ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 407

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
4 novembre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2015-2016
Sedute dall’8 all’11 giugno 2015
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 247 del 7.7.2016 .
TESTI APPROVATI
Seduta del 24 giugno 2015
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 256 del 14.7.2016 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 9 giugno 2015

2016/C 407/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 (2014/2152(INI))

2

2016/C 407/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi (2014/2206(INI))

18

2016/C 407/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 su Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea (2014/2151(INI))

25

 

Mercoledì 10 giugno 2015

2016/C 407/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sullo stato delle relazioni UE-Russia (2015/2001(INI))

35

2016/C 407/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sulla relazione annuale 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF (2015/2699(RSP))

42

2016/C 407/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sulla situazione in Ungheria (2015/2700(RSP))

46

2016/C 407/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sulla relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia (2014/2953(RSP))

50

 

Giovedì 11 giugno 2015

2016/C 407/08

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2015 sulla Siria: la situazione a Palmira e il caso di Mazen Darwish (2015/2732(RSP))

61

2016/C 407/09

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2015 sul Paraguay: aspetti giuridici legati alla gravidanza di minori (2015/2733(RSP))

66

2016/C 407/10

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2015 sulla situazione in Nepal dopo i terremoti (2015/2734(RSP))

70

2016/C 407/11

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2015 sulla situazione militare strategica nel Bacino del Mar Nero a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia (2015/2036(INI))

74

2016/C 407/12

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2015 sulle recenti rivelazioni sui casi di corruzione ai vertici della FIFA (2015/2730(RSP))

81

 

Mercoledì 24 giugno 2015

2016/C 407/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla verifica del quadro di governance economica: bilancio e sfide (2014/2145(INI))

86


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 24 giugno 2015

2016/C 407/14

Decisione del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Sotirios Zarianopoulos (2015/2015(IMM))

96

2016/C 407/15

Decisione del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Udo Voigt (2015/2072(IMM))

98


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 9 giugno 2015

2016/C 407/16

P8_TA(2015)0217
Tasso di adattamento dei pagamenti diretti per l'anno civile 2015 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (COM(2015)0141 — C8-0083/2015 — 2015/0070(COD))
P8_TC1-COD(2015)0070
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 giugno 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015

100

 

Mercoledì 10 giugno 2015

2016/C 407/17

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (10400/2014 — C8-0029/2015 — 2013/0376(NLE))

101

2016/C 407/18

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (10883/2014 — C8-0088/2015 — 2014/0151(NLE))

102

2016/C 407/19

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sulla raccomandazione di decisione del Consiglio riguardante l'adesione della Croazia alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e al relativo protocollo del 16 ottobre 2001 (COM(2014)0685 — C8-0275/2014 — 2014/0321(NLE))

103

2016/C 407/20

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Croazia del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (COM(2014)0661 — C8-0274/2014 — 2014/0322(NLE))

104

 

Mercoledì 24 giugno 2015

2016/C 407/21

P8_TA(2015)0236
Fondo europeo per gli investimenti strategici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 (COM(2015)0010 — C8-0007/2015 — 2015/0009(COD))
P8_TC1-COD(2015)0009
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 giugno 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici

105

2016/C 407/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/000 TA 2015 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2015)0156 — C8-0093/2015 — 2015/2076(BUD))

107


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2015-2016

Sedute dall’8 all’11 giugno 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 247 del 7.7.2016.

TESTI APPROVATI

Seduta del 24 giugno 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 256 del 14.7.2016.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 9 giugno 2015

4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/2


P8_TA(2015)0218

La strategia dell'UE per la parità tra donne e uomini dopo il 2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 (2014/2152(INI))

(2016/C 407/01)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,

visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino + 5 (2000), Pechino + 10 (2005) e Pechino + 15 (2010) e il documento finale della conferenza di revisione di Pechino + 20,

visto il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (1),

visto il regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo (2),

vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (3),

vista la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (4),

vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (5),

vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (6),

vista la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BusinessEurope, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (7),

vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (8),

vista la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (9),

viste la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (10), e la sentenza pronunciata in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 1o marzo 2011 nella causa Test-Achats (C-236/09) (11),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2011 (12),

vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2010, dal titolo «Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini — Carta per le donne» (COM(2010)0078),

vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, dal titolo «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010)0491),

vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, dal titolo «Sostenere la crescita e l'occupazione — Un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa» (COM(2011)0567),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 16 settembre 2013, sulla revisione intermedia della strategia per la parità tra donne e uomini (2010-2015) (SWD(2013)0339),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, dell'8 marzo 2010, relativo al piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (2010-2015) (SWD(2010)0265),

viste le conclusioni del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» del 19 e 20 giugno 2014,

visto lo studio del dipartimento tematico C del Parlamento europeo da titolo «Study on the Evaluation of the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing Platform for Action» (Studio sulla valutazione della strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 quale contributo al raggiungimento degli obiettivi della piattaforma d'azione di Pechino), pubblicato nel 2014,

vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo «Violence against women: An EU-wide survey: Main results» (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea — Risultati principali), pubblicata nel marzo 2014,

vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo «Discrimination against and living conditions of Roma women in 11 EU Member States» (Discriminazione e condizioni di vita delle donne rom in 11 Stati membri dell'UE), pubblicata nell'ottobre 2014,

vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo «Being Trans in the EU — Comparative analysis of the EU LGBT survey data» (Essere trans nell'UE — Analisi comparativa dei dati del sondaggio LGBT nell'UE), pubblicata nel dicembre 2014,

viste le sue risoluzioni del 15 giugno 1995 sulla quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino: lotta per la parità, lo sviluppo e la pace (13), del 10 marzo 2005 sul seguito della quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma d'azione per le donne (Pechino + 10) (14) e del 25 febbraio 2010 su Pechino + 15 — Programma d'azione delle Nazioni Unite a favore della parità tra gli uomini e le donne (15),

viste le sue risoluzioni del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea — 2009 (16), dell'8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea — 2010 (17), del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea — 2011 (18), nonché del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013 (19),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (20),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea (21),

viste le sue risoluzioni del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria (22) e del 12 marzo 2013 sull'impatto della crisi economica sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna (23),

vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze (24),

vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (25),

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e relative misure (26),

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne (27),

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2014 (28),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0163/2015),

A.

considerando che il diritto alla parità di trattamento è un diritto fondamentale riconosciuto dai trattati dell'Unione, emblematico e profondamente radicato nella società europea, imprescindibile per l'ulteriore sviluppo di quest'ultima, che dovrebbe applicarsi tanto nella legislazione, nella pratica e nella giurisprudenza quanto nella vita reale;

B.

considerando che l'Unione ha storicamente compiuto passi importanti nei confronti del potenziamento dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, ma che negli ultimi decenni si è assistito a un rallentamento in tutta l'Unione dell'azione politica e della riforma per quanto concerne l'uguaglianza di genere; che la precedente strategia della Commissione è stata eccessivamente debole e non si è tradotta in misure sufficienti a favore dell'uguaglianza di genere; che la strategia successiva dovrà dare nuovo slancio e realizzare azioni concrete per rafforzare i diritti delle donne e promuovere l'uguaglianza di genere;

C.

considerando che con la precedente strategia della Commissione sono stati raggiunti alcuni degli obiettivi stabiliti, ma non la completa parità di genere; che spesso in tale strategia mancavano riferimenti all'interazione tra le diverse forme di discriminazione, come pure la definizione di obiettivi precisi e di misure di valutazione efficaci, mentre l'integrazione della dimensione di genere ha continuato a essere applicata soltanto in misura limitata;

D.

considerando che l'uguaglianza di genere costituisce un valore fondamentale dell'Unione sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, e che l'Unione si è assunta il compito specifico di inserirla in tutte le sue attività; che l'uguaglianza di genere è un obiettivo strategico imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione, come quello riguardante la partecipazione al mercato del lavoro perseguito nel quadro della strategia Europa 2020, ed è altresì una fondamentale risorsa economica per favorire una crescita economica equa e inclusiva; che la riduzione delle disparità a livello professionale è un obiettivo non soltanto in termini di parità di trattamento, ma anche di efficienza e fluidità del mercato del lavoro;

E.

considerando che il divario a livello di istruzione, occupazione, salute e discriminazione tra i rom e la società in generale continua a essere profondo e che la situazione delle donne rom nell'Unione è addirittura peggiorata a causa delle forme multiple di discriminazione basate sia sull'etnia che sul sesso;

F.

considerando che la situazione economica e politica in Europa può solo essere migliorata, mentre le conseguenze del cambiamento demografico possono essere fermate se si sfruttano il talento e le potenzialità di tutte le donne e di tutti gli uomini;

G.

considerando che non si può continuare a restare ancorati a modelli economici ridondanti e non sostenibili dal punto di vista ambientale, che seguono una ripartizione del lavoro basata sul genere obsoleta e superata grazie all'ingresso delle donne nel mercato del lavoro; che è necessario elaborare un modello nuovo e socialmente sostenibile basato sulla conoscenza e sull'innovazione, che integri l'intera gamma delle competenze femminili nel tessuto produttivo, anche mettendo in discussione talune norme settoriali e i fattori che attribuiscono a uomini e donne incarichi diversi, che ripristini l'equilibrio delle responsabilità tra uomini e donne nella sfera pubblica e privata e concili la vita personale con quella professionale sia dei lavoratori che delle lavoratrici;

H.

considerando che fornire accesso a servizi a costi contenuti e di qualità per la cura dell'infanzia e per l'assistenza ad anziani e ad altre persone a carico è essenziale per assicurare l'equa partecipazione degli uomini e delle donne al mercato del lavoro, all'istruzione e alla formazione;

I.

considerando che la piattaforma d'azione di Pechino celebra quest'anno il suo ventesimo anniversario e che i suoi obiettivi e la sua completa attuazione risultano più attuali che mai;

J.

considerando che la violenza contro le donne, sia essa fisica, sessuale o psicologica, rappresenta un grande ostacolo all'uguaglianza tra uomini e donne e continua a essere la più diffusa violazione dei diritti umani che colpisce tutti i livelli della società, ma è anche uno dei reati meno denunciati; che, nonostante le misure adottate per contrastarla, secondo l'indagine condotta dalla FRA nel marzo 2014, il 55 % delle donne ha subito nel corso della sua vita una o più forme di molestie sessuali, mentre il 33 % delle donne subisce violenze fisiche e/o sessuali fin dai 15 anni di età; che una vita priva di violenze è una condizione essenziale per la piena partecipazione alla società ed è necessario introdurre misure rigorose per combattere la violenza contro le donne;

K.

considerando che la prostituzione forzata è una forma di violenza che colpisce soprattutto le donne più vulnerabili, è legata principalmente alle reti della criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani ed è un ostacolo alla parità tra donne e uomini;

L.

considerando che le donne, a causa delle strutture tradizionali e dei disincentivi fiscali, hanno finito per costituire una fonte di reddito secondaria, status che si traduce in segregazione verticale e orizzontale sul mercato del lavoro, periodi di interruzione dell'attività professionale e disparità retributiva fondata sul genere; che inoltre il lavoro domestico, di cura e di assistenza ai bambini, agli anziani e ad altre persone a carico non remunerato è svolto molto più spesso dalle donne, alle quali resta pertanto meno tempo a disposizione per intraprendere un'attività lavorativa retribuita, il che a sua volta porta a percepire una pensione considerevolmente più bassa — ragion per cui la conciliazione tra vita professionale e familiare (anche per contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020) dovrebbe continuare a essere sostenuta da provvedimenti concreti, prevedendo in particolare un maggiore coinvolgimento degli uomini;

M.

considerando che il tasso di occupazione femminile è pari al 63 % o al 53,5 % se l'occupazione è misurata in termini di posizioni equivalenti a tempo pieno (29); che il divario retributivo di genere si attesta al 16,4 %, mentre quello pensionistico di genere ammonta mediamente al 39 %; che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro non sempre si traduce in ruoli di influenza, posizioni di potere e ruoli decisionali, che sono ricoperti prevalentemente dagli uomini, il che limita la possibilità delle donne di esercitare influenza ed è segno di deficit democratico nel processo decisionale, dato che le donne costituiscono metà della popolazione; che la promozione dell'uguaglianza di genere va oltre il divieto di discriminazione sulla base del genere e che le misure positive a favore delle donne si sono dimostrate fondamentali per il pieno inserimento di queste ultime nel mercato del lavoro, nel processo decisionale politico ed economico e nella società in generale; che l'esclusione delle donne dalle posizioni di potere e dagli organi decisionali si ripercuote negativamente sulla loro capacità di influenzare sia il loro stesso sviluppo e la loro stessa emancipazione che lo sviluppo della società;

N.

considerando le quote di genere e le liste chiuse nel processo decisionale politico si sono rivelate estremamente efficaci nel contrastare la discriminazione e gli squilibri di potere legati al genere, come pure nel migliorare la rappresentanza democratica negli organi decisionali politici;

O.

considerando che la mancata promozione di politiche finalizzate all'equilibrio tra vita professionale e privata, l'insufficiente promozione di un orario di lavoro flessibile, specialmente per gli uomini, nonché il basso tasso di utilizzo del congedo parentale e di paternità rappresentano ostacoli considerevoli per l'indipendenza economica delle donne e per l'equa divisione delle responsabilità familiari e domestiche;

P.

considerando che la povertà in Europa ha troppo spesso il volto di una donna, tra cui in particolare quello di madri single, donne con disabilità, donne giovani e meno giovani, donne migranti e donne appartenenti a minoranze etniche, le quali sono tutte colpite dalla povertà e dall'esclusione sociale, situazione inasprita ulteriormente dalla crisi e da specifiche misure di austerità, che non dovrebbero giustificare un minore impegno a favore dell'uguaglianza, nonché da lavori precari e a tempo parziale, dalla riduzione di salari e pensioni, dalla difficoltà di accedere ai servizi sociali e sanitari di base e dal fatto che sono soprattutto i posti di lavoro nel settore pubblico e i servizi nel campo dell'assistenza a essere soggetti a tagli, situazione che rende la prospettiva dell'uguaglianza di genere ancora più importante;

Q.

considerando che le donne delle zone rurali sono maggiormente colpite dalle discriminazioni multiple e dagli stereotipi di genere rispetto a quelle delle zone urbane e che il tasso di occupazione delle prime è molto più basso rispetto a quello delle donne che vivono nelle città; che le zone rurali risentono dell'assenza di opportunità di lavoro di elevata qualità; che, inoltre, molte donne non risultano essere mai attive nel mercato del lavoro ufficiale e pertanto non sono né iscritte ai centri per l'impiego né prese in considerazione nelle statistiche sulla disoccupazione, con conseguenti problemi finanziari e giuridici specifici per quanto riguarda l'accesso ai congedi di maternità e di malattia, l'acquisizione di diritti pensionistici e l'accesso alla sicurezza sociale, nonché difficoltà in caso di divorzio;

R.

considerando che i tradizionali ruoli e stereotipi di genere influenzano ancora profondamente la ripartizione dei compiti in famiglia, nell'istruzione, nella carriera professionale, nel lavoro e nella società in generale;

S.

considerando che gli stereotipi di genere e le strutture tradizionali incidono negativamente sulla salute e sull'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, i quali sono diritti umani fondamentali e pertanto non dovrebbero mai essere limitati; che il diritto a esercitare il controllo sul proprio corpo e il diritto all'autodeterminazione sono condizioni imprescindibili per l'uguaglianza universale;

T.

considerando che nel mondo una coppia su sei ha problemi di infertilità di qualche tipo; che la Commissione dovrebbe proporre una nuova analisi comparativa della fecondazione medicalmente assistita nell'UE visto che lo studio del 2008 (SANCO/2008/C6/051), che all'epoca aveva messo in luce le significative disuguaglianze nell'accesso alle cure per la fertilità, risulta ormai datato;

U.

considerando che esistono ancora istituti di istruzione che applicano la segregazione dei sessi e che spesso i materiali didattici contengono stereotipi che contribuiscono a perpetuare la separazione dei ruoli tradizionali attribuiti a ragazze e ragazzi, il che si ripercuote negativamente sulle loro possibilità di scelta; che tali modelli vengono ulteriormente rafforzati soprattutto dalle rappresentazioni e dall'immagine delle donne diffuse dai mezzi di comunicazione, dal materiale disponibile su Internet e dalla pubblicità;

V.

considerando che oggi i transgender sono frequentemente vittime di discriminazione, molestie e violenze nell'UE a causa della loro identità o espressione di genere;

W.

considerando che l'Unione ha una responsabilità e funge anche da modello per quanto concerne l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne, che dovrebbero diventare un elemento fondamentale delle sue azioni esterne; che l'uguaglianza di genere, la lotta contro la violenza basata sul genere e l'emancipazione femminile sono essenziali per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo internazionali e per il successo delle politiche dell'UE in materia di affari esteri, cooperazione allo sviluppo e commercio internazionale; che le donne non solo sono più vulnerabili agli effetti dell'energia, dell'ambiente e del cambiamento climatico, ma sono anche attori efficienti rispetto alle strategie di mitigazione e adattamento, nonché motore per un modello di crescita equo e sostenibile;

X.

considerando che i meccanismi istituzionali costituiscono una base necessaria per la realizzazione dell'uguaglianza di genere; che tale uguaglianza deve anche essere considerata un importante aspetto trasversale di tutti i settori politici dell'UE e degli Stati membri, assieme ai concetti di integrazione della dimensione di genere, bilancio di genere e valutazione d'impatto di genere;

Y.

considerando che i dati disaggregati per genere costituiscono uno strumento essenziale per realizzare un reale progresso e valutare efficacemente i risultati;

Z.

considerando che negli ultimi anni i movimenti contrari all'uguaglianza di genere hanno ottenuto consensi pubblici in vari Stati membri e hanno tentato di rafforzare i tradizionali ruoli di genere, mettendo in discussione i successi raggiunti finora in materia di uguaglianza di genere;

AA.

considerando che le sfide in atto e l'esperienza acquisita hanno dimostrato che la mancanza di coerenza strategica fra i vari settori ha impedito di realizzare l'uguaglianza di genere in passato, e che è necessario destinare risorse adeguate e giungere a un coordinamento, una diffusione e una promozione migliori dei diritti delle donne, alla luce delle diverse realtà;

Raccomandazioni generali

1.

invita la Commissione a elaborare e adottare una nuova strategia specifica per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere in Europa, che miri a creare pari opportunità e si basi sui settori prioritari della strategia precedente, nell'ottica di porre fine a tutte le forme di discriminazione a cui le donne sono esposte nel mercato del lavoro per quanto riguarda retribuzioni, pensioni, processo decisionale, accesso a beni e servizi e conciliazione tra vita familiare e professionale, come pure a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, nonché al fine di eliminare le strutture e le pratiche discriminatorie connesse al genere; sottolinea che la nuova strategia per i diritti delle donne e la parità di genere deve tenere debitamente conto delle forme multiple e intersettoriali di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che trovano origine in fattori comuni ma hanno conseguenze diverse sulle donne, e prevedere azioni specifiche per rafforzare i diritti di diversi gruppi di donne, tra cui le donne con disabilità, le donne migranti e appartenenti a minoranze etniche, le donne rom, le donne anziane, le madri sole e le LGBTI;

2.

invita inoltre la Commissione a mettere a punto misure volte a eliminare le discriminazioni nei confronti di tutte le donne nella loro diversità, nel quadro di una strategia più ampia contro la discriminazione e di una tabella di marcia specifica e particolare per le persone LGTBI; a tale proposito, esorta il Consiglio a raggiungere quanto prima una posizione comune sulla proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale che, dalla sua approvazione da parte del Parlamento europeo ad aprile 2009, risulta bloccata;

3.

deplora che la strategia per la parità tra uomini e donne 2010-2015 non affronti in modo specifico la questione della disabilità, nonostante il fatto che le donne disabili si trovino spesso in una posizione più svantaggiata rispetto agli uomini con disabilità e siano maggiormente esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale; invita pertanto la Commissione a rispondere alle esigenze delle donne con disabilità per assicurare una loro maggiore partecipazione al mercato del lavoro; si rammarica in questo contesto che la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 non comprenda nemmeno una prospettiva di genere integrata o un capitolo separato sulle politiche in materia di disabilità specifiche di genere;

4.

invita la Commissione a coinvolgere in maniera strutturata la società civile e le parti sociali nell'elaborazione e nella valutazione continua della strategia;

5.

chiede agli Stati membri di rafforzare e far rispettare il pieno esercizio della contrattazione collettiva nei settori privato e pubblico, quale strumento indispensabile per la regolamentazione dei rapporti di lavoro, la lotta alle discriminazioni salariali e la promozione dell'uguaglianza;

6.

invita la Commissione, nel valutare l'applicazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, a tenere conto dei casi di discriminazione;

7.

invita la Commissione a chiarire il ruolo che auspica sia svolto dall'UE nel mondo e in cooperazione con gli Stati membri, incluse le rispettive autorità competenti, per quanto riguarda la promozione della parità di genere, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione, e a perseguire tali obiettivi sia attraverso il concetto di integrazione della dimensione di genere in tutti i settori, sia attraverso singole misure mirate e concrete; sottolinea che è necessario integrare la prospettiva di genere e la lotta contro la violenza di genere nella politica esterna, nella politica di cooperazione allo sviluppo e nella politica di commercio internazionale dell'UE, assicurando al contempo le risorse umane e gli strumenti finanziari necessari;

8.

si rammarica ancora una volta del fatto che la strategia Europa 2020 non includa una soddisfacente prospettiva di genere e, pertanto, invita la Commissione e il Consiglio a provvedere all'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutti i programmi e in tutte le azioni e le iniziative intraprese nel quadro di detta strategia e a introdurre nella strategia un pilastro specifico per la parità tra donne e uomini, a considerare gli obiettivi della futura strategia come una componente del semestre europeo e a includere una prospettiva di genere nelle raccomandazioni specifiche per paese e nell'analisi annuale della crescita;

9.

invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere, analizzare e pubblicare dati statistici affidabili e disaggregati per genere e indicatori della parità di genere in tutti gli ambiti strategici e a tutti i livelli di governance, basandosi sul lavoro svolto dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e dall'Agenzia europea per i diritti fondamentali, nell'ottica di valutare la concezione e l'applicazione delle strategie per l'uguaglianza di genere nell'Unione e negli Stati membri, aggiornare dette strategie e valutare l'applicazione dell'integrazione delle tematiche di genere in tutte le pertinenti politiche nazionali e dell'UE e, ove possibile, a disaggregare ulteriormente tali dati sulla base dell'origine razziale o etnica, della religione o del credo e della disabilità, al fine di consentire un'analisi intersettoriale per tutti gli ambiti strategici, documentando così le forme multiple di discriminazione di cui sono vittima determinati gruppi di donne; incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad avviare valutazioni d'impatto delle politiche degli Stati membri sul genere, specialmente nell'ambito di proposte di riforma del lavoro e delle pensioni;

10.

invita la Commissione a elaborare la strategia sotto forma di piano d'azione concreto, con una chiara definizione delle parti interessate responsabili, garantendo che tenga conto in particolare delle specifiche raccomandazioni formulate in appresso per quanto riguarda i seguenti settori: violenza nei confronti delle donne; lavoro e orari; partecipazione delle donne ai processi di gestione e decisione; risorse finanziarie; salute; sapere, istruzione e mezzi di comunicazione; situazione a livello globale; meccanismi istituzionali e integrazione della dimensione di genere; sottolinea la necessità di proporre, laddove applicabile e rispettando appieno le competenze dell'UE, soluzioni legislative per rafforzare il quadro giuridico per la parità tra donne e uomini;

Violenza nei confronti delle donne e violenza di genere

11.

ribadisce il suo appello alla Commissione, già lanciato nella risoluzione del 25 febbraio 2014 contenente raccomandazioni in materia di lotta alla violenza contro le donne, affinché presenti una proposta di atto legislativo che preveda un sistema coerente per la raccolta di statistiche e un approccio rafforzato degli Stati membri alla prevenzione e alla repressione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze e della violenza di genere, e che faciliti inoltre l'accesso alla giustizia;

12.

chiede alla Commissione di includere nella futura strategia una definizione di violenza di genere conforme alle disposizioni della direttiva 2012/29/UE e di presentare quanto prima una strategia globale in materia di violenza contro donne e ragazze e violenza di genere che contenga un atto legislativo vincolante; invita il Consiglio ad attivare la «clausola passerella» e ad adottare una decisione unanime che inserisca la violenza di genere fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

13.

invita la Commissione a valutare la possibilità che l'Unione aderisca alla Convenzione di Istanbul e ad avviare tale procedura quanto prima, nonché a promuovere, attraverso la nuova strategia, la ratifica della convenzione di Istanbul da parte degli Stati membri e ad adoperarsi attivamente per combattere la violenza contro le donne e le ragazze; chiede agli Stati membri di firmare e ratificare quanto prima la Convenzione di Istanbul;

14.

invita nuovamente la Commissione a dichiarare il 2016 Anno europeo della lotta alla violenza contro le donne, un anno durante il quale occorre dare priorità alla promozione di strategie lungimiranti ed efficaci per ridurre significativamente la violenza contro donne e ragazze;

15.

invita l'UE a sostenere gli Stati membri nell'elaborazione di campagne e strategie contro le molestie quotidiane ai danni delle donne nei luoghi pubblici e a garantire lo scambio delle migliori pratiche tra i diversi Stati membri;

16.

ritiene che sia assolutamente necessario continuare a monitorare il recepimento e l'attuazione della direttiva che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, del regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile e della direttiva sull'ordine di protezione europeo fino al 2015 e oltre;

17.

chiede alla Commissione di includere nella strategia campagne di «tolleranza zero» e di appoggiare gli Stati membri nel sensibilizzare maggiormente la società alla problematica della violenza contro le donne e nella promozione di campagne di sensibilizzazione annuali sulle cause della violenza e degli abusi, nonché sulla prevenzione, l'accesso alla giustizia e il sostegno alle vittime; sottolinea l'importanza di includere l'intera società, in particolare gli uomini e, più specificamente, i ragazzi, nella lotta alla violenza contro le donne; esorta altresì la Commissione a dare seguito alle sue iniziative nell'ambito della lotta alle mutilazioni genitali femminili;

18.

sottolinea che, per combattere in modo efficace la violenza contro le donne e l'impunità, occorre cambiare l'atteggiamento nei confronti di donne e ragazze nella società, laddove troppo spesso le donne sono rappresentate in ruoli subordinati e la violenza nei loro confronti è troppo spesso tollerata o sottovalutata; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nelle loro azioni finalizzate a prevenire e combattere la violenza nelle sue molteplici forme e cause e a proteggere le donne vittime di abusi, nonché ad adottare da un lato misure specifiche per ciascuno dei diversi aspetti, come un maggiore appoggio ai centri di accoglienza delle donne e alle organizzazioni di sostegno alle donne vittime della violenza di genere, e dall'altro misure preventive, come la lotta agli stereotipi di genere e ai comportamenti socio-culturali discriminatori già in tenera età e l'imposizione di pene agli aggressori;

19.

rileva che la femminilizzazione della povertà può avere come conseguenza un aumento della tratta delle donne, dello sfruttamento sessuale e della prostituzione forzata, nonché una maggiore dipendenza finanziaria delle donne; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare i motivi che spingono le donne a prostituirsi e le modalità per scoraggiare la domanda; sottolinea l'importanza di programmi per l'abbandono della prostituzione;

20.

sottolinea l'importanza di una formazione sistematica del personale qualificato incaricato dell'assistenza alle donne vittima di violenza fisica, sessuale o psicologica; ritiene che tale formazione sia indispensabile per gli operatori di prima e di seconda linea, compresi i servizi sociali di emergenza e i servizi in ambito medico, della protezione civile e del mantenimento dell'ordine;

21.

invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani ed esorta la Commissione a valutarne e monitorarne l'attuazione e a identificare le migliori pratiche che gli Stati membri dovrebbero condividere nell'ottica dell'adozione di una nuova strategia di lotta alla tratta degli esseri umani una volta che quella attuale giungerà a scadenza nel 2016, garantendo che tale nuova strategia includa una prospettiva di genere e conferisca priorità ai diritti delle vittime della tratta, prevedendo un pilastro specifico dedicato alla tratta ai fini di sfruttamento sessuale e prestando particolare attenzione ai nuovi metodi delle tratta che si stanno sviluppando in seguito alla soppressione di altri metodi più consolidati, nonché ad assicurare che tutte le politiche, i bilanci e i risultati degli Stati membri legati all'elaborazione della strategia siano trasparenti e accessibili;

22.

invita la Commissione ad assistere gli Stati membri garantendo che le vittime di atti persecutori (stalking), quando si spostano da uno Stato membro all'altro, possano beneficiare della tutela prevista dalle attuali misure quali l'ordine di protezione europeo, il regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile e la direttiva dell'UE sulle vittime, nonché a valutare ulteriori misure per migliorare la protezione delle vittime di stalking, considerando che i dati indicano che il 18 % delle donne nell'UE è stato vittima di stalking dall'età di 15 anni e che una vittima su cinque ha affermato che tali comportamenti abusivi sono durati due o più anni (30);

23.

invita la Commissione ad assistere le autorità competenti degli Stati membri nell'elaborazione dei rispettivi programmi d'azione in materia di parità di genere e a prestare particolare attenzione alle nuove forme di violenza contro le donne e le ragazze quali le molestie on-line (cyber harassment), le persecuzioni on-line (cyber stalking) (31) e il bullismo online (cyber bullying), nonché a realizzare valutazioni continue; sottolinea altresì, in tale contesto, l'importanza di una stretta cooperazione con la società civile, al fine di individuare i settori problematici in una fase precoce e contrastarli in modo più efficace.

24.

invita la Commissione a provvedere affinché gli Stati membri consentano il pieno riconoscimento giuridico del genere preferito da una persona, inclusi il cambio del nome di battesimo, del numero di previdenza sociale e di altri indicatori del genere sui documenti di identità;

25.

esorta nuovamente la Commissione a istituire quanto prima, presso l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, un osservatorio europeo della violenza contro le donne, diretto da un coordinatore europeo in materia di prevenzione della violenza contro donne e ragazze;

Lavoro e orari

26.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione, nella nuova strategia, alle diverse possibilità di conciliazione tra vita familiare e professionale; deplora a tal riguardo la situazione di stallo in cui si trovano i negoziati per l'adozione della direttiva sulla tutela della maternità, ribadendo la sua piena disponibilità a cooperare; nel frattempo, invita gli Stati membri a garantire la protezione dei diritti relativi alla maternità, ad adottare misure per impedire il licenziamento ingiusto delle lavoratrici durante la gravidanza e a proteggere donne e uomini con responsabilità familiari da ingiusto licenziamento;

27.

richiama l'attenzione sul fatto che, nonostante i finanziamenti disponibili a livello dell'Unione, alcuni Stati membri hanno operato tagli di bilancio che si stanno ripercuotendo sulla disponibilità, sulla qualità e sui costi dei servizi di assistenza all'infanzia, pregiudicando così la conciliazione tra vita familiare e professionale, con conseguenze negative in particolare per le donne; esorta la Commissione a monitorare il conseguimento degli obiettivi di Barcellona e a continuare a sostenere gli Stati membri nella creazione di strutture per l'infanzia di elevata qualità, a prezzi accessibili e con orari di apertura adeguati, nonché a sviluppare successivamente nuovi obiettivi nel campo delle strutture di custodia dei bambini; sottolinea in questo contesto l'importanza di aumentare la disponibilità, la qualità e l'accessibilità dei servizi di cura e assistenza a prezzi accessibili per bambini, anziani e persone che necessitano di cure speciali, inclusa l'assistenza delle persone a carico, garantendo che la disponibilità di detti servizi sia compatibile con gli orari di lavoro a tempo pieno sia delle donne che degli uomini; osserva che il miglioramento dei servizi di asili nido e scuola materna dipende non solo dalle politiche pubbliche necessarie, ma anche da incentivi alle imprese affinché propongano simili soluzioni;

28.

sottolinea l'importanza di modalità di lavoro flessibili per la conciliazione tra vita familiare e professionale per le donne e gli uomini, purché il lavoratore compia la sua scelta liberamente, e incarica la Commissione di incentivare e coordinare lo scambio delle migliori pratiche; sottolinea in questo contesto la necessità di condurre campagne di sensibilizzazione per quanto riguarda l'equa suddivisione dei lavori domestici e dei compiti di assistenza e cura, di migliorare gli investimenti nelle infrastrutture di assistenza, di incoraggiare la partecipazione degli uomini e di introdurre un congedo di paternità di almeno 10 giorni, nonché di garantire la possibilità per entrambi i genitori di usufruire di un congedo parentale, ma prevedendo forti incentivi per i padri, come un congedo parentale non trasferibile; sottolinea che il congedo parentale paritario arreca benefici a tutti i componenti di una famiglia e può fungere da incentivo per ridurre la discriminazione a esso associata;

29.

invita ad adottare i provvedimenti necessari per favorire maggiori tassi di occupazione tra le donne, come servizi di custodia dei bambini e di assistenza a prezzi accessibili, adeguati regimi di congedo di maternità, di paternità e parentale, nonché la flessibilità dell'orario e del luogo di lavoro; sottolinea l'importanza di condizioni di lavoro buone e sicure per la conciliazione tra vita professionale e privata per le donne e gli uomini e invita la Commissione a incentivare e coordinare il rafforzamento dei diritti dei lavoratori per una maggiore uguaglianza di genere; pone in evidenza che il miglioramento dell'equilibrio tra vita familiare, privata e professionale è un elemento importante per la ripresa economica, la demografia sostenibile e il benessere personale e sociale e osserva che la partecipazione paritaria di uomini e donne al mercato del lavoro potrebbe accrescere significativamente il potenziale economico dell'Unione, confermando al contempo la sua natura equa e inclusiva; segnala che, secondo le proiezioni dell'OCSE, la totale convergenza dei tassi di partecipazione si tradurrebbe in un aumento del 12,4 % del PIL pro capite entro il 2030; precisa che, sebbene il lavoro a tempo parziale, svolto prevalentemente da donne, può agevolare la conciliazione tra vita familiare e professionale, è altrettanto vero che esso comporta minori possibilità di carriera, retribuzioni e pensioni più basse, sottoutilizzo del capitale umano e, pertanto, minore crescita economica e prosperità;

30.

sottolinea l'importanza di invitare l'EIGE a una raccolta di dati esaurienti suddivisi per genere relativamente alla ripartizione del tempo dedicato al lavoro domestico e ai compiti di assistenza e cura e al tempo libero, con l'obiettivo di effettuare valutazioni periodiche;

31.

raccomanda, dal momento che la composizione e la definizione delle famiglie si evolve nel tempo, che le normative in ambito familiare e lavorativo siano rese più complete per quanto concerne le famiglie monoparentali e genitorialità LGBT;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la voce delle donne nel dialogo sociale e la rappresentanza delle donne nei sindacati in tutti i settori;

33.

esorta la Commissione, nel quadro della strategia, a incoraggiare gli Stati membri a ratificare la convenzione n. 189 dell'Organizzazione internazionale del lavoro al fine di rafforzare i diritti di coloro che si occupano di lavori domestici e assistenza in Europa;

34.

invita la Commissione a sostenere le autorità competenti degli Stati membri nella creazione di incentivi per i datori di lavoro affinché trasformino il lavoro informale in lavoro regolare; mette in evidenza gli elevati livelli di lavoro non dichiarato ravvisabili soprattutto nei settori con una prevalenza di lavoro femminile, come il lavoro domestico presso privati; esorta gli Stati membri a contrastare il lavoro precario e il lavoro non dichiarato delle donne in quanto fenomeno che contribuisce alla piena deregolamentazione delle strutture retributive delle lavoratrici determinando un aumento della povertà femminile, in particolare in età avanzata, con un impatto negativo sulla sicurezza sociale delle donne e sui livelli di PIL dell'UE, nonché a garantire un'adeguata protezione sociale a tutti i lavoratori; chiede la rapida creazione di una piattaforma europea nell'ottica di evitare e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficace;

35.

sottolinea che la femminilizzazione della povertà è il risultato di diversi fattori, tra cui l'interruzione di carriera delle donne, il divario retributivo (16,4 %) e pensionistico (39 %) tra uomini e donne, le disuguaglianze di genere nella progressione di carriera, il fatto che le donne siano spesso impiegate con contratti atipici (ad esempio il part-time forzato, i contratti interinali o «a zero ore»), la mancanza di uno status previdenziale per le persone che assistono il coniuge che svolge una libera professione e la povertà delle famiglie monoparentali con una donna come capofamiglia; sottolinea che una riduzione dei livelli di povertà per 20 milioni di persone entro il 2020 può essere conseguita mediante politiche di lotta alla povertà e alla discriminazione basate sull'integrazione della dimensione di genere, programmi d'azione che dedichino particolare attenzione alle donne svantaggiate e siano sostenuti da azioni dirette a contrastare la povertà femminile, nonché il miglioramento delle condizioni lavorative nei settori caratterizzati da redditi bassi, in cui le donne sono sovrarappresentate; sottolinea che la discriminazione multipla che le donne si trovano a dover affrontare sulla base della disabilità, dell'origine etnica e razziale, dello status socioeconomico, dell'identità di genere e di altri fattori contribuisce alla femminilizzazione della povertà; evidenzia l'importanza di monitorare gli effetti di genere che l'imposizione fiscale e i modelli di orario lavorativo hanno sulle donne e sulle famiglie;

36.

si attende che la Commissione adotti tutte le misure a sua disposizione per garantire la piena attuazione delle direttive dell'UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne, anche ad opera delle parti sociali che partecipano ai negoziati sugli accordi collettivi, nonché per favorire il dialogo con le parti sociali onde valutare questioni come la trasparenza retributiva e le condizioni per i contratti di lavoro a orario parziale o a tempo determinato per le donne, incoraggiando altresì la partecipazione femminile ai settori «verdi» e innovativi; sottolinea che le pensioni sono un fattore importante nel determinare l'indipendenza economica dei loro beneficiari e che i divari pensionistici rispecchiano gli svantaggi accumulati di una carriera trascorsa in un mercato del lavoro discriminatorio sul piano del genere; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare opportune misure volte a ridurre il divario pensionistico legato al genere, conseguenza diretta dell'analogo divario retributivo, nonché a valutare l'impatto dei sistemi pensionistici sulle donne, con particolare attenzione ai contratti a tempo parziale e atipici;

37.

sottolinea l'importanza di sensibilizzare al concetto di titolarità condivisa a livello di Unione europea al fine di assicurare il pieno riconoscimento dei diritti delle donne nel settore agricolo; esorta la Commissione e gli Stati membri a contribuire alla promozione di una strategia in grado di comportare la creazione di posti di lavoro per le donne delle zone rurali e, implicitamente, di garantire pensioni dignitose per le donne nell'UE che vivono in condizioni precarie, e chiede un sostegno per gli sforzi politici intesi a rafforzare il ruolo delle donne nell'agricoltura e per la loro rappresentanza adeguata in tutti i forum politici, economici e sociali del settore agricolo;

38.

invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto degli ostacoli socioeconomici incontrati dalle donne in circostanze specifiche, come ad esempio nelle zone rurali, nei settori a prevalenza maschile, in età avanzata, nonché dalle donne con disabilità; sottolinea che la maggiore precarizzazione dell'occupazione femminile rispetto a quella maschile, precarizzazione aggravatasi in ragione della crisi, continua a essere una costante ed esprime preoccupazione circa il numero e la percentuale di donne vittime della povertà lavorativa; ritiene che per favorire il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro occorrono soluzioni politiche multidimensionali, che integrino l'apprendimento permanente, la lotta al lavoro precario e la promozione del lavoro con diritti e prassi differenziate di organizzazione del lavoro; chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare una prospettiva di genere in tutti i programmi per la creazione di occupazione, creando posti di lavoro di elevata qualità conformemente all'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso;

39.

sottolinea che la crescita economica e la competitività dell'Unione dipendono dalla riduzione del divario esistente tra il livello di istruzione delle donne (che rappresentano il 60 % dei laureati in Europa) e la loro partecipazione e posizione sul mercato del lavoro; evidenzia la necessità di contrastare tutti i fenomeni di segregazione verticale e orizzontale, come la segregazione che limita l'occupazione femminile a certi settori ed esclude le donne dai livelli più elevati della gerarchia aziendale; pone in risalto che la vigente legislazione, caratterizzata da azioni positive in particolare nel settore pubblico di alcuni Stati membri, ha migliorato la parità di genere a livello di primo impiego ma che è necessario estenderla a tutti i livelli di carriera;

Partecipazione ai processi decisionali e imprenditoria femminile

40.

precisa che l'aumento di gran lunga maggiore della proporzione di donne nei consigli di amministrazione è stato registrato nei paesi che hanno già adottato una legislazione di quote obbligatorie e che negli Stati membri in cui non sono state adottate misure vincolanti le imprese sono ancora ben lungi dall'aver conseguito un equilibrio di genere accettabile; sottolinea la necessità di favorire procedure trasparenti nella nomina delle donne a membri non esecutivi dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa; incoraggia i settori pubblico e privato a prevedere regimi volontari per la promozione delle donne a posizioni dirigenziali; invita la Commissione a includere nella strategia provvedimenti concreti per promuovere la parità di rappresentanza di donne e uomini nelle posizioni dirigenziali e a sostenere il Consiglio durante i negoziati per l'adozione della direttiva sul miglioramento dell'equilibrio di genere negli organi non esecutivi; invita il Consiglio a raggiungere quanto prima una posizione comune sulla presente proposta di direttiva;

41.

invita la Commissione a creare incentivi per gli Stati membri affinché garantiscano una più equilibrata rappresentanza delle donne e degli uomini nei consigli comunali e regionali, così come nei parlamenti nazionali e nel Parlamento europeo, e sottolinea al riguardo l'importanza di liste elettorali paritarie guidate di volta in volta da un uomo e da una donna; sottolinea l'importanza delle quote per rafforzare la presenza femminile nei processi decisionali politici; invita tutte le istituzioni dell'UE ad adottare misure interne per rafforzare l'uguaglianza nell'ambito dei propri organi decisionali, proponendo candidati sia femminili che maschili per incarichi di alto livello nell'UE; ritiene che l'uguaglianza debba costituire un obbligo per la Commissione e che la nomina della Commissione sulla base dell'uguaglianza sia un importante indicatore del futuro lavoro in materia;

42.

richiama l'attenzione sull'attuale squilibrio nella partecipazione delle donne e degli uomini ai processi decisionali nella politica, nell'amministrazione e in economia e sul fatto che gli ostacoli alla partecipazione femminile possono essere imputati a una combinazione di discriminazione in base al sesso e comportamenti stereotipati che tendono a persistere in seno alle imprese, alla politica e alla società; fa notare che, pur rappresentando il 60 % dei nuovi laureati, le donne sono sottorappresentate in settori come la scienza e la ricerca; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sensibilizzare le donne alle possibilità di formazione in tale ambito e di garantire loro le stesse opportunità che hanno gli uomini di accedere alla professione e di farvi carriera; rileva che il percorso professionale delle donne non presenta in generale progressi significativi; invita gli Stati membri a incoraggiare e sostenere le donne affinché intraprendano carriere professionali brillanti, anche mediante azioni positive quali programmi di networking e di tutoraggio, nonché creando condizioni adeguate e garantendo le stesse opportunità degli uomini a tutte le età in termini di formazione, avanzamento, riqualificazione e aggiornamento; sottolinea l'importanza delle politiche destinate a garantire la parità di genere sul lavoro, che riconoscano le possibili vulnerabilità delle donne nelle professioni dirigenziali, e la necessità che la Commissione promuova politiche contro le molestie sul luogo di lavoro (32);

43.

