ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 402

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
31 ottobre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 402/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 402/02

Causa C-113/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2016 — Repubblica federale di Germania/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Scelta della base giuridica — Articolo 43, paragrafo 2, TFUE o articolo 43, paragrafo 3, TFUE — Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli — Regolamento (UE) n. 1308/2013 — Articolo 7 — Regolamento (UE) n. 1370/2013 — Articolo 2 — Misure per la fissazione dei prezzi — Soglie di riferimento — Prezzi di intervento)

2

2016/C 402/03

Causa C-409/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione delle merci — Interpretazione di una sottovoce della nomenclatura combinata — Direttiva 2008/118/CE — Importazione di prodotti sottoposti ad accisa — Procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo — Conseguenze di una dichiarazione doganale indicante una sottovoce erronea della nomenclatura combinata — Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa)

3

2016/C 402/04

Causa C-549/14: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret — Danimarca) — Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 2 — Principio di parità di trattamento — Obbligo di trasparenza — Appalto relativo alla fornitura di un sistema di comunicazioni complesso — Difficoltà di esecuzione — Disaccordo delle parti riguardo alle responsabilità — Transazione — Riduzione della portata del contratto — Trasformazione di una locazione di materiale in una vendita — Modifica sostanziale di un appalto — Giustificazione basata sull’opportunità obiettiva di trovare una soluzione amichevole)

4

2016/C 402/05

Causa C-584/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2006/12/CE — Direttiva 91/689/CEE — Direttiva 1999/31/CE — Gestione dei rifiuti — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria)

4

2016/C 402/06

Causa C-101/15 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 settembre 2016 — Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Articolo 101 TFUE — Articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 — Mercato europeo del vetro destinato al settore auto — Accordi di ripartizione di mercati e scambi di informazioni commercialmente sensibili — Ammende — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende — Punto 13 — Valore delle vendite — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma — Massimale di legge dell’ammenda — Tasso di cambio ai fini del calcolo del massimale dell’ammenda — Importo dell’ammenda — Competenza giurisdizionale estesa al merito — Imprese mono-prodotto — Proporzionalità — Parità di trattamento)

5

2016/C 402/07

Causa C-121/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, già GDF Suez (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2009/73/CE — Energia — Settore del gas — Determinazione dei prezzi di fornitura di gas naturale ai clienti finali — Tariffe regolamentate — Ostacolo — Compatibilità — Criteri di valutazione — Obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento e di coesione territoriale)

6

2016/C 402/08

Causa C-160/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (Rinvio pregiudiziale — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Società dell’informazione — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi — Articolo 3, paragrafo 1 — Comunicazione al pubblico — Nozione — Internet — Collegamenti ipertestuali che forniscono l’accesso ad opere protette rese accessibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare — Opere non ancora pubblicate dal titolare — Messa a disposizione di tali collegamenti a fini lucrativi)

7

2016/C 402/09

Causa C-180/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nacka tingsrätt — Mark- och miljödomstolen — Svezia) — Borealis AB e altri/Naturvårdsverket (Rinvio pregiudiziale — Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 10 bis — Metodo di assegnazione delle quote a titolo gratuito — Calcolo del fattore di correzione uniforme transettoriale — Decisione 2013/448/UE — Articolo 4 — Allegato II — Validità — Determinazione del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida — Decisione 2011/278/UE — Allegato I — Validità — Articolo 3, lettera c) — Articolo 7 — Articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8 — Allegato IV — Assegnazione delle quote a titolo gratuito per il consumo e per l’esportazione di calore — Calore misurabile esportato verso utenze private — Divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote)

7

2016/C 402/10

Causa C-182/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — Procedimento relativo all’estradizione di Aleksei Petruhhin (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione europea — Estradizione in uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il diritto di libera circolazione — Ambito di applicazione del diritto dell’Unione — Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione — Assenza di protezione dei cittadini degli altri Stati membri — Restrizione alla libera circolazione — Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità — Proporzionalità — Verifica delle garanzie previste dall’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

9

2016/C 402/11

Causa C-225/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Reggio Calabria — Italia) — procedimento penale a carico di Domenico Politanò (Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Giochi d’azzardo — Restrizioni — Motivi imperativi di interesse generale — Proporzionalità — Appalti pubblici — Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria — Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 47 — Applicabilità)

9

2016/C 402/12

Causa C-310/15: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, avente causa della Sony France SA (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Pratiche commerciali sleali — Direttiva 2005/29/CE — Articoli 5 e 7 — Offerta congiunta — Vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati — Informazione rilevante relativa al prezzo — Omissione ingannevole — Impossibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici)

10

2016/C 402/13

Causa C-459/15 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016 — Iranian Offshore Engineering & Construction Co./Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche — Sostegno logistico al governo dell’Iran — Inclusione del nome della ricorrente)

11

2016/C 402/14

Causa C-461/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — E. ON Kraftwerke GmbH/Repubblica federale di Germania (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea — Direttiva 2003/87/CE — Armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni — Decisione 2011/278/UE — Modifica dell’assegnazione — Articolo 24, paragrafo 1 — Obbligo di informazione per il gestore dell’impianto — Portata)

11

2016/C 402/15

Causa C-294/16 PPU: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi — Śródmieścia w Łodzi — Polonia) — JZ/Prokuratura Rejonowa Łódź — Śródmieście (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Articolo 26, paragrafo 1 — Mandato d’arresto europeo — Effetti della consegna — Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione — Nozione di custodia — Misure restrittive della libertà diverse dalla reclusione — Arresti domiciliari associati ad un braccialetto elettronico — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 6 e 49)

12

2016/C 402/16

Causa C-328/16: Ricorso proposto il 1o giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica

13

2016/C 402/17

Causa C-376/16 P: Impugnazione proposta il 7 luglio 2016 dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2016, causa T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

14

2016/C 402/18

Causa C-393/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 luglio 2016 — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Causa C-425/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 1o agosto 2016 — Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Causa C-431/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 2 agosto 2016 — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marqués

17

2016/C 402/21

Causa C-462/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 17 agosto 2016 — Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Causa C-464/16 P: Impugnazione proposta il 18 agosto 2016 dalla Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 luglio 2016, causa T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Commissione europea

20

2016/C 402/23

Causa C-465/16 P: Impugnazione proposta il 20 agosto 2016 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 giugno 2016, causa T-276/13, Growth Energy e Renewable Fuels Association/Consiglio dell'Unione europea

21

2016/C 402/24

Causa C-466/16 P: Impugnazione proposta il 20 agosto 2016 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 giugno 2016, causa T-277/13, Marquis Energy LLC/Consiglio dell'Unione europea

22

 

Tribunale

2016/C 402/25

Causa T-220/13: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione [Aiuti di Stato — Imposta comunale sugli immobili — Esenzione concessa agli enti non commerciali che svolgono attività specifiche — Testo unico delle imposte sui redditi — Esenzione dall’imposta municipale unica — Decisione che in parte accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato e in parte dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione — Incidenza diretta — Ricevibilità — Impossibilità assoluta di recupero — Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 — Obbligo di motivazione]

25

2016/C 402/26

Causa T-392/13: Sentenza del Tribunale del 15 settembre — La Ferla/Commissione e ECHA (REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle micro, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa — Raccomandazione 2003/361/CE — Decisione che impone un onere amministrativo — Richiesta di informazioni — Potere dell’ECHA — Proporzionalità)

25

2016/C 402/27

Causa T-472/13: Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2016 — Lundbeck/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato dei medicinali antidepressivi contenenti l’ingrediente farmaceutico attivo citalopram — Nozione di restrizione della concorrenza per oggetto — Concorrenza potenziale — Medicinali generici — Barriere di accesso al mercato derivanti dall’esistenza di brevetti — Accordi conclusi tra il titolare di brevetti e imprese di medicinali generici — Articolo 101, paragrafi 1 e 3, TFUE — Errori di diritto e di valutazione — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Certezza del diritto — Ammende)

26

2016/C 402/28

Causa T-620/13: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Marchi Industriale/ECHA (REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa — Raccomandazione 2003/361/CE — Decisione che impone un onere amministrativo — Determinazione delle dimensioni di un’impresa — Potere dell’ECHA — Obbligo di motivazione)

27

2016/C 402/29

Causa T-695/13: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 — ENAC/INEA (Contributo finanziario — Progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia — Realizzazione di uno studio per lo sviluppo intermodale dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio — Determinazione dell’importo finale del contributo finanziario — Costi non finanziabili — Errore di diritto — Obbligo di motivazione)

27

2016/C 402/30

Causa T-80/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — PT Musim Mas/Consiglio [Dumping — Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia — Riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori — Dazi antidumping definitivi — Diritti della difesa — Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Valore normale — Costi di produzione]

28

2016/C 402/31

Causa T-111/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Unitec Bio/Consiglio (Dumping — Importazioni di biodiesel originario dell’Argentina — Dazio antidumping definitivo — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Incidenza individuale — Ricevibilità — Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.o1225/2009 — Valore normale — Costi di produzione)

29

2016/C 402/32

Cause da T-112/14 a T-116/14 e T-119/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Molinos Río de la Plata e a./Consiglio (Dumping — Importazioni di biodiesel originario dell’Argentina — Dazio antidumping definitivo — Ricorso di annullamento — Associazione di categoria — Incidenza diretta — Incidenza individuale — Ricevibilità — Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Valore normale — Costi di produzione)

30

2016/C 402/33

Causa T-117/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Cargill/Consiglio (Dumping — Importazioni di biodiesel originario dell’Argentina — Dazio antidumping definitivo — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Incidenza individuale — Ricevibilità — Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Valore normale — Costi di produzione)

31

2016/C 402/34

Causa T-118/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — LDC Argentina/Consiglio [Dumping — Importazioni di biodiesel originario dell’Argentina — Dazio antidumping definitivo — Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Valore normale — Costi di produzione]

31

2016/C 402/35

Causa T-120/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — PT Ciliandra Perkasa/Consiglio (Dumping — Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia — Dazio antidumping definitivo — Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.o1225/2009 — Valore normale — Costi di produzione)

32

2016/C 402/36

Causa T-139/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e PT Wilmar Nabati Indonesia/Consiglio (Dumping — Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia — Dazi antidumping definitivi — Articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Valore normale — Costi di produzione)

33

2016/C 402/37

Causa T-340/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Klyuyev/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Base giuridica — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Inosservanza dei criteri d’inserimento nell’elenco — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Diritto alla reputazione)

34

2016/C 402/38

Causa T-346/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Yanukovych/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Base giuridica — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Sviamento di potere — Inosservanza dei criteri d’inserimento nell’elenco — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà)

35

2016/C 402/39

Causa T-348/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Yanukovych/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Obbligo di motivazione — Base giuridica — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Sviamento di potere — Inosservanza dei criteri d’inserimento nell’elenco — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà)

36

2016/C 402/40

Causa T-386/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — FIH Holding e FIH Erhvervsbank/Commissione (Aiuti di Stato — Settore bancario — Aiuto concesso alla banca danese FIH, sotto forma di trasferimento delle attività che hanno subito una riduzione di valore a una nuova controllata e di loro ulteriore riacquisizione da parte dell’organismo danese incaricato di garantire la stabilità finanziaria — Aiuti di Stato in favore delle banche in periodo di crisi — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Nozione di aiuto — Criterio dell’investitore privato — Criterio del creditore privato — Calcolo dell’importo dell’aiuto — Obbligo di motivazione)

37

2016/C 402/41

Causa T-481/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/IET (Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Fornitura di servizi relativi allo sviluppo di una piattaforma di gestione dell'informazione e delle conoscenze — Servizi di sviluppo di software e di mantenimento della continuità operativa e dell’efficacia dei servizi informatici — Rifiuto di classificare l’offerta di un offerente al primo posto — Criteri di selezione — Criteri di assegnazione — Obbligo di motivazione — Errori manifesti di valutazione — Accesso ai documenti — Responsabilità extracontrattuale)

37

2016/C 402/42

Causa T-698/14: Sentenza del Tribunale 15 settembre 2016 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto — Servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (ESP DESIS III) — Classificazione di un offerente in una procedura a cascata — Obbligo di motivazione — Offerte anormalmente basse — Principio di libera concorrenza — Responsabilità extracontrattuale)

38

2016/C 402/43

Causa T-710/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Herbert Smith Freehills/Consiglio [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti attinenti alle discussioni preliminari all’adozione della direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale — Diritti della difesa — Interesse pubblico prevalente]

39

2016/C 402/44

Causa T-800/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Philip Morris/Commissione (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti elaborati nell’ambito dei lavori preparatori per l’adozione della direttiva relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Diritti della difesa — Interesse pubblico prevalente)

39

2016/C 402/45

Causa T-51/15: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2016 — PAN Europe/Commissione (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Documenti relativi agli interferenti endocrini — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001)

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2016/C 402/46

Causa T-91/15: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — AEDEC/Commissione (Ricerca e sviluppo tecnologico — Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020 — Inviti a presentare proposte nell’ambito dei programmi di lavoro 2014-2015 — Decisione della Commissione che dichiara non ammissibile la proposta presentata dalla ricorrente — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Proporzionalità — Trasparenza — Errore manifesto di valutazione)

41

2016/C 402/47

Causa T-359/15: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Arrom Conseil/EUIPO — Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Roméo has a Gun by Romano Ricci — Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori NINA RICCI e RICCI — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]

41

2016/C 402/48

Causa T-485/15: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2016 — Alsharghawi/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea — Funzioni di ex capo di gabinetto di Mouammar Qadhafi — Scelta della base giuridica — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Presunzione d’innocenza — Proporzionalità — Libertà di circolazione — Diritto di proprietà — Obbligo di giustificare la fondatezza della misura)

42

2016/C 402/49

Causa T-565/15: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2016 — Excalibur City/EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MERLIN’S KINDERWELT — Marchio denominativo nazionale anteriore KINDER — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza tra i segni — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

42

2016/C 402/50

Causa T-566/15: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2016 — Excalibur City/EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea MERLIN’S KINDERWELT — Marchio nazionale denominativo anteriore KINDER — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza tra i segni — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

43

2016/C 402/51

Causa T-633/15: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — JT International/EUIPO — Habanos (PUSH) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo PUSH — Marchi Benelux e nazionali denominativi e figurativi anteriori PUNCH — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Identità dei prodotti — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

44

2016/C 402/52

Causa T-384/15: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2016 — EDF Luminus/Parlamento [Clausola compromissoria — Contratto di fornitura di elettricità CNT(2009) N. 137 — Pagamento da parte del Parlamento del contributo regionale versato dalla ricorrente alla Regione di Bruxelles-Capitale e calcolato sulla base della potenza tenuta a disposizione del Parlamento — Insussistenza di obbligo contrattuale — Insussistenza di obbligo risultante dalle disposizioni del diritto nazionale applicabile]

44

2016/C 402/53

Causa T-511/15: Ordinanza del Tribunale del 30 agosto 2016 — Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS) (Marchio dell’Unione europea — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

45

2016/C 402/54

Causa T-544/15: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2016 — Terna/Commissione (Ricorso di annullamento — Progetti di interesse comune dell’Unione — Contributo finanziario dell’Unione a due progetti nel settore delle reti dell’energia transeuropee — Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso a seguito di un audit — Atto preparatorio — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

46

2016/C 402/55

Causa T-584/15: Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2016 — POA/Commissione [Ricorso di annullamento — Domanda di registrazione di una denominazione d’origine protetta (Halloumi o Hellim) — Decisione di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, serie C, della domanda di registrazione di una denominazione d’origine protetta in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 — Atto preparatorio — Atto non soggetto a ricorso — Irricevibilità]

46

2016/C 402/56

Causa T-366/16: Ricorso proposto il 12 luglio 2016 — Gaki/Europol

47

2016/C 402/57

Causa T-476/16: Ricorso proposto il 25 agosto 2016 — Adama Agriculture e Adama France/Commissione

48

2016/C 402/58

Causa T-477/16: Ricorso proposto il 26 agosto 2016 — Epsilon International/Commissione

49

2016/C 402/59

Causa T-480/16: Ricorso proposto il 30 agosto 2016 — Lidl Stiftung/EUIPO — Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Causa T-620/16: Ricorso proposto il 30 agosto 2016 — The Logistical Approach/EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Causa T-625/16: Ricorso proposto il 2 settembre 2016 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA.

