ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 335

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
12 settembre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 335/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 335/02

Causa C-648/13: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Azione dell’Unione europea in materia di acque — Direttiva 2000/60/CE — Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali — Piani di gestione dei bacini idrografici)

2

2016/C 335/03

Causa C-200/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Silvia Georgiana Câmpean/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, divenuta Serviciul Fiscal Municipal Mediaş, Administrația Fondului pentru Mediu (Rinvio pregiudiziale — Principio di leale cooperazione — Principi di equivalenza e di effettività — Normativa nazionale che stabilisce le modalità di rimborso delle tasse indebitamente riscosse con gli interessi — Esecuzione delle decisioni giurisdizionali vertenti su tali diritti al rimborso derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione — Rimborso rateizzato su un periodo di cinque anni — Rimborso subordinato all’esistenza di fondi percepiti a titolo di una tassa — Impossibilità di procedere ad esecuzione forzata)

3

2016/C 335/04

Causa C-288/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Timiș — Romania) — Silvia Ciup/Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara (Rinvio pregiudiziale — Principio di leale cooperazione — Principi di equivalenza e di effettività — Normativa nazionale che stabilisce le modalità di rimborso delle tasse indebitamente riscosse con interessi — Esecuzione delle decisioni giurisdizionali vertenti su tali diritti al rimborso derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione — Rimborso rateizzato su un periodo di cinque anni — Rimborso subordinato all’esistenza di fondi percepiti a titolo di una tassa — Impossibilità di esecuzione forzata)

4

2016/C 335/05

Causa C-406/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — Polonia) — Wrocław — Miasto na prawach powiatu /Minister Infrastruktury i Rozwoju [Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/18/CE — Appalti pubblici di lavori — Legittimità dell’obbligo imposto agli offerenti di realizzare una determinata percentuale dell’appalto senza ricorrere al subappalto — Regolamento (CE) n. 1083/2006 — Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione — Obbligo per gli Stati membri di effettuare una rettifica finanziaria in relazione alle irregolarità constatate — Nozione di irregolarità — Necessità di una rettifica finanziaria in caso di violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici]

5

2016/C 335/06

Cause riunite C-458/14 e C-67/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 luglio (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna — Italia) — Promoimpresa srl (C-458/14)/Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia e Mario Melis e a. (C-67/15)/Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici e libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Direttiva 2006/123/CE — Articolo 12 — Concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano un interesse economico — Proroga automatica — Assenza di procedura di gara)

6

2016/C 335/07

Causa C-476/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Citroën Commerce GmbH/Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW) [Rinvio pregiudiziale — Direttive 98/6/CE e 2005/29/CE — Tutela dei consumatori — Pubblicità con indicazione del prezzo — Nozioni di offerta e di prezzo comprensivo delle imposte — Obbligo di includere, nel prezzo di vendita di un autoveicolo, le spese supplementari obbligatorie connesse alla consegna di tale veicolo]

6

2016/C 335/08

Causa C-486/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Germania) — procedimento penale a carico di Piotr Kossowski [Rinvio pregiudiziale — Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen — Articoli 54 e 55, paragrafo 1, lettera a) — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem — Ammissibilità dell’azione penale nei confronti di un accusato in uno Stato membro dopo la chiusura del procedimento penale avviato a suo carico in un altro Stato membro da parte della procura senza un’istruzione approfondita — Assenza di esame della causa nel merito]

7

2016/C 335/09

Causa C-567/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris — Francia) — Genentech Inc./Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Articolo 101 TFUE ì — Contratto di licenza non esclusivo — Brevetto — Assenza di contraffazione — Obbligo di corresponsione di un canone)

8

2016/C 335/10

Causa C-614/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Atanas Ognyanov (Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte — Contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale — Normativa nazionale che prevede la declinazione di competenza del giudice nazionale per aver espresso, nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, un parere provvisorio nell’esposizione del contesto di fatto e di diritto — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 1)

8

2016/C 335/11

Causa C-6/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Belgio) — TNS Dimarso NV/Vlaams Gewest (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 53, paragrafo 2 — Criteri di aggiudicazione — Offerta economicamente più vantaggiosa — Metodo di valutazione — Regole di ponderazione — Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di precisare nel bando di gara la ponderazione dei criteri di attribuzione — Portata dell’obbligo)

9

2016/C 335/12

Causa C-18/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Brisal — Auto Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland/Fazenda Pública (Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa tributaria — Assoggettamento ad imposta degli interessi percepiti — Differenza di trattamento tra gli istituti di credito residenti e gli istituti di credito non residenti)

10

2016/C 335/13

Causa C-19/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/Innova Vital GmbH [Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Articolo 1, paragrafo 2 — Ambito di applicazione — Prodotti alimentari destinati ad essere forniti in quanto tali al consumatore finale — Indicazioni figuranti in una comunicazione commerciale rivolta esclusivamente a professionisti della salute]

10

2016/C 335/14

Causa C-46/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul — Portogallo) — Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal [Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino — Capacità tecniche degli operatori economici — Effetto diretto — Mezzi probatori — Rapporto gerarchico tra l’attestazione dell’acquirente privato e la dichiarazione unilaterale dell’offerente — Principio di proporzionalità — Divieto di introdurre modifiche sostanziali ai mezzi di prova previsti]

11

2016/C 335/15

Causa C-70/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Emmanuel Lebek/Janusz Domino [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 34, punto 2 — Convenuto che non compare — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Mancata notificazione o comunicazione in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace — Nozione di impugnazione — Richiesta di rimozione della preclusione — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Articolo 19, paragrafo 4 — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Termine di ammissibilità della richiesta di rimozione della preclusione]

12

2016/C 335/16

Causa C-97/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Sprengen/Pakweg Douane BV/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Voci 8471 e 8521 — Note esplicative — Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione — Screenplays)

13

2016/C 335/17

Causa C-111/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republika Slovenija — Slovenia) — Občina Gorje/Republika Slovenija [Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 1698/2005 — Regolamento (UE) n. 65/2011 — Finanziamento da parte del FEASR — Sostegno allo sviluppo rurale — Norme di ammissibilità delle operazioni e delle spese — Condizione temporale — Esclusione completa — Riduzione dell’aiuto]

13

2016/C 335/18

Causa C-115/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 giugno 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department/NA [Rinvio pregiudiziale — Articoli 20 e 21 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c) — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 12 — Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione — Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di uno Stato terzo — Atti di violenza coniugale — Divorzio preceduto dalla partenza del cittadino dell’Unione — Mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di uno Stato terzo che ha l’affidamento dei figli in comune, cittadini dell’Unione]

14

2016/C 335/19

Causa C-123/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Libera circolazione dei capitali — Imposta sulle successioni — Normativa di uno Stato membro che dispone una riduzione dell’imposta sulle successioni applicabile alle eredità comprendenti un patrimonio che ha già fatto parte di una trasmissione ereditaria per la quale è stata riscossa tale imposta nello stesso Stato membro — Restrizione — Giustificazione — Coerenza del sistema fiscale)

15

2016/C 335/20

Causa C-134/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsisches Oberverwaltungsgericht — Germania) — Lidl GmbH & Co. KG/Freistaat Sachsen [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 543/2008 — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Norme di commercializzazione — Carni di pollame fresche preconfezionate — Obbligo di indicare il prezzo totale e il prezzo per unità di peso sull’involucro o su un’etichetta apposta su tale involucro — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 16 — Libertà d’impresa — Proporzionalità — Articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, TFUE — Non discriminazione]

16

2016/C 335/21

Causa C-176/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Guy Riskin, Geneviève Timmermans/Etat belge (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Articoli 63 e 65 TFUE — Articolo 4 TUE — Fiscalità diretta — Tassazione dei dividendi — Convenzione bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione — Stato terzo — Ambito di applicazione)

16

2016/C 335/22

Causa C-178/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia — Polonia) — Alicja Sobczyszyn/Szkoła Podstawowa w Rzeplinie (Rinvio pregiudiziale — Organizzazione dell’orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Insegnanti — Congedo per recupero della salute — Ferie annuali che coincidono con un congedo per recupero della salute — Diritto di fruire delle ferie annuali in un altro periodo)

17

2016/C 335/23

Causa C-187/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Düsseldorf — Germania) — Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen (Rinvio pregiudiziale — Articolo 45 TFUE — Libera circolazione dei lavoratori — Pubblico dipendente di uno Stato membro che ha lasciato il pubblico impiego per svolgere attività lavorativa in un altro Stato membro — Normativa nazionale che prevede, in tal caso, la perdita dei diritti all’erogazione di una pensione di vecchiaia acquisiti nel pubblico impiego e l’iscrizione retroattiva al regime generale di assicurazione vecchiaia)

18

2016/C 335/24

Causa C-196/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) no 44/2001 — Articolo 5, punti 1 e 3 — Giudice competente — Nozioni di materia contrattuale e di materia di illeciti civili dolosi — Brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo — Azione risarcitoria — Nozioni di compravendita di beni e di prestazione di servizi]

18

2016/C 335/25

Causa C-205/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Sibiu — Romania) — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)/Vasile Toma, Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci (Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto di ricorso ad un giudice — Principio della parità delle armi — Principi di equivalenza e di effettività — Procedimento di esecuzione forzata di una decisione giudiziaria che dispone il rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione — Esenzione delle autorità pubbliche da determinate spese di giustizia — Competenza della Corte)

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2016/C 335/26

Causa C-210/15 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2016 — Repubblica di Polonia/Commissione europea (Impugnazione — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento dell’Unione — Regolamenti (CE) n. 1257/1999 e n. 1698/2005 — Pensionamento anticipato degli agricoltori — Definitiva cessazione di qualsiasi attività agricola commerciale)

20

2016/C 335/27

Causa C-222/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék — Ungheria) — Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services [Rinvio pregiudiziale — Clausola attributiva di giurisdizione — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 23 — Clausola inserita nelle condizioni generali — Consenso delle parti alle condizioni ivi previste — Validità e precisione di una clausola di tal genere]

20

2016/C 335/28

Causa C-230/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 22, punto 4 — Competenza giurisdizionale per le controversie in materia di proprietà intellettuale — Articolo 71 — Convenzioni concluse dagli Stati membri in materie particolari — Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale — Competenza giurisdizionale per le controversie relative ai marchi, disegni e modelli del Benelux — Articolo 350 TFUE]

21

2016/C 335/29

Causa C-270/15 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 giugno 2016 — Regno del Belgio/Commissione europea (Impugnazione — Aiuti concessi dalle autorità belghe per il finanziamento dei test diagnostici relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini — Vantaggio selettivo — Decisione che dichiara tali aiuti in parte incompatibili con il mercato interno)

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2016/C 335/30

Causa C-271/15 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 luglio 2016 — Sea Handling SpA, in liquidazione/Commissione europea [Impugnazione — Diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Interpretazione erronea — Obbligo di motivazione — Documenti relativi a un procedimento di controllo di aiuti di Stato — Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso alla totalità dei documenti del fascicolo amministrativo — Portata della presunzione di riservatezza — Domanda di accesso alla denuncia all’origine di un procedimento di indagine — Diniego di accesso — Interesse pubblico prevalente]

22

2016/C 335/31

Causa C-335/15: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Maria Cristina Elisabetta Ornano/Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Articolo 119 del Trattato CE (divenuto articolo 141 CE) — Direttiva 75/117/CEE — Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Articolo 1 — Direttiva 92/85/CEE — Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Articolo 11, punti 2, lettera b), e 3 — Normativa nazionale che prevede per i magistrati ordinari un’indennità in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività professionale — Assenza di diritto a detta indennità, in capo a una magistrata ordinaria, per i periodi di congedo di maternità obbligatorio anteriori al 1o gennaio 2005)

23

2016/C 335/32

Causa C-416/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti- Romania) — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București [Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Regolamento (CE) n. 225/2009 — Articolo 13 — Elusione — Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 — Tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese — Dazi antidumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2012 — Spedizione da Taiwan — Apertura di un’inchiesta — Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 — Estensione del dazio antidumping — Ambito di applicazione ratione temporis — Principio di irretroattività — Codice doganale comunitario — Recupero a posteriori di dazi all’importazione]

24

2016/C 335/33

Causa C-447/15: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě — Repubblica ceca) — Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje (Rinvio pregiudiziale — Trasporto — Direttiva 2003/59/CE — Obbligo di qualificazione iniziale — Articolo 4 — Diritti quesiti — Titolari di patenti di guida rilasciate prima delle date previste dall’articolo 4 — Esenzione dall’obbligo di qualificazione iniziale — Normativa nazionale che stabilisce un requisito ulteriore di previa formazione periodica di una durata di 35 ore per beneficiare di tale esenzione)

25

2016/C 335/34

Causa C-464/15: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Wiener Neustadt — Austria) — Admiral Casinos & Entertainment AG/Balmatic Handelsgesellschaft mbH e a. [Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Giochi d’azzardo — Normativa di uno Stato membro che stabilisce il divieto, penalmente sanzionato, di gestione di apparecchi automatici da gioco a vincita limitata (kleines Glücksspiel) in assenza di concessione da parte dell’autorità competente — Restrizione — Giustificazione — Proporzionalità — Valutazione della proporzionalità sulla base sia dell’obiettivo della normativa al momento dell’adozione che dei suoi effetti al momento della sua attuazione — Effetti accertabili inconfutabilmente in via empirica]

25

2016/C 335/35

Causa C-494/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud — Repubblica ceca) — Tommy Hilfiger Licensing LLC e a./Delta Center a.s. (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2004/48/CE — Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale — Nozione di intermediario i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale — Locatario di un’area di mercato che offre in sublocazione i singoli punti vendita — Possibilità di emettere un provvedimento inibitorio nei confronti di tale locatario — Articolo 11)

26

2016/C 335/36

Causa C-85/16 P: Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 da Kenzo Tsujimoto avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2015, causa T-414/13, Kenzo Tsujimoto/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

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2016/C 335/37

Causa C-86/16 P: Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 da Kenzo Tsujimoto avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2015, causa T-522/13, Kenzo Tsujimoto/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

28

2016/C 335/38

Causa C-88/16 P: Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 da European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 2 dicembre 2015, causa T-553/13: European Dynamics Luxembourg and Evropaïki Dynamiki/Fusion for Energy

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2016/C 335/39

Causa C-218/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polonia) il 19 aprile 2016 — Aleksandra Kubicka

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2016/C 335/40

Causa C-277/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 17 maggio 2016 — Polkomtel Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

30

2016/C 335/41

Causa C-278/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Aachen (Germania) il 19 maggio 2016 — Frank Sleutjes

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2016/C 335/42

Causa C-307/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 30 maggio 2016 — Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

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2016/C 335/43

Causa C-308/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 30 maggio 2016 — Kozuba Premium Selection sp. z o.o. z con sede in Varsavia/Dyrektor Izby Skarbowej in Varsavia

32

2016/C 335/44

Causa C-309/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 31 maggio 2016 — Corbin Opportunity Fund Lp e a.

