ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 419

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
14 novembre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 419/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 419/02

Causa C-165/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Articoli 20 e 21 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di uno Stato terzo con precedenti penali — Genitore che ha l’affidamento esclusivo di due figli minorenni, cittadini dell’Unione — Primo figlio avente la cittadinanza dello Stato membro di residenza — Secondo figlio avente la cittadinanza di un altro Stato membro — Normativa nazionale che esclude la concessione di un permesso di soggiorno a tale ascendente a causa dei suoi precedenti penali — Diniego del diritto di soggiorno che può comportare l’obbligo per i figli di lasciare il territorio dell’Unione)

2

2016/C 419/03

Causa C-304/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (London — Regno Unito) — Secretary of State for the Home Department/CS (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Articolo 20 TFUE — Cittadino di uno Stato terzo con un figlio minore in tenera età a carico, cittadino dell’Unione — Diritto di soggiorno nello Stato membro del quale il minore è cittadino — Condanne penali del genitore — Decisione di allontanamento del genitore che comporta l’allontanamento indiretto del minore)

3

2016/C 419/04

Cause riunite C-439/14 e C-488/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalle Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Oradea — Romania) — SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) (C-439/14), SC Max Boegl România SRL e a./RA Aeroportul Oradea e a. (C-488/14) (Rinvio pregiudiziale — Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE — Appalti pubblici — Procedure di ricorso — Normativa nazionale che subordina la ricevibilità dei ricorsi avverso gli atti dell’amministrazione aggiudicatrice alla costituzione di una garanzia di buona condotta — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto a un ricorso effettivo)

3

2016/C 419/05

Causa C-484/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH (Rinvio pregiudiziale — Società dell’informazione — Libera circolazione dei servizi — Rete locale senza fili (WLAN) professionale — Messa a libera disposizione del pubblico — Responsabilità dei prestatori intermediari — Semplice trasporto — Direttiva n. 2000/31/CE — Articolo 12 — Limitazione di responsabilità — Utente sconosciuto di tale rete — Violazione dei diritti dei titolari di diritti su un’opera protetta — Obbligo di protezione della rete — Responsabilità civile del professionista)

4

2016/C 419/06

Causa C-516/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 178, lettera a) — Diritto alla detrazione — Modalità di esercizio — Articolo 226, punti 6 e 7 — Indicazioni obbligatorie che devono figurare sulla fattura — Entità e natura dei servizi resi — Data in cui è effettuata la prestazione di servizi)

6

2016/C 419/07

Causa C-518/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht — Germania) — Senatex GmbH/Finanzamt Hannover-Nord (Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 167, articolo 178, lettera a), articolo 179 e articolo 226, punto 3 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Emissione di fatture senza numero di codice fiscale né numero d’identificazione ai fini dell’IVA — Normativa di uno Stato membro che esclude la rettifica ex tunc di una fattura)

6

2016/C 419/08

Causa C-525/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ceca (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle merci — Articolo 34 TFUE — Restrizioni quantitative all’importazione — Misure di effetto equivalente — Metalli preziosi punzonati in uno Stato terzo conformemente alla normativa olandese — Importazione nella Repubblica ceca in seguito all’immissione in libera pratica — Diniego del riconoscimento del punzone — Tutela dei consumatori — Proporzionalità — Ricevibilità)

7

2016/C 419/09

Causa C-574/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Accordi a lungo termine per la vendita di elettricità — Compensazioni versate in caso di risoluzione volontaria — Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno — Verifica della legittimità di un aiuto da parte del giudice nazionale — Adeguamento annuale dei costi non recuperabili — Momento della presa in considerazione dell’appartenenza di un produttore di energia a un gruppo di imprese)

8

2016/C 419/10

Causa C-592/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — European Federation for Cosmetic Ingredients/Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti cosmetici — Regolamento (CE) n. 1223/2009 — Articolo 18, paragrafo 1, lettera b) — Prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, sono stati oggetto di sperimentazione animale — Divieto di immissione in commercio nell’Unione europea — Portata)

9

2016/C 419/11

Causa C-596/14: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spagna) — Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Principio di non discriminazione — Nozione di condizioni di impiego — Indennità per la cessazione di un contratto di lavoro — Indennità non prevista dalla normativa nazionale per contratti di lavoro a tempo determinato — Differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato)

9

2016/C 419/12

Cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2016 — Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P)/Commissione europea, Banca centrale europea (Impugnazione — Programma di sostegno alla stabilità della Repubblica di Cipro — Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità — Funzioni della Commissione europea e della Banca centrale europea — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea — Articolo 340, secondo comma, TFUE — Condizioni — Obbligo di monitorare la compatibilità di tale protocollo d’intesa con il diritto dell’Unione)

10

2016/C 419/13

Cause riunite C-14/15 e C-116/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 settembre 2016 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea (Ricorso di annullamento — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Scambio automatizzato di dati — Immatricolazione dei veicoli — Dati dattiloscopici — Quadro giuridico applicabile a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona — Disposizioni transitorie — Base giuridica derivata — Distinzione tra atti legislativi e misure di esecuzione — Consultazione del Parlamento europeo — Iniziativa di uno Stato membro o della Commissione europea — Regole di voto)

11

2016/C 419/14

Causa C-16/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid — Spagna) — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausole da 3 a 5 — Contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore della pubblica sanità — Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a successivi rapporti di lavoro a tempo determinato — Sanzioni — Riqualificazione del rapporto di lavoro — Diritto ad un’indennità)

12

2016/C 419/15

Causa C-28/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Koninklijke KPN NV e a./Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Rinvio pregiudiziale — Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/21/CE — Articoli 4 e 19 — Autorità nazionale di regolamentazione — Misure di armonizzazione — Raccomandazione 2009/396/CE — Portata giuridica — Direttiva 2002/19/CE — Articoli 8 e 13 — Operatore designato quale detentore di un significativo potere di mercato — Obblighi imposti da un’autorità nazionale di regolamentazione — Controllo dei prezzi e obblighi relativi al sistema di contabilizzazione dei costi — Tariffe di terminazione su reti fisse e mobili — Portata del controllo che i giudici nazionali possono esercitare sulle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione)

13

2016/C 419/16

Causa C-91/15: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam — Paesi Bassi) — Kawasaki Motors Europe NV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (Rinvio pregiudiziale — Sindacato di validità — Regolamento (CE) n.o1051/2009 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce 8701 — Trattori — Sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 39 — Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote, nuovi — Veicoli fuoristrada leggeri a quattro ruote destinati ad essere utilizzati come trattori)

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2016/C 419/17

Cause riunite da C-105/15 P a C-109/15 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2016 — Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Malli, (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma, (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P), Marinos Nikolaou (C-109/15 P)/Commissione europea, Banca centrale europea (Impugnazione — Programma di sostegno alla stabilità della Repubblica di Cipro — Dichiarazione dell’Eurogruppo riguardante, in particolare, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro — Ricorso di annullamento)

14

2016/C 419/18

Causa C-110/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Microsoft Mobile Sales International Oy, già Nokia Italia SpA e a./Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e a. (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Proprietà intellettuale — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Diritto esclusivo di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) — Eccezione per copia privata — Equo compenso — Conclusione di accordi di diritto privato per determinare i criteri di esenzione dal prelievo dell’equo compenso — Possibilità di richiedere il rimborso del compenso riservata esclusivamente all’utente finale)

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2016/C 419/19

Causa C-113/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG/Landeshauptstadt München (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2000/13/CE — Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari — Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) — Nozione di prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato — Articolo 2 — Informazione e tutela dei consumatori — Articolo 3, paragrafo 1, punto 8 — Luogo d’origine o di provenienza di un prodotto — Articolo 13, paragrafo 1 — Etichettatura dei prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato — Articolo 13, paragrafo 4 — Imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm2 — Direttiva 2001/110/CE — Articolo 2, punto 4 — Indicazione del paese o dei paesi di origine del miele — Porzioni singole di miele imballate in cartoni multipli forniti a collettività — Porzioni singole vendute separatamente o proposte al consumatore finale in abbinamento a pasti pronti venduti ad un prezzo forfettario — Indicazione del paese o dei paesi di origine di tale miele)

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2016/C 419/20

Causa C-139/15 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016 — Commissione europea/Regno di Spagna (Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea — Esistenza di un termine — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)

16

2016/C 419/21

Causa C-140/15 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016 — Commissione europea/Regno di Spagna (Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea — Esistenza di un termine — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)

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2016/C 419/22

Cause riunite C-184/15 e C-197/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Juan Carlos Castrejana López/Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15) (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausole 5 e 8 — Utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Misure di prevenzione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato — Sanzioni — Riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato non permanente — Principio di effettività)

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2016/C 419/23

Causa C-221/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Procedimento penale a carico di Etablissements Fr. Colruyt NV (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2011/64/UE — Articolo 15, paragrafo 1 — Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco lavorato — Normativa nazionale che vieta la vendita di tali prodotti da parte dei venditori al dettaglio a prezzi inferiori a quelli indicati dal bollo fiscale — Libera circolazione delle merci — Articolo 34 TFUE — Modalità di vendita — Articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE)

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2016/C 419/24

Causa C-223/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Marchio dell’Unione europea — Carattere unitario — Constatazione di un rischio di confusione in una parte soltanto dell’Unione — Portata territoriale del divieto di cui all’articolo 102 di detto regolamento)

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2016/C 419/25

Causa C-261/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Ieper — Belgio) — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV/Gregory Demey (Trasporto ferroviario — Regolamento (CE) n. 1371/2007 — Diritti e obblighi dei viaggiatori — Mancanza del titolo di trasporto — Mancata regolarizzazione entro i termini — Reato)

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2016/C 419/26

Causa C-304/15: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 settembre 2016 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/80/CE — Articolo 4, paragrafo 3 — Allegato VI, parte A — Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione — Applicazione — Centrale elettrica di Aberthaw)

21

2016/C 419/27

Causa C-400/15: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Diritto a detrazione — Decisione 2004/817/CE — Normativa di uno Stato membro — Costi relativi a beni e a servizi — Percentuale della loro utilizzazione a fini non economici superiore al 90 % del loro uso complessivo — Esclusione dal diritto a detrazione)

21

2016/C 419/28

Causa C-442/15 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 settembre 2016 — Pensa Pharma, SA/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Marchio denominativo PENSA PHARMA — Marchio figurativo pensa — Domande di dichiarazione di nullità dei titolari dei marchi denominativi pentasa — Dichiarazione di nullità — Procedimento dinanzi all’EUIPO — Modifica dell’oggetto della controversia — Motivo nuovo dinanzi al Tribunale)

22

2016/C 419/29

Causa C-478/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Parità di trattamento — Imposta sul reddito — Esenzione dei redditi provenienti dall’esercizio di un’attività di insegnamento in via accessoria al servizio ad una persona giuridica di diritto pubblico con sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato al quale si applica l’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 — Normativa di uno Stato membro che esclude da tale esenzione i redditi provenienti da detta attività esercitata al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico con sede in Svizzera)

22

2016/C 419/30

Cause riunite C-490/15 P e C-505/15 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 settembre 2016 — Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P)/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Ammende — Calcolo dell’importo delle ammende — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza dominante della società controllante sulla società controllata — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Principio di irretroattività — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto ad un ricorso effettivo entro un termine ragionevole — Carta dei diritti fondamentali — Articolo 41 — Diritto ad un trattamento delle cause entro un termine ragionevole)

23

2016/C 419/31

Causa C-519/15 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 settembre 2016 — Trafilerie Meridionali SpA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Ammende — Calcolo dell’importo delle ammende — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Punto 35 — Competenza estesa al merito — Obbligo di motivazione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto ad un ricorso effettivo entro un termine ragionevole)

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2016/C 419/32

Causa C-595/15 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 settembre 2016 — National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) e a./Consiglio dell'Unione europea [Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche — Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 — Base giuridica — Nozione di entità associata]

24

2016/C 419/33

Causa C-130/16 P: Impugnazione proposta il 1o marzo 2016 da Anastasia-Soultana Gaki avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 16 dicembre 2015, causa T-547/15, Anastasia-Soultana Gaki/Commissione europea

25

2016/C 419/34

Causa C-394/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 14 luglio 2016 — FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG

25

2016/C 419/35

Causa C-395/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 15 luglio 2016 — DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH

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2016/C 419/36

Causa C-414/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 27 luglio 2016 — Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

27

2016/C 419/37

Causa C-418/16 P: Impugnazione proposta il 28 luglio 2016 dalla mobile.de GmbH, già mobile.international GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 maggio 2016, cause riunite T-322/14 e T-325/14, mobile.international/EUIPO — Rezon

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2016/C 419/38

Causa C-435/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 4 agosto 2016 — Acacia Srl e Rolando D'Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

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2016/C 419/39

Causa C-441/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) l'8 agosto 2016 — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București

30

2016/C 419/40

Causa C-473/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 29 agosto 2016 — F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

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2016/C 419/41

Causa C-476/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture — Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (Croazia), il 30 agosto 2016 — Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo/Air Serbia A.D. Beograd, y Dane Kondič, direktor Air Serbia A.D. Beograd

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2016/C 419/42

Causa C-480/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 5 settembre 2016 — Fidelity Funds/Skatteministeriet

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2016/C 419/43

Causa C-483/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 6 settembre 2016 –Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt

32

2016/C 419/44

Causa C-490/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 14 settembre 2016 — A.S./Repubblica di Slovenia

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Tribunale

2016/C 419/45

Causa T-549/14: Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2016 — Lidl Stiftung/EUIPO — Horno del Espinar (Castello) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Castello — Marchi nazionale e dell’Unione europea figurativi anteriori Castelló — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1,lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

36

2016/C 419/46

Causa T-724/14: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2016 — European Children’s Fashion Association e Instituto de Economía Pública/EACEA [Clausola compromissoria — Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma di azione Lifelong Learning (2007-2013) — Progetto Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile — Irricevibilità — Spese non ammissibili — Rimborso delle somme versate — Relazione di audit]

37

2016/C 419/47

Causa T-70/15: Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2016 — Trajektna luka Split/Commissione (Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE — Fissazione da parte dell’autorità portuale di Spalato di tariffe per i servizi portuali relativi al traffico interno a livelli massimi — Rigetto di una denuncia — Trattazione del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro — Mancanza di interesse dell’Unione)