51

2016/C 402/62

Causa T-629/16: Ricorso proposto il 1o settembre 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Emblema di due strisce parallele su una scarpa)

53

2016/C 402/63

Causa T-630/16: Ricorso proposto il 5 settembre 2016 — Dehtochema Bitumat/Agenzia europea per le sostanze chimiche

53

2016/C 402/64

Causa T-644/16: Ricorso proposto il 9 settembre 2016 — ClientEarth/Commissione

54

2016/C 402/65

Causa T-645/16: Ricorso proposto il 7 settembre 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

55

2016/C 402/66

Causa T-648/16: Ricorso proposto il 13 settembre 2016 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Zaharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Causa T-649/16: Ricorso proposto il 12 settembre 2016 — Bernaldo de Quirós/Commissione

57

2016/C 402/68

Causa T-650/16: Ricorso proposto il 7 settembre 2016 — LG Electronics/EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Causa T-656/16: Ricorso proposto il 12 settembre 2016 — PM/ECHA

58

2016/C 402/70

Causa T-659/16: Ricorso proposto il 16 settembre 2016 — LG Electronics/EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Causa T-661/16: Ricorso proposto il 19 settembre 2016 — Credito Fondiario/CRU

59

2016/C 402/72

Causa T-665/16: Ricorso proposto il 16 settembre 2016 — Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

61


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 402/01)

Ultima pubblicazione

GU C 392 del 24.10.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 383 del 17.10.2016

GU C 371 del 10.10.2016

GU C 364 del 3.10.2016

GU C 350 del 26.9.2016

GU C 343 del 19.9.2016

GU C 335 del 12.9.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2016 — Repubblica federale di Germania/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-113/14) (1)

((Ricorso di annullamento - Scelta della base giuridica - Articolo 43, paragrafo 2, TFUE o articolo 43, paragrafo 3, TFUE - Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 7 - Regolamento (UE) n. 1370/2013 - Articolo 2 - Misure per la fissazione dei prezzi - Soglie di riferimento - Prezzi di intervento))

(2016/C 402/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, A. Lippstreu e A. Wiedmann, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: M. Holt, C. Brodie e J. Kraehling, agenti, assistiti da A. Bates, barrister), Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Škeřík, J. Vláčil e D. Hadroušek, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L.G. Knudsen, R. Kaškina e U. Rösslein, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Maganza, J.P. Hix e S. Barbagallo, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e G. von Rintelen, agenti)

Dispositivo

1)

L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è annullato.

2)

L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, è annullato.

3)

Gli effetti dell’articolo 7 del regolamento n. 1308/2013 e dell’articolo 2 del regolamento n. 1370/2013 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare cinque mesi a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza, di una nuova normativa fondata sull’appropriata base giuridica, ossia l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

4)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sono condannati alle spese.

5)

La Repubblica ceca, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 129 del 28.4.2014.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Causa C-409/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione delle merci - Interpretazione di una sottovoce della nomenclatura combinata - Direttiva 2008/118/CE - Importazione di prodotti sottoposti ad accisa - Procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo - Conseguenze di una dichiarazione doganale indicante una sottovoce erronea della nomenclatura combinata - Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa))

(2016/C 402/03)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Dispositivo

1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella voce 2401 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 861/2010, una merce, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente in tabacco da fumo, nonostante la presenza di cascami di tabacco, poiché questi ultimi non ostano a tale destinazione del prodotto di cui trattasi. Una siffatta merce può tuttavia rientrare nella voce 2403 di tale nomenclatura, e più in particolare nella sottovoce 2403 10 90 della stessa, qualora sia confezionata sfusa, compattata e in cartoni rivestiti in plastica dal peso netto di 30 chilogrammi.

2)

La nozione di «procedura doganale sospensiva o di regime doganale sospensivo», prevista all’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretata nel senso che l’assoggettamento di una determinata merce alla procedura o al regime doganale sospensivo non può essere rimesso in discussione qualora il capitolo della tariffa doganale comune in cui tale merce rientra sia correttamente menzionato nei documenti di accompagnamento della stessa, ma la sottovoce specifica vi sia erroneamente indicata. In un caso siffatto, l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 4, punto 8, della direttiva 2008/118 devono essere interpretati nel senso che non vi è stata importazione di detta merce e che essa non è sottoposta ad accisa.

3)

In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la nozione di «irregolarità», ai sensi dell’articolo 38 della direttiva 2008/118, deve essere interpretata nel senso che non comprende il caso di una merce vincolata a una procedura doganale sospensiva o a un regime doganale sospensivo accompagnata da un documento menzionante una classificazione doganale erronea.


(1)  GU C 439 dell’8.12.2014.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/4


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret — Danimarca) — Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

(Causa C-549/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 2 - Principio di parità di trattamento - Obbligo di trasparenza - Appalto relativo alla fornitura di un sistema di comunicazioni complesso - Difficoltà di esecuzione - Disaccordo delle parti riguardo alle responsabilità - Transazione - Riduzione della portata del contratto - Trasformazione di una locazione di materiale in una vendita - Modifica sostanziale di un appalto - Giustificazione basata sull’opportunità obiettiva di trovare una soluzione amichevole))

(2016/C 402/04)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Finn Frogne A/S

Convenuto: Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

Dispositivo

L’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, a tale appalto non può essere apportata una modifica sostanziale senza l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, anche qualora tale modifica costituisca, obiettivamente, una modalità di composizione transattiva comportante rinunce reciproche per entrambe le parti, allo scopo di porre fine a una controversia, dall’ esito incerto, sorta a causa delle difficoltà incontrate nell’esecuzione di tale appalto. La situazione sarebbe diversa soltanto nel caso in cui i documenti relativi a detto appalto prevedessero la facoltà di adeguare talune sue condizioni, anche importanti, dopo la sua aggiudicazione e fissassero le modalità di applicazione di tale facoltà.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-584/14) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2006/12/CE - Direttiva 91/689/CEE - Direttiva 1999/31/CE - Gestione dei rifiuti - Sentenza della Corte che constata un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Penalità - Somma forfettaria))

(2016/C 402/05)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, E. Sanfrutos Cano e D. Loma-Osorio Lerena, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Grecia (C-286/08, non pubblicata, EU:C:2009:543), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2)

La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di EUR 30 000 per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Grecia (C-286/08, non pubblicata, EU:C:2009:543), a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Grecia (C-286/08, non pubblicata, EU:C:2009:543). Detto importo è suddiviso in tre parti, corrispondenti ai tre motivi di ricorso invocati dalla Commissione europea ed equivalenti, per il primo motivo, al 10 % dell’importo totale della penalità, segnatamente EUR 3 000, per il secondo motivo, al 45 % di tale importo, segnatamente EUR 13 500, così come per il terzo motivo, che sarà oggetto, per quanto riguarda la buona gestione dei rifiuti detti «storici», di una riduzione semestrale in proporzione al volume di tali rifiuti la cui gestione sarà stata messa in regola, riduzione alla quale si applicherà un tetto del 50 % dell’importo della penalità corrispondente a detto motivo, segnatamente EUR 6 750.

3)

La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria pari a EUR 10 milioni.

4)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 81 del 9.3.2015.


31.10.2016   

IT

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C 402/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 settembre 2016 — Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Commissione europea

(Causa C-101/15 P) (1)

((Impugnazione - Intese - Articolo 101 TFUE - Articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 - Mercato europeo del vetro destinato al settore auto - Accordi di ripartizione di mercati e scambi di informazioni commercialmente sensibili - Ammende - Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende - Punto 13 - Valore delle vendite - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma - Massimale di legge dell’ammenda - Tasso di cambio ai fini del calcolo del massimale dell’ammenda - Importo dell’ammenda - Competenza giurisdizionale estesa al merito - Imprese mono-prodotto - Proporzionalità - Parità di trattamento))

(2016/C 402/06)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA (rappresentanti: S. Wisking e K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors e C. Puech Baron, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, M. Kellerbauer e H. Leupold, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Pilkington Group Ltd, la Pilkington Automotive Ltd, la Pilkington Automotive Deutschland GmbH, la Pilkington Holding GmbH e la Pilkington Italia SpA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 81 del 9.3.2015.


31.10.2016   

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C 402/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, già GDF Suez

(Causa C-121/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2009/73/CE - Energia - Settore del gas - Determinazione dei prezzi di fornitura di gas naturale ai clienti finali - Tariffe regolamentate - Ostacolo - Compatibilità - Criteri di valutazione - Obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento e di coesione territoriale))

(2016/C 402/07)

Lingua processuale: il francese.

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, anciennement GDF Suez

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, deve essere interpretato nel senso che l’intervento di uno Stato membro consistente nell’imporre a determinati fornitori, tra i quali il fornitore storico, di proporre al consumatore finale la fornitura di gas naturale a tariffe regolamentate costituisce, per sua stessa natura, un ostacolo alla realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale come previsto alla medesima disposizione, e tale ostacolo persiste anche se il suddetto intervento non impedisce che tutti i fornitori sul mercato propongano offerte concorrenti a prezzi inferiori a tali tariffe.

2)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73, letto alla luce degli articoli 14 TFUE e 106 TFUE, nonché del protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale, allegato al Trattato UE, nella sua versione risultante dal Trattato di Lisbona, e al Trattato FUE, deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di valutare se, nell’interesse economico generale, occorra imporre alle imprese operanti nel settore del gas obblighi di servizio pubblico basati sul prezzo di fornitura del gas naturale al fine, in particolare, di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la coesione territoriale, a patto che, da un lato, tutte le condizioni che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva in questione enuncia, e specificatamente il carattere non discriminatorio di siffatti obblighi, siano soddisfatte e, dall’altro, che l’imposizione di tali obblighi rispetti il principio di proporzionalità.

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73 deve essere interpretato nel senso che non osta a un metodo di determinazione del prezzo fondato sulla considerazione dei costi, a condizione che l’applicazione di un metodo siffatto non abbia come effetto che l’intervento statale ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi di interesse economico generale perseguiti.


(1)  GU C 178 dell’1.6.2015.


31.10.2016   

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C 402/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

(Causa C-160/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Società dell’informazione - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi - Articolo 3, paragrafo 1 - Comunicazione al pubblico - Nozione - Internet - Collegamenti ipertestuali che forniscono l’accesso ad opere protette rese accessibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare - Opere non ancora pubblicate dal titolare - Messa a disposizione di tali collegamenti a fini lucrativi))

(2016/C 402/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: GS Media BV

Convenute: Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.


(1)  GU C 205 del 22.6.2015.


31.10.2016   

IT

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C 402/7


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nacka tingsrätt — Mark- och miljödomstolen — Svezia) — Borealis AB e altri/Naturvårdsverket

(Causa C-180/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Metodo di assegnazione delle quote a titolo gratuito - Calcolo del fattore di correzione uniforme transettoriale - Decisione 2013/448/UE - Articolo 4 - Allegato II - Validità - Determinazione del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida - Decisione 2011/278/UE - Allegato I - Validità - Articolo 3, lettera c) - Articolo 7 - Articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8 - Allegato IV - Assegnazione delle quote a titolo gratuito per il consumo e per l’esportazione di calore - Calore misurabile esportato verso utenze private - Divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote))

(2016/C 402/09)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Nacka tingsrätt — Mark- och miljödomstolen

Parti

Ricorrenti: Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

Convenuta: Naturvårdsverket

Dispositivo

1)

L’esame della prima, della seconda e della tredicesima questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2)

L’esame della quinta questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell’allegato I della decisione 2011/278.

3)

L’articolo 4 e l’allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono invalidi.

4)

Gli effetti della dichiarazione d’invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448 sono limitati nel tempo di modo che, per un verso, tale dichiarazione sia produttiva di effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), al fine di consentire alla Commissione europea di adottare le misure necessarie, e, per un altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni invalidate non possano essere rimesse in discussione.

5)

L’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e l’articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporta, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.

6)

L’articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che quote gratuite di emissioni di gas a effetto serra siano assegnate a un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore preso in considerazione nell’ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.

7)

L’articolo 7 e l’allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private allo scopo di evitare un doppio conteggio.

8)

L’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva 2009/29, nonché l’articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quantitativo di quote di emissioni di gas a effetto serra determinato in base al parametro di riferimento di calore sia inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore.

9)

L’articolo 7 e l’allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale, dal momento che un parametro di riferimento di prodotto tiene conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico.

10)

L’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore» comprende l’attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra, ad una rete di distribuzione di vapore, qualora quest’ultima possa essere qualificata come «impianto o (…) altra entità non inclusi nel sistema dell’Unione».


(1)  GU C 205 del 22.6.2015.


31.10.2016   

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C 402/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — Procedimento relativo all’estradizione di Aleksei Petruhhin

(Causa C-182/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione europea - Estradizione in uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il diritto di libera circolazione - Ambito di applicazione del diritto dell’Unione - Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione - Assenza di protezione dei cittadini degli altri Stati membri - Restrizione alla libera circolazione - Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità - Proporzionalità - Verifica delle garanzie previste dall’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea))

(2016/C 402/10)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti nel procedimento principale

Aleksei Petruhhin

Dispositivo

1)

Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

2)

Nell’ipotesi in cui a uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo Stato membro deve verificare che l’estradizione non recherà pregiudizio ai diritti di cui all’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  GU C 205 del 22.6.2015.


31.10.2016   

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C 402/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Reggio Calabria — Italia) — procedimento penale a carico di Domenico Politanò

(Causa C-225/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Giochi d’azzardo - Restrizioni - Motivi imperativi di interesse generale - Proporzionalità - Appalti pubblici - Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria - Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 47 - Applicabilità))

(2016/C 402/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Reggio Calabria

Parte nel procedimento penale principale

Domenico Politanò

Dispositivo

1)

La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e, in particolare, il suo articolo 47 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che disciplina il rilascio di concessioni nel settore dei giochi d’azzardo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra nel loro ambito di applicazione.

2)

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara diretta al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari, senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 262 del 10.8.2015.


