ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 403

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
1 novembre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 403/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8018 — Sony Corporation of America/Sony-ATV Music Publishing) ( 1 )

1

2016/C 403/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8210 — HNA Aviation/SR Technics) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 403/03

Tassi di cambio dell'euro

2

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2016/C 403/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

3

2016/C 403/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 403/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8150 — Danone/The WhiteWave Foods Company) ( 1 )

4

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 403/07

Pubblicazione di una domanda ai sensi dall’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

5

2016/C 403/08

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

9

2016/C 403/09

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

14

2016/C 403/10

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

20


 

Rettifiche

2016/C 403/11

Rettifica della comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) ( GU C 249 dell’8.7.2016 )

26


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 403/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8018 — Sony Corporation of America/Sony-ATV Music Publishing)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 403/01)

Il 1o agosto 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8018. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 403/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8210 — HNA Aviation/SR Technics)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 403/02)

Il 24 ottobre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8210. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.11.2016   

IT

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C 403/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

31 ottobre 2016

(2016/C 403/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0946

JPY

yen giapponesi

114,97

DKK

corone danesi

7,4393

GBP

sterline inglesi

0,90050

SEK

corone svedesi

9,8650

CHF

franchi svizzeri

1,0820

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,0345

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,024

HUF

fiorini ungheresi

308,44

PLN

zloty polacchi

4,3278

RON

leu rumeni

4,5060

TRY

lire turche

3,3965

AUD

dollari australiani

1,4397

CAD

dollari canadesi

1,4665

HKD

dollari di Hong Kong

8,4887

NZD

dollari neozelandesi

1,5313

SGD

dollari di Singapore

1,5251

KRW

won sudcoreani

1 254,89

ZAR

rand sudafricani

14,8482

CNY

renminbi Yuan cinese

7,4156

HRK

kuna croata

7,5093

IDR

rupia indonesiana

14 273,82

MYR

ringgit malese

4,5970

PHP

peso filippino

53,063

RUB

rublo russo

69,2498

THB

baht thailandese

38,327

BRL

real brasiliano

3,4836

MXN

peso messicano

20,7150

INR

rupia indiana

73,0940


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

1.11.2016   

IT

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C 403/3


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2016/C 403/04)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

16.9.2016

Durata

16.9.2016 - 31.12.2016

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

BSF/8910-

Specie

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

Zona

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

32/TQ1367


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


1.11.2016   

IT

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C 403/3


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2016/C 403/05)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

5.10.2016

Durata

5.10.2016 - 31.12.2016

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

ALF/3X14-

Specie

Berici (Beryx spp.)

Zona

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

33/TQ1367


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

1.11.2016   

IT

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C 403/4


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8150 — Danone/The WhiteWave Foods Company)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 403/06)

1.

In data 26 ottobre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Danone S.A. («Danone», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di The WhiteWave Foods Company («WhiteWave», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Danone: gruppo di imprese che opera su scala mondiale nel settore dei prodotti alimentari, in particolare: i) prodotti lattiero-caseari freschi; ii) acque minerali; iii) alimenti per la prima infanzia, e iv) prodotti per la nutrizione clinica,

—   WhiteWave: produzione, commercializzazione e distribuzione di alimenti e latte a base vegetale, creamer e bevande per caffè, prodotti lattiero-caseari di qualità e prodotti biologici, principalmente in Nordamerica.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8150 — Danone/The WhiteWave Foods Company, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

1.11.2016   

IT

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C 403/5


Pubblicazione di una domanda ai sensi dall’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 403/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«KOPI ARABIKA GAYO»

N. UE: PGI-ID-02115 — 26.1.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Kopi Arabika Gayo»

2.   Stato membro o paese terzo

Indonesia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.8. Altri prodotti dell’Allegato I del trattato (spezie ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Kopi Arabika Gayo» è prodotto ad un’altitudine compresa fra 900 m e 1 700 m sul livello del mare in tre circoscrizioni amministrative (Aceh Tengah, Bener Meriah e Gayo Lues) site nelle montagne di Gayo.

Il «Kopi Arabika Gayo» designa il caffè che risponde alle norme nazionali, trasformato mediante il tipico metodo «semi lavato Sumatra» noto anche come metodo di «decorticatura per via umida» (in appresso «metodo di decorticatura per via umida»)e che presenta le seguenti caratteristiche: gusto uniforme, acidità netta (nessun indicatore — soltanto un effetto sensoriale/organolettico durante la degustazione del caffè), poco amaro, aroma intenso. Inoltre, il «Kopi Arabika Gayo» presenta caratteristiche di aroma e sapore di una complessità unica, con un gusto di nocciola, un sapore caramellizzato, di cioccolato, fruttato, una leggera acidità, corposità e retrogusto persistente.

Nelle montagne di Gayo si coltivano soltanto le varietà Arabica, ovvero: Borbor, Timtim, Ateng Jaluk, S 795 e P-88. Tali varietà possono essere utilizzate individualmente oppure mescolate.

L’indicazione geografica «Kopi Arabika Gayo» include i seguenti prodotti: i chicchi di caffè estratti mediante il metodo di decorticatura per via umida.

Il colore del chicco prima della trasformazione (secco) è bianco grigio (con tenore di acqua del 35-40 %).

Dopo la decorticatura il colore del chicco è azzurro-verde-azzurro e il tenore di acqua è del 12-12,5 %.

I chicchi di «Kopi Arabika Gayo» commercializzati nel mercato internazionale appartengono alla categoria di qualità 1 (Norma nazionale sul valore di difetto fisico), il che significa un valore di difetto fisico inferiore a 11 per 300 g. La cernita finale dopo l’estrazione della polpa produce chicchi di caffè di dimensioni pari o superiori a 6,5 mm.

L’unico caffè che presenta le caratteristiche di cui sopra è il «Kopi Arabika Gayo» 100 %, indipendentemente dal suo stato (verde o torrefatto).

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi di produzione del «Kopi Arabika Gayo» che devono aver luogo nella zona geografica identificata sono le seguenti:

il luogo della produzione delle ciliegie di caffè,

il luogo di tutti i processi di trasformazione sino al trattamento finale del caffè verde.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc., del prodotto a cui si applica la denominazione

L’impacchettamento dei chicchi di caffè deve avere luogo nella zona geografica del «Kopi Arabika Gayo» per conservare intatta la qualità dei chicchi e garantirne la tracciabilità.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione

Il caffè dell’IGP «Kopi Arabika Gayo» viene proposto ai clienti o ai consumatori finali sul mercato in confezioni e recipienti su cui figurano distintamente le seguenti diciture: «Indicazione geografica protetta» o IGP, il nome «Kopi Arabika Gayo» da solo oppure, se lo si desidera, accompagnato dalla sua traduzione in una delle lingue ufficiali dell’UE, del logo «Kopi Arabika Gayo» registrato come marchio dell’Unione europea e, se lo si desidera, del logo europeo dell’IGP.

4.   Descrizione concisa della zona geografica

Il «Kopi Arabika Gayo» è prodotto ad un’altitudine di 900 m – 1 700 m sul livello del mare all’interno di tre circoscrizioni amministrative (Aceh Tengah, Bener Meriah e Gayo Lues) nelle montagne di Gayo.

Image

La carta raffigurata sulla sinistra dell’immagine presenta le tre circoscrizioni amministrative coperte dall’IGP. Le zone in grigio e in bianco («Hutan Produksi» e «APL») rappresentano la regione di produzione di questo caffè nelle tre circoscrizioni amministrative.

5.   Legame con la zona geografica

Il «Kopi Arabika Gayo» presenta caratteristiche di sapore e di aroma di una complessità unica a causa dei fattori naturali e umani presenti nella zona geografica. Queste qualità costituiscono la reputazione del «Kopi Arabika Gayo» sul mercato.

Influenza dei fattori naturali:

il «Kopi Arabika Gayo» ha origine in una regione ben specifica, sita ad un’altitudine di 900 – 1 700 m sul livello del mare. L’ubicazione delle montagne del Gayo sfrutta frontiere naturali quali valli o strade ad est e ad ovest. «Il Kopi Arabika Gayo» cresce all’ombra di arbusti della famiglia delle Leucaena spp. (la cui denominazione locale è pete). Il caffè coltivato in queste condizioni di altitudine elevata e di bassa intensità luminosa (circa il 60 % di luce solare) avrà bisogno di un processo di maturazione più lento. Tale processo comporterà la formazione di composti chimici che conferiscono al caffè il suo gusto di nocciola, un sapore caramellizzato, di cioccolata, fruttato, una leggera acidità, corposità e retrogusto persistente.

