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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 384/01 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8185 — Atlantia/EDF/ACA) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2016/C 384/02 |
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Commissione europea |
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2016/C 384/03 |
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2016/C 384/04 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2016/C 384/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2016/C 384/06 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2016/C 384/07 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2016/C 384/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8200 — Platinum Equity Group/Emerson Network Power Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2016/C 384/09 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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18.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/1 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8185 — Atlantia/EDF/ACA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 384/01)
Il 12 ottobre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore; |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8185. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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18.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/2 |
Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2016/1839 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
(2016/C 384/02)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione 2010/638/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2016/1839 del Consiglio (2), e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio (3).
Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le persone figuranti nei summenzionati allegati continuano a soddisfare i criteri di cui alla decisione 2010/638/PESC e al regolamento (UE) n. 1284/2009 concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea e dovrebbero pertanto restare soggette alle misure prorogate dalla decisione (PESC) 2016/1839.
Si attira l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1284/2009, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).
Le persone in questione possono presentare al Consiglio entro il 30 giugno 2017, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.
(2) GU L 280 del 18.10.2016, pag. 32.
(3) GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.
Commissione europea
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18.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
17 ottobre 2016
(2016/C 384/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0994 |
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JPY |
yen giapponesi |
114,46 |
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DKK |
corone danesi |
7,4400 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,90485 |
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SEK |
corone svedesi |
9,7028 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0872 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,0315 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,024 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
306,93 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,3281 |
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RON |
leu rumeni |
4,5065 |
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TRY |
lire turche |
3,4017 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4436 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4433 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,5304 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,5433 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5270 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 253,18 |
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ZAR |
rand sudafricani |
15,6533 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,4075 |
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HRK |
kuna croata |
7,5065 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 355,97 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6367 |
|
PHP |
peso filippino |
53,357 |
|
RUB |
rublo russo |
69,0709 |
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THB |
baht thailandese |
38,776 |
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BRL |
real brasiliano |
3,5147 |
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MXN |
peso messicano |
20,8199 |
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INR |
rupia indiana |
73,4565 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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18.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/4 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2016
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo
[Bürgstadter Berg (DOP)]
(2016/C 384/04)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Germania ha presentato domanda di protezione della denominazione «Bürgstadter Berg» conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo. A norma dell’articolo 97, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Germania è stata esaminata dalla Commissione. |
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(2) |
Le condizioni di cui agli articoli 93, 94, 95 e 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono rispettate. |
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(3) |
Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dovrebbe pertanto pubblicare il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione effettuata nel corso della procedura nazionale preliminare per l’esame della domanda di protezione della denominazione «Bürgstadter Berg», |
DECIDE:
Articolo unico
Il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione per la denominazione «Bürgstadter Berg» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della sua pubblicazione.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
ALLEGATO
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione(i) da registrare
Bürgstadter Berg
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
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5. |
Vino spumante di qualità |
4. Descrizione del vino/dei vini
Bürgstadter Berg (vino), bianco, rosato
Caratteristiche organolettiche
Sul Bürgstadter Berg si produce vino bianco, vino rosso, Blanc de Noirs e vino rosato (rosé, weissherbst).
Le caratteristiche specifiche dei prodotti che beneficiano della denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» sono le seguenti:
|
— |
grande profondità e pienezza di corpo, elegantemente combinate, |
|
— |
eleganza e finezza della struttura acida, dovute a una coesione del suolo e a un valore di pH inferiori a quelli generalmente riscontrati nei suoli della Franconia, |
|
— |
mineralità proveniente da un suolo residuale di arenaria variegata leggera; date le condizioni geologiche, i vini non sono mai opulenti né ricchi e proprio per questo presentano caratteristiche minerali, |
|
— |
carattere delicatamente fruttato specifico della varietà di vite nei vini, in maggioranza secchi. |
Ai vini dolci tradizionali, prodotti molto di rado (Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese e Eiswein), si applicano i valori della DOP generale dei vini di Franconia.
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
15 |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
7 |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
200 |
Bürgstadter Berg (vino), rosso
Caratteristiche organolettiche
Sul Bürgstadter Berg si produce vino bianco, vino rosso, Blanc de Noirs e vino rosato (rosé, weissherbst).