31.10.2016   

IT

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C 402/10


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, avente causa della Sony France SA

(Causa C-310/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Pratiche commerciali sleali - Direttiva 2005/29/CE - Articoli 5 e 7 - Offerta congiunta - Vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati - Informazione rilevante relativa al prezzo - Omissione ingannevole - Impossibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici))

(2016/C 402/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Vincent Deroo-Blanquart

Convenuta: Sony Europe Limited, avente causa della Sony France SA

Dispositivo

1)

Una pratica commerciale consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati senza che vi sia la possibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici preinstallati non costituisce, in quanto tale, una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), salvo il caso in cui una pratica di questo tipo sia contraria alle norme di diligenza professionale e alteri o sia idonea ad alterare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto, ipotesi che spetta al giudice nazionale verificare, tenendo in considerazione le circostanze specifiche del procedimento principale.

2)

Nell’ambito di un’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati non costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 7 della direttiva 2005/29.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


31.10.2016   

IT

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C 402/11


Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016 — Iranian Offshore Engineering & Construction Co./Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-459/15 P) (1)

((Impugnazione - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche - Sostegno logistico al governo dell’Iran - Inclusione del nome della ricorrente))

(2016/C 402/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (rappresentanti: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel, abogados)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Elera-San Miguel Hurtado e V. Piessevaux, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Iranian Offshore Engineering & Construction Co. è condannata alle spese.


(1)  GU C 346 del 19.10.2015.


31.10.2016   

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C 402/11


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — E. ON Kraftwerke GmbH/Repubblica federale di Germania

(Causa C-461/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni - Decisione 2011/278/UE - Modifica dell’assegnazione - Articolo 24, paragrafo 1 - Obbligo di informazione per il gestore dell’impianto - Portata))

(2016/C 402/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: E. ON Kraftwerke GmbH

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Dispositivo

L’articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro richieda alle imprese soggette all’obbligo di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea che beneficiano di un’assegnazione di tali quote a titolo gratuito di fornire informazioni riguardanti tutte le modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto, senza limitare tale richiesta alle sole informazioni riguardanti le modifiche che possano avere un impatto su tale assegnazione.


(1)  GU C 398 del 30.11.2015.


31.10.2016   

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C 402/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi — Śródmieścia w Łodzi — Polonia) — JZ/Prokuratura Rejonowa Łódź — Śródmieście

(Causa C-294/16 PPU) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 26, paragrafo 1 - Mandato d’arresto europeo - Effetti della consegna - Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione - Nozione di «custodia» - Misure restrittive della libertà diverse dalla reclusione - Arresti domiciliari associati ad un braccialetto elettronico - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 6 e 49))

(2016/C 402/15)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Łodzi — Śródmieścia w Łodzi

Parti

Ricorrente: JZ

Convenuta: Prokuratura Rejonowa Łódź — Śródmieście

Dispositivo

L’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che misure quali gli arresti domiciliari per un periodo di nove ore notturne, associati alla sorveglianza della persona interessata a mezzo di un braccialetto elettronico, all’obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad un commissariato di polizia ad ore stabilite, nonché al divieto di chiedere il rilascio di documenti validi per l’espatrio, non sono, in linea di principio, tenuto conto del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione dell’insieme di tali misure, talmente coercitive da comportare un effetto di privazione della libertà analogo a quello determinato dalla carcerazione e da essere quindi qualificate come «custodia» ai sensi della citata disposizione, circostanza che spetta in ogni caso al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 296 del 16.8.2016.


31.10.2016   

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C 402/13


Ricorso proposto il 1o giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-328/16)

(2016/C 402/16)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e E. Manhaeve)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica non avendo adottato tutte le misure richieste dall’esecuzione della sentenza della Corte del 24 giugno 2004, nella causa C-119/02 (1), Commissione/Repubblica ellenica, non si è conformata all'obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 260, paragrafo1, TFUE,

condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione una penalità indicata nell’importo di EUR 34 974 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza nella causa C-119/02 dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa sino al giorno dell’esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-119/02,

condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione un importo forfettario giornaliero di EUR 3 828 a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza C-119/02 fino al giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa oppure fino al giorno dell’esecuzione della sentenza C-119/02, qualora si verificasse ad una data anteriore

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Nella sentenza del 24 giugno 2004, causa C-119/02, Commissione/Repubblica ellenica, la Corte ha concluso che:

«La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all’installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell’area sensibile del golfo di [Eleusi], è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli [articoli] 3, [paragrafo] 1, e 5, [paragrafo] 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE  (2) , concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE».

2.

La Repubblica ellenica doveva adottare le misure necessarie per raccogliere e trattare le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio (che comprende gli insediamenti di Eleusi, Aspropyrgos, Magoula e Mandra) conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma e all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/271/CEE come modificata dalla direttiva 98/15/CE, prima dello scarico nell’area sensibile del golfo di Eleusi. Il sistema di scarico e di trattamento delle acque reflue della regione di Thriasio Pedio doveva essere installato entro il 31 dicembre 1998. Inoltre, entro tale data le acque reflue urbane dovevano essere sottoposte a un trattamento più spinto di quello secondario («trattamento terziario») prima del loro scarico in aree sensibili.

3.

La Repubblica ellenica doveva assicurare la raccolta e il trattamento della totalità delle acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio, il loro assoggettamento ad un trattamento più spinto di quello secondario e dimostrare la conformità alle disposizioni della direttiva del funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue.

4.

La sentenza della Corte doveva essere eseguita attraverso la realizzazione di diversi progetti:

la creazione di un centro di trattamento delle acque reflue (in prosieguo; il «CTEUR»),

la costruzione di canalizzazioni «principali» (per la rete della acque reflue urbane), o «rete di base»,

la costruzione di condotte (per la rete della acque reflue urbane). o «rete secondaria»,

l’allacciamento dei diversi abitanti/industrie della regione (dei comuni di Aspropyrgos, Eleusi, Mandra e Magoula) alla rete delle acque reflue urbane, o «rete terziaria».

5.

Le autorità elleniche competenti hanno informato la Commissione che la maggior parte del progetto complessivo doveva essere completata entro la fine del 2010. La rete di base era in corso di realizzazione, la rete secondaria era stata completata al 45 % e la rete terziaria era in costruzione. Le autorità sostenevano che il CTEUR poteva allacciare le acque reflue urbane di tutta la popolazione della regione entro la fine del 2010. Per quanto riguarda la rete principale, essa poteva coprire il 100 % della popolazione dei comuni di Aspropyrgos, di Mandra e di Magoula e i 2/3 di quella di Eleusi (ovvero, cumulativamente, circa il 90 % dei 4 comuni). La popolazione restante poteva essere coperta entro il 30 aprile 2011.

6.

La Commissione ha concluso a tale titolo che, al 18 luglio 2011, la sentenza della Corte non era stata ancora integralmente eseguita.

7.

Le autorità elleniche, nella loro risposta del 27 novembre 2012, hanno informato la Commissione che il CTEUR era in funzione dal 27 luglio 2012 ma che le reti secondaria e terziaria non erano ancora state completate (dovevano esserlo alla fine di marzo 2013). Per quanto riguarda la rete secondaria essa era stata quasi completata, ad eccezione di una sezione del Comune di Eleusi («Kato Eleusi») in cui i lavori erano stati ritardati a causa di scoperte archeologiche. Inoltre, si stimava che in quel momento il 24 % delle acque reflue urbane dell’agglomerato urbano di Thriasio Pedio venivano raccolte e trattate dal CTEUR. Le autorità hanno anche trasmesso elementi atti a dimostrare (trattamento terziario per le acque reflue urbane raccolte) il regolare funzionamento degli impianti.

8.

La Commissione ritiene che, benché siano trascorsi dodici anni dalla sua pronuncia, alla sentenza non sia stata ancora data esecuzione integrale da parte della Repubblica ellenica. Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono sì stati completati e messi in funzione dal 27 luglio 2012, permettendo in tal modo di procedere all’eliminazione dell’azoto, tuttavia occorre sottolineare che solo una percentuale particolarmente esigua (28 %) delle acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio viene attualmente raccolta e trattata.

9.

Inoltre, la Commissione non ha ricevuto dalle autorità competenti alcun calendario affidabile che consenta di stimare a partire da quando vi potrà essere un reale progresso. Inoltre, la Commissione sottolinea che le diverse scadenze comunicate a piú riprese dalle autorità elleniche non sono mai state rispettate. Oltre alla rete terziaria, che collega diverse abitazioni e industrie della regione, nemmeno la rete secondaria (costruzione di grosse condotte) è stata completata poiché manca la sezione di Kato Eleusi, nel comune di Eleusi.

10.

La Commissione sottolinea che, a parte la risposta delle autorità elleniche del 27 novembre 2012, essa non ha ricevuto alcun dato statistico atto a dimostrare che le acque reflue urbane raccolte siano state sottoposte a trattamento più spinto del trattamento secondario. La risposta in questione conteneva talune cifre, che tuttavia si riferivano solo ad un periodo di quattro mesi poiché l’impianto era stato messo in funzione il 27 luglio del medesimo anno. Orbene, per dimostrare il trattamento sufficiente delle acque reflue raccolte, le autorità elleniche dovevano dimostrare il buon funzionamento dell’impianto di depurazione per un periodo di dodici mesi, indicando una percentuale di riduzione del DBO5 e della DCO idonea a soddisfare le disposizioni della direttiva per quanto riguarda il tattamento secondario e, per quanto riguarda il trattamento terziario, una percentuale sufficiente di riduzione dell’azoto conformemente all’allegato I, tabella 2, della direttiva. Finché tali dati mancano la Commissione non puó verificare se le acque reflue urbane attualmente raccolte siano sottoposte in definitiva ad un trattamento più spinto del trattamento secondario, quale descritto all’articolo 4 della direttiva.


(1)  EU:C:2004:385

(2)   GU 1991, L 135, pag. 40.


31.10.2016   

IT

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C 402/14


Impugnazione proposta il 7 luglio 2016 dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2016, causa T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-376/16 P)

(2016/C 402/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: N. Bambara, agente, P. Wytinck e B. Hoorelbeke, advocaten)

Altre parti nel procedimento: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

in via principale,

annullare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale;

respingere la domanda di annullamento della decisione controversa e la domanda di risarcimento del danno proposte dalla ricorrente di primo grado;

in via subordinata, annullare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale e rinviare la causa al Tribunale;

in via ulteriormente subordinata, annullare la decisione impugnata del Tribunale nella parte in cui ordina all’EUIPO di risarcire all’European Dynamics Luxembourg il danno per la perdita dell’opportunità di aggiudicazione del contratto quadro, e rinviare la causa al Tribunale;

condannare le ricorrenti di primo grado al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

L’impugnazione si basa su quattro motivi principali, con i quali viene in particolare dedotto che il Tribunale, in primo luogo, ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei principi di pari opportunità e di trasparenza, e ha ad ogni modo snaturato i fatti; in secondo luogo, ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei criteri in materia di errori manifesti di valutazione, snaturando in taluni casi i fatti; in terzo luogo, ha commesso un errore di diritto nell’applicazione del combinato disposto dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale e dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, e, in quarto luogo, ha commesso un errore di diritto nel riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno per perdita di opportunità.

2.

Nel primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che il Tribunale si è pronunciato ultra petita, in violazione dell’articolo 21 dello Statuto della Corte e degli articoli 76, paragrafo 1, e 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, o, in subordine, ha commesso un errore di diritto per aver affermato che una violazione dei principi di pari opportunità e di diligenza poteva condurre all’annullamento della decisione controversa, ritenendo che la decisione controversa dovesse essere annullata in quanto l’EUIPO non aveva richiesto né ottenuto estratti del casellario giudiziale della Siemens SA e della Siemens SL che dimostrassero l’insussistenza dei motivi di esclusione indicati agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario. Nella seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha snaturato i fatti per aver dichiarato che l’EUIPO non aveva richiesto né prodotto prove che, conformemente all’articolo 134 ter delle modalità di applicazione, fossero sufficienti a dimostrare l’insussistenza di motivi di esclusione in capo alla Siemens SL, dato che tra gli atti di causa figura in realtà un estratto del «registro mercantil», che è un documento equivalente a un estratto del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 134 ter delle modalità di applicazione.

3.

Nel secondo motivo di impugnazione, la ricorrente fa valere che il Tribunale è incorso in errore di diritto per non aver esaminato se gli accertati errori manifesti di valutazione commessi dal comitato di valutazione nell’ambito dell’esame dell’offerta dell’European Dynamics abbiano potuto produrre un impatto sull’esito finale della decisione controversa di aggiudicazione. La ricorrente sottolinea che il Tribunale è tenuto a esaminare se gli accertati errori manifesti di valutazione abbiano condotto a un esito diverso della procedura di aggiudicazione, accertando se detti errori abbiano inciso sul punteggio attribuito per un dato criterio nel caso in cui vi siano varie altre motivazioni (non viziate da errore manifesto di valutazione) che possono a loro volta giustificare i punteggi attribuiti. Inoltre, la ricorrente deduce che il Tribunale ha a più riprese snaturato i fatti, applicato criteri errati per accertare gli errori manifesti di valutazione attraverso la mera sostituzione della propria valutazione dei fatti a quella dell’EUIPO, o commesso un errore di diritto per aver affermato che una motivazione insufficiente poteva essere considerata una prova di un errore manifesto di valutazione.

4.

Nel terzo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto esigendo che la motivazione della decisione dovesse chiarire in che modo ciascun commento (negativo) influiva sul punteggio attribuito per ogni sotto-criterio e sotto-punto, e ha in tal modo applicato un criterio più rigoroso con riferimento all’obbligo di motivazione rispetto a quello derivante da consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia. Il Tribunale è pertanto incorso in errore di diritto laddove ha annullato la decisione controversa sulla base di una violazione dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale, in combinato disposto con l’articolo 296 TFUE.

5.

Nel quarto motivo di impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel riconoscere il risarcimento del danno in favore della prima ricorrente di primo grado, in quanto non è stata dimostrata la sussistenza di uno dei presupposti cumulativi per l’affermazione della responsabilità extracontrattuale delle istituzioni dell’UE (segnatamente, l’esistenza di un comportamento illecito). In subordine, la ricorrente afferma che, quand’anche dovesse essere accolto solamente il primo motivo di impugnazione, la sentenza impugnata dovrebbe comunque essere annullata nella parte in cui impone l’obbligo di risarcire il danno, poiché, nel caso specifico, non risulta dimostrata l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illecito (errore manifesto di valutazione e difetto di motivazione) e il danno prospettato. In subordine, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver riconosciuto il risarcimento del danno derivante da una perdita di opportunità, in quanto un simile presupposto per la concessione del risarcimento non può essere considerato un principio generale comune agli ordinamenti degli Stati membri, e ha in tal modo violato l’esplicita disposizione dell’articolo 340 TFUE.


