ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 346

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
21 settembre 2016


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PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2015-2016
Sedute dal 27 al 30 aprile 2015
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 206 del 9.6.2016 .
I testi approvati del 29 aprile 2015 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2013 sono stati pubblicati nella GU L 255 del 30.9.2015 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 28 aprile 2015

2016/C 346/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 sul seguito dell'attuazione del Processo di Bologna (2015/2039(INI))

2

2016/C 346/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 sul cinema europeo nell'era digitale (2014/2148(INI))

10

2016/C 346/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 sul tema Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore forestale (2014/2223(INI))

17

 

Mercoledì 29 aprile 2015

2016/C 346/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534 — 2013/0255(APP))

27

2016/C 346/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla strategia in materia di alcol (2015/2543(RSP))

32

2016/C 346/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul secondo anniversario del crollo dell'edificio Rana Plaza e la situazione del Patto di sostenibilità del Bangladesh (2015/2589(RSP))

39

2016/C 346/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo (2015/2660(RSP))

47

 

Giovedì 30 aprile 2015

2016/C 346/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, in relazione all'uccisione di studenti in Kenya per mano del gruppo terroristico al-Shabaab (2015/2661(RSP))

51

2016/C 346/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish (2015/2649(RSP))

55

2016/C 346/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla situazione nelle Maldive (2015/2662(RSP))

60

2016/C 346/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla relazione 2014 sui progressi compiuti dall'Albania (2014/2951(RSP))

63

2016/C 346/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla relazione 2014 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina (2014/2952(RSP))

69

2016/C 346/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla Banca europea per gli investimenti — Relazione annuale 2013 (2014/2156(INI))

77

2016/C 346/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 su Expo Milano 2015: Nutrire il pianeta, energia per la vita (2015/2574(RSP))

88

2016/C 346/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla situazione in Nigeria (2015/2520(RSP))

95

2016/C 346/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sul caso di Nadiya Savchenko (2015/2663(RSP))

101

2016/C 346/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla situazione nel campo profughi di Yarmouk in Siria (2015/2664(RSP))

103

2016/C 346/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sull'arresto di attivisti impegnati a favore dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori in Algeria (2015/2665(RSP))

106


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 28 aprile 2015

2016/C 346/19

Decisione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 concernente l'esame della dichiarazione di interessi finanziari di un commissario designato (interpretazione dell'allegato XVI, paragrafo 1, lettera a), del regolamento) (2015/2047(REG))

110


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 28 aprile 2015

2016/C 346/20

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell’interesse dell’Unione europea, alla convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (15528/2014 — C8-0295/2014 — 2013/0285(NLE))

111

2016/C 346/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III — Commissione (07660/2015 — C8-0098/2015 — 2015/2013(BUD))

112

2016/C 346/22

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 concernente la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (05130/3/2015 — C8-0063/2015 — 2013/0165(COD))

114

2016/C 346/23

P8_TA(2015)0100
Direttiva sulla qualità dei carburanti e direttiva sulle energie rinnovabili ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (10710/2/2014 — C8-0004/2015 — 2012/0288(COD))
P8_TC2-COD(2012)0288
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 28 aprile 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

115

2016/C 346/24

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (05094/1/2015 — C8-0064/2015 — 2013/0371(COD))

116

2016/C 346/25

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (17086/1/2014 — C8-0072/2015 — 2013/0224(COD))

118

2016/C 346/26

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee (05161/2/2015 — C8-0073/2015 — 2012/0084(COD))

119

2016/C 346/27

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 28 aprile 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (COM(2014)0614 — C8-0174/2014 — 2014/0285(COD))

120

2016/C 346/28

P8_TA(2015)0105
Obbligo di sbarco ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco (COM(2013)0889 — C7-0465/2013 — 2013/0436(COD))
P8_TC1-COD(2013)0436
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio

142

2016/C 346/29

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (11878/2014 — C8-0006/2015 — 2014/0052(NLE))

143

 

Mercoledì 29 aprile 2015

2016/C 346/30

P8_TA(2015)0110
Prefinanziamento versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)0046 — C8-0036/2015 — 2015/0026(COD))
P8_TC1-COD(2015)0026
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 per quanto riguarda un prefinanziamento iniziale supplementare versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

144

2016/C 346/31

P8_TA(2015)0111
Abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (COM(2014)0707 — C8-0271/2014 — 2014/0334(COD))
P8_TC1-COD(2014)0334
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

145

2016/C 346/32

P8_TA(2015)0112
Misure di salvaguardia previste nell'accordo con la Norvegia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (testo codificato) (COM(2014)0304 — C8-0010/2014 — 2014/0159(COD))
P8_TC1-COD(2014)0159
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (codificazione)

146

2016/C 346/33

P8_TA(2015)0113
Accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (testo codificato) (COM(2014)0375 — C8-0034/2014 — 2014/0191(COD))
P8_TC1-COD(2014)0191
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (codificazione)

147

2016/C 346/34

P8_TA(2015)0114
Accordo di stabilizzazione e di associazione e accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali con la Bosnia-Erzegovina ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (testo codificato) (COM(2014)0443 — C8-0087/2014 — 2014/0206(COD))
P8_TC1-COD(2014)0206
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (codificazione)

148

2016/C 346/35

P8_TA(2015)0115
Accordo di stabilizzazione e di associazione con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (testo codificato) (COM(2014)0394 — C8-0041/2014 — 2014/0199(COD))
P8_TC1-COD(2014)0199
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (codificazione)

149

2016/C 346/36

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (testo codificato) (COM(2014)0377 — C8-0139/2014 — 2014/0192(NLE))

150

2016/C 346/37

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (testo codificato) (COM(2014)0534 — C8-0212/2014 — 2014/0246(NLE))

151

2016/C 346/38

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 aprile 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari (COM(2013)0615 — C7-0263/2013 — 2013/0306(COD))

152

2016/C 346/39

P8_TA(2015)0171
Importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplate da alcun regime unionale specifico in materia di importazioni ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione) (COM(2014)0345 — C8-0023/2014 — 2014/0177(COD))
P8_TC1-COD(2014)0177
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (rifusione)

186

2016/C 346/40

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2016 (2015/2012(BUD))

188

 

Giovedì 30 aprile 2015

2016/C 346/41

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 30 aprile 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina (COM(2014)0386 — C8-0039/2014 — 2014/0197(COD))

194


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2015-2016

Sedute dal 27 al 30 aprile 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 206 del 9.6.2016 .

I testi approvati del 29 aprile 2015 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2013 sono stati pubblicati nella GU L 255 del 30.9.2015 .

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 28 aprile 2015

21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/2


P8_TA(2015)0107

Attuazione del processo di Bologna

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 sul seguito dell'attuazione del Processo di Bologna (2015/2039(INI))

(2016/C 346/01)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 26,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

vista la dichiarazione congiunta della Sorbona sull'armonizzazione dell'architettura del sistema europeo di istruzione superiore, sottoscritta a Parigi il 25 maggio 1998 dai quattro ministri competenti di Francia, Germania, Italia e Regno Unito (dichiarazione della Sorbona) (1),

vista la dichiarazione congiunta sottoscritta il 19 giugno 1999 a Bologna dai ministri dell'Istruzione di 29 paesi europei (dichiarazione di Bologna) (2),

visto il comunicato della conferenza dei ministri europei per l'Istruzione superiore svoltasi il 28 e 29 aprile 2009 a Lovanio e Louvain-la-Neuve (3),

vista la dichiarazione di Budapest e Vienna adottata il 12 marzo 2010 dai ministri dell'Istruzione di 47 paesi, con la quale viene ufficialmente varato lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS) (4),

visto il comunicato della conferenza ministeriale e terzo Forum sulle politiche di Bologna, tenutosi a Bucarest il 26 e 27 aprile 2012 (5),

vista la strategia di mobilità 2020 per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS), adottata dalla conferenza ministeriale SEIS tenutasi a Bucarest il 26 e 27 aprile 2012 (6),

vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (7),

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (8),

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore (9),

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (10) (EQF-LLL),

viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) (11),

viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 26 novembre 2009, sullo sviluppo del ruolo dell'educazione in un triangolo della conoscenza perfettamente funzionante (12),

viste le conclusioni del Consiglio, dell'11 maggio 2010, sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore (13),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico (14),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, intitolata «Youth on the Move — promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento» (15),

vista la comunicazione della Commissione, del 10 maggio 2006, intitolata «Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione» (COM(2006)0208),

vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020 — una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010, intitolata «Un'agenda digitale europea» (COM(2010)0245/2),

vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, intitolata «Sostenere la crescita e l'occupazione — un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa» (COM(2011)0567),

vista la relazione intitolata «L'istruzione superiore in Europa 2009: gli sviluppi del Processo di Bologna» (Eurydice, Commissione europea, 2009) (16),

vista la relazione intitolata «Focus sull'istruzione superiore in Europa 2010: l'impatto del Processo di Bologna» (Eurydice, Commissione europea, 2010) (17),

vista la relazione intitolata «Lo Spazio europeo dell'istruzione superiore nel 2012: rapporto di implementazione del Processo di Bologna» (Eurydice, Commissione europea, 2012) (18),

vista l'indagine condotta dall'Eurobarometro nel 2007 sulla percezione della riforma dell'istruzione superiore tra i docenti (19),

vista l'indagine condotta dall'Eurobarometro nel 2009 sulla percezione della riforma dell'istruzione superiore tra gli studenti (20),

vista la pubblicazione di Eurostat, del 16 aprile 2009, intitolata «The Bologna Process in Higher Education in Europe — Key Indicators on the Social Dimension and Mobility» (Il Processo di Bologna nell'istruzione superiore in Europa — indicatori chiave sulla dimensione sociale e sulla mobilità) (21),

vista la relazione finale della conferenza internazionale sul finanziamento dell'istruzione superiore tenutasi a Erevan, in Armenia, l'8 e 9 settembre 2011 (22),

vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul Processo di Bologna e la mobilità degli studenti (23),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul dialogo università-imprese: un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università in Europa (24),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2012 sul contributo delle istituzioni europee al consolidamento e all'avanzamento del Processo di Bologna (25),

visto il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) (26),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0121/2015),

A.

considerando che, nell'attuale contesto economico, l'importanza del Processo di Bologna dovrebbe risiedere nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo del livello di conoscenza e innovazione più elevato possibile per i cittadini mediante un ampio accesso all'istruzione e al suo continuo aggiornamento, e considerando che ciò dovrebbe rispecchiarsi nella revisione della strategia Europa 2020 e nell'attuazione del piano Juncker di investimenti per l'Europa;

B.

considerando che dalle analisi emerge che quasi un datore di lavoro su tre nell'UE riscontra problemi nella ricerca di lavoratori adeguatamente qualificati; che, dal punto di vista dell'obiettivo della riduzione dello squilibrio tra domanda e offerta di competenze nell'UE (divario tra le capacità professionali dei soggetti e la domanda del mercato del lavoro), la riforma di Bologna non ha avuto molto successo finora; che lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze è diventato una sfida centrale per l'Europa, che interessa tutti gli ambiti della società, dalla produttività e dall'efficienza delle imprese al benessere attuale e futuro dei giovani;

C.

considerando che il problema della disoccupazione giovanile non è migliorato molto dall'inizio della crisi del 2008; che alla fine del 2014 nell'UE i giovani disoccupati al di sotto dei 25 anni erano circa 5 milioni;

D.

considerando che, come è stato affermato da un filosofo, «la ricerca della verità e della bellezza dovrebbe essere il segno distintivo delle università», oltre al compito di preparare nuovi professionisti, scienziati, ingegneri, docenti, dottori, politici e cittadini;

E.

considerando che è importante ritenere le università i principali attori effettivi del Processo di Bologna oltre ai ruoli di sostegno in termini di coordinamento, regolamentazione e risorse delle istituzioni regionali e nazionali;

F.

considerando che tale iniziativa intergovernativa, portata avanti in collaborazione con il mondo accademico, ha comportato sforzi per dare una risposta europea comune ai gravi problemi esistenti in molti paesi, ma gli sforzi si soro rivelati insufficienti;

G.

considerando che il vero obiettivo del Processo di Bologna è quello di garantire la compatibilità e la comparabilità degli standard e della qualità dei diversi sistemi d'istruzione superiore, rispettando nel contempo l'autonomia delle università e contribuendo in tal modo alla creazione di uno spazio europeo realmente democratico e in grado di offrire pari opportunità ai cittadini;

H.

considerando che è necessario effettuare una valutazione dei progressi compiuti negli ultimi quindici anni, tenendo conto tanto dei successi, in termini di cooperazione intraregionale, quanto dei problemi che persistono e della copertura ineguale degli squilibri nel conseguimento degli obiettivi dichiarati;

I.

considerando che sebbene nella maggior parte dei paesi il Processo di Bologna abbia orientato e motivato le riforme nel settore dell'istruzione, in alcuni paesi potrebbe essere percepito, a causa di carenze comunicative e di una scarsa comprensione dei suoi veri ideali, come un onere burocratico;

J.

considerando che è importante riconoscere il carattere paneuropeo del Processo di Bologna, come pure il coinvolgimento di tutti i suoi attori, quali studenti, docenti, ricercatori e membri del personale non docente;

K.

considerando che un sostegno finanziario continuativo e crescente per l'istruzione, la formazione, inclusa la formazione professionale, la conoscenza e la ricerca riveste un'importanza cruciale soprattutto in questo periodo di crisi economica;

L.

considerando che, in questo contesto in continuo mutamento, è necessario riaffermare l'impegno politico alla base del Processo di Bologna e la partecipazione nella realizzazione del Processo stesso delle istituzioni europee, dei governi nazionali e di tutte le altri parti interessate;

Ruolo del Processo di Bologna

1.

osserva che l'istruzione e la ricerca sono uno dei principali pilastri della nostra società per quanto concerne la promozione dello sviluppo delle competenze, della crescita e della creazione di posti di lavoro; sottolinea che è fondamentale investire maggiormente nell'istruzione per combattere efficacemente povertà, diseguaglianze sociali e disoccupazione, in particolare quella giovanile, e promuovere l'inclusione sociale;

2.

osserva che il Processo di Bologna potrebbe contribuire a contrastare lo squilibrio fra domanda e offerta di competenze nell'UE, se consentisse agli studenti di acquisire e sviluppare le competenze richieste dal mercato del lavoro, e che in tal modo potrebbe conseguire un importante obiettivo per rafforzare l'occupabilità dei laureati;

3.

è consapevole del ruolo del Processo di Bologna per la creazione di un'Europa della conoscenza; evidenzia che la diffusione della conoscenza, l'istruzione e la ricerca rappresentano elementi chiave della strategia di Europa 2020 e contribuiscono a promuovere la cittadinanza europea; sottolinea tuttavia la necessità di consultazione all'interno della comunità dell'istruzione superiore (docenti, studenti e personale non docente) al fine di comprendere l'opposizione alle riforme correlate al Processo di Bologna, nonché la necessità di assicurare l'istruzione pubblica, gratuita e accessibile a tutti, che risponda alle esigenze della società;

4.

osserva che le riforme di Bologna hanno portato alla creazione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS) e hanno permesso di conseguire importanti risultati, negli ultimi quindici anni, in termini di migliore comparabilità delle strutture dell'istruzione superiore, maggiore mobilità, miglioramento della qualità dei sistemi d'istruzione, come pure dell'attrattiva dell'istruzione superiore in Europa;

5.

osserva che rimane ancora molto lavoro da svolgere nel Processo di Bologna nell'ambito dell'adeguamento dei sistemi d'istruzione alle esigenze del mercato del lavoro e del miglioramento dell'occupabilità e della competitività complessive, come pure dell'attrattiva dell'istruzione superiore in Europa; osserva che gli istituti di istruzione superiore (IIS) europei devono essere in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti economici, culturali, scientifici e tecnologici nella società moderna per utilizzare appieno il loro potenziale di promozione della crescita, dell'occupabilità e della coesione sociale;

6.

prende atto degli obiettivi per gli anni a venire e delle priorità nazionali per le azioni da intraprendere entro il 2015, secondo quanto delineato dalla conferenza ministeriale SEIS di Bucarest, nonché delle sue raccomandazioni per la strategia sulla mobilità 2020 per il SEIS, raccomandando la creazione di nuovi osservatori, nuovi approcci alle diverse comunità universitarie europee e nuovi sistemi di integrazione dei membri di dette comunità universitarie al processo di riforma del piano in questione;

Priorità e sfide

7.

esorta i paesi del SEIS ad attuare le riforme concordate, che mirano ad accelerare il conseguimento degli obiettivi del Processo di Bologna, e a rafforzare la credibilità del SEIS; incoraggia il sostegno ai paesi che riscontrino difficoltà nell'attuare tali riforme; caldeggia, in questo contesto, la creazione di ampi partenariati fra paesi e parti interessate;

8.

invita gli Stati membri a migliorare e aggiornare ulteriormente la valutazione degli istituti d'istruzione superiore, rispetto agli standard precedentemente stabiliti dai sistemi d'istruzione a livello internazionale, premiando l'eccellenza in vista dello sviluppo della conoscenza, della ricerca e della scienza;

9.

sottolinea l'importanza di tutelare la diversità dell'insegnamento, compresa la diversità delle lingue; esorta gli Stati membri ad aumentare le sovvenzioni agli studenti e ad assicurare che siano facilmente accessibili;

10.

evidenzia la necessità di compiere ulteriori sforzi per sviluppare il SEIS e consolidare i progressi conseguiti nel perseguimento dei suoi obiettivi e in coordinamento con lo Spazio europeo dell'istruzione e della formazione, lo Spazio europeo dell'apprendimento permanente e lo Spazio europeo della ricerca;

11.

invita tutte le parti interessate all'attuazione del Processo di Bologna a rafforzare la certificazione della qualità al fine di conseguire uno spazio europeo dell'istruzione superiore che migliori la sua attrattiva quale riferimento di eccellenza accademica in tutto il mondo;

12.

esorta gli Stati membri, i paesi del SEIS e l'UE nel suo insieme a promuovere la comprensione e il sostegno del pubblico nei confronti del Processo di Bologna, anche agendo a livello locale per coinvolgere i cittadini nel raggiungimento degli obiettivi del Processo, in modo più efficace e dinamico;

13.

precisa che la Commissione svolge un ruolo insostituibile nella creazione del SEIS e nel sostegno al Processo di Bologna e la esorta ad approfondire il proprio ruolo nel rilancio del Processo e nell'accelerazione degli sforzi volti a conseguire gli obiettivi stabiliti;

14.

evidenzia la necessità di inserire negli obiettivi dichiarati la qualità dell'istruzione e della ricerca nel settore terziario; ritiene che uno degli indicatori del conseguimento di detti obiettivi sarebbe l'aumento dell'occupabilità dei laureati, che rientra anche fra gli obiettivi della strategia Europa 2020;

15.

chiede che si porti avanti un dialogo fra governi e istituti d'istruzione superiore (IIS) e istituti di ricerca allo scopo di massimizzare l'impiego dei fondi disponibili e renderlo più mirato, come pure di cercare nuovi e diversi modelli di finanziamento per integrare il finanziamento pubblico; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di Orizzonte 2020 nel condurre progetti collaborativi di ricerca tra gli IIS europei ed esprime preoccupazione per i continui tentativi di ridurre il proprio finanziamento mentre altri settori del bilancio rimangono immutati;

16.

invita i governi a migliorare l'efficienza dell'utilizzo di finanziamenti pubblici nel settore dell'istruzione e a rispettare il principale obiettivo dell'Unione europea del 3 % del PIL dell'UE da investire in R&S entro il 2020; sottolinea che un finanziamento ambizioso nel settore dell'istruzione e della ricerca è necessario in quanto costituisce uno dei principali strumenti atti a garantire a tutti l'accesso a un'istruzione di qualità, nonché a contrastare la crisi economica e la disoccupazione;

17.

prende atto delle eventuali possibilità di finanziamento per l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionali che dovrebbero essere fornite dal FEIS; esprime la sua forte preoccupazione circa la riduzione di fondi prevista per Orizzonte 2020 che interessano i programmi direttamente correlati alla ricerca e all'istruzione, a favore del FEIS;

18.

avverte che qualsiasi taglio in Orizzonte 2020 influenzerebbe senza dubbio la piena attuazione del Processo di Bologna ed esorta pertanto la Commissione a ritirare qualsiasi proposta in merito;

19.

incoraggia tanto un approccio dall'alto al basso come uno dal basso all'alto, con il coinvolgimento dell'intera comunità accademica e delle parti sociali, e chiede l'impegno politico e la cooperazione dei ministri del SEIS nello sviluppo di una strategia comune per la realizzazione delle riforme di Bologna;

20.

chiede un ulteriore sviluppo di programmi di studio che abbiano obiettivi chiari e forniscano le conoscenze e la combinazione di competenze generali e professionali necessarie non solo per preparare i laureati a rispondere ai requisiti del mercato del lavoro e dell'apprendimento permanente, ma anche e soprattutto per l'integrazione dei cittadini; sostiene la piena attuazione del quadro europeo per la certificazione delle qualifiche professionali;

21.

sottolinea il ruolo delle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e la loro importanza per la società, l'economia e l'occupabilità dei laureati;

22.

chiede la corretta attuazione del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) e del supplemento al diploma nel SEIS, strumenti fondamentali collegati al carico di lavoro dello studente e ai suoi risultati d'apprendimento, allo scopo di agevolare la mobilità e aiutare gli studenti a render conto dei propri risultati accademici;

23.

evidenzia l'importanza di garantire il riconoscimento reciproco e la compatibilità dei titoli accademici per rafforzare il sistema di certificazione della qualità a livello europeo e in tutti i paesi che hanno aderito al SEIS, in conformità con la versione riveduta delle norme e degli orientamenti in materia di certificazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore; invita i paesi partecipanti al SEIS e le loro rispettive agenzie di certificazione della qualità ad aderire alle reti europee di certificazione della qualità (ENQA e EQAR);

24.

incoraggia le parti nel Processo di Bologna, e in particolare la Commissione europea, a valutare periodicamente le competenze e lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze nel momento in cui i laureati entrano nel mondo del lavoro;

25.

sottolinea l'importanza dell'obiettivo della strategia Europa 2020 del 40 % dei 30-34enni che completano l'istruzione universitaria e acquisiscono le abilità e le competenze adeguate per trovare un'occupazione soddisfacente;

26.

sottolinea il valore dei quadri delle qualifiche per il miglioramento della trasparenza e chiede a tutti i paesi che partecipano al Processo di Bologna di garantire la compatibilità dei propri quadri nazionali con quelli del SEIS ed europei;

27.

sottolinea che i quadri nazionali delle qualifiche in molti Stati membri devono ancora essere adattati al quadro europeo delle qualifiche nonché alle norme e agli orientamenti europei per la certificazione della qualità; osserva che molti quadri nazionali delle qualifiche non sono ancora registrati nel Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR);

28.

osserva che la mobilità di studenti, docenti, ricercatori e membri del personale non docente è una delle grandi priorità del Processo di Bologna; invita gli Stati membri ad aumentare le possibilità e la qualità della mobilità e sottolinea la necessità di rafforzare l'attuazione della strategia di mobilità 2020 per il SEIS nonché a conseguire l'obiettivo quantitativo del 20 % per la mobilità degli studenti entro il 2020; evidenzia, a questo proposito, il ruolo cruciale del programma Erasmus+ e Orizzonte 2020 e l'importanza di garantirne la corretta ed efficace attuazione e promozione; sottolinea che le borse di studio concesse all'interno del programma Erasmus+ devono essere esenti da imposte e oneri sociali;

29.

chiede un graduale inserimento della mobilità degli studenti nell'ambito del piano di studi ufficiale delle università;

30.

sottolinea la necessità che nei programmi di mobilità dell'UE siano adeguatamente presenti gli studenti e i docenti dell'educazione artistica e musicale;

31.

invita la Commissione e gli Stati membri a valutare, nell'ambito dei criteri di ranking per le università e gli istituti di alta formazione, il livello di partnership e di mobilità europea e internazionale che promuovono;

32.

prende atto del ruolo centrale degli IIS nel promuovere la mobilità e nel produrre laureati e ricercatori con conoscenze e competenze che consentano loro di conseguire un'occupazione nell'economia globale;

33.

esorta gli Stati membri, l'UE e il SEIS nel suo insieme a rafforzare la mobilità incrementando lo studio delle lingue, eliminando gli ostacoli amministrativi, fornendo meccanismi di sostegno finanziario adeguati e garantendo la trasferibilità delle sovvenzioni e dei crediti; osserva che la mobilità è ancora meno accessibile per gli studenti che appartengono alle fasce meno abbienti;

34.

sottolinea, sia nel caso dell'elaborazione che in quello dell'attuazione dei programmi, il cambiamento del paradigma dell'istruzione verso un approccio maggiormente incentrato sullo studente e che guarda anche allo sviluppo della sua personalità; sottolinea l'importanza della partecipazione degli studenti alla governance dell'istruzione superiore;

35.

sottolinea che i programmi di studio devono incentrarsi sulla domanda del mercato a lungo termine; evidenzia inoltre che l'occupabilità indica che gli studenti hanno acquisito un'ampia gamma di varie competenze che li preparano al mercato del lavoro e danno loro l'abilità per l'apprendimento permanente; incoraggia, a questo proposito, un dialogo attivo e una cooperazione nazionale e transfrontaliera fra università e imprese su programmi e tirocini nelle aziende, che contribuirebbero a contrastare la crisi economica, stimolare la crescita economica, costruire una società basata sulla conoscenza e offrire in tal modo opportunità di benefici reciproci in un senso sociale più ampio; incoraggia gli IIS a essere aperti a studi interdisciplinari, alla creazione di istituti universitari di ricerca e alla collaborazione con varie parti;

36.

sottolinea la necessità di fornire ampie opportunità per l'apprendimento permanente e per forme complementari di apprendimento quali l'istruzione non formale e informale, fondamentali per lo sviluppo di competenze trasversali;

37.

chiede che si compiano sforzi per rafforzare il legame tra istruzione superiore, ricerca e innovazione, anche tramite la promozione dell'istruzione basata sulla ricerca, e pone l'accento sul programma Orizzonte 2020 quale importante meccanismo di finanziamento per stimolare la ricerca; chiede una migliore sincronizzazione tra le azioni che sostengono il Processo di Bologna, quali i programmi Orizzonte 2020 e Erasmus+;

38.

chiede l'introduzione di percorsi di apprendimento più flessibili, che includano programmi di laurea comuni e studi interdisciplinari e che sostengano l'innovazione, la creatività, l'istruzione e la formazione professionali (IFP), l'istruzione duale e l'imprenditorialità nell'istruzione superiore, e chiede che si esplori il potenziale offerto dalle nuove tecnologie, dalla digitalizzazione e dalle TIC al fine di arricchire l'apprendimento e l'insegnamento, nonché di sviluppare ulteriormente un'ampia gamma di competenze e di nuovi modelli di apprendimento, insegnamento e valutazione;

39.

esorta gli IIS, le amministrazioni pubbliche, le parti sociali e le imprese a intrattenere un dialogo continuo che agevoli e promuova l'occupabilità; sottolinea, a questo proposito, la necessità di incentrare la discussione su un potenziale inutilizzato dell'istruzione superiore per stimolare la crescita e l'occupazione; invita i paesi del SEIS e gli IIS a rafforzare la cooperazione in merito ai tirocini e agli apprendistati e a incrementare la mobilità in tale ambito; sottolinea che le parti interessate devono migliorare la collaborazione per innalzare le qualifiche iniziali, rinnovare una manodopera qualificata e migliorare l'offerta, l'accesso e la qualità dei servizi di orientamento alla carriera e all'impiego; osserva inoltre che occorre incoraggiare ulteriormente l'inclusione di tirocini nei programmi di studio nonché la formazione sul posto di lavoro;

40.

sottolinea che è necessario consentire ai rifugiati statutari l'accesso a tutte le istituzioni nel SEIS, che possono consentire loro di creare una vita indipendente attraverso l'istruzione; sottolinea, inoltre, che è opportuno liberalizzare ulteriormente i permessi di soggiorno per i laureati alla ricerca di un'attività professionale qualificata; sottolinea che gli sforzi a favore del reciproco riconoscimento dei rifugiati statutari devono essere moltiplicati in particolare nell'ottica della mobilità di tali studenti;

41.

sottolinea che agli Stati membri e a tutti gli IIS che hanno aderito al FEIS incombe la responsabilità di fornire un'istruzione di qualità che risponda alle sfide sociali ed evidenzia la necessità della loro stretta cooperazione al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Processo di Bologna;

42.

osserva che solo alcuni Stati membri hanno creato una strategia globale per includere gli studenti appartenenti a un contesto socioeconomico svantaggiato nell'istruzione superiore e affrontare pertanto il problema del cosiddetto filtro sociale;

43.

chiede un maggiore coinvolgimento dei docenti della scuola secondaria nel Processo di Bologna in termini di promozione della qualità nella formazione dei docenti e nella mobilità professionale al fine di rispondere alle nuove necessità educative e di formazione di una società basata sulla conoscenza e di contribuire a migliorare il rendimento degli studenti;

44.

evidenzia il ruolo dell'istruzione, la sua qualità e la missione di insegnamento nel formare le generazioni future, contribuendo a una più ampia coesione sociale ed economica nonché alla creazione di posti di lavoro, a maggiore competitività e potenziale di crescita; chiede, a questo proposito, un migliore riconoscimento della professione dell'insegnante;

45.

chiede che si esplichino sforzi a livello economico e sociale per potenziare l'inclusione sociale, aprendo a tutti un accesso equo a un'istruzione di qualità, agevolando il riconoscimento dei titoli accademici e professionali, dei periodi di studio all'estero e della formazione precedente, dei programmi di competenze trasversali e dell'apprendimento non formale e informale, come pure offrendo un'istruzione pertinente a una popolazione studentesca diversificata, tramite l'apprendimento permanente;

46.

evidenzia la dimensione sociale del Processo di Bologna; chiede di promuovere una maggiore partecipazione dei gruppi sottorappresentati e svantaggiati, anche mediante programmi di mobilità internazionali;

47.

sottolinea il ruolo della mobilità dell'istruzione nell'apprendimento interculturale e che il Processo di Bologna deve attivarsi per promuovere la conoscenza e il rispetto interculturali degli studenti;

48.

chiede che si esplichino sforzi per sviluppare una strategia per la dimensione esterna del SEIS grazie alla cooperazione con altre regioni del mondo, allo scopo di aumentare la sua competitività e attrattiva nel contesto globale, di migliorare la fornitura di informazioni sul SEIS, di rafforzare la cooperazione basata sul partenariato, di intensificare il dialogo politico e di riconoscere ulteriormente le qualifiche;

49.

evidenzia la necessità di rafforzare la raccolta dei dati tra i paesi del SEIS al fine di identificare e rispondere meglio alle sfide del Processo di Bologna;

50.

pone l'accento sulla necessità che la prossima conferenza ministeriale del SEIS, che si terrà a Erevan a maggio 2015, passi in rassegna in maniera obiettiva e critica i progressi compiuti e le carenze riscontrate nel conseguimento delle priorità stabilite per il periodo 2012-2015, nell'ottica di promuovere e consolidare ulteriormente il SEIS con il pieno sostegno dell'Unione;

o

o o

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf

(2)  http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf

(3)  http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf

(4)  http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf

(5)  http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf

(6)  http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf

(7)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.

(8)  GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23.

(9)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 60.

(10)  GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

(11)  GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

(12)  GU C 302 del 12.12.2009, pag. 3.

(13)  GU C 135 del 26.5.2010, pag. 12.

(14)  GU C 191 dell'1.7. 2011, pag. 1.

(15)  GU C 199 del 7.7.2011, pag. 1.

(16)  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099IT.pdf

(17)  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122IT.pdf

(18)  http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bologna%20Process%20Implementation%20Report.pdf

(19)  http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf

(20)  http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf

(21)  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5713011/KS-78-09-653-EN.PDF/3eb9f4ec-dc39-4e51-a18b-b61eb7c2518b?version=1.0

(22)  http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253

(23)  GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 18.

(24)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 95.

(25)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 24.

(26)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 (COM(2015)0010).


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/10


P8_TA(2015)0108

Il cinema europeo nell'era digitale

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 sul cinema europeo nell'era digitale (2014/2148(INI))

(2016/C 346/02)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata il 20 ottobre 2005 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO),

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1),

vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (2),

visto il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (3),

viste le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2014 sulla politica audiovisiva europea nell'era digitale (4),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 intitolata «Un'agenda digitale europea» (COM(2010)0245),

vista la prima relazione della Commissione, del 4 maggio 2012, sull'applicazione della direttiva 2010/13/UE «Direttiva sui servizi di media audiovisivi» — Servizi di media audiovisivi e dispositivi connessi: passato e futuro (COM(2012)0203),

vista la prima relazione della Commissione, del 24 settembre 2012, relativa all'applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della direttiva 2010/13/UE per il periodo 2009-2010 — Promozione delle opere europee nei servizi di media audiovisivi programmati o a richiesta (COM(2012)0522),

vista la terza relazione della Commissione, del 7 dicembre 2012, dal titolo «On the challenges for European film heritage from the analogue and the digital era» (SWD(2012)0431) sull'attuazione della raccomandazione 2005/865/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2005 relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate,

vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2012 sui contenuti del mercato unico digitale (COM(2012)0789),

visto il Libro verde della Commissione del 24 aprile 2013 sul tema «Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori» (COM(2013)0231),

vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2013 relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (5),

vista la comunicazione della Commissione del 15 maggio 2014 intitolata «Cinema europeo nell'era digitale — Creare un ponte tra diversità culturale e competitività» (COM(2014)0272),

visto il parere del Comitato delle regioni del 4 dicembre 2014 sul tema «Il cinema europeo nell'era digitale»,

vista la propria risoluzione del 16 novembre 2011 sul cinema europeo nell'era digitale (6),

vista la propria risoluzione dell'11 settembre 2012 sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea (7),

vista la propria risoluzione del 22 maggio 2013 sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (8),

vista la propria risoluzione del 12 marzo 2014 sulla preparazione a un mondo audiovisivo caratterizzato dalla piena convergenza (9),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0123/2015),

A.

considerando che le opere cinematografiche sono beni sia culturali che economici e danno un importante contributo all'economia europea in termini di crescita e occupazione, contribuendo nel contempo a plasmare le identità europee rispecchiando la diversità culturale e linguistica, promuovendo le culture europee al di là delle frontiere e favorendo gli scambi culturali e la reciproca comprensione fra i cittadini, e contribuendo anche alla formazione e allo sviluppo di un pensiero critico;

B.

considerando che il potenziale dei settori culturali e creativi in Europa, e in particolare dell'industria cinematografica europea, non è ancora pienamente sfruttato nella promozione della diversità e del patrimonio della cultura europea e nella generazione di crescita sostenibile e di posti di lavoro capaci a loro volta di recare beneficio anche ad altri settori dell'economia, offrendo all'Europa un vantaggio competitivo a livello mondiale;

C.

considerando che l'industria cinematografica europea è una delle maggiori produttrici mondiali, con 1 500 film distribuiti nel 2014, ma è caratterizzata da una struttura eterogenea sia in termini di finanziamenti che di tipo di produzione;

D.

considerando che la cinematografia europea è contraddistinta dalla sua qualità, originalità e diversità, ma soffre di una limitata promozione e distribuzione in tutta l'Unione, il che si riflette nel numero relativamente basso di spettatori in presenza di una forte concorrenza internazionale e di difficoltà di distribuzione, sia in Europa che al di fuori di essa;

E.

considerando che la circolazione negli Stati membri di opere cinematografiche provenienti da altri paesi europei rimane scarsa, malgrado il gran numero di film prodotti ogni anno, mentre le produzioni non europee godono di un'ampia distribuzione all'interno dell'Unione;

F.

considerando che la diversità del cinema europeo, che rispecchia la ricchezza e il vigore della diversità linguistica e culturale del nostro continente, fa sì che il mercato cinematografico europeo sia per sua natura frammentato;

G.

considerando che la promozione della produzione cinematografica di qualità è particolarmente importante per i piccoli Stati membri le cui lingue hanno un numero ristretto di parlanti;

H.

considerando che il sottoprogramma MEDIA di Europa creativa (di seguito MEDIA) offre nuove fonti di finanziamento e opportunità di distribuzione e circolazione dei film europei in paesi diversi da quello di produzione, nonché di ampliamento del pubblico e di sostegno all'alfabetizzazione mediatica;

I.

considerando che uno dei principali obiettivi del mercato unico digitale dovrebbe essere quello di sviluppare la fiducia nei confronti di Internet e aumentare l'accesso ai contenuti audiovisivi legali, favorendo in tal modo gli investimenti nelle opere cinematografiche europee;

J.

considerando che la proiezione cinematografica, quale prima finestra di sfruttamento, continua a generare una parte importante degli introiti del cinema ed è pertanto essenziale per finanziare la produzione e la distribuzione di film europei, svolgendo inoltre un ruolo decisivo per il successo dei film stessi nelle successive finestre di distribuzione;

K.

considerando, tuttavia, che un numero crescente di film europei con un modesto budget di produzione e promozione trarrebbe beneficio da strategie di distribuzione più flessibili e da un accesso anticipato al circuito dei servizi di video a richiesta (Video on Demand: VoD);

L.

considerando che una migliore organizzazione delle finestre di sfruttamento farebbe aumentare al massimo il pubblico potenziale, riducendo nel contempo l'attrattiva del consumo non autorizzato di film;

M.

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi impone agli Stati membri di assicurare che i fornitori di servizi a richiesta promuovano le opere europee; che tale disposizione è stata attuata in maniera diversificata e con livelli diversi di obbligo giuridico e ciò ha indotto i fornitori a stabilirsi negli Stati membri che prevedono minori obblighi;

N.

considerando che la maggior parte dei finanziamenti pubblici all'industria cinematografica europea, sia di fonte nazionale che unionale, è dedicata alla produzione dei film;

O.

considerando che nel regolamento (UE) n. 1295/2013 istitutivo del programma Europa creativa, all'articolo 14, è previsto che la Commissione istituisca uno «strumento di garanzia per i settori culturali e creativi» con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI nei settori culturali e creativi e migliorare la capacità degli intermediari finanziari partecipanti di valutare i rischi associati ai progetti delle PMI richiedenti prestiti e finanziamenti;

P.

considerando che nella terza relazione del 7 dicembre 2012«On the challenges for European film heritage from the analogue and the digital era» la Commissione sottolineava come solo l'1,5 % del patrimonio cinematografico europeo fosse stato digitalizzato; che tale quota percentuale a oggi rimane invariata, nonostante da tempo i rischi di perdita definitiva di gran parte di tale patrimonio e di mancata trasmissione alle future generazioni fossero stati sottolineati, riportando a titolo di esempio il caso dei film muti dei quali si è conservato solo il 10 %;

Q.

considerando che la digitalizzazione e la convergenza mediatica creano nuove opportunità di distribuzione e promozione transfrontaliera delle opere cinematografiche europee, nonché un maggior potenziale di innovazione e flessibilità, causando nel contempo rilevanti cambiamenti nei comportamenti e nelle aspettative degli spettatori;

R.

considerando che è fondamentale garantire finanziamenti per la digitalizzazione, la conservazione e la disponibilità online del patrimonio cinematografico e dei materiali connessi e stabilire norme europee in materia di conservazione dei film digitali;

S.

considerando che l'alfabetizzazione mediatica e in particolare l'alfabetizzazione cinematografica possono mettere i cittadini in condizione di sviluppare il pensiero critico e la comprensione e possono stimolare la loro creatività e capacità di espressione;

T.

considerando che i diritti d'autore, nell'era digitale, dovrebbero continuare a stimolare gli investimenti nella produzione e nella creazione cinematografica, nonché garantire ai titolari dei diritti un compenso appropriato, incentivando nel contempo lo sviluppo di nuovi servizi e l'accesso transfrontaliero per i cittadini e consentendo alle industrie culturali e creative di continuare a contribuire alla crescita e alla creazione di posti di lavoro;

U.

considerando che è importante garantire l'efficace applicazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e rendere pubblicamente accessibili le opere cinematografiche rientranti nella definizione di opere orfane;

Promozione, distribuzione transfrontaliera e accessibilità

1.

incoraggia l'industria cinematografica europea a perseguire lo sviluppo di servizi innovativi, di nuovi modelli aziendali e di nuovi canali di distribuzione, al fine di migliorare la disponibilità transfrontaliera delle opere cinematografiche europee nell'Unione e, oltre a ciò, permettere agli spettatori di tutta l'Unione l'accesso a un ventaglio sempre maggiore di film su un numero crescente di piattaforme; suggerisce, a tale proposito, che l'industria cinematografica europea tragga insegnamento dalle migliori pratiche commerciali esistenti al di fuori dell'Unione;

2.

riconosce l'impatto che l'utilizzazione non autorizzata delle opere creative ha sul ciclo creativo e sui diritti dei creatori; sottolinea la necessità di maggiori offerte legali di alta qualità e di un'opera di sensibilizzazione dei giovani;

3.

suggerisce la possibilità di vagliare ulteriormente lo sviluppo della portabilità transfrontaliera dei servizi audiovisivi, tenendo conto della rapida crescita del VoD e delle transazioni on line in tutta l'Unione, in quanto tale sviluppo consentirebbe agli spettatori l'accesso alle opere cinematografiche dovunque essi si trovino;

4.

sottolinea l'importanza di una commercializzazione mirata in tutta l'Unione che tenga conto delle specificità culturali dei diversi segmenti del pubblico d'Europa allo scopo di assicurare una promozione migliore e più efficiente dei film europei;

5.

esorta in tal senso a una maggiore disponibilità di opere sottotitolate, allo scopo di dare impulso alla circolazione transfrontaliera delle opere cinematografiche europee, di accrescere fra gli spettatori la consapevolezza della diversità culturale e linguistica dell'Europa e di migliorare la reciproca comprensione;

6.

rileva in particolare il ruolo svolto da MEDIA nel sostegno alla sottotitolazione e al doppiaggio allo scopo di aumentare la disponibilità di film europei, specialmente nella versione originale sottotitolata che agevola la loro circolazione e migliora la conoscenza e la comprensione delle culture e delle lingue europee;

7.

sottolinea l'importanza dell'azione preparatoria di recente adozione «Crowdsourcing del sottotitolaggio per promuovere la circolazione delle opere europee» e del lavoro che la Commissione dovrà svolgere per attuarla;

8.

sostiene, oltre a ciò, iniziative quale il progetto pilota della Commissione «Promozione dell’integrazione europea attraverso la cultura», volto a incrementare l'offerta di film europei sottotitolati fornendo nuove versioni sottotitolate di programmi televisivi selezionati in tutta Europa;

9.

ribadisce la fondamentale importanza di migliorare ancora l'accessibilità delle opere cinematografiche per le persone disabili, in particolare mediante la descrizione audio e la sottotitolazione;

10.

sottolinea la particolare importanza delle emittenti televisive europee private e pubbliche nella produzione cinematografica, sia per le produzioni televisive che per le coproduzioni cinematografiche, e pone l'accento sul ruolo che possono svolgere per la sopravvivenza di numerose imprese di produzione cinematografica nell'UE, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni;

11.

rammenta il ruolo del premio LUX del Parlamento europeo, che ha conquistato negli anni un apprezzamento sempre maggiore, nel promuovere il cinema europeo mediante la traduzione dei sottotitoli del film vincitore in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione, assicurando così ai film europei maggiore visibilità, conoscenza e disponibilità; invita i parlamenti nazionali a promuovere maggiormente il Premio LUX negli Stati membri, in collaborazione con gli Uffici d'informazione del Parlamento europeo;

12.

fa presente la necessità di promuovere e sostenere le coproduzioni europee e ritiene che la loro crescita possa portare a una più ampia distribuzione dei film europei in tutta Europa;

13.

evidenzia inoltre il crescente successo delle serie televisive europee di alta qualità e l'importanza strategica di incoraggiarne ulteriormente la produzione, la distribuzione e la promozione sul mercato europeo e mondiale;

14.

invita gli Stati membri a sovvenzionare e promuovere eventi speciali, quali festival cinematografici e iniziative di cinema itinerante, al fine di incoraggiare e sostenere la diffusione e la circolazione dei film europei nel loro territorio;

15.

suggerisce di rafforzare le misure già in atto per ottimizzare i prezzi dei biglietti dei cinema e mettere a punto offerte promozionali innovative, nonché offerte in abbonamento capaci di contribuire ad assicurare l'attrattiva delle sale cinematografiche e la possibilità per tutti di frequentarle;

Ampliamento del pubblico

16.

incoraggia i distributori e gli espositori cinematografici ad accrescere la visibilità e la disponibilità dei film di altri paesi europei, al fine di raggiungere un pubblico più ampio;

17.

riconosce che i cinema continuano a essere le sedi più importanti in cui presentare e promuovere i film, oltre a essere luoghi dotati di un'importante dimensione sociale in cui le persone s'incontrano e si scambiano opinioni; sottolinea che la scomparsa dei cinema piccoli e indipendenti, in particolare nei centri minori e nelle regioni meno sviluppate, sta limitando l'accesso alle risorse e al patrimonio della cultura europea e al dialogo culturale europeo; in tale contesto, invita la Commissione e gli Stati membri a offrire sovvenzioni per consentire a tutti gli schermi di dotarsi delle proiezione digitale e della tecnologia del suono, al fine di preservare tali sale cinematografiche;

18.

sottolinea l'importanza di promuovere le opere cinematografiche a uno stadio precoce della produzione, al fine di migliorarne la circolazione e aumentarne la conoscenza presso il pubblico potenziale in tutta Europa;

19.

sottolinea l'importanza di MEDIA nella sperimentazione di approcci innovativi in materia di ampliamento del pubblico, in particolare attraverso il sostegno ai festival, alle iniziative di alfabetizzazione cinematografica e alle azioni di ampliamento del pubblico;

Parità di condizioni

20.

rammenta che l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi impone agli Stati membri di assicurare che i fornitori di servizi a richiesta promuovano le opere europee; sottolinea che tale disposizione è stata attuata in modo non uniforme, con livelli diversi di obbligo giuridico, e che ciò potrebbe portare i fornitori a stabilirsi negli Stati membri che prevedono minori obblighi;

21.

è del parere che tutti coloro che traggono un vantaggio economico dalle opere cinematografiche europee, seppure indirettamente, tramite l'offerta diretta, la commercializzazione o la diffusione, anche mediante link o la messa a disposizione mediante servizi VoD, debbano contribuire finanziariamente alla creazione di tali opere; invita la Commissione ad applicare questo principio anche in sede di esame dei sistemi di finanziamento delle opere cinematografiche degli Stati membri sotto il profilo della concorrenza;

22.

invita la Commissione a tener conto di quanto sopra al momento di proporre una revisione dell'attuale quadro giuridico, al fine di garantire la parità di condizioni nel mercato europeo dell'audiovisivo, con condizioni eque e uguali per tutti i fornitori;

23.

invita le piattaforme di servizi VoD e SVoD a rendere pubblici i dati sul consumo di ogni film presente nel loro catalogo, al fine di garantire una corretta valutazione del loro impatto;

Finanziamento

24.

reputa che, al fine di migliorare la circolazione dei film europei sui mercati sia europei che internazionali, il finanziamento pubblico alla produzione e alla distribuzione debba essere meglio equilibrato, allo scopo di accrescere il sostegno allo sviluppo, alla promozione e alla distribuzione internazionale;

25.

ritiene imprescindibile provvedere a un aumento di budget in termini assoluti per le attività di distribuzione, promozione e commercializzazione delle opere cinematografiche senza che ciò vada a discapito dei finanziamenti per le attività di produzione;

26.

invita gli Stati membri, in particolare, ad aumentare i finanziamenti pubblici per sostenere nelle fasi iniziali la distribuzione e la promozione dei film nazionali all'estero, come pure dei film di altri paesi europei;

27.

invita gli Stati membri a promuovere incentivi a favore della produzione, distribuzione, disponibilità e attrattività delle opere cinematografiche europee; ritiene che l'applicazione delle stesse aliquote IVA ridotte alle opere audiovisive culturali vendute online e a quelle vendute offline stimoli la crescita di nuovi servizi e piattaforme;

28.

evidenzia il ruolo che dovrà ricoprire lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi di «Europa creativa», in termini di agevolazione dell'accesso ai finanziamenti per le PMI dei settori culturali e creativi nonché di incentivazione di maggiori investimenti da parte degli intermediari finanziari, accrescendo così le opportunità di finanziamento per l'industria cinematografica;

29.

propone di valutare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi europei e nazionali di sovvenzioni al cinema, dedicando particolare attenzione alla qualità e alla capacità di diffusione delle opere finanziate, tenendo conto anche della misura in cui siano disponibili e siano efficaci strumenti di finanziamento per la commercializzazione e l'ampliamento del pubblico; invita la Commissione a trasmettere agli altri Stati membri gli esempi di migliori pratiche emersi dai risultati di tale valutazione;

30.

ricorda che la produzione e la coproduzione di opere cinematografiche richiedono investimenti notevoli e che l'attuale quadro normativo non impedisce la concessione di licenze multiterritoriali; sottolinea pertanto che è opportuno mantenere la diversità dei sistemi di produzione e distribuzione al fine di incoraggiare gli investimenti in film europei, in modo da rispondere alle esigenze del mercato europeo, linguisticamente e culturalmente diversificato, e salvaguardare e promuovere la diversità culturale;

31.

sottolinea che i film europei ricevono finanziamenti da un gran numero di fondi pubblici europei, nazionali e regionali, e che si dovrebbe incoraggiare una maggiore complementarità del loro utilizzo al fine di aumentarne l'efficacia;

Forum del cinema europeo

32.

plaude all'iniziativa della Commissione di istituire un forum del cinema europeo per favorire un dialogo strutturato con tutte le parti interessate del settore audiovisivo sulla sfide che il settore deve oggi affrontare nell'era digitale, in modo da migliorare la cooperazione, l'aggregazione delle informazioni e lo scambio delle migliori pratiche;

33.

chiede a tale riguardo un'ampia partecipazione e cooperazione di tutte le istituzioni interessate, in particolare con il Parlamento europeo;

Alfabetizzazione mediatica

34.

invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per migliorare l'alfabetizzazione mediatica, e in particolare cinematografica, nei programmi scolastici e nelle istituzioni preposte alla formazione culturale, e a sviluppare iniziative a livello nazionale, regionale o locale che coprano tutti i livelli di istruzione e formazione formale, informale e non formale;

35.

è consapevole della particolare importanza dei cinematografi quali centri intergenerazionali di apprendimento per l'alfabetizzazione cinematografica e mediatica, e vede con favore le misure che promuovono in modo mirato questa funzione delle sale cinematografiche;

36.

richiama l'attenzione sulla valorizzazione delle produzioni cinematografiche educative destinate ai ragazzi, e sostiene i concorsi in cui i questi sono invitati a creare opere audiovisive; sottolinea inoltre le possibilità offerte da MEDIA per il sostegno ai progetti di alfabetizzazione cinematografica;

Innovazione

37.

sostiene le prassi e i progetti innovativi quale l'azione preparatoria della Commissione sulla circolazione dei film europei nell'era digitale, ideata per sperimentare una distribuzione più flessibile delle opere cinematografiche in tutti i media in vari Stati membri, e vede con favore l'integrazione di tale azione nel programma Europa creativa;

38.

ritiene che tali iniziative, rendendo più flessibili le finestre di distribuzione, possano recare beneficio a taluni tipi di opere cinematografiche europee in termini di visibilità, raggiungimento del pubblico, introiti e risparmio di costi, e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a dedicare ulteriore attenzione a tali iniziative;

Digitalizzazione e archiviazione

39.

invita gli Stati membri a garantire la digitalizzazione delle opere cinematografiche e a istituire meccanismi di deposito obbligatorio per i formati digitali o ad adattare a tali formati i meccanismi di cui dispongono, richiedendo per i film digitali il deposito di un master digitale conforme a standard internazionali;

40.

sottolinea l'importanza degli archivi audiovisivi, specialmente quelli degli istituti per il patrimonio cinematografico e delle emittenti di servizio pubblico, ed esorta gli Stati membri a garantire finanziamenti adeguati e sistemi di gestione dei diritti per agevolare l'assolvimento delle loro missioni di interesse pubblico, che comprendono la conservazione, la digitalizzazione e la messa a disposizione del pubblico del patrimonio cinematografico;

41.

sottolinea l'importante ruolo della biblioteca digitale europea EUROPEANA quale biblioteca digitale per il patrimonio audiovisivo europeo (sia cinematografico che televisivo);

o

o o

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(2)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221.

(4)  GU C 433 del 3.12.2014, pag. 2.

(5)  GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1.

(6)  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 102.

(7)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 64.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2013)0215.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2014)0232.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/17


P8_TA(2015)0109

Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 sul tema «Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore forestale» (2014/2223(INI))

(2016/C 346/03)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore forestale» (COM(2013)0659),

visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale comunicazione (SWD(2013)0342 e SWD(2013)0343),

viste le conclusioni del Consiglio «Agricoltura e Pesca» del 19 maggio 2014 sulla nuova strategia forestale dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato delle regioni del 30 gennaio 2014 dal titolo: «Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale»,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2014 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale»,

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2006 sull'attuazione di una strategia forestale per l'Unione europea (1),

vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»,

vista la strategia Europa 2020, ivi incluse «L'Unione dell'innovazione» e «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse»,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» (COM(2013)0216),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» (COM(2011)0244),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0126/2015),

A.

considerando che l'Unione europea non ha alcuna competenza in merito all'elaborazione di una politica forestale comune, ma che talune politiche dell'Unione possono presentare implicazioni per le politiche forestali nazionali, mentre spetta agli Stati membri decidere in merito alla linea politica da seguire per quanto riguarda l'economia forestale e le foreste;

B.

considerando che, pur trattandosi chiaramente di un ambito di competenza degli Stati membri, vi sono vantaggi che il settore forestale può ottenere tramite un migliore e un più attivo coordinamento e un più elevato posizionamento di tale importante comparto economico, che assicura posti di lavoro a livello europeo, in particolare nelle zone rurali, proteggendo nel contempo gli ecosistemi e offrendo vantaggi ecologici per tutti, fatta salva la competenza degli Stati membri;

C.

considerando che il legno rappresenta una risorsa rinnovabile e spesso sottoutilizzata in Europa e che occorre assicurare un impiego intelligente e sostenibile di questa materia prima, anche tramite lo sviluppo e lo scambio di know-how;

D.

considerando che le foreste sono una fonte unica di flora, fauna e funghi;

E.

considerando che le dimensioni e le caratteristiche delle foreste variano enormemente e che in alcuni Stati membri esse coprono oltre la metà del territorio; che una gestione sostenibile delle foreste è di fondamentale importanza per la creazione di valore a livello locale, regionale, europeo e internazionale, la conservazione dei posti di lavoro nelle zone rurali e il contributo a una società basata sulla bioeconomia, il che rappresenta un vantaggio per la salute umana, soprattutto nelle regioni strutturalmente svantaggiate, e contribuisce in modo fondamentale, nel contempo, alla protezione dell'ambiente e del clima nonché alla biodiversità;

F.

considerando che la biomassa forestale è una fonte molto importante di energia rinnovabile; che le foreste europee assorbono e immagazzinano attualmente circa il 10 % delle emissioni di carbonio dell'UE, contribuendo così significativamente agli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici;

G.

considerando che, a causa dell'urbanizzazione della nostra società, i cittadini dell'Unione sono meno a contatto con le foreste e conoscono poco l'economia forestale e i suoi effetti sul benessere, l'occupazione, il clima, l'ambiente, la salute umana, la catena di creazione del valore nel suo complesso e il nesso con gli ecosistemi più ampi;

H.

considerando che un numero crescente di politiche dell'UE avanza sempre maggiori richieste nei confronti delle foreste; che tali richieste devono essere bilanciate con attenzione e che la domanda relativa a nuovi usi del legno nel settore della bioeconomia e della bioenergia deve andare di pari passo con l'efficienza nell'impiego delle risorse, l'uso di nuove tecnologie e il rispetto dei limiti dell'approvvigionamento sostenibile;

I.

considerando che l'economia forestale europea si caratterizza per la gestione sostenibile e la pianificazione sul lungo periodo e che il principio della sostenibilità dovrebbe essere ulteriormente affermato a tutti i livelli, da quello locale a quello mondiale, allo scopo di creare posti di lavoro, proteggere la biodiversità, mitigare il cambiamento climatico e contrastare la desertificazione;

J.

considerando che occorre sottolineare il ruolo economico, sociale e ambientale delle foreste, anche nel contesto della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale nonché della promozione dell'(eco)turismo sostenibile;

K.

considerando che l'aumento della popolazione mondiale determina una crescita proporzionale della domanda di energia e che le foreste dovrebbero quindi svolgere un ruolo più importante nel futuro mix energetico dell'UE;

Contesto generale — Importanza delle foreste,   dell'economia forestale e del comparto forestale per l'economia e la società

1.

accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione su una nuova strategia forestale dell'Unione europea e i documenti di lavoro che l'accompagnano, e sottolinea che una strategia forestale dell'UE deve incentrarsi sulla gestione sostenibile delle foreste e sul loro ruolo multifunzionale sotto il profilo economico, sociale e ambientale e deve altresì garantire un migliore coordinamento e una migliore comunicazione delle politiche dell'Unione direttamente o indirettamente collegate all'economia forestale;; segnala, in tale contesto, che un numero crescente di iniziative strategiche europee in ambiti quali le politiche economica, occupazionale, energetica, ambientale e climatica richiedono un maggiore contributo da parte dell'economia forestale;

2.

sottolinea la necessità di determinare in maniera più sistematica il valore dei servizi ecosistemici forestali e di tenerne conto nei processi decisionali pubblici e privati;

3.

ricorda che soltanto foreste montane sane e stabili sono in grado di esercitare appieno le loro funzioni di protezione dell'uomo e della natura, evitando che si verifichino valanghe e smottamenti e fungendo da protezione naturale contro le inondazioni; sottolinea che, soprattutto a tale riguardo, risulta indispensabile una comunicazione transnazionale;

4.

mette in rilievo, a tal proposito, che occorre contrastare gli eventuali tentativi di fare dell'economia forestale una questione di politica dell'UE e che occorre rispettare la base locale e regionale del settore e la competenza degli Stati membri, cercando nel contempo di assicurare la coerenza fra le rispettive competenze dell'UE e degli Stati membri;

5.

sottolinea che le foreste dell'UE hanno un carattere estremamente eterogeneo e presentano notevoli differenze a livello di proprietà, dimensione, natura e sfide cui sono esposte;

6.

pone in rilievo che la strategia per le foreste dell'UE deve tenere conto del fatto che, in alcuni Stati membri, più della metà dei territori è ricoperta da foreste e che le foreste gestite in modo sostenibile sono estremamente importanti nell'apportare valore aggiunto a livello locale e regionale e nel garantire posti di lavoro nelle zone rurali, fornendo nel contempo un contributo essenziale all'ambiente;

7.

ricorda il ruolo particolarmente prezioso delle foreste miste stabili, che includono specie arboree autoctone adeguate alle condizioni locali, nonché il ruolo fondamentale svolto dalle foreste miste negli ecosistemi e il loro contributo alla biodiversità;

8.

invita gli Stati membri a sostenere i proprietari delle foreste nei loro sforzi intesi a conservare e a creare foreste miste autoctone locali;

9.

esprime la propria disapprovazione per il mancato riferimento alle condizioni di lavoro degli operatori forestali nella strategia proposta, e chiede alla Commissione di tenere in considerazione l'organizzazione intelligente del lavoro, elevati standard tecnologici e la qualità dei posti di lavoro;

10.

osserva che il comparto forestale impiega oltre 3 milioni di cittadini europei e sottolinea che la sua competitività a lungo termine può essere ottenuta soltanto con una forza lavoro qualificata;

11.

ritiene che la strategia forestale europea debba creare le condizioni per consentire all'UE di avere adeguate strutture di formazione e una forza lavoro pienamente consapevole delle sfide e delle minacce attualmente presenti nel settore forestale, nonché delle norme di sicurezza insite nella gestione forestale;

12.

sottolinea la necessità di una strategia comune globale e olistica e plaude al riconoscimento del ruolo economico, ambientale e sociale delle foreste, nonché dei vantaggi insiti nelle foreste e nei settori a esse collegati;

13.

ritiene che tale riconoscimento costituisca una solida base del sostegno al comparto forestale dell'UE, fra l'altro al fine di prevenire e gestire le catastrofi forestali, migliorare l'efficienza delle risorse, aumentare la competitività, rilanciare l'occupazione, rafforzare le imprese forestali e preservare le funzioni ecologiche;

14.

sottolinea l'importante ruolo svolto dalla bioeconomia nel conseguimento delle nuove priorità della Commissione per la crescita, l'occupazione e gli investimenti;

15.

riconosce che l'UE ha un ruolo da svolgere nel sostenere le politiche nazionali volte a conseguire una gestione delle foreste attiva, multifunzionale e sostenibile, compresa la gestione dei diversi tipi di foreste, e nel rafforzamento della cooperazione di fronte alle sfide transfrontaliere quali gli incendi boschivi, il cambiamento climatico e le catastrofi naturali o le specie esotiche invasive;

16.

reputa necessario che la strategia affronti in misura maggiore il problema delle malattie degli alberi quale ad esempio il marciume secco, che sta devastando le foreste di querce da sughero in Portogallo, Francia e Spagna e colpisce persino le zone di protezione speciale e le riserve della biosfera;

17.

sottolinea che la crescita prevista della domanda di legname rappresenta sia un'opportunità che una sfida per le foreste e tutti i settori forestali, soprattutto perché si prevede che le siccità, gli incendi, le tempeste e le infestazioni di parassiti danneggeranno le foreste con maggiore frequenza e gravità a causa dei cambiamenti climatici; ricorda, a tal proposito, la necessità di proteggere le foreste da queste crescenti minacce e di conciliare le loro funzioni produttive e protettive;

18.

plaude agli interventi volti ad aumentare la superficie forestale, soprattutto con specie autoctone, nelle zone non adatte alla produzione alimentare e, in particolare, in prossimità delle aree urbane, al fine di mitigare gli effetti nocivi del calore, ridurre l'inquinamento e migliorare i legami tra le persone e le foreste;

19.

sostiene fermamente gli sforzi della Commissione volti a promuovere in modo sostenibile l'occupazione e il benessere generati in Europa dal settore forestale;

20.

sottolinea il ruolo importante svolto dalla produzione e dall'utilizzo sostenibili di legname e altri materiali provenienti dalle foreste, come il sughero e i derivati del legno, tra cui le fibre tessili, per lo sviluppo di modelli economici sostenibili e la creazione di posti di lavoro verdi;

21.

invita la Commissione ad analizzare le difficoltà di approvvigionamento a valle della filiera dovute all'aumento della domanda nei paesi terzi, in particolare di legname tondo, e a sostenere il settore in parola;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri a offrire incentivi affinché il numero crescente di donne che sono proprietarie di foreste riceva consulenza e sostegno specifici ai fini di una gestione attiva e sostenibile delle loro foreste;

23.

sottolinea che circa il 60 % delle foreste dell'UE è di proprietà privata (i proprietari di foreste private sono circa 16 milioni) e pone in rilievo, a tale proposito, l'importanza della proprietà e dei diritti di possesso e appoggia tutte le misure che consentono ai gruppi di interesse di partecipare al dialogo sul rafforzamento e l'attuazione di una gestione sostenibile delle foreste nonché di migliorare lo scambio di informazioni;

24.

osserva che i proprietari di foreste sono attori chiave nelle zone rurali e plaude, a tale riguardo, al riconoscimento dato al ruolo dell'economia forestale e dei sistemi agroforestali nei programmi di sviluppo rurale nel quadro della PAC 2014-2020;

25.

ritiene che la strategia forestale dell'UE sarebbe attuata con maggiore efficacia se supportata da un coordinamento appropriato con i fondi disponibili dell'UE, anche a titolo del FEASR;

26.

sottolinea l'opportunità di cui dispongono gli Stati membri e le regioni di avvalersi dei finanziamenti disponibili nell'ambito dei rispettivi programmi di sviluppo rurale per sostenere la gestione sostenibile delle foreste, potenziare i sistemi agroforestali e fornire beni pubblici ambientali come la produzione di ossigeno, l'assorbimento del carbonio e la protezione delle colture contro gli effetti climatici, come pure il rilancio delle economie locali e la creazione di posti di lavoro verdi;

27.

riconosce che, per la gestione delle foreste e l'estrazione del legname, occorrono trasporti e strumenti logistici più efficienti; invita, pertanto, gli Stati membri a sviluppare sistemi logistici e di sfruttamento forestale sostenibili, che producano un impatto ridotto sul clima e che contemplino l'uso di mezzi pesanti e navi alimentati a biocarburante sostenibile nonché un maggiore ricorso alle reti ferroviarie; incoraggia, a tal fine, l'uso dei Fondi strutturali e dei programmi di sviluppo rurale dell'UE;

28.

riconosce il ruolo delle foreste in relazione alla salute fisica e mentale dei cittadini e il fatto che le foreste, oltre a rappresentare un luogo ideale per le attività all'aperto, forniscono beni pubblici i quali non solo presentano un elevato valore ambientale e ricreativo, ma contribuiscono inoltre alla qualità della vita, in particolare per quanto concerne l'approvvigionamento di ossigeno, la cattura del carbonio, la filtrazione dell'aria, lo stoccaggio e la filtrazione dell'acqua, il controllo dell'erosione e la protezione dalle valanghe;

29.

incoraggia i collegamenti di trasporto pubblico fra le aree urbane e le foreste onde facilitare l'accesso alle foreste e ai boschi;

30.

sottolinea l'importanza delle altre attività correlate alle foreste, quali ad esempio la raccolta di prodotti forestali diversi dal legno (come i funghi e le bacche), il pascolo e l'apicoltura;

31.

invita la Commissione a promuovere le attività economiche che possono fungere da fonte di materie prime per le industrie farmaceutiche, cosmetiche e alimentari e da strumento alternativo per far fronte alla disoccupazione e allo spopolamento delle campagne, nonché a promuovere i prodotti di tali attività in quanto benefici per la salute umana;

Efficienza nell'uso delle risorse — Il legno come materia prima sostenibile (gestione sostenibile delle foreste)

32.

mette in evidenza che l'uso del legno e di altri prodotti a base di legno come materie prime rinnovabili e non dannose per il clima, da un lato, e una gestione sostenibile delle foreste, dall'altro, svolgono un ruolo importante per il conseguimento degli obiettivi sociopolitici dell'UE, come la transizione energetica, la mitigazione e l'adeguamento al cambiamento climatico e la realizzazione degli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020 e di quelli relativi alla biodiversità; osserva che la mancata gestione attiva delle risorse forestali sarebbe in contrasto con la realizzazione di tali obiettivi;

33.

sottolinea che le foreste sottoposte a gestione presentano una capacità di assorbimento di CO2 superiore a quella delle foreste non gestite ed evidenzia l'importanza della gestione sostenibile delle foreste nell'ottimizzazione del potenziale di cattura del carbonio delle foreste dell'UE;

34.

è convinto che le foreste non debbano essere considerate soltanto come serbatoi di carbonio;

35.

mette in risalto la necessità di assicurare che le risorse e i materiali legnosi delle foreste siano impiegati e riutilizzati in modo efficiente, sia come fonte di riduzione del deficit della bilancia commerciale dell'UE, migliorando l'autosufficienza dell'UE in materia di legname e rilanciando la competitività del settore forestale, sia come contributo alla riduzione della gestione non sostenibile delle foreste, preservando l'ambiente e riducendo la deforestazione nei paesi terzi;

36.

appoggia fermamente un utilizzo del legname, in quanto materia prima rinnovabile e versatile con una disponibilità limitata, che sia efficiente sotto il profilo delle risorse ed è contrario a norme giuridicamente vincolanti per conferire priorità all'impiego del legname, poiché ciò non soltanto limiterebbe il mercato energetico e lo sviluppo di usi nuovi e innovativi della biomassa, ma risulterebbe comunque impraticabile in talune zone rurali e isolate, anche solo per ragioni infrastrutturali;

37.

