ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 305

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
22 agosto 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 305/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 305/02

Causa C-154/14 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 giugno 2016 — SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG/Commissione europea, Gigaset AG [Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 81 CE — Mercati della polvere e dei granuli di carburo di calcio nonché dei granuli di magnesio in una parte rilevante dello Spazio economico europeo — Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni — Regolamento (CE) n. 773/2004 — Articoli 12 e 14 — Diritto di essere ascoltato — Audizione a porte chiuse]

2

2016/C 305/03

Causa C-155/14 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 giugno 2016 — Evonik Degussa GmbH, Alzchem AG, già AlzChem Trosberg GmbH/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Articolo 81 CE — Intese — Mercati della polvere e dei granuli di carburo di calcio nonché dei granuli di magnesio in una parte rilevante dello Spazio economico europeo — Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni — Responsabilità di una società madre per le infrazioni alle regole della concorrenza commesse dalle proprie controllate — Influenza determinante esercitata dalla società madre — Presunzione relativa in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % — Condizione dell’inversione di tale presunzione — Violazione di un’istruzione espressa)

3

2016/C 305/04

Causa C-263/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea [Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Decisione 2014/198/PESC — Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica unita di Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica unita di Tanzania — Scelta della base giuridica — Obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento europeo in tutte le fasi della procedura di negoziazione e conclusione di accordi internazionali — Mantenimento degli effetti della decisione di annullamento]

3

2016/C 305/05

Causa C-308/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2016 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 4 — Parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale — Diritto di soggiorno — Direttiva 2004/38/CE — Normativa nazionale che nega la concessione di taluni assegni familiari o del credito d’imposta per figlio a carico ai cittadini degli altri Stati membri che non dispongono di un diritto di soggiorno legale)

4

2016/C 305/06

Causa C-351/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona — Spagna) — Estrella Rodríguez Sanchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2010/18/UE — Accordo quadro riveduto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES sul congedo parentale — Conciliazione della vita professionale e della vita familiare — Ritorno dal congedo di maternità di una socia lavoratrice — Domanda di riduzione e di modifica dell’orario di lavoro — Situazione che non rientra nell’ambito di applicazione della clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto — Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

5

2016/C 305/07

Causa C-361/14 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016 — Commissione europea/Peter McBride e a. (Impugnazione — Misure di conservazione delle risorse e ristrutturazione del settore della pesca — Domande di aumento della stazza di sicurezza — Annullamento, da parte degli organi giurisdizionali dell’Unione, della decisione iniziale di rigetto — Articolo 266 TFUE — Abrogazione della base giuridica su cui tale decisione è fondata — Competenza e base giuridica per l’adozione di nuove decisioni — Annullamento, da parte del Tribunale, di nuove decisioni di rigetto — Principio della certezza del diritto)

5

2016/C 305/08

Causa C-511/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna — Italia) — Pebros Servizi Srl/Aston Martin Lagonda Ltd [Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) — Requisiti per la certificazione — Sentenza contumaciale — Nozione di credito non contestato — Condotta processuale di una parte che può valere come assenza di contestazione del credito]

6

2016/C 305/09

Causa C-566/14 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016 — Jean-Charles Marchiani/Parlamento europeo [Impugnazione — Membro del Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Ripetizione dell’indebito — Recupero — Misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento — Rispetto dei diritti della difesa — Principio di imparzialità — Prescrizione — Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 — Articoli da 78 a 81 — Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 — Articoli 81, 82 e 93 — Principio di tutela del legittimo affidamento — Termine ragionevole]

6

2016/C 305/10

Causa C-12/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Universal Music International Holding BV/Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Articolo 5, punto 3 — Materia di illeciti civili dolosi o colposi — Evento dannoso — Negligenza dell’avvocato alla redazione di un contratto — Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto]

7

2016/C 305/11

Causa C-96/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nanterre — Francia) — Saint Louis Sucre, già Saint Louis Sucre SA/Directeur général des douanes et droits indirects (Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Zucchero — Contributi alla produzione — Diritto al rimborso — Zucchero in giacenza non esportato — Arricchimento senza causa — Libertà d’impresa — Metodo di calcolo)

8

2016/C 305/12

Causa C-159/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Franz Lesar/Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt [Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 2, paragrafo 2, lettera a) — Articolo 6, paragrafo 2 — Discriminazione fondata sull’età — Determinazione dei diritti pensionistici degli ex dipendenti pubblici — Periodi di apprendistato e di lavoro — Mancato computo di tali periodi svolti prima del diciottesimo anno di età]

8

2016/C 305/13

Causa C-186/15: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster — Germania) — Kreissparkasse Wiedenbrück/Finanzamt Wiedenbrück [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta versata a monte — Articolo 173, paragrafo 1 — Beni e servizi utilizzati al contempo per operazioni imponibili e per operazioni esenti (beni e servizi a uso promiscuo) — Determinazione dell’importo della detrazione dall’imposta sul valore aggiunto — Prorata di detrazione — Articolo 174 — Prorata di detrazione calcolato applicando un criterio di ripartizione secondo il volume d’affari — Articolo 173, paragrafo 2 — Regime di deroga — Articolo 175 — Regola di arrotondamento del prorata di detrazione — Articoli 184 e 185 — Rettifica delle detrazioni]

9

2016/C 305/14

Causa C-200/15: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Articolo 110 TFUE — Imposizioni interne — Imposizioni discriminatorie — Autoveicoli usati importati da altri Stati membri — Determinazione della base imponibile — Valore di deprezzamento)

10

2016/C 305/15

Causa C-229/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Jan Mateusiak [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 18, lettera c), 184 e 187 — Operazioni imponibili — Cessazione dell’attività economica imponibile — Possesso di beni che hanno dato luogo alla detrazione dell’IVA — Rettifica delle detrazioni — Periodo di rettifica — Assoggettamento ad imposta in forza dell’articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112 dopo la scadenza del periodo di rettifica]

10

2016/C 305/16

Causa C-291/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — EURO 2004. Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Tariffa doganale comune — Valore in dogana — Determinazione del valore in dogana — Valore di transazione — Prezzo effettivamente pagato — Dubbi fondati sulla veridicità del prezzo dichiarato — Prezzo dichiarato inferiore al prezzo pagato nell’ambito di altre transazioni relative a merci similari)

11

2016/C 305/17

Causa C-249/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 2 maggio 2016 — Saale Kareda/Stefan Benkö

12

2016/C 305/18

Causa C-276/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 17 maggio 2016 — Prequ' Italia Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

13

2016/C 305/19

Causa C-291/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 8 de Barcelona (Spagna) il 23 maggio 2016 — Schweppes S.A./Exclusiva Ramírez S.L. e altri

13

2016/C 305/20

Causa C-293/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 25 maggio 2016 — Sharda Europe, B. V. B. A./Administración del Estado, Syngenta Agro, S.A.

14

2016/C 305/21

Causa C-295/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n. 4 de Murcia (Spagna) il 25 maggio 2016 — Europamur Alimentación S.A./Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

15

2016/C 305/22

Causa C-324/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Santa Cruz de Tenerife (Spagna) l’8 giugno 2016 — Dragados S.A./Cabildo Insular de Tenerife

16

2016/C 305/23

Causa C-325/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Sala de lo Contencioso-Administrativo — Sección Cuarta (Spagna) il 9 giugno 2016 — Industrias Químicas del Vallés, S.A./Administración General del Estado y Sapec Agro, S.A.

16

2016/C 305/24

Causa C-327/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 10 giugno 2016 — Marc Jacob/Ministre des finances et des comptes publics

17

2016/C 305/25

Causa C-334/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Albacete (Spagna) il 15 giugno 2016 — José Luís Núñez Torreiro/Seguros Chartis Europe S.A.

17

2016/C 305/26

Causa C-340/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 16 giugno 2016 — Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft — KABEG/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA IARD)

18

2016/C 305/27

Causa C-363/16: Ricorso proposto il 30 giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica

19

2016/C 305/28

Causa C-373/16 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2016 dall’Aughinish Alumina Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) emessa il 22 aprile 2016 nelle cause riunite T-50/06 RENV II e T-69/06 RENV II: Irlanda e Aughinish Alumina Ltd contro Commissione europea

19

2016/C 305/29

Causa C-379/16 P: Impugnazione proposta il 7 luglio 2016 da European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2016, causa T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

20

 

Tribunale

2016/C 305/30

Causa T-491/07 RENV: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016 — CB/Commissione (Concorrenza — Decisione di associazione di imprese — Mercato dell’emissione di carte di pagamento in Francia — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Misure tariffarie applicabili ai nuovi operatori — Diritto di adesione e cosiddetti meccanismi di regolazione della funzione acquirente e di risveglio dei dormienti — Mercato rilevante — Restrizione della concorrenza per effetto — Articolo 81, paragrafo 3, CE — Errori manifesti di valutazione — Principio di buona amministrazione — Proporzionalità — Certezza del diritto)

22

2016/C 305/31

Causa T-326/13: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2016 — Commissione/Thales développement et coopération [Clausola compromissoria — Quarto e quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione — Contratti relativi a progetti vertenti sulla concezione e lo sviluppo di pile a combustibile a metanolo diretto — Nullità dei contratti per dolo — Rimborso delle partecipazioni finanziarie dell’Unione — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Prescrizione — Applicazione del diritto francese e belga — Diritti della difesa — Interessi]

23

2016/C 305/32

Causa T-349/13: Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2016 — Orange Business Belgium/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara — Prestazione di Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni — Nuova generazione (TESTA — ng) — Rigetto dell’offerta di un offerente — Aggiudicazione dell’appalto — Trasparenza — Parità di trattamento — Non discriminazione — Obbligo di motivazione)

24

2016/C 305/33

Causa T-424/13: Sentenza del Tribunale 30 giugno 2016 — Jinan Meide Casting/Consiglio [Dumping — Importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Cina — Dazio antidumping definitivo — Trattamento riservato dei calcoli del valore normale — Informazione fornita in tempo utile — Termine per l’adozione di una decisione relativa allo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato — Diritti della difesa — Parità di trattamento — Principio di irretroattività — Articolo 2, paragrafi da 7 a 11, articolo 3, paragrafi da 1 a 3, articolo 6, paragrafo 7, articolo 19, paragrafi 1 e 5, e articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009]

25

2016/C 305/34

Causa T-516/13: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016 — CW/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento dei capitali — Inserimento del nome del ricorrente basato su una nuova motivazione a seguito dell’annullamento di misure anteriori di congelamento dei capitali — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Errore di fatto — Sviamento di potere — Responsabilità extracontrattuale — Nesso di causalità)

25

2016/C 305/35

Causa T-518/13: Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2016 — Future Enterprises/EUIPO — McDonald’s International Property (MACCOFFEE) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo MACCOFFEE — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore McDONALD’S — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Famiglia di marchi — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Dichiarazione di nullità]

26

2016/C 305/36

Causa T-545/13: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016 — Al Matri/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Misure adottate nei confronti di persone responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici e di persone ed entità associate — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Base fattuale insufficiente — Errore di fatto — Errore di diritto — Diritto di proprietà — Libertà d’impresa — Proporzionalità — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione)

27

2016/C 305/37

Causa T-82/14: Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2016 — Copernicus-Trademarks Ltd/EUIPO — Maquet (LUCEO) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo LUCEO — Impedimento assoluto alla registrazione — Malafede al momento del deposito della domanda di registrazione — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

27

2016/C 305/38

Causa T-224/14: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016 — CW/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento dei capitali — Proroga — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Errore di fatto — Sviamento di potere — Responsabilità extracontrattuale)

28

2016/C 305/39

Causa T-567/14: Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2016 — Group/EUIPO — Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Marchi nazionali figurativi anteriori non registrati GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Impedimento relativo alla registrazione — Applicazione del diritto nazionale — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Prove che dimostrano il contenuto del diritto nazionale — Regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2868/95 — Mancata considerazione di elementi probatori presentati dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009]

29

2016/C 305/40

Causa T-661/14: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016 — Lettonia/Commissione (FEAOG, FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Rettifica finanziaria forfettaria — Condizionalità — Requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali — Norme — Articolo 5, paragrafo 1, e allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 — Articolo 6, paragrafo 1, e allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009)

