ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 428

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
21 novembre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 428/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 428/02

Causa C-87/16 P: Impugnazione proposta l’11 febbraio 2016 da Kenzo Tsujimoto avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2016, causa T-528/13: Kenzo v EUIPO — Tsujimoto (KENZO ESTATE)

2

2016/C 428/03

Causa C-344/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 giugno 2016 — Die Länderbahn GmbH DLB/DB Station & Service AG

2

2016/C 428/04

Causa C-417/16 P: Impugnazione proposta il 27 luglio 2016 dall’August Storck KG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 maggio 2016, causa T-806/14, August Storck KG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

3

2016/C 428/05

Causa C-437/16 P: Impugnazione proposta il 4 agosto 2016 dalla Wolf Oil Corp. avverso la sentenza del Tribunale (giudice unico) del 1o giugno 2016, causa T-34/15, Wolf Oil Corp./Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

4

2016/C 428/06

Causa C-447/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Gemania) l'11 agosto 2016 — Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd

5

2016/C 428/07

Causa C-448/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'11 agosto 2016 — Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan/Air Nostrum L.A.M. S.A.

5

2016/C 428/08

Causa C-467/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Stuttgart (Germania) il 22 agosto 2016 — Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall

6

2016/C 428/09

Causa C-470/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 22 agosto 2016 — North East Pylon Pressure Campaing Limited, Maura Sheehy/An Bord Pleanála, The Minister for Communications Energy and Natural Resources, Irlanda, Attorney General

7

2016/C 428/10

Causa C-475/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeio Rethymnis (Grecia) il 17 agosto 2016 — Procedimento penale a carico di K

8

2016/C 428/11

Causa C-482/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) il 7 settembre 2016 — Georg Stollwitzer/ÖBB Personenverkehr AG

11

2016/C 428/12

Causa C-484/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Taranto (Italia) l’8 settembre 2016 — procedimento penale a carico di Antonio Semeraro

12

2016/C 428/13

Causa C-487/16 P: Impugnazione proposta l’11 settembre 2016 dalla Telefónica S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), del 28 giugno 2016, causa T-216/13, Telefónica/Commissione

12

 

Tribunale

2016/C 428/14

Causa T-167/14: Sentenza del Tribunale dell’11 ottobre 2016 — Søndagsavisen/Commissione (Aiuti di Stato — Regime di aiuti a favore della produzione e dell’innovazione nel settore della stampa scritta — Decisione di non sollevare obiezioni — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno — Diritti procedurali degli interessati — Assenza di serie difficoltà — Obbligo di motivazione)

14

2016/C 428/15

Causa T-350/15: Sentenza del Tribunale dell’11 ottobre 2016 — Perry Ellis International Group/EUIPO — CG (p) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che può essere percepito come la lettera p — Marchi dell’Unione europea e nazionali figurativi anteriori P PROTECTIVE e P — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

14

2016/C 428/16

Causa T-461/15: Sentenza del Tribunale dell’11 ottobre 2016 — Guccio Gucci/EUIPO — Guess? IP Holder (Rappresentazione di quattro G intrecciate) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta quattro G intrecciate — Marchi dell’Unione europea, nazionale e internazionale figurativi anteriori G — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

15

2016/C 428/17

Causa T-753/15: Sentenza del Tribunale dell’11 ottobre 2016 — Guccio Gucci/EUIPO — Guess? IP Holder (Rappresentazione di quattro G intrecciate) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta quattro G intrecciate — Marchi dell’Unione europea e internazionale figurativi anteriori G — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

16

2016/C 428/18

Causa T-600/15: Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2016 — PAN Europe e a./Commissione [Ricorso di annullamento — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva sulfoxaflor — Iscrizione nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 — Insussistenza di un’incidenza diretta — Irricevibilità]

16

2016/C 428/19

Causa T-635/16: Ricorso proposto il 1o settembre 2016 — IPA/Commissione

17

2016/C 428/20

Causa T-653/16: Ricorso proposto il 19 settembre 2016 — Malta/Commissione

18

2016/C 428/21

Causa T-654/16: Ricorso proposto il 13 settembre 2016 — Foshan Lihua Ceramic/Commissione

19

2016/C 428/22

Causa T-686/16 P: Impugnazione proposta il 23 settembre 2016 da Daniele Possanzini avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 luglio 2016, causa F-68/15, Possanzini/Frontex

19

2016/C 428/23

Causa T-713/16: Ricorso proposto il 7 ottobre 2016 — Fair deal for expats e a./Commissione

20


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

21.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 428/01)

Ultima pubblicazione

GU C 419 del 14.11.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 410 del 7.11.2016

GU C 402 del 31.10.2016

GU C 392 del 24.10.2016

GU C 383 del 17.10.2016

GU C 371 del 10.10.2016

GU C 364 del 3.10.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

21.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/2


Impugnazione proposta l’11 febbraio 2016 da Kenzo Tsujimoto avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2016, causa T-528/13: Kenzo v EUIPO — Tsujimoto (KENZO ESTATE)

(Causa C-87/16 P)

(2016/C 428/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (rappresentanti: A. Wenninger-Lenz, M. Ring, W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwälte)

Controinteressati nel procedimento: Kenzo, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Con ordinanza del 21 luglio 2016 la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato inammissibile l’appello.


21.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 giugno 2016 — Die Länderbahn GmbH DLB/DB Station & Service AG

(Causa C-344/16)

(2016/C 428/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Die Länderbahn GmbH DLB

Convenuta: DB Station & Service AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme alle disposizioni della direttiva (1) relative all’indipendenza di gestione dell’impresa di infrastruttura (articolo 4, paragrafi 1, 4 e 5), ai principi di imposizione dei diritti (articoli da 7 a 12) e ai compiti dell’organismo di regolamentazione (articolo 30) una disposizione nazionale, ai sensi della quale l’utilizzatore di un’infrastruttura ferroviaria, che è stato adito dinanzi a un giudice civile dal gestore dell’infrastruttura per il pagamento dei diritti di utilizzo o che chiede la restituzione dei diritti di utilizzo versati, può far valere che i diritti fissati dal gestore dell’infrastruttura non sarebbero conformi a equità.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia conforme alle predette disposizioni della direttiva una disposizione nazionale, ai sensi della quale il giudice, quando accerta che i diritti fissati non sono conformi a equità, è legittimato ed è tenuto a determinare in sentenza i diritti effettivamente dovuti.


