ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 310

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
25 agosto 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2014-2015
Sedute dal 9 al 12 febbraio 2015
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 102 del 17.3.2016 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 11 febbraio 2015

2016/C 310/01

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA (2014/2997(RSP))

2

2016/C 310/02

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulle misure antiterrorismo (2015/2530(RSP))

6

2016/C 310/03

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sul rinnovo del mandato del Forum sulla governance di Internet (2015/2526(RSP))

12

2016/C 310/04

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sull'indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati (2014/2875(RSP))

15

2016/C 310/05

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (2014/2154(INI))

19

 

Giovedì 12 febbraio 2015

2016/C 310/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2015 sul Burundi: il caso di Bob Rugurika (2015/2561(RSP))

25

2016/C 310/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2015 sull'Arabia Saudita: il caso di Raif Badawi (2015/2550(RSP))

29

2016/C 310/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2015 sulle fosse comuni del villaggio di Ornithi, nella parte occupata di Cipro, contenenti resti di persone scomparse ad Ashia (2015/2551(RSP))

32

2016/C 310/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2015 sulla crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dello Stato islamico (IS) (2015/2559(RSP))

35

 

PARERI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 12 febbraio 2015

2016/C 310/10

Decisione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2015 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (2015/2566(RSO))

42


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 11 febbraio 2015

2016/C 310/11

Decisione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla verifica dei poteri (2014/2165(REG))

44


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Mercoledì 11 febbraio 2015

2016/C 310/12

P8_TA(2015)0015
Misure di salvaguardia previste nell'accordo con l'Islanda ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (testo codificato) (COM(2014)0308 — C8-0011/2014 — 2014/0160(COD))
P8_TC1-COD(2014)0160
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (codificazione)

85

2016/C 310/13

P8_TA(2015)0016
Misure in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (testo codificato) (COM(2014)0317 — C8-0017/2014 — 2014/0163(COD))
P8_TC1-COD(2014)0163
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (codificazione)

87

2016/C 310/14

P8_TA(2015)0017
Effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (testo codificato) (COM(2014)0318 — C8-0016/2014 — 2014/0164(COD))
P8_TC1-COD(2014)0164
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (codificazione)

88

2016/C 310/15

P8_TA(2015)0018
Regime comune applicabile alle importazioni ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni (testo codificato) (COM(2014)0321 — C8-0012/2014 — 2014/0166(COD))
P8_TC1-COD(2014)0166
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni (codificazione)

89

2016/C 310/16

P8_TA(2015)0019
Regime comune applicabile alle esportazioni ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (testo codificato) (COM(2014)0322 — C8-0013/2014 — 2014/0167(COD))
P8_TC1-COD(2014)0167
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (codificazione)

90

2016/C 310/17

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione del Gabon alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0904 — C8-0263/2014 — 2011/0441(NLE))

91

2016/C 310/18

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0908 — C8-0264/2014 — 2011/0443(NLE))

92

2016/C 310/19

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0909 — C8-0265/2014 — 2011/0444(NLE))

93

2016/C 310/20

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione della Federazione russa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0911 — C8-0266/2014 — 2011/0447(NLE))

94

2016/C 310/21

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0912 — C8-0262/2014 — 2011/0448(NLE))

95

2016/C 310/22

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0915 — C8-0267/2014 — 2011/0450(NLE))

96

2016/C 310/23

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0916 — C8-0268/2014 — 2011/0451(NLE))

97

2016/C 310/24

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0917 — C8-0269/2014 — 2011/0452(NLE))

98

2016/C 310/25

P8_TA(2015)0029
Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM(2014)0476 — C8-0113/2014 — 2014/0218(COD))
P8_TC1-COD(2014)0218
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

99

2016/C 310/26

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione (12812/2014 — C8-0276/2014 — 2014/0238(NLE))

100


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


25.8.2016   

IT

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C 310/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2014-2015

Sedute dal 9 al 12 febbraio 2015

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 102 del 17.3.2016 .

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 11 febbraio 2015

25.8.2016   

IT

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C 310/2


P8_TA(2015)0031

Relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA (2014/2997(RSP))

(2016/C 310/01)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 21,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 18 e 19,

vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli,

visti i pertinenti strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e i relativi protocolli nonché la convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 20 dicembre 2006,

viste le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause al-Nashiri contro Polonia, Abu Zubaydah contro Lituania, Husayn (Abu Zubaydah) contro Polonia, El-Masri contro ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Nasr e Ghali contro Italia, e al-Nashiri contro Romania,

vista la sentenza del tribunale italiano che ha condannato in contumacia 22 agenti della CIA, un pilota dell'aeronautica e due agenti italiani per il loro coinvolgimento, nel 2003, nel sequestro dell'imam di Milano, Abu Omar,

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone, adottata in una fase intermedia dei lavori della commissione temporanea (1),

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri (2),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo (3),

vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA (4),

visto lo studio della commissione ad hoc del Senato degli Stati Uniti per i servizi segreti sul programma di detenzione e interrogatori della CIA e il suo ricorso a varie forme di tortura sui detenuti tra il 2001 e il 2006,

viste le sue risoluzioni su Guantánamo, compresa la più recente, del 23 maggio 2013, su Guantánamo: sciopero della fame dei prigionieri (5),

viste le conclusioni del Consiglio sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto e sulla relazione della Commissione del 2013 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Lussemburgo, 5 e 6 giugno 2014),

vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012) (6),

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 marzo 2014, intitolata «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto» (COM(2014)0158),

vista la relazione della Commissione, del 3 febbraio 2014, intitolata «Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione» (COM(2014)0038),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni (7),

vista la direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto è un elemento essenziale di politiche antiterrorismo efficaci;

B.

considerando che il Parlamento ha ripetutamente condannato il programma di detenzioni segrete e consegne straordinarie della CIA, che ha comportato molteplici violazioni dei diritti umani, compresi l'uso della tortura e di altri trattamenti disumani o degradanti, sequestri, detenzioni segrete, detenzioni senza processo, nonché violazioni del principio di non respingimento;

C.

considerando che, nonostante la loro peculiare natura, le politiche di sicurezza nazionale e antiterrorismo non sono esenti dal principio di responsabilità e che le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani non possono restare impunite;

D.

considerando che l'assunzione di responsabilità in relazione alle consegne straordinarie, ai sequestri, alle detenzioni segrete illegali e alla tortura è essenziale per proteggere e promuovere efficacemente i diritti umani nelle politiche interne ed esterne dell'UE e assicurare politiche di sicurezza legittime ed efficaci fondate sullo Stato di diritto;

E.

considerando che il Parlamento ha più volte ribadito la necessità di indagini a tutto campo sulla collaborazione degli Stati membri al programma di detenzioni segrete e consegne straordinarie della CIA;

F.

considerando che il precedente Parlamento, nella sua sopracitata risoluzione del 10 ottobre 2013, invita l'attuale Parlamento a proseguire nell'adempimento ed esecuzione del mandato conferitogli dalla commissione temporanea sul presunto utilizzo dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri e, di conseguenza, ad assicurare che sia dato seguito alle sue raccomandazioni, a esaminare i nuovi elementi che possono emergere, nonché a utilizzare appieno e sviluppare ulteriormente i propri diritti d'inchiesta;

G.

considerando che la relazione della commissione ad hoc del Senato degli Stati Uniti per i servizi segreti rivela nuovi fatti che rafforzano le accuse secondo cui alcuni Stati membri dell'UE, le loro autorità, nonché funzionari e agenti dei loro servizi di sicurezza e intelligence sarebbero stati complici nel programma di detenzioni segrete e consegne straordinarie della CIA, talvolta mediante pratiche di corruzione basate sull'offerta di ingenti somme di denaro da parte della CIA in cambio della loro collaborazione;

H.

considerando che la relazione della commissione ad hoc del Senato degli Stati Uniti per i servizi segreti confuta le dichiarazioni della CIA secondo cui grazie alla tortura sarebbero state rivelate informazioni che non sarebbe stato possibile ottenere mediante tecniche di interrogatorio tradizionali e non violente;

I.

considerando che un procedimento penale aperto (n. 150/09, dinanzi alla Corte centrale n. 5 (Juzgado Central n. 5)) per le torture praticate nella Base navale di Guantanámo Bay è in corso presso la Corte nazionale (Audiencia Nacional) del Regno di Spagna;

J.

considerando che il presidente degli Stati Uniti Barack Obama si era impegnato a chiudere entro gennaio 2010 Guantánamo Bay, una struttura nella quale sono detenute 122 persone che non sono state formalmente accusate dinanzi a un tribunale penale, inclusi 54 detenuti che hanno ufficialmente ottenuto l'autorizzazione al rilascio;

K.

considerando la lentezza e l'esiguità dell'assistenza fornita dagli Stati membri dell'UE ai fini del reinsediamento di alcuni prigionieri di Guantánamo Bay;

1.

si compiace della decisione della commissione ad hoc del Senato degli Stati Uniti per i servizi segreti di pubblicare una sintesi della sua relazione sul programma di detenzioni e interrogatori della CIA; incoraggia la pubblicazione integrale della relazione, senza eccessive e inutili revisioni;

2.

esprime la sua ferma condanna per le raccapriccianti pratiche di interrogatorio che hanno caratterizzato tali operazioni antiterroristiche illegali; sottolinea la conclusione fondamentale del Senato degli Stati Uniti, secondo cui i metodi violenti applicati dalla CIA non hanno permesso di ottenere le informazioni necessarie a prevenire nuovi attacchi terroristici; ribadisce la sua condanna assoluta della tortura;

3.

ritiene che il clima di impunità concernente il programma della CIA abbia favorito il protrarsi delle violazioni dei diritti fondamentali, come evidenziato anche dai programmi di sorveglianza di massa dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dai servizi segreti di vari Stati membri dell'UE;

4.

invita gli Stati Uniti a indagare sulle molteplici violazioni dei diritti umani causate dai programmi di consegne straordinarie e detenzioni segrete della CIA e a perseguirne gli autori, nonché a cooperare con tutte le richieste degli Stati membri dell'UE in materia di informazione, estradizione o mezzi di ricorso efficaci per le vittime in relazione al programma della CIA;

5.

ribadisce il suo invito agli Stati membri affinché indaghino sulla presunta esistenza, sul loro territorio, di prigioni segrete che avrebbero ospitato detenuti nell'ambito del programma della CIA e affinché perseguano le persone coinvolte in tali operazioni, tenendo conto di tutti i nuovi elementi di prova emersi;

6.

invita gli Stati membri a effettuare indagini approfondite sulle recenti accuse stando alle quali i trasferimenti e le detenzioni illeciti e le torture avrebbero avuto luogo nel loro territorio e di perseguirne i responsabili;

7.

esprime preoccupazione in merito agli ostacoli posti alle indagini parlamentari e giudiziarie a livello nazionale relative al coinvolgimento di alcuni Stati membri nel programma della CIA, all'abuso del segreto di Stato e all'indebita classificazione di documenti, con la conseguente cessazione dei procedimenti penali e l'impunità di fatto dei responsabili delle violazioni dei diritti umani;

8.

chiede che le conclusioni delle indagini in corso sul coinvolgimento degli Stati membri nel programma della CIA, in particolare l'inchiesta Chilcot, siano pubblicate senza ulteriori indugi;

9.

chiede l'adozione di una strategia interna dell'UE sui diritti fondamentali e invita la Commissione a proporre l'adozione di tale strategia e di un relativo piano d'azione;

10.

incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in associazione con la commissione per gli affari esteri e, in particolare, la sottocommissione per i diritti dell'uomo, di riprendere l'indagine sui «presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA» e di riferire in merito all'Aula entro un anno:

dando seguito alle raccomandazioni formulate nella sua sopracitata dell'11 settembre 2012 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo,

facilitando e sostenendo l'assistenza giuridica e la cooperazione giudiziaria reciproche nel rispetto dei diritti umani tra le autorità responsabili delle indagini nonché la cooperazione tra gli avvocati coinvolti nella determinazione delle responsabilità negli Stati membri;

organizzando un'audizione alla quale partecipino i parlamenti nazionali e i professionisti per fare un bilancio di tutte le inchieste parlamentari e giudiziarie passate e in corso;

organizzando una missione d'inchiesta parlamentare che coinvolga tutti i gruppi politici interessati degli Stati membri dell'UE che presumibilmente ospitavano siti di detenzione segreta;

raccogliendo tutte le informazioni e gli elementi di prova pertinenti su possibili tangenti o altri atti di corruzione in relazione al programma della CIA;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 833.

(2)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309.

(3)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2013)0418.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2013)0231.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2014)0173.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2014)0230.


25.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/6


P8_TA(2015)0032

Misure antiterrorismo

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulle misure antiterrorismo (2015/2530(RSP))

(2016/C 310/02)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 6, 7 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 7 e 8, l'articolo 10, paragrafo 1, e gli articoli 11, 12, 21, da 47 a 50, 52 e 53,

vista la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2014 intitolata «Relazione finale sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE per il periodo 2010-2014» (COM(2014)0365),

vista la relazione di Europol sulla situazione e le tendenze del terrorismo nell'UE (TE-SAT) per il 2014,

vista la risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 24 settembre 2014 sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici (risoluzione 2178(2014)),

vista la strategia di sicurezza interna dell'UE adottata dal Consiglio il 25 febbraio 2010,

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future (1),

vista la sua raccomandazione, del 24 aprile 2009, destinata al Consiglio sul problema di definire un profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica o della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere (2),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla seconda relazione sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE (3),

vista la valutazione, a cura di Europol, della minaccia sul crimine organizzato a mezzo Internet (iOCTA) per il 2014,

vista la valutazione, a cura di Europol, della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) per il 2013,

vista la sua discussione in Aula del 28 gennaio 2015 sulle misure antiterrorismo,

visto il Consiglio informale Giustizia e affari interni (GAI) tenutosi a Riga il 29 e 30 gennaio 2015,

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sul rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE (4),

vista la dichiarazione del Consiglio informale GAI dell'11 gennaio 2015,

viste le conclusioni del Consiglio GAI del 9 ottobre 2014 e del 5 dicembre 2014,

vista la relazione del coordinatore antiterrorismo dell'UE destinata al Consiglio europeo del 24 novembre 2014 (15799/14),

visto il programma di lavoro della Commissione per il 2015 pubblicato il 16 dicembre 2014 (COM(2014)0910),

vista la comunicazione della Commissione del 15 gennaio 2014 dal titolo «Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento: rafforzare la risposta dell'UE» (COM(2013)0941),

visto il parere del Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati, sull'applicazione dei principi di necessità e proporzionalità e la protezione dei dati nell'azione di contrasto (parere 01/2014),

visti la sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland ltd e Seitlinger e a., e il parere del Servizio giuridico del Parlamento sull'interpretazione della sentenza,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il terrorismo e l'estremismo violento sono tra le principali minacce alla nostra sicurezza e alla nostra libertà;

B.

considerando che i recenti tragici eventi di Parigi hanno ricordato che l'Unione europea sta affrontando una minaccia terroristica costante e in continua evoluzione che, nello scorso decennio, ha colpito gravemente vari suoi Stati membri con attacchi mirati non solo alle persone, ma anche ai valori e alle libertà sulle quali si fonda l'Unione;

C.

considerando che la sicurezza è uno dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ma che i diritti fondamentali, le libertà civili e la proporzionalità costituiscono elementi essenziali per il successo delle politiche antiterrorismo;

D.

considerando che le strategie preventive di lotta al terrorismo dovrebbero affidarsi ad un approccio poliedrico volto a contrastare direttamente la preparazione di attacchi sul territorio UE, ma anche ad integrare la necessità di affrontare le cause alla radice del terrorismo; che il terrorismo è una minaccia globale che deve essere affrontata a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, nell'ottica di rafforzare la sicurezza dei nostri cittadini, difendere i valori fondamentali della libertà, della democrazia e dei diritti umani e far rispettare il diritto internazionale;

E.

considerando che diversi gravi attacchi terroristici avvenuti sul territorio dell'Unione dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, i più recenti dei quali risalgono a gennaio di quest'anno, hanno avuto un impatto notevole sul senso di sicurezza tra i cittadini e i residenti dell'UE; che negli ultimi anni la situazione della sicurezza in Europa è cambiata radicalmente a causa di nuovi conflitti e sconvolgimenti nell'immediato vicinato dell'UE, del rapido sviluppo di nuove tecnologie e della crescente e allarmante radicalizzazione che sfocia nella violenza e nel terrorismo, sia all'interno dell'UE sia nei paesi limitrofi;

F.

considerando che la diffusione della propaganda terroristica è facilitata dall'uso di Internet e dei social media; che il ciberterrorismo permette ai gruppi terroristici di tessere e intrattenere legami senza l'ostacolo fisico delle frontiere, riducendo pertanto l'esigenza di disporre di basi o rifugi nei vari paesi;

G.

considerando che l'UE si trova dinanzi alla grave e crescente minaccia costituita dai cosiddetti «combattenti stranieri dell'UE», ossia singoli individui che si spostano in uno Stato diverso da quello di residenza o cittadinanza al fine di perpetrare o preparare atti terroristici o per impartire o ricevere addestramento terroristico, anche in connessione a conflitti armati; che, secondo le stime, tra i 3 500 e i 5 000 cittadini dell'UE hanno lasciato le proprie case per diventare «combattenti stranieri» a seguito dello scoppio della guerra e della violenza in Siria, Iraq e Libia, il che costituisce una gravissima minaccia per la sicurezza dei cittadini dell'Unione;

1.

condanna con la massima fermezza le atrocità commesse a Parigi ed esprime nuovamente il suo profondo cordoglio alla popolazione francese e alle famiglie delle vittime, ribadendo la sua unità nella lotta mondiale contro il terrorismo e l'attentato ai nostri valori e alle nostre libertà democratiche;

2.

condanna con forza e in modo categorico tutti gli atti terroristici, la promozione del terrorismo, la celebrazione di coloro che sono coinvolti in atti di terrorismo e il sostegno alle ideologie violente estremiste, ovunque abbiano luogo o siano promossi nel mondo; sottolinea che non vi è libertà senza sicurezza e non vi è sicurezza senza libertà;

3.

osserva con preoccupazione il numero in rapida crescita di cittadini dell'UE che si recano in aree di conflitto per unirsi a organizzazioni terroristiche e successivamente tornano nel territorio dell'UE, con conseguenti rischi per la sicurezza interna dell'Unione e la vita dei suoi cittadini; chiede alla Commissione di proporre una definizione, chiara e comune, di «combattenti stranieri dell'UE» allo scopo di accrescere la certezza giuridica;

4.

