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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2016/C 343/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2016/C 343/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2016 — H/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina
(Causa C-455/14 P) (1)
([Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Decisione 2009/906/PESC - Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina - Membro del personale nazionale distaccato - Riassegnazione ad un ufficio regionale di tale missione - Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE - Articolo 275, primo comma, TFUE - Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni - Competenza dei giudici dell’Unione europea - Articoli 263, 268 e 340, secondo comma, TFUE])
(2016/C 343/02)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: H (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e F. Naert, agenti), Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher, G. Gattinara e J.-P. Keppenne, agenti), Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina
Dispositivo
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1) |
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 10 luglio 2014, H/Consiglio e a. (T-271/10, non pubblicata, EU:T:2014:702), è annullata. |
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2) |
Il ricorso di H è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la Commissione europea e contro la missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia- Erzegovina. |
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3) |
La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sul merito del ricorso nella parte in cui questo è diretto contro il Consiglio dell’Unione europea. |
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4) |
Le spese sono riservate. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Außenstelle Linz — Austria) — Dilly’s Wellnesshotel GmbH/Finanzamt Linz
(Causa C-493/14) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Regime di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali - Regolamento (CE) n. 800/2008 - Categorie di aiuti che possono essere considerate compatibili con il mercato interno ed esentate dall’obbligo di notifica - Carattere imperativo delle condizioni di esenzione - Articolo 3, paragrafo 1 - Riferimento esplicito a tale regolamento nel regime di aiuti])
(2016/C 343/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzgericht — Außenstelle Linz
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Dilly’s Wellnesshotel GmbH
Convenuto: Finanzamt Linz
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (regolamento generale di esenzione per categoria), deve essere interpretato nel senso che l’assenza, in un regime di aiuti come quello controverso nel procedimento principale, di un riferimento esplicito al suddetto regolamento, mediante la citazione del titolo di quest’ultimo e l’indicazione degli estremi della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, osta a che tale regime sia considerato rispondente alle condizioni per essere esentato, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di cui sopra, dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ustavno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Tadej Kotnik e a./Državni zbor Republike Slovenije
(Causa C-526/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Validità e interpretazione della comunicazione della Commissione sul settore bancario - Interpretazione delle direttive 2001/24/CE e 2012/30/UE - Aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria - Condivisione degli oneri - Liquidazione del capitale degli azionisti, del capitale ibrido e del debito subordinato - Principio della tutela del legittimo affidamento - Diritto di proprietà - Tutela degli interessi dei soci e dei terzi - Risanamento e liquidazione degli istituti di credito))
(2016/C 343/04)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Parti
Ricorrente: Tadej Kotnik, Marko Studen, Anton Glavan, Jože Sedonja, Primož Kozmus, Savaprojekt d.d., Fondazione cassa di risparmio di Imola, Andrej Pipuš, Dušanka Pipuš, Marija Pipuš, Tomaž Štrukelj, Luka Jukič, Angel Jaromil, Franc Marušič, Mladen Mladenić, Matjaž Matičič, Stajka Skrbinšek, Janez Forte, Zdenko Fritz, Sergej Garantini, Marijana Gošte, Marta Leskovar, Marija Šumi, Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Igor Karlovšek, Marija Karlovšek, Janez Gosar
Convenuto: Državni zbor Republike Slovenije
Con l’intervento di: Vlada Republike Slovenije, Banka Slovenije, Okrožno sodišče v Ljubljani
Dispositivo
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1) |
La comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario»), dev’essere interpretata nel senso che essa non ha effetti vincolanti nei confronti degli Stati membri. |
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2) |
Gli articoli da 107 a 109 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ai punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario in quanto detti punti prevedono una condizione di condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei detentori di titoli subordinati ai fini dell’autorizzazione di un aiuto di Stato. |
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3) |
Il principio della tutela del legittimo affidamento e il diritto di proprietà devono essere interpretati nel senso che non ostano ai punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario in quanto detti punti prevedono una condizione di condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei detentori di titoli subordinati ai fini dell’autorizzazione di un aiuto di Stato. |
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4) |
Gli articoli 29, 34, 35 e da 40 a 42 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ai punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario in quanto detti punti prevedono una condizione di condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei detentori di titoli subordinati ai fini dell’autorizzazione di un aiuto di Stato. |
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5) |
La comunicazione sul settore bancario dev’essere interpretata nel senso che le misure di conversione o svalutazione del capitale ibrido e dei debiti subordinati, quali quelle previste al punto 44 di detta comunicazione, non devono andare oltre quanto è necessario per superare la carenza di capitale della banca interessata. |
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6) |
L’articolo 2, settimo trattino, della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, deve essere interpretato nel senso che tra i «provvedimenti di risanamento», ai sensi di tale disposizione, rientrano le misure di condivisione degli oneri di cui ai punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — SIA «VM Remonts» (già SIA «DIV un KO»), SIA «Ausma grupa»/Konkurences padome e Konkurences padome/SIA «Pārtikas kompānija»
(Causa C-542/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 101, paragrafo 1, TFUE - Situazione puramente interna - Applicazione di una normativa nazionale analoga - Competenza della Corte - Pratica concordata - Responsabilità di un’impresa per il comportamento di un prestatore di servizi - Presupposti))
(2016/C 343/05)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrenti: SIA «VM Remonts» (già SIA «DIV un KO»), SIA «Ausma grupa», Konkurences padome
Resistenti: Konkurences padome, SIA «Pārtikas kompānija»
Dispositivo
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un’impresa può, in linea di principio, essere considerata responsabile di una pratica concordata a causa dell’operato di un prestatore indipendente che le fornisce servizi solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
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— |
il prestatore operava in realtà sotto la direzione o il controllo dell’impresa in questione, o |
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— |
tale impresa era a conoscenza degli obiettivi anticoncorrenziali perseguiti dai suoi concorrenti e dal prestatore e intendeva contribuirvi con il proprio comportamento, o ancora |
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— |
detta impresa poteva ragionevolmente prevedere l’operato anticoncorrenziale dei suoi concorrenti e del prestatore e era pronta ad accettarne il rischio. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 luglio 2016 — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale/Xavier Grau Ferrer, Juan Cándido Rubio Ferrer, Alberto Rubio Ferrer
(Causa C-597/14 P) (1)
([Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 76, paragrafo 2 - Regolamento (CE) n. 2868/95 - Regola 50, paragrafo 1, terzo comma - Marchio figurativo - Opposizione del titolare di un marchio anteriore - Prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio anteriore - Presa in considerazione, da parte della commissione di ricorso, di un elemento di prova presentato tardivamente - Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso])
(2016/C 343/06)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Altre parti nel procedimento: Xavier Grau Ferrer, Juan Cándido Rubio Ferrer, Alberto Rubio Ferrer
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/6 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Argos Supply Trading BV
(Causa C-4/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Regimi economici doganali - Perfezionamento passivo - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 148, lettera c) - Concessione di un’autorizzazione - Condizioni economiche - Mancanza di un pregiudizio grave agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari - Nozione di «trasformatori comunitari»])
(2016/C 343/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën
Resistente: Argos Supply Trading BV
Dispositivo
L’articolo 148, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una domanda di autorizzazione a ricorrere al regime di perfezionamento passivo, al fine di valutare se le condizioni economiche cui è subordinato il ricorso a tale regime siano soddisfatte, è necessario tenere conto non solo degli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti affini al prodotto finito risultante dalle operazioni di perfezionamento prospettate, ma anche di quelli dei produttori comunitari di prodotti affini alle materie prime o ai prodotti semifiniti non comunitari destinati a essere incorporati alle merci comunitarie di temporanea esportazione nel corso di tali operazioni.
