ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 363 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 363/01 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2016/C 363/02 |
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2016/C 363/03 |
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Commissione europea |
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2016/C 363/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2016/C 363/05 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2016/C 363/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8136 — BASF/Chemetall) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2016/C 363/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8004 — Akzo Nobel/BASF Industrial Coatings Business) ( 1 ) |
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2016/C 363/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7962 — ChemChina/Syngenta) ( 1 ) |
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2016/C 363/09 |
Avvio di procedura (Caso M.7995 — Deutsche Börse/London Stock Exchange Group) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 363/1 |
Statuto del Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca relativo all’Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d’acqua — (ERIC EMSO)
(2016/C 363/01)
PREAMBOLO
L’Irlanda
la Repubblica ellenica
il Regno di Spagna
la Repubblica francese
la Repubblica italiana
la Repubblica portoghese
la Romania
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
in seguito denominati «i membri»,
CONSIDERANDO che i membri desiderano coordinare il monitoraggio a lungo termine dei processi ambientali utilizzando un’infrastruttura di ricerca distribuita di portata europea costituita da osservatori oceanografici e piattaforme in grado di raccogliere e trasmettere i dati in modo autonomo, denominata Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d’acqua (EMSO);
CONSIDERANDO che i membri intendono sostenere la ricerca sull’interazione tra la geosfera, la biosfera e l’idrosfera;
CONSIDERANDO che i membri si prefiggono di contribuire alla comprensione della complessa interazione tra idrosfera, biosfera e geosfera e del modo in cui esse sono connesse al cambiamento climatico, alle dinamiche degli ecosistemi marini e ai rischi a livello geologico;
TENENDO CONTO che i membri intendono incentivare e promuovere l’eccellenza scientifica in temi interdisciplinari quali:
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i cambiamenti naturali e antropogenici, |
— |
le interazioni tra i servizi ecosistemici, la biodiversità, la biogeochimica, la fisica e i cambiamenti climatici, |
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gli impatti della distruzione degli habitat e dell’inquinamento sugli ecosistemi e i loro servizi, |
— |
le conseguenze della prospezione e dell’estrazione di energia, minerali e risorse biologiche, |
— |
la capacità di allarme tempestivo dei rischi geologici relativamente a terremoti, tsunami, fuoriuscite di idrati di gas, instabilità e cedimento dei pendii, |
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l’offerta di risultati scientifici ai soggetti interessati e ai responsabili delle politiche a sostegno dello sviluppo e dell’attuazione di politiche marine e marittime dell’UE, e |
— |
la promozione dello sviluppo di nuove tecnologie e dell’innovazione nel campo del monitoraggio degli oceani e delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici. |
RIBADENDO l’impegno dei membri nei confronti della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quale proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Nizza nel dicembre 2000, e della legislazione europea e nazionale sulla protezione dei dati;
CONSIDERANDO che i membri chiedono alla Commissione europea, a norma del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, di istituire l’EMSO nella forma giuridica di consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)(di seguito denominato «ERIC EMSO»), che farà parte del segmento sottomarino di Copernicus e GEOSS (Sistema di sistemi per l’osservazione globale della terra) e contribuirà all’attuazione della direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino),
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Denominazione, sede e lingua di lavoro
1. È istituito un Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d’acqua - Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC EMSO) a norma del regolamento (CE) n. 723/2009.
2. La sede legale dell’ERIC EMSO è a Roma sul territorio della Repubblica italiana, in seguito «Stato membro ospitante».
3. La lingua di lavoro dell’ERIC EMSO è l’inglese. La lingua ufficiale dello Stato membro ospitante dell’ERIC EMSO sarà utilizzata nelle comunicazioni con lo Stato membro ospitante ove necessario.
Articolo 2
Obiettivi
1. L’ERIC EMSO stabilisce, coordina, agevola e ottimizza l’uso di strutture paneuropee e di risorse per l’attività marittima al fine di garantire il massimo vantaggio alla comunità di osservazione oceanografica. Ottimizza l’accesso alle infrastrutture e ai dati di osservazione oceanografica. Coordina e gestisce i contributi in merci, in natura e finanziari e il distacco di personale. Integra gli attuali osservatori oceanografici fissi in tutta Europa per contribuire a coordinarne l’ampliamento e il potenziamento e per facilitare la progettazione e la realizzazione di nuove strutture.
2. L’ERIC EMSO si dedica alla ricerca sui processi delle acque profonde e della colonna d’acqua e collabora alle iniziative di osservazione delle acque poco profonde, integrandole. Stabilisce e mantiene collegamenti con le iniziative internazionali relative all’osservazione oceanografica. Promuove la cooperazione in questi settori. Incentiva e sostiene lo sviluppo di tecnologie avanzate per il monitoraggio degli oceani in situ al fine di soddisfare l’esigenza di una gestione e una protezione sostenibili delle risorse marine.
3. L’ERIC EMSO opera su una base non economica. Può tuttavia eseguire attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse ai suoi compiti principali e che non ne ostacolino lo svolgimento. I proventi generati da tali attività economiche limitate vengono utilizzati dall’ERIC EMSO per il perseguimento dei propri obiettivi.
Articolo 3
Compiti e attività
1. Per infrastruttura EMSO si intendono le strutture di proprietà dell’ERIC EMSO congiuntamente alle strutture messe a sua disposizione dai suoi membri per la realizzazione del programma EMSO.