37

2016/C 419/48

Cause riunite T-129/15 e T-130/15: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — Intesa Sanpaolo/EUIPO (WAVE 2 PAY e WAVE TO PAY) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchi dell’Unione europea denominativi WAVE 2 PAY e WAVE TO PAY — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009]

38

2016/C 419/49

Causa T-335/15: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2016 — Universal Protein Supplements/EUIPO (Raffigurazione di un culturista) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante un culturista — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

39

2016/C 419/50

Causa T-337/15: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2016 — Bach Flower Remedies/EUIPO — Durapharma (RESCUE) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo RESCUE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009]

39

2016/C 419/51

Causa T-355/15: Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2016 — Alpex Pharma/EUIPO — Astex Pharmaceuticals (ASTEX) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ASTEX — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ALPEX — Mancanza di uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009]

40

2016/C 419/52

Causa T-370/15 P: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2016 — CJ/ECDC (Impugnazione — Funzione pubblica — Agente contrattuale — Contratto a tempo determinato — Risoluzione — Cessazione del rapporto di fiducia — Diritto di essere ascoltato)

40

2016/C 419/53

Causa T-395/15 P: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2016 — ECDC/CJ (Impugnazione — Funzione pubblica — Agente contrattuale — Contratto a tempo determinato — Risoluzione — Cessazione del rapporto di fiducia — Diritto di essere ascoltato)

41

2016/C 419/54

Causa T-430/15: Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2016 — Flowil International Lighting/EUIPO — Lorimod Prod Com (Silvania Food) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Silvania Food — Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori SYLVANIA — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]

42

2016/C 419/55

Causa T-456/15: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2016 — Foodcare/EUIPO — Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo T.G.R. ENERGY DRINK — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

42

2016/C 419/56

Causa T-574/15: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — Kozmetika Afrodita/EUIPO — Núñez Martín e Machado Montesinos (KOZMeTICA AFRODITA) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di opposizione — Domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea figurativo KOZMeTICA AFRODITA — Marchio nazionale denominativo anteriore EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL e marchio nazionale figurativo anteriore AFRODITA MYSTIC MUSK OIL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

43

2016/C 419/57

Causa T-575/15: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — Kozmetika Afrodita/EUIPO — Núñez Martín e Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di opposizione — Domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea figurativo AFRODITA COSMETICS — Marchio nazionale denominativo anteriore EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL e marchio nazionale figurativo anteriore AFRODITA MYSTIC MUSK OIL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

43

2016/C 419/58

Causa T-593/15: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — The Art Company B & S/EUIPO — G-Star Raw (THE ART OF RAW) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo THE ART OF RAW — Marchi nazionale e dell’Unione europea figurativi anteriori art e marchio dell’Unione europea figurativo anteriore The Art Company — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

44

2016/C 419/59

Causa T-73/15: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2016 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Rappresentazione di una griglia collocata sulla parte frontale di un autoveicolo) (Marchio dell’Unione europea — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

45

2016/C 419/60

Causa T-87/15: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2016 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Rappresentazione di una griglia sulla parte anteriore di un veicolo) (Marchio dell’Unione europea — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

45

2016/C 419/61

Causa T-382/15: Ordinanza del Tribunale del 26 septembre 2016 — Greenpeace Energy e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Energia nucleare — Aiuti in favore dell’unità C della centrale nucleare di Hinkley Point — Contratto differenziale, accordo del Segretario di Stato e garanzia di credito — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità)

46

2016/C 419/62

Causa T-408/16: Ricorso proposto il 27 luglio 2016 — HX/Consiglio

46

2016/C 419/63

Causa T-458/16: Ricorso proposto il 28 luglio 2016 — Acquafarm/Commissione

47

2016/C 419/64

Causa T-637/16: Ricorso proposto il 6 settembre 2016 — Wabco Europe/Commissione

48

2016/C 419/65

Causa T-639/16 P: Impugnazione proposta il 7 settembre 2016 da FV avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, del 28 giugno 2016, causa F-40/15, FV/Consiglio

49

2016/C 419/66

Causa T-643/16: Ricorso proposto l’11 settembre 2016 — Gamaa Islamya Egypte/Consiglio

50

2016/C 419/67

Causa T-646/16 P: Impugnazione proposta il 6 settembre 2016 da Erik Simpson avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 24 giugno 2016, causa F-142/11 RENV, Simpson/Consiglio

51

2016/C 419/68

Causa T-652/16 P: Impugnazione proposta il 16 settembre 2016 da HD avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-136/15, HD/Parlamento

51

2016/C 419/69

Causa T-671/16: Ricorso proposto il 20 settembre 2016 — Villeneuve/Commissione

52

2016/C 419/70

Causa T-674/16: Ricorso proposto il 22 settembre 2016 — Seigneur/BCE

53

2016/C 419/71

Causa T-677/16: Ricorso proposto il 22 settembre 2016 — Bowles/BCE

54

2016/C 419/72

Causa T-678/16 P: Impugnazione proposta il 23 settembre 2016 da Sergio Siragusa avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 13 luglio 2016, F-124/15, Siragusa/Consiglio

55

2016/C 419/73

Causa T-679/16: Ricorso proposto il 26 settembre 2016 — Athletic Club/Commissione

56

2016/C 419/74

Causa T-707/16: Ricorso proposto il 3 ottobre 2016 — Enoitalia/EUIPO — La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)

57


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 419/01)

Ultima pubblicazione

GU C 410 del 7.11.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 402 del 31.10.2016

GU C 392 del 24.10.2016

GU C 383 del 17.10.2016

GU C 371 del 10.10.2016

GU C 364 del 3.10.2016

GU C 350 del 26.9.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado

(Causa C-165/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articoli 20 e 21 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di uno Stato terzo con precedenti penali - Genitore che ha l’affidamento esclusivo di due figli minorenni, cittadini dell’Unione - Primo figlio avente la cittadinanza dello Stato membro di residenza - Secondo figlio avente la cittadinanza di un altro Stato membro - Normativa nazionale che esclude la concessione di un permesso di soggiorno a tale ascendente a causa dei suoi precedenti penali - Diniego del diritto di soggiorno che può comportare l’obbligo per i figli di lasciare il territorio dell’Unione))

(2016/C 419/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Alfredo Rendón Marín

Convenuta: Administración del Estado

Dispositivo

L’articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, che è a suo carico e con cui risiede nello Stato membro ospitante.

L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a tale medesima normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell’Unione, dei quali ha l’affidamento esclusivo, qualora tale diniego produca la conseguenza di costringere detti minori a lasciare il territorio dell’Unione europea.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014.


14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (London — Regno Unito) — Secretary of State for the Home Department/CS

(Causa C-304/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 20 TFUE - Cittadino di uno Stato terzo con un figlio minore in tenera età a carico, cittadino dell’Unione - Diritto di soggiorno nello Stato membro del quale il minore è cittadino - Condanne penali del genitore - Decisione di allontanamento del genitore che comporta l’allontanamento indiretto del minore))

(2016/C 419/03)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: CS

Dispositivo

L’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prescriva l’espulsione dal territorio di tale Stato membro, verso uno Stato terzo, di un cittadino di quest’ultimo che abbia subito una condanna penale, anche quando tale soggetto garantisca la custodia effettiva del figlio minorenne in tenera età, cittadino di detto Stato membro e ivi soggiornante dalla nascita senza aver mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, allorché l’espulsione dell’interessato obbligherebbe il minore ad abbandonare il territorio dell’Unione europea, così privandolo del godimento effettivo del nucleo essenziale dei suoi diritti in quanto cittadino dell’Unione. Tuttavia, in circostanze eccezionali, uno Stato membro può adottare una misura di espulsione, a condizione che essa sia fondata sulla condotta personale di detto cittadino di uno Stato terzo, la quale deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della società di detto Stato membro, e che si basi su una presa in considerazione dei diversi interessi esistenti, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 315 del 15.9.2014.


14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalle Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Oradea — Romania) — SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) (C-439/14), SC Max Boegl România SRL e a./RA Aeroportul Oradea e a. (C-488/14)

(Cause riunite C-439/14 e C-488/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE - Appalti pubblici - Procedure di ricorso - Normativa nazionale che subordina la ricevibilità dei ricorsi avverso gli atti dell’amministrazione aggiudicatrice alla costituzione di una «garanzia di buona condotta» - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo))

(2016/C 419/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Oradea

Parti

Ricorrenti: SC Star Storage SA (C-439/14), SC Max Boegl România SRL, SC UTI Grup SA, Astaldi SpA, SC Construcții Napoca SA (C-488/14)

Convenute: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) (C-439/14), RA Aeroportul Oradea, SC Porr Construct SRL, Teerag-Asdag Aktiengesellschaft SC Col-Air Trading SRL, AVZI SA, Trameco SA, Iamsat Muntenia SA (C-488/14)

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, e l’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, che subordina la ricevibilità di ogni ricorso avverso un atto dell’amministrazione aggiudicatrice all’assolvimento da parte del ricorrente dell’obbligo di costituire la garanzia di buona condotta da essa prevista a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, dal momento che tale garanzia deve essere restituita al ricorrente a prescindere dall’esito del ricorso.


(1)  GU C 448 del 15.12.2014.

GU C 26 del 26.1.2015.


14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH

(Causa C-484/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Società dell’informazione - Libera circolazione dei servizi - Rete locale senza fili (WLAN) professionale - Messa a libera disposizione del pubblico - Responsabilità dei prestatori intermediari - Semplice trasporto - Direttiva n. 2000/31/CE - Articolo 12 - Limitazione di responsabilità - Utente sconosciuto di tale rete - Violazione dei diritti dei titolari di diritti su un’opera protetta - Obbligo di protezione della rete - Responsabilità civile del professionista))

(2016/C 419/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti

Ricorrente: Tobias Mc Fadden

Convenuta: Sony Music Entertainment Germany GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), di detta direttiva e con l’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione come quella oggetto del procedimento principale, fornita dal gestore di una rete di comunicazione e consistente nel mettere quest’ultima a disposizione del pubblico gratuitamente, costituisce un «servizio della società dell’informazione» ai sensi della prima disposizione quando è fornita dal prestatore di cui trattasi a fini pubblicitari per beni venduti o servizi forniti dal medesimo prestatore.

2)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che, al fine di ritenere che sia prestato il servizio previsto in tale disposizione, consistente nel fornire un accesso a una rete di comunicazione, detto accesso non deve andare al di là dell’ambito del processo tecnico, automatico e passivo che assicuri l’esecuzione della trasmissione di informazioni richiesta, non dovendo essere soddisfatta alcuna condizione ulteriore.

3)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che la condizione prevista all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva non si applica per analogia a detto articolo 12, paragrafo 1.

4)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che non vi sono requisiti ulteriori, oltre a quello menzionato in tale disposizione, ai quali sia soggetto il prestatore di servizi che fornisce l’accesso a una rete di comunicazione.

5)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un’opera possa chiedere a un fornitore accesso a una rete di comunicazione un risarcimento per il motivo che uno di tali accessi è stato utilizzato da terzi allo scopo di violare i suoi diritti, nonché il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che tale persona chieda che sia inibita la prosecuzione di tale violazione nonché il pagamento delle spese di diffida e delle spese legali nei confronti di un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione i cui servizi siano stati utilizzati al fine di commettere la violazione stessa, nel caso in cui tali domande siano volte oppure siano conseguenti all’adozione da parte di un’autorità o di un organo giurisdizionale nazionale di un’ingiunzione che vieti a detto fornitore di permettere la prosecuzione di siffatta violazione.

6)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva, deve essere interpretato, tenuto conto delle esigenze connesse alla tutela dei diritti fondamentali nonché delle regole previste dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nel senso che esso non osta, in via di principio, all’adozione di un’ingiunzione che, come quella in causa nel procedimento principale, imponga a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione che consente al pubblico di connettersi a Internet, pena il versamento di una penalità, di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico, attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (peer-to-peer), una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, qualora il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a detta ingiunzione, anche se tale scelta si riduca alla sola misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una password, nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-516/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 178, lettera a) - Diritto alla detrazione - Modalità di esercizio - Articolo 226, punti 6 e 7 - Indicazioni obbligatorie che devono figurare sulla fattura - Entità e natura dei servizi resi - Data in cui è effettuata la prestazione di servizi))

(2016/C 419/06)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

L’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le fatture che presentano solamente l’indicazione «servizi giuridici forniti [da una certa data] sino ad oggi», come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non sono conformi, a priori, ai requisiti di cui al punto 6 di tale articolo e che le fatture che presentano solamente l’indicazione «servizi giuridici forniti sino ad oggi» non sono, a priori, conformi né ai requisiti di cui al citato punto 6 né a quelli previsti dal punto 7 di detto articolo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

L’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità tributarie nazionali possano negare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto per il solo motivo che il soggetto passivo detiene una fattura che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 226, punti 6 e 7, della menzionata direttiva, laddove tali autorità dispongano di tutte le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi all’esercizio del diritto in parola siano soddisfatti.


(1)  GU C 34 del 2.2.2015.


14.11.2016   

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C 419/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht — Germania) — Senatex GmbH/Finanzamt Hannover-Nord

(Causa C-518/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 167, articolo 178, lettera a), articolo 179 e articolo 226, punto 3 - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Emissione di fatture senza numero di codice fiscale né numero d’identificazione ai fini dell’IVA - Normativa di uno Stato membro che esclude la rettifica ex tunc di una fattura))

(2016/C 419/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Niedersächsisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Senatex GmbH

Convenuto: Finanzamt Hannover-Nord

Dispositivo

L’articolo 167, l’articolo 178, lettera a), l’articolo 179 e l’articolo 226, punto 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale la rettifica di una fattura avente ad oggetto un’indicazione obbligatoria, ossia il numero d’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non produce effetto retroattivo, cosicché il diritto a detrazione di tale imposta esercitato sulla base della fattura rettificata non verte sull’anno in cui tale fattura è stata inizialmente emessa, ma sull’anno in cui tale fattura è stata rettificata.