sottolinea che, pur rappresentando il 52 % della popolazione totale europea, le donne sono soltanto un terzo dei lavoratori autonomi o di coloro che fanno impresa nell'UE; pone l'accento sull'importanza dei programmi di sostegno per le donne nel mondo dell'impresa e per quelle nel mondo scientifico e accademico ed esorta l'UE a sostenere in maniera più concreta tali programmi; invita la Commissione a condurre analisi e formulare proposte sul modo in cui le donne possono essere incentivate a fare impresa; sottolinea che le potenziali imprenditrici, scienziate e docenti universitarie devono essere a conoscenza dei programmai di sostegno e delle possibilità di finanziamento; invita gli Stati membri a favorire misure e azioni di assistenza e consulenza per le donne che decidano di diventare imprenditrici e a incoraggiare l'imprenditorialità femminile, ad agevolare l'accesso al credito e a ridurre la burocrazia e altri ostacoli alle nuove imprese create da donne;

Risorse finanziarie

44.

richiama l'attenzione sul persistente divario retributivo di genere che è rimasto pressoché immutato negli ultimi anni; sottolinea che tale divario retributivo deriva dall'insufficiente partecipazione delle donne al mercato del lavoro, dalla segregazione verticale e orizzontale e dal fatto che i settori in cui le donne sono sovrarappresentate presentano spesso retribuzioni inferiori; invita la Commissione a monitorare l'attuazione della direttiva 2006/54/CE e a presentare provvedimenti specifici, legislativi e non legislativi, che tengano conto delle differenze retributive strutturali al fine di garantire trasparenza retributiva e a imporre sanzioni, riducendo in tal modo il divario retributivo legato al genere, nonché a presentare una relazione annuale sui progressi compiuti in tal senso; incoraggia gli Stati membri a riconoscere le potenzialità insite nella recente direttiva sugli appalti pubblici quale strumento per promuovere e rafforzare la politica di integrazione della dimensione di genere, prendendo in considerazione la possibilità di stabilire requisiti basati sulla legislazione nazionale vigente in materia di parità di trattamento e uguaglianza di genere, quali prerequisiti per gli appalti pubblici, se del caso; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare se le clausole sociali negli appalti pubblici possano essere utilizzate come strumento potenziale per rafforzare le politiche di inclusione sociale; riconosce che tale idea può essere sviluppata soltanto nel quadro del rispetto del diritto dell'UE in materia di concorrenza;

45.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di tenere conto degli sviluppi e dei cambiamenti demografici nelle dimensioni e nella composizione dei nuclei familiari in sede di definizione delle loro politiche di bilancio, dei regimi di previdenza sociale e dei servizi pubblici;

46.

invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nella lotta alla povertà, che colpisce soprattutto le madri sole e che si è ulteriormente aggravata a causa della crisi, traducendosi in una maggiore emarginazione sociale;

47.

invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri a utilizzare maggiormente i Fondi strutturali per investire nei servizi pubblici per l'infanzia e nell'assistenza agli anziani, quale strategia di base per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

48.

ribadisce che la direttiva 2006/54/CE, nella sua forma attuale, non è sufficientemente efficace per affrontare il divario retributivo legato al genere e per raggiungere l'obiettivo della parità di genere in materia di occupazione; esorta la Commissione a rivedere quanto prima la presente direttiva;

49.

ritiene che le politiche e gli strumenti per la lotta alla disoccupazione giovanile, quali la Garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, debbano rispondere alle esigenze specifiche dei ragazzi e delle ragazze per permettere loro di entrare nel mercato lavoro; osserva che il tasso di giovani donne né occupate né iscritte a corsi di istruzione o formazione (NEET) è superiore a quello degli uomini; chiede altresì la raccolta di dati disaggregati per genere nell'ambito della disoccupazione giovanile, in modo che possano essere messe a punto politiche mirate basate su dati concreti;

50.

invita la Commissione a orientare più chiaramente tanto il pacchetto di investimenti deciso nel 2014, quanto la Garanzia per i giovani verso le esigenze particolari e la situazione specifica delle ragazze e delle donne;

51.

sottolinea l'importanza dello scambio di esempi di prassi e iniziative eccellenti al fine di contrastare la tendenza alla dequalificazione delle donne, sviluppandone le competenze o fornire loro una formazione che consenta il reinserimento nel mondo del lavoro dopo essersi dedicate esclusivamente alla cura dei figli e di altre persone a carico; sottolinea inoltre l'importanza di migliorare e agevolare il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche, onde evitare il sottoutilizzo delle competenze di donne altamente qualificate, il che si verifica abitualmente tra le donne immigrate;

Salute

52.

chiede alla Commissione di sostenere gli Stati membri nel garantire servizi di qualità elevata, geograficamente ben ripartiti e agilmente accessibili nei settori della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, dell'interruzione di gravidanza e della contraccezione sicure e legali, nonché dell'assistenza sanitaria in generale;

53.

esorta la Commissione europea a inserire la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nella sua prossima strategia sanitaria dell'UE, al fine di garantire l'uguaglianza di genere e integrare le politiche nazionali in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti;

54.

invita gli Stati membri a concentrarsi sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e sulle relative metodologie preventive, nonché sulla prevenzione e la ricerca finalizzate a migliorare la diagnosi precoce di malattie, quali i tumori femminili (al seno, al collo dell'utero e alle ovaie) mediante controlli/check-up (ginecologici) regolari;

55.

rinnova l'invito alla Commissione e all'Organizzazione mondiale della sanità a depennare i disturbi dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali e a garantire una riclassificazione non patologizzante in sede di negoziati relativi all'undicesima versione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11), nonché a garantire che la diversità di genere nell'infanzia non sia patologizzata;

56.

invita la Commissione, riconoscendo l'importanza dei diritti sessuali e riproduttivi, a creare modelli di prassi eccellenti di educazione sessuale per i giovani di tutta Europa;

57.

sottolinea la necessità che la Commissione proceda a un audit di genere al fine di garantire che le politiche sanitarie dell'Unione e la ricerca finanziata da quest'ultima si incentrino sempre di più sullo stato di salute e la diagnosi sanitaria delle donne;

58.

sottolinea l'importanza di avviare campagne di sensibilizzazione sui sintomi delle malattie specifiche di genere nonché sui ruoli di genere e gli stereotipi che si ripercuotono sulla salute, e invita la Commissione a sostenere finanziariamente i programmi di ricerca che tengano conto delle questioni di genere;

59.

invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a promuovere il sostegno (medico) e a porre fine alla discriminazione nell'accesso al trattamento di fertilità e alla riproduzione assistita; sottolinea altresì, in tale contesto, l'importanza di sostenere l'adozione;

60.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per l'attuazione di programmi di educazione sessuale nelle scuole e a garantire consulenza e possibilità di contraccezione ai giovani;

Sapere, istruzione e media

61.

invita la Commissione a creare incentivi per una formazione competente all'utilizzo critico dei media negli Stati membri, che metta in discussione gli stereotipi e le strutture tradizionali, nonché a condividere esempi di prassi eccellenti per verificare la presenza di rappresentazioni stereotipate nei materiali didattici sinora utilizzati; invita la Commissione, a tale proposito, a sostenere programmi di sensibilizzazione in merito agli stereotipi, al sessismo e ai ruoli di genere tradizionali nell'istruzione e sui media, nonché a condurre campagne per la promozione di modelli di ruolo femminili e maschili positivi; sottolinea in questo contesto che la lotta al bullismo e ai pregiudizi nei confronti delle persone LGBTI nelle scuole, sia degli studenti, sia dei genitori o degli insegnanti, deve figurare tra gli sforzi dell'UE per combattere gli stereotipi di genere; sottolinea a tale riguardo l'importanza di una formazione pedagogica attenta alle questioni di genere per gli insegnanti, affinché questi ultimi possano trasmettere chiaramente quali sono i benefici derivanti dalla parità e da una società variegata;

62.

invita gli Stati membri, e in particolare le loro autorità di regolamentazione dei media, a esaminare lo spazio dedicato alle donne, in termini sia quantitativi che qualitativi, e a promuovere un'immagine equilibrata e non stereotipata della donna, che ne rispetti la dignità, la pluralità dei ruoli e l'identità, nonché a garantire che i media audiovisivi commerciali non veicolino la discriminazione sessuale né diano un'immagine vessatoria della donna, con particolare riferimento ai media basati su Internet che sono spesso mirati alle donne e alle ragazze; sottolinea la necessità che gli Stati membri promuovano un maggiore accesso delle donne alle opportunità di lavoro nel mondo dei media e, in particolare, alle strutture decisionali; invita la Commissione a sensibilizzare gli Stati membri rispetto alla necessità che gli organi di informazione pubblici e legittimi fungano da modello nel presentare la diversità; chiede alla Commissione e agli Stati membri di impegnarsi con maggiore convinzione per porre fine agli stereotipi sessisti veicolati dai media e richiama l'attenzione sulle misure importanti contenute nella relazione del Parlamento sull'eliminazione degli stereotipi di genere, approvata nel 2013;

63.

sottolinea il ruolo determinante svolto dall'istruzione e dall'emancipazione nel combattere gli stereotipi di genere e nel porre fine alle discriminazioni basate sul genere, nonché l'impatto positivo sia per le donne sia per la società e l'economia in generale; sottolinea l'estrema importanza di inculcare tali valori fin dalla tenera età e di condurre campagne di sensibilizzazione nei luoghi di lavoro e a livello dei media, sottolineando il ruolo degli uomini nella promozione della parità, nell'equa suddivisione delle responsabilità familiari e nel conseguimento di un giusto equilibrio tra vita lavorativa e vita privata;

64.

sottolinea che la parità di genere dovrebbe essere un criterio da rispettare in tutti i programmi culturali, di istruzione e di ricerca, finanziati dall'UE e chiede alla Commissione di inserire un settore specifico della ricerca di genere nell'ambito del programma Orizzonte 2020;

65.

incarica la Commissione di condurre uno studio sull'incidenza quotidiana della rappresentazione dei generi nell'opinione pubblica, nei media e negli istituti di istruzione, incentrandosi in particolare sul bullismo nelle scuole, sull'incitamento all'odio e sulla violenza di genere;

66.

invita la Commissione a sostenere campagne e iniziative per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla società, che siano rivolte in particolare alle donne e alle migranti;

Situazione a livello mondiale

67.

invita la Commissione a garantire che la cooperazione europea allo sviluppo persegua un approccio fondato sui diritti umani, in particolare evidenziando l'uguaglianza di genere, l'emancipazione femminile, la lotta a qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne e l'eliminazione del lavoro minorile; sottolinea che l'accesso universale alla salute, in particolare alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti associati, è un diritto umano fondamentale e pone in evidenza il diritto di accesso su base volontaria ai servizi di pianificazione familiare, tra cui l'assistenza all'aborto sicuro e legale, l'informazione e l'educazione per ridurre la mortalità materna e infantile ed eliminare tutte le forme di violenza di genere, comprese le pratiche della mutilazione genitale femminile, dei matrimoni di minori e di quelli precoci e forzati, del genericidio, della sterilizzazione forzata e dello stupro coniugale;

68.

sottolinea l'assoluta necessità di integrare la dimensione di genere in tutti gli aspetti della programmazione per la sicurezza alimentare, dal momento che in Africa l'agricoltura è praticata per l'80 % dalle donne;

69.

invita la Commissione ad adoperarsi, nell'ambito delle politiche di allargamento e di vicinato, nonché nei settori della cooperazione allo sviluppo e delle relazioni commerciali e diplomatiche, a favore dell'introduzione di una norma che definisca i diritti delle donne come diritti umani e che ne renda obbligatorio il rispetto e parte dei dialoghi strutturati in tutti i partenariati e negoziati bilaterali dell'Unione europea; sottolinea l'importanza di una cooperazione partecipativa con tutte le parti interessate, e in particolare con le organizzazioni per i diritti delle donne e della società civile e le associazioni dei governi locali e regionali, nel quadro della cooperazione allo sviluppo; esorta la Commissione a riconoscere che, dando priorità alle ragazze nello sviluppo globale, si offre un quadro per garantire il rispetto, la promozione e l'adempimento dei diritti umani delle ragazze e chiede di porre la «Dichiarazione delle ragazze» e i suoi obiettivi al centro della strategia dell'UE per la parità di genere dopo il 2015; sottolinea l'importanza delle campagne di informazione e sensibilizzazione nelle comunità in cui vengono praticate le violazioni dei diritti umani basate sul genere;

70.

invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a mettere a punto un piano d'azione basato sulle risoluzioni n. 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; rammenta alla comunità internazionale le necessarie garanzie per le donne e le ragazze, in particolare la protezione contro lo stupro utilizzato come arma di guerra e la prostituzione forzata; condanna fermamente il continuo ricorso alla violenza sessuale contro le donne come arma di guerra; sottolinea la necessità di fare di più per garantire il rispetto del diritto internazionale, la protezione delle vittime, l'accesso al sostegno medico e psicologico per le donne e le ragazze vittime di abusi nei conflitti;

71.

sottolinea che la fornitura di aiuti umanitari da parte dell'UE e dei suoi Stati membri non dovrebbe essere soggetta alle restrizioni imposte da altri partner donatori per quanto riguarda le cure mediche necessarie, ivi compreso l'accesso all'aborto sicuro per le donne e le ragazze vittime di stupro nei conflitti armati;

72.

sottolinea l'importanza di politiche attente alle questioni di genere in materia di asilo e migrazione, del riconoscimento del rischio di mutilazione genitale quale motivo di asilo, nonché dell'elaborazione delle relative linee guida e del coordinamento degli esempi di prassi eccellenti; sottolinea al riguardo l'assoluta necessità di prevedere un diritto di soggiorno individuale, in assenza del quale si creerebbe uno squilibrio di poteri, con particolare riferimento alle donne migranti nei casi di violenza domestica; invita la Commissione a valutare e individuare azioni specifiche che possano garantire il rafforzamento e il pieno rispetto dei diritti delle donne richiedenti asilo nel corso dell'intera procedura di asilo;

73.

invita la Commissione a raccogliere dati specifici per genere ai fini di una valutazione dell'impatto sulle donne delle politiche in materia di clima, ambiente ed energia;

74.

precisa che, sebbene nelle missioni di gestione delle crisi militari e civili in cui interviene l'Unione europea partecipino consulenti di genere, resta da incrementare la partecipazione delle donne nelle operazioni e missioni, a tutti i livelli decisionali, e ai negoziati sui processi di pace e di ricostruzione; insiste sulla necessità di una strategia dedicata in materia di diritti delle donne e delle ragazze e parità di genere per ciascuna missione; ritiene inoltre che uno specifico capitolo sulla parità di genere debba essere saldamente ancorato nel prossimo piano d'azione sui diritti umani del SEAE; sottolinea a tale proposito l'importanza di una collaborazione continuativa e intensa tra la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il SEAE;

Meccanismi istituzionali e integrazione della dimensione di genere

75.

invita la Commissione a promuovere il ricorso all'integrazione della dimensione di genere, al bilancio di genere e alla valutazione dell'impatto di genere in tutti i settori e per ciascuna proposta legislativa, a ogni livello di governance, contribuendo in tal modo al conseguimento di obiettivi specifici in materia di parità; invita la Corte dei conti a integrare la dimensione di genere anche nella valutazione dell'esecuzione del bilancio dell'Unione; chiede agli Stati membri a introdurre analogamente la dimensione di genere nel loro bilancio per analizzare i programmi e le politiche governativi, i loro effetti sull'attribuzione delle risorse e il loro contributo alla parità tra uomini e donne;

76.

invita inoltre la Commissione a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, le organizzazioni per i diritti della donna e le parti sociali;

77.

sottolinea l'importanza di un adeguato finanziamento degli organismi nazionali per l'uguaglianza di genere e antidiscriminazione; invita la Commissione a monitorare attentamente l'efficacia degli organismi e delle procedure nazionali per la gestione dei reclami riguardo all'attuazione delle direttive in materia di parità di genere; invita a tale proposito anche la Commissione ad appoggiare l'attuazione della Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale e la continuità delle ONG, in particolare le organizzazioni per i diritti della donna e altre organizzazioni che si occupano di questioni relative all'uguaglianza di genere, tramite un sostegno finanziario adeguato e prevedibile; chiede inoltre alla Commissione di continuare a sostenere finanziariamente il programma Daphne e di non limitarne la visibilità, in modo da consentire soprattutto alle organizzazioni per i diritti delle donne che operano sul terreno negli Stati membri di portare avanti il loro impegno contro la violenza nei confronti delle donne;

78.

evidenzia l'importanza della cooperazione tra Commissione e Parlamento e propone pertanto che il Commissario alla giustizia, ai consumatori e alla parità di genere riferisca ogni anno, in forma orale e scritta, alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti nella strategia — sia dal punto di vista della Commissione che da quello degli Stati membri, adottando un approccio specifico per paese nella presentazione di relazioni, con informazioni specifiche su ciascuno Stato membro;

79.

invita la Commissione a collaborare con il Parlamento e il Consiglio e a convocare un vertice annuale dell'UE sull'uguaglianza di genere e i diritti delle donne, al fine di verificare i progressi compiuti e rinnovare gli impegni;

o

o o

80.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4.

(2)  GU L 224 del 6.9.2003, pag. 1.

(3)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(4)  GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.

(5)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

(6)  GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.

(7)  GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13.

(8)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(9)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

(10)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(11)  GU C 130 del 30.4.2011, pag. 4.

(12)  Allegato alle conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011.

(13)  GU C 166 del 3.7.1995, pag. 92.

(14)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.

(15)  GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 11.

(16)  GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 35.

(17)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 65.

(18)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 1.

(19)  Testi approvati, P8_TA(2015)0050.

(20)  Testi approvati, P7_TA(2013)0375.

(21)  Testi approvati, P7_TA(2013)0074.

(22)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 79.

(23)  Testi approvati, P7_TA(2013)0073.

(24)  Testi approvati, P7_TA(2013)0045.

(25)  GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 75.

(26)  Testi approvati, P7_TA(2013)0488.

(27)  Testi approvati, P7_TA(2014)0126.

(28)  Testi approvati, P7_TA(2014)0128.

(29)  Relazione della Commissione sui progressi compiuti in termini di parità tra donne e uomini nel 2012 (SWD(2013)0171), pag. 8.

(30)  Violence against women: an EU-wide survey. Main results — relazione a cura della FRA, pagg. 83-84 e 92-93.

(31)  Violence against women: an EU-wide survey. Main results — relazione a cura della FRA, pag. 87

(32)  «Violenza contro le donne: un'indagine a livello dell'UE». Principali risultati — Relazione a cura della FRA, pag. 96.


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/18


P8_TA(2015)0219

Diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi (2014/2206(INI))

(2016/C 407/02)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo del 1o luglio 2014 intitolata «Commercio, crescita e proprietà intellettuale — Strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi» (COM(2014)0389),

viste la strategia della Commissione di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi (1) e la sua valutazione indipendente del novembre 2010,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 2,

vista la strategia Europa 2020 (COM(2010)2020),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 21 marzo 2014,

vista la relazione del 2008 dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) intitolata «L'impatto economico della contraffazione e della pirateria», aggiornata nel 2009,

vista la relazione del 2009 dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) intitolata «La pirateria dal contenuto digitale»,

visto lo studio congiunto del 2013 dell'Ufficio europeo dei brevetti e dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UEB/UAMI) dal titolo «Settori a forte intensità di diritti di proprietà intellettuale: contributo ai risultati economici e all'occupazione nell'UE»,

visto il documento di lavoro del 2010 sulla politica commerciale, a cura dell'OCSE, dal titolo «Policy Complements to the Strengthening of IPRS in Developing Countries» (Integrazione politica al rafforzamento dei DPI nei paesi in via di sviluppo),

visto lo studio del 2013 dell'Organizzazione mondiale del commercio, dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale e dell'Organizzazione mondiale della sanità, dal titolo «Promoting Access to Medical Technologies and Innovation» (Promuovere l'accesso alle tecnologie e all'innovazione in campo medico),

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (2) (regolamento sugli ostacoli agli scambi),

vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (3),

visto il regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica (4),

visto il regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (5),

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (6),

visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla verifica del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (7),

visti l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) e la dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata il 14 novembre 2001 durante la conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio,

vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sull'accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci (8),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale (9),

vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno (10),

vista la relazione della Commissione del 31 luglio 2014 sull'azione delle dogane UE per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale — Risultati alle frontiere dell'Unione europea 2013 (11),

vista la risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017 (12),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0161/2015),

A.

considerando che la competitività dell'UE si è basata, e lo sarà sempre di più, sulla creatività e sull'innovazione, e che la «crescita intelligente» — sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione — è una delle tre priorità della strategia Europa 2020;

B.

considerando che i diritti di proprietà intellettuale (DPI) concorrono allo sviluppo dell'innovazione e della creatività, che la loro protezione è una sfida centrale per la competitività dell'Europa e che, pertanto, l'Unione deve dotarsi di una strategia più ambiziosa in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale nei confronti dei suoi partner commerciali;

C.

considerando che è essenziale promuovere il rafforzamento dei collegamenti tra istruzione, imprese, ricerca e innovazione, e proprietà intellettuale; che le procedure per combattere le violazioni dei DPI sono dispendiose in termini economici e di tempo, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), compresi i singoli titolari dei diritti;

D.

considerando che l'UE e gli Stati membri, in quanto aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio, sono vincolati dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), in forza del quale si impegnano ad adottare e attuare standard minimi per misure efficaci contro tutte le violazioni dei DPI;

E.

considerando che il dibattito sui DPI dovrebbe partire da una riflessione qualificata sulle esperienze pregresse e sulle future tendenze tecnologiche, mantenendo al contempo la coerenza tra aspetti interni ed esterni, distinguendo, ove del caso, tra ambienti fisici e digitali, tenendo conto delle preoccupazioni di tutte le parti interessate, comprese le PMI e le associazioni dei consumatori e puntando a garantire una piena trasparenza degli interessi e un'opportuna legittimità nella ricerca di un giusto equilibrio tra tutti gli interessi in gioco;

F.

considerando che la contraffazione non è più circoscritta ai prodotti di lusso, ma interessa anche beni di uso corrente quali giocattoli, medicinali, cosmetici e prodotti alimentari, che, se contraffatti, possono provocare lesioni o presentare un grave rischio per la salute dei consumatori;

G.

considerando che, nel 2013, le autorità doganali nell'UE hanno sequestrato quasi 36 milioni di articoli per sospetta violazione dei diritti di proprietà intellettuale e che il valore dei beni intercettati superava i 760 milioni di EUR;

H.

considerando che il 72 % della totalità dei sequestri eseguiti nel 2013 ha riguardato spedizioni di piccole partite; che i medicinali (19 % dei precitati sequestri e 10 % dei sequestri complessivi) hanno rappresentato per il quarto anno consecutivo la categoria più interessata;

I.

considerando che è necessario combattere le violazioni dei DPI al fine di: ridurre i rischi che queste violazioni possono comportare per la salute e la sicurezza dei consumatori e per l'ambiente; proteggere la creazione di valore nell'UE e nei paesi terzi; evitare conseguenze economiche e sociali alle imprese e ai creatori dell'UE; nonché scongiurare le minacce alla diversità culturale in Europa e nei paesi terzi; che la lotta contro la criminalità organizzata che trae profitto dal commercio di merci contraffatte e piratate richiede un'attenzione specifica;

J.

considerando che un quadro giuridico completo in materia di DPI deve accompagnarsi a un'applicazione efficace di tali diritti, con riferimento, se del caso, a misure di attuazione e penalità, garantendo al contempo che le misure di applicazione dei DPI non gravino eccessivamente sugli scambi legittimi;

K.

considerando che uno degli elementi centrali della tutela della proprietà intellettuale consiste nella corretta applicazione delle leggi e degli impegni internazionali in essere, ivi compresa la regolamentazione in materia di sanzioni;

Osservazioni generali

1.

apprezza l'impostazione seguita dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda l'invito a garantire un equilibrio tra interessi divergenti;

2.

ritiene che il dibattito su un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e quelli degli utilizzatori finali sia articolato ed estremamente complesso e che tutte le parti abbiano interessi economici; reputa che la Commissione dovrebbe analizzare in che modo sia possibile avviare un dibattito pubblico informato e trasparente sulla tutela e il rispetto della PI e quali siano le conseguenze per i consumatori; è d'avviso che l'invito a rafforzare la partecipazione dei soggetti interessati al dibattito sui DPI debba essere accompagnato da provvedimenti volti a garantire trasparenza e legittimità per tutti i partecipanti; considera la comunicazione mancante di una valutazione che tenga conto sia della strategia del 2004 per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi sia del respingimento dell'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA);

3.

sottolinea che i mezzi e il metodo da impiegare per conseguire i risultati specificati nella comunicazione non sono indicati con sufficiente chiarezza, in particolare per quanto riguarda le risorse da utilizzare e la loro provenienza, in considerazione, tra l'altro, delle risorse limitate messe a disposizione per sostenere i titolari dei diritti europei che esportano in mercati terzi o che vi si stabiliscono;

4.

ritiene che non vi sia una chiara indicazione del coordinamento tra politiche interne ed esterne in materia di tutela dei DPI e sottolinea l'importanza di un miglioramento interno su questo fronte; riconosce che la coerenza tra le politiche interne e quelle esterne non fa venire meno la necessità di un approccio personalizzato, che tenga presenti i fatti e le circostanze specifiche del mercato terzo in questione;

5.

sottolinea che la tutela dei DPI deve essere considerata un primo passo — necessario ma non sufficiente — verso l'accesso al mercato di un paese terzo e che la possibilità di esercitare effettivamente diritti di PI riconosciuti è subordinata ad una tutela sostanziale, ivi compresa un'applicazione e dei mezzi di ricorso efficaci nel paese interessato;

6.

sottolinea che la natura commerciale di numerose violazioni dei DPI e il crescente coinvolgimento della criminalità organizzata in questo tipo di violazione sono diventati un problema di primaria importanza; deplora che la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (convenzione di Palermo) non disponga ancora di un protocollo sulla lotta alla contraffazione e chiede alla Commissione e agli Stati membri di intensificare notevolmente i loro sforzi in tal senso;

7.

apprezza e sottoscrive l'obiettivo di assicurare una maggiore coerenza tra la politica in materia di tutela e rispetto dei DPI e le altre politiche, nonché tra la Commissione e gli Stati membri nel perseguimento di tale scopo; ritiene che la tutela dei DPI e un adeguato contrasto delle relative violazioni possano contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale nonché allo sviluppo di un mercato digitale equo, sostenibile, proiettato al futuro e propizio all'innovazione;

8.

sostiene la Commissione nella sua opera di identificazione delle priorità geografiche a partire dalle sue relazioni semestrali sulla tutela e il rispetto dei DPI nei paesi terzi;

9.

ritiene che la strategia non accordi la debita importanza alla distinzione tra la contraffazione fisica di marchi e brevetti, da un lato, e, dall'altro, le violazioni dei diritti di autore, in particolare nell'ambiente digitale; osserva che, di fronte a uno sviluppo sempre più rapido della digitalizzazione, la questione relativa alla tutela e al rispetto dei DPI nel mondo digitale assumerà una crescente importanza a livello mondiale;

10.

ritiene che la strategia debba essere più adattata all'ambiente digitale e prevedere una stretta collaborazione con le autorità doganali e quelle di vigilanza del mercato nell'ottica di garantire la coerenza orizzontale;

11.

sottolinea che le indicazioni geografiche (e la relativa tutela) sono importanti tanto quanto altre tipologie di proprietà intellettuale, nella misura in cui garantiscono la tracciabilità dei prodotti di consumo e salvaguardano le competenze e conoscenze dei produttori;

12.

ritiene che la Commissione debba garantire il riconoscimento e la protezione effettiva delle indicazioni geografiche in sede di negoziazione di accordi di libero scambio con Stati terzi, in particolare nei negoziati sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP);

13.

ritiene che l'accordo TRIPS debba essere attuato ove opportuno in modo equilibrato ed efficace e che le eventuali flessibilità previste dalla sua formulazione dovrebbero rispettare pienamente il principio fondamentale di trattamento non discriminatorio di tutti i settori della tecnologia, di cui all'articolo 27, paragrafo 1, dell'accordo; ritiene che occorra altresì tener conto della dichiarazione di Doha, sottolineando nel contempo che il rafforzamento della tutela e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non va solamente a vantaggio dei paesi dell'UE, ma aiuta anche i paesi in via di sviluppo a creare e a sviluppare i quadri nazionali necessari per incoraggiare e tutelare l'innovazione e la ricerca, aspetto che riveste una crescente importanza nel progresso di tali paesi nella catena del valore commerciale internazionale;

Rispetto delle norme e sensibilizzazione dell'opinione pubblica

14.

sottolinea la necessità di un dibattito pubblico informato, equilibrato e più trasparente sul rispetto delle norme, con la partecipazione di tutte le parti interessate e bilanciando interessi pubblici e privati;

15.

riconosce la necessità di sensibilizzare i consumatori sui danni economici, all'innovazione e alla creatività nonché, talvolta, sui pericoli per la salute e la sicurezza derivanti dall'acquisto o dall'acquisizione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale; evidenzia che un'attuazione più rigorosa non basterà, da sola, a risolvere le preoccupazioni attuali e future riguardanti la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e che dovrebbe essere complementare rispetto a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori; sottolinea il ruolo del settore imprenditoriale al riguardo;

16.

ritiene che sia chiaro che è necessario indurre nei cittadini un atteggiamento di difesa dei DPI; prende atto, a tale riguardo, dell'attività dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), che include campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini sull'impatto delle violazioni dei DPI a livello commerciale;

Internet e i DPI

17.

accoglie con favore il protocollo d'intesa, sottoscritto il 4 maggio 2011, dai titolari dei diritti e dalle piattaforme Internet in uno sforzo congiunto di ridurre le vendite di merci contraffatte attraverso piattaforme di commercio elettronico; invita la Commissione e gli Stati membri a instaurare un dialogo strutturato con le piattaforme online al fine di determinare le modalità per meglio identificare e contrastare le vendite di merci contraffatte;

18.

osserva che il problema delle violazioni dei DPI si è propagato negli ultimi anni a seguito della digitalizzazione e del crescente numero di piattaforme di vendita online, attraverso le quali le merci contraffatte sono vendute e distribuite in tutto il mondo senza mezzi di controllo effettivi; chiede, a tale riguardo, una riflessione più approfondita in vista dell'adozione di strumenti più efficaci per il controllo della vendita online di prodotti fisici;

19.

ritiene che la formulazione della strategia relativamente alla promozione dell'efficace tutela delle indicazioni geografiche in Internet debba essere più specifica onde proporre obiettivi concreti;

20.

invita la Commissione a collaborare con l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) al fine di istituire un meccanismo di tutela delle indicazioni geografiche in Internet;

21.

ritiene che le responsabilità degli intermediari debbano essere valutate attentamente; avrebbe preferito, a tale riguardo, una strategia più sofisticata, pur riconoscendo che tale questione dev'essere oggetto di una discussione separata;

Sviluppo ed economie emergenti

22.

invita la Commissione a contribuire alla creazione di un contesto di convergenza tra gli interessi degli Stati membri e quelli dei paesi terzi e in cui vi sia un interesse reciproco a creare quadri di tutela con standard elevati associati a mezzi di ricorso efficaci per colmare le lacune nella tutela dei DPI; rileva la necessità di operare una chiara distinzione tra le circostanze dei diversi «paesi in via di sviluppo» e le questioni commerciali implicate, tenendo in considerazione le specificità dei singoli paesi in via di sviluppo;

23.

valuta positivamente il lavoro svolto dalla Commissione nel sostenere, caso per caso, i paesi in via di sviluppo che intendono migliorare i loro regimi di DPI, e invita la Commissione a proseguire e intensificare tali sforzi continuando a prestare l'assistenza tecnica adeguata, sotto forma di programmi di sensibilizzazione, assistenza sul piano legislativo e formazione dei funzionari, tenendo conto dei livelli di sviluppo di ciascun paese;

Accesso ai medicinali

24.

concorda con l'invito a fornire una risposta su più fronti al problema complesso e multidimensionale della relazione tra i DPI e l'accesso universale a medicinali a prezzi contenuti, sottolineando, a tale riguardo, l'importanza di un approccio ai DPI incentrato sul paziente nel settore farmaceutico;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere un dialogo costruttivo sull'accesso ai medicinali che coinvolga tutti i pertinenti soggetti interessati e a individuare soluzioni onde facilitare l'accesso ai medicinali per le popolazioni degli Stati più poveri, che non hanno i mezzi per beneficiare dei trattamenti di ultima generazione;

26.

reputa che, fermo restando l'imperativo di tutelare gli interessi e la competitività delle aziende farmaceutiche dell'UE preservandone la capacità di innovare, e tenendo in considerazione il fatto che alcune imprese dell'UE offrono la possibilità di accedere ai farmaci attraverso programmi di assistenza e prezzi scontati o graduati, sia necessario rendere i prezzi dei medicinali accessibili alle persone del paese in cui sono commercializzati, da cui deriva la necessità di appoggiare il ricorso alle cosiddette flessibilità previste dall'accordo TRIPS e riconosciute come essenziali nella dichiarazione di Doha, e tenere altresì conto delle distorsioni del mercato generate dalla rivendita di medicinali nei paesi terzi; invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire i loro sforzi per assicurare che le azioni alle frontiere intese a bloccare l'importazione di medicinali contraffatti non abbiano un impatto negativo sul transito dei medicinali generici;

27.

sottolinea che le imprese devono essere incoraggiate a collaborare meglio nel proprio ambiente competitivo e a cooperare con le autorità pubbliche allo scopo di garantire un accesso migliore e più ampio ai medicinali negli Stati membri e nei paesi terzi; invita la Commissione a valutare l'opportunità di sostenere meccanismi innovativi quali i pool di brevetti per incentivare la ricerca in parallelo alla produzione di generici;

28.

ritiene che l'Unione debba partecipare al più ampio dibattito sul tema del miglioramento dell'assistenza sanitaria nel mondo, comprese le strategie volte a rafforzare i sistemi sanitari;

29.

invita la Commissione a promuovere l'accelerazione delle esportazioni di medicinali generici o biosimilari prodotti nell'UE non appena cessino di avere tutela brevettuale nei paesi terzi;

Fornire dati migliori

30.

ritiene che alcuni dei dati statistici citati nella comunicazione siano stati ottenuti con una metodologia controversa e già oggetto di critiche, e che debbano essere migliorati onde riflettere meglio la situazione effettiva in relazione alla centralità dei DPI, la relativa tutela e osservanza, nel contesto dell'economia dell'UE, non solo per divulgare e perfezionare l'attuale politica, ma anche per sostenere il principio di una procedura politica basata sulla comprova;

31.

concorda con le motivazioni che hanno indotto la Commissione a istituire l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e chiede che tale struttura sia dotata di risorse dedicate;

32.

evidenzia che l'Osservatorio deve essere onnicomprensivo nella sua composizione e non deve replicare organismi già esistenti;

33.

invita la Commissione ad adoperarsi affinché l'Osservatorio mantenga la propria indipendenza, onde garantire che la sua attività non sia inficiata da ingerenze reali o percepite;

La legislazione dell'UE e la cooperazione all'interno dell'Unione

34.

riconosce che politiche interne migliori e debitamente armonizzate in materia di DPI potrebbero giovare agli sforzi volti a perfezionare gli standard di tutela e rispetto dei DPI a livello mondiale;

35.

invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri ai fini della ratifica del trattato sul diritto dei marchi dell'OMPI, dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia e dell'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine nonché di altri accordi internazionali inerenti ai DPI;

36.

sollecita la Commissione ad adottare ulteriori iniziative in linea con l'esito della consultazione pubblica sul Libro verde «Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa» (COM(2014)0469) in ordine a una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione ai prodotti non agricoli;

La tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi

37.

sostiene l'impegno della Commissione ad assegnare priorità alla promozione di una migliore tutela e attuazione dei DPI in seno all'OMC e in ogni altra sede internazionale e ad aprire in tal modo nuovi mercati per le esportazioni europee o migliorare gli attuali accessi ai mercati;

38.

osserva che la concessione dello status di economia di mercato sotto il profilo degli strumenti di difesa commerciale è subordinata, tra gli altri criteri, alla protezione della proprietà intellettuale nel paese in questione;

39.

invita la Commissione e gli Stati membri a tutelare meglio i DPI in tutte le organizzazioni multilaterali competenti per la materia (Organizzazione mondiale del commercio, Organizzazione mondiale della sanità, Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) e ad adoperarsi affinché nel sistema dell'OMC siano inclusi gli accordi internazionali in materia di DPI che non ne sono ancora parte, come il trattato sul diritto dei marchi dell'OMPI, il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT), l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia e l'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine;

40.

ritiene che nei negoziati per gli accordi bilaterali di libero scambio debba essere riservata debita attenzione ai capitoli sulla proprietà intellettuale e che le parti negoziali debbano riconoscere che la libertà d'impresa deve presupporre il rispetto dei DPI e l'osservanza del quadro legislativo vigente; si compiace del lavoro svolto finora dalla Commissione per integrare proficuamente i capitoli sulla protezione e l'attuazione dei diritti i proprietà intellettuale negli accordi bilaterali di libero scambio;

41.

ritiene che la ratifica dei trattati dell'OMPI summenzionati ai fini dell'inserimento nel sistema OMC debba essere prevista negli accordi bilaterali di libero scambio conclusi dall'Unione;

42.

appoggia l'iniziativa della Commissione di istituire dialoghi e gruppi di lavoro sulla proprietà intellettuale con paesi prioritari con cui non sono in corso negoziati completi, allo scopo di ottenere e potenziare specifici impegni a favore della tutela e del rispetto della proprietà intellettuale; sottolinea l'esigenza di iscrivere i DPI nell'ordine del giorno delle riunioni politiche di massimo livello in caso di mancanza di progressi a livello dei dialoghi sulla proprietà intellettuale e delle riunioni tra agenzie;

43.

sottolinea che la cooperazione in materia di DPI tra l'Unione e altri blocchi regionali deve essere potenziata laddove possibile;

44.

invita la Commissione ad avvalersi con maggiore regolarità dei pertinenti meccanismi di risoluzione delle controversie, compreso l'Organo di conciliazione dell'OMC, in presenza di violazioni dei diritti degli operatori economici dell'Unione, tra cui anche tutti i detentori di diritti di proprietà intellettuale;

45.

chiede alla Commissione di incoraggiare i paesi terzi ad applicare il reciproco riconoscimento del diritto ad esercitare degli esperti giuridici specializzati in materia di proprietà intellettuale;

46.

invita la Commissione e gli Stati membri a una maggiore cooperazione doganale all'interno dell'Unione e con i paesi terzi ai fini del sequestro di merci contraffatte e a semplificare le procedure doganali;

47.

invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare più strettamente con i paesi terzi sulle questioni riguardanti i diritti d'autore e la concessione di licenze;

48.

è convinto che una migliore tutela dei diritti di proprietà intellettuale e un'applicazione efficace delle regole inerenti agli stessi negli Stati membri spronerebbero fortemente gli investitori dell'Unione europea e di altre regioni agli investimenti, alla condivisione delle nuove competenze tecnologiche e alla modernizzazione delle tecnologie esistenti;

Assistenza nei paesi terzi e priorità geografiche

49.

rileva che alcuni Stati membri hanno, all'interno delle proprie delegazioni nei paesi più importanti, degli addetti alla proprietà intellettuale e ritiene che un maggiore coordinamento e un migliore scambio di informazioni tra gli Stati membri potrebbero offrire nuove opportunità per la realizzazione di obiettivi condivisi di protezione della proprietà intellettuale nei paesi terzi;

50.

ritiene che, nei paesi terzi in cui le violazioni dei DPI sono più comuni, gli operatori economici e i consumatori dell'UE debbano essere protetti in maniera specifica mediante un numero interno dell'helpdesk DPI;

o

o o

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 129 del 26.5.2005, pag. 3.

(2)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

(3)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

(4)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 1.

(5)  GU L 135 del 3.6.2003, pag. 5.

(6)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(7)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

(8)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 591.

(9)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 47.

(10)  GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 48.

(11)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2014_ipr_statistics_en.pdf.

(12)  GU C 80 del 19.3.2013, pag. 1.


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/25


P8_TA(2015)0220

Diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 su «Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea» (2014/2151(INI))

(2016/C 407/03)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (1) («direttiva sul rispetto dei DPI»),

visto l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (2),

visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio,

vista la relazione dell'UAMI e dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) presentata nel settembre 2013 e intitolata «Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union» (Settori a forte intensità di diritti di proprietà intellettuale: contributo ai risultati economici e all'occupazione nell'UE),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 intitolata «"Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) — Uno «Small Business Act» per l'Europa" (COM(2008)0394),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 settembre 2009, intitolata «Migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno» (COM(2009)0467),

visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 22 dicembre 2010, intitolata «Applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale» (COM(2010)0779) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna (3),

vista la sintesi della Commissione delle risposte alla consultazione pubblica sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in ambito civile — Consultazione pubblica sull'efficienza dei procedimenti e sull'accessibilità degli strumenti del luglio 2013 (4),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 1o luglio 2014, intitolata «Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea» (COM(2014)0392),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 1o luglio 2014, intitolata «Commercio, crescita e proprietà intellettuale — Strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi» (COM(2014)0389),

visto il piano della Commissione sulla creazione di un mercato unico digitale nell'UE e la risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 su un mercato unico digitale competitivo (5),

viste le conclusioni del Consiglio del 4 e 5 dicembre 2014 sul rispetto dei DPI (6),

vista la risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017 (7),

vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno (8),

vista la lettera della commissione giuridica in data 24 marzo 2011 sulla relazione relativa all'applicazione della direttiva 2004/48/CE,

visto l'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che sancisce che ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0169/2015),

A.

considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea pongono particolare rilievo sulla proprietà intellettuale, rispettivamente agli articoli 118 e 17;

B.

considerando che i diritti di proprietà intellettuale rappresentano una delle forze trainanti dell'innovazione e della creatività e contribuiscono in modo determinante alla competitività, all'occupazione e alla diversità culturale; che l'autenticità dei prodotti non dovrebbe essere sempre confusa con la sicurezza dei prodotti e con questioni relative alla qualità dei prodotti e che il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale svolge un ruolo fondamentale nel garantire la salute e la sicurezza dei consumatori; che le entrate derivanti dalla contraffazione contribuiscono generalmente ad alimentare l'economia sommersa e la criminalità organizzata;

C.

considerando che l'UE deve far fronte a un numero elevato di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e che il volume e il valore finanziario di tali violazioni sono allarmanti, come indicato dalla Commissione nella relazione sull'applicazione della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2010)0779); che tali cifre illustrano anche il valore aggiunto dei DPI per l'economia europea nella competizione mondiale;

D.

considerando che le violazioni dei DPI, ivi inclusa la contraffazione, disincentivano la crescita, la creazione di posti di lavoro, l'innovazione e la creatività;

E.

considerando che le violazioni del diritto di proprietà intellettuale costituiscono un danno morale ed economico per le imprese europee e comportano gravi perdite economiche e fiscali per gli Stati;

F.

considerando che un'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale costituisce una condizione necessaria per lo sviluppo dell'economia digitale e del mercato unico digitale;

G.

considerando che lo sviluppo sempre più rapido del commercio elettronico e delle attività online ha cambiato il modo in cui dovrebbe essere considerato il rispetto dei DPI nel contesto digitale, in particolare perché consente nuove opportunità di violazione dei medesimi anche in virtù di nuovi comportamenti sociali degli utenti;

H.

considerando che il Parlamento osserva con preoccupazione che la relazione dell'UAMI sottolinea l'esistenza di una significativa minoranza di europei che mostra un certo livello di tolleranza all'idea che le violazioni dei DPI possano essere considerate accettabili (9); che manca una conoscenza adeguata dell'importanza sociale e culturale dei DPI e delle azioni considerate violazioni di tali diritti e che vi è una mancanza di consapevolezza, in particolare tra i giovani europei, in merito alle possibili conseguenze delle violazioni dei DPI per l'economia e la società dell'UE e la sicurezza generale dei cittadini; che è necessario e possibile lanciare appropriate campagne di sensibilizzazione e di informazione;

I.

considerando che è necessario potenziare le iniziative contro il commercio illecito di beni contraffatti, e che nessuno dovrebbe lucrare sulle violazioni dei DPI;

J.

considerando che l'applicazione della legge da parte delle autorità di contrasto è essenziale per quanto concerne la prevedibilità della legge e che l'individuazione di strumenti efficaci, proporzionati e dissuasivi per garantire il rispetto dei DPI a livello transfrontaliero è di fondamentale importanza;

K.

considerando che le violazioni dei DPI hanno un impatto particolare sulle PMI, compresi i servizi da impresa a impresa, e possono causare la perdita di mercati e il fallimento;

L.

considerando che per garantire il rispetto dei DPI è fondamentale prendere in considerazione gli aspetti internazionali poiché le violazioni di tali diritti costituiscono un fenomeno globale;

M.

considerando che negli interventi politici contro le violazioni dei DPI occorre considerare sia le violazioni online che quelle offline;

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 1o luglio 2014 che presenta un piano d'azione sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; sostiene l'approccio seguitovi per il rispetto dei DPI, basato su azioni preventive e su strumenti strategici che mirano a privare i trasgressori su scala commerciale dei flussi di entrate e rendono più difficoltosa l'immissione in commercio di beni contraffatti;

2.

sottolinea che la responsabilità principale per il rispetto dei DPI incombe alle autorità pubbliche degli Stati membri;

3.

sottolinea che l'obiettivo principale del piano d'azione dovrebbe essere quello di garantire l'effettivo rispetto dei DPI sulla base di dati probanti, fondamentale nello stimolare l'innovazione, la creatività, la competitività, la crescita e la diversità culturale; rileva che le misure adottate per il rispetto dei DPI dovrebbero fondarsi su dati precisi e affidabili;

4.

sottolinea che, in un momento di crisi finanziaria, in cui gli aiuti finanziari destinati al settore culturale subiscono pesanti tagli, i DPI sono spesso una fonte di reddito fondamentale per i creatori; sottolinea pertanto che la salvaguardia di una remunerazione equa per i creatori dovrebbe essere un aspetto fondamentale del piano d'azione UE;

5.

