ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 370/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8205 — SEGRO/PSPIB/SELP/Gliwice 5 Logistics Asset) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 370/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2016/C 370/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2016/C 370/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8162 — Daimler/Athlon Car Lease International) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2016/C 370/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8120 — Hapag-Lloyd/United Arab Shipping Company) ( 1 ) |
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2016/C 370/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8060 — Abbott Laboratories/St. Jude Medical) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
8.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8205 — SEGRO/PSPIB/SELP/Gliwice 5 Logistics Asset)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 370/01)
Il 3 ottobre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8205. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
8.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
7 ottobre 2016
(2016/C 370/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1140 |
JPY |
yen giapponesi |
115,44 |
DKK |
corone danesi |
7,4405 |
GBP |
sterline inglesi |
0,90353 |
SEK |
corone svedesi |
9,6335 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0946 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,0010 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,021 |
HUF |
fiorini ungheresi |
303,86 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2813 |
RON |
leu rumeni |
4,5046 |
TRY |
lire turche |
3,3985 |
AUD |
dollari australiani |
1,4696 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4784 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6426 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5590 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5320 |
KRW |
won sudcoreani |
1 243,04 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,4629 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,4322 |
HRK |
kuna croata |
7,5035 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 466,31 |
MYR |
ringgit malese |
4,6343 |
PHP |
peso filippino |
53,883 |
RUB |
rublo russo |
69,5692 |
THB |
baht thailandese |
38,890 |
BRL |
real brasiliano |
3,6087 |
MXN |
peso messicano |
21,5602 |
INR |
rupia indiana |
74,3105 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
8.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370/3 |
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(2016/C 370/03)
BANDO DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DI UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE E LA RICERCA DI GIACIMENTI PETROLIFERI E GAS NATURALE E PER L’ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS NATURALE DAI GIACIMENTI DELL’AREA DI «WOLIN»
SEZIONE I: BASE GIURIDICA
1. |
Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta polacca del 2015, punto 196 e successive modifiche) |
2. |
Regolamento del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale del 2015, punto 1171) |
3. |
Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU UE Edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262) |
SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Nome: Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente) |
Indirizzo postale: Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, Polonia; |
Tel. +48 223692449, +48 223692447; fax +48 223692460 |
Indirizzo Internet: www.mos.gov.pl |
SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA
1) Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione
Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Wolin», blocchi 61, 62, 81 e 82.
2) Territori entro i cui confini viene svolta l’attività
I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:
N. del punto |
X [PL-1992] |
Y [PL-1992] |
1 |
691 055,170 |
219 674,190 |
2 |
689 227,432 |
218 860,552 |
3 |
689 623,617 |
217 553,473 |
4 |
689 290,526 |
217 087,737 |
5 |
688 166,794 |
217 687,450 |
6 |
687 793,892 |
218 222,396 |
7 |
670 114,550 |
210 352,240 |
8 |
671 385,380 |
187 654,319 |
tra i punti 8 e 9 c’è il confine di Stato |
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9 |
692 809,520 |
188 037,310 |
Dall’area cui si riferisce l’appalto è escluso il terreno i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-13), secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:
N. del punto |
X [PL-1992] |
Y [PL-1992] |
1 |
683 138,110 |
200 422,060 |
2 |
681 684,100 |
200 077,420 |
3 |
680 280,860 |
198 531,930 |
4 |
680 274,370 |
198 132,300 |
5 |
679 655,670 |
195 452,370 |
6 |
679 964,720 |
193 611,060 |
7 |
681 966,100 |
193 765,850 |
tra i punti 7 e 8 c’è il confine di Stato lungo la costa baltica |
||
8 |
682 371,790 |
198 051,360 |
9 |
682 483,243 |
198 010,585 |
10 |
683 105,563 |
199 658,967 |
11 |
683 020,100 |
199 686,937 |
12 |
683 002,942 |
199 691,398 |
tra i punti 12 e 13 c’è il confine di Stato lungo la costa baltica |
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13 |
683 210,446 |
200 143,119 |
La superficie della proiezione verticale dell’area cui si riferisce l’appalto, tenuto conto del terreno escluso, è di 593,01 km2.