29

2016/C 305/41

Causa T-96/15: Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2016 — Mozzetti/EUIPO — di Lelio (Alfredo alla Scrofa) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo Alfredo alla Scrofa — Marchio nazionale denominativo anteriore L’ORIGINALE ALFREDO — Domanda di prova dell’uso — Articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009]

30

2016/C 305/42

Causa T-97/15: Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2016 — Mozzetti/EUIPO — di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma — Marchio nazionale denominativo anteriore L’ORIGINALE ALFREDO — Domanda di prova dell’uso — Articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009]

31

2016/C 305/43

Causa T-167/15: Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2016 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/EUIPO — Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo NEUSCHWANSTEIN — Impedimenti assoluti alla registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere descrittivo — Carattere distintivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Assenza di malafede]

31

2016/C 305/44

Causa T-420/15: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016 — Thun 1794/EUIPO — Adekor (Simboli grafici decorativi) (Disegni o modelli comunitari — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta simboli grafici decorativi — Disegno o modello anteriore — Causa di nullità — Divulgazione del disegno o modello anteriore — Assenza di novità — Articoli 5, 7, e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002)

32

2016/C 305/45

Causa T-431/15: Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2016 — Fruit of the Loom/EUIPO — Takko (FRUIT) [Marchio dell’Unione europea — Procedura di decadenza — Marchio dell’Unione europea denominativo FRUIT — Uso effettivo del marchio — Articolo 15 e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso esterno del marchio]

33

2016/C 305/46

Causa T-560/15 P: Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2016 — LM/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Pensione di reversibilità — Articoli 18 e 27 dell’allegato VIII dello Statuto — Articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali — Diritto del coniuge divorziato del funzionario deceduto — Pensione alimentare a carico del funzionario deceduto)

33

2016/C 305/47

Causa T-494/14: Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2016 — Klymenko/Consiglio (Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Termine di ricorso — Ricevibilità — Prova della fondatezza dell’inserimento nell’elenco — Ricorso manifestamente fondato)

34

2016/C 305/48

Causa T-440/15: Ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2016 — European Dynamics Luxembourg e a./EMA (Ricorso di annullamento — Appalti pubblici di servizi — Trattamento di transazioni online — Prestazione di servizi esterni nell’ambito delle applicazioni software — Contratto quadro multiplo a cascata EMA/2012/l0/ICT — Domanda di prestazione di servizi rivolta alle ricorrenti — Inserimento di nuovi criteri — Venir meno dell’oggetto del ricorso — Non luogo a statuire)

35

2016/C 305/49

Causa T-588/15: Ordinanza del Tribunale del 13 giugno 2016 — GABO:mi/Commissione (Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Convenzioni di sovvenzione — Sospensione dei pagamenti — Revoca della sospensione — Non luogo a statuire)

35

2016/C 305/50

Causa T-590/15: Ordinanza del Tribunale del 24 giugno 2016 — Onix Asigurări/EIOPA (Ricorso per carenza, di annullamento e per risarcimento danni — Domanda di avvio di un’indagine per presunta violazione del diritto dell’Unione — Decisione del presidente dell’EIOPA di non avviare un’indagine — Decisione della commissione di ricorso di respingere la contestazione in quanto irricevibile — Termini di ricorso — Atto non impugnabile — Inosservanza dei requisiti di forma — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto)

36

2016/C 305/51

Causa T-629/15: Ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2016 — Hako/EUIPO (SCRUBMASTER) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SCRUBMASTER — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

37

2016/C 305/52

Causa T-4/16: Ordinanza del Tribunale del 2 giugno 2016 — Rabbit/EUIPO — DMG Media (rabbit) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

38

2016/C 305/53

Causa T-260/16: Ricorso proposto il 24 maggio 2016 — Svezia/Commissione

38

2016/C 305/54

Causa T-307/16: Ricorso proposto il 17 giugno 2016 — CEE Bankwatch Network/Commissione

39

2016/C 305/55

Causa T-310/16: Ricorso proposto il 20 giugno 2016 — Foshan Lihua Ceramic/Commissione

40

2016/C 305/56

Causa T-311/16: Ricorso proposto il 21 giugno 2016 — Siemens Industry Software/Commissione

41

2016/C 305/57

Causa T-312/16: Ricorso proposto il 20 giugno 2016 — Walfood/EUIPO — Romanov Holding (CHATKA)

42

2016/C 305/58

Causa T-319/16: Ricorso proposto il 24 giugno 2016 — BASF Antwerpen/Commissione

43

2016/C 305/59

Causa T-324/16: Ricorso proposto il 21 giugno 2016 — VF Europa/Commissione

44

2016/C 305/60

Causa T-328/16: Ricorso proposto il 23 giugno 2016 — Paice/EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)

44

2016/C 305/61

Causa T-334/16 P: Impugnazione proposta il 20 giugno 2016 da FN, FP e FQ avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 aprile 2016, causa F-41/15 DISS II, FN e a./CEPOL

45

2016/C 305/62

Causa T-338/16 P: Impugnazione proposta il 22 giugno 2016 da Richard Zink avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 aprile 2016, causa F-77/15, Zink/Commissione

46

2016/C 305/63

Causa T-340/16: Ricorso proposto il 28 giugno 2016 — Flatworld Solutions/EUIPO — Outsource2India (Outsource 2 India)

47

2016/C 305/64

Causa T-346/16: Ricorso proposto il 28 giugno 2016 — CSL Behring/EUIPO — Vivatrex (Vivatrex)

47

2016/C 305/65

Causa T-349/16: Ricorso proposto il 30 giugno 2016 — Bank Saderat Iran/Consiglio

48

2016/C 305/66

Causa T-351/16: Ricorso proposto il 1o luglio 2016 — Belgacom International Career Services/Commissione

49

2016/C 305/67

Causa T-356/16: Ricorso proposto il 4 luglio 2016 — Brita/EUIPO — Aquis Wasser Luft Systeme (maxima)

50

2016/C 305/68

Causa T-363/16: Ricorso proposto il 7 luglio 2016 — Zoetis Belgium/Commissione

50

2016/C 305/69

Causa T-364/16: Ricorso proposto il 7 luglio 2016 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Commissione

51

2016/C 305/70

Causa T-367/16: Ricorso proposto l’11 luglio 2016 — Brunner/EUIPO — CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE)

52

2016/C 305/71

Causa T-533/13: Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2016 — Lituania/Commissione

53

2016/C 305/72

Causa T-269/14: Ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2016 — Gain Capital UK/EUIPO — Citigroup (CITY INDEX)

53

2016/C 305/73

Causa T-83/15: Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2016 — Swatch/EUIPO — L'atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

53


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 305/01)

Ultima pubblicazione

GU C 296 del 16.8.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 287 dell’8.8.2016

GU C 279 dell’1.8.2016

GU C 270 del 25.7.2016

GU C 260 del 18.7.2016

GU C 251 dell’11.7.2016

GU C 243 del 4.7.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 giugno 2016 — SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG/Commissione europea, Gigaset AG

(Causa C-154/14 P) (1)

([Impugnazione - Concorrenza - Intese - Articolo 81 CE - Mercati della polvere e dei granuli di carburo di calcio nonché dei granuli di magnesio in una parte rilevante dello Spazio economico europeo - Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni - Regolamento (CE) n. 773/2004 - Articoli 12 e 14 - Diritto di essere ascoltato - Audizione a porte chiuse])

(2016/C 305/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (rappresentanti: A. Birnstiel e S. Janka, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Meessen e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Böhlke, Rechtsanwalt), Gigaset AG, già Arques Industries AG

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La SKW Stahl-Metallurgie GmbH e la SKW Stahl-Metallurgie Holding AG sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 159 del 26.5.2014.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 giugno 2016 — Evonik Degussa GmbH, Alzchem AG, già AlzChem Trosberg GmbH/Commissione europea

(Causa C-155/14 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Articolo 81 CE - Intese - Mercati della polvere e dei granuli di carburo di calcio nonché dei granuli di magnesio in una parte rilevante dello Spazio economico europeo - Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni - Responsabilità di una società madre per le infrazioni alle regole della concorrenza commesse dalle proprie controllate - Influenza determinante esercitata dalla società madre - Presunzione relativa in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % - Condizione dell’inversione di tale presunzione - Violazione di un’istruzione espressa))

(2016/C 305/03)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Evonik Degussa GmbH, Alzchem AG, già AlzChem Trosberg GmbH (rappresentanti: C. Steinle e I. Bodenstein, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Meessen e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Böhlke, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Evonik Degussa GmbH e la AlzChem AG sopportano le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea


(1)  GU C 184 del 16.6.2014.


22.8.2016   

IT

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C 305/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-263/14) (1)

([Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Decisione 2014/198/PESC - Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica unita di Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica unita di Tanzania - Scelta della base giuridica - Obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento europeo in tutte le fasi della procedura di negoziazione e conclusione di accordi internazionali - Mantenimento degli effetti della decisione di annullamento])

(2016/C 305/04)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, A. Caiola e M. Allik, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, R. Troosters e D. Gauci, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert, G. Étienne, M. Bishop e M.-M. Joséphidès, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, E. Ruffer, J. Vláčil, J. Škeřik e M. Hedvábná, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, M. Rhodin, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: J. Kraehling e V. Kaye, agenti, assistite da G. Facenna, barrister)

Dispositivo

1)

La decisione 2014/198/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica unita [di] Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica unita [di] Tanzania, è annullata.

2)

Gli effetti della decisione 2014/198 sono mantenuti in vigore.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno, ciascuno, le proprie spese.

4)

La Repubblica ceca, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 235 del 21.7.2014.


22.8.2016   

IT

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C 305/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2016 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-308/14) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 4 - Parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale - Diritto di soggiorno - Direttiva 2004/38/CE - Normativa nazionale che nega la concessione di taluni assegni familiari o del credito d’imposta per figlio a carico ai cittadini degli altri Stati membri che non dispongono di un diritto di soggiorno legale))

(2016/C 305/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e M. Wilderspin, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: M. Holt e J. Beeko, agenti, assistiti da J. Coppel, QC)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 329 del 22.9.2014.


22.8.2016   

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C 305/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona — Spagna) — Estrella Rodríguez Sanchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

(Causa C-351/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2010/18/UE - Accordo quadro riveduto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES sul congedo parentale - Conciliazione della vita professionale e della vita familiare - Ritorno dal congedo di maternità di una socia lavoratrice - Domanda di riduzione e di modifica dell’orario di lavoro - Situazione che non rientra nell’ambito di applicazione della clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale))

(2016/C 305/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Estrella Rodríguez Sanchez

Convenuta: Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona, Spagna) è irricevibile.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


22.8.2016   

IT

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C 305/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016 — Commissione europea/Peter McBride e a.

(Causa C-361/14 P) (1)

((Impugnazione - Misure di conservazione delle risorse e ristrutturazione del settore della pesca - Domande di aumento della stazza di sicurezza - Annullamento, da parte degli organi giurisdizionali dell’Unione, della decisione iniziale di rigetto - Articolo 266 TFUE - Abrogazione della base giuridica su cui tale decisione è fondata - Competenza e base giuridica per l’adozione di nuove decisioni - Annullamento, da parte del Tribunale, di nuove decisioni di rigetto - Principio della certezza del diritto))

(2016/C 305/07)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e A. Szmytkowska, agenti, assistiti da M.B. Doherty, barrister)

Altre parti nel procedimento: Peter McBride, Hugh McBride, Mullglen Ltd, Cathal Boyle, Thomas Flaherty, Ocean Trawlers Ltd, Patrick Fitzpatrick, Eamon McHugh, Eugene Hannigan, Larry Murphy, Brendan Gill (rappresentati: N. Travers SC, D. Barry, Solicitor e E. Barrington SC)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


22.8.2016   

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C 305/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna — Italia) — Pebros Servizi Srl/Aston Martin Lagonda Ltd

(Causa C-511/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 805/2004 - Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati - Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) - Requisiti per la certificazione - Sentenza contumaciale - Nozione di «credito non contestato» - Condotta processuale di una parte che può valere come «assenza di contestazione del credito»])

(2016/C 305/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bologna

Parti

Ricorrente: Pebros Servizi Srl

Convenuta: Aston Martin Lagonda Ltd

Dispositivo

Le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera «non contestato», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento.


(1)  GU C 34 del 2.2.2015.