evidenzia la necessità di misure maggiormente specifiche volte ad affrontare il problema dei cittadini dell'Unione che partono per andare a combattere al fianco di organizzazioni terroristiche all'estero; afferma che, sebbene in alcuni casi sia possibile avviare procedimenti giudiziari, è opportuno applicare altre misure per prevenire la radicalizzazione che sfocia in estremismo violento, interrompere il viaggio dei combattenti europei e di altre nazionalità e occuparsi di quelli che ritornano; invita gli Stati membri e la Commissione a elaborare migliori prassi sulla base di quelle degli Stati membri che hanno adottato strategie, piani d'azione e programmi efficaci in tale ambito;

Combattere le cause alla radice del terrorismo e la radicalizzazione che porta all'estremismo violento

5.

sottolinea che per far fronte alla minaccia costituita dal terrorismo in generale occorre una strategia antiterrorismo basata su un approccio articolato in vari livelli, che affronti in modo esauriente i fattori alla base della radicalizzazione che porta all'estremismo violento, ad esempio dando impulso alla coesione sociale, all'inclusione e alla tolleranza politica e religiosa, impedendo la ghettizzazione, analizzando e controbilanciando l'istigazione online a compiere atti terroristici, contrastando gli espatri mirati all'adesione a organizzazioni terroristiche, prevenendo e bloccando il reclutamento e la partecipazione a conflitti armati, smantellando il sostegno finanziario alle organizzazioni terroristiche e agli individui che intendono aderirvi, assicurando una risoluta azione giudiziaria, ove del caso, e mettendo a disposizione delle autorità preposte all'applicazione della legge strumenti appropriati affinché assolvano ai loro compiti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

6.

invita gli Stati membri a investire in sistemi che affrontino le cause alla radice della radicalizzazione, prevedendo anche programmi educativi che promuovano l'integrazione, l'inclusione sociale, il dialogo, la partecipazione, l'uguaglianza, la tolleranza e la comprensione tra diverse culture e religioni, nonché programmi di riabilitazione;

7.

mette in evidenza con profonda preoccupazione il fenomeno della radicalizzazione nelle carceri e invita gli Stati membri a procedere ad uno scambio delle migliori prassi in materia; chiede di riservare particolare attenzione alle condizioni carcerarie e di detenzione, con misure mirate volte a contrastare la radicalizzazione in questo contesto; invita gli Stati membri a impegnarsi maggiormente al fine di migliorare i sistemi amministrativi carcerari, in modo da facilitare l'individuazione dei detenuti coinvolti nella preparazione di atti terroristici, monitorare e prevenire i processi di radicalizzazione e impostare programmi specifici di disimpegno, riabilitazione e deradicalizzazione;

8.

sottolinea l'urgente necessità di intensificare la prevenzione della radicalizzazione e di promuovere programmi di deradicalizzazione coinvolgendo le comunità e la società civile a livello nazionale e locale e potenziandone le capacità onde porre fine alla diffusione di ideologie estremiste; invita la Commissione a rafforzare la Rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN), che riunisce tutti gli attori coinvolti nello sviluppo di campagne contro la radicalizzazione e nella creazione di strutture e processi di deradicalizzazione per i «combattenti stranieri» che rientrano nel paese di origine, e a sfidare direttamente le ideologie estremiste fornendo alternative positive;

9.

sostiene l'adozione di una strategia europea volta a contrastare la propaganda terroristica, le reti radicali e il reclutamento online, che sviluppi gli sforzi già in atto e le iniziative già adottate su base intergovernativa e volontaria, al fine di garantire ulteriori scambi delle migliori prassi e metodi efficaci in tale settore;

10.

chiede l'adozione di una raccomandazione del Consiglio riguardante le strategie nazionali per la prevenzione della radicalizzazione, che affronti l'ampia gamma di fattori alla base della radicalizzazione e rivolga raccomandazioni agli Stati membri per l'istituzione di programmi di disimpegno, riabilitazione e deradicalizzazione;

Attuazione e riesame delle misure di applicazione della legge esistenti

11.

invita gli Stati membri a sfruttare in modo ottimale le piattaforme, le banche dati e i sistemi di allerta esistenti a livello europeo, come il sistema di informazione di Schengen (SIS) e il sistema di informazione anticipata sui passeggeri (APIS);

12.

sottolinea che la libera circolazione nello spazio Schengen costituisce una delle libertà fondamentali dell'Unione europea ed esclude quindi di prendere in considerazione proposte volte a sospendere il sistema Schengen, incoraggiando invece gli Stati membri a rendere più severe le regole vigenti, che già prevedono la possibilità di introdurre temporaneamente controlli dei documenti, e ad applicare meglio il sistema SIS II; rileva che è già possibile effettuare alcuni controlli mirati sulle persone che attraversano le frontiere esterne;

13.

si impegna ad adoperarsi per la finalizzazione di una direttiva PNR dell'UE entro la fine dell'anno; esorta pertanto la Commissione a illustrare le conseguenze della sentenza della Corte di giustizia dell'UE sulla direttiva in materia di conservazione dei dati (5) e le sue possibili ripercussioni sulla direttiva PNR dell'UE; incoraggia il Consiglio a far avanzare i lavori sul pacchetto relativo alla protezione dei dati affinché i triloghi sullo stesso e sulla direttiva PNR dell'UE possano eventualmente svolgersi in parallelo; sollecita la Commissione a invitare esperti indipendenti facenti capo alle comunità dell'applicazione della legge, della sicurezza e dell'intelligence come pure rappresentanti del gruppo dell'articolo 29 a fornire opinioni e orientamenti, alla luce delle esigenze in materia di sicurezza, sulla necessità e la proporzionalità del PNR;

14.

chiede alla Commissione di procedere a un'immediata valutazione degli attuali strumenti, da ripetere quindi su base periodica, e di condurre un corrispondente esame delle lacune ancora esistenti nella lotta contro il terrorismo, mentre il Consiglio è chiamato a valutare regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione onde consentire all'UE e agli Stati membri di adottare misure efficaci; invita la Commissione e il Consiglio a promuovere una nuova tabella di marcia per la lotta al terrorismo che fornisca un'efficace risposta alle attuali minacce e assicuri un'effettiva sicurezza per tutti, garantendo nel contempo i diritti e le libertà che costituiscono i principi fondanti dell'Unione europea;

15.

sottolinea che un aspetto essenziale della lotta contro il terrorismo deve consistere nell'introduzione di politiche volte a proteggere e sostenere le vittime e le loro famiglie; invita pertanto tutti gli Stati membri ad attuare correttamente la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

16.

ritiene che combattere il traffico di armi da fuoco dovrebbe essere una priorità dell'UE nella lotta alla criminalità organizzata internazionale e alle forme gravi di criminalità internazionale; reputa in particolare che occorra rafforzare ulteriormente la cooperazione per quanto concerne i meccanismi per lo scambio di informazioni come pure la tracciabilità delle armi proibite e la loro distruzione; invita la Commissione a valutare con urgenza le norme dell'UE vigenti in materia di circolazione di armi da fuoco illegali, ordigni esplosivi e traffico di armi collegato alla criminalità organizzata;

17.

si compiace dell'imminente adozione a livello europeo di un quadro giuridico aggiornato in materia di lotta al riciclaggio di denaro, quale passo decisivo che dovrà essere attuato a tutti i livelli per garantirne l'efficacia e contrastare così una fonte significativa di finanziamento delle organizzazioni terroristiche;

18.

invita gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione giudiziaria sulla base degli strumenti dell'UE disponibili, come ECRIS, il mandato d'arresto europeo e l'ordine europeo di indagine penale;

Sicurezza interna dell'UE e capacità di applicazione della legge dell'UE e delle agenzie

19.

invita gli Stati membri a prevenire la circolazione di sospettati terroristi rafforzando i controlli alle frontiere esterne, procedendo a controlli più sistematici ed efficaci dei documenti di viaggio, contrastando il traffico illegale di armi e l'uso fraudolento dell'identità nonché individuando i settori a rischio;

20.

rileva con preoccupazione l'uso crescente di Internet e della tecnologia delle comunicazioni da parte di organizzazioni terroristiche per comunicare, pianificare attacchi e diffondere propaganda; chiede che le imprese operanti nel campo di Internet e dei social media cooperino con i governi, le autorità preposte all'applicazione della legge e la società civile per combattere tale fenomeno, garantendo nel contempo il rispetto in ogni circostanza dei principi generali della libertà di espressione e della tutela della vita privata; sottolinea che le misure volte a limitare l'utilizzo e la diffusione di dati su Internet a fini di antiterrorismo devono essere necessarie e proporzionate;

21.

ribadisce che tutte le attività di raccolta e condivisione dei dati, anche ad opera di agenzie dell'UE come Europol, dovrebbero essere svolte nel rispetto del diritto dell'UE e nazionale ed essere basate su un quadro coerente in materia di protezione dei dati, che preveda norme di protezione dei dati personali giuridicamente vincolanti a livello di Unione europea;

22.

sollecita con forza un migliore scambio di informazioni tra le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge e le agenzie dell'UE; sottolinea inoltre l'esigenza di migliorare, intensificare e accelerare la condivisione globale delle informazioni nell'ambito dell'applicazione della legge; chiede una cooperazione operativa più efficace tra gli Stati membri e i paesi terzi attraverso l'utilizzo dei validi strumenti esistenti, come le squadre investigative comuni, il programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi e accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR), nonché una condivisione più rapida ed efficiente di dati e informazioni pertinenti, con garanzie appropriate in materia di protezione dei dati e della vita privata;

23.

invita la Commissione e il Consiglio a svolgere una valutazione d'insieme delle misure antiterrorismo dell'UE e delle misure correlate, in particolare per quanto riguarda la loro attuazione nella legge e nella pratica negli Stati membri e la misura in cui gli Stati membri cooperano con le agenzie dell'Unione in materia, segnatamente con Europol ed Eurojust, nonché ad effettuare una corrispondente valutazione delle lacune che permangono ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 70 TFUE e a includere tale processo di valutazione nel quadro dell'Agenda europea sulla sicurezza;

24.

sottolinea la necessità che le agenzie europee e le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge lottino contro le principali fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche, tra cui riciclaggio di denaro, tratta di esseri umani e commercio illegale di armi; sollecita al riguardo la piena attuazione della legislazione dell'UE in materia, onde pervenire a un approccio coordinato su scala dell'UE; osserva che solo il 50 % delle informazioni riguardanti il terrorismo e la criminalità organizzata sono fornite dagli Stati membri a Europol ed Eurojust;

25.

invita gli Stati membri a utilizzare meglio le capacità uniche offerte da Europol, garantendo che le loro unità nazionali forniscano a Europol le informazioni pertinenti in maniera più sistematica e regolare; sostiene inoltre la creazione di una piattaforma europea antiterrorismo all'interno di Europol, così da ottimizzare le sue capacità operative, tecniche e di scambio di intelligence;

26.

sottolinea la necessità di rafforzare l'efficacia e il coordinamento della risposta della giustizia penale attraverso Eurojust, di armonizzare in tutta l'UE la qualificazione penale dei reati connessi ai combattenti stranieri per creare un quadro giuridico e di facilitare la cooperazione transfrontaliera, onde evitare lacune dell'azione penale e far fronte alle difficoltà pratiche e giuridiche nella raccolta e ammissibilità delle prove nei casi di terrorismo, aggiornando la decisione quadro 2008/919/GAI;

27.

chiede un solido controllo democratico e giudiziario delle politiche antiterrorismo e dell'attività di intelligence all'interno dell'UE, assicurando il pieno controllo democratico indipendente, e insiste sul fatto che la cooperazione nell'ambito della sicurezza dovrebbe essere rigorosamente conforme al diritto internazionale;

Adozione di una strategia esterna dell'UE per la lotta al terrorismo internazionale

28.

chiede che l'UE promuova in modo più attivo un partenariato globale contro il terrorismo e cooperi strettamente con interlocutori regionali come l'Unione africana, il Consiglio di cooperazione del Golfo e la Lega araba, e segnatamente con i paesi che confinano con la Siria e l'Iraq e con quelli che risentono maggiormente delle conseguenze del conflitto come Giordania, Libano e Turchia, nonché con le Nazioni Unite e in particolare con il suo comitato antiterrorismo; chiede al riguardo un dialogo più intenso tra gli esperti nei settori dello sviluppo e della sicurezza dell'UE e di tali paesi;

29.

sottolinea in particolare la necessità che l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi partner fondino la propria strategia di lotta contro il terrorismo internazionale sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; sottolinea inoltre che le azioni esterne dell'Unione per combattere il terrorismo internazionale dovrebbero essere innanzitutto finalizzate a prevenire, contrastare e perseguire il terrorismo;

30.

invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad adottare una strategia esterna dell'UE per la lotta contro il terrorismo internazionale, al fine di affrontare le cause di tale fenomeno e integrare l'antiterrorismo; sollecita la Commissione e il SEAE a sviluppare una strategia di cooperazione antiterrorismo con i paesi terzi, garantendo nel contempo che siano rispettate le norme internazionali in materia di diritti umani;

31.

esorta l'Unione europea a rivedere la propria strategia per il Mediterraneo meridionale nel quadro del riesame della politica europea di vicinato attualmente in corso e ad adoperarsi per sostenere i paesi e gli attori realmente impegnati a favore di valori condivisi e del processo di riforma;

32.

sottolinea la necessità di porre l'accento sulla prevenzione e sul contrasto della radicalizzazione nei piani d'azione e nei dialoghi politici tra l'UE e i paesi partner, tra l'altro rafforzando la cooperazione internazionale, ricorrendo ai programmi e alle capacità esistenti e cooperando con gli attori della società civile nei paesi interessati per combattere la propaganda terroristica e radicale attraverso Internet e altri mezzi di comunicazione;

33.

sottolinea che una strategia globale dell'UE in materia di misure antiterrorismo deve avvalersi pienamente anche della politica estera e della politica di sviluppo dell'Unione, al fine di lottare contro la povertà, la discriminazione e l'emarginazione, di combattere la corruzione e promuovere la buona governance nonché di prevenire e risolvere i conflitti, poiché tutti questi problemi contribuiscono all'emarginazione di alcuni gruppi e settori della società rendendoli più vulnerabili alla propaganda dei gruppi estremisti;

o

o o

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 45.

(2)  GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 119.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0384.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2014)0102.

(5)  Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).


25.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/12


P8_TA(2015)0033

Rinnovo del mandato del Forum sulla governance di Internet

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sul rinnovo del mandato del Forum sulla governance di Internet (2015/2526(RSP))

(2016/C 310/03)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla società dell'informazione (1),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società dell'informazione per la crescita e l'occupazione (2),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sul secondo Forum sulla governance di Internet (3),

visti la dichiarazione di principi e il piano d'azione del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) adottati a Ginevra il 12 dicembre 2003,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un partenariato mondiale nella società dell'informazione: tradurre in pratica i principi di Ginevra» (COM(2004)0480),

visti l'impegno e l'agenda di Tunisi per la società dell'informazione, adottati il 18 novembre 2005,

vista la comunicazione della Commissione in seguito al WSIS del 2006 (COM(2006)0181),

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sulla governance di Internet: le prossime tappe (4),

vista la dichiarazione multipartecipativa di NetMundial, presentata il 24 aprile 2014,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Governance e politica di internet — Il ruolo dell'Europa nel forgiare il futuro della governance di internet» (COM(2014)0072),

vista la dichiarazione congiunta della delegazione dell'UE al Forum sulla governance di Internet svoltosi a Istanbul dal 2 al 5 settembre 2014,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il Forum sulla governance di Internet (IGF) si prefigge di dare attuazione al mandato conferitogli dal Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) per quanto riguarda l'instaurazione di un dialogo politico democratico, trasparente e multipartecipativo attraverso l'organizzazione di fora;

B.

considerando che il ruolo principale dell'IGF è di discutere un'ampia gamma di questioni relative alla governance di Internet e, se del caso, rivolgere raccomandazioni alla comunità internazionale;

C.

considerando che il 20 dicembre 2010 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare il mandato dell'IGF di altri cinque anni;

D.

considerando che la discussione e la decisione in merito all'ulteriore rinnovo del mandato dell'IGF avranno luogo nel 2015 in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

E.

considerando che, nel 2005, il Parlamento ha inviato una delegazione ad hoc al WSIS e, da allora, ha continuato a farlo per ogni riunione annuale dell'IGF;

F.

considerando che le delegazioni ad hoc inviate dal Parlamento hanno svolto un ruolo fondamentale per quanto concerne la promozione dei valori europei e l'interazione con le organizzazioni della società civile e con i rappresentanti dei parlamenti nazionali presenti a tali eventi, in cooperazione con gli Stati membri e la Commissione;

G.

considerando che le principali priorità dell'Unione europea durante il nono IGF tenutosi nel settembre 2014 e dal tema generale «Connecting Continents for Enhanced Multistakeholder Internet Governance» (Collegare i continenti per ottenere una migliore governance multipartecipativa di Internet) sono state di estendere l'accesso alla rete a livello globale, mantenere Internet quale risorsa globale, aperta e comune, favorire un accesso non discriminatorio alla conoscenza, assicurare una maggiore responsabilità e trasparenza nel modello multipartecipativo di governance di Internet, rifiutare l'idea di una rete Internet controllata dallo Stato nonché riconoscere la non negoziabilità delle libertà fondamentali e dei diritti umani, che devono essere tutelati online;

H.

considerando che il 27 novembre 2014 i ministri dei Trasporti, delle Telecomunicazioni e dell'Energia dell'UE hanno approvato le conclusioni del Consiglio sottolineando l'importanza di una posizione europea coordinata in materia di governance di Internet e del sostegno al rafforzamento dell'IGF in quanto piattaforma multipartecipativa;

I.

considerando che nel marzo 2014 l'organo del dipartimento statunitense del Commercio preposto alle telecomunicazioni e all'informazione (National Telecommunications and Information Administration, NTIA) ha comunicato l'intenzione di trasferire le funzioni di vigilanza di Internet dell'autorità per l'assegnazione degli indirizzi IP (Internet Assigned Numbers Authority, IANA) alla comunità multipartecipativa globale prima della scadenza, nel settembre 2015, del contratto in essere tra la NTIA e l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, organizzazione responsabile dell'amministrazione del sistema di nomi di dominio a livello mondiale); che è opportuno trovare quanto prima una soluzione equilibrata alla transizione, che possa creare un sistema che non sia soggetto a controlli e a manipolazioni e continui quindi ad assicurare la stabilità di Internet;

J.

considerando che nell'aprile 2014 il vertice multipartecipativo globale NetMundial sul futuro della governance di Internet ha messo a punto una serie di principi sulla governance di Internet e una tabella di marcia per il futuro sviluppo dell'ecosistema di Internet;