31.10.2016   

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C 402/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 luglio 2016 — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

(Causa C-393/16)

(2016/C 402/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Resistente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (1) e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2) debbano essere interpretati nel senso della loro applicabilità anche quando la denominazione di origine protetta sia impiegata come parte di una designazione per un prodotto alimentare non conforme alle specifiche di produzione ma cui sia aggiunto un ingrediente conforme alle specifiche medesime.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (EU) n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso che l’uso di una denominazione di origine protetta come parte di una designazione per un prodotto alimentare non conforme alle specifiche di produzione ma cui sia aggiunto un ingrediente conforme alle specifiche medesime, laddove la designazione del prodotto alimentare corrisponda alla prassi denominativa del pubblico di riferimento e l’ingrediente sia aggiunto in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto in questione, costituisca uno sfruttamento della notorietà della denominazione di origine.

3)

Se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso che l’uso di una denominazione di origine protetta alle condizioni descritte nella seconda questione pregiudiziale integri un’illegittima fattispecie di usurpazione, imitazione o evocazione.

4)

Se l’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso della loro applicabilità soltanto nel caso di indicazioni false o ingannevoli atte ad indurre in errore sull’origine geografica di un prodotto.


(1)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 , recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347, pag. 671).


31.10.2016   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 1o agosto 2016 — Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

(Causa C-425/16)

(2016/C 402/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Hansruedi Raimund

Resistente: Michaela Aigner

Questioni pregiudiziali

1)

Se un’azione per contraffazione di un marchio UE (articolo 96, lettera a), del regolamento [CE] 207/2009 (1), nella versione di cui al regolamento [UE] 2015/2424) fondata sull’eccezione di deposito in malafede della domanda di marchio (articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [CE] 207/2009 nella versione di cui al regolamento [UE] 2015/2424) possa essere respinta qualora, pur avendo il resistente proposto una domanda riconvenzionale di nullità del marchio UE basata su tale eccezione (articolo 99, paragrafo 1, del regolamento [CE] 207/2009 nella versione di cui al regolamento [UE] 2015/2424), il giudice non si sia ancora pronunciato su detta domanda.

2)

In caso di soluzione negativa: se il giudice possa respingere l’azione per contraffazione fondata sull’eccezione di deposito in malafede della domanda di marchio qualora accolga almeno contestualmente la domanda riconvenzionale di nullità, oppure se, ai fini della decisione sull’azione per contraffazione, debba in ogni caso attendere fino al passaggio in giudicato della decisione in merito alla domanda riconvenzionale.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


31.10.2016   

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C 402/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 2 agosto 2016 — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marqués

(Causa C-431/16)

(2016/C 402/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parti

Ricorrenti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Convenuto: José Blanco Marqués

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba ritenere che una norma di diritto interno quale l’articolo 6, paragrafo 4, del Real Decreto n. 1646, del 23 giugno 1972, che stabilisce che l’indennità integrativa del 20 % della base regolatrice (base reguladora) erogata a favore dei beneficiari di una pensione per invalidità permanente totale allo svolgimento della professione abituale di età superiore ai 55 anni «è sospesa durante il periodo in cui il lavoratore svolga un’attività lavorativa», rappresenti una norma anticumulo nell’accezione degli articoli 12, 46 bis, 46 ter, 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) e 5, 53, 54 e 55 del regolamento (CE) n. 883/2004 (2), alla luce del fatto che il Tribunal Supremo spagnolo ha statuito che l’incompatibilità stabilita in detta norma di diritto interno non si applica solo allo svolgimento di un lavoro, ma anche al percepimento di una pensione di vecchiaia.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se gli articoli 46 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 debbano essere interpretati nel senso che una norma anticumulo può essere applicata solo quando esista una norma di diritto nazionale spagnolo avente rango di legge che stabilisce esplicitamente l’incompatibilità della prestazione spagnola controversa con le prestazioni o i redditi percepiti all’estero dal beneficiario. Oppure se la norma anticumulo possa applicarsi alle pensioni di un altro Stato dell’Unione europea o della Svizzera, ai sensi degli articoli 12 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, sebbene manchi una previsione di legge esplicita, ma la giurisprudenza nazionale abbia adottato un’interpretazione che presuppone l’incompatibilità tra la prestazione controversa e una pensione di vecchiaia.

3)

Ove la risposta alla questione precedente sia favorevole all’applicazione della norma anticumulo spagnola (con la sua estensione per via giurisprudenziale) al caso controverso, nonostante l’assenza di una legge esplicita che preveda le prestazioni o i redditi acquisiti all’estero, se si debba ritenere che l’indennità integrativa del 20 % che, ai sensi della normativa spagnola sulla sicurezza sociale, è percepita dai lavoratori ai quali è riconosciuta un’invalidità permanente totale allo svolgimento della professione abituale e di età superiore ai 55 anni, secondo quanto illustrato, sia una prestazione avente la stessa natura o natura diversa rispetto a una pensione di vecchiaia del sistema di sicurezza sociale svizzero. Se la definizione dei differenti settori della sicurezza sociale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, abbia portata comunitaria o se ci si debba attenere alla definizione fornita dalla legislazione nazionale per ciascuna specifica prestazione. Nel caso in cui la definizione abbia portata comunitaria, se l’indennità integrativa del 20 % della base regolatrice (base reguladora) della pensione di invalidità permanente totale oggetto della presente controversia debba essere considerata una prestazione d’invalidità o di disoccupazione, tenendo conto del fatto che essa integra la pensione d’invalidità permanente totale allo svolgimento della professione abituale a causa della difficoltà che incontrano le persone di età superiore ai 55 anni nel trovare un’altra attività lavorativa, per cui il pagamento di detta indennità integrativa viene sospeso se il beneficiario svolge un lavoro.

4)

Qualora si ritenga che le due prestazioni abbiano la stessa natura e considerando che per determinare l’importo della pensione di invalidità spagnola e dell’integrazione della stessa non sono stati presi in considerazione periodi di contribuzione in uno Stato diverso, se si debba ritenere che l’indennità integrativa del 20 % della base regolatrice (base reguladora) della pensione spagnola di invalidità permanente totale sia una prestazione cui si applicano le norme anticumulo, in quanto il suo importo deve essere considerato indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o residenza, nell’accezione degli articoli 46 ter, [paragrafo 2, lettera a)], del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004. Se si possa applicare la norma anticumulo sebbene detta prestazione non sia menzionata né nella parte D dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 1408/71 né nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 883/2004.

5)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se sia applicabile la norma contenuta negli articoli 46 bis, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 53, paragrafo 3), lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui la prestazione della sicurezza sociale spagnola può essere ridotta solamente «entro i limiti dell’importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione» dell’altro Stato, nella fattispecie la Svizzera.

6)

Qualora si ritenga che le due prestazioni abbiano natura diversa e poiché non risulta che la Svizzera applichi alcuna norma anticumulo, se, a termini degli articoli 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 55 del regolamento (CE) n. 883/2004, si possa applicare la riduzione all’intera indennità integrativa del 20 % della pensione di invalidità permanente totale spagnola o se questa debba essere oggetto di divisione pro rata, in entrambi i casi se debba applicarsi il limite risultante dagli articoli 46 bis, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 53, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui la prestazione della sicurezza sociale spagnola potrebbe essere ridotta soltanto «entro i limiti dell’importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione» dell’altro Stato, nella fattispecie la Svizzera.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU 1971 L 149, pag. 2).

(2)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).


31.10.2016   

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C 402/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 17 agosto 2016 — Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Causa C-462/16)

(2016/C 402/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Bingen-Alzey

Resistente: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Questione pregiudiziale

Se, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs, C317/94) (1) e tenuto conto del principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento, un’azienda farmaceutica che commercializzi medicinali sia autorizzata a ridurre la base imponibile ai sensi dell’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, laddove

fornisca tali medicinali, tramite grossisti, a farmacie;

le farmacie li distribuiscano, assoggettandoli ad imposta, a utenti coperti da assicurazione malattia privata;

l’assicuratore delle spese di malattia (la compagnia di assicurazione malattia privata) rimborsi ai propri assicurati le spese per l’acquisto dei medicinali, e

l’azienda farmaceutica sia tenuta, per legge, al pagamento di un «bonus» alla compagnia di assicurazione malattia privata.


(1)  EU:C:1996:400, Racc. pag. I-5339, punti 28, 31.

(2)  GU L 347, pag. 1.


31.10.2016   

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C 402/20


Impugnazione proposta il 18 agosto 2016 dalla Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 luglio 2016, causa T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Commissione europea

(Causa C-464/16 P)

(2016/C 402/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (rappresentante: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza del Tribunale del 20 luglio 2016, causa T-674/15;

dichiarare nulle le decisioni della Commissione Ares(2015)4207700, del 9 ottobre 2015, e Ares(2015)3532556, del 14 agosto 2015, che negano alla ricorrente l’accesso a taluni documenti;

condannare la Commissione a rendere disponibili tutti i documenti del governo ungherese sulla procedura EU Pilot 6874/14/JUST (CHAP(2015)00353 e CHAP(2015)00555), a prescindere dalla circostanza che essi siano già disponibili o che lo saranno solo in futuro;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione avverso la menzionata sentenza del Tribunale è basata in sostanza sui seguenti motivi:

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, una parte ai sensi dello Statuto della Corte, indipendentemente dalla sua qualità, non è autorizzata ad agire personalmente dinanzi alla Corte, ma deve avvalersi degli uffici di un terzo (1).

Inoltre, un avvocato che ricopre incarichi direttivi negli organi di una persona giuridica non potrebbe tutelare gli interessi di quest’ultima dinanzi al giudice dell’Unione (2).

La giurisprudenza costante della Corte violerebbe l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Dalla giurisprudenza della Corte non si potrebbe evincere quale scopo legittimo quest’ultima persegua mediante la sua interpretazione dello Statuto. Inoltre non sarebbe chiaro attraverso quale interpretazione la Corte giunga alla conclusione che il rappresentante debba essere un terzo indipendente. In ogni caso, lo Statuto non contemplerebbe tale espressione.

Lo Statuto della Corte dovrebbe essere interpretato nel senso che ogni parte e ogni persona giuridica sono libere di scegliere il loro rappresentante.


(1)  Sentenza del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte, C-174/96 P, EU:C:1996:473, punto 11; sentenza del 21 novembre 2007, Correia de Matos/Parlamento, C-502/06 P, non pubblicata; EU:C:2007:696, punto 11; sentenza del 29 settembre 2010, EREF/Commissione, C-74/10 P e C-75/10 P, non pubblicata, EU:C:2010:557, punto 54.

(2)  Sentenza dell’8 dicembre 1999, Euro-Lex/UAMI [EU-Lex], T-79/99, EU:T:1999:312, punto 29; sentenza del 13 gennaio 2005, Suivida/Commissione, T-184/04, EU:T:2005:7, punto 10; sentenza del 30 novembre 2012, Activa Preferentes/Consiglio, T-437/12, non pubblicata, EU:T:2012:638, punto 7.


31.10.2016   

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C 402/21


Impugnazione proposta il 20 agosto 2016 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 giugno 2016, causa T-276/13, Growth Energy e Renewable Fuels Association/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-465/16 P)

(2016/C 402/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, N. Tuominen, avocat)

Altre parti nel procedimento: Growth Energy, Renewable Fuels Association, Commissione europea, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 9 giugno 2016, notificata al Consiglio il 10 giugno 2016, nella causa T-276/13, Growth Energy e Renewable Fuels Association/Consiglio dell'Unione europea;

respingere il ricorso proposto in primo grado dalla Growth Energy e dalla Renewable Fuels Association per l’annullamento del regolamento impugnato (1);

condannare la Growth Energy e la Renewable Fuels Association a sopportare le spese del Consiglio in primo grado e nell’ambito dell’impugnazione.

In subordine:

rinviare la causa al Tribunale per il riesame;

riservare la decisione sulle spese per i procedimenti di primo grado e di impugnazione in caso di rinvio al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, il Consiglio chiede che la sentenza impugnata sia annullata per i seguenti motivi:

Le conclusioni del Tribunale circa la ricevibilità del ricorso, e in particolare le sue conclusioni sull’interesse diretto e individuale dei ricorrenti sono giuridicamente errate.

a.

In primo luogo, il Tribunale ritiene che per arrivare alla conclusione che sussiste un interesse diretto sia sufficiente che i quattro produttori statunitensi inclusi nel campione producano bioetanolo. Tuttavia, una siffatta conclusione sull’effetto diretto non è compatibile con la giurisprudenza consolidata che esclude un effetto diretto sulla base di conseguenze puramente economiche.

b.

In secondo luogo, non è chiaro come la mera circostanza che i produttori statunitensi abbiano venduto agli operatori commerciali/miscelatori locali il loro bioetanolo, che è stato in seguito rivenduto sul mercato interno o esportato dagli operatori commerciali/miscelatori locali in quantità ingenti verso l’Unione, prima dell’imposizione dei dazi, possa aver pregiudicato sostanzialmente la loro posizione sul mercato. Per dimostrare un pregiudizio sostanziale della posizione sul mercato causato loro dall’introduzione dei dazi, sarebbe stato necessario perlomeno che i ricorrenti fornissero le prove dell’impatto di tali dazi sul livello delle importazioni nell’Unione a seguito dell’imposizione dei dazi anti-dumping. Tuttavia, i ricorrenti non hanno fornito alcuna informazione in tal senso e neppure la sentenza impugnata riporta alcuna conclusione su questo punto. Ne consegue tanto un errore di diritto nella verifica della sussistenza dell’interesse individuale, quanto un difetto di motivazione.

Per quanto riguarda il merito, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione del regolamento di base (2) e altri due errori di diritto per quanto riguarda le norme OMC.

a.

In primo luogo, il Tribunale ha interpretato erroneamente il regolamento di base ritenendo che l’articolo 9, paragrafo 5, di detto attui sia l’articolo 9, paragrafo 2, sia l’articolo 6, paragrafo 10, dell’accordo antidumping. Da una parte, come risulta dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, quest’ultima norma non riguarda la questione del campionamento. Dall’altra, l’articolo 6, paragrafo 10, dell’accordo antidumping è attuato dall’articolo 17 e dall’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, e non dall’articolo 9, paragrafo 5, di tale regolamento.

b.

In secondo luogo, il Tribunale ha interpretato erroneamente il termine «fornitore» di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo antidumping. Risulta dalla logica e dall'impianto generale dell’articolo 9, paragrafo 5, che può essere qualificato come fornitore solamente chi effettua importazioni «oggetto di dumping e che causano pregiudizio». Tuttavia, poiché i produttori statunitensi non avevano un prezzo all’esportazione, non potevano essere accusati di dumping. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto qualificandoli come «fornitori» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo antidumping.

c.

In terzo luogo, il Tribunale ha interpretato erroneamente l’espressione «qualora non sia possibile» di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo antidumping, basandosi su un’interpretazione errata dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base alla luce dell’articolo 6, paragrafo 10, dell’accordo antidumping, nonché sulla relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa CE — Elementi di fissaggio (3). Tale ultima relazione riguarda soltanto l’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo antidumping e quindi il suo esame dell’espressione «qualora non sia possibile» si riferisce unicamente alla situazione e al trattamento che l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base riserva agli esportatori in economie non di mercato. L’organo di appello quindi non ha fornito un’interpretazione dell’espressione «qualora non sia possibile» che possa essere applicata per analogia al presente procedimento, che non riguarda esportatori in economie non di mercato.