22.8.2016   

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C 305/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016 — Jean-Charles Marchiani/Parlamento europeo

(Causa C-566/14 P) (1)

([Impugnazione - Membro del Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Ripetizione dell’indebito - Recupero - Misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento - Rispetto dei diritti della difesa - Principio di imparzialità - Prescrizione - Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 - Articoli da 78 a 81 - Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 - Articoli 81, 82 e 93 - Principio di tutela del legittimo affidamento - Termine ragionevole])

(2016/C 305/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Charles Marchiani (rappresentanti: C.-S. Marchiani, avocat)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: G.Corstens e S. Seyr, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Jean-Charles Marchiani è condannato alle spese.


(1)  GU C 34 del 2.2.2015.


22.8.2016   

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C 305/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Universal Music International Holding BV/Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož

(Causa C-12/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali - Articolo 5, punto 3 - Materia di illeciti civili dolosi o colposi - Evento dannoso - Negligenza dell’avvocato alla redazione di un contratto - Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto])

(2016/C 305/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Universal Music International Holding BV

Convenuti: Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož

Dispositivo

1)

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, non può essere considerato quale «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», in assenza di altri elementi di collegamento, il luogo situato in uno Stato membro in cui sia sorto un danno, consistente esclusivamente in una perdita economica realizzatasi direttamente sul conto bancario dell’attore e direttamente derivante da un atto illecito commesso in un altro Stato membro.

2)

Nel contesto della verifica della competenza giurisdizionale a norma del regolamento n. 44/2001, il giudice adito deve valutare tutti gli elementi a sua disposizione, comprese, eventualmente, le contestazioni sollevate dal convenuto.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015.


22.8.2016   

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C 305/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nanterre — Francia) — Saint Louis Sucre, già Saint Louis Sucre SA/Directeur général des douanes et droits indirects

(Causa C-96/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Zucchero - Contributi alla produzione - Diritto al rimborso - Zucchero in giacenza non esportato - Arricchimento senza causa - Libertà d’impresa - Metodo di calcolo))

(2016/C 305/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Nanterre

Parti

Ricorrente: Saint Louis Sucre, già Saint Louis Sucre SA

Convenuto: Directeur général des douanes et droits indirects

Dispositivo

1)

L’articolo 15, paragrafi 2 e 8, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce a un produttore di zucchero il diritto al rimborso dei contributi alla produzione versati per quantitativi di zucchero di quota A e B che erano ancora in giacenza al 30 giugno 2006, in quanto, successivamente a tale data, il regime dei contributi alla produzione non è stato riconfermato dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

2)

Non è stato rilevato nessun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l’importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l’importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006.


(1)  GU C 146 del 4.5.2015.


22.8.2016   

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C 305/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Franz Lesar/Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt

(Causa C-159/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 2, paragrafo 2, lettera a) - Articolo 6, paragrafo 2 - Discriminazione fondata sull’età - Determinazione dei diritti pensionistici degli ex dipendenti pubblici - Periodi di apprendistato e di lavoro - Mancato computo di tali periodi svolti prima del diciottesimo anno di età])

(2016/C 305/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Franz Lesar

Convenuto: Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt

Dispositivo

Gli articoli 2, paragrafo 1, 2, paragrafo 2, lettera a), e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che escluda la rilevanza dei periodi di apprendistato e di lavoro svolti da un dipendente pubblico anteriormente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della maturazione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia, laddove detta normativa sia volta a garantire la fissazione, in seno a un regime pensionistico dei dipendenti pubblici, di requisiti di età uniformi per poter accedere al regime medesimo nonché per poter avere titolo alle prestazioni pensionistiche erogate nell’ambito del regime medesimo.


(1)  GU C 254 del 3.8.2015.


22.8.2016   

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C 305/9


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster — Germania) — Kreissparkasse Wiedenbrück/Finanzamt Wiedenbrück

(Causa C-186/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell’imposta versata a monte - Articolo 173, paragrafo 1 - Beni e servizi utilizzati al contempo per operazioni imponibili e per operazioni esenti (beni e servizi a uso promiscuo) - Determinazione dell’importo della detrazione dall’imposta sul valore aggiunto - Prorata di detrazione - Articolo 174 - Prorata di detrazione calcolato applicando un criterio di ripartizione secondo il volume d’affari - Articolo 173, paragrafo 2 - Regime di deroga - Articolo 175 - Regola di arrotondamento del prorata di detrazione - Articoli 184 e 185 - Rettifica delle detrazioni])

(2016/C 305/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Münster

Parti

Ricorrente: Kreissparkasse Wiedenbrück

Convenuto: Finanzamt Wiedenbrück

Dispositivo

1)

L’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento prevista da tale disposizione quando il prorata di detrazione è calcolato secondo uno dei metodi derogatori di cui all’articolo 173, paragrafo 2, di detta direttiva.

2)

Gli articoli 184 e seguenti della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che, quando il prorata di detrazione è stato calcolato, ai sensi delle rispettive normative nazionali, in base ad uno dei metodi previsti all’articolo 173, paragrafo 2, di detta direttiva o all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in caso di rettifica, soltanto nell’ipotesi in cui tale regola sia stata applicata per determinare l’importo iniziale della detrazione.


(1)  GU C 254 del 3.8.2015.


22.8.2016   

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C 305/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-200/15) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Articolo 110 TFUE - Imposizioni interne - Imposizioni discriminatorie - Autoveicoli usati importati da altri Stati membri - Determinazione della base imponibile - Valore di deprezzamento))

(2016/C 305/14)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Wasmeier e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, A. Cunha, A. Brigas Afonso e N. da Silva Vitorino, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese, avendo applicato, ai fini della determinazione della base imponibile dei veicoli usati provenienti da un altro Stato membro, introdotti nel territorio portoghese, un sistema relativo al calcolo del deprezzamento dei veicoli che non tiene conto del deprezzamento subito da tali veicoli nel corso del primo anno di utilizzo degli stessi né del deprezzamento eccedente il 52 % nel caso di veicoli utilizzati da oltre cinque anni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 110 TFUE.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 205 del 22.6.2015.


22.8.2016   

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C 305/10


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Jan Mateusiak

(Causa C-229/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 18, lettera c), 184 e 187 - Operazioni imponibili - Cessazione dell’attività economica imponibile - Possesso di beni che hanno dato luogo alla detrazione dell’IVA - Rettifica delle detrazioni - Periodo di rettifica - Assoggettamento ad imposta in forza dell’articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112 dopo la scadenza del periodo di rettifica])

(2016/C 305/15)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuto: Jan Mateusiak

Dispositivo

L’articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretato nel senso che, in caso di cessazione dell’attività economica imponibile di un soggetto passivo, il possesso di beni da parte di quest’ultimo, allorché tali beni hanno dato diritto ad una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto al momento del loro acquisto, può essere assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso e soggetta all’imposta sul valore aggiunto, se il periodo di rettifica previsto dall’articolo 187 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, è scaduto.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


22.8.2016   

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C 305/11


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — EURO 2004. Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Causa C-291/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Valore in dogana - Determinazione del valore in dogana - Valore di transazione - Prezzo effettivamente pagato - Dubbi fondati sulla veridicità del prezzo dichiarato - Prezzo dichiarato inferiore al prezzo pagato nell’ambito di altre transazioni relative a merci similari))

(2016/C 305/16)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: EURO 2004. Hungary Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Dispositivo

L’articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, deve essere interpretato nel senso che non osta a una prassi delle autorità doganali, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale il valore in dogana delle merci importate è determinato con riferimento al valore di transazione di merci similari, metodo di cui all’articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, ove si ritenga che il valore di transazione indicato, confrontato con la media statistica dei prezzi di acquisto riscontrati nell’importazione di merci similari, sia anormalmente basso quantunque l’autorità doganale non confuti né ponga altrimenti in dubbio l’autenticità della fattura o del documento probatorio del bonifico presentati per giustificare il prezzo effettivamente corrisposto per le merci importate e senza che l’importatore, in risposta alla richiesta in tal senso dell’autorità doganale, adduca prove aggiuntive per dimostrare l’esattezza del valore di transazione delle stesse.


(1)  GU C 98 del 14.3.2016.


22.8.2016   

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C 305/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 2 maggio 2016 — Saale Kareda/Stefan Benkö

(Causa C-249/16)

(2016/C 305/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Saale Kareda

Resistente: Stefan Benkö

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (in breve: il «regolamento n. 1215/2012») debba essere interpretato nel senso che una domanda di rimborso (diritto alla compensazione/diritto di regresso) proposta da un soggetto che è debitore sulla base di un contratto (comune) di credito stipulato con una banca e che ha sostenuto da solo le rate del mutuo, contro l’altro debitore di detto contratto costituisca un diritto (secondario) derivato dal contratto di credito in parola.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)

Se il luogo dell’adempimento della domanda di rimborso (diritto alla compensazione/diritto di regresso) proposta da un debitore contro l’altro debitore sulla base del contratto di credito sottostante debba essere determinato

a.

in base all’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 («prestazione di servizi») o

b.

a norma dell’articolo 7, punto 1, lettera c), in combinato disposto con la lettera a), del regolamento n. 1215/2012 in base alla lex causae.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub a:

Se la concessione del credito da parte della banca costituisca la prestazione contrattuale caratteristica del contratto di credito e se il luogo di adempimento vada determinato, di conseguenza, ai fini della prestazione del servizio in parola, a norma dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 in base alla sede della banca qualora la concessione del credito sia intervenuta soltanto in tal luogo.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub b:

4)

Se, ai fini della determinazione del luogo dell’adempimento della prestazione contrattuale non adempiuta, sia determinante, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012

a.

il momento della contrazione del prestito da parte di entrambi i debitori (marzo 2007) oppure

b.

il rispettivo momento in cui il soggetto, debitore in forza del contratto di credito e avente diritto al regresso, ha effettuato a favore della banca i pagamenti da cui trae origine il suo diritto di regresso (da giugno 2012 a giugno 2014).


(1)  GU L 351, pag. 1.


22.8.2016   

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C 305/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 17 maggio 2016 — Prequ' Italia Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Causa C-276/16)

(2016/C 305/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Prequ' Italia Srl

Convenuta: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questione pregiudiziale

Se contrasta con il principio generale del contraddittorio procedimentale di matrice eurounitaria la normativa italiana [tributaria in questione] laddove non prevede, in favore del contribuente che non sia stato ascoltato prima dell’adozione dell’atto fiscale da parte dell’amministrazione doganale, la sospensione dell’atto come conseguenza normale della proposizione dell’impugnazione.


22.8.2016   

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C 305/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 8 de Barcelona (Spagna) il 23 maggio 2016 — Schweppes S.A./Exclusiva Ramírez S.L. e altri

(Causa C-291/16)

(2016/C 305/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 8 de Barcelona

Parti

Attrice: Schweppes S.A.

Convenute: Exclusivas Ramírez S.L., Red Paralela S.L., Carboniques Montaner S.L., Orangina Schweppes Holding BV y Schweppes International Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’articolo 36 del Trattato su funzionamento dell’Unione europea (1) con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE (2) e con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 (3) il fatto che il titolare di un marchio in uno o più Stati membri impedisca l’importazione parallela o l’immissione in commercio di prodotti recanti un marchio identico o praticamente identico, di proprietà di un terzo, provenienti da un altro Stato membro, nel caso in cui detto titolare abbia rafforzato un’immagine di marchio globale associato allo Stato membro di origine dei prodotti che intende vietare.

2)

Se sia compatibile con l’articolo 36 del Trattato su funzionamento dell’Unione europea con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE e con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 la vendita di un prodotto, recante un marchio notorio, all’interno dell’Unione nel caso in cui i titolari del marchio registrato mantengano un’immagine globale di marchio nell’intero SEE tale da ingenerare confusione nel consumatore medio riguardo all’origine commerciale del prodotto.

3)

Se sia compatibile con l’articolo 36 del Trattato su funzionamento dell’Unione europea, con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE e con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 il fatto che il titolare di marchi nazionali identici o simili in vari Stati membri si opponga all’importazione in uno Stato membro, in cui è titolare del marchio, di prodotti designati con un marchio identico o simile al suo e provenienti da uno Stato membro in cui non è titolare, quando almeno in un altro Stato membro in cui è titolare del marchio abbia acconsentito, espressamente o tacitamente, all’importazione dei medesimi prodotti.