K.

considerando che, secondo le previsioni, la crescita legata all'economia di Internet sarà pari a circa l'11 % nell'UE, mentre il contributo al PIL dovrebbe aumentare passando dal 3,8 % del 2010 al 5,7 % del 2016;

L.

considerando che Internet costituisce un pilastro fondamentale del mercato unico digitale e favorisce, tra l'altro, l'innovazione, la crescita, gli scambi commerciali, la democrazia, la diversità culturale e i diritti umani;

M.

considerando che in una rete Internet aperta tutti i diritti e le libertà di cui le persone godono offline dovrebbero valere anche online;

1.

chiede all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di rinnovare il mandato dell'IGF e di rafforzarne le risorse e il modello multipartecipativo di governance di Internet;

2.

reputa che, sebbene l'IGF non adotti conclusioni formali, sia responsabilità dell'Unione europea sostenere tale processo e accrescere l'impatto degli scambi nell'ambito delle discussioni programmatiche, in quanto ciò offre un contesto positivo e concreto per definire il futuro di Internet sulla base di un approccio multipartecipativo;

3.

invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE interessate a dare priorità all'IGF nella loro agenda e a continuare a sostenere sia il Forum sulla governance di Internet che la sua segreteria, nonché ad adoperarsi per sviluppare una organizzazione efficiente e indipendente in grado di svolgere il proprio mandato e di contribuire all'evoluzione del modello di governance di Internet;

4.

sottolinea che il Parlamento deve continuare a partecipare con una nutrita delegazione alle riunioni future dell'IGF, onde contribuire efficacemente alla formulazione di un approccio alla governance di Internet a livello di UE, assieme agli Stati membri e alla Commissione;

5.

sottolinea la necessità di migliorare l'accesso a Internet in tutto il mondo; mette in risalto l'opportunità che l'IGF consolidi la partecipazione inclusiva di tutte le parti interessate;

6.

ribadisce il suo fermo impegno nei confronti del modello multipartecipativo di governance di Internet; invita gli Stati membri, la Commissione e tutte le competenti parti interessate a rafforzare ulteriormente la sostenibilità del modello in parola, facendo sì che gli attori e i processi a livello nazionale, regionale e internazionale siano più inclusivi, trasparenti e responsabili;

7.

sottolinea l'importanza di completare la globalizzazione delle funzioni e delle organizzazioni di base di Internet; accoglie con favore l'impegno assunto dal governo degli USA nel marzo 2014 a trasferire l'attività di gestione delle funzioni della IANA; evidenzia l'importanza di una piena assunzione di responsabilità e trasparenza dell'ICANN;

8.

attira l'attenzione sull'esistenza di un termine prestabilito per il completamento dei negoziati sulle funzioni della IANA, che forniranno una soluzione a lungo termine per la stabilità e la sicurezza della rete, dal momento che, nel settembre 2015, giungerà a scadenza il contratto in essere tra l'ICANN e il governo degli Stati Uniti in materia di vigilanza sulle funzioni della IANA;

9.

invita gli Stati membri e la Commissione ad intensificare i loro sforzi al fine di sostenere la conclusione di questo nuovo accordo tempestivo;

10.

invita le istituzioni dell'UE interessate a proporre l'UE stessa come primo partner internazionale presso l'ICANN per quanto concerne le funzioni IANA, includendo anche un ruolo paritario con gli USA e altri Stati per quanto concerne la conferma degli impegni che attualmente regolano i servizi IANA; ritiene che si tratti di un passo importante per garantire la piena neutralità dell'ICANN;

11.

sottolinea che si possono già trarre lezioni utili dai fruttuosi scambi avvenuti nell'ambito degli IGF svoltisi finora, e che si possono applicare nella pratica, in particolare per quanto riguarda gli aspetti normativi delle comunicazioni elettroniche e le problematiche legate alla riservatezza e alla sicurezza dei dati; ritiene che occorrano ulteriori discussioni in seno all'IGF su questioni riguardanti la sicurezza informatica e i reati informatici, discussioni che spazino dalle soluzioni per migliorare la sicurezza delle infrastrutture critiche alla fornitura di strumenti adeguati per mettere in sicurezza le comunicazioni degli individui e delle piccole imprese, con particolare riferimento all'autenticazione elettronica e alla crittografia; pone l'accento sulla necessità di garantire una rete Internet aperta e indipendente quale risorsa globale e comune, unitamente a un accesso non discriminatorio alla conoscenza in futuro, che si basi sulle iniziative e le esigenze delle parti interessate, e alla libertà di espressione;

12.

mette in risalto l'estrema importanza di continuare a profondere sforzi per garantire la tutela giuridica della neutralità della rete quale prerequisito essenziale per salvaguardare la libertà di informazione e di espressione, favorire la crescita e l'occupazione tramite la creazione di opportunità di innovazione e di business legate a Internet, nonché promuovere e tutelare la diversità culturale e linguistica;

13.

sottolinea che le libertà fondamentali e i diritti umani non sono negoziabili e devono essere tutelati sia online che offline; deplora il fatto che alcuni paesi tentino di frenare la connettività globale dei loro cittadini mediante la censura e altre restrizioni; respinge nettamente l'idea di un controllo di Internet da parte dello Stato e di una sorveglianza di massa della rete;

14.

mette in evidenza l'importanza economica e sociale dei diritti alla riservatezza e al controllo online dei propri dati personali da parte dell'utente; ritiene che tali diritti siano fondamentali per garantire la democrazia, una rete Internet aperta e neutrale e parità di condizioni per le imprese sul Web;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, agli Stati membri e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 133 E dell'8.6.2006, pag. 140.

(2)  GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 133.

(3)  GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 80.

(4)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 33.


25.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/15


P8_TA(2015)0034

Indicazione del paese di origine nell'etichettatura per gli ingredienti carnei contenuti nei prodotti alimentari trasformati

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sull'indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati (2014/2875(RSP))

(2016/C 310/04)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (1) («il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»), in particolare l'articolo 26, paragrafi 6 e 7,

visti la relazione della Commissione del 17 dicembre 2013, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente (COM(2013)0755), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagnava, anch'esso del 17 dicembre 2013, sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dell'etichettatura di origine delle carni utilizzate come ingrediente, sulla fattibilità di possibili scenari relativi a tale etichettatura e sui relativi impatti (SWD(2013)0437),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (2),

vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2014 sul suddetto regolamento di esecuzione della Commissione del 13 dicembre 2013 (3),

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo (4),

vista l'interrogazione alla Commissione sull'indicazione del paese di origine delle carni sull'etichettatura dei prodotti alimentari trasformati (O-000091/2014 — B8-0101/2015),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, la Commissione era tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 13 dicembre 2013, una relazione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente;

B.

considerando che, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 7, del suddetto regolamento, la relazione doveva tra l'altro prendere in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza e un'analisi dei relativi costi e benefici; che secondo il disposto di tale articolo la relazione poteva altresì essere corredata di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell'Unione;

C.

considerando che il 17 dicembre 2013 la Commissione ha debitamente pubblicato la sua relazione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente, accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dell'etichettatura d'origine delle carni utilizzate come ingrediente, sulla fattibilità di possibili scenari relativi a tale etichettatura e sui relativi impatti;

D.

considerando che, a seconda dello Stato membro, si stima che una percentuale compresa tra il 30 % e il 50 % del volume totale delle carni macellate sia trasformata in carne da utilizzare come ingrediente per prodotti alimentari, principalmente in carne macinata, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne;

E.

considerando che la Commissione deve ancora far seguire eventuali proposte legislative e che essa conclude che ulteriori iniziative appropriate saranno adottate alla luce della discussione in seno al Parlamento e al Consiglio;

F.

considerando che, stando alla summenzionata relazione della Commissione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente, i sistemi di tracciabilità esistenti nell'UE non sono adeguati per trasmettere informazioni sull'origine lungo la filiera alimentare;

G.

considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori stabilisce che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o l'etichetta nel suo complesso potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

H.

considerando che la valutazione d'impatto a supporto del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori indicava che l'origine delle carni sembra essere la principale preoccupazione per i consumatori dell'Unione europea (5);

I.

considerando che, in base al sondaggio sulle varie categorie di prodotti alimentari condotta nel 2013 presso i consumatori dal Consorzio per la valutazione della filiera alimentare, i prodotti a base di carne sono risultati al primo posto per quanto riguarda l'interesse per l'indicazione d'origine sull'etichetta; che, esaminando in modo più mirato i diversi tipi di prodotti trasformati a base di carne, dal sondaggio emerge che oltre il 90 % dei consumatori intervistati ritiene importante che l'origine sia indicata sull'etichetta;

1.

rileva che, a seguito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) (6), l'indicazione dell'origine è obbligatoria nell'Unione per le carni bovine non trasformate e per i prodotti a base di carni bovine, che dal 1o gennaio 2002 sono in vigore norme dell'Unione in materia di etichettatura delle carni bovine e che i requisiti concernenti l'etichettatura includono già l'indicazione del luogo di nascita, di allevamento e di macellazione;

2.

ritiene che i suddetti requisiti applicabili alle carni bovine e ai prodotti a base di carni bovine non trasformati abbiano suscitato aspettative nei consumatori per quanto riguarda le informazioni sull'origine di altri tipi di carni fresche largamente consumate nell'Unione e delle carni utilizzate come ingredienti di alimenti trasformati;

3.

rileva che il considerando 31 del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori sottolinea che l'origine delle carni è di primaria importanza per i consumatori e che questi di conseguenza si aspettano di essere adeguatamente informati in merito al paese di origine delle carni; sottolinea altresì che, in base al considerando 31, i requisiti obbligatori in materia di etichettatura dovrebbero tener conto del principio di proporzionalità, così come degli oneri amministrativi per gli operatori del settore alimentare e per le autorità incaricate di far applicare la legislazione;

4.

sottolinea che il 90 % delle imprese che operano nel settore della trasformazione delle carni sono PMI; mette in evidenza il particolare ruolo svolto dalle PMI nella creazione di crescita e occupazione, il contributo da esse fornito alla competitività dell'economia europea e il loro impegno a favore di alimenti di qualità e sicuri; è del parere che sia fondamentale creare pari condizioni tra i diversi attori del settore;

5.

ribadisce la sua preoccupazione per i potenziali effetti della frode alimentare sulla sicurezza alimentare, sulla salute e sulla fiducia dei consumatori, sul funzionamento della filiera alimentare e sulla stabilità dei prezzi agricoli e pone in evidenza l'importanza di affrontare in via prioritaria la questione della frode alimentare, e quindi di ristabilire rapidamente la fiducia dei consumatori europei;

6.

ritiene che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza delle carni e dei prodotti a base di carne sull'etichetta non impedisca, di per sé, il verificarsi di frodi, ma che un sistema rigoroso di tracciabilità contribuisca indubbiamente a individuare e contrastare eventuali infrazioni; osserva che i recenti scandali alimentari, tra cui la sostituzione fraudolenta di carni bovine con carne di cavallo, hanno dimostrato che i consumatori auspicano regole più severe in materia di tracciabilità e di informazione; osserva che regole più severe sulla tracciabilità consentirebbero anche alle autorità di condurre indagini più efficaci sui casi di frode alimentare;

7.

sottolinea che, con riferimento alle carni utilizzate come ingrediente di alimenti trasformati, è importante considerare anche la carne equina, oltre alle carni bovine, ovine, caprine e di pollame, dal momento che essa rappresenta una percentuale considerevole delle carni utilizzate nei prodotti alimentari trasformati;

8.

sottolinea inoltre che nella relazione della Commissione si riconosce che oltre il 90 % dei consumatori interpellati ritiene importante che l'etichetta dei prodotti alimentari trasformati indichi l'origine delle carni (7); osserva che questo è uno dei molteplici fattori che possono influenzare il comportamento dei consumatori;

9.

ritiene che l'indicazione dell'origine delle carni utilizzate come ingredienti di alimenti contribuirebbe a garantire una migliore tracciabilità lungo la filiera alimentare e rapporti più stabili tra i fornitori di carni e le aziende di trasformazione, oltre a rafforzare la diligenza nella scelta dei fornitori e dei prodotti da parte degli operatori del settore alimentare;

10.

ritiene che l'etichettatura dei prodotti alimentari debba tener conto della trasparenza e della leggibilità delle informazioni per i consumatori, pur consentendo al contempo alle imprese europee di operare in modo economicamente redditizio a condizioni accettabili per il potere d'acquisto dei consumatori;

11.

fa notare che, per quanto riguarda l'impatto sui prezzi, i risultati di una ricerca condotta da un'associazione di consumatori francese divergono considerevolmente dai dati contenuti nella relazione della Commissione circa i costi dell'introduzione dell'indicazione del paese d'origine sull'etichetta; raccomanda di esaminare in maniera più approfondita la questione onde ottenere un quadro più chiaro dei possibili effetti sui prezzi, a condizione che tale analisi sia effettuata in collaborazione con le associazioni dei consumatori e senza ritardare le proposte legislative;

12.

prende atto del fatto che per le carni suine, ovine, caprine e di pollame non trasformate l'indicazione del paese d'origine sull'etichetta sarà obbligatoria a partire da aprile 2015; osserva che nel valutare il costo della messa a disposizione di informazioni sull'origine di tali carni utilizzate come ingredienti occorre tener conto di questa circostanza;

13.

osserva che le informazioni sull'origine fornite attualmente su base volontaria possono indurre in errore i consumatori;

14.

invita la Commissione a riesaminare tali regimi volontari in materia di etichettatura d'origine e a proporre norme chiare, coerenti, armonizzate e applicabili per quei produttori che decidono di procedere su base volontaria all'etichettatura d'origine;

15.

prende altresì atto del fatto che, come indicato nella relazione della Commissione, l'obbligo di indicare sull'etichetta «UE/non-UE» rappresenta un'alternativa economicamente meno costosa, ma che secondo una ricerca effettuata dall'Ufficio europeo delle Unioni dei consumatori (BEUC), che copre vari Stati membri, questa non sarebbe una soluzione accettabile per i consumatori (8);

16.

ritiene che la Commissione dovrebbe analizzare ulteriormente la prassi (già discretamente diffusa) seguita da alcuni dettaglianti e produttori europei di indicare sull'etichetta l'origine delle carni contenute negli alimenti trasformati, e quindi riferire in proposito;

17.

rinnova l'invito rivolto alla Commissione a fare tutto il necessario per far sì che la prevenzione delle frodi alimentari e il loro contrasto siano parte integrante della strategia dell'Unione e per ovviare alle debolezze strutturali lungo l'intera filiera alimentare, in particolare aumentando e rafforzando i controlli;

18.

sollecita la Commissione ad adottare un atto di esecuzione per l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che riguarda l'indicazione del paese d'origine degli ingredienti primari quando tale paese non è lo stesso dell'alimento;

19.

esorta la Commissione a far seguire alla sua relazione proposte legislative che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine delle carni presenti negli alimenti trasformati, onde assicurare maggiore trasparenza lungo la filiera alimentare e informare meglio i consumatori europei, tenendo conto nel contempo delle sue valutazioni di impatto ed evitando costi e oneri amministrativi eccessivi;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(2)  GU L 335 del 14.12.2013, pag. 19.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2014)0096.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2014)0011.

(5)  Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 30 gennaio 2008, che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori — Valutazione d'impatto relativa alle questioni di etichettatura generale dei prodotti alimentari (SEC(2008)0092).

(6)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

(7)  COM(2013)0755, pag. 7.

(8)  http://www.beuc.org/publications/2013-00043-01-e.pdf


25.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/19


P8_TA(2015)0035

Attività dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (2014/2154(INI))

(2016/C 310/05)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di partenariato fra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, sottoscritto a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) (accordo di Cotonou), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3),

vista la sua posizione del 13 giugno 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (4),

visto il regolamento dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (APP), adottato il 3 aprile 2003 (5) e modificato da ultimo ad Addis Abeba (Etiopia) il 27 novembre 2013 (6),

visto il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (7),

vista la sua posizione dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (8),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sulla preparazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della cooperazione dell'UE con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i paesi e territori d'oltremare per il periodo 2014-2020 (11o Fondo europeo di sviluppo) (9),

viste le sue decisioni del 3 aprile 2014 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012 (10) e del 3 aprile 2014 sulla chiusura dei conti dell'8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012 (11); vista la sua risoluzione del 3 aprile 2014 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'8o, 9o e 10o Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012 (12),

viste le risoluzioni approvate dall'APP il 27 novembre 2013 riguardanti: il rispetto dello Stato di diritto e il ruolo di un sistema giudiziario imparziale e indipendente; la cooperazione sud-sud e la cooperazione triangolare: opportunità e sfide per i paesi ACP; le conseguenze sociali e ambientali della pastorizia sui paesi ACP; e la sicurezza nella regione dei Grandi Laghi,

viste le risoluzioni approvate dall'APP il 19 giugno 2013 riguardanti: le minacce che i colpi di stato militari rappresentano ancora una volta per la democrazia e la stabilità politica nei paesi ACP e il ruolo della comunità internazionale; gli accordi di partenariato economico — le prossime fasi; le risorse umane per la salute nei paesi ACP; la situazione nella Repubblica di Guinea; e la situazione nella Repubblica centrafricana,

viste le risoluzioni approvate dall'APP il 29 novembre 2012 riguardanti: la crisi politica e umanitaria in Somalia: le sfide per l'Unione europea e il gruppo ACP; l'imprenditorialità basata sulle TIC e il suo impatto sullo sviluppo nei paesi ACP; e importanza dell'accesso all'energia per lo sviluppo economico sostenibile e per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio,

viste le risoluzioni approvate dall'APP il 30 maggio 2012 riguardanti: le ripercussioni politiche del conflitto libico sui paesi ACP confinanti e sugli Stati membri dell'UE; la volatilità dei prezzi, il funzionamento dei mercati globali per i prodotti agricoli e il loro impatto sulla sicurezza alimentare nei paesi ACP; e le conseguenze sociali e ambientali delle attività minerarie nei paesi ACP,

visto il comunicato adottato il 19 luglio 2013 ad Abuja (Nigeria) nel corso della riunione regionale dell'APP nell'Africa occidentale (13),

visto il comunicato adottato il 16 febbraio 2013 a Santo Domingo (Repubblica dominicana) nel corso della riunione regionale dell'APP nei Caraibi (14),

visto il comunicato adottato il 20 luglio 2012 ad Apia (Samoa) nel corso della riunione regionale dell'APP nel Pacifico (15),

visto il comunicato adottato il 24 febbraio 2012 a Lusaka (Zambia) nel corso della riunione regionale dell'APP in Africa meridionale (16),

visto il codice di condotta adottato il 19 giugno 2013 per i membri dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE che partecipano alle missioni di osservazione elettorale,

vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite del 18 settembre 2000 che stabilisce gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) definiti di concerto con la comunità internazionale per l'eliminazione della povertà,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011)0637),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A8-0012/2015),