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/6 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 luglio 2016 — Commissione europea/Romania
(Causa C-104/15) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Tutela dell’ambiente - Direttiva 2006/21/CE - Gestione dei rifiuti - Estrazione mineraria - Bacini di decantazione - Emissione di polvere - Particolato sospeso - Inquinamento - Salute umana - Misure di prevenzione obbligatorie - Articoli 4 e 13 - Constatazione dell’esistenza di un inadempimento))
(2016/C 343/08)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae, E. Sanfrutos Cano e D. Loma-Osorio Lerena, agenti)
Convenuta: Romania (rappresentanti: R.H. Radu, E. Gane, A. Buzoianu e R. Haţieganu, agenti)
Dispositivo
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1) |
Non avendo adottato le misure adeguate per prevenire il sollevamento di polvere dalla superficie del bacino Boșneag — estensione, la Romania è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 4 e dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. |
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2) |
La Romania è condannata alle spese. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 luglio 2016 — Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Carolus C. BVBA
(Causa C-226/15 P) (1)
((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo English pink - Opposizione del titolare del marchio denominativo PINK LADY e dei marchi figurativi contenenti gli elementi denominativi «Pink Lady» - Rigetto dell’opposizione - Decisione di un tribunale dei marchi dell’Unione europea - Riforma - Autorità di cosa giudicata))
(2016/C 343/09)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion (rappresentanti: T. de Haan, avocat, P. Péters, advocaat)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Carolus C. BVBA
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Apple and Pear Australia Ltd e la Star Fruits Diffusion sono condannate alle spese. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/7 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke
(Causa C-341/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Collocamento a riposo su richiesta dell’interessato - Lavoratore che non ha usufruito di tutte le ferie annuali retribuite prima della fine del suo rapporto di lavoro - Normativa nazionale che esclude l’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute - Congedo per malattia - Dipendenti pubblici))
(2016/C 343/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Hans Maschek
Convenuta: Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke
Dispositivo
L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che:
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— |
esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro; |
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— |
un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia; |
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— |
un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento non ha diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia; |
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— |
spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto all’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall’altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/8 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Belgio) — Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers (C-387/15) e Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle (C-388/15)/Vlaams Gewest
(Cause riunite C-387/15 e C-388/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Zone speciali di conservazione - Sito Natura 2000 «Estuario della Schelda e della Durma dalla frontiera olandese fino a Gand» - Sviluppo di una zona portuale - Valutazione dell’impatto di un piano o progetto su un sito protetto - Realizzazione di un impatto negativo - Sviluppo preventivo, ma non ancora completato, di un’area di tipo equivalente alla parte distrutta - Completamento successivo alla valutazione - Articolo 6, paragrafi 3 e 4))
(2016/C 343/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers (C-387/15) e Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle (C-388/15)
Convenuta: Vlaams Gewest
Con l’intervento di: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Dispositivo
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che misure incluse in un piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria, che prevedano, anteriormente al verificarsi di un impatto negativo su un tipo di habitat naturale in esso presente, lo sviluppo futuro di un’area di tale tipo, il cui completamento interverrà tuttavia successivamente alla valutazione della significatività del pregiudizio eventualmente arrecato all’integrità di tale sito, non possono essere prese in considerazione all’atto di tale valutazione. Tali misure potrebbero, eventualmente, essere qualificate come «misure compensative», ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo, soltanto qualora siano soddisfatte le condizioni in esso enunciate.
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/9 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Buzzi Unicem SpA e a./ Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico
(Causa C-502/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis, paragrafo 5 - Metodo di assegnazione delle quote - Assegnazione delle quote a titolo gratuito - Modalità di calcolo del fattore di correzione transettoriale uniforme - Decisione 2011/278/UE - Articolo 15, paragrafo 3 - Decisione 2013/448/UE - Articolo 4 - Allegato II - Validità))
(2016/C 343/12)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Buzzi Unicem SpA, Colacem SpA, Cogne Acciai Speciali SpA, Olon SpA, Laterlite SpA
Convenuti: Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico
Dispositivo
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1) |
L’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella parte in cui tale disposizione esclude che si prendano in considerazione le emissioni degli impianti di produzione di elettricità ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote. |
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2) |
L’articolo 4 e l’allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono invalidi. |
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3) |
Gli effetti della dichiarazione di invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448 sono limitati nel tempo nel senso che, da un lato, tale dichiarazione produrrà effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311) al fine di consentire alla Commissione europea di adottare le misure necessarie e, dall’altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni invalidate non potranno essere rimesse in discussione. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/10 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad dd — Bulgaria) — H. M./Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)
(Causa C-129/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di forniture - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 9 - Nozione di «organismo di diritto pubblico» - Istituto ospedaliero creato a scopo di lucro ed il cui capitale è interamente privato - Redditi provenienti in misura superiore al 50 % o al 30 % da versamenti del regime pubblico di assicurazione malattia in contropartita alla fornitura di prestazioni mediche - Articolo 7, lettera b) - Valore stimato dell’appalto - Soglia non raggiunta - Interesse transfrontaliero certo - Assenza di informazioni - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Irricevibilità manifesta))
(2016/C 343/13)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: H. M.
Convenuta: Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dall’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria), con decisione del 4 marzo 2015, è manifestamente irricevibile.
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/10 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Município de Vila Pouca de Aguiar/Sá Machado & Filhos SA
(Causa C-214/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di lavori - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 55 - Bando di gara - Offerta non corredata di giustificativi di prezzi anormalmente bassi - Criteri di determinazione - Articolo 7, lettera c) - Valore di mercato - Soglia non raggiunta - Interesse transfrontaliero certo - Assenza di informazioni - Irricevibilità manifesta))
(2016/C 343/14)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: Município de Vila Pouca de Aguiar
Convenuta: Sá Machado & Filhos SA
con l’intervento di: Norcep Construções e Empreendimentos Lda
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte suprema amministrativa, Portogallo), con decisione del 9 aprile 2015, è manifestamente irricevibile.
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/11 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 luglio 2016 — Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Commissione europea, Land Hessen
(Causa C-246/15 P) (1)
((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Aiuti di Stato - Misure statali concernenti la creazione di una segheria nel Land Hessen (Germania) - Decisione che accerta l’assenza di aiuti di Stato - Mancato avvio del procedimento formale di esame - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata))
(2016/C 343/15)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG (rappresentanti: J. Heithecker e J. Ylinen, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e C. Urraca Caviedes, agenti), Land Hessen (rappresentanti: U. Soltész e A. Richter, avvocati)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/11 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 giugno 2016 — Slovenská pošta a.s./Commissione europea, Repubblica slovacca, Cromwell a.s., Slovak Mail Services a.s., Prvá Doručovacia, a.s., ID Marketing Slovensko s.r.o. (già TNT Post Slovensko s.r.o.)
(Causa C-293/15 P) (1)
((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Imprese pubbliche - Modificazione della normativa slovacca sui servizi postali - Diritti esclusivi accordati all’operatore storico Slovenská pošta a.s. per la fornitura di servizi di posta «ibrida» - Decisione che dichiara tali disposizioni incompatibili con gli articoli 86 e 82 CE))
(2016/C 343/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Slovenská pošta a.s. (rappresentanti: O. Brouwer e A. Pliego Selie, advocaten)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, R. Sauer e C. Vollrath, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente), Cromwell a.s., Slovak Mail Services a.s., Prvá Doručovacia, a.s., ID Marketing Slovensko s.r.o. (già TNT Post Slovensko s.r.o.)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Slovenská pošta a.s. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica slovacca sopporterà le proprie spese. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/12 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 giugno 2016 — Matratzen Concord GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita
(Causa C-295/15 P) (1)
((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura - Marchio dell’Unione europea - Marchio denominativo dell’Unione europea ARKTIS - Domanda di decadenza - Uso effettivo del marchio - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) - Forma dell’utilizzo del marchio - Prova dell’uso del marchio - Consenso del titolare - Rigetto parziale della domanda di decadenza))
(2016/C 343/17)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Matratzen Concord GmbH (rappresentante: I. Selting, Rechtsanwalt)
Convenuti: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schfko, agente), KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita (rappresentante: K. Schulze Horn, Rechtsanwältin
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Matratzen Concord GmbH è condannata alle spese. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/12 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 12 luglio 2016 — Vichy Catalán, SA/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Hijos de Rivera, SA
(Causa C-399/15) (1)
((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Termine di ricorso - Caso fortuito - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Irricevibilità manifesta))
(2016/C 343/18)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Vichy Catalán, SA (rappresentante: R. Bercovitz Álvarez, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente), Hijos de Rivera, SA (rappresentante: C. Sueiras Villalobos, avvocato)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Vichy Catalán SA è condannata alle spese. |
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3) |
La Hijos de Rivera SA sopporta le proprie spese. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/13 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Italsempione — Spedizioni Internazionali SpA
(Causa C-450/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 23, paragrafo 2, lettera a) - Interpretazione alla luce del principio di proporzionalità - Determinazione dell’importo dell’ammenda - Criteri - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Prassi nazionale - Adeguamento dell’importo di base dell’ammenda - Considerazione delle circostanze aggravanti o attenuanti - Applicazione del limite massimo del 10 % del volume d’affari totale - Mancanza di competenza della Corte - Incompetenza manifesta))
(2016/C 343/19)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Convenuto: Italsempione — Spedizioni Internazionali SpA
Dispositivo
La Corte è manifestamente incompetente a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 16 giugno 2015.