4)

Se sia compatibile con, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 e con l’articolo 36 del Trattato su funzionamento dell’Unione europea il fatto che il titolare A di un marchio X di uno Stato membro si opponga all’importazione di prodotti designati da detto marchio, nel caso in cui tali prodotti provengano da un altro Stato membro in cui è stato registrato un marchio identico a X (Y) da parte di un altro titolare B che lo commercializza e:

i due titolari A e B intrattengano intensi rapporti commerciali ed economici, sebbene non di stretta dipendenza per lo sfruttamento congiunto del marchio X;

i due titolari A e B perseguano una strategia di marchio coordinata rafforzando deliberatamente di fronte al pubblico un’apparenza o immagine di marchio unico e globale; o

i due titolari A e B intrattengano intensi rapporti commerciali ed economici, sebbene non di stretta dipendenza per lo sfruttamento congiunto del marchio X, e perseguano inoltre una strategia di marchio coordinata rafforzando deliberatamente di fronte al pubblico un’apparenza o immagine di marchio unico e globale.


(1)  GU C 202 del 7.6.2002.

(2)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25).

(3)  Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).


22.8.2016   

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C 305/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 25 maggio 2016 — Sharda Europe, B. V. B. A./Administración del Estado, Syngenta Agro, S.A.

(Causa C-293/16)

(2016/C 305/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta

Parti

Ricorrente: Sharda Europe, B. V. B. A.

Resistenti: Administración del Estado, Syngenta Agro, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Esistendo una divergenza tra le diverse versioni linguistiche dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69/CE (1), della Commissione, del 1o luglio 2008, nonché una possibile discordanza con il considerando 7 della medesima direttiva, si sottopone alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

Se la data del 31 dicembre 2008 prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1o luglio 2008, nella sua versione in lingua spagnola, vada intesa nel senso che indica la scadenza del termine per lo svolgimento del riesame da parte degli Stati membri, o che indica il termine ultimo per l’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) delle sostanze attive da sottoporre a riesame, oppure che indica l’ultimo giorno utile per presentare la corrispondente domanda di iscrizione.

2)

Se la locuzione «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69/CE costituisca un termine perentorio stante il fine tutelato con il sistema stabilito dalla direttiva 91/414/CE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che non può essere prorogato dagli Stati membri, cosicché il suo calcolo è quello fissato nella direttiva stessa.

3)

Per il caso in cui si ritenesse che detto termine sia prorogabile, se una proroga possa essere giustificata per ragioni oggettive di forza maggiore o se, considerando che il mandato di cui all’articolo 3 è rivolto agli Stati membri, questi ultimi possano ampliare detto termine conformemente alla normativa nazionale, secondo le fattispecie e i requisiti deducibili da quest’ultima.


(1)  Direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1o luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen (GU L 172 del 2.7.2008, pag. 9).

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).


22.8.2016   

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C 305/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n. 4 de Murcia (Spagna) il 25 maggio 2016 — Europamur Alimentación S.A./Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

(Causa C-295/16)

(2016/C 305/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo n. 4 de Murcia

Parti

Ricorrente: Europamur Alimentación S.A.

Convenuta: Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2005/29/CE (1), relativa alle pratiche commerciali sleali, debba essere interpretata nel senso che osta a una disposizione nazionale come l’articolo 14 della Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista [legge 7/1996 del 15 gennaio 1996, recante disciplina del commercio al dettaglio], che è più restrittiva della direttiva medesima, in quanto vieta ab limine la vendita sottocosto — anche da parte dei grossisti –, qualificando tale pratica come un illecito amministrativo, e di conseguenza la sanziona, tenuto conto del fatto che, oltre all’obiettivo di regolazione dei mercati, la legge spagnola mira a tutelare gli interessi dei consumatori.

2)

Se la direttiva 2005/29/CE debba essere interpretata nel senso che osta al citato articolo 14 della LOCM, anche se la disposizione nazionale permette di derogare al divieto generale di vendita sottocosto nei casi in cui i) l’autore della violazione dimostri che la vendita sottocosto mirava a raggiungere i prezzi praticati da uno o più concorrenti che potevano pregiudicare considerevolmente le sue vendite o ii) si tratti di prodotti deperibili con scadenza ravvicinata.


(1)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).


22.8.2016   

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C 305/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Santa Cruz de Tenerife (Spagna) l’8 giugno 2016 — Dragados S.A./Cabildo Insular de Tenerife

(Causa C-324/16)

(2016/C 305/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 — Santa Cruz de Tenerife

Parti

Ricorrente: Dragados S.A.

Convenuto: Cabildo Insular de Tenerife

Questioni pregiudiziali

Considerando il disposto degli articoli 4, paragrafo 1, 6, e 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 (1), relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali:

1)

Se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riscossione del debito di quote di capitale alla rinuncia agli interessi di mora.

2)

Se l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riscossione del debito di quote di capitale alla rinuncia ai costi di recupero.

In caso di risposta affermativa alle due questioni

3)

se il debitore, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, possa invocare l’autonomia della volontà delle parti per sottrarsi all’obbligo di pagamento degli interessi di mora e dei costi di recupero.


(1)  GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.


22.8.2016   

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C 305/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Sala de lo Contencioso-Administrativo — Sección Cuarta (Spagna) il 9 giugno 2016 — Industrias Químicas del Vallés, S.A./Administración General del Estado y Sapec Agro, S.A.

(Causa C-325/16)

(2016/C 305/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo — Sala de lo Contencioso-Administrativo — Sección Cuarta

Parti

Ricorrente: Industrias Químicas del Vallés, S.A.

Convenute: Administración General del Estado y Sapec Agro, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la data di scadenza prevista dalla direttiva 2010/28/UE (1) con la locuzione «entro il 31 dicembre 2010» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o «entro tale data» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, ugualmente riferita al 31 dicembre 2010, congiuntamente con il termine di sei mesi di cui al considerando 8 della direttiva 2010/28/UE, costituisca un termine perentorio in ragione del fine tutelato con il sistema stabilito dalla direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio, del 15 luglio 1991, che non può essere prorogato dagli Stati membri, cosicché il suo calcolo deve essere effettuato conformemente alla direttiva stessa.

2)

Nel caso in cui si ritenesse che detto termine sia prorogabile, se la decisione concernente detta proroga debba essere adottata a prescindere da disposizioni procedurali specifiche riguardanti la richiesta e la concessione della stessa, oppure se tale decisione rientri nella sfera di competenza degli Stati membri, i quali devono decidere conformemente alla loro normativa nazionale, in quanto sono i destinatari delle disposizioni che disciplinano il procedimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.


(1)  Direttiva 2010/28/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metalaxil (GU L 104, pag. 57).

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).


22.8.2016   

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C 305/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 10 giugno 2016 — Marc Jacob/Ministre des finances et des comptes publics

(Causa C-327/16)

(2016/C 305/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Marc Jacob

Resistente: Ministre des finances et des comptes publics

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva del 23 luglio 1990 (1) debbano essere interpretate nel senso che esse vietano, nel caso di un'operazione di scambio di titoli rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva, un meccanismo di differimento di imposta che preveda che, in deroga alla norma secondo cui il fatto generatore dell'imposta su una plusvalenza viene in essere nel corso dell'anno della sua realizzazione, una plusvalenza derivante da scambio venga accertata e liquidata in occasione dell'operazione di scambio di titoli e sia assoggettata ad imposta nell'anno in cui si realizza l'evento che pone fine al differimento di imposta, che può essere segnatamente rappresentato dalla cessione dei titoli ricevuti all’atto dello scambio.

2)

Se le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva del 23 luglio 1990 debbano essere interpretate nel senso che esse vietano, nel caso di un'operazione di scambio di titoli rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva, che la plusvalenza derivante da scambio di titoli, supponendola imponibile, possa essere assoggettata ad imposta dallo Stato di residenza del contribuente al momento dell'operazione di scambio, laddove il contribuente, alla data della cessione dei titoli ottenuti all’atto dello scambio stesso, data in cui la plusvalenza derivante dallo scambio viene effettivamente assoggettata ad imposta, abbia trasferito il proprio domicilio fiscale in un altro Stato membro.


(1)  Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1).


22.8.2016   

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C 305/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Albacete (Spagna) il 15 giugno 2016 — José Luís Núñez Torreiro/Seguros Chartis Europe S.A.

(Causa C-334/16)

(2016/C 305/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Albacete, Sección n. 1

Parti

Ricorrente: José Luís Núñez Torreiro

Convenuta: Seguros Chartis Europe S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «circolazione dei veicoli» — o «fatto relativo alla circolazione» — come rischio dell’assicurazione della responsabilità civile per l’uso e la circolazione di veicoli a motore, cui fa riferimento la normativa dell’Unione (in particolare la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, all’articolo 3) (1) possa essere definita dalla normativa nazionale di uno Stato membro in modo diverso rispetto alla normativa dell’Unione.

2)

In caso affermativo, se detta nozione possa escludere (oltre a determinate persone, targhe o tipi di veicoli, secondo quanto previsto dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva in questione) casi di circolazione a seconda del luogo in cui essa è realizzata, come ad esempio strade o terreni «non adatti» alla circolazione.

3)

Se, analogamente, possano escludersi dalla nozione di «fatto relativo alla circolazione» determinate attività del veicolo connesse alla sua finalità (come l’uso a scopo sportivo, industriale o agricolo) o all’intenzione del conducente (come la commissione di un delitto doloso con l’uso del veicolo).


(1)  Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11).


22.8.2016   

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C 305/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 16 giugno 2016 — Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft — KABEG/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA IARD)

(Causa C-340/16)

(2016/C 305/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft — KABEG

Resistente: Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA IARD)

Questioni pregiudiziali

1)

Se il ricorso di un datore di lavoro nazionale diretto a ottenere il risarcimento del danno al medesimo derivante per effetto dell’obbligo di mantenimento della retribuzione a favore del proprio dipendente, residente sul territorio nazionale, costituisca un «ricorso in materia di assicurazioni» ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 44/2001 (1), quando

(a)

il lavoratore è stato ferito in un sinistro automobilistico in uno Stato membro (Italia),

(b)

il ricorso è diretto contro l’assicuratore per la responsabilità civile del veicolo danneggiante avente la propria sede in un altro Stato membro (Francia), e

(c)

il datore di lavoro è costituito come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2011 debba essere interpretato nel senso che il datore di lavoro che continui a versare lo stipendio possa agire a titolo di «persona lesa», previa ammissibilità dell’azione, nei confronti dell’assicuratore per la responsabilità civile del veicolo danneggiante dinanzi al giudice del luogo in cui il detto datore di lavoro ha sede.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).


22.8.2016   

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C 305/19


Ricorso proposto il 30 giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-363/16)

(2016/C 305/27)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e B. Stromsky)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro i termini previsti tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione della Commissione del 22 febbraio 2012 nel procedimento SA.26534 (C 27/2010, già ΝΝ 6/2009), relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di Enómeni Klostoÿfantourgía o, in ogni caso, non avendo comunicato adeguatamente alla Commissione le misure adottate ai sensi dell’articolo 4 della decisione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli articoli 2, 3 e 4 della decisione in parola nonché in forza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Secondo la decisione della Commissione europea del 22 febbraio 2012 nel procedimento SA.26534, la Repubblica ellenica era tenuta a recuperare entro quattro mesi gli aiuti incompatibili concessi a favore di Enómeni Klostoÿfantourgía, vale a dire la garanzia statale del 2007 e la rinegoziazione degli obblighi previdenziali in sofferenza del 2009, nonché a comunicare adeguatamente alla Commissione europea le misure necessarie a tal fine.

2.

Tuttavia, la Repubblica ellenica non ha recuperato gli aiuti in parola entro quattro mesi, come era tenuta a fare. Inoltre, la Repubblica ellenica continua a non provvedere agli atti necessari ai fini dell’esecuzione della decisione. Con atto normativo del 30 dicembre 2015, le autorità greche hanno sospeso per sei mesi il procedimento di vendita all’asta pubblica per la liquidazione del patrimonio della Enómeni Klostoÿfantourgía allo scopo di tentare un possibile ripristino della sua attività, senza aver recuperato gli aiuti incompatibili. In ogni caso, la Repubblica ellenica non ha informato adeguatamente la Commissione europea dei relativi atti per l’esecuzione della decisione.


