ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 331

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
9 settembre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 331/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2016/C 331/02

Aggiornamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione)

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2016/C 331/03

Avviso concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

4

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 331/04

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

7


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 settembre 2016

(2016/C 331/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1296

JPY

yen giapponesi

114,80

DKK

corone danesi

7,4429

GBP

sterline inglesi

0,84560

SEK

corone svedesi

9,4945

CHF

franchi svizzeri

1,0917

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,1950

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,021

HUF

fiorini ungheresi

308,06

PLN

zloty polacchi

4,3103

RON

leu rumeni

4,4514

TRY

lire turche

3,3179

AUD

dollari australiani

1,4632

CAD

dollari canadesi

1,4546

HKD

dollari di Hong Kong

8,7615

NZD

dollari neozelandesi

1,5158

SGD

dollari di Singapore

1,5201

KRW

won sudcoreani

1 230,87

ZAR

rand sudafricani

15,7057

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5255

HRK

kuna croata

7,4850

IDR

rupia indonesiana

14 720,30

MYR

ringgit malese

4,5664

PHP

peso filippino

52,945

RUB

rublo russo

72,1488

THB

baht thailandese

39,220

BRL

real brasiliano

3,5982

MXN

peso messicano

20,7145

INR

rupia indiana

74,9830


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

9.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/2


Aggiornamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (1)

(2016/C 331/02)

La pubblicazione dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

REPUBBLICA CECA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 324 dell’9.11.2013.

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

Frontiere aeree

A.   (aeroporti) pubblici (3)

(1)

Brno – Tuřany

(2)

Karlovy Vary

(3)

Mnichovo Hradiště

(4)

Ostrava – Mošnov

(5)

Pardubice

(6)

Praha – Ruzyně

B.   (aeroporti) non pubblici (4)

(1)

Benešov

(2)

České Budějovice

(3)

Havlíčkův Brod

(4)

Hradec Králové

(5)

Kunovice

(6)

Chomutov

(7)

Letňany

(8)

Liberec

(9)

Plzeň - Líně

(10)

Přerov

(11)

Roudnice nad Labem

(12)

Vodochody

(13)

Vysoké Mýto

C.   Aeroporti militari (5)

(1)

Čáslav

(2)

Kbely

(3)

Náměšť

Elenco delle precedenti pubblicazioni

 

GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1.

 

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16.

 

GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9.

 

GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10.

 

GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.

 

GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10.

 

GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10.

 

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20.

 

GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7.

 

GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28.

 

GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22.

 

GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17.

 

GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13.

 

GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17.

 

GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34.

 

GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22.

 

GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12.

 

GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8.

 

GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17.

 

GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14.

 

GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30.

 

GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18.

 

GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12.

 

GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3.

 

GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7.

 

GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11.

 

GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22.

 

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9.

 

GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9.

 

GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2.

 

GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7.

 

GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5.

 

GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6.

 

GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4.

 

GU C 167 del 4.6.2014, pag. 9.

 

GU C 244 del 26.7.2014, pag. 22.

 

GU C 332 del 24.9.2014, pag. 12.

 

GU C 420 del 22.11.2014, pag. 9.

 

GU C 72 del 28.2.2015, pag. 17.

 

GU C 126 del 18.4.2015, pag. 10.

 

GU C 229 del 14.7.2015, pag. 5.

 

GU C 341 del 16.10.2015, pag. 19.

 

GU C 84 del 4.3.2016, pag. 2.

 

GU C 236 del 30.6.2016, pag. 6.

 

GU C 278 del 30.7.2016, pag. 47.


(1)  Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

(2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

(3)  Gli aeroporti civili internazionali si dividono in aeroporti pubblici e non pubblici in base alle categorie di utenti. Gli aeroporti pubblici accolgono, sulla base delle loro capacità tecniche e di gestione, tutti gli aeromobili.

(4)  Gli utenti di aeroporti non pubblici sono definiti dall’Ufficio dell’aviazione civile su proposta del gestore dell’aeroporto.