è favorevole a un approccio aperto e orientato al mercato che rispetti la libertà di tutti gli operatori dando la priorità al legno di provenienza locale, onde ridurre al minimo l'impronta del carbonio creata dal trasporto via mare e stimolare una produzione locale sostenibile;

38.

ritiene fondamentale, dato che alcune delle risorse di biomassa più cospicue dell'Unione si trovano nelle regioni più scarsamente popolate e più remote, che la strategia tenga in piena considerazione anche le specificità di tali regioni;

39.

riconosce il valore del legno destinato a fini energetici quale mezzo per combattere la povertà energetica, contribuire agli obiettivi in materia di energia rinnovabile del quadro 2030 per il clima e l'energia e aprire nuove opportunità commerciali;

40.

ritiene che la nuova strategia forestale debba permettere una maggiore cooperazione sulla questione della strutturazione della filiera del legname e del raggruppamento degli operatori, al fine di garantire una migliore valorizzazione delle risorse forestali;

41.

ritiene che una gestione forestale sostenibile debba fondarsi su principi e strumenti generalmente riconosciuti e accettati, come i criteri e gli indicatori per una gestione sostenibile delle foreste, che devono sempre essere applicati all'intero comparto, a prescindere dall'utilizzo finale del legname;

42.

sostiene l'intenzione della Commissione di elaborare, insieme agli Stati membri e ai soggetti interessati, un insieme di criteri e indicatori ambiziosi, oggettivi e dimostrabili per la gestione sostenibile delle foreste, evidenziando che tali criteri dovrebbero essere conformi ai requisiti elaborati nell'ambito di Forest Europe (la conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa) (2), i quali costituiscono una base paneuropea per una comunicazione uniforme sulla gestione forestale sostenibile e rappresentano il presupposto per la certificazione di sostenibilità, tenendo in debita considerazione la diversità dei tipi di foreste esistenti in Europa;

43.

riconosce che la domanda crescente di materiale forestale che deriva principalmente dallo sviluppo delle energie rinnovabili provenienti dalla biomassa rende necessarie nuove misure volte ad aumentare la disponibilità di legname garantendo una gestione sostenibile delle foreste;

44.

prende atto, a tale proposito, dei significativi progressi ottenuti dai negoziati condotti nel quadro di Forest Europe per una «convenzione forestale europea» (3) quale quadro vincolante per una gestione forestale sostenibile e per conseguire un migliore equilibrio fra gli interessi in gioco nella politica sulle foreste, e invita gli Stati membri e la Commissione a compiere tutti gli sforzi necessari per riprendere tali negoziati e per guidarli verso una conclusione positiva;

45.

ritiene che i piani di gestione forestale, o gli strumenti a essi equivalenti, possano rappresentare altrettanti strumenti strategici importanti in vista dell'attuazione di misure concrete a livello delle singole imprese, della pianificazione a lungo termine e dell'applicazione di una gestione sostenibile delle foreste europee; sottolinea, tuttavia, che l'attuazione delle misure concrete contenute in siffatti piani a livello di azienda forestale deve rimanere soggetta alle normative nazionali;

46.

invita gli Stati membri, in linea con i principi della sussidiarietà e della proporzionalità, a monitorare e a promuovere l'applicazione dei piani di gestione forestale senza creare inutili oneri amministrativi;

47.

plaude a una netta separazione tra i piani di gestione forestale e i piani di gestione di Natura 2000;

48.

sottolinea che i piani di gestione forestale costituiscono solamente una delle condizioni per accedere ai fondi dell'UE per lo sviluppo rurale destinati a imprese beneficiarie superiori a una determinata dimensione, mentre le foreste al di sotto della soglia stabilita sono escluse; rileva inoltre che è possibile approvare strumenti analoghi;

49.

invita gli Stati membri ad avvalersi pienamente della flessibilità esistente in sede di attuazione della legislazione, specialmente a vantaggio degli operatori più piccoli;

50.

invita la Commissione e gli Stati membri a creare incentivi e a promuovere nuovi modelli di business, come le comunità di produzione, affinché i piccoli proprietari forestali privati siano incoraggiati a gestire in modo attivo e sostenibile i propri appezzamenti forestali;

51.

sostiene che, per attuare opportunamente la strategia, è essenziale disporre di uno specifico piano d'azione a lungo termine che sottolinei l'importanza della mobilitazione e dell'uso sostenibile del legname forestale, al fine di creare valore aggiunto e posti di lavoro, fornendo nel contempo i mezzi per rafforzare le imprese private del settore forestale e per sostenere i gruppi organizzati di proprietari di foreste;

52.

sottolinea la necessità che una gestione efficiente delle risorse preveda programmi di sostegno per l'imboschimento dei terreni inadatti all'agricoltura, nonché per la creazione di barriere frangivento;

Ricerca e sviluppo — Formazione e aggiornamento

53.

ritiene che occorra privilegiare le applicazioni pratiche della ricerca, dal momento che l'intero settore può beneficiare di nuove idee e che le imprese forestali abbiano un notevole potenziale di crescita; è del parere che ulteriori investimenti nel settore delle innovazioni possano aprire nuove nicchie produttive e processi più efficienti e sostenibili, che garantirebbero un uso più intelligente delle risorse disponibili e potrebbero ridurre al minimo le incidenze negative sulle risorse forestali;

54.

invita la Commissione a esaminare, tenendo conto delle priorità della silvicoltura e della lavorazione del legname, i programmi europei di ricerca e sviluppo (Orizzonte 2020) e il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) e, se del caso, a sviluppare nuovi strumenti per il comparto forestale nonché a promuovere una ricerca mirata, intesa a trovare soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi per prodotti del legno nuovi e innovativi, a sostegno dell'ulteriore sviluppo di una bioeconomia basata sul legno;

55.

valuta positivamente i benefici derivanti dalla condivisione tra gli Stati membri delle prassi eccellenti e delle conoscenze attuali in ambito forestale ed esorta gli Stati membri e la Commissione a favorire gli scambi tra imprese, mondo scientifico e produttori;

56.

sottolinea l'importanza di sostenere i programmi quadro dell'UE per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione ai fini di una crescita intelligente e sostenibile, dello sviluppo di prodotti con maggiore valore aggiunto, di tecnologie più pulite e di un elevato livello di progresso tecnologico, in particolare per quanto riguarda i biocarburanti raffinati e le costruzioni industriali in legno, oltre che nel settore automobilistico e in quello tessile,

57.

ricorda che, secondo la Commissione, nel 2009 la bioeconomia costituiva un mercato con un valore stimato superiore a 2 000 miliardi di EUR, che dava lavoro a 20 milioni di persone e rappresentava il 9 % dell'occupazione complessiva nell'UE;

58.

osserva che ogni euro investito nella ricerca e innovazione in bioeconomia nel quadro di Orizzonte 2020 genererà circa 10 EUR di valore aggiunto; sottolinea che le foreste svolgono, e continueranno a svolgere in futuro, un ruolo fondamentale nella bioeconomia;

59.

ritiene opportuno incoraggiare la sostituzione di materie prime a base di petrolio o ad alta intensità calorifica con legname e prodotti legnosi, in linea con i progressi della ricerca e dello sviluppo tecnologico, ed è del parere che ciò possa contribuire in maniera positiva al conseguimento di ulteriori risultati in termini di attenuazione dei cambiamenti climatici e di creazione di posti di lavoro;

60.

sottolinea la necessità di effettuare una valutazione dei costi di tutta la legislazione dell'UE avente un impatto sulle catene del valore delle imprese forestali, con l'obiettivo di eliminare tutti gli inutili oneri burocratici e istituire un quadro che consenta di incrementare in modo sostenibile la competitività a lungo termine del settore, nonché di sostenere il principio per cui le proposte legislative che incidono sul settore forestale e sulle catene del valore delle imprese forestali devono essere esaminate approfonditamente, tramite una valutazione d'impatto;

61.

è del parere che per la ricerca sia fondamentale migliorare la base di conoscenze in ambito forestale e che per la realizzazione della strategia forestale siano imprescindibili informazioni affidabili;

62.

prende atto della disponibilità di informazioni e di risorse per il monitoraggio attraverso il programma Copernico e altre iniziative spaziali a livello europeo e raccomanda un maggiore utilizzo di queste risorse e strumenti;

63.

osserva che gli inventari forestali nazionali assicurano un monitoraggio complessivo per la valutazione delle risorse forestali e aiutano a non trascurare l'aspetto regionale, venendo nel contempo incontro alla richiesta di uno snellimento della burocrazia e di una riduzione dei costi;

64.

plaude all'impegno della Commissione inteso a creare un sistema europeo d'informazione forestale basato sui dati nazionali e alle iniziative volte a migliorare la comparabilità dei dati esistenti e nuovi, auspicando, a tale proposito, che venga rafforzata l'analisi dei dati relativi all'economia e all'occupazione nel settore silvicolo e nella filiera della lavorazione del legname;

65.

raccomanda, in particolare, la disponibilità di insiemi di dati a più lungo termine per favorire la comprensione delle tendenze in ambito forestale e il suo adattamento al cambiamento climatico;

66.

è del parere che una forza lavoro qualificata e ben formata sia essenziale per realizzare pienamente la gestione sostenibile delle foreste e invita la Commissione e gli Stati membri ad elaborare provvedimenti intesi a combattere la penuria di manodopera qualificata nel settore forestale, sfruttando, ove possibile, gli strumenti europei esistenti, come il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e i programmai europei per l'istruzione e la formazione (ET 2020), al fine di favorire il ricambio generazionale e ovviare alla carenza di manodopera specializzata nel settore forestale;

67.

invita la Commissione a sostenere la preparazione di campagne d'informazione per il settore volte a sensibilizzare i destinatari in merito al contributo che può apportare il comparto forestale per far fronte ai problemi della disoccupazione e dello spopolamento, nonché ad aumentarne l'attrattiva per i giovani;

68.

è del parere che occorra elaborare programmi di formazione e di aggiornamento, in particolare per i nuovi operatori e per i giovani silvicoltori, nonché attività di sensibilizzazione per il personale impiegato nel settore edile sulle opportunità create dall'utilizzo del legno, onde assicurare la trasmissione delle conoscenze riguardo alla gestione forestale sostenibile e alle imprese a valle;

69.

riconosce che una gestione sostenibile lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti forestali può dare un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'economia verde, in particolare a quelli legati alle politiche di attenuazione del cambiamento climatico e di un uso efficiente delle risorse;

70.

ritiene che gli Stati membri debbano promuove l'uso sostenibile dei prodotti forestali nel settore edilizio, incluso l'impiego per la costruzione di abitazioni più economiche, realizzate con materie prime di origine sostenibile;

71.

sottolinea l'importanza degli utilizzi tradizionali ad elevato valore, che hanno a tutt'oggi un enorme potenziale di crescita, come l'impiego del legno nell'edilizia e negli imballaggi;

72.

rileva che gli attuali sviluppi tecnologici consentono la costruzione di insediamenti ad elevata capacità realizzati prevalentemente in legno, riducendo così in modo significativo le emissioni di CO2 nel settore edilizio;

73.

sottolinea come divergano nei vari Stati Membri le norme sull'uso del legno in edilizia; chiede pertanto l'impegno ad adottare norme a livello di Unione che promuovano l'ulteriore impiego del legno nell'edilizia;

74.

invita gli Stati membri a intraprendere iniziative a sostegno del trasferimento tecnologico e delle conoscenze e ad avvalersi pienamente dei programmi UE esistenti per sostenere la ricerca e l'innovazione nella silvicoltura e nei settori a essa collegati;

75.

rileva diverse lacune nella ricerca scientifica e tecnologica relativa all'adattamento dell'economia forestale al cambiamento climatico, nonché nella ricerca sull'incidenza dell'aumento degli organismi infestanti e delle malattie, che rappresentano una grave minaccia per le foreste europee e tutti i settori a esse collegati;

76.

incoraggia gli Stati membri e la Commissione a organizzare campagne di sensibilizzazione sul ruolo economico, ambientale e sociale delle foreste e della silvicoltura in Europa, nonché sull'importanza di una bioeconomia basata sulle foreste e del legno quale materia prima rinnovabile fondamentale nell'UE;

77.

ritiene importante promuovere una ricerca scientifica orientata all'uso razionale della biomassa e alla creazione di colture energetiche a crescita rapida, come pure creare un modello d'incentivazione economica per l'utilizzo dei residui della biomassa;

Sfide globali — Protezione dell'ambiente e cambiamento climatico

78.

sottolinea che una gestione forestale sostenibile incide positivamente sulla biodiversità e sull'attenuazione delle conseguenze del cambiamento climatico e può ridurre il rischio di incendi forestali, di danni da attacchi parassitari e di malattie;

79.

sottolinea che l'Unione si è prefissa per il 2020 l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici, compresa l'impollinazione, di preservare gli ecosistemi e i relativi servizi e di ripristinare almeno il 15 % degli ecosistemi degradati; aggiunge che l'Unione ha inoltre convenuto che la gestione forestale deve essere sostenibile, che le foreste, la loro biodiversità e i servizi che offrono devono essere protetti e rafforzati nei limiti del fattibile, e che la resilienza delle foreste ai cambiamenti climatici, agli incendi, alle tempeste, alle infestazioni di parassiti e alle malattie deve essere migliorata; sottolinea inoltre che è necessario sviluppare e attuare una strategia rinnovata per le foreste dell’Unione che tenga conto sia delle numerose esigenze, sia dei vantaggi delle foreste e che contribuisca a un approccio più strategico alla protezione e al miglioramento delle stesse, anche attraverso una loro gestione sostenibile (4);

80.

rileva l'opportunità di approfondire altre tematiche, in particolare il problema del sovrappopolamento degli erbivori, la salute delle foreste e la promozione di una produzione di legname sostenibile, le risorse genetiche forestali (RGF), le misure di prevenzione e di lotta agli incendi e gli interventi per evitare l'erosione del suolo, nonché il ripristino del manto vegetale;

81.

riconosce che la silvicoltura a ciclo breve potrebbe fornire biomassa legnosa sostenibile e nel contempo garantire la necessaria manutenzione del territorio, riducendo così il rischio di erosione del suolo e di frane su terreni messi a riposo o abbandonati;

82.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un'azione specifica per il raggiungimento dell'obiettivo 5 di Aichi, che preveda, entro il 2020, almeno il dimezzamento e, ove possibile, l'azzeramento pressoché totale del tasso di perdita di tutti gli habitat naturali, tra cui le foreste, nonché la significativa riduzione del degrado e della frammentazione;

83.

esorta gli Stati membri a definire la loro politica forestale in modo da tenere pienamente conto dell'importanza delle foreste in termini di protezione della biodiversità, prevenzione dell'erosione del suolo, garanzia di cattura del carbonio, purificazione dell'aria e mantenimento del ciclo dell'acqua;

84.

osserva che la bioeconomia, quale elemento centrale di una crescita intelligente e verde in Europa, è necessaria al conseguimento degli obiettivi delle iniziative faro «Un'Unione dell'innovazione» e «L'Europa efficiente sotto il profilo della risorse» nel quadro della strategia Europa 2020; osserva, inoltre, che il legno come materia prima svolge un ruolo importante per la transizione verso la bioeconomia;

85.

sottolinea la necessità di chiarire con urgenza gli effetti serra causati dai diversi utilizzi della biomassa forestale per la generazione di energia e di individuare gli utilizzi che possono produrre i maggiori benefici in termini di mitigazione nei tempi previsti dalle pertinenti politiche;

86.

considera importante promuovere l'applicazione del concetto di bioeconomia, rispettando nel contempo i limiti di sostenibilità dell'offerta di materie prime, onde favorire la redditività economica delle catene di valore forestali mediante l'innovazione e il trasferimento tecnologico;

87.

chiede un maggiore sostegno per i prodotti forestali diversi dal legno, garantendo che le diverse domande di prodotti forestali siano equilibrate e valutate in base al potenziale di approvvigionamento sostenibile e alle altre funzioni e servizi ecosistemici forniti dalle foreste;

88.

esprime profonda preoccupazione per il ritmo della deforestazione in tutto il mondo e specialmente nei paesi in via di sviluppo, spesso a causa dell'abbattimento illegale di alberi;

89.

è favorevole ai meccanismi che promuovono la transizione, a livello mondiale, della silvicoltura verso un uso più sostenibile delle risorse e a tale proposito ricorda, in particolare, la direttiva dell'UE sulla commercializzazione del legno (5) e il sistema di licenze per le importazioni di legname nella Comunità europea (FLEGT) (6), nonché gli accordi volontari di partenariato;

90.

chiede alla Commissione di pubblicare l'attesa revisione del funzionamento e dell'efficacia del regolamento dell'UE sulla commercializzazione del legname e sottolinea che il nuovo regolamento dovrebbe essere proporzionato e inteso a individuare modalità di riduzione dei costi e dei requisiti di rendicontazione superflui per i proprietari di foreste e i silvicoltori, senza pregiudicare la finalità del regolamento stesso;

91.

è del parere che, viste le sfide poste dal riscaldamento globale e dal cambiamento climatico, gli ecosistemi e le popolazioni di specie debbano essere sani, biologicamente diversi e forti ai fini della loro resilienza;

92.

richiama l'attenzione sulle possibilità offerte dai siti Natura 2000 in cui, grazie alla presenza di straordinarie risorse naturali, è possibile produrre beni e servizi forestali di grande valore ambientale e culturale;

93.

sottolinea l'importanza di ecosistemi forestali sani quale habitat per piante e animali, pur rilevando che atti legislativi lodevoli, quali la direttiva dell'UE sugli habitat, incidono sulle decisioni in materia di gestione del suolo e devono pertanto essere attuati in maniera proporzionata;

94.

riconosce il ruolo svolto dalle foreste nello sviluppo dei settori correlati e insiste, a tal proposito, sull'importanza di sostenere la coltivazione degli alberi melliferi, che a sua volta contribuisce al processo di impollinazione;

95.

ritiene che talune problematiche riguardino il settore silvicolo su scala mondiale, in particolare l'abbattimento illegale di alberi, e invita pertanto la Commissione a rafforzare il sostegno alla silvicoltura presso le istanze internazionali pertinenti;

96.

constata che la domanda di biomassa, in particolare di legno, è in aumento e plaude pertanto agli sforzi compiuti dalla Commissione e dagli Stati membri per assistere i paesi in via di sviluppo nelle misure che adottano per migliorare politiche e normative in materia forestale, in particolare grazie a REDD+ (7) (riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste);

97.

invita la Commissione a elaborare un piano d'azione contro la deforestazione e il degrado forestale per conseguire gli obiettivi fissati nella sua comunicazione sulla deforestazione, come richiesto nel settimo programma d'azione per l'ambiente; ritiene importante provvedere non solo alla conservazione e alla gestione delle foreste esistenti, ma anche al rimboschimento delle aree deforestate;

98.

ritiene altresì necessario menzionare separatamente la necessità di un esteso rimboschimento nelle zone colpite da ripetuti incendi;

Attuazione — Relazione sui progressi compiuti

99.

sottolinea che l'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea dovrebbe essere un processo coordinato pluriennale, in cui occorre tenere conto dei pareri del Parlamento europeo, e che dovrebbe essere attuata in modo efficiente, coerente e poco burocratico;

100.

deplora che il processo di attuazione sia iniziato in parte prima che il Parlamento adottasse la propria posizione e ritiene che ciò contrasti con l'obiettivo di un migliore coordinamento delle politiche forestali, stabilito dalla Commissione nel suo documento di strategia;

101.

ritiene che la nuova strategia debba stabilire dei collegamenti fra le strategie e i piani di finanziamento dell'Unione europea e degli Stati membri e rafforzare la coerenza a livello di pianificazione, finanziamento e attuazione delle attività transettoriali;

102.

chiede un'attuazione inclusiva, ben strutturata ed equilibrata della strategia;

103.

è pertanto del parere che occorra rafforzare il mandato del comitato permanente forestale e dotarlo di migliori risorse, affinché la Commissione possa sfruttare pienamente la competenza degli Stati membri nell'attuazione della nuova strategia forestale a livello dell'UE; invita la Commissione a consultare tempestivamente il comitato permanente forestale prima di qualsiasi iniziativa o progetto di testo avente un impatto sulla gestione delle foreste e sulla filiera del legname;

104.

evidenzia l'importanza del ruolo del gruppo di dialogo civile sulle foreste e il sughero e di altri soggetti interessati e ne chiede l'adeguato coinvolgimento nell'attuazione della strategia;

105.

ritiene che il carattere trasversale delle problematiche forestali richieda una cooperazione interna tra i vari servizi della Commissione in sede di esame di eventuali misure suscettibili di incidere sulle specificità della gestione forestale sostenibile e dei settori associati; invita pertanto la DG Ambiente, la DG Azione per il clima, la DG Agri, la DG Energia e la DG Ricerca e innovazione a operare insieme in modo strategico per garantire un'attuazione efficace della strategia grazie a un coordinamento e un'informazione rafforzati;

106.

è del parere, con riferimento alle priorità stabilite dalla Commissione in materia di crescita, occupazione e investimenti, che sia opportuno privilegiare, in sede di attuazione della nuova strategia forestale dell'Unione europea, anche la promozione della competitività e della sostenibilità del settore forestale, il sostegno alle zone sia rurali che urbane, l'ampliamento della base di conoscenze, la tutela delle foreste e la conservazione dei loro ecosistemi, nonché un maggiore impiego sostenibile del legno e dei prodotti forestali non derivati dal legno;

107.

invita la Commissione a integrare la strategia con un valido piano d'azione che preveda misure specifiche e a presentargli una relazione annuale sui progressi conseguiti nell'attuazione di azioni concrete nell'ambito della strategia;

108.

sostiene la convocazione di una commissione ampliata AGRI, ENVI e ITRE, che permetta lo svolgimento di una discussione equilibrata sull'attuazione della nuova strategia forestale dell'Unione europea;

o

o o

109.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 413.

(2)  Forest Europe — Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa, Comitato intergovernativo di negoziato per un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa: http://www.foresteurope.org/

(3)  Cfr. http://www.forestnegotiations.org/

(4)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 — «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta».

(5)  Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

(6)  Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (FLEGT=applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale).

(7)  Programma per la riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado delle foreste: http://unfccc.int/methods/redd/items/7377.php


Mercoledì 29 aprile 2015

21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/27


P8_TA(2015)0173

Procura europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534 — 2013/0255(APP))

(2016/C 346/04)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (1),

vista la proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (2),

vista la proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)0535),

visti gli articoli 8 e 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 86, 218, 263, 265, 267, 268 e 340,

visto l'articolo 99, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0055/2015),

A.

considerando che i dati raccolti e analizzati dalla Commissione hanno condotto all'individuazione di sospetta frode agli interessi finanziari dell'Unione per un valore che si aggira intorno ai 500 milioni di euro annui, anche se vi sono buone ragioni per ritenere che la cifra a rischio di frode potrebbe addirittura ammontare a 3 miliardi di euro annui;

B.

considerando che il tasso di imputazioni è basso — assestandosi intorno al 31 % negli otto anni dal 2006 al 2013 — rispetto al numero di raccomandazioni giudiziarie rivolte agli Stati membri dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); che uno degli obiettivi della Procura europea (EPPO) è di colmare questa lacuna;

C.

considerando che è possibile che taluni Stati membri agiscano con minore efficacia in quanto all'accertamento e al perseguimento delle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, arrecando così danno ai contribuenti di tutti gli Stati membri che concorrono al bilancio dell'Unione;

D.

considerando che nella risoluzione del 12 marzo 2014 il Parlamento invitava al Consiglio a coinvolgerlo ampiamente nella sua attività legislativa attraverso un flusso costante di informazioni e una consultazione senza soluzione di continuità;

E.

considerando che la differenza tra giurisdizioni, tradizioni giuridiche e sistemi giudiziari e di applicazione della legge nei vari Stati membri non dovrebbe ostacolare o indebolire la lotta contro le frodi e la criminalità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

F.

considerando che il terrorismo è finanziato anche dalla criminalità organizzata, con gruppi criminali che raccolgono fondi attraverso la frode;

G.

considerando che l'articolo 86 TFUE prevede un ampliamento delle attribuzioni della Procura europea alle forme gravi di criminalità aventi dimensione transfrontaliera; che tale possibilità può essere presa in considerazione dal Consiglio una volta istituita la Procura europea e resa correttamente operativa;

1.

ribadisce la sua ferma volontà di realizzare le priorità necessarie all'istituzione della Procura europea e di individuare i principi e le condizioni in base a cui può dare la sua approvazione;

2.

ribadisce il contenuto della sua precedente relazione interlocutoria, adottata nella risoluzione del 12 marzo 2014, e si propone di integrarlo e aggiornarlo seguendo gli ultimi sviluppi del dibattito in seno al Consiglio;

3.

invita il Consiglio ad assicurare trasparenza e legittimità democratica tenendo il Parlamento pienamente informato e consultandolo regolarmente; sollecita il Consiglio a tenere in debito conto le sue opinioni, quale presupposto per assicurare l'approvazione dell'adozione del regolamento che istituisce la Procura europea;

4.

rammenta che la Procura europea dovrebbe essere competente per i reati correlati alla frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione; ricorda al riguardo che i pertinenti illeciti penali devono figurare nella proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF); invita il Consiglio, pur riconoscendo i progressi compiuti dai colegislatori nei negoziati per l'adozione della direttiva PIF, a rinnovare i suoi sforzi ai fini di un accordo su quest'ultima per l'istituzione della Procura europea;

5.

ritiene necessario un approccio innovativo per indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di frodi agli interessi finanziari dell'Unione, al fine di aumentare l'efficacia della lotta contro la frode, il tasso di recupero e la fiducia dei contribuenti nelle istituzioni dell'UE;

6.

reputa fondamentale garantire la creazione di una Procura europea unica, forte e indipendente, in grado di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e ritiene che qualsiasi soluzione meno incisiva costituirebbe un costo per il bilancio dell'Unione;

Una Procura europea indipendente

7.

sottolinea che la struttura della Procura europea dovrebbe essere del tutto indipendente dai governi nazionali e dalle istituzioni dell'UE e protetta da influenze e pressioni politiche; chiede pertanto apertura, obiettività e trasparenza nelle procedure di selezione e di nomina del procuratore capo europeo, dei suoi sostituti, dei procuratori europei e dei procuratori europei delegati; ritiene che, onde prevenire qualsiasi conflitto di interessi, l'incarico del Procuratore europeo debba essere a tempo pieno;

8.

sottolinea l'importanza del suo coinvolgimento nelle procedure di nomina dei procuratori europei e suggerisce un concorso generale per i candidati che rispondono ai necessari criteri di integrità, professionalità, esperienza e competenze; ritiene che i procuratori europei dovrebbero essere nominati dal Consiglio e dal Parlamento di comune accordo sulla base di un elenco ristretto elaborato dalla Commissione, a seguito di una valutazione da parte di un gruppo indipendente di esperti scelti tra giudici, pubblici ministeri e avvocati di notoria competenza; il procuratore capo europeo dovrebbe essere nominato secondo la stessa procedura a seguito di un'audizione del Parlamento;

9.

ritiene che i membri del Collegio dovrebbero essere revocati a seguito di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, su richiesta del Consiglio, della Commissione, del Parlamento e/o del procuratore capo europeo;

10.

sottolinea che gli Stati membri devono coinvolgere gli organismi giudiziari autonomi nazionali nelle procedure di nomina dei procuratori europei delegati, in conformità alle leggi e alle prassi nazionali;

11.

accoglie con favore la disposizione contenuta nel testo del Consiglio riguardante la presentazione di una relazione annuale alle istituzioni dell'UE al fine di garantire una valutazione continua delle attività svolte dal nuovo organismo; chiede al Consiglio di garantire che la relazione annuale contenga, tra l'altro, informazioni dettagliate sulla disponibilità delle autorità nazionali a cooperare con la Procura europea;

Una chiara ripartizione delle competenze tra la Procura europea e le autorità nazionali

12.

ritiene che le norme che disciplinano la ripartizione delle competenze tra la Procura europea e le autorità nazionali dovrebbero essere definite con chiarezza onde evitare qualsiasi incertezza o errore di interpretazione nella fase operativa: la Procura europea dovrebbe essere competente a investigare e perseguire i reati che costituiscono frodi agli interessi finanziari dell'Unione in base alla direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; ritiene che la Procura europea dovrebbe innanzitutto stabilire, prima che le autorità nazionali avviino indagini proprie, se il caso rientri nelle proprie competenze, al fine di evitare l'inefficienza di indagini parallele;

13.

insiste sul fatto che le autorità nazionali preposte alle indagini sui reati che possono rientrare nell'ambito di competenza della Procura europea dovrebbero essere tenute a informare quest'ultima in merito a tali indagini; ribadisce la necessità che la Procura europea goda del diritto di prendere in carico tali indagini qualora lo ritenga opportuno, così da garantire la sua indipendenza e la sua efficacia;

14.

ribadisce che le attribuzioni della Procura europea dovrebbero essere estese a reati diversi da quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione soltanto se cumulativamente:

a)

la specifica condotta costituisce contemporaneamente un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione e altri reati;

b)

i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione sono prevalenti e gli altri sono meramente accessori; e

c)

l'ulteriore azione e sanzione penale per gli altri reati non sarebbe più possibile se essi non fossero perseguiti e giudicati insieme ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

reputa anche che, in caso di disaccordo tra la Procura europea e le procure nazionali quanto all'esercizio delle competenze, la Procura europea dovrebbe decidere, a livello centrale, a chi competa investigare e perseguire i reati; ritiene inoltre che la determinazione della competenza, in conformità a tali criteri, dovrebbe essere sempre soggetta a controllo giurisdizionale;

Una struttura efficiente per la gestione efficace delle cause

15.

deplora che gli Stati membri stiano vagliando l'opzione di una struttura collegiale, invece della struttura gerarchica inizialmente proposta dalla Commissione; ritiene a tal proposito che le decisioni relative all'esercizio dell'azione penale, alla scelta della giurisdizione competente, alla riassegnazione o all'archiviazione di un caso e al compromesso dovrebbero essere prese a livello centrale dalle camere;

16.

sottolinea che le camere dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano nelle indagini e nei procedimenti giudiziari, senza limitare le loro attività a semplici funzioni di coordinamento, ma piuttosto controllando l'operato dei procuratori delegati europei nel settore;

17.

esprime preoccupazione per il collegamento automatico tra un procuratore europeo nell'ufficio centrale e una causa depositata presso il suo Stato membro, in quanto ciò potrebbe condurre a debolezze manifeste in termini di indipendenza dei procuratori e di distribuzione uniforme delle cause;

18.

chiede pertanto un'organizzazione razionale del carico di lavoro della Procura europea a livello centrale; rileva, a tale proposito, che il sistema di assegnazione delle cause tra le camere dovrebbe seguire criteri predeterminati e oggettivi; suggerisce inoltre che in una fase successiva potrebbe essere prevista una specializzazione specifica delle camere;

19.

è convinto che le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie riguardo ai sistemi nazionali di applicazione della legge saranno garantite anche dal personale della Procura europea in forza nell'ufficio centrale;

Misure investigative e ammissibilità delle prove

20.

invita il legislatore a garantire procedure snelle affinché la Procura europea ottenga l'autorizzazione a mettere in atto misure investigative nei casi transfrontalieri, in conformità della legge degli Stati membri in cui è attuata la misura in questione; rammenta che i colegislatori hanno concordato criteri per la richiesta di misure investigative da parte degli Stati membri in base al principio del reciproco riconoscimento nella direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale; ritiene che si dovrebbero applicare i medesimi criteri alle misure investigative che necessitano dell'autorizzazione della Procura europea, in particolare per quanto riguarda i motivi di rifiuto;

21.

invita il Consiglio a garantire l'ammissibilità delle prove raccolte dalla Procura europea, nel pieno rispetto per la legislazione europea e nazionale pertinente, in tutta l'Unione, in quanto elemento cruciale per assicurare l'efficacia delle azioni penali, conformemente all'articolo 6 TUE, alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione europea dei diritti dell'uomo;

22.

ribadisce la necessità che la Procura europea raccolga tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico; insiste inoltre sull'esigenza, in qualunque indagine intrapresa dalla Procura europea, di garantire all'indagato o imputato determinati diritti relativi alle prove, in particolare:

a)

l'indagato o imputato dovrebbe godere del diritto di sottoporre prove al vaglio della Procura europea;

b)

l'indagato o imputato dovrebbe godere del diritto di chiedere alla Procura europea di raccogliere tutte le prove utili alle indagini, comprese la nomina di esperti e l'audizione di testimoni;

23.

ritiene che, in considerazione della possibile compresenza di più giurisdizioni per i reati transfrontalieri di competenza della Procura europea, sia fondamentale garantire che i procuratori europei, i procuratori europei delegati e le procure nazionali rispettino appieno il principio del ne bis in idem con riferimento alle azioni penali per reati di competenza della Procura europea;

Accesso al controllo giurisdizionale

24.

afferma che il diritto al controllo giurisdizionale dovrebbe essere costantemente difeso in relazione all'attività della Procura europea e riconosce altresì la necessità che quest'ultima operi in modo efficace; ritiene pertanto che tutte le decisioni prese dalla Procura dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi alla corte competente; sottolinea che le decisioni prese dalle camere, come la scelta del foro per l'azione penale, l'archiviazione o riassegnazione di un caso o il compromesso, dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi alle corti dell'Unione;

25.

ritiene che, ai fini del controllo giurisdizionale di tutte le misure investigative e di altre misure procedurali adottate nell'esercizio dell'azione penale, la Procura europea dovrebbe essere considerata un'autorità nazionale dinanzi alle corti competenti degli Stati membri;

Tutela giuridica coerente per indagati e imputati

26.

ricorda che la nuova Procura dovrebbe svolgere le sue attività nel pieno rispetto dei diritti degli indagati o imputati sanciti dall'articolo 6 TUE, dall'articolo 16 TFUE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalle misure legislative già adottate a livello di Unione sui diritti procedurali di indagati e imputati in procedimenti penali e sulla protezione dei dati personali;

27.

sostiene che la futura direttiva sul patrocinio dovrebbe applicarsi in egual modo a tutti gli indagati e imputati che sono sotto inchiesta o perseguiti dalla Procura europea; invita gli Stati membri, in assenza di una direttiva UE, a garantire l'effettivo accesso al patrocinio in conformità con le leggi nazionali in materia;

28.

sottolinea che tutti gli indagati e imputati che sono sotto inchiesta o perseguiti dalla Procura europea hanno diritto alla tutela dei loro dati personali; pone l'accento al riguardo sul fatto che il trattamento di dati personali a opera della Procura europea deve essere soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001; evidenzia che eventuali disposizioni specifiche sulla protezione dei dati contenute nel regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea possono soltanto integrare ed elaborare ulteriormente le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 45/2001, e solo nella misura del necessario;

29.

ribadisce la sua ferma volontà di istituire una Procura europea e di procedere alla riforma di Eurojust, come anticipato dalla Commissione in entrambe le proposte; chiede alla Commissione di riadeguare le stime sull'impatto di bilancio della struttura collegiale; chiede chiarimenti sulle relazioni tra Eurojust, Procura europea e OLAF, al fine di differenziare i loro rispettivi ruoli nella protezione degli interessi finanziari dell'UE; invita il Consiglio e la Commissione a esaminare la possibilità di un approccio integrato più incisivo da parte di queste agenzie, al fine di rendere più efficaci le indagini;

o

o o

30.

esorta il Consiglio a seguire queste raccomandazioni e sottolinea che le condizioni summenzionate sono fondamentali ai fini dell'approvazione da parte del Parlamento del progetto di regolamento del Consiglio;

31.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0234.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0444.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/32


P8_TA(2015)0174

Strategia in materia di alcol

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla strategia in materia di alcol (2015/2543(RSP))

(2016/C 346/05)

Il Parlamento europeo,

vista l'interrogazione alla Commissione sulla strategia in materia di alcol (O-000008/2015 — B8-0108/2015),

visto il regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (1),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE (2),

visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce che l'Unione si limita a completare le politiche degli Stati membri in materia di sanità pubblica,

vista la relazione annuale 2011 della piattaforma d'azione europea per l'alimentazione, l'attività fisica e la salute,

vista la sua risoluzione del 5 settembre 2007 su una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol (3),

viste le conclusioni del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» dell'1-2 dicembre 2011 sul tema «Colmare i divari esistenti in materia di sanità all'interno dell'UE attraverso un'azione concertata volta a promuovere stili di vita sani»,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che in alcuni Stati membri l'abuso di alcol è la seconda causa di malattia correlata allo stile di vita e che la dipendenza dall'alcol rappresenta un fattore di rischio per oltre 60 malattie croniche, tra cui le malattie epatiche da alcol, le forme di pancreatite cronica legate all'abuso di alcol e quasi tutte le altre malattie dell'apparato digerente, il cancro, il diabete, le malattie cardiovascolari, l'obesità, il disturbo dello spettro fetale alcolico e patologie neuropsichiatriche come la dipendenza da alcol;

B.

considerando che le autorità competenti degli Stati membri sono più preparate a definire politiche individuali mirate per prevenire l'abuso di alcol;

C.

considerando che vi è un nesso di causalità tra l'abuso di alcol e una serie di disordini mentali e comportamentali e altre lesioni e malattie non trasmissibili;

D.

considerando che i costi sociali direttamente e indirettamente imputabili all'abuso di alcol sono stati stimati a 155,8 miliardi di EUR in Europa nel 2010, la maggior parte dei quali (82,9 miliardi di EUR) non riguardano il sistema sanitario;

E.

considerando che, ogni anno, l'abuso di alcol causa la morte di 3,3 milioni di persone in tutto il mondo, una cifra che rappresenta il 5,9 % dei decessi; che il 25 % circa dei decessi nella fascia d'età 20-39 è attribuibile all'abuso di alcol; che tali decessi sono spesso la conseguenza di incidenti, violenze o patologie epatiche;

F.

considerando che all'incirca tra cinque e nove milioni di minori vivono in famiglie che risentono degli effetti negativi del consumo di alcol;

G.

considerando che non tutto il consumo di alcol ha le stesse conseguenze, dato che dipende molto dalle abitudini di consumo, compresi il tipo di bevanda e le modalità di consumo; che le abitudini e le tendenze di consumo variano notevolmente tra le regioni dell'Unione europea, con abitudini di consumo subregionali ed effetti sulla salute significativi legati a un consumo nocivo di alcol in tutta l'UE; che le variazioni sociali, culturali, geografiche ed economiche nei paesi dell'UE rendono necessaria una distinzione tra le diverse abitudini e tendenze di consumo;

H.

considerando che una politica di riduzione dei danni causati dall'alcol e di sostegno al consumo responsabile di alcol adeguata alle specificità territoriali avrebbe come effetto la riduzione delle spese sanitarie e sociali connesse agli effetti diretti e indiretti dei danni causati dall'alcol, quali la dipendenza dall'alcol, le patologie croniche, la mortalità e la violenza domestica, nonché un calo dei costi connessi al consumo di alcol; che una politica di riduzione dei danni causati dall'alcol non dovrebbe riguardare solo il settore sanitario ma anche le parti interessate, comprese le associazioni a sostegno delle persone affette da alcolismo, e dovrebbe essere pienamente coerente con il principio di sussidiarietà e di tutela della salute in tutte le politiche, garantendo al contempo considerevoli miglioramenti in termini di salute pubblica;

I.

considerando che l'abuso e l'uso dannoso di alcol possono portare a dipendenza dall'alcol, che va affrontata con maggiore attenzione e sostegno all'interno dei sistemi sanitari nazionali degli Stati membri;

J.

considerando che occorre sottolineare che alcuni gruppi tendono ad adottare maggiori comportamenti scorretti riguardo al consumo di alcol, per esempio i giovani; che le morti dovute all'alcol sono circa il 25 % di tutte le morti tra i giovani uomini di età compresa tra i 15 e i 29 anni e il 10 % tra le giovani donne; che il consumo eccessivo di alcol presso i giovani è una pratica che si sta diffondendo negli Stati membri con modalità particolari di consumo quali il binge drinking; che, di norma, il fegato di un uomo smaltisce l'alcol con una velocità notevolmente superiore a quello di una donna, il che significa che le donne diventano alcoliste croniche molto più rapidamente e assumendo minori quantità di alcol;

K.

considerando che i danni legati all'alcol tendono a essere collegati a una serie di fattori quali il livello socioeconomico, il contesto culturale e le abitudini di consumo, l'influenza dei genitori e delle persone vicine, nonché il grado e il livello di attuazione e di applicazione di politiche adeguate in tale settore; che le vulnerabilità all'interno di una società possono talvolta essere tanto diverse quanto le vulnerabilità tra diverse società;

L.

considerando che in alcune regioni d'Europa la produzione artigianale di bevande alcoliche è un elemento cardine del turismo locale;

M.

considerando che la pubblicità e il marketing incidono sul livello di consumo dell'alcol, in particolare tra i giovani; che l'attuazione della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi è fondamentale per la tutela efficace dello sviluppo fisico, mentale e morale dei bambini e dei minori; che esiste una correlazione tra iniziare a bere in età precoce e la probabilità di incorrere in problemi legati all'alcol in età adulta; che gli strumenti più efficaci per prevenire il consumo eccessivo di alcol da parte dei giovani sono l'educazione, l'informazione e le campagne di prevenzione; che è pertanto opportuno che la Commissione inizi immediatamente a definire una nuova strategia europea in materia di alcol per contribuire a limitarne il consumo eccessivo e che l'opinione pubblica sia informata tramite una campagna di sensibilizzazione riguardante gli effetti negativi sulla salute provocati dal consumo di alcol;

N.

considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sottolinea la necessità di acquisire maggiori conoscenze e adottare ulteriori provvedimenti in merito a questioni quali la relazione tra il consumo di alcol e il nascituro, il consumo di alcol tra gli anziani, gli impatti sulle persone socialmente svantaggiate e l'esclusione sociale legata all'abuso di alcol;

O.

considerando che esistono diverse abitudini e tendenze di consumo dell'alcol in seno all'Unione europea, che si riflettono anche localmente, in ragione in particolare delle variazioni sociali, culturali, geografiche ed economiche e che comportano atteggiamenti diversi verso il consumo di alcol;

P.

considerando che occorre operare una distinzione chiara tra consumo responsabile e consumo nocivo di alcol; che il consumo responsabile di alcol è compatibile con uno stile di vita sano;

Q.

considerando che circa un incidente stradale su quattro è dovuto a guida in stato di ebbrezza e che almeno 5 200 persone muoiono ogni anno nell'UE in incidenti stradali legati al consumo di alcol; che la guida in stato di ebbrezza resta la seconda principale causa di incidenti mortali sulle strade dell'UE;

R.

considerando che molti cittadini dell'UE, in particolare i giovani, non sono sufficientemente informati sui rischi che il consumo nocivo e la dipendenza da alcol comportano per la salute e che la prevenzione e la sensibilizzazione sono pertanto fondamentali nell'ambito della nuova strategia europea in materia di alcol; che la diagnosi precoce e la consulenza rivolta a persone con abitudini dannose di consumo di alcol si sono dimostrate efficaci; che esistono ampi margini di miglioramento per quanto riguarda la protezione dei minori dalla pubblicità di bevande alcoliche;

S.

considerando che il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 (4), conclude che gli alimenti non sono considerati sicuri se ritenuti dannosi per la salute;

T.

considerando che le abitudini nel consumo di alcol variano a seconda della fascia d'età e non sono state finora esaminate adeguatamente;

U.

considerando che il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (5) ha escluso le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume da due delle sue disposizioni, ovvero l'elenco degli ingredienti e i requisiti di etichettatura nutrizionale; che la natura dei rischi legati all'alcol esige, tuttavia, un'informazione esaustiva sulle bevande alcoliche;

V.

considerando che, conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011, la Commissione era tenuta a produrre entro dicembre 2014 una relazione tesa a valutare se le bevande alcoliche debbano essere assoggettate in futuro all'obbligo di fornire informazioni sul valore energetico, precisando i motivi che giustificano eventuali deroghe, oltre a una proposta legislativa, se del caso, che stabilisca le regole relative all'elenco di ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per tali prodotti;

W.

considerando che la strategia dell'UE in materia di alcol si è rivelata efficace nel sostenere le misure degli Stati membri volte a ridurre i danni provocati dall'alcol, in particolare mediante la condivisione delle migliori prassi in ambiti quali la protezione dei giovani, la riduzione degli incidenti stradali legati all'abuso di alcol, la sensibilizzazione sul consumo di alcol e la creazione di una base di dati e un monitoraggio comuni a livello UE, nonché nel rafforzare il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri, il che ha portato all'elaborazione, da parte del Comitato per le politiche e le azioni nazionali in materia di alcol, di un piano d'azione sul consumo di alcol tra i giovani e l'assunzione occasionale e smodata di alcol (2014-2016);

X.

considerando che il coinvolgimento di un'ampia gamma di parti interessate all'interno e all'esterno del Forum europeo «Alcol e salute» ha favorito l'elaborazione di azioni concrete e misurabili per la riduzione dei danni derivanti dall'abuso di alcol a livello locale in tutta l'Unione europea;

Y.

considerando che il terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) promuove l'adozione delle migliori prassi convalidate per misure di prevenzione efficaci sotto il profilo dei costi incentrate sui principali fattori di rischio, tra cui l'abuso di alcol;

Z.

considerando che la valutazione esterna della strategia effettuata nel 2012 ha confermato la pertinenza e l'utilità dell'approccio della strategia esistente e le sue priorità tematiche;

1.

osserva che nella riunione del Comitato per le politiche e le azioni nazionali in materia di alcol tenutasi il 22 ottobre 2013, la Commissione ha annunciato l'intenzione di lavorare in stretta cooperazione con gli Stati membri al fine di elaborare un piano d'azione europeo per la riduzione dei danni causati dall'alcol; prende atto dell'adozione, nel settembre 2014, di un piano d'azione sul consumo di alcol tra i giovani e l'assunzione occasionale e smodata di alcol (binge drinking) (2014-2016) e invita la Commissione a monitorarne l'attuazione da parte degli Stati membri;

2.

invita la Commissione a fornire orientamenti in materia di lotta ai danni causati dall'alcol e a continuare a sostenere le autorità competenti degli Stati membri laddove ciò apporti valore aggiunto, rispettando al contempo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

3.

sottolinea che la riduzione dei problemi socioeconomici e per la salute e la sicurezza causati dall'alcol richiederebbe interventi sul grado, sulle abitudini e sui contesti del consumo di alcol, nonché sui relativi determinanti sociali più ampi, ad esempio tramite misure educative e il lancio di campagne informative;

4.

invita la Commissione ad avviare immediatamente i lavori sulla nuova strategia dell'UE in materia di alcol (2016-2022), con i medesimi obiettivi, per aggiornare il quadro regolamentare e sostenere i governi nazionali affinché si occupino dei danni derivanti dall'alcol, promuovere il monitoraggio e la raccolta di dati affidabili, incoraggiare la prevenzione, la promozione e l'educazione in materia di salute, le diagnosi precoci, un migliore accesso alle cure e un sostegno continuativo alle persone colpite e alle loro famiglie, anche con programmi di consulenza, ridurre gli incidenti stradali provocati da guida in stato di ebbrezza e operare una migliore differenziazione all'interno delle abitudini di consumo e dei comportamenti e atteggiamenti verso il consumo di alcol;

5.

ritiene che l'attuale strategia dell'UE che sostiene gli Stati membri nell'affrontare i danni derivanti dal consumo di alcol debba essere rinnovata mantenendo sostanzialmente il medesimo formato e gli stessi obiettivi, ovvero affrontare i danni derivanti dal consumo di alcol a livello di Stati membri, essere orientata all'azione e promuovere un approccio partecipativo che coinvolga numerosi soggetti interessati;

6.

esorta la Commissione a produrre immediatamente la relazione prevista entro dicembre 2014 dal regolamento (UE) n. 1169/2011, tesa a valutare se le bevande alcoliche debbano essere assoggettate in futuro all'obbligo di fornire informazioni relative agli ingredienti e alle qualità nutrizionali, tenendo conto, in particolare, dell'impatto sulle PMI e sulla produzione artigianale;

7.

esorta la Commissione a chiedere immediatamente all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di rivalutare l'uso dell'acetaldeide come sostanza aromatizzante nelle bevande alcoliche e non alcoliche;

8.

sottolinea la necessità di indicare chiaramente e al più presto sulle etichette almeno il contenuto calorico delle bevande alcoliche, e chiede alla Commissione di presentare la corrispondente proposta legislativa al più tardi nel 2016;

9.

invita la Commissione ad avviare immediatamente i lavori su una nuova strategia dell'UE in materia di alcol per il periodo 2016-2022, tenendo conto del piano d'azione del Comitato per le politiche e le azioni nazionali in materia di alcol e delle conclusioni della valutazione indipendente della strategia dell'UE sui danni derivanti dal consumo di alcol, al fine di rendere permanenti i risultati raggiunti finora e continuare a sostenere i governi nazionali nel far fronte ai danni derivanti dal consumo di alcol nel lungo periodo;

10.

sottolinea che la complementarità tra la legislazione e i codici di condotta per tutelare i minori dalle conseguenze negative del consumo pericoloso di alcol è necessaria per garantire una protezione efficace dei minori; invita gli Stati membri a imporre il rigido rispetto della legislazione nazionale vigente sui limiti di età per il consumo di alcol e a valutare la necessità di ulteriori requisiti giuridici vincolanti per garantire una protezione efficace dei minori;

11.

invita gli Stati membri ad attuare politiche e a erogare cure nell'ambito dei sistemi sanitari nazionali per ridurre la dipendenza dall'alcol;

12.

invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per informare i cittadini, in particolare i minori e le donne in gravidanza, in merito agli effetti nocivi del consumo di alcol e, se del caso, a legiferare di conseguenza;

13.

riconosce le differenze nelle abitudini di consumo tra gli Stati membri e gli aspetti culturali del consumo responsabile di alcol;

14.

sottolinea la necessità di una campagna informativa a livello di UE che inviti le donne in gravidanza a non consumare alcol, e chiede alla Commissione di esaminare gli effetti dell'etichettatura a tal proposito e di presentare una proposta legislativa corrispondente al più tardi nel 2016;;

15.

esorta gli Stati membri, che sono in primo luogo responsabili di elaborare, attuare e valutare le politiche di salute pubblica volte a ridurre il consumo nocivo di alcol, a introdurre regolamentazioni severe in materia di commercializzazione delle bevande alcoliche, in particolare ai minori;

16.

invita la Commissione a valutare l'opportunità di un'etichettatura a livello di UE che metta in guardia i consumatori in merito ai pericoli della guida in stato di ebbrezza;

17.

invita la Commissione a valutare e, se necessario, riformare il ruolo e il funzionamento del Forum europeo «Alcol e salute», onde garantire che l'adesione sia realmente rappresentativa, in modo equilibrato, di tutte le parti interessate, con un'adeguata rappresentanza degli operatori economici e delle ONG, e ad adoperarsi per incoraggiare e sostenere la loro partecipazione al Forum e il loro impegno a elaborare azioni concrete ed efficaci per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol e a sostenere azioni mirate che siano pertinenti a livello nazionale, regionale e locale;

18.

invita la Commissione a introdurre ulteriori miglioramenti operativi nell'attuale processo di attuazione della strategia dell'UE, quali estendere la partecipazione al Forum a tutte le parti interessate, intensificare l'interazione con il Comitato per le politiche e le azioni nazionali in materia di alcol a livello dell'UE, promuovere le buone pratiche per definire, monitorare e valutare gli impegni, raccogliere indicatori migliori in grado di restituire un quadro obiettivo, aggiornato e realistico delle abitudini di consumo e dei danni derivanti dal consumo di alcol nonché sostenere azioni mirate che siano pertinenti a livello locale, nel pieno rispetto delle norme fondamentali dei trattati UE;

19.

sottolinea che la nuova strategia UE in materia di alcol non deve definire nuovi obiettivi, ma piuttosto sostenere quelli già concordati nell'ambito del piano di azione europeo dell'OMS per il periodo 2012-2020 volto a ridurre il consumo nocivo di alcol;

20.

osserva che una nuova strategia dell'UE può essere preziosa nell'offrire agli Stati membri delle possibilità d'intervento basate su dati concreti, considerato che spetta alle autorità nazionali, regionali e locali utilizzare l'approccio più adatto per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol; esorta la Commissione a continuare a svolgere un ruolo significativo nel promuovere la buona ricerca e la condivisione degli elementi di conoscenza;

21.

ribadisce l'importanza di un forte impegno politico da parte della Commissione, del Parlamento, del Consiglio e degli Stati membri volto a intensificare gli sforzi per prevenire i danni derivanti dal consumo di alcol e dare una risposta politica adeguata, basata su dati concreti, che tenga conto dei problemi sanitari gravi e diversificati e delle ripercussioni socioeconomiche che i danni derivanti dal consumo di alcol comportano, nonché delle sue interrelazioni con altri fattori di rischio;

22.

ricorda l'importanza di obiettivi strategici misurabili e rigorosi, nonché di adeguati meccanismi pluriennali per monitorare i progressi realizzati, al fine di assicurare un'attuazione efficace della strategia negli Stati membri; sottolinea la necessità di monitorare l'attuazione della legislazione nazionale in materia di alcol;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi attivamente per migliorare gli indicatori, la raccolta affidabile, la comparabilità e l'analisi tempestiva dei dati relativi al consumo di alcol e alle sue conseguenze sanitarie e sociali, a stanziare risorse sufficienti per ridurre gli oneri dovuti all'abuso di alcol e i costi diretti e indiretti che comportano per la società i danni derivanti dal consumo di alcol, nonché a promuovere un'effettiva integrazione dei dati pertinenti nelle politiche nazionali e dell'UE in materia di alcol sulla base di un fondamento probatorio comune;

24.

esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi per tutelare i giovani dai danni derivanti dall'alcol, in particolare applicando rigorosamente le normative nazionali sul limite di età e garantendo una pubblicità responsabile;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri a investire in misure educative al fine di sottolineare gli effetti sulla salute e sulla società del consumo nocivo di alcol, promuovendo al contempo un consumo moderato e responsabile delle bevande alcoliche;

26.

sottolinea che il denaro pubblico non deve essere utilizzato per promuovere il consumo di alcol, fatta eccezione per le misure di cui ai regolamenti (UE) n. 1144/2014 e n. 1308/2013;

27.

sottolinea la necessità che gli Stati membri limitino la possibilità di vendere alcol ai giovani di età inferiore all'età minima richiesta, adottando misure di controllo regolari, in particolare in prossimità delle scuole; invita la Commissione ad affrontare adeguatamente il problema della vendita transfrontaliera di alcol via Internet; invita la Commissione e gli Stati membri a organizzare campagne di sensibilizzazione in merito ai pericoli del binge drinking, destinate soprattutto ai minori, e ad adoperarsi ulteriormente per ridurre il numero di incidenti stradali dovuti a guida in stato di ebbrezza;

28.

esorta la Commissione a monitorare da vicino l'attuazione della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi e a valutarne la revisione per quanto riguarda la commercializzazione di alcol presso i giovani e la sua sponsorizzazione, al fine di ridurre l'esposizione dei giovani al marketing per le bevande alcoliche;

29.

invita gli Stati membri, la Commissione e tutte le altre parti interessate a rivedere e rafforzare le campagne di sensibilizzazione relative al consumo nocivo di alcol, in particolare da parte delle donne in gravidanza, e all'impatto dell'alcol sul nascituro;

30.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di riflettere su misure concrete per limitare il consumo d'alcol, in particolare da parte dei minori e delle persone che soffrono di gravi patologie, malattie croniche o forti dipendenze legate al consumo di alcol;

31.

invita la Commissione a mantenere nella sua strategia il sostegno finanziario a progetti efficaci e basati su riscontri scientifici volti a far fronte ai danni derivanti dall'abuso di alcol e a comprendere le cause alla base di tale abuso nell'ambito del nuovo programma in materia di salute e del programma Orizzonte 2020; invita la Commissione a garantire che il proprio sostegno finanziario sia concesso solo a progetti con una metodologia scientifica solida e gestiti da operatori affidabili;

32.

esorta gli Stati membri, la Commissione e altre parti interessate a diversificare le loro campagne di informazione sui rischi del consumo di alcol a seconda delle fasce di età, sul comportamento alla guida e sulle conseguenze della guida in stato di ebbrezza, nonché ad adeguarle alle varie fasce di età e a rafforzarle;

33.

invita gli Stati membri ad attuare misure di sensibilizzazione ed educazione rivolte ai giovani, nel quadro delle loro strategie volte a prevenire gli abusi e a diffondere le migliori prassi;

34.

invita gli Stati membri a ispirarsi alla strategia in materia di alcol dell'OMS e a migliorare la diagnosi precoce di consumo nocivo di alcol nelle cure mediche di base, promuovendo i controlli e garantendo servizi di sostegno adeguati per il trattamento dei disturbi collegati al consumo di alcol e delle patologie croniche correlate;

35.

sottolinea che le norme applicate dalle rispettive autorità degli Stati membri devono contribuire a sensibilizzare in merito alle conseguenze dell'abuso di alcol, a rendere accessibili, anche economicamente, le cure per coloro che soffrono di disturbi legati al consumo eccessivo di alcol nonché a introdurre programmi di screening e brevi interventi in caso di consumo di alcol nocivo e pericoloso; chiede agli Stati membri di collaborare onde trovare soluzioni per sostenere le persone che soffrono di gravi disturbi, di malattie croniche o di forti dipendenze legate al consumo di alcol, per aiutarle a curarsi e porre fine alla loro situazione di dipendenza;

36.

deplora la riduzione di servizi essenziali per la dipendenza da alcol in alcuni Stati membri;

37.

invita gli Stati membri e le altre parti interessate a proseguire, intensificare e/o elaborare politiche e azioni volte a promuovere stili di vita sani, comprese una corretta alimentazione ed attività sportive e ricreative salutari, pur riconoscendo che il consumo moderato di bevande alcoliche in molti Stati membri costituisce parte integrante della vita culturale e non è necessariamente in conflitto con uno stile di vita sano;

38.

invita gli Stati membri a valutare attentamente l'opportunità di introdurre politiche nazionali volte a impedire la vendita di alcol a prezzi molto bassi, a condizione che tali misure garantiscano una protezione efficace della salute e tengano debitamente conto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà e dell'imminente parere della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità della politica del prezzo minimo del governo scozzese con il diritto dell'UE;

39.

sollecita gli Stati membri a esaminare le rispettive legislazioni e iniziative esistenti in materia di informazione dei consumatori e cultura del bere appropriata, al fine di educare e sensibilizzare in merito alle conseguenze di un consumo nocivo di bevande alcoliche e ridurre i danni derivanti dall'abuso di alcol; raccomanda, in particolare, agli Stati membri di monitorare la pubblicità sugli alcolici e i suoi effetti sui giovani e ad adottare misure idonee per limitare la loro esposizione;

40.

invita la Commissione a esaminare la legislazione europea vigente in merito alla necessità di migliorare le informazioni relative all'alcol disponibili ai consumatori, garantendo che questi siano informati sul contenuto alcolico e calorico senza imporre barriere al mercato unico; insiste sull'importanza di un'informazione chiara, concisa ed efficace sugli effetti del consumo di alcol e dei rischi per la salute; invita la Commissione a considerare l'adozione di un'etichettatura a livello UE che metta in guardia i consumatori in merito ai pericoli connessi all'uso di bevande alcoliche durante il periodo di gravidanza e quando si è alla guida;

41.

invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie adeguate e a intensificare i controlli per affrontare il problema della contraffazione di bevande alcoliche e della vendita illegale e clandestina di alcol, con effetti particolarmente negativi per le fasce sociali più svantaggiate e per i giovani, e a tutelare le indicazioni geografiche all'interno dell'Unione e a livello mondiale tramite accordi commerciali internazionali;

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.


(1)  GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1.

(2)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 25.

(3)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 160.

