ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 291

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
11 agosto 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 291/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7973 — Gerdau/Sumitomo/JV) ( 1 )

1

2016/C 291/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8093 — EQT/Bilfinger Real Estate Solutions And Bilfinger Efficiency) ( 1 )

1

2016/C 291/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8081 — Triton/Voith Industrial Services) ( 1 )

2

2016/C 291/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8095 — Ferrari Financial Services/FCA Bank/FFS JV) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 291/05

Tassi di cambio dell'euro

3

2016/C 291/06

Decisione della Commissione, del 9 agosto 2016, relativa alla nomina di alcuni membri del consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2016/C 291/07

Avviso di riapertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan

7

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 291/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8140 — Kion/Dematic) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

2016/C 291/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8154 — Alpiq/GETEC Energie/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 291/10

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

19


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7973 — Gerdau/Sumitomo/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 291/01)

Il 2 agosto 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7973. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8093 — EQT/Bilfinger Real Estate Solutions And Bilfinger Efficiency)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 291/02)

Il 1o agosto 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8093. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.8.2016   

IT

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C 291/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8081 — Triton/Voith Industrial Services)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 291/03)

Il 3 agosto 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8081. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.8.2016   

IT

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C 291/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8095 — Ferrari Financial Services/FCA Bank/FFS JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 291/04)

Il 2 agosto 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8095. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.8.2016   

IT

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C 291/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 agosto 2016

(2016/C 291/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1184

JPY

yen giapponesi

113,09

DKK

corone danesi

7,4384

GBP

sterline inglesi

0,85541

SEK

corone svedesi

9,4811

CHF

franchi svizzeri

1,0923

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,2571

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,025

HUF

fiorini ungheresi

310,41

PLN

zloty polacchi

4,2684

RON

leu rumeni

4,4585

TRY

lire turche

3,3030

AUD

dollari australiani

1,4450

CAD

dollari canadesi

1,4557

HKD

dollari di Hong Kong

8,6748

NZD

dollari neozelandesi

1,5418

SGD

dollari di Singapore

1,4968

KRW

won sudcoreani

1 223,53

ZAR

rand sudafricani

14,8482

CNY

renminbi Yuan cinese

7,4169

HRK

kuna croata

7,4827

IDR

rupia indonesiana

14 627,55

MYR

ringgit malese

4,4624

PHP

peso filippino

52,130

RUB

rublo russo

72,0826

THB

baht thailandese

38,859

BRL

real brasiliano

3,4911

MXN

peso messicano

20,4917

INR

rupia indiana

74,5310


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


11.8.2016   

IT

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C 291/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2016

relativa alla nomina di alcuni membri del consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca

(2016/C 291/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione C(2013) 8915 (2) [successivamente modificata dalla decisione C(2015) 788 (3)], la Commissione ha istituito un Consiglio europeo della ricerca («CER») per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, che costituisce lo strumento di attuazione delle azioni nell’ambito della parte I «Eccellenza scientifica» concernente l’obiettivo specifico «Consiglio europeo della ricerca (CER)», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2013/743/UE.

(2)

Il CER è composto dal consiglio scientifico indipendente, di cui all’articolo 7 della decisione 2013/743/UE, e dalla struttura esecutiva specifica di cui all’articolo 8 della stessa decisione.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione C(2013) 8915, il consiglio scientifico è composto dal presidente del CER e da ventuno membri.

(4)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2013/743/UE, i membri del consiglio scientifico sono nominati per un mandato limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. Essi devono essere nominati in modo da garantire la continuità del lavoro del consiglio scientifico.

(5)

Due membri del consiglio scientifico si sono dimessi ed è necessario sostituirli.

(6)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della decisione 2013/743/UE, i membri del consiglio scientifico sono nominati dalla Commissione, a seguito di una procedura di designazione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l’altro la consultazione della comunità scientifica e la trasmissione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, è stato istituito un comitato permanente incaricato di individuare i futuri membri del consiglio scientifico. Il comitato di identificazione ha formulato raccomandazioni all’indirizzo della Commissione per la nomina dei due nuovi membri del consiglio scientifico che sono state accettate,

DECIDE:

Articolo 1

Il professore Kurt MEHLHORN è nominato membro del consiglio scientifico del CER per un primo mandato che scade il 30 giugno 2020.