L’area cui si riferisce l’appalto è ubicata nella regione della Pomerania occidentale, sui territori dei seguenti distretti e comuni:
|
città con status di distretto: Świnoujście (23,80 % dell’area), |
|
distretto di Kamień Pomorski, comuni di: Międzyzdroje (15,19 %), Wolin (28,47 %), Dziwnów (1,15 %) |
|
e l’area adiacente di acque territoriali (31,39 %). |
L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del permiano è di documentare i giacimenti di petrolio e gas naturale nell’area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.
3) Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo della presentazione
Le offerte devono pervenire alla sede del ministero dell’Ambiente entro le ore 16.00 (CET/CEST) ed entro 91 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4) Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011
Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 16, punti 1 e 2, della legge geologica e mineraria, sia a titolo individuale che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.
Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:
30 % |
: |
capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e finanziamenti esterni; |
25 % |
: |
capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane; |
20 % |
: |
portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie; |
10 % |
: |
esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente; |
10 % |
: |
la tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a tecniche innovative elaborate per il progetto in questione; |
5 % |
: |
portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche e in particolare il carotaggio. |
Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.
5) Contenuto minimo delle informazioni geologiche:
Dati relativi alla concessione |
Denominazione dell’area: Wolin Ubicazione: sul mare e a terra blocchi 61, 62, 81 e 82 |
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Tipo di giacimento |
giacimento convenzionale di petrolio e gas naturale |
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Livelli strutturali |
cenozoico permiano-mesozoico paleozoico |
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Sistemi petroliferi |
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Rocce madri |
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Rocce serbatoio |
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Rocce di copertura |
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Spessore dello strato superiore |
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Tipo di trappola |
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Giacimenti individuati nelle vicinanze (GN: gas naturale; P: petrolio) |
Kamień Pomorski (P) – scoperto nel 1972, estrazione cumulativa: 1 912,29 migliaia di tonnellate; produzione nel 2014: 2,13 migliaia di tonnellate, riserve e risorse: 12,7 migliaia di tonnellate (industriale: 12,27 migliaia di tonnellate) (GN produzione associata) estrazione cumulativa: 268,82 milioni di m3; produzione nel 2014: 0,38 milioni di m3, riserve e risorse: 10,39 milioni di m3, (industriale: manca) Rekowo (P) – scoperto nel 1994, estrazione cumulativa: 13,42 migliaia di tonnellate; produzione nel 2014: 0,54 migliaia di tonnellate, riserve e risorse: 2,27 migliaia di tonnellate (industriale: manca) (GN produzione associata) estrazione cumulativa: 1,98 milioni di m3; produzione nel 2014: 0,06 milioni di m3, riserve e risorse: 0,38 milioni di m3, (industriale: manca) Błotno (P) – scoperto nel 1985, estrazione cumulativa: 36,58 migliaia di tonnellate; produzione nel 2014: 0,53 migliaia di tonnellate, riserve e risorse: 9,79 migliaia di tonnellate (industriale: 9,76 migliaia di tonnellate) (GN produzione associata) estrazione cumulativa: 7,76 milioni di m3; produzione nel 2014: 0,05 milioni di m3, riserve e risorse: 2,11 milioni di m3, (industriale: manca) Wysoka Kamieńska (P) – scoperto nel 1980, estrazione cumulativa: 404,33 migliaia di tonnellate; produzione nel 2014: 4,13 migliaia di tonnellate, riserve e risorse: 27,75 migliaia di tonnellate (industriale: 27,73 migliaia di tonnellate) (GN produzione associata) estrazione