Infine, il Tribunale ha compiuto un accertamento dei fatti fondamentalmente inesatto concludendo che il calcolo dei dazi individuali fosse «possibile». La circostanza che i produttori di bioetanolo non abbiano un prezzo all’esportazione ma soltanto il prezzo praticato sul mercato interno rende impossibile determinare un margine di dumping individuale e autorizza la Commissione a determinare un unico margine di dumping a livello nazionale.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America (GU L 49, pag. 10).

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

(3)  Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina — AB-2011-2 — Relazione dell’organo di appello, WT/DS397/AB/R («CE — Elementi di fissaggio, WT/DS397/AB/R»)


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/22


Impugnazione proposta il 20 agosto 2016 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 giugno 2016, causa T-277/13, Marquis Energy LLC/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-466/16 P)

(2016/C 402/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, N. Tuominen, avocat)

Altre parti nel procedimento: Marquis Energy LLC, Commissione europea, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia

annullare la sentenza del Tribunale del 9 giugno 2016, notificata al Consiglio il 10 giugno 2016, nella causa T-277/13, Marquis Energy/Consiglio dell'Unione europea;

respingere il ricorso proposto in primo grado dalla Marquis Energy per l’annullamento del regolamento impugnato (1);

condannare la Marquis Energy a sopportare le spese del Consiglio in primo grado e nell’ambito dell’impugnazione.

In subordine:

rinviare la causa al Tribunale per il riesame;

riservare la decisione sulle spese per i procedimenti di primo grado e di impugnazione in caso di rinvio al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, il Consiglio chiede che la sentenza impugnata sia annullata per i seguenti motivi:

Le conclusioni del Tribunale circa la ricevibilità del ricorso, e in particolare le sue conclusioni sull’interesse diretto e individuale dei ricorrenti sono giuridicamente errate.

a.

In primo luogo, il Tribunale ritiene che per arrivare alla conclusione che sussiste un interesse diretto sia sufficiente che la ricorrente inclusa nel campione produca bioetanolo. Tuttavia, una siffatta conclusione sull’effetto diretto non è compatibile con la giurisprudenza consolidata che esclude un effetto diretto sulla base di conseguenze puramente economiche.

b.

In secondo luogo, non è chiaro come la mera circostanza che la ricorrente abbia venduto agli operatori commerciali/miscelatori locali il suo bioetanolo, che è stato in seguito rivenduto sul mercato interno o esportato dagli operatori commerciali/miscelatori locali in quantità ingenti verso l’Unione, prima dell’imposizione dei dazi, possa avere pregiudicato sostanzialmente la sua posizione sul mercato. Per dimostrare un pregiudizio sostanziale della posizione sul mercato causatole dall’introduzione dei dazi, sarebbe stato necessario perlomeno che la ricorrente fornisse le prove dell’impatto di tali dazi sul livello delle importazioni nell’Unione a seguito dell’imposizione dei dazi anti-dumping. Tuttavia, la ricorrente non ha fornito alcuna informazione in tal senso e neppure la sentenza impugnata riporta alcuna conclusione su questo punto. Ne consegue tanto un errore di diritto nella verifica della sussistenza dell’interesse individuale, quanto un difetto di motivazione.

Per quanto riguarda il merito, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione del regolamento di base (2) e altri due errori di diritto per quanto riguarda le norme OMC.

a.

In primo luogo, il Tribunale ha interpretato erroneamente il regolamento di base ritenendo che l’articolo 9, paragrafo 5, di detto regolamento attui sia l’articolo 9, paragrafo 2, sia l’articolo 6, paragrafo 10, dell’accordo antidumping. Da una parte, come risulta dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, quest’ultima norma non riguarda la questione del campionamento. Dall’altra, l’articolo 6, paragrafo 10, dell’accordo antidumping è attuato dall’articolo 17 e dall’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base e non dall’articolo 9, paragrafo 5, di tale regolamento.

b.

In secondo luogo, il Tribunale ha interpretato erroneamente il termine «fornitore» di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo antidumping. Risulta dalla logica e dall'impianto generale dell’articolo 9, paragrafo 5, che può essere qualificato come fornitore solamente chi effettua importazioni «oggetto di dumping e che causano pregiudizio». Tuttavia, poiché i produttori statunitensi non avevano un prezzo all’esportazione, non potevano essere accusati di dumping. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto qualificandoli come «fornitori» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo antidumping.

c.

In terzo luogo, il Tribunale ha interpretato erroneamente l’espressione «qualora non sia possibile» di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo antidumping, basandosi su un’interpretazione errata dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base alla luce dell’articolo 6, paragrafo 10, dell’accordo antidumping, nonché sulla relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa CE — Elementi di fissaggio (3). Tale ultima relazione riguarda soltanto l’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo antidumping e quindi il suo esame dell’espressione «qualora non sia possibile» si riferisce unicamente alla situazione e al trattamento che l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base riserva agli esportatori in economie non di mercato. L’organo di appello quindi non ha fornito un’interpretazione dell’espressione «qualora non sia possibile» che possa essere applicata per analogia al presente procedimento, che non riguarda esportatori in economie non di mercato.

Infine, il Tribunale ha compiuto un accertamento dei fatti fondamentalmente inesatto concludendo che il calcolo dei dazi individuali fosse «possibile». La circostanza che i produttori di bioetanolo non abbiano un prezzo all’esportazione ma soltanto il prezzo praticato sul mercato interno rende impossibile determinare un margine di dumping individuale e autorizza la Commissione a determinare un unico margine di dumping a livello nazionale.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America (GU L 49, pag. 10).

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, GU L 343, pag. 51.

(3)  Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina- AB-2011-2 — Relazione dell’organo di appello, WT/DS397/AB/R («CE — Elementi di fissaggio, WT/DS397/AB/R»)


Tribunale

31.10.2016   

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C 402/25


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

(Causa T-220/13) (1)

([«Aiuti di Stato - Imposta comunale sugli immobili - Esenzione concessa agli enti non commerciali che svolgono attività specifiche - Testo unico delle imposte sui redditi - Esenzione dall’imposta municipale unica - Decisione che in parte accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato e in parte dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione - Incidenza diretta - Ricevibilità - Impossibilità assoluta di recupero - Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 402/25)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: inizialmente A. Nucara ed E. Gambaro, successivamente E. Gambaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Di Bucci, G. Conte e D. Grespan, successivamente G. Conte, D. Grespan e F. Tomat, in qualità di agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e G. De Bellis, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)], Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione (GU 2013, L 166, pag. 24).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Scuola Elementare Maria Montessori Srl è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Le spese sostenute dalla Repubblica italiana per il suo intervento resteranno a suo carico.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013.


31.10.2016   

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C 402/25


Sentenza del Tribunale del 15 settembre — La Ferla/Commissione e ECHA

(Causa T-392/13) (1)

((«REACH - Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza - Riduzione concessa alle micro, piccole e medie imprese - Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa - Raccomandazione 2003/361/CE - Decisione che impone un onere amministrativo - Richiesta di informazioni - Potere dell’ECHA - Proporzionalità»))

(2016/C 402/26)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Leone La Ferla SpA (Melilli, Italia) (rappresentanti: G. Passalacqua, J. Occhipinti e G. Calcerano, avvocati)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo e K. Talabér-Ritz, agenti) e Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, E. Maurage e J.-P. Trnka, successivamente M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage e J.-P. Trnka, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato)

Oggetto

In primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento di diversi atti della Commissione o dell’ECHA, in secondo luogo, una domanda diretta ad ottenere la condanna dell’ECHA al rimborso di somme che sarebbero state indebitamente riscosse e, in terzo luogo, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso, nella parte in cui è proposto contro la Commissione europea, è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il ricorso, nella parte in cui è proposto contro l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), è respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.

3)

La Leone La Ferla SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 291 del 5.10.2013.


31.10.2016   

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C 402/26


Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2016 — Lundbeck/Commissione

(Causa T-472/13) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato dei medicinali antidepressivi contenenti l’ingrediente farmaceutico attivo citalopram - Nozione di restrizione della concorrenza per oggetto - Concorrenza potenziale - Medicinali generici - Barriere di accesso al mercato derivanti dall’esistenza di brevetti - Accordi conclusi tra il titolare di brevetti e imprese di medicinali generici - Articolo 101, paragrafi 1 e 3, TFUE - Errori di diritto e di valutazione - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Certezza del diritto - Ammende»))

(2016/C 402/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: H. Lundbeck A/S (Valby, Danimarca) e Lundbeck Ltd (Milton Keynes, Regno Unito) (rappresentanti: R. Subiotto, QC, e T. Kuhn, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Bourke, F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi e C. Vollrath, successivamente F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi, C. Vollrath e T. Christoforou, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Ginevra, Svizzera) (rappresentanti: F. Carlin, barrister, e M. Healy, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione C(2013) 3803 final, del 19 giugno 2013, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT/39226 — Lundbeck), e domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti da tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La H. Lundbeck A/S e la Lundbeck Ltd sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


31.10.2016   

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C 402/27


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Marchi Industriale/ECHA

(Causa T-620/13) (1)

((«REACH - Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza - Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese - Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa - Raccomandazione 2003/361/CE - Decisione che impone un onere amministrativo - Determinazione delle dimensioni di un’impresa - Potere dell’ECHA - Obbligo di motivazione»))

(2016/C 402/28)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Marchi Industriale SpA (Firenze, Italia) (rappresentanti: M. Baldassarri e F. Donati, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, J.-P. Trnka e E. Maurage, successivamente M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka e E. Maurage, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato)

Oggetto

Da un lato, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione SME(2013) 3747 dell’ECHA, del 19 settembre 2013, con la quale si constata che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista per le medie imprese e si impone alla stessa ricorrente un onere amministrativo e, dall’altro, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle fatture emesse dall’ECHA in seguito all’adozione della decisione SME(2013) 3747.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Marchi Industriale SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


31.10.2016   

IT

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C 402/27


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 — ENAC/INEA

(Causa T-695/13) (1)

((«Contributo finanziario - Progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia - Realizzazione di uno studio per lo sviluppo intermodale dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio - Determinazione dell’importo finale del contributo finanziario - Costi non finanziabili - Errore di diritto - Obbligo di motivazione»))

(2016/C 402/29)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (Roma, Italia) (rappresentanti: G. Palmieri e P. Garofoli, avvocati dello Stato)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (rappresentanti: I. Ramallo, D. Silhol e Z. Szilvássy, agenti, assistiti da M. Merola, C. Santacroce e L. Armati, avvocati)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio, Italia) (rappresentante: M. Muscardini, G. Greco e G. Carullo, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle lettere del 18 marzo e del 23 ottobre 2013 dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA), divenuta INEA, relative a taluni costi sostenuti in occasione della realizzazione di uno studio di fattibilità concernente l’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia) a seguito del contributo finanziario concesso al ricorrente dalla Commissione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è condannato alle spese.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


31.10.2016   

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C 402/28


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — PT Musim Mas/Consiglio

(Causa T-80/14) (1)

([«Dumping - Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia - Riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori - Dazi antidumping definitivi - Diritti della difesa - Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Valore normale - Costi di produzione»])

(2016/C 402/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medan, Indonesia) (rappresentanti: J. García-Gallardo Gil-Fournier, A. Verdegay Mena, avvocati, e C. Humpe, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti) ed European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost e M.-S. Dibling, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2).

Dispositivo

1)

Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nella parte relativa alla PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas).

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla PT Musim Mas.

3)

La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 102 del 7.4.2014.


31.10.2016   

IT

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C 402/29


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Unitec Bio/Consiglio

(Causa T-111/14) (1)

((«Dumping - Importazioni di biodiesel originario dell’Argentina - Dazio antidumping definitivo - Ricorso di annullamento - Incidenza diretta - Incidenza individuale - Ricevibilità - Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.o1225/2009 - Valore normale - Costi di produzione»))

(2016/C 402/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unitec Bio SA (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff e G. Bathory, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e B. Driessen, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti) e European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost e M.-S. Dibling, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta ad ottenere l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nella parte in cui esso impone un dazio antidumping alla ricorrente

Dispositivo

1)

Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nei limiti in cui riguardano la Unitec Bio SA.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Unitec Bio SA.

3)

La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


31.10.2016   

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C 402/30


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Molinos Río de la Plata e a./Consiglio

(Cause da T-112/14 a T-116/14 e T-119/14) (1)

((«Dumping - Importazioni di biodiesel originario dell’Argentina - Dazio antidumping definitivo - Ricorso di annullamento - Associazione di categoria - Incidenza diretta - Incidenza individuale - Ricevibilità - Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Valore normale - Costi di produzione»))

(2016/C 402/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Molinos Río de la Plata SA (Buenos Aires, Argentina) (causa T-112/14), Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A (Bahia Blanca, Argentina) (causa T-113/14), Vicentin SAIC (Avellaneda, Argentina) (causa T-114/14), Aceitera General Deheza SA (General Deheza, Argentina) (causa T-115/14), Bunge Argentina SA (Buenos Aires) (causa T-116/14), Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) (Buenos Aires) (causa T-119/14) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff e G. Bathory, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e B. Driessen, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti) ed European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost e M.-S. Dibling, avvocati)

Oggetto

Domande fondate sull’articolo 263 TFUE e dirette, nella causa T-119/14, all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), e, nelle cause da T-112/14 a T-116/14, all’annullamento di tale regolamento nella parte in cui impone un dazio antidumping alle ricorrenti in dette cause.

Dispositivo

1)

Le cause T-112/14, T-113/14, T-114/14, T-115/14, T-116/14 e T-119/14 sono riunite ai fini della decisione che pone fine al giudizio.

2)

Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nella parte in cui riguardano la Molinos Río de la Plata SA, la Oleaginosa Moreno Hermanos SAFICI y A, la Vicentin SAIC, la Aceitera General Deheza SA e la Bunge Argentina SA.

3)

Nella causa T-119/14, il ricorso è respinto per il resto.

4)

Nelle cause da T-112/14 a T-116/14, il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. Esso sopporterà altresì le spese sostenute dalla Molinos Río de la Plata nella causa T-112/14, dalla Oleaginosa Moreno Hermanos nella causa T-113/14, dalla Vicentin nella causa T-114/14, dalla Aceitera General Deheza nella causa T-115/14 e dalla Bunge Argentina nella causa T-116/14.

5)

Nella causa T-119/14, la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) e il Consiglio sopporteranno le proprie spese.

6)

La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


31.10.2016   

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C 402/31


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Cargill/Consiglio

(Causa T-117/14) (1)

((«Dumping - Importazioni di biodiesel originario dell’Argentina - Dazio antidumping definitivo - Ricorso di annullamento - Incidenza diretta - Incidenza individuale - Ricevibilità - Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Valore normale - Costi di produzione»))

(2016/C 402/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cargill SACI (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff e G. Bathory, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e B. Driessen, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti) ed European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost e M.-S. Dibling, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nella parte in cui impone un dazio antidumping alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nella parte in cui riguardano la Cargill SACI.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Cargill.

3)

La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 151 del 19.5.2014.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/31


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — LDC Argentina/Consiglio

(Causa T-118/14) (1)

([«Dumping - Importazioni di biodiesel originario dell’Argentina - Dazio antidumping definitivo - Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Valore normale - Costi di produzione»])

(2016/C 402/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LDC Argentina SA (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff e G. Bathory, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e B. Driessen, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti) ed European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost e M.-S. Dibling, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nella parte in cui esso impone un dazio antidumping alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nella parte relativa alla LDC Argentina SA.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla LDC Argentina.