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/13 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — BASF SE/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-456/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis, paragrafo 5 - Metodo di assegnazione delle quote - Assegnazione delle quote a titolo gratuito - Modalità di calcolo del fattore di correzione transettoriale uniforme - Decisione 2011/278/UE - Articolo 15, paragrafo 3 - Decisione 2013/448/UE - Articolo 4 - Allegato II - Validità))
(2016/C 343/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrente: BASF SE
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
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1) |
L’esame delle questioni prima e seconda non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella parte in cui tale disposizione esclude la considerazione delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote. |
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2) |
L’articolo 4 e l’allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono invalidi. |
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3) |
Gli effetti della dichiarazione di invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448/UE sono limitati nel tempo nel senso che, da un lato, tale dichiarazione produrrà effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), al fine di consentire alla Commissione europea di adottare le misure necessarie e, dall’altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni invalidate non potranno essere rimesse in discussione. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/14 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 luglio 2016 — Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA/Commissione europea
(Causa C-510/15 P) (1)
((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Onere della prova - Presunzione d’innocenza - Ammende - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Competenza giurisdizionale anche di merito - Determinazione della gravità dell’infrazione e dell’importo supplementare a scopo dissuasivo - Motivazione - Principi di proporzionalità e di parità di trattamento))
(2016/C 343/21)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA (rappresentanti: T. Caiado Guerreiro e R. Rodrigues Lopes, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e J. Szczodrowski, agenti, M. Marques Mendes e A. Dias Henriques, avvocati)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Fapricela — Indústria de Trefilaria SA è condannata alle spese. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/15 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 luglio 2016 — Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG/Commissione europea
(Causa C-523/15 P) (1)
((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Ammende - Valutazione della capacità contributiva - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Competenza estesa al merito - Considerazione di fatti successivi alla decisione impugnata - Principi della proporzionalità e della parità di trattamento - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva))
(2016/C 343/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (rappresentante: C. Stadler, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, H. Leupold e G. Meessen, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Westfälische Drahtindustrie GmbH, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG sono condannate alle spese. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/15 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2016 — Ana Pérez Gutiérrez/Commissione europea
(Causa C-604/15 P) (1)
((Impugnazione - Regolamento di procedura della Corte - Articolo 181 - Responsabilità extra contrattuale dell’Unione europea - Salute pubblica - Fotografie proposte dalla Commissione europea come avvertenze per la salute da far comparire sulle confezioni dei prodotti del tabacco - Impiego non autorizzato dell’immagine di una persona deceduta))
(2016/C 343/23)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ana Pérez Gutiérrez (rappresentante: J. Soler Puebla, abogado)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e J. Tomkin, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La sig.ra Ana Pérez Gutiérrez è condannata alle spese. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/16 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2016 — Panasonic Corp./MT Picture Display Co. Ltd, Commissione europea
(Causa C-608/15 P) (1)
((Impugnazione - Regolamento di procedura della Corte - Articolo 181 - Intese - Mercato mondiale dei tubi catodici per televisori e schermi del computer - Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati e dei clienti e di limitazione della produzione - Diritti della difesa - Comunicazione degli addebiti - Contenuto))
(2016/C 343/24)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Panasonic Corp. (rappresentanti: R. Gerrits, advocaat, M. Hoskins QC, M. Gray, Barrister)
Altre parti nel procedimento: MT Picture Display Co. Ltd, Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan e V. Bottka, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Panasonic Corp. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione europea. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/16 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Versailles — Francia) — Electricité Réseau Distribution France SA (ERDF)/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS
(Causa C-669/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Mancanza di quadro giuridico - Irricevibilità manifesta - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte))
(2016/C 343/25)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Versailles
Parti
Ricorrente: Electricité Réseau Distribution France SA (ERDF)
Convenute: Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia), con decisione dell’8 dicembre 2015, è manifestamente irricevibile.
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/17 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 11 de Vigo — Spagna) — Banco Popular Español SA, PL Salvador SARL/Maria Rita Giraldez Villar, Modesto Martínez Baz
(Causa C-7/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Cessione di credito - Diritto del debitore di estinguere il suo debito - Requisiti per esercitare tale diritto))
(2016/C 343/26)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia n. 11 de Vigo
Parti
Ricorrente: Banco Popular Español SA, PL Salvador SARL
Convenuta: Maria Rita Giraldez Villar, Modesto Martínez Baz
Dispositivo
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, relativa al diritto del debitore, il cui debito sia stato ceduto a un terzo dal creditore, di estinguere il proprio debito rimborsando a tale terzo il prezzo che quest’ultimo ha pagato a titolo di detta cessione.
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/17 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Romania) — Evo Bus GmbH/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
(Causa C-55/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Diritto al rimborso - Ottava direttiva 79/1072/CEE - Requisiti per ottenere il rimborso - Imposizione di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti agli articoli 3 e 4 - Obbligo di fornire la prova del pagamento dell’imposta - Ammissibilità))
(2016/C 343/27)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parti
Ricorrente: Evo Bus GmbH
Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Dispositivo
L’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, per poter esercitare il loro diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, i soggetti passivi sono sottoposti all’obbligo generale di fornire la prova del pagamento di tale imposta.
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/18 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 22 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — M.H./M.H.
(Causa C-173/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Assenza di un ragionevole dubbio - Competenza giurisdizionale in materia matrimoniale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) - Determinazione della data in cui il giudice è adito - Nozione di «data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale»])
(2016/C 343/28)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal
Parti
Ricorrente: M.H.
Convenuta: M.H.
Dispositivo
L’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che la «data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale», ai sensi di tale disposizione, è la data in cui tale deposito avviene presso la giurisdizione interessata, anche se quest’ultimo non avvia di per sé, immediatamente, il procedimento secondo il diritto nazionale.
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster (Germania) il 26 aprile 2016 — X/Finanzamt I
(Causa C-238/16)
(2016/C 343/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Münster
Parti
Ricorrente: X
Resistente: Finanzamt I
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE (1) debba essere interpretato nel senso che la cessione di sangue umano comprende anche la cessione di plasma ottenuto a partire da sangue umano. |
|
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se ciò valga anche per il plasma non direttamente destinato a scopi terapeutici, ma esclusivamente alla produzione di medicinali. |
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3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione: se la classificazione del plasma come sangue dipenda unicamente dalla destinazione prevista o se si debba tenere conto anche dell’impiego teoricamente possibile del plasma. |
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4) |
In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: se un’operazione esente da IVA all’interno di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE comporti l’esclusione del diritto a detrazione dell’imposta a monte di cui all’articolo 168 della medesima direttiva, a prescindere dal regime dell’IVA applicabile nel paese terzo, ancorché tale operazione costituisca una cessione all’esportazione che dà diritto alla detrazione dell’imposta a monte ai sensi del combinato disposto degli articoli 169, lettera b), e 146, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 10 maggio 2016 — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e a./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico
(Causa C-259/16)
(2016/C 343/30)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, Società Fercam SpA, Associazione non Riconosciuta Alsea, Associazione Fedit, Società Carioni Spedizioni Internazionali Srl, Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi, Società Tnt Global Express SpA
Resistenti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico
Questioni pregiudiziali
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1) |
Dica la Corte se il diritto dell’Unione europea, in particolare, gli articoli [2], numeri 1 e 1 bis e 6 della Direttiva 97/67/CE (1), come successivamente integrata e modificata dalla Direttiva 2008/6/CE (2), ostino all’applicazione di una norma nazionale, in particolare l’articolo 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. [261]/1999, nonché l’articolo 1, comma 1, lettere g) e r) in combinato disposto e lettera i) del «Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali» di cui all’Allegato A alla delibera AGCOM 129/15/CONS del 23 marzo 2015 e il relativo «Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali» di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2015, in quanto volti a ricomprendere nell’ambito del servizio postale anche i servizi di autotrasportatore, di spedizioniere, e di corriere espresso. |
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2) |
Dica la Corte se il diritto dell’Unione europea, in particolare, gli articoli 9, paragrafo 1 e [2], n. 19 della Direttiva 97/67/CE, come successivamente integrata e modificata dalla Direttiva 2008/6/CE, nonché i principi di proporzionalità e ragionevolezza, ostino all’applicazione di una norma nazionale, in particolare l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. [261]/1999, nonché l’articolo 8 del «Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali» di cui all’Allegato A alla delibera AGCOM 129/15/CONS del 23 marzo 2015 e il relativo «Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali» di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2015, in quanto impongono ai fornitori dei servizi di autotrasportatore, di spedizioniere, e di corriere espresso di dotarsi di autorizzazione generale in misura ulteriore rispetto a quella necessaria a garantire le esigenze essenziali in materia di fornitura di servizi postali. |
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3) |
Dica la Corte se il diritto dell’Unione europea, e, in particolare, gli articoli 7, paragrafo 4 e 9, paragrafo 2, della Direttiva 97/67/CE, come successivamente integrata e modificata dalla Direttiva 2008/6/CE, ostino all’applicazione di una norma nazionale, in particolare, gli articoli 6, comma 1 bis, e 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999, nonché gli articoli 11, comma 1, lettera f) e 15, comma 2, del «Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali» di cui all’Allegato A alla delibera AGCOM 129/15/CONS del 23 marzo 2015 e l’art. 9 del relativo «Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali» di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2015, in quanto impongono ai fornitori dei servizi di autotrasportatore, di spedizioniere, e di corriere espresso l’onere di contribuire al fondo di compensazione del servizio universale. |
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4) |
Dica la Corte se il diritto dell’Unione europea, e, in particolare, l’articolo 9, paragrafo 2, della Direttiva 97/67/CE, come successivamente integrata e modificata dalla Direttiva 2008/6/CE, osti all’applicazione di una norma nazionale, in particolare, gli articoli 6 e 10 del decreto legislativo n. 261/1999, nonché gli articoli 11, comma 1, lettera f) e 15, comma 2, del «Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali» di cui all’Allegato A alla delibera AGCOM 129/15/CONS del 23 marzo 2015 e l’art. 9 del relativo «Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali» di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2015, in quanto non contengono alcuna valutazione circa i casi in cui la contribuzione al fondo di compensazione dei costi del servizio universale può dirsi opportuna, e non prevedono delle modalità applicative differenziate, in relazione sia alla situazione soggettiva dei contribuenti e dei mercati. |
(1) Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).
