ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 382

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
15 ottobre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 382/01

Comunicazione della Commissione — Approvazione del contenuto del progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 382/02

Tassi di cambio dell'euro

14

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2016/C 382/03

Informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 — Istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) [Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 ( GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19 )]

15


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 382/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8083 — Merck/Sanofi Pasteur MSD) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

2016/C 382/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8102 — Valeo/FTE Group) ( 1 )

18

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 382/06

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

19


 

Rettifiche

2016/C 382/07

Rettifica della Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas (versione codificata) (Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate conformi alla direttiva) ( GU C 349 del 22.12.2010 )

25


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 382/1


Comunicazione della Commissione — Approvazione del contenuto del progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

(2016/C 382/01)

Il 13 ottobre 2016 la Commissione ha approvato il contenuto di un progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Il progetto di regolamento della Commissione è allegato alla presente comunicazione. Il progetto di regolamento della Commissione è sottoposto a consultazione pubblica: http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html


ALLEGATO

PROGETTO DI REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE

del …

recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (2) stabilisce le categorie di aiuti che sono dichiarate compatibili con il mercato interno e che sono esentate dall’obbligo di notifica alla Commissione prima della concessione. Come annunciato nel regolamento, dopo aver acquisito una sufficiente esperienza, la Commissione avrebbe rivisto l’ambito di applicazione del regolamento al fine di includere altre categorie di aiuti, in particolare gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali.

(2)

Alla luce dell’esperienza acquisita dalla Commissione e al fine di semplificare e chiarire le norme in materia di aiuti di Stato, ridurre l’onere amministrativo e permettere alla Commissione di concentrarsi sui casi che hanno effetti potenzialmente più distorsivi, è opportuno includere nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali.

(3)

Gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali con un volume medio di traffico annuo fino a tre milioni di passeggeri possono migliorare sia l’accessibilità di determinate regioni sia lo sviluppo locale, a seconda delle specificità di ciascun aeroporto. Ciò corrisponde alle priorità della strategia Europa 2020 che mirano a rafforzare la crescita economica e a realizzare obiettivi di comune interesse per l’UE. L’esperienza acquisita con l’applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (3) dimostra che, se rispettano determinate condizioni, gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali non danno luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza. Tali aiuti dovrebbero pertanto essere oggetto dell’esenzione per categoria prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Non è opportuno fissare una soglia di notifica in termini di importo dell’aiuto, in quanto l’impatto di una misura di aiuto sulla concorrenza dipende in larga misura dalle dimensioni dell’aeroporto e non dalla portata dell’investimento.

(4)

Le condizioni per l’esenzione degli aiuti dall’obbligo di notifica dovrebbero essere tese a limitare le distorsioni della concorrenza tali da impedire pari condizioni di concorrenza nel mercato interno, in particolare garantendo la proporzionalità dell’importo dell’aiuto. Per essere proporzionato, l’aiuto dovrebbe soddisfare due condizioni. L’intensità dell’aiuto non dovrebbe superare l’intensità massima ammissibile, la quale varia in funzione delle dimensioni dell’aeroporto. Inoltre, l’importo dell’aiuto non dovrebbe andare oltre il deficit di finanziamento dell’investimento. Nel caso degli aeroporti di dimensioni molto ridotte (fino a 150 000 passeggeri l’anno), l’aiuto dovrebbe soddisfare solo una di queste condizioni. Le condizioni di compatibilità dovrebbero garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture. L’esenzione non dovrebbe applicarsi agli aiuti concessi ad aeroporti situati in prossimità di aeroporti esistenti da cui operano servizi aerei di linea, poiché tali aiuti comporterebbero un maggior rischio di distorsione della concorrenza e dovrebbero pertanto essere notificati alla Commissione, ad eccezione degli aiuti concessi ad aeroporti di dimensioni molto ridotte (fino a 150 000 passeggeri l’anno), i quali non rischiano di comportare significative distorsioni della concorrenza.

(5)

I porti marittimi rivestono un’importanza strategica ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, come stabilito, tra l’altro, nella strategia Europa 2020 e nel libro bianco della Commissione «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (4). Come sottolineato nella comunicazione «Porti: un motore per la crescita» (5), per una gestione efficace dei porti in tutte le regioni marittime dell’Unione sono necessari investimenti pubblici e privati efficienti. Gli investimenti sono necessari in particolare per adeguare le infrastrutture di accesso portuale e le infrastrutture portuali all’aumento delle dimensioni e della complessità della flotta, all’uso di infrastrutture per i combustibili alternativi e a requisiti più severi in materia di prestazioni ambientali. L’assenza di infrastrutture portuali di alta qualità genera congestione e costi aggiuntivi per gli spedizionieri, gli operatori dei trasporti e i consumatori.

(6)

Lo sviluppo dei porti interni e la loro integrazione nel sistema di trasporto multimodale è un obiettivo prioritario della politica dei trasporti dell’Unione. La legislazione dell’Unione mira esplicitamente a potenziare l’intermodalità dei trasporti e il passaggio a modi di trasporto più rispettosi dell’ambiente, quali il trasporto ferroviario e il trasporto marittimo e per vie navigabili interne.

(7)

Le condizioni di esenzione degli aiuti a favore dei porti dovrebbero essere tese a limitare le distorsioni della concorrenza tali da impedire pari condizioni di concorrenza nel mercato interno, in particolare garantendo la proporzionalità dell’importo dell’aiuto. Per essere proporzionato, l’aiuto non dovrebbe superare l’intensità massima ammissibile, la quale, per i porti marittimi, varia in funzione delle dimensioni del progetto di investimento. L’importo dell’aiuto non dovrebbe superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento, salvo per gli importi di aiuto molto esigui, per i quali è più idoneo un approccio semplificato al fine di ridurre l’onere amministrativo. Dovrebbe inoltre essere garantito un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture.

(8)

Gli investimenti previsti nei piani di lavoro dei corridoi della rete centrale istituiti dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono progetti di interesse comune con una particolare rilevanza strategica per l’Unione. I porti marittimi che rientrano in tali reti costituiscono i punti di ingresso e di uscita delle merci trasportate all’interno e all’esterno dell’Unione. I porti marittimi che rientrano in tali reti sono fattori essenziali per consentire l’intermodalità della rete stessa. Gli investimenti destinati a migliorare le prestazioni di tali porti dovrebbero essere soggetti a una soglia di notifica più alta.

(9)

Alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 702/2014, è opportuno altresì adeguare alcune disposizioni in essi contenute.

(10)

In particolare, per quanto riguarda i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, l’applicazione di norme diverse in materia di compensazione dei costi aggiuntivi di trasporto e di altri costi supplementari si è dimostrata difficile nella pratica e inadeguata per colmare gli svantaggi strutturali di cui all’articolo 349 del trattato, tra cui la grande distanza, l’insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Pertanto, tali disposizioni dovrebbero essere sostituite da un metodo applicabile a tutti i tipi di costi aggiuntivi.