3)

La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 151 del 19.5.2014.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/32


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — PT Ciliandra Perkasa/Consiglio

(Causa T-120/14) (1)

((«Dumping - Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia - Dazio antidumping definitivo - Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.o1225/2009 - Valore normale - Costi di produzione»))

(2016/C 402/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PT Ciliandra Perkasa (Jakarta, Indonesia) (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti), e European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost et M.-S. Dibling, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta ad ottenere l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nella parte in cui esso impone un dazio antidumping alla ricorrente.

Dispositivo

1)

L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, è annullato nella parte in cui esso riguarda la PT Ciliandra Perkasa.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla PT Ciliandra Perkasa.

3)

La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/33


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e PT Wilmar Nabati Indonesia/Consiglio

(Causa T-139/14) (1)

((«Dumping - Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia - Dazi antidumping definitivi - Articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Valore normale - Costi di produzione»))

(2016/C 402/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Medan, Indonesia) e PT Wilmar Nabati Indonesia (Medan) (rappresentante: P. Vander Schueren, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti) e European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost e M.-S. Dibling, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nei limiti in cui riguarda le ricorrenti.

Dispositivo

1)

Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nella parte in cui riguardano la PT Wilmar Bioenergi Indonesia e la PT Wilmar Nabati Indonesia.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla PT Wilmar Bioenergi Indonesia e dalla PT Wilmar Nabati Indonesia.

3)

La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 151 del 19.5.2014


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/34


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Klyuyev/Consiglio

(Causa T-340/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Base giuridica - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Inosservanza dei criteri d’inserimento nell’elenco - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà - Diritto alla reputazione»))

(2016/C 402/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly, J. Pobjoy, barristers, R. Gherson e T. Garner, solicitors

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: Á. de Elera-San Miguel Hurtado e J.-P. Hix, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, da un lato, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato inserito o mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive, e, in subordine, una domanda diretta a ottenere una dichiarazione di inapplicabilità al ricorrente dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015 (GU 2015, L 24, pag. 16), nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 208/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015 (GU 2015, L 24, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nella loro versione originaria, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Andriy Klyuyev è stato inserito nell’elenco delle persone, entità e organismi a cui si applicano dette misure restrittive, e ciò sino all’entrata in vigore della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. Klyuyev per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nel ricorso.

4)

Il sig. Klyuyev è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento delle conclusioni.

5)

La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 261 dell’11.8.2014.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/35


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Yanukovych/Consiglio

(Causa T-346/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Base giuridica - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Sviamento di potere - Inosservanza dei criteri d’inserimento nell’elenco - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà»))

(2016/C 402/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, QC, H. Mussa, J. Hage, K. Howard, barristers, e C. Kennedy, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente E. Finnegan e J.-P. Hix, successivamente J.-P. Hix e P. Mahnič Bruni, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Plonia (rappresentante: B. Majczyna, agente) e Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, in primo luogo, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), e del regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1), e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato inserito o mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nella loro versione originaria, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Viktor Fedorovych Yanukovych è stato inserito nell’elenco delle persone, entità e organismi a cui si applicano dette misure restrittive, e ciò sino all’entrata in vigore della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. Yanukovych per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nel ricorso.

4)

Il sig. Yanukovych è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento delle conclusioni.

5)

La Repubblica di Polonia e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/36


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Yanukovych/Consiglio

(Causa T-348/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Obbligo di motivazione - Base giuridica - Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Sviamento di potere - Inosservanza dei criteri d’inserimento nell’elenco - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà»))

(2016/C 402/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, QC, J. Hage, K. Howard, barristers, e C. Kennedy, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente Finnegan e J.-P. Hix, successivamente J.-P. Hix e P. Mahnič Bruni, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, in primo luogo, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), come modificati, rispettivamente, dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119 (GU 2014, L 111, pag. 91), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2014, L 111, pag. 33), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), e del regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1), e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato inserito o mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Oleksandr Viktorovych Yanukovych è stato inserito nell’elenco delle persone, entità e organismi a cui si applicano dette misure restrittive, e ciò sino all’entrata in vigore della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. Yanukovych per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nel ricorso.

4)

Il sig. Yanukovych è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento delle conclusioni.

5)

La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/37


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — FIH Holding e FIH Erhvervsbank/Commissione

(Causa T-386/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Settore bancario - Aiuto concesso alla banca danese FIH, sotto forma di trasferimento delle attività che hanno subito una riduzione di valore a una nuova controllata e di loro ulteriore riacquisizione da parte dell’organismo danese incaricato di garantire la stabilità finanziaria - Aiuti di Stato in favore delle banche in periodo di crisi - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Nozione di aiuto - Criterio dell’investitore privato - Criterio del creditore privato - Calcolo dell’importo dell’aiuto - Obbligo di motivazione»))

(2016/C 402/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: FIH Holding A/S (Copenaghen, Danimarca) e FIH Erhvervsbank A/S (Copenaghen) (rappresentante: O. Koktvedgaard, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e P.-J. Loewenthal, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2014/884/UE della Commissione, dell’11 marzo 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.34445 (12/C) al quale la Danimarca ha dato esecuzione per il trasferimento di attività patrimoniali da FIH a FSC (GU 2014, L 357, pag. 89).

Dispositivo

1)

La decisione 2014/884/UE della Commissione, dell’11 marzo 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.34445 (12/C) al quale la Danimarca ha dato esecuzione per il trasferimento di attività patrimoniali da FIH a FSC è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/37


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/IET

(Causa T-481/14) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Gara d'appalto - Fornitura di servizi relativi allo sviluppo di una piattaforma di gestione dell'informazione e delle conoscenze - Servizi di sviluppo di software e di mantenimento della continuità operativa e dell’efficacia dei servizi informatici - Rifiuto di classificare l’offerta di un offerente al primo posto - Criteri di selezione - Criteri di assegnazione - Obbligo di motivazione - Errori manifesti di valutazione - Accesso ai documenti - Responsabilità extracontrattuale»))

(2016/C 402/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) e Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente E. Siouti e M. Sfyri, poi M. Sfyri e A. Lymperopoulou, avvocati)

Convenuto: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) (rappresentanti: inizialmente M. Kern, B. Győri-Hartwig e P. Juanes Burgos, poi B. Győri-Hartwig e P. Juanes Burgos, agenti, assististi da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvvocati)

Oggetto

Da una parte, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento, in particolare, della decisione dell’EIT del 14 aprile 2014 che classifica al secondo posto l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito di una gara d’appalto relativa a servizi informatici e ai servizi collegati, nonché della lettera dell’EIT del 25 aprile 2014, con la quale quest’ultimo si è rifiutato di comunicare i nomi dei membri del comitato di valutazione, e, dall’altra parte, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE per il risarcimento del danno che le ricorrenti affermano di avere subìto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La European Dynamics Luxembourg SA e la Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sono condannate a sostenere le spese.


(1)  GU C 351 del 6.10.2014


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/38


Sentenza del Tribunale 15 settembre 2016 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-698/14) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d'appalto - Servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (ESP DESIS III) - Classificazione di un offerente in una procedura a cascata - Obbligo di motivazione - Offerte anormalmente basse - Principio di libera concorrenza - Responsabilità extracontrattuale»))

(2016/C 402/42)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) e Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente V. Christianos, I. Ampazis e M. Sfyri, poi M. Sfyri, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e S. Lejeune, agenti, assistiti inizialmente da E. Petritsi, E. Roussou e K. Adamantopoulos, poi da E. Roussou e K. Adamantopoulos, avvocati)

Oggetto

Da una parte, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento delle decisioni della Commissione di classificare al quarto e terzo posto con il metodo a cascata le offerte presentate dalle ricorrenti per i lotti nn. 1 e 3 della gara d’appalto DIGIT/R2/PO/2013/029 — ESP DESIS III, relativa alle «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (GU 2013/S 19-0380314), e di escludere la loro offerta per il lotto n. 2 di detta gara d’appalto e, dall’altra parte, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE per il risarcimento del danno che le ricorrenti affermano di avere subìto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La European Dynamics Luxembourg SA e la Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sono condannate a sostenere le spese.


(1)  GU C 448 del 15.12.2014.


31.10.2016   

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C 402/39


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Herbert Smith Freehills/Consiglio

(Causa T-710/14) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti attinenti alle discussioni preliminari all’adozione della direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale - Diritti della difesa - Interesse pubblico prevalente»])

(2016/C 402/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Herbert Smith Freehills LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentante: P. Wytinck, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Rebasti, M. Veiga e J. Herrmann, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel, J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE di annullamento della decisione 18/c/01/14 del Consiglio, del 23 luglio 2014, che nega l’accesso a taluni documenti collegati all’adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Herbert Smith Freehills LLP sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 409 del 17.11.2014.


31.10.2016   

IT

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C 402/39


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Philip Morris/Commissione

(Causa T-800/14) (1)

((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti elaborati nell’ambito dei lavori preparatori per l’adozione della direttiva relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Diritti della difesa - Interesse pubblico prevalente»))

(2016/C 402/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Philip Morris Ltd (Richmond, Regno Unito) (rappresentanti: K. Nordlander e M. Abenhaïm, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione Ares(2014) 3388066 della Commissione, del 29 settembre 2014, nella parte in cui nega alla ricorrente il pieno accesso ai documenti richiesti, ad eccezioni dei dati personali modificati ivi contenuti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Philip Morris Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 56 del 16.2.2015.


31.10.2016   

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C 402/40


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2016 — PAN Europe/Commissione

(Causa T-51/15) (1)

((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Documenti relativi agli interferenti endocrini - Diniego parziale di accesso - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001»))

(2016/C 402/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet, P. Mihaylova e J. Tomkin, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 24 novembre 2014, con il riferimento Ares(2014)3900631, nella parte in cui nega l’accesso ai documenti relativi agli interferenti endocrini.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 24 novembre 2014, con il riferimento Ares(2014)3900631, è annullata nella parte in cui nega l’accesso ai documenti indicati con i numeri 9, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 41, 42 e 43, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Pesticide Action Network Europe (PAN Europe).

4)

Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 118 del 13.4.2015


31.10.2016   

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C 402/41


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — AEDEC/Commissione

(Causa T-91/15) (1)

((«Ricerca e sviluppo tecnologico - Programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon 2020” - Inviti a presentare proposte nell’ambito dei programmi di lavoro 2014-2015 - Decisione della Commissione che dichiara non ammissibile la proposta presentata dalla ricorrente - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Proporzionalità - Trasparenza - Errore manifesto di valutazione»))

(2016/C 402/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) (Madrid, Spagna) (rappresentante: R. López López, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Ruiz García e M. Siekierzyńska, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione del 4 settembre 2014 in cui la Commissione ha respinto la domanda di finanziamento presentata dalla ricorrente a nome del consorzio Latin Plan.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) è condannata alle spese.


(1)  GU C 127 del 20. 4.2015.


31.10.2016   

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C 402/41


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Arrom Conseil/EUIPO — Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

(Causa T-359/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Roméo has a Gun by Romano Ricci - Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori NINA RICCI e RICCI - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori - Pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»])

(2016/C 402/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arrom Conseil (Parigi, Francia) (rappresentanti: C. Herissay Ducamp e J. Blanchard, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. Kunz, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Nina Ricci SARL (Parigi, Francia) (rappresentante: E. Armijo Chávarri, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 aprile 2015 (procedimento R 1021/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Nina Ricci e la Arrom Conseil.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Arrom Conseil è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Nina Ricci SARL.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


31.10.2016   

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C 402/42


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2016 — Alsharghawi/Consiglio

(Causa T-485/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea - Funzioni di ex capo di gabinetto di Mouammar Qadhafi - Scelta della base giuridica - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Presunzione d’innocenza - Proporzionalità - Libertà di circolazione - Diritto di proprietà - Obbligo di giustificare la fondatezza della misura»))

(2016/C 402/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Sudafrica) (rappresentante: É. Moutet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento, in primo luogo, della decisione 2015/1333/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU 2015, L 206, pag. 34), e, in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1323 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2015, L 206, pag. 4).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Bashir Saleh Bashir Alsharghawi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


31.10.2016   

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C 402/42


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2016 — Excalibur City/EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Causa T-565/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MERLIN’S KINDERWELT - Marchio denominativo nazionale anteriore KINDER - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di somiglianza tra i segni - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2016/C 402/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Repubblica ceca) (rappresentante: E. Engin-Deniz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Simandlova e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ferrero SpA (Alba, Italia) (rappresentanti: L. Ghedina e F. Jacobacci, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 luglio 2015 (procedimento R 1538/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ferrero e la Excalibur City.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 luglio 2015 (procedimento R 1538/2014-1) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Excalibur City s.r.o.

3)

La Ferrero SpA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 398 del 30.11.2015.


31.10.2016   

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C 402/43


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2016 — Excalibur City/EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Causa T-566/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea MERLIN’S KINDERWELT - Marchio nazionale denominativo anteriore KINDER - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di somiglianza tra i segni - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2016/C 402/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Repubblica ceca) (rappresentante: E. Engin-Deniz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Simandlova e A. Folliard Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ferrero SpA (Alba, Italia) (rappresentanti: L. Ghedina e F. Jacobacci, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 luglio 2015 (procedimento R 1617/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ferrero e la Excalibur City.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 luglio 2015 (procedimento R 1617/2014-1) è modificata nel senso che il ricorso proposto dalla Excalibur City s.r.o. dinanzi alla commissione di ricorso è fondato, e, di conseguenza, che l’opposizione deve essere respinta.

2)

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Excalibur City.

3)

La Ferrero SpA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 398 del 30.11.2015.


31.10.2016   

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C 402/44


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — JT International/EUIPO — Habanos (PUSH)

(Causa T-633/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo PUSH - Marchi Benelux e nazionali denominativi e figurativi anteriori PUNCH - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Identità dei prodotti - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 402/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: JT International SA (Ginevra, Svizzera) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, K. E. Gilbert e J. Gilbert, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Corporación Habanos, SA (L’Avana, Cuba) (rappresentante: M. Escudero Pérez, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 agosto 2015 (procedimento R 3046/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Corporación Habanos e la JT International.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La JT International SA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Corporación Habanos, SA.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


31.10.2016   

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C 402/44


Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2016 — EDF Luminus/Parlamento

(Causa T-384/15) (1)

([«Clausola compromissoria - Contratto di fornitura di elettricità CNT(2009) N. 137 - Pagamento da parte del Parlamento del contributo regionale versato dalla ricorrente alla Regione di Bruxelles-Capitale e calcolato sulla base della potenza tenuta a disposizione del Parlamento - Insussistenza di obbligo contrattuale - Insussistenza di obbligo risultante dalle disposizioni del diritto nazionale applicabile»])

(2016/C 402/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EDF Luminus (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Verhoeven e O. Vanden Berghe, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Darie e P. Biström, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e I. Martínez del Peral, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna del Parlamento a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 439 672,95, maggiorato degli interessi, corrispondente all’importo del contributo regionale versato dalla stessa alla Regione di Bruxelles-Capitale e calcolato sulla base della potenza tenuta a disposizione del Parlamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Le conclusioni presentate dal Parlamento ai fini di un’azione di accertamento sono respinte.