(5)  Gli aeroporti militari internazionali sono destinati alle esigenze delle forze armate della Repubblica ceca e di altri utenti legittimi autorizzati dal ministero della Difesa della Repubblica ceca.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

9.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/4


Avviso concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

(2016/C 331/03)

Sentenza

Nella sentenza del 7 aprile 2016 nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P la Corte di giustizia dell’Unione europea ha respinto le impugnazioni proposte da ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, già Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Oil and Gas France SAS, già Vallourec Mannesmann Oil & Gas France SAS, Vallourec Tubes France SAS, già V & M France SAS, Vallourec Deutschland GmbH, già V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, Železiarne Podbrezová a.s. («ArcelorMittal e aa.») e dal Consiglio dell’Unione europea finalizzate all’annullamento della sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014 nella causa Hubei Xinyegang Steel/Consiglio(T-528/09), con la quale il Tribunale ha accolto la domanda di Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd diretta all’annullamento del regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (1).

Conseguenze

Come conseguenza diretta della sentenza si ritiene che le importazioni nell’Unione europea di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, non siano mai state soggette a misure antidumping e i dazi antidumping finora riscossi devono pertanto essere rimborsati in base alla legislazione doganale applicabile.

Un’altra conseguenza della sentenza riguarda tutti gli altri produttori esportatori cinesi di tubi senza saldature, le cui importazioni sono attualmente soggette a dazi antidumping di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione (2). Tale conseguenza è l’oggetto del presente avviso.

Riapertura

Dal momento che gli illeciti identificati nella sentenza riguardano le conclusioni formulate dalle istituzioni dell’Unione in merito alla minaccia di pregiudizio, la Commissione ha deciso di riaprire l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, che ha portato all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272.

La riapertura si limita all’abrogazione dei dazi antidumping estesi sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272, se tali dazi sono imposti ai produttori esportatori cinesi elencati nel suddetto regolamento e diversi da Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. L’inchiesta valuterà l’opportunità di abrogare tale regolamento alla luce della sentenza della Corte di giustizia e del Tribunale in questione.

Osservazioni scritte

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a fornire informazioni ed elementi di prova su questioni riguardanti la riapertura dell’inchiesta. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla riapertura dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale dovrebbero essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni e richieste scritte trasmesse dalle parti interessate e per le quali sia richiesto un trattamento riservato devono recare l’indicazione «Limited» (Diffusione limitata) (3).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base (4), un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, recapitati a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-SPT-COURT@ec.europa.eu

Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla riapertura dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, l’esecuzione della sentenza.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

Comunicazione di informazioni

Tutte le parti interessate, compresi i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e l’industria dell’Unione, saranno informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intende eseguire la sentenza e avranno la possibilità di presentare osservazioni.


(1)  GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 322 dell’8.12.2015, pag. 21).

(3)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(4)  Il regolamento (CE) n. 1225/2009 («regolamento di base») del Consiglio è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione europea

9.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/7


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 331/04)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«MIEL VILLUERCAS-IBORES»

No UE ES-PDO-0005-01268 – 21.10.2014

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Miel Villuercas-Ibores»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Miel Villuercas-Ibores» è un miele ottenuto dalla flora autoctona elaborata dalle api Apis mellifera.

In funzione dei differenti tipi di vegetazione si definiscono i seguenti tipi di miele:

Miele monoflora di retama (Retama sphaerocarpa).

Miele monoflora di castagno (Castanea sativa).

Miele millefiori.

Miele di melata.

a)   Caratteristiche comuni dei mieli protetti dalla D.O.P. «Miel Villuercas-Ibores»:

Caratteristiche fisiche

Umidità

14-17 %


Caratteristiche chimiche

HMF (all’immissione al consumo)

< 10 mg/kg

Conducibilità Elettrica

Non meno di 0,8 mS/cm (miele di castagno e di melata).

Non meno di 0,8 mS/cm (miele di retama e millefiori).

Saccarosio

< 5 g/100 g

Fruttosio + Glucosio

> 60 g/100 g (in generale)

> 45 g/100 g (miele di melata)

b)   Melissopalinologiche:

Miele di retama: > 50 % Retama sphaerocarpa.