33

2016/C 335/45

Causa C-330/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 10 giugno 2016 — Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki

33

2016/C 335/46

Causa C-346/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Amtsgericht Kehl (Germania) il 21 giugno 2016 — Procedimento penale a carico di C

34

2016/C 335/47

Causa C-349/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 24 giugno 2016 — T.KUP SAS/Belgische staat

35

2016/C 335/48

Causa C-355/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 28 giugno 2016 — Christian Picart/Ministre des finances et des comptes publics

36

2016/C 335/49

Causa C-356/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 27 giugno 2016 — Procedimento penale a carico di Wamo BVBA, Luc Cecile Jozef Van Mol

36

2016/C 335/50

Causa C-357/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 28 giugno 2016 — UAB Gelvora/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

37

2016/C 335/51

Causa C-358/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 24 giugno 2016 — UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem e a.

38

2016/C 335/52

Causa C-359/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 24 giugno 2016 — Ömer Altun e a., Absa NV e a./Openbaar Ministerie

38

2016/C 335/53

Causa C-365/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 4 luglio 2016 — Association française des entreprises privées (AFEP) e a./Ministre des finances et des comptes publics

39

2016/C 335/54

Causa C-367/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 5 luglio 2016 — Openbaar Ministerie/Dawid Piotrowski

40

2016/C 335/55

Causa C-381/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) l’11 luglio 2016 — Salvador Benjumea Bravo de Laguna/Esteban Torras Ferrazzuolo

41

2016/C 335/56

Causa C-385/16 P: Impugnazione proposta l’11 luglio 2016 dalla Sharif University of Technology avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 aprile 2016, causa T-52/15, Sharif University of Technology/Consiglio dell’Unione europea

41

2016/C 335/57

Causa C-396/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 15 luglio 2016 — T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o (attualmente in situazione di insolvenza)/Republika Slovenija

42

 

Tribunale

2016/C 335/58

Causa T-347/14: Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2016 — Yanukovych/Consiglio (Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento di fondi — Elenco di persone, enti ed organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie — Inclusione del nominativo del ricorrente — Adeguamento della domanda — Decesso del ricorrente — Irricevibilità — Prova della fondatezza dell’iscrizione nell’elenco — Ricorso manifestamente fondato)

44

2016/C 335/59

Causa T-380/14: Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2016 — Pshonka/Consiglio (Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Iscrizione del nome del ricorrente — Termine di impugnazione — Ricevibilità — Prova della fondatezza dell’iscrizione nell’elenco — Ricorso manifestamente fondato)

45

2016/C 335/60

Causa T-770/14: Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2016 — Italia/Commissione [FESR — Regolamento (CE) n. 1083/2006 — Programma di cooperazione transfrontaliera Italia — Malta 2007-2013 — Mancato rispetto dei termini — Disimpegno automatico — Proporzionalità — Principio di cooperazione — Principio del partenariato — Forza maggiore — Obbligo di motivazione — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

46

2016/C 335/61

Causa T-368/15: Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2016 — Alcimos Consulting/BCE (Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento — Decisioni adottate dal consiglio direttivo della BCE — Erogazione di liquidità di emergenza accordata alle banche greche — Tetto massimo — Insussistenza di un’incidenza diretta — Irricevibilità — Inosservanza dei requisiti di forma)

46

2016/C 335/62

Causa T-677/15: Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2016 — Panzeri/Parlamento e Commissione (Ricorso di annullamento — Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate — Sostituzione dell’atto impugnato in corso di causa — Non luogo a statuire — Atto preparatorio — Irricevibilità)

47

2016/C 335/63

Causa T-729/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 luglio 2016 — MSD Animal Health Innovation e Intervet international/EMA [Procedimento sommario — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti detenuti dall’EMA relativi ad informazioni presentate da un’impresa nell’ambito della sua richiesta di autorizzazione all’immissione sul mercato di un medicinale — Decisione di accordare a un terzo l’accesso ai documenti — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Fumus boni juris — Bilanciamento degli interessi]

48

2016/C 335/64

Causa T-382/16: Ricorso proposto il 21 luglio 2016 — Asna/EUIPO — Wings Software (ASNA WINGS)

48

2016/C 335/65

Causa T-389/16: Ricorso proposto il 22 luglio 2016 — AIA/EUIPO — Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.)

49

2016/C 335/66

Causa T-398/16: Ricorso proposto il 26 luglio 2016 — Starbucks/EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS)

50

2016/C 335/67

Causa T-402/16: Ricorso proposto il 22 luglio 2016 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas)

51

2016/C 335/68

Causa T-403/16: Ricorso proposto il 28 luglio 2016 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Vivatech (Immunostad)

51

 

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 335/69

Causa F-29/16: Ricorso proposto il 14 giugno 2016 — ZZ e a./Commissione

53

2016/C 335/70

Causa F-36/16: Ricorso proposto il 12 luglio 2016 — ZZ/Commissione

54

2016/C 335/71

Causa F-37/16: Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — ZZ/BEI

54


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 335/01)

Ultima pubblicazione

GU C 326 del 5.9.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 314 del 29.8.2016

GU C 305 del 22.8.2016

GU C 296 del 16.8.2016

GU C 287 dell’8.8.2016

GU C 279 dell’1.8.2016

GU C 270 del 25.7.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/2


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-648/13) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Azione dell’Unione europea in materia di acque - Direttiva 2000/60/CE - Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali - Piani di gestione dei bacini idrografici))

(2016/C 335/02)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, K. Majcher e M. Drwięcki, agenti)

Dispositivo

1)

Non trasponendo totalmente o correttamente gli articoli 2, punti 19, 20, 26 e 27, 8, paragrafo 1, 9, paragrafo 2, 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla direttiva 2008/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, nonché i punti 1.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4 e 2.4.1 dell’allegato V di detta direttiva e la parte A, punti da 7.2 a 7.10, dell’allegato VII della stessa, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi di tali disposizioni e dell’articolo 24 della medesima direttiva.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 45 del 15.2.2014.


12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Silvia Georgiana Câmpean/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, divenuta Serviciul Fiscal Municipal Mediaş, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-200/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Principio di leale cooperazione - Principi di equivalenza e di effettività - Normativa nazionale che stabilisce le modalità di rimborso delle tasse indebitamente riscosse con gli interessi - Esecuzione delle decisioni giurisdizionali vertenti su tali diritti al rimborso derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione - Rimborso rateizzato su un periodo di cinque anni - Rimborso subordinato all’esistenza di fondi percepiti a titolo di una tassa - Impossibilità di procedere ad esecuzione forzata))

(2016/C 335/03)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Silvia Georgiana Câmpean

Convenute: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, divenuta Serviciul Fiscal Municipal Mediaş, Administrația Fondului pentru Mediu

Dispositivo

Il principio di leale collaborazione deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro adotti disposizioni che subordinano il rimborso di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con tale diritto risulti da una tale sentenza, a condizioni che riguardano specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che sarebbero applicate, in mancanza di esse, a tale rimborso. Spetta al giudice del rinvio verificare il rispetto di tale principio nel caso di specie.

Il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro preveda modalità processuali meno favorevoli per le domande di rimborso di una tassa fondate su una violazione del diritto dell’Unione rispetto a quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie al fine di garantire il rispetto di tale principio per quanto riguarda la normativa applicabile alla controversia pendente dinanzi ad esso.

Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta ad un sistema di rimborso, comprensivo degli interessi, delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, il cui importo sia stato accertato da decisioni giurisdizionali esecutive, come il sistema di cui al procedimento principale, che prevede una rateizzazione su un periodo di 5 anni del rimborso di tali tasse e che subordina l’esecuzione di tali decisioni alla disponibilità dei fondi percepiti a titolo di un’altra tassa, senza che il singolo abbia la facoltà di imporre alle autorità pubbliche di adempiere i loro obblighi se esse non vi procedono volontariamente. Spetta al giudice del rinvio verificare se una normativa, come quella che sarebbe applicabile al procedimento principale in assenza di un siffatto sistema di rimborso, risponda ai requisiti del principio di effettività.


(1)  GU C 235 del 21.7.2014.


12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Timiș — Romania) — Silvia Ciup/Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara

(Causa C-288/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Principio di leale cooperazione - Principi di equivalenza e di effettività - Normativa nazionale che stabilisce le modalità di rimborso delle tasse indebitamente riscosse con interessi - Esecuzione delle decisioni giurisdizionali vertenti su tali diritti al rimborso derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione - Rimborso rateizzato su un periodo di cinque anni - Rimborso subordinato all’esistenza di fondi percepiti a titolo di una tassa - Impossibilità di esecuzione forzata))

(2016/C 335/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Timiș

Parti

Ricorrente: Silvia Ciup

Convenuta: Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara

Dispositivo

1)

Il principio di leale cooperazione deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro adotti disposizioni che subordinano il rimborso di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione da una sentenza della Corte o la cui incompatibilità con tale diritto risulti da una tale sentenza, a condizioni riguardanti specificamente tale tributo e che sono meno favorevoli di quelle che sarebbero applicate, in mancanza di esse, a un siffatto rimborso. Spetta al giudice del rinvio verificare il rispetto di tale principio nel caso di specie.

2)

Il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro preveda modalità processuali meno favorevoli per i ricorsi fondati su una violazione del diritto dell’Unione rispetto a quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno. Spetta al giudice del rinvio effettuare le verifiche necessarie al fine di garantire il rispetto di tale principio per quanto riguarda la normativa applicabile alla controversia dinanzi a esso pendente.

3)

Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta a un sistema di rimborso delle somme dovute in forza del diritto dell’Unione e il cui importo è stato accertato con decisioni giurisdizionali esecutive, come il sistema di cui al procedimento principale, che prevede una rateizzazione su un periodo di cinque anni del rimborso di tali somme e che subordina l’esecuzione di decisioni siffatte alla disponibilità dei fondi riscossi a titolo di un’altra tassa, senza che il singolo disponga della facoltà di costringere le autorità pubbliche di adempiere ai loro obblighi se esse non vi si conformano volontariamente.


(1)  GU C 303 dell’8.09.2014.


12.9.2016   

IT

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C 335/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — Polonia) — Wrocław — Miasto na prawach powiatu /Minister Infrastruktury i Rozwoju

(Causa C-406/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/18/CE - Appalti pubblici di lavori - Legittimità dell’obbligo imposto agli offerenti di realizzare una determinata percentuale dell’appalto senza ricorrere al subappalto - Regolamento (CE) n. 1083/2006 - Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione - Obbligo per gli Stati membri di effettuare una rettifica finanziaria in relazione alle irregolarità constatate - Nozione di «irregolarità» - Necessità di una rettifica finanziaria in caso di violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici])

(2016/C 335/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: Wrocław — Miasto na prawach powiatu

Convenuto: Minister Infrastruktury i Rozwoju

Dispositivo

1)

La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, deve essere interpretata nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non è autorizzata ad imporre, mediante una clausola del capitolato d’oneri di un appalto pubblico di lavori, che il futuro aggiudicatario esegua una determinata percentuale dei lavori oggetto di detto appalto avvalendosi di risorse proprie.

2)

L’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 7, dello stesso, deve essere interpretato nel senso che il fatto che, nell’ambito di un appalto pubblico di lavori relativi ad un progetto che beneficia di un aiuto finanziario dell’Unione, l’amministrazione aggiudicatrice abbia imposto che il futuro aggiudicatario esegua almeno il 25 % di tali lavori avvalendosi di risorse proprie, in violazione della direttiva 2004/18, costituisce un’«irregolarità» ai sensi di detto articolo 2, punto 7, che giustifica la necessità di applicare una rettifica finanziaria ai sensi di detto articolo 98, nei limiti in cui non possa escludersi che tale violazione abbia avuto un effetto sul bilancio del Fondo interessato. L’importo di tale rettifica deve essere determinato tenendo conto di tutte le circostanze concrete rilevanti alla luce dei criteri citati al paragrafo 2, primo comma, dell’articolo 98 di detto regolamento, vale a dire la natura dell’irregolarità constatata, la gravità della stessa e la perdita finanziaria che ne è risultata per il Fondo interessato.