(11)

Alla luce dei limitati effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, le soglie di notifica degli aiuti in questi ambiti dovrebbero essere aumentate.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 651/2014 e il regolamento (UE) n. 702/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

le lettere k) e l) sono sostituite dalle seguenti:

«k)

aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;

l)

aiuti per le infrastrutture locali;»

ii)

sono aggiunte le seguenti lettere m) e n):

«m)

aiuti a favore degli aeroporti regionali;

n)

aiuti a favore dei porti.»

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento non si applica:

a)

agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all’innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone scarsamente popolate;

b)

agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all’innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell’ambiente, degli aiuti alla formazione e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

c)

agli aiuti, diversi dagli aiuti a finalità regionale al funzionamento, concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i)

quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o

ii)

quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d)

agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE (**) del Consiglio;

e)

alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all’articolo 13.

(*)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)."

(**)  Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).»"

c)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;»

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, purché tali regimi non prevedano un trattamento più favorevole per le imprese in difficoltà rispetto alle altre imprese.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 39 è sostituito dal seguente:

«39)

“risultato operativo”: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell’intera vita economica dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L’attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole.»

b)

il punto 42 è sostituito dal seguente:

«42)

“aiuti a finalità regionale al funzionamento”: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti;»

c)

il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48)

“zone scarsamente popolate”: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km2 o le regioni NUTS 3 con meno di 12,5 abitanti per km2

d)

è inserito il seguente punto 48 bis:

«48 bis)

“zone a bassissima densità demografica”: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km2

e)

il punto 55 è sostituito dal seguente:

«55)

“zone ammissibili agli aiuti al funzionamento”: le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato, le zone scarsamente popolate o le zone a bassissima densità demografica.»

f)

è inserito il seguente punto 61 bis:

«61 bis)

“chiusura di attività uguali o simili”: chiusura totale o parziale che determina una considerevole perdita di posti di lavoro. Ai fini della presente definizione, per considerevole perdita di posti di lavoro si intende una perdita di almeno [100] posti di lavoro in tale attività in uno stabilimento o una riduzione di almeno il 50 % della forza lavoro in tale attività in uno stabilimento;»

g)

al punto 143 sono aggiunti i punti seguenti:

«Definizioni relative agli aiuti a favore degli aeroporti regionali

144)

“infrastruttura aeroportuale”: l’infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi aeroportuali da parte dell’aeroporto alle compagnie aeree e ai vari fornitori di servizi. Essa comprende piste, terminali, piazzali, piste di rullaggio, infrastrutture di assistenza a terra centralizzate e ogni altro strumento utilizzato direttamente per i servizi aeroportuali ma non l’infrastruttura e gli impianti che servono principalmente per svolgere attività non aeronautiche;

145)

“compagnia aerea”: una compagnia aerea con una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro o da un membro dello Spazio aereo comune europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

146)

“aeroporto”: un soggetto o gruppo di soggetti che esercita l’attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree;

147)

“servizi aeroportuali”: i servizi forniti alle compagnie aeree da un aeroporto o da una delle sue controllate, per garantire l’assistenza agli aeromobili dal momento dell’atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, consentendo così ai vettori aerei di fornire servizi di trasporto aereo, compresa la fornitura di servizi di assistenza a terra e la messa a disposizione di un’infrastruttura di assistenza a terra centralizzata;

148)

“media annuale del traffico passeggeri”: un dato stabilito sulla base del traffico di passeggeri in arrivo e in partenza nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l’aiuto è stato concesso;

149)

“infrastruttura di assistenza a terra centralizzata”: un’infrastruttura gestita di norma dal gestore aeroportuale e messa a disposizione, a titolo oneroso, dei vari fornitori di servizi di assistenza a terra che operano nell’aeroporto, ad esclusione delle attrezzature di loro proprietà o da loro gestite;

150)

“treno ad alta velocità”: un treno in grado di raggiungere velocità superiori a 200 km/h;

151)

“servizi di assistenza a terra”: i servizi di cui all’allegato della direttiva 96/67/CE (**) forniti agli utenti negli aeroporti;

152)

“attività non aeronautiche”: servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell’aeroporto, inclusi servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi;

153)

“aeroporto regionale”: un aeroporto con una media annuale di traffico passeggeri fino a 3 milioni.

Definizioni relative agli aiuti a favore dei porti

154)

“porto”: una zona di terra e di acqua dotata di infrastrutture e attrezzature tali da consentire l’attracco delle imbarcazioni, lo svolgimento di operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell’equipaggio e di altre persone, e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all’interno dell’area portuale;

155)

“porto marittimo”: un porto destinato principalmente all’attracco di imbarcazioni per la navigazione marittima;

156)

“porto interno”: un porto diverso da un porto marittimo destinato all’attracco di imbarcazioni per la navigazione interna;

157)

“infrastruttura portuale”: l’infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto, inclusi gli attracchi utilizzati per l’ormeggio delle navi, i muri di sponda, le banchine, le rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea, i bacini interni, i rinterri e i terreni di colmata, le infrastrutture per i combustibili alternativi, le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, così come le strutture di trasporto all’interno della zona portuale;

158)

“sovrastruttura portuale”: i dispositivi di superficie, gli edifici e le attrezzature mobili, comprese le gru, e fisse all’interno della zona portuale che sono direttamente connessi alla funzione di trasporto del porto;

159)

“infrastruttura di accesso”: ogni tipo di infrastruttura necessaria ad assicurare l’accesso e l’ingresso via terra o via acqua (mare o fiume) degli utenti al porto marittimo o al porto interno, in particolare strade di accesso, binari di accesso, canali di accesso e chiuse;

160)

“dragaggio”: la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto, o all’interno della zona portuale, per consentire alle imbarcazioni di entrare nel porto;

161)

“dragaggio di manutenzione”: dragaggio effettuato regolarmente al fine di mantenere accessibili le vie di accesso o la zona portuale;

162)

“infrastruttura per i combustibili alternativi”: infrastruttura portuale che consente di effettuare in un porto l’attracco di imbarcazioni che utilizzano combustibili quali l’energia elettrica, l’idrogeno, i biocarburanti (liquidi), i combustibili sintetici, il metano, compresi il gas naturale (GNC e GNL) e il biometano, e il gas di petrolio liquefatto (GPL) che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto, contribuiscono alla sua decarbonizzazione e migliorano le prestazioni ambientali del settore dei trasporti;

163)

“imbarcazione”: costruzione marittima destinata a galleggiare, semovente o meno, provvista di uno o più scafi a dislocamento in superficie;

164)

“imbarcazione marittima”: imbarcazione diversa da quelle naviganti esclusivamente su vie navigabili interne, in specchi d’acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d’acqua;

165)

“imbarcazione per la navigazione interna”: imbarcazione destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne;

166)

“infrastruttura per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”: la raccolta in qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile, che sia in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalla nave o i residui del carico, definiti alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (***).