3)

La EDF Luminus, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dal Parlamento.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


31.10.2016   

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C 402/45


Ordinanza del Tribunale del 30 agosto 2016 — Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS)

(Causa T-511/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))

(2016/C 402/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fontem Holdings 4 BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente A. Poulter, successivamente A. Dykes e D. Stone, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 giugno 2015 (procedimento R 2697/2014-4), relativa a una domanda di registrazione

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Fontem Holdings 4 BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 363 del 3.11.2015.


31.10.2016   

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C 402/46


Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2016 — Terna/Commissione

(Causa T-544/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Progetti di interesse comune dell’Unione - Contributo finanziario dell’Unione a due progetti nel settore delle reti dell’energia transeuropee - Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso a seguito di un audit - Atto preparatorio - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

(2016/C 402/54)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Terna — Rete elettrica nazionale SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Police, L. Di Via, F. Covone e D. Carria, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, L. Di Paolo e A. Tokár, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione, del 6 luglio 2015, che riduce il contributo finanziario inizialmente concesso nell’ambito di due progetti (progetti 2009-E 255/09-ENER/09/TEN-E--S12.564583 e 2007-E 221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403) nel settore delle reti dell’energia transeuropee.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Terna — Rete elettrica nazionale SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 363 del 3.11.2015.


31.10.2016   

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C 402/46


Ordinanza del Tribunale 14 settembre 2016 — POA/Commissione

(Causa T-584/15) (1)

([«Ricorso di annullamento - Domanda di registrazione di una denominazione d’origine protetta (“Halloumi” o “Hellim”) - Decisione di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, serie C, della domanda di registrazione di una denominazione d’origine protetta in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 - Atto preparatorio - Atto non soggetto a ricorso - Irricevibilità»])

(2016/C 402/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd (Latsia, Cipro) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e J. Guillem Carrau, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2015, C 246, pag. 9) la domanda di registrazione CY/PDO/0005/01243, presentata dalla Repubblica di Cipro, in quanto essa ha considerato che tale domanda soddisfacesse i presupposti definiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1), come previsti all’articolo 50, paragrafo 1, di detto regolamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e incluse le spese relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 406 del 7.12.2015.


31.10.2016   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/47


Ricorso proposto il 12 luglio 2016 — Gaki/Europol

(Causa T-366/16)

(2016/C 402/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anastasia-Soultana Gaki (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avvocato G. Keisers)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

precisare le circostanze dei fatti asseritamente commessi dalla ricorrente ai termini del mandato d'arresto europeo emesso dalla Grecia e per i quali dal 2011 essa viene illegittimamente ricercata nell’Unione europea con il sostegno dell’Europol. Diritto della ricorrente a un parere motivato;

far bloccare i dati illegittimi ed erronei inseriti nei suoi confronti nel sistema di informazione Europol dall’autorità di controllo comune (in prosieguo: l’autorità di controllo comune);

ingiungere all’autorità di controllo comune dell'Europol di fare verificare, nell’ambito dell’esercizio del suo diritto di accesso e consultazione dei dati introdotti nel SIS II, se la lesione della libertà della ricorrente è autorizzata ai termini del mandato d’arresto europeo;

incaricare l’Europol di chiedere al procuratore greco presso la Corte d’appello di Atene (Grecia) quale procuratore abbia ordinato il mantenimento in vigore del mandato d’arresto europeo e, di conseguenza, la detenzione arbitraria della ricorrente, a decorrere dal 23 maggio 2016, e di chiedere inoltre quale dei due mandati di arresto nazionali (il mandato d’arresto europeo ne è una copia) abbia efficacia giuridica. Egli deve altresì chiarire come sia potuto succedere che nel mandato di arresto europeo venga indicato l’indirizzo della ricorrente in Germania, mentre i due mandati d’arresto nazionali (il mandato d’arresto europeo ne è una copia) sono stati emessi nei confronti della ricorrente in base al rilievo che la giustizia ellenica non aveva l’indirizzo della ricorrente;

l’autorità di controllo comune deve precisare in modo circostanziato quali iniziative sono state intraprese dall’Europol dopo aver avuto notizia della denuncia penale sporta presso la procura generale di Düsseldorf contro il procuratore greco che ha emesso il mandato d’arresto europeo nei confronti della ricorrente;

concederle un risarcimento danni pari a EUR 3 milioni.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del combinato disposto dell’articolo 41 della decisione 2007/533/GAI (1), dell’articolo 30, paragrafo 7 e degli articoli 31 e 52 della decisione (2009/371/GAI) (2)

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con gli articoli 1, 9 e 23 dell’atto n. 29/2009 dell’autorità di controllo comune.


(1)  Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007 , sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU 2007, L 205, pag. 63).

(2)  Decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009 , che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU 2009, L 121, pag. 37).


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/48


Ricorso proposto il 25 agosto 2016 — Adama Agriculture e Adama France/Commissione

(Causa T-476/16)

(2016/C 402/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Adama Agriculture BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Adama France (Sèvres, Francia) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione impugnata (1) e decidere che i) l’approvazione della sostanza attiva isoproturon (IPU) dovrebbe essere rinnovata o, in subordine, ii) rinviare la valutazione circa il rinnovo dell’approvazione dell’IPU dinanzi alla convenuta e sospendere tutti i termini rilevanti previsti nei regolamenti relativi ai prodotti fitosanitari (PPPR) e nei rispettivi regolamenti di esecuzione in modo da consentire la previsione di un calendario adeguato per l’adozione di una nuova decisione relativa al rinnovo dell’IPU, e

condannare la convenuta all’integralità delle spese sostenute nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è stata adottata dalla convenuta in violazione dei diritti e dei principi garantiti dall’Unione. Esse fanno valere che detta decisione è illegittima in quanto viola il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») e il diritto derivato dell’Unione, deducendo i seguenti cinque motivi:

1.

Primo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione: conformemente ai considerando 8, 9 e 10 della decisione impugnata, l’IPU è stato vietato a causa: i) del rischio derivante da un’esposizione a un metabolita nelle acque sotterranee; ii) del rischio per gli uccelli, mammiferi ed organismi acquatici e, iii) della proposta di classificazione dell’IPU come sostanza tossica per la riproduzione della categoria 2. Tutte le preoccupazioni sulle quali si fonda la decisione impugnata sono tuttavia inficiate da vizi formali e/o sostanziali e non tengono conto delle informazioni prodotte dalle ricorrenti.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (2) (regolamento CLP) — atto ultra vires: nel proporre di classificare l’IPU come tossico per la riproduzione e facendo leva su tale proposta per giustificare il mancato rinnovo dell’approvazione dell’IPU, la convenuta ha violato tanto il regolamento CLP quanto il regolamento (CE) n. 1107/2009 (3) relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e ha quindi ecceduto le proprie competenze.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto della difesa e del principio di buon andamento dell’amministrazione: con il loro comportamento, lo Stato membro relatore, l’EFSA e la Commissione hanno individualmente e collettivamente violato il diritto di essere sentiti e il diritto della difesa delle ricorrenti privandole di un equo processo. In particolare, pur avendo tentato, ripetutamente e in modo proattivo, di contattare lo Stato membro relatore e l’EFSA, le ricorrenti non hanno ricevuto alcun riscontro in tempo utile. Per giunta, le osservazioni presentate dalle ricorrenti non sono state prese in considerazione.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento: mentre la Commissione ha adottato un approccio rigoroso rispetto all’IPU (in base ad errori manifesti di valutazione e di procedura), essa non ha agito in tal modo in situazioni simili e decisioni anteriori riguardanti sostanze all’origine di analoghe preoccupazioni, il che costituisce una violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità: non avendo scelto misure meno restrittive che avrebbero raggiunto gli stessi obiettivi (ad esempio, un’approvazione subordinata a condizioni che devono essere valutate a livello degli Stati membri o un’approvazione soggetta alla presentazione di dati di conferma a livello dell’Unione, conformemente all’articolo 6 del regolamento PPPR) e vietando invece l’IPU, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/872 della Commissione, del 1o giugno 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva isoproturon in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2016, L 145, pag. 7).

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).


31.10.2016   

IT

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C 402/49


Ricorso proposto il 26 agosto 2016 — Epsilon International/Commissione

(Causa T-477/16)

(2016/C 402/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Epsilon International SA (Marousi, Grecia) (rappresentanti: D. Bogaert e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

Sulla base dell’articolo 272 TFUE:

dichiarare che gli importi pagati dalla Commissione europea all’Epsilon ai sensi delle convenzioni di sovvenzione BRISEIDE, i-SCOPE e SMART-ISLANDS costituiscono costi ammissibili e che l’Epsilon non ha commesso errori di natura sistematica nell’adempimento di tali convenzioni;

dichiarare che la richiesta della Commissione relativa al rimborso degli importi pagati in base alla convenzione BRISEIDE è totalmente infondata e che tali importi non devono essere restituiti alla Commissione europea;

dichiarare che le decisioni della Commissione europea di sospendere i pagamenti riguardanti le convenzioni di sovvenzione i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity e c-SPACE sono prive di fondamento;

condannare la Commissione a rimborsare gli importi pagati dall’Epsilon per condurre ulteriori verifiche finanziarie allo scopo di confutare le conclusioni erronee dei revisori incaricati dalla Commissione e di risarcire il danno morale subito dall’Epsilon, valutato provvisoriamente in via equitativa in EUR 10 000.

2)

Sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione della Commissione europea del 17 giugno 2016 [con riferimento Ares (2016)2835215] di inserire l’Epsilon nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES).

Motivi e principali argomenti

A sostegno della domanda basata sull’articolo 272 TFUE, l’Epsilon ritiene che le conclusioni formulate dai revisori e avallate dalla Commissione europea che si riferiscono ai costi del personale dichiarati per l’esecuzione dei progetti BRISEIDE, SMART-ISLANDS e i-SCOPE siano erronee. Più in particolare, l’Epsilon afferma che non è stata commessa alcuna irregolarità riguardo al sistema di registrazione del tempo, al calcolo delle ore di produzione e della tariffa oraria, all’assenza di fattura per il lavoro dei proprietari e alla circostanza che gli accordi conclusi con i consulenti interni non erano stati registrati presso l’ufficio delle imposte. In ogni caso, qualsiasi errore di scarsa importanza riguardante l’adempimento di tali contratti non può essere considerato come un errore di natura sistematica.

Inoltre, l’Epsilon contesta le decisioni della Commissione di sospendere i pagamenti per l’esecuzione dei progetti i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity e c-SPACE, finanziati dall’UE, e ritiene che esse siano giuridicamente prive di fondamento.

Infine, l’Epsilon chiede un risarcimento pecuniario per il danno materiale e morale da essa subito a causa delle decisioni della Commissione.

A sostegno della domanda basata sull’articolo 263 TFUE, l’Epsilon chiede al Tribunale di annullare la decisione della Commissione di inserire l’Epsilon nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES), per l’asserita natura potenzialmente sistematica degli errori commessi nell’esecuzione dei summenzionati progetti. La ricorrente ritiene che tale decisione violi il principio di proporzionalità e i diritti della difesa.


31.10.2016   

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C 402/50


Ricorso proposto il 30 agosto 2016 — Lidl Stiftung/EUIPO — Amedei (For you)

(Causa T-480/16)

(2016/C 402/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: A. Berger, M. Wolter, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Amedei Srl (Pontedera, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio UE figurativo contenente gli elementi denominativi «For you» — Domanda di registrazione n. 12 267 571

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2016 nel procedimento R 851/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e respingere l’opposizione n. B 2 342 452 presentata contro la domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 267 571;

condannare l’EUIPO alle spese;

condannare l’interveniente alle spese del procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


31.10.2016   

IT

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C 402/51


Ricorso proposto il 30 agosto 2016 — The Logistical Approach/EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic)

(Causa T-620/16)

(2016/C 402/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: The Logistical Approach BV (Uden, Paesi Bassi) (rappresentante: R. Milchior, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «Idealogistic» — Domanda di registrazione n. 12 318 234

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 giugno 2016 nel procedimento R 1435/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare la decisione impugnata;

in subordine, riformare la decisione impugnata nella parte in cui ha erroneamente confermato la decisione della divisione di opposizione che nega la registrazione del marchio 012318234 per i servizi «consigli nell’ambito della logistica, quali scelta di itinerari, stabilimento di magazzini e scelta di mezzi di trasporto»;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/51


Ricorso proposto il 2 settembre 2016 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA.

(Causa T-625/16)

(2016/C 402/61)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Grajewo, Polonia) (rappresentante: T. Dobrzyński, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SME (2016) 2851 dell’ECHA, del 23 giugno 2016, in cui viene constatato che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le medie imprese e che impone alla stessa un onere amministrativo;

annullare la fattura n. 10058238 dell’ECHA, del 23 giugno 2016, di importo pari alla differenza tra la tariffa pagata dalla ricorrente e la tariffa applicabile alle grandi imprese, emessa in relazione alla decisione SME (2016) 2851 dell’ECHA;

annullare la fattura n. 10058239 dell’ECHA, del 23 giugno 2016, recante fissazione dell’importo dell’onere amministrativo, emessa in relazione alla decisione SME (2016) 2851 dell’ECHA;

annullare la decisione n. 14/2015, (MB/43/2014) ME (2016) 2851, del consiglio d’amministrazione dell’ECHA, del 4 giugno 2015;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di attribuzione

L’ammontare dell’onere amministrativo previsto dalla decisione MB/43/2014 del consiglio d’amministrazione dell’ECHA, che ha costituito la base per l’adozione della decisione impugnata e delle fatture, è sproporzionato rispetto alla funzione che dovrebbe svolgere un onere amministrativo e, in questo modo, lo assimila ad una sanzione. Ciò viola il principio di attribuzione di cui all’articolo 5 TUE, in combinato disposto con il considerando 11 del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione

La ricorrente ha fondato la sua dichiarazione circa le dimensioni dell’impresa sulle informazioni provenienti, tra l’altro, dall’ECHA nonché sulle informazioni nazionali. Le dimensioni dell’impresa avrebbero dovuto essere determinate in conformità alla legge del 2 luglio 2004 sulla libertà di impresa. Tale legge non definisce l’impresa in base alla struttura azionaria. L’ECHA non ha diffuso in modo sufficiente le informazioni relative alle regole di registrazione, e successivamente, senza la possibilità di correggere l’errore, ha imposto gli oneri.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 e del regolamento (CE) n. 340/2008, gli oneri amministrativi devono essere adeguatamente allineati ai costi effettivi del controllo dell’ECHA. La prassi dell’ECHA, consistente nel gravare le imprese che hanno reso dichiarazioni inesatte circa le proprie dimensioni, con i costi dei controlli effettuati presso tutte le imprese, deve essere ritenuta inammissibile.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

L’ECHA, nell’imporre gli oneri amministrativi e nel subordinare il loro importo alle dimensioni dell’impresa, ha violato il principio della parità di trattamento. Integra violazione del principio della parità di trattamento l’imposizione degli stessi oneri amministrativi ad un’impresa qualificata come grande soltanto in ragione della partecipazione finanziaria di un ente pubblico e ad un’impresa che dovrebbe essere qualificata come grande in base al fatturato annuo ed all’organico.