Le caratteristiche specifiche dei prodotti che beneficiano della denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» sono le seguenti:
|
— |
grande profondità e pienezza di corpo, elegantemente combinate, |
|
— |
eleganza e finezza della struttura acida, dovute a una coesione del suolo e a un valore di pH inferiori a quelli generalmente riscontrati nei suoli della Franconia, |
|
— |
mineralità proveniente da un suolo residuale di arenaria variegata leggera; date le condizioni geologiche, i vini non sono mai opulenti né ricchi e proprio per questo presentano caratteristiche minerali, |
|
— |
carattere delicatamente fruttato specifico della varietà di vite nei vini, in maggioranza secchi. |
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
15 |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
7 |
|
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
Bürgstadter Berg (vino spumante di qualità)
Tenore di anidride carbonica
Il vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate, se conservato in recipienti chiusi a una temperatura di 20 °C, deve avere una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione non inferiore a 3,5 bar.
Caratteristiche organolettiche
Sul Bürgstadter Berg si produce vino bianco, vino rosso, Blanc de Noirs e vino rosato (rosé, weissherbst). I vigneti che beneficiano della denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» possono essere utilizzati per la produzione di vini spumanti di qualità.
Le caratteristiche specifiche dei prodotti che beneficiano della denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» sono le seguenti:
|
— |
grande profondità e pienezza di corpo, elegantemente combinate, |
|
— |
eleganza e finezza della struttura acida, dovute a una coesione del suolo e a un valore di pH inferiori a quelli generalmente riscontrati nei suoli della Franconia, |
|
— |
mineralità proveniente da un suolo residuale di arenaria variegata leggera, |
|
— |
carattere delicatamente fruttato specifico della varietà di vite per i vini spumanti, in maggioranza secchi (Brut). |
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
14 |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9 |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
185 |
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Bürgstadter Berg (vino), vini di qualità
Pratica enologica specifica
Titolo alcolometrico naturale minimo/tenore minimo di mosto (espressi in % vol. di alcol/gradi Oechsle)
Vini di qualità
|
|
% vol. di alcol |
°Oechsle |
|
Per tutte le varietà di viti |
8,0 |
63 |
|
Per il vino Bocksbeutel |
9,4 |
72 |
Arricchimento: i vini di qualità possono essere arricchiti complessivamente fino a un massimo di 14 % vol. di alcol. In generale, il vino non può essere arricchito con mosto di uve concentrato o mediante concentrazione a freddo.
Per il resto, alla produzione di vino con la denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» si applicano le pratiche enologiche autorizzate previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal regolamento (CE) n. 606/2009 e dalla legislazione nazionale.
Bürgstadter Berg (vino), vino con predicato
Pratica enologica specifica
Titolo alcolometrico naturale minimo/tenore minimo di mosto (espressi in % vol. di alcol/gradi Oechsle)
Vino con predicato
|
|
% vol. di alcol |
°Oechsle |
||
|
|
|
||
|
Riesling, Silvaner |
10,3 |
78 |
||
|
Altre varietà di vino bianco, Weissherbst, rosato |
10,6 |
80 |
||
|
Vino rosso |
11,4 |
85 |
||
|
|
|
|
||
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|
|
||
|
Riesling, Silvaner |
11,7 |
87 |
||
|
|
|
|
||
|
Tutte le altre varietà di vino bianco, vino rosso e rosato |
12,2 |
90 |
||
|
|
|
||
|
Tutte le varietà di vite |
13,8 |
100 |
||
|
|
|
||
|
Tutte le varietà di vite |
17,7 |
125 |
||
|
|
|
||
|
Tutte le varietà di vite |
21,5 |
150 |
||
|
|
|
||
|
Tutte le varietà di vite |
17,7 |
125 |
I vini con predicato non possono essere arricchiti.
Per il resto, alla produzione di vino con la denominazione di origine protetta «Bürgstadter Berg» si applicano le pratiche enologiche autorizzate previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal regolamento (CE) n. 606/2009 e dalla legislazione nazionale.
Bürgstadter Berg (vino spumante di qualità) Sekt b.A. (vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate)
Pratica enologica specifica
Titolo alcolometrico naturale minimo/tenore minimo di mosto (espressi in % vol. di alcol/gradi Oechsle)
|
|
% vol. di alcol |
°Oechsle |
|
Sekt b.A. |
|
|
|
Tutte le varietà di vite |
8,0 |
63 |
b. Rese massime:
Bürgstadter Berg (vino, Sekt b.A.)