è del parere che, nell'interesse dell'innovazione, della creatività e della competitività, è fondamentale che le misure per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale siano trasparenti e che il pubblico e tutti gli altri soggetti interessati dispongano di informazioni complete;

6.

riconosce che il rispetto dei DPI non è soltanto un fattore propulsivo per l'occupazione e la crescita nell'Unione, ma è fondamentale per il corretto funzionamento del mercato unico, soprattutto in considerazione di elementi quali la quota di PIL dell'UE, l'occupazione e la gamma di settori industriali che utilizzano i DPI e ne traggono beneficio, e svolge un ruolo chiave nello stimolare l'innovazione, la creatività, la competitività e la diversità culturale;

7.

sottolinea che i diritti di proprietà intellettuale rappresentano una garanzia per la creatività, l'innovazione e la competitività delle industrie culturali e creative in particolare, ma anche di altri settori industriali, come ha sottolineato la Commissione nella sua comunicazione dal titolo «Per una rinascita industriale europea»; invita la Commissione a continuare a tenere conto dei DPI in quanto fattori di competitività dell'economia europea;

8.

sottolinea che i DPI non sono soltanto i diritti d'autore, ma anche i marchi e i brevetti, tra gli altri, e che ciascuno di essi è fondamentale per il valore dei beni e dei servizi europei;

9.

rileva che, secondo la Commissione, i settori culturali e creativi, spesso ampiamente basati sui DPI, rappresentano già fino al 4,5 % del PIL e 8,5 milioni di posti di lavoro nell'UE e, oltre a essere essenziali per la diversità culturale, contribuiscono anche in modo significativo allo sviluppo sociale ed economico;

Partecipazione di tutti i soggetti della catena di approvvigionamento online e offline

10.

ritiene che tutti i soggetti della catena di approvvigionamento abbiano un ruolo da svolgere nella lotta contro le violazioni dei DPI e che dovrebbero essere coinvolti in tale processo; sottolinea che, sia nel contesto online che in quello offline, è opportuno sviluppare un approccio che coinvolga tutti i soggetti; ritiene che, per ottenere un risultato proficuo, i diritti fondamentali debbano essere equilibrati poiché le misure che hanno un impatto sui diritti fondamentali non possono essere adottate volontariamente dagli operatori, bensì necessitano di una base legale e di una supervisione giudiziaria;

11.

ricorda che il coinvolgimento di attori online nella lotta alle violazioni dei DPI deve avvenire conformemente ai principi della direttiva 2000/31/CE («direttiva sul commercio elettronico») e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

12.

osserva che i beni fisici contraffatti e che violano i DPI sono sempre più spesso oggetto di compravendita nei mercati online, dove le autorità degli Stati membri hanno una limitata capacità di controllo delle vendite; sottolinea la necessità di coinvolgere i titolari delle piattaforme commerciali in tutte le azioni volte a garantire il rispetto dei DPI, anche in quelle finalizzate all'eliminazione delle merci contraffatte e all'espulsione dei venditori di merci contraffatte dai loro siti;

13.

mette in rilievo l'importanza di assicurare l'applicazione della dovuta diligenza lungo tutta la catena di approvvigionamento, ivi compresa quella del comparto digitale, coinvolgendo tutti i principali attori e operatori, come i creatori, gli artisti, i titolari dei diritti, i produttori, gli intermediari, i prestatori di servizi internet, le piattaforme di vendita online, gli utenti finali e le autorità pubbliche;

14.

ritiene che l'applicazione della dovuta diligenza nell'intera catena di approvvigionamento come pure il rafforzamento della vigilanza di mercato e della condivisione delle informazioni tra autorità doganali migliorerebbe il contesto imprenditoriale e contribuirebbe a prevenire l'ingresso dei prodotti e dei servizi contraffatti sul mercato; sottolinea che il rapporto costi-benefici e l'efficacia di qualsiasi regime di audit qualitativo dovrebbero essere accuratamente valutati prima di essere definiti come obiettivi e che, a tale proposito, dovrebbe essere seriamente considerata la concessione di un sostegno alle PMI;

15.

prende atto, inoltre, delle proposte concernenti la consultazione inclusiva delle parti interessate per quanto concerne l'applicazione del dovere di diligenza dell'UE all'interno della catena di approvvigionamento e ai fornitori di servizi di pagamento, onde impedire le violazioni dei DPI, e chiede che l'esito delle consultazioni e il regime volontario del dovere di diligenza dell'UE siano presentati al Parlamento su base annuale e non biennale;

16.

invita la Commissione a rendere trasparenti e tempestive tutte le consultazioni delle parti interessate, garantendo che l'esito delle consultazioni sia esaminato sotto il profilo qualitativo e quantitativo e sia condiviso con le parti interessate, anche con il Parlamento e le altre istituzioni dell'UE;

17.

sottolinea l'importanza degli accordi settoriali e dei manuali di buona pratica per la lotta alle violazioni dei DPI; invita gli operatori del settore a scambiarsi informazioni sulle piattaforme che consentono l'accesso a contenuti che violano i DPI e ad adottare provvedimenti coordinati e proporzionati, come la rimozione previo avvertimento, per ridurre i profitti ottenuti da tali contenuti o piattaforme; osserva che tali provvedimenti non dovrebbero includere il blocco non giudiziario di siti internet;

18.

ricorda che le piattaforme cyberlocker rappresentano uno dei fulcri principali delle violazioni dei DPI, da cui traggono indirettamente profitto grazie alla pubblicità e/o agli abbonamenti;

19.

accoglie con favore l'approccio di privare i trasgressori dei DPI delle loro entrate mediante accordi tra i titolari dei diritti e i loro partner; sostiene l'elaborazione di protocolli d'intesa quali misure non vincolanti per lottare contro la contraffazione e la pirateria e appoggia l'idea di sviluppare ulteriormente tali misure tra le parti interessate; raccomanda alla Commissione, a tal proposito, di condurre uno studio sul modo in cui tali operazioni di contraffazione finanziano le loro attività mediante finanziamenti incrociati (vendendo prodotti contraffatti e offrendo contenuti illegali);

20.

rammenta l'esistenza, da maggio 2011, di un memorandum d'intesa volontario sulla vendita di merci contraffatte via internet e invita la Commissione a valutare i risultati dell'applicazione di tale memorandum e a presentare una relazione al Parlamento;

21.

ritiene che la Commissione debba considerare anche l'efficacia delle iniziative esistenti e delle possibili attività future per quanto concerne il ruolo degli intermediari nell'affrontare le violazioni dei DPI;

22.

osserva che anche, e soprattutto, nei settori culturali e creativi dovrebbe essere promossa la collaborazione, anche sotto forma di impegno volontario, tra i titolari dei diritti, gli autori, i gestori delle piattaforme, gli intermediari e gli utenti finali, onde individuare tempestivamente eventuali violazioni dei diritti; sottolinea che la Commissione dovrebbe verificare in tempi brevi l'efficacia di tale impegno volontario e che potrebbero eventualmente essere necessarie ulteriori misure legislative;

23.

sottolinea che, nei settori culturali e creativi, occorre coinvolgere nel dialogo i prestatori di servizi di pagamento, onde ridurre i profitti ottenuti dalle violazioni dei DPI online;

24.

ricorda l'implicazione della criminalità organizzata nelle attività internazionali che violano i DPI; rammenta, inoltre, che è molto importante dare una risposta europea coordinata, consolidando le misure di audit in atto e applicando al contempo il principio «follow the money», onde tutelare gli interessi dei consumatori e l'integrità della catena di approvvigionamento;

Consapevolezza e informazione dei consumatori

25.

plaude all'approccio seguito dalla Commissione che prevede l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione mirate; ritiene fondamentale che tutti comprendano le conseguenze concrete della violazione dei DPI sulla società nel suo complesso e sui singoli consumatori e cittadini; è del parere che i consumatori dovrebbero essere meglio informati sul contenuto dei DPI e su cosa si possa o non si possa fare con beni e contenuti protetti; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare ulteriormente le azioni di sensibilizzazione indirizzate a pubblici specifici e ai pertinenti mercati;

26.

raccomanda il lancio di una campagna informativa di più ampia portata relativa alla piattaforma per i titolari di DPI e le autorità incaricate dell'applicazione e del contrasto, affinché i titolari dei diritti abbiano un ruolo più attivo nella difesa dei loro diritti in tutta l'Unione europea tramite la banca dati anticontraffazione Enforcement integrata nella rete sicura della direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale; chiede una maggiore e più rapida integrazione con le autorità di polizia e altre dogane nel mondo per garantire un migliore rispetto dei DPI;

27.

insiste sull'esigenza di rivolgersi in maniera più specifica alle giovani generazioni attraverso campagne di sensibilizzazione adeguate, tenendo conto che, come risulta da un recente studio sulla percezione della proprietà intellettuale, è proprio da queste generazioni che i DPI sono rimessi in discussione al massimo grado;

28.

sottolinea l'importanza di iniziative che mirino a valutare e a seguire l'evoluzione della conoscenza, della comprensione e della percezione che i giovani hanno della proprietà intellettuale, così da poter capire meglio le loro esigenze e definire le azioni più adeguate da attuare;

29.

accoglie con favore, in particolare, gli sforzi profusi dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale situato presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), volti a sensibilizzare i consumatori per quanto concerne i vantaggi di scegliere prodotti rispettosi dei DPI e intesi ad agevolare l'accesso a tali prodotti;

30.

ritiene, nel contempo, che i consumatori debbano essere in grado di identificare meglio le offerte che violano i diritti di proprietà intellettuale in modo da poter decidere di non procedere a un dato acquisto; deplora che il piano d'azione della Commissione non includa alcun intervento mirante a migliorare la capacità dei consumatori di identificare i beni e i contenuti contraffatti; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare ulteriormente lo sviluppo di strumenti e orientamenti specifici e a procedere a un esame basato su dati probanti e all'eventuale sviluppo di un sistema armonizzato di procedure di notifica/ritiro dei beni e dei contenuti illegali, affinché consumatori e imprese possano agire quando sono vittime di un inganno nello stesso modo in cui intervengono per segnalare contenuti sgradevoli, sulla base delle esperienze acquisite dalla Commissione e dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto riguarda la condivisione delle migliori prassi;

31.

osserva che il sistema di notifica e di rimozione, un URL per volta, dei contenuti che violano i DPI, presenta dei limiti pratici dovuti alla rapidità con cui sono rimessi a disposizione i contenuti in questione; invita, pertanto, gli operatori del settore ad avviare una riflessione su come il sistema di notifica e di rimozione possa essere reso più efficace a lungo termine;

32.

osserva che tutti gli attori coinvolti nella catena di distribuzione dovrebbero cooperare alla messa a punto di campagne informative che forniscano ai consumatori informazioni in materia di diritti e doveri, beneficiando al contempo di un agevole accesso e utilizzo dei contenuti creativi;

33.

ritiene che una maggiore trasparenza e una migliore informazione siano concretamente conseguibili solo con la collaborazione dei maggiori attori di internet che veicolano contenuti protetti dai DPI, e che pertanto sia opportuno far partecipare tali soggetti a questa volontà di trasparenza e di circolazione delle informazioni;

34.

ribadisce la necessità di coordinare le iniziative e le campagne in tutti gli Stati membri onde evitare una duplicazione dei lavori e garantire coerenza ed efficienza;

35.

chiede alle autorità degli Stati membri di garantire che i beni in violazione dei DPI, che comportano un rischio per la sicurezza, siano inclusi nelle notifiche RAPEX, indipendentemente dal fatto che tali beni siano venduti legalmente o illegalmente nello Stato membro in questione;

Sviluppo di nuovi modelli commerciali

36.

ritiene che, in taluni settori, la mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori in merito alle offerte legali e l'offerta a volte difficilmente accessibile o costosa di prodotti e contenuti che non violano i DPI possa rendere difficile dissuadere i consumatori dall'acquisto o dall'utilizzo di beni e contenuti illegali; è del parere che in tale ambito debbano essere compiuti maggiori progressi e ribadisce la sua richiesta alla Commissione e agli Stati membri di esercitare pressioni maggiori sull'industria affinché sviluppi in tutti gli Stati membri offerte legali che siano diversificate e attrattive, affinché i cittadini consumatori possano avere davvero la libertà di acquistare merci legali o di utilizzare contenuti legali;

37.

sottolinea la necessità di un approccio più olistico, inteso a soddisfare la domanda da parte dei consumatori estendendo la disponibilità e il consumo di offerte legali, innovative ed economicamente sostenibili, sulla base di modelli commerciali adeguati alla realtà di internet che consentano di eliminare gli ostacoli, creando un vero mercato unico digitale europeo e assicurando al contempo un equilibrio tra i diritti dei consumatori e la protezione degli innovatori e dei creatori;

38.

è del parere che una possibilità per rafforzare la tutela dei DPI possa consistere nello sviluppo di modelli commerciali innovativi; sottolinea altresì che a tale proposito per taluni settori dell'industria si debba riconsiderare un miglioramento e un costante adeguamento alla continua evoluzione delle tecnologie;

Enfasi sulle PMI

39.

sottolinea l'importanza di migliorare i procedimenti per la tutela civile della proprietà intellettuale a favore delle PMI e dei singoli creatori, che svolgono un ruolo fondamentale nei settori culturali e creativi, ma spesso non dispongono delle capacità necessarie per far valere i propri diritti a causa della complessità, dei costi e della durata dei procedimenti;

40.

accoglie con favore l'intenzione espressa della Commissione di sostenere le PMI facendo rispettare i loro DPI tramite il miglioramento degli strumenti accessibili per il ricorso civile al fine di contrastare meglio gli abusi di mercato da parte di concorrenti di maggiori dimensioni e, in particolare, di valutare ulteriormente le necessità delle PMI per i futuri interventi dell'UE;

41.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 1o luglio 2014 su un piano d'azione dell'UE e più precisamente l'azione 4, volta a migliorare i procedimenti per la tutela civile dei DPI, in particolare per quanto riguarda le controversie di modesta entità, e a vagliare i possibili interventi in questo settore;

42.

sottolinea che strutture chiare e gestibili per il rispetto dei DPI sono essenziali per le PMI;

43.

invita la Commissione a garantire che ogni misura adottata abbia un impatto limitato sulle PMI in termini di oneri e costi imposti; invita in particolare la Commissione a valutare ulteriormente le possibili modalità di partecipazione delle PMI ai regimi di audit qualitativi e a identificare le misure specifiche che potrebbero essere adottate a favore delle PMI a tale fine;

44.

insiste sulla necessità di tenere conto delle PMI nell'elaborazione della legislazione e ribadisce che il principio «pensare anzitutto in piccolo» dovrebbe essere sempre applicato;

45.

sottolinea l'importanza dell'accesso alla giustizia e dell'efficacia in termini di costi dei procedimenti giudiziari, in particolare per le PMI, e chiede che siano posti in essere servizi di intermediazione e altri sistemi di risoluzione alternativa delle controversie tra imprese nell'ambito dei DPI;

46.

insiste sull'importanza di iniziare a effettuare con regolarità un'analisi dei fattori che spingono le PMI a fare o a non fare ricorso ai DPI, in modo da comprendere dove sia possibile apportare miglioramenti, sia che si tratti di PMI innovative o di PMI che riscontrano problemi, segnatamente in termini di esercizio dei relativi DPI;

47.

attende con interesse di ricevere informazioni in merito alle iniziative nazionali esistenti volte ad affrontare il rispetto sotto il profilo civile dei DPI per quanto concerne le PMI entro la fine del 2015; accoglie positivamente il prossimo Libro verde sulla necessità di una futura azione dell'Unione basata sulle migliori prassi, osservate nel quadro dei sistemi finanziati a livello nazionale intesi ad aiutare le PMI a far valere i loro DPI;

Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale

48.

esprime soddisfazione per lo sviluppo delle attività dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale quale supporto utile alla riflessione dei decisori politici e quale strumento di raccolta e scambio di informazioni e dati su tutte le forme di violazione dei DPI;

49.

sottolinea che il compito dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), consistente nell'ottenere dalle imprese dati che attestino le violazioni dei DPI e nel generare dati e analisi affidabili circa l'impatto reale delle violazioni sugli operatori economici, dovrebbe far parte del piano d'azione in dieci punti e costituire la base per ulteriori azioni nei diversi settori maggiormente interessati; invita la Commissione, a tale proposito, a migliorare la banca dati dello strumento di supporto all'intelligence anticontraffazione (ACIST), sviluppata dall'UAMI, onde fornire informazioni sui contraffattori e garantire che le amministrazioni aggiudicatrici non acquistino prodotti contraffatti;

50.

sottolinea che al fine di pervenire a un'applicazione significativa dei DPI è necessario che siano disponibili e accessibili tutte le informazioni riguardo al tipo di diritto di proprietà intellettuale (ad esempio brevetto, marchio, diritto d'autore) pertinente in una data situazione, allo status della sua validità e all'identità dei titolari, anche sotto forma di metadati in caso di file digitali;

51.

invita la Commissione a utilizzare appieno i dati raccolti dall'Osservatorio e i risultati delle sue attività per trarre conclusioni e proporre soluzioni volte a migliorare il rispetto dei DPI di cui possano avvalersi i legislatori; invita la Commissione a riferire periodicamente in materia al Parlamento;

52.

constata che è fondamentale l'attività formativa per quanto riguarda lo sviluppo a livello nazionale del rispetto dei DPI settoriali, e tale ruolo sarà svolto dall'Osservatorio, che contribuirà a istruire le autorità degli Stati membri agevolando lo scambio delle migliori prassi, in particolare attraverso la promozione di campagne proficue e digitalmente accessibili e il loro coordinamento con le agenzie e gli organismi pertinenti;

Gruppo di esperti della Commissione sul rispetto dei DPI

53.

accoglie con favore l'istituzione all'interno della Commissione di un gruppo di esperti sul rispetto dei DPI e chiede che il Parlamento e, ove necessario, l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, siano maggiormente coinvolti nei lavori del gruppo e che siano in particolare chiamati a inviare esperti per partecipare alle riunioni del gruppo;

Evoluzione del quadro giuridico

54.

accoglie con favore la pubblicazione della relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva sul rispetto dei DPI (10), osservando tuttavia che in certi ambiti si possono trarre soltanto conclusioni parziali, a causa del tardo recepimento della direttiva in alcuni Stati membri; invita la Commissione a fornire un'ulteriore analisi dell'impatto della direttiva, in particolare sull'innovazione e sullo sviluppo della società dell'informazione, come previsto all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva e come chiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 22 settembre 2010; ricorda tuttavia che la Commissione europea ha identificato taluni altri aspetti legati all'applicazione dei DPI, per esempio il ruolo degli intermediari nella lotta contro le violazioni, strumento che potrebbe rivelarsi efficace anche per contrastare gli abusi;

55.

osserva che, stando alla relazione della Commissione, la direttiva sul rispetto dei DPI per alcuni aspetti non è in linea con l'era digitale né sufficiente per combattere le violazioni commesse online; invita la Commissione a elaborare una valutazione dettagliata dei limiti dell'attuale quadro legislativo per quanto riguarda le attività online e, se del caso, presentare proposte per adeguare il quadro normativo dell'UE all'ambiente internet; insiste affinché queste eventuali proposte siano oggetto di uno studio dettagliato che ne analizzi gli impatti;

56.

prende atto dell'osservazione che interpretazioni divergenti di alcuni disposizioni della direttiva hanno portato a differenze nella sua applicazione da parte degli Stati membri e invita la Commissione ad agire per correggere i problemi identificati nella relazione, anche mediante un ulteriore chiarimento della direttiva;

57.

ribadisce la richiesta di una strategia per i DPI che includa un quadro giuridico globale per lottare contro le violazioni dei DPI, adattato all'ambiente online, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, di un equo processo, della proporzionalità e della protezione dei dati; ritiene che la tutela giuridica delle nuove creazioni sia estremamente necessaria, in quanto incoraggia gli investimenti e porta ad altre innovazioni;

58.

sottolinea che la normativa connessa ai DPI deve riflettere l'evoluzione dell'era digitale, tenendo conto del contesto online e dei vari canali di distribuzione e garantendo un approccio equilibrato che rappresenti gli interessi di tutte le parti coinvolte e in particolare dei consumatori e il loro diritto di accesso ai contenuti, promuovendo nel contempo gli artisti, gli autori e l'innovazione in Europa;

59.

ribadisce che è necessario un quadro moderno in materia di diritti d'autore che favorisca la competitività e sia orientato al consumatore, oltre a promuovere la creatività e l'innovazione assicurando che inventori e creatori possano operare in un ambiente sicuro e adeguato;

60.

sottolinea che le industrie culturali e creative dell'Unione europea sono un motore per lo sviluppo sociale ed economico nonché per la creazione di posti di lavoro in Europa, e ricorda al contempo che anche i creatori, i progettisti e le istituzioni che fanno affidamento sulle eccezioni e sulle limitazioni al diritto d'autore apportano un contributo significativo alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro; evidenzia che qualsiasi iniziativa legislativa intesa a modernizzare il diritto d'autore deve basarsi su prove indipendenti concernenti l'impatto sulla crescita e l'occupazione (in particolare per quanto riguarda le PMI nei settori culturali e creativi), l'accesso alle conoscenze e alla cultura nonché i possibili costi e benefici;

Catene di approvvigionamento internazionali e ruolo delle dogane e della cooperazione internazionale

61.

insiste sull'importanza del ruolo svolto dalle autorità doganali e dalla cooperazione internazionale nel settore doganale nella lotta contro le violazioni dei DPI negli scambi transfrontalieri e sottolinea la necessità di sostenere e di agevolare la cooperazione tra le dogane, chiarendo le norme operative, segnatamente affinché tale cooperazione permetta la concreta attuazione del controllo dei beni in transito sul territorio dell'UE;

62.

invita la Commissione a tenere conto, nell'attuazione del piano d'azione per il rispetto dei DPI, delle pertinenti iniziative, in particolare il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei DPI e la strategia per la protezione e il rispetto dei DPI nei paesi terzi;

63.

invita a rafforzare la vigilanza di mercato, la gestione del rischio e la condivisione delle informazioni tra autorità doganali sulle questioni sollevate dalle dogane nel contesto del rispetto dei DPI, ad esempio per quanto riguarda lo stoccaggio e la distruzione dei beni contraffatti;

64.

sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione, dello scambio di informazioni e di una formazione adeguata delle autorità doganali, di vigilanza dei mercati e delle autorità giudiziarie;

Varie

65.

sottolinea il ruolo essenziale svolto dalle autorità pubbliche a tutti i livelli, anche a livello locale, regionale e nazionale, attraverso l'approvvigionamento e gli acquisti, e plaude al proposito della Commissione di sviluppare, promuovere e pubblicare una guida sulle migliori prassi per impedire che le autorità pubbliche a qualsiasi livello acquistino prodotti contraffatti;

66.

accoglie con favore il Libro verde proposto dalla Commissione e relativo alla consultazione delle parti interessate circa l'impatto dei sistemi di rifiuto di addebito e di altri sistemi analoghi allo scopo di combattere le violazioni dei DPI su scala commerciale e valutare la necessità di adottare più azioni concrete in questo ambito, sia nel contesto online che offline; ritiene che l'introduzione di un diritto di «rifiuto di addebito» a livello europeo per tutti gli acquisti inconsapevoli di beni contraffatti sarebbe un vantaggio per i consumatori e incoraggerebbe i commercianti a verificare le merci prima di metterle in vendita;

67.

appoggia l'enfasi con cui il piano d'azione sottolinea quanto siano importanti la collaborazione con gli Stati membri, la condivisione delle informazioni e delle migliori prassi, nonché le attività di coordinamento per quanto concerne l'applicazione transfrontaliera;

68.

sottolinea che, al fine di stimolare l'innovazione e la competitività in settori basati sulla conoscenza nell'Unione, in modo compatibile con i DPI, occorre promuovere la ricerca aperta e la condivisione delle conoscenze, elementi indicati come essenziali anche dalle strategie «Europa globale» ed «Europa 2020»;

69.

mette in rilievo la necessità di sistemi di indagine precisi che consentano di porre rapidamente fine alle attività di violazione dei DPI su scala commerciale;

70.

osserva che il reddito generato dall'utilizzo di DPI rappresenta un'importante fonte di finanziamento esterno per i progetti di ricerca e, quindi, un motore per l'innovazione e lo sviluppo, nonché per la collaborazione tra università e imprese;

71.

sollecita una rapida attuazione del piano d'azione, in modo che le misure necessarie per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare nei settori culturali e creativi, possano essere, ove necessario, tempestivamente adeguate;

72.

invita la Commissione a valutare l'attuazione di ciascuna delle azioni presentate nel piano d'azione e a riferire in merito al Parlamento al più tardi entro il luglio 2016;

o

o o

73.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

(2)  GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1.

(3)  «Analysis of the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights in the Member States» (Analisi dell'applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale negli Stati membri) (SEC(2010)1589).

(4)  http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf.

(5)  GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 64.

(6)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15321-2014-INIT/it/pdf.

(7)  GU C 80 del 19.3.2013, pag. 1.

(8)  GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 48.

(9)  Cfr. relazione dell'UAMI «European Citizens and intellectual property: perception, awareness and behaviour» (Cittadinanza europea e proprietà intellettuale: percezione, consapevolezza e comportamento), novembre 2013.

(10)  COM(2010)0779.


Mercoledì 10 giugno 2015

4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/35


P8_TA(2015)0225

Stato delle relazioni UE-Russia

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sullo stato delle relazioni UE-Russia (2015/2001(INI))

(2016/C 407/04)

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 13 dicembre 2012 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per il nuovo accordo UE-Russia (1), del 12 settembre 2013 sulle pressioni esercitate dalla Russia sui paesi del partenariato orientale (nel contesto del prossimo vertice del partenariato orientale a Vilnius) (2), del 6 febbraio 2014 sul vertice UE-Russia (3), del 18 settembre 2014 sulla situazione in Ucraina e lo stato delle relazioni UE-Russia (4) e del 12 marzo 2015 sull'assassinio del leader di opposizione russo Boris Nemcov e sullo stato della democrazia in Russia (5),

viste le conclusioni e le dichiarazioni del Consiglio europeo, del Consiglio «Affari esteri» e dei leader del G7, rilasciate nel corso degli ultimi 18 mesi, sulla situazione in Ucraina e le relazioni con la Russia,

visti gli accordi raggiunti a Minsk il 5 e il 19 settembre 2014 e il 12 febbraio 2015 (6),

vista la dichiarazione del vertice Nato in Galles del 5 settembre 2014,

viste le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 marzo 2014 (7) e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 17 febbraio 2015 (8),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0162/2015),

A.

considerando che l'Unione europea si è adoperata per molti anni per costruire un partenariato strategico di mutuo beneficio con la Russia, fondato su valori e principi condivisi, quali la democrazia e lo Stato di diritto, e su interessi comuni; che l'Unione europea continua ad essere disponibile nei confronti di tale partenariato e del dialogo che a esso conduce e auspica una ripresa di relazioni di cooperazione con la Russia qualora le autorità russe si conformino ai loro obblighi internazionali e giuridici;

B.

considerando che, malgrado la violazione dell'integrità territoriale della Georgia da parte della Russia nel 2008, la continua occupazione delle regioni georgiane dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia meridionale e il mancato rispetto da parte della Russia di tutti gli obblighi assunti in base all'accordo di cessate il fuoco del 2008, e in risposta a tutto ciò, l'Unione europea ha scelto un modello di cooperazione rafforzata quale strumento per mantenere l'impegno con la Russia a beneficio di entrambe le parti; che, anziché adottare misure restrittive, sono state lanciate o approfondite una serie di iniziative per una cooperazione rafforzata, quali gli spazi comuni, il partenariato per la modernizzazione, i negoziati su un nuovo accordo UE-Russia e il dialogo sui diritti umani;

C.

considerando che la Russia, annettendo illegalmente la Crimea — un'azione che l'Unione europea ha condannato fermamente e non riconoscerà — e conducendo un conflitto armato contro l'Ucraina, con la partecipazione diretta e indiretta dei servizi militari e di sicurezza, nonché destabilizzando deliberatamente questo paese confinante sovrano e indipendente, ha danneggiato profondamente le sue relazioni con l'Unione europea, mettendo a repentaglio i principi di base della sicurezza europea, non rispettando le frontiere e violando i suoi impegni internazionali, segnatamente la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki, il Memorandum di Budapest, la Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990 e il trattato bilaterale di amicizia, cooperazione e partenariato; considerando altresì che la situazione umanitaria in Crimea e nell'Ucraina orientale si è notevolmente deteriorata, causando varie migliaia di vittime;

D.

considerando che la Russia è coinvolta direttamente o indirettamente in una serie di «conflitti congelati» nelle regioni vicine — Transnistria, Ossezia meridionale, Abkhazia e Nagorno Karabakh — che ostacolano seriamente lo sviluppo e la stabilità dei paesi vicini interessati nonché il loro avvicinamento all'Unione europea;

E.

considerando che la Federazione russa ha elaborato una lista nera comprendente 89 funzionari e politici dell'UE, tra i quali anche deputati ed ex deputati al Parlamento europeo, cui nega l'ingresso in Russia;

F.

considerando che la Russia, contrariamente allo spirito di relazioni di buon vicinato e in violazione del diritto, delle regole e delle norme internazionali, e sulla base di una dottrina secondo la quale ritiene di avere il diritto di proteggere i compatrioti russi che vivono all'estero, ha compiuto azioni deliberate finalizzate a destabilizzare i paesi vicini attraverso embarghi commerciali illegali o la conclusione di trattati di integrazione con regioni separatiste;

G.

considerando che, in risposta all'annessione illegale della Crimea e alla guerra ibrida condotta dalla Russia contro Ucraina, l'Unione europea ha adottato una serie progressiva di misure restrittive; che sanzioni simili sono state imposte da altri paesi in risposta all'aggressione della Russia;

H.

considerando che a lungo termine occorre perseguire una relazione costruttiva tra l'Unione europea e la Russia, nell'interesse di entrambe le parti e nell'ottica di far fronte alle sfide globali comuni, quali i cambiamenti climatici, i nuovi sviluppi tecnologici, nonché la lotta terrorismo, all'estremismo e alla criminalità organizzata; che la cooperazione UE-Russia ha ripercussioni positive in alcuni settori quali la dimensione settentrionale e la cooperazione transfrontaliera; che la Russia ha avuto un atteggiamento costruttivo nei recenti negoziati con l'Iran;

I.

considerando che queste misure restrittive mirate non sono rivolte contro la popolazione russa, bensì contro determinate persone e imprese legate alla dirigenza russa, che approfittano dell'attuale situazione di stallo con l'Ucraina nei settori economico e della difesa, e mirano a stimolare un cambiamento delle politiche del governo russo e degli interventi russi nel vicinato comune; che le sanzioni relative alla destabilizzazione nell'Ucraina orientale dovrebbero essere revocate non appena la Russia avrà pienamente attuato le disposizioni degli accordi di Minsk; che tali sanzioni dovrebbero essere inasprite qualora la Russia decidesse di continuare a destabilizzare l'Ucraina direttamente o indirettamente e di lederne l'integrità territoriale; che le sanzioni relative all'annessione della Crimea rimarranno in vigore fino a quando la penisola sarà restituita all'Ucraina;

J.

considerando che la Federazione russa, in quanto membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e quale firmataria della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, si è impegnata a rispettare i principi della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani; che l'Unione europea ha appoggiato fermamente l'adesione e la partecipazione della Russia a diverse organizzazioni e consessi internazionali quali il G8, il G20 e l'OMC; che l'inclusione della Russia in tali organismi ha creato tensioni a causa della sua ripetuta violazione delle regole, ad esempio l'inosservanza delle norme e degli obblighi dell'OMC (con l'introduzione di una serie di misure discriminatorie nei confronti di singoli Stati membri dell'UE e di altri paesi vicini), la mancata attuazione di oltre un migliaio di sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo e l'assenza di garanzie per i diritti umani fondamentali; che le consultazioni tra l'UE e la Russia in materia di diritti umani non sono state risolutive né hanno prodotto risultati concreti;

K.

considerando che lo Stato di diritto, come uno dei principi fondamentali dell'Unione europea, implica non solo il rispetto della democrazia e dei diritti umani ma anche l'osservanza del diritto internazionale, la garanzia di un'equa applicazione della legge, nonché l'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario; che tali condizioni non sono soddisfatte in Russia, dove le autorità non rispettano lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e dove negli ultimi anni si è registrato un peggioramento della situazione dei diritti politici, delle libertà civili e della libertà di media; che recentemente sono state adottate una serie di leggi contenenti disposizioni ambigue, utilizzate per imporre ulteriori restrizioni ai membri dell'opposizione e agli attori della società civile; che la recente adozione della legge che criminalizza la cosiddetta «propaganda omosessuale» ha causato un aumento della violenza e dell'incitamento all'odio omofobi e anti-LGBTI, che le autorità non hanno affrontato; che, in seguito all'illegale annessione della Crimea, il rispetto dei diritti umani, compresa la libertà di espressione, di riunione e di associazione, ha subito un grave deterioramento nella penisola, e che la comunità tartara di Crimea ne è particolarmente colpita;

L.

considerando che Alexey Navalny, uno dei leader di spicco dell'opposizione, è stato accusato e condannato sulla base di prove falsificate ed è vittima di continue intimidazioni e vessazioni, tra cui anche l'incarcerazione di suo fratello; che il Partito del progresso di cui è presidente non potrà partecipare alla prossime elezioni legislative; che Nadia Savchenko, membro del Parlamento ucraino, è detenuta illegalmente in Russia, in violazione del diritto internazionale;

M.

considerando che l'indice di percezione della corruzione classifica la Federazione russa al 136o su 175 posti, per cui la Russia rappresenta una seria preoccupazione per quanto riguarda la corruzione internazionale e il riciclaggio di denaro, che è una minaccia per le economie europee e la loro integrità;

N.

considerando che la Russia utilizza attivamente una tipologia bellica ibrida, che deliberatamente sfuma le linee di demarcazione tra attività militari e paramilitari e l'attivismo politico;

O.

considerando che l'indice mondiale della libertà dei media classifica la Federazione russa al 148o posto su 180; che il finanziamento degli organi di informazione controllati dallo Stato è stato ampliato e potenziato; che le iniziative e le attività dei difensori dei diritti umani, delle organizzazioni indipendenti della società civile, degli oppositori politici, dei media indipendenti e di semplici cittadini sono spesso limitate od ostacolate; che lo spazio di espressione di opinioni indipendenti e pluralistiche è ristretto ed è sotto costante minaccia; che il Fondo europeo per la democrazia si sta occupando della questione della pluralità dei mezzi d'informazione russi e che è invitato, insieme ai suoi partner, a mettere a punto nuove iniziative in questo ambito;

P.

considerando che le azioni irresponsabili di aviogetti da combattimento russi nei pressi dello spazio aereo di Stati membri dell'Unione europea e della NATO pregiudicano la sicurezza dei voli civili e potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza dello spazio aereo europeo; che la Russia ha condotto manovre militari su ampia scala provocatorie nelle immediate vicinanze dell'Unione europea e che sono stati resi pubblici minacce dell'esercito russo e perfino attacchi nucleari; che la Russia ha sospeso la sua partecipazione ai negoziati relativi al trattato sulle forze armate convenzionali in Europa e ha violato il trattato sulle forze nucleari a medio raggio;

Q.

considerando che l'energia, che svolge un ruolo centrale e strategico nelle relazioni UE-Russia, è uno strumento chiave della politica estera russa; che la resilienza dell'Unione europea alle pressioni esterne può essere conseguita attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e la diminuzione della dipendenza dalla Russia; che per quanto riguarda la sua sicurezza energetica l'Unione europea deve esprimersi all'unisono e mostrare una forte solidarietà interna;

R.

considerando che la Federazione russa ha attivamente promosso l'Unione economica eurasiatica; che tale progetto di integrazione economica non dovrebbe essere considerato in concorrenza con l'Unione europea;

1.

ribadisce che il coinvolgimento diretto e indiretto della Russia nel conflitto armato in Ucraina e la sua annessione illegale della Crimea, assieme alla violazione dell'integrità territoriale della Georgia nonché al ricatto economico e alla destabilizzazione politica dei paesi vicini europei, costituiscono una violazione deliberata dei principi e dei valori democratici fondamentali e del diritto internazionale; ritiene che nelle attuali circostanze l'UE non possa considerare un ritorno al «business as usual» e non possa che procedere a un riesame critico delle sue relazioni con la Russia, che includa l'elaborazione al più presto possibile di un piano di persuasione («soft-power») d'emergenza per contrastare le politiche aggressive e divisorie condotte dalla Russia e di un piano globale sulle sue relazioni future con tale paese e con i suoi partner nell'Europa orientale; sottolinea che il conflitto in Ucraina può avere soltanto una soluzione politica;

2.

sottolinea che a questo punto la Russia, alla luce del suo operato in Crimea e nell'Ucraina orientale, non può più essere trattata o considerata come un «partner strategico»; evidenzia che il partenariato strategico deve essere basato sulla fiducia reciproca e sul rispetto del diritto internazionale, che si fonda sulla democrazia, la sovranità nazionale e la libertà di scegliere l'ordinamento costituzionale interno e gli orientamenti di politica estera, l'integrità territoriale dello Stato, nonché il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei principi della diplomazia e del commercio internazionali;

3.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che ora la Russia si posiziona e agisce apertamente come un rivale della comunità democratica internazionale e sfida il suo ordinamento fondato su norme, non da ultimo nel tentativo di ridisegnare con la forza i confini in Europa; è allarmato per la crescente atmosfera di odio nei confronti degli attivisti dell'opposizione, dei difensori dei diritti umani, delle minoranze e delle nazioni limitrofe, come pure per il deterioramento della situazione dei diritti umani e dello Stato di diritto in Russia; condanna le intimidazioni nei confronti delle voci critiche mediante violenze, processi, incarcerazioni e altre misure usate dallo Stato;

4.

condanna l'arbitrario provvedimento che impedisce l'accesso di politici e funzionari dell'UE al territorio della Russia e sottolinea che la dirigenza russa sta violando a più riprese il diritto internazionale e le regole universali e impedendo la trasparenza; considera questo atto controproducente e dannoso per i già fragili canali di comunicazione tra l'Unione europea e la Russia; sottolinea che i politici e i funzionari dell'UE colpiti dal provvedimento dovrebbero essere informati delle ragioni per le quali è loro rifiutato l'accesso al territorio russo e dovrebbero avere il diritto di ricorrere contro tale decisione dinanzi a un tribunale indipendente;

5.

