ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 430 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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III Atti preparatori
CONSIGLIO
22.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 430/1 |
POSIZIONE (UE) N. 18/2016 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA
in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie
Adottata dal Consiglio il 17 ottobre 2016
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 430/01)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 109,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio (4) permette agli Stati membri di compensare 40 imprese ferroviarie che figurano in un elenco per il pagamento di obblighi che le imprese operanti in altri settori di trasporto non devono sostenere. L'applicazione corretta delle regole per la normalizzazione dei conti risulta in una esenzione degli Stati membri dagli obblighi di notifica degli aiuti di Stato. |
(2) |
È stata adottata una serie di atti giuridici dell'Unione che ha aperto alla concorrenza i mercati ferroviari del trasporto di merci e del trasporto internazionale di passeggeri e ha stabilito, nel caso della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5),determinati principi fondamentali che prevedono, fra l'altro, che: le imprese ferroviarie debbano essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali; le entità responsabili dell'assegnazione della capacità e dell'imposizione di diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria debbano essere separate dalle entità che gestiscono i servizi ferroviari e che vi sia una separazione contabile; qualsiasi impresa ferroviaria titolare di licenza in conformità dei criteri dell'Unione debba poter accedere all'infrastruttura ferroviaria su basi eque e non discriminatorie; e i gestori dell'infrastruttura possano beneficiare di finanziamenti statali. |
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 1192/69 è incoerente e incompatibile con le misure legislative attualmente in vigore. In particolare, nel contesto di un mercato liberalizzato in cui le imprese ferroviarie competono direttamente con le imprese ferroviarie figuranti nell'elenco, non è più corretto trattare tali due gruppi di imprese in modo differenziato. |
(4) |
Per eliminare le incoerenze presenti nell'ordinamento giuridico dell'Unione e contribuire alla semplificazione eliminando un atto giuridico ormai obsoleto, è di conseguenza opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1192/69. |
(5) |
Gli Stati membri possono pagare la compensazione per le spese relative agli impianti di incrocio in base all'articolo 8 della direttiva 2012/34/UE. Essi possono tuttavia necessitare di tempo per modificare le disposizioni legislative o amministrative nazionali al fine di tener conto dell'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1192/69. Tale abrogazione non dovrebbe pertanto avere effetto immediato per i casi contemplati dall'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1192/69, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1192/69 è abrogato, a eccezione delle norme di tale regolamento che si applicano alla normalizzazione dei conti per i casi della Categoria IV, contemplati dall'allegato IV di tale regolamento. Tali norme continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata della Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2016. Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata della Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 8).
(5) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
22.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 430/3 |
Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 18/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie
(2016/C 430/02)
I. INTRODUZIONE
1. |
Il 30 gennaio 2013 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (1). |
2. |
La proposta è stata presentata quale parte del cosiddetto quarto pacchetto ferroviario insieme ad altre cinque proposte. Per i negoziati le proposte sono state trattate in due gruppi, un pilastro tecnico e un pilastro «mercato». La presente proposta fa parte del pilastro «mercato». |
3. |
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sulla proposta il 10 luglio 2013. Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere l'8 ottobre 2013. |
4. |
Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 26 febbraio 2014. |
5. |
Il 3 dicembre 2014 il Consiglio «Trasporti, telecomunicazioni e energia» è pervenuto a un accordo (l'«orientamento generale») (2) sulla proposta che abroga il regolamento n. 1192/69. |
6. |
Il 19 aprile 2016 è stato raggiunto un accordo con il Parlamento europeo su un testo di compromesso. |
7. |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato un accordo politico (3) sul testo di compromesso. |
8. |
Tenendo conto dei suddetti accordi e previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 17 ottobre 2016, secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
II. OBIETTIVO
9. |
La proposta ha il solo obiettivo abrogare un regolamento obsoleto adottato quando le organizzazioni che forniscono servizi ferroviari adempivano a determinate responsabilità del settore pubblico. Il regolamento forniva il quadro per la compensazione delle spese e dei benefici derivanti da tali responsabilità. |
III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA
10. |
Il Consiglio ritiene che il regolamento (CEE) n. 1192/69 non sia più compatibile con la moderna organizzazione del settore ferroviario. È tuttavia consapevole del fatto che esso è ancora utilizzato, in particolare per la compensazione delle spese relative a determinati impianti di passaggi a livello. Un periodo transitorio per la compensazione delle spese relative ai passaggi a livello è quindi giustificato al fine di garantire un'armoniosa transizione verso il nuovo sistema. |
IV. CONCLUSIONE
11. |
La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione. |
12. |
Tale compromesso è stato confermato dalla lettera che il presidente della commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo ha indirizzato al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) il 13 luglio 2016. |
13. |
La posizione del Consiglio tiene pienamente conto della proposta della Commissione e degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. Il Consiglio ritiene pertanto che la sua posizione in prima lettura rappresenti un compromesso equilibrato. |
(1) GU L 156 del 28.6.1969, pag. 283.