(*)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3)."

(**)  Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36)."

(***)  Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).;»"

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera z) è sostituita dalla seguente:

«z)

aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 150 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 75 milioni di EUR per impresa e per anno;»

ii)

sono aggiunte le seguenti lettere dd), ee) e ff):

«dd)

aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali: le intensità di aiuto di cui all’articolo 56 bis, paragrafi 10 e 11;

ee)

aiuti agli investimenti a favore dei porti marittimi: 100 milioni di EUR per progetto di investimento unico [o 120 milioni di EUR per progetto di investimento unico in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)];

ff)

aiuti agli investimenti a favore dei porti interni: 20 milioni di EUR per progetto di investimento unico.

(*)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).;»"

4)

all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera k):

«k)

gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell’operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato.»;

5)

all’articolo 6, il paragrafo 5, è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

aiuti a finalità regionale al funzionamento e aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 15 e 16;»

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all’occupazione di lavoratori con disabilità e aiuti intesi a compensare i costi dell’assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 34 e 35;»;

6)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

«Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste agli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a condizione che l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell’Unione che consenta il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

(*)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»"

b)

al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.»

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

7)

gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 12

Controllo

1.   Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l’autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’aiuto ad hoc o l’ultimo aiuto a norma del regime.

2.   Nel caso di regimi nell’ambito dei quali gli aiuti fiscali sono concessi automaticamente sulla base delle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcun controllo ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri verificano periodicamente, una volta ogni esercizio finanziario, almeno ex post e a campione, il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e traggono le opportune conclusioni. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei controlli per almeno dieci anni dalla data del controllo.

3.   Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l’applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 13

Campo d’applicazione degli aiuti a finalità regionale

La presente sezione non si applica:

a)

agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale o delle fibre sintetiche;

b)

agli aiuti a favore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;

c)

agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;

d)

agli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, al momento della domanda di aiuti:

i)

abbia chiuso, nei due anni precedenti la domanda di aiuti, la stessa attività o un’attività analoga in uno stabilimento situato nel territorio di un’altra parte contraente dell’accordo SEE, oppure

ii)

abbia [concretamente] in programma di cessare l’attività entro un periodo compreso tra la data della domanda di aiuti e fino a due anni dal completamento dell’investimento iniziale;

e)

agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, “Attività finanziarie e assicurative”, della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, “Attività di sedi centrali”, o 70.22, “Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale”, della NACE Rev. 2.»;

8)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

«Nel caso dell’acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.»

b)

al paragrafo 7, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.»;

9)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Aiuti a finalità regionale al funzionamento

1.   I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone scarsamente popolate sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Nelle zone scarsamente popolate i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento compensano i costi aggiuntivi del trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento e i costi aggiuntivi del trasporto di merci ulteriormente trasformate in queste zone alle condizioni seguenti:

a)

gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;

b)

i costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all’interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporta il minor costo possibile per il beneficiario.

L’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi aggiuntivi di trasporto definiti nel presente paragrafo.

3.   Nelle zone a bassissima densità demografica, i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento contribuiscono a prevenire o ridurre lo spopolamento alle seguenti condizioni:

a)

i beneficiari svolgono la loro attività economica nella zona interessata;

b)

l’importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento non supera il 20 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella zona interessata.

4.   Nelle regioni ultraperiferiche i regimi di aiuti al funzionamento compensano i sovraccosti di esercizio ivi sostenuti come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all’articolo 349 del trattato, se i beneficiari svolgono la loro attività economica in una regione ultraperiferica e a condizione che l’importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento non superi una delle seguenti percentuali:

a)

[il 25 %] del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;

b)

il [30 %] del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;

c)

il [20 %] del fatturato annuo realizzato dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata.

Tali percentuali possono essere maggiorate di [10 punti percentuali] per le imprese con un fatturato annuo fino a [300 000 EUR].»;

10)

all’articolo 21, la frase introduttiva del paragrafo 16 è sostituita dalla seguente:

«Una misura per il finanziamento del rischio che prevede garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili o investimenti in quasi-equity strutturati come debito nelle imprese ammissibili soddisfa le seguenti condizioni:»;

11)

all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Le imprese ammissibili sono le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese, a condizione che l’impresa:

a)

non abbia semplicemente rilevato l’attività di un’altra impresa;

b)

non abbia ancora distribuito utili;

c)

non sia stata costituita a seguito di fusione.

Per le imprese ammissibili non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può iniziare a partire dal momento in cui l’impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.

In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti di cui al presente articolo sono anch’esse considerate imprese ammissibili fino a cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell’impresa più vecchia partecipante alla fusione.»;

12)

all’articolo 31, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione.»;

13)

all’articolo 52 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.

In alternativa ai costi ammissibili di cui al paragrafo 2, l’importo massimo dell’aiuto per un progetto può essere determinato sulla base della procedura di selezione competitiva di cui al paragrafo 4.»;

14)

l’articolo 53 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;»

b)

al paragrafo 6 è soppressa la terza frase;

c)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l’importo massimo degli aiuti può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 6 e 7, all’80 % dei costi ammissibili.»

d)

al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per le attività definite al paragrafo 2, lettera f), l’importo massimo degli aiuti non supera la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto o il 70 % dei costi ammissibili.»;

15)

all’articolo 54, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In entrambi i casi, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera mai l’80 % del bilancio totale di produzione.

Gli Stati membri possono subordinare l’ammissibilità di un progetto all’aiuto a un livello minimo di attività di produzione nel territorio interessato, ma tale livello non deve superare il 50 % del bilancio totale di produzione.»;

16)

le sezioni seguenti sono inserite dopo l’articolo 56:

«SEZIONE 14

Aiuti a favore degli aeroporti regionali

Articolo 56 bis

Aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali

1.   Gli aiuti agli investimenti a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Gli investimenti in questione non superano quanto è necessario per accogliere il traffico previsto a medio termine sulla base di previsioni di traffico ragionevoli.

3.   L’aeroporto è aperto a tutti i potenziali utenti. In caso di limitazione fisica di capacità, l’allocazione è effettuata sulla base di criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

4.   L’aiuto non è concesso ad aeroporti ubicati entro 100 chilometri o a 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto esistente da cui operano servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008.

5.   L’aiuto non è concesso ad aeroporti con una media annuale di traffico passeggeri superiore a tre milioni nei due esercizi finanziari che precedono quello nel quale l’aiuto è stato effettivamente concesso. Non ci si aspetta che l’aiuto produca un aumento della media annuale di traffico dell’aeroporto oltre i tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell’aiuto.