(1)  Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).


21.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/3


Impugnazione proposta il 27 luglio 2016 dall’August Storck KG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 maggio 2016, causa T-806/14, August Storck KG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-417/16 P)

(2016/C 428/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: August Storck KG (rappresentanti: I. Rohr, P. Goldenbaum, Rechtsanwältinnen)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016, causa T-806/14;

annullare la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO nel procedimento R0644/2014-5 e, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale se necessario;

condannare l’EUIPO alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia, al Tribunale e alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

I.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) — Applicazione di criteri errati.

1.

Il Tribunale richiede erroneamente, affinché il marchio abbia carattere distintivo, che esso «si discosti in maniera significativa dagli standard o dagli usi del settore di riferimento». Tale criterio, più rigoroso rispetto a quello applicato ai marchi ordinari, viene applicato ai marchi tridimensionali che consistono nella raffigurazione dei beni stessi, senza elementi verbali o grafici. Tale criterio più rigoroso non avrebbe dovuto essere applicato in quanto il marchio richiesto è un marchio bidimensionale contenente un elemento grafico. L’applicazione del criterio più rigoroso è in contrasto con una giurisprudenza costante.

2.

Il Tribunale commette un errore nel basare la sua conclusione sulla sentenza Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422. Tale causa non è in alcun modo comparabile alla presente in quanto riguardava un prodotto imballato, senza alcun elemento grafico e/o verbale.

3.

L’applicazione di regole più rigorose rispetto a quelle applicabili ai marchi denominativi e figurativi è altresì ingiustificata in quanto l’estensione della protezione del marchio richiesto è ancora minore di quanto sarebbe l’estensione della protezione di una registrazione che copre unicamente l’elemento grafico. Nell’applicare regole più rigorose, il Tribunale ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, secondo il quale sono esclusi dalla registrazione (soltanto) i marchi privi di carattere distintivo.

II.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Mancata applicazione del principio di specialità.

4.

Il Tribunale ha qualificato i prodotti di cui trattasi in senso eccessivamente ampio, come prodotti a prezzo contenuto, di largo consumo, il cui acquisto non è preceduto da un lungo periodo di riflessione. Ciò ha portato all’errata conclusione del Tribunale secondo la quale il pubblico di riferimento avrebbe un basso livello di attenzione, in particolare rispetto alle caratteristiche dell’imballaggio.

5.

Il Tribunale avrebbe piuttosto dovuto analizzare, rispetto a prodotti molto specifici (ossia prodotti di confetteria, cioccolato e prodotti a base dello stesso, prodotti di pasticceria e gelati), quale sia il livello di attenzione applicato dai consumatori e quale sia il ruolo svolto in tale contesto dall’imballaggio specifico coperto dal marchio richiesto. Il Tribunale non ha esaminato alla specifica situazione di acquisto relativa a tali prodotti.

6.

Il Tribunale non ha applicato il principio di specialità laddove non ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione. Se avesse applicato tale principio correttamente, il Tribunale avrebbe tenuto conto del fatto che i consumatori dei prodotti in questione pongono generalmente molta attenzione sui colori, la forma ed il design dell’imballaggio. Il consumatore dei prodotti in questione non avrebbe alcun problema ad identificare la provenienza dei prodotti sulla semplice base della combinazione delle linee, dei colori e delle forme, quale coperta dal marchio richiesto.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


21.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/4


Impugnazione proposta il 4 agosto 2016 dalla Wolf Oil Corp. avverso la sentenza del Tribunale (giudice unico) del 1o giugno 2016, causa T-34/15, Wolf Oil Corp./Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-437/16 P)

(2016/C 428/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wolf Oil Corp. (rappresentanti: P. Maeyaert, J. Muyldermans, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 1o giugno 2016, causa T-34/15;

condannare l’EUIPO e l’interveniente in primo grado a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Wolf Oil.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione, la ricorrente (Wolf Oil) chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale del 1o giugno 2016, causa T-34/15 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla Wolf Oil avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (in prosieguo: l’«EUIPO») del 31 ottobre 2014 (procedimento R 1596/2013-5). L’impugnazione si basa su due motivi.

Con il suo primo motivo, la Wolf Oil contesta la sentenza impugnata per la mancanza di un’adeguata motivazione e per lo snaturamento degli elementi di prova, in quanto non ha fornito alcuna risposta ad una serie di argomentazioni e di discordanze sollevate dalla Wolf Oil a sostegno del motivo vertente sul fatto che l’EUIPO non aveva correttamente applicato il criterio del rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) sul marchio dell’Unione europea (1), quale recentemente modificato dal regolamento 2015/2424 (2) (in prosieguo: il «regolamento sul marchio dell’Unione europea»).

Con il suo secondo motivo, la Wolf Oil sostiene che la sentenza impugnata viola l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione europea, in quanto ha erroneamente applicato i principi del rischio di confusione. Il motivo è suddiviso in tre parti. Le prime due parti del secondo motivo vertono sull’incorretta interpretazione del principio, consolidato nella giurisprudenza del Tribunale e della Corte di giustizia, secondo il quale le differenze concettuali tra due marchi possono, in una certa misura, neutralizzare le somiglianze fonetiche e visive tra i medesimi. La terza parte del secondo motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, nella valutazione complessiva del rischio di confusione, non ha tenuto conto dell’uso effettivo dei marchi nel mercato.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341, pag. 21).


21.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Gemania) l'11 agosto 2016 — Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd

(Causa C-447/16)

(2016/C 428/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Roland Becker

Resistente: Hainan Airlines Co. Ltd

Questione pregiudiziale

Se, nel caso di un trasporto di persone effettuato mediante due voli senza significativa permanenza negli aeroporti di scalo, il luogo di arrivo della prima tratta debba essere considerato quale luogo di esecuzione ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1), anche qualora il diritto a compensazione pecuniaria fatto valere ex articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (2) sia fondato su un problema manifestatosi nella seconda tratta e l’azione giudiziaria sia proposta nei confronti della controparte del contratto di trasporto che è il vettore aereo operativo del secondo ma non del primo volo.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.


21.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'11 agosto 2016 — Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan/Air Nostrum L.A.M. S.A.