2. Per programma EMSO si intendono le attività svolte dai membri in conformità degli obiettivi dell’ERIC EMSO.
3. I compiti dell’ERIC EMSO sono i seguenti:
a) |
sviluppo e messa a disposizione delle strutture di proprietà dell’ERIC EMSO congiuntamente a tutte le strutture messe a sua disposizione dai suoi membri per la realizzazione delle attività da essi svolte per il conseguimento degli obiettivi dell’ERIC EMSO a livello europeo, al fine di garantire alla comunità scientifica e ad altri soggetti interessati l’accesso ai dati e alle strutture degli osservatori oceanografici in tutta Europa; |
b) |
gestione degli osservatori fissi dei fondali abissali e della colonna d’acqua esistenti in tutta Europa in concessione all’ERIC EMSO per periodi di tempo concordati, compreso l’accesso da parte di comunità scientifiche qualificate europee e internazionali; |
c) |
coordinamento e sostegno delle attività degli osservatori fissi dei fondali abissali e della colonna d’acqua esistenti in tutta Europa, promuovendo la continuità e la qualità delle serie temporali e una gestione dei dati affidabile; |
d) |
fornitura e razionalizzazione dell’accesso all’infrastruttura ERIC EMSO da parte di comunità scientifiche qualificate europee e internazionali, i cui progetti sono valutati a tale scopo; |
e) |
sostegno alla leadership europea nell’ambito delle tecnologie marine e dell’uso sostenibile delle risorse marine attraverso partenariati con le imprese e altri pertinenti soggetti interessati; |
f) |
integrazione della ricerca, della formazione e delle attività di divulgazione delle informazioni. L’ERIC EMSO è il punto di contatto centrale per la ricerca, la formazione, l’istruzione e le attività di divulgazione degli osservatori oceanografici in Europa al fine di consentire agli scienziati e ad altri soggetti interessati di utilizzare tali osservatori in modo efficiente; |
g) |
creazione di collegamenti con iniziative internazionali pertinenti all’osservazione dell’oceano aperto in modo da agire come rappresentante europeo nel mondo e organizzare e promuovere la cooperazione internazionale in questi settori; e |
h) |
sincronizzazione degli investimenti e dei fondi operativi in modo da ottimizzare le risorse nazionali, europee e internazionali. |
4. Nello svolgimento dei propri compiti l’ERIC EMSO:
a) |
garantisce l’elevata qualità dei suoi servizi scientifici:
|
b) |
garantisce l’accesso all’infrastruttura EMSO:
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c) |
sviluppa capacità per favorire la formazione coordinata di scienziati, ingegneri e utilizzatori; |
d) |
agisce a sostegno della comunità scientifica impegnata nell’osservazione oceanografica; |
e) |
promuove l’innovazione e il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, prestando servizi e stabilendo partenariati con l’industria; |
f) |
svolge qualsiasi altra attività necessaria per la realizzazione dei suoi compiti. |
CAPO 2
ADESIONE
Articolo 4
Adesione e ammissione di nuovi membri
1. L’ERIC EMSO consente l’adesione ai seguenti soggetti che abbiano sottoscritto il presente statuto:
a) |
Stati membri dell’UE; |
b) |
paesi associati; |
c) |
paesi terzi diversi dai paesi associati; |
d) |
organizzazioni intergovernative. |
2. L’ERIC EMSO è composto di membri e osservatori. Essi sono vincolati dalle norme adottate per l’attuazione di ambiti specifici del presente statuto, in seguito denominate norme di attuazione.
3. Fatte salve le disposizioni del presente statuto, le norme di attuazione, le decisioni dell’assemblea dei membri o la legislazione applicabile, i membri:
a) |
partecipano con diritto di voto alle attività dell’ERIC EMSO, in particolare alle riunioni dell’assemblea dei membri; |
b) |
eleggono e possono essere eletti membri degli organi dell’ERIC EMSO tramite i loro rappresentanti; |
c) |
possono proporre l’ammissione di nuovi membri o osservatori da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei membri; |
d) |
possono esaminare i conti, i libri e i documenti relativi alle attività dell’ERIC EMSO, nonché chiedere ed ottenere informazioni sull’evoluzione di tali attività dal comitato esecutivo dell’ERIC EMSO; e |
e) |
possono ritirarsi dall’ERIC EMSO alle condizioni previste dal presente statuto. |
4. Ogni paese membro dell’ERIC EMSO può essere rappresentato da un soggetto pubblico, comprese le regioni o i soggetti privati con una missione di servizio pubblico, per quanto riguarda l’esercizio di determinati diritti e l’adempimento di determinati obblighi in qualità di membro dell’ERIC EMSO.
5. Un membro dell’ERIC EMSO disposto ad essere rappresentato conformemente al paragrafo 4 può nominare il proprio soggetto rappresentante secondo le proprie regole e procedure. Il membro informa per iscritto l’assemblea dei membri di ogni eventuale cambiamento del soggetto rappresentante, della cessazione del suo mandato o di qualsiasi modifica apportata agli specifici diritti e obblighi ad esso delegati.
6. Il direttore generale tiene a disposizione dei membri dell’ERIC EMSO un elenco degli attuali soggetti rappresentanti e degli specifici diritti e obblighi ad essi conferiti.
7. I membri fondatori dell’ERIC EMSO sono elencati nell’allegato 1. L’elenco dei membri è aggiornato dal direttore generale.
8. L’ERIC EMSO consta in ogni momento di uno Stato membro e di due altri paesi, che possono essere Stati membri o paesi associati, in qualità di membri. Gli Stati membri e i paesi associati che sono membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea dei membri. Se in un qualsiasi momento l’ERIC EMSO consta di soli tre membri, che sono Stati membri o paesi associati, e uno di tali Stati membri o paesi associati notifica la propria intenzione di ritirarsi dall’ERIC EMSO ai sensi dell’articolo 6, l’ERIC EMSO è liquidato in conformità dell’articolo 29.
9. Se in un qualsiasi momento il ritiro di uno o più Stati membri o paesi associati fa sì che gli Stati membri o i paesi associati cessino di detenere congiuntamente la maggioranza dei voti nell’assemblea dei membri, l’ERIC EMSO è liquidato in conformità dell’articolo 29 a meno che l’assemblea dei membri non stabilisca norme specifiche volte a garantire che gli Stati membri e i paesi associati detengano congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto.
10. I soggetti elencati all’articolo 4, paragrafo 1, che desiderano diventare membri dell’ERIC EMSO presentano una domanda di adesione scritta in lingua inglese al presidente dell’assemblea dei membri al più tardi due mesi prima della successiva riunione dell’assemblea dei membri.