6.   L’aiuto non viene concesso agli aeroporti con una media annuale di traffico merci superiore a 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari che precedono quello nel quale l’aiuto è stato effettivamente concesso. Non viene concesso neanche se rischia di comportare un aumento della media annuale del traffico merci dell’aeroporto oltre le 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell’aiuto.

7.   L’aiuto non è concesso per il trasferimento di aeroporti esistenti o per la creazione di un nuovo aeroporto passeggeri, compresa la conversione di un campo di aviazione esistente in un aeroporto passeggeri.

8.   L’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

9.   I costi ammissibili consistono nei costi relativi agli investimenti in infrastrutture aeroportuali, comprese le spese di programmazione.

10.   L’importo dell’aiuto non supera:

a)

il 50 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale di traffico compresa tra uno e tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari che precedono quello in cui l’aiuto è stato effettivamente concesso;

b)

il 75 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale di traffico fino a un milione di passeggeri nei due esercizi finanziari che precedono quello in cui l’aiuto è stato effettivamente concesso.

11.   Le intensità massime di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per gli aeroporti situati in regioni remote.

12.   I paragrafi 2 e 4 non si applicano agli aeroporti con una media di traffico annuo fino a 150 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l’aiuto è stato effettivamente concesso, se l’aiuto non è atto a comportare un aumento della media annuale di traffico dell’aeroporto oltre i 150 000 passeggeri. Gli aiuti concessi a tali aeroporti sono conformi alle disposizioni del paragrafo 8 o dei paragrafi 10 e 11.

SEZIONE 15

Aiuti a favore dei porti

Articolo 56 ter

Aiuti agli investimenti a favore dei porti marittimi

1.   Gli aiuti agli investimenti a favore dei porti marittimi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti, incluse le spese di programmazione, per:

a)

la creazione, la sostituzione o l’ammodernamento delle infrastrutture dei porti marittimi;

b)

la creazione, la sostituzione o l’ammodernamento delle infrastrutture di accesso nella zona portuale. Ciò comprende il dragaggio all’interno della zona portuale, ad eccezione del dragaggio di manutenzione.

3.   I costi di investimento per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano nel perimetro del porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture non sono ammissibili.

4.   L’intensità dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

5.   L’importo massimo di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), non supera:

a)

il 100 % dei costi ammissibili se questi non superano 20 milioni di EUR;

b)

l’80 % dei costi ammissibili se questi sono superiori a 20 milioni di EUR e inferiori a 50 milioni di EUR;

c)

il 50 % dei costi ammissibili se questi sono superiori a 50 milioni di EUR e inferiori a 100 milioni di EUR;

d)

il 50 % dei costi ammissibili se questi sono superiori a 120 milioni di EUR per i porti marittimi che figurano nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013.

L’intensità massima di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), non supera il 100 % dei costi ammissibili.

6.   Le intensità di aiuto di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d), possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

7.   Gli investimenti sovvenzionati avviati dallo stesso beneficiario entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nello stesso porto marittimo sono considerati parte di un unico progetto di investimento.

8.   Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l’ammodernamento, la gestione o la locazione di un’infrastruttura portuale sovvenzionata è assegnata in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e incondizionata. La durata dell’eventuale concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la locazione o la gestione dell’infrastruttura portuale sovvenzionata non supera il tempo che ragionevolmente gli occorre per recuperare gli investimenti effettuati per la gestione delle opere e dei servizi, con un rendimento del capitale investito che tenga conto degli investimenti richiesti per conseguire gli specifici obiettivi contrattuali.

9.   Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.

10.   Per gli aiuti che non superano 5 milioni di EUR, l’importo massimo dell’aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, all’80 % dei costi ammissibili.

Articolo 56 quater

Aiuti agli investimenti a favore dei porti interni

1.   Gli aiuti agli investimenti a favore dei porti interni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti, incluse le spese di programmazione, per:

a)

la creazione, la sostituzione o l’ammodernamento delle infrastrutture dei porti interni;

b)

la creazione, la sostituzione o l’ammodernamento delle infrastrutture di accesso nella zona portuale. Ciò comprende il dragaggio all’interno della zona portuale, ad eccezione del dragaggio di manutenzione.

3.   I costi di investimento per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano nel perimetro del porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture non sono ammissibili.

4.   L’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

5.   L’intensità massima di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

6.   Gli investimenti sovvenzionati avviati dallo stesso beneficiario entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nello stesso porto interno sono considerati parte di un unico progetto di investimento.

7.   Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l’ammodernamento, la gestione o la locazione di un’infrastruttura portuale sovvenzionata è assegnata in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e incondizionata. La durata dell’eventuale concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la locazione o la gestione dell’infrastruttura portuale sovvenzionata non supera il tempo che ragionevolmente gli occorre per recuperare gli investimenti effettuati per la gestione delle opere e dei servizi, con un rendimento del capitale investito che tenga conto degli investimenti richiesti per conseguire gli specifici obiettivi contrattuali.

8.   Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.

9.   Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l’importo massimo dell’aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 4 e 5, all’80 % dei costi ammissibili.»

17)

all’articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima dell’entrata in vigore delle rispettive disposizioni di cui al presente regolamento, qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell’articolo 9.»

Articolo 2

Gli allegati del regolamento (UE) n. 651/2014 sono così modificati:

1)

l’allegato II è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

[Nella parte II dell’allegato II (scheda da compilare e inviare a cura degli Stati membri) saranno inserite nuove voci per le nuove categorie di aiuti (aiuti agli investimenti a favore di aeroporti, porti marittimi e porti interni) e la voce relativa agli aiuti alle PMI (articoli da 17 a 20) sarà suddivisa in diverse voci (una per ogni articolo).]

2)

all’allegato III, il testo della nota a piè di pagina 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).»

3)

all’allegato III, la prima frase della nota 3 è sostituita dalla seguente:

«L’equivalente sovvenzione lordo o, per le misure di cui agli articoli 16, 21, 22 o 39, l’importo dell’investimento.»

Articolo 3

All’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014, è aggiunta la frase seguente:

«Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste agli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a condizione che l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Il presidente


(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(3)  GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3.

(4)  COM(2011) 144.

(5)  COM(2013) 295.