(1)  GU C 431 del 1.12.2014.


12.9.2016   

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C 335/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 luglio (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna — Italia) — Promoimpresa srl (C-458/14)/Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia e Mario Melis e a. (C-67/15)/Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio

(Cause riunite C-458/14 e C-67/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici e libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 12 - Concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano un interesse economico - Proroga automatica - Assenza di procedura di gara))

(2016/C 335/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna

Parti

Ricorrente: Promoimpresa srl (C-458/14), e Mario Melis e a. (C-67/15)

Convenuto: Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia (C-458/14), Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio (C-67/15)

Con l’intervento di: Alessandro Piredda e a.

Dispositivo

1)

L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.

2)

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.


(1)  GU C 448 del 15.12.2014.

GU C 146 del 4.5.2015.


12.9.2016   

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C 335/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Citroën Commerce GmbH/Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

(Causa C-476/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Direttive 98/6/CE e 2005/29/CE - Tutela dei consumatori - Pubblicità con indicazione del prezzo - Nozioni di «offerta» e di «prezzo comprensivo delle imposte» - Obbligo di includere, nel prezzo di vendita di un autoveicolo, le spese supplementari obbligatorie connesse alla consegna di tale veicolo])

(2016/C 335/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Citroën Commerce GmbH

Convenuta: Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

Dispositivo

L’articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, letto in combinato disposto con gli articoli 1 e 2, lettera a), della stessa direttiva, dev’essere interpretato nel senso che le spese di consegna di un autoveicolo dal produttore al concessionario, che sono a carico del consumatore, devono essere incluse nel prezzo di vendita di tale veicolo indicato in una pubblicità effettuata da un commerciante qualora, tenuto conto di tutte le caratteristiche di tale pubblicità, essa contenga, agli occhi del consumatore, un’offerta relativa a detto veicolo. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte.


(1)  GU C 462 del 22.12.2014.


12.9.2016   

IT

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C 335/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Germania) — procedimento penale a carico di Piotr Kossowski

(Causa C-486/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen - Articoli 54 e 55, paragrafo 1, lettera a) - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Ammissibilità dell’azione penale nei confronti di un accusato in uno Stato membro dopo la chiusura del procedimento penale avviato a suo carico in un altro Stato membro da parte della procura senza un’istruzione approfondita - Assenza di esame della causa nel merito])

(2016/C 335/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Imputato nella causa principale

Piotr Kossowski

Con l’intervento di:

Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Dispositivo

Il principio del ne bis in idem sancito all’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una decisione del pubblico ministero che pone fine all’azione penale e conclude definitivamente, salvo riapertura o annullamento, il procedimento di istruzione condotto nei confronti di una persona, senza che siano state irrogate sanzioni, non può essere considerata una decisione definitiva, ai sensi di tali articoli, qualora dalla motivazione di tale decisione risulti che il suddetto procedimento è stato chiuso senza che sia stata condotta un’istruzione approfondita, laddove la mancata audizione della vittima e di un eventuale testimone costituisce un indizio dell’assenza di un’istruzione siffatta.


(1)  GU C 16 del 19.1.2015.


12.9.2016   

IT

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C 335/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris — Francia) — Genentech Inc./Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

(Causa C-567/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 101 TFUE ì - Contratto di licenza non esclusivo - Brevetto - Assenza di contraffazione - Obbligo di corresponsione di un canone))

(2016/C 335/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Paris

Parti

Ricorrente: Genentech Inc.

Convenute: Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Dispositivo

L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che, ai sensi di un contratto di licenza, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sia imposto al licenziatario di corrispondere un canone per l’utilizzo di una tecnologia brevettata per tutto il periodo di validità di tale contratto, in caso di annullamento o di assenza di contraffazione del brevetto oggetto di licenza, allorché il licenziatario ha potuto liberamente recedere dal predetto contratto mediante ragionevole preavviso.


(1)  GU C 73 del 2.3.2015.


12.9.2016   

IT

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C 335/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Atanas Ognyanov

(Causa C-614/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale - Normativa nazionale che prevede la declinazione di competenza del giudice nazionale per aver espresso, nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, un parere provvisorio nell’esposizione del contesto di fatto e di diritto - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 1))

(2016/C 335/10)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Imputato nella causa principale

Atanas Ognyanov

Con l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura

Dispositivo

1)

Gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura della Corte, alla luce dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza con riguardo ad un procedimento dinanzi ad esso pendente per aver esposto, nell’ambito della propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto del procedimento stesso.

2)

Il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che non impone né vieta al giudice del rinvio di procedere, in seguito alla pronuncia della sentenza emessa in via pregiudiziale, ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie che possano indurlo a modificare gli accertamenti di fatto e di diritto da esso effettuati nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, purché tale giudice dia piena attuazione all’interpretazione del diritto dell’Unione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

3)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta a che un giudice del rinvio applichi una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, ritenuta contraria a tale diritto.


(1)  GU C 96 del 23.3.2015.


12.9.2016   

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C 335/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Belgio) — TNS Dimarso NV/Vlaams Gewest

(Causa C-6/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 53, paragrafo 2 - Criteri di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Metodo di valutazione - Regole di ponderazione - Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di precisare nel bando di gara la ponderazione dei criteri di attribuzione - Portata dell’obbligo))

(2016/C 335/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: TNS Dimarso NV

Convenuta: Vlaams Gewest

Dispositivo

L’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto alla luce del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso di un appalto di servizi che debba essere attribuito secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima non è tenuta a portare a conoscenza dei potenziali offerenti, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri relativi all’appalto in questione, il metodo di valutazione da essa applicato al fine di valutare e di classificare concretamente le offerte. Per contro, detto metodo non può avere l’effetto di modificare i criteri di attribuzione e la loro ponderazione relativa.


(1)  GU C 118 del 13.4.2015.


12.9.2016   

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C 335/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Brisal — Auto Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland/Fazenda Pública

(Causa C-18/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Normativa tributaria - Assoggettamento ad imposta degli interessi percepiti - Differenza di trattamento tra gli istituti di credito residenti e gli istituti di credito non residenti))

(2016/C 335/12)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Brisal — Auto Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland

Convenuta: Fazenda Pública

Dispositivo

L’articolo 49 CE non osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale una procedura di ritenuta alla fonte dell’imposta è applicata alla remunerazione degli istituti di credito non residenti dello Stato membro nel quale sono forniti i servizi, mentre la remunerazione versata agli istituti di credito residenti di tale Stato membro non è soggetta ad una siffatta ritenuta, a condizione che l’applicazione agli istituti di credito non residenti della ritenuta alla fonte sia giustificata da un motivo imperativo d’interesse generale e non ecceda quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito.

L’articolo 49 CE osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che, di norma, assoggetta ad imposta gli istituti di credito non residenti per i redditi da interessi percepiti all’interno dello Stato membro interessato, senza riconoscere loro la possibilità di deduzione delle spese professionali direttamente connesse all’attività in parola, mentre una siffatta possibilità è riconosciuta agli istituti di credito residenti.

Spetta al giudice nazionale valutare, sulla base del suo diritto nazionale, quali siano le spese professionali che possono essere considerate direttamente connesse con l’attività in esame.


(1)  GU C 118 del 13.4.2015.


12.9.2016   

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C 335/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/Innova Vital GmbH

(Causa C-19/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Articolo 1, paragrafo 2 - Ambito di applicazione - Prodotti alimentari destinati ad essere forniti in quanto tali al consumatore finale - Indicazioni figuranti in una comunicazione commerciale rivolta esclusivamente a professionisti della salute])

(2016/C 335/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti

Ricorrente: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Convenuta: Innova Vital GmbH

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, deve essere interpretato nel senso che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento le indicazioni nutrizionali o sulla salute figuranti in una comunicazione commerciale relativa a un prodotto alimentare destinato ad essere fornito in quanto tale al consumatore finale, qualora tale comunicazione sia rivolta non già a quest’ultimo, bensì esclusivamente a professionisti della salute.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015.


12.9.2016   

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C 335/11


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul — Portogallo) — Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal

(Causa C-46/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino - Capacità tecniche degli operatori economici - Effetto diretto - Mezzi probatori - Rapporto gerarchico tra l’attestazione dell’acquirente privato e la dichiarazione unilaterale dell’offerente - Principio di proporzionalità - Divieto di introdurre modifiche sostanziali ai mezzi di prova previsti])

(2016/C 335/14)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Central Administrativo Sul

Parti

Ricorrente: Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA

Convenuta: AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal

Con l’intervento di: Índice — ICT & Management Lda

Dispositivo

1)

L’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev’essere interpretato nel senso che esso soddisfa le condizioni per conferire ai singoli, in assenza di recepimento nel diritto interno, diritti che gli stessi possono far valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di un’amministrazione aggiudicatrice, purché quest’ultima sia un ente pubblico o sia stata incaricata, mediante atto dell’autorità pubblica, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio di interesse pubblico e disponga a tal fine di poteri che oltrepassano quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra privati.

2)

L’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino, della direttiva 2004/18 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta all’applicazione di norme, fissate da un’amministrazione aggiudicatrice, come quelle di cui al procedimento principale, che non consentono a un operatore economico di dar prova delle proprie capacità tecniche mediante una dichiarazione unilaterale, salvo il caso in cui quest’ultimo apporti la prova dell’impossibilità o della seria difficoltà di ottenere un’attestazione dell’acquirente privato.

3)

L’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino, della direttiva 2014/18 dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di norme, fissate dall’amministrazione aggiudicatrice, come quelle di cui al procedimento principale, le quali impongono, a pena di esclusione della candidatura dell’offerente, che l’attestazione dell’acquirente privato contenga l’autentica di firma da parte di un notaio, avvocato o altro soggetto competente.


(1)  GU C 146 del 4.5.2015


12.9.2016   

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C 335/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Emmanuel Lebek/Janusz Domino

(Causa C-70/15) (1)

([Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 34, punto 2 - Convenuto che non compare - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di diniego - Mancata notificazione o comunicazione in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace - Nozione di impugnazione - Richiesta di rimozione della preclusione - Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Articolo 19, paragrafo 4 - Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali - Termine di ammissibilità della richiesta di rimozione della preclusione])

(2016/C 335/15)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Emmanuel Lebek

Convenuto: Janusz Domino

Dispositivo

1)

La nozione di impugnazione, di cui all’articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata nel senso che essa include anche la richiesta di rimuovere la preclusione, quando il termine per presentare un ricorso ordinario sia scaduto.

2)

L’articolo 19, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative al regime delle richieste di rimozione della preclusione, nel caso in cui il termine di ammissibilità per la presentazione di tali domande, quale specificato nella comunicazione di uno Stato membro a cui la citata disposizione si riferisce, sia scaduto.


(1)  GU C 171 del 26.5.2015.


12.9.2016   

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C 335/13


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Sprengen/Pakweg Douane BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-97/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Voci 8471 e 8521 - Note esplicative - Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione - «Screenplays»))

(2016/C 335/16)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Sprengen/Pakweg Douane BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti successivamente dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, e dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che apparecchi come gli screenplays oggetto del procedimento principale, aventi la funzione di memorizzare contenuti multimediali, da un lato, e di riprodurli su un televisore o un videomonitor, dall’altro, rientrano nella sottovoce 8521 di tale nomenclatura.


(1)  GU C 171 del 26.05.2015.


12.9.2016   

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C 335/13


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republika Slovenija — Slovenia) — Občina Gorje/Republika Slovenija

(Causa C-111/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Regolamento (UE) n. 65/2011 - Finanziamento da parte del FEASR - Sostegno allo sviluppo rurale - Norme di ammissibilità delle operazioni e delle spese - Condizione temporale - Esclusione completa - Riduzione dell’aiuto])

(2016/C 335/17)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Upravno sodišče Republika Slovenija

Parti

Ricorrente: Občina Gorje

Convenuta: Republika Slovenija

Dispositivo

1)

L’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale sono ammissibili al contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale al cofinanziamento di un’operazione di sviluppo rurale selezionata dall’autorità di gestione del programma di sviluppo rurale in questione o sotto la responsabilità di quest’ultima solo le spese sostenute successivamente all’adozione della decisione di concessione di un tale aiuto.

2)

L’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, in combinato disposto con l’articolo 30 del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il rigetto nella sua integralità della domanda di pagamento relativa a un’operazione selezionata a titolo di cofinanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, qualora talune spese effettuate per tale operazione siano state sostenute prima dell’adozione della decisione di concessione di un tale aiuto, ove il beneficiario dell’aiuto non abbia reso deliberatamente una falsa dichiarazione nella propria domanda di pagamento.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


12.9.2016   

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C 335/14


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 giugno 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department/NA

(Causa C-115/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Articoli 20 e 21 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c) - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Articolo 12 - Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione - Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di uno Stato terzo - Atti di violenza coniugale - Divorzio preceduto dalla partenza del cittadino dell’Unione - Mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di uno Stato terzo che ha l’affidamento dei figli in comune, cittadini dell’Unione])

(2016/C 335/18)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: NA

Con l’intervento di: Aire Centre

Dispositivo

1)

L’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato terzo, divorziato da un cittadino dell’Unione, da cui ha subito atti di violenza domestica durante il matrimonio, non può beneficiare del mantenimento del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in base a tale disposizione, qualora l’inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia successivo alla partenza del coniuge cittadino dell’Unione da detto Stato membro.