Nella zona predomina l’aria fredda e secca, con una precipitazione annua di 1 834 mm, ripartita su 149 giorni di pioggia, ovvero una media mensile di 60-347 mm. La temperatura varia fra 16 e 24 °C tutto l’anno mentre l’umidità relativa dell’aria è superiore all’80 %. L’escursione termica nelle montagne di Gayo fra il giorno e la notte è di circa 5 °C. Di conseguenza, i cespugli del «Kopi Arabika Gayo» portano ciliegie tutto l’anno, con due periodi principali di raccolto, ovvero a marzo – aprile e ad ottobre – novembre. La distribuzione della produzione delle ciliegie di caffè durante tutto l’anno evita la sovrapproduzione e si riflette nell’aroma specifico del caffè (con un gusto di nocciola, un sapore caramellizzato, di cioccolata, fruttato, una leggera acidità, corposità e retrogusto persistente).

Le montagne di Gayo sono ubicate in una zona tropicale umida. I suoi suoli sono vulcanici e fertili (Andisuoli, Inceptisuoli, Ultisuoli e Oxisuoli). Per quanto riguarda le proprietà fisiche di questa regione, la consistenza dei suoli della zona consiste principalmente in un equilibrio di sabbia, limo e argilla. Questa situazione è propizia ad una buona crescita delle radici delle piante di caffè. La maggior parte dei suoli delle montagne di Gayo possiedono anche buone proprietà chimiche, quali un indice da elevato a molto elevato di materie organiche (C-organico), un tenore da medio a molto elevato di azoto (N-totale) e un rapporto C/N da basso a medio, come pure un pH ideale per la coltivazione del caffè (da 5,5 a 7,0).

Grazie alle suddette proprietà fisiche e chimiche dei suoli, il «Kopi Arabika Gayo» ha una crescita vigorosa. Una pianta sana in linea di massima possiede un fogliame sano sufficiente a proteggere lo sviluppo dei chicchi di caffè fino alla loro completa maturazione. In tal modo il chicco può raggiungere il pieno sviluppo ed acquisire i migliori precursori gustativi.

Pertanto, lo specifico aroma del caffè non è dovuto ad un unico fattore. Esso è influenzato dall’interazione di diversi fattori, segnatamente il terreno (soprattutto la fertilità del suolo e l’altitudine), la crescita delle piante (vigore e salute), e metodi di produzione quali l’utilizzo di piante da ombra, la lotta ai parassiti e alle fitopatie (incluse le alterazioni fisiologiche), la raccolta delle ciliegie di caffè (il livello di maturazione e la freschezza), e il trattamento post raccolto (mediante il metodo per via umida e la decorticatura per via umida).

Influenza dei fattori umani:

oltre ai fattori di cui sopra, influenzano il «Kopi Arabika Gayo» anche fattori umani. Il «Kopi Arabika Gayo» è un prodotto di elevata qualità e che gode di ottima reputazione in quanto è coltivato da persone che hanno cura della sua qualità.

Le conoscenze della popolazione di Gayo, che incidono sulla qualità del caffè, si fondano principalmente sulle pratiche di coltivazione del caffè, la raccolta delle ciliegie di caffè e il trattamento post raccolto mediante il metodo del caffè semilavato e della decorticatura per via umida.

In termini di pratiche agricole, i produttori di caffè di Gayo procedono alla coltivazione del caffè sotto alberi da ombra come la leucena a fiore bianco (lamtorogung), l’avocado e il mandarino (jeruk keprok), facendo attenzione al mantenimento della fertilità del suolo e procedendo a potature regolari.

Inoltre, i produttori utilizzano tradizionalmente terreni non irrigati per le piantagioni di caffè. A ciò si aggiunga l’abitudine di praticare la concimazione delle piante di caffè soltanto con concimi organici, composti soprattutto di gusci di caffè e di vari materiali locali come pezzi di leucena a fiore bianco (lamtorogung) e letame (Karim, et al., 2000). La maggior parte degli agricoltori ricorre sempre più a fertilizzanti organici a causa del basso tenore di nutrienti-P di molti terreni.

I produttori di caffè Gayo selezionano sempre le bacche rosse in quanto sono perfettamente consapevoli dell’impatto della raccolta sul successivo trattamento e sulla qualità del caffè (aspetto, sapore e aroma).

In termini di trattamento post-raccolto, la comunità del caffè delle montagne di Gayo utilizza il metodo della decorticatura per via umida. Il metodo consiste nel decorticare o «rimuovere il guscio» dei chicchi di caffè quando questi, nell’involucro, sono ancora umidi (con un tasso di umidità compreso fra il 25 e il 30 %). I chicchi di caffè sottoposti al metodo della decorticatura per via umida avranno un gusto pronunciato, una leggera acidità ed un aroma complesso di nocciola, cioccolato, un aroma fruttato, corposità ed un retrogusto persistente. Il tasso di umidità è compreso fra il 12 e il 12,5 % e queste caratteristiche sono controllate a fini commerciali.

Reputazione del «Kopi Arabika Gayo»:

il nome di «Gayo» è legato alla produzione del caffè e tale produzione di caffè è nota come una produzione tradizionale della regione ed integrata nelle pratiche colturali della popolazione.

Il «Kopi Arabika Gayo» ha una lunga storia; ha inizio in un giardino sperimentale di Berendal, un villaggio del distretto di Aceh Tengah, durante l’era coloniale neerlandese e si è diffusa in altre zone delle montagne di Gayo. La tradizione locale di coltivazione ha contribuito alla produzione di caffè di qualità. Pertanto, il «Kopi Arabika Gayo» ha una buona reputazione ed è conosciuto come uno dei caffè speciali originario dell’Indonesia.

Alcune pubblicazioni scientifiche confermano la reputazione del «Kopi Arabika Gayo»:

Evaluation Criteria of Land Suitability to Arabica Gayo 2 coffee in the Gayo Highlands/Evaluasi Kriteria Kesesuaian Lahan Kopi Arabika Gayo 2 di Dataran Tinggi Gayo - R Salima, A Karim, S Sugianto - Jurnal Manajemen …, 2012 - jurnal.unsyiah.ac.id; Guide to raise and process Gayo Arabica Coffee/Panduan Budidaya dan Pengolahan Kopí Arabika Gayo - S Mawardi, R Hulupi, A Wibawa, S Wiryaputra - 2008.


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 403/9


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 403/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«RHEINISCHES ZUCKERRÜBENKRAUT»/«RHEINISCHER ZUCKERRÜBENSIRUP»/«RHEINISCHES RÜBENKRAUT»

N. UE: DE-PGI-0105-01288 — 1.12.2014

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Schutzgemeinschaft Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Apfelkraut

Wormersdorfer Straße 22-26

53340 Meckenheim

DEUTSCHLAND

Interesse legittimo:

la «Schutzgemeinschaft Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Apfelkraut», associazione di produttori e trasformatori del prodotto in questione, è il richiedente originario.

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

b)   Descrizione:

il disciplinare prevede attualmente i seguenti livelli minimi di ferro, magnesio e acido folico:

—   ferro: minimo 10 mg/100 g

—   magnesio: minimo 70 mg/100 g

—   acido folico: minimo 90 microgrammi/μg/100 g.

I livelli minimi di ferro e magnesio devono essere ridotti come segue:

—   ferro: minimo 4 mg/100 g

—   magnesio: minimo 60 mg/100 g.

Non deve essere più previsto un livello minimo di acido folico.

Motivazione

I dati attuali si basano sulle misurazioni effettuate su barbabietole di un determinato anno prima della registrazione dell’IGP. Come si evince da misurazioni successive, le variazioni naturali del contenuto delle summenzionate sostanze non consentono di garantire il rispetto sistematico di detti valori. Il contenuto di ferro, magnesio e acido folico nelle barbabietole pronte per la raccolta, quindi nel prodotto finale, varia in funzione della piovosità dell’anno ed è probabilmente influenzato anche da altri fattori, tra cui la temperatura e il soleggiamento. Tali variazioni naturali rendono necessaria la riduzione dei livelli minimi di ferro e magnesio.