Miele di castagno: > 70 % di Castanea sativa.

Miele millefiori: è il miele che si raccoglie all’inizio dell’estate e la sua composizione pollinica riflette la diversità della flora dei mesi precedenti, essendo costituita da polline abbondante di Fabaceae, Fagaceae, Ericaceae, Lamiaceae e/o Cistaceae, con le caratteristiche della zona.

Miele di melata: è il miele prodotto dalle api grazie alle secrezioni presenti sulle parti vive delle piante che si trovano sopra di essa specialmente delle specie appartenenti alla famiglia delle Fagaceae, del genere Quercus; e da una percentuale ridotta di polline che lo accompagna derivante da piante appartenenti alle Fagaceae, Ericaceae, Lamiacea e/o Cistaceae, con le caratteristiche della zona.

La sua lavorazione termina per lo più alla fine dell’estate, quando la presenza di piante fiorite nelle aree di pascolo è la più ridotta dell’anno.

c)   Attività diastasiche: non inferiori a 30

d)   Caratteristiche organolettiche

Miele di retama: colore da ambrato chiaro a ambrato scuro con riflessi rossastri; molto aromatico con sapore dolce.

Miele di castagno: colore ambrato scuro con sfumature rossastre o verdastre. Aroma dominante. Leggermente acido, amaro e con carattere astringente.

Miele millefiori: colore da ambrato chiaro a ambrato scuro in funzione della fioritura, con aroma e sapori variabili.

Miele di melata: colore ambrato scuro; sapore meno dolce e odore intenso e caratteristico.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Il miele è ricavato esclusivamente da arnie ubicate nella zona di produzione, la transumanza al di fuori di questa zona non è consentita.

Allontanamento delle api dai telai con spazzole, e/o affumicatori.

Disopercolamento dei favi con un sistema tradizionale di coltelli o di pettini.

Estrazione del miele mediante centrifuga dei favi.

Stoccaggio del miele in fusti o maturatori.

Decantazione e filtrazione del miele per eliminare le impurità.

In casi eccezionali in cui è a rischio la sopravvivenza della colonia, a causa di una stagione non propizia, è consentita l’alimentazione supplementare delle api all’infuori della stagione di raccolta del nettare. Questo tipo di nutrimento può essere costituito da uno o più dei seguenti prodotti: miele del proprio alveare, saccarosio (zucchero di canna), glucosio e sciroppo (nettare) di frutta.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il miele confezionato si presenta in forma liquida (fluido) o solida (cristallizzato).

In caso di miele cristallizzato esso viene scaldato fino a 45 °C per favorire la sua decantazione e il suo confezionamento.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il miele sarà contraddistinto da una controetichetta numerata con il logo della denominazione che sarà applicata nello stabilimento di condizionamento in modo tale che non sia permessa una nuova utilizzazione della stessa. Su di essa deve obbligatoriamente apparire il simbolo dell’Unione europea e il logo della denominazione di origine protetta «Miel Villuercas-Ibores».

Il logo della denominazione di origine protetta «Miel Villuercas-Ibores» è il seguente:

Image

A destra appare il nome Extremadura con una mappa sulla quale è evidenziata con un cerchio doppio la zona di produzione del miele.

4.   Descrizione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione del miele è situata nella Comunità autonoma di Extremadura (Spagna), in particolare nel sud est della provincia di Càceres. Essa comprende complessivamente 27 municipi che formano la regione di Villuercas-Ibores comprendente tutti i municipi compresi nella provincia di Cáceres.

5.   Legame con la zona geografica

Fattori naturali

La regione di Villuercas-Ibores è composta da un insieme di altipiani montuosi, con ripide pendenze fortemente accidentate, circondate da rocce di quarzite armoricana, ardesia e di gres. L’altitudine massima si trova nel massiccio di La Villuerca (1 601 m). La rete idrografica è costituita da una serie di corsi d’acqua che appartengono al bacino del Tage del Guadiana. Il clima è del tipo sub-umido, le precipitazioni in questa regione sono, in linea generale, superiori a quelle della maggior parte delle regioni dell’Extremadura.