5.

Quinto motivo, concernente l’annullamento delle fatture emesse sulla base della decisione impugnata

L’annullamento delle fatture che stanno alla base della richiesta di pagamento dell’ECHA, dovrebbe costituire la conseguenza dell’annullamento della decisione SME (2016) 2851 dell’ECHA. Gli oneri imposti non sono dovuti, anche in ragione del fatto che, al momento dell’adozione della decisione SME (2016) 2851 dell’ECHA e dell’emissione delle fatture, la ricorrente non aveva l’obbligo di registrazione nel sistema REACH.


31.10.2016   

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C 402/53


Ricorso proposto il 1o settembre 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Emblema di due strisce parallele su una scarpa)

(Causa T-629/16)

(2016/C 402/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: adidas (Herzogenaurach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: marchio di posizione (Emblema di due strisce parallele su una scarpa) — Marchio dell’Unione europea n. 8 398 141

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8/06/2016 nel procedimento R 597/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;

Distorsione dei fatti.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/53


Ricorso proposto il 5 settembre 2016 — Dehtochema Bitumat/Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Causa T-630/16)

(2016/C 402/63)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Dehtochema Bitumat, s. r. o. (Bělá pod Bezdězem, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Holý, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche del 7 luglio 2016, ai sensi della quale la ricorrente deve continuare ad essere considerata una grande impresa e che di conseguenza essa non ha diritto alla riduzione del contributo per medie imprese, e ordinare la sospensione della parte dispositiva di tale decisione.

Motivi e principali argomenti

A parere della ricorrente la convenuta con la sua decisione supra menzionata e con il suo modo di procedere ha abusato del proprio potere e ha violato i principi di legalità e di certezza del diritto.

La ricorrente sostiene che la ricorrente nel verificare lo status di piccola o media impresa (PMI) ha erroneamente valutato l’autonomia d’impresa della ricorrente e ha erroneamente incluso nel calcolo del numero di dipendenti e dell’ammontare del fatturato d’impresa annuale della ricorrente anche presunte imprese collegate o partner, le quali tuttavia non sono, per l’impresa della ricorrente, imprese collegate o partner ai sensi del regolamento (CE) della Commissione n. 340/2008 e della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.

La ricorrente ritiene che la dichiarazione circa la non correttezza delle dimensioni dell’impresa, fatta dalla ricorrente su invito della convenuta in data 2 giugno 2016, è stata fatta confidando nella valutazione da parte della convenuta e nella promessa di una riduzione.

La ricorrente fa riferimento alla circostanza che ha avuto una sospensione della registrazione e ha espressamente comunicato alla convenuta che già dal 2011 non produceva i prodotti considerati (sostanza soggetta a registrazione).

La ricorrente sostiene che dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) della Commissione n. 340/2008 risulta che il diritto a riduzione del contributo all’atto della registrazione sorge allorché possa essere dimostrato il diritto ed quindi occorrerebbe che tale dimostrazione fosse consentita, diversamente da quanto ritenuto dalla convenuta.


31.10.2016   

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C 402/54


Ricorso proposto il 9 settembre 2016 — ClientEarth/Commissione

(Causa T-644/16)

(2016/C 402/64)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer, avvocato, e N. Frey, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta di negare l’accesso ai documenti richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1), comunicata alla ricorrente il 1o luglio 2016 in una lettera recante il numero di riferimento C(2016) 4286 final;

condannare la Commissione a pagare le spese della ricorrente ai sensi dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, ivi incluse le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori di diritto e un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione dell’eccezione relativa alle relazioni internazionali (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001) e a un difetto di motivazione:

La Commissione non è riuscita a dimostrare l’applicabilità dell’eccezione relativa alle relazioni internazionali. In particolare, non ha dimostrato come la divulgazione di documenti meramente giuridici che contengono riflessioni sul diritto dell’UE possa di per sé svelare gli obiettivi strategici perseguiti dall’Unione europea nei negoziati o indebolire la posizione negoziale della Commissione. La Commissione è vincolata allo Stato di diritto e non può negoziare accordi internazionali che violino il diritto dell’UE. La ricorrente afferma ulteriormente che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 (e le altre eccezioni) non posso essere invocate in perpetuum, vale a dire per tutto il tempo che la Commissione conduca, ovunque, negoziati relativamente ad altri accordi internazionali. La Commissione inoltre non ha fornito motivazioni su come la divulgazione dei documenti richiesti potrebbe specificamente e concretamente arrecare pregiudizio all’interesse pubblico alle relazioni internazionali.

2.

Secondo motivo, vertente su errori diritto e un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione dell’eccezione relativa alla tutela della consulenza legale (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001) e a un difetto di motivazione:

La Commissione non è riuscita a dimostrare la sussistenza di un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico che la divulgazione dei documenti richiesti arrecherebbe pregiudizio al suo interesse a ricevere pareri franchi, obiettivi e completi.

3.

Terzo motivo, vertente su errori diritto e su un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione dell’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001) e a un difetto di motivazione:

La Commissione non è riuscita a spiegare come l’accesso ai documenti richiesti potrebbe specificamente e concretamente arrecare pregiudizio al processo decisionale.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore diritto e su un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione del criterio dell’interesse pubblico prevalente e a un difetto di motivazione:

Sussiste un interesse pubblico prevalente, poiché la divulgazione renderebbe possibile un dibattito sull’accesso alla giustizia, e in particolare sull’accesso ai tribunali nazionali (e sul loro ruolo), e sulla necessità di preservare l’unità e l’autonomia del diritto dell’UE. Questi temi rivestono un interesse diretto per i cittadini dell’UE e per le ONG come la ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 (accesso parziale) e sulla richiesta di una misura istruttoria

La ricorrente sostiene che la Commissione non ha, o comunque non sufficientemente sotto il profilo giuridico, esaminato e concesso l’accesso parziale ai documenti richiesti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).


31.10.2016   

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C 402/55


Ricorso proposto il 7 settembre 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

(Causa T-645/16)

(2016/C 402/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Austria) (rappresentante: G. Eisenberger, avvocato)

Convenuto: Einheitlicher Abwicklungsausschuss (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Single Resolution Board, apparentemente del 15 aprile 2016, quanto meno nella parte in cui tale decisione riguarda la ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una flagrante violazione delle forme ad substantiam risultante da una mancata notifica (piena) della decisione impugnata;

2.

Secondo motivo, vertente su una flagrante violazione delle forme ad substantiam risultante da una motivazione carente della decisione impugnata.


31.10.2016   

IT

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C 402/56


Ricorso proposto il 13 settembre 2016 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Zaharieva (BOBO cornet)

(Causa T-648/16)

(2016/C 402/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turchia) (rappresentante: T. Tsenova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «BOBO cornet» — Domanda di registrazione n. 12 299 343

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 luglio 2016 nel procedimento R 906/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione degli articoli 75 e 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/57


Ricorso proposto il 12 settembre 2016 — Bernaldo de Quirós/Commissione

(Causa T-649/16)

(2016/C 402/67)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Belén Bernaldo de Quirós (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della APN, nella persona della Direttrice generale della DG «Educazione e Cultura» della Commissione europea, del 30 novembre 2015, recante modifica dell’assegnazione della sig.ra Bernaldo de Quirós dal posto di Capo Unità «Ufficio dei Tirocini» EAC.C.4 al posto di Consigliere in modernizzazione dell’insegnamento DG EAC.B;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su uno sviamento di potere.

La ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia viziata da un errore manifesto di valutazione relativo all’interesse del servizio e attinente all’equivalenza di impiego. Essa desidera far valere che la sua riassegnazione al posto di Consigliere in modernizzazione dell’insegnamento non è giustificata dall’interesse del servizio, bensì da una volontà dei suoi superiori gerarchici di isolarla professionalmente e di infliggerle una sanzione disciplinare anticipata. La decisione sarebbe pertanto viziata da sviamento di potere in quanto siffatta assegnazione è, per di più, contraria all’interesse del servizio, alla luce delle competenze della ricorrente e della necessità di assegnare posti vacanti di Capo Unità nella DG EAC.

Ella ritiene inoltre che la riassegnazione non abbia rispettato il principio di equivalenza di impiego. Le nuove funzioni attribuite alla ricorrente, infatti, per la loro stessa natura, la loro importanza e la loro ampiezza si collocano al di sotto di quelle assegnate ad un Consigliere di grado AD13. Per di più, il posto non corrisponde a un’esigenza reale del servizio richiesta dall’articolo 2 della decisione C(2008)5029/2.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltati nonché del dovere di sollecitudine dell’amministrazione.

La ricorrente ritiene che la decisione di riassegnazione non sia stata adottata in condizioni che garantissero il suo diritto di essere ascoltate, poiché ella non ha potuto esporre efficacemente il suo punto di vista sul progetto di decisione di riassegnazione. A ciò si aggiunge una violazione del dovere di sollecitudine dell’amministrazione, poiché l’APN non ha né tenuto conto degli interessi della ricorrente, né ricercato obiettivamente un punto di equilibrio tra l’interesse del servizio e quello della ricorrente, ad esempio prendendo in considerazione un’assegnazione un posto vacante di Capo unità.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione della decisione C(2008) 5029/2 della Commissione europea del 9 agosto 2008, relativa alle funzioni di Consigliere

La ricorrente lamenta la violazione della decisione C(2008) 5029/2, nella versione consolidata del 7 luglio 2016, poiché la DG EAC avrebbe ecceduto le quote assegnate di consiglieri e non avrebbe dimostrato che il posto di Consigliere in modernizzazione dell’insegnamento al quale ella è stata riassegnata fosse effettivamente legittimo.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/58


Ricorso proposto il 7 settembre 2016 — LG Electronics/EUIPO (QD)

(Causa T-650/16)

(2016/C 402/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Corea del Sud) (rappresentante: R. Schiffer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Marchio UE denominativo «QD» — Domanda di registrazione n. 13 633 516

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 maggio 2016 nel procedimento R 2046/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/58


Ricorso proposto il 12 settembre 2016 — PM/ECHA

(Causa T-656/16)

(2016/C 402/69)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: PM (rappresentante: C. Zambrano Almero, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare ricevibile il presente ricorso proposto avverso la decisione SME (2016) 3198 e, di conseguenza, annullare detta decisione in base alla considerazione che la PM è una piccola e media impresa e che le tasse da essa versate sono dunque conformi alla normativa e, pertanto, procedere all’iscrizione richiesta.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un unico motivo basato sulla definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE sulla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese. A tal riguardo, la ricorrente, unitamente al gruppo d’imprese cui appartiene, afferma di soddisfare i criteri sanciti da tale articolo.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/59


Ricorso proposto il 16 settembre 2016 — LG Electronics/EUIPO (Second Display)

(Causa T-659/16)

(2016/C 402/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seoul, Corea del Sud) (rappresentante: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Second Display» — Domanda di registrazione n. 14 362 248

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 10/06/2016 nel procedimento R 106/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla prima commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/59


Ricorso proposto il 19 settembre 2016 — Credito Fondiario/CRU

(Causa T-661/16)

(2016/C 402/71)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Credito Fondiario SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani e A. Neri, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la prima e la seconda decisione del Comitato di risoluzione unico;

dichiarare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 2015/63, su cui si basano le decisioni impugnate, incompatibile con i principi di parità di trattamento, proporzionalità e certezza del diritto, riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali UE;

dichiarare l’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 2015/63, su cui si basano le decisioni impugnate, incompatibile con i principi di parità di trattamento, proporzionalità e certezza del diritto, riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali UE;

dichiarare il regolamento delegato (UE) n. 2015/63, su cui si basano le decisioni impugnate, incompatibile con il principio della libertà di impresa, riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali UE;

condannare il Comitato di risoluzione unico al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro le decisioni del Comitato di risoluzione unico in sessione esecutiva SRB/ES/SRF/2016/06 del 15 aprile 2016 (prima decisione) e SRB/ES/SRF/2016/13 del 20 maggio 2016 (seconda decisione), che determinano, per quanto riguarda la ricorrente, il contributo ex ante previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015 L 11, pag. 44).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo: omessa notifica della prima e seconda decisione a Credito Fondiario.

La Banca d’Italia non ha notificato alla ricorrente le due decisioni adottate dal Comitato, come richiesto dall’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (G.U. 2015 L 15, pag. 1), limitandosi a comunicare l’ammontare del pagamento e pregiudicando il diritto della ricorrente a ricorrere tempestivamente in giudizio. Il Comitato non avrebbe esercitato la dovuta vigilanza sulla notifica.

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 296(2) TFEU per assenza di motivazione e violazione dell’obbligo di contraddittorio delle decisioni relative ai contributi ex ante.

Le decisioni impugnate non contengono alcuna motivazione su come il contributo ex ante è stato effettivamente calcolato, pregiudicando l’effettivo esercizio del controllo di legittimità e fondatezza della decisione da parte della ricorrente.

3.

Terzo motivo: errata applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 2015/63.

Il contributo ex ante richiesto al Credito Fondiario è sproporzionato rispetto al profilo di rischio dell’ente ed è il risultato di un’errata valutazione delle passività dell’ente.

4.

Quarto motivo: violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 6 del regolamento delegato (UE) n. 2015/63. Errata valutazione del profilo di rischio di Credito Fondiario.

Al 31dicembre 2014, Credito Fondiario presentava un profilo di rischio basso, sulla base dei parametri stabiliti dall’articolo 4, paragrafi 1 e 6 del regolamento delegato (UE) n. 2015/63. Il contributo calcolato dal Comitato è proprio di enti con un profilo di rischio elevato, ed è il risultato della mancata considerazione, da parte del Comitato, dei criteri di definizione e riduzione del rischio previsti dagli articoli citati.

5.

Quinto motivo: violazione degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali (UE) — Parità di trattamento.

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e l’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 2015/63, violano la parità di trattamento in quanto prevedono un trattamento discriminatorio nel settore in questione.

6.

Sesto motivo: violazione del principio di proporzionalità e certezza del diritto.

Le decisioni, non tenendo conto del ridotto profilo di rischio della ricorrente impongono un contributo ex ante corrispondente ad un ente con un profilo di rischio elevato, violando pertanto i principi di proporzionalità e certezza del diritto.

7.

Settimo motivo: violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali UE — Libertà di impresa.

Il regolamento delegato (UE) n. 2015/63, imponendo requisiti più stringenti di quelli già previsti dalla normativa bancaria europea e dal regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014 L 225, pag. 1), in tema di valutazione del rischio dell’ente e introducendo elementi discrezionali nel calcolo del contributo ex ante, viola la parità di trattamento, la certezza del diritto e la libertà di impresa.


31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/61


Ricorso proposto il 16 settembre 2016 — Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

(Causa T-665/16)

(2016/C 402/72)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska, consigliere giuridico, K. Gajek, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente i simboli «€» e «$» — Domanda di registrazione n. 13 839 998

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14/07/2016 nel procedimento R 2086/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009.