(1)  GU C 34 del 2.2.2015.


14.11.2016   

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C 419/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-525/14) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle merci - Articolo 34 TFUE - Restrizioni quantitative all’importazione - Misure di effetto equivalente - Metalli preziosi punzonati in uno Stato terzo conformemente alla normativa olandese - Importazione nella Repubblica ceca in seguito all’immissione in libera pratica - Diniego del riconoscimento del punzone - Tutela dei consumatori - Proporzionalità - Ricevibilità))

(2016/C 419/08)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Němečková, E. Manhaeve e G. Wilms, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller, J. Vláčil e J. Očková, agenti)

Sostenuta da: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e R. Coesme, agenti)

Dispositivo

1)

Rifiutando di riconoscere i punzoni del laboratorio di saggio WaarborgHolland, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 34 TFUE.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione europea, la Repubblica ceca e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


14.11.2016   

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C 419/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Causa C-574/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Accordi a lungo termine per la vendita di elettricità - Compensazioni versate in caso di risoluzione volontaria - Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno - Verifica della legittimità di un aiuto da parte del giudice nazionale - Adeguamento annuale dei costi non recuperabili - Momento della presa in considerazione dell’appartenenza di un produttore di energia a un gruppo di imprese))

(2016/C 419/09)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Convenuto: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Dispositivo

1)

L’articolo 107 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/287/CE della Commissione, del 25 settembre 2007, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Polonia nell’ambito di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità e all’aiuto di Stato che la Polonia prevede di concedere a titolo di compensazione per la risoluzione volontaria di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità, devono essere interpretati nel senso che ostano a che, qualora la Commissione europea abbia esaminato un programma di aiuti di Stato alla luce della comunicazione della Commissione, del 26 luglio 2001, relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili e l’abbia ritenuto compatibile con il mercato interno prima della sua attuazione, le autorità e i giudici nazionali procedano a loro volta, al momento dell’attuazione dell’aiuto di cui trattasi, alla verifica della sua compatibilità con i principi enunciati in tale metodo.

2)

L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della decisione 2009/287, letto alla luce della comunicazione della Commissione, del 26 luglio 2001, relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili, deve essere interpretato nel senso che esso richiede, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, che, nel determinare l’adeguamento annuale della compensazione dei costi non recuperabili da versare a un produttore appartenente a un gruppo di imprese, si tenga conto di tale appartenenza e, pertanto, del risultato finanziario di tale gruppo alla data in cui tale adeguamento è effettuato.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015.


14.11.2016   

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C 419/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — European Federation for Cosmetic Ingredients/Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General

(Causa C-592/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Prodotti cosmetici - Regolamento (CE) n. 1223/2009 - Articolo 18, paragrafo 1, lettera b) - Prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che «allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento», sono stati oggetto di sperimentazione animale - Divieto di immissione in commercio nell’Unione europea - Portata))

(2016/C 419/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: European Federation for Cosmetic Ingredients

Convenuti: Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General

con l’intervento di: Cruelty Free International, già British Union for the Abolition of Vivisection, European Coalition to End Animal Experiments

Dispositivo

L’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, deve essere interpretato nel senso che esso può vietare l’immissione sul mercato dell’Unione europea di prodotti cosmetici alcuni ingredienti dei quali sono stati oggetto di sperimentazioni animali al di fuori dall’Unione, al fine di consentire la commercializzazione di prodotti cosmetici in paesi terzi, se i dati che ne risultano sono utilizzati per dimostrare la sicurezza dei suddetti prodotti ai fini della loro immissione sul mercato dell’Unione.


(1)  GU C 81 del 9.3.2015.


14.11.2016   

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C 419/9


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spagna) — Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa

(Causa C-596/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Nozione di «condizioni di impiego» - Indennità per la cessazione di un contratto di lavoro - Indennità non prevista dalla normativa nazionale per contratti di lavoro a tempo determinato - Differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato))

(2016/C 419/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti

Ricorrente: Ana de Diego Porras

Convenuto: Ministerio de Defensa

Dispositivo

1)

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «condizioni di impiego» include l’indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare ad un lavoratore a causa della cessazione del suo contratto di lavoro a tempo determinato.

2)

La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70 deve essere interpretata nel senso che essa si oppone ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che nega qualsiasi indennità di cessazione del contratto di lavoro al lavoratore assunto mediante un contratto di lavoro di «interinidad» (contratto a termine per la copertura temporanea di un posto) mentre consente l’attribuzione di una tale indennità, in particolare, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili. La sola circostanza che tale lavoratore abbia svolto il suo lavoro sulla base di un contratto di lavoro di «interinidad» non può costituire una ragione oggettiva che consente di giustificare il rifiuto di far beneficiare il suddetto lavoratore della menzionata indennità.


(1)  GU C 96 del 23.3.2015.


14.11.2016   

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C 419/10


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2016 — Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P)/Commissione europea, Banca centrale europea

(Cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P) (1)

((Impugnazione - Programma di sostegno alla stabilità della Repubblica di Cipro - Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità - Funzioni della Commissione europea e della Banca centrale europea - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea - Articolo 340, secondo comma, TFUE - Condizioni - Obbligo di monitorare la compatibilità di tale protocollo d’intesa con il diritto dell’Unione))

(2016/C 419/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P) (rappresentanti: A. Paschalides, dikigoros, A. M. Paschalidou, barrister, e M. A. Riza, QC, incaricato da M. C. Paschalides, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti), Banca centrale europea (rappresentanti: Laurinavičius e O. Heinz, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

Le ordinanze del Tribunale dell’Unione europea del 10 novembre 2014, Ledra Advertising/Commissione e BCE (T-289/13, EU:T:2014:981), del 10 novembre 2014, Eleftheriou e Papachristofi/Commissione e BCE (T-291/13, non pubblicata, EU:T:2014:978), e del 10 novembre 2014, Theophilou/Commissione e BCE (T-293/13, non pubblicata, EU:T:2014:979), sono annullate.

2)

I ricorsi proposti dinanzi al Tribunale nelle cause T-289/13, T-291/13 e T-293/13 sono respinti.

3)

La Ledra Advertising Ltd, il sig. Andreas Eleftheriou, le sig.re Eleni Eleftheriou e Lilia Papachristofi, il sig. Christos Theophilou e la sig.ra Eleni Theophilou, la Commissione europea e la Banca centrale europea (BCE) sopporteranno ognuno le proprie spese, sostenute tanto in primo grado quanto in occasione delle impugnazioni.


(1)  GU C 171 del 26.5.2015.


14.11.2016   

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C 419/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 settembre 2016 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea

(Cause riunite C-14/15 e C-116/15) (1)

((Ricorso di annullamento - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Scambio automatizzato di dati - Immatricolazione dei veicoli - Dati dattiloscopici - Quadro giuridico applicabile a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona - Disposizioni transitorie - Base giuridica derivata - Distinzione tra atti legislativi e misure di esecuzione - Consultazione del Parlamento europeo - Iniziativa di uno Stato membro o della Commissione europea - Regole di voto))

(2016/C 419/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola e M. Pencheva, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès, K. Michoel e K. Pleśniak, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Lippstreu, agenti), e Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti)

Dispositivo

1)

La decisione 2014/731/UE del Consiglio, del 9 ottobre 2014, relativa all’avvio a Malta dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli, la decisione 2014/743/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all’avvio a Cipro dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli, la decisione 2014/744/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all’avvio in Estonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli, e la decisione 2014/911/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all’avvio in Lettonia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici, sono annullate.

2)

Gli effetti delle decisioni 2014/731, 2014/743, 2014/744 e 2014/911 sono mantenuti fino all’entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirle.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

4)

La Repubblica federale di Germania e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 96 del 23.3.2015

GU C 146 del 4.5.2015.


14.11.2016   

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C 419/12


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid — Spagna) — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

(Causa C-16/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole da 3 a 5 - Contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore della pubblica sanità - Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a successivi rapporti di lavoro a tempo determinato - Sanzioni - Riqualificazione del rapporto di lavoro - Diritto ad un’indennità))

(2016/C 419/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid

Parti

Ricorrente: María Elena Pérez López

Convenuto: Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

Dispositivo

1)

La clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, sia applicata dalle autorità dello Stato membro interessato in modo tale che:

il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, nel settore pubblico sanitario, sia considerato giustificato da «ragioni obiettive» ai sensi di tale clausola poiché detti contratti sono basati su disposizioni di legge che consentono il rinnovo per assicurare la prestazione di specifici servizi di natura temporanea, congiunturale o straordinaria, mentre, in realtà, tali esigenze sono permanenti e durature;

non esista alcun obbligo per l’amministrazione competente di creare posti strutturali che mettano fine all’assunzione di personale con inquadramento statutario occasionale e che gli sia permesso di destinare i posti strutturali creati all’assunzione di personale «a termine», in modo tale che la situazione di precarietà dei lavoratori perduri, mentre lo Stato interessato conosce un deficit strutturale di posti per il personale di ruolo in tale settore.

2)

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che compare in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non si oppone, in via di principio, ad una normativa nazionale che impone che il rapporto contrattuale termini alla data prevista dal contratto a tempo determinato e che si proceda alla liquidazione di ogni pagamento, senza che ciò escluda un’eventuale nuova nomina, a condizione che detta normativa non sia di natura tale da rimettere in causa l’obiettivo o l’efficacia pratica di tale accordo quadro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3)

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla quarta questione proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Madrid (tribunale amministrativo n. 4 di Madrid, Spagna).


(1)  GU C 96 del 23.3.2015.


14.11.2016   

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C 419/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Koninklijke KPN NV e a./Autoriteit Consument en Markt (ACM)

(Causa C-28/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articoli 4 e 19 - Autorità nazionale di regolamentazione - Misure di armonizzazione - Raccomandazione 2009/396/CE - Portata giuridica - Direttiva 2002/19/CE - Articoli 8 e 13 - Operatore designato quale detentore di un significativo potere di mercato - Obblighi imposti da un’autorità nazionale di regolamentazione - Controllo dei prezzi e obblighi relativi al sistema di contabilizzazione dei costi - Tariffe di terminazione su reti fisse e mobili - Portata del controllo che i giudici nazionali possono esercitare sulle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione))

(2016/C 419/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrenti: Koninklijke KPN NV, KPN BV, T-Mobile Netherlands BV, Tele2 Nederland BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV, Ziggo Services BV già UPC Nederland BV, Ziggo Zakelijk Services BV già UPC Business BV

Convenuta: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’autorità nazionale di regolamentazione per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, un giudice nazionale può pronunciarsi discostandosi dalla raccomandazione 2009/396/CE della Commissione, del 7 maggio 2009, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell’UE, in cui il modello di calcolo dei costi «Bulric puro» (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) è auspicato come misura adeguata di regolamentazione dei prezzi sul mercato di terminazione delle chiamate, solo qualora esso consideri che motivi collegati alle circostanze di specie, in particolare alle caratteristiche peculiari del mercato dello Stato membro di cui trattasi, lo impongono.

2)

Il diritto dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’autorità nazionale di regolamentazione per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, un giudice nazionale può valutare la proporzionalità di tale obbligo alla luce degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, e all’articolo 13 della direttiva 2002/19, come modificata dalla direttiva 2009/140, e tenere conto del fatto che detto obbligo intende promuovere gli interessi degli utenti finali in un mercato al dettaglio che non può essere regolamentato.

Quando esercita un controllo giurisdizionale di una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, un giudice nazionale non può richiedere che tale autorità dimostri che detto obbligo realizza effettivamente gli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140.


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


14.11.2016   

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C 419/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam — Paesi Bassi) — Kawasaki Motors Europe NV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(Causa C-91/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sindacato di validità - Regolamento (CE) n.o1051/2009 - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voce 8701 - Trattori - Sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 39 - Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote, nuovi - Veicoli fuoristrada leggeri a quattro ruote destinati ad essere utilizzati come trattori))

(2016/C 419/16)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Amsterdam

Parti

Ricorrente: Kawasaki Motors Europe NV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Dispositivo

Il punto 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1051/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è invalido in quanto classifica il veicolo ivi descritto nella sottovoce 8107 90 90 della menzionata nomenclatura combinata, come modificata dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, e non in quella fra le sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 39 della nomenclatura combinata che corrisponde alla potenza del motore del veicolo in parola.


(1)  GU C 146 del 4.5.2015.


14.11.2016   

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C 419/14


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2016 — Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Malli, (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma, (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P), Marinos Nikolaou (C-109/15 P)/Commissione europea, Banca centrale europea

(Cause riunite da C-105/15 P a C-109/15 P) (1)

((Impugnazione - Programma di sostegno alla stabilità della Repubblica di Cipro - Dichiarazione dell’Eurogruppo riguardante, in particolare, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro - Ricorso di annullamento))

(2016/C 419/17)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Mallis (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P), Marinos Nikolaou (C-109/15 P) (rappresentanti: Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, dikigoroi)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti), Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Koutsoukou, O. Heinz e K. Laurinavičius, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni nelle cause da C-105/15 P a C-109/15 P sono respinte.

2)

Il sig. Konstantinos Mallis, la sig.ra Elli Konstantinou Malli, il Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou, il sig. Petros Chatzithoma, la sig.ra Elenitsa Chatzithoma, la sig.ra Lella Chatziioannou e il sig. Marinos Nikolaou sono condannati alle spese.


(1)  GU C 178 dell’1.6.2015.


14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Microsoft Mobile Sales International Oy, già Nokia Italia SpA e a./Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e a.

(Causa C-110/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Diritto esclusivo di riproduzione - Eccezioni e limitazioni - Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) - Eccezione per copia privata - Equo compenso - Conclusione di accordi di diritto privato per determinare i criteri di esenzione dal prelievo dell’equo compenso - Possibilità di richiedere il rimborso del compenso riservata esclusivamente all’utente finale))

(2016/C 419/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Microsoft Mobile Sales International Oy, già Nokia Italia SpA, Hewlett-Packard Italiana srl, Telecom Italia SpA, Samsung Electronics Italia SpA, Dell SpA, Fastweb SpA, Sony Mobile Communications Italy SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Convenuti: Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), in liquidazione, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica), Associazione produttori televisivi (Apt)

con l’intervento di: Assotelecomunicazioni (Asstel), Vodafone Omnitel NV, H3G SpA, Movimento Difesa del Cittadino, Assoutenti, Adiconsum, Cittadinanza Attiva, Altroconsumo

Dispositivo

Il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, da un lato, subordini l’esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla copia privata alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria, e che, dall’altro lato, stabilisca che il rimborso di detto prelievo, ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall’utente finale di tali apparecchi e supporti.