Secondo il sistema di classificazione dei suoli (Soil Taxonomy) del dipartimento dell’agricoltura, i terreni appartengono agli ordini Entisol, Inceptisol Alfisol. I terreni appartenenti all’ordine degli Entisol costituiscono frange molto strette nelle valli dei fiumi Ruecas e Silvadillos; quelli appartenenti all’ordine degli Inceptisol sono sostanzialmente dislocati lungo i fianchi delle montagne esposti a Nord. Infine, quelli appartenenti agli Alfisol sono ubicati nella parte meridionale della zona geografica, sulle terrazze dei fiumi e sulle piattaforme costituite da una formazione sedimentare grossolana (raña). Si tratta di suoli con poche caratteristiche proprie della coltura, per i quali la coltivazione più idonea è quella di tipo forestale.

La regione di Villuercas-Ibores gode di una grande ricchezza floreale che caratterizza l’area biogeografica in cui essa è ubicata (LADERO, 1987), e ampie parti del suo territorio sono destinate a pascolo e a bosco ceduo ove le api possono facilmente bottinare la flora autoctona, dando vita così a un miele di qualità eccellente. Vi sono anche molte foreste di leccio, quercia da sughero, castagno e quercia comune che riforniscono le api di nettare, melata e polline. Malgrado la regione sia popolata in generale da specie di alta montagna o da pascolo, le specie più importanti della zona sono il castagno, l’ulivo, la macchia mediterranea e il cisto, con grandi foreste di quercia.

Tra le numerose specie vegetali dalle quali le api possono trarre nutrimento, si distinguono alcune piante tra le più mellifere, di maggior interesse nella regione di Villuercas-Ibores, tutte piante indigene della zona di produzione:

famiglia delle BORAGINACEAE: Echium plantagineum L. (hannebane, viperina comune, viperina a foglie di piantaggine), Anchusa azurea Miller (lingua di bue);

famiglia della BRASSICACEAE: Raphanus raphanistrum L. (rafano, ravanello);

famiglia delle ERICACEAE: Erica australis L. (erica rossa o colorata) Erica lusitanica (erica bianca), Erica umbellata L. (erica umbellata), Calluna vulgaris (L.), Hull (erica comune) Arbustus unedo L. (corbezzolo);

famiglia delle FABACEAE: Retama sphaerocarpa L. (retama comune), Trifolium stellatum L. (trifoglio stellato), Genista tridentata (ginestra), Cytisus multiflorus (citiso con tanti fiori);

famiglia delle FAGACEAE: Castanea sativa Miller (castagno), Quercus pyrenaica (quercia dei Pirenei) Quercus rotundifolia L. (leccio) Quercus suber L. (sughera);

famiglia delle LAMIACEAE: Lavandula stoechas pedunculata (lavanda selvatica) Miller, Rosmarinus officinalis (rosmarino);

famiglia delle ROSACEAE: Rubus ulmifolius (rovo);

famiglia delle APIACEAE (OMBRELLIFERE): Erynginum campestre (calcatreppola);

famiglia delle CISTACEAE: Cistus ladanifer (cisto ladanifero), Cistus Halimium (cisto giallo).

Fattori umani

La regione di Villuercas-Ibores da sempre è legata alla pratica dell’apicoltura. Esistono riferimenti concreti a tale attività risalenti perlomeno all’anno 1086 e che menzionano eventi particolari come il «miracolo di nostra Signora della Guadalupe» (1575). Attualmente si contano ancora molti toponimi della regione che fanno riferimento alle Alpi e alla flora locale (Castañar, Carrascalejo o Peraleda) nonché i siti aventi un nome che evoca l’apicoltura come «La Umbría del Colmenar» nel comune di Cañamero o «El Arroyo del Enjambrero» y «Valle del Enjambrero» nel comune di Alía.