(Causa C-448/16)

(2016/C 428/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan

Resistente: Air Nostrum L.A.M. S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale debba essere interpretato nel senso che la nozione «in materia contrattuale» includa anche il diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 29[5]/91, fatto valere nei confronti di un vettore aereo operativo che non sia controparte contrattuale del passeggero interessato

2)

Ove l’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 trovi applicazione:

se, nel caso di trasporto di persone effettuato in due voli senza significativa permanenza nell’aeroporto di scalo, la destinazione finale del passeggero debba essere considerata quale luogo di esecuzione ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001, anche qualora il diritto a compensazione pecuniaria fatto valere ex articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 sia fondato su un problema manifestatosi nella prima tratta e l’azione giudiziaria sia proposta nei confronti del vettore aereo operativo del primo volo che non è controparte del contratto di trasporto.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12, pag. 1.

(2)  GU L 46, pag. 1.


21.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Stuttgart (Germania) il 22 agosto 2016 — Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall

(Causa C-467/16)

(2016/C 428/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Brigitte Schlömp

Resistente: Landratsamt Schwäbisch Hall

Questione pregiudiziale

Se un’autorità di conciliazione, ai sensi del diritto svizzero, rientri parimenti nella nozione di «giudice» ricompresa nella sfera di applicazione degli articoli 27 e 30 della Convenzione di Lugano, del 30 ottobre 2007 (1), concernente la competenza giurisdizionale, [il riconoscimento] e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.


(1)  Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2008, 2009/430/CE, relativa alla conclusione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 147, pag. 1).


21.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 22 agosto 2016 — North East Pylon Pressure Campaing Limited, Maura Sheehy/An Bord Pleanála, The Minister for Communications Energy and Natural Resources, Irlanda, Attorney General

(Causa C-470/16)

(2016/C 428/09)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrenti: North East Pylon Pressure Campaing Limited, Maura Sheehy

Resistenti: An Bord Pleanála, The Minister for Communications Energy and Natural Resources, Irlanda, Attorney General

Questioni pregiudiziali

i)

se, nel contesto di un ordinamento giuridico nazionale in cui il legislatore non abbia stabilito in modo espresso e definitivo in quale fase del procedimento una decisione possa essere impugnata e in cui tale questione debba essere risolta dal giudice nell’ambito di ogni singolo ricorso, caso per caso, secondo le regole di common law, il diritto di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE (1) ad una procedura «non eccessivamente onerosa» si applichi al giudizio dinanzi ad un giudice nazionale nell’ambito del quale si accerta se lo specifico ricorso in questione sia stato presentato nella fase appropriata;

ii)

se il requisito secondo cui una procedura debba essere «non eccessivamente onerosa», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE, si applichi a tutti gli elementi di un procedimento giudiziario mediante il quale si impugna la legittimità (in base al diritto nazionale o dell’Unione) di una decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla direttiva, o unicamente agli elementi di diritto dell’Unione di tale impugnazione (o, in particolare, unicamente agli elementi dell’impugnazione relativi a questioni riguardanti le disposizioni della direttiva sulla partecipazione del pubblico);

iii)

se la locuzione «decisioni, atti od omissioni» di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE comprenda le decisioni amministrative adottate durante l’esame di una richiesta di autorizzazione, indipendentemente dal fatto che dette decisioni amministrative stabiliscano o meno i diritti delle parti in maniera irreversibile e definitiva;

iv)

se un giudice nazionale, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal diritto dell’ambiente dell’Unione, debba interpretare il proprio diritto nazionale nella maniera più conforme possibile agli obiettivi enunciati nell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, a) in un procedimento in cui si contesta la validità di una procedura di autorizzazione relativa ad un progetto di interesse comune designato ai sensi del regolamento n. 347/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, e/o b) in un procedimento in cui si contesta la validità di una procedura di autorizzazione di un progetto che riguarda un sito europeo designato ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

v)

se, nel caso in cui alla questione sub iv), a) e/o b), sia data risposta affermativa, la prescrizione secondo cui i ricorrenti devono «[soddisfare] i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale» impedisca che la convenzione sia considerata come dotata di effetto diretto, nel caso in cui i ricorrenti abbiano soddisfatto tutti i criteri previsti dal diritto nazionale per presentare un ricorso e/o siano chiaramente legittimati a presentare il ricorso a) in un procedimento in cui si contesta la validità di una procedura di autorizzazione relativa ad un progetto di interesse comune designato ai sensi del regolamento n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, e/o b) in un procedimento in cui si contesta la validità di una procedura di autorizzazione di un progetto che riguarda un sito europeo designato ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

vi)

se uno Stato membro sia libero di prevedere nella propria legislazione eccezioni alla norma secondo cui i ricorsi in materia ambientale non dovrebbero essere eccessivamente onerosi, sebbene né la direttiva 2011/92/UE né la convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, prevedano una simile eccezione;

vii)

in particolare, se un requisito posto dal diritto nazionale che prescrive la sussistenza di un nesso di causalità fra l’atto o la decisione asseritamente illegittimi e il danno all’ambiente, quale condizione per l’applicazione della legislazione nazionale che attua l’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, al fine di garantire che i procedimenti in materia ambientale non siano eccessivamente onerosi, sia compatibile con la convenzione.


(1)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115, pag. 39).


21.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeio Rethymnis (Grecia) il 17 agosto 2016 — Procedimento penale a carico di K

(Causa C-475/16)

(2016/C 428/10)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Protodikeio Rethymnis (Monomeles Plimmeleiodikeio Rethymnis) (Giudice penale monocratico di primo grado di Rethymno, Grecia)

Imputato nella causa principale

K

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 19 TUE e 263, 266 nonché 267 TFUE e il principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, TUE), in base ai quali gli Stati membri e le loro autorità competenti hanno l’obbligo di adottare ogni misura di carattere generale o particolare per porre rimedio a una violazione del diritto dell’Unione e per conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, specialmente ove sia in questione la validità di atti degli organi dell’Unione efficaci erga omnes, impongano agli Stati membri di abrogare o di modificare corrispondentemente un atto legislativo con il quale sia stata recepita una direttiva poi dichiarata invalida dalla Corte di giustizia per contrarietà (violazione) alle disposizioni dei Trattati o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al fine di garantire l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia e, in tal modo, di porre rimedio alla violazione dei Trattati o della Carta ed evitare nuove violazioni per il futuro.