Per quanto riguarda l’acido folico, si deve tener conto che esso si riduce naturalmente. Poiché il «Rheinisches Zuckerrübenkraut» è un prodotto a conservazione molto lunga, nel prodotto pronto si rilevano, dopo qualche tempo, soltanto tracce di acido folico. Inoltre il livello di acido folico rilevato nella cisterna dell’azienda produttrice sarebbe irrilevante per il consumatore in quanto non sarebbe più presente al momento della vendita. Non è pertanto appropriato prescrivere un determinato livello di acido folico.

f)   Legame con la zona geografica:

alla sottosezione 2, «Specificità del prodotto», la frase:

«L’attento metodo di produzione, frutto di una lunga tradizione saldamente ancorata nella regione, garantisce che il prodotto finito racchiuda minerali preziosi quali il magnesio e il ferro, oltre al potassio e all’acido folico.»

è modificata come segue:

«L’attento metodo di produzione, frutto di una lunga tradizione saldamente ancorata nella regione, garantisce che il prodotto finito racchiuda minerali preziosi quali il magnesio e il ferro. Inoltre il prodotto contiene potassio e, in quantità variabile e decrescenti con l’aumentare del periodo di stoccaggio, acido folico.»

Motivazione

Si veda la motivazione al punto b) Descrizione.

DOCUMENTO UNICO

«RHEINISCHES ZUCKERRÜBENKRAUT»/«RHEINISCHER ZUCKERRÜBENSIRUP»/«RHEINISCHES RÜBENKRAUT»

N. UE: DE-PGI-0105-01288 — 1.12.2014

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Rheinisches Zuckerrübenkraut»/«Rheinischer Zuckerrübensirup»/«Rheinisches Rübenkraut»

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Si intende il succo puro, concentrato, delle barbabietole appena raccolte, senza le fibre né alcuna aggiunta successiva.

Aspetto: sciroppo di colore marrone scuro, ad alta viscosità

Gusto: dolce-maltato

Odore: dolce-maltato-caramellato

Tenore finale in zuccheri (tolleranza ± 3 %)

Saccarosio: 33 %

Glucosio: 17 %

Fruttosio: 16 %

Grado Brix: almeno 78 °Brix

pH: da 4,4 a 5,0

Tenore d’acqua: massimo 22 %

Ferro: minimo 4 mg/100 g

Magnesio: minimo 60 mg/100 g

Potassio: minimo 50 mg/100 g.

Lo sciroppo, inoltre, non contiene additivi di nessun tipo. Il prodotto «Zuckerrübenkraut» viene elaborato durante il periodo del raccolto, dall’estate inoltrata fino alla primavera successiva. Il metodo tradizionale di produzione si basa sulla legislazione alimentare in vigore e si compone delle seguenti fasi:

—   ricevimento delle merci/qualità: consegna delle barbabietole appena raccolte,

—   verifica della merce ricevuta: determinazione del tenore di zucchero per definire i necessari parametri operativi (temperatura, durata del processo di cottura ecc.). Ispezione visiva per accertare l’eventuale presenza di terra e foglie,

—   stoccaggio: breve periodo di stoccaggio sia nell’azienda sia negli impianti di produzione, coordinamento della raccolta e della consegna,

—   trattamento prima della trasformazione: pulizia; rimozione di foglie, terra e pietre; ulteriore pulizia nell’apposita macchina,

—   trasformazione: la fase della trasformazione ha luogo all’interno della zona geografica. La barbabietola viene trasformata intera oppure tagliata a pezzi. La massa è riscaldata per varie ore, quindi sottoposta a lenta cottura. Il periodo di riposo è di grande importanza. La durata della cottura e la temperatura variano da un’azienda all’altra in funzione della ricetta tradizionale. Lo sciroppo viene quindi estratto ad alta pressione per ottenere il succo greggio. La rimozione delle particelle solide dal succo greggio è effettuata mediante filtrazione; il succo, così depurato, è inviato all’evaporatore nel quale si estrae l’acqua sottovuoto. La materia secca del prodotto finito non può essere inferiore a 78 °Brix. Prima dello stoccaggio il prodotto finito viene sottoposto ad analisi in loco per determinarne il pH, il colore, il tenore in saccarosio, in fruttosio, in materia secca. Inoltre, il prodotto finale è sottoposto anche ad analisi regolari effettuate da un laboratorio esterno. Lo sciroppo di barbabietola così ottenuto viene conservato in apposite cisterne dalle quali è poi prelevato per essere imbottigliato.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Tutte le barbabietole da zucchero utilizzate come materia prima debbono provenire senza eccezione dalla zona geografica delimitata.

Tradizionalmente, le barbabietole da zucchero utilizzate nella preparazione dello sciroppo provengono esclusivamente dai produttori di barbabietola della regione.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

L’intero processo produttivo ha luogo nella zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento ecc. del prodotto a cui si riferisce la denominazione

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La Renania, ovvero, all’interno della Renania settentrionale-Vestfalia, l’intero distretto amministrativo di Colonia (senza la circoscrizione di Oberberg) e, nel distretto amministrativo di Düsseldorf, le circoscrizioni (Kreis) di Mettmann, la città di Düsseldorf, la circoscrizione di Neuss, la città di Mönchengladbach, la circoscrizione di Viersen, la città di Krefeld, la circoscrizione di Kleve, la circoscrizione di Wesel nonché, nella Renania-Palatinato, le circoscrizioni di Ahrweiler e di Mayen-Koblenz.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

La centenaria tradizione di elaborazione dello sciroppo si era tradotta, nella Renania, nel perfezionamento del processo di produzione e nel sapore del prodotto finito. Le conoscenze in materia si sono trasmesse di generazione in generazione. La coltivazione della barbabietola da zucchero si è andata consolidando sempre più durante il XIV e il XV secolo. Nella Renania la barbabietola da zucchero costituiva uno dei tributi che i contadini dovevano pagare ai signori («Kleiner Zehnte»). Agli albori del secolo XVII la guerra dei trent’anni provocò un periodo di carestia durante il quale la coltivazione della barbabietola si rivelò più facile e più produttiva rispetto a quella dei cereali. La Renania, regione in cui l’instabilità si avvertiva in misura più lieve, ci si poteva permettere di dedicarsi alla coltivazione di questa barbabietola bianca e dal sapore dolce.

Oggi non è più possibile determinare con precisione il momento esatto in cui ebbe inizio la produzione di sciroppo di barbabietola nella Renania ma, con tutta probabilità, la tradizione si è generalizzata a partire dal secolo XVIII. Il centro della produzione di questo sciroppo di barbabietola («Rübenkraut») è la regione del Basso Reno. Delle 309 aziende produttrici di sciroppo di barbabietole presenti in Prussia attorno al 1860, nella sola circoscrizione di Grevenbroich erano registrate 63 presse. Lo sciroppo veniva inizialmente prodotto a partire da barbabietole da foraggio oppure da carote. Nel secolo XIX si andò affermando, nella regione del Basso Reno, la coltivazione della varietà «Lanker Rübe» (un tipo particolare di barbabietola da foraggio). Nella seconda metà del secolo la barbabietola da zucchero divenne la materia prima più popolare. Attorno al 1870 nei registri della Camera di commercio di Colonia si legge che annualmente si producevano 6 000 - 10 000Zehnter (= 300 e 500 tonnellate) di sciroppo di barbabietola.

Lo sciroppo di barbabietola è inoltre un ingrediente tradizionale in molte ricette tipiche della Renania come, ad esempio, l’arrosto marinato («Rheinischer Sauerbraten») oppure il pan di spezie («Aachener Printen»). Questa lunga tradizione di produzione dello sciroppo di barbabietola nella Renania si riflette altresì in modo evidente nella lingua del posto: lo sciroppo di barbabietola da zucchero è, per gli abitanti della Renania, il «Rübenkraut», (anticamente denominato «Rüöwenkrut» oppure «Röbenkraut»). Ancor oggi il termine continua ad essere adoperato e compreso anche oltre i confini della Renania. La barbabietola, ancor prima di essere utilizzata per produrre lo zucchero, veniva adoperata come ortaggio (Kraut). È in analogia all’Apfelkraut, che designa un tipo di sciroppo da spalmare, che il nome «Rübenkraut» è adoperato anche per designare lo sciroppo elaborato a partire dalla barbabietola.

La seconda illustrazione figurante nella pubblicazione di Block intitolata Rübensirup — Seine Herstellung, Beurteilung und Verwendung — («Sciroppo di barbabietola – produzione, valutazione e utilizzo») — Lipsia 1920 — rivela l’esistenza di una concentrazione di fabbriche di sciroppo nella Renania (riconoscibili da cerchi neri tracciati sulla carta). Le raffinerie di zucchero erano disseminate in tutto il territorio del Reich mentre nella Renania erano molto rare, dove era presente invece una concentrazione davvero unica di stabilimenti che fabbricavano lo sciroppo di barbabietola. Ancor oggi la Renania continua a produrre succo di barbabietola in gran quantità.