2)

L’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, deve essere interpretato nel senso che un figlio e il genitore cittadino di uno Stato terzo che ne ha l’affidamento esclusivo beneficiano di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, ai sensi di tale disposizione, in una situazione, quale quella di cui al procedimento principale, in cui l’altro genitore è cittadino dell’Unione e ha lavorato in tale Stato membro, ma ha cessato di risiedervi prima che il minore abbia iniziato a frequentarvi la scuola.

3)

L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che non conferisce un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante né a un cittadino dell’Unione minorenne, che risiede dalla nascita in tale Stato membro del quale non ha la cittadinanza, né al genitore, cittadino di uno Stato terzo, che ne ha l’affidamento esclusivo, qualora gli stessi beneficino di un diritto di soggiorno in tale Stato membro ai sensi di una disposizione del diritto derivato dell’Unione.

4)

L’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che conferisce a detto cittadino dell’Unione minorenne un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, purché soddisfi le condizioni enunciate all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. In un caso siffatto, la stessa disposizione consente al genitore che ha l’effettivo affidamento di tale cittadino dell’Unione di soggiornare con quest’ultimo nello Stato membro ospitante.


(1)  GU C 171 del 26.5.2015.


12.9.2016   

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C 335/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda

(Causa C-123/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Libera circolazione dei capitali - Imposta sulle successioni - Normativa di uno Stato membro che dispone una riduzione dell’imposta sulle successioni applicabile alle eredità comprendenti un patrimonio che ha già fatto parte di una trasmissione ereditaria per la quale è stata riscossa tale imposta nello stesso Stato membro - Restrizione - Giustificazione - Coerenza del sistema fiscale))

(2016/C 335/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Max-Heinz Feilen

Convenuto: Finanzamt Fulda

Dispositivo

L’articolo 63, paragrafo 1, e l’articolo 65 TFUE non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in caso di acquisizione mortis causa da parte di persone rientranti in una determinata classe d’imposta, prevede una riduzione dell’imposta sulle successioni laddove l’eredità contenga un patrimonio che, nei dieci anni precedenti, è già stato oggetto di acquisizione ereditaria, a condizione che per quest’ultima sia stata riscossa l’imposta sulle successioni in tale Stato membro.


(1)  GU C 213 del 29.6.2015.


12.9.2016   

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C 335/16


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsisches Oberverwaltungsgericht — Germania) — Lidl GmbH & Co. KG/Freistaat Sachsen

(Causa C-134/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 543/2008 - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Norme di commercializzazione - Carni di pollame fresche preconfezionate - Obbligo di indicare il prezzo totale e il prezzo per unità di peso sull’involucro o su un’etichetta apposta su tale involucro - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 16 - Libertà d’impresa - Proporzionalità - Articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, TFUE - Non discriminazione])

(2016/C 335/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sächsisches Oberverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Lidl GmbH & Co. KG

Convenuto: Freistaat Sachsen

Dispositivo

1)

L’esame della prima questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, alla luce della libertà d’impresa, come prevista dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)

L’esame della seconda questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 543/2008 alla luce del principio di non discriminazione sancito dall’articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, TFUE.


(1)  GU C 205 del 22.6.2015.


12.9.2016   

IT

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C 335/16


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Guy Riskin, Geneviève Timmermans/Etat belge

(Causa C-176/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Articoli 63 e 65 TFUE - Articolo 4 TUE - Fiscalità diretta - Tassazione dei dividendi - Convenzione bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione - Stato terzo - Ambito di applicazione))

(2016/C 335/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrenti: Guy Riskin, Geneviève Timmermans

Convenuto: Etat belge

Dispositivo

Gli articoli 63 e 65 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4 TUE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, non estenda il beneficio di un trattamento vantaggioso concesso a un azionista residente derivante da una convenzione fiscale bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione conclusa tra tale Stato membro e uno Stato terzo — il quale prevede che l’imposta prelevata alla fonte dallo Stato terzo sia imputata in modo incondizionato all’imposta dovuta in detto Stato membro di residenza dell’azionista, a un azionista residente che percepisce dividendi provenienti da uno Stato membro con il quale tale medesimo Stato membro di residenza ha concluso una convenzione fiscale bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione che subordina la concessione di una tale imputazione al rispetto di condizioni supplementari previste dal diritto nazionale.


(1)  GU C 221 del 6.7.2015.


12.9.2016   

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C 335/17


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia — Polonia) — Alicja Sobczyszyn/Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

(Causa C-178/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Diritto alle ferie annuali retribuite - Insegnanti - Congedo per recupero della salute - Ferie annuali che coincidono con un congedo per recupero della salute - Diritto di fruire delle ferie annuali in un altro periodo))

(2016/C 335/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia

Parti

Ricorrente: Alicja Sobczyszyn

Convenuta: Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale ad un lavoratore che nel periodo delle ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’istituto in cui lavora si trovi in congedo per recupero della salute concesso ai sensi del diritto nazionale può essere negato, al termine del suo congedo per recupero della salute, il diritto di godere delle ferie annuali retribuite in un periodo successivo, sempre che la finalità del diritto al congedo per recupero della salute differisca da quella del diritto alle ferie annuali, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.


(1)  GU C 245 del 27.07.2015.


12.9.2016   

IT

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C 335/18


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Düsseldorf — Germania) — Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-187/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 45 TFUE - Libera circolazione dei lavoratori - Pubblico dipendente di uno Stato membro che ha lasciato il pubblico impiego per svolgere attività lavorativa in un altro Stato membro - Normativa nazionale che prevede, in tal caso, la perdita dei diritti all’erogazione di una pensione di vecchiaia acquisiti nel pubblico impiego e l’iscrizione retroattiva al regime generale di assicurazione vecchiaia))

(2016/C 335/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Joachim Pöpper

Convenuto: Land Nordrhein-Westfalen

Dispositivo

1)

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale una persona in possesso dello status di pubblico dipendente in uno Stato membro, il cui rapporto di pubblico impiego sia cessato, su richiesta del medesimo, ai fini dell’assunzione di nuova attività lavorativa in un altro Stato membro, perda i diritti al trattamento pensionistico derivanti dal rapporto di pubblico impiego e sia assicurata retroattivamente in regime di assicurazione pensionistica obbligatoria, che attribuisce una pensione di vecchiaia inferiore a quella che risulterebbe da tali diritti.

2)

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale assicurare la piena efficacia di tale articolo e riconoscere ai lavoratori, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, diritti alla pensione di vecchiaia analoghi a quelli dei pubblici dipendenti che conservano i diritti a un trattamento pensionistico corrispondente, malgrado un mutamento del datore di lavoro pubblico, agli anni di servizio compiuti, interpretando il diritto interno in conformità con detto articolo o, qualora un’interpretazione del genere non sia possibile, disapplicando ogni disposizione contraria di diritto interno al fine di applicare il medesimo regime applicabile ai detti dipendenti pubblici.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


12.9.2016   

IT

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C 335/18


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA

(Causa C-196/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) no 44/2001 - Articolo 5, punti 1 e 3 - Giudice competente - Nozioni di «materia contrattuale» e di «materia di illeciti civili dolosi» - Brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo - Azione risarcitoria - Nozioni di «compravendita di beni» e di «prestazione di servizi»])

(2016/C 335/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: Granarolo SpA

Convenuta: Ambrosi Emmi France SA

Dispositivo

1)

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un’azione di risarcimento fondata su una brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo, come quella oggetto del procedimento principale, non rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi ai sensi di tale regolamento qualora tra le parti esistesse una relazione contrattuale tacita, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La dimostrazione volta a provare la sussistenza di una tale relazione contrattuale tacita deve basarsi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali figurano, in particolare, l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede tra le parti, la regolarità delle transazioni e la loro evoluzione nel tempo espressa in quantità e in valore, gli eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, nonché la corrispondenza intercorsa.

2)

L’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che relazioni commerciali stabilite da tempo, come quelle oggetto del procedimento principale, devono essere qualificate come contratti di «compravendita di beni» se l’obbligazione caratteristica del contratto in esame consiste nella consegna di un bene, oppure come contratto di «prestazione di servizi» se tale obbligazione consiste nella fornitura di servizi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 213 del 29.06.2015.


12.9.2016   

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C 335/19


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Sibiu — Romania) — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)/Vasile Toma, Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

(Causa C-205/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto di ricorso ad un giudice - Principio della parità delle armi - Principi di equivalenza e di effettività - Procedimento di esecuzione forzata di una decisione giudiziaria che dispone il rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione - Esenzione delle autorità pubbliche da determinate spese di giustizia - Competenza della Corte))

(2016/C 335/25)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Sibiu

Parti

Ricorrente: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)

Convenuti: Vasile Toma, Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

Dispositivo

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa, come quella di cui al procedimento principale, che esenta le persone giuridiche di diritto pubblico dal pagamento delle imposte di bollo sugli atti giudiziari quando esse presentano opposizione all’esecuzione forzata di una decisione giudiziaria relativa al rimborso di tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, e che le esenta dall’obbligo di depositare una cauzione al momento della presentazione della domanda di sospensione di un tale procedimento di esecuzione forzata, mentre le domande presentate da persone fisiche e giuridiche di diritto privato nell’ambito di tali procedimenti restano, di norma, soggette alle spese di giustizia.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


12.9.2016   

IT

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C 335/20


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2016 — Repubblica di Polonia/Commissione europea

(Causa C-210/15 P) (1)

((Impugnazione - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione - Regolamenti (CE) n. 1257/1999 e n. 1698/2005 - Pensionamento anticipato degli agricoltori - Definitiva cessazione di qualsiasi attività agricola commerciale))

(2016/C 335/26)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Szmytkowska e D. Triantafyllou, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 236 del 20.07.2015.


12.9.2016   

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C 335/20


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék — Ungheria) — Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services

(Causa C-222/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Clausola attributiva di giurisdizione - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 23 - Clausola inserita nelle condizioni generali - Consenso delle parti alle condizioni ivi previste - Validità e precisione di una clausola di tal genere])

(2016/C 335/27)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Pécsi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Hőszig Kft.

Convenuta: Alstom Power Thermal Services

Dispositivo

L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di giurisdizione, come quella oggetto del procedimento principale, che, da un lato, sia stata stipulata nell’ambito delle condizioni generali di contratto del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all’atto della loro conclusione, e che, dall’altro, designi quali giudici competenti quelli di una città di uno Stato membro, soddisfa i requisiti della disposizione suddetta, relativi al consenso tra le parti ed alla precisione del contenuto di tale clausola.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


12.9.2016   

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C 335/21


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA

(Causa C-230/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 22, punto 4 - Competenza giurisdizionale per le controversie in materia di proprietà intellettuale - Articolo 71 - Convenzioni concluse dagli Stati membri in materie particolari - Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale - Competenza giurisdizionale per le controversie relative ai marchi, disegni e modelli del Benelux - Articolo 350 TFUE])

(2016/C 335/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag

Parti

Ricorrente: Brite Strike Technologies Inc.

Convenuta: Brite Strike Technologies SA

Dispositivo

L’articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto alla luce dell’articolo 350 TFUE, non osta a che la norma di competenza giurisdizionale per le controversie relative ai marchi, disegni e modelli del Benelux, enunciata all’articolo 4.6 della convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli), del 25 febbraio 2005, sottoscritta all’Aia dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi, si applichi a tali controversie.


(1)  GU C 254 del 3.8.2015.


12.9.2016   

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C 335/22


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 giugno 2016 — Regno del Belgio/Commissione europea

(Causa C-270/15 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti concessi dalle autorità belghe per il finanziamento dei test diagnostici relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini - Vantaggio selettivo - Decisione che dichiara tali aiuti in parte incompatibili con il mercato interno))

(2016/C 335/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e J.-C. Halleux, agenti, assistiti da L. Van den Hende, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë e H. van Vliet, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Regno del Belgio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 254 del 3.8.2015.