(1)  GU C 178 dell’1.6.2015.


14.11.2016   

IT

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C 419/16


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG/Landeshauptstadt München

(Causa C-113/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2000/13/CE - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) - Nozione di «prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato» - Articolo 2 - Informazione e tutela dei consumatori - Articolo 3, paragrafo 1, punto 8 - Luogo d’origine o di provenienza di un prodotto - Articolo 13, paragrafo 1 - Etichettatura dei prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato - Articolo 13, paragrafo 4 - Imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm2 - Direttiva 2001/110/CE - Articolo 2, punto 4 - Indicazione del paese o dei paesi di origine del miele - Porzioni singole di miele imballate in cartoni multipli forniti a collettività - Porzioni singole vendute separatamente o proposte al consumatore finale in abbinamento a pasti pronti venduti ad un prezzo forfettario - Indicazione del paese o dei paesi di origine di tale miele))

(2016/C 419/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG

Convenuta: Landeshauptstadt München

con l’intervento di: Landesanwaltschaft Bayern

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, dev’essere interpretato nel senso che costituisce un «prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato» ciascuna delle porzioni singole di miele che si presentano sotto forma di coppette chiuse da un coperchio in alluminio sigillato e che sono imballate in cartoni multipli forniti a collettività, qualora queste ultime vendano dette porzioni separatamente o le propongano al consumatore finale abbinate a pasti pronti venduti ad un prezzo forfettario.


(1)  GU C 198 del 15.6.2015.


14.11.2016   

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C 419/16


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-139/15 P) (1)

((Impugnazione - Fondo di coesione - Riduzione del contributo finanziario - Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea - Esistenza di un termine - Inosservanza del termine impartito - Conseguenze))

(2016/C 419/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Altra parte nel procedimento: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Interveniente a sostegno del Regno di Spagna: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: B. Koopman e M. Bulterman, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 155 dell’11.5.2015.


14.11.2016   

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C 419/17


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-140/15 P) (1)

((Impugnazione - Fondo di coesione - Riduzione del contributo finanziario - Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea - Esistenza di un termine - Inosservanza del termine impartito - Conseguenze))

(2016/C 419/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Altra parte nel procedimento: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Interveniente a sostegno del Regno di Spagna: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: B. Koopman e M. Bulterman, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 155 dell’11.5.2015.


14.11.2016   

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C 419/18


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Juan Carlos Castrejana López/Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15)

(Cause riunite C-184/15 e C-197/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole 5 e 8 - Utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Misure di prevenzione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato - Sanzioni - Riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in «contratto di lavoro a tempo indeterminato non permanente» - Principio di effettività))

(2016/C 419/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parti

Ricorrenti: Florentina Martínez Andrés (C-184/15), Juan Carlos Castrejana López (C-197/15)

Convenuti: Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15)

Dispositivo

1)

La clausola 5, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a che una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, sia applicata dai giudici nazionali dello Stato membro interessato in modo che, in caso di utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro è accordato alle persone assunte dall’amministrazione mediante un contratto di lavoro soggetto a normativa del lavoro di natura privatistica, ma non è riconosciuto, in generale, al personale assunto da tale amministrazione in regime di diritto pubblico, a meno che non esista un’altra misura efficace nell’ordinamento giuridico nazionale per sanzionare tali abusi nei confronti dei lavoratori, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

2)

Le disposizioni dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70, lette in combinato disposto con il principio di effettività, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a norme processuali nazionali che obbligano il lavoratore a tempo determinato a intentare una nuova azione per la determinazione della sanzione adeguata, quando un’autorità giudiziaria abbia accertato un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, in quanto ciò comporterebbe per tale lavoratore inconvenienti processuali, in termini, segnatamente, di costo, durata e regole di rappresentanza, tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che gli sono conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.


(1)  GU C 236 del 20.7.2015.


14.11.2016   

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C 419/19


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Procedimento penale a carico di Etablissements Fr. Colruyt NV

(Causa C-221/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/64/UE - Articolo 15, paragrafo 1 - Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco lavorato - Normativa nazionale che vieta la vendita di tali prodotti da parte dei venditori al dettaglio a prezzi inferiori a quelli indicati dal bollo fiscale - Libera circolazione delle merci - Articolo 34 TFUE - Modalità di vendita - Articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE))

(2016/C 419/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Imputato nella causa principale

Etablissements Fr. Colruyt NV.

Dispositivo

1)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco a un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l’importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti, nei limiti in cui tale prezzo sia stato fissato liberamente dal produttore o dall’importatore.

2)

L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco a un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l’importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti, nei limiti in cui tale prezzo sia stato fissato liberamente dall’importatore.

3)

L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco ad un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l’importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti.


(1)  GU C 262 del 10.8.2015.


14.11.2016   

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C 419/19


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd

(Causa C-223/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Marchio dell’Unione europea - Carattere unitario - Constatazione di un rischio di confusione in una parte soltanto dell’Unione - Portata territoriale del divieto di cui all’articolo 102 di detto regolamento))

(2016/C 419/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: combit Software GmbH

Convenuta: Commit Business Solutions Ltd

Dispositivo

Gli articoli 1, paragrafo 2, 9, paragrafo 1, lettera b), e 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, qualora un tribunale dei marchi dell’Unione europea constati che l’uso di un segno ingenera un rischio di confusione con un marchio dell’Unione europea in una parte del territorio dell’Unione europea, ma non in un’altra parte di tale territorio, detto tribunale deve concludere nel senso di una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio e pronunciare un ordine di cessazione di detto uso per l’insieme del territorio dell’Unione europea, ad eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l’assenza di un rischio di confusione.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


14.11.2016   

IT

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C 419/20


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Ieper — Belgio) — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV/Gregory Demey

(Causa C-261/15) (1)

((Trasporto ferroviario - Regolamento (CE) n. 1371/2007 - Diritti e obblighi dei viaggiatori - Mancanza del titolo di trasporto - Mancata regolarizzazione entro i termini - Reato))

(2016/C 419/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Vredegerecht te Ieper

Parti

Ricorrente: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV

Convenuto: Gregory Demey

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 2, ultima frase, dell’appendice A della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la COTIF del 3 giugno 1999, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che una persona che effettua un viaggio in treno senza essere in possesso di un titolo di trasporto a tal fine e che non regolarizza la sua situazione entro i termini previsti dalle disposizioni in parola non ha un vincolo contrattuale con l’impresa ferroviaria.


(1)  GU C 270 del 17.8.2015.


14.11.2016   

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C 419/21


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 settembre 2016 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-304/15) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/80/CE - Articolo 4, paragrafo 3 - Allegato VI, parte A - Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione - Applicazione - Centrale elettrica di Aberthaw))

(2016/C 419/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e S. Petrova, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: J. Kraehling e L. Christie, agenti, assistiti da G. Facenna QC)

Dispositivo

1)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo correttamente applicato alla centrale elettrica di Aberthaw (Regno Unito) la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato VI, parte A, della medesima.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 302 del 14.09.2015.


14.11.2016   

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C 419/21


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg

(Causa C-400/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Diritto a detrazione - Decisione 2004/817/CE - Normativa di uno Stato membro - Costi relativi a beni e a servizi - Percentuale della loro utilizzazione a fini non economici superiore al 90 % del loro uso complessivo - Esclusione dal diritto a detrazione))

(2016/C 419/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Landkreis Potsdam-Mittelmark

Convenuto: Finanzamt Brandenburg

Dispositivo

L’articolo 1 della decisione 2004/817/CE del Consiglio, del 19 novembre 2004, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, dev’essere interpretato nel senso che non è applicabile in una fattispecie in cui un’impresa acquisti beni o servizi che impieghi in percentuale superiore al 90 % per attività non economiche non ricomprese nella sfera di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU C 363 del 3.11.2015.


14.11.2016   

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C 419/22


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 settembre 2016 — Pensa Pharma, SA/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

(Causa C-442/15 P) (1)

((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Marchio denominativo PENSA PHARMA - Marchio figurativo pensa - Domande di dichiarazione di nullità dei titolari dei marchi denominativi pentasa - Dichiarazione di nullità - Procedimento dinanzi all’EUIPO - Modifica dell’oggetto della controversia - Motivo nuovo dinanzi al Tribunale))

(2016/C 419/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pensa Pharma, SA (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (rappresentanti: I. Fowler, solicitor, e D. Slopek, avvocato)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Pensa Pharma SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 414 del 14.12.2015.


14.11.2016   

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C 419/22


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen

(Causa C-478/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - Imposta sul reddito - Esenzione dei redditi provenienti dall’esercizio di un’attività di insegnamento in via accessoria al servizio ad una persona giuridica di diritto pubblico con sede in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato al quale si applica l’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 - Normativa di uno Stato membro che esclude da tale esenzione i redditi provenienti da detta attività esercitata al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico con sede in Svizzera))

(2016/C 419/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrenti: Peter Radgen, Lilian Radgen

Convenuto: Finanzamt Ettlingen

Dispositivo

Le disposizioni dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, relative alla parità di trattamento dei lavoratori dipendenti vanno interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che non concede a un cittadino residente integralmente assoggettato all’imposta sui redditi, che abbia fatto uso del suo diritto alla libera circolazione per esercitare in via accessoria un’attività dipendente di insegnamento al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico stabilita in Svizzera, il beneficio dell’esenzione dall’imposta relativa al reddito proveniente da detta attività di lavoro dipendente, mentre la stessa esenzione sarebbe stata concessa se tale attività fosse stata esercitata al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico stabilita in tale Stato membro, in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato al quale si applichi l’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.


(1)  GU C 16 del 18.1.2016.


14.11.2016   

IT

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C 419/23


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 settembre 2016 — Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P)/Commissione europea

(Cause riunite C-490/15 P e C-505/15 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Ammende - Calcolo dell’importo delle ammende - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 23, paragrafo 2 - Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza dominante della società controllante sulla società controllata - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Principio di irretroattività - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto ad un ricorso effettivo entro un termine ragionevole - Carta dei diritti fondamentali - Articolo 41 - Diritto ad un trattamento delle cause entro un termine ragionevole))

(2016/C 419/30)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P) (rappresentanti: G. Belotti et P. Ziotti, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, G. Conte e P. Rossi, agenti)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni nelle cause C-490/15 P e C-505/15 P sono respinte.

2)

L’Ori Martin SA è condannata alle spese nella causa C-490/15 P.

3)

La Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) è condannata alle spese nella causa C-505/15 P.


(1)  GU C 406 del 7.12.2015.


14.11.2016   

IT

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C 419/24


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 settembre 2016 — Trafilerie Meridionali SpA/Commissione europea

(Causa C-519/15 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Ammende - Calcolo dell’importo delle ammende - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Punto 35 - Competenza estesa al merito - Obbligo di motivazione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto ad un ricorso effettivo entro un termine ragionevole))

(2016/C 419/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Trafilerie Meridionali SpA (rappresentanti: P. Ferrari e G. Lamicela, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, G. Conte e P. Rossi, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Trafilerie Meridionali SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 406 del 7.12.2015.


14.11.2016   

IT

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C 419/24


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 settembre 2016 — National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) e a./Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-595/15 P) (1)

([Impugnazione - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche - Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 - Base giuridica - Nozione di entità associata])

(2016/C 419/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), la National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), la Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), la Karoon Oil & Gas Production Co., la Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), la Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), la National Iranian Drilling Co. (NIDC), la South Zagros Oil & Gas Production Co., la Maroun Oil & Gas Co., la Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), la Gachsaran Oil & Gas Co., la Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), la Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), la West Oil & Gas Production Co., la East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), la Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) e la Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 59 del 15.02.2016.


14.11.2016   

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C 419/25


Impugnazione proposta il 1o marzo 2016 da Anastasia-Soultana Gaki avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 16 dicembre 2015, causa T-547/15, Anastasia-Soultana Gaki/Commissione europea

(Causa C-130/16 P)

(2016/C 419/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anastasia-Soultana Gaki (rappresentante: A. Heinen, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 22 settembre 2016, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha deciso che la ricorrente dovrà sopportare le proprie spese.


14.11.2016   

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C 419/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 14 luglio 2016 — FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG

(Causa C-394/16)

(2016/C 419/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: FMS Wertmanagement AöR

Resistente: Heta Asset Resolution AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (1), in particolare i suoi articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, punto 2, e 23, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (2), debba essere interpretata nel senso che rientri nel suo ambito di applicazione anche un organismo (società) di liquidazione, già ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (ente CRR) al momento dell’entrata in vigore della direttiva 2014/59/UE (2 luglio 2014), peraltro non più tale già prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/59/UE in diritto nazionale (31 dicembre 2014) e oramai priva di alcuna licenza per lo svolgimento di attività bancaria, ma autorizzata ad esercitare detta attività unicamente sulla base di licenza attribuita per legge, esclusivamente funzionale alla liquidazione delle attività.

2)

Se la direttiva 2014/59/UE, in particolare i suoi articoli 43, paragrafo 2, lettera b), e 37, paragrafo 6, debbano essere interpretati nel senso che una misura corrispondente allo strumento del bail-in di cui all’articolo 43 della direttiva 2014/59/UE rientri nel suo ambito di applicazione ratione materiae anche qualora detta misura venga adottata a seguito di provvedimento dello Stato membro d’origine in un caso in cui non sussista più alcuna realistica prospettiva di ripristinare la funzionalità dell’organismo di liquidazione che abbia già ceduto i propri rami operativi dopo l’entrata in vigore della direttiva 2014/59/UE (2 luglio 2014), ma prima della scadenza del termine di trasposizione (31 dicembre 2014) e non siano stati trasferiti servizi a rilevanza sistemica ad un ente ponte, né siano più stati ceduti o trasferiti altri rami aziendali dell’ente, ma detto organismo operi esclusivamente nell’amministrazione di attività, diritti e passività con l’obiettivo di una loro valorizzazione ordinata, attiva e quanto più efficace possibile (liquidazione delle attività).