è del parere che nel lungo termine siano possibili e auspicabili rapporti costruttivi e prevedibili tra l'UE e la Russia, a vantaggio di entrambe le parti, soprattutto alla luce delle relazioni esistenti in materia di politica, commercio, trasporti ed energia, contatti interpersonali, anche attraverso Erasmus+ e le misure comuni (9), cooperazione transfrontaliera, cambiamenti climatici, ambiente e cooperazione settoriale, tenendo conto del fatto che le sanzioni reciproche sono nocive per entrambe le economie, che le sfide e gli interessi comuni sulla scena mondiale devono essere affrontati e che la natura frammentaria della percezione della sicurezza in Europa può essere superata attraverso un dialogo rafforzato; accoglie con favore, a tale riguardo, l'esito positivo della cooperazione tra l'Unione europea e la Russia in vari ambiti quali la lotta al terrorismo, all'estremismo e alla criminalità organizzata, il partenariato della dimensione settentrionale, i negoziati nucleari con l'Iran e il processo di pace in Medio Oriente; invita la Russia a partecipare in modo costruttivo alla ricerca di una soluzione per il conflitto in Siria;

6.

sottolinea che le relazioni UE-Russia dovranno essere d'ora in poi basate sul rispetto del diritto internazionale e su un dialogo in base al quale l'Unione europea sia disposta a impegnarsi nuovamente e a rilanciare la cooperazione con le autorità di Mosca in una serie di ambiti specifici di interesse comune; sottolinea che la ripresa della cooperazione potrà essere presa in considerazione a condizione che la Russia rispetti l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina, inclusa la Crimea, attui pienamente gli accordi di Minsk (che includono il pieno controllo della frontiera da parte delle autorità ucraine, il ritiro incondizionato delle truppe e degli armamenti russi e l'immediata sospensione della prestazione di assistenza ai gruppi ribelli) e metta fine alla destabilizzazione delle attività militari e di sicurezza alle frontiere degli Stati membri dell'Unione europea; sottolinea che l'OSCE ha dimostrato di essere una struttura in grado di apportare un contributo alla risoluzione della crisi; sottolinea che tale cooperazione, se sarà rilanciata, non deve avvenire a scapito dei principi internazionali, dei valori europei e delle norme e degli impegni internazionali; sottolinea che l'Unione europea deve definire chiaramente sia le sue aspettative nei confronti della Russia, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto internazionale e degli obblighi contrattuali e il suo comportamento come un partner prevedibile, sia le misure che adotterà dopo il 31 dicembre 2015, qualora la Russia non onorasse i propri impegni (o prima di tale data in caso di gravi sviluppi sul terreno), e il riavvio della cooperazione che sarebbe disposta a offrire in caso di rispetto degli impegni; sottolinea che tale cooperazione dovrebbe rispettare pienamente le norme internazionali in materia di diritti umani;

7.

loda la solidarietà e l'unità dimostrate dagli Stati membri nel contesto dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e del suo coinvolgimento diretto nella guerra in Ucraina, che hanno consentito l'adozione e l'ulteriore estensione delle misure di risposta subordinandole alla piena attuazione degli accordi di Minsk; esorta gli Stati membri a considerare il mantenimento di questa unità come una priorità assoluta e ad astenersi da relazioni e accordi bilaterali che potrebbero nuocere, o essere interpretati come nocivi, a tale unità; ribadisce che l'unità dell'azione e la solidarietà tra gli Stati membri e con i paesi candidati sono essenziali per assicurare la credibilità, la legittimità e l'efficacia delle politiche dell'UE e la sua capacità di contrastare le sfide e le pressioni esterne, oltre a favorire nel contempo una relazione più profonda e all'insegna della cooperazione con i paesi del vicinato orientale;

8.

sottolinea a questo proposito che una più profonda integrazione dell'UE, unitamente alla coerenza fra le sue politiche interne ed esterne, è la chiave per la riuscita di una politica estera e di sicurezza dell'Unione europea più coerente ed efficace anche nei confronti della Russia; esorta pertanto gli Stati membri a portare avanti e intensificare i propri sforzi volti a eliminare concretamente le strozzature dei processi decisionali e ad adoperarsi congiuntamente ai paesi candidati per consolidare le politiche comuni, in particolare nei settori del commercio, dei servizi e delle transazioni finanziari, della migrazione, dell'energia, della gestione delle frontiere esterne, dell'informazione e della sicurezza informatica;

9.

ribadisce il proprio invito all'Unione europea e ai suoi Stati membri ad avvalersi appieno delle disposizioni e degli strumenti previsti dal trattato di Lisbona, allo scopo di rafforzare la natura lungimirante e strategica della politica estera e di sicurezza comune europea; è inoltre fermamente convinto che il ruolo centrale dei diritti umani in ogni aspetto dell'azione esterna dell'Unione europea sia un requisito essenziale per garantire il suo ruolo rispettato e credibile di attore globale;

10.

ribadisce la sua convinzione che la politica energetica costituisca un elemento significativo della politica esterna dell'Unione europea; sostiene pertanto pienamente la rapida creazione di una solida Unione europea dell'energia, in modo specifico l'interconnessione delle reti energetiche nazionali, al fine di ridurre considerevolmente la dipendenza di singoli Stati membri da fornitori energetici esterni, in particolare la Russia; esprime la propria ferma convinzione che le sfide alla solidarietà europea e le vulnerabilità di quest'ultima, così come l'esposizione di alcuni singoli Stati membri e paesi candidati al ricorso all'energia quale moneta di scambio politica e diplomatica, possano essere combattute in modo efficace solo attuando integralmente la legislazione dell'Unione europea in materia di energia, in particolare del terzo pacchetto sull'energia, e completando un mercato interno europeo dell'energia che sia libero, trasparente, integrato, sincronizzato, efficiente sul piano energetico — con una proporzione adeguata di energie rinnovabili — e resiliente, con un approvvigionamento diversificato, e al quale si debba applicare inequivocabilmente la legislazione in materia di concorrenza; invita l'Unione europea a prestare un adeguato sostegno alle parti contraenti della Comunità dell'energia che si sono impegnate ad applicare l'acquis dell'UE in materia di energia, al fine di migliorare la propria posizione negoziale nei confronti dei fornitori esterni di energia;

11.

sottolinea la necessità e la rilevanza della sospensione della cooperazione con la Russia nel settore della difesa alla luce dell'atteggiamento aggressivo del paese; esorta gli Stati membri e i paesi candidati a evitare di prendere decisioni che possano mettere a repentaglio questa posizione unitaria; ritiene pertanto che, nonostante il loro carattere bilaterale, gli accordi nel settore della cooperazione di difesa con la Russia dovrebbero essere valutati attentamente a livello di UE allo scopo di definire un approccio appropriato e coerente; rileva l'importanza della cooperazione tra l'UE e la NATO a tale riguardo;

12.

esprime profonda preoccupazione per le crescenti restrizioni imposte alla libertà dei media e di Internet, il rafforzamento dei controlli nei confronti dei media online, il ricorso alla coercizione per mettere un freno al giornalismo imparziale e l'erosione degli standard del giornalismo in Russia, nonché per il crescente monopolio degli organi di informazione di proprietà statale sull'informazione disponibile per il pubblico russofono all'estero; condanna il divieto di trasmissione dei canali televisivi ucraini e tatari in Crimea;

13.

rinnova la sua richiesta di potenziare le capacità di analisi e di monitoraggio della propaganda russa, soprattutto in russo, al fine di poter identificare tempestivamente le informazioni deliberatamente faziose diffuse in varie lingue dell'Unione europea e rispondervi celermente e in modo appropriato; invita la Commissione a prevedere senza indugi finanziamenti adeguati per progetti concreti volti a contrastare la propaganda russa e la disinformazione russa all'interno e all'esterno dell'Unione europea, a fornire informazioni obiettive al grande pubblico nei paesi del partenariato orientale e a sviluppare strumenti adeguati di comunicazione strategica; accoglie favorevolmente, in tale contesto, le conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2015 su un piano d'azione al fine di contrastare le campagne di disinformazione; invita la Commissione e gli Stati membri a definire inoltre un meccanismo coordinato per la trasparenza e per la raccolta, il monitoraggio e la pubblicazione di dati sull'assistenza finanziaria, politica o tecnica fornita dalla Russia a partiti politici e altre organizzazioni all'interno dell'UE, al fine di valutarne la partecipazione e l'influenza a livello della vita politica e dell'opinione pubblica nell'Unione e nel suo vicinato orientale, e ad adottare misure adeguate;

14.

è estremamente preoccupato per la recente tendenza dei media russi, controllati dallo Stato, di riscrivere e reinterpretare eventi storici del XX secolo, quali la firma del patto Molotov-Ribbentrop e i relativi protocolli segreti, nonché per il ricorso alla narrativa storica selettiva a fini di propaganda politica attuale;

15.

è profondamente preoccupato per i contatti e la cooperazione sempre più intensi, tollerati dalla dirigenza russa, tra partiti europei populisti, fascisti e di estrema destra, da un lato, e gruppi nazionalisti russi, dall'altro; riconosce che ciò rappresenta un pericolo per i valori democratici e per lo Stato di diritto nell'UE; invita a tale proposito le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione a prendere provvedimenti contro tale minaccia rappresentata dall'emergere di un'«Internazionale nazionalista»;

16.

esprime profonda preoccupazione per il sostegno e i finanziamenti accordati dalla Russia a partiti radicali ed estremisti negli Stati membri dell'UE; ritiene che il recente incontro, a San Pietroburgo, dei partiti di estrema destra sia un insulto alla memoria dei milioni di russi che hanno sacrificato le loro vite per salvare il mondo dal nazismo;

17.

invita l'UE a sostenere progetti volti a promuovere e sviluppare elevati standard giornalistici, la libertà dei media e un'informazione imparziale e affidabile in Russia, nonché a smantellare la propaganda nell'UE e nei paesi del partenariato orientale; invita la Commissione a rendere disponibili finanziamenti sufficienti per le iniziative intese a sviluppare alternative mediatiche in lingua russa ai media russi controllati dallo Stato, al fine di fornire al pubblico russofono fonti d'informazioni credibili e indipendenti;

18.

ribadisce che il rispetto incondizionato dello Stato di diritto è un principio essenziale e fondante dell'Unione europea e chiede una sua applicazione rigorosa, rapida e incondizionata in qualsiasi caso di violazione delle regole; invita la Commissione ad applicare con la stessa determinazione il principio della concorrenza libera ed equa nel mercato unico, anche nel procedimento contro Gazprom; è del parere che l'Unione europea e i suoi Stati membri debbano porre maggiore enfasi sulla necessità che la Russia si ponga in modo costruttivo rispetto alla sua partecipazione all'OMC e rispetti pienamente gli obblighi che ne derivano, segnatamente mettendo fine a tutte le misure ingiustificate di restrizioni commerciali e garantendo un accesso non discriminatorio al suo mercato;

19.

invita la Russia a cooperare pienamente con la comunità internazionale nell'inchiesta sull'abbattimento del volo MH17 e condanna qualsiasi tentativo o decisione di concedere l'amnistia o di ritardare il processo nei confronti di coloro che sono identificati come responsabili; rinnova l'appello rivolto alla Russia affinché restituisca immediatamente i resti e tutte le scatole nere dell'aereo del governo polacco che si è schiantato a Smolensk; invita tutte le istituzioni dell'Unione europea a sollevare tali richieste in ogni contatto bilaterale con le autorità russe;

20.

invita il governo della Federazione russa a riconoscere le dimensioni e la gravità del problema della violenza e delle vessazioni nei confronti delle persone LGBTI in Russia e a impegnarsi a prendere provvedimenti per porre fine a tali abusi e ad abrogare le disposizioni della legge n. 135-FZ (la cosiddetta legge contro la «propaganda gay»), del 29 giugno 2013, che vietano la diffusione di informazioni sulle relazioni LGBTI; invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri dell'UE a sollevare il tema dell'omofobia e della violenza nei confronti delle persone e degli attivisti LGBTI negli incontri con i funzionari russi competenti, anche ai massimi livelli; invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri dell'UE, in conformità con gli orientamenti adottati dall'UE nel giugno 2013, a promuovere e proteggere l'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI, a contribuire a combattere qualsiasi forma di violenza anti-LGBTI chiedendo assistenza e indennizzi per le vittime di tale violenza, sostenendo le iniziative della società civile e del governo volte a monitorare i casi di violenza e formando il personale preposto all'applicazione della legge;

21.

in considerazione del fatto che lo sviluppo di una società civile autentica e indipendente rappresenta un arricchimento per la società, esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti umani, inclusi i diritti di libertà di espressione, associazione e riunione e i diritti delle persone LGBTI, e dello Stato di diritto in Russia e in Crimea dopo la sua annessione illegale; condanna fermamente la continua repressione del dissenso da parte del governo, che colpisce le ONG indipendenti con la cosiddetta «legge sugli agenti stranieri», e la persistente e multiforme repressione di attivisti, oppositori politici e critici del regime; richiama in particolare l'attenzione sull'assassinio di Anna Politkovskaya, Natalya Estemirova, Boris Nemtsov, Sergey Magnitsky, Alexander Litvinenko e altri; chiede che tutti gli assassinii di attivisti politici, giornalisti e denuncianti siano indagati adeguatamente e in piena indipendenza, che i responsabili siano consegnati alla giustizia in segno di lotta incondizionata contro l'impunità e che si prendano in considerazione misure restrittive mirate qualora le indagini non siano condotte in conformità delle norme internazionali; ribadisce la sua esortazione al Consiglio di mantenere l'impegno che ha assunto di difendere questi principi e di adottare, sulla base di una proposta che dovrebbe essere presentata in tempi brevi dal Vicepresidente/Alto rappresentante, misure restrittive nei confronti dei funzionari coinvolti nel caso Magnitsky, che è ben documentato; sottolinea che l'obbligo della Russia di rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto deriva direttamente dal suo status di membro delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE;

22.

sottolinea l'importanza di continuare a fornire sostegno politico e finanziario agli attivisti indipendenti della società civile, ai difensori dei diritti umani, ai blogger, ai media indipendenti, agli accademici e alle personalità pubbliche apertamente critici e alle ONG, al fine di promuovere i valori democratici, le libertà fondamentali e i diritti umani in Russia e nella Crimea occupata; invita la Commissione a programmare un'assistenza finanziaria più ambiziosa a favore della società civile russa a titolo degli strumenti di finanziamento esterni esistenti; esorta l'Unione europea a incoraggiare i funzionari e le organizzazioni della società civile russi che abbiano tendenza a sviluppare una visione alternativa delle relazioni politiche e diplomatiche con l'UE basata sul partenariato e la cooperazione; sottolinea la necessità di promuovere, quanto più possibile, i contatti tra i popoli e mantenere, nonostante l'attuale stato delle relazioni, un dialogo e una cooperazione forti tra gli studenti e i ricercatori dell'Unione europea e della Russia, tra le società civili e le autorità locali, al fine di allentare le tensioni e di migliorare la comprensione reciproca;

23.

invita la Commissione a presentare una legislazione che assicuri la piena trasparenza del finanziamento politico e che il finanziamento dei partiti politici nell'UE sia in linea con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa relative, in particolare, ai soggetti politici o economici al di fuori dell'UE;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al governo e al parlamento della Federazione russa, nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi del partenariato orientale.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0505.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0383.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2014)0101.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2014)0025.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0074.

(6)  «Protocollo sui risultati delle consultazioni del gruppo di contatto tripartito», firmato il 5 settembre 2014, e «Pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk», adottato il 12 febbraio 2015.

(7)  Risoluzione UNGA A/RES/68/262 sull'integrità territoriale dell'Ucraina.

(8)  Risoluzione UNSC S/RES/2202(2015).

(9)  Misure comuni verso l'abolizione del visto per i viaggi di breve durata dei cittadini russi e dell'Unione europea.


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/42


P8_TA(2015)0226

Relazione annuale 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sulla relazione annuale 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF (2015/2699(RSP))

(2016/C 407/05)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (1),

vista la sua decisione del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III — Commissione e agenzie esecutive (2),

vista la sua decisione del 3 aprile 2014 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III — Commissione e agenzie esecutive (3),

vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 concernente la relazione annuale 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode (4),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 concernente la relazione annuale 2013 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode (5),

vista la relazione annuale d'attività per il 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF,

visto il parere n. 4/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo «Control of the duration of investigations conducted by the European Anti-fraud Office» (controllo della durata delle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode),

vista la risposta dell'OLAF al parere n. 4/2014 del comitato di vigilanza,

visto il parere n. 5/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo «OLAF external reporting on the duration of investigations» (relazione esterna dell'OLAF sulla durata delle indagini),

vista la risposta dell'OLAF al parere n. 5/2014 del comitato di vigilanza,

vista la relazione n. 1/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo «Safeguarding OLAF's investigative independence» (tutelare l'indipendenza investigativa dell'OLAF),

vista la relazione n. 2/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo «Implementation by OLAF of the Supervisory Committee’s recommendations» (attuazione da parte dell'OLAF delle raccomandazioni del comitato di vigilanza),

vista la relazione n. 3/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo «Opening of cases in OLAF in 2012» (apertura di casi presso l'OLAF nel 2012),

vista la risposta dell'OLAF alla relazione n. 3/2014 del comitato di vigilanza,

vista la nota del comitato di vigilanza sull'analisi del comitato di vigilanza del progetto relativo alle priorità della politica di indagine (Investigation Policy Priorities — IPP) dell'OLAF per il 2015,

vista la relazione annuale di attività del comitato di vigilanza per il 2013,

visto il parere n. 2/2013 del comitato di vigilanza, dal titolo «Establishing an internal OLAF procedure for complaints» (istituire una procedura interna all'OLAF per le denunce),

visto il parere n. 1/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo «OLAF Investigation Policy Priorities» (priorità della politica di indagine dell'OLAF),

visto il parere n. 2/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo «Case selection in OLAF» (selezione dei casi presso l'OLAF),

viste le osservazioni del comitato di vigilanza sulle procedure investigative nell'ambito dell'OLAF,

viste le raccomandazioni del comitato di vigilanza per il 2012,

visto il documento del comitato di vigilanza dal titolo «Mission, competences and objectives of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office — Mid-term strategy (2014-2015)» (missione, competenze e obiettivi del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode — Strategia intermedia (2014-2015)),

viste le modalità di lavoro del comitato di vigilanza con l'OLAF,

viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sulla relazione annuale 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF (O-000060/2015 — B8-0553/2015, O-000061/2015 — B8-0554/2015 e O-000066/2015 — B8-0555/2015),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che nella sua relazione annuale di attività per il 2014 il comitato di vigilanza dell'OLAF ha osservato che, all'epoca della riorganizzazione dell'OLAF (1o febbraio 2012), nello stesso giorno sono stati aperti 423 casi sulla base di un'unica decisione del Direttore generale dell'OLAF; che, in base a tale analisi, il comitato di vigilanza ha concluso che i) l'OLAF non aveva eseguito una valutazione adeguata delle informazioni ricevute per nessuno dei casi analizzati dal comitato di vigilanza, ii) per gran parte dei casi non vi era alcuna traccia di qualsivoglia attività di valutazione, e iii) il Direttore generale dell'OLAF aveva aperto tutti i casi in questione senza aver determinato in precedenza se vi fossero sospetti sufficientemente gravi in merito alla presenza di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione — il che è in contraddizione con l'allora vigente requisito giuridico per l'avvio di un'indagine da parte dell'OLAF;

B.

considerando che il comitato di vigilanza, nelle sue comunicazioni alle istituzioni dell'UE, ha sottolineato che, nonostante il chiaro obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, il Direttore generale dell'OLAF non aveva riferito al comitato di vigilanza nel 2014 in merito alle raccomandazioni dell'OLAF che non erano state attuate;

C.

considerando che, nella prima metà del suo mandato, il comitato di vigilanza ha emesso 50 raccomandazioni all'OLAF, di cui solo otto sono state attuate pienamente, sei sono state attuate parzialmente, una è in corso e 20 non hanno trovato attuazione, e che in 15 casi il comitato di vigilanza non ha potuto verificare l'avvenuta attuazione per mancanza di informazioni significative;

D.

considerando che il comitato di vigilanza — nella sua nota sul progetto relativo alle priorità della politica di indagine (IPP) dell'OLAF per il 2015 — ha osservato che l'OLAF non ha tenuto conto delle tre raccomandazioni formulate nel parere n. 1/2014 del comitato di vigilanza: i) il Direttore generale dell'OLAF non ha emanato orientamenti sull'applicazione dei principi di selezione stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (utilizzo efficiente delle risorse, proporzionalità/sussidiarietà, valore aggiunto) e, invece di rivedere gli indicatori finanziari per adeguarli alla realtà dei programmi di spesa, li ha aboliti completamente; ii) il progetto relativo alle IPP per il 2015 sembrava tenere conto di diversi documenti provenienti dai soggetti interessati, tuttavia non risulta che sia stato avviato alcun dialogo con detti soggetti in relazione agli indicatori finanziari e ad un eventuale controllo dei casi per i quali vi era un sufficiente sospetto di frode, ma ai quali non era stato dato seguito sulla base delle IPP o dei principi di selezione; iii) il Direttore generale dell'OLAF non ha trasmesso al comitato di vigilanza una valutazione dell'applicazione delle precedenti IPP o una sintesi del feedback fornito dai soggetti interessati, benché in precedenza si fosse impegnato in tal senso;

E.

considerando che il comitato di vigilanza ha costantemente sottolineato il fatto che, non avendo accesso alle necessarie informazioni, non era in grado di controllare l'indipendenza dell'OLAF, la sua funzione di indagine, l'applicazione delle garanzie procedurali e la durata delle indagini;

F.

considerando che il comitato di vigilanza ha affermato che il problema centrale per quanto riguarda l'efficacia del suo ruolo di supervisione non risiede nella scorretta attuazione delle modalità di lavoro, quanto nella fondamentale divergenza di vedute tra il comitato di vigilanza e il Direttore generale dell'OLAF in termini di percezione del ruolo del comitato;

G.

considerando che il Parlamento, nelle sue risoluzioni sopra citate sulle relazioni annuali 2011 e 2013 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode, ha chiesto un miglioramento della capacità del comitato di vigilanza di adempiere al proprio ruolo;

H.

considerando che il comitato di vigilanza ha chiesto in più occasioni alle istituzioni dell'UE di rafforzare le sue competenze, in particolare attraverso un pieno accesso ai fascicoli dei casi indagati dall'OLAF, o di adottare altre misure atte a garantire l'attendibilità dell'OLAF;

I.

considerando che nel marzo 2014 il Direttore generale dell'OLAF si è impegnato a riferire al comitato di vigilanza una volta all'anno in merito al numero di denunce ricevute, alle tempistiche del loro trattamento e alla loro classificazione come giustificate o meno; che, tuttavia, il comitato di vigilanza afferma di non aver mai ricevuto tali informazioni;

J.

considerando che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ha rafforzato il ruolo del comitato di vigilanza nel monitorare la durata delle indagini dell'OLAF; che, nonostante il rispetto formale da parte dell'OLAF del suo obbligo di riferire regolarmente al comitato di vigilanza in merito alle indagini di durata superiore ai 12 mesi, il comitato di vigilanza ha concluso, nel suo parere n. 4/2014 intitolato «Control of the duration of investigations conducted by OLAF» (controllo della durata delle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode) che le informazioni fornite non erano sufficienti per consentirgli di monitorare in modo adeguato ed efficace la durata delle indagini dell'OLAF;

K.

considerando che, nel suo parere n. 5/2014 intitolato «OLAF external reporting on the duration of investigations» (relazione esterna dell'OLAF sulla durata delle indagini), il comitato di vigilanza ha concluso che la relazione sulla durata delle indagini dell'OLAF non aveva fornito un quadro esaustivo dell'attività investigativa di quest'ultimo; che, mentre l'OLAF ha dichiarato nella sua relazione annuale che «le indagini sono portate a termine in tempi più brevi», il comitato di vigilanza ha concluso che il miglioramento dei risultati delle indagini dell'OLAF era dovuto all'introduzione di nuovi metodi di calcolo;

L.

considerando che, nella sua relazione n. 1/2014 dal titolo «Safeguarding OLAF's independence» (tutelare l'indipendenza dell'OLAF), il comitato di vigilanza ha chiesto chiarimenti in merito al ruolo dell'OLAF nell'attuazione della politica antifrode della Commissione nel settore delle sigarette;

M.

considerando che per due anni consecutivi il comitato di vigilanza ha espresso, nella sua relazione annuale di attività, preoccupazioni in merito alla mancanza di trasparenza in relazione alla partecipazione dell'OLAF alle riunioni di scambio di informazioni della Commissione ed ai rischi inerenti per l'indipendenza investigativa dell'OLAF;

N.

considerando che il comitato di vigilanza ha richiamato l'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea sulla necessità di applicare i requisiti del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il funzionamento indipendente del segretariato del comitato di vigilanza;

O.

considerando che il comitato di vigilanza ha individuato quattro condizioni di base per garantire il funzionamento indipendente del segretariato: i) assunzione, valutazione e promozione del capo del segretariato sulla base delle decisioni del comitato di vigilanza; ii) riclassificazione del capo del segretariato come dirigente di alto livello («senior manager»); iii) assunzione, valutazione e promozione del personale del segretariato da parte del capo; iv) sotto delega dell'esecuzione del bilancio del segretariato al suo capo;

P.

considerando che il Parlamento ha esaminato le risposte dell'OLAF alle relazioni ed ai pareri del comitato di vigilanza che gli sono state trasmesse;

1.

sottolinea con forza la responsabilità dell'OLAF di rispettare i requisiti giuridici per l'avvio di un'indagine; ricorda che, per quanto concerne i 423 casi aperti nello stesso giorno, solo l'8,4 % di quelli che sono stati conclusi ha dato luogo a raccomandazioni; chiede al comitato di vigilanza di monitorare su base regolare il rispetto dei requisiti giuridici;

2.

fa riferimento alla sua risoluzione sopra citata del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, ed esorta l'OLAF a fornire, senza indebito ritardo, una giustificazione per i casi in cui non ha attuato le raccomandazioni formulate dal comitato di vigilanza;

3.

nota con rammarico che il comitato di vigilanza non è stato in grado di stabilire se le priorità della politica di indagine siano state individuate correttamente e se la loro applicazione abbia avuto conseguenze positive o negative per la lotta contro la frode e la corruzione;

4.

deplora il fatto che il comitato di vigilanza non possa svolgere appieno il proprio mandato; fa riferimento alle sue risoluzioni sopra citate sulle relazioni annuali 2011 e 2013 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode, e chiede alla Commissione di adottare misure intese a migliorare la capacità del comitato di vigilare sull'indipendenza dell'OLAF, sulla sua funzione di indagine, sull'applicazione delle garanzie procedurali e sulla durata delle indagini, senza, tuttavia, che ciò pregiudichi l'indipendenza dell'OLAF;

5.

sollecita la Commissione a facilitare i negoziati tra l'OLAF e il comitato di vigilanza elaborando un piano d'azione entro il 31 dicembre 2015, nell'ottica di modificare le modalità di lavoro al fine di creare un ambiente operativo in cui il comitato di vigilanza possa adempiere al proprio mandato; è del parere che le modalità di lavoro modificate dovrebbero chiarire il ruolo del comitato di vigilanza a tutte le parti interessate; osserva che il segretariato dell'autorità di vigilanza è sotto il controllo (amministrativo) dell'organismo controllato;

6.

chiede che il Direttore generale dell'OLAF mantenga il proprio impegno di comunicare al comitato di vigilanza una volta all'anno il numero di denunce ricevute, le tempistiche del loro trattamento e la loro classificazione come giustificate o meno;

7.

esorta l'OLAF a rispettare i requisiti giuridici per consentire al comitato di vigilanza di adempiere ad una delle sue funzioni principali relativa alla supervisione della durata delle indagini dell'OLAF;

8.

accoglie tuttavia con favore il fatto che l'OLAF e il comitato di vigilanza abbiano iniziato a cooperare per migliorare le informazioni che l'OLAF fornisce al comitato ed arricchire il contenuto delle relazioni sulle indagini di durata superiore a 12 mesi;

9.

rileva che dei 134 investigatori alla fine del 2014, 13 (10 %) erano assegnati all'unità per il tabacco e la contraffazione, e 44 (33 %) alle unità per i fondi agricoli e strutturali, che rappresentano l'86 % degli interessi finanziari in gioco (1,9 miliardi di EUR); raccomanda pertanto all'OLAF di rivalutare l'assegnazione delle proprie risorse;

10.

esprime preoccupazione in merito alla trasparenza della partecipazione dell'OLAF alle riunioni di scambio di informazioni della Commissione;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali e al comitato di vigilanza dell'OLAF.


(1)  GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2015)0118.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2014)0287.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2013)0318.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0062.


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/46


P8_TA(2015)0227

Situazione in Ungheria

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sulla situazione in Ungheria (2015/2700(RSP))

(2016/C 407/06)

Il Parlamento europeo,

visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo capoverso e i capoversi dal quarto al settimo,

visti in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, gli articoli 6 e 7 TUE nonché gli articoli del TUE e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che si riferiscono al rispetto, alla promozione e alla protezione dei diritti fondamentali nell'UE,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009,

visti gli articoli 1, 2 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza,

viste la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo nonché le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti dell'uomo e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,

vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) (1),

vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012) (2),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 intitolata «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto» (COM(2014)0158),

vista la relazione del 16 dicembre 2014 del Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo a seguito della sua visita in Ungheria dal 1o al 4 luglio 2014,

viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, in data 16 dicembre 2014, sulla necessità di garantire il rispetto dello Stato di diritto,

vista l'audizione sulla situazione dei diritti umani in Ungheria tenutasi il 22 gennaio 2015 in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

viste le dichiarazioni rilasciate dal Consiglio e dalla Commissione di fronte all'Aula del Parlamento europeo l'11 febbraio 2015 su un quadro UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali,

visto lo scambio di opinioni tenutosi a seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 30 aprile 2015 sulle eventuali conseguenze della decisione di uno Stato membro di reintrodurre la pena di morte, anche per quanto riguarda i suoi diritti e il suo status di membro dell'Unione europea, organizzato il 7 maggio 2015 dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

viste le dichiarazioni rilasciate dal Consiglio e dalla Commissione di fronte all'Aula del Parlamento europeo il 19 maggio 2015 sulla situazione in Ungheria,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini (articolo 2 TUE);

B.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

C.

considerando che l'abolizione della pena di morte è un requisito indispensabile per aderire all'UE, dal momento che l'Unione mantiene una forte posizione di principio contro la pena di morte, la cui abolizione è un obiettivo fondamentale della politica in materia di diritti umani;

D.

considerando che il diritto di asilo è garantito, nel debito rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati, e in conformità del TUE e del TFUE;

E.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo sono state recepite integralmente dalla Costituzione ungherese; che i recenti sviluppi in Ungheria hanno tuttavia suscitato preoccupazione per quanto riguarda la situazione del paese;

F.

considerando che il 28 aprile 2015, a seguito dei recenti eventi in Ungheria, il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, ha rilasciato una dichiarazione sulla necessità di un dibattito pubblico sulla pena di morte; che il 30 aprile 2015 il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha dichiarato in un comunicato stampa che Viktor Orbán gli ha assicurato che il governo ungherese non ha alcuna intenzione di adottare misure per reintrodurre la pena di morte e che rispetterà e onorerà tutti i trattati e la legislazione dell'UE; che Viktor Orbán ha tuttavia ribadito dichiarazioni analoghe il 1o maggio 2015, durante un'intervista rilasciata alla radio pubblica nazionale, aggiungendo che la decisione di reintrodurre la pena di morte dovrebbe rientrare nell'esclusiva competenza degli Stati membri, discostandosi in tal modo dalle disposizioni dei trattati UE;

G.

considerando che nel maggio 2015 il governo ungherese ha lanciato una consultazione pubblica sull'immigrazione, dopo aver tenuto, in passato, una serie di consultazioni analoghe in relazione ad altre problematiche; che la consultazione pubblica può costituire un importante e prezioso strumento a disposizione dei governi per elaborare politiche che possono contare sull'avallo della popolazione; che i quesiti sono stati oggetto di critiche a causa della loro natura retorica e tendenziosa, dal momento che stabiliscono un collegamento diretto tra i fenomeni migratori e le minacce alla sicurezza;

H.

considerando che durante lo scambio di opinioni in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni la maggioranza dei gruppi politici ha concordato sul fatto che la reintroduzione della pena di morte e i quesiti posti nella consultazione pubblica sono inaccettabili;

I.

considerando che, nella dichiarazione rilasciata di fronte all'Aula del Parlamento europeo il 19 maggio 2015 sulla situazione in Ungheria, la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea ha dichiarato che il Consiglio non ha discusso della situazione in Ungheria e quindi non ha adottato una posizione formale al riguardo;

J.

considerando che gli sforzi per affrontare l'attuale situazione in Ungheria non dovrebbero mirare a isolare un determinato Stato membro o governo, ma a rispettare l'obbligo collettivo che incombe su tutte le istituzioni UE e in particolare sulla Commissione, in quanto custode dei trattati, di garantire l'applicazione e il rispetto dei trattati e della Carta in tutta l'Unione e in ogni Stato membro;

1.

insiste sul fatto che la pena di morte è incompatibile con i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani su cui si fonda l'Unione e che l'eventuale reintroduzione della pena di morte da parte di uno Stato membro costituirebbe quindi una violazione dei trattati e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; ribadisce con forza che l'abolizione della pena di morte costituisce una pietra miliare nell'evoluzione dei diritti fondamentali in Europa;

2.

ricorda che una grave violazione dei valori di cui all'articolo 2 TUE da parte di uno Stato membro farebbe scattare la procedura «articolo 7»;

3.

condanna le ripetute dichiarazioni del primo ministro ungherese Viktor Orbán volte a suscitare un dibattito sull'eventuale ripristino della pena di morte in Ungheria, istituzionalizzando e alimentando in tal modo un concetto che è in violazione dei valori su cui si fonda l'Unione; prende nota pertanto della dichiarazione del primo ministro ungherese, Viktor Orbán, secondo cui la pena capitale non verrà reintrodotta in Ungheria, e sottolinea la responsabilità di un primo ministro, in quanto capo di governo, di promuovere i valori dell'UE e di dare l'esempio;

4.

osserva che gli Stati membri hanno il diritto sovrano di avviare consultazioni nazionali; ricorda tuttavia che le consultazioni dovrebbero riflettere la disponibilità dei governi di esercitare una governance responsabile volta a garantire soluzioni politiche democratiche e il rispetto dei valori fondamentali europei;

5.

denuncia la consultazione pubblica sull'immigrazione e la relativa campagna nazionale, con affissione di manifesti, avviata dal governo ungherese, e sottolinea che il contenuto e il linguaggio di questa particolare consultazione avviata in Ungheria sull'immigrazione e il terrorismo sono estremamente fuorvianti, di parte e non equilibrati, dal momento che stabiliscono un collegamento preconcetto e diretto tra i fenomeni migratori e le minacce alla sicurezza; evidenzia che le risposte al questionario online devono essere integrate da dati personali, rivelando così le opinioni politiche dei partecipanti in violazione delle norme sulla protezione dei dati; chiede pertanto che la consultazione sia annullata;

6.

deplora il fatto che la consultazione pubblica lanci accuse contro le istituzioni dell'UE e le loro politiche senza riconoscere altresì la responsabilità degli Stati membri in tali ambiti; ricorda che gli Stati membri sono pienamente coinvolti nel processo legislativo dell'UE;

7.

invita tutti gli Stati membri a partecipare in modo costruttivo al dibattito in corso sul programma europeo in materia di migrazione, che interessa in pari misura le politiche interne, esterne e di sviluppo che devono essere attuate nell'UE;

8.

ritiene che tutti gli Stati membri siano tenuti a rispettare appieno il diritto dell'UE nelle loro prassi legislative e amministrative e che ogni legislazione, compreso il diritto primario di ciascuno Stato membro o paese candidato, debba rispecchiare ed essere in linea con i valori europei fondamentali, vale a dire i principi democratici, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

9.

deplora la mancanza di reazione da parte del Consiglio ai più recenti sviluppi in Ungheria e denuncia la mancanza d'impegno da parte degli Stati membri al fine di garantire il rispetto dello Stato di diritto come specificato nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2014; esorta il Consiglio dell'Unione europea e il Consiglio europeo a tenere una discussione e ad adottare conclusioni sulla situazione in Ungheria;

10.

rileva che nel corso dell'ultimo anno questi recenti sviluppi hanno suscitato preoccupazione per quanto riguarda il principio dello Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali in Ungheria che, nell'insieme, potrebbero rappresentare un'emergente minaccia sistemica allo Stato di diritto in questo Stato membro;

11.

sollecita la Commissione ad attivare la prima fase del quadro UE per rafforzare lo Stato di diritto e ad avviare quindi immediatamente un approfondito processo di monitoraggio riguardante la situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria, vagliando l'eventuale violazione grave e sistemica dei valori su cui si fonda l'Unione ai sensi dell'articolo 2 TUE, compreso l'impatto combinato di una serie di misure che esasperano lo stato della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, e valutando l'emergenza di una minaccia sistemica allo stato di diritto in questo Stato membro che potrebbe trasformarsi nel chiaro rischio di una grave violazione ai sensi dell'articolo 7 TUE; chiede alla Commissione di riferire in merito al Parlamento e al Consiglio entro settembre 2015;

12.

invita la Commissione a presentare una proposta per l'istituzione di un meccanismo UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, come strumento per il rispetto e l'applicazione della Carta e dei trattati siglati da tutti gli Stati membri, fondato su indicatori comuni e obiettivi, e ad effettuare ogni anno una valutazione imparziale sulla situazione in materia di diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto in tutti gli Stati membri, indiscriminatamente e su un piede di parità, con una valutazione dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, unitamente a idonei meccanismi vincolanti e correttivi, al fine di colmare le lacune esistenti e consentire una risposta automatica e graduale alle violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali a livello di Stati membri; incarica la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di contribuire allo sviluppo e all'elaborazione di tale proposta sotto forma di una relazione d'iniziativa legislativa da approvare entro la fine dell'anno;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al presidente, al governo e al parlamento dell'Ungheria, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, all'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, al Consiglio d'Europa nonché all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0315.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2014)0173.


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/50


P8_TA(2015)0228

Relazione 2014 sui progressi compiuti dalla Turchia

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sulla relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia (2014/2953(RSP))

(2016/C 407/07)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia (SWD(2014)0307),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2014, intitolata «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2014-2015» (COM(2014)0700),

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 10 febbraio 2010 sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Turchia nel 2009 (1), del 9 marzo 2011 sulla relazione 2010 sui progressi compiuti dalla Turchia (2), del 29 marzo 2012 sulla relazione 2011 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia (3), del 18 aprile 2013 sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dalla Turchia (4), del 13 giugno 2013 sulla situazione in Turchia (5), del 12 marzo 2014 sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Turchia (6), del 13 novembre 2014 sulle azioni della Turchia che creano tensioni nella zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro (7) e del 15 gennaio 2015 sulla libertà di espressione in Turchia (8),

vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015 sul centenario del genocidio armeno (9),

visto il quadro negoziale per la Turchia del 3 ottobre 2005,

viste la decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Repubblica di Turchia (10) («partenariato per l'adesione»), nonché le precedenti decisioni del Consiglio, del 2001, 2003 e 2006, sul partenariato per l'adesione,

viste le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2010, del 5 dicembre 2011, dell'11 dicembre 2012, del 25 giugno 2013, del 24 ottobre 2014 e del 16 dicembre 2014,

visto l'articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in cui si afferma che le parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH), sulle controversie nelle quali sono parti,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la relazione della Banca mondiale del 28 marzo 2014 dal titolo: «Valutazione dell'unione doganale UE-Turchia»,

vista la relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto (COM(2014)0646),

visto il lavoro svolto da Kati Piri come relatore permanente sulla Turchia della commissione per gli affari esteri,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il 3 ottobre 2005 sono stati avviati i negoziati di adesione con la Turchia e che l'apertura di negoziati di questo tipo rappresenta il punto di partenza di un processo duraturo e aperto basato su un'equa e rigorosa condizionalità e un impegno a effettuare riforme;

B.

considerando che l'UE mantiene l'impegno a favore di un ulteriore allargamento, quale politica chiave per promuovere la pace, la democrazia, la sicurezza e la prosperità in Europa; che ogni paese candidato verrà giudicato in base ai propri meriti e che, su tale base, la Commissione non prevede nuove adesioni all'UE nella presente legislatura;

C.

considerando che la Turchia si è impegnata a soddisfare i criteri di Copenaghen, ad attuare riforme adeguate ed efficaci, a intrattenere buone relazioni di vicinato e a porre in atto un progressivo allineamento all'UE; che tali sforzi dovrebbero essere considerati come un'opportunità per la Turchia di rafforzare le sue istituzioni e portare avanti il suo processo di democratizzazione e modernizzazione;

D.

considerando che in base alla graduatoria sulla libertà di stampa e dei media stilata da Freedom House, risulta attualmente mancante in Turchia la libertà di stampa e presente solo in parte la libertà di Internet;

E.

considerando che Reporter senza frontiere ha classificato nel 2014 la Turchia come uno dei paesi in cui i giornalisti sono stati maggiormente esposti a minacce e aggressioni fisiche;

F.

considerando che l'UE dovrebbe continuare a essere il parametro di riferimento per le riforme in Turchia;

G.

considerando che la piena osservanza dei criteri di Copenaghen e la capacità di integrazione nell'UE, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2006, continuano a essere la base per l'adesione all'UE;

H.

considerando che nel processo negoziale sono di fondamentale importanza lo Stato di diritto — compresi, in particolare, la separazione dei poteri, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, la libertà di assemblea e di manifestazione pacifica, la libertà di espressione e dei media, i diritti delle donne, la libertà di religione, i diritti delle persone appartenenti a minoranze (nazionali) e il contrasto della discriminazione ai danni dei gruppi vulnerabili quali i Rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI);

I.

considerando che nella sua comunicazione dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2014-15», la Commissione ha concluso che la Turchia è un partner strategico per l'UE, in termini economici e di sicurezza energetica, e che la cooperazione con la Turchia sulle questioni di politica estera è fondamentale; che nella stessa comunicazione, la Commissione ha espresso preoccupazioni nei confronti della protezione dei diritti fondamentali, dell'indipendenza della magistratura, dello Stato di diritto, nonché del diritto di assemblea e della libertà di espressione;

J.

considerando che la Turchia non ha ancora attuato, per il nono anno consecutivo, le disposizioni contenute nell'accordo di associazione CE-Turchia e nel relativo protocollo aggiuntivo; che tale rifiuto continua a incidere profondamente e negativamente sul processo negoziale;

K.

considerando che, nell'ottica di rafforzare la stabilità e promuovere relazioni di buon vicinato, la Turchia deve intensificare gli sforzi intesi a risolvere le questioni bilaterali pendenti, tra cui gli obblighi giuridici non definiti e le vertenze frontaliere terrestri e marittime e in materia di spazio aereo con i paesi immediatamente vicini, in conformità delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

L.

considerando che le autorità turche non hanno acconsentito alla riapertura del seminario ortodosso nell'isola di Heybeliada;

Situazione delle relazioni UE-Turchia

1.

accoglie con favore la relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia e ne condivide le conclusioni secondo cui la Turchia è un partner strategico chiave per l'UE e lo svolgimento di negoziati attivi e credibili rappresenterebbe un quadro adatto per sfruttare appieno il potenziale delle relazioni UE-Turchia; sottolinea che il processo di riforma nel quadro dei negoziati con l'UE potrebbe rappresentare un'opportunità significativa per la Turchia di sviluppare un forte sistema democratico pluralista, con istituzioni solide, a beneficio di tutti i cittadini del paese e per rafforzare le relazioni con l'UE; chiede alla Commissione di riesaminare il modo in cui sono stati condotti finora i negoziati e in che modo potrebbero essere migliorate e intensificate le relazioni e la cooperazione UE-Turchia;

2.

sottolinea che producono vantaggi per entrambe le parti una relazione efficace e funzionante basata sul dialogo, su una cooperazione più stretta, su un impegno reciproco e sui negoziati tra l'UE e la Turchia — in considerazione della loro prossimità geografica, dei loro legami storici, della vasta comunità turca che vive nell'UE, dei legami economici stretti e degli interessi strategici comuni; invita la Turchia a porre il processo di riforma al centro delle sue scelte di politica interna; ritiene che l'UE debba cogliere questa opportunità per divenire la base principale del processo di democratizzazione in Turchia, promuovendo i valori universali e gli standard normativi europei come punti di riferimento del processo di riforma, sostenendo la Turchia nello sviluppo di istituzioni solide e democratiche e di una legislazione efficace basata sul rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani e dello Stato di diritto nonché rappresentando e difendendo gli interessi di tutti i settori della società turca;

3.

incoraggia il governo turco ad accelerare il ritmo dei negoziati e lo esorta a impegnarsi in modo inequivocabile a rispettare i valori e i principi democratici, che sono al centro dell'UE; sostiene la nuova Commissione nei suoi sforzi di intensificare l'impegno nei confronti della Turchia sulla base degli interessi e delle sfide comuni; constata l'avvio dei negoziati sul capitolo 22 (Politica regionale) nel novembre 2013;

4.

si compiace dell'elezione del parlamento più inclusivo e rappresentativo della storia moderna della Turchia, che riflette la diversità del paese; elogia la resilienza della democrazia turca e lo spirito democratico dei suoi cittadini, come dimostrato dall'elevata affluenza alle urne e dall'impressionante partecipazione di volontari della società civile il giorno delle elezioni; invita tutti i partiti politici ad adoperarsi per l'istituzione di un governo stabile e inclusivo, con l'obiettivo di ridare slancio al processo di democratizzazione della Turchia e al dialogo sulle riforme con l'UE;

5.

sottolinea l'importanza di intensificare gli sforzi sul piano dei contatti interpersonali onde creare un contesto favorevole di cooperazione tra la Turchia e l'UE; sottolinea, pertanto, che nell'interesse dell'approfondimento dei legami tra l'UE e la Turchia è necessario compiere progressi concreti in materia di esenzione dal visto, sulla base del rispetto dei requisiti definiti nella tabella di marcia verso un regime senza visti con la Turchia; rileva che nel periodo transitorio l'UE dovrebbe semplificare per le persone d'affari l'ottenimento del visto, e che è necessario promuovere attivamente i programmi di scambio per studenti e accademici e le opportunità di accesso per la società civile; ritiene che un miglioramento delle opportunità di accesso all'UE fornirebbe un ulteriore sostegno al processo di riforma in Turchia;

Stato di diritto e democrazia

6.