2)

Con riferimento alla questione precedente, se l'articolo 266 TFUE (ex articolo 233 TCE) possa essere interpretato nel senso che la nozione di «organo o organismo» comprende (in senso lato o per analogia) anche lo Stato membro che abbia recepito nel proprio ordinamento giuridico una direttiva poi dichiarata invalida per violazione dei Trattati o della Carta oppure se, in una tale ipotesi, possa essere applicato in via di analogia l'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

3)

In caso di risposta sostanzialmente affermativa alle precedenti questioni, dunque qualora sussista l'obbligo per gli Stati membri di adottare ogni misura di carattere generale o particolare per porre rimedio alla violazione del diritto primario dell'Unione abrogando o modificando corrispondentemente l’atto legislativo che ha recepito una direttiva poi dichiarata invalida dalla Corte di giustizia per violazione della Carta o dei Trattati, se tale obbligo si estenda anche ai giudici nazionali, nel senso che essi sono tenuti a disapplicare l’atto legislativo con il quale è stata recepita la direttiva dichiarata invalida — nella specie: la direttiva 2006/24/CE (1) –, (quantomeno nella parte) che viola la Carta o i Trattati, e a non considerare, di conseguenza, le prove ottenute sulla base di tali strumenti (della direttiva e dell’atto nazionale di recepimento).

4)

Se la normativa nazionale che recepisce la direttiva 2006/24, la quale è stata dichiarata invalida dalla Corte di giustizia con la sentenza dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland Ltd (2) (C-293/12 e C-594/12), per violazione della Carta, rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell'Unione, come richiede l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, per il semplice fatto di recepire la direttiva 2006/24, indipendentemente dalla successiva dichiarazione di invalidità di quest’ultima da parte della Corte.

5)

Atteso che la direttiva 2006/24, poi dichiarata invalida dalla Corte di giustizia, è stata adottata allo scopo di attuare a livello europeo un quadro armonizzato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE per la conservazione dei dati da parte dei fornitori di servizi di comunicazione a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, in modo che non sussistano ostacoli al mercato interno delle comunicazioni elettroniche, se la normativa nazionale che recepisce la direttiva 2006/24 s’inserisca nel contesto dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, così da rientrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, come richiede l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

6)

Atteso che un’eventuale condanna penale di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione, come nel caso di specie, implicherà inevitabilmente restrizioni all'esercizio dei diritti di libera circolazione che il medesimo trae dal diritto dell'Unione, benché in linea di principio giustificate, se debba per ciò solo ritenersi che complessivamente i relativi procedimenti penali rientrino nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, come richiede l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Se la risposta alle precedenti questioni è essenzialmente nel senso dell’applicabilità della Carta conformemente al suo articolo 51, paragrafo 1, allora:

7)

Se sia conforme agli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta che i dati conservati a norma della direttiva 2006/24 e/o dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 siano accessibili e utilizzabili dalla polizia nel corso di un’indagine penale, in caso di urgenza e in particolare in caso di flagranza di reato, senza la previa autorizzazione di un organo giudiziario [o di un organo amministrativo indipendente] concessa in conformità di requisiti sostanziali e procedurali prestabiliti.

8)

Se, ai sensi degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta, nel corso di un’indagine penale da parte della polizia o di altre autorità non prettamente giurisdizionali, che chiedano di accedere a dati conservati a norma della direttiva 2006/24 e/o dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 e di utilizzarli, in particolare quando detta indagine non abbia lo scopo di prevenire, investigare e perseguire reati specificamente individuati, qualificati dal legislatore nazionale come gravi, l’eventuale consenso della persona cui i dati si riferiscono elimini la necessità della previa autorizzazione di un giudice [o di un organo amministrativo indipendente] all’accesso a tali dati e al loro utilizzo, concessa in conformità di requisiti sostanziali e procedurali prestabiliti, tenuto segnatamente conto che i dati richiesti inevitabilmente includono anche dati di terzi (per esempio: chiamante-chiamato).

9)

Se il mero assenso del Pubblico Ministero all’accesso, nel corso di un’indagine penale, ai dati conservati a norma della direttiva 2006/24 e/o dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 e al loro utilizzo sia conforme agli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta allorché manchi la previa autorizzazione di un giudice [o di un organo amministrativo indipendente] che sia stata concessa in conformità di requisiti sostanziali e procedurali prestabiliti, in particolare quando l’indagine non abbia lo scopo di prevenire, investigare e perseguire reati specificamente individuati e qualificati come gravi dal legislatore nazionale.

10)

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punti 60 e 61) e dell’espressione «reati gravi» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/24, se tale espressione costituisca una nozione autonoma del diritto dell'Unione europea e, in caso affermativo, quale ne sia il contenuto sostanziale, in base al quale un determinato reato può essere considerato sufficientemente grave da giustificare l’accesso a dati conservati a norma della direttiva 2006/24 e il loro utilizzo.

11)

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punti 60 e 61) e indipendentemente dall’autonomia o meno dell’espressione «reati gravi» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/24, se gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta descrivano criteri generali in base ai quali un determinato reato deve essere considerato sufficientemente grave da giustificare l’accesso a dati conservati a norma della direttiva 2006/24 e/o dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 e il loro utilizzo e, in caso affermativo, quali siano tali criteri.

12)

In caso di risposta sostanzialmente affermativa alla precedente questione, se tale verifica di proporzionalità consista, in definitiva, in una valutazione delle caratteristiche del reato in indagine (a) da parte della sola Corte di giustizia o (b) da parte del giudice nazionale, in base ai criteri generali fissati dalla Corte di giustizia.

13)

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punti da 58 a 68 nonché dispositivo), se siano conformi agli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta l’accesso ai dati conservati e il loro utilizzo effettuati nell’ambito di un procedimento penale sulla base di un regime generale di conservazione dei dati istituito a norma della direttiva 2006/24, e/o dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, regime che soddisfa i presupposti enunciati ai punti 60, 61, 62, 67 e 68 di detta sentenza, ma non quelli di cui ai punti 58, 59, 63 e 64 della stessa.