22.8.2016   

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C 305/19


Impugnazione proposta il 6 luglio 2016 dall’Aughinish Alumina Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) emessa il 22 aprile 2016 nelle cause riunite T-50/06 RENV II e T-69/06 RENV II: Irlanda e Aughinish Alumina Ltd contro Commissione europea

(Causa C-373/16 P)

(2016/C 305/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aughinish Alumina Ltd («AAL») (rappresentanti: C. Little, C. Waterson, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Irlanda, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 22 aprile 2016 nella causa T-69/06 RENV II;

condannare la Commissione alle spese sostenute dall’AAL in tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

L’AAL deduce due motivi di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale:

Primo motivo: Errore di diritto nella valutazione di circostanze eccezionali; violazione del principio del legittimo affidamento; difetto di motivazione.

L’AAL sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel valutare il legittimo affidamento dell’AAL, in particolare, nel valutare l’esistenza di «circostanze eccezionali». Tale motivo è diviso in quattro parti:

Prima parte: il Tribunale ha erroneamente valutato la portata e gli effetti della sentenza della Corte nella causa C-272/12 P.

Seconda parte: il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che la situazione dell’AAL dovesse essere distinta da quella nella causa 223/85 RSV.

Terza parte: il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretare la giurisprudenza derivante dalla causa Demesa (cause C-183/02 P e C-187/02 P) come idonea a porre fine al legittimo affidamento dell’AAL quanto al mancato recupero.

Quarta parte: il Tribunale ha erroneamente omesso di procedere alla necessaria ponderazione degli interessi pubblici e privati. Il Tribunale ha, in tal modo, violato il principio di tutela del legittimo affidamento e ha aggravato detto errore con il difetto di motivazione.

Secondo motivo: errore di diritto quanto all’interpretazione dell’articolo 1, lettera b) , punto i) del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio  (1).

L’AAL sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’indicare e applicare le condizioni in base alle quali un aiuto è considerato aiuto esistente. In particolare, L’AAL sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretare l’articolo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


22.8.2016   

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C 305/20


Impugnazione proposta il 7 luglio 2016 da European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2016, causa T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-379/16 P)

(2016/C 305/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: C.-N. Dede e D. Papadopoulou, dikigoroi)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la sentenza impugnata del Tribunale nella parte in cui respinge il nuovo motivo di ricorso vertente sull’accettazione di un’offerta comprensiva di uno sconto.

Annullare la decisione dell’EUIPO nella parte in cui ha accettato l’offerta dell’IECI, che includeva uno sconto contrario ai requisiti del capitolato d’oneri.

Condannare l’EUIPO a rifondere le spese legali e le ulteriori spese ed esborsi sostenuti dalle ricorrenti in relazione al giudizio di primo grado ed alla presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti fondano la loro impugnazione sul fatto che il Tribunale ha frainteso gli argomenti dedotti dal convenuto e ha travisato l’elemento di prova fornito dall’EUIPO in seguito alla disposizione di mezzi istruttori da parte del Tribunale, com’è stato anche confermato durante l’udienza dall’EUIPO. Tale elemento di prova dimostrava che l’offerta dell’aggiudicataria includeva uno sconto (offerto in modo irregolare) e che quest’ultimo era stato preso in considerazione in sede di valutazione. Offrendo uno sconto, la prima aggiudicataria aveva incluso nella sua offerta una variante in relazione al prezzo proposto, in violazione del capitolato d’oneri (come comoprovato dalle risposte fornite dalla stazione appaltante alle domande sollevate dalle offerenti). Il Tribunale, in particolare, ha commesso un errore di diritto nel considerare che l’EUIPO non avrebbe tenuto conto dello sconto offerto dall’aggiudicataria ai fini della valutazione economica e che, pertanto, dato che questo sconto non sarebbe stato preso in considerazione, l’EUIPO non ha violato il capitolato d’oneri.


Tribunale

22.8.2016   

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C 305/22


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016 — CB/Commissione

(Causa T-491/07 RENV) (1)

((«Concorrenza - Decisione di associazione di imprese - Mercato dell’emissione di carte di pagamento in Francia - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Misure tariffarie applicabili ai “nuovi operatori” - Diritto di adesione e cosiddetti meccanismi di “regolazione della funzione acquirente” e di “risveglio dei dormienti” - Mercato rilevante - Restrizione della concorrenza per effetto - Articolo 81, paragrafo 3, CE - Errori manifesti di valutazione - Principio di buona amministrazione - Proporzionalità - Certezza del diritto»))

(2016/C 305/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupement des cartes bancaires (CB) (Parigi, Francia) (rappresentanti: F. Pradelles e J. Ruiz Calzado, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e B. Mongin, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: BNP Paribas (Parigi) (rappresentanti: O. de Juvigny e J. Caminati, avocati); BPCE, già Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance (CNCEP) (Parigi) (rappresentanti: A. Choffel e S. Hautbourg, avvocati); e Société générale (Parigi) (rappresentanti: P. Guibert e P. Patat, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e tendente all’annullamento della decisione C(2007) 5060 final della Commissione, del 17 ottobre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] (COMP/D1/38606 — Groupement des cartes bancaires «CB»).

Dispositivo

1)

La decisione C(2007) 5060 final della Commissione, del 17 ottobre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] (COMP/D1/38606 — Groupement des cartes bancaires «CB»), è annullata nella parte in cui la Commissione europea ha ingiunto al Groupement, all’articolo 2, «di astenersi, per il futuro, dall’adozione di ogni misura o comportamento avente un oggetto identico o simile».

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


22.8.2016   

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C 305/23


Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2016 — Commissione/Thales développement et coopération

(Causa T-326/13) (1)

([«Clausola compromissoria - Quarto e quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione - Contratti relativi a progetti vertenti sulla concezione e lo sviluppo di pile a combustibile a metanolo diretto - Nullità dei contratti per dolo - Rimborso delle partecipazioni finanziarie dell’Unione - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Prescrizione - Applicazione del diritto francese e belga - Diritti della difesa - Interessi»])

(2016/C 305/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B. Conte, agenti, assistiti da N. Coutrelis, avvocato)

Convenuta: Thales développement et coopération SAS (Vélizy-Villacoublay, Francia) (rappresentanti: N. Huc-Morel, P. Vanderveeren, L. Defalque, A. Guillerme e 1. Fréal-Saison, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e tendente a che il Tribunale condanni la convenuta al rimborso integrale delle partecipazioni finanziarie versate dalla Commissione al suo dante causa, maggiorate degli interessi, nell’ambito del contratto JOE3-CT-97-0063 rientrante nel quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998), istituito con decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994 (GU 1994, L 126, pag. 1), e nell’ambito del contratto ENK6-CT-2000-00315 rientrante nel quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), istituito con decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998 (GU 1999, L 26, pag. 1).

Dispositivo

1)

La Thales développement et coopération SAS è condannata a rimborsare alla Commissione europea le somme versate al suo dante causa in esecuzione del contratto JOE3-CT-97-0063, rientrante nel quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998), istituito con decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, di seguito elencate:

la somma di EUR 162 195,79, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione francese, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;

la somma di EUR 179 201, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione francese, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;

la somma di EUR 167 612,49, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione francese, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;

la somma di EUR 136 892,29, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione francese, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;

la somma di EUR 54 434,09, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione francese, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento.

2)

La Thales développement et coopération è condannata a versare alla Commissione le somme versate al suo dante causa in esecuzione del contratto ENK6-CT-2000-00315, rientrante nel quinto programma quadro delle azioni comunitarie ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), istituito con decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 22 dicembre 1998,di seguito elencate:

la somma di EUR 232 389,04, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione belga, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;

la somma di EUR 218 734,67, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione belga, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;

la somma di EUR 237 504,86, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione belga, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;

la somma di EUR 124 192,86, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione belga, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento.

3)

La Commissione sopporterà la metà delle spese sostenute dalla Thales développement et coopération.

4)

La Thales développement et coopération sopporterà le spese sostenute dalla Commissione e la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 298 del 12.10.2013.


22.8.2016   

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C 305/24


Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2016 — Orange Business Belgium/Commissione

(Causa T-349/13) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Prestazione di “Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni - Nuova generazione (TESTA — ng)” - Rigetto dell’offerta di un offerente - Aggiudicazione dell’appalto - Trasparenza - Parità di trattamento - Non discriminazione - Obbligo di motivazione»))

(2016/C 305/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Orange Business Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. Schutyser e T. Villé, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude, S. Lejeune e F. Moro, agenti, assistiti da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 19 aprile 2013 che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto ristretta DIGIT/R2/PR/2011/039, relativa ai «Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni — Nuova generazione (TESTA-ng)», e attribuisce l’appalto a un altro offerente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Orange Business Belgium SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 252 del 31.8.2013.


22.8.2016   

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C 305/25


Sentenza del Tribunale 30 giugno 2016 — Jinan Meide Casting/Consiglio

(Causa T-424/13) (1)

([«Dumping - Importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Cina - Dazio antidumping definitivo - Trattamento riservato dei calcoli del valore normale - Informazione fornita in tempo utile - Termine per l’adozione di una decisione relativa allo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato - Diritti della difesa - Parità di trattamento - Principio di irretroattività - Articolo 2, paragrafi da 7 a 11, articolo 3, paragrafi da 1 a 3, articolo 6, paragrafo 7, articolo 19, paragrafi 1 e 5, e articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009»])

(2016/C 305/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jinan Meide Casting Co. Ltd (Jinan, Cina) (rappresentanti: R. Antonini e E. Monard, avocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e B. Driessen, agenti, assistiti da S. Gubel, avvocato e B. O'Connor, solicitor)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (GU L 129, pag. 1), nella parte in cui si applica alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia, è annullato nella parte in cui si applica alla Jinan Meide Casting Co. Ltd.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Jinan Meide Casting Co.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


22.8.2016   

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C 305/25


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016 — CW/Consiglio

(Causa T-516/13) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Congelamento dei capitali - Inserimento del nome del ricorrente basato su una nuova motivazione a seguito dell’annullamento di misure anteriori di congelamento dei capitali - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Errore di fatto - Sviamento di potere - Responsabilità extracontrattuale - Nesso di causalità»))

(2016/C 305/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CW (rappresentante: A. Tekari, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013, che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 204, pag. 52), nei limiti in cui riguarda il ricorrente e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta al risarcimento del danno.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

CW sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 351 del 6.10.2014.


22.8.2016   

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C 305/26


Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2016 — Future Enterprises/EUIPO — McDonald’s International Property (MACCOFFEE)

(Causa T-518/13) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo MACCOFFEE - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore McDONALD’S - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Famiglia di marchi - Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Dichiarazione di nullità»])

(2016/C 305/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Future Enterprises Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentanti: inizialmente B. Hitchens, J. Olsen, R. Sharma, M. Henshall, solicitors, e R. Tritton, barrister, successivamente B. Hitchens, J. Olsen, R. Tritton e E. Hughes-Jones, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: McDonald’s International Property Co. Ltd (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: C. Eckhartt, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2013 (procedimento R 1178/2012-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la McDonald’s International Property Co. e la Future Enterprises.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Future Enterprises Pte Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013.


