ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 327

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
6 settembre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 327/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2016/C 327/02

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 27 giugno 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39850 — Container Shipping — Relatore: Paesi Bassi

2

2016/C 327/03

Relazione finale del Consigliere-Auditore — Container Shipping (AT.39850)

3

2016/C 327/04

Sintesi della decisione della Commissione, del 7 luglio 2016, relativa a un procedimento di cui all’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39850 — Container Shipping) [notificata con il numero C(2016) 4215]

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 327/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8182 — PAI Partners/RP Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 settembre 2016

(2016/C 327/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1156

JPY

yen giapponesi

115,24

DKK

corone danesi

7,4407

GBP

sterline inglesi

0,83643

SEK

corone svedesi

9,5478

CHF

franchi svizzeri

1,0925

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,2458

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,021

HUF

fiorini ungheresi

309,33

PLN

zloty polacchi

4,3541

RON

leu rumeni

4,4495

TRY

lire turche

3,2872

AUD

dollari australiani

1,4696

CAD

dollari canadesi

1,4436

HKD

dollari di Hong Kong

8,6517

NZD

dollari neozelandesi

1,5252

SGD

dollari di Singapore

1,5135

KRW

won sudcoreani

1 234,36

ZAR

rand sudafricani

16,0116

CNY

renminbi Yuan cinese

7,4496

HRK

kuna croata

7,5010

IDR

rupia indonesiana

14 658,43

MYR

ringgit malese

4,5472

PHP

peso filippino

51,907

RUB

rublo russo

72,4024

THB

baht thailandese

38,711

BRL

real brasiliano

3,6258

MXN

peso messicano

20,6487

INR

rupia indiana

74,1400


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


6.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/2


Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 27 giugno 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39850 — Container Shipping

Relatore: Paesi Bassi

(2016/C 327/02)

1)

Il comitato consultivo condivide le preoccupazioni espresse dalla Commissione nel progetto di decisione adottato ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e dell’articolo 53 dell’accordo SEE e trasmessogli il 27 giugno 2016.

2)

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il procedimento riguardante le parti possa essere chiuso mediante una decisione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1). Una minoranza si astiene.

3)

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni offerti dalle parti siano adeguati, necessari e proporzionati e debbano essere resi giuridicamente vincolanti per le stesse. Una minoranza si astiene.

4)

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, alla luce degli impegni offerti dalle parti, non sussistano più motivi di intervento da parte della Commissione nei loro confronti, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003. Una minoranza si astiene.

5)

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


6.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/3


Relazione finale del Consigliere-Auditore (1)

Container Shipping

(AT.39850)

(2016/C 327/03)

1)

Il presente caso riguarda la prassi dei destinatari (di seguito: «le parti») (2) del progetto di decisione che consiste nell’annunciare pubblicamente l’intenzione di aumentare in futuro i prezzi dei servizi di trasporto marittimo in container su diversi canali.

2)

Il 21 novembre 2013 e il 13 novembre 2015 la Commissione europea (di seguito: «la Commissione») ha avviato procedimenti nei confronti delle parti a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (3) e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (4).

3)

Il 26 novembre 2015 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, esprimendo il timore che la prassi delle parti che consiste nell’annunciare pubblicamente l’intenzione di aumentare i prezzi potesse consentire loro di scambiarsi informazioni sulle future intenzioni di prezzo allo scopo di limitare la concorrenza sul mercato dei servizi di trasporto in container su rotte da e verso lo Spazio economico europeo (SEE) in violazione dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

4)

Tra il 21 dicembre 2015 e il 12 febbraio 2016 le parti hanno presentato alla Commissione i propri impegni in risposta alla valutazione preliminare del 26 novembre 2015.

5)

Il 16 febbraio 2016 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una comunicazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 che sintetizzava il caso e gli impegni proposti dalle parti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni entro un mese dalla pubblicazione (5). Sono state ricevute in totale 4 risposte concrete che la Commissione ha ritenuto non suscitassero nuove riserve in termini di concorrenza. Alla luce dei risultati del test di mercato, la Commissione continua a ritenere che gli impegni siano adeguati a rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza, come espresso nella valutazione preliminare. Ha quindi provveduto a informarne le parti.

6)

Il progetto di decisione rende vincolanti gli impegni per le parti e conclude che, in considerazione degli stessi, l’intervento della Commissione non è più giustificato ed è pertanto opportuno chiudere il procedimento.

7)

Il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento per quanto riguarda gli impegni proposti (6).

8)

A norma dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente gli addebiti o le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

9)

In conclusione, il consigliere-auditore ritiene che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 28 giugno 2016

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («Decisione 2011/695/UE»).

(2)  Citate nell’articolo 3 della decisione.