cumulativa: 28,09 milioni di m3; produzione nel 2014: 0,31 milioni di m3, riserve e risorse: 3,59 milioni di m3, (industriale: 2,12 milioni di m3) Międzyzdroje (P) – sfruttato negli anni 1971-1994, estrazione cumulativa in 24 anni: 41,89 migliaia di tonnellate; (GN produzione associata) estrazione cumulativa in 24 anni: 12,14 milioni di m3; Wrzosowo (GN) - scoperto nel 1975, riserve e risorse: 600 milioni di m3 Międzyzdroje W (GN) - scoperto nel 1990, non sfruttato, riserve e risorse: 300 milioni di m3 Międzyzdroje E (GN) - scoperto nel 1990, non sfruttato, riserve e risorse: 300 milioni di m3 Przytór (GN) - scoperto nel 1990, non sfruttato, riserve e risorse: 360 milioni di m3 |
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Studi sismici effettuati (proprietario) |
Studi sismici analogici degli anni 1962-1971 (Tesoro di Stato) |
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Pozzi di riferimento (TVD) |
Kamień Pomorski IG-1 (2 810,5 m), Przytór 3 (3 083,0 m), Wolin IG-1 (2 819,1 m) |
6) Data di inizio delle attività
L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.
7) Condizioni per l’attribuzione della concessione, segnatamente per quanto riguarda l’importo, la portata e le modalità di costituzione della garanzia di cui all’articolo 49x, paragrafo 1, della legge geologica e mineraria e, qualora ciò si giustifichi, l’importo, la portata e le modalità di costituzione della garanzia di cui all’articolo 49x, paragrafo 2, di tale legge
L’aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia a copertura della mancata osservanza o dell’inadeguata osservanza delle condizioni stabilite per l’attribuzione della concessione e a finanziare la chiusura dei cantieri minerari qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata. La garanzia viene costituita per il periodo che va dalla data di attribuzione della concessione alla data del termine della fase di prospezione e ricerca. L’importo della garanzia ammonta a 100 000 PLN. Le modalità e i termini per il pagamento sono disciplinati dall’articolo 49x, paragrafi 4 e 5, della legge geologica e mineraria.
8) Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie
Il programma minimo proposto per i lavori geologici della fase di prospezione e ricerca comprende:
una prima fase della durata di: 12 mesi
Portata: interpretazione e analisi dei dati geologici di archivio
una seconda fase della durata di: 12 mesi
Portata: esecuzione di operazioni sismiche 2D (100 km)
una terza fase della durata di: 24 mesi
Portata: esecuzione di 1 (una) trivellazione della profondità massima di 3 500 m con carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva
una quarta fase della durata di: 12 mesi
Portata: realizzazione di analisi dei dati ottenuti
9) Periodo per il quale viene attribuita la concessione
Il periodo della concessione è di 10 anni ed è articolato in due fasi:
— |
la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione; |
— |
la fase di estrazione, che ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di investimento. |
10) Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi
La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e non esenta dall’obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dai seguenti atti normativi: legge geologica e mineraria, legge sulle aree marittime della Repubblica di Polonia e la gestione marittima, convenzione sulla protezione dell’ambiente marittimo del mar Baltico e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della natura, delle acque e dei rifiuti.
11) Modello di contratto di usufrutto minerario
Modello di contratto in allegato.
12) Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario
L’importo minimo della remunerazione per l’usufrutto minerario per l’area di «Wolin» per il periodo quinquennale di base è di 126 026,49 PLN (in lettere: centoventiseimilaventisei zloty e quarantanove groszy) all’anno. L’indicizzazione della remunerazione per l’usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di minerali è effettuata sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca) (articolo 49 h, paragrafo 3, punto 12 della legge geologica e mineraria).
13) Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte
1. |
Le offerte devono specificare:
|
2. |
Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando relativo a tale procedura. |
3. |
L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
|
4. |
Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti supplementari. |
5. |
I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice. |
6. |
I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore giurato. |
7. |
L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) dell’offerente e l’oggetto della gara. |
8. |
Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte. |
14) Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento
L’offerente deve costituire una garanzia dell’importo di 1 000 PLN (a lettere: mille zloty e zero groszy) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
IV.1) Commissione aggiudicatrice
L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento del 28 luglio 2015 (GU del 2015, punto 1171 Regolamento del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti). La commissione aggiudicatrice presenta all’amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.
IV.2) Spiegazioni supplementari
Entro 7 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice spiegazioni sulle condizioni specifiche dell’appalto. Entro 7 giorni dalla data in cui riceve la richiesta l’amministrazione aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del servizio interessato.
IV.3) Informazioni supplementari
Informazioni complete sull’area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un pacchetto sui dati geologici «Pakiet danych geologicznych», consultabile sulla pagina web del ministero dell’Ambiente (www.mos.gov.pl) e all’indirizzo
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche») |
Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente) |
ul. Wawelska 52/54 |
00-922 Warszawa |
POLSKA/POLONIA |
Tel. +48 223692449 |
fax +48 223692460 |
ALLEGATO
CONTRATTO
di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Wolin»
stipulato a Varsavia, il … 2016, tra:
il Tesoro di Stato - ministro dell’Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato n. 5 del 27 gennaio 2016 il Sottosegretario del ministero dell’Ambiente, geologo principale di Stato, Mariusz Orion Jędrysek (di seguito «Tesoro di Stato»),
e
XXX con sede a … (indirizzo completo) …
(di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto minerario»),
in relazione a quanto segue.
Articolo 1.
1. |
Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra le città e i comuni di: Międzyzdroje, Wolin, Dziwnów e la città di Świnoujście nella regione della Pomerania occidentale e l’area adiacente alle acque territoriali, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-9), secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:
ad eccezione del terreno i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti che congiungono i punti (1-13) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:
concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l’usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall’alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, dal livello inferiore delle formazioni del permiano, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Wolin» entro un anno dalla stipula del contratto di usufrutto minerario. |
2. |
Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono. |
3. |
Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:
|
4. |
La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 593,01 km2. |
Articolo 2.
1. |
Il contratto di usufrutto minerario ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione |
2. |
L’usufrutto ha una durata di 10 anni, cinque per la fase di prospezione e ricerca, e cinque per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 9. |
3. |
Il diritto all’usufrutto minerario si estingue il giorno in cui decade la concessione. |
Articolo 3.
1. |
Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui all’articolo 1 esclusivamente allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Wolin» e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tale fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria (GU del 2015, punto 196 e successive modifiche), di seguito «la legge geologica e mineraria», del 9 giugno 2011, e alle decisioni prese sulla base di tale legge. Durante la fase di prospezione e ricerca il titolare del diritto di usufrutto minerario può utilizzare i minerali oggetto della ricerca soltanto nella misura di quanto necessario per redigere la documentazione geologica e di investimento. |
2. |
Il titolare del diritto di usufrutto minerario s’impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure dei cambiamenti relativi a: un aumento o una riduzione del capitale sociale, il trasferimento della concessione ad un’altra entità, l’avvio di una procedura di fallimento, una dichiarazione di fallimento, l’avvio di una procedura concorsuale o l’avvio di una procedura fallimentare. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra. |
Articolo 4.
Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, di proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall’obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l’uso delle risorse dell’ambiente.
Articolo 5.
Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all’interno del territorio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.
Articolo 6.
1. |
Durante i cinque anni della fase di prospezione e ricerca, il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi) i seguenti importi:
conformemente all’articolo 2. |
2. |
Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1o gennaio e il 1o marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1o marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto. |
3. |
La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). |
4. |
Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione. |
5. |
Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto. |
6. |
Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, tenendo conto dell’indicizzazione per l’anno che precede la risoluzione del contratto. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente. |
7. |
I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del ministero dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Wolin». Viene considerata data di pagamento la data dell’accreditamento dell’importo sul conto del Tesoro di Stato. |
8. |
La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. Qualora, a seguito di modifiche legislative, le attività oggetto del presente contratto diventino soggette a imposizione fiscale, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta. |
9. |
Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7. |
10. |
Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa. |
Articolo 7.
Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione.
Articolo 8.
Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.
Articolo 9.
1. |
La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 da parte del titolare del diritto di usufrutto minerario autorizza il Tesoro di Stato alla risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore. |
2. |
Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui al paragrafo 1, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, con un’indicizzazione per l’anno che precede l’anno in cui il contratto viene risolto. |
3. |
Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto. |
4. |
Il Tesoro di Stato può risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario, qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 3, paragrafo 2, entro 30 giorni dal loro verificarsi. |
5. |
Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla perdita della concessione e non può essere da lui risolto. |
6. |
La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta. |
7. |
Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 6, paragrafo 1, non sarà rimborsata. |
8. |
Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale. |
Articolo 10.
In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione. Per causa di forza maggiore si intende un evento inatteso che colpisce in maniera diretta il titolare del diritto di usufrutto minerario impedendogli di svolgere l’attività oggetto del contratto e che non può essere previsto e né evitato.
Articolo 11.
Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell’intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.
Articolo 12.
In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell’oggetto dei diritti di usufrutto.
Articolo 13.
Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.
Articolo 14.
Per le materie non disciplinate dal presente contratto si applicano le disposizioni della legge geologica e mineraria o le disposizioni del Codice civile, in particolare quelle relative alla locazione.
Articolo 15.
Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.
Articolo 16.
Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.
Articolo 17.
Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il ministro dell’Ambiente).
Il tesoro di Stato
Il titolare del diritto di usufrutto minerario
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
8.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8162 — Daimler/Athlon Car Lease International)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 370/04)
1. |
In data 29 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V., controllata al 100 % di Mercedes-Benz Nederland B.V., che a sua volta è una controllata al 100 % di Daimler AG («Daimler», Germania), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Athlon Car Lease International B.V. («Athlon», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Daimler: sviluppo, produzione e vendita di automobili e veicoli commerciali e fornitura di servizi finanziari nel settore automobilistico, quali finanziamento, leasing, assicurazione e gestione parco veicoli; — Athlon: servizi di noleggio auto e mobilità. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8162 — Daimler/Athlon Car Lease International, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
8.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370/16 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8120 — Hapag-Lloyd/United Arab Shipping Company)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 370/05)
1. |
In data 3 ottobre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Hapag-Lloyd AG («HL AG», Germania), controllata congiuntamente da CSAV (Cile), Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (Germania) e Kühne Maritime GmbH (Germania), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di United Arab Shipping Company S.A.G. («UASC», EAU) mediante acquisto di quote. |
2. |
HL AG e UASC prestano entrambe servizi di trasporto marittimo regolare di container su scala mondiale; HL AG offre anche servizi terminalistici, su scala limitata. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8120 — Hapag-Lloyd/United Arab Shipping Company, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
8.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8060 — Abbott Laboratories/St. Jude Medical)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 370/06)
1. |
In data 3 ottobre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Abbott Laboratories (Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di St. Jude Medical, INC. (Stati Uniti) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Abbott Laboratories: ricerca, sviluppo, produzione e fornitura di una gamma diversificata di articoli sanitari, tra cui prodotti nutrizionali, diagnostici e farmaceutici e dispositivi medici; — St. Jude Medical, INC: ricerca, sviluppo, produzione e fornitura di dispositivi medici quali prodotti per la gestione del ritmo cardiaco e dell’insufficienza cardiaca, prodotti cardiovascolari, prodotti per il trattamento della fibrillazione atriale e prodotti per la neuromodulazione. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8060 — Abbott Laboratories/St. Jude Medical, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).