22.8.2016   

IT

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C 305/27


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016 — Al Matri/Consiglio

(Causa T-545/13) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Misure adottate nei confronti di persone responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici e di persone ed entità associate - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Base fattuale insufficiente - Errore di fatto - Errore di diritto - Diritto di proprietà - Libertà d’impresa - Proporzionalità - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione»))

(2016/C 305/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar) (rappresentanti: M. Lester e B. Kennelly, barristers, e G. Martin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Gurov, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62), attuata dalla decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013 (GU L 204, pag. 52), dalla decisione 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014 (GU L 28, pag. 38), e dalla decisione (PESC) 2015/157 del Consiglio, del 30 gennaio 2015 (GU L 26, pag. 29), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 1), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 del Consiglio, del 30 luglio 2013 (GU L 204, pag. 23), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2014 del Consiglio, del 30 gennaio 2014 (GU L 28, pag. 2), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 147/2015 del Consiglio, del 30 gennaio 2015 (GU L 26, pag. 3), nella parte in cui tali atti si applicano al ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Fahed Mohamed Sakher Al Matri sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 359 del 7.12.2013.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/27


Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2016 — Copernicus-Trademarks Ltd/EUIPO — Maquet (LUCEO)

(Causa T-82/14) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo LUCEO - Impedimento assoluto alla registrazione - Malafede al momento del deposito della domanda di registrazione - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 305/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Regno Unito) (rappresentante: F. Henkel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Maquet GmbH (Rastatt, Germania) (rappresentante: N. Hebeis, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisone della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 novembre 2013 (causa R 2292/2012-4), relativa a un procedimento di nullità tra la Copernicus — Trademarks e la Maquet.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Copernicus-Trademarks Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Maquet GmbH.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/28


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016 — CW/Consiglio

(Causa T-224/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Congelamento dei capitali - Proroga - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Errore di fatto - Sviamento di potere - Responsabilità extracontrattuale»))

(2016/C 305/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CW (rappresentante: A. Tekari, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2014, L 28, pag. 38), nella parte in cui riguarda il ricorrente, e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta al risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

CW sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 351 del 6.10.2014.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/29


Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2016 — Group/EUIPO — Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)

(Causa T-567/14) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GROUP Company TOURISM & TRAVEL - Marchi nazionali figurativi anteriori non registrati GROUP Company TOURISM & TRAVEL - Impedimento relativo alla registrazione - Applicazione del diritto nazionale - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Prove che dimostrano il contenuto del diritto nazionale - Regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2868/95 - Mancata considerazione di elementi probatori presentati dinanzi alla commissione di ricorso - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»])

(2016/C 305/39)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Group OOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: D. Dragiev e A. Andreev, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, P. Ivanov e D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Kosta Iliev (Sofia) (rappresentante: S. Ganeva, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno 2014 (procedimento R 1587/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Group e il sig. Iliev.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 giugno 2014 (procedimento R 1587/2013-4) è annullata.

2)

L’EUIPO e il sig. Kosta Iliev sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Group OOD.


(1)  GU C 372 del 20.10.2014.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/29


Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016 — Lettonia/Commissione

(Causa T-661/14) (1)

((«FEAOG, FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Rettifica finanziaria forfettaria - Condizionalità - Requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali - Norme - Articolo 5, paragrafo 1, e allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 - Articolo 6, paragrafo 1, e allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009»))

(2016/C 305/40)

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: I. Kalniņš e D. Pelše, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sauka e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione 2014/458/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2014, L 205, pag. 62), nei limiti in cui tale decisione esclude dal finanziamento dell’Unione alcune spese della Repubblica di Lettonia, per un importo pari a EUR 739 393,95, a causa della loro non conformità alle regole dell’Unione.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2014/458/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nei limiti in cui tale decisione esclude dal finanziamento dell’Unione alcune spese della Repubblica di Lettonia, per un importo pari a EUR 739 393,95, a causa della loro non conformità alle regole dell’Unione.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 395 del 10.11.2014.


22.8.2016   

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C 305/30


Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2016 — Mozzetti/EUIPO — di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

(Causa T-96/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo Alfredo alla Scrofa - Marchio nazionale denominativo anteriore L’ORIGINALE ALFREDO - Domanda di prova dell’uso - Articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»])

(2016/C 305/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Mario Mozzetti (Roma, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ines di Lelio (Roma) (rappresentanti: D. De Simone, G. Orsoni e R. Fecchio, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2014 (procedimento R 655/2014-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra I. di Lelio e M. Mozzetti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Mario Mozzetti è condannato alle spese.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/31


Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2016 — Mozzetti/EUIPO — di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma)

(Causa T-97/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma - Marchio nazionale denominativo anteriore L’ORIGINALE ALFREDO - Domanda di prova dell’uso - Articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»])

(2016/C 305/42)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Mario Mozzetti (Roma, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ines di Lelio (Roma) (rappresentanti: D. De Simone, G. Orsoni e R. Fecchio, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2014 (procedimento R 656/2014-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra I. di Lelio e M. Mozzetti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Mario Mozzetti è condannato alle spese.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/31


Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2016 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/EUIPO — Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN)

(Causa T-167/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo NEUSCHWANSTEIN - Impedimenti assoluti alla registrazione - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di carattere descrittivo - Carattere distintivo - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 - Assenza di malafede»])

(2016/C 305/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV (Veitsbronn, Germania) (rappresentante: B. Bittner, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Freistaat Bayern (Germania) (rappresentante: M. Müller, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 gennaio 2015 (procedimento R 28/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e il Freistaat Bayern.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV è condannata alle spese.


(1)  GU C 178 del 1.6.2015.


22.8.2016   

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C 305/32


Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016 — Thun 1794/EUIPO — Adekor (Simboli grafici decorativi)

(Causa T-420/15) (1)

((«Disegni o modelli comunitari - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta simboli grafici decorativi - Disegno o modello anteriore - Causa di nullità - Divulgazione del disegno o modello anteriore - Assenza di novità - Articoli 5, 7, e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»))

(2016/C 305/44)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Thun 1794 a.s. (Nová Role, Repubblica ceca) (rappresentante: F. Steidl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Adekor s.r.o. (Loket, Repubblica ceca) (rappresentante: V. Dohnalová, avvocato)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 aprile 2015 (procedimento R 1465/2014-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Thun 1794 e l’Adekor.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Thun 1794 a.s. è condannata alle spese.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/33


Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2016 — Fruit of the Loom/EUIPO — Takko (FRUIT)

(Causa T-431/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedura di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo FRUIT - Uso effettivo del marchio - Articolo 15 e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso esterno del marchio»])

(2016/C 305/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fruit of the Loom, Inc. (Bowling Green, Kentucky, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Takko Holding GmbH (Telgte, Germania)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2015 (procedimento R 1641/2014-2), relativa a un procedura di decadenza tra la Takko Holding e la Fruit of the Loom.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 maggio 2015 (procedimento R 1641/2014-2) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Fruit of the Loom, Inc.


(1)  GU C 320 del 28. 9.2015.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/33


Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2016 — LM/Commissione

(Causa T-560/15 P) (1)

((Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Pensione di reversibilità - Articoli 18 e 27 dell’allegato VIII dello Statuto - Articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali - Diritto del coniuge divorziato del funzionario deceduto - Pensione alimentare a carico del funzionario deceduto))

(2016/C 305/46)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: LM (Ispra, Italia) (rappresentante: L. Ribolzi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e F. Simonetti, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea [riservato] e intesa all’annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

LM è condannata alle spese.


(1)  GU C 414 del 14.12.2015.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/34


Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2016 — Klymenko/Consiglio

(Causa T-494/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Termine di ricorso - Ricevibilità - Prova della fondatezza dell’inserimento nell’elenco - Ricorso manifestamente fondato»))

(2016/C 305/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Klymenko (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: M. Shaw, QC, e I. Quirk, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 91), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 33), nella parte in cui riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Oleksandr Klymenko.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Klymenko.


(1)  GU C 292 dell’1.9.2014.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/35


Ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2016 — European Dynamics Luxembourg e a./EMA

(Causa T-440/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Appalti pubblici di servizi - Trattamento di transazioni online - Prestazione di servizi esterni nell’ambito delle applicazioni software - Contratto quadro multiplo a cascata EMA/2012/l0/ICT - Domanda di prestazione di servizi rivolta alle ricorrenti - Inserimento di nuovi criteri - Venir meno dell’oggetto del ricorso - Non luogo a statuire»))

(2016/C 305/48)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) e European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: I. Ampazis, M. Sfyri, C.-N. Dede e D. Papadopoulou, successivamente M. Sfyri, C.-N. Dede e D. Papadopoulou, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: T. Jablonski, N. Rampal Olmedo, G. Gavriilidou e P. A. Eyckmans, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far dichiarare l’inserimento, nella domanda di prestazione di servizi SC002 dell’EMA del 22 maggio 2015, di nuovi criteri che non figuravano nel capitolato d’oneri del bando di gara EMA/20l1/l7/ICT, allegato I dell’accordo quadro EMA/2012/l0/ICT.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La European Dynamics Luxembourg SA, la Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e la European Dynamics Belgium SA sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA).


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/35


Ordinanza del Tribunale del 13 giugno 2016 — GABO:mi/Commissione

(Causa T-588/15) (1)

((«Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Convenzioni di sovvenzione - Sospensione dei pagamenti - Revoca della sospensione - Non luogo a statuire»))

(2016/C 305/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Ahlhaus e C. Mayer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e M. Siekierzyńska, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, in primo luogo, delle decisioni della Commissione del 29 luglio e 19 agosto 2015 di sospendere tutti i pagamenti che avrebbero potuto essere effettuati dalle direzioni E «Salute» ed F «Bioeconomia» della sua direzione generale (DG) della ricerca e dell’innovazione a favore della ricorrente, in secondo luogo, della decisione della Commissione del 25 agosto 2015 che ingiunge al coordinatore del progetto Biofector di non trasferire nessuna somma alla ricorrente nell’ambito del citato progetto, in terzo luogo, della decisione della Commissione del 28 agosto 2015 di mantenimento della sospensione dei pagamenti di competenza della direzione E della sua DG della ricerca e dell’innovazione, in quarto luogo, della decisione della Commissione del 15 settembre 2015 che ingiunge ai coordinatori dei progetti «The hip trial» e EU-CERT-ICD di non trasferire nessuna somma alla ricorrente nell’ambito di tali progetti, in quinto luogo, della decisione della Commissione del 5 ottobre 2015, destinata al coordinatore del progetto NENO, di considerare le spese della ricorrente non ammissibili e, conseguentemente, di adeguare i pagamenti che le fossero dovuti, in sesto luogo, della decisione della Commissione del 14 ottobre 2015, destinata al coordinatore del progetto Procardio, di sospendere i pagamenti di competenza della direzione G «Energia» della sua DG della ricerca e dell’innovazione e che fossero destinati alla ricorrente, in settimo luogo, delle decisioni della Commissione del 23 ottobre e del 6 novembre 2015 adottate in esecuzione della suddetta decisione del 28 agosto 2015 e destinate ai coordinatori dei progetti LENA e Reliver e, in ottavo luogo, della decisione della Commissione dell’11 novembre 2015, destinata al coordinatore del progetto ENS@T-Cancer, di considerare le spese della ricorrente non ammissibili e, conseguentemente, di adeguare i pagamenti che le fossero dovuti.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG e la Commissione europea sopporteranno ognuna le proprie spese.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/36


Ordinanza del Tribunale del 24 giugno 2016 — Onix Asigurări/EIOPA

(Causa T-590/15) (1)

((«Ricorso per carenza, di annullamento e per risarcimento danni - Domanda di avvio di un’indagine per presunta violazione del diritto dell’Unione - Decisione del presidente dell’EIOPA di non avviare un’indagine - Decisione della commissione di ricorso di respingere la contestazione in quanto irricevibile - Termini di ricorso - Atto non impugnabile - Inosservanza dei requisiti di forma - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»))

(2016/C 305/50)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Onix Asigurări SA (Bucarest, Romania) (rappresentante: M. Vladu, avvocato)

Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (rappresentanti: C. Coucke e S. Dispiter, agenti, assistiti da H.-G. Kamman, avvocato)

Oggetto

Da un lato, in via principale, domanda fondata sull’articolo 265 TFUE diretta a far dichiarare che l’EIOPA si sarebbe illegittimamente astenuta dall’adottare una decisione avverso l’erronea applicazione delle disposizioni dell’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU 1992 L 228, p. 1), da parte dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e, in subordine, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione EIOPA-14-267 del presidente dell’EIOPA, del 6 giugno 2014, relativa all’avvio di un’indagine ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (EIOPA), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU 2010, L 331, p. 48) e della decisione BOA 2015 001 della commissione di ricorso, del 3 agosto 2015, che respinge in quanto irricevibile un ricorso proposto dalla Onix Asigurări ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 1094/2010, e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa della summenzionata carenza e dell’adozione di tali decisioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Onix Asigurări SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).