Specificità del prodotto

L’attento metodo di produzione, frutto di una lunga tradizione saldamente ancorata nella regione, garantisce che il prodotto finito contenga minerali preziosi quali il magnesio e il ferro. Inoltre il prodotto contiene potassio e, in quantità variabile e decrescente con l’aumentare del periodo di stoccaggio, acido folico. Lo sciroppo, inoltre, non contiene additivi di nessun tipo.

Il suo sapore zuccherato e maltato, come pure l’odore, di malto e caramello, grazie all’attento metodo di produzione, ne fanno non soltanto un prodotto che si presta ad essere spalmato ma anche un eccellente ingrediente dell’arte culinaria e della panetteria, capace di far risaltare i sapori.

Già da molto tempo il prodotto è notissimo e gode di eccellente reputazione, soprattutto nella Renania ma anche oltre i suoi confini. La fama e la reputazione di questo sciroppo sono da attribuire alla sua lunga storia nella zona geografica.

Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

L’eccellente reputazione del prodotto si fonda sulla sua origine geografica.

Il «Rübenkraut» fu inventato nella Renania dove continua ad essere elaborato; è sempre stato fabbricato a partire dalla barbabietola da zucchero della Renania. Il fatto che le barbabietole provengano dalla zona di produzione è uno dei fattori determinanti della reputazione di cui esse godono. L’origine locale dell’unica materia prima adoperata, la barbabietola da zucchero, è inscindibile dall’autenticità del prodotto.

Lo sciroppo di barbabietola continua ancor oggi ad essere fabbricato esattamente come nei secoli passati. Si utilizzano sempre e solo le barbabietole coltivate nella zona geografica delimitata. È anche per questa ragione che si registra una concentrazione tanto elevata di fabbriche di succo di barbabietola nella Renania. Ancor oggi continuano ad essere coltivate nella Renania grandi quantità di barbabietole da zucchero destinate per lo più all’estrazione di zucchero ma anche, in proporzione rilevante, alla fabbricazione dello sciroppo denominato «Rübenkraut».

Tradizionalmente, le barbabietole da zucchero utilizzate nella preparazione dello sciroppo provengono esclusivamente dai produttori di barbabietola della regione. La barbabietola da zucchero viene coltivata in base ad un accordo contrattuale tra i trasformatori e gli agricoltori che consente la messa a disposizione di servizi di consulenza generalizzati tali da interessare tutti gli operatori del settore della produzione agricola. È sorta così tra produttori e trasformatori una cooperazione razionale, trasparente e responsabile. I coltivatori di barbabietola usufruiscono di una garanzia di vendere il loro prodotto che dà loro la sicurezza necessaria per pianificare il futuro. La qualità chimica delle barbabietole da zucchero viene controllata regolarmente mediante processi analitici identici.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/40829


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 403/14


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 403/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«PISTACCHIO VERDE DI BRONTE»

N. UE: PDO-IT-02144 — 7.6.2016

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio Tutela Pistacchio Verde di Bronte DOP

Indirizzo

:

Piazza Nunzio Azzia 14

95034 Bronte (CT)

ITALIA

Email

:

presidente@consorziopistacchioverde.it

Il Consorzio Tutela Pistacchio Verde di Bronte D.O.P è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [Aggiornamenti]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del Prodotto

Articolo 6 — Caratteristiche del prodotto

1.

I seguenti punti dell’articolo 6 del disciplinare di produzione:

«colore cotiledoni: verde intenso rapporto di clorofilla a/b compreso tra 1,3 e 1,5;»

«contenuto di umidità compreso tra 4 % e 6 %;»

«alto contenuto di grassi monoinsaturi nei frutti (presenza predominante dell’acido oleico con il 72 %, seguito dal 15 % del linoleico e dal 10 % del palmitico).»

sono così modificati:

«colore cotiledoni: verde intenso, rapporto di clorofilla a/b maggiore o uguale a 1,3;»

«contenuto di umidità inferiore o uguale a 6 %;»

«alto contenuto di grassi monoinsaturi nei frutti (con presenza predominante di acido palmitico maggiore o uguale a 10 %; di acido linoleico maggiore o uguale a 15 %, e un contenuto di acido oleico inferiore o uguale a 72 %).»

Il Pistacchio Verde di Bronte si differenzia profondamente dalle altre tipologie di pistacchio per la sua capacità di mantenere un’intensa colorazione verde fino a maturazione completa, che garantisce un prodotto dolce (non acerbo o fenolico). La colorazione verde è dovuta, non soltanto ad un’elevata concentrazione di clorofille, ma soprattutto ad una forte prevalenza di clorofilla a rispetto alla clorofilla b. Quanto più alto il rapporto clorofilla a/b tanto più alta è la qualità del pistacchio di Bronte (Bellomo, M. G., and B. Fallico. «Anthocyanins, chlorophylls and xanthophylls in pistachio nuts (Pistacia vera) of different geographic origin.» Journal of Food Composition and Analysis (2007): 352-359). Pertanto l’aumento del valore massimo di questo rapporto si rende necessario al fine di evitare scarti del prodotto non giustificati dal punto di vista qualitativo.

Il contenuto in umidità del pistacchio è stato abbassato al fine di salvaguardare meglio il prodotto dall’attacco di muffe.

La percentuale degli acidi grassi è influenzata da diversi parametri riconducibii alla latitudine, alla composizione del terreno e a variazioni climatiche, pertanto si ritiene necessario, da un punto di vista tecnico, esprimere diversamente le percentuali di acido palmitico, acido linoleico e acido oleico. Per quanto riguarda l’acido palmitico e l’acido linoleico la modifica propone dell’indicazione di un valore minimo consentito (acido Palmitico maggiore o uguale a 10 %; di acido Linoleico maggiore o uguale a 15 %) e per quanto riguarda l’acido oleico un valore massimo (acido Oleico inferiore o uguale a 72 %).

Metodo di produzione

Articolo 5 — Preparazione dei terreni

2.

La frase:

«Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo.»

è così modificata:

«Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, quando è possibile, devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo.»

La modifica tiene conto delle caratteristiche dei terreni dei nuovi impianti, dove non sempre è possibile procedere con una preparazione dei terreni perché di tipo vulcanico o perché siti all’interno del Parco dell’Etna.

Articolo 5 — Norme colturali

3.

Il paragrafo:

«Le peculiarità pedoclimatiche e la tecnica della degemmazione, praticata nella zona di produzione del “Pistacchio Verde di Bronte” DOP di cui all’articolo 3, consentono di accentuare la naturale alternanza della specie e di trarre vantaggi nella difesa fitosanitaria.»

è così modificato:

«I pistacchieti per la produzione del “Pistacchio Verde di Bronte” possono essere condotti secondo:

il Sistema convenzionale, conformemente alle indicazioni di Buona Pratica Agricola della Regione Siciliana e/o di Organismi Internazionali,

il sistema della Lotta Integrata, conformemente agli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni,

il sistema della Lotta Biologica, conformemente agli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il conduttore è tenuto ad eseguire:

la potatura annuale,

il controllo delle erbe infestanti,

la degemmazione nell’annata di non produzione, consentendo di accentuare alternanza della specie e traendo vantaggi nella difesa fitosanitaria,

le attività che consentano un’efficace gestione di tutte le avversità sia abiotiche sia biotiche.»

Il paragrafo così come sopra modificato permette una maggiore precisione nella descrizione delle norme colturali ammesse nel disciplinare di produzione e nelle pratiche che il conduttore è tenuto a eseguire in campo.

4.

Si è aggiunta la seguente frase:

«È prevista una Produzione Unitaria Massima Consentita biennale di 1 700 kg di prodotto in guscio per ettaro.»

L’inserimento della produzione massima di resa per ettaro del prodotto in guscio ha un duplice scopo. Il primo è quello di scoraggiare pratiche agricole di tipo intensivo che, volte ad una maggiore produzione, possono influire negativamente sulla qualità del prodotto. Il secondo scopo è di fornire un ulteriore elemento di controllo sulla produzione di «Pistacchio Verde di Bronte» a vantaggio di un maggiore controllo di fenomeni fraudolenti.

Articolo 5 — Raccolta, immagazzinamento e lavorazione

5.