11. Prima che l’assemblea dei membri prenda una decisione ufficiale riguardo all’ammissione viene stabilito un processo di dialogo tra il candidato e almeno tre membri dell’ERIC EMSO nominati dal comitato esecutivo, al fine di accertare la capacità del candidato di contribuire all’ERIC EMSO.
12. Il presidente dell’assemblea dei membri informa per iscritto il candidato circa l’esito della domanda di adesione.
Ogni nuovo membro dell’ERIC EMSO riconosce che l’ERIC EMSO è dotato di personalità giuridica e gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di tale Stato membro, e riconosce di essere soggetto allo statuto e alle norme di attuazione.
Articolo 5
Osservatori e ammissione di nuovi osservatori
1. Un soggetto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, può qualificarsi come osservatore per un periodo di tempo determinato in virtù di una decisione dell’assemblea dei membri.
2. Gli osservatori hanno il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’assemblea dei membri e alle attività di altri organi dell’ERIC EMSO alle condizioni stabilite dall’assemblea dei membri. I diritti e gli obblighi degli osservatori definiti nello statuto e/o nelle norme di attuazione possono essere modificati senza il loro consenso.
3. Ogni paese che è osservatore dell’ERIC EMSO può essere rappresentato da un soggetto pubblico, comprese le regioni o i soggetti privati con una missione di servizio pubblico, per quanto riguarda l’esercizio di determinati diritti e l’adempimento di determinati obblighi in qualità di osservatore dell’ERIC EMSO. Gli osservatori informano per iscritto il presidente dell’assemblea dei membri circa eventuali cambiamenti riguardanti il soggetto rappresentante.
4. Gli osservatori dell’ERIC EMSO sono elencati nell’allegato 2. Tale elenco è aggiornato dal direttore generale.
5. Gli Stati membri, i paesi associati, i paesi terzi diversi dai paesi associati e le organizzazioni intergovernative che desiderano diventare osservatori dell’ERIC EMSO presentano una domanda di ammissione scritta in lingua inglese al presidente dell’assemblea dei membri al più tardi due mesi prima della riunione successiva dell’assemblea dei membri.
6. Il presidente dell’assemblea dei membri informa per iscritto il candidato circa l’esito della domanda di ammissione e le eventuali condizioni. Ogni osservatore dell’ERIC EMSO riconosce che l’ERIC EMSO è dotato di personalità e capacità giuridiche e riconosce di essere soggetto allo statuto e alle relative norme di attuazione.
Articolo 6
Ritiro dei membri e degli osservatori
1. I membri e gli osservatori dell’ERIC EMSO possono ritirarsi due anni dopo il completamento della fase iniziale di insediamento al termine di ciascun esercizio finanziario mediante notifica scritta inviata al presidente dell’assemblea dei membri almeno un anno prima della data di ritiro proposta.
2. L’assemblea dei membri registra per iscritto il ritiro di un membro o di un osservatore e le sue conseguenze per l’ERIC EMSO.
3. Un membro o un osservatore dell’ERIC EMSO che cessi di esserlo per qualsiasi motivo non è legittimato a chiedere il rimborso dei contributi versati all’ERIC EMSO ed è tenuto a versare tutti i contributi dovuti nel corso della sua adesione come membro o osservatore.
4. L’assemblea dei membri stabilisce se il membro o l’osservatore che si ritira ha diritto ad eventuali somme al momento del ritiro. In caso affermativo stabilisce il valore dei diritti e degli obblighi del membro o osservatore in questione alla data in cui cessa di fare parte dell’ERIC EMSO.
5. In nessun caso il valore del diritto al momento del ritiro di un membro o osservatore può superare il valore del contributo versato da detto membro od osservatore nei cinque anni precedenti.
Articolo 7
Cessazione dell’adesione o dello status di osservatore
1. L’adesione o lo status di osservatore possono cessare se il membro o l’osservatore violano gravemente uno o più obblighi sanciti dallo statuto e non pongono rimedio a tale violazione entro 30 giorni dalla ricezione della notifica scritta, o se l’assemblea dei membri determina che tale membro o osservatore comporta o rischia di comportare una grave perturbazione nelle attività dell’ERIC EMSO.
2. La decisione di cessare l’adesione o lo status di osservatore è adottata dall’assemblea dei membri dopo che al membro o all’osservatore è stata data la possibilità di contestare tale decisione e presentare la propria posizione all’assemblea.
3. L’assemblea dei membri stabilisce se il membro o l’osservatore ha diritto a una somma al momento della cessazione conformemente alle stesse norme e procedure di cui all’articolo 6.
CAPO 3
DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI
Articolo 8
Diritti di voto
Ogni membro dell’ERIC EMSO dispone di un unico voto in seno all’assemblea dei membri.
Articolo 9
Contributi
1. I membri versano contributi all’ERIC EMSO al fine di fornirgli le risorse necessarie per conseguire i suoi obiettivi e di garantirne la sostenibilità finanziaria. I contributi dei membri all’ERIC EMSO possono essere suddivisi in i) contributi finanziari; e ii) contributi in natura.
2. Il contributo finanziario iniziale dei membri dell’ERIC EMSO è stabilito negli allegati 3 e 4. Dopo il terzo anno di attività dell’ERIC EMSO il contributo minimo a carico di ogni membro in ciascun anno di attività viene stabilito annualmente dall’assemblea dei membri con 2 anni di anticipo; in altre parole le decisioni adottate nel corso dell’anno n valgono per l’anno n+2. Ciò lascia impregiudicati i contributi iniziali dei membri durante la fase iniziale di insediamento. La stima preliminare dei contributi per gli anni 4 e 5 figura nell’allegato 3 e si basa sull’ipotesi di un finanziamento forfettario: tale stima dovrà essere riesaminata per garantire la sostenibilità.
3. Ciascun osservatore versa un contributo finanziario annuale all’ERIC EMSO. Il contributo finanziario iniziale degli osservatori è stabilito nell’allegato 3. Dopo il terzo anno di attività dell’ERIC EMSO il contributo minimo a carico di ogni osservatore in ciascun anno di attività viene stabilito annualmente dall’assemblea dei membri con 2 anni di anticipo (in altre parole le decisioni adottate nel corso dell’anno n valgono per l’anno n+2). Ciò non pregiudica i contributi iniziali degli osservatori. La stima preliminare dei contributi per gli anni 4 e 5 figura nell’allegato 3 e si basa sull’ipotesi di un finanziamento forfettario: tale stima dovrà essere riesaminata per garantire la sostenibilità.
