiche conferiscono all’extravergine “Terre Tarentine” un flavor ed un gusto tipicamente armonico e caratteristico che molto si distingue dalle produzioni limitrofe del barese (aspro e forte) e del Salento (dolce e delicato) grazie anche ad un mix di varietà coltivate (di cui al punto 3.3) che non si ritrova in maniera così diffusa in nessuna altra zona di produzione. Per gusto tipicamente armonico si intende che a differenza di quello dell’olio proveniente dall’area limitrofa barese fortemente caratterizzato dalla varietà Coratina che imprime un forte gusto piccante e amaro con flavor intenso di fruttato e a differenza del gusto dell’olio proveniente dall’aria limitrofa di Lecce fortemente caratterizzato da varietà autoctone che conferiscono una impronta poco spiccata e tendenzialmente piatta e dolce con flavor modesto di fruttato, l’olio extravergine di oliva “Terre Tarentine” sviluppa spontaneamente un gusto equilibrato tra amaro, dolce e piccante con flavor di fruttato medio.»
Altro
Sono stati inseriti i riferimenti all’Organismo di Controllo non presenti nel disciplinare vigente. All’articolo 10 del disciplinare si è scritto: «La verifica del rispetto del Disciplinare del prodotto olio extravergine d’oliva “Terre Tarentine” D.O.P., come richiesto dall’articolo 37 del Reg. (UE) n. 1151/12, è effettuata dall’Autorità Pubblica di Controllo Camera di Commercio di Taranto con sede in Viale Virgilio 152, 74121 Taranto — Tel. +39 0997783311 — Fax +39 04922109797 — Email pat@ta.camcom.it».
DOCUMENTO UNICO
«TERRE TARENTINE»
N. UE: IT-PDO-0105-01356 — 24.7.2015
DOP ( X ) IGP ( )
1. Denominazione
«Terre Tarentine»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
All’atto dell’immissione al consumo, l’olio Terre Tarentine può essere filtrato o non filtrato e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
|
— |
colore: giallo verde; |
|
— |
fluidità: media; |
|
— |
sapore: fruttato con media sensazione di amaro e leggera sensazione di piccante; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso: non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; |
|
— |
numero perossidi: ≤12 Meq O2/Kg; |
|
— |
K232: ≤ 2,4; |
|
— |
K270: ≤ 0,150; |
|
— |
acido linoleico: ≤ 10 %; |
|
— |
acido linolenico: ≤ 0,9 %; |
|
— |
acido oleico: ≤ 70 %; |
|
— |
valore campesterolo: ≤ 3,5 %; |
|
— |
trilinoleina: ≤ 0,2 %. |
Per tutti gli altri parametri chimico-fisici, non espressamente riportati si fa riferimento a quanto previsto nel Reg. CEE n. 2568/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La Denominazione di Origine Protetta «Terre Tarentine» è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti da sole o congiuntamente negli oliveti della zona geografica: Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio, in misura non inferiore all’80 %, in percentuali variabili tra loro; il restante 20 % è costituito da altre varietà autoctone minori presenti negli oliveti della zona di produzione
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi del processo di produzione: coltivazione, raccolta, oleificazione devono avvenire nella zona geografica delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Le operazioni di confezionamento dell’olio extravergine di oliva DOP «Terre Tarentine» devono avvenire nell’ambito della zona geografica delimitata. Questa condizione consente di ridurre, quanto più è possibile, gli spostamenti in cisterna dell’olio sfuso che causano spesso, insieme ad alterazioni chimiche di modesta entità, alterazioni organolettiche decisamente più importanti. L’olio d’oliva infatti è un substrato sensibilissimo alle interferenze aromatiche che possono derivare dall’ambiente interno delle cisterne di trasporto. Al fine di mantenere le caratteristiche specifiche del prodotto in tutte le fasi e garantire il rispetto della qualità della filiera, il confezionamento dell’olio extravergine di oliva DOP «Terre Tarentine» è quindi da sempre effettuato all’interno della zona prevista al punto 4. I produttori della zona infatti, conoscendo esattamente le problematiche legate alla gestione dell’olio nella fase di pre-confezionamento e confezionamento, sono ad esempio in grado di definire in modo ottimale, i tempi e le modalità di filtratura e decantazione e la temperatura di condizionamento; il confezionamento nella zona alla fine del processo di produzione, è quindi necessario per garantire il mantenimento delle caratteristiche organolettiche e qualitative dell’olio extravergine di oliva DOP «Terre Tarentine». Il confezionamento in zona consente inoltre all’Organismo di Controllo di operare con la massima efficacia il controllo totale della produzione e del condizionamento a garanzia del mantenimento delle caratteristiche tipiche della DOP e allo stesso tempo della tracciabilità e della rintracciabilità
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il nome della Denominazione d’Origine Protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore di base e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. È obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto, nonché l’indicazione «da consumarsi preferibilmente entro il mese di … dell’anno …» per un periodo di non oltre 15 mesi dalla data di produzione
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione, trasformazione delle olive destinate all’ottenimento dell’olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Taranto: territorio del comune di Taranto censito al catasto con la lettera «A», Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola.