A.

considerando che l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE gode di uno status unico, essendo l'unica assemblea interparlamentare multilaterale istituita nel quadro di un accordo internazionale, l'accordo di Cotonou;

B.

considerando che l'APP è diventata un'autentica assemblea parlamentare che offre una sede per discutere in modo aperto e diretto i temi centrali della cooperazione allo sviluppo, fornendo anche un contributo significativo al partenariato su un piano di parità per i paesi ACP e per l'UE;

C.

considerando che l'accordo di Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati ACP e l'UE si basa sull'obiettivo di ridurre e infine eliminare la povertà; che la cooperazione dovrebbe contribuire anche allo sviluppo economico sostenibile, che è il fondamento di pace e sicurezza durature, nonché alla stabilità democratica e politica dei paesi ACP;

D.

considerando che nel 2013 sono state organizzate missioni conoscitive in Mali, per comprendere meglio la fragile situazione del paese, in Liberia, per contribuire al dialogo politico previsto dall'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, nonché ad Haiti, per verificare la ricostruzione e la situazione politica;

E.

considerando che, dopo l'adozione da parte dell'Assemblea di un codice di condotta per i suoi membri che partecipano alle missioni di osservazione elettorale, si è venuta a creare una nuova dinamica che dà valore aggiunto, nel caso in specie alle missioni congiunte dell'APP per le elezioni presidenziali in Mali e per le elezioni parlamentari e per la seconda tornata delle elezioni presidenziali in Madagascar;

F.

considerando che la revisione dell'accordo di partenariato di Cotonou nel 2010 ha consolidato il ruolo dell'APP e la sua dimensione regionale;

G.

considerando che occorrerebbe assicurare il pieno coinvolgimento dell'APP nel quadro del dialogo politico condotto a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou;

H.

considerando che sarebbe importante stimolare un dialogo informale continuo, fondato su un'analisi sostanziale, con diverse categorie di soggetti interessati, ufficiali e non ufficiali, negli ambienti ACP-UE (Assemblea parlamentare paritetica, Consiglio ACP-UE, settore privato ACP-UE e dialoghi con la società civile) e in altri ambienti che non abbiano un interesse diretto nei confronti della realtà ACP-UE;

I.

considerando che, dal 2003 al 2013, quasi tutte le sessioni europee dell'APP si sono tenute in linea di principio nel paese che esercitava la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea; che le presidenze di turno devono rispettare gli impegni sottoscritti al riguardo a norma dell'accordo di partenariato di Cotonou;

J.

considerando che la rapida crescita dei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) e di altre economie emergenti a livello globale e nei paesi e nelle regioni ACP ha un impatto crescente sul gruppo ACP e sullo stato attuale delle relazioni ACP-UE;

K.

considerando che le nuove norme adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo che disciplinano gli spostamenti degli assistenti parlamentari accreditati non consentono più a questi ultimi di assistere i deputati nel corso delle sessioni plenarie dell'Assemblea parlamentare paritetica, il che incide fortemente sui lavori parlamentari;

1.

si compiace del fatto che l'APP, in quanto una delle istituzioni congiunte dell'accordo di Cotonou, continui a fornire un quadro di riferimento per un dialogo aperto, democratico e globale tra i deputati al Parlamento europeo e i parlamentari dei paesi ACP sull'attuazione di tale accordo, che include il controllo della cooperazione allo sviluppo nell'ambito del FES e la conclusione e attuazione degli accordi di partenariato economico (APE); accoglie con favore la capacità dell'APP di fungere da sede in cui poter discutere argomenti difficili e controversi in modo schietto e aperto; chiede pertanto che il futuro accordo in sostituzione dell'accordo di Cotonou includa un esplicito riferimento alla non discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e all'identità di genere, come richiesto più volte dal Parlamento;

2.

sottolinea la necessità di rafforzare il dialogo politico ed evidenzia al riguardo il ruolo dell'Assemblea parlamentare paritetica nella promozione e nella difesa dei principi di cui all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou, fra cui, in particolare, il principio del buon governo;

3.

sottolinea il valore aggiunto che deriva dallo svolgimento delle sessioni dell'APP negli Stati membri dell'UE che esercitano la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione, e ritiene che tale rotazione debba essere mantenuta in futuro; esprime preoccupazione riguardo alle sfortunate circostanze che hanno spinto la Presidenza irlandese a decidere di non ospitare la 25a sessione dell'APP; si congratula tuttavia con il governo della Danimarca per aver accettato di ospitare la 23a sessione, assai riuscita, a Horsens, dove si sono stabiliti legami culturali ed educativi tra i cittadini di Horsens e i delegati ACP; deplora il disinteresse a ospitare le sessioni dell'APP mostrato da alcuni Stati membri dell'UE che hanno esercitato, o che dovrebbero esercitare in futuro, la presidenza di turno del Consiglio dell'UE; invita tutti gli Stati membri dell'UE destinati ad assumere la presidenza di turno del Consiglio a partecipare in modo più incisivo alle attività finalizzate a preparare, organizzare e ospitare la sessione dell'APP;

4.

sottolinea l'importanza delle riunioni dell'Assemblea parlamentare paritetica, incluse le riunioni delle commissioni permanenti, ma lamenta il fatto che, spesso, la partecipazione dei membri dell'UE e dei membri ACP non sia stata paritaria ed è preoccupato per la ridotta partecipazione dei deputati al Parlamento europeo, specialmente durante le sessioni di voto; constata che la partecipazione alle missioni è stata maggiormente equilibrata, per esempio alle riunioni regionali, e auspica che, in futuro, si seguano tali esempi anche per le riunioni dell'APP a Bruxelles;

5.

ricorda l'impegno assunto dal Vicepresidente/Alto rappresentante uscente affinché il Consiglio dell'Unione sia rappresentato a livello ministeriale nelle sessioni dell'Assemblea, e invita il prossimo Vicepresidente/Alto rappresentante a onorare tale impegno;

6.

ricorda l'obbligo del Consiglio ACP-UE di fornire una relazione annuale all'Assemblea sull'attuazione dell'accordo di Cotonou, relazione che dovrebbe comprendere elementi politici e socioeconomici, nonché relativi all'impatto ambientale, piuttosto che essere un mero rendiconto delle riunioni svolte;

7.

ricorda che, conformemente all'articolo 14 dell'accordo di Cotonou rivisto, le istituzioni congiunte «si adoperano per garantire il coordinamento, la coerenza e la complementarietà nonché un efficace reciproco scambio di informazioni»; è del parere che, essendo il Presidente del Parlamento europeo invitato alle riunioni del Consiglio europeo, i due copresidenti dell'APP debbano avere l'opportunità di partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri congiunto ACP-UE; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante a migliorare ulteriormente la cooperazione esistente e a garantire che l'APP sia invitata a partecipare al prossimo Consiglio congiunto;

8.

sottolinea il ruolo cruciale dei parlamenti nazionali, delle autorità locali e degli attori non statali dei paesi ACP nelle fasi preparatorie e nel monitoraggio dei documenti di strategia nazionali e regionali e nell'attuazione del Fondo europeo di sviluppo (FES); invita la Commissione e i governi dei paesi ACP a garantire la loro partecipazione, fornendo tutte le informazioni disponibili ai parlamenti dei paesi ACP a tempo debito, nonché assistendoli nell'esercizio del controllo democratico, specialmente attraverso il rafforzamento delle capacità;

9.

prende atto dell'operato dei gruppi di lavoro della commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo per quanto attiene ai controlli in fase di valutazione e monitoraggio dei documenti di programmazione per i paesi e le regioni ACP nell'ambito dell'11o Fondo europeo di sviluppo e chiede una procedura di notifica ai membri dell'APP dei risultati di tale processo;

10.

si congratula con l'Ufficio di presidenza dell'APP per aver ampliato l'ambito delle sue attività al di là delle questioni meramente amministrative e per il fatto che utilizza le sue riunioni anche per le discussioni politiche, includendo nell'ordine del giorno delle sue riunioni a Bruxelles e Addis Abeba questioni sostanziali di interesse reciproco, per esempio «il futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 2020»; sollecita la prosecuzione di tale prassi in futuro;

11.

invita l'Ufficio di presidenza dell'APP a promuovere un orientamento più strategico in merito al programma di lavoro dell'Assemblea e alla selezione delle relazioni da parte delle proprie commissioni permanenti, facendo in modo che le relazioni siano strettamente connesse agli obiettivi strategici dell'APP e contribuiscano in particolare ai negoziati sul quadro di sviluppo post 2015 e sulle relazioni UE-ACP dopo il 2020;

12.

ribadisce la sua più profonda preoccupazione per il peggioramento della situazione politica e umanitaria in diversi paesi e in diverse regioni ACP, incluse le ripercussioni interne ed esterne di tale situazione a vari livelli, ed esprime solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite; invita l'APP a continuare a monitorare la situazione dei paesi ACP in crisi, a prestare maggiore attenzione alle situazioni di fragilità degli Stati nonché a esortare i paesi ACP e gli Stati membri dell'UE a contrastare in modo coordinato l'epidemia di Ebola in Africa occidentale;

13.

valuta positivamente il carattere sempre più parlamentare, e quindi politico, dell'APP, nonché il ruolo sempre più attivo dei suoi membri e la migliore qualità delle sue discussioni, che permettono di apportare un contributo essenziale al partenariato ACP-UE; invita l'APP a rafforzare il dialogo sui diritti umani, in linea con la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo e con l'accordo di Cotonou, e a iscrivere tale dialogo, quale elemento ricorrente, fra i punti all'ordine del giorno;

14.

richiama l'attenzione sulla discussione concernente le relazioni ACP-UE dopo il 2020 e il futuro del gruppo ACP, attualmente in corso, e sottolinea l'importanza del ruolo che l'APP dovrebbe svolgere in tale processo; sottolinea, in tal senso, la necessità di un controllo parlamentare congiunto globale e rafforzato, indipendentemente dall'esito finale; pone in evidenza che qualsiasi accordo futuro in sostituzione dell'accordo di Cotonou deve includere un esplicito riferimento alla non discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, come richiesto più volte dal Parlamento;

15.

ribadisce la sua profonda preoccupazione per l'adozione e la discussione di atti legislativi che criminalizzano ulteriormente l'omosessualità in taluni paesi ACP; invita l'APP a iscrivere tale situazione all'ordine del giorno dei suoi dibattiti; chiede di rafforzare il principio di non negoziabilità delle clausole sui diritti umani e delle sanzioni in caso di mancato rispetto di tali clausole, con riferimento, fra l'altro, alle discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nonché alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da HIV/AIDS;

16.

ritiene che il dibattito sul dopo Cotonou debba costituire un'occasione per analizzare a fondo i successi e gli insuccessi dell'attuale accordo in termini di sviluppo socioeconomico sostenibile dei paesi ACP; è inoltre del parere che qualsiasi accordo futuro ACP-UE in materia di cooperazione allo sviluppo e cooperazione economica e qualsiasi intesa di natura commerciale e di investimento debbano garantire che nessun paese ACP venga a trovarsi in condizioni peggiori;

17.

invita l'Ufficio di presidenza dell'APP a designare, in seno all'Assemblea, due correlatori permanenti con riferimento alla coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), a collaborare strettamente con il relatore permanente del Parlamento europeo sulla CPS e a produrre una relazione semestrale sull'attuazione dell'articolo 12 dell'accordo di Cotonou rivisto;

18.

sottolinea l'importanza, contestualmente alle sessioni dell'Assemblea paritetica ACP-UE, di organizzare momenti di incontro con le organizzazioni della società civile impegnate in attività nei paesi coinvolti, in modo da favorire lo sviluppo di una visione più ampia e valorizzare le loro esperienze e attività ponendo in rilievo le prassi migliori, al fine di rafforzare i legami con le organizzazioni stesse;

19.

ribadisce che gli APE con i paesi ACP devono favorire il conseguimento di obiettivi di sviluppo che riflettano sia gli interessi nazionali e regionali sia le esigenze delle popolazioni dei paesi ACP, al fine di ridurre la povertà, raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio e assicurare il rispetto dei diritti umani fondamentali, tra cui i diritti socioeconomici, quali il diritto all'alimentazione o il diritto di accedere ai servizi pubblici di base;

20.

invita l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE a sviluppare un approccio comune nella definizione del futuro quadro di sviluppo dopo il 2015; sollecita l'impegno dei membri dell'APP nei negoziati sui nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile;

21.

si compiace della buona riuscita delle riunioni regionali previste dall'accordo di Cotonou e dal regolamento dell'APP nel 2012 e nel 2013; riconosce che tali riunioni rendono possibile un autentico scambio di punti di vista sui temi regionali, che includono la prevenzione e risoluzione dei conflitti, l'integrazione e la cooperazione regionale e i negoziati relativi ad APE che siano conformi alle disposizioni dell'OMC; si congratula con gli organizzatori delle riunioni coronate da successo in Nigeria, nella Repubblica dominicana, a Samoa e nello Zambia;

22.

sottolinea l'importanza dei seminari organizzati durante le sessioni dell'APP, che integrano i dibattiti in plenaria; invita l'Ufficio di presidenza, responsabile del monitoraggio del seguito dato alle risoluzioni e decisioni dell'Assemblea, a rafforzare il suo ruolo e il seguito con il presidente e il relatore della commissione permanente interessata;

23.

plaude alla partecipazione del copresidente del Parlamento europeo dell'APP alle riunioni informali dei ministri dello Sviluppo dell'UE e al 7o vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi ACP;

24.

invita la Commissione a proseguire con la pratica di fornire risposte per iscritto prima delle interrogazioni orali presentate a ogni sessione dell'Assemblea;

25.

invita gli Stati che non l'hanno ancora fatto, a ratificare l'accordo di Cotonou rivisto;

26.

si congratula con il commissario Piebalgs per la sua partecipazione piena di impegno e per l'alta qualità del suo contributo alle attività dell'APP;

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio ACP, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Ufficio di presidenza dell'APP e ai governi e ai parlamenti di Danimarca, Suriname, Irlanda e Etiopia.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

(3)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2013)0273.

(5)  GU C 231 del 26.9.2003, pag. 68.

(6)  GU C 64 del 4.3.2014, pag. 38.

(7)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2013)0571.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2013)0076.

(10)  GU L 266 del 5.9.2014, pag. 145.

(11)  GU L 266 del 5.9.2014, pag. 158.

(12)  GU L 266 del 5.9.2014, pag. 147.

(13)  APP 101.509.

(14)  APP 101.351.

(15)  http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_samoa/pdf/apia_communique_fin_en.pdf

(16)  http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_lusaka/pdf/lusaka_communique_final_en.pdf


Giovedì 12 febbraio 2015

25.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/25


P8_TA(2015)0036

Burundi: il caso di Bob Rugurika

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2015 sul Burundi: il caso di Bob Rugurika (2015/2561(RSP))

(2016/C 310/06)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Burundi, ovvero quella del 18 settembre 2014 sul Burundi, in particolare il caso di Pierre Claver Mbonimpa (1),

visto l'Accordo di Cotonou,

vista la dichiarazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del 10 aprile 2014, sulla situazione in Burundi,

visto l'Accordo di pace e riconciliazione di Arusha,

viste le conclusioni del Consiglio del 22 luglio 2014 sulla regione dei Grandi Laghi,

viste le relazioni dell'Ufficio delle Nazioni Unite in Burundi (BNUB),

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e sulla libertà di espressione, nonché le conclusioni del Consiglio, del giugno 2014, in cui è indicato l'impegno a intensificare le attività riguardanti i difensori dei diritti umani;

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la Carta africana per la democrazia, le elezioni e la governance (ACDEG),

visto il parere del 25 aprile 2013 della Commissione consultiva nazionale sui diritti umani (CNCDH),

vista la dichiarazione, del 10 settembre 2014, della delegazione dell'UE in Burundi,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 20 gennaio 2015 le autorità del Burundi hanno arrestato e sottoposto a detenzione il difensore dei diritti umani Bob Rugurika, direttore di Radio Publique Africaine (RPA), in seguito al suo rifiuto di rivelare le fonti dopo una serie servizi investigativi trasmessi dalla sua stazione radiofonica e riguardanti l'omicidio, avvenuto nel settembre 2014 a Kamenge, una città a nord di Bujumbura, di tre suore anziane italiane, Lucia Pulici, Olga Raschietti e Bernadetta Boggian;

B.

considerando che nei servizi trasmessi, alti funzionari dell'intelligence erano accusati di essere coinvolti negli omicidi, pur riservando loro il diritto di presentare osservazioni prima della messa in onda;

C.

considerando che le autorità del Burundi non hanno fornito alcun elemento di prova per giustificare la detenzione del sig. Rugurika, accusato di «violazione della solidarietà pubblica, violazione della riservatezza delle indagini, protezione di un criminale e complicità in omicidio»; che tale arresto fa parte di un modello di attacchi del governo ai danni della libertà di espressione, e prende di mira giornalisti, attivisti e membri di partiti politici; che tali attacchi sono degenerati in vista delle elezioni che si terranno in Burundi nei mesi di maggio e giugno 2015;

D.

considerando che il diritto internazionale in materia di diritti umani, tra cui la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, entrambe ratificate dal Burundi, indicano chiaramente che la detenzione predibattimentale dovrebbe essere basata su accuse credibili e giuridicamente fondate; che le autorità burundesi non hanno prodotto alcun elemento di prova della necessità di sottoporre a detenzione il sig. Rugurika;

E.

considerando che questo non è il primo tentativo del governo del Burundi volto a impedire ai media e ai gruppi di difesa dei diritti umani di pubblicare informazioni sensibili e riferire in merito a presunti abusi del governo; che, malgrado il persistere di tali vessazioni, i giornalisti non si sono sottratti dal documentare e riferire in merito a temi controversi, come nel caso di Pierre Claver Mbonimpa, un noto difensore dei diritti umani arrestato nel maggio 2014 per le osservazioni da lui formulate alla Radio Publique Africaine, e rilasciato successivamente, ma senza far decadere le accuse nei suoi confronti;

F.

considerando che, nel giugno 2013, il Burundi ha adottato una legge restrittiva sulla stampa, limitando le libertà dei mezzi di comunicazione, i temi sui quali i giornalisti sono autorizzati a riferire e penalizzando potenzialmente la comunicazione su temi quali l'ordine pubblico e la sicurezza; che il sindacato dei giornalisti del Burundi ha denunciato la questione alla Corte di giustizia dell'Africa orientale;

G.