(4)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(5)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/39


P8_TA(2015)0175

Secondo anniversario del crollo dell'edificio Rana Plaza e situazione del patto di sostenibilità

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul secondo anniversario del crollo dell'edificio Rana Plaza e la situazione del Patto di sostenibilità del Bangladesh (2015/2589(RSP))

(2016/C 346/06)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Bangladesh, in particolare quelle del 18 settembre 2014 (1), del 16 gennaio 2014 (2), del 21 novembre 2013 (3) e del 14 marzo 2013 (4),

viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (5) e sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (6),

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo (7),

visto il Patto di sostenibilità per il miglioramento costante dei diritti dei lavoratori e della sicurezza nelle fabbriche dell'industria della confezione e della maglieria in Bangladesh,

vista la dichiarazione comune rilasciata dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, dal commissario per il Commercio Cecilia Malmström, dal commissario per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori Marianne Thyssen, e dal commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica, in occasione del secondo anniversario della tragedia del Rana Plaza,

vista la dichiarazione di Johannesburg delle Nazioni Unite sul consumo e la produzione sostenibili per promuovere lo sviluppo economico e sociale,

viste le convenzioni dell'OIL sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro (C-187 del 2006) e in materia di sicurezza e salute sul lavoro (C-155 del 1981), che non sono state ratificate dal Bangladesh, così come le rispettive raccomandazioni (R-197); viste inoltre la convenzione sull'ispezione del lavoro (C-81 del 1947), della quale il Bangladesh è firmatario, e le relative raccomandazioni (R-164),

visto il programma dell'OIL «Better Work» a favore del Bangladesh avviato nell'ottobre 2013,

visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681) e i risultati della consultazione pubblica sui lavori della Commissione sulla gestione della sua politica in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI) dopo il 2014,

viste le sue risoluzioni del 6 febbraio 2013 dal titolo «Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile» (8) e «Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva» (9),

visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani, che definiscono un quadro per i governi e le aziende finalizzato alla tutela e al rispetto dei diritti umani e che sono stati approvati dal Consiglio dei diritti dell'uomo nel giugno 2011,

vista la risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani adottata il 26 giugno 2014, che istituisce un gruppo di lavoro intergovernativo incaricato di mettere a punto uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per disciplinare le attività delle società transnazionali,

vista la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali sul luogo di lavoro,

visto il Patto globale (Global Compact) delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l'ambiente e la lotta alla corruzione,

vista la proposta di regolamento della Commissione che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento (COM(2014)0111), inteso a recepire nella legislazione le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio,

visto il progetto di legge relativo al dovere di diligenza delle imprese madri e delle società appaltatrici (n. 2578) approvato in prima lettura dall'Assemblea nazionale francese il 30 marzo 2015,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 24 aprile 2013 il Rana Plaza, un edificio di otto piani situato a Savar nella periferia di Dacca e sede di varie fabbriche di abbigliamento, è crollato, e che nell'incidente hanno perso la vita oltre 1 100 persone mentre circa 2 500 sono rimaste ferite; che il crollo dell'edificio Rana Plaza è stato il peggior disastro industriale verificatosi in Bangladesh e il cedimento strutturale accidentale più mortale della storia moderna;

B.

considerando che il 24 novembre 2012 almeno 112 persone hanno trovato la morte nell'incendio della fabbrica Tazreen, situata nel distretto di Ashulia, a Dacca, in Bangladesh; che gli incendi di fabbriche, i crolli di edifici e gli altri incidenti correlati alla salute e alla sicurezza sul lavoro non sono limitati al settore delle confezioni bangladese, ma continuano a destare gravi preoccupazioni anche in altri paesi in via di sviluppo e meno avanzati con un settore delle confezioni fortemente orientato all'esportazione come il Pakistan o la Cambogia;

C.

considerando che, a seguito della scadenza dell'Accordo Multifibre, e per via del fatto che quello della confezione è un settore ad alta intensità di manodopera, paesi in via di sviluppo quali la Cina, il Bangladesh, l'India e il Vietnam sono diventati produttori globali; che il Bangladesh era diventato il secondo esportatore mondiale di capi di abbigliamento dopo la Cina, che applicava salari fra i più bassi del settore e che il suo comparto tessile rappresentava quasi l'85 % delle esportazioni nazionali; che il 60 % della sua produzione di capi di abbigliamento era destinato all'UE, che rappresenta il principale mercato di esportazione del Bangladesh;

D.

considerando che in Bangladesh l'industria della confezione impiega circa 4 milioni di persone e provvede indirettamente al sostentamento di ben 40 milioni di persone — circa un quarto della popolazione bangladese; che il settore della confezione ha contribuito in modo significativo alla riduzione della povertà; che il Bangladesh ha compiuto grandi passi avanti nella riduzione del divario di genere nella società, essendo riuscito con successo a raggiungere il terzo obiettivo di sviluppo del Millennio dell'ONU relativo all'uguaglianza di genere, e che il settore delle confezioni ha fornito un contributo importante dato che dei 4 milioni di lavoratori impiegati nel settore 3,2 milioni sono donne; che in molti casi l'impiego delle donne ha contribuito alla loro emancipazione;

E.

considerando che la riorganizzazione del settore delle confezioni intorno al modello integrato della catena del valore ha significato che gli ordini possono essere garantiti solo migliorando la produttività e abbassando ulteriormente i costi di produzione, cosa che rende la manodopera del Bangladesh e di altri paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabile; che la Cambogia e lo Sri Lanka, dove l'economia dipende fortemente dal settore delle confezioni, hanno registrato un calo dei salari nonostante un forte aumento degli impianti di produzione e dell'occupazione; che il salario minimo in Bangladesh è stato aumentato in maniera sostanziale a seguito del disastro del Rana Plaza, ma continua a risultare inferiore rispetto a quello che viene considerato un livello adeguato per sopperire alle esigenze di base dei lavoratori;

F.

considerando che, secondo varie fonti, dal 2006 all'inizio del 2013 oltre 600 lavoratori del settore tessile hanno perso la vita in incendi sviluppatisi in fabbriche del Bangladesh, mentre, stando a quanto affermato dalle organizzazioni per i diritti umani, nessuno dei proprietari o dei dirigenti degli impianti è mai stato sottoposto a processo;

G.

considerando che l'edificio crollato nel complesso Rana Plaza era stato costruito illegalmente e non rispettava le norme di sicurezza; che in Bangladesh, dopo il disastro, sono state chiuse in modo permanente 32 fabbriche, in seguito alle forti preoccupazioni in materia di sicurezza, mentre 26 fabbriche sono state chiuse parzialmente; che un numero significativo di fabbriche deve ancora innalzare i propri standard per portarli a un livello conforme alla legge; che l'OIL sostiene l'iniziativa del governo del Bangladesh volta a eseguire ispezioni della sicurezza strutturale, elettrica e antincendio in circa 1 800 fabbriche del settore delle confezioni, molte delle quali sono edifici commerciali o residenziali riconvertiti;

H.

considerando che il 24 aprile 2013 i rappresentanti del governo del Bangladesh, i produttori del tessile locali e i marchi di abbigliamento internazionali, i sindacati locali e internazionali e le ONG internazionali hanno sottoscritto l'«Accordo sulle modalità pratiche per il risarcimento alle vittime dell'incidente del Rana Plaza e alle loro famiglie» (fondo fiduciario dei donatori) allo scopo di risarcire le vittime del disastro e le loro famiglie; che l'importo stabilito per coprire i costi di tutte le richieste di risarcimento è pari a 30 milioni di USD; che, a due anni dal disastro, l'importo totale raccolto tramite le donazioni volontarie delle imprese era di circa 27 milioni di USD, il che lascia uno scoperto di 3 milioni;

I.

considerando che il risarcimento finanziario rappresenta un sostegno economico fondamentale e che non sarà possibile coprire le spese mediche per le vittime che necessitano di assistenza a lungo termine se il fondo continuerà a essere sottofinanziato; che il Parlamento si è rammaricato del fatto che il meccanismo di risarcimento volontario per mezzo del fondo fiduciario dei donatori non abbia raggiunto il suo obiettivo e ha osservato che un meccanismo obbligatorio garantirebbe benefici maggiori ai sopravvissuti e alle famiglie delle vittime;

J.

considerando che in conseguenza dei tragici eventi del Rana Plaza e degli appelli ad agire lanciati pubblicamente dal Parlamento europeo, l'Unione europea ha elaborato in data 8 luglio 2013, in collaborazione con il governo del Bangladesh e l'OIL, il «Patto per il miglioramento costante dei diritti dei lavoratori e della sicurezza nelle fabbriche dell'industria della confezione e della maglieria in Bangladesh» (il Patto), nell'ambito del quale il Bangladesh si è impegnato a intervenire per migliorare le norme e le condizioni di lavoro nel settore delle confezioni del paese;

K.

considerando che prima dell'incidente il Bangladesh disponeva soltanto di 92 ispettori per controllare circa 5 000 fabbriche e altri impianti industriali del settore delle confezioni nel paese; che il governo del Bangladesh si era impegnato ad assumere altri 200 ispettori aggiuntivi entro la fine del 2013;

L.

considerando che in base alle conclusioni del primo riesame del Patto, avvenuto nell'ottobre 2014, è necessario che il governo del Bangladesh, pur in presenza di progressi, adotti altre misure importanti, in particolare per quanto concerne il miglioramento e l'attuazione della legge sul lavoro, rafforzando i diritti del lavoro nelle zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE) e assumendo un numero maggiore di ispettori del lavoro; che il secondo riesame del Patto avrà luogo nell'autunno 2015;

M.

considerando che la legge sul lavoro del Bangladesh è stata modificata nel luglio 2013; che, pur prevedendo alcune riforme positive, ad esempio nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro, tale legge continua a non essere in linea con gli standard internazionali in materia di libertà di associazione e contrattazione collettiva, come rilevato nelle osservazioni del comitato di esperti dell'OIL sulle convenzioni 87 e 98, tra cui restrizioni al diritto di eleggere rappresentanti in piena libertà, numerose limitazioni concernenti il diritto di sciopero e un'ampia facoltà amministrativa di annullare la registrazione di un sindacato; che il governo ha ripetutamente dichiarato di non avere alcuna intenzione di valutare la possibilità di introdurre ulteriori modifiche;

N.

considerando che l'Accordo bangladese sulla sicurezza antincendio e degli edifici (di seguito «l'Accordo»), avente valore giuridicamente vincolante, è stato firmato il 13 maggio 2013 da società del comparto dell'abbigliamento, sindacati globali e locali, ONG e gruppi per la difesa dei diritti dei lavoratori, e che l'Alleanza per la sicurezza dei lavoratori del Bangladesh (di seguito «l'Alleanza») è stata istituita il 9 luglio 2013 raggruppando 26 marchi di origine prevalentemente nordamericana, ma senza la partecipazione di sindacati; che attualmente 175 marchi di moda e di vendita al dettaglio hanno sottoscritto l'Accordo; che l'Accordo e l'Alleanza hanno condotto ispezioni nelle 1 904 fabbriche che producono per l'esportazione;

O.

considerando che il governo del Bangladesh deve ancora adottare le norme e i regolamenti di attuazione per la legge sul lavoro nonostante le ripetute promesse a provvedere in tal senso, l'ultima delle quali ne prevedeva l'adozione entro l'estate del 2015; che l'attuazione di tale legge è una condizione necessaria per l'ammissibilità al programma «Better Work» dell'OIL e per il funzionamento del programma di formazione nel quadro dell'Accordo;

P.

considerando che in Bangladesh il 10 % della forza lavoro del settore delle confezioni è impiegata nelle ZTE; che nel luglio 2014 il gabinetto ha emanato una nuova legge sul lavoro nelle ZTE, che tuttavia non garantisce ai lavoratori diritti commensurati a quelli riconosciuti in altre zone del Bangladesh; che, sebbene il divieto di sciopero sia scaduto il 1o gennaio 2014, le Associazioni assistenziali per i lavoratori non godono degli stessi diritti e privilegi dei sindacati;

Q.

considerando che nel settore tessile sono stati registrati circa 300 nuovi sindacati dall'inizio del 2013; che nel 2014 sono state respinte 66 domande, vale a dire il 26 % di tutte quelle presentate; che la discriminazione antisindacale resta un problema estremamente serio e in rapida crescita; che, secondo le segnalazioni dei sindacati, il governo del Bangladesh impedisce attivamente ai lavoratori e ai datori di lavoro che desiderano istituire i propri comitati per la sicurezza come richiesto dall'Accordo di procedere in tal senso;

R.

considerando che nell'indice di trasparenza il Bangladesh si colloca al 136o posto su 177 paesi e che la corruzione nella catena di approvvigionamento del settore tessile mondiale è endemica e coinvolge la classe politica così come le imprese locali e multinazionali;

S.

considerando che, secondo il consorzio per i diritti dei lavoratori, il prezzo di fabbrica di ciascuno dei 7 miliardi di capi di abbigliamento che il Bangladesh vende ogni anno ai marchi occidentali aumenterebbe di meno di 10 centesimi se si procedesse alla messa a norma delle 5 000 fabbriche bangladesi del settore in cinque anni secondo gli standard di sicurezza occidentali; che non vi sono dati indicanti un aumento dei prezzi dei capi e dei manufatti tessili negli ultimi due anni;

T.

considerando che il settore delle confezioni è largamente dominato da grandi rivenditori al dettaglio, produttori e venditori di marca che controllano le reti globali di produzione e stabiliscono direttamente le specifiche di fornitura; che, nel quadro di un'industria globalizzata, i fabbricanti di prodotti tessili e di abbigliamento spesso non hanno altra scelta se non quella di accettare una riduzione dei prezzi, migliorare gli standard di qualità, accorciare i tempi di consegna, ridurre i quantitativi minimi e assumersi più rischi possibili; che si ravvisano gravi carenze in termini di trasparenza e tracciabilità nella catena di approvvigionamento mondiale; che il tema delle condizioni di lavoro dignitose nelle catene di approvvigionamento globali sarà un punto chiave all'ordine del giorno della Conferenza dell'OIL del 2016;

U.

considerando che, in seguito al disastro, vi è stata una richiesta inusitata di maggiori informazioni da parte dei consumatori europei desiderosi di conoscere l'origine dei prodotti e le condizioni in cui vengono fabbricati; che i cittadini europei hanno presentato numerose petizioni e hanno organizzato campagne per chiedere maggiore responsabilità da parte dei marchi di abbigliamento affinché assicurino che i loro prodotti siano fabbricati in modo etico;

V.

considerando che il Bangladesh, in quanto paese meno avanzato, beneficia di un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e da contingenti per tutti i suoi prodotti nel quadro dell'iniziativa «Tutto tranne le armi», che copre il 55 % delle esportazioni del paese, costituite in buona parte da tessile e abbigliamento, e che pertanto è tenuto ad assicurare l'effettiva attuazione di diverse convenzioni fondamentali dell'ONU/OIL relative ai diritti umani e dei lavoratori;

1.

ricorda le vittime del Rana Plaza in occasione del secondo anniversario della tragedia, uno dei più devastanti disastri industriali di tutti i tempi; esprime nuovamente il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e la propria partecipazione a quanti sono rimasti feriti o invalidi; sottolinea che tali perdite si sarebbero potute evitare garantendo sistemi di sicurezza sul lavoro più efficaci;

2.

ricorda che il comitato di coordinamento Rana Plaza ha istituito il fondo fiduciario dei donatori del Rana Plaza, finalizzato a raccogliere le donazioni volontarie delle aziende per risarcire le vittime e le loro famiglie; deplora il fatto che 3 milioni di USD, su un totale di 30 milioni di USD di risarcimento, non erano ancora stati versati ad aprile 2015, ed esorta i marchi internazionali per i quali le fabbriche del Rana Plaza realizzavano capi di abbigliamento o aventi legami significativi con il Bangladesh, come pure il governo del Bangladesh e l'associazione degli industriali e degli esportatori di prodotti dell'abbigliamento del Bangladesh a garantire che tutti i risarcimenti dovuti siano distribuiti senza indugio;

3.

denuncia il fatto che circa un terzo delle aziende che si ritiene avessero legami con il complesso industriale, quali Adler Modemarkte, Ascena Retail, Carrefour, Grabalok, J.C. Penney, Manifattura Corona, NKD, PWT o YesZee, devono ancora versare il loro contributo al fondo fiduciario; esprime profondo rammarico per il fatto che, dopo mesi di stallo, Benetton abbia concesso soltanto 1,1 milioni di dollari USA al fondo fiduciario dei donatori del Rana Plaza, nonostante la stima del contributo necessario sia molto più elevata in ragione della solvibilità dell'azienda e dell'entità del suo coinvolgimento nel Rana Plaza; si rammarica altresì per il fatto che ogni marchio legato al Rana Plaza abbia effettuato donazioni insufficienti e si sia quindi dimostrato non all'altezza di assumersi le proprie responsabilità nei confronti delle vittime, come nel caso di Mango, Matalan e Inditex, che hanno rifiutato di rendere note le proprie donazioni, e di altri come Walmart e The Children's Place, che hanno versato solo somme minime;

4.

osserva che il risarcimento per l'incendio di Tazreen è attualmente in corso di negoziazione in base agli stessi termini dell'accordo del Rana Plaza, si rammarica profondamente per i continui ritardi e chiede che il risarcimento sia erogato con tempestività;

5.

accoglie con favore le misure in fase di adozione intese a istituire un regime permanente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a livello nazionale e incoraggia il governo del Bangladesh a rispettare gli impegni assunti nel quadro del piano d'azione nazionale tripartito in proposito; invita la Commissione a sostenere tali sforzi ove del caso e osserva tuttavia che, nonostante le notevoli iniziative in atto per giungere a un risarcimento, esso continuerà a rappresentare un ostacolo al miglioramento in tale ambito;

6.

chiede alla Commissione, ai governi dell'UE e ad altre parti interessate di prendere in considerazione proposte di quadri normativi obbligatori che assicurino l'accesso ai meccanismi di ricorso e di risarcimento basato sulla necessità e sulla responsabilità e non solo sulla capacità di stigmatizzazione dei gruppi di pressione o sugli sforzi volontari delle aziende;

7.

valuta positivamente l'iniziativa guidata dall'UE intesa ad avviare il patto di sostenibilità, allo scopo di garantire un nuovo inizio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, condizioni di lavoro e rispetto dei diritti dei lavoratori nonché promuovere un comportamento responsabile da parte delle imprese nell'industria delle confezioni in Bangladesh;

8.

prende atto dell'esito della prima revisione di tale patto nell'ottobre 2014, che mette in luce i buoni risultati conseguiti dalle autorità del Bangladesh, e riconosce il contributo del patto di sostenibilità ai fini del miglioramento della salute e della sicurezza nelle fabbriche e delle condizioni di lavoro nell'industria delle confezioni; esorta tuttavia il governo del Bangladesh a rafforzare, in via estremamente prioritaria, il proprio livello di impegno ai fini dell'attuazione concreta di tutti gli impegni previsti dal patto di sostenibilità; è convinto che grazie alla seconda revisione del patto di sostenibilità, prevista per l'autunno del 205, sia possibile conseguire risultati significativi in tutti gli ambiti legati al lavoro e alla sicurezza, in particolare in materia rispetto dei diritti dei lavoratori, ispezioni sul lavoro, salari dignitosi, integrità strutturale degli edifici, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e condotta responsabile delle imprese;

9.

prende atto delle misure intraprese dal Bangladesh per modificare la sua legge sul lavoro a seguito del disastro del Rana Plaza, con il rafforzamento dei diritti fondamentali nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro e dei diritti dei lavoratori; deplora che varie restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori non siano state trattate e che la legge sul lavoro non risulti ancora conforme alle convenzioni dell'OIL;

10.

esorta il governo e il parlamento del Bangladesh ad adottare, in linea con gli impegni previsti nel patto di sostenibilità e con estrema urgenza, le norme e i regolamenti necessari per garantire l'efficace applicazione della legge sul lavoro, in piena consultazione con il Comitato consultivo tripartito e prestando particolare attenzione a che sia data attuazione alle convenzioni dell'OIL 87 e 98 sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva;

11.

esprime preoccupazione per la situazione delle ZTE, nelle quali i sindacati continuano a non essere autorizzati e le condizioni di lavoro, come pure le norme in materia di salute e sicurezza sono scadenti, e sottolinea che i lavoratori presenti in tali zone dovrebbero godere delle libertà giuridiche fondamentali e di standard di sicurezza simili a quelli di cui godono i lavoratori presenti in altre zone del paese; deplora profondamente che il progetto di legge sul lavoro nelle ZTE continui a vietare ai lavoratori di costituire sindacati in tali zone ed evidenzia che le Associazioni assistenziali per i lavoratori non hanno in alcun modo diritti e privilegi comparabili con quelli dei sindacati; esorta il governo del Bangladesh a estendere immediatamente e pienamente la legge sul lavoro alle ZTE;

12.

accoglie con favore il recente aumento del 77 % del salario minimo nel settore delle confezioni, che passa da 35 EUR a 62 EUR mensili, e ne incoraggia un'attuazione più universale; rileva tuttavia che, nella pratica, il salario minimo del settore non permette ancora di soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e che, per farlo, dovrebbe ammontare come minimo a 104 EUR; invita il governo del Bangladesh a fissare una salario minimo in piena consultazione con i sindacati e i lavoratori; lo esorta inoltre a garantire che tutte le fabbriche di abbigliamento versino effettivamente i salari dovuti;

13.

accoglie con soddisfazione la registrazione di circa 300 nuovi sindacati nel settore dell'abbigliamento dall'inizio del 2013, il che ne raddoppia il numero nel settore in oggetto, ma esprime preoccupazione per il fatto che nel 2014 e nel 2015 il processo di registrazione abbia subito un rallentamento; incoraggia le autorità del Bangladesh a proseguire questa tendenza iniziale positiva al fine di conseguire l'obiettivo di un'adeguata rappresentanza dei 4 milioni di lavoratori del settore delle confezioni;

14.

manifesta profonda inquietudine per le segnalazioni di discriminazioni, licenziamenti e rappresaglie di cui sarebbero stati vittime i sindacati di recente creazione; è costernato per la diffusa discriminazione nei confronti dei sindacati, come evidenziato dai ben attestati episodi di minacce, intimidazioni e violenza fisica contro i rappresentanti dei lavoratori, tra cui l'omicidio del leader sindacale Aminul Islam; esorta il governo del Bangladesh a contrastare in modo efficace le pratiche di lavoro inique, attuando le misure necessarie per prevenire, accertare e perseguire le irregolarità in modo rapido e trasparente, allo scopo di porre fine all'impunità e assicurare alla giustizia gli assassini di Aminul Islam; è convinto che un'adeguata formazione e sensibilizzazione ai diritti del lavoro sia uno strumento efficace per attenuare la discriminazione antisindacale;

15.

ritiene che l'esistenza di strutture sindacali democratiche svolga un ruolo importante per garantire migliori norme sanitarie e di sicurezza, come ad esempio il costante sviluppo di comitati di sicurezza guidati dai lavoratori in tutti gli stabilimenti; sottolinea altresì l'importanza che i sindacati possano accedere alle fabbriche per formare i lavoratori sulle modalità attraverso cui possono tutelare i loro diritti e la loro sicurezza, compreso il diritto di rifiutare il lavoro pericoloso;

16.

plaude all'impegno assunto dal governo del Bangladesh di ricostituire il Dipartimento per le ispezioni nelle fabbriche e negli stabilimenti (DIFE), che dovrebbe disporre in via definitiva di un organico di 993 unità e di 23 uffici distrettuali, nonché al potenziamento dei suoi servizi di ispezione nel gennaio 2014 e all'adozione di una politica nazionale in materia di salute e sicurezza, come pure di norme unificate per le ispezioni sanitarie e di sicurezza; invita la Commissione e i partner internazionali a fornire assistenza tecnica e a condividere prassi eccellenti che contribuiscano a potenziare il DIFE; chiede al governo del Bangladesh di tenere fede agli impegni assunti riguardo alle ispezioni del lavoro e all'osservanza della convenzione OIL n. 81; si compiace della chiusura delle fabbriche che non hanno rispettano le norme di sicurezza;

17.

ribadisce la propria preoccupazione per le accuse di corruzione endemica in Bangladesh tra gli ispettori sanitari e di sicurezza e i proprietari degli stabilimenti di abbigliamento e chiede che si faccia di più per combattere tali pratiche;

18.

è consapevole delle difficoltà nel far progredire le assunzioni di ispettori, a causa della necessità di formare in maniera adeguata il personale in base a un unico standard e a procedure operative armonizzate prima dell'entrata in servizio; deplora, tuttavia, il mancato conseguimento dell'obiettivo di assumere 200 ispettori entro la fine del 2013, dal momento che i neoassunti sono attualmente 173, e sottolinea che 200 ispettori sono ben al di sotto del livello necessario per controllare un settore industriale con 4 milioni di lavoratori;

19.

si compiace che l'Accordo e l'Alleanza abbiano concluso le ispezioni di tutte le fabbriche di loro competenza e abbiano messo a punto più di 400 piani d'azione correttivi; esorta il governo del Bangladesh a completare tale azione effettuando rapidamente le ispezioni delle fabbriche che rientrano nelle sue responsabilità e ad adottare le opportune misure correttive; sostiene l'importante lavoro svolto dall'OIL per contribuire a tale scopo; accoglie con favore l'impegno dei fabbricanti che desiderano migliorare gli standard e invita tutte le parti interessate a provvedere a una corretta attuazione dei piani d'azione correttivi;

20.

si compiace che, ad oggi, oltre 250 marchi di moda e al dettaglio che si riforniscono di capi confezionati in Bangladesh abbiano firmato l'Accordo o abbiano aderito all'Alleanza allo scopo di coordinare gli sforzi volti a contribuire al miglioramento della sicurezza nelle fabbriche del Bangladesh che forniscono i prodotti a tali marchi; incoraggia in proposito altre società, tra cui le PMI, ad aderire all'Accordo; sottolinea la necessità di un adeguato coinvolgimento di tutte le parti interessate ai fini di un'efficace attuazione dell'Accordo e ne incoraggia la replica in altri paesi ad alto rischio;

21.

incoraggia l'Accordo e l'Alleanza a migliorare la cooperazione e a scambiarsi sistematicamente i rapporti delle ispezioni nelle fabbriche onde evitare duplicazioni del lavoro e standard divergenti; invita inoltre l'Alleanza a pubblicare i propri rapporti in bengalese e a inserirvi immagini affinché possano essere accessibili a tutti nel paese;

22.

ritiene che i rivenditori e i produttori di marca a livello mondiale abbiano una grande responsabilità, alla luce degli attuali modelli produttivi, nell'ostacolare il miglioramento delle condizioni di lavoro e dei salari nei paesi produttori; ritiene che si potrebbero creare strutture di mercato e condizioni sociali più eque se tali imprese garantissero, lungo l'intera catena di approvvigionamento, il pieno rispetto delle norme fondamentali del lavoro dell'OIL, delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese, in particolare della recente versione aggiornata delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, dei dieci principi dell'iniziativa «Global Compact» (patto mondiale) delle Nazioni Unite, della norma di orientamento ISO 26000 sulla responsabilità sociale, della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, nonché dei principi guida delle Nazioni Unite in materia di attività economiche e diritti umani; si compiace dell'iniziativa faro della Commissione sulla gestione responsabile della catena di approvvigionamento nel settore dell'abbigliamento, che tiene conto delle iniziative nazionali già in atto in Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Francia, e ritiene che l'UE abbia la capacità e il dovere di porsi quale leader globale nella responsabilità lungo la catena di approvvigionamento;

23.

ritiene che l'accesso alle informazioni nel settore dell'abbigliamento costituisca spesso il principale ostacolo al contrasto delle violazioni dei diritti umani nella catena di approvvigionamento globale e che occorra prevedere un sistema di segnalazione obbligatorio per fornire informazioni che mettano in collegamento tutti gli attori all'interno della catena del valore di un singolo prodotto, dal luogo di produzione al rivenditore al dettaglio; è del parere che sia necessaria una nuova legislazione a livello dell'UE che istituisca un obbligo giuridico di dovuta diligenza per le imprese dell'Unione che trasferiscono la produzione nei paesi terzi, ivi comprese misure che garantiscano la tracciabilità e la trasparenza, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali;

24.

invita il Consiglio e la Commissione a inserire una clausola vincolante ed esecutiva sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI) in tutti gli accordi bilaterali in materia di scambi e investimenti sottoscritti dall'Unione europea, che obblighi gli investitori europei al rispetto dei principi di RSI definiti a livello internazionale, tra cui l'aggiornamento del 2010 delle linee guida dell'OCSE e le norme definite dalle Nazioni Unite, dall'OIL e dall'UE; chiede che, nei futuri accordi commerciali dell'UE con paesi terzi, la sicurezza e la salute sul lavoro assumano una posizione di maggior rilievo come parte dell'agenda per il lavoro dignitoso e che l'UE fornisca assistenza tecnica per l'attuazione di queste disposizioni, di modo che non costituiscano un ostacolo al commercio;

25.

riconosce che l'occupazione nel settore dell'abbigliamento ha consentito a milioni di donne povere delle zone rurali del Bangladesh e di altri paesi di sfuggire alla povertà e alla dipendenza dal sostegno maschile; rileva che la forza lavoro che non fa parte di un sindacato è composta essenzialmente da lavoratori non qualificati e donne del settore delle confezioni nei paesi in via di sviluppo; riconosce che è essenziale compiere progressi in materia di protezione e diritti dei lavoratori al fine di emancipare le donne, e sottolinea la necessità di accrescere la rappresentanza femminile all'interno dei sindacati, inclusi quelli di recente creazione in Bangladesh; si compiace che il Patto riconosca l'importanza dell'emancipazione di genere nel miglioramento delle norme in materia di lavoro;

26.

osserva che l'iniziativa «Tutto tranne le armi» (EBA) ha svolto un ruolo importante nello sviluppo economico del Bangladesh e ha contribuito a migliorare le condizioni materiali di milioni di persone, in particolare delle donne; è tuttavia convinto che senza solidi criteri di condizionalità in materia di diritti umani e del lavoro, l'iniziativa EBA e l'SPG rischino di peggiorare lo scarso livello di protezione dei lavoratori e di compromettere il lavoro dignitoso; invita la Commissione ad accertare se il Bangladesh rispetta le convenzioni in materia di diritti umani, lavoro e ambiente nel quadro del sistema di preferenze generalizzate e a riferire in merito al Parlamento; evidenzia che i paesi che realizzano notevoli progressi sul fronte delle norme sociali e del lavoro andrebbero premiati garantendo ai loro prodotti pieno accesso al mercato;

27.

incoraggia il VP/AR Mogherini e il commissario Malmström a continuare a includere la ratifica delle norme fondamentali dell'OIL, le ispezioni sanitarie e di sicurezza e la libertà di associazione nei colloqui con il Bangladesh sulla prosecuzione del regime commerciale preferenziale;

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, al governo e al parlamento del Bangladesh nonché al direttore generale dell'OIL.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2014)0024.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2014)0045.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0516.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2013)0100.

(5)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

(6)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

(7)  GU L 118 del 27.4.2001, pag. 48.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2013)0049.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2013)0050.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/47


P8_TA(2015)0176

Consiglio europeo straordinario (23 aprile 2015) — Recenti tragedie nel Mediterraneo e politiche UE in materia di migrazione e asilo

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo (2015/2660(RSP))

(2016/C 346/07)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti la Convenzione di Ginevra del 1951 e il relativo protocollo aggiuntivo,

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sui flussi migratori nel Mediterraneo, con particolare attenzione ai tragici eventi al largo di Lampedusa (1),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 22 maggio 2014 concernente l'attuazione della comunicazione sull'attività della Task Force «Mediterraneo»,

vista la discussione svoltasi in Aula il 25 novembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni,

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni (2),

viste l'iniziativa per il Mediterraneo centrale dell'UNHCR e le proposte di quest'ultimo intese a far fronte agli attuali e futuri arrivi in Europa di richiedenti asilo, profughi e migranti,

visto il piano d'azione in dieci punti sulla migrazione adottato in occasione della sessione congiunta del Consiglio «Affari esteri» e «Affari interni» del 20 aprile 2015,

viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 22 aprile 2015 sull'emergenza profughi nel Mediterraneo,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo le stime dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), le persone che hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo dall'inizio dell'anno sono più di 1 500;

B.

considerando che, stando alle stime dell'OIM, 23 918 migranti hanno raggiunto le coste italiane dal 1o gennaio 2015; che, secondo le autorità greche, 10 445 migranti sono stati tratti in salvo nel Mar Egeo dalla guardia costiera greca nel primo trimestre del 2015;

C.

considerando che le forze navali italiane, la guardia costiera italiana, la marina italiana e numerose navi mercantili sono state ininterrottamente impegnate in operazioni di salvataggio di migranti in difficoltà nel Mediterraneo, arrivando a salvare circa 10 000 persone in sei giorni, da venerdì 10 aprile a giovedì 16 aprile 2015;

D.

considerando che Mare Nostrum, l'ultima operazione dedicata esclusivamente alla ricerca e al soccorso nel Mediterraneo, ha tratto in salvo 150 810 migranti in 364 giorni; che le stime iniziali non mostrano ad oggi una diminuzione del numero di migranti che attraversano il Mediterraneo;

E.

considerando che la maggior parte di persone che cercano di attraversare il Mediterraneo è in fuga da conflitti o persecuzioni in Siria, Iraq, Eritrea, Somalia e Libia; che mancano all'appello ben 700 migranti e si teme che siano annegati quando il peschereccio in legno sul quale erano stipati si è capovolto nei pressi della costa libica, la notte di sabato 18 aprile 2015, mentre un mercantile portoghese si stava avvicinando per prestare soccorso; che uno dei sopravvissuti avrebbe dichiarato alle autorità italiane che a bordo avrebbero potuto esserci sino a 950 persone; che agli inizi del mese di aprile si era verificata una tragedia analoga, nella quale avrebbero perso la vita in mare circa 400 migranti quando un peschereccio in legno che ne trasportava circa 550 si è capovolto;

F.

considerando che l'operazione congiunta «Triton», coordinata da Frontex, è divenuta pienamente operativa il 1o novembre 2014 e dispone di una dotazione iniziale di soli 2,9 milioni di EUR mensili, a fronte degli oltre 9 milioni di EUR mensili a disposizione di Mare Nostrum; che, dall'avvio dell'operazione congiunta «Triton», sono stati soccorsi lungo la rotta del Mediterraneo centrale più di 24 400 migranti irregolari, tra cui circa 7 860 migranti con il concorso di risorse cofinanziate da Frontex;

G.

considerando che gli scafisti e i trafficanti di esseri umani sfruttano l'immigrazione clandestina e mettono a repentaglio le vite dei migranti per il loro tornaconto economico, sono responsabili di migliaia di morti e rappresentano una seria minaccia per l'Unione europea e gli Stati membri; che le attività criminali dei trafficanti generano profitti per 20 miliardi di EUR l'anno; che, secondo Europol, i gruppi di criminalità organizzata che facilitano attivamente il trasporto di migranti irregolari nel Mediterraneo sono collegati al traffico di esseri umani, droga e armi da fuoco nonché al terrorismo; che il 17 marzo 2015 Europol ha istituito il team operativo comune «Mare» per contrastare tali gruppi criminali;

H.

considerando che i conflitti e l'instabilità della regione hanno conseguenze sul massiccio afflusso di migranti e sui flussi di sfollati nonché, di conseguenza, sul numero delle persone che tentano di raggiungere l'UE; che la rapida espansione dell'IS e del Da'ish nelle regioni circostanti interessate da conflitti si ripercuoterà sui flussi di sfollati e determinerà in ultima analisi un massiccio afflusso di migranti;

1.

esprime profondo dolore e cordoglio per la tragica perdita di vite umane che continua a ripetersi nel Mediterraneo; esorta l'UE e gli Stati membri a basarsi sull'attuale cooperazione e a compiere ogni sforzo possibile per scongiurare nuove perdite di vite umane in mare; invita l'UE e gli Stati membri a fare tutto il possibile per identificare i corpi e le persone scomparse e a informare i familiari;

2.

chiede all'UE e agli Stati membri di fornire le risorse necessarie a garantire che gli obblighi di ricerca e soccorso siano di fatto rispettati e quindi adeguatamente finanziati; chiede agli Stati membri di continuare a dare prova di solidarietà e impegno aumentando il loro contributo al bilancio e alle attività di Frontex e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e si impegna a fornire a tali agenzie le risorse (umane e logistiche) necessarie affinché adempiano ai loro obblighi mediante il bilancio dell'UE e i suoi fondi pertinenti;

3.

ribadisce la necessità che l'UE basi la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo sulla solidarietà e l'equa ripartizione della responsabilità, come sancito dall'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e adotti un approccio europeo d'insieme; ribadisce che l'UE deve rafforzare l'equa ripartizione delle responsabilità e la solidarietà nei confronti degli Stati membri che accolgono il maggior numero di profughi e richiedenti asilo in termini assoluti o relativi;

4.

accoglie con favore l'impegno assunto dal Consiglio europeo quanto al rafforzamento dell'operazione Triton aumentandone il finanziamento e i mezzi; esorta l'UE a definire un mandato chiaro per Triton, in modo da ampliarne l'ambito di intervento e il mandato per le operazioni di ricerca e soccorso a livello di UE;

5.

chiede che sia messa a punto un'operazione umanitaria europea di ricerca, solida e permanente, che, come Mare Nostrum, sia operativa in alto mare e alla quale contribuiscano tutti gli Stati membri sia con risorse finanziarie che con attrezzature e mezzi; sollecita l'UE a cofinanziare tale operazione;

6.

accoglie con favore la proposta del Consiglio europeo di esaminare congiuntamente le domande di asilo con il sostegno delle squadre EASO; chiede alla Commissione di estendere il mandato dell'EASO onde rafforzarne il ruolo operativo nel trattamento delle domande di asilo;

7.

invita gli Stati membri ad avvalersi appieno delle possibilità esistenti per rilasciare visti umanitari presso le rispettive ambasciate e i rispettivi uffici consolari; osserva, in tale contesto, che il Consiglio dovrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di applicare la direttiva del 2001 sulla protezione temporanea oppure l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, i quali prevedono entrambi un meccanismo di solidarietà in caso di afflusso massiccio e improvviso di sfollati;

8.

chiede agli Stati membri, in particolare a quelli che non hanno ancora contribuito per niente, di potenziare i loro contributi a favore dei programmi di reinsediamento esistenti;

9.

invita la Commissione a fissare una quota vincolante per la ripartizione dei richiedenti asilo tra tutti gli Stati membri;

10.

sottolinea la necessità di incoraggiare le politiche di rimpatrio volontario garantendo nel contempo la protezione dei diritti di tutti i migranti e l'accesso sicuro e legale al sistema di asilo dell'UE, nel rispetto del principio di non respingimento;

11.

si compiace del fatto che il VP/AR e la Presidenza lettone abbiano immediatamente convocato una riunione congiunta straordinaria del Consiglio «Affari esteri» e «Affari interni» a Lussemburgo, come pure del fatto che gli Stati membri abbiano indetto senza indugio un vertice straordinario finalizzato a individuare soluzioni comuni in risposta alla situazione di crisi nel Mediterraneo; osserva che si è tenuto un primo ampio dibattito sulle opzioni per salvare vite umane, combattere scafisti e trafficanti e condividere le responsabilità di accoglienza e protezione tra gli Stati membri; sottolinea la necessità di un maggiore impegno da parte degli Stati membri e si rammarica della mancanza di impegno da parte del Consiglio europeo a istituire un meccanismo di solidarietà a livello dell'UE credibile e vincolante;

12.

chiede un recepimento rapido e completo e un'attuazione efficace del Sistema europeo comune di asilo da parte di tutti gli Stati membri partecipanti, garantendo in tal modo standard comuni europei, tra cui le condizioni per l'accoglienza dei richiedenti asilo e il rispetto dei diritti fondamentali, come previsto dalla legislazione vigente;

13.

chiede un più stretto coordinamento delle politiche dell'Unione e degli Stati membri nell'affrontare le cause profonde della migrazione; sottolinea la necessità di un approccio globale dell'UE, che rafforzi la coerenza delle politiche interne ed esterne, con particolare riferimento alla politica estera e di sicurezza comune, alla politica di sviluppo e alla politica migratoria; chiede un rafforzamento della cooperazione dell'Unione con i paesi partner nel Medio Oriente e in Africa al fine di promuovere la democrazia, le libertà e i diritti fondamentali, la sicurezza e la prosperità;

14.

esorta gli Stati membri e i paesi terzi a stabilire sanzioni penali il più possibile severe contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti sia verso l'Unione europea che al suo interno, nonché contro le persone o i gruppi che sfruttano i migranti vulnerabili nell'UE, garantendo nel contempo che le persone che prestano aiuto ai richiedenti asilo e alle imbarcazioni in pericolo non siano perseguite;

15.

chiede agli Stati membri di collaborare strettamente con Europol, Frontex, EASO ed Eurojust nella lotta contro i trafficanti di esseri umani e le reti criminali di scafisti, nonché di individuare e rintracciare i loro finanziamenti e di identificare il loro modus operandi per impedire loro di arricchirsi mettendo a repentaglio la vita dei migranti; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i vicini della Libia, quale strumento indispensabile per poter smantellare con successo tali reti criminali, attraverso la formazione delle autorità di contrasto e la predisposizione di servizi d'informazione; sottolinea la necessità che i paesi terzi rispettino il diritto internazionale per quanto riguarda il salvataggio di vite umane in mare e garantiscano la protezione dei profughi nonché il rispetto dei diritti fondamentali;

16.

sottolinea che le cause alla base della violenza e del sottosviluppo vanno affrontate nei paesi di origine al fine di arrestare il flusso di profughi e migranti economici; evidenzia, a tale proposito, che il significativo miglioramento delle strutture di governance attraverso la creazione di istituzioni pubbliche efficaci e inclusive, il rafforzamento delle capacità dei sistemi di asilo dei paesi terzi, l'istituzione dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione endemica a tutti i livelli, come pure la promozione dei diritti umani e di una maggiore democrazia dovrebbero rientrare tra le principali priorità di tutti i governi dei paesi di origine;

17.

ribadisce il proprio sostegno a favore di negoziati sotto la guida delle Nazioni Unite al fine di ripristinare l'autorità di governo democratica in Libia e l'impegno a intensificare gli sforzi per affrontare le situazioni di conflitto e l'instabilità in Libia e in Siria; sottolinea che la creazione di una stabilità regionale nelle zone di conflitto è fondamentale per impedire l'ulteriore sfollamento di persone;

18.

rammenta che lo scopo della presente risoluzione è fornire una risposta ai tragici eventi accaduti di recente nel Mediterraneo e alle conclusioni del Consiglio europeo del 23 aprile 2015, e proporre una serie di misure urgenti da adottare immediatamente, tenendo presente che la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, sta al momento elaborando una relazione che rifletterà gli orientamenti programmatici a medio e lungo termine del Parlamento in materia di migrazione;

19.

invita la Commissione a sviluppare e presentare un'agenda europea ambiziosa in materia di migrazione, che tenga conto di tutti gli aspetti del fenomeno;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0448.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2014)0105.


Giovedì 30 aprile 2015

21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/51


P8_TA(2015)0178

Persecuzione dei cristiani nel mondo, in relazione all'uccisione di studenti in Kenya ad opera del gruppo terroristico Al-Shabaad

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, in relazione all'uccisione di studenti in Kenya per mano del gruppo terroristico al-Shabaab (2015/2661(RSP))

(2016/C 346/08)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Kenya,

visto il secondo accordo di partenariato rivisto stipulato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou), con particolare riferimento agli articoli 8, 11 e 26 ivi contenuti,

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, del 23 novembre 2014 sul massacro di 28 viaggiatori civili, e del 3 aprile 2015 sulla strage all'università di Garissa,

vista la dichiarazione alla stampa resa dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana (UA), in occasione della sua 497a riunione tenutasi il 9 aprile 2015, sull'attacco terroristico perpetrato all'università di Garissa in Kenya,

visto il raid delle forze aeree kenyote sui campi di addestramento di al-Shabaab in Somalia in risposta alla carneficina perpetrata all'università di Garissa,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basata sulla religione o il credo,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

visti gli orientamenti dell'UE sul diritto umanitario internazionale,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che i recenti attacchi terroristici perpetrati a Garissa, in Kenya, hanno preso di mira i giovani, il mondo dell'istruzione e quindi il futuro del paese; che i giovani rappresentano speranza e pace e sono i futuri sostenitori dello sviluppo del paese; che l'istruzione è fondamentale per contrastare l'estremismo violento e il fondamentalismo;

B.

considerando che in tutto il mondo il numero di attacchi contro le minoranze religiose, in particolare i cristiani, è aumentato enormemente negli ultimi mesi; che ogni giorno si registrano massacri, percosse e arresti di cristiani ad opera di terroristi jihadisti, soprattutto in alcune parti del mondo arabo;

C.

considerando che i cristiani sono il gruppo religioso maggiormente perseguito; che l'estremismo e le persecuzioni di tale natura stanno diventando un fattore significativo alla base del crescente fenomeno della migrazione di massa; che, secondo i dati, ogni anno vengono uccisi più di 150 000 cristiani;

D.

considerando che il 15 febbraio 2015 l'ISIS/Da'ish ha decapitato 21 cristiani copti egiziani in Libia;

E.

considerando che a Garissa i terroristi hanno attaccato intenzionalmente i non musulmani e isolato i cristiani per sottoporli a una brutale esecuzione; che al-Shabaab ha apertamente e pubblicamente dichiarato di condurre una guerra contro i cristiani nella regione;

F.

considerando che la protezione dei diritti dei bambini e dei giovani, nonché il potenziamento delle competenze, dell'istruzione e dell'innovazione, sono aspetti fondamentali per migliorare le loro opportunità economiche, sociali e culturali, e per potenziare lo sviluppo del paese;

G.

considerando che al-Shabaab ha regolarmente preso di mira studenti, scuole e altre strutture d'istruzione; che nel dicembre 2009 in un attentato suicida 19 persone sono morte durante una cerimonia di laurea di studenti di medicina a Mogadiscio, mentre nell'ottobre 2011 il gruppo terroristico ha rivendicato la responsabilità per un attentato dinamitardo in cui hanno perso la vita 70 persone, tra cui studenti in attesa dei risultati degli esami presso il ministero dell'Istruzione somalo, sempre a Mogadiscio;

H.

considerando che il 25 marzo 2015 almeno 15 persone hanno perso la vita in un attacco perpetrato da al-Shabaab in un hotel di Mogadiscio, e che Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, rappresentante permanente della Somalia presso le Nazioni Unite a Ginevra, Svizzera, era tra le vittime;

I.

considerando che il Kenya sta assistendo a un aumento degli attacchi ai danni di civili dall'ottobre 2011, quando le sue truppe sono entrate nella parte meridionale della Somalia per partecipare a un'operazione in coordinamento con l'esercito somalo contro un'area controllata da al-Shabaab dopo che il gruppo terroristico aveva preso in ostaggio quattro persone;

J.

considerando che dal novembre 2011 le truppe kenyote fanno parte della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM), istituita il 19 gennaio 2007 dal Consiglio di pace e di sicurezza dell'Unione Africana e autorizzata il 20 febbraio 2007 dal Consiglio di sicurezza dell'ONU (risoluzione 1744(2007)), che di recente ha autorizzato l'UA a prorogare la sua missione fino al 30 novembre 2015 (risoluzione 2182(2014));

K.

considerando che i principali fautori della lotta contro il gruppo terroristico al-Shabaab sono l'esercito etiope e, in misura minore, l'esercito ugandese;

L.

considerando che al-Shabaab ha stretto legami con altri gruppi islamisti in Africa, quali Boko Haram in Nigeria e al Qaida nel Maghreb islamico;

M.

considerando che il gruppo terroristico al-Shabaab bombarda e uccide regolarmente soprattutto civili in Somalia e nei paesi vicini, come a Kampala, in Uganda, nel luglio 2010, e sempre più spesso in Kenya, dove hanno suscitato un'attenzione internazionale soltanto le azioni di più ampia portata, anche se gli attacchi di minore entità sono stati una caratteristica costante;

N.

considerando che al-Shabaab ha rivendicato la responsabilità per le incursioni condotte nel luglio 2014 nei villaggi di Hindi, Gamba, Lamu e Tana River lungo la costa kenyota, dove sono state giustiziate più di 100 persone, e per due attacchi nella contea di Mandela negli ultimi mesi del 2014, dove sono state uccise 64 persone;

O.

considerando che dopo l'attacco terroristico presso l'università di Garissa il governo kenyota ha minacciato l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) di chiudere entro tre mesi il campo profughi di Dadaab; che l'UNHCR ha avvertito che tale atto avrà «gravi conseguenze umanitarie e pratiche»; che la convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati proibisce di respingere i profughi nelle zone in cui sono minacciate le loro vite o la loro libertà;

P.

considerando che la Forza di pronto intervento africana (ASF) non è ancora operativa e che l'UE ha reso noto di volere sostenere le capacità africane preposte al mantenimento della pace nel quadro della sua strategia di sicurezza per l'Africa;

Q.

considerando che in base all'articolo 11 dell'accordo di partenariato ACP-UE «le attività di pacificazione e prevenzione e risoluzione di conflitti mirano in particolare ad assicurare un'equa distribuzione delle opportunità politiche, economiche, sociali e culturali tra tutti i settori della società, il rafforzamento della legittimità democratica e dell'efficienza dei sistemi di governo, la creazione di efficaci meccanismi di conciliazione pacifica degli interessi di gruppo, […] il superamento delle divisioni tra settori diversi della società e la promozione di una società civile attiva e organizzata»;

1.

condanna con la massima fermezza gli attacchi terroristici deliberati perpetrati da al-Shabaab il 2 aprile 2015 a Garissa, in cui sono stati assassinati 147 giovani e innocenti studenti universitari e altri 79 sono rimasti feriti; condanna fermamente tutte le violazioni dei diritti umani, in particolare le uccisioni di persone sulla base delle loro religioni, convinzioni o origini etniche;

2.

ribadisce la propria condanna per le incursioni condotte da al-Shabaab nell'estate del 2014 in diversi villaggi lungo la costa kenyota, tra cui Mpeketoni, dove sono state giustiziate 50 persone; esprime una ferma condanna per l'incursione nel centro commerciale Westgate di Nairobi il 24 settembre 2013, in cui sono stati rinvenuti 67 cadaveri; condanna l'attentato di al-Shabaab del 25 marzo 2015 a Mogadiscio in cui ha perso la vita l'ambasciatore Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, rappresentante permanente della Somalia presso le Nazioni Unite a Ginevra;

3.

esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime e al popolo e al governo della Repubblica del Kenya; si dichiara a fianco del popolo kenyota di fronte a questi deprecabili atti di aggressione;

4.

ricorda che la libertà di religione è un diritto fondamentale e condanna fermamente ogni violenza o discriminazione fondata sulla religione;

5.

condanna i recenti attacchi contro le comunità cristiane in diversi paesi, soprattutto per quanto riguarda i 12 cristiani gettati in mare durante una recente traversata partita dalla Libia e i 30 cristiani etiopi massacrati il 19 aprile 2015, ed esprime la propria solidarietà alle famiglie delle vittime;

6.

esprime profonda preoccupazione per l'abuso della religione ad opera dei responsabili di atti terroristici in diverse parti del mondo e per il diffondersi di episodi di intolleranza, repressione e violenza contro i cristiani, soprattutto in alcune parti del mondo arabo; denuncia la strumentalizzazione della religione in vari conflitti; condanna il numero crescente di attacchi contro le chiese in tutto il mondo, in particolare quello che il 15 marzo 2015 ha provocato la morte di 14 persone in Pakistan; condanna fermamente la detenzione, le sparizioni, la tortura, la riduzione in schiavitù e le esecuzioni pubbliche dei cristiani in Corea del Nord; ribadisce e sostiene il diritto inalienabile di tutte le minoranze religiose ed etniche che vivono in Iraq e in Siria, compresi i cristiani, di continuare a vivere in condizioni di dignità, uguaglianza e sicurezza in quelli che storicamente e tradizionalmente sono i loro paesi di origine; osserva che per secoli i membri di diversi gruppi religiosi hanno convissuto nella regione in modo pacifico;

7.

esorta le istituzioni dell'UE a rispettare gli obblighi assunti a norma dell'articolo 17 del TFUE di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese e con altre organizzazioni religiose, filosofiche e aconfessionali, per assicurare che la persecuzione delle comunità cristiane e di altre comunità religiose rappresenti una questione prioritaria dell'UE;

8.

condanna il ricorso a un'antica legge (il «patto dei dhimmi») da parte dell'ISIS/Da'ish in Siria e in Iraq a scopo di estorsione ai danni dei cristiani, attraverso l'imposizione di tasse e restrizioni legate alla religione, pena la morte;

9.

rinnova la sua solidarietà a tutti i cristiani oggetto di persecuzione in varie parti dell'Africa, con particolare riferimento alle recenti atrocità avvenute in Libia, Nigeria e Sudan;

10.

condanna e respinge ogni interpretazione errata del messaggio dell'Islam intesa a creare un'ideologia violenta, crudele, totalitaria, oppressiva ed espansionistica che legittimi lo sterminio delle minoranze cristiane; esorta i leader musulmani a condannare pienamente ogni attacco terroristico, compresi quelli perpetrati contro le comunità e le minoranze religiose, in particolare i cristiani;

11.

invita le autorità ad avviare un'indagine approfondita, rapida, imparziale ed efficace per identificare i responsabili e condurre dinanzi alla giustizia gli autori, gli organizzatori, i finanziatori e i sostenitori di questi atti riprovevoli di terrorismo;

12.

riconosce che la vera risposta deve essere organizzata nell'ambito di azioni coordinate con altri paesi africani e invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Consiglio ad affrontare in cooperazione con l'Unione africana le minacce terroristiche e alla sicurezza concernenti quest'area regionale, onde sostenere i suoi sforzi fondamentali intesi a contrastare al-Shabaab attraverso l'AMISOM; sollecita l'Unione europea a sostenere con fermezza l'attuazione dei meccanismi continentali e regionali per la gestione dei conflitti, in particolare per quanto concerne la Forza di pronto intervento africana (ASF);

13.

invita il governo kenyota ad assumersi le sue responsabilità nonché a combattere la violenza di al-Shabaab e le cause profonde del fenomeno; ritiene che, solo una volta gestite adeguatamente le fratture che caratterizzano la società politica e civile kenyota e le disparità regionali in termini di sviluppo, sarà possibile conseguire la sicurezza; si rammarica del ritardo nella risposta delle forze di polizia; esorta, in particolare, il governo ad astenersi dall'usare gli attacchi terroristici come pretesto per reprimere le libertà civili; invita le autorità kenyote ad adottare una strategia per combattere il terrorismo basata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti fondamentali; insiste sulla necessità di un controllo democratico e giudiziario delle politiche antiterrorismo;

14.

esorta le autorità del Kenya ad assicurare che sia evitata ogni divisione tra fedi e che non si traccino paralleli tra la comunità musulmana e al-Shabaab, nonché ad adottare ogni provvedimento necessario a garantire che sia preservata l'unità del paese nell'interesse della sua crescita sociale ed economica e della sua stabilità nonché della dignità e dei diritti umani del suo popolo; invita il governo kenyota, i leader dell'opposizione e i maggiori rappresentanti delle fedi religiose ad affrontare i problemi delle storiche lagnanze di emarginazione, dei divari regionali all'interno del paese e della discriminazione istituzionale, e a garantire che le operazioni antiterrorismo abbiano per bersaglio solo gli autori dei reati e non più ampie comunità etniche e religiose;

15.

ricorda al Servizio europeo per l'azione esterna e agli Stati membri l'impegno da loro assunto, nell'ambito del piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia adottato nel giugno 2012, volto a garantire che la questione dei diritti umani sia presa in considerazione in tutti i tipi di dialogo sulla lotta al terrorismo con i paesi terzi;

16.

chiede all'UE di attuare un programma concernente le missioni di formazione militare in Kenya e di fornire attrezzature moderne, collaborando con le forze militari e di polizia del Kenya e istruendo queste ultime al fine di contrastare il terrorismo e impedire l'espansione di al-Shabaab;

17.

esorta il governo kenyota a compiere ogni sforzo necessario per conformarsi allo Stato di diritto, ai diritti umani, ai principi democratici e alle libertà fondamentali, e invita l'UE a guidare i suoi partner internazionali lungo questo percorso e a raccogliere un contributo finanziario per rafforzare i programmi esistenti in materia di governance, onde garantire la sicurezza nazionale e apportare pace e stabilità al paese e alla regione; afferma con determinazione che la spirale di violenza di al-Shabaab va affrontata insieme ai paesi vicini; chiede che l'UE fornisca tutto il sostegno necessario, finanziario, logistico e di esperti, compresa la possibilità di ricorrere al Fondo per la pace in Africa e agli strumenti UE di gestione delle crisi;

18.

invita le forze di sicurezza kenyote a garantire risposte legittime nell'ambito del contrasto alla minaccia terroristica; chiede al governo kenyota di garantire la sicurezza e la protezione dei campi profughi situati nel suo territorio, conformemente al diritto internazionale;

19.

sottolinea che il terrorismo internazionale è finanziato attraverso il riciclaggio illegale di denaro, le richieste di riscatto, le estorsioni, il traffico di droga e la corruzione; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di condivisione delle informazioni legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

20.

ribadisce il proprio sostegno a tutte le iniziative volte a favorire il dialogo e il rispetto reciproco tra comunità religiose e di altro tipo; invita tutte le autorità religiose a promuovere la tolleranza e ad adottare iniziative contro l'odio e la radicalizzazione violenta ed estremista;

21.

denuncia il fatto che gli istituti di istruzione e gli edifici scolastici siano diventati un bersaglio degli attacchi terroristici, il cui scopo è mettere a repentaglio l'istruzione e la dignità di tutti i cittadini, come pure generare sfiducia e divisione fra comunità; rammenta il rapimento e la scomparsa, avvenuti nel 2014 e condannati in tutto il mondo, di ragazze cristiane dal villaggio nigeriano di Chibok ad opera del gruppo terroristico di matrice jihadista Boko Haram;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo del Kenya, alle istituzioni dell'Unione africana, all'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/55


P8_TA(2015)0179

Distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'esh

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish (2015/2649(RSP))

(2016/C 346/09)

Il Parlamento europeo,

viste le interrogazioni con richiesta di risposta orale al Consiglio e alla Commissione sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish (O-000031/2015 — B8-0115/2015 e O-000032/2015 — B8-0116/2015),

visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce che «l'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri», in particolare nella «conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea», e che «l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura»,

visto il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (2),

visto il regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (3), adottato sulla base della decisione 2013/760/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (4), e in particolare l'articolo 11 quater riguardante l'importazione, l'esportazione o il trasferimento di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria,

vista l'azione comune 2001/555/PESC del Consiglio, del 20 luglio 2001, sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea (5), modificata dall'azione comune 2009/834/PESC (6),

vista la risoluzione del Consiglio dell'ottobre 2012 relativa alla creazione di una rete informale di autorità incaricate dell'applicazione della legge ed esperti competenti nel settore dei beni culturali (EU CULTNET) (14232/2012),

visto il secondo protocollo, del 1999, della Convenzione internazionale dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,

vista la convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, del 14 novembre 1970,

vista la convenzione dell'UNESCO concernente la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, del 16 novembre 1972,

vista la convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, del 17 ottobre 2003,

vista la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, del 20 ottobre 2005,

vista la convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, del 1995,

vista la risoluzione 2199 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 12 febbraio 2015, sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici di Al-Qaeda (7),

vista la Carta di Venezia per la conservazione e il restauro dei monumenti e siti del 1964, la quale prefigura un quadro internazionale per la conservazione e il restauro di antichi edifici,

visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, approvato il 17 luglio 1998, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ix), in cui si riconosce che «dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati e i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari», è un crimine di guerra,

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (8), il cui paragrafo 211 afferma che «le forme intenzionali di distruzione del patrimonio culturale e artistico, così come sta accadendo attualmente in Iraq e in Siria, dovrebbero essere perseguite come crimini di guerra e crimini contro l'umanità»,

vista la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 febbraio 2015, dal titolo «Elementi per una strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Da'ish» (JOIN(2015)0002), in cui la Commissione e il vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno riconosciuto la gravità della distruzione e del saccheggio ai danni del patrimonio culturale nell'ambito della gestione delle crisi in Siria e in Iraq e della minaccia rappresentata dal Da'ish,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che numerosi siti archeologici, religiosi e culturali in Siria e in Iraq sono recentemente stati oggetto di distruzione mirata ad opera di gruppi di estremisti legati in particolare allo Stato islamico dell'Iraq e della Siria (ISIS/Da'ish) e che tali attacchi sistematici contro il patrimonio culturale sono stati definiti dal Direttore generale dell'UNESCO, Irina Bokova, «pulizia culturale»;

B.

considerando che, secondo l'UNESCO, il termine «pulizia culturale» si riferisce a una strategia intenzionale mirata a distruggere la diversità culturale attraverso la persecuzione deliberata di persone identificate sulla base della loro origine culturale, etnica o religiosa, unitamente ad attacchi intenzionali ai loro luoghi di culto, di memoria storica e di apprendimento e che la strategia di pulizia culturale oggi in atto in Iraq e in Siria trova riscontro negli attacchi al patrimonio culturale, diretti sia contro le espressioni della cultura fisiche, tangibili ed edificate, quali monumenti ed edifici, sia contro le minoranze e le espressioni immateriali della cultura, come le consuetudini, le tradizioni e le credenze (9);

C.

considerando che alcuni atti di distruzione del patrimonio culturale sono stati considerati, in determinate circostanze, crimini contro l'umanità (10); che, in particolare, quando tali atti sono diretti a membri di un gruppo etnico o religioso, possono essere equiparati al crimine di persecuzione, come enunciato nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), dello Statuto della Corte penale internazionale;

D.

considerando che tali atti di distruzione di siti e di oggetti culturali e storici non sono né nuovi né confinati all'Iraq e alla Siria; che, secondo l'UNESCO, «il patrimonio culturale costituisce un elemento importante dell'identità culturale delle comunità, dei gruppi e degli individui, nonché della coesione sociale, cosicché la sua distruzione intenzionale può avere conseguenze negative per la dignità umana e i diritti umani» (11); che, come affermato anche dall'UNESCO, i saccheggi e il contrabbando di siti e oggetti culturali e religiosi in Iraq e in Siria ad opera dell'ISIL/Da'ish sono utilizzati anche per contribuire a finanziare le attività terroristiche dell'ISIL/Da'ish, con la conseguenza che beni artistici e culturali sono trasformati in «armi da guerra»;

E.

considerando che, grazie al finanziamento dell'Unione europea, il 1o marzo 2014 l'Unesco ha lanciato con altri partner strategici un progetto triennale chiamato «salvaguardia di emergenza del patrimonio culturale siriano», inteso in particolare a garantire la protezione di emergenza di tale patrimonio;

F.

considerando che l'Unione europea ha ratificato la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005, primo strumento internazionale a riconoscere la duplice natura, economica e culturale dei beni culturali, che «non devono essere trattati come dotati esclusivamente di valore commerciale»;

G.

considerando che la convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata il 17 novembre 1970, e la convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata il 24 giugno 1995, costituiscono strumenti essenziali per rafforzare la protezione del patrimonio culturale mondiale;

H.

considerando che il commercio illecito dei beni culturali è ormai il terzo più importante dopo il commercio illegale di stupefacenti e di armi; che tale commercio illecito è dominato dalle reti della criminalità organizzata e che gli attuali meccanismi nazionali e internazionali non sono adeguatamente attrezzati e sostenuti per far fronte al problema (12);

I.

considerando che, sebbene la lotta al traffico illecito di beni culturali non sia di competenza specifica dell'Unione europea, dato che non è contemplata come tale nei trattati, essa rientra comunque in diversi ambiti di competenza dell'UE, quali il mercato interno, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG), la cultura e la politica estera e di sicurezza comune (PESC);

J.

considerando l'urgente necessità di coordinare meglio la lotta al commercio illecito di opere culturali e di collaborare strettamente al fine di promuovere la sensibilizzazione e la condivisione di informazioni, nonché di rafforzare i quadri giuridici; ricordando, in tale contesto, che nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2011 sulla prevenzione e il contrasto dei reati a danno dei beni culturali, si raccomandava, tra l'altro, agli Stati membri di intensificare la cooperazione tra agenti dei servizi di contrasto, autorità culturali e organizzazioni private;

K.

considerando che, nell'ottobre 2012, una risoluzione del Consiglio istituiva una rete informale di autorità incaricate dell'applicazione della legge e di esperti competenti nel settore dei beni culturali (EU CULTNET), i cui obiettivi principali consistono nel migliorare lo scambio di informazioni riguardo alla prevenzione del commercio illecito di beni culturali e individuare e condividere informazioni sulle reti criminali sospettate di essere coinvolte nel traffico illecito;

L.

considerando che sabato 28 marzo 2015 il Direttore generale dell'UNESCO, Irina Bokova, ha avviato la campagna #Unite4Heritage, intesa a mobilitare il sostegno internazionale per la protezione del patrimonio culturale attraverso il potere dei social network;

1.

condanna fermamente la distruzione deliberata dei siti culturali, archeologici e religiosi perpetrata dall'ISIS in Siria e in Iraq;

2.

invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) ad agire opportunamente a livello politico, in conformità della risoluzione 2199 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 12 febbraio 2015, al fine di porre termine al commercio illegale di beni culturali dai territori di Siria e Iraq, durante periodi di conflitto in tali territori, impedendone quindi l'impiego come fonte di finanziamento;

3.

chiede al VP/AR di servirsi degli strumenti della diplomazia culturale e del dialogo interculturale quando si tratta di riconciliare diverse comunità e ricostruire i siti distrutti;

4.

invita il VP/AR, l'Unione europea e i suoi Stati membri ad applicare misure di sicurezza alle frontiere esterne dell'UE per evitare l'importazione illegale nel suo territorio di beni culturali provenienti da Siria e Iraq e li invita altresì a cooperare efficacemente nell'ambito di un'azione congiunta contro il traffico di beni culturali di origine siriana e irachena in Europa, giacché un'elevata percentuale del commercio di arte mediorientale è destinata al mercato europeo, oltre che agli Stati Uniti e all'area del Golfo;

5.

propone, in tale contesto, che la Commissione, in conformità del paragrafo 17 della risoluzione 2199 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 12 febbraio 2015, si concentri sulla lotta al commercio illecito di beni culturali, con riferimento specifico agli oggetti del patrimonio culturale trafugati illegalmente dall'Iraq dal 6 agosto 1990 e dalla Siria dal 15 marzo 2011; invita la Commissione a definire un approccio coordinato per contrastare siffatto commercio illegale, in collaborazione con i responsabili a livello nazionale in seno ai servizi investigativi e in stretta collaborazione con l'UNESCO e altre organizzazioni internazionali, come il Consiglio internazionale dei musei (ICOM), lo Scudo blu internazionale dell'ICOM (ICBS), Europol, Interpol, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti (ICOMOS) e l'Istituto internazionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM);

6.

invita il VP/AR a coinvolgere il centro satellitare dell'Unione europea di Torrejón, che sostiene il processo decisionale dell'Unione nel contesto della PESC, fornendo materiale ottenuto dall'analisi di immagini satellitari, ai fini del monitoraggio e della catalogazione dei siti archeologici e culturali in Siria e in Iraq e del sostegno alle attività degli archeologi siriani, onde evitare ulteriori saccheggi e risparmiare la vita dei civili;

7.

chiede alla Commissione di porre in essere un sistema rapido e sicuro per lo scambio di informazioni e la condivisione di prassi eccellenti tra gli Stati membri al fine di contrastare efficacemente il commercio illecito di beni culturali trafugati illegalmente dall'Iraq e dalla Siria, nonché di esortare gli Stati membri ad avvalersi degli strumenti internazionali di lotta al traffico illecito di beni culturali a disposizione di ufficiali di polizia e di dogana, come ad esempio l'apposita banca dati «I-24/7» d Interpol sulle opere d'arte rubate e il dispositivo di comunicazione nell'ambito del programma ARCHEO dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);

8.

invita a prendere in considerazione la messa a punto di programmi europei di formazione per giudici, ufficiali di polizia e di dogana, pubbliche amministrazioni e operatori del mercato in senso lato, onde permettere ai soggetti impegnati nella lotta al commercio illecito di beni culturali ad acquisire e migliorare le loro competenze, nonché a sostenere iniziative quali il corso di e-learning per i professionisti dei beni culturali siriani, promosso da ICOMOS nel gennaio 2013, che ha fornito informazioni sulla gestione dei rischi di catastrofi, sulle misure di soccorso immediato per le collezioni culturali e sulle tecniche di documentazione;

9.

chiede alla Commissione di collegarsi a progetti internazionali della società civile sulla protezione e l'informazione in materia di beni culturali a rischio, quale il progetto di tecnologie geospaziali dell'Associazione americana per il progresso scientifico (AAAS), e a continuare a sostenere le attività delle comunità di ricerca, come il progetto Mosul, sviluppato dall'Initial Training Network for Digital Cultural Heritage (finanziato tramite borsa di studio Marie Slezynska-Curie);

10.

chiede alla Commissione di prestare maggiore sostegno all'Osservatorio internazionale sul traffico illecito di beni culturali dell'ICOM, che ha stilato una lista rossa d'urgenza delle antichità siriane e irachene a rischio, pensata come strumento per musei, ufficiali doganali e di polizia, mercanti d'arte e collezionisti e che prevede di servirsi di immagini satellitari per controllare la situazione sul terreno, in collaborazione con l'istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (UNITAR);

11.

invita l'Unione europea e gli Stati membri a elaborare campagne di sensibilizzazione intese a scoraggiare l'acquisto e la vendita di beni culturali ottenuti in maniera illecita dalle zone di guerra;

12.

chiede agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per coinvolgere le università, gli enti di ricerca e le istituzioni culturali, anche mediante codici deontologici, nella lotta al traffico illecito di beni culturali provenienti dalle zone di guerra;

13.

invita la Commissione a sostenere la campagna #Unite4Heritage dell'UNESCO, avviando una campagna d'informazione incentrata sull'Iraq e sulla Siria, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del patrimonio culturale dei due paesi, sul modo in cui i frutti dei saccheggi sono utilizzati per finanziare attività terroristiche e sulle eventuali sanzioni previste per l'importazione illegale di beni culturali provenienti da tali paesi o da altri paesi terzi;

14.

chiede alla Commissione di potenziare e migliorare il funzionamento della rete informale di autorità di contrasto e di esperti competenti nel settore dei beni culturali (EU CULTNET), istituita con risoluzione del Consiglio dell'ottobre 2012, i cui obiettivi consistono nel migliorare lo scambio di informazioni riguardo alla prevenzione del commercio illecito di beni culturali e nel prevedere la messa a punto di un ulteriore strumento per controllare l'importazione nell'Unione europea dei beni culturali trafugati illegalmente dalla Siria e dall'Iraq;

15.

invita il Consiglio a rafforzare i servizi di Eurojust ed Europol addetti a coadiuvare le indagini in corso, alla prevenzione e allo scambio di intelligence in materia di commercio illegale di beni culturali;

16.

incoraggia il rilancio delle azioni promosse dallo Scudo blu internazionale dell'ICOM;

17.

invita l'Unione europea ad adottare i provvedimenti necessari, in collaborazione con l'UNESCO e la Corte penale internazionale, per ampliare la fattispecie di diritto internazionale dei crimini contro l'umanità, in modo che vi rientrino anche gli atti che comportano deliberatamente il danneggiamento o la distruzione su larga scala del patrimonio culturale dell'umanità;

18.

chiede agli Stati membri che non lo hanno ancora fatto di ratificare la Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 1970, la convenzione dell'UNIDROIT del 1995, la Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954 e il suo secondo protocollo aggiuntivo del 1999;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Direttore generale dell'UNESCO, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.

(2)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

(3)  GU L 335 del 14.12.2013, pag. 3.

(4)  GU L 335 del 14.12.2013, pag. 50.

(5)  GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5.

(6)  GU L 297 del 13.11.2009, pag. 18.

(7)  http://www.refworld.org/docid/54ef1f704.html.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0076.

(9)  http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/conference_report_heritage_and_cultural_diversity_at_risk_in_iraq_and_syria/

(10)  Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, Kordić & Čerkez, 26 febbraio 2001, IT-95-14/2, paragrafi 207-8.

(11)  Dichiarazione dell'UNESCO sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale del 2003.