(2) Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52, pag. 3).
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) l’11 maggio 2016 — Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) e a./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico
(Causa C-260/16)
(2016/C 343/31)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI), DHL Express (Italy) Srl, Federal Express Europe Inc., United Parcel Service Italia Ups Srl
Resistenti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico
Questioni pregiudiziali
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1) |
Dica la Corte se il diritto dell’Unione europea, in particolare, gli articoli [2], numeri 1 e 1 bis e 6 della Direttiva 97/67/CE (1), come successivamente integrata e modificata dalla Direttiva 2008/6/CE (2), ostino all’applicazione di una norma nazionale, in particolare l’articolo 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. [261]/1999, nonché l’articolo 1, comma 1, lettere g) e r) in combinato disposto e lettera i) del «Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali» di cui all’Allegato A alla delibera AGCOM 129/15/CONS del 23 marzo 2015 e il relativo «Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali» di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2015, in quanto volti a ricomprendere nell’ambito del servizio postale anche i servizi di corriere espresso. |
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2) |
Dica la Corte se il diritto dell’Unione europea, in particolare, gli articoli 9, paragrafo 1 e [2], n. 19 della Direttiva 97/67/CE, come successivamente integrata e modificata dalla Direttiva 2008/6/CE, nonché i principi di proporzionalità e ragionevolezza, ostino all’applicazione di una norma nazionale, in particolare l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. [261]/1999, nonché l’articolo 8 del «Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali» di cui all’Allegato A alla delibera AGCOM 129/15/CONS del 23 marzo 2015 e il relativo «Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali» di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2015, in quanto impongono ai fornitori dei servizi di corriere espresso di dotarsi di autorizzazione generale in misura ulteriore rispetto a quella necessaria a garantire le esigenze essenziali in materia di fornitura di servizi postali. |
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3) |
Dica la Corte se il diritto dell’Unione europea, e, in particolare, gli articoli 7, paragrafo 4 e 9, paragrafo 2, della Direttiva 97/67/CE, come successivamente integrata e modificata dalla Direttiva 2008/6/CE, ostino all’applicazione di una norma nazionale, in particolare, gli articoli 6, comma 1 bis, e 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999, nonché gli articoli 11, comma 1, lettera f) e 15, comma 2, del «Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali» di cui all’Allegato A alla delibera AGCOM 129/15/CONS del 23 marzo 2015 e l’art. 9 del relativo «Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali» di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2015, in quanto impongono ai fornitori dei servizi di corriere espresso l’onere di contribuire al fondo di compensazione del servizio universale. |
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4) |
Dica la Corte se il diritto dell’Unione europea, e, in particolare, l’articolo 9, paragrafo 2, della Direttiva 97/67/CE, come successivamente integrata e modificata dalla Direttiva 2008/6/CE, osti all’applicazione di una norma nazionale, in particolare, gli articoli 6 e 10 del decreto legislativo n. 261/1999, nonché gli articoli 11, comma 1, lettera f) e 15, comma 2, del «Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali» di cui all’Allegato A alla delibera AGCOM 129/15/CONS del 23 marzo 2015 e l’art. 9 del relativo «Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali» di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 luglio 2015, in quanto non contengono alcuna valutazione circa i casi in cui la contribuzione al fondo di compensazione dei costi del servizio universale può dirsi opportuna, e non prevedono delle modalità applicative differenziate, in relazione sia alla situazione soggettiva dei contribuenti e dei mercati. |
(1) Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).
(2) Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52, pag. 3).
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 13 maggio 2016 — Agenzia delle Entrate/Federal Express Europe Inc.
(Causa C-273/16)
(2016/C 343/32)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente e intimata: Agenzia delle Entrate
Controricorrente e ricorrente incidentale: Federal Express Europe Inc.
Questione pregiudiziale
Se il combinato disposto degli artt. 144 e 86, primo paragrafo, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (1) (corrispondenti agli artt. 14, paragrafi 1 e 2, ed 11, parte B, paragrafo 3, della Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (2)) possa essere interpretato nel senso che [l’]unica condizione per la non imponibilità ai fini IVA delle prestazioni connesse, consistenti nel servizio di trasporto interno c.d. inbound — dagli spazi aeroportuali sino a destinazione, nel territorio dello Stato membro, e con la clausola «franco destino» — è che il loro valore sia compreso nella base imponibile, a prescindere dal loro effettivo assoggettamento ad imposta in dogana, all’atto dell’importazione dei beni; e che quindi non sia compatibile con le suddette disposizioni comunitarie una lettura del combinato disposto delle norme interne di cui agli artt. 9, comma 1, n. 2), e 69, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella versione allora vigente, ratione temporis, in base alla quale in ogni caso, e quindi anche nelle ipotesi di importazioni non imponibili ai fini IVA — come nella specie, trattandosi di documenti e beni di trascurabile valore — debba essere soddisfatto l’ulteriore requisito del loro effettivo assoggettamento ad IVA (e del concreto versamento dell’imposta in dogana) all’atto dell’importazione dei beni medesimi; e ciò eventualmente anche in considerazione del rapporto di accessorietà dei servizi di trasporto rispetto alle prestazioni principali (importazioni) e della ratio di semplificazione sottesa ad entrambe le operazioni.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
(2) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 13 maggio 2016 — flightright GmbH/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA
(Causa C-274/16)
(2016/C 343/33)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: flightright GmbH
Resistente: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA
Questione pregiudiziale
Se, nel caso di un trasporto di persone effettuato mediante collegamento aereo consistente in due voli senza significativa permanenza nell’aeroporto «hub», il luogo di arrivo della seconda tratta debba essere considerato quale luogo di esecuzione dell’obbligazione ai sensi dell’articolo 7, n. 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1215/2012 (1), qualora l’azione giudiziaria venga proposta nei confronti del vettore aereo operativo sulla prima tratta, nella quale si sia verificata l’irregolarità, e il trasporto nella seconda tratta sia stato effettuato da altro vettore aereo.
(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 351, pag. 1.
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 24 maggio 2016 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
(Causa C-290/16)
(2016/C 343/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
Resistente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la disposizione dell’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento (CE) n. 1008/2008 (1) debba essere interpretata nel senso che i vettori aerei devono specificare, al momento della pubblicazione della loro tariffa aerea passeggeri e nell’importo dagli stessi effettivamente sostenuto, le tasse menzionate alle lettere b), c) e d), i diritti aeroportuali, nonché gli altri diritti, tasse o supplementi e non devono pertanto includerli parzialmente nelle loro tariffe di cui alla lettera a) di detta disposizione. |
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2) |
Se la disposizione dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 debba essere interpretata nel senso che essa osti all’applicazione di una normativa nazionale sul diritto delle condizioni generali di contratto avente il suo fondamento nel diritto dell’Unione, a termini della quale non non possa essere chiesto il pagamento di specifiche spese di gestione a clienti che abbiano annullato un volo o non si siano presentati. |
(1) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293, pag. 3).