12.9.2016   

IT

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C 335/22


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 luglio 2016 — Sea Handling SpA, in liquidazione/Commissione europea

(Causa C-271/15 P) (1)

([Impugnazione - Diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino - Eccezioni al diritto di accesso ai documenti - Interpretazione erronea - Obbligo di motivazione - Documenti relativi a un procedimento di controllo di aiuti di Stato - Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso alla totalità dei documenti del fascicolo amministrativo - Portata della presunzione di riservatezza - Domanda di accesso alla denuncia all’origine di un procedimento di indagine - Diniego di accesso - Interesse pubblico prevalente])

(2016/C 335/30)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sea Handling SpA, in liquidazione (rappresentanti: B. Nascimbene e M. Merola, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart, D. Grespan e D. Nardi, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Sea Handling SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


12.9.2016   

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C 335/23


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Maria Cristina Elisabetta Ornano/Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

(Causa C-335/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Articolo 119 del Trattato CE (divenuto articolo 141 CE) - Direttiva 75/117/CEE - Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Articolo 1 - Direttiva 92/85/CEE - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Articolo 11, punti 2, lettera b), e 3 - Normativa nazionale che prevede per i magistrati ordinari un’indennità in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività professionale - Assenza di diritto a detta indennità, in capo a una magistrata ordinaria, per i periodi di congedo di maternità obbligatorio anteriori al 1o gennaio 2005))

(2016/C 335/31)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Maria Cristina Elisabetta Ornano

Convenuto: Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

Dispositivo

L’articolo 119 del Trattato CE (divenuto articolo 141 CE), l’articolo 1 della direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, nonché l’articolo 11, punti 2, lettera b), e 3, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), devono essere interpretati nel senso che, qualora lo Stato membro interessato non abbia previsto il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione ai quali una magistrata ordinaria aveva diritto prima del suo congedo di maternità, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale, nell’ipotesi di un periodo di congedo di maternità obbligatorio anteriore al 1o gennaio 2005, una magistrata ordinaria è esclusa dal beneficio di un’indennità relativa agli oneri che i magistrati ordinari incontrano nello svolgimento della loro attività professionale; ciò a condizione che tale lavoratrice abbia beneficiato durante detto periodo di un reddito di importo perlomeno equivalente a quello della prestazione, prevista dalla normativa previdenziale nazionale, che avrebbe percepito in caso di interruzione delle sue attività per motivi di salute, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


12.9.2016   

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C 335/24


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti- Romania) — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Causa C-416/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Politica commerciale - Regolamento (CE) n. 225/2009 - Articolo 13 - Elusione - Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 - Tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese - Dazi antidumping - Regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2012 - Spedizione da Taiwan - Apertura di un’inchiesta - Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 - Estensione del dazio antidumping - Ambito di applicazione ratione temporis - Principio di irretroattività - Codice doganale comunitario - Recupero a posteriori di dazi all’importazione])

(2016/C 335/32)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: Selena România Srl

Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, deve essere interpretato nel senso che il dazio antidumping definitivo esteso dalla menzionata disposizione non è applicabile retroattivamente a prodotti spediti da Taiwan, immessi in libera pratica nell’Unione dopo la data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, ma prima di quella del regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione n. 791/2011, e che dispone la registrazione di dette importazioni. Ciò nondimeno, il dazio antidumping istituito dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 791/2011 è applicabile all’importazione di siffatti prodotti, se viene stabilito che, sebbene spediti da Taiwan e dichiarati come originari del suddetto paese, i prodotti di cui trattasi sono in realtà originari della Repubblica popolare cinese.


(1)  GU C 346 del 19.10.2015.


12.9.2016   

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C 335/25


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě — Repubblica ceca) — Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Causa C-447/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Trasporto - Direttiva 2003/59/CE - Obbligo di qualificazione iniziale - Articolo 4 - Diritti quesiti - Titolari di patenti di guida rilasciate prima delle date previste dall’articolo 4 - Esenzione dall’obbligo di qualificazione iniziale - Normativa nazionale che stabilisce un requisito ulteriore di previa formazione periodica di una durata di 35 ore per beneficiare di tale esenzione))

(2016/C 335/33)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Ostravě

Parti

Ricorrente: Ivo Muladi

Convenuto: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Dispositivo

L’articolo 4 della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) [n.] 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale il requisito di una previa formazione periodica della durata di 35 ore è imposto ai beneficiari dell’esenzione dall’obbligo di qualificazione iniziale dei conducenti di determinati veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, prevista da tale articolo, per esercitare l’attività di guida in questione.


(1)  GU C 389 del 23.11.2015.


12.9.2016   

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C 335/25


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Wiener Neustadt — Austria) — Admiral Casinos & Entertainment AG/Balmatic Handelsgesellschaft mbH e a.

(Causa C-464/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Normativa di uno Stato membro che stabilisce il divieto, penalmente sanzionato, di gestione di apparecchi automatici da gioco a vincita limitata (kleines Glücksspiel) in assenza di concessione da parte dell’autorità competente - Restrizione - Giustificazione - Proporzionalità - Valutazione della proporzionalità sulla base sia dell’obiettivo della normativa al momento dell’adozione che dei suoi effetti al momento della sua attuazione - Effetti accertabili inconfutabilmente in via empirica])

(2016/C 335/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Wiener Neustadt

Parti

Ricorrente: Admiral Casinos & Entertainment AG

Convenuti: Balmatic Handelsgesellschaft mbH, Robert Schnitzer, Suayip Polat KG, Ülkü Polat, Attila Juhas, Milazim Rexha

Dispositivo

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in sede di esame della proporzionalità di una normativa nazionale restrittiva nel settore dei giochi d’azzardo, occorre fondarsi non solo sull’obiettivo di tale normativa, così come appariva al momento della sua adozione, ma anche sugli effetti di detta normativa, valutati successivamente alla sua adozione.


(1)  GU C 398 del 30.11.2015.


12.9.2016   

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C 335/26


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud — Repubblica ceca) — Tommy Hilfiger Licensing LLC e a./Delta Center a.s.

(Causa C-494/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2004/48/CE - Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - Nozione di «intermediario i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale» - Locatario di un’area di mercato che offre in sublocazione i singoli punti vendita - Possibilità di emettere un provvedimento inibitorio nei confronti di tale locatario - Articolo 11))

(2016/C 335/35)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrenti: Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft, Lacoste SA, Burberry Limited

Convenuta: Delta Center a.s.

Dispositivo

1)

L’articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «intermediari[o] i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale», ai sensi di detta disposizione, il locatario di un’area di mercato che concede in sublocazione i diversi punti vendita situati in tale area a commercianti, alcuni dei quali utilizzano il loro spazio per vendere merci contraffatte di prodotti di marca.

2)

L’articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che i presupposti ai quali è subordinato il provvedimento ingiuntivo, ai sensi di detta disposizione, rivolto a un intermediario che fornisce un servizio di locazione di punti vendita in un’area di mercato, sono identici a quelli relativi ai provvedimenti ingiuntivi che possono essere rivolti agli intermediari su uno spazio commerciale online, enunciati dalla Corte nella sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a. (C-324/09, EU:C:2011:474).


(1)  GU C 414 del 14.12.2015.


12.9.2016   

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C 335/27


Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 da Kenzo Tsujimoto avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2015, causa T-414/13, Kenzo Tsujimoto/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-85/16 P)

(2016/C 335/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (rappresentanti: A. Wenninger-Lenz, M. Ring, Rechtsanwältinnen, W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Kenzo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2015, causa T-414/13;

pronunciarsi definitivamente sulla controversia;

condannare l’EUIPO e la Kenzo S.A. alle spese del procedimento, comprese quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

1.

Violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario

Entrambe le opposizioni presentate dalla KENZO S.A. si fondano sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario (1). In entrambi i casi, la commissione di ricorso ha preso in considerazione, a sostegno della notorietà del marchio fatta valere, prove presentate dall’opponente dinanzi alla divisione di opposizione al fine di provare l’uso effettivo del marchio. È pacifico che i documenti interessati sono stati presentati dopo la scadenza dei termini impartiti per presentare prove in merito all’esistenza, alla validità e all’ambito di tutela del diritto anteriore ai sensi della regola 19, paragrafo 1, del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario (2). Conformemente alla regola 19, paragrafi 1 e 2, e dalla regola 20, paragrafo 1, del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, dev’essere respinta se l’opponente non dimostra la notorietà del marchio anteriore entro il termine indicato dall’Ufficio. Tuttavia, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso disponesse di un potere discrezionale al fine di determinare se le prove di cui trattasi dovessero essere prese in considerazione a sostegno della notorietà del marchio fatta valere, che la commissione abbia riconosciuto ed esercitato il proprio potere discrezionale e che essa abbia motivato in modo sufficiente la considerazione di tali prove. Il ricorrente considera invece che il Tribunale, dichiarando che la commissione di ricorso disponeva di un potere discrezionale, ha commesso un errore di diritto e non ha applicato in modo corretto le regole 19, paragrafi 1 e 2, e 20, paragrafo 1, del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario.

Il ricorrente è consapevole del fatto che, secondo le altre parti nel procedimento, l’ammissibilità della considerazione di documenti presentati a sostegno dell’uso effettivo di un marchio al fine di dimostrare la notorietà di tale marchio è disciplinata non dalla regola 20, paragrafo 1, del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, bensì dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del predetto regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, la quale costituisce una regola procedurale speciale dinanzi alla commissione di ricorso.

Anche se il potere discrezionale della commissione di ricorso dovesse essere interpretato conformemente alla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, tale potere discrezionale non è stato esercitato in modo corretto dalla commissione di ricorso e il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 76, paragrafo 2, nel dichiarare che le considerazioni della commissione di ricorso in merito al nesso indissociabile tra le prove dell’uso e le prove della notorietà costituivano un adeguato esercizio del suo potere discrezionale. Infatti, la commissione di ricorso non ha nemmeno stabilito la portata del proprio potere discrezionale, ossia stabilendo se il potere discrezionale nel caso di specie dovesse essere esercitato o meno in modo restrittivo. Se la commissione di ricorso avesse esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, essa avrebbe dovuto riconoscere che il potere discrezionale, conformemente alla sentenza Rintisch (causa C-120/12 P, Bernhard Rintisch/UAMI), dev’essere esercitato in modo restrittivo. Nelle circostanze del caso di specie, l’unico modo di esercitare correttamente il potere discrezionale sarebbe stato di non prendere in considerazione i documenti a sostegno della notorietà del marchio fatta valere. Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la commissione di ricorso non ha stabilito correttamente la portata del proprio potere discrezionale e non ha applicato il proprio potere discrezionale conformemente a tale portata e, in tal modo, ha violato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario.

2.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario

Il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia integralmente omesso di effettuare il confronto tra i marchi «KENZO» e «KENZO ESTATE» e, in tal modo, abbia violato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario. Inoltre, il ricorrente ritiene che la notorietà del marchio fatta valere sia stata confermata dal Tribunale sulla base di documenti che, nel quadro di una corretta applicazione del diritto e di un corretto esercizio, da parte della commissione di ricorso, del proprio potere discrezionale, non avrebbero dovuto essere presi in considerazione. Il ricorrente sostiene altresì che il Tribunale non ha effettuato la necessaria valutazione globale allorché esso è giunto alla conclusione che il marchio controverso rischierebbe di venire associato con il marchio anteriore e trarrebbe indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. Infine, il ricorrente fa valere che la commissione di ricorso e il Tribunale sono incorsi in errore nel ritenere che il ricorrente abbia omesso di dimostrare un «giusto motivo» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


12.9.2016   

IT

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C 335/28


Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 da Kenzo Tsujimoto avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2015, causa T-522/13, Kenzo Tsujimoto/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-86/16 P)

(2016/C 335/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (rappresentanti: A. Wenninger-Lenz, M. Ring, Rechtsanwältinnen, W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Kenzo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2015, causa T-522/13;

pronunciarsi definitivamente sulla controversia;

condannare l’EUIPO e la Kenzo S.A. alle spese del procedimento, comprese quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

1.

Violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario

Entrambe le opposizioni presentate dalla KENZO S.A. si fondano sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario (1). In entrambi i casi, la commissione di ricorso ha preso in considerazione, a sostegno della notorietà del marchio fatta valere, prove presentate dall’opponente dinanzi alla divisione di opposizione al fine di provare l’uso effettivo del marchio. È pacifico che i documenti interessati sono stati presentati dopo la scadenza dei termini impartiti per presentare prove in merito all’esistenza, alla validità e all’ambito di tutela del diritto anteriore ai sensi della regola 19, paragrafo 1, del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario (2). Conformemente alla regola 19, paragrafi 1 e 2, e dalla regola 20, paragrafo 1, del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, dev’essere respinta se l’opponente non dimostra la notorietà del marchio anteriore entro il termine indicato dall’Ufficio. Tuttavia, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso disponesse di un potere discrezionale al fine di determinare se le prove di cui trattasi dovessero essere prese in considerazione a sostegno della notorietà del marchio fatta valere, che la commissione abbia riconosciuto ed esercitato il proprio potere discrezionale e che essa abbia motivato in modo sufficiente la considerazione di tali prove. Il ricorrente considera invece che il Tribunale, dichiarando che la commissione di ricorso disponeva di un potere discrezionale, ha commesso un errore di diritto e non ha applicato in modo corretto le regole 19, paragrafi 1 e 2, e 20, paragrafo 1, del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario.

Il ricorrente è consapevole del fatto che, secondo le altre parti nel procedimento, l’ammissibilità della considerazione di documenti presentati a sostegno dell’uso effettivo di un marchio al fine di dimostrare la notorietà di tale marchio è disciplinata non dalla regola 20, paragrafo 1, del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, bensì dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del predetto regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, la quale costituisce una regola procedurale speciale dinanzi alla commissione di ricorso.

Anche se il potere discrezionale della commissione di ricorso dovesse essere interpretato conformemente alla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, tale potere discrezionale non è stato esercitato in modo corretto dalla commissione di ricorso e il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 76, paragrafo 2, nel dichiarare che le considerazioni della commissione di ricorso in merito al nesso indissociabile tra le prove dell’uso e le prove della notorietà costituivano un adeguato esercizio del suo potere discrezionale. Infatti, la commissione di ricorso non ha nemmeno stabilito la portata del proprio potere discrezionale, ossia stabilendo se il potere discrezionale nel caso di specie dovesse essere esercitato o meno in modo restrittivo. Se la commissione di ricorso avesse esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, essa avrebbe dovuto riconoscere che il potere discrezionale, conformemente alla sentenza Rintisch (causa C-120/12 P, Bernhard Rintisch/UAMI), dev’essere esercitato in modo restrittivo. Nelle circostanze del caso di specie, l’unico modo di esercitare correttamente il potere discrezionale sarebbe stato di non prendere in considerazione i documenti a sostegno della notorietà del marchio fatta valere. Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la commissione di ricorso non ha stabilito correttamente la portata del proprio potere discrezionale e non ha applicato il proprio potere discrezionale conformemente a tale portata e, in tal modo, ha violato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario.