Il professore Nektarios TAVERNARAKIS è nominato membro del consiglio scientifico del CER per un primo mandato che scade il 30 giugno 2020.

Articolo 2

I membri del consiglio scientifico del CER sono elencati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2016

Per la Commissione

Carlos MOEDAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.

(2)  Decisione C(2013) 8915 della Commissione, del 12 dicembre 2013, che istituisce il Consiglio europeo della ricerca (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 23).

(3)  Decisione C(2015) 788 della Commissione, del 17 febbraio 2015, che modifica la decisione C(2013) 8915 della Commissione che istituisce il Consiglio europeo della ricerca (GU C 58 del 18.2.2015, pag. 3).


ALLEGATO

Membri del consiglio scientifico del CER

Nome e istituto

Fine del mandato

Klaus BOCK, Fondazione nazionale danese per la ricerca

31 dicembre 2016

Margaret BUCKINGHAM, Istituto Pasteur, Parigi

30 giugno 2019

Christopher CLARK, Università di Cambridge

31 dicembre 2019

Athene DONALD, Università di Cambridge

31 dicembre 2016

Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Roma

31 dicembre 2016

Nuria Sebastian GALLES, Università Pompeu Fabra, Barcellona

31 dicembre 2016

Michael KRAMER, Istituto Max Planck di radioastronomia, Bonn

30 giugno 2019

Tomas JUNGWIRTH, Accademia delle scienze della Repubblica ceca

31 dicembre 2018

Matthias KLEINER, Università tecnica di Dortmund

31 dicembre 2016

Éva KONDOROSI, Accademia ungherese delle scienze

31 dicembre 2016

Kurt MEHLHORN, Istituto Max-Planck per l’informatica, Saarbrücken

30 giugno 2020

Barbara ROMANOWICZ, Laboratorio sismologico di Berkeley

31 dicembre 2019

Mart SAARMA, Università di Helsinki

31 dicembre 2016

Nils Christian STENSETH, Università di Oslo

31 dicembre 2017

Martin STOKHOF, Università di Amsterdam

31 dicembre 2017

Nektarios TAVERNARAKIS, Istituto di biologia molecolare e di biotecnologia, Fondazione per la ricerca e la tecnologia - Hellas

30 giugno 2020

Janet THORNTON, Istituto di bioinformatica europea - Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL-EBI)

31 dicembre 2018

Isabelle VERNOS, (Istituto catalano di ricerca e studi avanzati), Barcelona

30 giugno 2019

Reinhilde VEUGELERS, Università cattolica di Lovanio

31 dicembre 2016

Michel WIEVIORKA, Centro di analisi e d’intervento sociologico, Parigi

31 dicembre 2017

Fabio ZWIRNER, Università di Padova

31 dicembre 2018


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

11.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/7


Avviso di riapertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan

(2016/C 291/07)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), di apertura di un’inchiesta per stabilire se le misure antidumping istituite sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan abbiano inciso sui prezzi all’esportazione, sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita nell’Unione.

1.   Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento

La domanda è stata presentata il 28 giugno 2016 dalla European Steel Association - «Eurofer» («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto in esame è costituito da prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89, originari di Taiwan («il prodotto in esame»).

3.   Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (2).

4.   Motivazione della nuova inchiesta antiassorbimento

Il richiedente ha presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare che dopo il periodo dell’inchiesta originaria e prima e dopo l’istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, i prezzi all’esportazione sono calati. Ciò ha compromesso il previsto effetto riparatore delle misure in vigore. Gli elementi di prova contenuti nella domanda indicano che la diminuzione dei prezzi non è spiegabile con le variazioni dei prezzi delle materie prime, dei costi dell’energia, dei costi del lavoro, delle aliquote del dazio o dei tassi di cambio.

Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che il prodotto oggetto dell’inchiesta ha continuato a essere importato nell’Unione in volumi significativi.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa informazione degli Stati membri e comunicazione a Taiwan, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova di assorbimento sufficienti, la Commissione riapre l’inchiesta a norma dell’articolo 12 del regolamento di base.