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/23 |
Impugnazione proposta il 20 maggio 2016 dalla Zoohaus Bürstadt, Helmut Ofenloch GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 marzo 2016, causa T-817/14, Zoofachhandel Züpke GmbH e a./Commissione europea
(Causa C-311/16 P)
(2016/C 343/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Zoohaus Bürstadt, Helmut Ofenloch GmbH & Co. KG (rappresentante: E. Hauk, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 20 luglio 2016, la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 3 giugno 2016 — B/Land Baden-Württemberg
(Causa C-316/16)
(2016/C 343/36)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: B
Convenuto: Land Baden-Württemberg
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se occorra escludere a priori che la comminazione e la successiva esecuzione di una pena detentiva possano condurre a ritenere interrotti i legami di integrazione di un cittadino dell’Unione entrato nello Stato membro ospitante all’età di tre anni con la conseguenza che non sussiste un soggiorno continuativo di dieci anni ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 (1) e non debba pertanto essere garantita la protezione contro l’allontanamento ai sensi della suddetta disposizione, nel caso in cui il cittadino dell’Unione, dopo il suo ingresso in detto Stato membro ospitante all’età di tre anni, abbia ivi trascorso tutta la sua vita, non abbia più alcun legame con lo Stato membro di cui possiede la cittadinanza e il reato che porta alla comminazione e all’esecuzione della pena detentiva sia stato commesso solo dopo un soggiorno di vent’anni. |
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: se nello stabilire se l’esecuzione di una pena detentiva conduca all’interruzione dei legami di integrazione occorra non tener conto della pena detentiva comminata per il reato su cui si basa l’allontanamento. |
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3) |
In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione: in base a quali criteri occorre stabilire se il cittadino dell’Unione interessato, in un caso del genere, benefici comunque della protezione contro l’allontanamento ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38. |
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4) |
In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione: se vi siano prescrizioni vincolanti di diritto dell’Unione in merito alla determinazione del «preciso momento in cui si pone il problema dell’allontanamento» e rispetto al quale deve essere compiuto un esame complessivo della situazione del cittadino dell’Unione interessato per valutare in che misura la discontinuità del soggiorno negli ultimi dieci anni prima del suo allontanamento gli impediscano di beneficiare della protezione rafforzata contro l’allontanamento. |
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158, pag. 77.
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 7 giugno 2016 — Global Starnet Ltd/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato
(Causa C-322/16)
(2016/C 343/37)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellante: Global Starnet Ltd
Appellati: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato
Questioni pregiudiziali
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1) |
In via principale: se l’art. 267, par. 3, del Trattato FUE possa essere interpretato nel senso che non sussiste l’obbligo incondizionato del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto europeo qualora, nel corso del medesimo giudizio, la Corte costituzionale abbia valutato la legittimità costituzionale della disciplina nazionale, nella sostanza, utilizzando gli stessi parametri normativi di cui si chiede l’interpretazione alla Corte di giustizia, ancorché formalmente diversi perché rivenienti in norme della Costituzione e non dei Trattati europei; |
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2) |
in via subordinata rispetto al primo quesito, per il caso in cui la Corte risolva la questione di interpretazione dell’art. 267, par. 3, nel senso che sia obbligatorio il rinvio pregiudiziale: se le disposizioni ed i principi di cui agli articoli 26 — Mercato interno — 49 — Diritto di stabilimento — 56 — Libertà di prestazione dei servizi — 63 — Libertà di circolazione dei capitali — del Trattato FUE e 16 — Libertà d’impresa — della Carta dei diritti fondamentali UE, nonché il generale principio del legittimo affidamento (che «rientra tra i principi fondamentali dell’Unione», come affermato dalla Corte di Giustizia con sentenza 14 marzo 2013, causa C-545/11), ostino alla adozione ed applicazione di una normativa nazionale (art. 1, co. 78, lett. b), nn. 4, 8, 9, 17, 23, 25, della legge n. 220/2010, che sancisce, anche a carico di soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito, nuovi requisiti ed obblighi per il tramite di un atto integrativo della convenzione già in essere (e senza alcun termine per il progressivo adeguamento). |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/25 |
Impugnazione proposta il 9 luglio 2016 dal LL avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-615/15, LL/Parlamento europeo
(Causa C-326/16 P)
(2016/C 343/38)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Parte ricorrente: LL (rappresentante: J. Petrulionis, advokatas)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni della parte ricorrente
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— |
Annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione) del 19 aprile 2016 nella causa T-615/15, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento posposto dalla parte ricorrente avverso, in primo luogo, la decisione D(2014) 15503 del Segretario generale del Parlamento europeo del 17 aprile 2014, con cui le si chiedeva la restituzione dell’indennità di assistenza parlamentare ad essa corrisposta erroneamente, e in secondo luogo, la nota di addebito n. 2014-575 del 5 maggio 2014; |
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— |
Rinviare la causa per un nuovo esame. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Nell’emanare l’ordinanza, il Tribunale dell’Unione europea non ha esaminato e valutato in maniera approfondita, corretta, completa e obbiettiva tutte le prove documentali presentate con il ricorso e che erano rilevanti per definire in modo opportuno ed esatto i termini per proporre ricorso, con il risultato che nell’ordinanza sono state tratte conclusioni contrarie alla documentazione nel fascicolo e alle disposizioni legali richiamate specificamente nell’impugnazione, tra le quali: il fatto che «l’azione era stata promossa più di 17 mesi dopo l’ultima data», «(…) la parte ricorrente non ha dato prova né ha mai fatto riferimento alla sussistenza di (…) circostanze che avrebbero permesso di derogare ai termini in questione sulla base del secondo paragrafo dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione europea (…)» e «(…) il ricorso, a causa della sua tardività, va respinto (…)». |
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2. |
Nell’ordinanza, il Tribunale non ha correttamente applicato l’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha violato inoltre l’articolo 72 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e non ha correttamente valutato le condizioni di applicabilità dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione europea:
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3. |
Nell’ordinanza, il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 126 del Regolamento di procedura del Tribunale e su tale base ha deciso con l’ordinanza di non procedere e di respingere il ricorso;
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4. |
L’ordinanza del Tribunale ha violato il diritto della parte ricorrente ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, previsti dall'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché l’ordinanza del Tribunale ha illegittimamente ed erroneamente respinto il ricorso sulla base dell’articolo 126 del suo Regolamento di procedura come manifestamente irricevibile in base alla presunzione che fosse fuori dai termini e non ha esaminato nella sostanza il ricorso, né gli argomenti e le richieste ivi contenute. |
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5. |
Con l’ordinanza, il Tribunale ha erroneamente deciso che la parte ricorrente dovesse sopportare le proprie spese dinanzi al Tribunale (articolo 133 e articolo 134(1) del Regolamento di procedura del Tribunale): con l’ordinanza, il Tribunale ha erroneamente respinto il ricorso sulla base dell’articolo 126 del suo Regolamento di procedura e conseguentemente ha anche erroneamente deciso che la parte ricorrente dovesse sopportare le proprie spese dinanzi al Tribunale. Dopo che l’ordinanza del Tribunale è stata annullata e la causa è stata rinviata in primo grado per un nuovo esame, la questione della ripartizione delle spese deve essere nuovamente definita nella decisione finale del Tribunale e, qualora venisse accolto il ricorso, il convenuto, il Parlamento europeo, dovrebbe essere condannato a sopportare le spese sostenute dalla parte ricorrente (articolo 133 e articolo 134(1) del Regolamento di procedura del Tribunale). |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/27 |
Ricorso proposto il 15 giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-336/16)
(2016/C 343/39)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e E. Manhaeve, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che:
la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi previsti, rispettivamente, all’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, all’articolo 23, paragrafo 1, comma 2, all’articolo 22, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato XI, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; |
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— |
condannare Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Dal 2007 i valori massimi giornalieri e annuali per il PM10 sono stati superati, rispettivamente, in 35 e in 9 zone. Oltre a tale mancata osservanza dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, della direttiva 2008/50/CE, la Repubblica di Polonia non ha adottato, contrariamente a quanto disposto dall’articolo 23, paragrafo 1, comma 2 della direttiva 2008/50/CE, misure appropriate affinché nei piani per la qualità dell’aria il periodo di superamento sia il più breve possibile.
L’inefficacia di tali misure risulta, tra l’altro, dall’entità della durata dei superamenti dei valori massimi e dalla mancanza di norme che fissino i valori delle emissioni per i combustibili utilizzati nel settore del riscaldamento individuale e delle norme sulle emissioni per gli impianti individuali di riscaldamento.
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19.9.2016 |
IT |
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C 343/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 22 giugno 2016 — Sacko Moussa/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano
(Causa C-348/16)
(2016/C 343/40)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Milano
Parti nella causa principale
Ricorrente: Sacko Moussa
Convenuta: Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 2013/32/UE (1) (in particolare, artt. 12, 14, 31, 46) debba essere interpretata nel senso che essa ammetta una procedura come quella italiana (art. 19 comma 9, dlgs. 150 del 2011) in cui all’autorità giudiziaria adita dal richiedente asilo — la cui domanda, all’esito di esame completo con audizione, sia stata respinta dall’Autorità amministrativa incaricata di esaminare le richieste di asilo — è consentito di respingere il ricorso giurisdizionale de plano, senza dover procedere a nuovo ascolto del richiedente stesso, nel caso in cui la domanda giudiziale sia palesemente infondata e il diniego dell’autorità amministrativa sia quindi insuperabile.
(1) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60).