rileva che la Turchia ha continuato ad attuare le riforme degli anni precedenti; accoglie con favore, a questo proposito, le modifiche apportate al quadro giuridico riguardante i partiti politici e le campagne elettorali, che adesso consente di condurre campagne politiche in lingue diverse dal turco, legalizza la co-presidenza dei partiti e rende meno rigide le norme che disciplinano l'organizzazione locale dei partiti politici; ribadisce l'importanza di abbassare la soglia elettorale del 10 %, in modo da poter dare la possibilità di partecipazione politica a tutte le componenti della società in Turchia;

7.

sottolinea che una nuova Costituzione basata su disposizioni che promuovano una società pluralista, inclusiva e tollerante sarebbe il fondamento del processo di riforma e costituirebbe una base solida per le libertà fondamentali e lo Stato di diritto; elogia il lavoro svolto dal Comitato di conciliazione costituzionale che, prima di essere sciolto, ha raggiunto un consenso su 60 emendamenti costituzionali; ribadisce il suo appello affinché sia portato avanti il processo di riforma costituzionale e sottolinea la necessità di garantire che la nuova Costituzione poggi su un ampio consenso da parte dell'intero panorama politico e della società nel suo complesso; incoraggia la Turchia a procedere a una consultazione con la Commissione di Venezia nel quadro del processo di riforma costituzionale;

8.

accoglie con favore la nuova strategia elaborata dal governo turco, che mira a incanalare tutta la nuova legislazione attraverso il ministero per gli Affari UE con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di coordinamento del ministero e migliorare la conformità dei progetti di legge con le norme dell'UE; raccomanda, a tale riguardo, e per quanto possibile, una stretta consultazione con la Commissione di Venezia e un più intenso dialogo con la Commissione europea sulla nuova legislazione in fase di preparazione e sull'attuazione delle leggi esistenti, al fine di garantire la compatibilità con l'acquis dell'UE;

9.

sottolinea l'importanza di un'adeguata consultazione della società civile nell'ambito del processo legislativo; raccomanda, a tal proposito, la messa a punto di meccanismi di consultazione della società civile strutturati come parte integrante del processo legislativo e di quello decisionale, nonché del processo di attuazione della nuova legislazione; plaude alla vitalità della società civile in Turchia; sottolinea l'urgente necessità di attuare riforme coerenti volte a garantire la libertà di associazione ed espressione, che consentano alle organizzazioni della società civile di operare liberamente e senza restrizioni e di avere maggiore accesso ai finanziamenti;

10.

sostiene con fermezza e incoraggia gli sforzi profusi dal governo della Turchia e da tutti gli altri soggetti interessati per pervenire a una conclusione globale e sostenibile del processo di pace con la comunità curda sulla base di negoziati con il PKK, che figura nell'elenco dell'UE delle organizzazioni terroristiche, e per avviare un processo di integrazione politica e socio-economica della comunità curda; esprime il suo pieno sostegno all'annuncio, da parte dell'HDP, di un congresso straordinario del PKK nell'ottica di deporre le armi e promuovere le politiche democratiche come metodo; incoraggia vivamente il governo a continuare a conferire priorità e a potenziare i diritti sociali, culturali e politici, nonché la parità di trattamento, dei cittadini di origine curda; accoglie con favore la legge volta a «creare basi giuridiche più solide per il processo finalizzato a risolvere la crisi curda», adottata dalla Grande Assemblea nazionale della Turchia l'11 giugno 2014, che prevede misure volte a eradicare il terrorismo, rafforzare l'inclusione sociale, reinserire coloro che lasciano il PKK e depongono le armi e preparare l'opinione pubblica per il rientro degli ex combattenti; è del parere che una soluzione positiva della questione curda sia di fondamentale importanza e possa contribuire in maniera sostanziale alla democrazia, alla pace, alla stabilità e alla tutela dei diritti umani in Turchia; incoraggia pertanto tutti i partiti politici a sostenere questo processo; invita la Commissione a fornire supporto tecnico e a destinare le risorse disponibili a titolo dello strumento di assistenza di preadesione (IPA), tra l'altro, ai programmi per l'integrazione socio-economica e l'istruzione nel Sud-Est della Turchia, come modalità per rafforzare il processo di risoluzione della questione curda; osserva che i negoziati sul capitolo 22 (Politica regionale) potrebbero aiutare la Turchia nella definizione di un programma efficace di coesione per il Sud-Est del paese;

11.

deplora la decisione della Direzione Generale per i Lavori idraulici della Turchia di proseguire i lavori sulla diga di Ilisu, che avranno effetti sociali, ambientali e politici devastanti; rammenta che questa particolare regione è abitata principalmente da curdi e che la costruzione della diga avrà serie conseguenze sulla popolazione e sulla cultura curde;

12.

esprime preoccupazione per l'Indice di percezione della corruzione 2014, pubblicato da Transparency International il 3 dicembre 2014, che evidenzia un incremento netto nella percezione della corruzione in Turchia durante lo scorso anno, collocando il paese al 64o posto in classifica; deplora profondamente il modo in cui il governo e il parlamento della Turchia hanno reagito alle accuse di corruzione, anche a carico di ex membri del governo, formulate a dicembre 2013, e il fatto che non sia stato dato seguito alle indagini estremamente serie sui casi di corruzione; esprime inquietudine per l'azione penale nei confronti dei giornalisti investigativi che hanno seguito i casi di corruzione; sollecita un'indagine trasparente e indipendente riguardo alle accuse formulate nel dicembre 2013; sottolinea la necessità di una maggiore volontà politica per lo sviluppo di un quadro giuridico adeguato in materia di lotta alla corruzione, un fenomeno che non solo mina il funzionamento democratico delle istituzioni e la fiducia dei cittadini nella democrazia, ma che può anche danneggiare lo sviluppo economico e il clima favorevole agli investimenti;

13.

esprime preoccupazione per le recenti modifiche alla legge sul Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri (HCJP) e le conseguenti, numerose riassegnazioni e licenziamenti di giudici e procuratori, nonché per gli arresti, le riassegnazioni e i licenziamenti di agenti di polizia — episodi che hanno sollevato seri e giustificati dubbi circa l'indipendenza, l'imparzialità e l'efficienza del sistema giudiziario, la separazione dei poteri e il rispetto del principio dello Stato di diritto, che costituiscono il fulcro dei criteri politici di Copenaghen; è preoccupato per le frequenti modifiche apportate ad atti legislativi fondamentali senza debita consultazione delle pertinenti parti interessate; si compiace dell'abrogazione dell'articolo 10 della legge antiterrorismo; esprime tuttavia preoccupazione per le definizioni molto vaghe contenute nella legislazione antiterrorismo, che ne rendono ancora eccessivo l'ambito di applicazione e danno adito a interpretazioni eccezionalmente ampie; rammenta la necessità di modificare l'articolo 314 del codice penale, affinché soltanto coloro che sono membri di un'organizzazione terroristica o armata, o contribuiscono alle attività di una siffatta organizzazione, possano essere perseguiti; chiede l'adozione di una strategia di riforma giudiziaria in linea con le norme dell'UE, in collaborazione con tutti i pertinenti soggetti interessati; accoglie con favore il primo passo verso la riduzione della durata massima della detenzione preventiva da 10 a 5 anni, ma sottolinea con vigore la necessità di prevederne un'ulteriore riduzione, onde evitare che la detenzione preventiva si trasformi in una punizione di fatto; evidenzia l'importanza di istituire corti d'appello regionali e di adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle garanzie processuali; incoraggia la Turchia a proseguire le riforme del sistema giudiziario e a garantire un accesso equo ed effettivo alla giustizia per tutti i minori;

14.

esprime profonda preoccupazione per la legge n. 6532, entrata in vigore il 26 aprile 2014, che aumenta considerevolmente le competenze dell'Agenzia nazionale d'intelligence (MIT), compromettendo la libertà dei mezzi di comunicazione, la libertà di espressione e il diritto di accesso alle informazioni di interesse pubblico, laddove rende il personale dell'agenzia virtualmente immune da azioni giudiziarie e viola le norme in materia di protezione della privacy, dando all'agenzia la possibilità di ottenere dati personali senza previa decisione giudiziaria; ritiene che tali disposizioni siano contrarie agli obblighi incombenti alla Turchia in virtù del diritto umanitario internazionale e delle sue leggi nazionali;

15.

accoglie favorevolmente una serie di importanti decisioni adottate dalla Corte costituzionale della Turchia a tutela dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, quali la libertà di espressione, a dimostrazione della resilienza del sistema costituzionale; osserva inoltre che le sentenze della Corte costituzionale hanno evidenziato le irregolarità nella conduzione delle indagini e dei successivi procedimenti nelle cause Energekon e Slegehammer; si compiace che la Corte costituzionale continui a ricevere ricorsi individuali; esprime preoccupazione riguardo alle modifiche introdotte nel codice penale, in particolare l'utilizzo del termine «ragionevole sospetto», che lascia spazio ad attacchi arbitrari nei confronti delle opposizioni; segnala che tali modifiche sono state approvate senza consultare la Commissione, contrariamente a quanto convenuto in sede di negoziati;

16.

esprime forte preoccupazione per l'elevato grado di polarizzazione politica in Turchia; rammenta che il pluralismo dovrebbe essere al centro di qualsiasi regime democratico; esorta, pertanto, la promozione del dialogo con la partecipazione dell'intero panorama politico turco; sottolinea che, per quanto riguarda i processi di riforma fondamentali a lungo termine, come la nuova Costituzione e le trattative per la risoluzione della questione curda, tale dialogo si rivela indispensabile; esorta il partito al governo e l'opposizione ad adoperarsi per collaborare e raggiungere un consenso, includendo attivamente la società civile nei processi decisionali;

Rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali

17.

accoglie con favore l'adozione, a marzo 2014, del piano d'azione sulla prevenzione delle violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), quale passo significativo verso l'allineamento del quadro giuridico della Turchia alla giurisprudenza della CEDU, e si attende che il governo adotti ulteriori misure per attuare le sue raccomandazioni; sottolinea che la Turchia, in quanto membro del Consiglio d'Europa, è tenuta ad applicare norme politiche e giuridiche elevate, e chiede al paese di impegnarsi pienamente con il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia rispetto al suo processo di riforma; rammenta che i progressi dei negoziati dipendono dal rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;

18.

rileva con preoccupazione che la maggior parte delle indagini sugli eventi del parco di Gezi del maggio-giugno 2013 e le accuse circa il ricorso sproporzionato alla forza e gli abusi da parte della polizia sono ancora in corso e che non sono stati compiuti molti progressi nell'identificazione dei presunti autori di tali atti; sottolinea che, a seguito della ricezione di una serie di denunce sull'uso della forza per mano delle forze dell'ordine durante le proteste di Gezi, il Mediatore ha presentato una relazione in cui dichiarava sproporzionato l'uso della forza; chiede alle autorità turche di risarcire tutte le vittime — manifestanti non violenti o persone che, pur non essendo tra i manifestanti, si trovavano fortuitamente sul luogo degli eventi; chiede che siano concluse indagini efficaci e imparziali su tutti i casi di presunti maltrattamenti da parte di funzionari pubblici e che i responsabili siano consegnati alla giustizia; sottolinea la necessità di una successiva adozione di disposizioni chiare sull'uso della forza e sul ruolo della polizia, in linea con gli standard internazionali; esorta vivamente a revocare le restrizioni alla riunione pacifica e sottolinea che non si dovrebbero invocare altre leggi, quali la legislazione anti-terrorismo, per impedire alle persone di esercitare il loro diritto di protestare pacificamente e che le manifestazioni pacifiche non devono costituire un motivo di arresto; invita il governo turco a prevedere un sistema di controlli e garanzie adeguato, imparziale e trasparente sul potere delle autorità di contrasto; raccomanda che le autorità turche istituiscano un meccanismo efficace e indipendente per la gestione delle denunce contro la polizia; esprime profonda preoccupazione per il pacchetto di sicurezza interna, che è contrario al principio del controllo giudiziario delle attività di polizia e presenta un ambito di applicazione eccessivo;

19.

sottolinea la necessità di rivedere la legge relativa all'Istituto nazionale per i diritti umani (NHRI) della Turchia, al fine di farne un organismo indipendente, dotato di risorse adeguate, responsabile nei confronti del pubblico e con la partecipazione di gruppi della società civile; prende atto delle raccomandazioni contenute nella relazione del Mediatore, compresa la richiesta di garantire che il ricorso alla forza da parte della polizia sia graduale e proporzionato, avvenga soltanto in ultima istanza e sia soggetto a supervisione; sottolinea l'importanza di rafforzare il diritto d'iniziativa del Mediatore e la sua capacità di effettuare controlli in loco, nonché di garantire un seguito adeguato alle sue decisioni;

20.

elogia la Turchia per la crescita della società civile dei Rom; auspica che sia dato sostegno alle nuove organizzazioni dei Rom nonché tempo per consentire loro di divenire una parte significativa nelle iniziative di cooperazione volte a elaborare e attuare misure a livello locale e nazionale; raccomanda al governo di combinare i progetti di accoglienza esistenti con aspetti sociali a lungo termine quali sanità e istruzione; accoglie con favore i piani di azione generali per combattere la discriminazione, i quali potrebbero fornire ai Rom un maggiore accesso al mercato del lavoro;

21.

esorta il governo turco a garantire la libertà dei media in via prioritaria e fornire un quadro giuridico adeguato a garanzia del pluralismo, conformemente alle norme internazionali; condanna gli interventi del governo turco volti a vietare l'accesso ai social media e ai siti web o a chiudere questi ultimi senza un'ordinanza del tribunale, il suo approccio restrittivo alla libertà di espressione e la pressione esercitata sugli organi d'informazione e sui giornalisti, il che porta spesso all'intimidazione, al licenziamento o all'arresto di giornalisti e a una diffusa autocensura; sottolinea che le violazioni della libertà di espressione sono aumentate dopo lo scandalo legato alla corruzione del dicembre 2013; ritiene necessario definire un quadro legislativo per garantire la piena trasparenza in materia di proprietà di gruppi di media; ribadisce l'impegno dell'UE per la libertà di espressione in tutte le sue forme e invita la delegazione dell'UE in Turchia a continuare a monitorare i processi contro i giornalisti e i difensori dei diritti umani;

22.

condanna le recenti retate della polizia e l'arresto di numerosi giornalisti e rappresentanti dei mezzi di comunicazione avvenuti il 14 dicembre 2014; rammenta che una stampa libera e pluralista è il principio centrale di ogni democrazia, come lo sono il giusto processo e l'indipendenza del potere giudiziario; sottolinea pertanto che occorre in tutti i casi (i) fornire informazioni ampie e trasparenti sulle accuse mosse agli imputati, (ii) concedere agli imputati pieno accesso agli elementi di prova a carico e a tutti i diritti della difesa, nonché (iii) garantire il corretto trattamento delle cause onde verificare la veridicità delle accuse, senza indugio e al di là di ogni ragionevole dubbio; invita le autorità turche e riesaminare e trattare quanto prima tali casi e ad aderire alle norme internazionali di un giusto processo qualora insista nel portare avanti i procedimenti;

23.

afferma che la recente azione del governo turco contro la libertà di stampa e la pluralità d'opinione è incompatibile con i diritti fondamentali dell'UE e pertanto in conflitto con lo spirito del processo negoziale;

24.

ritiene che, in linea con l'impegno dell'UE a favore dello Stato di diritto e dei valori fondamentali, sia urgentemente necessario introdurre in Turchia riforme nei settori del sistema giudiziario, dei diritti fondamentali e della giustizia, libertà e sicurezza; ritiene inoltre che la comunicazione dei parametri di apertura ufficiali per i capitoli 23 (potere giudiziario e diritti fondamentali) e 24 (giustizia, libertà e sicurezza) sia un passo importante per promuovere riforme realmente efficaci e per garantire che il processo di riforma in Turchia sia improntato a valori e norme dell'UE; ribadisce il suo invito al Consiglio, non appena saranno soddisfatti i criteri stabiliti, ad avviare i negoziati sul sistema giudiziario e i diritti fondamentali e su giustizia, libertà e sicurezza; chiede alla Turchia di cooperare il più possibile in tal senso; invita la Commissione a promuovere senza indugio ulteriori dialoghi e cooperazione con la Turchia nei settori coperti dai capitoli 23 e 24 onde promuovere un'intesa comune sulle riforme necessarie;

25.

accoglie con favore la decisione secondo cui le riforme relative allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali, agli affari interni e alla società civile, devono ricevere maggiori finanziamenti a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA) II per il periodo 2014-2020; sottolinea che la promozione dello Stato di diritto, della democrazia e delle libertà fondamentali è essenziale ai fini del sostegno preadesione; ribadisce le conclusioni del Consiglio del dicembre 2014, secondo cui verrà introdotta una maggiore coerenza tra l'assistenza finanziaria e i progressi generali conseguiti in relazione all'attuazione della strategia di preadesione, compreso il pieno rispetto dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali; chiede inoltre alla Commissione di monitorare attentamente l'attuazione dell'IPA II in tutti i paesi candidati e di destinare le risorse disponibili a titolo dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) al sostegno della libertà di espressione, compresi la libertà e il pluralismo dei media, la libertà di associazione e di riunione, i diritti sindacali e la libertà di pensiero;

26.

prende atto del contributo attivo della Turchia all'entrata in vigore, il 1o agosto 2014, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul); esprime tuttavia preoccupazione per i livelli persistentemente elevati di violenza contro le donne e la mancata attuazione di tutele del diritto nazionale intese a prevenire tale violenza; invita le autorità turche a fornire strutture di accoglienza adeguate per la protezione delle donne e dei minori vittime di violenza; raccomanda al governo di promuovere la parità di genere in campo politico, economico, sociale, culturale, civile e in qualsiasi altro settore; invita il governo turco, in cooperazione con la società civile e le pertinenti associazioni di imprese, ad agevolare l'imprenditorialità femminile e a ridurre gli ostacoli all'accesso delle donne alle attività economiche, ed esorta il governo della Turchia, a tal proposito, a porsi obiettivi ambiziosi per quanto riguarda l'accesso delle donne al lavoro; sottolinea che la Turchia occupa il 125o posto su 142 paesi nel rapporto mondiale sul divario di genere 2014 del Forum economico mondiale; deplora vivamente le osservazioni di alcuni funzionari e rappresentanti del governo sul ruolo delle donne nella società turca e sottolinea l'importanza di combattere gli stereotipi e i pregiudizi della società contro le donne;

27.

sottolinea l'importanza di portare avanti il processo di riforme nel campo della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, consentendo alle comunità religiose di ottenere personalità giuridica, eliminando tutte le restrizioni relative alla formazione, alle nomine, al soggiorno legale e alla successione del clero e garantendo un'adeguata attuazione di tutte le sentenze pertinenti della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle raccomandazioni della commissione di Venezia; sottolinea, a questo proposito, la necessità di promuovere il dialogo con la comunità alevita e di attribuire il giusto riconoscimento alle Case Cem come luoghi di culto nonché di autorizzare la riapertura della scuola greco-ortodossa di Halki ed eliminare ogni ostacolo al suo corretto funzionamento, consentendo l'uso ufficiale del titolo ecclesiastico di «patriarca ecumenico»; chiede alle autorità turche competenti di risolvere tutte le questioni in sospeso relative alla restituzione dei terreni appartenenti al monastero di Mor Gabriel e alle altre rivendicazioni territoriali della chiesa siriaca; ricorda l'importanza di attuare adeguatamente le raccomandazioni della commissione di Venezia su Imbros e Tenedos per quanto riguarda la tutela del diritto di proprietà e del diritto all'istruzione; sottolinea la necessità di rispettare pienamente, in linea con i valori europei, il diritto a differenti stili di vita, sia quelli secolari che quelli basati sulla religione, e di mantenere la divisione tra Stato e religione; sottolinea l'importanza di tutelare i diritti delle minoranze; esprime rammarico per il fatto che, in seguito all'abolizione due anni fa della legge precedente e a causa del vuoto giuridico esistente, le fondazioni di pubblica utilità non musulmane non abbiano la possibilità di eleggere i loro organi di governo;

28.

sottolinea la necessità di riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio;

29.

invita la Turchia a intraprendere seri sforzi per proteggere i diritti della comunità LGBTI e ritiene che la creazione di un organismo specifico per combattere la discriminazione, l'incitamento all'odio, il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza potrebbe contribuire a rafforzare i diritti individuali in Turchia; invita la Turchia ad adottare una legislazione globale contro la discriminazione, che preveda il divieto di discriminazioni e incitamento all'odio basati sull'origine etnica, sulla religione, sull'orientamento sessuale, sul genere e sull'identità di genere, e che il divieto di siffatte forme di discriminazione sia incluso in una nuova Costituzione; esprime preoccupazione per i frequenti attacchi nei confronti di persone transgender e per l'assenza di tutele garantite alle persone LGBTI contro gli atti di violenza; deplora vivamente la frequente impunità dei reati dettati dall'odio contro le persone LGBTI o la riduzione delle pene nei confronti degli autori di tali reati per «ingiusta provocazione» da parte delle vittime; ribadisce il proprio appello al governo turco affinché ordini alle forze armate turche di sopprimere la classificazione dell'omosessualità come malattia «psicosessuale»;

30.

esprime rammarico per la perdita di numerose vite nelle tragedie nelle miniere di Soma ed Ermenek; accoglie con favore la ratifica, da parte della Turchia, della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sulla sicurezza e la salute nelle miniere e ne chiede una rapida attuazione; sottolinea l'importanza di risolvere le questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro in tutti i settori ed esorta le autorità turche a effettuare un monitoraggio più trasparente degli incidenti mortali sul lavoro; ritiene che la libertà sindacale, il dialogo sociale e il coinvolgimento delle parti sociali siano fondamentali per lo sviluppo di una società prospera e pluralista, e sottolinea l'importanza di ulteriori progressi in materia di politica sociale e occupazione, sulla base di un'adeguata e tempestiva attuazione delle convenzioni dell'OIL; prende atto delle carenze legislative in materia di diritti del lavoro e sindacali; evidenzia che il diritto di organizzazione, di avviare contrattazioni collettive e il diritto di sciopero per i dipendenti del settore privato e i dipendenti pubblici dovranno essere allineati all'acquis dell'UE e alle norme internazionali; sollecita il governo della Turchia a elaborare una tabella di marcia per migliorare la legislazione, allineandola agli standard dell'OIL; sottolinea l'importanza che la Turchia rispetti i parametri di apertura sulla politica sociale e l'occupazione; invita la Commissione a fornire un'adeguata assistenza tecnica alla Turchia nel campo della riforma del lavoro e promuovere gli standard dell'UE;

31.

invita la Turchia a legiferare sulle condizioni di lavoro, tra gli altri, dei lavoratori a tempo parziale, attualmente sottoposti a condizioni inadeguate, precarietà del lavoro e problemi di adesione ai sindacati; osserva che i settori minerario e delle costruzioni sono le industrie più pericolose della Turchia e chiede lo svolgimento di indagini trasparenti sugli infortuni mortali sul lavoro;

32.

invita il governo turco a porre un freno ai piani di costruzione della centrale nucleare di Akkuyu; rileva che il sito previsto è ubicato in una regione soggetta a gravi terremoti e che ciò costituisce una seria minaccia non solo per la Turchia, ma anche per la regione del Mediterraneo; chiede pertanto al governo turco di aderire alla convenzione di Espoo, che impone alle parti l'obbligo di notifica e consultazione per quanto riguarda tutti i grandi progetti suscettibili di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante sull'ambiente; chiede a tal fine al governo turco di coinvolgere o almeno consultare i governi dei paesi limitrofi, quali Grecia e Cipro, nel corso di eventuali sviluppi ulteriori dell'iniziativa di Akkuyu;

Interessi condivisi e sfide comuni

33.

sottolinea gli importanti benefici dell'Unione doganale (UD) tra l'UE e la Turchia; rammenta che, dall'inizio dell'UD nel 1996, il valore degli scambi commerciali bilaterali tra la Turchia e l'Unione europea è più che quadruplicato, con un parallelo aumento significativo degli investimenti esteri diretti dall'UE alla Turchia e una più profonda integrazione tra le imprese turche ed europee a beneficio di entrambe le parti; sottolinea tuttavia, a tale proposito, che qualsiasi aumento dell'impatto positivo dell'UD è strettamente connesso al rispetto delle norme e dei requisiti previsti da tale Unione ed esprime pertanto grande preoccupazione per i crescenti problemi incontrati dalle imprese europee che commerciano con la Turchia; segnala la recente valutazione dell'UD da parte della Banca mondiale, la quale sottolinea la necessità di introdurre una serie di riforme per mantenere un ambiente favorevole ad una stretta cooperazione economica, anche in futuro; pone l'accento, in particolare, sulla necessità di i) estendere il campo di applicazione dell'UD ai prodotti agricoli, ai servizi e agli appalti pubblici, ii) creare condizioni favorevoli per una crescita continua del commercio, compresa l'agevolazione in materia di visti per chi viaggia per affari, nonché iii) proseguire a un ritmo sostenuto le consultazioni tra l'UE e la Turchia relative all'impatto sulla Turchia degli accordi di libero scambio firmati dall'UE con i paesi terzi;

34.

ritiene che il dialogo politico tra la Turchia e l'UE dovrebbe essere integrato da un regolare dialogo economico strutturato, ad alto livello, su questioni di interesse comune, tra cui le relazioni commerciali con i paesi terzi; sottolinea, a tale proposito, l'interazione tra il corretto funzionamento dello Stato di diritto e lo sviluppo economico; è convinto dell'importanza di sviluppare e rafforzare il quadro economico, istituzionale e giuridico della Turchia nel settore della politica economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza della Banca centrale, e ritiene che ciò potrebbe contribuire all'allineamento della Turchia con l'acquis; osserva che un rispetto sufficiente, da parte della Turchia, delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici, concorrenza e occupazione e politica sociale rafforzerebbe notevolmente la cooperazione economica;

35.

ribadisce il suo sostegno all'accordo di riammissione con l'UE, entrato in vigore il 1o ottobre 2014; sollecita la Commissione a proseguire il monitoraggio dei progressi compiuti dalla Turchia nell'osservanza dei requisiti della sua tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti; accoglie con favore gli sforzi concreti profusi per rispettare i criteri identificati nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti; ricorda che il dialogo per la liberalizzazione dei visti è un processo meritocratico e che la Turchia dovrebbe soddisfare tutti i requisiti previsti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, compresa, in particolare, la piena ed efficace attuazione di tutte le disposizioni dell'accordo di riammissione; ribadisce l'obbligo per la Turchia di attuare pienamente e con efficacia l'accordo di riammissione e la liberalizzazione dei visti nei confronti di tutti gli Stati membri, ivi incluso l'accesso dei cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE al territorio turco su base non discriminatoria e senza obbligo di visto; invita la Turchia ad attuare pienamente ed efficacemente gli accordi di riammissione bilaterali esistenti; ricorda che la Turchia è uno dei paesi di transito fondamentali per la migrazione irregolare verso l'UE e chiede, a tale riguardo, il miglioramento della cooperazione transfrontaliera della Turchia con i vicini Stati membri dell'UE; accoglie con favore l'entrata in vigore della legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale come pure l'istituzione delle Direzione generale per la gestione della migrazione nell'aprile 2014, in quanto passi sostanziali verso un allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione internazionale dei migranti regolari e irregolari; osserva che occorre aumentare la cooperazione tra la Turchia e tutti gli Stati membri dell'Unione, in particolare al fine di rafforzare la gestione delle frontiere comuni con tutti gli Stati membri dell'UE; sottolinea la necessità che la Turchia rafforzi ulteriormente la sicurezza delle frontiere per combattere l'immigrazione irregolare verso i paesi dell'Unione;

36.

rammenta l'importanza strategica della Turchia per la sicurezza energetica dell'Unione e la considera un partner importante nel settore dell'energia; evidenzia i tre progetti di corridoi meridionali per il gas, approvati alla fine del 2013, che miglioreranno la sicurezza dell'approvvigionamento di gas per la Turchia e l'accesso all'UE in quanto principale mercato energetico; ritiene che, in un contesto di mercati energetici sempre più competitivi e alla luce dell'esigenza di fonti energetiche e rotte di approvvigionamento diversificate, la Turchia, con il suo notevole potenziale di energie rinnovabili, possa fornire un significativo contributo alla sicurezza energetica dell'Unione e ai suoi programmi in materia di diversificazione energetica in conformità del diritto internazionale; esprime preoccupazione in merito a una più stretta cooperazione tra la Turchia e la Russia nel settore energetico e ritiene pertanto che l'UE dovrebbe accelerare i negoziati sull'energia;

37.

rammenta la posizione strategica della Turchia quale partner dell'Unione e paese aderente alla NATO e, di conseguenza, la sua fondamentale importanza geopolitica nonché la sua rilevanza ai fini di una strategia globale mirata alla sicurezza e alla stabilità nei paesi limitrofi a est e a sud, in particolare Siria e Iraq; evidenza che i gravissimi sviluppi in atto nella regione e gli attacchi perpetrati in territorio europeo rendono essenziale il potenziamento del dialogo e della cooperazione con l'Unione su questioni di politica estera nel quadro del dialogo politico UE-Turchia; invita la Turchia a svolgere un ruolo attivo nella coalizione internazionale contro i gruppi terroristici come l'ISIL e ad utilizzare tutte le risorse di cui dispone a tal fine; invita la Turchia a intensificare le misure volte a impedire che i cosiddetti combattenti stranieri, il denaro o le attrezzature raggiungano l'ISIL e gli altri gruppi estremisti attraverso il proprio territorio; sottolinea l'esigenza di continuare a rafforzare il regolare dialogo UE-Turchia sulla lotta al terrorismo e di adottare misure e azioni concrete nell'ambito degli sforzi comuni volti a contrastare il terrorismo in tutte le sue forme; invita la Turchia ad assicurare un controllo efficace delle frontiere continuando al contempo a fornire l'assistenza necessaria attraverso mezzi umanitari ai rifugiati provenienti dalla Siria, nonché a garantire la sicurezza delle vittime della guerra civile siriana; sottolinea l'importanza di dialoghi e consultazioni ad alto livello più frequenti tra l'UE e la Turchia su questioni di politica estera e di sicurezza, allo scopo di garantire che le politiche delle due parti siano complementari tra loro e che la Turchia allinei progressivamente la propria politica estera a quella dell'Unione;

38.

è del parere che il ministro degli Esteri turco dovrebbe essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio «Affari esteri», ove opportuno; ritiene che sia necessario un quadro di dialogo strutturato, cooperazione e coordinamento in materia di questioni legate alla politica estera, di sicurezza e di difesa;

39.

ritiene deplorevole che la minaccia di casus belli formulata dalla Grande assemblea nazionale della Turchia nei confronti della Grecia non sia stata ancora ritirata, nonostante i risultati positivi nel dialogo e nella cooperazione tra i due paesi;

40.

si compiace con la Turchia per la continua assistenza fornita ai rifugiati, stimati in 1,6 milioni, dall'Iraq e dalla Siria, e per il perseguimento di una politica di apertura delle frontiere a fini umanitari; accoglie con favore la direttiva sulla protezione temporanea approvata nell'ottobre 2014, che concede uno statuto giuridico sicuro ai rifugiati e consente loro di ottenere carte d'identità e accesso al mercato del lavoro; chiede all'UE di proseguire il suo sostegno finanziario all'aiuto umanitario per i rifugiati siriani e iracheni in Turchia; segnala che i campi profughi hanno raggiunto un livello di saturazione e che il fatto di dover cercare un rifugio sta pesando enormemente sulle vite e sulle risorse dei rifugiati; ritiene che l'Unione dovrebbe fornire sostegno attivo al governo turco ai fini della definizione di programmi di assistenza a lungo termine per i rifugiati e della promozione dell'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e all'occupazione (regolare); invita la Commissione a potenziare le risorse disponibili a titolo dell'IPA II e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace al fine di fornire adeguata assistenza alle comunità locali esposte a grandi afflussi di rifugiati; invita altresì gli Stati membri a fornire (in via temporanea) posti di reinsediamento per i rifugiati più vulnerabili, in uno spirito di autentica condivisione delle responsabilità;

41.

chiede alla Turchia, con il sostegno tecnico e finanziario dei suoi partner, di fornire accesso all'istruzione al crescente numero di bambini siriani che vivono nel paese;

Instaurare relazioni di buon vicinato

42.

sollecita il governo turco a porre fine alle ripetute violazioni dello spazio aereo e delle acque territoriali della Grecia nonché al sorvolo delle isole greche da parte di aerei militari turchi;

43.

invita il governo turco a firmare e ratificare, senza ulteriori ritardi, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), che è stata firmata e ratificata dall'Unione europea e dai suoi 28 Stati membri, e sottolinea il diritto legittimo della Repubblica di Cipro di concludere accordi bilaterali riguardanti la sua zona economica esclusiva; ribadisce il proprio invito alla Turchia affinché rispetti i diritti sovrani di tutti gli Stati membri, compresi quelli relativi alla ricerca e allo sfruttamento di risorse naturali, nel rispetto dell'acquis dell'Unione e del diritto internazionale; invita la Turchia ad astenersi da qualunque azione che possa compromettere le buone relazioni di vicinato e un clima favorevole alla risoluzione pacifica delle controversie bilaterali;

44.

deplora il rifiuto della Turchia di adempiere al proprio obbligo di attuare, integralmente e in modo non discriminatorio, il protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione CE-Turchia nei confronti di tutti gli Stati membri; ricorda che tale rifiuto continua a incidere profondamente sul processo negoziale;

45.

ribadisce il suo fermo sostegno alla riunificazione di Cipro, sulla base di una soluzione equa, completa e praticabile per entrambe le comunità sotto gli auspici del Segretario generale delle Nazioni Unite e conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU nonché ai valori e principi su cui si fonda l'Unione europea, per ottenere una federazione composta da due comunità e due zone caratterizzata da un'unica sovranità, un'unica personalità giuridica internazionale e un'unica cittadinanza, che garantisca uguaglianza politica tra le due comunità e pari opportunità per tutti i cittadini; accoglie con favore l'annuncio dell'inviato speciale delle Nazioni Unite, Espen Barth Eide, secondo cui i responsabili delle due comunità rilanceranno quanto prima i negoziati sotto gli auspici del Segretario generale dell'ONU, ed esprime il suo energico sostegno agli sforzi profusi dal consigliere speciale delle Nazioni Unite per Cipro mirati a prefigurare le condizioni per il riavvio delle trattative; esprime l'auspicio che il messaggio di riunificazione e riconciliazione lanciato dal leader turco-cipriota recentemente eletto offra nuove opportunità nell'ambito del processo negoziale; invita la Turchia e tutte le parti interessate a sostenere attivamente i negoziati per la riunificazione e ad adottare le misure necessarie ai fini della normalizzazione delle relazioni con Cipro; invita la Turchia a dare inizio al ritiro delle sue truppe da Cipro e a trasferire la zona chiusa di Famagosta alle Nazioni Unite, come previsto dalla risoluzione 550(1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; chiede, parallelamente, alla Repubblica di Cipro di aprire il porto di Famagosta, sotto il controllo doganale dell'Unione europea, al fine di promuovere un clima positivo che favorisca il buon esito dei negoziati in corso sulla riunificazione, e di consentire ai turco-ciprioti di commerciare con l'Unione europea in modo legale e accettabile per tutti;

46.

rammenta le pertinenti decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ed esorta il governo turco a porre immediatamente fine alla violazione dei diritti umani dei cittadini ciprioti e a cessare di negare loro il godimento e l'esercizio dei diritti alla proprietà e religiosi nonché degli altri diritti umani derivanti dall'ordine costituzionale della Repubblica di Cipro e dall'acquis comunitario, così come dai principi e dai valori fondamentali dell'UE;

47.

deplora la politica d'insediamento della Turchia e chiede alla Turchia di astenersi da ulteriori insediamenti di cittadini turchi nelle zone occupate di Cipro, che sono in contrasto con la Convenzione di Ginevra e i principi del diritto internazionale; esorta la Turchia a porre fine a tutte le azioni che alterano l'equilibrio demografico dell'isola ostacolando in tal modo una soluzione futura;

48.

invita la Turchia a concedere al Comitato per le persone scomparse pieno accesso a tutti gli archivi rilevanti e alle zone militari nella parte settentrionale di Cipro ai fini dell'esumazione nonché di fornire tutte le informazioni pertinenti utili al rinvenimento delle spoglie trasferite; chiede che si tenga in particolare considerazione il lavoro svolto dal Comitato per le persone scomparse;

49.

esorta la Turchia e l'Armenia a procedere a una normalizzazione delle loro relazioni, ratificando senza condizioni pregiudiziali i protocolli relativi all'instaurazione di relazioni diplomatiche, aprendo le frontiere comuni e migliorando attivamente le loro relazioni, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera e all'integrazione economica; accoglie con favore il dialogo in corso tra la Turchia e l'Armenia;

o

o o

50.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Turchia.


(1)  GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 59.

(2)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 98.

(3)  GU C 257 E del 6.9.2013, pag. 38.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2013)0184.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2013)0277.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2014)0235.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2014)0052.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0014.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2015)0094.

(10)  GU L 51 del 26.2.2008, pag. 4.


Giovedì 11 giugno 2015

4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/61


P8_TA(2015)0229

Siria, la situazione a Palmira e il caso di Mazen Darwish

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2015 sulla Siria: la situazione a Palmira e il caso di Mazen Darwish (2015/2732(RSP))

(2016/C 407/08)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, tra cui quella del 30 aprile 2015 (1),

vista la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2015 dal titolo «Elementi per una strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Daesh»,

viste le dichiarazioni e le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite e dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sul conflitto in Siria,

viste le relazioni della commissione internazionale d'inchiesta indipendente sulla Siria, istituita dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani,

visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato il 17 luglio 1998, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ix), che dispone che l'atto di dirigere intenzionalmente attacchi contro monumenti storici costituisce un crimine di guerra,

vista la sua risoluzione del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish (2),

visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che dispone che «l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura»,

visto il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali,

vista la risoluzione relativa alla creazione di una rete informale di autorità incaricate dell'applicazione della legge ed esperti competenti nel settore dei beni culturali (EU CULTNET), adottata dal Consiglio nella sua riunione del 25 e 26 ottobre 2012,

visto il secondo protocollo (1999) della convenzione internazionale dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,

viste la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, del 21 maggio 2015, sulla situazione a Palmira, la dichiarazione del portavoce dell'alto rappresentante Catherine Ashton, del 17 febbraio 2012, che condanna l'arresto di Mazen Darwich, e la dichiarazione locale dell'UE del 3 aprile 2012 sul protrarsi della detenzione senza capi d'imputazione di Mazen Darwish e di altri sette difensori dei diritti umani,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, adottati nel giugno 2004 e aggiornati nel 2008,

vista la risoluzione 2222 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che oltre 220 000 persone, per la maggior parte civili, hanno perso la vita dall'inizio del conflitto in Siria nel 2011; che massicce e ricorrenti violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario sono state commesse dal regime di Assad, dall'IS/Da'ish, da al-Nusra e dalle altre parti coinvolte nel conflitto; che la stragrande maggioranza di tali reati sono finora rimasti impuniti;

B.

considerando che negli ultimi mesi sono drasticamente cresciuti il ricorso alla tortura, gli arresti di massa e la distruzione su vasta scala di zone popolate; che numerosi siriani sono sfollati e alcuni si vedono addirittura costretti ad allontanarsi dall'assistenza umanitaria di cui hanno bisogno;

C.

considerando che, dalla conquista di Palmira, nell'antica città siriana almeno 400 persone, tra cui donne e bambini, sono state uccise per mano dell'IS/Da'ish e, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, almeno 217 persone sono state giustiziate e altre 600, tra cui donne e bambini, sono detenute con l'accusa di avere rapporti con le forze del regime e di nascondere membri del regime nelle proprie abitazioni;

D.

considerando che la conquista della città di Palmira è stata seguita da pesanti attacchi aerei da parte delle milizie pro-Assad, durante i quali oltre una decina di civili sono rimasti uccisi, mentre molti degli abitanti rimasti sono stati costretti a fuggire;

E.

considerando che dopo una nuova offensiva ad aprile-maggio 2015 l'IS/Da'ish ha conquistato Ramadi il 17 maggio 2015 e Palmira il 21 maggio 2015, acquisendo il controllo del 50 % del territorio siriano; che il carattere transnazionale del cosiddetto Stato islamico, il quale, secondo alcune fonti, dispone di notevoli risorse finanziarie e di circa 200 000 combattenti, costituisce una minaccia per l'intera regione; che, stando alle stime, migliaia di stranieri, tra cui cittadini dell'UE, combattono con tali gruppi armati; che l'ascesa dell'IS/Da'ish ha aggravato la crisi umanitaria, causando in particolare un esodo di massa di civili;

F.

considerando che il 5 giugno 2015 i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno espresso la loro indignazione di fronte all'intensificarsi della violenza e agli attacchi nei confronti di civili in Siria e hanno condannato gli attacchi terroristici perpetrati dall'IS/Da'ish, da al-Nusra e da altri gruppi terroristici attivi nel paese;

G.

considerando che Palmira è situata tra Damasco e la città orientale di Deir al-Zour e che nelle sue vicinanze si trovano importanti giacimenti di gas e miniere di fosfato; che la conquista di Palmira ha coinciso con l'occupazione, da parte dell'IS/Da'ish, della città di Ramadi nella provincia di Anbar in Iraq, ma ha avuto luogo anche poco dopo la perdita dei territori in mano all'IS/Da'ish intorno a Tikrit;

H.

considerando che, con i suoi oltre 2000 anni di storia, Palmira è un sito culturale di enorme importanza, iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco; che il 21 maggio 2015 il Direttore generale dell'Unesco ha chiesto l'immediata cessazione delle ostilità nella città;

I.

considerando che Palmira è un simbolo del ricco patrimonio culturale della Siria e custodisce le rovine monumentali di una grande città, che rappresentava uno dei più importanti centri culturali del mondo antico; che le uccisioni di massa e la distruzione del patrimonio archeologico e culturale perpetrate dall'IS/Da'ish sono state considerate, in determinate circostanze, crimini contro l'umanità e «pulizia culturale» e configurano un crimine di guerra secondo lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI); che tali attacchi sistematici contro il patrimonio culturale sono stati definiti dal Direttore generale dell'Unesco Irina Bokova come «pulizia culturale»;

J.

considerando che, in Iraq come in Siria, l'IS/Da'ish attacca e distrugge in modo sistematico il patrimonio culturale quale tattica di guerra per diffondere il terrore e l'odio; che, a seguito della conquista di Palmira da parte dell'IS/Da'ish, il patrimonio storico della città rischia la distruzione;

K.

considerando che, nella strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dall'IS/Da'ish, adottata in occasione del Consiglio «Affari esteri» del 16 marzo 2015, l'UE condanna fermamente la deliberata distruzione del patrimonio archeologico e culturale, rilevando che tali atti possono configurare un crimine di guerra secondo lo statuto di Roma della Corte penale internazionale;

L.

considerando che l'Unesco ha avviato, in collaborazione con altri partner, un progetto triennale per la salvaguardia di emergenza del patrimonio siriano nell'ottica di proteggere il patrimonio culturale del paese;

M.

considerando che il commercio illecito di beni culturali si situa ormai al terzo posto per importanza dopo il commercio illegale di stupefacenti e di armi; che tale commercio illecito è dominato dalle reti della criminalità organizzata e che gli attuali meccanismi nazionali e internazionali non dispongono dei mezzi e del sostegno necessari per affrontare il problema; che l'UE ha preso tutti gli opportuni provvedimenti per impedire il commercio illegale dei beni culturali, in linea con la risoluzione 2199 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

N.

considerando che, dall'inizio del conflitto in Siria nel marzo 2011, sono state commesse gravi e diffuse violazioni dei diritti umani, in particolare attacchi mirati, detenzioni arbitrarie e sparizioni ai danni di giornalisti indipendenti, difensori dei diritti umani, operatori umanitari e personale medico, che sono vittime di minacce, violenze, arresti arbitrari e sparizioni in Siria;