5.1.    Esportatori e produttori esportatori oggetto della nuova inchiesta

5.1.1.   Procedura di selezione degli esportatori e dei produttori esportatori che saranno oggetto della nuova inchiesta in Taiwan

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli esportatori e dei produttori esportatori di Taiwan («il paese interessato») oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta relativa all’assorbimento entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli esportatori e i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli esportatori e i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso. Entro lo stesso termine le parti devono comunicare alla Commissione se chiedono una revisione del valore normale a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base. Qualora la nuova inchiesta antiassorbimento comporti un riesame dei valori normali, le importazioni possono essere soggette a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, in attesa dell’esito della nuova inchiesta.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di esportatori e produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di esportatori e produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli esportatori e i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile, tenendo conto del campione e dell’esame individuale dell’inchiesta iniziale. Gli esportatori e i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di esportatori e produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esportatori e ai produttori esportatori selezionati per l’inserimento nel campione, alle associazioni note di esportatori e produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Gli esportatori e i produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Le parti che hanno chiesto una modifica del valore normale e che sono state selezionate per essere inserite nel campione dovranno fornire, entro lo stesso termine, informazioni complete sui valori normali, debitamente suffragate da elementi di prova.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.2.    Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (3)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare la nuova inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre alla nuova inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla o sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per l’inserimento nel campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie alla nuova inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.4.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.5.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla nuova inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (4).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti la dicitura «Limited» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi validi per le comunicazioni mediante posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le sopraindicate istruzioni per le comunicazioni con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo email: TRADE-SSCR-TW-ABSORPTION@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente la nuova inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il dumping e il pregiudizio.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 12 del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della nuova inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51, sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(2)  GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10.

(3)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

11.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8140 — Kion/Dematic)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 291/08)

1.

In data 1o agosto 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Kion (Germania) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Dematic (Lussemburgo) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Kion: produzione di carrelli elevatori, macchine da magazzino e altri carrelli industriali. Kion offre carrelli elevatori elettrici, carrelli elevatori diesel e a gas liquido, attrezzature di movimentazione, carrelli con piattaforma, trattori e carrelli usati. Kion offre inoltre servizi post-vendita come riparazioni, manutenzione e full-service, formazioni per i conducenti, sistemi di gestione delle scorte, di controllo dei trasporti e dei carrelli e di gestione della flotta, sistemi di scaffalature e sistemi RFID. Attraverso Egemin, Kion offre anche soluzioni di automazione della catena di approvvigionamento,

—   Dematic: progettazione, produzione, integrazione e manutenzione di un’ampia gamma di sistemi automatizzati per lo stoccaggio e la distribuzione. Questi sistemi aumentano l’efficienza dei magazzini e delle catene di distribuzione consentendo la movimentazione automatizzata dei materiali. Dematic ha sede a Lussemburgo e opera in tutto il mondo.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8140 — Kion/Dematic, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


11.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8154 — Alpiq/GETEC Energie/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 291/09)

1.

In data 2 agosto 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Alpiq AG, controllata in ultima istanza da Alpiq Holding AG («Alpiq», entrambe svizzere), e GETEC Energie AG («GETEC», Germania) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Alpiq è un fornitore di energia che opera in tutta Europa;

GETEC è un fornitore di servizi energetici specializzato nella fornitura di energia elettrica e gas e nei servizi connessi al mercato dell'energia. GETEC opera principalmente in Germania e in Austria;

la JV fornirà servizi amministrativi e alla clientela connessi al mercato dell'energia in diversi paesi europei.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8154 — Alpiq/GETEC Energie/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

11.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/19


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 291/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 53, PARAGRAFO 2, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012.

«ACEITE DE TERRA ALTA»/«OLI DE TERRA ALTA»

N. UE: ES-PDO-0105-01382 — 5.10.2015

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consejo Regulador de la DOP Aceite de Terra Alta

C/Povet de la Plana, s/n

43780 Gandesa

TARRAGONA

SPAGNA

Tel.: +34 977420474

Website: www.dopoliterraalta.com

info@dopoliterraalta.com

Il Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Aceite de Terra Alta» comprende tutti i produttori e trasformatori dell’olio tutelato dalla DOP «Aceite de Terra Alta» oppure «Oli de Terra Alta», e ha un interesse legittimo nella presentazione della domanda di modifica.

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro (condizionamento, struttura di controllo e logo)

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (Modifiche)

Descrizione del prodotto

È stata riveduta e integrata la descrizione del prodotto in base ai dati dei risultati delle analisi e dei saggi realizzati durante l’ultimo decennio nonché alle variazioni dei metodi di valutazione organolettica degli oli. In pratica si apportano le modifiche in appresso.