80 ettolitri per ettaro
6. Zona delimitata
La denominazione di origine protetta comprende superfici autorizzate ad essere piantate a vite o temporaneamente senza vigne e altre superfici senza vigne nella zona delimitata di Bürgstadt, situata tra i piedi del versante e il perimetro forestale del Bürgstadter Berg, sulla riva sinistra del Meno.
La zona, compresi i sentieri, si estende su 113,808 ettari.
7. Uve da vino principali
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Blauer Zweigelt |
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Blauer Frühburgunder |
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Weißer Burgunder |
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Grüner Silvaner |
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Blauer Spätburgunder |
|
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Müller Thurgau |
|
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Weißer Riesling |
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Chardonnay |
8. Descrizione del legame/dei legami
Bürgstadter Berg (vino, Sekt b.A.)
Le caratteristiche distintive del vino e del Sekt b.A. sono legate alla zona del Bürgstadter Berg.
«Bürgstadter Berg» è la zona viticola situata nel sud-ovest della zona di produzione di Franconia. Un versante orientato principalmente a sud e permanentemente esposto alla luce e un suolo residuale roccioso di arenaria variegata conferiscono a questi vini il carattere fine ed elegante, che li rende altamente specifici e che, combinato al basso valore del pH, costituisce una caratteristica particolare della DOP dei vini di Franconia (dove i suoli sono per lo più coesivi). La posizione del versante, situato in una conca tra gli altopiani dello Spessart e dell’Odenwald, creano un microclima caratterizzato da una temperatura e da precipitazioni annue medie (650 mm) leggermente superiori a quelle delle zone da cui provengono i vini DOP di Franconia. La combinazione di questi fattori dà origine a un vino che si distingue dai vini DOP di Franconia in termini di eleganza e struttura. Tutti questi fattori abiotici configurano il profilo organolettico dei vini «Bürgstadter Berg» e li distinguono dai vini DOP di Franconia. I vini del Bürgstadter Berg non sono mai opulenti e ricchi. La delicata finezza della loro struttura acida, più definita rispetto ai vini di Franconia provenienti dalla zona centrale di produzione, è tipica della maggior parte dei vini della DOP «Bürgstadter Berg» a causa della minore coesione del suolo e di un pH inferiore a quello tipico dei suoli di Franconia. L’aroma fine e fruttato, ad esempio il sottile aroma di pesca dei Riesling e il delicato sentore di mandorla degli Spätburgunder, è altresì imputabile alle particolari condizioni geologiche e climatiche della regione. La composizione chimica del suolo e le acque sotterranee apportano alle radici della vite sostanze nutritive e minerali. I mosti del Bürgstadter Berg hanno un tenore di acidi elevato e dunque valori di pH bassi. Ciò è dovuto al basso contenuto di calcare del suolo. Poiché il valore del pH rappresenta l’«impressione acida» di un vino, i vini del Bürgstadter Berg presentano un gusto più acido, riduttivo, lineare e sottile rispetto a vini simili provenienti da suoli calcarei. L’acidità e i valori di pH dei vini «Bürgstadter Berg» influiscono sulla stabilità microbica e sullo sviluppo degli esteri, che incidono sull’aroma, e delle antocianine, che hanno un effetto colorante sui vini rossi. L’aroma fine e fruttato, ad esempio il sottile aroma di pesca dei Riesling e il delicato sentore di mandorla degli Spätburgunder, è dunque altresì imputabile alle particolari condizioni geologiche e climatiche della regione sopra indicate.
Anche i vini spumanti sono caratterizzati dalle peculiarità dell’area circoscritta da cui provengono.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Bürgstadter Berg (vino, Sekt b.A.)
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Affinché la denominazione di origine protetta e la menzione tradizionale possano essere utilizzate sull’etichetta, il vino deve essere prima sottoposto a un’ispezione ufficiale. Solo dopo che l’ispezione ufficiale ha confermato che il vino soddisfa determinati requisiti specifici, esso riceve un numero di ispezione ufficiale composto di varie cifre (A.P.- Nr.). Il vino di qualità e il Sekt b.A. con la denominazione protetta «Bürgstadter Berg» devono essere prodotti in Franconia. Le forme di bottiglia tradizionali per il vino Bürgstadter Berg sono la Burgunderflasche [bottiglia borgognona], la Schlegelflasche [bottiglia renana] e la Bocksbeutel [bottiglia rotonda].