(3)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(5)  GU C 60 del 16.2.2016, pag. 7.

(6)  Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, le parti di un procedimento che presentano impegni a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento al fine di garantire l’esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.


6.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/4


Sintesi della decisione della Commissione

del 7 luglio 2016

relativa a un procedimento di cui all’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso AT.39850 — Container Shipping)

[notificata con il numero C(2016) 4215]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2016/C 327/04)

Il 7 luglio 2016 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione con la presente pubblicazione indica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti aziendali. La decisione è pubblicata in versione integrale in inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/index_it.html.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni proposti da 14 imprese del settore delle navi portacontainer di linea (di seguito collettivamente denominate «le parti»): Maersk (Danimarca), MSC (Svizzera), CMA CGM (Francia), Hapag-Lloyd (Germania), Hamburg Süd (Germania), COSCO (Cina), OOCL (Hong Kong), Evergreen (Taiwan), Hanjin (Corea del Sud), Hyundai Merchant Marine (Corea del Sud), MOL (Giappone), NYK (Giappone), UASC (Emirati arabi uniti) e ZIM (Israele).

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedura

(2)

Con decisioni del 21 novembre 2013 e del 13 novembre 2015 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti delle parti. Il 26 novembre 2015 la Commissione ha adottato la valutazione preliminare di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 in cui esprime riserve sotto il profilo della concorrenza. La valutazione preliminare è stata notificata alle parti il 26 novembre 2015.

(3)

Tra il 21 dicembre 2015 e il 12 febbraio 2016 le parti hanno presentato alla Commissione i propri impegni in risposta alla valutazione preliminare.

(4)

Il 16 febbraio 2016 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 che sintetizzava il caso e gli impegni proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni entro un mese dalla pubblicazione (di seguito: «avviso ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4»).

(5)

Il 27 giugno 2016 è stato interpellato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, il quale ha espresso parere favorevole. Il 28 giugno 2016 il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale.

2.2.   La pratica oggetto del procedimento

(6)

Le parti hanno annunciato regolarmente i loro previsti aumenti (futuri) dei prezzi per i servizi di trasporto marittimo in container di lungo percorso, almeno sulle rotte provenienti dall’Estremo Oriente verso l’Europa settentrionale e il Mediterraneo (in direzione ovest), sui loro siti Internet, sulla stampa o in altri modi. Gli annunci indicano l’importo dell’aumento in dollari statunitensi per unità container trasportata (unità equivalente a venti piedi, «TEU»), la rotta commerciale interessata e la data di attuazione. Generalmente noti nel settore come «aumenti generalizzati dei noli» o «annunci GRI» (general rate increase announcements), tali annunci riguardano solitamente aumenti molto significativi dei noli pari a diverse centinaia di dollari statunitensi per TEU.

(7)

Gli annunci GRI erano diffusi in genere da 3 a 5 settimane prima della data in cui si prevedeva di attuarli e, intorno a quel periodo, tutte le parti o alcune di esse annunciavano simili previsioni di aumento dei noli per la stessa rotta o per rotte simili e per la stessa data di attuazione o per date simili. In alcuni casi determinate parti hanno posticipato o modificato annunci GRI già effettuati, presumibilmente per allinearli agli annunci GRI di altre parti.

(8)

Nella valutazione preliminare del 26 novembre 2015 la Commissione ha espresso il timore che gli annunci GRI rivestano uno scarso interesse per i clienti: indicando solo l’importo di un previsto aumento, tali annunci non informano i clienti sul nuovo prezzo intero che dovranno pagare in futuro. Inoltre gli annunci GRI potrebbero avere solo uno scarso valore vincolante e i clienti non possano quindi farvi affidamento nelle loro decisioni di acquisto.

(9)

La Commissione ha inoltre espresso il timore che questa prassi consenta alle parti di esaminare le reciproche intenzioni di prezzo e di coordinare il loro comportamento. Tale pratica può aver consentito alle parti di «testare» se era ragionevole applicare aumenti di prezzo senza correre il rischio di perdere clienti, il che potrebbe aver ridotto la loro incertezza strategica e il loro incentivo a esporsi alla concorrenza. La Commissione temeva che tale comportamento potesse costituire una pratica concordata in violazione dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.3.   Gli impegni proposti

(10)

Le parti hanno proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle riserve della Commissione in materia di concorrenza relativamente alle prassi sopra descritte.

(11)

Le parti hanno proposto di sospendere la pubblicazione e la comunicazione degli annunci GRI sotto forma di variazioni dei prezzi espresse unicamente come importo o percentuale della variazione.