[vale a dire un regime di conservazione che, da un lato, richiede la previa autorizzazione da parte di un giudice in conformità di requisiti sostanziali e procedurali prestabiliti, in particolare a fini di prevenzione, investigazione e perseguimento di reati precisamente determinati ed elencati dal legislatore nazionale e da esso qualificati come gravi, e che garantisce l'effettiva protezione dei dati conservati contro il rischio di abusi e contro ogni accesso e utilizzo illeciti (v. punti 60, 61, 62, 67 e 68 di detta sentenza), e, dall’altro, permette la conservazione dei dati a) indistintamente per tutte le persone che fanno uso di servizi di comunicazione elettronica, senza che per le medesime persone (imputati o indagati) sussista alcun elemento che indichi un loro nesso, ancorché lontano, con un reato grave, prima del verificarsi della circostanza con riferimento alla quale sono state richieste le informazioni ai fornitori dei servizi di comunicazione; b) senza che i dati richiesti debbano riguardare, prima del verificarsi del fatto oggetto di indagine, (i) un determinato periodo di tempo e/o una determinata area geografica e/o una determinata cerchia di persone che possano essere coinvolte, in un modo o nell’altro, in un reato grave, oppure (ii) persone la conservazione dei cui dati, per altri motivi, possa contribuire alla prevenzione, all’investigazione o al perseguimento di reati gravi; c) per un periodo di tempo (12 mesi nel caso di specie) che viene fissato senza distinguere in alcun modo tra le categorie di dati previste all’articolo 5 della direttiva in parola sulla base della loro eventuale utilità ai fini dell’obiettivo perseguito o a seconda delle persone interessate (v. punti 58, 59, 63 e 64 della citata sentenza]

14)

Qualora la risposta alla questione precedente sia, in sostanza, che l’accesso a tali dati e il loro utilizzo non è conforme agli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta, se il giudice nazionale debba disapplicare l’atto nazionale di recepimento della direttiva 2006/24 dichiarata invalida dalla Corte di giustizia, o l’atto basato sull'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, in quanto contrario alla Carta e, quindi, non debba tener conto dei dati conservati e acquisiti sulla loro base.

15)

Alla luce della direttiva 2006/24, in particolare del suo considerando 6, a termini del quale «differenze giuridiche (…) fra le disposizioni nazionali relative alla conservazione dei dati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati costituiscono un ostacolo al mercato interno», dell’obiettivo dichiarato del suo articolo 1, paragrafo 1, che è di «armonizzare le disposizioni degli Stati membri», nonché dei restanti considerando, segnatamente [3, 4, 5, 11 e 21], e alla luce altresì della sentenza della Corte di giustizia del 10 febbraio 2009, Irlanda/Parlamento e Consiglio (C-301/06, EU:C:2009:68, punti da 70 a 72), se mantenere in vigore la legge che recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva 2006/24, nonostante quest’ultima sia stata dichiarata invalida dalla Corte di giustizia, costituisca un ostacolo all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno, fermo restando che nessuna più recente misura di diritto dell’Unione è ancora entrata in vigore.

16)

In particolare, se mantenere in vigore la legge che recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva 2006/24, nonostante quest’ultima sia stata dichiarata invalida dalla Corte di giustizia, o la legge nazionale di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 costituisca un ostacolo all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno per il fatto che, cumulativamente o alternativamente:

a)

la normativa nazionale di cui trattasi stabilisce criteri oggettivi e condizioni sostanziali sulla cui base le autorità nazionali competenti possono accedere tra l’altro ai dati conservati relativi al traffico e all’ubicazione e successivamente utilizzarli, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di un reato, ma tali criteri e condizioni si riferiscono a un determinato elenco di attività illecite redatto dal legislatore nazionale nell’esercizio del suo potere discrezionale e senza armonizzazione a livello dell'Unione;

b)

la normativa nazionale di cui trattasi per la protezione e la sicurezza dei dati conservati stabilisce requisiti tecnici e termini, ma tali termini e requisiti non sono stati armonizzati a livello dell'Unione.

17)

In caso di risposta affermativa ad almeno una delle questioni precedenti, se il giudice nazionale debba, conformemente al diritto dell'Unione, disapplicare l’atto nazionale di recepimento della direttiva 2006/24 dichiarata invalida dalla Corte di giustizia in quanto contrario all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno e, di conseguenza, non tener conto dei dati conservati ai quali si è potuto accedere sulla base della direttiva 2006/24 o della legislazione nazionale adottata in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58.


(1)  Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU 2006 L 105, pag. 54).

(2)  EU:C:2014:238.


21.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) il 7 settembre 2016 — Georg Stollwitzer/ÖBB Personenverkehr AG

(Causa C-482/16)

(2016/C 428/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Innsbruck

Parti

Ricorrente: Georg Stollwitzer

Resistente: ÖBB Personenverkehr AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, al suo stato attuale — in particolare il principio generale di diritto dell’Unione della parità di trattamento, il principio generale del divieto di discriminazione fondata sull’età ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, il divieto di discriminazione insito nella libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 TFUE e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1) — debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, che al fine di eliminare una discriminazione fondata sull’età accertata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Gotthard Starjakob  (2), vale a dire la mancata considerazione dei periodi di servizio pregressi prestati dai dipendenti dell’ÖBB (ferrovie austriache) prima del compimento del diciottesimo anno di età, tiene sì conto per una piccola parte dei dipendenti dell’ÖBB discriminati in base alla vecchia normativa dei periodi di servizio pregressi prestati prima dei 18 anni (tuttavia solo quelli effettivamente maturati presso l’ÖBB e imprese pubbliche equiparabili nel settore delle infrastrutture e/o dei trasporti ferroviari all’interno dell’UE, nel SEE e in paesi che hanno stipulato accordi di associazione e/o di libera circolazione con l’UE), ma per la maggior parte dei dipendenti dell’ÖBB originariamente discriminati non considera tuttavia tutti gli altri periodi di servizio maturati prima dei 18 anni, neppure, in particolare, quei periodi grazie ai quali i dipendenti interessati dell’ÖBB acquisiscono la capacità di espletare meglio le loro mansioni, come per esempio i periodi di servizio pregressi presso imprese di trasporti private e presso altre imprese pubbliche del settore dei trasporti e/o delle infrastrutture che producono, commercializzano o eseguono la manutenzione delle infrastrutture utilizzate dal datore di lavoro (materiale rotabile, rotaie, conduzioni, impianti elettrici ed elettronici, apparecchiature di regolazione, costruzione stazioni e simili), o presso imprese equiparabili, e quindi di fatto sancisce definitivamente una disparità di trattamento in ragione dell’età per la stragrande maggioranza dei dipendenti dell’ÖBB interessati dalla vecchia normativa discriminatoria.