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/28 |
Impugnazione proposta il 24 giugno 2016 da Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. s.n.c, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca s.a.s., di Camplone Arnaldo & C. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), 27 aprile 2016 nella causa T-316/13 Pappalardo e.a./Commissione
(Causa C-350/16 P)
(2016/C 343/41)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. s.n.c, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca s.a.s., di Camplone Arnaldo & C (rappresentanti: V. Cannizzaro e L. Caroli, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Voglia la Corte di giustizia dell’Unione europea:
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— |
In via principale, annullare la sentenza del Tribunale resa il 27 aprile 2016 nella causa T-316/13, e rinviare al Tribunale affinché decida la controversia nel rispetto dei principi di diritto stabiliti dalla Corte. |
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— |
In subordine, qualora ritenga, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, che gli atti di causa lo consentano, voglia la Corte decidere nel merito della richiesta di risarcimento avanzata dalle parti appellanti nel ricorso originariamente proposto al Tribunale e, nello specifico:
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— |
Condannare la Commissione alla totalità delle spese di lite. |
Motivi e principali argomenti
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I. |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'escludere il rilievo dell'ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2012, causa T-305/08, nel determinare la portata della dichiarazione di invalidità del regolamento n. 530/2008 da parte della sentenza AJD Tuna. Al fine di dichiarare il non luogo a provvedere nella causa T-305/08, 1'ordinanza del 14 febbraio 2012, ha interpretato la sentenza AJD Tuna nel senso che essa avrebbe interamente soddisfatto il petitum del ricorrente in quel giudizio, e cioè la richiesta di invalidità dell'art. 1 del regolamento n. 530/2008. La determinazione della portata della dichiarazione di invalidità operata dalla sentenza AJD Tuna costituisce quindi oggetto del giudicato dell'ordinanza del 14 febbraio 2012. Ne consegue che, nel giudizio oggetto di impugnazione, il Tribunale avrebbe dovuto applicare la dichiarazione di invalidità del regolamento n. 530/2008, dichiarata dalla sentenza AJD Tuna, come determinata nella sua portata dalla ordinanza del Tribunale 14 febbraio 2012, causa T-305/08. |
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II. |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la violazione del principio di non discriminazione da parte del regolamento n. 530/2008 non costituisce una violazione grave e manifesta. Il Tribunale non ha considerato come il carattere grave e manifesto della violazione del principio di non discriminazione si desuma già dalla sentenza AJD Tuna. Inoltre, il Tribunale ha omesso di applicare i principi stabiliti dalla sua stessa giurisprudenza nei casi Schneider c. Commissione, causa T-351/03, e Artegodan c. Commissione, causa T-429/05. Infine, il Tribunale non ha applicato il test formulato dalla Corte di giustizia nel caso Commissione c. Schneider, C-440/07 P. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 29 giugno 2016 — Bundesrepublik Deutschland/Aziz Hasan
(Causa C-360/16)
(2016/C 343/42)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland
Resistente: Aziz Hasan
Questioni pregiudiziali
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1) |
In un caso in cui il cittadino di un paese terzo, dopo la presentazione di una seconda domanda di asilo in un altro Stato membro (nella specie: la Germania), sia stato trasferito, a seguito del rigetto in sede giudiziale della sua domanda di sospensione della decisione di trasferimento adottata ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (regolamento Dublino III), verso lo Stato membro inizialmente competente in cui era stata presentata la prima domanda di asilo (nella specie: l’Italia) ed egli sia in seguito rientrato illegalmente nel secondo Stato membro (nella specie: la Germania):
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2) |
Qualora la competenza non venga determinata in modo definitivo con il trasferimento: quale delle disposizioni sotto riportate si applichi in un simile caso a una persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento Dublino III in funzione della procedura di ricorso ancora pendente contro la decisione di trasferimento già eseguita:
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3) |
Qualora a un tale soggetto non si applichino (per analogia) né l’articolo 23 né l’articolo 24 del regolamento Dublino III [seconda questione, lettera c)]: se, a motivo della decisione di trasferimento impugnata, sia possibile effettuare fino al termine della procedura di ricorso contro tale decisione ulteriori trasferimenti nello Stato membro originariamente competente (nella specie: l’Italia) e se tale Stato membro resti obbligato a prendere in carico il cittadino di un paese terzo — indipendentemente dalla presentazione di altre richieste di ripresa in carico, senza tener conto dei termini di cui all’articolo 23, paragrafo 3, o all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, e a prescindere dai termini per il trasferimento previsti all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III. |
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4) |
Nel caso in cui a tale persona si debba applicare (per analogia) l’articolo 23 del regolamento Dublino III [seconda questione, lettera a)]: se la nuova richiesta di ripresa in carico comporti (per analogia) un nuovo termine ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. In caso affermativo: se tale nuovo termine inizi a decorrere dal momento in cui l’autorità competente viene a conoscenza del reingresso o se sia determinante un altro evento per far decorrere il termine. |
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5) |
Nel caso in cui a tale persona si debba applicare (per analogia) l’articolo 24 del regolamento Dublino III [seconda questione, lettera b)]:
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(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180, pag. 31).
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/31 |
Impugnazione proposta il 1o luglio 2016 dalla Trioplast Industrier AB avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 maggio 2016, T-669/14, Trioplast Industrier AB/Commissione europea
(Causa C-364/16 P)
(2016/C 343/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Trioplast Industrier AB (rappresentanti: T. Pettersson, F. Sjövall, A. Johansson, advokater)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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a. |
annullare la decisione del Tribunale del 12 maggio 2016, causa T-669/14 Trioplast Industrier/Commissione europea; |
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b. |
in subordine, in primo luogo:
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c. |
in subordine, in secondo luogo, condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE risultanti dalle violazioni del diritto dell’UE sopra esposte e consistenti:
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d. |
oltre ai rimedi di cui alle lettere b) e c), condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE risultanti dalle violazioni del diritto dell’UE sopra esposte e consistenti:
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e. |
accordare gli interessi sull’importo di tale risarcimento. |
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f. |
condannare la Commissione a sopportare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale nonché dinanzi alla Corte di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
La Trioplast propone dinanzi alla Corte di giustizia la causa presentata dinanzi al Tribunale e i motivi su cui si basava. Ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e degli articoli 168, paragrafo 1, lettera d) e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la Trioplast afferma che il Tribunale mediante la sua decisione del 12 maggio 2016, causa T-669/14 ha commesso un errore nell’applicazione del diritto dell’Unione. |
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2. |
In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, come ha fatto, che la sentenza del 2010 ha esclusivamente modificato la decisione del 2005. Al contrario, la sentenza del 2010 ha integralmente annullato la decisione del 2005 e ha richiesto che la Commissione adottasse una nuova decisione nei confronti della Trioplast una volta noto l’esito delle cause FLS. |
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3. |
In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che la lettera impugnata non fosse una decisione impugnabile, dal momento che la medesima impone per la prima volta un’obbligazione certa e di importo determinato per la Trioplast. |
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4. |
In terzo luogo, l’annullamento della decisione del 2005 mediante la sentenza del 2010 comporta che gli interessi di mora non possano maturare secondo le condizioni della decisione del 2005. |
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5. |
In quarto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che gli atti della Commissione non avevano causato danni alla Trioplast ed il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad esaminare nel merito la richiesta di risarcimento danni. |
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19.9.2016 |
IT |
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C 343/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgio) il 5 luglio 2016 — H. F./Belgische Staat
(Causa C-366/16)
(2016/C 343/44)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Parti
Ricorrente: H. F.
Convenuto: Belgische Staat
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva sulla cittadinanza (1), eventualmente in combinato disposto con l’articolo 7 della Carta, debba essere interpretato nel senso che una domanda di soggiorno, presentata da un familiare-cittadino di paese terzo nel quadro di un ricongiungimento familiare con un cittadino dell’Unione, che a sua volta si è avvalso del suo diritto di libera circolazione e di soggiorno, può essere respinta in uno Stato membro stante una minaccia che deriverebbe dalla mera presenza nella società di detto familiare[-cittadino di paese terzo], che in un altro Stato membro è stato escluso dallo status di rifugiato, ai sensi degli articoli 1F della convenzione sui rifugiati e 12, paragrafo 2, della direttiva qualifiche (2), a causa del suo coinvolgimento in fatti avvenuti in uno specifico contesto storico-sociale nel suo paese di origine, mentre l’attualità e la concretezza della minaccia sulla base del comportamento di detto familiare nello Stato membro di soggiorno si fondano unicamente su un rinvio alla decisione di esclusione, senza che abbia luogo una valutazione del rischio di recidiva nello Stato membro di soggiorno.
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).
(2) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).