2.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario

Il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia integralmente omesso di effettuare il confronto tra i marchi «KENZO» e «KENZO ESTATE» e, in tal modo, abbia violato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario. Inoltre, il ricorrente ritiene che la notorietà del marchio fatta valere sia stata confermata dal Tribunale sulla base di documenti che, nel quadro di una corretta applicazione del diritto e di un corretto esercizio, da parte della commissione di ricorso, del proprio potere discrezionale, non avrebbero dovuto essere presi in considerazione. Il ricorrente sostiene altresì che il Tribunale non ha effettuato la necessaria valutazione globale allorché esso è giunto alla conclusione che il marchio controverso rischierebbe di venire associato con il marchio anteriore e trarrebbe indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. Infine, il ricorrente fa valere che la commissione di ricorso e il Tribunale sono incorsi in errore nel ritenere che il ricorrente abbia omesso di dimostrare un «giusto motivo» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


12.9.2016   

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C 335/30


Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 da European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 2 dicembre 2015, causa T-553/13: European Dynamics Luxembourg and Evropaïki Dynamiki/Fusion for Energy

(Causa C-88/16 P)

(2016/C 335/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: M. Sfyri, C.-N. Dede, D. Papadopoulou, dikigoroi)

Altra parte nel procedimento: European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy (Fusion for Energy)

Con ordinanza del 7 luglio 2016 la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha dichiarato inammissibile l’appello.


12.9.2016   

IT

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C 335/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polonia) il 19 aprile 2016 — Aleksandra Kubicka

(Causa C-218/16)

(2016/C 335/39)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Parti

Ricorrente: Aleksandra Kubicka

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 1, paragrafo 2, lettera k), 1, paragrafo 2, lettera l), o 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (1), debbano essere interpretati nel senso che permettono di negare gli effetti reali di un legato per rivendicazione (legatum per vindicationem), previsto dalla legge applicabile alla successione, qualora tale legato concerna il diritto di proprietà di un bene immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosce l’istituto del legato per rivendicazione ad effetti reali diretti.


(1)  GU L 201, pag. 107.


12.9.2016   

IT

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C 335/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 17 maggio 2016 — Polkomtel Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Causa C-277/16)

(2016/C 335/40)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Polkomtel Sp. z o.o.

Convenuto: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 13, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (1), nella sua versione originaria, debba essere interpretato nel senso che, nel caso di imposizione ad un operatore che dispone di un significativo potere di mercato dell’obbligo di orientare i prezzi ai costi sostenuti, l’autorità nazionale di regolamentazione può, al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza sostenibile, fissare il prezzo per il servizio gravato da tale obbligo al di sotto del livello dei costi della fornitura di tale servizio sostenuti dall’operatore, verificati dall’autorità nazionale di regolamentazione e riconosciuti quali costi collegati da un nesso causale con il suddetto servizio.

2)

Se l’articolo 13, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), nella sua versione originaria, in combinato disposto con l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l’autorità nazionale di regolamentazione può imporre ad un operatore obbligato a orientare i prezzi ai costi sostenuti, l’obbligo di determinare annualmente il prezzo sulla base dei dati più recenti relativi ai costi e di presentare il prezzo così stabilito, unitamente alla giustificazione dei costi, all’autorità nazionale di regolamentazione ai fini della sua verifica prima di iniziare ad applicare tale prezzo sul mercato.

3)

Se l’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), nella sua versione originaria, in combinato disposto con l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l’autorità nazionale di regolamentazione può esigere da un operatore obbligato a orientare i prezzi ai costi sostenuti, che esso adegui il prezzo soltanto qualora tale operatore abbia prima stabilito esso stesso l’importo del prezzo e abbia iniziato ad applicarlo, o anche nell’ipotesi in cui l’operatore applichi un prezzo il cui importo è stato prestabilito dall’autorità nazionale di regolamentazione, ma dalla giustificazione dei costi relativa al periodo di riferimento successivo risulti che il prezzo stabilito in precedenza dall’autorità nazionale di regolamentazione sia superiore al livello dei costi sostenuti dall’operatore.


(1)  GU L 108, pag. 7.


12.9.2016   

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C 335/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Aachen (Germania) il 19 maggio 2016 — Frank Sleutjes

(Causa C-278/16)

(2016/C 335/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Aachen

Procedimento penale a carico di

Frank Sleutjes

Altra parte: Staatsanwaltschaft Aachen

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 3 della direttiva 2010/64/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali — GU L 280 del 26 ottobre 2010, pagg. 1-7 (numero Celex 32010L0064) debba essere interpretato nel senso che la nozione di «sentenza» di cui all’articolo 37, paragrafo 3, della Strafprozessordnung (codice di procedura penale; in prosieguo: la «StPO») includa i decreti penali di condanna ai sensi degli articoli 407 e segg. della StPO.


(1)  GU L 280, pag. 1.


12.9.2016   

IT

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C 335/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 30 maggio 2016 — Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

(Causa C-307/16)

(2016/C 335/42)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Stanisław Pieńkowski

Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 146, paragrafo 1, lettera b), 147 nonché 131 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che esclude l’applicazione dell’esenzione nei confronti di un soggetto passivo che non ha soddisfatto il requisito dell’aver raggiunto, nel periodo d’imposta precedente, una certa soglia di volume d’affari e che non ha neppure concluso un accordo con un soggetto autorizzato a rimborsare l’imposta ai viaggiatori.


(1)  GU L 347, pag. 1.


12.9.2016   

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C 335/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 30 maggio 2016 — Kozuba Premium Selection sp. z o.o. z con sede in Varsavia/Dyrektor Izby Skarbowej in Varsavia

(Causa C-308/16)

(2016/C 335/43)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Kozuba Premium Selection sp. z o.o. z con sede in Varsavia

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej in Varsavia

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale [articolo 43, paragrafo 1, punto 10, della legge dell’11 marzo 2004, relativa all’imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz. U. n. 54, posizione 535, e successive modifiche; in prosieguo: la «legge sull’IVA»)], ai sensi della quale è esente dall’IVA la cessione di fabbricati, di edifici o di parte di essi, salvo che:

a)

la cessione venga effettuata nell’ambito della prima occupazione o anteriormente ad essa,

b)

tra la prima occupazione e la cessione di un fabbricato, di un edificio o di una parte di essi sia decorso un periodo inferiore a 2 anni,

relativamente alla parte in cui l’articolo 2, punto 14, della legge sull’IVA stabilisce che per prima occupazione si intende la consegna in uso, in esecuzione di operazioni imponibili, al primo acquirente o utilizzatore, di un fabbricato, di un edificio o di una parte di essi, dopo:

a)

la loro costruzione o

b)

il loro miglioramento, se le spese sostenute per il miglioramento, ai sensi dell’imposta sul reddito, rappresentino almeno il 30 % del valore iniziale.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1


12.9.2016   

IT

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C 335/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 31 maggio 2016 — Corbin Opportunity Fund Lp e a.

(Causa C-309/16)

(2016/C 335/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Corbin Opportunity Fund Lp, Corbin Capital Partners, Redwood Drawdown Master Fund Lp, Redwood Opportunity Master Fund Ltd, Redwood Capital Management LLC, Pontus Holdings Ltd, RMF Financial Holdings Sàrl

Resistente: FMA Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare i suoi articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, punto 2, siano applicabili, ratione temporis e ratione materiae, al caso di una società di liquidazione, come quella oggetto del procedimento principale, la cui liquidazione (risoluzione) sia iniziata già prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva attraverso i meccanismi previsti dal diritto nazionale e nel periodo successivo al suddetto termine ha continuato ad essere svolta sulla base delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva citata.

2)

Se la direttiva 2014/59/UE riconosca ai creditori di una siffatta società di liquidazione, che abbiano chiesto all’autorità di liquidazione di «esaminare e vietare» la conclusione di determinati negozi (ad esempio, una transazione giudiziale) che la società di liquidazione intenda concludere o abbia già concluso con altri creditori, diritti per la cui tutela essi possano intervenire in un procedimento amministrativo e giurisdizionale.


(1)  GU L 173, pag. 190.


12.9.2016   

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C 335/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 10 giugno 2016 — Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki

(Causa C-330/16)

(2016/C 335/45)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: Piotr Zarski

Convenuto: Andrzej Stadnicki

Questioni pregiudiziali

1)

Se la locazione di un locale costituisca un servizio ai sensi degli articoli 2, punto 1, e 3 (nonché dei considerando 2, 3, 7, 11, 18 e 23), della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (1).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, nell’ipotesi della conclusione di un contratto di locazione a tempo indeterminato, per transazione commerciale si debba intendere il contratto oppure la singola, distinta «transazione», rappresentata da ciascun pagamento del canone di locazione quale corrispettivo della messa a disposizione del locale e delle utenze, ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, 2, punto 1, 3, 6 e 8 (nonché dei considerando 1, 3, 4, 8, 9, 26, 35), della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (omissis)

3)

Qualora, in risposta alla seconda questione, si dovesse ritenere che per transazione commerciale deve intendersi ciascun pagamento del canone di locazione quale corrispettivo della messa a disposizione del locale e delle utenze, se gli articoli 1, paragrafo 1, 2, punto 1 e 12, paragrafo 4 (nonché il considerando 3) della direttiva 2011/7/UE del Parlamento [OR.2] europeo e del Consiglio (omissis) debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono escludere che la direttiva si applichi ai contratti di locazione conclusi prima del 16 marzo 2013, nel caso in cui i ritardi nell’effettuazione dei pagamenti dei singoli canoni di locazione si verifichino dopo tale data.


(1)  GU L 48, pag. 1.


12.9.2016   

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C 335/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Amtsgericht Kehl (Germania) il 21 giugno 2016 — Procedimento penale a carico di C

(Causa C-346/16)

(2016/C 335/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Kehl

Imputato nella causa principale

C

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 67, paragrafo 2, TFUE e 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (1) («CFS») o ulteriori disposizioni dell’Unione europea in materia, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale che conceda alle autorità di polizia dello Stato membro interessato, allo scopo di impedire o vietare ingressi illegali nel territorio sovrano di tale Stato membro o di prevenire determinati reati contro la sicurezza delle frontiere nonché quelli volti a ostacolare l’esercizio dei controlli di frontiera o compiuti all’atto dell’attraversamento delle frontiere, la facoltà di controllare, nell’ambito di una perquisizione personale, entro una fascia di 30 km lungo il confine dello Stato membro medesimo con gli Stati contraenti della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), un determinato oggetto, indipendentemente dal comportamento della persona che porti detto oggetto con sé e dalla presenza di circostanze particolari, [Or. 2] senza con ciò procedere, ai sensi degli articoli 23 e segg. del CFS, al ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alla frontiera interna interessata.

Nel caso in cui alla questione n. 1 sia data risposta affermativa:

2)

se gli articoli 67, paragrafo 2, TFUE e 20 e 21 del regolamento n. 562/2006 sul CFS o ulteriori disposizioni dell’Unione europea in materia, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa o ad una prassi nazionale che consenta ad un giudice penale di detto Stato membro di valutare un mezzo di prova a carico dell’imputato nonostante quest’ultimo sia stato acquisito per mezzo di un provvedimento statale contrario alle norme dell’Unione europea.


(1)  GU L 105, pag. 1.


12.9.2016   

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C 335/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 24 giugno 2016 — T.KUP SAS/Belgische staat

(Causa C-349/16)

(2016/C 335/47)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Ricorrente: T.KUP SAS

Convenuto: Beglische staat

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento n. 1294/2009 (1) sia invalido nei riguardi di un importatore come quello nel caso di cui trattasi, in considerazione della violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base (2), atteso che la Commissione nel suo nuovo esame si è avvalsa di un campione, consistente inoltre in soli 8 importatori, nonostante dovesse essere esaminato un numero gestibile di 21 importatori.

2)

Se il regolamento n. 1294/2009 sia invalido nei riguardi di un importatore come quello nel caso di cui trattasi, in considerazione della violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, comma 3 del regolamento di base, atteso che la Commissione nel suo nuovo esame non ha tenuto adeguatamente conto del materiale probatorio presentato, includendo nel campione 5 grandi importatori a fronte di solamente 3 piccoli importatori, ed inoltre tenendo conto soprattutto dei dati presentati dai 5 grandi importatori.

3)

Se il regolamento n. 1294/2009 sia invalido nei riguardi di un importatore come quello nel caso di cui trattasi, in considerazione della violazione degli articoli 2 e 3 del regolamento di base e/o dell’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 9 del regolamento di base, atteso che la Commissione nel suo nuovo esame disponeva di insufficienti informazioni per stabilire che si configura ancora un’importazione oggetto di dumping e che causerebbe un danno.

4)

Se il regolamento n. 1294/2009 sia invalido nei riguardi di un importatore come quello nel caso di cui trattasi, in considerazione della violazione dell’articolo 21 del regolamento di base, atteso che la Commissione nel suo nuovo esame richiede che esistano indicazioni particolari nel senso che su di un importatore una proroga incida sproporzionatamente.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU 2009, L 352, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).