2)

Se il comportamento di uno Stato membro, che detiene il 100 % delle quote di un’impresa di trasporto ferroviario e di fatto è il datore di lavoro dei dipendenti occupati presso tale impresa, allorché tenta, per motivi di natura meramente fiscale, attraverso emendamenti di legge retroattivi adottati negli anni 2011 e 2015, di vanificare i diritti di detti lavoratori al pagamento di arretrati, sanciti dall’ordinamento dell’Unione in base a una discriminazione accertata dalla Corte in diverse sentenze (David Hütter  (3), Siegfried Pohl  (4), Gotthard Starjakob), tra l’altro a motivo dell’età, riconosciuta anche in diverse sentenze di giudici nazionali, tra cui l’Oberster Gerichtshof (Corte Suprema austriaca, 8 ObA 11/15y), integri le condizioni poste dalla Corte nella sua giurisprudenza per stabilire una responsabilità di tale Stato membro ai sensi del diritto dell’Unione, in particolare una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, per esempio dell’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE, interpretato in diverse sentenze della Corte (David Hütter, Siegfried Pohl, Gotthard Starjakob).


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro , GU L 303, pag. 16.

(2)  Sentenza C-417/13, ECLI:EU:C:2015:38.

(3)  Sentenza C-88/08, ECLI: EU: C: 2009: 381.

(4)  Sentenza C-429/12, ECLI: EU: C: 2014: 12.


21.11.2016   

IT

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C 428/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Taranto (Italia) l’8 settembre 2016 — procedimento penale a carico di Antonio Semeraro

(Causa C-484/16)

(2016/C 428/12)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Taranto

Parte nella causa principale

Antonio Semeraro

Questione pregiudiziale

Se la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI) (1), attuata in Italia con il Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (in G.U. Serie Generale n. 3 del 5-1-2016), e, in particolare, il Considerando n. 9), n. 66) e n. 67), nonché l’art. 2 comma 1- lett. a) della citata Direttiva 2012/29/UE, nel rispetto dell’art. 83 del TFUE e degli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana, nonché degli artt. 49, 51, 53 e 54 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, osta all’abrogazione del reato di cui all’art. 594 c.p. di cui all’art. [1] e seguenti del Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.


(1)  GU L 315, pag. 57.


21.11.2016   

IT

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C 428/12


Impugnazione proposta l’11 settembre 2016 dalla Telefónica S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), del 28 giugno 2016, causa T-216/13, Telefónica/Commissione

(Causa C-487/16 P)

(2016/C 428/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Telefónica S.A. (rappresentanti: J. Folguera Crespo e P. Vidal Martínez, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza, unitamente alla decisione (1), per le ragioni esposte nel secondo motivo, dichiarando l’insussistenza di una restrizione per oggetto nella condotta della Telefónica.

In subordine, annullare la sentenza per le ragioni esposte nel primo motivo, rinviando la causa al Tribunale affinché proceda all’ammissione della prova testimoniale negata e si pronunci sul merito del ricorso di annullamento della Telefónica dinanzi al Tribunale in considerazione del risultato della prova svolta.

In ulteriore subordine e per le ragioni esposte nel terzo motivo:

annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza;

dichiarare la minore gravità della condotta della Telefónica e la presenza delle circostanze attenuanti indicate nel terzo motivo riportato nella presente memoria; e

determinare la percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda derivante dal riconoscimento di tale minore gravità e dalle circostanze attenuanti indicate, conformemente a quanto esposto in detto motivo.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla Telefónica nel procedimento dinanzi al Tribunale e nel presente procedimento dinanzi alla Corte.

Ammettere la lunghezza della presente memoria, leggermente superiore a quella raccomandata nelle istruzioni pratiche della Corte, in considerazione dell’impatto económico della causa sulla ricorrente nonché della complessità degli argomenti esposti.

Motivi e principali argomenti

1.

Violazione degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale a causa del rifiuto di procedere all’audizione dei testimoni richiesta. — Il diniego da parte del Tribunale della prova testimoniale richiesta ha privato la Telefónica dei suoi diritti di difesa, in quanto le è stato negato un mezzo di prova essenziale e determinante per conoscere correttamente della causa. L’operato del Tribunale è soggetto a quattro obiezioni fondamentali: (i) l’obiezione della contraddizione teleologica; (ii) l’obiezione della sproporzione nell’onere della prova; (iii) l’obiezione dell’anticipazione del risultato della prova testimoniale; e (iv) l’obiezione dello squilibrio nella ponderazione.

2.

Violazione dell’articolo 101 TFUE derivante dall’errata applicazione della giurisprudenza relativa alle restrizioni per oggetto e dei principi dell’obbligo di motivazione e della presunzione d’innocenza.

In subordine:

3.

Errore nella valutazione della minore gravità della violazione e nella presenza di circostanze attenuanti nella condotta della Telefónica. — La Telefónica ritiene che il Tribunale non abbia preso in considerazione nella sua valutazione fattori supplementari che dimostrano una minore gravità della condotta e che avrebbero dato luogo a una riduzione dell’ammenda ulteriore rispetto a quella già praticata dalla Commissione.


(1)  Decisione C(2013)306 final della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso COMP/39.839 — Telefónica/Portugal Telecom).