(6)  Regolamento n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 382/14


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 ottobre 2016

(2016/C 382/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1002

JPY

yen giapponesi

114,76

DKK

corone danesi

7,4398

GBP

sterline inglesi

0,89910

SEK

corone svedesi

9,7068

CHF

franchi svizzeri

1,0889

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,0248

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,029

HUF

fiorini ungheresi

305,31

PLN

zloty polacchi

4,3020

RON

leu rumeni

4,5040

TRY

lire turche

3,3969

AUD

dollari australiani

1,4421

CAD

dollari canadesi

1,4485

HKD

dollari di Hong Kong

8,5363

NZD

dollari neozelandesi

1,5508

SGD

dollari di Singapore

1,5263

KRW

won sudcoreani

1 246,06

ZAR

rand sudafricani

15,6303

CNY

renminbi Yuan cinese

7,4000

HRK

kuna croata

7,5073

IDR

rupia indonesiana

14 358,56

MYR

ringgit malese

4,6128

PHP

peso filippino

53,227

RUB

rublo russo

69,2807

THB

baht thailandese

38,804

BRL

real brasiliano

3,4994

MXN

peso messicano

20,8448

INR

rupia indiana

73,4380


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

15.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 382/15


Informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 5, paragrafo 2

Istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

[Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19)]

(2016/C 382/03)

I.1.   Denominazione, sede e punto di contatto

Denominazione registrata: ristrutturazione della linea ferroviaria Dresda-Praga GECT

Sede sociale:

Ministero dell'economia, del lavoro e dei trasporti dello Stato libero di Sassonia.

Wilhem-Buck-Str. 2 Dresden 01097, Germania

Punto di contatto: Petra Heldt Tel. +49 3515648671

Email: Petra.Heldt@smwa.sachsen.de

Indirizzo Internet del gruppo:

I.2.   Durata del gruppo

Durata del gruppo: a tempo indeterminato

Data di registrazione:

Data di pubblicazione:

II.   OBIETTIVI

Il GECT intende operare per preparare la ristrutturazione della linea di trasporto ferroviario di merci e di persone fra Dresda e Praga e per garantire un sostegno alla realizzazione di tale progetto. Il GECT costituisce in tale contesto una struttura organizzativa stabile che consente ai partecipanti di facilitare e di promuovere la cooperazione territoriale transfrontaliera tra di essi e di rafforzare la loro coesione economica, sociale e territoriale. Concretamente, il GECT dovrà assolvere i cinque compiti seguenti:

offrire un sostegno politico, tecnico, organizzativo e sul piano della comunicazione alle autorità e ai responsabili decisionali nazionali, chiamati a deliberare in merito alle attività di completamento del progetto,

coordinare i lavori di preparazione e di concezione del progetto,

svolgere attività di pubbliche relazioni, al fine di ottenere un ampio sostegno da parte della collettività per l'attuazione del progetto,

potenziare la cooperazione transfrontaliera tra i modi di trasporto che fanno parte del corridoio OEM (Orient-East-Med) per migliorare il collegamento tra di essi,

reperire risorse per il finanziamento del progetto.

III.   INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA DENOMINAZIONE DEL GRUPPO

Denominazione in inglese:

Denominazione in francese:

IV.   MEMBRI

IV.1.   Numero totale dei membri del gruppo: 4

IV.2.   Nazionalità dei membri del gruppo: tedesca, ceca Republic

IV.3.   Informazioni sui membri

Denominazione ufficiale: Stato libero di Sassonia, rappresentato dal Ministero sassone dell'economia, del lavoro e dei trasporti

Indirizzo postale:

Indirizzo Internet: www.smwa.sachsen.de

Tipo di membro: ente regionale

Denominazione ufficiale: Repubblica ceca, rappresentata dal Ministero dei trasporti

Indirizzo postale:

Indirizzo Internet: www.mdcr.cz

Tipo di membro: Stato membro

Denominazione ufficiale: Circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge

Indirizzo postale:

Indirizzo Internet: www.landratsamt-pirna.de

Tipo di membro: ente regionale

Denominazione ufficiale: Krajský úřad Ústeckého kraje (Distretto di Usti)

Indirizzo postale:

Indirizzo Internet: www.kr-ustecky.cz

Tipo di membro: ente regionale


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

15.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 382/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8083 — Merck/Sanofi Pasteur MSD)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 382/04)

1.

In data 7 ottobre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Merck &Co., Inc. («Merck», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Sanofi Pasteur MSD Snc («SPMSD», Francia), che attualmente è controllata congiuntamente da Merck e Sanofi Pasteur SA, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Merck: impresa del settore sanitario che opera su scala internazionale nel campo dei prodotti farmaceutici, tra cui farmaci contro il diabete e il cancro, vaccini e prodotti per la terapia intensiva, della salute animale, delle alleanze e dei servizi sanitari,

—   SPMSD: opera nello sviluppo e nella commercializzazione di vaccini umani in 18 paesi del SEE.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8083 — Merck/Sanofi Pasteur MSD, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


15.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 382/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8102 — Valeo/FTE Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 382/05)

1.

In data 10 ottobre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Valeo Holding GmbH (Germania), controllata da Valeo S.A. («Valeo», Francia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di FTE Group Holding GmbH («FTE», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Valeo: progettazione, produzione e vendita di equipaggiamenti per automobili tra cui, in particolare, sistemi termici, sistemi di propulsione, sistemi di comfort e assistenza alla guida e sistemi di visibilità;

—   FTE: progettazione, produzione e vendita di i) componenti di sistemi di azionamento della frizione; ii) componenti di sistemi di azionamento del freno; iii) pompe dell’olio elettriche e altri componenti per cambi e sistemi di propulsione basati sulla tecnologia elettroidraulica. FTE opera anche nella rifabbricazione di pinze per freni.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8102 — Valeo/FTE Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

15.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 382/19


Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 382/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi conformemente all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

«TRADITIONALLY REARED PEDIGREE WELSH PORK»

N. UE: UK-TSG-0007-01396 – 27.10.2015

«REGNO UNITO»

1.   Denominazione(i) da registrare

«Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork»

2.   Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.   Motivi della registrazione

3.1.   Specificare se il prodotto:

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Il «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» proviene da suini allevati secondo un metodo di produzione tradizionale. Il metodo di produzione basato sull’allevamento tradizionale permette di ottenere un tasso di crescita più lento e naturale, privilegiando la riduzione del livello di stress e il benessere degli animali.

3.2.   Specificare se il nome:

è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;

designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

Le caratteristiche uniche del «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» elencate di seguito conferiscono al prodotto il suo carattere specifico.

Carcasse

Muscoli dorsali ben sviluppati e notevole lunghezza del lombo

Prosciutti ben sviluppati

Lardo dorsale minimo di 10 mm a un peso di macellazione > 50 kg (peso morto) e lardo dorsale minimo di 14 mm a un peso maggiore (> 75 kg — peso morto)

Di colore chiaro, ma più intenso con l’aumentare del peso di macellazione

Una volta cotto

Con la maturazione si sviluppano un sapore delicato e un aroma saporito

La carne risulta tenera grazie al più elevato tenore generale di grasso.

Queste caratteristiche derivano da una combinazione di due elementi: il metodo di allevamento tradizionale e il fatto che i suini devono essere di razza genealogica gallese (Pedigree Welsh Pigs). La razza «Pedigree Welsh» vanta una lunga storia di riproduzione selettiva per quanto riguarda carcasse e qualità alimentari specifiche.