(12)  http://www.africa-eu-partnership.org/newsroom/all-news/morocco-africa-eu-workshop-fight-against-illegal-trafficking-cultural-goods.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/60


P8_TA(2015)0180

Situazione alle Maldive

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla situazione nelle Maldive (2015/2662(RSP))

(2016/C 346/10)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle Maldive,

vista la dichiarazione congiunta dell'Unione europea sui recenti sviluppi nelle Maldive, incluso l'arresto di un giudice della Corte penale, rilasciata localmente il 20 gennaio 2012,

vista la dichiarazione congiunta dell'Unione europea relativa alle minacce nei confronti della società civile e dei diritti umani nelle Maldive, rilasciata localmente il 30 settembre 2014,

vista la dichiarazione congiunta dell'Unione europea sullo Stato di diritto nelle Maldive, rilasciata localmente il 24 febbraio 2015,

vista la dichiarazione, in data 30 aprile 2014, del portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), sull'attivazione della pena di morte nelle Maldive,

vista la dichiarazione, in data 14 marzo 2015, del portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), sulla condanna dell'ex presidente delle Maldive Mohamed Nasheed,

vista la dichiarazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Zeid Ra'ad Al Hussein, del 18 marzo 2015, sul processo a carico dell'ex presidente Mohamed Nasheed,

vista la dichiarazione dal relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, Gabriela Knaul, circa l'impossibilità della democrazia in mancanza di una giustizia equa e indipendente nelle Maldive, rilasciata il 19 marzo 2015,

vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'UE alle elezioni parlamentari nella Repubblica delle Maldive, del 22 marzo 2014,

visto il patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), di cui le Maldive sono parte contraente,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 13 marzo 2015 l'ex presidente delle Maldive Mohamed Nasheed è stato condannato a 13 anni di reclusione con accuse di terrorismo per l'arresto, avvenuto nel gennaio 2012, dell'allora giudice capo della Corte penale, un caso rispetto al quale l'UE aveva espresso preoccupazione;

B.

considerando che il processo controverso non si è svolto nel rispetto delle norme nazionali e internazionali in materia di giustizia, malgrado l'appello delle Nazioni Unite e dell'Unione europea all'equità e alla trasparenza nelle azioni in giudizio contro l'ex presidente Nasheed;

C.

considerando che Mohamed Nasheed, che vanta una lunga storia personale di attivismo non violento a favore dei diritti umani e della democrazia pluralista, è stato incarcerato a più riprese durante la dittatura trentennale del presidente Maumoon Abdul Gayoon e ha lasciato il potere in circostanze controverse, quattro anni dopo essere divenuto il primo presidente democraticamente eletto delle Maldive;

D.

considerando che la mancanza di indipendenza politica e di formazione nel sistema giudiziario delle Maldive ne compromette la credibilità interna e internazionale;

E.

considerando che gli ex ministri della Difesa Tholhath Ibrahim e Mohamed Nazim sono stati recentemente condannati rispettivamente a 10 e 11 anni di reclusione, mentre l'ex vicepresidente del Majlis, Ahmed Nazim, è stato condannato a 25 anni di carcere nelle Maldive; che anche questi processi sarebbero stati inficiati da irregolarità;

F.

considerando che i politici all'opposizione continuano ad essere regolarmente oggetto di intimidazioni e che da una recente relazione della commissione dell'Unione interparlamentare sui diritti umani dei parlamentari è emerso che le Maldive si collocano tra i peggiori paesi del mondo per quanto riguarda gli attacchi, le torture e le intimidazioni nei confronti dei deputati di opposizione;

G.

considerando che il 30 marzo 2015 il parlamento delle Maldive ha adottato una modifica della legge in materia di detenzione e libertà condizionale che esclude dall'appartenenza ai partiti quanti scontano una pena detentiva, il che di fatto estromette dall'attività politica Mohamed Nasheed e ne preclude la partecipazione alle elezioni presidenziali nel 2018;

H.

considerando che dal febbraio 2015 almeno 140 manifestanti pacifici sono stati arrestati e rilasciati unicamente a condizioni che limitano in modo drastico il loro diritto a partecipare a ulteriori dimostrazioni;

I.

considerando che le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani affrontano persecuzioni, minacce e attacchi sempre più frequenti, come è accaduto alla commissione per i diritti umani delle Maldive (HRCM), che è stata portata dinanzi alla Corte suprema con l'accusa di alto tradimento e oltraggio alla Costituzione per aver presentato una relazione sullo stato dei diritti umani nelle Maldive in occasione della revisione periodica universale del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani; che le ONG sono state minacciate di venire cancellate dai registri;

J.

considerando che negli ultimi anni la libertà di stampa è stata duramente repressa, che tre giornalisti sono stati arrestati mentre realizzavano un servizio sulle manifestazioni politiche per il rilascio di Mohamed Nashee, che Ahmed Rilwan, un giornalista critico nei confronti del governo, è scomparso nell'agosto 2014 e non è più stato ritrovato, e che si teme per la sua vita;

K.

considerando che i disordini politici avvengono in un contesto segnato dall'inquietudine per il crescente islamismo militante nelle Maldive e per il numero di giovani radicalizzati che si sarebbero schierati con l'ISIS;

L.

considerando che il 27 aprile 2014 il parlamento delle Maldive ha approvato la fine della moratoria sulla pena di morte in vigore dal 1954, consentendo in tal modo la condanna di minori a partire dall'età di soli sette anni, che possono essere dichiarati colpevoli e giustiziati non appena compiono 18 anni, dopo essere stati lasciati languire in carcere sino a quel momento; che tale situazione è contraria agli obblighi internazionali in materia di diritti umani che le Maldive sono tenute a rispettare in quanto parte contraente della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia;

M.

considerando che i lavoratori immigrati sono sottoposti a lavoro forzato, alla confisca dei documenti d'identità e di viaggio, al mancato pagamento del salario o al trattenimento dello stesso nonché alla servitù per debiti, e sono stati minacciati di espulsione dalle autorità maldiviane per aver protestato contro la discriminazione e le violenze in seguito a una serie di attacchi sui lavoratori immigrati;

N.

considerando che un numero ristretto di donne provenienti da Sri Lanka, Thailandia, India, Cina, Filippine, Europa orientale, paesi dell'ex Unione sovietica, Bangladesh e Maldive sono vittime della tratta a fini sessuali nelle Maldive e che, stando a quanto riportato, alcuni minori maldiviani sarebbero oggetto di abusi sessuali e potrebbero essere vittime del lavoro forzato;

1.

esprime forte preoccupazione per le crescenti tendenze all'autoritarismo nelle Maldive, la repressione dell'opposizione politica e le intimidazioni nei confronti dei media e della società civile, che rischiano di mettere a repentaglio i progressi compiuti negli ultimi anni sul piano dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; invita tutte le parti ad astenersi da azioni che potrebbero aggravare la crisi e a rispettare la democrazia e lo Stato di diritto;

2.

deplora le gravi irregolarità nel processo a carico dell'ex presidente Mohamed Nasheed; ribadisce che dovrebbe essere rilasciato immediatamente e che, in caso di ricorso in appello, i suoi diritti devono essere pienamente rispettati in conformità degli obblighi internazionali delle Maldive, della Costituzione del paese e di tutte le garanzie per un giusto processo riconosciute a livello internazionale; esorta la delegazione dell'UE in Sri Lanka e nelle Maldive a insistere per ottenere l'autorizzazione a seguire da vicino il processo di appello;

3.

sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto, il diritto a un giusto processo, la regolarità dei procedimenti giudiziari e l'indipendenza della magistratura, in conformità delle disposizioni dell'ICCPR, sono elementi centrali del processo democratico; pone l'accento sul fatto che tutti i cittadini delle Maldive, compreso l'ex presidente Nasheed, devono essere trattati in base a tali principi, che sono importanti in una società pluralistica;

4.

chiede che si svolga un processo politico credibile e inclusivo, con la partecipazione di tutte le forze democratiche, allo scopo di ripristinare e preservare la stabilità nelle Maldive e di ricondurre il paese sulla strada della transizione verso la democrazia; chiede che si ponga immediatamente fine alle intimidazioni nei confronti degli oppositori politici; invita il governo delle Maldive ad adottare le misure necessarie per ripristinare la fiducia nel suo impegno a favore della democrazia, dell'indipendenza della magistratura e dello Stato di diritto, compreso il rispetto delle libertà di espressione e riunione e del giusto processo;

5.

chiede che si ponga immediatamente fine all'interferenza politica e si proceda alla depoliticizzazione del sistema giudiziario delle Maldive; chiede che vengano attuate riforme urgenti per garantire l'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario delle Maldive, allo scopo di ripristinare la fiducia interna e internazionale nel suo funzionamento; sottolinea che tali riforme dovrebbero essere approvate e attuate senza ulteriori indugi;

6.

ricorda al governo delle Maldive che la Costituzione del paese garantisce il diritto a manifestare e che le condizioni di scarcerazione che impediscono la partecipazione a manifestazioni pacifiche sono illecite;

7.

chiede che si ponga immediatamente fine a tutte le forme di violenza contro quanti manifestano pacificamente e ricorda alle forze di sicurezza il loro dovere di proteggere i manifestanti pacifici dalle bande violente; invita il governo delle Maldive a porre fine all'impunità delle milizie che hanno usato violenza contro le persone che promuovono la tolleranza religiosa, i manifestanti pacifici, i mezzi d'informazione critici e la società civile; chiede che i colpevoli degli attacchi violenti siano consegnati alla giustizia;

8.

invita il governo delle Maldive ad autorizzare lo svolgimento di indagini adeguate sulla scomparsa di Ahmed Rilwan;

9.

condanna la reintroduzione della pena capitale nelle Maldive ed esorta il governo e il parlamento del paese a ripristinare la moratoria al riguardo;

10.

incoraggia tutte le parti nelle Maldive a collaborare in modo costruttivo in tutti gli ambiti e, in particolare, sulla questione dei cambiamenti climatici, che rischia di destabilizzare il paese;

11.

chiede alle autorità locali di rispettare appieno le norme minime per l'eliminazione della tratta di esseri umani; elogia gli sforzi messi in atto per far fronte al problema e i progressi compiuti, ma insiste affinché le disposizioni della legge anti-tratta siano attuate in modo rapido, in quanto permangono seri problemi nell'applicazione della legge e nella protezione delle vittime;

12.

invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a emettere segnalazioni sulla situazione relativa ai diritti umani nelle Maldive nei loro siti web di consigli di viaggio;

13.

esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Servizio europeo per l'azione esterna a continuare a seguire da vicino la situazione politica nelle Maldive e a svolgere un ruolo proattivo nelle relazioni bilaterali dell'Unione europea con il paese e nelle sedi internazionali multilaterali, al fine di conseguire la stabilità, di rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto, nonché di garantire il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel paese;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, nonché al parlamento e al governo della Repubblica delle Maldive.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/63


P8_TA(2015)0181

Relazione 2014 sui progressi compiuti dall'Albania

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla relazione 2014 sui progressi compiuti dall'Albania (2014/2951(RSP))

(2016/C 346/11)

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'UE,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014 e quelle del Consiglio Affari generali del 16 dicembre 2014,

visto il parere della Commissione sulla richiesta di adesione dell'Albania all'UE del 9 novembre 2010 e la relazione della Commissione, del 4 giugno 2014, sui progressi compiuti dall'Albania nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e nella riforma giudiziaria (COM(2014)0331),

visti la comunicazione della Commissione dell'8 ottobre 2014 intitolata «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2014-2015» (COM(2014)0700), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2014)0304 intitolato «Albania 2014 Progress Report», e il documento di strategia indicativo per l'Albania (2014-2020), adottato il 18 agosto 2014,

vista la risoluzione del Parlamento albanese del 24 dicembre 2014 sull’accordo politico tra la maggioranza al potere e l’opposizione,

viste le proprie precedenti risoluzioni sull'Albania,

visto il lavoro svolto da Knut Fleckenstein come relatore permanente sull'Albania della commissione per gli affari esteri,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, negli ultimi anni, l'Albania ha compiuto enormi progressi nel suo cammino verso l'adesione all'UE e che le è stato, pertanto, concesso lo status di paese candidato a giugno 2014; che permangono ancora sfide alle quali occorre rispondere con rapidità ed efficacia per progredire ulteriormente nel cammino di adesione all'UE;

B.

considerando che la coerente adozione e l’efficace attuazione di riforme sostenibili sulle cinque priorità fondamentali sono funzionali alla trasformazione democratica dell'Albania e stanno spianando la strada all’apertura dei negoziati di adesione all'UE; che il processo di adesione all'UE è diventata una forza trainante per le riforme connesse all’UE in Albania e che il suo calendario sarà determinato dalla velocità e dalla qualità di tali riforme; che l'apertura dei negoziati di adesione costituirebbe un incentivo che promuoverebbe ulteriori riforme, offrendo una prospettiva UE tangibile e credibile;

C.

considerando che l'adesione all'UE è un processo inclusivo che appartiene a tutto il paese e a tutti i suoi cittadini; che un dialogo politico costruttivo e sostenibile sulle riforme connesse all'UE, condotto in uno spirito di cooperazione e di compromesso tra le principali forze politiche, è essenziale per ulteriori progressi nel processo di adesione all'UE; che il processo di integrazione europea gode di un consenso politico e di un ampio sostegno pubblico; che il successo del programma di riforme dipende fortemente dalla presenza di un contesto politico democratico;

D.

considerando che il Parlamento europeo ha svolto un ruolo importante negli sforzi tesi a instaurare un clima politico sano nel paese;

E.

considerando che l'Unione europea ha posto lo Stato di diritto al centro del suo processo di allargamento; che è essenziale compiere progressi tangibili sul fronte dell'indipendenza della magistratura e della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata perché il processo di integrazione europea possa avanzare; che per progredire in tali ambiti è necessario un forte sostegno politico;

F.

considerando che sono necessari significativi passi avanti nelle riforme e nell'attuazione della riforma del sistema giudiziario; che, nonostante i progressi raggiunti, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata resta una sfida considerevole; che la libertà di espressione e l'indipendenza dei media non sono ancora garantite;

G.

considerando che l'esistenza di un'amministrazione pubblica professionale, efficace e meritocratica è la colonna portante del processo di integrazione per qualsiasi paese che aspiri a divenire membro dell'Unione europea;

H.

considerando che le relazioni dell'Albania con i suoi vicini sono costruttive e il suo allineamento con la politica estera dell'UE è esemplare;

1.

elogia l'Albania per aver conquistato lo status di paese candidato; sottolinea che questo dovrebbe essere considerato un incoraggiamento ad intensificare ancora di più gli sforzi di riforma; esprime il suo sostegno continuo al processo di integrazione europea dell'Albania; ritiene che siano necessarie misure concrete e un impegno politico continuo per attuarle e affrontare così le sfide legate ad un esito positivo del consolidamento della trasformazione democratica e della realizzazione delle riforme connesse all'UE; incoraggia l'Albania a conseguire una solida serie di risultati per quanto riguarda tali riforme;

2.

ritiene essenziale sostenere e favorire, tra tutti gli attori politici, un'autentica cooperazione politica che contempli una concorrenza leale per le migliori idee e i più validi concetti politici, e lavorare verso una cultura politica democratica che si basi sul presupposto che i processi politici democratici sono costruiti sul dialogo e sulla capacità di cercare e accettare compromessi; è convinto che con questo si aumenterà la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche; esorta la coalizione di governo a facilitare l'esercizio del diritto dell’opposizione al controllo democratico e esorta l'opposizione ad esercitare tale diritto pienamente e responsabilmente;

3.

accoglie con favore la costituzione di gruppi di lavoro congiunti nel quadro del dialogo ad alto livello sulle priorità chiave al fine di costruire una piattaforma globale per un'agevole realizzazione delle riforme e il monitoraggio dei progressi compiuti in merito alle cinque priorità principali, in particolare nella riforma della pubblica amministrazione, nel rafforzamento del sistema giudiziario, nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, nonché nel potenziamento della tutela dei diritti umani; incoraggia le autorità a intensificare le loro attività su tali priorità e a definire un quadro dei risultati in merito alla loro attuazione;

4.

chiede la rapida istituzione di un Consiglio nazionale inclusivo per l'integrazione europea inteso a comprendere anche i rappresentanti della società civile e le istituzioni indipendenti, con l'obiettivo di assicurare un ampio consenso nazionale sulle riforme connesse all'UE e nel processo di adesione all'UE; chiede che gli organi competenti informino le parti interessate e il pubblico in generale, in maniera esaustiva e a tempo debito, in merito ai progressi raggiunti nel processo di integrazione europea;

5.

sottolinea il ruolo del parlamento come istituzione democratica fondamentale e chiede pertanto un potenziamento del suo ruolo di sorveglianza e la garanzia di un processo di consultazione più istituzionalizzato per le proposte di legge; accoglie con favore, a tale riguardo, l'adozione, il 5 marzo 2015, della legge rivista «sul ruolo del Parlamento nel processo d'integrazione europea dell'Albania», nonché la risoluzione parlamentare consensuale del 24 dicembre 2014 in cui si stabilisce che l'opposizione torni al lavoro parlamentare mentre la maggioranza al governo dovrebbe cercare il consenso con l'opposizione sulle riforme importanti, che le decisioni della Corte costituzionale (CC) siano rispettate e che la questione delle persone con precedenti penali titolari di una carica pubblica o in corsa per una carica pubblica sia affrontata; ne chiede la corretta e tempestiva attuazione in modo costruttivo; invita tutti i partiti politici a migliorare la formazione del consenso democratico, che è essenziale al fine di avanzare nel processo di adesione; considera importante che la società civile, i mezzi d'informazione e i cittadini albanesi ritengano i loro dirigenti responsabili dei risultati delle specifiche azioni da svolgere;

6.

è preoccupato per la costante polarizzazione politica in atto in Albania che rischia di compromettere ulteriori sforzi di integrazione unionale; ricorda alla coalizione di governo e all'opposizione la loro comune responsabilità nei confronti dei cittadini per un dialogo politico sostenibile, costruttivo ed inclusivo che permetta l'adozione e l'attuazione di riforme essenziali; invita la maggioranza di governo e l'opposizione a proseguire gli sforzi per istituire un vero dialogo politico e collaborare in modo costruttivo;

7.

sottolinea che una pubblica amministrazione professionale è indispensabile nella corretta attuazione di tutte le altre riforme; accoglie, pertanto, con favore il fatto che si stia cominciando a dare attuazione alla legge sul pubblico impiego e ne chiede la corretta applicazione al fine di migliorare le capacità amministrative, depoliticizzare la pubblica amministrazione e lottare contro la corruzione nel pubblico impiego, per rafforzare la meritocrazia nelle nomine, nelle promozioni e nei licenziamenti, per aumentare l'efficienza, la trasparenza, la responsabilità, la professionalità e la sostenibilità finanziaria del pubblico impiego, e per rafforzare il buon governo a tutti i livelli; chiede un rafforzamento della gestione delle risorse umane, un sistema di valutazione per i funzionari pubblici e il monitoraggio indipendente dell'attuazione della legislazione sulla funzione pubblica; invita a finalizzare una strategia globale di riforma della pubblica amministrazione e a continuare a promuovere la depolarizzazione e la conoscenza del diritto dell'UE e dei suoi processi decisionale; sottolinea la necessità di promuovere l'integrità pubblica, di migliorare i servizi pubblici e di gestire in modo più efficiente le risorse pubbliche; chiede un miglior accesso del pubblico ai servizi e alle informazioni; accoglie con favore, a tale riguardo, la nuova legge sull'accesso alle informazioni; invita a rafforzare l'istituzione del Mediatore, dando adeguato seguito alle sue conclusioni e raccomandazioni;

8.

sottolinea la necessità di affrontare il sistema frammentato di governo locale e di creare un sistema funzionale di governance locale in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini attraverso un'offerta efficiente di servizi pubblici; chiede che sia rafforzata la capacità amministrativa delle amministrazioni locali, consentendo loro di esercitare la loro autorità e di attuare le normative in maniera finanziariamente sostenibile; invita a garantire la trasparenza, l'efficacia e l'inclusività dei governi locali; prende atto della sentenza della CC in relazione all'impugnazione della riforma sulla divisione amministrativa e territoriale del paese;

9.

sottolinea l'importanza delle prossime elezioni locali e invita le autorità competenti ad attuare le raccomandazioni formulate dall’ODIHR e dalla Commissione elettorale centrale; chiede di aumentare l'indipendenza e le capacità degli organismi elettorali;

10.

sottolinea la necessità di rafforzare lo Stato di diritto e di riformare il sistema giudiziario al fine di promuovere la fiducia dei cittadini e della comunità imprenditoriale nel sistema giudiziario; si compiace dell'impegno profuso dall'Albania a favore della riforma giudiziaria, ma deplora le persistenti carenze nel funzionamento del sistema giudiziario, come la politicizzazione e la responsabilità limitata, l'elevato livello di corruzione, le risorse insufficienti e i ritardi; ribadisce la necessità di compiere ulteriori sforzi sostanziali per garantire l'indipendenza, l'efficienza e la responsabilità del sistema giudiziario e per migliorare il regime di nomina e di promozione, nonché il sistema disciplinare per giudici, pubblici ministeri e avvocati; invita le autorità a perseguire le riforme in collaborazione costruttiva con tutte le parti interessate, comprese le pertinenti organizzazioni della società civile (OSC) e attraverso l'impegno con la Commissione di Venezia, elaborando e attuando una strategia di riforma giudiziaria di lungo termine;

11.

ricorda la risoluzione del Parlamento albanese del novembre 2013 sull'integrazione europea dell'Albania che ha accolto una serie di misure importanti, soprattutto sullo Stato di diritto; sottolinea l'importanza di un forte rispetto per lo Stato di diritto e l'indipendenza e la trasparenza delle istituzioni giudiziarie, quali il Consiglio superiore di giustizia (CSG); sottolinea la necessità di rispettare le decisioni della CC in materia; invita le autorità competenti a promuovere l'integrità e l'indipendenza delle principali istituzioni democratiche e la depoliticizzazione del sistema giudiziario; invita le autorità competenti a procedere senza indugio per rendere giustizia alle vittime degli eventi del 21 gennaio 2011;

12.

rileva lo stato insoddisfacente del sistema di giustizia minorile; invita le autorità competenti a presentare piani volti a migliorare la situazione;

13.

è preoccupato per il fatto che la corruzione, anche nel sistema giudiziario, resti un grave problema; sollecita l'Albania a potenziare seriamente i suoi sforzi volti a combattere la corruzione a tutti i livelli e a consolidare il quadro legislativo, la capacità istituzionale e lo scambio di informazioni e la cooperazione interistituzionali; accoglie con favore la nomina di un coordinatore nazionale anticorruzione che coordinerà gli sforzi e sorveglierà l'attuazione a livello centrale e chiede l'adozione di una strategia globale e rigorosa di lotta alla corruzione e di piani d'azione per il periodo 2014-2020; ribadisce la necessità di sviluppare un quadro anticorruzione più solido, che includa un'ampia gamma di istituzioni; prende atto positivamente dei passi effettuati verso una maggiore trasparenza, compresa la pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali da parte di funzionari di alto livello e la creazione di punti di contatto anticorruzione in tutti i ministeri competenti;

14.

ribadisce la necessità di consolidare i risultati ottenuti in materia di indagini, azioni penali e condanne definitive a tutti i livelli, anche nei casi di corruzione ad alto livello; ritiene indispensabile migliorare l'efficienza delle indagini e offrire risorse, formazione e personale specializzato sufficienti per combattere contro la corruzione, in particolare nei settori degli appalti pubblici, della salute, della fiscalità, dell'istruzione, della polizia, delle dogane e dell'amministrazione locale; incoraggia la partecipazione e il ruolo di sorveglianza delle OSC nella lotta contro la corruzione; chiede il ricorso sistematico alla confisca di beni criminali e alle condanne per il riciclaggio di denaro, e il ricorso sistematico alle indagini finanziarie; invita le autorità competenti a rafforzare la legislazione vigente in materia di protezione degli informatori;

15.

esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante un andamento positivo nella lotta contro la criminalità organizzata, in particolare nella lotta contro il traffico e la produzione di sostanze stupefacenti, questa lotta rimanga una sfida importante; pur riconoscendo il successo delle recenti operazioni di polizia, invita l'Albania a sviluppare un approccio strategico globale e ad adottare misure per eliminare le barriere che inficiano l'efficienza delle indagini, così da acquisire dati in materia di indagini, procedimenti giudiziari e condanne in tutti i settori e a tutti i livelli; chiede di potenziare il coordinamento tra agenzie, anche a livello locale, e la cooperazione giudiziaria e di polizia regionale e internazionale; raccomanda il rafforzamento della cooperazione con le agenzie partner nei Balcani occidentali e con i servizi degli Stati membri dell'UE in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti;

16.

elogia gli sforzi volti a combattere la tratta degli esseri umani che continua a rappresentare una sfida impegnativa; invita le autorità competenti a sviluppare un approccio globale e incentrato sulle vittime, a migliorare il coordinamento interistituzionale e a costruire le capacità di procuratori, giudici e forze di polizia; ribadisce la necessità di perseguire attività continue di formazione congiunta specializzata per pubblici ministeri, giudizi e ufficiali di polizia; si compiace della cooperazione tra la polizia albanese e l'ufficio del pubblico ministero e gli Stati membri dell'UE, che ha portato a buoni risultati;

17.

elogia il Mediatore per la sua attività di promozione dei diritti umani, la sua apertura alle persone vulnerabili e la cooperazione con le organizzazioni della società civile; deplora il fatto che le relazioni annuali e speciali del mediatore non siano state discusse in parlamento, non possano pertanto essere pubblicate e non siano ufficialmente riconosciute; invita il governo e il parlamento a potenziare l'indipendenza, l'efficienza e l'efficacia delle istituzioni preposte ai diritti umani, a migliorare la cooperazione con l'ufficio del mediatore e a sostenerlo ulteriormente sia politicamente che finanziariamente;

18.

Sottolinea le preoccupazioni legate alla sicurezza per quanto riguarda i «foreign fighter» che rientrano in patria; accoglie con favore le misure intese a prevenire la radicalizzazione e ad affrontare il fenomeno dei «foreign fighters»; sottolinea la necessità di attuare la strategia e il piano d'azione sulla lotta al terrorismo; accoglie con favore l'aumento del personale presso l'unità anti-terrorismo della polizia e chiede di intensificare la cooperazione regionale nella lotta al terrorismo; si compiace del nuovo accordo operativo sottoscritto con Europol e ne chiede un'efficace attuazione;

19.

sottolinea la necessità di rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e al processo di pianificazione ed elaborazione delle politiche, nonché al processo di integrazione europea, al fine di promuovere un ampio consenso nazionale sulle riforme e sul processo di adesione all'UE; raccomanda di sviluppare ulteriormente meccanismi di consultazione con (e tra) la società civile e le comunità locali; esprime preoccupazione per il fatto che la politicizzazione delle OSC possa indebolirne il potenziale ruolo nel rafforzamento della cultura della democrazia;

20.

elogia l'armonia religiosa e il clima di tolleranza religiosa del paese, nonché i rapporti interetnici complessivamente positivi; sollecita le autorità competenti a continuare a migliorare il clima di inclusione e tolleranza nei confronti di tutte le minoranze del paese; esorta il governo ad adottare, a seguito di un ampio processo di consultazione, una legge organica sulle minoranze per ovviare alle lacune giuridiche esistenti in linea con le raccomandazioni del comitato consultivo della convenzione quadro sulle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa e per attuare in modo efficace la legge sulla protezione dalla discriminazione e costruire una solida giurisprudenza antidiscriminazione; elogia il contributo del Commissario per la tutela contro le discriminazioni nella lotta alla discriminazione, inclusa la discriminazione fondata sul genere, in particolare in materia di occupazione, istruzione e accesso ai servizi sociali; incoraggia ulteriori iniziative per migliorare le condizioni di vita dei rom, migliorando il loro accesso alla registrazione, agli alloggi, all'istruzione, al mercato del lavoro e ai servizi sanitari; sottolinea che le condizioni di vita dei rom devono essere migliorate grazie a un migliore coordinamento tra il governo centrale e locale e a una migliore cooperazione interministeriale;

21.

accoglie con favore l'istituzione del Consiglio nazionale per l'uguaglianza di genere e la nomina di coordinatori di genere in tutti i ministeri competenti; chiede ulteriori misure per contrastare la violenza domestica, i casi di insufficiente accesso delle donne alla giustizia e i pregiudizi di genere nel mondo del lavoro; accoglie con favore l'inclusione della comunità LGBTI nella strategia 2015-2020 per l'integrazione sociale, la creazione di un gruppo di lavoro sui diritti LGBT presso il ministero degli affari sociali e l'apertura del primo centro d’accoglienza per persone LGBTI; esprime compiacimento per le modifiche al codice penale che puniscono i reati di odio e di incitamento all'odio sulla base dell'orientamento sessuale e dell’identità di genere;

22.

sollecita altresì il governo a lavorare su un disegno di legge sul riconoscimento del genere, nonché a garantire che le condizioni per il riconoscimento del genere saranno conformi alle norme sancite dalla raccomandazione CM/Rec(2010) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; ritiene più probabile che i diritti fondamentali delle persone LGBTI saranno salvaguardati se queste avranno accesso a istituti giuridici come la coabitazione, le unioni registrate o il matrimonio, e incoraggia le autorità albanesi a prendere in considerazione tali opzioni;

23.

invita le autorità albanesi a rispondere alla richiesta delle Nazioni Unite e alle raccomandazioni del Mediatore di creare una banca dati omogenea e affidabile, rendere operativo il Consiglio di coordinamento per la lotta alle faide istituito nel 2005 ed elaborare un piano d'azione incentrato sugli aspetti inerenti allo Stato di diritto nella lotta alle faide;

24.

sottolinea l'importanza decisiva di un’emittente di servizio pubblico e di mezzi d'informazione privati professionali, indipendenti e pluralistici, quale pilastro della democrazia; esprime preoccupazione per la mancanza di una vera indipendenza dei mezzi di informazione e per la mancanza di trasparenza nella proprietà e nel finanziamento dei media; esorta l'Albania a garantire un ambiente di lavoro libero per i giornalisti; sottolinea che occorrono ulteriori sforzi per garantire pienamente l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione dei media e dell'emittente pubblica; esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza nella proprietà e nel finanziamento dei media, per la polarizzazione e l'autocensura dei media; chiede un rafforzamento degli standard professionali ed etici dei giornalisti; sollecita la corretta attuazione della normativa sulla diffamazione; osserva che l'elezione dei nuovi membri della presidenza e del consiglio di amministrazione dell'Autorità per i media audiovisivi (AMA) è stata messa in discussione dall'opposizione; esorta il governo a garantirne l'indipendenza e il sostegno, in modo tale che l'AMA possa espletare pienamente le sue funzioni, anche per quanto riguarda il processo di passaggio al digitale e l'efficace attuazione della legge sui media audiovisivi;

25.

accoglie con favore il miglioramento del clima imprenditoriale e il perseguimento di un'economia di mercato funzionante, ma invita il governo a continuare ad affrontare le carenze registrate nell'esecuzione dei contratti e nello Stato di diritto, nonché a contrastare la grande economia informale; chiede ulteriori riforme per far fronte alla pressione competitiva sul mercato comune europeo; invita il governo a rafforzare la protezione dei diritti di proprietà e ad accelerare l'introduzione di una politica sostenibile e coerente in materia di legalizzazione, restituzione e indennizzo della proprietà; sottolinea l'importanza di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo del settore privato e per gli investimenti diretti esteri;

26.

sottolinea la necessità di migliorare l'istruzione e la formazione per far fronte agli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze e migliorare l'occupabilità, specialmente dei giovani; invita la Commissione a lavorare in stretta collaborazione con il governo per affrontare le carenze registrate nelle condizioni del mercato del lavoro, tra cui la crescente disoccupazione, e fornire soluzioni in linea con la strategia Europa 2020; accoglie con favore il documento di strategia indicativo per l'Albania 2014-2020 che riconosce che le politiche dell'istruzione, del lavoro e sociali esigono un sostegno attraverso l'IPA;

27.

invita le autorità competenti ad elaborare una strategia energetica nazionale, con una particolare attenzione alle energie rinnovabili e alla sicurezza energetica, compresa la diversificazione delle fonti energetiche; ritiene che l'Albania debba investire maggiori risorse in progetti di energia rinnovabile e relative infrastrutture; invita l'Albania a considerare l'impatto ecologico dei progetti idroelettrici sul patrimonio naturale nazionale; invita a ottemperare alla direttiva quadro sulle acque dell'UE allo scopo di conseguire un buono stato ecologico e chimico di tutti i corpi idrici superficiali naturali;

28.

esorta le autorità albanesi a mettere a punto piani di gestione ad ampio raggio per i parchi nazionali esistenti in conformità degli orientamenti in materia di qualità e gestione delle aree protette di categoria II elaborati dalla commissione mondiale sulle aree protette dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN); esorta le autorità ad abbandonare qualsiasi piano di sviluppo che rechi pregiudizio alla rete di aree protette del paese e chiede l'abbandono di piani di costruzione di impianti idroelettrici su piccola e grande scala, segnatamente in tutti i parchi nazionali; chiede, in particolare, un ripensamento dei piani di costruzione di impianti idroelettrici lungo il fiume Vjosa e i suoi immissari, visto che tali progetti danneggerebbero uno degli ultimi grandi ecosistemi fluviali vergini e quasi naturali d'Europa;

29.

si compiace del costante atteggiamento costruttivo e proattivo dell'Albania nella cooperazione regionale e bilaterale; sottolinea il suo ruolo fondamentale nel rafforzamento della stabilità regionale; elogia la volontà politica di migliorare le relazioni con la Serbia; esorta l'Albania e la Serbia ad intraprendere azioni ulteriori e a rendere dichiarazioni che promuovano la stabilità e la cooperazione regionali e relazioni di buon vicinato; si dichiara disturbato dalle dichiarazioni rilasciate dal Primo ministro albanese, in cui egli ipotizzava l'unificazione degli albanesi di Albania e Kosovo; incoraggia l'Albania a mantenere la propria posizione costruttiva nella regione e a scambiare con gli altri paesi dei Balcani occidentali la conoscenza e l'esperienza acquisite durante il loro processo di adesione all'Unione europea, con l'obiettivo di intensificare la cooperazione e di stabilizzare ulteriormente la regione; accoglie con favore il totale allineamento dell'Albania con le posizioni di politica estera dell'UE, tra cui le misure restrittive dell'UE sulla Russia e la sua partecipazione alle operazioni di gestione delle crisi nel quadro della PSDC; prende atto delle sue ambizioni, in qualità di Presidente in carica del processo di cooperazione con l'Europa sudorientale, volte a promuovere il dialogo tra i paesi partecipanti; invita l'Albania a partecipare attivamente all'attuazione della strategia adriatico-ionica dell'Unione europea;

30.

chiede un potenziamento della cooperazione interparlamentare PE-Albania; raccomanda di armonizzare, per quanto possibile, il futuro calendario delle riunioni del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Albania e del dialogo ad alto livello sulle priorità fondamentali al fine di rafforzare il controllo parlamentare del processo di adesione all'UE;

31.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento dell'Albania.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/69


P8_TA(2015)0182

Relazione 2014 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla relazione 2014 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina (2014/2952(RSP))

(2016/C 346/12)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato il 16 giugno 2008 e ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE e dalla Bosnia-Erzegovina,

visti le conclusioni del Consiglio europeo del 19-20 giugno 2003 sui Balcani occidentali e l'allegato dal titolo «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: Procedere verso l'integrazione europea»,

viste le conclusioni del Consiglio del 20 ottobre, del 17-18 novembre e del 15 e 16 dicembre 2014,

vista la comunicazione della Commissione dell'8 ottobre 2014 dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2014-2015» (COM(2014)0700), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2014)0305) dal titolo «Relazione 2014 sui progressi compiuti dalla Bosnia Erzegovina» e il documento di strategia indicativo sulla Bosnia-Erzegovina (2014-2017), adottato il 15 dicembre 2014,

visto l'impegno scritto a favore dell'integrazione nell'UE adottato dalla Presidenza della Bosnia-Erzegovina il 29 gennaio 2015 e approvato dall’Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina il 23 febbraio 2015,

vista la decisione del Consiglio del 19 gennaio 2015 che nomina Lars-Gunnar Wigemark rappresentante speciale dell'UE e capo della delegazione per la Bosnia-Erzegovina,

viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

visto il lavoro svolto da Cristian Dan Preda come relatore permanente sulla Bosnia-Erzegovina della commissione per gli affari esteri,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del proprio regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea ha ribadito il proprio impegno inequivocabile nei confronti della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e delle sue integrità territoriale, sovranità e unità;

B.

considerando che l'Unione europea ha offerto una nuova opportunità alla Bosnia-Erzegovina basata su un approccio coordinato volto a consentire al paese di riprendere il suo processo di riforma, di migliorare la propria situazione sociale ed economica e di avvicinarsi ulteriormente all'Unione europea; che un impegno e un coinvolgimento altrettanto inequivocabili sono ora richiesti dai leader politici del paese; considerando che l'adesione all'UE costituisce un processo inclusivo che appartiene a tutto il paese e a tutti i suoi cittadini, ed esige un consenso nazionale sul programma di riforme;

C.

considerando che l’architettura istituzionale eccessivamente complessa e inefficiente, l’insufficienza della cooperazione e del coordinamento tra i leader politici della Bosnia-Erzegovina e tutti i livelli di governo, la mancanza di una visione comune e di volontà politica e gli atteggiamenti etnocentrici hanno gravemente ostacolato il progresso nel paese; che i disaccordi politici e interetnici hanno avuto pesanti ripercussioni sul lavoro delle assemblee a livello statale;

D.

considerando che il protrarsi della situazione di stallo politico rappresenta un grave ostacolo per la stabilizzazione e lo sviluppo del paese e sta privando i cittadini di un futuro sicuro e prospero; considerando che l’inerzia politica, la disoccupazione, i livelli molto elevati di corruzione e di insoddisfazione nei confronti dei leader politici hanno determinato disordini civili che si sono diffusi da Tuzla a tutto il paese nel febbraio 2014;

E.

considerando che l'Unione europea ha posto lo Stato di diritto al centro del suo processo di allargamento; che per progredire in tali ambiti è necessario un forte sostegno politico;

F.

considerando che la corruzione è diffusa, la pubblica amministrazione è frammentata, i diversi sistemi giuridici rappresentano una sfida, i meccanismi di cooperazione con la società civile rimangono deboli, l'assetto dei media è polarizzato e non si garantiscono pari diritti a tutti i popoli costitutivi e cittadini;

G.

considerando che più del 50 % delle entrate erariali della Bosnia-Erzegovina è speso per la gestione dell'amministrazione a numerosi livelli; considerando che, secondo gli indicatori della Banca mondiale, la Bosnia-Erzegovina è il paese europeo con il tasso più basso per quanto riguarda la facilità di fare affari e uno dei più paesi che si trova nelle posizioni più basse nella classifica sull'indice di percezione della corruzione; che la Bosnia-Erzegovina registra il più alto tasso di disoccupazione giovanile in Europa, con il 59 % della popolazione attiva di età compresa tra i 15 e i 24 anni;

1.

si compiace del fatto che il Consiglio abbia risposto alla sua richiesta di riconsiderare la strategia dell'UE nei confronti della Bosnia-Erzegovina; esorta i nuovi leader della Bosnia-Erzegovina ad impegnarsi pienamente per realizzare le riforme istituzionali, economiche e sociali necessarie per migliorare la vita dei cittadini della Bosnia-Erzegovina e consentire progressi nel cammino verso l'adesione all'UE; sottolinea che, perché si prenda in considerazione una domanda di adesione, saranno necessari progressi significativi in merito all'attuazione del programma di riforme, compreso il patto per la crescita e l’occupazione; sottolinea che la Bosnia-Erzegovina, come tutti gli altri (potenziali) paesi candidati, dovrebbe essere giudicata in base ai propri meriti, e che la velocità e la qualità delle riforme necessarie dovrebbero determinare il calendario per la sua adesione;

2.

sottolinea che, per dare seguito alla richiesta del Consiglio di elaborare un parere sulla domanda di adesione all’UE, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione all'applicazione della sentenza Sejdić-Finci; invita la Commissione ad essere pronta a facilitare un accordo sulla sua applicazione al fine di garantire pari diritti a tutti i cittadini e permettere la realizzazione degli obiettivi dell'agenda dell'UE, compreso un sistema funzionale di buona governance, sviluppo democratico e prosperità economica e rispetto per i diritti umani;

3.

sostiene con forza l'integrazione europea della Bosnia-Erzegovina e ritiene che l'impegno rafforzato dell'UE dovrebbe concentrarsi, tra l'altro, sulle questioni socio-economiche, il contesto imprenditoriale, il quadro istituzionale, lo Stato di diritto e la governance, la politica di applicazione della legge, una magistratura indipendente, la lotta alla corruzione, la riforma della pubblica amministrazione, la società civile e i giovani, pur mantenendo invariate le condizioni poste dall'UE per l'adesione; invita l’AR/VP, la Commissione e gli Stati membri dell'UE a mantenere una posizione coordinata e coerente dell'UE e a dimostrare che l'integrazione della Bosnia-Erzegovina costituisce una priorità della politica estera dell'UE; sottolinea che l'UE dovrebbe cercare di riunire tutti i donatori finanziari al fine di sostenere l'attuazione efficace dell’approccio rinnovato e dell'impegno scritto dell’UE;

4.

accoglie con favore l'impegno scritto a favore dell'integrazione nell'UE, adottato dalla Presidenza della Bosnia-Erzegovina, firmato dai leader di tutti i partiti politici e sostenuto dal parlamento della Bosnia-Erzegovina il 23 febbraio 2015, sulle misure volte a istituire la funzionalità e l'efficienza istituzionali, a lanciare le riforme a tutti i livelli di governo, ad accelerare il processo di riconciliazione e a rafforzare la capacità amministrativa; riconosce che l'impegno ha aperto la strada all'accordo raggiunto in seno al Consiglio, il 16 marzo 2015, per procedere con la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e associazione (ASA); accoglie con favore l'entrata in vigore dell'ASA, prevista per il 1o giugno 2015, che consentirà alla Bosnia-Erzegovina e all'Unione europea di collaborare in maniera più stretta e di approfondire le loro relazioni; chiede la piena collaborazione di tutti i leader politici per l'attuazione completa ed efficace dell'impegno, in particolare per quanto riguarda il potenziamento dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata; rammenta l'importanza dell'impegno politico e dell'autentica titolarità del processo di riforma; invita i nuovi leader della Bosnia-Erzegovina a concordare con l'UE una tabella di marcia concreta per un programma di riforme ampio e inclusivo volto a far avanzare il paese nel suo cammino verso l'Unione europea; chiede trasparenza nel processo di pianificazione e attuazione delle riforme ed esorta a inserire la società civile nel processo di riforma;

5.

esprime profonda preoccupazione per la dichiarazione approvata il 25 aprile 2015 dal congresso dell'Alleanza dei socialdemocratici indipendenti (SNSD) a Sarajevo Est, in cui si chiede, fra l'altro, un referendum sull'indipendenza della Repubblica Srpska nel 2018; sottolinea che l'accordo di Dayton non riconosce alla Repubblica Srpska un diritto di secessione; ricorda che, con l'adozione dell'impegno scritto, tutte le forze politiche, inclusa l'SNSD, si sono impegnate a rispettare la «sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica della Bosnia-Erzegovina»; esorta i nuovi leader politici ad astenersi da una retorica nazionalista e secessionista incline alle divisioni che polarizza la società e a impegnarsi seriamente nelle riforme che miglioreranno la vita dei cittadini della Bosnia-Erzegovina, creeranno uno Stato democratico, inclusivo e funzionante e avvicineranno ulteriormente il paese all'UE;

6.

esorta i leader politici a dare priorità alla creazione di un efficace meccanismo di coordinamento dell'UE, che colleghi in modo efficiente le istituzioni a tutti i livelli di governo, al fine di garantire l'allineamento e l'applicazione dell'acquis unionale in tutto il paese, nell'interesse della prosperità globale dei suoi cittadini; sottolinea che, senza un tale meccanismo, il processo di adesione all'UE rimane in stallo, in quanto l'attuale organizzazione del paese è troppo inefficiente e disfunzionale; sottolinea che la creazione di tale meccanismo consentirebbe alla Bosnia-Erzegovina di beneficiare pienamente dei finanziamenti disponibili; sottolinea la necessità di adottare misure di riforma concrete e fornire al paese e ai suoi cittadini un'indicazione chiara;

7.

sottolinea che rispondere alle esigenze socio-economiche dei cittadini deve essere la priorità; ritiene inoltre fondamentale, tuttavia, continuare, in parallelo, con le riforme politiche e la democratizzazione del sistema politico; sottolinea il fatto che la prosperità economica è possibile solo se basata su una società e uno Stato democratici e inclusivi; sottolinea, inoltre, che la Bosnia-Erzegovina non sarà un candidato con buone prospettive di adesione all'Unione europea fintantoché non siano state definite adeguate condizioni istituzionali; osserva che la riforma costituzionale intesa a consolidare, razionalizzare e rafforzare il quadro istituzionale resta la chiave per trasformare la Bosnia-Erzegovina in uno Stato efficiente, inclusivo e perfettamente funzionante; ricorda che la futura riforma costituzionale deve tenere conto dei principi del federalismo, della decentralizzazione, della sussidiarietà e della rappresentanza legittima al fine di assicurare un’integrazione della Bosnia-Erzegovina nell'UE efficace e agevole; esorta tutti i leader politici a lavorare per apportare le modifiche necessarie;

8.

accoglie con favore le iniziative della Commissione volte ad accelerare l'attuazione dei progetti nell'ambito dello strumento di assistenza di preadesione (IPA) e a rafforzare la governance economica; si rammarica del fatto che l'inazione possa avere conseguenze per l'assegnazione dei fondi UE destinati allo sviluppo politico e socio-economico nel quadro dell’IPA-II; sollecita le autorità competenti a concordare strategie nazionali settoriali, in particolare nei settori prioritari dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente e dell'agricoltura come condizioni fondamentali per poter beneficiare appieno dei finanziamenti IPA;

9.

si congratula per il regolare svolgimento delle elezioni dell'ottobre 2014; rileva, tuttavia, che per la seconda volta consecutiva il processo elettorale si è svolto senza che ogni cittadino potesse candidarsi per ogni carica; sottolinea l'importanza fondamentale di istituire con urgenza tutti i nuovi organi parlamentari e i governi a tutti i livelli; esorta i nuovi dirigenti a osservare il principio del suffragio universale, uguale e diretto, a rivolgersi alle persone, a impegnarsi con la società civile e a dare risposte responsabili e immediate alle loro legittime preoccupazioni; invita la autorità competenti a esaminare le accuse molto gravi avanzate nei confronti del primo ministro della Republika Srpska (RS) relative a un coinvolgimento nell'acquisto dei voti di due deputati non appartenenti al suo partito per ottenere una maggioranza nell'Assemblea nazionale della RS;

10.

si compiace della travolgente solidarietà nazionale e internazionale, anche nel quadro del Floods Recovery Programme dell’UE, registrata a seguito delle catastrofi naturali del 2014; si compiace del fatto che l'UE abbia adottato immediate e sostanziali misure di salvataggio e di soccorso, su richiesta della Bosnia-Erzegovina, ed abbia organizzato una conferenza dei donatori, nel luglio 2014, che è stata ospitata dalla Commissione e organizzata in collaborazione con la Francia e la Slovenia; sottolinea che la Commissione ha invitato la Bosnia-Erzegovina ad aderire al meccanismo di protezione civile dell'UE; chiede misure preventive efficaci e coordinate a tutti i livelli per affrontare le conseguenze delle attuali calamità e per prevenirne di future; accoglie con favore i numerosi esempi positivi di sostegno e cooperazione interetnici molto stretti evidenziati a seguito delle inondazioni come segnale indicante che la riconciliazione è possibile; ritiene che la cooperazione regionale e strette relazioni con i paesi vicini siano fattori essenziali per rispondere a tali catastrofi in futuro;

11.

ricorda che una pubblica amministrazione professionale, efficace e meritocratica costituisce la spina dorsale del processo di integrazione della Bosnia-Erzegovina e di qualsiasi paese che aspiri a divenire Stato membro dell'UE; esprime grave preoccupazione per il fatto che la pubblica amministrazione, che dovrebbe aiutare la Bosnia-Erzegovina ad avanzare verso l'adesione all'UE e a migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini, continui ad essere frammentata, politicizzata e disfunzionale; rimane preoccupato per la sua sostenibilità finanziaria e per il fatto che la mancanza di volontà politica di riformare l’amministrazione abbia un impatto sulla fornitura di servizi pubblici; sollecita tutti gli attori competenti ad adottare una nuova strategia di riforma della pubblica amministrazione e un piano d'azione oltre il 2014, al fine di semplificare la complessa struttura istituzionale, razionalizzare i costi e rendere lo Stato più funzionale;

12.

sollecita le autorità a fare della lotta contro la corruzione una priorità assoluta, dato che non sono stati ancora ottenuti miglioramenti soddisfacenti e che la corruzione colpisce tutti i settori, compresa la salute e l'istruzione, sfruttando le persone più vulnerabili e determinando una crescita del pessimismo e la perdita della fiducia nelle loro istituzioni da parte di un numero sempre crescente di cittadini; chiede meccanismi anticorruzione efficaci, un seguito giudiziario indipendente e consultazioni inclusive con tutte le parti interessate, elementi che dovrebbero garantire una tempestiva adozione di un quadro strategico rinnovato per il 2015-2019; chiede, in generale, un’efficace attuazione delle misure contro la corruzione; accoglie con favore l'adozione di un pacchetto di leggi anti-corruzione, tra cui la promozione della tutela degli informatori a livello statale e la creazione di organismi di prevenzione a livello di federazione; condanna i tentativi di minare i principi esistenti dello Stato di diritto e teme che la nuova legge sui conflitti di interessi indebolisca il quadro giuridico e costituisca una battuta d'arresto nella prevenzione dei conflitti di interessi, in quanto aumenta il rischio di interferenza politica e non offre incentivi finalizzati all'osservanza dei funzionari; chiede il rafforzamento degli organismi parlamentari per la prevenzione dei conflitti di interessi; sollecita le autorità competenti a migliorare i risultati per quanto riguarda l'efficacia delle indagini giudiziarie, delle azioni penali e delle condanne nei casi di corruzione ad alto livello, in particolare nel quadro degli appalti pubblici e della privatizzazione;

13.

rimane seriamente preoccupato per l'inefficienza del sistema giudiziario, il rischio di interferenze politiche nei procedimenti giudiziari, la politicizzazione delle procedure di nomina, una procedura frammentata relativa al bilancio destinato alla magistratura e alle azioni penali e il rischio di conflitti di interessi nella magistratura; esorta i nuovi leader del paese ad intraprendere riforme strutturali ed istituzionali che affrontino, tra l'altro, l'armonizzazione dei quattro sistemi giuridici diversi; li invita ad occuparsi delle raccomandazioni della Commissione, come le riforme istituzionali del sistema giudiziario a livello statale, compresa l'adozione di una legge sui tribunali della Bosnia-Erzegovina; esorta il Consiglio dei ministri entrante ad adottare la nuova strategia di riforma della giustizia già elaborata; ribadisce il proprio sostegno all'ufficio del mediatore; osserva che la moratoria sulla pena di morte è ancora in vigore nella Costituzione della RS ed esorta le autorità di tale paese ad abolire la pena di morte senza ulteriore indugio;

14.

esprime preoccupazione per il fatto che l'accesso al patrocinio legale gratuito sia molto limitato e che il diritto alla sua prestazione non sia ancora del tutto disciplinato per legge in Bosnia-Erzegovina limitando il diritto alla giustizia per i più vulnerabili; esorta le autorità competenti ad adottare una legge sul patrocinio legale gratuito a livello statale e a definire chiaramente il ruolo della società civile nella sua prestazione;

15.

accoglie con favore l'ampliamento del dialogo strutturato Unione europea — Bosnia-Erzegovina sulla giustizia, fino a comprendere ulteriori questioni in materia di Stato di diritto, in particolare corruzione e discriminazione, e il fatto che ciò stia portando risultati positivi nella cooperazione regionale, nel trattamento dei crimini di guerra e nella professionalità e nell'efficienza del sistema giudiziario; accoglie con favore l'inclusione della società civile nel processo; rileva che le condizioni in diversi tribunali delle entità sono migliorate, anche per quanto riguarda la protezione dei testimoni;

16.

esprime preoccupazione per il fatto talune dichiarazioni abbiano messo in discussione la legittimità delle condanne del Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia, compromettendo in tal modo la corte dell'Aia; chiede di adottare provvedimenti volti a rafforzare la protezione delle vittime e a migliorare il lavoro della Procura della Bosnia-Erzegovina, rivedendo il trattamento dei crimini di guerra di categoria II; accoglie con favore i progressi registrati nella riduzione dell'arretrato dei casi di crimini di guerra; prende atto del potenziamento del perseguimento dei casi di crimini di guerra che hanno comportato violenza sessuale e richiede che questo processo continui nel futuro; sottolinea la necessità che le autorità competenti adottino il programma a livello statale da tempo in sospeso per migliorare lo status delle vittime di tali crimini di guerra, compreso il loro diritto al risarcimento, per garantire loro un efficace accesso alla giustizia e per allineare le disposizioni del diritto penale della Bosnia-Erzegovina in materia di violenza sessuale con gli standard internazionali;

17.

esprime preoccupazione per il numero costantemente elevato di persone scomparse e i lenti progressi al riguardo; invita le autorità a intraprendere un'intensa cooperazione tra le due entità e ad intensificare gli sforzi nella ricerca delle persone scomparse;

18.

ricorda tutte le vittime del genocidio di Srebrenica del 1995 ed esprime il suo profondo cordoglio alle famiglie e ai sopravvissuti; esprime il proprio sostegno ad organizzazioni quale l'associazione Madri delle enclave di Srebrenica e Zepa, per il loro ruolo fondamentale nella sensibilizzazione e nella creazione di una base più ampia per la riconciliazione tra tutti i cittadini del paese; invita tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina a utilizzare il ventesimo anniversario del massacro di Srebrenica come un'opportunità per rafforzare la riconciliazione e la cooperazione, condizioni fondamentali perché tutti i paesi della regione avanzino nel cammino verso l'integrazione europea;

19.

rileva con preoccupazione che vi sono ancora 84 500 sfollati interni e 6 853 profughi in Bosnia-Erzegovina; esprime preoccupazione per la violazione dei diritti dei rimpatriati nella RS; accoglie, tuttavia, con favore le nuove misure adottate dal parlamento della Federazione che permettono ai rimpatriati dalla RS di accedere alle prestazioni pensionistiche e di assistenza sanitaria della Federazione, suggerendo nel contempo l'importanza della parità di accesso alle prestazioni sociali per tutti i cittadini; invita tutti i livelli di governo, in particolare le autorità della RS, a facilitare e ad accelerare il rimpatrio degli sfollati e dei rifugiati introducendo e attuando tutte le misure legislative e amministrative necessarie; sollecita una cooperazione in materia e la creazione di condizioni adeguate per la loro reintegrazione pacifica e sostenibile; chiede un’efficace attuazione della strategia rivista per quanto riguarda l'allegato VII dell'accordo di pace di Dayton; chiede di proseguire la buona cooperazione regionale nel quadro del processo della dichiarazione di Sarajevo; sollecita un approccio globale alle sfide che ancora restano aperte per quanto riguarda lo sminamento del paese entro il 2019;

20.

riafferma il proprio sostegno alla liberalizzazione dei visti che ha determinato evidenti effetti positivi per i cittadini della Bosnia-Erzegovina; ribadisce il proprio impegno a favore della tutela del diritto di viaggiare senza l'obbligo di visto per i cittadini dei Balcani occidentali; chiede, al contempo, che si adottino misure a livello nazionale, in particolare di carattere socio-economico per i gruppi più vulnerabili, nonché misure attive volte a rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di reprimere più severamente le reti di criminalità organizzata, rafforzare i controlli alle frontiere e organizzare campagne di sensibilizzazione; invita la Commissione ad adottare misure per mantenere l'integrità del regime di esenzione dal visto e ad affrontare i possibili abusi del sistema di asilo dell'UE in collaborazione con gli Stati membri;

21.

osserva che la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione è fondamentale per combattere i tentativi di infiltrazione criminale nei sistemi politici, giuridici ed economici; rileva che sono stati compiuti alcuni progressi nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo; ricorda l'importanza di conformarsi alle raccomandazioni GRECO; esprime preoccupazione per le notizie relative ad una crescente radicalizzazione tra i giovani della Bosnia-Erzegovina e per il fatto che un numero relativamente alto di essi, rispetto ad altri paesi della regione, si stia unendo alle fila dei combattenti terroristi dell’ISIL; esorta le autorità a modificare il codice penale in modo tale da rafforzare le sanzioni nei confronti del reato di finanziamento del terrorismo; accoglie con favore la modifica del codice penale per vietare e punire l'adesione a gruppi paramilitari stranieri ai fini della prevenzione della radicalizzazione religiosa; sottolinea, inoltre, l'importanza di impedire tutte le forme di estremismo e radicalizzazione violenta; accoglie, altresì, con favore le operazioni di polizia su larga scala che hanno avuto luogo in tutta la Bosnia-Erzegovina e che hanno portato all'arresto di persone sospettate dell'organizzazione, del supporto e del finanziamento di attività terroristiche, ivi compresi i combattenti stranieri; chiede l'inserimento di una disposizione sui crimini ispirati dall'odio nel codice penale della Federazione della Bosnia-Erzegovina; elogia le competenti agenzie della Bosnia-Erzegovina per la professionalità dimostrata nei loro sforzi e la determinazione nel combattere le crescenti minacce alla sicurezza; invita la Commissione ad offrire assistenza alle autorità competenti per quanto riguarda l’eliminazione di tutte le minacce alla sicurezza e terroristiche;

22.

condanna fermamente l’attacco terroristico sferrato il 27 aprile 2015 ad una stazione di polizia nella città bosniaca orientale di Zvornik, che è costato la vita a un agente di polizia e il ferimento di due altri; esprime la propria solidarietà alle vittime e ai loro familiari; condanna con la massima fermezza l’ideologia dell’estremismo violento alla base di questo attacco; invita le autorità competenti, le agenzie responsabili della sicurezza e le istituzioni giudiziarie a cooperare nell'effettuazione di un'indagine rapida e accurata e nella prevenzione di attacchi futuri; auspica che le istituzioni e i cittadini della Bosnia-Erzegovina si uniscano nella lotta contro la minaccia del terrorismo e la violenza estremista;

23.

osserva che la Bosnia-Erzegovina rimane un paese di origine, di transito e di destinazione della tratta di esseri umani; raccomanda alle autorità di adottare misure efficaci, comprese misure legislative, per combattere il traffico di droga e di esseri umani e fornire protezione alle vittime della tratta di esseri umani;

24.

ritiene essenziale rafforzare il ruolo della società civile consentendole di articolare gli interessi dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, come dimostrato nei «plenum» dello scorso anno; ricorda che la società civile può integrare lo sviluppo di una società democratica e in grado di garantire la coesione sociale fornendo i servizi sociali essenziali; osserva che i rappresentanti della società civile devono svolgere un importante ruolo nel facilitare il processo di adesione; esorta la Commissione a continuare a rendere i fondi europei accessibili alle organizzazioni della società civile; rileva che i meccanismi istituzionali di cooperazione con la società civile rimangono deboli e ostacolano lo sviluppo di una democrazia più partecipativa, inclusiva e reattiva in tutto il paese; chiede, quindi, meccanismi di consultazione pubblica trasparenti e inclusivi che coinvolgano tutti i soggetti pubblici, per l'istituzione di un quadro di discussione pubblica di importanti decisioni legislative e per l'adozione di una strategia nazionale per la società civile; è preoccupato per i casi riferiti di intimidazioni durante le tensioni sociali dello scorso anno;

25.

ritiene essenziale promuovere una società inclusiva e tollerante in Bosnia-Erzegovina, tutelando e promuovendo i diritti delle minoranze e dei gruppi vulnerabili; ricorda che la mancata attuazione della sentenza Sejdić-Finci ha determinato un’aperta discriminazione nei confronti dei cittadini della Bosnia-Erzegovina; chiede che siano adottate misure per rafforzare il ruolo del mediatore per i diritti umani e per sviluppare, in collaborazione con la società civile, una strategia a livello statale contro ogni forma di discriminazione; invita le autorità competenti ad armonizzare ulteriormente le leggi del paese con l'acquis, prestando particolare attenzione alla discriminazione per motivi di disabilità e di età, come evidenziato nel dialogo strutturato; invita il ministero della Bosnia-Erzegovina per i diritti umani e i rifugiati ad istituire un gruppo di lavoro per la stesura delle modifiche alla legge antidiscriminazione della Bosnia-Erzegovina senza ulteriori indugi; è preoccupato per il fatto che continuino ad essere diffusi i discorsi intrisi d'odio, i reati generati dall'odio, le minacce, le molestie e la discriminazione contro le persone LGBTI; incoraggia le autorità ad attuare azioni di sensibilizzazione in merito ai diritti delle persone LGBTI tra il sistema giudiziario, le agenzie preposte all'applicazione della legge e i cittadini; è preoccupato per i casi di discriminazione per motivi religiosi che continuano ad essere segnalati;

26.

deplora profondamente la costante marginalizzazione e discriminazione nei confronti dei rom; si compiace dei progressi compiuti in merito alle esigenze abitative dei rom, incoraggia, tuttavia, a intraprendere ulteriori iniziative per promuovere le loro condizioni di vita migliorando l'accesso all'occupazione, alla sanità e all'istruzione;

27.

osserva che, sebbene siano in vigore le disposizioni giuridiche che garantiscono i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, siano stati registrati scarsi progressi nella loro attuazione; invita le autorità competenti a proseguire in modo proattivo i loro sforzi intesi ad aumentare la presenza delle donne nella politica e nella forza lavoro, a combattere la discriminazione legata alla maternità nel mercato del lavoro, a migliorare la situazione sociale ed economica delle donne, a promuovere, proteggere e rafforzare i diritti delle donne e, in generale, a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad aumentare la comprensione dei diritti delle donne da parte dei cittadini; esorta le autorità ad adottare una strategia per l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica, e a creare un sistema armonizzato di monitoraggio e raccolta dei dati sui casi di violenza contro le donne;

28.

esorta la Bosnia-Erzegovina a inserire quanto prima l'orientamento sessuale e l'identità di genere nella legge sui reati generati dall'odio e rendere pertanto possibile condannare le persone coinvolte in varie forme di oppressione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

29.

prende atto del fatto che sono previste disposizioni giuridiche in materia di libertà di espressione; esprime, tuttavia, preoccupazione per la pressione politica e finanziaria sui media e per i casi di minacce e intimidazioni nei confronti di giornalisti ed editori, anche nel periodo precedente alle elezioni; condanna i tentativi di compromettere le norme vigenti, con eventuali ripercussioni negative per la libertà di espressione e la libertà dei media, anche on line; sottolinea che eventi come il raid della polizia negli uffici di Klix.ba a Sarajevo o la recente adozione da parte della RSNA della legge controversa sulla pace e sull'ordine pubblico destano serie preoccupazioni in merito alla libertà di espressione e alla libertà dei media, compresi i social media; sottolinea che la capacità dei media di operare senza timori è essenziale per una democrazia sana; chiede pieno rispetto per la libertà di espressione e la libertà dei media e la possibilità per i giornalisti di ottenere informazioni su questioni di interesse pubblico; sottolinea che un finanziamento stabile e sostenibile, l'indipendenza editoriale, la diffusione in tutte le lingue ufficiali e il pluralismo sono essenziali per i media di servizio pubblico; invita le autorità a colmare tutte le lacune legislative che impediscono sistematicamente la piena trasparenza della proprietà dei media e ad elaborare un regolamento per garantire che non venga esercitata alcuna indebita influenza politica; sollecita le autorità competenti a salvaguardare l'indipendenza politica, istituzionale e finanziaria delle emittenti di servizio pubblico e ad armonizzare con la legislazione a livello statale le legislazioni delle entità in materia di servizio pubblico; sollecita la nomina meritocratica del direttore del Consiglio dell’agenzia di regolamentazione della comunicazione della Bosnia-Erzegovina;

30.

resta preoccupato per il protrarsi della segregazione su base etnica dei bambini nelle scuole pubbliche; osserva che tre diversi programmi ostacolano uno studio comune, inclusivo e obiettivo della storia comune e dei recenti eventi storici; esorta le autorità ad applicare in modo efficiente principi educativi inclusivi, anche per quanto riguarda i bambini con disabilità; esorta i nuovi leader del paese a promuovere, senza ulteriori ritardi, un sistema educativo inclusivo e non discriminatorio in entrambe le entità e nel distretto di Brčko, per eliminare la segregazione dei diversi gruppi etnici e far avanzare una riforma dell'istruzione intesa a migliorare gli standard educativi e l'introduzione di un curriculum comune; chiede inoltre di accelerare l'attuazione del piano d'azione sulle esigenze educative dei bambini rom e la loro integrazione nel sistema di istruzione;

31.

ricorda che le proteste del febbraio 2014 hanno evidenziato una chiara richiesta popolare da parte dei cittadini della Bosnia-Erzegovina di riforme socio-economiche nel paese; è fermamente convinto che l'attuazione di misure nei sei settori fondamentali di riforma del patto per la crescita e l'occupazione saprà rilanciare le riforme socio-economiche in stallo, tra cui la crescita e l'occupazione e le riforme in materia di appalti pubblici; invita i nuovi governi a livello di Stato, entità e cantone a lavorare in stretta collaborazione al fine di rendere la governance economica e il Patto una priorità fondamentale delle riforme; sottolinea la necessità di elaborare ulteriormente e attuare un programma di riforma economica;

32.

ritiene che la Bosnia-Erzegovina abbia compiuto pochi progressi verso la creazione di un'economia di mercato funzionante; evidenzia l'importanza di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato; è preoccupato per il fatto che le notevoli lacune del contesto imprenditoriale continuino a influenzare negativamente lo sviluppo del settore privato e degli investimenti esteri diretti; sollecita le autorità competenti ad occuparsi della scarsa applicazione dello stato di diritto, dell'ampio settore informale e degli elevati livelli di corruzione che ostacolano l'ambiente delle imprese; sollecita l'armonizzazione con la direttiva Solvency II;

33.

sottolinea la necessità di riformare e armonizzare i sistemi di protezione sociale frammentati in base alle esigenze dei cittadini in modo tale da garantire parità di trattamento per tutti, alleviare la povertà e sviluppare una rete di sicurezza sociale meglio orientata verso i poveri e le persone socialmente escluse; evidenzia il fatto che la prosperità economica e la prospettiva di un'occupazione, soprattutto per i giovani, sono essenziali per lo sviluppo del paese; invita i governi ad attuare le riforme del mercato del lavoro al fine di affrontare l'altissimo tasso di disoccupazione, con particolare attenzione alla disoccupazione giovanile, delle donne e di lunga durata; osserva che i diritti dei lavoratori e sindacali sono ancora limitati; invita le autorità a rafforzare e armonizzare ulteriormente le pertinenti leggi nel paese; sottolinea la necessità di migliorare l'istruzione e la formazione per conciliare maggiormente la domanda e l'offerta di competenze e aumentare l'occupabilità, in particolare tra i giovani;

34.

sottolinea l'importanza di armonizzare e migliorare i diritti sindacali esistenti e le norme sulle condizioni di lavoro, che al momento non sono identiche in tutti i settori; osserva inoltre che le prestazioni sociali e le pensioni non sono distribuite equamente;

35.

osserva gli scarsi progressi nei settori dell'ambiente e del cambiamento climatico e invita le autorità a rafforzare la protezione ambientale in conformità delle norme dell'UE; invita la Bosnia-Erzegovina ad onorare tutti gli obblighi contrattuali previsti nel quadro del trattato della Comunità dell'energia e dell'ASA, e a garantire un adeguato e rapido avvicinamento all'acquis ambientale dell'UE, anche per quanto riguarda la prevenzione di un eccessivo inquinamento atmosferico da parte della raffineria di petrolio di Bosanski Brod; sottolinea la necessità che la Bosnia-Erzegovina attui pienamente i suoi obblighi in materia di Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo, 1991) e Protocollo sulla valutazione ambientale strategica (Kiev, 2003), anche per quanto riguarda le attività presso il bacino dei fiumi Neretva e Trebišnjica;

36.

si compiace dell’atteggiamento costruttivo e proattivo della Bosnia-Erzegovina nella promozione della cooperazione regionale; elogia i suoi frequenti pattugliamenti congiunti delle frontiere con i paesi limitrofi; sottolinea la fondamentale importanza delle relazioni di buon vicinato; invita i nuovi dirigenti a proseguire e intensificare gli sforzi per risolvere i problemi di confine e di proprietà ancora in sospeso con i paesi vicini; incoraggia la Bosnia-Erzegovina a concludere il processo di demarcazione con Montenegro in buona fede sulla base dell'accordo concluso a maggio 2014;

37.

deplora che la politica estera della Bosnia-Erzegovina sia ancora soggetta a posizioni divergenti, situazione all’origine dello scarso tasso di allineamento con le posizioni dell'UE (52 %); ricorda l'importanza fondamentale di una politica estera unitaria per la Bosnia-Erzegovina; è preoccupato per le conseguenze del rifiuto della Russia in relazione alla formulazione normalizzata utilizzata dal Consiglio per l’attuazione della pace in merito all'integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina e alla sua narrazione negativa sulle aspirazioni unionali della Bosnia-Erzegovina; accoglie con favore il protrarsi della presenza dell’Operazione Althea, come parte di un nuovo mandato delle Nazioni Unite, incentrata sulla costruzione di capacità e sulla formazione;

38.

invita le istituzioni neoelette della Bosnia-Erzegovina ad avvalersi dell'opportunità di un approccio rinnovato dell'UE per concludere l'accordo sull'adeguamento dell’accordo interinale/ASA, tenendo conto dell'adesione della Croazia all'UE e del mantenimento degli scambi tradizionali;