Link al disciplinare del prodotto
http://www.ble.de/DE/04_Programme/09_EU-Qualitaetskennzeichen/02_EUBezeichnungenWein/Antraege.html
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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18.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/10 |
Provvedimenti di risanamento
Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a «Euroins România Asigurare Reasigurare SA»
(2016/C 384/05)
Pubblicazione ai sensi dell’articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)
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Impresa di assicurazione |
«Euroins România Asigurare Reasigurare SA» con sede in şos. Bucureşti Nord n. 10, Global City Business Park, edificio 023, 4o piano, Voluntari, contea di Ilfov, J23/2823/2011, 5328123/15.03.1994, RA-010/04.10.2003 |
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Data, entrata in vigore e natura della decisione |
Decisione n. 2691 del 15 ottobre 2015 sull’avvio di una procedura di risanamento finanziario basata su un piano di risanamento finanziario della «Euroins România Asigurare Reasigurare SA» pubblicato nella Gazzetta ufficiale rumena n. 775 del 16 ottobre 2015 |
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Autorità competenti |
«Autoritatea de Supraveghere Financiară» (ASF) (autorità di vigilanza dei mercati finanziari) con sede legale in Splaiul Independenței n. 15, Sector 5, Bucarest, Romania. |
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Autorità di vigilanza |
«Autoritatea de Supraveghere Financiară» (ASF) (autorità di vigilanza dei mercati finanziari) con sede legale in Splaiul Independenței n. 15, Sector 5, Bucarest, Romania. |
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Amministratore straordinario nominato |
— |
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Legge applicabile |
Romania OUG n. 93/2012 relativa alla creazione, all’organizzazione e al funzionamento dell’autorità di vigilanza dei mercati finanziari, approvata con modifiche con legge n. 113/2013 e ulteriori modifiche e integrazioni; legge n. 503/2004 relativa al risanamento finanziario e alle procedure di fallimento, scioglimento e liquidazione volontaria nel campo delle assicurazioni, ripubblicata; legge n. 32/2000 sulle attività assicurative e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e successive modificazioni e integrazioni. |
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
|
18.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/11 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 40/2016
nell’ambito del programma Erasmus+
«Azione chiave 3: partenariati IFP-imprese su apprendimento basato sul lavoro e attività di apprendistato»
(2016/C 384/06)
1. Obiettivi e descrizione
In uno scenario di elevata disoccupazione giovanile e di squilibrio tra domanda e offerta di competenze, il presente invito a presentare proposte si pone l’obiettivo generale di colmare il divario tra il mondo dell’istruzione e quello delle imprese, di rendere l’istruzione e la formazione più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro e di coltivare l’eccellenza.
In tale contesto, il presente invito intende sollecitare la presentazione di proposte su partenariati IFP-imprese per sviluppare l’apprendimento basato sul lavoro, contribuendo così all’obiettivo di Riga di promuovere l’apprendimento basato sul lavoro in tutte le sue forme, con particolare attenzione alle attività di apprendistato.
Tali partenariati dovrebbero contribuire al coinvolgimento delle imprese e delle parti sociali nella progettazione e nella fornitura di istruzione e formazione professionale (IFP) e a garantire un forte elemento di apprendimento basato sul lavoro nell’IFP.
Il presente invito mira inoltre a migliorare la qualità dell’apprendimento basato sul lavoro e delle attività di apprendistato attraverso la promozione di partenariati che coinvolgono le imprese, i fornitori di IFP, altri soggetti interessati e le organizzazioni intermediarie al fine di sviluppare approcci più rilevanti, sistematici e sostenibili, mediante il trasferimento di conoscenze e traendo insegnamenti da modelli e pratiche consolidati.
L’accento è posto sulla dimensione regionale e locale al fine di produrre risultati concreti e sostenibili sul terreno.
2. Proponenti ammissibili
Lotto 1
Il proponente (coordinatore del progetto) deve essere una delle seguenti organizzazioni:
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un fornitore di IFP (a livello secondario superiore o post-secondario), |
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una piccola, media o grande impresa (pubblica o privata), |
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una camera di commercio, industria e artigianato o analoga organizzazione settoriale/professionale, |
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un ente locale o regionale. |
Il partenariato deve essere composto da almeno tre partner a pieno titolo provenienti da almeno due diversi paesi aderenti al programma Erasmus+.