4.   Descrizione

4.1.   Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)

Il «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» è un suino di razza «Pedigree Welsh» allevato secondo un sistema tradizionale di produzione. La carcassa del «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» è famosa per l’eccellente equilibrio dei tagli che consente di ottenere una buona muscolatura e lunghezza del lombo e prosciutti ben sviluppati. Si caratterizza per un’elevata resa al macello, pari almeno al 65 %, e ottiene una classificazione elevata in tutte le categorie di peso. Il «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» ha tendenza ad accumulare grasso, ma non in misura eccessiva, con uno spessore minimo del lardo dorsale di 10 mm al peso di macellazione e 14 mm a pesi più elevati (75 kg di peso morto). La carne è chiara, in base a un’analisi colorimetrica indipendente, e presenta valori di rosso e di giallo poco elevati che le conferiscono una colorazione meno intensa. Il suo colore diventa più scuro con l’aumentare del peso di macellazione e a pesi più elevati compaiono venature pronunciate di grasso intramuscolare (marezzatura), senza eccessivo lardo dorsale.

La carne cotta presenta un succulento sapore delicato di carne suina e un aroma saporito che si sviluppano con la maturazione. Il suo elevato tenore generale di grasso la rende particolarmente tenera. I più elevati tenori naturali di grasso delle carni suine possono comportare maggiori perdite di cottura in funzione del taglio di carne.

Composizione

Valore calorico

:

> 300 kcal/100 g

Lardo dorsale

:

minimo di 10 mm (a un peso di macellazione > 50 kg - peso morto)

minimo di 14 mm (a pesi maggiori (> 75 kg — peso morto)

Tali qualità alimentari distintive e uniche derivano dalla combinazione dei seguenti fattori:

la lunga storia della razza «Pedigree Welsh» e del suo allevamento selettivo per ottenere questa carcassa e queste qualità alimentari particolari;

la produzione, basata su metodi di allevamento tradizionali in grado di ridurre al minimo i livelli di stress e di ottenere un elevato livello di benessere degli animali, che consente di rallentare il tasso di crescita naturale.

Sebbene la denominazione faccia riferimento al termine «pork» (carne suina), la presente domanda si applica a tutte le carcasse di maiale sezionate e alle frattaglie.

4.2.   Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento).

Il «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» è allevato con specifiche pratiche tradizionali molto diverse dai convenzionali sistemi commerciali di produzione.

Il «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» è un suino prodotto esclusivamente da maiali di razza «Pedigree Welsh», che devono essere notificati alla nascita. Tutti i suini devono essere notificati alla nascita alla «British Pig Association» o a un’associazione di suinicoltori che tenga un libro genealogico della razza «Pedigree Welsh». Ogni animale può essere identificato mediante un tatuaggio auricolare individuale, a garanzia dell’autenticità e di un elevato livello di tracciabilità.

Alimentazione

I suini «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» seguono un regime alimentare tradizionale. I suini sono alimentati con una dieta a basso contenuto di proteine, nella quale il tenore proteico dei mangimi acquistati, somministrati dopo lo svezzamento, non supera il 20 %. I bassi livelli di proteine nell’alimentazione tradizionale e il più lento tasso di crescita naturale della razza fanno sì che l’aumento medio giornaliero del peso vivo sia inferiore a quello prodotto dai moderni sistemi di allevamento. La propensione della razza ad accumulare più grasso contribuisce anche a una minore efficienza nella conversione degli alimenti in carne magra.

I mangimi utilizzati consistono solitamente in una combinazione di mangimi semplici integrati da mangimi composti. I mangimi semplici, ove possibile, sono coltivati nell’azienda o, se possibile, hanno origine locale. Quando i suini sono tenuti in un «tyddyn» (piccole aziende agricole) il mangime è tradizionalmente completato da sottoprodotti alimentari. Si tratta di siero di latte e residui della lavorazione del latte, lievito di birra e residui della fabbricazione della birra e della panificazione, cereali e farina di biscotti. I regimi alimentari sono anche integrati con fieno e foraggio e occasionalmente si fa ricorso alla tradizione medioevale del «pannage», quando i suini si nutrono nei boschi di ghiande e di altri frutti a guscio e frutta di stagione. Ove possibile, alternative alla soia dovrebbero provenire dall’UE, quali farina di colza, fave, farina di girasole e/o piselli. Non sono autorizzati additivi alimentari e fattori di crescita sintetici.

Ambiente

Il «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» proviene da suini allevati secondo la pratica tradizionale dell’allevamento estensivo in un ambiente naturale in grado di favorire un tasso di crescita naturale e di ridurre al minimo lo stress per gli animali.

Il «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» proviene da suini robusti allevati in regime estensivo sia al coperto che all’aperto. Tutti i sistemi di allevamento devono rispettare elevati standard di benessere degli animali (norma «RSPCA Freedom Food» o standard equivalenti). Inoltre, ciascuna azienda deve seguire la raccomandazione per il benessere degli animali relativa ai suini o un regime equivalente.

Allevamento estensivo all’aperto: in questo caso la densità massima è di 30 scrofe/ha e la superficie minima (paddock) di 40 m2 per suino all’ingrasso (tra le fasi di svezzamento e finissaggio).

Allevamento estensivo al coperto: negli allevamenti al coperto le scrofe devono essere tenute in box con lettiera di paglia con uno spazio minimo di 3,5 m2 per scrofa e di 1,54 m2 per suino in fase di finissaggio. Non è consentito l’allevamento in box con pavimentazione a grigliato.

Allevamento

Tutti i suini per la produzione del «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» devono rispettare pratiche di allevamento tradizionali quali:

età minima di svezzamento: 6-8 settimane;

moderne pratiche di allevamento intensivo, quali la limatura dei denti, l’apposizione di un anello al naso e il taglio della coda, sono ammesse unicamente dietro parere veterinario e non sono considerate trattamenti di routine;

la castrazione è consentita solo in seguito al parere di un veterinario o nel caso di suini pesanti destinati a prodotti tradizionali;

è vietato l’uso di gabbie di gestazione e da parto.

Trasporto

I sistemi di trasporto dei suini tradizionalmente allevati di razza «Pedigree Welsh» sono destinati a garantire che al bestiame non venga causato inutile stress o disturbo. Gli animali devono essere trasportati direttamente dall’azienda agricola al macello e non con suini di altre aziende. Il trasporto e le operazioni di movimentazione devono essere ridotti al minimo e la macellazione dei suini deve avvenire presso il più vicino mattatoio idoneo in modo da ridurre al minimo lo stress per gli animali.