3)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (3) (nel testo di cui all’articolo 117 della direttiva 2014/59/UE) debba essere interpretato nel senso che una riduzione delle passività dell’organismo di liquidazione, [Or. 3] le quali siano soggette ad una diversa normativa nazionale, disposta da un’autorità amministrativa dello Stato membro d’origine di tale organismo, nonché la riduzione del tasso di interesse e il differimento delle passività nello Stato membro alla cui normativa esse siano soggette e nel quale sia residente il creditore interessato producano tutti i loro effetti senza ulteriori formalità oppure nel senso che ciò presupponga l’applicazione ratione personae della direttiva 2014/59/UE (come nella questione pregiudiziale sub 1) all’organismo (società) di liquidazione e che la misura disposta rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della medesima direttiva.

Se la locuzione «produrre tutti gli effetti senza ulteriori formalità» significhi che il giudice di uno Stato membro chiamato a pronunciarsi sul riconoscimento delle misure disposte in base alla normativa dello Stato membro d’origine nel contesto delle norme applicabili alle passività non possieda alcuna competenza di accertamento in ordine alla compatibilità delle suddette misure con la direttiva 2014/59/UE.


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, pag. 190).

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, pag. 1).

(3)  Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125, pag. 15).


14.11.2016   

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C 419/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 15 luglio 2016 — DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH

(Causa C-395/16)

(2016/C 419/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: DOCERAM GmbH

Resistente: CeramTec GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba ritenere sussistente una caratteristica determinata unicamente dalla funzione tecnica, non attributiva di protezione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (1), anche nel caso in cui l’effetto estetico non presenti alcun rilievo per il disegno del prodotto, bensì la funzionalità (tecnica) costituisca l’unico fattore determinante per il disegno stesso.

2)

In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione:

Sotto quale profilo occorra valutare se le singole caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano state determinate unicamente sulla base di considerazioni di funzionalità. Se il criterio determinante sia quello dell’osservatore obiettivo» e, in caso di risposta affermativa, come debba essere definita tale nozione.


(1)  GU L 3, pag. 1.


14.11.2016   

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C 419/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 27 luglio 2016 — Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

(Causa C-414/16)

(2016/C 419/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Vera Egenberger

Resistente: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE debba essere interpretato nel senso che un datore di lavoro, come il resistente nel caso di specie — o rispettivamente la chiesa per lui — abbia la facoltà di definire autonomamente in maniera vincolante se, per la natura dell’attività o per il contesto in cui viene espletata, una determinata religione di un candidato rappresenti un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se, in una controversia come quella di cui al presente caso, debba essere disapplicata una disposizione della normativa nazionale — come, nel caso di specie, l’articolo 9, paragrafo 1, prima ipotesi, della legge generale sulla parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG) — secondo la quale una disparità di trattamento basata sulla religione nell’impiego presso comunità religiose e le istituzioni loro affiliate sia lecita anche nel caso in cui una determinata religione rappresenti un requisito giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa nel rispetto dell’identità di detta comunità religiosa in relazione al suo diritto di autodeterminazione.@@

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, inoltre:

Quali caratteristiche debbano essere stabilite, per la natura dell’attività o per il contesto in cui viene espletata, come requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE


14.11.2016   

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C 419/28


Impugnazione proposta il 28 luglio 2016 dalla mobile.de GmbH, già mobile.international GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 maggio 2016, cause riunite T-322/14 e T-325/14, mobile.international/EUIPO — Rezon

(Causa C-418/16 P)

(2016/C 419/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: mobile.de GmbH, già mobile international GmbH (rappresentante: T. Lührig, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Rezon ODD

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza dell’Ottava Sezione del Tribunale del 12 maggio 2016 nelle cause riunite T-322/14 e T-325/14, e

condannare l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale alle spese.

Motivi e principali argomenti

La sentenza impugnata viola l’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (1) in combinato disposto con la regola 22, paragrafo 2, e con la regola 40, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95 (2) in quanto, contrariamente ai principi d’interpretazione generalmente riconosciuti della metodologia giuridica, interpreta la consolidata nozione di prova dell’utilizzazione di cui all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 diversamente rispetto alla regola 22, paragrafo 2, e alla regola 40, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95. La diversa interpretazione dell’identica terminologia nel regolamento n. 207/2009 e nel regolamento n. 2868/95 è contraria ai principi della certezza e chiarezza del diritto. Inoltre, il Tribunale non ha considerato che la regola 40, paragrafo 6, e la regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 escludono la possibilità di una tardiva produzione di prove di utilizzazione nel procedimento di annullamento, e che l’EUIPO non può agire discrezionalmente. L’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non è utilizzabile, né l’EUIPO ne ha fatto applicazione, cosicché non può essere alla base né della decisione della commissione di ricorso né della sentenza del Tribunale.

La sentenza impugnata viola anche l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile l’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sebbene vi si oppongano, in procedimenti di annullamento, le regole 40, paragrafo 6, e 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, in virtù dell’interpretazione sistematica della regola 50, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 2868/95.

Non sono inoltre rispettate le condizioni di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto l’interveniente nell’intero procedimento non ha presentato alcuna legittima ragione per la tardiva produzione delle fatture di cui essa disponeva fin dall’inizio. Il Tribunale pertanto ha erroneamente applicato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto la fase del procedimento e le circostanze del caso escludono chiaramente la possibilità di prendere in considerazione il mezzo di prova tardivamente prodotto. Il Tribunale ha peraltro snaturato i fatti, in quanto ha falsamente rappresentato le circostanze di fatto, cosicché le fatture prodotte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non costituiscono mezzi di prova «complementari» né «illustrativi».

Il Tribunale non ha verificato le divergenze sonore né quelle concettuali tra i segni effettivamente utilizzati e in linea generale si è basato non sull’impressione complessiva, ma bensì su singoli elementi, incorrendo così in un’erronea applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Il Tribunale ha manifestamente preso in considerazione mezzi di prova irrilevanti, nonostante siano stati depositati senza data o al di fuori del pertinente periodo di tempo. In tal modo esso ha erroneamente applicato l’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95.

Il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere di non dover valutare l’eccezione relativa all’abuso di diritto. Il Tribunale ha completamente omesso di valutare l’eccezione di decadenza.

Infine, la sentenza impugnata viola l’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in quanto il Tribunale ha omesso di considerare che le commissioni di ricorso, conseguentemente, avrebbero potuto annullare e rinviare le decisioni della divisione di annullamento solamente per i servizi di «pubblicità riferita ad automobili» e quanto al resto avrebbero dovuto pronunciarsi definitivamente circa l’utilizzo di servizi non provati e dichiarare, con decisione idonea ad acquisire definitività, il rigetto parziale della richiesta di annullamento per difetto di prova dell’utilizzo.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


14.11.2016   

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C 419/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 4 agosto 2016 — Acacia Srl e Rolando D'Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

(Causa C-435/16)

(2016/C 419/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Acacia Srl e Rolando D'Amato

Resistente: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’applicazione della barriera di protezione ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 (1), sia limitata alle componenti a forma vincolata, ossia quelle la cui forma, in via di principio, è determinata in modo immodificabile dall’aspetto del prodotto complessivamente considerato e quindi non può essere scelta liberamente dal cliente, come avviene ad esempio per i cerchi degli autoveicoli.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l’applicazione della barriera di protezione ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, sia limitata soltanto all’offerta di prodotti aventi forma identica, quindi anche nel colore e nelle dimensioni, ai prodotti originali.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se la barriera di protezione ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, intervenga in favore di un fornitore di un prodotto che in sostanza viola il disegno o modello fatto valere soltanto qualora tale fornitore assicuri oggettivamente che il suo prodotto possa essere acquistato esclusivamente a scopo di riparazione e non per altri scopi, ad esempio per l’aggiornamento o la personalizzazione del prodotto complessivamente considerato.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Quali misure debba adottare il fornitore di un prodotto che in sostanza viola il disegno o modello fatto valere, per assicurare oggettivamente che il suo prodotto possa essere acquistato esclusivamente a scopo di riparazione e non per altri scopi, ad esempio per l’aggiornamento o la personalizzazione del prodotto complessivamente considerato. Se sia sufficiente

a)

che il fornitore inserisca nel prospetto di vendita un’avvertenza secondo cui la vendita avviene soltanto a scopo di riparazione, al fine di ripristinare l’aspetto originario del prodotto complessivamente considerato oppure

b)

se sia necessario che il fornitore subordini la consegna al fatto che l’acquirente (distributore o consumatore) dichiari per iscritto di utilizzare il prodotto fornito soltanto a scopo di riparazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3, pag. 1).


14.11.2016   

IT

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C 419/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) l'8 agosto 2016 — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București

(Causa C-441/16)

(2016/C 419/39)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parti

Reclamante-ricorrente: SMS group GmbH

Convenuta-resistente: Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2, 3, 4 e 5 della direttiva 79/1072/CEE (1), in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafi 2 e 3, lettera a), della direttiva 77/388/CEE (2), debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi di un’amministrazione tributaria nazionale che considera che non esistano elementi oggettivi che confermano l’intenzione dichiarata dal soggetto passivo di utilizzare i beni importati nel contesto della sua attività economica quando, alla data dell’effettiva importazione, il contratto per la cui esecuzione il soggetto passivo ha acquistato e importato i beni era sospeso, con il rischio serio che la successiva fornitura/operazione cui i beni importati erano destinati non si realizzi più.

2)

Se la prova della successiva circolazione dei beni importati, ossia l’accertamento del fatto che i beni importati siano stati effettivamente destinati alle operazioni imponibili del soggetto passivo, e in quale maniera, rappresenti una condizione complementare richiesta ai fini del rimborso dell’IVA, diversa da quelle elencate agli articoli 3 e 4 della direttiva 79/1072/CEE, vietata dall’articolo 6 della medesima direttiva, oppure un’informazione necessaria sulla condizione sostanziale per il rimborso relativa all’utilizzo dei beni importati nell’ambito di operazioni imponibili, che l’organo tributario possa richiedere ai sensi dell’articolo 6 della direttiva.

3)

Se gli articoli 2, 3, 4 e 5 della direttiva 79/1072/CEE, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafi 2 e 3, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, possano essere interpretati nel senso che il diritto al rimborso dell’IVA può essere negato quando la successiva operazione prevista, nel contesto della quale dovevano essere utilizzati i beni importati, non sia più realizzata. Se, in tali condizioni, assuma rilevanza la destinazione effettiva dei beni, ossia la circostanza se essi siano stati comunque sfruttati, in che modo e in quale territorio, quello dello Stato membro in cui è stata assolta l’IVA oppure fuori da tale Stato.


(1)  Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU 1979 L 331, pag. 11).

(2)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977 L 145, pag. 1).


14.11.2016   

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C 419/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 29 agosto 2016 — F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Causa C-473/16)

(2016/C 419/40)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: F

Convenuta: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4 della direttiva 2004/83/CE (1) debba essere interpretato, alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che esso non osta a che, in relazione a richiedenti asilo appartenenti alla comunità LGBTI [lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali], si richieda e si valuti la perizia di uno psicologo forense, basata su test proiettivi della personalità, quando per la sua elaborazione non si pongano domande sui comportamenti sessuali del richiedente asilo, né tantomeno si sottoponga quest’ultimo a un esame fisico.

2)

Qualora la perizia di cui alla questione sub 1) non possa essere utilizzata come elemento di prova, se l’articolo 4 della direttiva 2004/83 debba essere interpretato, alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che, quando la domanda di asilo si fonda sulla persecuzione basata sull’orientamento sessuale, né le autorità amministrative nazionali, né quelle giurisdizionali possono esaminare, attraverso metodi peritali, la veridicità delle affermazioni del richiedente asilo, a prescindere dalle peculiarità di detti metodi.


(1)  Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).


14.11.2016   

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C 419/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture — Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (Croazia), il 30 agosto 2016 — Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo/Air Serbia A.D. Beograd, y Dane Kondič, direktor Air Serbia A.D. Beograd

(Causa C-476/16)

(2016/C 419/41)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture — Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Convenuta: Air Serbia A.D. Beograd, e Dane Kondič, direktor Air Serbia A.D. Beograd

Questione pregiudiziale

Se sia conforme all’interpretazione del diritto dell’Unione, in generale, e all’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del protocollo VI di cui all’allegato V dell’Accordo multilaterale sullo Spazio aereo comune europeo, in particolare, la prassi di una compagnia aerea di una parte aderente all’Accordo ECAA che consiste nel prestare servizi di trasporto aereo commerciale di viaggiatori in partenza da uno Stato membro dell’Unione europea, attraversando il proprio paese di origine come punto di trasferimento in cui detta compagnia trasborda i passeggeri e i loro bagagli su un altro aereo della sua flotta, e avendo come destinazione uno Stato membro dell’Unione europea o un paese terzo, in virtù di un titolo di trasporto autonomo nel quale vengono menzionati due distinti numeri di volo.


14.11.2016   

IT

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C 419/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 5 settembre 2016 — Fidelity Funds/Skatteministeriet

(Causa C-480/16)

(2016/C 419/42)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Fidelity Funds

Resistente: Skatteministeriet

Interveniente: NN (L) SICAV

Questione pregiudiziale

Se un regime fiscale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, in forza del quale gli organismi d’investimento collettivo esteri disciplinati dalla direttiva 85/611/CEE (1) del Consiglio (la direttiva o.i.c.v.m) sono soggetti a ritenuta alla fonte sui dividendi provenienti da società danesi sia contrario all’articolo 56 TCE (articolo 63 TFUE) sulla libera circolazione dei capitali o all’articolo 49 TCE (articolo 56 TFUE) sulla libera circolazione dei servizi, laddove organismi d’investimento collettivo danesi equivalenti possono ottenere un’esenzione dalla ritenuta alla fonte, o perché operano effettivamente una distribuzione minima di dividendi ai propri membri a fronte della quale si applica la ritenuta alla fonte, oppure perché è calcolata tecnicamente una distribuzione minima sulla quale è applicata la ritenuta alla fonte in relazione ai membri degli organismi.