La frase:

«La raccolta avviene manualmente mediante bacchiatura sulle reti o per brucatura, utilizzando panieri avendo cura di impedire che i frutti cadano per terra.»

è così modificata:

«La raccolta avviene mediante bacchiatura sulle reti o per brucatura, utilizzando panieri avendo cura di impedire che i frutti cadano per terra.»

La modifica permette per la raccolta l’utilizzo di attrezzi meccanici, quali scuotitori e vibratori a motore, che agevolano gli operatori nella fase di raccolta senza pregiudicare la qualità del prodotto.

6.

La frase:

«Successivamente alla fase di smallatura, il prodotto in guscio deve essere immediatamente essiccato alla luce diretta o con altri sistemi d’essiccamento, mantenendo la temperatura del prodotto compresa tra i 40 e i 50 °C, fino ad un’umidità residua del seme di pistacchio compresa tra il 4 ed il 6 %.»

è così modificata:

«Successivamente alla fase di smallatura, il prodotto in guscio deve essere immediatamente essiccato alla luce diretta o con altri sistemi d’essiccamento, mantenendo la temperatura del prodotto al di sotto dei 50 °C, fino ad un’umidità residua del seme di pistacchio inferiore o uguale al 6 %.»

La possibilità di poter essiccare il prodotto anche a temperature inferiori ai 40 °C permette di preservare meglio il colore del pistacchio.

La modifica del valore di umidità consente di salvaguardare meglio il prodotto dall’attacco di muffe e migliorare quindi la conservabilità del prodotto.

7.

La frase:

«Il prodotto essiccato deve essere messo in contenitori nuovi di juta, carta o polietilene ed evitare il contatto con pavimenti o muri, in idonei locali ventilati ed asciutti.»

è così modificata

«Il prodotto essiccato deve essere messo in contenitori nuovi conformi alla normativa vigente e stoccato in locali idonei, ventilati ed asciutti, evitando il contatto con pavimenti o muri».

La modifica si rende necessaria al fine di estendere l’utilizzo a contenitori di qualsiasi materiale consentito dalla normativa vigente.

8.

La frase:

«Nel periodo marzo-ottobre, in funzione dell’andamento climatico, il prodotto nelle diverse tipologie, in guscio, sgusciato o pelato, deve essere conservato a temperatura compresa tra 13 e 17 °C, oppure in confezioni sigillate sottovuoto o in atmosfera modificata.»

è così modificata

«Nel periodo marzo-ottobre, in funzione dell’andamento climatico, il prodotto nelle diverse tipologie, in guscio, sgusciato o pelato, deve essere conservato a temperatura inferiore o uguale a 15 °C, oppure in confezioni sigillate sottovuoto o in atmosfera modificata.»

La modifica della temperatura di stoccaggio tiene conto delle temperature delle celle dei magazzini di stoccaggio. In particolare, consentire lo staccaggio del prodotto a temperature inferiori o uguali ai 15 °C permette una migliore e più lunga conservazione del prodotto.

Etichettatura

Articolo 8 — Confezionamento ed etichettatura

9.

La frase:

«Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonché l’eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso lordo all’origine e l’anno di produzione.»

è così modificata

«Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonché l’eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso netto all’origine e l’anno di produzione.»

Il paragrafo è stato allineato alla normativa dell’Unione in materia di etichettatura che prescrive l’indicazione della quantità netta dell’alimento e non quella lorda.

Aggiornamenti

I riferimenti al Reg. CE n. 510/2006 sono stati sostituiti con il Reg. UE n. 1151/2012.

L’Autorità designata ai controlli è sostituita con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia «A. Mirri» – Via G. Marinuzzi n. 3 – 90129 Palermo – tel. +39 0916565328, fax +39 0916565437, Email: servizio certificazioni@izssicilia.it

DOCUMENTO UNICO

«PISTACCHIO VERDE DI BRONTE»

N. UE: PDO-IT-02144 — 7.6.2016

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Pistacchio Verde di Bronte»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6: ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La D.O.P. «Pistacchio Verde di Bronte» è riservata al prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, delle piante della specie botanica «Pistacia vera», cultivar «Napoletana», chiamata anche «Bianca» o «Nostrale», innestata su «Pistacia terebinthus». È ammessa una percentuale non superiore al 5 % di piante di altre varietà e/o di porta innesti diversi dal P. terebinthus. Tale percentuale è riferita all’insieme di tutte le piante presenti negli impianti. In ogni caso il prodotto derivante dalle piante di altre varietà, non appartenenti alla cultivar «Napoletana», sarà escluso dalla certificazione.

Il «Pistacchio Verde di Bronte» DOP all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere, oltre alle comuni norme di qualità, alle seguenti caratteristiche fisiche ed organolettiche: colore cotiledoni: verde intenso, rapporto di clorofilla a/b maggiore o uguale a 1,3; sapore aromatico forte, senza inflessione di muffa o sapori estranei; contenuto di umidità inferiore o uguale a 6 %; alto contenuto di grassi monoinsaturi nei frutti (con presenza predominante di acido palmitico maggiore o uguale a 10 %; di acido linoleico maggiore o uguale a 15 %, e un contenuto di acido oleico inferiore o uguale a 72 %).

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi di coltivazione, raccolta e lavorazione del «Pistacchio Verde di Bronte» sono svolte nell’area di produzione di cui al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il prodotto viene immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia conformi alla normativa vigente, entro due anni dalla raccolta.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il «Pistacchio Verde di Bronte» può essere immesso al consumo solo con il logo della Denominazione d’Origine Protetta apposto su ogni confezione.

Deve figurare inoltre in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione «Pistacchio Verde di Bronte».

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonché l’eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso netto all’origine e l’anno di produzione.

È facoltativa l’indicazione della settimana di raccolta del prodotto. Il logo della DOP è rappresentato dalla scritta Denominazione d’Origine Protetta DOP, dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, dal frutto pistacchio e dalla sottostante scritta Pistacchio Verde di Bronte.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione del «Pistacchio Verde di Bronte», ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla in Provincia di Catania, ad un livello altimetrico compreso tra i 400 e i 900 m s.l.m.

5.   Legame con la zona geografica

La zona di produzione risulta caratterizzata da terreni di origine vulcanica e da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte. Questi fattori pedoclimatici insieme al terebinto (Pistacia terebinthus) antropizzato in tale area, conferiscono al frutto particolari caratteristiche di qualità (colore verde intenso tipico del territorio, forma allungata, sapore aromatico e alto contenuto in acidi grassi monoinsaturi dei frutti), difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio Etneo. Questa particolare combinazione dei fattori pedologici e climatici e dei fattori umani contribuisce a conferire al Pistacchio Verde di Bronte DOP caratteristiche peculiari tali da rendere questa produzione unica nel suo genere.

In Sicilia, la coltivazione del «Pistacchio Verde di Bronte» in forma diffusa, si fa risalire al periodo della dominazione araba (VIII e IX secolo d.C.). Quando l’Impero Romano si disintegrò sotto l’impatto delle invasioni barbariche, la Sicilia fu conquistata dagli Arabi: Berberi della Tunisia, Musulmani, Negri del Sudan che descrissero la Sicilia come «il giardino del paradiso». Furono proprio gli Arabi a introdurre oltre alle coltivazioni dei limoni, delle arance, della canna da zucchero, del cotone, delle palme, del papiro, delle melanzane, quella del pistacchio. Ancora oggi il Pistacchio Verde di Bronte caratterizza e tipicizza i dolci siciliani ed in particolare quelli dell’area catanese….

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Pistacchio Verde di Bronte» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 dell’8 marzo 2016.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 403/20


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 403/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«SCHWÄBISCHE SPÄTZLE»/«SCHWÄBISCHE KNÖPFLE»

N. UE: DE-PGI-0105-01384 — 12.10.2015

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Schutzgemeinschaft Schwäbische Spätzle

Indirizzo

:

Dottingerstraße 69

72525 Münsingen

DEUTSCHLAND

Interesse legittimo:

il richiedente è il richiedente originario. La Schutzgemeinschaft Schwäbische Spätzle è un’associazione di produttori o lavoratori del prodotto in questione.