4. I contributi finanziari sono effettuati in euro (EUR). Qualora l’euro non sia la valuta utilizzata nel paese d’origine del membro, tale valuta viene convertita in euro utilizzando i tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea a Francoforte sul Meno, Germania, alle ore 11 antimeridiane (ora locale) del primo giorno dell’anno civile.
5. All’inizio di ciascun esercizio finanziario di cui all’articolo 17, paragrafo 1, l’assemblea dei membri valuta il valore monetario dei contributi in natura versati all’ERIC EMSO da ciascun membro nell’anno precedente sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nelle norme di attuazione. Il valore monetario del contributo in natura è espresso in euro.
6. Il valore attribuito ai contributi in natura è approvato dall’assemblea dei membri sulla base delle raccomandazioni del direttore generale. Tale valore è aggiunto all’importo dei contributi finanziari versati durante lo stesso periodo di tempo per calcolare (i) l’importo complessivo dei contributi finanziari e in natura versati durante l’esercizio in questione; e (ii) le specifiche quote dei contributi di ciascun membro rispetto all’importo complessivo.
7. La proprietà dei contributi in natura è convenuta in un accordo specifico da concludersi fra il membro o l’osservatore interessato e l’ERIC EMSO conformemente a una decisione dell’assemblea dei membri.
Articolo 10
Responsabilità e assicurazione
1. L’ERIC EMSO è responsabile dei propri debiti.
2. La responsabilità dei membri per i debiti dell’ERIC EMSO è limitata al valore del contributo di ciascun membro.
3. L’ERIC EMSO sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie alla copertura dei rischi connessi alla sua creazione e alla sua attività.
CAPO 4
GOVERNANCE E GESTIONE DELL’ERIC EMSO
Articolo 11
Organi direttivi e livello operativo
1. La struttura di governance dell’ERIC EMSO consta dei seguenti organi:
a) |
l’assemblea dei membri; |
b) |
il comitato esecutivo; |
c) |
il direttore generale e |
d) |
il comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico. |
2. Per rispondere a esigenze specifiche l’assemblea dei membri può istituire organi consultivi il cui compito è fornirle consulenze. Il comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico è istituito conformemente all’articolo 15. Gli organi consultivi supplementari sono istituiti mediante una decisione dell’assemblea dei membri.
3. Le attività operative dell’ERIC EMSO vengono svolte da équipe regionali, vale a dire équipe composte da personale appartenente a una o più istituzioni scientifiche regionali, che possono essere ubicate in uno o più paesi.
4. Le équipe regionali sono incaricate della gestione delle strutture regionali, ossia le strutture dell’ERIC EMSO (costituite dall’infrastruttura, dalla strumentazione e dall’hardware dell’osservatorio e da altre risorse e servizi) in una determinata regione.
5. La funzione di servizio è svolta da gruppi di servizio, ossia unità organizzative distribuite situate in uno o più paesi che sono incaricate di compiere attività specifiche di interesse trasversale (ad esempio ingegneria, comunicazione o informazione).
6. Le équipe regionali e i gruppi di servizio sono istituiti dall’assemblea dei membri e sono rappresentati in seno al comitato esecutivo.
Articolo 12
Assemblea dei membri
1. L’assemblea dei membri è il più alto organo decisionale dell’ERIC EMSO ed è composta di delegati di tutti i membri debitamente autorizzati mediante una lettera indirizzata al presidente dell’assemblea. Ciascun delegato può essere accompagnato da uno o più consulenti conformemente alle modalità da definirsi nelle norme di attuazione. Ciascun delegato è nominato per un periodo massimo di 3 anni, rinnovabile su richiesta: questo periodo può essere interrotto dal relativo membro mediante una lettera indirizzata al presidente dell’assemblea dei membri.
2. L’assemblea dei membri:
a) |
adotta e modifica le norme di attuazione fatto salvo lo statuto e la legislazione applicabile; |
b) |
approva la relazione sulle attività e i conti annuali elaborati dal direttore generale; |
c) |
monitora e riesamina l’operato degli altri organi dell’ERIC EMSO; |
d) |
decide in merito alle adesioni all’ERIC EMSO, compresa l’ammissione di nuovi membri e osservatori e il loro ritiro o cessazione dell’adesione; |
e) |
decide in merito al contributo minimo annuo di ciascun membro e osservatore; |
f) |
stanzia i fondi ricevuti; |
g) |
decide in merito all’apertura di posti vacanti o alla designazione del personale distaccato; |
h) |
nomina e revoca il direttore generale; |
i) |
nomina e revoca il presidente e il vicepresidente; |
j) |
istituisce il comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico e gli altri eventuali organi consultivi; |
k) |
fornisce orientamenti strategici al direttore generale; |
l) |
esamina tutte le questioni afferenti all’ERIC EMSO o alle sue attività sollevate dai membri; |
m) |
approva e adegua i livelli dei contributi conformemente all’articolo 9; |
n) |
decide in merito alle proposte di modifica dello statuto conformemente all’articolo 20; nonché |
o) |
decide in merito a qualsiasi altra questione ai sensi dello statuto e delle norme di attuazione. |
3. In occasione della sua seconda riunione l’assemblea dei membri adotta il piano strategico a lungo termine redatto dal direttore generale in consultazione con il comitato esecutivo. Il piano strategico a lungo termine definisce la strategia scientifica globale dell’ERIC EMSO. L’assemblea dei membri adotta aggiornamenti annuali del piano strategico a lungo termine.