(1)  Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU 1985 L 375, pag. 3).


14.11.2016   

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C 419/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 6 settembre 2016 –Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt

(Causa C-483/16)

(2016/C 419/43)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Zsolt Sziber

Convenuta: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)

Se le seguenti norme del diritto dell’Unione, ossia l’articolo 129A, paragrafi 1 e 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato di Roma), in combinato disposto con il paragrafo 3 del medesimo articolo, l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 2), l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), in combinato disposto con l’articolo 8 della medesima direttiva, e il considerando 47 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (2), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale (e alla relativa applicazione) che prevede requisiti aggiuntivi a detrimento di quella parte processuale (ricorrente o convenuto) che, tra il 1o maggio 2004 e il 26 luglio 2014, abbia stipulato un contratto di credito, in qualità di consumatore, in cui si includa una clausola contrattuale abusiva che consente un incremento unilaterale degli interessi, delle spese o delle commissioni o una clausola contrattuale abusiva relativa alla differenza tra il corso di acquisto e il corso di vendita per il fatto che, in forza di tali requisiti aggiuntivi, affinché possano essere fatti valere dinanzi agli organi giurisdizionali i diritti connessi all’invalidità dei menzionati contratti conclusi con i consumatori e, in particolare, affinché l’autorità giurisdizionale possa pronunciarsi sul merito della controversia, è richiesta la presentazione di un atto processuale civile (ad esempio, in particolare, un atto di ricorso, una modifica dell’atto di ricorso o un’eccezione di invalidità fatta valere dal convenuto — contro la condanna del consumatore — o una modifica di tale eccezione, una domanda riconvenzionale del convenuto o una modifica di tale domanda riconvenzionale) che deve avere obbligatoriamente un determinato contenuto, mentre qualsiasi altra parte processuale che non abbia stipulato un contratto di credito in qualità di consumatore o che, nel corso del medesimo periodo, abbia concluso — in qualità di consumatore — contratti di credito non rientranti nel tipo precedentemente descritto, non è tenuta a presentare un atto avente un contenuto determinato.

2)

Se si debbano interpretare le norme del diritto dell’Unione europea elencate sopra al punto 1 nel senso che queste ultime, indipendentemente da se la Corte risponderà in modo affermativo o negativo alla questione formulata supra al punto 1, più generale rispetto alla questione formulata al punto 2, ostano a che i seguenti requisiti aggiuntivi vincolanti, previsti infra alle lettere da a) a c), siano applicati nei riguardi della parte processuale che ha stipulato, in qualità di consumatore, un contratto di credito come quello previsto al punto 1:

a)

nel procedimento giurisdizionale l’atto (atto di ricorso, modifica dell’atto di ricorso o eccezione di invalidità fatta valere dal convenuto — contro la condanna del consumatore — o modifica di tale eccezione, domanda riconvenzionale del convenuto o modifica di tale domanda riconvenzionale) che deve essere presentato dalla parte processuale (ricorrente o convenuto) che abbia stipulato, in qualità di consumatore, un contratto di credito, del tipo previsto al punto 1, è ricevibile, vale a dire potrà esaminato sotto il profilo del merito, soltanto se in tale atto la parte processuale non conclude esclusivamente che il giudice dichiari l’invalidità parziale o totale dei contratti di credito previsti al punto 1 ma altresì che detto giudice applichi le conseguenze giuridiche dell’invalidità totale, mentre qualsiasi altra parte processuale che non abbia stipulato un contratto di credito in qualità di consumatore o che, nel corso del medesimo periodo, abbia concluso — in qualità di consumatore — contratti di credito non rientranti nel tipo precedentemente descritto, non è tenuta a presentare un atto avente un contenuto determinato;

b)

nel procedimento giurisdizionale l’atto (atto di ricorso, modifica dell’atto di ricorso o eccezione di invalidità fatta valere dal convenuto — contro la condanna del consumatore — o modifica di tale eccezione, domanda riconvenzionale del convenuto o modifica di tale domanda riconvenzionale) che deve essere presentato dalla parte processuale (ricorrente o convenuto) che abbia stipulato, in qualità di consumatore, un contratto di credito, del tipo previsto al punto 1, è ricevibile, vale a dire potrà esaminato sotto il profilo del merito, soltanto se in tale atto la parte processuale non chiede, oltre alle conseguenze giuridiche connesse all’invalidità totale, il ripristino della situazione legale precedente alla conclusione del contratto, mentre qualsiasi altra parte processuale che non abbia stipulato un contratto di credito in qualità di consumatore o che, nel corso del medesimo periodo, abbia concluso — in qualità di consumatore — contratti di credito non rientranti nel tipo precedentemente descritto, non è tenuta a presentare un atto avente un contenuto determinato;

c)

nel procedimento giurisdizionale l’atto (atto di ricorso, modifica dell’atto di ricorso o eccezione di invalidità fatta valere dal convenuto — contro la condanna del consumatore — o modifica di tale eccezione, domanda riconvenzionale del convenuto o modifica di tale domanda riconvenzionale) che deve essere presentato dalla parte processuale (ricorrente o convenuto) che abbia stipulato, in qualità di consumatore, un contratto di credito, del tipo previsto al punto 1, è ricevibile, vale a dire potrà esaminato sotto il profilo del merito, soltanto se tale atto include un rendiconto (definito mediante regole del diritto nazionale) estremamente complicato da un punto di vista matematico — che deve essere effettuato tenendo altresì conto dei criteri di conversione in fiorini ungheresi — relativo al periodo compreso tra l’inizio del rapporto contrattuale e la data di presentazione dell’atto di ricorso, e se tale rendiconto contiene un conteggio dettagliato, articolato in modo che possa essere controllato aritmeticamente, in cui siano indicate le rate scadute previste dal contratto, le mensilità rimborsate dal ricorrente, le mensilità scadute stabilite senza tener conto della clausola invalida, nonché la differenza tra tali valori, e in esso deve altresì risultare il totale dell’importo il cui pagamento è ancora dovuto, nei confronti dell’istituto finanziario, dalla parte processuale che ha concluso in qualità di consumatore un contratto di credito, del tipo previsto al punto 1, o, l’importo che le è stato eventualmente versato in eccesso.

3)

Se si debbano interpretare le disposizioni del diritto dell’Unione europea elencate sopra al punto 1 nel senso che le stesse implicano che la loro violazione, a motivo della previsione dei requisiti supplementari indicati supra (ai punti 1 e 2), determina al contempo una violazione degli articoli 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 2), tenuto conto altresì (in parte, anche, ai punti 1 e 2) del fatto che, in forza delle sentenze del 5 dicembre 2000, Guimont (C-448/98, EU:C:2000:663, punto 23) e del 10 maggio 2012, Duomo Gpa e a. (da C-357/10 a C-359/10, EU:C:2012:283, punto 28), nonché dell’ordinanza del 3 luglio 2014, Tudoran (C-92/14, EU:C:2014:2051, punto 39), il diritto dell’Unione europea in materia di tutela dei consumatori deve essere applicato dai giudici nazionali altresì in situazioni che non presentano elementi transfrontalieri, ossia in situazioni del tutto nazionali, o se si debba considerare che esiste una situazione transfrontaliera per il solo fatto che i contratti di credito previsti supra al punto 1 sono contratti di credito «basati su valute estere».


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

(2)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 2008, L 133, pag. 66).


14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 14 settembre 2016 — A.S./Repubblica di Slovenia

(Causa C-490/16)

(2016/C 419/44)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A.S.

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Questioni pregiudiziali

1)

Se la tutela giurisdizionale prevista dall’articolo 27 del regolamento n. 604/2013 si riferisca anche all’interpretazione dei presupposti per l’applicazione del criterio di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, qualora si tratti della decisione di uno Stato membro di non esaminare una domanda di protezione internazionale, e un altro Stato membro abbia già riconosciuto la propria competenza ad esaminare la domanda del richiedente sulla medesima base, e qualora il richiedente si opponga a ciò.

2)

Se il presupposto dell’ingresso irregolare di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 debba essere interpretato in modo autonomo e indipendente, oppure se esso vada interpretato in collegamento con l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115 sui rimpatri e con l’articolo 5 del codice frontiere Schengen, i quali definiscono la nozione di attraversamento illegale di una frontiera, e un’interpretazione siffatta debba essere applicata in riferimento all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013.

3)

Se, alla luce della risposta fornita al secondo quesito, occorra nelle circostanze della presente fattispecie interpretare la nozione di ingresso irregolare di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 nel senso che non si configura un attraversamento irregolare della frontiera quando tale attraversamento sia stato organizzato dalle pubbliche autorità di uno Stato membro allo scopo di effettuare il transito verso un altro Stato membro dell’Unione europea.

4)

Nel caso in cui la risposta al terzo quesito fosse affermativa, se occorra di conseguenza interpretare l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 nel senso che esso impedisce il rinvio del cittadino di uno Stato terzo verso lo Stato nel quale egli aveva fatto il suo primo ingresso nel territorio dell’Unione.

5)

Se l’articolo 27 del regolamento n. 604/2013 debba essere interpretato nel senso che i termini previsti dagli articoli 13, paragrafo 1, e 29, paragrafo 2, non decorrono nel caso in cui il richiedente eserciti il diritto alla tutela giurisdizionale, più in particolare qualora ciò includa anche la proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale, oppure qualora il giudice nazionale sia in attesa di una risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea ad una domanda siffatta presentata in un altro caso. In subordine: se, in un caso siffatto, i termini decorrerebbero, ma lo Stato membro competente non avrebbe il diritto di rifiutare la presa in carico dell’interessato.


Tribunale

14.11.2016   

IT

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C 419/36


Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2016 — Lidl Stiftung/EUIPO — Horno del Espinar (Castello)

(Causa T-549/14) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Castello - Marchi nazionale e dell’Unione europea figurativi anteriori Castelló - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1,lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 419/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente; Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Wolter, M. Kefferpütz e A. Marx, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente, P. Geroulakos e D. Botis, in seguito D. Botis, e infine D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Horno del Espinar (El Espinar, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 aprile 2014 (procedimenti riuniti R 1233/2013-2 e R 1258/2013-2) relativa a un procedimento di opposizione tra la Horno del Espinar e la Lidl Stiftung & Co.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 aprile 2014 (procedimenti riuniti R 1233/2013-2 e R 1258/2013-2) relativa a un procedimento di opposizione tra la Horno del Espinar, SL e la Lidl Stiftung & Co. KG è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha considerato che sussisteva un rischio di confusione per quanto riguarda la frutta e la verdura surgelate rientranti nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Lidl Stiftung & Co. sopporterà, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dall’EUIPO.

4)

L’EUIPO sopporterà un quarto delle proprie spese.


(1)  GU C 351 del 6.10.2014.


14.11.2016   

IT

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C 419/37


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2016 — European Children’s Fashion Association e Instituto de Economía Pública/EACEA

(Causa T-724/14) (1)

([«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma di azione “Lifelong Learning (2007-2013)” - Progetto “Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile - Irricevibilità - Spese non ammissibili - Rimborso delle somme versate - Relazione di audit»])

(2016/C 419/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: European Children’s Fashion Association (Valencia, Spagna) e Instituto de Economía Pública, SL (Valencia) (rappresentante: A. Haegeman, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (rappresentanti: H. Monet e A. Jaume, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far dichiarare che la prima ricorrente non è tenuta a rimborsare la somma che l’EACEA le ha versato in base alla convenzione conclusa per la realizzazione del progetto «Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector», e, in subordine, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, dell’avviso di preinformazione dell’EACEA del 1o agosto 2014, che comunica alla prima ricorrente che doveva rimborsare la somma di EUR 82 378,81 a seguito dell’audit relativo a detto progetto e, dall’altro, della nota di addebito n. 3241401420, emessa dall’EACEA il 5 agosto 2014 ai fini del rimborso della suddetta somma.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La European Children’s Fashion Association e l’Instituto de Economía Pública, SL sono condannati alle spese.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015.


14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/37


Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2016 — Trajektna luka Split/Commissione

(Causa T-70/15) (1)

((«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE - Fissazione da parte dell’autorità portuale di Spalato di tariffe per i servizi portuali relativi al traffico interno a livelli massimi - Rigetto di una denuncia - Trattazione del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro - Mancanza di interesse dell’Unione»))

(2016/C 419/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trajektna luka Split d.d. (Spalato, Croazia) (rappresentanti: M. Bauer, H.-J. Freund e S. Hankiewicz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, C. Urraca Caviedes e I. Zaloguin, agenti)

Oggetto

Ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE volto all’annullamento della decisione C(2014) 9236 final della Commissione, del 28 novembre 2014, che respinge la denuncia presentata dalla ricorrente relativa a talune infrazioni all’articolo 102 TFUE asseritamente commesse dall’autorità portuale di Spalato o agli articoli 102 e 106 TFUE commesse dalla Repubblica di Croazia o dall’autorità portuale di Spalato (caso AT.40199 — Porto di Spalato)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Trajektna luka Split d.d. è condannata alle spese.


(1)  GU C 118 del 13.4.2015.


14.11.2016   

IT

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C 419/38


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — Intesa Sanpaolo/EUIPO (WAVE 2 PAY e WAVE TO PAY)

(Cause riunite T-129/15 e T-130/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchi dell’Unione europea denominativi WAVE 2 PAY e WAVE TO PAY - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 419/48)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: P. Pozzi e F. Cecchi, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente P. Bullock e L. Rampini, successivamente L. Rampini, agenti)

Oggetto

Ricorsi presentati avverso due decisioni della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 gennaio 2015 (rispettivamente, procedimenti R 1857/2014-5 e R 1864/2014-5), relativi a due domande di registrazione dei segni denominativi, rispettivamente, WAVE 2 PAY e WAVE TO PAY come marchi dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Intesa Sanpaolo SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 155 del 2.7.2015.