Caratteristiche organolettiche

Per quanto riguarda l’aspetto, è soppressa l’espressione «senza veli né torbidità» in quanto è una caratteristica implicita del concetto di «trasparente».

Per quanto riguarda il colore, se ne amplia la descrizione con informazioni sul colore all’inizio della campagna oleicola.

Per quanto riguarda il sapore e l’aroma, si precisa l’evoluzione del fruttato durante l’intera campagna. Sono altresì aggiornati i parametri che esprimono l’esito della valutazione, conformemente a quanto stabilito nel metodo approvato dal Consiglio oleicolo internazionale per la valutazione organolettica degli oli d’oliva vergini, a norma del regolamento dell’UE in vigore per quanto attiene alle caratteristiche degli oli d’oliva e dei relativi metodi di analisi. Questo aggiornamento comporta la sostituzione del punteggio minimo assegnato dal panel di degustazione alla mediana del difetto (Md), alla mediana del fruttato (Mf) e all’intensità massima degli attributi piccante e amaro.

Analogamente, per quanto riguarda il riferimento alle note aromatiche di mandorla e noce, questo è rivisto in base alla serie storica di saggi.

In merito esso sostituisce integralmente la tabella attuale sulle «Caratteristiche organolettiche»:

«Aspetto

Limpido, trasparente, senza veli né torbidità

Colore

Giallo, con sfumature dal giallo pallido fino al giallo oro vecchio

Sapore

Di sapore gradevole, gusto fruttato all’inizio della campagna e lievemente dolce con il procedere della campagna. Con note aromatiche che ricordano la mandorla e la noce verde

Voto minimo ottenuto dal panel di degustazione

6,5 »

con la seguente:

«Aspetto

Limpido, trasparente

Colore

All’inizio della campagna presenta un colore verde o giallo verdastro e con il procedere della campagna presenta un colore che può variare dal giallo pallido al giallo oro vecchio.

Sapore

Di sapore gradevole, oli dal fruttato da medio a intenso che con il procedere della campagna possono essere più dolci con un fruttato lieve. Con note aromatiche che possono ricordare la mandorla e/o la noce.

Mediana del difetto (Md)

0

Mediana del fruttato (Mf)

≥ 2,5

Mediana dell’attributo amaro

≤ 6

Mediana dell’attributo piccante

≤ 6»

Caratteristiche fisico-chimiche: sono soppressi i parametri «percentuali massima di umidità e sostanze volatili» e «percentuale massima di impurità», poiché nelle disposizioni dell’UE relative alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva e nei metodi di analisi non sono considerati parametri di qualità per valutare gli oli.

Elementi di prova dell’origine

Si propone di semplificare e strutturare questa sezione per adattarla ai sistemi di tracciabilità e di controllo vigenti e alla tipologia dei disciplinari più recenti. Analogamente, è soppresso il riferimento al «documento di circolazione» che doveva accompagnare «tutte le spedizioni di olio tutelato» poiché la tracciabilità può essere garantita mediante altri sistemi.

In tutti questi casi si propone di sostituire la dicitura attuale della sezione «Elementi di prova dell’origine» nel disciplinare:

«Controlli e certificazione:

sono gli elementi essenziali a riprova dell’origine del prodotto. Essi comprendono i seguenti processi:

Le olive che giungono nei frantoi appartengono alle varietà autorizzate e provengono da piantagioni iscritte nel registro delle piantagioni del Consejo Regulador e sono da questo controllate.

Negli impianti iscritti nel registro dei frantoi del Consejo Regulador e ubicati nella zona di produzione si spremono le olive e si estrae l’olio. Gli oli ottenuti sono soggetti a un sistema di valutazione a norma di quanto disposto nel disciplinare, sono spremuti e condizionati negli impianti iscritti nei registri dei confezionatori-rivenditori del Consejo Regulador e si trovano nella zona delimitata.

Gli oli ottenuti sono sottoposti ad analisi fisico-chimiche e organolettiche e solo quelli che superano tutte le fasi del controllo sono condizionati per essere immessi sul mercato tutelati dalla denominazione di origine, con l’etichetta, la controetichetta o il distintivo di qualità numerato concessi dal Consejo Regulador.

Il numero di etichette distribuite dal Consejo Regulador all’industria condizionatrice è proporzionale al prodotto consegnato dall’agricoltore all’industria e alla capacità dei contenitori nei quali il prodotto è commercializzato.