39.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'AR/VP, al Consiglio, alla Commissione, alla Presidenza della Bosnia-Erzegovina, al Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, all'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina e ai governi e ai parlamenti della Federazione della Bosnia-Erzegovina e della Republika Srpska e ai governi delle 10 contee/cantoni.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/77


P8_TA(2015)0183

Relazione annuale 2013 della Banca europea per gli investimenti

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla Banca europea per gli investimenti — Relazione annuale 2013 (2014/2156(INI))

(2016/C 346/13)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione di attività 2013 della Banca europea per gli investimenti,

vista la relazione finanziaria annuale 2013 del Gruppo europeo per gli investimenti,

visti gli articoli 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti a esso allegato,

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2012 sugli strumenti finanziari innovativi nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale (1),

vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 sulla relazione annuale 2011 della Banca europea per gli investimenti (2),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) — Relazione annuale 2012 (3),

vista la relazione del Presidente del Consiglio europeo, del 26 giugno 2012, dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria»,

vista la sua risoluzione del 3 luglio 2012 sull'attrattività degli investimenti in Europa (4),

vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea (5),

vista la comunicazione della Commissione del 27 marzo 2014 sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea (COM(2014)0168),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 che, in particolare, propongono un aumento del capitale della BEI dell'ordine di 10 miliardi di EUR,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 che invocano la realizzazione di un nuovo piano d'investimento a sostegno delle PMI e a favore del finanziamento dell'economia,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 che definiscono l'obiettivo di mobilitare tutte le politiche dell'UE a sostegno della competitività, dell'occupazione e della crescita,

viste le comunicazioni della Commissione in materia di strumenti finanziari innovativi: «Un quadro per la prossima generazione di strumenti finanziari innovativi: le piattaforme UE di capitale e di debito» (COM(2011)0662) e «Una fase pilota per l'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti» (COM(2011)0660),

visto l'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), segnatamente in relazione alla questione dei rapporti tra la BEI e la BERS,

vista la decisione relativa all'ampliamento del raggio d'azione della BERS al bacino mediterraneo (6),

visto il nuovo memorandum d'intesa tra la BEI e la BERS, siglato il 29 novembre 2012,

vista la decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (7) sul mandato esterno della BEI 2007-2013,

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 su un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014)0903),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0057/2015),

A.

considerando che tutte le possibili risorse provenienti dagli Stati membri e dall'UE, comprese quelle della BEI, devono essere mobilitate con efficienza e senza indugio per incoraggiare e incentivare gli investimenti pubblici e privati, promuovere la competitività, ripristinare una crescita sostenibile e inclusiva e stimolare la creazione di un'occupazione di qualità e delle infrastrutture in linea con la strategia Europa 2020, e che la BEI è uno strumento concepito per sostenere la coesione sociale ed è in grado di fornire una valida assistenza agli Stati membri in difficoltà nell'attuale situazione sociale ed economica critica che deve essere affrontata;

B.

considerando che la crisi economica e finanziaria, unita alle politiche di austerità, ha compromesso seriamente la crescita economica in molti Stati membri, portando a un rapido peggioramento delle condizioni sociali, a una crescita progressiva delle disuguaglianze e degli squilibri tra le regioni europee e all'incapacità di raggiungere l'obiettivo della coesione sociale e di una reale convergenza, destabilizzando in tal modo l'integrazione e la democrazia europee;

C.

considerando che la BEI non è una banca commerciale e che dovrebbe continuare a svolgere il ruolo fondamentale di catalizzatore per finanziare investimenti pubblici e privati sani a lungo termine, continuando ad applicare le migliori prassi bancarie prudenziali in modo da salvaguardare la sua posizione patrimoniale molto solida, con conseguenti effetti positivi sulle condizioni di prestito;

D.

considerando che dovrebbero essere profusi sforzi particolari per ampliare gli interventi congiunti (combinando il FEI o altri strumenti di garanzia) per finanziare le PMI o le infrastrutture materiali e immateriali sostenibili, riconoscendo che una delle cause del crollo degli investimenti e del credito è la perdita di competitività delle economie degli Stati membri;

E.

considerando che la BEI dovrebbe continuare ad adempiere al proprio mandato per il finanziamento di progetti che fanno parte dell'azione esterna dell'UE, rispettando nel contempo elevati standard sociali e ambientali;

F.

considerando che la selezione degli investimenti della BEI dovrebbe essere effettuata in modo indipendente e sulla base della loro sostenibilità, del valore aggiunto e dell'impatto sulla ripresa economica;

G.

considerando che la BEI dovrebbe evolversi verso il modello di banca di sviluppo nel contesto di un coordinamento macroeconomico maggiore con gli Stati membri;

H.

considerando che la BEI non dovrebbe essere solo un istituto finanziario ma anche una banca delle conoscenze e delle buone prassi;

I.

considerando che il mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione europea, relativamente piccolo e altamente concentrato, che fornisce limitate cartolarizzazioni dei prestiti alle PMI, si è ridotto ulteriormente in seguito alla crisi;

Investimenti

1.

prende atto della relazione annuale 2013 della Banca europea per gli investimenti, dell'aumento delle attività di finanziamento del gruppo pari al 37 % fino a 75,1 miliardi di EUR e dell'attuazione dell'aumento di capitale della BEI avvenuta nel 2013; esprime preoccupazione in merito all'attuale situazione di stallo economico nell'UE e, in particolare, alla considerevole riduzione degli investimenti pubblici e privati, che si attestano intorno al 18 % in meno rispetto ai livelli del 2007, nonché all'impressionante crollo dei prestiti alle PMI del 35 % tra il 2008 e il 2013; sottolinea che tali riduzioni rappresentano un ostacolo massiccio a una ripresa sostenibile e anche al conseguimento di progressi concreti verso gli obiettivi della strategia Europa 2020;

2.

mette in evidenza a tale proposito che, secondo le proiezioni nazionali, quasi la metà di tutti gli Stati membri non conseguirà i rispettivi obiettivi nazionali relativi ai sistemi di istruzione e alla riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2020 e che le tendenze relative alla riduzione della disoccupazione e della povertà sono persino peggiori;

3.

conclude che il potenziamento degli strumenti di finanziamento della BEI non costituisce un'alternativa alle riforme strutturali e della politica economica a livello nazionale orientate alla crescita sostenibile e alla creazione di occupazione;

4.

prende atto della comunicazione della Commissione su un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014)0903) che prevede il ricorso a fondi esistenti e cerca di mobilitare capitale privato con un rapporto di 1:15; prende atto dell'obiettivo di rivitalizzare l'economia dell'UE mediante la mobilitazione di 315 miliardi di EUR nei prossimi tre anni nell'ambito del nuovo fondo europeo per gli investimenti strategici; richiama l'attenzione sul fatto che l'attuazione del piano di investimenti implicherà l'assunzione di ulteriori risorse umane da parte della BEI affinché possa adempiere al suo mandato;

5.

prende atto a tale proposito dell'istituzione di una task force, guidata dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti, e delle proposte legislative da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria per istituire il fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); sottolinea la necessità che in tali proposte legislative si specifichi una governance e un processo di selezione di alta qualità nonché un quadro di monitoraggio e valutazione democraticamente responsabile a sostegno del fondo, garantendo la massima trasparenza possibile nella fissazione dei criteri che saranno usati per determinare i progetti ritenuti ammissibili all'inclusione nel portafoglio;

6.

si attende che il piano di investimenti della Commissione promuova e faciliti l'accesso ai finanziamenti negli Stati membri e nelle regioni; ricorda che è essenziale che la BEI cooperi con i fondi europei in particolare in detti Stati membri e regioni così da consentire la realizzazione di investimenti pubblici produttivi e progetti infrastrutturali essenziali;

7.

ritiene che dovrebbe essere data la priorità ai progetti con valore aggiunto europeo e un'analisi costi-benefici positiva; sottolinea l'importanza di attuare progetti suscettibili di avere il massimo impatto in termini di creazione di posti di lavoro; sottolinea la necessità di concentrarsi su progetti a più alto rischio che non hanno facilmente accesso ai finanziamenti bancari; avverte che la task force potrebbe essere soggetta a pressioni politiche per promuovere i progetti appoggiati da particolari gruppi d'interesse, con una conseguente assegnazione errata dei fondi a investimenti non redditizi privi d'interesse pubblico;

8.

sottolinea che le garanzie previste dalla Commissione per il FEIS non corrispondono a nuovi importi, ma a risorse ridistribuite; sottolinea che è essenziale identificare i costi di opportunità di tali ridistribuzioni e pertanto stabilire esplicitamente in quale misura si prevede che gli utili complessivi degli investimenti aggiuntivi previsti cofinanziati dal FEIS supererebbero gli utili che sarebbero stati generati se le risorse ridistribuite fossero state stanziate come inizialmente previsto;

9.

segnala che il processo di selezione dei progetti dovrebbe mirare a evitare gli effetti di spiazzamento e ridistribuzione e concentrarsi pertanto su progetti caratterizzati da un valore aggiunto europeo e un elevato potenziale di innovazione che soddisfino il criterio di addizionalità; sottolinea la necessità di prendere in esame il potenziale occupazionale dei progetti selezionati in quei paesi dell'UE in cui si registra una disoccupazione di massa;

10.

chiede, a tal proposito, alla Commissione di valutare attentamente nelle prossime proposte legislative quali componenti del quadro di bilancio dell'UE dovrebbero fornire garanzie al FEIS, per minimizzare i costi di opportunità collegati alla riassegnazione di tali risorse; invita inoltre il Consiglio, la Commissione e il consiglio dei governatori della BEI a valutare opportunamente gli effetti di ridistribuzione del piano di investimenti, in particolare un possibile aumento dei profitti degli investitori a spese dei clienti che devono pagare per l'utilizzo della nuova infrastruttura al fine di garantire un adeguato rendimento degli investimenti; invita la BEI e la Commissione a valutare ulteriormente il divario di investimenti nell'UE in termini di composizione, ossia determinare se mancano investimenti pubblici o privati, e a chiarire il tipo di investimenti pubblici o privati che intende sostenere e la dimensione attesa degli effetti produttivi dell'investimento;

11.

osserva che la Banca centrale europea ha dichiarato la propria disponibilità ad acquistare, sul mercato secondario, i titoli obbligazionari del FEIS, qualora il Fondo stesso dovesse emettere tali titoli o dovesse farlo per suo conto la BEI;

12.

sottolinea la necessità di trovare un nuovo equilibrio tra il miglioramento della valutazione e l'ottimizzazione dell'investimento e di indirizzare l'economia verso un percorso di crescita sostenibile e una ripresa fonte di occupazione;

13.

ricorda l'importanza della strategia Europa 2020; sottolinea che il futuro «pacchetto» di investimenti dovrebbe prendere maggiormente in considerazione gli obiettivi generali della politica di coesione, della sostenibilità e dell'efficienza energetica; invita la Commissione e il consiglio dei governatori della BEI a migliorare gli indicatori di rendimento per investimenti di qualità in tale prospettiva;

14.

sottolinea che la BEI è chiamata a svolgere un ruolo determinante nel finanziamento del piano di investimenti per l'Europa impegnando 5 miliardi di euro a favore dell'istituzione di un nuovo fondo europeo per gli investimenti strategici; invita pertanto il Consiglio, la Commissione e il consiglio dei governatori della BEI a valutare opportunamente la coerenza tra i nuovi compiti assegnati alla BEI nell'ambito di un tale piano e le risorse della BEI;

15.

è del parere, a tale proposito, che l'adeguato coinvolgimento della BEI nel piano di investimenti richiederà un aumento sostanziale dei massimali di erogazione e assunzione di prestiti della BEI nei prossimi cinque anni per aumentare considerevolmente il totale di bilancio; ritiene che un livello eccessivo di leva comprometterà gli obiettivi del piano di investimenti;

16.

ritiene che la promozione del quadro istituzionale per il funzionamento del mercato unico dei capitali contribuirà positivamente alla più veloce attuazione del piano di investimenti;

17.

sottolinea tuttavia che l'attuale programma operativo di attività della BEI prevede una riduzione nei flussi di erogazione di prestiti fino 67 miliardi di EUR nel 2014 e 2015 mentre il punto medio dell'intervallo previsto per il 2016 è stimato a 58,5 miliardi di EUR;

18.

sottolinea che la capacità aggiuntiva di erogazione di prestiti derivante dal recente aumento di capitale della BEI pari a 10 miliardi di euro è stata sottoutilizzata; esorta le parti interessate a promuovere per quanto possibile azioni miranti ad ampliare i prestiti della BEI;

19.

invita la Commissione a incoraggiare la cooperazione multilaterale tra la BEI e le banche di promozione nazionali al fine di favorire le sinergie, condividere i rischi e i costi e garantire prestiti adeguati a progetti dell'UE con un impatto positivo sulla produttività, sulla creazione di posti di lavoro, sulla protezione ambientale e sulla qualità della vita;

20.

invita la Commissione e la BEI a promuovere l'inclusione, nel proprio raggio d'azione, degli investimenti con chiari benefici sociali, compresi migliori livelli di occupazione, a stimolare mediante prestiti le attività concepite per ridurre la disoccupazione, con un'attenzione particolare alla creazione di opportunità di lavoro per i giovani, e a sostenere gli investimenti pubblici e produttivi nonché i progetti infrastrutturali indispensabili, in particolare negli Stati membri con elevati livelli di disoccupazione e con un PIL inferiore alla media;

21.

ribadisce il suo cauto sostegno allo sviluppo di partenariati pubblico-privato (PPP) che, se ben progettati, possono svolgere un ruolo importante negli investimenti a lungo termine, nell'economia digitale, nella ricerca e nell'innovazione, nel capitale umano e nelle reti europee dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni; si rammarica che PPP carenti si siano trasformati in un costoso sistema di finanziamento pubblico per il settore privato che produce debito pubblico; sottolinea inoltre che tali operazioni presentano spesso problemi di opacità e di asimmetria delle informazioni nelle clausole di esecuzione tra agenti pubblici e privati, normalmente a favore del settore privato;

22.

suggerisce alla BEI di migliorare le sue capacità di analisi settoriale e le sue attività di analisi macroeconomica;

Strumenti di condivisione del rischio e prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti

23.

sottolinea che gli strumenti di condivisione del rischio che comportano in ultima istanza l'erogazione di sovvenzioni pubbliche dovrebbero essere previsti soltanto in caso di fallimenti del mercato che generano costi esterni oppure per l'esecuzione di missioni di interesse generale quali la fornitura di beni e servizi pubblici di interesse economico generale, tenendo in considerazione che una simile scelta presenta sempre il rischio di socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti; osserva che, in caso di fallimento, è il settore pubblico a dover coprire le perdite;

24.

sottolinea che qualsiasi utilizzo di risorse pubbliche negli strumenti di condivisione del rischio, e più specificamente nelle «tranche di prima perdita» degli strumenti di investimento, dovrebbe essere esplicitamente connesso alla riduzione dei costi esterni negativi misurabili, alla generazione di costi esterni positivi misurabili o all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico e servizio di interesse economico generale; mette in evidenza che l'articolo 14 TFUE costituisce la base giuridica per l'istituzione di tale nesso mediante la procedura legislativa ordinaria;

PMI

25.

sottolinea che le PMI sono la struttura portante dell'economia europea e, in quanto tali, dovrebbero essere uno dei principali obiettivi di investimento; è preoccupato che l'accesso ai finanziamenti rimanga una delle difficoltà più gravi per le PMI in Europa; sottolinea la necessità di un più efficiente stanziamento dei finanziamenti per le PMI, con un ampio spettro di investitori privati per l'erogazione di tali finanziamenti;

26.

esorta la BEI ad analizzare in modo esaustivo il calo dei finanziamenti alle PMI e proporre un piano globale per garantire che le PMI in tutta Europa siano incoraggiate a chiedere finanziamenti sotto gli auspici della BEI, ove possibile; invita la Commissione e la BEI a valutare gli effetti della crisi economica sul sistema bancario e sui destinatari finali dei finanziamenti della BEI, in particolare per quanto riguarda le PMI, il settore dell'economia sociale e le imprese pubbliche; chiede alla BEI di valutare e riferire dettagliatamente in merito all'impatto sull'economia reale del suo sostegno alle PMI in Europa e ai risultati per gli anni 2010-2014;

27.

segnala l'elevata percentuale di microimprese nell'economia europea e accoglie con favore le misure adottate dalla BEI verso la concessione di prestiti sotto forma di microfinanziamenti in Europa; incoraggia a proseguire gli investimenti in tale settore, considerata l'importanza delle microimprese per la creazione di posti di lavoro;

28.

segnala in particolare i vantaggi reali derivanti dal ricorso al meccanismo di condivisione del rischio nella promozione dei finanziamenti a favore delle PMI e dell'innovazione in Europa;

29.

prende atto del maggior supporto alle PMI nell'Unione europea pari a 21,9 miliardi di euro, che ha consentito a oltre 230 000 PMI di accedere a finanziamenti;

30.

invita la BEI ad aumentare ulteriormente le capacità di prestito alle PMI e alle start-up innovative; sottolinea l'importanza di rafforzare altri strumenti della BEI, come lo strumento europeo Progress di microfinanza;

31.

accoglie con favore l'attuazione e lo sviluppo di nuove attività nel settore del finanziamento al commercio nei paesi colpiti dalla crisi economica, in particolare con il meccanismo di finanziamento commerciale delle PMI o con soluzioni finanziarie su misura, quali lo strumento europeo Progress di microfinanza per l'inclusione finanziaria; esorta la BEI a estendere i vantaggi di questi nuovi strumenti a nuovi beneficiari a livello europeo;

32.

ribadisce che la valutazione svolta dalla Commissione nel dicembre 2014 debba tenere conto dell'impatto sia negativo che positivo dei progetti della fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti; deplora che la BEI abbia sostenuto alcuni progetti infrastrutturali che si sono rivelati insostenibili e impraticabili; reputa che la BEI dovrebbe investire in progetti che offrono benefici economici tangibili, sono rispettosi del clima e rispondono alle necessità e agli interessi della popolazione cui sono destinati;

33.

deplora il ruolo svolto dalla BEI e dalla Commissione nel progetto Castor, finanziato nel contesto dell'iniziativa Prestiti obbligazionari, in particolare il fatto che la valutazione dei rischi non abbia tenuto conto del rischio di attività sismica crescente connesso all'iniezione di gas, nonostante la disponibilità di studi che segnalavano chiaramente i potenziali pericoli (8); esorta la Commissione e la BEI a intervenire in modo da evitare che i cittadini spagnoli debbano pagare un risarcimento di 1 300 milioni di EUR, mediante un deficit pubblico più alto o l'aumento dei costi dell'energia, per un progetto la cui valutazione era palesemente carente; chiede alla Commissione di seguire le raccomandazioni del Mediatore europeo e di condurre un'indagine per determinare se le decisioni del governo spagnolo in merito al progetto Castor siano da considerare aiuti di Stato vietati;

34.

deplora il fatto che la BEI abbia finanziato il tratto autostradale noto come Passante di Mestre dopo che le autorità italiane avevano pubblicamente annunciato l'arresto per frode fiscale dell'amministratore delegato del principale subappaltatore; invita la BEI, alla luce delle indagini ancora in corso da parte delle autorità italiane sullo scandalo di corruzione collegato alla costruzione e alla gestione del Passante di Mestre, a non finanziare il progetto in questione mediante l'iniziativa Prestiti obbligazionari o qualsiasi altro strumento finanziario e garantire l'attuazione della politica di zero tolleranza verso le frodi quando esamina l'utilizzo dei prestiti obbligazionari per il finanziamento dei progetti;

35.

invita la BEI a migliorare le sue capacità di assunzione di rischi promuovendo i prestiti a favore dei settori dell'economia che hanno il potenziale di generare crescita e occupazione ma che ottengono difficilmente finanziamenti senza garanzie adeguate;

36.

chiede pertanto che sia realizzata una valutazione esaustiva dei progetti pilota fondata su un processo di consultazione aperta e inclusiva che coinvolga enti pubblici, nazionali e locali; sottolinea, inoltre, la necessità di valutare i progetti finanziati in termini di valore aggiunto, ambiente, produttività e occupazione; sottolinea che l'iniziativa Prestiti obbligazionari è ancora soltanto nella fase pilota; invita inoltre la Commissione a presentare, secondo la procedura legislativa ordinaria, una proposta legislativa che definisca meglio la futura strategia dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, compreso un potenziamento del quadro degli indicatori di rendimento della BEI per investimenti di qualità, in modo da individuare e misurare sia l'impatto dei progetti finanziati in termini di costi esterni che i benefici sociali e ambientali generati nei termini più ampi possibili;

37.

è preoccupato per la potenziale generalizzazione dell'iniziativa Prestiti obbligazionari come strumento per la riduzione dei costi degli investimenti privati, mediante tassi di interesse inferiori o la socializzazione delle perdite, anziché come uno strumento di ambito più limitato per la fornitura di sostegno agli investimenti di interesse pubblico laddove sia possibile dimostrare che gli investimenti privati forniscono competenze e conoscenze indispensabili non disponibili al settore pubblico;

Energia e clima

38.

invita la BEI a garantire la corretta attuazione dei suoi nuovi criteri di prestito nel settore energetico e a riferire periodicamente e pubblicamente in merito;

39.

invita la BEI a intensificare gli sforzi di investimento per ridurre considerevolmente la propria impronta del carbonio e a lavorare su politiche che aiutino l'Unione a conseguire i suoi obiettivi climatici; si compiace del fatto che la BEI effettuerà e richiederà la pubblicazione nel 2015 di una valutazione e una revisione di tutte le sue attività che possa portare a una politica rinnovata di protezione del clima; auspica che la politica energetica della BEI sia concretamente sostenuta dalla normativa sulle prestazioni in termini di emissioni, da applicare a tutti i progetti che generano combustibili fossili, al fine di escludere gli investimenti con emissioni di carbonio previste che superano un livello di soglia; invita la BEI a tenere sotto esame la normativa sulle prestazioni in termini di emissioni e ad applicare norme più rigorose;

40.

accoglie con favore tutti i provvedimenti adottati dalla BEI per una transizione verso le energie rinnovabili; chiede che siano rettificati gli squilibri regionali nei prestiti a favore delle energie rinnovabili, in particolare con l'obiettivo di sostenere progetti negli Stati membri che dipendono da fonti di energia non rinnovabili e tenendo conto delle differenze nelle economie degli Stati membri, e che in futuro sia prestata maggiore attenzione ai progetti di produzione decentrata di energia rinnovabile di dimensioni minori ed esterni alla rete ai quali partecipino cittadini e comunità; ritiene che tali fonti energetiche ridurrebbero l'elevata dipendenza dell'Europa da fonti esterne, migliorerebbero la sicurezza degli approvvigionamenti e stimolerebbero la creazione di una crescita e posti di lavoro verdi; sottolinea l'importanza dei finanziamenti per l'efficienza energetica, le reti energetiche e la ricerca e l'innovazione correlate;

41.

invita la BEI ad aumentare il volume dei prestiti a favore dei progetti di efficienza energetica in tutti i settori, in particolare quelli connessi all'ottimizzazione dei processi, alle PMI, all'edilizia e all'urbanistica; invita la BEI ad assegnare maggiore priorità alle zone molto svantaggiate, in linea con la politica di coesione;

42.

esorta la BEI a presentare una valutazione della possibilità di eliminare gradualmente i suoi prestiti a progetti di produzione di energia non rinnovabile;

Infrastrutture

43.

sottolinea che l'investimento in progetti infrastrutturali sostenibili è essenziale per migliorare la competitività e per ripristinare la crescita e l'occupazione in Europa; invita pertanto la BEI a utilizzare i suoi finanziamenti nelle zone più interessate da alti tassi di disoccupazione; sottolinea che il finanziamento della BEI dovrebbe concentrarsi principalmente su quei paesi che registrano un ritardo quanto a qualità delle infrastrutture e sviluppo;

44.

invita la BEI a dare maggiore risalto alla sostenibilità sociale nelle sue attività di investimento urbano; riconosce il miglioramento dei finanziamenti della BEI destinati all'edilizia popolare ma sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente la ricerca e le attività in materia di sostenibilità sociale nel contesto di una riqualificazione urbana sostenibile;

Ricerca e innovazione

45.

accoglie con favore il lancio delle prime attività dell'iniziativa per il finanziamento della crescita e sottolinea l'importanza di un adeguato finanziamento per i progetti di ricerca e innovazione e per le start-up innovative;

Occupazione e affari sociali

46.

segnala l'avvio dell'iniziativa «Competenze e occupazione — Investire nei giovani» ed esorta alla BEI ad accelerare l'attuazione di tale iniziativa e a valutarne l'ampliamento;

Governance, trasparenza e rendicontabilità

47.

invita la BEI a monitorare con maggiore attenzione l'attuazione dei progetti in collaborazione con gli Stati membri onde garantire una maggiore efficienza e una solida gestione delle risorse stanziate;

48.

segnala che la distribuzione geografica dei finanziamenti forniti dalla BEI rivela considerevoli discrepanze nei prestiti ai vari Stati membri; invita pertanto la BEI a valutare le ragioni di tali discrepanze e a garantire che le istituzioni finanziarie di tutti gli Stati membri siano pienamente capaci di gestire e attuare i programmi della BEI; chiede inoltre che siano condotte specifiche campagne informative in tutti gli Stati membri con l'obiettivo di sensibilizzare su programmi specifici della BEI; chiede altresì una maggiore cooperazione tra la BEI e le autorità nazionali al fine di affrontare i punti di strozzatura che ostacolano la firma e l'attuazione dei progetti della BEI;

49.

ricorda che il Consiglio e il Parlamento sono concordi nell'affermare che è ormai giunto il momento di esaminare la razionalizzazione del sistema delle istituzioni finanziarie pubbliche europee (9);

50.

esorta la BEI a migliorare l'indipendenza e l'efficacia dell'Ufficio responsabile del meccanismo per il trattamento dei reclami; invita il comitato direttivo della BEI a tenere conto delle raccomandazioni di tale ufficio; invita la BEI a dare seguito ai pareri del Mediatore europeo e a collaborare maggiormente per evitare situazioni analoghe all'indagine sulla denuncia 178/2014/AN contro la Banca europea per gli investimenti (10);

51.

ritiene che vi siano ancora considerevoli margini di manovra per migliorare la trasparenza e valutare l'impatto sociale ed economico dei prestiti e l'efficacia dell'attuazione della dovuta diligenza; ribadisce la sua richiesta alla Banca affinché fornisca dettagli sul suo approccio per accelerare le misure che trattano tali questioni e chiede che la BEI, in collaborazione con la Commissione, elabori un elenco rigoroso di criteri per la selezione di questi intermediari finanziari che sia reso pubblico;

52.

deplora il risultato della revisione della politica sulla trasparenza della BEI; ritiene che la nuova politica sulla trasparenza sia più debole della precedente e che non superipienamente la vecchia cultura della segretezza della BEI ed esorta la Banca ad agire in base alla «presunzione di divulgazione» anziché alla «presunzione di riservatezza»; ricorda che la BEI è tenuta a garantire che la sua politica di trasparenza sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; deplora il fatto che secondo l'indice della trasparenza degli aiuti per il 2013 (11) la BEI si attesta a livelli di trasparenza e rendicontabilità non soddisfacenti;

53.

esorta la BEI ad astenersi dal collaborare con intermediari finanziari con precedenti negativi in termini di trasparenza, evasione fiscale o pratiche aggressive di elusione fiscale, uso di altre pratiche fiscali dannose come gli accordi fiscali e i prezzi di trasferimento scorretti, frode, corruzione o impatti ambientali e sociali, o che non presentano una forte titolarità locale, nonché ad aggiornare le sue politiche contro il riciclaggio di denaro e a combattere il finanziamento del terrorismo; sottolinea la necessità di una trasparenza più generale relativamente ai prestiti globali, al fine di garantire un controllo rigoroso dell'impatto di questo tipo di prestiti indiretti; incoraggia la BEI a concedere finanziamenti sia direttamente sia mediante intermediari subordinati alla divulgazione di dati sugli aspetti fiscali paese per paese secondo le indicazioni della disposizione della CRD IV per gli istituti di credito, nonché alla divulgazione di informazioni sulla proprietà effettiva; a tal fine, invita la BEI a istituire una nuova politica sulla tassazione responsabile, partendo dalla revisione della sua politica sulle giurisdizioni non cooperative nel 2015;

54.

esorta la BEI a non collaborare con soggetti che operano tramite una giurisdizione in cui vige il segreto bancario «caratterizzata in particolare da una tassazione nulla o meramente nominale, dall'assenza di uno scambio di informazioni efficace con le autorità fiscali straniere e da una scarsa trasparenza delle disposizioni legislative giuridiche o amministrative, ovvero quale identificata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o dal Gruppo di azione finanziaria internazionale» (12);

55.

esorta la BEI ad assumere un ruolo di guida ed esemplare sulle questioni della trasparenza e della responsabilità fiscali; invita, in particolare, la BEI a raccogliere dati accurati sui pagamenti fiscali derivati dalle sue attività di investimento e prestito, in particolare sulla tassazione dei profitti d'azienda e specialmente nei paesi in via di sviluppo, e ad analizzare e pubblicare tali dati con cadenza annuale;

56.

plaude alla creazione di un registro pubblico di documenti nel 2014 in linea con il regolamento (CE) n. 1367/2006;

57.

deplora che, nel contesto di uno scandalo recente (Mopani/Glencore), la BEI si rifiuti di pubblicare i risultati della sua inchiesta interna; prende nota con attenzione delle raccomandazioni del Mediatore europeo nella denuncia 349/2014/OV (13) in base alle quali la BEI dovrebbe rivalutare il suo rifiuto di consentire l'accesso al rapporto d'indagine sulla presunta evasione fiscale di Glencore relativamente ai finanziamenti della miniera di rame di Mopani in Zambia; invita la BEI a seguire le raccomandazioni del Mediatore europeo;

58.

deplora la mancanza di diversità nel comitato di gestione, nel consiglio dei governatori e nel consiglio dei direttori della BEI, in particolare per quanto riguarda il genere; invita la BEI ad applicare lo spirito della direttiva sui requisiti patrimoniali che, all'articolo 88, paragrafo 2, obbliga le banche a «decidere un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell'organo di gestione ed elaborare una politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato nell'organo di gestione al fine di conseguire tale obiettivo. L'obiettivo, la politica e la sua attuazione sono resi pubblici»;

59.

ricorda che è stato concordato che il governatore della BERS per l'Unione debba garantire una relazione annuale al Parlamento sull'utilizzo del capitale, sulle misure per garantire la trasparenza in merito al modo in cui la BERS contribuisce agli obiettivi dell'Unione, sull'assunzione di rischi e sulla cooperazione tra la BEI e la BERS all'esterno dell'Unione; si rammarica del fatto che il governatore e la Commissione non siano stati proattivi relativamente all'attuazione di tale disposizione (14);

60.

si compiace del fatto che la BEI abbia sottoscritto l'iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI) e abbia iniziato a divulgare informazioni in conformità a tale quadro circa i prestiti all'esterno dell'Unione europea;

Politiche esterne

61.

ribadisce che la politica esterna della BEI e in particolare gli orientamenti tecnici operativi regionali dovrebbero essere coerenti agli obiettivi dell'azione esterna dell'UE quali definiti all'articolo 21 TUE; chiede il pieno rispetto della legislazione dei paesi beneficiari;

62.

accoglie con favore l'istituzione del quadro per la misurazione dei risultati per le attività all'esterno dell'UE e le relazioni sulla sua attuazione;

63.

invita la BEI a valutare la possibilità di aumentare il finanziamento esterno verso i vicini orientali e del Mediterraneo meridionale nell'ambito dell'attuale mandato;

64.

accoglie con favore il fatto che il nuovo mandato di prestito esterno per il 2014-2020 imponga alla BEI di pubblicare relazioni sulla realizzazione dei progetti; si attende dalla BEI che cominci a soddisfare tale requisito già dal 2015;

65.

ribadisce la richiesta rivolta alla Corte dei conti europea (CCE) di elaborare, prima della revisione intermedia del mandato esterno della BEI, una relazione speciale sulle prestazioni delle attività di prestito esterne svolte dalla BEI e sulla loro conformità con le politiche dell'Unione nonché di raffrontarne il valore aggiunto rispetto alle risorse proprie utilizzate dalla BEI; invita inoltre la CCE a compiere nella sua analisi una distinzione tra le garanzie fornite dal bilancio UE, lo strumento di investimento garantito dal FES, le varie forme di finanziamento combinato utilizzate nel fondo fiduciario infrastrutturale UE-Africa, il fondo per gli investimenti nei Caraibi e lo strumento d'investimento per il Pacifico e l'uso dei rimborsi per tali investimenti; chiede inoltre alla Corte dei conti europea di includere nella sua analisi la gestione da parte della BEI dei fondi derivati dal bilancio dell'UE nel quadro dello strumento di investimento, mediante il Fondo europeo di sviluppo, e attraverso diverse forme di finanziamento combinato, grazie a meccanismi combinati dell'UE, e l'uso dei rimborsi per tali investimenti;

Altre raccomandazioni

66.

invita la BEI e il Parlamento a istituire una piattaforma per il dialogo tra la BEI e le pertinenti commissioni parlamentari; chiede, a tal proposito, che la BEI si rechi presso il Parlamento per comunicare e discutere in merito al progresso e alle attività della BEI su base trimestrale; propone l'avvio di un dialogo strutturato regolare tra il presidente della BEI e il Parlamento, sul modello del dialogo monetario trimestrale tra la BCE e il Parlamento, al fine di garantire un maggiore controllo parlamentare delle attività della BEI e agevolare una cooperazione e un coordinamento rafforzati tra le due istituzioni;

67.

osserva che specialmente le piccole imprese continuano a denunciare la mancanza di accesso ai finanziamenti derivante dalle capacità di prestito esterno della BEI, nonché ai finanziamenti sostenuti dal FEI; chiede pertanto un'indagine annuale per valutare il numero di PMI, e in particolare di microimprese, che ha beneficiato di tali strumenti nonché le misure adottate dalla BEI in relazione alle politiche degli intermediari intraprese dalla Banca per migliorare l'accesso effettivo delle PMI ai finanziamenti;

68.

chiede una valutazione approfondita e una relazione sui rischi e sui sistemi di controllo collegati a finanziamenti misti con la Commissione, tenendo conto dell'impatto delle attività combinate non solo in termini di controllo ma anche di opzioni di governance;

69.

accoglie con favore l'elevata qualità degli attivi della BEI, con un tasso di prestiti in sofferenza vicino allo 0 % (0,2 %) del portafoglio totale di prestiti; ritiene fondamentale garantire che la BEI mantenga la tripla A del suo rating di credito, al fine di preservare il suo accesso ai mercati internazionali dei capitali nelle migliori condizioni di finanziamento, con conseguenti effetti positivi sulla durata dei progetti e a beneficio delle parti interessate e del modello di funzionamento della BEI;

70.

osserva che l'accordo tripartito di cui all'articolo 287, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che disciplina la cooperazione tra la BEI, la Commissione e la Corte dei conti per quanto riguarda le modalità di controllo da parte della Corte sull'attività della Banca in merito alla gestione dei fondi dell'Unione e degli Stati membri, dovrà essere rinnovato nel 2015; invita la BEI ad aggiornare l'ambito di competenza della Corte dei conti europea in materia, includendo qualsiasi nuovo strumento della BEI che coinvolga fondi pubblici provenienti dal bilancio dell'UE o dal Fondo europeo di sviluppo;

71.

plaude all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione della BEI, nel 2013, di un politica antifrode aggiornata, che conferma l'approccio di tolleranza zero della banca;

72.

chiede una maggiore efficacia, una minore regolamentazione e più flessibilità nell'assegnazione dei fondi della BEI;

73.

invita la BEI a impegnarsi in un processo di comunicazione strutturato con i parlamenti, i governi e le parti sociali al fine di identificare periodicamente le misure volte alla creazione di occupazione che potrebbero contribuire ad accrescere in maniera sostenibile la competitività dell'Europa;

74.

accoglie con favore il sostegno fornito alle PMI nelle regioni in cui la disoccupazione giovanile supera il 25 %;

75.

si compiace dell'attenzione accordata alle imprese a media capitalizzazione (imprese che hanno dai 250 ai 3 000 dipendenti) attraverso l'iniziativa per le imprese a media capitalizzazione e l'iniziativa per il finanziamento della crescita, volte entrambe a stimolare i prestiti, in particolare per le imprese a media capitalizzazione innovative;

76.

plaude alla nuova iniziativa della BEI «Competenze e occupazione — Investire nei giovani», incentrata sugli strumenti di finanziamento per la formazione professionale e la mobilità di studenti e apprendisti con l'obiettivo di garantire ai giovani opportunità di impiego durevoli, e chiede ancora maggiore attenzione ai percorsi di formazione professionale e maggiori investimenti in tale programma di prestito nei prossimi anni; ritiene tuttavia che tale programma non dovrebbe sottrarre finanziamenti all'attuale sistema di borse, in particolare per quanto riguarda il programma Erasmus +; sottolinea che la mobilità deve essere considerata un'opportunità, deve rimanere volontaria e non deve diventare uno strumento che contribuisce allo spopolamento e alla marginalizzazione delle regioni interessate dalla disoccupazione; chiede che si concentri l'attenzione sui progetti che permettono la creazione di posti di lavoro di qualità, in particolare i progetti relativi alla creazione di occupazione giovanile, all'aumento della percentuale di donne sul mercato del lavoro, alla riduzione della disoccupazione a lungo termine e al miglioramento delle possibilità di trovare lavoro per i gruppi svantaggiati;

77.

si compiace della vasta esperienza della BEI nel finanziamento dell'istruzione e della formazione mediante operazioni di prestito a studenti in Europa, in particolare in vista delle garanzie sui prestiti per studenti mobili di master del programma «Erasmus +» che il gruppo BEI renderà operative nel 2015; sottolinea l'importanza di fissare norme di rimborso vantaggiose affinché i prestiti siano pienamente accessibili per gli studenti, indipendentemente dalle loro condizioni economiche;

78.

invita la BEI a prestare particolare attenzione al criterio del primo pilastro relativo al contributo alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, nel selezionare i propri progetti sulla base del metodo di valutazione dei tre pilastri; sottolinea l'importanza del lavoro, della formazione e dell'apprendistato per i giovani nell'ottica di passare a un modello sostenibile che generi occupazione;

79.

rammenta l'impegno assunto dal vicepresidente Katainen di aumentare il potenziale della BEI in relazione non soltanto alle infrastrutture ma anche all'occupazione giovanile e all'istruzione, e invita la BEI a riferire in merito ai progressi compiuti in tale ambito nella sua prossima relazione annuale; ritiene che le misure a favore dell'occupazione giovanile già avviate dovrebbero essere attuate più rapidamente ed estese in maniera progressiva;

80.

è del parere che la BEI dovrebbe investire in maniera sostanziale in misure che creino posti di lavoro sostenibili per le giovani generazioni, oltre a quelle già avviate nel quadro dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

o

o o

81.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla BEI nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 72 E dell'11.3.2014, pag. 51.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0057.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2014)0201.

(4)  GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 27.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2014)0161.

(6)  GU L 177 del 7.7.2012, pag. 1.

(7)  GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1.

(8)  Si veda: Observatori de l’Ebre (CSIC, URLL). Evaluación de Impacto Ambiental (SGEA/SHG; Ref.: GAD/13/05) -«Almacenamiento subterráneo de gas natural Amposta (Permiso Castor) Tarragona); IAM 2109-07 — Estudio elaborado por la Dirección General de Política Ambiental y Sostenibilidad del Departamento de Medio Ambienta y Vivienda de la Generalitat de Catalunya sobre el estudio de impacto ambiental del Proyecto de almacén subterráneo de gas natural Castor»; e Simone Cesca, Francesco Grigoli, Sebastian Heimann, Álvaro González, Elisa Buforn, Samira Maghsoudi, Estefania Blanch e Torsten Dahm (2014): «The 2013 September–October seismic sequence offshore Spain: a case of seismicity triggered by gas injection?», Geophysical Journal International, 198, 941–953.

(9)  Considerando 8 della decisione n. 1219/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di capitale (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 1).

(10)  Decisione del Mediatore europeo che conclude l'indagine sulla denuncia 178/2014/AN contro la Banca europea per gli investimenti — http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/it/58171/html.bookmark.

(11)  http://newati.publishwhatyoufund.org/2013/index-2013/results/.

(12)  Considerando 13 della decisione n. 1219/2011/UE.

(13)  http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/it/58471/html.bookmark.

(14)  Articolo 3 della decisione n. 1219/2011/UE.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/88


P8_TA(2015)0184

Expo Milano 2015: Nutrire il pianeta, energia per la vita

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 su Expo Milano 2015: Nutrire il pianeta, energia per la vita (2015/2574(RSP))

(2016/C 346/14)

Il Parlamento europeo,

vista la decisione dell'Ufficio internazionale delle esposizioni di organizzare un'esposizione universale a Milano, dal 1o maggio al 30 ottobre 2015, sul tema «Nutrire il pianeta: energia per la vita»,

vista la decisione della Commissione del 3 maggio 2013 sulla partecipazione della Commissione all'Expo universale 2015 di Milano (C(2013)2507),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 maggio 2013, dal titolo «Partecipazione dell'UE all'Expo 2015 di Milano “Nutrire il pianeta: Energia per la vita”» (COM(2013)0255),

visti i lavori del Comitato direttivo del programma scientifico dell'Unione europea per Expo Milano 2015, sostenuti dalla Commissione e dal Parlamento europeo e avviati il 21 marzo 2014 con lo scopo di fornire un parere scientifico sulle sfide della sicurezza alimentare e nutrizionale, nonché orientamenti riguardanti il programma degli eventi relativi a Expo 2015,

visti gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), adottati dalle Nazioni Unite nel settembre 2000, e il progetto di Obiettivi di sviluppo sostenibile, che sarà adottato in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2015,

visto il documento FAO «World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision»,

visto l'Anno Internazionale dell'Agricoltura Familiare, proclamato dalla FAO per il 2014,

visto l'Anno Internazionale dei Suoli, proclamato dalla FAO per il 2015,

vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2011 sul riconoscimento dell'agricoltura come settore strategico nel contesto della sicurezza alimentare (1),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE (2),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare l'articolo 25, che riconosce il diritto all'alimentazione come parte integrante del diritto ad un livello di vita adeguato,

vista l'interrogazione alla Commissione su Expo Milano 2015: «Nutrire il pianeta, energia per la vita» (O-000016/2015 — B8-0109/2015),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il tema di Expo Milano 2015 è «Nutrire il pianeta, energia per la vita» e che l'evento può dare una forte spinta al dibattito volto a migliorare la produzione e la distribuzione alimentare, affrontare il problema dello spreco di alimenti, promuovere e sviluppare approcci positivi già esistenti per raccogliere la sfida dell'insicurezza alimentare, della malnutrizione e dell'alimentazione scorretta, nonché creare un equilibrio tra disponibilità e consumo di risorse;

B.

considerando che il tema di Expo Milano 2015 dà l'opportunità di riflettere e confrontarsi sui diversi tentativi di trovare soluzioni alle contraddizioni di un mondo globalizzato che registra, secondo i dati forniti dalla FAO, da una parte, 898 milioni di persone denutrite e che soffrono la fame e, dall'altra, 1,4 miliardi di persone che sono in sovrappeso, di cui 500 milioni obese, una situazione che sta causando danni sociali ed economici e che, in alcuni casi ha un impatto drammatico sulla salute umana;

C.

considerando che Expo Milano 2015 coincide con l'anno target degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) nonché con l'Anno Internazionale dei Suoli proclamato dalle Nazioni Unite, e dovrebbe ispirare il dibattito sui nuovi Obiettivi di sviluppo sostenibile, il cui progetto finale è in corso di negoziazione; che l'agricoltura e la sicurezza alimentare e nutrizionale sono al centro di tale esercizio;

D.

considerando che i temi di Expo Milano 2015, che riguardano in primo luogo l'alimentazione, comprendono anche la pesca che, come l'agricoltura, è correlata alla questione del cibo, dell'autonomia alimentare e della sostenibilità;

E.

considerando che Expo 2015 sta elaborando la «Carta di Milano», un documento da consegnare al Segretario generale dell'ONU come eredità di Expo 2015 e contributo alla discussione internazionale sugli Obiettivi del Millennio;

F.

considerando che i temi dell'Expo sono sostanzialmente attinenti al settore dell'agricoltura, la quale continua ad essere un elemento essenziale dell'economia dell'Unione visto che le esportazioni agricole rappresentano due terzi del commercio estero totale dell'Unione, che quest'ultima è il primo esportatore di prodotti agricoli al mondo e che il suo settore alimentare genera un fatturato di quasi mille miliardi di EUR l'anno, impiegando più di 4 milioni di persone;

G.

considerando che la pesca, come l'agricoltura, è un elemento chiave dell'economia, da un lato in termini di importazioni, dato che l'Unione è il principale importatore di prodotti della pesca e dell'acquacoltura al mondo e che il valore delle esportazioni ammonta a 4,1 miliardi di EUR all'anno e, dall'altro lato, perché la pesca occupa 116 094 persone, l'acquacoltura 85 000 e il settore della trasformazione dei prodotti della pesca 115 651;

H.

considerando che il tema «Nutrire il pianeta, energia per la vita» è un tema globale, che comprende tutte le attività economiche e produttive che contribuiscono a garantire nutrizione e sostenibilità;

I.

considerando che è necessario coinvolgere il settore della pesca nel dibattito su come nutrire il pianeta, nella misura in cui esso fornisce alimenti di origine marina, creando un equilibrio tra disponibilità e consumo di risorse;

J.

considerando che il Comitato direttivo del programma scientifico dell'Unione europea per Expo Milano 2015 prevede la necessità di ricercare nuove conoscenze in alcuni settori specifici e di promuovere presso l'opinione pubblica, attraverso l'educazione e la comunicazione, una migliore comprensione degli alimenti e della produzione alimentare nell'ambito del settore agricolo, dell'economia blu e della pesca, di modo che tutti riconoscano l'impatto globale delle scelte alimentari individuali;

K.

considerando che l'esperienza della società civile e il suo contributo al dibattito sulle tematiche di Expo 2015 sono fondamentali, e che le relative esperienze e iniziative dovrebbero essere incoraggiate al fine di promuovere un dibattito sostanziale e orientamenti a livello internazionale intesi ad attenuare le crisi globali che riguardano l'alimentazione e la nutrizione;

L.

considerando che i suoli sani non solo costituiscono la base per la produzione di cibo, combustibili, fibre e prodotti medici, ma sono anche essenziali per i nostri ecosistemi, visto che ricoprono un ruolo fondamentale nel ciclo del carbonio, immagazzinano e filtrano l'acqua e aiutano a fronteggiare inondazioni e siccità;

M.

considerando che i nostri oceani, i nostri mari e le nostre acque interne sono preziosi per un'alimentazione sana, e che la loro tutela è essenziale per la nostra sopravvivenza; che la pesca e l'acquacoltura assicurano il sostentamento del 10-12 % della popolazione mondiale;

N.

considerando che la piattaforma Open Expo, al fine di assicurare la totale trasparenza di Expo 2015, pubblica in formato aperto tutte le informazioni riguardanti la gestione, la progettazione, l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento, e può essere considerata una buona pratica di trasparenza;

O.

considerando che, secondo le stime della FAO, l'aumento della popolazione mondiale da 7 a 9,1 miliardi di individui renderà necessario incrementare del 70 % la produzione alimentare entro il 2050, ma che le medesime proiezioni suggeriscono che l'aumento della produzione non sarebbe da solo sufficiente a garantire la sicurezza alimentare per tutti;

P.

considerando che, secondo la FAO, nel 2010 soffrivano la fame 925 milioni di persone, e che più di un terzo dei decessi di bambini al di sotto dei 5 anni è attribuibile alla malnutrizione;

Q.

considerando che, secondo le stime della FAO, l'espansione delle terre arabili entro il 2050 sarà solo del 4,3 %;

R.

considerando che l'aumento del reddito pro capite nei paesi emergenti orienta i regimi alimentari verso prodotti a più elevato tenore proteico, anche contenenti proteine di origine animale, e prodotti trasformati, promuovendo su scala mondiale un processo di convergenza delle abitudini alimentari che prende a modello le popolazioni più ricche;

S.

considerando che la produzione di proteine è una delle principali sfide per la sicurezza alimentare e che, pertanto, la pesca assume un ruolo chiave in tale contesto, come anche l'economia blu nel complesso, in particolare per quanto riguarda la ricerca sulle alghe;

T.

considerando che il pesce è una fonte essenziale di proteine alimentari e di micronutrienti per le comunità impoverite che potrebbero non avere un accesso diretto ad altre fonti nutritive; che in molte regioni del mondo il sostentamento e i benefici nutrizionali derivanti dalle risorse marine sono ottenuti a livello locale, all'interno delle comunità che pescano nelle acque costiere e interne in prossimità delle loro abitazioni;

U.

considerando che i regimi alimentari che contengono un'elevata proporzione di prodotti di origine animale richiedono il consumo di molte più risorse rispetto a quelli che contengono soprattutto prodotti di origine vegetale;

V.

considerando che nei paesi in via di sviluppo l'agricoltura fornisce occupazione e sostentamento a oltre il 70 % della forza lavoro, principalmente donne; che la Banca mondiale ritiene che la crescita nel settore agricolo sia doppiamente efficace nel ridurre la povertà rispetto alla crescita in altri settori;

W.

considerando che, secondo la FAO, nel 2012 circa 58,3 milioni di persone erano occupate nel settore primario della pesca di cattura e dell'acquacoltura; che le donne rappresentavano più del 15 % di tutte le persone occupate direttamente nel settore primario delle attività della pesca nel 2012; che complessivamente la pesca e l'acquacoltura assicurano il sostentamento del 10-12 % della popolazione mondiale;

X.

considerando che nell'UE esistono zone di insicurezza alimentare e che 79 milioni di persone nell'Unione vivono ancora al di sotto del livello di povertà, mentre 124,2 milioni, ovvero il 24,8 %, sono a rischio di povertà o di esclusione sociale, rispetto al 24,3 % del 2011;

Y.

considerando che solo la metà dei paesi in via di sviluppo (62 su 118) è sulla buona strada per conseguire gli OSM;

Z.

considerando che il diritto al cibo e a una corretta alimentazione per tutti è fondamentale per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, e che la nutrizione è legata, se non a tutti gli OSM, alla maggior parte di tali Obiettivi che, a loro volta, sono strettamente interconnessi;

AA.

considerando che diversi strumenti giuridici internazionali collegano il diritto al cibo ad altri diritti umani, tra cui il diritto alla vita, alla sussistenza, alla salute, alla proprietà, all'istruzione e all'acqua;

AB.

considerando che la quota di aiuti pubblici allo sviluppo (APS) assegnata all'agricoltura a livello internazionale si è fortemente ridotta negli ultimi tre decenni;

AC.

considerando che il concetto di sicurezza alimentare e nutrizionale (SAN) non significa soltanto disponibilità di risorse alimentari, ma copre anche il diritto al cibo, una corretta informazione su quello che mangiamo e l'accessibilità, in modo sostenibile, a un'alimentazione sana per tutti, il che comprende anche altri elementi quali le strutture igienico-sanitarie, l'igiene, le vaccinazioni e i trattamenti vermifughi;

AD.

considerando che la fame e la malnutrizione sono le cause principali della mortalità umana, nonché le minacce più grandi per la pace e la sicurezza mondiale;

AE.

considerando che la volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari ha conseguenze negative sulla sicurezza alimentare e sulla catena di approvvigionamento;

AF.

considerando che la recessione economica globale e l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dei carburanti hanno aggravato la situazione alimentare in molti paesi in via di sviluppo, soprattutto in quelli meno avanzati, facendo così subire una parziale battuta d'arresto ai progressi compiuti nello scorso decennio a livello della riduzione della povertà;

AG.

considerando che i fragili mercati agricoli e dei prodotti ittici dei paesi in via di sviluppo rendono le forniture di cibo eccessivamente vulnerabili ai disastri naturali, ai conflitti o alle crisi di salute pubblica;

AH.

considerando che il sistema alimentare da un lato contribuisce ai cambiamenti climatici e dall'altro ne è influenzato, con conseguenze sotto il profilo della disponibilità di risorse naturali e delle condizioni di produzione agricola, ittica e industriale;

AI.

considerando che i disastri naturali causati dai cambiamenti climatici hanno un forte impatto sugli Stati membri dell'UE e oltremare, minacciando la sicurezza e la sovranità alimentari soprattutto in presenza di situazioni già vulnerabili;

AJ.

considerando che, in base a stime della Commissione, il 30 % del cibo a livello mondiale va perso o sprecato e che gli sprechi alimentari annui nell'Unione europea — quantificabili attualmente in circa 89 milioni di tonnellate, ovvero 179 kg pro capite — aumenteranno entro il 2020 per raggiungere circa 126 milioni di tonnellate, registrando quindi un aumento del 40 %, a meno che si prendano misure o provvedimenti preventivi;

AK.

considerando che una migliore gestione della filiera alimentare consentirebbe un uso più efficiente dei terreni e una migliore gestione delle risorse idriche, con ricadute positive su tutto il comparto agricolo e della pesca su scala mondiale, e darebbe un forte contributo alla lotta contro la denutrizione e l'alimentazione scorretta nelle aree in via di sviluppo;

AL.

considerando che i rigetti di pesci in mare costituiscono uno spreco inutile di preziose risorse biologiche e giocano un ruolo importante nell'impoverimento delle popolazioni marine; che i rigetti possono avere una serie di effetti ecologici avversi sugli ecosistemi marini dovuti alle alterazioni nella struttura globale delle reti trofiche e degli habitat che, a loro volta, potrebbero mettere a repentaglio la sostenibilità delle attuali attività di pesca;

AM.

considerando che la fame, l'alimentazione scorretta e la denutrizione coesistono con livelli paradossali di obesità e malattie attribuibili a regimi alimentari squilibrati, che determinano danni sociali ed economici con un impatto talvolta drammatico sulla salute umana;

AN.

considerando che gli accordi commerciali e d'investimento potrebbero ripercuotersi negativamente sulla sicurezza alimentare e la malnutrizione qualora la locazione o la svendita di terre arabili a investitori privati dovessero avere come risultato di privare le popolazioni locali dell'accesso a risorse produttive indispensabili per il loro sostentamento, o di portare all'esportazione e alla vendita sui mercati internazionali di grandi quantitativi di prodotti alimentari, aumentando così la dipendenza e la vulnerabilità dello Stato ospitante rispetto alle fluttuazioni dei prezzi dei prodotti di base sui mercati internazionali;

AO.

considerando che non si può porre fine alla fame in modo sostenibile semplicemente fornendo cibo sufficiente a tutti, ma che occorre consentire ai piccoli agricoltori e pescatori di conservare e lavorare la terra e le acque, mantenendo sistemi commerciali equi e condividendo conoscenze e innovazione, nonché prassi sostenibili;

AP.

considerando che è opportuno riconoscere il ruolo fondamentale degli agricoltori e dei pescatori e in particolare dell'agricoltura e della pesca familiare nel garantire la sicurezza alimentare mondiale;

AQ.

considerando che è particolarmente importante riconoscere il ruolo essenziale dei pescatori e degli acquacoltori nei territori costieri e nelle isole d'Europa;

AR.

considerando che è opportuno riconoscere l'aspetto multifunzionale dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca che, oltre a produrre alimenti, svolgono un ruolo cruciale nella produzione di beni di pubblica utilità, come la qualità dei paesaggi, la biodiversità, la stabilità del clima, la qualità degli oceani e la capacità di mitigare disastri naturali quali inondazioni, siccità e incendi;

1.

sottolinea che per far fronte alla sfida della sicurezza alimentare si rivelano fondamentali i seguenti elementi: un settore agricolo e della pesca forte e sostenibile in tutta l'Unione europea, un'economia rurale prospera e diversificata, un ambiente pulito e la presenza di aziende a conduzione familiare, sostenuti da una politica agricola comune solida, maggiormente equa, sostenibile a livello internazionale e finanziata in modo adeguato;

2.

sottolinea l'importanza di attuare una politica comune della pesca (PCP) sostenibile e adeguatamente finanziata, nonché di garantire la coerenza tra le politiche dell'UE in materia di scambi commerciali e pesca;

3.

ritiene che la sostenibilità ambientale e gli sforzi di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico possano essere assicurati solo in condizioni di sostenibilità economica per le aziende agricole e favorendo gli agricoltori nell'accesso alla terra, al credito e alla formazione;

4.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a far leva sul tema di Expo Milano 2015 «Nutrire il pianeta, energia per la vita» per fissare impegni che consentano di far valere il diritto a un'alimentazione adeguata, sana, sostenibile e informata;

5.

invita la Commissione a garantire che il padiglione dell'UE a Expo 2015 sensibilizzi sulla necessità di risolvere i problemi urgenti che interessano l'intera catena di approvvigionamento alimentare (ivi compresa la sostenibilità a lungo termine della produzione, della distribuzione e del consumo di alimenti), di affrontare la questione degli sprechi alimentari e di lottare contro il problema della malnutrizione, della scorretta alimentazione e dell'obesità;

6.

sottolinea che il diritto all'alimentazione è un diritto umano fondamentale e che esso può ritenersi conquistato quando tutti dispongono dell'accesso ad alimenti adeguati, sani e nutrienti, atti a soddisfare il fabbisogno nutrizionale per consentire una vita sana e attiva;

7.

pone in evidenza che l'accesso al cibo costituisce una condizione essenziale per la riduzione della povertà e della disuguaglianza e per il conseguimento degli OSM;

8.

sottolinea che la lotta alla denutrizione e la garanzia dell'accesso universale a un'alimentazione con apporto nutritivo adeguato dovrebbero continuare a rappresentare una delle principali finalità dell'agenda post-2015 nell'ambito dell'obiettivo di eliminazione della fame, facendo appello, nello specifico, alla necessità di porre fine a tutte le forme di malnutrizione entro il 2030;

9.

ritiene che l'aumento della volatilità sui mercati alimentari rappresenti un problema per la sostenibilità e renda necessario un rafforzamento delle misure volte a potenziare la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e la sostenibilità ambientale della produzione di alimenti, affrontando la scarsità delle risorse naturali e promuovendo la ricerca e l'innovazione nell'agricoltura e nella pesca;

10.

ritiene che quadri istituzionali, regolamentari e di monitoraggio adeguati possano favorire un ambiente idoneo allo sviluppo di sistemi di mercato agricolo e della pesca che siano solidi, sostenibili, equi, accessibili e diversificati;

11.

insiste affinché la Commissione europea garantisca la coerenza tra le decisioni politiche dei suoi Direttori generali per il commercio, l'agricoltura e la pesca, al fine di assicurare la reciprocità sul piano delle norme in materia di igiene e sostenibilità;

12.

è dell'avviso che l'agricoltura su piccola scala e quella biologica, ad alto valore naturale (AVN) o basata sulla coltivazione degli alberi dovrebbero essere promosse quali modelli particolarmente efficaci per garantire la sostenibilità della produzione alimentare mondiale;

13.

invita la Commissione a incoraggiare pratiche agronomiche più efficaci, come gli approcci agroecologici e di diversificazione, nonché una gestione maggiormente sostenibile delle risorse agricole, al fine di ridurre i costi dei fattori di produzione agricoli e lo spreco di nutrienti, aumentare il trasferimento di conoscenze e innovazione, promuovere l'efficienza delle risorse e incrementare la diversità delle colture e la sostenibilità nell'ambito dei sistemi agricoli;

14.

invita la Commissione a sostenere la ricerca sulla qualità delle acque costiere, sulla gestione dei terreni e sull'intensificazione sostenibile in vista di un uso più razionale dei nutrienti, dell'acqua e dell'energia, una maggiore attenzione alla conservazione delle risorse idriche e del suolo e un ulteriore adeguamento delle misure biologiche nel controllo delle specie nocive (IPM), nonché a promuovere la ricerca per migliorare le rese riducendo nel contempo l'impatto ambientale;

15.

esprime preoccupazione dinanzi all'emergere del fenomeno dell'appropriazione dei terreni e alle sue implicazioni per la sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo e il futuro dell'agricoltura e degli agricoltori;

16.

esprime preoccupazione per l'emergere di attività di pesca illegali in tutto il mondo, con conseguenze altamente dannose per l'ambiente, la biodiversità e l'economia;

17.

invita la Commissione a sensibilizzare e incoraggiare gli Stati membri ad utilizzare la «risorsa» terra in chiave di sostenibilità, perché necessaria per il raggiungimento della sicurezza alimentare e della nutrizione, dell'adattamento e della mitigazione del cambiamento climatico, nonché di uno sviluppo sostenibile in generale;

18.

sottolinea l'importanza di contrastare il problema del degrado del suolo, che aggrava ulteriormente la povertà e l'insicurezza alimentare;

19.

invita la Commissione a incoraggiare la messa in atto a livello mondiale degli Orientamenti volontari della FAO sulla governance responsabile della terra, della pesca e delle foreste, sul fronte sia degli investitori che dei paesi obiettivo;

20.

invita il governo italiano a proporre e sviluppare progetti per un riutilizzo sostenibile dei siti di Expo 2015;

21.

invita la Commissione a favorire la realizzazione a livello mondiale degli obiettivi della FAO destinati a sostenere lo sviluppo di politiche agricole, ambientali e sociali favorevoli a un'agricoltura familiare sostenibile;

22.

sottolinea che gli attuali squilibri esistenti nella catena di approvvigionamento alimentare minacciano la sostenibilità della produzione di alimenti, e chiede che siano migliorate la trasparenza e l'equità all'interno di tale catena e che vengano eliminate le pratiche commerciali sleali e le altre distorsioni del mercato, onde assicurare agli agricoltori un giusto ritorno, profitti e prezzi equi lungo tutta la filiera alimentare nonché un settore agricolo sostenibile in grado di garantire la sicurezza alimentare; invita pertanto la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali obiettivi siano conseguiti quanto prima;

23.

ritiene necessario che la Commissione e gli Stati membri promuovano politiche per contrastare le pratiche sleali la cui esistenza è stata riconosciuta nell'ambito del Forum di alto livello della Commissione europea sul miglioramento della catena di approvvigionamento;

24.

sottolinea che per garantire la sicurezza alimentare occorre contrastare con forza il consumo di suolo e l'abbandono delle aree agricole marginali;

25.

sottolinea che per garantire la sicurezza alimentare è necessario contrastare con decisione le attività di pesca illegali;

26.

sottolinea il ruolo centrale dello sviluppo rurale per la crescita economica e sociale dei territori e sollecita il sostegno ai giovani agricoltori;

27.

invita la Commissione ad adoperarsi per la conclusione di un accordo internazionale ambizioso che includa l'alimentazione in vista dell'attenuazione dei cambiamenti climatici, nella prospettiva del dibattito internazionale che avrà luogo nel 2015 a Parigi, nel quadro della 21a Conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

28.

invita il Consiglio a riconoscere il ruolo dell'intero settore agricolo nell'attenuazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi;

29.

invita la Commissione a lottare contro gli sprechi alimentari con obiettivi ambiziosi, chiaramente definiti e vincolanti, incoraggiando gli Stati membri ad agire contro tali sprechi ad ogni livello della catena di approvvigionamento alimentare, dal campo alla tavola;

30.

incoraggia gli Stati membri a educare i cittadini, a promuovere e diffondere le migliori prassi, a condurre analisi e organizzare campagne sociali e scolastiche sugli sprechi alimentari e sull'importanza di nutrirsi in maniera sana ed equilibrata, favorendo i prodotti agricoli locali, nonché a proclamare il 2016 Anno europeo contro gli sprechi alimentari;

31.

ritiene che sia importante avviare un dialogo con gli attori interessati, al fine di garantire che gli alimenti invenduti ma ancora commestibili e sicuri siano sistematicamente messi a disposizione delle organizzazioni di beneficenza;

32.

esorta gli Stati membri e la Commissione a promuovere ulteriormente, ad iniziare dal mondo della scuola fin dall'infanzia, un'alimentazione sana e consapevole e standard di qualità e sostenibilità nel settore della nutrizione per il tramite della ricerca e dell'educazione, incoraggiando stili di vita responsabili e sani, nonché attraverso la definizione di nuove politiche volte a eradicare la malnutrizione e la scorretta alimentazione e a prevenire l'obesità;

33.

sottolinea l'importanza di incentivare l'educazione ad un'alimentazione sana ed equilibrata, anche attraverso la conoscenza e la promozione delle produzioni locali e delle diete tradizionali;

34.

raccomanda vivamente che l'intero sistema alimentare, di cui l'agricoltura è una componente, così come le politiche in materia di commercio, salute, istruzione, clima ed energia, segua un approccio basato sui diritti umani, di cui l'Unione europea dovrebbe essere la paladina;

35.

chiede pertanto l'inclusione della dimensione di genere e della promozione dell'emancipazione femminile in tutte le politiche volte a contrastare l'insicurezza alimentare;

36.

ribadisce l'importanza di promuovere l'agricoltura e la pesca nei paesi in via di sviluppo e di assegnare una parte adeguata degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) dell'UE al settore dell'agricoltura; si rammarica della drastica riduzione, dagli anni '80 a questa parte, del livello di aiuti allo sviluppo destinati all'agricoltura, e accoglie con favore il riconoscimento della necessità di invertire tale tendenza;

37.

ritiene che sia importante migliorare le condizioni delle donne nell'agricoltura, specialmente nel paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), in quanto è dimostrato che conferendo autonomia alle donne rurali e investendo in tal senso è possibile aumentare in maniera significativa la produttività e ridurre la fame e la malnutrizione;

38.

invita la Commissione e gli Stati membri a privilegiare programmi di cooperazione incentrati sul microcredito finalizzati a sostenere le piccole produzioni ambientalmente sostenibili e destinate ad alimentare le popolazioni locali;

39.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai commissari degli Stati membri partecipanti responsabili per Expo Milano 2015.


(1)  GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 8.