considerando che l'adozione di una serie di leggi restrittive in vista delle elezioni del 2015, tra cui la legge sui mezzi di comunicazione dell'aprile 2013, ha aggravato le vessazioni e le minacce subite dal 2010 da giornalisti e altre voci critiche che denunciano gli omicidi politici, la corruzione e la cattiva gestione del paese;

H.

considerando che il Burundi occupa il 142o posto su 180 paesi nella classifica della libertà di stampa relativa al 2014 redatta da Reporter senza frontiere;

I.

considerando che il relatore speciale per i difensori dei diritti umani in Africa, la sig.ra Reine Alapini-Gansou, ha condannato tale arresto e chiesto il rilascio immediato di Bob Rugurika, ricordando le responsabilità delle autorità burundesi derivanti dalla Dichiarazione dei principi sulla libertà di espressione in Africa e dalle Dichiarazioni di Kigali e Grand Bay;

J.

considerando che il diritto alla libertà di espressione è garantito dalla Costituzione burundese e dai trattati internazionali e regionali ratificati dal Burundi, oltre ad essere uno degli elementi della strategia nazionale per il buon governo e la lotta contro la corruzione, nonché una condizione essenziale per lo svolgimento di elezioni libere e regolari nel 2015 e il riconoscimento del loro esito da parte di tutti i partecipanti;

K.

considerando che nel 2015 un processo elettorale libero, equo, trasparente e pacifico consentirà al paese, che si trova ancora in una situazione post-bellica, di uscire dall'impasse politica venutasi a creare con il processo elettorale del 2010;

L.

considerando che, in seguito alla risoluzione del Parlamento del 18 settembre 2014, con particolare riferimento all'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, i rappresentanti dell'UE hanno insistito sulla necessità di una partecipazione inclusiva al processo elettorale da parte di tutte le forze politiche del paese, in conformità della tabella di marcia e del codice di condotta;

M.

considerando che il governo burundese ha confermato il proprio impegno a intervenire per garantire che i negoziati con tutte le forze politiche del paese rispettino i due documenti citati, e ha reiterato la sua richiesta all'UE e ai suoi Stati membri di fornire supporto materiale e finanziario per il processo elettorale in corso e di inviare missioni di osservazione in Burundi prima, durante e dopo le elezioni;

N.

considerando che l'UE ha recentemente assegnato al Burundi 432 milioni di EUR a titolo del Fondo europeo di sviluppo 2014-2020, tra l'altro per assistere tale paese nel rafforzamento della governance e della società civile;

O.

considerando che il Burundi continua ad attraversare la sua peggiore crisi politica da quando è emerso, nel 2005, da 12 anni di guerra civile, una crisi che minaccia nuovamente non solo la stabilità interna del paese, ma anche quella dei suoi vicini, in una regione del continente africano già volatile;

1.

condanna la detenzione ingiustificata di Bob Rugurika e ne sollecita il rilascio immediato e incondizionato; invita nel contempo le autorità a portare avanti le indagini sulla tragica uccisione delle tre suore italiane e ad assicurare i responsabili alla giustizia; chiede, inoltre, che sia avviata un'indagine indipendente sulla morte delle tre suore;

2.

denuncia tutte le violazioni dei diritti umani in Burundi e l'introduzione di leggi restrittive in vista delle elezioni presidenziali e parlamentari del 2015, in particolare quelle che danneggiano l'opposizione politica, i media e la società civile perché limitano la libertà di espressione e di associazione e la libertà di riunione;

3.

invita le autorità burundesi a garantire un giusto e adeguato equilibrio tra la libertà dei media, anche quella dei giornalisti di indagare sui crimini e denunciarli, e la necessità di assicurare l'integrità delle indagini penali;

4.

chiede al governo del Burundi di consentire lo svolgimento di un dibattito politico autentico e aperto in vista delle elezioni del 2015, come pure di rispettare la tabella di marcia e il codice di condotta negoziati sotto l'egida delle Nazioni Unite e sottoscritti da tutti i leader politici burundesi; rammenta che, secondo quanto sancito nella costituzione del Burundi, il presidente della Repubblica è eletto per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta, e nessuno può ricoprire la carica di presidente per più di due mandati;

5.

invita il governo del Burundi a rispettare il calendario delle elezioni e a includere i partiti dell'opposizione nel monitoraggio delle elezioni, anche nella fase di censimento parziale dei nuovi elettori, secondo quanto concordato dalla commissione elettorale nazionale indipendente (CENI) e dai partiti politici nella riunione di valutazione del censimento degli aventi diritto di voto tenutasi il 29 e 30 gennaio 2015;

6.

esprime profonda preoccupazione per l'ingerenza del governo nella gestione interna dei partiti di opposizione, per il mancato riconoscimento, nei loro confronti, della libertà di organizzare campagne elettorali, nonché per la crescente tendenza da parte della magistratura a escludere i leader dell'opposizione dal processo elettorale;

7.

esorta il governo del Burundi a prendere misure per controllare l'ala giovanile del partito CNDD-FDD e impedirle di intimidire e di attaccare presunti oppositori, nonché a garantire che i responsabili degli abusi siano consegnati alla giustizia; chiede un'indagine internazionale indipendente riguardo alle affermazioni secondo cui il CNDD-FDD fornirebbe armi e addestramento alla sua ala giovanile; sollecita i leader dei partiti di opposizione ad evitare ogni violenza nei confronti dei loro oppositori;

8.

sottolinea l'importanza del rispetto del codice di condotta in materia elettorale («Code de bonne conduite en matière électorale») e della tabella di marcia per le elezioni mediata dalle Nazioni Unite e sottoscritta dagli attori politici nel 2013, e sostiene pienamente le attività delle Nazioni Unite e della comunità internazionale intese a evitare un ulteriore inasprirsi della violenza politica nella fase preparatoria delle elezioni del 2015 e a contribuire a ripristinare una sicurezza e una pace durature;

9.

incoraggia tutte le parti coinvolte nel processo elettorale, anche gli enti responsabili dell'organizzazione delle elezioni e dei servizi di sicurezza, a rispettare gli impegni assunti in virtù dell'accordo di Arusha, ricordando che detto accordo ha posto fine alla guerra civile e costituisce la base su cui si fonda la costituzione burundese;

10.

mette in risalto il fatto che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo chiave nel monitoraggio della situazione pre-elettorale onde evitare che vi siano ripensamenti riguardo agli impegni assunti, che potrebbero avere conseguenze gravi non solo sul processo di democratizzazione, ma anche sulla pace e sulla sicurezza nel Burundi e in tutta la regione dei Grandi Laghi;

11.

ribadisce che il Burundi è vincolato dalla clausola relativa ai diritti umani dell'accordo di Cotonou, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, e che pertanto ha l'obbligo di rispettare i diritti umani universali, compresa la libertà di espressione; invita il governo del Burundi a consentire lo svolgimento di un dibattito politico autentico e aperto in vista delle elezioni del 2015 senza il timore di intimidazioni, astenendosi dall'interferire nella gestione interna dei partiti di opposizione, dal porre restrizioni all'organizzazione di campagne elettorali per tutti i partiti, in particolare nelle aree rurali, e dal ricorrere in modo abusivo al sistema giudiziario per escludere i rivali politici;

12.

invita la Commissione, il vicepresidente/alto rappresentante e gli Stati membri a continuare a collaborare per mettere a punto nei confronti del Burundi una politica dell'UE chiara e basata su principi, intesa ad affrontare le attuali gravi violazioni dei diritti umani, in linea con il quadro strategico dell'UE sui diritti umani; chiede alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di avviare consultazioni con il Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, nell'ottica di una sua possibile sospensione dall'accordo, nonché di adottare misure appropriate durante lo svolgimento di tali consultazioni;

13.

invita il vicepresidente/alto rappresentante a ricorrere al dialogo politico approfondito di cui all'articolo 8 dell'accordo di partenariato di Cotonou con il governo del Burundi per affrontare concretamente la questione della chiusura dello spazio politico nel paese e per definire parametri di riferimento chiari e concreti per misurare gli sviluppi e stabilire una conseguente strategia di risposta;

14.

chiede al governo del Burundi, ai leader dei partiti di opposizione e agli attivisti della società civile di fare quanto in loro potere per sostenere la commissione per la pace e la riconciliazione in modo democratico e trasparente onde gestire i crimini del passato e guardare avanti preparandosi al futuro;

15.

invita l'Unione europea e gli Stati membri a sbloccare i fondi necessari per far fronte alla situazione umanitaria di questa regione del mondo e a collaborare con gli organismi delle Nazioni Unite, concentrandosi in particolare sulla situazione di malnutrizione cronica;

16.

chiede alla Commissione di destinare i fondi per il periodo 2014-2020 in via prioritaria alle ONG e alle organizzazioni internazionali che operano in modo diretto con le popolazioni e di esercitare pressioni per convincere il governo del Burundi a dare attuazione alle riforme necessarie per consolidare il paese;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al governo del Burundi, ai governi dei paesi della regione dei Grandi Laghi, all'Unione africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Parlamento panafricano.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2014)0023.


25.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/29


P8_TA(2015)0037

Arabia Saudita: il caso di Raif Badawi

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2015 sull'Arabia Saudita: il caso di Raif Badawi (2015/2550(RSP))

(2016/C 310/07)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Arabia Saudita, in particolare quelle concernenti i diritti umani e, segnatamente, la risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'Arabia Saudita, le sue relazioni con l'UE e il suo ruolo in Medio Oriente e Nord Africa (1),

vista la dichiarazione del portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, del 9 gennaio 2015,

vista la dichiarazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Zeid Ra'ad Al Hussein, che fa appello alle autorità saudite affinché sospendano la punizione di Raif Badawi,

visti l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e l'articolo 19 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

vista la Carta araba dei diritti dell'uomo, ratificata dall'Arabia saudita nel 2009, il cui articolo 32, paragrafo 1, garantisce il diritto all'informazione e la libertà di opinione e di espressione, e il cui articolo 8 vieta la tortura fisica o psicologica e ogni trattamento crudele, degradante, umiliante o disumano,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura e altri maltrattamenti e gli orientamenti sui difensori dei diritti umani,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che Raif Badawi, blogger e attivista dei diritti umani, è stato accusato di apostasia e condannato dal tribunale penale di Jeddah, nel maggio 2014, a 10 anni di carcere, 1 000 frustate e a una sanzione pecuniaria di 1 milione di SAR (228 000 EUR) dopo aver creato il sito web «Free Saudi Liberals», uno spazio di discussione sociale, politica e religiosa considerato un insulto all'Islam; che la condanna prevede altresì il divieto per Raif Badawi di utilizzare qualsiasi mezzo d'informazione e di viaggiare al di fuori del paese per 10 anni dopo la sua scarcerazione;

B.

considerando che il 9 gennaio 2015 Raif Badawi ha ricevuto la prima serie di 50 frustate di fronte alla moschea di al-Jafali a Gedda e ha riportato ferite tanto profonde che, quando è stato trasportato alla clinica del carcere per essere sottoposto a un controllo medico, i dottori hanno constatato che non avrebbe potuto sopportare un'altra serie di frustate;

C.

considerando che le sentenze giudiziarie che impongono punizioni corporali, inclusa la fustigazione, sono rigorosamente vietate dal diritto internazionale in materia di diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, che l'Arabia Saudita ha ratificato;

D.

considerando che il 6 luglio 2014 l'avvocato di Raif Badawi e attivista di primo piano nella difesa dei diritti umani, Waleed Abu al-Khair, è stato condannato dal tribunale penale specializzato a 15 anni di carcere, seguiti da un divieto di viaggio per altri 15 anni, dopo aver costituito l'organizzazione per i diritti umani «Monitor of Human Rights in Saudi Arabia»;

E.

considerando che quello di Raif Badawi è uno dei numerosi casi in cui sono state applicate condanne severe ed esercitate vessazioni nei confronti degli attivisti dei diritti umani sauditi e di altri promotori delle riforme perseguiti per aver espresso le loro opinioni, molti dei quali sono stati condannati nell'ambito di procedimenti non conformi alle norme internazionali in materia di giusto processo, come confermato dall'ex Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nel luglio 2014;

F.

considerando che l'Arabia Saudita vanta una vivace comunità di attivisti online e il più alto numero di utenti di Twitter in Medio Oriente; che tuttavia Internet è sottoposto a una pesante censura e che migliaia di siti web sono bloccati e i nuovi blog e siti web necessitano di una licenza del ministero dell'Informazione; che l'Arabia Saudita figura nell'elenco dei «Nemici di Internet» di Reporter senza frontiere in ragione della censura dei media sauditi e di Internet e delle punizioni inflitte a chi critica il governo o la religione;

G.

considerando che la libertà di espressione e la libertà di stampa e dei mezzi d'informazione, sia online che offline, sono requisiti indispensabili e catalizzatori cruciali della democratizzazione e delle riforme e costituiscono controlli essenziali del potere;

H.

considerando che, nonostante l'introduzione di caute riforme durante il governo del defunto re Abdullah, il sistema politico e sociale saudita rimane profondamente antidemocratico, rende le donne e i musulmani sciiti cittadini di seconda classe, discrimina gravemente la nutrita forza lavoro straniera presente nel paese e reprime duramente ogni voce di dissenso;

I.

considerando che il numero e la frequenza delle esecuzioni sono motivo di grave preoccupazione; che nel 2014 sono state giustiziate oltre 87 persone, la maggior parte delle quali è stata decapitata pubblicamente; che dall'inizio del 2015 sono state giustiziate almeno 21 persone; che, stando alle notizie, tra il 2007 e il 2012 avrebbero avuto luogo 423 esecuzioni; che la pena di morte può essere imposta per un'ampia serie di reati;

J.

considerando che il Regno dell'Arabia Saudita è un attore politico, economico, culturale e religioso influente in Medio Oriente e nel mondo islamico nonché un fondatore e membro di primo piano del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e del G20;

K.

considerando che nel novembre 2013 l'Arabia Saudita è stata eletta membro del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani per un periodo di tre anni;

L.

considerando che il cosiddetto Stato islamico e l'Arabia Saudita prevedono punizioni pressoché identiche per una moltitudine di reati, tra cui la pena di morte in caso di blasfemia, omicidio, atti omosessuali, furto o tradimento, la lapidazione a seguito di adulterio e l'amputazione di mani e piedi in caso di banditismo;

M.

considerando che l'Arabia Saudita svolge un ruolo di primo piano nel finanziamento, nella diffusione e nella promozione a livello mondiale di un'interpretazione dell'Islam particolarmente estremista; che la visione alquanto settaria dell'Islam è stata fonte di ispirazione per organizzazioni terroristiche quali il cosiddetto Stato islamico e al-Qaeda;

N.

considerando che le autorità saudite affermano di essere un partner degli Stati membri dell'Unione, in particolare nel quadro della lotta mondiale al terrorismo; che una nuova legge antiterrorismo, adottata nel gennaio 2014, contiene disposizioni che consentono di interpretare ogni espressione di dissenso o associazione indipendente come un reato di stampo terroristico;

1.

condanna con fermezza la fustigazione di Raif Badawi quale atto crudele e scioccante per mano delle autorità saudite; invita le autorità dell'Arabia Saudita a porre fine a ulteriori fustigazioni di Raif Badawi e a procedere al suo rilascio immediato e incondizionato, dal momento che è considerato un prigioniero di coscienza, detenuto e condannato unicamente per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di espressione; invita le autorità saudite a provvedere all'annullamento del suo verdetto di colpevolezza e della sua condanna, ivi compreso il divieto di viaggio;

2.

sollecita le autorità saudite a garantire che Raif Badawi sia tutelato dalla tortura e da altre forme di maltrattamento, riceva tutte le cure mediche eventualmente necessarie e abbia contatti immediati e regolari con la sua famiglia e gli avvocati di sua scelta;

3.

invita le autorità dell'Arabia Saudita a rilasciare senza condizioni l'avvocato di Raif Badawi, nonché tutti i difensori dei diritti umani e gli altri prigionieri di coscienza detenuti e condannati solo per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di espressione;

4.

condanna fermamente ogni forma di punizione corporale, in quanto trattamento inaccettabile e degradante, lesivo della dignità umana; esprime preoccupazione circa il ricorso alla fustigazione da parte degli Stati e ne chiede con forza l'assoluta abolizione; invita le autorità saudite a rispettare la proibizione della tortura in quanto sancita nello specifico dalla convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata e ratificata dall'Arabia Saudita; invita l'Arabia Saudita a firmare il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

5.

pone l'accento sul processo di riforma del sistema giudiziario avviato dall'Arabia Saudita al fine di rafforzare la possibilità di una migliore tutela dei diritti individuali, ma resta seriamente preoccupato per la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita, che continua ad essere considerato uno dei paesi più repressivi al mondo; ritiene che il caso di Raif Badawi sia un simbolo dell'attacco alla libertà di espressione e di dissenso pacifico nel paese e, più in generale, delle politiche distintive del Regno dell'Arabia Saudita improntate all'intolleranza e all'interpretazione estremista della legge islamica;

6.

esorta le autorità saudite ad abolire il tribulane penale specializzato istituito nel 2008 con l'obiettivo di giudicare i casi di terrorismo, ma sempre più spesso usato per perseguire i dissidenti pacifici con accuse, a quanto pare, di matrice politica nell'ambito di procedimenti che violano il diritto fondamentale a un giusto processo;

7.

invita le autorità saudite a consentire l'indipendenza della stampa e dei media e a garantire la libertà di espressione, associazione e riunione pacifica per tutti i cittadini del paese; condanna la repressione degli attivisti e dei dimostranti che manifestano pacificamente; sottolinea che la difesa pacifica dei diritti giuridici fondamentali o la formulazione di osservazioni critiche tramite i social media sono espressioni di un diritto indispensabile;

8.

rammenta alla leadership saudita l'impegno di «mantenere i più elevati standard di promozione e tutela dei diritti umani», assunto nel 2013 in occasione della presentazione della domanda di adesione al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha avuto esito positivo;

9.

ritiene che l'Arabia Saudita sarebbe un partner più credibile ed efficace nella lotta contro le organizzazioni terroristiche, come il cosiddetto Stato islamico e al Qaeda, se non applicasse pratiche anacronistiche ed estremiste quali decapitazioni pubbliche, lapidazioni e altre forme di tortura analoghe a quelle commesse dall'IS;

10.

invita il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione a sostenere, in modo attivo e creativo, i gruppi della società civile e le persone che difendono i diritti umani in Arabia Saudita, anche organizzando visite nelle carceri, monitorando i processi e rilasciando dichiarazioni pubbliche;

11.

incarica la sua delegazione per le relazioni con la penisola arabica di sollevare il caso di Raif Badawi e degli altri prigionieri di coscienza durante la sua prossima visita in Arabia Saudita e di riferire successivamente alla sottocommissione per i diritti dell'uomo;

12.

invita l'UE e i suoi Stati membri a riconsiderare il loro rapporto con l'Arabia Saudita in modo tale da garantire il perseguimento dei propri interessi economici, energetici e di sicurezza, senza tuttavia compromettere la credibilità dei suoi principali impegni in materia di diritti umani;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, a Sua Maestà il Re Salman bin Abdulaziz, al governo del Regno dell'Arabia Saudita, nonché al segretario generale del Centro per il dialogo nazionale del Regno dell'Arabia Saudita.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0207.