Lo spazio minimo per i suini durante il trasporto deve essere il seguente:

Peso vivo

(kg)

Densità

(kg/m2)

Spazio disponibile

(m2/capo)

 

 

 

10

137

0,05

30

200

0,15

35

218

0,16

40

222

0,18

100

235

0,43

110

245

0,45

scrofe

316

0,79

Macellazione/sezionamento

I suini di razza «Pedigree Welsh» per la produzione di «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» sono abbattuti il più vicino possibile al luogo in cui sono allevati, preferibilmente in piccoli macelli, e i capi di bestiame non devono subire inutili sofferenze o disagi prima della macellazione. L’attrezzatura per lo stordimento/abbattimento deve essere progettata e mantenuta in modo da assicurare lo stordimento o l’abbattimento rapido ed efficace.

Prima del taglio le carcasse del «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» devono essere appese per un periodo minimo di 2 giorni (preferibilmente più a lungo) dopo la macellazione in locali refrigerati a una temperatura inferiore a 4 gradi centigradi.

Le variazioni naturali derivanti dalle diverse linee di sangue e dai diversi sistemi di finissaggio usati dagli allevatori possono produrre variazioni nella composizione della carcassa e nei livelli di lardo dorsale. Nella lavorazione delle carcasse queste variazioni richiedono una buona padronanza delle tecniche di macellazione e notevole esperienza nel taglio. La macellazione delle carcasse del «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» è effettuata con metodi tradizionali, tra cui il sezionamento «sul gancio» e il tradizionale sezionamento su tavolo.

Il fatto di ridurre al minimo lo stress per gli animali grazie alle norme rigorose applicate nell’allevamento estensivo, nel trasporto e prima della macellazione, insieme alla natura docile di questi animali e al fatto che non mostrino una predisposizione genetica allo stress (ad esempio la sindrome da stress dei suini), fanno sì che si registrino pochi casi di carne pallida, molle, essudativa (PME) o scura, soda, essiccata (SSE). Tutto questo concorre a fare del «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» una carne tenera e di alta qualità gastronomica.

4.3.   Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento).

Il carattere specifico del «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» è apprezzabile dalle sue qualità alimentari che derivano da due elementi principali:

la lunga storia della razza «Pedigree Welsh» e il suo rigoroso allevamento selettivo volto a produrre carcasse, qualità di carne e caratteristiche alimentari particolari;

il metodo di produzione basato sull’allevamento tradizionale.

Il maiale di razza «Pedigree Welsh» presenta un profilo unico tra le razze suine autoctone britanniche, in quanto si tratta di una delle tre razze principali da cui ha avuto origine la moderna industria suinicola. La conformazione della carcassa presenta le caratteristiche delle razze sviluppate più recentemente come la Large White o la Landrace, pur mantenendo il sapore di razze autoctone tradizionali meno selezionate quali Berkshire, Tamworth e Gloucester Old Spot. Questi tratti caratteristici della razza sono stati ottenuti mediante un’attenta selezione nel corso dell’ultimo secolo. Anche se sono state migliorate le caratteristiche della carcassa, quali prosciutti ben sviluppati, la razza conserva le sue caratteristiche genotipiche e fenotipiche tradizionali, come il lento tasso di crescita naturale e la propensione all’ingrasso. Questo fattore, assieme al sistema di allevamento estensivo tradizionale, dà luogo a una colorazione più chiara della carne, riconosciuta per la sua tenerezza e dotata di maggiore valore calorico e succosità alla cottura.

Rispetto ai suini commerciali meticci o ibridi allevati convenzionalmente, il «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» ha:

muscolatura di colore meno pronunciato (più chiaro)

maggiore morbidezza

sapore di carne suina più delicato

maggiore spessore del lardo dorsale

maggiore percentuale globale di grasso

valore calorico superiore

succosità della carne cotta

Se si confronta il tasso di crescita, un suino di razza gallese impiega almeno 154 giorni per raggiungere le condizioni per l’abbattimento, contro i 126 giorni di un maiale commerciale allevato in modo intensivo. Questa crescita più lenta è dovuta a una combinazione di fattori: il più lento processo di crescita naturale tipico della razza, la dieta con ridotto tenore di proteine e il metodo estensivo di produzione tradizionale. Il colore chiaro della carne, dovuto al colore meno pronunciato dei muscoli, e una maggiore tenerezza nonché un delicato sapore di carne suina sono riconducibili a tale crescita più lenta.

La naturale propensione della razza a ingrassare e la ridotta efficienza di questi animali nella conversione degli alimenti in tessuto muscolare magro consentono di ottenere una carcassa con un più elevato tenore di grasso rispetto ai moderni suini commerciali convenzionali. Il «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» ha un lardo dorsale di oltre 10 mm, contro gli 8 mm previsti per le carni suine commerciali. Nei capi di peso elevato lo spessore medio del lardo dorsale del «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» è spesso superiore a 14 mm. Oltre al lardo dorsale più spesso, risulta più elevata anche la composizione media di grasso della carcassa, cosa che fornisce un valore calorico medio superiore a 300 kcal/100 g rispetto a un valore medio inferiore a 200 kcal/100 g nei suini provenienti da allevamenti più commerciali. Questo maggiore tenore di grasso rende più succose le carni alla cottura.

Il «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» presenta nette differenze rispetto alla carne suina proveniente da razze autoctone meno selezionate:

minore spessore del grasso dorsale

migliore classificazione tra i suini più pesanti

prosciutti ben sviluppati

muscolatura dorsale più sviluppata

lunghezza superiore del lombo

alta resa alla macellazione

Razze tradizionali meno selezionate hanno in media uno spessore del lardo dorsale superiore a 14 mm al peso di macellazione, mentre il «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» presenta in questa fase uno spessore minimo di 10 mm. A pesi più elevati, in razze autoctone meno selezionate il lardo dorsale può superare i 20 mm, e spesso i 30 mm, al peso di macellazione, mentre il «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» presenta uno spessore minimo del lardo dorsale di 14 mm a pesi più elevati.

L’allevamento selettivo della razza suina gallese (Pedigree Welsh Pig) nel corso dell’ultimo secolo ha permesso di ottenere carcasse con un muscolo dorsale più lungo, una lunghezza superiore del lombo, prosciutti più sviluppati, una maggiore resa alla macellazione e una migliore classificazione tra i suini pesanti rispetto alle razze autoctone meno selezionate. Questo insieme di caratteristiche contribuisce al riconoscimento storico del «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» la cui carcassa rappresenta la carcassa ideale per il macellaio.

Le caratteristiche specifiche del «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» sono documentate da abbondanti dati storici e sono state analizzate mediante un programma di prove di composizione e organolettiche. Lo studio ha obiettivamente provato che il «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» si contraddistingue a livello di patrimonio, qualità e gusto.

La lunga storia della razza suina «Pedigree Welsh»

I suini hanno un legame storico con il Galles, come dimostra la letteratura gallese medievale. Il Mabinogion dell’XI secolo racconta di «piccoli animali le cui carni sono migliori di quelle di manzo. Sono piccoli e hanno diversi nomi. Sono chiamati “moch”». Si narra che queste creature (i maiali) siano state introdotte nel nuovo mondo da Arawn, re di Annwfn (re dell’oltretomba). La leggenda arturiana gallese narra anche del cinghiale incantato «Twrch Trwyth», del grande cinghiale dalle bianche zanne «Ysgithrwyn Benbaedd» e della scrofa bianca oracolare «Hen Wen».