La zona di produzione presenta caratteristiche rurali e montane, con comuni a bassa densità di popolazione nei quali l’agricoltura e l’allevamento sono le principali fonti di sostentamento. Tali caratteristiche, associate a una flora autoctona che nel corso degli anni non ha subito l’intervento dell’uomo, fanno di questa regione un luogo propizio all’apicoltura, in cui il miele è ancora estratto in modo artigianale per preservarne tutte le qualità e le proprietà.

Tra le pratiche tradizionali locali del settore apicolo della zona di produzione, è opportuno menzionare il sistema produttivo utilizzato. Non si pratica la transumanza e lo spostamento degli alveari è consentito soltanto all’interno della zona di produzione.

Un’altra caratteristica fondamentale del processo di produzione è che il miele dell’ultimo raccolto viene lasciato nell’alveare. In tal modo gli apicoltori della zona effettuano un’apicultura non intensiva. Al momento della raccolta autunnale non si procede all’estrazione totale del miele, ma una parte è lasciata come riserva necessaria per l’alimentazione dell’arnia durante l’inverno. Si rispetta così il benessere dell’ape e si garantisce la sostenibilità dell’alveare, garantendo alle api le migliori condizioni possibili.

Specificità del prodotto

La zona di produzione, con la sua lunga tradizione nel settore dell’apicoltura, è una delle zone più importanti della regione dell’Extramadura in cui gli apicoltori da secoli sfruttano la flora autoctona. L’adozione della denominazione «Miel Villuercas-Ibores» risponde al prestigio storico di cui gode il miele in questa regione, derivato dal trattamento e dalle tecniche di confezionamento, tradizionali e artigianali nonché dalle caratteristiche particolari del miele, conseguenza dell’ambiente naturale in cui ha luogo la produzione.

Inoltre, a differenza delle altre regioni dell’Extremadura, la transumanza non è praticata: si ottiene pertanto un miele omogeneo in termini di flora locale, le cui particolari caratteristiche derivano esclusivamente dalla combinazione di fattori naturali e umani della zona geografica della DOP «Miel Villuercas-Ibores».

Le prove del carattere tradizionale del sistema di produzione impiegato sono rappresentate dai valori dei parametri ottenuti nel prodotto finale, indicatori dell’alta qualità del miele:

bassi valori caratteristici di HMF, sinonimi di freschezza e di un metodo di produzione artigianale;

tenore di umidità poco elevata, indice di maturità e che si spiega con il fatto che i favi sono mantenuti opercolati poiché non sono lavorati in modo intensivo;

valori elevati di attività diastasica, dovuti alla freschezza del miele;

valori di conduttività elettrica e proprietà organolettiche caratteristiche del tipo di polline ottenuto con le piante autoctone.

Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto

Lo studio dei diversi spettri pollinici ha consentito di identificare i marcatori geografici che caratterizzano il «Miel Villuercas-Ibores», vale a dire quelli del polline di tutta la sua flora, contenente profili di polline omogenei propri della zona di produzione con l’assenza di più dell’1 % dei pollini di piante coltivate o non autoctone.

Il miele di melata è un’altra caratteristica di questa zona geografica, sito unico, recentemente nominata dall’Unesco Geoparque Mundial Villuercas Ibores Jara. Esso si ottiene dalle sostanze di cui si nutrono le api nei mesi di settembre e di ottobre, quando la fioritura sta volgendo al termine o è completamente terminata e le api non dispongono di nettare per la produzione di miele. Esse si alimentano quindi delle secrezioni provenienti dalle parti vive delle piante della famiglia delle Fagaceae o che si trovano sopra di esse grazie all’azione di alcuni insetti. In tal modo è garantita la sopravvivenza delle api nei mesi in cui non c’è nettare poiché non si realizza la transumanza in altre zone in fioritura. Ciò conferisce al miele di melata altre caratteristiche che lo distinguono da altre melate provenienti da altre zone in quanto è meno dolce come indicato dal tenore in glucosio + fruttosio (> 45 g/100 g).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.gobex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Agroalimentario/Denominacionesdeorigen/PC_mielVilluercasIbores.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.