(1)  GU C 414 del 14.12.2015.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/37


Ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2016 — Hako/EUIPO (SCRUBMASTER)

(Causa T-629/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SCRUBMASTER - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])

(2016/C 305/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hako GmbH (Bad Oldesloe, Germania) (rappresentante: A. Marx, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 1o settembre 2015 (procedimento R 2197/2014-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo SCRUBMASTER come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hako GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 16 del 18.1.2016.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/38


Ordinanza del Tribunale del 2 giugno 2016 — Rabbit/EUIPO — DMG Media (rabbit)

(Causa T-4/16) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»))

(2016/C 305/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rabbit, Inc. (Redwood City, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Engelman, barrister, e J. Stephenson, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: DMG Media Ltd (Londra, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 ottobre 2015 (procedimento R 2133/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la DMG Media Ltd e la Rabbit, Inc.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Rabbit, Inc. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 156 del 2.5.2016.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/38


Ricorso proposto il 24 maggio 2016 — Svezia/Commissione

(Causa T-260/16)

(2016/C 305/53)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, N. Otte Widgren, C. Meyer-Seitz, U. Persson e L. Swedenborg)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2016/417, del 17 marzo 2016 (la decisione controversa) nella parte in cui contiene rettifiche finanziarie da effettuare al tasso forfettario del 2 % corrispondente ad EUR 8 811 286,44, riguardante il sostegno diretto disaccoppiato pagato alla Svezia per l’anno di domanda 2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, e

in subordine, abrogare e riformare la decisione controversa riducendo l’importo eccezionale sopra indicato ad EUR 1 022 259,49;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A parere del ricorrente, la Commissione ha erroneamente interpretato l’articolo 52 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1306/2013, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e l’articolo 11.1 del regolamento (CE) della Commissione n. 885/2006, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, considerato che la comunicazione da trasmettere agli Stati membri ai sensi delle disposizioni summenzionate non precisa la presunta inadempienza contestata al ricorrente al riguardo e non indica quali disposizioni correttive debbano essere adottate per garantire la conformità in futuro all’attuale normativa dell’Unione. Pertanto, la comunicazione non può essere invocata a sostegno per imporre alla Svezia la rettifica finanziaria forfettaria controversa.

Il ricorrente afferma che la Commissione ha basato la decisione controversa su conclusioni errate riguardanti distinzioni rivelatesi parzialmente fuorvianti con riferimento all’applicazione dei controlli analitici a distanza e corrispettivamente rivelatesi parzialmente fuorvianti all’atto dell’applicazione dei metodi di controllo tradizionale in loco. Secondo il ricorrente, la Commissione non è stata in grado di individuare l’oggetto della pretesa inadempienza, né in che modo essa possa comportare un rischio di perdite per il FEAGA. Il ricorrente afferma di aver compiuto i controlli a campione e quindi, essenzialmente, l’analisi di rischio prevista dall’articolo 31 del regolamento (CE) della Commissione n. 1122/2009, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; conseguentemente, la Svezia non ha esposto il FEAGA ai rischi asseriti dalla Commissione. La decisione della Commissione sulla rettifica forfettaria del 2 % contrasta quindi, secondo il ricorrente, con l’articolo 31 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e con l’articolo 52 del regolamento 1306/2013.

Nell’ipotesi in cui il Tribunale pervenisse alla conclusione che l’analisi di rischio non è stata effettiva, conformemente all’articolo 31.2 del regolamento 1122/2009, il ricorrente deduce in subordine che non sussiste alcuna ragione perché la Commissione applichi una rettifica forfettaria del 2 %. Né l’entità dell’asserita infrazione, con riguardo alla sua modalità e alla sua misura, né la perdita economica che l’infrazione dovrebbe aver causato all’Unione possono motivare un importo di EUR 8 811 286,44 che la decisione controversa dovrebbe detrarre dal finanziamento dell’Unione. A parere del ricorrente l’importo in questione dovrebbe ragionevolmente corrispondere ai rischi che l’infrazione dovrebbe aver potuto causare. Pertanto, l’applicazione della rettifica forfettaria in esame contrasta con l’articolo 52.2 del regolamento n. 1306/2013, nonché con gli orientamenti della Commissione per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG, documento VI/5330/97, nonché con il principio di proporzionalità. Secondo il ricorrente tale importo fissato mediante la rettifica forfettaria dev’essere quindi ridotto.


22.8.2016   

IT

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C 305/39


Ricorso proposto il 17 giugno 2016 — CEE Bankwatch Network/Commissione

(Causa T-307/16)

(2016/C 305/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CEE Bankwatch Network (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: C. Kiss, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla la decisione della Commissione del 15 aprile 2016, con numero di riferimento Ref. GestDem n. 2015/5866, impugnata; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’applicabilità del regolamento (CE) n. 1367/2006 (1) ai documenti Euratom:

la parola «Trattato» non dovrebbe essere intesa diversamente a seconda dei contesti di ogni atto legislativo dell’Unione europea, ma dovrebbe avere un significato uniforme.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata:

l’accesso ai documenti richiesti non mette a repentaglio l’interesse alla sicurezza nucleare perché la richiesta di informazioni non riguardava questioni relative alla sicurezza nucleare;

la convenuta ha gravemente violato il suo obbligo derivante dal regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) e dalla pertinente giurisprudenza della Corte di fornire specifiche motivazioni per la non divulgazione.

3.

Terzo motivo, vertente sull’erroneo riferimento della convenuta alla protezione di un interesse commerciale, senza specificazione delle considerazioni generali sulle quali quest’ultima fonda la presunzione secondo cui la divulgazione dei documenti richiesti nuocerebbe all’interesse commerciale:

l’informazione non divulgata dalla convenuta in quanto lesiva di un interesse commerciale non soddisfa i criteri per essere qualificata informazione commerciale e il periodo al quale la stessa risale non è preso in considerazione dalla convenuta nel decidere sulla domanda di conferma;

Esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei dati richiesti dal momento che l’interesse pubblico consiste nella divulgazione di informazioni attinenti al nucleare.


(1)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, 25.9.2006, pag. 13)

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, 31.5.2001, pag. 43)


22.8.2016   

IT

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C 305/40


Ricorso proposto il 20 giugno 2016 — Foshan Lihua Ceramic/Commissione

(Causa T-310/16)

(2016/C 305/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd (Foshan City, Cina) (rappresentanti: B. Spinoit e D. Philippe, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 2136 final del 15 aprile 2016 che respinge una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori in relazione al dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese;

condannare la Commissione alle spese sopportate dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’eccezione relativa al campione applicata dalla Commissione violerebbe l’articolo 11, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, nonché l’articolo 9, paragrafo 5, dell’accordo dell’OMC.

2.

Secondo motivo, vertente sull’asserita violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la Commissione ha recentemente applicato le disposizioni sul riesame relativo ai nuovi esportatori di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio a un caso riguardante un esportatore coreano.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti.

4.

Quarto motivo, vertente su un’asserita violazione del diritto fondamentale di difesa della ricorrente. La ricorrente deduce che la Commissione fa riferimento ai seguenti elementi sui quali fonda la sua decisione: (i) l’esistenza di una società che non può effettuare e non ha effettuato esportazioni nel corso del periodo dell’inchiesta iniziale e che non può costituire e non costituisce un collegamento giuridico societario con altri esportatori, (ii) le informazioni a cui la ricorrente non ha mai avuto accesso e rispetto a cui non ha mai potuto formulare osservazioni, e (iii) i fatti contestati in un’udienza di cui non esistono né documentazione né verbali.

5.

Quinto motivo, vertente su un abuso di potere, in quanto la Commissione avrebbe basato la sua decisione su un’asserita discrepanza tra, da una parte, i dati di produzione forniti dalla ricorrente sottoposti a revisione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale e, dall’altra, i dati provenienti da un sito Internet di natura commerciale.

6.

Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione giuridica, in quanto la Commissione avrebbe basato la sua decisione su nozioni giuridiche che non esisterebbero né nel diritto, né nella prassi.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la motivazione non sarebbe basata su fatti bensì su supposizioni, nonché su una violazione del diritto di essere ascoltato. In primo luogo, la ricorrente asserisce che i punti da 17 a 22 della decisione impugnata contengono errori manifesti di valutazione basati su supposizioni del tutto infondate. In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, la circostanza che fatti e argomenti significativi e sostanziali presentati dalla ricorrente siano stati completamente ignorati e disattesi costituirebbe una violazione del diritto della ricorrente a essere «effettivamente» ascoltata dalla Commissione.


22.8.2016   

IT

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C 305/41


Ricorso proposto il 21 giugno 2016 — Siemens Industry Software/Commissione

(Causa T-311/16)

(2016/C 305/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Siemens Industry Software (Lovanio, Belgio) (rappresentanti: H. Gilliams e J. Bocken, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016 sul regime di aiuti di Stato in forma di esenzione degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio;

in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione;

in ogni caso, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione nei limiti in cui tali articoli impongono il recupero da enti diversi rispetto agli enti destinatari di «ruling sugli utili in eccesso» ai sensi della decisione e impongono il recupero di un importo corrispondente al risparmio fiscale del beneficiario, non consentendo al Belgio di tener conto di un effettivo adeguamento verso l’alto da parte di un’altra amministrazione tributaria;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, eccesso di potere e difetto di motivazione nei limiti in cui la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016 sul regime di aiuti di Stato in forma di esenzione degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio afferma sussistere un aiuto di Stato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE e dell’obbligo di motivazione nonché su un errore manifesto di valutazione nei limiti in cui la decisione impugnata qualifica il presunto aiuto come misura selettiva.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE e su un errore manifesto di valutazione nei limiti in cui la decisione impugnata asserisce che il presunto aiuto dà luogo ad un vantaggio.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE, sulla violazione del legittimo affidamento, su un errore manifesto di valutazione, sull’eccesso di potere e sul difetto di motivazione nei limiti in cui la decisione impone al Belgio di recuperare l’aiuto.


22.8.2016   

IT

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C 305/42


Ricorso proposto il 20 giugno 2016 — Walfood/EUIPO — Romanov Holding (CHATKA)

(Causa T-312/16)

(2016/C 305/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Walfood SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: E. Cornu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Romanov Holding, SL (La Moraleja, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio «CHATKA» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 876 349

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2016 nel procedimento R 2870/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 207/2009.


22.8.2016   

IT

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C 305/43


Ricorso proposto il 24 giugno 2016 — BASF Antwerpen/Commissione

(Causa T-319/16)

(2016/C 305/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BASF Antwerpen NV (Anversa, Belgio) (rappresentanti: H. Gilliams e J. Bocken, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016 sul regime di aiuti di Stato in forma di esenzione degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio;

in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione;

in ogni caso, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione nei limiti in cui tali articoli impongono il recupero da enti diversi rispetto agli enti destinatari di «ruling sugli utili in eccesso» ai sensi della decisione e impongono il recupero di un importo corrispondente al risparmio fiscale del beneficiario, non consentendo al Belgio di tener conto di un effettivo adeguamento verso l’alto da parte di un’altra amministrazione tributaria;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, eccesso di potere e difetto di motivazione nei limiti in cui la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016 sul regime di aiuti di Stato in forma di esenzione degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio afferma sussistere un aiuto di Stato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE e dell’obbligo di motivazione nonché su un errore manifesto di valutazione nei limiti in cui la decisione impugnata qualifica il presunto aiuto come misura selettiva.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE e su un errore manifesto di valutazione nei limiti in cui la decisione impugnata asserisce che il presunto aiuto dà luogo ad un vantaggio.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE, sulla violazione del legittimo affidamento, su un errore manifesto di valutazione, sull’eccesso di potere e sul difetto di motivazione nei limiti in cui la decisione impone al Belgio di recuperare l’aiuto.


22.8.2016   

IT

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C 305/44


Ricorso proposto il 21 giugno 2016 — VF Europa/Commissione

(Causa T-324/16)

(2016/C 305/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VF Europa BVBA (Bornem, Belgio) (rappresentanti: H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghelcke, C. Borgers e N. Baeten, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio;

in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione;

in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto ed un errore manifesto di valutazione nell’individuazione della presunta misura di aiuto e nella sua qualificazione quale regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d) del regolamento n. 2015/1589 (1) del Consiglio e dell’articolo 107 TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 107 TFUE, non ha fornito motivazioni e ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che il sistema belga di ruling sugli utili in eccesso costituisca una misura di aiuto di Stato.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, ordinando il recupero del presunto aiuto, ha violato l’articolo 16, comma 1, del regolamento n. 2015/1589 del Consiglio e i principi generali di certezza del diritto e di legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 2, comma 6, TFUE e il principio di parità di trattamento e ha commesso uno sviamento di potere utilizzando le norme relative agli aiuti di Stato al fine di proibire il sistema belga di ruling sugli utili in eccesso.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9)


22.8.2016   

IT

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C 305/44


Ricorso proposto il 23 giugno 2016 — Paice/EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)

(Causa T-328/16)

(2016/C 305/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ian Paice (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Engelman, Barrister e J. Stephenson, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «DEEP PURPLE» — Domanda di registrazione n. 11 772 721

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2016 nel procedimento R 736/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata in qualunque modo lo si ritenga opportuno, in particolare, in modo che la registrazione del marchio sia integralmente negata per tutti i prodotti e i servizi per i quali è stata depositata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.