(2)  GU C 227 E del 6.8.2013, pag. 25.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/95


P8_TA(2015)0185

Situazione in Nigeria

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla situazione in Nigeria (2015/2520(RSP))

(2016/C 346/15)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Nigeria e, in particolare, l'ultima discussione in Aula sull'argomento, tenutasi il 14 gennaio 2015,

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, incluse quelle dell'8 gennaio, del 19 gennaio, del 31 marzo nonché del 14 e 15 aprile 2015,

viste le conclusioni del Consiglio del 9 febbraio 2015,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 583/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014 (1), con il quale Boko Haram viene aggiunto all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche,

visto il quinto dialogo ministeriale UE-Nigeria tenutosi ad Abuja il 27 novembre 2014,

viste le conclusioni preliminari delle missioni di osservazione elettorale dell'UE e del Parlamento europeo,

vista la conferenza regionale sulla sicurezza, tenutasi il 20 gennaio 2015 a Niamey,

viste le dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, sulle incessanti violenze e il deterioramento della situazione della sicurezza nella Nigeria nordorientale,

viste le dichiarazioni dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla possibilità di accusare di crimini di guerra i membri di Boko Haram,

vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basata sulla religione o il credo,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, ratificata dalla Nigeria il 22 giugno 1983,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificato dalla Nigeria il 29 ottobre 1993,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

vista la Costituzione della Repubblica federale della Nigeria, adottata il 29 maggio 1999, in particolare le disposizioni del Titolo IV,

visti la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (accordo di Cotonou),

visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che indica la necessità di tenere conto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo in tutte le politiche esterne dell'Unione europea,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la Nigeria è il paese più popoloso e diversificato sotto il profilo etnico dell'Africa ed è segnato da spaccature regionali e religiose nonché da un divario fra nord e sud caratterizzato da gravi disparità economiche e sociali;

B.

considerando che la Nigeria è la più grande economia del continente africano nonché uno dei principali partner commerciali dell'UE ma, nonostante le sue considerevoli risorse, si colloca fra i paesi con maggiori disuguaglianze al mondo e oltre il 70 % della sua popolazione vive con meno di 1,25 dollari USA (USD) al giorno, mentre il 10 % controlla più del 90 % della ricchezza e delle risorse del paese;

C.

considerando che gli attacchi sferrati da Boko Haram tra il 3 e l'8 gennaio 2015 hanno preso di mira Baga e sedici paesi e villaggi circostanti, distruggendo quasi 3 700 strutture, in base alle immagini satellitari, e uccidendo migliaia di persone;

D.

considerando che Boko Haram ha assunto stabilmente il controllo di diverse città del nord-est della Nigeria e continua a incrementare i propri ranghi con civili reclutati con la forza, tra cui numerosi bambini; che le violenze perpetrate da Boko Haram hanno provocato, dal 2009, la morte di oltre 22 000 persone, colpendo indiscriminatamente cristiani, musulmani e chiunque non aderisca alle sue convinzioni dogmatiche ed estremiste; che nel marzo 2015 Boko Haram ha giurato fedeltà al gruppo dello Stato islamico; che il 27 marzo 2015 sono stati rinvenuti nella città nordorientale di Damasak centinaia di corpi, apparentemente vittime dell'insurrezione di Boko Haram;

E.

considerando che nell'aprile del 2014 più di 270 ragazze sono state rapite in una scuola governativa a Chibok (Stato del Borno); che le ragazze risultano per la maggior parte ancora disperse e rischiano di subire violenze sessuali, di essere ridotte in schiavitù e di essere costrette a matrimoni forzati; che da allora centinaia di altre persone sono state rapite da Boko Haram; che il 28 aprile 2015 quasi 300 donne e ragazze sono state salvate nella foresta di Sambisa;

F.

considerando che, secondo stime delle Nazioni Unite, la violenza negli Stati di Borno, Yobe e Adamawa ha causato 1,5 milioni di sfollati, tra cui 800 000 bambini, mentre più di tre milioni di persone hanno subito gli effetti dell'insurrezione;

G.

considerando che oltre 300 000 nigeriani sono fuggiti nel nord-ovest del Camerun e nel sud-ovest del Niger per sottrarsi alla violenza e che centinaia di nigeriani rischiano la vita sulle rotte migratorie in direzione dell'UE nella speranza di trovare migliori condizioni economiche, sociali e di sicurezza;

H.

considerando che Boko Haram mira a fondare uno Stato integralmente islamico nella Nigeria settentrionale, in cui prevede tra l'altro di istituire tribunali penali che applicano la sharia e di vietare l'istruzione occidentale;

I.

considerando che, a causa della crescente insicurezza, gli agricoltori non sono più in grado di coltivare le proprie terre o di provvedere al raccolto per paura di essere vittime di un attacco di Boko Haram, una situazione che sta aggravando ulteriormente l'insicurezza alimentare;

J.

considerando che gli attacchi, sferrati altresì con il coinvolgimento di bambini come attentatori suicidi, stanno diventando sempre più numerosi e interessano vasti territori, anche nei vicini Ciad e Camerun;

K.

considerando che la risposta iniziale delle autorità nigeriane è stata del tutto insufficiente e ha suscitato nella popolazione un sentimento di sfiducia nei confronti delle istituzioni; che, durante il mandato del precedente governo, le autorità nigeriane si sono rese responsabili di arresti e detenzioni di massa, uccisioni extragiudiziali e numerose altre violazioni del diritto internazionale;

L.

considerando che le ripercussioni dell'insurrezione di Boko Haram nei paesi limitrofi mettono in luce l'importanza di rafforzare la cooperazione e la risposta a livello regionale;

M.

considerando che la Nigeria svolge un ruolo fondamentale nella politica regionale e africana e rappresenta un motore dell'integrazione regionale attraverso la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS);

N.

considerando che i proventi del settore petrolifero sono in costante diminuzione e si profila la minaccia di una crisi economica; che, secondo alcune stime, ogni anno in Nigeria viene sottratto petrolio per un valore compreso tra 3 e 8 miliardi di USD; che decenni di cattiva gestione dell'economia, instabilità e corruzione hanno ostacolato gli investimenti nei sistemi di istruzione e dei servizi sociali del paese;

O.

considerando che l'istruzione, l'alfabetizzazione, i diritti delle donne, la giustizia sociale e un'equa distribuzione delle entrate statali all'interno della società per mezzo di regimi fiscali, la riduzione delle disuguaglianze e la lotta alla corruzione e all'evasione fiscale sono fattori determinanti per combattere il fondamentalismo, la violenza e l'intolleranza;

P.

considerando che il terrorismo è una minaccia globale ma che gli sforzi della comunità internazionale per intervenire in modo più incisivo contro Boko Haram in Nigeria sono dipesi in una certa misura dalla piena credibilità, rendicontabilità e trasparenza delle elezioni;

Q.

considerando che la Nigeria è ancora una democrazia giovane e fragile, la quale è stata oggetto di estrema violenza a seguito dei risultati delle elezioni del 2011 e delle accuse di brogli elettorali;

R.

considerando che la Commissione elettorale nazionale indipendente (CENI) ha rinviato le elezioni in programma il 14 e il 28 febbraio 2015 al 28 marzo e all'11 aprile 2015 per consentire al governo di intraprendere azioni militari contro Boko Haram; che una risposta regionale è stata lanciata nel marzo 2015;

S.

considerando che l'esercito del Ciad, assieme al Niger e al Camerun, è la principale forza a combattere contro Boko Haram e che è riconosciuta la sua piena partecipazione alla lotta contro i terroristi a Gamboru Ngala, Malam Fatori e Kangalam in Nigeria; che è altresì riconosciuto il caro prezzo pagato da tale esercito nella guerra contro il terrorismo; che il Parlamento europeo esprimere piena solidarietà ai feriti e alle famiglie delle vittime;

T.

considerando che la campagna elettorale si è svolta in un clima di tensione e che in tutte le parti del paese sono stati denunciati episodi di violenza legati alle elezioni, in particolare nella regione meridionale e sudoccidentale del paese, oltre ad attacchi per mano di Boko Haram volti a scoraggiare gli elettori, a violazioni delle norme elettorali e a tentativi di persuasione degli elettori;

U.

considerando che gli osservatori locali e internazionali, tra cui quelli dell'UE, hanno riscontrato debolezze sistemiche, in particolare nella fase della raccolta dei risultati, come pure abusi d'ufficio ed episodi di violenza; che tuttavia non sono state rilevate manipolazioni sistematiche;

V.

considerando che, su invito del governo, l'UE ha inviato una missione di osservazione elettorale di lungo termine, cui ha partecipato una delegazione del Parlamento europeo; che missioni di questo tipo sono state altresì inviate dall'Unione africana, dal Commonwealth delle nazioni e dall'ECOWAS;

W.

considerando che il 31 marzo 2015 il candidato alla presidenza del partito di opposizione «Congresso di Tutti i Progressisti» (All Progressives Congress — APC), il generale Muhammadu Buhari, è stato dichiarato vincitore delle elezioni, e il presidente uscente ha riconosciuto pacificamente la sconfitta; che l'opposizione APC ha ottenuto la maggioranza dei voti nelle elezioni presidenziali, del Senato e della Camera dei rappresentanti in quattro delle sei aree geopolitiche;

X.

considerando che sono state elette meno donne rispetto al 2011, anno in cui era già stata registrata una tendenza negativa;

Y.

considerando che il 17 % delle ragazze si sposa prima di compiere 15 anni e che nella regione nord-occidentale la quota di matrimoni di minori raggiunge il 76 %; che la Nigeria detiene il numero più alto in termini assoluti di vittime di mutilazioni genitali femminili al mondo, che rappresentano circa un quarto dei 115-130 milioni di vittime stimate a livello globale;

1.

condanna con forza i continui e sempre più preoccupanti episodi di violenza, tra cui l'incessante ondata di attacchi compiuti con armi da fuoco e bombe, attentati suicidi, schiavitù sessuale e altre forme di violenza sessuale, rapimenti e altre violenze ad opera della setta terroristica Boko Haram ai danni di obiettivi civili, governativi e militari in Nigeria, episodi che hanno provocato migliaia di morti e feriti e centinaia di migliaia di sfollati e che potrebbero costituire crimini contro l'umanità;

2.

deplora il massacro di uomini, donne e bambini innocenti ed è solidale con il popolo nigeriano nella sua determinazione a combattere ogni forma di terrorismo nel paese; elogia l'operato di tutti i giornalisti e i difensori dei diritti umani che hanno cercato di richiamare l'attenzione del mondo sull'estremismo di Boko Haram e sulle vittime innocenti della sua violenza;

3.

rammenta che è trascorso un anno dal rapimento di 276 ragazze da una scuola fuori Chibok e che, secondo alcuni gruppi di difesa dei diritti umani, sarebbero state fatte prigioniere almeno altre 2 000 donne e ragazze; chiede al governo e alla comunità internazionale di fare quanto in loro potere per trovare e liberare le persone sequestrate;

4.

chiede al neoeletto presidente di tenere fede alle promesse fatte durante la campagna elettorale e di mobilitare tutte le risorse necessarie per mettere fine alle violenze perpetrate da Boko Haram, ripristinare la stabilità e la sicurezza in tutto il paese e affrontare le cause profonde del terrorismo, e in particolare lo invita ad avviare azioni più decise per combattere la corruzione interna, la cattiva gestione e le inefficienze in seno alle istituzioni pubbliche e all'esercito, che sono alla base della sua incapacità di far fronte alla piaga di Boko Haram nel nord del paese, nonché ad adottare misure per privare Boko Haram delle sue fonti illegali di reddito attraverso la collaborazione con i paesi limitrofi, segnatamente per quanto concerne il contrabbando e i traffici;

5.

chiede alle autorità e ai leader religiosi della Nigeria di cooperare attivamente con la società civile e le autorità pubbliche allo scopo di combattere l'estremismo e la radicalizzazione;

6.

chiede inoltre alle nuove autorità nigeriane di adottare una tabella di marcia sullo sviluppo sociale ed economico degli Stati settentrionali e meridionali mirante ad affrontare le questioni della povertà, della disuguaglianza, delle opportunità d'istruzione e dell'accesso all'assistenza sanitaria, e a promuovere l'equa distribuzione dei proventi del settore petrolifero nel contesto del decentramento, in quanto tali questioni sono alla base del vertiginoso aumento della violenza; invita inoltre le autorità nigeriane a prendere seri provvedimenti per porre fine alle mutilazioni genitali femminili, ai matrimoni di minori e al lavoro minorile; chiede all'Unione europea di usare tutti i mezzi a sua disposizione per ridurre in modo efficace i flussi finanziari illeciti, l'evasione e l'elusione fiscali e per incoraggiare la cooperazione internazionale democratica in materia fiscale;

7.

accoglie con favore la determinazione espressa dai 13 paesi partecipanti al vertice regionale di Niamey del 20 e 21 gennaio 2015, in particolare l'impegno militare del Ciad, congiuntamente a Camerun, Niger e Nigeria, a lottare contro le minacce terroristiche di Boko Haram; incoraggia il rafforzamento di tale risposta a livello regionale, avvalendosi di tutti gli strumenti esistenti e rispettando pienamente il diritto internazionale; invita l'ECOWAS, in particolare, a proseguire nel rendere operativa la sua nuova strategia antiterrorismo, prestando particolare attenzione al contenimento dei flussi transfrontalieri illeciti di armi, combattenti e merci di contrabbando; insiste sul fatto che, senza una cooperazione di questo tipo, la violenza è destinata a continuare, compromettendo la pace e la stabilità in tutta la regione; mette in luce, a questo proposito, che Boko Haram ha giurato fedeltà allo Stato islamico (IS) e che è necessario impedire qualsiasi ulteriore coordinamento o collaborazione tra le due organizzazioni terroristiche nonché arginare l'espansione di questa minaccia;

8.

accoglie con favore le iniziative del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana ed esorta quest'ultima a intraprendere con urgenza azioni concrete, insieme a tutti i paesi interessati, per coordinare la lotta contro i gruppi terroristici nella regione del Sahel; esorta l'Unione europea a sostenere lo sviluppo di meccanismi regionali per la gestione dei conflitti, come la Forza di pronto intervento africana, nonché la possibilità di ricorrere al Fondo per la pace in Africa e agli strumenti dell'UE di gestione delle crisi;

9.

esorta la comunità internazionale ad adoperarsi maggiormente per assistere il governo nigeriano nella lotta contro Boko Haram e affrontare le cause profonde del terrorismo, in quanto solo una risposta globale può consentire di mettere fine in modo permanente alla violenza e al fondamentalismo;

10.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a rispettare il loro impegno di fornire diverse forme di aiuti — politici, allo sviluppo e umanitari — alla Nigeria e alla sua popolazione nella lotta contro la minaccia di Boko Haram, nonché di garantire lo sviluppo del paese; esorta l'UE a proseguire il dialogo politico con la Nigeria a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou riveduto e a trattare, in tale contesto, le questioni legate ai diritti umani universali, come la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo, e il divieto di discriminazione fondata su qualsiasi criterio, quali sanciti dagli strumenti sui diritti umani universali, regionali e nazionali;

11.

invita altresì la comunità internazionale ad aiutare i rifugiati nigeriani nei paesi vicini; esorta gli Stati membri dell'UE a istituire immediatamente un sistema europeo credibile e olistico per la gestione delle rotte migratorie che vanno dall'Africa subsahariana al Medio oriente e al Nord Africa, a offrire soluzioni di sviluppo sostenibile ai paesi d'origine, tra cui la Nigeria, e a porre fine alle tragedie umane che hanno luogo lungo tali rotte;

12.

esorta l'UE a indagare sulle fonti di finanziamento di Boko Haram e ad assicurare la trasparenza negli scambi commerciali di tutte le risorse naturali, compreso il petrolio, così da evitare che le imprese alimentino i conflitti; invita le autorità nigeriane e le imprese estere a contribuire al rafforzamento della governance nel settore estrattivo, attenendosi all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive e rendendo pubblici gli importi versati dalle imprese al governo nigeriano;

13.

ritiene che il governo nigeriano abbia il diritto e la responsabilità di difendere la propria popolazione dal terrorismo, ma insiste sulla necessità che le azioni a tal fine siano condotte nel rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;

14.

chiede che si indaghi in modo approfondito sulle presunte violazioni dei diritti umani, fra cui uccisioni extragiudiziali, torture, arresti arbitrari ed estorsioni, e ritiene che dette azioni non possano essere giustificate quale mezzo per combattere la minaccia rappresentata da Boko Haram o da altre organizzazioni terroristiche; ritiene che la riforma del sistema giudiziario della Nigeria sia una necessità urgente al fine di disporre di una giustizia penale efficace per combattere il terrorismo, al pari della riforma delle forze di sicurezza statali del paese africano;

15.

esorta affinché i membri di forze armate feriti ricevano cure adeguate e le donne e le ragazze che sono state vittime di stupro nel contesto di un conflitto armato abbiano la possibilità di usufruire di tutti i servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva, nell'ambito di strutture umanitarie finanziate dall'UE, in conformità dell'articolo 3 comune alle convenzioni di Ginevra, che garantisce tutta l'assistenza medica necessaria richiesta dalle condizioni dei feriti e dei malati, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole;

16.

si congratula con il generale Muhammadu Buhari, candidato del partito APC vincitore delle elezioni presidenziali, e con i candidati di tutti i partiti politici che sono stati eletti al Senato o alla Camera dei rappresentanti, o sono stati nominati governatori o membri delle assemblee statali; elogia i candidati che hanno ammesso la sconfitta in modo pacifico, a cominciare da Goodluck Jonathan, presidente uscente e candidato nuovamente alla presidenza; valuta positivamente il costante impegno profuso da tutti i partiti politici e i candidati per lo svolgimento di elezioni pacifiche e li esorta a continuare ad accettare i risultati in modo non violento;

17.

encomia la popolazione nigeriana per il suo entusiasmo democratico e la sua mobilitazione durante l'intero processo elettorale e chiede alle autorità del paese di rafforzare la buona governance e di promuovere istituzioni democratiche più responsabili; è del parere che questo passaggio di potere attraverso le urne sia indice di un consolidamento della democrazia in Nigeria, cosa che potrebbe servire da modello ad altre nazioni africane;

18.

valuta positivamente la determinazione della CENI ad assicurare un processo elettorale per quanto possibile credibile, trasparente ed equo, nonostante le pressioni e i vincoli interni ed esterni cui ha dovuto far fronte, con particolare riferimento all'inclusione delle persone con disabilità;

19.

incoraggia le vittime a presentare i loro reclami attraverso meccanismi ufficiali di risoluzione delle controversie e chiede alle autorità nigeriane di rispondere a ogni reclamo avviando indagini credibili e complete e provvedendo alla riparazione nel rispetto della legge; chiede all'UE di sostenere la messa a punto di tali meccanismi;

20.

invita il governo nigeriano a promuovere la partecipazione delle donne alla vita pubblica e politica;

21.

ribadisce la sua richiesta di abolire la legge contro l'omosessualità e la pena di morte;

22.

chiede alle autorità nigeriane di adottare misure di emergenza nel Delta del Niger, tra cui azioni intese a porre fine alle attività illegali connesse con il petrolio e ad aiutare le persone esposte all'inquinamento; invita l'UE e gli Stati membri a fornire consulenza e risorse tecniche in modo da contribuire al ripristino dell'area; chiede a tutte le imprese operanti nella regione di rispettare le più rigorose norme internazionali e di astenersi dal compiere azioni che possano gravare sull'ambiente e sulle comunità locali;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Nigeria nonché ai rappresentanti della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale e dell'Unione africana.


(1)  GU L 160 del 29.5.2014, pag. 27.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/101


P8_TA(2015)0186

Caso di Nadiya Savchenko

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sul caso di Nadiya Savchenko (2015/2663(RSP))

(2016/C 346/16)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia e l'Ucraina, in particolare le sue risoluzioni del 12 marzo 2015 sull'assassinio del leader di opposizione russo Boris Nemcov e sullo stato della democrazia in Russia (1) e del 15 gennaio 2015 sulla situazione in Ucraina (2),

vista la dichiarazione del VP/AR, rilasciata il 4 marzo 2015, sul protrarsi della detenzione di Nadiya Savchenko,

visto il «Pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk», adottato e firmato a Minsk il 12 febbraio 2015 e approvato nel suo complesso dalla risoluzione 2202 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 febbraio 2015,

vista la dichiarazione dell’UE del 16 aprile 2015 sul sequestro e la detenzione illegale di cittadini ucraini da parte della Federazione russa,

viste le disposizioni del diritto umanitario internazionale e, in particolare, la Terza Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949,

vista la dichiarazione congiunta del Presidente dell'Ucraina, del presidente del Consiglio europeo e del presidente della Commissione europea, a seguito del 17o vertice UE-Ucraina, in cui si chiedeva la liberazione urgente di tutti gli ostaggi e delle persone detenute illegalmente, tra cui Nadiya Savchenko,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, il 18 giugno 2014, militanti filo-russi della cosiddetta «Repubblica popolare di Luhansk», nel territorio dell'Ucraina orientale, hanno sequestrato illegalmente, sul territorio ucraino, il tenente Nadiya Savchenko, pilota militare ed ex ufficiale delle forze armate ucraine, l’hanno imprigionata e poi illegalmente trasferita nella Federazione russa;

B.

considerando che la sig.ra Savchenko, nata nel 1981, si è distinta nella sua carriera militare, essendo stata l'unica donna soldato a prestare servizio nelle truppe di pace ucraine in Iraq e la prima donna ad arruolarsi nell'Accademia aereonautica ucraina, e si è offerta di prendere parte, con il battaglione Aidar, al combattimenti nell’Ucraina orientale, dove è stata poi catturata;

C.

considerando che il comitato investigativo russo ha mosso le accuse finali contro Nadiya Savchenko il 24 aprile 2015 (favoreggiamento e istigazione all'omicidio di due e più persone, favoreggiamento e istigazione ad un tentativo di omicidio di due o più persone e attraversamento illegale dei confini della Federazione russa);

D.

considerando che Nadiya Savchenko è membro della Verkhovna Rada e della delegazione dell'Ucraina presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE); considerando che la commissione dell'APCE sul regolamento, le immunità e gli affari istituzionali ha confermato la sua immunità; considerando che la Federazione russa respinge l'immunità diplomatica concessa a Nadiya Savchenko come membro della Verkhovna Rada; considerando che la comunità internazionale ha intrapreso numerosi sforzi per garantire il rilascio di Nadiya Savchenko, compresa la Risoluzione 2034 (2015) dell’APCE in cui si chiede il suo rilascio immediato e il rispetto della sua immunità parlamentare in qualità di membro della delegazione ucraina presso l’APCE;

E.

considerando che la Federazione russa ha accettato lo scambio di tutti gli ostaggi politici e di tutte le persone detenute illegalmente nel quadro degli accordi di Minsk sulla base del principio «all-for-all», che avrebbe dovuto essere ultimato entro il quinto giorno successivo alla ritiro delle armi pesanti; considerando a Nadiya Savchenko è stata a più riprese offerta l'amnistia, a condizione che ammettesse la sua colpa;

F.

considerando che Nadiya Savchenko sta portando avanti da tre mesi uno sciopero della fame, in segno di protesta contro la sua detenzione illegale; che è stato sottoposto ad esami e trattamenti psichiatrici non volontari; che tribunali con sede a Mosca hanno respinto gli appelli di Nadiya Savchenko contro la sua custodia cautelare; che, nel frattempo, il suo stato di salute si è deteriorato; che l'UE e vari Stati membri hanno espresso sincera preoccupazione umanitaria a tale riguardo; che sono stati lanciati numerosi appelli al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e alla Croce rossa internazionale per assicurare la liberazione di Nadiya Savchenko;

1.

chiede il rilascio immediato e incondizionato di Nadiya Savchenko; condanna la Federazione russa per il rapimento illegale, la detenzione in carcere per quasi un anno e le indagini su Nadiya Savchenko; chiede alle autorità russe di tener fede al loro impegno internazionale nel quadro degli accordi di Minsk e in particolare al «Pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk» concordato; ritiene che la Russia non abbia alcuna base giuridica o giurisdizione per intraprendere alcuna azione contro Nadiya Savchenko, come la detenzione, le indagine o le accuse contro di lei;

2.

è del parere che la detenzione di Nadiya Savchenko come prigioniera di guerra in una prigione della Russia costituisca una violazione della Convenzione di Ginevra; sottolinea che i responsabili della sua detenzione illegale in Russia potrebbero essere soggetti a sanzioni internazionali o procedimenti giudiziari per le loro azioni;

3.

ricorda alle autorità russe che la sig.ra Savchenko rimane in uno stato estremamente fragile di salute e che esse sono direttamente responsabili per la sua sicurezza e il suo benessere; invita le autorità russe a consentire a medici internazionali imparziali di poter incontrare la sig.ra Savchenko, garantendo al contempo che eventuali visite mediche o psicologiche saranno effettuate solo con il consenso della sig.ra Savchenko e prendendo in considerazione le conseguenze dello sciopero della fame cui si sottopone da lungo tempo; esorta la Russia a permettere alle organizzazioni umanitarie internazionali di avere accesso permanente alla sig.ra Savchenko,

4.

chiede l'immediata liberazione di tutti gli altri cittadini ucraini, tra cui il regista ucraino Oleg Sentsov e Khaizer Dzhemilev, detenuti illegalmente in Russia;

5.

esorta il Presidente francese e il Cancelliere tedesco, così come i relativi ministri degli esteri, a sollevare la questione del rilascio di Nadiya Savchenko nel corso delle prossime riunioni del gruppo di contatto sull'attuazione degli accordi Minsk nel «formato Normandia»; invita la VP/AR, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a continuare a seguire da vicino il caso di Nadiya Savchenko, a sollevarlo in formati e incontri diversi con le autorità russe e a tenere informato il Parlamento in merito al risultato di questi sforzi;

6.

sottolinea che il rilascio di Nadiya Savchenko è non solo un passo necessario verso il miglioramento delle relazioni tra l'Ucraina e la Russia, ma mostrerà rispetto per il riconoscimento dei diritti umani fondamentali da parte delle autorità russe;

7.

ricorda che Nadiya Savchenko è stata eletta come membro del Parlamento ucraino in occasione delle elezioni parlamentari generali ucraine dell’ottobre 2014 e fa parte della delegazione dell'Ucraina all'APCE, e come tale ha avuto diritto all'immunità internazionale; ricorda alla Russia il suo obbligo internazionale di rispettare la sua immunità in quanto membro dell'APCE;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa, al presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina nonché al presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0074.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2015)0011.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/103


P8_TA(2015)0187

Situazione del campo profughi di Yarmouk in Siria

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla situazione nel campo profughi di Yarmouk in Siria (2015/2664(RSP))

(2016/C 346/17)

Il Parlamento europeo,

visto il diritto umanitario internazionale,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria,

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e del commissario per gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi sulla situazione a Yarmouk in Siria, del 10 aprile 2015,

vista la dichiarazione del VP/AR a nome dell'Unione europea sulla situazione nel campo di profughi palestinesi di Yarmouk in Siria, del 18 aprile 2015,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2139 (2014), 2165 (2014) e 2191 (2014),

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il SI/Da'esh ha attaccato il campo di profughi palestinesi di Yarmouk il 1o aprile 2015; che il regime di Assad continua i bombardamenti di artiglieria e aerei del campo come risposta all'attacco dell'IS e agli intensi combattimenti di strada tra i gruppi di opposizione armata anti-Assad Aknaf Beit el Makdisda un lato e SI/Da'esh e Jabhat al-Nusra dall'altro, avvenuti nell'intero campo; che il 16 aprile 2015 unità militari palestinesi, con l'assistenza di ribelli siriani, hanno costretto i combattenti del SI/Da'esh a ritirarsi dal campo; che il ritiro dal campo del SI/Da'esh ha consentito al gruppo Jabhat al-Nusra affiliato ad Al-Qaeda di assumerne un ampio controllo;

B.

considerando che Yarmouk, il più grande campo di profughi palestinesi in Siria, è stato allestito nel 1957 per ospitare le popolazioni in fuga dal conflitto arabo-israeliano, che è stato devastato dai combattimenti tra il governo siriano e gruppi armati come Jabhat al-Nusra e l'Armata libera siriana; che prima del conflitto in Siria nel campo vivevano più di 160 000 civili e oggi ne sono rimasti soltanto 18 000;

C.

considerando che i 480 000 profughi palestinesi rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile nella crisi siriana; che i profughi sono dispersi in oltre 60 campi nella regione; che il 95 % dei profughi palestinesi dipende attualmente dall'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i profughi palestinesi (UNRWA) per soddisfare le proprie necessità quotidiane di cibo, acqua e assistenza sanitaria

D.

considerando che la popolazione civile del campo di Yarmouk è sotto assedio dal dicembre 2012 ed esposta a bombardamenti indiscriminati, d'artiglieria e aerei del regime di Assad e continua a essere intrappolata nel campo; che secondo l'UNRWA i 18 000 civili palestinesi e siriani, tra cui 3 500 minori, di Yarmouk hanno bisogno di urgente aiuto umanitario di base;

E.

considerando che nel campo sussiste una crisi sanitaria permanente, con un'epidemia tifoide avvenuta nel 2014, mentre stanno diventando endemiche l'epatite A e le patologie legate all'acqua, così come la malnutrizione con tutti gli effetti di essa noti;

F.

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato tutte le parti della guerra civile in Siria a consentire l’accesso umanitario al campo di Yarmouk e consentire agli aiuti umanitari per pervenirvi senza restrizioni;

G.

considerando che la Commissione ha erogato finanziamenti immediati di emergenza per 2,5 milioni di euro destinati a interventi dell'UNRWA per consegnare assistenza di primo soccorso ai profughi palestinesi in Siria tramite somme in contanti e beni di prima necessità;

H.

considerando che come integrazione e componente del finanziamento umanitario dell'UE per la Siria nel 2015, il sostegno punta a facilitare una rapida risposta umanitaria per sopperire alle necessità delle famiglie vulnerabili; che detto finanziamento si estende a tutte le zone della Siria coinvolte nel conflitto, con una concentrazione specifica sulle recenti violenze a Yarmouk, Idlib, Dara'a e Aleppo;

I.

considerando che il prolungato rifiuto di concedere accesso umanitario ai profughi che vivono nel campo di Yarmouk da parte del regime siriano e di altri belligeranti contrasta con il diritto internazionale; che la capacità dell'UNRWA di sostenere interventi di primo soccorso, come reazione a eventi urgenti quali quelli registrati a Yarmouk, è gravemente pregiudicata dalla cronica scarsità di finanziamenti per operazioni umanitarie in Siria;

1.

esprime profonda preoccupazione per il continuo peggioramento della sicurezza e della situazione umanitaria in Siria e in particolare nel campo profughi palestinese di Yarmouk e in altri campi di profughi palestinesi; ribadisce il suo forte impegno a sostegno delle vittime del conflitto siriano;

2.

condanna l'occupazione del campo di Yarmouk e gli atti di terrorismo perpetrati dal SI/Da'esh e Jabhat al-Nusra, nonché l'assedio imposto dal regime di Assad a Yarmouk e il bombardamento del campo, anche per mezzo di barili bomba, che possono causare terribili sofferenze alla popolazione colpita; chiede la cessazione immediata dell'assedio e la fine di tutti gli attacchi contro la popolazione civile;

3.

esprime preoccupazione per tutti i difensori dei diritti umani detenuti nel campo di Yarmouk e quelli attualmente incarcerati dalle forze di sicurezza siriane; invita tutti i gruppi armati nel campo di Yarmouk a porre fine alle azioni dirette contro i difensori dei diritti umani;

4.

sollecita il rispetto dello statuto neutrale di Yarmouk e la protezione dei civili all'interno del campo, in particolare le donne e i minori, nonché la salvaguardia delle strutture sanitarie, delle scuole e degli alloggi dei profughi;

5.

sottolinea che la guerra in corso in Siria e la recente minaccia posta dal SI/Da'esh costituiscono un grave pericolo per le popolazioni dell'Iraq e della Siria e per l'intero Medio Oriente; invita l'UE a contribuire agli sforzi comuni per attenuare la crisi umanitaria e ad assumere un ruolo nell'aiuto ai paesi limitrofi per fornire rifugio ai profughi in fuga dal conflitto in Siria, molti dei quali perdono la vita sui barconi nel mar Mediterraneo;

6.

chiede l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU 2139 (2014), 2165 (2014) e 2191 (2014) nell'intero territorio della Siria; sollecita tutte le parti coinvolte nel conflitto a garantire all'UNRWA, al CICR e alle altre organizzazioni di assistenza internazionali un accesso senza ostacoli al campo profughi di Yarmouk, per consentire un accesso umanitario immediato e incondizionato, evacuare i feriti civili e fornire un passaggio sicuro a tutti i civili che desiderano lasciare il campo; chiede la creazione di corridoi umanitari che non siano controllati né dal regime siriano né da SI/Da'esh e Jabhat al-Nusra, alla luce delle loro gravi e continue violazioni del diritto internazionale umanitario;

7.

accoglie con favore lo sblocco, da parte della Commissione europea, di finanziamenti immediati di emergenza per 2,5 milioni di EUR destinati a interventi dell'UNRWA mirati a distribuire assistenza di primo soccorso ai profughi palestinesi in Siria; si compiace con l'UNRWA per l'importante lavoro che sta facendo ed esprime il suo deciso impegno a proseguire il suo lavoro con il commissario generale dell'UNRWA Pierre Krähenbühl e con tutti gli altri interlocutori per tentare di alleviare le sofferenze della popolazione più bisognosa; sottolinea la necessità che l'UE e gli Stati membri aumentino il loro sostegno all'UNRWA per gli aiuti d'urgenza per i civili a Yarmouk e in altre zone di Siria, provvedendo a che tutti i profughi palestinesi, le comunità di accoglienza e gli altri interessati fruiscano dell'assistenza di cui hanno bisogno; esorta l'UE a partecipare al finanziamento dei 30 milioni di USD dell'appello urgente dell'UNRWA e a fornire all'UNRWA ogni sostegno politico e diplomatico;

8.

condanna con forza gli abusi contro i minori, i massacri, le torture, le uccisioni e le violenze sessuali a danno della popolazione siriana; sottolinea l'importanza di adottare misure opportune per garantire la sicurezza dei civili innocenti, tra cui donne e bambini; riconosce che le donne e le ragazze sono spesso vittime di violenze sessuali come arma di guerra nel conflitto siriano, anche nelle carceri siriane; sottolinea che le convenzioni di Ginevra, con il comune articolo 3, prevedono garanzie per la prestazione ai feriti e ai malati di tutte le necessarie cure mediche richieste dalla loro condizione, senza alcuna distinzione; sollecita gli operatori di aiuti umanitari a fornire l'intera gamma di servizi sanitari, in strutture umanitarie finanziate dall'UE;

9.

esprime pieno sostegno agli sforzi profusi dall'inviato speciale dell'ONU per la Siria Staffan de Mistura per pervenire a cessate il fuoco locali e pause umanitarie rispettati da tutte le parti, in modo da consentire la fornitura di assistenza umanitaria; rinnova il suo invito all'Unione ad assumere l'iniziativa di intraprendere sforzi diplomatici a tal fine;

10.

ribadisce il suo appello a favore di una soluzione sostenibile per il conflitto siriano attraverso un processo politico inclusivo sotto orientamento siriano sulla base del comunicato di Ginevra del giugno 2012, che ha portato a un'autentica transizione politica tale da corrispondere alle legittime aspirazioni del popolo siriano e consentirgli di determinare il proprio futuro in maniera indipendente e democratica; accoglie con favore l'annuncio di nuovi colloqui a Ginevra, da tenere in maggio, tra il regime di Assad, l'opposizione, membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU e potenze regionali, tra cui l'Iran;

11.

resta convinto che in Siria e in Iraq non potrà esservi una pace sostenibile se i responsabili dei crimini commessi da tutte le parti nel corso del conflitto non risponderanno dei loro crimini, anche quelli commessi nel campo di Yarmouk; ribadisce la sua richiesta di deferire la situazione siriana alla Corte penale internazionale; invita l'UE e i suoi Stati membri a valutare seriamente la recente raccomandazione della commissione d'inchiesta dell'ONU a vagliare l'istituzione di un tribunale speciale per i crimini commessi in Siria;

12.

chiede al Parlamento europeo di effettuare una visita ad hoc nel campo profughi di Yarmouk, al fine di valutare in modo indipendente la situazione umanitaria, non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno, in coordinamento con le Nazioni Unite e in modo indipendente dal regime di Assad o qualsiasi altra parte del conflitto;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'inviato speciale per la Siria delle Nazioni Unite e della Lega araba, al Segretario generale del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo, al Presidente dell'Autorità palestinese, al Consiglio legislativo palestinese nonché a tutte le parti implicate nel conflitto in Siria.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/106


P8_TA(2015)0188

Arresto di attivisti impegnati a favore dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori in Algeria

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sull'arresto di attivisti impegnati a favore dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori in Algeria (2015/2665(RSP))

(2016/C 346/18)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Algeria, in particolare quelle del 9 giugno 2005 sulla libertà di stampa in Algeria (1) e del 10 ottobre 2002 sulla conclusione di un accordo di associazione con l'Algeria (2),

viste la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti di umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (3) e la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte — Posizione del PE sulle relazioni intermedie del 2012 (4),

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sulla revisione della politica europea di vicinato, del 20 aprile 2015,

vista la dichiarazione dell'Unione europea a seguito dell'ottava riunione del Consiglio di associazione UE-Algeria, del 13 maggio 2014,

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 15 maggio 2012, dal titolo «Realizzare una nuova politica europea di vicinato» (JOIN(2012)0014),

visto il memo della Commissione «Politica europea di vicinato (PEV)» 2013 riguardante l'Algeria, del marzo 2014,

vista la dichiarazione del Consiglio europeo sul Vicinato meridionale, del giugno 2011,

vista la dichiarazione rilasciata dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, Navi Pillay, durante la sua visita in Algeria nel settembre 2012,

visto l'accordo di associazione UE-Algeria, entrato in vigore il 1o settembre 2005,

visto l'articolo 2 del soprammenzionato accordo di associazione, il quale stabilisce che il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali deve ispirare le politiche interne e internazionali delle parti e costituire un elemento essenziale dell'Accordo stesso,

vista la Costituzione dell'Algeria, adottata mediante referendum il 28 novembre 1996, in particolare gli articoli da 34 a 36, 39, 41 e 43,

vista la relazione finale della Missione di osservazione elettorale dell'UE alle elezioni parlamentari in Algeria, del 5 agosto 2012,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, di cui l'Algeria è parte,

viste la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, del 1978, e la Convenzione dell'OIL n. 98 concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, del 1949,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che in Algeria sono esplose recentemente proteste contro la disoccupazione; che le autorità algerine riconoscono che le richieste dei dimostranti sono legittime; che, cionondimeno, negli ultimi quattro anni e con rinnovata intensità dall'inizio del 2015 a questa parte, soprattutto nelle regioni meridionali dell'Algeria, i difensori dei diritti umani, compresi gli attivisti per i diritti dei lavoratori, sono stati oggetto di minacce, violenze verbali e maltrattamenti nonché vessazioni giudiziarie, in un'escalation di proteste a sfondo economico, sociale e ambientale;

B.

considerando che Mohamed Rag, un attivista per i diritti dei lavoratori del Comitato nazionale per la difesa dei diritti dei disoccupati (Comité National pour la Défense des Droits des Chômeurs, CNDDC), nella città di Laghouat, è stato arrestato il 22 gennaio 2015 e condannato a 18 mesi di carcere e ad una multa di 20 000 DZD per aver «aggredito un agente delle forze di sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni», e che la sentenza è stata confermata in appello il 18 marzo 2015;

C.

considerando che il 28 gennaio 2015, nella città di Laghouat, otto attivisti dei diritti dei lavoratori, membri del CNDDC — Khencha Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazouzi Benallal, Azzouzi Boubakeur, Korini Belkacem, Bekouider Faouzi, Bensarkha Tahar e Djaballah Abdelkader — sono stati arrestati mentre si radunavano di fronte al tribunale per chiedere il rilascio di Mohamed Rag; che questi otto attivisti sono stati successivamente condannati nel marzo scorso a un anno di carcere con una sospensione condizionale della pena di sei mesi e una multa di 5 000 DZD ciascuno per «raduno non autorizzato/illegale» e per aver «esercitato pressioni sulle decisioni dei magistrati»;

D.

considerando che a Laghouat, durante l'udienza dei soprammenzionati attivisti del CNDDC, tenutasi l'11 marzo 2015, è stato spiegato un numero insolitamente elevato di poliziotti, impedendo così al pubblico e ai testimoni della difesa di entrare in aula, e che fuori da quest'ultima la polizia ha arrestato e poi rilasciato circa 50 dimostranti pacifici che esprimevano la loro solidarietà ai nove prigionieri;

E.

considerando che, sebbene lo stato di emergenza sia stato revocato nel febbraio 2011 in risposta all'ondata di proteste di massa a favore della democrazia, sussistono restrizioni, nella normativa e nella pratica, ai raduni pacifici, in particolare un decreto del 18 giugno 2001 che continua a proibire le manifestazioni pubbliche nella città di Algeri e la legge 91-19 del 2 dicembre 1991 sulle riunioni e le manifestazioni pubbliche, che assoggetta qualsiasi evento pubblico ad autorizzazione preliminare; che il ministero dell'Interno autorizza raramente i raduni pubblici;

F.

considerando che chiunque prenda parte a manifestazioni non autorizzate può essere perseguito e rischia pene carcerarie che vanno da due mesi a cinque anni, in conformità degli articoli 99 e 100 del Codice penale algerino; che nel gennaio del 2014 — data ultima per la registrazione di nuove associazioni — tutte le associazioni non accettate sono state messe fuori legge; che proteste pacifiche sono state disperse con la forza dalla polizia, in alcuni casi con violenza, e che dimostranti pacifici possono essere arrestati prima delle manifestazioni per evitare che esse abbiano luogo;

G.

considerando che nel 2014 il governo algerino ha introdotto revisioni costituzionali pro-democratiche e promesso ulteriori riforme a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali; che la messa in atto di tali riforme è stata sinora insoddisfacente;

H.

considerando che nel marzo del 2015 altri quattro attivisti dei diritti dei lavoratori, Rachid Aouine, Youssef Sultani, Abdelhamid Brahimi e Ferhat Missa, membri del CNDDC nella città di El Oued, sono stati arrestati con l'accusa di aver promosso un assembramento; che due di loro sono stati assolti, mentre Rachid Aouine è stato condannato e Youssef Sultani è libero e attualmente sotto processo;

I.

considerando che nel gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova legge in materia di associazione (12-06), che impone restrizioni alle organizzazioni non governative e ai gruppi della società civile per quanto attiene alla creazione, al funzionamento, alla registrazione nonché all'accesso ai finanziamenti esteri; che inoltre la nuova legge criminalizza i membri di associazioni non registrate, sospese o dissolte, che possono essere soggetti a sei mesi di carcere e a una pesante multa, cosa che impedisce la libertà di associazione;

J.

considerando che, sebbene la legge n. 90-14 del 2 giugno 1990 sulle condizioni per l'esercizio dei diritti sindacali consenta ai lavoratori di costituire un sindacato mediante notifica per iscritto alle autorità, senza dover chiedere un'autorizzazione preliminare, in molti casi le autorità si sono rifiutate di rilasciare un avviso di ricevimento, senza il quale il sindacato non può rappresentare legalmente i lavoratori;

K.

considerando che l'Algeria, che è sotto esame per la sua applicazione della Convenzione n. 87 dell'OIL dal giugno 2014, è stata sottoposta all'esame degli esperti dell'OIL, in molte delle loro relazioni, per violazione del diritto dei lavoratori allo sciopero e del diritto alla libera costituzione di sindacati;

L.

considerando che i negoziati sul Piano d'azione UE-Algeria nel quadro della PEV sono iniziati nel 2012; che, pur riconoscendo l'interesse di entrambe le parti a rafforzare il dialogo e la cooperazione sulla sicurezza e sulle questioni regionali, nel marzo 2014 la Commissione ha tuttavia espresso preoccupazione per la mancanza di indipendenza del sistema giudiziario e per il deterioramento della situazione per quanto riguarda la libertà di associazione, di riunione e di espressione in Algeria;

M.

considerando che l'Algeria è membro del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani dal gennaio 2014;

1.

esprime preoccupazione per l'arresto e la detenzione degli attivisti Rachid Aouine, Mohamed Rag, Khencha Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazouzi Benallal, Azzouzi Boubakeur, Korini Belkacem, Bekouider Faouzi, Bensarkha Tahar, Djaballah Abdelkader, in quanto essi sono detenuti nonostante il fatto che le loro attività sono del tutto legittime a norma della legge algerina e degli strumenti internazionali in materia di diritti umani che l'Algeria ha ratificato;

2.

ricorda che l'Algeria è vincolata dall'articolo 2 dell'Accordo di associazione, il quale stabilisce che il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali costituisce un elemento essenziale dell'Accordo stesso, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, e che pertanto il paese ha l'obbligo di rispettare i diritti umani universali, inclusa la libertà di riunione e di associazione;

3.

ritiene che la vessazione e l'intimidazione nei confronti degli attivisti per i diritti dei lavoratori e dei difensori dei diritti umani, segnatamente a livello giudiziario, non siano prassi conformi alle disposizioni della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani;

4.

ritiene che il diritto a un processo equo e l'assicurazione di garanzie minime di difesa a tutti i detenuti, inclusi i difensori dei diritti umani e gli attivisti per i diritti dei lavoratori, siano in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), che è stato ratificato dall'Algeria;

5.

invita inoltre le autorità algerine a garantire il rispetto del diritto alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica, e ad adottare misure adeguate per garantire la protezione e la sicurezza degli attivisti della società civile e dei difensori dei diritti umani nonché la loro libertà di proseguire le loro attività legittime e pacifiche;

6.

ricorda la raccomandazione indirizzata dal Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione al governo algerino, affinché revochi il decreto del 18 giugno 2001 che vieta le manifestazioni di protesta pacifiche e tutte le forme di manifestazioni pubbliche ad Algeri e crei un sistema di semplice notifica in sostituzione della richiesta di autorizzazione preliminare per le manifestazioni pubbliche;

7.

invita le autorità algerine ad abrogare la legge 12-06 sulle associazioni e ad instaurare un vero e proprio dialogo con le organizzazioni della società civile, al fine di elaborare una nuova legge che sia conforme alle norme internazionali in materia di diritti umani e alla Costituzione algerina;

8.

si compiace del fatto che dal 2012 sono state registrate dodici organizzazioni sindacali; ricorda che non devono essere adottati provvedimenti amministrativi intesi a negare lo status giuridico dei sindacati indipendenti che tentano di operare al di fuori delle organizzazioni sindacali esistenti; invita le autorità algerine ad autorizzare la registrazione legale dei nuovi sindacati e a rispettare le convenzioni dell'OIL che sono state ratificate dall'Algeria, in particolare la Convenzione n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e la Convenzione n. 98 concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva;

9.

esprime apprezzamento per il fatto che l'Algeria ha ratificato la maggior parte dei trattati internazionali in materia di diritti umani; incoraggia le autorità algerine a un maggiore impegno e a una migliore cooperazione con le Nazioni Unite, in particolare con l'Organizzazione internazionale del lavoro e con l'Alto commissariato per i diritti dell'uomo; invita le autorità algerine a cooperare nel quadro delle procedure speciali delle Nazioni Unite, segnatamente invitando i relatori speciali a visitare il paese, e a tener conto delle loro raccomandazioni; invita altresì l'Algeria a collaborare attivamente con i meccanismi dell'Unione africana in materia di diritti umani, in particolare con il Relatore speciale sui difensori dei diritti umani;

10.

invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e gli Stati membri dell'Unione europea a garantire che l'UE adotti una politica dai principi chiari nei confronti dell'Algeria, che includa un dialogo sui diritti umani, in linea con il Quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia; invita il VP/AR e gli Stati membri a garantire che sia instaurato un dialogo con l'Algeria sulle questioni politiche, sulla sicurezza e sui diritti umani, che approfondisca tutte e tre le dimensioni, e chiede pertanto al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) di definire parametri di riferimento e indicatori chiari per monitorare gli obiettivi dell'Unione europea e valutare i progressi realizzati nei settori dei diritti umani, dell'impunità, della libertà di associazione, di riunione e di espressione e dello Stato di diritto e per quanto riguarda la situazione dei difensori dei diritti umani in Algeria;

11.

esorta le autorità algerine, il VP/AR e il SEAE a includere nel futuro Piano d'azione UE-Algeria un capitolo solido relativo ai diritti umani, che dimostri una ferma volontà politica di realizzare assieme progressi, de jure e de facto, nella promozione e nella protezione dei diritti umani, in conformità della Costituzione algerina e dei trattati internazionali in materia di diritti umani, nonché degli strumenti in materia di diritti umani a livello regionale in Africa, di cui l'Algeria è parte; ritiene che nel Piano d'azione UE-Algeria dovrebbero essere adottati obiettivi specifici relativi ai diritti umani, assieme a un calendario per le riforme che devono essere attuate dall'Algeria, con un forte coinvolgimento della società civile; chiede che siano definiti indicatori che consentano una valutazione obiettiva e costante della situazione dei diritti umani in Algeria;

12.

invita il SEAE e gli Stati membri a monitorare attentamente tutti i processi e i procedimenti giudiziari a carico di difensori dei diritti umani e di attivisti per i diritti dei lavoratori, segnatamente attraverso la presenza di rappresentanti della delegazione dell'Unione europea e delle ambasciate degli Stati membri dell'Unione europea ad Algeri, e a riferire in merito al Parlamento;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla delegazione dell'Unione europea ad Algeri, al governo dell'Algeria, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani.


(1)  GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 567.

(2)  GU C 279 E del 20.11.2003, pag. 115.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0076.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2013)0446.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 28 aprile 2015

21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/110


P8_TA(2015)0096

Esame della dichiarazione di interessi finanziari di un commissario designato (interpretazione dell'allegato XVI, paragrafo 1, lettera a), del regolamento)

Decisione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 concernente l'esame della dichiarazione di interessi finanziari di un commissario designato (interpretazione dell'allegato XVI, paragrafo 1, lettera a), del regolamento) (2015/2047(REG))

(2016/C 346/19)

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del 9 aprile 2015 del presidente della commissione affari costituzionali,

visto l'articolo 226 del suo regolamento,

1.

decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'allegato XVI, paragrafo 1, lettera a), del suo regolamento:

«L'esame, da parte della commissione competente per gli affari giuridici, della dichiarazione di interessi finanziari di un commissario designato non consiste solo nel verificare che la dichiarazione sia stata debitamente completata, ma anche nel valutare se dal contenuto della dichiarazione medesima possa essere dedotta l'esistenza di un conflitto d'interessi. Spetta allora alla commissione competente per l'audizione decidere se richiedere o meno al commissario designato informazioni supplementari.»

2.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 28 aprile 2015

21.9.2016   

IT

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C 346/111


P8_TA(2015)0097

Convenzione internazionale sulle norme relative agli equipaggi dei pescherecci ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell’interesse dell’Unione europea, alla convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (15528/2014 — C8-0295/2014 — 2013/0285(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 346/20)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15528/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 46, dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'articolo 62 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0295/2014),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 99, paragrafo 2, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento

vista la raccomandazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0064/2015),

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/112


P8_TA(2015)0098

Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015: revisione del quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III — Commissione (07660/2015 — C8-0098/2015 — 2015/2013(BUD))

(2016/C 346/21)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 41,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, definitivamente adottato il 17 dicembre 2014 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3) (regolamento QFP),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 adottato dalla Commissione il 20 gennaio 2015 (COM(2015)0016),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 adottata dal Consiglio il 21 aprile 2015 e trasmessa al Parlamento europeo il 22 aprile 2015 (07660/2015),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio del 21 aprile 2015 recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (5),

visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0138/2015),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 riguarda la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento QFP (COM(2015)0015) come previsto dal suo articolo 19;

B.

considerando che conformemente all'articolo 19 del regolamento QFP, in caso di adozione ritardata di norme o programmi in regime di gestione concorrente le assegnazioni non utilizzate nel 2014 devono essere trasferite agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa;

C.

considerando gli stanziamenti di impegno per i programmi in regime di gestione concorrente ai sensi dell'articolo 19 del regolamento QFP scaduti nel 2014 per un importo pari a 21 043 639 478 EUR a prezzi correnti, che corrisponde alle tranche 2014 dei programmi che non è stato possibile né impegnare nel 2014 né riportare al 2015;

D.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 prevede di trasferire la maggior parte delle assegnazioni non utilizzate al bilancio 2015, con trasferimenti più contenuti da integrare nei progetti di bilancio per gli esercizi 2016 e 2017;

E.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 propone per il 2015 un aumento di 16 476,4 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno per i diversi fondi in regime di gestione concorrente nell'ambito della sottorubrica 1b e delle rubriche 2 e 3;

F.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 propone inoltre un aumento di 2,5 milioni di EUR per lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) nell'ambito della rubrica 4, onde mantenere un trattamento analogo per i contributi della rubrica 4 e della sottorubrica 1b ai programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea (CTE);

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 quale presentato dalla Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo;

2.

ricorda che la revisione del regolamento QFP è una procedura standard all'inizio di ogni periodo del QFP e che il corrispondente progetto di bilancio rettificativo deve essere allineato alla revisione;

3.

ricorda che per i cittadini europei e per le economie di tutti gli Stati membri è essenziale che gli stanziamenti inutilizzati per l'esercizio 2014 possano essere trasferiti agli esercizi successivi, al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro e alla crescita;

4.

accoglie con favore il fatto che le assegnazioni non utilizzate nel 2014 siano state trasferite per quanto più possibile all'esercizio 2015, in quanto ciò eviterà il trattamento iniquo di taluni Stati membri, regioni e programmi operativi, accelererà l'esecuzione e il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione e contribuirà a evitare la concentrazione di pagamenti alla fine del periodo del QFP;

5.

è preoccupato, tuttavia, per l'impatto a lungo termine che questo rinvio di un anno avrà sulla situazione generale dei pagamenti; invita pertanto la Commissione a monitorare attentamente l'esecuzione e a fare tutto il possibile per evitare l'effetto valanga delle fatture non pagate, presentando opportune proposte volte ad adeguare se necessario i livelli annuali degli stanziamenti di pagamento, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento QFP;

6.

richiama l'attenzione sul fatto che la decisione di trasferire la maggior parte degli stanziamenti non utilizzati dal 2014 al 2015 potrebbe richiedere un approccio flessibile da parte della Commissione per affrontare le possibili difficoltà derivanti da un profilo finanziario disomogeneo, il quale potrebbe produrre stanziamenti di impegno non utilizzati nel periodo 2014-2020; invita la Commissione, qualora tale situazione si verifichi, a proporre misure adeguate, basate su esperienze analoghe in passato, che hanno tenuto conto dei ritardi nell'approvazione dei programmi;

7.

sottolinea la necessità di trovare un accordo su questo progetto di bilancio rettificativo in tempo utile onde consentire una rapida adozione di tutti i programmi in questione;

8.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015;

9.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 1/2015 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 69 del 13.3.2015.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.


21.9.2016   

IT

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C 346/114


P8_TA(2015)0099

Sviluppo del sistema eCall di bordo ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 concernente la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (05130/3/2015 — C8-0063/2015 — 2013/0165(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 346/22)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05130/3/2015 — C8-0063/2015),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2013 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0316),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 76 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0053/2015),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 341 del 21.11.2013, pag. 47.

(2)  Testi approvati del 26.2.2014, P7_TA(2014)0154.


21.9.2016   

IT

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C 346/115


P8_TA(2015)0100

Direttiva sulla qualità dei carburanti e direttiva sulle energie rinnovabili ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (10710/2/2014 — C8-0004/2015 — 2012/0288(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 346/23)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10710/2/2014 — C8-0004/2015),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0595),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'1 aprile 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo in seconda lettura, in conformità dell'articolo 298, paragrafo 8, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 69 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0025/2015),

1.

adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.

(2)  Testi approvati dell'11 settembre 2013, P7_TA(2013)0357.


P8_TC2-COD(2012)0288

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 28 aprile 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2015/1513)


21.9.2016   

IT

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C 346/116


P8_TA(2015)0101

Riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (05094/1/2015 — C8-0064/2015 — 2013/0371(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 346/24)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05094/1/2015 — C8-0064/2015),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 febbraio 2014 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 3 aprile 2014 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0761),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 76 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0130/2015),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

approva la propria dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 214 dell'8.7.2014, pag. 40.

(2)  GU C 174 del 7.6.2014, pag. 43.

(3)  Testi approvati del 16.4.2014, P7_TA(2014)0417.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento prende atto della dichiarazione della Commissione sull'adozione dell'accordo che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Come affermato nella relazione della Commissione, la proposta originaria aveva l'obiettivo di «limitare le relative conseguenze negative sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda la trasformazione in immondizia, nonché contribuire a prevenire la formazione di rifiuti e promuovere un uso più efficace delle risorse, contenendo al contempo gli impatti socioeconomici negativi. Nello specifico, la proposta mira a ridurre il consumo nell'Unione europea delle borse di plastica con spessore inferiore a 50 micron (0,05 millimetri).»

Il Parlamento ritiene che il testo concordato dai colegislatori sia perfettamente in linea con gli obiettivi della proposta della Commissione.

La Commissione ha concluso nella sua valutazione d'impatto che «l'opzione che combina un obiettivo di prevenzione a livello di UE con una raccomandazione esplicita a ricorrere a una misura idi pagamento e la possibilità prevista per gli Stati membri di applicare delle restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18 […] evidenzia il potenziale più elevato di produrre risultati ambientali ambiziosi, assicurando al contempo impatti economici positivi, limitando gli effetti negativi sull'occupazione, garantendo l'accettazione da parte dell'opinione pubblica e contribuendo a una maggiore sensibilizzazione sul consumo sostenibile».

Il Parlamento ritiene che il testo finale concordato si basi sull'opzione preferita nella valutazione d'impatto della stessa Commissione, e stabilisce adeguate disposizioni per gli Stati membri al fine di garantire un'effettiva riduzione del consumo delle borse di plastica in tutta l'Unione.

Il Parlamento ricorda inoltre che conformemente all'articolo 30 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 2003, spetta ai colegislatori decidere se occorra effettuare una valutazione d'impatto prima dell'adozione di eventuali modifiche sostanziali.

Il Parlamento ricorda che conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, TUE «Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione». Il Parlamento apprezza gli sforzi compiuti dalla Commissione per concludere i negoziati interistituzionali. Tuttavia, deplora che la dichiarazione della Commissione affronti questioni che sono già state trattate adeguatamente nel corso della procedura legislativa.

Infine, il Parlamento ricorda che la Commissione, in qualità di custode dei trattati, è interamente responsabile della corretta applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/118


P8_TA(2015)0102

Emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (17086/1/2014 — C8-0072/2015 — 2013/0224(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 346/25)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17086/1/2014 — C8-0072/2015),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0480),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 76 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0122/2015),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 67 del 6.3.2014, pag. 70.

(2)  Testi approvati del 16 aprile 2014, P7_TA(2014)0424.


21.9.2016   

IT

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C 346/119


P8_TA(2015)0103

Statistiche europee ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee (05161/2/2015 — C8-0073/2015 — 2012/0084(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 346/26)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05161/2/2015 — C8-0073/2015),

visti i pareri motivati inviati dal Congresso dei deputati spagnolo, dal Senato spagnolo e dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere della Banca centrale europea del 6 novembre 2012 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0167),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 76 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0137/2015),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 374 del 4.12.2012, pag. 2.

(2)  Testi approvati del 21.11.2013, P7_TA(2013)0505.


21.9.2016   

IT

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C 346/120


P8_TA(2015)0104

Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 28 aprile 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (COM(2014)0614 — C8-0174/2014 — 2014/0285(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 346/27)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (16), di cui l' Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l' obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie pescate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile.

(1)

La convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (16), di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie pescate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile , in considerazione dei pertinenti fattori ambientali ed economici .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio fissa le norme della politica comune della pesca («PCP»), conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l' approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un approccio basato sugli ecosistemi alla gestione della pesca.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio fissa le norme della politica comune della pesca («PCP»), conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale nel lungo termine, conformemente ad un'applicazione ponderata dell' approccio precauzionale e dell' approccio basato sugli ecosistemi alla gestione della pesca.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Il piano di gestione multispecie istituito dal presente regolamento richiede che si tenga maggiormente conto delle funzioni e dei ruoli ecologici diversi delle specie contemplate dal piano. Poiché le varie specie interagiscono in larga misura, non è possibile massimizzare in modo sostenibile le catture per tutte le specie contemporaneamente, ed è necessario decidere a quali specie conferire la priorità.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)

Il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero prendere in considerazione le raccomandazioni e le relazioni più recenti del CIEM per quanto riguarda il rendimento massimo sostenibile per garantire che il presente regolamento sia quanto più aggiornato possibile.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater)

Conformemente alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) (di seguito "direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), le dimensioni naturali e la ripartizione delle età degli stock alieutici a uso commerciale sono indicatori importanti per conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

È opportuno istituire un piano di pesca multispecie che tenga conto delle dinamiche esistenti tra gli stock di merluzzo bianco, di aringa e di spratto, e che tenga altresì conto delle specie prelevate come catture accessorie nella pesca di tali stock, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Il piano dovrebbe essere finalizzato a conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile per gli stock interessati.

(8)

L'obiettivo finale è quello di istituire un piano di pesca multispecie che tenga conto delle dinamiche esistenti tra gli stock di merluzzo bianco, di aringa e di spratto, e che tenga altresì conto delle specie prelevate come catture accessorie nella pesca di tali stock, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Il piano dovrebbe essere finalizzato a ricostituire, portare e mantenere le popolazioni delle specie in questione al di sopra di livelli in grado di produrre un rendimento sostenibile per gli stock interessati nonché a minimizzare il più possibile l'impatto su altre specie, quali gli uccelli marini, e sull'ambiente marino in generale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 .

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Lo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco e degli stock pelagici non dovrebbe compromettere la sostenibilità degli stock prelevati come catture accessorie in queste attività di pesca, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Pertanto, il piano dovrebbe puntare anche a garantire la conservazione di tali stock di catture accessorie al di sopra dei livelli di biomassa corrispondenti all' approccio precauzionale.

(9)

Lo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco e degli stock pelagici non dovrebbe compromettere la sostenibilità degli stock prelevati come catture accessorie in queste attività di pesca, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Pertanto, il piano dovrebbe puntare anche a garantire la conservazione di tali stock di catture accessorie al di sopra dei livelli di biomassa corrispondenti a un approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione delle attività di pesca in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile .

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è inteso inoltre a eliminare gradualmente i rigetti in mare, tenendo conto dei migliori pareri scientifici, evitando e riducendo le catture accidentali. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il miglioramento della selettività degli attrezzi e delle pratiche di pesca.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali.

(11)

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali. I livelli da raggiungere in termini di mortalità per pesca e di biomassa dovrebbero tenere conto dei pareri scientifici più recenti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Tali obiettivi dovrebbero pertanto essere stabiliti ed espressi in termini di tassi di mortalità per pesca, sulla base di pareri scientifici (19).

(12)

Tali obiettivi dovrebbero pertanto essere stabiliti ed espressi in termini di tassi di mortalità per pesca, sulla base di pareri scientifici (19) , in modo da permettere di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile . Il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile dovrebbe essere il limite superiore di sfruttamento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

È necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione che consentano di prendere ulteriori precauzioni nel caso in cui le dimensioni di uno stock raggiungano un determinato livello critico che presenti un rischio elevato. Tali valori di riferimento per la conservazione dovrebbero essere stabiliti ai livelli minimi della biomassa riproduttiva di uno stock corrispondenti alla piena capacità riproduttiva . È opportuno prevedere misure correttive nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di livello minimo della biomassa riproduttiva .

(13)

È necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione che consentano di prendere ulteriori precauzioni nel caso in cui le dimensioni di uno stock raggiungano un determinato livello critico che presenti un rischio elevato. Tali valori di riferimento per la conservazione dovrebbero essere stabiliti ai livelli di biomassa corrispondenti al rendimento massimo sostenibile (BMSY) di uno stock. È opportuno prevedere misure correttive per impedire che le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tale livello.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Per gli stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici su tale livello minimo di biomassa riproduttiva, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio.

(14)

Per gli stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici su tale livello minimo di biomassa riproduttiva, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando altri indicatori permettono di formulare pareri scientifici che indicano che uno stock è a rischio. I dati scientifici sui livelli della biomassa riproduttiva per le catture accessorie devono essere messi a disposizione rapidamente per poter adottare le misure necessarie.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Al fine di rispettare l'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere altre misure di gestione come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettere da a) a c), di detto regolamento. Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati.

(16)

Al fine di rispettare l'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere altre misure di gestione come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettere da a) a c), di detto regolamento. Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati previa consultazione dei consigli consultivi interessati.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare atti delegati per conformarsi all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, onde prevedere altre misure di gestione come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettere da a) a c), di detto regolamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati, di misure tecniche di accompagnamento per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame o i pesci in riproduzione. In attesa della revisione del regolamento (CE) n. 2187/2005 (20) del Consiglio, occorre inoltre prevedere che tali misure possano, ove ciò si riveli necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano, derogare a taluni elementi non essenziali di detto regolamento.

(17)

Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati e previa consultazione dei consigli consultivi interessati , di misure tecniche di accompagnamento per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame o i pesci in riproduzione. In attesa della revisione del regolamento (CE) n. 2187/2005 (20) del Consiglio, occorre inoltre prevedere che tali misure possano, ove ciò si riveli necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano, derogare a taluni elementi non essenziali di detto regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare talune misure tecniche di accompagnamento al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del piano.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con misure correttive riguardanti la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(18)

Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con misure correttive riguardanti la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e di organismi specializzati degli Stati membri e dell'Unione, con la partecipazione di esperti sia del Parlamento europeo che del Consiglio . È opportuno condurre un dialogo approfondito con i soggetti interessati prima di finalizzare una proposta di misura specifica. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)

La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare atti delegati volti ad estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le misure correttive concernenti la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter)

Nell'attuazione del piano istituito dal presente regolamento, la priorità dovrebbe essere accordata all'applicazione del principio di regionalizzazione come previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, se alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione in ordine a talune misure di conservazione definite nel piano, agli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Baltico dovrebbe essere accordata la possibilità di presentare raccomandazioni comuni per tali misure affinché siano concepite per corrispondere alle particolarità del Mar Baltico e delle attività di pesca ivi praticate. Occorre stabilire un termine per la presentazione di tali raccomandazioni, come prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento.

(19)

A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, se alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione in ordine a talune misure di conservazione definite nel piano, agli Stati membri e ai consigli consultivi aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Baltico dovrebbe essere accordata la possibilità di presentare raccomandazioni comuni per tali misure affinché siano concepite per corrispondere alle particolarità del Mar Baltico e delle attività di pesca ivi praticate. È opportuno stabilire un termine per la presentazione di tali raccomandazioni, come prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

Per rafforzare gli aspetti di efficacia e innovazione del piano, le raccomandazioni comuni e i successivi atti delegati dovrebbero essere finalizzati a garantire l'inclusione di approcci dal basso e basati sui risultati.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter)

La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare atti delegati riguardo a talune misure di conservazione previste dal piano.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)

È opportuno prevedere norme che garantiscano la possibilità di fornire sostegno finanziario in conformità del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Per quanto riguarda i tempi, si prevede che per gli stock interessati il rendimento massimo sostenibile dovrebbe essere raggiunto entro il 2015 ed essere mantenuto a decorrere da tale data .

(25)

Per quanto riguarda i tempi, gli stock interessati dovrebbero raggiungere l'obiettivo entro il 2015 , se possibile. Dovrebbe essere consentito conseguire i tassi di sfruttamento in una data successiva solo qualora il loro conseguimento entro il 2015 comprometta seriamente la sostenibilità sociale ed economica delle flotte da pesca interessate. Dopo il 2015, tali tassi dovrebbero essere conseguiti al più presto possibile, e in ogni caso entro il 2020. L'obiettivo dovrebbe essere mantenuto a decorrere da tali date .

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

In assenza del regime di gestione dello sforzo di pesca è necessario sopprimere le norme specifiche in materia di permesso di pesca speciale e la sostituzione di navi o di motori applicabili al Golfo di Riga. Occorre abrogare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio.

soppresso

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Il piano si applica anche alla passera di mare, alla passera pianuzza, al rombo chiodato e al rombo liscio nelle sottodivisioni CIEM 22-32 catturati durante le attività di pesca per gli stock interessati .

2.    Il presente regolamento prevede anche misure concernenti le catture accessorie di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio nelle sottodivisioni CIEM 22-32 da applicare durante le attività di pesca per gli stock di cui al paragrafo 1 .