(2) Cfr. 15790/14 TRANS 545 CODEC 2307.
(3) Cfr. 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
22.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 430/4 |
POSIZIONE (UE) N. 19/2016 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA
in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri
Adottata dal Consiglio il 17 ottobre 2016
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 430/03)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il trasporto ferroviario ha il potenziale per crescere e aumentare la sua quota modale nonché svolgere un ruolo fondamentale in un sistema sostenibile di trasporto e di mobilità, creando nuove opportunità di investimento e nuovi posti di lavoro. Tuttavia, la crescita dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri non ha tenuto il passo con l'evoluzione di altri modi di trasporto. |
(2) |
Il mercato dell'Unione dei servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri è aperto alla concorrenza dal 2010. Inoltre, alcuni Stati membri hanno aperto alla concorrenza anche i servizi di trasporto nazionale di passeggeri, introducendo diritti di libero accesso o indicendo procedure di gara per i contratti di servizio pubblico ovvero adottando entrambe le soluzioni. L'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri dovrebbe avere un impatto positivo sul funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico, con il conseguente miglioramento dei servizi agli utenti. |
(3) |
Nel libro bianco sui trasporti del 28 marzo 2011 la Commissione ha annunciato l'intenzione di completare il mercato interno dei servizi ferroviari, rimuovendo gli ostacoli di tipo tecnico, amministrativo e giuridico che impediscono l'ingresso nel mercato ferroviario. |
(4) |
Il completamento dello spazio ferroviario europeo unico dovrebbe favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario quale alternativa credibile ad altri modi di trasporto, tra l'altro per prezzo e qualità. |
(5) |
Un obiettivo specifico del presente regolamento è rafforzare la qualità, la trasparenza, l'efficienza e le prestazioni dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri. |
(6) |
I servizi a livello transfrontaliero prestati nell'ambito di contratti di servizio pubblico, compresi i servizi di trasporto pubblico che riguardano le esigenze di trasporto locale e regionale, dovrebbero essere subordinati all'accordo delle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio i servizi sono prestati. |
(7) |
Le autorità competenti dovrebbero stabilire le specifiche degli obblighi di servizio pubblico nel trasporto pubblico di passeggeri. Tali specifiche dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi politici indicati nei documenti sulla politica del trasporto pubblico negli Stati membri. |
(8) |
Le specifiche degli obblighi di servizio pubblico nel trasporto pubblico di passeggeri dovrebbero, ove possibile, produrre effetti di rete positivi, tra l'altro in termini di migliore qualità dei servizi, coesione sociale e territoriale o di efficienza complessiva del sistema di trasporti pubblici. |
(9) |
Gli obblighi di servizio pubblico dovrebbero essere conformi alla politica del trasporto pubblico. Tuttavia, ciò non conferisce alle autorità competenti il diritto di ricevere un importo specifico di finanziamento. |
(10) |
Nel preparare i documenti sulla politica del trasporto pubblico, le pertinenti parti interessate dovrebbero essere consultate in conformità del diritto nazionale. Fra tali parti interessate potrebbero rientrare gli operatori di trasporto, i gestori dell'infrastruttura, le associazioni di dipendenti e i rappresentanti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico. |
(11) |
Per i contratti di servizio pubblico non aggiudicati mediante una procedura di gara, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico da parte degli operatori di servizio pubblico dovrebbe essere adeguatamente compensato, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri secondo i requisiti stabiliti nella politica del trasporto pubblico. In particolare, tale compensazione dovrebbe promuovere il mantenimento o lo sviluppo di una gestione efficace da parte dell'operatore di servizio pubblico e la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri di livello sufficientemente elevato. |
(12) |
Nel quadro dell'istituzione dello spazio ferroviario europeo unico, gli Stati membri dovrebbero assicurare ai dipendenti degli operatori di servizio pubblico un livello adeguato di protezione sociale. |
(13) |