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19.9.2016 |
IT |
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C 343/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts München (Germania) il 6 luglio 2016 — Soha Sahyouni/Raja Mamisch
(Causa C-372/16)
(2016/C 343/45)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht München
Parti
Ricorrente: Soha Sahyouni
Resistente: Raja Mamisch
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se l’ambito di applicazione di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010 (1) del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343, pag. 10), si estenda anche nei casi di cosiddetta separazione privata, intervenuta, nel caso di specie, mediante dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso in Siria sulla base della sharia. |
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2. |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: Qualora trovi applicazione il regolamento (UE) n. 1259/2010, se [nell’ambito dell’esame] del suo articolo 10, nei casi di cosiddetta separazione privata,
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3. |
In caso di risposta affermativa alla seconda alternativa della seconda questione: Se il consenso al divorzio prestato dal coniuge discriminato — anche mediante la sua accettazione di prestazioni compensative — costituisca già un motivo per disapplicare la disposizione sopra citata. |
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19.9.2016 |
IT |
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C 343/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Germania) l’11 luglio 2016 — Hornbach-Baumarkt-AG/Finanzamt Landau
(Causa C-382/16)
(2016/C 343/46)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Rheinland-Pfalz
Parti
Ricorrente: Hornbach-Baumarkt-AG
Resistente: Finanzamt Landau
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 49, in combinato disposto con l’articolo 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») (già articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 48 del Trattato che istituisce la Comunità europea; in prosieguo: il «Trattato CE»), osti alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale i redditi di un soggetto passivo residente derivanti da rapporti commerciali con una società residente in un altro Stato membro, di cui detenga direttamente o indirettamente una partecipazione pari ad almeno un quarto del capitale e con cui abbia pattuito condizioni che deroghino a quelle che soggetti terzi tra loro indipendenti avrebbero concordato nell’ambito di rapporti uguali o simili, devono essere determinati come se fossero conseguiti in presenza di condizioni concordate tra soggetti terzi indipendenti, ove una rettifica siffatta non sia compiuta rispetto ai redditi derivanti da rapporti commerciali con una società residente e la disciplina non consenta al soggetto passivo residente di provare che le condizioni siano state concordate per ragioni commerciali riconducibili alla sua posizione di socio nella società residente nell’altro Stato membro.
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19.9.2016 |
IT |
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C 343/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 12 luglio 2016 — UAB «Toridas» v Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos e Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
(Causa C-386/16)
(2016/C 343/47)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Appellante: UAB «Toridas»
Altre parti: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 138, paragrafo 1, 140, lettera a), e/o 141 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti, inter alia, in combinato disposto con gli articoli 33 e 40 della stessa, debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze quali quelle in esame (nel procedimento principale), la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito nel primo Stato membro deve essere esentata in base alle suddette disposizioni nel caso in cui, prima di concludere l’operazione di acquisto, l’acquirente (ossia la persona identificata come soggetto passivo nel secondo Stato membro) manifesta l’intenzione di vendere i beni immediatamente, prima di trasportarli al di fuori del primo Stato membro, a un soggetto passivo stabilito in un terzo Stato membro a favore del quale i beni sono trasportati (spediti) in detto terzo Stato membro. |
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2) |
Se il fatto che una parte dei beni è stata sottoposta a lavorazione sulla base delle istruzioni del soggetto passivo stabilito (identificato a fini fiscali) nel secondo Stato membro prima di essere trasportata nel terzo Stato membro incida sulla risposta alla prima questione. |
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19.9.2016 |
IT |
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C 343/35 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 12 luglio 2016 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Nidera B.V. e Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
(Causa C-387/16)
(2016/C 343/48)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Altre parti: Nidera B.V., Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 183 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE (1), del 28 novembre 2006, sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio della neutralità fiscale, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una riduzione degli interessi di norma dovuti ai sensi del diritto nazionale sull’IVA versata in eccedenza (eccedenza) che non è stata rimborsata (compensata) tempestivamente, riduzione che tenga conto di circostanze diverse da quelle risultanti da azioni del soggetto passivo, come la relazione tra gli interessi e l’ammontare dell’eccedenza non rimborsata tempestivamente, il periodo di tempo durante il quale l’eccedenza non è stata rimborsata e le ragioni di questo ritardo, nonché le perdite effettivamente subite dal soggetto passivo.
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/36 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 20 luglio 2016 — SIA «Aqua Pro»/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-407/16)
(2016/C 343/49)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa (Corte suprema)
Parti
Ricorrente: SIA «Aqua Pro»
Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria lettone)
Questioni pregiudiziali
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1) |
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2) |
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3) |
Se, al momento di valutare la sussistenza di motivi ragionevoli e di buona fede nell’agire del soggetto passivo ai fini dell’applicazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, possa essere rilevante nelle circostanze specifiche il fatto che l’operazione di importazione di merci sia basata su di un contratto di distribuzione. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/37 |
Ordinanza del presidente della Corte dell’8 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Sarval Sud-Est SAS, Siffda Bretagne SAS, Siffda Centre SAS, Siram SARL, Francisque Gay, Patrick Legras de Grandcourt/Association ATM Porc, Association ATM Avicole, Association ATM équidés, Angee, Association ATM éleveurs de ruminants, Association ATM lapins Clipp, Association ATM palmipèdes gras — Cifog, Association ATM ponte — CNPO, Atemax France, Monnard Jura SNC, Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale porcine
(Causa C-155/16) (1)
(2016/C 343/50)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/38 |
Ordinanza del Tribunale del 18 luglio 2016 — Bank Mellat/Consiglio
(Causa T-72/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Annullamento degli atti impugnati - Non luogo a statuire»))
(2016/C 343/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bank Mellat (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, F. Zaiwalla, Z. Burbeza, solicitors, M. Brindle, QC, e R. Blakeley, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2011, L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2011, L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 del 23 marzo 2012 (GU 2012, L 88, pag. 1), nella parte in cui il nome della ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone e delle entità cui si applicano tali misure restrittive.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Provincial Investment Companies Association, della Saba Tamin Investment Company, del Common Investment Fund (Pars Fund), dello Shirin Asal Food Industrial Group, del Sorbon Industrial Production Group e della Individual Stock Association. |
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3) |
La Bank Mellat, il Consiglio dell’Unione europea, la Provincial Investment Companies Association, la Saba Tamin Investment Company, il Common Investment Fund (Pars Fund), lo Shirin Asal Food Industrial Group, il Sorbon Industrial Production Group e la Individual Stock Association sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
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19.9.2016 |
IT |
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C 343/38 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2016 – Portigon/SRB
(Causa T-365/16)
(2016/C 343/52)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Portigon AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: D. Bliesener e V. Jungkind, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare le decisioni del convenuto su cui si fondano gli avvisi di riscossione della Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Agenzia federale tedesca per la stabilizzazione del mercato finanziario), emessi in data 22 aprile 2016 (riferimento n. 2208101-2016-JB) e 10 giugno 2016 (riferimento n. 2208102-2016-JB2), con i quali tale agenzia chiede alla ricorrente il pagamento di contributi annuali al Fondo di risoluzione unico per l’anno 2016; |
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— |
condannare il convenuto a produrre le decisioni di cui al paragrafo precedente; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (2), in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (3)
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 16 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») Le decisioni violano il principio generale di uguaglianza, vista la peculiare situazione della ricorrente rispetto ad altri enti creditizi tenuti al versamento dei contributi. Esse interferiscono inoltre in maniera sproporzionata con la libertà di impresa della ricorrente. |
|
3. |
Terzo motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81, in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE In sede di calcolo dell’importo dei contributi, il convenuto ha erroneamente omesso di escludere dalle passività rilevanti per la riscossione dei contributi le attività fiduciarie della ricorrente prive di rischio iscritte in bilancio. |
|
4. |
Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) n. 2015/63 In sede di calcolo dell’importo dei contributi, il convenuto ha erroneamente compiuto, rispetto ai contratti derivati della ricorrente, una valutazione al lordo e non una valutazione al netto commensurata al rischio. |
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5. |
Quinto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 2015/63 In sede di calcolo dell’importo dei contributi, il convenuto ha erroneamente considerato la ricorrente alla stregua di un ente in fase di ristrutturazione. L’indicatore di rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/63 avrebbe dovuto assumere il valore minimo. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, in quanto il convenuto avrebbe dovuto sentire la ricorrente prima di adottare le sue decisioni. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, in quanto il convenuto non ha motivato a sufficienza le sue decisioni. |
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
(3) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2014, L 173, pag. 190).