4. Ciascun membro dell’ERIC EMSO partecipa alle riunioni dell’assemblea dei membri e vota tramite un delegato.
5. Le riunioni dell’assemblea dei membri raggiungono il quorum quando sono presenti i due terzi dei membri.
6. Le riunioni dell’assemblea dei membri sono ordinarie o straordinarie. Le riunioni ordinarie si svolgono almeno due volte all’anno in periodi convenuti nelle norme di attuazione, e una di tali riunioni si tiene al più tardi due mesi dopo l’invio ai membri dei conti annuali dell’esercizio finanziario precedente. Tutte le altre riunioni sono straordinarie. Il presidente dell’assemblea dei membri può decidere di convocare una riunione straordinaria in qualsiasi momento dando ai membri almeno 14 giorni di preavviso, o qualora riceva una richiesta per iscritto da parte del direttore generale o di almeno un quarto dei membri.
7. L’assemblea dei membri elegge il proprio presidente, un vicepresidente e un segretario tra i suoi membri a maggioranza dei due terzi dei votanti. Il presidente e il vicepresidente hanno un mandato triennale e non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.
8. Il presidente è incaricato di dirigere e condurre ogni riunione dell’assemblea dei membri in conformità del presente statuto, delle norme di attuazione e della legislazione applicabile. Il segretario è incaricato di assistere il presidente nel corso di ogni riunione e di redigere i relativi verbali.
9. Qualora il presidente sia impossibilitato a partecipare a una riunione dell’assemblea dei membri, viene sostituito dal vicepresidente. Qualora il presidente e il vicepresidente siano impossibilitati a partecipare a una riunione, l’assemblea dei membri nomina quale sostituto uno dei delegati dei membri che partecipano alla riunione.
10. Le risoluzioni dell’assemblea dei membri sono generalmente approvate a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti, ad eccezione di quelle riguardanti questioni per le quali lo statuto o le norme di attuazione prevedono un’approvazione a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, che comprendono le proposte di modifica del presente statuto, le proroghe della durata dell’ERIC EMSO e il suo scioglimento.
11. La partecipazione alle riunioni dell’assemblea dei membri è limitata ai pertinenti delegati e consulenti dei membri e degli osservatori congiuntamente al comitato esecutivo. La partecipazione dei consulenti dei membri e degli osservatori può tuttavia essere vietata caso per caso mediante risoluzione dell’assemblea dei membri.
12. Gli osservatori hanno il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’assemblea dei membri.
Articolo 13
Direttore generale
1. Il direttore generale è nominato dall’assemblea dei membri per un periodo massimo di tre anni e può essere rinominato per un ulteriore periodo. La nomina e la revoca del direttore generale sono decisi con un voto dei due terzi dei membri presenti dell’assemblea dei membri.
2. Il direttore generale funge da amministratore delegato e da rappresentante legale dell’ERIC EMSO.
3. Il direttore generale è responsabile della preparazione e dell’attuazione delle decisioni e dei programmi che dovranno essere adottati dall’assemblea dei membri in consultazione con il comitato esecutivo. Nell’espletamento delle sue mansioni il direttore generale è assistito dal personale dell’ufficio centrale di gestione e dal comitato esecutivo.
4. Il direttore generale prepara il piano strategico a lungo termine che, previa consultazione del comitato esecutivo, viene sottoposto all’assemblea dei membri per l’adozione nel corso della sua seconda riunione. Il piano strategico a lungo termine è aggiornato su base annuale.
5. Il direttore generale attua le strategie, le decisioni e le politiche adottate dall’assemblea dei membri e:
a) |
sovrintende all’attività dell’ERIC EMSO; |
b) |
garantisce la collaborazione tra i soggetti che forniscono l’infrastruttura EMSO; |
c) |
sottopone per adozione i programmi di lavoro annuali dell’ERIC EMSO che includono le stime delle risorse necessarie, anche in termini di personale, le attività da svolgere e la rispettiva politica di gestione delle risorse umane; |
d) |
attua il bilancio annuale; |
e) |
elabora altre relazioni o pareri su richiesta dell’assemblea dei membri; |
f) |
garantisce una gestione efficace e un sistema di controllo finanziario interno; |
g) |
prepara le norme di attuazione e il piano strategico a lungo termine, e |
h) |
seleziona il personale dell’ufficio centrale di gestione. |
6. Il direttore generale prende tutte le decisioni necessarie per l’esecuzione del programma di lavoro annuale e l’amministrazione e gestione quotidiane dell’ERIC EMSO.
7. All’inizio di ciascun esercizio finanziario, e comunque almeno due mesi prima della data della riunione ordinaria dell’assemblea dei membri, il direttore generale trasmette all’assemblea dei membri in particolare:
a) |
gli estratti conto dell’anno precedente; |
b) |
il programma scientifico e il bilancio per l’esercizio finanziario successivo, che comprende tutti i redditi, le entrate e le spese, anche se solo sulla base di stime, sotto forma di stato patrimoniale; |
c) |
il programma pluriennale, le previsioni di bilancio e i rispettivi aggiornamenti; e |
d) |
una relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente. |
8. Il direttore generale rappresenta l’ERIC EMSO nelle riunioni, nei progetti e nelle iniziative internazionali. Ciò non preclude la rappresentanza nazionale dei membri.
Articolo 14
Comitato esecutivo
1. Al fine di garantire la coerenza e la stabilità dei servizi infrastrutturali, il comitato esecutivo offre consulenza al direttore generale nell’esercizio delle sue funzioni ed è composto di un rappresentante per ogni gruppo regionale e di un responsabile per ogni gruppo di servizio dell’ERIC EMSO. Su indicazione di ciascun gruppo regionale e di servizio, il direttore generale propone i membri del comitato esecutivo all’assemblea dei membri, che ne ratifica la nomina con una maggioranza semplice dei membri presenti.
2. Il presidente dell’assemblea dei membri o, in sua assenza, il vicepresidente, è autorizzato a partecipare alle riunioni del comitato esecutivo in qualità di osservatore.
3. Il presidente del comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico è autorizzato a partecipare alle riunioni del comitato esecutivo in qualità di osservatore.