Ai fini dell'adeguata integrazione dei requisiti in materia sociale e di lavoro nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico per i servizi di trasporto pubblico di passeggeri, gli operatori di servizio pubblico, nell'esecuzione dei contratti di servizio pubblico, dovrebbero rispettare gli obblighi nel settore del diritto sociale e del lavoro che si applicano nello Stato membro in cui il contratto di servizio pubblico è aggiudicato e che derivano dalle leggi, dai regolamenti e dalle decisioni, a livello sia nazionale che di Unione, e dai contratti collettivi applicabili, purché tali norme nazionali, come pure la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione. |
(14) |
Qualora gli Stati membri richiedano che il personale assunto dall'operatore precedente sia trasferito al nuovo operatore di servizio pubblico prescelto, a detto personale dovrebbero essere garantiti i diritti di cui esso avrebbe beneficiato se avesse avuto luogo un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE del Consiglio (4). Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di adottare siffatte disposizioni. |
(15) |
Le autorità competenti dovrebbero mettere a disposizione di tutte le parti interessate le informazioni pertinenti per la predisposizione delle offerte nelle procedure di gara, garantendo nel contempo la legittima protezione delle informazioni commerciali riservate. |
(16) |
L'obbligo in capo a un'autorità competente di fornire a tutte le parti interessate informazioni essenziali per la predisposizione di un'offerta in una procedura di gara non dovrebbe estendersi alla creazione di informazioni aggiuntive, ove tali informazioni non esistano. |
(17) |
Al fine di tener conto della diversità dell'organizzazione territoriale e politica degli Stati membri, il contratto di servizio pubblico può essere aggiudicato da un'autorità competente che è costituita da un gruppo di autorità pubbliche. In tali circostanze, dovrebbero esservi regole chiare che fissino i rispettivi ruoli di ciascuna autorità pubblica nella procedura di aggiudicazione del contratto di servizio pubblico. |
(18) |
Data la diversità delle strutture amministrative degli Stati membri, in caso di contratti per la prestazione di servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri aggiudicati direttamente da un gruppo di autorità competenti a livello locale, la determinazione di quali autorità locali siano competenti riguardo agli «agglomerati urbani» e alle «zone rurali» interessati resta a discrezione degli Stati membri. |
(19) |
I contratti di servizio pubblico inerenti ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri dovrebbero essere aggiudicati mediante una procedura di gara, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento. |
(20) |
Le procedure di gara per i contratti di servizio pubblico dovrebbero essere aperte a tutti gli operatori, essere eque e rispettare i principi di trasparenza e di non discriminazione. |
(21) |
In circostanze eccezionali in cui i contratti di servizio pubblico per il trasporto pubblico ferroviario di passeggeri sono aggiudicati mediante procedure di gara, dovrebbe poter essere possibile, per un periodo limitato, che i nuovi contratti siano aggiudicati direttamente al fine di garantire che i servizi siano forniti con la massima efficienza in termini di costi. Detti contratti non dovrebbero essere rinnovati per coprire gli stessi o analoghi obblighi di servizio pubblico. |
(22) |
Qualora un solo operatore manifesti interesse a seguito della pubblicazione dell'intenzione di organizzare una procedura di gara, le autorità competenti possono avviare negoziati con tale operatore ai fini dell'aggiudicazione del contratto senza ulteriore pubblicazione di una procedura di gara aperta. |
(23) |
Le soglie de minimis per i contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente dovrebbero essere adattate per tener conto dei volumi e costi unitari più elevati dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri ferroviario rispetto ad altri modi di trasporto contemplati dal regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri dovrebbero essere inoltre applicate soglie più elevate quando il trasporto ferroviario rappresenta più del 50 % del valore dei servizi in questione. |
(24) |
L'istituzione dello spazio ferroviario europeo unico implica norme comuni sull'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore, tenendo conto nel contempo delle specificità di ciascuno Stato membro. |
(25) |
Qualora siano soddisfatte talune condizioni connesse alla natura e alla struttura del mercato ferroviario o della rete ferroviaria, le autorità competenti dovrebbero poter aggiudicare direttamente contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto pubblico ferroviario di passeggeri se tali contratti si traducono in un miglioramento della qualità dei servizi o dell'efficienza in termini di costi, o di entrambe le fattispecie. |
(26) |
Le autorità competenti possono adottare misure per aumentare la concorrenza tra imprese ferroviarie limitando il numero di contratti che una singola impresa ferroviaria può aggiudicarsi. |