Tribunale

21.11.2016   

IT

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C 428/14


Sentenza del Tribunale dell’11 ottobre 2016 — Søndagsavisen/Commissione

(Causa T-167/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Regime di aiuti a favore della produzione e dell’innovazione nel settore della stampa scritta - Decisione di non sollevare obiezioni - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Diritti procedurali degli interessati - Assenza di serie difficoltà - Obbligo di motivazione»))

(2016/C 428/14)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Søndagsavisen A/S (Søborg, Danimarca) (rappresentanti: inizialmente M. Honoré e C. Fornø, successivamente M. Honoré, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Grønfeldt e B. Stromsky, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning, agente, assistito da R. Holdgaard, avvocato)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione C(2013) 7870 final della Commissione, del 20 novembre 2013, concernente il regime di aiuti di Stato SA.36366 (2013/N) notificato dal Regno di Danimarca a favore della produzione e dell’innovazione nel settore della stampa scritta.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Søndagsavisen A/S è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


21.11.2016   

IT

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C 428/14


Sentenza del Tribunale dell’11 ottobre 2016 — Perry Ellis International Group/EUIPO — CG (p)

(Causa T-350/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che può essere percepito come la lettera “p” - Marchi dell’Unione europea e nazionali figurativi anteriori P PROTECTIVE e P - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 428/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Perry Ellis International Group Holdings Ltd (Nassau, Bahamas) (rappresentanti: O. Günzel, V. Ahmann e C. Tenkhoff, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Stoyanova-Valchanova, M. Fischer e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: CG Verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, Germania) (rappresentanti: T. Körber e T. E. Vlah, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2015 (procedimento R 2441/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la CG Verwaltungsgesellschaft e la Perry Ellis International Group Holdings

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Perry Ellis International Group Holdings Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 270 del 17.8.2015.


21.11.2016   

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C 428/15


Sentenza del Tribunale dell’11 ottobre 2016 — Guccio Gucci/EUIPO — Guess? IP Holder (Rappresentazione di quattro G intrecciate)

(Causa T-461/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta quattro G intrecciate - Marchi dell’Unione europea, nazionale e internazionale figurativi anteriori G - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 428/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Guccio Gucci SpA (Firenze, Italia) (rappresentanti: P. L. Roncaglia, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Guess? IP Holder LP (Los Angeles, California, Stati Uniti) (rappresentante: D. McFarland, barrister)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 maggio 2015 (procedimento R 2049/2014-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Guccio Gucci e la Guess? IP Holder.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Guccio Gucci SpA è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla Guess? IP Holder LP dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 238 del 5.10.2015.


21.11.2016   

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C 428/16


Sentenza del Tribunale dell’11 ottobre 2016 — Guccio Gucci/EUIPO — Guess? IP Holder (Rappresentazione di quattro G intrecciate)

(Causa T-753/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta quattro G intrecciate - Marchi dell’Unione europea e internazionale figurativi anteriori G - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 428/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Guccio Gucci SpA (Firenze, Italia) (rappresentanti: P. L. Roncaglia, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Guess? IP Holder LP (Los Angeles, California, Stati Uniti) (rappresentante: D. McFarland, barrister)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 ottobre 2015 (procedimento R 1703/2014-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Guccio Gucci e la Guess? IP Holder.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Guccio Gucci SpA è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla Guess? IP Holder LP dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 78 del 29.2.2016.


21.11.2016   

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C 428/16


Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2016 — PAN Europe e a./Commissione

(Causa T-600/15) (1)

([«Ricorso di annullamento - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva sulfoxaflor - Iscrizione nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità»])

(2016/C 428/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgio), Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) (Castel San Pietro Terme, Italia) (rappresentanti: B. Kloostra e A. van den Biesen, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, G. von Rintelen e P. Ondrůšek, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione, del 27 luglio 2015, che approva la sostanza attiva sulfoxaflor, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2015, L 199, pag. 8).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento dell’European Crop Protection Association (ECPA), della Dow AgroSciences Ltd e della Dow AgroSciences Iberica SA.

3)

La Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), la Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) e l’Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La PAN Europe, la Bee Life, l’Unaapi, la Commissione, l’ECPA, la Dow AgroSciences e la Dow AgroSciences Iberica sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle domande di intervento.


(1)  GU C 59 del 15 2.2016.


21.11.2016   

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C 428/17


Ricorso proposto il 1o settembre 2016 — IPA/Commissione

(Causa T-635/16)

(2016/C 428/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SC IPA SA (Bucarest, Romania) (rappresentante: L. Vasilescu, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le note di debito del 28 giugno 2016, emesse dalla convenuta, n. 3241608864, per l’importo di EUR 63 653,58, e n. 3241608865, per l’importo di EUR 9 690,30.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce in sostanza che la controversia deriva dal calcolo dei costi indiretti relativi al contratto di cui la ricorrente è beneficiaria. Infatti, alcuni anni dopo la stipula del contratto, la Commissione ha imposto una formula errata per computare i costi indiretti, non conforme alle clausole contrattuali e contraria ai principi e alle pratiche generalmente accettate nell’amministrazione contabile.

La ricorrente sostiene che la Commissione ha basato le sue pretese su un controllo contabile e che ha accolto tutti i rilievi del controllore, senza considerare che il metodo di calcolo dei costi indiretti applicato dai controllori viola:(1) i principi e le pratiche contabili e manageriale della beneficiaria, che sono anche previsti come prevalenti nel contratto e (2) i principi e le pratiche generalmente accettate nell’amministrazione contabile.

La ricorrente fa valere inoltre che i metodi di calcolo applicati dal controllore e accolti dalla Commissione per i costi indiretti del contratto divergevano in misura ingiustificabile dal sistema contabile della beneficiaria, mentre in base al contratto tutti i costi dovevano essere determinati conformemente ai principi e alle pratiche contabili e manageriali della beneficiaria. Il sistema contabile della beneficiaria era l’unico sistema contabile ammesso dal contratto e non vi era motivo di sostituire o disapprovare le procedure contabili della beneficiaria impiegate per il calcolo dei costi indiretti del contratto.

Infine, essa sostiene che, in sede di verifica contabile, il controllore ha sottovalutato i costi indiretti del contratto e la Commissione, dopo aver accolto, in generale, le conclusioni del controllore, ha redatto le note di debito del 28 giugno 2016 n. 3241608864, per l’importo di EUR 63 653,58, e n. 3241608865, per l’importo di EUR 9 690,30, dirette a ricuperare le differenze di costi descritte nella relazione contabile.


21.11.2016   

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C 428/18


Ricorso proposto il 19 settembre 2016 — Malta/Commissione

(Causa T-653/16)

(2016/C 428/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Malta (rappresentante: A. Buhagiar, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 13 luglio 2016, emessa a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), relativa alla domanda di accesso ai documenti registrata con il codice di riferimento GESTDEM 2015/5711;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul mancato rispetto dei termini procedurali previsti dal regolamento n. 1049/2001;

2.