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettere b e c

Testo della Commissione

Emendamento

b)

«reti trappola», grandi reti ancorate, fissate su pali o, in alcuni casi, galleggianti , aperte in superficie e munite di dispositivi di vario tipo destinati a convogliare e a trattenere il pesce e che si compongono generalmente di più camere chiuse sul fondo da pezze di rete;

b)

«reti trappola , cogolli e reti a postazione fissa », reti ancorate, fissate su pali o, in alcuni casi, galleggianti e munite di dispositivi di vario tipo destinati a convogliare e a trattenere il pesce e che si compongono generalmente di più camere chiuse sul fondo da pezze di rete;

c)

«nasse», piccole trappole destinate alla cattura di crostacei o pesci, sotto forma di gabbie o ceste realizzate con vari materiali e poste sul fondale marino, singolarmente o in file; sono unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che indicano la loro posizione in superficie e presentano una o più aperture o accessi;

c)

«nasse», trappole destinate alla cattura di crostacei o pesci, sotto forma di gabbie o ceste realizzate con vari materiali e poste sul fondale marino, singolarmente o in file; sono unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che indicano la loro posizione in superficie e presentano una o più aperture o accessi;

Emendamenti 63, 28 e 56

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il piano è inteso a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in particolare:

1.   Il piano garantisce il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 , nonché della direttiva quadro n. 2008/56/CE sulla strategia marina, in particolare:

a)

conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile per gli stock interessati;

a)

ricostituire e mantenere gli stock interessati al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile ;

b)

garantire la conservazione degli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato conformemente all'approccio precauzionale .

b)

garantire la conservazione degli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile .

2.   Il piano è inteso a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco enunciato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock interessati e per la passera di mare.

2.   Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo le catture accidentali, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco enunciato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock interessati e per la passera di mare.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Coerenza con la legislazione ambientale dell'Unione

 

1.     Il piano applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca.

 

2.     Per garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e che evitino il degrado dell'ambiente marino, il piano è coerente con gli obiettivi della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e contribuisce al loro raggiungimento, onde conseguire un buono stato ecologico entro il 2020. In particolare, il piano è inteso a:

 

a)

garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I di tale direttiva;

 

b)

contribuire alla realizzazione dei descrittori 1, 4 e 6 di cui all'allegato I di tale direttiva in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca a tal fine.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    I tassi- obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti entro il 2015 e successivamente mantenuti per gli stock interessati nei seguenti intervalli di valori:

1.    L' obiettivo di mortalità per pesca tiene conto dei più recenti pareri scientifici, deve essere raggiunto entro il 2015 , ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020, e deve essere successivamente mantenuto per gli stock interessati . La mortalità per pesca per gli stock interessati è fissata nei seguenti intervalli di valori:

Stock

Obiettivo di mortalità per pesca

Stock

Obiettivo di mortalità per pesca

Merluzzo bianco del Baltico occidentale

0,23 -0,29

Merluzzo bianco del Baltico occidentale

da 0 a FMSY

Merluzzo bianco del Baltico orientale

0,41 -0,51

Merluzzo bianco del Baltico orientale

da 0 a FMSY

Aringa del Baltico centrale

0,23 -0,29

Aringa del Baltico centrale

da 0 a FMSY

Aringa del Golfo di Riga

0,32 -0,39

Aringa del Golfo di Riga

da 0 a FMSY

Aringa del Mare di Botnia

0,13 -0,17

Aringa del Mare di Botnia

da 0 a FMSY

Aringa del Golfo di Botnia

da fissare

Aringa del Golfo di Botnia

da 0 a FMSY

Aringa del Baltico occidentale

0,25 -0,31

Aringa del Baltico occidentale

da 0 a FMSY

Spratto del Baltico

0,26 -0,32

Spratto del Baltico

da 0 a FMSY

 

I valori di FMSY (mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile) provengono dai più recenti pareri scientifici affidabili disponibili e la mortalità per pesca (F) dovrebbe tendere a 0,8 volte FMSY.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Le possibilità di pesca sono fissate in modo tale da garantire che la probabilità che siano superiori ai valori FMSY figuranti nella tabella di cui al paragrafo 1 sia inferiore al 5 %.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Il presente regolamento prevede l'arresto temporaneo delle attività di pesca conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 con la concessione di un sostegno finanziario a norma di tale regolamento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I valori di riferimento per la conservazione espressi in un livello minimo di biomassa riproduttiva corrispondente alla piena capacità riproduttiva sono fissati come segue per gli stock considerati:

1.   I valori di riferimento per la conservazione corrispondenti alla piena capacità riproduttiva sono fissati come segue per gli stock considerati:

Stock

Livello minimo di biomassa riproduttiva (in tonnellate)

Stock

Livello minimo di biomassa riproduttiva (in tonnellate)

Merluzzo bianco del Baltico occidentale

36 400

Merluzzo bianco del Baltico occidentale

36 400 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Merluzzo bianco del Baltico orientale

88 200

Merluzzo bianco del Baltico orientale

88 200 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Baltico centrale

600 000

Aringa del Baltico centrale

600 000 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Golfo di Riga

da fissare

Aringa del Golfo di Riga

da fissare per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Mare di Botnia

da fissare

Aringa del Mare di Botnia

da fissare per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Golfo di Botnia

da fissare

Aringa del Golfo di Botnia

da fissare per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Baltico occidentale

110 000

Aringa del Baltico occidentale

110 000 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Spratto del Baltico

570 000

Spratto del Baltico

570 000 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Quando la biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati per un determinato anno è inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva di cui al paragrafo 1, vengono adottate misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione ai livelli precauzionali . In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca sono fissate a livelli inferiori a quelli risultanti negli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Tali misure correttive possono inoltre includere, se del caso, la presentazione di proposte legislative da parte della Commissione e l'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   Quando la biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati per un determinato anno è inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva di cui al paragrafo 1, vengono adottate misure correttive adeguate per assicurare che gli stock in questione ritornino il prima possibile al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile . In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca sono fissate a livelli inferiori a quelli risultanti negli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , del presente regolamento . Tali misure correttive possono inoltre includere, se del caso, la presentazione di proposte legislative da parte della Commissione e l'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Allorché la biomassa di uno degli stock interessati per un determinato anno scende al di sotto del livello indicato nella tabella in appresso, sono adottate idonee misure per sospendere la pesca mirata per lo stock in questione:

 

Stock

Livello limite di biomassa (in tonnellate)

 

Merluzzo bianco del Baltico occidentale

26 000

 

Merluzzo bianco del Baltico orientale

63 000

 

Aringa del Baltico centrale

430 000

 

Aringa del Golfo di Riga

da fissare

 

Aringa del Mare di Botnia

da fissare

 

Aringa del Golfo di Botnia

da fissare

 

Aringa del Baltico occidentale

90 000

 

Spratto del Baltico

410 000

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

Articolo 6

Misure in caso di minaccia per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio

Misure tecniche di conservazione per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio

1.   Quando i pareri scientifici indicano che la conservazione degli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico sono a rischio , è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 riguardo a misure specifiche di conservazione dello stock minacciato e in merito alle seguenti circostanze :

1.   Quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive per garantire che la gestione degli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico sia conforme all'approccio precauzionale , è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 riguardo a misure specifiche di conservazione per le catture accessorie di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio e in merito alle seguenti misure tecniche :

a)

adeguamento della capacità di pesca e dello sforzo di pesca;

a)

adeguamento della capacità di pesca e dello sforzo di pesca;

b)

misure tecniche, tra cui:

 

(1)

caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare l'apertura di maglia, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo;

b)

caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare l'apertura di maglia, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo;

(2)

utilizzo degli attrezzi da pesca, in particolare tempo di immersione, profondità di utilizzo dell'attrezzo;

c)

utilizzo degli attrezzi da pesca, in particolare tempo di immersione e profondità di utilizzo dell'attrezzo;

(3)

divieto o limitazione di pesca in zone specifiche;

d)

divieto o limitazione di pesca in zone specifiche;

(4)

divieto o limitazione di pesca durante specifici periodi di tempo;

e)

divieto o limitazione di pesca durante specifici periodi di tempo;

(5)

taglie minime di riferimento per la conservazione.

f)

taglie minime di riferimento per la conservazione;

 

g)

altre caratteristiche correlate alla selettività.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e devono basarsi su pareri scientifici.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché ad assicurare la coerenza con la legislazione ambientale dell'Unione, conformemente all'articolo 3 bis, e si basano sui migliori pareri scientifici disponibili .

3.   Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le misure specifiche di conservazione di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le misure specifiche di conservazione di cui al paragrafo 1.

 

3 bis.     Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta il Parlamento europeo e i consigli consultivi interessati.

 

3 ter.     La Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, analizza l'impatto degli atti delegati di cui al paragrafo 1 un anno dopo la loro adozione e, successivamente, ogni anno. Se da tale analisi emerge che un atto delegato non è idoneo a far fronte alla situazione in esame, gli Stati membri interessati possono presentare una raccomandazione comune in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica agli stock interessati e alla passera di mare nell'ambito della pesca praticata con gli attrezzi seguenti: reti trappola e nasse.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica al merluzzo bianco nell'ambito della pesca praticata con gli attrezzi seguenti: reti trappola, nasse , cogolli e reti a postazione fissa .

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e, in particolare, la protezione del novellame o dei pesci in fase di riproduzione.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, e in particolare la protezione del novellame o dei pesci in fase di riproduzione , come pure la coerenza con la legislazione ambientale dell'Unione, conformemente all'articolo 3 bis, nonché a garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini .

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

le indicazioni delle specie bersaglio e dell'apertura di maglia stabiliti negli allegati II e III di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2187/2005 ;

a)

le indicazioni delle specie bersaglio, dell'apertura di maglia e delle taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite negli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 2187/2005 e di cui agli articoli 3 e 4 e all'articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

il divieto di pesca con attrezzi da traino per il Golfo di Riga, di cui all'articolo 22.

soppresso

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Inoltre, la Commissione si impegna a tenere conto dei più recenti studi scientifici, compresi quelli del CIEM, prima di adottare misure tecniche.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.     Durante la stagione riproduttiva del merluzzo bianco, è vietata la pesca pelagica con attrezzatura statica a maglie di dimensioni inferiori a 110 mm, o 120 mm per il materiale di pesca a strascico.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Capo VI bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

CAPO VI bis

 

MISURE SPECIFICHE

 

Articolo 9 bis

 

Misure specifiche

 

1.     È proibita ogni attività di pesca dal 1o maggio al 31 ottobre nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

 

a)

zona 1:

 

 

55o 45′ N, 15o 30′ E

 

 

55o 45′ N, 16o 30′ E

 

 

55o 00′ N, 16o 30′ E

 

 

55o 00′ N, 16o 00′ E

 

 

55o 15′ N, 16o 00′ E

 

 

55o 15′ N, 15o 30′ E

 

 

55o 45′ N, 15o 30′ E

 

b)

zona 2:

 

 

55o 00′ N, 19o 14′ E

 

 

54o 48′ N, 19o 20′ E

 

 

54o 45′ N, 19o 19′ E

 

 

54o 45′ N, 18o 55′ E

 

 

55o 00′ N, 19o 14′ E

 

c)

zona 3:

 

 

56o 13′ N, 18o 27′ E

 

 

56o 13′ N, 19o 31′ E

 

 

55o 59′ N, 19o 13′ E

 

 

56o 03′ N, 19o 06′ E

 

 

56o 00′ N, 18o 51′ E

 

 

55o 47′ N, 18o 57′ E

 

 

55o 30′ N, 18o 34′ E

 

 

56o 13′ N, 18o 27′ E.

 

2.     Tutti i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che abbiano a bordo o utilizzino attrezzi per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2187/2005 devono essere in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

 

3.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare il presente articolo, qualora ciò fosse necessario per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e in particolare per la protezione del novellame o dei pesci in fase di riproduzione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

Articolo 10

Cooperazione regionale

Cooperazione regionale

1.   L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui al presente capo .

1.   L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 6, 8 e 9 del presente regolamento .

2.   Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18 , paragrafo 1 , del regolamento (UE) n. 1380/2013, entro i seguenti termini:

2.   Gli Stati membri interessati possono , previa consultazione dei consigli consultivi regionali, presentare le raccomandazioni comuni di cui all'articolo 6 , paragrafo 3 , all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 4, per la prima volta al più tardi dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano a norma dell'articolo 14, e comunque non oltre il 1o settembre per le misure che riguardano gli Stati membri. Gli Stati membri possono presentare dette raccomandazioni anche in caso di eventuali cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock contemplato dal piano, qualora le misure raccomandate siano ritenute necessarie o siano giustificate da pareri scientifici.

a)

per le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e per un dato anno civile, entro il 1o settembre dell'anno precedente;

 

b)

per le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 1, per la prima volta al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei mesi dopo la presentazione del piano di valutazione conformemente all'articolo 14.

 

 

2 bis.     Anche i consigli consultivi interessati possono presentare raccomandazioni entro i termini di cui al paragrafo 2.

 

2 ter.     Eventuali scostamenti, da parte della Commissione, dalle raccomandazioni comuni sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio e possono essere sottoposti a controllo.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

Articolo 12

Notifica preventiva

Notifica preventiva

1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 300 kg di merluzzo bianco o due tonnellate di stock pelagici.

1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica:

 

a)

per quanto concerne i pescherecci che praticano la pesca del merluzzo bianco, ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 300 chilogrammi di merluzzo bianco;

 

b)

per quanto concerne i pescherecci che praticano la pesca dell'aringa e/o dello spratto, ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno due tonnellate di stock pelagici.

2.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'anticipo del termine di notifica di cui a tale articolo deve essere di almeno un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto.

2.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la notifica preventiva di cui a tale articolo deve essere di almeno un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono autorizzare, caso per caso, un ingresso in porto anticipato purché sussistano le condizioni necessarie per attuare le opportune misure di controllo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 13 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

5 tonnellate di stock pelagici.

b)

2 tonnellate di stock pelagici.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

Articolo 14

Valutazione del piano

Valutazione del piano

La Commissione garantisce una valutazione dell' impatto del presente piano per gli stock contemplati dal presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per tener conto di modifiche dei pareri scientifici, sei anni dopo l'entrata in vigore del piano e, successivamente, ogni sei anni . La Commissione trasmette i risultati di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l' impatto del presente piano pluriennale per gli stock contemplati dal presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne i progressi compiuti nella ricostituzione e nel mantenimento degli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile . La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio e può, ove opportuno e tenendo conto dei più recenti pareri scientifici, proporre adeguamenti del piano pluriennale o apportare modifiche agli atti delegati .

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Capo IX bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

CAPO IX bis

 

SOSTEGNO EROGATO DAL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

 

Articolo 14 bis

 

Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

 

Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014, il piano pluriennale istituito dal presente regolamento è considerato un piano pluriennale ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    La delega di potere di cui agli articoli 6, 8 e 9 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento .

2.    Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, 8 e 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o settembre 2015 . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Gli articoli 20 e 21 del regolamento (CE) n. 2187/2005 sono soppressi .

Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:

 

1.     all'articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso;

 

2.     all'allegato IV, nella colonna denominata «Taglia minima», le parole «38 cm» relativamente alla taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco sono sostituite dalle parole «35 cm» .


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0128/2015).

(16)  GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

(16)  GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

(1bis)   Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(19)  Servizi tecnici CIEM, settembre 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

(19)  Servizi tecnici CIEM, settembre 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

(20)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

(1bis)   Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/142


P8_TA(2015)0105

Obbligo di sbarco ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco (COM(2013)0889 — C7-0465/2013 — 2013/0436(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 346/28)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0889),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0465/2013),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 aprile 2014 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 febbraio 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0060/2014),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 311 del 12.9.2014, pag. 68.


P8_TC1-COD(2013)0436

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 2015/812)


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/143


P8_TA(2015)0106

Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato CE-Russia per tener conto dell'adesione della Croazia all’Unione europea ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (11878/2014 — C8-0006/2015 — 2014/0052(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 346/29)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11878/2014),

visto il progetto del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (11513/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, degli articoli 207 e 212 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0006/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0129/2015),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.


Mercoledì 29 aprile 2015

21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/144


P8_TA(2015)0110

Prefinanziamento versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)0046 — C8-0036/2015 — 2015/0026(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 346/30)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0046),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 164 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0036/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 marzo 2015 (1),

visto il parere della commissione per i bilanci sulla compatibilità finanziaria della proposta,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 aprile 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 41 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0134/2015),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2015)0026

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 per quanto riguarda un prefinanziamento iniziale supplementare versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/779.)


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/145


P8_TA(2015)0111

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (COM(2014)0707 — C8-0271/2014 — 2014/0334(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 346/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0707),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0271/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 marzo 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0026/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


P8_TC1-COD(2014)0334

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/937.)


21.9.2016   

IT

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C 346/146


P8_TA(2015)0112

Misure di salvaguardia previste nell'accordo con la Norvegia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (testo codificato) (COM(2014)0304 — C8-0010/2014 — 2014/0159(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2016/C 346/32)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0304),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0010/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0046/2015),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2014)0159

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/938.)


21.9.2016   

IT

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C 346/147


P8_TA(2015)0113

Accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (testo codificato) (COM(2014)0375 — C8-0034/2014 — 2014/0191(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2016/C 346/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0375),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0034/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0047/2015),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2014)0191

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/939.)


21.9.2016   

IT

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C 346/148


P8_TA(2015)0114

Accordo di stabilizzazione e di associazione e accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali con la Bosnia-Erzegovina ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (testo codificato) (COM(2014)0443 — C8-0087/2014 — 2014/0206(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2016/C 346/34)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0443),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0087/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0017/2015),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2014)0206

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/940.)


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/149


P8_TA(2015)0115

Accordo di stabilizzazione e di associazione con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (testo codificato) (COM(2014)0394 — C8-0041/2014 — 2014/0199(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2016/C 346/35)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0394),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0041/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0132/2015),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2014)0199

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/941.)


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/150


P8_TA(2015)0116

Applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (testo codificato) (COM(2014)0377 — C8-0139/2014 — 2014/0192(NLE))

(Consultazione — codificazione)

(2016/C 346/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2014)0377),

visto l'articolo 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0139/2014),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0029/2014),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/151


P8_TA(2015)0117

Modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (testo codificato) (COM(2014)0534 — C8-0212/2014 — 2014/0246(NLE))

(Consultazione — codificazione)

(2016/C 346/37)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2014)0534),

visto l'articolo 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0212/2014),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0047/2014),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/152


P8_TA(2015)0170

Fondi comuni monetari ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 aprile 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari (COM(2013)0615 — C7-0263/2013 — 2013/0306(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 346/38)

[Emendamento 1]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*)

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO (UE) 2015/…

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui fondi comuni monetari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

I fondi comuni monetari (FCM) forniscono finanziamenti a breve termine agli enti finanziari, alle società o alle amministrazioni pubbliche; finanziando tali soggetti, contribuiscono al finanziamento dell'economia europea. Per tali soggetti, gli investimenti negli FCM costituiscono un mezzo efficace per ripartire il loro rischio di credito e la loro esposizione, anziché affidarsi esclusivamente ai depositi bancari.

(2)

Sul versante della domanda gli FCM costituiscono strumenti di gestione del contante a breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore del capitale investito combinata a un rendimento basato sul mercato. Gli FCM sono utilizzati da una vasta gamma di soggetti, compresi enti di beneficenza, associazioni edilizie, enti locali e investitori professionali di grandi dimensioni come le società e i fondi pensione desiderosi d'investire le eccedenze di disponibilità liquide per un periodo breve: rappresentano quindi un raccordo fondamentale fra domanda e offerta di denaro a breve termine.

(3)

Alcuni eventi verificatisi nel corso della crisi finanziaria hanno messo in luce varie caratteristiche degli FCM che, determinandone la vulnerabilità nei periodi di difficoltà sui mercati finanziari, possono diffondere o amplificare rischi attraverso il sistema finanziario. Quando i prezzi delle attività in cui ha investito cominciano a scendere, specie in caso di mercati sotto pressione, non sempre l'FCM è in grado di tener fede alla promessa di rimborso immediato e della salvaguardia del valore nominale delle azioni o quote emesse: si tratta di una situazione che , secondo il Financial Stability Board (FSB) e l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO), può essere particolarmente grave per gli FCM con valore patrimoniale netto costante o stabile, determinare un numero improvvisamente elevato di richieste di riscatto e quindi, in potenza, innescare conseguenze macroeconomiche su più vasta scala.

(4)

Un numero ingente di richieste di riscatto può obbligare l'FCM a vendere alcune attività d'investimento in un mercato in calo, alimentando così potenzialmente una crisi di liquidità. Si verifica quindi una situazione che, in caso di esaurimento dei mercati delle commercial paper (cambiali finanziarie) e di altri strumenti del mercato monetario, può porre serie difficoltà di reperimento fondi agli emittenti che vi operano. Ciò potrebbe dar luogo a un contagio del mercato del finanziamento a breve termine e comportare direttamente ▌ grandi difficoltà per il finanziamento degli enti finanziari, delle società e delle amministrazioni pubbliche e, quindi, dell'economia.

(5)

Il gestore delle attività può decidere, con l'appoggio del promotore, di fornire un sostegno discrezionale per mantenere la liquidità e stabilità del proprio FCM. Spesso i promotori sono costretti a sostenere i propri FCM che stanno perdendo valore, perché devono arginare il rischio di reputazione e il timore che il panico si diffonda agli altri loro rami di attività. Secondo la dimensione del fondo e l'intensità della pressione al riscatto, il sostegno del promotore può acquistare proporzioni superiori alle riserve di cui egli può disporre immediatamente. È pertanto importante delineare un quadro normativo uniforme per impedire il fallimento del promotore e la propagazione del rischio ad altri soggetti che promuovono FCM.

(6)

Per salvaguardare l'integrità e stabilità del mercato interno ▌ occorre stabilire norme sul funzionamento degli FCM, in particolare sulla composizione del loro portafoglio. Ciò ha lo scopo è di rendere più resilienti gli FCM e limitare le vie di contagio. Sono necessarie norme uniformi in tutta l'Unione affinché gli FCM siano in grado di onorare le richieste di riscatto degli investitori, soprattutto in situazione di mercati sotto pressione. Occorrono altresì norme uniformi sul portafoglio degli FCM che permettano loro di far fronte a un numero improvvisamente elevato di richieste di riscatto presentate da un gruppo nutrito di investitori.

(7)

Norme uniformi sugli FCM sono necessarie anche per assicurare il buon funzionamento del mercato del finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società emittenti di titoli di debito a breve termine e le amministrazioni pubbliche, nonché per garantire parità di trattamento agli investitori dell'FCM e per evitare che gli ultimi a chiedere il rimborso siano svantaggiati in caso di sospensione temporanea dei rimborsi o di liquidazione dell'FCM.

(8)

Occorre prevedere l'armonizzazione della regolamentazione prudenziale relativa agli FCM stabilendo regole chiare che impongano direttamente obblighi agli FCM e ai relativi gestori in tutta l'Unione. Si rafforzerebbe così la stabilità degli FCM in quanto fonte di finanziamento a breve termine per le amministrazioni pubbliche e le società in tutta l'Unione e si assicurerebbe il mantenimento del ruolo degli FCM quali strumenti affidabili per la gestione delle disponibilità liquide dell'industria dell'Unione.

(9)

Il persistere di norme nazionali divergenti è dimostrato dal fatto che, un anno dopo l'entrata in vigore, solo 12 Stati membri abbiano attuato gli orientamenti sugli FCM adottati dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (Committee of European Securities Regulators — CESR) per instaurare nell'Unione condizioni minime di parità in materia. La coesistenza di impostazioni nazionali differenti non permette di far fronte alle aree di vulnerabilità dei mercati monetari dell'Unione né di attenuare i rischi di contagio, con conseguenti pericoli per il funzionamento e la stabilità del mercato interno , come è emerso con la crisi finanziaria . Occorre pertanto che le norme comuni sugli FCM offrano un livello elevato di tutela degli investitori e scongiurino e attenuino i potenziali rischi di contagio derivanti da eventuali fughe ▌ dagli FCM.

(10)

Se manca un regolamento che fissi le norme applicabili agli FCM, è possibile che a livello nazionale continuino ad essere adottate disposizioni divergenti che, presentando differenze rilevanti su criteri essenziali di tutela degli investimenti, rischiano di provocare considerevoli distorsioni della concorrenza. Dalla divergenza dei requisiti in tema di composizione del portafoglio, attività ammissibili e scadenza, liquidità e diversificazione relative, così come in tema di qualità creditizia degli emittenti di strumenti del mercato monetario, scaturiscono livelli diversi di tutela degli investitori, corrispondenti ai livelli diversi di rischio insito nella proposta d'investimento associata al fondo comune monetario. ▌ È pertanto di fondamentale importanza adottare una serie uniforme di norme per scongiurare, sul mercato del finanziamento a breve termine e tra i promotori degli FCM, l'eventualità di un contagio che metterebbe a rischio la stabilità del mercato finanziario dell'Unione. Per attenuare il rischio sistemico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli FCM con valore patrimoniale netto costante (FCM di tipo CNAV) dovrebbero operare nell'Unione soltanto come FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, come FCM di tipo CNAV al dettaglio o come FCM con NAV a bassa volatilità (FCM di tipo LVNAV). Tutti i riferimenti agli FCM di tipo CNAV che figurano nel presente regolamento si intendono fatti, salvo diversamente indicato, agli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, agli FCM di tipo CNAV al dettaglio e agli FCM con LVNAV. Gli attuali FCM di tipo CNAV dovrebbero invece poter scegliere di operare come FCM con valore patrimoniale netto variabile (FCM di tipo VNAV).

(11)

Le nuove norme sugli FCM sono intimamente connesse alla direttiva 2009/65/CE (3) e alla direttiva 2011/61/UE (4), in quanto tali atti compongono il quadro giuridico che disciplina la costituzione, gestione e commercializzazione degli FCM nell'Unione.

(12)

Nell'Unione gli organismi d'investimento collettivo possono operare come organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), amministrati da gestori di OICVM o da società d'investimento autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE, oppure come fondi di investimento alternativi (FIA) amministrati da gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati o registrati a norma della direttiva 2011/61/UE. Le nuove norme sugli FCM integrano le disposizioni di dette direttive: vanno quindi applicate in aggiunta alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Nel contempo, occorre escludere espressamente l'applicazione di varie disposizioni del capo VII della direttiva 2009/65/CE relative alle politiche d'investimento degli OICVM fissando regole specifiche ai prodotti in questione nelle nuove norme uniformi sugli FCM.

(13)

Agli organismi d'investimento collettivo che hanno caratteristiche analoghe a quelle degli FCM dovrebbero applicarsi norme uniformi. È opportuno che la conformità alle nuove norme sugli FCM sia obbligatoria per gli OICVM e i FIA che investono in attività a breve termine, quali strumenti del mercato monetario o depositi, oppure effettuano operazioni di acquisto con patto di rivendita o concludono determinati contratti derivati esclusivamente al fine di coprire i rischi insiti in altri investimenti del fondo, e che mirano a offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o a mantenere il valore dell'investimento.

(14)

La peculiarità degli FCM discende dalla combinazione tra attività in cui investono e obiettivi che perseguono. L'obiettivo di offrire un rendimento in linea con i tassi del mercato monetario e quello di mantenere il valore dell'investimento non si escludono a vicenda: l'FCM può perseguire l'uno o l'altro oppure entrambi.

(15)

È opportuno interpretare in senso lato l'obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario: non necessariamente il rendimento prospettato dev'essere perfettamente allineato all'EONIA, al Libor, all'Euribor o ad altro tasso pertinente del mercato monetario e il fatto che l'OICVM o FIA persegua l'obiettivo di guadagnare un piccolo margine oltre il tasso del mercato monetario non dovrebbe escluderlo dall'ambito di applicazione delle nuove norme uniformi.

(16)

L'obiettivo di mantenere il valore dell'investimento non dovrebbe essere inteso come la promessa della garanzia del capitale da parte del fondo, bensì come una finalità perseguita dall'OICVM o FIA. Il fatto che il valore degli investimenti diminuisca non dovrebbe implicare una modifica dell'obiettivo perseguito dall'organismo d'investimento collettivo di mantenere tale valore.

(17)

È importante che gli OICVM e i FIA che hanno le caratteristiche degli FCM siano identificati come tali e che se ne verifichi esplicitamente la capacità di rispettare su base continuativa le nuove norme uniformi sugli FCM. A tal fine occorre prevedere che gli FCM ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti. Per gli OICVM tale autorizzazione dovrebbe costituire parte integrante dell'autorizzazione in quanto OICVM ottenuta secondo le procedure armonizzate previste dalla direttiva 2009/65/CE. Poiché la direttiva 2011/61/UE non stabilisce procedure armonizzate di autorizzazione e vigilanza al riguardo, per l'autorizzazione dei FIA occorre prevedere norme fondamentali comuni che rispecchino le norme armonizzate vigenti per gli OICVM. Occorre che le procedure applicabili assicurino che il FIA autorizzato come FCM sia gestito da un GEFIA autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE.

(18)

Affinché le nuove norme comuni sugli FCM si applichino a tutti gli organismi d'investimento collettivo che ne presentano le caratteristiche, è necessario vietare, laddove non siano rispettate le disposizioni del presente regolamento, l'uso della denominazione «FCM», o di qualsiasi altro termine che evochi l'assimilazione dell'organismo d'investimento collettivo a un FCM. Per evitare qualsiasi elusione delle norme sugli FCM, le autorità competenti dovrebbero monitorare le pratiche di mercato degli organismi d'investimento collettivo stabiliti o commercializzati nella rispettiva giurisdizione per accertare che non abusino della denominazione «FCM» o che non lascino intendere di essere un FCM senza conformarsi al nuovo quadro normativo.

(19)

È opportuno fondare le nuove norme applicabili agli FCM sul vigente quadro normativo costituito dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE e dagli atti adottati in loro esecuzione. Pertanto, le regole di prodotto relative agli FCM dovrebbero applicarsi in aggiunta a quelle previste dalla normativa dell'UE vigente, a meno che l'applicazione di quest'ultima non sia esclusa esplicitamente. Agli FCM dovrebbero applicarsi altresì le norme di gestione e di commercializzazione previste dal quadro vigente, in funzione della loro natura di OICVM o di FIA. Analogamente, le norme sulla prestazione transfrontaliera di servizi e sulla libertà di stabilimento previste dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE dovrebbero applicarsi di conseguenza alle attività transfrontaliere degli FCM.

(20)

Poiché un OICVM o FIA può assumere forme giuridiche diverse che non necessariamente gli conferiscono personalità giuridica, occorre intendere le disposizioni che impongono all'FCM di agire come riferite al suo gestore, qualora l'FCM sia costituito come OICVM o FIA impossibilitato ad agire autonomamente perché privo di personalità giuridica propria.

(21)

È opportuno che le norme sul portafoglio degli FCM impongano un'identificazione chiara delle categorie di attività in cui essi sono autorizzati a investire e delle condizioni cui è subordinata l'ammissibilità delle attività. Per garantirne l'integrità è altresì opportuno vietare all'FCM la partecipazione ad operazioni finanziarie che ne mettano a repentaglio la strategia d'investimento e gli obiettivi.

(22)

Tra gli strumenti del mercato monetario rientrano i valori mobiliari negoziati di norma sul mercato monetario, quali buoni del Tesoro e degli enti locali, certificati di deposito, commercial paper (cambiali finanziarie), titoli garantiti da attività liquide di qualità elevata, accettazioni bancarie o medium o short-term notes. Tali strumenti dovrebbero essere ammessi a costituire investimenti dell'FCM solo se rispettano i limiti di scadenza o, nel caso dei titoli garantiti da attività, se sono ammissibili come attività di qualità elevata in conformità dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (5) e sono considerati dall'FCM di elevata qualità creditizia.

(23)

Le commercial paper garantite da attività (ABCP) dovrebbero essere considerate strumenti del mercato monetario ammissibili nella misura in cui rispettano requisiti aggiuntivi. Data la particolare instabilità di talune cartolarizzazioni nel corso della crisi, è necessario imporre limiti di scadenza e condizioni di qualità alle attività sottostanti e garantire che l'aggregato di esposizioni sia sufficientemente diversificato . Tuttavia, non tutte le categorie di attività sottostanti si sono rivelate instabili, in particolare le cartolarizzazioni le cui attività sottostanti sono state associate al sostegno del capitale d'esercizio dei produttori e delle vendite di beni e servizi nell'economia reale. Tali cartolarizzazioni hanno ottenuto buoni risultati e dovrebbero essere considerate strumenti del mercato monetario ammissibili nella misura in cui sono attività liquide di qualità elevata in conformità dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013, specificati nel regolamento delegato (UE) n. … della Commissione  (6) . Ciò dovrebbe applicarsi ai titoli qualificati garantiti da attività liquide di qualità elevata che comprendono una delle sottocategorie di attività sottostanti cartolarizzate di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) n. … della Commissione, vale a dire prestiti e leasing auto concessi a titolari di prestiti o leasing stabiliti o residenti in uno Stato membro e prestiti commerciali, leasing o agevolazioni creditizie concessi a imprese stabilite in uno Stato membro per il finanziamento di spese in conto capitale o di attività commerciali diverse dall'acquisizione o dallo sviluppo di immobili commerciali. Il riferimento a determinate sottocategorie di attività sottostanti cartolarizzate di cui al regolamento delegato (UE) n. … della Commissione è importante per garantire una definizione uniforme delle attività sottostanti cartolarizzate ammissibili ai fini delle norme in materia di liquidità per gli enti creditizi nonché del presente regolamento, il che, a sua volta, è essenziale per la liquidità di tali strumenti, allo scopo di evitare ostacoli alle cartolarizzazioni nell'economia reale.

(23 bis)

Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla definizione dei criteri per identificare una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata. Nel far ciò, la Commissione dovrebbe garantire la coerenza con gli atti delegati adottati conformemente all'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 135, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) e tenere conto delle caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni con scadenza all'emissione inferiore a 397 giorni. Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione dei criteri per identificare il debito di qualità creditizia elevata e le commercial paper garantite da attività liquide. La Commissione dovrebbe garantire la coerenza con i rispettivi flussi di lavoro dell'Autorità bancaria europea (ABE) e sostenerli.

(24)

È opportuno permettere all'FCM d'investire in depositi, a condizione che sia in grado di ritirare il capitale investito in qualsiasi momento. L'effettiva possibilità di ritiro risulterebbe inficiata se il ritiro anticipato comportasse penali di entità tale da superare gli interessi maturati prima del ritiro. L'FCM dovrebbe pertanto evitare di effettuare depositi presso un ente creditizio che imponga penali superiori alla media o di impegnarsi in depositi di durata esageratamente lunga che possano determinare penali eccessive.

(25)

È opportuno che gli strumenti finanziari derivati in cui l'FCM è autorizzato a investire siano finalizzati esclusivamente a coprire il rischio di cambio e di tasso d'interesse e abbiano come sottostante esclusivamente tassi d'interesse, valute convertibili o indici che rappresentano tali categorie. Il ricorso a derivati per finalità diverse o con attività sottostanti diverse dovrebbe essere vietato: i derivati dovrebbero costituire soltanto un complemento della strategia del fondo, non il principale strumento per conseguire gli obiettivi del fondo. Qualora l'FCM investa in attività denominate in una valuta diversa dalla propria, è previsto che il gestore dell'FCM copra integralmente l'esposizione al rischio di cambio, anche tramite derivati. È opportuno che gli FCM possano investire in strumenti finanziari derivati, se tali strumenti vengono negoziati in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2009/65/CE oppure negoziati fuori borsa (OTC) o in sedi organizzate di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari.

(26)

L'FCM potrebbe ricorrere a operazioni di acquisto con patto di rivendita come mezzo per investire le eccedenze di disponibilità liquide a brevissimo termine, purché la posizione sia garantita integralmente. A tutela degli interessi degli investitori occorre assicurare che la garanzia offerta nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita sia qualitativamente solida. L'FCM non dovrebbe applicare nessun'altra tecnica efficiente di gestione del portafoglio, comprese l'assunzione e la concessione in prestito di titoli, in quanto essa rischierebbe di ostacolarlo nel conseguimento dei suoi obiettivi d'investimento.

(27)

Per limitare l'assunzione di rischi, è fondamentale ridurre il rischio di controparte dell'FCM assoggettandone il portafoglio a precisi obblighi di diversificazione. A tal fine occorre altresì che le operazioni di acquisto con patto di rivendita siano garantite integralmente e che, a limitazione del rischio operativo, la controparte di una siffatta operazione non possa rappresentare più del 20 % delle attività dell'FCM. Tutti i derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter — OTC) dovrebbero essere conformi al regolamento (UE) n. 648/2012 (7).

(28)

A scopi prudenziali e per scongiurare il rischio che l'FCM eserciti un'influenza significativa sulla gestione di un emittente, è necessario evitare una concentrazione eccessiva dell'FCM su investimenti in strumenti di uno stesso emittente.

(29)

È opportuno attribuire all'FCM la responsabilità d'investire in attività ammissibili di elevata qualità. Esso dovrebbe pertanto predisporre una procedura di valutazione del credito prudente per stabilire la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario in cui intende investire. In conformità alla normativa dell'Unione che limita l'eccesso di dipendenza dai rating del credito, è importante che, nel valutare la qualità delle attività ammissibili, l'FCM non si basi eccessivamente sui rating attribuiti dalle agenzie di rating. ▌

(29 bis)

Tenuto conto del lavoro svolto da organismi internazionali quali l'IOSCO e l'FSB, nonché della normativa europea, come il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (8) e la direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (9) , in merito alla riduzione dell'eccessiva dipendenza degli investitori dai rating del credito, non è opportuno vietare esplicitamente a qualsiasi prodotto, non solo agli FCM, di richiedere o finanziare un rating del credito esterno.

(30)

È essenziale che , nella valutazione della qualità del credito degli strumenti del mercato monetario, i gestori stabiliscano una procedura di valutazione interna basata su metodologie di attribuzione dei rating prudenti, sistematiche e costanti per evitare che, applicando criteri diversi, a uno stesso strumento siano attribuite caratteristiche diverse di rischio. ▌ Tra gli esempi di criteri di valutazione si annoverano: parametri quantitativi relativi all'emittente dello strumento, quali indici finanziari, dinamiche di bilancio e linee guida di redditività, che sono valutati e comparati rispetto a quelli degli omologhi e dei gruppi del settore; parametri qualitativi relativi all'emittente dello strumento, quali efficienza di gestione e strategia societaria, che sono analizzati al fine di appurare che la strategia globale dell'emittente non ne comprometta in futuro la qualità creditizia. L'attribuzione a uno strumento della valutazione interna più alta dovrebbe rispecchiare il fatto che l'emittente mantiene in ogni momento un merito di credito al massimo livello possibile.

(31)

Ai fini dello sviluppo di una procedura di valutazione del credito trasparente e coerente, il gestore dovrebbe documentare la procedura applicata per la valutazione del credito , assicurando che essa si attenga a regole chiare e verificabili e che le parti interessate e l'autorità nazionale competente siano informate, a richiesta, delle metodologie seguite.

(32)

Per ridurre il rischio di portafoglio dell'FCM è importante stabilire limiti applicabili alle scadenze fissando un massimo ammissibile di scadenza media ponderata (weighted average maturity — WAM) e di vita media ponderata (weighted average life — WAL).

(33)

La WAM è utilizzata per misurare la sensibilità dell'FCM alla variazione dei tassi di interesse sul mercato monetario. Nello stabilire la WAM il gestore dovrebbe tener conto dell'impatto degli strumenti finanziari derivati, dei depositi e delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, rispecchiandone gli effetti sul rischio di tasso d'interesse dell'FCM. Nello stabilire la WAM si dovrebbe inoltre tener conto dei casi in cui l'FCM effettua un'operazione di swap per assumere una posizione su uno strumento a tasso fisso anziché a tasso variabile.

(34)

La WAL è utilizzata per misurare il rischio di credito, poiché quanto più a lungo è posticipato il rimborso del capitale, tanto più alto è il rischio di credito. La WAL è utilizzata anche per limitare il rischio di liquidità. Contrariamente al calcolo della WAM, il calcolo della WAL per titoli a tasso variabile e strumenti finanziari strutturati non consente l'uso di date di aggiustamento del tasso di interesse e si basa invece solo sulla scadenza finale dichiarata dello strumento finanziario. La durata utilizzata per il calcolo della WAL è la vita residua fino alla data legale di rimborso, in quanto è l'unica data in cui il gestore può avere la certezza dell'avvenuto rimborso dello strumento. Ai fini di tale calcolo non possono essere prese in considerazione caratteristiche proprie dello strumento quali la possibilità di riscatto in date specifiche (le cosiddette opzioni di vendita).

(35)

Per rafforzare la capacità dell'FCM di far fronte ai rimborsi e impedire che le sue attività siano liquidate a prezzi fortemente ribassati, occorre prevedere che l'FCM detenga in ogni momento un volume minimo di attività liquide a scadenza giornaliera o settimanale. Ai fini del calcolo della percentuale di attività a scadenza giornaliera o settimanale ci si dovrebbe basare sulla data legale di rimborso. Si può tener conto della possibilità offerta al gestore di chiudere a breve termine il contratto: ad esempio, l'operazione di acquisto con patto di rivendita che può essere chiusa con un giorno di preavviso andrebbe considerata un'attività a scadenza giornaliera, così come può essere considerata un'attività a scadenza giornaliera la possibilità offerta al gestore di ritirare denaro da un conto di deposito con un giorno di preavviso. I titoli di Stato possono essere inclusi tra le attività a scadenza giornaliera, se un gestore di FCM determina che sono di qualità creditizia elevata.

(36)

Giacché gli FCM possono investire in attività con diverse scadenze, gli investitori dovrebbero poter distinguere tra diverse categorie di FCM. Occorre pertanto classificare gli FCM in FCM a breve termine o FCM standard. Gli FCM a breve termine hanno l'obiettivo di offrire i rendimenti del mercato monetario garantendo il livello più elevato possibile di sicurezza per gli investitori. Con WAM e WAL brevi, il rischio di durata e il rischio di credito degli FCM a breve termine sono mantenuti a livelli bassi.

(37)

Gli FCM standard mirano a offrire rendimenti lievemente superiori a quelli del mercato monetario e investono pertanto in attività a scadenza più lunga. Per poter ottenere tale risultato migliore, occorre che questa categorie di FCM possa contare su limiti più ampi riguardo al rischio di portafoglio, in termini di scadenza media ponderata e di vita media ponderata.

(38)

A norma dell'articolo 84 della direttiva 2009/65/CE, il gestore dell'FCM OICVM ha la facoltà di sospendere provvisoriamente i rimborsi in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano. A norma dell'articolo 16 della direttiva 2011/61/UE e dell'articolo 47 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 (10), il gestore dell'FCM FIA può applicare disposizioni speciali per far fronte alla sopravvenuta illiquidità delle attività del fondo.

(39)

Per evitare che la gestione del rischio dell'FCM sia condizionata dalle decisioni a breve termine influenzate dal possibile rating dell'FCM , qualora il gestore dell'FCM intenda fare ricorso a un rating del credito esterno, tale procedura è soggetta al regolamento (UE) n. 462/2013 ed è eseguita in conformità dello stesso . ▌ Ai fini di una gestione adeguata della liquidità, è necessario che l'FCM predisponga politiche e procedure solide per conoscere i propri investitori. Le politiche attuate dal gestore dovrebbero agevolare la conoscenza della base di investitori dell'FCM in modo da poter prevedere in anticipo eventuali forti richieste di riscatto. Per scongiurare l'eventualità di forti ed improvvise richieste di riscatto, si dovrebbero seguire con particolare attenzione i grandi investitori che rappresentano una percentuale considerevole delle attività dell'FCM, ad esempio l'investitore che, da solo, rappresenta attività per un volume superiore alla percentuale delle attività a scadenza giornaliera: in tal caso, l'FCM dovrebbe aumentare le attività a scadenza giornaliera fino alla percentuale rappresentata da tale investitore. Nella misura del possibile il gestore dovrebbe accertare l'identità degli investitori, anche se rappresentati da conti di soggetti che agiscono su mandato (nominee), portali o altro acquirente indiretto.

(40)

Nel quadro di una gestione prudente del rischio, l'FCM dovrebbe effettuare prove di stress almeno a cadenza trimestrale . Laddove queste evidenzino punti di vulnerabilità, il gestore dell'FCM è tenuto a intervenire per rafforzare la solidità dell'FCM.

(41)

Per rispecchiarne il valore effettivo, il metodo da privilegiare per valutare le attività dell'FCM dovrebbe essere la valutazione in base ai prezzi di mercato. Quando questa permette di attribuire all'attività un valore attendibile, non dovrebbe essere consentito al gestore il ricorso alla valutazione in base ad un modello, che si presta ad essere meno accurata. Valutare in modo attendibile il valore in base ai prezzi di mercato è in genere possibile per attività quali buoni del Tesoro e degli enti locali, medium e short-term notes. Per la valutazione delle commercial paper o dei certificati di deposito il gestore dovrebbe appurare se un mercato secondario fornisca prezzi precisi. È inoltre opportuno considerare il prezzo di riacquisto offerto dall'emittente una stima adeguata del valore della commercial paper. Il gestore dovrebbe effettuare una stima del valore, ad esempio basandosi su dati di mercato quali i rendimenti di emissioni ed emittenti analoghi o utilizzare il metodo del costo ammortizzato riconosciuto a livello internazionale e previsto dai principi contabili internazionali riconosciuti .

(42)

Obiettivo degli FCM di tipo CNAV è salvaguardare il capitale investito assicurando nel contempo un grado elevato di liquidità. La maggior parte degli FCM di tipo CNAV prevede un valore patrimoniale netto (NAV) per azione o quota, fissato, ad esempio, a 1 EUR o 1 GBP o 1 USD, quando distribuisce reddito agli investitori, mentre altri accumulano il reddito nel NAV del fondo mantenendo contestualmente a un valore costante il valore intrinseco dell'attività.

(43)

Date le peculiarità che li contraddistinguono, occorre consentire agli FCM di tipo CNAV di determinare il valore patrimoniale netto costante per azione o quota anche secondo il metodo della valutazione al costo ammortizzato. Per poter monitorare in ogni momento la differenza fra NAV costante per azione o quota e NAV per azione o quota, occorre tuttavia che l'FCM di tipo CNAV calcoli altresì il valore delle attività secondo il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato o il metodo della valutazione in base ad un modello.

(44)

Dato che l'FCM dovrebbe pubblicare un NAV che rispecchi tutte le variazioni di valore delle sue attività, è opportuno che il NAV pubblicato sia arrotondato al massimo al più vicino punto base o equivalente: per il NAV pubblicato in una data valuta, ad esempio 1 EUR, la variazione progressiva di valore dovrebbe quindi essere rilevata ogni 0,0001 EUR, e per il NAV a 100 EUR, ogni 0,01 EUR. L'FCM può pubblicare un prezzo che non rispecchia interamente le variazioni di valore delle sue attività solo se si tratta di un FCM di tipo CNAV, nel qual caso è possibile arrotondare al più vicino cent il NAV a 1 EUR (ogni variazione di 0,01 EUR).

(44 bis)

L'investitore dovrebbe ricevere, prima di effettuare l'investimento, informazioni chiare sulla natura dell'FCM (FCM a breve termine o standard). Per non generare nell'investitore aspettative immotivate, la documentazione promozionale dovrebbe inoltre specificare chiaramente che l'FCM non è un veicolo di investimento garantito.

(45)

Per essere in grado di mitigare i possibili riscatti da parte dei clienti in periodi di forti tensioni nei mercati, tutti gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, gli FCM di tipo CNAV al dettaglio e gli FCM di tipo LVNAV dovrebbero applicare disposizioni in materia di commissioni di liquidità e restrizioni dei riscatti, al fine di impedire riscatti significativi in periodi di tensioni nei mercati e di evitare che gli altri investitori siano ingiustamente esposti alle condizioni prevalenti del mercato. La commissione di liquidità dovrebbe essere equivalente al costo effettivo di liquidazione delle attività sostenuto per il riscatto da parte del cliente in periodi di tensione dei mercati e non corrispondere a una penale superiore alla somma necessaria a controbilanciare le perdite causate dal riscatto ad altri investitori.

(46)

Gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e gli FCM di tipo CNAV al dettaglio dovrebbero cessare di essere di tipo CNAV qualora non siano in grado di soddisfare il requisito del volume minimo di attività liquide a scadenza settimanale entro 30 giorni dopo aver utilizzato le commissioni di liquidità o le restrizioni dei riscatti. In tal caso, l'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o al dettaglio in questione dovrebbe convertirsi automaticamente in FCM di tipo VNAV o essere liquidato.

(46 bis)

Gli FCM di tipo LVNAV dovrebbero essere autorizzati solo per un periodo di cinque anni. La Commissione dovrebbe riesaminare la loro adeguatezza quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Il riesame dovrebbe riguardare l'impatto e l'attuazione delle disposizioni concernenti gli FCM di tipo LVNAV, compresa la frequenza dei meccanismi di salvaguardia di cui al presente regolamento. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto del rischio per la stabilità finanziaria del sistema finanziario dell'Unione e dei costi per l'economia, in particolare per le imprese, il settore degli FCM e, più in generale, il settore finanziario. Il riesame dovrebbe altresì esaminare la possibilità di autorizzare gli FCM di tipo LVNAV per un periodo superiore a cinque anni o a tempo indeterminato e, in tal caso, verificare se sia necessario apportare modifiche al regime degli FCM di tipo LVNAV.

(47)

Fornire sostegno esterno all'FCM ▌ al fine di preservarne la liquidità o stabilità, ovvero con la conseguenza, di fatto, di ottenere tale risultato, acuisce il rischio di contagio fra il settore degli FCM e il resto del settore finanziario. Il terzo che fornisce sostegno nutre un interesse al riguardo, perché ha un interesse economico nella società di gestione dell'FCM oppure perché vuole tutelarsi dai danni che potrebbero ledere la sua reputazione se il suo nome fosse associato al fallimento dell'FCM. Poiché il terzo in questione non s'impegna esplicitamente a fornirlo o a garantirlo, non è detto che il sostegno sia concesso quando l'FCM ne ha bisogno: questa discrezionalità del sostegno del promotore alimenta quindi nei partecipanti al mercato l'incertezza circa il soggetto che dovrebbe farsi carico delle eventuali perdite subite dall'FCM. Tale incertezza aumenta con ogni probabilità la vulnerabilità dell'FCM alla fuga degli investitori nei periodi d'instabilità finanziaria, quando maggiori sono i rischi finanziari generali e quando affiorano timori circa la solidità del promotore e la sua capacità di fornire sostegno all'FCM affiliato. Per tali motivi, il  sostegno esterno all'FCM dovrebbe essere vietato .

(48)

L'investitore dovrebbe ricevere, prima di effettuare l'investimento, informazioni chiare sulla natura dell'FCM (FCM a breve termine o standard) ▌. Per non generare nell'investitore aspettative immotivate, la documentazione promozionale deve inoltre specificare chiaramente che l'FCM non è un veicolo di investimento garantito. ▌

(48 bis)

Gli investitori dovrebbero inoltre essere informati in merito alle fonti di accesso alle informazioni relative al portafoglio di investimenti e ai livelli di liquidità dell'FCM.

(50)

L'autorità competente dell'FCM dovrebbe verificare se questo sia in grado di assicurare continuativamente la conformità al presente regolamento. Le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE conferiscono già ampi poteri alle autorità competenti, che occorre estendere perché possano essere esercitati riguardo alle nuove norme comuni sugli FCM. Le autorità competenti degli OICVM e dei FIA dovrebbero verificare altresì la conformità di tutti gli organismi d'investimento collettivo con caratteristiche di FCM esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(50 bis)

È opportuno che, nei tre anni seguenti all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione analizzi l'esperienza acquisita con la sua applicazione e gli effetti sui diversi aspetti economici inerenti agli FCM. Il debito emesso o garantito dagli Stati membri rappresenta una categoria distinta di investimento con caratteristiche specifiche di credito e liquidità. Inoltre il debito sovrano svolge un ruolo fondamentale nel finanziamento degli Stati membri. È opportuno che la Commissione valuti l'evoluzione del mercato del debito sovrano emesso o garantito dagli Stati membri e la possibilità di creare un quadro speciale per gli FCM che concentrano i loro investimenti su quel tipo di debito.

(51)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla procedura di valutazione interna. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(52)

È opportuno che alla Commissione sia conferito anche il potere di adottare norme tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). È opportuno che l'AESFEM sia incaricata di elaborare i progetti delle norme tecniche di attuazione, da presentare alla Commissione, relative al modulo (template) per la segnalazione di informazioni sugli FCM per le autorità competenti.

(53)

È auspicabile che l'AESFEM possa esercitare, riguardo al presente regolamento, tutti i poteri conferitile dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. L'AESFEM è inoltre incaricata di elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

(54)

È essenziale ▌ che, nei tre anni seguenti all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione analizzi l'esperienza acquisita con la sua applicazione e gli effetti sui diversi aspetti economici inerenti agli FCM. Tale riesame dovrebbe essere incentrato sull'effetto sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria delle modifiche richieste dal presente regolamento.

(55)

È opportuno che le nuove norme uniformi sugli FCM rispettino la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(56)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti prudenziali uniformi applicabili agli FCM in tutta l'Unione tenendo pienamente conto della necessità di raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la sicurezza e l'affidabilità degli FCM e, dall'altro, il funzionamento efficiente dei mercati monetari e il costo a carico delle diverse parti interessate, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono invece , a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(57)

Le nuove norme uniformi sugli FCM rispettano i diritti fondamentali e osservano i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la protezione dei consumatori, la libertà d'impresa e la protezione dei dati di carattere personale. Le nuove norme uniformi sugli FCM dovrebbero essere applicate conformemente a tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento disciplina i fondi comuni monetari (FCM) relativamente agli strumenti finanziari nei quali sono autorizzati a investire, al portafoglio e alla valutazione, nonché gli obblighi di segnalazione riguardanti gli FCM stabiliti, gestiti o commercializzati nell'Unione.

Il presente regolamento si applica agli organismi d'investimento collettivo che:

i)

devono essere autorizzati come OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE o come FIA a norma della direttiva 2011/61/UE;

ii)

investono in attività a breve termine;

iii)

sono finalizzati all'obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o di mantenere il valore dell'investimento ovvero ad entrambi gli obiettivi.

2.   Gli Stati membri non impongono obblighi aggiuntivi nella materia disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 1 bis

Tipologie di FCM di tipo CNAV

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli FCM di tipo CNAV operano nell'Unione solo come:

a)

FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico;

b)

FCM di tipo CNAV al dettaglio; o

c)

FCM di tipo LVNAV.

Tutti i riferimenti agli FCM di tipo CNAV che figurano nel presente regolamento si intendono fatti, salvo diversamente indicato, agli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, agli FCM di tipo CNAV al dettaglio e agli FCM di tipo LVNAV.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)

«attività a breve termine»: le attività finanziarie con vita residua non superiore a due anni;

(2)

«strumenti del mercato monetario»: gli strumenti trasferibili di cui all' articolo 2, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2009/65/CE negoziati di norma sul mercato monetario, inclusi buoni del Tesoro e degli enti locali, certificati di deposito, commercial paper, accettazioni bancarie o medium e short-term notes, nonché gli strumenti di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/16/CE ;

(3)

«valori mobiliari»: i valori mobiliari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2009/65/CE;

(4)

«operazione di vendita con patto di riacquisto»: l'operazione con la quale una parte trasferisce titoli o diritti loro connessi ad una controparte con l'obbligo di riacquistarli ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire;

(5)

«operazione di acquisto con patto di rivendita»: l'operazione con la quale una parte riceve titoli o diritti loro connessi da una controparte con l'obbligo di rivenderli ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire;

(6)

«concessione e assunzione di titoli in prestito»: l'operazione con la quale l'ente o la sua controparte trasferisce titoli con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito; costituisce una concessione di titoli in prestito per l'ente che trasferisce i titoli e un'assunzione di titoli in prestito per l'ente a cui tali titoli sono trasferiti;

(7)

«cartolarizzazione»: la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(7 bis)

«titolo garantito da attività liquide di qualità elevata»: il titolo qualificato garantito da attività che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. … della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi sulla base dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, definito ai fini di una descrizione uniforme delle attività trasferibili ammissibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate conformemente all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

(8)

«debito societario»: gli strumenti di debito emessi da un'impresa effettivamente impegnata nella produzione e nel commercio di beni o servizi non finanziari;

(9)

«valutazione in base ai prezzi di mercato»: la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione;

(10)

«valutazione in base ad un modello»: qualsiasi valutazione basata su un parametro (benchmark) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato;

(11)

«metodo del costo ammortizzato»: il metodo di valutazione che considera il costo di acquisizione dell'attività e ne corregge il valore per tener conto dell'ammortamento dei premi (o degli sconti) fino a scadenza;

(12)

«fondo comune monetario con valore patrimoniale netto costante» (di seguito «FCM di tipo CNAV»): il fondo comune monetario che mantiene invariato il NAV per azione o quota, dove il reddito del fondo è accumulato quotidianamente o può essere versato all'investitore e dove le attività sono generalmente valutate con il metodo del costo ammortizzato o il NAV è arrotondato al più vicino punto percentuale o all'equivalente in termini valutari;

(12 bis)

«fondo comune monetario con valore patrimoniale netto costante al dettaglio» (di seguito «FCM di tipo CNAV al dettaglio»): il fondo comune monetario di tipo CNAV che può essere sottoscritto esclusivamente da enti di beneficienza, organizzazioni senza scopo di lucro, enti pubblici e fondazioni pubbliche;

(12 ter)

«fondo comune monetario con valore patrimoniale netto a bassa volatilità» (di seguito «FCM di tipo LVNAV»): il fondo comune monetario che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 4;

(13)

«FCM a breve termine»: il fondo del mercato monetario che investe in strumenti del mercato monetario ammissibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

(14)

«FCM standard»: il fondo del mercato monetario che investe in strumenti del mercato monetario ammissibili di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;

(15)

«enti creditizi»: gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(16)

«autorità competente dell'FCM»:

a)

per l'OICVM, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM designata conformemente all'articolo 97 della direttiva 2009/65/CE;

b)

per il FIA dell'UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del FIA definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera p), della direttiva 2011/61/UE;

c)

per il FIA non UE , una delle seguenti autorità:

i)

l'autorità competente dello Stato membro in cui il FIA non UE è commercializzato nell'Unione senza passaporto;

ii)

l'autorità competente del gestore del fondo d'investimento alternativo dell'UE (GEFIA dell'UE) che gestisce il FIA non UE dove questo è commercializzato nell'Unione con passaporto oppure non è commercializzato nell'Unione;

iii)

l'autorità competente dello Stato membro di riferimento se il FIA non UE non è gestito da un GEFIA dell'UE ed è commercializzato nell'Unione con passaporto;

(17)

«Stato membro di origine dell'FCM»: lo Stato membro in cui l'FCM è autorizzato;

(18)

«scadenza media ponderata» (WAM): il periodo di tempo medio fino alla scadenza legale, o, se precedente, fino al successivo adeguamento del tasso di interesse al tasso del mercato monetario, di tutte le attività sottostanti del fondo in funzione della consistenza relativa di ciascuna attività;

(19)

«vita media ponderata» (WAL): il periodo di tempo medio fino alla scadenza legale di tutte le attività sottostanti del fondo in funzione della consistenza relativa di ciascuna attività;

(20)

«scadenza legale»: la data alla quale il capitale di un titolo dev'essere rimborsato integralmente e che non è soggetta a discrezionalità;

(21)

«vita residua»: il periodo di tempo fino alla scadenza legale;

(22)

«vendita allo scoperto»: la vendita di strumenti del mercato monetario non direttamente posseduti;

(22 bis)

«FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico»: il fondo comune monetario di tipo CNAV che investe il 99,5 % delle sue attività in strumenti del debito pubblico e, entro il 2020, almeno l'80 % delle sue attività in strumenti del debito pubblico dell'UE. Gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico dovrebbero aumentare gradualmente i loro investimenti nel debito pubblico;

(22 ter)

«sostegno esterno»: il sostegno diretto o indiretto offerto da terzi, tra cui il promotore dell'FCM, avente l'obiettivo o l'effetto di garantire la liquidità dell'FCM o stabilizzarne il NAV per azione o quota. Esso comprende:

a)

capitale da parte di terzi;

b)

l'acquisto da parte di terzi delle attività dell'FCM a prezzo gonfiato;

c)

l'acquisto da parte di terzi di quote o azioni dell'FCM al fine di fornirgli liquidità;

d)

la concessione all'FCM da parte di terzi di qualsiasi tipo di garanzia esplicita o implicita o lettera di sostegno;

e)

ogni azione da parte di terzi mirante direttamente o indirettamente a mantenere il profilo di liquidità e il NAV per azione o quota dell'FCM;

(22 quater)«

strumenti di debito pubblico dell'UE»: gli strumenti di debito pubblico che sono liquidità, attivi pubblici degli Stati membri o operazioni di acquisto con patto di rivendita garantiti dal debito pubblico delle istituzioni dell'Unione o dei suoi organi e organismi, in particolare la Banca centrale europea, il Meccanismo europeo di stabilità, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti strategici;

(22 quinquies)«

strumenti di debito pubblico»: liquidità, attivi pubblici o operazioni di acquisto con patto di rivendita garantiti dal debito pubblico sovrano, come determinato dal gestore dell'FCM.

Articolo 3

Autorizzazione dell'FCM

1.   È istituito, commercializzato o gestito nell'Unione come FCM soltanto l'organismo d'investimento collettivo autorizzato a norma del presente regolamento.

L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri.

2.   L'organismo d'investimento collettivo che deve essere autorizzato come OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE è autorizzato come FCM nel quadro della procedura di autorizzazione ai sensi di detta direttiva.

3.   L'organismo d'investimento collettivo che è un FIA è autorizzato come FCM secondo la procedura di autorizzazione prevista all'articolo 4.

4.   È autorizzato come FCM soltanto l'organismo d'investimento collettivo per il quale l'autorità competente dell'FCM reputa che questo sia in grado di adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

5.   Ai fini dell'autorizzazione l'FCM trasmette all'autorità competente la documentazione seguente:

a)

il regolamento o i documenti costitutivi del fondo;

b)

l'identità del gestore;

c)

l'identità del depositario;

d)

una descrizione dell'FCM o ogni altra informazione al riguardo messa a disposizione degli investitori;

e)

una descrizione o ogni altra informazione relativa alle disposizioni e procedure necessarie per ottemperare agli obblighi di cui ai capi da II a VII;

f)

ogni altra informazione o documentazione che l'autorità competente dell'FCM chiede per verificare il rispetto degli obblighi imposti dal presente regolamento.

6.   L'autorità competente informa l'AESFEM, a cadenza trimestrale, delle autorizzazioni rilasciate o revocate conformemente al presente regolamento.

7.   L'AESFEM tiene un registro pubblico centrale in cui è identificato ciascun FCM autorizzato a norma del presente regolamento, con indicazione della tipologia, del gestore e dell'autorità competente. Il registro è messo a disposizione in formato elettronico.

Articolo 4

Procedura di autorizzazione dell'FCM FIA

1.   Il FIA è autorizzato come FCM soltanto se l'autorità competente ha approvato la domanda di gestire il FIA presentata dal GEFIA autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE, il regolamento del fondo e la scelta del depositario.

2.   All'atto della presentazione della domanda di gestire il FIA, il GEFIA autorizzato trasmette all'autorità competente dell'FCM:

a)

l'accordo con il depositario, in forma scritta;

b)

informazioni sulle modalità di delega relative alla gestione del portafoglio, alla gestione del rischio e all'amministrazione del FIA;

c)

informazioni sulle strategie d'investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche del FIA che il GEFIA è autorizzato a gestire.

L'autorità competente dell'FCM può chiedere all'autorità competente del GEFIA precisazioni e informazioni riguardo alla documentazione prevista al comma precedente ovvero un'attestazione che indichi se l'FCM rientra nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione di gestione del GEFIA. L'autorità competente del GEFIA risponde alla richiesta dell'autorità competente dell'FCM entro 10 giorni lavorativi.

3.   Il GEFIA comunica immediatamente all'autorità competente dell'FCM qualsiasi successiva modifica alla documentazione di cui al paragrafo 2.

4.   L'autorità competente dell'FCM può rigettare la domanda del GEFIA soltanto se questo:

a)

non rispetta il presente regolamento;

b)

non rispetta la direttiva 2011/61/UE;

c)

non ha ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione a gestire FCM;

d)

non ha fornito la documentazione di cui al paragrafo 2.

Prima di rigettare la domanda l'autorità competente dell'FCM consulta l'autorità competente del GEFIA.

5.   Non costituisce una condizione per l'autorizzazione del FIA come FCM il fatto che il FIA sia gestito da un GEFIA autorizzato nello Stato membro di origine del FIA né che il GEFIA eserciti o deleghi attività nello Stato membro di origine del FIA.

6.   Entro due mesi dalla presentazione della domanda completa il GEFIA riceve comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione del FIA come FCM.

7.   L'autorità competente dell'FCM non rilascia l'autorizzazione se al FIA è preclusa per legge la possibilità di commercializzare azioni o quote nello Stato membro d'origine.

Articolo 5

Uso della denominazione di FCM

1.   L'OICVM o il FIA usa la denominazione «fondo comune monetario» o «FCM» riferendosi a se stesso oppure alle azioni o quote che emette soltanto se è stato autorizzato a norma del presente regolamento.

L'OICVM o il FIA usa una denominazione che evoca un fondo comune monetario o usa termini quali «contante», «liquido», «denaro», «attività di pronto realizzo», «tipo deposito» o termini analoghi soltanto se è autorizzato a norma del presente regolamento.

2.   Per uso della denominazione «fondo comune monetario» o «FCM» ovvero di una denominazione che evoca un FCM e per uso dei termini di cui al paragrafo 1 s'intende l'uso in qualsiasi documento, interno o esterno, relazione, dichiarazione, messaggio promozionale, comunicazione, lettera o altro materiale divulgato, o destinato ad essere divulgato, a potenziali investitori, detentori di quote, azionisti o autorità competenti, siano essi in forma scritta, orale, elettronica o di altro tipo.

Articolo 6

Norme applicabili

1.   L'FCM rispetta in ogni momento le disposizioni del presente regolamento.

2.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'FCM OICVM e il suo gestore rispettano in ogni momento le disposizioni della direttiva 2009/65/CE.

3.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'FCM FIA e il suo gestore rispettano in ogni momento le disposizioni della direttiva 2011/61/UE.

4.   Il gestore dell'FCM ha la responsabilità di assicurare la conformità al presente regolamento. Il gestore risponde di qualsiasi perdita o danno dovuti all'inosservanza del presente regolamento.

5.   Il presente regolamento non osta a che l'FCM applichi limiti d'investimento più rigorosi di quelli imposti dal presente regolamento.

Capo II

Obblighi relativi alle politiche d'investimento dell'FCM

SEZIONE I

NORME GENERALI E ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Articolo 7

Principi generali

1.   Se l'FCM comprende più comparti d'investimento, ogni comparto è considerato un FCM separato ai fini dei capi da II a VII.

2.   Salvo disposizione contraria esplicita del presente regolamento, l'FCM autorizzato come OICVM non è soggetto agli obblighi relativi alle politiche d'investimento degli OICVM imposti dagli articoli 49, 50 e 50 bis, dall'articolo 51, paragrafo 2, e dagli articoli da 52 a 57 della direttiva 2009/65/CE.

Articolo 8

Attività ammissibili

1.   L'FCM investe soltanto in una o più delle seguenti categorie di attività finanziarie, rigorosamente alle condizioni stabilite dal presente regolamento:

a)

strumenti del mercato monetario;

a bis)

strumenti finanziari emessi o garantiti individualmente o congiuntamente dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri, dalle loro banche centrali o dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, in particolare la Banca centrale europea, oppure dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici, o dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

b)

depositi presso enti creditizi;

c)

strumenti ▌ derivati ammissibili utilizzati esclusivamente a fini di copertura ;

d)

operazioni di acquisto con patto di rivendita od operazioni di vendita con patto di riacquisto, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

le attività fornite in garanzia non siano vendute, reinvestite o impegnate;

ii)

il contratto di vendita con patto di riacquisto sia utilizzato su base temporanea e non a fini di investimento;

iii)

l'FCM abbia diritto di porre fine all'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi;

iv)

la liquidità ricevuta dall'FCM nel quadro delle operazioni di vendita con patto di riacquisto non superi il 10 % delle sue attività e non sia trasferita, reinvestita o in altro modo riutilizzata.