14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/39


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2016 — Universal Protein Supplements/EUIPO (Raffigurazione di un culturista)

(Causa T-335/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante un culturista - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 419/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Universal Protein Supplements Corp. (New Brunswick, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentante: S. Malynicz, QC)

Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 marzo 2015 (procedimento R 2958/2014-5), relativa a una domanda di registrazione di un segno figurativo raffigurante un culturista come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Universal Protein Supplements Corp. è condannata alle spese.


(1)  GU C 279 del 24.8.2015.


14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/39


Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2016 — Bach Flower Remedies/EUIPO — Durapharma (RESCUE)

(Causa T-337/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo RESCUE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»])

(2016/C 419/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bach Flower Remedies Ltd (Wimbledon, Regno Unito) (rappresentante: I. Fowler, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Simandlova e A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Durapharma ApS (Stenstrup, Danimarca)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 marzo 2015 (procedimento R 2551/2013-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Durapharma e la Bach Flower Remedies.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bach Flower Remedies Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


14.11.2016   

IT

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C 419/40


Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2016 — Alpex Pharma/EUIPO — Astex Pharmaceuticals (ASTEX)

(Causa T-355/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ASTEX - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ALPEX - Mancanza di uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»])

(2016/C 419/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alpex Pharma SA (Mezzovico-Vira, Svizzera) (rappresentanti: C. Bacchini, M. Mazzitelli e E. Rondinelli, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Astex Pharmaceuticals, Inc. (Plesanton, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2015 (procedimento R 593/2014-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Alpex Pharma e la Astex Pharmaceuticals.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Alpex Pharma SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


14.11.2016   

IT

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C 419/40


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2016 — CJ/ECDC

(Causa T-370/15 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agente contrattuale - Contratto a tempo determinato - Risoluzione - Cessazione del rapporto di fiducia - Diritto di essere ascoltato»))

(2016/C 419/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CJ (Agios Stefanos, Grecia) (rappresentante: avv. V. Kolias)

Altra parte nel procedimento: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (rappresentanti: J. Mannheim e A. Daume, agenti, assistiti dagli avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015, CJ/ECDC (F-159/12 e F-161/12, EU:F:2015:38)

Dispositivo

1)

L’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015, CJ/ECDC (F-159/12 e F-161/12, EU:F:2015:38) è respinta per quanto riguarda la causa F-159/12.

2)

CJ sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nell’ambito del presente grado di giudizio, nei limiti in cui riguardano la causa F-159/12.

3)

I punti 3 e 5 del dispositivo della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015, CJ/ECDC (F-159/12 e F-161/12, EU:F:2015:38) sono annullati.

4)

La presente causa, nei limiti in cui riguarda la causa F-161/12, è rinviata dinanzi ad una Sezione diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione.

5)

Le spese del presente procedimento sono riservate per quanto riguarda la causa F-161/12.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


14.11.2016   

IT

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C 419/41


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2016 — ECDC/CJ

(Causa T-395/15 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agente contrattuale - Contratto a tempo determinato - Risoluzione - Cessazione del rapporto di fiducia - Diritto di essere ascoltato»))

(2016/C 419/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (rappresentanti: J. Mannheim e A. Daume, agenti, assistiti dagli avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)

Altra parte nel procedimento: CJ (Agios Stefanos, Grecia) (rappresentante: avv. V. Kolias)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015, CJ/ECDC (F-159/12 e F-161/12, EU:F:2015:38)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) è condannato alle spese.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


14.11.2016   

IT

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C 419/42


Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2016 — Flowil International Lighting/EUIPO — Lorimod Prod Com (Silvania Food)

(Causa T-430/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Silvania Food - Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori SYLVANIA - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»])

(2016/C 419/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Flowil International Lighting (Holding) BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: J. Güell Serra, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: SC Lorimod Prod Com, Srl (Simleul Silvaniei, Romania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, dell’8 maggio 2015 (procedimento R 616/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Flowil International Lighting (Holding) e la SC Lorimod Prod Com.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Flowil International Lighting (Holding) BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/42


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2016 — Foodcare/EUIPO — Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK)

(Causa T-456/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo T.G.R. ENERGY DRINK - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 419/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Foodcare sp. z o.o. (Zabierzów, Pologna) (rappresentante: A. Matusik, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Dariusz Michalczewski (Gdańsk, Polonia) (rappresentanti: B. Matusiewicz-Kulig, M. Czerwińska et M. Marek, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2015 (procedimento R 265/2014-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Michalczewski e la Foodcare.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Foodcare sp. z o.o. sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dal sig. Dariusz Michalczewski.


(1)  GU C 328 del 5.10.2015.


14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/43


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — Kozmetika Afrodita/EUIPO — Núñez Martín e Machado Montesinos (KOZMeTICA AFRODITA)

(Causa T-574/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di opposizione - Domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea figurativo KOZMeTICA AFRODITA - Marchio nazionale denominativo anteriore EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL e marchio nazionale figurativo anteriore AFRODITA MYSTIC MUSK OIL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 419/56)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Kozmetika Afrodita d.o.o. (Rogaška Slatina, Slovenia) (rappresentante: B. Grešak, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Pedro Núñez Martín (Madrid, Spagna) e Carmen Guillermina Machado Montesinos (Madrid)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 luglio 2015 (caso R 2577/2014-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra, da un lato, il sig. Núñez Martín e la sig.ra Machado Montesinos e, dall’altro, la società Kozmetika Afrodita.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kozmetika Afrodita d.o.o. è condannata alle spese.


(1)  GU C 406 del 7.12.2015.


14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/43


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — Kozmetika Afrodita/EUIPO — Núñez Martín e Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS)

(Causa T-575/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di opposizione - Domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea figurativo AFRODITA COSMETICS - Marchio nazionale denominativo anteriore EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL e marchio nazionale figurativo anteriore AFRODITA MYSTIC MUSK OIL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 419/57)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Kozmetika Afrodita d.o.o. (Rogaška Slatina, Slovenia) (rappresentante: B. Grešak, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Pedro Núñez Martín (Madrid, Spagna) e Carmen Guillermina Machado Montesinos (Madrid)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 luglio 2015 (caso R 2578/2014-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra, da un lato, il sig. Núñez Martín e la sig.ra Machado Montesinos e, dall’altro, la società Kozmetika Afrodita.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kozmetika Afrodita d.o.o. è condannata alle spese.


(1)  GU C 406 del 7.12.2015.


14.11.2016   

IT

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C 419/44


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — The Art Company B & S/EUIPO — G-Star Raw (THE ART OF RAW)

(Causa T-593/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo THE ART OF RAW - Marchi nazionale e dell’Unione europea figurativi anteriori art e marchio dell’Unione europea figurativo anteriore The Art Company - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 419/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Art Company B & S, SA (Quel, Spagna) (rappresentante: J. Villamor Muguerza, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: G-Star Raw CV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 luglio 2015 (procedimento R 1980/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la The Art Company B & S e la G-Star Raw.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La The Art Company B & S, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 414 del 14.12.2015.


14.11.2016   

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C 419/45


Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2016 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Rappresentazione di una griglia collocata sulla parte frontale di un autoveicolo)

(Causa T-73/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))

(2016/C 419/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aston Martin Lagonda Ltd (Gaydon, Regno Unito) (rappresentante: D. Farnsworth, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 dicembre 2014 (procedimento R 1796/2014-2), relativa ad una domanda di registrazione di un marchio comunitario della ricorrente.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Aston Martin Lagonda Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 118 del 13.4.2015.


14.11.2016   

IT

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C 419/45


Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2016 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Rappresentazione di una griglia sulla parte anteriore di un veicolo)

(Causa T-87/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))

(2016/C 419/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aston Martin Lagonda Ltd (Gaydon, Regno Unito) (rappresentante: D. Farnsworth, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O'Neill, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 dicembre 2014 (procedimento R 1797/2014-2), relativa alla domanda di registrazione di un marchio comunitario della ricorrente.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La Aston Martin Lagonda Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


14.11.2016   

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C 419/46


Ordinanza del Tribunale del 26 septembre 2016 — Greenpeace Energy e a./Commissione

(Causa T-382/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Energia nucleare - Aiuti in favore dell’unità C della centrale nucleare di Hinkley Point - Contratto differenziale, accordo del Segretario di Stato e garanzia di credito - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale - Assenza di pregiudizio individuale - Irricevibilità»))

(2016/C 419/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Greenpeace Energy eG (Amburgo, Germania) e gli altri 9 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: D. Fouquet e J. Nysten, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Demanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2015/658, dell’8 ottobre 2014, sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (GU 2015, L 109, pag. 44).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze d’intervento presentate dalla NNB Generation Company Limited, dalla Repubblica slovacca, dalla Ungheria, dal Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica Ceca e dalla Repubblica di Polonia.

3)

La Greenpeace Energy eG e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle istanze d’intervento.

4)

La Greenpeace Energy e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, la Commissione, la NNB Generation Company Limited, la Repubblica slovacca, l’Ungheria, il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, la Repubblica francese, la Repubblica Ceca e la Repubblica di Polonia. sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze d’intervento


(1)  GU C 337 del 12.10.2015


14.11.2016   

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C 419/46


Ricorso proposto il 27 luglio 2016 — HX/Consiglio

(Causa T-408/16)

(2016/C 419/62)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: HX (Damasco, Siria) (rappresentante: C. Koev, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, e dichiarare fondati e accogliere tutti i motivi di ricorso;

accogliere la domanda di trattazione con procedimento accelerato;

accertare che gli atti impugnati possono essere parzialmente annullati, in quanto la parte dell’atto giuridico da annullare costituisce parte autonoma scindibile da quest’ultimo, e pertanto, annullare:

la decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui è fatto riferimento al ricorrente, e

il regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio del 27 maggio 2016 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui è fatto riferimento al ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Grave violazione del diritto di ogni singolo di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

2.

Grave violazione dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo.

3.

Violazione dell’obbligo di motivazione.

4.

Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

5.

Errore di valutazione del Consiglio.

6.

Violazione del diritto di proprietà e dei principi di proporzionalità e di libertà economica.

7.

Violazione del diritto a condizioni di vita normali.

8.

Grave violazione del diritto alla tutela della reputazione.


14.11.2016   

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C 419/47


Ricorso proposto il 28 luglio 2016 — Acquafarm/Commissione

(Causa T-458/16)

(2016/C 419/63)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Acquafarm, SL (Huelva, Spagna) (rappresentante: A. Pérez Moreno, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia riconoscerle il risarcimento dei danni scaturenti dalla mancanza di coordinamento degli atti amministrativi riguardanti in relazione all’impianto di acquacoltura, con sede a Gibraleón (Huelva), che ha determinato un grave pregiudizio del legittimo affidamento maturato rispetto a tale azienda, in quanto le sono riconosciuti aiuti per l’esecuzione di un progetto di acquacoltura, che al contempo l’Unione europea rende irrealizzabile vietando l’esportazione della specie per il cui allevamento l’impianto è stato creato.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è un’impresa operante nella ricerca, innovazione e sviluppo industriale nel settore dell’acquacoltura, istituita nel 2004 ai fini dell’esecuzione di un progetto produttivo di acquacoltura destinata all’allevamento e commercializzazione di crostacei Cherax Cuadricarinatus (Aragosta Australiana di acqua dolce). Tale progetto ha ricevuto un corrispondente aiuto dell’Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca (GU 2007, L 120, pag. 1).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere l’articolo 340 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in virtù del richiamo ivi contenuto, il diritto spagnolo sulla responsabilità amministrativa, ai sensi degli articoli 106 della costituzione e 139 e seguenti della Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (legge del 26 novembre 1992, n. 30/92, sul regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e sul procedimento amministrativo comune).

A tal riguardo, la ricorrente fornisce le precisazioni che seguono.

Gli aiuti ricevuti sono stati destinati alle opere relative all’impresa di acquacoltura, non essendosi mai frapposti impedimenti né all’esecuzione del progetto realizzato con i suddetti aiuti, né agli investimenti effettuati.

Mentre il progetto si trovava in fase di esecuzione definitiva, l’impresa ha ricevuto dall’Australia una comunicazione a termini della quale non era possibile importare la suddetta specie nell’Unione europea, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU 2008, L 333, pag. 41).

In tali circostanze, i danni subiti dall’impresa sono molteplici, come si dimostra mediante le prove apportate, e raggiungono un totale di cinque milioni di euro.


14.11.2016   

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C 419/48


Ricorso proposto il 6 settembre 2016 — Wabco Europe/Commissione

(Causa T-637/16)

(2016/C 419/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wabco Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: E. Righini e S. Völcker, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile la domanda di annullamento;

annullare, integralmente o parzialmente, la decisione (1); e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la decisione deve essere annullata perché viziata da errori in diritto e in fatto nell’individuare il presunto aiuto di Stato e nel considerarlo un regime di aiuti.

2.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la decisione deve essere annullata perché la Commissione è incorsa in un errore in diritto e in fatto nel considerare tale misura selettiva ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

3.

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che la decisione deve essere annullata perché la Commissione è incorsa in un errore in diritto e in fatto nel considerare che tale misura conferisce alla ricorrente un vantaggio ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

4.

Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che la decisione deve essere annullata in quanto la motivazione della Commissione, insufficiente e contraddittoria, viola l’articolo 296 TFUE.

5.

Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che la decisione deve essere annullata perché la Commissione ha violato il principio della buona amministrazione per non aver valutato con attenzione ed imparzialità tutti gli elementi del caso.

6.

Con il sesto motivo la ricorrente sostiene che la decisione deve essere annullata in ragione dello sviamento di potere commesso dalla Commissione nello stabilire il proprio principio di libera concorrenza con una decisione in materia di aiuti di Stato.


(1)  Decisione della Commissione C(2015) 9837 final dell’11 gennaio 2016 nell’aiuto di Stato SA.37667 — Esenzione degli utili in eccesso in Belgio (la «decisione»).


14.11.2016   

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C 419/49


Impugnazione proposta il 7 settembre 2016 da FV avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, del 28 giugno 2016, causa F-40/15, FV/Consiglio

(Causa T-639/16 P)

(2016/C 419/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FV (Rhode-St-Genèse, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 28 giugno 2016, causa F-40/15;

per l’effetto, accogliere le richieste conclusive formulate dalla parte ricorrente in primo grado e pertanto

annullare il rapporto informativo per l’anno 2013 riguardante la parte ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese;

condannare il convenuto a sostenere tutte le spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata è stata resa da un collegio giudicante frutto di una violazione dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del TFP.