(12)

Le parti non saranno tenute a pubblicare o comunicare (di seguito «annunciare») i loro prezzi, ma se decidono di farlo, gli annunci devono garantire che gli acquirenti li comprendano e possano farvi affidamento. A tal fine, le parti hanno proposto che gli annunci dei prezzi contengano almeno le seguenti informazioni:

a)

l’importo del tasso di base, il sovrapprezzo carburante («BAF»), le spese per la sicurezza, le tariffe di movimentazione ai terminal (terminal handling charges – «THC») e il sovrapprezzo per l’alta stagione («PSS» o costi simili);

b)

gli altri costi applicabili;

c)

i servizi ai quali si applicano;

d)

il periodo al quale si riferiscono (che può essere espresso come periodo a durata determinata o indeterminata, nel qual caso i prezzi sono validi fino a nuova comunicazione).

Gli annunci non saranno fatti più di 31 giorni prima della data di attuazione.

(13)

Le parti sono vincolate dai loro annunci di prezzo - che saranno considerati come prezzi massimi - durante il periodo di validità di questi ultimi, ma saranno libere di offrire prezzi più bassi.

(14)

Al fine di agevolare l’esercizio della loro attività, le parti includono due eccezioni agli impegni in situazioni che non rischiano di suscitare riserve della Commissione in termini di concorrenza. Gli impegni non si applicano:

a)

alle comunicazioni con acquirenti che, alla data in questione, hanno una convenzione tariffaria in vigore sulla rotta alla quale si riferisce la comunicazione;

b)

alle comunicazioni effettuate durante trattative bilaterali o alle comunicazioni concepite in funzione delle esigenze di determinati acquirenti.

Le parti restano tuttavia vincolate dai prezzi massimi fissati nei pertinenti annunci dei prezzi che sono applicabili agli stessi servizi e clienti di cui nelle comunicazioni, alle condizioni stabilite negli impegni.

(15)

Gli impegni si applicano per 3 anni a tutte le rotte da e verso il SEE a decorrere da cinque mesi dall’adozione della decisione d’impegno della Commissione.

(16)

Gli impegni non impediranno alle parti di soddisfare i requisiti ai sensi di leggi o regolamenti di altre giurisdizioni.

2.4.   Il test di mercato

(17)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, il 16 febbraio 2016 la Commissione ha pubblicato, oltre agli impegni proposti, una comunicazione di test di mercato, invitando i terzi interessati a presentare osservazioni. Le osservazioni ricevute non hanno rilevato nel complesso nuovi problemi in termini di concorrenza e non contenevano punti che richiedessero di riconsiderare la sostanza dei progetti di impegni offerti dai vettori.

2.5.   Valutazione e proporzionalità degli impegni proposti

(18)

Nella loro forma finale, gli impegni sono sufficienti a risolvere i problemi individuati dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, senza essere sproporzionati.

(19)

Annunci di prezzo tempestivi, trasparenti e vincolanti consentirebbero ai clienti di prendere decisioni di acquisto informate e renderebbero difficile alle parti accordarsi sui prezzi. Sebbene annunci di prezzo più trasparenti portino per loro natura a una maggiore trasparenza per le parti e i consumatori, i consumatori informati sarebbero inoltre in grado di esercitare pressione sulle parti rendendo la collusione difficile e rischiosa.

(20)

Gli impegni sono limitati alle modalità di annuncio dei prezzi e non interferiscono con la discrezione commerciale delle parti per quanto riguarda la possibilità di annunciare e fissare gli stessi. Poiché tali impegni introducono un notevole cambiamento nelle modalità di annunciare i prezzi di tutto il settore, è sembrato opportuno limitarne la durata a tre anni al fine di esaminarne l’effetto sul mercato. Gli impegni sono pertanto proporzionati.

3.   CONCLUSIONI

(21)

La decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni proposti dai vettori interessati.

(22)

Alla luce degli impegni finali proposti dai vettori, la Commissione ritiene che il suo intervento non sia più giustificato. La presente decisione si applica dal 7 dicembre 2016 al 7 dicembre 2019.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

6.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8182 — PAI Partners/RP Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 327/05)

1.

In data 30 agosto 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa PAI Partners S.A.S. («PAI», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa RP Group B.V. («RP», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   PAI: impresa di private equity che offre servizi di gestione e consulenza a fondi che possiedono imprese operanti in diversi settori come accessori per l’outdoor, moda, call center e alberghi economici;

—   RP: opera nel settore dei villaggi turistici. RP gestisce villaggi turistici nei Paesi Bassi, in Belgio e in Germania con la denominazione «Roompot». RP opera inoltre nello sviluppo e nella ristrutturazione dei villaggi e svolge attività di tour operator.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8182 — PAI Partners/RP Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.