12.9.2016   

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C 335/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 28 giugno 2016 — Christian Picart/Ministre des finances et des comptes publics

(Causa C-355/16)

(2016/C 335/48)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Christian Picart

Resistente: Ministre des finances et des comptes publics

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto di stabilimento in qualità di lavoratore autonomo, come definito dagli articoli 1 e 4 dell’accordo del 21 giugno 1999 e dall’articolo 12 del suo allegato I, possa essere considerato equivalente alla libertà di stabilimento garantita alle persone che esercitano un’attività autonoma dall’articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

2)

se, in tale ipotesi, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 16 dell’accordo, occorra applicare la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 7 settembre 2006, C-470/04, successiva a detto accordo, nel caso di un cittadino di uno Stato membro che abbia trasferito la propria residenza in Svizzera e che si limiti a conservare le partecipazioni detenute in società soggette al diritto di tale Stato membro, le quali gli conferiscono una sicura influenza sulle decisioni di tali società e gli permettono di determinarne le attività, senza sostenere di avere l’intenzione di esercitare in Svizzera un’attività autonoma diversa da quella esercitata nello Stato membro di cui era cittadino e consistente nella gestione di tali partecipazioni;

3)

se, nell’ipotesi in cui tale diritto non fosse equivalente alla libertà di stabilimento, esso debba essere interpretato nello stesso senso in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea ha interpretato la libertà di stabilimento nella sua sentenza del 7 settembre 2006, C-470/04.


12.9.2016   

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C 335/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 27 giugno 2016 — Procedimento penale a carico di Wamo BVBA, Luc Cecile Jozef Van Mol

(Causa C-356/16)

(2016/C 335/49)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Imputati nella causa principale

Wamo BVBA

Luc Cecile Jozef Van Mol

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2005/29/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una legge nazionale che impone ad ogni persona fisica o giuridica il divieto di diffondere pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica, come previsto all’articolo 20/1 della legge del 23 maggio 2013, che disciplina le qualifiche richieste per effettuare interventi di medicina estetica non chirurgica e di chirurgia estetica e che disciplina la relativa pubblicità e informazione (GU belga, 2 luglio 2013), introdotto con legge del 10 febbraio 2014, recante diverse disposizioni in materia di sanità (GU belga, 30 aprile 2014).


(1)  Direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005, L 149, pag. 22).


12.9.2016   

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C 335/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 28 giugno 2016 — UAB «Gelvora»/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Causa C-357/16)

(2016/C 335/50)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente in appello: UAB «Gelvora»

Appellata: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Questioni pregiudiziali

1)

Se il rapporto giuridico fra una società che ha acquisito un diritto di credito in forza di un contratto di cessione di credito e una persona fisica il cui indebitamento è sorto sulla base di un contratto di credito al consumo, laddove la società ponga in essere atti di recupero del credito, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se nel termine «prodotto» di cui all’articolo 2, lettera c), della menzionata direttiva, rientrino atti posti in essere nell’esercizio del diritto di credito acquisito in forza a un contratto di cessione del credito nel contesto del recupero dei crediti da una persona fisica, il cui indebitamento è sorto sulla base di un contratto di credito al consumo stipulato con il creditore originario.

3)

Se il rapporto giuridico fra una società che ha acquisito un diritto di credito in forza di un contratto di cessione di credito e una persona fisica il cui indebitamento è sorto sulla base di un contratto di credito al consumo ed è già stato accertato da una decisione giudiziaria passata in giudicato e trasmesso all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione forzata, laddove la società ponga in essere atti di recupero del credito paralleli, rientri nell’ambito di applicazione della menzionata direttiva.

4)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 3), se nel termine «prodotto» di cui all’articolo 2, lettera c), della menzionata direttiva rientrino atti posti in essere nell’esercizio del diritto di credito acquisito in forza di un contratto di cessione del credito nel contesto del recupero dei crediti da una persona fisica, il cui indebitamento è sorto sulla base di un contratto di credito al consumo stipulato con il creditore originario ed è stato accertato mediante una decisione giudiziaria passata in giudicato e trasmesso all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione forzata.


(1)  GU 2005, L 149, pag. 22.


12.9.2016   

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C 335/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 24 giugno 2016 — UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem e a.

(Causa C-358/16)

(2016/C 335/51)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrenti: UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem e a.

Questioni pregiudiziali

1)

Più in particolare, nel contesto dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che sancisce il principio di buona amministrazione, se l’eccezione dei «casi contemplati dal diritto penale», che figura sia all’articolo 54, paragrafo 1 in fine, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (1), sia nella parte iniziale del medesimo articolo 54, paragrafo 3, si applichi a una fattispecie qualificabile, in base alla normativa nazionale, come sanzione amministrativa ma considerata, nella prospettiva della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), come rientrante nel diritto penale, quale la sanzione di cui al procedimento principale, inflitta dall’autorità nazionale di regolamentazione, l’autorità nazionale di sorveglianza, e consistente nell’ordinare a un membro dell’ordine nazionale degli avvocati di cessare l’esercizio, presso un soggetto sorvegliato dalla suddetta autorità di regolamentazione, della funzione di amministratore o di ogni altra funzione soggetta ad autorizzazione, con intimazione a dimettersi al più presto da tutti i relativi incarichi dal medesimo ricoperti.

2)

Qualora la sanzione amministrativa succitata, considerata come tale dal diritto nazionale, rientri in un procedimento amministrativo, in che misura l’obbligo di mantenere il segreto professionale che un’autorità nazionale di vigilanza può invocare sulla base delle disposizioni dell’articolo 54 della citata direttiva 2004/39/CE sia influenzato dalle esigenze di un processo equo comprendente un ricorso effettivo, quali risultanti dall’articolo 47 della Carta, da valutare rispetto alle esigenze derivanti, in parallelo, dagli articoli 6 e 13 della CEDU in materia di equo processo e di ricorso effettivo, nonché rispetto alle garanzie previste dall’articolo 48 della Carta, più in particolare alla luce dell’accesso integrale dell’amministrato al fascicolo amministrativo dell’autore di una sanzione amministrativa — che è, al contempo, l’autorità nazionale di vigilanza — ai fini della difesa degli interessi e dei diritti civili dell’amministrato sanzionato


(1)  GU L 145, pag. 1.


12.9.2016   

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C 335/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 24 giugno 2016 — Ömer Altun e a., Absa NV e a./Openbaar Ministerie

(Causa C-359/16)

(2016/C 335/52)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti

Ricorrenti: Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA

Resistente: Openbaar Ministerie.

Questioni pregiudiziali

Se un certificato E101, rilasciato in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 (1) del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come applicabile prima della sua abolizione ad opera dell’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 (2), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, possa essere invalidato o ignorato da un giudice diverso da quello dello Stato membro di provenienza, qualora i fatti sottoposti al suo giudizio consentano di stabilire che il certificato è stato ottenuto o invocato in modo fraudolento.


(1)  GU 1972, L 74, pag. 1.

(2)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).


12.9.2016   

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C 335/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 4 luglio 2016 — Association française des entreprises privées (AFEP) e a./Ministre des finances et des comptes publics

(Causa C-365/16)

(2016/C 335/53)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: Association française des entreprises privées (AFEP), Axa, Compagnie générale des établissements Michelin, Danone, ENGIE, già GDF Suez, Eutelsat Communications, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Orange SA, Sanofi SA, Suez Environnement Company, Technip, Total SA, Vivendi, Eurazeo, Safran, Scor SE, Unibail-Rodamco SE, Zodiac Aerospace

Convenuto: Ministre des finances et des comptes publics

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011 (1), e in particolare il suo paragrafo 1, lettera a), osti a un’imposta come quella prevista all’articolo 235 ter ZCA del codice generale delle imposte, che è riscossa in occasione della distribuzione di utili da parte di una società soggetta all’imposta sulle società in Francia e la cui base imponibile è costituita dagli importi distribuiti.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se un’imposta come quella prevista all’articolo 235 ter ZCA del codice generale delle imposte debba essere considerata come una «ritenuta alla fonte», da cui sono esenti gli utili distribuiti da una filiale in forza dell’articolo 5 della direttiva.


(1)  Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011 , concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345, pag. 8).


12.9.2016   

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C 335/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 5 luglio 2016 — Openbaar Ministerie/Dawid Piotrowski

(Causa C-367/16)

(2016/C 335/54)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: Dawid Piotrowski

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3.3 della decisione quadro (1) relativa al mandato d’arresto europeo debba essere interpretato nel senso che si può autorizzare la consegna soltanto nel caso di persone che sono considerate maggiorenni secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, o se il succitato articolo consenta allo Stato membro di esecuzione di autorizzare la consegna anche per minorenni che secondo le norme di diritto nazionale possono essere considerati penalmente responsabili a partire da una determinata età (ed eventualmente al ricorrere di talune condizioni).

2)

Nell’ipotesi in cui la consegna di minorenni non sia vietata dall’articolo 3.3 della decisione quadro, se l’articolo 3.3 della decisione quadro debba essere interpretato:

a)

nel senso che l’esistenza di una possibilità (teorica) di poter punire i minorenni conformemente al diritto nazionale a partire da una determinata età è sufficiente come criterio per autorizzare la consegna (in altri termini, effettuando una valutazione in abstracto sulla base del criterio dell’età a partire dalla quale un soggetto può essere considerato penalmente responsabile, senza tenere conto di eventuali condizioni supplementari), oppure

b)

nel senso che né il principio del riconoscimento reciproco, sancito all’articolo 1.2 della decisione quadro, né il testo dell’articolo 3.3 della decisione quadro ostano a che lo Stato membro di esecuzione effettui, caso per caso, una valutazione in concreto, nella quale si può esigere che, riguardo alla persona richiesta nell’ambito della consegna, ricorrano le medesime condizioni per la responsabilità penale vigenti per i cittadini dello Stato membro di esecuzione, in considerazione della loro età al momento dei fatti, della natura del reato addebitato ed eventualmente anche dei precedenti interventi giudiziari nello Stato membro emittente, che hanno determinato una misura di natura correzionale, anche se siffatte condizioni non sono previste nello Stato membro emittente.

3)

Qualora lo Stato membro di esecuzione possa effettuare una valutazione in concreto, se, al fine di evitare impunità, non possa essere operata una distinzione tra una consegna al fine di esercitare un’azione penale o una consegna al fine di eseguire una condanna.


(1)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).


12.9.2016   

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C 335/41


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) l’11 luglio 2016 — Salvador Benjumea Bravo de Laguna/Esteban Torras Ferrazzuolo

(Causa C-381/16)

(2016/C 335/55)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil

Parti

Ricorrente: Salvador Benjumea Bravo de Laguna

Resistente: Esteban Torras Ferrazzuolo

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione e, segnatamente, con il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1), la rivendicazione di un marchio comunitario per ragioni diverse da quelle indicate all’articolo 18 del regolamento in parola e, in particolare, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della legge spagnola sui marchi, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas [legge del 7 dicembre 2001, n. 17, sui marchi] (BOE n. 294 dell’8 dicembre 2001).


(1)  GU 2009, L 78, pag. 1.


12.9.2016   

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C 335/41


Impugnazione proposta l’11 luglio 2016 dalla Sharif University of Technology avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 aprile 2016, causa T-52/15, Sharif University of Technology/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-385/16 P)

(2016/C 335/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sharif University of Technology (rappresentante: M. Happold, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 aprile 2016, causa T-52/15 Sharif University of Technology/Consiglio dell’Unione europea;

accogliere le domande formulate dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale, e

condannare il Consiglio a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente in entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale, di annullare gli atti di cui è causa [gli allegati della decisione 2014/776/PESC del Consiglio (1) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 (2), nonché l’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (3) e l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (4) (come modificati, rispettivamente, dall’articolo 1 della decisione 2014/776/PESC e dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014)], nella parte in cui indicano la ricorrente come entità soggetta a misure restrittive ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, di condannare al risarcimento dei danni alla reputazione da essa subiti per effetto degli atti del Consiglio, e di condannare il Consiglio a rifondere le spese da essa sostenute nel primo e nel secondo grado di giudizio.

La ricorrente deduce i seguenti due motivi a sostegno della sua affermazione che la sentenza del Tribunale sia erronea in diritto, e che la Corte di giustizia dovrebbe annullarla e statuire a sua volta sulla controversia.

Il primo motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di dichiarare che il Consiglio non ha rispettato un requisito procedurale essenziale e/o ha commesso un manifesto errore di valutazione quando ha adottato la decisione di inserire nell’elenco la SUT (Sharif University of Technology), in quanto ha omesso di seguire il procedimento decisionale che era obbligatorio.

Il secondo motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il criterio del «sostegno» al governo dell’Iran di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione del Consiglio 2010/413/PESC (come modificata) a all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 (come modificato), sul quale il Consiglio si è basato al fine di giustificare l’indicazione della ricorrente come entità soggetta a misure restrittive, e, per l’effetto, avrebbe erroneamente concluso che gli elementi di prova prodotti dal Consiglio corroboravano l’inserimento della ricorrente nell’elenco.


(1)  Decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 325, pag. 19).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 325, pag. 3).

(3)  Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

(4)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).


12.9.2016   

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C 335/42


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 15 luglio 2016 — T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o (attualmente in situazione di insolvenza)/Republika Slovenija

(Causa C-396/16)

(2016/C 335/57)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o (attualmente in situazione di insolvenza)

Convenuta: Republika Slovenija

Questioni pregiudiziali

1)

Se la riduzione delle obbligazioni ai sensi di un concordato preventivo omologato con decreto passato in giudicato di cui al procedimento principale debba essere considerata come un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’IVA a monte, ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva IVA (1), oppure come una situazione diversa, in cui la detrazione è inferiore o superiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto, ai sensi dell’articolo 184 della direttiva IVA.

2)

Se la riduzione delle obbligazioni ai sensi di un concordato omologato con decreto passato in giudicato di cui al procedimento principale debba essere considerata come un mancato pagamento (parziale) ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 2, primo comma, della direttiva IVA.