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame con la zona geografica

Etichettatura

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica (modifiche)

Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

b)   Descrizione:

1)

nella prima frase dopo «[…] paste alimentari all’uovo» viene aggiunto: «fresco (paste secche) o all’uovo intero e/o all’uovo fresco (paste fresche)»;

2)

alla fine del primo paragrafo vengono aggiunte le frasi seguenti che figuravano originariamente nella sezione e) Metodo di fabbricazione:

«Gli “Schwäbische Spätzle”/“Schwäbische Knöpfle” sono venduti come pasta fresca direttamente destinata al consumo o anche pastorizzata e/o refrigerata o surgelata. Gli “Spätzle” sono inoltre venduti come pasta secca facilmente conservabile.»;

3)

nel paragrafo «Composizione»:

nella prima frase dopo «[…] sono semola, uova fresche» viene aggiunto: «(“Spätzle”/“Knöpfle” secchi) o uova intere e/o fresche (“Spätzle”/“Knöpfle” freschi)»,

alla fine del paragrafo viene aggiunta la frase seguente:

«L’aggiunta di olio alimentare senza effetto sul gusto o sul colore agli “Schwäbische Spätzle”/“Schwäbische Knöpfle” è facoltativa.»;

4)

nel paragrafo «Caratteristiche fondamentali»:

le indicazioni relative alla «qualità delle uova» sono sostituite dal testo seguente:

«Qualità delle uova per gli “Schwäbische Spätzle”/“Schwäbische Knöpfle” secchi: uova fresche, conformemente alle norme di fabbricazione della pasta (Leitsätze für Teigwaren).

Qualità delle uova per gli “Schwäbische Spätzle”/“Schwäbische Knöpfle” freschi: uova intere e/o fresche, conformemente alle norme di fabbricazione della pasta.»;

dopo «Qualità della semola» invece di «[…] o farina di spelta» leggasi: «[…] e/o semola di spelta»,

dopo «Qualità della farina per gli “Schwäbische Spätzle”/“Schwäbische Knöpfle”» invece di «farina di grano o di spelta» leggasi «farina di grano e/o di spelta»,

alla fine del paragrafo viene aggiunto:

«Olio alimentare, senza effetto sul gusto o sul colore: facoltativo negli “Schwäbische Spätzle”/“Schwäbische Knöpfle” freschi.»

Motivazione:

1)

Sostituzione di «uovo fresco» con «uovo intero» per gli «Spätzle»/«Knöpfle» freschi.

Mentre molti fabbricanti di paste secche rompono essi stessi le uova di gallina e lavorano rapidamente le uova fresche, i produttori di pasta fresca non rompono in genere le uova a meno che non si tratti di imprese del settore gastronomico o di piccole imprese artigianali.

Poiché la massa d’uovo non pastorizzata è particolarmente soggetta al deterioramento microbico, il pericolo di un’incidenza negativa su questa materia prima, e quindi anche sul prodotto finale, per i fabbricanti di paste fresche è particolarmente elevata. I fabbricanti ricorrono quindi a uova intere pastorizzate di fornitori riconosciuti.

Questi devono essere autorizzati a norma delle disposizioni dell’UE adottate nel settore veterinario e alimentare e condurre numerose analisi di routine sulle materie prime (uova in guscio) come pure sul prodotto finale. L’analisi della materia prima prevede un controllo in entrata accurato e regolare da parte di laboratori esterni accreditati che verificano le condizioni di stoccaggio, la dimensione della camera d’aria e analizzano le sostanze nocive. Dopo la pastorizzazione vengono eseguite ulteriori analisi chimico-fisiche e microbiologiche commisurate alle partite che garantiscono la piena sicurezza dei prodotti consegnati con riguardo alla freschezza, alla conservabilità e al mantenimento delle qualità. In questo contesto gli acidi organici (acido lattico, acido β-idrossibutirrico e acido succinico) svolgono un ruolo particolarmente significativo per determinare la freschezza.

Conformemente alle norme per la fabbricazione della pasta, le uova fresche possono provenire anche da imprese autorizzate se i prodotti a base di uova pastorizzate vengono consegnati ai fabbricanti di pasta entro 24 ore e questi li lavorano tempestivamente.

L’applicazione al processo produttivo risulta difficoltosa per i produttori di paste fresche, in particolare dopo il fine settimana e i giorni festivi.

In tale contesto, le norme per la fabbricazione della pasta non definiscono tuttavia la freschezza dell’uovo, ma soltanto il lasso di tempo dalla rottura alla lavorazione.

Nonostante la freschezza e le condizioni di stoccaggio prima della rottura siano decisive ai fini della qualità, le norme per la fabbricazione della pasta non ne tengono conto. È tuttavia indubbio che sia nel caso di uova intere che di uova fresche debbano esser utilizzate soltanto uova di classe A. Il periodo di conservazione massimo delle uova intere pastorizzate utilizzate per la fabbricazione di paste all’uovo è di 14 giorni dalla data di deposizione. I periodi di conservazione descritti non differiscono da quelli per le uova fresche.

In considerazione di quanto esposto sopra risulta che l’utilizzo di uova intere per la fabbricazione di «Spätzle»/«Knöpfle» soddisfa le esigenze di sicurezza della fabbricazione; è almeno equivalente all’utilizzo di uova fresche e non inficia la qualità del prodotto finale.

2)

La descrizione delle diverse modalità di vendita degli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» freschi o secchi fa parte dal punto di vista tematico della sezione b) del disciplinare e deve essere pertanto spostata dalla sezione e) alla sezione b).

3)

Olio alimentare come ingrediente opzionale

Dopo la produzione le paste fresche non vengono essiccate, o lo sono solo parzialmente. A causa del più elevato contenuto di acqua rispetto alle paste secche si appiccicano leggermente. Per evitarlo è necessario aggiungere olio alimentare che consente alle paste fresche di mantenere la consistenza e la forma, aumentandone la qualità al momento della preparazione per il consumatore finale. La pasta può quindi essere facilmente estratta dalla confezione e riscaldata.

L’utilizzo di olio alimentare senza effetto sul gusto e sul colore garantisce che il gusto e il colore degli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» rimangano invariati.

L’utilizzo di olio alimentare è prassi comune nella gastronomia e presso i privati quando la pasta viene preparata e conservata. Inoltre durante la preparazione delle paste secche viene in genere aggiunto un po’ di olio all’acqua di cottura per evitare che si appiccichino.

L’utilizzo di olio alimentare per gli «Spätzle»/«Knöpfle» freschi soddisfa quindi esigenze tecniche e non ha conseguenze negative sulla qualità e sulle caratteristiche tipiche del prodotto.

4)

La modifica di «[…] o farina di spelta» in «[…] e/o farina di spelta» da un lato corregge un errore evidente e dall’altro precisa la consuetudine dei fabbricanti di utilizzare la semola di grano alla semola di spelta anche insieme.

Quest’ultima osservazione vale anche per la modifica di «farina di grano o di spelta» in «farina di grano e/o di spelta».

e)   Metodo di fabbricazione/ottenimento:

alla fine del paragrafo la parte di frase «[…] nel caso degli Spätzle freschi, invece, la pasta viene eventualmente raffreddata, quindi pastorizzata, infine raffreddata ad una temperatura di 2-7 °C» è modificata come segue:

«[…] nel caso degli “Spätzle” freschi, invece, la pasta viene eventualmente pastorizzata e infine raffreddata ad una temperatura di 2-7 °C o surgelata.»

Motivazione:

si tratta in questo caso di una modifica redazionale e della precisazione che le paste fresche possono essere sottoposte anche a surgelamento. La vendita di «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» anche surgelati risulta inoltre dalla sezione b) Descrizione.

f)   Legame con la zona geografica

Specificità del prodotto

Nella prima frase dopo «[…] paste alimentari all’uovo» viene aggiunto: «fresco (paste secche) o all’uovo intero e/o all’uovo fresco (paste fresche)»;

Motivazione:

si veda la motivazione della sostituzione di «uovo fresco» con «uovo intero» per gli «Spätzle»/«Knöpfle» freschi nella sezione b) Descrizione.

DOCUMENTO UNICO

«SCHWÄBISCHE SPÄTZLE»/«SCHWÄBISCHE KNÖPFLE»

N. UE: DE-PGI-0105-01384 — 12.10.2015

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione o denominazioni

«Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle»

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.5. Paste alimentari.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Gli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» sono paste alimentari all’uovo fresco (paste all’uovo secche) o all’uovo intero e/o all’uovo fresco (paste fresche) di tipo artigianale, di forma irregolare e dalla superficie rugosa e porosa, fabbricate facendo cadere direttamente la pasta di consistenza elastica nell’acqua bollente/nel vapore. Nel linguaggio corrente le due denominazioni designano lo stesso prodotto, con l’identico impasto di base, e sono intercambiabili. La forma della pasta all’uovo è variabile, può essere spessa o sottile, lunga oppure corta. È praticamente impossibile distinguere queste due denominazioni, le differenze non sono definite con esattezza e, per di più, i due termini sono interpretati in modo diverso nelle varie regioni.