Queste tre entità devono comprendere:
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1 fornitore di IFP, |
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1 ente locale o regionale, |
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1 piccola, media o grande impresa (pubblica o privata) o 1 camera o 1 organizzazione settoriale/professionale. |
Inoltre, il partenariato dovrebbe includere almeno 1 organizzazione di datori di lavoro e 1 organizzazione di lavoratori (parti sociali) in qualità di partner associati.
Lotto 2
Il proponente (coordinatore del progetto) deve essere un’organizzazione «ombrello» europea avente membri o affiliati in almeno 12 paesi del programma Erasmus+, di cui almeno 6 partecipanti al progetto come partner.
Tra le organizzazioni partecipanti ammissibili (lotto 1 e lotto 2) vi sono:
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enti pubblici locali e regionali, |
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parti sociali (organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori), |
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piccole, medie o grandi imprese (pubbliche o private), |
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camere di commercio, industria e artigianato o analoghe organizzazioni settoriali/professionali, |
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servizi pubblici per l’impiego, |
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scuole di istruzione e formazione professionale (IFP) e fornitori, agenzie, centri di IFP (compresa l’IFP post-secondaria), |
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organizzazioni giovanili, |
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associazioni di genitori, |
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altri enti pertinenti. |
I paesi ammissibili sono:
(per il lotto 1 e il lotto 2)
i paesi del programma Erasmus+:
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i 28 Stati membri dell’Unione europea, |
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i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, |
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i paesi candidati all’adesione all’UE: Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia. |
Le proposte avanzate da candidati di paesi EFTA/SEE o da paesi candidati o associati possono essere selezionate purché, alla data dell’aggiudicazione, siano stati sottoscritti accordi che chiariscano i dettagli della partecipazione di questi paesi al programma.
3. Attività ammissibili
L’invito a presentare proposte distingue tra due diversi tipi di partenariati. Le proposte devono pertanto essere presentate nell’ambito di uno dei due lotti descritti di seguito.
1. Partenariati locali e regionali (lotto 1)
L’invito sostiene partenariati tra i) un fornitore di IFP; ii) una piccola, media o grande impresa (pubblica o privata) o camera o altra organizzazione settoriale/professionale; iii) un ente locale o regionale.
Questi progetti mirano a rafforzare i partenariati IFP-imprese sull’apprendimento basato sul lavoro e sulle attività di apprendistato in un contesto locale o regionale.
Il partenariato dovrebbe includere un’organizzazione di datori di lavoro e un’organizzazione di lavoratori (parti sociali) in qualità di partner associati.
2. Partenariati tra un’organizzazione «ombrello» europea e i suoi membri o affiliati nazionali (lotto 2)
L’invito è rivolto inoltre a un numero limitato di progetti realizzati da organizzazioni «ombrello» europee. Questi progetti sono intesi a sostenere attività mirate e strategiche tra queste organizzazioni ombrello a livello europeo e i loro membri o affiliati nazionali, volte a rafforzare i partenariati IFP-imprese sull’apprendimento basato sul lavoro e le attività di apprendistato in un contesto locale o regionale.
I beneficiari sono tenuti a svolgere le attività descritte di seguito
In entrambi i lotti, i beneficiari creeranno e attiveranno nuove strutture di cooperazione su partenariati sostenibili IFP-imprese sulla base di una valutazione dei fabbisogni di competenze, tenendo eventualmente conto di una dimensione settoriale.
Le attività saranno collegate a strategie di cooperazione transfrontaliera o interregionale, strategie di sviluppo economico locale o regionale o strategie macroregionali.
Queste dovrebbero comportare la creazione di capacità, il trasferimento di conoscenze e lo scambio di esperienze o rendere l’impegno esistente più sistematico, mirato e sostenibile per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di apprendistato e apprendimento basato sul lavoro.