Articolo 15
Comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico
1. Il comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico è incaricato di fornire pareri su tutte le questioni di carattere scientifico, tecnico ed etico che possono condizionare il lavoro scientifico svolto dall’ERIC EMSO, comprese le questioni scientifiche, tecniche ed etiche legate alla reputazione dell’ERIC EMSO e all’accesso ai suoi dati da parte degli utilizzatori operativi e del settore della ricerca.
2. L’assemblea dei membri può chiedere al comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico di esaminare le questioni che deve risolvere e formulare raccomandazioni. Il mandato del comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico, definito dall’assemblea dei membri, è incluso nelle norme di attuazione. Il comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico formula raccomandazioni su aspetti scientifici, tecnici ed etici e sulla gestione dell’ERIC EMSO tenendo conto in particolare del contesto europeo e internazionale.
3. Il comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico è composto da un numero dispari di esperti indipendenti, uno dei quali è nominato presidente a maggioranza dei due terzi dei voti dell’assemblea dei membri. Il mandato dei membri del comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico dura due anni e può essere rinnovato due volte consecutivamente per lo stesso periodo di tempo previa approvazione dell’assemblea dei membri.
4. I membri iniziali del comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico sono nominati dalla prima assemblea dei membri. Dopo la nomina iniziale, la nomina di nuovi membri del comitato da parte dell’assemblea dei membri segue la procedura descritta nelle norme di attuazione.
5. Il comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico si riunisce in caso di necessità e almeno una volta all’anno. Le riunioni del comitato sono convocate dal suo presidente.
6. Le risoluzioni del comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico vengono approvate a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti alla riunione.
7. Il direttore generale ha il diritto di partecipare a tutte le riunioni del comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico in qualità di osservatore.
8. I membri dell’ERIC EMSO possono partecipare alle riunioni del comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico su invito, in qualità di osservatori.
CAPO 5
ASPETTI FINANZIARI
Articolo 16
Risorse dell’ERIC EMSO
1. Le risorse dell’ERIC EMSO sono composte da:
a) |
contributi annuali finanziari e in natura dei membri e degli osservatori; |
b) |
contributi volontari supplementari dei membri o degli osservatori; |
c) |
redditi derivanti da servizi forniti dall’ERIC EMSO a terzi; |
d) |
redditi derivanti dallo sfruttamento da parte di terzi dei diritti di proprietà intellettuale detenuti e/o concessi dall’ERIC EMSO; e |
e) |
sovvenzioni e altre risorse a condizioni ed entro limiti approvati dall’assemblea dei membri. |
Articolo 17
Principi di bilancio, conti e revisione contabile
1. L’esercizio finanziario dell’ERIC EMSO inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Tutte le voci di reddito e spesa dell’ERIC EMSO sono incluse in stime che devono essere redatte per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio.
3. L’assemblea dei membri assicura che i contributi siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.
4. Il bilancio è stabilito e eseguito e la contabilità è presentata nel rispetto del principio di trasparenza.
5. I conti dell’ERIC EMSO sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio precedente.
6. L’ERIC EMSO è soggetto agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.
Articolo 18
Tasse
1. Le esenzioni dall’IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g) e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1), e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (2) sono limitate agli acquisti effettuati dall’ERIC EMSO e dai suoi membri che sono destinati all’uso ufficiale ed esclusivo dell’ERIC EMSO, purché tali acquisti vengano effettuati unicamente per le attività non economiche dell’ERIC EMSO in linea con le sue attività. Le esenzioni dall’IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l’importo di 300 EUR. Le esenzioni dalle accise a norma dell’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (3) sono limitate agli acquisti effettuati dall’ERIC EMSO che sono destinati all’uso ufficiale ed esclusivo dell’ERIC EMSO purché tali acquisti vengano effettuati unicamente per le attività non economiche dell’ERIC EMSO in linea con le sue attività e non superino l’importo di 300 EUR.
2. L’ERIC EMSO tiene i conti dei costi e delle entrate connessi alle proprie attività economiche separati e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se tali prezzi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole. Tali attività non sono soggette ad esenzioni fiscali.
CAPO 6
PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE
Articolo 19
Presentazione di relazioni alla Commissione
1. Il direttore generale, in consultazione con il comitato esecutivo dell’ERIC EMSO, elabora una relazione annuale di attività che presta particolare attenzione agli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dall’assemblea dei membri e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi alla fine dell’esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.
2. L’ERIC EMSO e gli Stati membri interessati informano la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio l’esistenza dell’ERIC EMSO, di pregiudicare gravemente lo svolgimento dei suoi compiti o di impedirgli di soddisfare le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 723/2009.
Articolo 20
Modifiche dello statuto
1. Le proposte di modifica dello statuto sono adottate dall’assemblea dei membri e sottoposte alla Commissione a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009.
2. Lo statuto è aggiornato dal direttore generale. Esso è reso disponibile sul sito Internet dell’ERIC EMSO e presso la sua sede legale.
CAPO 7
POLITICHE
Articolo 21
Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale
1. Per «proprietà intellettuale» si intende la definizione di cui all’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale che sono creati, ottenuti o sviluppati dall’ERIC EMSO sono attribuiti all’ERIC EMSO che ne ha la proprietà assoluta.
3. L’assemblea dei membri definisce le politiche dell’ERIC EMSO relativamente all’identificazione, alla protezione, alla gestione e al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale dell’ERIC EMSO, compreso l’accesso a tali diritti, come stabilito nelle norme di attuazione.
4. Il direttore generale, in consultazione con il comitato esecutivo, propone una politica dei prezzi basata sul recupero integrale dei costi che deve essere approvata dall’assemblea dei membri.
5. Per quanto riguarda le questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra i membri e gli osservatori dell’ERIC EMSO sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali e dagli accordi internazionali di cui essi sono parti.
6. Le disposizioni del presente statuto e le norme di attuazione non pregiudicano i diritti di proprietà intellettuale di base detenuti da membri e osservatori.