3)

Se lo Stato membro, tenendo conto dei requisiti di chiarezza e di certezza delle situazioni giuridiche imposti dal legislatore dell’Unione e dalla disposizione dell’articolo 186 della direttiva IVA, al fine di esigere una rettifica della detrazione nel caso di mancato pagamento totale o parziale, come consente l’articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva, debba disciplinare specificamente, nella normativa nazionale, le ipotesi di mancato pagamento, ovvero includervi il concordato omologato passato in giudicato (qualora esso rientri nel concetto di mancato pagamento).


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


Tribunale

12.9.2016   

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C 335/44


Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2016 — Yanukovych/Consiglio

(Causa T-347/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento di fondi - Elenco di persone, enti ed organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie - Inclusione del nominativo del ricorrente - Adeguamento della domanda - Decesso del ricorrente - Irricevibilità - Prova della fondatezza dell’iscrizione nell’elenco - Ricorso manifestamente fondato»))

(2016/C 335/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede di Viktor Viktorovych Yanukovych (Kiev, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente E. Finnegan e J.-P. Hix, successivamente J.-P. Hix e P. Mahnič Bruni, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, da un lato, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC (GU 2014, L 111, pag. 91), nonché del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 (GU 2014, L 111, pag. 33), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), e del regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1), nonché della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte riguardante il sig. Viktorovych Yanukovych.

Dispositivo

1)

La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nel loro testo iniziale, nella parte riguardante il sig. Viktor Viktorovych Yanukovych.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla sig.ra Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede del sig. Viktorovych Yanukovych, nella parte riguardante la domanda di annullamento formulata nel ricorso.

4)

La sig.ra Stanislavivna Yanukovych, nella sua qualità di erede del sig. Viktorovych Yanukovych, è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio nella parte riguardante la domanda di annullamento proposta nella memoria di adeguamento.

5)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/45


Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2016 — Pshonka/Consiglio

(Causa T-380/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Iscrizione del nome del ricorrente - Termine di impugnazione - Ricevibilità - Prova della fondatezza dell’iscrizione nell’elenco - Ricorso manifestamente fondato»))

(2016/C 335/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Artem Viktorovych Pshonka (Mosca, Russia) (rappresentanti: C. Constantina e J.-M. Reymond, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e A. Vitro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti S. Bartelt e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26) nonché del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), nella parte in cui riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina nonché il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Artem Viktorovych Pshonka.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Pshonka.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 261 dell’11.8.2014.


12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/46


Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2016 — Italia/Commissione

(Causa T-770/14) (1)

([«FESR - Regolamento (CE) n. 1083/2006 - Programma di cooperazione transfrontaliera “Italia — Malta 2007-2013” - Mancato rispetto dei termini - Disimpegno automatico - Proporzionalità - Principio di cooperazione - Principio del partenariato - Forza maggiore - Obbligo di motivazione - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])

(2016/C 335/60)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e P. Gentili, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda proposta ai sensi dell’articolo 263 TFUE e intesa ad ottenere, da un lato, l’annullamento della nota Ares (2014) 2975571 della Commissione, dell’11 settembre 2014, mediante la quale la Commissione ha informato la Repubblica italiana del disimpegno automatico, alla data del 31 dicembre 2013, di una parte delle risorse relative agli impegni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) previsti nel programma di cooperazione transfrontaliera «Italia — Malta 2007-2013», e, dall’altro, che il Tribunale dichiari ammissibili al finanziamento le spese relative ai progetti ImaGenX, Simit e PIM Energethica.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 26 del 26.1.2015.


12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/46


Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2016 — Alcimos Consulting/BCE

(Causa T-368/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento - Decisioni adottate dal consiglio direttivo della BCE - Erogazione di liquidità di emergenza accordata alle banche greche - Tetto massimo - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità - Inosservanza dei requisiti di forma»))

(2016/C 335/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcimos Consulting SMPC (Atene, Grecia) (rappresentante: F. Rodolaki, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: K. Laurinavičius e M. Szablewska, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento delle decisioni del Consiglio direttivo della BCE del 28 giugno 2015, recante la decisione di mantenere il tetto massimo dell’erogazione di liquidità di emergenza accordata alle banche greche al livello stabilito il 26 giugno 2015, e del 6 luglio 2015, recante la decisione di confermare tale tetto massimo nonché di adeguare i coefficienti di scarto applicabili alle garanzie accettate dalla Banca di Grecia a detto titolo, e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito per effetto di tali decisioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

L’Alcimos Consulting SMPC è condannata alle spese.


(1)  GU C 302 del 14.9.2015.


12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/47


Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2016 — Panzeri/Parlamento e Commissione

(Causa T-677/15) (1)

((Ricorso di annullamento - Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate - Sostituzione dell’atto impugnato in corso di causa - Non luogo a statuire - Atto preparatorio - Irricevibilità))

(2016/C 335/62)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pier Antonio Panzeri (Calusco d’Adda, Italia) (rappresentante: C. Cerami, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e G. Corstens, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della lettera del direttore della direzione B «Diritti finanziari e sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo del 21 settembre 2015, riguardante il recupero presso il ricorrente dell’importo di EUR 83 764,34 e che trasmette la nota di addebito del 18 settembre 2015 ad esso relativa, e, dall’altro lato, della lettera del segretario generale del Parlamento del 27 luglio 2012, con cui si informa il ricorrente delle conclusioni di un’indagine relativa all’utilizzazione di sue indennità parlamentari.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto avverso la lettera del direttore della direzione B «Diritti finanziari e sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo del 21 settembre 2015 e avverso la nota di addebito n. 2015-1320 del 18 settembre 2015.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

3)

Il sig. Pier Antonio Panzeri è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

Il Parlamento sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/48


Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 luglio 2016 — MSD Animal Health Innovation e Intervet international/EMA

(Causa T-729/15 R)

([«Procedimento sommario - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti detenuti dall’EMA relativi ad informazioni presentate da un’impresa nell’ambito della sua richiesta di autorizzazione all’immissione sul mercato di un medicinale - Decisione di accordare a un terzo l’accesso ai documenti - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Urgenza - Fumus boni juris - Bilanciamento degli interessi»])

(2016/C 335/63)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Richiedente: MSD Animal Health Innovation GmbH (Schwabenheim, Germania), e Intervet international BV (Boxmeer, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. Bogaert, avocat, B. Kelly e H. Billson, solicitors, J. Stratford, QC, e C. Thomas, barrister)

Resistente: Agenzia europea dei medicinali (rappresentanti: T. Jabłoński, N. Rampal Olmedo, A. Spina, A. Rusanov e S. Marino, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta, in sostanza, alla sospensione dell’esecuzione della decisione EMA/785809/2015 dell’EMA, del 25 novembre 2015, di accordare a un terzo, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso ad informazioni presentate nell’ambito della richiesta di autorizzazione all’immissione sul mercato del medicinale veterinario Bravecto.

Dispositivo

1)

È sospesa l’esecuzione della decisione EMA/785809/2015 dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA), del 25 novembre 2015, di accordare a un terzo, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, l’accesso alle relazioni di prove tossicologiche C 45151/prova di tossicità cutanea di 28 giorni (applicazione in semi-occlusivo per 6 ore) su ratti Wistar, C 45162/prova di tossicità orale (alimentazione forzata mediante sonda) di 28 giorni su ratti Wistar e C 88913/prova di prova di tossicità cutanea di 28 giorni (applicazione in semi-occlusivo per 6 ore) su ratti Wistar.

2)

Si ordina all’EMA di non divulgare le relazioni menzionate al punto n. 1.

3)

Le spese sono riservate.


12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/48


Ricorso proposto il 21 luglio 2016 — Asna/EUIPO — Wings Software (ASNA WINGS)

(Causa T-382/16)

(2016/C 335/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asna, Inc. (San Antonio, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Devaureix e J.C. Erdozain López, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wings Software BVBA (Heist-Op-den-Berg, Belgio)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «ASNA WINGS» — Domanda di registrazione n. 11 388 352

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2016 nel procedimento R 436/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso, con tutti i suoi documenti e le corrispondenti copie;

ammettere le prove proposte;

annullare e privare di efficacia la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Errore relativo alla prova dell’uso presentata dalla controparte;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/49


Ricorso proposto il 22 luglio 2016 — AIA/EUIPO — Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.)

(Causa T-389/16)

(2016/C 335/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Agricola italiana alimentare SpA (AIA) (San Martino Buon Albergo, Italia) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Casa Montorsi Srl (Vignola, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MONTORSI F. & F.» — Marchio dell’Unione europea n. 5 681 663

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2016 nel procedimento R 1239/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 53 (1) (a)del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 53 (3) del regolamento n. 207/2009.


12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/50


Ricorso proposto il 26 luglio 2016 — Starbucks/EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS)

(Causa T-398/16)

(2016/C 335/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Starbucks Corp. (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: I. Fowler, Solicitor e J. Schmitt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hasmik Nersesyan (Borgloon, Belgio)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «COFFEE ROCKS» — Domanda di registrazione n. 11 881 943

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 maggio 2016 nel procedimento R 559/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Ufficio del 24 maggio 2016 nel procedimento R 559/2015-4; e

condannare il convenuto alle spese del procedimento, o — nel caso in cui la controinteressata intervenga — condannare congiuntamente il convenuto e l’interveniente alle spese del procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/51


Ricorso proposto il 22 luglio 2016 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas)

(Causa T-402/16)

(2016/C 335/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berliner Stadtwerke GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: O. Spieker, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «berlinGas» — Domanda di registrazione n. 14 067 714

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2016 nel procedimento R 291/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/51


Ricorso proposto il 28 luglio 2016 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Vivatech (Immunostad)

(Causa T-403/16)

(2016/C 335/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Germania) (rappresentanti: R. Kaase e J. Plate, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vivatech (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio denominativo dell’Unione «Immunostad» — Marchio dell’Unione n. 9 552 225

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 aprile 2016 nel procedimento R 863/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


Tribunale della funzione pubblica

12.9.2016   

IT

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C 335/53


Ricorso proposto il 14 giugno 2016 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-29/16)

(2016/C 335/69)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: C. Cortese, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di trattenuta sulla pensione emanata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 85 dello statuto, per un importo pari a EUR 22 368,13 da prelevarsi sulla pensione di reversibilità concessa al ricorrente, nonché sulla pensione di orfani concessa ai suoi tre figli.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione dell’Ufficio Gestione e Liquidazione dei Diritti Individuali (Ufficio PMO.4) del 17 Agosto 2015, avente ad oggetto il recupero di somme versate indebitamente a titolo di pensione di reversibilità e di orfano, per quanto attiene ai diritti di ZZ e delle sue due figlie minori e, per quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto del reclamo.

Annullare la decisione dell’Ufficio Gestione e Liquidazione dei Diritti Individuali (Ufficio PMO.4) del 17 Agosto 2015, avente ad oggetto il recupero di somme versate indebitamente a titolo di pensione di reversibilità e di orfano, per quanto attiene ai diritti di X e, per quanto necessario, la decisione implicita di rigetto del reclamo.

Condannare la Commissione alla riparazione del danno morale e materiale subito dai ricorrenti per la violazione del loro diritto ad una buona amministrazione e del dovere di sollecitudine nei loro confronti, in misura pari a, rispettivamente:

la differenza tra la remunerazione percepita da ZZ in quanto agente temporaneo EFSA di grado AD 9, e la remunerazione che questi percepirebbe quale funzionario della Commissione di grado AD 12, per il periodo di un anno;

l’ammontare della restituzione richiesta ai ricorrenti con la decisione impugnata, aumentato della differenza tra l’ammontare delle pensioni come stabilite dall’Avviso di modifica n. 2, da un lato, e dall’Avviso di modifica n. 3, dall’altro lato, per un periodo che va dal momento in cui l’Avviso di modifica n. 3 produce effetto, fino al momento in cui la famiglia fosse in grado di ristabilirsi nel precedente luogo di residenza abituale, da stabilirsi equitativamente in un anno dalla definizione del presente giudizio.

condannare la Commissione alle spese.


12.9.2016   

IT

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C 335/54


Ricorso proposto il 12 luglio 2016 — ZZ/Commissione

(Causa F-36/16)

(2016/C 335/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST7 nell’ambito dell’esercizio annuale di promozione 2015.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 13 novembre 2015, recante pubblicazione dell’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2015 nella parte in cui non contiene il nome del ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.


12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/54


Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — ZZ/BEI

(Causa F-37/16)

(2016/C 335/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)

Convenuta: Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione, emessa nell’ambito del procedimento di inchiesta in materia di dignità sul lavoro riguardante accuse di molestie sessuali, che respinge la denuncia presentata dalla ricorrente nonché il risarcimento del danno morale e delle spese mediche sostenute dalla ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 16 ottobre 2015 pronunciata nell’ambito del procedimento di inchiesta in materia di dignità sul lavoro avviato dalla ricorrente in data 20 maggio 2015 nei confronti del suo superiore, come indagato dal comitato d’inchiesta, e annullare la relazione del comitato d’inchiesta del 14 settembre 2015 relativa alla richiesta in materia di dignità sul lavoro presentata dalla ricorrente, nella quale è stata rigettata la denuncia di quest’ultima e sono state inserite raccomandazioni inappropriate, tra cui una censura della relazione;

Risarcire le spese mediche derivanti dal danno sofferto dalla ricorrente per (i) un importo effettivo ad oggi pari a EUR 997 (iva inclusa) e (ii) un importo previsionale per spese mediche future pari a EUR 5 850;

Accordare il risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente per un importo di EUR 20 000;

Condannare la convenuta alle spese.