Inoltre, i beneficiari svolgeranno due delle tre seguenti attività per entrambi i lotti:
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progettare e realizzare programmi di studio, corsi e moduli, materiale di formazione sull’apprendimento basato sul lavoro e le attività di apprendistato in base ai fabbisogni di competenze e in linea con gli strumenti di trasparenza europei (ad esempio EQF, EQAVET, ECVET) nonché utilizzando tecnologie digitali e innovative a seconda dei casi, |
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istituire strutture di cooperazione efficaci tra docenti dell’IFP e formatori all’interno delle imprese con lo scopo di porre in atto l’apprendimento basato sul lavoro e le attività di apprendistato, |
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— |
creare e consolidare l’apprendimento basato sul lavoro e le attività di apprendistato nell’IFP superiore a livello terziario (1), facilitando la cooperazione tra i fornitori di IFP a livello secondario e terziario e le imprese, compresa la promozione di collegamenti nell’ambito della ricerca con le università o i politecnici, per rispondere alle carenze di competenze e promuovere l’agenda dell’eccellenza (2). |
4. Criteri di aggiudicazione
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:
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1. |
Pertinenza del progetto (massimo 30 punti – soglia minima 16 punti) |
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2. |
Qualità della definizione e dell’attuazione del progetto (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti) |
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3. |
Qualità del consorzio responsabile del progetto e degli accordi di cooperazione (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti) |
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4. |
Effetti e divulgazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti) |
Soltanto le proposte che avranno raggiunto la soglia minima di 60 punti (su 100 punti in totale) saranno sottoposte al comitato di valutazione.
5. Dotazione di bilancio
La disponibilità di bilancio totale destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata in un massimo di 6 milioni di EUR (4,5 milioni di EUR per il lotto 1 e 1,5 milioni di EUR per il lotto 2).
L’importo di ogni sovvenzione è compreso tra 250 000 e 350 000 EUR. L’Agenzia intende finanziare circa 20 proposte (fino a 15 progetti nel lotto 1 e fino a 5 progetti nel lotto 2).
L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.
6. Termine per la presentazione delle domande
Le domande devono essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 17 gennaio 2017.
Le domande devono essere conformi ai seguenti requisiti:
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— |
essere presentate esclusivamente online utilizzando l’apposito modulo di domanda ufficiale, |
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— |
essere redatte in una qualsiasi lingua ufficiale dell’UE. |
Il mancato rispetto di tali condizioni comporta il rigetto della domanda.
7. Ulteriori informazioni
Le linee guida e il modulo elettronico per la presentazione delle domande sono reperibili al seguente indirizzo Internet:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/vet-business-partnerships-apprenticeshipswork-based-learning_en
Le domande devono soddisfare tutte le condizioni di cui alle linee guida.
(1) L’ambito dell’IFP va oltre il livello secondario superiore e comprende non solo il livello post-secondario non terziario, ma anche il livello terziario, a condizione che il programma di studio comprenda una forte componente di apprendimento basato sul lavoro.
(2) Sull’eccellenza nell’IFP si veda la comunicazione della Commissione europea sul tema «Ripensare l’istruzione» (2012) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1389778594543&uri=CELEX:52012DC0669
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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18.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/15 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese
(2016/C 384/07)
La Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda di riesame è stata presentata da Taylor Wessing per conto di American & Efird (A&E Europe) («il richiedente»), importatore di tipi specifici di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»).
Il riesame si limita alla verifica della definizione del prodotto, al fine di chiarire se determinati tipi di prodotto, ossia i filati per cucire greggi, rientrino nel campo di applicazione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari del paese interessato.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex («il prodotto oggetto del riesame») attualmente classificati al codice NC 5402 20 00.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1105/2010 del Consiglio (2).
Il 28 novembre 2015 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza del dazio antidumping applicabile alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese (3). In attesa che sia completata l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, le misure rimangono in vigore.
4. Motivazione del riesame
Il richiedente chiede che i filati per cucire greggi siano esclusi dal campo di applicazione delle misure antidumping in vigore e che i criteri di esclusione siano modificati di conseguenza: «filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati ritorti a Z pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, presentati su supporti (supporto incluso) di peso non superiore a 2 000 g), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex attualmente classificati al codice NC ex 5402 20 00 e originari della Repubblica popolare cinese».
La domanda, presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si basa su elementi di prova prima facie addotti dal richiedente, i quali dimostrano che le caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali dei prodotti da escludere sono molto diverse da quelle del prodotto oggetto del riesame.
5. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica della definizione del prodotto in esame.