Tutte le partite di olio tutelate al massimo da questa denominazione di origine protetta che circolino fra imprese iscritte e per le quali si desideri mantenere la certificazione, dovranno essere corredate da un documento di circolazione emesso dal Consejo regulador, nella forma da questo determinata.»;

con la seguente dicitura strutturata in tre punti: «tracciabilità», «autocontrollo degli operatori» e «controllo e certificazione».

«Tracciabilità

Durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e condizionamento si mantiene la tracciabilità che consente di dimostrare l’origine dell’olio DOP.

Per una tracciabilità e un seguito corretti delle specifiche del prodotto è necessario tenere:

un registro dei produttori e delle relative parcelle;

un registro dei frantoi;

un registro dei condizionatori-rivenditori.

Autocontrollo degli operatori iscritti

Gli operatori iscritti documentano gli autocontrolli effettuati per dimostrare il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare. Il contenuto minimo di tale documentazione di autocontrollo è definito nel manuale di gestione della qualità.

Controllo e certificazione

La DOP è soggetta ai controlli dell’organismo certificatore che controlla il sistema di autocontrollo degli operatori iscritti, il sistema di tracciabilità ed effettua il controllo del processo di trasformazione nonché del prodotto finito. I controlli si basano su ispezioni periodiche, sulla disamina della documentazione (registri) e sulla qualità dell’olio condizionato.

Se i requisiti del disciplinare non sono rispettati, l’olio non potrà essere commercializzato con la tutela della DOP “Aceite de Terra Alta” oppure “Oli de Terra Alta”.»

Ottenimento del prodotto:

È soppressa l’esigenza di trasportare le olive in casse forate fino ai frantoi, poiché i sistemi di raccolta e di trasporto si evolvono e non è necessario disciplinarli più rigorosamente pur mantenendo l’integrità delle olive.

È soppressa l’età minima (cinque anni) degli alberi dai quali devono provenire le olive, poiché grazie alle nuove tecniche di impianto e di coltura, la produzione di olive può essere ottima prima di questa età.

Etichettatura:

Si aggiunge l’obbligo di inserire la dicitura «Denominación de Origen Protegido» o la sigla «DOP» insieme alla denominazione registrata conformemente alla normativa vigente.

Altri:

Condizionamento: è soppressa la restrizione di condizionamento nella zona di origine, poiché si ritiene che non sia imprescindibile condizionare l’olio nella zona geografica delimitata, considerato che con gli attuali sistemi di tracciabilità e controllo è possibile garantire la qualità del prodotto tutelato. Di conseguenza sono state adeguate tutte le sezioni del disciplinare interessate da questa modifica, ossia le seguenti sezioni:

«Zona geografica»: la frase «La zona di trasformazione e di condizionamento coincide con la zona di produzione» è sostituita dalla frase «La zona di trasformazione coincide con la zona di produzione. Il condizionamento non è necessariamente realizzato nella zona geografica delimitata». al fine di sopprimere la restrizione relativa al condizionamento nella zona di origine.

«Elementi di prova dell’origine»: sono soppressi i riferimenti al condizionamento all’interno della zona geografica.

«Ottenimento del prodotto»: sono soppressi i tre paragrafi seguenti che giustificavano lo svolgimento di tutto il processo produttivo (incluso il condizionamento) dell’olio tutelato nella zona geografica.

«Tutto il processo, dalla produzione fino all’etichettatura, è realizzato nella zona geografica delimitata al fine di tutelare la qualità e garantire la tracciabilità del processo.

Relativamente alla qualità: gli oli d’oliva vergini sono molto sensibili agli agenti esterni che provocano ogni sorta di trasformazioni e variazioni; pertanto è fondamentale che per questo tipo di olio l’intero processo avvenga nella zona geografica d’origine.

Tracciabilità: relativamente al controllo e alla certificazione è indispensabile per il buon funzionamento dell’organismo certificatore che l’intero processo avvenga nella zona geografica delimitata.»

con il seguente paragrafo relativo al condizionamento:

«Il processo di condizionamento e di etichettatura può essere realizzato sia all’interno che all’esterno della zona geografica di produzione.»

Organismo di controllo: sono aggiornati i dati relativi alla struttura di controllo.

Requisiti legislativi nazionali: questo paragrafo è soppresso poiché non contemplato dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Si inserisce nel disciplinare il logo proprio della DOP «Aceite de Terra Alta»/«Oli de Terra Alta».