5. Legame con la zona geografica
L’olivicultura rappresenta un importante comparto produttivo e riveste un ruolo fondamentale nell’economia della zona.
La zona di produzione dell’olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» è situata sul versante occidentale della provincia di Taranto, esposta a mezzogiorno e protetta a nord dalle alture delle Murge, possiede aspetti agronomici altamente specializzati e caratteristiche pedoclimatiche favorevoli proprie dell’Arco Jonico Tarantino, godendo di un clima mite. I terreni sono sabbiosi, profondi, in prevalenza del tipo rosso-bruni con scheletro, da assente ad abbondante, composto da ciottoli silicei e calcareo-marmosi; la permeabilità è variabile da medio-alta a molto alta. Il contenuto in argilla non supera il 20 %, mentre quello in calcare è al massimo pari al 5 %. Il clima è caldo-arido, le precipitazioni medie vanno da un minimo di 10 mm circa nel mese di luglio ad un massimo di 80 mm circa nel mese di novembre; la temperatura media annua si aggira intorno ai 15 °-16 °C, con punte minime di circa 9 °C e massime di 30 °C.
Le eccezionali condizioni pedoclimatiche dell’areale dell’Arco Jonico tarantino unite all’ambiente caratteristico della zona di produzione della DOP «Terre Tarentine» conferiscono attributi inconfondibili; difatti il clima mediterraneo caldo-arido e i terreni sabbiosi e profondi, in prevalenza del tipo rosso-bruni, stimolano la produzione di un’ampia gamma di polifenoli che caratterizzano il gusto amaro ed il piccante.
Inoltre il genoma antichissimo delle varietà autoctone delle piante secolari conferiscono un flavor riconoscibile e inconfondibile.
L’areale dell’Arco Jonico tarantino è unico nel suo genere e nella sua specificità l’olivo si è acclimatato in maniera così radicata che ancora oggi è possibile ammirare piante pluricentenarie; un vero e proprio patrimonio ambientale e storico. L’unicità del clima e delle caratteristiche pedologiche conferiscono all’extravergine «Terre Tarentine» un flavor ed un gusto tipicamente armonico e caratteristico che molto si distingue dalle produzioni limitrofe del barese (aspro e forte) e del Salento (dolce e delicato) grazie anche ad un mix di varietà coltivate (di cui al punto 3.3) che non si ritrova in maniera così diffusa in nessuna altra zona di produzione. Per gusto tipicamente armonico si intende che a differenza di quello dell’olio proveniente dall’area limitrofa barese fortemente caratterizzato dalla varietà Coratina che imprime un forte gusto piccante e amaro con flavor intenso di fruttato e a differenza del gusto dell’olio proveniente dall’aria limitrofa di lecce fortemente caratterizzato da varietà autoctone che conferiscono una impronta poco spiccata e tendenzialmente piatta e dolce con flavor modesto di fruttato, l’olio Terre Tarentine sviluppa spontaneamente un gusto equilibrato tra amaro, dolce e piccante con flavor di fruttato medio.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
Oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP e STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.