O.

considerando che Mazen Darwish, giornalista e attivista siriano e presidente del Centro siriano per i media e la libertà di espressione, come pure Hani Al-Zaitani e Hussain Ghrer, sono in carcere dal 2012 per le loro attività a difesa della libertà di espressione; che Mazen Darwish avrebbe subito gravi maltrattamenti e torture, per poi essere trasferito in un luogo sconosciuto il 6 maggio 2015; che Mazen Darwish è stato insignito del Premio per la libertà di stampa 2015 dell'Unesco, oltre ad aver ricevuto altri importanti riconoscimenti internazionali quali il «Preis der Lutherstädte — Das unerschrockene Wort» 2015, il «Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte» 2013 e il «PEN-Pinter Prize» 2014; che il protrarsi della detenzione di Mazen Darwish, Hani Al-Zaitani e Hussain Ghrer è un'altra prova della natura repressiva del regime di Bashar al-Assad in Siria;

P.

considerando che, nella risoluzione 67/262 del 15 maggio 2013, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha sollecitato l'immediata liberazione di tutte le persone detenute arbitrariamente dalle autorità siriane, compresi i membri del Centro siriano per i media e la libertà di espressione;

Q.

considerando che il 19 febbraio 2015 l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha esortato le autorità siriane a rilasciare tutte le persone detenute per aver espresso pacificamente le proprie opinioni, incluso Mazen Darwish;

R.

considerando che centinaia di difensori dei diritti umani sono stati vittime di minacce, violenze, arresti arbitrari e sparizioni in Siria; che fra questi figura Razan Zaitouneh, avvocato difensore dei diritti umani e vincitrice del premio Sacharov 2011, rapita a Duma il 9 dicembre 2013;

1.

condanna con forza le raccapriccianti, sistematiche e diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse dal regime di al-Assad, dai terroristi facenti capo all'IS/Da'ish e da altri gruppi jihadisti in Siria, come pure le sentenze e le accuse contro attivisti civili e politici, difensori dei diritti umani, blogger e giornalisti; ribadisce la sua condanna assoluta nei confronti della tortura, dell'intensificarsi dei bombardamenti e del ricorso all'artiglieria aerea, inclusi i barili-bomba, da parte del governo siriano; esprime profondo cordoglio per le vittime; rimane profondamente costernato per il livello atroce delle sofferenze e della perdita di vite umane nel conflitto siriano ed esprime estrema preoccupazione per il deteriorarsi della situazione umanitaria e della sicurezza in Siria;

2.

condanna la conquista di Palmira da parte dell'IS/Da'ish, avvenuta il 21 maggio 2015 dopo un sanguinoso attacco di nove giorni, e deplora che da allora l'IS/Da'ish abbia ucciso almeno 217 persone nella città e nei suoi dintorni continuando a commettere abusi e atrocità generalizzati nel «califfato» che ha proclamato nelle zone sotto il suo controllo in Siria e Iraq;

3.

esprime preoccupazione per la situazione del sito di Palmira, per le migliaia di abitanti che si trovano all'interno della città, per le persone fuggite a causa dell'avanzata dell'IS/Da'ish e per le donne e i bambini di Palmira, in considerazione dei rapimenti, dello sfruttamento e delle violenze perpetrati altrove in modo sistematico dall'IS/Da'ish ai danni di donne e bambini, tra cui stupri, abusi sessuali, matrimoni forzati e reclutamento forzato di bambini;

4.

incoraggia il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante a rendere disponibili tutte le risorse finanziarie e umane necessarie per l'assistenza ai profughi;

5.

accoglie con favore l'impegno a raddoppiare gli sforzi collettivi per sconfiggere l'IS/Da'ish assunto in occasione della riunione ministeriale della coalizione internazionale contro l'IS/Da'ish tenutasi a Parigi il 2 giugno 2015; invita la coalizione a intensificare gli sforzi per attuare una strategia comune, multidimensionale e a lungo termine al fine di indebolire e in seguito eliminare l'IS/Da'ish; sottolinea la necessità di completare tale strategia attraverso una cooperazione rafforzata con tutti gli attori regionali statali e non statali impegnati nella lotta contro l'IS/Da'ish;

6.

resta convinto che in Siria non potranno esservi né un'efficace risoluzione del conflitto né una pace sostenibile se i responsabili dei crimini commessi da tutte le parti nel corso del conflitto non saranno chiamati a rispondere delle loro azioni;

7.

rammenta che una soluzione duratura della crisi siriana è possibile solo se si giungerà a una soluzione politica inclusiva fondata sul comunicato di Ginevra del 30 giugno 2012 e sostenuta dalla comunità internazionale; chiede all'inviato speciale delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura, di collaborare con tutte le parti per ottenere una reale transizione politica che risponda alle legittime aspirazioni del popolo siriano e gli consenta di determinare il proprio futuro in modo indipendente e democratico;

8.

esprime profonda preoccupazione per la drammatica carenza di finanziamenti in risposta agli appelli delle Nazioni Unite nel 2014, che ha determinato la sospensione temporanea dell'assistenza ai profughi siriani da parte del Programma alimentare mondiale; esorta pertanto la comunità internazionale a incrementare i finanziamenti e l'assistenza in risposta ai prossimi appelli;

9.

invita la comunità internazionale ad adoperarsi maggiormente per trovare soluzioni al fine di mitigare la crisi e porre fine alla guerra in Siria ed esprime il proprio sostegno a coloro che sono impegnati nella lotta contro l'IS/Da'ish in Siria e in Iraq; invita i governi della regione a collaborare nell'ambito di questa lotta, poiché solo attraverso una stretta cooperazione in materia di sicurezza sarà possibile ristabilire la pace e la sicurezza nella regione;

10.

chiede alla comunità internazionale di fare tutto il possibile per proteggere la popolazione civile e salvaguardare il patrimonio culturale unico della città di Palmira; chiede inoltre a tutte le parti di porre immediatamente fine alle ostilità a Palmira e di consentire il passaggio sicuro dei civili in fuga dalle violenze;

11.

chiede la cessazione immediata della distruzione del patrimonio culturale di Siria e Iraq, compresi i siti e gli oggetti religiosi; sottolinea che non è possibile tollerare simili atti perpetrati dall'IS/Da'ish o da altri soggetti, gruppi, imprese ed entità; chiede altresì la conservazione del patrimonio culturale iracheno mediante la protezione dei beni e dei siti culturali e religiosi, conformemente al diritto internazionale umanitario;

12.

esorta l'Unione e gli Stati membri a lanciare campagne di sensibilizzazione volte a scoraggiare l'acquisto e la vendita illegali di beni culturali provenienti dalle zone di conflitto;

13.

ribadisce l'elevato valore del patrimonio culturale per l'intera umanità e ritiene pertanto che la sua distruzione dovrebbe essere considerata un crimine di guerra ingiustificabile;

14.

sottolinea la necessità di sforzi comuni da parte della comunità internazionale per impedire il commercio illegale di beni culturali e il traffico illecito di opere culturali, che contribuiscono al finanziamento dell'IS/Da'ish;

15.

sostiene le proposte del Direttore generale dell'Unesco come pure tutte le misure eccezionali adottate dalle Nazioni Unite e dall'Unesco per proteggere Palmira e tutti gli altri siti storici e culturali che si trovano in pericolo;

16.

chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite di deferire la questione della protezione di tutti i siti culturali messi in pericolo dai gruppi terroristici e dall'IS/Da'ish al Consiglio di sicurezza, al fine di adottare una risoluzione in materia;

17.

invita gli Stati membri e l'Unione europea, unitamente alle Nazioni Unite, ad adottare misure concrete per la protezione dei siti culturali, storici, religiosi e archeologici in pericolo, a Palmira e in tutto il Medio Oriente;

18.

accoglie con favore, sottolineandone l'importanza fondamentale, l'operato delle organizzazioni della società civile locali e internazionali nel documentare le violazioni dei diritti umani nonché le prove relative ai crimini di guerra, ai crimini contro l'umanità e ad altre violazioni; esprime la più profonda ammirazione e solidarietà nei confronti di tutti gli attivisti siriani che continuano incessantemente a controllare, documentare e informare in merito alla situazione dei diritti umani nel loro paese dilaniato dalla guerra, mettendo in pericolo la loro vita;

19.

è profondamente preoccupato per il vertiginoso peggioramento della situazione umanitaria e dei diritti umani in Siria e sottolinea la necessità di rispettare la libertà di espressione e la libertà dei difensori dei diritti umani di svolgere il loro lavoro, in linea con gli obblighi internazionali della Siria; rammenta che ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, che costituisce un diritto umano fondamentale; condanna ogni violazione della libertà di stampa e le violenze di cui sono vittime i giornalisti in Siria;

20.

invita le autorità siriane a rilasciare immediatamente e senza condizioni Mazen Darwish e tutti coloro che sono stati detenuti, condannati e/o giudicati per aver esercitato pacificamente i loro diritti di libera espressione e associazione nonché a far cadere tutte le accuse a loro carico, e a rilasciare altresì tutti i difensori dei diritti umani e gli attivisti per i diritti politici privati arbitrariamente della libertà a causa delle loro attività nel campo dei diritti umani;

21.

sollecita le autorità siriane a fornire quanto prima informazioni in merito alle sorti dei tre uomini e al luogo in cui si trovano, nonché ad assicurare che siano tutelati da tortura e maltrattamenti, che sia loro permesso di contattare immediatamente le famiglie e gli avvocati e che ricevano le cure mediche eventualmente necessarie;

22.

esorta tutti gli Stati membri a ratificare in via prioritaria la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a promuovere la ratifica universale e l'attuazione di questo strumento essenziale in materia di diritti umani e a sostenere il lavoro del Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate, istituito a norma di detta convenzione;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'inviato speciale delle Nazioni Unite e della Lega araba in Siria nonché a tutte le parti implicate nel conflitto in Siria.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0187.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2015)0179.


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/66


P8_TA(2015)0230

Paraguay: aspetti legali connessi alla gravidanza infantile

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2015 sul Paraguay: aspetti giuridici legati alla gravidanza di minori (2015/2733(RSP))

(2016/C 407/09)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo quadro interregionale di cooperazione tra l'Unione europea e il Mercosur concluso nel 1999,

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (1),

visto il regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo (2),

visto il Codice penale paraguayano (Legge n. 1160/97) del 26 novembre 1997, in particolare il suo articolo 109, paragrafo 4,

visto il quinto obiettivo di sviluppo del Millennio (miglioramento della salute materna),

vista la Convenzione sui diritti dell'infanzia, in particolare l'articolo 3,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

vista la dichiarazione dell'11 maggio 2015 del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla questione della discriminazione nei confronti delle donne nella legislazione e nella pratica,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, entrata in vigore il 26 giugno 1987,

vista la richiesta del comitato dei diritti economici, sociali e culturali del marzo 2015 che il Paraguay riveda e modifichi la legislazione in materia di aborto onde garantirne la compatibilità con altri diritti, come quello alla salute e alla vita,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo dati recenti forniti dalle Nazioni Unite, nel 19 % dei casi le ragazze incinte in Paraguay sono minorenni, ogni giorno partoriscono 2 bambine di età inferiore ai 14 anni e il 2,13 % dei decessi materni è costituito da bambine di età compresa tra i 10 e i 14 anni; che circa 600 bambine di età pari o inferiore ai 14 anni rimangono incinte ogni anno in Paraguay, paese con una popolazione di 6,8 milioni di persone, e che il tasso di maternità infantile è 10 volte più elevato che in altri paesi della regione.

B.

considerando che in America Latina il rischio di mortalità materna è quattro volte maggiore per le adolescenti di età inferiore ai 16 anni e che il 65 % dei casi di fistola ostetrica si registra nelle gravidanze di adolescenti, con gravi ripercussioni sulle loro vite, compresi gravi problemi di salute ed esclusione sociale; che le gravidanze precoci sono anche pericolose per il nascituro, con un tasso di mortalità superiore del 50 % rispetto alla media; che il 40 % delle donne nella regione è stato vittima di violenze sessuali e che il 95 % degli aborti effettuati in America Latina avviene in condizioni di non sicurezza;

C.

considerando che il 21 aprile 2015 una bambina di dieci anni si è recata all'ospedale di maternità e pediatrico Trinidad ad Asunción dove è stata riscontrata una gravidanza di 21 settimane; che, in seguito alla visita della bambina, il direttore dell'ospedale ha riconosciuto pubblicamente che la gravidanza era ad alto rischio; che il padrigno latitante della bambina è stato arrestato il 9 maggio 2015 ed è accusato di averla stuprata; che dal gennaio 2015 la bambina si era recata in vari centri medici lamentando dolori di stomaco ma che la gravidanza non è stata confermata fino al 21 aprile;

D.

considerando che il 28 aprile 2015 la madre ha richiesto un'interruzione volontaria della gravidanza per la figlia data la sua giovane età e l'elevato livello di pericolo per la sua salute e la sua vita; che la madre della bambina è in stato di fermo per non aver protetto la figlia dall'abuso sessuale che ha determinato la gravidanza; che, secondo le ultime informazioni, la bambina di dieci anni è stata inviata in un centro per giovani madri, separandola dalla propria madre;

E.

considerando che già nel gennaio 2014 la madre aveva denunciato l'abuso sessuale della figlia da parte del patrigno ma che i procuratori non sono intervenuti, non hanno aperto un'indagine né fornito misure protettive poiché consideravano che la bambina non fosse a rischio;

F.

considerando che questo è soltanto uno dei numerosi casi che si registrano in Paraguay e in altri paesi dell'America Latina; che, per motivi religiosi, il Paraguay continua a negare alla bambina l'accesso a un aborto in condizioni sicure e legali, violando il suo diritto alla salute, alla vita e all'integrità psicofisica; che la bambina dovrà affrontare rischi psicologici e di salute se la gravidanza sarà portata avanti fino alla nascita, data la sua giovane età e le circostanze che hanno determinato la gravidanza; che il 7 maggio 2015 è stato istituito un gruppo interdisciplinare di esperti, composto da tre professionisti proposti dalle organizzazioni locali, tre funzionari del ministero della Salute e tre membri della Corte suprema, per monitorare le sue condizioni;

G.

considerando che l'articolo 109, paragrafo 4, del Codice sanitario del Paraguay vieta l'aborto in tutti i casi, tranne le gravidanze con complicazioni che mettono in pericolo la vita della donna o della bambina, senza nessuna altra eccezione, in particolare in caso di stupro, incesto o feto non vitale; che le autorità hanno contestato che la salute della bambina non è a rischio; che la decenne sopravvissuta a uno stupro è quindi costretta a continuare la gravidanza indesiderata e a partorire;

H.

considerando che gli esperti delle Nazioni Unite hanno messo in guardia che la decisione delle autorità paraguayane comporta una grave violazione del diritto alla vita, alla salute e all'integrità fisica e mentale della bambina nonché del suo diritto all'istruzione, danneggiando in tal modo le sue opportunità economiche e sociali;

I.

considerando che l'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia prevede che in tutte le azioni relative ai bambini, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente e che gli Stati devono impegnarsi ad assicurare l'accesso a un aborto in condizioni sicure e legali quando la vita della donna incinta è a rischio;

J.

considerando che nel marzo 2015 il comitato dei diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite ha chiesto al Paraguay di rivedere e modificare la legislazione in materia di aborto onde garantirne la compatibilità con altri diritti, come quello alla salute e alla vita, che la violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne è una grave violazione dei diritti umani;

K.

considerando che il Paraguay ha partecipato attivamente alla 59a sessione della Commissione dell'ONU sulla condizione femminile e che tutte le parti dovrebbero continuare a promuovere la piattaforma di azione di Pechino delle Nazioni Unite per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso all'istruzione e alla sanità quali diritti umani di base e i diritti sessuali e riproduttivi;

L.

considerando che gli organi di sorveglianza dei trattati delle Nazioni Unite, compresi il comitato dei diritti dell'uomo e il comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, hanno esortato vari paesi dell'America Latina a prevedere deroghe alle leggi restrittive in materia di aborto in caso di pericolo per la vita o la salute della donna, di grave malformazione del feto e di gravidanza risultante da stupro o incesto;

M.

considerando che questo atto disumano ha posto in grave pericolo la suddetta bambina di dieci anni, il cui corpo pesava solo 34 kg prima della gravidanza; che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha individuato i pericoli della gravidanza per le giovani bambine il cui corpo non è ancora pienamente sviluppato; che l'OMS definisce la salute quale stato di benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente come assenza di malattia o infermità;

N.

considerando che il comitato contro la tortura ha riscontrato che varie restrizioni all'accesso ai servizi per la salute riproduttiva nonché gli abusi che si verificano quando le donne cercano di accedere a tali servizi possono costituire una violazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, ratificata dal Paraguay e da tutti gli Stati membri dell'UE, perché mettono in pericolo la salute e la vita della donna o possono altrimenti causare dolore o sofferenze fisiche o mentali gravi;

O.

considerando che la violenza contro le donne e le bambine, sia essa fisica, sessuale o psicologica, resta la violazione più diffusa dei diritti umani che riguarda tutti i livelli della società, pur essendo uno dei crimini meno denunciati;

1.

ribadisce la propria condanna di ogni forma di abuso e violenza contro le donne e le ragazze, in particolare la violenza sessuale come arma di guerra e la violenza domestica; invita il Paraguay a provvedere affinché le donne e le ragazze possano disporre, come minimo, di un accesso sicuro e legale all'aborto, quando sono in pericolo la loro salute e la loro vita, nei casi di gravi malformazioni del feto, stupro e incesto;

2.

esprime forti preoccupazioni per l'elevato numero di gravidanze di minori in Paraguay; esorta le autorità del Paraguay a rispettare i loro obblighi internazionali e a tutelare i diritti umani, garantendo che tutte le ragazze abbiano accesso a ogni tipo possibile di informazioni e servizi medici per gestire le gravidanze ad alto rischio conseguenti a uno stupro;

3.

esorta le autorità paraguayane a svolgere indagini indipendenti e imparziali in merito allo stupro citato e ad assicurare il colpevole alla giustizia; invita le autorità paraguayane a rilasciare immediatamente la madre della bambina; accoglie con favore la proposta avanzata da membri del Congresso paraguayano di innalzare la pena massima per lo stupro di un minore da 10 anni a 30 anni di carcere;

4.

prende atto della creazione di un gruppo interdisciplinare di esperti e auspica che esso svolga una valutazione completa delle condizioni della bambina e salvaguardi tutti i suoi diritti umani, in particolare il diritto alla vita, alla salute e all'integrità fisica e psicologica;

5.

deplora il fatto che i corpi delle donne e delle ragazze, in particolare i loro diritti relativi alla salute sessuale e riproduttiva, rimangano a tutt'oggi un campo di battaglia ideologico e invita il Paraguay a riconoscere i diritti inalienabili delle donne e delle ragazze all'integrità fisica e all'autonomia decisionale per quanto concerne, tra l'altro, il diritto di accedere alla pianificazione familiare volontaria e all'aborto sicuro e legale; ritiene che il divieto generale concernente l'aborto terapeutico e l'aborto nei casi di gravidanze conseguenti a stupro e incesto, così come il rifiuto di fornire assistenza sanitaria gratuita nei casi di stupro costituiscano una tortura;

6.

riconosce che la violenza ostetrica è una via di mezzo tra violenza istituzionale e violenza contro le donne, in quanto costituisce una grave violazione dei diritti umani quali il diritto all'uguaglianza, alla libertà dalla discriminazione, all'informazione, all'integrità, alla salute e all'autonomia riproduttiva, le cui conseguenze sono parti degradanti e disumani, complicazioni per la salute, grave stress psicologico, traumi e persino il decesso;

7.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che i governi fingano di non vedere casi inumani di gravidanze di minori e abusi sessuali nei confronti di donne, in un momento in cui una donna su tre in tutto il mondo sarà vittima di violenza nel corso della propria vita;

8.

sottolinea che nessuna bambina di 10 anni è pronta a diventare madre ed evidenzia che le bambine interessate ricordano continuamente le violenze subite, aspetto che causa grave stress traumatico e rischia di portare con sé problemi psicologici duraturi;

9.

sollecita la Commissione a intensificare i propri lavori su una proposta destinata al Parlamento e al Consiglio nell'ottica di consentire all'UE di ratificare e attuare la Convenzione di Istanbul, onde garantire coerenza tra l'azione interna ed esterna dell'UE per quanto concerne la violenza contro bambini, donne e ragazze;

10.

invita il Consiglio a includere la questione dell'aborto sicuro e legale negli orientamenti dell'UE relativi allo stupro e alla violenza contro donne e ragazze; invita la Commissione a garantire che la cooperazione europea allo sviluppo persegua un approccio fondato sui diritti umani, in particolare evidenziando l'uguaglianza di genere e la lotta a qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze; sottolinea che l'accesso universale alla salute, in particolare alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti associati, è un diritto umano fondamentale e pone in evidenza il diritto di accesso su base volontaria ai servizi di pianificazione familiare, tra cui l'assistenza all'aborto sicuro e legale, la necessità di informazione ed educazione per ridurre la mortalità materna e infantile ed eliminare tutte le forme di violenza di genere, comprese le pratiche della mutilazione genitale femminile, dei matrimoni di minori e di quelli precoci e forzati, del genericidio, della sterilizzazione forzata e dello stupro coniugale;

11.

incoraggia la Commissione e il Consiglio a sviluppare metodi e indicatori per la raccolta dei dati su questo fenomeno, e invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a includere tale questione nello sviluppo e nell'attuazione delle strategie per paese in materia di diritti umani; esorta altresì il SEAE a stabilire buone prassi sulla lotta agli stupri e alla violenza sessuale contro le donne e le ragazze nei paesi terzi, al fine di affrontare le cause profonde del problema; esorta affinché la fornitura di aiuti umanitari da parte dell'UE e dei suoi Stati membri non sia soggetta alle restrizioni imposte da altri partner donatori per quanto riguarda le cure mediche necessarie, ivi compreso l'accesso all'aborto sicuro per le donne e le ragazze vittime di stupro o di incesto;

12.

chiede ai capi di Stato e di governo dell'UE-CELAC (Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici) di ampliare, in occasione del loro secondo vertice, il capitolo relativo alla violenza di genere contenuto nel Piano d'azione dell'UE-CELAC 2013-2015 adottato durante il loro primo vertice tenutosi a Santiago del Cile nel gennaio 2013, nell'ottica di stabilire un calendario chiaro di azioni e misure attuative per garantire la dovuta diligenza per quanto concerne la prevenzione, le indagini e le sanzioni per tutti gli atti di violenza contro le donne e per offrire un adeguato indennizzo alle vittime;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e al Congresso della Repubblica del Paraguay, all'Ufficio dell'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani, al Parlasur, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0076.

(2)  GU L 224 del 6.9.2003, pag. 1.


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/70


P8_TA(2015)0231

Situazione in Nepal dopo il sisma

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2015 sulla situazione in Nepal dopo i terremoti (2015/2734(RSP))

(2016/C 407/10)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Nepal,

viste la dichiarazione comune, del 25 aprile 2015, del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, del Commissario per lo sviluppo, Neven Mimica, e del Commissario per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, Christos Stylianides, sul terremoto in Asia, nonché altre dichiarazioni ufficiali,

vista la dichiarazione resa il 30 aprile 2015 dal presidente della sua delegazione per le relazioni con i paesi dell'Asia meridionale sul terremoto in Nepal,

vista la missione della sua delegazione per le relazioni con i paesi dell'Asia meridionale in Nepal in occasione della nona riunione interparlamentare UE-Nepal, che si è tenuta dall'8 al 10 aprile 2015,

vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 15 maggio 2015, sul potenziamento degli aiuti d'urgenza, della riabilitazione e della ricostruzione in risposta agli effetti devastanti del sisma in Nepal,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) del 1966,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966,

viste le iniziative nepalesi post sisma, quali il Piano nazionale di ricostruzione e riabilitazione e la valutazione delle necessità post calamità,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la situazione umanitaria in Nepal e nella regione circostante dopo il devastante terremoto del 25 aprile 2015 e il successivo terremoto del 12 maggio 2015 permane estremamente grave, con oltre 8 800 vittime registrate finora e un numero ancora maggiore di feriti, e con almeno mezzo milione di abitazioni distrutte, 2,8 milioni di sfollati e milioni di persone che necessitano di assistenza umanitaria urgente;

B.

considerando inoltre che, secondo le stime, 1,7 milioni di bambini sono stati colpiti dallo sfollamento, della morte di uno o di entrambi i genitori o della distruzione delle loro abitazioni e scuole; che gli orfani sono esposti a un crescente rischio di fame, malattia, abbandono e traffico di esseri umani; che la polizia nepalese ha segnalato casi di gruppi di bambini sottratti da adulti che non sono loro famigliari; che è stato annunciato un divieto di viaggio per i minori non accompagnati e che sono state sospese le adozioni internazionali;

C.

considerando che, oltre alla terribile perdita di vite umane e ai numerosi feriti, il sisma ha danneggiato gravemente il patrimonio culturale, religioso e storico del paese, inclusi quattro dei sette siti che fanno parte del Patrimonio mondiale dell'umanità nonché migliaia di monumenti, templi e monasteri, colpendo l'identità nazionale e compromettendo fonti di reddito indispensabili;

D.

considerando che nelle regioni montuose sono stati segnalati oltre 500 gravi smottamenti di terra, che hanno spesso bloccato il corso di fiumi con il rischio di esondazioni o di inondazioni da collasso di lago glaciale; che il rischio che si verifichino altri smottamenti, esondazioni e inondazioni da collasso di lago glaciale è molto elevato in vista dell'imminente stagione dei monsoni;

E.

considerando le serie preoccupazioni per il rischio di epidemie di malattie trasmissibili, in particolare nelle regioni sovrappopolate e nelle zone in cui l'approvvigionamento idrico e i sistemi igienico-sanitari sono stati compromessi;

F.

considerando che l'arrivo delle piogge monsoniche, previsto a breve, si ripercuoterà in misura significativa sulle operazioni di soccorso, in particolare nelle zone più periferiche;

G.

considerando che, secondo le stime dell'ONU, 1,4 milioni di persone necessitano di aiuti alimentari a causa dei gravi danni alle attività basate sull'agricoltura; che la stagione della semina inizia questo mese e che circa 236 000 persone hanno bisogno di fattori di produzione agricoli, tra cui sementi di riso e di ortaggi, e che la situazione è aggravata dalle forti perdite di capi di bestiame; che gli agricoltori che perdono questa stagione di semina non potranno realizzare raccolti prima della fine del 2016;

H.

considerando che il Commissario Stylianides si è recato in visita nelle regioni colpite assieme al Sottosegretario generale delle Nazioni Unite, Valerie Amos, dal 30 aprile al 2 maggio 2015;

I.

considerando che l'UE e i suoi Stati membri hanno fornito una consistente assistenza finanziaria in risposta alla calamità, con l'erogazione immediata di 6 milioni di EUR per le necessità urgenti e con un finanziamento complessivo finora di 22,6 milioni di EUR da parte della Commissione, oltre a mettere a disposizione strumenti di soccorso e squadre di ricerca e di soccorso a titolo del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea;

J.

considerando, tuttavia, che il 4 giugno 2015 il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite ha affermato che i finanziamenti internazionali a favore del Nepal sono tuttora insoddisfacenti e che le Nazioni Unite hanno ricevuto solamente 120 milioni di dollari USA (USD) dei 422 milioni di USD che erano stati promessi;

K.

considerando che il centro di soccorso inaugurato recentemente e l'area di assistenza umanitaria che ha fornito pasti a 200 000 persone per due settimane, sostenuti anche con finanziamenti dell'Unione europea, hanno funzionato bene e costituiscono buoni esempi della via seguita dal governo prima del sisma;

L.

considerando, tuttavia, che le operazioni di soccorso sono state ostacolate da infrastrutture limitate e danneggiate, ma che sono state create rotte di rifornimento attraverso i paesi confinanti, in particolare l'India con la sua «Operazione amicizia»;

M.

considerando che, sebbene siano stati in parte risolti, permangono dei problemi relativi alla lungaggine delle procedure doganali per gli aiuti umanitari inviati in Nepal da donatori ufficiali e privati; che l'esenzione dai dazi all'importazione per 30 giorni è giunta a scadenza ed è stata sostituita da un elenco di merci che sono interamente o parzialmente esenti da imposte sull'importazione e che, di conseguenza, su alcuni articoli di soccorso vengono ora riscossi dazi all'importazione;

N.

considerando che migliaia di persone bisognose di aiuto a seguito dei terremoti rischiano di essere abbandonate a se stesse in base alle preoccupanti indicazioni secondo cui le discriminazioni di genere, di casta ed etniche stanno ostacolando gli aiuti; che oltre il 50 % della popolazione dalit del paese è ancora in attesa di un tetto e di razioni alimentari;

O.

considerando che, secondo le stime del Ministero delle Finanze nepalese, i costi della ricostruzione ammonterebbero a circa 10 miliardi di USD, pari alla metà del PIL annuale del paese;

P.

considerando che il governo nepalese ha annunciato la convocazione, il 25 giugno 2015, di una conferenza internazionale a Kathmandu, intesa a mobilitare il sostegno finanziario internazionale per la ricostruzione e il risanamento del paese;

Q.

considerando che il Nepal, uno dei paesi più poveri al mondo, è emerso soltanto recentemente e lentamente da 10 anni di guerra civile; che, ciò nondimeno, il governo si è sforzato negli ultimi anni per prepararsi all'eventualità prevista di un forte sisma;

1.

esprime le più sentite condoglianze a tutti coloro che sono stati colpiti da questa terribile tragedia, tra cui le famiglie delle oltre 8 800 persone che hanno perso la vita in Nepal, in India, in Cina e in Bangladesh;

2.

plaude agli sforzi compiuti dalle istituzioni e dalla società nepalesi in seguito ai terremoti;

3.

si compiace dell'assistenza immediata fornita al Nepal dalla Commissione e dagli Stati membri e invita la comunità internazionale a continuare ad assistere il governo nepalese con aiuti umanitari a breve termine e a coadiuvarlo negli sforzi a lungo termine di ripresa e riabilitazione, prestando altresì particolare attenzione al settore agricolo e alle zone difficilmente raggiungibili, nonché a tenere fede agli impegni assunti;

4.

sottolinea l'importanza dell'assistenza sanitaria d'urgenza e delle misure intese a prevenire le epidemie di malattie trasmissibili; invita l'UE e la comunità internazionale a sostenere la rivitalizzazione delle strutture e dei servizi sanitari nel paese, in particolare nelle zone periferiche, anche tramite la fornitura di tende e attrezzature mediche per le strutture sanitarie danneggiate o distrutte;

5.

invita il governo nepalese e la comunità internazionale a garantire quanto prima il ricongiungimento familiare dei minori separati dalle loro famiglie e a porre i bambini al centro degli interventi umanitari; chiede inoltre di prestare un'attenzione speciale alla particolare vulnerabilità dei minori, inclusi i numerosi casi di malnutrizione e i rischi di violenza e di tratta di esseri umani; sottolinea l'importanza del ritorno a scuola dei minori;

6.

esprime preoccupazione per le denunce di violenze e di molestie nei confronti di donne e bambini nei campi provvisori e invita il governo nepalese ad adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza delle persone vulnerabili e a indagare su tali denunce;

7.

chiede alla comunità internazionale di aiutare il governo nepalese a salvare e a ripristinare il patrimonio culturale, religioso e storico che ha subito danni;

8.

sottolinea le stime delle Nazioni Unite circa l'urgente necessità di un ulteriore importo di 298,2 milioni di USD per fornire assistenza umanitaria, soprattutto visto l'avvicinarsi della stagione monsonica, e chiede un rinnovato impegno a livello internazionale per far fronte a queste impellenti necessità di finanziamento;

9.

esorta il governo nepalese a risolvere i restanti problemi riguardo alle procedure doganali per le forniture umanitarie, ad abolire le cosiddette «tasse sui soccorsi» applicate dalla polizia locale sulle forniture umanitarie alle frontiere del Nepal e a collaborare con le agenzie umanitarie per garantire che gli aiuti raggiungano celermente le località che ne hanno bisogno;

10.

manifesta inquietudine per le denunce di discriminazione nella distribuzione degli aiuti umanitari e invita il governo nepalese a garantire che tali aiuti raggiungano le persone che ne hanno bisogno, a prescindere dalla loro identità e dalla provenienza degli aiuti; chiede inoltre al Vicepresidente/Alto rappresentante di affrontare la questione al massimo livello politico possibile nel contesto dei suoi contatti con il Nepal;

11.

elogia i governi della regione, in particolare il governo indiano, per l'assistenza fornita nell'ambito dello sforzo umanitario internazionale; invita la Commissione, gli Stati membri e i soggetti interessati a livello internazionale a proseguire il lavoro con il governo nepalese e con altri governi della regione sul tema della preparazione e della resilienza alle calamità naturali, anche per quanto riguarda la messa a punto di norme di costruzione, infrastrutture e piani di emergenza; sottolinea che il Piano nazionale di ricostruzione e riabilitazione dovrebbe occuparsi anche di altre questioni fondamentali, tra cui la lotta alla povertà, la tutela ambientale e il cambiamento climatico;

12.

sottolinea che il Nepal, quale paese postbellico, deve compiere ulteriori sforzi a livello nazionale e ottenere un maggiore sostegno internazionale nella sua transizione verso la democrazia; invita le forze politiche nepalesi a collaborare in uno spirito costruttivo e aperto al compromesso ai fini dell'adozione di una nuova costituzione democratica e inclusiva, che soddisfi le aspirazioni del popolo nepalese, quale passo decisivo del processo di pace e contributo significativo a una celere ed efficace ripresa post calamità; si compiace al riguardo dell'accordo raggiunto l'8 giugno 2015 tra i principali partiti politici del Nepal;

13.

sottolinea che è di fondamentale importanza organizzare le elezioni locali, che sono attese da tempo, visto che la riuscita del processo di ricostruzione dipenderà dalle capacità amministrative delle autorità locali;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e all'assemblea costituente del Nepal, ai governi e ai parlamenti dell'Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/74


P8_TA(2015)0232

Situazione militare strategica nel bacino del Mar Nero a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2015 sulla situazione militare strategica nel Bacino del Mar Nero a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia (2015/2036(INI))

(2016/C 407/11)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina, in particolare la risoluzione del 15 gennaio 2015 (1),

viste le sue precedenti risoluzioni del 12 settembre 2013 sulla dimensione marittima della Politica di sicurezza e di difesa comune (2), del 12 settembre 2012 sulla Relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune (3), del 3 luglio 2012 sugli aspetti commerciali del Partenariato orientale (4) e del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato (5),

vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 su un Strategia dell'Unione europea per il Mar Nero (6),

viste le conclusioni nel Consiglio dell'Unione europea del 17 marzo 2014, del 21 marzo 2014 e del 18 dicembre 2014,

viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri sull'Ucraina del 17 novembre 2014 e del 29 gennaio 2015,

viste le ultime dichiarazioni del Consiglio Affari esteri del 9 febbraio 2015 e del 16 marzo 2015,

visto l'Accordo di associazione dell'Unione europea con Ucraina, Moldova e Georgia,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Federazione russa, in particolare le sue risoluzioni del 13 marzo 2014 sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (7), del 17 aprile 2014 sulla pressione esercitata dalla Russia sui paesi del Partenariato orientale, in particolare la destabilizzazione dell'Ucraina orientale (8) e del 18 settembre 2014 sulla situazione in Ucraina e sullo stato delle relazioni UE-Russia (9),

vista la dichiarazione del Vertice Nato in Galles del 5 settembre 2014,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0171/2015),

A.

considerando che il Bacino del Mar Nero rappresenta una delle regioni più strategiche al mondo, di vitale importanza per l'UE e i suoi Stati membri, in particolare quando si tratta di garantire la loro sicurezza e difesa, e per la politica di vicinato dell'UE e il partenariato orientale; che l'importanza di una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e i paesi della regione è stata riconosciuta dalla «Sinergia del Mar Nero», la politica regionale dell'UE avviata nel 2008; che tutti gli annosi conflitti esistenti nella Repubblica di Moldova (Transnistria), in Georgia (Ossezia meridionale e Abkhazia) e nel Nagorno-Karabakh avvengono nel Bacino del Mar Nero;

B.

considerando che il Bacino del Mar Nero costituisce una frontiera esterna dell'Unione estremamente importante;

C.

considerando che il Consiglio europeo ha condannato con forza l'annessione della Crimea e di Sebastopoli alla Federazione russa, che viola la Carta dell'ONU, la Carta di Parigi e l'Atto finale di Helsinki dell'OCSE e che viola altresì gli obblighi assunti dalla Russia ai sensi del memorandum di Budapest del 1994, e non intende riconoscerla; che la Russia ha agito per destabilizzare la situazione nell'Ucraina orientale; che di conseguenza sono state imposte restrizioni agli scambi fra l'UE e la Crimea;

D.

considerando che la NATO ha considerato l'escalation militare della Federazione russa in Crimea, la sua annessione illegittima e illegale della Crimea e la sua continua e deliberata opera di destabilizzazione dell'Ucraina orientale in violazione del diritto internazionale;

E.

considerando che in seguito all'annessione illegale della Crimea l'equilibrio militare nel Bacino del Mar Nero risulta alterato dal momento che la Russia ora controlla illegalmente centinaia di chilometri di litorale della Crimea e le acque adiacenti dinanzi alle frontiere marittime della NATO e dell'UE; che la Russia ha istigato azioni aggressive sul territorio ucraino;

F.

considerando che prima dell'annessione illegale la presenza delle forze terrestri e aeree russe in Crimea era minima e si limitava essenzialmente alla difesa di Sebastopoli — principale base della flotta russa nel Mar Nero — e di due basi navali adiacenti; che l'annessione della Crimea ha gravemente indebolito le forze armate ucraine, soprattutto la sua marina militare, di cui le truppe russe hanno assunto il controllo; che attraverso il rafforzamento militare in Crimea e nel Bacino del Mar Nero a seguito dell'annessione la Russia si è mobilitata per creare un'offensiva comune coniugando forze navali, aeree e terrestri;

G.

considerando che dopo l'annessione la Russia ha accelerato l'espansione e l'ammodernamento della flotta nel Mar Nero; che il piano di ammodernamento della flotta nel Mar Nero è una delle componenti più ambiziose del programma di armamento dello Stato russo per il 2011-2020; che nel dicembre 2014 il governo russo ha approvato una nuova dottrina militare che considera la NATO come la principale minaccia alla sicurezza della Russia;

H.

che, nel 2007, la Russia ha sospeso la propria partecipazione al trattato sulle forze armate convenzionali in Europa; considerando che, dall'11 marzo 2015, la Federazione russa non partecipa più al gruppo consultivo congiunto nel quadro del trattato sulle forze armate convenzionali in Europa e, di conseguenza, si è ritirata completamente dal trattato;

I.

considerando che la Turchia è un paese candidato all'adesione all'UE, un alleato della NATO, una potenza navale, un attivo protagonista della politica estera regionale e un partner fondamentale per l'UE, non da ultimo nelle questioni inerenti all'energia e alla sicurezza delle frontiere; che la posizione strategica della Turchia ha un'importanza considerevole per l'altra seria minaccia che incombe sulla NATO e sull'UE, l'autoproclamato Stato islamico (Daesh); che la Turchia può svolgere un ruolo importante nel contrasto delle minacce che interessano il Mar Nero e del Daesh; che la Turchia, nonostante consideri l'annessione della Crimea da parte della Russia illegale, non si è pronunciata in maniera chiara sulla stessa annessione o sulle sue conseguenze; considerando che i recenti orientamenti diplomatici della Turchia, in particolare riguardo ai conflitti vicini, hanno dato spazio ad ambiguità e non sono stati coerenti rispetto alle posizioni dell'UE e della NATO; che la Turchia è un partner strategico in materia di sicurezza ed ha un ruolo importante da svolgere nella regione del Mar Nero, anche come stabilito dalle disposizioni della Convenzione di Montreux del 1936;

J.

considerando che la reazione dell'UE all'aggressione della Russia nei confronti della Georgia e alla violazione della sua integrità territoriale nel 2008 potrebbe aver incoraggiato la Russia ad agire in modo analogo in Ucraina; considerando che UE, NATO e Stati Uniti hanno condannato i «trattati» firmati nel novembre 2014 e nel marzo 2015 rispettivamente tra la Russia e le autorità separatiste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud, ed hanno ribadito il loro sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia; considerando che tali «trattati» violano i principi fondamentali del diritto internazionale, nonché gli impegni internazionali della Russia, compresi quelli assunti ai sensi dell'accordo sul cessate il fuoco del 12 agosto 2008;

K.

considerando che dall'occupazione da parte delle forze russe l'Abkhazia, la regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud e, da ultimo, la Crimea continuano ad essere teatro di violazioni dei diritti umani; considerando che le violazioni dei diritti umani in Crimea riguardano i gruppi minoritari e gli oppositori dell'occupazione russa, in particolare i tartari indigeni di Crimea, gli attivisti e la società civile filo-ucraini, nonché le persone che desiderano mantenere la loro cittadinanza ucraina;

Cambiamento nel panorama strategico e della sicurezza nel Mar Nero

1.

appoggia con fermezza il non riconoscimento dell'annessione della Crimea da parte della Russia; ribadisce il suo impegno a favore dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, in particolare il suo articolo 2; appoggia pienamente le conclusioni del Consiglio europeo dell'UE in base alle quali l'Unione europea non riconoscerà l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli; sottolinea che l'annessione viola anche il trattato di amicizia, cooperazione e partenariato del 1997 tra l'Ucraina e la Federazione russa; sottolinea la necessità che l'UE e i suoi Stati membri si esprimano con un'unica voce unita sulle relazioni dell'Unione con la Russia;

2.

rileva con preoccupazione che l'annessione illegale della Crimea ha provocato un cambiamento significativo nel panorama strategico del Bacino del Mar Nero e nella zona adiacente; ritiene che le azioni aggressive della Russia rappresentino un ritorno a un approccio ostile basato sulla contrapposizione di due blocchi; avverte che occupando l'intera penisola la Russia ha ottenuto un importante rampa di lancio sia verso ovest (Balcani, Transnistria e Bocche del Danubio), sia in direzione sud (Mediterraneo orientale), dove ha posizionato una task-force navale permanente, e che l'annessione illegale della Crimea offre alla Russia una «Kaliningrad del sud» ovvero un altro avamposto direttamente ai confini con la NATO;

3.

ritiene che il cambiamento nel panorama geostrategico, la situazione militare in evoluzione nel bacino del Mar Nero e l'annessione forzata della Crimea da parte della Russia lascino presupporre sfide sistemiche e più ampie per l'architettura di sicurezza europea fondata sulle norme introdotte con la fine della guerra fredda; ritiene che l'UE e gli Stati membri debbano avere una risposta a queste sfide per la sicurezza e ripensare le loro politiche estere e di sicurezza alla luce di ciò, che deve trovare riscontro in una strategia di sicurezza europea rivista, nella strategia di sicurezza marittima europea e nella strategia dell'UE per il Mar Nero; è preoccupato per l'intensificazione della pressione russa sulla frontiera orientale dell'UE, esercitata anche sulla Romania, la Polonia e i paesi baltici, che rappresenta un grande rischio;

4.

sottolinea l'opportunità che l'UE rafforzi anche la sua resilienza e che risponda alla sfida di un'informazione e di una sicurezza dell'informazione armate; plaude alla decisione del Consiglio del 19-20 marzo 2015 riguardante l'avvio del progetto per contrastare la propaganda russa e che comprende il finanziamento di diversi canali TV in lingua russa;

5.