Qualsiasi regolamento derivante dal presente riesame potrebbe eventualmente avere un effetto retroattivo a decorrere dalla data di istituzione delle misure vigenti o, in alternativa, da una data successiva, ad esempio dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tutte le parti interessate, in particolare gli importatori, sono invitate a comunicare le loro osservazioni sulla questione in esame e a fornire i relativi elementi di prova.
5.1. Comunicazioni scritte
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà al richiedente il questionario per gli importatori. La Commissione potrà inoltre inviare questionari alle parti interessate che si sono manifestate. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.2. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.3. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale dovrebbero essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) inviate dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (4) («Diffusione limitata»). Le eventuali richieste di trattamento riservato devono essere debitamente motivate.
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: TRADE-R653-HTY-PRODUCT-SCOPE@ec.europa.eu |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, la definizione del prodotto oggetto delle misure vigenti.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 315 dell’1.12.2010, pag. 1).
(3) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese (2015/C-397/05) (GU C 397 del 28.11.2015, pag. 10).
(4) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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18.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/18 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8200 — Platinum Equity Group/Emerson Network Power Business)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 384/08)
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1. |
In data 11 ottobre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Platinum Equity Group («Platinum», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Emerson Network Power Business («ENP», Stati Uniti) mediante acquisto di quote e di elementi dell’attivo. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8200 — Platinum Equity Group/Emerson Network Power Business, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
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18.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/19 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2016/C 384/09)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
«FOLAR DE VALPAÇOS»
N. UE: PT-PGI-0005-01392 — 23.10.2015
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione (denominazioni)
«Folar de Valpaços»
2. Stato membro o paese terzo
Portogallo
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Il «Folar de Valpaços» è un prodotto di panetteria, di forma rettangolare, preparato con pasta di pane di frumento, uova, olio d’oliva di Trás-os-Montes DOP o avente caratteristiche organolettiche analoghe, margarina vegetale e/o strutto, farcito di carne di maiale grassa e/o diversi tagli di pancetta salata e secca (non affumicata), salumi e salsiccia di maiale affumicati («salpicão» e «linguiça»), prosciutto affumicato o a stagionatura naturale e/o spalla di maiale affumicata.
Il «Folar de Valpaços» commercializzato presenta le seguenti caratteristiche fisiche e organolettiche.
Tabella 1
Presentazione dei valori minimi e massimi di ciascun parametro fisico del «Folar de Valpaços»
|
|
«Folar de Valpaços» |
|
|
Minimo |
Massimo |
|
|
Lunghezza (cm) |
15 |
40 |
|
Larghezza (cm) |
10 |
25 |
|
Spessore (cm) |
8 |
12 |
|
Peso (kg) |
0,5 |
2 |
|
Rapporto impasto/ripieno dopo la cottura |
25 % |
50 % |
Tabella 2
Caratteristiche visive e organolettiche del «Folar de Valpaços»
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Aspetto esterno |
«Folar» (tipo di pane) rettangolare che, una volta cotto, presenta una crosta sottile, liscia e lucida il cui colore varia dal giallo al marrone chiaro. |
|
Aspetto interno |
Al taglio, il «folar» presenta una pasta ariosa e spugnosa, di colore giallastro, cosparsa di numerose macchie, leggermente unte e di colore rossastro laddove avvolgono pezzi di prodotti affumicati («salpicão», «linguiça» o altri aromatizzati con paprica rossa), venata dei pezzi sparsi e irregolari delle carni che compongono il ripieno e che, visivamente, formano un mosaico colorato nel quale se ne distinguono i diversi colori. |
|
Caratteristiche organolettiche |
La pasta è profumata e ariosa, leggermente salata, grassa, con sapore d’uovo e di olio d’oliva e un aroma che ricorda i prodotti affumicati. Al palato, il prodotto presenta il sapore e l’aroma caratteristici dell’olio d’oliva utilizzato e si individuano il sapore, l’aroma e la consistenza dei prodotti affumicati o delle diverse carni che compongono il ripieno. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Per preparare il «Folar de Valpaços» viene impiegato olio extravergine di oliva di Trás-os-Montes DOP (od olio extravergine di oliva con caratteristiche organolettiche analoghe), le cui caratteristiche specifiche aromatiche e gustative vengono trasferite alla pasta di pane e quindi al prodotto finale. Il sapore marcatamente fruttato dell’impasto del «Folar de Valpaços» è quindi dovuto al sapore e al profumo di frutta fresca e alla sensazione di dolce con note di verde, amaro e piccante dell’olio d’oliva utilizzato.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Preparazione e lavorazione della pasta di pane, lievitazione, ripieno e precongelazione.