(27) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i propri ordinamenti giuridici prevedano la possibilità che un organismo indipendente valuti le decisioni dell'autorità competente di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico inerenti ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri in base a un approccio basato sui risultati. Ciò potrebbe avvenire nel quadro di un controllo giurisdizionale. |
(28) |
Nel preparare le procedure di gara, le autorità competenti dovrebbero valutare se siano necessarie misure per assicurare l'accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile ferroviario idoneo. Le autorità competenti dovrebbero rendere pubblica la relazione di valutazione. |
(29) |
Affinché il mercato possa rispondere in maniera più organizzata, è opportuno assicurare una trasparenza totale su determinati elementi fondamentali delle procedure di gara relative ai contratti di servizio pubblico di imminente indizione. |
(30) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1370/2007, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Fatto salvo l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio i servizi sono prestati, gli obblighi di servizio pubblico possono interessare i servizi di trasporto pubblico a livello transfrontaliero, compresi quelli che riguardano le esigenze di trasporto locale e regionale.»; |
2) |
all'articolo 2, è inserita la lettera seguente: «a bis) “servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri”: il trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, a esclusione del trasporto di passeggeri con altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana o tram;»; |
3) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis Specifiche degli obblighi di servizio pubblico 1. L'autorità competente stabilisce le specifiche degli obblighi di servizio pubblico nella prestazione dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri e l'ambito di applicazione di tali obblighi di servizio pubblico in conformità dell'articolo 2 sexies. Tali specifiche possono includere la possibilità di raggruppare i servizi che coprono i costi sostenuti con i servizi che non coprono i costi sostenuti. Nello stabilire tali specifiche e il relativo ambito di applicazione, l'autorità competente osserva debitamente il principio di proporzionalità, in conformità del diritto dell'Unione. Le specifiche sono coerenti con gli obiettivi politici indicati nei documenti sulla politica del trasporto pubblico negli Stati membri. Il contenuto e il formato dei documenti sulla politica del trasporto pubblico e le procedure di consultazione delle pertinenti parti interessate sono determinati in conformità del diritto nazionale. 2. Le specifiche degli obblighi di servizio pubblico e la collegata compensazione dell'effetto finanziario netto degli obblighi di servizio pubblico devono:
|
4) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
5) |
l'articolo 5 è così modificato:
|
6) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 bis Materiale rotabile ferroviario 1. In vista dell'indizione di una procedura di gara, le autorità competenti valutano se siano necessarie misure per assicurare l'acceso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo. Tale valutazione tiene conto della presenza, nel pertinente mercato del trasporto, di società di noleggio di materiale rotabile o di altri operatori del mercato che offrano il noleggio di materiale rotabile. La relazione di valutazione è resa pubblica. 2. Le autorità competenti hanno facoltà, in conformità del diritto nazionale e nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, di adottare misure adeguate per assicurare condizioni di accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo. Tali misure possono comprendere:
3. Se il materiale rotabile è messo a disposizione di un nuovo operatore di trasporto pubblico, l'autorità competente include nei documenti di gara le informazioni di cui dispone sul costo di manutenzione e sullo stato del materiale rotabile.»; |
7) |
all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutte le compensazioni connesse a una norma generale o a un contratto di servizio pubblico sono conformi all'articolo 4, indipendentemente dalle modalità di aggiudicazione del contratto. Tutte le compensazioni di qualsiasi natura connesse a un contratto di servizio pubblico non aggiudicato a norma dell'articolo 5, paragrafi 1, 3 o 3 ter o connesse a una norma generale sono inoltre conformi alle disposizioni dell'allegato.»; |
8) |
l'articolo 7 è così modificato:
|
9) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il … [12 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il …
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.