è profondamente preoccupato per l'attuale rafforzamento militare difensivo e offensivo della Russia nel Mar Nero e per il programma di ampliamento e ammodernamento della flotta russa del Mar Nero, con l'aggiunta di sei nuovi sottomarini diesel moderni del tipo Rostov-on-Don e sei nuove fregate del tipo Admiral Grigorovich; ricorda che il posizionamento delle attività aeronautiche offensive e il potenziamento delle infrastrutture militari in Crimea rafforzerà la capacità militare offensiva della Russia e la sua abilità di espandere il proprio potere oltre i confini;

6.

constata con preoccupazione il continuo rafforzamento militare della Russia nell'Abkhazia occupata e nelle regioni di Tskhinvali/Ossezia del Sud della Georgia; rileva che l'infrastruttura militare di carattere sia difensivo che offensivo, con il suo ampio raggio d'azione, rappresenti una grave minaccia per l'intera regione del Mar Nero;

7.

rileva con preoccupazione che la Russia ha notevolmente rafforzato la propria difesa aerea e navale nel Bacino del Mar Nero, grazie allo spiegamento dei nuovi missili di difesa navale (antinave) — con una portata di 600 km, capaci di raggiungere il Bosforo — e facendo in modo che gli aerei da combattimento russi controllino circa tre quarti dello spazio aereo del Bacino del Mar Nero (praticamente triplicando il numero degli aeroporti in Crimea); osserva, a tale proposito, che la Russia ha rafforzato le sue capacità in termini sia strategici che tattici: sotto il profilo strategico, bombardieri a lungo raggio, capaci di trasportare missili da crociera, e aerei da ricognizione che operano vicino alle coste occidentali del Mar Nero, possono potenzialmente penetrare in profondità nell'Europa centrale; dal punto di vista tattico, due brigate di fanteria navale — eventualmente con il supporto di portaelicotteri di tipo Mistral — rappresentano una significativa e potenziale minaccia di sbarco; accoglie con favore la decisione della Francia di rivedere la consegna alla Russia di navi da assalto anfibio di classe Mistral e plaude ai negoziati francesi tesi alla risoluzione definitiva e inequivocabile del contratto;

8.

è profondamente preoccupato per la dichiarazione del presidente Putin, il quale ha affermato che era pronto a mettere in allerta le forze nucleari russe durante l'occupazione della Crimea qualora l'Occidente fosse intervenuto contro l'annessione; è estremamente preoccupato anche dalle dichiarazioni minacciose di alti funzionari russi, secondo cui la Russia ha il diritto di spiegare e tenere armi nucleari in Crimea, che avrebbero conseguenze globali; rileva con preoccupazione che, durante un'esercitazione militare nel marzo 2015, la Russia ha dispiegato in Crimea un numero non dichiarato di bombardieri strategici nucleari Tu-22M3; è preoccupato per la nuova dottrina militare russa del dicembre 2014 che ammette il ricorso ad armamenti nucleari contro uno Stato che non ne dispone;

9.

osserva che il potenziale spiegamento russo di sistemi di armamenti a duplice uso in Crimea mette in dubbio le buone intenzioni della Russia quando di tratta di compiere progressi nel disarmo nucleare multilaterale in vista della prossima revisione del trattato di non proliferazione, minando così gli sforzi già compiuti in questa direzione;

10.

considera i recenti sorvoli ravvicinati compiuti da aerei da combattimento russo su navi da guerra NATO e piattaforme esplorative nel Mar Nero come un segno tangibile di un atteggiamento russo più aggressivo nel Bacino del Mar Nero e mette in guardia dinanzi a un elevato rischio di aggravamento della situazione; chiede linee di comunicazione dirette tra forze armate onde evitare incomprensioni tragiche che potrebbero avere conseguenze militari e di sicurezza di vasta scala;

11.

è profondamente preoccupato per la gravissima situazione nell'Ucraina orientale — dove la guerra sta portando alla destabilizzazione dell'Ucraina e della regione nel suo complesso — come pure per la possibile minaccia di creare un corridoio terrestre che colleghi il territorio russo alla Crimea attraverso il territorio controllato dai separatisti lungo la costa occidentale del Mare di Azov (Mariupol), rischiando di privare completamente l'Ucraina di uno sbocco sul mare; esorta Ucraina e la repubblica di Moldova ad adottare provvedimenti volti a impedire la fornitura di armamenti e attrezzature militari destinate alla Transnistria, sia via terra che via aria;

12.

condanna il fatto che la Russia stia fornendo sostegno diretto e indiretto ai gruppi separatisti in Ucraina, anche sotto forma di armi e reclutamento, fomentando così la continuazione della guerra; nutre apprensione per le notizie relative ai crimini di guerra commessi nella regione controllata dai separatisti filorussi, incluso l'abbattimento dell'aereo civile da trasporto passeggeri MH-17, un incidente attualmente oggetto di un'indagine indipendente e internazionale; esorta la Russia a ritirare immediatamente tutte le sue forze militari dal territorio ucraino e ad aderire all'accordo di Minsk; esorta la Russia e tutte le parti coinvolte ad usare la propria influenza per fermare le ostilità e prevenire altri crimini di guerra e nuove vittime; ribadisce che non può essere concessa alcuna amnistia per i crimini di guerra commessi;

13.

deplora che le iniziative di cooperazione regionale per la sicurezza nel Mar Nero BLACKSEAFOR e Black Sea Harmony, volte a dimostrare al mondo esterno che i paesi rivieraschi possono assumersi la responsabilità primaria della loro sicurezza, preservando al contempo il proprio potenziale per rilanciare una futura possibile cooperazione tra questi Stati, attualmente paralizzati;

Dimostrare fermezza e comunicare con la Russia

14.

sottolinea che le relazioni con la Russia, essendo uno dei principali attori sulla scena internazionale, a lungo termine dovrebbero in generale essere più cooperative che conflittuali; ritiene tuttavia che, a breve e a medio termine, data la mancanza di fiducia a seguito delle ultime azioni compiute dalla Russia, qualsiasi ripresa della cooperazione debba essere basata, in primo luogo, sulla solida garanzia strategica offerta dalla NATO ai suoi membri orientali e, in secondo luogo, su un cambiamento della politica russa nei confronti dell'Ucraina, segnatamente con la piena e incondizionata attuazione degli accordi di Minsk di settembre 2014 e febbraio 2015 (che si applicano solo al conflitto nell'Ucraina orientale) e la restituzione della Crimea all'Ucraina, ripristinando così la situazione precedente e il controllo delle autorità ucraine sul loro territorio entro frontiere internazionalmente riconosciute;

15.

esprime la speranza che l'accordo di cessate il fuoco raggiunto a Minsk il 12 febbraio 2015 sia rispettato, fornendo, in questo modo, il tempo necessario per una soluzione politica negoziata; è preoccupato per le numerose indicazioni di violazioni dell'accordo da parte russa e dei separatisti; sottolinea che l'attuale quadro giuridico internazionale deve essere pienamente rispettato;

16.

ritiene che nel caso in cui la Russia non applichi in toto gli accordi di cessate il fuoco di Minsk e prosegua la destabilizzazione dell'Ucraina orientale e l'annessione illegale della Crimea, sia necessario continuare e rafforzare il regime di sanzioni nonché il sostegno al paese nel potenziamento delle sue capacità di difesa; sottolinea che l'UE debba dimostrare unità, solidarietà e impegno nel sanzionare le azioni della Russia che violano le norme applicabili del diritto internazionale;

17.

invita gli Stati membri dell'UE a restare risoluti e uniti nel loro impegno ad applicare le sanzioni concordate nei confronti della Russia, anche congelando qualunque tipo di cooperazione militare e di difesa e risolvendo i contratti, per esempio la consegna alla Russia di navi da assalto anfibio di classe Mistral; e auspica che i negoziati per la risoluzione del contratto si concludano positivamente;

Sicurezza energetica, marittima, delle persone e delle frontiere nella regione del Mar Nero

18.

accoglie con favore l'attuazione della politica energetica dell'UE volta a promuovere la sicurezza energetica per tutti gli Stati membri; esorta gli Stati membri a prendere le misure necessarie per ridurre la loro dipendenza energetica e garantire la sicurezza delle attività di estrazione e trasporto di gas e petrolio nella regione del Mar Nero; invita l'UE a sostenere le iniziative per la diversificazione delle risorse energetiche del Mar Nero, anche attraverso investimenti e misure finanziarie, nell'ambito di una strategia per l'indipendenza energetica; esorta la Commissione a riprendere i lavori di costruzione del gasdotto Nabucco; ritiene che una relazione costruttiva e basata sulla fiducia tra i paesi vicini sia la migliore garanzia per il rifornimento energetico degli Stati membri;

19.

teme che i vantaggi derivanti dell'estrazione e dal trasporto di idrocarburi nel Mar Nero dipendano sempre più dal livello di militarizzazione innescata dall'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e dal conseguente rafforzamento delle sue capacità in quell'area; ribadisce che, data la potenziale instabilità e, in particolare, la dipendenza dell'Europa dal Mar Nero per il transito delle forniture energetiche, è interesse strategico dell'UE dissuadere gli attori regionali dall'adottare una politica del rischio calcolato e che, in tal senso, potrebbe dover mobilitare le risorse navali e aeree europee nel Mar Nero; fa appello agli Stati membri affinché adottino le misure necessarie per garantire la sicurezza delle attività di estrazione e trasporto di gas e petrolio nella regione del Mar Nero;

20.

sottolinea che la crisi attuale mina la cooperazione in altri importanti settori, come la sicurezza e la gestione delle frontiere (in particolare il controllo delle migrazioni) e la lotta contro i traffici e la criminalità organizzata;

21.

condanna le violazioni dei diritti umani perpetrate in Crimea dall'occupazione da parte delle forze russe, incluse le azioni intimidatorie e un crescente numero di sparizioni forzate (10), la censura della libertà di parola e la persecuzione delle minoranze, in particolare le minoranze etniche e nazionali; condanna la persecuzione sistematica dei tartari originari della Crimea che hanno partecipato alle dimostrazioni a sostegno dell'integrità territoriale ucraina; ricorda che migliaia di tartari nati in Crimea sono fuggiti dalla loro patria per paura delle persecuzioni e hanno cercato rifugio in altre regioni in Ucraina; esprime loro solidarietà e chiede con urgenza che la situazione venga migliorata; invita le autorità russe a porre immediatamente fine alle molestie nei confronti dell'organo esecutivo dei tartari di Crimea, il Mejlis; invita la Russia a rispettare pienamente i diritti umani della popolazione locale in Crimea, e invita l'Ucraina, l'UE e i suoi Stati membri a monitorare il rispetto dei diritti umani in Crimea;

22.

chiede che siano realizzate indagini e che si migliori l'accesso per le organizzazioni internazionali deputate al monitoraggio dei diritti umani a tutti i casi di gravi violazioni dei diritti umani in Crimea; invita il governo ucraino ad avvalersi di tutti mezzi a sua disposizione per appurare e perseguire i crimini di guerra commessi sul proprio territorio; esorta la comunità internazionale e la Corte dell'Aia ad avviare un'inchiesta in merito agli eventuali reati commessi durante l'annessione illegale della Crimea e il conflitto nell'Ucraina orientale;

23.

richiama l'attenzione sull'estrema vulnerabilità ambientale del Bacino del Mar Nero; sottolinea che la crescente militarizzazione della regione mette ulteriormente a rischio questo delicato ecosistema, e chiede l'istituzione di un efficace meccanismo di prevenzione degli incidenti, con un sistema affidabile per lo scambio di informazioni in caso di emergenza tra tutti gli Stati rivieraschi;

24.

ricorda che, dinanzi alla guerra ibrida della Russia in Ucraina, l'UE deve restare unita e parlare con un'unica voce; ritiene fermamente che l'unità sia una condizione imprescindibile per una risposta efficace a tutte le minacce alla sicurezza e a tutte le sfide politiche che derivano dalla combinazione di azioni militari e non militari della Russia in Ucraina;

Ruolo dell'UE e attori internazionali

25.

ribadisce che la regione del Mar Nero dovrebbe costituire un'autentica priorità per l'UE; ritiene che l'attuale formato della «Sinergia del Mar Nero» sia ormai obsoleto; invita nuovamente la Commissione e il SEAE ad elaborare quanto prima una strategia globale dell'UE per la regione del Mar Nero; sottolinea che le disposizioni della strategia per la sicurezza marittima dell'UE dovrebbero essere applicate anche nel caso del Mar Nero; chiede una revisione della strategia di sicurezza europea e auspica che la revisione della politica europea di vicinato, tenendo conto di tutti i pertinenti programmi che interessano la regione, si traduca in una maggiore cooperazione della politica di sicurezza e difesa comune con gli Stati partner rivieraschi del Mar Nero;

26.

sottolinea che, nonostante il fatto che la Sinergia del Mar Nero sia praticamente bloccata, la cooperazione efficace con gli Stati del Bacino del Mar Nero deve continuare; accoglie con favore le missioni PESD in corso — la missione consultiva dell'UE, la missione di monitoraggio dell'UE e la missione di assistenza alle frontiere dell'UE — che rappresentano elementi importanti del contributo dell'Unione per risolvere i conflitti protrattisi nella regione; plaude agli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare le capacità militari degli Stati rivieraschi del Mar Nero e incrementare in tal modo il loro potenziale di rispondere alle situazioni di crisi nella regione; ritiene che l'UE abbia bisogno di una strategia audace e mirata ai risultati, specialmente per quanto riguarda i settori dell'economia, della difesa e della sicurezza, così da rafforzare internamente l'UE, aggiornare e migliorare gli strumenti esistenti e amplificare la propria capacità di reazione agli sviluppi del vicinato che si ripercuotono sulla sicurezza dell'Unione;

27.

sottolinea l'importanza fondamentale del coordinamento con la NATO, in particolare con gli Stati che si affacciano sul Mar Nero che sono membri dell'Alleanza, e con gli Stati Uniti, dal momento che il Bacino del Mar Nero rappresenta una componente fondamentale della sicurezza euro-atlantica; sottolinea che l'ammodernamento e il rafforzamento delle capacità militari di tali Stati rivieraschi del Mar Nero che sono membri dell'UE e della NATO sono di vitale importanza nell'intento di garantire sicurezza e stabilità nella regione; accoglie con favore l'impegno della NATO di sostenere gli sforzi regionali degli Stati rivieraschi del Mar Nero nell'intento di garantire sicurezza e stabilità; sottolinea la necessità che l'UE e la NATO contribuiscano a mantenere il Mar Nero come spazio economico aperto; invita l'OSCE ad ampliare la portata dei suoi sforzi per quanto riguarda la sicurezza del Mar Nero. invita l'UE a sostenere una presenza rafforzata dell'OSCE e nuove iniziative dell'Organizzazione nella regione volte a mitigare la situazione della sicurezza;

28.

ricorda che, soprattutto alla luce della situazione della sicurezza nel Bacino del Mar Nero, tutti gli Stati membri dell'UE devono beneficiare dello stesso livello di sicurezza, conformemente all'articolo 42, paragrafo 7, del TUE;

29.

accoglie con favore l'impegno degli Stati membri della NATO ai fini della sicurezza collettiva nonché, se necessario, ad attuare l'articolo 5 del trattato di Washington; accoglie con favore la decisione del Vertice NATO in Galles sulle misure strategiche di rinforzo e il Piano di azione rapida, in quanto elementi importanti per la sicurezza degli Stati membri della NATO maggiormente colpiti; invita la NATO a continuare a sviluppare le sue capacità di difesa missilistica e cibernetica, anche nella regione del Mar Nero, e a sviluppare piani di emergenza per scoraggiare e contrastare guerre asimmetriche e ibride;

30.

sollecita la Commissione a sostenere gli Stati membri negli sforzi da questi profusi per identificare soluzioni che consentano di incrementare i rispettivi bilanci per la difesa al livello del 2 %; plaude all'impegno assunto da membri della NATO in occasione dell'ultimo vertice NATO tenutosi a Newport di garantire che la loro spesa per la difesa raggiungerà almeno il 2 % del PIL entro il 2024; esprime preoccupazione per il fatto che alcuni alleati abbiano annunciato la loro intenzione di operare nuovi tagli nella spesa destinata alla difesa; ricorda, a tale proposito, l'articolo 3 del trattato di Washington;

31.

ricorda che, benché le richieste di adesione della Georgia e dell'Ucraina del 2008 al piano d'azione per l'adesione alla NATO non siano state accettate, la NATO ha dichiarato, in occasione del vertice di Bucarest, che la Georgia e l'Ucraina diventeranno membri dell'Alleanza; constata che, a seguito della guerra del 2008 in Georgia e dell'annessione illegale della Crimea nel 2014, la Russia ha mutilato da un punto di vista territoriale i due paesi, rendendoli inammissibili all'adesione alla NATO; ritiene che, benché non sia in grado di difenderle direttamente, la NATO abbia comunque l'obbligo morale di sostenere la capacità della Georgia e dell'Ucraina di difendersi;

32.

ribadisce che la NATO dovrebbe mantenere la sua generale superiorità navale ed aerea nel Bacino del Mar Nero nonché la sua capacità di monitorare l'area;

o

o o

33.

incarica il suo Presidente di trasmetter la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE nonché a tutti i paesi del Mar Nero.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0011.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0380.

(3)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 77.

(4)  GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 38.

(5)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 26.

(6)  GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 81.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2014)0248.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2014)0457.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2014)0025.

(10)  A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), dello Statuto di Roma (2002).


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/81


P8_TA(2015)0233

Recenti rivelazioni su casi di corruzione al vertice della FIFA

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2015 sulle recenti rivelazioni sui casi di corruzione ai vertici della FIFA (2015/2730(RSP))

(2016/C 407/12)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione del 3 febbraio 2014 dal titolo «Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione» (COM(2014)0038),

vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2011 dal titolo «La lotta contro la corruzione nell'UE» (COM(2011)0308),

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (1),

vista la comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2011 dal titolo «Sviluppare la dimensione europea dello sport» (COM(2011)0012),

vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport (2),

visto il Libro bianco sullo sport presentato dalla Commissione l'11 luglio 2007 (COM(2007)0391),

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 maggio 2014, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2014-2017,

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle partite truccate e la corruzione nello sport (3),

vista la risoluzione dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 23 aprile 2015, sulla riforma della governance del calcio,

visto il nuovo programma per lo sport nell'ambito di Erasmus +, e in particolare l'obiettivo di contrastare le minacce transnazionali all'integrità dello sport, come il doping, le partite truccate e la violenza, nonché tutte le forme di intolleranza e discriminazione, e di promuovere e sostenere la buona governance nello sport,

visto il programma di Stoccolma — un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini,

visto l'articolo 2 dello statuto della FIFA che sancisce i suoi obiettivi, tra cui la promozione dell'integrità, dell'etica e del fair play al fine di prevenire qualsiasi metodo o pratica, come la corruzione, il doping o la manipolazione delle partite, che possa compromettere l'integrità degli incontri, delle competizioni, dei giocatori, dei funzionari e dei membri o determinare un abuso della pratica calcistica,

vista la relazione di Michael Garcia sulla controversa procedura di gara per l'assegnazione della Coppa del mondo 2018 e 2022, che la FIFA aveva accettato di pubblicare nel dicembre 2014,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 27 maggio 2015 le autorità svizzere hanno arrestato a Zurigo 14 dirigenti FIFA, tra cui il vicepresidente; che gli arresti sono stati richiesti dal dipartimento statunitense della giustizia con accuse di riciclaggio di denaro, racket, corruzione e frode, per un importo superiore a 150 milioni di USD;

B.

considerando che le autorità svizzere e statunitensi hanno avviato anche un'indagine penale distinta sulle modalità di assegnazione della Coppa del mondo 2018 e 2022 rispettivamente a Russia e Qatar;

C.

considerando che la FIFA ha operato per molti anni come un'organizzazione irresponsabile, priva di trasparenza e notoriamente corrotta; che i recenti arresti confermano che la frode e la corruzione all'interno della FIFA sono condizioni sistemiche, diffuse e costanti anziché essere casi isolati di comportamento illecito, come sostenuto dall'ex presidente della FIFA Joseph Blatter;

D.

considerando che, nonostante gli arresti e le accuse nei confronti di dirigenti FIFA e la crisi che ha travolto l'organizzazione, il 29 maggio 2015 Joseph Blatter è stato rieletto presidente della FIFA per un quinto mandato; che la rielezione di Joseph Blatter a presidente e la decisione di non pubblicare le conclusioni della relazione Garcia riguardante la selezione della Russia e del Qatar quali paesi ospitanti, rispettivamente, della Coppa del mondo 2018 e 2022 dimostrano che la FIFA ha operato in modo irresponsabile e inaffidabile ed è rimasta restia a riformarsi o a introdurre i cambiamenti necessari per migliorare la governance del calcio internazionale;

E.

considerando che le dimissioni di Joseph Blatter e gli arresti dei dirigenti FIFA hanno creato le condizioni necessarie per riformare in modo radicale le strutture e le pratiche della Federazione, allo scopo di migliorarne la governance e di lottare contro la corruzione al suo interno, e che tale riforma deve essere attuata senza indugio;

F.

considerando che l'integrità delle organizzazioni sportive riveste un'importanza fondamentale, dal momento che lo sport sia professionistico che dilettantistico svolge un ruolo chiave nella promozione a livello globale della pace, del rispetto dei diritti umani e della solidarietà, reca benefici alla salute e alle economie delle società e svolge una funzione essenziale nel porre in rilievo valori pedagogici e culturali fondamentali, nonché nel promuovere l'inclusione sociale;

G.

considerando che, nella sua dichiarazione del 3 giugno 2015, Tibor Navracsics, commissario europeo per l'istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha condannato gli ultimi sviluppi in seno alla FIFA e ha sollecitato il ripristino della fiducia e la creazione di un solido sistema di buona governance al suo interno;

H.

considerando che la Commissione e il Consiglio hanno riconosciuto la necessità di un partenariato tra gli organi direttivi del calcio e le autorità pubbliche ai fini della buona governance del gioco, che rispetti la natura autoregolamentare dello sport professionistico e che ha già condotto a un dialogo strutturato sullo sport;

I.

considerando che la trasparenza, la responsabilità e la democrazia — in altre parole, la buona governance — in seno alle organizzazioni sportive sono condizioni indispensabili affinché un tale regime basato sull'autoregolamentazione e il movimento sportivo prevengano e combattano in modo efficace e strutturale la frode e la corruzione nello sport;

J.

considerando che in precedenza il Parlamento aveva invitato gli organi direttivi del calcio a garantire maggiore democrazia, trasparenza, legittimità e responsabilità (ad esempio un controllo finanziario da parte di un'autorità di audit indipendente) nonché una buona governance, oltre ad aver chiesto alla Commissione di fornire orientamenti in merito alle modalità di sostegno nei confronti di un'autoregolamentazione adeguata e legittima;

K.

considerando che, se non affrontato in modo urgente e adeguato, il fenomeno della corruzione può continuare a compromettere la fiducia nelle istituzioni sportive e minacciare l'integrità dello sport nel suo insieme;

L.

considerando che la lotta alla corruzione è una delle priorità del programma di Stoccolma, che orienta le azioni della Commissione nel campo della giustizia e degli affari interni;

M.

considerando che lo sport rappresenta anche un vasto settore in rapida crescita dell'economia dell'Unione e contribuisce in modo rilevante alla crescita e all'occupazione con un valore aggiunto ed effetti sull'occupazione superiori ai tassi di crescita medi;

1.

condanna la corruzione sistemica e spregevole emersa all'interno della FIFA e sottolinea che tali accuse non lasciano affatto sorpresi;

2.

invita le organizzazioni sportive, gli Stati membri e l'UE a cooperare pienamente in tutte le indagini, attuali e future, sulle accuse relative a pratiche di corruzione in seno alla FIFA;

3.

sottolinea la massima importanza dell'indagine condotta dalle autorità giudiziarie di Stati Uniti e Svizzera sulle decisioni del comitato esecutivo della FIFA di assegnare l'organizzazione della Coppa del mondo 1998, 2010, 2018 e 2022 rispettivamente a Francia, Sud Africa, Russia e Qatar;

4.

sottolinea l'importanza di garantire che l'indagine di follow-up sulle passate pratiche di corruzione all'interno della FIFA includa, ove motivato, l'allontanamento di tutti i dirigenti coinvolti nei reati finanziari e una revisione delle decisioni prese a seguito di attività corruttive o criminali; chiede all'UE di monitorare con attenzione tale processo e di far sì che sussistano le condizioni necessarie allo svolgimento di un'indagine esterna imparziale; accoglie favorevolmente la dichiarazione resa dal direttore del comitato di audit e conformità della FIFA, secondo cui l'assegnazione delle edizioni della Coppa del mondo 2018 e 2022 potrebbe essere invalidata se venisse dimostrato che è stata il risultato di attività corruttive;

5.

condanna il fatto che la FIFA non abbia ancora pubblicato integralmente la relazione Garcia, nonostante nel dicembre 2014 avesse deciso in tal senso, e la invita a farlo immediatamente;

6.

ribadisce l'importanza di disporre di norme chiare e trasparenti per l'assegnazione della Coppa del mondo e di garantire l'istituzione di un meccanismo adeguato di informazione e controllo, per far sì che tale procedura assicuri condizioni di parità per i paesi offerenti e una decisione finale basata rigorosamente sul merito dei loro progetti;

7.

chiede a tutte le organizzazioni sportive internazionali di garantire che ogni paese che si offre di ospitare un evento sportivo importante si impegni a rispettare le norme internazionali in materia di diritti fondamentali, in relazione a tutte le attività connesse con l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento in questione;

8.

esprime preoccupazione per la situazione dei lavoratori migranti nel Qatar impiegati nella costruzione delle infrastrutture per la Coppa del mondo FIFA 2022, anche per quanto concerne: il sistema della kafala, che costituisce lavoro forzato, le condizioni di lavoro pericolose, l'essere costretti a lavorare in condizioni di estremo calore sei giorni alla settimana e a vivere in campi di lavoro malsani e sovraffollati; invita il Qatar a ratificare, a legiferare in proposito e a mettere in atto i diritti fondamentali del lavoro e la convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

9.

sottolinea che la corruzione e il riciclaggio di denaro sono intrinsecamente collegati e in molti Stati membri si sono registrate partite truccate e altri reati finanziari spesso connessi a organizzazioni criminali operanti su scala internazionale;

10.

elogia il giornalismo d'inchiesta che ha sollevato gravi preoccupazioni circa la corruzione in seno alla FIFA e la procedura di gara relativa alla Coppa del mondo; esorta a tale riguardo tutte le organizzazioni sportive a stabilire un quadro regolamentare efficace, sia per incoraggiare le segnalazioni che per proteggere gli informatori;

11.

è convinto da tempo che in seno alla FIFA imperversi una corruzione sistemica e radicata e ritiene che ciò abbia gravemente danneggiato l'integrità del calcio mondiale, con un effetto devastante a partire dal livello più alto del calcio professionistico fino a quello delle società dilettantistiche locali;

12.

sottolinea con determinazione che il calcio, in quanto sport più popolare al mondo, non deve essere offuscato dalla cultura della corruzione e deve essere protetto, e non stigmatizzato, dagli attuali sviluppi in seno alla FIFA;

13.

ribadisce che il calcio e lo sport in generale esercitano un profondo impatto positivo sulla vita quotidiana di milioni di cittadini, in particolare dei giovani;

14.

accoglie con favore le dimissioni di Joseph Blatter dalla presidenza della FIFA e le indagini penali attualmente in corso; esorta il comitato esecutivo della FIFA ad attuare riforme strutturali al fine di assicurare trasparenza e responsabilità e garantire processi decisionali aperti, equilibrati e democratici all'interno della Federazione, anche nella procedura di elezione del nuovo presidente, e adottare una politica di tolleranza zero rispetto alla corruzione nello sport;

15.

esprime tuttavia grave preoccupazione per il fatto che la riacquisizione di credibilità della FIFA, quale organo direttivo del calcio mondiale, nonché le urgenti riforme necessarie non potranno essere avviate seriamente finché non saranno nominati nuovi dirigenti, il che, conformemente alla regolamentazione della FIFA, potrebbe non avvenire per altri nove mesi; invita di conseguenza la FIFA a selezionare in modo trasparente e inclusivo un dirigente provvisorio adeguato per sostituire immediatamente Joseph Blatter;

16.

ricorda che la buona governance nello sport costituisce una condizione indispensabile per garantire l'autonomia e l'autoregolamentazione delle organizzazioni sportive, nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e democrazia, e sottolinea la necessità di una politica di tolleranza zero rispetto alla corruzione nello sport; sottolinea la necessità di un'adeguata rappresentazione di tutti i soggetti interessati nel processo decisionale e osserva la possibilità di adottare le migliori prassi delle altre organizzazioni sportive;

17.

chiede un impegno senza riserve da parte della FIFA per un riesame approfondito delle decisioni passate e presenti e per una trasparenza totale in futuro, anche per quanto riguarda la remunerazione dei dirigenti e degli alti funzionari, con l'obiettivo di istituire procedure di autoregolamentazione interne e introdurre meccanismi efficaci di accertamento, indagine e sanzione;

18.

ritiene che tale riforma debba comprendere la modifica dello statuto, della struttura, dei codici e delle politiche e prassi operative della FIFA, l'introduzione di limiti di mandato e di un dovere di diligenza indipendente per i membri del comitato esecutivo, incluso il presidente, nonché un audit finanziario esterno pienamente indipendente per valutare l'attendibilità del suo bilancio;

19.

esorta la FIFA ad attuare norme etiche rigorose e un codice di condotta per la sua dirigenza e il comitato esecutivo, che dovranno essere controllati da un organismo di monitoraggio indipendente;

20.

invita tutti gli organi direttivi sportivi a impegnarsi ad applicare le pratiche di buona governance e ad aumentare la trasparenza, onde ridurre il rischio di cadere vittime della corruzione; raccomanda in proposito che si rispetti al meglio l'equilibrio di genere quando si nominano i membri dei consigli di amministrazione e dei comitati esecutivi di tutte le organizzazioni, in particolare per ricordare che lo sport, soprattutto il calcio, non è una prerogativa esclusiva degli uomini; ritiene che una tale apertura significherebbe un aumento della trasparenza;

21.

invita tutti gli sponsor e le emittenti titolari di appalti a chiedere e sostenere un processo di riforma in seno alla FIFA rilasciando dichiarazioni pubbliche contro la corruzione nello sport e a dare seguito alle proprie dichiarazioni esercitando pressioni continue;

22.

chiede alla UEFA e alle federazioni calcistiche nazionali di intensificare gli sforzi per promuovere l'attuazione di misure di riforma fondamentali all'interno della FIFA e, in particolare, le raccomandazioni contenute nella presente risoluzione, sia direttamente sia mediante i loro rappresentanti nel comitato esecutivo della FIFA e nelle federazioni calcistiche nazionali entro il 2016;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare i lavori e le azioni connessi alla buona governance nell'ambito del piano di lavoro dell'UE per lo sport e a dare loro priorità, nonché a provvedere a che le associazioni sportive nazionali siano pienamente coinvolte in iniziative intese a migliorare la governance a livello europeo e internazionale;

24.

invita la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri e in collaborazione con Interpol, Europol ed Eurojust, a prendere tutti i provvedimenti del caso, anche ai fini di un'effettiva applicazione delle norme, per contrastare eventuali segni di corruzione da parte di funzionari della FIFA e di federazioni calcistiche nazionali sul territorio dell'UE, e a rafforzare la cooperazione europea tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge attraverso squadre investigative comuni e la cooperazione tra le procure;

25.

evidenzia che, alla luce della natura transnazionale della corruzione nello sport, gli sforzi per combatterla richiedono una cooperazione più efficace fra tutte le parti interessate, incluse le autorità pubbliche, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, il settore sportivo, gli atleti e i tifosi, e che si dovrebbe inoltre porre l'accento sulle azioni finalizzate all'educazione e alla prevenzione in questo ambito;

26.

accoglie con favore il nuovo programma per lo sport nell'ambito di Erasmus+, che sostiene progetti educativi transfrontalieri in grado di contrastare le minacce transnazionali all'integrità e all'etica dello sport, come il doping, le partite truccate e la violenza, nonché tutte le forme di intolleranza e discriminazione, e mira a promuovere e sostenere la buona governance nello sport;

27.

invita gli Stati membri e le federazioni sportive a informare ed educare adeguatamente gli sportivi e i consumatori, fin dalla giovane età e ad ogni livello, sia dilettantistico che professionistico; incoraggia le organizzazioni sportive a istituire e portare avanti programmi esaustivi di prevenzione ed educazione, che prevedano chiari obblighi per club, leghe e federazioni, in particolare per quanto concerne i minori;

28.

accoglie con favore il recente accordo sulla quarta direttiva antiriciclaggio e sostiene il ricorso proattivo a tutti i mezzi forniti dalla nuova legislazione per contrastare il problema; invita la Commissione a monitorare in modo coerente la normativa antiriciclaggio dell'UE onde garantirne l'adeguatezza nella lotta alla corruzione nello sport e nel controllo degli organi direttivi dello sport registrati nell'Unione e dei loro funzionari;

29.

insiste sul fatto che la lotta contro la corruzione in relazione alla governance della FIFA dovrebbe essere accompagnata anche da chiari impegni e provvedimenti da parte della FIFA, dell'UE, degli Stati membri e di altri soggetti interessati contro altri reati riguardanti le organizzazioni sportive, in particolare le partite truccate, che spesso sono legati alla criminalità organizzata operante su scala internazionale;

30.

sottolinea la necessità che tutte le future riforme nel settore dello sport professionistico, in particolare nel calcio, prevedano disposizioni sostanziali a tutela dei diritti degli atleti, degli allenatori e delle squadre; pone l'accento a tale riguardo sull'importanza di affrontare la questione relativa alla proprietà dei cartellini dei giocatori da parte di terzi nello sport europeo;

31.

sostiene l'appello della campagna «New FIFA Now» a favore dell'istituzione di una commissione indipendente e non governativa per una riforma della FIFA, sotto la supervisione di un'autorità internazionale indipendente;

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla Federazione internazionale di calcio (FIFA), all'Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA), alle federazioni calcistiche nazionali, all'Associazione delle leghe europee di calcio professionistico (EPFL), all'Associazione dei club europei (ECA), nonché alla Federazione internazionale di calciatori professionisti (FIFPro).


(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(2)  GU C 239 E del 20.8.2013, pag. 46.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0098.


Mercoledì 24 giugno 2015

4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/86


P8_TA(2015)0238

Revisione del quadro di governance economica: bilancio e prospettive

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla verifica del quadro di governance economica: bilancio e sfide (2014/2145(INI))

(2016/C 407/13)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (1),

visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (2),

vista la lettera del 3 luglio 2013 dell'allora vicepresidente della Commissione, Olli Rehn, sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche,

visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (3),

visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (4),

visti il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (5),

vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (6),

visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (7),

visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (8),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 relativa all'indagine sul ruolo e le attività della troika (BCE, Commissione e FMI) relativamente ai paesi dell'area dell'euro oggetto di programmi (9),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea (10),

vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (11),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (12),

vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2014 intitolata «Riesame della governance economica — Relazione sull'applicazione dei regolamenti (UE) nn. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 e 473/2013» (COM(2014)0905);

vista la comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015 dal titolo «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» (COM(2015)0012),

vista la sesta relazione della Commissione del 23 luglio 2014 sulla coesione economica, sociale e territoriale (COM(2014)0473),

viste le conclusioni della riunione del Consiglio europeo di giugno e dicembre 2014,

viste le conclusioni del Vertice euro dell'ottobre 2014,

visto il discorso del 15 luglio 2014 del Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker al Parlamento europeo,

visto il discorso del 22 agosto 2014 del Presidente della BCE Mario Draghi al simposio annuale delle banche centrali svoltosi a Jackson Hole,

visto l'Occasional Paper n. 157 della BCE, del novembre 2014, dal titolo «The identification of fiscal and macroeconomic imbalances — unexploited synergies under the strengthened EU governance framework» (Identificazione degli squilibri fiscali e macroeconomici — sinergie finora non utilizzate nell'ambito del quadro di governance rafforzato dell'UE),

visto il documento di lavoro nel campo sociale, del lavoro e della migrazione n. 163 dell'OCSE, del 9 dicembre 2014, dal titolo «Trends in income inequality and its impact on economic growth» (Tendenze nella disparità di reddito e relativo impatto sulla crescita economica),

visto il documento di lavoro dei servizi del Fondo monetario internazionale (FMI) del settembre 2013 intitolato «Towards a fiscal union for the euro area» (Verso un'unione fiscale per la zona euro),

viste le proposte del consiglio direttivo della BCE del 10 giugno 2010 intitolate «Reinforcing Economic Governance in the Euro Area» (Rafforzare la governance economica della zona euro),

viste le conclusioni del Consiglio sulla sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro, adottate dal Consiglio «Affari generali» (coesione) il 19 novembre 2014,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0190/2015),

A.

considerando che la governance economica della zona euro, concepita per evitare finanze pubbliche non sostenibili e coordinare le politiche fiscali, è stata avviata con il patto di stabilità e crescita (PSC) che contiene due semplici norme intese a prevenire conseguenze dannose sull'Unione economica e monetaria (UEM) nel suo complesso;

B.

considerando che subito dopo l'introduzione dell'euro si è iniziato a percepire lo sforzo a livello di consolidamento nell'attuazione di dette norme, che ha contribuito in una certa misura all'attuale crisi dell'UEM;

C.

considerando che la riforma del PSC originario avvenuta nel 2005 ha introdotto alcuni miglioramenti e una maggiore flessibilità, ma non ha sufficientemente affrontato i problemi relativi alla debolezza delle disposizioni di attuazione e del coordinamento;

D.

considerando che quando vari paesi si sono trovati a rischio di default sul debito, con una conseguente diffusione della crisi e della depressione a livello globale, sarebbe stato possibile evitare una situazione simile introducendo strumenti ad hoc quali il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF);

E.

considerando che per evitare il ripetersi di questo tipo di crisi e la diffusione della crisi ad altri paesi attraverso il sistema bancario, sono stati adottati alcuni provvedimenti tra cui la creazione dell'Unione bancaria, il meccanismo europeo di stabilità (MES), una migliore legislazione in materia di governance economica sotto forma dei regolamenti six-pack e two-pack, il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) e il semestre europeo, i quali devono essere concepiti come un unico pacchetto;

F.

considerando che secondo le ultime stime di primavera della Commissione, dopo due anni consecutivi di crescita negativa, il prodotto interno lordo (PIL) della zona euro dovrebbe aumentare, a dimostrazione del fatto che la ripresa economica sta lentamente guadagnando terreno e deve essere rafforzata ancora di più, visto che il divario in termini di produzione continuerà a essere notevole;

G.

considerando che permangono enormi differenze tra gli Stati membri a livello di rapporto debito/PIL e deficit/PIL, tassi di disoccupazione, bilancia delle partite correnti e livelli di previdenza sociale, anche dopo l'attuazione dei programmi, il che riflette le differenze nell'origine delle crisi e nel loro punto di partenza, come pure nel livello di ambizione, impatto e titolarità nazionale quando si tratta di applicare le misure concordate fra le istituzioni e gli Stati membri interessati;

H.

considerando che gli investimenti nella zona euro sono diminuiti del 17 % dal periodo precedente la crisi e continuano a essere deboli; che la mancanza di investimenti orientati al futuro e a favore della crescita, unitamente a debito pubblico e privato eccessivo sono un peso insostenibile per le generazioni future;

I.

considerando che è in corso di sviluppo un piano di investimenti europeo destinato a mobilitare 315 miliardi di EUR in nuovi investimenti nel corso dei prossimi tre anni, quale importante strumento per stimolare gli investimenti soprattutto privati; che se gli obiettivi finanziari proposti sono raggiunti, il suddetto piano sarà solo uno degli elementi grazie ai quali superare la carenza di investimenti accumulata, assieme all'attuazione di riforme strutturali intese a creare negli Stati membri un contesto favorevole agli investitori;

Bilancio dell'attuale quadro di governance economica

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2014 sul riesame della governance economica; ritiene che la valutazione effettuata dalla Commissione offra un quadro delle modalità e del livello di utilizzo e attuazione dei vari strumenti e delle varie procedure;

2.

sottolinea che la prevenzione di livelli di deficit e di debito sproporzionati e di squilibri macroeconomici eccessivi, unita al coordinamento della politica economica sono al centro del sistema di governance economica; sottolinea che la questione centrale del riesame consiste nel verificare se il quadro di governance economica abbia reso l'UEM più resiliente, in particolare per quanto riguarda la sua capacità di evitare il default di uno Stato membro sul proprio debito, se abbia permesso nel contempo un coordinamento e una convergenza più stretti delle politiche economiche degli Stati membri e assicurato un livello elevato di trasparenza, credibilità e responsabilità democratica;

3.

prende atto dei progressi compiuti in alcuni Stati membri nel far fronte ai livelli di debito o nell'uscire dalla procedura per disavanzi eccessivi;

4.

condivide l'analisi della Commissione secondo cui alcuni punti del nuovo quadro hanno prodotto risultati, ma la possibilità di trarre conclusioni circa l'efficacia dei regolamenti nelle normali tempistiche economiche è limitata;

5.

riconosce che la valutazione dell'attuazione dei regolamenti six-pack e two-pack in questa fase resta parziale e non può prescindere dal semestre europeo, dal TFUE e dal fiscal compact;

6.

accoglie con favore l'ampliamento dell'ambito di applicazione del patto di stabilità e crescita introdotto dai regolamenti six-pack e two-pack, attraverso l'aggiunta di procedure intese a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici all'interno degli Stati membri e fra di essi e ad abbandonare l'eccessivo affidamento sul criterio del deficit spostando l'attenzione sia sul disavanzo che sul debito totale, in modo da cercare di individuare e correggere possibili problemi e impedire l'insorgere di crisi in una fase quanto più precoce possibile e ammettere, nel contempo, la flessibilità sotto forma di clausole per riforme strutturali, investimenti e condizioni negative del ciclo economico; rammenta che la flessibilità non può nuocere alla natura preventiva del patto;

7.

sottolinea l'importanza del quadro di valutazione per individuare gli squilibri macroeconomici in una fase precoce e l'importanza di riforme strutturali sostenibili negli sforzi tesi a superare tali squilibri;

8.

sottolinea che un'attuazione coerente ed equa del quadro in tutti i paesi e nel tempo contribuisce ad aumentare la credibilità; invita la Commissione e il Consiglio ad agire nello spirito delle modifiche apportate al PSC nell'ambito del «six pack» e «two pack» e ad applicarle, in particolare per quanto concerne le disposizioni di attuazione;

9.

ritiene che l'attuale situazione economica, caratterizzata da una crescita debole e da una disoccupazione elevata, richieda misure urgenti, globali ed incisive, adottando un approccio olistico basato su un risanamento di bilancio favorevole alla crescita, riforme strutturali e il rilancio degli investimenti per ripristinare la competitività e la crescita sostenibile, promuovere l'innovazione e combattere la disoccupazione, nonché nel contempo far fronte al rischio di continua inflazione ridotta o alla possibile minaccia di pressione deflazionistica, nonché squilibri macroeconomici persistenti; sottolinea che il quadro di governance economica deve costituire una componente chiave di tale approccio olistico, onde far fronte alle sfide citate;

10.

concorda con la dichiarazione del commissario Thyssen, secondo la quale i paesi che garantiscono posti di lavoro di elevata qualità e una migliore protezione sociale e investono nel capitale umano sono più resistenti alle crisi economiche; invita la Commissione a tenere conto di questa posizione in tutte le politiche del semestre europeo e nelle raccomandazioni specifiche per paese;

11.

sottolinea che è necessario attuare e ove necessario migliorare l'attuale quadro di governance economica per conseguire stabilità di bilancio, favorire un adeguato dibattito sulla valutazione globale dell'intera zona euro consentendo una responsabilità di bilancio favorevole alla crescita, migliorare le prospettive di convergenza economica della zona euro e affrontare le diverse situazioni economiche e fiscali degli Stati membri su un piano di parità; ribadisce che l'attuale quadro di governance economica risente di una mancanza di titolarità a livello nazionale e della scarsa attenzione per le prospettive economiche internazionali e gli adeguati meccanismi di responsabilità democratica;

12.

sottolinea che la situazione attuale richiede un coordinamento economico rafforzato e inclusivo, che consideri la zona euro nel suo insieme e rafforzi la titolarità nazionale e la responsabilità democratica per l'attuazione delle norme (per ristabilire la fiducia, promuovere la convergenza tra gli Stati membri, migliorare la sostenibilità di bilancio, incoraggiare riforme strutturali sostenibili e dare impulso agli investimenti) nonché reazioni rapide al fine di correggere le carenze più evidenti, migliorare l'efficacia del quadro di governance economica e garantire un'attuazione coerente ed equa del quadro in tutti i paesi e nel tempo;

13.

insiste sull'importanza di procedure semplici e trasparenti in materia di governance economica e mette in guardia dal fatto che la complessità dell'attuale quadro e le carenze in materia di attuazione e titolarità vanno a discapito della sua efficacia e dell'accettazione da parte dei parlamenti nazionali, delle autorità locali, delle parti sociali e dei cittadini degli Stati membri;

14.

prende atto di alcuni progressi conseguiti mediante una discussione sull'obiettivo di medio termine e in termini di un maggiore coinvolgimento nel dibattito nazionale negli Stati membri della zona euro, grazie anche al contributo dei consigli nazionali per le finanze pubbliche che agiscono come organismi indipendenti nel monitoraggio della conformità alle norme di bilancio e alle previsioni macroeconomiche; invita la Commissione a presentare una panoramica sulla struttura e il funzionamento dei consigli nazionali per le finanze pubbliche nei diversi Stati membri e su come tali consigli possono rafforzare la titolarità a livello nazionale;

15.

ritiene che il quadro della governance economica sia un'iniziativa politica chiave sulla quale si fondano gli obiettivi e le iniziative faro della strategia Europa 2020, intesi a sfruttare al massimo il potenziale di crescita inutilizzato del mercato unico; ritiene che liberando il potenziale di crescita del mercato unico, gli Stati membri soddisferanno più facilmente gli obiettivi indicati nel quadro di governance economica; ritiene, inoltre, che i principali attori del mercato unico siano i consumatori e le imprese;

Come applicare al meglio la flessibilità entro le norme esistenti?

