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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 367/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2016/C 367/02 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8152 — Arkema/Den Braven) ( 1 ) |
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2016/C 367/03 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8215 — Apollo Management/Rackspace Hosting) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2016/C 367/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8187 — Axcel IV/PFA/PKA/DSF) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2016/C 367/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8210 — HNA Aviation/SR Technics) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2016/C 367/06 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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6.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
5 ottobre 2016
(2016/C 367/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1211 |
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JPY |
yen giapponesi |
115,65 |
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DKK |
corone danesi |
7,4417 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,88155 |
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SEK |
corone svedesi |
9,6260 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0959 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
8,9872 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,028 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
305,85 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2941 |
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RON |
leu rumeni |
4,4621 |
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TRY |
lire turche |
3,4235 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4722 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4816 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6958 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,5612 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5365 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 250,31 |
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ZAR |
rand sudafricani |
15,4086 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,4829 |
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HRK |
kuna croata |
7,5080 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 612,32 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6397 |
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PHP |
peso filippino |
54,055 |
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RUB |
rublo russo |
69,9836 |
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THB |
baht thailandese |
39,020 |
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BRL |
real brasiliano |
3,6374 |
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MXN |
peso messicano |
21,6129 |
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INR |
rupia indiana |
74,6349 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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6.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/2 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8152 — Arkema/Den Braven)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 367/02)
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1. |
In data 28 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Arkema SA («Arkema», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, DBEW Holding B.V. («Den Braven», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Arkema– opera su scala mondiale nella produzione, distribuzione e vendita di prodotti chimici (soluzioni di rivestimento, specialità industriali e materiali a elevate prestazioni, tra cui adesivi, sigillanti e schiuma di poliuretano); — Den Braven– opera su scala mondiale nella produzione e vendita di adesivi, sigillanti, schiuma di poliuretano e aerosol tecnici. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8152 — Arkema/Den Braven, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
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6.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/3 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8215 — Apollo Management/Rackspace Hosting)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 367/03)
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1. |
In data 29 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione fondi d’investimento gestiti da affiliate dell’impresa Apollo Management L.P. («Apollo», Stati Uniti), controllata in ultima istanza da Apollo Global Management LLC, acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parte dell’impresa Rackspace Hosting, Inc. («Rackspace», Stati Uniti) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Apollo: le affiliate di Apollo investono in imprese e titoli di debito emessi da imprese che operano su scala mondiale in settori quali i prodotti chimici, le navi da crociera, la consulenza informatica, la sicurezza, la finanza e gli imballaggi di vetro; — Rackspace: società statunitense ad azionariato diffuso che opera principalmente nella fornitura di infrastrutture IaaS (Infrastructure as a Service) e offre anche servizi cloud gestiti. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8215 — Apollo Management/Rackspace Hosting, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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6.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/4 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8187 — Axcel IV/PFA/PKA/DSF)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 367/04)
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1. |
In data 29 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Axcel IV K/S, IV K/S 2, Ax Management Invest II K/S e Ax Management Invest K/S (denominate collettivamente «Axcel IV», Danimarca), PFA Pension, Forsikringsaktieselskab («PFA», Danimarca) e i fondi PKA (Danimarca) (2) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Danmarks Skibskredit A/S (Danish Ship Finance, «DSF», Danimarca) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (3), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8187 — Axcel IV/PFA/PKA/DSF, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) Pensionskassen for Sundhedsfaglige (fondo pensione per gli operatori sanitari), Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer (fondo pensione per gli infermieri professionali di Stato e i segretari di studi medici) e Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale (fondo pensione per gli operatori sociali, i pedagoghi sociali e gli impiegati).
(3) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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6.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/5 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8210 — HNA Aviation/SR Technics)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 367/05)
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1. |
In data 29 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione HNA Aviation Group Co., Ltd. («HNA Aviation», Repubblica popolare cinese), appartenente a HNA Group Co., Ltd. (Repubblica popolare cinese), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di SR Technics Holdco 1 GmbH («SR Technics», Svizzera) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — HNA Aviation: trasporto aereo e operazioni di supporto, tra cui manutenzione, riparazione e revisione, aviazione generale (accademia aeronautica), servizi per viaggi di lavoro, assistenza a terra, logistica dell’aviazione e investimenti finanziari; — SR Technics: prestazione di servizi di manutenzione, riparazione e revisione per aeromobili commerciali, fornitura di soluzioni per componenti e prestazione di servizi tecnici. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8210 — HNA Aviation/SR Technics, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
Rettifiche
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6.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/6 |
Rettifica della notifica della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata della direttiva 98/27/CE), riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 361 del 30 settembre 2016 )
(2016/C 367/06)
Pagina 6 e pagina 13:
anziché:
«GERMANIA
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Denominazione dell’ente: |
Indirizzo e recapiti |
Finalità |
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Tutelare gli interessi dei consumatori fornendo informazioni e consulenza; legittimazione a proporre azioni e ricorsi collettivi nell’interesse dei consumatori (articolo 2, paragrafo 1, dello statuto). |
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Tutelare gli interessi dei consumatori fornendo informazioni e consulenza nel campo dei servizi finanziari; legittimazione a proporre azioni e ricorsi collettivi a tutela dei consumatori (articoli 3 e 4 dello statuto).» |
leggasi:
«GERMANIA
|
Denominazione dell’ente: |
Indirizzo e recapiti |
Finalità |
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Tutelare gli interessi dei consumatori fornendo informazioni e consulenza; legittimazione a proporre azioni e ricorsi collettivi nell’interesse dei consumatori (articolo 2, paragrafo 1, dello statuto). |
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Tutelare gli interessi dei consumatori fornendo informazioni e consulenza nel campo dei servizi finanziari; legittimazione a proporre azioni e ricorsi collettivi a tutela dei consumatori (articoli 3 e 4 dello statuto).» |