Il Galles non vanta una grande tradizione nell’allevamento suinicolo intensivo a fini commerciali: nella maggior parte dei casi i suini erano allevati al chiuso o, su base stagionale, foraggiati all’aperto. L’allevamento dei suini di razza «Pedigree Welsh» si iscrive sostanzialmente nella tradizione dei «tyddyn» (piccole aziende agricole) o nella tradizione contadina gallese. Vi è inoltre una tradizione di allevamento urbano su piccola scala in città industrializzate in cui i «twlc mochyn» (porcili) erano comuni nei giardini di molte case a schiera. Porcili formati da pietre a secco con copertura in aggetto costituivano una tipica forma dell’architettura vernacolare gallese, soprattutto nel sud del paese.

In un paese ricco di pascoli quale il Galles, l’allevamento di agnelli e la produzione lattiero-casearia occupano una posizione di primo piano. Tradizionalmente, i piccoli allevatori vendevano i loro agnelli e bovini sul mercato a prezzi molto elevati e tenevano per sé i suini: quella di maiale costituiva pertanto la carne principalmente destinata al consumo domestico nelle zone rurali. Tradizionalmente i suini venivano allevati durante l’estate e l’autunno e macellati in azienda durante l’inverno. Ogni area rurale disponeva di un macellaio itinerante che offriva il servizio di abbattimento e sezionatura, spesso in spazi adibiti a tale scopo nelle stalle, nei fabbricati annessi o anche all’aperto. L’abbattimento annuale era un avvenimento sociale cui tutti i membri della famiglia contribuivano. Prodotti freschi, quali «ffagots» (polpette) erano ricavati dal «plwc» (cuore, fegato e polmoni), la testa era messa in salamoia per ricavarne soppressate, gli intestini venivano puliti per essere utilizzati come involucri per salsicce fresche, le carni fresche venivano consumate dalla gente del posto e mezzene e prosciutti venivano sottoposti a salatura e conservati per fornire carne per l’anno successivo.

La razza «Pedigree Welsh» può essere tracciata a ritroso fino a risalire a una razza autoctona di suini dalle orecchie bianche allevati nel Galles, la cui esistenza è documentata sin dalle più antiche testimonianze scritte. Questa razza ha fornito un enorme contributo all’agricoltura moderna, in quanto insieme ad altre due ha dato origine alla produzione moderna di suini ibridi. Tuttavia, per l’inesorabile tendenza all’intensificazione, il mercato ha finito per privilegiare carcasse che fornivano carni suine più magre, a scapito del sapore. I principali allevamenti che controllavano il mercato non hanno favorito la razza «Pedigree Welsh» e questo ha determinato un drastico calo del numero di suini. Nel 2002 solo 82 capi di questa razza erano registrati nel relativo libro genealogico, nel 2005 la razza è stata dichiarata minacciata di estinzione e classificata come una razza rara dal Rare Breeds Survival Trust.

Il metodo di allevamento tradizionale

La lunga storia della razza e le sue caratteristiche naturali, assieme al metodo di allevamento tradizionale, conferiscono un carattere distintivo e unico al «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork». Il sistema di allevamento tradizionale presenta i seguenti elementi essenziali:

Tasso di crescita naturale

La priorità di base per il «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» è che i suini abbiano un tasso di crescita naturale e almeno 154 giorni alla macellazione. Ciò è conseguito mediante una dieta a basso contenuto proteico (inferiore al 20 %) dopo lo svezzamento, con mangimi di provenienza locale, ove possibile. L’alimentazione può essere composta da mangimi semplici o composti e può essere integrata da alimenti alternativi per animali, sottoprodotti alimentari e foraggio. Non sono autorizzati additivi alimentari e fattori di crescita sintetici.

Allevamento estensivo

Il «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» può essere allevato sia all’aperto che al chiuso, ma in ogni caso in ambienti naturali capaci di offrire un alto livello di benessere (secondo la norma «RSPCA Freedom Food» o simili). La densità del bestiame sia al chiuso che all’aperto deve permettere ai suini di comportarsi naturalmente e se i suini sono allevati al chiuso devono essere tenuti in recinti con lettiere di paglia e non con pavimentazione a grigliato. Le pratiche di allevamento commerciali intensive, come lo svezzamento a 4 settimane, l’uso di gabbie di gestazione e da parto, la limatura dei denti, l’apposizione di un anello al naso, il taglio della coda e la castrazione chirurgica sono ammesse solo su parere di un veterinario. La castrazione dei suini destinati a prodotti tradizionali per cui sono necessari suini pesanti è consentita previo parere veterinario.

Stress ridotto al minimo

Il sistema di allevamento tradizionale è inteso a ridurre al minimo lo stress all’animale nel corso di tutta la sua vita. I suini «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» sono abbattuti il più vicino possibile al luogo d’allevamento e preferibilmente in macelli di piccole dimensioni. Il trasporto e le operazioni di movimentazione sono ridotte al minimo per garantire che i suini non subiscano inutili sofferenze o disagi prima della macellazione. Gli animali sono trasportati direttamente dall’azienda agricola al macello e non con suini di altre aziende.

Pratiche di trasformazione tradizionali

Le carcasse di suini della razza «Pedigree Welsh» allevati tradizionalmente devono essere appese per almeno 2 giorni per la maturazione, e a tale processo si devono il sapore e la tenerezza della carne. Il sezionamento della carcassa è effettuato da trasformatori che utilizzano metodi di taglio tradizionali e hanno l’esperienza per manipolare un prodotto tradizionale.


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


Rettifiche

15.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 382/25


Rettifica della Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas (versione codificata)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate conformi alla direttiva)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 349 22 dicembre 2010 )

(2016/C 382/07)

Pagina 10:

anziché:

«OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1

CEN

EN 521:2006

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore del GPL

EN 521:1998

Nota 2.1

Data scaduta

(31.8.2006)»

leggasi:

«OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1

CEN

EN 521:2006

Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore del GPL

EN 521:1998

Nota 2.1

Data scaduta

(31.8.2006)

Attenzione (1): la presente pubblicazione non riguarda i fornelli a gas portatili con piano cottura orizzontale (2).

(1)

In conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2015/2414 della Commissione, del 17 Dicembre 2015, sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma armonizzata EN 521:2006 “Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti – Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti” in conformità alla direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 120).

(2)

I fornelli a gas con piano cottura orizzontale sono composti da un gruppo bruciatore montato su una struttura orizzontale contenente un vano integrato atto ad alloggiare una cartuccia gas accanto al bruciatore.»