Articolo 22
Politica in materia di accesso degli utilizzatori e politica in materia di diffusione
1. L’accesso ai dati prodotti dall’ERIC EMSO è libero e aperto a tutti i membri delle istituzioni scientifiche e ad altri soggetti interessati, ove possibile tenendo in considerazione le licenze di terzi ed eventuali accordi preesistenti. Viene inoltre garantito l’accesso all’infrastruttura dell’ERIC EMSO alle comunità scientifiche qualificate europee e internazionali, i cui progetti sono valutati a tale scopo. L’ERIC EMSO utilizza criteri di selezione elaborati conformemente ai pareri della pertinente comunità di utilizzatori scientifici. L’uso e la raccolta dei dati sono soggetti alle pertinenti disposizioni normative sulla riservatezza dei dati.
2. L’ERIC EMSO può divulgare i dati raccolti ad utilizzatori diversi da quelli di cui al paragrafo 1 previo compenso. Tale compenso è calcolato sulla base di tutti i costi connessi all’uso dell’infrastruttura dell’ERIC EMSO da parte di tali utilizzatori, conformemente alla direttiva 2003/4/CE, alla direttiva INSPIRE (2007/2/CE) e ad altre legislazioni applicabili. Il suddetto obbligo di un contributo finanziario non si applica alle domande di accesso al catalogo e, per quanto riguarda tutte le altre domande, non supera un importo ragionevole.
3. Qualora i dati prodotti dall’ERIC EMSO vengano comunicati a terzi a norma dei paragrafi 1 e 2, l’ERIC EMSO ne conserva tutti i diritti, interessi e titoli.
4. I membri si adoperano in modo ragionevole per ospitare gli scienziati, gli ingegneri e i tecnici venuti per collaborare con le persone direttamente coinvolte nelle attività dell’ERIC EMSO nei loro laboratori.
5. Gli utilizzatori dell’ERIC EMSO sono incoraggiati a pubblicare i loro risultati nelle pubblicazioni di letteratura scientifica soggette a revisione tra pari, a presentare comunicazioni nel quadro di conferenze scientifiche, nonché in altri mezzi d’informazione destinati ad un pubblico più ampio ivi compresi il grande pubblico, la stampa, le associazioni di cittadini e gli istituti di istruzione.
6. L’ERIC EMSO elabora prodotti di dati a valore aggiunto a favore di una vasta gamma di utilizzatori privati e pubblici, allo scopo di sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze dei soggetti interessati.
Articolo 23
Politica di valutazione scientifica
1. La valutazione scientifica annuale delle attività dell’ERIC EMSO è effettuata dal comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico. La relazione di valutazione è trasmessa all’assemblea dei membri per approvazione.
2. Ogni 5 anni un gruppo di esperti designati dall’assemblea dei membri su proposta del comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico effettua un riesame delle attività e del funzionamento dell’ERIC EMSO.
Articolo 24
Politica in materia di occupazione
1. L’ERIC EMSO applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Le procedure di selezione del personale dell’ERIC EMSO sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità.
2. I contratti di lavoro sono conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali applicabili del paese in cui il personale svolge le proprie attività.
3. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale ciascun membro, nell’ambito della propria giurisdizione, agevola la circolazione e il soggiorno di cittadini dei paesi membri impegnati nelle attività dell’ERIC EMSO nonché la circolazione e il soggiorno dei familiari di questi cittadini.
Articolo 25
Politica in materia di appalti
1. La politica in materia di appalti dell’ERIC EMSO è disciplinata da principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza.
2. La politica in materia di appalti è definita dettagliatamente nelle norme di attuazione.
Articolo 26
Politica in materia di etica
L’assemblea dei membri adotta politiche in materia di etica su raccomandazione del comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico.
Articolo 27
Elaborazione, attuazione e aggiornamento delle politiche dell’ERIC EMSO
1. Il direttore generale, in consultazione con il comitato esecutivo, prepara proposte relative alle politiche che figurano nel presente capitolo e al loro aggiornamento da presentare all’assemblea dei membri, e attua tali politiche.
2. Il direttore generale e i membri possono proporre modifiche delle politiche. L’assemblea dei membri prende in considerazione ogni emendamento proposto e, in caso di approvazione, attua le politiche modificate.
CAPO 8
DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE
Articolo 28
Durata
1. L’ERIC EMSO è istituito fino al 31 dicembre 2024 e continua ad esistere dopo tale data previa decisione dell’assemblea dei membri.
2. I lavori dell’ERIC EMSO sono suddivisi in due fasi:
a) |
la fase iniziale di insediamento della durata di tre anni comprende segnatamente i seguenti elementi strutturali: la creazione di un’infrastruttura tecnica di base, l’assunzione del personale dell’organizzazione e l’integrazione delle infrastrutture oceaniche sottomarine fisse esistenti in tutta Europa; |
b) |
dopo il suo completamento, la fase iniziale di insediamento viene sottoposta a un processo di riesame, successivamente al quale vengono svolte altre attività al fine di perseguire gli obiettivi dell’ERIC EMSO di più ampia portata e a lungo termine. |
Articolo 29
Procedura di scioglimento
1. Lo scioglimento dell’ERIC EMSO avviene a seguito di una decisione dell’assemblea dei membri.
2. Il direttore generale notifica la decisione di sciogliere l’ERIC EMSO e la chiusura della procedura di scioglimento in conformità dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio.
3. Gli attivi restanti dopo l’estinzione dei debiti dell’ERIC EMSO sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi all’ERIC EMSO al momento dello scioglimento.
4. L’ERIC EMSO cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Se in qualunque momento durante la sua esistenza l’ERIC EMSO non è in grado di pagare i propri debiti ne informa immediatamente la Commissione europea in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 723/2009.
Articolo 30
Legislazione applicabile
L’istituzione e il funzionamento interno dell’ERIC EMSO sono disciplinati da:
a) |
il diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC); |
b) |
il diritto nazionale dello Stato membro ospitante per quanto riguarda materie non disciplinate o parzialmente disciplinate dagli atti di cui alla lettera a); |
c) |
il presente statuto e le relative norme di attuazione. |
Articolo 31
Controversie
1. In caso di controversia o divergenza tra i membri in relazione o derivante dallo statuto, ivi compresi il funzionamento o le prestazioni dell’ERIC EMSO o l’osservanza degli obblighi statutari da parte dei membri, l’assemblea dei membri si riunisce non appena possibile per avviare delle consultazioni in buona fede e si adopera per comporre la controversia.