Precongelazione - Dopo la lievitazione, il «Folar de Valpaços» può essere precongelato o surgelato. Tale procedimento viene effettuato nel luogo di produzione per evitare contaminazioni microbiologiche dato che il trasporto del prodotto verso altri locali ai fini di un’ulteriore trasformazione comporterebbe un rischio di contaminazione inaccettabile.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il «Folar de Valpaços» viene venduto per unità (intero) o in porzioni, confezionato come segue:
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a) |
se immediatamente venduto nel luogo di produzione: posto su appositi vassoi; |
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b) |
se spedito verso un altro luogo di consumo:
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Il confezionamento sottovuoto o il confezionamento del prodotto congelato/surgelato vengono effettuati nel luogo di produzione per evitare contaminazioni microbiologiche dato che il trasporto del prodotto verso altri locali ai fini di un’ulteriore trasformazione comporterebbe un rischio di contaminazione inaccettabile.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione
Oltre alle diciture giuridicamente obbligatorie, sull’etichetta del «Folar de Valpaços» devono figurare:
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la dicitura «Folar de Valpaços - Indicação Geográfica Protegida» o «Folar de Valpaços – IGP» («Folar de Valpaços - Indicazione geografica protetta» o «Folar de Valpaços – IGP») (incollata al centro della parte superiore del «folar») e |
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il logo del «Folar de Valpaços»:
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4. Delimitazione concisa della zona geografica
Comune di Valpaços.
5. Legame con la zona geografica
Il legame del «Folar de Valpaços» con la zona geografica si basa sulla reputazione del prodotto.
Il termine «folar», spesso associato alla nozione di regalo e/o dono, esprime il concetto di «migliore». Tradizionalmente, esso veniva preparato nel periodo di Pasqua; la domenica di Pasqua, infatti, durante il cosiddetto «Compasso» o visita pasquale, le famiglie donavano al clero il «folar» preparato con i migliori prodotti della terra e della popolazione: farina, uova, olio d’oliva delle varietà Madural, Verdial e Cobrançosa, carne di maiale conservata e prodotti affumicati tradizionali di Valpaços, marinati in vino ed aglio e affumicati utilizzando il legname di cui era ricca la regione, come quercia, pino e vite.
Pur continuando a essere indissolubilmente legato alla Pasqua, attualmente il «folar» è spesso presente tutto l’anno sulla tavola degli abitanti di Valpaços e non può mancare in occasione di qualsiasi festa di famiglia o ufficiale.
Il «Folar de Valpaços» si distingue da prodotti simili per il metodo di preparazione della pasta di pane: le due fasi di fermentazione dell’impasto sono infatti specifiche del comune di Valpaços.
Il primo riferimento alla ricetta del «Folar de Valpaços» appare nel 1959 nel Livro de Pantagruel (Bertha Rosa Limpo, 959); successivamente lo si ritrova in vari libri di cucina nazionali, in particolare il ricettario «Cozinha Tradicional Portuguesa» (Cucina tradizionale portoghese) di Maria de Lurdes Modesto (1982).
Nel 1961 il «Folar de Valpaços» preparato da Maria Eugénia Cerqueira da Mota, un’abitante di Valpaços, ha vinto il primo premio al Concurso Nacional de Cozinha e Doçaria Portuguesa (Concorso nazionale di cucina e pasticceria portoghese) promosso dalla RTP (Barroso da Fonte, 2003).
Virgílio Nogueiro Gomes fa riferimento alla fama e all’impiego del nome «Folar de Valpaços» nella sua opera «Transmontanices – Causas de Comer» (2010) e nelle sue cronache «Folares e a Pascoa» (2009) e «Cadernos de Receitas» (2012).
Le materie prime utilizzate, l’esperienza dei produttori della regione che seguono una tradizione storica tramandata di generazione in generazione, la fama e la storia del prodotto e della città di Valpaços giustificano pertanto che la produzione di questo «folar» sia limitata a tale comune.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/dop_igp_etg/Valor/CE_Folar_Valpacos.pdf
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.