La parte ricorrente afferma che tale violazione si caratterizza per il fatto che la decisione 2016/454 del Consiglio, del 22 marzo 2016, recante nomina di tre giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, è di per sé inficiata da un vizio d’incompetenza, da una violazione degli articoli 257 e 281 TFUE, da una violazione dell’allegato I del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia, da una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE e da una violazione della decisione 2005/150/CE, del 18 gennaio 2015, relativa ai requisiti e alle modalità per la presentazione e l'esame delle candidature al fine della nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del controllo, da parte del primo giudice, dell’errore manifesto di valutazione e della violazione dell’obbligo di motivazione che incombe al convenuto, sulla violazione dell’obbligo di motivazione del primo giudice, sullo snaturamento degli elementi del fascicolo e sulla violazione della guida per la compilazione del rapporto informativo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza e sullo snaturamento degli elementi del fascicolo.


14.11.2016   

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C 419/50


Ricorso proposto l’11 settembre 2016 — Gamaa Islamya Egypte/Consiglio

(Causa T-643/16)

(2016/C 419/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gamaa Islamya Egypte (Egitto) (rappresentante: L. Glock, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2016/1136 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2015/2430 (GU L 188 del 13.7.2016, pag. 21), nei limiti in cui essa riguarda la Gamaa Islamya Egypte;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 (GU L 188 del 13.7.2016, pag. 1), nei limiti in cui esso riguarda la Gamaa Islamya Egypte;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 5, della posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (2001/931/PESC; GU 2001, L 344, pag. 93; in prosieguo: la «posizione comune 2001/931»).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931.

3.

Terzo motivo, vertente su errori che il Consiglio avrebbe commesso quanto alla sussistenza dei fatti contestati alla ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore di valutazione del Consiglio quanto al carattere di «gruppo terroristico» della ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla mancanza di autentica delle motivazioni.


14.11.2016   

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C 419/51


Impugnazione proposta il 6 settembre 2016 da Erik Simpson avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 24 giugno 2016, causa F-142/11 RENV, Simpson/Consiglio

(Causa T-646/16 P)

(2016/C 419/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Erik Simpson (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, lawyer)

Controinteressato nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea («TFP») del 24 giugno 2016, causa F-142/11 RENV, Simpson/Consiglio, nella parte in cui respinge la domanda di annullamento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 9 dicembre 2010 e condanna il ricorrente al pagamento delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dal Consiglio;

rinviare la causa al giudice di primo grado, se necessario;

condannare il Consiglio alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’obbligo di motivazione, secondo il quale il TFP è incorso in un errore di diritto, ha violato il diritto dell’Unione europea, non ha adeguatamente motivato la sua ordinanza e ha snaturato gli elementi di prova.

2.

Secondo motivo, vertente sul principio di uguaglianza e sul manifesto errore di valutazione, con il quale il ricorrente censura il TFP per aver snaturato gli elementi di prova, commesso un errore di diritto, violato il diritto dell’Unione europea e per non aver adeguatamente motivato l’ordinanza impugnata.


14.11.2016   

IT

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C 419/51


Impugnazione proposta il 16 settembre 2016 da HD avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-136/15, HD/Parlamento

(Causa T-652/16 P)

(2016/C 419/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HD (Aach, Germania) (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile la presente impugnazione;

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 21 luglio 2016, HD/Parlamento (F-136/15);

accogliere le conclusioni di annullamento da essa presentate in primo grado;

condannare il Parlamento alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sullo snaturamento degli elementi in fatto e relativi alla prova, su un errore manifesto di valutazione e su un travisamento del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

2.

Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione della sentenza impugnata.


14.11.2016   

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C 419/52


Ricorso proposto il 20 settembre 2016 — Villeneuve/Commissione

(Causa T-671/16)

(2016/C 419/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vincent Villeneuve (Montpellier, Francia) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/303/15 (AD7) del 5 novembre 2015 che lo riguarda;

condannare la convenuta alle spese del giudizio, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, nei limiti in cui la decisione impugnata non spiegherebbe i motivi per i quali il ricorrente non avrebbe un’esperienza professionale sufficiente nell’ambito del concorso affinché la sua candidatura sia ammessa alla fase successiva di quest’ultimo.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione della commissione giudicatrice di concorso, in quanto la verifica dell’esperienza professionale minima nell’ambito del concorso che la commissione giudicatrice sarebbe chiamata in un primo tempo a effettuare non potrebbe riguardare la sua adeguatezza rispetto al posto da coprire né i criteri di selezione fissati in tale contesto, dato che la fase del controllo dei requisiti di ammissione prosegue nelle fasi ulteriori del concorso.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli 27 e 29, paragrafo 1, dello Statuto, dell’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto, nonché dei punti 2.3 e 2.4 delle disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, come pure su vizi procedurali e su un conseguente errore manifesto di valutazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento tra candidati in relazione alla selezione per titoli.


14.11.2016   

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C 419/53


Ricorso proposto il 22 settembre 2016 — Seigneur/BCE

(Causa T-674/16)

(2016/C 419/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Olivier Seigneur (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: M. Vandenbussche e L. Levi, avvocati)

Convenuta: Banca Centrale Europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

Pertanto:

annullare la decisione del Chief Service Officer (CSO), adottata il 29 febbraio 2016 su delega del direttorio e comunicata al personale l’11 marzo 2016, di escludere il ricorrente dall’esercizio di aumenti supplementari di salario (ASA) per l’anno 2016;

annullare la decisione di rigetto del ricorso speciale datata 5 luglio 2016 e ricevuta 13 luglio 2016;

disporre il risarcimento del danno materiale subito del ricorrente consistente nella perdita dell’opportunità di ottenere una ASA nel 2016, valutata in EUR 52 920;

disporre la compensazione del pregiudizio morale del ricorrente, valutata ex aequo et bono in EUR 15 000;

disporre la condanna della convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, degli articoli 12 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 51 delle condizioni di impiego degli agenti della BCE, del diritto alla carriera e alla promozione, nonché del principio di certezza del diritto.

2.

Secondo motivo, vertente sull’incompetenza del Chief Service Officer a decidere di non attenersi al procedimento previsto dalla circolare amministrativa n. 1/2011 del 14 febbraio 2011, riguardante gli aumenti supplementari di salario, nei confronti della parte ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla mancata consultazione del Comitato del Personale.


14.11.2016   

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C 419/54


Ricorso proposto il 22 settembre 2016 — Bowles/BCE

(Causa T-677/16)

(2016/C 419/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Bowles (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: BCE

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

Pertanto:

annullare la decisione del CSO, adottata il 29 febbraio 2016 su delega del direttorio e comunicata al personale l’11 marzo 2016, di escludere il ricorrente dall’esercizio dell’ASA per l’anno 2016;

annullare la decisione di rigetto del ricorso speciale datata 5 luglio 2016 e ricevuta il 13 luglio 2016;

disporre di risarcimento del danno materiale subito dal ricorrente e consistente nella perdita dell’opportunità di ottenere un ASA nel 2016, per l’importo di EUR 49 102;

disporre la compensazione del pregiudizio morale del ricorrente valutato ex aequo et bono a EUR 15 000;

ordinare la condanna della convenuta all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, degli articoli 12 e 21 della Carta dei diritti fondamentali (la «Carta»), nonché dell’articolo 51 delle condizioni di impiego degli agenti della BCE («condizioni di impiego»), del diritto alla carriera e alla promozione e del principio di certezza del diritto.

La parte ricorrente considera che la sentenza emessa dal Tribunale della funzione pubblica («TFP») il 15 dicembre 2015, nella causa F-94/14, Bowles/BCE, non sia stata ancora eseguita dalla BCE fino ad oggi. In particolare, la circolare n. 1/2011, relativa agli aumenti salariali aggiuntivi («ASA»), dichiarata illegittima dal TFP, non è stata revocata né modificata.

Essa considera del pari che, in assenza di modifica legislativa, i rappresentanti del personale che beneficiano di una dispensa dal lavoro totale sostanziale si trovano nuovamente in una situazione in cui si vedono privati di una possibilità di progressione salariale e di carriera, in contrasto con il resto del personale della BCE.

La parte ricorrente ritiene poi che la propria esclusione dall’esercizio comparativo in base al quale la BCE adotta la decisione di concedere l’ASA, ne pregiudica la legittimità e che detta esclusione, che è in pratica definitiva, la svantaggia manifestamente e la discrimina in ragione della sua qualità di rappresentante del personale a tempo pieno.

2.

Secondo motivo, vertente sull’incompetenza del Chief Services Officer («CSO») a decidere di non attenersi al procedimento previsto dalla circolare n. 1/2011 nei confronti della parte ricorrente.

La parte ricorrente considera che, fatta eccezione per la competenza di decidere quali saranno le persone che riceveranno l’ASA, nessun’altra competenza in materia di ASA è stata delegata dal direttorio della BCE al CSO, cioè neppure quella di modificare la circolare n. 1/2011 per escludere taluni agenti dalla sua applicazione.

Di conseguenza, il CSO non sarebbe stato competente a decidere di non applicare la circolare n. 1/2011 alla parte ricorrente, allorché essa avrebbe dovuto esserle applicata qualora il CSO avesse agito secondo i poteri ad esso delegati dal direttorio.

3.

Terzo motivo, vertente sulla mancata consultazione del Comitato del Personale, in violazione dell’articolo 27 della Carta e degli articoli 48 e 49 delle condizioni di impiego.

La parte ricorrente considera infine che, anche se la decisione del CSO dovesse essere considerata come una decisione di modifica della circolare n. 1/2011, tale decisione non è stata oggetto di previa consultazione da parte del comitato del personale. Poiché tale consultazione è segnatamente richiesta anteriormente a qualsiasi modifica arrecata alla circolare n. 1/2011, la BCE avrebbe pertanto dovuto effettuarla riguardo a tale modifica.


14.11.2016   

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C 419/55


Impugnazione proposta il 23 settembre 2016 da Sergio Siragusa avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 13 luglio 2016, F-124/15, Siragusa/Consiglio

(Causa T-678/16 P)

(2016/C 419/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sergio Siragusa (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Controinteressati nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 13 luglio 2016, notificata il 14 luglio 2016, Siragusa/Consiglio dell’Unione europea (F-124/15);

decidere il ricorso nel merito ed annullare l’ordinanza impugnata;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente su un errore di diritto.

Egli ritiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica della decisione del Consiglio recante convalida della sua domanda di prepensionamento dell’11 luglio 2013. Di conseguenza, egli ritiene che la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 12 novembre 2014, recante rigetto del suo prepensionamento, debba essere qualificata come atto lesivo recante revoca della decisione anteriore di accettazione del prepensionamento, e non come semplice decisione di conferma di una decisione implicita di rigetto.

Il ricorrente ritiene infine che, siccome detta decisione del 12 novembre 2014 è stata impugnata nei termini, il ricorso proposto in primo grado sia ricevibile e debba essere esaminato nel merito.


14.11.2016   

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C 419/56


Ricorso proposto il 26 settembre 2016 — Athletic Club/Commissione

(Causa T-679/16)

(2016/C 419/73)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Athletic Club (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: E. Lucas Murillo de la Cueva e J. Luís Carrasco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C (2016) 4046 final, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna in favore di alcune società calcistiche, nei limiti in cui essa riguarda l’Athletic Club;

annullare gli articoli 4 e 5 della decisione della Commissione C (2016) 4046 final, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna in favore di alcune società calcistiche, nei limiti in cui essa ordina il recupero dell’aiuto asseritamente concesso all’Athletic Club, nonché la soppressione del regime di tassazione delle società per gli enti senza scopo di lucro, conformemente al quale è stato tassato l’Athletic Club;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione C (2016) 4046 final, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna in favore di alcune società calcistiche. Per quanto riguarda il ricorrente, detto aiuto consisterebbe nel beneficio fiscale che esso avrebbe ottenuto durante il periodo in questione, poiché sarebbe stato tassato come associazione senza scopo di lucro e non secondo l’aliquota generale dell’imposta sulle società.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

A tale riguardo, il ricorrente sostiene che, nell’ambito geografico di riferimento (la Biscaglia), la misura esaminata nella decisione non può essere considerata selettiva, atteso che tutte le società calcistiche sono enti senza scopo di lucro sottoposti allo stesso regime e alla stessa aliquota di tassazione delle società.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

A tale riguardo, il ricorrente sostiene che la differenza nella tassazione tra gli enti senza scopo di lucro e le società di capitali è giustificata dalle differenze sostanziali esistenti tra i due tipi di soggetti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

A tale riguardo, il ricorrente sostiene che la misura esaminata nella decisione non comporta distorsione della concorrenza e non pregiudica il commercio tra Stati membri.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108 TFUE e degli articoli 1, lettera b), punto i), 17, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

A tale riguardo, il ricorrente sostiene che, se la misura esaminata nella decisione dovesse essere considerata aiuto di Stato, dovrebbe esserle riconosciuto, in ogni caso, il trattamento previsto per gli aiuti esistenti.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

A tale riguardo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da difetto di motivazione, poiché non sono stati analizzati elementi essenziali della definizione di aiuto statale e non è stata data risposta agli argomenti fondati dedotti dalle parti, non tenendo conto in tal modo di requisiti essenziali dell’onere della prova.


14.11.2016   

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C 419/57


Ricorso proposto il 3 ottobre 2016 — Enoitalia/EUIPO — La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)

(Causa T-707/16)

(2016/C 419/74)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enoitalia, Corte Vigna, Baldo, Belvino, Ca' del Lago, Invino, Vinuva, Cantine Borsari, Ca' Montini, E.I., Enoi, V.E.B., Cbe, Ca.Pi SpA (Enoitalia SpA) (Calmasino di Bardolino, Italia) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: La Rural Viñedos y Bodegas SA Ltda (Capital Federal, Argentina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolari del marchio controverso: Ricorrenti

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «ANTONIO RUBINI» — Marchio dell’Unione europea n. 9 526 955

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28/06/2016 nel procedimento R 1085/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.