25.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/32


P8_TA(2015)0038

Fosse comuni delle persone scomparse di Ashia, villaggio della regione di Ornithi, nella parte occupata di Cipro

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2015 sulle fosse comuni del villaggio di Ornithi, nella parte occupata di Cipro, contenenti resti di persone scomparse ad Ashia (2015/2551(RSP))

(2016/C 310/08)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2007 sulle persone scomparse a Cipro (1),

viste le pertinenti relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite (2), le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (3) e le iniziative internazionali volte a indagare sulla sorte delle persone scomparse a Cipro (4),

viste le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 10 maggio 2001 (5) e del 10 gennaio 2008 (6) sulle persone scomparse a Cipro, e la sentenza del 12 maggio 2014 della Grande sezione nella causa Cipro c. Turchia,

vista la sua risoluzione del 18 giugno 2008 sulle persone scomparse a Cipro (7),

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0139/2008),

vista la sua dichiarazione del 9 giugno 2011 relativa all'operato del comitato per le persone scomparse a Cipro,

visto il diritto umanitario internazionale, sia convenzionale che consuetudinario, sulle persone scomparse,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 14 agosto 1974 il villaggio di Ashia è stato bombardato dalle forze aeree turche; che il 21 agosto 1974 l'esercito turco ha condotto evacuazioni forzate di massa; che il 28 agosto 1974 ha avuto luogo l'espulsione finale di tutti gli abitanti del villaggio;

B.

considerando che nel 1974 dal villaggio di Ashia sono scomparse complessivamente 106 persone di età compresa tra gli 11 e gli 84 anni;

C.

considerando che nella primavera del 2009 il comitato per le persone scomparse a Cipro ha effettuato una ricerca nella zona di Ornithi, un villaggio situato a 4 km a ovest del villaggio di Ashia; che sono stati dissotterrati quattro luoghi di sepoltura, due dei quali erano pozzi d'acqua nonché siti di fosse comuni; che è stato confermato che i resti, identificati da test del DNA, appartengono alla lista di 71 civili scomparsi ad Ashia il 21 agosto 1974, come sopra riferito;

D.

considerando che, stando alle prove disponibili, le due fosse comuni erano state precedentemente aperte e i resti intenzionalmente rimossi e trasferiti in luoghi sconosciuti;

E.

considerando che non si placano il terribile dolore e la sofferenza dei familiari delle persone scomparse, rimasti per decenni all'oscuro circa la sorte dei loro cari, e che pertanto deve essere profuso ogni sforzo per accelerare le indagini del comitato per le persone scomparse;

F.

considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che vi sono state, nei confronti delle persone greco-cipriote scomparse e dei loro familiari: una violazione continuata dell'articolo 2 (diritto alla vita) della convenzione rispetto alla mancata conduzione da parte delle autorità turche di indagini efficaci volte a indicare dove si trovino e che sorte abbiano avuto le persone greco-cipriote scomparse in circostanze tali da metterne in pericolo la vita; una violazione continuata dell'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) per quanto riguarda la mancata conduzione da parte delle autorità turche di indagini efficaci volte a indicare dove si trovino e che sorte abbiano avuto le persone greco-cipriote scomparse, rispetto alle quali vi sono asserzioni ammissibili secondo cui al momento della loro scomparsa si trovavano sotto custodia turca; e una violazione continuata dell'articolo 3 (proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti), in quanto il silenzio delle autorità turche dinanzi alle reali preoccupazioni dei familiari ha raggiunto un livello di gravità che potrebbe essere classificato solo come trattamento inumano;

G.

considerando che i casi in cui per la sepoltura possono essere consegnati soltanto resti scheletrici parziali di persone non possono considerarsi chiusi fino a quando non saranno rinvenuti tutti i resti identificabili di tutte le persone scomparse;

H.

considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata sulla responsabilità che incombe alla Turchia, in quanto forza di fatto occupante nella parte settentrionale di Cipro, di condurre indagini sul luogo in cui si trovano e sulla sorte che hanno avuto le persone scomparse e di facilitare il lavoro del comitato per le persone scomparse a Cipro;

I.

considerando che il problema delle persone scomparse è di natura umanitaria, in virtù del diritto dei familiari di tali persone di conoscerne la sorte;

J.

considerando che la tragedia delle persone scomparse a Cipro è iniziata nel 1964 con un numero ridotto di dispersi appartenenti a entrambe le comunità, e ha raggiunto l'apice di circa 2 000 persone scomparse in seguito all'invasione militare da parte della Turchia nel 1974, che ancora divide l'isola;

K.

considerando che un numero complessivo di 2 001 ciprioti risultano dispersi da diversi decenni, che 1 508 di essi sono greco-ciprioti e 493 sono turco-ciprioti;

1.

condanna gli spostamenti effettuati a Ornithi, come pure altre azioni analoghe, poiché costituiscono una grave mancanza di rispetto nei confronti delle persone scomparse e una seria violazione del diritto dei familiari di conoscere infine le reali circostanze della morte dei loro cari; esprime la propria solidarietà nei confronti delle famiglie di tutte le persone scomparse che vivono ancora nell'incertezza;

2.

sottolinea che lo spostamento di resti e atti analoghi potrebbero costituire un importante elemento di disturbo e una complicazione nell'ambito dell'impegnativo e difficile processo investigativo sulla sorte di tutte le persone scomparse a Cipro;

3.

pone l'accento sull'urgenza della questione in relazione alle famiglie delle persone scomparse, 41 anni dopo la loro sparizione, e sottolinea che non rimane più molto tempo per trovarle, dal momento che i testimoni e i familiari stanno morendo; chiede una verifica immediata e completa della sorte delle persone scomparse;

4.

elogia il lavoro del comitato per le persone scomparse e sottolinea l'importanza di intensificarne le attività, giacché la metà delle persone scomparse non è stata ancora localizzata e oltre i due terzi non sono stati identificati;

5.

fa notare che il lavoro del comitato dipende dal pieno sostegno di tutte le parti coinvolte e dalla loro cooperazione; si compiace, a tale proposito, dei fondi messi a disposizione dall'Unione e chiede che la loro fornitura continui;

6.

osserva che il comitato per le persone scomparse ha lanciato un appello urgente chiedendo che chiunque sia in possesso di informazioni sui possibili luoghi di sepoltura si metta in contatto con gli investigatori del comitato; invita la Turchia e il governo turco a interrompere immediatamente la rimozione dei resti delle fosse comuni e a rispettare il diritto internazionale, il diritto internazionale umanitario e le sentenze della CEDU nonché a facilitare, in tale contesto, l'azione del comitato per le persone scomparse tripartito concedendo il pieno accesso agli archivi militari e alle aree militari per consentire l'esumazione; esorta la Turchia ad adempiere appieno il proprio obbligo, derivante dalla decisione della CEDU, di risarcire le famiglie delle persone scomparse;

7.

invita la Turchia a consentire, senza ritardi deliberati, l'accesso alle zone che sono state definite militari e che vi siano informazioni relative alla presenza di luoghi di sepoltura delle persone scomparse al loro interno; sottolinea che l'esercito turco dovrebbe fornire e condividere le vecchie carte militari e consentire il pieno accesso ai propri archivi al fine di facilitare la ricerca delle zone di sepoltura ancora nascoste;

8.

esorta tutti gli Stati membri dell'Unione a ratificare in via prioritaria la convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a sostenere il lavoro del Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate, istituito a norma di detta convenzione;

9.

ricorda a tutte le parti coinvolte e a tutti coloro che sono in possesso, o potrebbero esserlo, di informazioni o prove provenienti da conoscenze personali o archivi, resoconti di combattimenti o registri di centri di detenzione, di fornire tali informazioni o prove al comitato per le persone scomparse quanto prima;

10.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché al governo e al parlamento della Turchia, e ricorda l'obbligo incondizionato di ogni Stato, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di conformarsi alle sentenze definitive nelle controversie nelle quali esso è parte.


(1)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 243.

(2)  In particolare l'ultima relazione sull'operazione delle Nazioni Unite a Cipro (S/2008/353), capitolo IV.

(3)  In particolare la risoluzione 1818(2008) del 13 giugno 2008.

(4)  Comitato per le persone scomparse a Cipro: http://www.cmp-cyprus.org

(5)  Comitato per le persone scomparse a Cipro: http://www.cmp-cyprus.org

(6)  Varnava e altri c. Turchia, nr. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 e 16073/90; ricorsi in atto.

(7)  GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 13.


25.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/35


P8_TA(2015)0040

Crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dell'IS

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2015 sulla crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dello Stato islamico (IS) (2015/2559(RSP))

(2016/C 310/09)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iraq e sulla Siria,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sull'Iraq e sulla Siria, in particolare quelle del 15 dicembre 2014,

viste le conclusioni del Consiglio del 30 agosto 2014 su Iraq e Siria,

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sull'Iraq e sulla Siria,

vista la comunicazione congiunta, del 6 febbraio 2015, presentata dal VP/AR e dalla Commissione, dal titolo «Elementi di una strategia regionale dell'Unione europea per la Siria e l'Iraq e la minaccia del Daesh»,

viste le risoluzioni 2139(2014), 2165(2014) e 2170(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la risoluzione S-22/1 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani,

vista la relazione ONU della commissione d'inchiesta internazionale indipendente sulla Repubblica araba siriana, del 14 novembre 2014, dal titolo: «Rule of Terror: Living under ISIS in Syria» (Regime del terrore: vivere sotto l'ISIS in Siria),

viste le osservazioni conclusive, pubblicate dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia il 4 Febbraio 2015, concernenti le relazioni periodiche combinate (dalla seconda alla quarta relazione) dell'Iraq,

viste le dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite sull'Iraq e sulla Siria,

viste le recenti dichiarazioni di António Guterres, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, sulla situazione dei profughi siriani e iracheni,

vista la dichiarazione del vertice NATO del 5 settembre 2014,

visti gli orientamenti dell'UE sul diritto internazionale umanitario, sui difensori dei diritti umani e sulla promozione e tutela della libertà di religione o di credo,

viste le conclusioni della conferenza internazionale di Parigi per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi il 15 settembre 2014,

visti l'accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, e la sua posizione del 17 gennaio 2013 su tale accordo (1),

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la violenta crisi in atto in Siria, conseguente al regime di Assad e alla violenza terroristica, ha provocato una catastrofe umanitaria di proporzioni senza precedenti nella storia, con oltre 200 000 persone uccise, per la maggior parte civili, più di 7,6 milioni di sfollati interni e oltre 12,2 milioni di siriani che necessitano disperatamente di assistenza all'interno del paese; che 211 500 persone sono ancora assediate — 185 000 dalle forze di governo e 26 500 dalle forze di opposizione; che più di 3,8 milioni di siriani sono fuggiti dal proprio paese dirigendosi principalmente in Libano (1 160 468 profughi), Turchia (1 623 839), Giordania (621 773), ed Egitto/Nord Africa (160 772);

B.

considerando che la situazione umanitaria in Iraq, determinata dal conflitto in corso e dalla violenza e repressione per mano dell'organizzazione terroristica ISIL/Daesh, continua a deteriorarsi e che più di 5,2 milioni di persone hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria e oltre 2,1 milioni di iracheni sono sfollati interni; che 3,6 milioni di persone vivono in zone controllate dall'ISIL/Daesh, di cui 2,2 milioni necessitano urgentemente di aiuti, e che queste persone sono particolarmente difficili da raggiungere; che l'Iraq ospita altresì più di 233 000 profughi siriani;

C.

considerando che molti profughi e sfollati interni non sono registrati, il che impedisce loro di accedere agli indispensabili aiuti umanitari e alle misure basilari di protezione;

D.

considerando che, facendo ricorso a una violenza brutale e indiscriminata, l'organizzazione terroristica ISIL/Daesh ha conquistato parti dell'Iraq nordoccidentale, compresa Mosul, la seconda città del paese, per poi procedere a esecuzioni sommarie di cittadini iracheni, imporre un'interpretazione rigida della Sharia, distruggere i luoghi di culto e di preghiera sciiti, sufiti, sunniti, yazidi, curdi e cristiani e perpetrare barbare atrocità contro la popolazione civile, con le maggiori conseguenze ai danni di donne e bambini;

E.

considerando che ex membri del personale militare ba’athista dell'esercito iracheno si sono uniti all'ISIL/Daesh e che l'esercito stesso è afflitto da una corruzione dilagante e da ingerenze politiche, che stanno ostacolando una risposta efficace da parte di quest'ultimo all'ISIL/Daesh;

F.

considerando che l'ISIL/Daesh ha istituito nel territorio sotto il suo controllo tribunali cosiddetti «della sharia», che infliggono pene barbare, crudeli e inumane a uomini, donne e bambini; che l'ISIL/Daesh ha pubblicato un codice penale che elenca reati punibili con l'amputazione, la lapidazione e la crocifissione; che le persone punite sono accusate di aver violato le interpretazioni estremiste che il gruppo dà della legge islamica della sharia, o di sospetta infedeltà;

G.

considerando che l'ISIL/Daesh ha lanciato campagne sistematiche di pulizia etnica nell'Iraq settentrionale e in Siria, perpetrando crimini di guerra e gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, inclusi uccisioni sommarie e sequestri di massa, contro le minoranze etniche e religiose; che l'ONU ha già riferito circa l'uccisione mirata, la conversione forzata, il rapimento, lo stupro, il traffico e il rapimento di donne, la schiavitù di donne e bambini, il reclutamento di bambini per attentati suicidi, abusi sessuali e fisici e torture; che le minoranze etniche e religiose, tra cui le comunità di cristiani, curdi, yazidi, turkmeni, shabak, kakai, sabei e sciiti, alla stregua di molti arabi e musulmani sunniti, costituiscono un bersaglio dell'ISIL/Daesh;

H.

considerando che, secondo un rapporto del comitato dell'ONU sui diritti dell'infanzia del 4 febbraio 2015, i militanti dell'ISIL/Daesh venderebbero i bambini rapiti come schiavi sessuali e ucciderebbero gli altri, anche crucifiggendoli e seppellendoli vivi; che la maggior parte dei bambini rifugiati e sfollati non ha accesso all'istruzione;

I.

considerando che l'ISIL/Daesh ha ucciso o rapito molte donne in Siria e in Iraq; che le donne e le bambine rapite sarebbero state vittime di stupro o abusi sessuali, costrette a sposare i combattenti o vendute in schiavitù sessuale; che alcune donne sono state vendute come schiave per appena 25 dollari statunitensi; che le donne yazidi in Iraq sono particolarmente colpite; che vi è una palese assenza di servizi integrati in materia di salute sessuale e riproduttiva e di violenze sessuali e di genere;

J.

considerando che le donne istruite, che esercitano una professione, e in particolare le donne che si sono candidate alle elezioni per cariche pubbliche, sembrano essere a rischio; che, stando alle notizie diffuse, sarebbero state recentemente giustiziate almeno sette donne, di cui tre avvocati e quattro medici nel centro di Mosul; che l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) dovrà presentare al Consiglio per i diritti umani del marzo 2015 una relazione che documenti le violazioni dei diritti umani perpetrate dall'ISIL/Daesh in Iraq; che gli apostati sono stati presi di mira e sottoposti a violenze inumane;

K.

considerando che le persone LGBT sono vittime di violenze e omicidi che vengono perpetrati dall'ISIL/Daesh nella più totale impunità; che la situazione delle persone LGBT nella regione è particolarmente vulnerabile, dati lo scarso sostegno delle famiglie e delle comunità e la limitata tutela governativa, e che la loro sicurezza continua a essere a rischio nelle comunità di profughi o in determinate società ospitanti;

L.

considerando che non è disponibile la tanto necessaria assistenza psicologica mirata per le vittime del conflitto, tra cui le vittime di stupro;

M.

considerando che l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha dichiarato che quasi il 50 % di tutti i siriani ha perso la propria abitazione e che il 40 % dei profughi è costretto a sopportare condizioni di vita indegne; che secondo l'ONU tre siriani su quattro vivono in povertà e il tasso di disoccupazione è superiore al 50 %; che, nonostante i notevoli sforzi profusi dai governi interessati, due terzi dei profughi siriani in Giordania vivono al di sotto della soglia di povertà e il 55 % dei profughi in Libano vive in rifugi di fortuna; che la violenza e la discriminazione contro i profughi sono aumentate nei paesi ospitanti;

N.

considerando che il Medio Oriente è colpito da un inverno rigido e che l'UNHCR ha intensificato la propria assistenza per l'inverno varando un piano mirato di 206 milioni di dollari statunitensi (USD) per aiutare milioni di persone vulnerabili nella regione; che, nonostante gli sforzi compiuti, molti profughi sono costretti a vivere in edifici non finiti e in rifugi inadeguati, dove sono esposti a temperature inferiori allo zero, abbondanti nevicate e forti venti; che in Iraq circa 740 000 sfollati interni hanno trovato rifugio in alloggi non idonei e che l'UNHCR sta adottando misure per fornire aiuti per l'inverno a 600 000 sfollati;

O.

considerando che con l'aumentare delle temperature aumenterà anche il rischio di epidemie legate alle terribili condizioni sanitarie e all'accesso limitato all'acqua potabile sicura, in particolare negli insediamenti collettivi e informali;

P.

considerando che l'UNICEF sta fornendo assistenza per l'inverno in Siria, Iraq, Libano, Giordania e Turchia a 916 000 degli 1,3 milioni di bambini interessati; che nel gennaio 2015 l'UNICEF e il Programma alimentare mondiale (PAM) hanno lanciato una campagna per la fornitura di assistenza in denaro per l'inverno, destinata a offrire a 41 000 bambini profughi vulnerabili nei campi di Za'atari e Azraq 14 dinari giordani per consentire alle famiglie di comprare loro vestiti invernali;

Q.