DOCUMENTO UNICO

«ACEITE DE TERRA ALTA»/«OLI DE TERRA ALTA»

N. UE: ES-PDO-0105-01382 – 05.10.2015

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Aceite de Terra Alta»/«Oli de Terra Alta»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Olio di oliva extravergine ottenuto dal frutto dell’Olea europea L., della varietà principale Empeltre o dell’incrocio fra la varietà Empeltre e le varietà secondarie Arbequina, Morruda e Farga, mediante procedimenti meccanici o altri mezzi fisici che non alterino l’olio, conservandone il sapore, l’aroma e le caratteristiche del frutto da cui è estratto.

La varietà Empeltre è la varietà principale e tradizionale predominante nella zona di produzione.

Le caratteristiche della Denominación de Origen Terra Alta sono le seguenti:

organolettiche:

Aspetto

Limpido, trasparente

Colore

All’inizio della campagna presenta un colore verde o giallo verdastro e con il procedere della campagna presenta un colore che può variare dal giallo pallido al giallo oro vecchio.

Sapore

Di sapore gradevole, oli dal fruttato da medio a intenso che con il procedere della campagna possono essere più dolci con un fruttato lieve. Con note aromatiche che possono ricordare la mandorla e/o la noce.

Mediana del difetto (Md)

0

Mediana del fruttato (Mf)

≥ 2,5

Mediana dell’attributo amaro

≤ 6

Mediana dell’attributo piccante

≤ 6

fisico-chimiche:

Acidità massima (% di acido oleico)

0,50

Indice massimo di perossidi (meq. O2/kg)

18

K270 massimo

0,20

K232 massimo

2,50

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione delle olive e la trasformazione del prodotto avvengono esclusivamente nella zona geografica delimitata descritta al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il condizionamento dell’olio d’oliva può avvenire sia all’interno che all’esterno della zona geografica descritta al punto 4.

Per la vendita al minuto il condizionamento sarà effettuato in contenitori di capacità uguale o inferiore a 5 litri del tipo ammesso dalla legislazione vigente.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Sui contenitori figurerà obbligatoriamente il nome della denominazione «Aceite de Terra Alta» (in castigliano) o «Oli de Terra Alta» (in catalano) accompagnata dalla dicitura «Denominazione d’origine protetta» o «DOP», oltre ai dati a carattere generale determinati dalla legislazione vigente.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione comprende la «comarca» di Terra Alta e alcuni comuni della «comarca» di Ribera d’Ebre, entrambe site nella parte sudorientale della Comunità autonoma di Catalogna.

Pertanto i comuni che fanno parte di questa sono i seguenti:

Terra Alta

Ribera d’Ebre

Arnes

Corbera d’Ebre

Pinell de Brai

Ascó

Batea

Gandesa

Pobla de Massaluca

Flix (tutti i poligoni, tranne i poligoni 13, 18, 19, 20 e 21)

Bot

Horta de Sant Joan

Prat de Comte

Riba roja d’Ebre

Caseres

La Fatarella

Vilalba dels Arcs

 

5.   Legame con la zona geografica

La zona geografica di produzione e di trasformazione degli oli protetti corrisponde alla fascia meridionale della Valle dell’Ebro. La diversità dei rilievi e l’ubicazione nell’entroterra, lontana dal mare, ne fa una zona considerata di transizione fra il clima di montagna e il clima mediterraneo continentale. Sotto il profilo edafologico e climatologico è caratterizzata da tre fattori determinanti:

—   altitudine: si tratta di un altopiano sito mediamente a 400 m sul livello del mare, formato da suoli calcarei a fertilità molto bassa;

—   barriere naturali: nella «comarca» confluiscono tre dorsali montagnose, denominate di «Pàndols» e «Cavalls» con quote massime di 700 m in cui la più importante, denominata «Els ports de Beseit», nel suo estremo settentrionale, raggiunge quote massime di 1 400 m. Questi rilievi configurano un’orografia particolare che crea un microclima speciale, ossia un clima mediterraneo interno con temperature estreme, forte escursione termica e siccità estiva;

—   venti: conseguenza di tale microclima, rivestono inoltre un’importanza fondamentale i venti propri del territorio, non tanto per la loro forza, che non è eccessiva, bensì per quanto apportano alle colture. È opportuno distinguere i due più importanti e dotati di nome proprio, ossia la «Garbinada» e il «Cerç».