(2) GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2016. Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).
(5) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).
22.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 430/13 |
Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 19/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
(2016/C 430/04)
I. INTRODUZIONE
1. |
Il 30 gennaio 2013 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (1). |
2. |
Tale proposta è stata presentata quale parte del cosiddetto quarto pacchetto ferroviario, insieme ad altre cinque proposte. Per i negoziati, le proposte sono state suddivise in due gruppi, un pilastro tecnico e un pilastro «mercato». La presente proposta fa parte del pilastro «mercato». |
3. |
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sulla proposta il 10 luglio 2013. Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere l'8 ottobre 2013. |
4. |
Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 26 febbraio 2014. |
5. |
L'8 ottobre 2015 il Consiglio «Trasporti, telecomunicazioni e energia» è pervenuto a un accordo (l'«orientamento generale») (2) sulla proposta relativa ai servizi di trasporto nazionale di passeggeri. |
6. |
Il 19 aprile 2016 è stato raggiunto un accordo con il Parlamento europeo su un testo di compromesso. |
7. |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato un accordo politico (3) sul testo di compromesso. |
8. |
Tenendo conto dei suddetti accordi e previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 17 ottobre 2016, secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
II. OBIETTIVO
9. |
I principali obiettivi della proposta consistono nel migliorare la qualità dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia nei casi in cui tali servizi sono offerti in qualità di servizio pubblico e nel migliorarne l'efficienza operativa. |
III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA
A) Aspetti generali
10. |
Il Consiglio ritiene che le gare d'appalto dovrebbero essere l'opzione preferita per acquistare servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia. Tuttavia, la dimensione, l'organizzazione e molte altre caratteristiche del mercato dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Per conseguire efficacemente gli obiettivi principali della proposta occorre pertanto consentire, in determinati casi e a condizioni specifiche, deroghe al principio della procedura di gara, ossia aggiudicazioni dirette. |
B) Altre questioni politiche chiave
11. |
Il Consiglio ritiene che l'aggiudicazione diretta di un contratto sulla base delle prestazioni della fornitura dei servizi sia giustificata a determinate condizioni in quanto soddisferebbe gli obiettivi della presente proposta con efficacia ed efficienza. Se garantiscono che la trasparenza del processo, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di aggiudicare tali contratti. Questi ultimi dovrebbero definire gli obiettivi in linea con il regolamento e gli indicatori necessari per monitorarli. |
12. |
Vi sono anche altri casi, quali le emergenze, i contratti di valore ridotto o situazioni di transizione fra procedure di aggiudicazione mediante gara, in cui le aggiudicazioni dirette sono appropriate e dovrebbero essere consentite, a condizioni specifiche. |
13. |
VI sono inoltre autorità competenti che hanno firmato contratti in corso per la fornitura di servizi ferroviari di trasporto di passeggeri per ferrovia con le imprese ferroviarie. È necessario un periodo transitorio ragionevole per garantire la certezza del diritto onde evitare la rottura dei contratti o la necessità di compensazione per la loro risoluzione anticipata. |
14. |
Al fine di garantire una concorrenza leale è necessario un adeguato accesso al materiale rotabile ferroviario per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il materiale rotabile ferroviario sia disponibile sul loro mercato. Nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, dovrebbero essere autorizzate ad adottare misure volte ad agevolare, se del caso, la fornitura di materiale rotabile. |
IV. CONCLUSIONE
15. |
La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione. |
16. |
Tale compromesso è stato confermato dalla lettera che il presidente della commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo ha indirizzato al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) il 13 luglio 2016. |
17. |
La posizione del Consiglio tiene pienamente conto della proposta della Commissione e degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. Pertanto, il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura rappresenti un importante passo avanti per il miglioramento della qualità e dell'efficienza della fornitura di servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia. |
(1) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.
(2) Cfr. 12777/15 TRANS 317 CODEC 1308.
(3) Cfr. 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.