22.8.2016   

IT

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C 305/45


Impugnazione proposta il 20 giugno 2016 da FN, FP e FQ avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 aprile 2016, causa F-41/15 DISS II, FN e a./CEPOL

(Causa T-334/16 P)

(2016/C 305/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FN (Budapest, Ungheria), FP (Bratislava, Slovacchia), FQ (Les Fonts Benitachell, Spagna) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Accademia europea di polizia (CEPOL)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 aprile [2016] nella causa F-41/15 DISS II, FN e a./CEPOL, e, per l’effetto,

annullare la decisione della CEPOL no 17/2014/DIR del 23 maggio 2014, che prevede il trasferimento della CEPOL a Budapest, Ungheria, a decorrere dal 1o ottobre 2014 e che informa i ricorrenti che «Il mancato adeguamento a tale decisione sarà considerato come atto di dimissioni con effetto al 30 settembre 2014»,

annullare le decisioni della CEPOL del 28 novembre 2014, con cui sono stati respinti i reclami presentati dai ricorrenti tra l’8 e il 21 agosto 2014 avverso la decisione del 23 maggio 2014,

condannare la CEPOL a risarcire i danni materiali e morali subiti dai ricorrenti,

condannare la CEPOL al pagamento delle spese sostenute dai ricorrenti per il presente appello e per la causa F-41/15 DISS II.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 47 delle Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («RAA»).

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione delle disposizioni contrattuali che vincolano i ricorrenti e la CEPOL e dei diritti acquisiti dai ricorrenti, sul travisamento dei fatti, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, sulla violazione del principio di parità di trattamento nonché su un errore di diritto nell’applicazione del principio di buona amministrazione e di diligenza.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto nella valutazione delle richieste risarcitorie dei ricorrenti.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/46


Impugnazione proposta il 22 giugno 2016 da Richard Zink avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 aprile 2016, causa F-77/15, Zink/Commissione

(Causa T-338/16 P)

(2016/C 305/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Richard Zink (Bamako, Mali) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2016 nella causa F-77/15 (Zink/Commissione);

annullare la decisione dell’Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali (PMO) di limitare il versamento dell’indennità di dislocazione, che era stato erroneamente omesso dal 1o settembre 2007, a un periodo di cinque anni;

condannare la Commissione a pagare al ricorrente le indennità di dislocazione alle quali egli ha diritto con decorrenza dal 1o settembre 2007 nonché gli interessi di mora, da calcolare al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento maggiorato di due punti, sulle somme già versate al ricorrente a titolo di arretrati di stipendio (indennità di dislocazione) e su quelle ancora dovute, a partire dalle loro rispettive scadenze e sino al pagamento completo, con detrazione delle somme già corrisposte;

condannare la Commissione europea alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 62 dello Statuto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità degli atti della Commissione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione relativa alla limitazione a 5 anni degli arretrati dovuti.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/47


Ricorso proposto il 28 giugno 2016 — Flatworld Solutions/EUIPO — Outsource2India (Outsource 2 India)

(Causa T-340/16)

(2016/C 305/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Flatworld Solutions Pvt. Ltd (Bangalore, India) (rappresentanti: S. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes, J. Schumacher, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Outsource2India Ltd (Friedrichsahafen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi verbali «Outsource 2 India» — Marchio dell’Unione europea n. 6 035 547

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 aprile 2016 nel procedimento R 611/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella sua integralità;

confermare la decisione della divisione di annullamento del 3 febbraio 2015;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


22.8.2016   

IT

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C 305/47


Ricorso proposto il 28 giugno 2016 — CSL Behring/EUIPO — Vivatrex (Vivatrex)

(Causa T-346/16)

(2016/C 305/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: CSL Behring AG (Berna, Svizzera) (rappresentanti: M. Best, U. Pfleghar e S. Schäffner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vivatrex GmbH (Aquisgrana, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «VIVATREX» — Domanda di registrazione n. 11 677 788

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 aprile 2016 nei procedimenti riuniti R 1263/2015-4 e R 1221/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata e annullare la decisione della divisione di opposizione del 30 aprile 2015 nel procedimento di opposizione n. B 2 241 613 nei limiti in cui quest’ultima ha respinto l’opposizione;

accogliere integralmente l’opposizione n. B 2 241 613;

condannare l’EUIPO e la controinteressata alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


22.8.2016   

IT

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C 305/48


Ricorso proposto il 30 giugno 2016 — Bank Saderat Iran/Consiglio

(Causa T-349/16)

(2016/C 305/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Saderat Iran (Teheran, Iran) (rappresentanti: T. de la Mare, QC, R. Blakeley, Barrister e S. Jeffrey, S. Ashley e A. Irvine, Solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/603 del Consiglio del 18 aprile 2016 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2016, L 104, pag. 8), e la decisione (PESC) 2016/609 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2016, L 104, pag. 19), nei limiti in cui si applicano alla ricorrente, e

condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la nuova designazione della ricorrente dell’aprile 2016 (i) costituisce uno sviamento della procedura e in quanto tale uno sviamento di potere, (ii) viola il diritto della ricorrente ad una buona amministrazione e (iii) viola i principi dell’intangibilità del giudicato, della certezza del diritto e della forza di giudicato.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la nuova designazione della ricorrente dell’aprile 2016 costituisce una violazione dell’articolo 266 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la nuova designazione della ricorrente dell’aprile 2016 è viziata da un errore manifesto di valutazione.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la nuova designazione della ricorrente dell’aprile 2016 viola i diritti fondamentali della ricorrente al rispetto della sua reputazione e al pacifico godimento dei suoi beni nonché i principi di proporzionalità e di non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la nuova designazione della ricorrente dell’aprile 2016 non è richiesta dal piano d’azione congiunto globale ed è in contrasto con esso.


22.8.2016   

IT

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C 305/49


Ricorso proposto il 1o luglio 2016 — Belgacom International Career Services/Commissione

(Causa T-351/16)

(2016/C 305/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Belgacom International Career Services (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghelcke, C. Borgers e N. Baeten, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016 sul regime di aiuti di Stato in forma di esenzione degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio;

in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione;

in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione, laddove questa ha individuato la presunta misura di aiuto e l’ha qualificata quale aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento del Consiglio n. 2015/1589 (1) e dell’articolo 107 TFUE.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 107 TFUE e dell’obbligo di motivazione nonché su un errore manifesto di valutazione laddove questa ha ritenuto che il sistema belga di ruling sugli utili in eccesso costituisca una misura di aiuto di Stato.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 2015/1589 e del principio generale di certezza del diritto e di legittimo affidamento laddove questa ha imposto il recupero del presunto aiuto.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, TFUE, del principio di parità di trattamento e sullo sviamento di potere da parte della Commissione, laddove questa ha fatto ricorso alle regole sugli aiuti di Stato per proibire il sistema belga di ruling sugli utili in eccesso.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


22.8.2016   

IT

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C 305/50


Ricorso proposto il 4 luglio 2016 — Brita/EUIPO — Aquis Wasser Luft Systeme (maxima)

(Causa T-356/16)

(2016/C 305/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brita GmbH (Taunusstein, Germania) (rappresentante: S. Maaßen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aquis Wasser-Luft-Systeme GmbH (Rebstein, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Registrazione internazionale n. 1 128 639 che designa l’Unione europea

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 maggio 2016 nel procedimento R 99/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nonché la decisione della divisione di opposizione dell’11 novembre 2014 e modificarle nel senso di accogliere l’opposizione e di negare l’estensione della registrazione internazionale RI n. 1 128 639 del marchio «MAXIMA» al territorio dei marchi dell’Unione;

condannare il convenuto alle spese del ricorso e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/50


Ricorso proposto il 7 luglio 2016 — Zoetis Belgium/Commissione

(Causa T-363/16)

(2016/C 305/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zoetis Belgium (Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgio) (rappresentanti: H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghelcke, C. Borgers e N. Baeten, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato in forma di esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio;

in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione;

in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un manifesto errore di valutazione nell’individuazione dell’asserita misura di aiuto e nella sua qualificazione come regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento del Consiglio n. 2015/1589 (1) e dell’articolo 107 TFUE.

2.

Secondo motivo, in base al quale la Commissione ha violato l’articolo 107 TFUE, l’obbligo di motivazione ed è incorsa in un manifesto errore di valutazione nel considerare che il sistema belga di ruling fiscale applicato agli utili in eccesso costituisce un aiuto di Stato.

3.

Terzo motivo, secondo cui la Commissione, nell’ordinare il recupero dell’asserito aiuto, ha violato l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 2015/1589 del Consiglio e i principi generali della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, attinente alla violazione da parte della Commissione dell’articolo 2, paragrafo 6, TFUE e del principio della parità di trattamento, e a uno sviamento di potere da parte della medesima, avendo utilizzato le norme sugli aiuti di Stato per vietare il sistema belga di ruling fiscale applicato agli utili in eccesso.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/51


Ricorso proposto il 7 luglio 2016 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Commissione

(Causa T-364/16)

(2016/C 305/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, Repubblica ceca) e altri 12 ricorrenti (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, e B. Byrne, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea adottata il 6 giugno 2016, o prima di tale data, diretta a cancellare la Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd dall’elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A950 e ad inserirla invece nell’elenco con un nuovo codice addizionale TARIC C129 per tutti i codici TARIC menzionati nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU 2015 L 322, pag. 21), così riducendo allo 0 % l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle importazioni di detti prodotti TSS, fabbricati dalla Hubei;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono un motivo unico, secondo cui la decisione impugnata è priva di fondamento giuridico e viola pertanto l’articolo 1, paragrafo 2, e l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione.

La Commissione europea ha basato la decisione impugnata sulla sentenza emessa dalla Corte di giustizia nelle cause ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a./Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e Consiglio dell’Unione europea/Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P, EU:C:2016:209), che ha confermato la sentenza del Tribunale nella causa Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea (T-528/09, EU:T:2014:35), con la quale il Tribunale aveva annullato il regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, originari della Repubblica popolare cinese («TSS»), nella parte relativa all’imposizione di un dazio antidumping sui prodotti fabbricati dalla Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd. Secondo i ricorrenti, a torto la Commissione ha esteso l’annullamento del regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio al suo regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272, poiché quest’ultimo non era stato oggetto della controversia nelle cause precedenti. Pertanto, la Commissione europea avrebbe potuto adottare la decisione impugnata solo dopo aver abrogato il regolamento (UE) 2015/2272.


22.8.2016   

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C 305/52


Ricorso proposto l’11 luglio 2016 — Brunner/EUIPO — CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE)

(Causa T-367/16)

(2016/C 305/70)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gerd Brunner (Moosthenning, Germania) (rappresentante: N. Maenz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio figurativo dell’Unione contenente gli elementi denominativi «H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE» — Domanda di registrazione n. 11 988 144

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 maggio 2016 nel procedimento R 2943/2014-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione sull’opposizione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale del 10 maggio 2016 (procedimento R 2943/2014-5);

respingere l’opposizione dell’interveniente del 12 novembre 2013 basata sul marchio dell’Unione n. 11 306 545 e sul marchio tedesco n. 302 010 023 903 (procedimento di opposizione B002269325);

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


22.8.2016   

IT

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C 305/53


Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2016 — Lituania/Commissione

(Causa T-533/13) (1)

(2016/C 305/71)

Lingua processuale: il lituano

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 359 del 7.12.2013.


22.8.2016   

IT

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C 305/53


Ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2016 — Gain Capital UK/EUIPO — Citigroup (CITY INDEX)

(Causa T-269/14) (1)

(2016/C 305/72)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


22.8.2016   

IT

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C 305/53


Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2016 — Swatch/EUIPO — L'atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

(Causa T-83/15) (1)

(2016/C 305/73)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015.