2. La Corte di giustizia è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo all’ERIC EMSO o tra questi e l’ERIC EMSO, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l’Unione sia parte in causa.
3. Alle vertenze tra l’ERIC EMSO e i terzi si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla legislazione dell’Unione la legge del paese ospitante determina la giurisdizione competente per la risoluzione di tali vertenze.
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.
(3) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.
ALLEGATO 1
Elenco dei membri
Irlanda
Repubblica ellenica
Regno di Spagna
Repubblica francese
Repubblica italiana
Repubblica portoghese
Romania
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
ALLEGATO 2
Elenco degli osservatori
ALLEGATO 3
Contributo finanziario dei membri e degli osservatori durante la fase iniziale di insediamento e stime preliminari per i due anni successivi
1. |
Per i primi tre anni di attività dell’ERIC EMSO i contributi finanziari dei membri e degli osservatori, ad eccezione dello Stato membro ospitante, sono i seguenti: Membri:
Osservatori:
|
2. |
Per i due anni successivi le stime preliminari basate inizialmente su un finanziamento forfettario sono le seguenti: Membri:
Osservatori:
|
ALLEGATO 4
Contributo finanziario dello Stato membro ospitante durante la fase iniziale di insediamento e stime preliminari per i due anni successivi
1. |
Per i primi tre anni di attività dell’ERIC EMSO il contributo finanziario dello Stato membro ospitante è il seguente:
|
2. |
Per i due anni successivi le stime preliminari sono le seguenti:
|
ALLEGATO 5
Elenco dei soggetti rappresentanti
Paesi |
Soggetti rappresentanti |
Irlanda |
Marine Institute |
Repubblica ellenica |
Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) |
Regno di Spagna |
Plataforma Oceánica de Canarias, PLOCAN |
Repubblica francese |
L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
Repubblica italiana |
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) |
Repubblica portoghese |
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
Romania |
Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina (GeoEcoMar) |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
National Oceanography Centre Southampton (NOC) |
Osservatori
Paesi |
Soggetti rappresentanti |
|
|
|
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 363/19 |
Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2016/1755 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1752 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
(2016/C 363/02)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2016/1755 del Consiglio (2), e nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1752 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate sui siti web di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2016/44, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).
Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.
(2) GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 85.
(3) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.
(4) GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 77.
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 363/20 |
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1752 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
(2016/C 363/03)
Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1752 del Consiglio (3).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C, che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
DGC 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
e-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) 2016/44, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1752.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati in tale regolamento.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.
(3) GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 77.
(4) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.
Commissione europea
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 363/21 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
30 settembre 2016
(2016/C 363/04)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1161 |
JPY |
yen giapponesi |
113,09 |
DKK |
corone danesi |
7,4513 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86103 |
SEK |
corone svedesi |
9,6210 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0876 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,9865 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,021 |
HUF |
fiorini ungheresi |
309,79 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3192 |
RON |
leu rumeni |
4,4537 |
TRY |
lire turche |
3,3576 |
AUD |
dollari australiani |
1,4657 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4690 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6547 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5369 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5235 |
KRW |
won sudcoreani |
1 229,76 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,5238 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,4463 |
HRK |
kuna croata |
7,5220 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 566,22 |
MYR |
ringgit malese |
4,6148 |
PHP |
peso filippino |
54,015 |
RUB |
rublo russo |
70,5140 |
THB |
baht thailandese |
38,695 |
BRL |
real brasiliano |
3,6210 |
MXN |
peso messicano |
21,7389 |
INR |
rupia indiana |
74,3655 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 363/22 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2016/C 363/05)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
Alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio |
Russia, Ucraina |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia (GU L 174 del 4.7.2012, pag. 5). |
5.7.2017 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 363/23 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8136 — BASF/Chemetall)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 363/06)
1. |
In data 26 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione BASF SE («BASF», Germania) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Chemetall U.S. Inc. (Stati Uniti, denominata «Chemetall» insieme a Rockwood) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8136 — BASF/Chemetall, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 363/24 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8004 — Akzo Nobel/BASF Industrial Coatings Business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 363/07)
1. |
In data 26 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa AkzoNobel NV («AkzoNobel», Paesi Bassi) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’attività relativa ai rivestimenti industriali di BASF SE («BASF IC», Germania) mediante acquisto di quote e di elementi dell’attivo. La concentrazione era già stata notificata alla Commissione il 4 luglio 2016, ma era stata successivamente ritirata il 29 luglio 2016. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — AkzoNobel: opera su scala mondiale nella produzione e nella commercializzazione di un’ampia gamma di vernici, rivestimenti ad alte prestazioni e specialità chimiche, — BASF IC: opera su scala mondiale nella produzione e nella distribuzione di un’ampia gamma di rivestimenti industriali tra cui coil coating, fogli e pannelli di rivestimento per l’arredamento, rivestimenti per turbine eoliche, rivestimenti protettivi e rivestimenti per veicoli commerciali. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8004 — Akzo Nobel/BASF Industrial Coatings Business, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 363/25 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7962 — ChemChina/Syngenta)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 363/08)
1. |
In data 23 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa China National Chemical Corporation («ChemChina», Cina) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Syngenta AG («Syngenta», Svizzera) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — ChemChina: nuove sostanze chimiche, prodotti chimici speciali e di base, trattamento e raffinazione del petrolio, apparecchiature chimiche, prodotti in gomma e prodotti agrochimici, — Syngenta: opera nel settore agroalimentare, in particolare nella produzione di prodotti fitosanitari, sementi e prodotti per prati e giardini. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7962 — ChemChina/Syngenta, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 363/26 |
Avvio di procedura
(Caso M.7995 — Deutsche Börse/London Stock Exchange Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 363/09)
Il 28 settembre 2016 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L’avvio di procedura comporta l’apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio (1).
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il riferimento M.7995 — Deutsche Börse/London Stock Exchange Group, al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).