considerando che il 1o dicembre 2014 il PAM è stato costretto a sospendere temporaneamente un regime di aiuto alimentare di importanza cruciale per oltre 1,7 milioni di profughi siriani a causa di una crisi internazionale dei finanziamenti; che il PAM ha raccolto 88 milioni di USD a seguito di un appello urgente e potrebbe fornire assistenza alimentare ai profughi in Libano, Giordania, Egitto e Turchia; che, secondo le stime del PAM, 2,8 milioni di persone in Iraq necessitano attualmente di assistenza alimentare; che solo il PAM ha chiesto con urgenza 214,5 milioni di USD per le sue operazioni in Siria e nella regione, dei quali 112,6 milioni si sono resi necessari per soddisfare il fabbisogno di assistenza alimentare per i prossimi quattro mesi;

R.

considerando che le parti in conflitto hanno fatto ricorso a punizioni collettive come arma di guerra e hanno rubato e commerciato illecitamente prodotti provenienti dagli aiuti, violando in tal modo le convenzioni di Ginevra;

S.

considerando che, secondo la Commissione, circa 276 000 profughi hanno cercato di entrare illegalmente nell'UE, la maggioranza dei quali ha intrapreso il pericoloso viaggio attraverso il Mediterraneo; che, secondo le organizzazioni internazionali, quasi il 2 % dei profughi è annegato durante il viaggio; che le organizzazioni criminali trasportano i profughi in «imbarcazioni fantasma» che sfrecciano senza controllo verso l'UE guidate dal pilota automatico; che il 9 dicembre 2014 si è tenuta a Ginevra una conferenza sul reinsediamento, nell'ambito della quale i governi si sono impegnati ad accogliere 100 000 profughi siriani; che secondo l'UNHCR i contributi non saranno ancora sufficienti a coprire le esigenze in termini di reinsediamento nella regione;

T.

considerando che l'Unione e gli Stati membri hanno mobilitato oltre 3,3 miliardi di EUR per fornire assistenza per il soccorso e la ripresa ai siriani nel loro paese, ai profughi e ai paesi ospitanti; che solo nel 2014 l'UE e i suoi Stati membri sono stati il secondo principale donatore di aiuti umanitari all'Iraq, mettendo a disposizione 163 milioni di EUR; che il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea è stato attivato su richiesta del governo iracheno; che l'UE ha speso più di quanto previsto per far fronte alle esigenze umanitarie, e che i fondi promessi da diversi paesi terzi non sono sempre stati effettivamente trasferiti;

U.

considerando che, nonostante i numerosi appelli, la comunità internazionale non riesce a soddisfare le esigenze di siriani e iracheni e quelle dei paesi di accoglienza dei profughi; che secondo Kyung-wha Kang, Segretario generale aggiunto delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, le operazioni delle Nazioni Unite devono far fronte a una carenza di finanziamenti, in quanto è stato ricevuto appena il 39 % dei 2,3 miliardi di USD necessari; che l'UNHCR ha affermato che la fornitura di aiuti di emergenza continua a rappresentare una priorità essenziale ma che è molto difficile operare all'interno della regione per fornire ai civili e ai profughi gli aiuti di cui hanno bisogno; che le agenzie delle Nazioni Unite che gestiscono programmi umanitari devono garantire una risposta maggiormente integrata ed efficiente sotto il profilo dei costi alle esigenze di tutte le popolazioni colpite;

V.

considerando che è necessaria una risposta proporzionata da parte della comunità internazionale alle azioni militari, allo scopo di alleviare le sofferenze dei civili accerchiati dal conflitto; che la giustizia e la riconciliazione saranno elementi necessari delle misure postbelliche e del processo di sviluppo di una governance inclusiva, rappresentativa e democratica;

W.

considerando che alcuni Stati membri offrono attrezzature e assistenza all'addestramento alle forze irachene legittime e a quelle curde dei Peshmerga; che alcuni Stati membri partecipano direttamente alle azioni militari della coalizione contro l'ISIL/Daesh;

1.

condanna con forza le raccapriccianti, sistematiche e diffuse violazioni dei diritti umani e gli abusi commessi dal regime di Assad, dai terroristi dell'ISIL/Daesh e da altri gruppi jihadisti in Iraq e in Siria, incluse l'uccisione di ostaggi, tutte le forme di violenza contro le persone sulla base della loro appartenenza religiosa ed etnica e le violenze nei confronti delle donne e delle persone LGBTI; sottolinea ancora una volta che il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione è un diritto umano fondamentale; deplora l'istituzione di tribunali illegittimi cosiddetti «della sharia» nel territorio sotto il controllo dell'ISIL/Daesh; ribadisce la sua condanna assoluta della tortura; esprime profondo cordoglio per le vittime delle atrocità perpetrate dal regime di Assad, dai terroristi dell'ISIL/Daesh e da altri gruppi jihadisti e chiede l'immediata liberazione di tutti gli ostaggi; condanna fermamente gli abusi commessi dall'ISIL/Daesh nei confronti dei minori;

2.

esprime crescente preoccupazione per l'aggravarsi della situazione umanitaria e dei diritti umani in Siria e in Iraq e per le violazioni del diritto internazionale umanitario, non da ultimo nel contesto dell'insurrezione dell'ISIL/Daesh;

3.

sottolinea che la guerra in corso in Siria e la recente minaccia posta dall'ISIL/Daesh costituiscono un grave pericolo per le popolazioni dell'Iraq e della Siria e per l'intero Medio Oriente; invita l'Unione ad adottare e attuare una strategia regionale globale per sconfiggere l'ISIL/Daesh e a contribuire agli sforzi comuni volti a mitigare la crisi umanitaria e porre fine al conflitto in Siria e Iraq; ribadisce che è necessario fornire una risposta coesa al fine di coordinare tutti gli aspetti dell'intervento e sostenere i paesi ospitanti, anche attraverso l'assistenza macroeconomica, allo sviluppo, umanitaria e nel settore della sicurezza; elogia il ruolo svolto dai paesi confinanti nell'accogliere i profughi; sottolinea che l'Unione europea necessita di una strategia che sia complementare alle attività delle Nazioni Unite e della coalizione anti-ISIL/Daesh e che punti a operare insieme ai partner regionali per contrastare il finanziamento del terrorismo, la fornitura di armi e il flusso di combattenti stranieri transnazionali;

4.

sottolinea che vari gruppi di minoranze etniche e religiose hanno vissuto pacificamente per decenni in Medio Oriente;

5.

sostiene la campagna globale contro l'ISIL/Daesh e accoglie con favore l'impegno dei partner della coalizione a cooperare nell'ambito di una strategia comune, articolata e a lungo termine per sconfiggere l'ISIL/Daesh; appoggia la ferma determinazione del re di Giordania a combattere l'ISIL/Daesh; si rallegra della sconfitta dell'ISIL/Daesh nella città siriana di Kobane; sottolinea che tale strategia dovrebbe includere l'assistenza ai paesi della regione per consentire loro di combattere l'estremismo violento, come pure strumenti intesi a contrastare il finanziamento del terrorismo; sottolinea a tale proposito che qualsiasi campagna militare volta a liberare i territori sotto il controllo dell'ISIL/Daesh dovrebbe essere pienamente conforme al diritto umanitario internazionale e al diritto internazionale dei diritti umani, al fine di evitare di causare ulteriori perdite di vite umane e di alimentare il programma degli estremisti, come pure nell'ottica di prevenire nuove ondate di profughi e sfollati interni;

6.

condanna l'uso e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi e delle relative infrastrutture da parte dell'ISIL/Daesh e di gruppi associati, attività che consentono all'ISIL/Daesh di generare redditi considerevoli, ed esorta tutti gli Stati ad appoggiare le risoluzioni 2161 (2014) e 2170 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che condannano ogni tipo di scambio commerciale, diretto o indiretto, con l'ISIL/Daesh e i gruppi associati;

7.

pone l'accento sul ruolo centrale della protezione dei civili nell'ambito della propria strategia regionale globale e sulla necessità di mantenere separate le azioni umanitarie e quelle militari/antiterrorismo; evidenzia l'interconnessione tra il conflitto, le sofferenze umanitarie e la radicalizzazione;

8.

è del parere che sia essenziale sconfiggere la minaccia terroristica estremista che sta guadagnando terreno in Medio Oriente e nella regione del Nord Africa e oltre, al fine di lottare contro il terrorismo all'interno dell'Unione europea, poiché la sua avanzata ne alimenta la radicalizzazione interna;

9.

ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che migliaia di combattenti stranieri transnazionali, tra cui cittadini degli Stati membri, si sono uniti all'insurrezione dell'ISIL/Daesh; invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per impedire ai combattenti di lasciare il loro territorio, in linea con la risoluzione 2170 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e a sviluppare una strategia comune per i servizi di sicurezza e le agenzie dell'UE in materia di monitoraggio e controllo dei jihadisti; invita alla cooperazione, nell'UE e a livello internazionale, al fine di intraprendere le azioni legali appropriate nei confronti di chiunque sia sospettato di coinvolgimento in atti di terrorismo; invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra loro e con gli organismi dell'UE;

10.

accoglie con favore la nuova strategia dell'UE dal titolo «Elementi di una strategia regionale dell'Unione europea per la Siria e l'Iraq e la minaccia del Daesh», in particolare il pacchetto di 1 miliardo di EUR destinato a «contribuire a ripristinare la pace e la sicurezza, che per troppo tempo sono state distrutte dal terrorismo e dalla violenza», come dichiarato dal VP/AR;

11.

invita la comunità internazionale a fornire più assistenza e aiuti umanitari alle persone colpite dalla crisi in Iraq e in Siria; chiede all'UE di valutare la possibilità di indire una conferenza dei donatori; plaude agli impegni già assunti dagli Stati membri dell'Unione, la quale rappresenta il principale donatore in termini di aiuti finanziari, e a quelli preannunciati per il futuro; invita l'UE a fare pressione su tutti i donatori affinché mantengano le loro promesse e adempiano in tempi brevi agli impegni assunti; chiede un aumento dei contributi dell'UE ai programmi umanitari delle Nazioni Unite e un rafforzamento della cooperazione dell'Unione con le organizzazioni internazionali;

12.

sottolinea che, alla luce della portata senza precedenti della crisi, è necessario che l'Unione europea e la comunità internazionale nel suo insieme provvedano in via prioritaria ad alleviare le sofferenze di milioni di siriani e di iracheni che necessitano di beni e servizi di base; condanna il fatto che i tentativi di fornire aiuti umanitari siano stati regolarmente vanificati e chiede a tutte le parti coinvolte nel conflitto di rispettare i diritti umani universali, di agevolare la fornitura di assistenza e aiuti umanitari utilizzando tutti i canali possibili, anche attraverso i confini e le linee di conflitto, e di garantire la sicurezza di tutto il personale medico e di tutti gli operatori umanitari, in linea con le varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

13.

invita tutte le parti del conflitto a rispettare il diritto umanitario internazionale nonché a garantire che i civili siano protetti, abbiano libero accesso alle strutture mediche e all'assistenza umanitaria e possano lasciare le zone colpite dalle violenze in sicurezza e con dignità;

14.

è convinto che la protezione e l'assistenza umanitaria immediate debbano costituire parte integrante di strategie a lungo termine volte a mitigare le sofferenze causate dal conflitto e a sostenere i diritti socioeconomici e i mezzi di sussistenza delle persone rimpatriate, degli sfollati interni e dei profughi, comprese le donne, onde garantire una leadership e una partecipazione rafforzate, per metterli nelle condizioni di scegliere soluzioni durature che rispondano alle loro esigenze; ritiene che sia necessario far fronte ai rischi specifici e alle esigenze particolari di diversi gruppi di donne e bambini, che sono soggetti a forme di discriminazione molteplici e interdipendenti;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare immediatamente azioni specifiche per affrontare la situazione delle donne e delle ragazze in Iraq e in Siria e per garantire la loro libertà e il rispetto dei loro diritti fondamentali, nonché ad adottare misure volte a impedire lo sfruttamento, l'abuso e le violenze contro donne e bambini, in particolare i matrimoni forzati delle ragazze; esprime particolare preoccupazione per l'aumento di tutte le forme di violenza contro le donne, che vengono imprigionate, violentate, sottoposte ad abusi sessuali e vendute dai membri dell'ISIL/Daesh;

16.

chiede una rinnovata attenzione nei confronti dell'accesso all'istruzione, che sia adeguata ai bisogni specifici derivanti dall'attuale conflitto;

17.

esorta l'Unione e i suoi Stati membri ad avvalersi appieno degli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) in relazione all'Iraq e alla Siria;

18.

invita le agenzie umanitarie internazionali attive in Iraq e in Siria, comprese le agenzie delle Nazioni Unite, ad aumentare la fornitura di servizi medici e di consulenza, tra cui l'assistenza e le cure psicologiche, per gli sfollati che sono fuggiti dinanzi all'avanzata dell'ISIL/Daesh, prestando particolare attenzione alle esigenze delle popolazioni più vulnerabili, come ad esempio le vittime di violenza sessuale e i minori; chiede la messa a disposizione di assistenza finanziaria e la creazione di programmi che consentano di rispondere in maniera completa alle esigenze medico-psicologiche e sociali delle vittime di violenze sessuali e di genere nel conflitto in corso;

19.

invita tutti gli Stati membri ad accelerare il trattamento delle domande di asilo presentate dai sempre più numerosi profughi in fuga dalle zone di conflitto; invita l'Unione europea ad affrontare la questione delle traversate del Mediterraneo che si rivelano spesso fatali e ad attuare una strategia coordinata per salvare vite umane, nonché a fornire un sostengo agli Stati membri maggiormente colpiti dagli sbarchi in massa di migranti irregolari e richiedenti asilo sulle proprie coste;

20.

ribadisce con la massima fermezza la propria condanna nei confronti dei crimini perpetrati dal regime siriano contro la sua popolazione, incluso l'utilizzo di armi chimiche e incendiarie contro i civili, le detenzioni arbitrarie di massa nonché la sua strategia di assedio volta a lasciar morire di fame la popolazione per costringerla alla sottomissione;

21.

fa notare che l'inadeguatezza della risposta all'instabilità siriana ha consentito all'ISIL/Daesh di prosperare; esprime la propria preoccupazione per il crescente coinvolgimento di gruppi islamici estremisti e combattenti stranieri transnazionali nel conflitto in Siria; sottolinea che una soluzione duratura richiede una transizione politica attraverso un processo politico inclusivo a guida siriana, basato sul comunicato di Ginevra del giugno 2012 e sostenuto dalla comunità internazionale; invita l'Unione ad assumere l'iniziativa di intraprendere sforzi diplomatici a tal fine; apprezza e sostiene il lavoro svolto dall'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura, e i suoi sforzi tesi a ottenere una sospensione dei pesanti combattimenti in atto nei centri urbani, tra cui Aleppo;

22.

esorta tutti gli attori regionali a contribuire agli sforzi di allentamento delle tensioni in Iraq e in Siria;

23.

chiede alla nuova leadership irachena di mantenere fede al proprio impegno a favore di un governo inclusivo, che rappresenti i legittimi interessi di tutti gli iracheni e faccia fronte alle loro più impellenti esigenze umanitarie; invita le autorità irachene e la comunità internazionale ad evitare ritorsioni nei confronti della popolazione civile sunnita delle aree attualmente sotto il controllo dell'ISIL/Daesh dopo che tali aree saranno liberate dal suo controllo; sottolinea che l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Iraq sono essenziali per la stabilità e lo sviluppo economico del paese e della regione;

24.

accoglie con favore gli sforzi dell'ufficio della direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile della Commissione (ECHO) ad Erbil, capitale della regione del Kurdistan in Iraq, per affrontare la situazione umanitaria nella regione; sottolinea che è necessaria una maggiore e migliore cooperazione tra l'ECHO e la direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo della Commissione (DEVCO) al fine di provvedere nel modo migliore e più efficace possibile alle necessità delle popolazioni bisognose di aiuti;

25.

accoglie con favore l'annuncio del VP/AR Federica Mogherini relativo all'apertura dell'ufficio dell'Unione europea a Erbil e sollecita l'apertura di tale ufficio al fine di potenziare l'efficacia e la visibilità dell'azione dell'UE sul terreno, incluso un migliore coordinamento dell'assistenza umanitaria e allo sviluppo; chiede un rafforzamento dell'ufficio dell'UE a Gaziantep, in Turchia;

26.

appoggia la richiesta inoltrata dal Consiglio dei diritti umani all'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani di inviare con urgenza una missione in Iraq per indagare sugli abusi e sulle violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani commessi dall'ISIL/Daesh e dai gruppi terroristici associati e di accertare i fatti e le circostanze di tali abusi e violazioni, al fine di impedire l'impunità e assicurare che i loro autori siano chiamati a risponderne;

27.

resta convinto che in Siria e in Iraq non potrà esservi una pace sostenibile se i responsabili dei crimini commessi da tutte le parti durante il conflitto, in particolare di quelli aventi motivazioni religiose o etniche, non saranno chiamati a risponderne; rinnova la sua richiesta di deferire alla Corte penale internazionale le persone sospettate di aver commesso crimini contro l'umanità in Siria e in Iraq e appoggia tutte le iniziative in tal senso, ad esempio attraverso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

28.

chiede misure di assunzione di responsabilità eque per tutte le parti coinvolte nel conflitto e l'accesso all'assistenza legale per tutte le vittime delle diffuse violazioni; considera di fondamentale importanza garantire la protezione dei civili che sono accerchiati da violenze e non riescono a raggiungere luoghi sicuri o che non hanno accesso all'assistenza umanitaria fondamentale per la sopravvivenza;

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Consiglio dei rappresentanti dell'Iraq, al governo regionale del Kurdistan, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nonché a tutte le parti coinvolte nel conflitto siriano.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0023.