La personalità dell’olio protetto dalla DOP è determinata dalla sua varietà principale, Empeltre, varietà autoctona e tradizionalmente coltivata nella zone, apprezzata per il suo elevato tenore di grassi e l’eccellente qualità dei suoi oli. La zona di diffusione naturale ed esclusiva di tale varietà corrisponde a tutta la Valle dell’Ebro e alle Baleari. La zona geografica della DOP «Aceite de Terra Alta» oppure «Oli de Terra Alta» corrisponde esattamente alla zona meridionale di questa valle. Si tratta di una varietà perfettamente adattata alle caratteristiche edafologiche e climatiche della zona di produzione della DOP, poiché non è stata introdotta recentemente bensì è il risultato della selezione naturale che ha dato luogo a una varietà rustica adatta a suoli poveri, resistente alla siccità e al freddo. Proprio per questo è la varietà principale e tradizionale della «comarca» di Terra Alta, essendo addirittura l’unica coltivata in alcune zone. La varietà di olivo Empeltre è tanto particolare e singolare nella «comarca» di Terra Alta che nei vivai è nota anche con il nome Terra Alta.

L’altitudine, le barriere naturali che configurano l’orografia della zona e i venti generano un microclima speciale nella zona, che incide direttamente sul ciclo biologico dell’olivo e di conseguenza anche sul frutto, sull’oliva e sull’olio da esso estratto.

Nel caso concreto dei venti, la «Garbinada», vento proveniente da sud-est, apporta l’umidità necessaria per coltivare l’olivo, mentre il «Cerç», vento freddo e secco di nord-est, grazie alle sue caratteristiche e alla sua frequenza, evita numerosi problemi sanitari (funghi), facendo sì che la materia prima dell’olio maturi senza problemi e arrivi in condizioni eccellenti al frantoio.

Dal punto di vista storico l’olio d’oliva «Aceite de Terra Alta» oppure «Oli de Terra Alta» è il risultato di una lunga tradizione poiché nella «comarca» di Terra Alta l’origine della coltura dell’olivo si fa risalire agli arabi. Nel 1192, al momento della transizione dagli arabi ai cristiani, la produzione dell’olio nella «comarca» costituiva una delle basi dell’agricoltura (Cartes de Poblament de Gandesa, 1992). Analogamente a Batea, comune di Terra Alta, fino al 1787, secondo quanto asserito da Antoni Mascaró nel suo libro «Mis memorias» (1948), l’olivo era il prodotto più coltivato, seguito dai cereali e dalla vite. In quest’opera si può leggere «[…] la cosecha de aceite que da la opulencia sólida a este país, ha producido este año la cantidad de veintiún mil cántaros, medida de la tierra, de peso cada uno de 38 libras que hacen arrobas castellanas 31 920 […]» ([…] la raccolta di olio che genera la solida opulenza di questo paese, ha prodotto quest’anno la quantità di ventunomila giare, misura della terra, di peso cadauna pari a 38 libbre che fanno arrobas castigliane 31 920 […]), corrispondente a una produzione di 350 000 kg di olio, ovvero circa 1 800 000 kg di olive, considerando che la popolazione all’epoca era inferiore a 1 000 abitanti, il che rende l’idea dell’importanza della produzione oleicola nella zona durante il XVIII secolo. Alla metà del secolo XIX, la sua importanza era immutata e l’olio nell’attuale Terra Alta occupava il principale spazio di coltura, molto più di quanto sia prodotto attualmente («Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España» de Pascual Madoz, 1847). Ne elogia anche la qualità e cita, in riferimento alla zona di Gandesa, «[…] se produce en este país, abundante y fino aceite, trigo, centeno […]» ([…] si producono in questo paese olio abbondante e sopraffino, frumento, segale […]).

Pertanto, la selezione naturale delle olive della zona geografica, condizionata dai fattori naturali, l’idoneità alla trasformazione in olio e la lunga tradizione di coltura oleicola della zona (legata a tutte le tappe della coltura e della trasformazione, dalla coltivazione alla raccolta al grado di maturità ottimale e la trasformazione), consentono di ottenere oli della massima qualità, di buon sapore, gusto fruttato e note aromatiche che possono ricordare la mandorla e/o la noce.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://gencat.cat/alimentacio/pliego-aceite-terra-alta


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.