16.

riconosce che il PSC, istituito al fine di garantire la sostenibilità di bilancio degli Stati membri aderenti all'Unione economica e monetaria, permette agli Stati membri di attuare all'occorrenza una politica anticiclica e lascia loro una margine di manovra sufficiente in termini di bilancio affinché gli stabilizzatori automatici funzionino a dovere; sottolinea che non tutti gli Stati membri hanno conseguito eccedenze in periodi di economia fiorente e che alcune esistenti clausole di flessibilità previste nella legislazione non sono state sfruttate appieno negli anni passati;

17.

plaude al fatto che, nella sua comunicazione interpretativa sulla flessibilità, la Commissione riconosca che il modo in cui le attuali norme di bilancio sono interpretate è un elemento per colmare il divario di investimenti nell'Unione europea e facilitare l'attuazione di riforme strutturali sostenibili e socialmente equilibrate che stimolino la crescita; osserva che la comunicazione non contiene modifiche per quanto riguarda il calcolo del disavanzo, ma che determinati investimenti possono giustificare una deviazione temporanea dall'obiettivo di medio termine dello Stato membro interessato o dal percorso di adeguamento previsto;

18.

sostiene tutti gli incentivi proposti dalla Commissione europea per finanziare il nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), principalmente facendo sì che i contributi nazionali al Fondo siano neutri sotto il profilo del bilancio per quanto concerne il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine e lo sforzo di adeguamento di bilancio richiesto, senza modifiche né nel braccio preventivo né in quello correttivo del PSC; osserva l'intenzione della Commissione di astenersi dall'avviare una procedura per i disavanzi eccessivi qualora uno Stato membro superi leggermente e temporaneamente il limite di riferimento per il disavanzo, fissato al 3 %, unicamente a causa del contributo aggiuntivo al FEIS; porta l'attenzione sul contributo essenziale del PSC nel rafforzamento della fiducia quando si tratta di attirare gli investimenti esteri; sottolinea l'importanza dell'addizionalità del finanziamento del FEIS poiché in nessun caso si può procedere semplicemente a una sostituzione degli investimenti pianificati con i progetti finanziati dal FEIS e che, al contrario, il livello netto degli investimenti deve essere incrementato in modo efficace;

19.

accoglie con favore il fatto che la comunicazione della Commissione miri a chiarire l'ambito di applicazione della clausola sugli investimenti, conferendo un certo grado di flessibilità temporanea al braccio preventivo del PSC nella forma di una deviazione temporanea dall'obiettivo a medio termine, purché tale deviazione non comporti un eccesso superiore al valore di riferimento del disavanzo del 3 % e consenta un adeguato margine di sicurezza, per tenere conto dei programmi di investimento degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le spese relative ai progetti a titolo della politica strutturale e di coesione, inclusi l'iniziativa per l'occupazione giovanile, le reti transeuropee e il meccanismo per collegare l'Europa, e dei cofinanziamenti a titolo del FEIS;

20.

sottolinea che una condizione essenziale per l'applicazione della clausola relativa alle riforme strutturali nell'ambito del braccio preventivo e per la considerazione dei piani di riforme strutturali a titolo del braccio correttivo è la formale adozione di una riforma a livello di parlamento nazionale e la sua effettiva attuazione, in grado di consentire una maggiore efficienza e titolarità; sottolinea che il processo di riforma dovrebbe coinvolgere pienamente le parti sociali in tutte le fasi;

21.

invita a un dialogo rafforzato tra la Commissione e gli Stati membri in merito al contenuto e al tipo di riforme strutturali più appropriate ed efficaci che la Commissione europea dovrà proporre nelle raccomandazioni specifiche per paese, conformemente al trattato e al diritto derivato, tenendo conto di un'analisi costi-benefici, di una valutazione orientata ai risultati e dell'impatto in termini di tempo e contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo a medio termine;

22.

esorta le commissioni per gli affari finanziari dei parlamenti nazionali a invitare sistematicamente i commissari europei competenti in materia di governance economica a partecipare a un dibattito pubblico in Aula prima dell'adozione dei progetti di bilancio degli Stati membri;

23.

ritiene che le riforme strutturali sottoscritte nei programmi nazionali di riforma debbano avere nel medio e lungo periodo un impatto socioeconomico e ambientale positivo e contribuire a una maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa;

24.

osserva che, poiché ciò avrebbe potuto portare a definire tutti gli ipotetici eventi, con il rischio di tralasciare proprio quello che si verifica, la comunicazione non affronta la questione della natura degli «eventi insoliti» che esulano dal controllo di uno Stato membro e che potrebbero consentirgli di allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso il conseguimento del suo obiettivo a medio termine; sottolinea la necessità di trattare situazioni simili in modo analogo;

25.

chiede che sia garantita una maggiore coesione economica e sociale attraverso il rafforzamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione al fine di preservare e di creare posti di lavoro con diritti, sostenendo le misure volte a contrastare la disoccupazione e la povertà;

26.

sottolinea che, ai fini dell'accettazione del quadro europeo di governance economica da parte dell'opinione pubblica, è importante rilanciare la crescita economica e creare nuovi posti di lavoro, in particolare per i giovani;

27.

rileva con profonda preoccupazione che la disoccupazione di lunga durata è raddoppiata nel corso della crisi; osserva inoltre che tale aumento si è rivelato ancora maggiore tra i lavoratori scarsamente qualificati; invita la Commissione a integrare la lotta alla disoccupazione di lunga durata nelle sue politiche e nelle raccomandazioni specifiche per paese;

28.

ritiene che si debba accordare la massima importanza ai crescenti livelli di disuguaglianza in Europa nel contesto del quadro economico dell'Unione; reputa che uno dei modi migliori per contrastare tale fenomeno sia quello di moltiplicare gli sforzi volti a creare più posti di lavoro di qualità in Europa;

Coordinamento economico più stretto, convergenza economica e ottimizzazione del semestre europeo

29.

esorta la Commissione ad applicare pienamente il PSC e a garantirne un'equa attuazione conformemente alle recenti revisioni del «six pack» e «two pack» nonché alla comunicazione in materia di flessibilità; ritiene che, ove necessario e possibile, il semestre europeo debba essere ottimizzato e rafforzato con l'attuale quadro legislativo; sottolinea che tali eventuali futuri sforzi di ottimizzazione e rafforzamento dovrebbero in ogni caso essere orientati alla stabilità;

30.

ritiene che la comunicazione della Commissione chiarisca dove esiste margine per la flessibilità nell'ambito della legislazione vigente; giudica favorevolmente il tentativo di apportare maggiore chiarezza in quest'ambito complesso e si attende che la Commissione applichi la flessibilità consentita dalle norme vigenti conformemente alla comunicazione, garantendo nel contempo la prevedibilità, la trasparenza e l'efficacia del quadro di governance economica;

31.

invita la Commissione e il Consiglio ad articolare meglio i quadri fiscale e macroeconomico al fine di consentire un dibattito anticipato e più coerente tra tutti i soggetti interessati, tenendo conto degli interessi europei che tali quadri servono, della necessità di accrescere la convergenza tra gli Stati membri della zona euro, delle decisioni dei parlamenti nazionali e del ruolo delle parti sociali o delle autorità locali per quanto concerne la titolarità delle riforme strutturali sostenibili e socialmente equilibrate;

32.

insiste sul fatto che l'analisi annuale della crescita e le raccomandazioni specifiche per paese debbano essere meglio attuate e debbano tenere conto della valutazione delle prospettive e della situazione di bilancio sia nella zona euro nel suo insieme sia nei singoli Stati membri; propone che la valutazione globale, prevista dal regolamento (UE) n. 473/2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, sia oggetto di discussione del Parlamento europeo in seduta plenaria con il Consiglio, il presidente dell'Eurogruppo e la Commissione prima del Consiglio di primavera e sia attuata adeguatamente nel corso dell'intero semestre europeo;

33.

prende atto che il semestre europeo è diventato un importante strumento di riforma a livello nazionale e di Unione, poiché garantisce il coordinamento delle politiche economiche dell'Unione e degli Stati membri; si rammarica tuttavia che la mancanza di titolarità si traduca in un livello insoddisfacente di attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese;

34.

ritiene che il semestre europeo debba essere ottimizzato e rafforzato, senza modificare l'attuale quadro giuridico, e che i relativi documenti debbano essere meglio coordinati, riservando un'attenzione crescente in materia, aumentando l'efficacia e la titolarità onde conseguire gli obiettivi europei di buona governance economica;

35.

chiede, ove opportuno, un migliore coordinamento tra le raccomandazioni specifiche per paese (RSP) e le raccomandazioni relative alla procedura per disavanzi eccessivi, al fine di garantire la coerenza tra la sorveglianza delle posizioni di bilancio e il coordinamento delle politiche economiche;

36.

è favorevole a un miglioramento, a livello di UE e di Stati membri, del processo di elaborazione, controllo, sostegno e monitoraggio delle raccomandazioni specifiche per paese, il che permette altresì di verificarne l'attuazione e la qualità in termini di risultati;

37.

rammenta che la legislazione obbliga la Commissione a tener conto anche degli obiettivi per il 2020 in sede di elaborazione delle sue raccomandazioni e sancisce il principio secondo cui «si presume che il Consiglio di norma segua le raccomandazioni e le proposte della Commissione o esponga la propria posizione pubblicamente»;

38.

esprime preoccupazione per l'aumento del debito nei paesi già pesantemente indebitati, il che è in flagrante contraddizione con la regola di riduzione del debito di 1/20; chiede alla Commissione di illustrare in che modo intende affrontare tale contraddizione e garantire che il rapporto debito/PIL sia ridotto a livelli sostenibili conformemente al PSC;

39.

sostiene la strategia dei tre pilastri della Commissione (investimenti a favore della crescita, risanamento di bilancio e riforme strutturali), presentata nell'analisi annuale della crescita 2015, e chiede che sia ulteriormente concretizzata nell'ambito della valutazione generale della situazione di bilancio e delle prospettive della zona euro, nonché delle raccomandazioni specifiche per paese;

40.

riconosce la necessità di un'analisi indipendente e pluralistica delle prospettive economiche degli Stati membri a livello di UE; esorta, in tale contesto, a sviluppare ulteriormente la funzione all'interno della Commissione denominata «capo analista economico», affinché fornisca analisi oggettive, indipendenti e trasparenti dei dati pertinenti, che dovrebbero essere rese pubbliche e fungere da base per un dibattito informato e l'adozione di decisioni con cognizione di causa in seno alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo; chiede che al capo analista economico sia inviata tutta la documentazione pertinente in tempo utile per poter svolgere i propri compiti; sottolinea l'utile ruolo dei consigli nazionali per le finanze pubbliche, sia a livello nazionale che a livello di UE, e incoraggia la creazione di una rete europea;

41.

ricorda che la procedura per gli squilibri macroeconomici è intesa a evitare il verificarsi di crisi mediante l'individuazione precoce di squilibri macroeconomici deleteri, sulla base di una valutazione oggettiva dello sviluppo delle principali variabili macroeconomiche; ritiene che la procedura per gli squilibri macroeconomici debba essere utilizzata per valutare in maniera efficiente ed efficace lo sviluppo delle principali variabili macroeconomiche sia dei paesi in disavanzo che dei paesi eccedentari, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento della competitività e il fatto di tenere maggiormente conto della zona euro nel suo insieme, compresi gli effetti di ricaduta; rammenta che la sorveglianza macroeconomica è intesa altresì a individuare i paesi a rischio di futuri squilibri e ad evitare tali squilibri mediante l'avvio tempestivo di riforme strutturali sostenibili e socialmente equilibrate allorché esiste ancora un margine di manovra;

42.

sottolinea la chiara distinzione operata dalla Commissione tra il braccio preventivo e quello correttivo del PSC per quanto riguarda gli investimenti che consentono un allontanamento temporaneo dall'obiettivo a medio termine, o dal percorso di aggiustamento per conseguirlo, entro un margine di sicurezza nell'ambito del braccio preventivo; invita la Commissione e il Consiglio ad agire in questo ambito coerentemente con la posizione dei colegislatori per quanto riguarda il regolamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici;

43.

chiede alla Commissione di prendere in considerazione, nelle sue analisi, tutti i fattori importanti, tra cui la crescita reale, l'inflazione, gli investimenti pubblici a lungo termine e il tasso di disoccupazione al momento di valutare la situazione economica e di bilancio degli Stati membri, affrontando con urgenza il problema della carenza di investimenti nell'Unione e trasferendo la spesa verso gli investimenti più produttivi a favore della crescita sostenibile e dell'occupazione;

44.

invita la Commissione a garantire che il modo in cui si tiene conto degli interventi efficaci nell'ambito della procedura per disavanzi eccessivi si basi su criteri chiari, numerici, quantificabili e qualitativi;

45.

insiste sul fatto che l'attenzione rivolta ai disavanzi strutturali dalla riforma del PSC del 2005, unitamente all'introduzione di una regola di spesa con la riforma del 2011 e al concetto di margine di potenziale produttivo (output gap), che è difficilmente quantificabile, crea incertezza, complessità nonché margini di flessibilità e, di conseguenza, un'attuazione discrezionale del PSC; teme che il calcolo della crescita potenziale e della produzione, su cui si basa la valutazione dei disavanzi strutturali, e quello della regola di spesa si fondino su diversi presupposti discutibili, che comportano revisioni sostanziali tra le previsioni d'autunno e quelle di primavera della Commissione, il che si traduce in calcoli diversi e valutazioni divergenti per quanto riguarda l'attuazione del PSC;

46.

invita la Commissione, nel monitorare e valutare la posizione di bilancio degli Stati membri, a esaminare le implicazioni pratiche delle misure e delle riforme di bilancio approvate; la invita inoltre a impegnarsi a una definizione prevedibile e coerente delle politiche, a basare le proprie analisi su dati concreti e comprovati e ad agire con la massima prudenza allorché si avvale di stime in concetti quali il potenziale di crescita stimato del PIL e il margine di potenziale produttivo;

47.

sottolinea l'importanza del ritorno alla crescita e della creazione di nuovi posti di lavoro ai fini dell'accettazione del quadro di governance economica da parte dell'opinione pubblica e invita pertanto la Commissione a migliorare il contesto imprenditoriale in Europa, prestando particolare attenzione alle PMI, all'eliminazione della burocrazia e all'accesso al credito; ricorda a tale proposito la necessità di fornire sostegno alle PMI, per consentire loro di accedere anche ai mercati di paesi terzi quali gli Stati Uniti, il Canada, la Cina e l'India;

Rendicontabilità democratica e sfide future nel rafforzamento della governance economica

48.

è del parere che una UEM approfondita e più solida presupponga una minore complessità, una migliore titolarità e una maggiore trasparenza piuttosto che l'aggiunta di nuove norme a quelle già esistenti; sottolinea che, dal momento che le competenze in materia di UEM sono condivise tra il livello nazionale e il livello europeo, occorre prestare particolare attenzione alla necessità di garantire la coerenza e la rendicontabilità della governance economica sia a livello nazionale che a quello europeo; è convinto inoltre che un ruolo importante debba essere svolto dalle istituzioni soggette al controllo democratico e sottolinea altresì la necessità di un continuo coinvolgimento parlamentare, in cui le responsabilità devono essere assunte al livello in cui vengono adottate o attuate le decisioni;

49.

riconosce, alla luce della situazione attuale, che il quadro di governance economica deve essere semplificato, applicato meglio e, all'occorrenza, corretto e completato onde consentire all'Unione europea e alla zona euro di raccogliere le sfide della convergenza, della crescita sostenibile, della piena occupazione, del benessere dei cittadini, della competitività, della solidità e della sostenibilità delle finanze pubbliche, degli investimenti a lungo termine lungimiranti, con elevate ricadute socioeconomiche, nonché della fiducia;

50.

ritiene che il contributo parlamentare agli orientamenti di politica economica costituisca un aspetto importante di qualsiasi sistema democratico e che sia possibile rafforzare la legittimità a livello europeo adottando orientamenti sulla convergenza recanti priorità mirate per l'anno a venire, nel quadro di una procedura di codecisione che dovrebbe essere introdotta in occasione della prossima modifica del trattato;

51.

ricorda le proprie risoluzioni secondo cui la creazione del meccanismo europeo di stabilità (MES) e del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance («patto di bilancio») al di fuori della struttura delle istituzioni dell'Unione rappresenta un passo indietro per l'integrazione politica dell'Unione e chiede pertanto che il MES e il patto di bilancio siano pienamente integrati nel quadro comunitario — e che rendano quindi ufficialmente conto al Parlamento — sulla base di una valutazione dell'esperienza acquisita con la sua attuazione, come sancito dall'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'UEM;

52.

ricorda la propria richiesta di formulare opzioni riguardo a un nuovo quadro giuridico per i futuri programmi di aggiustamento macroeconomico, in sostituzione della troika, onde rafforzare la trasparenza e la titolarità dei programmi in questione e garantire che tutte le decisioni a livello di UE siano adottate, ove possibile, secondo il metodo comunitario; ritiene che debba esservi coerenza tra la natura del meccanismo di stabilità utilizzato e l'istituzione incaricata della sua mobilitazione, pur riconoscendo che, dal momento che l'assistenza finanziaria è garantita dagli Stati membri della zona euro, questi ultimi hanno il diritto di pronunciarsi sul suo impiego;

53.

chiede che si proceda a una rivalutazione del processo decisionale dell'Eurogruppo al fine di garantire un'adeguata rendicontabilità democratica; plaude alla regolare partecipazione del Presidente dell'Eurogruppo alle riunioni della commissione ECON, così come il Presidente del Consiglio Ecofin, contribuendo in tal modo a un livello analogo di rendicontabilità democratica;

54.

ricorda che il Six-Pack e il Two-Pack si basano sul ruolo rafforzato di un commissario indipendente, che dovrebbe garantire l'applicazione equa e non discriminatoria delle regole; ritiene che le ulteriori tappe della messa a punto dell'assetto istituzionale della governance economica, quali il rafforzamento del ruolo del commissario agli Affari economici e monetari o la creazione di un ministero del Tesoro europeo debba rispettare la separazione dei poteri tra le diverse istituzioni ed essere legato a idonei strumenti di rendicontabilità e legittimità democratiche, che vedano la partecipazione del Parlamento europeo;

55.

ricorda che l'unione bancaria è stata il frutto della volontà politica di evitare nuove crisi finanziarie, di spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano e di ridurre al minimo gli effetti negativi di ricaduta della crisi del debito sovrano e che è necessaria la medesima volontà per realizzare un'UEM approfondita;

56.

invita la Commissione a presentare una tabella di marcia ambiziosa per la realizzazione di un'unione economica e monetaria approfondita, che tenga conto delle proposte formulate nella presente risoluzione, sulla base del mandato conferitole dal vertice della zona euro e confermato dal Consiglio europeo al fine di «predisporre le prossime misure volte a migliorare la governance economica nella zona euro», come pure su precedenti lavori, quali ad esempio la risoluzione del Parlamento del 20 novembre 2012, dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» (13), la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012 dal titolo «Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita — Avvio del dibattito europeo» (COM(2012)0777) e la relazione finale dei quattro presidenti del 5 dicembre 2012;

57.

invita le parti interessate, in questa necessaria fase successiva dell'UEM, a tenere conto di un futuro allargamento prevedibile della zona euro e a esaminare tutte le possibilità per approfondire e rafforzare l'UEM e renderla più solida e propizia alla crescita, all'occupazione e alla stabilità, quali ad esempio:

a)

meccanismi rafforzati di rendicontabilità democratica sia a livello di UE che a livello nazionale, in cui le responsabilità devono essere assunte al livello in cui vengono prese le decisioni e basarsi sull'adozione di orientamenti per la convergenza secondo la procedura di codecisione, formalizzando nel frattempo, in un accordo interistituzionale, il ruolo di controllo del Parlamento europeo nell'ambito del Semestre europeo e garantendo che tutti i parlamenti nazionali della zona euro seguano ciascuna fase del processo del Semestre europeo;

b)

una dimensione sociale intesa a preservare l'economia sociale di mercato dell'Europa, rispettare il diritto alla contrattazione collettiva, in base al quale sarebbe garantito il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri, tra cui la retribuzione minima o un meccanismo reddituale proprio a ciascuno Stato membro e stabilito da quest'ultimo, e sostenere la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il reinserimento dei lavoratori nel mondo del lavoro, nonché la mobilità e la flessibilità su base volontaria tra diverse professioni e Stati membri;

c)

una capacità di bilancio della zona euro basata su specifiche risorse proprie che, nel quadro del bilancio dell'Unione con controllo parlamentare, dovrebbero coadiuvare gli Stati membri nell'attuazione delle riforme strutturali concordate a determinate condizioni, tra cui l'efficace attuazione dei programmi nazionali di riforma; si compiace al riguardo del lavoro del gruppo dell'UE sulle risorse proprie presieduto da Mario Monti;

d)

il rafforzamento della solidità della UEM di fronte agli shock economici e alle emergenze direttamente legate all'unione monetaria, evitando nel contempo qualsiasi forma di trasferimento permanente di bilancio;

e)

per quanto riguarda la fiscalità, l'impegno ad adottare misure di portata europea contro la frode e l'evasione fiscale e la pianificazione agguerrita della fiscalità delle imprese, la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali ai fini dello scambio di informazioni sull'elusione e la frode fiscale, misure a favore della convergenza delle politiche fiscali degli Stati membri, una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società, regimi fiscali semplificati e più trasparenti, nonché dichiarazioni per paese da parte delle società, ad eccezione delle PMI;

f)

il completamento graduale dell'unione bancaria;

g)

l'integrazione del MES e del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nel diritto dell'Unione, parallelamente a un maggiore coordinamento delle politiche economiche, a un'effettiva convergenza, all'applicazione di norme comuni e a un chiaro impegno a favore di riforme economicamente e socialmente sostenibili,

h)

l'eliminazione delle carenze riscontrate nel quadro vigente, a causa delle quali alcune parti del trattato possono essere controllate dalla Corte mentre altre restano escluse;

i)

il rafforzamento del ruolo esterno della zona euro, tra cui il potenziamento della sua rappresentanza;

58.

chiede che le prossime eventuali misure per l'UEM siano concepite sulla base dell'approccio dei «4+1 presidenti», tra cui il Presidente del Parlamento europeo, che dovrebbe essere invitato a tutte le riunioni, essere pienamente informato e avere il diritto di partecipare alle discussioni; rileva che il Presidente della Commissione si è detto intenzionato a trarre insegnamento dal contributo apportato dal Presidente del Parlamento europeo nelle sue riflessioni durante la preparazione delle relazioni dei quattro Presidenti;

59.

invita il suo Presidente a coordinarsi preliminarmente con i presidenti dei gruppi politici o con i deputati espressamente nominati a tal fine dai loro gruppi o dal Parlamento, a rappresentare il Parlamento nel quadro di questo prossimo incarico basandosi sul mandato conferito dalla presente risoluzione, che affronta, tra le altre cose, le questioni trattate nella nota analitica dei quattro presidenti sulla predisposizione delle prossime misure volte a migliorare la governance economica nella zona euro;

o

o o

60.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Presidenti del Consiglio, della Commissione, dell'Eurogruppo e della BCE, nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

(2)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

(3)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.

(4)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.

(5)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

(6)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

(7)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

(8)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2014)0239.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2013)0598.

(11)  GU C 165 E dell'11.6.2013, pag. 24.

(12)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 140.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2012)0430.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 24 giugno 2015

4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/96


P8_TA(2015)0234

Richiesta di revoca dell'immunità di Sotirios Zarianopoulos

Decisione del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Sotirios Zarianopoulos (2015/2015(IMM))

(2016/C 407/14)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Sotirios Zarianopoulos, trasmessa l'8 dicembre 2014 dal sostituto procuratore della corte suprema della Grecia, nel contesto del procedimento Γ2010/1744 in corso dinanzi al terzo giudice penale monocratico per delitti di Salonicco, e comunicata in Aula il 13 gennaio 2015,

avendo ascoltato Sotirios Zarianopoulos a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0191/2015),

A.

considerando che il sostituto procuratore della corte suprema della Grecia ha chiesto la revoca dell'immunità di Sotirios Zarianopoulos, deputato al Parlamento europeo, nel contesto di una istruttoria riguardante un presunto reato;

B.

considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

C.

considerando che, a norma dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica, nel corso della legislatura, senza il consenso del parlamento un deputato non può essere oggetto di procedimento penale, di arresto o di detenzione né soggetto ad altre misure restrittive della libertà;

D.

considerando che Sotirios Zarianopoulos è accusato di aver, ricorrendo a minacce di violenza fisica, fatto illegalmente irruzione nella sede della televisione pubblica greca ERT-3 il 4 marzo 2010 per interrompere il notiziario di mezzogiorno e dare lettura di un comunicato;

E.

considerando che il presunto reato palesemente non ha alcun nesso con la posizione di Sotirios Zarianopoulos in quanto deputato al Parlamento europeo, dato che il presunto reato è legato ad un'azione del sindacato greco PAME e che Sotirios Zarianopoulos non era deputato al Parlamento europeo al momento dei fatti;

F.

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, un'opinione espressa nell'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo è definita come una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ma che le azioni presunte di Sotirios Zarianopoulos non rientrano in questa definizione;

G.

considerando quindi che il procedimento penale non riguarda alcuna opinione o voto espressi nell'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

H.

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento, la commissione giuridica in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione;

I.

considerando che, poiché Sotirios Zarianopoulos sostiene che l'accusa è spinta da motivazioni politiche, la commissione, successivamente all'audizione del parlamentare ed all'esame dei documenti da questi prodotti, ha esaminato anche le dichiarazioni rese alle autorità inquirenti dai testimoni nel 2010, che costituiscono il fondamento dell'accusa;

J.

considerando che dette dichiarazioni sono state rese nell'ambito del procedimento giudiziario a carico di Sotirios Zarianopoulos e che, d'altro canto, non spetta a questa commissione procedere ad un'indagine sul merito della vicenda né tanto meno decidere sulla colpevolezza o meno del membro del Parlamento europeo sottoposto a procedimento giudiziario;

K.

considerando, quindi, che alla luce delle informazioni in possesso della commissione, non sussiste alcun motivo per presumere che il procedimento dipenda dall'intento di pregiudicare l'attività politica del deputato (fumus persecutionis), considerato anche che il procedimento è stato avviato diversi anni prima dell'inizio del mandato del deputato;

1.

decide di revocare l'immunità di Sotirios Zarianopoulos;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al procuratore della Repubblica della corte suprema in Grecia e a Sotirios Zarianopoulos.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/98


P8_TA(2015)0235

Richiesta di revoca dell'immunità di Udo Voigt

Decisione del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Udo Voigt (2015/2072(IMM))

(2016/C 407/15)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Udo Voigt, trasmessa il 9 febbraio 2015, dal presidente della Corte d'appello di Berlino (Prot. (3) 161 Ss 189/14 (14/15)), e comunicata in Aula il 25 marzo 2015,

avendo ascoltato Udo Voigt, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0192/2015),

A.

considerando che il presidente della Corte d'appello di Berlino ha presentato richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Udo Voigt in ordine ad un'azione legale che si riferisce a un presunto reato;

B.

considerando che, in base all'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese.

C.

considerando che, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 della Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca, un membro del Parlamento non può essere chiamato a rispondere o essere arrestato per un reato punibile senza autorizzazione del Parlamento, se non in talune circostanze specifiche;

D.

considerando che Udo Voigt è accusato di istigazione e insulti collettivi lanciati in una pubblicazione edita dal Partito nazionaldemocratico tedesco, all'epoca della Coppa del Mondo FIFA 2006, di cui era responsabile in quanto presidente del partito;

E.

considerando che le accuse sono chiaramente estranee alla posizione di Udo Voigt in quanto deputato al Parlamento europeo e sono attribuibili alla sua posizione di presidente del Partito nazionaldemocratico tedesco;

F.

considerando che le presunte azioni non si riferiscono a opinioni o a voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e tenendo inoltre conto che l'accusa si riferisce ad azioni risalenti al 2006, ben prima che Udo Voigt fosse eletto al Parlamento europeo nel 2014;

G.

considerando che, secondo Udo Voigt, la durata del procedimento, avviato nel 2006, dimostra la volontà di ostacolare la sua attività parlamentare; che, tuttavia, la presente richiesta di revoca dell'immunità è giustificata da ulteriori procedimenti che sono stati avviati da un ricorso introdotto dallo stesso Udo Voigt, e che il principio «nemo auditur propriam turpitudinem allegans» si applica quindi a detta obiezione;

H.

considerando che all'origine del procedimento non può esservi sospetto di un eventuale tentativo di ostacolare l'attività parlamentare di Udo Voigt (fumus persecutionis), essendo stato avviato alcuni anni prima che egli occupasse il proprio seggio al Parlamento europeo;

1.

decide di revocare l'immunità di Udo Voigt;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla Corte d'appello di Berlino e ad Udo Voigt.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 9 giugno 2015

4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/100


P8_TA(2015)0217

Tasso di adattamento dei pagamenti diretti per l'anno civile 2015 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (COM(2015)0141 — C8-0083/2015 — 2015/0070(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 407/16)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0141),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0083/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1o giugno 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0174/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Parere del 22.4.2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


P8_TC1-COD(2015)0070

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 giugno 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 2015/1146)


Mercoledì 10 giugno 2015

4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/101


P8_TA(2015)0221

Conclusione dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (10400/2014 — C8-0029/2015 — 2013/0376(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 407/17)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10400/2014),

visto l'emendamento del protocollo di Kyoto adottato all'ottava sessione della Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti al protocollo di Kyoto, tenutasi a Doha, Qatar, nel dicembre 2012 (emendamento di Doha del protocollo di Kyoto),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0029/2015),

vista la lettera della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 99, paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0167/2015),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle Nazioni Unite.


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/102


P8_TA(2015)0222

Accordo UE-Islanda sulla partecipazione dell'Islanda al secondo periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (10883/2014 — C8-0088/2015 — 2014/0151(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 407/18)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10883/2014),

visto l'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (10941/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0088/2015),

vista la lettera della commissione per gli affari esteri,

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0166/2015),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica d'Islanda.


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/103


P8_TA(2015)0223

Adesione della Croazia alla convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sulla raccomandazione di decisione del Consiglio riguardante l'adesione della Croazia alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e al relativo protocollo del 16 ottobre 2001 (COM(2014)0685 — C8-0275/2014 — 2014/0321(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 407/19)

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(2014)0685),

visto l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione della Croazia, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0275/2014),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0156/2015),

1.

approva la raccomandazione della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/104


P8_TA(2015)0224

Adesione della Croazia alla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Croazia del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (COM(2014)0661 — C8-0274/2014 — 2014/0322(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 407/20)

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(2014)0661),

visto l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 3, paragrafo 5, dell'Atto di adesione della Croazia, a norma del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0274/2014),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0157/2015),

1.

approva la raccomandazione della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 24 giugno 2015

4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/105


P8_TA(2015)0236

Fondo europeo per gli investimenti strategici ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 (COM(2015)0010 — C8-0007/2015 — 2015/0009(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 407/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0010),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 182, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0007/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2)

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 giugno 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0139/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea congiuntamente all'atto legislativo definitivo;

3.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione che saranno pubblicate nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea congiuntamente all'atto legislativo definitivo;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Parere del 19 marzo 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 16 aprile 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).,


P8_TC1-COD(2015)0009

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 giugno 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/1017.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

1.   Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla ripartizione per Orizzonte 2020

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che le seguenti linee di bilancio non concorreranno al finanziamento del FEIS: “Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca", azioni Marie Sklodowska-Curie” e “Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione”. L'importo rimanente derivante dall'uso addizionale del margine rispetto alla proposta della Commissione sarà reintegrato nelle altre linee di bilancio di Orizzonte 2020 proporzionalmente alle riduzioni proposte dalla Commissione. La ripartizione indicativa è stabilita nell'allegato I del regolamento sul FEIS.»

2.   Dichiarazione della Commissione sul progetto di bilancio 2016

«La Commissione analizzerà quale sia l'impatto potenziale dei contributi al FEIS a partire dalle varie linee di bilancio di Orizzonte 2020 sull'efficace attuazione dei rispettivi programmi e, laddove opportuno, proporrà una lettera rettificativa al progetto di bilancio generale dell'Unione per il 2016 al fine di adeguare la ripartizione delle linee di bilancio Orizzonte 2020.»

3.   Dichiarazione della Commissione sulla sua valutazione dei contributi una tantum nel contesto dell'iniziativa FEIS ai fini dell'attuazione del patto di stabilità e crescita

«Fatte salve le prerogative del Consiglio nell'attuazione del patto di stabilità e crescita (PSC), i contributi una tantum degli Stati membri, che uno Stato membro o le banche nazionali di promozione classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche o che operano per conto di uno Stato membro versano al FEIS o alle piattaforme d'investimento tematiche o multinazionali istituite ai fini dell'attuazione del piano di investimenti, dovrebbero, in linea di principio, essere considerati misure una tantum ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio.»


4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/107


P8_TA(2015)0237

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/000 TA 2015 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/000 TA 2015 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2015)0156 — C8-0093/2015 — 2015/2076(BUD))

(2016/C 407/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0156 — C8-0093/2015),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (Regolamento FEG) (1)

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (AII del 2 dicembre 2013) (3), in particolare il punto 13,

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/000 TA 2014 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (4),

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0185/2015),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008 e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.

considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alla reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, all'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, all'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio, riducendo i tempi di valutazione e approvazione, all'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché al finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie

D.

considerando che il bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2015 è pari a 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) e che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG stabilisce che un massimo dello 0,5 % di tale importo (ossia 811 825 EUR nel 2015) può essere utilizzato per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per finanziare attività di preparazione, monitoraggio, raccolta dati e creazione di una base di conoscenze, sostegno amministrativo e tecnico, attività di informazione e comunicazione, come pure l'audit, il controllo e la valutazione necessari all'applicazione del regolamento in parola;

E.

considerando che il Parlamento europeo ha spesso sottolineato la necessità di una maggiore visibilità del Fondo quale strumento di solidarietà dell'Unione nei confronti dei lavoratori in esubero;

F.

considerando che l'importo proposto pari a 630 000 EUR corrisponde a circa lo 0,39 % del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2015;

1.

condivide le misure proposte dalla Commissione in quanto assistenza tecnica per finanziare le spese di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG;

2.

ricorda l'importanza del collegamento in rete e dello scambio di informazioni relative al FEG, in particolare per quanto concerne le disposizioni del nuovo regolamento FEG; sostiene pertanto il finanziamento del Gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG e i seminari per la creazione di reti sull'attuazione del FEG;

3.

sottolinea che queste riunioni dovrebbero avere come obiettivo chiave l'analisi della valutazione ex post del FEG (2007-2013) e discutere nel dettaglio le raccomandazioni; invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo un'analisi completa dei fondi FEG già eseguiti e una relazione in proposito;

4.

accoglie con favore l'impegno continuo sulle procedure di omologazione delle domande e la gestione del FEG tramite le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (SFC 2014), che consente di semplificare e velocizzare l'elaborazione delle domande e di migliorare la comunicazione;

5.

osserva che la procedura di integrazione del FEG nel sistema di scambio elettronico di dati (SFC 2014) è in corso da anni e i costi pertinenti a titolo del bilancio del Fondo continueranno a essere piuttosto elevati per il prossimo biennio o triennio, fino a quando il processo di integrazione non sarà completato;

6.

chiede alla Commissione di presentare i dati sul processo di integrazione nel SFC 2014 dagli inizi del 2011 fino al 2014;

7.

raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di prestare attenzione alle loro attività di creazione di reti, soprattutto per quanto concerne i seguenti aspetti:

a.

migliorare il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del sostegno a titolo del FEG sui singoli partecipanti:

è opportuno impiegare il bilancio per il monitoraggio e la valutazione onde stimare l'impatto a lungo termine sui beneficiari del FEG;

è opportuno che la domanda FEG e il modello di relazione finale sull'esecuzione del contributo a titolo del FEG ricordino chiaramente l'obbligo in capo al coordinatore del FEG e agli Stati membri di fornire informazioni sui risultati in termini di occupazione dei beneficiari nei dodici mesi successivi l'adozione delle misure, nonché dati sul tasso di esecuzione, nel corso degli ultimi dodici mesi dall'esecuzione del FEG, nella regione interessata, al fine di disporre di una panoramica più ampia dell'impatto del FEG;

è opportuno registrare e divulgare chiaramente informazioni più dettagliate sulle misure cui hanno avuto accesso i singoli partecipanti, onde permettere, ad esempio, una valutazione più chiara dei costi e dei benefici delle diverse misure;

è opportuno che l'approvazione delle relazioni finali sui casi e la loro chiusura definitiva siano accompagnate da informazioni complete sui risultati ottenuti dai beneficiari (a livello aggregato). Le precedenti informazioni sui risultati ottenuti dai beneficiari erano incomplete;

b.

semplificare la procedura di domanda nei modi seguenti:

è opportuno far sì che a livello nazionale l'assistenza ai lavoratori collocati in esubero sia fornita senza attendere di ricevere l'approvazione della domanda;

laddove ciò non sia possibile, è auspicabile che la Commissione e gli Stati membri conteggino il periodo di attuazione del FEG a partire dalla data in cui la domanda è approvata. Ciò consentirebbe di sfruttare integralmente il periodo di finanziamento di ventiquattro mesi;

c.

offrire maggiore flessibilità durante il periodo di attuazione delle misure:

è opportuno che la Commissione dimostri maggiore flessibilità affinché gli Stati membri possano adottare misure aggiuntive, oltre a quelle descritte nella domanda di partecipazione, nel caso in cui dovessero delinearsi nuove opportunità o nuove esigenze durante il periodo di attuazione delle misure;

il periodo di riferimento necessario per conteggiare gli esuberi ai fini della domanda di partecipazione al FEG è visto come una costrizione che si ripercuote negativamente sull'obiettivo di solidarietà e sul successo dell'assistenza a titolo del FEG; tale periodo potrebbe essere rivisto per garantire flessibilità sotto forma di addendum alla domanda, laddove si possa dimostrare che gli esuberi sono dovuti alle stesse cause e sono connessi a quelli presentati nella domanda di partecipazione;

8.

raccomanda alla Commissione di valutare le ragioni che hanno portato, per alcuni progetti, a ritardi nell'approvazione o nell'esecuzione e a rendere pubbliche le sue raccomandazioni in proposito;

9.

pone l'accento sull'importanza di accrescere la consapevolezza del pubblico sul FEG e la visibilità di quest'ultimo; rammenta agli Stati membri richiedenti il loro ruolo consistente nel pubblicizzare le azioni finanziate dal FEG presso i beneficiari interessati, le autorità, le parti sociali, i mezzi di comunicazione e il pubblico generale, come stabilito all'articolo 12 del regolamento FEG;

10.

rileva che il costo delle attività di informazione continua a essere significativamente ridotto nel 2015; è convinto che ciò non dovrebbe ripercuotersi negativamente sulla produzione e sufficiente distribuzione di materiale informativo e dei necessari orientamenti;

11.

sottolinea la necessità di rafforzare i contatti tra tutti coloro che si occupano delle domande FEG, in particolare le parti sociali e i soggetti interessati a livello regionale e locale, così da creare tutte le sinergie possibili; è convinto della necessità di consolidare anche l'interazione fra la persona di contatto a livello nazionale e i partner responsabili della gestione dei casi a livello regionale o locale, nonché dell'importanza che gli accordi di comunicazione e di sostegno e i flussi di informazione (divisioni, compiti e responsabilità interni) siano chiariti e concordati tra tutte le parti interessate;

12.

sottolinea che, nelle regioni con un elevato tasso di disoccupazione giovanile, l'accesso al sostegno del FEG deve essere esteso ai giovani fino a 25 anni che sono disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) nella stessa misura dei lavoratori che beneficiano del sostegno, ove la valutazione intermedia dimostri che è necessario mantenere questa misura dopo il dicembre 2017;

13.

chiede alla Commissione di invitare il Parlamento a partecipare alle riunioni e ai seminari del gruppo di esperti, conformemente alle disposizioni pertinenti dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (5); sottolinea inoltre l'importanza di rafforzare i contatti tra tutti coloro che si occupano delle domande FEG, ivi comprese le parti sociali;

14.

chiede la pubblicazione tempestiva della valutazione finale entro il termine previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

15.

chiede agli Stati membri e a tutte le istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; osserva in proposito che il Parlamento intende elaborare una relazione di iniziativa basata sulla valutazione della Commissione per tenere conto del funzionamento del nuovo regolamento FEG e dei casi esaminati; ritiene che la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di garantire che il FEG sia realmente uno strumento con carattere di urgenza e di accelerare la concessione delle sovvenzioni, abbia lo scopo di presentare al Parlamento e al Consiglio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; accoglie con favore la considerevole accelerazione dell'esame e dell'autorizzazione delle domande che il nuovo regolamento FEG ha determinato;

16.

sottolinea che la valutazione intermedia da avviare nel corso del 2015 dovrebbe tenere conto altresì dell'impatto a lungo termine della crisi e della mondializzazione sulle piccole e medie imprese e, quindi, considerare la possibilità di abbassare la soglia di 500 lavoratori collocati in esubero prevista dall'articolo 4 del regolamento FEG, come suggerito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2014;

17.

chiede agli Stati membri di evidenziare i casi di addizionalità del FEG, di creare collegamenti più chiari con gli altri fondi e di valutare le modalità più efficaci per far sì che il FEG aggiunga valore ed eviti effetti di spiazzamento;

18.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

19.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2014)0016.

(5)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(6)  Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2015/000 TA 2015 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2015/1179/UE .)