(4) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/40 |
Ricorso proposto il 14 luglio 2016 — Oberösterreichische Landesbank/SRB
(Causa T-376/16)
(2016/C 343/53)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Oberösterreichische Landesbank AG (Linz, Austria) (rappresentante: G. Eisenberger, avvocato)
Convenuto: Comitato unico di risoluzione (CUR)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la «decision of the Executive Session of the Board of 20 May 2016 on the adjustment of the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund supplementing the Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions of the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/13)», nonché la prima decisione che, a quanto sembra, risale al 15 aprile 2016 e che è manifestamente connessa inscindibilmente alla decisione del 20 maggio 2016; |
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— |
in subordine, annullare la «decision of the Executive Session of the Board of 20 May 2016 on the adjustment of the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund supplementing the Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions of the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/13)», nella misura in cui la medesima ordina che la restituzione dell’importo pagato in eccesso avvenga nel 2017 nel contesto dell’imposizione dell’importo che deve essere versato al Fondo di risoluzione unico; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo: manifesta violazione delle forme sostanziali per insufficiente motivazione della decisione impugnata. |
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2. |
Secondo motivo: manifesta violazione delle forme sostanziali per incompletezza della pubblicazione della decisione impugnata. |
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3. |
Terzo motivo: insufficienza della correzione dell’importo relativo alla ricorrente che deve essere versato al Fondo di risoluzione unico per l’anno 2016. |
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4. |
Quarto motivo: illegittimità del fatto che la restituzione dell’importo pagato in eccesso non è avvenuta fino al 2017. |
|
19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/41 |
Ricorso proposto il 14 luglio 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB
(Causa T-377/16)
(2016/C 343/54)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Austria) (rappresentante: G. Eisenberger, avvocato)
Convenuto: Comitato unico di risoluzione (CUR)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la «decision of the Executive Session of the Board of 20 May 2016 on the adjustment of the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund supplementing the Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions of the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/13)», nonché la prima decisione che, a quanto sembra, risale al 15 aprile 2016 e che è manifestamente connessa inscindibilmente alla decisione del 20 maggio 2016; |
|
— |
in subordine, annullare la «decision of the Executive Session of the Board of 20 May 2016 on the adjustment of the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund supplementing the Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions of the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/13)», nella misura in cui la medesima ordina che la restituzione dell’importo pagato in eccesso avvenga nel 2017 nel contesto dell’imposizione dell’importo che deve essere versato al Fondo di risoluzione unico; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo: manifesta violazione delle forme sostanziali per insufficiente motivazione della decisione impugnata. |
|
2. |
Secondo motivo: manifesta violazione delle forme sostanziali per incompletezza della pubblicazione della decisione impugnata. |
|
3. |
Terzo motivo: insufficienza della correzione dell’importo relativo alla ricorrente che deve essere versato al Fondo di risoluzione unico per l’anno 2016. |
|
4. |
Quarto motivo: illegittimità del fatto che la restituzione dell’importo pagato in eccesso non è avvenuta fino al 2017. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/41 |
Ricorso proposto il 22 luglio 2016 — Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder)
(Causa T-395/16)
(2016/C 343/55)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Windfinder R&L GmbH & Co. KG (Kiel, Germania) (rappresentante: B. Schneider, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Marchio denominativo dell’Unione «Windfinder» — Domanda di registrazione n. 13 350 467
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2016 nel procedimento R 1206/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
modificare la decisione impugnata nel senso di registrare la domanda di marchio dell’Unione n. 13 350 467 nella sua integralità; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 207/2009. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/42 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — Galletas Gullon/EUIPO — O2 Holdings (Forma di pacchetto)
(Causa T-404/16)
(2016/C 343/56)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Galletas Gullon, SA (Aguilar de Campoo, Spagna) (rappresentante: M. Escudero Pérez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: O2 Holdings Ltd (Slough, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: marchio tridimensionale (Forma di pacchetto) — Marchio dell’Unione europea n. 3 408 424
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 maggio 2016 nel procedimento R 1613/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO e, in caso di intervento, la controinteressata alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. |
|
19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/43 |
Ricorso proposto il 26 luglio 2016 — Banco Popolar Español EUIPO — Pledgeling (p)
(Causa T-407/16)
(2016/C 343/57)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Banco Popolar Español, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pledgeling LLC (Houston, Texas, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «p» — Domanda di registrazione n. 12 123 147
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 29 aprile 2016, nel procedimento R 1693/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata, qualora dovesse intervenire, alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
violazione degli articoli 73 e 76 del regolamento n. 207/2009. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/43 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — Galletas Gullon/EUIPO — O2 Holdings (Forma di un imballaggio)
(Causa T-418/16)
(2016/C 343/58)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Galletas Gullon, SA (Aguilar de Campoo, Spagna) (rappresentante: M. Escudero Pérez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: O2 Holdings Ltd (Slough, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: la ricorrente
Marchio controverso interessato: il marchio tridimensionale (Forma di un imballaggio) — Marchio dell’Unione europea n. 3 417 847
Procedimento dinanzi all’EUIPO: il procedimento di dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 19 maggio 2016, nel procedimento R 1614/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata, qualora dovesse intervenire, alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/44 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2016 — Carrera Brands/EUIPO — Autec (Carrera)
(Causa T-419/16)
(2016/C 343/59)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Carrera Brands Ltd (Hongkong, Repubblica popolare cinese) (rappresentante: C. Markowsky, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Autec AG (Norimberga, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio denominativo dell’Unione «Carrera» — Marchio dell’Unione n. 4 630 711
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Decadenza
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 giugno 2016 nel procedimento R 278/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata e modificarlo nel senso di annullare la decisione della divisione di annullamento del 21 gennaio 2015; |
|
— |
annullare la decisione impugnata per quanto concerne il rigetto della domanda della ricorrente di sospensione del procedimento e |
|
— |
in subordine: modificarla nel senso di accogliere la domanda della ricorrente di sospensione del procedimento, formulata il 22 agosto 2014 e reiterata, nel procedimento di ricorso, il 21 maggio 2015; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
Violazione della regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 2868/95. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/45 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — sheepworld/EUIPO (Beste Oma)
(Causa T-421/16)
(2016/C 343/60)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (rappresentante: S. von Rüden, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Beste Oma» — Domanda di registrazione n. 14 169 478
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13/05/2016 nel procedimento R 91/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle relative al procedimento di ricorso. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/45 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — sheepworld/EUIPO (Beste Oma)
(Causa T-422/16)
(2016/C 343/61)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (rappresentante: S. von Rüden, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Beste Oma» — Domanda di registrazione n. 14 169 304
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13/05/2016 nel procedimento R 95/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle relative al procedimento di ricorso. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/46 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — Hoffmann/EUIPO (Genius)
(Causa T-425/16)
(2016/C 343/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Karl Hoffmann (Bad Schwalbach, Germania) (rappresentante: C. Jonas, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Marchio denominativo dell’Unione «Genius» — Domanda di registrazione n. 13 509 071
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 maggio 2016 nel procedimento R 1631/2015-5
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/46 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE)
(Causa T-427/16)
(2016/C 343/63)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Isabel Martín Osete (Parigi, Francia) (rappresentante: V. Wellens, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Daniella Rey (Toulouse, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «AN IDEAL WIFE» — Marchio dell’Unione europea n. 5 276 894
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 aprile 2016 nel procedimento R 1528/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 207/2009. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/47 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL LOVER)
(Causa T-428/16)
(2016/C 343/64)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Isabel Martín Osete (Parigi, Francia) (rappresentante: V. Wellens, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Daniella Rey (Toulouse, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «AN IDEAL LOVER» — Marchio dell’Unione europea n. 5 261 599
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 aprile 2016 nel procedimento R 1527/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 207/2009. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/48 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL HUSBAND)
(Causa T-429/16)
(2016/C 343/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Isabel Martín Osete (Parigi, Francia) (rappresentante: V. Wellens, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Daniella Rey (Tolosa, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: la ricorrente
Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «AN IDEAL HUSBAND» — Marchio dell’Unione europea n. 5 231 808
Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 21 aprile 2016, nel procedimento R 1526/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. |
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19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/48 |
Ricorso proposto il 5 agosto 2016 — Altunis/EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI)
(Causa T-438/16)
(2016/C 343/66)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: A. Vanzetti, S. Bergia, G. Sironi, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hotel Cipriani Srl (Venezia, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «CIPRIANI» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 127 870
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 giugno 2016 nel procedimento R 1889/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
respingere l’opposizione presentata da Hotel Cipriani s.r.l. ovvero |
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— |
rimettere il procedimento davanti all’EUIPO perché provveda conformemente alla sentenza; |
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— |
disporre l’integrale rifusione delle spese del presente procedimento, incluse le precedenti fasi davanti all’EUIPO, a favore della stessa Altunis. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione degli articoli 15, 42(2) e 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009 e della regola 22(3) del regolamento n. 2868/95 in relazione alla valutazione dell’uso effettivo del marchio di Hotel Cipriani; |
|
— |
Violazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009 in relazione alla valutazione della somiglianza tra prodotti e servizi e alla conseguente valutazione del rischio di confusione. |
|
19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/49 |
Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2016 — Grandi Navi Veloci/Commissione
(Causa T-506/14) (1)
(2016/C 343/67)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.