PARERI

Parlamento europeo

Giovedì 12 febbraio 2015

25.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/42


P8_TA(2015)0039

Costituzione di una commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto

Decisione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2015 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (2015/2566(RSO))

(2016/C 310/10)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

vista la decisione della Commissione di esaminare le pratiche in materia di decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) di tutti gli Stati membri alla luce delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato,

visto l'obbligo che incombe a ogni Stato membro, ai sensi della normativa dell'Unione in materia fiscale, di comunicare spontaneamente agli altri Stati membri informazioni sulle decisioni anticipate in materia fiscale, in particolare qualora vi possa essere una perdita di gettito fiscale in un altro Stato membro o qualora possa esistere una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'imprese,

visto l'articolo 197 del suo regolamento,

1.

decide di costituire una commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto per esaminare le prassi seguite nell'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e tassazione in relazione alle decisioni anticipate in materia fiscale e ad altre misure analoghe per natura o effetto adottate dagli Stati membri, qualora tali prassi risultino da atti di uno Stato membro o della Commissione;

2.

decide che la commissione speciale avrà le seguenti attribuzioni:

a)

analizzare ed esaminare le prassi seguite relativamente all'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda le decisioni anticipate in materia fiscale e altre misure analoghe per natura o effetto adottate dagli Stati membri a partire dal 1o gennaio 1991;

b)

analizzare e valutare la prassi della Commissione consistente nel procedere all'esame permanente, in conformità dell'articolo 108 TFUE, di tutti i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, nel proporre a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno, nel verificare se l'aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, sia compatibile con il mercato interno e se non sia attuato in modo abusivo, nel decidere che lo Stato interessato debba sopprimere o modificare tale aiuto entro un termine fissato e, qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione, nell'adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, il che avrebbe dato luogo a un cospicuo numero di decisioni anticipate in materia fiscale incompatibili con le norme dell'Unione sugli aiuti di Stato;

c)

analizzare ed esaminare il rispetto da parte degli Stati membri, a decorrere dal 1o gennaio 1991, degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1), per quanto riguarda l'obbligo di collaborare e di fornire tutta la documentazione necessaria;

d)

analizzare ed esaminare l'osservanza degli obblighi di cui alla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (2), e alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (3), per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sulle decisioni anticipate in materia fiscale da parte degli Stati membri agli altri Stati membri, a decorrere dal 1o gennaio 1991, mediante scambio spontaneo;

e)

analizzare e valutare la prassi della Commissione per quanto concerne la corretta applicazione delle direttive 77/799/CEE e 2011/16/UE relativamente alla comunicazione di informazioni sulle decisioni anticipate in materia fiscale da parte degli Stati membri agli altri Stati membri, mediante scambio spontaneo;

f)

analizzare e valutare il rispetto, da parte degli Stati membri, del principio di leale collaborazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), come il rispetto dell'obbligo di facilitare l'adempimento dei compiti dell'Unione e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, considerate la presunta vasta scala della pianificazione fiscale aggressiva agevolata da taluni Stati membri e le conseguenze verosimilmente significative che ciò ha avuto sulle finanze pubbliche dell'Unione e nell'Unione stessa;

g)

analizzare e valutare la dimensione della pianificazione fiscale aggressiva relativamente ai paesi terzi, attuata da società stabilite o registrate negli Stati membri, nonché lo scambio di informazioni al riguardo con i paesi terzi;

h)

formulare tutte le raccomandazioni ritenute necessarie a tale proposito;

3.

decide che la commissione speciale sarà composta di 45 membri;

4.

decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di 6 mesi, a decorrere dalla data di approvazione della presente decisione;

5.

ritiene opportuno che la commissione speciale presenti una relazione elaborata da due co-relatori.


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2)  GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

(3)  GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 11 febbraio 2015

25.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/44


P8_TA(2015)0028

Verifica dei poteri

Decisione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla verifica dei poteri (2014/2165(REG))

(2016/C 310/11)

Il Parlamento europeo,

visto l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976 (1),

vista la sua decisione del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (3)

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 luglio 2005 e del 30 aprile 2009 (4),

visti gli articoli 3, 4 e 11 nonché l'allegato I del suo regolamento,

viste le comunicazioni ufficiali delle autorità competenti degli Stati membri concernenti i risultati dell'elezione del Parlamento europeo,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0013/2015),

A.

considerando che l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'atto del 20 settembre 1976 precisa le cariche che sono incompatibili con quella di membro del Parlamento europeo;

B.

considerando che in base all'articolo 11 e all'allegato I del regolamento i deputati sono tenuti a dichiarare con precisione le attività professionali da loro svolte e qualsiasi altra funzione o attività retribuita;

C.

considerando che tutti gli Stati membri hanno comunicato al Parlamento europeo i nomi dei candidati eletti, ma che alcuni di loro non hanno ancora trasmesso — o lo hanno fatto con ritardo — l'elenco degli eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del suo regolamento;

D.

considerando che, in alcuni casi, gli Stati membri hanno proceduto a una notifica parziale dei candidati eletti, comunicando parte delle informazioni in una fase successiva;

E.

considerando che in alcuni Stati membri è in corso l'esame delle contestazioni presentate in merito all'elezione di alcuni deputati ai sensi della legislazione nazionale vigente e che tali procedure potrebbero portare ad un annullamento dell'elezione dei deputati in questione;

F.

considerando che, ai sensi dell'articolo 12 dell'atto del 20 settembre 1976, il Parlamento europeo decide sulle contestazioni sollevate in merito alla validità del mandato dei suoi membri unicamente nel caso di violazione delle disposizioni del predetto atto e non nel caso di violazione delle disposizioni elettorali nazionali cui tale atto rinvia;

G.

considerando che, al fine di verificare i poteri dei suoi membri, ai sensi dell'articolo 12 dell'atto del 1976, il Parlamento deve prendere atto dei risultati delle elezioni proclamati ufficialmente dalle autorità competenti degli Stati membri senza alcun potere discrezionale al riguardo; che, tuttavia, tale disposizione non impedisce al Parlamento di riferire, se del caso, eventuali casi di incompatibilità tra la legislazione elettorale nazionale, su cui si basano i risultati, e il diritto dell'UE;

H.

considerando che i cittadini di taluni Stati membri che hanno vissuto in un altro paese per un determinato periodo di tempo possono essere privati del diritto di voto nel loro Stato membro di origine (privazione del diritto di voto); che in alcuni casi questo può anche comportare la privazione del diritto di eleggibilità;

I.

considerando che la commissione elettorale del Regno Unito ha riferito che alcuni cittadini di altri Stati membri che risiedono nel Regno Unito non hanno potuto esercitare il loro diritto di voto nelle ultime elezioni europee;

1.

dichiara valido, con riserva di eventuali decisioni delle autorità competenti degli Stati membri in cui i risultati elettorali siano stati contestati, il mandato dei membri del Parlamento europeo menzionati nell'allegato della presente decisione la cui elezione è stata comunicata dalle autorità nazionali competenti e che hanno reso le dichiarazioni scritte derivanti dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'atto del 20 settembre 1976 e dall'allegato I del regolamento;

2.

ribadisce la propria richiesta alle autorità degli Stati membri di comunicargli i nomi dei candidati eletti come pure quelli dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto;

3.

invita le autorità competenti degli Stati membri a condurre tempestivamente a termine l'esame delle contestazioni loro presentate e a informare il Parlamento europeo dell'esito di tale esame;

4.

ritiene che la privazione del diritto di voto equivalga a punire i cittadini che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE (articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE), a negare loro il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza, (articolo 20, paragrafo 2, lettera b), TFUE) e a violare il principio del suffragio universale diretto (articolo 14, paragrafo 3, TUE e articolo 1, paragrafo 3, dell'atto del 1976); ritiene che in nessun caso la privazione del diritto di voto possa essere applicata alle elezioni europee e invita la Commissione a garantire che in nessuno Stato membro sia prevista questa possibilità;

5.

invita gli Stati membri a provvedere a che le formalità di registrazione relative alla partecipazione di cittadini di altri Stati membri alle elezioni europee, sia come votanti che come candidati, siano semplificate, in particolare eliminando gli ostacoli amministrativi superflui così da garantire l'effettivo esercizio dei diritti previsti all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b), TFUE; chiede alla Commissione di assicurare che le pratiche degli Stati membri siano conformi al diritto dell'Unione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e alle autorità nazionali competenti, nonché ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

(2)  GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.,

(4)  Sentenza nella causa Le Pen/Parlamento, C-208/03, EU:C:2005:429; e sentenza nella causa Italia e Donnici/Parlamento, C-393/07 e C-9/08, EU:C:2009:275.


ALLEGATO

Elenco dei membri del Parlamento europeo il cui mandato è dichiarato valido

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Belgio (21 deputati)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis (*)

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander (**)

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie (***)

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne (****)

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom (*****)

VAN OVERTVELDT Johan (******)

VERHOFSTADT Guy

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Bulgaria (17 deputati)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav (*******)

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey (********)

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Repubblica ceca (21 deputati)

CHARANZOVÁ Dita

DLABAJOVÁ Martina

JEŽEK Petr

KELLER Jan

KONEČNÁ Kateřina

MACH Petr

MAŠTÁLKA Jiří

NIEDERMAYER Ludek

POC Pavel

POCHE Miroslav

POLČÁK Stanislav

POSPÍŠIL Jiří

RANSDORF Miloslav

SEHNALOVÁ Olga

ŠOJDROVÁ Michaela

ŠTĚTINA Jaromír

SVOBODA Pavel

TELIČKA Pavel

TOŠENOVSKÝ Evžen

ZAHRADIL Jan

ZDECHOVSKÝ Tomáš

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Danimarca (13 deputati)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNÆS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Germania (96 deputati)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Estonia (6 deputati)

ANSIP Andrus (*********)

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas (**********)

TARAND Indrek

TOOM Yana

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Irlanda (11 deputati)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke «Ming»

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Grecia (21 deputati)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios (***********)

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Spagna (54 deputati)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel (************)

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique (*************)

COUSO PERMUY Javier (**************)

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania (***************)

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos (****************)

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos (*****************)

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy (******************)

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ María Teresa

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco (*******************)

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Francia (74 deputati)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Italia (73 deputati)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo (********************)

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra (*********************)

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio (**********************)

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Cipro (6 deputati)

CHRISTOFOROU Lefteris (***********************)

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos (************************)

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Lettonia (8 deputati)

DOMBROVSKIS Valdis (*************************)

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese (**************************)

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Lituania (11 deputati)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Lussemburgo (6 deputati)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Croazia (11 deputati)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Ungheria (21 deputati)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Malta (6 deputati)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Paesi Bassi (26 deputati)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Austria (18 deputati)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Polonia (51 deputati)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Portogallo (21 deputati)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Romania (32 deputati)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina (***************************)

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian (****************************)

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Slovenia (8 deputati)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Slovacchia (13 deputati)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Finlandia (13 deputati)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Svezia (20 deputati)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa (*****************************)

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella (******************************)

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO

(1o luglio 2014)

Regno Unito (73 deputati)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip (*******************************)

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven


(*)  Il mandato di Louis IDE è cessato il 19 dicembre 2014.

(**)  La convalida ha effetto dal 14 ottobre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Sander LOONES in sostituzione di Johan VAN OVERTVELDT.

(***)  Il mandato di Annemie NEYTS-UYTTEBROECK è cessato il 1o gennaio 2015.

(****)  Il mandato di Marianne THYSSEN è cessato il 1o novembre 2014.

(*****)  La convalida ha effetto dal 6 novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Tom VANDENKENDELAERE in sostituzione di Marianne THYSSEN.

(******)  Il mandato di Johan VAN OVERTVELDT è cessato l'11 ottobre 2014.

(*******)  Il mandato di Tomislav DONCHEV è cessato il 7 novembre 2014.

(********)  La convalida ha effetto dal 24 novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Andrey NOVAKOV in sostituzione di Tomislav DONCHEV.

(*********)  Il mandato di Andrus ANSIP è cessato il 1o novembre 2014.

(**********)  La convalida ha effetto dal 3 novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Urmas PAET in sostituzione di Andrus ANSIP.

(***********)  Il mandato di Georgios KATROUGALOS è cessato il 27ogennaio 2015.

(************)  Il mandato di Miguel ARIAS CAÑETE è cessato il 1o novembre 2014.

(*************)  La convalida ha effetto dal 20 novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Enrique CALVET CHAMBON in sostituzione di Francisco SOSA WAGNER.

(**************)  La convalida ha effetto dal 15 luglio 2014, data della notifica da parte delle autorità nazionali competenti dell'elezione di Javier COUSO PERMUY in sostituzione di Willy MEYER.

(***************)  La convalida ha effetto dall'11 settembre 2014, data della notifica da parte delle autorità nazionali competenti dell'elezione di Tania GONZÁLEZ PEÑAS in sostituzione di Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO.

(****************)  La convalida ha effetto dal 6 novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Carlos ITURGAIZ in sostituzione di Miguel ARIAS CAÑETE.

(*****************)  Il mandato di Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO è cessato il 1o agosto 2014.

(******************)  Il mandato di Willy MEYER è cessato il 10 luglio 2014.

(*******************)  Il mandato di Francisco SOSA WAGNER è cessato il 20 ottobre 2014.

(********************)  La convalida ha effetto dall'11 luglio 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Lorenzo FONTANA in sostituzione di Flavio TOSI.

(*********************)  Il mandato di Alessandra MORETTI è cessato il 2 febbraio 2015.

(**********************)  Il mandato di Flavio TOSI è cessato il 9 luglio 2014.

(***********************)  La convalida ha effetto dal 3 novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Lefteris CHRISTOFOROU in sostituzione di Christos STYLIANIDES.

(************************)  Il mandato di Christos STYLIANIDES è cessato il 1o novembre 2014.

(*************************)  Il mandato di Valdis DOMBROVSKIS è cessato il 1o novembre 2014.

(**************************)  La convalida ha effetto dal 1o novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Inese VAIDERE in sostituzione di Valdis DOMBROVSKIS.

(***************************)  Il mandato di Corina CREȚU è cessato il 1o novembre 2014.

(****************************)  La convalida ha effetto dal 1o novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Emilian PAVEL in sostituzione di Corina CREȚU.

(*****************************)  La convalida ha effetto dall'8 ottobre 2014, data della notifica da parte delle autorità nazionali competenti dell'elezione di Linnéa ENGSTRÖM in sostituzione di Isabella LÖVIN.

(******************************)  Il mandato di Isabella LÖVIN è cessato il 3 ottobre 2014.

(*******************************)  Il mandato di Philip BRADBOURN è cessato il 20 dicembre 2014.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Mercoledì 11 febbraio 2015

25.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/85


P8_TA(2015)0015

Misure di salvaguardia previste nell'accordo con l'Islanda ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (testo codificato) (COM(2014)0308 — C8-0011/2014 — 2014/0160(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2016/C 310/12)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0308),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0011/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0031/2014),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2014)0160

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/475.)


25.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/87


P8_TA(2015)0016

Misure in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (testo codificato) (COM(2014)0317 — C8-0017/2014 — 2014/0163(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2016/C 310/13)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0317),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0017/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0033/2014),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2014)0163

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/476.)


25.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/88


P8_TA(2015)0017

Effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (testo codificato) (COM(2014)0318 — C8-0016/2014 — 2014/0164(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2016/C 310/14)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0318),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0016/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato per la codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0032/2014),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2014)0164

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/477.)


25.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/89


P8_TA(2015)0018

Regime comune applicabile alle importazioni ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni (testo codificato) (COM(2014)0321 — C8-0012/2014 — 2014/0166(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2016/C 310/15)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0321),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0012/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0040/2014),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2014)0166

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/478.)


25.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/90


P8_TA(2015)0019

Regime comune applicabile alle esportazioni ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (testo codificato) (COM(2014)0322 — C8-0013/2014 — 2014/0167(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2016/C 310/16)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0322),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0013/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0035/2014),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2014)0167

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/479.)


25.8.2016   

IT

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C 310/91


P8_TA(2015)0020

Adesione del Gabon alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione del Gabon alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0904 — C8-0263/2014 — 2011/0441(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 310/17)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0904),

visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0263/2014),

visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,

visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0007/2015),

1.

approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Gabon.


25.8.2016   

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C 310/92


P8_TA(2015)0021

Adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0908 — C8-0264/2014 — 2011/0443(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 310/18)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0908),

visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0264/2014),

visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,

visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0004/2015),

1.

approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Andorra.


25.8.2016   

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C 310/93


P8_TA(2015)0022

Adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0909 — C8-0265/2014 — 2011/0444(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 310/19)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0909),

visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0265/2014),

visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,

visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0006/2015),

1.

approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Seychelles.


25.8.2016   

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C 310/94


P8_TA(2015)0023

Adesione della Federazione russa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione della Federazione russa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0911 — C8-0266/2014 — 2011/0447(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 310/20)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0911),

visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0266/2014),

visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,

visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0008/2015),

1.

approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.


25.8.2016   

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C 310/95


P8_TA(2015)0024

Adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0912 — C8-0262/2014 — 2011/0448(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 310/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0912),

visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0262/2014),

visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,

visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0002/2015),

1.

approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Albania.


25.8.2016   

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C 310/96


P8_TA(2015)0025

Adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0915 — C8-0267/2014 — 2011/0450(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 310/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0915),

visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0267/2014),

visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,

visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0003/2015),

1.

approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Singapore.


25.8.2016   

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C 310/97


P8_TA(2015)0026

Adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0916 — C8-0268/2014 — 2011/0451(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 310/23)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0916),

visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0268/2014),

visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,

visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0005/2015),

1.

approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Marocco.


25.8.2016   

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C 310/98


P8_TA(2015)0027

Adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0917 — C8-0269/2014 — 2011/0452(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 310/24)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0917),

visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo 3, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0269/2014),

visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,

visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0009/2015),

1.

approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Armenia.


25.8.2016   

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C 310/99


P8_TA(2015)0029

Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM(2014)0476 — C8-0113/2014 — 2014/0218(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 310/25)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0476),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0113/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2014 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0001/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 12 del 15.1.2015, pag. 115.


P8_TC1-COD(2014)0218

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2015/413.)


25.8.2016   

IT

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C 310/100


P8_TA(2015)0030

Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'UE e la Repubblica del Senegal ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione (12812/2014 — C8-0276/2014 — 2014/0238(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 310/26)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12812/2014),

visto l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal (12830/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0276/2014),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 99, paragrafo 2, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A8-0010/2015),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 7 dell'accordo, nonché il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 4 del nuovo protocollo;

3.

invita altresì la Commissione ad agevolare la partecipazione, in qualità di osservatori, dei rappresentanti del Parlamento alle riunioni della commissione mista;

4.

invita la Commissione a trasmettere al Parlamento e al Consiglio, prima della scadenza dell'accordo in vigore e all'inizio dei negoziati per il futuro accordo, informazioni dettagliate sotto forma di una relazione ex post sui costi e i benefici dell'accordo;

5.

invita la Commissione a presentare al Parlamento relazioni annuali sull'attuazione dell'accordo, in particolare per quanto riguarda il programma pluriennale di cui all'articolo 4 del relativo protocollo di attuazione, recanti altresì informazioni dettagliate sulle modalità di utilizzo dei fondi stanziati in virtù dell'accordo;

6.

invita la Commissione e il Consiglio, nei limiti delle rispettive attribuzioni, a informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi delle procedure relative al protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

7.

invita la Commissione a concentrarsi in particolare sulla promozione della gestione e della rendicontazione locali, nonché ad agevolare la fornitura di informazioni adeguate a tutti gli attori locali interessati dall'accordo e dalla sua attuazione;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Senegal.