Secondo motivo, vertente sul trattamento erroneo di una domanda di accesso ai documenti come nuova richiesta;

3.

Terzo motivo, vertente sull’estensione illegittima della portata della domanda di accesso ai documenti nella fase di conferma;

4.

Quarto motivo, vertente sull’inclusione da parte della convenuta nella decisione controversa di documenti da comunicare a terzi la cui divulgazione violerebbe l’articolo 113 del regolamento n. 1224/2009 (2).


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 2009 L 343, pag. 1).


21.11.2016   

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C 428/19


Ricorso proposto il 13 settembre 2016 — Foshan Lihua Ceramic/Commissione

(Causa T-654/16)

(2016/C 428/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd (Foshan City, Cina) (rappresentanti: B. Spinoit e D. Philippe, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 2136 dell’11 luglio 2016, che respinge la domanda di riesame intermedio parziale, limitato agli aspetti relativi al dumping, del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’articolo 17, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 3, e articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1).


(1)  GU 2009, L 343, pag. 51.


21.11.2016   

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C 428/19


Impugnazione proposta il 23 settembre 2016 da Daniele Possanzini avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 luglio 2016, causa F-68/15, Possanzini/Frontex

(Causa T-686/16 P)

(2016/C 428/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Daniele Possanzini (Pisa, Italia) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Controinteressata nel procedimento: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 luglio 2016 recante rigetto del suo ricorso;

accogliere le domande presentate in primo grado;

condannare la controinteressata alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, diviso in due parti, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, della decisione del direttore esecutivo dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Frontex») del 27 agosto 2009 che stabilisce la procedura di valutazione del personale (in prosieguo: la «decisione del 27 agosto 2009»), interpretata alla luce dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Prima parte, attinente ad un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica omettendo di esaminare il motivo, invocato dal ricorrente in primo grado, relativo all’assenza di dialogo preliminare tra il vidimatore e il valutatore.

Seconda parte, relativa all’errore di diritto che vizierebbe l’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale non ha esaminato d’ufficio l’assenza di un dialogo preliminare tra il vidimatore e il valutatore.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione del 27 agosto 2009 a causa dell’inosservanza della distinzione dei ruoli tra valutatore e vidimatore, come stabilita all’interno di Frontex.


21.11.2016   

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C 428/20


Ricorso proposto il 7 ottobre 2016 — Fair deal for expats e a./Commissione

(Causa T-713/16)

(2016/C 428/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Fair deal for expats (Lauzun, Francia) e altre otto parti (rappresentanti: R. Croft, L. Nelson, E. Hazzan, Solicitors, P. Green, H. Warwick, M. Gregoire, Barristers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare nulle, in base all’articolo 264, paragrafo 1, TFUE, le istruzioni del Presidente della Commissione dell’Unione europea trasmesse via e-mail con lettera del 28 giugno 2016 ai Membri del Collegio dei Commissari dell’Unione e indicate in un discorso del Presidente Juncker durante la plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles del 28 giugno 2016 (SPEECH/16/2356), che vietano qualsiasi negoziazione, sia essa formale o informale, da parte della Commissione con il governo del Regno Unito prima che quest’ultimo abbia notificato il suo recesso dall’UE ex articolo 50 TUE, da un lato, e la dichiarazione del Presidente della Commissione dell’Unione europea in base alla quale questi aveva impartito dette istruzioni ai Membri del Collegio dei Commissari dell’Unione sotto forma di «ordine presidenziale», come dichiarato esplicitamente in detto discorso durante la plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles del 28 giugno 2016 e come riportato nei comunicati stampa della Commissione relativi a quel discorso in lingua sia inglese che francese (SPEECH/16/2353);

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’assenza o l’inadeguatezza della base giuridica delle misure controverse.

I ricorrenti avanzano i seguenti argomenti:

non sussiste alcuna base giuridica che possa giustificare il rifiuto da parte della Commissione di avviare delle consultazioni con il governo del Regno Unito e altre persone in seguito al risultato del referendum non vincolante in attesa della notifica ex articolo 50 TUE;

le misure controverse non si basano su elementi obiettivi ed è ragionevole dedurne che si fondano sulle opinioni del loro autore;

le misure controverse sono state adottate in modo tale da configurare uno sviamento di potere poiché il fatto di essere annunciate nel discorso come «ordine presidenziale» era fuorviante per il Parlamento europeo, per i servizi e i funzionari della Commissione, per i governi degli Stati membri e per le altre istituzioni europee, nonché per i cittadini dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le misure controverse discriminano il Regno Unito e i suoi cittadini sulla base della nazionalità, in violazione dell’articolo 18 TFUE.

I ricorrenti avanzano i seguenti argomenti:

le misure controverse in sostanza vietano alla Commissione di negoziare con i rappresentanti del governo del Regno Unito;

di conseguenza, il Regno Unito, i suoi cittadini e, in particolare, i ricorrenti sono posti in una posizione di netto svantaggio;

le misure controverse pongono i ricorrenti in una posizione di ulteriore svantaggio nel godimento dei loro diritti fondamentali, ivi inclusa la libera circolazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che le misure controverse sono contrari ai diritti fondamentali dei ricorrenti previsti dal diritto dell’Unione.

I ricorrenti avanzano i seguenti argomenti:

le misure controverse sono contrarie ai diritti dei ricorrenti che derivano dall’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, ivi inclusi i diritti relativi alla libera circolazione garantiti inter alia dall’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), dall’articolo 21, paragrafo 1, dagli articoli 45 e 49 TFUE e dalla direttiva sui diritti dei cittadini 2004/38/CE (1);

le misure controverse sono contrarie ai diritti dei ricorrenti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure controverse sono state adottate in violazione dell'obbligo di leale cooperazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

I ricorrenti avanzano l’argomento che le misure controverse vietano espressamente alla Commissione e ai suoi servizi di rispettare l’obbligo di leale cooperazione e di assistere il Regno Unito e le altre istituzioni dell’Unione nello svolgimento di compiti derivanti dai Trattati.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che, nella misura in cui le misure controverse sono state adottate unicamente o in parte per dissuadere o scoraggiare i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione dall’esprimere la loro opinione (circa l’appartenenza all’Unione), diritto tutelato dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, esse sono illegittime.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158, pag. 77)