Gli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» sono venduti come pasta fresca direttamente destinata al consumo o anche pastorizzata e/o refrigerata o surgelata. Gli «Spätzle» sono inoltre venduti come pasta secca facilmente conservabile.

Caratteristiche fondamentali:

Colore/aspetto: naturale, dal giallo-dorato al giallo pallido.

Forma: paste alimentari all’uovo di forma irregolare, superficie rugosa e porosa, artigianali; forma variabile (sottile o spessa, lunga o corta).

Consistenza/tessitura: dura, tiene bene la cottura/non incolla, superficie rugosa.

Qualità delle uova per gli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» (pasta secca): uova fresche, conformemente alle norme di fabbricazione della pasta (Leitsätze für Teigwaren).

Qualità delle uova per gli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» (pasta fresca): uova intere e/o fresche, conformemente alle norme di fabbricazione della pasta.

Proporzione di uova per kg. di semola/farina:

«Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» (pasta secca): almeno 2 uova per kg di semola; in genere si aggiungono 4 o 6 uova per kg di semola.

«Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» (pasta fresca): almeno 8 uova per kg di semola e di farina.

Qualità della semola: semola di grano duro e/o semola di spelta.

Qualità della farina per gli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle»: farina di grano e/o di spelta.

Qualità dell’acqua: acqua potabile fresca.

Sale: facoltativo, massimo l’1 %.

Spezie, erbe aromatiche, spinaci: facoltativi.

Acido citrico: facoltativo negli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» freschi.

Olio alimentare, senza effetto sul gusto o sul colore: facoltativo negli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» freschi.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Gli ingredienti degli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» sono semola, uova fresche (per «Spätzle»/«Knöpfle» secchi) o uova intere e/o fresche (per «Spätzle»/«Knöpfle» freschi) e acqua potabile. L’aggiunta di sale (massimo l’1 %), di spezie, di erbe aromatiche e di spinaci è facoltativa. Negli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» freschi è eventualmente possibile aggiungere acido citrico e la semola può essere sostituita del tutto o in parte dalla farina. L’aggiunta di olio alimentare senza effetto sul gusto o sul colore agli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» è facoltativa.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Onde garantire l’autenticità di questo prodotto regionale tradizionale nonché il mantenimento di un elevato livello qualitativo, la fabbricazione degli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» deve avere luogo nella zona geografica delimitata. Le tappe di fabbricazione della pasta fresca e della pasta secca sono identiche fino al raffreddamento o all’essiccatura. Tradizionalmente, gli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» sono prodotti mediante grattugiatura manuale; la lavorazione meccanica di questa pasta è infatti comparsa soltanto all’inizio del XX secolo. Gli ingredienti sono mescolati e la massa impastata fino a ottenere un impasto elastico. Dalla comparsa delle apposite macchine impastatrici, questo processo è diventato essenzialmente meccanico. Si dà forma alla pasta che è quindi immersa in acqua bollente o in vapore acqueo. La consistenza della pasta e la scelta della temperatura e dei tempi di cottura ideali richiedono sensibilità ed esperienza, difficilmente uniformabili. Le competenze artigianali dei fabbricanti e le conoscenze regionali rivestono un’importanza del tutto particolare. Nel caso degli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» secchi, la pasta è sottoposta a pre-essiccatura seguita da essiccatura vera e propria; nel caso degli «Spätzle» freschi, invece, la pasta viene eventualmente pastorizzata e infine raffreddata ad una temperatura di 2-7 °C o surgelata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica corrispondente alla Svevia comprende tutta la superficie del Baden-Württemberg nonché l’intera circoscrizione amministrativa della Svevia del Land della Baviera.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

La fabbricazione degli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» rappresenta una tradizione secolare nella zona geografica ed occupa un posto di rilievo nella cucina sveva. Le competenze artigianali dei fabbricanti e le conoscenze regionali rivestono un’importanza del tutto particolare. Gli «Spätzle» sono tradizionalmente fabbricati mediante grattugiatura manuale; gli «Spätzle» grattugiati a mano su una tavola rappresentano ancora oggi una garanzia di alta qualità. Per ragioni economiche, la produzione meccanica degli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» di tipo artigianale, ovvero grattugiati a mano, è nata nella zona geografica all’inizio del XX secolo. I primi brevetti, fondati sulla pratica (cfr. ad esempio il Deutsches Reichpatent 471046) sono stati depositati onde preservare l’autenticità e lo stile artigianale degli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle». Numerose mostre comprovano le competenze tradizionali della Svevia per quanto riguarda la loro fabbricazione, dai tempi più remoti fino ai giorni nostri (cfr. la mostra «Spätzle und Knöpfle - Geschichte(n) rund um das Leibgericht der Schwaben» organizzata da Blickfang: Alte Zeiten, Ofterdingen, oppure la mostra «Spätzle – Schaben, pressen, hobeln» al museo all’aria aperta di Beuren). Numerosi concorsi culinari e vari record mondiali di fabbricazione di Spätzle grattugiati fanno risaltare la peculiarità della zona geografica associata ai fattori umani. Le competenze locali in materia di fabbricazione si sono tramandate di generazione in generazione e contribuiscono ampiamente a conferire al prodotto le sue caratteristiche odierne. La tradizione di fabbricazione degli «Spätzle» nella regione della Svevia è comprovata dal XVIII secolo in poi. Nel 1725, Rosino Lentilio, consigliere e medico personale del Württemberg, dichiarava che per «Knöpflein» e «Spazen» si intendeva «tutto ciò che si prepara con la farina». All’epoca, la spelta era ampiamente diffusa nella regione svevo-alemanna. Questo cerale poco esigente, che cresce su terreni poco fertili, era molto popolare in questa regione povera, coltivata da piccoli agricoltori. Poiché la spelta è ricca di glutine e la pasta poteva quindi essere preparata senza uova nei periodi difficili, gli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» erano fabbricati principalmente con la spelta. Gli «Spätzle» hanno acquisito la loro notorietà nella zona montagnosa di Münsiger Alb. Con l’avvento dell’industrializzazione e l’aumento della prosperità, gli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle», che anticamente erano una pietanza del tutto comune, sono diventati una specialità gastronomica destinata ai giorni di festa. Nella descrizione di un paesino svevo del 1937, gli «Spätzle» sono definiti infatti pietanza di festa. L’anno prima Sebastian Blau, poeta locale, definiva gli «Spätzle» simbolo dell’identità regionale sveva: «[…] gli “Spätzle” sono la base della nostra cucina, la gloria del nostro paese, […], l’alfa e l’omega del menu svevo […]». Nella zona geografica di cui trattasi, proprio nelle zone sfavorite dalla natura, i tradizionali procedimenti di fabbricazione regionali e le competenze artigianali estremamente sviluppate in materia hanno permesso la fabbricazione di un prodotto molto pregiato. Gli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» figurano oggi tra i prodotti della quasi totalità dei fabbricanti di pasta e dei gastronomi e dagli Anni 80 sono anche esportati con successo. Per gli abitanti della zona geografica, essi sono assurti a simbolo della loro identità. L’importanza fondamentale degli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» nella cucina della Svevia è dimostrata, fra l’altro, dal romanzo «Die Geschichte von den sieben Schwaben», pubblicato per la prima volta nel 1827, secondo cui in Svevia è tradizione «mangiare cinque volte al giorno, ossia cinque volte una minestra e due volte una minestra accompagnata fra l’altro da “Knöpfle” o da “Spätzle”». Nel 1892 Elise Henle spiegava che, per una donna sveva, era opportuno padroneggiare la fabbricazione degli «Spätzle»: «una donna che non sa fare gli Spätzle non è una vera sveva». In tempi più recenti l’autore svevo Siegfried Ruoß elencava, nel suo libro di cucina intitolato «Schwäbische Spätzleküche», ben oltre 50 ricette di «Spätzle» per la Svevia.

Specificità del prodotto

Gli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle», a differenza di altre paste, sono paste alimentari all’uovo fresco (paste secche) o all’uovo intero e/o all’uovo fresco (paste fresche) di tipo artigianale, di forma irregolare e dalla superficie rugosa e porosa, fabbricate facendo cadere direttamente la pasta di consistenza elastica nell’acqua bollente/nel vapore e di forma variabile (sottile o spessa, lunga o corta). Si tratta del solo tipo di pasta la cui prima cottura avviene già nella fase di fabbricazione. La pasta umida viene setacciata attraverso i fori di una griglia o fatta gocciolare attraverso tali fori per poi ricadere nell’acqua bollente. Durante questa fase la pasta può eventualmente essere tagliata.

Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il legame causale tra la peculiarità degli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» e la loro origine geografica deriva dalla particolare reputazione di cui godono a causa della loro origine. Si tratta di paste di tipo tradizionale, tipiche della Svevia, note e apprezzate nella regione ma anche oltre i suoi confini. Questa reputazione è confermata sia dalla moltitudine di pareri giunti all’amministrazione nazionale competente sia da un sondaggio effettuato presso i consumatori nel 2002.

Inoltre, numerosi riferimenti che figurano nella letteratura, articoli di stampa e libri di cucina regionali sottolineano l’importanza fondamentale della reputazione degli «Spätzle»/«Knöpfle» nella cucina sveva in quanto «piatto nazionale svevo».

Gli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» figurano oggi tra i prodotti della quasi totalità dei fabbricanti di paste e dei gastronomi e dagli Anni 80 sono esportati con successo. Il prestigio degli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» poggia principalmente sul loro processo di fabbricazione regionale tradizionale e sulle elevatissime competenze artigianali in materia di fabbricazione degli «Spätzle» che si trovano in questa regione; gli «Spätzle» grattugiati a mano sono infatti particolarmente rinomati. La fabbricazione meccanica richiede anch’essa una certa sensibilità ed esperienza, sicché le competenze artigianali dei fabbricanti e le conoscenze regionali rivestono anch’essere grande importanza. Si può quindi partire dal principio che la reputazione degli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» sia strettamente legata alla loro regione d’origine.

Gli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» hanno acquisito grande notorietà presso i consumatori e godono, a causa della loro origine regionale, di un grande prestigio fondato sulla loro lunga tradizione in quanto specialità regionale sveva e sulle competenze artigianali di fabbricazione degli «Spätzle» che si sono andate sviluppando in questa regione; gli «Spätzle» grattugiati a mano sono infatti considerati un marchio di alta qualità. Un sondaggio realizzato nel 1965 dalla cooperativa dei consumatori di Stoccarda dimostrava già l’eccezionale reputazione di cui gli Spätzle godevano nelle regioni di Stoccarda e di Reutlingen. Anche la letteratura sveva è ricca di poesie su questa pietanza cara agli svevi; basti pensare al poema pubblicato nel 1838 nello Schwarzwälder Boten, dal titolo «Das Lob der Schwabenknöpfle», oppure alla poesia «Schwäbische Leibspeisa» o allo «Spätzles-Lied». Gli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» sono presenti anche in feste e costumi della regione e vengono smerciati all’industria turistica sotto forma di settimane dedicate a specialità alimentari, corsi, seminari e concorsi di «grattugiatura» degli «Spätzle». In tempi più recenti, gli «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» svolgono anche il ruolo di ambasciatore culinario della Svevia.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://register.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/marken/2016/26/Teil-7/20160701


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


Rettifiche

1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 403/26


Rettifica della comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea OJ C 249 dell’8 luglio 2016 )

(2016/C 403/11)

Pagina 4, riferimento EN 60065:2014:

anziché:

«Cenelec

EN 60065:2014

Apparati audio, video e elettronici similari - Requisiti di sicurezza

IEC 60065:2014 (Modificata)

17.4.2015

EN 60065:2002

+ A11:2008

+ A12:2011

+ A1:2006

+ A1:2006

+ A2:2010

Nota 2.1

17.11.2017

Articolo 3.1.a

(e articolo 2 2006/95/CE)

 

EN 60065:2014/AC:2016

Questa è la prima pubblicazione»

 

 

 

leggi:

«Cenelec

EN 60065:2014

Apparati audio, video e elettronici similari - Requisiti di sicurezza

IEC 60065:2014 (Modificata)

17.4.2015

EN 60065:2002

+ A11:2008

+ A12:2011

+ A1:2006

+ A1:2006

+ A2:2010

Nota 2.1

12.6.2017

Articolo 3.1.a

(e articolo 2 2006/95/CE)

 

EN 60065:2014/AC:2016

8.7.2016»

 

 

 

Pagina 4, riferimento EN 60825-1:2014:

anziché:

«Cenelec

EN 60825-1:2014

Sicurezza degli apparecchi laser - parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti

IEC 60825-1:2014

10.7.2015

EN 60825-1:2007

Nota 2.1

19.6.2017

Articolo 3.1.a

(e articolo 2 2006/95/CE)»

leggi:

«Cenelec

EN 60825-1:2014

Sicurezza degli apparecchi laser - parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti

IEC 60825-1:2014

10.7.2015

EN 60825-1:2007

Nota 2.1

12.6.2017

Articolo 3.1.a

(e articolo 2 2006/95/CE)»

Pagina 6, riferimento EN 61000-3-2:2014:

anziché:

«Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Compatibilità elettromagnetica (EMC) - parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16 A per fase)

IEC 61000-3-2:2014

17.4.2015

EN 61000-3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

Nota 2.1

30.6.2017

Articolo 3.1.b»

leggi:

«Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Compatibilità elettromagnetica (EMC) – parte 3-2: Limiti – Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16 A per fase)

IEC 61000-3-2:2014

17.4.2015

EN 61000-3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

Nota 2.1

12.6.2017

Articolo 3.1.b»

Pagine 8 e 9, riferimento EN 62368-1:2014:

anziché:

«Cenelec

EN 62368-1:2014

Apparecchiature audio/video, per la tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni - parte 1: Requisiti di sicurezza

IEC 62368-1:2014 (Modificata)

17.4.2015

EN 60065:2014

EN 60950-1:2006

+ A11:2009

+ A12:2011

+ A1:2010

+ A2:2013

Nota 2.1

20.6.2019

Articolo 3.1.a

(e articolo 2 2006/95/CE)

 

EN 62368-1:2014/AC:2015

Questa è la prima pubblicazione

 

 

 

 

EN 62368-1:2014/AC:2015

Questa è la prima pubblicazione

 

 

 

 

EN 62368-1:2014/AC:2015

10.7.2015»

 

 

 

leggi:

«Cenelec

EN 62368-1:2014

Apparecchiature audio/video, per la tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni - parte 1: Requisiti di sicurezza

IEC 62368-1:2014 (Modificata)

17.4.2015

EN 60065:2014

EN 60950-1:2006

+ A11:2009

+ A12:2011

+ A1:2010

+ A2:2013

Nota 2.1

12.6.2017

Articolo 3.1.a

(e articolo 2 2006/95/CE)

 

EN 62368-1:2014/AC:2015

10.7.2015

 

 

 

 

EN 62368-1:2014/AC:2015

8.7.2016

 

 

 

 

EN 62368-1:2014/AC:2015

8.7.2016»

 

 

 

Pagina 34, riferimento EN 301 908-13 V7.1.1:

anziché:

«ETSI

EN 301 908-13 V7.1.1

Reti cellulari IMT; Norma europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE; parte 13: Apparati di Utente (UE) con accesso Radio Terrestre Universale Evoluto (E-UTRA)

Questa è la prima pubblicazione

EN 301 908-13 V6.2.1

Nota 2.1

30.9.2017

Articolo 3, paragrafo 2»

leggi:

«ETSI

EN 301 908-13 V7.1.1

Reti cellulari IMT; Norma europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE; parte 13: Apparati di Utente (UE) con accesso Radio Terrestre Universale Evoluto (E-UTRA)

8.7.2016

EN 301 908-13 V6.2.1

Nota 2.1

12.6.2017

Articolo 3, paragrafo 2»

Pagina 36, riferimento EN 301 908-2 V7.1.1:

anziché:

«ETSI

EN 301 908-2 V7.1.1

Reti cellulari IMT; Norma europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE; parte 2: Apparati di Utente (UE) con interfaccia CDMA Direct Spread (UTRA FDD)

Questa è la prima pubblicazione

EN 301 908-2 V6.2.1

Nota 2.1

30.9.2017

Articolo 3, paragrafo 2»

leggi:

«ETSI

EN 301 908-2 V7.1.1

Reti cellulari IMT; Norma europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE; parte 2: Apparati di Utente (UE) con interfaccia CDMA Direct Spread (UTRA FDD)

8.7.2016

EN 301 908-2 V6.2.1

Nota 2.1

12.6.2017

Articolo 3, paragrafo 2»