2.   L'FCM non svolge nessuna delle attività seguenti:

a)

investimento in attività non menzionate al paragrafo 1;

b)

vendita allo scoperto di strumenti del mercato monetario;

c)

assunzione di esposizione diretta o indiretta in fondi indicizzati quotati (ETF), azioni o materie prime, neanche per mezzo di derivati, certificati che le rappresentano, indici basati su di esse o qualsiasi altro mezzo o strumento che determini un'esposizione in esse;

d)

conclusione di accordi di concessione o assunzione di titoli in prestito ▌ ovvero conclusione di qualsiasi altro accordo che vincoli le attività dell'FCM;

e)

assunzione e concessione di prestiti in contante;

e bis)

investimento in altri FCM.

Articolo 9

Strumenti del mercato monetario ammissibili

1.   L'FCM è autorizzato a investire negli strumenti del mercato monetario che soddisfano tutti i requisiti seguenti:

a)

rientrano in una delle categorie di strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b), c) o h), della direttiva 2009/65/CE;

b)

presentano una delle caratteristiche alternative seguenti:

i)

scadenza legale all'emissione pari o inferiore a 397 giorni;

ii)

vita residua pari o inferiore a 397 giorni; o

iii)

sono ammissibili come titoli garantiti da attività liquide di qualità elevata ai sensi dell'articolo 2, punto 7 bis ;

c)

al relativo emittente è stato attribuito uno dei due gradi più elevati di rating interno a norma dell'articolo 18 ;

d)

in caso di cartolarizzazioni, lo strumento è soggetto ai requisiti aggiuntivi di cui all'articolo 10.

2.   L'FCM standard è autorizzato a investire in strumenti del mercato monetario soggetti, ogni 397 giorni o più frequentemente, a rettifiche periodiche del rendimento in linea con le condizioni del mercato monetario, purché non abbiano vita residua superiore a due anni.

3.   Il paragrafo 1, lettera c), non si applica agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione, dal Meccanismo europeo di stabilità o dalla Banca europea per gli investimenti.

Articolo 10

Cartolarizzazioni ammissibili

1.   La cartolarizzazione è ▌ ammissibile purché soddisfi tutte le condizioni seguenti:

a)

l'esposizione o l'aggregato di esposizioni sottostanti sono costituiti esclusivamente da debito ammissibile e sono sufficientemente diversificati ;

b)

il debito ▌ sottostante ammissibile è di qualità creditizia elevata e liquido;

c)

il debito ▌ sottostante ammissibile ha una scadenza legale all'emissione pari o inferiore a 397 giorni o ha una vita residua pari o inferiore a 397 giorni.

1 bis.     I titoli garantiti da attività liquide di qualità elevata di cui all'articolo 2, punto 7 bis, sono considerati cartolarizzazioni ammissibili.

1 ter.     Le commercial paper garantite da attività sono considerate cartolarizzazioni ammissibili purché siano liquide ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e le esposizioni sottostanti siano di qualità creditizia elevata.

2.    La Commissione, entro [i 6 mesi successivi alla pubblicazione del presente regolamento], adotta atti delegati conformemente all'articolo 44 riguardo alla definizione dei criteri per identificare una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata in relazione a ciascuno dei seguenti aspetti:

a)

le condizioni e le circostanze nelle quali l'esposizione o l'aggregato di esposizioni sottostanti sono considerati come costituiti esclusivamente da debito ammissibile e se sono considerati sufficientemente diversificati ;

b)

le condizioni e le soglie numeriche in base alle quali è stabilito se il debito sottostante è di qualità creditizia elevata e liquido;

b bis)

gli obblighi di trasparenza della cartolarizzazione e delle sue attività sottostanti.

Nel far ciò, la Commissione garantisce la coerenza con gli atti delegati adottati conformemente all'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 135, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) e tiene conto delle caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni con scadenza all'emissione inferiore a 397 giorni. Inoltre, la Commissione, entro [i 6 mesi successivi alla pubblicazione del presente regolamento], adotta atti delegati che specificano i criteri per identificare il debito delle commercial paper garantite da attività liquide di qualità creditizia elevata in relazione al paragrafo 1 bis. Nel far ciò, la Commissione garantisce la coerenza con i rispettivi flussi di lavoro dell'ABE e li sostiene.

Articolo 11

Depositi ammissibili presso enti creditizi

L'FCM è autorizzato a investire in un deposito presso un ente creditizio che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

è rimborsabile su richiesta o può essere ritirato in qualsiasi momento;

b)

giunge a scadenza entro 12 mesi;

c)

è costituito presso un ente creditizio che ha sede legale in uno Stato membro o, se la sede è situata in un paese terzo, è soggetto a norme prudenziali considerate equivalenti a quelle stabilite dalla normativa dell'Unione ai sensi della procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 12

Strumenti finanziari derivati ammissibili

L'FCM è autorizzato a investire in strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2009/65/CE oppure è soggetto all'obbligo di compensazione previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012 , purché soddisfino ▌ tutte le condizioni seguenti:

a)

il sottostante è costituito da tassi d'interesse, tassi di cambio, valute oppure indici che rappresentano una di tali categorie;

b)

scopo esclusivo dello strumento derivato è coprire il rischio di durata e il rischio di cambio insiti in altri investimenti dell'FCM;

c)

le controparti degli strumenti derivati ▌ sono enti soggetti a regolamentazione e vigilanza prudenziali, appartenenti alle categorie approvate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'FCM;

d)

gli strumenti derivati ▌ sono oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possono essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo («fair value») su iniziativa dell'FCM.

Articolo 13

Operazioni di acquisto con patto di rivendita ammissibili

1.   L'FCM è autorizzato a effettuare l'operazione di acquisto con patto di rivendita che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

l'FCM abbia diritto di porre fine all'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi;

b)

il valore di mercato delle attività ricevute nel quadro dell'operazione è pari in qualsiasi momento almeno al valore del contante distribuito .

2.   Le attività ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita consistono in strumenti del mercato monetario previsti all'articolo 9.

3.   Le cartolarizzazioni ai sensi dell'articolo 10 non possono essere ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita. ▌

4.   Le attività ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita sono computate nel calcolo dei limiti di diversificazione e di concentrazione previsti dal presente regolamento. Dette attività non sono vendute, reinvestite, impegnate né altrimenti trasferite.

5.   In deroga al paragrafo 2, nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita l'FCM può ricevere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario liquidi diversi da quelli previsti all' articolo 9 purché tali attività soddisfino una delle condizioni seguenti:

a)

siano di elevata qualità creditizia e siano emesse o garantite da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione, dal Meccanismo europeo di stabilità o dalla Banca europea per gli investimenti;

b)

siano emesse o garantite da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che il paese terzo in questione superi la valutazione interna a norma degli articoli da 16 a 19.

Gli investitori dell'FCM sono informati delle attività ricevute nel quadro delle operazioni di acquisto con patto di rivendita a norma del primo comma.

Le attività ricevute nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita conformemente al primo comma sono soggette al disposto dell'articolo 14, paragrafo 6.

5 bis.     L'FCM può prendere in prestito o stipulare contratti di vendita con patto di riacquisto, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il contratto di vendita con patto di riacquisto sia utilizzato su base temporanea, per un massimo di sette giorni lavorativi e non a fini di investimento;

b)

l'importo dei contratti di vendita con patto di riacquisto non superi il 10 % delle sue attività e non sia investito in attività ammissibili;

c)

l'FCM abbia diritto di porre fine all'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi;

d)

la garanzia in contanti ricevuta sia esclusivamente:

affidata in deposito presso gli enti di cui all'articolo 50, lettera f), della direttiva OICVM;

investita in titoli di Stato di qualità elevata;

utilizzata ai fini di operazioni di acquisto con patto di rivendita, purché le operazioni avvengano con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e l'OICVM possa ritirare in qualsiasi momento l'intero importo in contanti secondo il criterio della competenza;

investita in fondi comuni monetari a breve termine, quali definiti negli orientamenti relativi a una definizione comune dei fondi comuni monetari europei.

La garanzia in contanti reinvestita viene diversificata sulla base dei requisiti di diversificazione applicabili alle garanzie non in contanti. Il prospetto informa chiaramente gli investitori in merito alla politica di garanzia dell'OICVM, inclusa, nel caso di garanzie in contanti, la politica di reinvestimento dell'OICVM e i rischi da essa derivanti.

SEZIONE II

POLITICHE D'INVESTIMENTO

Articolo 14

Diversificazione

1.   L'FCM investe non oltre il 5 % delle attività in:

a)

strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso organismo;

b)

depositi costituiti presso uno stesso ente creditizio.

2.   Il valore aggregato di tutte le esposizioni su cartolarizzazioni non supera il 10 % delle attività dell'FCM.

3.   L'esposizione complessiva al rischio verso una stessa controparte, determinata da operazioni in derivati ▌, non supera il 5 % delle attività dell'FCM.

4.   L'importo complessivo del contante fornito a una stessa controparte nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita non supera il 10 % delle attività dell'FCM.

5.   Fermi restando i limiti individuali stabiliti nei paragrafi 1 e 3, l'FMC che investe in debito pubblico e l'FCM standard non possono , qualora ciò determini investimenti in un unico organismo pari a oltre l'8 % delle proprie attività, cumulare:

a)

investimenti in strumenti del mercato monetario emessi da detto organismo;

b)

depositi costituiti presso detto organismo;

c)

strumenti finanziari derivati ▌che comportano un'esposizione al rischio di controparte nei confronti di detto organismo.

6.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'FCM a investire, nel rispetto del principio di ripartizione dei rischi, sino al 100 % delle attività in strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione, dal Meccanismo europeo di stabilità, dalla Banca europea per gli investimenti, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo oppure da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri.

Il primo comma si applica soltanto se l'FCM soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a)

detiene strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse dell'emittente in questione;

b)

limita al 30 % delle proprie attività l'investimento in strumenti del mercato monetario provenienti da una stessa emissione;

c)

cita espressamente, nel regolamento o nei documenti costitutivi, le autorità centrali, regionali o locali o le banche centrali degli Stati membri , la Banca centrale europea, l'Unione, il Meccanismo europeo di stabilità o la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, l'autorità centrale o la banca centrale di un paese terzo, strumenti di debito pubblico, il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca dei regolamenti internazionali, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo o qualunque altra organizzazione internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri che emette o garantisce gli strumenti del mercato monetario nei quali l'FCM intende investire oltre il 5 % delle attività;

d)

inserisce nel prospetto e nelle comunicazioni promozionali, dandole adeguato risalto, una dichiarazione in cui segnala il ricorso a questa deroga e indica le autorità centrali, regionali o locali o le banche centrali degli Stati membri , la Banca centrale europea, l'Unione, il Meccanismo europeo di stabilità, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, l'autorità centrale o la banca centrale di un paese terzo, il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca dei regolamenti internazionali o qualunque altra organizzazione internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri che emette o garantisce gli strumenti del mercato monetario nei quali l'FCM intende investire oltre il 5 % delle attività;

7.   Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, come previsto dalla direttiva 83/349/CEE del Consiglio (14), o in base alle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi da 1 a 5.

Articolo 15

Concentrazione

1.   L'FCM non può detenere più del 5 % degli strumenti del mercato monetario emessi da un unico organismo.

2.   Il limite fissato al paragrafo 1 non si applica alla detenzione di strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione, dal Meccanismo europeo di stabilità o dalla Banca europea per gli investimenti, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo oppure da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri.

SEZIONE III

QUALITÀ CREDITIZIA DEGLI STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO

Articolo 16

Procedura di valutazione interna

1.   Il gestore dell'FCM predispone, attua e applica ▌una procedura prudente ▌di valutazione interna per determinare la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario in considerazione dell'emittente e delle caratteristiche dello strumento stesso.

1 bis.     Il gestore dell'FCM garantisce che le informazioni utilizzate in sede di applicazione della procedura di valutazione interna siano qualitativamente adeguate, aggiornate e provenienti da fonti attendibili.

2.   La procedura di valutazione interna si fonda su ▌metodologie di attribuzione dei rating prudenti, ▌sistematiche e costanti. Le metodologie utilizzate sono sottoposte a convalida del gestore dell'FCM , che si basa sull'esperienza del passato e su prove empiriche, anche sotto forma di test retrospettivi.

3.   La procedura di valutazione interna osserva i seguenti principi generali :

a)

stabilisce un processo efficace di acquisizione e aggiornamento delle pertinenti informazioni sulle caratteristiche dell'emittente;

b)

il gestore dell'FCM adotta e applica misure atte ad assicurare che la valutazione del credito si svolga sulla scorta di un'analisi approfondita delle informazioni disponibili e pertinenti e tenendo conto di tutti i fattori del caso che influiscono sul merito di credito dell'emittente;

c)

il gestore dell'FCM tiene costantemente controllata la procedura di valutazione interna e riesamina tutte le valutazioni del credito a cadenza semestrale . Riconsidera la propria valutazione interna ogniqualvolta si verifichi un cambiamento sostanziale che può ripercuotersi sulla propria valutazione del credito dell'emittente;

d)

all'atto dell'applicazione della propria procedura di valutazione interna, il gestore dell'FCM procede in tal senso fatto salvo il regolamento (UE) n. 462/2013 e in conformità dello stesso;

e)

le metodologie di valutazione del credito sono riesaminate dal gestore dell'FCM a cadenza almeno semestrale per determinare se siano sempre adeguate al portafoglio e alle condizioni esterne del momento e tale riesame è trasmesso alle autorità competenti ;

f)

in caso di modifica delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi fondamentali di rating utilizzati nelle procedure di valutazione interna, il gestore dell'FCM riesamina al più presto tutte le valutazioni interne del credito interessate ;

g)

le valutazioni interne del credito e il relativo riesame periodico da parte del gestore dell'FCM non sono effettuati da persone incaricate della gestione del portafoglio dell'FCM o che ne hanno la responsabilità.

Articolo 17

Procedura di valutazione interna del credito

1.   A ciascun emittente di strumenti del mercato monetario in cui l'FCM intende investire è attribuita una valutazione del credito in base alla procedura di valutazione del credito, definita in conformità della procedura di valutazione interna.

2.   La struttura della procedura di valutazione del credito osserva i seguenti principi generali :

a)

la procedura prende in esame la quantificazione del rischio di credito dell'emittente tenendo conto del relativo rischio di inadempimento;

b)

la procedura prende in esame il rischio di credito dell'emittente e documenta i criteri impiegati per determinare il livello di rischio di credito;

c)

la procedura tiene conto del carattere a breve termine degli strumenti del mercato monetario.

3.    La valutazione del credito di cui al paragrafo 1 si basa su criteri che soddisfano i requisiti seguenti:

a)

comprendono almeno indicatori quantitativi e qualitativi relativi all'emittente dello strumento e alla situazione macroeconomica e dei mercati finanziari;

b)

rimandano ai valori di riferimento numerici e qualitativi comuni utilizzati per valutare gli indicatori quantitativi e qualitativi;

c)

sono adeguati al tipo specifico di emittente. È operata una distinzione almeno tra i tipi seguenti di emittenti: autorità pubblica statale, regionale o locale, società finanziarie e società non finanziarie;

d)

in caso di esposizioni su cartolarizzazioni, tengono conto del rischio di credito dell'emittente, della struttura della cartolarizzazione e del rischio di credito delle attività sottostanti.

Articolo 18

Documentazione

1.   Il gestore dell'FCM documenta la procedura di valutazione interna e il sistema di rating interno. La documentazione specifica:

a)

la struttura e le modalità operative della procedura di valutazione interna e del sistema di rating interno, in modo che l'autorità competente possa comprendere come sono attribuiti i vari gradi e valutare l'adeguatezza del grado attribuito;

b)

la logica e l'analisi su cui si fonda la scelta operata dal gestore quanto ai criteri di rating e alla frequenza del riesame. L'analisi include i parametri, il modello e i limiti del modello utilizzato per scegliere i criteri di rating;

c)

tutte le modifiche di rilievo apportate alla procedura di valutazione interna, compresa l'indicazione dei fattori che le hanno determinate;

d)

l'organizzazione della procedura di valutazione interna, compresi il processo di attribuzione del rating e la struttura di controllo interno;

e)

serie storiche complete dei rating interni degli emittenti e dei garanti riconosciuti;

f)

la data di attribuzione del rating interno;

g)

i dati fondamentali e la metodologia utilizzati per ottenere il rating interno, comprese le ipotesi fondamentali di rating;

h)

il o i responsabili dell'attribuzione del rating interno.

2.   La procedura di valutazione interna è illustrata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'FCM e tutti i documenti menzionati al paragrafo 1 sono messi a disposizione su richiesta dell'autorità competente dell'FCM o dell'autorità competente del gestore dell'FCM.

Articolo 19

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 riguardo alla precisazione dei punti seguenti:

a)

le condizioni alle quali le metodologie di attribuzione del rating sono considerate prudenti, sistematiche e costanti e le condizioni della convalida di cui all'articolo 16, paragrafo 2;

b)

le definizioni di ciascun grado con riferimento alla quantificazione del rischio di credito dell'emittente di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) e i criteri per quantificare il rischio di credito di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b);

c)

i valori di riferimento precisi per ciascun indicatore qualitativo e i valori di riferimento numerici per ciascun indicatore quantitativo. Tali valori di riferimento degli indicatori sono specificati per ciascun grado di rating, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 3;

d)

il significato del termine «cambiamento sostanziale» di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 20

Governance della valutazione della qualità creditizia

1.   La procedura di valutazione interna è approvata dall'alta dirigenza, dall'organo di gestione e, se esiste, dall'organo che esercita la funzione di sorveglianza sul gestore dell'FCM.

Detti soggetti hanno una buona conoscenza delle procedure di valutazione interna, dei sistemi di rating interno e delle metodologie di attribuzione del rating del gestore e una conoscenza particolareggiata delle connesse segnalazioni.

2.   L'analisi del profilo di rischio di credito dell'FCM, basata sui rating interni, costituisce parte essenziale delle segnalazioni ai soggetti di cui al paragrafo 1. Le segnalazioni contemplano almeno il profilo di rischio per gradi di rating, la migrazione fra i vari gradi, la stima dei parametri pertinenti per ciascun grado e il raffronto dei tassi di inadempimento effettivi. La frequenza delle segnalazioni dipende dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni ed è perlomeno annuale.

3.   L'alta dirigenza assicura in ogni momento che la procedura di valutazione interna funzioni correttamente.

L'alta dirigenza è informata periodicamente dei risultati del processo di valutazione interna, degli aspetti nei quali sono state rilevate carenze e dell'andamento delle iniziative e degli interventi intrapresi per rimediare alle carenze rilevate in precedenza.

Capo III

Obblighi relativi alla gestione del rischio degli FCM

Articolo 21

Norme in materia di portafoglio degli FCM a breve termine

L'FCM a breve termine rispetta in ogni momento tutti i seguenti obblighi in materia di portafoglio:

a)

il portafoglio ha una WAM non superiore a 60 giorni;

b)

il portafoglio ha una WAL non superiore a 120 giorni;

c)

almeno il 10 % delle attività è costituito da attività a scadenza giornaliera. L'FCM a breve termine non acquista attività diverse dalle attività a scadenza giornaliera quando con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza giornaliera meno del 10 % del suo portafoglio;

d)

almeno il 20 % delle attività è costituito da attività a scadenza settimanale. L'FCM a breve termine non acquista attività diverse dalle attività a scadenza settimanale quando con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza settimanale meno del 20 % del portafoglio. Ai fini del calcolo, gli strumenti del mercato monetario possono essere inclusi tra le attività a scadenza settimanale fino a un massimo del 5 %, a condizione che possano essere venduti per regolamento entro i successivi cinque giorni lavorativi.

d bis)

I requisiti di liquidità giornaliera e settimanale di cui alle lettere c) e d) sono incrementati rispettivamente:

del 5 % delle attività dell'FCM valutate utilizzando il metodo del costo ammortizzato;

del 10 % delle attività dell'FCM valutate utilizzando il metodo del costo ammortizzato.

Articolo 22

Norme in materia di portafoglio degli FCM standard

1.   L'FCM standard rispetta tutti i seguenti obblighi in materia di portafoglio:

a)

il portafoglio ha costantemente una WAM non superiore a 6 mesi;

b)

il portafoglio ha costantemente una WAL non superiore a 12 mesi;

c)

almeno il 10 % delle attività è costituito da attività a scadenza giornaliera. L'FCM standard non acquista attività diverse dalle attività a scadenza giornaliera quando con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza giornaliera meno del 10 % del suo portafoglio;

d)

almeno il 20 % delle attività è costituito da attività a scadenza settimanale. L'FCM standard non acquista attività diverse dalle attività a scadenza settimanale quando con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza settimanale meno del 20 % del portafoglio. Ai fini del calcolo, gli strumenti del mercato monetario possono essere inclusi tra le attività a scadenza settimanale fino a un massimo del 5 %, a condizione che possano essere venduti per regolamento entro i successivi cinque giorni lavorativi.

d bis)

I requisiti di liquidità giornaliera e settimanale di cui alle lettere c) e d) sono incrementati rispettivamente:

del 5 % delle attività dell'FCM valutate utilizzando il metodo del costo ammortizzato;

del 10 % delle attività dell'FCM valutate utilizzando il metodo del costo ammortizzato.

2.   L'FCM standard può investire fino al 10 % delle attività in strumenti del mercato monetario emessi da un unico organismo.

3.   Nonostante il limite individuale stabilito al paragrafo 2 , e a titolo di deroga, l'FCM standard può cumulare quanto segue, qualora ciò determini investimenti in un unico organismo non superiori al 15 % delle proprie attività:

a)

investimenti in strumenti del mercato monetario emessi da detto organismo;

b)

depositi costituiti presso detto organismo;

c)

strumenti finanziari derivati ▌che comportano un'esposizione al rischio di controparte nei confronti di detto organismo.

4.   Tutte le attività di portafoglio che l'FCM standard investe conformemente ai paragrafi 2 e 5 sono comunicate agli investitori dell'FCM.

5.   L'FCM standard non assume la forma di FCM di tipo CNAV.

Articolo 23

Rating del credito dell'FCM

Nel caso in cui l'FCM intenda fare ricorso a un rating del credito esterno, tale procedura è soggetta al regolamento (UE) n. 462/2013 ed è eseguita in conformità dello stesso.

Articolo 24

Conoscenza del proprio cliente

1.   Il gestore dell'FCM istituisce, attua e applica procedure ed esercita tutta la diligenza dovuta per determinare il numero di investitori dell'FCM, le loro esigenze e il loro comportamento e l'entità delle rispettive quote, al fine di prevedere correttamente l'effetto di riscatti concomitanti da parte di diversi investitori , tenendo conto perlomeno del tipo di investitori, del numero di azioni del fondo detenute da un singolo investitore e dell'evoluzione dei flussi in entrata e in uscita . A tal fine, il gestore dell'FCM prende in considerazione almeno i seguenti elementi:

a)

le dinamiche individuabili delle esigenze di liquidità degli investitori;

b)

il tipo di investitore ;

c)

l'avversione al rischio dei diversi investitori;

d)

il grado di correlazione o gli stretti legami tra i diversi investitori dell'FCM;

d bis)

l'evoluzione ciclica del numero di azioni nell'FCM.

1a.     Se gli investitori dell'FCM effettuano i loro investimenti tramite un intermediario, il gestore dell'FCM richiede informazioni che gli consentano di gestire adeguatamente la liquidità e la concentrazione di investitori dell'FCM, e l'intermediario provvede a fornirle.

2.   Il gestore dell'FCM assicura che

a)

il valore delle azioni o quote detenute da un singolo investitore non superi in alcun momento il valore delle attività a scadenza giornaliera;

b)

il riscatto da parte di un investitore non abbia un impatto rilevante sul profilo di liquidità dell'FCM.

Articolo 25

Prove di stress

1.   Per ogni FCM sono messe in atto solide procedure per l'effettuazione di prove di stress che consentano di individuare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sull'FCM. Il gestore dell'FCM procede regolarmente a prove di stress ed elabora piani di azione relativi a diversi scenari possibili. Inoltre, nel caso degli FCM di tipo LVNAV, le prove di stress valutano per i diversi scenari la differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV reale per azione o quota.

Le prove di stress sono basate su criteri obiettivi e tengono conto degli effetti di scenari gravi plausibili. Gli scenari delle prove di stress prendono in considerazione almeno i parametri di riferimento, tra cui i seguenti fattori:

a)

le variazioni ipotetiche del livello della liquidità delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM;

b)

le variazioni ipotetiche del livello di rischio di credito delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM, compresi gli eventi creditizi e di rating;

c)

le fluttuazioni ipotetiche dei tassi di interesse;

d)

i livelli ipotetici di riscatto;

d bis)

l'ampliamento o la riduzione ipotetici degli scarti tra gli indici a cui sono legati i tassi di interesse dei titoli in portafoglio;

d ter)

gli shock macrosistemici ipotetici che incidono sull'economia nel suo insieme.

2.   Inoltre, nel caso degli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e degli FCM di tipo CNAV al dettaglio , le prove di stress valutano per i diversi scenari la differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV per azione o quota . In base agli esiti della prova di stress, il gestore dell'FCM elabora piani di recupero per i diversi scenari possibili. I piani di recupero sono approvati dalle autorità competenti.

4.   Le prove di stress sono effettuate con una frequenza stabilita dal consiglio di amministrazione ▌dell'FCM, dopo aver preso in considerazione l'adeguatezza e la ragionevolezza della frequenza alla luce delle condizioni di mercato e dei cambiamenti previsti del portafoglio dell'FCM. La frequenza è almeno trimestrale .

4 bis.     Se le prove di stress evidenziano una vulnerabilità dell'FCM, il gestore dell'FCM prende provvedimenti per potenziarne la solidità, comprese azioni per rafforzare la liquidità o per migliorare la qualità delle attività dell'FCM, e informa immediatamente l'autorità competente circa le misure adottate.

5.   Un'ampia relazione contenente i risultati delle prove di stress e una proposta di piano di azione sono sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione ▌dell'FCM. Se necessario, il consiglio di amministrazione modifica il piano di azione proposto e approva il piano di azione definitivo. La relazione è conservata per almeno cinque anni.

6.   La relazione di cui al paragrafo 5 è presentata all'autorità competente dell'FCM. Le autorità competenti trasmettono la relazione all'AESFEM.

Capo IV

Regole di valutazione e trattamento contabile

Articolo 26

Valutazione delle attività dell'FCM

1.   Le attività dell'FCM sono valutate almeno su base giornaliera. Il risultato di tale valutazione è pubblicato quotidianamente sul sito web dell'FCM. Fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 4, lettere a) e b), la valutazione è condotta da un terzo indipendente che si avvale dei metodi della valutazione in base ai prezzi di mercato o della valutazione in base ad un modello. Essa non è condotta dall'FCM stesso, né dal suo gestore di attività o dal suo promotore.

2.    Fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), le attività dell'FCM sono valutate in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile.

3.    In caso di ricorso al metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato, la valutazione delle attività fa riferimento al livello denaro e lettera più prudente, a meno che l'ente possa liquidare alla media di mercato. In caso di ricorso al metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato, sono utilizzati unicamente dati di mercato di qualità forniti da soggetti indipendenti riconosciuti, a condizione che non pregiudichino indebitamente il regolamento nello stesso giorno. La qualità dei dati di mercato è valutata sulla base di tutti gli elementi seguenti:

a)

il numero e la qualità delle controparti;

b)

il volume dell'attività sul mercato e il volume dei relativi scambi;

c)

l'entità dell'emissione e la parte dell'emissione che l'FCM prevede di acquistare o di vendere.

4.   Quando ▌non è possibile ricorrere al metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato o quando i dati di mercato non sono di qualità sufficiente, le attività dell'FCM sono valutate in modo prudente utilizzando il metodo della valutazione in base ad un modello . Il modello stima con precisione il valore intrinseco dell'attività, sulla base degli elementi chiave aggiornati in appresso:

a)

il volume dell'attività sul mercato e il volume dei relativi scambi;

b)

l'entità dell'emissione e la parte dell'emissione che l'FCM prevede di acquistare o di vendere;

c)

il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito connessi all'attività.

In caso di ricorso al metodo della valutazione in base ad un modello, non si utilizza il metodo della valutazione al costo ammortizzato.

In caso di ricorso al metodo della valutazione in base ad un modello, si possono utilizzare soltanto dati sui prezzi forniti da soggetti indipendenti riconosciuti e la metodologia di determinazione del prezzo del modello è soggetta all'approvazione dell'autorità competente dell'FCM.

5.    In deroga ai paragrafi da 1 a 4, le attività dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico e dell'FCM di tipo CNAV al dettaglio possono essere valutate ▌utilizzando il metodo del costo ammortizzato ai fini della valutazione delle attività.

Articolo 27

Calcolo del NAV per azione o quota

1.    Fatto salvo l'articolo 2, punto 13 ter, il NAV reale per azione o quota è calcolato come la differenza tra la somma di tutte le attività dell'FCM e la somma di tutte le passività dell'FCM ed è valutato utilizzando il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato o il metodo della valutazione in base ad un modello, e tale importo è diviso per il numero di quote o azioni in essere dell'FCM.

Il primo comma si applica a tutti gli FCM, ivi compresi gli FCM di tipo LVNAV, quelli di tipo CNAV che investono in debito pubblico e quelli di tipo CNAV al dettaglio.

2.   Il NAV reale per azione o quota è arrotondato al punto base più vicino o ad un valore equivalente se il NAV è pubblicato in un'unità monetaria.

3.   Il NAV reale per azione o quota dell'FCM è calcolato almeno giornalmente.

4.    Oltre a calcolare il NAV reale per azione o quota in conformità dei paragrafi da 1 a 3, l'FCM di tipo LVNAV può altresì presentare un NAV costante per quota o azione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

viene utilizzato il metodo del costo ammortizzato per la valutazione delle attività con vita residua al di sotto dei 90 giorni; tutte le attività con vita residua superiore ai 90 giorni sono valutate in base ai prezzi di mercato o in base ad un modello;

b)

ai fini della valutazione le attività sono arrotondate al secondo decimale, purché il NAV costante per azione o quota non si scosti dal relativo NAV reale di oltre 20 punti base, e, in seguito, al quarto decimale;

c)

si rimborsa o si sottoscrive al NAV costante per azione o quota, purché quest'ultimo non si scosti dal relativo NAV reale di oltre 20 punti base;

d)

si rimborsa o si sottoscrive al NAV costante per azione o quota, il quale è arrotondato al quarto decimale, oppure a un decimale inferiore qualora il NAV costante si scosti dal NAV reale di oltre 20 punti base;

e)

prima della conclusione del contratto i potenziali investitori sono avvertiti chiaramente per iscritto delle circostanze in cui il fondo non rimborsa o non sottoscrive più al NAV costante;

f)

la differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV reale per azione o quota è tenuta costantemente sotto controllo e pubblicata quotidianamente sul sito web dell'FCM.

5.    Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione svolge un riesame relativo all'impatto e all'attuazione del presente regolamento, che contempli altresì la frequenza dei meccanismi di salvaguardia impiegati di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera d), e lo presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Le autorizzazioni concesse agli LVNAV nell'ambito di applicazione del presente regolamento scadono cinque anni dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo.

La Commissione valuta se il rischio sistemico così come qualsiasi altra minaccia alla stabilità finanziaria dell'interno sistema finanziario dell'Unione, o di una parte di esso, siano stati adeguatamente presi in considerazione dall'FCM di tipo LVNAV. In linea con i risultati del riesame in parola e dell'impatto sulla stabilità finanziaria, la Commissione formula proposte legislative in conformità del primo comma, valutando anche la possibilità di sopprimere il secondo comma.

Articolo 28

Prezzo di emissione e prezzo di rimborso

1.   Le azioni o quote dell'FCM , ad eccezione dell'FCM di tipo LVNAV soggetto all'articolo 27, paragrafo 4, sono emesse o rimborsate ad un prezzo pari al NAV per azione o quota dell'FCM.

2.   In deroga al paragrafo 1, le azioni o quote dell'FCM di tipo CNAV al dettaglio e dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico sono emesse o rimborsate ad un prezzo pari al NAV costante per azione o quota dell'FCM.

Capo V bis

Obblighi specifici per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, gli FCM di tipo CNAV al dettaglio e gli FCM di tipo LVNAV

Articolo 34 bis

Obblighi aggiuntivi per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e gli FCM di tipo CNAV al dettaglio

L'FCM non utilizza il metodo del costo ammortizzato per la valutazione, né pubblica un NAV costante per azione o quota o arrotonda il NAV costante per azione o quota al punto percentuale più vicino o ad un valore equivalente se il NAV è pubblicato in un'unità monetaria, a meno che sia stato esplicitamente autorizzato come FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o come FCM di tipo CNAV al dettaglio, o a meno che sia un FCM di tipo LVNAV soggetto all'articolo 27, paragrafo 4.

Articolo 34 ter

Commissioni di liquidità e restrizioni al riscatto per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, gli FCM di tipo CNAV al dettaglio e gli FCM di tipo LVNAV

1.    Il gestore dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico, dell'FCM di tipo CNAV al dettaglio oppure dell'FCM di tipo LVNAV istituisce, attua e applica in modo coerente una procedura di valutazione interna prudente, rigorosa, sistematica e costante al fine di stabilire le soglie di liquidità settimanale applicabili all'FCM. Nella gestione delle soglie di liquidità settimanale si applicano le seguenti procedure:

a)

Ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale scende al di sotto del 30 % delle attività complessive dell'FCM, il gestore e il consiglio di amministrazione dell'FCM rispettano la seguente procedura:

i)

il gestore informa immediatamente il consiglio di amministrazione dell'FCM, il quale procede a una valutazione documentata della situazione al fine di determinare l'opportuna linea d'azione da intraprendere, tenendo presenti gli interessi degli investitori dell'FCM, e decide se applicare o meno una delle seguenti misure:

commissioni di liquidità sui riscatti che riflettano adeguatamente il costo che l'FCM deve sostenere per reperire la liquidità e garantire che gli investitori che rimangono nel fondo non siano ingiustamente penalizzati qualora altri investitori riscattino le loro quote o azioni nel corso del periodo;

restrizioni al riscatto che limitino la quantità di quote o azioni da rimborsare in qualsiasi giorno lavorativo al 10 % delle quote o azioni dell'FCM per qualsiasi periodo non superiore a 15 giorni lavorativi;

una sospensione dei riscatti per qualsiasi periodo di tempo non superiore a 15 giorni lavorativi; oppure

nessun provvedimento immediato.

b)

Ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale scende al di sotto del 10 % delle attività complessive dell'FCM, il gestore e il consiglio di amministrazione dell'FCM rispettano la seguente procedura:

i)

il gestore informa immediatamente il consiglio di amministrazione dell'FCM, il quale procede a una valutazione documentata della situazione al fine di determinare la linea d'azione opportuna da intraprendere, tenendo presenti gli interessi degli investitori dell'FCM, e decide se applicare o meno una delle seguenti misure:

commissioni di liquidità sui riscatti che riflettano adeguatamente il costo che l'FCM deve sostenere per reperire la liquidità e garantire che gli investitori che rimangono nel fondo non siano ingiustamente penalizzati qualora altri investitori riscattino le loro quote o azioni nel corso del periodo;

una sospensione dei riscatti per un periodo non superiore a 15 giorni lavorativi;

c)

Dopo che il consiglio di amministrazione dell'FCM ha determinato la linea d'azione da intraprendere per ciascuna delle procedure di cui alle lettere a) e b), esso comunica tempestivamente i dettagli della decisione all'autorità competente dell'FCM.

Capo VI

Sostegno esterno

Articolo 35

Sostegno esterno

1.   L'FCM ▌non riceve sostegno esterno ▌.

3.   Per sostegno esterno si intende il sostegno diretto o indiretto offerto da terzi, tra cui il promotore dell'FCM , mirante a o avente l'effetto di garantire la liquidità dell'FCM o stabilizzarne il NAV per azione o quota.

Il sostegno esterno comprende:

a)

apporti di capitale da parte di terzi;

b)

acquisto da parte di terzi delle attività dell'FCM a prezzo gonfiato;

c)

acquisto da parte di terzi di quote o azioni dell'FCM al fine di fornirgli liquidità;

d)

concessione all'FCM da parte di terzi di qualsiasi tipo di garanzia esplicita o implicita o lettera di sostegno;

e)

ogni azione da parte di terzi mirante direttamente o indirettamente a mantenere il profilo di liquidità e il NAV per azione o quota dell'FCM.

Capo VII

Obblighi di trasparenza

Articolo 37

Trasparenza

1.    Gli investitori dell'FCM ricevono, almeno a cadenza settimanale, le seguenti informazioni:

a)

il profilo di liquidità dell'FCM, compresa la percentuale cumulativa di investimenti a scadenza giornaliera e settimanale e il modo in cui è ottenuta la liquidità;

b)

il profilo di credito e la composizione del portafoglio;

c)

la WAM e la WAL dell'FCM;

d)

la concentrazione cumulativa dei cinque principali investitori dell'FCM.

2.    Oltre ad osservare gli obblighi di cui al paragrafo 1, gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, quelli di tipo CNAV al dettaglio e quelli di tipo LVNAV comunicano ai relativi investitori le seguenti informazioni:

a)

il valore totale delle attività;

b)

la WAM e la WAL;

c)

la scomposizione per scadenza;

d)

la percentuale delle attività in portafoglio a scadenza giornaliera;

e)

la percentuale delle attività in portafoglio a scadenza settimanale;

f)

il rendimento netto;

g)

il valore indicativo giornaliero al tasso di mercato al quarto decimale;

h)

le informazioni relative alle attività detenute nel portafoglio dell'FCM, quali nome, paese, scadenza e tipo di attività (comprese le informazioni sulla controparte in caso di accordi di rivendita);

i)

il NAV pubblicato sul proprio sito web.

3.    L'FCM comunica periodicamente informazioni sulla percentuale del portafoglio complessivo che si compone di:

a)

strumenti del mercato monetario emessi dal promotore dell'FCM;

b)

se del caso, cartolarizzazioni emesse dal promotore dell'FCM;

c)

se il promotore è un ente creditizio, depositi in contanti costituiti presso il promotore dell'FCM, nonché

d)

esposizioni nei confronti del promotore dell'FCM quale controparte delle operazioni con strumenti derivati OTC.

4.    Laddove il promotore dell'FCM investa in azioni o quote dell'FCM, il fondo comunica agli altri investitori dell'FCM l'importo totale investito dal promotore nell'FCM e, successivamente, li informa di qualsiasi variazione delle azioni o quote totali detenute.

Articolo 38

Segnalazione alle autorità competenti

1.   Per ogni FCM gestito il gestore trasmette almeno trimestralmente informazioni all'autorità competente dell'FCM. Il gestore fornisce, su richiesta, le informazioni anche all'autorità competente del gestore, se diversa dall'autorità competente dell'FCM.

2.   Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 comprendono gli elementi seguenti:

a)

il tipo e le caratteristiche dell'FCM;

b)

indicatori di portafoglio quali valore totale delle attività, NAV, WAM, WAL, scomposizione per scadenza, liquidità e rendimento;

d)

i risultati delle prove di stress;

e)

informazioni sulle attività detenute in portafoglio dall'FCM:

i)

le caratteristiche di ciascuna attività, quali nome, paese, categoria di emittente, rischio o scadenza e rating interni assegnati;

ii)

il tipo di attività, comprese le coordinate della controparte in caso di derivati o di operazioni di acquisto con patto di rivendita;

f)

informazioni sulle passività dell'FCM, compresi gli elementi seguenti:

i)

il paese di stabilimento dell'investitore;

ii)

la categoria di investitore;

iii)

l'attività di sottoscrizione e di rimborso.

Se necessario e debitamente giustificato, le autorità competenti possono richiedere informazioni supplementari.

3.   L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire un modulo (template) per la trasmissione delle informazioni contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Le autorità competenti comunicano all'AESFEM tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nonché ogni altra informazione scambiata con l'FCM o il suo gestore in virtù del presente regolamento. Dette informazioni sono trasmesse all'AESFEM entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

L'AESFEM raccoglie le informazioni e crea una banca dati centrale di tutti gli FCM stabiliti, gestiti o commercializzati nell'Unione. La Banca centrale europea ha diritto di accedere alla banca dati unicamente a fini statistici.

Capo VIII

Vigilanza

Articolo 39

Vigilanza delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti vigilano sul rispetto del presente regolamento su base continuativa. L'autorizzazione dell'FCM è ritirata in caso di violazione del divieto relativo al sostegno del promotore.

2.   L'autorità competente dell'FCM è responsabile del rispetto delle disposizioni di cui ai capi da II a VII.

3.   L'autorità competente dell'FCM è responsabile della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del fondo e degli obblighi previsti nel prospetto, che sono conformi al presente regolamento.

4.   L'autorità competente del gestore è responsabile della vigilanza sull'adeguatezza dei meccanismi e dell'organizzazione predisposti dal gestore per conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti gli FCM da esso gestiti.

5.   Le autorità competenti controllano gli OICVM o i FIA stabiliti o commercializzati nel loro territorio per verificare che utilizzino la designazione di FCM o si presentino come FCM solo se rispettano il presente regolamento.

Articolo 40

Poteri delle autorità competenti

1.   Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni conformemente al presente regolamento.

2.   I poteri conferiti alle autorità competenti conformemente alla direttiva 2009/65/CE e alla direttiva 2011/61/UE sono esercitati anche in riferimento al presente regolamento.

Articolo 41

Poteri e competenze dell'AESFEM

1.   All'AESFEM sono conferiti i poteri necessari per l'esercizio delle funzioni che le sono attribuite dal presente regolamento.

2.   I poteri dell'AESFEM ai sensi della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE sono esercitati anche in relazione al presente regolamento e in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

3.   Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1095/2010, il presente regolamento è incluso in ogni ulteriore atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 42

Cooperazione tra autorità

1.   L'autorità competente dell'FCM e l'autorità competente del gestore, se diversa, cooperano tra di loro e si scambiano informazioni ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

2.   Le autorità competenti , incluse le autorità designate da uno Stato membro conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (15) relativa agli enti creditizi nello Stato membro d'origine dell'FCM, il MVU e la BCE, e l'AESFEM collaborano per l'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Le autorità competenti , incluse le autorità designate da uno Stato membro conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE relativa agli enti creditizi nello Stato membro d'origine dell'FCM, il MVU e la BCE, e l'AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.

Capo IX

Disposizioni finali

Articolo 43

Trattamento degli OICVM e dei FIA esistenti

1.   Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli OICVM o i FIA esistenti che investono in attività a breve termine e che hanno come obiettivi distinti o cumulativi l'offerta di rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o la preservazione del valore dell'investimento presentano domanda all'autorità competente corredata dei documenti e delle prove necessari per dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 44

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 13 e 19 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3.   La delega dei poteri di cui agli articoli 13 e 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 13 e 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 45

Riesame

Entro [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione riesamina l'adeguatezza del presente regolamento dal punto di vista sia prudenziale che economico. In particolare, il riesame valuta l'opportunità di apportare modifiche al regime degli FCM di tipo CNAV al dettaglio, degli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e degli FCM di tipo LVNAV. Inoltre, in sede di riesame la Commissione

a)

analizza l'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, l'impatto sugli investitori, sugli FCM e sui gestori di FCM nell'Unione;

b)

valuta il ruolo svolto dagli FCM nell'acquisto del debito emesso o garantito dagli Stati membri;

c)

tiene conto delle caratteristiche specifiche del debito emesso o garantito dagli Stati membri e del ruolo svolto da tale debito nel finanziamento degli Stati membri;

d)

tiene conto della relazione di cui all'articolo 509, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

tiene conto dell'evoluzione del quadro regolamentare a livello internazionale.

I risultati del riesame sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnati, se del caso, da opportune proposte di modifica.

Articolo 46

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0041/2015).

(*)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

(2)  GU C 170 del 5.6.2014, pag. 50.

(3)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(4)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(5)   Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. … della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi.

(7)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).

(9)  Direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(12)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(14)  Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

(15)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/186


P8_TA(2015)0171

Importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplate da alcun regime unionale specifico in materia di importazioni ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione) (COM(2014)0345 — C8-0023/2014 — 2014/0177(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2016/C 346/39)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0345),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0023/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 13 novembre 2014 della commissione giuridica alla commissione per il commercio internazionale a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 febbraio 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0016/2015),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P8_TC1-COD(2014)0177

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/936.)


21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/188


P8_TA(2015)0172

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 — Sezione I — Parlamento

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2016 (2015/2012(BUD))

(2016/C 346/40)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 27,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (4),

viste le sue risoluzioni del 23 ottobre 2013 (5) e del 22 ottobre 2014 (6) sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea rispettivamente per gli esercizi finanziari 2014 e 2015,

vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2016,

visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 27 aprile 2015,

visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,

visti gli articoli 96 e 97 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0144/2015),

A.

considerando che questa procedura è la prima procedura di bilancio completa che si svolge nella nuova legislatura e la terza procedura del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020;

B.

considerando che nella riunione del 9 febbraio 2015 l'Ufficio di presidenza ha approvato gli orientamenti per il bilancio 2016 proposti dal Segretario generale; che tali orientamenti sono incentrati sul rafforzamento della capacità delle commissioni parlamentari di controllare l'esecutivo, in particolare per quanto riguarda gli atti delegati, gli investimenti nella sicurezza degli edifici del Parlamento e nella sicurezza informatica, nonché il supporto ai deputati, in particolare per quanto riguarda l'assistenza parlamentare;

C.

considerando che il Segretario generale ha proposto un importo pari a 1 850 470 600 EUR per il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per il 2016, il che rappresenta un aumento del 3,09 % rispetto al bilancio 2015 e corrisponde al 19,51 % della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

D.

considerando che, nel contesto di un pesante onere del debito pubblico e del risanamento dei bilanci a cui gli Stati membri sono confrontati, il Parlamento dovrebbe dar prova di senso della responsabilità e di rigore in materia di bilancio, garantendo al contempo che siano stanziate risorse sufficienti che gli consentano di esercitare tutti i suoi poteri e di funzionare correttamente;

E.

considerando la necessità di prendere comunque in considerazione determinati investimenti per rafforzare il ruolo istituzionale del Parlamento, nonostante lo scarso margine di manovra e la necessità di controbilanciare le economie realizzate in altri settori;

F.

considerando che il massimale della rubrica 5 del QFP per il 2016 è fissato a 9 483 milioni di EUR a prezzi correnti;

G.

considerando che il 24 marzo, il 14 aprile e il 15 aprile 2015 si sono tenute riunioni di concertazione tra le delegazioni dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci;

Quadro generale e bilancio globale

1.

si compiace della proficua collaborazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci instaurata nel corso dell'attuale procedura di bilancio e dell'accordo raggiunto in sede di concertazione;

2.

prende atto degli obiettivi prioritari proposti dal Segretario generale per il 2016;

3.

ricorda che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il bilancio del Parlamento ha sostenuto spese addizionali significative dovute ai seguenti sviluppi: il conferimento al Parlamento di un ruolo di vero e proprio colegislatore e il rafforzamento della politica immobiliare (2010-2012), l'adesione della Croazia, la Casa della storia europea (2013) e la creazione della Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (2014-2015); si compiace che il Parlamento abbia potuto compensare buona parte della sua spesa con i risparmi risultanti dalle riforme strutturali e organizzative, rendendo così necessari solo aumenti di bilancio moderati intorno al tasso di inflazione;

4.

osserva che, nella scorsa legislatura, il Parlamento ha approvato una serie di priorità politiche che hanno dato luogo a moderati aumenti del bilancio o a risparmi; ritiene che il Parlamento neoeletto dovrebbe esaminare in modo approfondito l'attuazione di tali progetti pluriennali e decidere, su tale base, sulle proprie priorità politiche, incluse se del caso quelle negative; chiede, a tale riguardo, al Segretario generale di presentare una relazione di valutazione su tali progetti pluriennali, in tempo utile per la lettura del Parlamento che è prevista per l'autunno 2015;

5.

ritiene che per il 2016 occorra accordare priorità al potenziamento dell'attività parlamentare, in particolare rafforzando l'attività legislativa del Parlamento come pure la sua capacità di controllo sull'esecutivo, nonché la sicurezza degli edifici del Parlamento e la sicurezza informatica;

6.

è del parere che il Parlamento dovrebbe dare l'esempio, compiendo particolari sforzi per quanto riguarda il volume del suo bilancio e il tasso di aumento delle spese rispetto al 2015; sottolinea che il bilancio 2016 dovrebbe avere un impianto realistico ed essere conforme ai principi della disciplina di bilancio e della sana gestione finanziaria;

7.

ritiene che occorra portare avanti le riforme strutturali e organizzative mirate a conseguire un'efficienza, una sostenibilità ambientale e un'efficacia maggiori attraverso un esame approfondito delle sinergie e dei risparmi possibili; rammenta che potrebbero essere realizzati risparmi sostanziali se si passasse da tre sedi (Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo) a una sede unica; sottolinea che questo processo dovrebbe essere condotto senza pregiudicare l'eccellenza legislativa del Parlamento, i suoi poteri di bilancio e di controllo, nonché la qualità delle condizioni di lavoro per i deputati, gli assistenti e il personale;

8.

sottolinea che occorre garantire un livello di risorse sufficiente, al fine di consentire ai deputati di esercitare il loro mandato e al Parlamento di esercitare tutti i suoi poteri; sottolinea che le spese prescritte e obbligatorie necessarie per il 2016 devono essere coperte;

9.

si compiace che la quota del bilancio del Parlamento sul totale della rubrica 5 del QFP si sia attestata, durante la passata legislatura, eccezion fatta per gli esercizi 2011 e 2014, al di sotto del 20 %; è del parere che, anche nel 2016, la quota del bilancio del Parlamento dovrebbe essere mantenuta al di sotto di tale percentuale;

10.

è del parere che l'aumento totale della spesa del bilancio del Parlamento per il 2016 rispetto al 2015 dovrebbe essere determinato dai due fattori seguenti:

i)

il tasso di aumento delle spese correnti, che non può superare l'1,6 %;

ii)

il livello delle spese eccezionali necessarie nel 2016 per rafforzare la sicurezza degli edifici del Parlamento e la sicurezza informatica a Bruxelles, per un importo massimo di 15 milioni di EUR;

sottolinea che a tal fine si rendono necessari risparmi in altri settori;

11.

accoglie positivamente l'accordo sui risparmi raggiunto tra le delegazioni della commissione per i bilanci e dell'Ufficio di presidenza alle riunioni di concertazione del 14 e 15 aprile 2015, rispetto al livello del progetto preliminare di stato di previsione inizialmente proposto dall'Ufficio di presidenza;

12.

fissa il livello delle spese correnti/di funzionamento per l'esercizio 2016 a 1 823 648 600 EUR, che rappresenta un aumento dell'1,6 % rispetto al bilancio 2015, e iscrive nel progetto di stato di previsione un importo pari a 15 milioni di EUR per coprire le spese eccezionali necessarie nel 2016 per rafforzare la sicurezza dei suoi edifici e Bruxelles e la sicurezza informatica del Parlamento;

13.

chiede al Segretario generale e all'Ufficio di presidenza, approfittando di questa prima vera e propria procedura di concertazione sul bilancio del Parlamento nel quadro dell'ottava legislatura, di presentare una programmazione di bilancio a medio e lungo termine, unitamente ai documenti relativi alla procedura di definizione del bilancio per il 2017; chiede altresì al Segretario generale di indicare chiaramente la spesa relativa agli investimenti (edifici, acquisizioni, ecc.) nonché quella relativa al funzionamento del Parlamento e ai suoi obblighi statutari;

14.

ricorda che il Parlamento, nel contesto della procedura di bilancio, ha la possibilità di adeguare le priorità di bilancio e che adotterà la decisione definitiva nell'autunno 2015;

Questioni specifiche

Priorità all'attività parlamentare

15.

sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha conferito al Parlamento un ruolo di vero e proprio colegislatore, e considerando che uno dei compiti più importanti del Parlamento consiste nel controllo dell'esecutivo, è assolutamente essenziale porre l'accento sull'attività legislativa e di controllo dei deputati;

16.

ritiene che, al fine di consolidare il ruolo del Parlamento, occorra rafforzare di conseguenza, laddove non sia già stato fatto, la capacità amministrativa delle segreterie delle commissioni parlamentari specializzate, attraverso riassegnazioni;

17.

è convinto che, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai deputati nello svolgimento delle loro attività parlamentari, sia necessario un nuovo equilibrio tra gli assistenti parlamentari accreditati e gli assistenti locali; chiede al Segretario generale di presentare quanto prima una proposta di decisione all'Ufficio di presidenza a tal fine; è del parere che, nel caso di una revisione delle norme attuali, dovrebbe essere previsto un periodo di transizione, e si attende che la decisione definitiva entri in vigore al più tardi nel luglio 2016;

18.

sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza per quanto riguarda l'indennità di spese generali dei deputati; invita l'Ufficio di presidenza del Parlamento a definire regole più precise per quanto concerne la contabilizzazione delle spese autorizzate nell'ambito di tale indennità, senza determinare costi aggiuntivi per il Parlamento;

19.

ricorda che, conformemente all'articolo 130 del regolamento del Parlamento, la Conferenza dei presidenti procede, entro il luglio 2015, a una valutazione del sistema delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta per quanto riguarda le interrogazioni supplementari; sottolinea che l'accento posto sulle statistiche dell'attività parlamentare non dovrebbe andare a scapito dell'effettiva attività legislativa dei deputati; chiede pertanto una revisione del sistema e invita l'autorità competente a:

limitare, per ciascun deputato, il numero delle interrogazioni parlamentari presentate in formato elettronico a un massimo di cinque interrogazioni al mese (senza tener conto dei coautori);

abolire la possibilità di presentare interrogazioni supplementari sotto forma di documento cartaceo depositato e firmato personalmente dal deputato interessato;

20.

sottolinea che tale revisione dell'articolo 130 del regolamento del Parlamento che disciplina le interrogazioni con richiesta di risposta scritta può generare risparmi e limiterà l'onere amministrativo delle istituzioni europee, senza pregiudicare i poteri legislativi del Parlamento europeo; auspica che le norme rivedute siano applicabili a decorrere da gennaio 2016;

21.

ritiene che il rinnovo del mobilio in tutti gli uffici dei deputati e del personale non rappresenti una priorità per il bilancio 2016;

Sicurezza

22.

evidenzia che, nel contesto attuale, occorra accordare la massima priorità alla sicurezza degli edifici del Parlamento; sottolinea che il Parlamento dovrà adottare le nuove misure necessarie per rafforzare la sicurezza all'interno e all'esterno dei suoi edifici, pur continuando a essere una «casa aperta» per i cittadini europei, come pure la sicurezza informatica;

23.

chiede, a tale riguardo, al Segretario generale di presentare alla commissione per i bilanci una valutazione globale delle misure di sicurezza adottate finora dal Parlamento e delle incidenze di bilancio di tali misure, successivamente alla decisione di internalizzare i servizi di sicurezza del Parlamento (decisione dell'Ufficio di presidenza del giugno 2012), e di illustrare le misure previste per rafforzare la sicurezza del Parlamento all'interno e all'esterno dei suoi edifici, come pure l'impatto di tali misure sul bilancio 2016; chiede informazioni sulle ripercussioni finanziarie degli accordi di cooperazione amministrativa interistituzionali nel settore della sicurezza;

Sicurezza informatica

24.

è del parere che, in considerazione del crescente utilizzo delle apparecchiature e dei mezzi elettronici, occorra prestare una particolare attenzione alla sicurezza informatica, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza possibile dei propri sistemi di informazione e comunicazione; ritiene che qualsiasi misura in questo settore debba essere basata su una chiara valutazione delle esigenze del Parlamento ed essere decisa nel contesto della procedura di bilancio;

Politica immobiliare

25.

ricorda che la strategia immobiliare a medio termine, adottata dall'Ufficio di presidenza nel 2010, è attualmente in fase di revisione; invita il Segretario generale a presentare quanto prima, al più tardi entro l'agosto 2015, la nuova strategia immobiliare a medio termine alla commissione per i bilanci, prima della lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2015;

26.

ribadisce la necessità di trattare con prudenza e in maniera trasparente gli investimenti di lungo periodo, come ad esempio i progetti immobiliari del Parlamento; insiste sulla necessità che la gestione dei costi e la programmazione e la supervisione dei progetti siano improntate al rigore; ribadisce la sua richiesta di un processo decisionale trasparente nel settore della politica immobiliare, basato su informazioni tempestive, tenendo conto dell'articolo 203 del regolamento finanziario;

27.

invita i vicepresidenti competenti in materia a presentare alla commissione competente la nuova strategia immobiliare a medio termine come pure una relazione sullo stato di avanzamento dell'edificio KAD che includa le opzioni di finanziamento; deciderà, su tale base, durante la lettura del bilancio, in merito all'iscrizione del finanziamento dell'edificio KAD nel bilancio del Parlamento per il 2016 tenendo conto dei possibili risparmi sugli interessi;

28.

rammenta che, grazie alla costruzione dell'edificio KAD, in futuro i pagamenti totali annui saranno nettamente inferiori alle spese di locazione per edifici analoghi;

Comunicazione

29.

invita il Segretario generale a riferire alla commissione per i bilanci sulla valutazione della campagna di informazione sulle elezioni parlamentari del 2014 nonché sull'efficacia delle misure di comunicazione del Parlamento destinate al grande pubblico;

30.

è fermamente convinto che il principale mandato dei deputati consista nell'attività legislativa; ritiene pertanto che a tal fine occorra accordare priorità alla comunicazione con il pubblico e gli altri soggetti interessati, potenziando le attrezzature tecniche e gli impianti per i mezzi di informazione, in considerazione dell'accresciuto interesse dei media, della crescente importanza dei media sociali e delle esigenze supplementari dei deputati durante le sedute plenarie ordinarie;

31.

chiede all'Ufficio di presidenza di procedere a una valutazione indipendente del primo Evento europeo della gioventù prima di organizzarne un secondo;

Impronta ambientale del Parlamento

32.

ribadisce che il Parlamento ha la responsabilità di operare in modo sostenibile; accoglie con favore gli sforzi compiuti per creare un ambiente di lavoro privo di supporti cartacei e le importanti attività realizzate grazie alla strategia EMAS; ritiene che il processo EMAS necessiti di un costante sostegno finanziario;

33.

chiede una valutazione dei risultati dell'approccio volontario nella scelta della classe business per i voli a corto raggio;

Casa della storia europea

34.

rileva che l'apertura della Casa della storia europea è prevista nel 2016; chiede al Segretario generale di presentare alla commissione per i bilanci, in tempo utile prima della lettura del Parlamento nell'autunno 2015, un aggiornamento della programmazione del bilancio per i prossimi cinque anni per quanto concerne le spese operative e di funzionamento previste per la Casa della storia europea a partire dalla sua apertura, ivi compreso il contributo della Commissione; rammenta che nella sezione III del bilancio 2014 dell'Unione è stata creata una nuova linea di bilancio 16 03 04 «Casa della storia europea» per il contributo della Commissione alle spese operative della Casa della storia europea;

Misure riguardanti il personale

35.

sottolinea che nel 2016 occorre continuare a perseguire l'obiettivo della riduzione del personale del 5 %, deciso nel quadro dell'accordo sul QFP 2014-2020; accoglie positivamente la conferma di non estendere la riduzione del personale al personale dei gruppi politici, che è pienamente in linea con le summenzionate risoluzioni del Parlamento sui bilanci 2014 e 2015;

36.

rileva che per il 2016 si propone di sopprimere 57 posti nell'organigramma del Segretariato del Parlamento, il che consentirebbe di risparmiare circa 1,8 milioni di EUR, considerando che alcuni di questi posti sono attualmente vacanti e che i funzionari che occupano i posti restanti andranno in pensione o saranno riassegnati ad altre funzioni nel corso dell'esercizio; osserva altresì che si propone di sopprimere altri due posti nell'organigramma del Parlamento e di trasferirli alla Commissione in relazione a due progetti informatici interistituzionali gestiti dalla Commissione, e che di conseguenza saranno creati due posti nell'organigramma della Commissione per il 2016;

37.

approva la proposta del Segretario generale di creare 25 nuovi posti per potenziare la DG SAFE, al fine di aumentare l'efficacia dei sistemi di sicurezza all'interno e all'esterno degli edifici del Parlamento, di migliorare la prevenzione antincendio, come pure di garantire un'adeguata protezione dei deputati, del personale e degli ospiti di alto livello presso gli edifici del Parlamento; chiede di conoscere il costo preciso di tali posti; ritiene tuttavia che le autorità belghe dovrebbero garantire il sistema di sicurezza all'esterno degli edifici del Parlamento;

38.

accoglie con favore la proposta di rafforzare le segreterie delle commissioni parlamentari, affinché i deputati possano ricevere il sostegno necessario nello svolgimento della funzione di controllo, in particolare nelle commissioni parlamentari che trattano attualmente o tratteranno in futuro il maggior numero di atti di esecuzione e delegati; sottolinea che qualsiasi aumento dovrebbe essere realizzato attraverso riassegnazione;

39.

prende atto, a tale proposito, che il Segretario generale propone la creazione di 20 nuovi posti al fine di rafforzare le segreterie delle commissioni parlamentari interessate (ECON, ENVI, ITRE, TRAN e LIBE);

40.

invita il Segretario generale a presentare alla commissione per i bilanci una panoramica completa dell'evoluzione dei posti in seno al Parlamento, che indichi le modalità con le quali è stato finora perseguito l'obiettivo di riduzione del personale del 5 % e con le quali tale obiettivo sarà raggiunto entro i tempi previsti, nonché il numero di posti nella tabella dell'organico che viene utilizzato come riferimento per realizzare tale obiettivo;

Considerazioni conclusive

41.

stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio 2016;

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2013)0437.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2014)0036.


Giovedì 30 aprile 2015

21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/194


P8_TA(2015)0177

Misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e sospensione dell'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 30 aprile 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina (COM(2014)0386 — C8-0039/2014 — 2014/0197(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 346/41)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 non prevede la possibilità di sospendere temporaneamente la concessione di misure commerciali eccezionali in caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto da parte dei beneficiari. È opportuno introdurre tale possibilità in modo da garantire che possano essere adottate rapidamente misure nel caso che in uno dei paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione si verifichino violazioni gravi e sistematiche dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 non prevede la possibilità di sospendere temporaneamente la concessione di misure commerciali eccezionali in caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto da parte dei beneficiari. È opportuno introdurre tale possibilità in modo da garantire che possano essere adottate rapidamente misure nel caso che in uno dei paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione si verifichino violazioni gravi e sistematiche dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Per conseguire progressi nel processo di adesione sono necessari il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani e la tutela delle minoranze.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Dall'avvio del processo di stabilizzazione e di associazione sono stati conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione con tutti i paesi dei Balcani occidentali interessati, con l'eccezione della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo (1). A giugno 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati relativi a un accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo.

(5)

Dall'avvio del processo di stabilizzazione e di associazione sono stati conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione con tutti i paesi dei Balcani occidentali interessati, con l'eccezione della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo (2). A maggio 2014 sono stati completati i negoziati relativi a un accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo , che è stato siglato a luglio 2014 .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Tuttavia, la Bosnia-Erzegovina non ha ancora accettato di adeguare le concessioni commerciali accordate nel quadro dell'accordo interinale al fine di tener conto degli scambi commerciali tradizionali preferenziali tra la Croazia e la Bosnia-Erzegovina nel quadro dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA). Nel caso in cui entro il momento dell'adozione del presente regolamento l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina non abbiano firmato e applicato in via provvisoria un accordo sull'adeguamento delle concessioni commerciali previste dall'accordo di stabilizzazione e di associazione e dall'accordo interinale, le preferenze accordate alla Bosnia-Erzegovina dovrebbero essere sospese a decorrere dal 1o gennaio 2016. Una volta firmato e applicato in via provvisoria, nell'ambito dell'accordo interinale, un accordo sull'adeguamento delle concessioni commerciali da parte della Bosnia-Erzegovina e dell'Unione europea, tali preferenze dovrebbero essere ristabilite.

(7)

Tuttavia, la Bosnia-Erzegovina non ha ancora accettato di adeguare le concessioni commerciali accordate nel quadro dell'accordo interinale al fine di tener conto degli scambi commerciali tradizionali preferenziali tra la Croazia e la Bosnia-Erzegovina nel quadro dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA). Nel caso in cui entro il momento dell'adozione del presente regolamento l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina non abbiano firmato e applicato in via provvisoria un accordo sull'adeguamento delle concessioni commerciali previste dall'accordo di stabilizzazione e di associazione e dall'accordo interinale, le preferenze accordate alla Bosnia-Erzegovina dovrebbero essere sospese a decorrere dal 1o gennaio 2016. Una volta firmato e applicato in via provvisoria, nell'ambito dell'accordo interinale, un accordo sull'adeguamento delle concessioni commerciali da parte della Bosnia-Erzegovina e dell'Unione europea, tali preferenze dovrebbero essere ristabilite. Le autorità della Bosnia-Erzegovina e la Commissione dovrebbero moltiplicare gli sforzi per trovare, entro il 1o gennaio 2016 e in linea con l'accordo interinale, una soluzione accettabile per entrambe le parti, in particolare per quanto concerne gli scambi commerciali transfrontalieri.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

È necessario tenere conto dei costanti progressi in vista dell'adesione all'Unione europea realizzati dai paesi e territori interessati dei Balcani occidentali, come pure dell'adesione della Croazia all'Unione e della conseguente necessità di adeguare l'accordo interinale in vigore con la Bosnia-Erzegovina. In questo contesto occorre inoltre tenere conto dell'impegno inequivocabile dell'Unione a favore della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina, come indicato nelle conclusioni del Consiglio Affari esteri del 15 dicembre 2014. Nelle conclusioni il Consiglio ribadisce la necessità che la leadership politica della Bosnia-Erzegovina ancori le riforme necessarie all'integrazione nell'Unione nel lavoro di tutte le istituzioni interessate come pure l'esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza a tutti i livelli di governo onde permettere alla Bosnia-Erzegovina di prepararsi alla futura adesione all'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)

L'Unione mantiene il proprio impegno a favore della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e si attende che i responsabili politici del paese attuino riforme intese a promuovere istituzioni efficienti e ad assicurare pari diritti ai tre popoli costituenti come pure a tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1)     È inserito il considerando seguente:

 

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 2 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis)     all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In caso di mancato rispetto di un paese o di un territorio dei paragrafi 1 o 2 , la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto del paese o del territorio in questione ai benefici a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 4.»

«3.   In caso di mancato rispetto di un paese o di un territorio del paragrafo 1, lettere a) o b) , la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto del paese o del territorio in questione ai benefici a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 4.»

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 7 — lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter)     all'articolo 7 è aggiunta la lettera seguente:

 

«c)

la sospensione, in tutto o in parte, del diritto del paese o del territorio in questione ai benefici a norma del presente regolamento in caso di mancato rispetto da parte di tale paese o territorio delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), e all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.»

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Articolo 10 — paragrafo 1 — primo comma — parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

 

1 quater)     all'articolo 10, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nella Comunità, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione o di un'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte dei paesi e territori di cui all'articolo 1, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:»

«1.   Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nella Comunità, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione o di un'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 , lettere a) e b), del presente regolamento da parte dei paesi e territori di cui all'articolo 1, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:»


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0060/2015).

(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.